Accertamento Sugli Amministratori Per Mala Gestio: Rischi E Come Difendersi

L’accertamento per mala gestio nei confronti degli amministratori è una delle contestazioni più gravi e personali che possano essere avviate.
Quando l’Agenzia delle Entrate o altri enti contestano una gestione ritenuta irregolare o dannosa, tendono spesso a imputare direttamente all’amministratore responsabilità fiscali, patrimoniali e talvolta personali, anche in assenza di prove concrete di condotte dolose.

È fondamentale chiarirlo subito:
non ogni scelta gestionale negativa o perdita aziendale equivale a mala gestio.

Molti accertamenti per mala gestio sono fondati su valutazioni ex post, presunzioni o ricostruzioni forzate e possono essere annullati o ridimensionati se difesi correttamente.


Cosa si intende per mala gestio

Nel contesto degli accertamenti, per mala gestio si intendono, ad esempio:

• gestione ritenuta imprudente o negligente
• operazioni considerate antieconomiche
• scelte finanziarie contestate
• omesso versamento di imposte
• prosecuzione dell’attività in perdita
• distrazione o uso improprio di risorse
• violazione degli obblighi dell’amministratore

La mala gestio non coincide automaticamente con l’insuccesso dell’impresa.


Perché vengono contestati gli amministratori

Gli enti accertatori contestano la mala gestio agli amministratori per:

• imputare responsabilità personali
• recuperare imposte e sanzioni
• superare lo schermo societario
• estendere la responsabilità patrimoniale
• colpire la gestione in caso di crisi
• giustificare azioni esecutive personali

Il problema è che la gestione viene spesso giudicata con criteri astratti e retrospettivi.


I rischi per gli amministratori

Un accertamento per mala gestio può comportare conseguenze molto gravi:

• responsabilità patrimoniale personale
• azioni di rivalsa sui beni dell’amministratore
• iscrizione a ruolo di debiti fiscali
• pignoramenti e misure cautelari
• interdizioni o sanzioni accessorie
• estensione della responsabilità ad altri anni
• danni reputazionali e professionali

Intervenire tardi aumenta esponenzialmente i rischi.


Gli errori tipici dell’Amministrazione

Negli accertamenti per mala gestio, vengono spesso commessi errori quando:

• si confonde il rischio d’impresa con la colpa
• si giudica la gestione solo in base ai risultati
• si ignora il contesto economico e di mercato
• non si dimostra il nesso causale
• si utilizzano presunzioni automatiche
• si ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non si rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è giuridicamente fragile.


Quando l’accertamento per mala gestio è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• manca la prova di una condotta colposa o dolosa
• le scelte rientrano nella discrezionalità gestionale
• non esiste un danno diretto dimostrabile
• manca il nesso causale tra condotta e danno
• si basa su valutazioni ex post
• non viene rispettato il diritto di difesa

L’amministratore non è responsabile per il solo fatto che l’impresa abbia avuto difficoltà.


Sistemi di difesa efficaci

La difesa dell’amministratore contro un’accusa di mala gestio deve essere tecnica e strutturata e può basarsi su:

• documentazione delle decisioni assunte
• verbali del consiglio di amministrazione
• piani industriali e finanziari
• pareri di professionisti
• prova del contesto economico
• dimostrazione dell’assenza di dolo o colpa grave
• perizie tecniche
• giurisprudenza favorevole

Ogni scelta va valutata nel momento in cui è stata presa, non a posteriori.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento per mala gestio come amministratore:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le condotte contestate
• ricostruisci il contesto decisionale
• raccogli tutta la documentazione gestionale
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita dichiarazioni o ammissioni affrettate

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• difesa in sede tributaria o civile
• richiesta di sospensione delle misure
• strategie di tutela patrimoniale


I rischi se non intervieni tempestivamente

• responsabilità personale definitiva
• aggressione del patrimonio privato
• blocco di conti e beni
• escalation delle azioni esecutive
• compromissione della carriera professionale
• danni economici e reputazionali irreversibili


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di amministratori coinvolti in accertamenti per mala gestio, responsabilità personali e contestazioni fiscali complesse.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi, civilisti e consulenti della crisi d’impresa.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare la sussistenza della mala gestio
• dimostrare la correttezza delle scelte gestionali
• bloccare azioni esecutive personali
• ridurre o annullare le pretese
• tutelare il patrimonio dell’amministratore
• costruire una strategia difensiva solida e preventiva


Agisci ora

La mala gestio non si presume, si deve dimostrare.
Agire subito significa impedire che una valutazione ingiusta diventi una responsabilità personale definitiva.

Hai ricevuto un accertamento per mala gestio come amministratore?
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Introduzione

L’accertamento sugli amministratori per mala gestio si riferisce al processo di verifica e riconoscimento della responsabilità degli amministratori di società di capitali (S.r.l., S.p.A. e altre) quando essi abbiano gestito in modo scorretto la società, arrecando un danno al patrimonio sociale o ai creditori. In altre parole, si tratta di valutare se vi sia stata una “mala gestio” – termine latino che indica una cattiva amministrazione o gestione – e quali conseguenze giuridiche ne derivino. Questo tema è di cruciale importanza, soprattutto in situazioni di crisi d’impresa, fallimento o insolvenza, in cui le azioni degli amministratori vengono passate al vaglio per individuare eventuali violazioni dei doveri di legge e per attribuire ad essi le responsabilità patrimoniali e penali del caso .

Scopo di questa guida è fornire un quadro aggiornato a dicembre 2025 sui rischi che gli amministratori corrono in caso di mala gestio e sulle strategie di difesa a loro disposizione. Verranno esaminati i profili normativi (alla luce anche delle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.lgs. 14/2019, in vigore dal 2022), il punto di vista pratico del “debitore” (ossia dell’amministratore chiamato a rispondere di persona), le più recenti pronunce giurisprudenziali, nonché esempi pratici, domande e risposte frequenti e tabelle riepilogative. Il taglio è avanzato, rivolto a professionisti legali (avvocati, consulenti) ma anche a imprenditori e privati interessati, con un linguaggio giuridico ma al contempo divulgativo, per chiarire concetti complessi in modo comprensibile ma preciso.

Normativa di riferimento e concetti generali

La responsabilità degli amministratori di società di capitali per mala gestio trova fondamento in diverse norme del Codice Civile e in leggi speciali. I principi cardine possono così riassumersi:

  • Doveri degli amministratori: Gli amministratori devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle proprie competenze (art. 2392 c.c. per le S.p.A., richiamato anche per le S.r.l.) . Devono inoltre agire con lealtà e buona fede, perseguendo l’interesse sociale e non i propri interessi personali in conflitto con quelli della società (art. 2391 c.c. per gli interessi in operazioni societarie). In sintesi, l’amministratore ha il dovere di “ben amministrare” la società in ogni momento.
  • Mala gestio: Si configura quando gli amministratori pongono in essere atti di gestione gravemente negligenti, imprudenti, contrari alla legge o allo statuto, tali da causare un danno. Non basta un generico dissenso sulla strategia aziendale: la mala gestio richiede irregolarità gestorie gravi, attuali e potenzialmente dannose per la società . Può consistere sia in azioni (ad es. operazioni finanziarie azzardate, distrazione di beni sociali) sia in omissioni (ad es. omesso controllo, mancata attivazione per evitare un danno). Importante: la mala gestio può derivare anche da colpa (negligenza) e non solo da dolo, purché la condotta violi obblighi legali o statutari .
  • Business Judgment Rule (BJR): è un principio, mutuato dall’esperienza giuridica statunitense, accolto dalla giurisprudenza italiana, secondo cui le scelte imprenditoriali degli amministratori non sono sindacabili nel merito se compiute con diligenza e in assenza di conflitti di interesse . In altre parole, non ogni decisione infelice integra una mala gestio: se un investimento si rivela fallimentare ma era stato preceduto da analisi e cautele adeguate, l’amministratore può invocare la BJR per escludere la propria responsabilità. La Cassazione ha chiarito che l’insindacabilità del merito delle scelte gestionali cessa quando la scelta risulta irragionevole ex ante, ossia priva delle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per quel tipo di operazione . Ad esempio, è stato ritenuto atto di mala gestio l’aver acquisito un ramo d’azienda gravemente indebitato senza aver valutato adeguatamente i rischi e senza predisporre misure organizzative per il suo risanamento . Dunque, la ragionevolezza e l’iter decisionale seguito (informazione, analisi, confronto) sono elementi chiave per distinguere la mala gestio dalle scelte imprenditoriali azzardate ma oneste.
  • Tipi di responsabilità: La violazione dei doveri da parte degli amministratori può generare vari tipi di responsabilità:
  • Responsabilità civile verso la società: per i danni cagionati al patrimonio sociale (azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. per S.p.A. e art. 2476 c.c. per S.r.l.).
  • Responsabilità civile verso i creditori sociali: se la mala gestio ha compromesso il patrimonio sociale rendendo insufficiente la garanzia per i creditori (azione ex art. 2394 c.c.) . Questa tipologia emerge tipicamente quando la società è insolvente o fallita.
  • Responsabilità nelle procedure concorsuali: in caso di fallimento (oggi liquidazione giudiziale nel Codice della crisi) l’azione di responsabilità è esercitata dal curatore e cumula sia l’azione sociale sia quella dei creditori, secondo la disciplina coordinata dagli artt. 2394-bis c.c. e 255 del Codice della crisi .
  • Responsabilità verso l’erario (fiscale): riguarda la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di chiamare l’amministratore a rispondere di imposte o sanzioni non pagate dalla società, in base a previsioni specifiche (ad es. art. 36 DPR 602/1973, di cui diremo in seguito) .
  • Responsabilità penale: talune condotte di mala gestio integrano reati, come la bancarotta fraudolenta o preferenziale (se commesse nell’ambito di un fallimento), il false in bilancio, l’omesso versamento di imposte (IVA, ritenute) oltre soglie rilevanti, ecc. In questi casi l’amministratore può subire procedimenti penali indipendenti dall’azione civile di responsabilità.
  • Codice della crisi d’impresa (D.lgs. 14/2019): La recente riforma ha rafforzato i doveri degli amministratori in chiave preventiva delle crisi. È stato introdotto l’obbligo per tutte le imprese di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente segnali di difficoltà (art. 2086, co.2 c.c.). Inoltre, in presenza di probabilità di crisi o insolvenza, gli amministratori devono attivarsi senza indugio per adottare strumenti di risanamento o composizione negoziata della crisi, privilegiando l’interesse dei creditori . Se l’insolvenza diviene irreversibile, hanno il dovere di avviare tempestivamente una procedura di insolvenza (liquidazione giudiziale) nell’interesse prioritario dei creditori . La violazione di questi obblighi può dar luogo a responsabilità per “ritardata richiesta di procedura concorsuale” o per aggravamento del dissesto. Il Codice della crisi ha anche modificato l’art. 2486 c.c., introducendo criteri presuntivi per quantificare il danno da illegittima continuazione dell’attività oltre il dovuto (come vedremo oltre) . In sintesi, la riforma impone agli amministratori di anticipare l’emersione della crisi e agire per tempo, pena conseguenze più gravi in caso di inattività.

Delineato il quadro generale, passiamo ad esaminare in dettaglio i rischi specifici che un amministratore corre in caso di mala gestio, e successivamente i possibili mezzi di difesa.

Rischi per gli amministratori in caso di mala gestio

Responsabilità civile verso la società (azione sociale)

Il primo e più immediato rischio è di natura civilistica: l’amministratore che con atti od omissioni illegittimi causi un danno al patrimonio sociale può essere chiamato a risarcire la società stessa. Questa è la cosiddetta azione sociale di responsabilità, regolata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2476 c.c. per le S.r.l. In base a tali norme, gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dalla violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto . La solidarietà implica che ciascun amministratore può essere tenuto a risarcire l’intero danno, salvo ripartizioni interne tra coobbligati.

Chi può far valere questa responsabilità? Nelle S.p.A., la deliberazione di promuovere l’azione spetta normalmente all’assemblea dei soci (maggioranza ordinaria) – art. 2393 c.c. In alternativa, può essere esercitata da una minoranza qualificata di soci (almeno 1/5 del capitale, o il diverso quorum previsto dallo statuto) mediante l’azione sociale “di minoranza” ex art. 2393-bis c.c. Nelle S.r.l., invece, la legge è più favorevole ai soci: ciascun socio può autonomamente promuovere l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori (art. 2476, co. 3 c.c.), senza bisogno di una delibera assembleare . Questo riflette la natura più “personalistica” della S.r.l. e la tutela dei singoli partecipanti anche con piccole quote.

Presupposti: Per ottenere una condanna, la società (o il socio attore) deve provare una condotta inadempiente o illecita dell’amministratore, il danno subito dal patrimonio sociale e il nesso causale diretto tra quella condotta e il danno . Non basta lamentare genericamente una mala gestio: occorre individuare specifici atti od omissioni contrari ai doveri (es. aver tenuto una contabilità inattendibile, aver sviato opportunità d’affari della società a vantaggio proprio, non aver agito per ricapitalizzare in presenza di perdite, ecc.) . La Corte di Cassazione ha chiarito che non si può far valere in giudizio una “generica denuncia di un fenomeno di mala gestio” senza indicare puntualmente i comportamenti illegittimi e i danni derivatene . Il nesso di causalità va provato in modo rigoroso: il danno deve risultare conseguenza immediata e diretta della condotta contestata, valutata ex ante .

Elemento soggettivo: L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale (deriva dal rapporto di amministrazione, assimilabile al mandato). Pertanto, ex art. 1218 c.c., è l’amministratore convenuto a dover provare che l’inadempimento non gli è imputabile (ad esempio dimostrando caso fortuito o forza maggiore) . Tuttavia, quando l’azione è esercitata dal curatore fallimentare o dai creditori (ex artt. 2394 e 2486 c.c.), la giurisprudenza prevalente qualifica tali azioni come extracontrattuali, il che comporta che sia l’attore a dover provare anche la colpa dell’amministratore . Su questo aspetto torneremo parlando delle azioni dei creditori. Nell’azione sociale pura (contrattuale), di fatto l’amministratore ha l’onere di dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza o che il risultato dannoso non è dipeso dalla sua condotta.

Esempi tipici: Le fattispecie di mala gestio che comunemente fondano un’azione sociale includono: violazioni degli obblighi contabili (es. redazione di bilanci falsi), omissione di controlli che hanno permesso frodi o distrazioni, gestione imprudente del credito societario (concessione di prestiti senza garanzie, ecc.), conflitti di interesse non dichiarati con conseguente danno per la società, oppure operazioni palesemente imprudenti e non motivate da ragionevole logica imprenditoriale. Ad esempio, la Cassazione ha confermato la responsabilità di amministratori per aver acquisito un’azienda in dissesto senza le dovute cautele (caso citato sopra) . Altro esempio: la sottocapitalizzazione colpevole unita a prelievi indebiti – se gli amministratori finanziano l’attività con prestiti dei soci e poi rimborsano anticipatamente tali finanziamenti ai soci quando la società è in stato di decozione, danneggiando i creditori, ciò costituisce mala gestio. La Cassazione ha ritenuto responsabili gli amministratori (di diritto e di fatto) che, prima del fallimento, avevano rimborsato i soci finanziatori invece di soddisfare i creditori sociali preferiti per legge, violando il principio di par condicio creditorum . Tale condotta, oltre alla responsabilità civile verso il fallimento, integrava gli estremi di bancarotta preferenziale sul piano penale .

Solidarietà e regresso: Se più amministratori hanno contribuito alla mala gestio, la responsabilità è solidale verso l’esterno (la società può chiedere l’intero risarcimento a uno qualsiasi dei responsabili). I rapporti interni di regresso si regoleranno in base al grado di colpa di ciascuno . Ad esempio, se un amministratore delegato commette un illecito e un consigliere non delegato rimane inerte pur potendo avvertire il collegio sindacale e impedire il danno, entrambi possono essere condannati in solido. Tra di loro, poi, l’amministratore meno coinvolto potrà rivalersi sull’altro in misura proporzionata alla rispettiva colpa. Sul punto, va ricordato che l’art. 2392 c.c. prevede un’esenzione da responsabilità per l’amministratore che, immune da colpa, abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale del Consiglio e informato subito i sindaci della società . Questa è una difesa importante per i consiglieri non esecutivi: se non partecipano all’atto dannoso e attivano tutti i rimedi per opporvisi, possono evitare la responsabilità.

Sanzioni civili: La condanna nell’azione sociale comporta l’obbligo di risarcire alla società il danno cagionato, che confluisce nel patrimonio sociale (e indirettamente giova anche ai creditori, in quanto aumenta l’attivo). Non ci sono sanzioni pecuniarie aggiuntive oltre al risarcimento integrale del danno e agli interessi legali eventualmente dovuti. Tuttavia, una sentenza di questo tipo può avere conseguenze indirette molto serie per l’amministratore, inclusa la reputazione professionale e la possibilità di essere disqualificato da incarichi futuri (ad esempio, in casi di particolare gravità, il tribunale può disporre la decadenza e l’interdizione temporanea da uffici direttivi ex art. 2409 c.c. o in sede penale se vi sono reati).

Responsabilità verso i creditori sociali e mala gestio in caso di insolvenza

Un altro fronte di rischio per gli amministratori si apre quando la mala gestio incide sulla garanzia patrimoniale dei creditori. Ai sensi dell’art. 2394 c.c., se il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i creditori per effetto di inadempimenti degli obblighi imposti agli amministratori, questi possono essere chiamati a rispondere del danno verso i creditori stessi. In pratica, questa azione dei creditori sociali diventa attuale tipicamente in situazioni di insolvenza o fallimento della società.

Quando scatta la responsabilità verso i creditori? La norma richiede che sia intervenuta una lesione alla garanzia dei creditori a causa di comportamenti colposi o dolosi degli amministratori. La giurisprudenza individua questo presupposto nell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le obbligazioni: in altre parole, quando la società è insolvente (anche senza ancora un formale fallimento), i creditori possono sostenere che l’insufficienza è stata aggravata o causata dalla mala gestio degli amministratori. Un caso tipico è la prosecuzione abusiva dell’attività in perdurante perdita: gli amministratori, continuando l’attività nonostante il capitale sia azzerato o sia emersa una causa di scioglimento (art. 2484 c.c.), violano l’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.) e aggravano il dissesto. Ciò genera danno ai creditori che troveranno meno attivo per essere pagati.

La riforma della crisi d’impresa ha enfatizzato questo aspetto introducendo all’art. 2486 c.c. (come modificato dall’art. 378 del D.lgs. 14/2019) due criteri presuntivi per la quantificazione del danno risarcibile in questi casi . In breve, quando sia accertata la responsabilità degli amministratori per aver violato l’obbligo di gestione conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, si presume – salvo prova contraria – che il danno equivalga: 1. Metodo della differenza patrimoniale: alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui avrebbe dovuto essere accertata la causa di scioglimento (ad es. perdita del capitale oltre limiti di legge) e il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale (fallimento o liquidazione) . Questo criterio quantifica il peggioramento del deficit causato dall’indebita continuazione. 2. Intero deficit fallimentare: se non sono disponibili i dati contabili per applicare il primo criterio (ad es. mancano i bilanci o le scritture sono inattendibili), il danno si presume pari all’intera differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura . In pratica, in assenza di contabilità, si presume che tutto il dissesto sia imputabile alla mala gestio degli amministratori.

Queste presunzioni agevolano la posizione dei creditori o del curatore che agiscono: non devono provare nel dettaglio ogni singolo atto dannoso, ma solo la violazione dell’obbligo di non aggravare il dissesto e l’entità del deficit. Sarà piuttosto l’amministratore a poter eventualmente provare che il danno effettivo è inferiore (ad esempio perché parte delle perdite sono dovute a fattori esterni indipendenti dalla sua gestione) .

Azione individuale dei creditori vs azione del curatore: Finché non vi è una procedura concorsuale, i singoli creditori (o un creditore) possono promuovere l’azione ex art. 2394 c.c. individualmente, citando gli amministratori davanti al tribunale civile ordinario. Tuttavia, all’apertura del fallimento (liquidazione giudiziale), la legge prevede che questa azione sia esercitata esclusivamente dal curatore, il quale agisce nell’interesse collettivo di tutti i creditori (art. 2394-bis c.c. e, nel Codice della crisi, art. 255 CCI) . Infatti, l’art. 2394-bis c.c. (introdotto dalla riforma del 2003) unifica in capo al curatore la legittimazione sia per l’azione sociale sia per quella dei creditori, una volta intervenuto il fallimento . Ciò evita una moltiplicazione di cause individuali e assicura che l’eventuale risarcimento affluisca alla massa fallimentare da distribuire proporzionalmente.

Prescrizione: L’azione dei creditori è generalmente qualificata (come detto prima) di natura extracontrattuale. Pertanto si prescrive in 5 anni dal momento in cui si manifesta l’insufficienza patrimoniale (spesso identificato con la dichiarazione di fallimento, che “fissa” ufficialmente l’insolvenza). Diversamente, l’azione sociale contrattuale ha termine di prescrizione di 5 anni dal fatto dannoso (per le S.p.A.) o 5 anni dall’evento dannoso per le S.r.l., secondo alcune interpretazioni – la materia è complessa, ma in ogni caso il fallimento interrompe e “sospende” alcuni termini per consentire al curatore di agire anche oltre 5 anni dai fatti se necessario.

Esempi e giurisprudenza: Un esempio paradigmatico di responsabilità verso i creditori è dato dalla mala gestio in fase di crisi: amministratori che, invece di reagire alle perdite, continuano ad aggravare l’esposizione debitoria della società. La Cassazione ha affermato che la mancata adozione delle misure necessarie (come la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione) quando la società perde il capitale sociale configura un’inadempienza significativa. In una recente ordinanza del 2023, la Corte ha ribadito che omettere di tenere le scritture contabili e non consegnare al curatore i beni e le disponibilità risultanti a bilancio costituisce violazione dei doveri di conservazione del patrimonio sociale . Inoltre, se l’amministratore non giustifica la sparizione di attivi o crediti risultanti, si presume che li abbia incassati distraendoli dal pagamento dei debiti sociali . Nello stesso caso, la liquidazione del danno è avvenuta considerando proprio gli ammanchi specifici (credito X, bene Y non reperiti) e non genericamente l’intero deficit . Questo orientamento mostra come i giudici valutino con severità la condotta di chi aggrava il dissesto e rende opaca la gestione in danno ai creditori.

Un altro caso notevole: la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 32790/2023) ha chiarito la natura della responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973 (di cui sotto) come «responsabilità civile ex lege» di liquidatori e amministratori per il mancato pagamento delle imposte in caso di liquidazione . Sebbene ciò riguardi specificamente i debiti tributari, le Sezioni Unite hanno sottolineato che per gli amministratori tale responsabilità scatta se, nei due esercizi precedenti la messa in liquidazione, hanno compiuto operazioni liquidatorie (es. distribuzione di attivi ai soci) o occultato attività sociali (ad esempio non contabilizzandole) . Questo evidenzia che certe condotte pre-fallimentari possono far sorgere una responsabilità diretta verso i creditori (in questo caso l’Erario, ma per analogia vale anche per creditori privati) in quanto volte a svuotare il patrimonio sociale.

In definitiva, l’amministratore che abbia tenuto una mala gestio tale da portare la società al collasso finanziario rischia di dover rispondere personalmente dei debiti insoddisfatti, almeno entro il limite del danno arrecato. È una prospettiva gravosa: significa che, se accertato, egli dovrà risarcire somme potenzialmente ingenti (spesso l’“attivo mancante” in fallimento), mettendo a repentaglio il proprio patrimonio personale.

Responsabilità nelle procedure concorsuali: il ruolo del curatore e cumulo delle azioni

Quando l’impresa cade in procedura concorsuale (liquidazione giudiziale/fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, ecc.), il quadro delle responsabilità degli amministratori assume peculiarità specifiche. Come accennato, con l’apertura della liquidazione giudiziale: – Il curatore diventa il soggetto legittimato a esercitare l’azione di responsabilità, sia per conto della società (azione sociale) sia per conto dei creditori (azione ex 2394 c.c.), accorpandole in un’unica domanda risarcitoria. Ciò è sancito dall’art. 146 l.fall. (per le procedure avviate prima del CCI) e oggi dall’art. 255 del Codice della crisi. L’art. 2394-bis c.c. conferma questa concentrazione in capo al curatore . – Il curatore può far valere tutte le condotte di mala gestio che hanno arrecato danno alla società e ai creditori. Spesso l’atto di citazione del curatore elenca un catalogo di inadempienze degli amministratori: es. irregolarità contabili, pagamenti preferenziali, distrazioni di cassa, operazioni antieconomiche, omessa richiesta tempestiva del fallimento, ecc. Non è necessario che ciascun creditore promuova cause separate; il curatore agisce nell’interesse collettivo.

Dal punto di vista processuale, ciò semplifica l’accertamento: il tribunale fallimentare valuterà in un unico giudizio le responsabilità globali degli amministratori verso la massa dei creditori. L’eventuale risarcimento ottenuto entrerà nell’attivo fallimentare e verrà distribuito secondo la graduatoria dei crediti. Va notato che l’azione del curatore non esclude eventuali responsabilità anche di altri organi, come sindaci o revisori, che infatti possono essere convenuti congiuntamente se concorrono nel danno (es. omesso controllo da parte del collegio sindacale).

La giurisprudenza recente in materia concorsuale è ricca: in una pronuncia del 2025 la Cassazione (ord. n. 24006/2025) ha trattato il tema della prosecuzione dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore deceduto, affermando che la costituzione in giudizio degli eredi chiamati equivale ad accettazione dell’eredità (con conseguente loro legittimazione passiva) . Ciò significa che le pretese risarcitorie del curatore si estendono anche agli eredi dell’amministratore defunto, entro i limiti dell’eredità, se questi non rinunciano. Altre pronunce di merito (Trib. Venezia 7/7/2025, Trib. Milano 18/04/2025) hanno approfondito i criteri di diligenza e le specifiche violazioni (come l’omessa svalutazione di crediti inesigibili in bilancio o la continuazione illegittima dell’attività) ai fini della responsabilità nella liquidazione giudiziale .

In sintesi, il fallimento amplifica i rischi per gli amministratori: non solo perché emergono tutte le magagne della gestione sotto la lente del curatore e del giudice delegato, ma anche perché la legge attribuisce strumenti favorevoli alla massa per ottenere ristoro (come le presunzioni di danno di cui all’art. 2486 c.c. novellato). Anche amministratori formalmente non in carica al momento del fallimento possono essere chiamati a rispondere se le loro condotte pregresse hanno contribuito al dissesto (tenendo conto ovviamente della prescrizione: se sono passati molti anni, potrebbero essere salve le condotte molto datate).

Va poi citato l’istituto della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. – che pur non essendo un’azione risarcitoria, è un importante strumento di reazione a gravi irregolarità gestionali. Su istanza di soci o del collegio sindacale, il Tribunale può ispezionare la gestione e, riscontrate gravi irregolarità, revocare gli amministratori e nominare un amministratore giudiziario . Questo è un rischio ulteriore in caso di mala gestio: se l’attuale amministratore viene denunciato ex 2409, potrebbe perdere la carica e vedere segnalati i fatti al pubblico ministero (per eventuali reati) . Dal 2021, grazie al D.lgs. 14/2019, l’art. 2409 c.c. è stato reso applicabile anche alle S.r.l. (prima era limitato alle S.p.A.) , il che significa che anche nelle S.r.l. i soci (che non abbiano il controllo individuale della gestione) possono ricorrere al Tribunale per far accertare la mala gestio e ottenere provvedimenti d’urgenza. La denuncia ex 2409 è definita azione di volontaria giurisdizione, non risarcitoria ma comunque molto temuta dagli amministratori, poiché un provvedimento di ispezione e revoca costituisce un grave stigma professionale e spesso anticipa poi azioni di responsabilità civili e penali. I presupposti sono, ancora una volta, gravi violazioni gestionali, attuali, e un potenziale danno (anche solo potenziale) per la società .

Responsabilità fiscale verso l’Erario (Agenzia delle Entrate)

Un ambito specifico di mala gestio riguarda il rapporto con il Fisco. La regola generale nell’ordinamento tributario italiano è che delle obbligazioni fiscali risponde solo la società con il suo patrimonio, non gli amministratori o soci in via personale. Vi sono però eccezioni importanti che possono esporre l’amministratore a richieste di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Queste eccezioni si basano su norme mirate a evitare che, attraverso comportamenti fraudolenti o liquidazioni pilotate, il Fisco rimanga insoddisfatto.

Le principali situazioni in cui l’amministratore rischia sul piano fiscale sono:

  • Responsabilità per il mancato pagamento di imposte in caso di liquidazione della società – disciplinata dall’art. 36 del DPR 602/1973. Questa norma prevede che:
  • I liquidatori di società (soggette all’IRES) che, con le attività della liquidazione, non pagano le imposte dovute per il periodo di liquidazione e quelli anteriori, sono responsabili personalmente del pagamento di tali imposte, se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima di distribuire attivi ai soci o di aver pagato, con preferenza, creditori di ordine inferiore rispetto all’Erario .
  • La stessa regola si applica agli amministratori in carica al momento dello scioglimento della società se non vengono nominati i liquidatori (art. 36 co.2 DPR 602) .
  • Vi è inoltre una responsabilità (comma 3) per i soci, limitatamente alle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (questo per recuperare distribuzioni ai soci in pregiudizio del Fisco) .

In termini pratici, se una società viene posta in liquidazione e non paga le imposte dovute, il Fisco può emettere avvisi di accertamento direttamente nei confronti del liquidatore o, in mancanza, dell’amministratore, chiedendo a costui il pagamento. La giurisprudenza ha qualificato questa responsabilità come civile ex lege e non tributaria , ma ciò non cambia che l’Agenzia Entrate possa notificare un avviso a persona fisica.

Tuttavia, le condizioni per far scattare tale responsabilità personale sono stringenti: occorre che l’amministratore/liquidatore abbia effettivamente violato l’ordine dei pagamenti, privilegiando altri creditori o distribuendo attivi ai soci a discapito del Fisco. Non è quindi un automatismo per ogni caso di insolvenza fiscale. Ad esempio, la Cassazione (Cass. 25530/2021) ha annullato un’avviso all’amministratore di una s.r.l. in liquidazione perché l’Ufficio non aveva motivato adeguatamente la sussistenza degli elementi costitutivi della sua responsabilità ex art. 36 . In quel caso, l’Agenzia si era limitata a chiedere le imposte societarie all’amministratore tout court, senza provare che egli avesse occultato attivi o soddisfatto creditori di grado inferiore prima delle imposte. La Suprema Corte ha cassato la decisione precedente rilevando proprio il difetto di motivazione: non si può “far discendere in via del tutto immotivata la responsabilità della persona fisica dall’accertamento della posizione fiscale della società” . Quindi, dal punto di vista del rischio: l’amministratore può difendersi sostenendo che non ricorrono le condizioni dell’art. 36, costringendo il Fisco a provare il contrario.

Un’altra importante limitazione: la responsabilità ex art. 36 copre solo alcune imposte. La Cassazione ha chiarito che essa riguarda le imposte dirette (come IRES) e relativi interessi, ma non si estende ad altre imposte come l’IVA o l’IRAP, né alle sanzioni tributarie . In particolare, una sentenza del 2024 (Cass. 9170/2024) ha stabilito che l’amministratore di una società estinta non può essere chiamato a rispondere per l’IRAP non pagata dalla società, poiché l’art. 36 non menziona tale imposta e va interpretato restrittivamente . Dunque, se l’Agenzia delle Entrate tenta di recuperare anche l’IVA o l’IRAP sugli ex amministratori, essi possono eccepire l’inapplicabilità della norma in tal senso e le contestazioni fiscali verranno annullate (come avvenuto nel caso in commento, in cui la Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex amministratore contro l’addebito di IRAP e sanzioni) .

  • Sanzioni tributarie amministrative: Di regola, le sanzioni per violazioni tributarie commesse dalla società sono a carico della società stessa, in virtù di un principio di “personalità” limitata alle persone giuridiche (art. 7 D.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003) . Ciò significa che, ad esempio, per una dichiarazione infedele IRES o un’omessa fatturazione compiuta dalla società, la sanzione amministrativa viene irrogata alla società, non all’amministratore. L’amministratore infatti coincide con la persona giuridica come organo, e non si può sanzionare due volte la stessa entità mascherando l’amministratore come concorrente nella violazione . Eccezioni: se l’amministratore ha agito a proprio esclusivo vantaggio, scorporando l’interesse della società, allora può essergli contestata la sanzione in via personale (art. 11 D.lgs. 472/1997) . Oppure se la società è una fictio creata ad arte per evadere (schermo fittizio), l’amministratore di fatto viene trattato come vero contribuente e destinatario delle sanzioni . Ad esempio, Cass. 25530/2021 ha ritenuto legittimo sanzionare direttamente l’amministratore di fatto di una società costituita solo per frode, in quanto la società era un artificio e lui il reale autore della violazione . In situazioni normali però, l’amministratore non risponde delle multe fiscali della società, e se gliele notificano può farle annullare salvo i casi di abuso appena detti.
  • Responsabilità penale tributaria: Sul versante penale, se l’amministratore commette reati tributari (dichiarazione fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento imposte, omesso versamento IVA o ritenute oltre soglie penalmente rilevanti, ecc.), risponderà personalmente sul piano penale con le relative sanzioni (multa, reclusione) previste dal D.lgs. 74/2000. Questi aspetti esulano dalla responsabilità civile per mala gestio ma ne sono spesso correlati (una gestione fraudolenta che lede i creditori spesso implica frodi fiscali o viceversa). È importante notare che un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate a carico dell’amministratore non equivale a un’accusa penale: è un atto impositivo civile. Se però quell’avviso si basa su una frode fiscale, potrebbe esserci in parallelo un procedimento penale a carico dell’amministratore. In questa guida ci concentriamo sugli aspetti civilistici, ma il rischio penale (carcere, interdizione dai pubblici uffici, ecc.) è evidentemente il massimo timore in caso di mala gestio fraudolenta.

In conclusione su questo punto: dal punto di vista del debitore-amministratore, ricevere un atto dall’Agenzia delle Entrate che lo ritiene responsabile in proprio per debiti della società è certamente allarmante. Occorre esaminare attentamente il fondamento legale di tale pretesa: – Se si basa sull’art. 36 DPR 602/73, verificare se effettivamente c’è stata distribuzione di attivo ad altri rispetto al Fisco. In mancanza, l’atto è impugnabile e la giurisprudenza è chiara nel richiedere rigorosa prova da parte del Fisco . – Se riguarda sanzioni, controllare se ricorre un caso di responsabilità personale (vantaggio esclusivo, ente fittizio); altrimenti opporsi citando il principio di esclusiva responsabilità dell’ente . – Se l’atto addebita imposte come IVA o IRAP agli amministratori, evidenziare subito l’errore in diritto (non coperti da art. 36, come da Cass. 9170/2024) . In ogni caso, questi avvisi vanno impugnati tempestivamente dinanzi alle Commissioni Tributarie, facendo valere tutte le eccezioni del caso. La difesa in ambito fiscale sarà ripresa nella sezione “come difendersi”.

Profili di responsabilità penale e altre conseguenze

La mala gestio grave di solito non resta confinata al risarcimento civile. Spesso integra estremi di reato, specie quando la società collassa in un fallimento. Le possibili imputazioni penali per un amministratore che abbia gestito male la società includono: – Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 L.Fall., ora trasfuse nel Codice della crisi): se prima o durante il fallimento l’amministratore ha distratto beni sociali, sottratto o falsificato le scritture contabili, esposto passività inesistenti o comunque tenuto comportamenti dolosi in danno ai creditori. È un reato grave, punito con reclusione fino a 10 anni e comporta l’interdizione dai pubblici uffici e dalle cariche direttive per 10 anni. – Bancarotta semplice: viene contestata per imprudenza grave, ad esempio se l’amministratore ha aggravato il dissesto con spese personali eccessive, o ha ritardato il fallimento senza malafede ma con colpa grave. Punita più lievemente ma comunque con possibile detenzione. – Bancarotta preferenziale: se, come visto, l’amministratore paga alcuni creditori (es. rimborsa finanziamenti ai soci) preferendoli ad altri prima del fallimento, dolosamente alterando la par condicio . Anche questa è forma di bancarotta fraudolenta. – Reati fiscali: se la mala gestio comprende evasione d’imposta, l’amministratore rischia incriminazioni come dichiarazione fraudolenta mediante false fatture, omesso versamento IVA (>250k €) o ritenute (>150k €), emissione di fatture false, ecc. Alcuni di questi (dichiarativi fraudolenti) comportano pene fino a 6-8 anni. – Falsità in bilancio: la redazione di bilanci volutamente falsi (ad esempio per occultare perdite o distrazioni) è reato (art. 2621 c.c. e seguenti), anche se la riforma del 2015 l’ha lievemente depenalizzato per le falsità di lieve entità. Comunque, per società non quotate la pena arriva a 2-5 anni in casi rilevanti. – Ostacolo all’attività di vigilanza: nelle società con organi di controllo o autorità di vigilanza (es. società quotate o soggette a controlli pubblici), impedire o ostacolare tali controlli (occultando documenti, fornendo false informazioni) è anch’esso reato.

Questi procedimenti penali viaggiano su binario separato dalle cause civili, ma un esito di condanna penale rafforza enormemente la posizione dei creditori nella causa civile, perché certifica comportamenti illeciti. Inoltre, la sentenza penale definitiva può essere utilizzata come prova nel civile (principio del giudicato penale).

Altre conseguenze di mala gestio: – Interdizioni e incapacità: Oltre alle interdizioni temporanee che i giudici civili o penali possono disporre (es. interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche), va ricordata la possibilità di applicare la misura dell’incapacità a esercitare uffici di amministratore in futuro. Ad esempio, il nuovo Codice della crisi prevede che l’amministratore che non richiede tempestivamente l’apertura della liquidazione giudiziale in caso di insolvenza irreversibile possa incorrere, se condannato, nell’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e all’assunzione di cariche per un periodo (misure ex artt. 295 e 300 CCI). – Reputazione e conseguenze economiche: Un amministratore riconosciuto colpevole di mala gestio avrà difficoltà a ottenere fiducia per nuovi incarichi. Inoltre, l’obbligo risarcitorio può comportare l’iscrizione a ruolo come debitore verso il fallimento o verso l’Erario, con possibili esecuzioni sul suo patrimonio personale (pignoramenti, ipoteche). In alcuni casi, gli amministratori ricorrono a procedure da sovraindebitamento o a concordati personali per gestire l’esposizione debitoria derivante da condanne risarcitorie milionarie.

Date queste molteplici potenziali sanzioni e implicazioni, è evidente che il rischio per un amministratore che abbia gestito male la società è enorme: dal dover risarcire ingenti somme, al vedersi precludere la carriera, fino alla perdita della libertà personale nei casi più gravi.

Nei paragrafi seguenti, ci focalizzeremo su come difendersi da accuse di mala gestio, analizzando le strategie e gli strumenti a disposizione dell’amministratore (in sede civile, fiscale e penale), nonché consigli pratici di prevenzione.

Come difendersi dalle contestazioni di mala gestio

Dal punto di vista dell’amministratore (debitore sotto il profilo civile), predisporre una solida difesa contro le accuse di mala gestio è fondamentale per evitare o limitare le conseguenze descritte. Le difese si possono attuare su più livelli: preventivo (evitando che la mala gestio si configuri o documentando la propria correttezza), procedurale e nel merito quando si è chiamati a rispondere in giudizio, e specifiche difese tecnico-giuridiche in ambito fiscale e penale.

Prevenzione e buone pratiche gestionali

La miglior difesa è non mettere l’azienda e sé stessi nella condizione di incorrere in responsabilità. Alcune buone pratiche che ogni amministratore dovrebbe seguire: – Assetti organizzativi adeguati: Come richiesto dall’art. 2086 c.c. novellato, dotare la società di strumenti di controllo di gestione, sistemi contabili affidabili, consulenti competenti. Ciò consente di individuare tempestivamente problemi finanziari e di dimostrare, in caso di crisi, di aver fatto il possibile per fronteggiarla. Ad esempio, implementare procedure di monitoraggio dei flussi di cassa e indicatori di allerta può servire sia a prevenire l’insolvenza sia a provare che l’amministratore ha agito con diligenza. – Documentare le decisioni e le analisi: Tenere verbali dettagliati delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (o delle decisioni dell’amministratore unico), specialmente per operazioni straordinarie o rischiose. Far risultare di aver raccolto informazioni e pareri (ad es. per un investimento, allegare studi di fattibilità o pareri di esperti). Questa documentazione sarà preziosa in giudizio per far valere la business judgment rule, mostrando che la decisione era ponderata . – Evitare commistioni personali: Non mescolare conti personali e aziendali; non utilizzare beni sociali per fini privati senza idonea delibera (remunerazione) – sono condotte che la curatela smaschererà facilmente come distrazioni. Mantenere la tracciabilità di ogni operazione finanziaria. – Rispetto formale delle norme societarie: Convocare le assemblee nei casi obbligatori (approvazione bilanci, riduzione capitale, ecc.), informare correttamente i soci, far intervenire il collegio sindacale quando dovuto. Molte azioni di responsabilità partono da violazioni formali (es. mancata convocazione assemblea per perdite rilevanti ex artt. 2446/2482-bis c.c.). – Non perseverare in gestioni impossibili: Se si manifesta una causa di scioglimento (perdita totale capitale, impossibilità oggetto sociale, ecc.), adottare subito gli atti richiesti (convocare soci per ricapitalizzare o liquidare) . Proseguire l’attività oltre tale momento espone a responsabilità quasi certa. Meglio fermarsi e/o mettere in liquidazione (il principio “ricapitalizza o liquida” è la stella polare) . – Cercare soluzioni alla crisi: Oggi esistono strumenti come la composizione negoziata della crisi (introdotta nel 2021) che permettono all’imprenditore di affrontare le difficoltà con l’ausilio di un esperto indipendente, sospendendo temporaneamente azioni esecutive. Attivarsi in tal senso può evitare il fallimento oppure, se esso sopravviene, dimostrare che l’amministratore non è stato inerte. Ad esempio, se un amministratore prova di aver tempestivamente avviato trattative o piani di risanamento, potrà difendersi dall’accusa di aver aggravato il dissesto ignorando la crisi. – Polizze assicurative (D&O): Valutare di stipulare una assicurazione per responsabilità civile degli amministratori (Directors and Officers Liability). Queste polizze coprono le spese legali di difesa e, in parte, i risarcimenti (salvo dolo) dovuti dagli amministratori per atti compiuti nell’esercizio del loro mandato. Non prevengono la causa, ma garantiscono un paracadute finanziario che consente di difendersi al meglio e, se sfortunatamente condannati per colpa, di non dover pagare tutto di tasca propria. Attenzione: le polizze D&O di solito non coprono atti dolosi o sanzioni penali, ma coprono molte ipotesi di colpa gestionale.

In sintesi, una condotta proattiva, trasparente e diligente è già di per sé la prima linea di difesa. Se però, malgrado tutto, sopraggiunge una contestazione (causa civile o avviso fiscale o indagine penale), occorre attivare le seguenti strategie.

Difesa nelle azioni civili (societarie e concorsuali)

Se un socio, la società stessa o un curatore fallimentare citano in giudizio l’amministratore per mala gestio, la difesa si articolerà su vari piani:

1. Difese procedurali e preliminari: – Legittimazione attiva: verificare che chi agisce ne abbia il diritto. Ad esempio, se l’azione sociale è promossa da soci di S.p.A., controllare che rappresentino almeno il 20% del capitale (salvo diversa quota statutaria) come richiesto dall’art. 2393-bis c.c., altrimenti eccepire l’inammissibilità. Oppure, se la società è fallita e un singolo creditore agisce comunque, eccepire che la legittimazione spetta solo al curatore (in base all’art. 2394-bis c.c.) . – Prescrizione: valutare se il periodo trascorso dai fatti contestati supera il termine di legge. Se l’azione è contrattuale (sociale) il termine è 5 anni dall’atto dannoso o dalla scoperta del danno (quest’ultima tesi applicata talvolta per far decorrere da fallimento), se extracontrattuale (creditori) è 5 anni dal manifestarsi dell’insufficienza patrimoniale (spesso coincidente col fallimento). Ad esempio, se si cita un ex amministratore per operazioni fatte 10 anni fa, e la società non era fallita nel frattempo, potrebbe esservi prescrizione. Sollevare l’eccezione di prescrizione può portare al rigetto totale della domanda senza esame del merito. – Connessione e coordinamento con altre cause: se vi sono più giudizi paralleli (es. soci in proprio e curatore), chiedere riunione dei procedimenti per evitare duplicazioni e potenziali doppie condanne sul medesimo fatto.

2. Difesa nel merito – assenza di violazione: L’obiettivo qui è dimostrare che non vi è stata mala gestio, ovvero che la condotta dell’amministratore è stata conforme ai doveri o comunque esente da colpa. – Business Judgment Rule: come già spiegato, è un baluardo difensivo. Bisogna illustrare al giudice che le scelte contestate rientravano nel margine di discrezionalità consentito. Si evidenzieranno le analisi svolte ex ante, i pareri tecnici ottenuti, l’assenza di conflitto di interessi, ecc. Ad esempio, se viene contestato un investimento rivelatosi fallimentare, la difesa mostrerà il business plan dell’epoca, le ragioni che lo rendevano plausibile e i dati di mercato, provando che fu una scelta ardita ma non sconsiderata. La Cassazione 2023 n.2172 ha affermato che le scelte di gestione sono sindacabili solo se irragionevoli rispetto alle informazioni disponibili all’epoca e alla diligenza richiesta . Quindi, l’avvocato dell’amministratore dovrà portare quelle informazioni a conoscenza del giudice, per collocare la decisione nel giusto contesto. – Insussistenza del nesso causale: spesso, anche ammessa una certa negligenza, si può discutere sul fatto che il danno lamentato non ne sia la conseguenza diretta. Ad esempio: “È vero che non fu chiesto un decreto ingiuntivo contro quel debitore, ma il fallimento della società è dipeso dal crollo improvviso del mercato, non da quel credito mancato”. Oppure: “La perdita di esercizio c’è stata, ma non fu causata dall’operazione X dell’amministratore, bensì dall’insolvenza di un cliente imprevedibile”. Se si riesce a interrompere il nesso causale, l’azione risarcitoria cade. La legge richiede un nesso immediato e diretto tra condotta e danno , il che offre spazio a sostenere che altri fattori intervenuti (forza maggiore, fatti di terzi, scelte dei soci stessi) hanno determinato il danno. – Colpa grave del danneggiato: in casi particolari, se il socio attore era a conoscenza e d’accordo con l’operazione rischiosa poi contestata, o se la società (assemblea) ha approvato certe scelte, si può invocare l’art. 1227 c.c. (concorso colposo del danneggiato) per ridurre o escludere il risarcimento. Esempio: i soci approvano un bilancio contenente operazioni spericolate e poi citano l’amministratore quando va male – c’è argomento per dire che hanno acconsentito e non possono ora lamentarsi. – Prova di esimenti specifiche: L’art. 2392 c.c. offre una via di esonero per l’amministratore che, pur non delegato, prova di essere immune da colpa e di aver espresso dissenso e avvisato i sindaci tempestivamente . Quindi, un consigliere non operativo che subisca una causa per mala gestio imputabile al delegato può difendersi mostrando le comunicazioni scritte inviate ai sindaci o all’assemblea per denunciare le irregolarità (se esistenti). Se tali prove ci sono, quell’amministratore dissenziente ha buone chance di essere esonerato. – Assenza di dolo (quando rileva): per alcune azioni extracontrattuali, come si diceva, l’attore deve provare la colpa grave o il dolo dell’amministratore. La difesa può allora puntare sull’assenza di dolo, mostrando che non c’era intento di nuocere o arricchirsi indebitamente, ma al più errore scusabile. Ad esempio, il curatore deve provare la colpa dell’amministratore per l’azione ex art. 2394 c.c.; se l’amministratore riesce a dipingere un quadro di condotta in buona fede (anche se maldestra), potrebbe instillare il dubbio che la colpa grave non ci sia stata. Certo, questa è una difesa delicata e dipende dalle evidenze: tenuta in piedi se la mala gestio non è macroscopica.

3. Difesa sul quantum (quantificazione del danno): Anche quando la responsabilità viene accertata, resta spesso battaglia sulla determinazione dell’ammontare del danno risarcibile. Qui l’amministratore può limitare i danni sostenendo: – Applicazione corretta dei criteri: Se il giudice sembra propendere per il criterio del deficit (tutto il passivo non soddisfatto), la difesa cercherà di riportarlo al criterio della differenza patrimoniale o degli specifici ammanchi. Come visto, dal 2019 la legge indica come preferibile il calcolo del danno in base al netto patrimoniale differenziale . L’avvocato dell’amministratore insisterà su questo, soprattutto se il deficit globale include elementi non imputabili a colpa (es. debiti verso banche nati da crisi di settore). Far notare che la Cassazione stessa in più pronunce ha escluso di default l’uso del deficit fallimentare quando si possono individuare atti specifici e il loro effetto . – Prova contraria alla presunzione di danno: L’art. 2486 c.c. dice “salva la prova di un diverso ammontare” . Quindi, se ad esempio la differenza tra patrimonio netto ante e post è 1 milione, l’amministratore può provare che in realtà, anche se avesse cessato prima l’attività, ci sarebbe stata comunque una perdita di 800 mila per cause di mercato, e solo 200 mila sono imputabili alla prosecuzione illegittima. Qualsiasi elemento (perizie economiche, andamenti di settore) che riduca il danno causale imputabile alla mala gestio va portato. In sostanza, si cerca di convincere il giudice ad esercitare il potere di ridurre la cifra presunta, calibrandola sui veri effetti causati dall’amministratore. – Compensatio lucri cum damno: Verificare se vi sono stati benefici che compensano in parte il danno. Esempio: l’amministratore ha sì compiuto un’operazione rischiosa che ha generato perdite, ma quella stessa operazione ha portato anche vantaggi (magari incassi o crescita di altro ramo) che vanno sottratti dal conteggio del danno. Giuridicamente, se dal fatto dannoso derivano anche effetti positivi per il danneggiato, questi vanno considerati nel liquidare il danno, per non sovracompensare. – Eventuali transazioni o rinunce: Se la società (o il curatore) in passato ha transatto o rinunciato ad alcune pretese (può capitare, ad esempio, con alcuni amministratori), tale circostanza può ridurre la parte di danno ancora reclamabile. Bisogna esaminare gli atti societari e concorsuali: talvolta i soci approvano bilanci che dischiarano l’operato degli amministratori, oppure la curatela raggiunge accordi con sindaci o altri, limitando l’ambito del contenzioso. Tutto ciò può essere usato per restringere la responsabilità residua.

4. Strategie pratiche nel processo: – Richiedere eventualmente Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) contabili o finanziarie: un perito nominato dal giudice potrebbe determinare il nesso causale tra la mala gestio e il deficit, o quantificare il danno più oggettivamente. Se la controparte porta cifre esagerate, la difesa può sollecitare una CTU per avere un parere terzo e magari smontare pretese infondate. – Chiamata in causa di altri corresponsabili: l’amministratore convenuto può chiamare in giudizio eventuali co-amministratori, sindaci o direttori generali la cui condotta abbia concorso nel danno. Questo ha due scopi: 1) dividere moralmente le colpe agli occhi del giudice (mostrando che non era solo colpa sua); 2) preparare il terreno per la rivalsa, ottenendo in sentenza l’accertamento delle rispettive quote di responsabilità. Ad esempio, l’ex amministratore può chiamare il direttore finanziario che ha materialmente eseguito le operazioni contestate, sostenendo che egli abbia colpa pari o superiore. – Transazione: Non va dimenticato che molte azioni di responsabilità finiscono con accordi transattivi. Dal lato dell’amministratore, se la situazione è compromessa (le prove di mala gestio sono forti), può essere saggio trattare con la società/curatore per un risarcimento ridotto, magari coperto dall’assicurazione D&O, evitando la causa lunga e gli ulteriori rischi (interessi, spese legali, etc.). Una transazione può includere anche la rinuncia della società a costituirsi parte civile in un eventuale processo penale, il che è vantaggioso per l’imputato.

In definitiva, la difesa civile richiede un mix di contestazioni puntuali (fatto per fatto) e di argomentazioni giuridiche. È essenziale affidarsi ad avvocati esperti di diritto societario e fallimentare, in grado di sfruttare la casistica e le finezze legali (come la natura contrattuale/extracontrattuale dell’azione, oneri probatori, criteri risarcitori). Come visto, vi sono margini su cui lavorare: la Cassazione stessa ha dato ragione a amministratori in diversi casi dove l’accusa era eccessiva o mal formulata (es. Cass. 25530/2021 sul difetto di motivazione dell’accertamento fiscale , Cass. 23675/2023 sulla quantificazione del danno mirata agli ammanchi e non all’intero deficit ). Ogni dettaglio può fare la differenza tra una condanna rovinosa e un esito più gestibile.

Difesa nei procedimenti di accertamento fiscale

Quando un amministratore si trova a fronteggiare un avviso di accertamento o una cartella esattoriale a proprio nome per debiti fiscali della società, le difese da approntare sono principalmente di natura giuridico-tributaria:

Verificare la base normativa dell’addebito: L’atto in genere menzionerà se la pretesa è fondata sull’art. 36 DPR 602/73 (responsabilità liquidatori/amministratori) o su altre disposizioni. Da ciò dipende l’argomentazione difensiva: – Se è art. 36 DPR 602/73: come detto, controllare se la società era in liquidazione e se l’amministratore era in carica allo scioglimento senza liquidatore, oppure se si riferisce al periodo da liquidatore stesso. Occorre poi vedere se l’atto del Fisco individua concretamente violazioni (pagamento di taluni creditori prima delle imposte, occultamento di beni). Spesso l’Agenzia usa formule generiche. La difesa qui consiste nel contestare che non vi è prova di tali presupposti. Esempio pratico: L’Agenzia notifica a Tizio (ex amministratore) un accertamento per €100.000 di imposte non pagate dalla società Alfa srl, fallita, adducendo che Tizio in liquidazione ha pagato altri creditori. Se Tizio dimostra che in realtà non vi furono pagamenti preferenziali (magari perché la società non aveva attivo da distribuire), allora l’art. 36 non è applicabile. Si farà leva su Cass. 25530/2021 che richiede motivazione puntuale e prova degli elementi costitutivi . Nel ricorso davanti alla Commissione Tributaria, Tizio argomenterà che l’accertamento è nullo per difetto di motivazione e di prova: non indica quali attivi sarebbero stati distratti né quali creditori sarebbero stati preferiti. – Evidenziare inoltre eventuali errori quantitativi: L’art. 36 originariamente (ante 2015) limitava la responsabilità alle imposte sul reddito e relative a certi periodi. Dal dicembre 2014 in poi è stato esteso “a qualunque imposta” , ma come visto la Cassazione ha continuato a escludere IVA e IRAP . Se l’accertamento include IVA o IRAP, menzionare le pronunce (Cass. 15378/2020; Cass. 9170/2024) che escludono tali imposte. Anche se l’Agenzia facesse resistenza, i giudici tributari di merito spesso seguono la Cassazione su questi punti. – Art. 7 D.L. 269/2003 (sanzioni): se l’accertamento comprende sanzioni tributarie intestate all’amministratore, contestare recisamente appellandosi al principio della personalità delle sanzioni – societas puniri debet, non administrator – salvo venga contestato esplicitamente che l’amministratore ha agito a vantaggio proprio esclusivo . Nel ricorso si citeranno le sentenze di Cassazione (es. Cass. 8811/2021) che ribadiscono l’esclusiva riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica, per mancanza di un autonomo obbligo dell’organo. A meno che il Fisco non provi un abuso (società schermo), la commissione accoglierà tale motivo e annullerà le sanzioni personali. – Legittimazione passiva e ruolo di amministratore di fatto: a volte l’Agenzia notifica a un soggetto considerato amministratore di fatto. In tali casi, la difesa può sostenere che il destinatario non aveva in realtà poteri gestori sulla società (quindi non rientra tra i soggetti dell’art.36). Se nei gradi di merito il contribuente è riuscito a far dichiarare che non era amministratore di fatto, l’accertamento va annullato integralmente. Cass. 25530/2021 trattava proprio un consulente fiscale imputato come amministratore di fatto, e in primo grado la CTP gli aveva dato ragione escludendo quel ruolo . La CTR invece glielo aveva attribuito. In Cassazione si è discusso anche di ciò, e in generale si richiede prova rigorosa dello status di amministratore di fatto (ingerenza continuativa e significativa nella gestione) . Quindi, se l’amministratore “ufficiale” riceve un avviso ma in realtà era un prestanome e qualcun altro gestiva, il prestanome potrebbe cercare di dimostrare di non avere avuto reale potere (difesa però difficile, perché formalmente lui era il legale rappresentante – servirebbe quasi confessare un’amministrazione di fatto altrui, con possibili implicazioni). – Strumenti deflativi: come in ogni accertamento, prima di arrivare in giudizio si può tentare l’adesione con l’Agenzia Entrate (ma in questi casi di responsabilità personale di solito l’Agenzia è poco incline a transigere) oppure richiedere la sospensione in sede cautelare se si dimostra il periculum (es. minaccia di iscrizione ipoteca). Prepararsi anche a un eventuale ricorso per cassazione se le commissioni tributarie di merito non accolgono le eccezioni, data la delicatezza delle questioni giuridiche.

In sintesi, la difesa fiscale ruota attorno a questioni di diritto (ambito di applicazione della norma) e di prova (effettiva colpa dell’amministratore). Fortunatamente per gli amministratori, la giurisprudenza recente è piuttosto garantista: ad esempio, la Cassazione ha espresso che non si può automaticamente imputare all’amministratore un debito tributario societario se non se ne provano le condizioni specifiche . Questo va sfruttato. Naturalmente è imprescindibile farsi assistere da un tributarista in queste cause, data la tecnicità.

Difesa nei procedimenti penali

Se la mala gestio sfocia nel penale, la difesa assume connotati diversi poiché ci si muove nel processo penale con le sue regole (presunzione d’innocenza, onere della prova a carico dell’accusa, ecc.). Alcune linee generali: – Negare l’elemento soggettivo del reato: Spesso l’amministratore può ammettere il fatto ma negare il dolo. Esempio: bancarotta semplice invece che fraudolenta, sostenendo di non aver mai voluto frodare i creditori, ma di aver sperato in buona fede in una ripresa (la linea tra speranza mal riposta e dolo di aggravare il dissesto è sottile). Se regge, le pene sono minori. – Dimostrare l’adempimento o la trasparenza: Per reati come false comunicazioni sociali, se l’amministratore riesce a mostrare che i bilanci erano corretti o che non c’era consapevolezza della falsità (magari si affidava al direttore finanziario), può evitare la condanna. Allo stesso modo, per reati fiscali, dimostrare che l’inadempimento era dovuto a crisi di liquidità e non a frode può scongiurare la condanna per omesso versamento se l’importo è di poco superiore alla soglia e se c’è stato parziale pagamento in ritardo (argomenti per l’assenza di dolo e a volte cause di non punibilità se si estingue il debito). – Cause di non punibilità e attenuanti: Collaborare con le autorità (ad es. fornire documentazione, aiutare a recuperare beni occultati) può portare attenuanti o patteggiamenti più favorevoli. Nel fallimentare, la riparazione del danno (anche parziale) è un’attenuante importante. Se l’amministratore risarcisce il fallimento prima della sentenza, può ottenere sconti di pena. – Questioni procedurali: Verificare se i reati sono prescritti (i tempi penali sono differenti, ma bancarotta dura molti anni). Sollevare eccezioni su eventuali nullità degli atti di indagine, ecc., può far cadere il processo. – Scindere le responsabilità: in un CdA, difendersi mostrando che il principale artefice era un altro e che l’imputato magari non sapeva. Attenzione però: nel penale i membri del CdA possono rispondere a titolo di concorso omissivo se non impediscono atti fraudolenti che sapevano (parallelamente all’art. 2392 c.c. secondo comma) . Bisogna quindi mostrare ignoranza incolpevole di eventuali frodi altrui. – Patteggiamento: Valutare l’ipotesi di patteggiare una pena ridotta. Spesso in casi di bancarotta semplice o preferenziale, un patteggiamento con pena sospesa e interdizioni ridotte è preferibile al rischio di condanna piena più severa. Questo è un terreno da valutare tatticamente col difensore penalista.

Infine, una sinergia tra difesa civile e penale può giovare: se ad esempio nel giudizio civile si è accertato che l’amministratore ha arrecato un certo danno, pagandolo, quella circostanza può essere usata in sede penale per dimostrare pentimento e ottenimento di attenuanti. Viceversa, se in penale l’amministratore viene assolto perché “il fatto non costituisce reato” (magari per mancanza di dolo), egli potrà utilizzare quella sentenza nel civile per sostenere l’assenza di malafede e ridimensionare la colpa.

Ruolo di assicurazioni e gestione del rischio residuo

Come accennato, avere una polizza D&O può fornire copertura per le spese di difesa e gli esborsi risarcitori (tranne che in caso di dolo conclamato). In ottica di difesa, ciò consente di ingaggiare i migliori legali e consulenti senza l’incubo di costi insostenibili e, se si perde la causa civile per colpa, l’assicurazione paga il risarcimento (di norma) al posto dell’amministratore fino al massimale. È però fondamentale denunciare tempestivamente il sinistro assicurativo non appena emergono contestazioni, per non decadere dalla copertura.

Un amministratore avveduto dovrebbe sin dall’inizio del mandato valutare questi rischi e predisporre un “piano B”: assicurazione, patrimonio personale separato (ove possibile) o trust a tutela dei beni di famiglia, così da limitare l’impatto di eventuali azioni di rivalsa. Ovviamente questi aspetti vanno maneggiati con cura e legalità, poiché trasferimenti di beni in prossimità di fallimento possono essere revocati o considerati addirittura atti di bancarotta fraudolenta.

Profili specifici per S.r.l. e S.p.A.: differenze e peculiarità

Pur condividendo gran parte della disciplina, le S.r.l. e le S.p.A. presentano alcune differenze nei rimedi e nelle dinamiche di accertamento della mala gestio:

  • Struttura di governance: Nelle S.p.A., spesso vi è un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale obbligatorio (salvo piccole spa). Ciò significa maggiori controlli interni: i sindaci hanno il dovere di vigilare e denunciare le irregolarità gravi (anche al tribunale ex art. 2409 c.c.) . Dunque, per un amministratore di S.p.A., un rischio è che i sindaci stessi promuovano azioni di responsabilità o segnalino al PM gli illeciti . In S.r.l., il collegio sindacale non è obbligatorio se la società è di piccole dimensioni; quindi meno controllo formale, ma se i soci minoritari sospettano mala gestio, oggi possono attivare direttamente il 2409 c.c. (reintrodotto). Inoltre, l’amministrazione può essere anche individuale (amministratore unico) o ripartita per competenze.
  • Azione individuale del socio: Nella S.r.l. come detto il singolo socio può agire ex art. 2476 c.c. , il che rende più facile il coinvolgimento degli amministratori in giudizi. Nella S.p.A., senza quel 20% di capitale, il socio di minoranza rimane pressoché impotente a promuovere un’azione (salvo, appunto, la denuncia 2409 c.c. per irregolarità).
  • Responsabilità verso i singoli soci/terzi (art. 2395 c.c.): C’è una particolare azione, di natura extracontrattuale, concessa ai singoli soci o terzi per danni diretti a loro cagionati da atti dolosi degli amministratori (art. 2395 c.c.). Vale per le S.p.A. (e si ritiene estensibile alle S.r.l.). Esempio: un amministratore diffonde false informazioni che fanno cadere il valore delle azioni, un socio può chiedergli i danni. Oppure, un amministratore con false comunicazioni induce un terzo a stipulare un contratto svantaggioso, il terzo può agire contro di lui. Questa è un’azione diversa dall’azione sociale, perché il danno è proprio del socio/terzo e non riflesso del danno alla società. La difesa qui sarebbe provare che il danno in realtà colpisce il patrimonio sociale e non individuale (in tal caso l’azione 2395 non è ammessa). In generale, l’azione ex 2395 è meno frequente, ma gli amministratori devono esserne consci.
  • Soci ingeren­ti e amministratori di fatto: Nelle S.r.l. spesso i soci sono pochi e partecipi della gestione anche senza cariche formali. Attenzione: il socio (non amministratore) che di fatto dirige la società può essere ritenuto amministratore di fatto e quindi chiamato a rispondere anch’egli per mala gestio . Ad esempio, Cass. 1516/2022 ha coinvolto un amministratore di diritto e un amministratore di fatto (quest’ultimo era il socio che operativamente gestiva) e li ha considerati entrambi solidalmente responsabili verso il fallimento . Il socio di S.r.l. che, pur non avendone il titolo, si ingerisce stabilmente nella gestione assume gli stessi doveri/fallimenti degli amministratori e ne sopporta i rischi . Questa è una differenza con le S.p.A. dove i soci (specie se sparsi) raramente partecipano alla gestione, salvo il caso del socio unico o di assetti molto chiusi.
  • Finanziamenti dei soci: Nelle S.r.l. è frequente che i soci finanzino la società. L’art. 2467 c.c. subordina il rimborso di tali finanziamenti al soddisfacimento degli altri creditori (se dati in momento di sottocapitalizzazione). Questo crea un legame con la mala gestio: l’amministratore di S.r.l. che rimborsa i finanziamenti soci in violazione dell’art. 2467 c.c. compie una mala gestio, come riconosciuto in Cass. 1516/2022 . Nelle S.p.A., i finanziamenti dei soci sono meno regolati in tal senso (anche se esiste il principio generale di postergazione in casi di abuso).
  • Cause di scioglimento e obblighi correlati: Sia in S.r.l. che in S.p.A., la perdita del capitale oltre certi limiti impone reazioni (artt. 2447 per S.p.A., 2482-ter per S.r.l.). La differenza è che in S.p.A. vi è l’obbligo di ridurre il capitale o trasformare la società se il capitale scende sotto il minimo legale, altrimenti la società si scioglie di diritto; in S.r.l., se il capitale scende sotto il minimo, può continuare ad esistere purché ricapitalizzata o trasformata, ma di fatto l’obbligo di reazione è analogo. La mancata osservanza di tali procedure è mala gestio in entrambi i casi, ma le S.p.A. essendo più regolamentate offrono anche spunti difensivi diversi: ad esempio, nelle S.p.A. l’amministratore può dire “ho convocato l’assemblea ex art. 2447, ma i soci non hanno deliberato nulla, quindi ho chiesto lo scioglimento”; nelle S.r.l. la distinzione tra ruoli di amministratori e soci è più sfumata, spesso coincidendo, quindi quell’alibi non c’è – la responsabilità ricade sull’amministratore-socio che non ha agito.
  • Collegio sindacale e revisore: Nelle S.r.l. più piccole spesso non c’è collegio sindacale né revisore legale dei conti fino a che non superano certi limiti dimensionali. Questo vuol dire che certe irregolarità possono protrarsi più a lungo senza emergere ufficialmente (nessuno che le certifichi), ma quando poi emergono (magari con il fallimento), vengono valutate severamente perché l’amministratore era l’unico guardiano. Nelle S.p.A. vi è sempre almeno il revisore, che certifica il bilancio: un bilancio falso di S.p.A. coinvolgerà anche il revisore eventualmente, nelle S.r.l. è possibile che non vi sia revisione e quindi tutto ricada sugli amministratori.

In generale, la posizione del singolo amministratore può essere più esposta nelle S.r.l. “chiuse” dove tutti sanno chi decide davvero (e spesso è un socio-amministratore unico). Mentre nelle S.p.A. con CdA allargati, deleghe, sindaci e revisori, c’è una sorta di diffusione del controllo e dunque di condivisione delle responsabilità (anche se non è garanzia di scampo: i non operativi possono essere chiamati in causa come visto se restano inerti di fronte a segnali d’allarme ).

La difesa dovrà tener conto di queste differenze: ad es., un amministratore non delegato di S.p.A. si difenderà evidenziando che ha chiesto informazioni ai delegati e non è stato messo nelle condizioni di agire, mentre in una S.r.l. l’amministratore unico non può addossare ad altri la colpa se non aveva nessuno sopra di lui.

Di contro, il socio non amministratore di S.r.l. che abbia però ingerito nella gestione non può pensare di salvarsi dicendo “non ero formalmente amministratore”: la legge e la Cassazione lo inchiodano come amministratore di fatto, soggetto allo stesso regime . Quindi la difesa, per un socio siffatto convenuto in giudizio, dovrà essere di merito (negare l’ingerenza effettiva, o dire che i danni non derivano dalle sue indicazioni) più che di natura formale.

In sintesi, S.r.l. e S.p.A. condividono i principi di base, ma l’applicazione concreta varia secondo la struttura organizzativa e di controllo. La guida fin qui ha trattato i principi in modo generale; nelle tabelle riepilogative e nelle FAQ sottostanti sottolineeremo dove opportuno le peculiarità per tipo sociale.

Esempi pratici e simulazioni

Di seguito presentiamo alcuni casi ipotetici (ma realistici, ispirati alla casistica reale) per illustrare come può configurarsi la mala gestio e quali sono i possibili esiti:

Esempio 1 – Prosecuzione illegittima e danno ai creditori: Alfa S.r.l. nel 2023 subisce perdite che erodono completamente il capitale sociale. L’amministratore unico, anziché convocare l’assemblea per ricapitalizzare o sciogliere la società, continua l’attività sperando in una ripresa, accumulando però ulteriori debiti nel 2024. Nel 2025 Alfa S.r.l. fallisce, con un deficit (passivo non pagato) di 500.000 €. Il curatore promuove azione di responsabilità contro l’amministratore, sostenendo che avrebbe dovuto cessare l’attività già dal 2023 e che il deficit si è aggravato di 300.000 € per la sua mala gestio. Documenta che a fine 2022 (quando emerse la perdita fatale) il patrimonio netto era -€50.000, mentre al fallimento è -€350.000, quindi chiede almeno 300.000 €. L’amministratore in difesa prova che la crisi del 2024 è dovuta a eventi esterni (aumento costi materie prime) e che, anche se avesse chiuso nel 2023, i debiti verso fornitori sarebbero comunque rimasti insoluti per 200.000 € (danno inevitabile). Il tribunale, applicando l’art. 2486 c.c. e le presunzioni, potrebbe presumere il danno in 300.000 € , ma dar modo all’amministratore di dimostrare che 100.000 € erano dovuti alla congiuntura esterna inevitabile. Se la prova è convincente (es. perizia economica), il giudice potrebbe ridurre il risarcimento a carico dell’amministratore a 200.000 €. In caso contrario, lo condannerà per l’intero peggioramento di 300.000 €. Questo esempio mostra l’importanza per l’amministratore di attivarsi tempestivamente in caso di perdite rilevanti: se Alfa S.r.l. fosse stata messa in liquidazione nel 2023, forse avrebbe evitato di contrarre i debiti ulteriori nel 2024, e l’amministratore non sarebbe ora perseguito.

Esempio 2 – Rimborso preferenziale ai soci e implicazioni penali: Beta S.p.A., in crisi di liquidità, nel 2025 ottiene vari prestiti dai soci per 200.000 €. A fine 2025 la società è insolvente e vi sarebbero gli estremi per la liquidazione giudiziale, ma il Consiglio di Amministrazione decide di rimborsare i soci finanziatori con la poca cassa rimasta (violando l’art. 2467 c.c., analogamente applicabile in S.p.A.). Nel 2026 Beta viene dichiarata fallita su istanza di fornitori non pagati. Il curatore nota che pochi mesi prima del fallimento c’è stata l’uscita di 200.000 € verso i soci, e cita in giudizio gli amministratori. Risultato: con altissima probabilità gli amministratori verranno condannati a restituire quei 200.000 € al fallimento, poiché hanno leso la par condicio creditorum rimborsando i soci a danno dei creditori . Inoltre, quasi sicuramente la Procura contesterà loro la bancarotta preferenziale (reato): se condannati, subiranno anche sul piano penale (in tale scenario la condotta è chiaramente dolosa, sapevano dello stato di decozione e hanno favorito scientemente i soci). Morale: mai pagare i soci (o sé stessi) in situazione di insolvenza pre-fallimentare; i creditori “esterni” vengono prima, e il tentativo di salvare i propri investimenti configura mala gestio civile e reato penale.

Esempio 3 – Amministratore di fatto e responsabilità fiscale: La società Gamma S.r.l. dal 2018 al 2021 ha formalmente come amministratore unico una prestanome (una segretaria), ma di fatto il dominus che impartisce ordini e gestisce conti è il socio di maggioranza. Gamma S.r.l. attua una frode fiscale (emette fatture false e non versa IVA per 500.000 €). Nel 2022 la società viene liquidata e chiusa, lasciando debiti fiscali enormi. L’Agenzia delle Entrate scopre la frode e nel 2023 notifica avvisi di accertamento sia alla società (intanto estinta) sia al socio di maggioranza in qualità di amministratore di fatto, per imposte evase, sanzioni e interessi. In particolare, contesta che la società era un puro schermo e che il socio ha operato a proprio vantaggio. Esito possibile: Il socio impugna gli avvisi negando di essere amministratore di fatto. Se però l’Agenzia produce documenti (mail, testimonianze) che dimostrano il suo ruolo gestionale, allora in base ai principi affermati da Cass. 25530/2021 l’amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere sia delle sanzioni tributarie (perché la società era una costruzione di mero artificio e lui ne ha beneficiato ) sia delle imposte non versate, alle condizioni dell’art. 36 DPR 602/73 . Nella nostra simulazione, essendoci frode, la società fittizia e vantaggio personale, è molto probabile che il socio-dominus venga effettivamente ritenuto responsabile in solido del pagamento di tutto il dovuto (IVA evasa, sanzioni) verso l’Erario. Verrebbe trattato, in sostanza, come “obbligato principale”. Al tempo stesso, sul fronte penale quel socio risponderà di reati tributari (dichiarazione fraudolenta, occultamento di scritture) e molto difficilmente potrà esimersi. Questa simulazione evidenzia come usare teste di legno non protegge affatto dai rischi: la figura dell’amministratore di fatto assicura che le autorità possano andare oltre le mere formalità per colpire i veri responsabili.

Esempio 4 – Business judgment rule applicata: Delta S.p.A., operante nel settore tecnologico, nel 2024 decide di investire 2 milioni in un progetto di ricerca innovativo, su decisione del Consiglio di Amministrazione. Il progetto viene approvato dopo aver ottenuto uno studio di fattibilità da un esperto esterno e sembrava promettente, ma nel 2025 fallisce e causa alla società una perdita di 2 milioni. I soci sono furiosi e nel 2026, dopo il rinnovo del CdA, la società promuove azione contro i precedenti amministratori per mala gestio. Difesa ed esito: In giudizio, i convenuti producono il report di fattibilità 2024, e-mail interne che mostrano discussioni approfondite sui rischi, verbali consiliari dove si evidenzia che tutti i consiglieri hanno valutato pro e contro e deciso all’unanimità confidando nel parere positivo dell’esperto. Dimostrano inoltre che nel 2024 il mercato era favorevole a quel tipo di innovazione (articoli di settore, ecc.). Il tribunale, alla luce di ciò, potrebbe ritenere applicabile la business judgment rule, giudicando che la scelta era stata informata e ragionevole ex ante, sebbene l’esito sia stato negativo . Pertanto, potrebbe respingere la domanda risarcitoria, riconoscendo che non ogni investimento fallito è colpa degli amministratori: qui non vi fu imprudenza irrazionale né violazione di norme, ma un azzardo calcolato che purtroppo non ha pagato. Questo scenario mostra l’importanza di preparare il terreno difensivo durante la gestione stessa: se i report e i verbali non fossero stati accurati, la difesa BJR sarebbe stata più debole. Invece, grazie a quelle precauzioni, gli amministratori possono salvarsi.

Esempio 5 – Omessa tenuta delle scritture contabili: Epsilon S.r.l. viene dichiarata fallita nel 2025. L’amministratore non consegna al curatore alcuna contabilità: afferma che andò distrutta in un incendio (mai denunciato) e che comunque gli affari andavano male per cause esterne. Il curatore avvia un’azione di responsabilità per mancata tenuta delle scritture e distrazione presunta di attivi, evidenziando che dal bilancio 2023 risultavano crediti per €100.000 e magazzino per €50.000, dei quali non v’è traccia. Esito: seguendo l’orientamento Cass. 23675/2023, il tribunale ritiene che la mancata consegna di beni e disponibilità e l’assenza di scritture costituiscano violazione dei doveri di conservazione del patrimonio . Inoltre, in mancanza di prova contraria, presume che i crediti esigibili indicati in bilancio fossero stati incassati dall’amministratore e non utilizzati per pagare i debiti . Di conseguenza, condanna l’amministratore a risarcire €150.000 (pari al valore nominale dei crediti e beni non rinvenuti) . L’amministratore non aveva modo di difendersi efficacemente, avendo egli stesso violato l’obbligo di tenuta delle scritture che avrebbero potuto giustificare dove fossero finiti quei valori. Questa simulazione insegna che la trasparenza contabile è fondamentale: se si perdono le pezze giustificative, la legge e i giudici presumono il peggio.

Ognuno di questi esempi riflette situazioni frequenti nella pratica italiana e aiuta a comprendere tanto le condotte da evitare quanto gli argomenti che l’amministratore può (o non può) utilizzare a proprio vantaggio.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa si intende esattamente per mala gestio degli amministratori?
R: Il termine “mala gestio” indica genericamente una cattiva amministrazione, ossia l’insieme di comportamenti degli amministratori contrari ai doveri loro imposti e tali da ledere il patrimonio sociale o i diritti dei creditori. Può consistere in atti illegittimi (violazioni di legge o statuto), atti imprudenti o negligenti oltre la normale alea dell’impresa, omissioni di vigilanza o intervento dovuti, conflitti di interesse non gestiti correttamente, ecc. In pratica, rientrano nella mala gestio tutte quelle condotte dove l’amministratore non amministra nell’interesse della società con la diligenza richiesta, causando un danno. Va distinto dalla gestione meramente inefficiente: se l’amministratore ha agito con diligenza e buona fede, ma un affare va male per sfortuna, non si parla di mala gestio (grazie alla business judgment rule). Se invece vi è violazione di norme o negligenza grave, allora è mala gestio.

D: Quali sono le situazioni concrete più tipiche di mala gestio che portano a responsabilità?
R: Alcuni esempi ricorrenti: – Violazione degli obblighi contabili: tenuta irregolare della contabilità, bilanci falsi, sottrazione/libri in nero. Questo spesso accompagna altre irregolarità ed è gravemente sanzionato . – Operazioni in conflitto di interessi: es. l’amministratore che fa acquistare alla “sua” società beni da un’altra sua società a prezzo gonfiato, senza informare nessuno (violazione art. 2391 c.c.). – Inosservanza delle cause di scioglimento: non aver convocato l’assemblea e limitato la gestione quando il capitale sociale è perduto, continuando a contrarre debiti (fattispecie che poi porta a danni da prosecuzione illegittima ex art. 2486 c.c.). – Pagamenti preferenziali o distrazione di asset: favorire alcuni creditori (soci, parti correlate) a scapito di altri, oppure prelevare indebitamente denaro aziendale per scopi personali. – Omissione di azioni necessarie: non aver richiesto tempestivamente il fallimento o un’altra procedura quando l’insolvenza era conclamata, aggravando il passivo; oppure non aver recuperato crediti importanti lasciando che cadessero in prescrizione; o ancora, non aver assicurato beni sociali causando la perdita del risarcimento in caso di sinistro. – Gestione avventata del credito o del patrimonio: concedere fidi e dilazioni a clienti insolventi senza garanzie, investire gran parte della cassa in strumenti speculativi non autorizzati dall’oggetto sociale, acquistare aziende decotte senza due diligence (come nel caso Cass. 2172/2023) . – Mancata vigilanza sui delegati (per CdA): consiglieri non operativi che ignorano segnali di allarme e lasciano che l’amministratore delegato compia atti dannosi. La legge (art. 2392 co.2) li chiama a rispondere se con un minimo di diligenza avrebbero potuto intervenire . In tutte queste situazioni, se ne deriva un danno, l’amministratore è esposto ad azioni di responsabilità.

D: Un amministratore può essere ritenuto personalmente responsabile dei debiti della società verso i creditori o verso il Fisco?
R: Sì, ma solo in casi particolari previsti dalla legge. In generale, i debiti della società restano a carico della società. Tuttavia: – Verso i creditori privati, l’amministratore risponde personalmente se, con mala gestio, ha causato l’insufficienza patrimoniale (azione ex art. 2394 c.c.). In pratica, se ha aggravato il dissesto e per colpa sua i creditori non sono stati pagati, dovrà risarcire il “buco” fino a concorrenza del danno imputabile a lui . Ciò avviene tipicamente in fallimento, su impulso del curatore. – Verso il Fisco, casi specifici: come visto l’art. 36 DPR 602/73 rende l’amministratore (o liquidatore) obbligato in solido per le imposte non pagate durante la liquidazione, se ha violato l’ordine dei pagamenti . Fuori da questo caso, l’amministratore di norma non risponde dei tributi sociali, a meno che non si configuri una frode con società fittizia (in cui viene considerato responsabile diretto) . Inoltre, se ha commesso reati tributari, potrà avere sanzioni penali, ma per il recupero del tributo evaso l’Erario userà gli strumenti ordinari sulla società (salvo appunto far leva su art. 36). – Verso altri enti: vi sono normative speciali, ad esempio in materia ambientale o di sicurezza sul lavoro, che talora prevedono la responsabilità solidale dell’amministratore per certe obbligazioni (pensiamo alle sanzioni amministrative). Ma rimanendo sul piano commerciale, la regola base è: niente “responsabilità illimitata” dell’amministratore salvo egli abbia gestito talmente male da dover rifondere un danno. In sintesi, non è come nella società di persone dove i soci rispondono di tutte le obbligazioni: qui l’amministratore risponde solo se viene riconosciuto un suo illecito connesso al debito.

D: Cos’è e cosa comporta l’azione ex art. 2409 c.c. per mala gestio?
R: L’art. 2409 c.c. è un rimedio speciale: la denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione. Può essere presentata da soci (tanti da rappresentare il 5% del capitale nelle S.p.A. non quotate, o il 2% se quotate; per le S.r.l. anche soci di minoranza senza soglia specifica dopo la riforma del 2021) oppure dal collegio sindacale. Il tribunale, se ritiene fondata la denuncia (cioè emergono indizi seri di mala gestio attuale e potenzialmente dannosa), può ordinare un’ispezione della società nominando un esperto. Se dall’ispezione emergono effettivamente gravi irregolarità, il tribunale può adottare provvedimenti cautelativi: il più drastico è la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario . È una procedura rapida (volontaria giurisdizione) e non mira al risarcimento immediato, ma a tutelare l’integrità della società rimuovendo i gestori inaffidabili. Per l’amministratore denunciato, subire un 2409 c.c. è molto serio: se il tribunale gli nomina un amministratore giudiziario affiancato o in sostituzione, di fatto certifica la sfiducia giudiziaria nella sua gestione. Ciò spesso preluderà a: – un’azione di responsabilità civile da parte del nuovo amministratore o dei soci, – una segnalazione al PM per reati eventualmente emersi (il tribunale stesso può trasmettere gli atti alla Procura se ravvisa illecito penale). In pratica il 2409 è un meccanismo di “commissariamento” temporaneo per salvare la società dalla mala gestio. L’amministratore, una volta revocato, può impugnare il decreto se ritiene che le irregolarità contestate non fossero reali, ma in parallelo dovrà prepararsi a difese sul merito delle stesse in altri giudizi. Quindi comporta un danno reputazionale immediato e l’estromissione dalla gestione.

D: Se la società fallisce, entro quanto tempo il curatore può citare in giudizio gli ex amministratori per responsabilità?
R: Il curatore subentra nei diritti della società e dei creditori al momento della sentenza dichiarativa di fallimento (o liquidazione giudiziale). L’art. 2394-bis c.c. consente al curatore di esercitare l’azione di responsabilità “nel termine di prescrizione previsto dalle norme che disciplinano le singole azioni”. Quindi: – Per l’azione sociale (contrattuale) vale il termine ordinario decennale? In dottrina si è discusso: alcuni ritengono 5 anni perché l’art. 2949 c.c. prevede la prescrizione breve per le azioni delle società contro gli amministratori. Altri dicono 5 anni dal fallimento per l’azione dei creditori (extracontrattuale). In pratica i curatori tendono ad agire entro 5 anni dalla data di fallimento, per prudenza, anche se i fatti risalgono più indietro (specie se c’è un decennio potenziale). – Attenzione però: l’art. 2941 n.7 c.c. sospende la prescrizione tra la società e l’amministratore finché questi è in carica. Dunque, se un amministratore è rimasto in carica fino al fallimento, il termine inizia a decorrere solo da quel momento per l’azione contrattuale . Ciò dà al curatore un margine più ampio. In sintesi, il curatore spesso ha il tempo dalla sua. In ogni caso, dopo il fallimento di norma si attiva molto rapidamente (entro 1-2 anni) con l’azione di responsabilità, perché è suo dovere. Se dorme troppo, rischia lui responsabilità; quindi difficilmente un amministratore fallito “scampa” per decorso di termini, salvo fallimenti chiusi in fretta senza attivo (dove allora il curatore potrebbe non agire per mancanza di fondi, ma è un’altra storia). Diciamo che ragionevolmente fino a 5 anni dal fallimento l’azione può arrivare. Oltre, se non è stata esercitata, l’ex amministratore può sperare in una prescrizione, ma è raro che un curatore efficiente lasci passare così tanto se c’è sostanza da recuperare.

D: Ho agito come amministratore in buona fede ma la società è andata male e i creditori sono insoddisfatti: rischio comunque qualcosa?
R: Se hai agito in buona fede e nel rispetto dei doveri, e puoi dimostrarlo, non dovresti essere ritenuto responsabile. Il diritto societario non è una garanzia di successo, ma richiede diligenza e lealtà. Quindi, se la crisi della società è dovuta a fattori esogeni (mercato, pandemia, ecc.) e tu hai fatto il possibile (ridotto costi, cercato finanziamenti, avvertito i soci tempestivamente, ecc.), anche se la società fallisce i creditori difficilmente potranno incolparti personalmente. Potrebbero tentare, ma in giudizio la tua difesa sarebbe forte mostrando l’assenza di colpa. Ad esempio, molte cause contro amministratori vengono respinte perché il giudice riconosce che la perdita è dipesa da una congiuntura negativa e non da violazioni specifiche. Certo, va considerato il pregiudizio: se i creditori perdono soldi, cercheranno un colpevole. Ma le norme stesse, come la BJR e l’onere probatorio a loro carico (per l’azione ex 2394), li ostacolano se non c’è effettiva mala gestio. In conclusione: il sistema tende a punire l’amministratore colposo o sleale, non quello sfortunato ma diligente.

D: Un amministratore può evitare la responsabilità delegando tutto ad altri o nominando un prestanome?
R: No, non in modo assoluto. La legge prevede che nel CdA si possano attribuire deleghe a uno o più amministratori (amministratori delegati, comitato esecutivo), ma i consiglieri non delegati devono comunque agire informati e impedire atti pregiudizievoli . Quindi non possono disinteressarsi: se lo fanno rischiano comunque la responsabilità in vigilando (limitata ai casi di colpa grave nell’omesso intervento). Quanto al nominare un prestanome, come spiegato la figura dell’amministratore di fatto vanifica questa tattica: l’ordinamento guarda alla sostanza, quindi se Tizio gestisce dietro le quinte e Caio è l’amministratore legale ma fantoccio, entrambi possono essere ritenuti responsabili in solido. Il prestanome non è immune: se accetta la carica, anche se esegue solo ordini altrui, viola il dovere di amministrare personalmente e con diligenza, dunque risponde (magari in concorso con l’amministratore di fatto). In più, nominare teste di legno spesso aggrava le cose perché costoro generalmente non tengono buona amministrazione. Insomma, delegare non significa deresponsabilizzarsi. L’unica delega totale possibile è non assumere la carica affatto. Se uno è amministratore formale, risponde sempre almeno della propria sfera di controllo. Se non lo è formalmente ma di fatto comanda, risponde perché la giurisprudenza lo equipara all’amministratore (anche penalmente, nei reati fallimentari il dominus occulto è punito come amministratore).

D: Se un nuovo amministratore subentra e scopre le malefatte del precedente, cosa può fare?
R: Il nuovo amministratore o il nuovo CdA ha il potere (anzi il dovere, se nell’interesse sociale) di promuovere un’azione sociale di responsabilità contro gli ex amministratori per le mala gestio riscontrate. Di solito questo avviene previa approvazione assembleare (la nuova gestione convoca i soci e relaziona i fatti, ottenendo il voto per agire ex art. 2393 c.c.). In alcuni casi urgenti potrebbe agire anche senza delibera, salvo ratifica dei soci. In alternativa, se i soci attuali non vogliono muoversi, un socio di minoranza potrebbe farlo ex 2393-bis c.c. Nelle S.r.l., addirittura il nuovo amministratore potrebbe essere lui stesso socio e agire direttamente ex 2476 c.c. L’azione serve a recuperare danni subiti dalla società (magari casse svuotate, investimenti dissennati). Inoltre, il nuovo amministratore dovrebbe valutare di informare il collegio sindacale (se c’è) e se le irregolarità sono gravi e attuali, di presentare esso stesso denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. per ottenere provvedimenti (ad esempio contro eventuali complici del vecchio admin ancora in carica, come dirigenti). Infine, non raramente il nuovo amministratore sporge denuncia penale se ravvisa reati (es. appropriazioni indebite, falso in bilancio); questo spesso va di pari passo con l’azione civile, per aumentare la pressione sugli ex gestori. Dunque il nuovo amministratore ha tutti gli strumenti legali che avrebbe la società stessa, rappresentandola, per perseguire i predecessori infedeli.

D: Quali sono le sentenze chiave più recenti che un avvocato dovrebbe conoscere su questi temi?
R: Dal 2021 ad oggi ci sono state numerose pronunce rilevanti: – Cass. civ. sez. I, 19 gennaio 2022 n. 1516: responsabilità di amministratori (di diritto e di fatto) per rimborso ai soci pre-fallimento in danno ai creditori, conferma solidarietà e rilevanza penale (bancarotta) . – Cass. civ. sez. I, 24 gennaio 2023 n. 2172: sul limite della business judgment rule – atto di mala gestio l’acquisizione di ramo d’azienda indebitato senza adeguate cautele . – Cass. civ. 3 agosto 2023 n. 23675: in sede fallimentare, presunzione di danno per beni/crediti non consegnati al curatore e rilevanza dell’assenza di scritture; quantificazione del danno tramite specifici ammanchi . – Cass. SU 20 settembre 2023 n. 26867 (in tema bancario, ma con principi generali): afferma la responsabilità per mala gestio se la banca (gli amministratori) erogano credito incauto causando danni, e definisce i limiti del sindacato sulle scelte gestorie in quel campo (sentenza su concessione abusiva del credito, ma cita business judgment). – Cass. SU 5 aprile 2024 n. 9170: chiarisce che la responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 di liquidatori e amministratori riguarda solo imposte dirette, non IVA/IRAP, e non include sanzioni . – Cass. trib. 21 settembre 2021 n. 25530: (già menzionata) amministratore di fatto ritenuto responsabile per imposte e sanzioni in società fittizia; ribadisce esclusiva responsabilità ente per sanzioni salvo casi eccezionali e necessità di motivare prove per art.36 . – Cass. pen. varie: sul penale ricordiamo Cass. pen. sez. V n. 6738/2020 (amministratori non delegati colpevoli per non aver impedito condotte del delegato, riflesso penale dell’art. 2392) e Cass. pen. SU n.22474/2016 (sulla configurabilità dell’amministratore di fatto nei reati fallimentari). Inoltre Cass. pen. 30403/2021 sulla bancarotta preferenziale e confini con la bancarotta semplice.

Conoscere queste (e altre citate in fondo) consente al legale di avere argomenti aggiornati per sostenere o contestare la responsabilità.

D: Una volta condannato civilmente al risarcimento, l’amministratore può fallire a sua volta (fallimento personale)?
R: No, in Italia le persone fisiche, salvo siano imprenditori individuali, non possono essere dichiarate fallite per debiti derivanti da attività altrui. L’amministratore è fallibile solo se egli stesso è imprenditore insolvente o se la sua condotta rientra in specifiche fattispecie (ad esempio socio illimitatamente responsabile di società fallita). L’amministratore di una s.r.l./spa non fallisce di riflesso. Ciò non toglie che i suoi beni personali possano essere aggrediti dai creditori (la società o il curatore) in base alla condanna: pignoramenti, ipoteche, etc., come per qualunque debitore civile. Per tutelarsi, qualora non abbia liquidità per soddisfare il risarcimento, l’ex amministratore potrebbe – se i presupposti lo consentono – ricorrere a procedure come il piano del consumatore o liquidazione del patrimonio previste dalla legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012, ora integrate nel Codice della crisi). Queste procedure sono una sorta di “fallimento personale” ma su base volontaria/difensiva, dove il debitore chiede di liquidare il suo patrimonio ottenendo l’esdebitazione residua. È una strada percorribile se il debito è molto superiore alle capacità di pagamento (es. un risarcimento milionario non coperto da assicurazione). Non cancella la condanna, ma può dare sollievo liberando dall’insolvenza residua dopo aver messo a disposizione il possibile.

Dopo aver approfondito gli aspetti salienti, riportiamo in calce una tabella riepilogativa e la sezione fonti, con riferimenti normativi e giurisprudenziali chiave.

Tabelle riepilogative

Tabella 1: Tipologie di azioni di responsabilità vs. amministratori

Tipo di azioneChi può promuoverlaNaturaPrescrizioneLegittimazione in caso di fallimentoDanno risarcibile
Azione sociale (verso società)Società (delibera assemblea) o soci (S.p.A. ≥20%; ciascun socio in S.r.l.)Contrattuale (1218 c.c.)5 anni (da atto dannoso o scoperta) – sospesa finché admin in carica ; alcuni considerano 5 anni da revoca o fallimento.Esercitata dal curatore (cumula col 2394)Danno alla società (patrimonio sociale diminuito).
Azione dei creditori sociali (2394 c.c.)Creditori sociali (se società insolvente, anche senza fallimento)Extracontrattuale5 anni da emersione insufficienza patrimoniale (spesso dal fallimento)Esercitata solo dal curatore in fallimentoInsufficienza patrimoniale causata dall’inosservanza dei doveri (danno ai creditori insoddisfatti).
Azione in procedura concorsualeCuratore (liquidazione giudiziale, LCA)Mista (cumula 2393+2394)Vedi singole azioni sopra (curatore di solito agisce entro 5 anni dal fallimento)– (Curatore è già l’attore unico)Danno sia alla società sia ai creditori (confluisce tutto nel deficit fallimentare teorico).
Azione individuale del socio/terzo (2395 c.c.)Socio o terzo direttamente danneggiato da atto doloso (non mediato da danno sociale)Extracontrattuale5 anni da quando ha conoscenza del danno e dolo amministratoreIn fallimento spetta comunque al socio/terzo (se il diritto non è del tutto assorbito dalla massa)Danno direttamente patito dal soggetto (es. perdita valore azioni, affidamento leso, ecc.).
Denuncia al Tribunale (2409 c.c.)Soci (S.p.A. 5% cap. sociale; S.r.l. ogni socio dopo D.lgs 14/2019) o Collegio Sindacale– (volont. giurisdizione)– (non è azione risarcitoria, ma provvedimento cautelare)In caso di amministrazione giudiziaria, poi curatore agirà in responsabilità se opportunoNon mira a risarcimento immediato, ma a rimuovere amministratori e prevenire danni futuri.

Note: l’art. 2394-bis c.c. assicura che in caso di fallimento le azioni 2393 e 2394 siano esercitate dal curatore, evitando concorrenza di giudizi . La natura contrattuale/extracontrattuale incide su onere della prova e prescrizione: contrattuale 10 anni (secondo alcuni) ma soggetta a sospensioni, extracontrattuale 5 anni; la giurisprudenza propende per 5 anni in ogni caso per uniformare, salvo sospensioni particolari (ad es. cassazione, tempus regit actum per art. 378 CCI considerato norma processuale) .

Tabella 2: Doveri degli amministratori nelle diverse fasi e relative conseguenze se violati

Fase situazione societariaDoveri principali dell’amministratoreViolazione (mala gestio)Possibili responsabilità
Gestione ordinaria (società solvibile, in bonis)– Amministrare con diligenza e buona fede nell’interesse sociale.<br>– Evitare conflitti di interesse; se esistenti, dichiararli e astenersi (2391 c.c.)<br>– Non concorrere con la società (2390 c.c.).<br>– Tenere contabilità regolare; redigere bilanci veritieri (2423 c.c. e segg.).<br>– Vigilare (anche sui delegati) e agire informato (2381 c.c.).– Atti ultra vires, operazioni manifestamente imprudenti o illegali.<br>– Conflitti di interesse occulti, vantaggi personali a danno società.<br>– Bilanci falsi o omissione informazioni ai soci.<br>– Inazione colposa di amministratori non esecutivi davanti a segnali di gestione anomala.– Azione sociale di responsabilità (2393/2476 c.c.) .<br>– Azione individuale soci/terzi (2395) se danno diretto.<br>– Denuncia 2409 c.c. se irregolarità gravi attuali .<br>– Possibili reati societari (es. falso in bilancio) se dolo.
Probabile crisi (squilibri patrimoniali o finanziari, pur solvibili)– Attivarsi “senza indugio” per adottare strumenti di risanamento (piani di risanamento, composizione negoziata) .<br>– Monitorare “indici di allerta” e garantire assetti adeguati per rilevarli (2086 c.c.).<br>– Gestire con prudenza, evitando operazioni che aggravino lo squilibrio.<br>– Fornire informazioni corrette all’esperto di composizione negoziata (se nominato) .– Negligenza nel percepire segnali di crisi (es. ignorare ripetute perdite di esercizio).<br>– Mancata attivazione strumenti di composizione (lasciar incancrenire la crisi senza tentare nulla).<br>– Informazioni opache o incomplete durante tentativi di composizione (violazione dovere trasparenza ex art. 4 CCI) .– Azione di responsabilità per aggravamento del dissesto (se poi insolvenza).<br>– In composizione negoziata: possibile revoca misure protettive se mala fede.<br>– Rischio di valutazione negativa nel concordato preventivo (se amministratori hanno tardato).<br>(Al 2025 non esistono sanzioni specifiche extrapenali solo per mancato utilizzo di allerta, data la riforma delle misure di allerta non attuata, ma la condotta omissiva rileva in generale come colpa).
Insolvenza reversibile (crisi conclamata ma rimediabile)– Predisporre e attuare uno strumento di regolazione della crisi (es. concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) .<br>– Salvaguardare la continuità aziendale se c’è prospettiva di risanamento, adottando gestione conservativa (niente azzardi) .<br>– Prediligere l’interesse dei creditori rispetto a quello dei soci alla redditività (il focus si sposta sulla salvaguardia attivo per creditori).– Proseguire attività normale come se nulla fosse, erodendo ulteriormente risorse (es. contrarre nuovi debiti insostenibili).<br>– Tentare operazioni disperate sperando in recuperi miracolosi (giochi d’azzardo gestionali contrari al dovere di conservazione).<br>– Favorire ancora i soci (es. distribuire utili residui o rimborsare soci) invece di accantonare per creditori.– Azione di responsabilità per “illegittima prosecuzione attività” (art. 2486 c.c.).<br>– Misure d’urgenza (2409 c.c.) se soci o sindaci si attivano vedendo rischio per patrimonio.<br>– Se poi fallimento: imputazione di bancarotta semplice o fraudolenta per aggravamento del dissesto.
Insolvenza irreversibile (dissesto senza rimedio, azienda decotta)Richiedere tempestivamente l’apertura di una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale) o altra procedura di insolvenza (es. amministrazione straordinaria se grande).<br>– Astenersi da qualunque atto lesivo dei creditori: non sottrarre beni, non pagarne alcuni a scapito di altri, non aumentare il passivo inutilmente.<br>– Agevolare il compito del futuro curatore: ordinare le scritture, conservare i beni, consegnare tutto alla liquidazione.Ritardare il fallimento: continuare pervicacemente l’attività in perdita quando è chiaro che non c’è salvezza, erodendo l’attivo residuo (tipico caso di bancarotta semplice).<br>– Svuotare il patrimonio prima del fallimento (pagamenti preferenziali, distrazioni a parenti, vendite sottocosto di asset): classica bancarotta fraudolenta patrimoniale.<br>– Falsificare o occultare i libri contabili in previsione del fallimento: bancarotta fraudolenta documentale.– Azione di responsabilità del curatore (sommatoria di ogni danno derivante da atti in questo periodo).<br>– Bancarotta fraudolenta o semplice a seconda della gravità e intenzionalità, con pene detentive notevoli.<br>– Interdizione a esercitare altre imprese o uffici (fino a 10 anni, ex art. 216 L.F. per bancarotta fraudolenta).<br>– Possibile estensione del fallimento all’amministratore se imprenditore occulto (non usuale per spa/srl, ma capita in gruppi societari con confusione patrimoni).

(Le soglie tra le fasi non sono sempre nette: la “probabilità di crisi” e “insolvenza reversibile” sono concetti introdotti dal Codice della crisi per modulare i doveri. In pratica, man mano che la situazione peggiora, aumentano gli obblighi di conservazione e di considerare prioritario l’interesse dei creditori.)

Accertamento sugli Amministratori per Mala Gestio: Rischi e Come Difendersi

Hai ricevuto un accertamento perché, in qualità di amministratore, ti viene contestata una mala gestio nella conduzione della società?
L’Agenzia delle Entrate o altri enti ti attribuiscono responsabilità personali, sostenendo che alcune scelte gestionali abbiano generato danni fiscali o patrimoniali?
Temi che decisioni imprenditoriali vengano trasformate in accertamenti personali, sanzioni e azioni risarcitorie?

Devi saperlo subito:

👉 la mala gestio non si presume,
👉 una gestione inefficace non equivale automaticamente a illecito,
👉 moltissimi accertamenti contro gli amministratori sono aggressivi, errati e difendibili.

Questa guida ti spiega:

  • quando scatta l’accertamento per mala gestio,
  • quali sono i rischi reali per l’amministratore,
  • quali errori commettono Fisco e curatori,
  • come difenderti in modo efficace.

Cos’è la Mala Gestio (In Modo Chiaro)

Per mala gestio si intende una gestione che viene ritenuta:

  • imprudente,
  • antieconomica,
  • negligente,
  • non conforme all’interesse sociale.

Può essere contestata in presenza di:

  • perdite reiterate,
  • mancato pagamento di imposte o contributi,
  • distrazione di risorse,
  • operazioni ritenute irrazionali,
  • prosecuzione dell’attività in perdita.

👉 Non ogni perdita o errore gestionale è mala gestio.


Perché il Fisco o Altri Enti Contestano la Mala Gestio

Il ragionamento tipico è questo (spesso scorretto):

👉 “Se la società ha debiti o fallisce, l’amministratore ha gestito male.”

Questo approccio viene utilizzato in:

  • accertamenti fiscali,
  • azioni di responsabilità,
  • procedure concorsuali,
  • verifiche post-fallimentari,
  • controlli su società in crisi.

Ma attenzione:

➡️ l’esito negativo non prova l’illecito,
➡️ la responsabilità dell’amministratore va dimostrata, non presunta.


I Rischi per l’Amministratore

Un’accusa di mala gestio può comportare:

  • responsabilità patrimoniale personale,
  • estensione dei debiti fiscali,
  • azioni di responsabilità civili,
  • richieste risarcitorie del curatore,
  • interdizioni o inabilitazioni,
  • segnalazioni bancarie e reputazionali.

👉 Il rischio è diretto sul patrimonio personale.


Gli Errori Più Frequenti nelle Contestazioni di Mala Gestio

Molti accertamenti presentano errori gravi, tra cui:

  • confondere crisi d’impresa con mala gestio,
  • giudicare le scelte con il “senno di poi”,
  • ignorare il contesto di mercato,
  • non distinguere tra rischio imprenditoriale e illecito,
  • non dimostrare il nesso causale tra gestione e danno,
  • motivazioni generiche (“gestione imprudente”),
  • violazione del diritto di difesa.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Mala Gestio ≠ Responsabilità Automatica

Un principio fondamentale della difesa è questo:

👉 l’amministratore risponde solo se:

  • ha violato specifici doveri,
  • ha causato un danno concreto,
  • esiste un nesso diretto tra condotta e danno.

Non è responsabile se:

  • ha agito secondo criteri imprenditoriali,
  • ha assunto rischi leciti,
  • ha operato in buona fede,
  • ha tentato il risanamento.

👉 Il rischio d’impresa non è illecito.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento per mala gestio è ribaltabile se:

  • manca la prova del danno,
  • manca il nesso causale,
  • le decisioni erano ragionevoli al momento,
  • la crisi è dovuta a fattori esterni,
  • non vi è distrazione di risorse,
  • l’accertamento è fondato su presunzioni,
  • non è stato garantito il contraddittorio.

👉 La responsabilità non si presume: si dimostra.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un’accusa non contrastata può portare a:

  • condanne risarcitorie elevate,
  • aggressione del patrimonio personale,
  • pignoramenti e sequestri,
  • esclusione da incarichi futuri,
  • danni reputazionali duraturi.

👉 Difendersi tardi peggiora drasticamente la posizione.


Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)

1. Analizzare tecnicamente le contestazioni

È fondamentale verificare:

  • quali atti vengono contestati,
  • quali norme si assumono violate,
  • se esiste prova del danno,
  • se c’è un reale nesso causale.

2. Ricostruire le scelte gestionali

La difesa efficace dimostra:

  • il contesto economico,
  • le informazioni disponibili all’epoca,
  • le alternative realistiche,
  • le azioni di contenimento del danno.

📄 Prove tipiche:

  • verbali del CDA,
  • bilanci e situazioni contabili,
  • piani industriali,
  • corrispondenza con banche e fornitori,
  • consulenze tecniche.

3. Dimostrare la buona fede e la diligenza

È essenziale provare che:

  • non vi erano intenti distrattivi,
  • le scelte erano coerenti con l’oggetto sociale,
  • l’amministratore ha agito nell’interesse della società.

👉 La diligenza esclude la mala gestio.


4. Bloccare gli effetti dell’accertamento

Se l’atto viene emesso puoi:

  • impugnarlo nei termini,
  • chiedere sospensioni cautelari,
  • evitare azioni esecutive immediate.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere il patrimonio personale

La difesa serve a:

  • evitare estensioni di responsabilità,
  • limitare richieste risarcitorie,
  • tutelare beni personali e familiari.

6. Gestire la crisi societaria in modo corretto

In parallelo può essere utile:

  • composizione negoziata della crisi,
  • accordi con creditori,
  • procedure concorsuali corrette,
  • chiusura ordinata dell’attività.

👉 Una gestione corretta della crisi riduce la responsabilità personale.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa degli amministratori accusati di mala gestio richiede competenza in diritto tributario, societario e della crisi d’impresa.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica delle contestazioni per mala gestio,
  • ricostruzione delle scelte gestionali,
  • difesa contro accertamenti fiscali e patrimoniali,
  • tutela dell’amministratore da responsabilità personali,
  • sospensione e impugnazione degli atti,
  • strategia di protezione patrimoniale.

Conclusione

Un accertamento per mala gestio non equivale a una condanna.
Il Fisco e gli altri enti devono provare l’illecito, non limitarsi a giudicare l’esito della gestione.

Con una difesa tecnica, tempestiva e strutturata puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare la correttezza delle tue scelte,
  • evitare responsabilità personali,
  • proteggere il tuo patrimonio.

👉 Agisci subito: nelle contestazioni per mala gestio, la difesa tecnica fa la differenza.

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Difendersi da un’accusa di mala gestio è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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