L’accertamento fiscale nelle società estere con sede o operatività in Italia è una delle forme di controllo più complesse e rischiose.
Quando l’Agenzia delle Entrate individua una società formalmente estera ma con collegamenti significativi con l’Italia, tende spesso a presumere l’esistenza di una stabile organizzazione occulta o di una residenza fiscale fittizia, imputando in Italia redditi e imposte rilevanti.
È fondamentale chiarirlo subito:
avere rapporti operativi con l’Italia non significa automaticamente essere fiscalmente residenti in Italia.
Molti accertamenti in questo ambito sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o ridimensionati se difesi con una strategia tecnica e documentata.
Cosa si intende per società estera con sede o attività in Italia
Nel contesto degli accertamenti fiscali, rientrano in questa categoria, ad esempio:
• società costituite all’estero con uffici o personale in Italia
• società estere con amministratori residenti in Italia
• imprese estere con clienti o fornitori italiani
• società con gestione accentrata in Italia
• strutture estere con immobili o asset in Italia
• holding estere con partecipazioni italiane
• società con contratti gestiti dall’Italia
Questi elementi non determinano automaticamente la residenza fiscale italiana.
Perché l’Agenzia delle Entrate contesta le società estere
L’Agenzia delle Entrate avvia accertamenti sulle società estere con collegamenti italiani per:
• contestare la residenza fiscale in Italia
• presumere l’esistenza di una stabile organizzazione
• imputare redditi prodotti all’estero in Italia
• disconoscere l’esterovestizione
• recuperare imposte dirette e IVA
• estendere la responsabilità a soci e amministratori
Il problema è che spesso si confonde il collegamento economico con la residenza fiscale.
Le contestazioni più frequenti
Negli accertamenti alle società estere con sede o attività in Italia, le contestazioni più comuni riguardano:
• presunta direzione effettiva in Italia
• amministratori o soci residenti in Italia
• utilizzo di strutture italiane
• contratti conclusi in Italia
• fatturazioni infragruppo
• trasferimento artificioso di utili
• stabile organizzazione occulta
Molte di queste contestazioni si basano su valutazioni presuntive.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti alle società estere, l’Agenzia sbaglia spesso quando:
• presume la residenza fiscale senza prova concreta
• ignora la sede decisionale estera
• confonde supporto operativo con direzione effettiva
• disconosce l’autonomia della società estera
• utilizza presunzioni prive di gravità e precisione
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e giuridicamente contestabile.
Quando l’accertamento è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• la sede di direzione effettiva è all’estero
• le decisioni strategiche sono prese fuori dall’Italia
• non esiste una stabile organizzazione in Italia
• i redditi sono prodotti all’estero
• manca la prova di esterovestizione
• l’Ufficio utilizza presunzioni automatiche
• non viene rispettato il diritto di difesa
La presenza in Italia non equivale automaticamente a residenza fiscale italiana.
Sistemi di difesa efficaci
La difesa contro un accertamento a una società estera con sede o attività in Italia deve essere tecnica, strutturata e documentata e può basarsi su:
• documentazione sulla sede estera effettiva
• verbali e decisioni del consiglio di amministrazione
• contratti e rapporti internazionali
• prova dell’autonomia gestionale
• documentazione sui flussi decisionali
• analisi della stabile organizzazione
• perizie economico giuridiche
• giurisprudenza favorevole in materia internazionale
Ogni elemento va analizzato nel contesto complessivo dell’attività.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento che coinvolge una società estera con collegamenti italiani:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua la contestazione principale
• ricostruisci la governance societaria
• raccogli documentazione estera e italiana
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita dichiarazioni o pagamenti affrettati
Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:
• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
• doppia imposizione fiscale
• recuperi d’imposta molto elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive in Italia
• responsabilità di soci e amministratori
• compromissione delle attività internazionali
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di società estere coinvolte in accertamenti fiscali per presunta residenza in Italia o stabile organizzazione occulta.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in fiscalità internazionale e contenzioso transnazionale.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• contestare la presunta residenza fiscale italiana
• dimostrare la direzione effettiva all’estero
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• evitare la doppia imposizione
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare soci, amministratori e operatività internazionale
Agisci ora
La fiscalità internazionale non si basa sulle presunzioni, ma sui fatti.
Agire subito significa evitare che un accertamento errato comprometta l’intera struttura societaria.
Hai ricevuto un accertamento che coinvolge una società estera con sede o attività in Italia?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difenditi con una strategia tecnica ed efficace.
Introduzione
Le contestazioni fiscali relative a società estere con sede in Italia – spesso note come casi di esterovestizione o di stabile organizzazione occulta – rappresentano uno dei fronti più complessi del contenzioso tributario. In queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate sostiene che una società formalmente estera debba in realtà essere tassata in Italia, perché avrebbe il centro effettivo della gestione nel nostro Paese o perché opera tramite una base stabile non dichiarata sul territorio italiano. Ne consegue l’emissione di un avviso di accertamento che ridetermina il carico fiscale, tipicamente con pretese di imposte aggiuntive (IRES, IRAP, IVA) oltre a sanzioni e interessi, spesso per diversi periodi d’imposta arretrati.
Dal punto di vista del contribuente (l’impresa estera accusata di avere una sede in Italia) queste contestazioni comportano potenziali conseguenze gravi: la società potrebbe essere assoggettata a tassazione integrale in Italia sui propri utili mondiali (in caso di esterovestizione) o su quelli prodotti in Italia (in caso di stabile organizzazione), con sanzioni pecuniarie elevatissime e perfino rischi penali per omessa dichiarazione. Difendersi efficacemente è fondamentale per annullare o ridurre tali pretese e tutelare il patrimonio societario.
In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – forniremo un quadro avanzato, ma al tempo stesso chiaro e divulgativo, delle strategie di difesa a disposizione di imprese e professionisti che si trovino ad affrontare un accertamento del genere. La guida è rivolta a avvocati, consulenti fiscali, imprenditori e privati coinvolti in contestazioni di questo tipo, e adotta il punto di vista del debitore/contribuente che deve rispondere alle richieste del Fisco .
Cosa troverete in questa guida: inizieremo dalle definizioni chiave – spiegando cosa si intende per esterovestizione e per stabile organizzazione (occulta) – e dal quadro normativo italiano di riferimento (articoli del TUIR, presunzioni antielusive, criteri OCSE e rilevanza del diritto UE). Esamineremo quindi come si svolge l’accertamento in questi casi, dalle verifiche iniziali dell’Amministrazione finanziaria fino all’emissione dell’avviso, evidenziando il funzionamento dell’accertamento d’ufficio (induttivo) fondato su presunzioni quando manca una contabilità dichiarata. Approfondiremo le conseguenze fiscali di una riqualificazione della residenza societaria o dell’individuazione di una stabile organizzazione (imposte recuperate, sanzioni amministrative, rischio di doppia imposizione e di procedimento penale).
Il cuore della guida riguarda le strategie difensive sia in sede amministrativa (prima e dopo la notifica dell’atto, ad es. tramite il contraddittorio endoprocedimentale o strumenti deflattivi come l’accertamento con adesione) sia in sede giurisdizionale (ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, fino alla Cassazione). Analizzeremo l’onere della prova e come si ripartisce tra Fisco e contribuente, fornendo indicazioni su quali prove e argomentazioni portare per dimostrare la reale situazione (ad es. l’effettiva operatività all’estero di una società accusata di esterovestizione, oppure la natura meramente preparatoria delle attività in Italia in caso di stabile organizzazione contestata). Non mancherà un excursus sulla giurisprudenza più recente: citeremo le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE più rilevanti fino al 2025, nonché la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolari e risposte ad interpello) dove pertinente, così da inquadrare il dibattito attuale . Verranno inoltre fornite risposte a domande frequenti con un taglio pratico, tabelle riepilogative dei punti chiave e alcuni esempi concreti basati sul contesto italiano, per aiutare a comprendere come applicare i principi alla realtà operativa .
Obiettivo: al termine della guida, il lettore disporrà degli strumenti necessari per comprendere e affrontare al meglio un’accusa di “sede estera fittizia” o di stabile organizzazione occulta, difendendo i propri diritti di contribuente e contrastando efficacemente le pretese fiscali infondate.
(Nota: useremo l’abbreviazione “S.O. occulta” per riferirci alla stabile organizzazione occulta non dichiarata. Inoltre, quando citeremo norme utilizzeremo alcuni acronimi: TUIR = Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986; CGT = Corte di Giustizia Tributaria (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali); OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; TFUE = Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ecc.) .
Residenza fiscale delle società ed esterovestizione
Per capire come difendersi, occorre anzitutto chiarire quando una società estera possa essere considerata fiscalmente residente in Italia (fenomeno dell’esterovestizione). In materia tributaria, la residenza fiscale delle persone giuridiche è disciplinata dall’art. 73 del TUIR (D.P.R. 917/1986). Questa norma stabilisce che si considerano residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato almeno una delle seguenti sedi o collegamenti alternativi :
- la sede legale, ossia il luogo indicato nell’atto costitutivo o nello statuto;
- la sede dell’amministrazione (sede di direzione effettiva), intesa come il luogo in cui vengono adottate in modo continuativo le decisioni strategiche e di gestione dell’ente;
- l’oggetto principale, cioè il luogo in cui si svolge prevalentemente l’attività economica della società.
In pratica, se una società estera mantiene in Italia la sua effettiva amministrazione oppure il centro dei propri affari, l’ordinamento prevede che venga considerata residente ai fini fiscali in Italia anche se la forma giuridica è estera . Ciò comporta l’assoggettamento all’IRES (imposta sul reddito delle società) e agli altri tributi italiani sul reddito mondiale della società (principio del worldwide taxation), con eventuale riconoscimento di crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero sui medesimi redditi, al fine di evitare doppie imposizioni.
Novità normative dal 2024 sui criteri di collegamento
Va evidenziato che la disciplina della residenza societaria è stata aggiornata nel 2023 (Decreto Legislativo n. 209/2023, attuativo della legge delega di riforma fiscale) con effetto dal periodo d’imposta 2024 . La riforma ha mantenuto i tre criteri alternativi di collegamento già esistenti, ma ha meglio definito il concetto di sede di direzione effettiva e ha sostituito il criterio dell’“oggetto principale” con quello della gestione operativa in via principale. In sintesi, oggi:
- Sede legale: rimane il luogo risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto. La presenza della sede legale in Italia per la maggior parte dell’anno è di per sé sufficiente a qualificare la società come residente (criterio formale invariato).
- Sede di direzione effettiva: coincide sostanzialmente con la “sede dell’amministrazione” intesa come il luogo ove si assumono le decisioni strategiche e si svolge la gestione di alto livello dell’impresa . La riforma ne ha fornito una definizione esplicita: il luogo in cui avviene in modo continuo e coordinato l’assunzione delle decisioni strategiche d’impresa (in altre parole, il “place of effective management” secondo la terminologia OCSE).
- Gestione operativa in via principale: criterio introdotto dal 2024 in sostituzione dell’oggetto principale . Si guarda al luogo in cui si svolge prevalentemente l’attività operativa ordinaria dell’azienda (produzione, amministrazione quotidiana, gestione corrente). Se la gran parte dell’attività d’impresa si svolge in Italia, la società è considerata ivi residente, anche se sede formale e decisionale fossero all’estero.
La seguente tabella riepiloga i criteri di collegamento ante e post riforma 2024:
| Criterio di collegamento | Fino al 2023 (ante DLgs. 209/2023) | Dal 2024 (riforma fiscale) |
|---|---|---|
| Sede legale | Luogo indicato nell’atto costitutivo/statuto (criterio formale). Se in Italia > 183 giorni/anno ⇒ residenza fiscale italiana. | Invariato – La sede legale in Italia per la maggior parte dell’anno è sufficiente a qualificare la residenza. |
| Sede di direzione effettiva | Tradizionalmente intesa come “sede dell’amministrazione”, ovvero il centro effettivo di direzione e coordinamento dell’attività sociale. | Definita espressamente come il luogo in cui si assumono in modo continuativo le decisioni strategiche di gestione (place of effective management). Coincide con la sede dell’amministrazione effettiva . |
| Oggetto principale | Luogo in cui si svolge prevalentemente l’attività caratteristica della società (criterio economico-funzionale). | Gestione operativa prevalente – Luogo in cui si svolge principalmente l’attività operativa ordinaria dell’impresa (produzione, affari quotidiani, amministrazione di base). Sostituisce il precedente criterio per focalizzare il radicamento economico-organizzativo . |
Nota: è sufficiente che uno solo di questi criteri si verifichi in Italia per qualificare fiscalmente residente la società. In caso di situazioni di doppia residenza (es. due Stati che contemporaneamente rivendicano la residenza fiscale), prevalgono le regole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili, tipicamente mediante le cosiddette tie-breaker rules del modello OCSE (che per le persone giuridiche privilegiano di norma la sede di direzione effettiva) . In ambito UE, inoltre, occorre tener conto della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 TFUE, come vedremo tra poco.
La presunzione legale di residenza in Italia (art. 73, comma 5-bis TUIR)
Accanto ai criteri generali appena visti, il legislatore italiano ha introdotto una specifica presunzione anti-elusiva per combattere il fenomeno delle società esterovestite. Si tratta dell’art. 73, comma 5-bis del TUIR (introdotto nel 2006 e successivamente modificato), che prevede una presunzione relativa (iuris tantum) di residenza in Italia quando ricorrono due condizioni cumulative :
- Società estera controllante di società italiane – La società con sede all’estero detiene una partecipazione di controllo in una società (o altro ente commerciale) residente in Italia. In altre parole la società estera funge da holding di imprese italiane;
- Controllo o amministrazione italiana – La società estera è a sua volta controllata (anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 c.c.) da soggetti residenti in Italia oppure il suo organo amministrativo è composto in prevalenza da persone residenti in Italia.
Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, la norma presume che la società estera abbia in realtà in Italia il centro principale dei propri affari ed interessi, e quindi la considera fiscalmente residente in Italia salvo prova contraria . Di conseguenza si inverte l’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che la sede di direzione effettiva è davvero all’estero, fornendo evidenze concrete dell’operatività fuori dall’Italia . Questa presunzione è stata pensata soprattutto per colpire le holding estere fittizie create da imprenditori italiani in paesi a fiscalità privilegiata, il cui unico scopo è interporre uno schermo societario estero al vertice di aziende italiane, pur essendo di fatto gestite dall’Italia.
Importante: la presunzione di cui all’art. 73 co. 5-bis TUIR è “relativa” (iuris tantum), quindi ammette prova contraria da parte del contribuente. Se la società estera riesce a dimostrare di avere un’effettiva sostanza economica e un’effettiva amministrazione all’estero (ad esempio, sede operativa, uffici e dipendenti propri, riunioni del CdA tenute all’estero, etc.), può vincere la presunzione e negare la residenza italiana .
Al contrario, se non ricorrono i due presupposti del comma 5-bis (ad esempio, la società estera non controlla alcuna società italiana, oppure non è controllata né amministrata da italiani), la presunzione legale non si applica. Ciò non significa però che la società sia al riparo da contestazioni: in tal caso, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque sostenere la residenza in Italia basandosi sui criteri ordinari di cui al comma 3 dell’art. 73 TUIR (sede legale, direzione effettiva o oggetto/attività in Italia) . La differenza fondamentale è nell’onere della prova: senza la presunzione automatica, spetta al Fisco provare, anche tramite presunzioni semplici, che la società è di fatto gestita dall’Italia; il contribuente avrà poi la facoltà di fornire prove contrarie. In altre parole, fuori dai casi del comma 5-bis, non c’è inversione dell’onere probatorio – grava sull’Amministrazione finanziare l’onere iniziale di dimostrare gli elementi che indichino lo spostamento della sede effettiva in Italia .
Questa cornice normativa è completata da un comma 5-ter dell’art. 73 TUIR, che prevede una disciplina speculare per le società che si trasferiscono in Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “paradisi fiscali”): in tali casi, è previsto l’obbligo di notifica del trasferimento al fisco italiano e si presume, salvo prova contraria, la residenza rimanga in Italia per il periodo d’imposta in corso e i successivi (norma oggi di fatto superata dalle evoluzioni normative e convenzionali) . Anche per le persone fisiche esisteva una presunzione antielusiva (art. 2, comma 2-bis TUIR) per chi trasferiva la residenza in paradisi fiscali, ma la Cassazione ha chiarito che essa deve cedere il passo alle regole delle Convenzioni internazionali: ad esempio, la Suprema Corte con sent. n. 35284/2023 ha riconosciuto che un contribuente emigrato in un Paese black-list può far valere i criteri convenzionali tie-breaker per risultare non residente in Italia, superando la presunzione interna .
Esterovestizione: elusione fiscale o semplice violazione?
Un aspetto giuridico dibattuto per anni è se l’esterovestizione configuri un caso di abuso del diritto/elusione fiscale (che richiederebbe una specifica analisi dell’intento di ottenere indebiti vantaggi fiscali) oppure una semplice violazione sostanziale delle norme sulla residenza. La distinzione non è solo teorica, perché dal 2015 l’ordinamento italiano (art. 10-bis Statuto del Contribuente, L. 212/2000) prevede una speciale procedura antiabuso: l’Amministrazione, per contestare un’operazione come abusiva, deve notificare al contribuente l’avvio del procedimento, garantire il contraddittorio e non può applicare sanzioni amministrative se si tratta appunto di abuso senza violazione di norme specifiche.
Sul punto è intervenuta la Cassazione, Sez. Trib., sent. n. 34723/2022, la quale – dopo oscillazioni giurisprudenziali – ha stabilito che la contestazione dell’esterovestizione prescinde dall’accertamento di un intento elusivo specifico. In altri termini, l’Ufficio finanziario può limitarsi ad applicare i criteri di collegamento di cui all’art. 73 TUIR e contestare un’evasione d’imposta, senza dover dimostrare un artificio giuridico creato al solo scopo di vantaggi fiscali . La Corte ha infatti enunciato il principio che l’applicazione dei criteri (sede legale, amministrazione, ecc. in Italia) è compatibile con la contestazione di un’evasione fiscale, a prescindere dalla finalità elusiva del contribuente . Ciò significa che l’esterovestizione non richiede necessariamente la complessa procedura dell’abuso del diritto: è considerata piuttosto un’omessa dichiarazione di materia imponibile in Italia, sanzionabile come tale . Ad esempio, se un imprenditore costituisce una società in uno Stato estero ma la gestisce interamente dall’Italia, gli si potrà contestare la residenza italiana e la relativa evasione d’imposta senza bisogno di provare che lo schema societario era una “costruzione artificiosa” sofisticata – basterà provare che la sede effettiva era in Italia.
Tuttavia, come vedremo analizzando le sentenze più recenti, in ambito UE resta fondamentale valutare la natura artificiosa o meno dell’operazione: se la società estera svolge attività economica reale nel suo Stato di costituzione, l’azione anti-esterovestizione dell’Italia potrebbe scontrarsi con la libertà di stabilimento garantita dai Trattati UE. È quindi importante distinguere i casi in cui la società estera è una “scatola vuota” creata solo per fini fiscali (esterovestizione in senso proprio) dai casi in cui è una consociata con genuina operatività locale. Approfondiremo questo profilo più avanti, quando parleremo degli orientamenti giurisprudenziali in relazione al principio UE delle costruzioni puramente artificiose.
Stabile organizzazione occulta: definizione e presupposti
Oltre alla riqualificazione di un soggetto estero come residente in Italia (esterovestizione), un’altra forma attraverso cui il Fisco italiano può esercitare potestà impositiva è la contestazione di una stabile organizzazione non dichiarata sul territorio italiano da parte di una società estera. Si parla in questo caso di stabile organizzazione “occulta” (o “nascosta”), poiché la società estera formalmente nega di avere una presenza stabile in Italia, ma l’Amministrazione sostiene il contrario sulla base dei fatti riscontrati.
Nozione di stabile organizzazione (S.O.)
Il concetto di stabile organizzazione (permanent establishment) nasce nel diritto tributario internazionale: i Trattati contro le doppie imposizioni prevedono generalmente che uno Stato possa tassare gli utili di un’impresa non residente solo se essa dispone di una stabile organizzazione nel suo territorio . L’idea base è evitare che un’impresa straniera sia tassata in un Paese se vi svolge attività di portata limitata o ausiliaria; viceversa, se vi è una presenza economica significativa e stabile, quello Stato acquisisce diritto di tassazione su quei profitti.
L’Italia ha recepito tale concetto nell’ordinamento interno all’art. 162 TUIR, che definisce la stabile organizzazione come «una sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato» . Si distinguono due macro-tipologie di S.O.:
- Stabile organizzazione materiale (o fisica): una sede fissa di affari dell’impresa estera in Italia. Esempi tipici: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, uno stabilimento industriale, un’officina o un laboratorio; perfino un cantiere di costruzione può costituire S.O. se supera una certa durata (es. >12 mesi nei trattati standard OCSE). Ciò che conta è la presenza di una struttura fisica d’impresa sul territorio, con un certo grado di permanenza e di disponibilità da parte dell’azienda estera.
- Stabile organizzazione personale: una persona che opera in Italia per conto dell’impresa estera con poteri di concludere contratti o comunque di rappresentanza commerciale, configurando un’estensione dell’azienda estera. È il caso del cosiddetto agente dipendente: ad esempio un soggetto (persona fisica o società) italiano che abitualmente conclude contratti in nome della società estera. Anche questa figura, prevista dall’art. 162 comma 6 TUIR e dall’art. 5 del Modello OCSE, fa sorgere una S.O. nello Stato ove l’agente opera, salvo che l’agente sia indipendente. Infatti, l’attività di un intermediario che agisce in piena autonomia (un mediatore, un broker, un commissionario che opera nel corso ordinario della propria attività) non costituisce stabile organizzazione dell’impresa estera .
La distinzione tra agente dipendente e indipendente è fondamentale. La giurisprudenza ha chiarito che se l’impresa non residente opera in Italia solo tramite un agente indipendente, non si configura una S.O. imponibile. Ad esempio, di recente la Cassazione (ord. n. 992/2024) ha escluso l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di una holding estera che vendeva i propri prodotti tramite un commissionario italiano, poiché quest’ultimo – pur controllato al 100% dalla holding – operava in realtà in nome proprio e in autonomia economica, limitandosi a rivendere i beni e trattenendo una provvigione . In tal caso, l’entità italiana era fiscalmente indipendente e la casa madre estera non aveva un proprio presidio tassabile in Italia.
Il legislatore italiano, per adeguarsi ai nuovi scenari economici (es. commercio digitale), ha anche introdotto dal 2018 la nozione di “significativa e continuativa presenza economica” nel territorio dello Stato, anche senza apparato fisico, come possibile forma di stabile organizzazione (art. 162 comma 2, lett. f-bis TUIR) . Si pensi alle imprese digitali che operano massicciamente in un paese senza uffici (ad es. tramite piattaforme online): questa clausola consente teoricamente di individuare una S.O. anche in tali casi, purché vi sia una presenza economica stabile di fatto. Occorre però coordinare questa previsione con le definizioni dei trattati applicabili, che in molti casi – se non aggiornati – non contemplano la S.O. “digitale” (richiedono una presenza fisica). Dunque la concreta applicazione dell’art. 162 f-bis dipende dalle circostanze e dall’eventuale adesione di quel paese all’MLI OCSE (Multilateral Instrument) che modifica i trattati.
Sempre nel 2018 sono state introdotte nel TUIR clausole specifiche in linea con il progetto BEPS OCSE: ad esempio il comma 5 dell’art. 162 prevede una regola anti-frammentazione, per cui non ci si può avvalere artificiosamente di una pluralità di entità o attività frammentate – ognuna apparentemente preparatoria o ausiliaria – al fine di evitare di configurare una S.O., se nel complesso queste attività superano la soglia di rilevanza .
In definitiva, il concetto di stabile organizzazione ruota attorno all’idea di un radicamento economico sostanziale dell’impresa estera nel paese: se c’è un centro di attività (fisso o personale) che non sia di carattere meramente ausiliario, e da cui l’impresa trae valore nel territorio, quello Stato può pretendere di tassarne i profitti.
Il carattere “occulto” della S.O.: quando diventa evasione
Il termine “occulta” associato a stabile organizzazione indica che tale presenza, pur esistendo di fatto, non è stata dichiarata formalmente al Fisco italiano. Non c’è un articolo di legge che parli espressamente di “S.O. occulta”, ma si tratta di una costruzione giuridica frutto dell’applicazione ex post delle norme: l’Amministrazione finanziaria, una volta scoperti i fatti, contesta al contribuente estero di aver operato in Italia tramite una stabile organizzazione senza averne dato comunicazione né aver adempiuto ai conseguenti obblighi fiscali .
Dunque la S.O. occulta è, in sostanza, una forma di evasione fiscale internazionale. Le ipotesi tipiche di stabile organizzazione occulta sono due:
- Caso 1: Impresa estera con base occulta in Italia (evasione inbound). Una società formalmente non residente opera stabilmente in Italia tramite una sede d’affari non dichiarata. Ad esempio, una società straniera che apre di fatto un ufficio in Italia con personale e mezzi per seguire il mercato italiano, senza però costituire filiali né aprire una partita IVA italiana. Così facendo, tutti i redditi generati da quell’attività in Italia sfuggono all’imposizione nel nostro Paese, in violazione dell’art. 23 TUIR che assoggetta a imposta i redditi d’impresa prodotti in Italia da non residenti mediante stabile organizzazione . Questa è la situazione in cui l’Italia, scoprendo la base occulta, recupererà le imposte come se quell’ufficio fosse una filiale locale.
- Caso 2: Impresa italiana con base occulta all’estero (evasione outbound). Qui lo schema è inverso: una società residente in Italia nasconde di avere una stabile organizzazione all’estero, allo scopo di tenere parte dei profitti fuori dal bilancio italiano e non pagarci le imposte. Ad esempio, una società italiana che ha di fatto un impianto produttivo non dichiarato in un paradiso fiscale; i redditi lì generati non vengono riportati in Italia, violando il principio del worldwide income. In questo scenario, quando il Fisco italiano scopre la S.O. estera occultata, recupera le imposte sui redditi che dovevano essere tassati in Italia (salvo poi concedere il credito d’imposta per quanto versato all’estero, se il paese estero li aveva tassati) .
In entrambi i casi, l’elemento comune è la “invisibilità” fiscale di questa organizzazione d’impresa: nessuna registrazione ufficiale figura negli archivi (es. la società estera non risulta avere alcuna unità locale iscritta al Registro Imprese, nessuna partita IVA attivata, nessuna dichiarazione fiscale presentata in Italia per quella attività) . Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria ignora l’esistenza di tale base imponibile fino a quando, magari grazie a verifiche della Guardia di Finanza o ad altre indagini, non la porta alla luce . È per questo che la S.O. occulta viene spesso assimilata alla figura dell’“evasore totale” in ambito internazionale: c’è un’attività economica in Italia completamente sconosciuta al Fisco.
Un esempio concreto, tratto dalla giurisprudenza: la Cassazione n. 7202/2024 ha affrontato il caso di una società USA che aveva in Italia una branch ufficiale registrata come centro di mera promozione e assistenza clienti (attività teoricamente escluse dalla configurazione di S.O. perché preparatorie/ausiliarie). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha accertato che in realtà tale sede italiana svolgeva anche funzioni negoziali rilevanti – di fatto concludeva contratti di vendita per la casa madre. La Cassazione ha ritenuto che, al di là della facciata “ausiliaria” dichiarata, quella sede integrasse una stabile organizzazione occulta della società statunitense in Italia, soggetta quindi a tassazione per i relativi profitti . In altri termini, anche sedi secondarie dichiarate possono rivelarsi S.O. occulte se la loro attività effettiva eccede quanto ufficialmente comunicato.
Dal punto di vista normativo, una volta che venga accertata l’esistenza di una stabile organizzazione occulta, scattano diverse conseguenze giuridiche:
- L’art. 23, co.1, lett. e) TUIR impone la tassazione in Italia dei redditi d’impresa del non residente attribuibili alla S.O. italiana . Dunque tutti i ricavi e proventi generati tramite quella base occulta dovranno essere dichiarati e tassati in Italia (IRES e, se dovuto, IRAP).
- L’art. 14, co.5 del DPR 600/1973 prescrive che la stabile organizzazione di un non residente deve tenere le scritture contabili previste per i soggetti residenti . Ovviamente, nel caso di S.O. occulta tale obbligo è stato disatteso (nessuna contabilità separata era tenuta), il che legittima l’Ufficio a procedere con metodi d’accertamento induttivi (basati su presunzioni) per ricostruire il reddito non dichiarato.
- La presenza di una S.O. occulta è spesso accompagnata dall’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA da parte della società estera per l’attività in Italia. Questo integra violazioni tributarie gravi, punite con sanzioni amministrative dal 120% al 240% dell’imposta evasa (per omessa dichiarazione) , e potenzialmente con sanzioni penali (vedi infra).
È importante sottolineare che, dal 2016, in caso di accertamento che configuri reati tributari come l’omessa dichiarazione, il c.d. raddoppio dei termini di accertamento è divenuto più limitato: il Fisco può beneficiare di termini più lunghi per emettere l’avviso solo se trasmette la notitia criminis alla Procura entro specifici tempi. In passato, contestazioni di S.O. occulte hanno riguardato periodi molto risalenti (ad esempio 1995-2005 nel caso deciso dalla Cass. 2581/2021 ) grazie al vecchio regime di raddoppio automatico; oggi, per periodi successivi al 2016, il recupero può avvenire in genere entro 7-8 anni al massimo (salvo i prolungamenti consentiti a seguito di denuncia penale) .
Procedura di accertamento: dalle indagini all’avviso
Quando l’Amministrazione finanziaria sospetta una esterovestizione o una stabile organizzazione occulta, attiva in genere una serie di verifiche e indagini approfondite prima di emettere l’atto impositivo. Comprendere queste fasi procedurali è utile anche in ottica difensiva, perché eventuali vizi procedurali (come la mancata attivazione del contraddittorio obbligatorio) possono essere fatti valere dal contribuente per far annullare l’accertamento.
Verifiche fiscali e indagini preliminari
L’innesco tipico è una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza o degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di esterovestizione, spesso l’indagine parte dall’analisi dei collegamenti societari e finanziari tra l’Italia e l’estero: ad esempio, si individua una società straniera controllata da soggetti italiani o amministrata da italiani, oppure una società estera che detiene aziende in Italia. Possono emergere elementi come la presenza di amministratori o soci italiani, movimenti di capitale tra Italia ed estero, documenti che mostrano decisioni prese in Italia, ecc. Anche le indagini finanziarie (accesso ai conti bancari) possono rivelare che la gestione economica è accentrata in Italia (es. firme su conti esteri apposte da italiani, pagamenti dall’Italia per spese estere, ecc.).
Nel caso di stabile organizzazione occulta, la GdF può avviare una verifica presso società o soggetti italiani sospettati di essere il “braccio locale” dell’azienda estera. Ad esempio, un’azienda italiana che funge da service provider esclusivo per una società estera potrebbe nascondere in realtà una S.O. occulta di quest’ultima (fatturando servizi fittizi per trasferire utili all’estero). Durante le verifiche, la Guardia di Finanza redige il processo verbale di constatazione (PVC) elencando tutti gli elementi riscontrati: documenti, testimonianze, mail aziendali, contratti, fatture, e ogni fatto indicativo della presenza in Italia. Per le S.O. occulte, spesso si scoprono beni e risorse localizzate in Italia (magazzini, uffici, dipendenti pagati da entità estere, agenti con contratti di esclusiva, etc.) che non trovano riscontro nelle dichiarazioni fiscali.
Un aspetto fondamentale è il contraddittorio endo-procedimentale (il confronto col contribuente prima dell’emissione dell’atto). In ambito tributario italiano, soprattutto per accertamenti complessi o derivanti da verifiche prolungate, è previsto che al contribuente sia data la possibilità di esporre le proprie difese prima che l’ufficio emetta l’avviso di accertamento. In particolare, per i controlli avviati dal 2020 in poi, vige una norma generale (art. 5-ter D.Lgs. 218/1997) che impone la notifica di un invito a comparire o avviso di accertamento con adesione prima di emettere accertamenti su materie “complesse” (con alcune eccezioni). Nelle contestazioni di esterovestizione o S.O. occulta, il contraddittorio preventivo è considerato doveroso in virtù dei principi generali, anche se la disciplina concreta può variare: la Corte di Giustizia UE, ad esempio, con sentenza del 2021 (causa C-294/19, Sanofi) ha sancito che il contraddittorio è un principio fondamentale, ma la mancata attuazione può invalidare l’atto solo in presenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Dal punto di vista difensivo, è essenziale partecipare attivamente al contraddittorio: presentare memorie difensive all’ufficio, documenti, spiegazioni. Questo non solo può convincere l’Agenzia a archiviare o ridimensionare la pretesa, ma serve anche a far risultare nel verbale eventuali eccezioni che poi potranno essere sollevate in giudizio (ad esempio l’aver eccepito in sede di PVC la mancanza di prove, o aver offerto chiarimenti ignorati dall’ufficio, ecc.).
L’avviso di accertamento e il suo contenuto
Se la fase istruttoria conferma i sospetti del Fisco, l’Agenzia delle Entrate emette il formale avviso di accertamento nei confronti del contribuente. Nel caso dell’esterovestizione, si tratta in genere di un atto impositivo motivato in cui si afferma che la società è residente in Italia e si ricalcolano le imposte come se avesse dovuto dichiarare in Italia tutti i propri redditi mondiali (o comunque quelli attribuibili all’Italia). Nel caso della S.O. occulta, l’atto può assumere la forma di un avviso di accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione, determinando induttivamente i redditi prodotti in Italia dalla S.O. e quantificando imposte e sanzioni.
L’avviso deve indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della ripresa fiscale (art. 7 L. 212/2000, Statuto del contribuente). Dunque, ad esempio, in un accertamento per esterovestizione, leggeremo nell’atto gli elementi su cui si basa l’ufficio per dire che c’era la sede di direzione effettiva in Italia: riunioni del CdA tenute in Italia, decisioni operative prese da amministratori italiani, mancanza di struttura all’estero, etc. Se l’ufficio applica la presunzione del 5-bis, ciò sarà esplicitato e verrà argomentato che la società estera aveva controllo di società italiane e controllo/gestione italiana, con onere della prova invertito. È frequente che l’accertamento citi anche precedenti giurisprudenziali a supporto (le Direzioni regionali AE spesso fanno riferimento a sentenze di Cassazione per avvalorare le loro tesi, ad esempio Cass. 3386/2024 sulla portata generale dell’esterovestizione o Cass. 36679/2022 sui criteri di S.O., etc.).
Nel caso di stabile organizzazione occulta, l’avviso di accertamento conterrà tipicamente: l’indicazione delle attività svolte in Italia dall’impresa estera, degli eventuali agenti o società collegate coinvolte, e la qualificazione di tali attività come non meramente ausiliarie (quindi costituenti S.O.). Inoltre, si preciserà che la società estera non ha presentato dichiarazione dei redditi in Italia, e quindi l’accertamento è effettuato d’ufficio ex art. 41 DPR 600/1973 (ora art. 40-bis come rinumerato) basandosi sulle risultanze raccolte. Verrà riportato il calcolo induttivo del reddito: spesso l’ufficio parte dai ricavi non dichiarati che sono stati individuati (es. contratti conclusi in Italia per X euro) e vi applica un margine di utile presunto per stimare il reddito tassabile. Su questo aspetto bisogna fare attenzione: se l’Ufficio pretendesse di tassare l’intero ammontare dei ricavi come se fossero utile netto (quindi senza considerare costi), commetterebbe un illegittimo eccesso, in violazione del principio di capacità contributiva. La Cassazione ha infatti più volte affermato che anche nell’accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione vanno dedotti i costi correlati ai ricavi accertati, quantomeno quelli emergenti dagli atti o desumibili in via forfetaria . Ad esempio la citata Cass. 2581/2021 ha cassato un accertamento su S.O. occulta proprio perché il Fisco non aveva considerato alcun costo a fronte di ricavi immobiliari occulti, mentre invece doveva sottrarre almeno i costi documentati o ragionevolmente stimabili .
L’avviso, una volta notificato al contribuente (di solito presso il domiciliatario fiscale in Italia, se ne esiste uno, altrimenti mediante procedura di notifica estera via raccomandata o tramite autorità estere), apre i termini per l’eventuale impugnazione. Prima di passare alle strategie difensive, esaminiamo le conseguenze fiscali e sanzionatorie di questi accertamenti, così da capire cosa c’è in gioco.
Conseguenze fiscali, sanzioni e rischi in caso di accertamento
1. Tassazione retroattiva dei redditi non dichiarati: se l’accertamento viene confermato, la società estera dovrà assoggettare a tassazione in Italia tutti i redditi che avrebbe dovuto dichiarare. In caso di esterovestizione, questo significa che la società è trattata come residente in Italia a decorrere dal periodo contestato, con obbligo di pagare l’IRES (attualmente 24%) sull’utile mondiale di quegli anni, oltre ad eventuale IRAP se ne ricorrevano i presupposti (attività produttiva sul territorio). In caso di stabile organizzazione occulta, la tassazione riguarda i soli redditi attribuibili alla S.O. in Italia (ma spesso l’ufficio tende ad attribuire gran parte dei ricavi “globali” se l’attività italiana era quella principale). Andrà poi considerata anche l’IVA evasa, qualora la S.O. occulta abbia effettuato operazioni imponibili non fatturate con partita IVA italiana (es: vendite di beni in Italia): l’atto di accertamento può recuparare l’IVA dovuta sulle operazioni domestiche non dichiarate. Un esempio: una società estera che vende in Italia beni per mezzo milione di euro senza identificazione IVA locale, se scoperta dovrà versare l’IVA su quelle vendite (oltre alle imposte dirette sul relativo margine di profitto).
2. Sanzioni amministrative pesantissime: la condotta tipica in questi casi configura omessa dichiarazione dei redditi (art. 1 D.Lgs. 471/1997) per ciascun anno non dichiarato. La sanzione prevista è dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di €250. Ad esempio, se su un anno vengono accertati €100.000 di IRES evasa, la sanzione potrà oscillare tra €120.000 e €240.000 , oltre all’imposta (€100.000) e relativi interessi. Se vi è anche IVA evasa, si applica un’ulteriore sanzione dal 90% al 180% dell’IVA non versata (art. 5 D.Lgs. 471/97). In caso di esterovestizione, formalmente la violazione contestata può essere sia omessa dichiarazione (se proprio nulla è stato dichiarato in Italia), sia infedele dichiarazione (ad esempio se la società aveva presentato una dichiarazione indicando solo redditi minimi, celando quelli esteri). La sanzione per dichiarazione infedele è inferiore (dal 90% al 180% della maggior imposta accertata) ma in molti casi l’Agenzia contesta direttamente l’omissione, sostenendo che la società avrebbe dovuto presentare dichiarazioni complete in Italia e non l’ha fatto. In ogni caso, è spesso possibile ottenere una riduzione delle sanzioni attraverso istituti deflattivi (adesione, conciliazione) o invocando circostanze attenuanti.
3. Interessi moratori: sulle imposte accertate decorrono gli interessi per ritardato pagamento, calcolati su base giornaliera dal momento in cui le imposte avrebbero dovuto essere versate (per l’IRES di un certo anno, tipicamente dal termine di versamento di saldo e acconto) fino alla data di effettivo pagamento. Il tasso di interesse è quello fissato periodicamente (attualmente intorno al 4% annuo). Gli interessi possono cumularsi per molti anni, aumentando sensibilmente l’importo dovuto.
4. Rischio di doppia imposizione internazionale: se i redditi accertati in Italia erano già stati tassati (in tutto o in parte) nello Stato estero di origine, la società può trovarsi nella morsa di due Stati che reclamano imposte sugli stessi proventi. L’ordinamento italiano prevede, in linea generale, il riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa a quei redditi (art. 165 TUIR). Ad esempio, se un utile di €100.000 era stato tassato al 10% all’estero (€10.000) e l’IRES italiana per quel reddito sarebbe €24.000, l’Italia chiederà €24.000 ma riconoscerà un credito di €10.000, per cui il dovuto netto sarà €14.000. Tuttavia, ottenere tale credito non è automatico in sede di accertamento: il contribuente dovrà documentare le imposte estere pagate (certificati fiscali esteri, dichiarazioni estere, ecc.) . Inoltre, se lo Stato estero in questione ha una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, in caso di doppia residenza o controversie sulla ripartizione dei redditi si potrà attivare la Mutual Agreement Procedure (MAP) tra le Amministrazioni fiscali per evitare la doppia imposizione. In pratica, però, molti casi di esterovestizione riguardano paradisi fiscali o paesi a bassa tassazione dove l’impresa ha pagato poco o nulla; quindi l’Italia tende a tassare quasi per intero i redditi (credito d’imposta zero o molto basso). Diversamente, se l’impresa aveva già versato all’estero aliquote significative, è fondamentale attivarsi per far valere il credito ed evitare una doppia penalizzazione .
5. Profili penali: l’esterovestizione e la S.O. occulta spesso integrano reati tributari. In particolare, l’omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 D.Lgs. 74/2000) è un reato punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 4 anni, se l’imposta evasa supera €50.000 per ciascun periodo d’imposta. Nel caso in esame, è facile che tale soglia sia superata, specie sommando IRES e IVA evase. Ad esempio, se una società avrebbe dovuto dichiarare €300.000 di imponibile, l’IRES evasa sarebbe €72.000 (oltre la soglia) dunque scatta la rilevanza penale. Anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) potrebbe applicarsi qualora si dimostri che l’impresa ha posto in essere operazioni simulate per occultare la residenza (ma questa fattispecie è meno comune nei casi di esterovestizione pura, dove di solito si tratta di omessa dichiarazione). L’apertura di un procedimento penale comporta ulteriori grattacapi: vi può essere sequestro preventivo per equivalente sui beni fino a concorrenza dell’imposta evasa, e gli amministratori di fatto (spesso italiani) rischiano condanne penali. Va detto che la riscossione delle somme accertate in sede tributaria è indipendente dall’eventuale processo penale: il contribuente dovrà pagare (o garantire) le imposte e le sanzioni secondo i termini fiscali, a prescindere dall’esito penale.
6. Riscossione e misure cautelari: dopo 60 giorni dalla notifica, se l’avviso non viene impugnato o non viene sospeso, le somme diventano esigibili. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può quindi iscrivere a ruolo le imposte e sanzioni. Di fronte a importi elevati, il concessionario potrà attivare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio in Italia: ad esempio, iscrivere ipoteca su immobili intestati alla società o ai garanti, disporre il fermo amministrativo di automezzi, pignorare conti correnti e crediti verso terzi, etc. . Nel contesto di un’impresa estera, ciò si traduce spesso nel colpire i beni che eventualmente i soci o amministratori hanno in Italia, oppure nel bloccare i pagamenti da parte di società italiane verso quella estera (pignoramento presso terzi). È dunque essenziale, se si propone ricorso, anche valutare di chiedere alla Corte tributaria la sospensione dell’atto, per congelare la riscossione in attesa della sentenza (la sospensione può essere concessa se si dimostra un danno grave e che le ragioni del ricorso non sono pretestuose).
In sintesi, un accertamento per esterovestizione o stabile organizzazione occulta può comportare un salasso economico (imposte arretrate, sanzioni e interessi che raddoppiano o triplicano il dovuto) e mettere a repentaglio la continuità aziendale, oltre a far pendere sulla testa degli amministratori la spada di Damocle penale . Ecco perché è cruciale muoversi tempestivamente per contestarlo.
Di fronte a tale scenario, come può difendersi efficacemente una società accusata di avere la “sede occulta” in Italia? Vediamolo nel dettaglio, distinguendo i diversi piani di difesa.
Difendersi da un accertamento per esterovestizione
Quando una società estera riceve un’accertamento che le contesta la residenza fiscale in Italia, la strategia difensiva deve articolarsi su più fronti: fattuale, giuridico interno e, se rilevante, internazionale/unionale. L’obiettivo è dimostrare che la pretesa dell’Agenzia è infondata, cioè che la società non dev’essere considerata residente in Italia. I principali argomenti di difesa comprendono:
- Dimostrare la reale sostanza estera della società: Bisogna fornire prove concrete che la società è veramente gestita e operativa all’estero, e non è una scatola vuota. Ad esempio: esibire copia di contratti di affitto di uffici all’estero, bollette e utenze intestate alla società nella sua sede estera, buste paga di dipendenti locali, documentazione di attività svolte fuori d’Italia (produzione, magazzini, clienti esteri), verbali delle assemblee e consiglio di amministrazione tenuti all’estero, ecc. Più la società appare come un’entità autonoma e radicata nel paese estero, meno sarà credibile la tesi del Fisco che la gestione avveniva dall’Italia . Ad esempio, se la società estera ha uffici attrezzati, personale qualificato, svolge operazioni commerciali nel suo Stato e vi paga anche imposte, questi elementi vanno enfatizzati per contrastare l’idea di un trasferimento fittizio.
- Controargomentare i singoli indizi del Fisco: L’accertamento solitamente si basa su un insieme di elementi (indizi) che suggeriscono la presenza in Italia. Occorre analizzarli e fornire per ciascuno una spiegazione alternativa. Esempio: il Fisco cita che l’amministratore unico risiede in Italia. La difesa potrà replicare che tuttavia l’amministratore si recava regolarmente all’estero per le decisioni, oppure che la gestione quotidiana era delegata a dirigenti sul posto. Oppure, se l’Ufficio porta come prova e-mail inviate dall’Italia, si potrebbe sostenere che ciò non costituisce direzione effettiva ma semplice coordinamento tecnico da remoto, evidenziando invece che le decisioni strategiche (es. investimenti, piani industriali) venivano prese nel consiglio all’estero. È utile allegare documenti a supporto di queste affermazioni (es. biglietti aerei dell’admin per andare in sede estera, verbali societari firmati nel paese estero, ecc.).
- Invocare l’applicazione delle Convenzioni internazionali (se favorevoli): Se esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il paese estero di riferimento, verificare l’articolo sulla “doppia residenza” (tie-breaker per persone giuridiche). Molti trattati più datati prevedono che in caso di doppia residenza di una società si risolve in base alla sede di direzione effettiva o criteri similari. Alcuni trattati più recenti, invece, rinviano ad accordo reciproco tra le autorità fiscali per decidere la residenza unica. In sede difensiva, si può far presente che anche la Convenzione porta alle medesime conclusioni auspicabili: ad esempio, se la società è con un paese UE e ha un effettivo stabilimento lì, si potrà sostenere che secondo la Convenzione (e i criteri OCSE) la residenza resta all’estero. Va però sottolineato che la Convenzione entra in gioco solo se la società è effettivamente residente anche all’estero secondo le leggi di quel paese; di solito l’esterovestita risulta formalmente residente all’estero (quindi c’è un caso di doppia rivendicazione). In tal caso, i criteri convenzionali potrebbero risolvere la questione a favore del contribuente, specie se la Convenzione recepisce il concetto di “sede di direzione effettiva” in modo stringente. Un caso interessante è quello menzionato prima: Cass. 35284/2023, in cui un contribuente persona fisica emigrato in un paradiso fiscale ha invocato la Convenzione per prevalere sulla presunzione italiana . Analogamente, una società può provare ad invocare il trattato, anche eventualmente attivando una procedura amichevole (MAP) se l’Italia insiste nel tassarla in conflitto col paese estero .
- Richiamare la libertà di stabilimento UE (se applicabile): Se la società estera è situata in un altro Stato membro UE (o SEE), occorre inserire un argomento basato sul diritto dell’Unione. La Corte di Giustizia UE (caso Cadbury Schweppes, C-196/04) ha stabilito che misure nazionali che penalizzano l’apertura di società in altri Stati membri sono contrarie alla libertà di stabilimento, a meno che si tratti di contrastare “costruzioni di puro artificio” prive di sostanza economica. La Cassazione italiana stessa richiama spesso questo principio . Dunque, la difesa deve sottolineare che la società estera non è una costruzione fittizia ma un’entità genuina, e che un intervento del fisco italiano rischia di violare il diritto UE. Ad esempio, nelle sentenze gemelle nn. 22901, 23543, 24031 del 22/08/2025, la Cassazione ha annullato gli accertamenti contro una società di Madeira rilevando che vi era un insediamento reale e sostanziale in Portogallo (rimorchiatori, 52 dipendenti, attività marittime effettive) e che l’azione del fisco italiano avrebbe leso la libertà di stabilimento, data l’assenza di una costruzione artificiosa . Questo argomento è potentissimo in ambito UE: se si dimostra sostanza economica estera, l’accusa di esterovestizione cade perché l’Italia non può attrarre residenza solo per aver trovato qualche collegamento (es. direzione coordinata) se l’impresa è autenticamente stabilita altrove .
- Certificato di residenza fiscale estero: Molto spesso, come primo riflesso, i contribuenti esibiscono il certificato di residenza fiscale rilasciato dal paese estero pensando basti a risolvere la questione. In realtà, la giurisprudenza italiana gli attribuisce valore solo formale. La Cassazione ha ripetuto che un certificato estero non vincola il Fisco italiano: è un mero elemento formale utile in sede di trattato, ma se tutti gli indizi convergono verso l’Italia, quel certificato assume un peso marginale . Quindi, in giudizio non ci si può limitare a presentare il certificato di residenza in, poniamo, Lussemburgo: occorre corroborarlo con evidenze sostanziali (come detto sopra, fatture, contratti, asset nel paese). Va però comunque allegato, perché può servire per attivare appunto i meccanismi convenzionali di tie-breaker o per ottenere crediti d’imposta, ma da solo non sarà risolutivo .
- Onere della prova e contestazione presunzioni: sul piano giuridico, la difesa deve contestare eventuali errori nell’uso delle presunzioni. Se l’Agenzia ha invocato il 5-bis TUIR ma non ne ricorrevano i presupposti, va fatto notare che la presunzione non poteva essere applicata al caso concreto . Questo può far cadere l’inversione dell’onere della prova: ad esempio nella sentenza Cass. 3386/2024, la Suprema Corte ha dato torto al contribuente perché la CTR regionale aveva erroneamente attribuito l’onere al Fisco quando invece c’era la presunzione (5-bis) operativa; ma in quel caso la Cassazione ha verificato che uno dei presupposti in realtà mancava, quindi la presunzione non andava applicata . In generale, se non c’è presunzione 5-bis, si deve insistere sul fatto che spetta al Fisco provare la residenza italiana e che eventuali indizi portati non sono sufficienti o sono contraddittori. Se invece la presunzione c’è, allora come detto l’unica via è vincerla con prova contraria, dato che è relativa.
- Difetti procedurali e di motivazione: non dimentichiamo di valutare profili formali. Se l’ufficio non ha attivato il contraddittorio laddove era tenuto (ad es., se il contribuente ne aveva diritto secondo la normativa), ciò può essere motivo di nullità dell’accertamento. Oppure, se l’avviso è motivatamente inadeguato, cioè non spiega a sufficienza l’accusa, violando l’obbligo di motivazione, la difesa potrà eccepirlo. Ad esempio, un avviso che si limitasse a dire “la società risulta amministrata dall’Italia” senza dettagli fattuali potrebbe essere viziato. Queste eccezioni vanno sollevate nel ricorso introduttivo e possono portare all’annullamento indipendentemente dal merito.
Un aspetto pratico: tempistiche e strumenti deflattivi. Dal momento della notifica dell’avviso, decorrono 60 giorni entro cui proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) . Tuttavia, è possibile entro 30 giorni dalla notifica presentare istanza di accertamento con adesione: questo sospende il termine per ricorrere per un massimo di 90 giorni, permettendo un confronto con l’ufficio per cercare un accordo (art. 6 D.Lgs. 218/1997). Valutare l’adesione è utile se si riconosce almeno in parte il debito e si punta a ridurre sanzioni; in un caso di esterovestizione, ad esempio, si potrebbe trattare su quanti anni far rientrare, o su ammontare di utili imponibili. Se però la difesa è convinta dell’assenza totale dei presupposti, spesso l’adesione non produce risultati (l’Agenzia difficilmente rinuncia all’intero imponibile). In parallelo al ricorso, come detto, si può chiedere alla Corte la sospensione dell’atto per evitare la riscossione immediata .
In caso di giudizio, la difesa dovrà sostenere le proprie ragioni con memorie e documenti. È consigliabile depositare in giudizio una relazione tecnica che ricostruisca fatti e diritto: ad esempio, allegare un parere pro veritate di un esperto di fiscalità internazionale che attesti la sostanza estera, citare casi analoghi decisi favorevolmente (giurisprudenza di merito o di legittimità). Come visto, oggi abbiamo diverse sentenze di Cassazione (2024-2025) che delineano principi utili: ad esempio Cass. 20002/2024 ha confermato una contestazione di esterovestizione quando il Fisco aveva provato che una società “esterna” era gestita come un semplice schermo e non aveva reale attività all’estero ; viceversa Cass. 22901/2025 e collegate hanno dato ragione al contribuente quando vi era prova di un insediamento reale all’estero . Citare queste pronunce e mostrare l’analogia col proprio caso rafforza la posizione.
In ultima analisi, la chiave di difesa nell’esterovestizione è la sostanza: se esiste una sostanza economica all’estero, farla emergere in modo chiaro; se la sostanza era poca, cercare di giustificare la scelta estera con ragioni economiche non esclusivamente fiscali (ad esempio, “ci siamo stabiliti in Irlanda non solo per la tassazione ma perché lì c’è l’ecosistema del settore tech, forza lavoro specializzata, finanziamenti disponibili, etc.”). Mostrare che l’operazione aveva una logica di business riduce la percezione di abuso.
Difendersi da un accertamento per stabile organizzazione occulta
Nel caso venga contestata una S.O. occulta in Italia, la strategia difensiva è in parte sovrapponibile a quella vista sopra, ma con alcune peculiarità. Qui l’obiettivo è dimostrare che non sussiste una stabile organizzazione dell’impresa estera in Italia, oppure che – se anche c’è una presenza – la quantificazione del reddito e delle sanzioni operata dal Fisco è errata o eccessiva.
I punti principali di difesa sono:
- Negare la presenza di una “sede fissa d’affari” rilevante: Bisogna sostenere che l’attività in Italia della società estera era di natura limitata, ausiliaria o preparatoria, e dunque non configurava una S.O. secondo le norme. Ad esempio, se l’azienda estera aveva un ufficio in Italia, si può cercare di dimostrare che quell’ufficio svolgeva solo compiti di supporto (es. ricerca di mercato, pubblicità, assistenza post-vendita) e non attività di vendita o produzione . Se c’è un contratto scritto che definisce i compiti dell’entità italiana, va messo in evidenza laddove limita le funzioni a cose preparatorie. Anche le clausole di esclusione dell’art. 162 (4) TUIR / art. 5 Modello OCSE aiutano: elencano attività che, se isolate, non costituiscono S.O. (magazzino per deposito merci, esposizione prodotti, raccolta informazioni, ecc.). Se l’impresa estera può ricondurre la sua presenza in Italia a queste attività “esenti”, va fatto con forza.
- Contestare l’esistenza di un agente dipendente: Molti casi di S.O. occulta riguardano la figura dell’agente. La difesa cercherà di qualificare l’eventuale soggetto italiano come agente indipendente. Ad esempio, se la società estera vende tramite un distributore italiano, si enfatizzerà che il distributore operava in nome proprio (non in nome dell’estera), assumeva su di sé i rischi, aveva una sua organizzazione e altri clienti, ecc. Questo per rientrare nella fattispecie dell’agente indipendente che non crea S.O. (art. 162(7) TUIR) . La Cassazione, come visto, ha più volte avallato queste argomentazioni (caso commissionario indipendente di cui alla Cass. 992/2024 citata sopra). Quindi, se applicabile, portare evidenze dell’indipendenza: il soggetto italiano aveva una propria struttura, negoziava prezzi per conto proprio, non era soggetto a direttive vincolanti della casa madre, etc.
- Dimostrare l’autonomia della sede estera rispetto all’Italia: Un’altra linea è ribaltare la prospettiva: invece di focalizzarsi sulla presenza in Italia, mostrare come la vera base operativa era all’estero e ciò che avveniva in Italia era solo un riflesso. Ad esempio, se l’azienda estera inviava personale in Italia per brevi missioni, evidenziare che le decisioni e la gestione restavano centralizzate all’estero. Se la società estera ha già proprie filiali in altri paesi, sostenere che l’Italia veniva servita dall’estero senza necessità di una sede fissa (ad es., vendite online, consegne da magazzino estero).
- Criticare la qualità delle prove del Fisco: Spesso il Fisco basa l’accertamento su presunzioni e indizi: fatture emesse da società italiane “collegate”, dipendenti italiani che risultano pagati dall’estero in nero, ecc. La difesa dovrebbe esaminare criticamente ogni elemento: ad esempio, se viene trovata documentazione di magazzino in Italia, si potrebbe obiettare che quel magazzino era di terzi e la società estera lo usava temporaneamente; se dei dipendenti italiani risultano lavorare per l’estera, indagare se magari erano formalmente dipendenti di un fornitore italiano e non legati contrattualmente all’estera, etc. L’obiettivo è creare dubbio sulla solidità del quadro presuntivo: ricordiamo che, sebbene nell’accertamento d’ufficio l’Ufficio possa presumere liberamente, in giudizio la prova presuntiva deve essere grave, precisa e concordante. Se i fatti addotti ammettono spiegazioni alternative plausibili, la presunzione perde forza.
- Quantificazione del reddito e dei costi: Un fronte importantissimo è quello numerico. Anche qualora fosse difficoltoso negare del tutto la S.O., ci si deve concentrare sul contestare il metodo con cui l’Ufficio ha calcolato l’imponibile. Come detto, un errore tipico è non considerare i costi. La difesa deve dunque evidenziare i costi che l’impresa ha sostenuto per realizzare quei ricavi italiani e che devono essere dedotti. Si può produrre un prospetto ricostruendo pro quota i costi esteri imputabili al business italiano (es. costo del venduto, spese di personale in Italia o spese generali allocate). Citare le pronunce Cassazione che impongono la deducibilità dei costi anche in accertamento induttivo (Cass. 1506/2017, Cass. 2581/2021, Cass. 2116/2024, etc., tutte coerenti nel dire che l’ufficio non può pretendere utile lordo al 100%) . Se il Fisco ha usato un mark-up astratto (ad esempio, “presumiamo un utile del 20% sui ricavi occulti”), valutare se quel mark-up è realistico nel settore o troppo alto. In giudizio magari far emergere, anche tramite un CTU/CTP (consulente tecnico), qual è la marginalità media di quel tipo di attività. Ad esempio, se il Fisco ha tassato 1 milione di ricavi come utile, la difesa può sostenere che il margine netto in quel settore è magari 10%, quindi al più l’utile imputabile alla S.O. sarebbe 100k.
- Verifica del periodo accertabile: Controllare se l’accertamento rispetta i termini di decadenza. Come accennato, in caso di omessa dichiarazione il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo (per es: anno 2020, termine 31/12/2025). Se c’è denuncia penale, può estendersi fino all’ottavo anno (es: 2020 → 31/12/2028) ma solo se la denuncia è stata trasmessa entro il termine ordinario . La difesa deve verificare questi aspetti: se l’accertamento copre anni ormai decaduti, eccepirlo. Oppure, se il raddoppio non era applicabile perché la denuncia è tardiva, evidenziarlo. Questo può far espungere interi anni dal conteggio.
- Profili internazionali: Anche per la S.O. occulta può entrare in gioco il diritto internazionale: in primis la definizione di S.O. data dal trattato bilaterale. Se il trattato contiene clausole differenti (ad esempio richiede >6 mesi di presenza per considerare un cantiere come S.O., oppure definisce l’agente dipendente in modo stringente), la difesa dovrebbe argomentare che la Convenzione, in caso di contrasto, prevale sul diritto interno. In genere però le definizioni sono simili; divergenze possono esserci sul concetto di S.O. digitale (che nei vecchi trattati non c’è) o su dettagli (ad es. alcuni trattati definiscono specificamente cosa costituisce attività ausiliaria). Far leva su eventuali differenze a favore del contribuente. Se la società è di uno Stato UE, si potrebbe invocare in senso lato la libera prestazione di servizi o stabilimento, ma di solito la questione qui è più di fatto (avevi o no una base fissa? non c’è un concetto di “costruzione artificiosa” applicabile, perché qui si parla di operatività in Italia).
- Interpelli e ruling: A differenza dell’esterovestizione, nel caso di S.O. occulta la società avrebbe teoricamente potuto avvalersi di interpello per chiarire certe situazioni ex ante (ad esempio chiedere se una certa attività configuri stabile organizzazione). In realtà, l’Agenzia delle Entrate considera inammissibili gli interpelli che chiedono di “attestare” l’assenza di S.O., trattandosi di questioni fattuali complesse non cristallizzabili . Ciononostante, esiste l’istituto del ruling internazionale previsto dall’art. 31-ter DPR 600/73: le imprese multinazionali possono stipulare accordi preventivi con l’Agenzia, anche per definire se certe attività costituiscono S.O. o no. Se l’impresa vi ha fatto ricorso (cosa rara), un eventuale accordo favorevole ovviamente sarebbe dirimente. In sua assenza, menzionare che non si poteva avere certezza a priori può servire quantomeno a escludere dolo (ma è un argomento debole sul merito dell’accertamento).
- Procedura e sospensione sanzioni: Anche qui, verificare e far valere eventuali omissioni procedurali (contraddittorio non attivato in caso dovuto). Inoltre, se la condotta viene riqualificata come elusione e non evasione, teoricamente le sanzioni non si applicherebbero (principio generale dell’abuso: niente sanzioni se violazione solo formale). Nel caso delle S.O. occulte però è difficile sostenere l’assenza di evasione, essendo in genere omessa dichiarazione pura.
In giudizio, la difesa in tema di S.O. occulta può essere supportata da precedenti di merito: es. sentenze di Commissioni (ora Corti) che abbiano escluso la S.O. in casi analoghi (ce ne sono su agenti commissionari, su fiere, su brevi presenza). Pure la Cassazione ha varie pronunce: Cass. 21693/2020 ha escluso S.O. per attività ausiliarie; Cass. 36679/2022 ha chiarito i limiti per configurare S.O. personale (agente che non deve avere autonomia). Citare tali precedenti aiuta a convincere i giudici, soprattutto se i fatti sono sovrapponibili.
Da ultimo, in pendenza di giudizio, se l’importo è molto rilevante, valutare forme di tutela provvisoria: oltre alla sospensione giudiziale, c’è la possibilità (poco nota) di chiedere sospensione amministrativa all’ente impositore in casi eccezionali di evidente illegittimità (autotutela). Non è frequente che l’Agenzia accolga, ma tentare non nuoce, soprattutto se sopravvengono elementi nuovi (es. si ottiene dal paese estero un chiarimento ufficiale che contraddice l’interpretazione italiana).
In definitiva, la difesa contro una contestazione di stabile organizzazione occulta mira a smontare l’accusa pezzo per pezzo: niente “base fissa” perché attività ausiliaria, nessun “agente dipendente” perché indipendente, e in subordine “ok, anche se c’era qualcosa, non giustifica tutto questo reddito e queste sanzioni”.
Strumenti preventivi e soluzioni transattive
Fin qui abbiamo parlato delle difese quando il contenzioso è già avviato (avviso notificato). Vale la pena spendere qualche parola su cosa può fare un’impresa per prevenire o gestire ex ante queste situazioni:
- Interpello disapplicativo: Come accennato, l’interpello per chiedere di non applicare la presunzione di esterovestizione (art. 73 co.5-bis) non è ammesso dall’Agenzia, perché riguarderebbe la qualificazione del soggetto passivo e non una norma agevolativa o antielusiva in senso stretto . Diverso sarebbe se esistesse una norma specifica da disapplicare, ma qui si tratta di situazioni di fatto. Quindi il contribuente non può ottenere un “via libera” anticipato dall’Agenzia sulla residenza fiscale . Allo stesso modo, non è oggetto di interpello ordinario chiedere se esiste o meno una stabile organizzazione: la risposta dipenderebbe da valutazioni fattuali complesse, che l’Agenzia non assume in sede di interpello.
- Accordi preventivi (ruling internazionale): Esiste però la possibilità di stipulare accordi con l’Agenzia delle Entrate in materia internazionale. Oltre ai rulings su transfer pricing, l’art. 31-ter DPR 600/73 consente di concordare con l’Agenzia il regime fiscale di investimenti esteri rilevanti in Italia (il cosiddetto “interpello sui nuovi investimenti”) e altre fattispecie internazionali. Nell’ambito di tali procedure, un’impresa può prospettare all’Agenzia un progetto (es. aprire una sede secondaria in Italia con certe funzioni) e chiedere come verrà trattato: ad esempio può chiedere conferma che facendo solo attività X non maturerà stabile organizzazione. Questi accordi sono impegnativi e rivolti a grandi contribuenti (investimenti oltre 30 mln € in genere), ma costituiscono l’unico strumento per avere certezza prima di agire. Un’altra fattispecie di ruling è quella sul regime di branch exemption o sul trasferimento di sede (exit tax), ma sono casi particolari.
- Cooperative compliance: Dal 2016 esiste in Italia un regime di adempimento collaborativo per imprese di grandi dimensioni, che permette un dialogo costante con il Fisco. Un’impresa multinazionale ammessa a tale regime può sottoporre al confronto col team dedicato anche questioni di stabile organizzazione o residenza, per ottenere una posizione condivisa. Tuttavia, i requisiti di accesso sono stringenti (fatturato molto alto, tax control framework implementato).
- Buone pratiche per evitare contestazioni: In assenza di un “bollino” ufficiale ex ante, l’azienda che vuole minimizzare il rischio di contestazione deve curare la sostanza. Come consigliano gli esperti, è opportuno che una società che si trasferisce all’estero o opera cross-border dia sostanza reale a ciò che dichiara . Ad esempio:
- Struttura locale effettiva: mantenere un ufficio vero nel paese estero, con targhe, recapiti, linee telefoniche del posto; assumere personale locale o rivolgersi a consulenti in loco; avere conti bancari nel paese a nome della società .
- Governance mista: evitare consigli di amministrazione composti interamente da residenti italiani. Meglio includere amministratori residenti all’estero, o comunque far sì che le riunioni del CdA si tengano fisicamente all’estero (magari con presenza anche di consulenti locali). Tenere verbali dettagliati delle decisioni chiave prese all’estero .
- Documentazione di decisioni estere: per ogni decisione strategica, produrre evidenze che è stata deliberata e attuata fuori dall’Italia (verbali di assemblee estere, contratti firmati nella sede estera, ecc.).
- Limitare i legami stretti con l’Italia: se la società estera detiene partecipazioni in Italia o beni in Italia, questo la espone. Sarebbe meglio non avere asset italiani significativi, o se li ha (es. una controllata italiana), allora assicurarsi che l’attività caratteristica della holding estera sia comunque altrove. Evitare che tutti i fornitori o clienti siano italiani (indice di esterovestizione).
- Transazioni a valore normale: se la società estera interagisce con parti correlate italiane, farlo a condizioni di mercato e con contratti chiari, per evitare che si dica che l’utile viene sviato artificiosamente.
In sintesi, occorre comportarsi come una società realmente estera in tutto e per tutto: vivere e respirare nel contesto estero. Questo, oltre a ridurre il rischio di accertamento, in caso di contenzioso fornirà gli argomenti difensivi vincenti .
- Transazioni e definizioni: Qualora, nonostante tutto, l’accertamento arrivi, esistono ancora opportunità per ridurre il danno al di fuori del processo. Abbiamo menzionato l’accertamento con adesione, in cui si può cercare un compromesso con l’Ufficio (riduzione sanzioni a 1/3). Inoltre, periodicamente il legislatore introduce misure di definizione agevolata: ad esempio, rottamazioni delle cartelle, sanatorie liti pendenti, etc. Nel 2023, ad esempio, vi è stata una definizione agevolata per le liti tributarie in Cassazione: se un caso di esterovestizione rientrava, si poteva chiudere pagando una percentuale ridotta. Bisogna stare attenti a queste finestre normative perché possono far risparmiare molto, se compatibili col caso specifico.
Con queste accortezze e strumenti, un’azienda può quantomeno gestire meglio il rischio fiscale internazionale.
Di seguito passiamo a una serie di domande e risposte frequenti, che riassumono in forma colloquiale molti dei punti trattati sinora, e a qualche tabella riepilogativa finale per fissare i concetti principali.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa si intende esattamente per “esterovestizione”?
R: L’esterovestizione si ha quando una società finge di risiedere all’estero al solo scopo di sottrarsi al fisco italiano. In pratica, viene costituita una società in un paese straniero (spesso a bassa fiscalità) ma questa società è gestita di fatto dall’Italia e svolge qui i suoi affari principali . È quindi una residenza fiscale fittizia all’estero: l’azienda appare straniera sulla carta, ma la “testa” e il centro decisionale restano in Italia. In tal caso, l’Amministrazione finanziaria italiana può contestare l’esterovestizione e dichiarare la società residente in Italia, recuperando le imposte dovute sui redditi ovunque prodotti, oltre a sanzioni e interessi. (Un parallelo con le persone fisiche: si parla di esterovestizione anche per un individuo formalmente trasferito all’estero – magari iscritto all’AIRE – ma che continua a vivere e lavorare principalmente in Italia; anche lì il fisco può riqualificare la residenza) .
D: Che cos’è, in parole semplici, una “stabile organizzazione occulta”?
R: È la presenza economica stabile ma nascosta di un’azienda estera in Italia . In altre parole, l’impresa straniera opera in Italia come se avesse una filiale – con uffici, personale, attività continuativa – però non ha aperto alcuna posizione fiscale (niente partita IVA né sede dichiarata) . È “occulta” perché il Fisco italiano non la vede nelle banche dati, fino a quando magari un controllo non la scopre. Un esempio classico: una società estera vende prodotti in Italia tramite un ufficio e staff situati qui, ma ufficialmente dichiara di non avere nulla in Italia e fattura tutto dall’estero (i ricavi non vengono dichiarati in Italia). Questo è tipicamente uno scenario di S.O. occulta.
D: Qual è la differenza tra stabile organizzazione occulta ed esterovestizione?
R: Sono due concetti diversi, accomunati dal fatto che c’è di mezzo un’evasione internazionale, ma speculari come direzione:
– Nell’esterovestizione abbiamo un’impresa che finge di essere estera ma in realtà è gestita dall’Italia. È un caso “outbound”: un’azienda di fatto italiana si maschera da straniera per non pagare le tasse italiane. Se accertata, la società viene considerata residente in Italia e tassata su tutti i redditi mondiali (con crediti d’imposta per eventuali tasse estere pagate).
– Nella S.O. occulta, l’azienda rimane formalmente estera, ma nasconde una base in Italia. È un caso “inbound”: un’impresa straniera che produce redditi in Italia li occulta al fisco italiano sostenendo di non avere alcuna presenza qui. In caso di accertamento, non si trae tutta la società in Italia, ma si isola una porzione di attività: quella stabile organizzazione occulta viene tassata per i redditi prodotti in Italia . Quindi, a differenza dell’esterovestizione (tassazione integrale della società come contribuente italiano), con la S.O. occulta l’impresa resta estera ma deve pagare le imposte italiane solo sui profitti attribuibili a quella base nascosta.
In sintesi, l’esterovestizione è una falsa residenza estera di un soggetto che dovrebbe essere italiano; la S.O. occulta è una filiale fantasma in Italia di un soggetto estero.
D: Una società estera con amministrazione in Italia può essere accusata di esterovestizione anche se non detiene partecipazioni in Italia (quindi senza fare da holding di società italiane)?
R: Sì, è possibile. In tal caso non si applica la presunzione automatica dell’art. 73 comma 5-bis (che richiede appunto la presenza di partecipazioni di controllo italiane), ma ciò non impedisce al Fisco di contestare comunque la residenza in base ai criteri ordinari . In pratica, l’Agenzia può sostenere che, se di fatto la società è gestita dall’Italia (esempio tipico: l’amministratore vive qui e prende tutte le decisioni operative qui), allora i criteri di sede effettiva portano comunque a considerarla residente in Italia, presunzione o meno. La differenza è che, senza 5-bis, l’onere probatorio rimane a carico del Fisco: dovrà portare elementi indiziari della gestione italiana, e poi il contribuente potrà controbattere con prove contrarie . Invece col 5-bis scatta l’inversione dell’onere (tocca al contribuente provare la residenza estera reale).
D: Posso chiedere un interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere in anticipo se la mia società estera sarà considerata residente in Italia?
R: In generale no, non con gli interpelli ordinari. L’Agenzia delle Entrate dichiara inammissibili gli interpelli che mirano a farsi certificare preventivamente la residenza fiscale . La motivazione è che la residenza dipende da un complesso di fatti che non si può “cristallizzare” ex ante; inoltre, l’interpello c.d. disapplicativo può riguardare solo norme che incidono sul calcolo dell’imposta, non norme che definiscono il soggetto passivo d’imposta . Quindi non c’è un modo di avere un “nulla osta” sulla residenza prima. L’unica eccezione (per casi davvero rilevanti) è il ruling internazionale per grandi investimenti: se un gruppo multinazionale decide, ad esempio, di investire molto in Italia, può chiedere un accordo preventivo su vari aspetti fiscali, e in quel contesto provare a includere anche la questione di dove sarà la sede effettiva. Ma si tratta di situazioni particolari. In pratica, l’azienda deve valutare in autonomia la propria situazione e magari farsi assistere da professionisti per configurare correttamente la governance, ma poi attendere: sarà solo in caso di accertamento che si discuterà, eventualmente davanti al giudice, la questione .
D: Un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera (ad es. un “Tax Residency Certificate” del Regno Unito) mi protegge dall’accertamento italiano?
R: No, non automaticamente. Quel certificato prova solo che il Paese estero (UK nell’esempio) ti considera residente fiscale secondo le sue regole, ma non vincola il fisco italiano . La Cassazione ha sottolineato che un certificato estero è un elemento formale utile ai fini convenzionali, ma rimane “marginale” se tutti gli altri indizi indicano che la gestione avviene in Italia . In altre parole, in sede di accertamento e processo, dovrai comunque supportare quel certificato con prove sostanziali: ad esempio, documenti che dimostrino attività effettive all’estero, spese sostenute lì, struttura organizzativa locale, ecc., in modo da dare sostanza alla residenza estera dichiarata. Il certificato è un punto a tuo favore solo se inserito in un contesto coerente; da solo non basta a fermare un’accusa di esterovestizione.
D: Se la mia società straniera viene considerata fiscalmente residente in Italia, rischio una doppia tassazione sui suoi utili (tassati sia all’estero che in Italia)?
R: Il rischio c’è, ma l’ordinamento prevede strumenti per mitigarla – a patto di attivarsi. L’intento del fisco italiano, in caso di esterovestizione accertata, è di tassare i redditi mondiali della società come se fosse sempre stata italiana. Tuttavia, le imposte già pagate all’estero su quei redditi possono essere portate in detrazione dall’IRES italiana dovuta, fino a concorrenza di quest’ultima . Ad esempio: supponiamo che su certi utili la società abbia pagato €10.000 di imposte all’estero, e l’Italia – considerandola residente – chieda €15.000 sugli stessi utili: la società avrebbe diritto a un credito d’imposta di €10.000, pagando in Italia solo la differenza (€5.000) . Questo meccanismo però richiede di provare le imposte estere pagate (tramite idonea documentazione). Se esiste una Convenzione tra i due Stati, in caso di conflitto si può anche attivare la procedura amichevole (MAP) tra le amministrazioni per ripartire correttamente la materia imponibile . Nella pratica dei casi di esterovestizione, spesso l’impresa ha pagato poco o nulla all’estero (perché magari era un paradiso fiscale): in tali situazioni l’Italia tasserà quasi l’intero reddito. Se invece l’impresa aveva pagato all’estero aliquote simili a quelle italiane, allora è fondamentale far valere il credito per non subire una doppia imposizione economicamente rilevante .
D: Cosa rischio concretamente se mi contestano una stabile organizzazione occulta?
R: Molto, purtroppo. In breve:
1. Imposte arretrate: dovrai pagare tutte le imposte (IRES, IRAP, IVA) sui redditi che, secondo il Fisco, hai prodotto in Italia tramite la S.O. e non dichiarato . E possono essere più anni (di solito 5 anni, ma in caso di reato anche fino a 8 precedenti).
2. Sanzioni tributarie: per omessa dichiarazione, la sanzione è tra il 120% e il 240% dell’imposta evasa . Quindi se, poniamo, ti contestano €100.000 di IRES non pagata, la multa da sola va da €120.000 a €240.000, oltre ai €100.000 di imposta e relativi interessi. Se c’è IVA evasa, altra sanzione su quella (dal 90% al 180%). Numeri che possono diventare astronomici, specie sommando più anni.
3. Interessi: sulle imposte non pagate maturano interessi legali, che col passare degli anni aumentano il debito.
4. Processo penale: se l’imposta evasa supera €50.000 per anno (basta sommare IRES+IVA spesso), scatta il reato di omessa dichiarazione. Gli amministratori (di fatto o di diritto) rischiano da 18 mesi fino a 4 anni di reclusione . Non sono pene teoriche: diverse indagini penali su stabili organizzazioni occulte sono sfociate in rinvii a giudizio.
5. Riscossione forzata in Italia: l’Agente della Riscossione, una volta emessa la cartella, potrà aggredire il tuo patrimonio in Italia se non paghi volontariamente. Parliamo di pignoramenti di conti correnti, di crediti verso clienti italiani, ipoteche su immobili, fermo amministrativo di beni mobili registrati, e così via . Se la società estera non possiede beni in Italia, verranno colpiti quelli eventualmente intestati a garanti o condebitori, oppure si attiveranno le procedure di cooperazione internazionale per recuperare all’estero (ma non sempre efficaci).
Insomma, un vero salasso economico accompagnato da rischi penali e paralisi operativa (se ti bloccano conti o asset). E ovviamente dovrai poi regolarizzare il futuro: ad esempio aprire una posizione IVA in Italia se intendi proseguire l’attività qui, con ulteriori costi. È una situazione grave che richiede di agire subito per difendersi e ridurre i danni.
D: Come posso difendermi se non sono d’accordo con l’accertamento?
R: Tempestivamente e in modo strutturato. Entro 60 giorni dalla notifica, devi presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex CTP) . Nel ricorso elencherai tutti i motivi per cui ritieni l’accertamento sbagliato – sia di merito (es. “non c’è stabile organizzazione perché…”) sia procedurali. È fondamentale allegare da subito la documentazione probatoria a tuo favore (contratti, email, relazioni, perizie). Contestualmente al ricorso, puoi depositare un’istanza per ottenere la sospensiva dell’esecuzione, così da congelare la riscossione fino alla decisione di primo grado .
In parallelo – o anche prima di ricorrere – puoi valutare di presentare accertamento con adesione all’ufficio competente . Questo sospende i termini per ricorrere e ti dà modo di trattare con l’Agenzia: magari puoi ottenere uno sgravio parziale o una rateazione. Se l’importo è enorme, tentare l’adesione può far risparmiare (anche perché riduce comunque le sanzioni a un terzo). Tieni però presente che presentare l’adesione non ti preclude di fare ricorso dopo, quindi può essere usata anche come tattica per guadagnare tempo e intanto preparare meglio la difesa.
Durante il processo, potrai depositare memorie aggiuntive per replicare alle difese dell’Avvocatura dello Stato e far comparire eventuali nuove sentenze favorevoli nel frattempo (il contenzioso può durare anni, e nel frattempo escono nuove pronunce). Ricorda che avrai tre gradi di giudizio possibili (Corte Tributaria primo grado, secondo grado e Cassazione), anche se l’obiettivo è vincere già ai primi gradi per evitare lungaggini.
D: Quali sono le pratiche consigliate per evitare contestazioni di esterovestizione o stabile organizzazione occulta in futuro?
R: In generale, dare sostanza reale alle operazioni estere. Alcuni consigli pratici : – Se dici che la tua società sta davvero all’estero, assicurati che l’assetto operativo sia effettivo in quel paese: un ufficio vero (non solo un indirizzo di comodo), personale o collaboratori locali, utenze e contratti intestati alla società estera . Insomma, che sia visibilmente un’impresa attiva lì. – Composizione degli organi sociali: se possibile nomina nel CdA anche qualche membro residente all’estero, non avere un consiglio composto al 100% da italiani. Analogamente, evita che tutti i procuratori o delegati siano in Italia. – Decisioni aziendali all’estero: tieni i consigli di amministrazione e le assemblee nel paese estero (fisicamente). Fai verbali dettagliati delle riunioni tenute all’estero, così da poterli esibire. – Evitare legami troppo stretti con l’Italia: se la società estera possiede solo aziende o beni in Italia, appare un contenitore per attività italiane. Meglio decentralizzare: se hai un holding estero che controlla società italiane, dotala anche di investimenti o attività altrove, altrimenti è chiaro che esiste solo in funzione dell’Italia. – Documentare tutto: raccogli e conserva prove di ogni attività all’estero (contratti firmati in loco, fatture con controparti estere, spese di gestione locali, piani industriali che mostrano operatività fuori). – Non abusare di strutture complesse: ad esempio, evitare di avere in Italia società che formalmente fanno solo promozione per l’estera, ma di fatto vendono: se hai bisogno di vendere in Italia, forse ti conviene aprire una filiale dichiarata. A volte un eccesso di pianificazione fiscale aggressiva (tutto occulto) aumenta troppo il rischio.
In sintesi, ogni indicatore – strutturale o comportamentale – dovrebbe confermare che il centro di interesse è realmente dove dichiari che sia (estero), e non in Italia . Così riduci drasticamente la probabilità che il Fisco metta in dubbio il tuo assetto.
Tabelle riepilogative
Di seguito, alcune tabelle riassuntive dei punti chiave trattati nella guida.
Tabella 1 – Presupposti e effetti fiscali: esterovestizione vs stabile organizzazione occulta
| Aspetto | Esterovestizione (Società estera considerata residente in Italia) | S.O. occulta (Società estera con base non dichiarata in Italia) |
|---|---|---|
| Situazione di base | Società formalmente estera ma diretta/gestita dall’Italia. Spesso costituita in Paese a fiscalità privilegiata. | Società estera che opera stabilmente in Italia (uffici, agente, attività) senza dichiararlo. |
| Tipo di evasione | Outbound: impresa di fatto italiana che “esce” all’estero per sottrarsi al fisco italiano (residenza fittizia fuori). | Inbound: impresa straniera che “entra” in Italia di nascosto, producendo redditi in Italia non tassati (filiale fantasma). |
| Norme attivate | Art. 73, c.3 TUIR (criteri di residenza) + eventuale presunzione art. 73 c.5-bis TUIR (se holding di italiani) . | Art. 162 TUIR (definizione S.O.) + art. 23 TUIR (imponibilità redditi prodotti via S.O.) + convenzioni art. 5. |
| Cosa contesta il Fisco | Che la sede effettiva della società è in Italia ⇒ la società va trattata come residente (tassazione mondiale). | Che la società ha una stabile organizzazione in Italia ⇒ deve dichiarare i redditi prodotti in Italia tramite essa. |
| Onere della prova | <ul><li>Se ricorrono condizioni art. 73(5-bis): presunzione relativa ⇒ onere in capo al contribuente (deve provare la reale estero). </li><li>Se 5-bis non applicabile: onere sul Fisco (deve provare sede in Italia) .</li></ul> | A carico del Fisco, ma in accertamento d’ufficio può usare presunzioni semplici (basta un indice per iniziare)→ poi il contribuente deve fornire prova contraria . |
| Base imponibile recuperata | Tutti i redditi della società (ovunque prodotti) vengono tassati in Italia retroattivamente . Credito d’imposta per eventuali imposte estere pagate . | Solo i redditi attribuibili alla S.O. in Italia (quindi quelli generati dall’attività svolta qui) . Questi redditi sono tassati in Italia come di fonte italiana. |
| Imposte dovute | IRES (+ eventuale IRAP) su utili mondiali; riliquidazione IVA se la residenza comportava obblighi IVA diversi (raro); altre imposte indirette (es. registro) se rileva. | IRES (+IRAP se applicabile) sul reddito della S.O.; IVA sulle operazioni effettuate in Italia e non dichiarate; altre imposte collegate (es. ritenute non operate, se la S.O. pagava redditi). |
| Sanzioni amministrative | Omessa o infedele dichiarazione dei redditi (120-240% imposta evasa se omessa; 90-180% se infedele). Omessa dichiarazione IVA (120-240% IVA). | Omessa dichiarazione redditi (120-240%) ; omessa IVA (120-240%); emissione fatture irregolari se fatte da estero senza iva; altre violazioni contabili (mancata tenuta scritture). |
| Rischio penale | Se imposta evasa > €50k/anno: reato di omessa dichiarazione (1.5-4 anni reclusione) . Altri reati possibili: dichiarazione infedele se contestano elementi attivi non dichiarati (>€150k). | Anche qui, tipicamente omessa dichiarazione (>50k imposta evasa). Inoltre possibile reato di omesso versamento IVA se IVA >250k (€) anno (ma se non dichiarava, più che omesso versamento è omessa dich.). |
| Effetto sul futuro | La società viene considerata residente anche per il futuro, salvo trasferimento genuino. Va quindi iscritta al fisco italiano, con tutti gli obblighi (dichiarazioni, bilancio, ecc.). | L’impresa dovrà aprire una posizione fiscale in Italia (p. IVA, stabile organizzazione registrata) se intende proseguire l’attività, altrimenti rischia nuovi rilievi. |
Tabella 2 – Criteri per individuare la residenza societaria (art. 73 TUIR) e presunzione anti-esterovestizione
| Criterio di residenza (società) | Descrizione | Note difensive |
|---|---|---|
| Sede legale in Italia | Luogo indicato come sede sociale negli atti societari. Se la sede legale rimane in Italia per >183 giorni l’anno, la società è residente. | Formale ma decisivo: difficilmente confutabile. (Se uno sposta sede legale all’estero, attenzione a rispettare anche il trasferimento reale di attività). |
| Sede di direzione effettiva in Italia | Luogo in cui si prendono le decisioni strategiche e si amministrano le attività d’impresa. Coincide con il “centro di direzione” reale. | È il criterio cardine nelle dispute: il Fisco cerca prove che le decisioni venivano prese in Italia. La difesa deve mostrare che invece la gestione avveniva all’estero (verbali, attività dirigenti locali, ecc.). |
| Oggetto principale / (dal 2024) gestione operativa in Italia | Luogo dove si svolge la principale attività caratteristica o la maggior parte dell’attività operativa quotidiana. | Prima era meno considerato; dal 2024 è più oggettivo. Se la produzione/servizio avviene per lo più in Italia, la società è a rischio residenza. La difesa qui è difficile se è vero – occorre puntare su altri criteri o su convenzioni. |
| Presunzione 5-bis (esterovestizione) | Società estera controllata da italiani + controllante di società italiane ⇒ presunzione di residenza in Italia salvo prova contraria . | Inverte l’onere: difesa deve portare prove solide di radicamento estero. Se manca uno dei due requisiti, la presunzione non opera e l’onere torna al Fisco . |
Tabella 3 – Fasi del procedimento di accertamento e difesa
| Fase | Descrizione | Difesa / Azioni contribuente |
|---|---|---|
| Verifica fiscale (GdF/Agenzia) | Raccolta elementi in azienda, controlli documenti, PVC di constatazione. | Collaborare fornendo spiegazioni; mettere a verbale la propria posizione; in caso di eccessi segnalare (per possibili nullità). |
| Contraddittorio pre-accertamento | Invito a comparire, discussione con l’ufficio sui rilievi emersi. | Partecipare, presentare memorie scritte con prove contrarie; eventualmente proporre soluzioni (es. pagare qualcosa, fornire garanzie) per evitare l’atto. |
| Emissione Avviso di Accertamento | Atto motivato che formalizza la pretesa: imposte, sanzioni, interessi. | Analizzare attentamente motivazioni e calcoli; verificare vizi formali (notifica, motivazione, termini). |
| Fase amministrativa deflattiva | Possibilità di accertamento con adesione (entro 30 gg) → sospensione termini ricorso, incontro con ufficio; oppure altre definizioni se previste (es. conciliazione giudiziale più avanti). | Valutare convenienza adesione: se sì, presentare istanza e discutere con mente aperta; se no, preparare ricorso. Anche in adesione, porre a verbale concessioni fatte senza ammissione, ecc. |
| Ricorso in Commissione (CGT) 1° grado | Entro 60 gg presentare ricorso in CT di primo grado. Si può chiedere sospensiva. | Preparare ricorso dettagliato con motivi e prove. Richiedere sospensione se importi grandi (dimostrando danno grave e fondatezza). |
| Giudizio tributario | Decisione di primo grado; appello entro 60 gg dalla notifica sentenza; eventuale ricorso in Cassazione. | Continuare difesa presentando memorie, replicando; in appello, concentrare motivi su punti contestati; in Cassazione, impostare motivi di diritto. |
| Riscossione | Cartella di pagamento dopo 60 gg se nessun ricorso o dopo sentenza se contribuente perde (salvo sospensive). | Se ricorso pendente, chiedere sospensione anche in appello/Cassazione se necessario. Valutare piani di rateazione per evitare aggressioni. |
(Le fasi sopra assumono che non vi sia una definizione stragiudiziale; il contribuente può sempre pagare entro 60 gg con riduzione sanzioni a 1/3 per chiudere la vertenza, se sceglie di non impugnare l’atto.)
Conclusione
Affrontare un accertamento per “società estera con sede in Italia” richiede un approccio multidisciplinare, combinando conoscenze di diritto tributario interno, di fiscalità internazionale e procedura. Abbiamo visto come, dal punto di vista del contribuente, sia possibile costruire una difesa efficace evidenziando la reale sostanza estera dell’azienda o l’assenza di basi imponibili in Italia, e sfruttando sia gli strumenti interni (onere della prova, vizi dell’atto) sia quelli derivanti da principi UE e trattati (no a contestazioni in assenza di costruzioni artificiose). Fondamentale è agire per tempo, avvalersi di consulenti esperti e documentare ogni aspetto: nel contenzioso tributario, le prove documentali e fattuali spesso contano più delle teorie.
Gli sviluppi giurisprudenziali più recenti (Cassazione 2024-2025) sono incoraggianti per i contribuenti: si consolidano principi di rigorosa verifica della fittizietà prima di sanzionare un’esterovestizione , e si riconosce pienamente la valenza dei criteri OCSE/UE nel discernere operazioni legittime da meri artifici. Ciò non toglie che l’Amministrazione continui a combattere con determinazione le pianificazioni elusive: il contrasto all’esterovestizione è considerato ormai un “principio generale” dell’ordinamento, applicabile sia alle imposte dirette che indirette .
In definitiva, il contribuente che si vede recapitare un simile avviso non è privo di difese: al contrario, con una strategia legale mirata può far valere le proprie ragioni e, in molti casi, ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa. L’importante è non subire passivamente: attivarsi subito, analizzare a fondo la propria posizione e – se la residenza estera o l’assenza di S.O. erano genuine – dimostrarlo con ogni mezzo. Allo stesso tempo, chi opera a cavallo tra Italia ed estero deve essere consapevole che trasparenza e sostanza sono le uniche vere armi per stare lontano dai guai: creare entità fittizie o ignorare gli obblighi fiscali prima o poi presenta il conto. Pianificare sì, ma con criterio e rispettando le linee di demarcazione tracciate da normativa e giurisprudenza.
Fonti
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 2 (criteri di residenza per le persone fisiche) e art. 73 (criteri di residenza per società ed enti), comma 3 (sede legale, amministrativa, oggetto), comma 5-bis (presunzione di esterovestizione), comma 5-ter (trasferimento in Stati a regime privilegiato).
- D.P.R. 917/1986, art. 162 (definizione di stabile organizzazione materiale e personale; esclusioni per attività preparatorie/ausiliarie; comma 5 anti-frammentazione) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 (ora 40-bis) – Accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione (metodo induttivo puro) .
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1 – Sanzione per omessa dichiarazione (120-240% imposta evasa, min €250); art. 5 – Sanzione omessa dichiarazione IVA (120-240% IVA).
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 – Reato di omessa dichiarazione (soglia €50.000 imposta evasa) .
- Cass. civ., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34723: principio di diritto – la contestazione dell’esterovestizione prescinde dall’accertamento di una finalità elusiva; applicazione dei criteri di collegamento ex art.73 TUIR compatibile con contestazione di evasione, anche senza provare un vantaggio fiscale specifico .
- Cass. civ., Sez. V, 6 febbraio 2024, n. 3386: l’esterovestizione è un principio generale anti-evasione applicabile anche alle imposte indirette (nella specie negato beneficio registro a società apparentemente UK ma con centro interessi in Italia) . Conferma che art. 73(5-bis) TUIR si applica solo se coesistono partecipazione di controllo in Italia e controllo da residenti italiani .
- Cass. civ., Sez. V, 19 luglio 2024, n. 20002: conferma accertamento di residenza italiana (esterovestizione) se emergono elementi di gestione dall’Italia; onere al contribuente di provare reale insediamento estero in caso di indizi gravi .
- Cass. civ., Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 25917: sui rapporti tra abuso del diritto ed esterovestizione – ribadisce che la residenza fittizia all’estero non richiede la formale applicazione dell’art.10-bis L.212/2000 (abuso), essendo configurabile come inadempimento sostanziale (evasione) .
- Cass. civ., Sez. Trib., 22 agosto 2025, nn. 22901, 23543, 24031: caso Barry (società portoghese) – esclusa esterovestizione perché la società estera aveva sostanza economica reale (mezzi, dipendenti, attività effettiva a Madeira) e le attività in Italia erano accessorie (ship management) . Richiamo ai principi UE: libertà di stabilimento limita intervento anti-esterovestizione ai soli casi di costruzioni puramente artificiali prive di effettività economica .
- Cass. civ., Sez. Trib., 15 dicembre 2025, n. 32438: per configurare esterovestizione l’Amministrazione deve provare che la società estera è una “costruzione di puro artificio” – la mera presenza di decisioni in Italia (direzione e coordinamento) non basta a radicare la residenza se c’è operatività all’estero . (Notizia in ).
- Cass. civ., Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2581: in caso di stabile organizzazione occulta senza dichiarazione, è legittimo l’accertamento induttivo (art.41 DPR 600) basato su presunzioni semplici, ma l’Ufficio deve dedurre i costi emersi o forfettari correlati ai ricavi accertati (principio di capacità contributiva).
- Cass. civ., Sez. V, 14 gennaio 2022, n. 992: la presenza di un commissionario italiano indipendente (che opera in nome proprio) non configura una stabile organizzazione della società estera controllante, anche se vi è integrale controllo societario – rileva l’autonomia economica e funzionale del commissionario .
- Cass. civ., Sez. V, 8 marzo 2024, n. 7202: stabile organizzazione “occulta” riconosciuta in Italia nonostante la branch fosse dichiarata come ausiliaria – contava la sostanza delle attività (funzioni negoziali in Italia) .
- Cass. civ., Sez. V, 26 gennaio 2024, n. 2116: (richiamata in testi specialistici) – ribadisce obbligo di considerare costi anche in accertamenti per S.O. occulta; contributo a consolidare giurisprudenza su deducibilità costi in induttivo .
- Circ. AE 26/E del 7 agosto 2014: chiarisce che l’esistenza di una stabile organizzazione (anche occulta) va valutata caso per caso in base alle caratteristiche concrete . Ribadisce importanza di elementi sostanziali e richiama la cooperazione internazionale in verifica S.O.
- Risoluzione AE n. 27/E/2022 e Risposta interpello AE n. 164/2023: documenti di prassi ove l’Agenzia afferma l’inammissibilità di interpelli tesi a definire la residenza o disapplicare il 5-bis TUIR in via preventiva (residenza dipende da fatti, non oggetto di interpello) .
- MEF – Relazione illustrativa al D.Lgs. 209/2023: spiega ratio dell’introduzione del criterio “gestione operativa prevalente” per le residenze societarie, e volontà di allineare i criteri ai migliori standard internazionali in chiave anti-elusiva.
- Giurisprudenza UE rilevante: Corte di Giustizia CE, causa C-196/04 Cadbury Schweppes – no a restrizioni alla libertà di stabilimento salvo costruzioni puramente artificiose; causa C-341/04 Eurofood (sede effettiva per persone giuridiche); più di recente, cause sulla nozione di stabile organizzazione in IVA come Dong Yang Electronics (C-547/18) e Berlin Chemie (C-333/20) per definire quando una consociata configura S.O. ai fini IVA (non direttamente fiscale diretta, ma utili per analogia).
Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate ritiene che una società formalmente estera abbia in realtà la sede effettiva in Italia? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate ritiene che una società formalmente estera abbia in realtà la sede effettiva in Italia?
Ti contestano esterovestizione, stabile organizzazione occulta o residenza fiscale italiana, con recuperi di imposte, sanzioni e responsabilità estese?
Temi che una struttura internazionale lecita venga trasformata in evasione fiscale, con effetti pesanti su società e amministratori?
Devi saperlo subito:
👉 una società estera non è automaticamente residente in Italia,
👉 la presenza in Italia non equivale a sede fiscale,
👉 moltissimi accertamenti su società estere sono presuntivi, aggressivi e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- perché il Fisco colpisce le società estere con operatività in Italia,
- quali sono le contestazioni più frequenti,
- quali errori commette l’Agenzia,
- come difenderti in modo efficace.
Perché il Fisco Accerta le Società Estere con Presenza in Italia
Le società estere attirano l’attenzione dell’Agenzia perché:
- hanno soci o amministratori residenti in Italia,
- svolgono parte dell’attività sul territorio italiano,
- utilizzano uffici, personale o strutture in Italia,
- presentano flussi economici rilevanti verso l’estero,
- pagano imposte inferiori rispetto all’Italia.
Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):
👉 “Se la gestione avviene in Italia, la società è italiana.”
Ma attenzione:
➡️ la residenza fiscale non si basa su un solo elemento,
➡️ il Fisco deve provare la sede effettiva in Italia.
Le Contestazioni Più Frequenti
Negli accertamenti su società estere con sede o attività in Italia il Fisco contesta spesso:
- esterovestizione,
- sede dell’amministrazione in Italia,
- stabile organizzazione occulta,
- ribaltamento dei redditi in Italia,
- disconoscimento dei costi esteri,
- responsabilità degli amministratori,
- recupero IVA e imposte dirette.
👉 Molte contestazioni nascono da presunzioni non dimostrate.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti presentano errori gravi, tra cui:
- confondere presenza operativa con residenza fiscale,
- ignorare l’organizzazione estera reale,
- basarsi solo sulla residenza degli amministratori,
- non analizzare i luoghi decisionali effettivi,
- applicare presunzioni automatiche,
- motivazioni generiche (“sede in Italia”),
- violazione del contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Società Estera ≠ Società Italiana Occulta
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare:
- che le decisioni strategiche sono prese in Italia,
- che l’amministrazione effettiva è in Italia,
- che l’estero è solo formale.
Non basta dimostrare:
- una sede secondaria in Italia,
- la presenza di personale,
- rapporti commerciali con l’Italia,
- soci o amministratori italiani.
👉 La residenza fiscale si basa sulla realtà, non sul sospetto.
Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO
L’accertamento su una società estera è ribaltabile se:
- la sede decisionale è all’estero,
- esiste una struttura organizzativa autonoma estera,
- le decisioni strategiche sono documentate fuori dall’Italia,
- i costi e i ricavi esteri sono reali,
- manca la prova della stabile organizzazione occulta,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il Fisco ignora la documentazione fornita,
- la motivazione è stereotipata.
👉 L’esterovestizione non si presume: si prova.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento non contrastato può portare a:
- recuperi di IRES, IRAP e IVA,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi elevati,
- estensione della responsabilità agli amministratori,
- contestazioni penali tributarie,
- blocco dei conti e dei flussi internazionali,
- danni reputazionali gravi.
👉 Un accertamento internazionale può avere effetti devastanti.
Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)
1. Analizzare la struttura societaria reale
È fondamentale verificare:
- dove vengono prese le decisioni,
- dove operano gli organi sociali,
- come è organizzata la struttura estera,
- quali funzioni sono svolte in Italia.
2. Dimostrare la sede effettiva all’estero
La difesa efficace dimostra:
- riunioni e verbali all’estero,
- poteri decisionali fuori dall’Italia,
- autonomia gestionale della sede estera,
- infrastrutture, uffici e personale estero.
📄 Prove tipiche:
- verbali societari,
- contratti di lavoro esteri,
- documentazione bancaria,
- contratti commerciali,
- organigrammi.
3. Smontare le presunzioni fiscali
È fondamentale dimostrare che:
- non esiste esterovestizione,
- non esiste stabile organizzazione occulta,
- la ricostruzione del Fisco è forzata.
👉 Senza prova concreta, l’accertamento non regge.
4. Bloccare gli effetti dell’atto
Se l’atto viene emesso puoi:
- impugnarlo nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare iscrizioni a ruolo e misure esecutive.
Difesa a Medio e Lungo Termine
5. Proteggere società e amministratori
La difesa serve a:
- limitare responsabilità personali,
- tutelare il patrimonio,
- preservare l’operatività internazionale.
6. Prevenire future contestazioni
È utile:
- rafforzare la governance estera,
- documentare i processi decisionali,
- separare chiaramente le funzioni Italia/estero,
- mantenere tracciabilità dei flussi.
👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti su società estere con sede o attività in Italia richiede competenza tributaria internazionale, societaria e strategica.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento internazionale,
- difesa contro contestazioni di esterovestizione,
- dimostrazione della sede effettiva estera,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela di società e amministratori.
Conclusione
Un accertamento su una società estera con sede o attività in Italia non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare la residenza fiscale italiana, non limitarsi a presunzioni.
Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:
- bloccare l’accertamento,
- dimostrare la reale sede estera,
- evitare recuperi e sanzioni devastanti,
- proteggere società e amministratori.
👉 Agisci subito: negli accertamenti su società estere, smontare le presunzioni è decisivo.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento su società estere è possibile, se lo fai nel modo giusto.