Accertamento A Srl Unipersonale: Come Difendersi Subito E Bene

L’accertamento fiscale a carico di una SRL unipersonale è una delle forme di controllo più delicate e pericolose, perché coinvolge direttamente sia la società sia la persona fisica che ne è unico socio.
Quando l’Agenzia delle Entrate analizza una SRL unipersonale, tende spesso a confondere la soggettività giuridica della società con quella del socio unico, estendendo presunzioni e responsabilità in modo improprio.

È fondamentale chiarirlo subito:
una SRL unipersonale è una società autonoma e non coincide automaticamente con il patrimonio o il reddito del socio.

Molti accertamenti a carico di SRL unipersonali sono viziati da errori giuridici e probatori e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se difesi correttamente.


Perché le SRL unipersonali sono più esposte agli accertamenti

Le SRL unipersonali attirano maggiormente l’attenzione del Fisco perché:

• esiste un unico socio
• spesso il socio è anche amministratore
• vi sono frequenti movimenti finanziari tra socio e società
• vengono utilizzate per attività imprenditoriali individuali evolute
• l’Agenzia sospetta commistioni patrimoniali
• è più facile applicare presunzioni soggettive

Questi elementi, però, non giustificano automatismi accertativi.


Le contestazioni più frequenti nelle SRL unipersonali

Negli accertamenti fiscali alle SRL unipersonali, le contestazioni più comuni riguardano:

• ricavi presunti non dichiarati
• costi ritenuti non inerenti
• finanziamenti del socio considerati redditi
• prelievi del socio qualificati come utili occulti
• movimentazioni bancarie non giustificate
• antieconomicità della gestione
• presunta interposizione fittizia

Molte di queste contestazioni nascono da una lettura distorta del rapporto socio società.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti alle SRL unipersonali, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• assimila la SRL a un’impresa individuale
• ignora l’autonomia patrimoniale della società
• presume utili occulti senza prova
• confonde finanziamenti con compensi
• utilizza presunzioni prive di gravità e precisione
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e contestabile.


Quando l’accertamento alla SRL unipersonale è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• manca la prova di ricavi non dichiarati
• i rapporti socio società sono documentati
• i finanziamenti hanno origine lecita
• i prelievi non costituiscono reddito imponibile
• la contabilità è attendibile
• l’Ufficio utilizza presunzioni automatiche
• non viene rispettato il diritto di difesa

La presenza di un solo socio non elimina le regole societarie.


Prove fondamentali per la difesa

La difesa di una SRL unipersonale deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

• contabilità societaria ordinata
• verbali e delibere societarie
• contratti di finanziamento del socio
• estratti conto bancari
• documentazione dei prelievi e versamenti
• bilanci e dichiarazioni fiscali
• prova della separazione patrimoniale
• ricostruzione finanziaria pluriennale
• perizie contabili

Ogni movimento deve essere ricondotto a una causa specifica e lecita.


Sistemi di difesa efficaci

Una difesa efficace contro un accertamento a una SRL unipersonale deve essere tecnica e strutturata e può basarsi su:

• distinzione netta tra società e socio
• contestazione delle presunzioni soggettive
• dimostrazione dell’autonomia patrimoniale
• smontaggio delle ricostruzioni induttive
• ricostruzione analitica alternativa
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie economico contabili

La difesa deve colpire prima il metodo e poi il merito.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento fiscale come SRL unipersonale:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le contestazioni rivolte alla società e al socio
• verifica le presunzioni utilizzate
• ricostruisci i rapporti finanziari interni
• raccogli documentazione contabile e bancaria
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• imputazione di redditi personali al socio
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• pignoramenti del patrimonio personale
• estensione dei controlli ad altri anni


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di SRL unipersonali e soci unici coinvolti in accertamenti fiscali complessi, spesso annullati per violazione del principio di autonomia societaria e per uso improprio delle presunzioni.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti bancari, induttivi e societari.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• difendere l’autonomia della SRL unipersonale
• smontare le presunzioni sul socio unico
• dimostrare la correttezza dei flussi finanziari
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare patrimonio personale e aziendale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Una SRL unipersonale non è un’impresa individuale mascherata.
Agire subito significa impedire che una presunzione errata diventi un debito fiscale personale definitivo.

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Introduzione

Quando una società a responsabilità limitata unipersonale – cioè con un unico socio – riceve un avviso di accertamento fiscale o contributivo, è fondamentale reagire subito e in modo efficace per tutelare sia la società sia il patrimonio personale del socio. Questa guida avanzata, aggiornata a dicembre 2025, fornisce un quadro completo e aggiornato delle strategie di difesa a disposizione di imprenditori, professionisti legali e privati di fronte a un accertamento nei confronti di una SRL unipersonale. Adotteremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, con approfondimenti normativi, riferimenti a sentenze recenti, tabelle riepilogative per chiarire i concetti chiave, sezioni di Domande & Risposte (FAQ) e simulazioni pratiche basate su casi italiani reali. Il punto di vista è sempre quello del debitore, ossia della società (e del suo socio unico) che deve difendersi dall’azione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.

Nel prosieguo, esamineremo dapprima le caratteristiche particolari della SRL unipersonale e le eccezioni alla responsabilità limitata previste dalla legge. Successivamente affronteremo il tema degli accertamenti fiscali (ad es. IVA, IRES) e contributivi (ad es. INPS, INAIL) a carico della società, descrivendo le fasi del procedimento, i poteri del Fisco e degli enti, nonché i diritti difensivi del contribuente. Vedremo quindi come reagire immediatamente alla notifica di un avviso di accertamento – dalle strategie deflattive (come l’accertamento con adesione) al ricorso in commissione tributaria – e come gestire l’eventuale fase di riscossione forzata (dalla cartella di pagamento al pignoramento dei beni). Particolare attenzione sarà dedicata alle situazioni in cui, malgrado il principio generale di autonomia patrimoniale, il socio unico o gli amministratori possono essere chiamati a rispondere dei debiti della SRL (ad es. in caso di violazioni di legge, abuso della forma societaria o illeciti tributari). Infine, concluderemo con una sezione di FAQ – Domande frequenti e le fonti normative e giurisprudenziali di riferimento citate nel testo.

⚖️ Nota bene: la SRL offre una protezione importante al patrimonio personale, ma non è un “ombrello” assoluto. L’abuso della personalità giuridica a fini illeciti o il mancato rispetto di specifici obblighi di legge possono far “cadere il velo” societario e esporre il socio unico a responsabilità illimitata. Anche senza arrivare a questi casi estremi, il Fisco dispone di presunzioni e strumenti che, nelle società a ristretta base, mirano a imputare i redditi non dichiarati direttamente ai soci . È dunque essenziale conoscere le regole del gioco e attivarsi tempestivamente per far valere i propri diritti e prevenire le mosse più aggressive dei creditori pubblici.

Caratteristiche della SRL unipersonale e autonomia patrimoniale

La società a responsabilità limitata (SRL) è caratterizzata dal principio dell’autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio, mentre i soci non sono personalmente responsabili dei debiti sociali (art. 2462, comma 1, c.c.) . Questo significa che, in via generale, il creditore di una SRL può aggredire solo i beni intestati alla società (denaro su conti aziendali, immobili, macchinari, crediti verso clienti, ecc.) e non i beni personali del socio unico (casa, auto, conti personali). Il socio unico, in caso di insolvenza della società, rischia al più di perdere il capitale investito (ossia il valore della quota sociale), ma non ulteriori somme del proprio patrimonio . A differenza delle società di persone (SNC, SAS) in cui vi è responsabilità illimitata dei soci, la SRL – anche se unipersonale – mantiene questa separazione netta dei patrimoni.

Esempio pratico: Tizio è unico socio di Alfa S.r.l. Se Alfa S.r.l. accumula debiti per 100.000 € verso l’Agenzia delle Entrate o fornitori e non è in grado di pagarli, i creditori potranno rifarsi solo sui beni di Alfa S.r.l. (es. saldi attivi di cassa per, poniamo, 20.000 €) e non sui beni personali di Tizio (la sua casa, l’auto, il conto corrente personale resteranno al sicuro). Tizio perderà semmai il valore della partecipazione in Alfa S.r.l., ma non potrà essere costretto a versare di tasca propria la differenza mancante .

Attenzione: quanto sopra vale salvo che ricorra una delle importanti eccezioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza. La responsabilità limitata del socio unico non è infatti assoluta, ma conosce deroghe in circostanze particolari. Di seguito analizziamo le principali eccezioni in cui il socio unico (o talvolta gli amministratori) possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali con il proprio patrimonio, nonché i presupposti di legge di tali responsabilità.

Obblighi di conferimento e pubblicità: la responsabilità illimitata ex art. 2462 c.c.

Una prima fondamentale eccezione è dettata dall’art. 2462, comma 2, del Codice Civile, specificamente per le SRL unipersonali. Tale norma prevede che, in caso di insolvenza della società, il socio unico perde il beneficio della responsabilità limitata e risponde illimitatamente dei debiti sociali contratti nel periodo in cui ha detenuto l’intera partecipazione, se:

  1. Non sono stati eseguiti integralmente i conferimenti dovuti secondo la legge (art. 2464 c.c.), oppure
  2. Non è stata effettuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470 c.c., cioè non è stata depositata presso il Registro delle Imprese la dichiarazione ufficiale attestante che la società è a socio unico .

In altre parole, il legislatore impone al socio unico due obblighi formali essenziali: versare per intero il capitale sociale sottoscritto e dichiarare pubblicamente l’esistenza della condizione di unicità della partecipazione. Se questi obblighi non sono rispettati, il socio unico incorre in una sanzione civile: diventa personalmente e illimitatamente responsabile dei debiti contratti dalla società in quel periodo . Si tratta di una responsabilità di natura speciale e sanzionatoria, volta a tutelare i creditori sociali che altrimenti, senza la pubblicità, non avrebbero saputo di trovarsi di fronte a una società “a scudo unico” (più esposta ad abusi), o che contano su un capitale interamente versato. La ratio è dunque evitare opacità nelle SRL unipersonali e garantire che i terzi conoscano la composizione sociale .

Questa responsabilità eccezionale opera solo per i debiti sorti nel periodo in cui gli obblighi sono stati violati. Ad esempio, se Mario costituisce da solo Gamma S.r.l. con capitale 10.000 € ma versa solo 2.500 € e omette di depositare la dichiarazione di socio unico, allora tutti i debiti che Gamma S.r.l. contrarrà in quella fase iniziale di irregolarità potranno essere chiesti a Mario personalmente in caso di insolvenza . Viceversa, se il socio unico ha adempiuto regolarmente a entrambi gli obblighi (capitale interamente versato e status di unicità iscritto nel Registro Imprese), mantiene la normale protezione della responsabilità limitata .

Da notare che l’inadempimento dei conferimenti può rilevare anche al di fuori dell’ipotesi del socio unico: qualora un socio (unico o meno) non abbia ancora versato alla società quanto promesso come capitale, i creditori sociali hanno sempre facoltà di agire indirettamente per esigere quei conferimenti non versati . In sede di esecuzione forzata o fallimento della società, il liquidatore o curatore può richiamare i soci inadempienti a versare il capitale mancante (artt. 2466 e 2471 c.c.) . Il socio moroso risponde quindi almeno fino a concorrenza dei conferimenti sottoscritti e non ancora versati. Questa tuttavia non è una “responsabilità per debiti sociali” in senso proprio, ma un’obbligazione verso la società stessa (e a tutela indiretta dei creditori) legata al contratto sociale. In sintesi: nella SRL pluripersonale i soci possono dover versare il capitale promesso, ma non rispondono oltre quello; nella SRL unipersonale, invece, se non rispetta gli obblighi di conferimento integrale e pubblicità, il socio può arrivare a rispondere illimitatamente di tutti i debiti sociali di quel periodo .

Altre ipotesi di responsabilità personale del socio unico

Oltre al caso specifico sopra esaminato, esistono altre situazioni in cui il socio unico (o anche soci non unici, in caso di società con più soci) assume responsabilità patrimoniali personali per i debiti della società. Possiamo distinguerle in due categorie: (a) ipotesi volontarie o contrattuali, frutto di scelte dello stesso socio; (b) ipotesi legali o giudiziali, imposte dalla legge o accertate dai tribunali per ragioni di abuso o cessazione della società. Vediamole in dettaglio.

a) Garanzie personali e coobbligazioni volontarie: Nulla vieta al socio (unico o di maggioranza) di garantire personalmente i debiti sociali tramite contratti di diritto privato. È prassi diffusa, ad esempio, che banche e fornitori chiedano al socio unico di prestare una fideiussione personale per concedere finanziamenti o dilazioni alla SRL. In tal caso il socio diventa fideiussore e, se la società non paga, il creditore potrà escuterlo nei limiti della garanzia prestata . Parimenti, se il socio firma con la società un contratto come coobbligato in solido (es. garantendo un contratto di locazione aziendale), egli assume un’obbligazione diretta verso il creditore . In tutte queste situazioni, la responsabilità personale del socio discende da un accordo contrattuale e non dal suo status di socio: il socio, avendo accettato volontariamente di fare da garante o co-debitore, non può invocare il beneficio della responsabilità limitata per sottrarsi, dato che è come se fosse un terzo garante qualsiasi . Questa categoria di responsabilità è dunque esterna al perimetro societario e va tenuta distinta dalle eccezioni legali che ora vedremo.

b) Responsabilità ex lege verso i creditori sociali: Vi sono situazioni in cui la legge (o la giurisprudenza) impone al socio o ex socio di rispondere dei debiti sociali, anche senza sua esplicita volontà. Abbiamo già visto il caso dell’art. 2462 c.c. (socio unico senza capitale versato/pubblicità). Altre ipotesi fondamentali includono:

  • Debiti insoddisfatti dopo liquidazione della società: l’art. 2495 c.c. stabilisce che, dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono agire contro i soci, ciascuno nei limiti di quanto questi hanno ricevuto in sede di liquidazione . In pratica, se allo scioglimento della SRL il socio unico (o i soci) si ripartisce un attivo residuo (rimborso di capitale, distribuzione riserve, assegnazione beni), e poi emergono o rimangono debiti impagati, i creditori possono chiedere al socio la restituzione di quanto incassato, per coprire quei debiti fino a concorrenza dell’attivo distribuito . Questa è una forma di responsabilità limitata e sussidiaria: limitata all’attivo di liquidazione ricevuto, e sussidiaria perché scatta solo se il patrimonio sociale (ormai inesistente) non ha soddisfatto i creditori . Esempio: Omega S.r.l. si scioglie e il socio unico riceve 50.000 € di rimborso. In seguito emerge un debito tributario non pagato di 70.000 €: l’Agenzia delle Entrate potrà chiedere al socio fino a 50.000 € (non di più) . Se invece il socio non ha ricevuto nulla in liquidazione (nessun attivo distribuito), secondo l’orientamento prevalente non può essergli chiesto nulla . La Cassazione ha infatti ribadito che “il socio di una società estinta può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali solo fino alla concorrenza delle somme riscosse in liquidazione” e se nulla ha riscosso, la responsabilità personale non si estende al suo patrimonio . Questo orientamento tradizionale è stato confermato di recente (Cass., ord. 32729/2023) . Va però segnalato che in passato le Sezioni Unite della Cassazione (nn. 6070 e 6072/2013) avevano affermato un principio diverso, volto a tutelare maggiormente i creditori: secondo quelle pronunce, i soci succedono nei debiti della società estinta indipendentemente da quanto abbiano riscosso, poiché la cancellazione della società non può pregiudicare i creditori . In pratica, anche se il socio unico non aveva ricevuto nulla, il Fisco poteva notificargli un avviso di accertamento per le imposte non pagate dalla società cancellata, al fine di ottenere un titolo esecutivo contro di lui . Tuttavia, questa azione avrebbe effetto concreto solo sui beni o attivi sopravvenuti della ex società eventualmente finiti al socio, non per aggredire beni personali “estranei” ai valori distribuiti . Ad oggi, l’indirizzo più rigoroso (nessuna responsabilità senza attivo distribuito) sembra prevalere, ma la soluzione è quella di mezzo: il creditore insoddisfatto può agire in giudizio contro i soci ex art. 2495 c.c. per ottenere un accertamento giudiziale del loro obbligo nei limiti di legge . Di certo, se il socio unico ha incassato somme in liquidazione, non può tenere per sé quell’attivo e lasciare i debiti scoperti: i creditori hanno diritto a recuperare fino a concorrenza di quanto distribuito.
  • Abuso della forma societaria e “piercing the corporate veil”: il principio di separazione patrimoniale non può essere utilizzato in maniera distorta o fraudolenta. Se il socio unico utilizza la SRL come mero schermo per eludere la legge (es. per sottrarre beni ai creditori personali, o per frodare il Fisco), le autorità giudiziarie possono disconoscere la personalità giuridica e rivolgersi direttamente al socio. Il Codice Civile prevede strumenti come l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) per dichiarare inefficaci verso i creditori gli atti con cui, ad esempio, un debitore trasferisce beni alla propria società per sfuggire alle esecuzioni . Inoltre, l’art. 2929-bis c.c. consente, in presenza di atti a titolo gratuito o vincoli di destinazione, di pignorare direttamente i beni che il debitore abbia conferito a una società senza attendere l’esito di una revocatoria giudiziale . In ambito tributario, l’art. 37, co. 3, D.P.R. 600/1973 autorizza il Fisco a ignorare interposizioni fittizie e imputare redditi al soggetto che effettivamente ne ha la disponibilità, al di là delle intestazioni formali . Parimenti, la norma anti-abuso introdotta nel 2015 (art. 10-bis L. 212/2000, Statuto del Contribuente) sancisce la nullità degli schemi societari privi di sostanza economica e volti solo a ottenere vantaggi fiscali indebiti . La Corte di Cassazione ha più volte affermato che un uso distorto della personalità giuridica costituisce abuso del diritto, contestabile anche se la società è formalmente regolare . Ciò significa che, se una SRL unipersonale è usata come “schermo” per attività personali del socio (specie illecite), il velo societario può essere penetrato: redditi e patrimoni formalmente intestati alla società vengono attribuiti al socio, con recupero delle imposte evase e applicazione di sanzioni (anche penali) a suo carico . Esempio pratico: Caio trasferisce tutti i suoi beni a Delta S.r.l. (di cui è socio unico) per sfuggire ai creditori personali. I creditori potranno agire per dichiarare inefficaci quei trasferimenti e aggredire i beni “schermati” nella società. Allo stesso modo, se Caio usa Delta S.r.l. solo per fatture false e non versa imposte, il Fisco potrà considerare Caio stesso il vero soggetto imponibile, ignorando la separazione societaria.
  • Responsabilità per gestione indebita o illecito degli amministratori: questo aspetto riguarda principalmente gli amministratori della SRL, ma coinvolge spesso il socio unico perché di frequente socio unico e amministratore coincidono. In generale l’amministratore non risponde con i propri beni dei debiti sociali; tuttavia, se egli viola i doveri gestori e con la sua condotta danneggia i creditori, questi ultimi possono promuovere un’azione di responsabilità nei suoi confronti (art. 2476, comma 6 c.c., introdotto nel 2019) . Ad esempio, se l’amministratore dissipa il patrimonio sociale o ritarda colpevolmente il fallimento aggravando il passivo, può essere chiamato a rispondere dei danni verso i creditori insoddisfatti. Inoltre, esiste una norma tributaria ad hoc (art. 36 D.P.R. 602/1973) che prevede una responsabilità personale per liquidatori, amministratori e anche soci, qualora con determinati atti abbiano causato il mancato pagamento di imposte dovute dalla società . In pratica, se negli ultimi esercizi di attività o in fase di liquidazione gli organi sociali compiono scelte che privilegiano alcuni creditori lasciando scoperto il Fisco (ad es. pagano fornitori o soci e non le imposte), l’Amministrazione finanziaria può escutere direttamente il liquidatore o l’amministratore (e in certi casi il socio) responsabile di quelle scelte. Approfondiremo questo punto più avanti, parlando dei rischi per amministratori e soci nella riscossione tributaria.

Riassumendo le eccezioni principali: (i) il socio unico inadempiente agli obblighi di capitale/pubblicità risponde illimitatamente dei debiti contratti in quel periodo ; (ii) dopo la chiusura della società, il socio risponde dei debiti nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione ; (iii) il socio (o amministratore) che usa la società per fini illeciti o fraudolenti può essere chiamato a rispondere senza schermo (abuso di diritto, revocatoria, ecc.) ; (iv) l’amministratore (e potenzialmente il socio, se consapevole) risponde di violazioni fiscali gravi che abbiano danneggiato l’Erario (es. mancato versamento di imposte o contributi con dolo o colpa grave) . Al di fuori di queste ipotesi, il principio generale resta fermo: la SRL risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio e né il socio unico né gli organi sociali ne sono personalmente obbligati .

L’accertamento fiscale verso una SRL unipersonale

Passiamo ora al procedimento di accertamento tributario nei confronti di una SRL unipersonale, ossia l’iter con cui l’Agenzia delle Entrate (spesso a seguito di controlli) determina maggiori imposte dovute dalla società e le contesta formalmente con un avviso di accertamento. Comprendere questo iter è cruciale per poter approntare in tempo utile le contromisure difensive.

Cos’è un avviso di accertamento “esecutivo”

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria rettifica la dichiarazione fiscale della società o le contesta omessi versamenti, richiedendo il pagamento di tributi (ad es. IRES, IVA, IRAP) oltre a sanzioni e interessi. Dal 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per imposte sui redditi e IVA hanno carattere esecutivo: ciò significa che, decorsi i termini di legge, diventano automaticamente titoli esecutivi per la riscossione coattiva, senza bisogno di un’ulteriore cartella di pagamento . In pratica, 60 giorni dopo la notifica, l’accertamento non impugnato né soddisfatto può essere affidato all’Agente della Riscossione per procedere direttamente al pignoramento dei beni della società debitrice .

L’avviso di accertamento segue spesso una fase di controllo: può scaturire da una verifica fiscale presso la società (con redazione di un processo verbale di constatazione – PVC), da indagini finanziarie sui conti bancari aziendali, da controlli incrociati e segnalazioni della Guardia di Finanza o anche da controlli “a tavolino” (incrocio di dati delle dichiarazioni, comunicazioni IVA, ecc.). Il sistema tributario prevede vari metodi di accertamento, tra cui il metodo analitico-induttivo (art. 39, co.1, lett. d, D.P.R. 600/1973) quando la contabilità presenta irregolarità parziali colmabili con presunzioni gravi, precise e concordanti , e il metodo induttivo puro (art. 39, co.2, D.P.R. 600/1973) quando la contabilità è totalmente inattendibile . Nella prassi, le SRL unipersonali sono spesso oggetto di accertamenti analitico-induttivi, poiché presentano a volte contabilità poco trasparenti o movimentazioni finanziarie anomale tra socio e società (es. finanziamenti del socio non giustificati, prelievi non motivati, incongruenze nei margini). In tali casi il Fisco può ricostruire indirettamente ricavi non dichiarati o utili extrabilancio, fondandosi su presunzioni dotate dei requisiti di legge (gravità, precisione, concordanza) . È importante sottolineare che, in caso di accertamento analitico-induttivo, il contribuente ha diritto di contestare le presunzioni offrendo prova contraria anche tramite presunzioni semplici a proprio favore : ad esempio, se l’Ufficio presume ricavi non dichiarati in base a versamenti bancari non giustificati, la società (o il socio) può sostenere con elementi concreti che tali somme derivano da finanziamenti soci o altre operazioni lecite, così da rovesciare la tesi fiscale . Nei casi più gravi di accertamento induttivo puro, il margine difensivo è più ristretto poiché il Fisco può basarsi su semplici indizi o medie di settore anche senza piena prova (ad es. quando la società non ha proprio tenuto le scritture o non ha presentato dichiarazioni) .

Uno scenario tipico di accertamento verso una SRL con socio unico riguarda la contestazione di ricavi “in nero” o utili occulti nella società. In tali ipotesi entra in gioco una presunzione fiscale importante: nelle società a ristretta base proprietaria (pochi soci, di solito familiari, o addirittura socio unico) è legittimo presumere che gli utili extra-contabili siano stati distribuiti ai soci in proporzione delle quote . Ciò significa che, ad esempio, se Beta S.r.l. (socio unico) viene trovata con 100.000 € di ricavi non dichiarati, il Fisco oltre a tassare la società per tali maggiori ricavi (IRES, IRAP, IVA), tasserà anche il socio unico come se avesse percepito un utile extra di 100.000 € in quell’anno. Non occorre che l’Agenzia provi effettivi passaggi di denaro o bonifici al socio: la presunzione si fonda sulla logica che, in una società così “chiusa”, ogni beneficio occulto finisce con tutta probabilità nelle tasche del titolare . Spetta dunque al socio l’onere della prova contraria: egli deve dimostrare che quei maggiori utili non gli sono stati attribuiti, ad esempio perché reinvestiti in azienda, rimasti nelle casse sociali o comunque non distribuiti . Non basta una semplice dichiarazione di mancata percezione; servono elementi oggettivi (es. bilanci che mostrano riserve accantonate, acquisti di beni strumentali con quei fondi, documentazione di perdite, ecc.). Inoltre, data la natura “occulta” di tali utili, è improbabile trovare tracce bancarie formali: la Cassazione ha chiarito che la mancanza di evidenze bancarie di versamenti al socio non esclude la presunzione a carico di quest’ultimo . In una recente ordinanza (Cass. n. 24536/2025) la Suprema Corte ha proprio ribadito che, nel caso di socio unico, la presunzione di utili distribuiti è ancora più forte: il socio non può limitarsi a negare, ma deve provare in modo rigoroso che non si è arricchito di quelle somme . In assenza di prova contraria solida, l’accertamento del Fisco verrà confermato .

Strategie difensive tipiche in questi casi: la società e il socio unico, di fronte a un accertamento che presume utili occulti distribuiti, possono difendersi cercando di dimostrare la destinazione alternativa dei fondi. Ad esempio, esibendo delibere o documenti contabili da cui risulti che i maggiori utili extracontabili sono stati reinvestiti in immobilizzazioni (macchinari, capannoni), oppure utilizzati per ripianare perdite pregresse, o ancora che quei ricavi sono stati stornati a favore di terzi (per esempio perché appartenevano in realtà a un’altra società del gruppo o a un socio occulto). Se si riesce a costruire una prova, anche presuntiva ma congruente e precisa, che il socio non si è arricchito, allora la presunzione fiscale può essere vinta . Al contrario, affermazioni generiche o la semplice assenza di evidenza di prelievi non bastano a liberare il socio dalla tassazione .

Diritti del contribuente e fasi del procedimento di accertamento

Durante la fase di accertamento, la SRL (in quanto contribuente) gode di una serie di diritti e garanzie procedurali riconosciuti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e dalle norme speciali. Tra queste garanzie ricordiamo:

  • Il contraddittorio endoprocedimentale: ovvero il diritto ad essere interpellati e a fornire chiarimenti prima dell’emissione di un avviso di accertamento, nei casi previsti. Ad esempio, dopo un PVC della Guardia di Finanza, l’Agenzia deve attendere 60 giorni prima di emettere l’atto, periodo in cui il contribuente può presentare osservazioni (pena nullità salvo urgenza). Oppure, per alcuni accertamenti “a tavolino” (specie in materia di tributi locali o in alcuni casi di studi di settore/ISA), è previsto che l’ufficio inviti il contribuente a comparire. Anche nelle indagini finanziarie, la giurisprudenza ha affermato la necessità del contraddittorio: il contribuente dev’essere messo a conoscenza degli elementi raccolti (es. movimenti bancari “sospetti”) e poter fornire giustificazioni prima che vengano tratti conclusioni definitive . La violazione del contraddittorio, quando dovuto, può comportare la nullità dell’accertamento.
  • Il diritto di accesso agli atti: la società ha diritto di ottenere copia dei verbali, dei rilievi e dei documenti su cui si basa l’accertamento, per poterli contestare compiutamente.
  • L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento: l’atto deve contenere una chiara esposizione dei fatti accertati, delle norme applicate e delle ragioni che hanno portato alla rettifica dei redditi. Una motivazione carente o meramente apparente può rendere nullo l’atto (art. 42 D.P.R. 600/1973). Ad esempio, se l’Agenzia si limitasse a dire “ricavi bancari non giustificati = utile distribuito al socio” senza spiegare in base a quali elementi concreti assume ciò, la difesa potrà eccepire un difetto di motivazione (oltre che contestare nel merito).
  • Il rispetto dei termini di decadenza: l’Agenzia può notificare gli avvisi di accertamento solo entro termini stabiliti dalla legge (di regola il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, oppure del settimo se dichiarazione omessa). Ad esempio, per il periodo d’imposta 2020, il termine ordinario è il 31/12/2025. Se un avviso arriva oltre questi termini, è decaduto e va annullato. In caso di reati tributari, i termini possono raddoppiare (ma la Corte Costituzionale ha posto limiti a tale raddoppio se il contribuente non viene informato tempestivamente dell’inizio delle indagini penali).

Alla notifica dell’avviso di accertamento, decorrono i termini per reagire. La SRL ha 60 giorni di tempo dalla notifica per scegliere il da farsi. Entro questo periodo, può:

  • Pagare spontaneamente l’importo richiesto (magari usufruendo dell’istituto dell’acquiescenza se previsto: in genere, pagando entro 60 giorni l’intero importo, si ottiene una riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3). Il pagamento entro 60 giorni evita l’iscrizione a ruolo e ulteriori maggiorazioni .
  • Presentare istanza di accertamento con adesione (definizione bonaria): questa istanza, se proposta, sospende i termini per impugnare e offre la possibilità di un confronto con l’Ufficio per cercare un accordo. Nota: se si avvia la procedura di adesione, i 60 giorni per il ricorso sono prorogati di 90 giorni (quindi in totale 150 giorni per fare ricorso, se l’adesione non va a buon fine) . L’adesione consente, in caso di accordo, di pagare con sanzioni ridotte a 1/3 e anche in forma rateale (fino a 8 rate trimestrali, o 16 se importo > 50.000 €). È uno strumento utile quando si riconosce in parte la pretesa e si vuole evitare il contenzioso.
  • Proporre ricorso tributario alla Commissione/​Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Il ricorso va notificato entro 60 giorni (salvo proroghe per adesione o sospensioni feriali di agosto) e va poi depositato entro 30 giorni presso la segreteria della Commissione competente. Nel ricorso si possono far valere sia vizi formali (es. nullità per difetto di motivazione, notifica invalida, contraddittorio violato, ecc.) che vizi sostanziali (es. insussistenza dei maggiori redditi contestati, errata applicazione delle presunzioni, doppia imposizione sul socio e società, ecc.). Unitamente al ricorso, la società può chiedere alla Commissione una sospensione giudiziale dell’atto, se l’esecuzione immediata dell’accertamento le causerebbe un danno grave e irreparabile (ad es. pignoramento che bloccherebbe l’attività) . La Commissione decide sull’istanza cautelare in tempi brevi e, se la concede, l’esecuzione è sospesa fino alla decisione di merito . In assenza di sospensione, la norma prevedeva che, presentando ricorso, il contribuente dovesse comunque versare provvisoriamente 1/3 delle imposte accertate entro 60 giorni . Questa regola del “pagamento frazionato” è stata modificata di recente: oggi se si chiede sospensione e si attende l’esito, si può evitare di pagare il terzo finché il giudice non si pronuncia sull’istanza (in caso di rigetto, allora il terzo va versato subito, pena l’iscrizione a ruolo). In ogni caso, se non si ottiene sospensiva, dopo 60 giorni l’Agenzia delle Entrate Riscossione può iniziare la riscossione coattiva della prima rata pari a un terzo dell’imposta accertata .

Di seguito, una tabella riepilogativa dei principali termini successivi alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo (imposte erariali):

Azione/EventoTermineRiferimento normativo
Pagamento volontario (per evitare sanzioni da omesso versamento e pignoramenti)Entro 60 giorni dalla notificaArt. 29 D.L. 78/2010; Art. 50 D.P.R. 602/1973
Presentazione del ricorso tributarioEntro 60 giorni dalla notifica (90 giorni se è stata presentata istanza di adesione; termini sospesi dal 1° al 31 agosto)D.Lgs. 546/1992, art. 21; L. 7/10/1969 n.742
Accertamento con adesione (istanza)Da presentare preferibilmente entro metà del termine di ricorso (per consentire incontro entro 90 gg); proroga di 90 gg del termine ricorso se l’istanza è proposta entro 60 ggD.Lgs. 218/1997, art. 6; D.Lgs. 546/1992, art. 6, co.3
Versamento obbligatorio in caso di ricorso (importo provvisorio dovuto)Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (di regola pari al 1/3 dell’imposta accertata, salvo sospensione)Art. 15 D.P.R. 602/1973
Sospensione legale della riscossione (salvo atti cautelari)180 giorni dall’affidamento al riscossore (decorrenza: 60 gg + tempi tecnici invio al concessionario)Art. 29 D.L. 78/2010
Sospensione giudiziale dell’esecuzione (se concessa dal giudice tributario)Fino alla decisione sul ricorso (provvedimento sulla sospensiva entro ~180 gg dalla richiesta)Art. 47 D.Lgs. 546/1992
Affidamento al soggetto riscossore (Agenzia Entrate-Riscossione)Trascorsi 60 giorni dalla notifica (può essere anticipato in caso di fondato pericolo per la riscossione)Art. 29 D.L. 78/2010
Intimazione ad adempiere prima del pignoramentoNecessaria se è passato >1 anno dalla notifica senza che sia iniziata l’esecuzione (intima di pagare entro 5 giorni dalla ricezione)Art. 50 D.P.R. 602/1973

Come si evince, entro 60 giorni il contribuente deve attivarsi (pagare, fare ricorso o adesione). Trascorso tale termine senza azioni, l’accertamento diventa definitivo ed esecutivo, con conseguente avvio della riscossione coattiva.

Difese nel merito dell’accertamento fiscale: oltre alle strategie procedurali (adesione, ricorso, ecc.), la SRL unipersonale può impostare una difesa di merito contro le pretese fiscali. Ad esempio, contestando i calcoli dell’ufficio, portando documenti contabili e perizie a supporto della correttezza del proprio bilancio, smontando le presunzioni dell’Ufficio con prove contrarie. Esempio pratico: se l’Agenzia contesta ricavi non dichiarati basandosi su movimenti bancari, la società può produrre contratti di finanziamento da cui risulta che quei versamenti erano apporti del socio o prestiti bancari già tassati altrove. Oppure, se viene contestata l’antieconomicità (ad es. costi troppo alti che generano perdite sospette), il contribuente può dimostrare che vi erano ragioni di mercato (crisi, investimento in marketing, ecc.) e che dunque non c’era intento evasivo ma reale difficoltà. Nel caso della presunzione di utili al socio, come detto, la miglior difesa è documentare accuratamente come sono stati impiegati i flussi finanziari extracontabili dentro la società (inventari, cassa, rimanenze, acquisti di beni aziendali) per convincere che nulla è transitato al socio come dividendo occulto .

Va sottolineato che il socio unico e la società sono soggetti distinti agli occhi del Fisco: il socio, se riceve un proprio avviso di accertamento (per redditi da partecipazione non dichiarati, derivanti dalla presunzione suddetta), dovrà a sua volta difendersi con un proprio ricorso entro 60 giorni, eventualmente coordinando la difesa con quella della società. Spesso le cause del socio e della società vengono riunite o sospese in attesa l’una dell’altra, perché l’esito dell’accertamento sui redditi societari condiziona quello sui redditi del socio. La Cassazione ha chiarito che il giudice tributario può sospendere il giudizio del socio in attesa della definizione di quello sulla società (rapporto di pregiudizialità), oppure procedere comunque facendo una valutazione prognostica . In pratica, se la società vince il ricorso annullando i maggiori utili accertati, cade anche la base della tassazione sul socio unico; viceversa, se la società perde, allora la presunzione di distribuzione al socio troverà conferma.

Accertamenti contributivi (INPS, INAIL) verso la SRL unipersonale

Oltre al Fisco, una SRL può subire accertamenti previdenziali e assistenziali, principalmente dall’INPS (contributi obbligatori) e dall’INAIL (premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro). Tipicamente ciò avviene se la società non ha versato i contributi dovuti per i propri dipendenti o collaboratori, oppure in caso di verifiche che accertino lavoratori “in nero” o diverse classificazioni contributive.

Dal 1° gennaio 2011 l’INPS, per recuperare somme dovute (contributi omessi, sanzioni e interessi), non utilizza più le cartelle esattoriali, ma invia direttamente un avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo . In sostanza, l’avviso di addebito INPS è l’equivalente dell’avviso di accertamento fiscale esecutivo: indica l’importo dei contributi non versati (ad esempio, contributi pensionistici dei dipendenti o del socio-amministratore, contributi alla gestione separata, ecc.), aggiunge le sanzioni civili (differentemente dalle sanzioni amministrative tributarie, le sanzioni “civili” INPS consistono in somme aggiuntive per ritardato pagamento) e notifica al contribuente la richiesta di pagamento entro 30 giorni . Decorso tale termine, se non si paga né si ottiene rateazione, l’INPS affida il credito all’Agente della Riscossione per il recupero forzoso (es. iscrizione a ruolo).

Differenze nella procedura rispetto agli accertamenti fiscali:

  • Termine di impugnazione: l’avviso di addebito INPS deve essere impugnato entro 40 giorni dalla notifica . La competenza non è delle commissioni tributarie, bensì del Tribunale Ordinario – sezione Lavoro (trattandosi di materia previdenziale). L’opposizione assume tecnicamente la forma di un ricorso in opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, da proporre con il rito del lavoro . Se entro 40 giorni il debitore non propone ricorso al Tribunale, l’avviso diviene definitivo.
  • Pagamento e dilazione: entro 30 giorni dalla notifica, il debitore può pagare la somma o chiedere all’INPS una rateazione amministrativa (massimo 24 rate mensili) . L’INPS, diversamente dall’Agenzia Entrate Riscossione, non concede piani ultratriennali. In alcuni casi, i consulenti suggeriscono di non aderire al piano INPS ma lasciar trascorrere i 30 giorni, così che il debito venga iscritto a ruolo presso Agenzia Entrate-Riscossione, dove si potrà ottenere una rateazione fino a 72 o 120 rate (6–10 anni) . Questa strategia può servire, ad esempio, per ottenere nel frattempo un DURC regolare: infatti durante la pendenza di un contenzioso o di una rateazione, l’impresa può risultare regolare ai fini del documento unico di regolarità contributiva . Va però valutato caso per caso, perché lasciare andare a ruolo significa che scadono i 40 giorni per fare opposizione nel merito (il che preclude poi di contestare la pretesa, salvo fare opposizione tardiva all’esecuzione per motivi formali).
  • Contenuto dell’avviso di addebito: esso deve indicare la causale del credito, il periodo cui si riferiscono i contributi non pagati, l’ammontare di contributi e sanzioni. Deve inoltre essere motivato adeguatamente (ad es. “mancato versamento contributi IV trimestre 2024 per 3 dipendenti, come da DM10 inviato…” etc.) e firmato digitalmente dall’INPS . Vizi di motivazione o notifiche irregolari possono essere eccepiti davanti al giudice del lavoro.
  • Procedura di accertamento: spesso l’avviso di addebito segue a una fase di verifica ispettiva (es. ispezione del lavoro o dell’INPS in azienda). In altri casi è l’INPS stesso che rileva da banche dati (Uniemens, DMAG, ecc.) mancati pagamenti e genera l’avviso. Se l’accertamento riguarda ad esempio la presenza di lavoratori non dichiarati, prima dell’avviso vi sarà un verbale ispettivo notificato alla società, contro cui è possibile presentare difese amministrative (ricorso al Comitato provinciale INPS, oggi Commissione ricorsi). Tuttavia, dal 2012 molte di queste difese amministrative non sono più obbligatorie e si può andare direttamente in giudizio. Esempio pratico: se la società Alfa non versa contributi per un suo dipendente per alcuni mesi del 2023, l’INPS le notificherà un avviso di addebito nel 2025 indicando l’importo dei contributi mancanti e le sanzioni. Alfa S.r.l. potrà controllare se per caso quei contributi risultano invece versati (magari errori di attribuzione) e, in caso contrario, valutare se pagare subito (per evitare sanzioni ulteriori) o se impugnare ad esempio per prescrizione (i contributi si prescrivono in 5 anni, salvo atti interruttivi) o per contestare la qualifica dei lavoratori (magari sostiene che non erano dipendenti ma collaboratori occasionali, ecc.).

Responsabilità personale per debiti contributivi: Analogamente ai debiti tributari, anche per i contributi vale la regola generale: ne risponde la società con il suo patrimonio, non i soci. L’INPS dunque agirà contro la società: se Alfa S.r.l. non paga l’avviso di addebito, l’Agente della Riscossione attiverà pignoramenti sui conti o beni di Alfa S.r.l., non sui beni del socio unico Tizio. Il socio unico può stare relativamente tranquillo, a meno che… anche qui esistano circostanze particolari. Le circostanze particolari ricalcano quelle già viste:

  • Se Alfa S.r.l. viene cancellata e lascia debiti INPS, l’ente potrà far valere l’art. 2495 c.c. chiedendo a Tizio (socio unico) quanto egli avesse ricevuto in liquidazione, nei limiti di tale somma (es. se Tizio ha preso 10.000 € di residuo, l’INPS può chiedergli fino a 10.000 €) .
  • Se Tizio ha prestato fideiussione a garanzia di debiti verso INPS (non comune, ma possibile in transazioni), allora verrà escusso in base alla fideiussione, come obbligazione volontaria.
  • Se Tizio era anche amministratore di Alfa S.r.l. e con dolo o colpa grave ha omesso di versare i contributi, potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall’ente o dai creditori. Ad esempio, Cassazione n. 27610/2019 ha condannato un amministratore a pagare personalmente €330.000 tra sanzioni tributarie e contributive inflitte alla società per anni di omesse dichiarazioni . In quel caso, la Corte ha ritenuto che le sanzioni fossero conseguenza immediata dell’omissione dolosa dell’amministratore, quindi da lui risarcibili alla società (e indirettamente a vantaggio dei creditori come INPS ed Erario). Non è però un’azione esecutiva diretta dell’INPS, ma un’azione di responsabilità (tipicamente proposta dal curatore fallimentare o dalla società stessa se cambia gestione).
  • Profili penali: omettere il versamento di contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti è reato se l’importo supera una certa soglia (attualmente €10.000 annui, art. 2 D.Lgs. 8/2016, depenalizzato entro 10.000 € come illecito amministrativo). L’amministratore può dunque subire un procedimento penale e, in caso di condanna, scatta la confisca per equivalente sui suoi beni personali fino all’ammontare non versato. Ciò non significa che il socio debba pagare i contributi (quelli restano dovuti dalla società), ma il socio/amministratore può subire il sequestro e la confisca di beni personali come sanzione penale . Quindi, indirettamente, il suo patrimonio è esposto.

In sintesi, per debiti INPS/INAIL della SRL, il socio unico rischia direttamente solo nei casi di scioglimento con attivo distribuito o abuso della società come schermo (in cui un giudice estenda responsabilità a lui). Nella normalità, egli non riceverà “cartelle INPS” a titolo proprio. Il consiglio è comunque di gestire proattivamente anche i debiti contributivi: l’INPS ha interesse a trovare soluzioni (rateazioni, transazioni nelle procedure concorsuali) e spesso un dialogo con l’Istituto può evitare misure drastiche. Ad esempio, in sede di concordato preventivo o ristrutturazione del debito, è possibile proporre una transazione contributiva per stralciare parte di sanzioni e dilazionare il dovuto .

La riscossione e fase esecutiva: pignoramenti, misure cautelari e tutela del socio

Vediamo ora cosa accade se l’accertamento diventa definitivo e la SRL unipersonale non paga spontaneamente: si passa alla fase di riscossione coattiva. Questa fase coinvolge soprattutto l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) e può portare a pignoramenti dei beni della società. Analizzeremo quali beni possono essere colpiti, quali tutele esistono e in quali casi l’azione potrebbe rivolgersi a soci o amministratori.

Azioni esecutive sui beni della società debitrice

In presenza di un debito tributario o contributivo certo, scaduto ed esigibile, l’Agente della Riscossione può attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge contro la società. Ricordiamo che finché la società è attiva e in bonis, il Fisco deve escutere prima il patrimonio sociale: non può bypassare la società per colpire direttamente i soci o gli amministratori (a meno di garanzie personali) . D’altronde, come già ribadito, la SRL risponde con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.) e soci/amministratori, di norma, non sono personalmente obbligati .

Dunque, una volta trascorsi i termini dall’avviso di accertamento, oppure in caso di cartella esattoriale (per debiti affidati direttamente a ruolo, come ad esempio sanzioni del Codice della Strada o vecchi accertamenti), la riscossione forzata colpirà la società. Le principali azioni che l’Agente può compiere sono:

  • Pignoramento dei conti correnti aziendali presso le banche: si tratta di un pignoramento presso terzi in cui l’Agente blocca le somme depositate sul conto intestato alla società fino a concorrenza del debito . La banca, ricevuto l’atto, congela l’importo richiesto (se disponibile) e lo vincola a favore della procedura.
  • Pignoramento mobiliare presso la sede della società: gli ufficiali della riscossione possono presentarsi presso la sede legale o unità locali della SRL ed effettuare un pignoramento di beni mobili (macchinari, merci, arredi, computer, etc.), da vendere all’asta . In pratica è poco frequente per debiti fiscali, se non quando vi siano beni di valore facilmente liquidabile.
  • Ipoteca e pignoramento immobiliare: per debiti sopra certe soglie (oggi circa 20.000 € per iscrivere ipoteca su immobili, e 50.000 € per avviare espropriazione immobiliare), l’Agente può iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà della società . Se il debito non viene pagato, può successivamente procedere al pignoramento immobiliare e mettere in vendita l’immobile all’asta.
  • Fermo amministrativo dei veicoli: per debiti sopra 1.000 €, l’Agente può disporre il fermo dei beni mobili registrati (auto, furgoni) intestati alla società . Il fermo è una misura cautelare che impedisce di utilizzare e vendere il veicolo. È propedeutico al successivo pignoramento e vendita, ma spesso funge come pressione per indurre al pagamento.
  • Pignoramento di crediti verso terzi: se la società vanta crediti verso clienti o altri soggetti (ad es. un pagamento in arrivo), l’Agente può notificare un atto al terzo debitore ingiungendogli di pagare direttamente all’Erario quanto deve alla società (pignoramento presso terzo dei crediti) . Questo può essere molto efficace: ad esempio, bloccare i pagamenti dei clienti chiave di una SRL indebitata può metterla in ginocchio.
  • Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): se il debito tributario è ingente (sopra €30.000 circa) e la società appare insolvente, l’Agenzia Entrate-Riscossione può chiedere al Tribunale la dichiarazione di fallimento della società . Ciò avviene di solito quando la società accumula molti debiti e non svolge più attività regolare. Il fallimento fa subentrare un curatore che liquiderà il patrimonio rimasto, distribuendolo ai creditori (Fisco incluso) con le regole del concorso.

Tutte queste azioni possono essere adottate senza ulteriori autorizzazioni giudiziarie, perché l’accertamento esecutivo o la cartella costituiscono già titolo esecutivo. Ad esempio, se Beta S.r.l. riceve un avviso per €50.000, passati i 60 giorni l’Agente può immediatamente congelare i suoi conti o pignorare beni, senza dover passare dal giudice (non serve un decreto ingiuntivo, per intenderci) . Se però è trascorso più di un anno dalla notifica dell’atto e ancora non si è proceduto, l’Agente dovrà notificare una intimazione di pagamento (un ultimo sollecito 5 giorni prima del pignoramento) .

Impatto sul debitore-società: è evidente che simili misure possono paralizzare l’attività di una SRL . Il blocco del conto corrente, ad esempio, impedisce di pagare dipendenti e fornitori; il pignoramento dei crediti rovina la reputazione commerciale; il fermo veicoli impedisce le consegne, ecc. Pertanto, è fondamentale muoversi “subito e bene” – come dice il titolo – per evitare di arrivare a questo punto. Ciò può voler dire, ad esempio, richiedere una rateizzazione prima che scattino i pignoramenti, o se del caso avviare una procedura concorsuale per bloccare le azioni esecutive (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata).

Ruolo degli amministratori nella crisi di liquidità: gli amministratori della SRL, quando arriva un avviso di accertamento o una cartella, devono attentamente valutare la situazione finanziaria e decidere il da farsi . Ignorare il problema aggrava solo la posizione: oltre a interessi e aggi esattoriali, la società potrebbe accumulare ulteriori debiti e i creditori potrebbero perdere fiducia. Inoltre, un amministratore che dissipa le (poche) risorse rimaste pagando preferenzialmente alcuni creditori privati e lasciando il Fisco a bocca asciutta rischia poi azioni di responsabilità o conseguenze penali (per esempio, reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, art. 11 D.Lgs. 74/2000, se aliena beni per evitare il pignoramento).

Possibili azioni verso il socio unico o gli amministratori nella fase di riscossione

Come visto, nella fase di esecuzione normalmente sono aggrediti solo i beni sociali. Tuttavia, in determinate circostanze l’Amministrazione finanziaria o l’Agente della Riscossione possono tentare di coinvolgere direttamente il socio unico o gli amministratori, soprattutto se la società non è in grado di pagare (insolvenza) o è stata estinta. Ricapitoliamo queste circostanze e i relativi strumenti:

  • Responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973: è una norma chiave che prevede la responsabilità personale di liquidatori, amministratori e soci per il pagamento delle imposte dovute dalla società, quando il mancato pagamento è causato dal loro comportamento. In particolare, il liquidatore di una società è responsabile in solido con la società per le imposte dovute e non pagate, fino alla concorrenza delle somme del bilancio di liquidazione destinate ai soci o pagate preferenzialmente ad altri creditori senza soddisfare il Fisco . Inoltre, l’amministratore (o liquidatore) che, nell’anno antecedente la cessazione della società, abbia occultato o distratto attivi causando l’incapienza verso il Fisco, ne risponde personalmente. Infine, i soci che abbiano ricevuto pagamenti dai liquidatori in violazione della par condicio creditorum possono essere chiamati a restituirli per pagare le imposte (questo richiama l’art. 2495 c.c. già discusso). In pratica, l’Agenzia delle Entrate può emettere un atto di accertamento ad personam citando l’art. 36 DPR 602/73 per ottenere un titolo esecutivo contro l’amministratore o socio. Ad esempio, se Gamma S.r.l. è stata sciolta nel 2024 e il liquidatore ha pagato interamente il socio unico coi soldi in cassa, lasciando un debito IVA, l’Agenzia può notificare al liquidatore e al socio un avviso di accertamento per il recupero di quell’IVA, facendolo valere sui loro beni personali . Sarà poi onere loro dimostrare eventualmente di non aver colpa (il liquidatore) o di non aver ricevuto somme (il socio). Questa procedura, benché poco conosciuta dai non addetti, è molto utilizzata dal Fisco in caso di chiusura di società indebitate, per evitare che la cancellazione dal registro imprese vanifichi la riscossione .
  • Pignoramento della quota sociale del socio unico: se il socio unico viene ritenuto personalmente debitore (ad es. per un avviso ex art. 36, o per l’avviso sui dividendi occulti di cui sopra), l’Agente di Riscossione potrà pignorare anche i suoi beni personali. Tra questi beni vi è la sua quota di partecipazione nella SRL. Un socio unico possiede il 100% delle quote della società: l’Agente può notificargli un atto di pignoramento della quota, che verrà poi messa all’asta giudiziaria. Tuttavia, il pignoramento di una quota sociale è spesso di efficacia limitata . Nel caso di socio unico, pignorare la quota significa di fatto mettere in vendita l’intera società, ma se la società è gravata da debiti (come di solito in questi casi), difficilmente qualcuno comprerà la quota se non a prezzo irrisorio. Il risultato può essere l’ingresso dello Stato come “socio” se il credito erariale viene convertito in assegnazione della quota, ma questa è un’ipotesi limite. In pratica, il Fisco preferisce pignorare altri beni personali più facilmente liquidabili: conti bancari del socio, immobili di sua proprietà, stipendio se ne ha uno, ecc. Il socio unico dunque, se viene riconosciuto debitore, perde la protezione della SRL ed è trattato come un qualunque contribuente: tutti i suoi beni patrimoniali possono essere colpiti (nei limiti eventualmente dei minimi vitali, es. non si può pignorare l’unica casa di residenza se non è di lusso, per debiti fiscali sotto 120k).
  • Sequestro e misure penali sui beni personali: laddove vi siano di mezzo reati tributari, la Procura della Repubblica può ottenere dal giudice penale un sequestro preventivo per equivalente dei beni dell’amministratore o di altri responsabili (ex D.Lgs. 74/2000). Ciò può avvenire, ad esempio, se la SRL omette di versare IVA per importi oltre soglia (reato ex art. 10-ter) o emette fatture false (reato ex art. 8). In caso di socio unico che gestisce completamente l’azienda, egli sarà quasi certamente coinvolto penalmente e potrebbe vedersi sequestrare conti e proprietà. Questo sequestro è finalizzato alla confisca post-condanna, ma nel frattempo blocca di fatto i beni come un pignoramento. La differenza è che i beni sequestrati non vengono liquidati subito per pagare il debito tributario, ma restano vincolati alla giustizia penale. Comunque, dal punto di vista del socio, l’effetto è similmente afflittivo.
  • Azioni revocatorie e 2929-bis contro atti del socio: se durante la fase di riscossione il socio o l’amministratore compiono atti per sottrarre i propri beni (o quelli sociali) ai creditori, questi atti possono essere contrastati. Ad esempio, se il socio unico sa che la sua quota potrebbe essere pignorata e la cede a terzi per 1 €, l’Agenzia delle Entrate potrebbe agire per far dichiarare inefficace quella cessione (revocatoria) o applicare direttamente l’art. 2929-bis c.c. se ne ricorrono i presupposti (atto gratuito). Allo stesso modo, se l’amministratore regala un macchinario della società a un amico quando già c’è un debito col fisco, tale atto può essere revocato e il bene recuperato ai fini dell’esecuzione .

Tutela del socio e dell’amministratore: Cosa può fare il socio unico o l’amministratore per difendersi in questa fase esecutiva? Alcune azioni possibili:

  • Se riceve un atto di accertamento o addebito a suo nome (ex art. 36 DPR 602/73 o ex art. 2495 c.c.), può impugnarlo nei termini (come visto: 60 giorni se accertamento tributario, 40 giorni se avviso INPS) facendo valere di non aver commesso le violazioni contestate o di non aver ricevuto somme. Ad esempio, il socio unico può difendersi dimostrando che non ha percepito utili di liquidazione e che la società è stata chiusa senza attivo (richiamando la giurisprudenza favorevole ). Oppure l’amministratore può provare che il mancato pagamento delle imposte non è dipeso da sua colpa (la società era già insolvente per cause oggettive, lui non ha aggravato il dissesto, etc.).
  • Se subisce un pignoramento su un bene personale (conto, casa), può valutare se vi siano vizi formali negli atti della riscossione: ad esempio, la mancata notifica dell’intimazione ad adempiere quando dovuta, oppure la prescrizione del credito (i crediti tributari e contributivi una volta divenuti definitivi si prescrivono di regola in 10 anni, ma con atti interruttivi). In tal caso può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) davanti al giudice competente (generalmente il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale civile, per vizi successivi alla formazione del titolo; oppure il giudice tributario se si contesta la legittimità del titolo tributario stesso ma in fase esecutiva si è limitati). Questi rimedi processuali sono tecnici e richiedono assistenza legale specializzata.
  • Negoziare col Fisco/INPS: anche in fase avanzata, è possibile tentare un accordo: ad esempio chiedendo una rateazione del debito iscritto a ruolo (anche se inizialmente non richiesta). Se il socio unico decide di salvare la società, può intervenire versando risorse per pagare le rate ed evitare il fallimento o i pignoramenti. In alcuni casi, soprattutto se la società è decotta, può essere saggio valutare procedure come il concordato preventivo o accordi ex art. 182-ter L.F. di transazione fiscale : queste procedure bloccano le azioni esecutive e permettono di proporre al Fisco e agli enti un pagamento parziale dei debiti. Ad esempio, un concordato può offrire di pagare il 20% del debito tributario dilazionato in 5 anni: se l’alternativa è il fallimento con recupero 0, l’Erario potrebbe aderire. Certo, queste soluzioni richiedono di solito assistenza professionale e un piano credibile.
  • Tutela del patrimonio personale ex ante: il socio unico che vuole proteggere i propri beni personali deve agire in tempi non sospetti e legalmente, non all’ultimo minuto. Strumenti come il fondo patrimoniale, il trust o la polizza vita non sono panacee e, se fatti quando i debiti erano già noti, possono essere revocati. Però una pianificazione patrimoniale trasparente e anticipata può mitigare i rischi (tenendo presente che l’art. 2929-bis c.c. colpisce atti a titolo gratuito fatti dopo che un debito è scaduto: quindi muoversi prima è cruciale). In ogni caso, agire legalmente è fondamentale: manovre fraudolente espongono a conseguenze peggiori, come denunce penali (ad es. per sottrazione fraudolenta al pagamento imposte).

Conclusione della fase esecutiva: se tutte le azioni difensive falliscono e la società non è risanabile, può giungersi alla estinzione della società (liquidazione volontaria o fallimento). Il socio unico dovrà allora affrontare gli esiti: in caso di fallimento, potrebbe incorrere nelle responsabilità fallimentari (azione di responsabilità del curatore, bancarotta semplice o fraudolenta se ci sono state irregolarità). In caso di liquidazione volontaria, come abbiamo visto, il Fisco o l’INPS potrebbero ancora cercare di recuperare dal socio eventuali attivi ricevuti .

In ogni scenario, muoversi “subito e bene” significa anticipare gli eventi: non aspettare che arrivi il pignoramento sul conto per cercare soluzioni. Appena si manifesta una situazione di potenziale insolvenza fiscale, il socio unico/imprenditore dovrebbe consultare professionisti per valutare soluzioni come la rateazione straordinaria, la richiesta di sospensione di emergenza (in caso di avvisi errati), o le procedure concorsuali minori (ad es. la recente composizione negoziata per la crisi d’impresa, introdotta nel 2021, che consente di trattare coi creditori con l’ausilio di un esperto e congelare le azioni esecutive per un breve periodo).

Domande frequenti (FAQ)

❓ D: Il socio unico risponde personalmente dei debiti tributari della sua SRL?
✅ R: In linea generale no: il socio unico gode della responsabilità limitata, quindi i debiti fiscali della SRL riguardano solo la società . Tuttavia, esistono eccezioni di legge. Le principali: (1) se il socio unico non ha versato interamente il capitale sociale o non ha dichiarato la sua unicità al Registro delle Imprese, risponde illimitatamente dei debiti contratti in quel periodo ; (2) se, dopo aver liquidato la società, il socio ha ricevuto un attivo in riparto, risponde dei debiti rimasti fino a concorrenza di quanto incassato (art. 2495 c.c.) ; (3) se il socio ha garantito personalmente il debito (fideiussioni, coobbligazioni), ne risponde come qualsiasi garante ; (4) in casi di abusi o frodi (società usata come schermo per evadere), il Fisco può ignorare la forma societaria e pretendere le imposte dal socio . Fuori da queste ipotesi, il Fisco deve rivolgersi alla società e non al socio unico.

❓ D: Ho ricevuto un avviso di accertamento IVA/IRES alla mia SRL unipersonale. Cosa devo fare subito?
✅ R: Entro 60 giorni dalla notifica devi decidere come reagire. Le opzioni principali:
Pagare (se ritieni l’accertamento fondato e vuoi evitare ulteriori aggravi, magari con acquiescenza usufruendo di sanzioni ridotte).
Accertamento con adesione: presentare subito un’istanza di adesione all’Agenzia (meglio entro 30 giorni per fissare l’incontro prima della scadenza). Ciò congela i termini per il ricorso e ti permette di negoziare una riduzione delle pretese.
Ricorso tributario: preparare con un avvocato tributarista o commercialista un ricorso alla Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria) entro 60 giorni , contestando gli errori dell’accertamento. Contestualmente, puoi chiedere la sospensione dell’esecutività se il pagamento immediato ti danneggerebbe gravemente .
Nel frattempo, verifica se puoi sanare parzialmente per ridurre il contenzioso: ad es. pagare importi non contestabili (come un piccolo ritardo formale) ed impugnare solo il resto. Da non fare: non ignorare l’atto. Trascorsi 60 giorni senza ricorso né pagamento, l’avviso diventa definitivo ed Equitalia/Agenzia Riscossione potrà procedere con pignoramenti . Anche un’eventuale istanza in autotutela all’Agenzia non sospende i termini: va fatta, se del caso, in aggiunta ma non in sostituzione del ricorso.

❓ D: La Finanza presume che il mio socio unico abbia preso utili in nero dalla SRL. Come possiamo contestare questa presunzione?
✅ R: La legge consente al Fisco di presumere che, in una SRL a ristretta base sociale, i maggiori utili non dichiarati siano stati distribuiti al socio . È una presunzione legale relativa: ciò significa che fa fede fino a prova contraria. Per superarla, il socio (o la società in suo favore) deve fornire prova contraria concreta . Non basta dire “non ho preso nulla”: occorre dimostrare dove sono finiti quei soldi. Ad esempio, si può provare che i ricavi extra-contabili sono rimasti in azienda, finanziando spese documentate o investimenti (macchinari, scorte, ecc.), oppure usati per coprire perdite di esercizi precedenti (ciò potrebbe risultare dai bilanci). Oppure che sono stati sottratti da terzi (ipotesi rara, ma se ad esempio c’è stato un ammanco per furto o distrazione da parte di un dipendente infedele, andrebbe provato). La Cassazione nel 2025 ha ribadito che senza prova solida a contrario, la presunzione regge anche senza tracce bancarie . Quindi concentratevi nel raccogliere ogni elemento (contabile, testimoniale, peritale) che possa raccontare una storia alternativa credibile su quei soldi. Se riuscite a creare un quadro dettagliato in cui gli utili extracontabili non arricchiscono il socio, il giudice potrebbe ritenere vinta la presunzione e annullare l’IRPEF a carico del socio (resta comunque dovuta l’imposta in capo alla società se i ricavi erano effettivi).

❓ D: L’INPS può chiedere a me, socio unico, i contributi non versati dalla mia SRL?
✅ R: Di regola no. I contributi obbligatori verso INPS e INAIL sono debiti della società (datore di lavoro) e l’ente dovrà rivalersi sulla società, seguendo la procedura degli avvisi di addebito . Il socio unico non è personalmente obbligato per i contributi del personale o i propri (ad es. gestione separata) se non li ha versati la società. Tuttavia, attenzione a due situazioni: (1) se la società viene cancellata con debiti INPS, l’INPS potrà chiederti quanto hai ricevuto in liquidazione (es. ti sei ripreso €10.000 di capitale: quei 10.000 possono dover essere destinati ai crediti contributivi) ; (2) se tu sei anche amministratore e hai gestito in modo doloso la mancanza di pagamenti (ad es. hai pagato altri ma non l’INPS, pur avendo liquidità), potresti subire un’azione di responsabilità per danni o addirittura penale. Ad esempio, l’omesso versamento di contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti oltre €10.000 annui è reato: l’amministratore ne risponde penalmente e i suoi beni possono essere sequestrati in caso di condanna . Però, come socio in quanto tale, non vieni destinatario di avvisi di addebito. Se dovesse arrivarti una cartella INPS intestata a te, molto probabilmente è per una tua posizione personale (es. come lavoratore autonomo) o perché l’INPS ha azionato l’art. 2495 c.c. post liquidazione. In tal caso, puoi fare opposizione in Tribunale, facendo valere che non hai percepito nulla dalla liquidazione (se è vero).

❓ D: Che beni della SRL possono essere pignorati dal Fisco o dall’INPS?
✅ R: Tutti i beni intestati alla società sono aggredibili, nei limiti di legge. In particolare: denaro su conti correnti aziendali (pignoramento presso la banca) , crediti verso clienti (ingiungendo ai clienti di pagare al concessionario invece che alla SRL) , beni mobili presenti in sede (macchinari, merce, automezzi – con verbale di pignoramento mobiliare) , beni mobili registrati (es. autovetture, prima con fermo amministrativo poi eventuale vendita) , e beni immobili di proprietà della società (tramite ipoteca e successiva esecuzione immobiliare) . Ci sono alcune tutele residuali: ad esempio, se i beni sono strumentali all’attività d’impresa, una volta pignorati la società può chiedere al giudice di autorizzarne l’uso finché non vengono venduti (per non bloccare del tutto l’azienda); oppure, certi beni minori potrebbero risultare impignorabili se di valore trascurabile rispetto alle spese. Ma in generale, il concessionario può colpire liberamente il patrimonio sociale. Quello che non può pignorare (salvo eccezioni già dette) sono i beni dei soci o amministratori, perché non sono debitori per il fisco . Unico appunto: se la società è a conduzione familiare, a volte i beni personali e aziendali si confondono (es. l’immobile sede azienda è intestato al socio): il Fisco può iscrivere ipoteca se quell’immobile risulta di proprietà del debitore (in questo caso del socio, se quest’ultimo è coobbligato). Ma se il socio non è debitore, la casa del socio è salva. Diverso se il socio ha dato quell’immobile in garanzia ipotecaria volontaria per il debito fiscale: in tal caso l’ipoteca è già stata posta a garanzia e si potrà escutere.

❓ D: La mia SRL è sommersa dai debiti fiscali e contributivi. Posso “chiuderla” per non pagare?
✅ R: Sciogliere e cancellare volontariamente una SRL insolvente non fa magicamente sparire i debiti. I debiti fiscali e contributivi seguiranno queste strade: – L’Erario/INPS potranno esercitare l’azione contro i soci ex art. 2495 c.c., come detto, se hai preso dei fondi in liquidazione . Se non hai preso nulla ma hai chiuso lo stesso con debiti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe comunque notificare un accertamento ai soci (socio unico) per “cristallizzare” la pretesa entro i termini , anche se poi per riscuotere effettivamente dovrà trovare beni che erano della società finiti al socio. In pratica potresti trovarti debitore “sulla carta” anche se non hai asset attaccabili – ma attento: se emergessero dopo beni sociali occultati, ti colpirebbero. – I creditori potrebbero anche impugnare la cancellazione entro un anno e chiedere la revoca della liquidazione (se, ad esempio, ritengono che la chiusura sia stata affrettata o fraudolenta). – Inoltre, se hai chiuso lasciando debiti e magari distratto attivi, rischi la bancarotta fraudolenta (penalmente rilevante se la società viene poi dichiarata fallita su istanza di un creditore entro l’anno dalla cancellazione). In sintesi, chiudere la SRL senza pagare i debiti può esporre il socio/amministratore a più problemi che benefici. Una via preferibile è usare una procedura concorsuale (come il concordato preventivo in liquidazione o la liquidazione controllata prevista dal Codice della Crisi) , dove la chiusura avviene sotto controllo del tribunale e i debiti vengono in parte esdebitati. In tal modo il socio che non ha garanzie personali si libera davvero delle pendenze (la società verrà liquidata e cancellata con effetti esdebitatori post concorso). Se invece chiudi “all’italiana” sperando che nessuno bussi, sappi che il Fisco può bussare al socio unico anche dopo la chiusura .

❓ D: Cosa succede se ignoro del tutto un avviso di accertamento o un avviso di addebito?
✅ R: Diventa definitivo. Trascorsi i termini di legge (60 giorni per accertamento tributario, 40 per avviso INPS) senza alcuna reazione, perdi il diritto di contestare il merito e l’importo diventa un debito certo. L’ente creditore caricherà il debito in riscossione coattiva e inizierà a recuperarlo. Nel caso del Fisco, come visto, l’accertamento non pagato diventa titolo esecutivo e dopo 60 giorni verrà affidato all’Agente Riscossione; quest’ultimo ti invierà eventualmente una “comunicazione di presa in carico” e poi potrà procedere con pignoramenti, ipoteche ecc. . Per l’INPS, passato il termine, l’avviso di addebito verrà inviato anch’esso all’Agente Riscossione e seguiranno le medesime azioni. Ignorare un accertamento è dunque la scelta peggiore, a meno che tu non sia totalmente insolvente e voglia guadagnare tempo – ma anche in quel caso, meglio presentare ricorso per prendere tempo legalmente e tentare accordi nel frattempo. Una volta scaduti i termini, le chance di difesa si restringono: potrai solo eccepire in sede esecutiva eventuali vizi formali (notifica mai ricevuta regolarmente, errore di persona, prescrizione sopravvenuta) ma non discutere se il tributo fosse dovuto o meno. In altre parole, perdere il treno del ricorso ti lascia con un debito praticamente incontestabile, aumentato di sanzioni e interessi, e pronto ad essere riscosso coattivamente con aggravio di aggi esecutivi.

❓ D: Il socio unico o l’amministratore possono subire conseguenze penali per i debiti fiscali della SRL?
✅ R: Avere un debito in sé non è reato, ma alcuni comportamenti correlati lo sono. In particolare, l’omesso versamento di IVA oltre la soglia di €250.000 e l’omesso versamento di ritenute oltre €150.000 (per anno) costituiscono reato tributario (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000). Il responsabile è l’amministratore in carica alla scadenza del pagamento dovuto . Dunque, se la tua SRL non versa IVA o ritenute per importi molto alti, l’amministratore (anche se socio unico) può essere imputato e, in caso di condanna, punito con multa e reclusione. Inoltre dovrà pagare il dovuto per evitare la condanna (in questi reati è prevista una causa di non punibilità se si paga integralmente il debito prima del dibattimento). Altri reati: dichiarazione fraudolenta (se hai usato fatture false o artifizi per evadere), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (se compi atti per evitare il recupero coattivo, ad es. svuoti i conti o vendi beni simulatamente quando già sai del debito, art.11 D.Lgs.74/2000). Anche qui il soggetto attivo è l’amministratore/socio di fatto che compie l’atto. Per i contributi, l’omesso versamento di contributi previdenziali trattenuti > €10.000 è reato contravvenzionale (prima era art. 2 L.638/1983, oggi depenalizzato sotto soglia). In più, la bancarotta: se la SRL fallisce, il socio amministratore potrebbe rispondere di bancarotta semplice o fraudolenta a seconda dei casi (ad esempio se teneva le scritture in modo irregolare o ha distratto beni). Quindi, pur non esistendo un “reato di indebitamento”, la gestione fiscale illecita della società trascina il socio/amministratore in responsabilità penali personali. Questo è un deterrente contro l’idea “peggio che vada chiudo la società e non pago”: se il non pagamento è frutto di frode o mala gestione, non ci si libera con la chiusura ma si rischia di aggravare la posizione.

Conclusione

Difendersi in modo efficace da un accertamento verso una SRL unipersonale richiede un mix di tempestività, competenze e strategia. Tempestività nel non perdere i termini per agire: ogni giorno contato in queste situazioni può fare la differenza tra una soluzione gestibile e una crisi irreversibile. Competenze nel conoscere le regole del gioco – da quelle sulla responsabilità del socio unico , alle norme tributarie e procedurali – o nell’affidarsi a consulenti esperti (commercialisti, tributaristi, avvocati) che sappiano individuare vizi dell’accertamento o opportunità normative (come le definizioni agevolate delle liti, che periodicamente vengono varate e permettono di chiudere le cause fiscali pagando il dovuto senza sanzioni). Strategia nel saper valutare cosa è meglio per la specifica situazione: a volte fare un passo indietro (adesione, transazione) è preferibile a una guerra totale che potrebbe essere persa; altre volte, se si hanno buone ragioni, è giusto combattere fino in fondo in commissione tributaria per far valere le proprie ragioni.

Dal punto di vista del socio unico, il messaggio principale è: la SRL ti protegge, ma solo finché la usi correttamente. Se mantieni una netta separazione tra te e la società, rispetti gli obblighi civilistici (capitale, registrazioni) e gestisci con trasparenza, è assai difficile che i tuoi beni personali vengano intaccati per debiti sociali. Se invece confondi i ruoli (conti personali mischiati a quelli societari, prelievi “ad libitum” dalla cassa sociale, omissioni volontarie di pagamenti tributari), allora prepari il terreno per la caduta dello “scudo” e potresti essere chiamato tu stesso a saldare il conto.

Ricorda anche che l’ordinamento offre strumenti per uscire dalle crisi debitorie in modo regolato: dalle rateizzazioni automatiche al concordato preventivo, dalle transazioni fiscali/contributive alle procedure di composizione della crisi . Queste soluzioni, sebbene complesse, consentono spesso di ridurre il debito (stralciando sanzioni e interessi) e ripagare in parte il Fisco, salvando magari l’azienda o perlomeno chiudendo la vicenda senza strascichi su soci e amministratori. Vale la pena considerarle prima di arrendersi o, peggio, di compiere atti impulsivi (come vendere tutto sottocosto o fuggire dalle responsabilità).

In conclusione, “difendersi subito e bene” significa: affrontare la realtà dell’accertamento appena si presenta, informarsi sui propri diritti e obblighi, e scegliere con lucidità la strada più adatta (contenzioso mirato, adesione, ristrutturazione del debito, ecc.), sempre nel rispetto delle regole. Così facendo, anche di fronte a un accertamento fiscale o contributivo pesante, una SRL unipersonale ed il suo socio potranno gestire il contraccolpo senza sacrificare indebitamente il patrimonio personale oltre il dovuto e, auspicabilmente, trovare una via d’uscita sostenibile.

Fonti normative e giurisprudenziali

Di seguito elenchiamo le principali fonti normative italiane e le sentenze di riferimento citate o menzionate nella guida, per chi volesse approfondire i temi trattati:

Normativa civilistica e fiscale:

  • Codice Civile: art. 2462 (Responsabilità limitata nelle SRL e eccezione per socio unico) ; art. 2464 (Conferimenti nelle SRL); art. 2470 (Pubblicità della partecipazione sociale) ; art. 2466 (Soci morosi e versamento dei decimi); art. 2471 (Richiamo dei conferimenti non effettuati); art. 2476 (Responsabilità verso società e creditori, comma 6 introdotto dal D.Lgs. 14/2019) ; art. 2495 (Effetti della cancellazione della società, responsabilità di liquidatori e soci) ; art. 2740 (Responsabilità patrimoniale del debitore, principio generale) ; art. 2901 (Azione revocatoria ordinaria) ; art. 2929-bis (Aggressione diretta a beni trasferiti a terzi dal debitore) .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: art. 37, comma 3 (Disciplina dell’interposizione fittizia: il Fisco può imputare redditi al beneficiario effettivo) ; art. 39 (Accertamento d’ufficio, commi 1 lett. d e 2 lett. d: accertamento analitico-induttivo e induttivo extracontabile) ; art. 42 (Motivazione e notificazione degli avvisi di accertamento).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: art. 54 (Accertamento IVA, analogo all’art. 39 DPR 600/73 per l’imposta sul valore aggiunto).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: art. 36 (Responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per il pagamento delle imposte in caso di atti di gestione che pregiudicano il Fisco – c.d. responsabilità ex lege nella riscossione tributaria) ; art. 50 (Intimazione ad adempiere prima dell’esecuzione) ; art. 15 (Obbligo di versamento di un importo provvisorio pari a 1/3 in pendenza di ricorso) .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – 472: art. 14 D.Lgs. 472/1997 (Responsabilità solidale acquirente d’azienda per sanzioni tributarie del cedente, in relazione all’art. 2560 c.c., citato per completezza) .
  • Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212): art. 10-bis (Divieto di abuso del diritto ed elusione fiscale: operazioni prive di sostanza economica sono disregardate dal Fisco) ; art. 6 (Diritti del contribuente verificato, tra cui il contraddittorio endoprocedimentale).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: art. 21 (Termini per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie) ; art. 47 (Sospensione dell’atto impugnato da parte del giudice tributario) .
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 122/2010: art. 29 (Introduzione dell’accertamento esecutivo: termini di pagamento 60 gg, affidamento al riscossore decorso tale termine, sospensione legale di 180 gg per la riscossione, ecc.) .
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218: art. 6 (Accertamento con adesione del contribuente, termini e effetti sulla riscossione).
  • D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: (Depenalizzazione reati minori in materia contributiva: omesso versamento contributi sotto €10.000 annui trasformato in illecito amministrativo).
  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate, reato > €150.000); art. 10-ter (Omesso versamento di IVA, reato > €250.000) ; art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, reato); art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri artifici); art. 8 (Emissione di fatture false). Nota: reati che possono coinvolgere amministratori/soci di fatto.
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’impresa): ha introdotto la composizione negoziata della crisi (strumento extragiudiziale) e riformato le procedure di concordato preventivo e liquidazione giudiziale (nuovo termine per il fallimento). Il Codice ha anche inserito il comma 6 dell’art. 2476 c.c. sulla responsabilità verso creditori .
  • D.Lgs. 46/1999: art. 24 (Riscossione dei contributi previdenziali tramite ruolo; introduzione dell’avviso di addebito INPS come titolo esecutivo a decorrere dal 2011) .
  • Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) e Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019): art. 182-ter L.F. / art. 63 CCII (Transazione fiscale e contributiva in concordato o accordo ristrutturazione) ; art. 2467 c.c. (postergazione dei finanziamenti soci, non trattato ma rilevante se socio unico finanzia società in crisi).
  • D.M. 24/10/2007: disciplina del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) citata per cui la pendenza di contenzioso o rateazione mantiene regolare il DURC .

Giurisprudenza (sentenze) recente e rilevante:

  • Cass., Sez. Unite, 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6072: Principio di responsabilità dei soci per debiti di società estinte anche senza attivo di liquidazione, per evitare abusi della cancellazione . Indirizzo poi parzialmente superato dalle sezioni semplici ma ancora importante come riferimento teorico.
  • Cass., Sez. V, 22 novembre 2018, n. 30188: (non citata sopra, ma sul tema) – Legittimità della presunzione di distribuzione utili ai soci di società a ristretta base e onere della prova contraria a carico dei soci. (Esempio di giurisprudenza consolidata su utili occulti ai soci.)
  • Cass., Sez. V, 15 novembre 2023, n. 32729: Conferma l’orientamento che in assenza di attivo di liquidazione distribuito, i soci non rispondono dei debiti sociali post-cancellazione . Ribadisce il limite della responsabilità ex art. 2495 c.c. ai soli importi riscossi dai soci (contrapponendosi all’impostazione più ampia del 2013).
  • Cass., Sez. VI-5, 13 agosto 2025, n. 24536: Ordinanza recente (richiamata come Cass. 24536/2025) che ha ribadito, in caso di socio unico, la validità della presunzione legale di distribuzione degli utili extracontabili e la necessità di prova contraria rigorosa da parte del socio . Caso relativo a maggiori ricavi non dichiarati da una SRL unipersonale, in cui la Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate sul punto della tassazione in capo al socio unico.
  • Cass., Sez. III Civ., 29 ottobre 2019, n. 27610: Condanna di un amministratore di SRL a risarcire alla società (poi fallita) l’importo di sanzioni tributarie e previdenziali causate dalla sua gestione omissiva . Rilevante per affermare che sanzioni e interessi per omessi versamenti fiscali/INPS possono costituire un danno risarcibile imputato agli amministratori negligenti.
  • Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24315: (non citata direttamente, ma nota) – in materia di art. 36 DPR 602/73, afferma la responsabilità personale dell’amministratore che, prima della messa in liquidazione, paga altri creditori anziché versare imposte dovute, rendendo impossibile la riscossione: legittima emissione di avviso a suo carico per le somme non versate.
  • Corte Costituzionale, 6 ottobre 2014, n. 228: Sentenza che ha dichiarato illegittima l’estensione ai lavoratori autonomi della presunzione legale sui prelievi bancari non giustificati come ricavi (modificando l’art. 32 DPR 600/73) . Confermata invece la legittimità per imprese e società, con facoltà di prova contraria. Rilevante per le indagini bancarie sul socio o amministratore.
  • Cass., Sez. V, 11 aprile 2016, n. 7168: (non sopra) – in tema di soci accomandatari di fatto di SRL (figura anomala) e abuso di personalità giuridica, la Cassazione ha risposto positivamente alla possibilità di “piercing the veil” quando la società è mero alter ego dei soci.
  • Cass., Sez. III Pen., 12 novembre 2020, n. 32058: (esempio in ambito penale) – conferma che l’amministratore risponde del reato di omesso versamento IVA anche se nominato legalmente ma di fatto non operante, se accetta la carica (responsabilità anche per dolo eventuale) .
  • Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, 18 settembre 2023: ha stabilito che il mero inadempimento contrattuale della società verso un creditore non implica di per sé responsabilità dell’amministratore verso quel creditore . Occorre provare una specifica condotta negligente o dolosa dell’amministratore che abbia aggravato il dissesto . Rilevante per delimitare l’azione ex art. 2476 c.c. verso gli amministratori.

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta la gestione di una SRL unipersonale? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta la gestione di una SRL unipersonale?
Ti attribuiscono ricavi presunti, costi indeducibili o utili occulti, sostenendo che la società coincida di fatto con la persona fisica?
Temi che la forma societaria venga “superata” e che l’accertamento colpisca direttamente il socio unico, con imposte, sanzioni e responsabilità personali?

Devi saperlo subito:

👉 la SRL unipersonale è una società autonoma,
👉 il socio unico non coincide automaticamente con la società,
👉 moltissimi accertamenti sulle SRL unipersonali sono aggressivi, presuntivi e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco colpisce spesso le SRL unipersonali,
  • quali contestazioni sono più frequenti,
  • quali errori commette l’Agenzia,
  • come difenderti subito e nel modo corretto.

Perché il Fisco Accerta le SRL Unipersonali

Le SRL unipersonali attirano l’attenzione dell’Agenzia perché:

  • hanno un solo socio, spesso anche amministratore,
  • presentano commistioni tra società e persona fisica,
  • utilizzano conti correnti e risorse in modo promiscuo,
  • mostrano redditività ritenuta bassa rispetto all’attività,
  • effettuano finanziamenti o prelievi frequenti del socio.

Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):

👉 “Se c’è un solo socio, allora società e persona sono la stessa cosa.”

Ma attenzione:

➡️ la legge riconosce piena autonomia alla SRL unipersonale,
➡️ l’accertamento non può superare la personalità giuridica per presunzione.


Le Contestazioni Più Frequenti alle SRL Unipersonali

Negli accertamenti alle SRL unipersonali il Fisco contesta spesso:

  • ricavi non dichiarati,
  • costi ritenuti non inerenti,
  • utili occulti distribuiti al socio,
  • finanziamenti del socio non giustificati,
  • prelievi considerati compensi o dividendi,
  • antieconomicità della gestione,
  • utilizzo personale dei beni sociali.

👉 Molte contestazioni nascono dalla confusione tra socio e società.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti alle SRL unipersonali presentano errori gravi, tra cui:

  • superare la separazione società–socio senza prova,
  • presumere utili occulti solo per la presenza del socio unico,
  • confondere finanziamenti con ricavi,
  • considerare ogni prelievo come reddito personale,
  • ignorare la contabilità societaria,
  • applicare presunzioni automatiche,
  • motivazioni generiche (“società schermo”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


SRL Unipersonale ≠ Impresa Individuale Occulta

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare:

  • l’uso distorto della società,
  • la fittizietà dell’autonomia societaria,
  • l’esistenza di utili effettivamente distribuiti.

Non basta dimostrare:

  • l’unicità del socio,
  • la gestione diretta,
  • la presenza dell’amministratore unico.

👉 La forma societaria non si disconosce per sospetto.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento a una SRL unipersonale è ribaltabile se:

  • la contabilità è regolare e attendibile,
  • i rapporti socio–società sono documentati,
  • i finanziamenti sono giustificati,
  • non esiste prova di utili occulti,
  • manca la dimostrazione della confusione patrimoniale,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il contraddittorio è assente o viziato.

👉 L’unipersonalità non giustifica l’accertamento automatico.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • recuperi di IRES, IRAP e IVA,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • estensione del reddito al socio,
  • pignoramenti di conti personali,
  • danni patrimoniali e familiari.

👉 Nelle SRL unipersonali la difesa deve essere immediata.


Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)

1. Difesa coordinata società–socio

È fondamentale:

  • difendere contemporaneamente società e socio,
  • evitare dichiarazioni contrastanti,
  • mantenere una linea difensiva unica.

2. Dimostrare la separazione patrimoniale

La difesa efficace dimostra:

  • autonomia dei conti correnti,
  • correttezza dei rapporti finanziari,
  • regolare contabilizzazione di prelievi e versamenti.

📄 Prove tipiche:

  • estratti conto societari e personali,
  • contratti di finanziamento soci,
  • delibere societarie,
  • scritture contabili.

3. Smontare le presunzioni fiscali

È fondamentale dimostrare che:

  • non esistono utili occulti,
  • i prelievi non sono redditi,
  • la gestione non è elusiva.

👉 Senza prova concreta, l’accertamento non regge.


4. Bloccare gli effetti dell’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • impugnarlo nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere il socio unico

La difesa serve a:

  • evitare responsabilità personali indebite,
  • tutelare il patrimonio privato,
  • ridurre l’imponibile contestato.

6. Prevenire future contestazioni

È utile:

  • formalizzare ogni rapporto socio–società,
  • evitare commistioni operative,
  • rafforzare la governance,
  • tracciare correttamente i flussi finanziari.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti alle SRL unipersonali richiede competenza tributaria avanzata e attenzione alla separazione patrimoniale.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento alla SRL unipersonale,
  • difesa coordinata di società e socio unico,
  • ricostruzione dei rapporti finanziari,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela del patrimonio personale.

Conclusione

Un accertamento a una SRL unipersonale non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare la confusione patrimoniale o l’uso distorto della società, non limitarsi a presunzioni.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare l’autonomia della società,
  • evitare che il debito ricada sul socio,
  • proteggere il tuo patrimonio.

👉 Agisci subito: negli accertamenti alle SRL unipersonali, la separazione società–socio è la chiave della difesa.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento a una SRL unipersonale è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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