Accertamento Iva Sui Corrispettivi Telematici: Anomalie E Come Ricorrere

L’accertamento IVA basato sui corrispettivi telematici è diventato uno degli strumenti di controllo più utilizzati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di commercianti, esercenti e attività al dettaglio.
Quando emergono anomalie nei dati trasmessi dai registratori telematici, l’Amministrazione finanziaria tende spesso a presumere automaticamente omessi corrispettivi e IVA non versata, senza valutare le cause tecniche o operative degli scostamenti.

È fondamentale chiarirlo subito:
un’anomalia nei corrispettivi telematici non è di per sé prova di evasione IVA.

Molti accertamenti fondati su questi dati sono viziati da errori di metodo e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se contestati correttamente.


Cosa sono i corrispettivi telematici

I corrispettivi telematici rappresentano:

• le vendite al dettaglio effettuate
• i dati memorizzati dai registratori telematici
• le informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate
• la base dei controlli automatizzati IVA
• un sistema sostitutivo di scontrini e ricevute
• uno strumento di monitoraggio continuo

Il sistema è obbligatorio, ma non privo di errori o criticità operative.


Perché l’Agenzia delle Entrate avvia l’accertamento

L’Agenzia delle Entrate utilizza i corrispettivi telematici per:

• individuare scostamenti rispetto alle medie
• confrontare vendite, incassi e IVA
• incrociare dati con POS e movimenti bancari
• rilevare giornate senza corrispettivi
• analizzare andamenti anomali nel tempo
• avviare accertamenti IVA induttivi

Il problema è che l’analisi è spesso puramente statistica e automatizzata.


Le anomalie più frequentemente contestate

Negli accertamenti IVA sui corrispettivi telematici, le anomalie più comuni riguardano:

• giorni con corrispettivi pari a zero
• improvvisi cali di fatturato
• differenze tra incassi POS e corrispettivi
• errori di trasmissione dei dati
• malfunzionamenti del registratore
• chiusure non correttamente registrate
• resi o annulli non considerati
• attività stagionali o discontinuità operative

Molte di queste situazioni hanno spiegazioni lecite e documentabili.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti basati sui corrispettivi telematici, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• considera il dato telematico come prova assoluta
• ignora problemi tecnici documentati
• non valuta la stagionalità dell’attività
• confonde incassi finanziari con corrispettivi IVA
• utilizza presunzioni automatiche
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non attiva un reale contraddittorio

In questi casi l’accertamento è giuridicamente fragile.


Quando l’accertamento IVA è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• le anomalie sono sporadiche o tecniche
• il malfunzionamento è dimostrabile
• l’attività è stagionale o discontinua
• non esiste prova di corrispettivi non dichiarati
• l’Ufficio utilizza presunzioni astratte
• non viene rispettato il diritto di difesa

Un’anomalia informatica non equivale a IVA evasa.


Documenti e prove utili per la difesa

La difesa contro un accertamento IVA sui corrispettivi telematici può basarsi su:

• report e file del registratore telematico
• segnalazioni di guasti e interventi tecnici
• documentazione di chiusure o ferie
• prova di resi, annulli e storni
• confronti con periodi stagionali
• estratti POS e movimenti bancari
• registri IVA e contabilità
• perizie tecniche
• ricostruzioni analitiche dei corrispettivi

Ogni anomalia deve essere spiegata singolarmente.


Come impostare il ricorso

Il ricorso contro l’accertamento IVA può fondarsi su:

• contestazione del metodo accertativo
• assenza di prova diretta dell’omissione
• errata interpretazione dei dati telematici
• violazione del principio di proporzionalità
• carenza di motivazione dell’atto
• mancato o inefficace contraddittorio

Una difesa tecnica ben costruita può portare all’annullamento dell’atto.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento IVA basato sui corrispettivi telematici:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le anomalie contestate
• verifica il funzionamento del registratore
• raccogli documentazione tecnica e contabile
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta con attenzione le opzioni difensive:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• recuperi IVA elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• estensione dei controlli ad altri periodi
• danni alla continuità dell’attività


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti IVA fondati su corrispettivi telematici e anomalie statistiche, spesso annullati per carenze probatorie e vizi procedurali.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in IVA, controlli automatizzati e contenzioso tributario.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare le anomalie telematiche
• dimostrare la correttezza dei corrispettivi
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa IVA
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare attività e patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Un errore nei corrispettivi telematici non è evasione automatica.
Agire subito significa impedire che un’anomalia tecnica diventi un debito IVA definitivo.

Hai ricevuto un accertamento IVA basato sui corrispettivi telematici?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difenditi con una strategia tecnica ed efficace.

Introduzione

L’accertamento IVA basato sui corrispettivi telematici è una delle forme di controllo più diffuse e insidiose per commercianti, artigiani e operatori al dettaglio.
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva anomalie nei dati trasmessi dai registratori telematici, tende spesso a presumere automaticamente l’esistenza di corrispettivi non dichiarati, trasformando scostamenti tecnici o irregolarità operative in presunte omissioni IVA.

È fondamentale chiarirlo subito:
un’anomalia nei corrispettivi telematici non equivale automaticamente a evasione IVA.

Molti accertamenti fondati su questi dati sono viziati da errori di metodo e possono essere annullati o ridimensionati se impugnati correttamente.


Cosa sono i corrispettivi telematici

I corrispettivi telematici sono i dati che:

• documentano le vendite al dettaglio
• sostituiscono scontrini e ricevute fiscali
• vengono memorizzati elettronicamente
• sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate
• alimentano i controlli automatizzati
• vengono confrontati con altri dati fiscali

Il sistema è automatizzato, ma non infallibile.


Perché l’Agenzia delle Entrate avvia accertamenti

L’Agenzia delle Entrate utilizza i corrispettivi telematici per:

• individuare anomalie nei flussi di vendita
• confrontare dati IVA e redditi dichiarati
• rilevare scostamenti tra giorni, mesi o anni
• incrociare dati con POS, fatture e ISA
• presumere omessi corrispettivi
• avviare accertamenti IVA induttivi

Il problema è che spesso l’analisi è puramente statistica e non tiene conto della realtà operativa.


Le anomalie più frequentemente contestate

Negli accertamenti IVA sui corrispettivi telematici, le anomalie più comuni riguardano:

• giornate con corrispettivi pari a zero
• scostamenti improvvisi rispetto alla media
• differenze tra corrispettivi e incassi POS
• errori di trasmissione dei dati
• malfunzionamenti del registratore telematico
• chiusure non correttamente comunicate
• vendite annullate o resi non considerati
• attività stagionali o discontinuità operative

Molte di queste situazioni hanno spiegazioni tecniche o gestionali lecite.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti IVA basati sui corrispettivi telematici, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• considera i dati telematici come prova assoluta
• ignora malfunzionamenti tecnici documentati
• non valuta la stagionalità dell’attività
• confonde incassi con corrispettivi IVA
• utilizza presunzioni automatiche
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e contestabile.


Quando l’accertamento IVA è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• le anomalie sono tecniche o occasionali
• i dati trasmessi sono incompleti per cause non imputabili
• esistono giustificazioni operative documentabili
• manca la prova di corrispettivi effettivamente non dichiarati
• l’Ufficio utilizza presunzioni astratte
• non viene rispettato il diritto di difesa

Un dato telematico anomalo non è automaticamente IVA evasa.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa contro un accertamento IVA sui corrispettivi telematici deve essere puntuale e documentata e può basarsi su:

• report del registratore telematico
• segnalazioni di guasti o interventi tecnici
• documentazione di chiusure o sospensioni
• prova di resi, annulli o storni
• confronti con vendite stagionali
• estratti POS e movimenti bancari
• registri IVA e contabilità
• perizie tecniche
• ricostruzioni analitiche dei corrispettivi

Ogni anomalia va spiegata singolarmente.


Come ricorrere contro l’accertamento

Il ricorso contro l’accertamento IVA può basarsi su:

• contestazione del metodo di ricostruzione
• assenza di prova diretta dell’omissione
• errata interpretazione dei dati telematici
• violazione del principio di proporzionalità
• carenza di motivazione dell’atto
• mancato contraddittorio preventivo

Una difesa tecnica può portare all’annullamento o alla forte riduzione della pretesa.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento IVA basato sui corrispettivi telematici:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le anomalie contestate
• verifica il funzionamento del registratore
• raccogli documentazione tecnica e contabile
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• recuperi IVA elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• estensione dei controlli ad altri periodi
• compromissione della continuità dell’attività


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di imprese e professionisti contro accertamenti IVA basati sui corrispettivi telematici e su anomalie statistiche, spesso annullati per carenze probatorie e vizi procedurali.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in IVA, controlli telematici e contenzioso tributario.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare le anomalie telematiche
• dimostrare la correttezza dei corrispettivi
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa IVA
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare l’attività e il patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Un’anomalia nei corrispettivi telematici non è evasione automatica.
Agire subito significa impedire che un errore tecnico diventi un debito IVA definitivo.

Hai ricevuto un accertamento IVA basato sui corrispettivi telematici?
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Introduzione

Dal 1° gennaio 2020, l’Italia ha introdotto l’obbligo generalizzato dello scontrino elettronico e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Questo sistema digitale consente all’Agenzia delle Entrate di monitorare in tempo quasi reale i ricavi dichiarati dagli esercenti al dettaglio, incrociando tali dati con altre fonti (come i pagamenti elettronici tramite POS) . L’obiettivo è contrastare l’evasione IVA da mancata certificazione dei corrispettivi e potenziare i controlli incrociati. Nel nuovo contesto, anomalie o discrepanze tra i dati trasmessi telematicamente e quelli dichiarati possono far scattare procedure di verifica automatica, comunicazioni di “compliance” (inviti bonari a regolarizzare) e, in caso di mancato riscontro, avvisi di accertamento IVA vero e proprio .

Questa guida avanzata – aggiornata a dicembre 2025 con le ultime norme e sentenze – offre una panoramica completa su come individuare e gestire le anomalie nei corrispettivi telematici e soprattutto su come difendersi da contestazioni e accertamenti IVA basati su tali anomalie. Adottando un linguaggio giuridico ma chiaro, la guida si rivolge sia ai professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) sia a imprenditori e privati interessati a capire i propri diritti e obblighi. Verranno esaminati i riferimenti normativi italiani rilevanti, le più recenti pronunce giurisprudenziali (specialmente della Corte di Cassazione) e gli strumenti di difesa a disposizione del contribuente (dal ravvedimento operoso e l’adesione, fino al ricorso presso le Corti di Giustizia Tributaria ex CTP/CTR).

Il punto di vista adottato è quello del contribuente (debitore d’imposta) che riceve una contestazione su presunte irregolarità IVA legate ai corrispettivi. Ampio spazio sarà dato a esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione di Domande e Risposte (FAQ), per chiarire i dubbi più comuni. In fondo alla guida, nella sezione Fonti e Riferimenti, sono elencati tutti i riferimenti normativi, di prassi e giurisprudenziali citati, per eventuali approfondimenti .

Importante: anche un’apparente piccola svista – ad esempio un ritardo di pochi giorni nell’invio dei corrispettivi – può attirare l’attenzione del Fisco e portare a sanzioni . Non tutte le irregolarità però hanno lo stesso peso: molto dipende dall’effettivo impatto sull’imposta dovuta e dall’ostacolo (o meno) che l’errore pone all’attività di controllo . Nei capitoli che seguono distingueremo le violazioni formali (che non incidono sull’IVA versata e spesso si possono sanare con una sanzione fissa) dalle violazioni sostanziali (che comportano imposta evasa e sanzioni proporzionali più gravi). Vedremo come l’ordinamento – anche alla luce della riforma del 2024 – tratta in modo differenziato queste situazioni, e come la giurisprudenza le ha interpretate.

Procediamo con ordine, iniziando dal quadro normativo sugli obblighi di documentazione dei corrispettivi, per poi analizzare le anomalie tipiche, le sanzioni previste e infine le strategie di difesa e ricorso a disposizione del contribuente.

Quadro normativo: obblighi di certificazione dei corrispettivi ieri e oggi

Per comprendere cosa costituisce un’“anomalia” nei corrispettivi telematici, è utile richiamare brevemente l’evoluzione normativa degli obblighi di certificazione dei ricavi da vendite al dettaglio. Negli ultimi anni si è passati da un sistema cartaceo a uno digitale, con un cambiamento radicale nelle procedure di registrazione e invio dei dati all’Erario .

Fino al 2019: scontrino fiscale cartaceo e registro dei corrispettivi

In passato, i commercianti al minuto dovevano emettere uno scontrino fiscale cartaceo (o ricevuta fiscale) per ogni vendita al pubblico, salvo emissione di fattura se richiesta dal cliente. A fine giornata, si sommavano gli incassi del giorno e si registrava il totale sul registro dei corrispettivi (registro IVA vendite semplificato) entro il giorno non festivo successivo . Ad esempio, le vendite del 10 maggio andavano annotate entro l’11 maggio. Tale obbligo discendeva dall’art. 24 del DPR 633/1972, che disciplina la registrazione delle operazioni IVA .

Violazioni tipiche nel regime cartaceo: era piuttosto comune la mancata o tardiva annotazione di alcuni incassi sul registro. Ad esempio, un esercente poteva dimenticare di riportare l’incasso di una giornata, oppure annotarlo con data errata o oltre il termine previsto . Già allora queste violazioni erano sanzionabili: l’omessa o ritardata registrazione costituiva violazione formale o sostanziale a seconda che incidesse o meno sul calcolo dell’IVA dovuta. La giurisprudenza tendeva spesso a considerare i semplici ritardi come irregolarità formali (se entro la liquidazione annuale l’imposta era comunque liquidata e se il ritardo non ostacolava i controlli) . La mancata emissione dello scontrino, invece, era un fatto grave equiparato a occultamento di ricavi, punito con sanzioni proporzionali all’IVA evasa e, in caso di recidiva, con la sospensione dell’attività (come previsto dall’art. 12 D.Lgs. 471/1997, di cui diremo oltre).

Dal 2020: scontrino elettronico e trasmissione telematica dei corrispettivi

Una piccola rivoluzione è avvenuta a partire dal 1° gennaio 2020. Per modernizzare il sistema e combattere l’evasione, il legislatore ha introdotto l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri (art. 2 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dalla L. 205/2017) . Oggi quasi tutti i commercianti al dettaglio devono dotarsi di un Registratore Telematico (RT), cioè un registratore di cassa di nuova generazione che memorizza elettronicamente ogni operazione (emettendo il relativo documento commerciale per il cliente) e trasmette i dati giornalieri delle vendite all’Agenzia delle Entrate tramite internet .

  • Termini di invio: i dati dei corrispettivi vanno trasmessi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione . Ad esempio, un incasso del 1° luglio deve essere inviato entro il 13 luglio. Questo termine è fissato dall’art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. 127/2015, in coerenza con la regola generale sul momento di effettuazione delle operazioni IVA (art. 6 DPR 633/1972) . Nella prima fase di introduzione (secondo semestre 2019) era stato concesso un invio mensile, ma a regime vale la regola dei 12 giorni. L’adempimento avviene di norma in automatico: il registratore telematico elabora a fine giornata un file con il totale dei corrispettivi e lo invia al “Sistema AE” centrale.
  • Documento commerciale al cliente: contestualmente alla memorizzazione, l’esercente deve rilasciare all’acquirente un documento commerciale (scontrino elettronico) come ricevuta dell’operazione . Il documento può essere cartaceo (stampato) o inviato in forma digitale (es. tramite QR code o email), ma non ha più valore “fiscale” autonomo: la sua validità ai fini IVA è data dalla corretta memorizzazione e successiva trasmissione dei dati.
  • Registro di emergenza: il tradizionale registro cartaceo dei corrispettivi non è più tenuto ordinariamente, poiché sostituito dalla memorizzazione digitale; tuttavia permane come soluzione di emergenza. In caso di malfunzionamento del registratore telematico (es. guasto tecnico, mancanza di connessione internet), le vendite devono essere annotate provvisoriamente su un registro di emergenza e i corrispettivi vanno trasmessi non appena il sistema torna operativo . Il contribuente ha l’obbligo di far riparare il registratore entro un certo termine (generalmente 12 giorni) e di sottoporlo a verifiche periodiche annuali . Il mancato intervento di manutenzione nei termini comporta sanzioni amministrative specifiche (da 250 a 2.000 euro) indipendenti dall’eventuale evasione IVA .

In sintesi, oggi l’obbligo di certificazione si articola in due fasi: (1) registrazione immediata di ogni vendita sul RT con emissione dello scontrino elettronico per il cliente (in tempo reale), (2) trasmissione telematica all’Agenzia del totale giornaliero entro 12 giorni . Se tutto funziona correttamente, l’Agenzia delle Entrate riceve quotidianamente i dati degli incassi di ciascun esercente, analogamente a quanto avviene per le fatture elettroniche tra operatori IVA .

Verso un controllo integrato dei pagamenti elettronici: contestualmente allo scontrino elettronico, il legislatore ha rafforzato l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Gli operatori finanziari (banche, istituti di pagamento) devono comunicare all’Anagrafe Tributaria gli importi totali giornalieri transitati per ogni terminale POS presso gli esercenti (obbligo introdotto dall’art. 22, comma 5, D.L. 124/2019, conv. in L. 157/2019). Ciò significa che il Fisco conosce esattamente quanto ogni attività incassa tramite carte e bancomat. Incrociando queste informazioni con i corrispettivi telematici dichiarati, emergono facilmente eventuali discrepanze – ad esempio un volume di pagamenti elettronici nettamente superiore ai ricavi totali dichiarati – che sono indizio di vendite non scontrinate . Proprio grazie a questo incrocio automatizzato dei dati (formalizzato dal Provvedimento AE Prot. n. 352652 del 3/10/2023) il Fisco è oggi in grado di rilevare quasi in tempo reale anomalie significative tra incassi da carte e vendite registrate .

Novità in arrivo (2025-2026): per eliminare alla radice talune anomalie, la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di collegamento tra i registratori telematici e i sistemi di pagamento elettronico (POS) . In pratica ogni POS dovrà essere integrato col registratore di cassa, in modo che ogni transazione con carta generi automaticamente un corrispettivo memorizzato e trasmesso. Il Provvedimento attuativo dell’Agenzia Entrate (Prot. n. 424470 del 31/10/2025) ha definito le modalità operative di questo collegamento . Ciò dovrebbe ridurre drasticamente, a regime, le discrepanze oggi possibili tra incassi elettronici e scontrini emessi. Inoltre, dal 2027, dovrebbe cadere l’obbligo di stampa fisica dello scontrino (in un’ottica di completa digitalizzazione) . Queste innovazioni confermano la direzione presa: massima tracciabilità e interconnessione dei flussi di vendita, per rendere più difficile l’occultamento di ricavi.

Anomalie e irregolarità nei corrispettivi telematici

Parliamo ora delle possibili “anomalie” o irregolarità che possono verificarsi nel nuovo sistema di certificazione telematica e che possono dare luogo a contestazioni da parte del Fisco. Con anomalia intendiamo qualunque scostamento significativo o irregolarità rispetto a quanto atteso o comunicato: ad esempio, discrepanze tra i dati inviati e quelli effettivi, ritardi oltre i termini, dati incoerenti con altri elementi, ecc. . Tali anomalie possono dipendere sia da errori involontari (tecnici o operativi) sia da condotte evasive intenzionali. Vediamo le principali tipologie, dalla meno grave alla più grave, e come vengono individuate.

Tipologie comuni di anomalie (casi frequenti)

  • Omessa emissione dello scontrino/documento commerciale: è la violazione più grave e di frequente riscontro nelle verifiche sul campo. Consiste nel non rilasciare alcun documento fiscale al cliente per una vendita, non documentando affatto il corrispettivo . In termini sostanziali equivale a occultare un ricavo, salvo che il contribuente possa provare l’operazione in altro modo. Tipicamente viene scoperta tramite controlli in loco da parte della Guardia di Finanza, ad esempio attraverso acquisti simulati da ispettori (cliente in incognito) o controlli a campione chiedendo ai clienti all’uscita se hanno ricevuto lo scontrino . Se lo scontrino fiscale manca e il commerciante non è in grado di esibirlo nemmeno nel registratore, viene redatto un Processo Verbale di Constatazione (PVC) che formalizza l’irregolarità . La sanzione per omessa certificazione è molto elevata (vedremo dettagli a breve) e, in caso di recidiva reiterata, può scattare la sospensione temporanea dell’attività (chiusura dell’esercizio). Va notato che per irrogare la sanzione serve una prova oggettiva della mancata emissione – ad esempio il rinvenimento di vendite non registrate – poiché la sola dichiarazione di un cliente che affermi di non aver ricevuto lo scontrino, in assenza di altri riscontri, è ritenuta insufficiente (in dubio pro contribuente).
  • Omessa registrazione o trasmissione di un corrispettivo: caso simile al precedente, ma più subdolo. Può accadere che lo scontrino al cliente sia stato emesso (specie in passato, con lo scontrino cartaceo), ma che l’operazione non risulti nei registri IVA o non sia stata trasmessa al Fisco . In pratica il commerciante finge regolarità verso il cliente, ma poi omette la registrazione contabile per evadere l’IVA su quell’incasso. Con il sistema telematico, ciò può succedere se per qualche motivo i dati memorizzati nel registratore non vengono inviati all’Agenzia (ad esempio, l’esercente non invia volutamente il file di chiusura di una giornata, oppure cancella/manomette i dati prima dell’invio). Questa irregolarità viene spesso rilevata in sede di verifica contabile o attraverso controlli incrociati: confrontando il progressivo degli scontrini emessi con i dati trasmessi, si scopre che manca all’appello qualche giornata o alcuni documenti . Ad esempio, se il registratore mostra scontrini fino al n.150 ma il sistema ne ha ricevuti solo 140, è indice che 10 operazioni non sono mai pervenute.
  • Tardiva trasmissione (o registrazione tardiva): il corrispettivo è stato documentato e conteggiato nell’IVA dovuta, ma trasmesso in ritardo rispetto ai termini di legge. Esempi: un incasso del 10 marzo 2025 inviato il 30 marzo 2025, quindi oltre il limite di 12 giorni ; oppure, in epoca cartacea, incassi giornalieri annotati tutti insieme a fine mese anziché giorno per giorno. Questi ritardi, se non incidono sul periodo di liquidazione dell’IVA (ad es. sono comunque registrati entro la liquidazione periodica di riferimento), sono considerati perlopiù violazioni formali . Il tributo è stato versato regolarmente, ma c’è un’infrazione alle regole formali di tempestività. Il sistema telematico oggi individua facilmente tali casi: se un file di chiusura giornaliera arriva oltre i 12 giorni, i server dell’Agenzia lo segnalano automaticamente . In genere, per i ritardi non gravi, prima di irrogare sanzioni l’Agenzia invia al contribuente una lettera di compliance (avviso bonario) , invitandolo a regolarizzare o a spiegare il motivo. L’esperienza degli ultimi anni conferma questo approccio: a partire dal 2023, ad esempio, sono state inviate moltissime lettere per i corrispettivi 2022 non trasmessi o trasmessi tardivamente, offrendo la possibilità di regolarizzare con sanzioni ridotte e talvolta in concomitanza con sanatorie legislative .
  • Dati errati o incongruenti nei corrispettivi: qui rientrano le situazioni in cui i dati trasmessi contengono errori quantitativi o qualitative tali da alterare il totale. Esempi: trasmettere un importo giornaliero dei corrispettivi inferiore a quello effettivamente incassato (magari per un errore di programmazione del registratore, o – ipotesi peggiore – per una manipolazione dolosa dei dati prima dell’invio); oppure indicare un’aliquota IVA errata che riduce l’imposta dovuta. Un caso molto attuale è la mancata corrispondenza tra incassi POS e corrispettivi dichiarati: come accennato, l’Agenzia delle Entrate confronta i dati dei pagamenti elettronici trasmessi dalle banche con i corrispettivi giornalieri dichiarati . Se risultano incassi con carta non ritrovati tra i corrispettivi, scatta un’allerta. Negli ultimi anni ci sono state campagne di compliance mirate su questo: per incassi POS non registrati, l’Agenzia invia lettere segnalando la differenza e invitando a chiarire . Ad esempio, se in un mese le banche segnalano €10.000 di pagamenti con carta ma il contribuente ha dichiarato corrispettivi per soli €7.000, la discrepanza di €3.000 viene segnalata come potenziale ricavo non documentato. Un altro esempio di dato incongruente: differenze tra magazzino e vendite – se da controlli risulta che beni in magazzino sono usciti (sottratti allo stock) senza corrispondenti vendite registrate, c’è indizio di mancate registrazioni (vendite “in nero”). Questo tipo di confronto però richiede un accertamento più approfondito (controllo fisico del magazzino) e non rientra nei controlli automatizzati standard.
  • Violazioni legate al registratore telematico (obblighi strumentali): infine, vi sono “anomalie” che non riguardano direttamente i corrispettivi, ma il mancato rispetto di obblighi accessori sul dispositivo RT. Come anticipato, non far riparare il RT guasto entro i termini o saltare la verificazione annuale sono condotte sanzionabili con multa da €250 a €2.000 cadauna . Analogamente, un malfunzionamento non segnalato che causi mancati invii di corrispettivi può portare a due tipi di sanzione: una sanzione proporzionale sulle trasmissioni omesse (se c’è imposta evasa, la sanzione è pari al 70% dell’IVA non versata, come vedremo) e la sanzione per l’omessa manutenzione del RT . Fortunatamente, se il contribuente documenta tutto sul registro di emergenza e ripara tempestivamente l’apparecchio, i ritardi di trasmissione dovuti al guasto sono considerati forza maggiore e non vengono sanzionati (il caso del guasto tecnico rientra nelle esimenti previste dalla norma, purché l’obbligo di registrazione alternativa sia stato assolto) .

Come vengono rilevate le anomalie: controlli automatici e ispezioni

Il passaggio al digitale ha permesso all’Amministrazione finanziaria di sviluppare strumenti per incrociare automaticamente i dati e individuare incongruenze sospette . Vediamo le modalità principali con cui un’anomalia viene scoperta:

  • Controlli automatizzati e lettere di compliance: la stragrande maggioranza delle anomalie relative ai corrispettivi telematici (soprattutto quelle formali o minori, come ritardi di trasmissione o modeste differenze) vengono rilevate tramite i sistemi informatici dell’Agenzia, che operano incroci e verifiche incapsulate nell’ambito dei controlli di cui all’art. 54-bis DPR 633/1972. Ad esempio, se un file giornaliero di chiusura manca o arriva in ritardo, il sistema centralizzato lo registra e segnala . Se i dati dei POS indicano incassi maggiori dei corrispettivi trasmessi, la differenza emerge da algoritmi di cross-check . In questi casi l’Agenzia, prima di procedere ad atti impositivi, invita il contribuente alla compliance, inviando una comunicazione di anomalia (tipicamente via PEC o nell’area riservata del portale). Questa lettera – che non è un provvedimento sanzionatorio, ma un avviso bonario – descrive la discordanza riscontrata (es: “risultano corrispettivi trasmessi in ritardo nei mesi X e Y per importi totali…”, oppure “i pagamenti con carta del 2024 superano del 20% i ricavi dichiarati”) . Non si tratta di un accertamento ufficiale, ma di un invito a verificare e, se necessario, a correggere la propria posizione . Spesso viene esplicitamente concessa la possibilità di regolarizzare spontaneamente con sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso. In caso di ritardi di trasmissione, ad esempio, la lettera invita a trasmettere i dati mancanti e pagare la sanzione fissa ridotta (se l’IVA era già versata, si tratta di violazioni formali) . In caso di possibili ricavi non dichiarati (es. differenze POS), la lettera suggerisce di fornire chiarimenti o di sanare l’eventuale evasione prima che parta un accertamento vero e proprio. Ignorare la lettera, pur non costituendo di per sé una violazione, è altamente sconsigliato: se la difformità segnalata è reale e il contribuente non agisce, seguirà quasi certamente un accertamento con sanzioni piene .

Va evidenziato che la base giuridica di queste comunicazioni di anomalia risiede nell’art. 1, commi 634-636, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha affidato all’Agenzia Entrate il compito di mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni derivanti dal confronto tra i dati in suo possesso e quelli dichiarati, per favorire la “compliance” fiscale spontanea e il ravvedimento, in un’ottica collaborativa. Ad esempio, con Provvedimento del Direttore AE Prot. n. 369141/2025 (9 ottobre 2025) sono state stabilite le modalità per la messa a disposizione delle comunicazioni relative alle anomalie IVA 2023, segnalando ai titolari di partita IVA eventuali differenze tra i dati delle dichiarazioni annuali e le operazioni trasmesse (corrispettivi, fatture elettroniche, ecc.) . In pratica, ogni anno l’Agenzia conduce campagne di analisi incrociata e invia “alert” digitali ai contribuenti con scostamenti anomali, invitandoli a regolarizzare entro un certo termine. Nel 2023, ad esempio, furono inviate migliaia di PEC evidenziando differenze nelle dichiarazioni IVA 2022, con la possibilità di ravvedersi prima dell’avvio di accertamenti .

Esempio pratico 1: Il Sig. Rossi, commerciante al dettaglio, a novembre 2025 riceve una PEC dall’Agenzia Entrate avente ad oggetto “Discrepanza pagamenti elettronici/corrispettivi – Invito a verifica”. Nella lettera si legge che per l’anno d’imposta 2024 risultano incassi tramite POS per €120.000, a fronte di corrispettivi dichiarati per €100.000, e si invita il contribuente a controllare la propria contabilità. Rossi esamina i dati e scopre che effettivamente alcune vendite pagate con carta non erano state scontrinate, per un totale di circa €20.000 di imponibile. A questo punto ha due opzioni: (a) spiegare all’Agenzia che quei €20.000 non sono ricavi (ipotesi poco credibile, a meno di errori materiali nei dati), oppure (b) ravvedersi operosamente, emettendo ora i documenti mancanti e pagando l’IVA dovuta con sanzioni ridotte. Rossi sceglie di ravvedersi: registra subito i corrispettivi omessi, ricalcola la maggiore IVA e la versa con F24 applicando la sanzione ridotta (essendo trascorsi meno di 2 anni dal fatto, ha una riduzione a 1/7 del minimo). Invia poi all’Agenzia una risposta via PEC indicando di aver provveduto alla regolarizzazione. Esito: l’Agenzia archivia la posizione e non emette alcun avviso di accertamento. Rossi evita così le sanzioni piene (90%/70% dell’imposta evasa) e soprattutto evita il rischio di un atto impositivo ben più oneroso.

Esempio pratico 2: La Ditta Bianchi SNC riceve la stessa comunicazione di anomalia per incassi POS non dichiarati. Tuttavia, Bianchi è convinta che i dati siano sbagliati, perché alcuni importi indicati dall’Agenzia non corrispondono ai suoi estratti conto: vede, ad esempio, due accrediti identici di €5.000 lo stesso giorno, quando in realtà c’è stato un solo pagamento da €5.000. Bianchi prepara quindi una risposta difensiva: allega l’estratto conto bancario e i registri interni, evidenziando che uno dei due importi è duplicato per errore. Invia via PEC queste spiegazioni dettagliate, chiedendo la correzione dell’anomalia. Nel 2023 era effettivamente accaduto che alcune lettere dell’Agenzia contenessero importi doppi per un bug informatico, e l’Agenzia stessa emanò un comunicato scusandosi e annullando d’ufficio le segnalazioni errate . Dopo l’invio della risposta, Bianchi non riceve ulteriori comunicazioni: l’anomalia viene presumibilmente archiviata. Esito: nessun accertamento formale viene emesso, in quanto i dati contestati erano inesatti. Morale: è fondamentale verificare attentamente le segnalazioni – potrebbero contenere errori – e fornire tempestivamente all’Agenzia evidenze contrarie se si ritiene di essere nel giusto.

  • Verifiche della Guardia di Finanza e controlli in loco: accanto ai controlli automatizzati, permane l’attività di ispezione tradizionale svolta dalla Guardia di Finanza (GdF). Pattuglie GdF effettuano controlli nei negozi, specialmente in settori a rischio, per verificare l’effettiva emissione degli scontrini in tutte le transazioni. Come già detto, possono agire in borghese come clienti, oppure fermare clienti all’uscita chiedendo lo scontrino (c.d. “controllo a vista”). Se colgono in flagrante un’omissione, redigono sul posto un verbale (PVC) che descrive l’irregolarità . Inoltre, la GdF ha accesso alle banche dati telematiche: può quindi combinare approcci vecchi e nuovi, ad esempio scegliendo di ispezionare quegli esercizi per cui i dati incrociati indicano incongruenze (in un comunicato del 2025, la GdF ha dichiarato di voler concentrare i controlli proprio su soggetti con anomalie tra POS e corrispettivi, evidenziando tassi di evasione del 30% in alcuni settori) . Durante un accesso, le Fiamme Gialle possono anche eseguire verifiche di cassa e sul magazzino: contare il denaro nel registratore e confrontarlo con gli scontrini emessi nella giornata, o esaminare il magazzino per vedere se risultano vendite non fatturate. Se emergono discrepanze (fondi in cassa eccedenti gli scontrini, beni mancanti non giustificati da vendite registrate, ecc.), anche questi elementi finiscono nel PVC come presunzioni di ricavi non dichiarati.

Esito dei controlli: sia che l’anomalia venga rilevata da un controllo automatico (con eventuale lettera bonaria), sia che emerga da un controllo GdF (con PVC), l’Agenzia delle Entrate dispone di elementi per procedere ad un eventuale accertamento IVA. Prima di analizzare le fasi di accertamento e difesa, riepiloghiamo le conseguenze sanzionatorie previste per le varie irregolarità, alla luce delle modifiche normative più recenti (in particolare la riforma sanzioni del 2024).

Sanzioni per irregolarità sui corrispettivi (ante e post riforma 2024)

Il regime sanzionatorio in materia di corrispettivi è suddiviso, grosso modo, in due filoni:

  • Violazioni “sostanziali”: quelle in cui vi è imposta evasa, cioè ricavi non certificati che hanno portato a un omesso versamento IVA. Qui la sanzione è proporzionale all’IVA non pagata. Fino al 2024 era pari al 90% dell’imposta evasa (con un minimo di €500 per operazione); dal 1° settembre 2024, per effetto della riforma, è scesa al 70% (minimo €300) . Queste sanzioni si applicano tanto all’omessa emissione di scontrino quanto all’omessa registrazione/memorizzazione/trasmissione di corrispettivi, quando ne è derivata evasione d’imposta .
  • Violazioni “formali”: quelle che non hanno inciso sul versamento dell’IVA, ma rappresentano infrazioni agli obblighi formali (es: trasmissione tardiva, omessa trasmissione di dati che però sono stati inclusi nella liquidazione IVA, errori di dettaglio nei dati). Dal 2019 fino al 2024, per le trasmissioni omesse/tardive la legge prevedeva una sanzione fissa di €100 per ogni comunicazione mancante o tardiva (ex art. 11, c.2-quinquies, D.Lgs. 471/1997) . La riforma 2024 (D.Lgs. 87/2024) ha mantenuto l’importo base di €100 ma ha introdotto un tetto massimo di €1.000 per trimestre: se in un trimestre si accumulano molteplici ritardi, la sanzione complessiva non può superare €1.000 . Inoltre, per i casi eccedenti tale soglia è prevista una riduzione automatica (in pratica, oltre la 10ª trasmissione tardiva nello stesso trimestre non si accumulano ulteriori €100) . Restano invece immutate le sanzioni da €250 a €2.000 per violazioni di obblighi tecnici (mancata manutenzione/verificazione del RT) e per altre irregolarità formali generiche .

Di seguito presentiamo due tabelle riepilogative, una per le violazioni sostanziali e una per quelle formali, mettendo a confronto il regime previgente con quello vigente dal 1/9/2024.

Tabella 1 – Violazioni sostanziali (corrispettivi non dichiarati con IVA evasa)

Violazione (IVA evasa)Regime fino al 31/8/2024 (ante riforma)Regime dal 1/9/2024 (post riforma)
Omessa emissione di scontrino/ricevuta (per ogni operazione non documentata)Sanzione pari al 90% dell’IVA evasa, minimo €500 . Esempio: vendita €100+IVA22% non certificata → IVA evasa €22, sanzione 90% = €19,8 elevata a €500 (minimo) . Importo evaso più elevato comporta sanzione proporzionalmente maggiore (es: €2.200 IVA evasa → 90% = €1.980, sopra il minimo) .Sanzione pari al 70% dell’IVA evasa, minimo €300 . Esempio: vendita €100+IVA22% non certificata → IVA €22, sanzione 70% = €15,4 elevata a €300 (minimo) . Su importi maggiori, la % incide di più (es: €2.200 IVA evasa → 70% = €1.540, già sopra €300) .
Omessa registrazione o trasmissione di corrispettivo con mancato versamento IVA (equiparata a omessa emissione)90% dell’IVA non versata, min €500 (stessa sanzione dell’omessa emissione) .70% dell’IVA non versata, min €300 (come sopra) .
Emissione di documento con importo inferiore al reale (scontrino “basso”) con IVA in parte evasa90% dell’IVA sottratta, min €500 . Ad es. importo reale €122 (€100+IVA22%) ma scontrino emesso per €61 (€50+IVA) → IVA evasa €11, sanzione 90% = €9,9 elevata a €500 (minimo).70% dell’IVA sottratta, min €300 . Nell’esempio sopra → IVA evasa €11, sanzione 70% = €7,7 elevata a €300.
Note: In tutti i casi sopra, se nell’arco di 5 anni vengono contestate 4 violazioni di omessa certificazione (anche se di modesto importo), scatta la sanzione accessoria della sospensione temporanea dell’attività (art. 12, c.2 D.Lgs. 471/1997) . La sospensione va da 3 giorni a 1 mese (fino a 6 mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi non documentati eccede €50.000) . Questo provvedimento è immediatamente esecutivo dopo la quarta contestazione, senza attendere l’esito di eventuali ricorsi (misura cautelare) . La riforma 2024 non ha modificato questa disciplina della chiusura: soglia e durata sono rimaste invariate . Ha invece ridotto le sanzioni pecuniarie come sopra illustrato, diminuendo i minimi . In caso di più violazioni sostanziali contestate insieme, si applica il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997: viene cioè irrogata un’unica sanzione aumentata, anziché la somma aritmetica di tutte . Il cumulo giuridico attenua l’importo totale ed è un diritto del contribuente se vi sono infrazioni della stessa indole in tempi connessi . La Corte di Cassazione ha confermato che in presenza di pluralità di omissioni di scontrini va preferito il cumulo giuridico, per evitare sanzioni sproporzionate (Cass. 16450/2021).

Tabella 2 – Violazioni formali (irregolarità che non incidono sull’IVA dovuta)

Violazione formale (nessuna evasione)Regime fino ad agosto 2024 (art. 11 c.2-quinquies D.Lgs.471/97)Regime dal 1/9/2024 (D.Lgs. 87/2024)
Omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei corrispettivi (IVA comunque liquidata e versata)€100 di sanzione per ogni giorno di mancato invio / ogni trasmissione oltre termine . Nessun tetto specifico in norma (ma l’ufficio poteva applicare il cumulo giuridico per ridurre importo) . Ad es.: 5 invii in ritardo = €500 (100×5), spesso ridotti in contestazione a ~€250 in cumulo ; 15 ritardi = €1.500, poi il giudice poteva ridurre equitativamente .€100 per ogni trasmissione omessa/tardiva, con tetto massimo €1.000 per trimestre . Ciò significa che se in un trimestre solare si accumulano ad es. 15 invii in ritardo, la sanzione dovuta è comunque €1.000 (in luogo di €1.500) . Sopra il tetto non cresce ulteriormente (riduzione automatica). Il cumulo giuridico resta applicabile ma di fatto è meno necessario grazie al tetto.
Mancata riparazione del RT guasto entro i termini o omessa verificazione periodica annuale del RT (obblighi tecnici)Sanzione da €250 a €2.000 per ciascuna violazione . Importo concreto rimesso alla gravità e discrezionalità Ufficio (di solito il minimo €250 per violazioni occasionali).€250 – €2.000 (immutato) . La riforma non è intervenuta su questi importi, ritenuti già proporzionati .
Documentazione tardiva senza impatto sull’imposta (es: fattura emessa/registrata oltre i termini)Sanzione fissa da €250 a €2.000 per ciascun adempimento tardivo (art. 6, c.1 D.Lgs. 471/97). Di regola applicato il minimo €250 se il ritardo è lieve e non pregiudica controlli.€250 – €2.000 (immutato) . Nessuna modifica su questi aspetti.
Note: In teoria, l’art. 6, c.5-bis, D.Lgs. 472/97 prevede la non punibilità delle violazioni formali che non pregiudicano l’attività di controllo . La relazione governativa alla riforma 2023 dichiarava che le mere irregolarità formali “non saranno più punibili” . Tuttavia, nei fatti il legislatore ha mantenuto una “sanzione simbolica” (gettone) di €100 per ogni invio tardivo, ritenuta ragionevole come prezzo della disattenzione . Quindi anche se l’IVA è a posto, nella prassi una piccola multa viene quasi sempre irrogata, salvo rarissimi casi di archiviazione in autotutela. La novità 2024 del tetto trimestrale mira però ad evitare sanzioni astronomiche in caso di numerosissimi ritardi formali . Inoltre, il pagamento di queste sanzioni fisse evita conseguenze accessorie: ad esempio, usufruendo del ravvedimento operoso sulle violazioni formali entro termini concordati, il contribuente evita la sanzione accessoria della sospensione licenza (che altrimenti scatterebbe alla quarta violazione anche formale).

Altre conseguenze in caso di corrispettivi non dichiarati:
Oltre alle sanzioni specifiche sopra descritte, ricordiamo che l’omesso ricavo può avere ulteriori implicazioni:

  • Violazioni dichiarative generali: se la mancata certificazione dei corrispettivi ha portato a presentare una dichiarazione IVA infedele (oppure una dichiarazione dei redditi infedele, considerando che i ricavi non dichiarati incidono anche sul reddito imponibile), allora si applicano anche le sanzioni previste per tali violazioni generali. La sanzione per dichiarazione IVA infedele è pari al 90% dell’imposta evasa (ridotta al 70% dal 2024) . Tuttavia, di solito l’Ufficio finanziario tende a contestare solo l’omessa certificazione e “assorbire” l’evasione IVA in quella sanzione, per evitare duplicazioni sanzionatorie . Se invece venissero cumulate entrambe le sanzioni (una per lo scontrino mancante e una per la dichiarazione infedele sull’IVA annuale), il contribuente in sede di ricorso potrebbe eccepire il divieto di doppia sanzione per lo stesso fatto economico (principio del ne bis in idem). La difesa sarebbe fondata qualora le due contestazioni riguardino realmente la medesima imposta evasa nello stesso periodo.
  • Profili penali: la violazione di per sé di non emettere scontrini non costituisce reato, essendo un illecito amministrativo. Tuttavia, se i corrispettivi occultati comportano un’IVA evasa oltre soglie penalmente rilevanti, può configurarsi il reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione IVA ai sensi del D.Lgs. 74/2000 . In particolare, il reato di dichiarazione infedele scatta se l’imposta evasa supera €100.000 e i ricavi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque €2.000.000 . Ad esempio, se un contribuente dichiara €500.000 di volume d’affari ma ne ha in realtà €600.000 (evaso IVA su €100.000) e tale differenza è >10% del dichiarato, potrebbe essere denunciato. Il reato di omessa dichiarazione IVA scatta invece se non viene presentata affatto la dichiarazione annuale e l’IVA evasa supera €50.000. In pratica, singole omissioni di scontrino non portano mai a reato, ma un insieme consistente di corrispettivi occultati potrebbe concorrere a superare le soglie penali complessive. In questi casi, oltre al processo tributario ci sarebbe un procedimento penale a carico dell’imprenditore. Nella maggioranza dei casi comuni (evasioni di minore entità) il profilo rimane solo amministrativo.

Ora che abbiamo delineato il panorama sanzionatorio, possiamo passare alle strategie di difesa: cosa può fare il contribuente dalla ricezione delle prime contestazioni informali (lettere) fino all’eventuale fase contenziosa davanti al giudice tributario.

Procedimento di accertamento: fasi, atti e come reagire

Quando l’Agenzia delle Entrate rileva un’irregolarità nei corrispettivi, il procedimento può avere diversi punti di ingresso e svilupparsi in più fasi. Dal punto di vista del contribuente, è fondamentale capire quale tipo di atto si è ricevuto per adottare la reazione più adeguata. Le possibili situazioni sono:

  • Lettera di compliance (segnalazione bonaria): come abbiamo visto, non è un atto impositivo ma un invito a regolarizzare o spiegare. Viene trasmessa per anomalie rilevate dai controlli automatici (ritardi, incongruenze POS, ecc.) . Il contribuente non “deve” obbligatoriamente rispondere, ma è caldamente consigliato farlo. Cosa fare: entro il tempo ragionevole (idealmente entro 30 giorni ) analizzare i dati segnalati, verificare se l’anomalia è reale o frutto di errori, e intraprendere un’azione: o ravvedersi operosamente pagando quanto dovuto con sanzioni ridotte, oppure inviare una memoria giustificativa se si ritiene che la segnalazione sia infondata. Non c’è un termine perentorio, ma aspettare troppo aumenta il rischio che l’ufficio proceda con un accertamento. In genere, se la lettera arriva nel 2025 riferita a dati 2023, il contribuente ha ancora margine per ravvedersi entro i termini ridotti (1/7 o 1/6) . Se si forniscono spiegazioni e l’Agenzia le ritiene convincenti, probabilmente non seguirà alcun atto: la posizione viene archiviata senza ulteriori comunicazioni . Se invece le spiegazioni non sono ritenute sufficienti, l’ufficio potrà o richiedere documenti integrativi o passare direttamente all’emissione di un avviso di accertamento . È bene tenere traccia della risposta inviata e, se dopo alcuni mesi non si hanno notizie, verificare lo stato eventualmente contattando l’ufficio competente.
  • Processo Verbale di Constatazione (PVC) della GdF: se l’irregolarità è stata riscontrata dalla Guardia di Finanza con un controllo sul posto, il contribuente si vedrà notificare (o consegnare a mano) un PVC. Questo documento riepiloga i fatti accertati e le violazioni contestate (es: “in data XX l’operatore non emetteva scontrino per vendita di €…, in violazione dell’art. 6 c.3 D.Lgs. 471/97” ecc.). Dopo il PVC, normalmente l’Agenzia Entrate deve attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento (termini di garanzia ex art. 12, c.7 L. 212/2000 – Statuto del contribuente). In questo lasso di tempo, il contribuente ha la facoltà di presentare osservazioni e richieste alla Direzione locale dell’Agenzia per contestare quanto emerso. Tali memorie saranno valutate (spesso marginalmente) prima di procedere. Ravvedimento operoso: attenzione, dopo che una violazione è stata già “constatata” in un PVC, la legge in teoria non consentirebbe il ravvedimento ordinario su quella violazione (perché c’è già formale constatazione) . Nel 2023, però, c’è stata un’eccezione: l’art. 4 DL 131/2023 ha previsto un ravvedimento operoso speciale entro il 15/12/2023 anche per violazioni di corrispettivi già constatate entro il 31/10/2023 . Fu una misura temporanea (“sanatoria scontrini”) ormai scaduta. Dunque, in generale, se c’è un PVC non è più possibile ravvedersi su quegli importi, e l’unica via per attenuare le sanzioni sarà in sede di accertamento con adesione o di definizione agevolata dell’atto (vedi oltre) . Il contribuente può comunque cercare un dialogo informale con l’ufficio, segnalando ad esempio circostanze attenuanti o chiedendo di non procedere con la sanzione accessoria di chiusura (magari perché le violazioni contestate sono di poco conto). In alcuni casi l’Agenzia, valutate le memorie difensive, potrebbe archiviare in autotutela la contestazione se emergono evidenti errori nel PVC.
  • Avviso di accertamento IVA (e/o atto di contestazione sanzioni) emanato dall’Agenzia Entrate: è il provvedimento formale con cui l’ufficio recupera l’IVA presumibilmente evasa e irroga le relative sanzioni, oppure, se non c’è imposta da recuperare, contesta solo le sanzioni amministrative. Nel nostro contesto può trattarsi di:
  • un Avviso di accertamento parziale IVA ai sensi dell’art. 54 DPR 633/1972, basato sui dati dei corrispettivi telematici e di altre fonti (es. dati POS). Di solito è un avviso “motivati breve” in cui l’Ufficio evidenzia la differenza tra ricavi accertati e ricavi dichiarati e calcola l’IVA dovuta su tale differenza, più interessi e sanzione al 90%/70%. Questo avviso viene notificato al contribuente (via PEC o raccomandata AR) e costituisce a tutti gli effetti un atto impugnabile davanti al giudice tributario.
  • un Atto di contestazione/irrogazione di sanzioni (ex art. 16 D.Lgs. 472/97) per le violazioni formali riscontrate. Ad esempio, se il contribuente ha trasmesso in ritardo molti corrispettivi ma l’IVA era comunque versata, l’ufficio potrebbe emettere un atto che elenca le violazioni e applica, poniamo, €100 per ciascuna, eventualmente già ridotti in cumulo o al tetto trimestrale. Questo atto è anch’esso impugnabile davanti al giudice, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 472/97.

In alcuni casi, l’Agenzia può combinare le due cose: se c’è IVA evasa, l’avviso di accertamento generalmente includerà sia la pretesa tributaria che le sanzioni. Talora l’avviso è emesso in forma di “atto complesso” che funge anche da intimazione di pagamento (ex art. 29 DL 78/2010): ciò significa che se entro 60 giorni il contribuente non paga né impugna, l’atto diviene definitivo ed esecutivo senza bisogno di cartella . In pratica salta la notifica della cartella esattoriale: trascorso il termine, l’importo viene iscritto a ruolo e si può procedere direttamente con la riscossione coattiva (pignoramenti, fermi) . Questa prassi è comune negli accertamenti automatizzati.

Come reagire all’avviso/atto formale: alla notifica di un avviso di accertamento o atto di contestazione, il contribuente ha 60 giorni di tempo per decidere il da farsi . Le possibili opzioni sono: 1. Pagare quanto richiesto, beneficiando della riduzione delle sanzioni per definizione agevolata (acquiescenza): se si paga interamente entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo . Ad esempio, una sanzione 70% diventerebbe circa 23% dell’imposta. L’avviso spesso indica già l’importo ridotto per acquiescenza. Questa scelta è opportuna solo se si riconosce la correttezza dell’accertamento o se l’importo contestato è modesto e non conviene sostenere un contenzioso. Il pagamento va effettuato in unica soluzione (o si può chiedere una rateazione fino a 8 rate se l’importo è elevato, presentando domanda entro gli stessi 60 giorni) . 2. Attivare un accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): è uno strumento deflattivo che permette di negoziare col Fisco. Bisogna presentare istanza all’ufficio (tipicamente entro 15 giorni dalla notifica, oppure anche oltre purché entro i 60 giorni) chiedendo di definire l’accertamento. L’istanza di adesione sospende automaticamente per 90 giorni i termini per ricorrere. Si verrà convocati per un contraddittorio presso l’Agenzia in cui si può discutere il merito e cercare un accordo, ad esempio riducendo l’imponibile accertato o riconoscendo cause giustificative per alcune differenze. Se si trova un accordo, si formalizza con un atto di adesione: il contribuente paga il dovuto (IVA, interessi) ma con sanzioni ridotte a 1/3 (simile all’acquiescenza) e soprattutto evita il giudizio. L’adesione può essere vantaggiosa quando ci sono margini di trattativa (es: documentazione che attenua la posizione) o per ottenere una sensibile riduzione delle sanzioni senza rischiare il contenzioso. Se l’adesione non va a buon fine, il contribuente ha 30 giorni dal verbale di mancato accordo (o comunque 60+90 giorni dalla notifica originaria) per proporre ricorso. Nel frattempo spesso l’ufficio si astiene dall’iscrivere a ruolo i 2/3 provvisori. 3. Presentare ricorso alla Commissione (Corte) Tributaria competente, entro 60 giorni. Questa è la strada della difesa giudiziale, da intraprendere se si ritiene l’accertamento infondato in fatto o in diritto, o se comunque non si è trovato altro rimedio. Il ricorso va notificato all’Agenzia e depositato presso la segreteria della Corte tributaria di primo grado. A differenza di quanto avveniva fino al 2023, non è più prevista la fase obbligatoria del reclamo-mediazione per le liti di valore fino a €50.000: tale istituto è stato abrogato per i ricorsi notificati dal 2024 in poi . Dunque il contribuente può accedere direttamente al giudice senza attendere mediazioni amministrative. Nel ricorso si possono far valere vizi formali dell’atto (ad es. motivazione insufficiente, mancato contraddittorio ove richiesto, errori procedurali) e motivi di merito (es: i presupposti di fatto sono errati, i calcoli sbagliati, le presunzioni non hanno i requisiti di legge, ecc.).

Va ricordato che la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’obbligo di pagamento: di regola, dopo 60 giorni dalla notifica, l’Agenzia può iscrivere a ruolo 1/3 dell’imposta accertata (il c.d. vester), a meno che il contribuente non ottenga una sospensione giudiziale . Presentando istanza cautelare al presidente della sezione tributaria (art. 47 D.Lgs. 546/92), il contribuente può chiedere di sospendere la riscossione fino alla decisione, motivando il danno grave e le ragioni del ricorso . Se concessa, non dovrà versare i 1/3 provvisori; se negata, dovrà pagare quella quota per evitare azioni esecutive durante il processo. In ogni caso, la parte restante (2/3) rimane sospesa fino a esito del primo grado.

Infine, se il contribuente dovesse perdere in primo grado, potrà appellare la sentenza alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex CTR) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Anche l’appello non sospende automaticamente l’esecutività della sentenza appellata: per sospendere eventuali pagamenti disposti in primo grado bisognerà chiedere un provvedimento di sospensione in appello. L’ultima istanza è il ricorso per Cassazione (ammesso però solo per motivi di diritto, non sul merito delle prove). Nel frattempo, se l’accertamento diviene definitivo (perché non impugnato o esauriti i gradi di giudizio), l’Agenzia potrà riscuotere l’intero importo e, in caso di importi elevati o recidive, potrà anche disporre la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’attività. Quest’ultima, se applicata, è a sua volta impugnabile d’urgenza davanti al giudice tributario .

Difesa nel merito: come contestare le presunzioni dell’Ufficio

In un contenzioso su accertamenti IVA da corrispettivi, il cuore della difesa sta spesso nel contestare le presunzioni usate dall’Ufficio e nel fornire spiegazioni alternative alle anomalie riscontrate. La giurisprudenza tributaria ha elaborato principi importanti su come valutare queste presunzioni e sulla ripartizione dell’onere della prova tra Fisco e contribuente.

Le presunzioni basate sui dati telematici e POS

Quando l’accertamento si fonda su un’anomalia documentale (es: incassi POS > corrispettivi dichiarati), la legge consente all’Ufficio di utilizzare metodi induttivi o analitico-induttivi (art. 54 DPR 633/1972, richiamato dall’art. 39 DPR 600/1973 per le imposte dirette). Ciò significa che, pur mancando una prova “certa” di ogni singola vendita non dichiarata, è sufficiente un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti per presumere un maggior volume d’affari. In tal caso la prova contraria spetta al contribuente. La Cassazione, con una decisione seminale (Cass. n. 13494/2015), ha statuito che la discordanza tra le somme incassate tramite carte/POS e i ricavi dichiarati costituisce di per sé una presunzione (semplice) di maggiori ricavi occultati . In altre parole, se l’Ufficio mostra che su un certo periodo gli accrediti POS superano i corrispettivi registrati, questa circostanza fattuale è un “fatto noto” dal quale è ragionevole dedurre l’esistenza di vendite non scontrinate, a meno che il contribuente fornisca una spiegazione convincente .

La discordanza POS/ricavi non è considerata una “doppia presunzione” (presunzione di secondo grado) ma un fatto oggettivo base . La Suprema Corte ha chiarito infatti che avere più pagamenti elettronici rispetto agli scontrini emessi è un evento concreto e determinato, che legittima il sorgere della presunzione di ricavi non dichiarati, spostando sul contribuente l’onere di provare l’assenza di scostamenti e di giustificare con documenti fiscali tutti gli incassi rilevati dal Fisco . Se il contribuente non riesce a produrre gli scontrini “mancanti” né a spiegare la loro mancanza, la presunzione regge e l’accertamento è fondato .

Questi principi, affermati a partire dal 2015, sono stati più volte ribaditi: – Cass. 21078 e 20109 del 2018: hanno confermato che l’Amministrazione finanziaria, a fronte di dati oggettivi come i pagamenti elettronici superiori ai ricavi contabilizzati, deve fornire solo indizi semplici. Se il contribuente non li contesta specificamente e adeguatamente, tali indizi valgono come prova presuntiva di evasione . – Cass. 15586/2020: fondamentale ordinanza del 22 luglio 2020 (caso di un negozio di abbigliamento) che chiarisce oneri probatori e natura della presunzione. La Corte ha statuito che l’evidenza di pagamenti con carte in numero superiore agli scontrini è appunto un fatto noto concreto, e non un’inferenza statistica . Da esso sorge una presunzione semplice di maggiori ricavi, e incombe alla contribuente l’onere di provare con documenti l’assenza di qualsiasi discordanza . Nella fattispecie, la ricorrente imputava la differenza a un asserito “differimento nella stampa dello scontrino” (sostenendo che gli scontrini fossero stati emessi magari in ritardo rispetto al pagamento) . Ma non avendo saputo esibire in giudizio questi scontrini tardivi né altra valida giustificazione (es. documentazione di resi, acconti o altro), la presunzione è stata considerata legittima . La Cassazione ha rigettato la tesi della doppia presunzione, ritenendo la discordanza univoca e sufficiente . – Cass. 22122/2021: ordinanza del 3 agosto 2021 riguardante un parrucchiere. Interessante perché l’accertamento in quel caso combinava più elementi indiziari. L’Ufficio non solo aveva riscontrato incassi POS non giustificati da ricevute fiscali, ma anche altre anomalie quali uno scostamento rispetto agli indici del “redditometro” (spese/ricavi incoerenti per quel tipo di attività) . La Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo basato sul cumulo di tali presunzioni (POS + redditi non congrui). Ciò insegna che, se il Fisco dispone di più indizi concordanti, la forza della presunzione cresce e diventa ancora più difficile per il contribuente ribaltarla. – Cass. 18060/2024: pronuncia recente (2024) che affronta espressamente il tema delle “doppie presunzioni”. La Corte ha ribadito il principio generale per cui praesumptum de praesumpto non admittitur, ossia non si può fondare una presunzione su un’altra presunzione. Tuttavia, ha chiarito che nel caso dei dati POS vs corrispettivi non c’è doppia presunzione poiché il dato dei pagamenti elettronici è un fatto certo e documentato, non una presunzione . Quindi costruire su di esso la presunzione di ricavi occultati è pienamente lecito sul piano probatorio. – Cass. 4903/2025: ordinanza del 2025 che, pur riguardando un caso particolare (accertamento a ristretta base societaria), tocca marginalmente anche il tema della natura degli “atti semplici” di accertamento da controlli automatizzati. Senza entrare nei dettagli tecnici, segnaliamo che la giurisprudenza più recente conferma la validità degli accertamenti basati sui controlli telematici e tende a respingere eccezioni pretestuose sulla forma degli atti, purché il contraddittorio sia stato garantito e l’istruttoria sia solida (nel nostro caso, tramite la fase di compliance precedente).

In sintesi, il contribuente che vuole contestare un accertamento da corrispettivi deve fornire spiegazioni concrete e documentate per ogni anomalia rilevata. Non è sufficiente, ad esempio, sostenere genericamente che “non tutti gli accrediti POS erano vendite” – bisogna provare caso per caso quali non lo erano, con evidenze. Vediamo quali difese sono ammissibili e quali no:

Difese e giustificazioni possibili del contribuente

  • Errore nei dati dell’Agenzia: se il contribuente dimostra che i dati utilizzati dal Fisco sono errati (ad es. importi doppi, come nell’esempio pratico visto), l’accertamento va annullato perché cade il presupposto fattuale. È sempre utile confrontare gli estratti conto bancari, i registri e gli allegati dell’avviso per trovare eventuali discrepanze. In caso di errore palese, si può chiedere subito l’annullamento in autotutela dell’atto, allegando le prove dell’inesattezza. Spesso l’Ufficio, di fronte a prove schiaccianti di errore (soprattutto se dipeso dai loro sistemi), preferirà annullare o correggere l’atto senza giungere in giudizio. Se invece non lo fa, il giudice tributario annullerà l’accertamento una volta constatata la non veridicità dei dati (principio di base: un atto basato su presupposti di fatto errati è illegittimo per difetto di motivazione e istruttoria).
  • Dimostrare che gli incassi extra non erano ricavi imponibili: il contribuente può sostenere, ad esempio, che alcuni importi transitati sul POS non si riferivano a vendite reali o erano già contabilizzati altrove. Esempi classici:
  • Errori di battitura sul POS: se vi sono duplicazioni o transazioni annullate, occorre mostrare le contabili di storno o i giornali di fondo del POS per provare che quelle somme non sono state effettivamente incassate come vendita.
  • Acconti o caparre già fatturati: se alcuni incassi POS erano acconti per cui magari è stata emessa fattura (in un regime diverso dai corrispettivi) o erano caparre restituite, bisogna esibire le relative fatture o ricevute fiscali.
  • Versamenti del titolare sul conto via POS: può accadere che l’imprenditore utilizzi il proprio POS per accreditare fondi personali sul conto aziendale (anche se sarebbe un uso anomalo). Se si sostiene che alcuni incassi POS erano in realtà versamenti propri (o finanziamenti soci), occorre dimostrarlo con documentazione (es: movimentazioni contabili, delibere di finanziamento soci, ecc.). È una difesa difficile ma non impossibile se i numeri tornano e c’è traccia contabile coerente.
  • Vendite di beni personali usati (non soggette a IVA): un caso limite potrebbe essere l’incasso sul POS per la vendita di un bene personale usato del titolare, che non afferisce all’attività commerciale (es: il titolare vende la sua auto privata incassando sul POS aziendale). Situazioni del genere sono anomale (perché un privato non dovrebbe avere un POS intestato se non ha P.IVA, e comunque mescolare transazioni private sul POS aziendale non è consigliabile) . Ma se accadono, si dovrebbe provare con atto di vendita, evidenze contabili che la somma non è ricavo d’impresa.
  • Corrispettivi già contabilizzati altrove: in certi settori misti, potrebbe esserci sovrapposizione tra corrispettivi e fatture. Esempio: un ristorante che incassa tramite POS anche pagamenti per banchetti aziendali per cui ha emesso fattura (e quindi non li ha messi nei corrispettivi). In tal caso deve esibire le fatture relative a quegli importi, così da evitare doppia contabilità. Se il sistema ha confrontato solo POS vs corrispettivi, può non aver colto che parte di quegli incassi era fatturata.
  • Attenuare l’entità dell’evasione contestata: se proprio non si riesce a giustificare alcuni incassi, ci si può concentrare sul quantificarli correttamente, evitando eccessi. Ad esempio, l’ufficio potrebbe aver ricostruito ricavi in nero per €50.000 basandosi su certi periodi di inattività del registratore; il contribuente potrebbe dimostrare che in quei giorni il negozio era chiuso per ferie (quindi l’ufficio ha stimato vendite inesistenti). Oppure, se l’accertamento induttivo ha proiettato un’evasione sull’intero anno partendo da pochi dati, si può cercare di limitare la proiezione mostrando che quei dati non erano rappresentativi (es: erano casi isolati). In generale, il giudice tributario ha il potere di ridurre l’accertamento se ritiene che l’entità dei maggiori ricavi accertati sia eccessiva rispetto alle risultanze (potere di c.d. “quantificazione equitativa” in caso di presunzioni semplici). In alcune sentenze, le Commissioni hanno ritenuto non dovuto l’intero importo ma solo una parte, qualora il contribuente sia riuscito a seminare dubbi sulla totalità della ricostruzione (questo approccio però è discrezionale e non garantito).
  • Vizi formali del procedimento: a volte la difesa può puntare su aspetti procedurali. Ad esempio, se l’accertamento è scaturito da un PVC della GdF ma l’Agenzia ha notificato l’avviso prima dei 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente, l’atto è nullo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Oppure, se la lettera di compliance è stata inviata ma l’Agenzia ha emesso l’accertamento senza tenere conto di una risposta inviata tempestivamente dal contribuente, si potrebbe eccepire difetto di motivazione (l’ufficio dovrebbe confutare le spiegazioni ricevute). Dal 2022, inoltre, è in vigore l’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo per gli accertamenti fiscali (D.Lgs. 156/2015 e modifiche successive, salvo casi di urgenza o atti “a tavolino” ex art. 54-bis). Se l’avviso è stato emesso senza invito al contraddittorio quando dovuto, ciò può essere motivo di annullamento (ma spesso l’invito è surrogato dalla stessa lettera di compliance, specie negli accertamenti da controlli automatizzati).

In definitiva, dal punto di vista del contribuente, la miglior difesa è proattiva: rispondere alle prime segnalazioni (compliance) spiegando e rettificando, così magari da evitare l’accertamento; se l’accertamento arriva, preparare un dossier dettagliato con tutte le prove a discarico possibili e valutare un’adesione per limitare il danno. In giudizio, focalizzarsi su elementi oggettivi (errori nei dati, evidenze documentali) più che su argomentazioni astratte (tipo “il POS non prova la vendita” – tesi ormai debole alla luce dei principi Cassati).

Va aggiunto che, qualora scatti la sanzione accessoria della chiusura dell’attività (ad es. dopo giudizio definitivo sfavorevole con 4 violazioni), il contribuente può comunque presentare ricorso d’urgenza per sospendere tale provvedimento . I giudici spesso concedono la sospensiva della chiusura se vi è possibilità di ridurre le sanzioni o se comunque si prospetta un esito favorevole in Cassazione. Ma questo riguarda la fase finale estrema.

Dopo aver esaminato l’intero percorso, dalla prevenzione all’eventuale processo, concludiamo con una serie di Domande e Risposte per riepilogare i dubbi più comuni in materia.

Domande frequenti (FAQ) e risposte

Infine, raccogliamo alcune delle domande più comuni che possono porsi imprenditori e professionisti alle prese con contestazioni sui corrispettivi telematici e IVA, fornendo risposte sintetiche:

D: Ho ricevuto una lettera dall’Agenzia delle Entrate su un’“anomalia corrispettivi/POS”: è un accertamento? Cosa significa?
R: No, la lettera di compliance non è un atto impositivo e non comporta, di per sé, una sanzione immediata . Si tratta di una comunicazione bonaria in cui l’Agenzia segnala una differenza o irregolarità riscontrata (ad esempio incassi POS superiori ai corrispettivi dichiarati , oppure trasmissione tardiva di corrispettivi per determinati giorni) e invita il contribuente a verificare. In pratica ti stanno dando l’opportunità di spiegare l’anomalia o di correggere spontaneamente la situazione (mediante ravvedimento operoso). È importante non ignorare questa lettera: se la difformità segnalata è reale e non fai nulla, quasi certamente seguirà un accertamento formale con sanzioni piene . Invece, utilizzando la lettera per chiarire eventuali errori (tuoi o dell’Agenzia) o per metterti in regola con sanzioni ridotte, puoi spesso evitare l’emissione dell’atto impositivo successivo.

D: I dati indicati nella lettera sembrano sbagliati (ad esempio compaiono importi duplicati che in realtà non ho incassato). Cosa devo fare?
R: Purtroppo può succedere: ad esempio nel 2023 alcune lettere dell’Agenzia riportavano erroneamente importi raddoppiati a causa di errori nei flussi informatici . Innanzitutto, verifica personalmente: confronta i numeri segnalati con i tuoi estratti conto bancari e con i registri dei corrispettivi. Se individui errori evidenti (come lo stesso pagamento conteggiato due volte nello stesso giorno), prepara una documentazione che lo evidenzi (es. copia dell’estratto conto con l’evidenziazione delle righe interessate). Quindi contatta l’Agenzia – idealmente via PEC, così resta traccia scritta – segnalando che a tuo avviso i dati sono errati e allegando le prove. Nel caso del 2023, l’Agenzia annullò d’ufficio molte lettere sbagliate e addirittura presentò scuse ufficiali . In sintesi: non pagare importi non dovuti! Se i dati sono sbagliati, fallo presente subito all’ufficio e chiedi una rettifica. Se, malgrado la segnalazione, dovessi ricevere lo stesso un accertamento basato su quei dati sbagliati, avresti ottime carte per farlo annullare, in autotutela o in giudizio, perché l’errore documentale inficierebbe l’atto. Ma nella maggior parte dei casi, segnalando prima, l’accertamento non verrà nemmeno emesso.

D: Quanto tempo ho per rispondere alla lettera di compliance o per ravvedermi?
R: La lettera di norma non fissa un termine perentorio breve (non è un atto tassativo), ma è implicito che dovresti attivarti al più presto – idealmente entro 30 giorni – o comunque prima che l’Agenzia avvii il procedimento di accertamento】20†L1614-L1622】. In pratica, hai tempo finché l’ufficio non emette l’avviso, ma non conviene tirarla per le lunghe: dopo qualche mese senza risposta, l’ufficio potrebbe già emettere l’atto. Se decidi di ravvederti, fallo prima possibile per usufruire delle sanzioni più ridotte (ricorda che il ravvedimento è tanto più vantaggioso quanto più è tempestivo). Ad esempio, ravvedersi entro un anno dalla violazione comporta sanzione ridotta a 1/8 del minimo; entro due anni 1/7; oltre due anni 1/6, etc. . Se la lettera arriva nel 2025 riferita al 2023, sei già oltre l’anno ma entro i due -> sanzione 1/7; aspettare oltre i due anni peggiorerebbe (1/6) e soprattutto rischi l’arrivo di un avviso che ti preclude il ravvedimento. Quindi, consigliato agire entro 30-60 giorni** dalla ricezione della comunicazione. Anche per rispondere con spiegazioni (senza ravvedersi, se ritieni di essere in regola) è bene non andare oltre i 60 giorni. L’importante è non procrastinare troppo: l’ufficio ha termine fino al 31 dicembre del quinto anno successivo per emettere l’accertamento (per il 2023 avrebbe tempo fino al 31/12/2028), ma non aspettarti che resti inerte fino ad allora se ha un’anomalia in mano.

D: Se rispondo alla lettera con spiegazioni, poi l’Agenzia mi farà sapere qualcosa? Come capisco se hanno accolto la mia difesa?
R: Purtroppo in molti casi se l’Agenzia ritiene soddisfacenti le tue spiegazioni, non ti comunicherà nulla formalmente: semplicemente non arriverà alcun accertamento, e si può dedurre che la posizione è stata archiviata . Se invece le tue spiegazioni non li convincono, potresti ricevere: – Una richiesta di ulteriori chiarimenti o documenti integrativi (il che significa che stanno valutando ma hanno bisogno di altri elementi). – Oppure direttamente un avviso di accertamento (segno che non hanno accolto le tue difese e passano alla fase successiva).

Talvolta l’Agenzia risponde via PEC con un messaggio generico tipo “abbiamo ricevuto la sua documentazione, la posizione è in verifica” e poi non dà altro riscontro. Puoi sempre provare a contattare l’ufficio per avere conferma dell’esito. In mancanza di risposta, come detto, il trascorrere del tempo senza atti (diciamo 6-12 mesi) in genere significa che la questione è risolta a tuo favore, ma non è una garanzia assoluta finché non scadono i termini di accertamento. Se non sei certo, mantieni pronto il tuo incartamento nel caso spunti un avviso più avanti.

D: Ho effettivamente omesso alcuni ricavi (non ho fatto scontrini per certi incassi POS). Posso fare ravvedimento operoso anche se l’Agenzia mi ha già inviato la lettera o se la Guardia di Finanza è già venuta?
R: Sì. La lettera di compliance non preclude affatto il ravvedimento – anzi, è proprio quello che l’Agenzia si aspetta tu faccia se riconosci l’errore . Finché non c’è un atto formale di accertamento notificato, sei nei termini per ravvederti. Diverso il discorso se c’è già stato un intervento della Guardia di Finanza con un PVC: in teoria, a violazione constatata, il ravvedimento “ordinario” non sarebbe ammesso (non essendo più un errore spontaneo) . Come ricordato, nel 2023 c’è stata una finestra eccezionale che consentiva di ravvedersi entro il 15/12/2023 anche dopo un PVC (purché ancora niente accertamento notificato) , ma oggi quella finestra è chiusa. Quindi, se la GdF ti ha già contestato ufficialmente l’omissione in un verbale, non puoi ravvederti su quell’imposta (salvo future sanatorie straordinarie). Puoi però sempre esperire strumenti come l’accertamento con adesione una volta ricevuto l’avviso, per ridurre sanzioni. Invece, se sei solo alla fase della lettera bonaria o magari a un mero invito ufficioso a comparire, sei ancora nei tempi per il ravvedimento. In sintesi: se riconosci di aver omesso ricavi e non c’è ancora un atto dell’Agenzia, ravvediti quanto prima – pagherai molto meno. Se invece hai già un avviso di accertamento notificato, il ravvedimento non è più applicabile, ma hai altre opzioni (adesione, ricorso, ecc.) per ridurre i danni .

D: Quali sanzioni rischio in concreto se non ho emesso lo scontrino per alcuni incassi (ad es. pagati con POS)?
R: Rischi essenzialmente due tipi di sanzioni amministrative principali: 1. La sanzione per mancata certificazione del corrispettivo (omesso scontrino/ricevuta), che è proporzionale all’imposta: attualmente il 70% dell’IVA corrispondente, con minimo €300 per ciascuna operazione non documentata (era 90% min €500 prima di sett.2024). Quindi anche per pochi euro evasi c’è comunque €300 di multa minima . Se non hai emesso scontrini per incassi significativi, la sanzione può salire parecchio (es: su €10.000 di IVA evasa è €7.000). Inoltre, come detto, alla quarta violazione scatta la chiusura dell’attività da 3 giorni a 1 mese , che in casi gravi è davvero punitiva (4 scontrini non fatti, anche di importi piccoli, in 5 anni potrebbero far chiudere il negozio per alcuni giorni ). 2. Le sanzioni per infedele dichiarazione IVA e/o redditi, se quei mancati corrispettivi hanno anche portato a sotto-dichiarare il volume d’affari in dichiarazione annuale. In genere l’Agenzia sanziona solo l’omesso scontrino (assorbendo l’evasione IVA in quella sanzione) , ma potrebbe anche aggiungere la sanzione del 70% sulla maggior IVA in dichiarazione annuale. In pratica rischi un “doppione” sanzionatorio, ma come detto puoi difenderti invocando il divieto di doppia sanzione per lo stesso fatto. Spesso in adesione o in giudizio una delle due sanzioni viene espunta.

In ogni caso, niente panico: se agisci per tempo, puoi limitare molto queste conseguenze. Ad esempio, se ricevi una comunicazione e fai ravvedimento operoso, la sanzione del 70% si riduce a frazioni piccole (tipo 1/7 ≈ 10% dell’imposta) e niente chiusura. Se ti arriva un avviso e aderisci, hai 1/3 della sanzione. Inoltre, se ti vengono contestati più scontrini omessi insieme, c’è il cumulo giuridico che può contenere la sanzione totale in maniera significativa .

D: Ho ricevuto un avviso di accertamento IVA basato sulle differenze di corrispettivi: devo pagare subito qualcosa?
R: Allora, l’avviso di per sé ti dà 60 giorni per pagare o ricorrere. Non devi pagare immediatamente all’atto della notifica. Tuttavia, trascorsi i 60 giorni senza che tu faccia nulla, l’avviso diventa esecutivo (se contiene l’intimazione ex art. 29 DL 78/2010) e l’Agenzia può incaricare l’Agente della riscossione di riscuotere . Se invece presenti ricorso, la riscossione è parzialmente sospesa, ma devi comunque versare 1/3 delle imposte accertate come acconto provvisorio decorso il termine (a meno che tu ottenga la sospensione dal giudice). Quindi, riassumendo: – Se non ricorri e vuoi chiudere la faccenda: paga entro 60 giorni con sanzioni ridotte a 1/3 (acquiescenza). – Se ricorri: puoi chiedere la sospensione al giudice tributario entro i 60 giorni. Se la ottieni, non paghi nulla in attesa del giudizio. Se non la chiedi o non la ottieni, scaduti i 60gg devi pagare 1/3 dell’imposta (le sanzioni e interessi per ora no) , altrimenti quell’importo verrà comunque iscritto a ruolo e ti arriverà da pagare con aggi e interessi.

Ricorda che se hai chiesto adesione, i 60 giorni sono sospesi e non devi pagare finché la procedura di adesione non si chiude. E se aderisci con successo, pagherai quanto concordato nelle tempistiche stabilite dall’atto di adesione (di solito 20 giorni dalla firma per la prima rata).

D: L’avviso di accertamento che ho ricevuto dice “atto esecutivo” e “intimazione di pagamento entro 60 giorni”: significa che non ci sarà cartella esattoriale?
R: Esattamente. Dal 2011 in poi molti avvisi, specie da controlli automatizzati, valgono già come cartella. In pratica, salta il passaggio della cartella esattoriale separata . Se tu non paghi né fai ricorso entro 60 giorni, quell’avviso diventa titolo esecutivo e l’Agenzia/Riscossione potrà procedere direttamente (ti arriverà al massimo un avviso bonario di presa in carico o un preavviso di fermo, ma non la classica cartella su carta verde). Se invece fai ricorso, come detto pagherai eventualmente il 1/3 provvisorio, e poi si attenderà la sentenza.

D: In caso di ricorso, l’attività di chiusura forzata (sanzione accessoria) viene sospesa?
R: La sanzione accessoria di sospensione dell’attività viene di solito applicata solo dopo che l’accertamento è definitivo (cioè hai perso o non hai impugnato) oppure a seguito di un PVC con proposta di chiusura immediata se sei recidivo. In ogni caso, sì, il provvedimento di sospensione è impugnabile davanti alla Corte Tributaria e puoi chiedere contestualmente una sospensiva urgente . Spesso i giudici tributari concedono la sospensione d’urgenza della chiusura, specialmente se dimostri che stai facendo ricorso e che la chiusura ti causerebbe un danno grave (e.g. fallimento). Quindi, se mai dovessi essere colpito da un ordine di chiusura, sappi che puoi reagire immediatamente col ricorso cautelare. Inoltre, se poi vinci nel merito (anche solo su 1 dei 4 episodi contestati), viene meno il presupposto per la chiusura.

D: I controlli su corrispettivi e POS continueranno ad aumentare? Come posso evitare di finire nel mirino?
R: Dalle linee guida e dalle dichiarazioni ufficiali, si direbbe di sì: l’Agenzia e la GdF stanno investendo molto sull’analisi incrociata dei dati digitali (corrispettivi, fatture elettroniche, pagamenti tracciati) per stanare incongruenze. Con l’obbligo di collegamento POS-registratore dal 2026, i controlli saranno ancora più “a tappeto”. Per evitare problemi, la ricetta è semplice in teoria ma cruciale: emettere sempre lo scontrino o fattura per ogni pagamento, soprattutto quando avviene con carta . Non posticipare la memorizzazione sul RT rispetto all’incasso effettivo: la legge impone che lo scontrino sia emesso al momento del pagamento (se un cliente paga anticipato, va emesso scontrino di acconto, ecc.). Inoltre, verifica periodicamente i tuoi dati trasmessi: tramite l’area riservata “Fatture e Corrispettivi” sul sito AE puoi controllare se risultano buchi o ritardi negli invii. Se scopri errori (es: ti accorgi di non aver trasmesso una giornata), intervieni subito con un ravvedimento: meglio segnalare tu l’errore che aspettare la lettera. Infine, cura la manutenzione del registratore telematico: evita che un guasto ti faccia saltare invii per giorni. Prevenire è la miglior difesa. Se gestisci tutto correttamente, anche se il Fisco incrocia i dati non troverà nulla di anomalo e tu potrai lavorare serenamente.

D: Un’ultima domanda: c’è responsabilità penale in queste violazioni? Rischio denunce penali per gli scontrini mancati?
R: Come già accennato, di per sé no per il singolo scontrino mancante, è un illecito amministrativo. Diventa penale solo se la cosa assume dimensioni tali da rientrare nel reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione. Ad esempio, dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) scatta se l’IVA evasa supera €100.000 (soglia aggiornata) e i ricavi occulti superano il 10% del dichiarato o 2 milioni . Se sei un piccolo commerciante è difficile arrivare a quei numeri. Omessa dichiarazione (art. 5) scatta se non presenti la dichiarazione annuale IVA ed evadi oltre €50.000 di IVA: qui potrebbe capitare se uno non presenta proprio la dichiarazione perché ha nascosto gran parte dei corrispettivi. In casi estremi quindi c’è un rischio penale, ma per la stragrande maggioranza delle situazioni parliamo solo di sanzioni amministrative. Ovviamente, se mai dovessi entrare in soglia penale, il consiglio è di farsi assistere anche da un avvocato penalista specializzato, perché si aprirebbe un secondo fronte (il penale tributario) da gestire attentamente e con possibilità di definizioni diverse (patteggiamenti, ecc.).

Fonti e Riferimenti

Normativa:
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA) – Art. 24 (registro dei corrispettivi); Art. 54 (accertamento IVA con metodo induttivo, presunzioni); Art. 54-bis (controlli automatici su dichiarazioni IVA) .
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni tributarie) – Art. 6, commi 3 e 4 (sanzione omessa fatturazione/corrispettivo, 90% dell’IVA evasa, minimi); Art. 11, comma 2-quinquies (sanzione €100 per omissioni formali nei corrispettivi, introdotto dal DL 119/2018) ; Art. 12, comma 2 (sanzione accessoria sospensione attività alla 4ª violazione) .
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni – disposizioni generali) – Art. 12 (cumulo giuridico sanzioni, continuazione) ; Art. 13 (ravvedimento operoso, riduzioni sanzioni); Art. 16 (procedimento di irrogazione sanzioni, pagamento ridotto 1/3 in acquiescenza); Art. 6, comma 5-bis (non punibilità violazioni formali senza impatto) .
L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) – Art. 1 commi 634-636: disposizioni sul programma di compliance fiscale e comunicazioni di anomalia ai contribuenti .
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 – Art. 2: memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi; in particolare comma 1 (obbligo dal 2020) e comma 6-ter (invio entro 12 giorni dall’operazione) .
L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018) – Ha anticipato al 2019/2020 l’obbligo dei corrispettivi telematici (estendendo il D.Lgs.127/2015).
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. L. 157/2019 – Art. 22, comma 5: obbligo per operatori finanziari di comunicare all’Agenzia Entrate i dati delle transazioni effettuate tramite carte e altri pagamenti elettronici .
Provvedimento AE 30 giugno 2016, n. 102807 – Regole tecniche attuative per memorizzazione e invio corrispettivi (registratori telematici, documenti commerciali).
Provvedimento AE 3 ottobre 2023, n. 352652/2023 – Disposizioni per l’incrocio tra dati dei pagamenti elettronici e corrispettivi telematici (introduzione segnalazioni anomalie incassi POS vs ricavi) .
Provvedimento AE 9 ottobre 2025, n. 369141/2025 – Comunicazioni per promuovere l’adempimento spontaneo IVA 2023; individua i contribuenti con anomalie tra dichiarazione annuale IVA e dati delle operazioni trasmesse (fatture, corrispettivi) .
D.L. 29 settembre 2023, n. 131, conv. L. 196/2023 – Art. 4: “Regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi”. Ha consentito entro il 15/12/2023 il ravvedimento operoso anche per omissioni di corrispettivi già constatate in PVC (periodo 1/1/2022 – 30/6/2023) , evitando le sanzioni accessorie . (Comunicato stampa AE 3/10/2023: annuncio avvio regolarizzazione scontrini con sanzioni ridotte ).
D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 87 – Riforma del sistema sanzionatorio tributario (attuazione delega L. 130/2022). Ha modificato il D.Lgs. 471/97: art. 6 (sanzioni IVA evasa ridotte dal 90% al 70%, minimi da €500 a €300) ; art. 11 (introdotto tetto €1.000/trimestre per violazioni formali corrispettivi) . Efficacia dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario) – Art. 17-bis (reclamo e mediazione tributaria, abrogato per ricorsi dal 2024) ; Art. 47 (sospensione dell’atto impugnato da parte della C.T.) ; Art. 2 DL 119/2018 e D.Lgs. 156/2015 (prevedevano estensione giurisdizione tributaria alle sanzioni, ecc.). D.Lgs. 31 agosto 2023, n. 119 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 120 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 121 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 122 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 123 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 124 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 125 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 126 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 127 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 128 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 129 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 130 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 131 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 132 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 133 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 134 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 135 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 136 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 137 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 138 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 139 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 140 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 141 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 142 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 143 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 144 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 145 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 146 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 147 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 148 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 149 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 150 / D.Lgs. 8 settembre 2023, n. 151 – Norme di riforma della giustizia tributaria (Giudice monocratico per controversie fino €3.000, nuova denominazione “Corti di Giustizia Tributaria”, abolizione mediazione dal 2024, ecc.). (N.B.: Norme non dettagliate nel testo, ma rilevanti per il contesto contenzioso.)

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari) – Art. 4 (dichiarazione infedele: soglia €100.000 imposta evasa, >10% ricavi non dichiarati o >€2 mln) ; Art. 5 (omessa dichiarazione: soglia €50.000 IVA evasa).

Giurisprudenza:
Cass. civ., Sez. Trib., sent. 13494/2015 – Discordanza tra incassi tramite POS/carte e ricavi dichiarati costituisce presunzione semplice di maggiori ricavi non dichiarati . Onere al contribuente di contestarla con prove specifiche.
Cass. Sez. Trib., sent. 21078/2018 e 20109/2018 – Legittimità accertamenti basati su indizi quali pagamenti elettronici > ricavi contabilizzati. L’Ufficio deve fornire il dato oggettivo; spetta al contribuente fornire elementi idonei a superare la presunzione .
Cass. Sez. Trib., ord. 15586/2020 (dep. 22/07/2020) – Pagamenti tramite POS più numerosi degli scontrini emessi sono “fatto noto” che sorregge presunzione di ricavi occultati . Non viola il divieto di doppia presunzione . Confermato onere della contribuente di giustificare con documenti tutti gli incassi rilevati dal Fisco . (Massima: differenza POS/scontrini → contribuente deve esibire scontrini mancanti o valide spiegazioni, altrimenti accertamento legittimo) .
Cass. Sez. Trib., ord. 22122/2021 (dep. 03/08/2021) – Caso di parrucchiere: accertamento induttivo legittimo su pluralità di indizi (incassi POS non documentati + altre anomalie es. redditi non congrui) . Evidenzia che elementi presuntivi diversi possono sommarsi per rafforzare la prova.
Cass. Sez. Trib., sent. 16450/2021 – In caso di pluralità di violazioni di mancata certificazione reiterate, va applicato il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs.472/97 anziché sommare le sanzioni, per evitare disproporzione .
Cass. Sez. Trib., ord. 18060/2024 – Principio sulle doppie presunzioni: “praesumptum de praesumpto non admittitur” in ambito tributario, ma ciò non preclude l’utilizzo di presunzioni basate su fatti oggettivi come i dati POS, che non sono presunzioni a loro volta . Confermata la validità dei controlli incrociati POS-corrispettivi come base presuntiva.
Cass. Sez. Trib., ord. 4903/2025 – Riguarda profili procedurali (accertamento a ristretta base societaria) ma cita contenziosi relativi agli accertamenti da controlli automatizzati (atti “semplici”). Ribadita in sostanza la legittimità di tali accertamenti se il contribuente è stato posto in condizione di contraddittorio (compliance letter) e se l’atto è adeguatamente motivato. (Riferimento indicativo, in attesa di massimazione ufficiale).

Prassi e documenti ufficiali:

Agenzia Entrate – Provv. 369141/2025 e Allegato – Criteri e contenuto delle comunicazioni per anomalie IVA 2023 (differenze tra IVA dichiarata e fatture elettroniche/corrispettivi/POS) .
Agenzia Entrate – Comunicato stampa 3/10/2023 – “Mancata emissione di scontrini e ricevute: al via la regolarizzazione con sanzioni ridotte”. Annuncio della finestra di ravvedimento speciale entro il 15/12/2023 per omessi corrispettivi constatati .
Memorandum Guardia di Finanza 2025 – Indicazioni sulle campagne di controllo incrociato incassi POS vs corrispettivi, tassi di evasione rilevati (es. 33% in alcuni settori) . [Dati riportati in dichiarazioni pubbliche del Comando GdF].
Circolare AE n. 42/E del 2016 – Chiarimenti sul nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione corrispettivi; casi di forza maggiore, utilizzo del registro di emergenza.
Risoluzione AE n. 6/E del 2020 – Trattamento sanzionatorio dei ritardi di trasmissione nei primi mesi di avvio del sistema; applicazione orientata alla collaborazione e ravvedimento. (Richiamata indirettamente nei commenti di dottrina.)

Hai ricevuto un accertamento IVA perché l’Agenzia delle Entrate ha rilevato anomalie nella trasmissione dei corrispettivi telematici? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento IVA perché l’Agenzia delle Entrate ha rilevato anomalie nella trasmissione dei corrispettivi telematici?
Ti contestano ricavi non dichiarati, omissioni o incongruenze tra incassi, corrispettivi e IVA, con richieste immediate di imposta, sanzioni e interessi?
Temi che un problema tecnico o organizzativo venga interpretato come evasione fiscale?

Devi saperlo subito:

👉 un’anomalia nei corrispettivi telematici non equivale automaticamente a ricavi occultati,
👉 errori di trasmissione o configurazione sono frequenti e dimostrabili,
👉 molti accertamenti IVA basati sui corrispettivi telematici sono automatici, sproporzionati e contestabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco controlla i corrispettivi telematici,
  • quali anomalie vengono contestate più spesso,
  • quando l’accertamento è illegittimo,
  • come ricorrere e difendersi efficacemente.

Perché il Fisco Controlla i Corrispettivi Telematici

I corrispettivi telematici sono oggetto di controlli perché:

  • vengono trasmessi in modalità digitale,
  • consentono incroci automatici dei dati,
  • permettono confronti immediati con IVA e incassi,
  • segnalano scostamenti in tempo reale.

Il ragionamento tipico dell’Agenzia è questo (spesso scorretto):

👉 “Se i dati trasmessi non coincidono, i ricavi sono stati nascosti.”

Ma attenzione:

➡️ il sistema telematico non è infallibile,
➡️ l’errore informatico non è prova di evasione.


Le Anomalie Più Spesso Contestate

Negli accertamenti IVA sui corrispettivi telematici vengono frequentemente contestate:

  • omessa o tardiva trasmissione dei dati,
  • differenze tra incassi e corrispettivi inviati,
  • incongruenze tra corrispettivi e IVA dichiarata,
  • errori di configurazione del registratore telematico,
  • duplicazioni o omissioni di invio,
  • problemi di rete o connessione,
  • scostamenti tra giorni, mesi o periodi.

👉 Molte anomalie hanno origine tecnica o gestionale.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti presentano errori rilevanti, tra cui:

  • assimilare ogni anomalia a ricavo occulto,
  • ignorare le cause tecniche del disallineamento,
  • non distinguere errore materiale da comportamento evasivo,
  • applicare presunzioni automatiche,
  • ricostruire i ricavi in modo sproporzionato,
  • trascurare la contabilità complessiva,
  • motivazioni generiche (“dati non coerenti”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Anomalia nei Corrispettivi ≠ Evasione IVA

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che:

  • l’anomalia ha prodotto ricavi non dichiarati,
  • l’IVA non è stata versata,
  • esiste una reale sottrazione d’imposta.

Non basta dimostrare:

  • un errore di invio,
  • una discrepanza numerica isolata,
  • un problema tecnico del dispositivo.

👉 La presunzione non può sostituire la prova.


Quando l’Accertamento IVA è ILLEGITTIMO

L’accertamento IVA sui corrispettivi telematici è annullabile se:

  • l’anomalia è occasionale o tecnica,
  • i dati corretti sono ricostruibili,
  • la contabilità è coerente nel complesso,
  • manca la prova di ricavi occultati,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il Fisco ignora le giustificazioni fornite,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 Un disallineamento informatico non giustifica la tassazione automatica.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può comportare:

  • recuperi di IVA e imposte dirette,
  • sanzioni elevate,
  • interessi pesanti,
  • iscrizioni a ruolo rapide,
  • pignoramenti di conti correnti,
  • blocco della normale operatività.

👉 Nei controlli digitali la velocità dell’azione fiscale è elevata.


Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)

1. Analizzare le anomalie contestate

È fondamentale verificare:

  • la natura dell’errore,
  • il periodo interessato,
  • il funzionamento del registratore,
  • la presenza di segnalazioni o alert tecnici.

2. Dimostrare la causa tecnica o organizzativa

La difesa efficace dimostra:

  • malfunzionamenti del dispositivo,
  • errori di configurazione,
  • problemi di trasmissione,
  • carenze organizzative non evasive.

📄 Prove tipiche:

  • report tecnici,
  • interventi di assistenza,
  • log di sistema,
  • documentazione del fornitore,
  • prove di corretta liquidazione IVA.

3. Ricostruire correttamente i ricavi

È fondamentale dimostrare che:

  • i ricavi reali sono corretti,
  • l’IVA è stata comunque assolta,
  • non esiste occultamento.

👉 Senza prova del maggior ricavo, l’accertamento non regge.


4. Ricorrere e bloccare gli effetti dell’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • presentare ricorso nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere l’attività e l’imprenditore

La difesa serve a:

  • evitare sanzioni sproporzionate,
  • preservare liquidità e continuità aziendale,
  • tutelare il patrimonio personale.

6. Prevenire nuove anomalie

È utile:

  • controllare periodicamente i dispositivi,
  • formare il personale,
  • verificare le trasmissioni,
  • archiviare la documentazione tecnica.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti IVA sui corrispettivi telematici richiede competenza tributaria e conoscenza tecnica dei sistemi digitali.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento IVA,
  • verifica delle anomalie contestate,
  • ricostruzione corretta di ricavi e IVA,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela dell’attività e dell’imprenditore.

Conclusione

Un accertamento IVA basato sui corrispettivi telematici non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’occultamento dei ricavi, non limitarsi a segnalazioni automatiche.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • annullare l’accertamento,
  • dimostrare l’origine tecnica delle anomalie,
  • evitare sanzioni e recuperi ingiusti,
  • proteggere la tua attività.

👉 Agisci subito: negli accertamenti sui corrispettivi telematici, dimostrare l’errore è decisivo.

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Difendersi da un accertamento IVA sui corrispettivi telematici è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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