L’accertamento fiscale sugli aumenti di capitale è una delle contestazioni più delicate e spesso fraintese.
Quando l’Agenzia delle Entrate analizza un aumento di capitale, tende talvolta a presumere che le somme conferite nascondano ricavi non dichiarati, utili extracontabili o operazioni elusive, ignorando la natura patrimoniale dell’operazione.
È fondamentale chiarirlo subito:
un aumento di capitale non è reddito imponibile.
Molti accertamenti sugli aumenti di capitale sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o ridimensionati se difesi con una strategia tecnica e documentata.
Cosa si intende per aumento di capitale
Nel contesto societario, l’aumento di capitale può avvenire, ad esempio, tramite:
• conferimenti in denaro
• conferimenti in natura
• versamenti in conto capitale
• sovrapprezzo azioni o quote
• conversione di finanziamenti in capitale
• ricapitalizzazione per copertura perdite
• operazioni di rafforzamento patrimoniale
Si tratta di operazioni patrimoniali che rafforzano la società, non di produzione di reddito.
Perché l’Agenzia delle Entrate contesta gli aumenti di capitale
L’Agenzia delle Entrate avvia accertamenti sugli aumenti di capitale per:
• presumere l’origine non dichiarata delle somme
• ipotizzare utili extracontabili
• contestare la capacità finanziaria dei soci
• disconoscere la natura patrimoniale dell’operazione
• ricostruire redditi in via induttiva
• estendere i controlli a soci e amministratori
Il problema è che il conferimento viene spesso trattato come se fosse reddito.
Le contestazioni più frequenti
Negli accertamenti sugli aumenti di capitale, le contestazioni più comuni riguardano:
• presunta mancanza di redditi adeguati dei soci
• assenza di documentazione sull’origine dei fondi
• conferimenti ritenuti sproporzionati
• utilizzo di contanti o versamenti non tracciati
• ripetitività degli aumenti di capitale
• confusione tra aumento di capitale e finanziamento
• imputazione di redditi occulti ai soci
Molte di queste contestazioni si basano su presunzioni automatiche.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti sugli aumenti di capitale, l’Agenzia sbaglia spesso quando:
• presume l’illiceità dell’origine dei fondi
• ignora risparmi accumulati dai soci
• non considera donazioni o successioni
• trascura disinvestimenti pregressi
• confonde patrimonio con reddito
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è giuridicamente fragile e contestabile.
Quando l’accertamento sugli aumenti di capitale è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• l’operazione è correttamente deliberata
• l’origine dei fondi è lecita e documentabile
• i soci avevano risparmi o patrimonio disponibile
• non vi è prova di redditi imponibili occultati
• l’Ufficio utilizza presunzioni astratte
• non viene rispettato il diritto di difesa
L’aumento di capitale non può essere trasformato in reddito per presunzione.
Come dimostrare l’origine delle somme conferite
La difesa si fonda sulla prova dell’origine lecita dei fondi e può basarsi su:
• estratti conto bancari storici dei soci
• dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti
• prova dei risparmi accumulati nel tempo
• documentazione di disinvestimenti
• atti di donazione o successione
• delibere assembleari di aumento di capitale
• tracciabilità dei versamenti
• ricostruzione patrimoniale pluriennale
• perizie contabili
La coerenza storica delle disponibilità è decisiva.
Sistemi di difesa efficaci
Una difesa efficace contro un accertamento sugli aumenti di capitale deve essere analitica e strutturata e può basarsi su:
• ricostruzione cronologica delle disponibilità dei soci
• distinzione tra patrimonio e reddito
• dimostrazione della capacità di investimento
• contestazione del metodo accertativo
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie economico contabili
Ogni conferimento deve essere inserito in una logica patrimoniale complessiva.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento relativo a un aumento di capitale:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua i conferimenti contestati
• ricostruisci l’origine delle somme
• raccogli documentazione bancaria e societaria
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati
Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:
• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se conveniente
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
• imputazione di redditi non dichiarati
• recuperi fiscali rilevanti
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• coinvolgimento personale dei soci
• estensione dei controlli ad altri anni
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di società e soci coinvolti in accertamenti sugli aumenti di capitale, spesso annullati per errata qualificazione delle somme conferite come reddito imponibile.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti patrimoniali, bancari e societari.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• dimostrare l’origine lecita dei conferimenti
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• tutelare società e soci
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• costruire una strategia difensiva solida
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Un aumento di capitale non è evasione fiscale.
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Introduzione
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui versamenti dei soci e sugli aumenti di capitale nelle imprese, in quanto spesso considerati possibili indicatori di evasione fiscale . Un aumento di capitale sociale – operazione con cui i soci apportano nuovi fondi a una società – di per sé non genera un reddito imponibile per la società stessa (gli apporti dei soci non concorrono a formare il reddito societario) . Tuttavia, dal punto di vista del Fisco, ingenti capitalizzazioni possono celare fondi di provenienza illecita o utili “in nero” precedentemente non dichiarati. In altri casi, l’anomala sproporzione tra l’apporto effettuato e la capacità finanziaria del socio accende sospetti di irregolarità. Ciò ha portato a un aumento di accertamenti fiscali in materia: l’Amministrazione finanziaria tende a riqualificare i conferimenti non giustificati come ricavi non dichiarati, sottoponendoli a tassazione, con relative sanzioni e possibili risvolti penali .
Dal punto di vista del contribuente (debitore) – sia esso la società che ha ricevuto i fondi, sia il socio che li ha versati – è fondamentale conoscere le regole del gioco e preparare adeguate strategie difensive. Questa guida, aggiornata a dicembre 2025 con riferimenti normativi e giurisprudenziali recenti, fornirà un’analisi avanzata di come difendersi in caso di accertamento tributario basato su un aumento di capitale. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma chiaro, rivolto sia a professionisti (avvocati tributaristi, dottori commercialisti) sia a imprenditori e privati cittadini interessati a tutelarsi. In particolare, affronteremo:
- Normativa di riferimento (Italia): le principali disposizioni tributarie, civilistiche e penali rilevanti in tema di conferimenti di capitale, con il riparto dell’onere della prova e il principio di sostanza sulla forma in ambito fiscale. Saranno presentate tabelle riepilogative dei riferimenti normativi chiave e delle loro implicazioni pratiche.
- Poteri del Fisco e presunzioni: come opera l’Agenzia delle Entrate negli accertamenti sugli aumenti di capitale, quali sono gli indizi tipici (ad es. soci senza capacità finanziaria, uso di contanti, mancanza di delibere, ecc.) che insospettiscono il Fisco e possono portare a un accertamento induttivo o sintetico . Approfondiremo il modus operandi degli uffici, incluse le banche dati a disposizione (es. comunicazioni dei finanziamenti soci) e il coordinamento con i controlli antiriciclaggio.
- Strategie difensive del contribuente: gli strumenti a disposizione prima (fase di contraddittorio e accertamento con adesione) e dopo la notifica di un avviso di accertamento (ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria, ex Commissioni Tributarie). Analizzeremo come impostare la difesa, quali prove documentali presentare per dimostrare la legittima provenienza dei fondi e la reale natura dell’operazione, come far valere vizi procedurali dell’accertamento e invocare la giurisprudenza favorevole. Dedicheremo attenzione alle prove contrarie che il contribuente può offrire (es. contratti di mutuo, evidenze di redditi precedenti accumulati, donazioni esenti, etc.) per vincere le presunzioni fiscali .
- Aspetti civilistici e contabili correlati: le diverse forme di apporto dei soci (finanziamenti, versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, versamenti “in conto futuro aumento di capitale”, conferimenti veri e propri) e il loro trattamento giuridico. Ciò è utile sia per prevenire contestazioni (impostando l’operazione in modo corretto sin dall’inizio) sia per comprendere eventuali riqualificazioni operate dal Fisco. Vedremo, ad esempio, come un prestito informale e non documentato possa essere considerato dal Fisco come un apporto a fondo perduto (e quindi come un ricavo occulto), oppure come un versamento in conto capitale non accompagnato da delibera possa far scattare l’imposta di registro in sede di verifica .
- Simulazioni pratiche (casi reali italiani): illustreremo alcuni scenari tipici in cui possono incorrere società e soci, analizzando per ciascuno l’approccio del Fisco e le possibili difese. Ad esempio: il caso di un socio che investe somme cospicue rispetto ai suoi redditi dichiarati; il caso di una startup che riceve capitali da terzi; il caso di una società a ristretta base familiare che ripiana perdite con continui versamenti; il caso di utilizzo di prestanome per far affluire capitali di dubbia provenienza, ecc. Per ciascuna situazione valuteremo gli esiti possibili (accertamenti, esiti in contenzioso, eventuali profili penali).
- Domande e risposte (FAQ): una sezione dedicata ai dubbi più frequenti. Ad esempio: un aumento di capitale può essere tassato?, come documentare al meglio la provenienza dei fondi?, cosa succede se non riesco a giustificare un versamento?, è legittimo l’uso di presunzioni su presunzioni da parte del Fisco?, quali sono i rischi penali in caso di versamenti non dichiarati? e così via. Le risposte sintetizzeranno i concetti esposti nella guida, fornendo un rapido riferimento.
Obiettivo: fornire una panoramica completa e aggiornata su come affrontare un accertamento fiscale fondato su aumenti di capitale, dal punto di vista del contribuente che si vede contestare tali operazioni. Al termine della lettura, il lettore saprà quali norme invocare, quali diritti far valere, come leggere le mosse del Fisco e quali errori evitare (sia nella fase di pianificazione delle operazioni societarie, sia in caso di contenzioso). In un’ottica di tutela avanzata, conoscere le regole consente non solo di difendersi efficacemente a posteriori, ma anche di prevenire a monte molte contestazioni: ad esempio scegliendo la forma tecnica più adeguata per i conferimenti dei soci, documentandoli in modo rigoroso e rispettando le soglie di tracciabilità finanziaria.
Nota: Data la complessità della materia, ogni caso va valutato nelle sue peculiarità. Questa guida fornisce un quadro generale e riferimenti utili, ma in situazioni concrete è consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato (avvocato tributarista o commercialista) che possa esaminare nel dettaglio la posizione fiscale e suggerire le azioni più opportune. Ricordiamo inoltre che le norme e gli orientamenti giurisprudenziali possono evolvere: qui si è tenuto conto delle novità fino a fine 2025, incluse alcune pronunce di Corte di Cassazione rilevanti degli anni 2023-2025 e le riforme normative più recenti (come la riorganizzazione della Giustizia Tributaria avviata nel 2022-2023). Assicurarsi di verificare eventuali aggiornamenti sopravvenuti successivamente.
Normativa di riferimento e onere della prova
Per comprendere su quali basi l’Agenzia delle Entrate contesti un aumento di capitale e come impostare la difesa, è necessario partire dal quadro normativo. In Italia, le norme chiave in materia riguardano sia disposizioni tributarie (che consentono al Fisco di utilizzare presunzioni legali e di spostare l’onere della prova in capo al contribuente in determinate circostanze) sia regole di diritto civile sulle operazioni societarie e i rapporti socio-società, senza dimenticare i principi costituzionali e la normativa antiriciclaggio. Di seguito riepiloghiamo le disposizioni principali, con l’indicazione del loro contenuto essenziale e della rilevanza ai fini degli accertamenti su apporti di capitale:
| Norma | Contenuto e rilevanza pratica |
|---|---|
| Art. 32, co.1 n.2, D.P.R. 600/1973 – Indagini finanziarie | Prevede che i versamenti riscontrati sui conti bancari (di società o privati) si presumono ricavi imponibili sottratti a tassazione se il contribuente non ne dimostra la provenienza . Si tratta di una presunzione legale relativa (iuris tantum) a favore del Fisco: non spetta all’ufficio provare che quei movimenti siano redditi occulti; è il contribuente a dover fornire prova contraria, cioè che la somma ha una causa non tassabile (ad es. finanziamento genuino, conferimento di capitale, donazione esente, uso di disponibilità pregresse già tassate, etc.). In mancanza di giustificazioni convincenti e documentate, ogni accredito bancario non spiegato può essere “recuperato a tassazione” come ricavo non dichiarato . Questa norma è cruciale perché si applica anche ai versamenti dei soci in società: se, ad esempio, su un conto societario affluisce un importo rilevante e i ricavi dichiarati non lo giustificano, l’Agenzia potrà considerarlo reddito imponibile salvo prova contraria. L’onere di reperire e produrre documentazione idonea (contratti, bonifici con causali chiare, bilanci, delibere, ecc.) ricade quindi sul contribuente. |
| Art. 37, co.3, D.P.R. 600/1973 – Interposizione fittizia di persone | Stabilisce che in caso di interposizione fittizia di persona, i redditi si considerano prodotti dal soggetto per conto del quale l’interposizione è stata attuata . È la codificazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma in ambito tributario: il Fisco può “guardare attraverso” gli schermi formali e tassare il beneficiario effettivo dei redditi . Questa norma è spesso invocata negli accertamenti su aumenti di capitale quando si sospetta l’uso di prestanome. Ad esempio, se il socio A fa figurare un versamento tramite il socio B (che in realtà è solo un tramite privo di mezzi propri), l’operazione può essere qualificata come fittizia e imputata fiscalmente ad A . L’art. 37, co.3 consente dunque di ignorare la persona interposta e attribuire la disponibilità finanziaria al vero titolare, facendo emergere eventuali redditi sottratti a tassazione. |
| Art. 38, D.P.R. 600/1973 – Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche | Consente all’Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito di un contribuente persona fisica basandosi sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (spese di qualsiasi genere, investimenti, incrementi patrimoniali) . In particolare, un significativo incremento patrimoniale in un anno d’imposta (come un aumento di valore delle partecipazioni detenute, dovuto a capitalizzazioni societarie) è ritenuto un indice certo e diretto di maggiore capacità contributiva e dunque di reddito, salvo prova contraria . L’art. 38 regola il cosiddetto “redditometro” o accertamento sintetico, prevedendo anche garanzie procedurali: dal 2010 è obbligatorio il contraddittorio preventivo col contribuente (art. 38, co.7) prima di emettere l’accertamento, per permettergli di spiegare la provenienza di tali risorse. In sostanza, se Tizio dichiara un reddito basso ma risulta aver versato 100.000 € in una società per aumentarne il capitale, il Fisco può legittimamente presumere che Tizio avesse redditi non dichiarati (utilizzati per quel versamento) e rettificare il suo imponibile . Sarà Tizio a dover dimostrare che quei soldi provenivano da fonti lecite e già tassate (o non tassabili). L’accertamento sintetico non è ammesso se il maggior reddito accertabile per ciascun anno è inferiore a determinate soglie (oggi 15.000 €). La prova contraria ammessa dalla legge consiste nel dimostrare che le spese/investimenti sono state finanziate con redditi di anni precedenti già tassati o esenti, o con altri introiti non imponibili (es. eredità, donazioni, vincite). |
| Art. 39, co.2, D.P.R. 600/1973 – Accertamento induttivo “puro” (società e imprese) | Consente all’ufficio, in presenza di gravi irregolarità o indizi di inattendibilità delle scritture contabili, di prescindere dalle risultanze contabili e determinare il reddito d’impresa in via induttiva, anche basandosi su semplici presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La giurisprudenza conferma che l’utilizzo di finanziamenti soci “anomali” o apporti non giustificati è un valido motivo per procedere ad accertamento induttivo puro ex art. 39 . In tal caso l’Ufficio può ignorare il bilancio e ricostruire maggiori ricavi non dichiarati, senza doverli collegare a singole fatture mancanti. È sufficiente un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti di evasione, tra cui rientrano: versamenti di denaro da parte di soci non deliberati formalmente, apporti in contanti di importo rilevante, sproporzione tra i redditi ufficiali dei soci e le somme versate in società , nonché una gestione antieconomica dell’impresa (es. perdite croniche coperte da continui versamenti). In presenza di tali elementi, l’accertamento induttivo è ritenuto legittimo dalla Suprema Corte . Nota bene: l’art. 39 co.2 è spesso usato nei confronti di società di capitali (S.r.l., S.p.A.) a ristretta base familiare, dove è forte il sospetto che i soci confondano le finanze personali con quelle societarie. Ad esempio, la Cassazione ha confermato accertamenti induttivi in casi di società che presentavano cassa continuamente “in rosso”, poi ripianata da soci con modeste capacità finanziarie – sintomo di ricavi in nero conseguiti dalla società e fatti rientrare informalmente . |
| Art. 2467 c.c. – Postergazione dei finanziamenti dei soci (profilo civilistico) | Questa disposizione del codice civile (applicabile alle S.r.l. e, per rinvio, alle cooperative e alle S.p.A. non quotate) prevede che i finanziamenti dei soci a favore della società, concessi in un momento in cui la società versa in squilibrio patrimoniale o difficoltà finanziaria (cd. sottocapitalizzazione), sono postergati nella restituzione rispetto agli altri creditori. In pratica, se una società è sottocapitalizzata e i soci la sostengono con prestiti anziché con apporti a capitale, quei prestiti vengono trattati come vero capitale di rischio: in caso di insolvenza, i soci potranno essere rimborsati solo dopo aver soddisfatto gli altri creditori (e se residuano attivi) . Questa norma non è fiscale, ma rivela un principio importante: quando i soci avrebbero dovuto ricapitalizzare la società, ma invece la finanziano come creditori, la legge li penalizza. Il Fisco adotta una logica simile negli accertamenti: versamenti formalmente qualificati come prestiti, ma erogati in situazioni anomale (società in perdita strutturale, soci incapienti, nessuna effettiva volontà di rimborso), vengono spesso riqualificati come apporti a fondo perduto o utili occulti. Ciò perché, sostanzialmente, quei soldi si comportano come capitale proprio (non c’è vera terzietà del socio finanziatore). In sede difensiva, però, l’art.2467 c.c. può essere un’arma a favore del contribuente: se un finanziamento soci rispetta i requisiti (viene rimborsato solo a condizioni di normalità finanziaria), esso conferma la sua natura di prestito genuino. Viceversa, un continuo ricorso a prestiti soci non restituiti rafforza la tesi erariale che si trattasse di capitali propri non dichiarati. |
| D.Lgs. 231/2007 – Normativa antiriciclaggio (limiti all’uso del contante) | Il Decreto antiriciclaggio prevede stringenti obblighi di tracciabilità delle transazioni finanziarie. In particolare, impone un limite all’uso del contante (soglia variabile nel tempo: 5.000 € dal 2023, salvo diverse modifiche) per i trasferimenti tra soggetti privati oltre il quale è vietato effettuare pagamenti in contanti. Operazioni frazionate artificiosamente per eludere la soglia sono parimenti sanzionate. Questa normativa rileva indirettamente negli accertamenti fiscali: ingenti versamenti in contanti dei soci nelle casse sociali costituiscono non solo violazioni amministrative (sanzionabili), ma anche indizi di possibili fondi neri di provenienza illecita. La Cassazione ha evidenziato che il versamento di capitali sociali in violazione delle norme antiriciclaggio è spesso sintomatico di ricavi in evasione reiniettati in azienda . In pratica, un versamento cash fuori regola fa scattare un doppio allarme: per l’UIF/GdF (sul fronte riciclaggio) e per l’Agenzia Entrate (sul fronte fiscale). Ai fini difensivi, l’utilizzo di canali tracciati (bonifici bancari, assegni non trasferibili) e il rispetto delle soglie di legge è fondamentale per non offrire appigli al Fisco: un conferimento in denaro contante, oltre i limiti, difficilmente potrà essere giustificato come genuino, mentre un bonifico con causale “Aumento capitale deliberato dall’assemblea in data X” fornisce già una prima prova di trasparenza. |
| Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – Garanzie procedurali e buona fede | Diverse norme dello Statuto possono venire in rilievo: l’art. 7 impone che ogni atto impositivo sia motivato e contenga i presupposti di fatto e le norme di diritto su cui si fonda (es.: in caso di avviso di accertamento su aumento di capitale, l’Ufficio deve spiegare chiaramente il ragionamento presuntivo seguito). L’art. 10 tutela l’affidamento e la buona fede del contribuente: se questi ha tenuto un comportamento conforme a indicazioni ufficiali, non può subire sanzioni. L’art. 10-bis (norma antiabuso fiscale) stabilisce che operazioni prive di sostanza economica, effettuate solo per ottenere vantaggi fiscali indebiti, possono essere disconosciute dall’Amministrazione finanziaria (con limiti: l’abuso va motivato e non può essere contestato se l’operazione ha ragioni extrafiscali non marginali). Nel contesto degli aumenti di capitale, il concetto di abuso potrebbe affacciarsi se – ad esempio – un complesso aumento di capitale fosse architettato al solo scopo di far emergere perdite e ottenere benefici fiscali indebiti. Infine, fondamentale è l’obbligo di contraddittorio prima di alcuni accertamenti: come accennato, per l’accertamento sintetico è previsto per legge, ma la giurisprudenza ha esteso la necessità del contraddittorio endoprocedimentale anche ad altri casi (soprattutto dopo sentenze della Corte UE). La violazione del contraddittorio può comportare la nullità dell’accertamento . Un contribuente ben difeso verificherà sempre se l’ufficio ha rispettato tali garanzie formali, perché un vizio procedurale (mancata attivazione del contraddittorio, mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dopo il PVC, ecc.) può essere motivo di annullamento dell’atto impositivo. |
Nella tabella sopra abbiamo elencato le principali norme rilevanti. In sintesi, emergono alcuni principi cardine: 1) l’onere della prova in questi accertamenti viene spesso invertito a carico del contribuente (in forza di presunzioni legali come quelle bancarie e sintetiche); 2) la “forma” scelta (prestito vs conferimento, contante vs bonifico, ecc.) non è definitiva agli occhi del Fisco, che può riqualificare secondo la sostanza economica effettiva; 3) esistono tuttavia regole procedurali stringenti** che il Fisco deve rispettare (pena la nullità degli atti) e spazi per far valere le proprie ragioni fornendo prove contrarie puntuali.
Va anche ricordato che un aumento di capitale, se genuino, non genera in sé materia imponibile: gli apporti dei soci (a titolo di capitale di rischio) non sono considerati ricavi tassabili per la società né per il socio (il quale semmai aumenta il valore della propria partecipazione, ma non realizza reddito al momento del conferimento). Le problematiche sorgono quando l’Ufficio contesta la genuinità dell’operazione, sostenendo ad esempio che quel conferimento in realtà nasconde utili precedentemente non tassati o che la somma versata apparteneva ad altri (o allo stesso socio in maniera occulta). In tali casi, il riparto dell’onere probatorio diventa decisivo: l’Agenzia normalmente fornisce indizi e presunzioni, mentre il contribuente dovrà fornire prova contraria documentale per superarle.
Onere della prova – esempio: Tizio nel 2025 versa €200.000 nella Alfa S.r.l. di cui è socio al 50%, aumentando proporzionalmente il capitale sociale. La società presenta bilanci in perdita e Tizio ha dichiarato negli ultimi anni un reddito personale medio di €20.000 annui. L’Agenzia avvia un accertamento ipotizzando che i €200.000 siano in realtà ricavi aziendali mai dichiarati, poi “riciclati” tramite conferimento. In questo scenario: il Fisco si avvale di varie presunzioni (anti-economicità della gestione, incapienza di reddito del socio finanziatore, cassa aziendale in rosso coperta dall’apporto). A fronte di ciò, toccherà a Tizio e ad Alfa S.r.l. provare che l’aumento di capitale è legittimo: ad esempio esibendo documentazione che attesti la provenienza lecita dei fondi (supponiamo: Tizio aveva venduto un immobile di famiglia ereditato, ricavando quella somma). Se Tizio produce l’atto notarile di vendita dell’immobile e prova che il ricavato, tramite bonifico, è stato interamente destinato all’aumento di capitale, potrà scardinare la presunzione del Fisco dimostrando una causa non imponibile per quei soldi (realizzo di un cespite ereditario non tassabile). Se invece non ha prove convincenti (perché magari i 200k erano accumulati in contanti in casa, senza tracciabilità), difficilmente eviterà la ripresa a tassazione.
Come opera l’Agenzia delle Entrate: controlli, indizi e presunzioni sugli aumenti di capitale
Delineato il quadro normativo, esaminiamo ora il modus operandi dell’Amministrazione finanziaria quando focalizza la sua attenzione su operazioni di aumento del capitale di una società. Comprendere come “pensa” il Fisco in questi casi aiuta sia a prevenire situazioni rischiose, sia a impostare correttamente la difesa. In generale, gli uffici valutano una serie di indicatori sintomatici che possono suggerire che dietro un aumento di capitale si celi qualcosa di irregolare. Ecco i principali:
- Disallineamento tra redditi del socio e importo versato: uno dei segnali più forti è quando un socio (persona fisica) apporta fondi ingenti rispetto alla sua capacità reddituale dichiarata. Ad esempio, Caio dichiara 30.000 € l’anno, ma nel 2025 sottoscrive un aumento di capitale da 500.000 € nella sua S.r.l. Se Caio non dispone di altre fonti palesi (risparmi documentati, disinvestimenti, eredita, ecc.), l’Agenzia presume che quei soldi derivino da redditi in nero. È lo scenario tipico che innesca un accertamento sintetico a carico del socio per “incremento patrimoniale non giustificato” . La Cassazione ha ribadito la legittimità di tale approccio: un consistente aumento di capitale sociale, specie se il contribuente non ha presentato dichiarazione o ha redditi esigui, è indice di capacità contributiva e legittima l’accertamento sintetico . In queste situazioni, spesso l’ufficio invita il contribuente a indicare quali somme esenti o già tassate ha utilizzato; se le spiegazioni non convincono, procede con la ripresa a tassazione.
- Soci di comodo o prestanome: altro elemento scrutinato è chi effettua il versamento. Se i fondi provengono da un soggetto terzo apparentemente estraneo o non in linea con l’assetto societario, il Fisco ipotizza possibili interposizioni fittizie . Ad esempio, un aumento di capitale in una PMI familiare viene sottoscritto non dai familiari stessi ma da un loro amico/nullatenente, il quale riceve il denaro dai familiari e lo versa in società: uno schema così anomalo verrebbe smascherato. L’Agenzia (anche grazie a segnalazioni della UIF – Unità di Informazione Finanziaria – in ambito antiriciclaggio) verifica le movimentazioni finanziarie: se emergono giri di denaro (es. bonifici di pari importo dal socio A al socio B il giorno prima che B finanzi la società), scatterà probabilmente la contestazione che B è un prestanome di A. Come visto, l’art. 37, co.3 DPR 600/73 consente di ignorare il prestanome e tassare A per quei fondi . Il punto debole di questi schemi è spesso la tracciabilità: in passato si contava sul contante per occultare l’interposizione, ma con i limiti attuali e la vigilanza bancaria, far circolare cifre elevate senza lasciare tracce è difficile. D’altro canto, utilizzare canali tracciati crea collegamenti evidenti. Esempio concreto: in un caso affrontato in giudizio, un contribuente cercò di giustificare l’origine di €50.000 versati nella sua società sostenendo trattarsi di un prestito di un cugino; le indagini bancarie mostrarono che quei €50.000 provenivano in realtà da prelievi di contante effettuati dallo stesso contribuente nei mesi precedenti e poi transitati brevemente sul conto del cugino (franco giro). La difesa fu demolita: i giudici qualificarono il tutto come autoricoiclaggio di utili propri, applicando la normativa sulle interposizioni fittizie e confermando la tassazione in capo al vero autore .
- Mancanza di una deliberazione formale o di una cornice contrattuale chiara: gli aumenti di capitale sociale richiedono, per legge, una delibera assembleare (straordinaria, con verbale notarile per S.p.A. e S.r.l.) e devono rispettare precise formalità (offerta in opzione ai soci esistenti, se S.p.A.; versamento almeno del 25% del nuovo capitale sottoscritto, ecc.). Se un versamento di denaro da parte dei soci non è accompagnato da una delibera di aumento (né da altra causale specifica), l’ufficio è portato a pensare che si tratti di un “finanziamento” surrettizio o di un apporto in realtà destinato a coprire utili occulti. In passato era diffusa la pratica dei versamenti “a fondo perduto” o “in conto capitale” senza formale aumento del capitale nominale: i soci apportavano somme che la società registrava a patrimonio netto (in una riserva) senza passare dal notaio. Civilisticamente questi sono conferimenti atipici leciti, ma se mancano documenti che ne fissino lo scopo possono generare confusione. La Cassazione ha distinto le varie fattispecie: i versamenti in conto capitale sono apporti destinati a una riserva patrimoniale (non al capitale sociale) e rimborsabili solo a determinate condizioni; i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono anticipazioni effettuate in vista di un aumento di capitale deliberando in futuro; i versamenti a fondo perduto sono apporti definitivamente non restituibili, destinati a coprire perdite senza vantare diritti . Se in sede di controllo la causale dell’apporto non è chiara, l’Agenzia tende a qualificare secondo l’ipotesi più sfavorevole al contribuente. Ad esempio, se i soci denominano il versamento “finanziamento soci” ma non c’è un contratto né un piano di rimborso, e magari la società è in perdita, il Fisco potrebbe riqualificarlo come apporto a fondo perduto (quindi potenziale ricavo occulto per la società). Oppure, se i soci versano somme in varie riprese dicendo che sono “in conto futuro aumento” ma poi l’aumento non viene mai deliberato, quelle somme diventano formalmente restituibili ai sensi della Cassazione (perché viene meno la causa, configurandosi indebito oggettivo) – ma il Fisco potrebbe sostenere che in realtà erano utili extra-contabili messi a patrimonio. La mancanza di delibere e documenti quindi è un terreno scivoloso: forma e sostanza devono collimare per non dare appigli. Non a caso, la Suprema Corte ha convalidato accertamenti induttivi in casi di “finanziamenti non deliberati” uniti ad altri indizi .
- Uso del contante e frazionamento dei versamenti: già accennato, l’utilizzo di contante per importi significativi è uno dei comportamenti più rischiosi. Oltre a violare la normativa antiriciclaggio, alimenta quasi automaticamente il sospetto di fondi non dichiarati. Se la società risulta aver ricevuto, ad esempio, €80.000 in contanti dal socio, magari suddivisi in 8 versamenti da 10.000 ciascuno in giorni diversi (nel goffo tentativo di aggirare il limite per singola transazione), il Fisco potrà sia sanzionare l’infrazione (ognuno di quei trasferimenti eccedeva la soglia consentita tra privati, attualmente) sia, soprattutto, presumere che l’origine di quel denaro sia il “nero”. La presenza di operazioni frazionate è letta come indizio di volontà di occultamento. Casi di questo tipo frequentemente sfociano in accertamenti induttivi su società di comodo (cash-based) o anche in verifiche personali ai soci per monitorare i flussi di contante. Va detto che, con l’avvento dei pagamenti elettronici, tali condotte sono meno comuni e più facilmente individuabili nelle ispezioni.
- Società in perdita cronica con continui apporti dai soci: la antieconomicità è un concetto che l’Amministrazione finanziaria utilizza spesso come campanello d’allarme. Una gestione sistematicamente in perdita o con margini irrisori, abbinata a continue immissioni di denaro da parte dei soci per tenerla in vita, è ritenuta “anomala” e potenzialmente strumentale all’evasione . L’idea è: perché un imprenditore continuerebbe a mettere soldi in un’attività che non genera utili? Una possibile risposta del Fisco è: perché in realtà l’attività genera utili in nero, che escono e rientrano sotto forma di versamenti. Questo “ping-pong” è stato descritto anche in giurisprudenza: utile occulto conseguito dalla società, poi “distribuito” ai soci di fatto (ma ovviamente non contabilizzato) e infine reintrodotto nelle casse sociali come finto finanziamento per coprire la cassa in rosso . Uno schema del genere legittima l’accertamento induttivo sia verso la società (maggiori ricavi non dichiarati) sia, talvolta, verso i soci (come utili extrabilancio a loro attribuiti per trasparenza, se è una società a ristretta base). Nel 2025 la Cassazione (ord. n.16904/2025) ha confermato che la presenza di perdite sistematiche coperte da versamenti soci configura un grave indizio di sotto-fatturazione, sufficiente a superare le scritture contabili e a ricostruire il reddito d’impresa in via induttiva . Anche gli Indici ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità) introdotti di recente penalizzano fortemente le imprese con bassa redditività e alti apporti infruttiferi da parte dei soci, segnalando il caso per potenziali controlli. Insomma, in termini pratici: se un’azienda per più anni dichiara perdite o utili simbolici, ma i soci continuano a immettere liquidità per evitare il collasso, è molto probabile che prima o poi l’Agenzia bussi alla porta per “vederci chiaro”.
- Casi particolari – Start-up innovative, PMI e cooperative: alcune tipologie societarie presentano dinamiche proprie che possono attirare (o allontanare) l’attenzione del Fisco. Le start-up innovative, ad esempio, beneficiano di incentivi fiscali per chi investe nel loro capitale: l’Agenzia vigila affinché tali incentivi non coprano operazioni fittizie (come conferimenti solo cartolari o sopravalutati). Tuttavia, poiché spesso le start-up raccolgono capitali da investitori istituzionali o tramite piattaforme regolamentate, le operazioni risultano tracciate e documentate, e il rischio di accertamenti su di esse (per il solo fatto dell’aumento di capitale) è minore, a meno che non emergano frodi specifiche (es. l’uso dei fondi per finalità diverse). Per le PMI tradizionali e le società familiari, come detto, il rischio è più elevato specie se c’è compenetrazione tra patrimonio personale e aziendale. Le cooperative hanno regole particolari sul capitale (capitale variabile, ristorni ai soci, ecc.): in linea di principio, un aumento di capitale in una coop da parte di soci non dovrebbe generare sospetti se avviene secondo le norme cooperative (spesso parliamo di piccole quote versate da molti soci). Tuttavia, se una cooperativa viene usata strumentalmente – ad esempio soci fittizi che apportano denaro sporco – allora scattano gli stessi controlli (anzi, le coop sono soggette anche alla vigilanza di altri organismi, come il Ministero dello Sviluppo Economico).
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate incrocia diversi elementi: dati dalle dichiarazioni dei redditi, informazioni bancarie (anche grazie alla Superanagrafe dei conti che registra i movimenti finanziari sopra certe soglie), risultati di eventuali comunicazioni obbligatorie (in passato, ad esempio, esisteva l’obbligo di comunicare all’Anagrafe Tributaria i finanziamenti e le capitalizzazioni dei soci oltre una certa soglia annua, a fini di monitoraggio anti-evasione), segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio, ecc. Questo mosaico informativo permette di identificare i casi più eclatanti dove un aumento di capitale può mascherare un’evasione. Una volta individuato un caso sospetto, gli ispettori procedono in genere così:
- Richiesta di informazioni e documenti: possono inviare un questionario alla società e/o ai soci chiedendo di documentare i versamenti effettuati (origine dei fondi, deliberazioni assembleari, scritture contabili dei movimenti, contratti di eventuali mutui tra soci e società, ecc.). In parallelo possono essere avviate indagini bancarie ai sensi dell’art. 32 DPR 600/73, acquisendo gli estratti conto dei soggetti coinvolti nel periodo interessato .
- Contraddittorio iniziale: soprattutto se si profila un accertamento sintetico verso una persona fisica, viene fissato un incontro o comunque avviato un contraddittorio. Qui il contribuente ha l’opportunità di fornire spiegazioni e prove. Ad esempio, se l’aumento di capitale è avvenuto con risorse proprie provenienti da disinvestimenti, in questa sede andrà mostrato. È cruciale essere collaborativi ma prudenti: eventuali ammissioni fatte al Fisco (es. “sì, in effetti quei contanti erano soldi derivanti da vendite in nero che ho poi messo in società”) verranno usate contro il contribuente anche in giudizio.
- Notifica dell’Avviso di Accertamento: se le spiegazioni non sono ritenute sufficienti, l’Ufficio emette l’atto impositivo. Questo conterrà l’imputazione fiscale: ad esempio, “riqualificazione di € X apportati dal socio come ricavi non dichiarati della società Alfa Srl, esercizio YYYY” oppure “maggior reddito sintetico in capo al socio per incrementi patrimoniali pari a € X”. Spesso vengono applicate anche sanzioni amministrative per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% della maggiore imposta) e, se del caso, segnalazioni alla Procura per reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele o fraudolenta, a seconda delle soglie e condotte).
- Eventuale fase di adesione: dopo la notifica, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione per cercare un accordo (vedremo più avanti questo strumento difensivo).
- Contestazioni penali parallele: se le somme in gioco sono elevate e configurano superamento delle soglie penali (es. imposta evasa > €100.000 in caso di infedele dichiarazione, o > €50.000 in caso di omessa dichiarazione), il tutto viene comunicato all’Autorità Giudiziaria. A titolo di esempio, se un socio non presenta la dichiarazione dei redditi e gli viene imputato un reddito non dichiarato di €1.000.000 in base a un aumento di capitale (come nel caso deciso dalla Cassazione ord. 30571/2024 ), si integra il reato di omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs.74/2000) con pena fino a 4 anni di reclusione. Oppure, se un amministratore di società viene colto a riciclare utili aziendali in forma di conferimenti, si possono profilare reati di dichiarazione fraudolenta o sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, nonché autoriciclaggio (art.648-ter1 c.p.) per il denaro “ripulito”.
Da questo quadro emerge un messaggio importante: il miglior modo di difendersi è prevenire, curando sin dall’inizio la regolarità e trasparenza delle operazioni di aumento di capitale. Nel prossimo paragrafo vedremo proprio le strategie difensive, ma già ora possiamo anticipare alcuni accorgimenti preventivi: deliberare sempre formalmente gli apporti significativi, preferire la ricapitalizzazione ufficiale rispetto ai versamenti informali, evitare l’uso di contanti per importi rilevanti, tenere traccia documentale dell’origine dei fondi (anche con dichiarazioni patrimoniali, se necessario, o asseverazioni di periti in caso di utilizzo di somme provenienti da cassaforte di famiglia). Se tali cautele non sono state adottate e ci si trova già in sede di verifica, non tutto è perduto: molti accertamenti possono essere efficacemente contrastati, come vedremo, sfruttando le lacune della prova presuntiva del Fisco o producendo ex post la documentazione giustificativa.
Prima di passare alle strategie difensive, facciamo un breve riepilogo in tabella dei principali indizi di pericolo in tema di aumenti di capitale e della loro possibile lettura fiscale:
| Indizio sospetto rilevato dal Fisco | Interpretazione dell’Ufficio (presunzione) | Riflessi dell’accertamento |
|---|---|---|
| Socio privo di adeguata capacità reddituale sottoscrive un aumento di capitale ingente. | Il socio deve avere redditi non dichiarati (altrimenti non potrebbe disporre di tali somme). | Accertamento sintetico IRPEF a carico del socio per redditi occulti pari all’importo investito . Se la società è a ristretta base, possibile ulteriore ipotesi: i fondi provengono da utili societari in nero. |
| Aumento di capitale sottoscritto da terzi estranei o parenti senza mezzi (possibile prestanome). | Interposizione fittizia: il reale apportatore è un altro soggetto (di solito un socio preesistente) che ha veicolato il denaro tramite il prestanome. | Tassazione in capo al vero beneficiario (il prestanome viene ignorato ex art.37, co.3). L’apporto può essere riqualificato come reddito del beneficiario (es. utili a lui imputabili). |
| Versamenti ripetuti dai soci in contanti o per importi frazionati. | Ricavi in nero della società fatti transitare extra-contabilmente. Il contante e il frazionamento indicano volontà di nascondere l’origine. | Accertamento induttivo per maggiori ricavi alla società . Sanzioni antiriciclaggio per i trasferimenti illeciti. Possibili sviluppi penali (riciclaggio/autoriciclaggio). |
| Società costantemente in perdita o con cassa negativa, sostenuta da continui apporti dei soci. | L’impresa è antieconomica: probabile sotto-dichiarazione di ricavi. I soci iniettano periodicamente i proventi non contabilizzati per mantenere l’operatività. | Accertamento induttivo puro alla società, rideterminando i ricavi evasi (anche pari alla somma dei versamenti soci) . In società a base ristretta, presunzione di distribuzione pro-quota degli utili extracontabili ai soci (accertamenti IRPEF a loro carico). |
| Versamento dei soci qualificato formalmente come “finanziamento” ma privo di interessi, scadenza e/o deliberazione. | Finto prestito, in realtà conferimento di capitale (o utile occulto). La mancanza di elementi tipici del mutuo fa presumere che il socio non intenda una restituzione reale. | Riqualificazione fiscale: se la società ha utili non dichiarati, l’importo viene trattato come utile distribuito (tassato in capo al socio) e parallelamente come ricavo non dichiarato tassato in capo alla società . In altri casi, l’apporto viene considerato un contributo a fondo perduto imponibile per la società. |
| Somme versate in conto aumento capitale ma l’aumento non viene deliberato nei tempi previsti. | Mancanza di causa dell’apporto: può essere indice che i soldi erano destinati ad altro (es. copertura perdite) o che il socio li rivuole indietro. | Da un lato, civilisticamente il socio ha diritto alla restituzione (versamento divenuto indebito) . Fiscalmente, l’ufficio può contestare un abuso del diritto (apporto utilizzato per altro fine) o, se la somma è stata usata per spese sociali, considerarla ricavo non dichiarato (specie se l’azienda ha dedotto costi coperti poi da questi apporti). Inoltre, l’enunciazione di un versamento in conto capitale in un atto (es. verbale di assemblea) può far scattare l’imposta di registro 3% sull’importo, se l’atto di conferimento non era stato registrato prima . |
(La tabella sopra semplifica situazioni frequenti: ogni caso concreto può presentare varianti. Ad esempio, il Fisco potrebbe contestare contestualmente più profili – es. induttivo alla società e sintetico al socio – ma in sede di adesione o contenzioso si potrebbero evitare duplicazioni.)
Strategie difensive del contribuente: prevenzione e rimedi
Passiamo ora al piano della difesa. Un contribuente (società o socio) che si trovi ad affrontare un accertamento relativo a un aumento di capitale ha a disposizione diverse linee d’azione. La difesa inizia idealmente prima ancora dell’accertamento, con comportamenti virtuosi che mettono il contribuente in posizione di forza qualora il Fisco sollevi contestazioni. Ma se la verifica è già in corso o l’avviso è stato notificato, entrano in gioco specifici strumenti procedurali e argomentativi. Affronteremo entrambi gli aspetti:
Prevenire è meglio: buone prassi nelle operazioni di capitale
Molti accertamenti nascono da errori evitabili o scelte imprudenti. Ecco alcune buone prassi che avvocati e consulenti raccomandano a soci e imprese quando si tratta di apportare capitali:
- Formalità societarie impeccabili: se occorre immettere nuovi fondi in azienda, valutare seriamente di deliberare un aumento di capitale “ufficiale” (con eventuale sovrapprezzo, se opportuno) invece di procedere con versamenti informali. Un aumento di capitale deliberato con atto notarile, sottoscritto e registrato, offre immediata trasparenza: l’importo versato risulta dal verbale, l’atto paga l’imposta di registro fissa (oggi €200) ed eventuale bollo , e la destinazione a capitale sociale è chiara. Questo mette al riparo da contestazioni di “finzione”. Al contrario, versamenti fuori capitale (in conto futuro aumento, a copertura perdite, ecc.) se non ben documentati possono generare incertezze. Naturalmente, occorre valutare caso per caso (un piccolo versamento per cassa potrebbe non giustificare i costi notarili di un aumento formale; ma per cifre importanti, è consigliabile).
- Documentare la provenienza dei fondi prima dell’operazione: se un socio intende utilizzare proprie disponibilità accumulate, è utile predisporre un dossier documentale: copie di dichiarazioni dei redditi passate che mostrino redditi congrui, estratti conto che evidenzino il risparmio graduale, atti di vendita di beni il cui ricavato verrà usato, contratti di mutuo stipulati per ottenere la liquidità da conferire, e così via. Questa documentazione, fatta predisporre prima o contestualmente all’aumento di capitale, costituirà la “pezza d’appoggio” immediata qualora l’ufficio chieda spiegazioni. Ad esempio, se Caio nel 2024 vende un terreno per €300k generando una plusvalenza esente e nel 2025 investe €300k nella sua startup, sarà opportuno allegare alla delibera di aumento anche un riferimento a tale fatto (“il socio Caio conferisce denaro proveniente dalla vendita del terreno X…”), conservare il rogito, il bonifico di accredito e quello di successivo investimento. In questo modo, in caso di controllo, il legame è subito rintracciabile.
- Evitare l’uso del contante e i passaggi intermedi opachi: i contributi dovrebbero transitare direttamente dal patrimonio del socio alla società, preferibilmente per via bancaria. Se proprio si dovesse ricevere denaro contante da un socio (entro limiti di legge), conviene far depositare il contante su un conto intestato al socio e quindi effettuare un bonifico da quel conto verso la società, inserendo una causale chiara. Ogni passaggio aggiuntivo (prestiti tra parenti, movimenti su conti di terzi) che non sia strettamente necessario va evitato, perché complica la tracciabilità e suscita sospetti di interposizione. Se più soggetti contribuiscono, meglio formalizzare la cosa: ad esempio, Tizio vuole far entrare in società €100k ma li ottiene in parte dal padre? Allora conviene che il padre faccia una donazione ufficiale a Tizio (con atto pubblico se importo alto) o un prestito regolarmente registrato, e poi Tizio apporti i fondi propri così acquisiti. Se invece il padre versa direttamente nella società di Tizio senza diventare socio, quella somma sarà di dubbia qualificazione (donazione indiretta? finanziamento di terzo?), aprendo un fronte di incertezza fiscale.
- Coerenza contabile e di bilancio: se i soci versano fondi con una certa causale, la contabilità deve rifletterlo con coerenza. Ad esempio, un finanziamento soci fruttifero andrà iscritto a bilancio tra i debiti verso soci, con eventuali interessi rilevati; un versamento in conto capitale andrà a riserva patrimoniale dedicata; un anticipo in conto futuro aumento in una riserva vincolata non distribuibile. Evitare commistioni: non usare conti impropri (es. non registrare un finanziamento tra i ricavi!). Sembra banale, ma errori contabili forniscono al Fisco un’arma: se scopre che l’azienda stessa non sapeva come classificare quel denaro, potrà dire che “neanche il contribuente aveva chiaro cosa fossero quei fondi – segno che c’era qualcosa di anomalo”. In caso di dubbio, meglio coinvolgere il proprio revisore o commercialista per registrare correttamente l’operazione secondo i principi contabili (OIC 28 in primis, che tratta i diversi apporti dei soci ).
- Non abusare dei versamenti “a perdere”: se un’azienda ha bisogno di capitale, la strada fisiologica è l’aumento di capitale o, se vi sono perdite pregresse, la copertura delle stesse mediante versamenti a fondo perduto deliberati. Far confluire ogni anno liquidità sotto forma di “finanziamento soci” o altro può apparire come un escamotage per differire l’imposizione o nascondere prassi elusive. Dal punto di vista fiscale, tanti piccoli apporti periodici possono apparire come “ricavi frazionati” o come indicatore di undercapitalization sfruttata per scopi indebiti. Meglio pianificare interventi di ricapitalizzazione più strutturati e, se i soci sono restii a formalizzare aumenti di capitale, valutare misure alternative (riduzione costi, ingresso di nuovi soci finanziatori, o purtroppo in casi estremi la liquidazione): continuare all’infinito con i soci che ripianano le perdite è insostenibile e sicuramente attira controlli (Cassazione docet: “operare in perdita cronica senza giustificazioni plausibili è un indizio grave e preciso di sottofatturazione” ).
- Consultare preventivamente esperti: prima di effettuare operazioni societarie straordinarie (che siano aumenti di capitale, finanziamenti soci, conversione di debiti in capitale, ecc.) è utile un parere fiscale. Un tributarista potrà evidenziare eventuali profili di rischio e consigliare come mitigarli. Ad esempio, se si sta costituendo una start-up innovativa e uno dei soci di capitale è una persona fisica con redditi modesti, si potrà strutturare il suo apporto in modo da evitare accertamenti (magari facendolo entrare con un socio accomandante in una società di persone che poi apporta il capitale – ipotesi avanzate da valutare caso per caso). Oppure, se un socio intende apportare un immobile invece di denaro, ci sono implicazioni diverse (perizie di stima, possibili plusvalenze, imposta di registro proporzionale) che andranno considerate per evitare sorprese.
Riassumendo: trasparenza, tracciabilità e coerenza sono le parole d’ordine per prevenire contestazioni. Se nonostante tutto l’accertamento arriva, occorre passare alla vera e propria strategia difensiva in sede di contraddittorio e contenzioso, che trattiamo nei prossimi punti.
Difesa in sede di verifica e accertamento (fase pre-contenziosa)
Se l’Agenzia delle Entrate avvia un controllo relativo a un aumento di capitale, la prima fase in cui si può intervenire è quella istruttoria/istruttoria (verifica o accertamento prima della formalizzazione dell’atto impositivo). In questa fase l’obiettivo è cercare di convincere l’Ufficio della legittimità dell’operazione, magari evitando che si arrivi proprio all’emissione dell’avviso di accertamento o quantomeno circoscrivendo le pretese.
- Rispondere tempestivamente e in modo puntuale alle richieste di informazioni: ignorare o sottovalutare i questionari dell’Agenzia è un grave errore. È vero che il contribuente non è obbligato ad auto-incriminarsi, ma fornire chiarimenti ed evidenze già in fase istruttoria può spesso chiarire malintesi o persuadere l’ufficio a desistere. Ad esempio, se arriva una “comunicazione di irregolarità” o una convocazione per esibire documenti riguardo a un aumento di capitale, presentarsi (personalmente o tramite il proprio consulente) con tutta la documentazione raccolta (come suggerito prima) e con spiegazioni logiche. Bisogna essere onesti ma strategici: se effettivamente l’operazione aveva profili irregolari, ammetterlo ora non fermerà l’accertamento e anzi darà al Fisco prova diretta; in tal caso meglio mantenere un atteggiamento cooperativo ma senza concedere più del dovuto, riservando le argomentazioni giuridiche al contenzioso. Se invece si è sicuri della propria posizione, mostrare sicurezza e fornire ogni dettaglio può portare l’accertatore a rivalutare il caso.
- Far valere eventuali vizi procedurali subito: se l’accertamento in corso appartiene a una categoria per cui è previsto il contraddittorio obbligatorio (ad es. accertamento sintetico da redditometro, o accertamento che scaturisce da indagini finanziarie sui conti, per cui la legge prevede la convocazione del contribuente), assicurarsi che tali passi siano rispettati. Ad esempio, in un accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/73 l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire informazioni prima di emettere l’atto (pena la nullità dell’eventuale accertamento) . Se ciò non avviene, è opportuno farlo notare per iscritto subito all’ufficio, citando la norma, così magari da indurlo a ripristinare il contraddittorio (o dissuaderlo dal fare un atto nullo). Anche la tempistica è importante: dopo un PVC della Guardia di Finanza, l’Agenzia deve attendere 60 giorni prima di emettere l’accertamento (art.12 c.7 L.212/2000) per consentire controdeduzioni; in presenza di violazione di ciò, farlo presente può bloccare sul nascere un atto frettoloso.
- Raccolta e produzione di prove a discarico: qui entra in gioco l’arsenale probatorio del contribuente. È fondamentale presentare le prove documentali di cui si dispone e, se necessario, integrarle. Ad esempio:
- Estratti conto bancari che mostrano prelevamenti o bonifici in data coerente con l’apporto di capitale (per dimostrare da dove arrivano i soldi).
- Copia di assegni, bonifici o ricevute utilizzate per il versamento in società (specie se c’era un passaggio per cassa).
- Contratto di mutuo stipulato tra socio e società, con data certa anteriore all’erogazione e clausole di restituzione: questo è un ottimo elemento per dimostrare che l’intenzione originaria era un prestito (non un apporto definitivo). Se il contratto manca, è un problema – ma in alcuni casi si può rimediare con dichiarazioni autenticate tardive (la cui efficacia però è discutibile, il Fisco potrebbe non dar loro peso).
- Verbali assembleari, decisioni dei soci o dell’amministratore che attestino la volontà alla base del versamento (es. “il socio intende supportare finanziariamente la società in attesa di deliberare un aumento di capitale entro 12 mesi…”). Se questi documenti non esistono, potrebbe essere utile crearli “a posteriori” sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui i soci narrano l’intento originario. Anche se formate successivamente, tali dichiarazioni hanno valore di elemento indiziario a favore se coerenti e supportate da altri fatti.
- Prove delle fonti finanziarie del socio: estratti conto personali che evidenziano accumulo di risparmi, disinvestimenti (vendita di titoli, crypto, ecc.), accrediti da terzi (donazioni, vincite). Per esempio, se il socio afferma di aver utilizzato risparmi, sarebbe utile mostrare che il saldo del suo conto corrente è diminuito di quell’importo, e magari era alimentato da risparmi di anni passati.
- Tracciabilità dei contanti: se è stato usato contante (poniamo €15.000), una difesa è dimostrare che il socio li aveva prelevati poco prima dal suo conto (quindi erano denaro già dichiarato). Oppure, presentare pezze giustificative di entrate in contanti lecite (es. un rimborso assicurativo pagato in contanti, un’attività occasionale pagata in contanti dichiarata nel quadro RL…). Certo, il contante è problematico perché il nesso resta debole, ma meglio qualcosa che niente.
- Eventuali perizie o pareri: in casi complessi, si può considerare di allegare un parere pro-veritate di un esperto (ad esempio un commercialista che attesti la correttezza contabile del versamento come da principi OIC, o un consulente che attesti che i versamenti erano coerenti col piano finanziario dell’impresa). Ciò può non convincere il Fisco sul momento, ma crea un elemento utilizzabile poi in giudizio, mostrando che il contribuente ha agito con diligenza e buona fede.
- Attenzione alle “mezze ammissioni”: talvolta i verificatori cercano di far ammettere al contribuente che, in mancanza di prove, “forse” quei soldi provenivano anche da altri introiti. Bisogna evitare di cadere in trappola: qualsiasi riconoscimento di irregolarità può pregiudicare la difesa. Se incalzati, mantenere la posizione sostenibile più forte (“ho utilizzato le somme che avevo in casa provenienti da redditi regolarmente tassati in anni precedenti” oppure “da donazioni non tassabili”) anche se non si dispone immediatamente di tutte le pezze d’appoggio. Sarà il Fisco a dover dimostrare il contrario, ricordiamolo. L’onere della prova si è invertito solo relativamente alla presunzione legale; ma se il contribuente fornisce una spiegazione plausibile, l’Ufficio deve confutarla con elementi concreti.
- Valutare l’adesione prima che esca l’atto: se dalle discussioni preliminari appare chiaro che l’ufficio emetterà comunque l’accertamento e la posizione del contribuente è debole sul merito, si può manifestare apertura a una composizione tramite accertamento con adesione. Tecnicamente l’adesione può avvenire anche dopo la notifica dell’avviso, ma a volte anticipare i tempi facilita un miglior accordo. Ad esempio, se l’ufficio contesta €500k di ricavi non dichiarati, si può cercare di ridurre la pretesa mostrando elementi parziali (es. “riconosciamo 300k come apporto non giustificato, ma 200k erano coperti da donazione, ecco il documento…”). Una transazione in questa fase può far risparmiare sanzioni e soprattutto evitare il contenzioso lungo e costoso. L’adesione pre-atto non è formalizzata dalla legge, ma è prassi che il funzionario possa stilare un verbale di accordo anche prima di emettere l’avviso, se le parti si intendono.
La fase pre-contenziosa è dunque un gioco di equilibrio: mostrare abbastanza da dissuadere l’ufficio se si ha ragione, ma non scoprirsi troppo se si teme il peggio. In ogni caso, anche quando si prospetta un ricorso, è bene aver posto già in contraddittorio le basi della nostra tesi, perché così l’atto dell’Agenzia dovrà tenerne conto (motivando perché le nostre prove non sono state ritenute valide). Questo può essere utile poi davanti al giudice, per dimostrare che l’ufficio ha eventualmente ignorato o sottovalutato elementi a favore del contribuente.
Difesa in sede contenziosa (ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria)
Se l’accertamento viene comunque emanato (totale o parziale che sia la pretesa), si apre la fase del contenzioso tributario. Dal 2023, le vecchie Commissioni Tributarie sono state ridenominate Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (rispettivamente ex CTP e CTR). Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica dell’avviso per proporre ricorso (termine che può essere ampliato di 90 giorni se ha presentato istanza di accertamento con adesione entro 60 gg). Vediamo le strategie difensive principali da adottare in questa fase:
- Impugnare l’atto sotto ogni profilo legittimo: nel ricorso introduttivo conviene articolare motivi sia formali che sostanziali. Ad esempio, si contesterà:
- Vizi formali/procedurali: mancato contraddittorio, difetto di motivazione dell’atto (es. motivazione per relationem a un PVC non allegato, ecc.), eventuale decadenza dei termini (ma su operazioni recenti è raro). Se l’atto è stato emesso sulla base di presunzioni, si può contestare l’insufficienza della motivazione qualora l’ufficio non abbia spiegato adeguatamente il nesso logico tra l’indizio e la conclusione (ad es. se l’Agenzia ha applicato due presunzioni concatenate, dobbiamo verificare abbia motivato la tenuta di ciascuna – la Cassazione ha detto che una “doppia presunzione” non è vietata purché ogni passaggio sia logico e grave ).
- Merito fattuale: si porteranno all’attenzione del giudice tutte le prove contrarie che mostrano la legittimità dei versamenti. Molto importante è allegare in giudizio i documenti chiave (se non già prodotti prima). In ambito tributario vige il principio di libertà dei mezzi di prova, ma attenzione: non sono ammessi testimoni in senso stretto. Quindi tutto deve essere documentale o al più per presunzioni a favore nostro. Se abbiamo dichiarazioni di terzi (es. una scrittura privata dove un parente conferma di aver donato dei soldi al ricorrente), quelle valgono come indizi e vanno allegate.
- Onere della prova: sottolineare sempre che spetta all’ente impositore dimostrare il fondamento della pretesa, almeno a livello di presunzioni qualificate. Nel caso di accertamento sintetico, ad esempio, l’ufficio deve provare l’esistenza dell’incremento patrimoniale e l’assenza di redditi dichiarati a copertura; nel caso induttivo, deve provare le circostanze indice di evasione. Una volta fatto ciò, tocca al contribuente provare il contrario, ma se l’ufficio ha omesso di considerare prove fornite, ciò va evidenziato come violazione dell’art. 2697 c.c. (riparto onere probatorio) e vizio di motivazione. La Cassazione ha chiarito che la violazione dell’onere della prova c’è quando il giudice o l’ufficio attribuiscano il carico probatorio alla parte sbagliata . In questo contesto, nel ricorso si può eccepire, ad esempio: “l’ufficio ha preteso che il contribuente provasse la mancata distribuzione di utili, invertendo indebitamente l’onere, laddove sarebbe spettato all’ufficio provare l’esistenza di utili extra-bilancio secondo la presunzione di cui… ecc.”.
- Inattendibilità delle presunzioni del Fisco: un filone difensivo efficace è quello di minare la gravità, precisione e concordanza degli indizi su cui si fonda l’accertamento (quando si tratta di presunzioni semplici). Ad esempio, se l’ufficio sostiene “socio privo di reddito -> fondi in nero”, potremmo dimostrare che il socio in realtà aveva capacità finanziaria (magari redditi esenti, o redditi prodotti all’estero, o patrimonio accumulato): quindi l’indizio “incapienza” cade. Oppure se l’ufficio dice “mancanza di delibera = finto prestito”, e invece noi proviamo che in assemblea la questione era stata discussa (anche se non formalizzata): indeboliamo quel punto. Dobbiamo far emergere eventuali spiegazioni alternative lecite per gli stessi fatti. Più riusciamo a fornire al giudice una chiave di lettura alternativa, più la presunzione fiscale perde forza (per legge, per vincere in giudizio le presunzioni del Fisco devono risultare gravi, precise e concordanti – se noi introduciamo elementi di dubbio, potrebbe non essere più così).
- Applicazione di norme favorevoli: non dimentichiamo di invocare eventuali norme che ci aiutano. Ad esempio, se il socio è un familiare che ha ricevuto una donazione dal padre e l’ha investita in società, evidenziamo che le donazioni tra parenti in linea retta sono esenti da imposta di donazione fino a 1 mln € e non costituiscono reddito imponibile (è una causa non imponibile perfettamente legale). Questo per dire: portiamo all’attenzione del giudice che anche se c’è stata un’entrata di denaro, potrebbe comunque non essere materia di reddito ai sensi del TUIR (concetto di reddito in senso fiscale). Parimenti, se la società aveva riserve di capitale (da precedenti versamenti soci) e le ha convertite in capitale nominale, quell’operazione non produce reddito (è un aumento gratuito ex art. 2442 c.c.). Insomma, facciamo “didattica” al giudice sull’irrilevanza fiscale in sé di certe operazioni, così da contestualizzare le mosse del Fisco come eccessive.
- Sfruttare la giurisprudenza favorevole: la materia in esame ha visto numerose pronunce di legittimità. Citare casi analoghi decisi dalla Cassazione aiuta a sostenere le proprie ragioni. Eccone alcune utili:
- Cass. n.1908/2007: conferma la legittimità di accertare maggiori ricavi societari quando si riscontrano frequenti versamenti di soci privi di reddito per evitare scoperti di cassa . (Da usare se siamo difensori del Fisco? In realtà è contro il contribuente, quindi occhio a non citarla a sproposito. Piuttosto, se siamo difensori del contribuente, la conosciamo per distinguerla: es. “nel nostro caso, a differenza di Cass.1908/07, i soci avevano redditi congrui e la società non era in perdita, quindi quella massima non si applica”).
- Cass. n.17004/2012: sancisce che una cassa aziendale costantemente negativa legittima un accertamento induttivo di ricavi pari almeno al disavanzo . Anche questa è pro-Fisco, quindi la contromisura è evitare di trovarsi in quella situazione o argomentare differenze.
- Cass. n.15583/2011: ha affermato il principio che in tema di accertamento sintetico il contribuente deve fornire prova rigorosa della provenienza non reddituale delle somme spese/investite, e che non bastano generiche dichiarazioni (es. “erano risparmi di famiglia” senza documentazione). Questa sentenza spesso viene citata dall’Avvocatura dello Stato. Come difesa, possiamo contrapporre che noi abbiamo fornito prova specifica, oppure evidenziare altri precedenti dove i giudici tributari hanno accolto spiegazioni ritenute credibili anche se non documentate al 100% (ce ne sono, in giurisprudenza di merito a volte si è dato peso a testimonianze informali, ecc., ma è rischioso affidarsi a ciò).
- Cass. ord. n.16904/2025: (già menzionata) conferma che finanziamenti soci non giustificati = via libera all’induttivo puro . Come contribuente, potremmo usarla se parzialmente a favore (ad es., in quella causa la Cassazione ha specificato quali indizi c’erano: socio incapiente, niente delibera, contanti ; se nel nostro caso uno di questi elementi manca, diremo “la Cassazione ammette induttivo quando tutti questi elementi si combinano, qui non c’è contante per dire, quindi il nostro caso è diverso”).
- Cass. ord. n.30571/2024: ha rigettato il ricorso di un contribuente confermando che un aumento di capitale sociale è “elemento certo e diretto da cui desumere un maggior reddito” in caso di omessa dichiarazione , e negando che vi fosse violazione del divieto di doppia presunzione (nel caso in esame si presumeva prima che il socio avesse costituito una riserva mediante accollo di debiti, e poi che avesse versato per aumento usando quella riserva) . Questa pronuncia è sfavorevole ai contribuenti perché avalla un uso molto ampio delle presunzioni. Se fossimo in un caso analogo, sarebbe dura confutarla. Tuttavia, potremmo cercare appigli procedurali: ad esempio, in quell’ordinanza la Cassazione ha ritenuto inammissibili alcuni motivi di ricorso perché mischiavano censure di fatto e di diritto . Segno che per far valere i propri diritti bisogna ben formulare le doglianze. Dunque, studiando quella decisione, potremmo evitare gli errori commessi da quel contribuente (che magari non aveva provato in modo incisivo che non c’era nuova provvista finanziaria nell’anno, ecc.).
- Cass. n.6001/2025: (Sez. V, Pres. Lenoci) questa sentenza affronta un tema diverso ma connesso: il rapporto tra accertamento societario e accertamento al socio in società a ristretta base . Ha stabilito che la definitività dell’accertamento a carico della società (ad esempio perché la società non ha fatto ricorso o lo ha perso per vizi procedurali) non preclude al socio di contestare nel merito la pretesa a lui imputata come reddito di partecipazione . In altre parole, il socio può difendersi sostenendo che l’utile extra-contabile in realtà non esiste, anche se la società ha “subito” l’accertamento. Questo è utile per i soci: se l’Agenzia vi tassa su utili presunti della vostra società, potete contestare la sostanza anche se la società non lo ha fatto o ha perso per motivi formali. Nel nostro contesto, ciò significa che non c’è automatismo vincolante tra i due accertamenti: ogni soggetto ha diritto alla sua difesa. Se quindi l’ufficio usa l’argomento “la società era in nero quindi tu socio hai avuto utili”, noi soci possiamo ancora contestare che la società non aveva utili in nero. È un principio di garanzia importante.
- Altre sentenze rilevanti: Cass. n.7980/2007 sui versamenti in conto futuro aumento di capitale (li qualifica come conferimenti atipici destinati a futuro aumento e distingue dal versamento a fondo perduto) ; Cass. n.24093/2023 sulla restituibilità dei versamenti in conto futuro aumento se la delibera non segue (abbiamo visto la nota del notariato) ; Cass. n.9276/2016 sull’obbligo di contraddittorio nel redditometro (nullità dell’atto se non rispettato) – utile se l’ufficio ha saltato quel passaggio; Cass. n.17225/2017 (a titolo di esempio) dove fu annullato un accertamento sintetico perché il contribuente aveva dimostrato che l’incremento patrimoniale derivava dalla vendita di un immobile ricevuto in eredità, quindi non era frutto di reddito tassabile: pronunce così ci aiutano a sostenere l’importanza della prova contraria.
In sede di giudizio, è bene produrre integralmente i documenti fondamentali e magari evidenziare con una breve memoria scritta (oltre al ricorso) i passaggi cruciali, per guidare i giudici nella comprensione della vicenda finanziaria. Per esempio, se la nostra difesa ruota attorno al fatto che “i 100k apportati derivavano da risparmi su redditi tassati negli anni precedenti”, possiamo presentare una ricostruzione dei risparmi anno per anno con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (un prospetto numerico magari), così da dare concretezza alla nostra tesi.
Da non trascurare anche la possibilità, in primo grado, di chiedere una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) contabile per ricostruire i flussi finanziari: raramente viene accordata nei giudizi tributari, ma in casi complessi con tanti movimenti bancari potrebbe aiutare a stabilire un fatto (es. il perito potrebbe attestare che dalla verifica dei conti correnti risulta che il socio aveva un saldo sufficiente, o che un certo importo non proveniva da ricavi della società ma da altro). Se la questione è chiara documentalmente, però, spesso la CTU è superflua e va evitata (per non allungare i tempi e i costi).
Infine, va considerata la temperatura ambientale: i giudici tributari, specie di prime cure, possono avere sensibilità diverse. Alcuni sono più rigorosi a favore dell’Erario su temi di evasione (soprattutto se vedono contanti e trucchetti, tendono a dare ragione al Fisco); altri adottano approcci più garantisti verso il contribuente pretendendo prove forti dall’ufficio. È utile, se possibile, farsi un’idea dell’orientamento locale: ad esempio, se in quella Regione molte Commissioni hanno accolto ricorsi su accertamenti sintetici perché il contraddittorio era carente, si punterà molto su quell’aspetto nella difesa. Viceversa, se c’è un orientamento consolidato nel ritenere valida la presunzione sui versamenti dei soci in ogni caso, si cercherà di portare la questione su un piano diverso (magari formale).
Strumenti deflattivi e soluzioni transattive
Parallelamente al ricorso (o prima di esso) ci sono possibilità di definizione: – Accertamento con adesione: se non si è già tentato prima, dopo la notifica dell’avviso si può presentare istanza di adesione che sospende i termini del ricorso per 90 giorni. In questo frangente, si può negoziare con l’ufficio. L’adesione ha il vantaggio di ridurre le sanzioni a 1/3. Spesso su queste materie l’Agenzia è disponibile a transare, soprattutto se l’esito del giudizio appare incerto o se il contribuente offre subito un pagamento significativo. Ad esempio, su un maggior reddito di 200k contestato, si potrebbe chiudere riconoscendone 100k e pagando imposte su quelli + sanzioni ridotte. È chiaro che aderire ha senso se c’è effettivamente qualcosa di non giustificato e se si preferisce eliminare il rischio di condanna (magari perché effettivamente qualche fonte non dichiarata c’era). Se invece si è convinti dell’innocenza completa, l’adesione equivarrebbe a pagare tasse non dovute. – Conciliazione giudiziale: in primo grado, si può proporre la conciliazione. Funziona simile all’adesione ma con l’intervento del giudice che omologa l’accordo. Le sanzioni in conciliazione sono ridotte al 40% (invece che 1/3), quindi leggermente meno conveniente dell’adesione, ma può essere utile se l’ufficio non ha aderito prima. Ad esempio, durante la prima udienza, il nostro difensore e il funzionario dell’ufficio (se presente) potrebbero accordarsi: “chiudiamo sulla metà”. La conciliazione chiude la lite e rende definitivo l’accertamento per l’importo concordato. – Ravvedimento operoso o integrativa: se l’aumento di capitale è avvenuto di recente e il socio/advisor si rende conto che in effetti una parte era reddito non dichiarato, prima che arrivi l’accertamento si potrebbe ipotizzare di “correggere il tiro” presentando una dichiarazione integrativa per quegli anni, dichiarando di più e pagando le imposte col ravvedimento. Questo può metterci in posizione di dire eventualmente “abbiamo già sanato”. Tuttavia, se il controllo è già partito, il ravvedimento non è più consentito per i periodi oggetto di verifica. È dunque una carta da giocare solo in chiave preventiva quando c’è il sentore di un rischio ma non ancora un’azione concreta del Fisco.
Profili penali e tutela nel procedimento penale
Un accenno va fatto ai rischi penali e a come difendersi sul quel fronte. Se gli importi contestati sono ingenti, come detto, può scattare una denuncia. Ad esempio: – Se al socio viene imputato un maggior reddito IRPEF evaso sopra €50.000, è omessa dichiarazione (se non aveva presentato nulla) oppure dichiarazione infedele (se aveva presentato ma occultando quella parte). La dichiarazione infedele scatta se l’imposta evasa supera €100.000 o l’attivo sottratto supera 2 milioni; nel caso di aumenti di capitale spesso è IRPEF evasa oltre 100k a far scattare. – Se alla società vengono imputati utili non contabilizzati oltre il 10% di quanto dichiarato e oltre 2 milioni, potrebbe configurarsi dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.Lgs.74/2000), soprattutto se si ravvisa un comportamento fraudolento (es. false rappresentazioni a bilancio). – Se c’è stato uso di fatture false per creare provviste di denaro poi conferito, entra in ballo l’art.2 (dichiarazione fraudolenta con fatture). – L’autoricariclaggio (art.648-ter1 c.p.) può riguardare il socio/amministratore che reimpiega nella società i proventi del reato di evasione fiscale, ostacolandone l’identificazione: è un reato autonomo che si somma a quelli tributari se c’è dolo di occultamento.
Come difendersi sul penale? Qui entrerebbe in gioco una strategia diversa (ambito penale tributario). Spesso conviene: – Sfruttare l’adesione o pagamento del debito per estinguere il reato tributario: dal 2019 le soglie penali per omessa/infedele dichiarazione prevedono l’estinzione del reato se prima del dibattimento si paga integralmente imposte, sanzioni e interessi. Quindi, se un socio rischia una condanna penale e ha la possibilità economica, potrebbe pagare il dovuto per far chiudere il penale (causa di non punibilità per adempimento del debito tributario). – Contestare l’intenzionalità fraudolenta: per configurare i reati più gravi (fraudolenta) serve la volontà di frode. Se l’aumento di capitale era registrato in bilancio (anche come riserva) e l’unica pecca è la provenienza, si potrebbe sostenere che non c’era volontà di occultare, magari convincendo che si tratta più di infedele dichiarazione (meno grave) che di fraudolenta. – Separare posizione del socio e della società: a volte in sede penale si può argomentare che manca la prova che quei fondi fossero redditi della società (sollevando quindi un dubbio ragionevole sulla riferibilità soggettiva). Ad esempio, se imputano all’amministratore sia l’evasione IRES che la propria IRPEF, la difesa penale cercherà di smontare almeno uno dei due capi, mostrando incertezza sul fatto che i soldi fossero effettivamente ricavi societari.
In ogni caso, la miglior difesa penale è la stessa di quella amministrativa: avere tracce lecite dei soldi. Se si dimostra che non c’è stato reato fiscale a monte (perché l’origine era lecita), cade anche l’accusa.
Chiudiamo questa sezione difensiva con un concetto fondamentale: coordinare la difesa tributaria e quella (eventuale) penale. Le due viaggiano su binari diversi ma connessi: un esito favorevole nel processo tributario (es. annullamento dell’avviso perché l’apporto è giudicato legittimo) avrà un forte impatto sul procedimento penale, spesso determinandone l’archiviazione o l’assoluzione per insussistenza del fatto. Viceversa, una condanna penale (specie se definitiva) rende quasi impossibile sostenere il contrario in Commissione Tributaria, anche se formalmente i giudici tributari non sono legati dal giudicato penale. Quindi, se vi è parallelismo, l’avvocato tributarista e il penalista devono lavorare insieme su una linea comune (ad esempio, decidere se conviene dimostrare che non c’erano affatto utili nascosti – linea difensiva valida in entrambi i fora – oppure puntare su aspetti procedurali nel tributario e su mancanza di dolo nel penale – rischioso perché un’assoluzione penale per mancanza di dolo comunque lascerebbe intatta la pretesa tributaria, che non richiede dolo).
Simulazioni pratiche: casi reali e ipotetici
Per rendere più concreta l’analisi, presentiamo alcune simulazioni basate su scenari tipici italiani, con indicazione delle possibili contestazioni del Fisco, delle strategie difensive adottate e dell’esito (reale o atteso). Questi esempi illustrano come i principi discussi si applichino nella pratica, evidenziando i fattori che possono fare pendere l’ago della bilancia a favore del contribuente o dell’Amministrazione.
Caso 1: Aumento di capitale con fondi regolarmente tassati – Difesa vincente.
Scenario: Maria è socia al 100% di Beta S.r.l. (PMI commerciale). Nel 2024 la società è in espansione e necessita di liquidità per aprire un nuovo punto vendita. Maria decide un aumento di capitale da €150.000, che versa tramite bonifico sul conto aziendale. L’Agenzia delle Entrate osserva che Maria, impiegata in altra azienda, dichiara redditi annui per soli €30.000, e apre un controllo per verificare l’origine di quei 150k. Durante il contraddittorio Maria presenta la seguente documentazione: (a) atto di vendita della sua seconda casa avvenuta nel 2023 per €200.000 (esente da IRPEF perché detenuta da più di 5 anni); (b) estratto conto che mostra l’accredito dei €200k e, qualche mese dopo, il bonifico di €150k verso la Beta S.r.l.; (c) delibera assembleare di aumento capitale in Beta con riferimento esplicito al versamento effettuato. Contestazione del Fisco: inizialmente ipotizza un accertamento sintetico IRPEF 2024 su €150k. Difesa: Maria argomenta che l’incremento patrimoniale non deriva da redditi, bensì dalla dismissione di un bene patrimoniale personale. Fornisce prove inconfutabili del nesso tra l’alienazione dell’immobile e il conferimento. Esito: archiviazione in fase pre-contenziosa. L’ufficio, preso atto della documentazione, riconosce la non imponibilità di quella provvista e abbandona l’accertamento. Chiave di successo: tracciabilità completa e giustificazione economica lecita dell’operazione. Il caso evidenzia che non ogni aumento di capitale porta a tassazione – quando c’è una fonte legittima dimostrabile, il sistema di accertamento sintetico viene “disinnescato” dal contribuente .
Caso 2: Versamenti dei soci non deliberati e “cassa in rosso” – Accertamento induttivo confermato.
Scenario: Alfa S.r.l. è una società a ristretta base familiare (marito e moglie soci) operante nel settore edilizio. Negli anni 2019-2021 dichiara volumi d’affari molto bassi e perdite fiscali, nonostante i cantieri acquisiti. Il bilancio mostra costantemente il conto cassa negativo (uscite documentate superiori alle disponibilità registrate). Ogni fine anno i soci versano contante in azienda per chiudere la cassa (importi di 20-30k € ciascuna volta), senza alcuna delibera formale. Un controllo della Guardia di Finanza nel 2022 rileva questo andamento: cassa in rosso e continui versamenti “per ripianare”. I soci non forniscono spiegazioni convincenti su dove prendessero quel contante (dichiarano vagamente “erano risparmi accumulati”). Contestazione del Fisco: accertamento induttivo puro per gli anni 2019-2021, ricostruendo maggiori ricavi non dichiarati pari alle somme versate (complessivi €80.000 in 3 anni), più recupero di IVA e imposte, e sanzioni. Inoltre, data la ristretta base, l’Agenzia emette parallelamente accertamenti IRPEF ai due coniugi, imputando loro utili extrabilancio per €40k a testa (il 50% dei ricavi evasi della società). Difesa: in primo grado la società e i soci ricorrono, sostenendo che: (a) i versamenti dei soci erano finanziamenti per supportare l’azienda, e non ricavi; (b) l’antieconomicità può spiegarsi con la crisi edilizia di quegli anni; (c) la presunzione di distribuzione ai soci non è automatica. Tuttavia, non portano prove ulteriori (nessuna tracciabilità dei contanti). Sentenza: la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado respinge i ricorsi, ritenendo provato lo schema evasivo: “in presenza di cassa sistematicamente negativa e soci incapaci di giustificare i mezzi versati, l’ufficio ha correttamente applicato gli artt.39 DPR 600/73 e 32 DPR 600/73, presumendo ricavi non contabilizzati per importo almeno pari ai versamenti in questione”. Anche l’imputazione ai soci viene confermata, sulla base del consolidato principio di distribuzione pro-quota di utili nelle società familiari di comodo. Esito: sfavorevole al contribuente, imposte e sanzioni confermate (con una piccola riduzione solo sulle sanzioni per via del cumulo). Lezione: qui la difesa è mancata di elementi sostanziali; senza documenti a supporto, l’ufficio ha avuto gioco facile. Il contesto (perdite ingiustificate coperte da contanti) combaciava perfettamente col sospetto di evasione, e la giurisprudenza (Cass.1908/2007, Cass.17004/2012) era tutta dalla parte del Fisco . Questo caso insegna che in situazioni di grave antieconomicità, o si riesce a dare spiegazioni convincenti (es. dimostrando che i versamenti provenivano da liquidazione di investimenti personali, quindi non correlati ai ricavi d’impresa) oppure l’esito sarà quasi sicuramente sfavorevole.
Caso 3: Prestanome nell’aumento di capitale di una startup – Scoperto e sanzionato.
Scenario: Zeta S.r.l., costituita nel 2023 come start-up innovativa nel settore tech, effettua nel 2024 un aumento di capitale di €500.000. Di questi, €300k li apporta l’investitore Omega S.p.A. (società di venture capital) e €200k li apporta un nuovo socio persona fisica, tale Luca, presentato come amico del fondatore. A seguito di un alert antiriciclaggio (operazione “inconsueta” per il profilo di Luca, che era disoccupato), l’Agenzia avvia accertamenti. Si scopre che Luca, prima di versare i €200k, aveva ricevuto sul proprio conto €210k da un trust estero riconducibile in realtà al padre del fondatore di Zeta S.r.l., noto imprenditore. In pratica, il padre – che non voleva comparire – avrebbe girato i fondi a Luca perché li mettesse nel capitale della start-up al posto suo, forse per sfruttare incentivi fiscali riservati a persone fisiche o per questioni di immagine. Contestazione del Fisco: viene contestata un’interposizione fittizia: il vero socio finanziatore sarebbe il padre tramite trust, con possibile elusione di norme fiscali (se per esempio Luca ha goduto di una detrazione IRPEF per investimento in startup che in realtà dovrebbe spettare al padre o a nessuno). L’Agenzia riqualifica l’operazione, disconoscendo a Luca il beneficio fiscale e segnalando il caso per eventuale imposizione indiretta (donazione non dichiarata). Inoltre, viene contestata a Zeta S.r.l. l’omessa comunicazione di beneficiario effettivo (profili antiriciclaggio). Difesa: la start-up e Luca cercano di giustificare sostenendo che Luca era un investitore reale (amicizia col fondatore e volontà di partecipare all’idea) e che il denaro del trust era un prestito a Luca. La mancanza di un qualsiasi contratto di prestito o accordo scritto indebolisce molto questa tesi. Esito previsto: sfavorevole. È probabile che in sede contenziosa venga confermato che Luca fungeva da mero schermo. Non essendoci imposte evase strettamente (Zeta è in perdita, nessun utile occulto), le conseguenze saranno più che altro: Luca perde il diritto alla detrazione fiscale per investimento (gli verrà recuperato il credito d’imposta indebitamente fruito), e potrebbe scattare un’imposta di donazione sul trasferimento dal trust al suo conto (se qualificato come donazione indiretta a favore suo o del fondatore). Penalmente la cosa potrebbe configurare falsità nelle comunicazioni per aver dichiarato un falso beneficial owner. Questo caso evidenzia come l’intreccio societario-finanziario internazionale possa essere ricostruito: i controlli incrociati tra registri dei titolari effettivi, segnalazioni di operazioni sospette e scambio di informazioni con l’estero rendono rischioso pensare di nascondere la provenienza dei fondi dietro schermi sofisticati. La difesa qui avrebbe dovuto mostrare una sostanza economica a supporto dell’apparenza (ad esempio un vero investimento di Luca con proprie risorse, o un vero contratto di mutuo col trust) per avere chance.
Caso 4: Finanziamento soci simulato come conferimento – Riliquidazione imposta di registro 3%.
Scenario: Gamma S.r.l. nel 2025 riceve dai suoi due soci €100.000 ciascuno, necessari a coprire un calo di liquidità. I soci annotano nelle scritture tali versamenti come “versamenti a fondo perduto” ma, per evitare costi notarili, non formalizzano alcun aumento di capitale. La società utilizza quei fondi e nel 2026 in un verbale di assemblea (non davanti a notaio, semplice verbale interno) viene “preso atto” che i soci hanno versato €200k “a fondo capitale”. Durante un controllo fiscale nel 2027, l’ufficio enuncia nel processo verbale di constatazione che “i soci avrebbero dovuto fare un aumento di capitale vero e proprio”. In base a ciò, segnala all’ufficio dell’imposta di registro che in sede di verifica è stata enunciata un’operazione assimilabile a un conferimento di €200k. Conseguenza: l’Agenzia (settore registro) liquida l’imposta di registro proporzionale del 3% su €200.000, pari a €6.000, emettendo avviso di liquidazione. Secondo l’art. 22 del DPR 131/1986, infatti, gli atti non registrati “enunciati” in altri atti (in questo caso il PVC) scontano l’imposta dovuta. Difesa: Gamma S.r.l. contesta che non vi era un atto di conferimento vero e proprio, ma semplici apporti a fondo perduto non soggetti a registro proporzionale. Tuttavia, il fatto stesso che il PVC li equipari a conferimento può valere come enunciazione. Esito: società soccombente sul registro. Viene confermata l’imposta di registro dovuta perché l’operazione sostanzialmente era un conferimento non formalizzato e quindi soggetto a tassazione quando emerso . Fortunatamente, i soci avevano denominato l’apporto “a fondo perduto”, quindi nessuna imposta diretta è stata pretesa (non trattandosi di utili occulti ma di capitali propri dei soci); però la superficialità nel non passare da un atto notarile ha comportato un costo fiscale maggiore (se avessero deliberato aumento capitale, avrebbero pagato €200 fisso di registro, invece ne pagano €6.000 ora). Nota: casi come questo sono monito che ignorare la fiscalità indiretta può essere costoso – l’imposta di registro “segue la sostanza” e i conferimenti non formalizzati possono ricadere nella rete dell’art.22 DPR 131/86.
Caso 5: Tax planning aggressivo e contestazione di abuso del diritto.
Scenario: Un imprenditore individuale, Tizio, decide di trasformare la sua ditta individuale in società. Invece di conferire l’azienda direttamente, adotta questo schema nel 2024: costituisce Delta S.r.l. con capitale minimo di €10.000; la società nuova non acquista subito l’azienda, ma Tizio inizia a fatturare una parte dell’attività tramite Delta (tenendo la ditta individuale in parallelo per altre cose). Delta S.r.l. è però poco capitalizzata e ha costi elevati, per cui chiude il 2024 in perdita; Tizio allora versa €100.000 in Delta come “versamento in conto aumento capitale” per ripianarne la liquidità. Nel 2025, Delta S.r.l. utilizza quei €100k per comprare l’azienda individuale di Tizio, che genera in capo a Tizio persona fisica una plusvalenza tassabile; tuttavia, Tizio opta per la tassazione agevolata della plusvalenza in 5 anni prevista per i conferimenti d’azienda. L’Agenzia vede con sospetto l’operazione: in pratica Tizio ha messo 100k nella società e poi li è ripresi come corrispettivo cessione azienda, diluendo la tassazione. Contestazione del Fisco: viene contestato l’abuso del diritto (art.10-bis L.212/2000): l’operazione di “passare” tramite un versamento in conto futuro aumento per finanziare l’acquisto dell’azienda avrebbe come unico scopo quello di permettere la rateazione della plusvalenza in 5 anni (beneficio fiscale), mentre sostanzialmente Tizio ha solo spostato soldi da una tasca all’altra. L’ufficio sostiene che in realtà quell’apporto di €100k era parte del conferimento dell’azienda e doveva essere trattato fiscalmente come tale sin dall’origine (quindi plusvalenza immediata). Difesa: Tizio e Delta S.r.l. argomentano che c’erano valide ragioni economiche: l’aumento di capitale fu fatto per rafforzare Delta e renderla solvibile prima di acquisire l’azienda, e che il differimento in 5 anni della tassazione è un effetto previsto dal legislatore per incoraggiare i conferimenti. Esito ipotetico: questo caso finirebbe probabilmente in Commissione Tributaria e potrebbe evolvere in entrambi i modi a seconda delle sfumature (es. tempi tra le operazioni, documenti preparatori, ecc.). Non essendo un caso “da manuale” di aumento di capitale oggetto di accertamento, l’abbiamo incluso per mostrare come anche operazioni formalmente corrette possano essere rivisitate dal Fisco se il puzzle temporale appare artificioso. Se l’Agenzia dimostrasse che Tizio aveva pianificato tutto solo per dilazionare le imposte (ad esempio con email interne che parlano di “escamotage”), allora l’abuso verrebbe confermato. Se invece le operazioni hanno una logica di business (Delta aveva bisogno di capitale per acquistare, l’acquisto fu a valore di mercato, etc.), i contribuenti potrebbero spuntarla. Questo evidenzia che la linea tra legittimo risparmio d’imposta e abuso a volte passa anche per gli aumenti di capitale.
Ogni caso pratico ha le sue peculiarità, ma dal complesso emerge un trend: il contribuente vince quando riesce a dimostrare la realtà economica lecita sottostante all’operazione (ossia che quei soldi esistevano legittimamente e sono stati investiti con uno scopo autentico, non simulatorio); perde quando rimane solo la forma vuota, priva di giustificazioni credibili (in tali situazioni la tesi del Fisco di solito prevale). Nel prossimo capitolo, sintetizzeremo i concetti chiave in forma di domande e risposte, per fissare i punti principali.
Domande e Risposte frequenti (FAQ)
D: Un aumento di capitale può generare tasse da pagare per la società o per i soci?
R: In linea generale, no. Un aumento di capitale sociale è una forma di finanziamento interno: la società riceve denaro dai soci ma non realizza un “ricavo” e dunque non deve pagare imposte su tale apporto . Anche per il socio conferente, l’operazione di per sé non genera un reddito imponibile (anzi, il socio investe risorse proprie). Tuttavia, gli accertamenti scattano quando l’Agenzia sospetta che dietro il conferimento vi siano redditi occultati. In pratica, non è l’aumento di capitale in sé a essere tassato, ma la sua eventuale riconduzione a redditi evasi: ad esempio, se la società in realtà aveva ricavi non dichiarati poi “ripuliti” con un aumento, allora verranno tassati quei ricavi; se il socio apporta soldi non giustificati dal suo reddito, verranno imputati a lui come redditi non dichiarati. Quindi, il rischio fiscale c’è solo in caso di operazioni anomale o non supportate da prove lecite. Inoltre, attenzione alle imposte indirette: se l’aumento di capitale è formalizzato da un notaio si paga l’imposta di registro fissa (€200); se non lo si formalizza e l’operazione viene “enunciata” altrove, può scattare l’imposta proporzionale del 0,5% o 3% a seconda dei casi . Ma a parte questi aspetti, un aumento di capitale genuino non comporta tasse sul momento, né per la società né per i soci.
D: L’Agenzia delle Entrate può presumere che i soldi versati dai soci siano ricavi occulti?
R: Sì, può farlo sulla base di presunzioni e lo fa spesso, ma non in maniera automatica: servono delle circostanze indiziarie. La legge (art. 32 DPR 600/73) dice chiaramente che ogni versamento in conto bancario non giustificato è considerato reddito . Nel caso di società, i versamenti dei soci possono essere considerati ricavi se mancano altre spiegazioni. La giurisprudenza ha convalidato accertamenti dove c’erano soci che versavano pur non avendone la capacità (se i soci erano nullatenenti, da dove venivano quei soldi? presumibilmente da ricavi non contabilizzati) . Quindi, se l’Agenzia riscontra situazioni sospette – es. socio povero che versa molto, oppure molti contanti immessi – presume ricavi in nero per la società. In casi estremi, può anche sospettare il contrario (utile occulto uscito e rientrato). Sono comunque presunzioni relative: il contribuente può ribaltarle mostrando che, per dire, quei soldi li aveva legittimamente da parte o li ha presi a prestito da terzi veri. Ma va presentata prova convincente, altrimenti la presunzione regge. In sintesi: sì, i versamenti soci sono tra le prime cose che il Fisco guarda in un’azienda poco redditizia, e li può trattare come ricavi occulti se il contesto lo suggerisce.
D: Quali prove devo presentare per dimostrare la provenienza lecita dei fondi apportati?
R: Idealmente, prove documentali oggettive e tracciabili. Alcune delle più efficaci: – Estratti conto bancari che mostrino da dove sono usciti i soldi: es. un bonifico dal conto personale del socio al conto della società (con data e importo coincidente all’aumento). – Documenti giustificativi di disponibilità pregresse: se l’origine è un reddito passato, esibire la dichiarazione dei redditi di quell’anno con evidenza dell’importo risparmiato; se è una vendita di bene, l’atto notarile di vendita e prova che il ricavato è stato incassato; se è una donazione, l’atto di donazione o almeno un estratto conto con il bonifico dal donante. – Contratti: ad esempio un contratto di mutuo (prestito) tra un terzo e il socio, se il socio ha finanziato la società grazie a quel mutuo; oppure un contratto di finanziamento soci se l’apporto era formalmente un prestito (data certa, condizioni). – Delibere assembleari e verbali: se l’assemblea dei soci ha discusso e approvato l’aumento di capitale o anche solo il versamento in conto capitale, quel verbale è una prova di trasparenza dell’intento. – Corrispondenza o perizie: in mancanza d’altro, anche email in cui i soci parlano dei versamenti o una perizia sul patrimonio del socio allegata al verbale possono aiutare. In generale, servono elementi che colleghino il denaro a una fonte fiscalmente neutra. Ad esempio: “questi 100k provengono da un dividendo esente ricevuto da un’altra società” -> allora porto la delibera di distribuzione dividendi di quella società e l’estratto conto. Oppure “provengono dal mio stipendio accumulato” -> porto il CUD, i movimenti di stipendio e un calcolo del risparmio. Se le prove sono solo orali o generiche, difficilmente bastano. Ad esempio dire “erano risparmi in casa” senza altro, non supera la presunzione (come ha detto la Cassazione: servono pezze giustificative solide, non affermazioni vaghe) . Quindi la regola è: meglio documento bancario che dichiarazione, meglio atto pubblico che scrittura privata, meglio dati certi che stime.
D: È vero che il Fisco può fare una “doppia presunzione”, cioè presumere una cosa da una presunzione di qualcos’altro?
R: Di principio la dottrina fiscale dice “praesumptum de praesumpto non admittitur”, cioè non si possono mettere presunzioni su presunzioni. Ma la Cassazione ha chiarito che non esiste un divieto assoluto di concatenare presunzioni, a patto che ciascuna sia logicamente solida . Nel nostro contesto: la difesa spesso dice “lo Stato presume che ho versato i soldi (prima presunzione) e da ciò presume che fossero redditi occultati (seconda presunzione) – non si può fare!”. La Cassazione, ad esempio nell’ord. 30571/2024, ha replicato che se la catena inferenziale è coerente e grave, allora è ammessa . Nel caso specifico, il Fisco presumeva un versamento nel 2008 per creare la riserva e poi da quella riserva presumeva un versamento nel 2010 per aumentare il capitale, quindi deduceva il reddito occulto: la Corte ha detto che se ogni anello è provato o almeno supportato da indizi seri, si può fare . Quindi sì, il Fisco può costruire ragionamenti induttivi multipli e spesso li fa (es. “siccome la società ha ricavi in nero presunti, presumo che li abbia dati ai soci, e presumo che questi li abbiano rimessi in società”: sono più passaggi presuntivi). La difesa deve allora attaccare ogni anello della catena per spezzarla. Se ci si limita a dire “doppia presunzione, vietato”, si verrà smentiti, perché la giurisprudenza attuale lo consente nei limiti. In pratica conta il risultato finale: se dall’insieme degli indizi il giudice si forma la convinzione del fatto ignoto (reddito occulto), non importa se il percorso logico aveva due passi invece di uno.
D: Se la mia società viene accertata per utili non dichiarati e io come socio vengo pure tassato per quegli utili, non si paga due volte sulle stesse somme?
R: Questa è una perplessità comune. In effetti, in presenza di società di capitali a ristretta base, il Fisco tende a fare doppio binario: accerta la società per i ricavi non dichiarati (tassandoli IRES) e parallelamente accerta i soci come se quegli utili fossero stati immediatamente distribuiti (tassandoli IRPEF come dividendi in nero). Apparentemente è una “doppia tassazione”. La Cassazione però ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione ai soci in tali casi, come strumento anti-evasione (per evitare che i soci occultino gli utili via società) . Quindi, dal punto di vista tributario formale, non è considerata doppia imposizione vietata, perché colpisce soggetti diversi e redditi (formalmente) diversi: uno è reddito d’impresa evaso, l’altro reddito di capitale del socio. Tuttavia, c’è un’importante evoluzione: se l’accertamento a carico della società viene annullato o ridotto, cade anche la base per tassare il socio. Inoltre, come abbiamo visto, la Cassazione nel 2025 ha stabilito che se la società non ha fatto ricorso e il suo accertamento è divenuto definitivo per ragioni procedurali, il socio comunque può contestare nel proprio giudizio sia la distribuzione sia proprio l’esistenza degli utili in capo alla società . In pratica il socio può dire: “anche se la mia società non ha impugnato, voglio dimostrare che quell’utile non c’era, dunque non poteva essermi distribuito”. Quindi il contribuente ha strumenti per evitare ingiustizie. Inoltre, nell’ambito della riscossione, se la società paga le imposte evase, di solito si evita di riscuoterle di nuovo dal socio (l’Agenzia non vuole che entri due volte la stessa imposta, vuole però poterla chiedere a entrambi finché non la incassa almeno una volta). In conclusione: sì, all’inizio possono chiedere il “doppio”, ma poi in sede di difesa si può ottenere che non venga pagato due volte. L’ideale è coordinare le difese: far riconoscere che o l’una o l’altra imposizione è indebita se cumulata. Ad esempio, il socio in ricorso potrà subordinatamente chiedere che la sua tassazione decada qualora la società abbia già scontato quelle somme.
D: Un socio può versare denaro contante per aumentare il capitale sociale?
R: Tecnicamente, sì entro i limiti di legge, ma è sconsigliabile. Fino a qualche anno fa, anche 20-30k € di aumento potevano essere fatti in contanti (ad es. versando in banca sul conto vincolato per aumento). Oggi la normativa antiriciclaggio vieta trasferimenti in contanti sopra €5.000 (dal 2023, soglia aumentata da 2.000 a 5.000). Quindi un versamento di capitale superiore a 5k in contanti viola la legge e il notaio non dovrebbe accettarlo (per le S.p.A. credo sia addirittura obbligatorio il versamento in banca). Dunque, in pratica, gli aumenti di capitale importanti si fanno sempre via bonifico o assegno. Al di là degli aspetti legali, versare contanti è un forte indicatore di rischio: il Fisco, come detto, associa subito “contante = nero”. Anche sotto 5k, se uno spezzetta ad arte, rischia sanzioni. Quindi, un consiglio pratico: evitare il contante per capitalizzare la società. Se il socio ha solo contante (perché magari ha tenuto soldi in cassaforte di casa), è preferibile che li versi sul proprio conto bancario e aspetti un po’ (così quell’accredito – se sotto soglia di segnalazione – risulterà semplicemente un incremento di saldo, che comunque se richiesto va giustificato). Poi da lì fare bonifico alla società. Certo, se parliamo di decine di migliaia di euro, la banca farà comunque segnalazione di operazione sospetta se non ci sono causali chiare. In conclusione: fattibile ma pericoloso. Se proprio si deve, rimanere sotto i limiti e preparare una giustificazione (ad es. “uso di contanti derivanti da prelievi dal mio conto fatti in passato, ecc.”).
D: Ho ricevuto un avviso di accertamento che contesta un aumento di capitale come reddito non dichiarato: cosa devo fare immediatamente?
R: Appena si riceve l’atto, i passi consigliati sono: 1. Analizzare a fondo l’atto (da soli e preferibilmente con un professionista). Capire su cosa si fonda: è un accertamento sintetico IRPEF? Un accertamento induttivo IRES? Entrambi? Quali anni coinvolge? Quali prove o indizi cita l’ufficio (es. allegati come PVC, rilievi antiriciclaggio, ecc.)? Questo per impostare le contromosse. 2. Verificare i termini e le procedure: controllare la data di notifica, segnarsi la scadenza dei 60 giorni per il ricorso. Valutare se presentare istanza di accertamento con adesione (se si vuole provare a transare o guadagnare tempo – l’adesione va presentata entro 60gg dalla notifica e sospende i termini per ricorrere). Verificare se l’atto ha vizi palesi (mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata allegazione di documenti richiamati, ecc.). 3. Raccogliere (o aggiornare) il dossier probatorio: tutto ciò che può servire a difesa, se non l’avete già pronto. Spesso il tempo intercorso dall’operazione all’accertamento è di qualche anno, quindi potrebbe essere necessario reperire documenti dell’epoca (es. estratti conto vecchi, che la banca magari non rende più disponibili online e bisogna chiedere allo sportello; contratti, verbali, ecc.). Fatelo subito, perché il ricorso andrà corredato da questi documenti o almeno bisogna averli per produrli nel processo. 4. Valutare la strategia legale: qui entra in gioco l’avvocato: decidere quali motivi sollevare, se ci sono appigli procedurali per far annullare l’atto (talvolta più efficaci del discutere sul merito), quali testimoni/attestazioni eventualmente procurarsi (anche se la testimonianza diretta non è ammessa come prova, si possono raccogliere dichiarazioni di terzi da usare come indizi). 5. Considerare i rischi penali: se le cifre sono molto alte, parallelamente potrebbe aprirsi un procedimento penale (soprattutto se omessa dichiarazione). È bene in tal caso coinvolgere anche un avvocato penalista. Può essere utile contattare l’ufficio legale dell’Agenzia (specie in adesione) per capire se intendono trasmettere tutto in Procura – a volte se si trova un accordo sul piano fiscale, non fanno denuncia o comunque la chiudono successivamente. 6. Presentare ricorso motivato: entro i termini, depositare il ricorso in Commissione (ora Corte Giust. Trib.) con tutti i motivi difensivi e le prove allegate. 7. Chiedere la sospensione se l’importo è elevato: l’avviso di accertamento, dopo 60 giorni, è esecutivo e si dovrebbe pagare 1/3 delle imposte. Si può chiedere al giudice la sospensiva se il pagamento immediato arrecherebbe danno grave e se il ricorso ha buone chance (fumus). Spesso in questi casi di contestazioni complesse la sospensione viene concessa, perché non c’è un pericolo per l’Erario (i soldi “in discussione” sono già in azienda, non c’è rischio di fuga) e per il contribuente sarebbe oneroso pagare subito magari centinaia di migliaia di euro.
In sintesi: non farsi prendere dal panico, ma nemmeno dall’inerzia. Un avviso di accertamento richiede una reazione organizzata e tempestiva. Idealmente, incaricare subito un professionista esperto in contenzioso tributario e fornirgli tutto il materiale e le spiegazioni possibili. Ogni giorno perso è prezioso (60 giorni passano in fretta), e una difesa montata in fretta e furia all’ultimo momento rischia di tralasciare argomenti importanti.
D: Ci sono rischi penali in caso di aumenti di capitale sospetti?
R: Sì, se dietro c’è evasione fiscale di importo rilevante, possono esserci riflessi penali tributari. Facciamo distinzione: – Soci persone fisiche: se viene contestato loro un reddito non dichiarato sopra le soglie di punibilità (ad esempio > €50.000 imposta evasa per omessa dichiarazione, > €100.000 per infedele dichiarazione), scatta la denuncia e l’indagine penale. Esempio: caso del socio che non presentava dichiarazione e viene accertato per €1 milione sulla base di un aumento di capitale : questo è omessa dichiarazione penale, infatti nel caso reale (Cass.30571/2024) c’era stato anche un sequestro preventivo dei beni del socio. Dunque, grossi importi = rischio concreto di processo penale per evasione. – Società di capitali e amministratori: se l’azienda ha occultato ricavi e gli importi superano il 10% dei ricavi dichiarati e 2 milioni in assoluto, può configurarsi dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs.74/2000) a carico degli amministratori che hanno firmato le dichiarazioni. Se poi per occultare il nero si è ricorsi a stratagemmi contabili, potrebbe profilarsi dichiarazione fraudolenta (es. uso di fatture false per giustificare uscite di cassa poi rientrate – scenario non infrequente). Nei casi peggiori, se c’è un sistema deliberato di falso in bilancio e riciclaggio, possono cumularsi reati societari e di riciclaggio. – Reati finanziari: l’utilizzo di prestanome e il trasferimento di fondi di origine illecita dentro la società può costituire autoriciclaggio per chi lo fa (punito severamente). Ad esempio, se un imprenditore sottrae fondi neri e poi li reintroduce in società per ostacolare l’identificazione dell’evasione, oltre al reato fiscale di evasione commette autoriciclaggio (pena fino a 8 anni). – False comunicazioni sociali: se per simulare il capitale versato si inseriscono in bilancio voci non vere o si occulta la reale provenienza, potrebbe entrare in gioco anche il reato di falso in bilancio (per le S.r.l. punito se rilevante ai terzi). – Antiriciclaggio amministrativo: se vengono violate le soglie di contante, scattano sanzioni amministrative (multe salate, proporzionali all’importo trasferito in contanti illegalmente). Questo non è penale ma va menzionato.
Tuttavia, non tutti gli accertamenti comportano reato: se le somme sono modeste, rimane nell’ambito amministrativo (sanzioni pecuniarie). Oppure se il contribuente riesce a definire e pagare il dovuto prima che la cosa si aggravi (ad es. via adesione), può evitare la denuncia (la soglia si considera superata all’esito dell’accertamento definitivo in genere). Inoltre, le norme oggi prevedono cause di non punibilità se il debito tributario viene saldato integralmente prima del processo. Quindi c’è sempre la via del “ravvedimento operoso” in extremis sul penale: pagando tutto (imposte + interessi + sanzioni) ci si mette al riparo dalla condanna (vale per omessa e infedele, non per la fraudolenta).
In ogni caso, la miglior difesa penale è vincere sul tributario: se in Commissione si dimostra che non c’era evasione (o che l’importo evaso è sotto soglia), il procedimento penale di solito viene archiviato o porta a assoluzione. Viceversa, una sentenza passata in giudicato in favore del Fisco rende difficile sostenere l’innocenza penale, anche se teoricamente i giudici penali potrebbero valutare diversamente i fatti.
Quindi il consiglio è: se intravedete rischi penali (basta fare due conti: importo che contestano × aliquota, vedere se supera le soglie), affiancare subito un avvocato penalista alla difesa. Agire di concerto: a volte converrà transigere sul fisco per salvare la fedina penale, altre volte lottare sul fisco perché convinti di poter vincere e così chiudere anche il penale.
D: Come viene trattato un finanziamento soci rispetto a un aumento di capitale ai fini fiscali?
R: Dal punto di vista fiscale, un finanziamento soci (prestito) e un conferimento a capitale hanno trattamenti diversi: – Il finanziamento è un debito per la società: i rimborsi non hanno impatto sul reddito (sono restituzione di capitale), gli eventuali interessi pagati al socio sono deducibili per la società (nei limiti di legge) e tassati come reddito di capitale per il socio. Il versamento iniziale non è tassato (non è un ricavo, è una entrata finanziaria bilanciata da un debito in bilancio). Tuttavia, se l’ufficio ritiene che il finanziamento sia fittizio, può contestare che in realtà celava utili distribuiti (non nel momento del versamento, bensì quando il socio in futuro incasserà la restituzione senza aver pagato le tasse su quegli utili). Il Fisco dunque potrebbe, in caso di finanziamenti anomali, operare due tipi di riqualificazione: o come ricavi occulti (se pensa che i soldi in realtà provenissero dall’attività sociale mai dichiarata) , o come capitale proprio (dicendo: dovevi capitalizzare, non prestare, ergo tratto come apporto). Quest’ultima invero è più un argomento da art.2467 c.c. (postergazione) che tributario. Ma incidentalmente, il fisco se vede che la società era sottocapitalizzata e i soci versavano a prestito, la prende male e scava in cerca di evasioni. – Il conferimento (aumento di capitale) è una voce di patrimonio netto: come detto non impatta sul conto economico, quindi non genera ricavi né costi. I soldi versati diventano capitale sociale (o riserva) e in futuro, se la società li restituisce ai soci (ad es. riducendo il capitale o distribuendo la riserva di capitale), quella restituzione non è tassata come dividendo perché viene da riserve di capitale e non di utili . Dunque, preferire la forma del conferimento potrebbe avere un vantaggio fiscale sulla via di uscita (restituzione esente). Ed è per questo che l’Agenzia è vigile: se sospetta che un socio stia mascherando utili in forma di restituzione di conferimento, interviene. Esempio: socio versa 100, la società non paga tasse e dopo un anno glieli restituisce come riduzione capitale – se nel frattempo la società aveva generato utili non tassati per 100, ecco che il socio li incassa esentasse. Un abuso del genere verrebbe certamente contestato (come distribuzione dissimulata di utili). Dal lato delle prove: per il finanziamento occorre dimostrare che c’era un contratto e volontà di restituire (così si difende la natura di prestito genuino); per il conferimento bisogna dimostrare che erano risorse proprie del socio e non redditi della società o di terzi.
Insomma, il Fisco guarda più alla sostanza: finanziamento e aumento capitale sono entrambi legittimi, ma ogni eccesso (troppi finanziamenti senza logica di rimborso, o troppi conferimenti seguiti da prelievi) suona un allarme. E va ricordato: la società può dedurre gli interessi dei finanziamenti (entro certi limiti), mentre un aumento di capitale non dà deduzioni; dunque usare i finanziamenti soci per avere interessi deducibili e poi magari trasformarli in capitale è un piccolo arbitraggio fiscale che se fatto artatamente può essere contestato.
D: I versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale possono essere restituiti ai soci?
R: Dipende dalla tipologia: – I versamenti a fondo perduto o a copertura perdite per definizione non sono restituibili ai soci, se non alla fine della vita sociale (liquidazione) e solo se residuano attivi. Sono capitali di rischio puri, senza riserva “personalizzata” . Dunque il socio che li fa non può avanzare pretese di rimborso durante la vita della società. Se li volesse indietro, l’unico modo è deliberare una riduzione volontaria di capitale (ma la riduzione di capitale può avvenire solo se restano capitali sufficienti a coprire eventuali perdite e previo ok dei creditori, ecc.). Fino a che la società esiste, quei soldi restano lì nell’interesse di tutti i soci. – I versamenti in conto capitale (riserve personali) in teoria possono essere restituiti se l’assemblea li trasforma in una distribuzione di riserve (una volta soddisfatti eventuali vincoli legali) . Sono detti “targati” perché si sa chi li ha versati e in che misura . La restituzione richiede comunque una delibera di distribuzione di riserve. Finché non viene deliberato, il socio non può esigere nulla (non è credito esigibile, è sempre capitale a rischio, anche se contabilizzato in riserva). – I versamenti in conto futuro aumento di capitale per loro natura sono vincolati a un futuro aumento deliberando. Se tale aumento poi non viene deliberato, la dottrina e la giurisprudenza concordano che il socio ha diritto alla restituzione di ciò che versò, per venir meno della causa (indebito oggettivo ex art.2033 c.c.) . In pratica, se entro un termine ragionevole l’aumento non si fa, quei soldi ridiventano del socio (non essendo stati trasformati in capitale). Ovviamente va formalizzato il tutto per stornarli. – Un finanziamento soci è un debito, quindi sì, va restituito secondo le condizioni pattuite. Ma attenzione: se scatta l’art.2467 c.c., durante lo stato di crisi la società non può restituirlo ai soci finché non ha ripagato gli altri creditori (postergazione). Se la società viola la postergazione e restituisce anticipatamente, i soci possono dover restituire le somme (in caso di fallimento ad esempio). Fiscalmente, la restituzione di versamenti di capitale non è tassata (perché ti stanno restituendo capitale proprio). La restituzione di un finanziamento neppure (è rimborso di credito). Il problema sorge quando la “restituzione” maschera altro, come dicevamo (tipo ti restituisco capitale ma in realtà sto distribuendo utili senza tassarli).
D: Quali sono i tempi del contenzioso tributario su questi temi?
R: I tempi possono essere purtroppo lunghi. Dalla notifica dell’accertamento, se si fa ricorso, in media: – 1 anno circa per la sentenza di primo grado (in alcune regioni 6-8 mesi, in altre anche 18 mesi). – Se si appella (Corte di secondo grado), altri 1-2 anni medi. – Eventuale ricorso in Cassazione, 2-3 anni. Quindi si parla di un potenziale percorso di 3-5 anni complessivi. Durante questo periodo, se non si è ottenuta sospensiva, l’Agenzia intanto iscrive a ruolo 1/3 dopo 60 giorni dall’avviso e, dopo la sentenza di primo grado se sfavorevole, il resto. Quindi il contribuente potrebbe dover pagare (o ottenere garanzie per sospendere la riscossione) prima della fine definitiva. Questo spinge molti a trovare accordi transattivi onde evitare di pagare e poi attendere anni per l’eventuale rimborso in caso di vittoria. Notare che la recente riforma ha introdotto la possibilità di mediazione tributaria fino a 50.000 € (importo del tributo, ma in questi casi di solito è di più, quindi spesso non si applica) e ha valorizzato la conciliazione anche in appello. Dunque i tempi potrebbero accorciarsi se si sceglie la via conciliativa.
D: In un processo tributario per accertamento su aumento capitale, posso chiamare un testimone?
R: No, la testimonianza non è ammessa nel processo tributario (art.7 D.Lgs.546/92). Questo a volte limita la difesa. Ad esempio, se il socio vuole provare che il denaro glielo ha dato suo padre in contanti come regalo, il padre non può testimoniare in Commissione per confermarlo. Si può però produrre una dichiarazione scritta di terzo (come atto notorio) e sperare che il giudice la consideri un indizio. Ma non ha il valore di prova testimoniale vera. Quindi, purtroppo, non si può convocare il prestanome per farlo confessare (sarebbe bello!). Bisogna puntare sui documenti. Fanno eccezione alcune ipotesi: perito estimatore (che però è un CTU, non proprio testimone sui fatti) o interrogatorio libero delle parti (ma rarissimamente usato). In generale, è un processo documentale. Quindi, se la partita è su “di chi erano quei soldi?”, non potremo risolverla con qualcuno che giura, ma con evidenze indirette.
D: Se il socio prende un prestito in banca e lo mette in società come capitale, il Fisco può contestare qualcosa?
R: Questo è un caso interessante: se il socio contrae un finanziamento bancario (quindi denaro tracciato e proveniente da una fonte lecita per definizione) e poi immette quei fondi nella società come aumento di capitale, di norma non c’è evasione: i soldi sono della banca, che il socio dovrà restituire. Il Fisco potrebbe solo temere che il socio ripaghi la banca con utili futuri della società non tassati, ma è un po’ tirato. Anzi, utilizzare un prestito bancario è una ottima pezza d’appoggio: mostra che il socio non ha usato soldi in nero propri, ma soldi di terzi. L’azienda poi potrà eventualmente rimborsare il socio con utili futuri già tassati (dividendi) e il socio pagherà la banca. È una situazione pulita. Magari l’ufficio può chiedere di vedere il contratto di mutuo per capire se è vero, ma una volta mostrato, non c’è molto da contestare. Addirittura, se l’importo era grande e il socio non aveva storia finanziaria, l’aver ottenuto un mutuo significa che la banca ha valutato e approvato (quindi qualche merito creditizio l’aveva). In sintesi: il prestito bancario è una fonte di fondi ideale da un punto di vista fiscale. L’unico scenario in cui il Fisco farebbe domande è se sospetta una triangolazione (es. la banca ha prestato, ma poi la società con utili occulti ha aiutato a ripagare il prestito di nascosto – ipotesi remota). Quindi, prendere un prestito per finanziare la propria società non attira accertamenti, a meno che non ci siano altre anomalie.
D: Meglio finanziamento soci o aumento di capitale, in ottica di evitare problemi col Fisco?
R: Dipende: un aumento di capitale è più definitivo e trasparente, un finanziamento soci è più flessibile ma se usato male può destare sospetti. Diciamo così: – Se i soci hanno fiducia e sono in grado di perdere quei soldi se va male, meglio capitalizzare la società: il bilancio sarà più solido, i rapporti di indebitamento migliori, e il Fisco vedrà che l’azienda è adeguatamente patrimonializzata (quindi meno insinuazioni di sottocapitalizzazione dolosa). Un capitale elevato per l’attività svolta è indice di forza e serietà. – Se i soci invece non sono sicuri e vogliono la possibilità di riprendersi i soldi, allora optano per finanziamenti soci. Questo però, come abbiamo visto, se la società non ingrana e i soci continuano a prestare all’infinito, sembra un accanimento che al Fisco non piace. D’altro canto, se la società va bene e può restituire i prestiti, il finanziamento soci permette di estrarre denaro senza formalità (basta la restituzione del debito). Ma attenzione: se la società va molto bene e i soci intascano ingenti rimborsi di finanziamenti, il Fisco potrebbe verificare se quelli fossero davvero finanziamenti o utili occulti rimpatriati. In generale, un mix equilibrato è l’ideale: dotare la società di un capitale sufficiente per le sue esigenze normali, e usare finanziamenti soci solo per esigenze temporanee di cassa con formale deliberazione (anche una semplice decisione di CDA che accetta il finanziamento). Così, in caso di controllo, si potrà mostrare: “Vede, la società aveva capitale X, poi per 6 mesi abbiamo avuto un ritardo incassi e il socio ha prestato Y, come da delibera, poi restituito quando rientrati liquidità – tutto regolare”. Questo di norma non viene contestato. Invece, se la società ha capitale esiguo e vive di soli prestiti soci per anni, appare come una costruzione artificiosa (magari per dedurre interessi passivi, in passato c’erano anche norme di thin capitalization per limitare ciò). Va anche detto, come ricordato, che un prestito soci formalmente può generare una voce interessi, e se non vengono corrisposti interessi in situazioni di soci persona fisica, il Fisco talvolta ha sostenuto che esiste un “interesse figurativo” che andrebbe tassato come frutto del capitale (questo più in ambito transfer pricing o elusione interessi, concetto un po’ particolare). Con un aumento di capitale, questo problema non c’è (non esiste il concetto di interessi su capitale proprio). Quindi: per evitare problemi fiscali, meglio un giusto equilibrio e, qualunque strada si scelga, documentarla bene e non abusarne.
Queste FAQ coprono molti dubbi comuni. Ovviamente, ogni situazione concreta va analizzata specificamente: la fiscalità dei conferimenti è un terreno insidioso se ci sono zone d’ombra. La regola aurea è: se stai facendo tutto in buona fede e in trasparenza, lascia tracce e atti coerenti; se stai cercando scorciatoie fiscali, sappi che l’Amministrazione è molto attenta su questi profili e devi ponderare rischi/benefici con il tuo consulente.
Conclusioni
Gli aumenti di capitale e, più in generale, i versamenti dei soci nelle società rappresentano un aspetto fisiologico della vita delle imprese, soprattutto nelle fasi di startup, di crescita o di difficoltà economica. Non sono operazioni vietate o anomale in sé – anzi, spesso denotano la volontà dei soci di investire nella propria azienda e sostenerla. Tuttavia, come abbiamo visto, dal punto di vista dell’ordinamento tributario italiano queste transazioni possono talvolta intrecciarsi con condotte evasive: soci che immettono in azienda denaro di provenienza sconosciuta, aziende che sopravvivono artificiosamente con fondi extracontabili, soggetti che simulano apporti di terzi per mascherare fondi propri non dichiarati.
L’Agenzia delle Entrate, armata di normative che le consentono di presumere il peggio in mancanza di spiegazioni convincenti, ha affinato negli anni i controlli su tali fenomeni . Lo testimoniano le numerose pronunce giurisprudenziali degli ultimi tempi, da cui emergono alcuni trend chiari: – La Cassazione accorda legittimità sia agli accertamenti sintetici basati su incrementi patrimoniali da conferimenti , sia agli accertamenti induttivi fondati su versamenti soci non giustificati . Ciò significa che oggi l’Amministrazione finanziaria ha solide sponde legali per contestare al contribuente questi comportamenti, ribaltando su di lui l’onere di dimostrare la regolarità delle proprie operazioni. – Al contempo, la Cassazione tutela il diritto di difesa sostanziale: ha aperto varchi, ad esempio, nel ritenere che un socio possa difendersi anche se la società non l’ha fatto , o nel richiedere che le presunzioni multiple siano ben motivate e non arbitrarie . Inoltre, resta fermo che, anche di fronte a versamenti ingenti, il contribuente ha diritto di provare che derivano da fonti lecite e già tassate (e i giudici, se tale prova è convincente, devono annullare l’accertamento). – Importante il ruolo delle procedure: diverse controversie sono state vinte dai contribuenti per vizi formali (es. accertamenti sintetici annullati per mancato contraddittorio) o per errori dell’ufficio nel valutare le prove. Segno che una difesa tecnica e ben impostata può fare la differenza tra un esito favorevole e una sconfitta tributaria .
Dal punto di vista pratico, questa guida ha sottolineato più volte l’importanza della documentazione e della tracciabilità. Spesso la differenza tra un aumento di capitale “pulito” e uno “sospetto” sta solo nelle carte: due società possono aver ricevuto entrambe €100.000 dai soci, ma la prima lo ha fatto con un bonifico accompagnato da delibera e note esplicative (e magari provenienza evidente dei fondi), la seconda con contanti e senza una riga di verbale. La prima probabilmente non sarà nemmeno oggetto di accertamento, la seconda quasi certamente sì – e avrà vita dura a difendersi.
Inoltre, l’analisi ha toccato anche aspetti di diritto societario (tipi di apporti) e di diritto penale (rischi connessi a reati tributari e riciclaggio). Ciò evidenzia come un’operazione inizialmente pensata solo come “rinforzo finanziario” possa avere conseguenze multi-disciplinari: errori nella forma societaria possono costare imposte di registro impreviste; errori nell’understatement fiscale possono far scattare non solo sanzioni, ma addirittura misure penali.
Il punto di vista del debitore, ovvero di chi si trova a dover fronteggiare un’accusa fiscale su un aumento di capitale, è necessariamente quello di chi deve giocare di rimessa su un terreno scivoloso. L’Agenzia ha il vantaggio di disporre di presunzioni e dati, ma il contribuente ben preparato può ribaltare la situazione portando alla luce la vera storia dietro quei numeri. Non sempre ciò è facile – pensiamo al caso di chi ha usato davvero fondi in nero, lì c’è poco da fare se non transare – ma in tanti casi le contestazioni possono essere ridimensionate o annullate con una difesa puntuale.
Per concludere, elenchiamo alcuni takeaway essenziali: – Sempre meglio prevenire: se si può, strutturare sin dall’inizio le operazioni in modo ineccepibile (forma corretta, tracciabilità, niente zone d’ombra). Molto spesso, pagando un piccolo costo oggi (es. un notaio, un consiglio professionale, un passaggio in più) si risparmia un enorme costo domani in termini di imposte e stress. – In caso di controllo, collaborare ma con prudenza: fornire al Fisco le prove richieste se esistono, chiarire i punti oscuri; ma se emergono rischi penali o grossi importi, farsi assistere e non improvvisare risposte potenzialmente autolesionistiche. – Nel contenzioso, giocare su più fronti: non fossilizzarsi solo sul “i soldi erano miei davvero”, ma eccepire anche questioni procedurali, motivare bene perché l’Ufficio potrebbe aver travisato i fatti, sfruttare la normativa a proprio favore (es. cause di non tassabilità, prescrizioni, ecc.). Una difesa a 360 gradi ha più possibilità di successo. – Tenere aggiornato il quadro normativo e giurisprudenziale: come dimostrato, normative e sentenze fino al 2025 hanno plasmato questo campo. Domani potrebbe intervenire una nuova legge (ad esempio, l’inasprimento delle comunicazioni all’Erario, o nuove soglie antiriciclaggio) o una sentenza della Corte Costituzionale/UE che cambia le carte (si pensi se la Corte Ue imponesse il contraddittorio obbligatorio in ogni caso). Quindi, mai dare per scontato che ciò che valeva ieri valga domani: occorre un aggiornamento costante. – Punto di vista economico sostanziale: infine, chiedersi sempre il “perché” delle cose. Se un aumento di capitale è reale – ad esempio un socio che investe soldi guadagnati lecitamente perché crede nella società – allora prima o poi quella realtà verrà riconosciuta. Se invece sotto c’è un mero giroconto per non pagare tasse, è probabile che, prima o poi, quella finzione venga smascherata. Il sistema tributario, pur con i suoi difetti, tende a colpire la sostanza: facciamone un alleato quando la sostanza è a nostro favore, e temiamolo quando abbiamo solo la forma.
In conclusione, “come difendersi” efficacemente in caso di accertamento su aumenti di capitale significa giocare d’anticipo (con prevenzione e documentazione) e, se necessario, giocare in attacco in sede di ricorso, mettendo in discussione ogni presupposto dell’accertamento. Questa guida ha fornito gli strumenti e i riferimenti per farlo ad un livello avanzato. Affrontare il Fisco richiede un mix di conoscenza tecnica, organizzazione strategica e – perché no – anche un po’ di psicologia nel capire come presentare la propria verità. Seguendo le linee qui esposte, il contribuente avrà posto le basi migliori per ottenere giustizia tributaria sul proprio caso.
Fonti normative e giurisprudenziali utilizzate
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, artt. 32 (comma 1 n.2), 37 (comma 3), 38 (commi 4-7) e 39 (comma 2) – Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi .
- Codice Civile, artt. 2467 (postergazione dei finanziamenti dei soci nelle S.r.l.) e 2442 (aumenti gratuiti di capitale mediante utilizzo di riserve) .
- Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del Contribuente), artt. 7 (obbligo di motivazione degli atti), 10 (tutela dell’affidamento e buona fede) e 10-bis (divieto di abuso del diritto).
- D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni in materia di limitazione dell’uso del contante e obblighi di adeguata verifica finanziaria .
- D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari), artt. 2, 3, 4, 5 (dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa) – Rilevanti per i profili penali connessi a evasione mediante occultamento di ricavi.
- Corte di Cassazione – Sez. V Civile – Ordinanza n.30571 del 27/11/2024: ha confermato la legittimità di un accertamento sintetico basato su un aumento di capitale da €10k a €1 mln, ritenendo l’incremento patrimoniale indice certo di maggiore reddito e ammettendo la concatenazione di presunzioni (nessuna violazione del divieto di doppia presunzione) .
- Corte di Cassazione – Sez. V – Ordinanza n.16904 del 24/06/2025: ha ribadito che finanziamenti soci ingiustificati possono legittimare un accertamento induttivo puro ex art.39 co.2 DPR 600/73, specie se accompagnati da indizi quali capacità finanziaria inadeguata dei soci, mancanza di delibere e uso di contanti .
- Corte di Cassazione – Sez. V – Sentenza n.1908/2007: ha ritenuto legittimo l’accertamento di maggiori ricavi societari in presenza di frequenti versamenti di soci privi di reddito sufficiente, finalizzati a coprire ammanchi di cassa .
- Corte di Cassazione – Sez. V – Sentenza n.17004/2012: principio consolidato secondo cui una cassa aziendale costantemente negativa costituisce grave indizio di sotto-dichiarazione di ricavi, giustificando accertamenti induttivi per colmare il disavanzo .
- Corte di Cassazione – Sez. V – Sentenza n.15583/2011: in tema di accertamento sintetico, ha ribadito che il contribuente deve fornire prova rigorosa per vincere la presunzione su incrementi patrimoniali; mere affermazioni o spiegazioni non documentate non bastano .
- Corte di Cassazione – Sez. V – Ordinanza n.6001 del 6/03/2025: ha chiarito i rapporti tra accertamento sul reddito societario e sul reddito di partecipazione del socio in società di capitali a ristretta base: la definitività dell’accertamento sulla società (per mancata impugnazione) non preclude al socio di contestare la propria tassazione, potendo egli eccepire sia l’assenza di distribuzione sia l’inesistenza degli utili extra-contabili societari .
- Corte di Cassazione – Sez. I Civ. – Sentenza n.7980 del 30/03/2007: ha definito la natura dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, distinguendoli dai versamenti a fondo perduto e affermandone la rimborsabilità in caso di mancata delibera dell’aumento (causa venuta meno) .
- Corte di Cassazione – Sez. I Civ. – Ordinanza n.24093 dell’8/08/2023: ha affrontato la qualificazione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, confermando che la loro causa è vincolata all’aumento programmato e che in caso di mancata esecuzione l’importo è dovuto in restituzione al socio ex art.2033 c.c.
- Circolare Agenzia Entrate n.25/E del 19/06/2012: (richiamata in documenti ODCEC) istitutiva dell’obbligo di comunicazione annuale dei finanziamenti e capitalizzazioni dei soci alle società (obbligo successivamente abrogato dal 2014), segnalava l’interesse dell’Amministrazione nel monitorare tali apporti .
- Documenti di prassi e dottrina: Principi contabili OIC 28 (patrimonio netto), Studio CNN 852-2014/T (Notariato) sugli apporti dei soci, articoli specialistici (es. Diritto Bancario, Il Fisco) che hanno analizzato i profili fiscali dei versamenti soci e l’evoluzione giurisprudenziale .
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Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta un aumento di capitale effettuato nella tua società?
Ti attribuiscono ricavi occulti, utili in nero o fondi di provenienza non giustificata, sostenendo che l’aumento di capitale nasconda evasione fiscale?
Temi che un’operazione societaria lecita venga trasformata in imposte, sanzioni e responsabilità personali?
Devi saperlo subito:
👉 l’aumento di capitale non è reddito imponibile,
👉 l’immissione di capitale non dimostra evasione,
👉 moltissimi accertamenti sugli aumenti di capitale sono presuntivi, errati e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- perché il Fisco contesta gli aumenti di capitale,
- quali sono le presunzioni più usate,
- quali errori commette l’Agenzia,
- come difenderti in modo efficace.
Perché il Fisco Accerta gli Aumenti di Capitale
Gli aumenti di capitale attirano l’attenzione dell’Agenzia perché:
- comportano ingressi rilevanti di liquidità,
- possono avvenire in periodi di perdite o crisi,
- coinvolgono soci con capacità reddituale ritenuta insufficiente,
- non sempre sono accompagnati da adeguata documentazione.
Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):
👉 “Se entrano soldi in società, devono provenire da redditi non dichiarati.”
Ma attenzione:
➡️ l’aumento di capitale non è ricavo,
➡️ l’origine delle somme va provata, ma non può essere presunta evasione.
Cosa Sono gli Aumenti di Capitale (In Modo Chiaro)
L’aumento di capitale è un’operazione con cui:
- i soci rafforzano il patrimonio della società,
- vengono coperti disavanzi o perdite,
- si finanziano investimenti o rilanci,
- si migliora l’equilibrio patrimoniale.
Può avvenire tramite:
- conferimenti in denaro,
- conferimenti in natura,
- conversione di finanziamenti,
- versamenti a fondo perduto.
👉 È un’operazione patrimoniale, non reddituale.
Le Presunzioni Più Usate dal Fisco
Negli accertamenti sugli aumenti di capitale il Fisco utilizza spesso presunzioni come:
- provenienza illecita delle somme,
- utili extracontabili,
- ricavi non fatturati,
- interposizione fittizia dei soci,
- simulazione dell’operazione societaria.
👉 Presunzioni che devono essere dimostrate con fatti concreti.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti sugli aumenti di capitale presentano errori gravi, tra cui:
- qualificare il capitale come reddito,
- ignorare la distinzione tra socio e società,
- non considerare risparmi o redditi già tassati,
- confondere aumento di capitale con finanziamento,
- applicare presunzioni automatiche,
- motivazioni generiche (“fondi non giustificati”),
- violazione del contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Aumento di Capitale ≠ Reddito Imponibile
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare che le somme derivano da redditi imponibili,
👉 non basta dimostrare che l’aumento di capitale è avvenuto.
Le somme conferite possono derivare da:
- risparmi personali dei soci,
- redditi già tassati,
- disinvestimenti,
- donazioni o successioni,
- vendite di beni,
- restituzioni di capitali,
- finanziamenti personali.
👉 Tutte fonti lecite e fiscalmente irrilevanti.
Le Prove da Presentare per Difendersi
La difesa si basa sulla prova dell’origine lecita dei fondi conferiti.
Documentazione tipicamente utilizzabile:
- delibere assembleari di aumento di capitale,
- atti notarili,
- estratti conto dei soci,
- dichiarazioni dei redditi pregresse,
- documenti di disinvestimento,
- atti di donazione o successione,
- scritture private.
👉 Conta la coerenza complessiva, non il singolo documento isolato.
Come Costruire una Difesa Efficace sull’Aumento di Capitale
Una difesa efficace deve dimostrare:
- quando i soci hanno formato le somme,
- con quali fonti,
- in quali anni,
- perché l’aumento era necessario e coerente.
È utile predisporre:
- una ricostruzione patrimoniale dei soci,
- una linea temporale dei conferimenti,
- il collegamento tra patrimonio personale e operazione societaria.
👉 La ricostruzione patrimoniale smonta la presunzione fiscale.
Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO
L’accertamento sugli aumenti di capitale è ribaltabile se:
- l’origine delle somme è documentabile,
- i soci hanno capacità patrimoniale coerente,
- non vi è prova di ricavi occulti,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il Fisco ignora le prove fornite,
- la motivazione è generica o stereotipata.
👉 L’aumento di capitale non può essere tassato per sospetto.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento non contrastato può portare a:
- recupero di imposte dirette e IVA,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi elevati,
- estensione dell’accertamento ai soci,
- responsabilità personali,
- danni patrimoniali rilevanti.
👉 Accettare un accertamento sull’aumento di capitale può avere effetti devastanti.
Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)
1. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio serve per:
- spiegare la natura patrimoniale dell’operazione,
- presentare la documentazione completa,
- bloccare presunzioni automatiche.
2. Ricostruire l’origine dei fondi dei soci
La difesa efficace dimostra:
- capacità patrimoniale reale,
- coerenza con i redditi dichiarati,
- legittimità del conferimento.
📄 Prove tipiche:
- estratti conto storici,
- prospetti riepilogativi,
- documentazione bancaria e fiscale.
3. Smontare la presunzione fiscale
È fondamentale dimostrare che:
- l’aumento è lecito,
- non indica evasione,
- la ricostruzione del Fisco è sproporzionata.
👉 Senza presunzioni qualificate, l’accertamento non regge.
4. Bloccare gli effetti dell’atto
Se l’atto viene emesso puoi:
- impugnarlo nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
5. Proteggere la società e i soci
La difesa serve a:
- evitare estensioni indebite di responsabilità,
- tutelare il patrimonio personale,
- preservare la continuità aziendale.
6. Prevenire future contestazioni
È utile:
- formalizzare correttamente gli aumenti,
- documentare sempre l’origine dei fondi,
- rafforzare la governance societaria.
👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti sugli aumenti di capitale richiede competenza tributaria avanzata e capacità ricostruttiva.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento sull’aumento di capitale,
- ricostruzione dell’origine dei fondi dei soci,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela della società e dei soci.
Conclusione
Un accertamento sugli aumenti di capitale non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare che le somme siano redditi imponibili, non limitarsi a presunzioni.
Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:
- bloccare l’accertamento,
- dimostrare la legittimità dell’operazione,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- proteggere società e soci.
👉 Agisci subito: negli accertamenti sugli aumenti di capitale, la prova dell’origine dei fondi è decisiva.
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Difendersi da un accertamento sugli aumenti di capitale è possibile, se lo fai nel modo giusto.