L’accertamento induttivo fondato su costi ritenuti non documentati è una delle contestazioni fiscali più frequenti e pericolose.
Quando l’Agenzia delle Entrate considera i costi sostenuti dal contribuente privi di adeguata documentazione, tende spesso a disconoscerli integralmente e a ricostruire il reddito in modo presuntivo, con un aumento significativo della base imponibile.
È fondamentale chiarirlo subito:
la mancanza di un documento formale non equivale automaticamente a inesistenza del costo.
Molti accertamenti induttivi basati su costi non documentati sono viziati da errori di metodo e possono essere annullati o ridimensionati se difesi correttamente.
Cosa si intende per costi non documentati
Nel contesto degli accertamenti fiscali, l’Agenzia delle Entrate considera non documentati, ad esempio:
• costi privi di fattura o ricevuta
• spese con documentazione incompleta
• costi annotati ma non giustificati formalmente
• spese sostenute in contanti
• costi basati su accordi verbali
• spese ritenute non tracciabili
• costi ritenuti non coerenti con l’attività
Non tutti questi casi giustificano automaticamente il disconoscimento del costo.
Cos’è l’accertamento induttivo
L’accertamento induttivo consente all’Agenzia delle Entrate di:
• ricostruire il reddito per presunzioni
• disconoscere costi ritenuti inattendibili
• stimare ricavi e margini
• utilizzare dati esterni o parametri
• aumentare la base imponibile
• applicare sanzioni e interessi
È uno strumento incisivo, ma soggetto a limiti rigorosi.
Perché l’Agenzia delle Entrate disconosce i costi
L’Agenzia delle Entrate disconosce i costi per:
• assenza di documentazione formale
• ritenuta non inerenza all’attività
• incoerenza economica
• incongruenze tra costi e ricavi
• sospetto di costi fittizi
• mancanza di tracciabilità
• utilizzo di presunzioni standardizzate
Il problema è che spesso il costo viene escluso senza valutare la sua effettiva esistenza.
I rischi concreti per il contribuente
Un accertamento induttivo basato su costi non documentati comporta rischi rilevanti:
• aumento artificioso del reddito imponibile
• recuperi fiscali elevati
• sanzioni e interessi
• estensione dei controlli ad altri anni
• difficoltà probatorie nella difesa
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
Una difesa tardiva riduce notevolmente le possibilità di successo.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti induttivi per costi non documentati, l’Agenzia sbaglia spesso quando:
• disconosce il costo senza verificarne l’effettiva esistenza
• richiede esclusivamente la fattura come prova
• ignora prove alternative
• applica presunzioni prive di gravità e precisione
• utilizza parametri astratti
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è giuridicamente fragile e contestabile.
Quando l’accertamento induttivo è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• il costo è effettivamente sostenuto
• l’inerenza all’attività è dimostrabile
• esistono prove alternative valide
• il disconoscimento è automatico e non motivato
• le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti
• non viene rispettato il diritto di difesa
Il costo non può essere negato solo per carenze formali.
Prove alternative utilizzabili nella difesa
In assenza di fattura, la difesa può basarsi su prove alternative, come:
• contratti o accordi
• estratti conto bancari
• pagamenti tracciabili
• documentazione di magazzino
• corrispondenza commerciale
• prove testimoniali indirette
• perizie tecniche
• ricostruzioni economiche coerenti
• giurisprudenza favorevole
La prova può essere anche indiziaria, se coerente e convergente.
Sistemi di difesa efficaci
Una difesa efficace contro un accertamento induttivo per costi non documentati deve essere tecnica e strutturata e può basarsi su:
• dimostrazione dell’esistenza del costo
• prova dell’inerenza all’attività
• ricostruzione analitica alternativa
• contestazione del metodo accertativo
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie contabili
Ogni costo deve essere difeso singolarmente e nel contesto complessivo dell’attività.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento induttivo per costi non documentati:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua i costi contestati
• ricostruisci la loro effettiva esistenza
• raccogli ogni prova alternativa disponibile
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati
Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:
• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
• accertamento definitivo
• recuperi fiscali sproporzionati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• estensione dei controlli
• gravi conseguenze patrimoniali
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti induttivi basati sul disconoscimento dei costi, spesso annullati per violazione dei principi di inerenza, proporzionalità e onere della prova.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti induttivi e contenzioso tributario.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• dimostrare l’effettiva esistenza dei costi
• contestare il disconoscimento automatico
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare il patrimonio e la continuità dell’attività
• costruire una strategia difensiva solida
Agisci ora
Un costo reale non diventa fittizio solo perché manca una fattura.
Agire subito significa impedire che una presunzione errata diventi un debito fiscale definitivo.
Hai ricevuto un accertamento induttivo per costi non documentati?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e difenditi con una strategia tecnica ed efficace.
Introduzione
L’accertamento induttivo è uno strumento con cui l’Amministrazione finanziaria ricostruisce il reddito di un contribuente basandosi su indizi e presunzioni, specie quando la contabilità risulta inattendibile o mancante. In tale procedura spesso emergono costi non documentati o non contabilizzati, che il Fisco tende a disconoscere, portando a tassare il contribuente su un reddito lordo anziché netto. Ciò può dar luogo a pretese impositive molto elevate e, talvolta, ingiuste se non si considerano le spese effettivamente sostenute dal contribuente.
Questa guida – aggiornata alle più recenti sentenze fino a fine 2025 – spiega in dettaglio cosa sia l’accertamento induttivo, in quali casi può essere applicato e come funziona il delicato tema dei costi non documentati. Adottando un linguaggio giuridico ma divulgativo, affronteremo le strategie difensive dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta), con riferimenti normativi puntuali, giurisprudenza aggiornata (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) e consigli pratici. Troverete inoltre domande e risposte frequenti, tabelle riepilogative dei concetti chiave e simulazioni pratiche di casi (in ambito impresa, commercio, professionisti), utili per comprendere come impostare un ricorso o una memoria difensiva efficace. Al termine, una sezione raccoglie tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate.
Il nostro obiettivo è fornire una guida approfondita (oltre 10.000 parole) che permetta a professionisti del diritto tributario, imprenditori e cittadini di alto profilo di difendersi al meglio di fronte a un accertamento induttivo che non riconosce costi per mancanza di documentazione. Conoscere i propri diritti – ad esempio il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.) che impone di tassare il reddito netto e non quello lordo – e le più recenti aperture giurisprudenziali in favore dei contribuenti, può fare la differenza tra subire passivamente una tassazione indebita e ottenere giustizia tributaria.
1. Accertamento induttivo: definizione e presupposti
Cos’è l’accertamento induttivo? In ambito tributario, l’accertamento induttivo è una metodologia di rettifica dei redditi dichiarati basata su calcoli e presunzioni, in deroga alle risultanze della contabilità del contribuente. In pratica, l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza, in sede di verifica) determina il reddito imponibile induttivamente, ossia inferendolo da dati indiretti, quando ritiene che le scritture contabili e le dichiarazioni fiscali del contribuente non siano affidabili o siano addirittura inesistenti.
A differenza dell’accertamento analitico tradizionale – che verifica voce per voce i componenti positivi e negativi del reddito basandosi sulle registrazioni contabili – l’accertamento induttivo consente al Fisco di prescindere in tutto o in parte dalle scritture e di utilizzare anche presunzioni semplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti . In altre parole, l’ufficio può fondare la ricostruzione del reddito su indizi anche labili (cosiddette “presunzioni supersemplici”) purché vi siano le condizioni di legge per il metodo induttivo.
1.1 Tipologie di accertamento: analitico, induttivo puro, analitico-induttivo e sintetico
Prima di approfondire i presupposti, è utile distinguere le varie tipologie di accertamento fiscale:
- Accertamento analitico: l’ufficio rettifica il reddito esaminando analiticamente le singole componenti dichiarate (ricavi, costi, ecc.), contestando specifiche irregolarità (es. costi indeducibili, ricavi non dichiarati comprovati da fatture, ecc.). Richiede basi probatorie certe o presunzioni qualificate (gravi, precise e concordanti). Si fonda sulle scritture contabili esistenti, ritenute nel complesso attendibili.
- Accertamento analitico-induttivo: è una forma ibrida in cui, pur partendo dalle risultanze contabili, l’ufficio effettua rettifiche basate anche su presunzioni semplici o dati extracontabili, a causa di alcune incongruenze o incompletezze riscontrate. Ad esempio, la contabilità può essere formalmente regolare ma presenta margini o indici anomali rispetto al settore; l’Erario allora integra i dati con elementi presuntivi (indagini finanziarie, percentuali di ricarico standard, ecc.) senza però ignorare del tutto i registri. È disciplinato dall’art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973 e si applica quando le irregolarità non sono tali da rendere completamente inutilizzabile la contabilità, ma ne minano in parte l’attendibilità.
- Accertamento induttivo puro: l’ufficio disregarda completamente le scritture contabili (o in quanto inesistenti, o perché gravemente inattendibili) e ricostruisce il reddito ex novo sulla base di qualsiasi informazione disponibile, anche solo presuntiva (indizi, parametri, calcoli percentuali). È previsto dall’art. 39, comma 2, DPR 600/1973 e consente di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze dei libri contabili. Si tratta del caso più radicale: l’Amministrazione determina il reddito d’impresa “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza”, anche utilizzando presunzioni prive dei requisiti normalmente richiesti . In sostanza, è un accertamento extra-contabile, utilizzabile solo in presenza di condizioni gravi (vedi §1.2). Spesso viene definito anche accertamento d’ufficio (quando il contribuente non ha presentato dichiarazione) o accertamento globale, perché ridetermina in toto il reddito imponibile.
- Accertamento sintetico (redditometrico): caso a parte è l’accertamento sintetico disciplinato dall’art. 38 DPR 600/1973, che mira a ricostruire il reddito complessivo delle persone fisiche in base alle spese sostenute e agli incrementi patrimoniali. Non si basa sulle scritture contabili (di solito il contribuente è un privato o un professionista con reddito sotto controllo), ma su indicatori di capacità di spesa: ad esempio possesso di beni di lusso, spese per mutuo, mantenimento di determinati beni, etc. Il cosiddetto “redditometro” confronta il reddito dichiarato con il reddito teorico desumibile dallo stile di vita; se la differenza supera determinate soglie, scatta l’accertamento. Pur non riguardando direttamente i “costi non documentati” in senso aziendale, l’accertamento sintetico è un metodo presuntivo affine, e il contribuente può difendersi dimostrando che le spese contestate sono state finanziate con redditi esenti o risparmi pregressi, ecc. (in questa guida ci concentreremo però sugli accertamenti induttivi in ambito d’impresa).
In sintesi, l’accertamento induttivo (analitico-induttivo o puro) viene adottato quando la contabilità del contribuente non è pienamente affidabile. Più gravi sono le carenze o omissioni nei documenti contabili, più il Fisco può spingersi verso un accertamento di tipo “puro”, basato su ricostruzioni globali e forfettarie. L’uso di parametri standard (come percentuali di ricarico, medie di settore, coefficienti presuntivi) è tipico dell’accertamento induttivo. Per contro, se le irregolarità sono lievi o sporadiche, l’ufficio dovrebbe limitarsi a rettifiche analitiche mirate e non può ignorare in blocco i conti.
1.2 Presupposti di legge per l’accertamento induttivo puro
La normativa italiana individua precisi presupposti che legittimano il ricorso all’accertamento induttivo puro. In particolare, l’art. 39, comma 2, del DPR 600/1973 elenca le situazioni in cui l’ufficio “determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti… prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili”. Ecco le principali condizioni previste:
- Omessa dichiarazione: se il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l’accertamento avviene d’ufficio (ex art. 41 DPR 600/1973) e il Fisco può utilizzare qualsiasi elemento per quantificare il reddito . In caso di dichiarazione omessa, i poteri sono amplissimi: l’Erario può procedere anche oltre i limiti ordinari, usando presunzioni semplicissime e dati esterni, poiché manca del tutto una base dichiarativa.
- Contabilità mancante o sottratta: se dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto le scritture contabili obbligatorie oppure le ha sottratte al controllo, o se esse non sono disponibili per causa di forza maggiore (es. incendio documenti), l’ufficio può procedere induttivamente . La mancanza materiale dei libri o la loro indisponibilità rende impossibile un controllo analitico.
- Contabilità gravemente inattendibile: se le scritture, pur esistenti, presentano omissioni, falsità o irregolarità formali che siano “così gravi, numerose e ripetute da renderle complessivamente inattendibili” (art. 39, co.2, lett. d) DPR 600/1973) . Questa clausola presuppone una serie di violazioni contabili tali da far perdere credibilità all’intera contabilità. Ad esempio: duplicazioni o assenze di fatture, irregolarità sostanziali nei registri IVA, vendite non registrate in modo sistematico, ecc. Deve trattarsi di irregolarità qualitative e quantitative significative: la legge parla esplicitamente di violazioni gravi, ripetute e numerose.
- Mancata risposta a richieste istruttorie: se il contribuente non dà seguito agli inviti dell’ufficio a esibire documenti, a comparire o a fornire dati rilevanti (ai sensi degli artt. 32 DPR 600/1973 o 51 DPR 633/1972), scatta un ulteriore presupposto (art. 39, co.2, lett. d-bis). La non collaborazione giustifica l’utilizzo di presunzioni induttive .
- Irregolarità negli studi di settore/ISA: la normativa (art. 39, co.2, lett. d-ter) prevedeva l’accertamento induttivo in caso di omessa presentazione del modello dei dati dei parametri o studi di settore, oppure di compilazione infedele di tali modelli con scostamenti rilevanti (oltre il 15% o €50.000) . Oggi gli studi di settore sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), ma permane la possibilità di accertamento induttivo per chi non presenta i dati ISA o li falsifica significativamente. In sostanza, se un’impresa non fornisce (o altera) i dati richiesti per valutare la congruità dei suoi ricavi rispetto agli standard di settore, l’ufficio può procedere con maggiore libertà ricostruttiva.
Oltre a questi casi tipici, l’art. 40 DPR 600/1973 estende l’accertamento induttivo anche al reddito di soci e associati di società di persone o di associazioni professionali, qualora il reddito della società venga accertato induttivamente: i maggiori utili extracontabili della società di persone si imputano per trasparenza ai soci, che subiscono accertamenti corrispondenti.
È fondamentale sottolineare che l’accertamento induttivo puro è legittimo solo in presenza di tali presupposti specifici. Se l’Amministrazione finanziaria adotta un metodo induttivo in assenza delle condizioni richieste, l’accertamento è viziato. Ad esempio, irregolarità contabili di lieve entità o isolate non giustificano la ricostruzione globale del reddito: la Cassazione ha ritenuto illegittimo un accertamento induttivo fondato unicamente sulla presenza di due lavoratori in nero in un’azienda con quasi 50 dipendenti regolari . In quel caso (Cass. 2466/2017) i giudici hanno affermato che le violazioni erano marginali e non inficiavano l’attendibilità complessiva della contabilità, mancando il requisito delle irregolarità “così gravi, numerose e ripetute” previsto dalla legge . Pertanto, il contribuente può sempre eccepire l’assenza dei presupposti dell’induttivo come motivo di ricorso: se ad esempio l’ufficio ha ignorato le scritture sulla base di pochi errori formali, si può sostenere che l’accertamento andava condotto in via analitica e che il metodo induttivo scelto è ultra vires (oltre i poteri di legge).
In sintesi, i limiti legali all’accertamento induttivo sono pensati per evitare che il Fisco utilizzi metodi forfettari in modo arbitrario. Una contabilità tenuta con regolarità sostanziale dovrebbe mettere al riparo l’imprenditore da ricostruzioni fantasiose: al più si avranno contestazioni analitiche su singole voci. Viceversa, omettere la dichiarazione o condurre doppi giochi contabili espone al massimo rigore dell’accertamento induttivo.
Tabella riepilogativa – Presupposti dell’accertamento induttivo (art. 39 DPR 600/1973):
| Presupposto normativo | Descrizione |
|---|---|
| Omessa dichiarazione (art. 41) | Nessuna dichiarazione dei redditi presentata: accertamento d’ufficio globale su qualsiasi elemento noto . |
| Mancata tenuta/occultamento scritture (art. 39 co.2 lett. c) | Libri obbligatori non tenuti o sottratti all’ispezione; equiparato: scritture indisponibili per forza maggiore . |
| Irregolarità gravi e diffuse (art. 39 co.2 lett. d) | Contabilità inattendibile per violazioni gravi, numerose e ripetute tali da inficiare l’intero impianto . Es.: fatture mancanti, doppie contabilità, ecc. |
| Mancata collaborazione (art. 39 co.2 lett. d-bis) | Contribuente non risponde a inviti o questionari, o rifiuta esibizione di atti, rendendo impossibile la verifica . |
| Anomalie su studi di settore/ISA (art. 39 co.2 lett. d-ter) | Omessa o infedele comunicazione dei dati per studi di settore (ora ISA), con scostamenti rilevanti (oltre 15% o €50.000) . Indica inattendibilità dei ricavi dichiarati. |
Come si vede, le prime tre ipotesi attengono alla contabilità (assenza, sottrazione, falsificazione sistematica), mentre le ultime due riguardano la condotta del contribuente (mancata risposta, omissioni su studi di settore) che impedisce o ostacola un controllo ordinario. In tutte queste situazioni il Legislatore ha dato mano libera all’Erario di prescindere dalle risultanze formali e determinare induttivamente il reddito.
2. Cosa si intende per “costi non documentati”
Affrontiamo ora la seconda parte del problema: i costi non documentati (o non contabilizzati) in relazione all’accertamento induttivo. In generale, per costo non documentato si intende un componente negativo di reddito (un’onere, una spesa, un costo di acquisto, ecc.) che non risulta supportato da idonea documentazione fiscale o contabile. Ciò può avvenire in diverse circostanze:
- Il contribuente ha sostenuto effettivamente una spesa nell’esercizio dell’attività (es. acquisto di merce, pagamento di un collaboratore, costo di produzione), ma non possiede la fattura o ricevuta che la documenti formalmente. Ciò può accadere ad esempio se il fornitore non ha emesso fattura (acquisto “in nero”) o se il documento è stato smarrito o distrutto e non ricostruito.
- Il costo non è stato registrato in contabilità, magari volutamente (per tenere bassa l’evidenza di uscite di cassa) oppure per errore. Un costo non annotato nel libro giornale o non confluito nel conto economico di bilancio rientra in questa categoria. Spesso si parla anche di “costi extra-contabili” per indicare oneri sostenuti ma non risultanti dalle scritture ufficiali.
- In senso lato, sono “non documentati” anche i costi che non rispettano i requisiti formali di deducibilità previsti dal TUIR. L’art. 109 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) al comma 4, lettera b stabilisce infatti che “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico”, salvo alcune eccezioni. Ciò significa che, per i soggetti in contabilità ordinaria, un costo deve risultare correttamente riportato nel conto economico dell’esercizio (o almeno nelle scritture contabili obbligatorie, come chiarito da norme interpretative) per poter essere dedotto . Se una spesa non transita nel conto economico, è normalmente indeducibile, a meno che il contribuente provi che essa risulta da “elementi certi e precisi” (come stabilito dalla norma e dalla giurisprudenza, v. oltre).
In pratica, nel sistema tributario italiano vige il principio che onere della prova dei costi spetti al contribuente: per portare in deduzione una spesa, il contribuente deve dimostrarne l’esistenza e inerenza all’attività, di solito mediante idonei documenti (fatture, ricevute, contratti, quietanze). Costi privi di pezze giustificative sono tendenzialmente ripresi a tassazione dall’ufficio, in quanto considerati non provati.
Tuttavia, nel contesto di un accertamento induttivo, la questione dei costi non documentati assume connotazioni particolari. Paradossalmente, il contribuente che non ha tenuto contabilità o ha fatto “tutto in nero” si trova nella posizione di non avere alcuna documentazione ufficiale dei propri costi; se il Fisco ricostruisse i ricavi occultati e non riconoscesse alcun costo, tasserebbe di fatto il margine al 100%, presumendo un reddito netto pari ai ricavi lordi. Ciò, come vedremo, contrasta con un fondamentale principio costituzionale e con un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza: il reddito imponibile dev’essere sempre il reddito netto, ossia al netto delle spese sostenute per produrlo, anche se tali spese non sono documentate in modo tradizionale .
Facciamo qualche esempio concreto di “costi non documentati” in ambito d’impresa:
- Un dettagliante acquista merce da un fornitore pagandola senza fattura (magari per ottenere uno sconto extra): il relativo costo di acquisto non risulterà da alcun documento fiscale. Se il commerciante rivende poi quella merce “in nero”, otterrà ricavi non dichiarati ma avrà anche sostenuto un costo invisibile (il prezzo pagato al fornitore). In sede di accertamento, l’ufficio potrebbe rilevare i maggiori ricavi dalle giacenze di magazzino o dai movimenti finanziari, ma potrebbe inizialmente disconoscere il costo d’acquisto non fatturato.
- Un’azienda impiega lavoratori pagati in nero (senza busta paga né registrazione): i compensi corrisposti sono costi effettivi ma non documentati. Se il Fisco scopre l’impiego di lavoratori irregolari, potrebbe presumere che la produzione dell’azienda sia maggiore di quanto dichiarato (più manodopera → più ricavi), senza riconoscere i salari non dichiarati come costo deducibile (anche perché tali costi, oltre a non essere documentati, sono frutto di un illecito del contribuente). Questo genere di spese “in nero” presenta anche profili sanzionatori extra-fiscali, ma qui rileva il fatto che l’azienda si vedrebbe contestare maggior reddito senza scomputo dei relativi esborsi.
- Un professionista (es. un medico, un avvocato) sostiene dei costi per la propria attività (affitto studio, collaboratori occasionali pagati in contanti, acquisti di materiali) ma non si fa rilasciare fattura o non conserva le ricevute. In caso di controllo, i ricavi possono essere stimati (ad es. incassi desunti dal tenore di vita o dai versamenti bancari) ma alcuni costi potrebbero non risultare. Anche i professionisti, per legge, devono fornire la prova documentale delle spese dedotte, e se non lo fanno tali oneri vengono ripresi a tassazione.
Dal punto di vista normativo, oltre all’art. 109 TUIR citato, va ricordata una disposizione interpretativa importante: l’art. 2, comma 6-bis, D.L. 90/1990 (conv. L. 165/1990) ha chiarito che l’imputazione a conto economico richiesta per dedurre i costi si considera soddisfatta se i costi sono almeno annotati nelle scritture contabili obbligatorie e concorrono al risultato d’esercizio, anche se non esplicitati in bilancio . Inoltre, la stessa norma stabilisce che il mancato rispetto di tale regola non comporta un’estensione automatica del reddito imponibile (è punito con una sanzione, non con l’indeducibilità totale, salvo mancanza di “elementi certi e precisi”). La Cassazione ha quindi affermato più volte che anche spese non evidenziate in conto economico possono essere dedotte, purché almeno desumibili dalle scritture contabili e fondate su elementi certi e precisi . Questa linea interpretativa evita che semplici errori formali di contabilizzazione portino a perdere il diritto alla deduzione.
Riassumendo: per costi non documentati intendiamo quelle spese che il contribuente non riesce a provare con documenti fiscalmente validi (fatture, scontrini, registrazioni in contabilità). In situazioni normali, tali costi verrebbero disconosciuti in sede di accertamento analitico. Nel caso di accertamento induttivo, però, l’assenza di documenti è la regola più che l’eccezione (dato che spesso l’induttivo si applica proprio quando la contabilità è omessa o inattendibile). Diventa quindi cruciale capire come la legge e i giudici contemperano da un lato l’esigenza di non premiare chi non tiene documenti, e dall’altro il principio – di civiltà fiscale – che non si può tassare più del reale reddito netto di un’attività.
Nel prossimo capitolo vedremo proprio questo: il principio del reddito netto e come la giurisprudenza ha gradualmente riconosciuto il diritto del contribuente, anche in accertamento induttivo, di vedersi riconosciuti (anche solo forfettariamente) i costi relativi ai maggiori ricavi presunti.
3. Reddito netto vs reddito lordo: il principio di capacità contributiva
Il cardine di tutta la materia è il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione italiana). Esso impone che ogni tributo sia commisurato alla reale capacità economica del contribuente. In termini di imposte sul reddito, ciò significa che il fisco deve tassare il reddito effettivo dell’individuo o dell’impresa, vale a dire il guadagno netto e non il mero volume d’affari lordo.
Tale principio, calato nella questione degli accertamenti induttivi, si traduce in un’affermazione semplice ma fondamentale: il reddito imponibile ricostruito in via induttiva dev’essere sempre al netto dei costi necessari a produrlo . Tassare il “fatturato occulto” senza alcuna deduzione di costi significherebbe tassare anche una parte che reddito non è (ovvero le spese sostenute), violando la capacità contributiva del contribuente.
3.1 L’evoluzione giurisprudenziale: da Corte Cost. 225/2005 a Corte Cost. 10/2023
La presa di coscienza di questo principio nei riguardi degli accertamenti induttivi ha richiesto tempo ed è passata anche per la Corte Costituzionale. Un punto di svolta iniziale fu la sentenza n. 225 del 2005 della Consulta, riguardante un caso di accertamento basato su indagini finanziarie (prelevamenti bancari non giustificati). In quella decisione, la Corte Costituzionale ricordò che anche quando il Fisco ricostruisce induttivamente ricavi non dichiarati, deve tenere conto dei costi relativi, quantomeno in via forfetaria, proprio per rispettare il principio di capacità contributiva . Nel caso concreto si trattava di depositi/prelievi bancari non spiegati: la Consulta affermò l’obbligo di dedurre i costi presumibilmente sostenuti per realizzare quei ricavi, valorizzando un’incidenza percentuale ragionevole degli stessi .
Questo principio fu inizialmente recepito soprattutto per gli accertamenti cosiddetti “sintetici” (come il redditometro o le indagini finanziarie sui conti correnti). In tali ambiti, la giurisprudenza di legittimità già da tempo aveva stabilito che nei prelevamenti bancari imputati a ricavi occulti occorre considerare anche gli eventuali costi: ad esempio Cassazione n. 19174/2003 e n. 1506/2017 riconobbero che, se un imprenditore preleva somme dal conto senza giustificazione, l’ufficio può presumere che fossero destinate ad acquisti in nero (quindi a ricavi non dichiarati), ma deve comunque stimare i costi di quei ricavi, altrimenti viola l’art. 53 Cost. .
Nel 2023 la Corte Costituzionale è tornata sul tema, ampliandone la portata. Con la sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023, la Consulta ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32, comma 1, n.2, DPR 600/1973 (quello che disciplina la presunzione sui movimenti finanziari per i redditi d’impresa). In estrema sintesi, la Corte ha affermato che in ogni accertamento induttivo – sia esso analitico-induttivo che induttivo puro – il contribuente imprenditore ha il diritto di opporre una prova contraria di tipo presuntivo, consistente nell’eccepire una percentuale forfettaria di costi riferibili ai ricavi non contabilizzati . La Corte Costituzionale, pur non potendo “riscrivere” la norma primaria, ha di fatto imposto ai giudici tributari di interpretare l’art. 32 DPR 600 (e in generale le norme sugli accertamenti presuntivi) in modo conforme alla Costituzione: ciò significa permettere sempre al contribuente di far valere costi forfetari a riduzione dei maggiori ricavi accertati. Questa pronuncia epocale – scaturita da una questione in tema di indagini finanziarie su un imprenditore – ha rimosso l’anomalia per cui, paradossalmente, chi aveva tenuto alcuni documenti (poi ritenuti parzialmente inattendibili) si vedeva negata ogni deduzione presuntiva, mentre chi non ne aveva tenuti affatto poteva beneficiare di una stima di costi (come vedremo, prima del 2023 la Cassazione faceva distinzione tra accertamento induttivo puro e analitico-presuntivo riguardo alla deducibilità forfettaria dei costi).
In parole semplici, la Corte Cost. n. 10/2023 ha sancito che il reddito accertato va depurato dai costi anche quando il contribuente non può esibirli, fermo restando che spetta a lui proporre e quantificare in via presuntiva tali costi in sede di difesa.
Vale la pena sottolineare che questi principi rispondono non solo alla Costituzione italiana, ma anche a un allineamento con il diritto UE. La Corte di Giustizia UE ha affermato, in ambito IVA, un concetto analogo: l’importo di ricavi occulti ricostruiti dal fisco va inteso già comprensivo dell’IVA, a meno che il contribuente possa ancora rivalersi dell’imposta (sentenza CGUE “CB” causa C-521/19 del 1° luglio 2021) . Questo per evitare che l’IVA diventi una sanzione occulta caricata sull’evasore oltre il dovuto (lo vedremo meglio nella sezione sull’IVA, §5). Tale logica, trasposta nell’imposizione diretta, rafforza l’idea che l’utile lordo non può essere assunto come base imponibile.
3.2 I principi della Cassazione: mai tassare il profitto lordo
La Corte di Cassazione, recependo gli orientamenti costituzionali, ha negli anni cristallizzato un principio cardine: in caso di accertamento induttivo l’Amministrazione finanziaria deve sempre ricostruire il reddito tenendo conto anche delle componenti negative, se emergono dagli accertamenti o anche solo da presunzioni, oppure – se non emergono – determinandole essa stessa in via induttiva/presuntiva. In caso contrario si tasserebbe un profitto lordo anziché netto, in violazione del parametro costituzionale .
Già prima del 2023, numerose pronunce di legittimità avevano affermato questa regola per l’accertamento induttivo puro (tipicamente omessa dichiarazione o contabilità azzerata). Ad esempio:
- Cass. sez. V n. 1506/2017: in caso di omessa dichiarazione, l’Erario può utilizzare presunzioni anche non gravi, ma “deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione dell’art. 53 Cost.” .
- Cass. n. 10982 e 10968 del 2020: hanno ribadito che nell’accertamento induttivo “puro” l’ufficio deve necessariamente riconoscere i costi, anche se non risultano registrati, perché il risultato da tassare deve essere il reddito netto e non quello lordo . In tali pronunce la Cassazione affermò chiaramente che l’Agenzia non può pretendere imposte su ricavi non dichiarati senza considerare i relativi costi sostenuti in nero.
- Cass. n. 19191/2019: ha statuito il principio di diritto secondo cui in caso di omessa dichiarazione o accertamento induttivo puro, “l’Amministrazione… deve, comunque, determinare… i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché altrimenti si assoggetterebbe ad imposta il profitto lordo e non quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost., restando inapplicabile l’art. 109 TUIR…” . Questa massima è molto importante: esplicita che nell’induttivo puro non si applica la limitazione dell’art.109 TUIR (quella che richiederebbe documentazione certa dei costi) , proprio perché altrimenti il reddito tassato non sarebbe reale.
Con riferimento agli accertamenti da indagini bancarie, la Cassazione ha parimenti esteso il concetto: “in tema di accertamento induttivo da movimenti bancari, il Fisco deve ricostruire la situazione reddituale tenendo conto anche delle componenti negative, purché emergenti dagli accertamenti o dimostrate dal contribuente” (Cass. n. 22266/2016, richiamata da Cass. ord. 18965/2021) . Dunque, ad esempio, se dall’analisi del conto corrente emergono versamenti non giustificati considerati ricavi, e parallelamente prelevamenti non giustificati considerati acquisti in nero, occorre tener conto di entrambi: i prelievi come possibili costi (o meglio come elementi che generano ricavi), i versamenti come ricavi lordi da ridurre delle spese.
Fin qui, però, la giurisprudenza ante 2023 faceva una distinzione: nel caso di accertamento analitico-induttivo (ovvero quando esiste una dichiarazione, magari infedele, e delle scritture non totalmente inattendibili), si riteneva che l’ufficio non fosse tenuto a riconoscere costi forfettari sui maggiori ricavi scoperti; spettava invece al contribuente provare i costi deducibili specifici legati a quei ricavi. In altre parole, la Cassazione diceva: solo nell’induttivo puro il Fisco deve stimare d’ufficio i costi; nell’analitico-induttivo, no . Questa posizione (espressa ad esempio in Cass. n. 22868/2017 e Cass. 15167/2020) creava quella disparità di trattamento a sfavore di chi aveva tenuto una contabilità “quasi” regolare rispetto a chi l’aveva totalmente omessa. Ed è proprio tale disparità che la Corte Costituzionale ha inteso eliminare con la sentenza 10/2023.
Alla luce di quest’ultima e delle pronunce successive, oggi la situazione è la seguente:
- Se l’accertamento è induttivo puro (globalmente ricostruttivo): è pacifico e consolidato che l’ufficio deve calcolare il reddito netto, quindi includere i costi correlati ai maggiori ricavi. Se i costi non emergono da alcun documento, deve determinarli comunque in via presuntiva. Questa regola è stata affermata a più riprese (Cass. 22261/2023; Cass. 2581/2021; Cass. 26748/2018; Cass. 23314/2013; Circ. Ag. Entrate 9/E/2015) . Si può dire che è un principio consolidato e non controverso: non si tassa il profitto lordo di un’azienda, mai .
- Se l’accertamento è analitico-induttivo (parziale): dopo Corte Cost. 10/2023 e la successiva Cass. ord. 19574/2025, è stato riconosciuto che anche in questo caso il contribuente può far valere costi in via presuntiva. In particolare, la Cassazione ha enunciato il principio che “in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza Corte Cost. n. 10/2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo un’incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti” . Ciò rappresenta una svolta: significa che anche se la contabilità non era del tutto da buttar via, se l’Agenzia trova ricavi non contabilizzati, il contribuente ha diritto quantomeno di invocare una stima di costi relativi. Resta fermo che, laddove il contribuente abbia elementi certi sui costi (es. documenti non considerati dall’ufficio), meglio ancora: potrà produrli. Ma se non li ha, non è più escluso a priori che ottenga un abbattimento forfettario.
In definitiva, grazie all’intervento combinato di Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, oggi vige un principio di equità sostanziale nell’accertamento induttivo: il reddito imponibile accertato deve riflettere la reale capacità contributiva, quindi deve essere un reddito al netto dei costi, anche se questi non sono inizialmente documentati. Il Fisco non può limitarsi a presumere i maggiori ricavi e ignorare completamente la loro struttura di costo, altrimenti la pressione fiscale colpirebbe anche quote che reddito non sono (ma rappresentano semplici movimenti finanziari o reintegri di spese).
Va anche detto che l’ufficio, quando procede induttivamente, in alcuni casi applica già di suo dei coefficienti che implicano costi. Ad esempio, negli accertamenti su base parametrica (studi di settore o ISA, o altre stime), spesso l’Agenzia utilizza percentuali di ricarico medio-settoriali: applicare una percentuale di ricarico ai costi noti per stimare i ricavi significa implicitamente riconoscere che una parte di quei ricavi è costo. Così come nel vecchio redditometro c’erano già delle spese figurative considerate. Ma se ciò non avviene (e soprattutto se l’ufficio fa il calcolo peggiorativo, cioè stima i ricavi ma poi nega qualsivoglia deduzione perché “non ci sono fatture”), il contribuente deve assolutamente contestare la cosa, appellandosi ai principi sopradescritti.
Importante: il superamento dell’art. 109 TUIR in questi casi non significa che tutti i costi “in nero” diventino magicamente deducibili. Significa però che una quota ragionevole di costi va comunque calcolata, altrimenti l’accertamento è errato. Non si legittima certo l’evasione dei costi (che resta sanzionabile), ma si evita l’abuso di tassazione. Il contribuente che si vede contestare ricavi non dichiarati dovrà attivarsi (come vedremo) per quantificare o far quantificare quella quota di costi occulti, facendo magari riferimento a margini standard di settore, all’andamento della propria azienda in anni normali, a indici di bilancio, ecc., in modo da convincere il giudice a ridurre la pretesa.
4. L’onere della prova dei costi e la difesa del contribuente
Chiariti i principi generali, passiamo alla strategia difensiva pratica in tema di costi non documentati. Il contribuente, nel contenzioso tributario, ha certamente beneficiato degli orientamenti giurisprudenziali favorevoli descritti, ma ciò non toglie che l’onere della prova di costi e spese gravi innanzitutto su di lui. In termini processuali, infatti, quando l’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento (anche induttivo), il contribuente che lo impugna deve contestare motivatamente i fatti costitutivi della pretesa fiscale e può/deve fornire prova contraria rispetto alle presunzioni dell’ufficio.
Nel caso specifico dei costi non documentati, possiamo delineare alcune situazioni e relative tattiche difensive:
- Costi che originariamente erano documentati ma non presentati: può accadere che il contribuente, pur avendo i documenti di spesa, non li abbia esibiti in fase di verifica o non li abbia annotati in contabilità per errore. In tal caso, se l’accertamento li disconosce, la difesa ideale è produrre subito in giudizio tali documenti, giustificando la mancata esibizione previa. Attenzione però: l’art. 32, comma 5, DPR 600/1973 prevede che i documenti non esibiti agli organi verificatori non possano essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede contenziosa, salvo che il contribuente dichiari (e provi) di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. È una sorta di preclusione probatoria per scoraggiare reticenze durante l’audit. La Cassazione però ha chiarito che tale preclusione può essere superata depositando i documenti con il ricorso introduttivo in Commissione tributaria, accompagnati da una dichiarazione che spieghi la causa non imputabile del mancato deposito prima . In pratica, se avete ricevuto un PVC (processo verbale di constatazione) o un invito e non avete mostrato tutte le fatture di costo, non tutto è perduto: potete allegarle al ricorso, dichiarando magari che al momento del controllo non erano disponibili per ragioni indipendenti dalla vostra volontà (es. erano presso il consulente, o smarrite e recuperate dopo). Sarà il giudice a valutare se accettare la produzione tardiva. Ad esempio, la Cass. ord. 18824/2024 ha ritenuto valida la produzione in giudizio di fatture di acquisto non esibite in fase amministrativa, riducendo drasticamente il reddito accertato . Da fare: allegare al ricorso ogni documento rilevante anche se non prodotto prima, accompagnandolo da una dichiarazione ex art. 32 co.5 DPR 600/73 che attesti la causa di forza maggiore o non imputabilità del ritardo.
- Costi effettivamente privi di documenti (perché “in nero”): se i costi contestati sono intrinsecamente non documentati (es. acquisti in nero, pagamenti non tracciati), il contribuente non potrà esibire fatture o ricevute che non esistono. In tal caso, la difesa si gioca sul terreno presuntivo: bisogna convincere il giudice che, dati i maggiori ricavi accertati, è logico e necessario imputare dei costi. Come fare? Innanzitutto sfruttando a proprio favore le presunzioni semplici. Ad esempio, se l’ufficio ha ricostruito ricavi non dichiarati pari a 100.000 € basandosi sui versamenti bancari, il contribuente può argomentare: quei 100.000 € derivano da vendite non fatturate, ma per ottenere quelle merci ho sostenuto costi per, poniamo, 70.000 €; pertanto il reddito netto è 30.000 €. Per supportare questa affermazione, si potranno utilizzare vari approcci: i) Margine medio di profitto: mostrare qual è il ricarico medio nel settore o nell’azienda. Se normalmente l’azienda ha un mark-up del 30%, è ragionevole applicarlo anche ai ricavi occulti. ii) Dati extracontabili: se esistono appunti, brogliacci, elenchi di acquisti tenuti riservatamente, possono essere esibiti per corroborare l’esistenza di costi (persino le cosiddette “seconde note” o agende parallele possono aiutare se provano spese). iii) Testimonianze o indizi: nel processo tributario le testimonianze dirette sono vietate, ma si possono produrre dichiarazioni rese da terzi in altri atti (es. verbalizzazioni del fornitore che ammette di aver venduto in nero), oppure contratti, documenti di trasporto, e-mail, qualsiasi elemento che possa costituire un “elemento certo e preciso” dell’esistenza di quel costo. Ricordiamo che, secondo la Cassazione, “il contribuente può fornire prova dei costi anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, purché costituiscano elementi certi e precisi” . Ciò include, ad esempio, copie di assegni o bonifici effettuati (anche se manca la fattura, il pagamento è traccia di un costo), comunicazioni con fornitori, etc.
- Dimostrare l’inerenza: provare che quei costi occulti erano correlati all’attività che ha generato i ricavi accertati. Ad esempio, se il Fisco contesta vendite non fatturate di 100 telefoni cellulari, una difesa intelligente sarebbe: ho acquistato 100 telefoni in nero dal fornitore X, come risulta da queste mail/da questo documento di trasporto non fatturato, ecco perché avevo la merce da vendere; il costo unitario era Y, quindi il costo totale è Y100*. Se fornite al giudice anche solo la lista dei prezzi d’acquisto medi del periodo o un listino, state dando concreti elementi certi.
- Utilizzare consulenze tecniche o perizie: in cause particolarmente complesse, si può chiedere al giudice di nominare un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) contabile, affinché, sulla base della documentazione raccolta, ricostruisca lui il reddito netto. Ad esempio, se l’ufficio ha usato una percentuale di ricarico del 150% ritenendola congrua, ma voi ritenete che sia del 50%, si potrebbe chiedere una perizia contabile che, considerati gli acquisti noti e quelli probabili, determini il margine effettivo. Il ricorso al CTU è a discrezione del giudice tributario, ma se la materia è tecnica (es. ricostruire una contabilità distrutta) può essere concesso.
- Evidenziare errori o omissioni dell’ufficio: spesso l’Amministrazione nell’accertamento induttivo compie semplificazioni eccessive. Ad esempio, può capitare che non abbia considerato le rimanenze di magazzino. Se un esercizio si chiude con merci invendute, quelle merci sono un costo che non ha prodotto ricavi nell’anno (diventeranno semmai ricavi futuri). La Cassazione ha confermato che vanno considerate le rimanenze nell’induttivo, perché altrimenti si gonfia l’utile di periodo. Nel caso già citato della Cass. 18824/2024, la CTR e la Cassazione hanno dato ragione ai contribuenti proprio perché l’ufficio, ricostruendo i ricavi di un rivenditore d’auto, non aveva tenuto conto delle rimanenze iniziali di vetture (cioè auto acquistate anni prima e rivendute nell’anno oggetto di accertamento); inserendo quei costi di acquisto pregressi, il reddito reale è crollato . Quindi il contribuente deve verificare se l’Erario ha trascurato elementi che emergevano dagli atti. Se sì, può contestare “errore di fatto” nell’accertamento: es. “L’ufficio non ha dedotto dal maggior ricavo accertato il costo della merce residua in magazzino, pari a X euro, già noto dai verbali: così facendo ha tassato un utile inesistente”. Un’altra dimenticanza frequente è la stagionalità o sprechi: se vendete gelati e ve ne contestano in nero totali, potete sostenere che una parte di quel gelato è andata sprecata per scioglimento o scadenza, quindi i ricavi presunti non possono essere tutti profitto. In mancanza di documenti su questo, ci si può basare su percentuali standard di calo peso o scarto di produzione.
In generale, la difesa del contribuente in tema di costi non documentati deve essere attiva e creativa: non potendo brandire fatture, si devono costruire presunzioni contrarie convincenti. Qui gioca un ruolo essenziale il concetto di “prova presuntiva contraria” legittimato dalla Corte Costituzionale. Il contribuente può cioè utilizzare gli stessi strumenti inferenziali del Fisco a proprio vantaggio. Ad esempio: “L’ufficio presume che io abbia venduto merce in nero per 100 mila euro perché ho certi movimenti di denaro: allora io presumo, con pari logica, che per ottenere quella merce ho sostenuto costi per l’80% di quei ricavi, margine tipico del mio settore (20%)”. Questa affermazione, se ben motivata (magari corredata da studi di settore o statistiche di settore, articoli specialistici sui margini medi, etc.), può persuadere la Commissione tributaria a ridurre la base imponibile.
Va ricordato che, formalmente, il “trattamento sanzionatorio” per chi tiene contabilità inattendibile potrebbe sembrare di non poter dedurre nulla; ma come ha detto la Cassazione nel 2017, non si può far coincidere “a titolo di sanzione, il profitto lordo con quello netto”, perché ciò andrebbe oltre la finalità sanzionatoria e violerebbe l’art. 53 Cost. . In altre parole, l’evasore va punito con sanzioni amministrative pecuniarie (le multe) e, se del caso, con conseguenze penali, non negandogli qualsiasi costo. Questa è un’argomentazione di equità che il difensore può spendere in sede di discussione: la tassazione deve colpire il reddito, le sanzioni puniscono il comportamento. Mescolare le due cose porterebbe a far pagare imposte non dovute.
Riassumendo i ruoli dell’onere probatorio in giudizio:
- Il Fisco in un accertamento induttivo prova (o meglio, dimostra per presunzioni) che il reddito dichiarato non era completo o attendibile e indica i criteri con cui lo ha ricostruito. Ad esempio, mostra che c’erano versamenti bancari non giustificati, oppure una contabilità inattendibile, e quantifica il maggiore imponibile.
- Il Contribuente ha l’onere di contestare tali presunzioni, portando elementi che le contraddicano o le ridimensionino. Per i ricavi occulti può cercare di provare che alcuni di quei movimenti erano di natura non reddituale (es. finanziamenti soci, restituzioni di prestiti – tematica qui non centrale ma rilevantissima nelle indagini finanziarie). Per la parte di ricavi effettivamente non dichiarati, deve provare o far presumere i relativi costi. Inoltre può evidenziare eventuali vizi procedurali (ne parleremo nel §6) o errori di calcolo.
In particolare, sui costi deducibili: la regola generale rimane che “i costi afferenti a ricavi non contabilizzati possono essere dedotti soltanto se risultano da elementi certi e precisi, con onere della prova a carico del contribuente” . Ciò è ribadito anche dalla Cass. 22130/2021 . Dunque, se il contribuente dispone di tali elementi certi (anche extra-contabili), deve tirarli fuori. Solo qualora non ne abbia, subentra il discorso della prova presuntiva contraria ammessa dalla Consulta. Ma attenzione: i giudici si aspettano che il contribuente faccia il possibile per supportare le sue affermazioni. Ad esempio, se sostiene di aver pagato merce in nero, almeno produca gli estratti conto bancari da cui risultano prelievi di contante compatibili, o porti il fornitore a confermare (magari tramite dichiarazione scritta) la fornitura occulta.
In definitiva, oggi un contribuente che affronta un accertamento induttivo ha dalla sua una serie di principi favorevoli, ma deve comunque fare uno sforzo probatorio. Nei prossimi paragrafi esamineremo alcuni aspetti specifici – come i controlli bancari e il trattamento dell’IVA – e poi passeremo alle strategie procedurali (ricorso, mediazione, ecc.) e ad alcuni casi pratici che illustrano come il tutto si traduce in pratica.
5. Accertamenti bancari: versamenti, prelevamenti e costi presunti
Uno degli strumenti più utilizzati dal Fisco negli accertamenti induttivi (sia puri che analitico-presuntivi) sono le indagini finanziarie sui conti correnti del contribuente. L’art. 32 del DPR 600/1973 e l’analogo art. 51 DPR 633/1972 (IVA) consentono all’ufficio di ottenere gli estratti conto bancari e altri rapporti finanziari e di presumere che tutti i versamenti (entrate) sul conto siano ricavi tassabili, se il contribuente non ne indica la causale, e che tutti i prelevamenti (uscite) dal conto, per i soggetti che esercitano attività d’impresa, siano destinati a acquisti o pagamenti in nero e quindi correlati a ricavi non dichiarati.
Questa presunzione legale (spesso detta “presunzione bancaria”) è molto incisiva: sposta l’onere della prova sul contribuente, il quale deve dimostrare che i movimenti bancari contestati non riguardano redditi. Ad esempio, un versamento sul conto personale può essere frutto di risparmi, di una donazione di un familiare, di un prestito ricevuto, ecc.; se il contribuente non lo prova, il Fisco lo considera automaticamente un ricavo non dichiarato. Analogamente, un prelievo di contante dal conto di un imprenditore viene presunto impiegato per pagare costi in nero finalizzati ad acquisti di beni poi rivenduti in nero (generando quindi ricavi non dichiarati).
Queste presunzioni hanno natura legale relativa (iuris tantum): significa che sono previste dalla legge e il giudice deve applicarle, ma possono essere superate con prova contraria. La Corte Costituzionale è intervenuta su di esse con la sentenza n. 228/2014, dichiarando illegittima l’applicazione della presunzione sui prelevamenti ai lavoratori autonomi (professionisti) non dotati di contabilità di magazzino. In pratica, dal 2014 i professionisti non sono più tenuti a giustificare i prelievi bancari: la presunzione di ricavi occulti ora vale solo per gli imprenditori e le società. Questo perché un professionista (avvocato, medico, ecc.) che preleva contante non deve acquistare materie prime per la sua opera intellettuale, quindi quel prelievo non si può automaticamente ritenere generatore di reddito.
Per gli imprenditori, invece, la presunzione su versamenti e prelievi rimane in vigore. Dunque, un’impresa che presenta movimenti bancari non registrati si troverà probabilmente di fronte a un accertamento analitico-induttivo (o induttivo puro se la contabilità è inaffidabile) basato su tali movimenti. L’ufficio spesso contesta i versamenti come ricavi “in nero” e i prelievi come indici di acquisti non dichiarati (che preludono a vendite non dichiarate).
Come difendersi su questo fronte? Ci sono due aspetti:
5.1 Difesa sui versamenti (entrate): il contribuente deve analiticamente giustificare, per quanto possibile, i versamenti sul conto che l’ufficio ha considerato ricavi. Ad esempio, classificandoli in categorie: importi provenienti da altri conti propri (trasferimenti infragruppo, non reddito), restituzioni di finanziamenti dati a terzi, accrediti di mutui o altre fonti patrimoniali, oppure ricavi già dichiarati (magari confluiti in contabilità ma l’ufficio non ha incrociato bene i dati). Ogni versamento “ripulito” toglie terreno all’accertamento. Per quelli che effettivamente corrispondono a ricavi non dichiarati, allora si rientra nel discorso dei costi: vanno riconosciuti costi presunti.
5.2 Difesa sui prelievi (uscite): per i professionisti, come detto, dopo il 2014 i prelevamenti non possono più essere contestati come ricavi per legge – quindi se l’ufficio lo facesse, la difesa è banale: eccepire la violazione di legge e citare Corte Cost. 228/2014. Per gli imprenditori, invece, un cospicuo prelievo ingiustificato viene visto come sospetto acquisto in nero. Qui la difesa può consistere nel dimostrare la destinazione non legata a ricavi di quel denaro (es. prelievo per spese personali dell’imprenditore, o per un investimento finanziario, ecc. – ma servono prove). Oppure, se tale prova non è possibile e si ammette implicitamente che il prelievo è servito a comprare beni rivenduti in nero, allora è cruciale far emergere il doppio aspetto: il prelievo indica sì vendite non dichiarate, ma implica anche acquisti non dichiarati. Non a caso alcuni giudici hanno parlato di presunzione “duale” nei prelievi: ciò che esce dal conto come costo in nero rientrerà come ricavo in nero. Dunque la difesa punta a far riconoscere come costo deducibile proprio l’importo del prelievo (o comunque dell’acquisto non fatturato). In sede di primo grado, potete chiedere che l’eventuale maggior ricavo accertato sia decurtato dello stesso importo del prelievo se esso rappresenta l’acquisto del venduto. Questo talvolta gli uffici lo fanno già in autotutela: ad esempio, nella vicenda di Cass. 31406/2025 (evasore totale con trasferimenti di denaro a fornitori cinesi), l’Agenzia in autotutela aveva riconosciuto che quei prelievi erano costi e aveva ridotto il reddito imponibile, ma contestava ancora l’IVA sui ricavi e negava la detrazione dell’IVA sui costi (aspetti di cui diremo a breve) .
Un aspetto molto importante: la recente Cassazione n. 31406 del 2 dicembre 2025 (già citata) affronta in maniera estesa il rapporto tra violazioni formali IVA e accertamento induttivo in caso di evasione totale, ma contiene anche passaggi chiave sull’uso dei dati bancari. In quel caso un contribuente persona fisica, totalmente evasore, era stato “beccato” grazie a bonifici verso l’estero; l’ufficio ha ricostruito induttivamente l’intera attività commerciale sommersa. Ebbene, i giudici hanno riconosciuto che l’Amministrazione, grazie alle indagini bancarie, dispone di tutte le informazioni per verificare sia i ricavi sia i relativi costi sostanziali . Hanno aggiunto che se l’Agenzia non allega né prova una “frode qualificata” (es. un meccanismo artificioso di false fatture) ma solo una violazione degli obblighi formali (mancata fatturazione e registrazione), allora “il principio di neutralità impone che il soggetto passivo, pur essendo evasore totale sotto il profilo dichiarativo, non sia gravato in via definitiva dall’IVA”, dovendo questa colpire solo il consumatore finale . Tradotto: se il Fisco, tramite le movimentazioni bancarie, può ricostruire ciò che hai comprato e ciò che hai venduto, non c’è ragione per negarti la deduzione dei costi (e la detrazione dell’IVA) solo perché non hai le fatture, a meno che tu abbia ordito una frode più complessa. Questa logica è estensibile anche alle imposte sui redditi: i dati bancari spesso permettono di stimare non solo i ricavi ma anche, indirettamente, i costi (i prelievi appunto, o i pagamenti a determinati fornitori identificati).
In definitiva, nella difesa di un accertamento basato su indagini finanziarie, il contribuente dovrebbe:
- Analizzare ogni movimento contestato e fornire spiegazioni e prove per quelli che non sono ricavi (riducendo la base dell’accertamento).
- Insistere sul nesso ricavi-prelievi: se l’ufficio usa i prelievi per presumere ricavi, pretenderne la duplice valenza (ricavo e costo).
- Invocare il principio di capacità contributiva: sottolineare che, disponendo il fisco dei dati, tassare i versamenti senza considerare i prelievi come costi viola art.53 Cost. e la giurisprudenza richiamata (citate pure Cass. 19191/2019, Cass. 31406/2025).
- Tempistiche: ricordiamo che l’onere di giustificare i movimenti bancari è a carico del contribuente in sede procedimentale: in teoria, se non risponde al questionario o non giustifica in verifica, in contenzioso rischia di essere tardi. Ma di fatto le Commissioni di merito spesso accettano spiegazioni tardive se documentate. È comunque sempre meglio fornire spiegazioni già in sede amministrativa (si evita l’accertamento o lo si ridimensiona prima).
FAQ rapida: “Se mi accertano depositi su conto corrente come ricavi, posso ottenere una riduzione per i costi?” – Sì, in base ai principi detti: se sei un imprenditore, puoi sostenere che quei depositi derivano da vendite che hanno un costo (merce, servizi) e chiederne la deduzione forfettaria . Se sei un professionista, in teoria i costi correlati (es. spese generali) li hai già dedotti in contabilità per i ricavi dichiarati; per i ricavi non dichiarati potresti invocare almeno i costi incrementali (ad es. se hai avuto 20% di incidenza costi su ricavi dichiarati, chiedere analoga incidenza su quelli accertati). La difesa in questo caso non è automatica come per l’impresa, ma si può tentare.
Passiamo ora a un tema collegato: l’IVA, perché come anticipato l’IVA nei casi di evasione totale ha visto novità rilevanti.
6. IVA e accertamento induttivo: imponibile “già compreso” e detrazione dell’IVA a monte
Quando l’accertamento induttivo riguarda anche l’IVA (ad es. vengono accertati maggiori ricavi imponibili ai fini IVA, oltre che ai fini delle imposte sui redditi), sorgono questioni specifiche. In particolare:
- Se il contribuente era un evasore totale (non ha emesso fatture né versato IVA), l’ufficio tende a chiedere sia le imposte dirette sul maggior reddito sia l’IVA sui maggiori ricavi non fatturati. Ma quei ricavi, essendo ricavi “in nero” verso consumatori finali, includevano già l’IVA implicitamente (il cliente ha pagato un prezzo comprensivo dell’imposta, solo che il fornitore non l’ha versata all’Erario). Dunque aggiungere l’IVA sopra l’importo accertato equivarrebbe a tassare due volte quella parte.
- Inoltre, l’evasore totale, non avendo registrato gli acquisti, non ha detratto l’IVA assolta a monte sugli acquisti stessi. Di conseguenza, l’ufficio potrebbe negargli la detrazione di quell’IVA sugli acquisti in nero (perché manca la fattura). Ci si chiede: è legittimo ciò, considerando che i fornitori avranno pure fatturato con IVA quei beni (se erano fornitori regolari)?
Ebbene, su questi punti c’è stata un’evoluzione di diritto comunitario e interno che oggi protegge il contribuente, almeno sul piano del calcolo.
La Corte di Giustizia UE con la sentenza nella causa C-521/19 (caso “CB” del 2021) ha statuito che quando un soggetto passivo IVA effettua operazioni evadendo (senza fatturare né dichiarare), se il fisco dopo le scopre e ricostruisce gli importi delle transazioni, quell’importo va considerato comprensivo di IVA, a meno che il contribuente abbia la possibilità, secondo il diritto nazionale, di rivalersi dell’IVA sui clienti e di portarla in detrazione . Poiché normalmente dopo anni non è possibile né rifatturare ai clienti l’IVA (diritto di rivalsa) né detrarre l’IVA sugli acquisti tardivamente (scaduti i termini), la conseguenza è che la somma accertata viene trattata come un prezzo lordo IVA compresa, da “scorporare”. In pratica, se un evasore ha incassato 100.000 € in nero per vendite imponibili al 22%, quei 100.000 si intendono già 100 (82.000 + 18.000 di IVA); l’IVA dovuta non sarà 22.000 su 100.000 (aggiuntiva) ma 18.000 compresa in quel totale.
La Cassazione italiana ha recepito questo principio nella citata Ordinanza n. 31406/2025. In essa si afferma che, in caso di accertamento induttivo puro verso un evasore totale, la maggiore materia imponibile ricostruita deve intendersi comprensiva di IVA, e il contribuente deve poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a monte . Ciò in ossequio al principio di neutralità dell’IVA: l’IVA è un’imposta sui consumi finali, non deve gravare in via definitiva sull’operatore economico. Dunque il fisco non può, a posteriori, far pagare all’evasore più IVA di quanta egli avrebbe pagato se avesse fatturato regolarmente (in quel caso, infatti, avrebbe addebitato l’IVA ai clienti e scaricato l’IVA sugli acquisti).
Vediamo le implicazioni pratiche:
- Calcolo dell’IVA sui ricavi accertati: il contribuente deve esaminare l’avviso di accertamento IVA. Se l’ufficio ha semplicemente applicato l’aliquota alla base imponibile ricostruita, gonfiando così l’importo, può eccepire che l’importo dei ricavi era IVA inclusa. Ad esempio, se accertati ricavi 100.000 € e calcolata IVA 22.000 €, la difesa dirà: no, i 100.000 contengono già l’IVA; la base imponibile reale è circa 81.967 € e l’IVA 18.033 €. Questa differenza di circa 4.000 € (nel nostro esempio) è a vantaggio del contribuente. La Cassazione ha chiarito che quando l’Amministrazione ricostruisce a posteriori importi di operazioni imponibili non fatturate, la base imponibile dev’essere intesa come prezzo al netto dell’IVA, e l’imposta va scorporata . Ignorare ciò sarebbe violare il principio di neutralità.
- Detrazione dell’IVA sugli acquisti: se l’ufficio contesta IVA vendite non dichiarate, il contribuente potrebbe anche rivendicare il diritto a detrarsi l’IVA sugli acquisti relativi a quelle vendite. Tuttavia, qui c’è il problema formale: la detrazione IVA richiede una fattura di acquisto e va esercitata entro al più due anni (nel regime attuale) dall’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. Un evasore totale di solito non ha autofatturato né ha registrato nulla, quindi non ha materialmente esercitato la detrazione. La Cassazione, sempre nella ord. 31406/2025, ha affrontato la questione in modo molto sofisticato: ha detto che la violazione degli obblighi formali non comporta di per sé perdita del diritto a detrazione, ma se il contribuente non lo esercita entro i termini previsti dalla legge nazionale (due anni), incorre in decadenza . Nel caso concreto, la Cass. ha rinviato alla CTR per verificare se il contribuente avesse magari presentato (tardivamente) istanza di detrazione o altro entro il termine biennale per ciascun anno . Difficile, ma era un’apertura per evitare una pronuncia secca sfavorevole.
Traducendo ciò in difesa pratica: si può sostenere “Ok, l’IVA sui ricavi era già inclusa e l’avete scorporata (o dovete scorporarla); inoltre, siccome quelle operazioni implicano che ho pagato IVA sugli acquisti (ai miei fornitori) senza mai detrarmi nulla, avrei diritto a detrarre quell’IVA a monte. È vero che formalmente non ho le fatture/registri, ma la Corte UE e la Cassazione dicono che la sola violazione formale non elimina il diritto sostanziale, salvo la decadenza. E poiché ormai sono decaduto dal detrarla (sono passati oltre due anni), di fatto sto subendo io il costo di quell’IVA a monte non detratta – il che giustifica ancora di più lo scorporo dell’IVA dai ricavi.” In altre parole, si può far presente alla Commissione che l’evasore totale già paga pegno perché non ha fruito di alcun credito IVA, e che le norme interne (tipo art. 19 DPR 633/72) gli precludono di farlo ora, quindi la pretesa erariale va comunque ridimensionata applicando l’IVA in maniera neutrale (scorporo e niente duplicazioni).
Un esempio numerico concreto: un’azienda edile non ha dichiarato nulla in un anno. Aveva effettuato lavori in nero incassando 120.000 € dai clienti. Avrà sostenuto acquisti di materiali per, poniamo, 60.000 € + IVA 13.200 € = 73.200 € pagati (fornitore regolare, ma l’azienda non ha registrato le fatture d’acquisto per non far emergere l’attività). Cosa fa l’ufficio? Potrebbe dire: hai venduto 120.000 € + IVA 26.400 € = 146.400 € di imponibile IVA, quindi mi devi 26.400 € di IVA e su 120.000 € di ricavi ti tassiamo le dirette (IRES/IRPEF). Dopo CB e Cass. 31406/2025, invece, si dovrebbe fare: i 120.000 € sono lordo IVA → base imponibile IVA = ~98.360 €, IVA dovuta ~21.640 € (quindi 4.760 € in meno); inoltre, quell’IVA 13.200 € sugli acquisti l’azienda non l’ha mai detratta (perché non ha dichiarato acquisti): in teoria l’ha “persa”. La Cassazione dice: se sei decaduto dalla detrazione, amen, però almeno non ti facciamo pagare anche oltre. Risultato: il contribuente, oltre alle sanzioni e interessi, finirà per pagare IVA 21.640 senza possibilità di credito, quindi un aggravio c’è ma non irragionevole. Se invece gli avessero messo 26.400, avrebbe pagato quella in più oltre a aver già perso i 13.200 a monte (i fornitori quell’IVA l’avranno versata allo Stato, quindi lo Stato avrebbe incassato due volte l’IVA: 13.200 dal fornitore e 26.400 dall’evasore, totale 39.600, a fronte di 26.400 che era l’IVA effettiva sulle operazioni – una duplicazione inaccettabile).
In sede difensiva, quindi, bisogna:
- Verificare se l’accertamento IVA ha tenuto conto della sentenza CB (2021) e, dal 2025 in poi, della Cass. 31406. Essendo recenti, non tutti gli uffici potrebbero essersi adeguati subito. Se non lo hanno fatto, eccepire l’erronea determinazione della base imponibile IVA perché l’importo è da intendersi IVA inclusa . Questa è una questione di diritto (interpretazione corretta dell’art. 13 DPR 633/72 alla luce della direttiva IVA).
- Se è un caso di evasione totale, sottolineare che il contribuente non ha esercitato alcuna detrazione a suo tempo, quindi non c’è danno erariale sulla parte a monte: anzi, lo Stato ha incamerato l’IVA sugli acquisti (pagata ai fornitori) e ora incamera anche quella sulle vendite con sovrapprezzo? Non è ammissibile. Citare la CGUE CB e magari anche altre (es. sentenza “Itales” su neutralità). La Cass. 31406/25 parla esplicitamente di scorporo e detrazione in questi casi .
- Se invece l’accertamento riguarda un soggetto che una dichiarazione IVA l’aveva presentata (parziale evasione), la situazione è un po’ diversa: potrebbe aver detratto qualcosa e non dichiarato vendite relative. Però se le vendite in nero si basano su acquisti anch’essi non registrati, analogo discorso: scorporo dell’IVA, ecc. La differenza è che un evadere parziale di solito registra gli acquisti ma omette le vendite (cosa difficile senza far emergere magazzino gonfio). Ma se succede, l’ufficio in genere contesta proprio il magazzino o i conti finanziari.
In conclusione, grazie agli sviluppi giurisprudenziali: mai accettare passivamente un accertamento IVA su ricavi occultati calcolato al lordo. Il contribuente ha solide basi per chiedere la riquantificazione dell’IVA dovuta.
Questi aspetti vanno evidenziati nel ricorso e in sede di trattazione in Commissione. E bisogna stare attenti ai termini di decadenza IVA: se, per assurdo, alcune fatture d’acquisto non sono state detratte ma il termine biennale non è ancora trascorso (capita se l’accertamento avviene presto), il contribuente potrebbe ancora presentare dichiarazione integrativa a credito o istanza di rimborso per quell’IVA a monte. In tal caso, farlo immediatamente, così da poter eccepire in giudizio che l’IVA sugli acquisti è stata recuperata lecitamente e quindi l’IVA sulle vendite va ridotta.
Chiudiamo questo capitolo con un principio affermato dalla Cassazione tributaria: “la maggiore IVA accertata dev’essere quella effettivamente dovuta, non potendo costituire surrettiziamente una sanzione aggiuntiva per il contribuente non virtuoso”. Il ruolo punitivo spetta alle sanzioni amministrative (che nei casi di omessa fatturazione sono dal 90% al 180% dell’imposta evasa, aumentabili fino al doppio in caso di omessa dichiarazione). Quindi il contribuente dovrebbe sì pagare le sanzioni (salvo definizione agevolata se possibile), ma non un’imposta più alta del dovuto.
(Nella sezione delle FAQ tratteremo in forma di domanda e risposta alcuni dubbi specifici su IVA e accertamenti induttivi, es. “un evasore totale può detrarre l’IVA sugli acquisti in nero?”).
7. Procedura: dal verbale al ricorso – come difendersi passo dopo passo
Dopo aver esaminato i profili sostanziali, dedichiamo attenzione alla procedura difensiva. Difendersi bene significa anche utilizzare gli strumenti procedurali giusti nei tempi giusti, per evitare decadenze o perdere opportunità di definizione. Di seguito delineiamo i passaggi tipici:
7.1 Fase pre-contenziosa: verifica, contraddittorio e accertamento con adesione
Spesso l’accertamento induttivo viene preceduto da una verifica fiscale (controllo in azienda della Guardia di Finanza) o da un questionario/invito dell’Agenzia delle Entrate. In tali fasi preliminari, è essenziale collaborare strategicamente:
- Durante la verifica (PV): se la GdF sta esaminando la contabilità e ipotizza irregolarità, cercate di fornire spiegazioni e documenti, per quanto possibile. Come visto, eventuali documenti non mostrati ora potrebbero essere inutilizzabili dopo, se non con difficoltà . Quindi non nascondete documentazione che potrebbe giustificare costi o giacenze; piuttosto, fornitela subito. Se vi contestano anomalie (es. margini bassi, incongruenze), potete far mettere a verbale vostre osservazioni, anche in prospettiva di costruire fin da subito la difesa sui costi (es: “Si osserva che il margine lordo appare inferiore alla media in quanto la Ditta ha sostenuto costi per scarti di produzione non contabilizzati di circa il 10% – circostanza che si riserva di documentare in seguito”). Queste note difensive nel PVC non eviteranno l’accertamento, ma serviranno da primo seme della vostra tesi.
- Invito al contraddittorio: per alcuni tipi di accertamento presuntivo (ad es. basati su studi di settore/ISA o redditometro) la legge prevede espressamente l’obbligo per l’ufficio di invitare il contribuente a fornire spiegazioni prima di emettere l’atto (art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 per studi di settore; art. 38 co.7 DPR 600 per redditometro). Ma anche quando non è obbligatorio per legge, il contraddittorio endoprocedimentale è considerato buona prassi ed è stato in passato valorizzato dalla giurisprudenza comunitaria. In ogni caso, se ricevete un invito a comparire per discutere delle risultanze del controllo (magari allegato al P.V.C. con 60 giorni per osservazioni), partecipate e preparatevi. Questo è il momento per cercare di convincere l’ufficio a ridurre o annullare alcuni rilievi. Si può portare ulteriore documentazione, studi di settore a proprio favore, evidenze su costi non considerati. Tutto ciò potrebbe portare ad una autotutela parziale: l’ufficio, sentendovi, potrebbe riconoscere ad esempio un margine di profitto diverso e quindi ridurre i ricavi accertati (succede, ad esempio, quando il contribuente porta contratti che giustificano margini bassi, o evidenze di eventi straordinari – furti, calamità – che hanno causato perdite di merce). Anche se l’ufficio non recede, voi avrete “provato” la via bonaria, il che a volte torna utile in contenzioso per mostrare la vostra buona fede.
- Accertamento con adesione: una volta notificato formalmene l’avviso di accertamento (che è l’atto impositivo vero e proprio), il contribuente ha 60 giorni per impugnarlo. In questo periodo, è facoltà presentare istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) che sospende i termini per 90 giorni e apre una trattativa con l’ufficio. Nell’adesione, contribuente e Agenzia si siedono a tavolino (anche solo telematicamente, oggi) per discutere un possibile accordo: in sostanza, il contribuente potrebbe accettare una parte del maggior reddito, ottenendo uno sconto sulle sanzioni (ridotte a 1/3 per legge in caso di adesione) e chiudendo la lite. Perché considerare l’adesione in un accertamento induttivo? Perché, in alcuni casi, l’ufficio è consapevole che la propria pretesa in giudizio potrebbe essere ridimensionata (ad esempio, sa che la Cassazione dà ragione sul riconoscimento di costi presunti). Pertanto, potrebbe essere disponibile a “trattare”, riconoscendovi in sede di adesione ciò che altrimenti otterreste solo in giudizio, ma con minor sconto. Esempio: avviso chiede 100 di imposte e 180 di sanzioni; voi avete elementi per sostenere che le imposte dovrebbero essere 60. In adesione potreste chiudere a 60 di imposte e magari 20 di sanzioni (1/3 del minimo), pagando 80. In giudizio, magari vincereste ottenendo 60 imposte e 0 sanzioni (se annullate), ma con tempi e costi di lite. È un calcolo da fare. Consiglio: presentare sempre istanza di adesione se il caso non è blindato a vostro favore e se potete permettervi di pagare qualcosa. Male che vada, non accordate e tornerete alla via giudiziaria, avendo però guadagnato 90 giorni di tempo (utili per preparare meglio il ricorso).
- Autotutela: è sempre possibile anche presentare un’istanza di autotutela all’ufficio, segnalando errori palesi nell’atto (per esempio, calcoli sbagliati, doppia tassazione di stessa cosa, ecc.) e chiedendone l’annullamento o la rettifica. L’autotutela però è discrezionale per l’Amministrazione, che raramente annulla completamente un proprio atto se non per errori evidenti. Tuttavia, può essere efficace per far correggere qualche cifra o scongiurare il contenzioso su punti marginali. Non sospende i termini di ricorso (a differenza dell’adesione), quindi va usata con cautela per non far decorrere i 60 giorni.
In sintesi, prima di impugnare un avviso induttivo, valutate tutte le opzioni di definizione. A volte, un approccio misto è sensato: ad esempio, impugnare parzialmente e aderire parzialmente. In teoria l’adesione si fa sull’intero atto, ma nulla vieta di trovare un accordo solo su alcune voci e poi il nuovo atto emendato impugnarlo sul resto (è un po’ complesso tecnicamente, ma fattibile se le parti collaborano).
7.2 Ricorso in Commissione Tributaria: impostazione e motivi
Se non si giunge a un accordo, l’unica via è preparare un ricorso alla Commissione Tributaria (oggi rinominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). Questo è l’atto introduttivo del contenzioso, di fondamentale importanza perché in esso vanno indicati tutti i motivi di censura all’accertamento.
Struttura del ricorso: Deve contenere gli elementi previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 546/1992, tra cui: l’ente impositore contro cui si ricorre, gli estremi dell’atto impugnato, l’oggetto (imposte, anno, importi), il valore della lite, i motivi nel merito e/o di rito, la richiesta (conclusioni) e l’eventuale istanza di trattazione in pubblica udienza. È importante redigerlo con chiarezza e completezza. Trattandosi di materia tecnica, il ricorso deve essere di regola sottoscritto da un difensore abilitato (dottore commercialista o avvocato tributarista), tranne per cause di modico valore.
Motivi di ricorso: Nel nostro caso di accertamento induttivo con costi non riconosciuti, i motivi tipici saranno:
- Violazione di legge per carenza dei presupposti dell’accertamento induttivo – ad esempio, violazione dell’art. 39 comma 2 DPR 600/73 e 40, se riteniamo che l’ufficio abbia applicato il metodo induttivo senza che vi fossero irregolarità gravi. Questo motivo mira all’annullamento totale dell’atto se la Commissione concorda che l’induttivo era “sovradimensionato” (cosa non frequente, ma in alcuni casi, come quello dei lavoratori in nero marginali, può accadere ).
- Errata determinazione del reddito per mancato riconoscimento dei costi correlati ai ricavi accertati – qui si invocherà la violazione dell’art. 53 Cost., l’errata applicazione dell’art. 109 TUIR, la giurisprudenza (Cass., Corte Cost.) a supporto che impone di considerare costi anche se non documentati . In pratica diremo: “L’ufficio ha determinato maggiori ricavi per €XXX senza dedurre alcun costo; ciò contrasta col principio del reddito netto sancito da Corte Cost. 225/2005 e 10/2023 nonché da Cass. nn… (elenco). Pertanto l’accertamento è infondato, quantomeno nell’entità della pretesa, dovendo essere ridotto del costo presumibile Y…”. Questo è il fulcro del merito. Si possono aggiungere sottoprofilazioni: errata applicazione dell’art. 32 comma 1 n.2 DPR 600 (perché l’ufficio ha considerato i prelevamenti ricavi e non costi), violazione di norme sulla determinazione del reddito d’impresa, ecc.
- Errori di calcolo, incongruenze e doppi imponibili – spesso vale la pena introdurre un motivo in cui si elencano tutti gli errori fattuali dell’accertamento: duplicazioni di movimenti, conteggi aritmetici sbagliati, mancata considerazione di elementi specifici (come rimanenze finali, come detto prima). Ad esempio: “Erroneità del quantum: l’ufficio ha omesso di considerare rimanenze iniziali per €…, falsando il calcolo del reddito” . Questi aspetti, se documentabili, vanno allegati (es. perizia di parte che ricalcola correttamente).
- Violazione del contraddittorio o difetto di motivazione – motivi procedurali: se l’ufficio non ha invitato al contraddittorio quando doveva, o se l’atto è poco motivato in merito ai criteri induttivi usati. La motivazione dell’accertamento deve spiegare come sono stati ricostruiti i ricavi e perché non si riconoscono i costi; se scrive solo “ricavi presunti tot sulla base di movimenti bancari, costi non deducibili perché non documentati”, potrebbe essere censurabile per motivazione insufficiente (art. 7 L. 212/2000, art. 3 L. 241/90). La Cassazione è severa sul contraddittorio solo per i casi espressamente previsti; ma sollevare il punto può comunque mettere in luce un atteggiamento istruttorio non dialogante dell’ente.
- Violazioni relative all’IVA – se pertinente: qui si eccepisce la questione dello scorporo IVA e della detrazione negata. Esempio: “Violazione artt. 13 e 19 DPR 633/72 e art. 17 Direttiva IVA: l’ufficio ha erroneamente ritenuto i ricavi accertati come imponibili al netto di IVA aggiuntiva, mentre andavano considerati lordo IVA, come da CGUE causa C-521/19 e Cass. 31406/2025; inoltre ha negato integralmente la detrazione dell’IVA sugli acquisti, sebbene dai movimenti bancari si evinca il sostenimento di costi con IVA, in contrasto col principio di neutralità dell’imposta.”
- Sanzioni non proporzionate – si può anche contestare in subordine l’importo delle sanzioni, invocando la non punibilità per obiettiva incertezza (se c’erano dubbi interpretativi), o la duplicazione sanzionatoria (es. sanzionato due volte lo stesso fatto su imposte diverse). Ad esempio, la sanzione piena potrebbe essere contestata se il contribuente in buona fede non ha esibito documenti per motivi validi ecc. Le Commissioni su questo sono altalenanti, ma tentar non nuoce, soprattutto citando magari la riduzione ex art. 7 D.Lgs. 472/97 per particolare tenuità (se applicabile).
Nel ricorso, oltre ai motivi, vanno allegati i documenti probatori che si intendono usare (o almeno elencati, con riserva di depositarli nei termini successivi se qualcosa manca). Quindi tutte le fatture che non erano state considerate (con eventuale dichiarazione ex art.32 DPR 600), estratti conto, perizie di parte, foto di magazzino se utili, giurisprudenza (non obbligatorio allegare sentenze, ma citarle sì; le massime si possono riportare testualmente con note bibliografiche).
Uno schema semplificato di un ipotetico ricorso (stralcio):
Ricorso del Sig. ABC contro Agenzia Entrate – Ufficio di XYZ, avverso Avviso di accertamento n. … anno d’imposta …
Fatti: In data … veniva notificato avviso con il quale, a seguito di PVC della GdF, si accertava induttivamente un maggior reddito di €…, nonché maggior IVA €… e sanzioni. L’ufficio contestava omessa registrazione di ricavi e respingeva la deduzione di costi per mancanza di documenti… (descrizione vicenda).
Motivi:
1) Illegittimità dell’accertamento induttivo per difetto dei presupposti di legge. Violazione dell’art. 39 c.2 DPR 600/73. (…) Nella specie le irregolarità contabili contestate (mancata registrazione di 2 fatture attive) non integravano quelle gravi, numerose e ripetute omissioni richieste dalla norma per l’accertamento extra-contabile, come confermato da Cass. 2466/2017 …
2) Violazione del principio di capacità contributiva – Mancato riconoscimento di costi inerenti ai ricavi accertati. L’atto impugnato, determinando maggiori ricavi per €100.000 senza dedurre alcun costo, ha assoggettato a tassazione un profitto lordo e non netto, in palese violazione dell’art. 53 Cost. e dei principi affermati da Corte Cost. 225/2005 e 10/2023 nonché dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10982/2020, 1506/2017, 19191/2019 , etc.), secondo cui anche in accertamento induttivo puro vanno comunque determinati i costi relativi ai ricavi accertati, restando inapplicato l’art. 109 TUIR che richiede l’imputazione a conto economico. (…) In particolare, nel caso in esame risulta che per conseguire i ricavi non contabilizzati il ricorrente ha sostenuto costi per acquisti di merce pari ad almeno €80.000 (come da documentazione allegata sub 5 e da elementi certi e precisi desumibili dai movimenti bancari – vedi estratto c/c allegato), onde il reddito netto accertabile sarebbe semmai di €20.000. Non averne tenuto conto rende l’atto infondato e da annullare/ridurre .
3) Errori di quantificazione – Omesso computo di rimanenze e duplicazione di movimenti. (…)
4) Violazione art. 7 L.212/2000 – difetto di motivazione in ordine ai criteri di ricostruzione: l’avviso si limita ad affermare l’inattendibilità delle scritture e ad applicare una percentuale di ricarico arbitraria (200%) senza spiegare l’origine di tale parametro, impedendo al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi compiutamente. (…)
5) Violazione principi IVA – Errata determinazione dell’imposta. L’ufficio ha calcolato IVA €22.000 su maggiori ricavi €100.000 come se questi fossero imponibili al netto. In realtà, ai sensi dell’art. 13 DPR 633/72 e della direttiva 2006/112/CE art.73, i corrispettivi non fatturati devono intendersi comprensivi di IVA, come chiarito dalla CGUE (sentenza 1/7/2021, causa C-521/19) e da Cass. ord. 31406/2025 . Pertanto l’IVA effettivamente evasa sarebbe €18.033 e non €22.000. Inoltre, negare totalmente la detrazione dell’IVA sugli acquisti violerebbe il principio di neutralità: il ricorrente ha infatti effettuato acquisti con IVA per circa €… (cfr. doc. X) senza mai detrarla, come riconosciuto implicitamente dalla Cassazione nel caso di evasore totale . (…)
Richiesta: In via principale, annullare l’atto impugnato per i motivi esposti; in subordine ridurre il maggior reddito accertato a somma nettamente inferiore, riconoscendo i costi deducibili indicati, e rideterminare l’IVA evasa come da motivi 2) e 5), con conseguente riduzione di imposte, interessi e sanzioni. Con vittoria di spese.
(Eventuale istanza di sospensione se la somma è iscritta a ruolo e si teme danno).
Questo esempio illustra come impostare la difesa su più fronti: formale e sostanziale. Naturalmente andrà adattato al caso concreto (ogni vicenda ha peculiarità).
Dopo il deposito del ricorso (eventualmente preceduto, se necessario, dal reclamo-mediazione per le liti di valore fino a €50.000: in tal caso il ricorso funge anche da reclamo e l’ufficio ha 90 giorni per rispondere con una proposta), inizia la fase contenziosa vera e propria.
7.3 Fase contenziosa: prove, memorie e decisione
Nel processo tributario, vige il principio di libertà dei mezzi di prova (tranne la prova testimoniale diretta, non ammessa). Dunque il contribuente può depositare documenti e memorie anche successivamente al ricorso, rispettando i termini perentori: 30 giorni prima dell’udienza per memorie integrative, 20 giorni prima per controdeduzioni (di controparte) e 10 giorni prima per repliche brevi finali. È fondamentale utilizzare questi spazi. Ad esempio:
- Se l’Agenzia delle Entrate nella sua controdeduzione (cioè la comparsa di risposta) ribadisce che “nessun costo è deducibile perché non documentato e l’art.109 TUIR lo vieta”, voi, entro 20 giorni dall’udienza, potete depositare una memoria in cui sottolineate la sopravvenuta Corte Cost. 10/2023 e le ordinanze 2025, smontando la tesi dell’ufficio con i riferimenti aggiornati . Spesso gli uffici depositano memorie standard senza aggiornarsi: starà a voi istruire il giudice sulle novità.
- Se nel frattempo avete recuperato ulteriori prove (es. una dichiarazione giurata di un fornitore che conferma vendite in nero), potete produrla nei termini (possibilmente non oltre 20 gg prima dell’udienza, per evitare eccezioni di controparte sulla tardività, anche se nuovi documenti tecnicamente sarebbero ammessi fino a tale termine).
- Potete anche depositare sentenze di Cassazione sopravvenute (es. esce nel 2025 una nuova ordinanza favorevole: allegatela nella memoria, magari evidenziando i passaggi salienti).
- Considerate la possibilità di chiedere un’audizione in udienza pubblica (non tutte le cause tributarie vengono discusse oralmente, spesso decidono in camera di consiglio senza parti). Per temi complessi come questo, è utile chiedere la pubblica udienza e presentarsi a discutere, in modo da spiegare a voce al Collegio i punti chiave (capacità contributiva, etc.), anche rispondendo a eventuali domande. A volte l’aspetto umano di chiarire concetti difficili aiuta.
- Se la materia è estremamente specialistica, valutare se depositare una perizia di parte (tecnica contabile) sui costi e margini: non ha valore di prova legale, ma può orientare il giudice. O chiedere al giudice di nominare un CTU (non molto frequente in tributi, ma possibile per questioni contabili complesse – va richiesto espressamente nel ricorso o comunque prima della chiusura della fase istruttoria).
Dopo la discussione, la Commissione emetterà la sua sentenza. Se è favorevole (accoglie ricorso in toto o in parte), ottimo: ricordate che se avete avuto ragione solo parziale, dovrete valutare se appellare la parte restante in secondo grado (Corte Giustizia Tributaria di 2° grado). Se è sfavorevole, si può appellare entro 60 giorni.
Per completezza, segnaliamo che nel 2023 è entrata in vigore la riforma del processo tributario (D.Lgs. 149/2022) che ha portato, ad esempio, l’introduzione del giudice monocratico per le liti minori e nuove regole probatorie (ora il giuramento è ammesso, e la testimonianza scritta in determinati casi). Anche la figura del giudice tributario è cambiata (professionisti a tempo pieno). Questi cambiamenti mirano ad aumentare la terzietà e qualità delle decisioni. In appello, ad esempio, dal 2023 le prove nuove sono ammesse soltanto se il collegio le ritiene indispensabili (prima era libero). Quindi conviene portare tutto il portabile già in primo grado.
In ogni caso, se si arriva fino alla Cassazione, oggi sappiamo di avere un panorama giurisprudenziale ben delineato a favore della tassazione del solo profitto netto. Quindi, perseverare con i motivi giusti paga: anche se in primo grado magari non vi ascoltano (può succedere, alcune Commissioni locali sono più “filo-fisco”), in appello o in Cassazione troverete probabilmente giudici attenti ai precedenti. Ad esempio, Cass. 19574/2025 è proprio un caso dove la CTR aveva negato costi in un accertamento parziale e la Cassazione ha cassato la sentenza, dando ragione al contribuente e affermando il nuovo principio .
8. Esempi pratici e casi frequenti
Per rendere più concreta la materia, presentiamo alcuni scenari tipici di accertamento induttivo e relative strategie difensive dal lato del contribuente.
Esempio 1: Commerciante al dettaglio con ricavi non dichiarati
Scenario: Una piccola società che gestisce un negozio di abbigliamento presenta per alcuni anni ricavi dichiarati modesti, con margini lordi molto bassi (es. ricavi = 100, costo del venduto = 90, utile lordo 10, pari al 10%). L’Agenzia delle Entrate effettua una verifica e riscontra che la percentuale di ricarico applicata sui capi venduti secondo la contabilità è anomala (soltanto ~11%). Sulla base di listini di acquisto e vendita medi del settore (dati di uno studio di settore ormai non più vigente formalmente, ma ancora come riferimento), ritiene che il ricarico dovrebbe essere almeno del mark-up del 100% (cioè margine 50%). Inoltre scopre, tramite un controllo del magazzino, alcune discrepanze: risultano mancanti molti capi rispetto alle giacenze contabili, sospettando vendite in nero.
Accertamento: L’ufficio procede in modo analitico-induttivo: ricostruisce i ricavi presunti applicando un ricarico standard del 100% sul costo del venduto dichiarato. In pratica, se l’azienda aveva dichiarato 90 di acquisti e 100 di vendite, l’ufficio stima che avrebbe dovuto vendere a 180 (90 + 100%), quindi contesta ricavi non dichiarati per 80. Contesta anche l’IVA su quei 80 (al 22%) e recupera IRES/IRAP su maggior reddito di 80 (non avendo riconosciuto nessun costo ulteriore).
Difesa del contribuente: I soci della società ricorrono. Come difendono il loro caso?
- Anzitutto verificano la contabilità: è regolare a parte i margini bassi, quindi contestano che non vi erano le condizioni per un accertamento induttivo puro. L’ufficio in effetti ha fatto un analitico-induttivo (basato su presunzioni ma senza buttar via tutte le scritture). Dunque la legittimità del metodo è data – discutono però sul merito.
- Contestano la percentuale di ricarico utilizzata: portano evidenze che il negozio pratica molti sconti, vende stock a fine stagione anche sotto costo, e che ha subito furti e ammanchi di merce (documentano due denunce di furto nel negozio, ad esempio). Allegano registri interni di scontistica che mostrano come molti capi siano stati venduti a margini ridotti per restare competitivi. Chiedono quindi al giudice di ritenere che il margine reale non possa superare, diciamo, il 30%.
- Soprattutto, invocano il principio dei costi figurativi: affermano che, ammesso e non concesso che abbiano venduto di più in nero, per vendere più merce hanno sostenuto più costi. In particolare, evidenziano che l’ufficio, nel rideterminare i ricavi, non ha toccato i costi dichiarati: ma se hanno venduto €80 in più, hanno dovuto acquistare merce in più. Dalle loro stesse fatture di acquisto, risulta che mediamente un capo lo pagano 50 e lo vendono (teoricamente) 100; se l’ufficio dice che hanno venduto 80 in più, vuol dire ~40 in più di acquisti. E in effetti loro presentano alcune fatture di acquisto che non erano state registrate (perché consegnate in ritardo dal fornitore, dicono): tali fatture coprono circa 30 di costi. Per il residuo, invocano presunzioni.
- Inoltre, fanno notare un errore: l’ufficio non ha considerato che a fine anno c’erano rimanenze finali per 20 di valore di acquisto in più (perché con quelle vendite in nero presumibilmente c’era meno merce rimasta). Questo è un tecnicismo: se vendi di più, a parità di acquisti, avrai meno rimanenze; quindi le rimanenze finali dichiarate (diciamo 50) in realtà se hai venduto di più dovevano essere 30; ciò significa che 20 di merce in magazzino in realtà erano stata venduta e già conteggiata nel reddito. Se l’ufficio non ha toccato il dato rimanenze, potrebbe aver tassato quell’importo due volte. Questo ragionamento un po’ contorto spesso sfugge agli accertatori, ma un buon difensore lo coglie e lo spiega al giudice. Nel nostro esempio, ridurrebbe il maggior reddito imponibile di quei 20.
- Sul fronte IVA, se l’ufficio ha aggiunto IVA su 80 come se fossero imponibili extra, il ricorso chiederà di scorporare l’IVA dai 80 (v. §5): l’importo di 80 comprensivo di IVA significherebbe base 65,6 e IVA 14,4 invece di 17,6.
Esito possibile: La Commissione, visti i furti denunciati, riduce la percentuale di ricarico presunta dal 100% al 50%. Inoltre accoglie il principio che sui maggiori ricavi vanno considerati i costi: riconosce almeno i 30 di fatture di acquisto presentate tardivamente (giustificate) come costi deducibili . Di conseguenza il maggior imponibile da 80 scende, supponiamo, a circa 10 (ricalcolando tutto). L’IVA viene scorporata. Il risultato è una vittoria quasi completa per il contribuente, magari frutto di un accordo conciliativo in appello: spesso, di fronte a una buona impostazione difensiva, l’Agenzia stessa in secondo grado preferisce evitare la Cassazione e offre una conciliazione (si definisce la lite con una riduzione concordata di imposte e sanzioni).
Questo esempio evidenzia l’importanza di entrare nel merito dei numeri e non lasciar passare assunti semplicistici del Fisco. Anche un negozio può avere margini variabili e costi occulti (furti = costi che erodono il margine).
Esempio 2: Impresa edile e lavoratori in nero
Scenario: Una S.r.l. edile presenta bilanci con utili bassi. In seguito a un’ispezione sul cantiere da parte dell’Ispettorato del lavoro e GdF, emergono 3 operai non assunti regolarmente. L’azienda ha 10 operai assunti ufficialmente. Nel verbale, la GdF segnala l’uso di manodopera irregolare e, incrociando i lavori effettuati, ipotizza che la società abbia eseguito alcune ristrutturazioni non fatturate (avendo forza lavoro extra non dichiarata). Vengono stimati ricavi non dichiarati per 200. L’ufficio, sulla base di ciò, emette un avviso di accertamento induttivo puro (ritenendo inattendibile tutta la contabilità) per maggiori ricavi €200, maggiori costi negati €0, quindi maggior reddito €200.
Difesa: Il contribuente ricorre sostenendo che l’accertamento induttivo è illegittimo in radice, perché la presenza di 3 lavoratori in nero su 10 non giustifica di per sé l’inattendibilità dell’intera contabilità (richiamano Cass. 2466/2017 ). Affermano che si tratta di violazione grave ma non tale da falsare tutte le voci contabili: i ricavi dichiarati derivavano anche da lavori effettuati con quei operai “in nero” ma in minima parte.
In subordine (se proprio fosse legittimo l’induttivo), contestano l’entità: portano documenti che provano che quei 3 operai in nero erano pagati (in contanti) e l’importo delle loro paghe è un costo non contabilizzato che va sottratto. Magari forniscono le loro dichiarazioni o accordi scritti (a volte il datore fa firmare ricevute informali ai lavoratori in nero). Inoltre, l’azienda dimostra che per eseguire lavori extra non fatturati ha dovuto acquistare materiali (cemento, piastrelle) in nero, e porta i documenti di trasporto o fatture di terzi parallele che mostrano acquisti extra (questo è difficile se anche i fornitori erano complici, ma a volte alcune spese collaterali – carburante, noli – lasciano tracce).
Insomma, la difesa dice: “anche se abbiamo fatto lavori non dichiarati per 200, abbiamo sostenuto costi almeno per 150 tra materiali e manodopera per quei lavori”. Quindi il reddito sottratto sarebbe al più 50.
Esito possibile: La Commissione potrebbe ritenere, come in un caso reale del 2017, che l’induttivo puro fosse eccessivo e annullare l’atto per difetto di presupposti . Se invece convalida l’induttivo, certamente dovrebbe riconoscere i costi presunti: di fatto tassare l’utile netto ragionevole sui lavori in nero. Questo utile potrebbe magari essere desunto dalla marginalità sui lavori dichiarati (es. se solitamente i cantieri hanno margine 25%, su 200 di lavori non dichiarati l’utile è 50). Dunque, l’accertamento verrebbe ridotto da 200 a 50 imponibile.
Inoltre, la presenza di lavoratori in nero comporta sanzioni amministrative lavoro e penali, ma questo è altro campo; qui si riflette solo sul tributo: l’IVA pure, su eventuali lavori edili in nero, va scorporata e i materiali hanno IVA non detratta etc., come detto.
Questa ipotesi insegna che non ogni irregolarità giustifica l’induttivo: i lavoratori in nero sono gravi, ma se sono pochi rispetto al complesso, la contabilità può restare valida (è l’essenza di Cass. 2466/2017 ). Quindi sempre verificare proporzionalità.
Esempio 3: Libero professionista e movimenti bancari
Scenario: Un dentista dichiara redditi modesti, ma il fisco analizza i suoi conti correnti personali e trova numerosi versamenti di assegni e bonifici che non risultano nelle fatture emesse. Supponiamo che in un anno dichiari €50.000 di reddito, ma sul conto abbia ricevuto €80.000 extra di bonifici con causale generica. L’ufficio presume trattarsi di compensi professionali non dichiarati (accertamento sintetico-induttivo). Inoltre nota prelievi di contante per €30.000, ma essendo un professionista, dopo il 2014 non li può presumere ricavi (presunzione prelievi non applicabile a autonomi).
Accertamento: Aumenta i compensi di €80.000 e calcola IRPEF e addizionali su quell’importo. Quanto ai costi, l’ufficio afferma: “Lei ha già dedotto tutti i costi ammessi (materiali dentistici, affitto studio) nelle sue dichiarazioni. Non avendo dichiarato quei ricavi, significa che li ha conseguiti a costi zero (o comunque i costi erano già stati portati a riduzione del reddito dichiarato)”. In pratica, adotta la tesi rigida: per i professionisti i costi forfettari non sono riconoscibili, come da vecchia giurisprudenza.
Difesa: Il dentista impugna sostenendo innanzitutto che alcuni di quei bonifici non erano compensi, ma – ad esempio – prestiti da familiari o restituzioni di depositi cauzionali. Fornisce documentazione per €20.000 (per esempio un atto di mutuo tra privati registrato, e un contratto di affitto rescisso con restituzione deposito). Quindi riduce il non giustificato a €60.000.
Per quei €60.000, ammette in sostanza di aver effettuato prestazioni “in nero” per clienti paganti. Applica allora la giurisprudenza nuova: essendo un imprenditore? Qui c’è il punto: il dentista è un lavoratore autonomo, non un imprenditore commerciale, ma la Corte Cost. 10/2023 parlava di “contribuente imprenditore”. Si può arguire che il principio di capacità contributiva valga per tutti. Sicuramente se avesse comprato protesi dentarie o materiali non fatturati, sarebbero costi. Il dentista sostiene: “Quando faccio lavori non fatturati ho comunque spese: materiali odontoiatrici, protesi pagate al laboratorio (in nero magari), compensi al mio assistente etc. Questi costi in parte li ho già sostenuti e dedotti per i ricavi dichiarati, ma in parte aumentano al crescere delle prestazioni.”
Magari lui in contabilità aveva dedotto €20.000 di costi su €50.000 ricavi (40% costo). Se i ricavi reali erano 110.000 (50+60 accertati), i costi reali saranno stati di più, forse €44.000 (sempre 40%). Quindi oltre ai 20 già dedotti, altri ~24 non sono stati dedotti. Egli potrebbe non avere fatture per quei 24 (perché non ha comprato ufficialmente di più, o perché i costi extra sono in nero). Tuttavia può portare elementi: acquisti extra di materiali non fatturati testimoniati da dentisti fornitori (non facile) o dal fatto che il consumo di materiali appare maggiore (p.es. confrontando l’inventario di anestetici, materiali di consumo). Oppure far notare che ha un collaboratore pagato parzialmente in nero per quelle ore extra (se lui confessa questo, rischia sanzioni, ma è strategia difensiva).
La difesa giuridica qui punterà su: analogia con gli imprenditori, capacità contributiva pure per i professionisti. Inoltre, nota bene, essendo lavoratore autonomo senza contabilità di magazzino, la presunzione sui prelievi non vale, quindi l’ufficio non poteva considerare i 30 di prelievi come ricavi (non lo ha fatto infatti). Però il dentista può dire: “vedete quei 30 di prelievi? Li ho usati per pagare costi in nero (materiali, collaboratore).” Non deve provarlo come per legge (non c’è presunzione contraria codificata), ma come argomento logico: se riconoscete i ricavi, riconoscete che quei prelievi erano per spese correlate. In sostanza rigira la presunzione prelievi al contrario: anche se non vige legalmente, lui la usa come argomento fattuale.
Esito possibile: Le Commissioni potrebbero essere meno tenere con un professionista rispetto a un’impresa. Tuttavia, con l’evoluzione giurisprudenziale, ci si aspetta uniformità: tassare il reddito netto anche del professionista. Dunque un possibile esito: giudice riduce il maggior compenso imponibile, riconoscendo un 40% di costi forfettari su esso. Quindi su €60.000, ne tassa €36.000. Inoltre accoglie magari parzialmente la giustificazione di parte dei versamenti, riducendo ulteriormente.
Se la CTR non lo facesse, oggi la Cassazione potrebbe estendere il principio: in Cass. 18563/2023 e 5586/2023 (citate in dottrina) pare si sia detto che anche nel “reddito di lavoro autonomo in regime di contabilità semplificata” valgono i principi di Corte Cost. 10/2023, quindi costi presuntivi ammissibili. Quindi, in ultima istanza, anche il dentista avrebbe speranza in Cassazione.
Esempio 4: Evasore totale – attività commerciale completamente in nero
Scenario: Un caso estremo: un soggetto sconosciuto al fisco, che però conduce di fatto un’attività (es. import-export non dichiarato). Tramite segnalazioni su invii di denaro all’estero (per es. Money transfer), il fisco scopre che ha movimentato milioni verso la Cina, come il caso dell’Ordinanza Cass. 31406/2025 . Decide che quell’individuo in realtà era un imprenditore che vendeva merce importata di contrabbando. Gli contesta 3 anni di redditi non dichiarati per totali 1 milione, e IVA evasa per 220.000 (al 22%).
Accertamento: Induttivo d’ufficio su redditi (IRPEF) e IVA. Nessun costo riconosciuto perché non c’è alcuna contabilità.
Difesa: Questo soggetto magari scappa o comunque è latitante. Se però decidesse di difendersi, la giurisprudenza è chiarissima: quell’1 milione di ricavi va ridotto dei costi di acquisto merci, che presumibilmente sono stati 800.000 (utile lordo 20%). La Cassazione appunto nel caso concreto ha stabilito ciò . Inoltre, l’IVA su 1 milione va scorporata: di fatto l’IVA dovuta è compresa in quel milione. E la detrazione IVA su acquisti (anche se fatture non ci sono, le merci da dove arrivavano? Magari contrabbando, quindi senza IVA in dogana? se con contrabbando proprio no IVA versata neanche dai fornitori, situazione particolare: se merce contrabbandata, il costo era più basso perché non includeva IVA – qui il discorso neutralità si mischia con reati doganali – lasciamo stare).
Comunque la difesa punterebbe su: “non potete tassare 1 milione integrale, altrimenti mi tassate anche il capitale di acquisto delle merci. Avete tutti i dati per stimare i costi (movimenti verso i fornitori cinesi per tot). Quindi reddito imponibile molto minore, e IVA da ricalcolare come inclusa.” La Cassazione gli darebbe pienamente ragione su punti così chiari .
Esito: in casi del genere, sovente non c’è difesa (evasori totali latitano). Ma se c’è, oggi si possono ottenere drastici riduzioni. Il paradosso è che l’evasore totale – quello proprio pizzicato – finisce per essere tassato sul giusto, né più né meno, come uno onesto (pagherà imposte sul profitto reale, solo con sanzioni aggiuntive). E dal punto di vista della giustizia, è corretto: va punito ma non espropriato oltre il dovuto.
9. Domande frequenti (FAQ)
Infine, presentiamo alcune domande comuni sul tema “accertamento induttivo e costi non documentati” con relative risposte concise, per riepilogare i punti chiave in forma di pronto uso.
D: In quali casi il Fisco può effettuare un accertamento induttivo e ignorare la mia contabilità?
R: Solo nei casi previsti dalla legge. I principali sono: omessa dichiarazione dei redditi; contabilità mancante o sottratta alla verifica; scritture contabili talmente irregolari e inattendibili (gravi, numerose e ripetute violazioni) da non dare affidamento ; mancata risposta a richieste di esibizione documenti ; omissioni gravi nella comunicazione dei dati per studi di settore/ISA . Fuori da queste ipotesi, l’ufficio dovrebbe limitarsi a un accertamento analitico (contestare singole voci) senza prescindere dai dati contabili. Quindi, se la verifica trova solo errori minori, un accertamento induttivo puro è impugnabile per difetto di presupposti. Ad esempio, la presenza di un paio di dipendenti non registrati su decine totali è stata ritenuta insufficiente a giustificare un accertamento induttivo globale . In sintesi: l’induttivo è riservato a situazioni di grave inattendibilità o totale assenza dei dati fiscali.
D: Che differenza c’è tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro?
R: Entrambi usano presunzioni, ma in misura diversa. Nell’accertamento analitico-induttivo l’ufficio parte dai dati di contabilità (ritenuta parzialmente attendibile) e li corregge su specifici elementi con metodo induttivo. Esempio: rettifica i ricavi applicando una percentuale di ricarico diversa, oppure presume ricavi da movimenti bancari non giustificati, pur mantenendo validi i costi contabilizzati noti. Invece, nell’accertamento induttivo puro (o globale) l’ufficio disattende interamente le scritture e ricalcola il reddito d’impresa da zero, spesso utilizzando fonti esterne (dati di settore, indagini finanziarie) e anche presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione, concordanza . Ad esempio, ricostruisce il fatturato in base agli acquisti, o ai dipendenti impiegati, ignorando quanto dichiarato. Il puro richiede condizioni più serie (contabilità inesistente o totalmente infedele), mentre l’analitico-induttivo si applica se la contabilità è tenuta ma ci sono alcune incongruenze da colmare con presunzioni. Dal punto di vista difensivo, tradizionalmente nel puro si ammettevano costi forfettari deducibili (ora in verità anche nell’altro, grazie alle nuove sentenze). Ricorda che se non vi erano le condizioni per il puro, ma l’ufficio lo ha usato, puoi far valere che l’accertamento è eccessivo e chiedere al giudice di annullarlo o almeno riportarlo nei limiti (potrebbe significare considerare i dati contabili non inquinati).
D: Il Fisco può tassarmi ricavi occulti senza riconoscere alcun costo perché “non ho le fatture”?
R: No, non legittimamente. Oggi è principio consolidato che anche i ricavi ricostruiti induttivamente vanno considerati al netto dei costi necessari a ottenerli, ancorché non documentati . Tassare l’intero ammontare lordo incassato equivarrebbe a tassare non il reddito ma il volume d’affari, violando la capacità contributiva (art. 53 Cost.) . La Cassazione ha più volte ribadito che in accertamento induttivo puro l’ufficio deve determinare i costi relativi ai maggiori ricavi, anche con metodo forfetario se necessario, proprio per evitare di colpire il profitto lordo . Se l’ufficio non lo fa, il contribuente ha diritto in giudizio a vederseli riconoscere. Addirittura, dopo la sentenza n. 10/2023 della Corte Costituzionale, ciò vale sempre, anche in accertamenti analitico-induttivi: il contribuente imprenditore può eccepire una percentuale di costi presunti e il giudice deve tenerne conto . Quindi, se l’Agenzia ti chiede imposta su 100 di ricavi non dichiarati, tu puoi sostenere (con basi plausibili) che avevi, poniamo, 70 di costi: l’imponibile effettivo è 30. In conclusione, no, non dovrai pagare imposte su componenti che non sono reddito: su questo oggi c’è tutela sia a livello di Corte Cost. sia di Cassazione. Tuttavia, spetta a te sollevare la questione e quantificare/argomentare i costi presumibili.
D: Come posso provare i costi se non ho ricevute né fatture?
R: Puoi farlo attraverso qualsiasi altro elemento di prova che il giudice ritenga idoneo, e anche attraverso presunzioni semplici. Ad esempio: estratti conto bancari che mostrano pagamenti a fornitori (anche se non c’è fattura, dimostrano uscite di denaro compatibili con acquisti); e-mail, sms o documenti di trasporto che attestano forniture di beni; testimonianze rese in altri procedimenti (es. un fornitore ammette in un verbale di aver venduto in nero a vari clienti: puoi produrlo); persino calcoli tecnici (es. se hai un ristorante e ti contestano ricavi extra, puoi dedurre i costi mostrando che per servire tot pasti servono tot materie prime: se i ricavi presunti implicano cucinare 100 kg di pasta, devi aver comprato 100 kg di pasta – e puoi portare scontrini d’acquisto anche se non intestati, etc.). La Cassazione ha riconosciuto che, abolito l’obbligo di tenuta di scritture ausiliarie di magazzino, il contribuente può provare i costi anche con mezzi diversi dalle scritture, purché siano “elementi certi e precisi” . Questo include documenti extra-contabili ma attendibili. Inoltre, dopo Corte Cost. 10/2023, ti è consentito anche provare per presunzioni: cioè non hai un documento specifico, ma hai un ragionamento logico supportato da qualche fatto. Esempio: “per realizzare €50.000 di lavori edili occorrono almeno €30.000 di materiali: lo si deduce dall’analisi tecnica dei costi di cantiere”. Se questa argomentazione è plausibile e magari confermata da un perito, costituisce una prova presuntiva contraria che va accolta . Quindi devi ingegnarti: raccogli tutto ciò che indirettamente supporta l’esistenza dei costi (foto di magazzino vuoto dopo vendite, tabelle merceologiche di resa, contabilità parallela se esiste). E sottolinea che il Fisco stesso spesso ammette percentuali di costo (circolari hanno previsto margini standard da applicare ). In giudizio, meglio qualcosa che niente: non limitarti a dire “dovevo avere costi”: proponi tu un quantum e spiega su che base. Il giudice raramente inventerà da zero, ma se gli dai appigli concreti li userà per ridurre la pretesa.
D: Ho delle fatture di costi che però non avevo registrato né consegnato al Fisco in verifica. Posso utilizzarle ora in ricorso?
R: Sì, ma con cautela. L’art. 32 DPR 600/73 dice che i documenti non esibiti al verificatore non possono essere poi considerati a tuo vantaggio, salvo che dimostri che il mancato adempimento non è dipeso da te. Dunque, se hai fatture di acquisto non presentate prima, devi allegarle subito al ricorso e contestualmente dichiarare per iscritto che non le avevi prodotte prima per cause non imputabili a te . Ad esempio: “la fattura X non fu esibita in sede di verifica perché all’epoca smarrita, poi ritrovata, come da dichiarazione allegata”. Sarà il giudice a valutare se accettare questa spiegazione e ammettere la prova tardiva. La Cassazione ha confermato che il giudice tributario può valutare documenti nuovi prodotti in primo grado, se accompagni il deposito con una dichiarazione ex art.32 co.5 idonea . Quindi, non nascondere nel cassetto fatture utili: prova a utilizzarle. Meglio ancora se riesci a farle pervenire all’ufficio prima dell’emissione dell’atto (es. con osservazioni al PVC), ma se non l’hai fatto, falle valere in giudizio con le dovute giustificazioni. In sintesi: sì, puoi utilizzare le fatture non registrate come prova di costi (perché comunque sono elementi certi e precisi di spesa sostenuta ), purché spieghi il perché del loro “silenzio” precedente.
D: Ho ricevuto un accertamento basato sui movimenti bancari: tutti i versamenti non giustificati li hanno considerati ricavi. È corretto? Che posso fare?
R: La legge (art. 32 citato) lo consente: i versamenti sul conto corrente si presumono redditi se non li giustifichi. Non resta che analizzarli e fornire una giustificazione analitica per ciascuno, ove possibile. Devi convincere che certe entrate non sono ricavi tassabili. Ad esempio: accredito da un familiare = donazione (meglio se supportato da una scrittura privata o prova che il familiare aveva disponibilità e motivo), bonifico da assicurazione = indennizzo esente, versamento in contanti = restituzione di una somma precedentemente prestata (mostra che l’avevi prelevata dal conto mesi prima e ora l’hai rimessa). Più documenti fornisci (contratti di mutuo, dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei soggetti coinvolti, ecc.), più versamenti “salvi”. Per quelli che rimangono senza giustificazione reale, presumibilmente erano ricavi in nero – su quelli dovrai giocare sul riconoscimento dei costi correlati, come detto prima. Ricorda di contro che se dall’analisi del conto emergono anche prelevamenti elevati e sei un imprenditore, l’ufficio potrebbe usarli (presunzione di acquisti in nero → ricavi in nero equivalenti). Ma se è stato selettivo guardando solo i versamenti, tu in difesa potrai far notare i prelievi come indizi di costi. Se invece sei un privato o professionista, la legge oggi non consente più di presumere nulla dai prelevamenti – su quelli l’ufficio non può accertare ricavi (Corte Cost. 228/2014). Quindi concentrati sui versamenti: produci estratti conto evidenziando eventuali giroconti tra tuoi conti (non sono ricavi, ma mere movimentazioni interne – l’ufficio spesso li conta erroneamente: se trasferisci 5.000 dal conto A al B, per loro sul B appare un versamento da giustificare; tu dimostri che è addebito su A, e va escluso), evidenzia bonifici con causali specifiche (es. “prestito” – se c’è scritto prestito o regalo l’ufficio comunque spesso non ci crede: dovrai rafforzare con dichiarazione di chi l’ha fatto e magari provare la capacità finanziaria di costui). In sostanza, riduci il più possibile la base imponibile presunta bancariamente. Quello che resta come incasso misterioso, difendilo col fatto che comunque hai spese (vedi domanda costi). Nota: la giurisprudenza ti permette di fornire spiegazioni anche in giudizio, non solo entro 60 giorni al questionario. Certo, era meglio rispondere a tempo debito, ma se non l’hai fatto puoi provare in contenzioso e spesso ti ascoltano. Preparati a fornire anche la documentazione di provenienza del denaro contante (es. se dici “questi 10.000 versati derivano dai miei risparmi accumulati in casa negli anni”, l’ufficio sarà scettico; magari porta prova di un prelievo grosso fatto l’anno prima, che avevi tenuto e poi rimesso). Ogni storia bancaria dev’essere raccontata e provata. È un lavoro minuzioso, ma necessario.
D: Se non ho presentato proprio la dichiarazione dei redditi (evasione totale) e mi fanno accertamento d’ufficio, mi spetterà comunque qualche deduzione di costi?
R: Sì. Paradossalmente, la giurisprudenza su questo è nata proprio per chi omette la dichiarazione. La Cassazione ha detto chiaramente che, in caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione può usare presunzioni “supersemplici” ma deve comunque determinare induttivamente i costi relativi ai ricavi accertati, pena tassare il lordo e non il netto . Quindi anche l’evasore totale ha diritto che gli siano riconosciuti i costi (forfettari) che probabilmente ha sostenuto per realizzare i ricavi in nero. È chiaro che un evasore totale spesso non ha collaborato e difficilmente avrà documenti: qui il fisco se vuole può addirittura stimare i costi d’ufficio (la stessa Agenzia Entrate in una circolare del 2006 riconosceva di non poter ignorare un’incidenza di costi presunti in assenza di documenti certi ). Se non lo fa, il giudice glielo imporrà. Ad esempio, se ti trovano vendite non dichiarate per 100.000 € e tu non dici nulla, l’ufficio potrebbe, in autotutela o adesione, applicare un margine standard e tassarti su magari 30.000 € di utile. Se ciò non avviene, in giudizio quasi sicuramente otterrai quell’abbattimento. Naturalmente, omettere la dichiarazione comporta sanzioni altissime e possibili risvolti penali, quindi non è che la fai franca: pagherai multe e magari patteggerai un reato, ma non pagherai tasse sul 100% del non dichiarato, bensì sull’utile effettivo. Come detto, questa non è “clemenza” ma rispetto della legge tributaria: si tassa il reddito, non il fatturato. Quindi anche in caso di accertamento d’ufficio ex art.41 DPR 600/73, l’imponibile da pagare deve essere il reddito netto (e l’IVA eventuale va calcolata come scorporo da quei importi, vedi prossima domanda).
D: In caso di ricavi in nero soggetti a IVA, dovrò pagare l’IVA due volte (una sui ricavi accertati e una sugli acquisti non detratta)?
R: No, in teoria no. La situazione “doppia IVA” era un problema, ma è stato risolto dall’orientamento attuale. Se eri evasore totale di IVA, gli importi recuperati a tassazione si considerano IVA inclusa . Ciò significa che l’IVA è compresa nei ricavi accertati e non si somma sopra. Ad esempio, se hai incassato 10.000 € in nero per cessioni imponibili, quell’importo si intende come 8.197 € + 1.803 € di IVA (aliquota 22%). Tu dovrai quindi versare 1.803 di IVA (più sanzione), non 2.200. Per quanto riguarda l’IVA sugli acquisti correlati, formalmente la legge prevede che senza fattura non puoi detrarla e oltretutto il termine per detrarla (2 anni) sarà spesso passato, quindi neppure puoi più regolarizzare. Dunque, di fatto, l’IVA a monte l’hai persa. Tuttavia, proprio per questo, la Corte di Giustizia ha detto: se non puoi più rivalerti dell’IVA sui tuoi clienti né detrarla a monte, non è giusto che tu debba versarla interamente ora, quindi va considerata compresa nel prezzo ricevuto . E la Cassazione ha recepito: l’imponibile ricostruito con accertamento induttivo puro in capo a evasore totale si intende comprensivo di IVA e dev’essere scorporato, col contribuente che deve poter detrarre l’IVA a monte . In pratica, anche se non hai formalmente esercitato la detrazione nei termini, nel calcolo l’effetto è che non paghi IVA sul margine ma solo sul valore aggiunto reale. In conclusione: non c’è una doppia imposizione IVA legittima. Se ti accorgi che l’ufficio ha calcolato male (es. aggiungendo IVA piena su importi lordi), contestalo immediatamente: la giurisprudenza è dalla tua parte, e l’ufficio dovrà adeguarsi. Rimane il fatto che non recupererai l’IVA sugli acquisti perché formalmente decaduto, ma almeno quell’importo viene neutralizzato riducendo l’IVA sulle vendite. Quindi pagherai circa l’IVA sul margine netto, che è corretto. Nota: se invece tu eri un soggetto che ha emesso fatture ma solo sottofatturando (evasione parziale IVA), lì è diverso perché tu hai già versato parte di IVA e detratto quella sugli acquisti. In quei casi comunque se accertano fatture false, spesso ti negano la detrazione sugli acquisti corrispondenti – anche lì ora la difesa è di invocare neutralità salvo frode grave. Ma sono casi particolari.
D: Ho già dedotto molti costi a bilancio. Posso dedurre “due volte” costi non documentati?
R: No, non due volte. Mi spiego: se tu hai una contabilità regolare e hai già portato in deduzione tutti i costi noti, non è che in accertamento induttivo puoi inventarne altri insussistenti. Il punto è che l’ufficio ti contesta ricavi in più perché ritiene che quelli dedotti erano non tutti i ricavi effettivi. Normalmente, se la contabilità era attendibile, vuol dire che anche i costi dichiarati erano reali e attinenti a quei ricavi. Se emergono ricavi ulteriori (in nero), può essere che una parte di costi correlati a essi fosse già stata dedotta (ad esempio: un commerciante compra 100 di merce, dichiara vendite per 80 e ne occulta 20; ha comunque dedotto 100 di acquisti nei costi, quindi di fatto ha dedotto pure i costi della merce venduta in nero; in tal caso, riconoscergli ulteriori costi porterebbe a dedurre 100 costi contro 80+20 ricavi totali = giusto così, non c’è extra costo da dedurre). Ma spesso chi occulta ricavi occulta anche i relativi costi (es. non registra fatture d’acquisto per non far emergere le vendite). Oppure, in caso di servizi, i costi variabili aumentano con i ricavi. Quindi bisogna vedere caso per caso. Se l’ufficio sostiene “hai già dedotto abbastanza costi, i ricavi in nero ti restano puliti”, verifica: magari hai margini anormalmente bassi nei dati ufficiali – segno che in realtà quei costi coprono già anche l’attività sommersa? Non sempre. In giudizio farai presente che dedurre costi correlati ai ricavi in nero non è affatto una doppia deduzione, ma l’eliminazione di un mancato imputazione. I giudici lo sanno: infatti Cass. 22261/2023 spiega proprio che il contribuente che tiene contabilità attendibile viene paradossalmente trattato peggio di chi l’ha inattendibile, perché nel primo caso (pre-riforma) non gli riconoscevano costi presuntivi sui ricavi in più, mentre nel secondo sì – e ciò era irragionevole . Ora non è più così: anche chi ha contabilità complessivamente buona ma con qualche ricavo extra, può avere un forfettario di costi. Naturalmente, non è che se hai già un bilancio in perdita puoi aggiungere altri costi per i ricavi in nero: se fossi in perdita vuol dire che tutti i costi (anche extra) erano già stati dedotti – ergo i ricavi in nero andranno a ridurre la perdita prima, non generano altri costi. È un discorso tecnico, ma il succo: non c’è doppia deduzione indebita, c’è riconoscimento di costi non contabilizzati ma realmente sostenuti. Sempre entro il limite di elementi certi e precisi o di ragionevolezza. Nessuno ti farà dedurre costi inventati oltre il 100% dei ricavi!
D: Cosa posso inserire in un ricorso contro accertamento induttivo per renderlo efficace?
R: Nel ricorso è bene inserire sia motivi di diritto sia argomentazioni di merito. In particolare: – In diritto: invocare le norme e i principi violati (es. art. 39 DPR 600 se presupposti mancano; art. 53 Cost. se tassazione lordo; art. 109 TUIR interpretato alla luce di Corte Cost. 10/2023; art. 7 L.212/2000 se motivazione carente; art. 32 DPR 600 per eventuali vizi su utilizzo dei dati bancari, ecc.; direttiva IVA art.73 e 178 per questione IVA). Citare giurisprudenza recente, soprattutto di Cassazione e Corte Cost., con riferimenti precisi . Questo dà al giudice base legale per accogliere. – In merito/numeri: allegare una ricostruzione alternativa del reddito. Se possibile, predisporre un prospetto in cui, riga per riga, si parte dal maggior ricavo contestato e si sottraggono i costi che voi ritenete deducibili (con voce e importo). Ad esempio: – Maggiori ricavi presunti: €100.000 – Costo del venduto relativo (mercuriale o coefficienti): – €60.000 – Spese generali incrementali (es. provvigioni, utenze legate a quell’attività, ecc.): – €5.000 – Reddito imponibile netto: €35.000. Chiedere quindi che l’accertato venga rideterminato in €35.000. Questo aiuta concretamente la Commissione, che altrimenti potrebbe essere spaesata su quanto “tagliare”. E se avete documenti per qualcuna di quelle voci, indicatelo (es. costo del venduto: in parte da fatture tardive allegate, in parte stima su %). – Evidenziare eventuali contraddizioni o errori dell’ufficio (es. doppie conteggi, parametri incoerenti) perché minano la credibilità dell’accertamento. – Se applicabile, aggiungere un motivo subordinato sulle sanzioni: ad esempio che l’aver tenuto contabilità sia pure inattendibile ma esistente potrebbe configurare una “obiettiva incertezza” parziale – per chiedere almeno la riduzione delle sanzioni. Alcuni giudici, anche se confermano il merito, riducono le sanzioni se vedono che la questione dei costi non era chiara normativamente in passato. – Richiedere espressamente, nelle conclusioni, l’annullamento totale o in subordine parziale con rideterminazione dell’imponibile secondo i criteri invocati. Dare al giudice la possibilità di accogliere parzialmente è utile: se chiedi solo annullamento integrale, magari non se la sente; se offri l’opzione di ridurre, è più facile che colga quella via mediana (è molto frequente in fatto).
Inoltre, allega sempre i documenti rilevanti e cita nel ricorso dove li troviamo (es. “cfr. fattura allegato 4”). Un ricorso ben documentato e argomentato scoraggia l’ufficio dal fare ostruzionismo e induce il giudice a prenderlo sul serio. Se ci sono normative complesse (direttive UE, sentenze), allega copia delle sentenze più importanti (soprattutto Corte Cost. 10/2023, magari evidenziando i passaggi salienti – i giudici tributari apprezzano quando gli semplifichi la vita con il materiale chiave).
D: Vale la pena fare mediazione o accertamento con adesione in questi casi?
R: Dipende. Se l’accertamento è palesemente errato (es. tassano 100% senza costi) e hai buone prove, potresti voler andare in giudizio per vincere su tutta la linea. Però considera che la mediazione (obbligatoria se l’importo contestato – solo imposte – non supera €50.000) offre la chance di chiudere con sanzioni ridotte del 35% (in mediazione) o 1/3 (in adesione). L’adesione sospende i termini e consente un dialogo diretto con l’ufficio. Spesso, mostrando le tue carte difensive in sede di adesione, l’ufficio potrebbe convenire su un abbattimento dei maggiori ricavi e riconoscere qualche costo forfettario. Se ottieni un risultato accettabile (es. riducono imponibile del 50% e sanzioni 1/3), valuta di definire per evitare tempi e costi di un contenzioso. Se invece l’ufficio è arroccato, nulla ti vieta di non aderire e proseguire col ricorso (l’adesione si chiude solo se firmi l’accordo, altrimenti no). Anche in mediazione: se l’ufficio ti offre poco sconto, puoi rifiutare e il ricorso andrà avanti. Però attenzione: se la mediazione fallisce e poi in giudizio ottieni più o meno lo stesso risultato che avresti potuto ottenere in mediazione, avrai perso il beneficio sulle sanzioni. Dunque fai un’analisi rischio/beneficio. Se sei sicuro di vincere (in ambito tributario mai dire mai), puoi tirare dritto. Se c’è incertezza, può convenire trovare un compromesso. Considera che grazie alla giurisprudenza favorevole, anche gli uffici oggi sanno di avere più probabilità di perdere su certi punti: ciò li rende più propensi a trattare. Quindi sì, valuta sempre un’adesione: mal che vada prendi tempo. E in sede di adesione tira fuori magari quelle fatture di costi che non avevi presentato: l’ufficio potrebbe accoglierle in autotutela parziale riducendo la pretesa (questo succede, è successo anche nel caso Cass. 31406/25 dove in autotutela dopo il primo grado l’AdE ridusse parzialmente, poi in Cassazione ha perso sul resto). In sintesi: la difesa “muscolare” (ricorso e battaglia legale) è opportuna se la posta è alta e i principi ti danno ragione; la difesa “negoziale” (adesione/mediazione) è utile se vuoi chiudere in fretta pagando il giusto (qualche imposta ma sanzioni ridotte). Spesso una combinazione: mostri i muscoli in adesione (documenti, sentenze) per strappare un accordo equo.
10. Conclusioni e consigli finali
In questa guida abbiamo esaminato approfonditamente come difendersi bene da un accertamento induttivo che non riconosce costi per mancanza di documentazione. I punti salienti da portare a casa sono:
- Conoscere i propri diritti: il contribuente non deve mai subire passivamente una tassazione sul profitto lordo. La legge e i giudici riconoscono il diritto alla tassazione sul profitto netto, anche quando la contabilità è inattendibile o i costi non sono formalizzati . Tenete a mente l’art. 53 Cost.: è un faro in queste controversie.
- Preparare le prove, anche presuntive: Non avendo fatture, dovete costruire il puzzle probatorio con altri pezzi. Fate inventario di tutto ciò che può mostrare spese sostenute (conti bancari, merci consumate, manodopera impiegata, etc.). In mancanza di prove dirette, preparate analisi e confronti (studi di margini, percentuali di settore) da presentare come evidenza logica. Ove possibile, recuperate in extremis documenti (duplicati di fatture da fornitori, ricevute informali, dichiarazioni di terzi).
- Agire tempestivamente: rispondere ai questionari, partecipare al contraddittorio, presentare istanza di adesione: tutte mosse che vi danno opportunità di chiarire e ridurre prima di andare in giudizio. Se un documento manca in verifica ma voi lo trovate prima del ricorso, inviatelo subito all’ufficio con raccomandata e spiegazione: magari evitate il contenzioso su quel punto.
- Curare forma e sostanza del ricorso: Un ricorso dettagliato, con motivi giuridici ben articolati e calcoli concreti, mette pressione all’ente impositore e fa capire al giudice che avete ragione da vendere. Citare le sentenze più aggiornate (Corte Cost. 2023, Cassazioni 2025) è fondamentale – molti accertamenti nascono da prassi superate, sta a voi far emergere l’evoluzione normativa e giurisprudenziale.
- Non arrendersi alle prime battute: è possibile che in primo grado il giudice tributario non vi dia pienamente ragione, magari per un vecchio pregiudizio (“se non ha fatture niente costi!”). In tal caso, l’appello e la Cassazione sono vie da perseguire, perché ai livelli superiori i principi di diritto trovano più ascolto. Abbiamo visto Cassazioni recenti ribaltare orientamenti precedenti proprio su questi temi . Quindi, se siete convinti, insistete fino in fondo.
- Distinguere tra lotta sull’imponibile e sulle sanzioni: Ottenere il riconoscimento di costi riduce le imposte evase e di conseguenza anche le sanzioni (che sono proporzionali). Ma potete ulteriormente argomentare sulle sanzioni: per esempio, se l’accertamento induttivo era borderline, sostenere la non colpevolezza totale. Anche le sanzioni possono essere discusse (per es. chiedere la disapplicazione di quelle per infedele dichiarazione se c’era incertezza su studi di settore, ecc.). Spesso, definendo in sede di accordo, potete spuntare sanzioni ridotte di molto.
- Regolarità futura: se siete in questa situazione perché la vostra gestione era disordinata, prendetela come lezione. Dopo aver sistemato la contestazione, mettetevi in regola: migliorate la contabilità, fatevi seguire da un commercialista, adottate strumenti digitali (oggi con corrispettivi telematici e fattura elettronica è più difficile occultare ricavi senza tracce). Questo non solo per evitare altri guai, ma anche perché in caso di future verifiche, se vedono miglioramento, magari sono meno propensi ad accertare in modo aggressivo retroattivamente.
In conclusione, difendersi bene in caso di accertamento induttivo e costi non documentati è possibile combinando conoscenza tecnica (norme, sentenze) e uso accorto dei fatti e numeri. Il contribuente, assistito da professionisti competenti, può far valere le proprie ragioni e ridurre notevolmente l’impatto di queste rettifiche fiscali. L’importante è non farsi prendere dal panico o dalla rassegnazione quando arriva l’avviso: valutate con calma, raccogliete tutto il raccoglibile, e impostate una strategia rigorosa. Molti accertamenti induttivi “pesanti” sono stati in effetti smontati dai giudici in favore dei contribuenti : ciò dimostra che con una difesa ben orchestrata il principio di capacità contributiva viene ripristinato.
Questa guida, con le fonti più autorevoli allegate, spero vi abbia fornito gli strumenti per intraprendere tale difesa al meglio delle vostre possibilità.
Fonti e riferimenti
(Elenco delle principali fonti normative, di prassi e giurisprudenziali citate nella guida per approfondimento.)
- Normativa:
- D.P.R. 29/9/1973 n. 600, art. 39 (Accertamento del reddito d’impresa in modo induttivo) ; art. 40 (Accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione) ; art. 32 (Poteri degli uffici: utilizzo dei dati bancari e conseguenze mancata esibizione documenti) .
- D.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 55 (Accertamento induttivo IVA in caso di omissioni dichiarative o irregolarità gravi – analogo art. 39 DPR 600) ; art. 54 (Accertamento IVA in generale).
- D.L. 27/4/1990 n. 90, art. 2 c. 6-bis (norma interpretativa su deducibilità dei costi non imputati a conto economico, equiparando annotazione in contabilità) .
- D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR), art. 109 c.4 lett. b) (Principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi, eccezione per elementi certi e precisi) .
- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 53 (Principio di capacità contributiva).
- Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), artt. 73 e 78 (Base imponibile: corrispettivo; tasse incluse nel prezzo salvo distinzione) ; art. 220 e 226 (obbligo fatturazione); art. 250 (neutralità IVA, diritto detrazione).
- Prassi amministrativa:
- Circolare Agenzia Entrate n. 32/E del 21/6/2006, § Accertamento induttivo (precisa che in assenza di documentazione l’ufficio deve comunque tener conto di “un’incidenza percentuale di costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati” ).
- Circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 14/4/2015 (commenta pronunce Cassazione su costi da riconoscere in accertamento induttivo; allineata a Cass. 26748/2018, 23314/2013 cit.).
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 217/E del 9/8/2007 (conferma applicabilità dell’art.109 c.4 TUIR sugli elementi certi e precisi anche a chi adotta IAS/IFRS, quindi deducibilità costi non a CE purché correlati a ricavi accertati) .
- Guardia di Finanza, Circolare n. 1/2018 (metodologie di controllo: ribadisce uso delle presunzioni bancarie e necessità di verifica globale della capacità contributiva). [In generale, prassi GdF 2006-2014 citata in dottrina su costi non contabilizzati riconoscibili se certi e precisi ].
- Giurisprudenza – Corte Costituzionale:
- Sentenza Corte Cost. n. 225/2005 (tema: presunzioni redditometro e movimenti bancari) – stabilisce che i ricavi induttivi ricostruiti vanno ridotti dei costi corrispondenti, affermando il primato dell’art.53 Cost. (citata in ).
- Sentenza Corte Cost. n. 228/2014 – dichiara illegittimo art. 32 DPR 600/73 nella parte in cui estende ai lavoratori autonomi la presunzione sui prelevamenti bancari (limitandola agli imprenditori).
- Sentenza Corte Cost. n. 10/2023 – interpretazione adeguatrice di art. 32 DPR 600: riconosce al contribuente imprenditore la facoltà di opporre prova presuntiva di costi anche in accertamento analitico-induttivo (estende principi di sent. 225/2005) . [Comunicato: ogni accertamento induttivo deve tener conto di costi forfettari presuntivi; citata in diverse note].
- Giurisprudenza – Corte di Giustizia UE:
- Sentenza CGUE 1/7/2021, causa C-521/19 (cause “CB”) – Principio: in caso di operazioni occultate (no fattura, no dichiarazione), gli importi ricostruiti dal fisco vanno considerati IVA inclusa, salvo possibilità di rivalsa/detrazione postuma secondo diritto nazionale . Conferma che l’IVA non può gravare sul soggetto passivo evasore in via definitiva oltre il dovuto, per neutralità.
- Sentenza CGUE 7/11/2013, cause C-249/12 e C-250/12 (cause “Idexx Laboratories” e “LBI”) – Distinzione requisiti sostanziali vs formali per il diritto a detrazione IVA; violazione massiva di obblighi formali può negare detrazione solo se fraudolenta (concetti recepiti da Cass. 31406/2025 ).
- Sentenza CGUE 21/11/2018, causa C-648/16 (EMS-Bulgaria) – ribadisce che la detrazione IVA non può essere negata per mere violazioni formali se sostanza soddisfatta, salvo frode. [Rilevante per scenario Cass. 31406/2025 su evasore totale].
- Giurisprudenza – Corte di Cassazione (Sez. Tributaria): (si indicano numero, data deposit, principali massime pertinenti)
- Cass. Sez. V n. 1506/2017 (dep. 19/1/2017) – In caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione può ricorrere a presunzioni semplici anche prive dei requisiti, invertendo l’onere della prova, “ma deve comunque determinare induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione dell’art.53 Cost.” .
- Cass. Sez. V n. 10982/2020 (dep. 9/6/2020) e n. 10968/2020 (dep. 9/6/2020) – Confermano che in accertamento induttivo puro l’ufficio deve riconoscere i costi anche se non registrati, risultando imponibile solo il reddito netto .
- Cass. Sez. V n. 19191/2019 (dep. 17/7/2019) – Principio di diritto: in caso di omessa dichiarazione o accertamento induttivo puro, l’Amministrazione può usare presunzioni semplici ma deve determinare i costi relativi ai maggiori ricavi, altrimenti si tassa il profitto lordo e non quello netto, in violazione art.53 Cost., restando inapplicabile art.109 TUIR . (Conferma orientamento inaugurato da Corte Cost. 225/2005).
- Cass. Sez. VI-5 n. 26748/2018 (dep. 24/10/2018) – Ribadisce obbligo di ricostruire il reddito globale tenendo conto delle componenti negative emerse o da determinare induttivamente, cit. costante giurisprudenza e circ. AdE 9/E/2015 .
- Cass. Sez. V n. 23314/2013 (dep. 14/10/2013) – Sul medesimo solco: vietato tassare il lordo, l’Erario deve stimare costi forfettari in accertamento d’ufficio, inapplicabilità limite art.75/109 TUIR se dich. omessa (spesso citata in combinazione con Cass. 1506/2017) .
- Cass. Sez. V n. 2581/2021 (dep. 4/2/2021) – Conferma giurisprudenza: “in sede di accertamento bancario… l’Amministrazione deve ricostruire la situazione reddituale tenendo conto anche delle componenti negative, emergenti dagli accertamenti o dimostrate dal contribuente, su cui grava l’onere prova dei costi deducibili” .
- Cass. Sez. V n. 22268/2017 (dep. 25/9/2017) – (Richiamata in Cass. 18965/2021) afferma: in accertamento induttivo ex art.39 co.2, Finanza deve riconoscere deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione solo in accertamento induttivo puro; in caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo, è onere contribuente provare costi deducibili, senza obbligo per l’Ufficio di riconoscimento forfettario . (N.B.: orientamento previgente Corte Cost. 10/2023, ora superato).
- Cass. Sez. V n. 18401/2018 (dep. 12/7/2018) – Richiama che l’abrogazione del vecchio art.75 co.6 TUIR non attenua l’onere della prova dei costi non registrati, che può essere data con elementi certi e precisi extra-contabili ma resta a carico del contribuente .
- Cass. Sez. V n. 14990/2020 (dep. 15/7/2020) – In tema di costi non registrati: ribadisce che l’onere di provarne esistenza e inerenza spetta al contribuente; la prova può avvenire con mezzi diversi dalle scritture (elementi certi e precisi), ma la ripartizione onere non cambia .
- Cass. Sez. V n. 22130/2021 (dep. 3/8/2021) – Sancisce: ai sensi art.109 c.4 lett.b TUIR, costi relativi a ricavi non imputati a CE sono deducibili solo se da elementi certi e precisi, con onere a carico contribuente; non bastano affermazioni generiche o presunzioni semplici . (Ribadisce rigorosità prova costi se contribuente intende dedurli extra bilancio).
- Cass. Sez. V n. 18824/2024 (ord., dep. 10/7/2024) – (Caso Persano, auto rivendute) – Stabilisce che la preclusione di cui art.32 DPR 600 sulla produzione tardiva di documenti può essere superata se il contribuente li deposita in primo grado allegando dichiarazione di cause non imputabili . Inoltre conferma giudizio CTR che aveva ammesso in deduzione costi (rimanenze iniziali) comprovati da documenti originari presentati in giudizio, riducendo il reddito accertato da €279.452 a €7.901 . Rigetta ricorso Agenzia. Importante sul tema “difesa documenti tardivi” e riconoscimento costi in appello.
- Cass. Sez. V n. 2466/2017 (sent., dep. 31/1/2017) – “Illegittimo l’accertamento induttivo basato solo sui lavoratori in nero” . Massima: se le violazioni (due lavoratori non registrati su 49) sono di incidenza meramente marginale, non scatta la condizione di gravi, numerose e ripetute irregolarità richiesta dall’art.39 co.2 lett.d) . Quindi quell’accertamento induttivo va annullato. (Rilevante su presupposti).
- Cass. Sez. V n. 10192/2023 (ord., dep. 17/4/2023) – (Pres. Napolitano, Rel. Fracanzani) – Ricorda filone consolidato su necessità di riconoscere percentuale di costi in accertamento induttivo ex art.39 c.2 DPR 600, richiamando Corte Cost. 10/2023 che estende il principio anche ad analitico-induttivo . Accoglie ricorso contribuente su punto violazione capacità contributiva per non aver CTR determinato costi relativi ai maggiori ricavi presunti . (Questa è la pronuncia cui si riferisce l’articolo ilTributo 28.4.23).
- Cass. Sez. V n. 18563/2023 (ord., dep. 30/6/2023) – Richiamata in Diritto Bancario : osserva che applicare art.109 TUIR (onere prova costi) rigidamente nell’analitico-induttivo porta a esiti irragionevoli, trattando peggio chi ha tenuto contabilità abbastanza attendibile rispetto a chi l’ha omessa . Prepara terreno a principio di cui a ord.19574/2025.
- Cass. Sez. V n. 5586/2023 (ord., dep. 23/2/2023) – Sempre citata in DB : probabilmente in linea con 18563/2023. (Pone le basi per adeguamento a Corte Cost. 10/2023).
- Cass. Sez. V n. 19574/2025 (ord., dep. 15/7/2025) – Caso Ricambi Sant’Antonio Sas. Principio: “in tema di accertamento analitico-induttivo, a seguito di Corte Cost. 10/2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre prova presuntiva contraria, eccependo un’incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, da detrarre dai maggiori ricavi presunti” . Rilevanza pratica notevole, conferma apertura a costi forfetari anche in accert. parziali.
- Cass. Sez. V n. 22261/2023 (ord., dep. 25/7/2023) – Citata da Cerbone : conferma il principio già espresso (probabilmente identico a 19191/2019) su obbligo determinare costi in accertamento induttivo puro. (Potrebbe essere simile a 19191).
- Cass. Sez. V n. 18965/2021 (ord., dep. 5/7/2021) – Concerne accertamento bancario: ribadisce deducibilità costi emergenti o provati in accert. induttivo da movimenti finanziari ; cita pronunce 22266/2016 e 22868/2017 (distinguo puro vs analitico presuntivo) .
- Cass. Sez. V n. 31406/2025 (ord., dep. 2/12/2025) – Evasore totale e IVA. Principi: distinzione requisiti sostanziali vs formali per detrazione IVA (richiama giurisprudenza UE) ; in assenza di frode qualificata, la violazione obblighi formali (mancata fatturazione) non fa perdere il diritto a detrazione ; se amministrazione dispone di tutti i dati per verificare imponibile e requisiti sostanziali, per neutralità l’evasore totale non può restare inciso dall’IVA – deve gravare solo su consumatore . Viene richiamata la sentenza CGUE “CB” e adottato il principio che la base imponibile ricostruita va intesa al netto IVA, con imposta da scorporare e detrarre . Contestualmente si precisa che il diritto alla detrazione va esercitato entro termini interni (2 anni art.19 DPR 633, v. SU 17757/2016) e se non esercitato si decade, ma ciò rileva per il fatto concreto da accertare in rinvio . In sostanza, Cassazione recepisce pienamente diritto UE: IVA già compresa nei ricavi occulti, niente doppia imposizione. (Questa è una delle pronunce più innovative del 2025 in campo IVA e accertamenti induttivi.)
Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta costi ritenuti non documentati o insufficientemente provati? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta costi ritenuti non documentati o insufficientemente provati?
Il Fisco ha applicato un accertamento induttivo, ricostruendo i redditi sulla base della presunta inattendibilità dei costi?
Temi che spese reali ma mal documentate vengano eliminate, trasformandosi in maggiori imposte, sanzioni elevate e interessi pesanti?
Devi saperlo subito:
👉 un costo non documentato non è automaticamente fittizio,
👉 l’accertamento induttivo non consente eliminazioni arbitrarie,
👉 moltissimi accertamenti basati su costi contestati sono aggressivi, sproporzionati e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- quando il Fisco può contestare i costi,
- come nasce l’accertamento induttivo,
- quali errori commette spesso l’Agenzia,
- come difenderti in modo efficace.
Perché il Fisco Contesta i Costi Non Documentati
I costi attirano l’attenzione dell’Agenzia perché:
- incidono direttamente sul reddito imponibile,
- riducono l’imposta dovuta,
- possono essere difficili da provare a posteriori,
- in alcuni settori sono frequenti (servizi, subappalti, spese operative).
Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):
👉 “Se il costo non è documentato perfettamente, allora non esiste.”
Ma attenzione:
➡️ la mancanza di un documento non prova l’inesistenza del costo,
➡️ il costo reale può essere dimostrato anche con altri elementi.
Quando il Fisco Usa l’Accertamento Induttivo sui Costi
L’Agenzia ricorre all’accertamento induttivo quando ritiene che:
- la documentazione dei costi sia carente,
- le scritture siano parzialmente inattendibili,
- i costi siano sproporzionati rispetto ai ricavi,
- vi siano irregolarità contabili.
In questi casi tenta di:
- disconoscere integralmente i costi,
- ricostruire il reddito con presunzioni,
- applicare ricarichi o margini teorici.
👉 Ma l’induttivo non è una scorciatoia per tassare di più.
Cosa Sono i Costi Non Documentati (In Modo Chiaro)
Sono considerati “non documentati” i costi:
- privi di fattura o ricevuta,
- con documentazione incompleta,
- sostenuti in contanti,
- registrati in modo irregolare,
- non immediatamente riconducibili a un fornitore.
👉 Non significa che il costo non sia stato sostenuto.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti induttivi basati sui costi presentano errori gravi, tra cui:
- eliminare i costi senza verificarne la realtà,
- confondere carenza documentale con inesistenza,
- ignorare prove alternative,
- applicare presunzioni automatiche,
- ricostruire il reddito in modo sproporzionato,
- disconoscere costi inerenti all’attività,
- motivazioni generiche (“costi non provati”),
- violazione del contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Costo Non Documentato ≠ Costo Inesistente
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare:
- che il costo non è stato sostenuto,
- che non è inerente all’attività,
- che è fittizio o antieconomico.
Non basta dimostrare:
- la mancanza di una fattura,
- un’irregolarità formale,
- un’anomalia contabile.
👉 La sostanza economica prevale sulla forma.
Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO
L’accertamento induttivo sui costi è ribaltabile se:
- il costo è reale e inerente,
- esistono prove indirette o alternative,
- la contabilità è attendibile nel complesso,
- manca la prova della fittizietà,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- la ricostruzione è sproporzionata,
- il contraddittorio è assente o viziato.
👉 Il costo non può essere eliminato per presunzione.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento non contrastato può portare a:
- aumento artificioso del reddito,
- recuperi di IRPEF/IRES, IRAP e IVA,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi elevati,
- iscrizioni a ruolo rapide,
- pignoramenti e azioni esecutive,
- crisi finanziaria dell’impresa.
👉 Subire un accertamento induttivo può compromettere la continuità aziendale.
Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)
1. Dimostrare la realtà del costo
È fondamentale verificare:
- se il costo è stato effettivamente sostenuto,
- per quale attività,
- in quale periodo,
- con quali modalità operative.
2. Utilizzare prove alternative
La difesa efficace può basarsi su:
- contratti,
- ordini di lavoro,
- email e corrispondenza,
- estratti conto,
- testimonianze,
- documentazione operativa.
📄 Il costo può essere provato anche senza fattura.
3. Smontare la ricostruzione induttiva
È fondamentale dimostrare che:
- i criteri usati sono astratti,
- il reddito stimato è irrealistico,
- i margini applicati non riflettono la realtà.
👉 Senza presunzioni qualificate, l’accertamento non regge.
4. Bloccare gli effetti dell’atto
Se l’atto viene emesso puoi:
- impugnarlo nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
5. Proteggere il contribuente e l’impresa
La difesa serve a:
- ridurre l’imponibile presunto,
- annullare sanzioni indebite,
- tutelare il patrimonio personale e aziendale.
6. Prevenire future contestazioni
È utile:
- migliorare la gestione documentale,
- rafforzare i controlli interni,
- tracciare meglio i costi,
- evitare irregolarità formali.
👉 La prevenzione è parte della difesa.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti induttivi basati su costi non documentati richiede competenza tributaria avanzata e capacità tecnica elevata.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dei costi contestati,
- ricostruzione della prova dell’inerenza,
- difesa contro l’accertamento induttivo,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela del contribuente e dell’impresa.
Conclusione
I costi non documentati non autorizzano il Fisco a tassare a piacimento.
Anche nell’accertamento induttivo esistono limiti, regole e diritti di difesa.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:
- bloccare l’accertamento,
- dimostrare la realtà dei costi,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- proteggere il tuo patrimonio.
👉 Agisci subito: negli accertamenti induttivi sui costi, la prova sostanziale fa la differenza.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento induttivo sui costi non documentati è possibile, se lo fai nel modo giusto.