Accertamento Su Risparmi Non Giustificati: Guida Alla Difesa

L’accertamento sui risparmi ritenuti non giustificati è una delle contestazioni fiscali più diffuse e insidiose.
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva disponibilità finanziarie o accumuli di denaro che ritiene non coerenti con i redditi dichiarati, tende spesso a presumere automaticamente l’esistenza di redditi non dichiarati.

È fondamentale chiarirlo subito:
il risparmio, di per sé, non è reddito imponibile.

Molti accertamenti di questo tipo sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se il contribuente si difende in modo tecnico e documentato.


Cosa si intende per risparmi non giustificati

Per risparmi non giustificati, l’Agenzia delle Entrate intende, ad esempio:

• giacenze bancarie ritenute elevate
• accumuli di liquidità nel tempo
• versamenti su conti o libretti
• disponibilità finanziarie non spese
• incrementi di risparmio improvvisi
• somme detenute senza apparente spiegazione

Si tratta spesso di risparmi leciti, accumulati negli anni.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta i risparmi

L’Agenzia delle Entrate utilizza i risparmi per:

• ricostruire una presunta capacità contributiva
• sostenere l’incompatibilità con i redditi dichiarati
• ipotizzare redditi non dichiarati
• avviare accertamenti sintetici o patrimoniali
• estendere i controlli a più annualità

Il problema è che il risparmio viene trattato come se fosse reddito prodotto nell’anno.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti sui risparmi, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• considera il risparmio come reddito annuale
• ignora l’accumulo pluriennale
• non distingue tra capitale e reddito
• trascura la capacità di risparmio del contribuente
• utilizza presunzioni automatiche
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e contestabile.


Quando l’accertamento sui risparmi è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• i risparmi hanno origine lecita
• derivano da redditi dichiarati negli anni precedenti
• sono coerenti con la storia reddituale
• manca la prova di redditi imponibili
• l’Ufficio utilizza presunzioni astratte
• non viene rispettato il diritto di difesa

Il risparmio non può essere trasformato in reddito per presunzione.


Come giustificare correttamente i risparmi

La difesa si fonda sulla documentazione storica e può basarsi su:

• estratti conto bancari storici
• dichiarazioni dei redditi pregresse
• prova della capacità di risparmio
• ricostruzione cronologica degli accantonamenti
• documentazione di redditi già tassati
• prova della mancata spesa delle somme
• perizie contabili

La coerenza nel tempo è più importante della singola prova isolata.


Sistemi di difesa efficaci

Una difesa efficace contro un accertamento sui risparmi deve essere analitica e strutturata e può basarsi su:

• ricostruzione patrimoniale pluriennale
• dimostrazione dell’accumulo progressivo
• confronto tra redditi e spese
• contestazione del metodo accertativo
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie economico contabili

Ogni somma va inserita in una logica storica complessiva.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento sui risparmi ritenuti non giustificati:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le somme contestate
• ricostruisci l’origine dei risparmi
• raccogli documentazione bancaria storica
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se conveniente
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• presunzione definitiva di redditi non dichiarati
• recuperi di imposte elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive e pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti patrimoniali fondati su presunti risparmi non giustificati, spesso annullati per errata qualificazione degli accantonamenti come reddito imponibile.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti sintetici e patrimoniali.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• dimostrare l’origine lecita dei risparmi
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare patrimonio e serenità personale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

I risparmi accumulati non sono evasione fiscale.
Agire subito significa impedire che una presunzione errata diventi un debito definitivo.

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Introduzione

Il tema dei “risparmi non giustificati” emerge quando il Fisco contesta al contribuente un incremento patrimoniale o delle disponibilità finanziarie non coerenti con i redditi dichiarati. In altre parole, se una persona accumula risorse finanziarie (risparmi, investimenti, acquisti di beni) in misura non spiegabile dai suoi redditi ufficiali, l’Amministrazione finanziaria può avviare un accertamento sintetico basato sulla capacità di spesa e sul risparmio accumulato . Tale accertamento presuppone che la differenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente speso o risparmiato derivi da redditi non dichiarati.

Questa guida approfondisce, con aggiornamenti a dicembre 2025, gli strumenti normativi e le strategie di difesa a disposizione del contribuente (privato cittadino, imprenditore o professionista) che si trovi destinatario di un accertamento per risparmi non giustificati. Adotteremo un linguaggio giuridico ma chiaro, adatto sia ai professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) sia ai contribuenti avanzati, con riferimenti a normativa italiana e giurisprudenza recente. L’obiettivo è fornire un quadro completo – comprensivo di tabelle riepilogative, sessioni di domande e risposte (“FAQ”) e esempi pratici – dal punto di vista del contribuente debitore, ossia di chi subisce l’accertamento e intende far valere le proprie ragioni.

Tra i temi trattati vi saranno: le presunzioni fiscali su conti correnti e patrimoni, il funzionamento dell’accertamento sintetico (anche noto come redditometro), l’uso delle banche dati finanziarie (Superanagrafe dei conti, algoritmo “Risparmiometro/Ve.R.A.”), le peculiarità per lavoratori autonomi e società, nonché situazioni più complesse come l’uso di trust o il fenomeno dell’esterovestizione (fittizia residenza fiscale all’estero). Verranno esaminati anche i possibili profili penali tributari (quando l’evasione presunta supera determinate soglie di rilevanza penale) e gli strumenti di tutela del patrimonio del contribuente in sede di riscossione ed esecuzione forzata. Infine, saranno proposti schemi di atti difensivi (modelli di ricorso tributario e memoria difensiva) e una sezione FAQ. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli citate sono elencate in fondo alla guida, per consentire approfondimenti e verifiche .

Importanza della difesa: Un accertamento basato su risparmi ingiustificati può portare a richieste esose di imposta (oltre a sanzioni e interessi) e, nei casi più gravi, persino a contestazioni penali per evasione fiscale. È dunque fondamentale conoscere come difendersi efficacemente, quali prove fornite dal contribuente possono ribaltare le presunzioni del Fisco e quali errori procedurali possono inficiare l’accertamento. La buona notizia è che la normativa italiana, pur attribuendo ampi poteri all’Amministrazione finanziaria, riconosce il diritto del contribuente di fornire prova contraria e prevede garanzie procedurali importanti (come l’invito al contraddittorio anticipato ). Inoltre, recenti pronunce giurisprudenziali – dalla Corte Costituzionale alla Corte di Cassazione – hanno affinato l’interpretazione delle norme in senso più equo, ad esempio imponendo il riconoscimento di costi presunti deducibili a fronte di ricavi accertati in via bancaria e valorizzando la prova di capacità di risparmio pregressa del contribuente . Questi sviluppi rafforzano le possibilità di difesa per i contribuenti in buona fede.

Di seguito, inizieremo delineando il quadro normativo di riferimento e le diverse modalità di accertamento del reddito, per poi addentrarci negli aspetti pratici della difesa e nelle casistiche particolari.

Normativa di riferimento

In Italia la materia degli accertamenti tributari è disciplinata principalmente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (per le imposte dirette) e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (per l’IVA), oltre che dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) e dal D.Lgs. 74/2000 per i profili penali. Di seguito riepiloghiamo le disposizioni chiave relative agli accertamenti su redditi non dichiarati e alle presunzioni collegate a movimenti finanziari e incrementi patrimoniali:

  • Art. 32 D.P.R. 600/1973: Fornisce all’Amministrazione finanziaria ampi poteri istruttori, tra cui le indagini finanziarie. In particolare, l’art. 32, comma 1, n. 2) stabilisce la nota presunzione legale secondo cui “le somme risultanti da conti bancari sono considerate redditi non dichiarati se il contribuente non ne prova la provenienza non reddituale”. Ciò vale sia per versamenti sui conti (accreditamenti) sia – per i soggetti obbligati a tenuta delle scritture contabili – per i prelevamenti ingiustificati . Tale presunzione è relativa (iuris tantum): può essere superata fornendo adeguata prova contraria. È importante notare che una sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 ha dichiarato l’illegittimità di questa presunzione limitatamente ai prelevamenti sui conti dei lavoratori autonomi, poiché tali soggetti possono prelevare denaro per scopi personali e non necessariamente per spese aziendali . Rimane invece pienamente in vigore la presunzione sui versamenti non giustificati per tutti i contribuenti, e sui prelevamenti per le imprese. L’art. 32, commi 3 e 4, prevede inoltre che se il contribuente non fornisce al Fisco i dati e documenti richiesti (ad esempio, non esibisce i movimenti bancari richiesti), scatti una preclusione probatoria: tali dati non potranno poi essere usati a suo favore in contenzioso, salvo giustificato motivo . Su questo aspetto è intervenuta la Corte Costituzionale n. 137/2025, che ha ritenuto la norma costituzionalmente legittima solo se interpretata restrittivamente: la preclusione opera, ma va intesa in modo da non ledere il diritto di difesa, ad esempio escludendo i casi in cui la documentazione sia già in possesso del Fisco o altri scenari particolari .
  • Art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973: Si tratta della norma anti-interposizione fittizia. Stabilisce che “in sede di accertamento sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato […] che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”. Questa disposizione consente al Fisco di ignorare schermi e intestazioni fittizie, ad esempio se un soggetto accumula redditi attraverso un trust o società fittizie per nasconderli, attribuendoli direttamente a lui . È una norma chiave nei casi di trust abusivi o esterovestizione, in combinazione con altri strumenti anti-elusivi (si veda anche l’art. 10-bis L. 212/2000 sull’abuso del diritto, che sanziona operazioni prive di sostanza economica volte a ottenere vantaggi fiscali indebiti ).
  • Art. 38 D.P.R. 600/1973: Disciplina il cosiddetto accertamento sintetico del reddito, fondato sulle spese sostenute e sulle manifestazioni di ricchezza del contribuente. In base al comma 4, l’ufficio può determinare sinteticamente (cioè indirettamente) il reddito complessivo annuo della persona fisica in base al contenuto induttivo di elementi desunti dalle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta (o anche dagli incrementi patrimoniali, considerando che l’acquisto di beni durevoli viene imputato per quota annua). In sostanza, se le spese e investimenti effettuati in un anno superano significativamente il reddito dichiarato, l’ufficio può ricostruire un reddito maggiore presunto. Il comma 5 dell’art. 38 aggiunge che la determinazione sintetica può basarsi anche su elementi di capacità contributiva individuati tramite analisi dei comportamenti di spesa medi (è qui che si innesta il cosiddetto “redditometro” con coefficienti statistici per tipologie di consumi e beni posseduti) . Tuttavia, la legge e la prassi prevedono che tale accertamento scatti solo a fronte di uno scostamento rilevante: la norma indicava uno scostamento di almeno il 20% per due anni consecutivi (anche se questo parametro ha subìto modifiche negli anni). È fondamentale che prima di emettere un avviso di accertamento sintetico l’ufficio inviti il contribuente a fornire spiegazioni (contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 38, co. 7) . Il contribuente può opporre prova contraria, ad esempio dimostrando che le spese sono state finanziate da redditi esenti o già tassati o da risparmi precedentemente accumulati . Proprio la prova di aver utilizzato risparmi pregressi è spesso decisiva per annullare l’accertamento: la Cassazione ha chiarito che se il contribuente prova che la spesa è stata sostenuta grazie a risparmi di anni precedenti (o ad esempio a donazioni ricevute), cade la presunzione del redditometro .
  • D.Lgs. 74/2000 (reati tributari): Prevede le soglie oltre le quali l’evasione fiscale diventa penalmente rilevante. Nel contesto dei “risparmi non giustificati”, i reati potenzialmente configurabili sono in primis:
  • Dichiarazione infedele (art. 4): si realizza quando nella dichiarazione annuale vengono indicati redditi inferiori al vero, a patto che l’imposta evasa superi una certa soglia (attualmente €100.000 annui di imposte dirette o IVA evase, e con altri parametri su ricavi non dichiarati) . Se l’accertamento sintetico contesta maggiori redditi tali da generare un’evasione sopra tale soglia, potrebbe profilarsi questo reato, salvo che il contribuente dimostri che non vi era dolo o che gli elementi non indicati derivano da errori non fraudolenti.
  • Omessa dichiarazione (art. 5): se il contribuente non ha presentato affatto la dichiarazione e l’imposta evasa supera €50.000, il fatto è penalmente rilevante. Ad esempio, chi finge di non avere redditi ma accumula ingenti risparmi non dichiarati potrebbe ricadere in questa fattispecie se non ha proprio presentato dichiarazione.
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11): punisce chiunque, al fine di evitare il pagamento di imposte già dovute, compia atti fraudolenti sui propri beni per renderne inefficace la riscossione (soglia €50.000 di imposte sottratte). Questo reato può attivarsi in scenari collegati ai risparmi occulti: ad esempio, trasferire beni o disponibilità in un trust o all’estero quando si hanno debiti fiscali è potenzialmente inquadrabile come sottrazione fraudolenta . La Cassazione penale ha ritenuto, ad esempio, che costituire un trust auto-destinato dopo l’insorgere di grossi debiti IVA integra tale reato perché configura un “atto fraudolento” volto a pregiudicare il Fisco .
  • Altre fonti rilevanti: vale la pena richiamare lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) che all’art. 10-bis introduce la clausola generale antiabuso, spesso citata in accertamenti riguardanti esterovestizioni o trust (operazioni prive di sostanza economica, effettuate per il principale scopo di un vantaggio fiscale indebito, sono non opponibili al Fisco) . Inoltre l’art. 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986) definisce la residenza fiscale delle persone fisiche (presenza in Italia per >183 giorni, domicilio o residenza ai sensi civili, o iscrizione AIRE) e prevede una presunzione di residenza per i cittadini italiani trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata salvo prova contraria – elemento utile nei casi di presunta esterovestizione personale. L’art. 73 del TUIR definisce la residenza delle società (sede legale, sede amministrativa o oggetto principale in Italia) e, al comma 5-bis, introduce una presunzione relativa di esterovestizione per le società controllate da soggetti residenti in Italia e localizzate in Stati black-list: in tali casi si presume la residenza in Italia, a meno che si dimostri l’effettiva gestione estera.

Nella tabella seguente riepiloghiamo alcune disposizioni chiave e il loro contenuto essenziale:

NormaContenuto rilevante
Art. 32, c.1 n.2, D.P.R. 600/1973Presunzione di redditività dei movimenti bancari non giustificati (versamenti = ricavi occulti; prelevamenti = costi occulti per imprese) . Richiesta documenti e preclusione probatoria se non forniti .
Art. 37, c.3, D.P.R. 600/1973Interposizione fittizia: imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri, se egli ne è il possessore effettivo (es. trust fittizi) .
Art. 38, cc.4-7, D.P.R. 600/1973Accertamento sintetico (redditometro): ricostruzione del reddito in base a spese sostenute e incrementi patrimoniali. Contraddittorio obbligatorio e prova contraria ammessa (redditi esenti, risparmi accumulati, etc.) .
Art. 10-bis L. 212/2000 (Statuto contribuente)Divieto di abuso del diritto: non opponibilità di operazioni prive di sostanza economica volte a ottenere vantaggi fiscali indebiti.
D.Lgs. 74/2000 (Art. 4, 5, 11)Reati di dichiarazione infedele (> €100k imposta evasa) e omessa dichiarazione (> €50k evasa), e reato di sottrazione fraudolenta al pagamento (> €50k imposte dovute, es. occultamento beni in trust) .

Queste norme costituiscono il perimetro legale entro cui si muovono gli accertamenti e le difese. Nel prossimo paragrafo esamineremo più nel dettaglio le tipologie di accertamento e le presunzioni utilizzate dal Fisco in materia di redditi non dichiarati, prima di entrare nelle strategie difensive.

Tipologie di accertamento e presunzioni del Fisco

In ambito tributario esistono vari metodi di accertamento dei redditi. Comprendere le differenze è importante per identificare le possibili contestazioni e le relative difese. In sintesi, possiamo distinguere tra:

  • Accertamento analitico: l’ufficio rettifica le singole voci di reddito o di costo nella dichiarazione del contribuente, basandosi su dati specifici (es. ricavi non contabilizzati scoperti, costi indeducibili). È il metodo “ordinario” e parte dal presupposto di una contabilità esistente, che viene rettificata in alcuni elementi.
  • Accertamento analitico-induttivo: è una via di mezzo, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/73, in cui pur in presenza di contabilità regolare l’ufficio può utilizzare presunzioni semplici (prive dei crismi di gravità, precisione e concordanza richiesti di norma) quando emergono irregolarità o incompletezze tali da rendere attendibili solo in parte le scritture. Ad esempio, riscontrare movimenti bancari non registrati consente un accertamento presuntivo parziale.
  • Accertamento induttivo “puro”: previsto dall’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73, si ha quando il contribuente non ha presentato dichiarazione o la contabilità è totalmente inattendibile. L’ufficio determina il reddito in modo induttivo, anche prescindendo dalle scritture, utilizzando qualsiasi dato o percentuale (ad esempio, ricostruendo il volume d’affari sulla base dei consumi di materie prime, ecc.). In questo caso estrema, le presunzioni possono essere anche semplici e prive di particolare qualità probatoria, data la gravità delle omissioni del contribuente.
  • Accertamento sintetico (o per redditometro): come già anticipato parlando dell’art. 38, è un metodo globale riferito alla persona fisica, che prescinde dalle risultanze analitiche e si basa sui segni esteriori di ricchezza. Esistono due sottotipi:
  • Sintetico da spesa effettiva: fondato sulle spese sostenute in concreto dal contribuente in un anno (es. acquisto di immobili, auto di lusso, spese per viaggi, importi spesi con carte di credito, etc.).
  • Sintetico da spesa figurativa (redditometro classico): basato su spese e consumi “figurativi” calcolati con medie ISTAT o coefficienti stabiliti per determinate tipologie familiari e geografica. Ad esempio, il possesso di un’auto di una certa cilindrata, secondo i vecchi parametri, implicava un reddito minimo presunto per poterla mantenere.

In entrambi i casi, l’accertamento sintetico mira a determinare un reddito complessivo minimo compatibile con lo stile di vita osservato. Se tale reddito minimo eccede di almeno il 20% quello dichiarato (condizione prevista dalla norma, soggetta a oscillazioni nel tempo), scatta la ripresa a tassazione della differenza. È importante chiarire che non si tassano le spese in sé, ma le spese sono indizi del fatto che il contribuente doveva avere redditi maggiori per sostenerle.

  • Accertamento bancario: non è una categoria a sé stante di accertamento, bensì uno strumento istruttorio (disciplinato dall’art. 32 citato) che può essere utilizzato sia in ambito analitico sia induttivo/sintetico. Consiste nell’analisi dei conti correnti (bancari o postali) intestati al contribuente – o a soggetti a lui collegati, previa estensione – per individuare movimenti non giustificati rispetto ai redditi dichiarati. Le risultanze delle indagini bancarie alimentano poi il tipo di accertamento: se il contribuente è un imprenditore, tipicamente si tradurranno in un accertamento analitico-induttivo (maggiori ricavi non dichiarati); se è un privato, in un accertamento sintetico (maggiori redditi). La legge conferisce alle movimentazioni finanziarie un peso probatorio elevato, come visto: ogni versamento non giustificato si presume un reddito sottratto a tassazione . I prelievi invece, dopo la sentenza costituzionale del 2014, si presumono ricavi solo per i soggetti tenuti a contabilità (imprese), mentre per i privati e lavoratori autonomi non valgono come indice automatico. Un accertamento bancario ben condotto può far emergere “ricavi in nero” o entrate non dichiarate, ma è onere del contribuente provare che quei movimenti non sono fiscalmente rilevanti (ad esempio, che un versamento era uno spostamento di denaro tra propri conti, o la restituzione di un prestito, o una liberalità ricevuta già tassata per il donante, ecc.).

Ecco una tabella che sintetizza alcuni aspetti delle presunzioni su conti correnti a seconda della tipologia di contribuente, alla luce della giurisprudenza:

SoggettoVersamenti su conto non giustificatiPrelevamenti non giustificatiRiferimenti
Impresa (contabilità)Presunti ricavi non dichiarati (onere al contribuente di provare diversa provenienza lecita).Presunte spese/ricavi occulti (possibili acquisti in nero che implicano vendite in nero). Presunzione valida, salvo prova contraria, ancorché parziale (ad es. circostanze particolari).Art. 32, c.1 n.2 DPR 600/73; Corte Cost. 228/2014 (non applicabile alle partite IVA non obbligate a scritture, ma l’impresa sì).
Lavoratore autonomoPresunti compensi non dichiarati (come per l’impresa, deve provare la natura non reddituale del versamento).Non applicabile come presunzione automatica (Corte Cost. 228/2014): un prelievo non giustificato non è di per sé un reddito occulto, data la possibilità di spese personali . Può tuttavia costituire indizio in combinazione con altri elementi.Art. 32 come interpretato da Corte Cost. 228/2014 .
Privato (non imprenditore)Presunti redditi non dichiarati (es. redditi diversi, redditi esteri non dichiarati, etc.), salvo prova contraria .Non applicabile come presunzione legale (per analogia con i lavoratori autonomi, i prelievi possono essere spese per consumi). Possono rilevare solo come indizi generici se accompagnati da altre anomalie.Corte Cost. 228/2014 estende principi ai privati (nessun obbligo di documentare uscite personali).

Nota: In ogni caso, la legge prevede che il contribuente possa superare le presunzioni fornendo prova contraria. Ad esempio, se su un conto di un privato compare un versamento di €10.000 non giustificato, costui potrà difendersi dimostrando che si trattava della vendita di un bene già tassata (es. un’auto venduta) o di una somma proveniente da risparmi degli anni passati. Se la prova è ritenuta idonea e specifica, l’addebito fiscale deve cadere .

Il “redditometro” e l’algoritmo “risparmiometro/Ve.R.A.”

Un ruolo centrale negli accertamenti sintetici lo hanno alcuni strumenti introdotti a contrasto dell’evasione: – Redditometro: Introdotto ufficialmente nel 2010 (per gli anni d’imposta dal 2009 in avanti), consiste in un sistema di indici di spesa elaborati statisticamente, che attribuiscono al contribuente un reddito presunto in base al possesso di beni (auto, immobili, barche, assicurazioni, ecc.) e alla composizione del nucleo familiare. Ad esempio, possedere un suv, una barca e una casa di 150 mq in città poteva far scattare un reddito minimo presunto molto alto. Questo strumento ha subito varie vicissitudini: versioni aggiornate del redditometro sono state oggetto di sospensioni e revisioni normative attorno al 2017-2018 per questioni di privacy e metodo. Attualmente il redditometro “puro” viene applicato con cautela e solo per annualità pregresse, mentre per gli anni più recenti l’Amministrazione ha puntato più su analisi del rischio mirate tramite banche dati (come la Superanagrafe dei conti).

  • Superanagrafe dei conti e Risparmiometro (Ve.R.A.): La cosiddetta Superanagrafe dei rapporti finanziari è un enorme database in cui confluiscono periodicamente i dati di tutti i rapporti bancari, postali, assicurativi, finanziari intestati a contribuenti italiani (saldi di conto, giacenze medie, movimenti aggregati). Dal 2019 l’Agenzia delle Entrate ha sviluppato un algoritmo – soprannominato inizialmente “Risparmiometro” – volto a individuare situazioni anomale di accumulo di risparmi non coerenti con i redditi. In pratica, si confrontano per ogni soggetto: il saldo iniziale e finale dei conti, la giacenza media e altre informazioni sui flussi finanziari, con il reddito dichiarato. Se emerge uno scostamento significativo (superiore al 20% come ordine di grandezza, stando alle fonti) tra la capacità di spesa desumibile dai movimenti e dal patrimonio rispetto al reddito, il caso viene segnalato per controllo . Questo algoritmo è stato poi evoluto in una piattaforma più sofisticata chiamata Ve.R.A. (“Verifica dei Risparmi Accumulati”), operativa dal 2022 circa, che sostanzialmente ha preso il posto del Risparmiometro . Ve.R.A. produce liste selettive di contribuenti a rischio su base centralizzata, che vengono inviate agli uffici locali per i controlli mirati . Prima di procedere all’accertamento formale, l’ufficio invita il contribuente a fornire spiegazioni sulle anomalie riscontrate: se il contribuente riesce a giustificare le differenze (con documenti che provano ad esempio che certe somme sono esenti da imposta o provengono da risparmi di anni precedenti, eredità, indennizzi, ecc.), la posizione può essere archiviata . In caso contrario, parte l’accertamento vero e proprio. È importante sottolineare che tali strumenti non sono “accertamenti automatici”: servono a individuare i casi sospetti, ma ogni contestazione deve poi tradursi in un avviso di accertamento motivato, con possibilità di contraddittorio e difesa.

Un esempio emblematico di utilizzo di questi strumenti è il seguente: il Fisco incrocia i dati e vede che il contribuente Tizio a inizio anno aveva sui conti €10.000, a fine anno €110.000, quindi ha accumulato €100.000 di risparmi; se Tizio ha dichiarato nello stesso anno solo €20.000 di reddito, è evidente uno scostamento notevole – anche considerando spese di vita. Verrà quindi selezionato e invitato a chiarire come abbia potuto mettere da parte €100.000. Se Tizio dimostra, ad esempio, che €70.000 provengono dalla vendita di un immobile ereditato (operazione esente) e €30.000 da risparmi di anni precedenti (già tassati all’origine), potrà evitare l’accertamento. Se invece non fornisce prove convincenti, l’ufficio presume che quei €100.000 siano redditi 2025 non dichiarati e li tassa di conseguenza.

Prova contraria e collaborazione: L’esperienza insegna che in presenza di indicatori del genere la collaborazione preventiva è spesso la strada migliore. Lo Statuto del contribuente incoraggia soluzioni come l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) che permette, in sede di contraddittorio, di concordare una definizione su importi ridotti di sanzioni. In ogni caso, il contribuente deve raccogliere e presentare tutto quanto possa spiegare le differenze. Nel prossimo capitolo vedremo in dettaglio quali sono le strategie difensive e gli strumenti processuali per contestare un accertamento sui risparmi non giustificati.

Procedura di accertamento e diritti del contribuente

Prima di entrare nelle tattiche difensive, ricapitoliamo brevemente come si sviluppa procedimentalmente un accertamento fiscale di questo tipo e quali sono i diritti del contribuente lungo il percorso.

  1. Fase di monitoraggio e selezione del contribuente: come visto, tramite incrocio di banche dati (dichiarazioni fiscali, registri immobiliari, anagrafe finanziaria) l’Agenzia delle Entrate individua possibili casi di incongruenza. Non di rado l’input arriva da una verifica fiscale o un’ispezione della Guardia di Finanza, durante la quale emergono movimenti bancari sospetti o tenore di vita non allineato ai redditi. Ad esempio, la GdF potrebbe aver controllato un contribuente trovando possesso di beni di lusso o transazioni bancarie anomale.
  2. Invito al contraddittorio / Questionario: Oggi vige il principio per cui prima di emettere un accertamento sintetico l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire dati e chiarimenti (art. 38, co. 7 DPR 600/73). Spesso ciò avviene con un questionario o un invito formale a comparire. Nel caso di indagini finanziarie (art. 32), il contribuente viene invitato a fornire spiegazioni sui singoli movimenti riscontrati. Questa fase è cruciale: il contribuente deve rispondere puntualmente, perché – come detto – la mancata risposta preclude poi di far valere in giudizio quei documenti o spiegazioni non date in origine . È consigliabile predisporre in questa sede una memoria difensiva dettagliata, allegando documenti (es. copie di bonifici, contratti di mutuo, ricevute di vendita di beni, estratti conto di anni precedenti) che dimostrino la natura non reddituale o già tassata delle somme. Ad esempio, se un versamento corrisponde alla restituzione di un prestito fatto ad un amico, esibire l’atto di prestito o una dichiarazione dell’amico può essere decisivo. Se alcune movimentazioni riguardano entrate fiscalmente irrilevanti (es. vincite esenti, donazioni già tassate dall’imposta di donazione, utilizzo di somme avute a titolo di risarcimento assicurativo), vanno evidenziate. Il diritto di difesa del contribuente comincia qui: ha diritto di ottenere accesso agli atti (es. ai dettagli delle segnalazioni) e di essere ascoltato.
  3. Emissione dell’Avviso di Accertamento: se le giustificazioni fornite non vengono ritenute sufficienti dall’ufficio, si procede all’emissione formale di un avviso di accertamento. In caso di accertamento sintetico, l’avviso deve indicare in modo chiaro gli elementi da cui è stato desunto il maggiore reddito (es. “acquisto appartamento €X, incremento conti €Y, spesa per auto €Z, reddito complessivo rideterminato in €…). L’avviso è un atto impositivo motivato: deve spiegare perché l’ufficio ritiene non probanti le spiegazioni del contribuente. Ad esempio: “il contribuente ha allegato copia di un contratto di mutuo con un parente per giustificare €50.000 versati, ma tale contratto è privo di data certa e i movimenti bancari non evidenziano effettivo trasferimento di denaro dal parente; pertanto si ritiene non provata la provenienza non reddituale di detta somma, che viene considerata reddito imponibile”. L’avviso indica l’ammontare delle maggiori imposte dovute (IRPEF, addizionali, eventualmente IVA o IRAP se si trattasse di imprenditore), oltre a sanzioni amministrative (generalmente dal 90% al 180% dell’imposta evasa, in caso di infedele dichiarazione, salvo definizioni agevolate) e interessi.
  4. Notifica e termini: l’avviso di accertamento va notificato al contribuente (di norma tramite raccomandata o PEC) entro precisi termini di decadenza. Per gli anni recenti, salvo proroghe straordinarie, il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ad es., per l’anno d’imposta 2020, il 31/12/2025). Se non viene rispettato, l’atto è nullo. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per pagare (in caso di acquiescenza) o per presentare ricorso in Commissione Tributaria (termine processuale per l’impugnazione).
  5. Possibilità di definizione extra-giudiziale: entro i 60 giorni l’accertamento non è ancora iscritto a ruolo per la riscossione coattiva. In tale finestra, sono possibili alcune opzioni:
  6. Accertamento con adesione: il contribuente può presentare istanza di adesione (D.Lgs. 218/97) chiedendo un incontro per concordare una riduzione. Questo sospende i termini di impugnazione e può portare a un accordo con pagamento di imposte minori e sanzioni ridotte a 1/3. Nel contesto di risparmi non giustificati, si potrebbe ad esempio concordare di tassare solo una parte dei movimenti contestati, riconoscendo parzialmente le spiegazioni fornite. Le pronunce recenti (Cass. 5586/2023) che ammettono deduzioni forfettarie di costi anche in analitico-presuntivo potrebbero incentivare gli uffici a trovare compromessi equi in sede di adesione.
  7. Acquiescenza: se il contribuente ritiene di non avere margini di difesa, pagando entro 60 giorni può beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/3 (art. 15 D.Lgs. 218/97). Ovviamente questa scelta è sconsigliabile se ci sono fondati motivi di opposizione, poiché pagando si chiude la partita ma si rinuncia al ricorso.
  8. Autotutela: in casi di errori evidenti dell’ufficio, il contribuente può segnalare all’ente impositore di riesaminare l’atto in autotutela (ad es., se l’ufficio ha conteggiato due volte la stessa somma, o ignorato completamente documenti palesemente validi). L’autotutela, tuttavia, è discrezionale e non sospende i termini, quindi va esercitata con cautela.
  9. Ricorso in Commissione Tributaria: se non si definisce l’atto, entro 60 giorni dal ricevimento occorre depositare il ricorso tributario. La recente riforma del contenzioso (D.Lgs. 119/2022) ha rinominato le commissioni in “Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado”, ma la sostanza non cambia: il ricorso avvia la causa davanti al giudice tributario. È fondamentale, nel ricorso, contestare formalmente sia gli aspetti procedurali (es. mancato contraddittorio, motivazione insufficiente, uso di presunzioni illegittime) sia il merito (cioè la fondatezza dei fatti: dimostrare con prove che i risparmi non erano redditi evasi). Nel ricorso si possono già produrre i documenti che si intendono far valere (in genere, quelli già presentati all’ufficio e magari nuovi elementi sopraggiunti).
  10. Sospensione della riscossione: la notifica del ricorso non sospende automaticamente l’obbligo di pagamento. Per evitare che dopo 60 giorni l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) avvii la riscossione delle somme (di solito 1/3 dell’imposta accertata in pendenza di giudizio), il contribuente può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto, dimostrando che l’esecuzione causerebbe un danno grave (es. compromettere la sua attività) e che il ricorso non è pretestuoso. La sospensione, se accordata, blocca la riscossione fino alla sentenza di primo grado.
  11. Fasi successive del giudizio: la sentenza di primo grado può essere appellata in secondo grado e infine in Cassazione. Durante il contenzioso, il carico della prova in questi casi è tendenzialmente ripartito così: il Fisco beneficia di presunzioni legali (versamenti = reddito occulto), quindi sta al contribuente fornire prova contraria concreta; tuttavia, il giudice deve valutare tutte le prove fornite. La Cassazione ha più volte cassato decisioni di merito che non avevano adeguatamente valutato la documentazione prodotta dal contribuente a giustificazione . Questo significa che il contribuente ha diritto a una valutazione esaustiva delle sue difese: se produce evidenze di aver risparmiato negli anni o ricevuto donazioni, il giudice non può ignorarle. Ad esempio, l’ordinanza Cass. 9662/2024 ha annullato la sentenza d’appello proprio perché il giudice si era limitato a guardare i redditi di pochi anni del donante, anziché considerare l’intera capacità di risparmio di una vita .
  12. Definizione finale e riscossione: se il contribuente perde il ricorso (passato in giudicato), l’accertamento diviene definitivo. A questo punto AdER potrà attivare le procedure di riscossione coattiva per l’intero importo dovuto. È in questa fase che assumono rilievo gli eventuali profili penali: l’Agenzia delle Entrate, in presenza di imposte evase sopra soglia e di elementi di dolo, avrà segnalato il caso alla Procura della Repubblica già durante la verifica o all’atto della conclusione. Il procedimento penale segue il suo corso indipendentemente dall’esito del contenzioso tributario (anche se una sentenza tributaria favorevole al contribuente può costituire un elemento utile per la difesa penale, e viceversa).

In questa panoramica procedurale, è evidente come il contribuente-destinatario di un simile accertamento debba attivarsi tempestivamente e in modo documentato per far valere le proprie ragioni. Nel capitolo seguente entriamo nel vivo delle strategie difensive sostanziali, ossia quali argomentazioni e prove presentare per vincere la presunzione sui risparmi non giustificati.

Strategie di difesa del contribuente

Dal punto di vista del contribuente (debitore), la difesa contro un accertamento da risparmi non giustificati si articola su due piani: dimostrare i fatti che smentiscono le presunzioni del Fisco, e contestare eventuali vizi di legittimità dell’operato dell’ufficio. Esaminiamo entrambe le prospettive.

Prova contraria: giustificare l’origine dei risparmi

La chiave di volta per annullare o ridurre un accertamento sintetico è fornire la famosa “prova contraria” prevista dall’art. 38, ultimo comma, DPR 600/73. In concreto, significa presentare elementi che spiegano come il contribuente abbia potuto accumulare o spendere quelle somme senza nascondere redditi. Ecco le principali tipologie di giustificazioni ammesse e riconosciute valide dalla giurisprudenza:

  • Utilizzo di risparmi accumulati negli anni precedenti: è una difesa classica e potente. Se il contribuente può dimostrare che la ricchezza spesa deriva da capitali accumulati in passato, sui quali magari aveva già pagato tasse (es. redditi di anni precedenti non consumati, o capitali esenti), allora l’accertamento deve cadere perché non c’è un reddito “nuovo” non dichiarato ma solo l’uso di ricchezza già in suo possesso. Ad esempio, un pensionato che negli anni ha risparmiato una parte della pensione in contanti e poi la versa sul conto per fare un acquisto importante, può documentare anno per anno i suoi avanzi per giustificare la somma. La Cassazione ha proprio affermato che la capacità di risparmio va valutata su tutta la vita lavorativa di una persona, non su pochi anni . Nella vicenda decisa con ord. 9662/2024, la contribuente aveva comprato un terreno da €800.000 con denaro proveniente dal marito: la Cassazione ha detto che andava considerato che il marito, imprenditore da 30 anni, poteva aver risparmiato tale somma nel corso di decenni, e non limitarsi a vedere i redditi degli ultimi 2 anni . Come provarlo? Con estratti conto a cavallo di più anni, con testimonianze (limitate, perché nel processo tributario la testimonianza scritta è ammessa in modo circoscritto), con documenti che attestino entrate passate non spese. Spesso si redigono prospetti che mostrano l’evoluzione del patrimonio: se il contribuente aveva €200.000 sul conto a fine 2020 e ne spende 150.000 nel 2021 per un acquisto, non può presumersi che quel 150.000 sia reddito 2021, perché era liquidità già esistente.
  • Disinvestimenti, liquidazione di beni o partecipazioni: analogamente, se i fondi derivano da vendita di un immobile, di titoli, di una quota societaria, vanno prodotti gli atti di vendita e i movimenti finanziari correlati. Tali somme spesso non costituiscono reddito imponibile (o costituiscono plusvalenze già tassate separatamente). Ad esempio: Tizio vende un terreno a 80.000 €, e con quelli compra un’auto e fa altri investimenti; se quell’importo era esente o soggetto a imposta sostitutiva, non può essere ripreso a tassazione come reddito diverso. La difesa in questo caso consiste nel collegare chiaramente l’entrata da vendita con la spesa effettuata.
  • Donazioni o aiuti familiari: ricevere una donazione in denaro da un genitore o parente per comprare casa è evento frequente. Fiscalmente, la donazione di denaro (se effettuata con strumenti tracciati) di norma non genera reddito imponibile per chi la riceve (l’imposta di donazione si applica oltre certe franchigie ma su grandi patrimoni; comunque una liberalità modesta non entra nell’IRPEF del donatario). Se l’accertamento contesta “come hai comprato questa casa?”, la risposta potrebbe essere: “con soldi che mi ha dato mio padre”. Occorre però dare sostanza a questa affermazione: produrre, se possibile, un atto di donazione (anche solo scrittura privata autenticata) o evidenze che il denaro proviene dal conto del padre (es. bonifico con causale). Inoltre, attenzione: il Fisco potrebbe eccepire che il padre stesso non aveva redditi ufficiali per quella somma, insinuando una doppia evasione. Ecco perché torna utile il principio di valutare la capacità di risparmio sull’intera vita: se il padre pensionato ha accumulato risparmi per 30 anni e li dona al figlio, ciò spiega l’operazione. La Cassazione sul punto ha rimarcato che la valutazione non deve essere “miope”: guardare il lungo periodo . Conviene anche, se possibile, formalizzare le donazioni (oggi esistono strumenti come patti di famiglia o atti notarili) per evitare contestazioni. In difetto, si può ricorrere a una “donazione indiretta” ben documentata (es. il genitore paga direttamente al venditore il prezzo della casa a nome del figlio).
  • Prestiti e restituzioni di prestiti: altra causale frequente per movimenti bancari. Se un versamento sul conto è la somma avuta in prestito da un amico o da una finanziaria, va mostrato il contratto di prestito o almeno una dichiarazione del soggetto finanziatore. Meglio se il prestito è formalizzato con data certa (ad esempio registrato all’Agenzia delle Entrate con imposta di registro fissa): ciò toglie sospetti di simulazione. Viceversa, se il contribuente afferma “me li hanno prestati in contanti” senza prove, difficilmente il giudice gli crederà. Se invece la somma contestata era il rimborso di un prestito fatto dal contribuente a terzi in passato, bisogna esibire la traccia di quel prestito originario. Ad esempio: Caio nel 2018 ha prestato €20.000 all’amico Sempronio, in contanti; nel 2021 Sempronio glieli restituisce con un bonifico: quell’entrata di €20.000 è tassata? No, perché è mera restituzione di capitale proprio. Ma servono elementi: magari una scrittura privata tra Caio e Sempronio del 2018, o un estratto conto 2018 che mostri l’uscita di pari importo da Caio a favore di Sempronio, collegabile.
  • Entrate esenti o già tassate alla fonte: alcuni flussi non passano dalla dichiarazione dei redditi perché non ce n’è obbligo, ma ciò non significa che siano evasione. Esempi: vincite (lotterie, scommesse) che sono nette perché tassate all’origine; risarcimenti assicurativi per danni (non costituiscono reddito, salvo interessi o componenti a tassazione separata in alcuni casi); TFR o altre indennità già tassate separatamente; rendite finanziarie soggette a imposta sostitutiva (interessi su CCT, BOT, depositi bancari già tassati al 26% alla fonte). Se un contribuente attinge da un conto titoli dove aveva accumulato interessi netti, e li usa, quelle somme erano già tassate. Occorre però presentare la relativa documentazione (ad es. certificazione della banca su titoli disinvestiti e imposta applicata).
  • Errori di duplicazione o competenza: talvolta l’ufficio potrebbe aver considerato due volte lo stesso elemento (ad es., un giroconto tra due conti dello stesso contribuente viene preso come due versamenti separati). Oppure potrebbe aver imputato tutto l’incremento patrimoniale a un singolo anno quando invece riguarda più anni (pensiamo all’acquisto di un immobile pagato in più rate su anni diversi). In sede difensiva bisogna controllare minuziosamente i calcoli del Fisco e, se necessario, rettificarli. Anche far rilevare che taluni movimenti contestati non sono dell’anno esaminato ma di anni diversi può aiutare: l’accertamento sintetico è annuale, dunque se includono elementi fuori periodo sono viziati.
  • Altre situazioni particolari: se la persona ha percepito redditi esenti (es. borse di studio esenti, redditi esteri tassati solo all’estero per convenzione, ecc.) deve evidenziarli. Se ha compensato perdite pregresse in dichiarazione (che riducono il reddito imponibile) ma in realtà aveva capacità economica più alta, spiegare che quelle perdite erano legittime e per questo il reddito imponibile appare basso. Insomma, contestualizzare la posizione fiscale complessiva.

In tutti i casi, è essenziale creare un collegamento logico e documentato tra le fonti finanziarie lecite e gli impieghi contestati. Più la trail documentale è precisa (date, importi coincidenti), più facile convincere il giudice o anche l’ufficio in adesione.

Un consiglio pratico: predisporre una tabella cronologica delle fonti e degli impieghi di denaro. Ad esempio:

DataEntrata/UscitaImportoCausale/fonteGiustificazione
2018-2020Risparmio annuale15.000Redditi da lavoro accumulati (già tassati)Somma messa da parte su conto X
01/06/2021Vendita auto usata8.000Cessione auto (no plusvalenza)Bonifico da acquirente Y (esente)
10/07/2021Donazione madre20.000Aiuto per acquisto casa (no tassazione IRPEF)Bonifico da c/c madre (dichiarato ai fini donazione)
30/09/2021Acquisto auto nuova30.000Pagamento concessionario (da conto cumulativo)
15/10/2021Saldo conto aumentato+20.000Risultato: avanza sul conto perché non tutto speso

Dal prospetto, se l’ufficio contesta l’acquisto auto €30k e saldo aumentato €20k, si vede che 15+8+20 = 43k di fonti non tassabili coprono ampiamente quei 50k di impieghi. Questo tipo di rappresentazione aiuta molto.

Contestare vizi procedurali e sostanziali dell’accertamento

Oltre a fornire spiegazioni di merito, una difesa avanzata non trascura di verificare se l’accertamento presenti errori di diritto o vizi formali, che possano portare all’annullamento (in toto o in parte) indipendentemente dal merito. Alcuni punti da valutare:

  • Mancato contraddittorio preventivo: la Cassazione e la Corte Costituzionale hanno ormai stabilito che negli accertamenti da redditometro il contraddittorio anticipato è obbligatorio, pena la nullità dell’atto (principio sancito prima in ambito IVA da Corte Cost. 132/2015, poi esteso in ambito imposte dirette da evoluzione giurisprudenziale). Se l’ufficio emette l’avviso senza aver inviato un invito al contraddittorio o un questionario, il contribuente può eccepirlo e chiedere l’annullamento per violazione del diritto di difesa. Occorre però fare attenzione: se l’ufficio ha inviato l’invito e il contribuente non ha risposto o non si è presentato, non potrà poi lamentare la mancata instaurazione del dialogo.
  • Motivazione inadeguata: l’avviso deve spiegare le ragioni della ripresa fiscale. Se contiene solo frasi generiche (es. “accertiamo maggior reddito perché risultano spese non coerenti”) senza dettagliare gli importi e gli elementi indiziari, è passibile di annullamento per difetto di motivazione. Anche l’omessa valutazione di documenti chiave portati dal contribuente può essere sintomo di carenza di motivazione. Ad esempio, se il contribuente in sede precontenziosa ha fornito un dettaglio dei risparmi pregressi e l’ufficio non ne parla affatto nell’atto, si può sostenere che non ha motivato sul punto, incorrendo in violazione di legge (art. 7 L. 212/2000 richiede motivazione chiara e confronto con le deduzioni difensive).
  • Presunzioni illegittime o errata applicazione delle norme: qui bisogna verificare che l’ufficio abbia applicato correttamente le regole probatorie. Ad esempio:
  • Se trattasi di lavoratore autonomo e l’ufficio ha considerato anche prelevamenti come compensi non dichiarati, l’atto è illegittimo in parte de iure per contrasto con Corte Cost. 228/2014 . Tale vizio dev’essere sollevato dal contribuente, perché l’ufficio a volte erroneamente continua a includere prelevamenti, specialmente se l’accertamento originava da una verifica GdF (non aggiornata alla giurisprudenza).
  • Se l’ufficio ha applicato coefficenti del redditometro di dubbia validità (ad esempio, utilizzando il D.M. 16/2016 per annualità in cui era sospeso), si può contestare la legittimità dell’uso di tali parametri, eccependo che non vi era un decreto ministeriale valido per quegli anni. In passato c’è stato contenzioso su questo, con alcune vittorie dei contribuenti per irregolarità nei decreti attuativi del redditometro (si pensi al periodo 2011-2012 con due DM diversi).
  • Omessa valutazione delle prove contrarie: se in primo grado il giudice non considera adeguatamente le prove, in appello o Cassazione si potrà fare leva su questo. Come sottolineato, Cass. 9662/2024 ha proprio affermato l’errore del giudice di merito che non aveva valutato globalmente la situazione economica del donante . Analogamente Cass. 28157/2020 (Sez. V) aveva cassato una decisione che aveva ignorato la documentazione sui risparmi di famiglia che spiegavano gli acquisti . Citare queste pronunce nel proprio atto di appello può essere persuasivo.
  • Calcolo dell’imposta evasa per i profili penali: se l’accertamento segnala che verrà fatta segnalazione penale, si può premunire la difesa evidenziando che l’importo evaso, al netto delle prove fornite, non supera le soglie. Ad esempio, se inizialmente il Fisco contesta €300.000 di redditi non dichiarati, ma alla luce di alcune prove quel totale scende a €100.000 e l’imposta evasa stimata scende sotto €100.000, il reato di infedele dichiarazione non sussiste. Talora questo argomento viene recepito dal giudice tributario, altre volte si userà direttamente davanti al giudice penale. Cassazione penale n. 2383/2025 ha ricordato che ai fini del reato conta l’imposta evasa netta dopo aver considerato anche i costi deducibili non contabilizzati, se provati o almeno se ne sussiste un ragionevole dubbio . Ciò significa che anche se fiscalmente non si deducono costi non documentati, in sede penale se c’è dubbio che quei ricavi avessero costi, il beneficio del dubbio evita la condanna . Il contribuente, quindi, può in parallelo raccogliere elementi per mostrare che il reddito “in nero” contestato in realtà era un margine, non ricavo pieno (classico caso: imprenditore con ricavi non contabilizzati ma anche costi in nero).
  • Prescrizione e decadenza: controllare sempre se l’annualità è decaduta. Ad esempio, per l’anno 2015 il termine sarebbe di norma 31/12/2020 (prorogato al 2021 per Covid), ecc. Se l’atto è tardivo, l’intero accertamento è nullo per intervenuta decadenza.
  • Vizi di notifica: talvolta il ricorso vince su aspetti formali come la notifica dell’avviso non correttamente eseguita (anche se in materia tributaria la sanatoria delle nullità tramite conoscenza effettiva è di solito applicata). Comunque, da verificare se la notifica è stata fatta al domicilio fiscale corretto, nei termini, se la PEC inviata è valida, etc.

In sintesi, una difesa efficace mescola fatti e diritto: da un lato costruisce la narrazione documentata di come il contribuente ha finanziato legittimamente le proprie spese, dall’altro lato mette l’accento su ogni eventuale errore procedurale dell’ufficio. Quest’ultimo aspetto può portare almeno a riduzioni: ad esempio, se alcune voci sono indimostrate o illegittimamente considerate, il giudice potrebbe annullare parzialmente l’atto (rideterminando il reddito accertato).

Nei prossimi capitoli esamineremo con taglio specifico alcune situazioni particolari che richiedono attenzione: lavoratori autonomi, società di capitali, trust e esterovestizione, e infine i profili penali ed esecutivi. Ciascuna di queste situazioni presenta peculiarità difensive che integrano quanto detto sinora.

Casi particolari e focus su specifici soggetti

In questa sezione approfondiamo alcuni contesti specifici che spesso emergono nei casi di contestazione di “risparmi non giustificati”, fornendo per ciascuno elementi aggiuntivi di difesa:

Lavoratori autonomi e professionisti

I lavoratori autonomi (professionisti, artisti, freelance con partita IVA) sono frequentemente oggetto di indagini finanziarie da parte del Fisco, in quanto non tenendo scritture contabili “robuste” come le imprese (hanno solo obbligo di registro fatture e poco altro) potrebbero mescolare spese personali e incassi professionali. Alcuni punti di attenzione per questa categoria:

  • Come già evidenziato, grazie alla Corte Costituzionale, i prelevamenti bancari non giustificati non possono essere considerati automaticamente compensi occulti . Quindi se ad un professionista contestano anche i prelievi dal conto, si deve immediatamente eccepire l’inutilizzabilità di tale presunzione. I professionisti spesso prelevano contante per fini personali (spese di casa, ecc.) e non c’è obbligo di documentare l’uso di quel denaro.
  • I versamenti sul conto invece sono presunti compensi professionali non dichiarati. La Cassazione ha ribadito più volte che questo vale anche per i professionisti: ad esempio un architetto o un avvocato che versi assegni o contanti sul proprio c/c deve spiegare la provenienza. Una tipica difesa è dimostrare che certi versamenti sono incassi già dichiarati (perché magari versati con ritardo rispetto alla fatturazione) oppure sono somme altrui transitanti sul conto. Bisogna però stare attenti: far transitare sul proprio conto personale somme di altri è sempre rischioso (anche ai fini antiriciclaggio). Se proprio è successo (ad es. “mi hanno accreditato per errore, poi l’ho restituito”), serve la prova della successiva uscita a rettifica.
  • Spese personali elevate: un lavoratore autonomo che dichiara redditi modesti ma conduce uno stile di vita signorile (auto costosa, viaggi, etc.) si espone ad accertamento sintetico. In sua difesa valgono le stesse prove contrarie già dette (risparmi, aiuti di familiari, etc.). Un elemento che spesso aiuta è mostrare l’assenza di irregolarità contabili: se la contabilità del professionista è stata regolare e controllata, e non emergono fatture occultate, si può sostenere che l’ufficio sta tassando qualcosa che non è reddito ma piuttosto frutto di circostanze extra-professionali.
  • Redditometro familiare: attenzione che in taluni casi l’Agenzia considera il nucleo familiare come unità di spesa. Ad esempio, un professionista a basso reddito sposato con persona benestante potrebbe essere controllato perché formalmente povero ma coniugato in ricca famiglia. In difesa è utile evidenziare proprio che le spese sono state sostenute dall’altro coniuge o da familiari (produrre magari estratti conto o assegni tratti dal conto del coniuge). Unendo questo alla prova della capacità di risparmio del coniuge (come nel caso della donazione da marito imprenditore visto sopra), si ottiene ragione . La Cassazione ha valorizzato il concetto di unità familiare nelle spese: in pratica, se la moglie ha reddito zero ma il marito guadagna molto e paga tutto lui, non si può contestare alla moglie un maggiore reddito solo perché intestataria di beni. Bisogna però ricostruire le transazioni in modo convincente (es. se la casa è intestata alla moglie ma pagata dal marito, esibire i bonifici dal marito).
  • Utilizzo promiscuo conto personale/professionale: sarebbe buona prassi per i professionisti avere conti separati (uno per l’attività e uno per le spese personali). Se però non è così, diventa più arduo difendersi, perché ogni entrata sul conto unico appare come potenziale compenso. In difesa si può cercare di dimostrare con la contabilità: “questi €5.000 versati in contanti non possono essere un compenso non dichiarato perché nell’anno tutti i lavori fatturati risultano incassati e nessun cliente mi ha pagato extra; potrebbe essere la somma prelevata mesi fa e poi ri-versata” ecc. Si entra però nell’ambito di mere ipotesi se non ci sono prove documentali solide.
  • Regimi forfetari o minimi: se il professionista era in regime forfettario (tassazione a forfait, niente IVA) con ricavi dichiarati sotto soglia, e poi gli trovano entrate extra, rischia la decadenza dal regime e la tassazione ordinaria, oltre all’evasione IVA non addebitata. In questi casi occorre difendersi doppiamente: provare che non erano ricavi + in subordine, se fossero ricavi, andrebbero sotto soglia in quell’anno ecc. Insomma, c’è anche l’aspetto regime fiscale da considerare.

In conclusione per i lavoratori autonomi: focus sulla tracciabilità delle entrate. Nel dubbio, mai ignorare un questionario su conti: rispondere sempre e in dettaglio. E nei ricorsi, citare la normativa di favore (Corte Cost. 228/2014) e giurisprudenza sulle donazioni tra coniugi e simili, per orientare il giudice verso un’analisi complessiva.

Società di capitali e utili non dichiarati

Quando parliamo di società di capitali (s.r.l., s.p.a.) il concetto di “risparmi non giustificati” assume connotati diversi, perché le società producono bilanci e, in teoria, non dovrebbero “accumulare risparmi” se non risultanti come riserve di utili in bilancio. Tuttavia, ci sono alcuni scenari tipici: – Società con “cassa extracontabile”: se dalle indagini emergono movimenti bancari o finanziari non contabilizzati nella società, questi vengono considerati ricavi in nero. Ad esempio, una s.r.l. che ha più conti non registrati dove affluiscono vendite non fatturate. La difesa qui consiste nel dimostrare che quei movimenti non sono ricavi societari (magari sono fondi personali dell’amministratore, o partite di giro legate a soci). Attenzione però: distinguere persona e società non è facile se i conti sono intestati alla società. Si può provare a dire che erano anticipazioni di soci non registrate (quindi non reddito, ma finanziamenti soci). Bisogna portare prove (es. delibere, contratti) altrimenti è una linea debole.

  • Soci e amministratori con aumenti patrimoniali: spessissimo il controllo incrociato vede l’azienda dichiarare poco utile e il socio amministratore arricchirsi. Il Fisco può allora imputare utili extracontabili distribuiti in nero al socio. In base all’art. 32 citato, se un versamento sospetto è sul conto personale del socio e lui dice “viene dalla mia società”, allora è come dire che la società aveva utili non contabilizzati. Potrebbe scattare un doppio accertamento: uno alla società per ricavi non dichiarati e uno al socio per dividendi occulti (qualificati come redditi di capitale tassati separatamente). La difesa ideale sarebbe concordare la linea difensiva società-socio: ad esempio sostenere che la somma proveniva non da utili ma da restituzione di un finanziamento precedentemente fatto dal socio alla società (quindi movimento patrimoniale, non reddituale). Anche qui servono documenti: libro dei soci, finanziamenti, ecc.
  • Spese personali a carico della società (utili occulti): un malcostume è usare la società per pagare spese personali dei soci (auto, viaggi, immobili intestati). In caso di verifica, l’ufficio riprende a tassazione queste utilità come utili extracontabili ai soci (o come compensi in natura se amministratori). Se il socio poi li ha anche sul conto suo (perché magari la società gli versa dei soldi fuori busta), siamo in pieno “risparmio non giustificato” a livello personale. La difesa passa da un lato nel contestare che fossero spese personali (mostrare che erano inerenti all’attività, se possibile) e dall’altro che il socio non ha percepito nulla di occulto (arduo se ci sono evidenze contrarie). A volte conviene, in sede di adesione, transare queste posizioni riconoscendo una parte di utili non dichiarati e pagando l’imposta sostitutiva sui dividendi per il socio.
  • Società esterovestite (ne parliamo nella prossima sottosezione): quando una società è formalmente estera ma in realtà amministrata dall’Italia, l’accertamento punta a tassare in Italia i redditi societari. Spesso ciò va di pari passo con contestazioni ai soci per utili occultamente percepiti o con contestazioni di omessa dichiarazione di investimenti esteri (RW). La difesa deve provare che la società è realmente indipendente all’estero (vedi oltre).

Per le società in quanto tali, vale quanto segue: – Se emergono ricavi non contabilizzati, è quasi certo che l’ufficio li tassa per intero (ires/irap/iva) senza dedurre costi, soprattutto se l’azienda aveva contabilità regolare. In passato la giurisprudenza era rigida: nessuna deduzione forfettaria di costi per i ricavi in nero se la contabilità era regolare (paradossalmente le imprese più corrette venivano punite di più). Ma nel 2023 la musica è cambiata: con la già citata Cass. 5586/2023 sulla scia della Corte Cost. 10/2023, oggi anche in accertamento analitico-presuntivo bisogna riconoscere che per fare quei ricavi occultati l’impresa avrà sostenuto dei costi . Quindi il contribuente (società) deve chiedere almeno una deduzione forfettaria di costi, spesso quantificata nella percentuale di ricarico media del settore. Ad esempio, se un calzaturificio ha €100k vendite in nero e di solito il margine lordo è 30%, può sostenere che l’utile imponibile da aggiungere non è 100k ma 30k perché 70k erano costi (materie prime, manodopera) benché non contabilizzati ufficialmente. La Cassazione ha ritenuto non logico negare del tutto i costi ai virtuosi e invece riconoscerli agli evasori totali (che col vecchio accertamento induttivo puro avevano deduzioni forfettarie) . Dunque questo è un argomento difensivo importante per ridurre la pretesa.

  • Se la contestazione è a livello di soci persone fisiche (utili occulti ricevuti), qui ci si ricollega al concetto di “risparmi non giustificati” perché magari il socio ha speso soldi. La difesa principe è: quei soldi non venivano dalla società come utili, ma da altre fonti (già tassate o non tassabili). In pratica, tornare alla difesa generale. Qualora fosse innegabile che provenivano dall’azienda (es. bonifico da conto societario estero), allora il socio può cercare di transare la posizione pagando le imposte sui dividendi non dichiarati (26% attualmente) invece di farli tassare come reddito diverso al 43%. Queste finezze a volte si ottengono in giudizio sostenendo che trattasi di utili e non di reddito diverso.

In sintesi, per le società di capitali la difesa mira più a ridurre il danno (deducendo costi e riqualificando la natura dei redditi) che a negare l’evidenza, salvo casi in cui davvero l’accertamento è infondato (es. Fisco scambia un finanziamento per ricavo). L’interazione socio-società complica le cose perché bisogna coordinare la difesa su due piani senza che l’una pregiudichi l’altra.

Trust e interposizione patrimoniale

L’utilizzo dei trust è divenuto comune sia per pianificazione patrimoniale lecita sia, purtroppo, per celare beni al Fisco. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza negli ultimi anni hanno affinato le tecniche di controllo sui trust, e la giurisprudenza ha prodotto molte sentenze su fiscalità diretta e indiretta dei trust . In tema di “risparmi non giustificati”, due sono i fronti principali: 1. Trust usato per occultare redditi o patrimoni (interposizione fittizia). 2. Trust estero opaco non dichiarato (mancato monitoraggio e redditi imputati al disponente).

Interposizione tramite trust: Come richiamato nella parte normativa, l’art. 37, comma 3, DPR 600/73 consente al Fisco di “guardare attraverso” il trust se prova che è un semplice schermo. Ad esempio, Tizio costituisce un trust auto-dichiarato (egli stesso trustee) e ci mette dentro €500.000 non dichiarati, continuando però a usarli a suo piacere. L’Agenzia contesterà che quei redditi vanno imputati a Tizio comunque. La Cassazione ha affermato che l’art. 37 si applica anche a interposizioni reali non solo fittizie, includendo i trust validi formalmente ma usati sostanzialmente per far apparire i redditi di qualcun altro . Cioè anche se il trust è valido secondo la Convenzione dell’Aja (quindi riconosciuto), ciò non impedisce di considerarlo interposto ai fini fiscali se in concreto il disponente mantiene poteri di gestione e utilizza i beni . Come difendersi? Bisogna dimostrare che il trust ha sostanza economica propria, che non c’è identità tra disponente, trustee e beneficiari, che il patrimonio è realmente segregato e gestito nell’interesse di beneficiari indipendenti. In pratica: mostrare che il trust non è il “portafoglio personale occulto” del disponente. Ad esempio, se il trust è gestito da un trustee professionale indipendente, vi sono beneficiari terzi (es. i figli) e regole chiare, e magari i beni vengono effettivamente destinati a scopi prestabiliti (es. pagamento studi dei figli), allora è più difficile per il Fisco sostenere l’interposizione. Al contrario, se il disponente/trustee mischia i fondi trust con i propri, paga spese sue coi conti del trust, ecc., la sua posizione è indifendibile: le prove lo inchiodano.

Spesso la contestazione di interposizione su trust avviene quando ci sono debiti fiscali: il Fisco vede la creazione del trust come atto in frode ai creditori (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, sottrazione fraudolenta). In ambito penale, la Cass. pen. 13844/2024 ha condannato per sottrazione fraudolenta un contribuente che aveva creato un trust dopo avere un grosso debito IVA . In difesa si può provare a sostenere che il trust non ha reso inefficace la riscossione, ad esempio perché i beni erano già ipotecati (argomento tentato in quella causa, ma non accolto) . Tuttavia, una via di uscita in sede penale può essere dimostrare l’assenza di dolo specifico: se il trust era motivato anche da ragioni non fiscali (protezione di un familiare debole, ecc.) e non era solo per sottrarsi al Fisco, si può provare a escludere il reato.

Trust esteri opachi e quadro RW: Un trust opaco estero (specie in paradisi fiscali) è un campanello d’allarme per l’Agenzia. La normativa (art. 44 TUIR lettera g-sexies) prevede che se un residente italiano è disponente o beneficiario di un trust estero situato in paese a fiscalità privilegiata, i redditi del trust si presumono attribuiti al disponente o ai beneficiari . Quindi, il trust viene “trasparente” per legge verso l’Italia, a meno che si provi che i beneficiari non sono noti, etc. Inoltre, se un contribuente ha costituito un trust estero o ne è beneficiario, deve dichiararlo nel Quadro RW (monitoraggio degli investimenti esteri), anche solo per la consistenza patrimoniale detenuta tramite il trust . L’omessa compilazione di RW comporta sanzioni pesanti (3-15% dell’importo non dichiarato, raddoppiate se Paese non collaborativo) e può costituire indizio di evasione. In caso di accertamento, l’ufficio potrebbe contestare sia le sanzioni RW sia aggiungere al reddito del contribuente i redditi del trust come redditi esteri non dichiarati. La difesa qui è tecnica: bisogna provare che il trust non era black-list (es. trust anglosassone trasparente tassato regolarmente?), oppure che il contribuente non aveva obbligo RW perché non aveva controllo sul trust (se può convincere che il trust era totalmente discrezionale e lui nulla poteva). Le Cassazioni civili recenti, come la n. 9096/2025, confermano un approccio del “beneficial owner”: se il disponente mantiene controllo e potere, allora il trust è ignorato e redditi e patrimoni sono considerati suoi . Quindi per difendersi bisogna mostrare l’opposto: che il disponente dopo l’istituzione non aveva più controllo, che i trustee hanno amministrato autonomamente. Anche presentare la rendicontazione del trust può aiutare, per far vedere come i beni sono stati gestiti.

Un’altra serie di cause riguarda la tassazione indiretta (imposta di donazione sul conferimento in trust, ecc.), ma esula un po’ dal tema “risparmi non giustificati”, se non per il fatto che se uno costituisce un trust dotandolo di beni, quel conferimento non genera reddito (è un atto a titolo gratuito eventualmente soggetto a imposta donativa). Quindi, se contestano a Tizio “hai 1 milione nel trust non dichiarato come reddito”, va chiarito che costituire un trust con i propri beni non è di per sé trasferimento di ricchezza a terzi, quindi non è reddito per nessuno in quel momento (Cass. 2334/2024 e Cass. 5746/2022 lo hanno ribadito) . Il reddito eventualmente sarà quando quei beni produrranno frutti o usciranno ai beneficiari finali.

Riassumendo la difesa nei trust: – Documentare la genuinità: atto istitutivo, regole chiare, motivazioni non fiscali. – Mostrare che i redditi del trust sono stati dichiarati se dovuti (es. se trust trasparente, beneficiari li hanno inclusi). – Se accusati di interposizione, enfatizzare la mancanza di prove di un controllo occulto da parte del disponente. La Cass. 9890/2023 ha ricordato che l’onere della prova dell’interposizione è sul Fisco, non basta il sospetto . Quindi si può contestare: “L’Agenzia non ha provato che io disponente controllavo il trust dopo la costituzione; anzi, allego lettere del trustee che dimostrano la sua indipendenza decisionale”. – Curare la posizione RW: se scoperti, di solito conviene sanare (ravvedimento operoso per RW) per togliere almeno le sanzioni monitoraggio, in modo da discutere solo delle imposte.

Esterovestizione (residenza fittizia all’estero)

L’esterovestizione è un fenomeno con due declinazioni: societaria e personale. In entrambi i casi, l’accusa è di fingere la residenza all’estero per godere di un fisco più leggero. Nel nostro contesto, l’esterovestizione si collega ai “risparmi non giustificati” perché spesso chi finge la residenza fuori accumula ricchezze all’estero non dichiarate in Italia, oppure una società estero-vestita genera utili non tassati in Italia che poi arrivano di fatto nelle tasche di residenti italiani.

Esterovestizione societaria: come definito in dottrina e giurisprudenza, si ha quando una società formalmente estera ha in realtà la sede dell’amministrazione in Italia e l’estero è scelto solo per vantaggio fiscale . La legge (art. 73 TUIR) considera residente in Italia una società che ha sede legale o sede dell’amministrazione o oggetto principale in Italia. La sede dell’amministrazione coincide col luogo in cui si prendono le decisioni direttive, si conduce la gestione di affari, insomma dove è il “centro di direzione effettiva”. Inoltre, per società controllate in paradisi fiscali, scatta la presunzione di residenza (73(5-bis)).

In un accertamento di esterovestizione, l’Agenzia spesso: – Requalifica la società come residente italiana fin dall’inizio (tassando i suoi redditi come IRES italiane e sanzionando per omessa dichiarazione dei redditi esteri). – Eventualmente contesta ai soci italiani la mancata dichiarazione di partecipazioni estere (RW) e i redditi percepiti. – Può contestare anche reati di omessa dichiarazione se le somme sono ingenti.

Difesa societaria: La società (o i suoi rappresentanti) per difendersi devono dimostrare di essere davvero esteri. La Cassazione (es. ord. 17270/2024) ha indicato gli elementi chiave: residenza degli amministratori, luogo effettivo delle riunioni e delle decisioni, luogo di tenuta delle scritture e uffici . Se la società aveva amministratori tutti italiani e nessuna struttura all’estero, la vedo dura. Ma se, ad esempio, la società è in UK, gli amministratori risiedono a Londra, le riunioni avvengono lì, la contabilità è presso uno studio locale, etc., questi sono fatti da portare a favore. Il Fisco usa presunzioni, ma devono essere gravi, precise e concordanti valutate nel complesso . Quindi la difesa deve smontare l’impianto probatorio: per ogni indizio (es. “abbiamo visto che l’amministratrice era in Italia spesso”), fornire spiegazioni (“sì, ma per altre ragioni, la gestione avveniva via conferenza a Londra comunque”). Utile anche mostrare che la società non fu creata solo per le tasse: es. se produce e vende davvero in quel paese, ha dipendenti lì, ecc. Al contrario, se era solo una scatola per fatturare dall’estero ciò che di fatto si faceva in Italia, poche scappatoie. In quei casi conviene magari aderire almeno parzialmente, magari limitando le sanzioni.

Esterovestizione personale: riguarda le persone fisiche che spostano la residenza (anagrafica e/o di fatto) in un paradiso fiscale o in paesi con tasse basse, ma continuano ad avere il centro degli interessi in Italia. La legge italiana presume, ad esempio, che un cittadino iscritto all’AIRE in un paese black-list sia ancora residente in Italia salvo prova contraria. Perciò l’Agenzia può accertare redditi mondiali come se fosse residente. La difesa qui è portare prove di una rottura dei legami con l’Italia e del radicamento all’estero: contratto di affitto o proprietà all’estero, bollette, iscrizione al sistema sanitario locale, attività lavorativa svolta lì, famiglia eventualmente trasferita. Più è credibile che la vita si sia spostata fuori, più facile vincere. Se invece la persona aveva solo un indirizzo fittizio fuori e poi stava sempre in Italia (magari risultava residente a Montecarlo ma tutti i giorni la vedevano a Milano), è quasi impossibile spuntarla. Anche i social media e le carte di credito lasciano tracce: in alcuni casi di cronaca, gli accertatori hanno usato le celle telefoniche e i movimenti carta per dimostrare la presenza maggioritaria in Italia.

Nei casi di esterovestizione personale, di solito l’accertamento contesta l’omessa dichiarazione di tutti i redditi esteri e italiani. Se c’è di mezzo una società estera di cui la persona è dominus, il tutto si intreccia. La difesa deve essere strutturata in maniera olistica: provare il rispetto delle regole di distacco (es. non oltre 183 giorni in Italia, iscrizione Aire fatta subito, etc.) e giustificare l’origine dei fondi eventualmente rientrati.

Recenti sviluppi giurisprudenziali: Cass. 27262/2025 (menzionata) ha chiarito che bisogna guardare all’insieme degli indizi, non al singolo particolare . Cass. 17270/2024 ribadisce che se amministratori e gestione sono fuori, non c’è esterovestizione . Inoltre, Cass. 32155 e 32156 depositate il 10/12/2025 (ultimissime) hanno sottolineato che il contribuente può vincere la presunzione mostrando concretamente dove operava la società: se il Fisco non dimostra la natura artificiosa della sede estera, non si può parlare di esterovestizione. In pratica, sta agli accertatori fornire un quadro convincente di “società fantasma gestita dall’Italia”; se mancano tasselli (ad es. ci sono sì soci italiani ma l’attività è chiaramente svolta fuori), la pretesa va annullata. Per la difesa, citare queste pronunce aiuta a ricordare al giudice di non dare per scontato l’esterovestizione, ma di richiedere prova rigorosa.

Conseguenze penali: Esterovestizione può comportare reati di omessa dichiarazione (se la società estera avrebbe dovuto dichiarare in Italia e non l’ha fatto, i legali rappresentanti possono essere imputati), o dichiarazione infedele per i soci se hanno omesso quote di reddito. Anche qui però se le soglie non sono superate o se c’è incertezza sui calcoli, la difesa penale sfrutterà ogni dubbio. È opportuno in alcuni casi valutare se aderire in parte in via tributaria per scendere sotto soglia penale. Ad esempio: contestazione di €5 milioni di utili non dichiarati – soglia omessa dichiarazione superata – si può magari transare su 2 milioni in adesione (pagando su quelli) e rientrare sotto soglia penale per far archiviare il procedimento. Ovviamente vanno fatte con strategia da avvocato tributarista in sinergia col penalista.

Profili penali tributari

Abbiamo accennato più volte ai risvolti penali: qui li riepiloghiamo dal punto di vista del contribuente che vuole evitare o gestire un’incriminazione. I reati potenzialmente associati a risparmi non giustificati (cioè redditi occultati) sono:

  • Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): scatta se l’imposta evasa > €100.000 (soglia attuale) e gli elementi attivi sottratti > 10% del totale o > €2 milioni. Tipicamente, un accertamento sintetico che recupera redditi per centinaia di migliaia di euro può configurarlo. Esempio: Caio dichiarava €20k annui, gli contestano €200k annui per 3 anni = evaso su forse €180k di IRPEF -> reato. Difesa: mostrare che non c’era dolo (es. Caio non sapeva di dover dichiarare, ipotesi debole), oppure che l’imposta evasa in realtà è sotto 100k considerando costi e prove (sperando di scendere sotto soglia). Oppure che Caio in realtà quei redditi li aveva dichiarati in altro modo (difesa difficile se proprio non li ha dichiarati). Una strada potrebbe essere la dichiarazione integrativa: se l’accertamento non è definitivo, in teoria il contribuente può ravvedersi penalmente presentando dichiarazioni integrative prima di sapere di essere indagato, pagando il dovuto (il ravvedimento operoso non estingue reato formalmente, ma se fatto prima di certe fasi può orientare per escludere il dolo, o in caso di patteggiamento ridurre la pena per condotta riparatoria). In pratica, però, se c’è già accertamento è tardi.
  • Omessa dichiarazione (art. 5): se proprio non presentava dichiarazione. Qui la soglia è €50.000 evasi per periodo. Ad esempio soggetto AIRE che non ha dichiarato nulla ma gli contestano €1 milione di redditi in Italia. Difesa: sostenere che non era obbligato (es. ritiene di essere residente estero, dunque se il giudizio tributario gli dà ragione sul non essere residente, cade anche il penale per omessa). Oppure anche qui magari ridurre sotto soglia. Nel penale, diversamente dall’amministrativo, vale il principio del favor rei: se c’è dubbio sul superamento soglia, niente condanna .
  • Emissione di fatture false (art. 8) o altri reati minori: Questi possono spuntare se per giustificare i movimenti qualcuno ha prodotto fatture fittizie. Non rientrano strettamente nella fattispecie “risparmi non giustificati” ma attenzione a non cadere in tentazione: non inventate giustificativi falsi (tipo far risultare vendite finte). Oltre ad essere moralmente ed eticamente sbagliato, vi esporreste a reati peggiori della semplice infedele.
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento (art. 11): come discusso nel contesto trust, se durante o dopo l’accertamento il contribuente sottrae beni per non pagare, scatta questo reato. Difesa: evitare di farlo o, se fatto, cercare di dimostrare che l’atto non era fraudolento ma fatto per ragioni genuine e che non ha inciso sulla garanzia patrimoniale (difesa ardua, ma ad esempio: “ho venduto la casa a mio fratello perché avevo bisogno di liquidità per cure, e il prezzo è equo, non per evitare il fisco”; se i tempi però coincidono col ricevere la cartella, è poco credibile).

Una particolarità: il giudizio penale e quello tributario sono autonomi, ma i fatti sono connessi. È possibile che in sede penale un consulente tecnico rifaccia i conti considerando costi in nero e convinca il giudice che l’imposta evasa è sotto soglia, portando all’assoluzione, mentre in sede tributaria magari il contribuente ha comunque perso e pagato su tutto. Questo aspetto è stato evidenziato dalla Cass. pen. 2383/2025 che abbiamo citato: il giudice penale deve applicare la regola del dubbio a favore dell’imputato, quindi se non c’è certezza che l’imposta evasa > soglia, l’imputato va assolto . Quindi un buon avvocato penalista sfrutterà ogni incertezza (anche per dire: il trust poteva avere costi, quell’impresa aveva spese occulte, etc.). Il contribuente-debitore dovrebbe comunque puntare a risolvere in radice il problema fiscale, perché anche se scampa al penale ma resta il debito, il patrimonio è in pericolo (e viceversa, pagare le tasse dovute non estingue reato di per sé, ma in caso di condanna consente di chiedere la sospensione condizionale perché si è pagato il dovuto – requisito di non punibilità per alcuni reati tributari come omesso versamento, non per dichiarativi però).

Riscossione e tutela del patrimonio del contribuente

Dal “punto di vista del debitore” è essenziale considerare anche la fase successiva all’accertamento, ovvero la riscossione coattiva. Se il contribuente perde (o non impugna) l’accertamento, si formano dei ruoli per le somme dovute e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà attivare misure cautelari ed esecutive per recuperare il credito fiscale. Ecco alcuni strumenti e possibili difese:

  • Fermo amministrativo e ipoteca: per debiti sopra certe soglie (solitamente >€20.000 per ipoteca su immobili, >€5.000 per fermo su autoveicoli) AdER può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore o un fermo sul veicolo (che impedisce di circolare legalmente finché non si paga). Queste sono misure cautelari, non richiedono autorizzazione del giudice. Il contribuente può opporsi se ravvisa irregolarità (es. ipoteca su prima casa se il debito è sotto €20k violerebbe il divieto di ipoteca per debiti minori). In genere, meglio prevenire tali misure: se si ha in corso un contenzioso con importi alti, si può chiedere una sospensione giudiziale come detto, oppure cercare un accordo a saldo, perché una volta che l’ipoteca è iscritta complica eventuali vendite o mutui.
  • Pignoramenti: AdER può procedere a pignorare conti correnti, stipendi, pensioni e altri crediti del contribuente, nonché beni mobili e immobili, trascorsi i termini. Ad esempio, se l’accertamento è definitivo e il contribuente non paga, AdER può inviare una comunicazione e poi pignorare il conto bancario, bloccando le somme disponibili (al netto di un minimo vitale su stipendi/pensioni). Difese: nel processo tributario in sé non c’è molto, ma si può ricorrere al giudice dell’esecuzione per problemi formali (es. pignoramento su conto cointestato: il comproprietario può opporsi per la sua quota). In alcuni casi, il contribuente chiede al giudice tributario di sospendere la cartella in attesa dell’esito del ricorso (sospensione amministrativa), ma se siamo già a esecuzione di solito il titolo è definitivo.
  • Piano di rateazione: prima che si arrivi a pignoramento, è spesso possibile chiedere una dilazione del pagamento. AdER concede piani fino a 6 anni (72 rate) o 10 anni in casi straordinari, con certe condizioni. Se il debito è elevato, occorrono garanzie per dilazioni straordinarie. Per il contribuente può essere vitale rateizzare per evitare di perdere casa o azienda in un colpo solo. Ovviamente rateizzare un importo che si ritiene ingiusto è amaro, ma talvolta è l’unico modo per prendere tempo anche per eventuali sanatorie o ricorsi pendenti.
  • Transazione fiscale o saldo e stralcio: se il contribuente è in crisi di insolvenza (ad esempio imprenditore che finisce in concordato preventivo o persona sovraindebitata che accede alla procedura ex L.3/2012 ora Codice della Crisi), può proporre un piano di saldo e stralcio dei debiti fiscali, offrendo una percentuale. Questa è una via estrema, ma da considerare se il debito è gigantesco e non sostenibile: meglio chiudere pagando il 30% che rimanere con una spada di Damocle a vita. Tuttavia, serve una procedura concorsuale e la buona volontà del Fisco ad aderire (che spesso c’è se vede che altrimenti non incasserebbe nulla).
  • Tutela del patrimonio personale: non è illegittimo (purché fatto tempestivamente, prima di avere debiti esattoriali) riorganizzare i propri beni per protezione: ad esempio, costituire un fondo patrimoniale, o donare ai figli (attenzione però: se poi arriva un debito tributario, potrebbero aggredire lo stesso in certi casi, perché l’art. 11 punisce gli atti fraudolenti e c’è revocatoria). In pratica, se uno capisce di rischiare un accertamento grosso, dovrebbe muoversi con avvocati per soluzioni ad hoc. Ma farlo dopo che l’accertamento è arrivato può configurare sottrazione fraudolenta (penale). Quindi è un terreno minato e va valutato caso per caso, bilanciando etica e legittima difesa patrimoniale. Ad ogni modo, il trust di cui sopra in funzione di garanzia patrimoniale deve essere molto ben motivato per non essere smontato.

Lato difesa processuale: esiste l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se si vuole contestare il diritto di procedere ad esecuzione (ad esempio, si sostiene che il debito tributario è stato annullato in giudizio ma AdER non ne ha tenuto conto, oppure il soggetto non è più proprietario di quel bene). C’è anche l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali (pignoramento notificato male, ecc.). Queste vanno presentate al tribunale ordinario (se si è già in fase di pignoramento) o al giudice tributario (se è impugnazione di cartella prima del pignoramento, però ora i confini tra le giurisdizioni sono più netti: la cartella e l’avviso di intimazione si impugnano in commissione tributaria, gli atti successivi davanti al giudice ordinario).

In definitiva, dal punto di vista del debitore è importante: – Tenere monitorato lo stato dei propri debiti fiscali tramite il cassetto fiscale e il sito di AdER. – Non lasciare passare invano le comunicazioni: ad esempio, dopo la sentenza sfavorevole, attivarsi per la rateazione prima che scadano i 60 giorni. – Valutare con consulenti eventuali vie di definizione agevolata (governi italiani spesso fanno “rottamazioni” delle cartelle, condoni parziali ecc. Se si rientra, approfittarne per chiudere). – Evitare ostinazione se porta a perdere tutti i beni: a volte concordare un pagamento ridotto è la scelta più pragmatica.

Modelli pratici di atti difensivi

In questa sezione forniamo una traccia strutturale – a mo’ di modello pratico – di due documenti fondamentali in cui articolare la propria difesa: il ricorso tributario e la memoria difensiva (sia essa una memoria nel procedimento amministrativo/penale o un’istanza all’AdE).

Modello di Ricorso in Commissione Tributaria

Un ricorso tributario contro un avviso di accertamento basato su risparmi non giustificati dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi (da adattare al caso concreto):

  • Intestazione ed estremi del ricorrente e dell’atto impugnato: ad esempio “Ricorso di [Nome Contribuente], CF…, rappresentato dall’avv. XYZ, contro Agenzia Entrate Ufficio di …, avverso Avviso di Accertamento n. … notificato il …, anno d’imposta …”.
  • Fatti e svolgimento della vicenda: una parte narrativa iniziale dove si descrive: “In data … veniva notificato al ricorrente un avviso di accertamento con cui, a seguito di indagini finanziarie e applicazione dell’art. 38 DPR 600/73, venivano determinati maggiori redditi per €…, asseritamente non giustificati rispetto ai redditi dichiarati. In particolare l’Ufficio contestava: (i) un incremento di saldo conti per €X; (ii) l’acquisto di [bene] per €Y; etc. Il ricorrente aveva in sede di contraddittorio fornito giustificazioni (richiamate anche nell’avviso) relative a …, tuttavia l’Ufficio le riteneva non sufficienti…”. Bisogna esporre i fatti in modo chiaro e cronologico, facendo emergere già le proprie prove (es. “il … Tizio aveva prodotto copia del bonifico dal padre di €…, che l’Ufficio ha ignorato”).
  • Motivi di ricorso (parte in diritto): qui si articolano i motivi di impugnazione, ciascuno con un titolo. Ad esempio:
  • Violazione di legge – Erronea applicazione dell’art. 38 DPR 600/73 e carenza di motivazione, per mancata considerazione delle prove contrarie fornite: spiegare che l’Ufficio ha violato la norma perché non ha realmente invertito la presunzione alla luce delle prove, non motivando sul perché le scartava. Citare sentenze (Cass., ord. 9662/2024) sul dovere di valutare l’intera capacità di risparmio .
  • Violazione di legge – Art. 32 DPR 600/73 e Corte Cost. 228/2014: ad esempio, se hanno conteggiato prelevamenti o movimenti non giustificati in capo a lavoratore autonomo, dedurre la nullità dell’accertamento su quel punto per incostituzionalità (si cita la sentenza costituzionale) .
  • Infondatezza nel merito – Insussistenza di redditi non dichiarati: qui si argomenta che, a tutto concedere, il ricorrente ha già dimostrato come le somme contestate non fossero redditi: esporre in modo puntuale “la somma X proveniva da risparmi degli anni… come da estratti conto allegati; la somma Y da donazione del padre come da documenti allegati… – di conseguenza non si tratta di base imponibile occultata”. Sottolineare eventuali errori (duplicazioni, calcoli errati).
  • Vizi procedurali (eventuali): se ad esempio non c’è stato contraddittorio, fare un motivo ad hoc: “Violazione del diritto al contraddittorio – nullità dell’atto…”.
  • Violazione art. 7 L. 212/2000 – carenza di motivazione: se l’avviso è generico su qualche punto, lamentarlo.
  • Richiesta finale: la conclusione del ricorso, dove si chiede espressamente: “in via principale, l’annullamento totale dell’avviso; in via subordinata, la rideterminazione della pretesa nei limiti delle prove fornite (o l’annullamento parziale); in via ulteriormente subordinata, la concessione di ogni beneficio di legge (es. definizioni, ecc.)”. Si può anche chiedere la sospensiva se non già fatta separatamente: “si chiede inoltre la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 47 D.lgs.546/92, stante il grave e irreparabile danno…” motivando quale (es. vendita casa all’asta ecc.).
  • Documenti allegati: elencare i documenti che si allegano (estratti conti, contratti, bonifici, copie di sentenze citate – non obbligatorio ma a volte utile, ecc.).
  • Firma e notifiche: firmare il ricorso e predisporre la notifica all’ufficio competente e all’Avvocatura dello Stato se necessaria.

Questo è uno schema generico. Un ricorso ben fatto su questi temi tende ad essere lungo e ricco di allegati, perché bisogna convincere il giudice su numeri e fatti. Chiarezza e ordine sono vitali: eventualmente includere una tabella riassuntiva nel testo come fatto in precedenza, può aiutare il giudice a capire i flussi finanziari (i giudici tributari apprezzano molto i prospetti riepilogativi, essendo spesso sommersi da carte).

Modello di Memoria difensiva (in sede pre-accertamento o penale)

Per memoria difensiva possiamo intendere due cose: una memoria presentata all’Agenzia delle Entrate in sede di contraddittorio/invito (o adesione), oppure una memoria indirizzata al Pubblico Ministero durante le indagini penali (ad esempio dopo un interrogatorio o alla chiusura indagini ex art. 415-bis c.p.p.). In entrambi i casi lo scopo è esporre in modo persuasivo le proprie ragioni, allegando prove, sperando di convincere l’autorità a non procedere o a ridimensionare le accuse.

Memoria per il Fisco (fase amministrativa): è meno formalistica del ricorso. Può essere redatta in forma di lettera o relazione e consegnata/protocollata. Un possibile schema: – Intestazione: “Memoria difensiva di [Contribuente] in risposta all’invito n…/ nell’ambito del PVC della GdF del …” ecc. – Richiamo dell’oggetto: “In riferimento ai movimenti finanziari contestati e al prospettato accertamento sintetico per l’anno…, si espongono le seguenti giustificazioni con documentazione allegata:” – Svolgimento punto per punto: ad es. enumerare: “1) Versamento di €50.000 sul c/c XY in data…: trattasi di somme provenienti da vendita dell’autovettura targata…, come da atto di vendita allegato doc.1 e bonifico dell’acquirente doc.2. – 2) Prelievi mensili di €2.000: tali somme sono state utilizzate per spese familiari ordinarie (affitto, utenze, etc.), e non costituiscono certo ricavi occulti, come peraltro chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza 228/2014) in riferimento ai lavoratori autonomi del ricorrente tipo. – 3) Acquisto immobile in … per €120.000: si evidenzia che €100.000 provengono da donazione paterna (doc.3, dichiarazione banc+doc.4, estratto conto padre) e €20.000 da risparmi accumulati (v. doc.5 per saldo conto anni precedenti). Si prega di voler considerare che tali somme non rappresentano reddito imponibile…”, e così via per ogni elemento. – Chiusura: “Alla luce di quanto sopra esposto e documentato, si confida che codesto Ufficio vorrà rivedere la propria posizione, evitando l’emissione dell’avviso di accertamento in mancanza dei presupposti impositivi. In ogni caso, il contribuente si rende disponibile a ulteriori chiarimenti in sede di eventuale contraddittorio o adesione, auspicando una definizione bonaria della vicenda. / Distinti saluti, …”.

Questa memoria deve essere scritta in tono rispettoso ma fermo su punti giuridici: ad esempio citare la normativa su prova contraria dell’art.38, far capire all’ufficio che proseguire su certi punti sarebbe infondato in diritto. Aggiungere allegati numerati e indicati nel testo è fondamentale.

Memoria al PM (penale): nel caso in cui il contribuente sia indagato per reati fiscali correlati, è prassi che dopo la chiusura delle indagini (notifica 415-bis) la difesa possa depositare una memoria per convincere la Procura a chiedere l’archiviazione o comunque per impostare la futura difesa. Schema: – Intestazione al Procuratore della Repubblica presso Tribunale X, procedimento n… (o al GIP se in udienza preliminare). – Qualità dell’istante: “Memoria difensiva ex art. 415-bis c.p.p. nell’interesse di [Nome indagato] indagato per [dichiarazione infedele etc.]”. – Sintesi delle accuse: es. “Al Sig. Rossi si contesta di aver evaso imposte per €150.000 in anno… derivanti da presunti redditi non dichiarati accertati dall’Agenzia Entrate…”. – Argomentazioni difensive: qui occorre focalizzarsi sul dolo mancante o elementi mancanti del reato. Ad es.: “Si ritiene la contestazione priva di fondamento per le seguenti ragioni: (i) l’imposta evasa, ricalcolata correttamente tenendo conto dei costi inerenti alle somme accertate, risulta inferiore alla soglia di punibilità di €100.000 (come da perizia allegata, doc.1, che individua costi in nero per €X, riducendo l’imposta a €Y) ; (ii) in ogni caso, vi è mancanza dell’elemento soggettivo del dolo, atteso che il Sig. Rossi era convinto in buona fede che le somme ricevute a titolo di donazione non fossero da dichiarare, trattandosi di redditi esenti: errore scusabile viste le obiettive condizioni di incertezza sulla disciplina (art. 6 D.Lgs. 472/97)…; (iii) si evidenzia come l’accertamento tributario sia tuttora sub iudice dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, e che in primo grado il giudice ha già riconosciuto fondate in parte le tesi del contribuente, riducendo l’imponibile; …”. Insomma, fornire al PM o GIP motivi per dubitare della sostenibilità dell’accusa. – Conclusione: “Per questi motivi, la difesa chiede che codesta Procura voglia disporre l’archiviazione del procedimento in quanto i fatti non integrano gli estremi di reato ovvero, subordinatamente, che voglia il GIP pronunciarsi per il non luogo a procedere. / Si allegano: doc.1 perizia tecnica contabile; doc.2 copia sentenza tributaria; doc.3 documenti bancari già prodotti in accertamento, dai quali si evince…”.

Questa memoria deve essere concisa e molto focalizzata sugli aspetti penalistici (soglia, dolo, errore, mancanza di profitto, ecc.), anche perché spesso i PM non sono esperti di fino di contabilità: aiutarli a capire che il caso non è così grave o è spiegabile.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande comuni in materia di accertamenti su risparmi non giustificati, con risposte sintetiche che riassumono quanto esposto:

D: In cosa consiste l’accertamento sintetico sui risparmi?
R: È un metodo con cui il Fisco ricostruisce il reddito di un contribuente partendo dalle spese effettuate e dagli incrementi di patrimonio. Se hai accumulato risparmi o comprato beni di valore incompatibili col tuo reddito dichiarato, l’Agenzia presume che tu abbia avuto redditi in nero. È detto anche accertamento da redditometro se si basa su indici standard, o da spesa effettiva se guarda alle uscite effettive . Ad esempio, se in un anno hai dichiarato 20.000€ ma hai speso 50.000€, potrebbero accertare un reddito di almeno 50.000€ salvo tu provi che la differenza viene da risparmi pregressi o altre fonti non tassabili.

D: Il Fisco può controllare direttamente i miei conti correnti?
R: Sì. Tramite l’Anagrafe dei rapporti finanziari l’Agenzia ha accesso ai dati di conti, depositi e carte. Può inoltre chiedere estratti conto analitici con un decreto di autorizzazione (indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/73). Ogni versamento non giustificato trovato sui tuoi conti è presunto un reddito nascosto . I prelievi ingiustificati, invece, rilevano solo se sei un’impresa; se sei un privato o professionista, non sono di per sé prova di evasione (perché potresti averli spesi per esigenze personali) . In ogni caso, se ti chiedono spiegazioni su movimenti bancari, devi fornirle: se non collabori e non esibisci i documenti, poi non potrai usarli a tuo favore in giudizio .

D: Ho ricevuto un questionario dalla Agenzia Entrate su spese e conti: devo rispondere?
R: Assolutamente sì. È l’avvio del contraddittorio. Hai l’opportunità di giustificare eventuali scostamenti. Non rispondere o farlo in modo evasivo è estremamente dannoso: l’ufficio considererà non giustificate tutte le voci e, come detto, rischi la preclusione probatoria (cioè di non poter portare dopo quei documenti) . Prepara una risposta scritta chiara, punto per punto, allega copie di documenti (bonifici, contratti, ricevute) e se necessario chiedi un termine per raccoglierli. Mostrare collaborazione può persino convincerli a lasciar stare se le spiegazioni reggono.

D: Quali prove posso portare per vincere la presunzione del Fisco?
R: Devi portare qualsiasi elemento che spieghi da dove venivano i soldi con cui hai risparmiato o speso. Le prove più tipiche: – Estratti conto di anni precedenti che mostrano disponibilità già esistenti (cioè stai usando risparmio accumulato) . – Documenti di entrate esenti o fuori dal reddito: ad es. atto di donazione di un parente che ti ha dato denaro , certificato di vincita alla lotteria, indennizzo assicurativo ricevuto. – Contratti di mutuo o finanziamento se ti sei indebitato per ottenere quelle somme. – Atti di vendita di beni tuoi: se hai venduto una casa, un’auto, quote, e con quei proventi hai finanziato altri acquisti. – Dichiarazioni di terzi (meglio se autenticate) che confermano ad esempio che quei soldi erano un prestito o una restituzione. In pratica, devi tracciare la provenienza. Se c’è un donatore o finanziatore, devi anche provare che costui aveva la capacità economica per dare quei soldi (la Cassazione vuole che si guardi alla capacità di risparmio di tutta la vita del donante) . Se non hai prove documentali solide, almeno fornisci una ricostruzione logica e dettagliata: è meglio di niente.

D: È vero che se dimostro di aver usato i miei risparmi degli anni passati l’accertamento decade?
R: Sì, è uno dei motivi principali di annullamento. La legge lo prevede espressamente: puoi provare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi di anni precedenti già tassati o non tassabili (capacità di risparmio) e con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (tipo interessi già tassati). Se lo provi, il maggior reddito sintetico va ridotto in proporzione. Cassazione ha più volte dato ragione al contribuente che, carte alla mano, mostrava di aver attinto dal gruzzolo messo da parte negli anni . Attenzione: devi quantificare questi risparmi e documentarli il più possibile, altrimenti resta un’affermazione vaga.

D: Possono tassarmi pure i soldi che mi ha regalato mio padre per comprare casa?
R: Il regalo in sé no, non è un reddito imponibile per te (eventualmente si paga l’imposta di donazione ma solo sopra certe soglie e con aliquote modeste tra parenti stretti). Però se il Fisco non sa che è un regalo, vede solo che hai avuto soldi e li hai usati. Devi quindi comunicarlo e provarlo. Fornisci copia del bonifico o assegno con cui tuo padre ti ha dato la somma e magari una dichiarazione firmata da lui. Se tuo padre è vivo e collaborativo, puoi farlo testimoniare (in sede tributaria solo tramite questionario a testi, non in udienza, ma è possibile chiedere al giudice di disporlo). Prevedi anche la domanda: “Tuo padre aveva quei soldi lecitamente?”. Se ad esempio è un pensionato che negli anni ha accantonato 100k, portare libretti o conti che mostrino la diminuzione del suo saldo corrispondente alla donazione. In breve: sì ai soldi di papà, ma documentati.

D: Ho una società all’estero e mi contestano che è fittizia (esterovestizione). Come mi difendo?
R: Devi dimostrare la reale operatività estera. Ad esempio: sede ufficio all’estero, personale assunto, amministratori residenti là , conti bancari locali movimentati per pagare fornitori sul posto, etc. E che dall’Italia non partiva la gestione effettiva. Quali documenti? Verbali di assemblee svolte all’estero, bollette di utenze dell’ufficio estero, biglietti aerei dei manager italiani che andavano all’estero per le riunioni (se succedeva), contratti con clienti/fornitori locali, eventuale corrispondenza che testimoni che le decisioni erano prese fuori. Insomma, far vedere che non è una “letterbox company” (scatola vuota). Se ci riesci, l’accertamento di esterovestizione cade . Se invece in pratica la tua società estera era solo sulla carta e tutto accadeva in Italia, sarà dura difendersi. Forse l’unica è trovare un vizio procedurale o transare sulla quantificazione (ad esempio concordare solo alcuni anni).

D: Mi hanno trovato un trust in cui avevo messo dei soldi: rischi?
R: Il Fisco potrebbe considerare quei soldi ancora tuoi se ritiene il trust una finzione (interposto). Se tu nel trust continuavi a fare il bello e il cattivo tempo, sì, rischio alto: ti tassano i redditi del trust come tuoi , e se l’hai fatto quando avevi debiti fiscali aperti, potresti avere anche una denuncia penale per sottrazione fraudolenta . Se invece il trust era genuino (trustee indipendente, finalità familiare reale) hai chance di difenderti mostrando documenti del trust, bilanci, e che tu non disponevi più liberamente di quei beni. Valuta anche gli obblighi RW: se era trust estero, dovevi dichiararlo. In caso di mancato RW, metti in conto sanzioni o regolarizza. Un trust non è di per sé illegale – anzi è lecito – ma se usato per evadere, viene disconosciuto. Porta a sostegno eventuali pronunce (anche di prassi) che confermano la liceità del trust nel tuo caso.

D: Se perdo il ricorso e devo pagare centinaia di migliaia di euro, mi toglieranno la casa?
R: Potenzialmente sì, se l’importo è alto e non paghi, l’Agenzia Riscossione può procedere a pignorare immobili, conti, stipendio. La prima casa è pignorabile da AdER solo se non di lusso e se non è l’unico immobile di proprietà? In realtà per l’Agente pubblico c’è un divieto di ipoteca e vendita della prima casa se è unico immobile e residenza, introdotto nel 2013. Ma se hai altri immobili, la prima casa può essere ipotecata e poi venduta. Comunque, scenari drastici. Prima di arrivarci, cerca di rateizzare il debito: con un piano dilazionato eviti azioni esecutive finché paghi le rate. Oppure verifica se esistono definizioni agevolate (rottamazioni) che riducono sanzioni e interessi. Se sei in difficoltà economica grave, valuta le procedure da sovraindebitamento per magari stralciare parte del debito. AdER di solito prima di pignorare la casa ipoteca e aspetta un po’ (dà modo di concordare). Non ignorare le comunicazioni di intimazione! Appena l’accertamento diventa definitivo, attivati per trovare una soluzione di pagamento sostenibile. Il fondo patrimoniale non ti mette al sicuro: i debiti tributari per obblighi inerenti ai bisogni della famiglia possono aggirarlo (interpretazione spesso estensiva). Idem per altre astuzie: meglio prevenire contestando l’atto a monte, ma se alla fine devi pagare, negozia.

D: Quali sono le sentenze più importanti da conoscere a mio favore?
R: Elenchiamo alcuni riferimenti utili: – Cass. ord. 9662/2024: ha tutelato il contribuente riconoscendo valida la prova di capacità di risparmio del coniuge su tutta la vita lavorativa . – Cass. ord. 5586/2023: ha cambiato rotta sulle indagini finanziarie, dicendo che anche in accertamento analitico vanno dedotti i costi presunti correlati ai ricavi bancari scoperti . – Corte Cost. sent. 10/2023: ha salvato la presunzione sui versamenti ma ha “imposto” di interpretare l’art. 32 in modo da ammettere deduzioni di costi anche in analitico (da cui discende la Cass. 5586 sopra) . – Cass. ord. 17270/2024: sull’esterovestizione, ribadisce che servono prove concrete che la gestione era in Italia e se gli amministratori stanno fuori e lì si tengono le decisioni, non c’è esterovestizione . – Cass. pen. 2383/2025: in ambito penale tributario, ha affermato il principio del dubbio a favore del contribuente sulla soglia: se c’è anche solo ragionevole dubbio che l’imposta evasa sia sotto soglia (es. perché potrebbero esistere costi in nero), niente condanna . – Corte Cost. 228/2014: ha eliminato la presunzione sui prelievi per gli autonomi . Queste pronunce (e altre citate in fondo) sono spesso richiamate dai difensori per convincere gli organi giudicanti.

D: Vale la pena fare ricorso o è meglio definire subito col Fisco?
R: Dipende dalla situazione. Se hai buone prove e questioni di diritto solide, il ricorso vale la pena: molti accertamenti sintetici vengono ridimensionati o annullati dai giudici quando il contribuente documenta bene le proprie ragioni. Se però oggettivamente hai nascosto redditi e non hai carte per dimostrare il contrario, allora potrebbe convenire cercare un accordo in adesione, strappare sanzioni ridotte e pagare il dovuto, per chiudere la vicenda senza ulteriori aggravi (e magari evitare anche strascichi penali). Considera anche i costi del contenzioso: se le somme non sono enormi, il gioco può non valere la candela; se invece ti chiedono centinaia di migliaia di euro, tentare la via giudiziaria con un buon avvocato ha senso. Spesso si intraprende il ricorso e parallelamente si è aperti a una soluzione transattiva: le due strade non si escludono a priori. Valuta infine le possibilità offerte dalle norme di “pacificazione fiscale” (se esistenti nell’anno): a volte lo Stato apre finestre per definire i giudizi pendenti pagando una percentuale, ecc. In sintesi: fai un’analisi costi/benefici con consulenti esperti. Se hai ragione, farla valere fino in fondo; se sei “colto sul fatto” ma puoi mitigare, allora mediazione.

Conclusione

Difendersi da un accertamento sui risparmi non giustificati richiede una combinazione di trasparenza finanziaria e conoscenza delle regole del gioco fiscale. Questa guida ha illustrato come il contribuente possa far valere i propri diritti: dall’esibire prove concrete che smentiscono le presunzioni, al far leva sugli orientamenti giurisprudenziali più favorevoli . In un’epoca di crescente scambio di informazioni finanziarie e algoritmi anti-evasione sempre più efficaci , il contribuente onesto ma magari formalmente “imprevidente” (nel non curare la tracciabilità) deve muoversi con attenzione per non apparire evasore.

Abbiamo visto che il punto di vista del debitore dev’essere portato all’attenzione di chi giudica: far comprendere che dietro una scostamento reddituale possono esservi ragioni legittime (risparmi di una vita, aiuti familiari, ecc.) e che la legge riconosce queste possibilità . Al contempo, la guida non nasconde che comportamenti elusivi tramite trust o residenze fittizie vengono giustamente contrastati, e in quei casi la difesa è più complessa perché deve ribaltare presunzioni aggravate e un onere probatorio elevato .

In conclusione, i migliori alleati del contribuente sotto accertamento sintetico sono: la documentazione (mai buttare via ricevute di operazioni importanti, anzi predisporre sempre un minimo di “pezze d’appoggio” per movimenti atipici), la tempestività nella risposta (collaborare fin da subito può evitare il contenzioso) e una difesa tecnica esperta che sappia valorizzare i punti di forza del caso e individuare eventuali errori dell’ufficio. Con una strategia ben congegnata, anche un accertamento pesante può essere annullato o ridotto a cifre ragionevoli. Viceversa, ignorare o sottovalutare la contestazione può portare a conseguenze gravi (debiti insostenibili, iscrizioni pregiudizievoli, denunce penali).

La normativa italiana offre sì ampio potere al Fisco, ma anche tutele al contribuente: spetta a quest’ultimo attivarsi per farle valere. Speriamo che questa guida, completa di riferimenti normativi e di casi concreti, possa fungere da vademecum avanzato per orientare chi si trova ad affrontare la sfida di un accertamento sui risparmi non giustificati, aiutandolo a trasformare quella che all’inizio sembra un’accusa schiacciante in un confronto equo dove far emergere la verità sostanziale della propria posizione fiscale.

Hai ricevuto un accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto i tuoi risparmi non giustificati rispetto ai redditi dichiarati? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto i tuoi risparmi non giustificati rispetto ai redditi dichiarati?
Ti attribuiscono redditi presunti, sostenendo che le somme accantonate non possano derivare da fonti lecite?
Temi che risparmi costruiti in anni di lavoro vengano trasformati in imposte, sanzioni e interessi elevati?

Devi saperlo subito:

👉 il risparmio non è reddito imponibile,
👉 l’accantonamento di somme non dimostra evasione,
👉 moltissimi accertamenti su risparmi “non giustificati” sono errati, sproporzionati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco contesta i risparmi,
  • quali errori commette più spesso,
  • come dimostrare l’origine lecita delle somme,
  • come difenderti in modo efficace.

Cosa Intende il Fisco per “Risparmi Non Giustificati”

Per l’Agenzia delle Entrate i risparmi diventano “non giustificati” quando:

  • il saldo bancario cresce nel tempo,
  • l’accantonamento appare elevato,
  • il reddito dell’anno considerato è basso,
  • manca una spiegazione immediata e documentata.

👉 Questa impostazione è spesso tecnicamente scorretta.

Il Fisco tende a ragionare così:

👉 “Se hai messo da parte denaro, devi aver avuto redditi non dichiarati.”

➡️ Una presunzione che non regge senza prova concreta.


Perché il Fisco Contesta i Risparmi

Le contestazioni nascono soprattutto in caso di:

  • controlli patrimoniali,
  • accertamenti sintetici,
  • verifiche su conti correnti,
  • utilizzo di medie di spesa e risparmio,
  • confronti tra reddito e patrimonio.

Ma attenzione:

➡️ il risparmio non è una manifestazione di reddito,
➡️ l’accantonamento può derivare da redditi già tassati o da capitali leciti.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti su risparmi “non giustificati” presentano errori gravi, tra cui:

  • equiparare risparmio a reddito,
  • considerare solo l’anno oggetto di accertamento,
  • ignorare la capacità di risparmio negli anni precedenti,
  • non valutare accumuli graduali,
  • pretendere tracciabilità assoluta irrealistica,
  • usare presunzioni automatiche,
  • motivazioni generiche (“risparmio incompatibile col reddito”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Risparmi ≠ Reddito Imponibile

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che i risparmi derivano da redditi imponibili,
👉 non basta dimostrare che i risparmi esistono.

I risparmi possono derivare da:

  • redditi già tassati negli anni,
  • stipendi o pensioni accantonati,
  • utili d’impresa non spesi,
  • disinvestimenti finanziari,
  • donazioni o successioni,
  • vendite di beni,
  • restituzioni di capitali.

👉 Tutte fonti lecite e fiscalmente irrilevanti.


Le Prove da Presentare per Difendersi

La difesa si basa sulla ricostruzione storica dei risparmi.

Documentazione tipicamente utilizzabile:

  • estratti conto bancari storici,
  • dichiarazioni dei redditi pregresse,
  • prospetti di accumulo anno per anno,
  • documenti di disinvestimento,
  • atti di donazione o successione,
  • scritture private e quietanze,
  • documentazione di vendita di beni.

👉 Conta la coerenza complessiva, non il singolo movimento isolato.


Come Costruire una Difesa Efficace sui Risparmi

Una difesa efficace deve dimostrare:

  • quando i risparmi si sono formati,
  • in quanti anni,
  • con quali redditi o fonti,
  • perché non costituiscono reddito dell’anno accertato.

È utile predisporre:

  • una linea temporale patrimoniale,
  • un confronto tra redditi dichiarati e capacità di risparmio,
  • una spiegazione tecnica chiara e documentata.

👉 La ricostruzione storica smonta la presunzione fiscale.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento su risparmi non giustificati è ribaltabile se:

  • l’origine delle somme è spiegabile e documentabile,
  • i risparmi derivano da accumuli pluriennali,
  • manca continuità nei redditi presunti,
  • non esiste nesso temporale tra reddito e risparmio,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il Fisco ignora le prove fornite,
  • la motivazione è generica o stereotipata.

👉 Il risparmio non può essere tassato come reddito.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • tassazione di redditi inesistenti,
  • recuperi elevati di IRPEF e addizionali,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • iscrizioni a ruolo rapide,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • gravi danni patrimoniali e familiari.

👉 Accettare una presunzione non difesa può costare molto caro.


Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)

1. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • spiegare la logica del risparmio,
  • ricostruire l’accumulo nel tempo,
  • bloccare presunzioni automatiche.

2. Ricostruire analiticamente la storia dei risparmi

La difesa efficace dimostra:

  • evoluzione dei saldi,
  • capacità di risparmio reale,
  • coerenza con i redditi dichiarati.

📄 Prove tipiche:

  • estratti conto storici,
  • prospetti riepilogativi,
  • documentazione bancaria e fiscale.

3. Smontare la presunzione fiscale

È fondamentale dimostrare che:

  • il risparmio è lecito,
  • non indica evasione,
  • la ricostruzione del Fisco è sproporzionata.

👉 Senza presunzioni qualificate, l’accertamento non regge.


4. Bloccare gli effetti dell’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • impugnarlo nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere il patrimonio personale e familiare

La difesa serve a:

  • evitare esecuzioni forzate,
  • ridurre l’imponibile presunto,
  • tutelare risparmi e beni.

6. Gestire eventuali residui solo se realmente dovuti

Se resta un importo:

  • rateizzazioni fino a 120 rate,
  • definizioni agevolate quando disponibili,
  • soluzioni compatibili con la reale capacità contributiva.

Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti su risparmi non giustificati richiede competenza tributaria avanzata e capacità ricostruttiva.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento sui risparmi,
  • ricostruzione dell’origine delle somme,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela del patrimonio personale e familiare.

Conclusione

Un accertamento su risparmi non giustificati non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare che quei risparmi siano redditi imponibili, non limitarsi a presumere.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare la provenienza lecita dei risparmi,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • proteggere il tuo patrimonio.

👉 Agisci subito: negli accertamenti sui risparmi, la ricostruzione storica è decisiva.

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Difendersi da un accertamento su risparmi non giustificati è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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