Tecniche Per Difenderti Da Accertamento Analitico Basato Su Scostamenti

L’accertamento analitico fondato su scostamenti è una delle contestazioni fiscali più diffuse e, allo stesso tempo, più fraintendibili.
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva differenze tra dati dichiarati e parametri di riferimento, tende spesso a trasformare semplici scostamenti numerici in presunzioni di redditi non dichiarati, senza una reale analisi della situazione concreta del contribuente.

È fondamentale chiarirlo subito:
uno scostamento non è di per sé prova di evasione fiscale.

Molti accertamenti analitici basati su scostamenti sono viziati da errori di metodo e possono essere annullati o ridimensionati se affrontati con una difesa tecnica e strutturata.


Cos’è l’accertamento analitico basato su scostamenti

L’accertamento analitico si fonda su:

• analisi dei ricavi dichiarati
• confronto con costi, margini e volumi
• raffronto con dati storici o di periodo
• scostamenti tra dichiarato e risultanze contabili
• incongruenze tra dati fiscali e finanziari
• differenze rispetto a parametri interni dell’Ufficio

A differenza dell’induttivo, richiede una ricostruzione puntuale e motivata.


Perché l’Agenzia delle Entrate utilizza gli scostamenti

L’Agenzia delle Entrate ricorre agli scostamenti per:

• presumere ricavi non dichiarati
• contestare l’attendibilità dei dati contabili
• ricostruire il reddito in modo analitico
• giustificare maggiori imposte accertate
• avviare controlli mirati
• semplificare l’attività di verifica

Il problema è che spesso lo scostamento viene trattato come prova, e non come semplice indizio.


Gli scostamenti più frequentemente contestati

Negli accertamenti analitici, le contestazioni più comuni riguardano:

• margini inferiori alla media
• variazioni improvvise di fatturato
• aumenti di costi non accompagnati da ricavi
• riduzione della redditività
• differenze tra anni consecutivi
• incoerenze tra ricavi e struttura aziendale
• scostamenti rispetto a previsioni interne

Molti di questi scostamenti hanno spiegazioni economiche lecite.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti analitici basati su scostamenti, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• considera lo scostamento come prova autonoma
• non analizza il contesto economico reale
• ignora crisi di settore o fattori esterni
• disconosce scelte gestionali legittime
• utilizza confronti astratti o parziali
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e contestabile.


Quando l’accertamento analitico è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• si fonda solo su scostamenti numerici
• manca una ricostruzione analitica del reddito
• non tiene conto delle specificità dell’attività
• non dimostra l’esistenza di ricavi occultati
• utilizza presunzioni prive di gravità e precisione
• non viene rispettato il diritto di difesa

Lo scostamento deve essere spiegato, non presunto evasivo.


Tecniche difensive più efficaci

La difesa contro un accertamento analitico basato su scostamenti deve essere tecnica e mirata e può basarsi su:

• analisi del contesto economico e di mercato
• dimostrazione delle cause degli scostamenti
• documentazione di crisi settoriali o temporanee
• spiegazione di scelte gestionali strategiche
• confronto con dati storici dell’impresa
• prova di eventi straordinari
• ricostruzione analitica alternativa del reddito
• perizie economico contabili
• giurisprudenza favorevole

Ogni scostamento va giustificato con dati concreti.


Prove fondamentali per la difesa

Per smontare l’accertamento analitico, sono decisive prove come:

• bilanci e contabilità dettagliata
• analisi dei costi e dei margini
• documentazione commerciale
• contratti e accordi rilevanti
• dati di settore e benchmark attendibili
• evidenze di eventi straordinari
• report economici e finanziari
• perizie tecniche

La coerenza complessiva conta più del singolo dato.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento analitico basato su scostamenti:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua gli scostamenti contestati
• ricostruisci le cause economiche reali
• raccogli documentazione contabile e gestionale
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• accertamento definitivo
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti analitici fondati su scostamenti e incongruenze, spesso annullati per carenza di prova e vizi metodologici.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti analitici e contenzioso tributario.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• smontare le presunzioni basate su scostamenti
• dimostrare la correttezza dei dati dichiarati
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare il patrimonio personale e aziendale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Uno scostamento non è evasione fiscale.
Agire subito significa impedire che un dato numerico diventi un debito definitivo.

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Introduzione

Questa guida avanzata illustra come difendersi efficacemente da un accertamento analitico-induttivo basato su scostamenti, cioè da quelle verifiche fiscali in cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito dichiarato invocando “incongruenze” o differenze anomale rispetto a parametri, medie di settore, indicatori di capacità contributiva o altri dati. Adottando un linguaggio giuridico ma divulgativo, la guida esamina sia i riferimenti normativi italiani sia le più recenti sentenze in materia (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale), fornendo strategie difensive dal punto di vista del contribuente (debitore). Troverai anche tabelle riepilogative, esempi pratici, e una sezione di domande e risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più frequenti. L’obiettivo è fornire uno strumento completo a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) ma anche a privati e imprenditori, per comprendere come tutelarsi di fronte a un accertamento fondato su presunzioni di redditi non dichiarati.

Nota: Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate in fondo alla guida per eventuali approfondimenti.

Quadro normativo: tipologie di accertamento e presunzioni

In Italia il Fisco dispone di vari metodi di accertamento dei redditi. È fondamentale capire dove si colloca l’accertamento analitico-induttivo basato su scostamenti rispetto agli altri strumenti, poiché da ciò derivano differenti regole sul piano probatorio e difensivo. In estrema sintesi, possiamo distinguere:

  • Accertamento “analitico” ordinario: l’Ufficio rettifica il reddito con metodi tradizionali, basandosi su prove specifiche e certe, senza usare stime. Esempio: vengono trovate fatture attive non dichiarate (ricavi in nero) oppure costi indebitamente dedotti; il Fisco corregge puntualmente tali voci. È disciplinato dall’art. 39, comma 1, del DPR 600/1973.
  • Accertamento analitico-induttivo (o “misto”): interviene quando la contabilità del contribuente, pur formalmente esistente, presenta anomalie parziali o dati poco credibili. In tal caso l’Amministrazione può rettificare singole voci di bilancio colmando le lacune con presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . In pratica si combinano elementi contabili con elementi extracontabili: ad esempio, l’ufficio accertatore può presumere maggiori ricavi applicando ai dati dell’azienda coefficienti o percentuali medie risultanti da fonti esterne (studi di settore, dati statistici di settore, consumi energetici, ecc.), senza ignorare del tutto le scritture contabili esistenti . L’accertamento analitico-induttivo è il protagonista di questa guida, poiché viene spesso attivato proprio in presenza di scostamenti ritenuti anomali (ricavi troppo bassi, margini incoerenti, costi antieconomici, ecc.).
  • Accertamento induttivo puro (extracontabile): è la forma più radicale. Si applica quando le irregolarità contabili sono così gravi e diffuse da rendere la contabilità globalmente inattendibile o addirittura inesistente. In tali casi estremi (es. omessa dichiarazione, doppie scritture segrete trovate, contabilità talmente caotica da non poter essere considerata), il Fisco è autorizzato a prescindere completamente dai libri e registri del contribuente e a ricostruire il reddito d’impresa sulla base di qualsiasi indizio, anche presunzioni semplicissime prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . Tipicamente si utilizzano parametri standard o medie, o si fanno ricostruzioni indirette (ad es. totalmente sui movimenti bancari, sui consumi di materie prime, ecc.), determinando il reddito in modo globale. È disciplinato dall’art. 39, comma 2, DPR 600/1973 e norme analoghe (es. art. 55 DPR 633/1972 per l’IVA) .
  • Accertamento sintetico (redditometro): metodo particolare rivolto alle persone fisiche. Qui il Fisco non contesta singole voci dichiarate, ma determina il reddito complessivo presunto del contribuente basandosi sulle spese sostenute e sui beni posseduti, indicatori della sua capacità contributiva . In altre parole, confronta il tenore di vita con il reddito dichiarato: se il primo risulta troppo elevato rispetto al secondo, l’Ufficio presume che vi siano redditi nascosti e rettifica in aumento l’IRPEF dovuta. Il redditometro è disciplinato dall’art. 38 DPR 600/1973 . Si attiva solo oltre determinate soglie (reddito presunto > 20% rispetto al dichiarato, e superiore ad un importo assoluto stabilito) . Pur differendo dagli accertamenti su base contabile, anche il redditometro utilizza scostamenti – in questo caso tra reddito dichiarato e spese effettive – come base della ricostruzione.

Di seguito una tabella di sintesi che mette a confronto queste tipologie chiave:

Tipo di accertamentoNormativa di riferimentoPresupposti (scostamenti/anomalie)Utilizzo delle prove/presunzioniDifesa del contribuente
Analitico “puro” (ordinario)Art. 39 c.1 DPR 600/1973, art. 54 DPR 633/1972Contabilità regolare; riscontri puntuali di errori (es. redditi omessi o costi indeducibili)Basato su prove certe e documenti (no stime).Contestare fatti specifici (es. documentare che le fatture esistono o che i costi sono inerenti). Nessuna presunzione semplice da ribaltare.
Analitico-induttivo (misto)Art. 39 c.1 lett. d) DPR 600/1973 ; Art. 54 c.2 DPR 633/1972Gravi incongruenze o dati inattendibili parzialmente (es. ricavi dichiarati troppo bassi rispetto a indicatori oggettivi, margini fuori norma, gestione antieconomica)Usa sia i dati contabili attendibili, sia presunzioni semplici gravi, precise e concordanti per ricostruire le voci mancanti .Attaccare la presunzione mostrando che lo scostamento non è reale o è spiegabile. Richiedere che il Fisco provi gravità e precisione delle incongruenze. Fornire prova contraria (anche presuntiva) delle cause delle anomalie.
Induttivo puro (extracontabile)Art. 39 c.2 DPR 600/1973; Art. 55 DPR 633/1972Contabilità completamente inattendibile o assente (es. omessa dichiarazione, scritture false o gravi irregolarità ripetute)L’Ufficio prescinde dai dati contabili; può stimare il reddito con indizi anche non gravi/precisi (cd. presunzioni “supersemplici” ) e medie di settore. Ricostruzione globale (es. su movimenti bancari, consumi di materie prime, etc.).Difesa difficile: il contribuente ha margini ridotti. Può solo dimostrare che gli indizi utilizzati sono errati o non gli sono imputabili. Meno garanzie probatorie (presunzioni anche blande).
Sintetico (redditometro)Art. 38 DPR 600/1973 (commi 4-8) ; D.L. 78/2010 art. 22; L. 178/2020 (soglie)Elevata spesa non coerente col reddito dichiarato (scostamento > 20% per almeno 2 anni, e sopra soglia assoluta ≈ €70.000 ). Indicatori di capacità contributiva (es. proprietà, auto, spese familiari) evidenziano reddito occulto.Presunzione legale relativa: provata la disponibilità di beni/spese rilevanti, si presume un reddito adeguato . L’onere della prova si inverte sul contribuente, che deve giustificare origine non tassata dei fondi . Contraddittorio obbligatorio prima dell’avviso (invito a fornire dati) .Contestare la ricostruzione del Fisco dimostrando che le spese sono finanziate con redditi esenti, risparmi o altri mezzi leciti (prova rigorosa e documentale). Oppure provare che le spese stimate sono gonfiate o non proprie del contribuente. Se la differenza è minima, evidenziare che non supera le soglie di legge (in tal caso l’accertamento è illegittimo).

Presunzioni semplici vs legali. È opportuno notare la differenza tra presunzioni semplici e presunzioni legali relative applicate nei vari accertamenti. Le presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) richiedono, per legge, che gli indizi su cui si basano siano gravi, precisi e concordanti. Nel contesto fiscale, l’accertamento analitico-induttivo può fondarsi solo su presunzioni che abbiano tale forza probatoria . Al contrario, le presunzioni qualificate come legali relative sono stabilite per legge: se l’Amministrazione dimostra il fatto-base (es. il possesso di un bene di lusso, o un versamento bancario non giustificato), scatta ipso iure la presunzione di maggior reddito, e spetta al contribuente fornire la prova contraria. Esempi di presunzioni legali relative sono: la presunzione su conti bancari (art. 32 DPR 600/73) e gli indici del redditometro (art. 38 DPR 600/73) . In questi casi l’Ufficio non deve provare gravità/precisione degli indizi, perché è la norma stessa a dare peso legale all’elemento, mentre il contribuente deve dimostrare con certezza che la realtà è diversa. Questa distinzione è cruciale per modulare la difesa: contestare un’accusa basata su presunzioni semplici significa metterne in dubbio la concordanza e gravità, mentre fronteggiare presunzioni legali significa ribaltare la presunzione con prove contrarie puntuali.

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo sugli accertamenti analitico-induttivi basati su scostamenti, che tipicamente interessano imprese, lavoratori autonomi e società (in contabilità semplificata o ordinaria) e, per analogia, vedremo anche come difendersi dagli accertamenti sintetici che colpiscono le persone fisiche. Analizzeremo i principali scenari di “scostamento” e le relative tecniche difensive.

Quando è legittimo l’accertamento basato su scostamenti: presupposti e limiti

Prima di tutto, quando può il Fisco utilizzare il metodo induttivo per rettificare il reddito? La legge prevede condizioni precise. In generale, per attivare un accertamento analitico-induttivo servono anomalie contabili rilevanti o scostamenti significativi che mettano in dubbio l’attendibilità della dichiarazione. I riferimenti chiave sono:

  • Art. 39, c.1, lett. d) DPR 600/1973: consente l’accertamento analitico-induttivo “quando dalle scritture e dalle altre verifiche risultano inesattezze o falsità tali da inficiare parzialmente la contabilità”, e autorizza l’Ufficio a usare presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) per dimostrare maggiori ricavi o minori costi .
  • Art. 62-sexies, comma 3, D.L. 331/1993: (norma inserita nei primi anni ’90) specifica che tali accertamenti possono basarsi anche su “gravi incongruenze” tra i ricavi, compensi o corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni dell’attività svolta . Questa è la base giuridica per gli accertamenti fondati sugli scostamenti da studi di settore, parametri o ISA. In pratica, se il contribuente dichiara un volume d’affari molto inferiore a quello atteso in base ai dati medi del suo settore (tenuto conto di dimensioni, area geografica, tipologia dell’attività), l’Ufficio può ritenere inattendibili i dati dichiarati.
  • Legge 146/1998, art. 10 comma 1: ha integrato la disciplina degli accertamenti “standardizzati” (all’epoca basati su parametri e studi di settore), prescrivendo che l’ufficio può procedere a questi accertamenti solo in presenza di una grave incongruenza** tra il dichiarato e il risultato degli studi di settore . La norma, pur non usando espressamente l’aggettivo “grave”, rinvia alle disposizioni (come l’art. 62-sexies sopra) che già richiedono la gravità dello scostamento.

In sintesi, uno scostamento lieve o fisiologico non giustifica l’accertamento induttivo, mentre uno scostamento grave e ingiustificato sì. Questo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza: la Corte di Cassazione ha affermato che serve una “grave incongruenza” per legittimare l’accertamento basato su studi di settore o analoghi . Ad esempio, Cass. ord. 23357/2019 ha annullato un accertamento perché, dopo il contraddittorio, il divario tra ricavi dichiarati e ricavi accertati era solo del 5,68%, dunque non grave . Analogamente, altre sentenze hanno ritenuto inidonei a fondare la rettifica scostamenti pari a: il 7% , il 4,23% , il 10% e perfino il 21% . In tutti questi casi la Corte ha giudicato la divergenza come “fisiologica” o comunque spiegabile nell’ambito della variabilità normale, annullando gli avvisi basati unicamente su tali differenze modeste.

Esempio: un professionista dichiarava €50.000 di compensi, mentre lo studio di settore ne stimava €54.000 (scostamento dell’8%). L’Agenzia ha emesso accertamento per maggiori ricavi non dichiarati pari alla differenza. La Cassazione ha poi chiarito che un scostamento dell’8% è fisiologico, dunque un accertamento fondato solo su tale divergenza è nullo .

Di contro, quando il gap è rilevante (es. ricavi dichiarati dimezzati rispetto agli standard) la presunzione di maggior reddito acquista gravità. Di recente la Cassazione, ord. n. 26182/2025, ha confermato la legittimità di un accertamento analitico-induttivo a carico di un parrucchiere che dichiarava ricavi molto più bassi del normale per attività analoghe, utilizzando come parametro l’incidenza del costo del lavoro nel settore . In quel caso la differenza era significativa e la Corte ha ritenuto valido l’utilizzo di medie di settore omogenee (stessa zona, stesso tipo di esercizio) come indizi gravi . Inoltre – punto importante – la Cassazione ha chiarito che non serve dimostrare un’inattendibilità assoluta della contabilità per procedere in questi casi: è sufficiente la grave incongruenza tra il dichiarato e il presumibile . Ciò significa che anche senza trovare errori formali nei registri, il Fisco può agire se i numeri “non tornano” in modo eclatante rispetto ai parametri oggettivi.

Il ruolo del contraddittorio: quando l’accertamento si fonda su presunzioni da studi di settore, ISA o redditometro, la legge e la giurisprudenza richiedono che sia garantito il contraddittorio preventivo con il contribuente. Ad esempio, per gli studi di settore l’invito al contraddittorio è obbligatorio ex lege (L.146/1998) prima di emettere l’atto; similmente, per il redditometro il D.L. 78/2010 ha previsto l’invio di un questionario e la convocazione del contribuente (ora espressamente inserita nell’art. 38, co.7 DPR 600/73) . Il contraddittorio è fondamentale perché consente al contribuente di spiegare le ragioni delle anomalie prima che venga emesso l’avviso, e all’Ufficio di valutare eventuali giustificazioni. La mancata attivazione del contraddittorio, quando dovuto, può comportare la nullità dell’atto. Ad esempio, se l’Agenzia emettesse un accertamento basato su ISA o su redditometro senza aver invitato il contribuente a fornire chiarimenti, si avrebbe un vizio di procedimento. La Corte di Cassazione, sul punto, ha più volte sancito l’importanza del contraddittorio endoprocedimentale in materia di accertamenti da studi di settore (anche in ottica di rispetto dell’art. 53 Cost. – capacità contributiva) e la stessa Agenzia delle Entrate considera il contraddittorio una parte integrante di questi procedimenti. In pratica, verifica sempre se prima dell’avviso ti è stata data la possibilità di dialogare: se ciò non è avvenuto e la legge lo prevedeva, hai un motivo formale di ricorso.

Onere della prova e inversione: nei procedimenti basati su scostamenti, capire su chi ricade l’onere della prova è decisivo. In generale:

  • Nell’accertamento analitico-induttivo da presunzioni semplici, l’Amministrazione finanziaria deve inizialmente fornire elementi presuntivi seri (gravi, precisi, concordanti) che indicano redditi non dichiarati. Una volta assolta questa prova presuntiva, si forma una sorta di presunzione di legittimità dell’operato del Fisco . A quel punto spetta al contribuente l’onere di fornire una prova contraria idonea a scalfire quelle presunzioni. In altre parole, il contribuente deve dimostrare che le apparenze ingannevoli possono essere spiegate in modo diverso (le anomalie hanno cause lecite). Questa prova contraria può essere data anche tramite presunzioni a sua volta (es. indizi che rendano plausibile la riduzione dei ricavi), purché coerenti. Se il contribuente riesce a fornire spiegazioni convincenti e documentate, le presunzioni del Fisco perdono concordanza e l’accertamento va annullato. Se invece il contribuente non offre alcuna giustificazione, la presunzione fiscale regge e l’atto viene confermato . È dunque cruciale, per il contribuente, non restare inerte ma contestare attivamente le ricostruzioni presuntive. Più avanti vedremo come.
  • Nell’accertamento sintetico (redditometro) e nelle indagini finanziarie, operano presunzioni legali relative: qui la legge “dispensa” il Fisco dal provare la gravità degli indizi. Basta che dimostri la spesa effettuata (nel redditometro) o i movimenti bancari (nei conti), ed è direttamente il contribuente a dover fornire prova che tali spese o entrate non rappresentano reddito imponibile . La Cassazione ha chiarito che nel redditometro si è in presenza di una presunzione legale relativa, per cui la disponibilità di beni e spese di un certo rilievo fa presumere ex lege redditi corrispondenti; il contribuente può vincere questa presunzione solo mostrando con prove specifiche che le spese sono state finanziate con redditi esenti o da capitale già tassato (es. risparmi) . Similmente, per i versamenti bancari non giustificati, l’art. 32 DPR 600/73 pone una presunzione legale di imponibilità: ogni somma che affluisce sul conto si presume reddito occulto salvo prova contraria analitica del contribuente . In questi casi l’onere probatorio a carico del contribuente è molto rigoroso e analitico (deve spiegare operazione per operazione l’origine non tassabile dei fondi).

Tali principi sono stati da ultimo confermati anche dalla riforma della giustizia tributaria del 2022: la L. 130/2022 ha esplicitato che nel processo tributario l’onere della prova resta coerente con la legge sostanziale (in pratica, non vi è uno spostamento automatico dell’onere a carico del Fisco) . La Cassazione, ord. 2746/2024 (caso redditometro) ha infatti chiarito che l’introduzione del nuovo comma 5-bis nell’art. 7 D.Lgs. 546/92 non ha modificato la ripartizione dell’onere probatorio in questi accertamenti: permane l’obbligo per il contribuente di provare la provenienza non reddituale delle somme spese, malgrado le novità procedurali .

Riassumendo: difendersi con successo da un accertamento basato su scostamenti significa far venir meno la presunzione del Fisco, dimostrando o che lo scostamento non esiste/non è così ampio, o che esiste ma ha cause ben determinate che non implicano evasione. Vediamo ora, concretamente, le diverse tipologie di scostamenti che più spesso portano ad accertamenti, e per ciascuna le tecniche difensive più efficaci.

Scostamenti nei ricavi e nei margini d’impresa: come contestarli

In ambito di imprese (società, ditte individuali) e lavoratori autonomi, gli accertamenti per scostamento si concentrano sovente su ricavi dichiarati troppo bassi o margini di profitto anomali rispetto a quelli attesi. Questo scenario corrisponde ai controlli basati su studi di settore/ISA, parametri e analisi di bilancio. Di seguito analizziamo come difendersi nei casi principali.

Scostamenti dagli Indici ISA e dagli studi di settore

Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) hanno sostituito dal 2019 i vecchi studi di settore. Si tratta di strumenti statistico-economici che attribuiscono a ogni contribuente un punteggio di “affidabilità” basato su dati dichiarati (ricavi, costo del venduto, addetti, beni strumentali, etc.) confrontati con un modello di riferimento del suo settore. Un punteggio basso indica che l’attività potrebbe aver dichiarato meno di quanto ci si aspetterebbe, data la tipologia e le condizioni dell’impresa. Tuttavia – punto cruciale – gli ISA non sono in sé prove di evasione . Lo scostamento ISA (cioè un punteggio di affidabilità molto basso o un’indicazione di incoerenza in alcuni indici economici) è solo un segnale di rischio, utile al Fisco per selezionare i soggetti da controllare, ma non può da solo fondare un accertamento . Questa non è solo un’affermazione di principio, ma un fatto riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza: “lo scostamento ISA non basta” .

In passato, per gli studi di settore, la legge prevedeva espressamente una procedura: se per più periodi d’imposta il contribuente risultava “non congruo” rispetto allo studio (ricavi dichiarati sotto la soglia) e non adeguava spontaneamente i ricavi, l’Ufficio poteva procedere all’accertamento, ma doveva prima attivare un contraddittorio e dimostrare una grave incongruenza. Con il passaggio agli ISA, il sistema è diventato più premiale (alti punteggi danno benefici, bassi punteggi possono far perdere tali benefici e aumentare il rischio di controlli), ma non c’è alcun automatismo di accertamento. L’Agenzia delle Entrate, nei fatti, utilizza gli ISA come base per invitare al contraddittorio i soggetti con punteggio molto basso o con indici di incoerenza: durante questo confronto, cerca di capire se vi sono elementi per presumere maggiori ricavi. Solo se emergono ulteriori elementi, si passa eventualmente all’avviso di accertamento. Un ISA basso, da solo, non è una prova, e qualsiasi accertamento motivato unicamente dal punteggio ISA sarebbe illegittimo .

Errori frequenti del Fisco in questo ambito – sui quali costruire la difesa – includono:

  • Utilizzare il punteggio ISA o l’esito dello studio di settore come unica presunzione di evasione . Ciò è sbagliato perché la legge richiede ulteriori riscontri: il punteggio è indicativo, ma va corroborato da altri elementi concreti.
  • Ignorare le specificità dell’impresa: spesso l’analisi statistica non coglie particolarità come un calo di mercato locale, la presenza di forte concorrenza, una ristrutturazione in corso, ecc. Se l’ufficio non considera eventi straordinari (crisi economica, pandemia, perdita di un cliente importante, investimenti straordinari, ecc.) commette un errore . Ad esempio, un’impresa che nel 2020 ha avuto un calo di ricavi per la pandemia avrà indici anomali, ma è un’anomalia spiegabile e non indice di evasione.
  • Basarsi su medie di settore astratte e non pertinenti. Magari l’azienda opera in una nicchia di mercato o in un’area diversa dalla media nazionale usata: applicare pedissequamente quel confronto significa costruire una presunzione debole.
  • Violare il contraddittorio: come detto, prima di emettere l’accertamento l’Ufficio deve invitare il contribuente a fornire giustificazioni. Se non lo fa, l’atto è contestabile anche solo per questo vizio . Oppure, anche se ha tenuto il contraddittorio, può capitare che ignori completamente le giustificazioni fornite: in sede di contenzioso, ciò può essere evidenziato per dimostrare che l’accertamento è immotivato o non ha considerato elementi decisivi.

Alla luce di ciò, quando un accertamento fondato sugli ISA/studi è illegittimo? Riassumendo:

  • Se si basa esclusivamente sullo scostamento statistico (punteggio ISA basso o non congruità) senza ulteriori riscontri concreti .
  • Se non prova l’esistenza di ricavi occulti reali ma si limita a dire “avresti dovuto fare X in base alle medie” .
  • Se non considera la contabilità nel suo complesso: ad esempio, l’impresa potrebbe aver margini bassi ma contabilità regolare e costi documentati – rettificare i soli ricavi ignorando tutto il resto è sintomo di arbitrarietà.
  • Se ignora spiegazioni economiche plausibili già fornite dal contribuente (antieconomicità apparente ma motivata).
  • Se viola le garanzie procedurali (mancato contraddittorio, motivazione inadeguata, ecc.).
  • In generale, se si fonda su presunzioni statistiche non qualificate, ossia indizi che non raggiungono la soglia di gravità e precisione richiesta dalla legge .

La Cassazione ha esplicitamente affermato che gli esiti degli studi di settore sono presunzioni semplici e, come tali, non possono costituire da soli fondamento della rettifica senza ulteriori elementi . Anche con l’introduzione degli ISA, questo principio rimane: servono sempre “gravi incongruenze” per giustificare l’accertamento , e gli ISA di per sé non sono gravi, precise e concordanti .

Strategie di difesa: di fronte a un accertamento da ISA o studi di settore, il contribuente deve adottare una strategia tecnica solida. Ecco alcuni passi fondamentali:

  • Dimostrare che lo scostamento è apparente o giustificato: analizza i tuoi dati e quelli medi evidenziando le differenze spiegabili. Ad esempio, può darsi che i ricavi bassi siano dovuti a sconti commerciali aggressivi per liquidare vecchi stock, o a un calo di domanda generale nel settore. Oppure che hai sostenuto maggiori costi (anche non ricorrenti) che hanno ridotto i margini (investimenti, spese straordinarie). Se queste situazioni emergono, documentale con cura (fatture di svendite, bilanci in perdita di concorrenti, statistiche di settore che mostrano crisi, etc.) .
  • Evidenziare le specificità dell’attività: prepara una relazione che illustri cosa rende la tua impresa diversa dal “modello” standard. Ad esempio, se operi in una piccola città o in un quartiere sfavorito, i tuoi ricavi potenziali sono minori della media nazionale. Se hai un mix di prodotti/servizi particolare, magari con prezzi inferiori. Tali specificità devono essere portate all’attenzione per far capire al giudice (e già in contraddittorio all’ufficio) che il modello statistico non si applica bene al tuo caso . Ad esempio, “i miei margini sono più bassi perché tratto una linea economica di prodotti, come risulta dai listini allegati, mentre le medie di settore includono prodotti premium”.
  • Documentare eventi straordinari: se durante il periodo d’imposta ci sono stati eventi eccezionali (calamità, lavori stradali che hanno ridotto l’afflusso di clienti, malattia del titolare, chiusura temporanea, pandemia Covid, ecc.), occorre presentarne evidenza (es. comunicazioni alla Camera di Commercio, rassegna stampa locale, certificati medici, foto dei cantieri, bilanci settoriali). Questi elementi possono giustificare perché il reddito è stato inferiore al normale.
  • Verificare i calcoli del Fisco: talvolta l’ufficio commette errori nell’applicazione dei modelli. Ad esempio, potrebbe aver usato un coefficiente errato, o confrontato grandezze eterogenee. Un controllo aritmetico e metodologico può far emergere vizi tecnici dell’accertamento. Se trovi errori nei calcoli, sottolineali immediatamente nelle tue difese: un accertamento basato su calcoli sbagliati è privo di fondamento.
  • Portare perizie o consulenze tecniche: nei casi più complessi, può aiutare far redigere una perizia giurata da un commercialista o un esperto di settore, che attesti – numeri alla mano – la congruità di quanto dichiarato alla luce delle peculiarità aziendali. Ad esempio, una perizia può ricostruire il tuo ricarico medio effettivo e confrontarlo con quello ipotizzato dal Fisco, mostrando che la differenza è dovuta a fattori reali (es. diversa composizione merceologica) e non a vendite non contabilizzate .
  • Giurisprudenza favorevole: cita nelle memorie e nel ricorso le sentenze di Cassazione che rafforzano la tua posizione. Ad esempio, se il tuo scostamento è del 10%, menziona Cass. 2637/2019 che lo ha ritenuto insufficiente . Se hai fatto il possibile per spiegare le differenze, cita pronunce sul valore del contraddittorio e sull’onere del Fisco di dimostrare la gravità. Far presente al giudice che esistono precedenti autorevoli analoghi al tuo caso può orientarlo a favore.

In sintesi, di fronte a un’accusa basata su studi di settore/ISA, occorre “smontare” ogni anomalia statisticamente rilevata, trasformandola da indizio di evasione a dato coerente con la tua realtà. Non basta negare genericamente (“i ricavi stimati sono sbagliati”): bisogna dimostrare concretamente perché sono sbagliati o perché tu sei un caso atipico.

Margini di profitto anomali e gestione antieconomica

Un altro tipico scostamento contestato dal Fisco riguarda i margini di guadagno dell’impresa. Se un’azienda mostra margini di profitto molto bassi rispetto alla media del settore, oppure margini in forte calo rispetto ad anni precedenti, l’Ufficio tende a ritenere che vi sia sottofatturazione (ricavi occultati) o sovrafatturazione di costi. Questo perché, in linea teorica, un imprenditore razionale non opererebbe a lungo in perdita o con utili irrisori: se lo fa, il sospetto è che stia nascondendo utili reali. La Cassazione ha spesso avallato questo ragionamento, parlando di “antieconomicità della gestione” come indice di possibili violazioni fiscali . Di recente, come accennato, la Cass. 26182/2025 ha ribadito che una gestione cronicamente in perdita o utili bassissimi a fronte di fatturati importanti possono giustificare l’accertamento induttivo . In quella pronuncia (caso di un business di servizi alla persona con perdite ripetute) si è affermato che l’antieconomicità evidente costituisce un indice grave e preciso di inattendibilità, spostando l’onere sul contribuente di dimostrare il contrario.

Tuttavia, attenzione: un margine basso o irregolare di per sé non è prova di evasione . Esistono molte possibili spiegazioni lecite: politiche di prezzo aggressive, strategie di penetrazione del mercato accettando margini ridotti, costi eccezionali in un anno (es. lancio di un prodotto) che abbattono l’utile, investimenti per ingrandirsi, crisi economica, ecc. Molti accertamenti basati sui margini sono errati o sproporzionati e possono essere ribaltati in contenzioso , soprattutto quando il Fisco ha ignorato l’analisi concreta della realtà aziendale.

Vediamo gli indicatori tipici di “margini anomali” che il Fisco utilizza e come controbatterli:

  • Margine di profitto inferiore alla media di settore: ad esempio, la tua impresa ha un ricarico medio del 5% sui prodotti venduti, mentre le statistiche dicono che nel settore è usuale il 30%. Il Fisco presume che hai venduto in nero (perché solo così si spiegherebbe un ricarico così basso: avresti fatto passare solo una parte delle vendite in fattura). Difesa: mostra che il tuo caso non è confrontabile con la media: forse vendi prodotti di fascia bassa (margini ridotti) mentre la media include prodotti di lusso; oppure stai praticando prezzi sotto-costo per liquidare il magazzino obsoleto; oppure hai un concorrente vicino molto aggressivo che ti costringe a margini risicati. Documenta listini prezzi, campagne promozionali, confronti con concorrenti specifici della tua zona – se riesci a provare che era economicamente necessario avere margini più bassi, la presunzione di ricavi in nero perde forza .
  • Oscillazioni forti dei margini anno per anno: se un anno dichiari utile alto e l’anno dopo quasi zero a parità di fatturato, l’Ufficio sospetta manovre per spostare ricavi da un anno all’altro o per compensare costi. Difesa: spiega le differenze con eventi specifici. Magari un anno hai concesso più sconti, o hai pagato un premio straordinario ai dipendenti, o hai avuto una perdita su crediti. Fai vedere bilanci dettagliati e note esplicative: ogni variazione deve trovare una spiegazione logica (che non sia “ho evaso di più quell’anno e meno l’altro”). Se c’è di mezzo un cambio di normativa (es. aspettavi la fine di un’agevolazione e hai anticipato spese in un anno), evidenzialo.
  • Ricarichi teorici vs ricarichi dichiarati: spesso il Fisco ricostruisce i ricavi con il metodo del ricarico. Esempio: sa che hai acquistato materie prime per 100, e che normalmente le aziende ricaricano del 150%, dunque dovresti aver venduto per 250. Se hai dichiarato vendite per 200, presumono che 50 siano in nero. Difesa: attacca la base del calcolo. Il ricarico medio del 150% è davvero applicabile a te? Forse vendi merce deteriorata, scaduta, fuori moda, a prezzi scontatissimi (es. nel settore abbigliamento è comune svendere a fine stagione). Presenta documenti su costi di acquisto unitari e prezzi di vendita praticati, mostra che alcuni prodotti sono stati venduti sotto costo (es. allegando cataloghi saldi, resi di merce invenduta, distruzione di invendibili). Inoltre, controlla se l’ufficio ha considerato tutti i costi: magari hai anche costi indiretti alti che riducono il margine netto. Importante: la Cassazione ha ritenuto legittimo il ricalcolo del ricarico purché fatto con dati concreti e omogenei , però consente al giudice di ridurre il reddito accertato se il campione usato dal Fisco è inadeguato . Ciò significa che se l’ufficio ha usato confronti discutibili, puoi chiedere che l’eventuale maggior reddito sia ricalcolato su basi più realistiche.
  • Redditività incoerente coi volumi: ad es., un ristorante con 200 coperti al giorno dichiara un utile irrisorio. L’ufficio pensa: “o gonfia i costi o non dichiara tutti i coperti, perché con 200 clienti al giorno un utile deve esserci”. Difesa: mostra se ci sono costi nascosti che erodono l’utile (es. personale pagato di più, materie prime di qualità superiore e più costose che riducono il margine, spese generali alte come affitto). Se la bassa redditività è voluta (es. ristorante di lancio che fa prezzi molto bassi per farsi nome), spiega il progetto imprenditoriale e magari allega recensioni, articoli di giornale che parlano della vostra strategia di prezzo.

Errori tipici del Fisco sui margini (simili a quelli sugli ISA) che tu puoi evidenziare:

  • Uso di medie di settore in modo acritico – il Fisco spesso prende dati medi (es. da fonti tipo Osservatori, studi di settore passati, o analisi della GdF) e li applica come fossero legge universale. Tu devi far emergere che “le medie non sono vangelo”: il tuo mercato locale o la tua nicchia possono divergere dalle medie nazionali. Porta eventualmente studi di settore o ISA stessi a tuo favore: se dai tuoi dati ISA risultava una redditività media di X per imprese simili, e tu sei vicino a X, evidenzialo (anche se ISA era basso su altro magari).
  • Ignorare politiche commerciali: ad es. se hai fatto sconti sistematici (lo puoi provare dalle fatture: confronta prezzi di listino vs prezzi praticati, mostrando lo sconto medio elevato), l’ufficio non può far finta di nulla. Se presentato con questa evidenza in contraddittorio, l’ufficio che comunque accerta come se vendessi a prezzo pieno sbaglia gravemente.
  • Non considerare la crisi o concorrenza: se negli anni analizzati c’è stata crisi di settore (es. edilizia in recessione, cambio tecnologico), oppure è entrato un concorrente grande che ha portato via clientela, questi sono fattori reali. Documentali con statistiche (ad es. calo del PIL settore X in quell’anno), con elenco dei competitor in zona, etc. La Cassazione ha riconosciuto che la situazione economica generale e la storia commerciale del contribuente vanno considerate nel valutare la gravità dello scostamento .
  • Confondere margine basso con evasione: un errore logico. Fai notare che potresti aver perseguito obiettivi diversi dal profitto immediato (fidelizzazione clienti, incremento quota di mercato) e che non è irragionevole accettare utili bassi per un periodo. La libertà di iniziativa economica dell’imprenditore include anche la possibilità di scelte gestionali poco profittevoli, e ciò di per sé non prova un illecito (anche se l’antieconomicità è un indizio, non è una prova definitiva). Una recente analisi ha sottolineato come la contestazione di antieconomicità non violi la libertà d’impresa solo se usata come spunto di indagine, ma non può tradursi in un obbligo di mantenere margini fissi . Quindi ricordalo: il Fisco non può imporre per legge un margine minimo .

Quando allora un accertamento sui margini è da considerarsi illegittimo? Spesso quando l’ufficio non prova un nesso diretto tra i margini bassi e l’esistenza di ricavi occultati. Cassazione richiede che vi sia comunque la dimostrazione (anche presuntiva) di maggiori ricavi non dichiarati, non basta dire “utile basso quindi sicuramente hai nero”. Se l’Ufficio si limita a usare confronti statistici senza individuare alcuna irregolarità specifica, l’atto è debole. Inoltre, se il contribuente fornisce spiegazioni logiche (anche solo in giudizio) sui margini bassi – e l’Ufficio non le smonta – l’accertamento dovrebbe cadere.

Difese efficaci contro accertamenti da margini anomali:

  • Argomentazione tecnica dettagliata: come già detto, predisponi un documento con analisi reale dei tuoi margini: ad esempio, un prospetto che elenca per ciascun prodotto/servizio il costo e il prezzo praticato, evidenziando se alcuni articoli hanno margine zero o negativo (magari volutamente per promozione). Se fai vedere che matematicamente i conti tornano coi ricavi dichiarati una volta considerate politiche di sconto, stagionalità, ecc., la presunzione del Fisco perde consistenza .
  • Documenti su concorrenza e mercato: se sostieni di avere margini bassi causa concorrenza, raccogli prove: volantini dei competitor, offerte speciali di altri, eventuali dati di calo prezzi nel settore (anche articoli di giornale economico). Se c’è stata una crisi di settore, allega dati ufficiali (fatturato medio del settore diminuito del X% quell’anno). Tutto serve per contestualizzare la tua redditività nel panorama reale.
  • Strategie imprenditoriali deliberate: spiega se la tua scelta di basso margine era voluta (es. entrare in un nuovo mercato con prezzi aggressivi, o “fare fatturato” su nuovi clienti per poi capitalizzare in futuro). Questo smonta l’idea che “nessuno lavorerebbe senza guadagno”: tu lo hai fatto per una strategia razionale di lungo periodo. Se possibile, porta elementi a sostegno: piani di investimento, aumento di clienti ottenuti grazie ai prezzi bassi, ecc.
  • Prova di costi straordinari: evidenzia se quell’anno hai avuto costi eccezionali che hanno abbattuto l’utile (es. accantonamenti, cause legali, spese non ripetitive). Mostrando che senza quel costo avresti avuto un margine nella norma, fai capire che non c’è stata evasione ma solo un evento isolato.
  • Stagionalità o fluttuazioni fisiologiche: alcuni business hanno margini variabili (es. settore turismo: altissima stagione vs bassa stagione). Se il Fisco ti contesta perché confronta un anno “buono” e uno “cattivo”, spiega che è fisiologico in quel campo avere oscillazioni, magari a causa del meteo o altri fattori. Allegare i dati di più anni può aiutare: se fai vedere che in 5 anni hai 3 anni in utile e 2 in perdita, potrebbe essere semplicemente la ciclicità del mercato.
  • Consulenze tecniche di parte: come per gli ISA, puoi valutare una perizia economico-finanziaria da presentare in giudizio che attesti, per esempio, che il tuo ROI o ROS medio su un triennio è allineato alla concorrenza al netto di certe particolarità. Oppure che la tua azienda, valutata complessivamente, non presenta anomalie patrimoniali (nessun arricchimento occulto dell’imprenditore). Una perizia può includere anche un benchmarking con bilanci di altre aziende simili, mostrando che non sei così fuori linea come sostiene il Fisco .
  • Principio di correlazione costi-ricavi: fai valere, se pertinente, il principio che se anche l’ufficio presume ricavi non dichiarati, allora vanno considerati anche i costi correlati a quei ricavi. Questo è importante: spesso il Fisco tende a tassare come se ricavo non dichiarato = utile netto occulto. Invece, se vendi beni, avrai sostenuto dei costi per quei beni (acquisti in nero); se offri servizi, avrai costi variabili. Ormai, in giurisprudenza, si fa strada la tesi che anche in caso di accertamento induttivo il reddito va determinato al netto dei costi presunti sostenuti per realizzare i ricavi occulti . Ad esempio, Cassazione n. 27488/2018 ha riconosciuto che non si può tassare un ricavo occulto senza considerare i costi necessari a produrlo, se del caso in via equitativa. Quindi, nel tuo ricorso, in subordine (qualora il giudice ritenesse fondato in parte l’accertamento), chiedi sempre l’eventuale deduzione dei costi correlati: questo ridurrà l’imponibile e anche l’eventuale distribuzione al socio (se sei in società di capitale, vedi oltre). In tal modo, anche se si perde sul principio, si limita il danno economico.

Riassumendo anche qui con un breve elenco, un accertamento su margini è contestabile se: i tuoi margini bassi sono giustificabili economicamente, la tua contabilità complessiva è regolare, l’ufficio non prova effettivi ricavi non contabilizzati ma si basa solo su confronti astratti, non considera le specificità della tua attività, oppure viola requisiti di legge sulle presunzioni .

Altre incongruenze contabili: rimanenze, indice di rotazione, etc.

Oltre a ricavi e margini, ci sono altri indici economici la cui anomalia può far scattare accertamenti induttivi. Ad esempio:

  • Incongruenze nel magazzino: se risultano rimanenze finali troppo basse rispetto agli acquisti, oppure differenze inventariali (merci che spariscono senza spiegazione), il Fisco può presumere vendite in nero (merce uscita senza fattura) oppure acquisti in nero poi venduti. Difesa: assicurati di avere inventari attendibili. Se contestano cali di magazzino, mostra se hai fatto saldi di fine stagione o vendite promozionali che giustificano l’abbassamento del valore. Se trovano differenze, verifica di non aver commesso errori di registrazione (potresti aver contabilizzato male qualche scarico). In caso di materiali deperibili, documenta gli scarti o furti eventualmente subiti (verbali, denunce). Far emergere che non c’è in realtà merce “fantasma” aiuta a eliminare la presunzione di ricavi non dichiarati.
  • Incoerenza tra fatturato e forze lavoro: ad esempio, pochi dipendenti a fronte di molti ricavi (sospetto di lavoratori in nero) o viceversa troppi dipendenti per pochi ricavi (sospetto di parte di attività non dichiarata o costi non inerenti). Difesa: se hai molti ricavi con pochi dipendenti, mostra che usi processi automatizzati, macchinari, o outsourcing (giustifica come fai a produrre tanto con poche persone). Se al contrario hai tanti dipendenti e bassi ricavi, spiega se magari offri servizi di formazione, tirocini, o se parte del personale era inattivo (documenta cassa integrazione, turni ridotti, ecc.). In mancanza di spiegazioni, il Fisco potrebbe dire “paghi 10 dipendenti ma fatturi come se ne avessi 3: probabilmente gli altri lavorano per affari non dichiarati” – devi contrastare questa idea con dati.
  • Indicatori finanziari anomali: come tassi di ricarico del magazzino, indici di rotazione, ecc., soprattutto se l’azienda è in settori dove ci sono parametri noti (ad es. ristorazione: incassi vs acquisti alimentari, food cost in percentuale). Se un ristorante acquista materie prime per 100 e dichiara incassi 150, mentre di norma un ristorante incassa 300 con 100 di materie (quindi il tuo food cost è 66% contro un atteso 33%), è un campanello d’allarme. Difesa: in casi simili, produci conti economici analitici: magari nel “food cost” hai incluso anche merci buttate perché scadute, oppure offri porzioni abbondanti con ricarichi volutamente minimi per politica aziendale (es. all you can eat sushi a prezzo fisso). Porta scontrini, menu, evidenze di ciò. Oppure forse vendi meal voucher a ditte (margini ridotti contrattualmente). Insomma, smonta l’indice mostrando che nel tuo modello di business quei numeri possono starci.

In tutti questi casi di incongruenze contabili, la difesa richiede un approccio tecnico: devi analizzare i numeri meglio di come ha fatto il Fisco, trovare spiegazioni ad ogni anomalia e fornirle con prove. Non lasciare zone d’ombra, altrimenti la presunzione dell’ufficio colmerà quei buchi a tuo sfavore.

Un consiglio generale: quando ricevi le contestazioni (nel PVC o nell’invito al contraddittorio), predisponi con il tuo consulente un “dossier difensivo” che affronti punto per punto gli indici contestati. Usa tabelle, grafici, documenti: devi quasi spoon-feeding le tue ragioni al funzionario e, in prospettiva, al giudice, rendendo evidente che i tuoi dati, se letti correttamente, non nascondono evasione. Se questo lavoro è fatto bene, spesso l’ufficio potrebbe persino desistere dall’emissione dell’avviso o ridurre le pretese in sede di contraddittorio.

Difendersi dagli accertamenti sintetici (redditometro)

Passiamo ora agli accertamenti sintetici, detti comunemente da redditometro. Questo strumento colpisce soprattutto persone fisiche (privati, lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi non organizzati in forma d’impresa) e scatta quando le spese sostenute da una persona risultano troppo elevate rispetto ai redditi ufficiali dichiarati. Ad esempio, se un contribuente dichiara reddito annuo di €20.000 ma ha comprato un’auto di lusso, una barca e sostenuto spese mondane ingenti, il Fisco sospetta che disponga di redditi in nero.

Come funziona il redditometro? In base all’art. 38 DPR 600/73 (come modificato dal 2010 in poi), l’Agenzia può determinare in via sintetica il reddito complessivo del contribuente in base alle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso dell’anno . Inoltre, può utilizzare parametri specifici (determinati da decreti ministeriali) che individuano indicatori di capacità contributiva: es. il possesso di una villa con piscina, di auto sopra 3000 cc, spese per scuole private, collaboratori domestici, viaggi costosi, ecc., sono tutti elementi che indicano un certo livello di ricchezza. In pratica, il redditometro aggrega tutte le spese note (da comunicazioni all’Anagrafe Tributaria, pagamenti tracciati, ecc.) e stima un reddito “coerente” con tali uscite. Se questo reddito stimato eccede di oltre il 20% il reddito dichiarato (per legge oggi è così) e supera anche una soglia assoluta (dieci volte l’assegno sociale annuo: circa €69.000 per il 2024) , allora l’Ufficio può procedere.

Fondamentale: il redditometro introduce una presunzione legale relativa in favore del Fisco . Ciò significa che, una volta che l’Agenzia ha dimostrato i fatti indice (il sostenimento di certe spese, o la disponibilità di determinati beni/servizi), si presume che il contribuente abbia avuto redditi sufficienti (non dichiarati) per permetterseli. L’onere della prova a questo punto si sposta sul contribuente, che deve provare con idonea documentazione che in realtà quelle spese sono state finanziate con redditi esenti, redditi già tassati o altre somme legittimamente non imponibili . In altri termini, il contribuente deve giustificare da dove ha preso i soldi per mantenere quel tenore di vita. Se riesce a dare una spiegazione convincente e provata, l’accertamento va accantonato; se non lo fa, l’Ufficio procederà a tassare la differenza.

Diritto al contraddittorio nel redditometro: la normativa prevede espressamente che prima di emettere l’avviso sintetico l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti . Tipicamente si invia un questionario chiedendo di elencare le fonti di finanziamento delle spese e poi si convoca il contribuente. Questo passaggio è obbligatorio e, di fatto, è la sede principale in cui presentare le proprie giustificazioni.

Come difendersi efficacemente da un accertamento sintetico:

  1. Analizzare tutte le spese considerate dal Fisco: appena ricevi il dettaglio (di solito nel prospetto allegato al questionario o al PVC) delle spese attribuite, controllale una per una. Ci sono errori? Spese attribuite due volte? Spese che in realtà sono di un altro soggetto (es. coniuge, figlio)? Ad esempio, a volte vengono imputate al contribuente spese intestate ai figli maggiorenni o al coniuge se questi sono a carico fiscale – ma se il figlio maggiorenne lavora o il coniuge ha reddito proprio, quella spesa non va considerata sul reddito del contribuente. Segnala quindi eventuali attribuzioni indebite di spese.
  2. Verificare la soglia del 20% e assoluta: se lo scostamento è sotto il 20% del dichiarato (o sotto il minimo assoluto), non ci sono i presupposti per legge. Talvolta possono aver considerato anche anni in cui non c’è la doppia annualità. La legge attuale (post 2020) ha chiarito le soglie, ma per anni passati (accertamenti fino all’anno d’imposta 2015-2016, quando il redditometro era sospeso poi riformato) valeva comunque la regola del 20% per due anni. Se ti contestano un solo anno con scostamento del 15%, ad esempio, ciò non regge giuridicamente. Questo è un motivo preliminare di annullamento.
  3. Predisporre le prove contrarie: questa è la parte più importante. Devi dimostrare che le spese sostenute non derivano da redditi occultati, ma da altre risorse. Le possibili giustificazioni sono:
  4. Redditi esenti o tassati alla fonte: ad esempio, hai utilizzato vincite al gioco (esenti fino a un certo importo), borse di studio esenti, indennizzi assicurativi non imponibili, TFR, ecc. Se così, devi mostrare la fonte: il certificato della vincita, la lettera della compagnia assicurativa, etc.
  5. Utilizzo di risparmi accumulati in anni precedenti: questa è una difesa classica. Se hai risparmiato negli anni passati (redditi già tassati o esenti) e hai attinto a quel patrimonio per le spese, allora non serve un reddito 2025 per spiegarle perché magari usavi risparmi del passato. Come provarlo? Presentando estratti conto bancari che mostrino consistenze di conto pregressi, eventuali disinvestimenti (vendita di titoli, di un immobile, ecc.) i cui proventi hai poi speso. La prova dei risparmi è spesso difficile se parliamo di contanti in casa; tuttavia, persino un estratto conto con saldi decrescenti può aiutare: se al 1° gennaio avevi €100.000 sul conto e a fine anno €20.000, potresti dire di aver speso €80.000 attingendo a quelli (è una prova indiretta, ma meglio di nulla). La Cassazione pretende una prova specifica per ciascuna spesa , quindi più dettagli riesci a dare, meglio è.
  6. Aiuti o donazioni familiari: se un parente ti ha aiutato pagando alcune spese (es. i genitori che pagano il matrimonio al figlio), devi far risultare questi trasferimenti. Idealmente, un atto di donazione o bonifici dai conti dei familiari. Se erano contanti, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del familiare può avere qualche peso (non fortissimo, ma sempre meglio di nulla). L’ideale sarebbe avere riscontri oggettivi, come prelievi del genitore corrispondenti a versamenti sul tuo conto.
  7. Finanziamenti o prestiti ottenuti: hai contratto mutui, finanziarie, prestiti personali? Quelli sono ovviamente fonti lecite di denaro. Porta i contratti di finanziamento, i bonifici di erogazione e dimostra che le somme ottenute le hai utilizzate per quelle spese. Anche un fido bancario utilizzato è una fonte (anche se poi andrà restituito, ma sul momento spiega il flusso).
  8. Vendita di beni patrimoniali: se hai venduto un immobile, un terreno, un’auto, dei quadri, ecc. e incassato denaro esente (o già tassato come plusvalenza), quell’incasso può aver finanziato le spese. Documenta la vendita (atto notarile, ricevuta) e segna che con quei soldi hai fatto fronte alle uscite.
  9. Spese contestate non effettivamente sostenute: attenzione, il redditometro di vecchia generazione usava anche spese medie ISTAT per alcune voci (ad es. spesa alimentare stimata in base al nucleo familiare). Se nel tuo accertamento hanno inserito voci per importi standard e tu riesci a dimostrare che hai speso meno, contesta quella parte. Ad esempio, se vivete in 4 e vi attribuiscono 10.000€ di spesa alimentare annua “forfetaria”, puoi cercare di dimostrare (anche con scontrini, o con movimenti di conto) che ne avete spesi solo 6.000. Oppure se ti attribuiscono 3.000€ annui di spese per attività sportive solo perché risulta che hai un abbonamento in palestra, ma in realtà paghi 300€ l’anno per un’iscrizione base, fai valere questo. Il nuovo redditometro per ora è focalizzato sulle spese certe, ma se nel tuo caso usano anche stime, smontale con dati reali.
  10. Presentare tutto nel contraddittorio: non aspettare la causa. Nel contraddittorio amministrativo (anche scritto) fornisci già tutta la documentazione: meglio convincere prima l’ufficio (ed evitare l’avviso) che dover discutere in Commissione. Se l’Agenzia ignora prove schiaccianti presentate in questa fase, sarà poi un punto a tuo favore davanti al giudice (dimostra l’irragionevolezza dell’ufficio).
  11. Strategie procedurali: se le spiegazioni non sono pienamente accolte e l’ufficio è intenzionato a emettere l’avviso, valuta la possibilità di utilizzare alcuni strumenti deflattivi:
  12. L’accertamento con adesione: puoi presentare istanza di adesione (entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso) per avviare un negoziato. Nell’adesione potresti ottenere uno sconto sulle pretese, magari riconducendo allo scoperto solo una parte minore (es. accettano che alcuni redditi esenti coprono tot spese e tassano la differenza). L’adesione ha il vantaggio di ridurre le sanzioni a 1/3 e sospendere i termini per ricorrere.
  13. La mediazione tributaria: se l’importo in contestazione (imposta + sanzioni) non supera €50.000, il ricorso iniziale dovrà essere preceduto da un’istanza di mediazione. In quella sede puoi riproporre le tue ragioni sperando in un annullamento parziale o totale dall’interno dell’Agenzia. Spesso in casi di redditometro, se porti nuove prove in mediazione (es. documenti che non avevi esibito prima), l’ente potrebbe rivedere l’atto.
  14. L’acquiescenza: se proprio riconosci di non poter contestare (magari non hai documenti per provare nulla e l’evasione c’è stata), valutare l’acquiescenza (pagamento entro 30 giorni con sanzioni ridotte a 1/3) potrebbe limitare i danni economici. Ma fai attenzione: pagando riconosci il debito e rinunci al ricorso, quindi usala solo se sei sicuro di non avere difese.

In sintesi, la difesa nel redditometro è tutta incentrata sul dimostrare la provenienza delle somme. Devi ricostruire il tuo cash flow annuale: entrate e uscite. Se le entrate legali coprono le uscite, l’accertamento decade. Se rimane un gap, cerca di spiegare anche quello (magari con l’aiuto di familiari, o contestando l’importo delle uscite). Ricorda che dichiarare poco non è reato di per sé; è spendere tanto rispetto a quanto dichiarato che attira l’attenzione. Se però puoi provare che la capacità di spesa viene da fonti lecite non tassabili, sei nel giusto e devi far valere i tuoi diritti.

Accertamenti bancari: difesa dalle presunzioni su conti correnti

Un capitolo a parte meritano le verifiche basate sui conti bancari. Spesso, durante un controllo fiscale, l’Agenzia (o la Guardia di Finanza) esamina i conti correnti del contribuente e dei soggetti a lui collegati, alla ricerca di movimenti non giustificati. La legge (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972 per l’IVA) prevede una presunzione molto forte: tutti i versamenti riscontrati sui conti, se il contribuente non dimostra che sono già considerati nel reddito dichiarato o che non hanno natura reddituale, vengono considerati ricavi/proventi tassabili . Inoltre, per gli imprenditori, anche i prelevamenti non giustificati dai conti aziendali possono essere considerati acquisti “in nero” e quindi ricavi non dichiarati (supponendo che quei soldi prelevati siano serviti a comprare merce poi rivenduta senza fattura) .

Questa presunzione è definita dalla Cassazione legale relativa: il Fisco deve solo provare l’esistenza delle movimentazioni (cosa facile, con gli estratti conto) e poi spetta al contribuente provare che ognuna di esse non rappresenta reddito occulto . La Corte Costituzionale l’ha giudicata legittima, ritenendo ragionevole pretendere dal contribuente spiegazioni sui propri flussi finanziari .

Cosa significa per la difesa? Significa che se durante un controllo bancario emergono, poniamo, €200.000 di versamenti sul tuo conto in un anno, tu devi essere in grado di giustificare origine e natura di quegli importi, altrimenti l’Agenzia li sommerà al tuo reddito tassabile. Lo stesso per i prelievi (solo per aziende, vedi oltre) considerati come ricavi reinvestiti.

Negli anni recenti ci sono state però evoluzioni normative e giurisprudenziali importanti che limitano l’applicazione di questa presunzione in alcuni casi:

  • Differenza tra imprenditori e privati/professionisti: La presunzione sui prelevamenti non si applica ai lavoratori autonomi e ai privati non imprenditori . Questo a seguito di una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 228/2014) che dichiarò illegittimo estendere ai professionisti la presunzione sui prelievi, perché per un professionista un prelievo dal conto non necessariamente serve ad acquistare merci da rivendere (come invece per un commerciante) e imporre di giustificarlo violava la logica e creava un onere probatorio impossibile. Dunque:
  • Se sei un professionista (avvocato, medico, consulente, ecc. con reddito di lavoro autonomo), l’ufficio non può più chiederti conto dei prelievi dal conto: solo dei versamenti. Se in un accertamento ti contestano prelievi bancari, fai valere subito che la presunzione è inapplicabile ratione materiae.
  • Se sei un privato (niente P.IVA, redditi solo da dipendente o altro), analogamente contano solo i versamenti (anche perché i tuoi prelievi sarebbero spese personali non riconducibili a redditi).
  • Soglie di non punibilità per i prelievi (imprenditori): il legislatore è intervenuto (D.L. 193/2016, conv. L.225/2016) stabilendo che, per le imprese, la presunzione sui prelievi opera solo oltre certe soglie: prelievi superiori a €1.000 giornalieri e contemporaneamente €5.000 mensili . In pratica, se un imprenditore preleva contanti dal conto per importi piccoli (fino a 999€ al giorno e complessivamente sotto 5.000€ al mese), quelle somme si considerano franchigia: non devono essere giustificate. Oltre tali soglie, invece, scatta la presunzione. Nota bene: le soglie vanno interpretate congiuntamente (cumulativa): significa che puoi prelevare fino a €1.000 al giorno senza problemi, ma se lo fai tutti i giorni e superi €5.000 nel mese, la parte eccedente è presunta ricavo salvo prova contraria . Viceversa, se un giorno prelevi €2.000 (sopra soglia giornaliera) scatterebbe la presunzione su quei €2.000 anche se nel mese non superi €5.000. Questa norma si applica dal 2017 in poi e non retroattivamente (Cass. 19774/2020 ha chiarito che per gli accertamenti antecedenti il 2016 non vale la soglia di esenzione) .

In sintesi, lo scenario attuale è: – Imprenditore (ditta individuale o società): versamenti non giustificati = ricavi; prelievi non giustificati = ricavi solo se > €1.000 in un giorno e > €5.000 nel mese. – Professionista o privato: solo i versamenti contano; i prelievi no (dal 2014 in avanti; prima li contestavano ma ora la giurisprudenza li annulla per incostituzionalità).

Sapendo questo, ecco come preparare la difesa in caso di accertamenti bancari:

  • Raccogliere tutte le evidenze per ogni versamento: non ci sono scorciatoie, bisogna armarsi di estratti conto e ricostruire voce per voce. Per ogni ingresso sul conto chiediti: da dove viene? E come posso provarlo? Le casistiche comuni:
  • Bonifici con causale nota: es. stipendio dal datore di lavoro (già tassato), rimborso spese, accredito pensione, vendita di qualcosa (auto) – questi sono facili, perché l’estratto conto stesso spesso indica la causale (“stipendio mese X”). Comunque, allega la documentazione a conferma (buste paga, contratto di vendita auto, ecc.).
  • Bonifici o assegni da familiari/terzi: qui il Fisco sospetta donazioni in nero (che però non sarebbero reddito tassabile per chi li riceve, se genuini). Fai produrre a chi ha inviato i soldi una dichiarazione in cui conferma che era un regalo o un aiuto. Ideale sarebbe un atto di donazione se importi grandi, ma spesso sono informali. Se erano prestiti, meglio ancora: esibisci il contratto di mutuo o prestito tra privati (possibilmente con data certa) dove risulta che quella somma era data a titolo di prestito da restituire. Un prestito ricevuto non è reddito (ma attenzione: se poi non lo restituisci mai, al Fisco potrebbe venire il dubbio che fosse reddito mascherato; però non sta a loro sindacare finché formalmente è un debito).
  • Versamenti contanti: questi sono i più ostici, perché il contante versato sul conto senza ulteriore traccia è il tipico “candidato” a ricavo in nero. Devi provare da dove veniva quel contante. Possibilità: era denaro dalla cassaforte di casa (risparmi accumulati)? Era l’incasso di una vendita privata di un bene (es. hai venduto mobili usati su subito.it)? Era l’anticipo di un cliente per qualcosa poi regolarmente fatturato? – Se è quest’ultimo caso, puoi far vedere che dopo c’è una fattura di pari importo (allora non è nero, è solo versato prima). Se erano risparmi in casa, la prova è difficile: magari puoi mostrare che nei anni precedenti hai ritirato dal conto somme che poi non hai speso, costituendo la “provvista”. A volte i giudici accettano che una persona possa detenere contante e rimetterlo sul conto; tuttavia serve coerenza: non puoi pretendere di aver accumulato €100k in contanti se negli anni dichiaravi redditi minimi. In mancanza di meglio, qualche contribuente ha prodotto “dichiarazioni sostitutive” di conoscenti che affermano di aver visto custodire denaro X in casa – hanno valore relativo, ma qualcosa è.
  • Giroconti tra conti tuoi: se sposti soldi dal tuo conto A al tuo conto B, per l’ufficio appaiono come uscita su A (prelievo) e ingresso su B (versamento). Devi evidenziare che è lo stesso denaro trasferito, quindi non è un reddito ma solo un movimento interno. Fornisci estratti conti sincronizzati che mostrano che il giorno X hai prelevato dal conto A €10.000 e il giorno dopo li hai versati sul conto B: è chiaro che è un travaso. Questo tipo di chiarimento spesso risolve gran parte delle contestazioni, perché gli uffici a volte non si accorgono dei giroconti e li contano doppiamente.
  • Entrate già tassate o non imponibili: ad es. rimborsi fiscali accreditati dal Fisco stesso (non sono reddito), trasferimenti da conto titoli a conto corrente (disinvestimenti: il capitale non è reddito, solo l’eventuale plusvalenza che però è stata tassata alla fonte). Se vendi azioni e ti arriva €50k sul conto, e magari la banca ha già applicato la ritenuta del 26% sul capital gain, quell’entrata non va conteggiata. Prepara documenti della banca che attestano il disinvestimento e l’eventuale tassazione già avvenuta.

Crea magari uno schema tipo tabella con tre colonne: Data – Importo – Giustificazione, e allega i documenti per ognuna. Questo schema potrai presentarlo sia all’ufficio sia al giudice, facilita la comprensione.

  • Prelievi (per imprese): controlla se ti contestano prelievi e applica le soglie: se sei sempre sotto 1000€/giorno e 5000€/mese, evidenzialo subito e chiedi lo stralcio di quella parte. Se hai prelievi oltre soglia, devi spiegare a cosa sono serviti quei contanti. Esempio classico: pagare stipendi in nero? (accusa grave) – ovviamente negherai. Devi trovare alternative plausibili: esigenze di cassa, direbbe la Cassazione. Un caso interessante: Cass. 11102/2017 ha accolto la difesa di un tabaccaio che prelevava 200-500€ al giorno per avere denaro contante da dare come resto ai clienti . Questa è una spiegazione concreta e credibile per un’attività commerciale; infatti la Corte l’ha ritenuta valida, rompendo la presunzione. Allo stesso modo, potresti sostenere che il prelievo serviva a pagare fornitori che chiedevano contanti (anche se sopra soglia di legge – ma anni fa alcune transazioni avvenivano in contanti per prassi). Oppure, se sei ditta individuale, che parte dei prelievi erano per il tuo fabbisogno personale/familiare (difficile se importi alti). In generale, fornisci qualche riscontro: ad es., se dici “ho usato 20k in contanti per comprare merce al mercato nero dell’usato” stai ammettendo un illecito; meglio puntare su cose lecite, tipo acquisto di un macchinario usato da un privato (quindi niente fattura ma non generatore di ricavi) o anticipo per una fornitura poi non andata a buon fine, etc. Non è facile, ma provaci.
  • Contestare formalmente se la GdF/Ufficio non ha rispettato procedure: per esempio, i dati bancari si acquisiscono tramite autorizzazione del Direttore centrale o regionale dell’AE. Di solito è tutto a posto, ma volendo potresti verificare la presenza dell’autorizzazione (anche se in giudizio di merito i giudici non annullano quasi mai per ciò, e ora si tende a dire che l’irregolarità nell’acquisizione non comporta inutilizzabilità). È un punto tecnico avanzato: se emergono gravi violazioni nel modo in cui hanno raccolto i dati, segnalo (es. richiesta di documenti bancari su periodo oltre i limiti, o a soggetti terzi senza titolo).

In definitiva, la difesa negli accertamenti bancari richiede un lavoro minuzioso di ricostruzione finanziaria. Spesso è utile farsi assistere da un consulente tecnico (es. revisore) per predisporre una relazione che incroci tutti i movimenti bancari con le fonti note. Nel caso di società, va analizzata anche la compagine sociale: versamenti sui conti dei soci potrebbero essere considerati utili nascosti distribuiti (anche qui c’è presunzione, c.d. soci a ristretta base: ne parliamo nella FAQ). Bisogna quindi essere pronti a difendersi anche su quel fronte, eventualmente.

Un altro consiglio: se ricevi un questionario o richiesta documenti sui conti, rispondi con ordine e allega subito le prove dei movimenti principali. Non lasciare la spiegazione generica del tipo “versamento del 10/6 di €5.000 = anticipo cliente” senza allegare nulla: perché l’ufficio lo contesterà comunque. Se invece alleghi la fattura a saldo di quel cliente con data successiva, hai già dato un ottimo elemento.

Altre strategie generali di difesa e precauzioni

Abbiamo visto le strategie specifiche per i vari tipi di scostamento (ricavi, margini, spese personali, conti). A livello generale, ci sono ulteriori accorgimenti e diritti del contribuente che puoi e devi far valere:

  • Verifica dei termini e procedure formali: Un accertamento, per quanto motivato su scostamenti, deve rispettare i termini di decadenza (solitamente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quarto anno se dichiarazione omessa). Controlla che l’avviso sia stato notificato in tempo. Inoltre, deve essere motivato adeguatamente: se nell’atto non sono spiegate le ragioni (es. “applichiamo studio settore e risulta scostamento” senza dettaglio), potresti eccepire vizio di motivazione. Anche la mancata allegazione degli atti richiamati (es. studio di settore o PVC) può essere eccepita. Sono difetti formali che a volte da soli non convincono il giudice ad annullare tutto, ma messi insieme ad altre argomentazioni rafforzano la tua posizione (danno l’idea di un accertamento approssimativo).
  • Contraddittorio: ribadiamolo, se l’ufficio non ti ha convocato prima o tu hai presentato memorie che non sono state considerate, sottolinealo nel ricorso. La giurisprudenza ormai considera il contraddittorio parte integrante soprattutto negli accertamenti da presunzioni (studi settore, redditometro). Se hai partecipato al contraddittorio, fai verbalizzare o presentare per iscritto tutte le tue osservazioni. Poi, se l’atto viene comunque emesso, confronta se nella motivazione l’ufficio ha risposto alle tue obiezioni: se non lo ha fatto, puoi accusarlo di difetto di motivazione (non ha spiegato perché ha ritenuto insufficienti le tue prove).
  • Conservare la documentazione: questo è un consiglio ex ante ma di valore enorme ex post. Molte difese saltano perché mancano i documenti. In particolare, per evitare problemi in futuro:
  • Se hai operazioni anomale (es. vendite sottocosto, distruzione di merce, promozioni forti), redigi documenti interni o raccogli prove già al momento: es. verbali di distruzione merce, relazione di fine stagione sui saldi, ecc.
  • Per le spese personali, conserva traccia di redditi esenti/risparmi (ad es., non tenere tutto in contanti; se ricevi 50k dalla nonna, fallo transitare in banca con causale “donazione”).
  • Per movimenti bancari, cerca di usare strumenti tracciati con descrizione (i bonifici parlano da soli; i contanti sono muti e poi devi tu farli “parlare”).
  • Assistenza professionale tempestiva: non appena ricevi un avviso di verifica o un PVC o una lettera di compliance, coinvolgi un professionista esperto in contenzioso tributario. Questo perché certe mosse vanno fatte subito (ad es. adesione pre-contenzioso, predisposizione di memorie puntuali) e un occhio esperto saprà individuare i punti deboli dell’accertamento e preparare il terreno per un eventuale ricorso vincente.
  • Valutare soluzioni deflattive: l’abbiamo accennato per il redditometro, ma vale in generale: l’accertamento con adesione è uno strumento utilissimo quando il contribuente, pur avendo ragioni da far valere, preferisce trovare un compromesso col Fisco (per evitare i costi e i rischi della lite). In sede di adesione, spesso si ottengono riduzioni (es. togliere le sanzioni, ridurre i maggiori ricavi presunti di una quota). Attenzione però: se sei completamente nel giusto e hai prove solide, forse conviene andare fino in fondo col ricorso, perché in adesione difficilmente annullano totalmente l’atto (il loro obiettivo è incassare, anche se meno). Se invece la situazione è incerta, l’adesione può essere un buon piano B. Anche la mediazione (per importi minori) può portare a esiti favorevoli, specie se la presenti con una memoria ben congegnata che può convincere l’ufficio legale dell’Agenzia a mollare il colpo.
  • Attenzione ai riflessi penali: se le contestazioni di redditi evasi superano certe soglie penal-tributarie (ad esempio, imposta evasa > €100.000 per singola imposta, o ricavi non dichiarati > €2 milioni, ecc., secondo D.Lgs. 74/2000), potresti incorrere in una denuncia penale per dichiarazione infedele o omessa. Questo è un fronte delicato: tutto quello che produci in sede tributaria potrebbe poi essere usato (anche a tuo favore, ma anche contro) nel procedimento penale. È importante esserne consapevoli e, in caso di attivazione del penale, coordinare la difesa fiscale con un avvocato penalista. Ad esempio, in sede di accertamento con adesione ammettere parzialmente l’evasione può aiutare a chiudere col Fisco ma costituire una prova in sede penale. Viceversa, chiudere la parte tributaria pagando potrebbe estinguere il reato in alcuni casi (oggi per alcuni reati tributari il pagamento del debito prima del dibattimento estingue il reato, ma non per tutti). Insomma, valuta bene con professionisti se il tuo caso rischia il penale, prima di scegliere la strategia.
  • Sospensione della riscossione: se fai ricorso in Commissione (ora Corte di Giustizia Tributaria), ricorda che l’avviso di accertamento diventa esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica per il 50% dell’imposta + interessi (o 1/3 se presenti adesione). Ciò significa che, durante il processo, potresti ricevere cartella e dover pagare (o subire pignoramenti) per quella parte. Puoi però chiedere sospensione sia all’Agenzia (in autotutela) sia soprattutto al giudice tributario (istanza di sospensione in caso di danno grave e irreparabile). Se hai buoni argomenti nel merito, spesso i giudici concedono la sospensione della riscossione fino alla decisione. Ricordati di presentare questa istanza con il ricorso, evidenziando ad esempio che pagare ti metterebbe in crisi finanziaria e che il ricorso non è pretestuoso (mostra sommariamente i punti di forza).

Arrivati a questo punto della guida, dovresti avere una panoramica approfondita di come difenderti dai principali accertamenti basati su scostamenti. Di seguito, proponiamo una sezione di Domande frequenti in forma Q&A per chiarire ulteriormente dubbi comuni, seguita dalle fonti normative e giurisprudenziali citate.

Domande frequenti (FAQ) su accertamenti induttivi e difesa del contribuente

D: In parole semplici, cos’è l’accertamento analitico-induttivo e in cosa differisce da un accertamento “normale”?
R: L’accertamento analitico-induttivo è una ricostruzione del reddito basata in parte sui dati contabili reali del contribuente e in parte su presunzioni (indizi) quando quei dati non sono pienamente affidabili. Un accertamento “normale” (chiamiamolo analitico puro) rettifica la dichiarazione solo con riscontri certi – ad esempio aggiungendo ricavi risultanti da fatture trovate non dichiarate, oppure eliminando costi fittizi documentati. Invece, nell’analitico-induttivo il Fisco può dire: “la tua contabilità presenta irregolarità o è illogica (ad es. ricavi troppo bassi rispetto ai costi), quindi presumo che tu abbia nascosto X euro di ricavi”. Usa dunque ragionamenti presuntivi, purché seri e fondati su elementi oggettivi. È diverso dall’accertamento induttivo puro, dove la contabilità è del tutto inaffidabile e l’Ufficio ricostruisce da zero il reddito magari usando parametri standard o solo movimenti bancari, senza ulteriori prove. In sintesi: l’analitico-induttivo è un ibrido – un mix di dati reali e stime presuntive – utilizzabile in presenza di anomalie parziali nei conti . Se i conti invece sono totalmente falsi o inesistenti, si passa all’induttivo puro.

D: Quali sono i segnali tipici che portano a un accertamento analitico-induttivo?
R: Ci sono diversi campanelli d’allarme che possono far scattare controlli approfonditi e poi un accertamento induttivo. I più comuni:
Perdite aziendali croniche o utili molto bassi per vari anni a fronte di un certo volume di affari (gestione antieconomica). Se ogni anno l’azienda è in rosso o quasi, senza un motivo evidente, il Fisco sospetta che stia occultando ricavi per mascherare utili reali .
Margini di profitto irrisori rispetto al settore: es. un’impresa commerciale ricarica i prodotti del 5% quando i concorrenti simili fanno ricarichi del 30%. Questo può indicare sottofatturazione di vendite (oppure, talvolta, fatture di acquisto gonfiate per creare costi finti) .
Spese personali in contabilità aziendale: esempio classico, l’azienda paga l’auto di lusso del socio, viaggi personali, abbigliamento, barche, e li registra come costi di impresa. Il Fisco lo scopre e pensa: questi in realtà sono utili occulti distribuiti al socio e camuffati da costi, quindi rettifica il reddito togliendo quei costi (che non sono deducibili) e tassandoli come utili/dividendi in capo al socio .
Fondi neri e movimenti di denaro anomali: ad esempio, versamenti di contante rilevanti sul conto aziendale di cui non si conosce la provenienza (presunti ricavi in nero), oppure prelievi di denaro aziendale da parte dell’amministratore non giustificati (presunti utili occulti che il socio si è preso) .
Documentazione extracontabile scoperta: se durante un’ispezione trovano un’agendina, fogli Excel, una “doppia contabilità” che rivela vendite non registrate, quello è un innesco immediato per un induttivo. È una prova concreta di evasione su cui il Fisco costruisce l’accertamento di maggiori ricavi .
Finanziamenti anomali da parte del socio (per società di persone o SRL): se il socio versa frequentemente soldi in azienda per coprire buchi di cassa, senza chiara provenienza, l’ufficio sospetta che quei soldi derivino in realtà da ricavi in nero dell’azienda incassati “fuori bilancio” e poi reimmessi come finti prestiti del socio .
Incongruenze di magazzino: merci mancanti, inventari non attendibili, rimanenze finali incoerenti con acquisti e vendite. Questo suggerisce vendite non fatturate (merce uscita ma non registrata) o acquisti occulti .

In pratica, tutto ciò che suggerisce “c’è qualcosa che non quadra nei conti” può giustificare l’uso del metodo induttivo. Naturalmente, la presenza di uno di questi segnali non significa automaticamente evasione, ma rende legittimo che il Fisco indaghi più a fondo. Sta poi al contribuente dissipare il sospetto con le prove contrarie opportune.

D: Ho una SRL unipersonale (o società a ristretta base). Possono imputarmi personalmente gli utili non dichiarati accertati alla società?
R: Sì, può succedere. Esiste una regola presuntiva, consolidatasi nella giurisprudenza, in base alla quale nelle società di capitali a ristretta base (pochi soci, tipicamente 1 o 2) i maggiori utili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci, in proporzione alle quote, salvo prova contraria . In parole povere, se la tua SRL unipersonale viene accertata per €100.000 di utili extra non dichiarati, il Fisco tende a tassare quei €100.000 due volte: – Una prima volta come maggior reddito IRES della società. – Una seconda volta come dividendo occulto a te socio unico (sottoponendolo a tassazione IRPEF del 26% come reddito di capitale, oppure come reddito diverso se si configura distribuzione di utili non ufficiali).

Questo per evitare – nella loro ottica – che il socio benefici personalmente in nero di utili che la società ha occultato al fisco .

Come difendersi da questa doppia tassazione? Intanto, sappi che questa presunzione scatta solo se l’accertamento verso la società diventa definitivo (ossia dopo eventuale contenzioso perso o adesione). Durante il contenzioso pendente, di solito non ti tassano ancora come socio. Se la società vince il ricorso, cade tutto anche per il socio . Se invece la società perde ed emerge un maggior utile, a quel punto l’Agenzia notifica al socio un proprio avviso di accertamento per utili extrabilancio percepiti. Quando arriva questo avviso al socio, si può impugnare. Le possibili difese sono: provare che quei utili non li hai incassati personalmente. Ad esempio, sostenere che l’utile occulto è rimasto nelle casse aziendali e reinvestito lì, e non prelevato dal socio (ma in una unipersonale è dura da far credere, perché essendo tu l’unico padrone, se c’era un “tesoretto” nero si suppone fosse a tua disposizione) . Un’altra strategia è dimostrare che l’utile occulto in realtà è servito a pagare costi occulti: cioè, sì la società ha venduto in nero, ma ha anche sostenuto costi in nero pari a buona parte di quel ricavo, per cui l’utile netto effettivo era basso. Se riesci a far riconoscere in giudizio, in capo alla società, dei costi presunti correlati ai ricavi non dichiarati (vedi discussione di prima), l’utile imponibile della società viene abbattuto e di conseguenza anche quello presumibilmente distribuibile al socio si riduce . È una difesa tecnica da giocare sul caso concreto. In pratica: se su €100k di ricavi non dichiarati il giudice ammette che andavano tolti €60k di costi, l’utile extra scende a €40k; allora al socio eventualmente imputano solo €40k e non 100.

Da un punto di vista procedurale, quando hai sia la causa della società che quella del socio, è utile chiedere di riunirle davanti allo stesso Collegio, così che decidano insieme per coerenza . Spesso la posizione del socio sarà a rimorchio: se la società la spunta su tutto, il socio non deve nulla; se la società perde su tutto, il socio viene tassato; se la società vince in parte (utile ridotto), il socio pagherà sul ridotto. Nella tua strategia difensiva quindi concentrati soprattutto nel difendere la società, perché vincendo lì risolvi anche per te socio. E ricorda: è comunque un onere per il Fisco provare che l’utile occulto sia stato effettivamente distribuito; talvolta, in assenza di qualunque prelievo o evidenza di uscita di denaro verso il socio, alcuni giudici non applicano la presunzione. Ma è raro, la Cassazione l’ha resa quasi automatica per ristretta base.

D: Ho ricevuto un PVC (Processo Verbale di Constatazione) dalla Guardia di Finanza che contesta ricavi non dichiarati sulla base di incongruenze. Cosa devo fare subito?
R: La ricezione di un PVC è un momento cruciale. Significa che la verifica (ispezione) si è conclusa e i verificatori hanno constatato delle violazioni. Ora si apre una finestra temporale di 60 giorni durante la quale l’Agenzia delle Entrate non può emettere l’avviso di accertamento (art. 12, co.7 L. 212/2000 – Statuto Contribuente). In questi 60 giorni tu hai diritto di presentare osservazioni e richieste sull’esito del PVC. Cosa fare:

  1. Analizzare a fondo il PVC: leggi con il tuo consulente ogni singola contestazione. Individuate punto per punto le presunzioni fatte (es. “ricavi omessi ricostruiti con ricarico del 150%…”, “costi non documentati eliminati…”) e i dati usati. Spesso nel PVC ci sono allegati con tabelle di calcolo: controllale per errori (capita).
  2. Preparare Memorie Difensive: scrivi e invia entro i 60 giorni una memoria all’Agenzia (diretta alla Direzione Provinciale che emetterebbe l’accertamento) in cui contesti in modo puntuale le risultanze del PVC. Questo documento dovrebbe replicare a tutte le conclusioni errate dei verificatori: porta documenti che magari non avevi mostrato durante la verifica (perché potresti averli cercati dopo) che smentiscono le presunzioni; evidenzia eventuali errori di fatto; fornisci spiegazioni economiche su dati apparentemente anomali. L’obiettivo è convincere l’Ufficio a non recepire integralmente il PVC, magari ad archiviare o a ridurre rilievi. Anche se l’Agenzia poi non cambierà idea, aver presentato osservazioni ti tutela: in caso di contenzioso potrai dire “l’ufficio non ha considerato le mie osservazioni” se queste erano pertinenti.
  3. Considerare l’accertamento con adesione “anticipato”: una strada ulteriore – se riconosci qualche addebito e vuoi provare a transigere – è presentare istanza di accertamento con adesione prima che arrivi l’avviso (è ammesso farlo dopo il PVC). Questo sospende i termini e fissa un contraddittorio presso l’AE. Lì potresti negoziare prima ancora dell’atto, ottenendo magari uno sconto su sanzioni e importi. Tuttavia, presentando memorie scritte come al punto 2 spesso l’ufficio ti convocherà comunque per discuterle (contraddittorio endoprocedimentale).
  4. Non far scadere i 60 giorni inerti: se non fai nulla, trascorsi i 60 giorni l’Agenzia emetterà quasi certamente l’accertamento conforme al PVC. Rinunci a far valere in anticipo le tue ragioni. Anche se pensi di rivolgerti al giudice, è sempre meglio provare a risolverla prima o ridurre il contendere. Inoltre, in sede contenziosa il fatto di non aver presentato osservazioni potrebbe essere visto male (come disinteresse o acquiescenza iniziale).
  5. Prepara la fase eventuale successiva: se vedi che l’Agenzia è sorda e arriverà l’atto, inizia a raccogliere tutti i documenti per il ricorso (che in parte saranno quelli delle memorie, più eventuali altri). Valuta, appena notificato l’avviso, se presentare istanza di adesione (ti dà 90 giorni di respiro e chance di accordo).

D: Se i miei ISA risultano molto bassi, sono sicuro che mi faranno accertamento?
R: Non è matematico, ma il rischio aumenta. Un punteggio ISA molto basso (diciamo 3 o 4 su 10) fa finire il contribuente nelle liste dei controlli potenziali. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha risorse limitate, quindi generalmente seleziona i casi più significativi (ad esempio chi ha ISA bassi per più anni di fila e importi rilevanti). Inoltre, come detto, l’ISA basso di per sé non basta per accertare . Solitamente l’ufficio esaminerà la tua posizione: potrebbe inviarti una lettera di compliance (invito a verificare spontaneamente la dichiarazione) se lo scostamento non è enorme, oppure direttamente un invito al contraddittorio in cui chiede spiegazioni su certi indici. Se fornisci buone spiegazioni e magari emergono errori a tuo favore, può anche finire lì. Se invece dal confronto loro ritengono che c’è materia, allora emetteranno l’accertamento. In pratica: ISA basso = maggiore probabilità di controllo, ma non certezza di accertamento. E soprattutto, se tu hai tenuto contabilità regolare e hai motivazioni, potrai far valere tutto in sede di verifica e contenzioso. Nota: punteggi ISA alti (es. 9-10) invece quasi ti mettono al riparo da accertamenti a tavolino, perché l’Agenzia li usa come indice di affidabilità e premia chi sta sopra certe soglie.

D: Le sanzioni in caso di accertamento su scostamenti come vengono calcolate?
R: Se l’accertamento viene confermato (in adesione o in giudizio), si tratta di una dichiarazione infedele: le imposte evase vengono recuperate e si applica normalmente una sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1 D.Lgs. 471/97). Ad esempio, se ti accertano €50.000 di imponibile non dichiarato e su quello l’IRPEF evasa era €20.000, la sanzione base sarebbe 90% di 20.000 = €18.000 (più interessi). Questa però è la sanzione piena se vai in contenzioso e perdi. Se invece definisci in adesione o acquiescenza, la sanzione è ridotta ad 1/3 del minimo (quindi circa 30% dell’imposta). Nel mio esempio, 30% di 20.000 = €6.000. Inoltre niente spese del processo. Quindi economicamente a volte conviene trovare un accordo. Va detto che se l’ufficio ti propone in adesione un taglio del 10% dell’imponibile ma le sanzioni comunque al 1/3, la convenienza va valutata sul totale. Ci sono poi cause di non punibilità: se riesci a farti riconoscere che c’era incertezza su norme o che hai commesso un errore scusabile, o presenti una integrativa prima dell’accertamento, le sanzioni possono decadere. Ma in materia di scostamenti è difficile invocare buona fede: di solito o c’era evasione, o no. Infine, ricorda eventuali sanzioni accessorie: se l’imposta evasa supera il 10% di quanto dichiarato e 50.000 €, può scattare la penalità interdittiva di esclusione da appalti pubblici per 2 anni. E se c’è reato (dichiarazione infedele sopra soglie penali), in caso di condanna penale le sanzioni amministrative possono salire al 120%. Tutti aspetti da tenere presenti quando valuti come procedere.

D: In caso di accertamento, rischio un’indagine penale per evasione fiscale?
R: Dipende dall’entità dell’evasione contestata. La legge penale tributaria (D.Lgs. 74/2000) prevede che scatti il reato di dichiarazione infedele se l’imposta evasa supera €100.000 per singola imposta (IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e l’importo degli elementi attivi sottratti a tassazione supera €2 milioni (o l’ammontare degli elementi passivi fittizi supera €2 milioni). Quindi, per capirci: se ti accertano €300.000 di ricavi non dichiarati e su quelli c’erano €120.000 di imposte evase, saresti sopra soglia e configurerebbe reato (infedele). Oppure, indipendentemente dalle soglie di imposta, se l’ufficio trova che non hai presentato proprio la dichiarazione e il reddito evaso supera €50.000 di imposta, è reato di omessa dichiarazione. Nel redditometro, se portasse a superare quelle soglie, uguale. Comunque, l’Agenzia segnala alla Procura tutti i casi in cui ravvisa reati tributari. Nella prassi, se l’accertamento è definito in adesione o viene pagato, spesso la cosa finisce lì o il procedimento penale (se avviato) viene archiviato, specie se paghi tutto (oggi come dicevo esistono cause di non punibilità per pagamento integrale del debito prima del processo penale). Se invece c’è contenzioso, il penale potrebbe andare avanti parallelo (anche se di solito aspetta l’esito del tributario). Quindi: il rischio penale esiste solo per evasioni molto significative. Se ti contestano qualche decina di migliaia di euro di imposta evasa, niente penale, solo sanzioni amministrative. Oltre certe cifre, preparati anche a quella eventualità. In tal caso, non prendere sotto gamba la cosa: è bene farsi seguire anche legalmente per eventualmente gestire patteggiamenti, richieste di oblazione (ove previste), etc., parallelamente alla causa tributaria.

Fonti normative e giurisprudenziali (agg. 2025)

Normativa chiave:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: art. 32 (poteri istruttori su conti bancari) ; art. 38 (accertamento sintetico da spese) ; art. 39, c.1 lett. d) (accertamento analitico-induttivo) ; art. 39, c.2 (accertamento induttivo extracontabile) .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: art. 51 (poteri istruttori IVA, conti) ; art. 54 (accertamento IVA analitico) ; art. 55 (accertamento IVA induttivo puro) .
  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis e ss.: introdotti gli studi di settore (strumenti per stimare ricavi/compensi in base a parametri attività). Art. 62-sexies co.3 rilevante: autorizza accertamento induttivo in caso di gravi incongruenze tra dichiarato e risultati degli studi/parametri .
  • Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10: disciplina l’utilizzo degli accertamenti basati su studi di settore. Stabilisce (anche se indirettamente, via rinvio) il requisito della grave incongruenza per procedere .
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007): ha modificato la disciplina degli accertamenti standard (introducendo l’obbligo di pluralità di periodi d’imposta non congrui per accertare), senza peraltro eliminare la necessità di grave scostamento .
  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 9-bis: ha abolito gradualmente gli studi di settore sostituendoli con gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) dal periodo d’imposta 2018. Prevede l’utilizzo degli ISA per premiare i contribuenti affidabili e selezionare per controlli quelli con punteggi bassi. Conferma comunque che gli ISA sono strumenti di compliance, non nuovi parametri presuntivi legali.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218: disciplina l’accertamento con adesione e gli istituti deflattivi (es. art. 5 sul procedimento di adesione dopo PVC e avvisi) – utili per definire con riduzione sanzioni.
  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente): art. 12 che regola le garanzie in verifica fiscale (co.7: 60 giorni per osservazioni prima di emettere accertamento basato su PVC); art. 7 (obbligo di motivazione e allegazione atti nell’avviso di accertamento).
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22: riforma dell’accertamento sintetico. Ha riscritto l’art. 38 DPR 600/73 ampliando la base alle spese effettivamente sostenute e introducendo l’obbligo di contraddittorio (invito) prima dell’accertamento .
  • D.M. 24 dicembre 2012 (Min. Economia): definisce gli elementi indicativi di capacità contributiva per il redditometro (tabelle di spese medie ISTAT, beni di lusso, etc.). [NB: Questo DM è stato oggetto di contestazioni legali e di fatto il redditometro “nuovo” è stato sospeso e poi rivisto nel 2015 e 2020].
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge Bilancio 2021), commi 495-496: ha fissato i limiti di applicabilità del redditometro: scostamento >20% e reddito complessivo accertabile > 10x assegno sociale . Ha anche previsto un decreto attuativo per aggiornare gli indici (poi D.L. 25 maggio 2023 n.61, in corso di approvazione per nuovo redditometro).
  • D.L. 24 luglio 2024, n. 108: cosiddetto decreto correttivo fiscale 2024, ha ribadito soglie e diritto al contraddittorio nel redditometro (in attesa di DM aggiornato per spese 2022-24).
  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quater, comma 1, lett. b): ha modificato l’art. 32 DPR 600/73 introducendo la doppia soglia di €1.000 giornalieri e €5.000 mensili per la presunzione sui prelevamenti bancari degli imprenditori . In vigore dal 2017, non retroattiva .
  • D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 4-septies: ha previsto (ma poi attuato in L. 157/2019) la sospensione dell’uso del “nuovo redditometro” in attesa di decreto ministeriale aggiornato (in seguito la Manovra 2021 ha reintrodotto le soglie e rimesso in moto la macchina).
  • Legge 25 novembre 2022, n. 130, art. 6: riforma del processo tributario. Ha inserito il comma 5-bis all’art. 7 D.Lgs. 546/92, codificando il principio che l’onere della prova è conforme alla legge sostanziale e che le presunzioni legali relative spostano la prova a carico del contribuente (in risposta a dibattiti giurisprudenziali) .

Giurisprudenza (Corte di Cassazione, se non indicato diversamente):

  • Cass. ord. n. 23357 del 19/09/2019: principio che senza grave scostamento non si può fare accertamento da studi di settore. Scostamento del 5,68% (dopo contraddittorio) ritenuto non significativo . Conferma obbligo di “grave incongruenza” tuttora vigente (richiamo a L.146/98 art.10 e DL 331/93 art.62-sexies).
  • Cass. sent. n. 8855 del 29/03/2019: chiarisce la nozione di grave scostamento caso per caso, ma indica come criterio guida il 10%: in base a parametri ex DPR 570/1996, scostamenti oltre il 10% delle voci sono “gravi” . Scostamenti del 4-7-10-21% in vari casi giudicati lievi .
  • Cass. sent. n. 20414/2014: scostamento del 7% non legittima l’induttivo .
  • Cass. sent. n. 17486/2017: scostamento del 4,23% non sufficiente .
  • Cass. ord. n. 2637/2019: scostamento del 10% ritenuto lieve .
  • Cass. sent. n. 22946/2015: scostamento del 21% considerato comunque non grave in quel contesto . (Viene affermato che la gravità va valutata con riguardo a più fattori, non solo percentuale, ma in quel caso 21% fu ritenuto ancora spiegabile).
  • Cass. ord. n. 26182 del 25/09/2025: (Sez. VI – T) caso barbiere/parrucchiere. Ha ribadito la piena legittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili da indicatori oggettivi dell’attività . In particolare: ha validato l’uso dell’incidenza del costo del lavoro come indice presuntivo grave; ha ritenuto che non serva provare contabilità inattendibile in toto, basta il grave scostamento (costituzionalmente orientato al principio capacità contributiva) . Onere della prova contraria sul contribuente (doveva dimostrare specifiche circostanze eccezionali o inefficienze per giustificare i ricavi bassi, cosa non fatta) . Ricorso contribuente respinto.
  • Cass. SS.UU. n. 26635/2009: (vecchio ma fondamentale) ha stabilito che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui gravità va valutata caso per caso, e soprattutto che è obbligatorio il contraddittorio anticipato; l’eventuale accertamento è nullo se emesso senza attivare il contraddittorio o se lo scostamento è marginale. (Ha posto le basi per tutto l’orientamento successivo confermato dalle norme).
  • Cass. sent. n. 23096/2012: (in tema induttivo puro) ha affermato che in caso di contabilità inattendibile l’ufficio può utilizzare qualsiasi dato, inclusa la redditività media del settore, per ricostruire ricavi .
  • Cass. sent. n. 11813/2002: (principio ancora attuale) ha ritenuto legittimo rideterminare il ricarico medio applicando prezzi medi di acquisto/vendita e analisi a campione di settore, con eventuale riduzione giudiziale del reddito se il campione è inadeguato .
  • Cass. ord. n. 34447/2019: (non citata sopra ma rilevante per ISA) ha affermato che i nuovi ISA non possono essere utilizzati in senso peggiorativo rispetto agli studi di settore per i periodi d’imposta antecedenti la loro introduzione, e che comunque l’ISA ha natura di ausilio e non di prova certa. (Consolida l’idea che punteggio basso = indizio, non prova).
  • Cass. sent. n. 17169/2021: (sul periodo pandemico) ha sancito che la pandemia da Covid-19 e le restrizioni normative possono costituire valido motivo giustificativo di scostamenti reddituali, imponendo all’ufficio di tenerne conto nelle sue valutazioni. (Utile per accertamenti su anni 2020-21.)
  • Cass. sent. n. 228/2014 (Corte Costituzionale): ha dichiarato illegittimo l’art. 32 DPR 600/73 nella parte in cui prevedeva la presunzione sui prelevamenti anche per i lavoratori autonomi, per violazione dell’art. 3 Cost. (irragionevolezza) . Da allora, i prelievi non giustificati non sono più imputabili a ricavi per i professionisti.
  • Cass. sent. n. 225/2005 (Corte Cost.): ha rigettato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 32 (presunzioni bancarie), ritenendo tale meccanismo non irragionevole e compatibile col principio di capacità contributiva, in quanto bilanciato dalla possibilità di prova contraria .
  • Cass. sent. n. 24051/2011: (S.U.) ha stabilito importanti principi sulla distribuzione degli utili ai soci di società di capitali a ristretta base: i maggiori utili accertati si presumono distribuiti pro quota ai soci, e spetta al socio provare l’eventuale mancata percezione. Orientamento poi seguito costantemente .
  • Cass. sent. n. 17619/2022: ha recepito la modifica normativa del 2016, confermando che per gli imprenditori i prelievi bancari irrilevanti sotto le soglie (€1000/5000) non alimentano la presunzione di ricavi. (Consolida giurisprudenza a favore del contribuente su questo dettaglio.)
  • Cass. ord. n. 19774/2020: ha chiarito che la norma sulle soglie prelievi (Dl 193/2016) è sostanziale e quindi non applicabile retroattivamente . Dunque, per anni pre-2017, anche piccoli prelievi potevano – in teoria – essere contestati (salvo non si fosse professionisti, cfr. Corte Cost. 228/2014).
  • Cass. ord. n. 2432/2017: conferma la natura di presunzione legale relativa delle movimentazioni bancarie, valida per imprese, autonomi (versamenti) e privati (versamenti), e ribadisce che il Fisco deve solo provare i movimenti, mentre il contribuente deve fornire prova analitica contraria .
  • Cass. ord. n. 11102/2017: caso del tabaccaio – la Corte ha accolto la giustificazione dell’imprenditore sui prelievi (erano per dare resto), aprendo uno spiraglio interpretativo più favorevole ai contribuenti riguardo alla prova contraria sui prelevamenti di cassa .
  • Cass. ord. n. 2746/2024: (già citata) in ambito redditometro, ha sancito che la modifica dell’onere probatorio nel processo (L.130/22) non altera i principi di presunzione vigenti: il contribuente rimane onerato di provare la natura non reddituale delle spese contestate . In altre parole, ha confermato la linea rigorosa sulla prova contraria a carico del contribuente nel redditometro (presunzione legale relativa ancora valida).
  • Cass. sent. n. 3447/2017 e n. 20408/2018: ribadiscono che per superare la presunzione sui versamenti bancari non basta una prova generica, ma serve dimostrare analiticamente la fonte di ogni movimento e la sua estraneità al reddito .
  • Cass. sent. n. 4165/2020: interessante sul redditometro, ha annullato un accertamento perché l’ufficio non aveva considerato adeguatamente le spiegazioni del contribuente sul fatto che molte spese erano state sostenute dalla convivente con proprio reddito. Sottolinea l’importanza che il contraddittorio sia effettivo.

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate ha rilevato scostamenti tra i dati dichiarati e parametri di riferimento? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate ha rilevato scostamenti tra i dati dichiarati e parametri di riferimento?
Ti contestano maggiori ricavi o minori costi sulla base di differenze statistiche, medie di settore o indicatori standard?
Temi che un semplice scostamento venga trasformato in evasione fiscale, con imposte, sanzioni e interessi elevati?

Devi saperlo subito:

👉 lo scostamento non è prova di evasione,
👉 l’accertamento analitico richiede riscontri concreti,
👉 moltissimi accertamenti fondati solo su scostamenti sono fragili e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • come funziona l’accertamento analitico basato su scostamenti,
  • quali errori commette spesso il Fisco,
  • le tecniche difensive più efficaci,
  • come bloccare o annullare l’accertamento.

Cos’è l’Accertamento Analitico Basato su Scostamenti

L’accertamento analitico basato su scostamenti è un metodo con cui il Fisco:

  • confronta i dati dichiarati con parametri esterni,
  • rileva differenze rispetto a medie di settore,
  • presume ricavi non dichiarati o costi indebiti,
  • ricostruisce il reddito senza prove dirette.

Gli scostamenti possono riguardare:

  • margini di profitto,
  • ricarichi,
  • costi rispetto ai ricavi,
  • indicatori di settore,
  • volumi di affari attesi.

👉 Lo scostamento è un indizio, non una prova.


Perché il Fisco Usa gli Scostamenti

Il ragionamento tipico dell’Agenzia è questo (spesso scorretto):

👉 “Se sei diverso dalla media, stai evadendo.”

Questo approccio viene usato perché:

  • è rapido,
  • è standardizzato,
  • richiede meno attività istruttoria.

Ma attenzione:

➡️ la media non rappresenta la realtà individuale,
➡️ ogni attività ha caratteristiche proprie.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti analitici basati su scostamenti presentano errori gravi, tra cui:

  • equiparare lo scostamento a ricavo occulto,
  • applicare medie astratte e generiche,
  • ignorare le specificità dell’attività,
  • non considerare eventi straordinari,
  • non effettuare riscontri concreti,
  • motivazioni stereotipate (“dati incongrui”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Scostamento ≠ Maggior Reddito Imponibile

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che:

  • lo scostamento deriva da evasione,
  • esistono ricavi non dichiarati,
  • i costi sono fittizi o non inerenti.

Non basta dimostrare:

  • una differenza statistica,
  • un margine più basso,
  • una redditività inferiore alla media.

👉 La diversità economica non è evasione.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento analitico basato su scostamenti è ribaltabile se:

  • manca una prova diretta dei ricavi,
  • non esistono riscontri oggettivi,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • lo scostamento è spiegabile economicamente,
  • il Fisco ignora le giustificazioni fornite,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 La presunzione statistica non basta.


Tecniche Difensive per Annullare l’Accertamento

1. Dimostrare la specificità dell’attività

È fondamentale spiegare:

  • modello di business adottato,
  • nicchia di mercato,
  • politica dei prezzi,
  • struttura dei costi,
  • condizioni operative particolari.

👉 Ogni attività fa storia a sé.


2. Evidenziare eventi straordinari

La difesa efficace dimostra:

  • crisi di mercato,
  • perdita di clienti,
  • investimenti iniziali,
  • riorganizzazioni,
  • eventi esterni eccezionali.

📄 Prove tipiche:

  • documentazione contabile,
  • contratti,
  • comunicazioni commerciali,
  • report di settore.

3. Contestare la validità delle medie utilizzate

È fondamentale dimostrare che:

  • il campione statistico è inadeguato,
  • le medie non sono comparabili,
  • il parametro usato è distorto,
  • manca omogeneità con l’attività reale.

👉 La media non è la realtà.


4. Smontare la ricostruzione del Fisco

È essenziale dimostrare che:

  • i calcoli sono teorici,
  • i ricavi stimati sono irrealistici,
  • non esiste correlazione concreta.

👉 Senza riscontri, l’accertamento non regge.


5. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • fornire spiegazioni dettagliate,
  • evitare cristallizzazioni dell’accertamento,
  • orientare correttamente l’istruttoria.

6. Bloccare e impugnare l’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • tassazione di redditi inesistenti,
  • recuperi di IRPEF/IRES, IRAP e IVA,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • iscrizioni a ruolo rapide,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • danni economici rilevanti.

👉 Subire uno scostamento non difeso può costare molto caro.


Difesa a Medio e Lungo Termine

7. Proteggere il contribuente e l’impresa

La difesa serve a:

  • ridurre l’imponibile presunto,
  • tutelare la liquidità,
  • evitare danni patrimoniali.

8. Prevenire futuri accertamenti

È utile:

  • migliorare la documentazione gestionale,
  • motivare le scelte economiche,
  • rafforzare la contabilità analitica,
  • monitorare gli indicatori.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti analitici basati su scostamenti richiede competenza tributaria avanzata e capacità tecnico-economica.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

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  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento analitico,
  • contestazione degli scostamenti rilevati,
  • costruzione di una difesa economico-contabile,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela del contribuente e dell’impresa.

Conclusione

Uno scostamento dai parametri non è una prova di evasione.
Il Fisco deve dimostrare il maggior reddito, non limitarsi a confronti statistici.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • annullare l’accertamento,
  • spiegare la reale dinamica economica,
  • ridurre o eliminare imposte e sanzioni,
  • proteggere il tuo patrimonio.

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Difendersi da un accertamento analitico basato su scostamenti è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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