L’accertamento fiscale sui soci finanziatori è una delle contestazioni più delicate e sottovalutate.
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva versamenti dei soci a favore della società, tende spesso a presumere che le somme abbiano origine non dichiarata o che nascondano ricavi occulti, ignorando la reale provenienza dei fondi e la legittimità del finanziamento.
È fondamentale chiarirlo subito:
un finanziamento del socio non è automaticamente reddito occulto né per la società né per il socio.
Molti accertamenti su soci finanziatori sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se l’origine dei fondi viene provata correttamente.
Cosa si intende per finanziamenti dei soci
Nel contesto degli accertamenti fiscali, rientrano tra i finanziamenti dei soci, ad esempio:
• versamenti in conto finanziamento
• prestiti soci fruttiferi o infruttiferi
• apporti temporanei di liquidità
• anticipazioni per esigenze di cassa
• copertura di perdite o squilibri finanziari
• supporto alla continuità aziendale
• rifinanziamenti ripetuti nel tempo
Si tratta di immissioni di capitale di terzi nella società, non di ricavi.
Perché l’Agenzia delle Entrate contesta i soci finanziatori
L’Agenzia delle Entrate utilizza i finanziamenti dei soci per:
• presumere ricavi non dichiarati in capo alla società
• ipotizzare utili extracontabili
• contestare la fittizietà del finanziamento
• disconoscere la restituzione delle somme
• imputare redditi occulti al socio
• avviare accertamenti bancari e patrimoniali
Il problema è che spesso non viene analizzata la reale capacità finanziaria del socio.
Le contestazioni più frequenti
Negli accertamenti sui soci finanziatori, le contestazioni più comuni riguardano:
• presunta mancanza di redditi sufficienti del socio
• assenza di documentazione formale del finanziamento
• versamenti ritenuti sproporzionati
• utilizzo di contanti o versamenti non tracciati
• ripetitività dei finanziamenti
• mancata restituzione delle somme
• confusione tra finanziamento e distribuzione di utili
Molte di queste contestazioni sono basate su presunzioni automatiche.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti sui finanziamenti dei soci, l’Agenzia sbaglia spesso quando:
• presume l’illiceità dell’origine dei fondi
• ignora risparmi accumulati dal socio
• non considera donazioni o successioni
• trascura disinvestimenti pregressi
• confonde capacità finanziaria con reddito annuale
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è giuridicamente fragile e contestabile.
Quando l’accertamento sui soci finanziatori è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• l’origine dei fondi è lecita e documentabile
• il socio disponeva di risparmi pregressi
• esistono disinvestimenti dimostrabili
• le somme derivano da donazioni o eredità
• manca la prova di redditi imponibili occultati
• l’Ufficio utilizza presunzioni astratte
• non viene rispettato il diritto di difesa
Il finanziamento del socio non può essere trasformato in reddito per presunzione.
Come provare l’origine dei fondi del socio
La difesa si fonda sulla prova dell’origine lecita delle somme e può basarsi su:
• estratti conto bancari storici del socio
• dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti
• prova dei risparmi accumulati nel tempo
• documentazione di disinvestimenti
• atti di donazione o successione
• contratti di finanziamento o delibere societarie
• tracciabilità dei versamenti
• ricostruzione patrimoniale pluriennale
• perizie contabili
La coerenza storica è più importante della singola prova isolata.
Sistemi di difesa efficaci
Una difesa efficace contro un accertamento sui soci finanziatori deve essere analitica e strutturata e può basarsi su:
• ricostruzione cronologica delle disponibilità del socio
• dimostrazione della capacità di risparmio
• distinzione tra patrimonio e reddito
• contestazione del metodo accertativo
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie economico contabili
Ogni versamento deve essere inserito in una logica patrimoniale complessiva.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento che coinvolge i finanziamenti dei soci:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua i versamenti contestati
• ricostruisci l’origine dei fondi
• raccogli documentazione bancaria e patrimoniale
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati
Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:
• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se conveniente
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
• imputazione di redditi non dichiarati
• recuperi fiscali rilevanti
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive
• coinvolgimento personale del socio
• estensione dei controlli ad altri anni
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• dimostrare l’origine lecita dei fondi
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Introduzione: finanziamenti dei soci nel mirino del Fisco
I finanziamenti dei soci sono apporti di denaro che i soci di una società effettuano a favore della propria impresa, spesso per sostenerne la liquidità o riequilibrarne la situazione finanziaria. Tali versamenti possono assumere diverse forme – dai prestiti infruttiferi e temporanee anticipazioni di cassa fino ai versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale – ma in ogni caso non rappresentano di per sé ricavi o utili per la società . In termini giuridici e contabili, infatti, il finanziamento soci è una forma di apporto di capitale di terzi (i soci) alla società, che non genera imponibile diretto né per la società né per il socio quando viene erogato. La normativa fiscale italiana lo conferma: le somme versate dai soci alle società commerciali si presumono date a mutuo, salvo risultino destinate ad altro titolo (ad esempio capitale sociale) dai documenti societari . Ciò significa che di regola il versamento di un socio è considerato un prestito da restituire, non un ricavo tassabile.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate spesso guarda con sospetto a questi flussi finanziari. In sede di controlli e accertamenti tributari, può accadere che il Fisco riclassifichi i finanziamenti dei soci come ricavi “in nero” o utili occulti non dichiarati , soprattutto quando la società presenta risultati economici modesti o irregolarità contabili. L’ipotesi dell’Ufficio è che dietro un apparente prestito dei soci si celi in realtà evasione fiscale: ad esempio, vendite non fatturate i cui proventi vengono “ripuliti” facendoli figurare come apporto di denaro da parte dei soci, ovvero utili extra-contabili che rientrano in azienda per coprire ammanchi di cassa. In questi casi il finanziamento viene trattato dal Fisco come se fosse reddito imponibile e sottoposto a tassazione, ignorandone la reale natura finanziaria dell’operazione .
È fondamentale chiarire sin da subito un principio cardine: un finanziamento del socio non è automaticamente un ricavo o un utile da tassare . Spesso gli accertamenti fiscali sui finanziamenti soci si basano su presunzioni errate o congetturali e possono essere contestati con successo se il contribuente (la società e/o il socio) riesce a dimostrare documentalmente la provenienza lecita dei fondi e la reale natura dell’operazione. In questa guida approfondiremo, da un punto di vista avanzato ma con approccio pratico, come il debitore-contribuente possa difendersi in caso di accertamenti fiscali sui versamenti dei soci, quali prove sono necessarie per attestare l’origine dei capitali e quali sono le principali norme, sentenze e strumenti di tutela rilevanti aggiornati a dicembre 2025. Il focus sarà sugli aspetti fiscali in ambito italiano (IRPEF, IRES, IVA) e sulle società di capitali come le S.r.l., senza tralasciare brevi cenni alle altre forme societarie (S.p.A., società di persone) quando opportuno. L’obiettivo è fornire una guida completa, con tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti e riferimenti normativi e giurisprudenziali recentissimi, utile sia per professionisti del diritto tributario sia per imprenditori e privati che vogliono capire come affrontare queste delicate contestazioni dal punto di vista del contribuente (debitore).
(Si noti: tutte le fonti utilizzate sono elencate in fondo alla guida. Le informazioni sono aggiornate a dicembre 2025 e tengono conto delle più recenti novità normative e giurisprudenziali in materia.)
Cosa sono i finanziamenti dei soci e come funzionano
Nel lessico comune, con “finanziamento soci” si indica qualsiasi apporto di denaro o altre utilità economiche fatto dal socio a beneficio della società di cui è parte. I finanziamenti soci possono presentarsi in varie forme tecniche, tra cui ad esempio :
- Versamenti in conto finanziamento: somme versate dai soci registrate in bilancio come debito della società verso il socio (prestito).
- Prestiti infruttiferi o fruttiferi: il socio concede un mutuo alla società, senza interessi (infruttifero) o con interesse (fruttifero) secondo accordi.
- Anticipazioni temporanee di liquidità: versamenti volti a coprire temporanei fabbisogni di cassa, destinati a essere restituiti a breve.
- Versamenti in conto futuro aumento di capitale: apporti destinati a una successiva ricapitalizzazione formale della società.
- Versamenti a copertura perdite o squilibri finanziari: contributi volti a ripianare perdite d’esercizio o a evitare la crisi di liquidità dell’azienda.
- Apporti restituiti o da restituire: finanziamenti che possono già essere stati parzialmente restituiti al socio, o in attesa di restituzione.
Indipendentemente dalla forma, la caratteristica chiave è che tali somme non costituiscono ricavi o fatturato per la società . Sono entrate di natura finanziaria (debiti verso soci) e non reddituale o commerciale: per la società rappresentano un obbligo di restituzione futura, non un arricchimento derivante dall’attività tipica. Analogamente, per il socio erogante, il finanziamento non genera di per sé un reddito imponibile (semmai potrebbe generare oneri finanziari deducibili per la società se fosse fruttifero, e proventi tassabili per il socio creditore sotto forma di interessi, ma questo solo se sono previsti interessi). In assenza di interessi, il prestito è “infruttifero” e l’operazione rimane neutrale ai fini del reddito immediato di entrambe le parti.
Ricapitolando: il finanziamento soci, se correttamente qualificato, non può essere tassato come reddito né in capo alla società né al socio al momento dell’apporto . Questo principio è sancito anche dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi: l’art. 46, comma 1, TUIR (D.P.R. 917/1986) stabilisce che i versamenti dei soci si presumono effettuati a titolo di mutuo, salvo diversa indicazione nei bilanci . In altre parole, a meno che dalle scritture contabili emerga che il versamento è un conferimento capitale o una liberalità, il Fisco stesso qualifica l’operazione come un prestito da restituire, non come un ricavo. Questo riconoscimento normativo è importante come base di difesa: l’impresa può sempre richiamare la natura di mutuo del finanziamento, documentandola adeguatamente.
Perché il Fisco contesta i finanziamenti dei soci
Se i finanziamenti soci non sono ricavi per definizione, per quale motivo l’Amministrazione finanziaria li considera spesso con sospetto? La ragione risiede nell’approccio induttivo e presuntivo che il Fisco adotta di fronte a flussi finanziari non spiegati da parametri economici congrui. Il ragionamento tipico (ancorché semplicistico) dell’Agenzia delle Entrate è il seguente: «Se entrano soldi in società, devono provenire da ricavi non dichiarati» . In altre parole, quando una società registra in cassa o banca disponibilità finanziare aggiuntive provenienti dai soci, l’Ufficio può sospettare che quelle somme derivino in realtà dall’attività produttiva dell’azienda e siano state occultate al fisco, per poi essere fatte riapparire sotto forma di finanziamento.
Questo approccio viene frequentemente utilizzato nel corso di:
- Accertamenti bancari: verifiche delle movimentazioni sui conti correnti aziendali e personali, alla ricerca di versamenti non giustificati.
- Accertamenti analitico-induttivi: controlli in cui, riscontrate irregolarità o incongruenze nei conti, l’Ufficio ricostruisce il reddito anche con presunzioni.
- Verifiche su contabilità inattendibile: se la contabilità sociale è considerata non affidabile (per errori, omissioni, doppie annotazioni, ecc.), il Fisco cerca elementi esterni (come i finanziamenti soci) per ricostruire l’imponibile.
- Controlli sulle società a ristretta base societaria: nelle piccole società familiari o con pochi soci, l’intreccio finanziario tra soci e società è più diretto, il che alimenta le presunzioni del Fisco su possibili commistioni tra patrimonio personale e societario .
Il problema è che tale impostazione spesso porta l’Amministrazione a forzare la mano sulle presunzioni, commettendo errori metodologici. Tra gli errori più comuni nei casi di accertamenti sui versamenti dei soci si segnalano :
- Presumere automaticamente che ogni versamento di socio sia un ricavo non dichiarato, senza ulteriori riscontri.
- Ignorare la natura effettiva dell’operazione (finanziamento/debito vs ricavo): il Fisco talvolta “dimentica” che un finanziamento può essere reale, con obbligo di restituzione, trattandolo come se fosse un introito definitivo.
- Confondere la figura del socio con quella del cliente: il versamento di un socio viene considerato alla stregua di un pagamento da parte di un acquirente, equiparandolo erroneamente a una vendita.
- Trascurare la provenienza personale delle somme: spesso i verificatori non indagano se il socio disponeva di risorse proprie (risparmi, redditi precedenti, disinvestimenti) che spiegano il versamento, concentrandosi solo sulla società.
- Applicare in modo meccanico le presunzioni bancarie: ad esempio considerare qualsiasi versamento su conto come ricavo ex lege (art. 32 DPR 600/73) senza considerare giustificazioni fornite o la natura infra-gruppo del movimento.
- Motivare l’atto impositivo con formule generiche (“versamenti non giustificati dai soci”) senza spiegare in concreto perché si tratterebbe di ricavi occulti.
- Violare il diritto al contraddittorio: in alcuni casi l’accertamento viene emesso senza aver adeguatamente ascoltato le spiegazioni del contribuente o senza attendere le prove contrarie.
Queste forzature rendono l’accertamento fragile e contestabile . In particolare, trasformare un finanziamento in ricavo per mera “assenza di prova contraria” equivale a un ribaltamento improprio dell’onere della prova (che spetterebbe in primis al Fisco). Come vedremo, la legge e la giurisprudenza richiedono che le presunzioni tributarie siano gravi, precise e concordanti per poter fondare da sole un accertamento; inoltre esistono dei limiti e garanzie procedurali (come il contraddittorio endoprocedimentale e la possibilità di fornire la prova contraria da parte del contribuente). Un finanziamento soci non può essere trasformato arbitrariamente in ricavo imponibile senza solide evidenze a supporto .
Riassumendo, l’Agenzia delle Entrate contesta i finanziamenti dei soci principalmente per presunzione di evasione: considera quei flussi come indizi di ricavi non dichiarati o di utili distribuiti occultamente. È una strategia anti-evasione comprensibile in linea teorica (colpire somme di origine sconosciuta che potrebbero celare base imponibile sottratta al Fisco), ma che deve fare i conti con i diritti del contribuente e con la realtà dei fatti. Non di rado, infatti, tali accertamenti si rivelano illegittimi o infondati, soprattutto quando: (a) i finanziamenti erano genuini e documentati, (b) i soci avevano la capacità finanziaria per effettuarli, (c) manca qualsiasi prova concreta di vendite in nero. Vediamo allora quali sono le condizioni che rendono legittimo o meno un accertamento sui finanziamenti soci, alla luce della normativa e delle pronunce giurisprudenziali più recenti.
Norme fiscali rilevanti: presunzioni sui movimenti finanziari e accertamenti induttivi
Per inquadrare correttamente la materia, è utile richiamare alcune norme fondamentali del diritto tributario italiano che entrano in gioco negli accertamenti legati ai movimenti di denaro dei soci:
- Art. 32 del D.P.R. 600/1973 – Poteri degli uffici (indagini finanziarie): consente all’Amministrazione finanziaria di chiedere dati e notizie sui conti bancari dei contribuenti. Importante, il comma 1 n.2 stabilisce una presunzione legale secondo cui i versamenti (e, per gli imprenditori, anche i prelevamenti) sui conti non risultanti dalle scritture sono considerati ricavi o compensi non dichiarati, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si tratta di operazioni imponibili. In pratica, nell’ambito di accertamenti bancari, se il Fisco scopre versamenti sul conto di un soggetto che non trovano giustificazione in bilancio o nelle dichiarazioni, scatta la presunzione che siano redditi sottratti a tassazione, e sta al contribuente provare il contrario . Nota: dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2014, la presunzione relativa ai prelievi bancari non giustificati non si applica più ai lavoratori autonomi e privati, restando limitata alle imprese; la presunzione sui versamenti, invece, vale universalmente (sia per società che per persone fisiche) in quanto è logico presumere che soldi affluiti su un conto abbiano origine reddituale se non spiegati .
- Art. 38 del D.P.R. 600/1973 – Accertamento sintetico del reddito (redditometro): consente all’Erario di determinare induttivamente il reddito complessivo delle persone fisiche basandosi sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta e sugli incrementi patrimoniali. In particolare, spese per incrementi patrimoniali (es: acquisto di beni, investimenti, esborsi rilevanti) si presumono finanziate con redditi conseguiti nell’anno (o nei precedenti, con opportuna ripartizione) . È il fondamento del cosiddetto redditometro, uno strumento che mette a confronto il tenore di vita del contribuente con i redditi dichiarati. Ebbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche i finanziamenti effettuati dai soci alle società rientrano tra le “spese per incrementi patrimoniali” considerate dal redditometro, legittimando l’Agenzia a utilizzarli per ricostruire il reddito personale del socio . In sostanza, se un socio (persona fisica) immette, poniamo, 100.000 euro nella sua S.r.l., tale esborso può attivare un accertamento sintetico a suo carico qualora il reddito dichiarato dal socio non sia coerente con tale capacità di investimento. È importante sottolineare che l’art. 38 prevede comunque una “clausola di garanzia”, per cui l’accertamento sintetico è ammesso solo se il reddito complessivo accertabile si discosta di almeno il 20% da quello dichiarato (somma dei due anni): questo per evitare contestazioni su scostamenti marginali . Inoltre, al contribuente è concessa la facoltà di fornire prova contraria dimostrando che le spese sono state finanziate con redditi di periodi diversi, redditi esenti o altre risorse non imponibili (ad esempio uso di risparmi accumulati in anni passati, disinvestimento di titoli, eredità ricevute, etc.). Torneremo su come provare la copertura finanziaria lecita di un investimento dal lato del socio.
- Art. 39 del D.P.R. 600/1973 – Accertamento delle imposte sui redditi (metodi analitico-induttivo e induttivo puro per imprese): disciplina il potere dell’Ufficio di rettificare il reddito d’impresa dichiarato. In particolare, l’art. 39, comma 1, lett. d) consente il cosiddetto accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, presenta gravi incongruenze o indizi di inattendibilità: l’Ufficio può in tal caso determinare il reddito basandosi in parte sui dati contabili e in parte su presunzioni, purché queste siano “gravi, precise e concordanti”. Se invece le scritture contabili sono completamente inattendibili o inesistenti (ad esempio perché mancano registri obbligatori, o si riscontra un’inattendibilità generalizzata), scatta l’art. 39, comma 2, lett. d) che legittima l’accertamento induttivo puro: il Fisco può prescindere integralmente dalle risultanze contabili e ricostruire il reddito con ogni elemento disponibile, anche mediante presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Quest’ultimo è un potere assai penetrante, da usare solo in casi-limite di contabilità inattendibile. Ebbene, la giurisprudenza ha chiarito che una pluralità di indizi di opacità nei finanziamenti soci (ad esempio: versamenti ingenti in contanti, mancanza di delibere e documenti a supporto, evidente sproporzione tra importo versato e reddito/patrimonio dei soci) può legittimare l’Ufficio a ritenere la contabilità complessivamente inattendibile e quindi ad adottare un accertamento induttivo puro recuperando a tassazione l’intero importo come ricavo . In altre parole, se i finanziamenti dei soci appaiono fittizi o non giustificati, essi possono essere utilizzati come base per ricostruire induttivamente i ricavi occultati dall’impresa, anche senza dover dimostrare analiticamente le singole operazioni evasive.
- Art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Motivazione degli atti e diritto al contraddittorio: impone che ogni avviso di accertamento sia motivato in modo chiaro, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo fondano. Nel contesto dei finanziamenti soci, ciò significa che l’Ufficio deve spiegare perché ritiene quei versamenti ricavi occulti, quali indizi concreti ha e come li collega a imponibili non dichiarati. Una motivazione carente (es. che si limiti a dire “versamenti non giustificati, pertanto ricavi”) può rendere nullo l’accertamento per difetto di motivazione . Inoltre, soprattutto dopo la riforma del 2015, è previsto il contraddittorio endoprocedimentale per molti accertamenti: il contribuente ha diritto a essere interpellato e a fornire chiarimenti prima che l’atto sia emesso. Se il Fisco emette l’accertamento senza considerare le memorie difensive e i documenti forniti dal contribuente sui finanziamenti (es. prove dell’origine delle somme), l’atto può risultare illegittimo per violazione del diritto di difesa e del principio di leale collaborazione.
In sintesi normativa, quando i verificatori individuano versamenti dei soci verso la società, hanno dalla loro parte alcune norme potenti – come l’art. 32 sulle presunzioni bancarie e l’art. 39 sugli accertamenti induttivi – che permettono di presumere trattarsi di ricavi sottratti a imposizione. D’altra parte, il contribuente ha a sua tutela sia norme procedurali (statuto del contribuente, contraddittorio) sia la possibilità di fornire prova contraria. La partita si gioca dunque sul piano probatorio: gravità degli indizi vs. capacità di dimostrare la vera origine dei fondi. Approfondiamo ora proprio il tema cruciale dell’onere della prova e di come provare l’origine dei finanziamenti.
Presunzioni fiscali e onere della prova: chi deve provare cosa?
Nel diritto tributario vige normalmente il principio per cui “onere della prova” della pretesa spetta a chi la avanza, quindi all’Amministrazione finanziaria in caso di accertamento. Tuttavia, quando il Fisco si avvale di presunzioni legali relative a suo favore (come quelle viste dell’art. 32 DPR 600/73 per i versamenti bancari non giustificati, o delle spese patrimoniali ex art. 38), l’onere della prova si sposta sul contribuente: sarà quest’ultimo a dover fornire elementi idonei a vincere la presunzione. Nel contesto dei finanziamenti soci, ciò significa che, in prima battuta, l’Ufficio può limitarsi a dimostrare l’esistenza del versamento e alcune circostanze di contorno (es: mancanza di adeguata documentazione, incongruenza con redditi dichiarati) e da ciò presumere che il versamento sia un ricavo. Spetterà allora alla società (e ai soci) l’onere di provare la reale natura e provenienza di quelle somme, se vogliono evitare la tassazione.
La Cassazione ha più volte ribadito questo punto: la prova dell’effettiva provenienza delle somme versate spetta al contribuente . Ad esempio, l’ordinanza Cass. n. 16904/2025 (Sez. V) ha affermato chiaramente che, se i soci non dispongono di redditi o patrimoni congrui a giustificare i finanziamenti effettuati, l’onere di dimostrare che i fondi hanno un’origine lecita e diversa da ricavi sociali occulti grava sulla società e sui soci stessi . In caso contrario, la disponibilità insufficiente dei soci costituisce un indizio presuntivo a favore del Fisco: la Corte in tale pronuncia ha ritenuto legittimo presumere ricavi non dichiarati in capo alla società quando i soci, con redditi esigui, versano ingenti somme senza giustificazione . La logica è: “soci poveri” + società finanziata = molto probabilmente utili in nero della società stessa. Un estratto significativo recita: «La mancata disponibilità, da parte dei soci di società a ristretta base partecipativa, di redditi idonei a giustificare l’ammontare dei dedotti finanziamenti ben può costituire presunzione della sussistenza di utili extracontabili» . Si noti anche il riferimento alla ristretta base: quando la compagine sociale è composta da poche persone (es. società familiare), è più immediato per il Fisco sostenere che eventuali utili occulti siano nella disponibilità diretta dei soci (in tal caso può scattare anche la presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati ai soci stessi pro-quota, con riflessi sull’IRPEF personale dei soci). In ogni caso, l’assenza di capacità finanziaria da parte dei soci viene considerata un elemento che “inverte l’onere probatorio”: dovranno essere i contribuenti a convincere che i soldi versati non provengono da evasione.
Va sottolineato però che le presunzioni fiscali non sono illimitate: devono appunto essere fondate su indizi seri. La Corte di Cassazione n. 7739/2025 ha precisato che la semplice annotazione di un finanziamento in bilancio non è di per sé sufficiente a provarne la genuinità , soprattutto se manca tracciabilità e coerenza con i redditi dei soci. In quella vicenda (v. più avanti Caso pratico 1), i giudici hanno considerato decisivo il fatto che i soci avessero redditi dichiarati molto bassi rispetto all’importo versato: ciò, unito all’assenza di formale contratto di mutuo e all’uso di contante, costituiva – secondo la Cassazione – un insieme di presunzioni gravi, precise e concordanti tali da giustificare l’accertamento induttivo a carico della società . Dunque, se il Fisco riesce a presentare un quadro presuntivo coerente (es. “soci senza disponibilità, versamenti cash, niente documenti ufficiali = probabili ricavi in nero”), la palla passa interamente al contribuente.
Come può il contribuente vincere le presunzioni? Attraverso la prova contraria, cioè fornendo evidenze documentali e logiche che smontino l’ipotesi del Fisco. Fortunatamente, la stessa Cassazione riconosce che se il contribuente presenta prove convincenti sull’origine dei fondi, l’accertamento deve cadere. Ad esempio, in un caso recente la Suprema Corte (ord. Cass. n. 4550/2025) ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate proprio perché i giudici di merito avevano ritenuto adeguatamente provata la lecita provenienza dei fondi versati dai soci, e il Fisco in Cassazione cercava solo di far riesaminare i fatti, cosa non consentita . In altri termini, se in Commissione tributaria si dimostra (con documenti, tracciabilità, ecc.) che i finanziamenti soci erano autentici e derivanti da risorse proprie dei soci, l’accertamento viene annullato e la Cassazione non può rimettere in discussione tale accertamento di fatto. Il principio generale è stato affermato più volte: “il Fisco deve dimostrare che il versamento è un ricavo, non basta dimostrare che esiste un versamento” . Se il contribuente offre una spiegazione credibile e supportata da prove (ad esempio: «il socio Tizio ha versato 100.000€ provenienti dalla vendita di un immobile di sua proprietà, regolarmente dichiarata, come da atto notarile e bonifico allegato»), allora la presunzione fiscale viene meno, perché non è più “grave e precisa” ma viene contraddetta da un fatto documentato.
Da ciò discendono due corollari pratici: (1) per il contribuente è essenziale produrre tutta la documentazione possibile già in sede di accertamento o contenzioso di merito, al fine di chiarire la natura delle somme; (2) per il Fisco, un ricorso in Cassazione basato sul chiedere una diversa valutazione delle prove (ad esempio sostenere che i giudici di appello hanno sopravvalutato le prove del contribuente) è destinato all’inammissibilità, poiché la Cassazione giudica solo su vizi di diritto e non sul merito delle prove . La Cassazione nell’ordinanza 4550/2025 ha ribadito proprio questo limite “invalicabile”: non si può in sede di legittimità ridiscutere l’apprezzamento delle risultanze probatorie fatto dal giudice tributario di merito . Dunque, se avete ragione e portate le prove, potete vincere nei gradi di merito; una volta accertati i fatti a vostro favore, tale esito sarà difficilmente ribaltabile dal Fisco in Cassazione.
Riepilogando sul fronte oneri probatori: inizialmente è il Fisco a contestare i finanziamenti soci come possibili ricavi occulti, ma spesso può farlo basandosi su presunzioni (versamenti inspiegati, soci nullatenenti, ecc.) che spostano l’onere della prova sul contribuente. A questo punto, la difesa deve concentrarsi sul fornire prova contraria, documentando l’origine delle somme e la reale natura di finanziamento. Se la prova è carente o assente, prevale la presunzione del Fisco e le somme verranno trattate come ricavi tassabili. Se invece la prova contraria è solida, l’accertamento viene annullato. Nella sezione seguente vedremo come dimostrare l’origine dei fondi e quali documenti/argomentazioni risultano più efficaci secondo l’esperienza pratica e le pronunce dei giudici.
Come provare l’origine dei fondi e difendersi nell’accertamento
Il cuore della difesa del contribuente in questi casi sta nel dimostrare in modo convincente l’origine lecita e non tassabile delle somme versate dai soci. In pratica, bisogna ricostruire la “storia” del denaro: da dove proveniva, attraverso quali canali è arrivato alla società, e perché non si tratta di ricavi aziendali. Ecco una lista delle prove e argomentazioni chiave che andrebbero fornite:
- Tracciabilità bancaria delle operazioni: è fondamentale poter esibire gli estratti conto bancari da cui risultino i movimenti. Idealmente, il versamento del socio alla società dovrebbe avvenire tramite bonifico o altro mezzo tracciato dal conto personale del socio al conto sociale, in modo da collegare chiaramente le due cose. Se la somma proviene da un conto corrente del socio, si potranno vedere gli addebiti/bonifici corrispondenti. Ancora meglio se si dispone di un memorandum bancario o contabile che indichi la causale del versamento (es. “finanziamento soci” o “versamento soci per cassa”). La Cassazione ha sottolineato come la documentazione bancaria possa dimostrare “non solo la disponibilità dei fondi da parte dei soci, ma anche l’effettiva destinazione di tali somme nelle casse sociali, garantendo la tracciabilità dei movimenti” . Nei casi in cui la difesa del contribuente è stata vincente, la tracciabilità completa dei flussi finanziari ha giocato un ruolo decisivo .
- Contratti, delibere e scritture private: ogni finanziamento soci dovrebbe preferibilmente essere accompagnato da una delibera dell’assemblea dei soci che ne autorizzi l’erogazione (soprattutto nelle S.r.l. e S.p.A.) oppure da un contratto di mutuo tra socio e società. Tali documenti, sottoscritti prima o contestualmente al versamento, attestano la volontà delle parti e la natura giuridica dell’operazione. Ad esempio, una delibera assembleare che approva all’unanimità “il prestito infruttifero del socio X di euro Y a favore della società, da restituirsi entro TOT tempo” costituisce una prova formale importantissima. Cass. 16904/2025 ha evidenziato che la “corretta formalizzazione (delibera assembleare o contratto) e la tempestiva registrazione contabile” sono condizioni fondamentali affinché un finanziamento soci sia opponibile al Fisco . In mancanza di documentazione, il versamento appare “anomalo” e di dubbia natura. Dunque è buona prassi predisporre sempre un verbale di assemblea con data certa (meglio se registrato o quantomeno firmato digitalmente) o un contratto scritto di finanziamento prima dell’erogazione . Se ciò non è stato fatto in origine, si può ancora provare a far sottoscrivere ai soci (anche post factum) una dichiarazione che il versamento effettuato il tal giorno era un prestito infruttifero, ma chiaramente un documento creato ex post ha meno forza probante e può essere visto come costruito ad hoc (specie se manca data certa anteriore all’accertamento).
- Causali coerenti e scritture contabili corrette: oltre ai documenti specifici del finanziamento, è importante che in contabilità il movimento sia stato registrato correttamente, nella giusta voce e al momento giusto. Ad esempio, il versamento del socio deve risultare nel libro giornale o nei mastri contabili come debito verso soci (in genere nella voce finanziamenti o conti correnti verso soci) e non confuso con altre voci. Se la società inizialmente non lo aveva registrato e lo fa soltanto dopo un controllo (“registrazione a posteriori”), ciò appare sospetto e può essere interpretato come tentativo di sanatoria . La tempestività della registrazione è quindi un fattore: contabilizzare “a posteriori” dopo un accesso della Guardia di Finanza è, parole di un esperto, “come offrire al Fisco un indizio di occultamento” . Bisogna inoltre mostrare che il versamento è stato coerente con le esigenze finanziarie dell’impresa in quel momento (ad es. serviva a pagare fornitori, a ridurre uno scoperto di conto, etc., come risultante dal cash flow). Se i soldi affluiti non trovano nessun riscontro di utilizzo nell’attività, potrebbe sorgere il dubbio che non fossero realmente destinati all’azienda.
- Capacità finanziaria del socio e origine personale dei fondi: questo è forse l’aspetto centrale. Occorre dimostrare che il socio aveva, per vie lecite e fiscalmente corrette, la disponibilità di denaro che poi ha versato. Le possibili fonti lecite possono essere molteplici : risparmi personali accumulati negli anni (magari prelevati da conti o investimenti), redditi già tassati (ad esempio utili precedentemente distribuiti e dichiarati, o redditi di lavoro), disinvestimenti patrimoniali (vendita di un immobile, vendita di titoli, liquidazione di polizze vita), somme ottenute per successione o donazione (eredità dai genitori, donazione di un parente – operazioni fiscalmente neutre o già tassate altrove), finanziamenti bancari (il socio potrebbe aver contratto un mutuo o un finanziamento personale in banca per poi girare le somme alla società), oppure restituzioni di precedenti anticipazioni (ad esempio il socio aveva prestato soldi a un terzo e li ha riottenuti indietro). È fondamentale raccogliere documentazione per ognuno di questi possibili canali: contratti di vendita, atti notarili, assegni circolari incassati, contratto di mutuo con la banca e bonifico di erogazione, estratti conto del socio che mostrano l’accredito di un’eredità o la liquidazione di un investimento, e così via. Nell’Caso pratico 2 vedremo un esempio concreto in cui i soci hanno dimostrato che il denaro proveniva dalla vendita di immobili di loro proprietà e da canoni di locazione regolarmente dichiarati: la CTR ha ritenuto ciò prova sufficiente dell’origine lecita . Dovrebbe emergere con chiarezza che il socio non ha generato quelle somme dalla società, bensì le aveva già o le ha avute da terzi in modo legittimo. In mancanza di questa dimostrazione, come detto, per il Fisco è naturale presumere che se Tizio non poteva avere 100k legittimamente ma li ha immessi, quei 100k li abbia avuti in nero dalla società stessa.
- Restituzione o mancata restituzione: può sembrare paradossale, ma anche il destino del finanziamento conta. Se il socio negli anni successivi si è fatto restituire (in tutto o in parte) le somme, esibire le evidenze di tali restituzioni (bonifici di rimborso, movimentazioni contabili di estinzione del debito verso socio) conferma che si trattava di un prestito genuino, e non di un apporto a fondo perduto. Al contrario, se i soldi restano in società e magari poi vengono “assorbiti” a copertura perdite o non risultano mai restituiti, l’Ufficio potrebbe sospettare che fosse perché erano utili propriamente detti. Anche se la legge non obbliga la società a restituire entro un termine (salvo accordi specifici), ai fini probatori è utile far vedere che almeno era previsto un piano di rimborso o un’intenzione di restituzione. Ad esempio, un piano di rientro formalizzato (anche se successivamente modificato) con scadenze e rate, o la previsione di interessi (anche se poi rinunciati): questi elementi danno “sostanza economica” al finanziamento . Se invece appare che il socio ha versato capitali senza mai pretendere nulla indietro né formalizzare subordinazioni, è più facile per il Fisco dire che in realtà non era un prestito ma utili reinvestiti.
- Coerenza economica dell’operazione: infine, può essere utile argomentare la ragionevolezza economica del finanziamento rispetto alla situazione aziendale. Ad esempio: la società aveva difficoltà di accesso al credito bancario, quindi è normale che i soci abbiano dovuto finanziarla (come emerso in Caso 2: la società era fortemente indebitata verso banche, rendendo necessario l’intervento dei soci ). Se i soci potevano teoricamente fare un aumento di capitale ma hanno preferito il prestito per flessibilità, è una scelta imprenditoriale plausibile. Viceversa, il Fisco a volte eccepisce che se la società stava bene perché i soci avrebbero dovuto finanziarla, insinuando che l’operazione fosse antieconomica e quindi fittizia. Ad esempio, è stato osservato che se l’azienda avrebbe potuto ottenere un prestito bancario a tassi di mercato, l’insistenza nel farsi finanziare dai soci senza interessi può sembrare sospetta se non giustificata . Ovviamente questa è un’argomentazione meno oggettiva, ma non va trascurata: occorre mostrare che c’era convenienza o necessità a fare quell’apporto proprio in quei termini (ad esempio: un aumento di capitale avrebbe richiesto tempi lunghi e i soci hanno preferito intervenire subito con un finanziamento infruttifero per urgenza di liquidità; oppure i soci volevano mantenere invariati i rapporti partecipativi, quindi hanno evitato un aumento di capitale, ecc.). Insomma, rendere chiaro che il finanziamento aveva una logica normale di gestione aziendale.
In definitiva, la miglior difesa contro un’accusa di questo tipo è presentare un dossier completo che colleghi ogni euro versato dal socio ad una fonte identificabile e lecita, e che inquadri quell’operazione nell’ordinaria amministrazione societaria. Ogni tassello conta: contratto/verbale, transazione bancaria, origine dei fondi del socio, registrazione contabile, utilizzo dei fondi in azienda, eventuale restituzione. Più la vicenda finanziaria è trasparente e supportata da pezze giustificative, più è probabile che l’accertamento venga annullato o nemmeno emesso (se si riesce a chiarire già in sede di contraddittorio preliminare).
Vale la pena notare che la difesa andrebbe attivata fin da subito, non aspettando il processo. Se si riceve un invito al contraddittorio o un PVC (processo verbale di constatazione) dalla Guardia di Finanza che contesta i finanziamenti soci, è opportuno rispondere immediatamente e in modo tecnico, fornendo le spiegazioni e documenti già in quella fase . Spesso, un buon contraddittorio può convincere l’Ufficio a soprassedere o ridimensionare la pretesa. All’opposto, ignorare l’invito o fornire risposte vaghe può spingere l’Agenzia a emettere l’accertamento, poi più difficile da rimuovere. In particolare, gestire correttamente il contraddittorio serve a spiegare la natura finanziaria dei versamenti ed evitare qualificazioni errate fin dall’istruttoria . Se nonostante ciò arriva l’avviso di accertamento, si può valutare un’adesione all’accertamento con adesione (accordo) solo se l’ufficio riconosce in parte le ragioni e offre uno sconto sanzioni interessante; altrimenti, conviene ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) presentando tutte le prove. Nel frattempo, è possibile chiedere la sospensione dell’atto (sia in autotutela all’ufficio, sia al giudice tributario) per evitare effetti esecutivi durante la pendenza del ricorso .
Tabella – Best practice per documentare i finanziamenti soci e relativi benefici
| Azione consigliata | Vantaggio fiscale (difensivo) | Vantaggio gestionale (operativo) |
|---|---|---|
| Delibera assembleare formale prima del versamento del socio. | Rafforza la posizione in caso di controllo: un atto con data certa documenta la volontà di un finanziamento (no ricavo) . | Chiarezza di accordi tra soci; il verbale ufficiale migliora anche il rating bancario mostrando supporto dei soci. |
| Contratto di mutuo infruttifero registrato (o scrittura privata autenticata). | Evita che il Fisco contesti la natura dell’apporto: la presenza di un contratto di prestito esclude presunzioni di ricavi occulti . | Stabilisce tempi e condizioni di rimborso (pianificazione della liquidità aziendale). |
| Tracciabilità bancaria di ogni versamento. | Riduce il rischio di sanzioni e presunzioni di “nero”: il bonifico dal conto del socio prova la provenienza e rispetta obblighi antiriciclaggio (cash limit) . | Facilita la riconciliazione di tesoreria e i controlli; evita smarrimenti di contante e contestazioni future tra soci. |
| Informativa in Nota Integrativa (o verbale soci) con dettagli del finanziamento. | Evita rilievi di falso in bilancio e mostra trasparenza: rende meno attaccabile la società su omissioni informative. | Migliora la trasparenza verso terzi (revisori, banche, potenziali investitori) sulla situazione finanziaria reale. |
| Documentazione della fonte dei fondi del socio (es. vendita bene, bonifico ricevuto, ecc.). | Prova contraria pronta all’uso: dimostra che la somma era già tassata/esente altrove, smontando sul nascere la tesi del “ricavo in nero”. | – (Beneficio gestionale indiretto: disciplina finanziaria personale del socio) – |
(La tabella riassume alcune misure preventive. Investire in una corretta governance documentale oggi può far risparmiare decine o centinaia di migliaia di euro domani in imposte e sanzioni.)
Conseguenze fiscali (e penali) se il finanziamento è riqualificato come ricavo
Se non si riesce a fornire prove convincenti e l’accertamento tributario conferma la riqualificazione dei finanziamenti soci in ricavi, le conseguenze possono essere molto gravose per la società (e talvolta per i soci stessi). In pratica, l’importo versato verrà trattato come ricavo non dichiarato nell’anno in cui è avvenuto il versamento, con impatto su varie imposte:
- Maggiore IRES: essendo considerato un ricavo in nero, l’importo verrà aggiunto al reddito imponibile della società soggetta a IRES (aliquota ordinaria 24%). Ciò comporta imposta evasa da pagare, oltre interessi su tale imposta dalla data originaria di versamento.
- Maggiore IRAP: per le società, i ricavi occultati entrano anche nella base imponibile IRAP (salvo rare eccezioni), quindi l’ufficio recupererà anche l’IRAP evasa (aliquota regionale, tipicamente 3.9% fino al 2023, salvo variazioni regionali).
- IVA evasa: se l’operazione riqualificata configurerebbe una cessione di beni o servizi, l’importo versato viene considerato corrispettivo non fatturato, quindi viene richiesta anche l’IVA relativa. Ad esempio, se 100.000€ sono considerati vendite non fatturate, si applicherà al netto l’aliquota IVA (p.es. 22%), determinando un debito IVA evaso. La Cassazione ha chiarito che in questi casi “i ricavi presunti non possono ritenersi già comprensivi dell’IVA” , il che significa che l’IVA si aggiunge sopra (non è inclusa nell’importo versato, a meno che il Fisco non la calcoli per scorporo, ma normalmente la pretende intera a parte).
- Maggiore IRPEF per i soci (eventuale): qualora la società sia trasparente (es. società di persone, o S.r.l. che ha optato per trasparenza fiscale), l’aumento di reddito imponibile si riflette immediatamente sui soci, con un recupero di IRPEF a loro carico in proporzione. Anche in assenza di trasparenza, se la società è a ristretta base e gli utili extra vengono considerati distribuiti, l’Agenzia può emettere accertamenti IRPEF sui soci per dividendi occulti. Questa prassi è frequente: di fronte a utili non contabilizzati in una società piccola, il Fisco tende a imputarli pro-quota ai soci (presunzione di distribuzione), generando così un secondo livello di tassazione IRPEF (oltre all’IRES) . Ciò può portare a doppia imposizione economica, contro cui peraltro i soci possono difendersi dimostrando che gli utili sono rimasti in azienda. In mancanza, tuttavia, c’è il rischio concreto di ricevere cartelle anche sul piano personale.
- Sanzioni amministrative: l’omessa dichiarazione di ricavi e l’omessa fatturazione IVA comportano sanzioni tributarie elevate. Per imposte dirette, la sanzione per infedele dichiarazione va dal 90% al 180% dell’imposta evasa. Nel nostro esempio, su 100.000€ di imponibile non dichiarato (supponiamo 24k di IRES evasa), la sanzione potrebbe arrivare fino a ~43.200€. L’omessa fatturazione IVA comporta sanzione dal 90% al 180% dell’IVA non dovuta (se 22k di IVA, sanzione fino a ~39.600€). Queste sanzioni possono essere cumulate, salvo applicazione del cumulo giuridico. Non di rado in casi del genere il totale sanzioni supera l’imposta. Va detto che, se si arriva a sentenza definitiva favorevole al Fisco, difficilmente si ottengono riduzioni sulle percentuali minime, stante la natura dolosa dell’occultamento.
- Interessi moratori: come per ogni imposta tardivamente riscossa, maturano interessi (calcolati al tasso legale o al tasso di dilazione per le cartelle) dal momento in cui l’imposta era dovuta (anno dell’accertamento) fino al pagamento. Anche questi, su importi grossi e diversi anni, incidono.
- Iscrizione a ruolo e riscossione coattiva: una volta emesso l’accertamento (e salvo sospensive), l’Agenzia iscrive a ruolo le somme. Ciò significa che, trascorsi i termini, il debito fiscale diventa esecutivo e affidato all’Agente della Riscossione (es. Agenzia Entrate-Riscossione), con possibilità di avviare pignoramenti e altre azioni esecutive sui conti correnti societari e sui beni aziendali . In casi gravi può essere apposto fermo amministrativo su automezzi aziendali o ipoteche su immobili. Queste misure possono causare una crisi di liquidità immediata all’impresa, specie se l’importo è rilevante, mettendone a rischio la continuità.
- Profilo penale: qualora i numeri dell’evasione superino le soglie di rilevanza penale previste dal D.Lgs. 74/2000, si aprono anche scenari penali. In particolare, l’omessa dichiarazione è reato se l’imposta evasa (sommando IRES e IVA) supera €50.000 per singola imposta; la dichiarazione infedele (dichiarare meno del dovuto) è reato se l’imposta evasa > €100.000 o l’ammontare nascosto > 10% del dichiarato e comunque > €2 milioni; la dichiarazione fraudolenta può profilarsi se vengono contestati atti fraudolenti (falso in bilancio, uso di fatture false, etc., non tipicamente il caso dei finanziamenti soci a meno di artifizi contabili). Nel caso di finanziamenti soci fittizi, lo scenario tipico è la dichiarazione infedele o l’omessa dichiarazione IVA se l’IVA evasa >€250.000. Gli amministratori (e talvolta i soci se consapevoli) rischiano quindi denunce penali, che comportano processi e possibili condanne (ad esempio, omessa dichiarazione: reclusione 1½-4½ anni; infedele: fino a 3 anni). Cassazione e dottrina segnalano che operazioni come questa, se reiterate e mascherate in bilancio, potrebbero configurare anche falso in bilancio o sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, aggravando il quadro. Insomma, il rischio penale non è remoto, soprattutto per importi ingenti .
È facile comprendere come pagare imposte e sanzioni su finanziamenti soci possa mettere in ginocchio l’impresa : si tratterebbe di tassare liquidità che magari l’azienda ha già speso (creando un debito fiscale difficile da onorare), il tutto con aggravio di sanzioni. Per i soci e amministratori, oltre al danno economico si aggiunge la beffa di possibili conseguenze penali e reputazionali. Per questo è cruciale prevenire tali situazioni con un’adeguata gestione (si veda la tabella “best practice” sopra) e, se l’accertamento arriva, intervenire tempestivamente con una difesa tecnica, senza attendere che le cose si complichino oltre. Come notato, molti imprenditori sottovalutano il tema finché non arriva il controllo, ma a quel punto provare ex post l’origine delle somme è spesso impossibile o comunque molto più difficile .
Riassumendo le possibili conseguenze in caso di inerzia o difesa inadeguata, si rischiano :
- la tassazione di ricavi inesistenti, ossia pagare tasse su utili mai realizzati veramente;
- recuperi di imposta elevati su IRES, IRAP, IVA;
- sanzioni amministrative fino al 180% del tributo, più interessi;
- iscrizione a ruolo veloce e azioni esecutive sul patrimonio (conti bloccati, pignoramenti);
- nei casi peggiori, denunce penali per evasione;
- un impatto pesantissimo sulla liquidità e sulla continuità aziendale.
Alla luce di ciò, appare evidente che difendersi è doveroso: nel capitolo successivo analizziamo due casi pratici tratti dalla giurisprudenza recente – uno in cui la difesa del contribuente è risultata insufficiente (e l’accertamento è stato confermato), e un altro in cui invece l’azienda è riuscita a provare la propria buona fede – così da trarne insegnamenti operativi.
Caso pratico 1: finanziamenti soci non documentati e accertamento induttivo (Gamma S.r.l.)
Scenario: La Gamma S.r.l. (nome di fantasia) opera nella distribuzione all’ingrosso di prodotti per la pulizia industriale. Nell’esercizio 2014 la società emette regolarmente le fatture di vendita registrandole, ma soffre di carenza di liquidità. In più momenti dell’anno i due soci (persone fisiche) intervengono immettendo denaro contante in cassa per complessivi €1.090.750. In contabilità tali somme vengono registrate sotto due voci: €790.750 come “finanziamenti soci” e €300.000 come “versamenti in conto futuro aumento capitale”. Non viene però formalizzata alcuna deliberazione assembleare né stipulato un contratto di mutuo; l’operazione è gestita informalmente, e per giunta tutto in contanti, senza transito da conti bancari . I soci, dal canto loro, non possiedono grandi patrimoni né redditi: ciascuno dichiara meno di €25.000 di reddito annuo, e non ci sono evidenze di liquidità pregresse di quell’entità .
Accertamento: Nel 2016 la Guardia di Finanza effettua un controllo fiscale (PVC del 26/7/2016) e rileva gravi irregolarità : (a) assenza di delibere o contratti che formalizzino i finanziamenti; (b) versamenti interamente in contanti e quindi non tracciati; (c) redditi personali dei soci del tutto incongrui rispetto alle somme versate; (d) addirittura, il PVC riscontra altre irregolarità contabili, come doppie annotazioni di fatture e saldi di cassa artificiosamente gonfiati (ciò a riprova che la contabilità è inattendibile). Sulla base di questi elementi, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli – emette un Avviso di accertamento per l’anno 2014 contestando che l’intero importo di €1.090.750 in realtà rappresenta ricavi in nero sottratti a tassazione . Viene effettuato un accertamento induttivo puro ex art. 39, co.2, lett. d) DPR 600/73: l’Ufficio, considerata inattendibile la contabilità, ricostruisce il fatturato occulto aggiungendo quei versamenti e applicando persino un margine di redditività presunto (1,75%, calcolato su parametri di settore) per stimare l’utile evaso . Vengono recuperate le relative imposte: IRES, IRAP e IVA; le sanzioni superano i €230.000 .
Contenzioso: La società Gamma impugna l’atto sostenendo che erano veri finanziamenti soci e non ricavi, ma perde sia in primo grado che in appello. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di I grado respinge il ricorso, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo puro data l’assenza di giustificazioni sui finanziamenti . La CGT di II grado (Campania, sent. 3285/2020) conferma: i giudici regionali evidenziano come gravi indizi l’ammontare elevato dei versamenti in contanti, l’inadeguata capacità finanziaria dei soci e la mancanza di delibere/contratti e di registrazioni coerenti . Tali elementi – dicono – costituiscono presunzioni qualificate di ricavi sottratti a tassazione. Inoltre notano che la società non ha fornito prova né dell’origine lecita delle somme né che esse siano state restituite ai soci (cioè mancano evidenze di rimborso) . Sostanzialmente, la società si è difesa solo a parole, senza portare documenti concreti a supporto.
Cassazione: Gamma S.r.l. ricorre in Cassazione, ma viene nuovamente sconfitta. La Cassazione, ord. n. 16904/2025 (udienza 24/04/2025, deposito 24/06/2025) rigetta integralmente il ricorso e condanna la società alle spese. Nelle motivazioni, la Suprema Corte enuncia alcuni punti chiave:
- Regolarità formale indispensabile: conferma che un finanziamento soci è opponibile al fisco solo se formalizzato correttamente e tempestivamente a livello contabile . Nel caso di Gamma, l’assenza di una delibera assembleare e la mancanza di una registrazione contestuale dei versamenti erano elementi a sfavore. Già questo difetto formale alimenta i sospetti sulla natura reale dell’operazione.
- Capacità contributiva dei soci: la Corte sottolinea che se i soci non dispongono di redditi o patrimoni adeguati a “sostenere” l’ammontare versato, ciò è un forte indizio di ricavi non dichiarati . Reitera che spetta alla società/soci provare la provenienza effettiva. Nel caso concreto, due persone quasi nullatenenti che versano oltre un milione di euro in contanti non potevano non destare sospetti: in assenza di prove contrarie (che non sono arrivate), la presunzione di utili occulti è legittima.
- Versamenti in contanti: la Cassazione mette in rilievo che la modalità “cash” incrementa il valore indiziario negativo: senza movimenti bancari, il contante può facilmente provenire da fondi neri non tracciati . Nel caso Gamma, tutti i €1,09 milioni erano stati messi in cassa manualmente; questo “giro vizioso” (cassa società <-> contanti soci) è proprio ciò che consente di coprire ammanchi di ricavi. Viene quindi confermato che i versamenti in contanti, specie di notevole importo, supportano la ricostruzione presuntiva del Fisco .
- Accertamento induttivo puro legittimo: considerata la pluralità di indizi e l’inattendibilità globale della contabilità Gamma, l’Ufficio era legittimato a ignorare i libri contabili (pur formalmente regolari ma sostanzialmente non veritieri) e a ricostruire i ricavi anche con presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 39, co.2 . La Cassazione concorda che in simili casi l’Ufficio può addirittura prescindere dai requisiti di gravità, precisione, concordanza delle presunzioni (come previsto dalla legge per l’induttivo puro). Nel nostro caso, comunque, gli indizi erano parecchio gravi e concordanti di per sé. È interessante notare che la Cassazione approva anche la metodologia di quantificazione: l’Ufficio non si è limitato a sommare 1,09 mln di ricavi, ma ha applicato un indice di redditività del settore (1,75%) per determinare l’utile evaso; anche questo è ritenuto accettabile, data l’impossibilità di ricostruire analiticamente i costi correlati a quei ricavi non contabilizzati .
- Autonomia dei periodi d’imposta: la società aveva eccepito che avendo aderito a definizioni agevolate per anni precedenti (2011) l’Agenzia non potesse “riaprire” questioni su anni seguenti. La Cassazione ribadisce che ogni anno fiscale è autonomo e la definizione di una lite per un anno non preclude accertamenti su altri anni . Questo conferma che l’escamotage di dire “abbiamo già chiuso col fisco in passato, quindi lasciateci stare” non regge giuridicamente.
- Inammissibilità per questioni di merito: gran parte del ricorso di Gamma in Cassazione è stata giudicata inammissibile o infondata perché mirava a ribaltare valutazioni di merito già fatte nei gradi precedenti . La Corte infatti ha censurato il ricorso per difetto di autosufficienza (non erano riportati integralmente atti e documenti su cui si basavano i motivi) e perché in sostanza si chiedeva una revisione del giudizio sui fatti – cosa non consentita in Cassazione . Questo aspetto procedurale è un monito: se si perdono i gradi di merito su valutazioni probatorie, è improbabile spuntarla in Cassazione.
Esito: L’accertamento è diventato definitivo. La società Gamma S.r.l. si è trovata a dover pagare imposte, sanzioni e interessi su oltre un milione di euro di “ricavi” inesistenti. Inoltre, come sottolineato nella sentenza, la posizione dei soci e amministratori potrebbe aver esposto gli stessi a responsabilità ulteriori (si pensi al penale, considerato l’importo IVA evaso). Questo caso mostra efficacemente cosa NON fare: la gestione dei finanziamenti è stata opaca e priva di forma, la difesa non ha prodotto evidenze concrete, e ciò ha permesso al Fisco di applicare la mano pesante con successo.
Principio di diritto (sintesi da Cass. 16904/2025): “In tema di società di capitali, la legittimità dei finanziamenti dei soci opponibile all’Amministrazione finanziaria postula la corretta formalizzazione (delibera assembleare o contratto) e la tempestiva registrazione contabile; in mancanza, il difetto di delibera, l’erogazione in contanti e l’incapacità finanziaria dei soci costituiscono presunzioni idonee a giustificare un accertamento induttivo puro volto a recuperare a tassazione ricavi occulti pari agli importi versati.”
Caso pratico 2: finanziamento soci tracciato e difesa vincente (Beta S.r.l.)
Consideriamo ora un caso di segno opposto, ispirato all’ordinanza Cass. n. 4550/2025 e relative fasi di merito, in cui la società è riuscita a dimostrare la bontà dei finanziamenti dei soci, ottenendo l’annullamento dell’accertamento.
Scenario: Beta S.r.l. (nome di fantasia) è una società a responsabilità limitata a ristretta base familiare, operante nel settore del commercio di macchinari. Nel periodo d’imposta 1999 (il caso reale risale a diversi anni fa, ma la vicenda giudiziaria si è conclusa nel 2025) la società, trovandosi in difficoltà finanziaria, riceve finanziamenti infruttiferi dai propri soci per un importo significativo (diverse centinaia di milioni di lire, equivalenti a svariate centinaia di migliaia di euro). Tali versamenti sono regolarmente contabilizzati come debiti verso soci infruttiferi. Il contesto aziendale: Beta S.r.l. risulta fortemente indebitata con le banche – ha un’esposizione debitoria notevole – il che rende plausibile che abbia dovuto ricorrere ai soci per sostenere la liquidità . I soci persone fisiche che apportano i capitali, dal canto loro, dispongono di risorse patrimoniali: proprio in quegli anni hanno venduto alcuni immobili di loro proprietà incassando liquidità, e inoltre percepiscono canoni di locazione da altri beni, tutti regolarmente dichiarati al fisco . Dunque, vi è evidenza che i soci avessero i soldi da parte. Importante: i trasferimenti di fondi avvengono tutti tramite bonifici bancari tracciabili dai conti personali dei soci al conto corrente sociale. La società conserva la documentazione (atti notarili di vendita degli immobili, dichiarazioni dei redditi dei soci con indicazione delle plusvalenze e dei redditi da locazione, estratti conto bancari con i movimenti in entrata/uscita).
Accertamento: Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento per l’anno 1999 contestando l’omessa dichiarazione di ricavi per l’importo corrispondente ai finanziamenti soci. In sostanza, la tesi del Fisco è che quelle somme classificate come “finanziamenti infruttiferi soci” siano in realtà proventi di cessioni in nero di macchinari: la società, secondo l’Ufficio, avrebbe venduto beni senza fattura, generando incassi extracontabili poi “coperti” contabilmente come prestiti soci . Si parla chiaramente di un “artificio contabile per coprire ammanchi di cassa derivanti da vendite non fatturate” . L’accertamento viene emesso in via analitico-induttiva ex art. 39, co.1, contestando maggiori ricavi e recuperando IVA, IRPEG (all’epoca) e ILOR, con relative sanzioni.
Contenzioso di merito: Beta S.r.l. impugna l’atto. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale dà torto alla società (ritenendo forse non sufficiente la prova fornita). La società appella e in secondo grado la Commissione Tributaria Regionale (CTR) dà ragione alla società, annullando l’accertamento . La CTR valorizza la documentazione prodotta dalla difesa: emerge infatti chiaramente che i soci avevano finanziato la società usando disponibilità liquide personali, provenienti da fonti lecite e già tassate (le vendite di immobili e i canoni di locazione) . Inoltre, la società ha evidenziato la situazione di indebitamento verso banche in cui versava: ciò rende “plausibile e necessario” l’apporto dei soci per sostenerne l’attività . La CTR sottolinea la tracciabilità: i movimenti bancari dimostrano sia la disponibilità di fondi nei conti dei soci, sia l’effettivo trasferimento nelle casse sociali, con perfetta corrispondenza di date e importi . In altre parole, i giudici di merito ritengono provata la natura di finanziamento di quei versamenti e l’assenza di elementi sufficienti per qualificarli come ricavi occulti . Viene quindi annullato l’avviso.
L’Amministrazione finanziaria non demorde e propone ricorso per Cassazione contro la decisione di appello, lamentando essenzialmente due cose : (1) violazione di legge da parte della CTR, che a dire del Fisco avrebbe erroneamente interpretato le norme accontentandosi delle giustificazioni della società senza considerare un fatto decisivo, cioè l’esistenza di una “cassa negativa” (indice di vendite in nero); (2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i giudici non avrebbero valutato adeguatamente la contestazione principale dell’Ufficio. In pratica, l’Agenzia tenta di far valere che la CTR non ha dato il giusto peso alle proprie argomentazioni (la “cassa negativa” come prova indiretta di ricavi non contabilizzati) e che ha sbagliato in diritto nel ritenere provati i finanziamenti senza considerare che rimaneva una anomalia di cassa.
Cassazione: La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4550/2025 rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarandolo inammissibile . Le motivazioni della Suprema Corte sono interessanti: essa spiega in modo limpido che il ricorso del Fisco, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirava a ottenere un nuovo giudizio di merito sui fatti e le prove . La Cassazione ribadisce il principio che a essa, giudice di legittimità, non spetta il compito di riesaminare nel merito le risultanze probatorie, bensì solo di garantire la corretta interpretazione della legge . Nel caso di Beta, l’Amministrazione non contestava una specifica errata applicazione di norma tributaria, ma piuttosto il modo in cui la CTR aveva valutato le prove documentali, avendo essa “preferito la tesi della società” . Questa censura viene giudicata inammissibile: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come “terzo grado” per ridiscutere i fatti. La Corte sottolinea che la violazione di legge si ha solo se il giudice di merito interpreta male una norma; invece l’errata valutazione dei fatti non è vizio di legittimità ma attiene al merito, e quindi è fuori dal perimetro del giudizio di Cassazione . Anche il motivo sull’omesso esame di fatti decisivi viene respinto: la Cassazione precisa che tale vizio (ex art. 360 c.p.c. n.5) si configura solo se il giudice ha completamente omesso di considerare un fatto decisivo controverso; nella specie, il “fatto” della cassa negativa era stato esaminato e ritenuto non sufficiente rispetto alle prove contrarie fornite (dunque non c’era omesso esame, semmai valutazione difforme da quella auspicata dal Fisco) .
In pratica, la Cassazione conferma integralmente la decisione favorevole al contribuente presa dalla CTR. Conseguentemente, l’accertamento è annullato in via definitiva. La società Beta S.r.l. non subirà alcun recupero di imposta su quei finanziamenti soci.
Le ragioni del successo difensivo di Beta S.r.l. possono essere sintetizzate così:
- I soci avevano mezzi propri per finanziare (immobili venduti, redditi personali) e la difesa lo ha dimostrato con carte alla mano.
- Tutte le operazioni erano tracciate e documentate (bonifici, causali, bilanci con voci corrispondenti).
- C’era una spiegazione economica ragionevole per l’operazione (l’azienda era indebitata e necessitava di liquidità).
- La società ha prodotto le prove sin dal giudizio di merito, convincendo i giudici.
- In Cassazione, il Fisco non aveva veri errori di diritto da far valere, ma solo il proprio disaccordo sui fatti, il che non è bastato.
Questo caso conferma dunque che molti accertamenti sui finanziamenti soci sono ribaltabili se si costruisce una difesa tecnica e documentata. Anche in presenza di una “cassa negativa” (indizio tipico di vendite in nero), se i soci dimostrano di aver alimentato la cassa con loro soldi leciti, l’impianto presuntivo del Fisco crolla perché manca la prova certa del collegamento tra quell’anomalia contabile e ricavi non dichiarati. La Cassazione ha di fatto fissato i paletti: se il contribuente riesce a provare le proprie ragioni nel merito, il contribuente deve essere tutelato e l’accertamento non può reggere .
Conclusione del caso Beta: Finanziamenti soci riconosciuti come legittimi, accertamento fiscale bloccato. Questo fornisce un precedente importante: come evidenziato in un commento, “la Cassazione, con una pronuncia molto chiara, ha respinto il ricorso del Fisco, ribadendo i limiti invalicabili del giudizio di legittimità e fornendo importanti tutele al contribuente che riesce a provare le proprie ragioni nel merito” .
Società coinvolte: S.r.l. e non solo (applicabilità ad altri tipi societari)
La problematica dei finanziamenti soci contestati come ricavi occulti riguarda in primis le società di capitali a ristretta base (tipicamente le S.r.l.), ma i principi esposti valgono – con i dovuti adattamenti – anche per altre forme societarie:
- Società di capitali (S.r.l., S.p.A.): Nel caso di S.r.l. e S.p.A., i finanziamenti dei soci sono frequenti nelle realtà non quotate e PMI. Il trattamento fiscale è identico a quanto descritto: in sé non tassabili, ma soggetti a verifica anti-evasione. Se riqualificati come ricavi, generano maggiori IRES, IRAP e IVA a carico della società. Un elemento civilistico da tenere a mente è l’art. 2467 c.c. per le S.r.l.: esso prevede la postergazione (subordinazione) dei finanziamenti dei soci rispetto agli altri crediti in caso di restituzione in periodi di sottocapitalizzazione. Questo per scoraggiare i soci dal finanziare invece di capitalizzare. Dal punto di vista fiscale, ciò non incide direttamente, ma indirettamente segnala che finanziamenti ingenti in società sottocapitalizzate sono operazioni delicate (anche civilmente). Nelle S.p.A., di solito più strutturate, i finanziamenti soci avvengono o come prestiti obbligazionari (se consentiti) o come versamenti in conto capitale: raramente i soci di una grande Spa versano informalmente soldi senza delibere, quindi queste situazioni “opache” sono più tipiche delle S.r.l.
- Società di persone (S.n.c., S.a.s.): Anche nelle società di persone i soci possono apportare denaro extra, benché in tali società spesso i versamenti sono considerati aumenti di capitale impliciti più che prestiti (data la maggiore compenetrazione tra soci e azienda). Fiscalmente, le società di persone non pagano IRES ma attribuiscono il reddito per trasparenza ai soci (IRPEF). Ciò significa che se un finanziamento socio di una Snc viene considerato ricavo occulto, le maggiori imposte saranno direttamente in capo ai soci (maggior IRPEF sui redditi personali, oltre a IVA e IRAP a carico della società). La presunzione di distribuzione di utili occulti è automatica per le Snc/Sas, poiché il reddito sociale è immediatamente reddito dei soci. In difesa, un socio di Snc potrebbe trovarsi a dover spiegare doppiamente: sia l’origine dei fondi versati, sia eventualmente perché quell’utile non era stato dichiarato. Il contesto probatorio comunque resta analogo: servono delibere (anche se spesso assenti nelle Snc), serve tracciabilità, ecc. In mancanza, la Cassazione ha affermato principi simili: ad esempio in tema di Snc, che “in mancanza di prova, i finanziamenti dei soci sono considerati ricavi” e tassati come tali. La differenza è che l’effetto fiscale colpisce direttamente i soci (IRPEF), ma dato che i soci di persone sono illimitatamente responsabili, cambia poco in termini di rischio patrimoniale.
- Imprese individuali e casi assimilati: qui non si parla di “soci finanziatori” in senso stretto, ma situazioni analoghe si hanno quando ad esempio il titolare dell’impresa individuale riceve somme da terzi (es. familiari) per coprire buchi di cassa. Il Fisco potrebbe contestare che quei soldi in cassa dell’imprenditore siano ricavi non dichiarati, a meno che si provi trattarsi di finanziamenti da terzi (magari parenti) non fruttiferi. I principi di prova dell’origine sono sostanzialmente gli stessi (mostrare la provenienza da redditi del donante, tracciabilità, ecc.). Anzi, in ambito individuale i controlli bancari e redditometrici sono ancor più diretti verso la persona, quindi il titolare deve essere pronto a giustificare eventuali versamenti ricevuti. (Si pensi a un genitore che presta soldi al figlio imprenditore: sarebbe bene formalizzare il prestito, fare bonifico con causale “prestito infruttifero”, etc., altrimenti il figlio in caso di verifica subisce la presunzione di ricavo non dichiarato).
Presunzioni nelle società a ristretta base: è opportuno rimarcare un aspetto che tocca tutte le tipologie societarie con pochi soci (Srl piccole, Snc, Sas familiari): l’Amministrazione finanziaria, in presenza di utili extra contabilizzati, applica la presunzione di distribuzione ai soci (Cass. SS.UU. n. 1059/2007 e giurisprudenza costante). Ciò significa che ogni socio, in proporzione alla quota di partecipazione, può vedersi imputare un reddito da capitale (dividendo) pari alla sua parte di utili occultati, con tassazione IRPEF separata. Nel nostro tema specifico, se il Fisco scopre ricavi in nero mascherati da finanziamento soci, non solo tasserà la società, ma probabilmente colpirà anche i soci a titolo personale per aver percepito quell’utile nero (sotto forma di restituzione del falso prestito o di arricchimento). La difesa in tale frangente deve evidenziare l’incompatibilità logica: o era un finanziamento (e allora non erano utili distribuiti) oppure erano utili occulti dell’azienda (ma allora non erano davvero versamenti dei soci). Non si può avere simultaneamente la pretesa di tassare l’entrata in società come ricavo e l’uscita ai soci come dividendo, altrimenti ci sarebbe doppia tassazione dello stesso importo. In effetti, la legge impedisce la doppia tassazione giuridica, e in casi passati si è riusciti a far annullare l’accertamento ai soci se l’azienda aveva già pagato (o viceversa) invocando il principio di capacità contributiva. Tuttavia, è una complicazione in più. Dunque, meglio prevenire documentando bene i finanziamenti, perché in contesti di piccole società il Fisco tende ad aggredire ogni soggetto collegato per massimizzare il recupero d’imposta.
Conclusione su ambito soggettivo: La guida sinora si è concentrata sulle S.r.l., dove storicamente si sono verificati molti casi di contestazione su finanziamenti soci. Ma le strategie di difesa e i principi giuridici esposti valgono sostanzialmente anche per le altre società di capitali (SpA non quotate) e per le società di persone, con l’accortezza che in queste ultime l’imposizione avviene per trasparenza sui soci. Qualunque sia la forma societaria, se dei soggetti apportano fondi all’impresa occorre seguirne le best practice (tracciamento, delibera, coerenza) e in caso di verifica fornire la prova documentale della provenienza. Le sentenze più recenti che abbiamo citato (Cass. 2024-2025) riguardano nello specifico S.r.l., ma il ratio è applicabile a tutti: ad esempio, Cass. 7739/2025 menziona espressamente le “società a ristretta base partecipativa” includendo Snc/Sas nei ragionamenti . Quindi, nessun tipo di società può ritenersi esente da questo genere di controlli; al contempo, tutte possono avvalersi degli stessi strumenti difensivi (fatti salvi, ovviamente, gli adattamenti procedurali: in una SpA una delibera formale è la norma, in una Snc potrebbe bastare una scrittura privata tra soci).
Domande frequenti (FAQ) su finanziamenti soci e accertamenti fiscali
D: Un finanziamento soci può essere considerato un ricavo tassabile dalla società?
R: In linea di principio no, un finanziamento del socio è per sua natura un movimento di capitale (un prestito) e non genera imponibile. Lo conferma anche la legge (art. 46 TUIR) presumendolo un mutuo, quindi non un ricavo . Tuttavia, se il Fisco sospetta che sia fittizio – cioè che in realtà quei soldi provengano da vendite non dichiarate – può trattarlo come ricavo occulto e tassarlo, a meno che la società dimostri diversamente. Quindi il finanziamento in sé non fa reddito, ma un uso abusivo dello stesso (per occultare utili) può condurre a tassazione in sede di accertamento .
D: Perché l’Agenzia delle Entrate è così interessata ai versamenti dei soci?
R: Perché spesso, nei casi di evasione, i soci immettono in azienda i proventi in nero per sostenere la società o ripianare conti. Dal punto di vista del Fisco, ogni somma extra che entra in cassa senza una giustificazione plausibile è un possibile indizio di ricavi non dichiarati . In particolare, nelle piccole società familiari è facile che i confini tra patrimonio del socio e della società si confondano: se l’azienda ha incassi non ufficiali, potrebbero comparire come “versamenti soci”. L’Agenzia quindi controlla tali movimenti per stanare eventuale evasione, presumendo, in assenza di prove contrarie, che siano utili occulti .
D: Cosa devo fare se l’Agenzia contesta un finanziamento soci come ricavo?
R: Occorre immediatamente raccogliere e presentare tutte le prove a supporto della genuinità del finanziamento. In particolare: il contratto o delibera che lo documenta (se c’è), gli estratti conto bancari del socio e della società per mostrare i movimenti, i documenti che provano da dove il socio ha preso i soldi (es. vendita di un bene, prelievo da un suo conto, ecc.), le scritture contabili dove è registrato il finanziamento. Bisogna poi esporre queste prove nel contraddittorio con l’Ufficio o nel ricorso alla Commissione Tributaria, spiegando passo passo l’operazione. È consigliabile farsi assistere da un esperto tributario, perché vanno anche contestati eventuali vizi dell’atto (es. carenza di motivazione). In sintesi: dimostrare l’origine lecita dei fondi è la strategia principale , unita a eventuali eccezioni procedurali.
D: Il socio deve anche giustificare come ha ottenuto quei soldi?
R: Sì, ed è spesso l’aspetto cruciale. Se ad esempio il socio ha versato €200.000 e nel suo storico fiscale non ha mai avuto redditi o disponibilità simili, è fondamentale spiegare con prove concrete come li ha reperiti. Potrebbe essere una vendita di un immobile (allora servirà l’atto di vendita e traccia del ricavato), oppure una donazione o eredità (allora meglio esibire l’atto di donazione o la dichiarazione di successione), o ancora prestiti bancari (in tal caso contratto di mutuo e bonifico della banca). Anche l’uso di risparmi accumulati può essere spiegato mostrando, ad esempio, prelievi da conti di risparmio o disinvestimenti di titoli . Senza questa dimostrazione, il Fisco dirà: “il socio quei soldi non poteva averli -> dunque vengono dall’azienda in nero”.
D: Se un socio finanzia la società con denaro contante, è un problema?
R: Sì, è un grosso problema. I versamenti in contanti non solo rischiano di violare le norme antiriciclaggio (limite ai trasferimenti cash, oggi €5.000), ma soprattutto sono non tracciabili, il che li rende molto sospetti per il Fisco . In un accertamento, un finanziamento in contanti viene visto quasi come “contante in nero che gira”. Dovendo difendersi, diventa più arduo provare da dove proveniva quel contante (bisogna magari mostrare che il socio aveva prelevato la stessa somma dal suo conto qualche giorno prima, ma resta un’ombra). Cassazione dice che il cash aumenta la valenza indiziaria a favore del Fisco . Quindi, se possibile evitare assolutamente i contanti: meglio versamenti bancari o assegni tracciabili.
D: Ho fatto firmare ai soci una delibera di finanziamento dopo che è iniziata la verifica. Serve a qualcosa?
R: Meglio di niente, ma potrebbe non essere molto efficace. Una delibera o contratto postumo, redatto dopo che il Fisco ha già acceso i riflettori, rischia di essere visto come artefatto difensivo. L’ideale è sempre avere i documenti con data certa anteriori all’accertamento. Una volta sotto controllo, certo, formalizzare la cosa può aiutare a chiarire l’intento, ma non dà la stessa forza. È probabile che i verificatori obiettino che quella delibera è stata fatta “a sanatoria”. Se comunque il finanziamento era reale, può avere un qualche peso (specie se sottoscritta da tutti i soci e magari richiamando elementi fattuali veri, come “richiamato il versamento fatto il 10 marzo, si delibera di formalizzarlo come prestito…”). In giudizio, il giudice valuterà liberamente: se vede che era l’unica pezza d’appoggio tardiva, la considererà poco; se invece c’è tutto il resto (tracce bancarie, ecc.) e in più anche la formalizzazione postuma, allora va meglio. In ogni caso, prevenire è meglio: formalizzare prima è una regola d’oro.
D: Se la società ha realmente omesso dei ricavi e li ha fatti figurare come finanziamento, ha speranza di vincere?
R: Onestamente, no. Se effettivamente c’è stata evasione e le prove del Fisco sono solide (ad es. trovano vendite non fatturate, scoprono la “cassa negativa”, i soci non hanno mezzi, ecc.), sarà molto difficile spuntarla. In questi casi la strategia migliore è cercare di limitare i danni: ad esempio negoziare un accertamento con adesione per ridurre le sanzioni, oppure transare in adesione su una parte (se ci sono margini). Si può tentare di contestare qualche vizio (nullità notifica, ecc.) ma se tutto è regolare e il fatto è vero (cioè soldi in nero riciclati come finanziamento) la difesa tecnica può solo puntare a ridurre l’impatto (magari dimostrando che una parte era di fonte lecita, così da togliere qualcosa). Va ricordato il rischio penale: se si è in questa situazione, serve muoversi con molta cautela, eventualmente valutando il ravvedimento operoso speciale o altre procedure, magari dopo aver consultato un penalista tributario. Comunque, se il Fisco ha proprio centrato nel segno (cioè ha ragione), difficilmente il giudice darà torto al Fisco. Le vittorie in giudizio si hanno quando il Fisco presume ma non prova, e il contribuente riesce a controbattere. Se il Fisco ha prove concrete (p.es. un cliente che testimonia di aver pagato in nero quel finanziamento), non c’è perizia tecnica che tenga.
D: I finanziamenti soci infruttiferi sono legali? Non è obbligatorio applicare interessi?
R: Sono legali, sì. La legge (art. 46 TUIR) addirittura presume che i versamenti siano prestiti, e il codice civile non obbliga a chiedere interessi. C’è però una presunzione di fruttuosità nel senso civilistico: i prestiti fruttiferi tra soggetti non regolamentati si presumono a titolo oneroso salvo patto contrario. Ciò significa che se non hai scritto da nessuna parte che è “infruttifero”, teoricamente il socio potrebbe un domani pretendere interessi di mercato. Ma tra consenzienti, è pacifico farli infruttiferi (basta mettere a verbale o nel contratto che è infruttifero). Dal punto di vista fiscale, un finanziamento infruttifero non genera alcun reddito per il socio (quindi niente da dichiarare per lui) e non è una spesa per la società (quindi niente interessi da dedurre). L’unica attenzione: in passato l’Amministrazione talvolta cercò di contestare ai soci un reddito diverso pari a interessi presunti non percepiti, ma questa tesi è stata respinta (non si tassa un reddito figurativo non percepito). Piuttosto, il rischio è un altro: se un finanziamento fruttifero dovrebbe avere interessi e invece l’hai fatto infruttifero, in caso di verifica per transfer pricing (operazioni tra parti correlate) in casi estremi potrebbero dire che la società ha rinunciato a dedurre interessi passivi (il che paradossalmente non crea danno al fisco, anzi semmai vantaggio). Dunque, non c’è un problema fiscale nel farlo infruttifero. L’importante è dichiararlo espressamente per evitare dubbi. Cassazione ha detto ad esempio che “i finanziamenti si presumono fruttiferi salvo prova contraria”, quindi tocca alla società/socio dimostrare che l’accordo prevedeva zero interessi . Una dichiarazione scritta basta come prova contraria.
D: Come si calcola la “cassa negativa” e perché è considerata prova di nero?
R: La “cassa negativa” è un riscontro contabile: se in bilancio (o nel libro giornale) la voce di cassa contante di un’azienda va in negativo, vuol dire che sono state registrate uscite di denaro maggiori delle entrate. Ma la cassa non può materialmente andare sotto zero (non puoi spendere soldi che non hai in cassa). Quindi un saldo di cassa negativo indica che o c’è un errore contabile oppure che l’azienda ha avuto entrate non contabilizzate che hanno finanziato quelle spese. Esempio: se registro incassi per 100 e pagamenti per 150, a fine anno la cassa risulterebbe -50. In realtà magari l’azienda ha incassato altri 50 in nero che non ha registrato e con cui ha fatto quei pagamenti. Dunque, i verificatori considerano la cassa costantemente negativa come un grave indizio che l’azienda lavori in parte in nero. Nel contesto dei finanziamenti soci, spesso i contabili disonesti “sistemano” la cassa negativa con finti versamenti soci: se manca denaro contabile, si inserisce un finanziamento fittizio per colmare. Dunque, se i verificatori vedono cassa negativa, guardano se per caso compaiono finanziamenti soci a tappare il buco; se sì, sospettano fortemente che la causa vera fossero ricavi non registrati. Nel Caso Beta sopra, il Fisco parlava appunto di cassa negativa nel 1999 come prova regina del nero . La CTR e la Cassazione però hanno risposto: c’era cassa negativa perché la società era in crisi e i soci mettevano soldi man mano (in quel caso la cassa negativa fu ritenuta compensata dai finanziamenti tracciati). Quindi, di per sé la cassa negativa è un indizio, non una prova assoluta. Se riesci a giustificarla con finanziamenti reali, puoi disinnescarla; se no, è difficilissimo difendersi da una cassa negativa cronica.
D: Questi controlli possono avvenire anche a distanza di tanti anni? C’è un termine di decadenza?
R: In generale, l’Agenzia delle Entrate ha termini di decadenza dell’accertamento che dipendono dall’anno fiscale: per gli anni fino al 2015 compreso era il 31/12 del 4º anno successivo (5º se omessa dichiarazione); dal 2016 in poi è il 31/12 del 5º anno successivo (7º se omessa). Quindi, ad esempio per un versamento soci fatto nel 2020 (dichiarazione 2021), il termine è il 31/12/2026 salvo proroghe. Ci sono però dei casi in cui gli accertamenti possono arrivare molto tardi: ad esempio se vi sono stati reati tributari con denuncia, oppure procedure concorsuali, i termini si sospendono/raddoppiano. Nel Caso Beta la vicenda è durata oltre 20 anni perché c’erano stati ricorsi e rinvii. Ma diciamo che di norma, dopo 5-6 anni dall’anno in questione senza aver ricevuto nulla, si può stare ragionevolmente tranquilli (il fisco non può più accertare). Fanno eccezione situazioni di frodi particolari (falsi crediti IVA, esterovestizioni) dove ci sono termini raddoppiati. Ma per un normale finanziamento soci, si applicano i termini ordinari. Ricorda anche che un accertamento notificato interrompe i termini e se fai ricorso la questione può protrarsi anni nei vari gradi, ma almeno l’atto deve arrivare entro quel limite. Quindi no, il Fisco non può contestare oggi un finanziamento fatto, ad esempio, nel 2010 (sarebbe ampiamente decaduto, salvo il caso di dichiarazione omessa che potrebbe arrivare a 2018, ma comunque passato).
D: Le regole sul redditometro nuovo (dal 2015 in poi) cambiano qualcosa per i finanziamenti soci?
R: Il redditometro è stato oggetto di vari stop&go. Dopo il 2015 c’è stata la sospensione dei controlli redditometrici per rifare i parametri. Nel 2024 il MEF ha emanato un nuovo DM con i criteri, poi subito sospeso prima di entrare in vigore . Per ora, quindi, i controlli sintetici si fanno col vecchio impianto caso per caso, con l’obbligo per l’ufficio di individuare specifici elementi di capacità contributiva e sentire il contribuente. In ogni caso, l’inclusione dei finanziamenti soci come “spese patrimoniali” è stata confermata dalla Cassazione già con le norme previgenti . Quindi, indipendentemente dalle modifiche regolamentari, rimane valido il concetto: se un socio spende/investe soldi nella società, quella è una manifestazione di capacità di spesa che può attivare un accertamento sintetico sul socio, a meno che quest’ultimo mostri che tale impiego è stato finanziato con redditi esenti o già tassati (es. attingendo a capitali propri accumulati). Di buono c’è che oggi c’è molta più attenzione ai diritti del contribuente nel redditometro: per attivarlo l’ufficio deve invitarlo a fornire spiegazioni prima. Quindi un socio che riceve un invito su questo tema può, rispondendo per tempo e portando le prove (stesse prove dette prima: vendite beni, ecc.), evitare che si formalizzi un accertamento sintetico.
D: Se ho fatto tutto “per bene” – bonifici, contratto, socio con soldi leciti – c’è zero rischio di contestazioni?
R: Il rischio si riduce drasticamente, ma zero non esiste mai. L’Agenzia delle Entrate a volte tenta contestazioni anche su situazioni apparentemente a posto (magari perché trovano qualche cavillo, o perché a posteriori qualcosa non torna). Però con tutti gli elementi in regola, è più probabile che un eventuale accertamento cada già in fase di contraddittorio o venga annullato in autotutela. E se anche si andasse in causa, le probabilità di vittoria del contribuente sono altissime (come nel Caso Beta). Quindi possiamo dire: sì, se hai seguito tutte le best practice, stai sereno; potresti comunque dover fornire chiarimenti in un controllo, ma avrai le carte in regola per farlo senza problemi.
D: I finanziamenti soci possono comportare problemi con altri enti (es. in ambito fallimentare o altro)?
R: Sì, attenzione: esulando dal fisco, ricordo l’art. 2467 c.c. per S.r.l.: se la società poi fallisce o va in liquidazione, i soci vengono dopo gli altri creditori nel rimborso del finanziamento (postergazione). Inoltre, se i soci hanno prelevato rimborsi del finanziamento nell’anno precedente al fallimento, il curatore può chiederne la restituzione. Dunque è un tema più da diritto fallimentare: finanziamenti soci fatti a imprese sotto-capitalizzate sono a rischio, perché considerati capitale di rischio mascherato. Questo non è un problema fiscale diretto, ma è bene saperlo. In ambito bancario, invece, a volte le banche vedono con sospetto troppi finanziamenti soci non formalizzati, perché segnalano gestione non pianificata. Dal lato antiriciclaggio, versamenti cash di grossa entità da soci possono far scattare segnalazioni di operazione sospetta (SOS) presso l’UIF, perché movimentare contanti senza chiara causale è tipico in scenari di evasione o peggio. Quindi, le implicazioni non fiscali ci sono: bisogna operare con trasparenza anche per non incorrere in altre grane. In sintesi: meglio la via formale e tracciata – fa bene col Fisco e con tutti gli altri.
D: Questa guida si applica anche ai soci non persone fisiche?
R: Sì, in parte. Se il socio è un’altra società (es. una holding che finanzia la figlia), l’operazione è un finanziamento infragruppo. I principi di tracciabilità, contratto, ecc. restano validi. Cambia che, essendo socio persona giuridica, non entra il redditometro o l’IRPEF, ma piuttosto potenziali problematiche di transfer pricing se fosse transfrontaliero o di abuso se fosse fatto in certi modi. Ma per semplificare: l’Agenzia può contestare anche a una holding che i soldi versati alla controllata in realtà sono ricavi non dichiarati della figlia. Succede quando pensano che la controllata abbia venduto e occultato ricavi, poi la capogruppo li “restituisce” facendoli figurare come finanziamento. Scenario raro ma non impossibile. Le difese sarebbero analoghe: dimostrare che la holding aveva quelle somme da sue fonti e che non provengono dalla figlia. Insomma, il concetto generale non cambia: provare origine e natura reale.
D: Vale anche al contrario? Cioè se la società presta soldi a un socio, il Fisco può contestare qualcosa?
R: Situazione differente. Se la società dà soldi al socio, di solito scatta il tema di possibili utili dissimulati o acconti su utili. Ad esempio, la società giustifica come “finanziamento al socio” ma il Fisco sospetta distribuzione utili in nero, allora può tassare il socio su un dividendo non dichiarato. Oppure, se è una Srl trasparente, considerare quell’uscita come reddito di capitale per il socio. Anche qui, comunque, la tracciabilità e un contratto di mutuo al socio aiutano a dimostrare che è un vero prestito (magari perché il socio doveva comprare casa e l’azienda aveva eccedenza di cassa). È un tema distinto (utili occulti ai soci invece che dai soci), ma concettualmente speculare. Cassazione ha elaborato varie presunzioni anche lì (specie per società piccole: utile non contabilizzato = utile distribuito ai soci). Quindi sì, attenzione anche al flusso inverso. Ma è fuori dallo scopo principale di questa guida, che è il flusso dai soci verso la società.
D: In sintesi, qual è il miglior consiglio per un imprenditore che vuole finanziare la propria società evitando problemi?
R: Trasparenza e documentazione. Pianificare l’operazione con il commercialista: fare subito una delibera o accordo scritto, usare esclusivamente il canale bancario (bonifico dal proprio conto con causale chiara), tenere copia di qualsiasi documento collegato (da dove ho preso i soldi personalmente? allego quel documento). Poi, contabilizzare immediatamente il movimento nel modo corretto. Infine, se rilevante, indicare la cosa magari nella Nota Integrativa di bilancio (per Srl) con una spiegazione (es: “Nel corso dell’esercizio i soci hanno effettuato versamenti per €X a sostegno della liquidità, da restituirsi entro…”, anche se non obbligatorio, è indice di buona fede). Così facendo, se mai arriva un controllo, si hanno già tutte le carte in regola sul tavolo. E il Fisco, vedendo ordine e congruenza, probabilmente archivierà la pratica o comunque il contribuente vincerà senza affanni. Come abbiamo visto, moltissimi accertamenti sui finanziamenti soci sono errati e ribaltabili se difesi tecnicamente . La chiave è essere preparati e agire in anticipo, non ex post.
Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta finanziamenti effettuati dai soci alla società? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate contesta finanziamenti effettuati dai soci alla società?
Ti attribuiscono ricavi non dichiarati o utili in nero, sostenendo che quei versamenti non siano giustificati?
Temi che somme immesse per sostenere l’azienda vengano trasformate in imposte, sanzioni e interessi elevati?
Devi saperlo subito:
👉 un finanziamento del socio non è automaticamente reddito imponibile,
👉 non ogni versamento del socio indica evasione,
👉 moltissimi accertamenti sui soci finanziatori sono errati, presuntivi e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- perché il Fisco contesta i finanziamenti dei soci,
- quali sono gli errori più frequenti,
- come provare l’origine lecita dei fondi,
- come difenderti in modo efficace.
Perché il Fisco Contesta i Finanziamenti dei Soci
L’Agenzia delle Entrate tende a sospettare che i finanziamenti soci siano:
- utili extracontabili,
- ricavi non fatturati,
- restituzione occulta di compensi,
- proventi non dichiarati.
Il ragionamento tipico è questo (spesso scorretto):
👉 “Se la società riceve denaro dai soci, significa che quel denaro proviene da redditi non dichiarati.”
Ma attenzione:
➡️ il versamento non dimostra l’origine del denaro,
➡️ il maggior reddito deve essere provato, non presunto.
Cosa Sono i Finanziamenti dei Soci (In Modo Chiaro)
I finanziamenti soci sono apporti di denaro effettuati:
- per sostenere la liquidità aziendale,
- per coprire temporanee difficoltà finanziarie,
- per finanziare investimenti o attività operative.
Possono assumere forme diverse:
- finanziamenti fruttiferi,
- finanziamenti infruttiferi,
- versamenti in conto finanziamento,
- versamenti temporanei.
👉 Sono operazioni lecite e fisiologiche nella vita societaria.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti sui soci finanziatori presentano errori gravi, tra cui:
- qualificare automaticamente i finanziamenti come ricavi,
- ignorare la distinzione tra socio e società,
- non considerare la capacità finanziaria del socio,
- ignorare risparmi pregressi o redditi già tassati,
- confondere versamenti con compensi,
- utilizzare presunzioni automatiche,
- motivazioni generiche (“fondi non giustificati”),
- violazione del contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Finanziamento Soci ≠ Reddito Imponibile
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare che i fondi derivano da redditi imponibili,
👉 non basta dimostrare che il socio ha versato denaro.
I fondi del socio possono derivare da:
- risparmi personali accumulati negli anni,
- redditi già tassati,
- disinvestimenti finanziari,
- donazioni o successioni,
- vendite di beni personali,
- restituzioni di capitali,
- prestiti o mutui personali.
👉 Tutte fonti lecite e fiscalmente irrilevanti.
Le Prove da Presentare per Dimostrare l’Origine dei Fondi
La difesa si gioca sulla prova dell’origine lecita delle somme.
Documentazione tipicamente utilizzabile:
- estratti conto personali del socio,
- dichiarazioni dei redditi pregresse,
- documentazione di risparmi accumulati,
- atti di donazione o successione,
- documenti di disinvestimento,
- contratti di finanziamento o mutuo,
- scritture private o delibere societarie.
👉 Conta la coerenza complessiva, non il singolo documento isolato.
Come Costruire una Difesa Efficace sui Finanziamenti Soci
Una difesa efficace deve dimostrare:
- quando il socio ha formato le somme,
- con quali fonti,
- in quali anni,
- perché il finanziamento è coerente con la sua capacità patrimoniale.
È utile predisporre:
- una ricostruzione storica dei risparmi del socio,
- una linea temporale dei versamenti,
- un collegamento logico tra patrimonio personale e finanziamento.
👉 La ricostruzione patrimoniale smonta la presunzione fiscale.
Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO
L’accertamento sui soci finanziatori è ribaltabile se:
- l’origine dei fondi è documentabile,
- il socio ha capacità finanziaria coerente,
- i fondi provengono da risparmi o redditi tassati,
- manca la prova di ricavi occulti,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il Fisco ignora le prove fornite,
- la motivazione è generica o stereotipata.
👉 Il finanziamento non può essere tassato per sospetto.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento non contrastato può portare a:
- recupero di imposte dirette e IVA,
- riqualificazione dei finanziamenti come utili in nero,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi elevati,
- estensione dell’accertamento ai soci,
- danni patrimoniali rilevanti.
👉 Accettare un accertamento sui finanziamenti soci può costare molto caro.
Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)
1. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio serve per:
- spiegare la natura del finanziamento,
- presentare la documentazione patrimoniale,
- bloccare presunzioni automatiche.
2. Ricostruire l’origine dei fondi del socio
La difesa efficace dimostra:
- capacità di risparmio reale,
- coerenza con i redditi dichiarati,
- legittimità dell’apporto alla società.
📄 Prove tipiche:
- estratti conto storici,
- prospetti riepilogativi,
- documentazione bancaria e fiscale.
3. Smontare la presunzione fiscale
È fondamentale dimostrare che:
- il finanziamento è lecito,
- non indica evasione,
- la ricostruzione del Fisco è sproporzionata.
👉 Senza presunzioni qualificate, l’accertamento non regge.
4. Bloccare gli effetti dell’atto
Se l’atto viene emesso puoi:
- impugnarlo nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
5. Proteggere la società e i soci
La difesa serve a:
- evitare estensioni indebite di responsabilità,
- tutelare il patrimonio personale,
- preservare la continuità aziendale.
6. Gestire eventuali residui solo se realmente dovuti
Se resta un importo:
- rateizzazioni fino a 120 rate,
- definizioni agevolate se disponibili,
- soluzioni compatibili con la reale capacità contributiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti sui soci finanziatori richiede competenza tributaria avanzata e capacità ricostruttiva.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento sui finanziamenti soci,
- ricostruzione dell’origine dei fondi personali,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela della società e dei soci.
Conclusione
Un accertamento sui soci finanziatori non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare che quei fondi siano redditi imponibili, non limitarsi a presumere.
Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:
- bloccare l’accertamento,
- dimostrare l’origine lecita dei fondi,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- proteggere la società e il patrimonio dei soci.
👉 Agisci subito: negli accertamenti sui finanziamenti dei soci, la prova dell’origine dei fondi è decisiva.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento sui soci finanziatori è possibile, se lo fai nel modo giusto.