Accertamento In Srl Senza Dipendenti: Come Difendersi

L’accertamento fiscale nelle SRL senza dipendenti è una delle contestazioni più frequenti e insidiose.
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva che una società opera senza personale assunto, tende spesso a presumere automaticamente irregolarità, operazioni inesistenti o ricavi occultati, trasformando una scelta organizzativa legittima in un sospetto di evasione.

È fondamentale chiarirlo subito:
una SRL senza dipendenti non è, di per sé, una società irregolare o fittizia.

Molti accertamenti fondati su questa circostanza sono viziati da presunzioni errate e possono essere annullati o ridimensionati se difesi correttamente.


Perché le SRL senza dipendenti sono nel mirino del Fisco

Le SRL senza dipendenti attirano l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria perché:

• l’attività è svolta da soci o amministratori
• vengono utilizzati consulenti o collaboratori esterni
• i costi del personale sono assenti o ridotti
• l’organizzazione appare “leggera”
• l’Agenzia sospetta strutture solo formali
• è più facile ipotizzare interposizioni o costi fittizi

Questi elementi, tuttavia, non giustificano automatismi accertativi.


Le contestazioni più frequenti

Negli accertamenti alle SRL senza dipendenti, le contestazioni più comuni riguardano:

• presunta inesistenza dell’attività operativa
• costi per consulenze ritenuti fittizi
• utilizzo improprio di collaboratori esterni
• ricavi ritenuti incompatibili con la struttura
• antieconomicità della gestione
• presunta interposizione di manodopera
• operazioni ritenute soggettivamente inesistenti

Molte di queste contestazioni ignorano il reale modello di business.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti alle SRL senza dipendenti, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• presume che l’assenza di dipendenti equivalga a inattività
• ignora l’uso legittimo di esternalizzazioni
• disconosce consulenze realmente svolte
• confonde organizzazione snella con evasione
• utilizza presunzioni prive di gravità e precisione
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e contestabile.


Quando l’accertamento è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• l’attività è realmente svolta
• le prestazioni dei consulenti sono documentate
• i costi sono inerenti e congrui
• non vi è prova di operazioni inesistenti
• la contabilità è attendibile
• l’Ufficio utilizza presunzioni automatiche
• non viene rispettato il diritto di difesa

L’organizzazione senza dipendenti è una scelta imprenditoriale lecita.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa di una SRL senza dipendenti deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

• contratti di consulenza e collaborazione
• relazioni sulle attività svolte
• fatture analitiche
• pagamenti tracciabili
• documentazione operativa e tecnica
• e-mail e corrispondenza professionale
• bilanci e scritture contabili
• prova dell’effettiva attività svolta
• perizie economico contabili

Ogni costo deve essere collegato a una prestazione reale.


Tecniche di difesa più efficaci

Una difesa efficace contro l’accertamento in una SRL senza dipendenti deve essere tecnica e strutturata e può basarsi su:

• dimostrazione del modello organizzativo adottato
• prova dell’esternalizzazione lecita
• contestazione delle presunzioni utilizzate
• ricostruzione analitica dell’attività
• dimostrazione della coerenza economica
• utilizzo di giurisprudenza favorevole

La difesa deve colpire prima il metodo accertativo e poi il merito.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento fiscale come SRL senza dipendenti:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le contestazioni specifiche
• ricostruisci l’organizzazione reale dell’attività
• raccogli documentazione contrattuale e operativa
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• disconoscimento dei costi
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• estensione dei controlli ad altri anni
• compromissione della continuità aziendale


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di SRL senza dipendenti coinvolte in accertamenti fiscali fondati su presunzioni organizzative e contestazioni di operatività.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti analitici, induttivi e societari.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• dimostrare l’effettiva operatività della società
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• difendere la legittimità delle consulenze
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare patrimonio e continuità aziendale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Una SRL senza dipendenti non è una società fittizia.
Agire subito significa impedire che una presunzione errata diventi un debito fiscale definitivo.

Hai ricevuto un accertamento fiscale come SRL senza dipendenti?
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Normativa di riferimento

Prima di esaminare come difendersi, è utile richiamare brevemente le principali fonti normative italiane in materia di accertamento fiscale e contenzioso tributario:

  • D.P.R. 600/1973 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Contiene le norme sulle tipologie di accertamento (analitico, induttivo, ecc.), i poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria (ad es. accessi, ispezioni, verifiche, questionari) e i termini entro cui possono essere notificati gli avvisi di accertamento . L’art. 39 D.P.R. 600/1973 in particolare disciplina le modalità di ricostruzione del reddito d’impresa, prevedendo l’accertamento induttivo in presenza di scritture inattendibili o gravi discrepanze . L’art. 32 D.P.R. 600/1973 consente, tra l’altro, di utilizzare le indagini finanziarie (acquisizione di conti correnti) e di presumere come ricavi imponibili i versamenti non giustificati sui conti dell’impresa e, per le imprese, anche i prelevamenti non giustificati . L’art. 42 D.P.R. 600/1973 regola i requisiti formali dell’avviso di accertamento (motivazione, sottoscrizione, ecc.), mentre l’art. 43 fissa i termini decadenziali per l’emissione (in generale, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, prorogabile a sette anni se la dichiarazione è omessa).
  • D.P.R. 633/1972 – Istituisce e disciplina l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). L’art. 54 D.P.R. 633/72 consente l’accertamento induttivo in ambito IVA in presenza di omissioni o false indicazioni nelle dichiarazioni IVA, similmente a quanto previsto per le imposte sui redditi . L’art. 55 prevede l’accertamento induttivo “puro” IVA se mancano le scritture o sono inattendibili.
  • D.Lgs. 446/1997 (IRAP) – Disciplina l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Le rettifiche IRAP seguono per lo più le risultanze dell’accertamento dei redditi d’impresa, essendo l’imponibile collegato al risultato di bilancio opportunamente rettificato.
  • TUIR (D.P.R. 917/1986) – Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Contiene disposizioni di merito, ad esempio:
  • Art. 5 TUIR: prevede la trasparenza fiscale per le società di persone, imputando i redditi direttamente ai soci indipendentemente dall’effettiva distribuzione . Ciò significa che in S.n.c. e S.a.s. tutti i redditi, compresi eventuali utili non dichiarati, confluiscono pro quota nei redditi personali dei soci, senza necessità di presunzioni ulteriori.
  • Art. 44 TUIR: definisce cosa rientra nei redditi di capitale, includendo gli utili da partecipazione (dividendi).
  • Art. 47 TUIR: regola la tassazione dei dividendi e delle altre forme di utili distribuiti ai soci, stabilendo il periodo d’imposta in cui si considerano percepiti e comprendendo anche gli utili in natura o provenienti da riserve . Il comma 4 dell’art. 47 TUIR contiene il principio secondo cui, per le società di capitali, gli utili extracontabili (cioè non risultanti dal bilancio) possono essere assoggettati a tassazione come dividendi percepiti dai soci, anche se non deliberati formalmente . Questo è il fondamento normativo (per analogia) della presunzione di distribuzione ai soci degli utili “in nero” accertati in capo alla società.
  • Art. 89 TUIR: disciplina l’imponibilità per la società degli utili distribuiti, rilevante per quanto concerne le riserve di utili occulti.
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – Legge fondamentale che tutela i diritti del contribuente. Rilevanti, in questa materia, sono:
  • Art. 7 L.212/2000: obbligo di motivazione degli atti tributari e di allegazione degli atti richiamati. L’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se l’ufficio si basa su un PVC (Processo Verbale di Constatazione) o altri documenti, questi devono essere allegati all’avviso (o già noti al contribuente) pena la nullità dell’atto .
  • Art. 12 L.212/2000: prevede garanzie in caso di verifiche fiscali presso la sede del contribuente (tempo massimo di permanenza, divieto di nuove verifiche salvo casi eccezionali) e soprattutto il diritto del contribuente a presentare osservazioni entro 60 giorni dal rilascio del PVC. L’ufficio non può emettere l’avviso prima di tale termine (salvo casi di particolare e motivata urgenza) .
  • Art. 10 L.212/2000: principio di collaborazione e buona fede, che può rilevare nel giudizio per valutare il comportamento dell’ufficio e del contribuente.
  • D.Lgs. 218/1997 – Disciplina gli strumenti deflativi del contenzioso, in particolare l’accertamento con adesione e l’acquiescenza. Prevede la possibilità, dopo la notifica di un accertamento, di attivare un procedimento di definizione bonaria con l’ufficio, con vantaggi sanzionatori (sanzioni ridotte a 1/3) in caso di accordo . L’art. 6 D.Lgs. 218/97 consente al contribuente di presentare istanza di adesione entro 60 giorni dall’avviso, ottenendo la sospensione dei termini di ricorso per 90 giorni. Durante questo periodo si svolge il contraddittorio e, se si raggiunge un accordo, si formalizza un atto di adesione con la nuova imposta concordata.
  • D.Lgs. 546/1992 – Regolamenta il processo tributario. Stabilisce tempi e modalità per il ricorso tributario contro l’accertamento (entro 60 giorni dalla notifica, competenza delle Commissioni Tributarie ora denominate Corti di Giustizia Tributaria, ecc.), il successivo appello e il ricorso per Cassazione. Da notare che, a seguito della riforma del contenzioso tributario (L. 130/2022 e d.lgs. attuativi), dal 2023 le Commissioni Tributarie sono diventate Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, con giudici professionali. Il D.Lgs. 546/92 aggiornato prevede anche nuovi istituti, come la mediazione tributaria obbligatoria per le liti di valore inferiore a 50.000€, e la possibilità di conciliazione giudiziale agevolata (sanzioni ridotte al 50% in caso di accordo in udienza). Inoltre, l’art. 15 D.Lgs. 546/92 ora ammette, in modo più esteso rispetto al passato, la prova testimoniale per iscritto (in determinate condizioni), prima sostanzialmente preclusa.
  • D.P.R. 602/1973 – Norme sulla riscossione delle imposte. Rilevanti sono:
  • Art. 14 D.P.R. 602/73: prevede che l’avviso di accertamento, per le imposte erariali, diventi esecutivo decorso il termine per il ricorso (60 giorni), senza bisogno di iscrizione a ruolo ordinaria. L’atto stesso contiene l’intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva .
  • Art. 15 D.P.R. 602/73: disciplina l’iscrizione a ruolo provvisoria in pendenza di giudizio. In caso di ricorso, l’Agente della riscossione può comunque riscuotere un importo pari a 1/3 delle imposte accertate (oltre agli interessi) dopo 30 giorni dalla notifica dell’atto . Se il contribuente perde in primo grado, può essere iscritta un’ulteriore quota (fino a 2/3); dopo l’appello, il residuo. Ciò significa che impugnando l’accertamento non si blocca automaticamente l’obbligo di pagamento: è necessario eventualmente chiedere la sospensione al giudice tributario.
  • Art. 19 D.P.R. 602/73: regola la dilazione del pagamento (rateazioni) per le somme iscritte a ruolo, applicabile anche alle somme da accertamento esecutivo dopo la scadenza, consentendo al debitore in difficoltà di rateizzare il debito tributario entro certi limiti.
  • Codice Civile – Alcune norme civilistiche interagiscono con il tema:
  • Art. 2729 c.c.: disciplina le presunzioni semplici, stabilendo che gli indizi su cui si fondano devono essere gravi, precisi e concordanti. Questo criterio è stato recepito anche in ambito tributario: un accertamento basato su presunzioni semplici dev’essere sorretto da indizi effettivamente consistenti e convergenti . Ad esempio, come vedremo, uno scostamento statistico dalle medie di settore non è di per sé sufficiente senza ulteriori elementi probatori concreti.
  • Artt. 2433 e ss. c.c.: regolano la distribuzione degli utili nelle società di capitali (delibera assembleare su utili realmente conseguiti, rispetto di riserve legali, ecc.). Gli utili occulti contestati dal Fisco, per definizione, non risultano deliberati né registrati: la loro distribuzione ai soci avviene quindi solo per presunzione fiscale, in deroga alle regole civilistiche . Questo può comportare profili di illegittimità civilistica (una distribuzione di utili senza delibera è vietata) e talvolta persino penali per gli amministratori, ma sul piano tributario la presunzione opera comunque i suoi effetti (tassazione degli utili in capo ai soci come fossero stati regolarmente distribuiti).
  • Art. 2476 c.c.: responsabilità degli amministratori verso la società e i soci. Non direttamente attinente all’accertamento, ma in contesti di soci non amministratori potrebbe rilevare per azioni di responsabilità interne qualora il socio estraneo scopra, ad esempio, che l’amministratore ha occultato utili senza informarlo.
  • D.Lgs. 74/2000 (reati tributari) – Da tenere presente, infine, il possibile profilo penale. In particolare:
  • Art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele): punisce chi omette di dichiarare redditi imponibili oltre soglie rilevanti. La Cassazione penale ha affermato che il socio di società a ristretta base, se il Fisco gli imputa utili occulti non dichiarati, può rispondere di dichiarazione infedele qualora l’imposta evasa ecceda €100.000 . Ciò perché, come vedremo, in virtù della presunzione fiscale, quei redditi “in nero” sono considerati percepiti dal socio, e la loro omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi personale integra reato se supera le soglie. È dunque fondamentale valutare, nei casi più gravi, anche il rischio penale e attivarsi per tempo (un’eventuale definizione in sede tributaria potrebbe eliminare il presupposto del reato, estinguendo l’evasione prima della contestazione penale).

Queste fonti normative delineano il quadro entro cui si muovono gli accertamenti fiscali. Nel prosieguo, vedremo come vengono applicate nelle situazioni di una SRL senza dipendenti e quali strumenti di difesa ha a disposizione il contribuente.

Tipologie di accertamento fiscale e presunzioni utilizzate

Il Fisco dispone di diverse modalità di accertamento per rettificare i redditi dichiarati da un’impresa. Capire sotto quale forma è stato emesso l’accertamento aiuta a individuarne i presupposti e le possibili strategie difensive. Ecco una panoramica delle tipologie principali, con particolare riguardo agli accertamenti basati su presunzioni (induttivi):

  • Accertamento analitico: consiste nel controllo voce per voce delle poste dichiarate. L’ufficio esamina le scritture contabili e i documenti, contestando specifiche difformità o errori (es. costi indeducibili, ricavi non contabilizzati individuati puntualmente). È tipico quando la contabilità è formalmente tenuta ma emergono elementi puntuali di reddito non dichiarato. Presuppone che le scritture siano affidabili nel complesso; si effettuano quindi rettifiche mirate. Difesa: in questo caso il contribuente può difendersi contestando le singole riprese, fornendo giustificazioni documentali (es. la deducibilità di un costo contestato, la provenienza non imponibile di una somma, etc.).
  • Accertamento analitico-induttivo: si ha quando, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, emergono incongruenze gravi tra i dati dichiarati e altri indicatori. L’art. 39 co.1 lett. d) D.P.R. 600/1973 consente di prescindere in parte dalle risultanze contabili (che si presumono inattendibili) e di ricostruire il reddito con metodi induttivi parziali, basati su presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti . Esempi: ricavi dichiarati incoerenti rispetto ai consumi di materie prime, margini di ricarico anormalmente bassi rispetto al settore, spese per dipendenti o consulenti elevate a fronte di fatturato esiguo, ecc. In pratica l’ufficio elabora indicatori di redditività attesi e, se riscontra scostamenti significativi, li usa come prova presuntiva di maggior reddito non dichiarato . Questo tipo di accertamento spesso utilizza dati medi di settore (ex studi di settore o ISA) o altri parametri oggettivi. Difesa: il contribuente può reagire in due modi principali: (1) contestare la validità degli indizi (dimostrando che le anomalie sono apparenti o giustificate da particolari situazioni – ad es. margini bassi dovuti a strategie commerciali aggressive, spese elevate dovute a investimenti iniziali, ecc.), oppure (2) evidenziare errori metodologici dell’ufficio (ad es. aver applicato una percentuale di ricarico media non pertinente all’effettiva attività dell’azienda ). La Cassazione ha ribadito che l’utilizzo di medie di settore richiede cautela: uno scostamento dalla media non è di per sé sufficiente a legittimare un accertamento se non inserito in un quadro di indizi più ampio . Inoltre, qualora l’ufficio applichi parametri standardizzati, deve comunque motivare perché ritiene inattendibili le risultanze contabili specifiche del contribuente.
  • Accertamento induttivo “puro” (extracontabile): avviene in situazioni estreme in cui le scritture contabili sono completamente inattendibili o inesistenti. Ad esempio: mancata tenuta delle scritture obbligatorie, rifiuto di esibirle, grave irregolarità come doppie contabilità, omissione della dichiarazione annuale, ecc. In tali casi (art. 39 co.2 D.P.R. 600/1973) l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito d’impresa in modo induttivo sulla base di qualsiasi elemento disponibile, anche prescindendo totalmente dalle scritture . Si può ad esempio ricostruire il volume d’affari partendo dai consumi di materie prime, dai movimenti bancari, dal tenore di vita del socio amministratore, o utilizzando parametri stabiliti da norme (es. studi di settore, coefficienti presuntivi). Difesa: di fronte a un induttivo puro, la difesa è complessa poiché la contabilità del contribuente è considerata inutilizzabile. Occorre allora attaccare sul merito degli elementi induttivi: ad esempio provare che i calcoli dell’ufficio sono errati, che gli indici usati non sono applicabili alla specifica attività, o fornire al giudice una ricostruzione alternativa del reddito più credibile di quella del Fisco. Inoltre, se l’ufficio ha ignorato completamente le scritture ma queste in realtà non erano così compromesse, si può contestare l’eccesso di potere nell’aver optato per l’induttivo puro (che è legittimo solo a condizioni rigorose, come insegnano varie pronunce). Ad esempio, la tardiva esibizione dell’inventario non giustifica di per sé un accertamento extracontabile integrale se la restante contabilità è regolare .
  • Accertamento sintetico o per redditometro*: riguarda tipicamente le *persone fisiche, non direttamente le SRL. Consiste nel ricostruire il reddito del contribuente in base alle spese sostenute, al tenore di vita o ad altri elementi patrimoniali (art. 38 D.P.R. 600/1973). Lo menzioniamo perché, nei casi di SRL a socio unico, il fisco potrebbe parallelamente guardare al profilo personale del socio (specie se individuo e società si confondono operativamente) e contestare al socio un reddito “sintetico” non dichiarato, ad esempio basato su beni di lusso posseduti ma incongrui rispetto ai redditi ufficiali. A ogni modo, l’accertamento sintetico prevede una soglia di scostamento (oggi il 20% per due periodi d’imposta, o dal 2025 un nuovo criterio basato sull’essere 10 volte sopra l’assegno sociale) , e dà facoltà di prova contraria al contribuente (che può dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi esenti, risparmi, ecc.). Difesa: se un socio di SRL subisce un redditometro, dovrà mostrare che gli eventuali utili extrabilancio imputatigli in realtà non li ha percepiti (come vedremo, potrebbe eccepire di averli lasciati in azienda o di esserne estraneo).
  • Accertamento parziale: previsto dall’art. 41-bis D.P.R. 600/1973, consente di integrare il reddito dichiarato in base a specifiche informazioni in possesso dell’ufficio, senza esaminare l’intera posizione fiscale. È spesso utilizzato quando arrivano dati certi (ad es. comunicazioni di redditi pagati dall’estero non dichiarati, versamenti bancari non giustificati) e l’ufficio emette rapidamente un avviso limitato a quell’aspetto, senza precludere ulteriori accertamenti. Nelle SRL, ad esempio, un accertamento parziale può scaturire da una verifica su un appalto non dichiarato, da fatture false scoperte, ecc. Difesa: la difesa verte sul merito della singola voce contestata. Da notare che l’accertamento parziale non necessita di contraddittorio preventivo e può essere emesso anche prima della scadenza ordinaria delle dichiarazioni, purché entro il 31 dicembre del quarto anno successivo (regime ante 2016) o quinto anno (regime attuale) se trattasi di imposte dirette.

Nella pratica, un avviso di accertamento può combinare più metodologie. Ad esempio, l’ufficio può contestare sia elementi analitici (es. fatture ritenute false o costi indebitamente dedotti) sia utilizzare presunzioni per ricavi non dichiarati. La qualifica formale dell’atto (analitico, induttivo, ecc.) emerge dalla motivazione: se vi si legge che “dall’analisi dei conti bancari si presumono maggiori ricavi” o che “si applica una percentuale di ricarico media del settore”, significa che l’accertamento ha natura presuntiva; se invece contiene solo elenchi di ricavi non contabilizzati trovati dal controllo incrociato, è analitico.

Tabella riepilogativa – Tipologie di accertamento e presupposti principali:

Tipo di accertamentoPresupposti e metodoNorme di riferimentoNote difensive
Analitico (ordinario)Contabilità attendibile; contestazioni mirate su singole poste (ricavi omessi, costi indeducibili). Basato su prove dirette o riscontri puntuali.Art. 39 c.1 lett. a-c DPR 600/73; Art. 54 c.1 DPR 633/72Verificare ogni rilievo: documenti a supporto di costi dedotti, spiegazioni per ricavi mancanti, ecc. Errori formali senza impatto reddituale non giustificano rettifiche.
Analitico-induttivoContabilità formalmente regolare ma indicatori economici anomali (scostamenti da medie di settore, incongruenze costo/ricavo, margini irrisori, ecc.). Usa presunzioni semplici (richiede indizi gravi, precisi, concordanti).Art. 39 c.1 lett. d DPR 600/73; Art. 54 c.2 DPR 633/72; (Studi di settore: art. 62-sexies TUIR; ISA: DL 50/2017 art.9)Attaccare la significatività degli indizi: dimostrare che lo scostamento è dovuto a cause particolari (es. svendite, start-up, crisi settore). Contestare eventuale uso improprio di medie statistiche . Pretendere motivazione dettagliata sull’inattendibilità della contabilità, non basta la sola “antieconomicità”.
Induttivo “puro” (extracontabile)Contabilità assente o gravemente infedele; omessa dichiarazione; libri non esibiti o doppi. Ufficio ricostruisce l’imponibile con qualsiasi elemento (consumi, beni posseduti, movimenti finanziari, ecc.), anche senza prove specifiche ma con ragionamenti logici.Art. 39 c.2 DPR 600/73; Art. 55 DPR 633/72Verificare che sussistessero effettivamente le condizioni estreme per l’induttivo puro. In giudizio, fornire una ricostruzione alternativa credibile; sfruttare contraddizioni o eccessi nella pretesa fiscale (spesso l’ufficio tende a sovrastimare). Se l’accertamento si fonda su dati bancari, fornire prova contraria tracciando l’origine non imponibile dei versamenti (es. finanziamenti soci, trasferimenti interni).
Sintetico – redditometro(Persone fisiche) Scostamento ≥20% tra reddito dichiarato e reddito “spendibile” calcolato su base di spese certe, incrementi patrimoniali e indicatori di capacità contributiva.Art. 38 DPR 600/73 (come modificato); DLgs 175/2014; DLgs 108/2024 (nuovo redditometro)Possibile riflesso indiretto sul socio di SRL. Difesa: dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi esenti o risparmi pregressi; evidenziare errori nel calcolo della capacità contributiva. Nel contesto SRL, utile evidenziare eventuale doppia imposizione (es. socio tassato su utili già tassati alla società).
ParzialeDisponibilità di un dato certo o comunque definito circoscritto (esempio: reddito non dichiarato segnalato da altra autorità, verifica limitata a un contratto). Non richiede contraddittorio preventivo generale.Art. 41-bis DPR 600/73; Art. 54 co.5 DPR 633/72Verificare che l’ufficio non abbia ampliato illegittimamente l’oggetto oltre l’elemento specifico. Nel merito, confutare la fondatezza del singolo rilievo (es. se contestano un ricavo estero non dichiarato: provare che non era imponibile in Italia, ecc.). Attenzione: l’accertamento parziale non preclude un successivo accertamento completo per lo stesso anno, salvo che copra poi elementi già giudicati.

SRL senza dipendenti: caratteristiche e rischi di accertamento

Una SRL senza dipendenti presenta una struttura peculiare: tutta l’attività aziendale gravita tipicamente intorno ai soci e amministratori stessi, senza forza lavoro esterna. Ciò comporta alcune conseguenze che il Fisco tiene in particolare considerazione:

  • Ristretta base sociale – Spesso queste SRL hanno un unico socio o pochi soci (talora familiari). La giurisprudenza tributaria considera queste società come “a ristretta base partecipativa”, il che ha rilevanza per una specifica presunzione fiscale: gli utili extra-contabili si presumono distribuiti pro quota ai soci . In sostanza, se la società viene trovata con ricavi non dichiarati o utili in nero, si dà per scontato (salvo prova contraria) che quei profitti occulti siano stati incassati dai soci, anche se non c’è traccia formale di distribuzione . Questa massima si fonda sull’idea che, essendo pochi soci e tutti informati dell’andamento sociale, qualunque “fondo nero” sarebbe ripartito tra loro tacitamente, non essendoci terzi estranei. È un meccanismo analogo a quanto avviene nelle società di persone (dove il reddito è automaticamente dei soci per trasparenza), applicato però in via presuntiva alle società di capitali di piccole dimensioni . Ne deriva che l’Agenzia delle Entrate, in caso di accertamento su una SRL con pochi soci, molto probabilmente emetterà due tipi di atti:
  • Un avviso di accertamento verso la società (rettifica IRES, IRAP, IVA su quanto non dichiarato).
  • Contestualmente, avvisi ai soci per imputare a ciascuno, in proporzione alle quote, i maggiori redditi di capitale derivanti dagli utili extra-contabili scoperti . Ad esempio, se una SRL al 100% di un socio unico viene accusata di aver occultato €100.000 di utili, al socio verrà contestato un dividendo percepito non dichiarato di €100.000; se i soci fossero due al 50%, verrebbero imputati €50.000 ciascuno, e così via.
  • Assenza di dipendenti e ruolo dei soci – Una SRL senza lavoratori subordinati implica che i soci amministratori operano in prima persona nell’attività (o si avvalgono di collaboratori esterni occasionali). Ciò può dare adito ad alcune congetture da parte del Fisco:
  • Potrebbe sembrare una struttura “familiare” in cui i soci decidono in piena autonomia cosa dichiarare. Da qui, oltre alla presunzione di utili distribuiti, nasce spesso il sospetto di “ingiustificata antieconomicità” se l’azienda dichiara utili modesti: si pensa che stiano nascondendo proventi, perché altrimenti i soci non trarrebbero beneficio dall’attività. Ad esempio, se un socio-amministratore lavora a tempo pieno nella SRL ma l’azienda dichiara un reddito imponibile annuo inferiore a quello di un normale stipendio da dipendente, l’ufficio può ritenere la situazione inverosimile dal punto di vista economico . La Cassazione ha ritenuto legittimo un accertamento induttivo proprio quando “lo stipendio pagato al dipendente è troppo alto rispetto al reddito d’impresa dichiarato” , o – caso adattabile – quando il titolare unico (amministratore) trae compensi irrisori da un’attività che genera costi e movimenti di denaro non coerenti col basso reddito dichiarato. Insomma, l’assenza di altre figure fa sì che l’attenzione si concentri sul rapporto tra reddito d’impresa e apporto del socio lavoratore. Se il reddito dichiarato è troppo basso per remunerare il lavoro del socio, ciò viene visto come un indizio di evasione (il socio si starebbe remunerando in altro modo, prelevando utili non tassati) .
  • Un altro aspetto: se non vi sono dipendenti, ma la società sostiene costi rilevanti per prestazioni di terzi (professionisti, consulenti, appalti esterni), il Fisco potrebbe controllare che non si tratti di costi fittizi o gonfiati per ridurre l’utile. Talvolta in piccole SRL si riscontrano pagamenti a soggetti collegati (es. consulenze a parenti, affitti a immobili del socio) e l’ufficio valuta se questi costi siano in linea con il valore di mercato o se mascherino un trasferimento di utili.
  • Inoltre, l’assenza di dipendenti può far ipotizzare che la SRL sia di fatto un “schermo” per l’attività personale del socio amministratore (specie se è un professionista o consulente). In certi casi, l’Agenzia può mettere in dubbio l’autonoma personalità della società, ad esempio negando il beneficio fiscale di considerare il reddito societario separato da quello personale (anche se lo strumento formale della società di capitali rimane valido, può emergere in contenzioso la teoria dell’abuso del diritto se la costituzione della SRL avesse come unico scopo il risparmio d’imposta). Tuttavia, va detto che riqualificare tout court una SRL in ditta individuale del socio non è immediato in diritto tributario: si preferisce agire tramite le presunzioni di distribuzione e, eventualmente, contestare deduzioni di costi o regime fiscale privilegiato se configurasse abuso.
  • Società non operative (“di comodo”) – Un capitolo particolare riguarda le società che, per mancanza di attività effettiva o per sottoutilizzo delle risorse, vengono considerate “non operative”. La legge (art. 30 L. 724/1994) presume non operativa una società che non raggiunge un certo livello minimo di ricavi (calcolato su base forfetaria rispetto alle attività patrimoniali). Spesso le piccole SRL senza dipendenti rischiano di rientrare in questa categoria, specie se detengono asset significativi (immobili, partecipazioni) ma producono pochi ricavi. L’intento del legislatore è colpire le cosiddette società di comodo, costituite per intestare beni personali evitando tasse (es. una SRL che possiede immobili usati dai soci). Se la SRL risulta “non operativa” per uno o più anni, subisce una tassazione minima (reddito imponibile presunto pari a una percentuale dei beni, in genere 1,5% immobili, 4,75% partecipazioni, 12% beni mobili, ecc.) e alcune penalizzazioni (ad es. impossibilità di compensare perdite pregresse). Difesa: la società può evitare tale regime fornendo una prova contraria, cioè dimostrando che la mancanza di redditi adeguati è dovuta a situazioni oggettive straordinarie indipendenti dalla sua volontà . Ad esempio, un immobile era inutilizzabile per cause esterne (lavori pubblici prolungati, vincoli legali), oppure la società è startup nei primi anni, o ancora il settore ha subito un crollo eccezionale. La Cassazione (sent. n. 23443/2024) ha di recente ribadito che giustificazioni generiche come “la crisi economica” o “mancate autorizzazioni amministrative” non bastano: si richiede la prova di circostanze specifiche e di forza maggiore che abbiano reso impossibile il conseguimento del reddito minimo . Nel caso concreto esaminato (una SRL turistica con perdita fiscale), la società aveva portato motivazioni quali lo spopolamento della zona e ritardi burocratici; la Cassazione le ha giudicate insufficienti, cassando la decisione che le aveva accolte . Dunque, una SRL senza dipendenti che cada nel presunto “di comodo” deve predisporre un solido dossier probatorio se intende difendersi su questo fronte (es. documentare con dati specifici come un evento eccezionale abbia inciso).
  • Movimenti finanziari non giustificati – In qualsiasi società (ma nelle piccole a conduzione personale è frequente) l’Amministrazione può effettuare controlli sui conti bancari della società e anche dei soci/amministratori, mediante le indagini finanziarie (art. 32 DPR 600/73). Qualsiasi versamento sul conto aziendale che non trovi riscontro nelle scritture viene, per legge, considerato ricavo non dichiarato, salvo prova contraria . Per le imprese, anche i prelevamenti non giustificati possono essere trattati come ricavi occulti (sottointendendo che quei soldi prelevati abbiano finanziato spese in nero e quindi vendite in nero). Ad esempio, se una SRL senza dipendenti preleva ogni mese somme elevate dal conto, magari per pagare collaboratori “fuori busta” o spese personali del socio, l’ufficio in sede di verifica bancaria potrebbe sommare tutti i prelievi non documentati e imputarli a ricavi non registrati, con le relative imposte. Questa è una presunzione legale relativa introdotta dal DL 193/2016 per le imprese, dopo vicende alterne e interventi della Corte Costituzionale (che avevano limitato l’uso dei prelevamenti come prova per le persone fisiche). Difesa: il contribuente deve dimostrare la destinazione di quei movimenti finanziari. Per i versamenti su conto, occorre provare che si tratta di entrate già tassate o non imponibili (finanziamenti dei soci, restituzioni di prestiti, girofondi tra conti, ecc.). Per i prelevamenti, si deve spiegare e documentare a cosa sono serviti (es. pagamenti a fornitori già registrati, stipendi, acquisti di beni personali coi redditi del socio già tassati, ecc.). In mancanza di giustificazioni convincenti, le somme saranno considerate ricavi sottratti a tassazione e l’accertamento reggerà. È quindi cruciale, per una SRL senza dipendenti, tenere traccia dettagliata dei flussi finanziari tra socio e società e tra società e terzi, per potersi difendere efficacemente in caso di indagini bancarie.

Riassumendo, la SRL senza dipendenti tende a essere vista dal Fisco come una struttura dove: – c’è identificazione tra società e soci, per cui se emergono utili non contabilizzati la fiscalità “colpisce” subito i soci (presunzione di distribuzione); – eventuali anomalie economiche (poco reddito, costi elevati inspiegabili, movimenti anomali) non hanno facili giustificazioni (non potendo “incolpare” una direzione aziendale separata o inefficienze di personale, poiché tutto è in mano ai soci stessi); – bisogna prestare attenzione sia al reddito societario dichiarato, sia agli effetti che questo ha sui soci (in termini di benefit occulti o utili non tassati).

Presunzioni fiscali e onere della prova

Come visto, molte contestazioni in accertamento verso una SRL senza dipendenti si basano su presunzioni, cioè inferenze logiche da indizi noti verso fatti sconosciuti (ad es.: “hai pochi utili dichiarati ma alti ricavi non spiegati, quindi presumo stai nascondendo utili che ti sei distribuito”). In diritto tributario, le presunzioni possono essere:

  • Legali (iuris tantum): previste dalla legge, le quali vincolano il giudice a ritenerle valide fino a prova contraria del contribuente. Esempio: la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base è considerata da molti una presunzione legale (pur non essendo scritta in una legge specifica, viene derivata dal combinato disposto dell’art. 5 TUIR e art. 47 TUIR) . Un altro esempio legale è la presunzione di non operatività per le società di comodo (art. 30 L.724/94) di cui sopra, o la presunzione per le indagini finanziarie (art. 32 citato). In questi casi l’onere della prova contraria è esplicitamente a carico del contribuente e spesso in termini rigorosi (ad es., per vincere la presunzione di non operatività servono cause di forza maggiore oggettive).
  • Semplici (o judiciali): non sono previste da una norma specifica ma sono costruite dall’ufficio, e per essere valide devono soddisfare i criteri dell’art. 2729 c.c.: indizi gravi, precisi e concordanti . In più, la giurisprudenza chiede che siano illustrate e motivate nell’atto. Ad esempio, l’ufficio non può limitarsi a dire “il margine di guadagno è basso, quindi evadi”: deve spiegare perché quel margine è anomalo e magari aggiungere altri elementi di supporto (es. confronto con medie di settore, oppure spese eccessive che non trovano giustificazione nei ricavi).

Qual è il peso delle presunzioni in giudizio? Se l’accertamento è fondato su presunzioni semplici, il Fisco deve presentare in giudizio elementi tali da far scattare la probatio prima facie; una volta superata questa soglia, tocca al contribuente dimostrare il contrario (art. 2729 c.c.). Se invece la presunzione è legale relativa, la sola esistenza dei presupposti di legge trasferisce il peso della prova sul contribuente fin dall’inizio.

Vediamo ora alcune delle principali presunzioni che intervengono negli accertamenti verso SRL a base ristretta, e come il contribuente può tentare di superarle:

Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci

Cos’è: È la presunzione secondo cui, nelle società di capitali con pochi soci, ogniqualvolta siano accertati maggiori utili (cioè redditi non dichiarati) in capo alla società, questi si considerano immediatamente distribuiti ai soci in proporzione alle loro quote . La conseguenza fiscale è la seguente: oltre a tassare la società per quei redditi evasi (IRES al 24%, IVA sulle operazioni non fatturate, IRAP se applicabile), l’Erario tassa pure i soci come se avessero percepito dividendi extra. Per il socio persona fisica, ciò comporta generalmente un’imposizione del 26% a titolo d’imposta (sui dividendi distribuiti) , oppure l’IRPEF marginale se si trattasse di soci imprenditori in regime di trasparenza (caso raro nelle SRL). La ratio è evitare che i redditi occultati restino definitivamente tassati solo al livello societario: data la complicità interna, si presume che quei soldi finiscano nelle tasche dei soci, e quindi si colpiscono anche lì.

Fondamento normativo: Come accennato, non esiste un articolo di legge che testualmente sancisca “nelle società a ristretta base si presumono distribuiti gli utili in nero”. Tuttavia la Cassazione fa derivare tale principio da un combinato disposto di norme e massime di esperienza: – Per analogia dall’art. 5 TUIR, che imputa per trasparenza il reddito delle società di persone ai soci . – Dal comma 4 dell’art. 47 TUIR, che prevede la tassazione dei dividendi anche se non deliberati formalmente (in alcuni casi specifici) . – Soprattutto, dalla “massima di esperienza” per cui in un piccolo gruppo sociale i soci sono in grado di accordarsi anche informalmente sulla spartizione degli utili occulti . È una presunzione fondata sul fatto notorio che in una società chiusa i soci conoscono l’andamento reale e dunque, se ci sono utili nascosti, li divideranno fuori bilancio invece di lasciarli in azienda.

Forza della presunzione: Si tratta di una presunzione relativa (iuris tantum), quindi il socio può provare il contrario. Ma la giurisprudenza tradizionale è stata a lungo molto rigorosa su cosa debba provare il socio. In passato, la Cassazione sosteneva che l’unica prova contraria ammissibile era dimostrare che quegli utili erano rimasti in società (es. confluendo in riserve occulte, reinvestiti in beni sociali, ecc.) oppure che erano stati attribuiti a terzi estranei . Non bastava quindi che il socio negasse di aver ricevuto denaro: doveva indicare dove altro fosse andato a finire l’utile in nero, altrimenti la smentita era considerata “generica” e inefficace. Ad esempio, presentare il proprio estratto conto personale per mostrare che non ha ricevuto bonifici non era considerato sufficiente, poiché si diceva: l’utile occulto può esser stato distribuito in contanti o all’estero, quindi la mancanza di evidenze sul conto non prova nulla . Questa linea rigida è confermata da sentenze come Cass. 2288/2025, dove si afferma che il socio non può difendersi limitandosi a esibire i propri movimenti bancari per dimostrare di non aver ricevuto i soldi .

Evoluzione recente: Negli ultimi anni, però, c’è stata un’apertura in giurisprudenza. Alcune pronunce hanno riconosciuto che il socio può vincere la presunzione anche provando la propria estraneità alla gestione societaria . Il ragionamento è: se un socio, pur avendo una quota, non partecipava affatto all’amministrazione o alle decisioni (magari era un socio di capitale non operativo, o addirittura tenuto all’oscuro di certe operazioni), in tal caso viene meno la base logica della presunzione, che è fondata sull’idea di complicità e controllo reciproco tra pochi soci . In altre parole, se il socio dimostra di non avere avuto alcun ruolo attivo né conoscenza degli utili extracontabili (ad esempio perché affidava totalmente la gestione ad un altro socio/amministratore), allora non è corretto presumere che abbia ricevuto parte di quei utili. Questa impostazione è stata esplicitata dalla Cassazione, ord. n. 2464 del 2 febbraio 2025, la quale – richiamando un orientamento definito “più aperturista” – ha ammesso che la prova liberatoria del socio possa consistere anche solo nella dimostrazione della sua assoluta estraneità alla conduzione societaria . La Suprema Corte ha chiarito che quando il contribuente fornisce elementi idonei a provare che non ha partecipato né potuto partecipare alla gestione sociale (ad es. era socio solo di nome, oppure era in conflitto col socio amministratore e tagliato fuori dall’amministrazione), la suddetta massima di esperienza (ristrettezza base = complicità) perde rilievo probatorio e non è legittimo applicare la presunzione di distribuzione .

Questa novità è molto importante per i soci di minoranza o comunque non coinvolti: finalmente hanno uno spiraglio per difendersi affermando “quegli utili magari sono stati occultati dal socio amministratore senza coinvolgermi, quindi non tassateli a me”. Naturalmente, non basta dichiararlo: occorre produrre prove concrete dell’estraneità. Esempi di possibili prove: copie di comunicazioni o email dove il socio chiedeva informazioni mai ottenute, documenti societari che mostrano che il socio non ha deleghe né poteri, eventuali azioni legali intraprese contro gli amministratori (denunce, cause) che provino la sua lontananza dalla gestione fraudolenta . Cass. 2464/2025 ha menzionato alcuni elementi utili quali la presenza di un socio meramente di capitale, formale intestatario di quote ma senza ruolo operativo . Se riesce a dimostrare ciò, il giudice potrebbe riconoscere che per quel socio la presunzione è vinta e dunque annullare l’accertamento a suo carico.

Attenzione: per il socio unico (100% delle quote coincidente magari con l’amministratore) questo tipo di difesa ovviamente non è percorribile. In tal caso, anzi, la presunzione diventa quasi inscalfibile: se c’è un unico proprietario, qualsiasi utile occulto non può che essere considerato nella sua disponibilità. Ad esempio, l’ordinanza n. 24536/2025 ha confermato che in una SRL unipersonale la presunzione di distribuzione è ancor più forte e il socio unico non può limitarsi a negare la percezione invocando la mancanza di tracce bancarie . In assenza di prove rigorose che smentiscano l’attribuzione (praticamente impossibili da trovare se lui è l’unico attore), l’accertamento sarà confermato .

Riassumendo le strategie difensive contro la presunzione sugli utili: – Provare che l’utile occulto è rimasto in azienda: ad es. mostrando che è stato utilizzato per acquisti poi non contabilizzati come beni sociali, o che copriva perdite di esercizio, o è finito in una riserva occulta non prelevata dai soci. – Provare che l’utile occulto è andato a terzi: ipotesi rare ma possibili (es. tutto l’utile in nero è stato intascato dall’amministratore di fatto che non era socio; oppure è stato sequestrato dalla criminalità, ecc.). – Provare l’estraneità del socio (non amministratore): come discusso, raccogliere evidenze che il socio non gestiva la società né ne traeva benefici occulti . Questo può includere anche situazioni in cui un socio era totalmente passivo o addirittura in contrasto con chi gestiva: Cass. 2464/25 e altre hanno valorizzato casi in cui il socio aveva rapporti conflittuali e non riceveva informazioni, dimostrando così la mancanza di “complicità”. – Contestare il fondamento stesso dell’accertamento: se ad esempio l’accertamento societario (a monte) viene annullato o ridotto, cade anche la base per imputare utili ai soci. Non a caso, se la società impugna l’accertamento e ottiene una sentenza favorevole che annulla i maggiori utili, ciò fa venir meno automaticamente anche gli accertamenti verso i soci (principio del “travaso” delle decisioni: il socio non può essere tassato su utili che in giudizio si sono rivelati inesistenti) . Quindi una forte difesa in capo alla società è indirettamente la miglior difesa per i soci. Viceversa, attenzione: se la società non impugna l’accertamento (diventando definitivo), il socio che impugna il proprio avviso si troverà in difficoltà, perché molti giudici considerano definito il fatto che la società abbia occultato utili (res iudicata o comunque fatto accertato) e ammettono a quel punto solo contestazioni limitate da parte del socio (ad es. provare che non li ha avuti) . È quindi importante coordinare le difese di società e soci.

Presunzioni di ricavi occulti (induttive) e difesa dell’antieconomicità

Un’accusa frequente nelle SRL senza dipendenti è: “la tua gestione è antieconomica o i tuoi indicatori sono anomali, dunque stai nascondendo ricavi”. Questa non è una presunzione codificata rigidamente, ma rientra nelle presunzioni semplici utilizzate per accertamenti analitico-induttivi. Esempi: – Margine di profitto troppo basso rispetto al settore o rispetto ai costi sostenuti. – Volume d’affari modesto a fronte di spese fisse elevate (affitti, consulenze, ecc.) che un imprenditore razionale non sosterrebbe se incassasse così poco. – Perdite o utili minimi reiterati negli anni, nonostante l’azienda resti in vita e il socio continui a finanziarla o a lavorarci.

Tali circostanze vengono spesso lette come indizi di redditi non dichiarati: l’imprenditore accetta di dichiarare poco perché in realtà incassa in nero. La Cassazione ha stabilito che anche un solo elemento di forte incongruenza può giustificare l’accertamento, purché sia grave e preciso . Nel caso menzionato del 2016, l’elemento era uno stipendio all’unico dipendente sproporzionato rispetto all’utile: quello bastò per ritenere inattendibili i conti. Analogamente, un amministratore che si attribuisce un compenso alto (o preleva molto) rispetto all’utile dichiarato della SRL fa sorgere sospetti. L’ufficio può tradurre questi indizi in numeri: ad esempio, applicare un ricarico medio sui costi per stimare i ricavi effettivi, oppure individuare un livello “normale” di utile dato quel giro d’affari (magari rifacendosi agli ISA – indici sintetici di affidabilità fiscale – o ex studi di settore).

Difesa dell’imprenditore (smascherare l’antieconomicità apparente): Bisogna dimostrare che quell’andamento è realmente possibile e non frutto di evasione, fornendo spiegazioni plausibili: – Situazioni particolari di mercato: ad es. si è praticato volontariamente un margine basso per penetrare il mercato o smaltire scorte (strategie di dumping, saldi, ecc.), oppure si è perso un cliente importante e i ricavi sono calati ma i costi fissi sono rimasti. – Spese elevate giustificate: se contestano spese “troppo alte” rispetto ai ricavi, provare che erano necessarie o frutto di eventi eccezionali (ad es. manutenzioni straordinarie, investimenti pubblicitari che non hanno dato frutto nell’immediato). – Remunerazione alternativa del socio: se l’ufficio dice “non hai utili ma campi lo stesso, quindi li prendi in nero”, il socio può ribattere mostrando di avere altre fonti legali di reddito. Ad esempio, il socio percepisce un compenso amministratore (che ha tassazione separata, quindi magari l’utile è basso ma il socio prende lo stipendio deducibile per la società), oppure il socio ha redditi esterni (affitti, capitale) con cui vive, e tiene in piedi l’azienda in perdita per aspettative future. – Errori di calcolo del Fisco: spesso gli accertamenti induttivi con percentuali contengono semplificazioni eccessive. Si può evidenziare che il mix di prodotti o servizi dell’azienda non è confrontabile con la media utilizzata. Ad esempio, Cassazione ha annullato accertamenti basati su percentuali di ricarico medie dove la società vendeva prodotti eterogenei (alcuni con margine alto, altri basso) e l’ufficio aveva fatto una media unica . Oppure può aver usato dati di anni diversi in modo incoerente (es. applicare nel 2019 la percentuale di ricarico calcolata su un controllo del 2017, cosa su cui vi sono state controversie). – Dimostrare che la contabilità è regolare: sebbene i numeri siano brutti, i libri sono tenuti correttamente e non emergono irregolarità formali. Questo può convincere che non c’è frode, solo cattiva performance. In diritto, una contabilità formalmente regolare fa presumere la sua attendibilità, e l’onere di superarla spetta al Fisco con forti evidenze. Alcune Commissioni hanno annullato accertamenti fondati solo sulla “antieconomicità” perché i verificatori non avevano riscontrato violazioni contabili sostanziali né più indizi convergenti . La Cassazione però su questo è oscillante: ormai tende a dire che anche senza violazioni formali, se c’è antieconomicità macroscopica l’accertamento regge . Quindi conviene sì sottolineare la correttezza formale, ma accompagnandola con spiegazioni sostanziali.

Conclusione su questo punto: la presunzione di ricavi occulti da antieconomicità è insidiosa, perché difficile da ribaltare totalmente. Il giudice potrebbe comunque ritenere che un po’ di reddito in più ci fosse “logicamente”. Una tattica difensiva può essere cercare di quantificare diversamente la situazione: ad esempio, se l’ufficio ha aggiunto €100k di ricavi, convincere che al massimo l’incongruenza ne giustifica €20k (magari proponendo un calcolo alternativo). In ciò può aiutare produrre perizia di un commercialista che spieghi i margini reali del settore, la struttura costi-ricavi dell’azienda, etc. Inoltre, non dimentichiamo gli strumenti deflativi: in presenza di accuse di antieconomicità, spesso conviene tentare un accertamento con adesione offrendo qualche aggiustamento di reddito minore, per chiudere la questione con un danno limitato (vedi oltre).

Società di comodo e non operative: prova contraria

Di questo abbiamo già detto: la società considerata di comodo deve superare la presunzione di legge portando ragioni oggettive. In caso di contenzioso, l’onere è interamente a suo carico, essendo presunzione legale. Valgono le indicazioni di Cass. 23443/2024: solo cause esterne, imprevedibili e indipendenti dall’imprenditore costituiscono prova contraria valida . Non basta dire “non ho trovato clienti” o “c’era crisi”: bisogna mostrare ad esempio che uno specifico evento (es. calamità naturale, modifica normativa restrittiva) ha impedito di produrre ricavi. Se non si riesce, l’accertamento (che in questo caso consiste nell’applicare redditi minimi presunti) verrà confermato. È importante notare che le norme sulla non operatività hanno anche procedure preventive: la società può presentare istanza di interpello disapplicativo per chiedere di non applicare la disciplina già prima di eventuale accertamento, se sa di avere valide ragioni.

Indagini finanziarie: versamenti e prelevamenti

Anche qui, la presunzione è di legge: ogni versamento non giustificato è reddito non dichiarato (per le imprese, art. 32 DPR 600/73). Ogni prelevamento non giustificato è considerato spesa che ha generato ricavi non dichiarati (valido per imprese, escluso per persone fisiche non imprenditori). La difesa sta tutta nel fornire prova contraria documentale. È cruciale sin dall’avvio delle indagini preparare una tabella con ogni movimento bancario contestato e annotare l’origine/destinazione: – Esempio di versamenti: bonifico X da €10.000 in data Y = aumento di capitale del socio (mostrare delibera, versamento soci); contanti versati €5.000 = erano incassi già contabilizzati (mostrare registro corrispettivi di quel giorno); assegno bancario incassato = era rimborso di un finanziamento fatto a Tizio (mostrare contratto di mutuo e restituzione). – Esempio di prelievi: bonifico a Tizio €3.000 = pagamento fattura n… (esibire fattura); assegno a contanti €2.000 = prelevato da socio per sue esigenze personali non inerenti (questo è delicato: se il socio preleva per sé, in teoria è utili anticipati non tassati; se però il socio aveva riserve distribuibili si può dire che era distribuzione di utili tassabili come tali, non ricavi; comunque l’ufficio lo vedrebbe come ricavo occulto se non trova altra spiegazione).

Una strategia, quando possibile, è cercare di far emergere formalmente i prelevamenti ai soci come dividendi o acconti sui dividendi, deliberandoli e assoggettandoli a ritenuta: così non potranno essere rideterminati come ricavi (ma ovviamente vanno pagate le imposte del caso). Se però il prelievo è avvenuto senza delibera, in giudizio si può sempre sostenere che era un dividendo di fatto sui utili già tassati nella società – ma questo argomento regge solo se c’erano utili di bilancio disponibili.

Conclusione sulle presunzioni: Conoscere queste presunzioni consente al professionista che difende la SRL/socio di: – Prevenire: ad esempio, evitare di lasciare lunga traccia di antieconomicità, evitare certi movimenti finanziari senza pezza d’appoggio, ecc. – Preparare le prove contrarie per tempo: raccogliere documenti di reinvestimento utili, predisporre relazioni su eventi eccezionali, ecc. – Impostare la strategia processuale: decidere se attaccare la legittimità dell’uso della presunzione (es. non c’erano gravi indizi, quindi atto nullo) o concentrare gli sforzi nel fornire spiegazioni alternative.

Nel prossimo paragrafo, considereremo come agire concretamente quando arriva un avviso di accertamento: quali sono i passi da compiere in sede amministrativa e giudiziaria per difendersi efficacemente.

Fasi dell’accertamento e strategie di difesa

1. Ricezione dell’avviso di accertamento: verifiche preliminari

Quando la società (o il socio) riceve un avviso di accertamento, scattano una serie di termini e opportunità. Le prime mosse possono influire molto sull’esito finale. Appena notificato l’atto, è opportuno:

  • Controllare la regolarità formale dell’atto: verificare innanzitutto chi lo ha firmato (deve essere un funzionario delegato legittimamente), se è stato notificato entro i termini di decadenza (come detto, generalmente entro il 5° anno successivo alla dichiarazione, o 7° se omessa), se indica l’ufficio emanante e il responsabile del procedimento. Controllare inoltre la motivazione: deve spiegare i fatti contestati e le norme applicate (ad es. se è basato su PVC della Guardia di Finanza, tale PVC va citato e possibilmente allegato o già noto; se parla di indagini bancarie, deve riportarne gli esiti in modo intellegibile, ecc.). Qualsiasi vizio in queste parti può essere motivo di ricorso (ad esempio, mancanza di motivazione sufficiente = nullità ex art. 7 Statuto ). Se l’accertamento è “per relationem” (ossia rinvia a un processo verbale o altro atto), verificare di avere copia di tale documento: se non fosse mai stato notificato, l’avviso potrebbe essere annullabile per difetto di allegazione e lesione del diritto di difesa.
  • Notare la data di notifica e calcolare le scadenze: da quella data decorrono:
  • 60 giorni per presentare eventualmente ricorso alla Commissione Tributaria (Corte Giustizia Trib. primo grado).
  • 60 giorni anche per altri istituti come l’acquiescenza (pagamento con sanzioni ridotte ad 1/3).
  • Termini per pagare: l’avviso di accertamento esecutivo intima il pagamento delle somme indicate entro 60 giorni. Se non si paga né si impugna, dopo 60 giorni l’atto diviene definitivo ed esecutivo; dopo ulteriori 30 giorni, l’Agente della Riscossione può avviare il recupero coattivo . Se invece si presenta ricorso, come detto, è comunque dovuto in genere 1/3 provvisoriamente (entro 30 giorni dall’impugnazione) a meno che non si ottenga una sospensione.
  • 30 giorni per un’eventuale istanza di accertamento con adesione (estendibili a 60, ma meglio farla entro 30 per ottenere la sospensione dei 90 giorni, vedi oltre).
  • Valutare la gravità e fondatezza della pretesa: insieme a un fiscalista o avvocato, esaminare il merito delle contestazioni. Ci sono casi in cui l’atto presenta chiaramente errori (ad es. doppia imposizione, numeri sballati, calcoli aritmetici errati). In altri casi può essere formalmente corretto ma basato su presunzioni discutibili. Questa analisi serve per decidere la strategia:
  • Se l’accertamento appare fondato e difficilmente confutabile, potrebbe convenire utilizzare gli strumenti deflativi (adesione, acquiescenza) per ridurre il danno ed evitare il contenzioso.
  • Se invece si individuano buoni motivi di opposizione (errori di diritto, violazioni procedurali, presunzioni fragili), vale la pena preparare un ricorso.
  • Non di rado la situazione è intermedia: alcune riprese sono fondate, altre no. In tal caso si può cercare un accordo parziale in adesione, oppure ricorrere comunque ma eventualmente proporre una conciliazione in corso di causa.
  • Verificare la possibilità di mediazione tributaria: se il valore della controversia (imposta + interessi + sanzioni richieste) non supera €50.000, il ricorso in Commissione deve contenere anche una proposta di mediazione all’ufficio . Ciò significa che l’Ufficio Legale dell’Agenzia valuterà nei 90 giorni successivi se accogliere, transigere o rigettare la richiesta. In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte al 35% (invece che 100%). Tenere presente questo istituto se rientrate nella soglia.

2. Difesa in fase pre-contenziosa: autotutela, adesione, acquiescenza

Prima di arrivare davanti al giudice, il contribuente ha a disposizione alcune mosse facoltative per risolvere o attenuare la controversia:

Autotutela: consiste nel chiedere all’ufficio che ha emesso l’atto di annullarlo o correggerlo spontaneamente perché affetto da errori evidenti o da nuove prove a favore. L’autotutela può essere: – Totale: quando si dimostra che l’atto è completamente sbagliato (es: scambio di persona, errore di calcolo macroscopico, doppia imposizione per stesso presupposto). In tal caso l’ufficio dovrebbe annullarlo. – Parziale: se solo una parte delle pretese è errata, si chiede lo sgravio di quella parte.

L’istanza di autotutela non sospende i termini di ricorso né quelli di pagamento. È semplicemente una richiesta di riesame. Dal 2024, peraltro, l’Agenzia ha emanato nuove istruzioni sull’autotutela (Circolare 21/E del 7/11/2024) in attuazione della riforma del processo tributario, chiarendo che non è più possibile esercitarla se c’è una sentenza passata in giudicato sulla questione . Ma nel periodo pre-contenzioso l’autotutela resta possibile. Conviene? In genere, si tenta autotutela solo in casi lampanti di errore o se si è in tempo a fare anche ricorso (per sicurezza). Poiché l’amministrazione non ha obbligo di risposta (il silenzio dopo 90 giorni vale come rifiuto) , non bisogna farvi eccessivo affidamento se non per questioni incontestabili.

Accertamento con adesione: è uno strumento molto utile nelle liti fiscali. Permette di negoziare con l’ufficio il contenuto dell’accertamento. Il contribuente presenta un’istanza motivata di adesione (entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso); l’ufficio lo convoca per un contraddittorio e si discute delle diverse posizioni. Può emergere un accordo su nuove cifre di imponibile e sanzioni: – Se si raggiunge l’accordo, si redige un atto di adesione: il contribuente si impegna a pagare la nuova somma concordata (in genere può rateizzare fino a 8 rate se >€50k). Le sanzioni vengono automaticamente ridotte ad 1/3 del minimo di legge. Ad esempio, se originariamente c’era una sanzione del 100%, col minimo 90%, in adesione si paga il 30%. Questa riduzione, unita a eventuale sconto su imposte concesso dall’ufficio, rende allettante l’adesione in caso di incertezza sull’esito del ricorso. Dopo la firma, non si può più impugnare l’atto: la definizione è definitiva. – Se non si raggiunge l’accordo, non succede nulla di irreparabile: si può ancora presentare ricorso (i 60 giorni per ricorrere sono sospesi per 90 giorni durante l’adesione, quindi si guadagna tempo). Le proposte fatte in adesione non pregiudicano poi la lite (sono riservate).

Quando conviene l’adesione? Spesso in situazioni di accertamento induttivo o comunque valutativo, dove c’è margine di trattativa. Ad esempio, se l’ufficio presume €100 di ricavi non dichiarati ma il contribuente porta elementi per cui magari €50 sarebbero più realistici, si può chiudere a metà strada. Anche per evitare il rischio di sanzioni piene e interessi di mora lunghi, l’adesione può risparmiare soldi e tempo. Nel contesto di SRL a ristretta base, con adesione la società definisce la sua posizione e così pure i soci possono ottenere l’annullamento (l’adesione dal 2022 può estendersi anche ai soci, praticamente si fa un unico accordo che copre le conseguenze su di loro, evitando che debbano fare ricorso separato – è una novità della riforma fiscale, che mira a trattare insieme accertamento principale e derivati).

Attenzione: L’istanza di adesione va inviata prima di fare ricorso (se si presenta ricorso, decade la possibilità di adesione sulla stessa materia). Inoltre, se mancano pochi giorni alla scadenza dei 60 gg di ricorso e non si è ancora deciso cosa fare, presentare l’adesione all’ultimo momento può essere un modo per ottenere automaticamente la sospensione di 90 giorni dei termini, dando più tempo per negoziare o preparare eventualmente il ricorso.

Acquiescenza: significa accettare l’accertamento così com’è, però usufruendo di uno sconto sulle sanzioni. Se il contribuente paga entro 60 giorni dalla notifica tutte le somme dovute (imposte + interessi) con sanzioni ridotte ad 1/3, l’atto si considera definito (art. 15 D.Lgs. 218/97) . È una scelta drastica (rinuncia a qualsiasi contestazione) ma talvolta sensata: ad esempio, se l’ufficio ha chiaramente ragione e magari ha applicato sanzioni minime (30% ridotto a 10% in acquiescenza) e l’importo non è troppo gravoso, pagare subito chiude la vicenda e si evitano anche possibili guai penali (il pagamento prima della notifica della notizia di reato estingue i reati tributari di omesso versamento e attenua l’infedele). Da valutare con attenzione perché una volta pagato e fatta acquiescenza non si torna indietro.

Invito al contraddittorio: citiamo anche questo. In certi casi l’ufficio, prima di emettere l’accertamento, invia un invito a comparire al contribuente, per un confronto (è obbligatorio per legge dal 2020 in alcuni accertamenti, pena nullità dell’atto, salvo casi di particolare urgenza o contribuenti irreperibili). Se si riceve un invito del genere (prima dell’avviso formale), è un’opportunità per chiarire e magari convincere l’ufficio a non emettere l’atto o a ridurne la portata. Vale la pena partecipare, possibilmente con un consulente, e presentare memoria difensiva. In caso di esito negativo, l’accertamento poi arriverà comunque, ma almeno si sono messe a verbale le proprie ragioni (utili poi in giudizio). Da luglio 2023, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta più nullità assoluta dell’atto ma solo una riduzione delle sanzioni del 50% se sollevata in giudizio (per effetto del D.Lgs. 156/2015 e succ. mod.), comunque è un aspetto che il difensore può far valere.

3. Ricorso tributario (primo grado)

Se non si è definito l’accertamento in sede amministrativa, l’unica via per annullarlo o ridurlo è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Ecco i punti salienti della procedura e le strategie:

  • Termine: 60 giorni dalla notifica dell’avviso (estesi di 90 in caso di istanza di adesione, come detto). Il rispetto del termine è fondamentale: un ricorso tardivo è inammissibile e l’atto diviene definitivo.
  • Contenuto del ricorso: deve indicare l’atto impugnato, il giudice adito, le motivi di diritto e di fatto su cui si basa la contestazione, e le conclusioni (richiesta di annullamento totale/parziale). Va inoltre allegata copia dell’atto impugnato e della ricevuta di notifica, e va indicata la PEC del ricorrente (ora obbligatoria). Spesso si premette una narrazione dei fatti (storia della società, eventuale verifica subita, contenuto dell’atto) e poi si sviluppano i motivi di ricorso.
  • Motivi di ricorso: Variano caso per caso, ma tipicamente:
  • Vizi formali/procedurali: es. nullità per difetto di motivazione, per mancato contraddittorio endoprocedimentale (se applicabile), per omessa allegazione di documenti essenziali, per violazione del termine dei 60 giorni post-verifica (statuto contrib.), incompetenza o difetto di sottoscrizione, ecc. Questi motivi, se fondati, portano all’annullamento integrale dell’atto senza entrare nel merito, quindi vanno sempre valutati.
  • Vizi sostanziali nel merito: contestazione delle riprese. Es.: il calcolo dei ricavi presunti è errato; l’ufficio non aveva indizi sufficienti per accertare induttivamente; la presunzione di utili ai soci è stata applicata senza considerare prove contrarie; un costo dedotto era in realtà legittimo; ecc. Qui si cerca di convincere il giudice che la pretesa fiscale è infondata o eccessiva.
  • Profili di illegittimità per violazione di legge: ad esempio, sanzioni applicate erroneamente (magari cumulando irregolarmente più sanzioni, o senza considerare cause di non punibilità), oppure violazione di norme comunitarie (talvolta in materia IVA ci sono motivi di diritto UE – es. decadenza, applicazione di regimi contrari a direttive, etc.).
  • Presentazione telematica: Oggi il processo è telematico al 100%. Il ricorso va predisposto e notificato all’ente impositore tramite PEC (posta elettronica certificata) o tramite piattaforma SIGIT. Dopo la notifica, entro 30 giorni va effettuata la costituzione in giudizio depositando il ricorso presso la segreteria della Corte Tributaria (ora tutto via portale telematico) . È richiesto il pagamento di un contributo unificato in base al valore della lite.
  • Sospensione dell’atto: se l’accertamento comporta un pagamento che il contribuente non può o non vuole effettuare subito, è possibile contestualmente al ricorso (o anche dopo, ma comunque tempestivamente) presentare un’istanza di sospensione provvisoria dell’atto . Bisogna dimostrare due cose: fumus boni iuris (cioè che il ricorso non è pretestuoso, c’è una ragionevole fondatezza) e periculum in mora (cioè che dall’esecuzione dell’atto deriverebbe un danno grave e irreparabile, ad es. il fallimento, o l’obbligo di chiudere l’attività). Se la Corte accoglie l’istanza, la riscossione è sospesa fino alla sentenza di primo grado. Sennò, come detto, l’Agente potrà esigere un terzo e iscrivere ipoteche/fermi dopo 90 giorni. In ogni caso, in pendenza di giudizio, difficilmente si arriverà a esecuzioni aggressive se c’è buona fede; ma per sicurezza è bene chiedere la sospensiva. La decisione sulla sospensione avviene di solito in 1-3 mesi dall’istanza, con decreto presidenziale confermato poi in Camera di consiglio.
  • Fase istruttoria: Nel processo tributario la fase istruttoria è limitata. Non c’è discovery come nel civile. Il giudice decide in base agli atti e ai documenti prodotti dalle parti. La prova testimoniale orale è (ancora) non ammessa, mentre dal 2023 è ammessa la testimonianza scritta su richiesta di parte, che il giudice può ammettere se ritiene (novità introdotta per aumentare le garanzie difensive). In genere, dunque, è cruciale presentare tutti i documenti probatori insieme al ricorso o nelle memorie successive. Per esempio, se contesto un versamento bancario, allego subito estratti conto e documenti che spiegano la provenienza; se contesto la presunzione di utili, allego bilanci, verbali, eventuali email che provino l’estraneità, ecc.
  • Ruolo delle perizie/CTU: Il giudice tributario può avvalersi di consulenza tecnica d’ufficio in casi complessi (valutazione di azienda, calcoli astrusi). Non è comunissimo, ma in questioni di ricostruzione contabile sofisticata si può chiedere. Più spesso, il contribuente stesso allega perizie di parte (non giurate) di commercialisti per avvalorare la sua tesi (es. per dimostrare che un margine di settore non è applicabile all’azienda X per motivi Y).
  • Discussione e decisione: Il processo può concludersi con trattazione in Camera di consiglio (decisione sui documenti, senza pubblico dibattimento, oggi norma per le liti sotto €5.000, ma spesso applicata anche ad altre se non richiesto diversamente) oppure in pubblica udienza se richiesta e se il caso lo merita. Nella pubblica udienza, l’avvocato o difensore tributarista potrà esporre oralmente le ragioni, ma l’esperienza insegna che la decisione è quasi sempre già orientata sui testi scritti. La Corte emette poi una sentenza. Se accoglie il ricorso totalmente, annulla l’atto (società e soci festeggiano). Se lo accoglie parzialmente, può rideterminare le somme (p.es. annulla alcune riprese, ne conferma altre). Se lo respinge, il contribuente soccombente deve pagare quanto dovuto (salvo appello).
  • Spese legali: in teoria chi perde paga le spese, ma nel tributario è frequente la compensazione (ognuno le sue) soprattutto se la questione era controversa. Dal 2023 c’è tendenza a una maggiore applicazione del principio della soccombenza per responsabilizzare l’amministrazione a non fare atti infondati, ma vedremo. In ogni caso, le spese di difesa (onorari avvocato, consulenti) sono un fattore da valutare nella scelta di fare ricorso, specie per importi piccoli.

Strategie specifiche per SRL senza dipendenti in giudizio: – Enfatizzare i punti deboli dell’accusa: Se l’ufficio ha usato presunzioni, richiamare il principio degli indizi gravi precisi concordanti , citare eventualmente precedenti giurisprudenziali a favore (es. Cassazione che ha annullato accertamenti per difetto di prova). Nel nostro scenario, utile citare quelle pronunce nuove dove il socio può salvarsi se estraneo , o dove un solo elemento non basta senza ulteriori riscontri. – Distinguere posizioni società e soci: In ricorso, se difendiamo sia la società sia il socio, predisporre argomentazioni coordinate ma specifiche. Ad esempio, per la società contestare l’evasione in sé; per il socio, aggiungere anche che anche se vi fosse stata evasione, non ne ha beneficiato personalmente (nel caso di socio non amministratore). – Aspetti penal-tributari: se c’è rischio concreto di denuncia penale (es. imponibili occultati > €100k), un esito negativo in giudizio potrebbe innescare il penale. In tal caso, valutare se far presente alla Corte che è in corso un procedimento penale correlato: a volte i giudici tributari, sapendo ciò, sono più cauti nel giudizio (possono sospendere in attesa del penale o comunque prestare più attenzione alle prove). – Tentare conciliazione in udienza: Durante il processo, fino all’udienza, si può trovare un accordo transattivo con l’ufficio (con l’autorizzazione del dirigente) chiamato conciliazione giudiziale. Questo può ridurre sanzioni al 50% e concordare un importo di compromesso. Nel 2023 è stata estesa la conciliazione anche in appello. È un’opzione da tenere pronta se vediamo che il collegio è orientato male: prima della decisione, proporre un accordo può evitare il peggio.

4. Fasi successive: appello e Cassazione

Se la sentenza di primo grado non è soddisfacente, si può fare appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. L’appello può essere proposto sia dal contribuente se ancora soccombente in tutto o in parte, sia dall’Agenzia delle Entrate se ha perso o non è completamente vittoriosa.

L’appello ricalca per molti versi il primo grado, ma con alcune differenze: – È un giudizio di merito di secondo livello: si possono rivedere i fatti, ma di regola non si possono introdurre nuove prove se non quelle che il primo giudice ha illegittimamente escluso o quelle sopravvenute. Quindi è cruciale aver già prodotto tutto prima. – L’appellante deve specificare i motivi di impugnazione contro la sentenza (errori di diritto o di valutazione commessi dal primo giudice). – Possono esservi limitazioni: se la parte non ha trattato un certo motivo in primo grado, non può tirarlo fuori per la prima volta in appello (principio del “novum”). Esempio: se il contribuente non ha eccepito in CTP la mancata allegazione di un documento, in CTR potrebbe essere precluso sollevarlo ex novo. – Dal 2023, per i ricorsi in appello presentati dall’ente soccombente in primo grado, è richiesto il deposito di una garanzia o la sospensione del pagamento in favore del contribuente, a tutela di quest’ultimo. – In appello è possibile la conciliazione giudiziale (novità recente): prima era ammessa solo in primo grado. Quindi anche in secondo grado si può chiudere transattivamente con sanzioni al 50%.

Dopo la sentenza d’appello, l’ultima istanza è la Corte di Cassazione (Sezione Tributaria). Il ricorso per Cassazione va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello. La Cassazione giudica solo su motivi di legittimità: errori di diritto, vizi di motivazione della sentenza di secondo grado, giurisdizione, ecc. Non rivede i fatti o il merito (salvo casi di motivazione totalmente illogica o mancante, che però ormai sono ammessi solo in casi estremi di “motivazione apparente”). Dunque è una partita giocata su questioni interpretative. Spesso il contribuente ricorre in Cassazione se c’è un principio generale da far valere (magari c’è contrasto giurisprudenziale su quella presunzione, ecc.), altrimenti se è solo questione di quantità di ricavi, difficilmente la Cassazione interviene.

Da notare: se la società va in Cassazione ma i soci non ricorrono (o viceversa), potrebbero crearsi situazioni complesse. In generale, meglio che tutte le parti interessate si muovano coordinate in appello e Cassazione.

Esecutività delle decisioni: la sentenza di primo grado, se favorevole al contribuente, sospende la riscossione fino a 60 giorni dopo la notifica (così se l’Agenzia appella, può riprendere la riscossione di 2/3). Idem dopo l’appello: se il contribuente vince, ha diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato. Se perde, deve pagare il dovuto (a quel punto, dopo l’appello, l’ente può riscuotere tutto anche se c’è ricorso in Cassazione, salvo sospensive). Quindi, al più tardi dopo il secondo grado, la partita economica si chiude (tranne rari casi in cui la Cassazione sospende l’esecutività).

Lungo il percorso di appello e Cassazione, i costi e tempi aumentano (una causa tributaria può durare anche 5-7 anni fino alla Cassazione). Bisogna valutare se ne vale la pena in base all’importo in gioco e ai precedenti giurisprudenziali: nel nostro tema delle SRL a base ristretta, notiamo come la Cassazione si sia espressa più volte anche di recente (2024-25) in senso non univoco. Quindi un ricorso in Cassazione potrebbe essere utile se si vuole far valere quell’orientamento più favorevole (come l’apertura sulla prova di estraneità del socio). Spesso però questi casi non arrivano a sentenza di Cassazione perché si chiudono prima, o perché il contribuente accetta un esito intermedio.

5. Riscossione e tutela del contribuente dopo l’accertamento

Un aspetto da non dimenticare è la riscossione delle somme richieste, che può avvenire parallelamente al contenzioso:

  • Se il contribuente non fa nulla entro 60 giorni, l’accertamento diviene definitivo ed esecutivo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER, ex Equitalia) acquisirà il carico e invierà un sollecito di pagamento. Decorso un ulteriore termine (generalmente 30 giorni dal sollecito, come avviso bonario post-accertamento), potrà attivare misure cautelari o esecutive: iscrivere ipoteca su immobili, disporre fermi amministrativi su autoveicoli, o avviare un pignoramento (conti correnti, crediti verso terzi, stipendi, ecc.) . Per evitare tutto ciò, se non si ricorre, è bene attivarsi con il pagamento o con una rateizzazione (solitamente concedibile fino a 72 rate mensili per importi < €100k, o 120 rate in casi di grave difficoltà). La rateazione va chiesta ad Agenzia Riscossione dopo la presa in carico.
  • Se il contribuente presenta ricorso, come detto, l’Agenzia delle Entrate può comunque iscrivere a ruolo provvisoriamente un importo pari a un terzo dell’imposta contestata (più interessi) . Tale importo, se non sospeso, va pagato. In pratica l’Agenzia Riscossione emette una cartella di pagamento per quel terzo. Ad esempio, se accertato €30k di maggior imposta, arriva cartella per €10k + interessi. Questa riscossione provvisoria resta dovuta anche se in giudizio pendente, salvo che il giudice sospenda l’efficacia esecutiva dell’atto. Se poi il contribuente vince, l’importo gli verrà restituito con interessi. Se perde in primo grado, l’ufficio può raddoppiare la posta: riscuotere altri 1/3 (così arriviamo a 2/3). Se perde anche in secondo grado, riscuoterà tutto (anche l’ultimo terzo). Questo meccanismo serve a tutelare l’Erario durante i processi e mitigare l’accumulo di debiti.
  • Sospensione giudiziale: come già trattato, può bloccare temporaneamente la riscossione provvisoria. Inoltre esiste la sospensione amministrativa: l’ente impositore può autonomamente sospendere la riscossione se, ad esempio, riconosce fondati i motivi del ricorso (succede raramente).
  • Definizioni agevolate: talvolta, mentre pende il contenzioso, intervengono norme di pace fiscale (condono, definizione liti pendenti pagando percentuali) come accaduto nel 2023. Vale la pena restare informati su eventuali opportunità straordinarie di chiudere la lite pagando meno (legge di bilancio ecc.). In quelle ipotesi, valutare costi/benefici.
  • Tutela patrimoniale: se malauguratamente l’accertamento dovesse divenire definitivo e di importo elevato, la SRL rischia ingiunzioni e pignoramenti. Per le SRL, i debiti tributari restano nei limiti del patrimonio sociale (salvo casi di amministratori responsabili per il non versamento IVA o altri reati). Tuttavia, l’Agenzia può aggredire conti correnti societari, crediti verso clienti, macchinari, immobili sociali. Per i soci, i debiti personali (dividendi tassati) ricadono sul loro patrimonio individuale. In situazioni di difficoltà, una SRL può considerare strumenti concorsuali o accordi con creditori se il carico fiscale la rende insolvente. Il socio deve stare attento a non confondere le finanze: i debiti tributari della società non si trasferiscono a lui, ma se ha ricevuto utili occultati può avere debiti tributari suoi.
  • Interessi e sanzioni: ricordiamo che sugli importi accertati decorrono interessi moratori (dal 61° giorno dopo notifica, circa 3-4% annuo variabile) e le sanzioni, se non si è aderito a riduzioni, restano in genere al 90% o 100% dell’imposta evasa. Quindi, più si protrae la definizione, più maturano interessi. Vincere in giudizio fa risparmiare tutto, ma se si è incerti e si prosegue solo per ritardare, si rischia di pagare molto di più poi. Questo per dire: una valutazione economica deve accompagnare quella giuridica nella scelta difensiva.

In sintesi, difendersi da un accertamento su una SRL senza dipendenti richiede un mix di: – Conoscenza delle regole formali (per sfruttare vizi procedurali a proprio vantaggio). – Capacità di smontare le presunzioni sostanziali (portando fatti alternativi, dimostrazioni contrarie). – Sfruttamento degli strumenti deflattivi per ridurre sanzioni e trovare accordi quando opportuno. – Tenuta psicologica e organizzativa nel seguire un eventuale lungo contenzioso, senza trascurare di gestire nel frattempo la propria attività (spesso le piccole imprese collassano più per la distrazione e i costi indiretti del contenzioso che per l’esito fiscale in sé).

Nei paragrafi seguenti forniremo casi pratici ed esempi, e infine una sezione FAQ che risponde alle domande comuni di imprenditori e professionisti che si trovano in queste situazioni.

Casi pratici e simulazioni

Per rendere più concreta la trattazione, consideriamo alcune simulazioni pratiche di accertamento in una SRL senza dipendenti, con i possibili esiti e difese. Questi casi di fantasia riflettono situazioni tipiche:

Caso 1: SRL individuale con ricavi non dichiarati scoperti da indagini bancarie
La società Alfa SRL ha un unico socio amministratore, opera nel settore consulenza informatica, nessun dipendente. Dichiara ricavi per €80.000 e un reddito minimale (€5.000) nell’anno X. La Guardia di Finanza esegue una verifica: formalmente i registri sono in ordine, ma dalle indagini finanziarie emergono versamenti sul conto societario per ulteriori €50.000 non presenti in contabilità. L’amministratore spiega oralmente che erano apporti personali per coprire spese, ma non ha documenti. Il PVC conclude per ricavi non dichiarati di €50.000. L’Agenzia emette avviso di accertamento, recuperando IRES e IVA su quei €50.000, più sanzione 100%. Inoltre, considerando la base ristretta, emette avviso al socio imputandogli dividendo occulto di €50.000 (26% imposta sostitutiva).
Difesa: La società impugna sostenendo che quei €50.000 erano in realtà un finanziamento soci (il socio aveva versato liquidità propria). In giudizio esibisce tardivamente dei documenti: un estratto conto personale che mostra un prelievo di pari importo qualche giorno prima del versamento, e un verbale assembleare (predatato) che “prende atto” del finanziamento soci. L’Agenzia replica che sono prove create ad hoc e comunque il collegamento non è certo. Inoltre, in via subordinata, afferma che anche se fossero finanziamento, non furono rispettate le norme civilistiche (manca delibera di finanziamento formalizzata in anticipo). La Commissione valutando le prove ritiene non raggiunta la certezza che si trattasse di finanziamento genuino: la coincidenza importo/data non basta, poteva essere ricavo in contanti reimmesso. Conferma dunque l’accertamento. Di conseguenza, conferma pure la presunzione sul socio (che non ha apportato ulteriore prova contraria). Esito: atto confermato, la società paga imposte e il socio il 26% sui 50k (a nulla rileva che, se davvero era un suo finanziamento, viene tassato di un reddito mai percepito – effetto paradossale ma frequente). – Lezione appresa: sarebbe stato meglio se il socio avesse formalizzato per tempo quel finanziamento (bonifico dal suo conto con causale “finanziamento soci deliberato il…”, e magari un contratto di mutuo). In giudizio, provare ex post è difficile. Inoltre, non avendo prove forti, forse conveniva chiedere adesione: magari l’ufficio avrebbe accettato di ridurre l’importo imponibile (per incertezza) e comunque sanzioni 1/3.

Caso 2: SRL con margini esigui e spese elevate (accertamento da studi di settore)
Beta SRL, 2 soci (marito e moglie), commercio abbigliamento. Nessun dipendente, i coniugi gestiscono il negozio. Per vari anni dichiara ricavi attorno a €200.000 e utili quasi nulli (talora piccole perdite dedotte). Gli ISA (ex studi di settore) indicano uno “score” di affidabilità molto basso: in particolare risulta che il markup medio nel settore è 150%, mentre Beta SRL applica solo 50% (acquista a 100 e vende a 150, mentre gli altri vendono a 250). L’Agenzia convoca i contribuenti con invito al contraddittorio: loro giustificano dicendo che per politiche commerciali vendono a prezzi bassi, e che hanno molta concorrenza. L’ufficio non si accontenta e procede con un accertamento analitico-induttivo: ridetermina i ricavi presunti a €300.000 (applicando un ricarico medio del 150% sui costi di acquisto dichiarati, che erano ca. €120.000). Di conseguenza, contesta ~€100.000 di ricavi non dichiarati per ciascuno degli anni verificati. Oltre a IVA e IRES, scatta la presunzione utili soci: ogni socio tassato su €50.000 di dividendi non dichiarati (metà ciascuno).
Difesa: In sede di ricorso, la società contesta su più fronti:
1) L’uso meccanico degli studi di settore: evidenzia che il punto vendita di Beta SRL è in una località decentrata, con redditi bassi, perciò i ricarichi medi di settore (che includono anche boutique in città) non sono applicabili. Porta uno studio di un commercialista che confronta Beta con altre 5 imprese simili in zona, mostrando che il loro ricarico medio è attorno a 60%.
2) Documenta le vendite sottocosto: allega volantini promozionali e fatture di stock di merce invenduta, per dimostrare che spesso ha dovuto vendere a margini risicati o in perdita (fine stagione).
3) Sottolinea che non sono state trovate irregolarità contabili: ogni acquisto e vendita risultava da fatture/scontrini, nessuna differenza inventariale di magazzino (GdF aveva contato i capi: combaciavano col magazzino contabile). Quindi, manca un vero “fatto noto” diverso dalla mera statistica.
I soci, dal canto loro, aggiungono che non hanno ricevuto utili: anzi, hanno dovuto finanziare l’azienda negli anni per coprire perdite (allegano estratti di conti corrente che mostrano frequenti bonifici da loro al conto aziendale a copertura cassa).
Esito: la Commissione accoglie parzialmente il ricorso. Riconosce che solo lo scostamento dagli studi di settore non costituisce prova sufficiente di maggiori ricavi , citando Cassazione sul punto. Tuttavia ritiene che un certo adeguamento andasse fatto, vista l’antieconomicità protratta. In pratica, “taglia la testa al toro” e stabilisce un ricarico “ragionevole” del 80%. Questo porta a ricavi presunti di €192.000 anziché 150.000 dichiarati: l’accertamento viene quindi ridotto da +€100k a circa +€42k di ricavi per anno. Le sanzioni sono ricalcolate su questa base. Quanto ai soci, poiché ora gli utili extra presunti sono 42k, ciascuno viene tassato per 21k (invece di 50k). Non avendo i soci fornito prova puntuale di reinvestimento (i finanziamenti loro servivano a coprire perdite ma non c’è prova che quell’utile presunto restò in azienda), la presunzione di distribuzione rimane per 21k a testa. – Lezione: In situazioni borderline, il giudice può scegliere una soluzione di compromesso (specie se l’ufficio non aveva considerato circostanze specifiche). Sarebbe potuto convenire per Beta SRL di cercare un’adesione: forse avrebbero ottenuto un risultato simile senza spese legali, e con sanzioni ridotte 1/3 invece che doverle pagare intere su quanto confermato. Comunque, il risultato è migliore della richiesta iniziale. E conferma che la difesa basata su contestare l’automatismo delle medie di settore può ottenere successi parziali.

Caso 3: Socio estraneo che evita la tassazione del dividendo occulto
Gamma SRL, 2 soci al 50% (A e B), senza dipendenti. Socio A è amministratore unico, socio B è un investitore che risiede altrove e non segue la gestione quotidiana. L’azienda subisce un accertamento per ricavi in nero di €200.000 in 3 anni, basato su fatture false scoperte: A emetteva fatture per consulenze inesistenti a ditte compiacenti, che gli restituivano i soldi “fuori fattura”. B non era al corrente di questo schema. L’Agenzia accerta €200k di maggior reddito alla società e avvisi a ciascun socio per utili occulti €100k. Socio A non ricorre (anche perché rischia penalmente per false fatture). Socio B invece, informato tardivamente, ricorre contro il suo avviso da €100k sostenendo di non aver mai percepito né saputo di quegli utili. Porta come prova: copie di email in cui chiedeva conto all’amministratore A della situazione economica ma riceveva risposte evasive; copia di un esposto che B ha presentato in procura contro A appena scoperto l’accaduto; evidenze che A prelevava spesso contanti dal conto sociale mentre B mai.
Esito: la Commissione, visto che l’accertamento societario è definitivo (A non ha impugnato), non può mettere in dubbio l’esistenza degli utili extrabilancio. Tuttavia valuta la posizione di B e – conformandosi ai nuovi orientamenti Cassazione – ritiene che B abbia fornito prova adeguata della sua estraneità alla gestione e all’occultamento degli utili . Di conseguenza, accoglie il ricorso di B: annulla il suo avviso, esentandolo dalla tassazione del dividendo presunto. (Nota: la società e A restano ovviamente responsabili per le imposte evase. B in questo caso non subisce sanzione, ma comunque i €200k sono stati tassati in capo alla società). – Lezione: Un socio minoritario/inattivo ha concrete chance di salvarsi se documenta di essere stato tenuto all’oscuro o in conflitto con chi ha evaso. Importante è muoversi attivamente (come B che fece addirittura esposto): se B fosse rimasto passivo senza prove, sarebbe stato tassato lo stesso. Questo caso riflette esattamente quanto emerso in Cass. 2464/2025 .

Caso 4: Società di comodo e prove oggettive
Delta SRL possiede un immobile commerciale e null’altro; non ha dipendenti né svolge particolare attività (doveva aprire un ristorante ma non ha mai avviato per problemi). Per 3 anni consecutivi dichiara ricavi zero e perde solo le spese di manutenzione. Viene classificata “non operativa” e l’Agenzia le notifica accertamenti per reddito minimo presunto €50.000/anno ai sensi art.30 L.724/94, con relative imposte. Delta impugna sostenendo che non ha ottenuto la licenza comunale di agibilità e quindi non poteva avviare il locale. Porta lettera del Comune che evidenzia problemi urbanistici non risolti. La CTR regionale aveva accolto queste giustificazioni e annullato gli atti. In sede di ricorso per Cassazione, la Suprema Corte (Cass. 23443/2024) invece da ragione all’Agenzia: dice che la mancata autorizzazione non è di per sé prova contraria valida, perché Delta SRL non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per ottenerla né che le ragioni del diniego fossero totalmente indipendenti dalla sua volontà . Inoltre la “crisi economica locale” addotta da Delta è considerata fattore generale, non una causa specifica insormontabile . Esito: la Cassazione cassa la sentenza favorevole e rinvia: in pratica, Delta dovrà pagare le imposte su redditi presunti a meno che tiri fuori motivazioni più concrete (cosa difficile). – Lezione: Le società di comodo sono terreno arduo; per difendersi occorrono argomenti estremamente dettagliati e magari supportati da terzi (es. perizia che dimostra oggettivamente l’impossibilità di affittare/vendere l’immobile per cause esterne). Giustificazioni generiche sulla congiuntura o la burocrazia non bastano .

Questi esempi mostrano la varietà di situazioni e come l’esito dipenda molto dalla qualità delle prove fornite e dalla sensibilità dei giudici. In generale, preparare una buona difesa richiede di mettersi nei panni dell’ufficio e del giudice, anticipando le obiezioni e supportando ogni affermazione con documenti e norme.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos’è in concreto un avviso di accertamento e cosa comporta per la mia SRL?
R: È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito dichiarato dalla tua società (o la tua posizione di socio) e richiede le relative imposte, sanzioni e interessi. In pratica, è una “nuova cartella fiscale” basata su controlli successivi alla dichiarazione. Una volta notificato, hai 60 giorni per reagire (pagando o impugnando). Trascorso tale termine senza azioni, l’avviso diventa definitivo ed equivale a un titolo esecutivo: dovrai pagare le somme indicate e, in mancanza, potrà essere avviata la riscossione forzata (es. pignoramenti) .

D: La mia SRL ha ricevuto un accertamento, ma io come socio no: è normale?
R: Sì, è possibile. Se la tua SRL ha pochi soci e l’accertamento riguarda utili non dichiarati, di solito l’Agenzia emette contestualmente avvisi ai soci (per i dividendi occulti) . Tuttavia, può capitare che notifiche ai soci avvengano leggermente dopo (ad es. l’ufficio potrebbe attendere l’esito del ricorso della società prima di colpire i soci, o può esserne stato “distratto” se il socio è difficile da notificare). In linea di massima, se sei socio di maggioranza o amministratore, aspettati l’avviso anche a tuo nome. Se sei socio di minoranza, potrebbe arrivare comunque (per presunzione pro-quota), ma in alcuni casi l’Agenzia decide di concentrarsi sul socio principale. Attenzione: anche se a te socio non arriva nulla subito, se l’accertamento societario diventa definitivo, l’Agenzia potrebbe successivamente notificarti un accertamento IRPEF per “redditi di capitale non dichiarati” pari alla tua quota di utili extracontabili.

D: Hanno accertato utili occulti alla SRL: devo per forza pagare due volte le tasse, sia come società che come socio?
R: Può sembrare un paradosso, ma in ambito tributario funziona così: la società paga le imposte sul reddito societario evaso (IRES, etc.), e il socio paga le imposte come se avesse ricevuto un dividendo (26% se persona fisica) . Non è considerata doppia imposizione illegittima perché formalmente si tassano due soggetti diversi per due fattispecie (reddito d’impresa e reddito da capitale). Se però tu socio riesci a dimostrare che in realtà non hai ricevuto nulla di quei proventi (utili reinvestiti o estraneità), puoi evitare la tassazione personale . Inoltre, va detto che se poi la società distribuirà davvero quegli utili (ad esempio emergono nei conti futuri), potrai evitare doppia tassa perché risulteranno già tassati. In sintesi: inizialmente sì, c’è una “duplice” pretesa fiscale; sta a te provare a evitarne una (quella sui soci) tramite ricorso.

D: La mia SRL è inattiva da anni e senza dipendenti, rischio un accertamento?
R: Se hai patrimoni dentro (es. immobili, disponibilità) e fai risultati bassi/nulli, potresti incappare nella disciplina delle società non operative (di comodo). L’Agenzia in quel caso emette accertamento applicando un reddito minimo fittizio . Puoi difenderti dimostrando che l’inattività è dovuta a cause oggettive (vedi sopra), ma devi avere elementi forti . Se invece la SRL è inattiva e senza beni, probabilmente non subirai accertamenti (non c’è da prendere nulla). Tieni però presente che l’inattività prolungata di una SRL può far scattare controlli sull’eventuale utilizzo personale dei beni sociali (auto, immobili): se li usi come socio, dovresti imputarti un benefit.

D: Mi hanno fatto un accertamento induttivo perché dicono che dichiaro troppo poco. Possono farlo anche se i conti sono in ordine e ho pagato tutte le tasse in passato?
R: Sì, lo possono fare. Sebbene contabilità regolare e adempimenti formali a posto, l’ufficio può comunque ritenere “inattendibili” le risultanze se emergono gravi incongruenze (ad esempio ricavi palesemente insufficienti rispetto ai costi) . Non serve che tu abbia violato una norma specifica: basta l’antieconomicità, purché sia macroscopica, per legittimare un accertamento analitico-induttivo. Naturalmente dovranno motivarlo bene citando gli indizi riscontrati . In difesa potrai controbattere spiegando quelle incongruenze. Ma la legittimità di principio di accertare per antieconomicità è riconosciuta dai giudici, con la condizione degli indizi gravi.

D: Cosa posso fare per prevenire gli accertamenti sulla mia piccola SRL?
R: Alcuni consigli preventivi: – Mantenere la contabilità in modo scrupoloso, conservando tutti i documenti di supporto, così da non dare appigli formali. – Documentare i rapporti finanziari tra te e la società: se versi denaro in azienda, fallo con bonifico e causale chiara (finanziamento soci); se prendi denaro, meglio farlo a titolo di compenso amministratore o dividendo deliberato, evitando prelievi senza giustificativo. – Monitorare gli indicatori di coerenza fiscale (ISA): se anno dopo anno prendi punteggio basso, aspettati potenziali controlli. Magari adegua, se possibile, qualcosa (es: evita di dichiarare perdite sistematiche compensando con finanziamenti soci, perché è tipico segnale d’allarme). – In caso di ricavi molto bassi rispetto a costi, allega nei bilanci una relazione che spieghi la situazione (es. mercato in crisi, investimenti di lungo periodo): non evita l’accertamento, ma se succede almeno hai già pronte le argomentazioni difensive. – Utilizza lo strumento dell’interpello in situazioni dubbie (es: se la società non opera e rientri tra i non operativi ma hai una ragione oggettiva, fai interpello disapplicativo). – Consulta un fiscalista in anticipo se fai operazioni straordinarie: a volte un accertamento nasce da un passaggio mal impostato (es: cessione di partecipazioni tra familiari a prezzo anomalo, o liquidazioni sotto costo, ecc. che fanno presumere intenti evasivi).

Insomma, trasparenza e pianificazione aiutano. Certo, non puoi cambiare il fatto di non avere dipendenti, ma sappi che l’Agenzia lo vede: quindi dimostra che fai tutto tu e coerentemente ti attribuisci un compenso congruo, oppure spiega perché puoi lavorare con margini risicati (se è così). Prevenire è meglio che curare!

D: Ho aderito all’accertamento per la società. Possono comunque perseguire i soci?
R: Se hai definito con adesione l’accertamento per la SRL, normalmente l’accordo include (o può includere) gli effetti sui soci. L’art. 2 D.Lgs. 218/97 consente l’adesione anche per obbligazioni solidali o derivate. Quindi dovrebbero rideterminare anche la tassazione in capo ai soci coerentemente. In pratica, se la società concorda € tot di maggior reddito, quel reddito si presume distribuito ai soci: l’ufficio generalmente emette, o ricalibra, i loro avvisi col nuovo importo, spesso contestualmente. Ma se ciò non avvenisse automaticamente, come socio potrai chiedere l’applicazione dell’adesione anche alla tua posizione. L’importante è che l’accordo menzioni la questione dividendi occulti. In ogni caso, se la società definisce, di fatto riconosce l’evasione: a quel punto il socio che non ha definito rischia forte di vedersi arrivare l’avviso (se non era stato emesso) o di perdere in giudizio (se pendeva ricorso), a meno che non abbia la famosa prova di estraneità di cui sopra.

D: In sede di verifica, mi hanno contestato che prelevavo contanti dal conto aziendale. È reato?
R: Il mero prelievo di per sé no (non esiste un reato per “prelievo” di soldi propri). Però potrebbe configurarsi il reato di dichiarazione infedele se quei prelievi sottendono ricavi non dichiarati sopra soglia penale (oltre €100k imposta evasa). Mi spiego: se dal punto di vista fiscale quei prelievi vengono considerati vendite non fatturate, allora la società ha evaso imposte; se l’imposta evasa supera la soglia (es. 100k di IRES/IVA evase), l’amministratore rischia sul penale. E per il socio, come visto, c’è il rischio penale se lui non dichiara utili occulti imputatigli > soglia . Dunque il prelievo in sé non è reato ma può essere l’indizio di un’evasione rilevante. È sempre meglio non gestire troppi contanti e comunque annotare a cosa servono i prelievi.

D: Quali sanzioni si applicano in caso di accertamento?
R: Dipende dal tipo di violazione: – Per imposte sui redditi e IVA, la sanzione base per infedele dichiarazione è il 90% della maggior imposta dovuta . Può salire al 135% se l’imponibile occultato supera il 10% di quello dichiarato e 2 milioni di euro (fattispecie di particolare rilevanza). – Se c’è dichiarazione omessa (non avevi presentato la dichiarazione), la sanzione è dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. – Ci sono poi sanzioni fisse per violazioni formali (es. mancata presentazione del quadro RW, ecc., ma non rilevano qui). – Le sanzioni ai soci per redditi di capitale non dichiarati seguono la disciplina IRPEF: in genere anch’esse 90% dell’imposta evasa (26% di 100k evaso → imposta 26k, sanzione ~23.4k). – In caso di adesione o acquiescenza, come detto, le sanzioni si riducono: 1/3 del minimo (quindi 30% circa) ; in mediazione/conciliazione 35-50% a seconda. – Importante: se l’accertamento nasce da un recesso da condono o da processo verbale su cui già pagasti sanzioni, ci sono regole particolari (no cumulo, ecc.), ma casi rari.

Ricorda che le sanzioni non sono deducibili dal reddito, quindi sono un costo secco per la società/socio. In contenzioso si può discutere anche delle sanzioni, ad esempio chiedendo l’esimente di obiettiva incertezza su una norma (se applicabile) o la non punibilità per forza maggiore. Il giudice può disapplicare sanzioni se ritiene che il contribuente potesse legittimamente interpretare diversamente la norma (raro ma succede).

D: La Guardia di Finanza mi ha fatto un PVC; posso aspettare l’accertamento prima di difendermi?
R: Meglio non aspettare passivamente. Dopo il PVC (processo verbale di constatazione), hai per legge 60 giorni per presentare osservazioni e richieste (art.12 L.212/2000) prima che l’ufficio emetta l’avviso . Sfrutta quel periodo: invia una memoria motivata all’Agenzia delle Entrate contestando le risultanze del PVC, fornendo chiarimenti, documenti integrativi. L’ufficio è tenuto a valutarla e a rispondere puntualmente nell’avviso. A volte, una buona memoria può convincerli a ridurre le pretese o addirittura archiviare il caso in autotutela prima di emettere l’atto (specie se nel PVC c’erano errori). Inoltre, presentare osservazioni ti mette in luce come contribuente collaborativo e attento ai tuoi diritti, il che può giovare. Certo, se il PVC è corretto e inchiodante, difficilmente eviterai l’accertamento, ma tentare non nuoce.

D: Quanto dura una causa tributaria? Ne vale la pena?
R: La durata media è 2-3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo, e altri 2-3 per la Cassazione. In totale può arrivare a 7-8 anni se percorri tutto. Possono però intervenire definizioni agevolate come detto. Ne vale la pena se hai ragioni solide e/o l’importo è molto elevato. Se l’importo non è alto, valuta stress e costi: magari è preferibile un accordo. Considera anche che durante la causa maturano interessi, e potresti comunque dover pagare una parte provvisoria. D’altro canto, se sei convinto di aver subito un’ingiustizia fiscale, il contenzioso è l’unica via di giustizia. È una scelta caso per caso, idealmente da prendere col consiglio di un esperto e facendo due conti (quanto risparmi se vinci vs quanto spendi e rischi se perdi).

D: Un accertamento tributario può portare al fallimento della mia SRL?
R: Sì, se le somme sono ingenti e la società non è in grado di pagarle o di ottenere dilazioni sostenibili, il peso del debito fiscale può portare alla crisi e all’insolvenza. L’Agenzia Entrate Riscossione può chiedere il fallimento di una società per debiti tributari certi e scaduti sopra una soglia (oggi circa €30,000 di debito accertato definitivamente). Quindi, se la tua SRL riceve un accertamento milionario che non potrà mai pagare, occorre pensare a scenari di crisi d’impresa: piani di ristrutturazione del debito, concordato preventivo, ecc. Inoltre, attenzione: se la SRL fallisce, l’Amministrazione può insinuarsi al passivo e anche agire contro gli amministratori per responsabilità se il mancato pagamento tributi ha aggravato il dissesto (o per reati fallimentari tipo distrazione di attivi per pagare altri anziché il Fisco). Questo è estremo, ma importante per comprendere che gli esiti fiscali hanno impatto sull’intera vita aziendale. È un motivo in più per gestire per tempo la questione e non far degenerare la situazione.

Abbiamo trattato molti aspetti; passiamo ora a riepilogare alcuni punti chiave in tabelle e infine ad elencare le fonti normative e giurisprudenziali citate.

Tabelle riepilogative finali

Tabella 1 – Strumenti difensivi e loro effetti:

Strumento difensivoQuando usarloVantaggiSvantaggi
Autotutela (istanza annullamento)Errori palesi nell’accertamento; nuovi elementi a favore del contribuente emergenti subito dopo la notifica.Procedura informale, gratuita. Se accolta, risolve subito (atto annullato/sgravato) senza sanzioni.Non sospende termini né riscossione; discrezionale (l’ufficio può ignorarla); utile solo in casi evidenti.
Accertamento con adesioneQuando l’atto è fondato ma si può discutere la quantificazione; o per evitare lungo contenzioso con esito incerto.Sospende termini ricorso (90gg); contraddittorio col Fisco (occasione per capire la loro posizione); riduzione sanzioni a 1/3; possibile pagamento rateale concordato.Implica riconoscere in parte il debito; bisogna comunque pagare (anche se di meno); se fallisce la trattativa si è solo perso un po’ di tempo (ma si conserva il diritto al ricorso).
Acquiescenza (pagamento con sconto)Quando l’accertamento è corretto e il contribuente preferisce chiudere subito beneficiando dello sconto sanzionatorio.Sanzioni ridotte a 1/3 senza discussioni; niente spese legali, fine immediata della vicenda.Bisogna pagare tutto entro 60 giorni; rinuncia totale a contestare, anche se emergessero in seguito motivi a favore.
Ricorso (contenzioso)Quando si ravvisano motivi validi di opposizione (formali o di merito); per importi rilevanti.Possibilità di annullamento totale o parziale delle pretese; tutela di un giudice terzo; sospensione dell’atto se concessa; tempi lunghi che possono favorire accordi o condoni nel frattempo.Tempi e costi (onorari, contributo unificato); rischio di dover comunque pagare in parte durante il giudizio (1/3, 2/3); esito incerto e potenziale condanna a spese; stress e impegno richiesto.
Mediazione/conciliazionePer liti di valore minore (mediazione obbligatoria < €50k) o comunque quando ci si avvicina all’udienza con margine per accordo.Ulteriore riduzione sanzioni (35% in mediazione, 50% in conciliazione); definizione più rapida e concordata; si chiude definitivamente la lite.Occorre rinunciare a una parte delle proprie pretese; se fallisce, il giudizio prosegue (ma di solito si tenta conciliazione quando entrambe le parti sono propense, quindi è uno strumento mirato).

Tabella 2 – Principali presunzioni fiscali in accertamento verso SRL e difesa:

Presunzione fiscaleDescrizioneBase giuridicaCome difendersi (prova contraria)
Utili occulti distribuiti ai sociI maggiori utili non dichiarati dalla società a ristretta base si presumono distribuiti pro-quota ai soci . Società tassata sull’utile, soci tassati sul dividendo corrispondente.Massima giurisprudenziale (deriva da TUIR art.5 e 47) ; consolidata dalla Cassazione salvo prova contraria.Dimostrare che gli utili extra non sono stati percepiti dai soci ma reinvestiti o trattenuti ; oppure provare l’estraneità del socio alla gestione ; qualsiasi evidenza che smentisca la “complicità” (es. socio ignaro, utili destinati altrove).
Incongruità economica = ricavi in neroSe l’azienda presenta indicatori di reddito palesemente antieconomici (perdite sistematiche, margini troppo bassi, ecc.), l’ufficio presume occultamento di ricavi.Presunzione semplice ex art.39 co.1 lett.d DPR 600/73 ; giurisprudenza Cassazione (es. antieconomicità grave come indizio) .Spiegare le ragioni economiche della situazione (documentare riduzioni prezzo, crisi settore, investimenti non ancora fruttiferi, ecc.); evidenziare errori nel calcolo del Fisco (medie non pertinenti , mancata considerazione di costi reali, etc.); dimostrare la correttezza formale della contabilità (assenza di irregolarità) per minare la gravità degli indizi.
Società non operativa (di comodo)Se i ricavi < soglia minima per tre anni, la società è presunta “di comodo” (non operativa) e tassata su un reddito minimo forfettario .Art. 30 L. 724/94 (presunzione legale relativa).Prova contraria di situazioni oggettive straordinarie che hanno impedito i ricavi minimi . Es.: calamità, vincoli legali insormontabili, mercato totalmente assente per fattori esterni. No giustificazioni generiche (crisi generale, scelta imprenditoriale errata) . Interpello disapplicativo preventivo in casi dubbi.
Movimenti bancari non giustificati = ricaviVersamenti su conti correnti aziendali non giustificati dalle scritture si presumono ricavi tassabili; prelevamenti non giustificati presuppongono acquisti in nero e corrispondenti vendite in nero.Art. 32 DPR 600/73; art. 51 DPR 633/72 (per IVA). Presunzione legale (relativa) per imprese.Fornire tracciabilità e documenti per ogni movimento: es. versamento = finanziamento soci (prova: delibera e movimento speculare dal conto del socio); prelievo = pagamento già contabilizzato (prova: fattura fornitore pagata in contanti) o utilizzo personale con risorse proprie (più difficile da sostenere). In mancanza, la presunzione regge e va accettata magari cercando adesione su importi minori.
Scostamento da studi di settore/ISARicavi dichiarati molto inferiori a quelli “attesi” dagli indicatori statistici di settore implicano possibili ricavi non dichiarati.Art. 39 co.1 lett.d DPR 600/73; (per gli studi di settore: art. 62-sexies TUIR). Orientamenti Cass. richiedono comunque indizi ulteriori .Dimostrare che lo scostamento è dovuto a particolarità dell’impresa: clientela diversa, strategie di prezzo, errori negli input degli studi di settore. Ricordare che la legge impone indizi gravi e concordanti al di là del numero statistico , quindi contestare se l’accertamento è basato solo sullo studio/ISA. Eventualmente presentare calcoli ISA corretti se l’ufficio ne ha ignorati alcuni parametri.

Simulazione di timeline del procedimento di accertamento e difesa:

  • T = 0: Notifica avviso di accertamento alla SRL (e ai soci se applicabile).
  • T + 30 giorni: (Opzionale) Presentazione istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente . -> Termine ricorso sospeso fino a T + 120 giorni. L’ufficio fissa incontro, eventuale accordo entro T + 120.
  • T + 60 giorni: Termine per eventuale acquiescenza (pagamento con sanzioni ridotte) se deciso di non ricorrere.
  • T + 60 giorni: Termine ordinario per presentare ricorso (se niente adesione). Se adesione è stata chiesta, nuovo termine diventa T + 150 giorni (60+90).
  • T + 90 giorni: Se presentato ricorso <€50k, termine per definire in mediazione con l’ufficio. Se accordo, atto definito (sanzioni 35%). Se no, processo prosegue.
  • T + ~6 mesi: Possibile udienza su istanza di sospensione dell’atto (se richiesta), oppure concessione/reiezione con decreto.
  • T + 12-24 mesi: Udienza di merito in primo grado e sentenza. -> Se contribuente vince, sospensione riscossione fino esito appello; se perde, può scattare riscossione 2/3.
  • Entro 60 gg dalla sentenza: Appello di parte soccombente. (Parallelamente, pagamento 50% sanzioni ridotto se conciliazione entro questo stadio).
  • T + 24-48 mesi: Sentenza di secondo grado (CTR). -> Se contribuente perde, deve pagare tutto (salvo eventuale definizione agevolata se prevista da legge).
  • Entro 60 gg: Ricorso per Cassazione (se questioni di legittimità rilevanti).
  • T + 5-8 anni: Sentenza Cassazione definitiva (o rinvio a CTR2). -> Fine del contenzioso ordinario.

N.B.: In qualunque momento prima che la sentenza passi in giudicato, Governo e Parlamento possono introdurre misure di definizione agevolata (condono, saldo e stralcio, ecc.), quindi chi è in contenzioso deve monitorare le normative finanziare annuali.

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta il fatto che la tua SRL non abbia dipendenti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta il fatto che la tua SRL non abbia dipendenti?
Ti attribuiscono ricavi presunti, operazioni fittizie o antieconomicità, sostenendo che l’attività non potrebbe funzionare senza personale?
Temi che l’assenza di dipendenti venga usata come prova indiretta di evasione fiscale, con recuperi, sanzioni e responsabilità per amministratori e soci?

Devi saperlo subito:

👉 una SRL può operare legittimamente senza dipendenti,
👉 l’assenza di personale non prova evasione,
👉 moltissimi accertamenti sulle SRL senza dipendenti sono presuntivi, forzati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco colpisce le SRL senza dipendenti,
  • quali contestazioni sono più frequenti,
  • quali errori commette l’Agenzia,
  • come difenderti subito e nel modo corretto.

Perché il Fisco Accerta le SRL Senza Dipendenti

Le SRL senza dipendenti attirano l’attenzione dell’Agenzia perché:

  • svolgono attività con struttura snella,
  • utilizzano collaborazioni esterne o subappalti,
  • fanno leva su amministratori operativi,
  • presentano costi del personale nulli o ridotti,
  • operano in settori ritenuti “labour intensive”.

Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):

👉 “Se non hai dipendenti, l’attività non può essere reale.”

Ma attenzione:

➡️ la legge non impone l’obbligo di avere dipendenti,
➡️ l’organizzazione aziendale è una scelta imprenditoriale.


Le Contestazioni Più Frequenti alle SRL Senza Dipendenti

Negli accertamenti alle SRL senza dipendenti il Fisco contesta spesso:

  • ricavi non dichiarati,
  • antieconomicità della gestione,
  • operazioni ritenute fittizie,
  • utilizzo personale dell’amministratore,
  • lavoro “in nero” presunto,
  • costi esterni ritenuti non inerenti,
  • coincidenza tra amministratore e operatività.

👉 Molte contestazioni si basano su presunzioni organizzative.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti alle SRL senza dipendenti presentano errori gravi, tra cui:

  • presumere l’inesistenza dell’attività senza personale,
  • confondere assenza di dipendenti con lavoro irregolare,
  • ignorare l’uso lecito di consulenti e fornitori,
  • non considerare l’automazione o il digitale,
  • applicare modelli organizzativi standard,
  • motivazioni generiche (“struttura non credibile”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


SRL Senza Dipendenti ≠ Attività Fittizia

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare:

  • l’inesistenza dell’attività,
  • la fittizietà delle operazioni,
  • l’occultamento di ricavi.

Non basta dimostrare:

  • l’assenza di dipendenti,
  • l’amministratore operativo,
  • una struttura leggera.

👉 La forma organizzativa non è una prova di evasione.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento a una SRL senza dipendenti è ribaltabile se:

  • l’attività è reale e documentata,
  • esistono contratti con fornitori o collaboratori,
  • i ricavi sono coerenti con il modello operativo,
  • l’amministratore opera legittimamente,
  • non esiste prova di lavoro irregolare,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 L’assenza di dipendenti non giustifica accertamenti automatici.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • recuperi di IRES, IRAP e IVA,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • estensione delle responsabilità a soci e amministratori,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • danni reputazionali e operativi.

👉 Anche senza dipendenti, il rischio patrimoniale è elevato.


Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)

1. Dimostrare il modello organizzativo reale

È fondamentale spiegare:

  • come viene svolta l’attività,
  • quali funzioni sono esternalizzate,
  • il ruolo dell’amministratore,
  • l’uso di strumenti digitali o automatizzati.

2. Documentare collaborazioni e forniture

La difesa efficace dimostra:

  • contratti di consulenza o fornitura,
  • fatture e pagamenti tracciati,
  • risultati concreti delle prestazioni,
  • coerenza economica dei costi.

📄 Prove tipiche:

  • contratti,
  • fatture,
  • estratti conto,
  • report operativi,
  • documentazione tecnica.

3. Smontare le presunzioni fiscali

È fondamentale dimostrare che:

  • l’attività è effettiva,
  • non esiste lavoro in nero,
  • non ci sono ricavi occultati.

👉 Senza prova concreta, l’accertamento non regge.


4. Bloccare gli effetti dell’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • impugnarlo nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere società e amministratori

La difesa serve a:

  • evitare responsabilità personali indebite,
  • tutelare il patrimonio,
  • preservare la continuità aziendale.

6. Prevenire future contestazioni

È utile:

  • formalizzare il modello operativo,
  • documentare ogni collaborazione,
  • evitare commistioni personali,
  • mantenere tracciabilità dei flussi.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti alle SRL senza dipendenti richiede competenza tributaria avanzata e conoscenza dei modelli organizzativi moderni.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento alla SRL senza dipendenti,
  • dimostrazione della reale organizzazione aziendale,
  • difesa contro presunzioni di attività fittizia,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela di società, soci e amministratori.

Conclusione

Un accertamento a una SRL senza dipendenti non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’inesistenza dell’attività o l’occultamento dei ricavi, non basarsi su modelli organizzativi astratti.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare la legittimità del tuo modello aziendale,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • proteggere il tuo patrimonio.

👉 Agisci subito: negli accertamenti alle SRL senza dipendenti, spiegare l’organizzazione è decisivo.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento a una SRL senza dipendenti è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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