L’accertamento per esterovestizione societaria è una delle contestazioni fiscali più gravi, complesse e rischiose.
Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che una società formalmente estera abbia in realtà la propria residenza fiscale in Italia, tende a riqualificare l’intera struttura come italiana, recuperando imposte, sanzioni e interessi per più annualità.
È fondamentale chiarirlo subito:
una società estera non è esterovestita solo perché ha legami con l’Italia.
Molti accertamenti per esterovestizione sono fondati su presunzioni fragili e su una lettura distorta dei rapporti internazionali e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se difesi con una strategia tecnica immediata.
Cos’è l’esterovestizione societaria
Si parla di esterovestizione quando l’Amministrazione finanziaria sostiene che:
• una società è formalmente residente all’estero
• ma la direzione effettiva sarebbe in Italia
• oppure le decisioni strategiche sarebbero assunte in Italia
• oppure la gestione operativa sarebbe svolta prevalentemente in Italia
In questi casi il Fisco tenta di attrarre la società a tassazione italiana.
Perché l’Agenzia delle Entrate contesta l’esterovestizione
L’Agenzia delle Entrate avvia accertamenti per esterovestizione per:
• recuperare imposte dirette e IVA
• contestare strutture societarie internazionali
• colpire pianificazioni fiscali ritenute aggressive
• imputare redditi esteri in Italia
• estendere la responsabilità a soci e amministratori
• superare la residenza fiscale estera formale
Il problema è che spesso viene confuso il collegamento economico con la residenza fiscale.
Le situazioni più frequentemente contestate
Negli accertamenti per esterovestizione, le contestazioni più comuni riguardano:
• amministratori residenti in Italia
• soci italiani con controllo della società estera
• riunioni societarie svolte in Italia
• contabilità o gestione accentrata in Italia
• utilizzo di consulenti italiani
• rapporti infragruppo con società italiane
• strutture estere considerate “vuote”
Nessuno di questi elementi, da solo, dimostra l’esterovestizione.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti per esterovestizione, l’Agenzia sbaglia spesso quando:
• presume la residenza fiscale senza prova concreta
• ignora la sede decisionale estera
• confonde supporto operativo con direzione effettiva
• utilizza presunzioni prive di gravità e precisione
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non valuta la documentazione societaria estera
• non rispetta il contraddittorio preventivo
In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e contestabile.
Quando l’accertamento per esterovestizione è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• la direzione effettiva è all’estero
• le decisioni strategiche sono assunte fuori dall’Italia
• la società ha una struttura operativa reale all’estero
• non esiste una gestione accentrata in Italia
• manca la prova della fittizietà
• l’Ufficio utilizza presunzioni automatiche
• non viene rispettato il diritto di difesa
La residenza fiscale non si presume, si dimostra.
Documenti e prove fondamentali per la difesa
La difesa contro un accertamento per esterovestizione deve essere rigorosa e documentata e può basarsi su:
• verbali del consiglio di amministrazione estero
• statuto e governance societaria
• prova della sede decisionale estera
• contratti di lavoro e organigrammi
• documentazione bancaria estera
• contabilità e bilanci esteri
• contratti commerciali internazionali
• prove dell’operatività all’estero
• perizie economico giuridiche
• giurisprudenza nazionale ed europea
La sostanza organizzativa è più importante della nazionalità dei soci.
Tecniche difensive più efficaci
Una difesa efficace deve essere tecnica, strutturata e immediata e può basarsi su:
• dimostrazione della direzione effettiva estera
• separazione tra proprietà e gestione
• contestazione delle presunzioni soggettive
• analisi dei flussi decisionali reali
• utilizzo della giurisprudenza UE
• perizie indipendenti
La difesa deve colpire prima il metodo accertativo e poi il merito.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento per esterovestizione societaria:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua la presunta residenza contestata
• ricostruisci la governance societaria
• raccogli tutta la documentazione estera
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita dichiarazioni o pagamenti affrettati
Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:
• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
• recuperi d’imposta per più anni
• sanzioni molto elevate
• interessi e accessori
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive in Italia
• coinvolgimento personale di soci e amministratori
• doppia imposizione internazionale
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Può intervenire concretamente per:
• dimostrare la reale residenza estera
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• evitare la riqualificazione in Italia
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare soci, amministratori e attività internazionale
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L’esterovestizione non si presume, si prova.
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Introduzione
L’esterovestizione societaria indica la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, al solo scopo di sottrarre i redditi al fisco italiano . In pratica, un’impresa formalmente costituita in un altro Paese (ad es. perché iscritta in un registro estero e con sede legale all’estero) viene di fatto diretta e gestita dall’Italia, beneficiando indebitamente di un regime fiscale estero più leggero, mentre avrebbe dovuto pagare le imposte in Italia . Si tratta quindi di un fenomeno di elusione fiscale abusiva, privo di effettiva sostanza economica fuori dai confini nazionali e finalizzato principalmente al risparmio d’imposta nel nostro Paese .
Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria italiana (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) ha intensificato i controlli per individuare le società esterovestite, considerate una forma di pianificazione fiscale illecita da contrastare con fermezza . Le normative anti-evasione sono state rafforzate e la giurisprudenza tributaria ha sviluppato principi chiari: le strutture societarie esterovestite violano il principio di capacità contributiva e il dovere di concorrere alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), e costituiscono un abuso del diritto in ambito tributario . Abuso perché l’impresa sfrutta in modo distorto l’apparenza di una sede estera per ottenere vantaggi fiscali indebiti, senza una reale ragione economica sostanziale se non l’evasione di imposte italiane .
Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – fornisce un’analisi avanzata su come difendersi da un avviso di accertamento per esterovestizione societaria, adottando il punto di vista del contribuente (debitore) che si vede contestare dal Fisco una residenza italiana “nascosta”. Esamineremo innanzitutto il quadro normativo italiano vigente, con particolare attenzione all’art. 73 del TUIR e alle modifiche entrate in vigore dal 2024, nonché alle presunzioni legali di residenza fiscale “anti-esterovestizione” introdotte per combattere questi fenomeni. Verranno poi analizzati gli strumenti pratici di difesa immediatamente azionabili (memorie difensive, interpello disapplicativo, istanza di autotutela) e le strategie nel contenzioso tributario, fino alle soglie della Corte di Cassazione. Non mancherà un esame dei profili penali: vedremo quando l’esterovestizione può integrare reati tributari come la dichiarazione infedele o l’omessa dichiarazione, alla luce delle soglie di punibilità e delle più recenti sentenze penali (es. il caso Dolce & Gabbana ).
A corredo dell’esposizione teorica, forniremo tabelle riepilogative dei criteri di residenza fiscale e degli indizi tipici di esterovestizione, associandovi i possibili elementi di difesa. Saranno illustrate simulazioni pratiche di contestazione in vari casi frequenti (es. società con sede in Svizzera ma operatività in Italia; holding estera di partecipazioni italiane; impresa individuale trasferita in Bulgaria; startup digitale in Estonia, ecc.), evidenziando per ciascuna come impostare la difesa. Una sezione in formato Domande & Risposte affronterà i quesiti più comuni di imprenditori e professionisti sull’argomento. Infine, chiuderemo con un elenco completo e ragionato delle fonti normative, di prassi e giurisprudenziali citate, così da fornire un riferimento autorevole per approfondire ogni aspetto trattato.
Quadro normativo: residenza fiscale e norme anti-esterovestizione
Per impostare una difesa efficace è fondamentale conoscere la normativa italiana in tema di residenza fiscale delle società e le disposizioni specificamente mirate a contrastare l’esterovestizione. Di seguito analizziamo i criteri generali di collegamento che fanno scattare la residenza fiscale in Italia (art. 73 del TUIR) e le presunzioni legali relative introdotte per individuare società esterovestite (art. 73, comma 5-bis TUIR). Si accennerà inoltre al quadro europeo (libertà di stabilimento) e al concetto di abuso del diritto, per comprendere i limiti entro cui l’Italia può tassare società formalmente estere.
Criteri di residenza fiscale delle società (art. 73 TUIR)
L’art. 73, comma 3 del TUIR (D.P.R. 917/1986) stabilisce i criteri in base ai quali una società viene considerata fiscalmente residente in Italia. Tali criteri si basano su elementi di collegamento con il territorio dello Stato, che devono sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni l’anno). In base alla normativa in vigore fino al 2023, i criteri (tra loro alternativi) erano i seguenti :
- Sede legale in Italia – ovvero la sede risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto è situata in Italia. È un criterio di natura formale (burocratica), ma sufficiente da solo a determinare la residenza fiscale.
- Sede dell’amministrazione in Italia – coincide sostanzialmente con la sede effettiva o luogo di effettiva direzione della società. In altre parole, è il luogo in cui vengono prese e attuate le decisioni amministrative e gestionali di vertice . Questo criterio (anche detto sede di direzione effettiva in ambito OCSE) è di natura sostanziale.
- Oggetto principale in Italia – ossia l’attività principale della società è esercitata nel territorio italiano, o qui si concentra la maggior parte degli affari. Ad esempio, gran parte della produzione, dei servizi o delle transazioni avviene in Italia. Anche questo è un criterio sostanziale, legato al luogo di svolgimento dell’attività economica .
È sufficiente che anche uno solo di questi criteri sia soddisfatto (per oltre metà dell’anno) perché la società o ente sia considerato residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi . Di conseguenza, l’ente sarà tassato in Italia con il criterio worldwide su tutti i redditi ovunque prodotti (salvo crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero). La legge quindi dà prevalenza alla sostanza economico-gestionale sulla forma: una società di capitali con sede legale all’estero ma che opera prevalentemente in Italia o è amministrata dall’Italia sarà considerata fiscalmente residente nello Stato italiano .
Esempio: una SRL costituita in uno Stato estero (es. Estonia) ma amministrata quotidianamente da soci e manager che operano in Italia – comunicando con clienti italiani, firmando contratti dall’Italia, decidendo investimenti da uffici situati in Italia – molto probabilmente sarà ritenuta fiscalmente residente in Italia in base al criterio della sede di amministrazione effettiva. Lo stesso vale se la SRL estera svolge di fatto la sua attività commerciale principalmente sul mercato italiano (oggetto principale in Italia).
Questa disciplina italiana può portare a casi di doppia residenza fiscale (dual residence), quando anche un altro Stato – secondo i propri criteri interni – rivendica la residenza della medesima società. Tali conflitti si risolvono generalmente applicando le Convenzioni contro le doppie imposizioni: in base all’art. 4(3) del Modello OCSE, in caso di doppia residenza di una persona giuridica, i due Stati contraenti cercano di determinare di comune accordo un unico Stato di residenza, tenendo in particolare considerazione il luogo di direzione effettiva (Place of Effective Management) . Se l’accordo non è raggiunto, prevale in genere il criterio della direzione effettiva o, nelle più recenti convenzioni, si rimanda ad una procedura amichevole tra Stati . Ad ogni modo, ai fini interni italiani, l’Agenzia delle Entrate applicherà l’art. 73 TUIR per affermare la residenza in Italia, lasciando al contribuente l’onere di attivare gli strumenti convenzionali per evitare la doppia tassazione (es. MAP – Mutual Agreement Procedure).
Novità 2024: con la riforma attuata dal D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (in vigore dal periodo d’imposta 2024), il comma 3 dell’art. 73 TUIR è stato riscritto per meglio allineare i criteri di residenza alla prassi internazionale . In particolare, nella nuova formulazione si considerano residenti le società che presentano in Italia, per la maggior parte dell’anno, la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale . Sono quindi cambiati i termini sostanziali: il legislatore ha sostituito il concetto previgente di “sede dell’amministrazione” con quello di “sede di direzione effettiva” e l’“oggetto principale” con la “gestione ordinaria in via principale” . Inoltre, sono fornite definizioni normative di queste nuove espressioni:
- Sede di direzione effettiva: luogo in cui avviene la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso . In pratica, coincide con il luogo da cui il top management (ad es. il Consiglio di Amministrazione) dirige strategicamente l’ente . È analogo al concetto di Place of Effective Management utilizzato nei trattati internazionali .
- Gestione ordinaria in via principale: luogo in cui si svolge il continuo e coordinato compimento degli atti di gestione corrente dell’ente . In altri termini, il posto dove materialmente si conduce il day-to-day business della società (operazioni commerciali quotidiane, amministrazione operativa, produzione), se questo luogo è predominante rispetto ad altre sedi operative . È un criterio nuovo che amplia l’analisi alla localizzazione effettiva dell’attività ordinaria.
Permane naturalmente il criterio formale della sede legale in Italia, che continua da solo a poter fondare la residenza fiscale (pur essendo di regola meno rilevante nei casi di esterovestizione, dato che queste società di solito collocano la sede legale all’estero). L’intento dichiarato della riforma è stato di rafforzare la certezza del diritto e adeguarsi ai migliori standard internazionali , adottando entrambi gli approcci principali usati nel mondo: sia quello di civil law (basato sulla gestione operativa quotidiana) sia quello di common law (incentrato sulle decisioni strategiche) . Resta però da vedere se tale riscrittura eliminerà davvero le incertezze interpretative: alcuni commentatori hanno dubbi sul fatto che la “doppia definizione” italiana (direzione effettiva e gestione ordinaria) semplifichi l’accertamento della residenza, considerando anche la varietà di modelli di governance societaria nei vari ordinamenti . In ogni caso, ai fini pratici di difesa, il contribuente dovrà confrontarsi con i nuovi criteri per gli anni dal 2024 in poi, mentre per gli anni fino al 2023 continueranno ad applicarsi i criteri tradizionali (sede legale, sede amministrativa, oggetto principale).
Riepilogo criteri di residenza (prima e dopo la riforma 2024):
| Periodo | Criteri di collegamento che determinano la residenza fiscale in Italia |
|---|---|
| Fino al 2023 | – Sede legale in Italia<br>– Sede dell’amministrazione (sede effettiva) in Italia<br>– Oggetto principale (attività prevalente) in Italia . (Alternativi: uno solo basta) |
| Dal 2024 (D.Lgs 209/23) | – Sede legale in Italia<br>– Sede di direzione effettiva in Italia (decisioni strategiche continuative) <br>– Gestione ordinaria in via principale in Italia (attività day-by-day) . (Alternativi) |
Nota: In entrambi i periodi, per le società estere che risultino residenti anche altrove, si farà riferimento alle Convenzioni internazionali per evitare doppie imposizioni (in particolare al criterio del place of effective management ove previsto) . La riforma 2024 ha esplicitamente adottato due criteri sostanziali, ma l’onere di interpretazione e prova in caso di contestazione resta cruciale.
Presunzione legale di esterovestizione (art. 73, comma 5-bis TUIR)
Oltre ai criteri generali appena esaminati, il legislatore ha introdotto una presunzione legale relativa per contrastare in modo più efficace le esterovestizioni. Si tratta di una norma anti-abuso mirata: l’art. 73, comma 5-bis del TUIR prevede che, salvo prova contraria, si considerino comunque residenti in Italia (indipendentemente dall’accertamento puntuale dei criteri di cui sopra) le società ed enti che presentino determinati legami qualificati con il territorio dello Stato. In particolare, la presunzione colpisce le società formalmente estere che:
- Detengono partecipazioni di controllo in società italiane. Cioè società estere che possiedono società figlie residenti in Italia (secondo l’art. 2359 c.c. per definire il controllo).
- Oppure sono controllate o amministrate da soggetti italiani. In dettaglio: società estere controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia oppure società estere il cui organo di amministrazione (CdA o equivalente) è composto in maggioranza da consiglieri residenti in Italia .
Se una società estera presenta queste condizioni, scatta la presunzione che la sua “sede dell’amministrazione” (ora direzione effettiva) sia in Italia . In pratica, la legge “fotografa” alcuni scenari tipici di esterovestizione: ad esempio, un imprenditore italiano crea una holding in un paradiso fiscale che a sua volta controlla la sua azienda italiana; oppure una società estera ha il consiglio pieno di italiani e agisce come cassaforte per soci italiani. In tali casi, l’onere della prova si inverte: non è più il Fisco a dover dimostrare l’effettiva gestione italiana, ma è il contribuente che deve fornire prova contraria per vincere la presunzione . Questa è la forza dell’art. 73(5-bis): dare all’Amministrazione uno strumento di immediato impatto, evitando lunghe indagini sulla sostanza, a meno che sia la società a produrre evidenze solide del contrario .
Ambito di applicazione: La presunzione di cui al comma 5-bis originariamente (introdotta dal 2006, c.d. Decreto Bersani) era concepita per le società localizzate in Stati a fiscalità privilegiata, ossia paradisi fiscali . Successive modifiche hanno affinato la norma. Allo stato attuale, rileva in primis la situazione di controllo sopra descritta, a prescindere dal Paese di localizzazione (anche se è chiaro che il Fisco attiverà più facilmente la presunzione se la società è in un Paese off-shore o black list). La Circolare 28/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il perimetro della presunzione include anche strutture complesse: ad esempio, se il controllo italiano è mediato da più sub-holding estere interposte, la presunzione opera a tutti i livelli della catena . Ciò impedisce di eludere la norma inserendo società schermate ulteriori. La stessa prassi amministrativa ha però riconosciuto che la norma non intende colpire chi realmente trasferisce all’estero la propria attività, ma solo le esterovestizioni meramente formali . Infatti un’applicazione indiscriminata violerebbe la libertà di stabilimento tutelata in UE: è legittimo per un imprenditore italiano aprire una società all’estero, purché vi svolga davvero attività economica. La presunzione serve invece a stanare chi sposta solo sulla carta la residenza, mantenendo la sostanza in Italia .
In sostanza, la presunzione di esterovestizione funziona come un campanello d’allarme che fa partire l’accertamento “avvantaggiato” per il Fisco: se la vostra società estera controlla una SRL in Italia, ed è a sua volta controllata da voi (residente in Italia), l’Agenzia potrà presumere la residenza italiana della holding estera e tassarla di conseguenza, a meno che proviate l’effettività estera. Lo stesso se la vostra LTD inglese ha il consiglio composto in maggioranza da residenti italiani.
Prova contraria: Per superare la presunzione, il contribuente deve dimostrare che la realtà dei fatti smentisce l’esterovestizione. In pratica occorre provare che, nonostante le apparenze sfavorevoli (controllo italiano, ecc.), la società ha una vita propria all’estero. Ciò implica fornire robusta documentazione su: sede amministrativa all’estero (luogo in cui si riunisce il CdA e prende decisioni); esistenza di uffici e dipendenti oltreconfine; svolgimento effettivo dell’attività sociale nel Paese estero (clienti/fornitori locali, conti bancari locali movimentati, adempimenti fiscali esteri regolari); autonomia gestionale rispetto ai soci italiani . Se questa prova contraria convince, la presunzione viene meno e l’Ufficio dovrà allora dimostrare la residenza italiana con gli strumenti ordinari. Viceversa, in assenza di prova contraria sufficiente, la società estera è considerata residente in Italia d’ufficio . Ciò comporta tutte le conseguenze fiscali e sanzionatorie del caso (imposte, sanzioni, ecc. – v. oltre).
Da notare che la presunzione opera “salvo prova contraria” anche nell’ambito di un eventuale giudizio penale: ad esempio, in passato è stata contestata l’omessa dichiarazione ai rappresentanti di società estere ritenute esterovestite. In sede penale, tuttavia, il giudice valuterà autonomamente gli elementi di prova sostanziale al di là della presunzione, soprattutto per stabilire il dolo. Torneremo su questo nei profili penali.
Libertà di stabilimento UE: Un aspetto da tenere presente è che per le società situate in Paesi UE la normativa anti-esterovestizione deve essere applicata con cautela, per non violare la libertà di stabilimento garantita dai Trattati UE (artt. 49 e 54 TFUE). La Corte di Giustizia UE, nel famoso caso Cadbury Schweppes (C-196/04, 2006), ha affermato che uno Stato membro non può sanzionare o tassare sfavorevolmente una società controllata in altro Stato UE solo perché beneficia di una fiscalità più bassa, a meno che si tratti di una costruzione artificiosa priva di sostanza economica . Questo principio si riflette nel nostro ordinamento: la presunzione di residenza può ben applicarsi anche a società in Stati UE se ricorrono i presupposti, ma il contribuente può difendersi mostrando che la sua scelta estera ha substance (sostanza economica) e non è un puro schermo fiscale. Ad esempio, una holding in Lussemburgo controllata da italiani, ma con uffici, personale e attività di finanziamento genuine in Lussemburgo, potrebbe non essere considerata esterovestita qualora provi la realtà della propria operatività (anche richiamando la giurisprudenza UE). In ogni caso, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma della presunzione non colpisce chi effettivamente stabilisce una sede all’estero per ragioni economiche reali , riconoscendo dunque implicitamente il rispetto della libertà di stabilimento per le imprese autentiche.
Accertamento per esterovestizione: come avviene e onere della prova
Come procede l’Amministrazione quando sospetta un’esterovestizione? In genere l’iter inizia da attività di intelligence e analisi dei dati: l’Agenzia delle Entrate incrocia le informazioni a sua disposizione (anagrafe tributaria, movimenti finanziari, registri esteri, scambi di informazioni internazionali) per individuare società formalmente estere ma con legami forti con l’Italia. Spesso vengono esaminate situazioni come: imprese italiane che pagano importi ingenti a società estere correlate; imprenditori italiani che compaiono come amministratori di società estere; utilizzo di sedi in Paesi a bassa fiscalità da parte di gruppi italiani, ecc. Anche le segnalazioni della Guardia di Finanza (che ha Nuclei specializzati in evasione internazionale) possono innescare la verifica.
Una volta individuato un caso sospetto, si può avviare una verifica fiscale approfondita. La Guardia di Finanza o gli ispettori dell’Agenzia possono condurre accessi, ispezioni e controlli sia in Italia (presso la sede operativa effettiva) sia, talvolta, all’estero tramite collaborazioni internazionali o rogatorie. Vengono ricercati elementi che provino la gestione italiana: email aziendali inviate dall’Italia, documenti contabili tenuti nello studio del commercialista italiano, dipendenti “di fatto” in Italia, amministratori che firmano atti dall’Italia, ecc. Ad esempio, se l’amministratore unico formalmente risiede a Londra ma risulta che tutte le riunioni avvengono a Milano, ecco un indizio cruciale. Inoltre, con l’introduzione di registri dei beneficiari effettivi (UBO registers) e lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra paesi (CRS, DAC6 per i meccanismi transfrontalieri), è diventato più difficile nascondere i reali legami di controllo e amministrazione di una società estera.
Al termine della fase istruttoria, l’Ufficio forma un Processo Verbale di Constatazione (PVC) o comunque predispone la motivazione per un avviso di accertamento. In questo atto l’Agenzia contesta formalmente che la società estera è in realtà fiscalmente residente in Italia, elencando gli elementi fattuali scoperti a supporto (es. “dalla documentazione acquisita risulta che l’amministratore Tizio, residente a Roma, ha esercitato funzioni gestionali…”; “la società non dispone di uffici attrezzati in Svizzera, mentre utilizza spazi e personale della consociata italiana…”; etc.). Spesso viene richiamato l’art. 73 comma 3 TUIR e, se applicabile, la presunzione del comma 5-bis con inversione dell’onere della prova . Ad esempio, nell’accertamento potremmo leggere: “Ai sensi dell’art. 73 co.5-bis TUIR, la società XYZ LTD (UK) – controllata di fatto dal sig. Rossi, residente in Italia, e controllante della Alfa Srl italiana – è presunta fiscalmente residente in Italia. La società non ha fornito prova contraria adeguata; pertanto si ritiene localizzata nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sul reddito”.
A questo punto, l’avviso di accertamento quantifica le maggiori imposte dovute: tipicamente l’IRES (aliquota 24%) sui redditi globali della società per gli anni accertati, l’eventuale IRAP se applicabile, e le relative sanzioni amministrative. La fattispecie comune è l’omessa dichiarazione dei redditi da parte di un soggetto in realtà residente: la sanzione prevista dal D.Lgs. 471/1997 è dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con minimo €250 . In alcuni casi l’ufficio potrebbe configurare invece una dichiarazione infedele (se la società aveva presentato dichiarazione in Italia ma incompleta) – sanzione 90%–180% dell’imposta sottratta . Sono comunque importi pesanti, spesso pari o superiori all’imposta stessa. L’accertamento indicherà anche gli interessi maturati e le eventuali misure cautelari (come il blocco dei beni ex art. 22 D.Lgs. 472/97 se c’è fondato pericolo per la riscossione). Inoltre, nei casi più gravi, il funzionario trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza penale (come previsto dall’art. 20 D.Lgs. 74/2000).
Dal punto di vista giuridico-procedurale, va sottolineato che l’onere della prova varia a seconda che venga invocata o meno la presunzione legale:
– Senza presunzione (casi ordinari): l’Agenzia deve provare, anche in giudizio, che la società aveva in Italia la sede di direzione o l’attività principale. Ciò richiede un quadro di elementi concordanti e solidi. La Cassazione ha più volte ribadito che la residenza effettiva è una questione di fatto, da valutare con riguardo a una pluralità di indici (luogo di riunione degli organi, residenza amministratori, localizzazione della attività, ecc.) . Se l’Ufficio non offre prove sufficienti, la pretesa fiscale non regge.
– Con presunzione (art. 73(5-bis)): l’Ufficio beneficia di un’inversione probatoria. È sufficiente che dimostri i requisiti formali (controllo italiano, ecc.) perché la legge faccia scattare la residenza italiana salvo prova contraria. Tocca al contribuente produrre evidenze per disinnescare la presunzione. Il giudice tributario, in sede di contenzioso, dovrà verificare se tale prova contraria raggiunge la soglia dell’“adeguatezza”. Ad esempio, nella Sentenza Cass. 3386/2024 la Suprema Corte ha confermato che l’art. 73(5-bis) configura una presunzione relativa: il contribuente può vincerla provando che la società estera ha effettiva sostanza economica e decisionale all’estero, ma in difetto di ciò vale la qualificazione operata dal Fisco .
È importante notare che, secondo i giudici, la presunzione di esterovestizione non esonera completamente l’Amministrazione dal valutare il merito. Non basta cioè “spuntare le caselle” (soci italiani, ecc.) per avere automaticamente ragione: occorre comunque che vi sia un minimo di riscontro che la residenza estera sia fittizia. Diversi precedenti (sia di merito che di Cassazione) sottolineano che la mera presenza di soci o amministratori italiani non basta, se la società estera poi dimostra di avere un’autonoma operatività fuori Italia . In altre parole, la presunzione facilita l’accertamento ma non può trasformarsi in una “probatio diabolica” a carico del contribuente: se quest’ultimo porta prove serie di esterità, il fisco dovrà confutarle nel concreto. Un corretto accertamento per esterovestizione, dunque, contiene sia gli elementi formali (es. struttura societaria) sia quelli sostanziali (es. mancanza di sedi o attività reali all’estero).
Indici tipici di esterovestizione: come riconoscerla
Non ogni presenza all’estero di un’impresa italiana è illecita. Ci sono migliaia di imprese che legittimamente operano oltreconfine. Diventa invece esterovestita quella società che, pur apparendo estera, in realtà mantiene in Italia il centro della propria direzione o attività. La giurisprudenza e la prassi fiscale hanno individuato una serie di indizi ricorrenti che, considerati nel loro insieme, fanno presumere l’esterovestizione . Elenchiamo i più comuni segnali d’allarme:
- Amministratori residenti in Italia. Se i membri del CdA (o l’amministratore unico) della società estera risiedono stabilmente in Italia, è probabile che le decisioni vengano prese da qui . Ad esempio, una LTD inglese con director italiani è sospetta: bisognerà capire dove effettivamente amministrano.
- Decisioni strategiche assunte in Italia. Questo si desume da dove si tengono le riunioni del CdA, dove sono firmati i verbali, da dove partono le direttive aziendali. Se il libro delle deliberazioni mostra che gli incontri avvenivano a Milano (magari presso lo studio del socio), è un forte indizio.
- Documentazione e contabilità tenute in Italia. Quando le scritture contabili, i libri sociali, la corrispondenza e i server aziendali sono conservati o gestiti in Italia, significa che l’amministrazione day-by-day avviene qui . Ad esempio, se le fatture della società estera sono emesse dalla sede italiana della società “sorella” e archiviate lì, è sintomatico.
- Operatività economica in Italia. Se la società formalmente estera in realtà svolge l’attività sul mercato italiano, siamo di fronte a un oggetto principale in Italia. Indici: clienti e fornitori prevalentemente italiani ; magazzini o stabilimenti situati in Italia; sito web dell’azienda con recapiti italiani; personale che lavora in Italia (magari distaccato informalmente).
- Assenza di una vera struttura nel paese estero. Questo è spesso decisivo: la società estera esiste solo su carta, magari ha un indirizzo presso uno studio di domiciliazione o un coworking, nessun dipendente locale, nessun telefono operativo. Magari condivide l’ufficio con decine di altre società (segno di mera sede fittizia). Viceversa, la presenza di uffici attrezzati e personale sul posto è un elemento a favore del contribuente.
- Flussi finanziari anomali con l’Italia. Ad esempio, la società estera riceve pagamenti quasi esclusivamente da società italiane del gruppo, o concede finanziamenti alla casa madre italiana. Oppure gli utili vengono sistematicamente trasferiti ai soci italiani sotto forma di dividendi o altre somme. Questi movimenti possono segnalare che la società estera è usata per “transitare” redditi italiani verso l’estero.
- Consulenti, professionisti e decision maker italiani. Se la gestione quotidiana viene seguita da consulenti in Italia (commercialisti, avvocati) senza coinvolgere professionisti locali, o se addirittura il referente per clienti e fornitori è una persona in Italia, la sostanza è qui. Un esempio: un’azienda estera fa contratti con clienti, ma tutte le trattative e i rapporti sono curati dal sales manager che sta in Italia.
Va evidenziato che nessun singolo elemento è decisivo da solo. È il complesso degli indizi che dipinge il quadro. La Cassazione parla di “criterio del centro di interesse effettivo”: bisogna individuare dove, in concreto, la società ha il suo centro di interessi amministrativi ed economici . Se la maggior parte di questi interessi gravita in Italia, la società è residente qui. La sentenza Cass. 17289/2024 (Sez. Trib., caso di società formalmente estera ai fini d’imposta di registro) ha ribadito che si deve guardare al luogo di effettivo svolgimento dell’attività societaria, superando i meri criteri formali . Ciò vale per ogni settore d’imposta.
Indicatori di sostanza estera: Dal lato opposto, ci sono fattori che invece giocano a favore della genuinità della residenza estera. Ad esempio: l’azienda estera ha uffici propri con targa aziendale in quel paese, paga affitti consistenti a terzi non correlati (quindi non è un mero domiciliatario); impiega dipendenti locali con contratti locali e paga contributi lì; i dirigenti trascorrono gran parte del tempo nella sede estera (bolletti telefoniche, badge accessi lo dimostrano); l’azienda interagisce con il mercato locale (clienti o fornitori esteri, adesione ad associazioni di categoria locali, visibilità sul territorio). Più di questi elementi si riesce a documentare, più solida sarà la difesa contro un’accusa di esterovestizione . Emblematico il caso di una società francese contestata come esterovestita: la Commissione Tributaria Regionale Lombardia (sent. n. 2439/25/23) ha dato ragione al contribuente perché la società dimostrava di avere reale attività in Francia (bilanci approvati lì, amministratore locale operativo con spese in Francia per alberghi e carburante, cost sharing con la controllante italiana per servizi, revisore contabile francese) . La presenza di queste concrete attività all’estero ha convinto i giudici che non si trattava di evasione internazionale, ma di un insediamento genuino . L’impulso proveniente dalla controllante italiana (che comunque esercitava direzione e coordinamento, come è fisiologico in un gruppo) non intaccava l’indipendenza gestionale della partecipata estera .
Riassumendo, in sede di difesa conviene predisporre una tabella con tutti gli indizi contestati dall’Ufficio da un lato, e dall’altro le controdeduzioni e prove a discarico. Un esempio di tabella potrebbe essere:
| Indizio contestato dal Fisco | Valutazione e difesa del contribuente |
|---|---|
| Amministratore unico residente in Italia | Vero, ma l’amm.re ha trasferito la residenza all’estero dal 2024 (vedi AIRE), e comunque le decisioni operative sono delegate a un manager locale (contratto allegato). |
| Nessun dipendente all’estero (solo sede legale) | Parzialmente vero: la società è una holding pura, non necessita di dipendenti. Tuttavia ha un ufficio preso in sublocazione a Lugano (contratto e foto ufficio allegati) e si avvale di servizi professionali locali (fatture studio fiduciario allegate). |
| Ricavi quasi tutti da clienti italiani | Vero: la clientela è principalmente italiana, ma la produzione/erogazione del servizio avviene in [Stato estero] dove sono locate le infrastrutture (server farm, stabilimento, ecc. – documentazione allegata). |
| Contabilità tenuta dal commercialista in Italia | Vero: inizialmente per comodità la tenuta contabile era affidata a un consulente italiano, ma i libri contabili sono stati regolarmente trasferiti e depositati anche presso la sede estera. In ogni caso, da [anno] la contabilità è curata da revisore locale (vedi contratto). |
| Società senza sostanza (shell company) secondo il fisco | Contestato: la società ha sostanza economica in [Stato] come da bilanci depositati (in allegato), partecipa al mercato locale (contratti con fornitori esteri allegati), ha un patrimonio proprio (immobile di proprietà in [Stato] – vedi rogito) che dimostra radicamento reale. |
Questa attività analitica aiuterà sia a convincere eventualmente l’Ufficio in sede amministrativa, sia – se necessario – il giudice tributario in sede contenziosa, mostrando puntualmente che non tutti gli indizi portano nella direzione indicata dal Fisco.
Strategie pratiche di difesa immediata (fase pre-contenziosa)
Trovarsi destinatari di un avviso di accertamento per esterovestizione è certamente allarmante, ma è fondamentale agire prontamente attivando tutti i rimedi a disposizione. Vediamo le strategie difensive da mettere in campo subito, prima e dopo la notifica dell’accertamento, per cercare di risolvere la questione senza arrivare (o in preparazione) al contenzioso in Commissione Tributaria.
1. Memorie difensive e confronto con l’Ufficio
Se l’accertamento non è stato ancora emesso ma siete oggetto di verifica fiscale (ad esempio avete ricevuto un PVC dalla Guardia di Finanza o un esito di indagini finanziarie), è essenziale utilizzare lo spazio temporale di 60 giorni che di norma deve intercorrere tra la chiusura delle operazioni di verifica e l’emissione dell’avviso . Ai sensi dell’art. 12, c.7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), il contribuente ha diritto a presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni dal rilascio del verbale finale. In questa memoria difensiva, conviene contestare puntualmente le risultanze del PVC: ad esempio correggere ricostruzioni fattuali errate, fornire spiegazioni alternative per certi indizi, integrare il quadro con documenti che i verbalizzanti non avevano considerato. L’obbiettivo è convincere l’Ufficio a non procedere con (o a ridimensionare) l’accertamento. Nelle contestazioni di esterovestizione, una memoria ben fatta può ad esempio evidenziare che alcuni elementi chiave (es. riunioni CdA) si svolgevano effettivamente all’estero – allegando i verbali con firme e timbri notarili stranieri – oppure dimostrare che certi servizi amministrativi venivano sì svolti in Italia ma in base a un contratto di outsourcing legittimo con la controllante (dunque non indice di sede occulta).
Parallelamente, si può richiedere un incontro con i funzionari dell’Agenzia (anche in sede di contraddittorio endoprocedimentale) per chiarire di persona la posizione. Avere un dialogo aperto può aiutare a capire quali punti l’Ufficio ritiene più critici e quali prove potrebbero soddisfarli. Talora, presentando volontariamente in questa fase documentazione probante, si evita l’emanazione dell’atto impositivo o se non altro si limita l’ambito della contestazione.
Nel caso in cui l’avviso di accertamento sia già stato notificato, resta comunque possibile presentare istanze di autotutela o memorie integrative all’ufficio accertatore, magari evidenziando errori palesi o nuovi elementi sopravvenuti. L’autotutela (disciplinata dalla L. 212/2000 art.2-quater e dal DM 37/1997) è il potere della Pubblica Amministrazione di annullare o rettificare i propri atti viziati. È importante sottolineare che l’autotutela è discrezionale: l’ufficio non è obbligato a rispondere né a annullare l’atto, e l’istanza non sospende né proroga i termini per ricorrere. Tuttavia, presentare un’istanza ben motivata può indurre l’Agenzia a riesaminare il caso, specialmente se emergono evidenti errori di fatto (es: la società in un certo anno non era neppure costituita, eppure è stato contestato quell’anno; oppure l’accertamento ignora un documento ufficiale che invece risolve un punto chiave). Nella materia dell’esterovestizione, l’autotutela può far leva su pronunce sopravvenute (per es., se dopo l’accertamento esce una sentenza di Cassazione a Sezioni Unite favorevole al contribuente) o su valutazioni di opportunità (ad esempio, l’importo accertato è irrisorio rispetto ai costi di un contenzioso, ecc.). È ovvio che raramente l’Amministrazione rinuncia del tutto alla pretesa senza passare dal vaglio del giudice, ma non è impossibile ottenere in autotutela sgravio parziale di sanzioni o rettifiche minori.
2. Interpello “disapplicativo” preventivo
Uno strumento preventivo, da azionare preferibilmente prima di incorrere in contestazioni, è l’interpello disapplicativo. Si tratta di una particolare istanza che il contribuente può presentare all’Agenzia delle Entrate per chiedere di non applicare una certa norma antielusiva, dimostrando che nel caso concreto mancano finalità abusive. Riguardo all’esterovestizione, l’interpello disapplicativo è previsto proprio in relazione all’art. 73 comma 5-bis TUIR: un soggetto che si trova nelle condizioni formali della presunzione (es. holding estera controllata da italiani) può rivolgersi all’Agenzia, ex art. 11, c.2, lett. b) L. 212/2000, per ottenere conferma che – dati i motivi economici sostanziali della sua struttura – la presunzione non operi.
Ad esempio, una società holding olandese controllata da imprenditori italiani, che però svolge effettivamente attività di finanziamento e coordinamento internazionale nel gruppo, potrebbe presentare interpello illustrando dettagliatamente l’organizzazione, le business reasons (accesso a mercati dei capitali, centralizzazione della tesoreria, ecc.) e fornendo dati che attestano la vera sostanza in Olanda (uffici, dipendenti, controlli locali). Se l’Agenzia risponde positivamente – riconoscendo che non c’è intento elusivo – non applicherà la presunzione e quindi non considererà la società come residente in Italia, disapplicando di fatto l’art. 73(5-bis) . La risposta ha efficacia vincolante per le annualità future nelle quali i fatti restano quelli esposti.
Va detto che l’interpello va proposto tempestivamente (di solito entro inizio periodo d’imposta o comunque prima di comportamenti concludenti). Se infatti viene presentato quando ormai è in corso un accertamento, l’Agenzia potrebbe dichiararlo inammissibile perché non si interpella su atti già posti in essere e oggetto di controllo. Tuttavia, qualora ci si trovi già nella fase patologica, nulla vieta di richiamare in sede difensiva i principi degli interpelli risolti positivamente in casi analoghi, o circolari esplicative. Ad esempio, l’Interpello n. 163/2023 (ipotizziamo) dove l’Agenzia ha riconosciuto che una holding in UE non era esterovestita per XYZ motivi, può essere citato nel ricorso a sostegno della propria buona fede e sostanza.
In sintesi, l’interpello disapplicativo è consigliabile a chi pianifica a priori una struttura estera potenzialmente a rischio. Se avete intenzione di costituire una società in Bulgaria controllata da voi in Italia, valutate di interpellare l’Agenzia: in caso di risposta favorevole vi mettete al riparo da contestazioni, in caso di risposta negativa, saprete di dover cambiare assetto o essere pronti a un eventuale contenzioso.
3. Adesione all’accertamento e definizione agevolata
Una volta notificato l’avviso di accertamento, il contribuente ha la possibilità di attivare la procedura dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Questo strumento deflativo consente, presentando istanza di adesione entro 60 giorni, di sospendere i termini del ricorso e di instaurare un contraddittorio con l’ufficio mirato a raggiungere un accordo transattivo sull’imposta dovuta. Nel contesto di un’accusa di esterovestizione, l’adesione può essere utile se si ritiene di avere una posizione difensiva debole e si vuole ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Infatti, sottoscrivendo l’atto di adesione, le sanzioni amministrative sono ridotte a 1/3 del minimo . Ad esempio, un’omessa dichiarazione con sanzione base 120% potrebbe scendere a 40%. Inoltre si evita il rischio delle pesanti spese di giudizio e ulteriori aggravamenti.
Tuttavia, l’adesione implica riconoscere in larga parte il debito tributario. Si può cercare di trattare su alcuni aspetti: ad esempio, convincere l’ufficio a escludere taluni ricavi esteri già tassati altrove (per evitare doppia imposizione), o a rivedere in diminuzione il quantum di alcuni componenti di reddito contestati. In materia di esterovestizione, un accordo potrebbe consistere nel far tassare in Italia solo una parte del reddito estero, portando in detrazione le imposte pagate all’estero (credito per imposte estere ex art. 165 TUIR), e applicando sanzioni ridotte. Tutto dipende dalla trattabilità della posizione: se le prove del Fisco sono schiaccianti, aderire può limitare i danni; se invece avete buone prove a discolpa, l’adesione potrebbe farvi rinunciare a farle valere in giudizio in cambio di uno sconto esiguo.
Una via simile all’adesione è la conciliazione giudiziale (se si arriva in Commissione), eventualmente anche nella forma agevolata prevista dalle recenti norme di “tregua fiscale” (legge di Bilancio 2023 e 2024) che consentono di chiudere le liti pendenti con sanzioni ridotte e interessi attenuati. Vale la pena valutare anche queste opzioni, specialmente se la controversia riguarda anni lontani e sussiste incertezza sul possibile esito in Cassazione.
4. Sospensione e tutela cautelare
Parallelamente alle iniziative di merito, non bisogna dimenticare gli strumenti a tutela della propria liquidità: un accertamento di importo elevato comporta, trascorsi 60 giorni, l’iscrizione a ruolo di 1/3 del tributo (in caso di ricorso presentato) e la possibile emissione di cartelle di pagamento. Per evitare esecuzioni forzate durante il contenzioso, è fondamentale chiedere la sospensione sia all’Agenzia (in autotutela, in sede di adesione) sia soprattutto al giudice tributario adito. La sospensione giudiziale ex art. 47 D.Lgs. 546/92 si richiede con istanza motivata al momento del ricorso o in pendenza di causa di primo grado: occorre dimostrare il fumus boni iuris (cioè che il ricorso non è pretestuoso, ad esempio perché ci sono pronunce favorevoli su casi analoghi) e il periculum in mora (cioè che l’esecuzione comporterebbe un danno grave e irreparabile, come la crisi di liquidità per l’azienda). Se concessa, la sospensione blocca la riscossione fino alla sentenza di primo grado. Ciò è cruciale per poter discutere la causa senza la pressione immediata del pagamento (che in caso di società esterovestita può ammontare a milioni di euro, tra imposte pluriennali e sanzioni cumulate).
Difesa nel processo tributario (fase contenziosa)
Se le iniziative in fase pre-accertamento o pre-contenzioso non hanno risolto la vicenda, l’ultimo baluardo è rappresentato dal ricorso in Commissione Tributaria (ora denominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). La difesa in giudizio richiede un approccio tecnico e approfondito, con attenzione sia ai profili procedurali (vizi dell’atto) sia ai profili sostanziali (nel merito delle contestazioni).
1. Vizi formali e procedurali dell’accertamento
Nel valutare l’atto impugnato, il difensore deve verificare anzitutto se l’accertamento per esterovestizione rispetta i requisiti legali formali. Alcuni possibili vizi da eccepire, che potrebbero portare all’annullamento (anche senza entrare nel merito) sono:
- Mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni: se l’accertamento è stato emanato prima che fossero decorsi 60 giorni dal rilascio del PVC (e non ricorreva urgenza motivata), vi è violazione dell’art. 12, c.7 Statuto Contribuente, che comporta nullità dell’atto .
- Carenza di motivazione: l’avviso deve esplicitare chiaramente le ragioni per cui si ritiene la società residente in Italia, con indicazione degli elementi fattuali scoperti e delle norme applicate (art. 73 TUIR, etc.). Se si limita ad affermazioni generiche senza prova (es. “si presume la sede in Italia”), si può dedurre difetto di motivazione. In particolare, se l’atto invoca la presunzione 73(5-bis) ma non indica quale delle condizioni di controllo ricorre, o non menziona l’eventuale mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, potrebbe essere censurabile.
- Violazione del contraddittorio (per società estere UE): secondo la Corte di Giustizia (caso Henkel, cause C-349/07 ecc.), per accertamenti a soggetti in altro Stato UE potrebbe essere richiesto un contraddittorio anticipato. La giurisprudenza italiana non è unanime, ma vale la pena considerare se eccepire la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo soprattutto se la società risiede in UE.
- Notifica irrituale dell’atto all’estero: se l’avviso viene notificato alla sede estera senza seguire le procedure internazionali (con rogatoria o tramite PEC per soggetti esteri con stabile organizzazione), e il destinatario non ne ha avuto effettiva conoscenza, si potrebbe eccepire nullità della notifica.
Questi sono solo esempi: in ogni caso, l’analisi formale va fatta con cura, perché un vizio procedurale accolto può chiudere la partita prima di affrontare la (complessa) materia del contendere.
2. Difesa di merito: prove e argomentazioni
Nel merito, la linea difensiva dovrà mirare a dimostrare che non sussistono le condizioni per considerare la società come residente fiscale in Italia. Ciò significa attaccare la ricostruzione dell’Agenzia da due angolazioni: fattuale (contestando i fatti addotti o integrandoli con fatti nuovi a favore) e giuridica (interpretando correttamente la norma e la sua applicazione al caso).
Sul piano fattuale, la difesa presenterà al giudice tutte le prove documentali raccolte: contratti di locazione della sede estera, fotografie e planimetrie degli uffici fuori Italia, contratti di lavoro di dipendenti o dirigenti esteri, attestazioni di iscrizione a camere di commercio estere, ricevute fiscali estere (utenze, tasse locali pagate), ecc. Spesso è utile allegare una relazione peritale di un commercialista o revisore che illustri, numeri alla mano, l’operatività estera (ad esempio: “nel periodo 2018-2021, la società Alfa Ltd ha realizzato il 85% del suo fatturato con controparti tedesche, come da elenco fatture allegato, e ha sostenuto costi per sede e personale in Germania pari a €X, pari al Y% dei costi totali”). Questo per dare concretezza alle affermazioni. Inoltre, si possono produrre dichiarazioni giurate di terzi (clienti esteri, fornitori, amministratori locali) che confermino fatti rilevanti, oppure chiedere l’audizione testimoniale in Commissione (anche se la testimonianza formale non è ammessa nel processo tributario, è comunque possibile depositare dichiarazioni rese ex art. 2735 c.c.). La chiave è mostrare che la società non è un’entità fittizia, ma svolge una vita reale nel paese estero.
Dal lato giuridico, vanno evidenziati i precedenti favorevoli: ad esempio, se ci sono sentenze di Cassazione simili in cui è stato dato torto al Fisco. Ce ne sono diverse: Cass. 1544/2023 ha sancito che non basta la mera attività di direzione e coordinamento della controllante italiana per dichiarare esterovestita la controllata estera, occorre che la controllante si sostituisca integralmente agli amministratori esteri . Cass. 20002/2024 ha confermato questo principio in un caso di controllata rumena: la semplice influenza gestionale della controllante italiana – per quanto rilevante – non è sufficiente a traslare la residenza, se la società estera risponde a esigenze economiche reali e mantiene un’autonomia operativa . Queste pronunce sono oro per il difensore: si possono citare in ricorso per sostenere che “anche ammesso e non concesso che la società avesse rapporti stretti col socio italiano, ciò non implica esterovestizione secondo la Suprema Corte, mancando la prova di un totale svuotamento decisionale della società estera”.
Altra argomentazione giuridica è il richiamo all’abuso del diritto: l’art. 10-bis della L. 212/2000 (introdotto nel 2015) prevede che le operazioni prive di sostanza economica, volte ad ottenere vantaggi fiscali indebiti, possano essere disconosciute dal Fisco. Tuttavia, lo stesso articolo esclude che ciò dia luogo a fatti punibili penalmente. E soprattutto prevede un contraddittorio obbligatorio con il contribuente. Se l’Agenzia non ha formalmente contestato l’esterovestizione come abuso ex 10-bis (ma solo applicato art. 73 TUIR), si può sostenere che comunque la situazione andava valutata sotto il profilo dell’abuso e che il Fisco non ha dimostrato il difetto di sostanza economica in capo alla società estera (onere che l’art. 10-bis pone a suo carico). Insomma, si può insinuare che l’Ufficio abbia dato per scontato l’abuso senza fare la dovuta analisi qualitativa richiesta dalla norma anti-elusione generale.
Durante il processo, è fondamentale insistere sul concetto che le leggi anti-esterovestizione non vietano di per sé di avere società estere. Ciò che si colpisce è la simulazione. Se il contribuente riesce a far percepire al giudice che la sua scelta estera aveva motivazioni serie (es. vicinanza a mercati esteri, regole societarie più flessibili, migliore accesso a capitali, etc.) e che la società funziona davvero oltreconfine, la bilancia pende in suo favore. Infatti, come affermato anche di recente, “costituire una società di diritto estero risponde tendenzialmente ad esigenze di business e non a motivi di evasione, a maggior ragione se vi sono evidenze di effettiva attività in loco” . L’esterovestizione scatta solo nelle situazioni “patologiche” di schermo societario vuoto .
3. Gradi di giudizio successivi e Cassazione
Se in primo grado l’esito non è favorevole, si potrà appellare alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex CTR). Nei motivi di appello andranno ribadite e potenziate le argomentazioni, magari integrando con elementi nuovi (in appello è ammessa la produzione di nuovi documenti se giustificata). Attenzione: dal 2023, la riforma del processo tributario ha introdotto la possibilità di testimonianza scritta e ha rafforzato l’importanza della consulenza tecnica d’ufficio. In casi complessi come questi, non si esita a chiedere in appello una CTU contabile per esaminare la sostanza economica della società estera.
Infine, l’ultimo baluardo è la Corte di Cassazione. In sede di legittimità, le questioni di fatto (es. valutazione delle prove) non possono più essere rivalutate, se non in caso di vizio di motivazione. Si andrà quindi a censurare eventuali errori di diritto commessi dai giudici di merito: ad esempio, se la CTR avesse applicato male l’onere della prova (ponendolo a carico del contribuente anche fuori dai casi di presunzione), o se avesse interpretato in modo non conforme la portata dell’art. 73 TUIR rispetto a una Convenzione internazionale. La Cassazione negli ultimi anni è intervenuta spesso in materia di esterovestizione, delineando principi ormai consolidati (come quelli citati poco sopra). Pertanto un ricorso per Cassazione ben impostato avrà buone chance se può dire: “la decisione impugnata si pone in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte” su un punto specifico. Ad esempio, in un caso di esterovestizione ai fini dell’imposta di registro, la Cass. n. 3386/2024 ha stabilito che il principio anti-esterovestizione vale trasversalmente anche fuori dall’IRES, e non viola di per sé la libertà di stabilimento . Se il contribuente sostenesse il contrario, perderebbe. Viceversa, la stessa sentenza richiama che serve una valutazione effettiva dell’attività svolta nel paese estero – principio utile se in appello è mancata.
In Cassazione, infine, è possibile anche concludere con un accordo transattivo col Fisco (c.d. conciliazione in Cassazione, recente introduzione), ma trattandosi di esame di legittimità, ciò avviene raramente.
Profili penali dell’esterovestizione (reati tributari)
Oltre alle conseguenze amministrative (pagamento di imposte e sanzioni pecuniarie), l’esterovestizione societaria può far scattare anche responsabilità penali a carico degli amministratori, rappresentanti legali o altri soggetti coinvolti. Occorre dunque comprendere quando una condotta di esterovestizione integra un reato tributario e quali sono le soglie e le pene previste, nonché come difendersi sul piano penale.
1. Reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
La situazione tipica è la seguente: la società estera esterovestita non ha presentato dichiarazione dei redditi in Italia, ritenendosi (o fingendosi) non residente. Se però viene accertato che era residente in Italia, giuridicamente quella società avrebbe dovuto presentare la dichiarazione IRES ogni anno. La mancata presentazione – qualora l’imposta evasa superi una certa soglia – configura il reato di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000.
I requisiti perché scatti il penale sono: mancata presentazione della dichiarazione annuale dovuta e imposta evasa superiore a €50.000 per ogni singola imposta e periodo . Nel caso di esterovestizione, l’imposta evasa è tipicamente l’IRES non versata in Italia sui redditi della società estera. Se ad esempio per l’anno X il Fisco accerta €300.000 di IRES dovuta, siamo ben oltre il limite di punibilità. La pena per l’omessa dichiarazione è la reclusione da 18 mesi a 4 anni . Si tratta di un reato omissivo istantaneo: si consuma il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione (tipicamente il 1° dicembre dell’anno successivo).
Nel caso di una società esterovestita, chi è il soggetto attivo del reato? Formalmente, la società estera non ha personalità penale (le società non sono punibili per reati tributari, salvo la responsabilità amministrativa 231 se mai applicabile in casi di frode). Dunque, i destinatari possono essere gli amministratori di fatto o di diritto che avevano l’obbligo di presentare la dichiarazione. Ad esempio, l’imprenditore italiano “dominus” che manovrava la società estera potrebbe essere ritenuto il gestore di fatto e quindi imputato per omessa dichiarazione in qualità di soggetto obbligato (a nulla rilevando che la dichiarazione andava presentata da una società formalmente straniera: se è residente di fatto, quell’obbligo ricade su chi l’amministrava).
Un celebre precedente è il caso Dolce & Gabbana: i due stilisti erano accusati proprio di omessa dichiarazione per non aver dichiarato in Italia i redditi della loro società di Lussemburgo ritenuta esterovestita . In quel caso, dopo varie vicende, la Cassazione penale li ha assolti perché “il fatto non sussiste”, sancendo che l’operazione era elusiva ma non fraudolenta e dunque mancava l’elemento del dolo penalmente rilevante . Su questo torneremo più avanti.
Dalla prospettiva difensiva, chi è sotto indagine per omessa dichiarazione dovuta a esterovestizione potrà far valere due tipi di argomenti: – Contestare la sussistenza stessa della residenza fiscale in Italia, cercando di dimostrare che la contestazione è infondata (ovvero sostenere in radice che la società era realmente non residente, e quindi nessun obbligo dichiarativo sussisteva in Italia). Tuttavia, il giudice penale di regola aspetta l’esito del contenzioso tributario o comunque si basa anche su quello. Se in sede tributaria è conclamato che vi era esterovestizione, in sede penale difficilmente si potrà negare l’obbligo dichiarativo.
– Negare il dolo di evasione, ossia la volontà fraudolenta. Si può argomentare che gli imputati erano convinti in buona fede della legittimità della struttura estera (specie se si erano avvalsi di pareri professionali) e che non avevano la “specifica intenzione di evadere” richiesta dall’art. 5. In pratica si punta a far qualificare la condotta come elusione fiscale priva di rilevanza penale. Proprio la Cassazione nel caso citato ha escluso la punibilità perché era un caso di elusione abusiva e, per costante giurisprudenza, l’elusione (abuso del diritto) non integra reato in mancanza di falsità o artifici .
Un ulteriore elemento di difesa in sede penale è la possibile applicazione dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000: se il contribuente paga integralmente il debito tributario (imposta, sanzioni, interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il reato di omessa dichiarazione è estinto per condotta riparatoria. Quindi, qualora si arrivi a un accordo col Fisco e si versi il dovuto (magari tramite ravvedimento operoso o adesione), ciò salva dal penale. Questa è una forte leva per indurre a sistemare la posizione fiscalmente il prima possibile.
2. Reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
Meno frequente, ma teoricamente possibile, è l’ipotesi di dichiarazione infedele connessa all’esterovestizione. Potrebbe verificarsi qualora, ad esempio, la società esterovestita abbia comunque presentato una dichiarazione in Italia (magari perché aveva anche una stabile organizzazione dichiarata, o altri redditi) ma omettendo di indicare parte dei redditi riferibili alla sede estera. Oppure potrebbe riguardare i soci persone fisiche: se l’imprenditore italiano non dichiara in Italia i redditi percepiti dalla società estera (dividendi occultati, utili extracontabili, etc.), la sua dichiarazione personale è infedele.
Il reato di dichiarazione infedele scatta se l’imposta evasa supera €100.000 e gli elementi attivi sottratti superano il 10% del totale o comunque €2 milioni . La pena va da 2 anni a 4 anni e 6 mesi . È un reato che richiede il dolo specifico di evasione, quindi una volontà di occultare imponibile.
Nell’ambito dell’esterovestizione, la dichiarazione infedele potrebbe essere contestata, ad esempio, al socio italiano che, pur dominus di una società estera, non ha indicato nel quadro RW gli investimenti all’estero o non ha dichiarato utili distribuiti. In genere però questi aspetti vengono sanzionati sul piano amministrativo (violazione monitoraggio fiscale, etc.) più che penale. Il penale si concretizza di più con l’omessa dichiarazione per i redditi societari non dichiarati.
Va notato che, ad oggi, nessuna norma incriminatrice penale punisce in sé l’esterovestizione come condotta a sé stante. Non esiste cioè il “reato di esterovestizione”. Si ricorre alle fattispecie generali di omessa o infedele dichiarazione, o eventualmente dichiarazione fraudolenta se vi sono artifici (ad es. utilizzo di documenti falsi per simulare l’esterovestizione). In casi estremi, se l’esterovestizione è parte di un disegno criminoso più ampio e concertato, potrebbe perfino profilarsi l’associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale (art. 416 c.p.), ma sarebbero situazioni eccezionali con pluralità di soggetti e reati.
3. Dichiarazione fraudolenta e altri reati possibili
Se per mantenere la parvenza di sede estera vengono poste in essere condotte fraudolente, potrebbero entrare in gioco altre fattispecie penali. Ad esempio, se l’imprenditore italiano crea false fatture tra la società italiana e quella estera per spostare utili, si rischia il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000). Oppure, se si formano documenti falsi (es. falsi verbali di CdA tenuti all’estero, retrodatati o simulati), potrebbe configurarsi la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) se quei documenti sono stati utilizzati per ingannare il Fisco. Questi reati hanno soglie di punibilità differenti (art. 2 è punibile a prescindere dall’imposta evasa, basta superare €1000 di fatture false; art. 3 ha soglia €30.000 di imposta) ma in genere comportano pene più severe (fino a 6-8 anni).
In pratica, però, l’esterovestizione in sé tende a non includere false rappresentazioni documentali, ma piuttosto omissioni e simulazioni lecite in apparenza. Quindi i reati fraudolenti non sono la regola in questi casi, salvo schemi molto spinti (es. creazione di società estere “cartiere” utilizzate per fatture false – qui l’esterovestizione si mescola con la frode fiscale classica).
4. Il caso Dolce & Gabbana: elusione vs. evasione
Val la pena tornare brevemente sul caso D&G perché ha segnato un punto fermo in giurisprudenza. I due stilisti trasferirono marchio e attività commerciale a una holding in Lussemburgo, controllata da una società schermo sempre lussemburghese (Gado Sarl), mentre di fatto il business rimaneva in capo alla loro azienda italiana originaria (che ora pagava royalty alla holding estera). Questo schema fu considerato dal Fisco un’esterovestizione per evadere tasse sui marchi. In sede penale, inizialmente furono condannati dalla Corte d’Appello di Milano per omessa dichiarazione. Ma la Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 43809 depositata il 30/10/2015, li ha assolti perché mancava il fatto materiale di reato: secondo la Cassazione, la struttura era abusiva ma non integrava omessa dichiarazione dolosa, in quanto “l’elusione fiscale non è di per sé penalmente rilevante” . In particolare, fu escluso che la residenza potesse dirsi “occultata” dato che i flussi economici erano comunque tracciabili e che la questione era principalmente interpretativa (dove tassare quei redditi). La Suprema Corte sancì il principio per cui solo l’evasione fraudolenta è reato, mentre l’elusione (abuso del diritto) comporta sanzioni tributarie ma non penali . Questo confine ha retto fino ad oggi: anche dopo che l’abuso del diritto è stato codificato nel 2015, si è previsto espressamente che esso “non dà luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie” (art. 10-bis, c.13, L. 212/2000).
Perciò, se un imprenditore realizza uno schema esterovestito ma privo di artifici fraudolenti, potrà essere sanzionato dal Fisco e dovrà pagare le imposte evase, ma difficilmente finirà in carcere. Di contro, se per sostenere la finzione si ricorre a falsità, la dimensione penale diventa rilevante.
5. Coordinamento col procedimento tributario e difesa penale
Quando vi è parallelamente un procedimento tributario ed uno penale per gli stessi fatti, il contribuente-imputato deve muoversi in entrambi i fronti in modo coordinato. Un esito favorevole nel contenzioso tributario (ad esempio annullamento dell’accertamento per difetto di prove) avrà certamente riflessi benefici sul penale, potendo minare l’accusa (viene meno l’evasione quantificata). Viceversa, una sentenza tributaria passata in giudicato che accerta definitivamente la residenza italiana e il debito fiscale crea un quadro sfavorevole al penale, anche se in teoria non vincola il giudice penale, di fatto ne orienta le decisioni.
Dal punto di vista difensivo, in caso di doppio binario, spesso conviene cercare di definire il prima possibile il tributario (anche pagando il dovuto con riduzioni) per poi sfruttare l’extinguishing del reato (art. 13) o comunque presentarsi al giudice penale con la buona condotta del ravvedimento. Pagare il debito prima della fine del primo grado penale estingue omessa e infedele; se pagato dopo, può comunque essere valutato come attenuante generica.
Infine, mai dimenticare la prescrizione: i reati tributari hanno termini di prescrizione (di regola 6 anni per omessa dichiarazione, estensibili a 7 anni e mezzo con atti interruttivi). L’esterovestizione spesso riguarda più anni; può accadere che alcuni anni siano prescritti penalmente quando ancora pendono a livello tributario. In tal caso, il procedimento penale potrebbe limitarsi alle annualità non prescritte, e ciò va tenuto presente.
Conclusione sui profili penali: In estrema sintesi, la difesa sul piano penale punterà a dimostrare che l’esterovestizione contestata era al più un’irregolarità fiscale di natura amministrativa, priva di volontà fraudolenta – e possibilmente già sanata con pagamento – in modo da evitare sanzioni detentive. Il tutto coordinandosi con la strategia nel contenzioso tributario per ottenere il riconoscimento della buona fede o della non debenza di imposta.
Simulazioni pratiche: casi comuni di esterovestizione e difesa
Per rendere più concreta la trattazione, analizziamo alcuni scenari tipici in cui può configurarsi un’accusa di esterovestizione societaria, illustrando come potrebbero svolgersi i controlli del Fisco e quali difese mettere in campo in ciascun caso. I seguenti esempi sono ipotetici ma basati su casistiche reali frequentemente riscontrate.
Caso 1: Società in Svizzera con amministrazione dall’Italia
Scenario: Un imprenditore lombardo ha costituito una SA a Lugano (Svizzera), intestata formalmente a sé e ad un fiduciario locale. La società svizzera svolge attività di commercio di prodotti di lusso: acquista orologi dalla Svizzera e li vende in vari paesi. Di fatto, però, la gestione è curata dall’imprenditore dalla sua sede di Milano, dove incontra clienti italiani, tiene la contabilità (affidata al suo commercialista italiano) e dispone dei conti bancari online. La SA ha un piccolo ufficio in co-working a Lugano e un consulente part-time, ma nessun dipendente fisso. I ricavi provengono in buona parte da clienti italiani facoltosi.
Contestazione Fisco: L’Agenzia delle Entrate, tramite scambio di informazioni, individua questa struttura. Contesta che la SA è esterovestita, in quanto l’effettiva direzione e l’oggetto principale sono in Italia. In particolare: amministratore (il sig. Rossi) e beneficiario sono residenti in Italia; la maggior parte delle vendite avviene a clienti in Italia; la contabilità e operatività sono gestite dall’ufficio di Milano; la sede di Lugano è solo una vetrina (pochi metri quadrati, condivisi). Viene applicata la presunzione art. 73(5-bis) poiché la SA è controllata da un residente italiano e ha amministratori italiani. Si accerta la residenza in Italia per gli ultimi 5 anni, recuperando IRES su tutti gli utili non dichiarati (essendo la Svizzera una piazza a fiscalità privilegiata per certe tassazioni, si presume anche un vantaggio fiscale notevole).
Difesa possibile: In questo caso, la difesa è difficile perché molti indizi puntano verso l’Italia. Tuttavia, si potrebbe tentare di portare prove della sostanza svizzera della società. Ad esempio: dimostrare che la SA aveva davvero un ruolo in Svizzera, presentando contratti di compravendita con fornitori svizzeri, magazzini utilizzati in Ticino per lo stoccaggio degli orologi (se esistenti), eventuali dipendenti o collaboratori elvetici (anche se occasionali). Si potrebbe argomentare che la scelta di Lugano è motivata dalla vicinanza ai produttori di orologi (business reason non fittizia) e che la clientela italiana veniva servita tramite la Svizzera (merci esportate e poi importate dai clienti). Documenti doganali di esportazione potrebbero aiutare. Inoltre, se la società ha pagato tasse in Svizzera, esibire le dichiarazioni fiscali svizzere per mostrare che non era un’entità inattiva. Il contribuente potrebbe far valere la libertà di stabilimento: essendo la Svizzera fuori UE non si applica direttamente, ma rimane l’idea che è lecito operare lì se lo si fa davvero. Cruciale è mostrare che qualche decisione chiave avveniva in Svizzera: ad esempio, se il CdA si riuniva almeno formalmente a Lugano (anche se era una formalità, serve per attenuare l’idea che tutto fosse a Milano). Ogni ricevuta di spese (riunioni in ristoranti svizzeri, benzina, pedaggi, come nel caso francese visto ) va prodotta.
Esito atteso: Se le prove di sostanza fossero deboli, è probabile che in Commissione Tributaria la società venga confermata residente in Italia. In tal caso, converrebbe valutare un accordo (se possibile) per ridurre sanzioni e pagare. Se invece, supponiamo, la società riuscisse a provare di avere un ufficio decente e un dipendente fisso a Lugano che gestiva ordini, e che l’imprenditore si recava in Svizzera regolarmente per lavoro, vi sarebbe uno spiraglio: la Commissione potrebbe riconoscere che, pur essendo borderline, l’attività commerciale aveva un radicamento non trascurabile in Svizzera. Ad esempio, se i fornitori confermassero che i contatti commerciali avvenivano con l’ufficio svizzero, potrebbe convincere. Una pronuncia favorevole richiederebbe comunque di smontare l’accusa di “sede fittizia”, mostrando concretezza in loco.
Caso 2: Holding in Lussemburgo di partecipazioni italiane
Scenario: Tre soci italiani possiedono ciascuno il 30% di una serie di società operative in Italia. Per riorganizzare il gruppo decidono nel 2018 di costituire una holding finanziaria in Lussemburgo (Newco Sarl) che acquisisce le quote delle società italiane. I soci italiani diventano proprietari della holding lussemburghese (quote al 33% ciascuno). La holding ha sede presso uno studio fiduciario in Lussemburgo, non ha dipendenti né uffici propri. Serve a incassare i dividendi dalle partecipate italiane e reinvestirli (o distribuirli ai soci eventualmente). I soci italiani rimangono amministratori delle società operative italiane e uno di loro figura anche come amministratore della holding (gli altri due nominano un residente locale compiacente per avere la maggioranza consiglio lussemburghese locale). In Lussemburgo la holding paga un’imposta minima, approfittando del regime partecipation exemption su dividendi.
Contestazione Fisco: L’Agenzia delle Entrate vede i flussi di dividendi dall’Italia al Lussemburgo (grazie allo scambio info DAC2). Notifica un accertamento sostenendo che la holding è esterovestita: applica l’art. 73(5-bis) perché la holding controlla società italiane ed è controllata da residenti italiani (caso textbook). Secondo il Fisco, la holding non ha sostanza economica, è solo uno schermo per abbassare le imposte sui dividendi (in Italia sarebbero stati tassati per il 95% se incassati persone fisiche, invece così usufruiscono di esenzione in Lussemburgo). Si presume quindi la sede effettiva in Italia, con tassazione in capo alla holding di tutti i dividendi percepiti (che in Italia sarebbero soggetti a tassazione ordinaria come utili di società residente).
Difesa possibile: Qui la difesa potrebbe appoggiarsi su alcuni argomenti di diritto UE. L’operazione ricalca uno schema di possibile abuso, ma essendo la holding in UE bisogna dimostrare che non è una “costruzione artificiosa”. I soci difensori potrebbero sostenere che la scelta del Lussemburgo rispondeva a ragioni di business: ad esempio l’intenzione di quotare il gruppo su un mercato estero, o di attrarre investitori internazionali attraverso una società in un contesto giuridico neutrale. Se ci sono prove di ciò (contatti con banche estere, piani industriali, etc.), vanno presentate. Inoltre, è cruciale mostrare che la holding svolge qualche attività: ad esempio, funge da tesoreria accentrata (presentare i contratti di finanziamento intragruppo stipulati dalla holding ai fini di finanziare le controllate italiane, con tassi di mercato), oppure ha una funzione di service (magari ha stipulato contratti di servizi amministrativi con le figlie italiane). Far emergere una economic rationale oltre il vantaggio fiscale è fondamentale.
In parallelo, si cercherà di dimostrare un minimo di sostanza in Lussemburgo: per dire, la holding potrebbe avere come amministratore delegato una fiduciaria lussemburghese che effettivamente firma le delibere (anche se predisposte dal socio italiano). Portare i verbali, far testimoniare l’amministratore lussemburghese che attesta di avere svolto il suo ruolo (anche solo formalmente). Far notare che il consiglio di amministrazione della holding, in base allo statuto, si è sempre riunito a Lussemburgo (allegando i verbali in francese, con traduzione giurata). Questi elementi procedurali possono convincere i giudici che almeno sul piano formale la residenza appare lussemburghese – e poi sottolineare che l’Agenzia deve provare il contrario in concreto. Richiamare la giurisprudenza sul principio di libertà di stabilimento (Cadbury Schweppes) dicendo: “anche se l’aliquota lussemburghese sui dividendi è nulla, non basta per dire che è abuso, servono indizi di artificiosità che qui non sono provati a sufficienza”.
Esito atteso: Questo caso è borderline perché effettivamente la holding non fa molto se non incassare dividendi. È un caso classico di potenziale pianificazione aggressiva. La difesa potrebbe ottenere successo se riesce a gettare un dubbio sulla patologicità dello schema: ad esempio evidenziando che comunque in Italia i dividendi sarebbero stati quasi esenti (95% esenti per partecipazioni qualificate in capo a persone fisiche ante 2018, ora 26% se percepiti come persone fisiche, a seconda del periodo) e che quindi il vantaggio fiscale non era enorme o era lecito pianificarlo. Non è escluso che un giudice, valutando la mancanza di reale struttura, confermi invece l’esterovestizione. In tal caso i soci potrebbero valutare di transare: magari accettando di tassare in Italia i dividendi degli ultimi anni (con sanzioni ridotte) in cambio della chiusura del caso.
Caso 3: Impresa di servizi trasferita in Bulgaria
Scenario: Un consulente informatico italiano decide nel 2022 di trasferire la sua attività in Bulgaria per beneficiare della flat tax 10% sulle società. Chiude la partita IVA individuale italiana e costituisce una Ltd a Sofia, di cui è unico proprietario e amministratore. Si trasferisce anche lui in Bulgaria e si iscrive all’AIRE, pur tornando spesso in Italia. Continua a fornire consulenze a clienti, molti dei quali italiani (remotamente, via internet). In Bulgaria la società ha sede presso un piccolo ufficio affittato, e assume una segretaria part-time. Dopo due anni, la maggior parte dei ricavi della Ltd proviene ancora da contratti con società italiane, e l’imprenditore trascorre in realtà oltre 6 mesi l’anno in Italia (anche se formalmente risulta residente estero).
Contestazione Fisco: La situazione potrebbe far scattare sia un’accusa di esterovestizione per la società bulgara sia, parallelamente, un’esterovestizione come persona fisica (ovvero che il consulente in realtà non aveva trasferito all’estero la residenza). L’Agenzia può contestare che la Ltd bulgara è residente in Italia ai sensi art. 73 TUIR, perché l’oggetto principale (consulenza) è di fatto svolto in Italia dal titolare e presso i clienti italiani, e la sede di direzione è in Italia (l’amministratore passa qui il suo tempo). Inoltre, la persona fisica amministratore viene considerata fiscalmente ancora residente in Italia (nonostante AIRE) perché trascorre qui più di 183 giorni e ha il centro degli interessi qui. In buona sostanza, il Fisco imputerebbe i redditi della società bulgara direttamente al consulente in Italia (in alternativa, potrebbe contestare una stabile organizzazione personale in Italia della società estera).
Difesa possibile: Questo caso tocca due fronti: societario e personale. Per la parte societaria (esterovestizione della Ltd), la difesa proverà a dimostrare che l’attività veniva effettivamente svolta dalla società in Bulgaria. Ad esempio, esibire contratti con clienti bulgari (se ne ha almeno alcuni, per dimostrare un radicamento); mostrare che la società aveva un ufficio attrezzato a Sofia dove si svolgevano realmente alcune attività (riunioni, sviluppo software, etc.). Far testimoniare la segretaria bulgara su quanta attività c’era in sede. Inoltre, enfatizzare che il titolare si era personalmente trasferito in Bulgaria (iscrizione AIRE come prova di intento genuino).
Dal lato personale, si dovrà dimostrare che il consulente non aveva più residenza fiscale in Italia: questo in base all’art. 2 TUIR (che per gli individui prevede la presunzione di residenza se iscritti all’AIRE ma con domicilio in Italia). Occorrerà convincere che il centro degli interessi vitali si era spostato (qui è dura, perché in ipotesi l’individuo passava molto tempo in Italia). Forse focus sulla società è più forte: se la società venisse considerata estera genuina, automaticamente i redditi non spetterebbero a lui in Italia.
Si potrebbe anche argomentare che, trattandosi di un contesto UE, la scelta della Bulgaria era lecita e che il contribuente ha effettivamente fruito della libertà di circolazione. Magari allegare bollette, contratto di casa in Bulgaria, ricevute mediche, tutto per far credere che risiedeva davvero lì e non fittiziamente.
Esito atteso: Se i fatti sono quelli dati (gran parte del tempo in Italia, clienti italiani), l’Amministrazione ha un caso forte. Probabilmente l’esito sarebbe sfavorevole al contribuente: verrebbe stabilito che la residenza effettiva era rimasta in Italia e quindi la società è un mero schermo. Una possibile via di uscita, più che vincere integralmente, sarebbe negoziare: magari aderire all’accertamento per alcuni anni e regolarizzare. In prospettiva futura, il consulente potrebbe decidere se trasferirsi davvero all’estero in modo più netto (meno contatti con Italia, taglio dei legami) oppure rinunciare allo schema. Questo esempio evidenzia come trasferire solo la “scatola societaria” senza trasferire la vita personale e il business effettivo è facilmente smascherabile. Per un esito diverso, avrebbe dovuto: ridurre i clienti italiani sotto il 50%, trascorrere meno di 6 mesi in Italia, avere più sostanza locale. È una lezione su cosa non fare se si vuole evitare l’esterovestizione.
Caso 4: Società estera e stabile organizzazione occulta in Italia
Scenario: Un gruppo straniero (es. statunitense) apre una filiale commerciale in Italia sotto forma di società di diritto statunitense (incorporata in Delaware) che però opera sul mercato italiano tramite alcuni dipendenti locali che promuovono vendite. La società USA non ha una sede stabile dichiarata in Italia, gestisce i contratti dall’estero, ma di fatto c’è un ufficio a Roma con personale che svolge attività di marketing. L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare qui non tanto l’esterovestizione (perché la società è davvero estera, non controllata da italiani) quanto la presenza di una stabile organizzazione non dichiarata in Italia.
Differenza con esterovestizione: Questo caso serve per chiarire il confine: la stabile organizzazione occulta è un’altra forma di evasione internazionale, diversa dall’esterovestizione. Nell’esterovestizione il soggetto è formalmente estero ma sostanzialmente italiano (quindi si tassa come residente su tutto). Nella stabile organizzazione occulta, il soggetto resta estero, ma si individua in Italia un’unità produttiva che andava tassata sui redditi attribuibili. Nel nostro esempio, il Fisco tasserebbe i profitti generati dall’ufficio di Roma come PE italiano.
Spesso l’Amministrazione, in dubbio tra le due qualificazioni, sceglie quella più calzante. Nel caso di società controllate da italiani, opta per esterovestizione. Nel caso di società estere indipendenti che operano in Italia, opta per stabile organizzazione. A volte, come accennato in una vicenda reale nel 2023, l’Agenzia inizialmente contesta esterovestizione e poi, in corso di causa, riformula l’accusa come stabile organizzazione, riconoscendo che la società estera aveva un minimo di autonomia ma c’era comunque base fissa in Italia .
Difesa: La difesa in tema di stabile organizzazione è provare che l’attività in Italia era preparatoria e ausiliaria, o che i dipendenti non concludevano contratti qui. Ma esula dal focus di questa guida.
L’importante da capire è che esterovestizione e stabile organizzazione sono due concetti diversi ma a volte contigui: in entrambi i casi il Fisco mira a tassare in Italia redditi che formalmente sfuggivano. Nel progettare una struttura societaria internazionale, bisogna fare attenzione ad entrambi i profili: non solo dove è la residenza, ma anche se si sta creando di fatto una base operativa tassabile in Italia.
Domande frequenti (FAQ) sull’esterovestizione societaria
Di seguito una serie di domande comuni che imprenditori, professionisti e contribuenti si pongono in materia di esterovestizione, con risposte basate sulla normativa e la prassi aggiornata al 2025.
D: Cos’è, in parole semplici, l’esterovestizione societaria?
R: È quando una società finge di essere estera per pagare meno tasse, mentre di fatto opera dall’Italia. Immagina un’azienda che si registra in un altro paese (magari un paradiso fiscale) ma poi gli uffici, i capi e il lavoro sono tutti in Italia: ecco, quella società è esterovestita. La legge italiana considera residenti in Italia anche queste società “dall’abito estero” se scopre che il centro di direzione o di attività è qui . In sintesi: esterovestizione = residenza fiscale fittiziamente spostata oltreconfine.
D: Quali sono i segnali che il Fisco guarda per capire se una società estera è in realtà italiana?
R: Ci sono vari indizi (nessuno decisivo da solo, ma messi assieme fanno il quadro). Ad esempio :
– Gli amministratori e soci sono in maggioranza residenti in Italia.
– Le decisioni societarie (riunioni del CdA, firme di contratti) avvengono in Italia.
– L’azienda estera non ha uffici veri né personale proprio nel paese dichiarato, magari ha solo una casella postale.
– I suoi clienti o fornitori sono quasi tutti italiani; insomma, il business è concentrato in Italia.
– I libri contabili e la gestione amministrativa sono curati da uno studio in Italia.
– Spesso c’è una società italiana legata (es. la società estera controlla un’italiana, o viceversa) e si usano fatture tra loro per spostare utili.
Se il Fisco riscontra queste cose, sospetta fortemente l’esterovestizione e approfondisce .
D: È illegale avere una società all’estero?
R: Assolutamente no, non è illecito di per sé. È lecito e normale operare con società estere – pensiamo alle multinazionali. Diventa un problema se la società estera è una scatola vuota usata solo per evadere tasse italiane. Se invece una società è realmente stabilita all’estero, con uffici, attività e tutto, nonostante abbia soci italiani, non c’è nulla di illegale. La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che non vuole colpire chi effettivamente svolge attività fuori, ma chi finge soltanto . Quindi la chiave è la sostanza economica: c’è un vero business all’estero o è un guscio per spostare profitti? Nel primo caso ok, nel secondo no.
D: Ho la residenza personale in Italia ma vorrei aprire una società in un paese con tasse basse (es. Estonia). Posso farlo senza problemi?
R: Puoi farlo, però devi stare attento: se continui a gestire tutto dall’Italia, quel risparmio fiscale potrebbe rivelarsi un’illusione perché l’Italia ti tasserà lo stesso. Per non avere problemi dovresti davvero trasferire l’attività in Estonia: ad esempio avere ufficio e dipendenti lì, e magari anche tu trasferirti o comunque limitare il ruolo dell’Italia. Se invece apri la società in Estonia ma poi lavori da Milano come nulla fosse, l’Agenzia potrebbe contestare l’esterovestizione. Ci sono paesi – tipo l’Estonia – che attraggono start-up con regimi fiscali vantaggiosi (in Estonia l’utile reinvestito non è tassato). Puoi usufruirne, ma devi seguire le regole: ad esempio amministrare davvero da lì. Un suggerimento: se sei genuinamente interessato, valuta un interpello all’Agenzia delle Entrate prima, spiegando la situazione e chiedendo se applicherà la presunzione. Così hai un’idea chiara di come procedere.
D: Quali tasse devo pagare se l’Italia scopre che la mia società estera è in realtà residente in Italia?
R: In pratica, devi pagare tutto come se quella società fosse sempre stata italiana. Quindi: l’IRES al 24% su tutti i redditi (mondiali) della società per gli anni contestati, meno eventuali crediti per imposte pagate all’estero . Se c’è IRAP, anche quella. Poi ci sono gli interessi di mora su queste imposte, calcolati per il ritardo. E infine le sanzioni amministrative: tipicamente, se la società non aveva presentato dichiarazioni in Italia (caso più comune), c’è la sanzione per omessa dichiarazione dal 120% al 240% dell’imposta evasa per ogni anno . Se invece qualche dichiarazione c’era ma falsa, sanzione 90-180% (infedele). Ad esempio, se evasi €100k di IRES, la sanzione minima è €120k. Ci possono poi essere sanzioni accessorie (tipo interdizione da rimborsi per 2 anni, ecc.). Insomma, arriva un bel conto salato. E se non paghi volontariamente, scatta la riscossione (cartelle, pignoramenti). In più, come detto, potresti dover rispondere di un reato tributario (vedi oltre).
D: La mia società esterovestita può aderire a qualche condono o sanatoria per mettersi in regola?
R: Periodicamente lo Stato fa delle voluntary disclosure o rottamazioni. Per esempio, c’è stata la Voluntary Disclosure nel 2015-2017 per regolarizzare attività estere non dichiarate (soprattutto conti e trust). Quella poteva coprire anche casi di società estere “schermo”. Al 2025, non c’è una disclosure aperta ad hoc. Però la legge di Bilancio 2023 aveva introdotto la sanatoria delle liti pendenti: se tu avessi un contenzioso in corso sulla residenza estera, potevi chiuderlo pagando un po’ meno (magari il 90% del valore se eri in primo grado, percentuale variabile). Inoltre c’è sempre il ravvedimento operoso: se ancora non sei stato controllato, potresti spontaneamente presentare le dichiarazioni integrative in Italia, pagando imposte e sanzioni ridotte (più ci si ravvede tardi più la sanzione è vicina al massimo, ma comunque c’è uno sconto e soprattutto eviti il penale pagando tutto prima). Non esiste un condono specifico per esterovestizione adesso, quindi la via è ravvedersi caso per caso. Se temi di essere a rischio e vuoi dormire sereno, consulta un esperto e valuta un ravvedimento: pagherai, ma ti togli il pensiero di punizioni peggiori in futuro.
D: Se pago tutto quello che mi chiedono con l’accertamento, poi sono al sicuro da conseguenze penali?
R: Pagare aiuta moltissimo, ma tempistica e modalità contano. In generale, se paghi integralmente imposte, interessi e sanzioni prima che inizi il processo penale (precisamente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento), la legge prevede la non punibilità per i reati di omessa o infedele dichiarazione (art. 13 D.Lgs. 74/2000) . Quindi, se hai un avviso di accertamento e decidi di fare adesione e pagare tutto, e nel frattempo c’era un procedimento penale, quest’ultimo viene archiviato o chiuso senza condanna. Se paghi dopo che il processo è partito, non hai più la causa di non punibilità automatica, ma è comunque un forte elemento attenuante (potresti ottenere pene minime o patteggiamenti favorevoli). Attenzione: questo vale per omessa/infredele; se ci fossero reati più gravi (frode) la causa estintiva scatta solo se paghi prima dell’avviso di accertamento, scenario raro. In sintesi, pagare spontaneamente è la migliore “assicurazione” contro la galera in materia tributaria.
D: L’Agenzia può accusarmi di esterovestizione per il passato anche remoto? C’è una prescrizione?
R: Per gli accertamenti tributari, esistono termini decadenziali: di regola l’Agenzia può emettere avvisi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avresti dovuto dichiarare (che sale a settimo anno se non hai presentato dichiarazione). Ad esempio, l’anno d’imposta 2018 (dichiarazione 2019) si prescrive al 31/12/2024 se dichiarazione omessa. Dato che nelle esterovestizioni quasi sempre c’è omissione, possono andare indietro di 7 anni. Fino al 2015 addirittura 8 anni (c’era un regime transitorio). Quindi realisticamente ti possono contestare ultimi 7-8 anni. Per i reati penali, la prescrizione come detto è circa 6-7 anni e mezzo dalla commissione (che per omessa coincide con scadenza dichiarazione). Quindi sul penale più di 7 anni fa di solito è fuori (salvo atti interruttivi). Quindi il passato remoto (oltre 8 anni) di solito è al sicuro almeno fiscalmente. Attenzione però: se hai ancora in essere la struttura esterovestita, ogni anno che passa aggiunge un anno contestabile. Non contare sul tempo: l’Agenzia ha banche dati sempre più efficienti ed accordi internazionali, quindi ormai è difficile farla franca a lungo. Meglio regolarizzare.
D: Ho letto della nuova legge che punisce gli “accordi fiscali segreti” (whistleblowing ecc.). Riguarda anche l’esterovestizione?
R: Forse ti riferisci alla DAC6 – una direttiva UE – e alle normative sul whistleblowing. La DAC6 obbliga consulenti e imprese a segnalare schemi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva. Una struttura di esterovestizione potrebbe rientrare tra gli schemi da segnalare se soddisfa certi hallmarks (ad esempio uso di entità offshore senza sostanza). Quindi, in teoria, se un consulente ti ha suggerito di aprire la società estera solo per tasse, lui avrebbe dovuto comunicarlo all’Agenzia. Questo aumenta la capacità del Fisco di venire a saperlo. Sul fronte whistleblowing, in Italia c’è tutela per chi segnala illeciti anche fiscali nel proprio ente; ma è meno rilevante per il singolo imprenditore. In sostanza: le nuove normative di trasparenza rendono più difficile nascondere l’esterovestizione, perché c’è più scambio di info e obblighi di disclosure. Non è una legge punitiva in sé, ma un meccanismo di emersione.
D: Se la mia società viene considerata residente in Italia, cosa succede nel paese estero dove stava? Devo pagare doppio?
R: Dipende dai casi e dai trattati. In genere, se l’Italia ti considera residente, tasserà l’utile mondiale, però se hai pagato qualche imposta nello Stato estero cercherà di evitarti la doppia tassazione completa. Ad esempio, se la tua società era in Svizzera e ha pagato lì il 10% di utile, l’Italia tassandoti al 24% dovrebbe darti credito per quel 10% svizzero (se c’è accordo bilaterale), così paghi la differenza fino a 24%. Il problema è che in certi casi l’estero magari non tassava affatto (es. holding in UAE a zero tasse): lì non c’è nulla da accreditare, paghi tutto in Italia. Inoltre, la qualifica di residente in Italia non è detto che venga riconosciuta dall’altro paese: potresti finire nella scomoda situazione di essere considerato residente da due stati insieme. I trattati servono a evitare questo, ma come detto di solito per società c’è la procedura di accordo amichevole (MAP) che non garantisce al 100% un esito. In pratica, nella maggior parte delle contestazioni, l’altro paese o è un paradiso che tanto non tassava (quindi no doppia imposizione ma solo imponibile emergente in Italia), oppure se è un paese OCSE, spesso l’impresa lì viene chiusa dopo l’accertamento italiano. Non devi pagare due volte sullo stesso reddito, però potresti dover fare domanda di rimborso nel paese estero di eventuali imposte pagate là, sostenendo “guardate che la mia società in realtà è stata tassata come italiana”. Non sempre semplice. Insomma, il risultato netto sarà che paghi almeno l’aliquota più alta tra i due paesi, se non di più per sanzioni.
D: In caso di controlli, meglio collaborare o stare zitto?
R: Durante la verifica fiscale, conviene collaborare presentando la propria versione. Nascondersi o ostacolare spesso peggiora le cose (possono arrivare perquisizioni, o assumere il tuo silenzio come indizio negativo). Se hai documenti che ti aiutano, mostrali subito. Certo, va fatto con strategia e magari con l’ausilio di un tributarista, per evidenziare ciò che ti giova e gestire le informazioni delicate. In fase penale, invece, vige il diritto al silenzio: lì ogni caso è a sé, a volte è bene fare dichiarazioni spontanee per spiegare, altre volte tacere per non incrinarsi. Ma sul piano tributario il contraddittorio è fondamentale: molti accertamenti vengono ridimensionati grazie alle osservazioni del contribuente. Ricorda che se rifiuti di esibire documenti in verifica, poi in giudizio potresti non poterli produrre (c’è una preclusione su documenti non esibiti per colpa). Quindi collaborare sì, ma con intelligenza.
D: Quali sono le sentenze più importanti in questo campo negli ultimi anni?
R: Te ne cito alcune tra le più rilevanti e recenti:
– Cassazione 6 febbraio 2024 n. 3386: caso di società con sede in UK ma immobili in Italia – la Cassazione ha ribadito che se la direzione effettiva è in Italia, la società è residente qui anche ai fini di altre imposte (registro). Importante perché ha applicato il principio anti-esterovestizione in ambito imposta di registro, confermando che non viola la libertà UE .
– Cassazione 19 luglio 2024 n. 20002: caso società controllata in Romania – ha confermato che il semplice esercizio del controllo societario italiano non basta per dire che la controllata estera è amministrata in Italia. Occorre che la controllante agisca come “amministratore di fatto” e usurpi l’attività d’impresa della figlia. Principio a tutela di chi ha vere controllate all’estero.
– Cassazione 20 gennaio 2023 n. 1544: simile al precedente, afferma che la sede amministrativa non coincide automaticamente col luogo di direzione e coordinamento della controllante italiana. Insomma, avere una capogruppo in Italia non rende di per sé esterovestita la sub estera se quest’ultima ha propria autonomia.
– CTR (Corte Giust. Trib.) Lombardia 27 luglio 2023 n. 2439/25/23: decisione di merito interessante: ha escluso l’esterovestizione per una società francese controllata da italiani, perché ha verificato che c’era sostanza (attività di macellazione in loco, amministratori e spese in Francia, ecc.). In pratica ha detto: se c’è business genuino, non c’è evasione.
– Cassazione penale 30 ottobre 2015 n. 43809 (Dolce & Gabbana): pietra miliare sul versante penale: ha stabilito che una struttura esterovestita di per sé può essere elusiva ma non è reato se non c’è frode. Ha assolto gli imputati perché l’operazione era un abuso del diritto ma non una evasione fraudolenta; quindi nessuna omessa dichiarazione punibile.
Queste in sintesi. In fondo alla guida troverai un elenco di fonti e sentenze con i riferimenti precisi, così puoi approfondire ciascuna.
D: In conclusione, che consigli dareste a chi vuole evitare problemi di esterovestizione?
R: Il consiglio principale è la trasparenza e la sostanza. Se vuoi operare con società estere, fallo in modo da poter sempre dimostrare che c’è una ragione economica vera e che una parte significativa dell’attività avviene davvero lì. Quindi:
– Attrezza una sede reale all’estero (non solo un indirizzo postale).
– Se possibile, risiedi tu stesso o uno dei soci amministratori all’estero, almeno per un periodo adeguato, oppure nomina amministratori locali di comprovata autonomia.
– Tieni traccia di tutto: verbali di riunioni all’estero, biglietti aerei, spese fatte sul posto.
– Evita schemi troppo “perfetti” dove l’estero incassa tutto e l’Italia ha solo costi: devono esserci rischi e funzioni anche all’estero, non solo profitti passivi.
– Confrontati con consulenti internazionali seri e, come detto, valuta un interpello se la posizione è borderline.
– Infine, non sottovalutare il Fisco italiano: grazie ai dati bancari, ai registri e alla cooperazione internazionale, oggi scopre molte più cose di 10 anni fa. Meglio essere compliance prima che doversi difendere poi.
Fonti normative, giurisprudenziali e di prassi (agg. 2025)
(In questa sezione raccogliamo le principali fonti citate o utilizzate nella guida, tra normative italiane, sentenze e documenti di riferimento, per approfondimento.)
Normativa italiana: – D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 73: Criteri di residenza fiscale delle società ed esterovestizione. – Comma 3 (come mod. da D.Lgs. 209/2023) definisce sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale ai fini della residenza . – Comma 5-bis introdotto dal DL 223/2006, prevede la presunzione legale relativa di residenza per società estere controllate da soggetti italiani o con CdA a maggioranza italiano e partecipazioni di controllo in società italiane . – Comma 5-ter e 5-quater estendono la verifica del controllo e casi particolari (trust, OICR immobiliari).
– Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 12 c.7: Termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e atto impositivo, salvo casi di particolare e motivata urgenza .
– Legge 212/2000, art. 10-bis: Divieto di abuso del diritto ed elusione fiscale. Definisce l’abuso (assenza di sostanza economica e vantaggio fiscale indebito) e prevede il contraddittorio obbligatorio; specifica che le condotte abusive non sono punibili penalmente ma solo con sanzioni amministrative . (Introdotto da D.Lgs. 128/2015).
– D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari): – art. 4 dichiarazione infedele (soglia €100.000 imposta evasa e >10% elementi attivi omessi o >€2 mln) ; – art. 5 omessa dichiarazione (soglia €50.000 imposta evasa) ; – art. 2-3 dichiarazione fraudolenta (con fatture false o altri artifici); – art. 13 cause di non punibilità (pagamento integrale del debito tributario prima del dibattimento) .
– D.Lgs. 218/1997: Accertamento con adesione del contribuente (definizione agevolata con riduzione sanzioni a 1/3) .
– D.Lgs. 546/1992: Processo tributario – art. 47 Sospensione dell’atto impugnato; art. 7 poteri delle Commissioni (anche consulenza tecnica); novità L. 130/2022 (testimonianza scritta ammessa).
– Circolari e Prassi: – Circ. AE 28/E del 4 agosto 2006: chiarimenti su art. 73 comma 5-bis (ambito di applicazione anche a controlli indiretti tramite sub-holding estere) . – Risoluzione AE n. 346/E/2008: presunzione di residenza e onere della prova contraria. – Interpello AE n. 164/2023: (non pubblicamente disponibile, citato) chiarimenti su applicazione disciplina esterovestizione per società partecipata .
Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione): – Cass. Civ. Sez. V, 06/02/2024 n. 3386: Principio generale di esterovestizione applicabile anche ad imposta di registro su conferimento immobili a società estera UE. Presunzione art.73(5-bis) e onere della prova contraria. Libertà di stabilimento UE non violata se contestazione fondata su sostanza economica .
– Cass. Civ. Sez. V, 19/07/2024 n. 20002: Residenza fiscale società controllata estera (Romania) – conferma orientamento: direzione e coordinamento della controllante italiana non comporta automatica esterovestizione della controllata, salvo che la controllante agisca come amministratore indiretto usurpandone l’autonomia . Richiama Cass. 1544/2023.
– Cass. Civ. Sez. V, 20/01/2023 n. 1544: In tema di contestazione di residenza a società estera controllata, la sede dell’amministrazione ex art.73 previgente coincide con la sede effettiva e non con il luogo di esercizio del controllo societario da parte della controllante italiana . Esterovestizione solo in caso di eterodirezione patologica.
– Cass. Civ. Sez. V, 17/02/2023 n. 5075: (cit. da dottrina) Ribadisce inversione onere della prova con presunzione e necessità di prova dell’Amministrazione nei casi fuori presunzione. [Fonte: Doctrine.it]
– Cass. Pen. Sez. III, 24/10/2014 (dep. 30/10/2015) n. 43809: Caso Dolce & Gabbana – Esclusa rilevanza penale dell’esterovestizione come mera elusione: assoluzione per insussistenza del fatto (nessuna omessa dichiarazione dolosa) . Stabilisce distinzione evasione vs elusione ai fini penali; l’elusione (abuso) non configura reato tributario in assenza di artifici.
– Cass. Pen. Sez. III, 14/03/2023 n. 10726: (Cfr. Fiscooggi) Conferma configurabilità del reato di dichiarazione infedele anche tramite dichiarazione integrativa utilizzata abusivamente (tema collegato ad abuso del diritto).
Giurisprudenza di merito e altre pronunce: – Corte Giust. Trib. 2° grado Lombardia (Milano), 27/07/2023 n. 2439/25/23: Niente esterovestizione per società francese controllata da italiana: la presenza di effettiva attività in Francia (personale, spese locali, business locale) esclude il carattere fittizio . Normale direzione e coordinamento del gruppo non prova da sola la residenza in Italia .
– Cass. Civ. Sez. V, 24/06/2024 n. 17289: (Osservatorio Fiscalità Intern.) Società con sede estera e attività in Italia ai fini imposta di registro – ribadito criterio sede effettiva per determinare residenza e legittimità di disconoscere sede estera se priva di reale attività .
– Cass. Civ. Sez. V, 01/02/2018 n. 2478: (non citata sopra, rilevante) – Presunzione 73(5-bis) è relativa: contribuente può vincerla provando effettiva localizzazione all’estero. Individuazione della sede amministrativa come questione di fatto sulla base di pluralità di elementi.
– CTR Toscana, 15/07/2019 n. 1442: (es.) – Esterovestizione di società slovacca: annullato avviso per insufficienza di prove, riconosciuta attività economica in loco.
Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate sostiene che una società formalmente estera abbia in realtà la residenza fiscale in Italia? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Ti contestano esterovestizione, recuperando imposte, IVA, sanzioni e interessi come se la società fosse italiana?
Temi che una struttura internazionale lecita venga riqualificata, con effetti devastanti su società, soci e amministratori?
Devi saperlo subito:
👉 l’esterovestizione non si presume,
👉 la residenza fiscale va dimostrata con elementi concreti,
👉 moltissimi accertamenti per esterovestizione sono aggressivi, presuntivi e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- quando il Fisco parla di esterovestizione,
- quali errori commette più spesso,
- cosa rischi realmente,
- come difenderti subito e nel modo corretto.
Cos’è l’Esterovestizione Societaria (In Modo Chiaro)
Si parla di esterovestizione quando il Fisco sostiene che:
- una società è formalmente residente all’estero, ma
- ha in realtà sede dell’amministrazione o direzione effettiva in Italia.
In questi casi l’Agenzia tenta di:
- riqualificare la società come fiscalmente residente in Italia,
- tassare in Italia tutti i redditi mondiali,
- recuperare imposte dirette, IVA e sanzioni.
👉 Non basta una presenza in Italia per parlare di esterovestizione.
Perché il Fisco Accerta l’Esterovestizione
Le società estere vengono colpite perché:
- hanno soci o amministratori residenti in Italia,
- svolgono parte dell’attività sul territorio italiano,
- utilizzano consulenti, uffici o strutture in Italia,
- producono redditi in Paesi a fiscalità più favorevole,
- presentano flussi finanziari verso l’estero.
Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):
👉 “Se la testa è in Italia, la società è italiana.”
Ma attenzione:
➡️ la residenza fiscale non dipende da un solo elemento,
➡️ il Fisco deve provare la direzione effettiva in Italia.
Le Contestazioni Più Frequenti
Negli accertamenti per esterovestizione il Fisco contesta spesso:
- sede dell’amministrazione in Italia,
- direzione effettiva svolta da soggetti italiani,
- decisioni strategiche prese in Italia,
- società estera “schermo”,
- mancanza di autonomia della sede estera,
- utilizzo strumentale della società estera.
👉 Molte contestazioni si basano su presunzioni cumulative, non su prove dirette.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti per esterovestizione presentano errori gravi, tra cui:
- basarsi solo sulla residenza degli amministratori,
- ignorare l’organizzazione estera reale,
- confondere attività operativa con direzione societaria,
- non analizzare dove vengono prese le decisioni,
- applicare presunzioni automatiche,
- motivazioni stereotipate (“società estera fittizia”),
- violazione del contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Società Estera ≠ Società Italiana Occulta
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare che:
- le decisioni strategiche sono prese in Italia,
- la gestione effettiva è in Italia,
- la sede estera è solo formale.
Non basta dimostrare:
- soci italiani,
- amministratori italiani,
- rapporti commerciali con l’Italia,
- consulenti o contabilità in Italia.
👉 La residenza fiscale si fonda sulla realtà organizzativa, non sul sospetto.
Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO
L’accertamento per esterovestizione è ribaltabile se:
- la sede decisionale è realmente all’estero,
- esistono strutture, uffici e personale esteri,
- le decisioni sono documentate fuori dall’Italia,
- l’attività estera è autonoma e operativa,
- manca la prova della direzione effettiva in Italia,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il contraddittorio è assente o viziato.
👉 L’esterovestizione non si presume: si prova.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento non contrastato può portare a:
- recupero di IRES, IRAP e IVA,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi elevatissimi,
- estensione della responsabilità a soci e amministratori,
- contestazioni penali tributarie,
- blocco dei conti e delle operazioni internazionali,
- gravi danni reputazionali.
👉 Negli accertamenti per esterovestizione l’impatto è spesso devastante.
Tecniche Difensive per Reagire Subito e Bene
1. Analizzare dove si forma la volontà sociale
È fondamentale dimostrare:
- dove si tengono le riunioni,
- chi prende le decisioni strategiche,
- dove vengono deliberate le operazioni rilevanti.
2. Dimostrare la sostanza della sede estera
La difesa efficace dimostra:
- presenza fisica all’estero,
- uffici e personale dedicato,
- autonomia gestionale,
- conti correnti esteri operativi,
- contratti e rapporti locali.
📄 Prove tipiche:
- verbali societari esteri,
- contratti di lavoro,
- documentazione bancaria,
- organigrammi,
- contratti commerciali.
3. Smontare la presunzione di esterovestizione
È fondamentale dimostrare che:
- la società estera non è una “scatola vuota”,
- le decisioni non sono prese in Italia,
- l’attività estera è reale e autonoma.
👉 Senza prova concreta, l’accertamento non regge.
4. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio serve per:
- chiarire i fatti prima del contenzioso,
- evitare ricostruzioni distorte,
- ridurre il rischio di riqualificazione.
5. Impugnare e bloccare l’atto
Se l’atto viene emesso puoi:
- presentare ricorso nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare iscrizioni a ruolo e misure esecutive.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere società, soci e amministratori
La difesa serve a:
- evitare responsabilità personali,
- tutelare il patrimonio,
- preservare l’operatività internazionale.
7. Prevenire future contestazioni
È utile:
- rafforzare la governance estera,
- documentare i processi decisionali,
- separare nettamente funzioni Italia/estero,
- pianificare correttamente le strutture internazionali.
👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti per esterovestizione societaria richiede competenza tributaria internazionale, societaria e strategica.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento per esterovestizione,
- ricostruzione della sede effettiva di direzione,
- difesa contro presunzioni di residenza italiana,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela di società, soci e amministratori.
Conclusione
Un accertamento per esterovestizione non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare la direzione effettiva in Italia, non limitarsi a presunzioni.
Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:
- bloccare l’accertamento,
- dimostrare la reale residenza estera,
- evitare recuperi e sanzioni ingiuste,
- proteggere società, soci e amministratori.
👉 Agisci subito: negli accertamenti per esterovestizione, la prova della sede effettiva è decisiva.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento per esterovestizione societaria è possibile, se lo fai nel modo giusto.