L’accertamento sintetico basato su spese non ricorrenti è una delle contestazioni fiscali più fuorvianti e pericolose.
Quando l’Agenzia delle Entrate individua spese episodiche o straordinarie, tende spesso a trasformarle in indici di reddito stabile, presumendo automaticamente l’esistenza di redditi non dichiarati.
È fondamentale chiarirlo subito:
una spesa non ricorrente non dimostra, da sola, l’esistenza di reddito occulto.
Molti accertamenti sintetici di questo tipo sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se difesi con una strategia tecnica e documentata.
Cosa si intende per spese non ricorrenti
Rientrano tra le spese non ricorrenti, ad esempio:
• acquisto di immobili o terreni
• acquisto di veicoli o beni di valore
• investimenti finanziari una tantum
• ristrutturazioni straordinarie
• spese sanitarie rilevanti
• eventi eccezionali come matrimoni o successioni
• estinzione anticipata di mutui
• pagamenti isolati non ripetuti nel tempo
Queste spese rappresentano eventi episodici, non flussi di reddito continuativi.
Perché l’Agenzia delle Entrate usa le spese non ricorrenti
L’Agenzia delle Entrate utilizza le spese non ricorrenti per:
• ricostruire una presunta capacità contributiva
• sostenere che le spese superano i redditi dichiarati
• ipotizzare redditi non dichiarati
• avviare accertamenti sintetici
• estendere i controlli ad altri periodi d’imposta
Il problema è che la spesa isolata viene trattata come reddito ordinario.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti sintetici per spese non ricorrenti, l’Agenzia sbaglia spesso quando:
• considera la spesa come indice di reddito stabile
• ignora la natura episodica dell’evento
• non verifica l’origine lecita delle somme
• trascura risparmi accumulati negli anni
• ignora disinvestimenti o vendite pregresse
• confonde capacità di spesa con capacità reddituale
• utilizza la spesa come unica prova
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e contestabile.
Quando l’accertamento sintetico è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• la spesa è episodica e non strutturale
• l’origine delle somme è lecita e documentabile
• la spesa deriva da risparmi pregressi
• esistono donazioni, eredità o finanziamenti
• la spesa non genera reddito
• manca il collegamento con redditi imponibili
• l’Ufficio utilizza presunzioni automatiche
• non viene rispettato il diritto di difesa
Una spesa straordinaria non può essere trasformata in reddito ordinario.
Prove decisive per annullare l’accertamento
Per ottenere l’annullamento dell’accertamento sintetico, la difesa deve dimostrare la reale origine delle somme e può basarsi su:
• estratti conto bancari storici
• prova dei risparmi accumulati nel tempo
• documentazione di disinvestimenti
• atti di donazione o successione
• contratti di mutuo o prestito
• dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti
• ricostruzione patrimoniale pluriennale
• perizie contabili
La coerenza temporale delle prove è l’elemento chiave.
Sistemi di difesa efficaci
Una difesa efficace contro l’accertamento sintetico per spese non ricorrenti deve essere analitica e strutturata e può basarsi su:
• ricostruzione cronologica delle disponibilità finanziarie
• distinzione tra patrimonio e reddito
• dimostrazione della capacità di risparmio
• contestazione del metodo accertativo
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie economico contabili
Ogni spesa va ricondotta a una fonte specifica e lecita.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento sintetico basato su spese non ricorrenti:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua tutte le spese contestate
• ricostruisci la provenienza delle somme
• raccogli documentazione bancaria e patrimoniale
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati
Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:
• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
• presunzione definitiva di redditi non dichiarati
• recuperi di imposte elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive e pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali
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• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• contestare la legittimità dell’accertamento
• dimostrare la natura non ricorrente delle spese
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare patrimonio e serenità personale
• costruire una strategia difensiva solida
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Una spesa non ricorrente non è reddito occulto.
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Introduzione
L’accertamento sintetico basato su spese non ricorrenti è uno degli strumenti di controllo fiscale più insidiosi per le persone fisiche (inclusi imprenditori individuali). Si tratta del cosiddetto redditometro, cioè un accertamento in cui l’Agenzia delle Entrate presume che, a fronte di uscite di denaro elevate o investimenti patrimoniali straordinari, il contribuente abbia ottenuto redditi non dichiarati di pari entità . In altre parole, l’Amministrazione finanziaria ragiona (spesso in modo semplicistico) così: “Se hai speso 100, significa che hai guadagnato almeno 100”.
Tuttavia, una spesa straordinaria isolata, di per sé, non prova l’esistenza di un reddito occulto. Molti accertamenti di questo tipo risultano viziati da presunzioni errate e possono essere annullati o ridimensionati se il contribuente esercita correttamente i propri diritti di difesa. In questa guida avanzata – rivolta a professionisti (avvocati tributaristi, dottori commercialisti) ma anche a privati e imprenditori coinvolti in questi controlli – esamineremo come contestare e annullare un accertamento sintetico fondato su spese non ricorrenti. Adotteremo un linguaggio giuridico ma chiaro, dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta presunto), con riferimenti normativi aggiornati a dicembre 2025, giurisprudenza recente, tabelle riepilogative e casi pratici.
Cosa sono le spese non ricorrenti?
Si definiscono spese non ricorrenti quegli esborsi straordinari, una tantum, che non rientrano nel normale tenore di vita periodico del contribuente. Esempi tipici includono:
- Acquisto o ristrutturazione di un immobile (abitazione, terreno, edificio commerciale) .
- Acquisto di veicoli o beni di lusso (auto di grossa cilindrata, barche, gioielli, opere d’arte, ecc.) .
- Investimenti finanziari rilevanti o versamenti su conti/portafogli (versamento di capitale in un conto corrente, acquisto una tantum di titoli, criptovalute, polizze vita, piani di accumulo, ecc.) .
- Spese voluttuarie eccezionali: es. un viaggio molto costoso, un matrimonio sfarzoso, spese mediche ingenti private, cause legali costose, donazioni effettuate, ecc. .
- Acquisti straordinari collegati all’attività d’impresa: es. un macchinario o bene strumentale pagato personalmente dall’imprenditore, fuori dall’ordinario.
Ciò che accomuna queste spese è la loro non periodicità e non ricorrenza: sono eventi isolati, spesso di importo significativo, che non si ripetono regolarmente. Esse si contrappongono alle spese correnti ricorrenti (bollette, spesa alimentare, affitto, stipendi di collaboratori, rate mutuo, vacanze ordinarie, ecc.), che tipicamente riflettono il normale tenore di vita annuale di una persona o famiglia . Proprio perché esulano dall’ordinario, le spese non ricorrenti non dovrebbero essere automaticamente considerate indicatori di un reddito periodico aggiuntivo: spesso vengono finanziate con mezzi straordinari (risparmi passati, eredità, disinvestimenti, prestiti, aiuti di familiari) e non con il solo reddito dell’anno in corso.
Perché il Fisco utilizza queste spese negli accertamenti
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito degli accertamenti sintetici del reddito disciplinati dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973, considera le spese non ricorrenti come “manifestazioni di capacità contributiva” del contribuente . In pratica, il Fisco sostiene che se un soggetto sostiene spese molto superiori al reddito dichiarato, tale scostamento è sintomo di redditi in nero. Le finalità dell’utilizzo di queste spese sono:
- Ricostruire induttivamente un reddito presunto: sommando gli esborsi noti, l’Ufficio risale al reddito che sarebbe necessario per coprirli .
- Contestare incongruenze reddito/spese: evidenziare che le uscite sostenute eccedono di molto i redditi ufficiali, insinuando che la differenza provenga da proventi non tassati .
- Avviare un accertamento sintetico (“redditometro”): emettere un avviso di accertamento che rettifica il reddito dichiarato, basandosi sul tenore di vita dimostrato dalle spese .
Questa impostazione, però, presenta un errore concettuale: tratta una spesa isolata come se implicasse un reddito continuativo. Il fisco spesso ignora la reale natura episodica dell’evento e la possibilità che la spesa sia stata finanziata in modi leciti diversi dal reddito dell’anno (ad esempio, usando risorse pregresse). Il risultato è che l’accertamento sintetico può essere viziato per mancata considerazione della non ripetitività e per presunzioni non supportate da prove dirette. In sostanza, il vizio logico consiste nel confondere la capacità di spesa in un singolo caso con una capacità reddituale permanente: un grosso esborso in un anno non significa necessariamente che la persona abbia avuto un flusso di redditi occulti in quello o in altri anni.
Gli errori più frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti basati su spese non ricorrenti, si riscontrano spesso errori o forzature da parte dell’Amministrazione finanziaria, tra cui:
- Considerare la spesa straordinaria come indice di reddito “stabile”: il Fisco a volte presume che una grossa spesa implichi la disponibilità di un pari reddito ogni anno, il che non è logicamente corretto (la spesa potrebbe essere stata finanziata con ricchezza accumulata in anni precedenti) .
- Ignorare la non ripetitività dell’evento: l’ufficio spesso non distingue tra spesa occasionale e spesa abituale, trattandole entrambe come segnale di evasione continuativa .
- Trascurare di verificare la provenienza lecita delle somme: invece di accertare se il contribuente disponesse di risorse tassate/esenti per coprire la spesa, l’atto di accertamento dà per scontato che l’origine sia evasione .
- Dimenticare risparmi accumulati o disinvestimenti passati: l’Ufficio a volte non tiene conto che il contribuente potrebbe aver usato risparmi di anni precedenti, venduto beni (casa, titoli, ecc.) o ricevuto somme in passato, concentrandosi solo sul flusso di reddito dell’anno esaminato .
- Confondere capacità di spesa con capacità contributiva: il possesso di denaro o patrimonio per effettuare una spesa non significa automaticamente che ci sia un reddito nuovo da tassare. Se la spesa è fatta attingendo a capitale già tassato o non imponibile, non genera ulteriore capacità contributiva.
- Uso della spesa come unica “prova” di evasione: si tratta di presunzioni semplici spesso prive di altri riscontri. L’Agenzia tende ad invertire l’onere della prova, considerando la spesa come prova sufficiente e scaricando sul contribuente l’onere di dimostrare il contrario (vedremo a breve i profili giuridici di ciò) .
- Mancato rispetto del contraddittorio: in passato molti accertamenti sintetici sono stati emessi senza un adeguato confronto preventivo con il contribuente, precludendo a quest’ultimo di fornire spiegazioni sulle spese. Come vedremo, oggi il contraddittorio è un passaggio obbligato e la sua omissione rende nullo l’atto .
Queste situazioni rendono spesso l’accertamento contestabile e annullabile. Il motivo di fondo è che una spesa straordinaria non può essere automaticamente “trasformata” in reddito imponibile: occorre verificarne l’origine e la natura. Quando l’Ufficio non lo fa o lo fa in modo approssimativo, viola principi normativi (statutari e costituzionali) e prescinde da elementi essenziali di prova, esponendo l’atto impositivo a censura in sede di ricorso.
Quando l’accertamento è illegittimo (presupposti di annullamento)
Un accertamento sintetico fondato su spese non ricorrenti può essere dichiarato illegittimo (quindi annullato in tutto o in parte dal giudice tributario) in diverse circostanze. In particolare, i vizi invalidanti più comuni sono:
- Spesa episodica trattata come struttura di reddito: se la spesa contestata è chiaramente un evento isolato e non un fatto ripetitivo, l’accertamento che la considera come indice di reddito continuativo viola il principio di capacità contributiva e può essere annullato per difetto di presupposto . Ad esempio, l’acquisto di una casa dopo anni di risparmi non prova affatto un reddito occulto annuale – considerarlo tale è un errore logico e giuridico.
- Origine delle somme lecita e documentabile: se il contribuente dimostra documentalmente che le somme usate per la spesa provenivano da fonti lecite già tassate (es. TFR, plusvalenze dichiarate) o esenti (es. vincite, eredità, donazioni), l’accertamento perde fondamento . Un avviso che ignori del tutto tali prove incorre in violazione di legge (art.38 DPR 600 e art.2697 c.c.) e/o difetto di motivazione.
- Spesa finanziata con risparmi o ricchezza pregressa: la legge stessa prevede che il contribuente possa giustificare lo scostamento con redditi diversi da quelli del periodo, purché dimostri che erano disponibili e detenuti. Se la spesa è stata coperta da risparmi accumulati in anni precedenti, l’accertamento è illegittimo perché manca la prova di un reddito “nuovo” occulto . In sostanza, trasformare capitale preesistente in spesa non genera nuovo imponibile.
- Donazioni, eredità o finanziamenti da terzi: se le somme provengono da atti di liberalità (genitori, coniuge, parenti) o da prestiti regolari, allora non sono reddito del contribuente accertato. Un avviso che non consideri questo (o che tassi come reddito ciò che era un finanziamento ricevuto) è infondato in diritto . La Cassazione ha riconosciuto, ad esempio, la presunzione di donazione per trasferimenti di denaro tra parenti stretti (art. 26 D.P.R. 131/1986): salvo prova contraria del Fisco, contributi economici da familiari si presumono donazioni e quindi non redditi del beneficiario .
- Spesa che non produce reddito (o è essa stessa reddito tassato altrove): talvolta l’Agenzia confonde l’uso di somme già tassate con evasione. Esempio: impiegare un capitale già tassato (es. utili già tassati, capital gain tassato, somme avute da polizze già imponibili alla fonte) non configura affatto reddito sottratto a imposizione, quindi l’accertamento è illegittimo se imputa di nuovo ad IRPEF ciò che era già fiscalmente colpito. Analogamente, l’acquisto di un bene non è di per sé un fatto generatore di reddito: se manca il nesso con una fonte imponibile, la pretesa fiscale è ingiustificata.
- Presunzione puramente automatica (assenza di ulteriori elementi): il redditometro è basato su presunzioni legali relative, ma il loro utilizzo deve essere coerente con la normativa sostanziale . Se l’Ufficio si limita a un calcolo automatico senza considerare le circostanze del caso concreto, l’atto può essere censurato. Ad esempio, emettere un accertamento solo perché “lo scostamento supera il 20%” senza svolgere il dovuto contraddittorio o senza valutare le spiegazioni offerte significa usare la presunzione in modo acritico, in violazione dello spirito della legge (che richiede invece un confronto col contribuente e l’analisi delle sue prove, come da art. 38 co.7 DPR 600/73).
- Violazione del diritto di difesa e altre garanzie: qualsiasi carenza procedurale significativa (mancato invito al contraddittorio, motivazione omessa o generica, ignoranza delle prove fornite) rende l’accertamento annullabile per violazione di legge (si vedano l’art. 6, comma 5 e 6-bis L.212/2000 sul contraddittorio, l’art.7 L.212/2000 sulla motivazione degli atti, e l’art.42 DPR 600/73) . In particolare, come dettagliato più avanti, l’assenza di contraddittorio endoprocedimentale nei periodi in cui esso è obbligatorio comporta la nullità dell’atto . Anche la mancata indicazione, nell’avviso, delle ragioni per cui le giustificazioni del contribuente sono state disattese costituisce vizio di motivazione insufficiente, sanzionato dalla Cassazione con l’annullamento dell’atto o della sentenza che non ne ha tenuto conto .
In sintesi, un accertamento sintetico basato su spese non ricorrenti può (e deve) essere ribaltato quando: (a) si fonda su presunzioni contrarie alla logica o alla legge; (b) il contribuente fornisce idonea prova contraria dell’assenza di redditi occulti; (c) l’Amministrazione non rispetta le garanzie procedurali fondamentali. Nel prosieguo, vedremo come impostare efficacemente la difesa in ciascuno di questi ambiti.
Il quadro normativo: accertamento sintetico e recente riforma
L’accertamento sintetico del reddito è disciplinato dall’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Nella sua formulazione vigente (post riforma 2010), la norma consente all’Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito complessivo delle persone fisiche in base alle spese sostenute e agli incrementi patrimoniali emersi, prescindendo (in tutto o in parte) dalle risultanze della dichiarazione dei redditi . In sostanza, è una ricostruzione “per fatti-indice”: le spese e gli investimenti del contribuente fungono da indizi di un reddito almeno equivalente. Questa presunzione ha carattere di presunzione legale relativa (iuris tantum): è la legge stessa che qualifica certi fatti certi (le spese) come indizi di maggiore reddito, fino a prova contraria da parte del contribuente . Ciò significa che, una volta che il Fisco dimostra le spese e il significativo scostamento rispetto al reddito dichiarato, il giudice deve ritenerle prova di maggior reddito salvo che il contribuente dimostri una diversa provenienza delle somme spese (già tassate o esenti) .
Com’è cambiata la normativa negli anni? L’istituto dell’accertamento sintetico (o redditometro) ha subito modifiche importanti, specialmente dal 2010 ad oggi, nel tentativo di renderlo più accurato e meno arbitrario. Riassumiamo l’evoluzione in una tabella:
| Periodo e normativa | Presupposti per l’accertamento sintetico | Contraddittorio | Caratteristiche principali |
|---|---|---|---|
| Fino al 2009 (vecchio redditometro) – Art.38 DPR 600/73 (testo ante DL 78/2010) | – Scostamento ≥25% del reddito dichiarato, per almeno 2 anni consecutivi . <br> – Reddito presunto basato su indicatori e coefficienti generici (es.: numero di auto, metri quadri di casa, categoria veicolo), stabiliti da DM 1992. | Non obbligatorio per legge (contraddittorio solo facoltativo su questionario) . In giurisprudenza, prima del 2010 non vi era consenso sull’obbligo: la Cassazione lo negava generalmente, salvo eccezioni di buon andamento amministrativo in casi eclatanti . | – Approccio forfettario: si presumeva il reddito con parametri standardizzati. <br> – Clausola di garanzia del doppio anno: evitava accertamenti su scostamenti solo occasionali . <br> – Strumento poco preciso, spesso criticato e usato con cautela. |
| 2010–2023 (nuovo redditometro) – Riforma DL 78/2010 conv. L.122/2010, in vigore dagli accert. su redditi 2009/2010 in poi . | – Scostamento significativo inizialmente ≥20% del reddito dichiarato (soglia di tolleranza ridotta dal precedente 25%). <br> – Eliminato formalmente il requisito del doppio anno (basta un anno di scostamento, anche se all’inizio vi erano dubbi interpretativi) . <br> – Calcolo basato su tutte le spese sostenute nel periodo d’imposta: spese certe (importi noti all’AdE), spese per investimenti (es. acquisto casa, allocate in parte all’anno) e spese correnti figurative stimate con medie ISTAT . | Obbligatorio per legge (art.38 co.7 DPR 600, introdotto dal 2010) un invito al contraddittorio endoprocedimentale preventivo . L’Ufficio deve comunicare al contribuente le spese rilevate e consentirgli di spiegare entro 60 giorni. La mancata attivazione del contraddittorio rende nullo l’atto . | – Enfasi sulla spesa effettiva: il nuovo redditometro considera le uscite monetarie reali, dando maggior peso ai dati effettivi rispetto ai coefficienti astratti . <br> – Circolare 24/E 2013 dell’AdE: ha fornito linee guida, ribadendo la centralità del contraddittorio e della soglia 20% . <br> – Strumento poi congelato dal 2018: dubbi su privacy e affidabilità delle medie ISTAT portarono a sospendere gli indicatori aggiornati; di fatto dal 2016 in poi il redditometro è stato usato poco, in attesa di nuovi criteri . |
| Dal 2024 in poi (“evasometro”) – D.Lgs. 4 agosto 2024 n.108 (attuativo Legge Delega fiscale 2023) + provvedimenti attuativi. | – Doppia soglia di materialità per attivare l’accertamento: scostamento ≥20% e differenza assoluta > 10× assegno sociale annuo (circa €70.000 a valori attuali) . Entrambe le condizioni devono sussistere . <br> – Mirato solo a incongruenze macroscopiche: si colpiscono i casi in cui il tenore di vita eccede di molto sia in termini relativi che assoluti i redditi dichiarati . Esempio: reddito dichiarato €20k vs spese €100k (scost. +400%, diff. +€80k) è caso attivabile; reddito €30k vs spese €40k (scost. +33% ma diff. +€10k) non lo è . | Obbligatorio e rafforzato. Il nuovo art. 6-bis dello Statuto contribuenti (L.212/2000) ha introdotto l’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo “informato ed effettivo”, a pena di nullità, per tutti gli accertamenti emessi dal 2024 in poi . Ciò comporta: comunicazione al contribuente di uno schema di atto con almeno 60 giorni per controdedurre; divieto per l’Ufficio di emettere l’atto prima del termine; obbligo di motivare l’avviso tenendo conto delle osservazioni del contribuente . Inoltre, l’AdE deve utilizzare analisi di rischio preliminari e spesso invia lettere di compliance prima di procedere . | – Addio al termine “redditometro”: il legislatore ha voluto segnare discontinuità eliminando quel termine dalla normativa. Si parla ora di “analisi del rischio” o strumenti induttivi in generale . <br> – Controlli più selettivi e mirati: per legge i controlli sintetici devono concentrarsi su gravi evasioni, evitando casi marginali . <br> – Doppio step di interlocuzione: oltre al contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, è prevista maggiore interazione, con possibili richieste di chiarimenti aggiuntive e valutazione delle risposte prima di emettere l’atto definitivo . <br> – Focus su banche dati e tracciabilità: l’Amministrazione utilizza incroci informatici (c.d. evasometro o risparmiometro) su conti correnti, spese note, registri pubblici, per individuare i soggetti a maggior rischio, riducendo gli interventi “al buio” . |
In conclusione su normativa e prassi: la “storia” del redditometro evidenzia un passaggio da uno strumento rigido e generico (anni pre-2010, basato su medie e presunzioni astratte) ad uno più ancorato alle spese effettive (2010-2020) ma comunque contestato, fino alla recente riforma che intende limitarlo ai casi più clamorosi e garantirvi un procedimento più garantista. È importante sottolineare che, in base al principio di legalità tributaria, le norme si applicano ratione temporis: un accertamento su redditi 2015 andrà valutato secondo le regole vigenti nel 2015 (quindi redditometro vecchia maniera, soglia 20%, contraddittorio obbligatorio ex art.38 co.7 DPR 600, ecc.), mentre per redditi 2024 si applicheranno le nuove soglie e l’art. 6-bis dello Statuto (contraddittorio generalizzato) . Le novità introdotte nel 2024 non sono retroattive in pejus (come chiarito anche dalla Cassazione ), ma il contribuente potrà sempre invocare le nuove soglie se più favorevoli in via difensiva. Ad esempio, per un accertamento su 2023 con scostamento di €50.000 (pari al 20% del reddito dichiarato) formalmente legittimo secondo la vecchia norma, si può argomentare che il legislatore del 2024 ha ritenuto di non perseguire scostamenti sotto ~€70.000, e dunque, in ossequio al principio di capacità contributiva, anche l’accertamento sul 2023 sarebbe sproporzionato . Non vi è certezza sull’accoglimento di tale tesi (saranno le liti nel 2025-26 a dirimere la questione), ma è un esempio di come ogni cambiamento normativo possa offrire spunti difensivi in attesa di consolidamento giurisprudenziale.
Procedimento e garanzie: l’importanza del contraddittorio
Un elemento cruciale di questi accertamenti è il contraddittorio endoprocedimentale, cioè il dialogo preventivo tra Fisco e contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento . Dal punto di vista del contribuente, il contraddittorio è una fase vitale: consente di comprendere nel dettaglio le contestazioni (spese individuate, importi, anni) e di presentare spiegazioni e prove che possano evitare l’atto impositivo.
La disciplina del contraddittorio nel redditometro è variata nel tempo:
- Fino al 2010, non esisteva una norma specifica che imponesse il contraddittorio per gli accertamenti a tavolino (come il redditometro). L’art. 32 DPR 600/73 prevede che l’ufficio “può” inviare questionari o invitare il contribuente, ma è una facoltà . La giurisprudenza di Cassazione, fino alle Sezioni Unite 2015, ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio per i tributi non armonizzati (come IRPEF) se non previsto espressamente . Ciò significava che per annualità fino al 2009 la mancata instaurazione del contraddittorio non veniva ritenuta, di regola, causa di nullità dell’atto – salvo orientamenti minoritari che, invocando principi di leale collaborazione e buona amministrazione, suggerivano la necessità di sentire il contribuente quanto meno nei casi in cui dalle sue spiegazioni potessero emergere elementi decisivi (richiamando anche la giurisprudenza UE in tema di difesa del contribuente) .
- Dal 2011 (accertamenti su redditi 2009 in poi), la situazione cambia: con il DL 78/2010 viene introdotto l’obbligo di contraddittorio per il redditometro, inserendo il comma 7 all’art. 38 DPR 600/73. Esso stabiliva che l’ufficio deve invitare il contribuente a comparire, avvisandolo che ha diritto di attivare l’accertamento con adesione entro 15 giorni, e comunque attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso . Questa norma ha reso impugnabili per nullità tutti gli accertamenti sintetici emessi senza previo invito al contraddittorio (per violazione di legge), come confermato da numerose pronunce. La Cassazione, ad esempio, ha affermato che nel “nuovo redditometro il contraddittorio è d’obbligo e la sua mancata attivazione non può che determinare l’invalidità dell’atto” .
- Dal 2024, con l’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente, il principio del contraddittorio preventivo diventa generale: “tutti gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni (oggi Corti) tributarie sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo” , salvo le eccezioni per atti automatizzati e casi di particolare urgenza . In pratica, ogni avviso di accertamento (non solo redditometro, ma qualunque rettifica non automatica) richiede: notifica di uno schema di atto con i rilievi, concessione di almeno 60 giorni per memorie e documenti, esame attento delle difese e motivazione “rafforzata” nell’atto finale che confuti puntualmente le non accettate . Il mancato rispetto di questa procedura rende l’atto nullo. Questa riforma – attuativa della Delega 2022 (D.Lgs. 156/2023 e 219/2023) – recepisce l’orientamento ormai consolidato anche a livello UE sull’obbligo di contraddittorio come garanzia fondamentale.
Consequenze pratiche: per gli accertamenti sintetici degli ultimi anni, in cui la norma già prevedeva il contraddittorio (2011-2023) o lo prevede comunque (dal 2024), si può affermare che un avviso emesso senza aver attivato il contraddittorio è nullo in radice . Ciò è stato ribadito in varie pronunce di merito e di legittimità. Ad esempio, Cass. ord. n. 692/2022 ha annullato un accertamento redditometrico perché l’ufficio aveva svolto solo un contraddittorio formale (un questionario) senza poi considerare effettivamente le risposte del contribuente – configurando quindi un contraddittorio non “effettivo” . Altre sentenze hanno dichiarato nulla la sentenza di merito che non avesse sanzionato la mancata instaurazione del contraddittorio, per error in procedendo (omessa pronuncia su un motivo decisivo) . Insomma, oggi non v’è dubbio: il contraddittorio preventivo è un diritto fondamentale del contribuente, riconosciuto normativamente e giurisprudenzialmente, e costituisce un passaggio chiave per chiudere sul nascere molte controversie.
Da ciò discendono due raccomandazioni importanti dal lato difensivo:
- (1) Se sei il contribuente: non ignorare mai un invito al contraddittorio. È un’occasione per chiarire e spesso per risolvere la questione senza atto impositivo. Non presentarsi o non rispondere equivale a “lasciare campo libero” al Fisco, aumentando le chance che venga emesso l’accertamento completo . Partecipare, anche solo inviando memorie se non vuoi comparire di persona, consente di orientare l’accertamento (magari facendo correggere errori all’ufficio o riducendo l’importo) .
- (2) Se sei il difensore: controlla sempre che il contraddittorio sia stato attivato correttamente. In ricorso, eccepisci la nullità per mancata convocazione se l’invito non c’è stato (per gli anni dove era obbligatorio) . E anche se l’invito c’è stato, valuta eventuali vizi nella conduzione: ad esempio, invito privo di dettagli sufficienti sulle spese contestate (che lede il diritto di difesa), mancato rispetto del termine di 60 giorni per rispondere, o soprattutto totale mancata considerazione delle memorie difensive nell’avviso finale . La Cassazione ha chiarito che l’ufficio deve dare “contenuto effettivo” al contraddittorio: se lo fa pro forma – ignorando del tutto le giustificazioni fornite – l’atto è viziato per difetto di istruttoria e motivazione . Quindi, vanno allegati al ricorso gli eventuali verbali o scambi avvenuti nel contraddittorio, evidenziando se l’Amministrazione non li abbia tenuti in adeguata considerazione. Spesso questo basta a far annullare l’atto, senza neppure entrare nel merito.
Onere della prova e “prova contraria” del contribuente
Chi deve provare cosa, in un accertamento sintetico? La legge configura il redditometro come presunzione legale relativa: quando l’Ufficio dimostra spese indice di capacità contributiva, scatta per legge la presunzione di maggior reddito, e spetta al contribuente l’onere di provare il contrario . In termini pratici:
- Fisco (inizialmente): deve indicare i fatti certi su cui si basa, cioè le spese o elementi patrimoniali considerati. Tipicamente, già nell’invito al contraddittorio o comunque nell’avviso di accertamento si elenca: “hai speso €X per …, €Y per …, ma hai dichiarato solo €Z” . Questo adempie al dovere di fornire gli elementi di capacità contributiva emersi. In giudizio, formalmente l’Amministrazione finanziaria (attore in senso sostanziale) deve provare la pretesa tributaria; ma grazie alla presunzione legale, le basta documentare le spese sostenute e il notevole scostamento dal reddito dichiarato. A quel punto la presunzione regge da sola salvo prova contraria . Le spese certe spesso sono provate da dati ufficiali (es. atto notarile di acquisto casa, risultanza PRA per l’auto, bonifici rilevati dall’Anagrafe dei conti, comunicazioni su bonus ristrutturazioni, ecc.), quindi l’ufficio di norma assolve abbastanza facilmente la sua parte iniziale. Le spese figurative (stime ISTAT) oggi sono meno utilizzate, ma se presenti possono essere contestate dal contribuente come inattendibili, però intanto contribuiscono al quadro presuntivo.
- Contribuente (dopo): ha l’onere di fornire la prova contraria. In base all’art.38, co.6, DPR 600/73, questa prova consiste nel dimostrare con idonea documentazione che il reddito presunto (o parte di esso) era in realtà costituito da redditi esenti o redditi già tassati mediante ritenuta a titolo d’imposta . In altre parole, deve convincere che “no, quelle spese non implicano affatto un reddito occulto, perché le ho finanziate con altre fonti lecite non imponibili”. Rientrano tra queste altre fonti, ad esempio: disponibilità derivanti da precedenti risparmi, da vendita di beni (case, azioni) i cui proventi non sono reddito imponibile, da indennizzi o vincite, da donazioni o aiuti familiari, oppure anche da redditi dichiarati in anni precedenti (utilizzati poi nell’anno oggetto di verifica) . Se il contribuente non fornisce alcuna prova o presenta giustificazioni generiche e non documentate, la presunzione fiscale resta incontrastata e l’accertamento verrà confermato integralmente. Se invece il contribuente produce una prova solida e coerente, allora la presunzione viene vinta (in tutto o in parte).
- Contro-reazione del Fisco: a fronte di prove convincenti del contribuente, l’onere di fatto si sposta nuovamente sull’Amministrazione, la quale – per persistere nella pretesa – dovrebbe a sua volta confutare o smontare le prove addotte dal contribuente . Ad esempio, se Tizio dimostra con documenti bancari che aveva €100.000 di risparmi accumulati e li ha spesi per comprare casa, l’Ufficio potrebbe solo contestare o che i documenti non sono attendibili o che quei €100.000 in realtà provenivano da altro reddito occulto (ma dovrebbe provarlo a sua volta). In mancanza di una controprova del genere, l’accertamento va annullato . La Cassazione ha ammonito che, di fronte a puntuali prove documentali del contribuente, non è sufficiente per il Fisco contestarne in modo apodittico la validità: se il contribuente documenta adeguatamente la copertura delle spese, l’Ufficio non può limitarsi a dire “non basta” senza spiegare perché non basta .
Sul tema prova contraria, la giurisprudenza ha elaborato principi importanti. In particolare, Cassazione Sez. Trib. ord. n. 30611/2025 ha ribadito che: “la prova contraria del contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o tassati alla fonte, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del relativo possesso, circostanze sintomatiche del fatto che la spesa sia stata sostenuta proprio con tali redditi” . In altri termini, non basta dire di aver avuto dei soldi: occorre dimostrare quanto denaro esente/tassato si aveva e da quando lo si deteneva, così da rendere verosimile che proprio quella disponibilità (e non altre) abbia finanziato le spese in questione. È significativo che la Corte richieda di ancorare la difesa a elementi oggettivi quantitativi e temporali: ad esempio, mostrare estratti conto degli anni precedenti che attestino un certo saldo accumulato prima delle spese . Questa linea interpretativa implica anche che non è necessario provare un “nesso vincolato” euro per euro (la legge non pretende la dimostrazione che ogni singolo euro speso provenga esattamente da una certa fonte), ma richiede di fornire indizi concreti e coerenti che rendano plausibile la copertura. Ad esempio, Cass. n. 8995/2014 espresse chiaramente che il contribuente è onerato di provare circostanze sintomatiche del fatto che le risorse extra c’erano e potevano essere usate allo scopo .
Infine, va ricordato che in giudizio l’onere della prova segue la regola generale ex art.2697 c.c.: l’Agenzia deve provare i presupposti dell’accertamento (presunzione inclusa) e il contribuente deve provare i fatti che la contrastano. La particolarità del redditometro è che l’ufficio si giova di una norma che qualifica alcune circostanze come prova prima facie, ma ciò non esonera né l’ente né, successivamente, il giudice dal valutare concretamente le prove contrarie fornite . Il giudice tributario di merito ha il potere-dovere di apprezzare se le giustificazioni documentali del contribuente sono sufficienti a far venir meno l’automatismo presuntivo; diversamente, la sua sentenza può essere cassata per violazione di legge. Ad esempio, la Cassazione ha dichiarato nulla la sentenza di CTR che non aveva considerato affatto le prove presentate dal contribuente per vincere la presunzione, configurando un vizio di omessa motivazione su un punto decisivo . In sostanza, la presunzione fiscale è robusta ma non irrefragabile: se il contribuente “fa tornare i conti” mostrando da dove venivano i soldi, il giudice deve prenderne atto e disapplicare la presunzione, annullando o riducendo l’avviso.
Sistemi di difesa del contribuente
Passando alla strategia difensiva, il contribuente ha vari strumenti per contrastare efficacemente un accertamento sintetico da spese non ricorrenti. Due sono le direttrici principali: (A) difesa sul merito, fornendo la prova contraria e smontando le basi fattuali dell’accertamento; (B) difesa sui vizi formali/procedurali, eccependo ogni irregolarità dell’operato dell’Ufficio. Una difesa completa dovrebbe coprire entrambi gli aspetti: spesso infatti gli accertamenti vengono annullati per vizi procedurali senza neppure entrare nel merito, ma è prudente predisporre anche una solida difesa di merito come “rete di sicurezza”. Vediamo in dettaglio i principali errori impugnabili dell’Agenzia e le strategie difensive corrispondenti.
Fornire la prova contraria: come e cosa documentare
Come visto, il cuore della difesa nel merito è fornire la famosa “prova contraria” per superare la presunzione di reddito non dichiarato. Ecco i principali tipi di giustificazioni che il contribuente può (e dovrebbe) presentare, con i relativi accorgimenti:
- Utilizzo di risparmi pregressi: dimostrare che la spesa è stata finanziata con capitali accumulati negli anni precedenti. La prova regina qui è la documentazione bancaria: ad esempio, estratti conto che mostrino un saldo consistente antecedente alla spesa e un prelievo/calo corrispondente quando la spesa è avvenuta . Se, poniamo, dal conto corrente di Tizio risulta un saldo di €100.000 a fine 2021 e un esborso di €80.000 nel 2022 per comprare casa, ciò è un riscontro chiaro: quei soldi erano lì e sono stati impiegati . Anche senza provare il “vincolo” euro per euro, si dimostra quantomeno che il soggetto aveva la capacità finanziaria accumulata. La Cassazione considera “documentazione idonea” ai sensi di legge proprio gli estratti di conto bancario, equiparandoli a scritture contabili quanto ad efficacia probatoria . Importante: più il risparmio è antico (oltre 4-5 anni), più potrebbe essere difficile provarlo documentalmente (le banche di solito forniscono estratti max decennali). In mancanza, si può provare indirettamente, mostrando che in quegli anni si avevano redditi elevati e poche spese (quindi si poteva risparmiare). La giurisprudenza talora ha accettato che “risparmi anteriori al quinquennio” siano addotti senza prova rigorosa, purché supportati da indizi di verosimiglianza . Ad esempio: “Negli anni 2010-2015 ho avuto redditi per €300k e vivevo frugalmente, perciò potevo risparmiare €150k, poi usati nel 2016 per…”. Non è una prova forte, ma in assenza di meglio può essere valutata dal giudice se convincente e se il Fisco non riesce a disconfermarla .
- Disinvestimenti, vendite di beni o liquidazioni: se il contribuente ha venduto un immobile, un’auto, quote societarie o incassato polizze, e con quei proventi ha finanziato la spesa, va documentato l’incasso e preferibilmente il collegamento con l’utilizzo. Esempi: atto di vendita di un immobile con indicazione del prezzo incassato (meglio se seguito dal bonifico sul conto) ; disinvestimento di titoli con evidenza dell’accredito in conto ; certificato di liquidazione di un TFR, di un’assicurazione o di un rimborso assicurativo per sinistro, etc. Questi documenti parlano da soli: se mostro che ho venduto casa per €100k l’anno prima, è ovvio che dispongo di €100k leciti (non tassabili perché una tantum esente, o tassati in altra sede) che posso aver usato. Caso pratico: la Cassazione (sent. n. 20166/2020) ha censurato un ufficio che non aveva considerato un incasso di €31.414 ottenuto a fine anno da cessione d’azienda, il quale copriva lo scostamento rilevato; la Corte ha stabilito che la norma considera la disponibilità nell’anno, a nulla rilevando se l’entrata è avvenuta a dicembre o prima: se entro il 31/12 il contribuente ha ottenuto risorse che colmano la differenza, l’accertamento sintetico non è legittimo . Non si può infatti introdurre surrettiziamente un requisito temporale mensile non previsto dalla legge .
- Contratti di mutuo o finanziamento: provare che la spesa (ad es. acquisto casa) è stata sostenuta ricorrendo a un finanziamento bancario, e non con redditi occulti. In tal caso, la spesa iniziale è coperta dal prestito (che ovviamente non è reddito imponibile), anche se il contribuente dovrà poi pagare le rate negli anni successivi. La difesa qui ha due fronti: (1) documentare l’erogazione del mutuo (contratto, bonifico della banca al venditore) per togliere dall’equazione quell’importo ; (2) dimostrare che le rate del mutuo erano sostenibili col reddito dichiarato degli anni dopo, o con altre entrate lecite, così da neutralizzare anche l’eventuale eccezione del Fisco sul “tenore di vita” degli anni successivi . Ad esempio: “Ho pagato €200k di casa con €150k di mutuo e €50k miei risparmi; le rate annue da €10k le pago col mio stipendio di €30k annui (infatti ho continuato a pagarle regolarmente)”. La Cassazione ha sottolineato che presentare il contratto di mutuo è necessario ma non sufficiente – bisogna anche mostrare di avere redditi per pagarne le rate, altrimenti l’Ufficio potrebbe contestare che le rate stesse generano un extra costo senza copertura dichiarata . In pratica, il mutuo spiega l’acquisto ma apre la questione della capacità di rimborso: occorre chiudere il cerchio su entrambe le cose.
- Aiuti finanziari da familiari o terzi (donazioni indirette): nel contesto italiano, è comune che genitori, parenti o anche amici contribuiscano economicamente (magari per comprare casa ai figli, o per altre spese importanti). Tali liberalità, se informali (senza atto notarile), non emergono dalle banche dati e non costituiscono reddito per chi le riceve. La difesa deve puntare su questo: i soldi provenivano da terzi e non sono reddito dell’accertato. C’è a favore un interessante principio giurisprudenziale: la presunzione di liberalità in ambito familiare. L’art. 26 del T.U. Registro (DPR 131/1986) prevede che i trasferimenti di denaro tra parenti in linea retta o tra coniugi si presumono donazioni, salvo prova contraria . La Cassazione (ord. n. 5566/2019) ha applicato tale principio in ambito redditometro . Dunque, se il padre benestante ha dato €50.000 al figlio per aiutarlo a comprare l’auto, si presume che sia una donazione (e le donazioni non sono redditi per il beneficiario). Ovviamente occorre fornire elementi concreti: l’ideale è un bonifico bancario da padre a figlio con causale “regalia” o simili , oppure un assegno circolare consegnato (tracciabile). In mancanza di tracce bancarie, si può far firmare al familiare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta di aver dato tot soldi in data X a titolo di aiuto . Non è una prova legale fortissima (non essendo ammessa la testimonianza in Commissione tributaria), ma ha valore indiziario e, unita magari all’estratto conto del genitore che mostra un prelievo in quella data , può risultare credibile. Se gli importi sono elevati, sarebbe preferibile formalizzare per atto notarile (donazione diretta o indiretta) – ma spesso questo non avviene per ignoranza o perché all’epoca non si pensava servisse. In ogni caso, portare all’attenzione che la spesa è stata sostenuta da familiari sposta il focus sul soggetto giusto: semmai, se proprio, l’accertamento andrebbe fatto nei confronti del donante (qualora quei soldi fossero frutto di sua evasione), ma non verso il beneficiario. E nella pratica, l’Agenzia raramente insegue queste situazioni (a meno che dietro non vi siano movimentazioni enormi): se dimostri che tuo padre (pensionato) ti ha regalato €20k prelevandoli dai suoi risparmi, l’Ufficio normalmente archivia la posizione del figlio, non avendo più base imponibile da contestare . (Si noti: qualora i genitori non avessero redditi congrui per giustificare la donazione, il Fisco potrebbe – in teoria – interessarsi a loro, ma questo esula dalla difesa del figlio).
- Copertura con utili già tassati o altre poste: se il contribuente è, ad esempio, socio di una società e spende soldi derivanti da utili già tassati (o da capitale proprio reintegrato), si deve evidenziare. Classico caso: socio di SRL che riceve utili (tassati al 26% come dividendi) e li spende per acquisti personali – non può arrivargli un accertamento IRPEF come se fossero redditi non dichiarati, perché già tassati come capitale. Oppure imprenditore individuale che attinge da riserve di utili di anni precedenti (già tassati) per comprarsi un bene personale: anche qui, se spiega che venivano dall’azienda e l’azienda li aveva già scontati a tassazione, non c’è materia per ulteriore IRPEF. In generale, è utile preparare una sorta di “rendiconto logico” familiare o aziendale che spieghi i flussi: ad esempio, “entrate annue ufficiali di famiglia: €50k (marito 30 + moglie 20); uscite ordinarie €30k, risparmio annuo €20k per 5 anni = €100k accumulati; spesi poi per X”. Accompagnare questo schema alle prove documentali (dichiarazioni dei redditi, conti, ecc.) offre al giudice un quadro coerente e rassicurante . Come nota Cass. 1332/2016, bisogna togliere al giudice “la sensazione che i conti non tornino” : se sulla carta i conti tornano, con pezze d’appoggio, la difesa è vincente.
- Errori materiali del Fisco nelle cifre: infine, non si dimentichi di verificare attentamente i conteggi dell’ufficio. A volte la difesa più semplice è evidenziare un errore fattuale: l’attribuzione al contribuente di una spesa che in realtà non lo riguarda (magari omonimia), il doppio conteggio della medesima spesa (arrivata da due fonti di segnalazione), il non aver considerato che una spesa era cointestata a più persone, ecc. . Questi errori, evidenziati magari già in sede di contraddittorio, possono portare l’ufficio stesso ad annullare o correggere l’atto in autotutela. In giudizio, costituiscono “difetto di presupposto” e portano all’annullamento parziale o totale dell’accertamento. Ad esempio, se all’atto pratico dimostro che €20.000 contestati erano stati spesi dal mio coniuge con redditi suoi dichiarati (fatture intestate a lui, non a me) , allora l’imposizione sul mio reddito di quell’importo è infondata. La Cassazione n. 8462/2019 ha proprio valorizzato il concetto di “famiglia fiscale”: se le spese sono coerenti col reddito complessivo familiare, non si può automaticamente attribuire l’evasione a un solo componente – occorre semmai considerare la contribuzione di ciascun membro . Insomma, un rilievo può cadere semplicemente mostrando che il presupposto fattuale era errato o incompleto.
Riassumendo, la prova contraria dev’essere organizzata e dettagliata. Conviene predisporre un vero e proprio dossier con tutti i documenti, magari strutturato per anno e per tipologia di spesa. Uno strumento utile è una tabella riepilogativa che elenchi, per ciascuna spesa contestata, l’importo, la fonte di copertura indicata e le prove allegate. Ad esempio:
Come si vede, un quadro simile facilita la comprensione e dimostra che si è affrontata analiticamente ogni voce. In sede di contraddittorio, un prospetto così aiuta l’ufficio a ricredersi; in sede di giudizio, il giudice apprezzerà una difesa strutturata e potrà più agevolmente convincersi che la presunzione è stata superata, vedendo che “per ogni euro contestato c’è una spiegazione plausibile supportata da prove” . Emblematico in tal senso è proprio il caso risolto dalla Cassazione nell’ordinanza 30611/2025: la contribuente aveva presentato un dossier dettagliato su origini e movimenti delle somme, tanto che la Corte non solo le ha dato ragione ma ha condannato l’Agenzia alle spese, stigmatizzando l’ostinazione nel portare avanti un contenzioso “ormai privo di fondamento probatorio” .
Contestare i vizi procedurali e di motivazione
Parallelamente alla difesa sul merito, è fondamentale far valere ogni vizio formale e procedurale dell’accertamento. Questi motivi di ricorso, se fondati, possono portare all’annullamento integrale dell’atto senza neppure bisogno di discutere le giustificazioni economiche. I principali aspetti da esaminare sono:
- Mancato contraddittorio: come già sottolineato, se per l’annualità in questione era previsto l’obbligo (accertamenti 2009-2023 ex art.38 co.7, oppure dal 2024 ex art.6-bis L.212/2000), la mancata attivazione del contraddittorio rende nullo l’avviso ab origine. Questa eccezione va sollevata sempre, ove applicabile, citando i riferimenti normativi e giurisprudenziali a supporto . Per esempio: “Violazione dell’art.38 c.7 DPR 600/73 e dell’art. 6-bis L.212/2000: l’atto è stato emesso senza previo invito al contraddittorio, come risulta dall’assenza di verbale allegato; nullità dell’atto impositivo (Cass. n. 18086/2018, Cass. n. 692/2022)”. Se l’Agenzia non ha allegato alcun verbale di contraddittorio all’avviso, è già sospetto: in genere, quando il contraddittorio c’è, viene menzionato e spesso allegato un verbale di constatazione o similare. La mancanza di tali riferimenti nell’atto fa suonare un campanello d’allarme sulla sua legittimità.
- Motivazione insufficiente o contraddittoria dell’avviso: l’atto deve “contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato” (art.7 co.1 L.212/2000 e art.3 L.241/1990), nonché menzionare le eventuali osservazioni del contribuente e le relative valutazioni (se c’è stato contraddittorio). Nel caso del redditometro, una motivazione adeguata richiede di specificare: quali spese o incrementi patrimoniali sono stati considerati e per quali importi; quali giustificazioni il contribuente ha eventualmente fornito in sede precontenziosa; per quali motivi tali giustificazioni sono state ritenute non sufficienti dall’Ufficio. Se l’avviso manca di questi elementi, si può eccepire il difetto di motivazione. Un esempio: il contribuente in contraddittorio aveva prodotto un contratto di mutuo di €100k a copertura della spesa casa, ma l’avviso notificato non ne fa alcuna menzione e ridetermina sinteticamente il reddito come se quel mutuo non esistesse. Ciò integra una motivazione omissiva/apparente, perché l’ufficio non spiega perché ha ignorato la prova del mutuo – vizio che rende l’atto annullabile . Analogamente, se in ricorso si deduce che mancò il contraddittorio e la CTR non si pronuncia sul punto, la Cassazione annullerà la sentenza per omissione di pronuncia . Dunque è buona norma inserire sempre uno specifico motivo di ricorso sulle carenze motivazionali, per obbligare i giudici di merito a esaminarlo.
- Errori di diritto nell’applicazione dell’art. 38: a volte gli Uffici (o i giudici di primo/secondo grado) applicano male la norma sul redditometro, introducendo requisiti non previsti o interpretando in modo errato l’onere probatorio. Ad esempio, errore frequente dell’ente impositore: sostenere che il contribuente doveva provare il nesso puntuale fra redditi esenti e spesa, ritenendo insufficiente la prova generica di disponibilità. In realtà, come visto, la Cassazione non impone il nesso puntuale ma circostanze sintomatiche (orientamento “intermedio”) . Se un giudice di merito rigetta il ricorso perché “il contribuente non ha provato di aver impiegato proprio quei redditi esenti in quella data spesa”, sta adottando un criterio più severo di quello richiesto dalla Cassazione . Questo va censurato come violazione di legge in sede di legittimità (art.360 n.3 c.p.c.), perché la corretta interpretazione dell’art.38 c.6 è meno stringente. Un altro esempio: l’ufficio considera “reddito non dichiarato” anche un finanziamento bancario ricevuto dal contribuente – palese errore concettuale, in quanto un mutuo non è reddito. Oppure: l’ufficio applica retroattivamente al 2015 la nuova soglia dei €70.000 in senso sfavorevole (dicendo: “non serve il doppio anno perché nel 2024 è stato eliminato”) – sarebbe un palese errore di diritto (irretroattività in peius) . Tutti questi errori interpretativi o di applicazione della norma vanno evidenziati nei motivi di ricorso, invocando violazione/falsa applicazione di legge.
- Eccezioni sulle soglie e ambito di applicazione temporale: se l’accertamento riguarda periodi dal 2024 in poi, verificare che l’ufficio abbia rispettato la doppia soglia ora prevista (20% + €70k). Una contestazione su €50k di scostamento nel 2024, ad esempio, sarebbe fuori dai nuovi limiti e andrebbe annullata perché manca il presupposto quantitativo minimo . Viceversa, se l’accertamento è su anni precedenti, assicurarsi che l’ufficio non abbia preteso di applicare criteri nuovi peggiorativi (come l’eliminazione del doppio anno) retroattivamente. La regola generale è che soglie e criteri attengono al presupposto d’imposta, dunque ogni anno si valuta secondo la legge vigente in quell’anno, salvo esplicite disposizioni transitorie . Su questo aspetto, la Cassazione ha più volte negato la retroattività in malam partem delle modifiche al redditometro (ad es. Cass. 9429/2021 ha escluso di applicare retroattivamente i parametri nuovi ai vecchi anni) . Quindi, se il contribuente beneficierebbe di qualche clausola del vecchio regime (es. difetto del secondo anno consecutivo) va fatto presente. D’altro canto, se le nuove norme sono più favorevoli (es. soglia 70k), si può provare a invocarle per analogia di ratio, sebbene formalmente non applicabili al passato – come detto sopra, qualche Commissione potrebbe recepire l’argomento equitativo.
- Ulteriori vizi procedurali: ad esempio, notifica irregolare dell’atto; violazione dei termini di decadenza (controllare sempre l’anno accertato e la data di notifica: il termine ordinario per IRPEF è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di dichiarazione, che diventano quattro anni a regime per le dichiarazioni dal 2025 in poi ; se la dichiarazione era omessa, il termine è il 31 dicembre del settimo anno, diventeranno sei per gli omessi dal 2025 . Se c’è reato, può arrivare all’ottavo anno ). In genere negli accertamenti sintetici i termini sono rispettati, ma in caso di “riapertura” a seguito di reati valutare se era lecito). Oppure la mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento nell’atto (art.7 L.212/2000): vizio raramente accolto, ma da citare se effettivamente manca. O ancora, vizi nell’eventuale fase di adesione: se il contribuente ha avviato la procedura di accertamento con adesione, e l’ufficio ha notificato l’avviso prima della scadenza di 90 giorni previsti per l’adesione, l’atto è nullo (art.6 c.3 D.Lgs.218/1997). Insomma, ogni dettaglio procedurale va scrutinato perché può offrire appigli.
Difesa in giudizio: elementi pratici
In caso di ricorso, soprattutto se si arriva fino in Corte di Cassazione, occorre adattare la strategia: in Cassazione non si possono ridiscutere i fatti nel merito, ma solo far valere vizi di diritto (violazione di legge o motivazione omessa/nulla secondo il nuovo art. 360, co.1, n.5 c.p.c.). Pertanto, il ricorso per Cassazione dovrà insistere sui principi di diritto violati: es. contraddittorio omesso; onere della prova mal distribuito; motivazione della CTR insufficiente per non aver considerato i documenti prodotti, ecc. Ad esempio Cass. n. 23031/2015 ha cassato con rinvio una sentenza perché il giudice di merito non aveva valutato adeguatamente la documentazione bancaria che provava la provenienza delle somme, limitandosi ad affermare che non vi era nesso puntuale – giudizio ritenuto sommario e giuridicamente erroneo . Dunque, in sede di legittimità è fondamentale evidenziare qualsiasi error in iudicando della CTR: se questa non ha esaminato una vostra eccezione, o ha applicato un principio diverso da quello affermato dalla Cassazione in materia, lo si deve attaccare specificamente.
Per completezza, menzioniamo anche i profili penali: qualora l’accertamento sintetico porti alla scoperta di redditi occultati di ammontare rilevante, potrebbe innescare una segnalazione alla Procura per il reato di omessa o infedele dichiarazione (D.Lgs. 74/2000). La soglia perché scatti il penale è piuttosto alta: evasione di imposta > €150.000 su uno dei periodi d’imposta (oppure > 10% del reddito dichiarato e > €30.000 evasi) per il reato di dichiarazione infedele . Ad esempio, se a seguito di redditometro vi contestano €200.000 di redditi non dichiarati, e l’IRPEF evasa è ~€80.000, allora scatta la denuncia (perché >150k). Ma se l’imposta evasa è sotto soglia, non c’è reato (rimane solo la sanzione amministrativa). Nella difesa tributaria, se realmente non c’è stata evasione dolosa ma solo, ad esempio, finanziamenti esterni, risolvere la questione in sede tributaria eviterà anche strascichi penali. Durante il contraddittorio, fornire prove convincenti può talvolta evitare proprio la denuncia: se si riesce a far capire all’ufficio che non c’è stata evasione, non verrà segnalato nulla. In ogni caso, la pendenza di un eventuale procedimento penale consiglia ancora di più di contrastare con decisione l’accertamento a livello tributario, per evitare che una definizione in adesione o un acquiescenza possano costituire (involontariamente) una sorta di ammissione utilizzabile in sede penale.
Domande frequenti (FAQ)
D: Che cos’è, in parole semplici, un accertamento per spese non ricorrenti?
R: È un controllo fiscale in cui il Fisco, invece di basarsi sui redditi che hai dichiarato, guarda alle spese importanti che hai fatto (acquisti di immobili, auto di lusso, investimenti una tantum, ecc.) e – se queste superano di molto i tuoi redditi ufficiali – presume che tu abbia guadagnato più di quanto hai dichiarato . In pratica ti dicono: “Se hai speso 100, probabilmente avevi almeno 100 di reddito.” Questo metodo di accertamento sintetico viene comunemente chiamato redditometro. L’idea è di scovare redditi nascosti partendo dai soldi spesi anziché dai soli dati dichiarati.
D: Quali sono esempi di spese non ricorrenti che possono far scattare un accertamento?
R: Di solito sono gli acquisti “una tantum” di grosso importo o gli investimenti patrimoniali straordinari. Ad esempio: l’acquisto di un immobile (casa, terreno) o la ristrutturazione costosa di una casa; l’acquisto di un’automobile di grossa cilindrata (o più veicoli); l’acquisto di una barca o yacht; acquisiti di quote societarie o ingenti investimenti in azioni/fondi; grossi importi versati in piani assicurativi o polizze; spese eccezionali per matrimoni, viaggi di lusso, gioielli, opere d’arte; oppure anche versamenti di elevate somme su conti correnti o conti deposito . In generale, qualsiasi spesa che esce dall’ordinario tenore di vita tuo e della tua famiglia e che richiede capitali rilevanti può rientrare in questa categoria. Le spese ricorrenti invece sono quelle normali di gestione quotidiana (bollette, spesa alimentare, abbigliamento, vacanze ordinarie). Il redditometro considera anche in parte le spese ricorrenti (in passato tramite le medie ISTAT), ma oggi l’attenzione è più sulle spese non ricorrenti, perché sono quelle che segnalano possibili “salti di ricchezza” non spiegati .
D: L’Agenzia delle Entrate come viene a conoscenza delle mie spese?
R: Ha vari modi. Per le spese maggiori ci sono spesso apposite banche dati e comunicazioni obbligatorie. Alcuni esempi: l’acquisto di un immobile è registrato dal notaio e comunicato al Fisco (registro immobiliare); l’acquisto di un’auto risulta al PRA/Motorizzazione; gli investimenti finanziari appaiono nell’Archivio dei Rapporti Finanziari (che traccia conti titoli, depositi, movimentazioni); i bonifici per ristrutturazioni edilizie o bonus fiscali vengono comunicati all’AdE; le compravendite di quote sociali possono emergere dal registro imprese o da registrazione atti . Inoltre, il Fisco incrocia dati di altre fonti: ad esempio vede dai registri che possiedi 3 case, 2 auto e un conto titoli – se i redditi dichiarati “non tornano”, approfondisce. Negli ultimi anni poi l’AdE utilizza algoritmi di data mining e analisi del rischio: incrocia movimenti bancari, spese note (anche quelle che tu stesso indichi in dichiarazione per detrazioni, come spese mediche, universitarie, ecc.), informazioni da operazioni segnalate (es. transazioni con carta di credito all’estero sopra certe soglie) e crea un profilo di rischio . Sono stati annunciati controlli mirati proprio nei casi in cui “dichiari poco ma movimenti tanto”. Frequentemente, prima di passare all’accertamento vero e proprio, l’Agenzia invia una lettera di compliance: una comunicazione in cui ti dice “abbiamo notato che hai speso X ma dichiarato molto meno, vuoi verificare e magari regolarizzare?”. Se tu ignori o non fornisci spiegazioni convincenti, allora parte il controllo formale e poi eventualmente l’accertamento . In sintesi, l’Agenzia conosce le tue spese straordinarie perché tutto lascia tracce: se non direttamente (come un atto notarile), attraverso i conti correnti, il catasto, i registri pubblici, o segnalazioni terze. E oggi questi dati vengono incrociati in modo molto efficace.
D: Il redditometro è ancora in vigore? Ho sentito che era stato abolito…
R: Diciamo che il vecchio redditometro “tradizionale” è stato superato e sostituito. Nel 2019 fu di fatto sospeso (il Governo bloccò l’aggiornamento degli indicatori, anche a seguito di rilievi del Garante Privacy sulle spese medie ISTAT) . Nel 2024, con la riforma tributaria, è arrivato un nuovo meccanismo – chiamato informalmente evasometro – che guarda sempre al rapporto redditi/spese ma solo per scostamenti molto grandi e con più tutele. Quindi attualmente esiste ancora l’accertamento sintetico, ma verrà applicato solo in casi di evidente evasione (grandi incongruenze) e con procedure più garantiste . In particolare, il nuovo approccio introdotto nel 2024 prevede la doppia soglia (20% e ~€70.000) e punta a utilizzare l’analisi del rischio e il contraddittorio prima di emettere avvisi, per evitare gli eccessi del passato . In pratica: sì, il Fisco può ancora presumere redditi in base alle spese (la base giuridica è sempre l’art. 38 DPR 600/73, tuttora valido), ma lo farà in modo più selettivo e mirato. Lo stesso Amministrazione finanziaria ha interesse a ridurre i contenziosi infondati e ha dichiarato (in documenti parlamentari del 2024) di voler indirizzare questi controlli solo verso i casi più plateali . Infatti, con un atto di indirizzo del maggio 2024, il Governo ha chiesto che gli strumenti induttivi come il redditometro vengano utilizzati esclusivamente per alti livelli di scostamento, prevedendo soglie che riducano la discrezionalità . Possiamo dunque dire: addio al redditometro “vecchia maniera”, ma l’accertamento sintetico rimane – solo che è stato rinnovato e reso più mirato e “chirurgico”.
D: Ho ricevuto una lettera in cui mi convocano per spiegare delle spese: è già un accertamento? Cosa devo fare?
R: Non è ancora un accertamento formale, ma è una fase molto importante chiamata invito al contraddittorio (o invito a comparire per chiarimenti). Significa che l’Agenzia ha riscontrato delle incongruenze tra quanto hai dichiarato e alcune tue spese, e ti sta dando la chance di fornire spiegazioni prima di eventualmente emettere un avviso di accertamento . È un’occasione da sfruttare assolutamente: non ignorare la convocazione! Puoi presentarti di persona (o far intervenire il tuo commercialista/avvocato) all’incontro, oppure anche inviare per iscritto le tue giustificazioni con tutti i documenti del caso. In quella sede dovresti chiarire eventuali malintesi (es.: “Quell’immobile l’ho pagato metà io e metà mio fratello, ecco gli atti che lo provano”) e soprattutto esibire le prove contrarie (mutui, vendite, risparmi, donazioni…) che mostrino che non c’è reddito nascosto dietro quelle spese . Se le tue spiegazioni convincono l’ufficio, il procedimento potrebbe chiudersi lì senza conseguenze (magari con un’archiviazione o al massimo un ridimensionamento). Se invece restano insoddisfatti, è probabile che procederanno con l’accertamento formale. In ogni caso, partecipare ti permette di capire esattamente cosa ti contestano e magari di orientare l’accertamento: ad esempio, potresti riuscire a far togliere dall’avviso alcune spese spiegate, riducendo l’importo eventuale. Se non vai né mandi nulla, l’ufficio presumerà che non hai nulla da dire o da dimostrare, e molto probabilmente emetterà l’avviso imputandoti l’intero scostamento. Quindi rispondi sempre all’invito (anche solo con una memoria scritta se proprio non puoi andare). È la tua prima linea di difesa e spesso la più efficace.
D: Di chi è l’onere della prova in questi casi?
R: Inizia in capo al Fisco, ma poi passa al contribuente. Mi spiego: inizialmente è l’Agenzia delle Entrate che deve indicare gli elementi indicatori di capacità contributiva e quantificarli (es: “abbiamo trovato queste spese…”). Una volta fatto ciò – e normalmente lo fanno già nell’invito o nell’avviso elencando le spese – tocca al contribuente provare il contrario . “Provare il contrario” significa provare che no, quelle spese non implicano un reddito occulto, perché avevi altre fonti lecite per finanziarle. In sostanza l’onere della prova ricade sul contribuente: deve documentare di aver avuto redditi esenti, risparmi, entrate già tassate, ecc., come abbiamo illustrato sopra. Se il contribuente non prova nulla o fornisce spiegazioni vaghe, la presunzione del Fisco regge e l’accertamento diventa definitivo. Se invece il contribuente fornisce una prova solida e credibile, allora l’onere in un certo senso torna sull’Amministrazione, la quale – se vuole ancora insistere – dovrebbe confutare quella prova (ad es. dimostrando che era falsa o insufficiente). Tecnicamente, in giudizio l’onere probatorio della pretesa resta sull’ente impositore; ma grazie alla presunzione legale relativa di cui abbiamo parlato, l’ente adempie a tale onere semplicemente provando le spese e lo scostamento, mentre il contribuente deve attivarsi per superarla . In parole semplici: l’Agenzia dice “hai speso tantissimo rispetto a quello che guadagni, quindi presumiamo tu abbia evaso”; questa è una presunzione stabilita dalla legge, quindi spetta a te contribuente fornire la prova contraria per smentirla. Se non lo fai, la legge dà ragione al Fisco.
D: Che genere di prove devo fornire per convincere il Fisco o un giudice?
R: Devi portare prove preferibilmente documentali, precise e oggettive, sull’origine delle somme utilizzate per quelle spese. In ordine di efficacia, suggerirei:
- Documentazione bancaria: è forse la migliore. Parliamo di estratti conto da cui risultino accrediti di somme (per es. l’accredito derivante dalla vendita di un bene, dalla liquidazione di un investimento, da vincite, o bonifici ricevuti da terzi), e/o estratti conto che mostrino un saldo attivo accumulato negli anni e poi diminuito quando hai fatto la spesa . Le contabili di bonifico, gli assegni, i movimenti sui conti forniscono un quadro cronologico chiaro. La Cassazione li considera “documentazione idonea” proprio perché mostrano quantum e quando delle tue disponibilità . Esempio: alleghi l’estratto conto dal 2018 al 2022 dove si vede che avevi €100.000 sul conto e che sono rimasti lì fino al 2022, anno in cui escono per pagare X – questo dimostra in modo difficilmente confutabile che quei soldi li avevi da prima e li hai usati per la spesa in questione.
- Contratti e atti notarili: se hai ottenuto un mutuo, allega il contratto di mutuo e il piano di ammortamento; se hai venduto un immobile o un altro bene, l’atto di vendita (rogito) o la scrittura privata registrata; se hai ricevuto una donazione ufficiale, l’atto notarile di donazione. Questi documenti parlano da soli: un mutuo bancario di €150k spiega immediatamente come hai pagato una casa (ricordati poi di mostrare come paghi le rate); un atto di vendita di un terreno per €50k fa vedere da dove arrivano quei €50k finiti sul tuo conto, ecc.
- Ricevute e attestazioni varie: ad es. certificati di vincita (Superenalotto, lotterie – le vincite sono tassate alla fonte, e i certificati mostrano l’importo vinto e già tassato), lettere di liquidazione di sinistri assicurativi (risarcimenti), documenti attestanti indennizzi o TFR percepiti. Qualsiasi documento ufficiale che attesti “hai ricevuto tot euro esenti o già tassati” è utile.
- Dichiarazioni dei redditi (tue o di terzi): se certe spese le ha pagate un tuo familiare, porta la sua dichiarazione dei redditi per far vedere che aveva ampio reddito disponibile. Ad esempio, se contesti che i viaggi li ha pagati tuo padre, far vedere che tuo padre dichiara €100k l’anno legittima l’idea che potesse permettersi di regalarti €10k per i viaggi. Viceversa, se il familiare è nullatenente diventa poco credibile la donazione. Anche le tue vecchie dichiarazioni possono servire: se tu, in anni precedenti, hai guadagnato molto (magari avevi un’attività andata bene) e poi hai smesso, puoi sostenere: “Avevo guadagnato bene e messo da parte, poi negli anni successivi ho vissuto di rendita/usato quei risparmi” . Far capire che i soldi potevano provenire da redditi dichiarati di anni passati aiuta a spezzare l’idea di una nuova evasione.
- Dichiarazioni sostitutive e testimonianze scritte: se proprio non hai documenti “forti”, puoi ricorrere a dichiarazioni di terzi. Ad esempio far firmare a chi ti ha dato i soldi (papà, mamma, zio) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui afferma di averti elargito €X in tal data a titolo di aiuto/donazione . Non è una prova robustissima (in Commissione tributaria la testimonianza orale è inammissibile per legge, quindi tuo padre non può testimoniare di persona; la dichiarazione scritta ha valore indicativo, non di prova giurata), però almeno crea un elemento. Se la affianchi a qualche riscontro – es. l’estratto conto del genitore con un prelievo di pari importo in quella data – acquista credibilità. Queste dichiarazioni servono soprattutto se non hai tracciabilità bancaria (es. i tuoi ti hanno dato contanti in mano).
- Prove logiche di coerenza: a volte, oltre ai documenti, aiuta anche fornire una ricostruzione logica dettagliata di come hai potuto mantenere un certo tenore di vita. Una sorta di rendiconto finanziario personale/familiare. Ad esempio: “Entrate annue famiglia: stipendio mio €30k + affitti ricevuti €10k + aiuto genitori €5k = €45k. Uscite annue: mutuo €12k, spese ordinarie €15k, risparmio annuo ~€18k. In 5 anni ho risparmiato ~€90k, che ho usato per comprare casa insieme a un mutuo di €100k”. Se accompagni ciò con i documenti finanziari (conti, ricevute), offri una narrazione completa e credibile . In giudizio conta anche l’impressione di verosimiglianza: un pensionato che in 40 anni ha messo via €100k è credibile; un 25enne che compra una Ferrari e dice di aver risparmiato tutto lui… un po’ meno. Bisogna tener conto anche di questo quando si presenta la propria versione.
In generale, devi far tornare i conti su carta. Se ci riesci, con numeri e pezze d’appoggio, hai vinto la causa. Se fornisci solo spiegazioni vaghe tipo “mi ha aiutato papà” senza nulla di concreto, resterà la sfiducia e prevarrà la presunzione fiscale .
D: Se davvero non avevo redditi nascosti ma non ho conservato le prove (es. tenevo molti contanti in casa accumulati negli anni), come posso difendermi?
R: È una situazione oggettivamente difficile. Senza documentazione, il rischio è elevato perché la tua parola da sola conta poco. Tuttavia, non sei completamente spacciato: devi basare la difesa su elementi indiretti e sulla credibilità complessiva. Per esempio, ricostruisci il tuo profilo personale e finanziario: se sei sempre stato un lavoratore dipendente che risparmiava parte dello stipendio in contanti, puoi dimostrarlo mostrando i redditi percepiti negli anni (le tue vecchie CU e dichiarazioni) e dichiarando – magari con un prospetto – che mettevi via, diciamo, €5k l’anno per 10 anni (quindi €50k) e con quelli hai fatto la spesa tale . Potresti raccogliere dichiarazioni di colleghi o amici che sapevano di questa tua abitudine (non valgono come testimonianze formali, ma puoi allegarle come dichiarazioni sostitutive di atto notorio per dare colore). Oppure se hai ereditato oro, diamanti o altri valori e li hai venduti in contanti, spiega questo dettaglio. Se possedevi una cassetta di sicurezza o conti esteri dove accumulavi, e poi hai svuotato tutto, almeno queste sono tracce (un prelievo dalla cassetta, un rimpatrio, ecc.). Il punto è che senza tracce è la tua parola contro la presunzione: se l’importo è grande, difficilmente basta la tua parola. La giurisprudenza – come accennato – in qualche caso ha ammesso che “risparmi anteriori” possano essere invocati senza prova tangibile, ma deve esserci almeno un principio di prova (es. redditi pregressi elevati e assenza di altre spese, da cui si deduce che potevi risparmiare) . Quindi l’approccio è: ricostruisci la tua storia finanziaria il meglio possibile, anche sommariamente, e presentala. A volte capita che, in mancanza di meglio, il giudice – se la tua storia è verosimile e coerente – possa darti ragione per assenza di prova contraria del Fisco. In fondo, se tu dici di aver usato risparmi e il Fisco non può provare che non li avevi, rimane un dubbio e vige il favor rei. Ma preparati: è un terno al lotto basarsi solo su questo. La lezione per il futuro è: cerca sempre di tracciare anche i contanti, ad esempio versandoli in banca di tanto in tanto e prelevandoli all’occorrenza, così rimane evidenza nel conto (anche un semplice estratto conto con versamenti periodici in contanti può salvarti dopo anni, rispetto al buio totale).
D: Quanto tempo ha l’Agenzia per farmi un accertamento sintetico?
R: Vale la regola generale dei termini di decadenza per gli accertamenti IRPEF. Attualmente (per gli anni fino al 2024 compreso) è entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Ad esempio, dichiarazione dei redditi 2020 (presentata nel 2021) è accertabile fino al 31/12/2026. Se la dichiarazione non era stata presentata (omessa), il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo all’anno in cui andava presentata (quindi in questo esempio, omessa 2020 → fine 2028). Attenzione: la riforma fiscale 2023 ha previsto che per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2025 e successivi il termine si riduca a 4 anni (5 in caso di omessa) . Quindi per il periodo d’imposta 2025 (dichiarazione presentata nel 2026) l’ultimo giorno per accertare sarà il 31/12/2029. Per reati tributari (dichiarazione fraudolenta, ecc.) c’è una proroga fino all’ottavo anno, ma nel redditometro puro di solito non si applica perché il reddito “presunto” di per sé non costituisce prova di reato (servirebbero elementi di frode). Riassumendo: salvo frodi gravi, l’AdE ha 5 anni dal tuo ultimo 730/Unico per notificare un accertamento sintetico (diventeranno 4 anni a regime per i redditi 2025+). Se passano questi termini senza notifica, sei “al sicuro” per quell’anno (l’atto sarebbe nullo per decadenza).
D: In caso di accertamento sintetico, quali sanzioni rischio?
R: Sul piano amministrativo, se l’accertamento viene confermato, dovrai pagare le imposte evase (IRPEF + addizionali regionale e comunale eventuali, e se si tratta di redditi d’impresa non dichiarati anche eventuale maggior IVA e IRAP) più le sanzioni per dichiarazione infedele (D.Lgs. 471/1997, art.1 comma 2). La sanzione base è il 90% della maggiore imposta dovuta (se la dichiarazione infedele non supera soglie penali) . Se l’imposta evasa supera €50.000 e il reddito non dichiarato supera il 10% di quello dichiarato, scatta la “particolare gravità” e la sanzione sale al 135% . Esempio: se ti accertano €50.000 di reddito in più e su questi c’erano €15.000 di IRPEF evasa, la sanzione base sarà ~€13.500 (90% di 15k). Se invece evasi €100.000 di imposta e il non dichiarato raddoppiava il tuo reddito, la sanzione sarebbe 135% di €100k = €135k. Ci sono poi possibili aggravanti se l’infedeltà coinvolge fatture false, ecc., ma nel redditometro di solito non c’entra. Nota: hai comunque possibilità di riduzione delle sanzioni se definisci bonariamente la questione. In sede di accertamento con adesione (accordo con l’ufficio) la sanzione è ridotta a 1/3 del minimo (quindi normalmente 30%). In caso di acquiescenza (accetti l’atto senza contestarlo entro 60 gg) c’è 1/3 di riduzione + un ulteriore 1/3 se paghi subito: in sostanza la sanzione scende al 30% circa . In giudizio, invece, se perdi, paghi la sanzione intera al 90% (più interessi). Sul piano penale, come accennato, c’è il rischio di denuncia se l’imposta evasa supera €150.000 . Sotto quella soglia, nessun reato (solo sanzioni amministrative, per quanto spiacevoli siano).
D: Se perdo il ricorso e devo pagare, come faccio se la cifra è alta?
R: Innanzitutto, dopo una sentenza definitiva sfavorevole, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme dovute (imposte, sanzioni, interessi) e ti arriverà una cartella di pagamento. Però non sei obbligato a pagare tutto in un’unica soluzione se non puoi: puoi chiedere all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) una rateizzazione del debito. In generale, per debiti fino a €120.000 la rateazione è concessa facilmente fino a 6 anni (72 rate mensili); per importi superiori si possono ottenere piani fino a 10 anni (120 rate) ma bisogna dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria . Quindi, ad esempio, un debito di €50k potresti spalmarlo in 72 rate da ~€700. Inoltre, se la cifra è davvero spropositata rispetto alle tue capacità e non hai beni aggredibili, valuta con un professionista se ci sono strumenti di composizione della crisi (piani da sovraindebitamento, saldo e stralcio, ecc.) – ma questo esula dal tema fiscale stretto. In ogni caso, conviene sempre considerare l’impatto economico di un eventuale esito sfavorevole: se pensi di non poter mai pagare quelle somme, a maggior ragione conviene combattere in giudizio per ridurle o annullarle, piuttosto che arrendersi subito.
D: Un accertamento sintetico riguarda solo IRPEF o anche IVA e altre imposte?
R: Principalmente riguarda l’IRPEF (e relative addizionali), perché mira a rideterminare il tuo reddito personale. Tuttavia, se il maggior reddito presunto deriva chiaramente da un’attività economica non dichiarata (una sorta di “ricavi in nero”), l’ufficio potrebbe estendere la pretesa anche ad altre imposte correlate. Ad esempio, supponiamo che dal redditometro si ipotizzi che tu abbia in realtà incassato vendite non fatturate di un’attività commerciale: oltre all’IRPEF su quei ricavi non dichiarati, l’Agenzia potrebbe pretendere anche l’IVA evasa su quelle vendite e l’IRAP (se eri soggetto a IRAP) . Di solito l’accertamento sintetico “puro” è usato per le persone fisiche private, dove c’è solo IRPEF. Ma per chi esercita imprese o arti professioni, il redditometro spesso si affianca ad altri strumenti (es. accertamenti analitico-induttivi, indagini finanziarie) per ricostruire i ricavi occultati, e quindi possono arrivare due avvisi: uno per IRPEF (redditometro) e uno per IVA/IRAP (induttivo) . In sede difensiva, se succede, devi coordinare le difese: ad esempio, far presente che quell’IVA non è dovuta perché le somme spese provenivano da fonti non imponibili (quindi non c’era in realtà una cessione rilevante IVA). È un caso un po’ complesso ma possibile. In sintesi: il redditometro è uno strumento relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche; però, se la situazione lo suggerisce, il Fisco può “agganciarci” anche recuperi su IVA e altro, trattandolo come un segnale di evasione imprenditoriale.
D: Posso subire un accertamento sintetico come socio di società di persone o di una SRL?
R: Non direttamente in quanto socio, ma indirettamente sì. Mi spiego: se sei socio di una società (di persone o di capitali) e percepisci ufficialmente pochi utili, ma nel frattempo sostieni spese personali enormi, il Fisco potrebbe sospettare che la società sia usata per generare disponibilità non tassate che poi tu usi personalmente. Ad esempio, soci che attraverso la società fanno acquistare beni a uso personale senza tassarli. L’accertamento sintetico comunque colpirebbe te come persona fisica, non la società – la società semmai subirebbe un altro tipo di accertamento sui ricavi non dichiarati o sui costi indeducibili se emergono. Quindi se sei socio e prelevi utili occulti dalla società spendendoli, il redditometro può colpire quei prelevamenti non dichiarati come reddito. C’è un aspetto da considerare: per le società di persone (snc, sas), i redditi non dichiarati a livello societario vengono comunque imputati pro quota ai soci per trasparenza; quindi se tu socio spendi soldi e la tua società aveva contabilità in nero, è abbastanza lineare che arrivi un accertamento sui maggiori redditi da partecipazione. Per le SRL invece, se sei socio amministratore e confondi il patrimonio sociale con il tuo (tipico caso: ti fai comprare l’auto di lusso dalla SRL ma la usi personalmente), potrebbero emergere sia un problema fiscale in capo alla società (utilizzo di utili extracontabili o costi non inerenti) sia un accertamento sintetico su di te per utili occulti distribuiti. In sintesi, l’accertamento sintetico resta sempre sul singolo contribuente persona fisica, ma ovviamente il Fisco guarda anche alla sua posizione di socio/professionista: se nota che la tua azienda ha movimenti di denaro che poi risultano spese tue, può contestare sia alla società (indeducibilità di quelle spese, utili non dichiarati) sia a te (reddito di capitale occulto o reddito diverso) . Questo scenario esula un po’ dal redditometro classico (che di solito riguarda privati senza attività), ma è possibile. La difesa in tal caso deve essere calibrata su entrambi i fronti, eventualmente unendo i ricorsi o facendoli coordinare.
D: Se l’Agenzia sbaglia i calcoli delle spese o ignora i miei documenti, in giudizio il giudice può correggerli?
R: Sì. Le Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni) di primo e secondo grado hanno potere di esaminare il merito della vicenda e quindi anche di rettificare i calcoli. Il giudizio tributario, infatti, è un giudizio d’impugnazione nel merito: il giudice può non solo annullare in toto l’atto se ci sono vizi gravi, ma anche semplicemente rideterminare l’imponibile se riscontra errori quantitativi o accoglie parzialmente le prove . È frequente nei contenziosi da redditometro che il giudice riconosca alcune giustificazioni e altre no, e quindi riduca l’importo accertato. Ad esempio: su €100k di spese contestate, tu provi bene la copertura per €60k, per i restanti €40k no – il giudice potrebbe annullare l’accertamento per la parte relativa ai €60k provati e confermarlo sui €40k non giustificati, rideterminando di conseguenza imposte e sanzioni . Questo avviene d’ufficio se hai fornito elementi in tal senso, non serve neppure chiederlo espressamente (ma è sempre bene, in ricorso, formulare anche una domanda subordinata di riduzione). Non limitarti a un approccio “tutto o niente”: è perfettamente legittimo chiedere in via subordinata che, qualora alcune tue prove siano accolte e altre no, l’accertamento venga ricalcolato a una somma minore. Così il giudice, se ti dà ragione parziale, rifarà i conti. Naturalmente, questo succede solo in primo o secondo grado: la Cassazione non rifà conti, si limita a questioni di diritto. Dunque devi far valere questi aspetti a livello di CTP/CTR. Ad esempio, evidenzia nel ricorso quali voci non dovevano essere conteggiate e perché (mutuo, spesa di altro soggetto, errore di calcolo). Se la Commissione ti dà ragione su alcuni punti, rifarà il calcolo e annullerà la parte infondata. Importante: chiedi sempre anche l’annullamento integrale – non si sa mai, magari il giudice accoglie tutto. Ma chiedi in subordine la rideterminazione, così se sei parzialmente vittorioso hai comunque un beneficio. Ricorda anche che se alcune spese contestate erano palesemente riferibili ad altri (es. familiari) e la Commissione se ne convince, può annullare per quella parte perché manca il presupposto (non c’era scostamento effettivo, essendo le spese condivise), come già discusso sopra.
D: Ci sono differenze su come difendersi se si è lavoratore dipendente, pensionato, autonomo o imprenditore?
R: Le regole giuridiche di base sono le stesse, ma cambia il contesto e il tipo di spiegazioni che potresti dare. Un lavoratore dipendente/pensionato ha redditi fissi e noti – se spende molto di più, spesso la difesa verterà su “usavo i risparmi, avevo eredità, aiuti familiari”. Invece un autonomo/imprenditore potrebbe effettivamente avere flussi non intercettati facilmente: per lui l’accertamento sintetico spesso si accompagna all’idea di ricavi in nero dell’attività. Quindi la difesa in quei casi tende a sovrapporsi con la difesa sul merito dell’attività stessa: l’imprenditore dovrà magari dimostrare contestualmente che “non ho ricavi non contabilizzati, e le spese personali le ho coperte così e cosà lecitamente…”. Attenzione però: chi ha un’attività economica deve anche stare attento a non contraddirsi in modo pericoloso. Esempio: se difendi il redditometro dicendo “è vero, avevo soldi extra, ma provenivano dalla mia attività in nero di quegli anni”, stai ammettendo un reato! Meglio indirizzare la difesa su altri binari: dire piuttosto “avevo riserve di utili di anni precedenti, avevo soci finanziatori, anni buoni passati da cui avevo risparmiato…” invece di ammettere evasione. Per un dipendente invece l’unica spiegazione se spende troppo è trovare fonti alternative (non avendo un’azienda, o erano soldi risparmiati/donati o altrimenti implicitamente sono redditi occulti da secondo lavoro, affitti in nero ecc.). Diciamo che la tipologia di contribuente incide sulla credibilità delle spiegazioni: un pensionato di 70 anni che in 40 anni di lavoro ha messo via €100k e li spende è credibile; un giovane di 25 anni che compra supercar e dice di aver risparmiato tutto lui, lo è molto meno. I giudici queste cose le valutano a livello di impressione. Quindi è opportuno tenere conto di tali fattori nel costruire la difesa: enfatizzare gli elementi che rendono plausibile la tua storia dati i tuoi panni (es. per un pensionato: evidenziare la liquidazione, il TFR, anni di risparmi; per un imprenditore: che aveva utile accumulato, o che quell’investimento personale proveniva dalla vendita di un bene di famiglia, ecc.).
Esempi pratici di accertamenti e difese
Caso 1: L’acquisto della casa oltre le proprie possibilità
Situazione: Mario è un impiegato che dichiara circa €20.000 annui di reddito. Nel 2022 acquista un appartamento da €150.000 e una piccola auto usata da €8.000. Non accende mutui, paga tramite bonifici dal proprio conto corrente (quindi apparentemente “in contanti” dal punto di vista del Fisco). In 10 anni precedenti Mario ha dichiarato in totale redditi lordi per circa €200.000, quindi la spesa casa appare molto elevata rispetto ai guadagni ufficiali. L’Agenzia delle Entrate nel 2024 lo invita al contraddittorio per spiegare l’origine di quei €158.000 spesi, notando l’incongruenza.
Difesa di Mario: durante il contraddittorio, Mario produce: (a) l’atto di vendita di un altro immobile che lui aveva ereditato dallo zio e poi venduto nel 2020, ricavandone €100.000 netti (somma che aveva depositato sul conto); (b) il suo estratto conto a fine 2021 con saldo €110.000; (c) spiega che gli altri ~€50.000 derivano da risparmi accumulati negli anni (in parte tenuti in contanti, poi versati sul conto nel 2021 a più riprese – non ha documenti analitici per questi versamenti, ma mostra che il saldo è cresciuto negli anni) ; (d) per l’auto da €8.000, dimostra che l’ha pagata vendendo la sua auto precedente per €5.000 (ha il passaggio di proprietà e il bonifico dell’acquirente) più €3.000 prelevati dal conto . In sostanza, Mario riesce a coprire €150k su €158k con documenti chiari (100k da vendita eredità + evidenza di saldo in banca) e i restanti li giustifica in modo credibile (risparmi).
Esito: L’Ufficio valuta le spiegazioni: l’appartamento €150k – €100k hanno provenienza certa (vendita dello zio) e per i restanti €50k, pur non essendoci prova puntuale di ogni euro, vede che effettivamente il conto di Mario aveva quel saldo, quindi la spiegazione appare attendibile; l’auto €8k è completamente giustificata (€5k da vendita auto vecchia + €3k fondi propri disponibili) . A questo punto l’Agenzia chiude il caso senza emettere accertamento: prende atto che non c’è un chiaro reddito occulto da contestare. Se invece Mario non avesse fornito nulla, quasi sicuramente gli sarebbe arrivato un accertamento di redditi non dichiarati per circa €130.000 (ipotizzando che forse gli avrebbero riconosciuto una piccola parte come spiegabile, ma non sapendolo avrebbero contestato quasi l’intero importo) . E in Commissione Mario avrebbe poi dovuto comunque portare quelle prove per farsi togliere l’atto – con in più la seccatura di un processo. Questo esempio dimostra quanto sia importante partecipare al contraddittorio con la documentazione giusta: si può spesso evitare del tutto l’accertamento.
Caso 2: Il tenore di vita sproporzionato del professionista
Situazione: Luca è un giovane avvocato che dichiara ~€30.000 annui di reddito. Regolarmente emette fatture per i clienti (non risulta avere attività in nero) ma nel 2021 sostiene spese personali elevatissime: €25.000 per una vacanza di un mese ai Caraibi in resort di lusso (pagata con carta di credito, quindi tracciata), €40.000 in abbigliamento firmato e orologi di lusso (acquisti noti perché alcune boutique comunicano all’AdE le operazioni di valore), €20.000 in ristoranti e locali notturni (anche questi pagati con carta, risultanti dall’estratto conto). Non ha acquistato beni durevoli quell’anno, ma il totale spese 2021 è enorme: circa €85.000 a fronte di €30.000 incassati ufficialmente . Questo profilo finisce nei radar tramite un’analisi di rischio, e l’Agenzia lo convoca nel 2023 per spiegazioni.
Giustificazioni di Luca: Luca sostiene che ha ricevuto €50.000 in contanti dal padre (facoltoso imprenditore) a supporto del suo tenore di vita, e che altri €20.000 li aveva accumulati nei primi anni di lavoro non dichiarandoli (ovvero, ammette di aver trattenuto compensi in nero) depositandoli su carte prepagate. Inoltre asserisce che parte delle spese le ha fatte per amici (in realtà è poco credibile e non fornisce dettagli). Non ha alcun documento: il padre non ha fatto bonifici (avrebbe dato contanti “a mano”), i €20.000 da lavoro nero ovviamente non hanno tracciabilità, e l’affermazione che alcune spese fossero per terzi è gratuita. In pratica sta chiedendo di essere creduto sulla parola, per di più ammettendo un’evasione (i €20k non dichiarati).
Esito: L’Agenzia non ritiene attendibile la storia (nessuna prova tangibile) e nel 2024 emette avviso di accertamento sintetico determinando un reddito 2021 di circa €90.000 (prendendo atto delle spese totali come base) . Luca propone ricorso. In giudizio porta una dichiarazione scritta del padre che conferma di aver dato €50.000 in contanti al figlio nel 2021; tuttavia il padre risulta un imprenditore edile con redditi dichiarati modesti, il che rende sospetta la sua capacità di regalare €50k (questo viene fatto notare in Commissione). Per il resto Luca non aggiunge nulla di concreto. La Corte di Giustizia Tributaria, valutati gli elementi, decide di ridurre di €20.000 il reddito accertato, probabilmente dando credito almeno in parte all’aiuto paterno (anche perché il padre si è presentato in udienza a confermare, sebbene non come testimone formale) . Quindi conferma un reddito sintetico di €70.000 anziché €90.000. Luca si trova comunque a pagare tasse e sanzioni su quei €40.000 in più rispetto al dichiarato (circa €18k tra imposte e sanzioni). Decide di non appellare la sentenza, anche perché se emergesse ulteriormente l’ammissione dei €20k in nero rischierebbe conseguenze penali (nel suo caso l’evasione d’imposta era ~€13k, appena sotto la soglia di reato, preferisce non tirare troppo la corda). Morale: sostenere un tenore di vita sproporzionato senza pezze d’appoggio porta a problemi seri. Se Luca avesse tracciato i supposti aiuti del padre (es. bonifico) o non avesse fatto emergere così chiaramente quelle spese pazze col suo stesso bancomat/carta, avrebbe avuto maggiori chance di evitare la contestazione. Inoltre, ammettere in giudizio di aver evaso (quei €20k) è altamente sconsigliabile: meglio impostare la difesa su fatti leciti, perché altrimenti si rischia di vincere la battaglia fiscale ma aprire un fronte penale.
Caso 3: L’imprenditore con azienda in perdita ma investimenti personali
Situazione: Gianni ha una ditta individuale commerciale. Dichiara redditi d’impresa molto bassi (spesso in perdita o poche migliaia di euro imponibili) – in parole povere, trucca un po’ i conti per pagare poche tasse. Nel 2020, Gianni acquista una barca da €80.000 e ristruttura casa propria spendendo €50.000 (pagando i fornitori con bonifici per ottenere i bonus fiscali edilizi). L’Agenzia vede i bonifici per ristrutturazione (perché comunicati per le detrazioni) e l’acquisto barca (risultante dal registro nautico). Incrocia con la dichiarazione di Gianni per il 2020: IRPEF zero (ditta in perdita fiscale, dunque nessun reddito imponibile dichiarato) . Parte immediatamente l’accertamento sintetico, essendo lo scostamento enorme.
Difesa di Gianni: in contraddittorio Gianni prova a giustificarsi: dice che la barca l’ha pagata con soldi ricevuti dal suocero (ma non c’è traccia di ciò, a parte forse un’annotazione privata); la ristrutturazione della casa l’ha finanziata in parte con un finanziamento bancario di €30.000 e per €20.000 con risparmi propri. Fornisce almeno i documenti del prestito personale ottenuto per la ristrutturazione (contratto di finanziamento, evidenza del bonifico dalla finanziaria) . Per la barca, zero documenti: la barca risulta pagata in parte con denaro contante e in parte con un bonifico proveniente da un conto aziendale di sua proprietà che aveva liquidità accumulata (quest’ultima mossa è infelice, perché mescola fondi aziendali e personali). L’Ufficio fiuta chiaramente che Gianni sta occultando ricavi nell’impresa: vede che la ditta dichiara perdite ma ha conti con liquidità, e che lui spende somme ingenti – il quadro tipico di chi fa nero e lo investe privatamente.
Esito: Non convinto dalle giustificazioni, l’AdE procede con un doppio accertamento: uno sintetico IRPEF attribuendo a Gianni un reddito personale 2020 di €130.000 (in pratica, colma lo zero dichiarato con €130k per giustificare barca + spese) ; e uno analitico induttivo ai fini IVA ipotizzando almeno €100.000 di ricavi in nero (da cui quell’IRPEF) e recuperando la relativa IVA evasa . Gianni ricorre contro entrambe le pretese. In giudizio, finalmente riesce a produrre qualche prova in più: emergono degli assegni circolari del suocero usati per pagare parte della barca per €50k (non li aveva portati prima, ma li rintraccia e li esibisce); e naturalmente il finanziamento di €30k per la ristrutturazione viene riconosciuto. La Corte Tributaria a questo punto annulla in parte: toglie €50k + €30k dal reddito presunto (riconoscendo che €50k provenivano effettivamente dal suocero e €30k da prestito, quindi non reddito di Gianni), riducendo l’IRPEF a base €50k . Sul fronte IVA, di conseguenza, riconosce che l’IVA andava calcolata su un imponibile ben minore (essendo emersi quei fondi terzi): la pretesa IVA viene ridimensionata. In sostanza, Gianni vince in parte: l’accertamento è confermato solo per quel che resta non giustificato (circa €50k reddito, corrispondente a €20k spesi di risparmi + presumibilmente altri €30k di spese generiche non coperte). Resta però un segnale importante per il futuro: la sua ditta è ora sotto osservazione. Molto probabilmente, negli anni successivi l’AdE monitorerà attentamente Gianni, perché ha intravisto un comportamento evasivo. Se Gianni fosse stato più lungimirante, magari avrebbe potuto patteggiare prima: ad esempio, aderire a un accertamento in cui dichiarava €100k di ricavi in più in impresa (pagando IVA e imposte) e ottenere in cambio la chiusura del penale. In questo caso però lui ha combattuto e gli è andata relativamente bene in termini di riduzione, ma ha comunque subito un accertamento e il suo profilo di rischio ora è molto alto.
Caso 4: La studentessa con stile di vita “finanziato”
Situazione: Chiara ha 25 anni, nessun reddito proprio (viveva a carico del padre, ha solo una piccola borsa di studio esente IRPEF). Eppure nel 2021 risulta intestataria di un’auto nuova da €25.000 e ha effettuato viaggi per €15.000 (risulta da pagamenti con la sua carta di credito). Non ha presentato dichiarazione dei redditi (essendo a carico del padre e non avendo obblighi). L’Agenzia, vedendo queste spese a suo nome, convoca il padre come cointeressato, ipotizzando che sia lui a finanziarla (prassi comune: se un figlio senza reddito ha grosse spese, si guarda ai genitori). In realtà la macchina le è stata regalata dallo zio, e per i viaggi ha usato soldi regalati dal nonno.
Difesa: Nel contraddittorio si chiarisce subito la situazione familiare: il padre di Chiara spiega che proviene da una famiglia benestante. Porta la presunzione di liberalità: lo zio (fratello del padre), facoltoso, ha pagato l’auto per Chiara (infatti l’assegno circolare per l’auto è partito dal conto dello zio; l’auto è intestata a Chiara solo per comodità ma di fatto l’ha pagata lo zio). Inoltre, il padre documenta che il nonno faceva regolari bonifici a Chiara per finanziarle i viaggi e altre spese: esibisce due bonifici del nonno nel 2021 di €5.000 ciascuno con causale “per viaggi” . Dalla documentazione risulta che lo zio e il nonno avevano redditi dichiarati molto alti, quindi avevano tranquillamente la capacità di effettuare quelle liberalità.
Esito: L’ufficio, vista la situazione, archivia il caso ritenendo che non c’è materia imponibile. In effetti si tratta di donazioni di terzi e non di redditi di Chiara. Nessun accertamento viene emesso . Questo esempio mostra come, soprattutto quando il soggetto controllato è un figlio o comunque un familiare privo di reddito, spesso l’accertamento sintetico si risolve se si dimostra che erano i genitori/parenti a sostenere le spese coi propri redditi già tassati. In pratica il carico fiscale “torna” al genitore e non c’è evasione complessiva. Attenzione che, in casi del genere, l’AdE potrebbe comunque verificare il genitore: ma se quest’ultimo ha redditi adeguati dichiarati, la vicenda termina lì.
Conclusioni
L’accertamento sintetico basato sulle spese non ricorrenti è uno strumento insidioso ma che, se ben compreso, può essere gestito e neutralizzato. Dal lato dell’Amministrazione finanziaria, oggi si tende a un uso più mirato e ragionevole di questo potere, concentrandolo su situazioni di macroscopica incongruenza e privilegiando il dialogo col contribuente per ridurre il contenzioso inutile . Ciò non toglie che il contribuente (debitore) debba essere preparato: conoscere i propri diritti (in primis il contraddittorio) e essere consapevole del rigido onere probatorio che grava su di lui per vincere la presunzione. Dal punto di vista del contribuente, l’atteggiamento vincente è improntato alla trasparenza e pianificazione difensiva: ogni spesa straordinaria andrebbe valutata anche per le possibili implicazioni fiscali, e la tracciabilità dei flussi di denaro dovrebbe diventare una buona pratica personale (non solo aziendale). Questa guida ha illustrato come errori dell’Agenzia – siano essi procedurali o di merito – possano offrire spiragli di difesa: saperli individuare (magari con l’aiuto di un consulente esperto) è fondamentale per far valere le proprie ragioni . Al contempo, abbiamo sottolineato che il successo della difesa dipende in larga parte dalla qualità della documentazione che il contribuente riesce a mettere in campo a supporto delle proprie affermazioni.
In definitiva, un accertamento sintetico non è una condanna irreversibile: è una presunzione, che come tale va dimostrata dal Fisco e che può cadere di fronte a prove contrarie solide. L’esperienza delle ultime pronunce giurisprudenziali mostra un certo equilibrio: la Cassazione sostiene il redditometro come strumento (riconoscendogli natura di presunzione legale relativa da prendere sul serio), ma al contempo tutela il contribuente definendo con precisione i confini dell’onere della prova e stigmatizzando gli abusi dell’Amministrazione (come accertamenti automatici, senza contraddittorio o senza considerare le prove offerte) . Da parte sua, il legislatore nel 2024 ha scelto di limitare l’uso di questo strumento ai casi più eclatanti, segno che si riconosce come il redditometro non debba essere una “pesca a strascico” ma un intervento chirurgico mirato nelle situazioni di vera evasione . Per i contribuenti onesti che si trovino magari con una grossa spesa straordinaria finanziata lecitamente, questo è un messaggio rassicurante: portando tutte le pezze giustificative, potranno chiarire la propria posizione senza essere ingiustamente sanzionati. Per i furbi incalliti, è un monito: i grandi gap tra tenore di vita e reddito dichiarato saranno sempre più facili da individuare e difficili da difendere. Come spesso accade, la virtù sta nel mezzo: mantenere una condotta fiscale trasparente, ma anche saper far valere i propri diritti quando si viene contestati, è la chiave per affrontare serenamente anche un accertamento sintetico.
Fonti e riferimenti
Normativa:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 – Accertamento delle persone fisiche (accertamento analitico e sintetico del reddito). Modificato dal D.L. 78/2010 conv. in L.122/2010 . Definisce la presunzione redditometrica (commi 4-7) e l’onere della prova contraria a carico del contribuente (comma 6) .
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 6-bis – Principio del contraddittorio (introdotto dall’art. 4-octies D.L. 34/2019, riscritto dal D.Lgs. 30 settembre 2023 n. 156 e D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 192, entrato in vigore a regime dal 18 gennaio 2024). Prevede l’obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale per tutti gli accertamenti a pena di nullità , con eccezioni per atti automatizzati e casi di urgenza .
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22 (conv. L. 122/2010) – Riforma dell’accertamento sintetico (“nuovo redditometro”). Ha modificato l’art. 38 DPR 600/73 abbassando la soglia di scostamento al 20%, eliminando il requisito del doppio anno e introducendo l’obbligo di contraddittorio (comma 7) .
- D.M. Economia 24 dicembre 2012 – Indicatori di spesa e coefficienti del redditometro per periodi d’imposta 2009-2011 (attuazione del nuovo redditometro Monti). Circ. Agenzia Entrate 31 luglio 2013, n. 24/E – Chiarimenti applicativi sul redditometro, con enfasi su contraddittorio e tolleranza 20% .
- Decreto MEF 16 settembre 2015 (mai emanato definitivamente) – Tentativo di aggiornamento indicatori redditometro 2016, bloccato da intervento del Garante Privacy e sospeso (D.L. 87/2018).
- D.Lgs. 4 agosto 2024, n. 108 – Attuazione Delega fiscale (L. 111/2023) in materia di accertamenti. Ha di fatto abolito il termine “redditometro” e introdotto la nuova metodologia (“evasometro”) con doppia soglia (20% e €70.000) , limitando gli accertamenti sintetici ai casi di maggiore gravità.
- Atto di indirizzo MEF 23 maggio 2024 – Provvedimento di sospensione del D.M. 7/5/2024 (nuovi indicatori redditometro) in attesa della riforma organica, motivato da “numerosi dubbi” sull’impatto .
- D.Lgs. 13 dicembre 2022, n. 179 e D.Lgs. 31 agosto 2023, n. 119 – Riforma della Giustizia Tributaria (istituzione Corti di Giustizia Tributaria al posto delle CTP/CTR) e modifica dell’onere della prova in giudizio (art. 7 d.lgs. 546/92 aggiunto comma 5-bis). Quest’ultimo stabilisce che il giudice tributario valuta la prova “in coerenza con la normativa sostanziale” – norma che la Cassazione ha chiarito non esclude le presunzioni legali fiscali che pongono l’onere sul contribuente .
Giurisprudenza:
- Cass., Sez. Un., 18/09/2015, n. 24823 – Contraddittorio: per i tributi non armonizzati (come IRPEF) antecedenti all’obbligo introdotto nel 2010, non sussisteva un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo salvo espresse previsioni .
- Cass., Sez. VI, 02/12/2021, n. 38060 – Conferma orientamento pre-2010: l’invio del questionario ex art.32 DPR 600 è una facoltà, e la mancata risposta non inficia di per sé l’accertamento . Nel nuovo redditometro invece il contraddittorio è obbligatorio e la sua omissione comporta invalidità dell’atto .
- Cass., Sez. VI, 15/03/2022, n. 692 – Redditometro: la mancata instaurazione di un contraddittorio “effettivo” rende nullo l’accertamento . È illegittimo l’operato dell’ufficio che invii un questionario e poi emetta l’avviso senza considerare le risposte del contribuente (violazione del diritto di difesa).
- Cass., Sez. V, 18/04/2014, n. 8995 – Principio sulla prova contraria ex art.38 co.6 DPR 600: “non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o tassati alla fonte, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso”, elementi che rendono verosimile l’utilizzo di quei redditi per le spese contestate .
- Cass., Sez. VI, 26/01/2016, n. 1332 – Ribadisce il medesimo principio di cui sopra, chiedendo prova documentale di circostanze sintomatiche (quantità e durata disponibilità) e non la mera esistenza di redditi esenti.
- Cass., Sez. V, 22/04/2016, n. 8127 – In tema di redditometro, i dati desunti dalle spese vanno confrontati con l’intero nucleo familiare: se i redditi dei familiari giustificano in parte le spese, l’eccedenza imputabile al contribuente si riduce.
- Cass., Sez. V, 05/03/2019, n. 5544 – Il redditometro introduce una presunzione legale relativa: provati gli elementi di capacità contributiva, sta al contribuente provare che il maggiore reddito presunto è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o già tassati altrove .
- Cass., Sez. V, 27/02/2019, n. 5566 – Trasferimenti di denaro da genitore a figlio: operante la presunzione di liberalità ex art.26 DPR 131/86 . In ambito accertamento, se il contribuente dimostra che le somme derivavano da donazioni di familiari, l’Ufficio non può considerarle reddito occulto del beneficiario salvo prova contraria.
- Cass., Sez. V, 25/09/2020, n. 20166 – Disponibilità sopravvenute in corso d’anno: ai fini del calcolo dello scostamento, conta la disponibilità di redditi nell’anno, indipendentemente dal mese. Se entro il 31/12 arriva un’entrata che colma la differenza, l’accertamento sintetico perde legittimità . Introdurre un requisito temporale infra-annuale (es. “dovevi averli dall’inizio dell’anno”) non ha base normativa . (Caso concreto: vendita ramo d’azienda a dicembre 2005 copriva le spese 2004-05, Cassazione ha dato ragione al contribuente).
- Cass., Sez. V, 30/01/2024, n. 2746 – Il nuovo art.7 comma 5-bis D.Lgs. 546/92 (introdotto da L.130/2022) – che impone al giudice tributario di valutare le prove in coerenza col diritto sostanziale – non elimina né attenua le presunzioni legali tributarie che pongono oneri probatori a carico del contribuente . Confermato che nel redditometro la presunzione è legale e il contribuente deve superarla con prova contraria specifica.
- Cass., Sez. V, 19/07/2024, n. 19981 (e nn. 19969, 19973 depositate stessa data) – Chiariscono il regime intertemporale delle modifiche al redditometro: le nuove soglie introdotte nel 2024 costituiscono norme sostanziali e non si applicano retroattivamente, se non in bonam partem ove più favorevoli (principio di capacità contributiva). Confermato obbligo contraddittorio endoprocedimentale per gli anni 2011-2023 e invalidità dell’atto in assenza.
- Cass., Sez. V, 20/11/2025, n. 30611 – Documento cardine sul redditometro. Principio: “In tema di accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente può essere costituita anche da documentazione bancaria che, come estratto di scrittura contabile, dà indicazioni sull’entità dei redditi e sulle date dei movimenti e rientra nella ‘documentazione idonea’ a superare la presunzione di maggior reddito”. La Corte richiama orientamento consolidato: non basta dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi, occorre provare circostanze sintomatiche che essi siano serviti a finanziare il tenore di vita contestato; ciò si evince mostrando l’entità di tali redditi extra e la durata del possesso, per ancorare a fatti quantitativi e temporali la presunzione . Nel caso concreto, accolto il ricorso della contribuente che aveva ben documentato disponibilità finanziarie pregresse (vendita licenza e immobile anni prima) e il loro impiego tracciato, con condanna alle spese per l’AdE che aveva ignorato tali prove .
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Hai ricevuto un accertamento sintetico perché l’Agenzia delle Entrate ha individuato spese non ricorrenti ritenute incompatibili con il reddito dichiarato?
Ti attribuiscono redditi presunti sulla base di un evento isolato, come se rappresentasse il tuo tenore di vita abituale?
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Devi saperlo subito:
👉 una spesa non ricorrente non è automaticamente reddito imponibile,
👉 un evento isolato non prova evasione,
👉 moltissimi accertamenti sintetici fondati su spese una tantum sono errati, presuntivi e annullabili.
Questa guida ti spiega:
- come funziona l’accertamento sintetico sulle spese non ricorrenti,
- quali sono gli errori tipici del Fisco,
- quando l’accertamento è illegittimo,
- come annullarlo con una difesa efficace.
Cosa Sono le Spese Non Ricorrenti (In Modo Chiaro)
Per spese non ricorrenti si intendono esborsi che:
- non si ripetono nel tempo,
- sono eccezionali o straordinari,
- non rappresentano il tenore di vita ordinario.
Esempi frequenti:
- acquisto di un bene importante una tantum,
- ristrutturazione straordinaria,
- spesa sanitaria rilevante,
- acquisto per un familiare,
- caparra o saldo unico,
- pagamento derivante da eventi eccezionali.
👉 Non sono spese strutturali né continuative.
Perché il Fisco Usa le Spese Non Ricorrenti nell’Accertamento Sintetico
Il ragionamento tipico dell’Agenzia delle Entrate è questo (spesso scorretto):
👉 “Se hai sostenuto una spesa elevata, devi aver avuto un reddito adeguato.”
Questo approccio ignora che:
- la spesa non dimostra l’origine del denaro,
- il reddito non si presume da un singolo evento,
- il metodo sintetico richiede continuità e coerenza nel tempo.
👉 L’isolamento dell’evento rende l’accertamento fragile.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti sintetici basati su spese non ricorrenti presentano errori gravi, tra cui:
- trattare una spesa isolata come reddito abituale,
- ignorare la natura straordinaria dell’esborso,
- non considerare risparmi pregressi,
- escludere donazioni o aiuti familiari,
- confondere spesa con capacità contributiva,
- applicare presunzioni automatiche,
- motivazioni generiche (“spesa incompatibile col reddito”),
- violazione del contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e annullabile.
Spesa Non Ricorrente ≠ Reddito Presunto
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare che la spesa deriva da redditi imponibili,
👉 non basta dimostrare che la spesa esiste.
Una spesa non ricorrente può essere sostenuta con:
- risparmi accumulati negli anni,
- redditi già tassati,
- donazioni o eredità,
- prestiti o finanziamenti,
- restituzione di somme anticipate,
- vendita di beni personali.
👉 Tutte fonti lecite e fiscalmente irrilevanti.
Quando l’Accertamento Sintetico è ILLEGITTIMO
L’accertamento sintetico per spese non ricorrenti è annullabile se:
- la spesa è episodica e documentata,
- l’origine delle somme è spiegabile,
- non esiste continuità nel tempo,
- il Fisco non prova l’origine reddituale,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- vengono ignorate le prove fornite,
- manca il nesso temporale tra reddito presunto e spesa.
👉 Una spesa isolata non giustifica una ricostruzione sintetica.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento non contrastato può portare a:
- tassazione di redditi inesistenti,
- recuperi elevati di IRPEF e addizionali,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi elevati,
- iscrizioni a ruolo rapide,
- pignoramenti di conti e beni,
- gravi danni patrimoniali e familiari.
👉 Pagare imposte su spese non imponibili è uno degli errori più gravi.
Sistemi di Difesa Efficaci per Annullare l’Accertamento
1. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio è decisivo per:
- chiarire la natura straordinaria della spesa,
- evitare interpretazioni automatiche,
- indirizzare correttamente l’istruttoria.
2. Ricostruire l’origine delle somme
La difesa efficace deve dimostrare:
- da dove provengono i fondi,
- che non sono redditi imponibili,
- che sono già tassati o esenti.
📄 Prove tipiche:
- estratti conto storici,
- documenti di disinvestimento,
- atti di donazione o successione,
- contratti di mutuo o prestito,
- scritture private.
3. Dimostrare la non ricorrenza della spesa
È fondamentale provare che:
- la spesa è una tantum,
- non rappresenta il tenore di vita,
- non si ripete negli anni.
👉 La non ricorrenza smonta il presupposto dell’accertamento sintetico.
4. Bloccare e impugnare l’atto
Se l’accertamento viene emesso puoi:
- impugnarlo nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
5. Proteggere il patrimonio personale
La difesa serve a:
- evitare esecuzioni forzate,
- ridurre l’imponibile presunto,
- tutelare risparmi e beni familiari.
6. Gestire eventuali residui solo se davvero dovuti
Se, dopo la difesa, resta un importo:
- rateizzazioni fino a 120 rate,
- definizioni agevolate quando disponibili,
- soluzioni compatibili con la reale capacità contributiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti sintetici per spese non ricorrenti richiede competenza tributaria avanzata e grande attenzione alla prova dell’origine delle somme.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
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Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento sintetico,
- ricostruzione dell’origine delle somme,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela del patrimonio personale e familiare.
Conclusione
Un accertamento sintetico per spese non ricorrenti non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’origine reddituale delle somme, non limitarsi a presumere.
Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:
- annullare l’accertamento,
- dimostrare la provenienza lecita delle somme,
- evitare imposte e sanzioni ingiuste,
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Difendersi da un accertamento sintetico per spese una tantum è possibile, se lo fai nel modo giusto.