L’accertamento su incrementi patrimoniali è una delle contestazioni fiscali più frequenti e insidiose.
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva un aumento del patrimonio del contribuente, tende spesso a presumere automaticamente l’esistenza di redditi non dichiarati, senza analizzare in modo corretto l’origine reale delle somme utilizzate.
È fondamentale chiarirlo subito:
un incremento patrimoniale non equivale automaticamente a reddito imponibile.
Molti accertamenti di questo tipo sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o ridimensionati se il contribuente presenta prove adeguate e una difesa tecnica strutturata.
Cosa si intende per incremento patrimoniale
Per incremento patrimoniale si intendono, ad esempio:
• acquisto di immobili o terreni
• acquisto di beni di valore elevato
• investimenti finanziari rilevanti
• aumento consistente delle disponibilità bancarie
• estinzione anticipata di mutui o debiti
• ristrutturazioni importanti
• trasferimenti patrimoniali significativi
Si tratta di operazioni che incidono sul patrimonio, ma che non producono automaticamente reddito tassabile.
Perché l’Agenzia delle Entrate contesta gli incrementi patrimoniali
L’Agenzia delle Entrate utilizza gli incrementi patrimoniali per:
• ricostruire una presunta capacità contributiva
• sostenere che le spese eccedono i redditi dichiarati
• ipotizzare redditi non dichiarati
• avviare accertamenti sintetici o patrimoniali
• estendere i controlli a più annualità
Il problema è che l’incremento patrimoniale viene spesso trattato come reddito ordinario, confondendo accumulo, investimento e produzione di reddito.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti su incrementi patrimoniali, l’Agenzia sbaglia spesso quando:
• considera l’incremento come indice automatico di evasione
• ignora risparmi accumulati negli anni
• non tiene conto di mutui o finanziamenti
• trascura donazioni o successioni
• ignora disinvestimenti pregressi
• utilizza presunzioni standardizzate
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e giuridicamente contestabile.
Quando l’accertamento su incrementi patrimoniali è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• l’incremento ha origine lecita e documentabile
• le somme derivano da risparmi pregressi
• esistono mutui o prestiti tracciabili
• vi sono donazioni o eredità dimostrabili
• mancano prove di redditi imponibili
• l’Ufficio utilizza presunzioni automatiche
• non viene rispettato il diritto di difesa
Il patrimonio non può essere trasformato in reddito per presunzione.
Le principali prove da presentare
La difesa contro un accertamento su incrementi patrimoniali si fonda sulle prove documentali. In particolare:
• estratti conto bancari storici
• dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti
• prova dei risparmi accumulati nel tempo
• contratti di mutuo o finanziamento
• atti di donazione o successione
• documentazione di vendite o disinvestimenti
• movimentazioni coerenti e tracciabili
• ricostruzione patrimoniale pluriennale
• perizie contabili
La coerenza temporale delle prove è decisiva.
Sistemi di difesa efficaci
Una difesa efficace deve essere analitica e strutturata e può basarsi su:
• ricostruzione cronologica delle disponibilità finanziarie
• dimostrazione della capacità di risparmio
• confronto tra redditi dichiarati e spese sostenute
• contestazione del metodo accertativo
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie economico contabili
Ogni incremento deve essere inserito in una logica storica complessiva.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento basato su incrementi patrimoniali:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua gli incrementi contestati
• ricostruisci l’origine delle somme
• raccogli documentazione bancaria e patrimoniale
• prepara una risposta tecnica al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati
Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:
• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se conveniente
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
• presunzione definitiva di redditi non dichiarati
• recuperi di imposte elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive e pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali
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Può intervenire concretamente per:
• dimostrare l’origine lecita delle somme
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
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• tutelare il patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva solida
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Un incremento patrimoniale non è automaticamente evasione fiscale.
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Introduzione
In ambito fiscale italiano, l’accertamento sugli incrementi patrimoniali è uno strumento con cui l’amministrazione finanziaria presume l’esistenza di redditi non dichiarati basandosi sul tenore di vita e sul patrimonio del contribuente. In sostanza, se il Fisco rileva che una persona ha sostenuto spese ingenti o acquisito beni di valore non coerenti col reddito dichiarato, scatta una presunzione legale relativa (iuris tantum) di un reddito occulto . Tale presunzione è fondata sul principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.): il contribuente deve pagare imposte in proporzione alla sua reale ricchezza, e spese sproporzionate segnalano una capacità contributiva non dichiarata. Fortunatamente, la presunzione è superabile – il contribuente può difendersi presentando prove documentali idonee a dimostrare che quegli incrementi patrimoniali derivano da fonti lecite e già tassate (o esenti) e non costituiscono evasione fiscale .
Negli ultimi anni, la disciplina di questi accertamenti ha subito importanti riforme normative e ha dato luogo a un ricco contenzioso, con sentenze recentissime della Corte di Cassazione che hanno affinato gli strumenti di difesa del contribuente. In particolare, dal 2024 è entrata in vigore una nuova regolamentazione dell’accertamento sintetico (il cosiddetto redditometro “2.0”), che ha introdotto criteri più stringenti per l’attivazione dei controlli (come la “doppia soglia” di scostamento percentuale e importo minimo assoluto) e ha ampliato le possibilità di prova contraria a favore del contribuente . Allo stesso tempo, la giurisprudenza tributaria – incluse pronunce della Cassazione nel 2023-2025 – ha chiarito i confini dell’onere della prova a carico del contribuente e dell’Amministrazione, fornendo linee guida su quali evidenze documentali risultino efficaci per vincere la presunzione fiscale.
Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, offre un’analisi avanzata e completa dell’argomento dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta), con un linguaggio tecnico-giuridico ma anche chiaro e divulgativo. È rivolta a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) così come a privati e imprenditori che vogliano comprendere come affrontare un accertamento fiscale fondato su incrementi patrimoniali non giustificati.
Cosa troverete in questa guida:
- Inquadramento normativo dell’accertamento sintetico (redditometro) e degli altri metodi di accertamento presuntivo (es. accertamento analitico-induttivo e accertamento bancario basato sulle indagini finanziarie), con le ultime novità legislative (D.Lgs. 108/2024, D.M. MEF 7/5/2024, ecc.) e il punto sulla disciplina vigente.
- Strategie difensive del contribuente, prima e dopo la notifica di un avviso di accertamento: dall’obbligo di contraddittorio preventivo in sede amministrativa, fino al ricorso davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie). Vedremo come preparare le prove documentali da esibire sia durante il contraddittorio con l’Ufficio, sia in giudizio, per dimostrare la legittima provenienza degli incrementi patrimoniali contestati.
- Un’analisi dettagliata dei mezzi di prova ammessi e riconosciuti dalla giurisprudenza: ad esempio la dimostrazione di aver utilizzato redditi esenti o già tassati alla fonte, l’utilizzo di risparmi accumulati in anni precedenti, il sostegno finanziario di familiari o terzi, ecc. Indicheremo di volta in volta quale documentazione è richiesta (es. estratti conto bancari, atti notarili di donazione o finanziamento, dichiarazioni dei redditi di familiari, ecc.) e citeremo le sentenze più recenti che hanno affrontato ciascuna tipologia di prova.
- Tabelle riepilogative e simulazioni pratiche di casi reali italiani, per comprendere concretamente come applicare le difese: ad esempio, il caso di un professionista con auto di lusso ma reddito modesto (come giustificare il possesso dell’auto), il caso di un pensionato che finanzia l’acquisto di un immobile coi risparmi di una vita, o ancora il caso di un contribuente che riceve una cospicua donazione dai genitori – situazioni in cui è fondamentale saper documentare adeguatamente la provenienza del denaro.
- Una sezione di Domande & Risposte frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni: Cos’è il redditometro e quando si applica? Quali spese considera? Cosa succede se non riesco a provare la provenienza dei soldi? Si rischiano sanzioni penali? Come funziona il ricorso in Commissione Tributaria? e così via.
L’obiettivo è fornire al contribuente (e ai suoi consulenti) tutti gli strumenti per far valere le proprie ragioni e tutelare i propri diritti, garantendo che il fisco colpisca solo la reale capacità contributiva e non pretenda imposte non dovute. Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio il funzionamento dell’accertamento su incrementi patrimoniali e le prove da presentare per contrastarlo con successo.
Accertamento sintetico e “redditometro”: nozioni di base e normativa
Il redditometro è la forma più nota di accertamento sintetico basato su presunzioni. Tecnicamente, si tratta dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche disciplinato dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973. Questa metodologia prescinde dalle risultanze contabili individuali e ricostruisce il reddito complessivo annuo del contribuente in base alle spese di qualsiasi genere da lui sostenute nel periodo d’imposta . In altre parole, l’Agenzia delle Entrate confronta il reddito dichiarato con il tenore di vita del contribuente: se dalle informazioni disponibili (spese note, acquisti di beni, investimenti, incrementi di patrimonio, ecc.) emerge uno scostamento significativo – un tenore di vita significativamente superiore a quanto ci si aspetterebbe dal reddito dichiarato – allora l’Ufficio presume che la differenza sia colmata da redditi non dichiarati .
Base normativa: L’accertamento sintetico è uno strumento previsto solo per le persone fisiche ai fini IRPEF (non si applica direttamente alle società, come vedremo più avanti). La norma di riferimento (art. 38 DPR 600/1973) è stata più volte modificata. In origine, prima del 2010, si richiedeva che la discrepanza reddito/spese si manifestasse per almeno due anni consecutivi (con scostamento di almeno il 25% – la differenza rilevante era 1/4) . Dal 2010 in poi, con il D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010, l’art. 38 è stato riformato radicalmente:
- È stato introdotto un metodo sintetico basato sulle “spese di qualsiasi genere” sostenute nel corso dell’anno (in pratica, il moderno redditometro), superando il previgente concetto dei soli “elementi di fatto certi” . L’Ufficio può quindi ora valorizzare tutte le spese note del contribuente nell’anno, incluse quelle per consumi, mantenimento di beni, investimenti e così via, per ricostruire il reddito.
- La soglia di scostamento per procedere all’accertamento è stata abbassata: è sufficiente che il reddito accertabile ecceda di almeno il 20% quello dichiarato (prima era 25%) . Inoltre non è più necessario che lo scostamento si prolunghi per due periodi: è sufficiente un solo anno con scostamento ≥ 1/5.
- È stato sancito l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale: prima di emettere l’avviso basato su redditometro, l’Ufficio deve invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti e, successivamente, deve attivare la procedura di accertamento con adesione . Questo per garantire un confronto preventivo e la possibilità di evitare il contenzioso trovando un accordo o fornendo subito spiegazioni esaurienti. (Su questo aspetto, vedremo oltre le conseguenze della mancata attivazione del contraddittorio).
- È stata eliminata dal testo normativo la regola del frazionamento quinquennale delle spese per incrementi patrimoniali: nella versione ante-2010, se un contribuente acquistava un bene durevole (es. un immobile) per un certo importo, la spesa si presumeva sostenuta con redditi accumulati nell’anno dell’acquisto e nei quattro anni precedenti (quindi in cinque quote) . Dal 2009 in poi, invece, la spesa patrimoniale si presume sostenuta con redditi del medesimo periodo d’imposta (salvo prova contraria) . In pratica, oggi l’acquisto di un bene rileva per intero nell’anno in cui avviene: sta al contribuente dimostrare che è stato finanziato con risorse di anni precedenti (come risparmi) o esenti, altrimenti il Fisco imputerà tutto l’importo al reddito di quell’anno.
Queste innovazioni hanno reso il redditometro uno strumento molto pervasivo, ma bilanciato dalla facoltà di prova contraria per il contribuente e dal contraddittorio obbligatorio.
La “doppia soglia” dal 2024: Un’ulteriore novità è giunta con la riforma fiscale del 2023-2024. In attuazione della legge delega n. 111/2023, è stato emanato il D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 che, all’art. 5, ha modificato di nuovo i commi 4 e seguenti dell’art. 38 DPR 600/73. Oltre a confermare il requisito di scostamento relativo del 20%, il legislatore ha introdotto un secondo requisito assoluto: il reddito complessivo accertato deve eccedere di almeno 10 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale vigente . Dato che l’assegno sociale è attorno a €6.950 annui (valore 2024), questo implica una soglia fissa di circa €70.000 di reddito presunto minimo. In altre parole, oggi un accertamento sintetico è ammesso solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte:
- scostamento ≥ 20% tra reddito accertato e dichiarato (requisito “relativo”);
- reddito sintetico presunto ≥ ~€70.000 (requisito “assoluto”) .
Esempio: se un contribuente dichiara €30.000 e dagli elementi in possesso del Fisco risulta un reddito presunto di €39.000, lo scostamento è del +30% (maggiore del 20%), ma €39.000 è sotto la soglia assoluta di 70.000 euro: non si potrà emettere accertamento sintetico . Viceversa, chi dichiara €80.000 e ha un tenore di vita corrispondente a €100.000 (scostamento del 25%, reddito presunto sopra €70k) potrà essere oggetto di accertamento. L’intento dichiarato di questa modifica è concentrare i controlli sui casi di evasione medio-grande, evitando accertamenti su incongruenze di modesta entità . Di fatto si crea una sorta di “franchigia” a tutela dei contribuenti con redditi medio-bassi. Va notato tuttavia che tale soglia assoluta può generare disparità di trattamento (un contribuente che evade 30.000 euro passando da 35k a 65k sfugge, mentre chi evade 20k passando da 80k a 100k viene colpito) , ma allo stato attuale questa è la legge e va rispettata.
Redditometro 2.0 e nuovi indicatori: Contestualmente alla riforma, il MEF ha predisposto il Decreto Ministeriale 7 maggio 2024 (pubblicato in G.U. n.116/2024) che aggiorna i criteri e gli indici di capacità contributiva utilizzati per il redditometro (il cosiddetto “redditometro 2.0”). In base a tale DM, le disposizioni si applicano agli accertamenti relativi ai redditi dal 2016 in poi (coprendo quindi anche annualità pregresse ancora accertabili, oltre a quelle future). Il nuovo redditometro mantiene l’impianto generale: l’Agenzia delle Entrate considera una serie di voci di spesa e indicatori per ciascun contribuente e anno d’imposta, attingendo sia ai dati specifici (spese effettivamente risultanti per quel contribuente nelle banche dati fiscali) sia a dati statistici medi (in mancanza di dati puntuali, si fa riferimento alle spese medie ISTAT per famiglie con analoghe caratteristiche socio-demografiche) . Le macro-categorie di spesa indicative di capacità contributiva includono, ad esempio:
- Abitazione: spese per mutui, affitti, ristrutturazioni, utenze, collaboratori domestici, ecc. e proprietà di immobili.
- Mezzi di trasporto: acquisto o leasing di auto, moto, barche, aerei privati; costi di mantenimento (bollo, assicurazione, carburante) – spesso correlati ai kw medi di potenza del veicolo .
- Assicurazioni e investimenti finanziari: premi assicurativi versati, contributi previdenziali volontari, importi investiti in azioni, obbligazioni, fondi, criptovalute, ecc.
- Tempo libero e benessere: spese per viaggi e vacanze, alberghi, centri benessere, circoli sportivi o golf, cavalli, opere d’arte, gioielli, ecc.
- Altre spese significative: ad es. spese sanitarie ingenti, spese per scuole e università private, donazioni effettuate, ecc., oltre naturalmente alle spese per incrementi patrimoniali (acquisto di beni durevoli come case, terreni, auto, quote societarie, ecc.).
L’algoritmo del nuovo redditometro somma tutte queste voci (per alcune utilizzando la spesa effettiva, per altre una spesa presunta basata su medie, qualora non risultino valori dichiarati) . Si ottiene così un reddito complessivo presunto, che viene confrontato col reddito IRPEF dichiarato. Se ricorrono i due requisiti (20% e soglia 70k), scatta l’accertamento sintetico.
È importante sottolineare che l’accertamento sintetico da redditometro costituisce, come detto, una presunzione legale relativa: il Fisco deve provare il fatto-base (ossia documentare le spese e gli elementi indicativi di capacità contributiva su cui fonda la ricostruzione) in modo chiaro e motivato; una volta fatto ciò, la legge fa scattare la presunzione di maggior reddito e pone a carico del contribuente l’onere di provare il contrario . Approfondiremo tra poco quali sono queste prove contrarie e come devono essere presentate.
Spese per incrementi patrimoniali: come funzionano e come giustificarle
Una categoria centrale nell’accertamento sintetico è quella delle “spese per incrementi patrimoniali”. Si intendono le spese sostenute per acquisire beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente (case, terreni, autovetture, imbarcazioni, partecipazioni societarie, opere d’arte di pregio, e così via) . In pratica, non il consumo corrente, ma l’investimento in patrimonio. Queste spese hanno un peso particolare perché, per loro natura, possono essere effettuate attingendo a capitale accumulato e non solo al reddito dell’anno in corso.
Presunzione legale (post-2010): Oggi, come visto, la normativa presume che l’intero importo speso per un acquisto patrimoniale sia finanziato con redditi dell’anno in cui la spesa è avvenuta (salvo prova contraria) . Ciò significa che se Tizio nel 2023 acquista un appartamento per €200.000 e dichiara un reddito di €30.000, l’Ufficio potrà presumere un reddito non dichiarato per la differenza (considerando anche eventuali mutui pagati, se le rate non sono compatibili col reddito dichiarato). Tuttavia, Tizio ha la facoltà di dimostrare che quei €200.000 provenivano da risorse già in suo possesso da anni precedenti (ad esempio, risparmi accumulati, vendita di un altro immobile, liquidazione percepita, donazione ricevuta) oppure da redditi esenti o già tassati. Se riesce a provarlo in modo convincente, vincerà la presunzione.
Evoluzione giurisprudenziale: In passato (prima della riforma 2010), come ricordato, la legge agevolava il contribuente prevedendo di default la ripartizione della spesa patrimoniale su 5 anni. Oggi questa agevolazione non c’è più, ma la Cassazione è intervenuta per evitare applicazioni troppo rigide da parte dei giudici di merito. Un importante principio è stato affermato di recente dalla Suprema Corte (Cass., ord. n. 31568 del 13/11/2023): il contribuente può ben dimostrare che le somme usate per l’acquisto derivano da redditi o disponibilità accumulati in epoca anche anteriore al quinquennio precedente . In quel caso concreto, il contribuente sosteneva che l’acquisto di un terreno nel 2009 era stato finanziato anche con i risparmi della moglie accumulati in molti anni: la CTR aveva ignorato i risparmi più vecchi di 5 anni, ritenendo che per legge contassero solo gli ultimi cinque, ma la Cassazione ha censurato questa impostazione, chiarendo che nessun limite temporale preclude al contribuente di far valere risorse formatasi in passato . Ciò che conta è che il contribuente fornisca idonea documentazione sulla durata del possesso di tali somme e sulla loro entità, come espressamente richiede l’art. 38 comma 6 DPR 600/73 . Dunque, ad esempio, se Tizio sostiene che €100.000 usati per comprare casa nel 2023 provengono da accantonamenti iniziati nel 2010, dovrà esibire documenti che mostrino che già nel 2010 (e anni seguenti) disponeva di quell’importo – ad esempio estratti conto bancari con saldi atti a comprovare la progressiva formazione del risparmio.
Familiari e nucleo familiare: Sempre la Cassazione ha riconosciuto che nella prova contraria rientra anche la considerazione della complessiva posizione reddituale familiare . Se l’acquisto di un bene è effettuato da un coniuge, ma è plausibile (e documentabile) che sia stato finanziato con l’aiuto economico dell’altro coniuge o di altri familiari conviventi, tale circostanza va considerata. Nel caso deciso con l’ord. 31568/2023, ad esempio, si è ribadito che la prova contraria può riferirsi all’intero nucleo familiare convivente (coniugi e figli) . Questo significa che, se un figlio senza reddito acquista un bene, potrà giustificarsi mostrando che il denaro proveniva dai genitori; oppure, come nell’esempio prima, un coniuge potrà difendersi mostrando i redditi e i risparmi dell’altro coniuge. Naturalmente occorre provare documentalmente i trasferimenti di denaro o il fatto che le spese siano state sostenute dall’altro familiare.
Documentazione richiesta: Dedicheremo più avanti una tabella riepilogativa ai vari tipi di giustificativi, ma anticipiamo che per gli incrementi patrimoniali le prove comunemente accettate includono:
- Prova di redditi esenti o tassati alla fonte utilizzati per la spesa: es. certificazione di vincita a una lotteria (reddito esente), documentazione di Titoli di Stato o BOT liquidati (interessi soggetti a imposta sostitutiva), CUD/CU attestante TFR o altre indennità già tassate, ecc. Queste prove servono a dimostrare sia l’esistenza di quel reddito esente/tassato, sia la durata del possesso (ad es., un estratto conto che mostri l’accredito della vincita e la sua permanenza fino al momento dell’acquisto) .
- Prova di risparmi pregressi: estratti conto bancari con evidenza dei saldi di anni precedenti, libretti di risparmio, casse di previdenza, investimenti disinvestiti. In mancanza di conti bancari (es. risparmi detenuti in contanti in casa, come a volte accade), la difesa è più difficile perché manca tracciabilità, ma si può ricorrere a dichiarazioni sostitutive di atto notorio e ad ogni elemento indiziario (es. entrate annuali regolari superiori alle spese, confermate magari da una perizia economico-patrimoniale che ricostruisca il potenziale di risparmio).
- Finanziamenti o donazioni da terzi: se i fondi sono stati prestati o regalati da qualcuno, occorre esibire l’atto di donazione o il contratto di mutuo/prestito. Idealmente queste operazioni dovrebbero essere formalizzate all’epoca (ad es. un bonifico con causale “regalo” o un contratto registrato); se il contribuente produce solo una dichiarazione tardiva di un familiare che attesta di aver dato i soldi, i giudici tributari spesso la ritengono insufficiente. Meglio se c’è traccia bancaria del trasferimento o altre prove (es. il familiare prelevò a sua volta dal suo conto quelle somme). La Cassazione, in varie pronunce, ha infatti chiarito che la prova documentale richiesta al contribuente riguarda non solo la disponibilità di redditi esenti, ma anche “circostanze sintomatiche” del fatto che siano stati effettivamente impiegati per quella spesa . In altre parole, non serve dimostrare con assoluta certezza il nesso (cosa spesso impossibile), ma almeno fornire elementi logici che rendano verosimile che proprio quei redditi/esborsi di terzi siano serviti allo scopo . Ad esempio, Cass. 36688/2022 ha ritenuto corretta la decisione della CTR che considerava plausibile – in assenza di utilizzi alternativi – che la vendita di titoli di investimento effettuata dal contribuente fosse servita a pagare l’immobile acquistato nello stesso periodo .
- Disinvestimenti patrimoniali: se il contribuente ha venduto un bene o liquidato un investimento per ottenere le risorse della nuova spesa, dovrà mostrare l’atto di vendita o la documentazione dell’incasso. Attenzione: se dalla vendita si è realizzata anche una plusvalenza tassabile, bisogna averla dichiarata altrimenti si crea un nuovo problema. Ma spesso la vendita di beni personali (es. collezioni, gioielli) non è tassabile: in tal caso l’importante è provare l’avvenuta cessione e incasso (es. atto notarile per vendita di immobile, o ricevute per vendita di un’auto usata).
In generale, la completezza e coerenza della documentazione è fondamentale. La legge richiede che l’entità delle somme esenti/risparmi e la durata del possesso risultino da documenti “idonei”, il che implica che i semplici racconti verbali o dichiarazioni di comodo non bastano: servono estratti conto, atti pubblici, ricevute, contratti.
Riassumiamo nella tabella seguente le principali prove contrarie che il contribuente può presentare per giustificare spese patrimoniali (o tenore di vita) apparentemente sproporzionati, e i documenti tipicamente necessari:
| Fonte di finanziamento addotta | Esempi di causali lecite | Documenti probatori (esempi) |
|---|---|---|
| Redditi esenti | Vincite a giochi/scommesse; eredità o legati (no imposta sul reddito, ma soggetti ad imposta successione); borse di studio esenti; sussidi esenti; ecc. | Certificato vincita (es. ricevuta Lotterie); Dichiarazione di successione e documenti patrimoniali eredità; Atti notarili di accettazione eredità; Documenti banca attestanti accrediti di tali somme e saldo fino all’uso. |
| Redditi già tassati alla fonte | Interessi su titoli di Stato o BOT; Cedole obbligazionarie con imposta sostitutiva; Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (es. alcune tipologie di dividendi già tassati); TFR o altre indennità di fine lavoro (tassazione separata); Vincite al totalizzatore con ritenuta, ecc. | Certificazione unica (CU) o documenti della banca che attestano la ritenuta fiscale già applicata; Estratti conto con evidenza dell’incasso netto; Prospetti di liquidazione TFR; Documenti che mostrino che tali somme erano disponibili e non spese prima. |
| Risparmi accumulati | Risparmio di redditi dichiarati in anni precedenti; somme accantonate in casa (contanti) o su conti depositati; tesoretti formati gradualmente. | Estratti conto bancari annuali evidenziando le rimanenze di cassa a fine anno per più anni; Libretto di risparmio postale; Dichiarazioni dei redditi precedenti che mostrino redditi coerenti con un avanzo; (In caso di contanti: eventuali prelievi da banca nel passato, autocertificazioni e testimonianze – meno efficaci). |
| Disinvestimenti / realizzo capitale | Vendita di un immobile o terreno; cessione di azienda o ramo d’azienda; vendita di quote societarie; liquidazione di investimenti finanziari (azioni, fondi); rimborso di polizze vita, ecc. | Atto notarile di vendita immobiliare con evidenza del prezzo incassato; Modello F24 pagamento imposta di registro su cessione quote (indizio di avvenuta vendita di partecipazioni); Comunicazione compagnia assicurativa di liquidazione polizza; Estratto conto con accredito bonifico da compratore o da banca per disinvestimento; In caso di cessione azienda: contratto di cessione e prova pagamento corrispettivo. |
| Finanziamento o prestito ricevuto | Prestito da familiari o amici; finanziamento soci (in caso di imprenditore); mutuo bancario; cessione del quinto o prestito personale da finanziaria. | Contratto di mutuo o scrittura privata registrata con data certa; Copia assegni o bonifici ricevuti dal soggetto finanziatore; Estratto conto con evidenza accredito prestito; Dichiarazione del prestatore (meglio se autenticata) + documenti reddito del prestatore a supporto della sua capacità finanziaria. |
| Donazione o regalo | Donazione in denaro da genitori/parenti (es. aiuto per acquisto casa); somme ricevute come regalo di matrimonio, battesimo, ecc. | Atto di donazione notarile (obbligatorio per donazioni di somme rilevanti art. 783 c.c. – sopra certa soglia conviene l’atto pubblico); Quietanze di bonifici con causale “regalo” o “donazione” effettuati dai donanti; Eventuali comunicazioni bancarie (es. dichiarazione banca su importo versato in contanti con causale regalo matrimonio); Elenco “buste” ricevute e depositate (in contanti è delicato: occorre dimostrare l’effettività, es. foto, liste, testimonianze). |
| Contributo spese da parte di terzi | Pagamenti effettuati direttamente da un familiare per conto del contribuente (es. il padre paga metà del prezzo della casa); utilizzo di denaro altrui per spese personali (es. convivenza con genitori che coprono spese quotidiane). | Evidenza dei pagamenti effettuati dal terzo: es. assegno del padre intestato al venditore dell’immobile; estratto conto del familiare con l’addebito della spesa; Dichiarazione scritta del terzo che conferma di aver pagato lui (accompagnata da prova della sua disponibilità economica); Nel caso di spese di mantenimento, bilancio familiare che mostri che certe spese (bollette, spesa alimentare, ecc.) erano a carico del genitore e non del contribuente. |
Nota: Ognuna di queste prove può essere usata anche in combinazione: ad esempio, per un acquisto ingente, il contribuente potrebbe aver usato parte di risparmi accumulati, più un prestito bancario e magari un contributo di un familiare. In tal caso andranno fornite tutte le relative evidenze. È inoltre fondamentale che le date e gli importi tornino: se si sostiene che i risparmi erano disponibili prima dell’acquisto, occorre mostrare che non sono stati spesi in altro modo nel frattempo; se si invoca un prestito, si deve dimostrare di averlo ricevuto prima o contestualmente alla spesa, non anni dopo, e così via.
La difesa documentale nelle spese patrimoniali è dunque un esercizio rigoroso, ma come vedremo la giurisprudenza è divenuta sensibile a non pretendere l’impossibile dal contribuente. È sufficiente che questi fornisca prova adeguata e coerente delle fonti di finanziamento alternative: una volta assolto questo onere con documenti seri, spetta poi al giudice valutare le prove e all’ufficio finanziario contestarle eventualmente. Sul ruolo del giudice nel valutare le prove contrarie torneremo parlando del contenzioso, alla luce di recenti sentenze che impongono un esame analitico delle difese del contribuente .
Accertamento bancario e indagini finanziarie: presunzioni su conti correnti
Oltre al redditometro, un’altra potente arma in mano al Fisco per scovare redditi non dichiarati è l’accertamento bancario basato sulle indagini finanziarie (art. 32 del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi, art. 51 DPR 633/1972 per l’IVA). Si tratta di una forma di accertamento analitico-presuntivo: l’Agenzia delle Entrate, munita di apposita autorizzazione, può richiedere a banche, Poste, intermediari finanziari e altri operatori tutti i dati relativi ai conti correnti e ai rapporti finanziari intestati (o cointestati) al contribuente. Una volta ottenuti gli estratti conto e l’elenco dei movimenti, la legge prevede due presunzioni (art. 32 cit.): tutti i versamenti riscontrati sui conti si presumono redditi imponibili non dichiarati; tutti i prelevamenti si presumono utilizzati per spese non deducibili (o, per i soggetti economici, per acquisti in nero) quindi correlati a ricavi non dichiarati. Entrambe le presunzioni sono relative (iuris tantum) e ammettono prova contraria da parte del contribuente.
Va precisato che la presunzione sui prelevamenti è stata in parte limitata dagli interventi giurisprudenziali: la Corte Costituzionale n. 228/2014 ha dichiarato l’illegittimità di presumere ricavi da qualsiasi prelievo bancario effettuato dai lavoratori autonomi, poiché mancava una base razionale (diversamente dalle imprese, per cui un prelievo di contante potrebbe nascondere un acquisto di merce non fatturato). Dunque, dal 2014, per i professionisti e altri contribuenti senza contabilità non vale più la presunzione sui prelevamenti . Rimane invece applicabile per le imprese (ditte individuali, società) entro certi limiti, e comunque resta sempre in piedi la presunzione sui versamenti per chiunque. In pratica, oggi l’accertamento bancario si concentra soprattutto sui versamenti non giustificati sui conti del contribuente.
Come avviene l’accertamento bancario: L’ufficio identifica uno o più conti (anche intestati a terzi ma sui quali il contribuente ha deleghe o disponibilità) e analizza ogni singola operazione. Se trova movimenti di accredito (versamenti, bonifici in arrivo, assegni depositati) per i quali il contribuente non ha giustificazione nelle dichiarazioni fiscali, li contesta come ricavi/redditi non dichiarati. A questo punto scatta la presunzione legale: spetta al contribuente l’onere di dimostrare, analiticamente per ciascuna operazione, che essa non si riferisce a redditi imponibili . Questo principio è stato ribadito ad esempio da Cass., ord. n. 5317 del 28/02/2024, secondo cui il contribuente deve superare la presunzione di cui agli artt. 32 DPR 600 e 51 DPR 633 dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione ai fatti imponibili; e il giudice di merito ha il dovere di verificare rigorosamente l’efficacia di tali prove rispetto a ogni singola movimentazione . In altri termini, se il Fisco contesta 50 versamenti, il contribuente dovrà spiegare tutti e 50, uno per uno (ad es: “il versamento del 10 marzo di €5.000 è frutto di un prestito ricevuto da mio padre, come da bonifico allegato; il versamento del 25 giugno di €8.000 è il ricavato della vendita della mia auto usata, come da atto di vendita e pagamento su conto; …” e così via). Se anche solo per alcuni non fornisce prova, quegli importi restano imponibili.
Prova contraria sui versamenti: Quali giustificazioni sono ammesse? In buona parte, sono analoghe a quelle viste per il redditometro, con in più l’esigenza di un riscontro preciso sul singolo versamento. Le cause lecite più comuni da opporre sono:
- Somme già tassate o esenti: es. accredito di stipendio (già tassato); rimborso di spese mediche da assicurazione (esente); disinvestimento di titoli (il versamento sul conto è semplicemente il trasformare in liquidità un patrimonio già esistente); trasferimento da altro proprio conto (non è un reddito nuovo, ma solo un giroconto). Queste situazioni vanno documentate con le evidenze corrispondenti (busta paga, documenti banca, ecc.). Se il contribuente dimostra che un versamento corrisponde esattamente a un trasferimento di risorse proprie o esenti, l’Ufficio deve prenderne atto.
- Proventi occasionali non imponibili: ad esempio, la vendita di beni personali usati (mobili, oggetti usati) tra privati non genera reddito tassabile; oppure un regalo di nozze in denaro versato sul conto, ecc. Bisogna provare la provenienza: nel caso di vendite, magari una scrittura privata di vendita o una ricevuta; nel caso di regali, gli estratti conto dei donanti o lettere di accompagnamento, ecc.
- Errori o transiti momentanei: a volte sui conti transitano somme per conto terzi o per errore (es. un bonifico ricevuto e poi restituito). Se si riesce a dimostrare che un accredito è stato stornato o rigirato a qualcuno (documenti di retromarcia del denaro) si può escluderne la rilevanza. Attenzione però: secondo la Cassazione, la mera restituzione a posteriori di un importo non basta a eliminarne la presunzione, se prima non si prova da dove proveniva e perché è entrato. Occorre quindi chiarezza fin dall’inizio.
Conti di terzi (familiari, società collegate): Un aspetto delicato è che l’Amministrazione può estendere le indagini anche ai conti formalmente intestati ad altri, se ha elementi per ritenere che il contribuente ne abbia disponibilità o li utilizzi di fatto. Ad esempio, conti intestati a familiari conviventi o a società controllate. La giurisprudenza ha spesso avallato questa prassi: se Tizio viene selezionato perché possiede beni di lusso, l’Ufficio può controllare anche il conto corrente della moglie o di società a lui riconducibili, e presumere che operazioni su quei conti siano in realtà a lui riferibili. In una recente ordinanza (Cass. n. 20816 del 25/07/2024) la Cassazione ha ritenuto legittima la presunzione di riferibilità al contribuente delle operazioni sul conto intestato al coniuge, in considerazione del vincolo familiare e di indizi concreti (nel caso specifico, il contribuente lavorava nell’azienda del coniuge e aveva ammesso alcune operazioni) . Questo significa che non basta intestare i propri soldi altrui per sfuggire: se c’è commistione di interessi, il Fisco può presumere che quei soldi sono anche i tuoi. Il contribuente in difesa, in tal caso, dovrà dimostrare che così non è (ad esempio, che il conto del coniuge serviva esclusivamente alle sue entrate personali e che il contribuente non ne ha beneficiato).
Onere della prova in giudizio: L’accertamento bancario si basa su una presunzione legale molto forte. Fino a pochi anni fa, nei processi tributari la giurisprudenza era ferma nel ritenere che, una volta prodotte dall’Ufficio le evidenze dei movimenti bancari, incombe al contribuente l’onere di provare la non imponibilità di ciascuno di essi. Una recente evoluzione normativa (l’introduzione del comma 5-bis all’art. 7 D.Lgs. 546/1992, inserito dalla L. 130/2022 di riforma del processo tributario) ha voluto riequilibrare in generale l’onere probatorio, stabilendo che il giudice deve valutare le prove “in coerenza con la normativa sostanziale” e che se la prova a carico dell’Amministrazione è mancante o insufficiente, il giudice deve annullare l’atto. Alcuni avevano ipotizzato che questa nuova norma attenuasse le presunzioni fiscali, ma la Cassazione ha chiarito che non è così: il nuovo art. 7, co.5-bis è una regola di giudizio che non intacca le presunzioni legali stabilite dalle norme sostanziali . In pratica, le presunzioni su conti bancari rimangono valide e il contribuente deve sempre fornire le prove contrarie richieste; il giudice dal canto suo dovrà applicare la nuova norma solo qualora l’Amministrazione non abbia nemmeno provato il fatto-base (ma, negli accertamenti bancari, il fatto-base sono i movimenti sui conti, che solitamente vengono provati). Quindi la situazione non è cambiata: in giudizio il contribuente dovrà portare tutta la documentazione giustificativa, e il giudice dovrà valutarla con cura analitica. Anzi, come già accennato, Cass. 5317/2024 ha sottolineato proprio l’obbligo del giudice di motivare analiticamente la valutazione delle prove fornite per ogni movimentazione .
Ricapitolando: se ricevete un questionario o un accertamento basato sui vostri conti correnti, preparatevi a giustificare ogni versamento. È consigliabile, già in sede di risposta al questionario bancario (prima ancora dell’emissione dell’avviso di accertamento), fornire un prospetto dettagliato con la spiegazione di tutti i movimenti anomali, allegando le pezze giustificative. Questo può a volte convincere l’Ufficio a ridurre o annullare la pretesa prima di emettere l’atto. Nel caso in cui l’accertamento venga comunque emesso e si finisca in contenzioso, si potrà far leva sulle eventuali omissioni o errori dell’Ufficio (ad es. se non ha considerato che alcuni versamenti erano chiaramente giroconti o stipendi già tassati, ciò va evidenziato) e si dovranno ribadire e documentare tutte le giustificazioni, idealmente operazione per operazione, magari tramite una memoria integrativa illustrativa depositata al giudice. È importante anche sapere che l’Ufficio, quando utilizza dati bancari, deve allegare o riprodurre in atti gli estratti conto completi: se non lo fa, l’atto potrebbe essere viziato per carenza di motivazione. Inoltre, l’autorizzazione alle indagini finanziarie non va notificata al contribuente (è atto interno), ma dev’essere esistente e legittima; l’assenza di autorizzazione valida rende nullo l’accertamento (evenienza rara). In genere, però, queste eccezioni procedurali sono difficili da sollevare con successo, quindi la linea di difesa principale resta sui fatti sostanziali (prova che i movimenti non erano redditi imponibili).
Accertamento analitico-induttivo e altre presunzioni nel reddito d’impresa
Finora abbiamo trattato gli accertamenti da reddito persone fisiche (redditometro) e da movimenti bancari, in cui l’oggetto è tipicamente l’IRPEF individuale del contribuente. Vi sono però situazioni in cui anche le imprese o le società vengono tassate usando metodi induttivi o presuntivi basati su anomalie patrimoniali o finanziarie. Senza entrare troppo nel dettaglio (sarebbe un tema vastissimo), è utile cenniarli per capire poi le ricadute sul debitore d’imposta.
- Accertamento analitico-induttivo (art. 39, c.1, lett. d, DPR 600/73): riguarda le imprese e lavoratori autonomi con contabilità formalmente tenuta ma gravi incongruenze o irregolarità nei conti. L’Ufficio, riscontrando ad esempio margini di guadagno palesemente inferiori a quelli medi del settore, o uno sproporzionato aumento di patrimonio netto dell’imprenditore rispetto agli utili dichiarati, può rettificare il reddito in via induttiva, pur mantenendo in parte validi i dati contabili. Si chiama analitico-induttivo perché combina elementi certi (analitici) con ricostruzioni presuntive su altri (induttivo). Ad esempio, se una società dichiara un utile minimo ma l’imprenditore individuale ha acquistato beni personali di lusso, il Fisco può ritenere che gli utili reali fossero maggiori (presumendo ricavi non dichiarati). Oppure, se dall’analisi dei bilanci emerge un aumento del patrimonio non giustificato dai profitti ufficiali, si può ipotizzare l’esistenza di profitti occulti reinvestiti. Anche qui spesso entrano in gioco indagini bancarie: conti aziendali o dei soci che mostrino movimenti extra. La difesa in questi casi consiste nel dimostrare che le incongruenze hanno spiegazioni diverse (errori di stima, eventi straordinari, utilizzo di riserve pregresse, ecc.) e che non vi sono in realtà ricavi nascosti. La giurisprudenza richiede comunque “indizi gravi, precisi e concordanti” per procedere in via induttiva: non basta che l’azienda sia anti-economica (bassi utili) per presumere evasione, ma servono elementi concreti (movimenti finanziari non spiegati, incongruenze inventariali, ecc.).
- Accertamento induttivo puro (art. 39, c.2, DPR 600/73): avviene quando il contribuente non ha presentato dichiarazione, oppure la contabilità è talmente irregolare o inattendibile da essere inutilizzabile. In tali casi l’Ufficio può determinare il reddito d’impresa sulla base di qualsiasi elemento disponibile, anche presunzioni semplici privi dei requisiti di gravità e concordanza. Qui rientrano ad esempio i casi di scoperta di vendite completamente in nero: se la Guardia di Finanza trova merce non registrata o doppia contabilità, il Fisco può stimare il reddito secondo logiche extra-contabili (magari applicando percentuali di ricarico medie, o basandosi su dati di settori similari). Oppure – caso affine all’ambito di questa guida – se viene accertato un notevole incremento patrimoniale dell’imprenditore o dei soci, l’Ufficio può dedurne l’esistenza di ricavi non contabilizzati nella società. In difesa, l’assenza di scritture ufficiali rende arduo tutto: bisogna confutare le stime dell’Ufficio magari con dimostrazioni che i calcoli sono errati o che parte del patrimonio deriva da altre cause (non redditi d’impresa ma es. lasciti ereditari, che però se finiscono nell’azienda devono anch’essi trovare traccia).
- Presunzione di utili extracontabili distribuiti ai soci: merita un approfondimento specifico la situazione delle società di capitali a ristretta base societaria (pochi soci, spesso familiari). La giurisprudenza consolidata prevede che se una società a ristretta base occulta dei utili (cioè viene accertato un maggior reddito imponibile rispetto al bilancio), tali utili occulti si presumono distribuiti “pro quota” ai soci nello stesso periodo, salvo prova contraria . È una presunzione anch’essa iuris tantum, elaborata per evitare che i soci di piccole società usino la persona giuridica per accumulare utili in nero senza tassarli. In pratica, una volta definito che la società XYZ (con 2-3 soci) ha evaso, ad esempio, €100.000, il Fisco oltre a chiedere IRES e IRAP alla società su quei 100k, può emettere avvisi ai soci per tassare ciascuno la propria quota (ad es. 50k a testa se due soci al 50%) come reddito di capitale non dichiarato (dividendo presunto). Il socio si trova dunque debitore d’imposta personalmente. Può difendersi? Sì, ma deve provare che quei utili extracontabili non gli sono mai pervenuti, ad esempio perché sono rimasti nell’azienda (magari utilizzati per reinvestimenti in nero o distratti da amministratori infedeli senza vantaggio per il socio). Oppure può provare che egli era estraneo alla gestione e ignorava l’evasione (questo spesso non esclude la presunzione, ma qualche giudice di merito lo ha considerato). La Cassazione ha comunque affermato che la presunzione è applicabile anche alle S.p.A. con pochi azionisti, non solo alle S.r.l. , e che in teoria il socio può vincerla dimostrando ad esempio che la società ha trattenuto le somme per autofinanziamento (se c’è evidenza che gli utili occulti sono stati utilizzati per pagare spese della società e non distribuiti). È una prova diabolica, infatti le percentuali di successo del socio in questi casi non sono altissime, ma ampie possibilità di difesa sono riconosciute se il socio riesce a evidenziare che non ha ricevuto nulla e magari che non partecipava attivamente alla gestione . In sede processuale, inoltre, la Cassazione (sent. n. 2752/2024) ha chiarito che il giudice deve valutare anche qui in modo approfondito le prove contrarie del socio e non limitarsi ad applicare automaticamente la presunzione . Il socio potrà quindi portare estratti conto personali (per dimostrare l’assenza di flussi in entrata di quell’entità), la situazione finanziaria della società dopo l’accertamento (per mostrare, ad es., che i fondi non dichiarati erano stati riutilizzati dall’azienda e non prelevati) e ogni elemento che renda plausibile la mancata percezione.
In sintesi per il socio: se arriva un accertamento che gli attribuisce utili extra-contabili, dovrà attivarsi immediatamente (ricorso entro 60 giorni, magari tentando prima un accertamento con adesione) e predisporre una strategia difensiva mirata, perché la materia è complessa. È consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista esperto, il quale verificherà se l’atto è motivato adeguatamente (spesso l’Agenzia si limita a citare la presunzione senza dettagli, il che può essere contestato ) e raccoglierà tutte le prove a favore del socio. Sappiate che in caso di soccombenza, oltre all’IRPEF sui dividendi presunti, scatteranno sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta , quindi la posta in gioco è alta.
Procedura difensiva: dal contraddittorio al ricorso in Commissione Tributaria
Dopo aver esaminato i vari tipi di accertamento fondati su incrementi patrimoniali e disponibilità finanziarie, vediamo come difendersi concretamente, passo dopo passo.
Fase pre-contenziosa: contraddittorio e accertamento con adesione
Quando l’Ufficio rileva incongruenze di reddito (ad esempio tramite il redditometro o tramite indagini bancarie), di norma deve attivare un contraddittorio prima di emettere l’avviso di accertamento. Nel caso del redditometro, come già detto, l’art. 38 comma 7 DPR 600/73 obbliga l’ufficio a invitare il contribuente a fornire spiegazioni . Anche nell’accertamento bancario, pur non essendoci un obbligo generalizzato per imposte non armonizzate, spesso l’Agenzia invia un questionario o un invito a comparire (modello 32 o 60) per chiedere chiarimenti sui movimenti bancari sospetti. Questa fase è cruciale: il contribuente ha la possibilità di presentare memoria e documenti per spiegare le sue ragioni prima che venga formalizzata la pretesa. È importante rispondere entro i termini indicati (spesso 15 o 30 giorni, prorogabili su istanza motivata) e in modo esaustivo.
Consigli pratici in questa fase: – Fornite tutte le pezze giustificative disponibili, magari in copia conforme, ordinandole per anno e per tipologia di spesa/entrata contestata. – Chiedete di essere ascoltati di persona: un colloquio diretto con i funzionari può aiutare a chiarire eventuali malintesi e a concordare soluzioni (ad esempio, se emergono piccole discrepanze, talvolta si riesce a trovare un accordo su un maggior reddito di entità inferiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato). – Se non avete tutti i documenti pronti, è possibile chiedere una proroga del termine di risposta, motivandola (ad es. “sto acquisendo certificazione dalla banca X, mi occorre più tempo”).
Dopo il contraddittorio/invito, se l’Ufficio ritiene non soddisfacenti le spiegazioni, normalmente formula una proposta di accertamento e attiva la procedura di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Vi viene notificato un invito a discutere l’adesione, con allegata una sorta di “pre-avviso” in cui sono quantificati il reddito sintetico accertabile e le maggiori imposte/sanzioni. L’adesione è una chance per negoziare: presentandovi (o tramite il vostro consulente) all’ufficio, potete cercare di convincerli a rivedere la pretesa (ad esempio accettando solo parte dei ricavi presunti) in cambio di chiudere la questione bonariamente. Se si trova un accordo, si redige un atto di adesione con pagamento delle imposte (con sanzioni ridotte a 1/3). Se non si trova l’accordo, l’Ufficio emetterà l’avviso di accertamento definitivo.
Da notare: nel caso di redditometro, la mancata instaurazione del contraddittorio è causa di nullità dell’accertamento, in quanto violazione di un obbligo di legge. La giurisprudenza però ha oscillato: trattandosi di tributo non armonizzato, alcune sentenze ritenevano che l’assenza di contraddittorio invalida l’atto solo se il contribuente prova che, se fosse stato ascoltato, l’esito sarebbe cambiato (orientamento che deriva dalle SS.UU. 24823/2015 per i tributi non armonizzati). Tuttavia, visto che nel redditometro l’obbligo è espresso nella norma, la tesi più recente è che la sua omissione comporti nullità per violazione di legge senza oneri ulteriori per il contribuente. In ogni caso, è sempre meglio partecipare al contraddittorio quando offerto, per non pregiudicare la propria posizione.
Ricorso in Commissione Tributaria (Corte di Giustizia Tributaria)
Se l’accertamento viene emesso (perché non ci si è accordati o perché si ritiene la pretesa infondata), il contribuente può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (ora denominata Corte di Giustizia Tributaria di I grado). Il termine è di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Per importi in contestazione fino a €50.000 (elevati a €100.000 per atti dal 2023) è obbligatorio presentare prima un’istanza di mediazione/reclamo, che in pratica coincide col ricorso stesso: si deposita il ricorso chiedendo che l’Agenzia riesamini l’atto; se entro 90 giorni non c’è accordo, il ricorso prosegue in Commissione.
Nel ricorso, è fondamentale articolare bene sia i motivi di diritto sia quelli di merito/prova. Ad esempio, possibili motivi di diritto: “Violazione dell’art. 38 DPR 600/73 e dell’art. 53 Cost.: l’ufficio ha applicato il redditometro senza il rispetto della soglia del 20%” oppure “Nullità dell’atto per omesso contraddittorio obbligatorio” o “Violazione art. 7 L.212/2000: motivazione insufficiente, non esplicita le ragioni del rigetto delle prove fornite”. E motivi di merito: “Erronea valutazione delle prove contrarie: il giudice tributario dovrà esaminare analiticamente i documenti prodotti (elenchi movimenti bancari, giustificativi di spesa) e rilevare come dagli stessi emergano redditi esenti e risparmi che coprono interamente lo scostamento”. È importante sottolineare l’aspetto probatorio: una recente pronuncia della Cassazione ha stabilito che è nulla la sentenza del giudice tributario che non si pronunci sulle prove contrarie fornite dal contribuente in un accertamento sintetico . Quindi, nel ricorso occorre evidenziare tutte le prove presentate e richiamare il giudice al dovere di valutarle compiutamente (magari citando Cass. 18822/2023 ).
Va ricordato che nel processo tributario vige il divieto di nuove prove in appello: ciò significa che tutta la documentazione a sostegno delle nostre tesi deve essere prodotta già in primo grado, pena la sua inutilizzabilità dopo. Quindi, al ricorso iniziale (o al più nelle memorie integrative entro 20 giorni dall’udienza) va allegato ogni documento di prova: estratti conto, ricevute, atti, perizie, circolari, sentenze, ecc. Non confidate di “tirar fuori dopo” un documento chiave, perché potreste non poterlo fare.
Svolgimento del giudizio: Nel processo, il carico della prova è peculiare: l’atto impositivo è assistito da presunzione di legittimità, ma se è fondato su presunzioni (redditometro, banche) queste valgono solo se rispettano i requisiti di legge, dopodiché sta al contribuente aver fornito prove contrarie. In giudizio, quindi, il contribuente assume in larga parte il ruolo di attore che deve dimostrare il proprio assunto (ossia l’assenza di redditi nascosti). Tuttavia, grazie all’art. 7 co.5-bis D.Lgs. 546/92, si può argomentare che in caso di dubbio il giudice debba dar ragione al contribuente perché il fatto non è provato oltre ogni ragionevole dubbio. Questa norma, come visto, non elimina le presunzioni legali , ma rafforza il concetto che la prova dell’evasione spetta in ultima analisi al fisco. Quindi, se ad esempio rimane incerto se una certa somma fosse o meno imponibile, si può invocare il principio del dubbio pro contribuente.
Nella pratica, molti ricorsi in tema di redditometro si sono conclusi positivamente per i contribuenti quando questi hanno portato prove convincenti (es. documenti bancari chiari, magari integrati da una relazione peritale di un commercialista che ricostruisca in modo comprensibile le entrate e uscite reali). Invece, le difese generiche (“avevo soldi in casa, credetemi”) hanno scarse chance. La Cassazione, come già detto, ha bacchettato i giudici che liquidano superficialmente le prove contrarie: ad esempio, se il contribuente documenta che negli anni precedenti aveva accumulato €50.000 di risparmi, il giudice non può ignorare questo dato dicendo semplicemente “non è pertinente” – deve valutarlo e semmai spiegare perché lo ritiene insufficiente .
Esito e costi: Se il contribuente vince, l’accertamento viene annullato (totalmente o parzialmente). Se perde, dovrà pagare quanto dovuto (imposte, sanzioni, interessi) e le spese di giudizio. Si può poi appellare in Commissione Regionale (ora Corte di Giustizia Tributaria di II grado) entro 60 giorni dalla sentenza. Anche in appello non si possono produrre nuove prove, se non documenti formatasi dopo il primo grado o già chiesti ma non ottenuti prima. In Cassazione, eventualmente, si potrà ricorrere solo per motivi di diritto.
Conciliazione: Durante il processo è sempre possibile tentare una conciliazione con l’Ufficio (fino all’udienza di primo grado o anche in appello introdotto dal 2023). Questo può portare a una riduzione delle sanzioni (al 50% in conciliazione giudiziale) e a chiudere la controversia. Se, ad esempio, il contribuente ritiene di avere qualche punto debole nelle prove, potrebbe valutare un accordo transattivo (pagare qualcosa ma meno del dovuto e fine). È una scelta da ponderare caso per caso col proprio difensore.
In ogni caso, la strategia vincente è: prevenire il contenzioso con un’ottima preparazione in fase amministrativa (contraddittorio), e se si arriva in giudizio, presentare un quadro chiaro e dettagliato di tutte le circostanze, supportato da documenti, in modo da mettere il giudice nelle condizioni di applicare correttamente la legge e le presunzioni (ricordandogli, se necessario, i principi espressi dalla Cassazione su onere della prova e valutazione analitica delle risultanze ).
Esempi pratici di difesa in casi di accertamento sintetico
Per comprendere meglio come si applicano questi principi, consideriamo alcune simulazioni pratiche ispirate a casi reali. Ogni caso evidenzia una diversa situazione di incremento patrimoniale e la relativa strategia difensiva dal punto di vista del contribuente.
Caso 1: “Professionista con auto di lusso” – Mario è un avvocato che dichiara circa €50.000 di reddito annuo. Nel 2022 acquista un’auto sportiva di grossa cilindrata, immatricolandola a suo nome, del valore di €120.000. Nel 2023 riceve un invito al contraddittorio (redditometro): il Fisco gli contesta che, per potersi permettere quell’auto e mantenerla, il suo reddito doveva essere molto più alto. Mario in realtà ha finanziato l’acquisto grazie a un prestito leasing stipulato con pagamento rateale (dunque la spesa immediata è stata solo un anticipo di €20.000) e soprattutto beneficiando di €80.000 ricevuti in donazione dal padre proprio per aiutarlo a comprare l’auto. Come si difende? In sede di contraddittorio, Mario presenta copia del contratto di leasing e delle rate pagate (a dimostrazione che non ha sborsato 120k in un colpo solo, ma rate sostenibili col suo reddito) e soprattutto esibisce l’atto di donazione notarile con cui il padre gli ha donato €80.000, insieme all’estratto conto che mostra l’accredito di tale cifra sul suo conto qualche giorno prima dell’acquisto. Inoltre, allega la dichiarazione dei redditi del padre, da cui risulta un patrimonio e redditi ampiamente compatibili con quella donazione (per confermare che non è denaro di Mario stesso riciclato tramite il padre). Queste prove costituiscono un’ottima difesa: il finanziamento di terzi (padre) e lo strumento finanziario leasing spiegano la discrepanza. Probabilmente l’Agenzia ridurrà o annullerà l’accertamento. Se invece Mario avesse solo dichiarato “sono soldi di mio padre” senza documenti, avrebbe avuto problemi: in giudizio la prova della donazione formale sarebbe comunque stata necessaria.
Caso 2: “Il pensionato e la casa coi risparmi” – Il sig. Giuseppe, pensionato, nel 2021 acquista una seconda casa al mare pagandola €150.000 in contanti (niente mutuo). Il suo reddito di pensione è di circa €18.000 annui. Viene selezionato per controllo sintetico: chi percepisce 18k annui non dovrebbe poter pagare 150k per una casa senza mutuo. Giuseppe però aveva da parte un’ingente somma proveniente dalla liquidazione e da risparmi di molti anni: alla fine del 2020, sul suo conto deposito c’erano €170.000 accumulati (provenienti da un TFR liquidato nel 2010, da vendite di BOT e da risparmio annuale, il tutto sempre dichiarato o esente). Come difende l’acquisto? Quando riceve il questionario, Giuseppe allega un dossier: estratto conto al 31/12/2020 col saldo di €170k; documenti relativi alla liquidazione TFR del 2010 (€100k lordi, certificati dal datore di lavoro e già tassati separatamente); una tabella riassuntiva delle sue spese di vita dal 2010 al 2020 (dimostrando che ha potuto risparmiare circa 5-6k all’anno); copia del rogito 2021 dove è indicato che ha pagato con denaro proprio senza mutuo. Inoltre, evidenzia che, essendo anziano e frugale, aveva volutamente mantenuto liquidi i risparmi per investirli in un immobile da lasciare ai figli. Tutto questo rende credibile e documentato che la casa al mare non sia frutto di evasione, ma di risparmi pregressi leciti. Infatti, Cassazione ha chiarito che il contribuente può provare che il reddito presunto è in realtà capitale accumulato in anni non accertabili , e qui Giuseppe lo fa. In giudizio, se necessario, Giuseppe può richiamare quei documenti: il giudice, vedendo 170k sul conto prima dell’acquisto, difficilmente potrà ignorare che la provvista c’era. Questo caso mostra l’importanza di conservare la documentazione bancaria: Giuseppe ha potuto stampare il saldo storico. Se avesse tenuto tutto in contanti in casa, sarebbe stato più arduo convincere.
Caso 3: “Dipendente con elevati versamenti sul conto” – Lucia è una dipendente con stipendio annuo di €25.000. Nel 2020 e 2021, in occasione del suo matrimonio, versa sul proprio conto bancario una serie di somme in contanti per complessivi €30.000 (le cosiddette “buste” regalo ricevute da parenti e amici agli eventi delle nozze). Inoltre, in quei due anni effettua ulteriori versamenti di risparmi contanti, per circa €10.000, frutto di piccole economie fatte nel tempo (lei e il marito mettevano da parte qualche soldo ciascun mese in casa). L’Agenzia, incrociando i dati (anche grazie all’ormai ex spesometro e agli attuali controlli sui movimenti bancari), nota questi anomali versamenti totali €40.000 rispetto al suo stipendio e le invia un accertamento per redditi non dichiarati. Come può Lucia dimostrare che non ha svolto attività in nero, ma che erano regali di nozze e risparmi? La situazione non è semplicissima perché sono contanti senza tracciabilità di origine. Lucia raccoglie però: la lista dettagliata dei regali di nozze ricevuti (nomi dei donatori e importi stimati, totale circa 30k, coerente coi €30k versati subito dopo il matrimonio); alcune dichiarazioni firmate da parenti stretti che confermano di averle regalato €5.000 ciascuno in contanti per il matrimonio; il contratto con il ristorante delle nozze che mostra il numero di invitati (ad es. 200 persone, il che rende plausibile la cifra raccolta); e copia di foto/evidenze del matrimonio (per attestare che l’evento c’è stato in grande scala). Inoltre, per i risparmi, Lucia presenta estratti conto degli anni precedenti che mostrano come prelevava ogni mese una piccola somma (segno che metteva da parte contanti) e allega una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui attesta di aver detenuto €10k in casa derivanti da risparmi su redditi regolarmente percepiti. Questa è forse la parte più debole, ma almeno il suo stipendio negli anni era tale da poter accumulare quella somma. In Commissione, Lucia fa leva sul fatto che regali di nozze e risparmio domestico non configurano reddito tassabile (i primi sono donazioni liberali esenti, il secondo è reddito già tassato convertito in risparmio) e che la distribuzione temporale e quantitativa dei versamenti combacia con questi eventi (gran parte subito dopo le nozze, il resto in rate minori). Potrebbe citare anche prassi o circolari (l’Agenzia in passato ha riconosciuto, in casi simili, la plausibilità dei regali di matrimonio se opportunamente documentati). Il giudice dovrà valutare: se le prove appaiono coerenti (magari alcuni parenti testimoniano con dichiarazioni rese al notaio), c’è una buona chance che l’accertamento venga annullato in quanto i versamenti risultano giustificati da redditi esenti. Questo esempio mostra come difese su somme in contanti siano faticose ma non impossibili: serve costruire un quadro credibile con quanti più elementi di riscontro.
Caso 4: “Imprenditore individuale e conti personali mischiati” – Marco è un piccolo imprenditore (ditta individuale nel settore edile) e nel 2019-2021 ha avuto movimentazioni bancarie molto consistenti sui propri conti personali, in parte sovrapposte ai conti aziendali. L’Agenzia effettua indagini bancarie e scopre che sul conto personale di Marco sono transitati in tre anni circa €200.000 di versamenti in contanti e assegni di clienti, somme che non compaiono nella contabilità ufficiale dell’impresa (che dichiarava ricavi modesti). Viene notificato a Marco sia un accertamento IVA e redditi per ricavi non dichiarati dall’impresa (ritenendo che quei versamenti erano corrispettivi “in nero”), sia un parallelo accertamento sintetico IRPEF nei suoi confronti personali, considerando quei flussi come indice di reddito occulto utilizzato anche per spese personali. Ci troviamo quindi di fronte a un doppio livello: impresa e persona fisica. Marco, per difendersi, adotta una linea unitaria: quei €200.000 non erano vendite non fatturate, bensì finanziamenti ricevuti e alcune rotazioni di capitali. In particolare, €120.000 derivavano da una serie di prestiti che Marco aveva chiesto a parenti e amici per sostenere l’impresa in difficoltà (presenta contratti di mutuo privato firmati e bonifici/assegni di quei soggetti, mostrando che non erano clienti ma finanziatori); altri €50.000 erano trasferimenti da conti aziendali (in pratica prelievi dal conto impresa e versati sul suo conto personale per pagare fornitori in contanti – pratica non ortodossa, ma Marco documenta con fatture che in quei giorni aveva prelevato per pagare determinati fornitori); infine €30.000 erano effettivamente incassi da piccoli lavori privati che però – sostiene Marco – erano soggetti a regime forfettario non imponibile (ipotizziamo un caso particolare, o li dichiara come rientranti in redditi esenti per qualche motivo). La difesa qui mescola aspetti: per la parte impresa, puntare sul fatto che non erano ricavi ma apporti di terzi (con prove dei contratti di prestito); per la parte redditometro, evidenziare che la maggior parte di quei soldi neanche è stata spesa per Marco personalmente ma è servita all’attività (quindi non rappresenta capacità contributiva personale). Marco allega tutte le pezze giustificative ai ricorsi e chiede, in via subordinata, che se proprio si volesse tassare qualcosa, lo si faccia una volta sola (evitando che la stessa somma sia considerata sia ricavo d’impresa sia spesa personale – sarebbe una doppia tassazione). Una tale situazione è complessa: è possibile che in mediazione si trovi un accordo, ad esempio riconoscendo una quota parte come ricavi non dichiarati e lasciando il resto. In giudizio, molto dipenderà dalla credibilità dei contratti di prestito: se sono ben fatti e c’è riscontro di entrata e successiva restituzione, il giudice potrebbe annullare in quella parte l’accertamento, riconoscendo che non era reddito. Questo caso mostra come combinare le difese: un contribuente con ditta individuale deve stare attento a separare i flussi personali da quelli aziendali. Usare lo stesso conto per tutto crea poi il problema di dover spiegare a posteriori ogni entrata.
Caso 5: “S.r.l. familiare e utili in nero” – La Alfa S.r.l., composta da 3 soci (padre, madre e figlio), viene accertata per aver sottratto a tassazione utili per €300.000 in tre anni. La società chiude l’accertamento con adesione pagando IRES su questi utili extrabilancio. Qualche mese dopo, i tre soci ricevono ognuno un avviso che attribuisce a ciascuno €100.000 di dividendi non dichiarati (presunzione di distribuzione pro-quota). La famiglia è sconvolta perché in realtà l’utile occulto non è stato distribuito: è servito a pagare in nero alcuni dipendenti e ad accumulare magazzino. Come difendersi? Qui i soci devono provare un fatto negativo, cioè che non hanno ricevuto quei soldi. Presentano ricorso congiunto (o distinti ma coordinati) evidenziando che: i loro conti personali non mostrano alcun accredito anomalo in quegli anni (allegano estratti conto di ciascuno, senza movimenti in entrata significativi); la società, nei fatti, aveva reinvestito in azienda (allegano bilanci dove, nonostante l’evasione, non ci sono prelievi di cassa ai soci; producono inventari e ricevute di pagamento dipendenti, per sostenere che il nero è stato impiegato internamente). Inoltre, sottolineano che due dei soci (madre e figlio) non partecipavano attivamente alla gestione (erano soci di capitale, tutto gestito dal padre) e quindi non è affatto detto che abbiano “concordato” una distribuzione nascosta – anzi, possono dichiarare che nemmeno sapevano dell’evasione. Chiedono quindi l’annullamento degli avvisi in quanto la presunzione di distribuzione è stata vinta dalle prove contrarie: mancanza di flussi finanziari e utilizzo alternativo degli utili. In tali casi, molto dipende dalla sensibilità del giudice: alcuni potrebbero comunque dire “potevate dividerveli in contanti”. Però la Cassazione ha affermato che il giudice deve fare un esame attento e non sommario . Se i soci riusciranno a far passare la tesi che quei utili sono rimasti in società (magari perché la società li ha poi persi, ad esempio fallendo, oppure li ha investiti in macchinari acquistati in nero), potrebbero evitare la tassazione personale. Sovente, queste questioni si chiudono con un compromesso in appello, riconoscendo ad esempio solo una distribuzione parziale. La chiave era prevenire: se i soci avessero stilato all’epoca un verbale societario attestando che gli utili extra sono stati lasciati a riserva occulta per futuri investimenti (cosa teoricamente possibile anche se non formalizzata), sarebbe stato un elemento. Ma chiaramente, trattandosi di materia “illegale” (utili in nero), è tutto informale. Questo scenario evidenzia come i soci debbano doppiare la difesa: non basta che la società paghi, bisogna anche pensare alle implicazioni personali quando la base societaria è ristretta.
Ogni caso pratico ha le sue peculiarità, ma da questi esempi emergono costanti: tracciare tutte le operazioni, conservare documenti, formalizzare per quanto possibile prestiti e donazioni, e se avviene un accertamento, ricostruire con precisione l’origine di ogni euro contestato. In tal modo, pur in presenza di presunzioni fiscali sfavorevoli, il contribuente può far prevalere la verità sostanziale ed evitare di essere tassato su redditi inesistenti.
Domande frequenti (FAQ)
- D: Cos’è esattamente l’accertamento su incrementi patrimoniali e in cosa differisce dal “redditometro”?
R: L’accertamento su incrementi patrimoniali è una forma di accertamento sintetico in cui il Fisco presume redditi non dichiarati sulla base di incrementi di patrimonio (es. acquisti di beni di valore) non coerenti col reddito dichiarato. Il termine redditometro in senso ampio include anche queste spese patrimoniali, ma generalmente indica l’intero metodo sintetico fondato su indici di capacità contributiva (spese di qualsiasi genere, inclusi consumi, mantenimenti, investimenti, ecc.) . In pratica, l’accertamento su incrementi patrimoniali è una componente del redditometro: il redditometro considera sia le spese “di mantenimento” sia gli incrementi patrimoniali. La differenza sta nell’oggetto: nel primo caso si guarda a come aumenta il tuo patrimonio da un anno all’altro; nel redditometro completo si guarda anche a quanto spendi per vivere. Entrambi i metodi sono accertamenti presuntivi disciplinati dall’art. 38 DPR 600/73. - D: Quando viene applicato l’accertamento sintetico/redditometro?
R: Viene applicato solo alle persone fisiche e solo se ci sono determinati presupposti. Attualmente (dopo la riforma 2024) è necessario che per un certo anno d’imposta il reddito “presunto” calcolato col redditometro ecceda del 20% quello dichiarato e superi circa €70.000 in valore assoluto . Se queste soglie sono superate, l’Agenzia può procedere. In passato bastava il 20% (e prima del 2010 servivano due anni consecutivi di scostamento ≥25%). Oltre a ciò, l’Ufficio normalmente applica il redditometro con riferimento ad anni ormai chiusi (ad esempio controlla oggi l’anno di imposta 2018 o 2019) incrociando i dati delle spese presenti in Anagrafe Tributaria. Da notare che gli anni fino al 2015 sono rimasti fuori in attesa di nuovi parametri (dopo la sospensione del 2018), ma dal periodo d’imposta 2016 in poi il nuovo redditometro 2.0 è operativo . - D: Quali spese e dati considera il redditometro?
R: Considera tutte le spese “significative” che indicano capacità contributiva. I dati provengono dalle comunicazioni obbligatorie (ex spesometro, ora fatture elettroniche, pagamenti tracciati) e da archivi pubblici (PRA per veicoli, catasto per immobili, Anagrafe conti per operazioni bancarie, ecc.). Le voci includono ad esempio: acquisto o leasing di veicoli (auto, moto, barche); acquisto o ristrutturazione di immobili; importi di mutui e finanziamenti pagati; canoni di affitto pagati; spese per assicurazioni e contributi previdenziali; spese per istruzione (figli a scuola/università privata); spese per viaggi e vacanze (ad esempio risultanti da pagamenti a tour operator con carte); spese per abbigliamento di lusso (se emergono da carte fedeltà o simili); prelievi/versamenti bancari significativi; acquisto di quote societarie; e così via. Inoltre usa medie ISTAT per talune spese comuni: ad es., se possiedi 1 auto, si presume un minimo di spesa annua per mantenerla (carburante, bollo, ecc.), anche se non risultano pagamenti (questa è una parte delicata, ma presente nel DM attuativo) . Sommando tutto, si ottiene il reddito presunto. Ovviamente, se tu hai già dichiarato redditi abbastanza alti da coprire quelle spese, nessun problema. Il redditometro scatta se trovi più spese che reddito. - D: Come posso dimostrare che non ho evaso, se il Fisco mi contesta un tenore di vita troppo alto?
R: Devi fornire prove documentali che spieghino da dove venivano i soldi per mantenere quel tenore di vita. Come dettagliato, le prove tipiche sono: aver utilizzato redditi esenti o tassati alla fonte (es. avevi vinto denaro, o usato TFR, o risparmi da stipendi già tassati); aver ricevuto prestiti o donazioni; aver avuto risparmi accumulati in passato; oppure che certe spese erano sostenute da altri (es. il coniuge pagava alcune spese). La chiave è presentare documenti: ricevute, estratti conto, atti notarili, ecc. . Ad esempio, se ti dicono “come hai fatto a comprare casa e macchina con reddito di 20k?”, potresti rispondere: “Ecco le prove che avevo 100k in banca da anni (risparmi) e ho ricevuto 50k in donazione da mio padre” – in questo modo dimostri che non serviva evadere nulla, avevi già quelle risorse. Importante: la prova deve essere specifica e tracciabile. Affermazioni vaghe non bastano. Se non hai tenuto traccia, purtroppo è difficile convincere il fisco o i giudici. In alcuni casi, perizie tecniche di professionisti (es. un commercialista che ricostruisce il flusso finanziario) possono aiutare a presentare i dati in modo chiaro al giudice. - D: E se non riesco a presentare alcuna prova convincente?
R: In assenza di prova contraria, la presunzione rimane valida e l’accertamento sarà confermato. Il che significa dover pagare le imposte sui redditi “occulti” determinati sinteticamente, più le sanzioni (generalmente il 90% dell’imposta evasa per l’IRPEF) e gli interessi. Le somme possono diventare ingenti. Inoltre, se il reddito occulto è molto elevato e riguarda più anni, c’è un rischio ulteriore: in alcuni casi estremi può configurarsi il reato di dichiarazione infedele (se l’imposta evasa supera €100k annui, o il reddito evaso supera il 10% del dichiarato e comunque 2 milioni) – ma con il redditometro puro è raro si proceda penalmente, perché è difficile in sede penale basarsi solo su presunzioni (occorrono prove solide). Diciamo che fiscalmente il danno principale sono imposte e sanzioni. Senza prove, il contribuente è praticamente soccombente: le Commissioni Tributarie, specie dopo le ultime pronunce, tendono a dare ragione al Fisco quando il contribuente non allega documenti e si limita a contestare genericamente l’accertamento . Dunque, non presentare prove non è un’opzione: bisogna cercare qualsiasi elemento a favore e giocarselo. - D: Il contraddittorio con l’ufficio è davvero così importante?
R: Sì. Nel redditometro è obbligatorio e utile: in quella sede puoi far valere le tue ragioni anticipatamente e magari convincere l’ufficio a lasciar perdere o ridurre la pretesa. Inoltre, se l’ufficio non te lo concede (nel redditometro) potrai far valere la nullità dell’atto. Anche nell’accertamento bancario, pur non essendo sempre obbligatorio per legge (tranne che IVA, dove deriva da principi UE), è prassi fare un invito a chiarimenti: approfittane. È l’occasione per spiegare prima che arrivi la cartella esattoriale. Alcuni contribuenti ignorano questi inviti, magari per timore o sottovalutazione: errore gravissimo. Rispondi sempre, anche solo per chiedere tempo. Mostrare collaborazione spesso evita il peggio. E se l’ufficio sbaglia a calcolare (cosa possibile), nel contraddittorio glielo puoi far notare e potrebbero correggere. In sintesi: è un tuo diritto e usandolo hai solo da guadagnare (male che vada, l’atto uscirà comunque, ma avrai già pronte le controdeduzioni per il giudizio). - D: In Commissione Tributaria posso portare nuovi documenti?
R: In primo grado sì, puoi produrre documenti fino all’udienza (entro 20 giorni prima, in verità, secondo il rito). In appello invece vige il divieto di nuovi documenti (salvo eccezioni): non potrai esibire qualcosa di totalmente nuovo che avresti potuto produrre prima. Quindi già nel ricorso introduttivo è consigliato allegare tutto il materiale probatorio. Se scopri dopo un documento che avevi ma avevi dimenticato, potrebbe essere troppo tardi. La regola è: gioca tutte le carte dal primo grado. La CT infatti decide di regola in base a ciò che è nel fascicolo. Anche testimonianze orali in giudizio sono limitate (la riforma 2022 in realtà ha aperto uno spiraglio per prove orali, ma ancora con cautela). Quindi di fatto contano i documenti cartacei/scritti. Preparali bene fin dall’inizio. - D: Quali sono le sentenze più importanti da citare a mio favore?
R: Dipende dal punto controverso. Alcune molto utili (già menzionate) sono: Cass. 31568/2023 sulla possibilità di considerare risparmi familiari e ultraquinquennali ; Cass. 36688/2022 e Cass. 1510/2017 sull’onere di provare non solo l’esistenza ma anche l’utilizzo dei redditi esenti, sebbene mediante circostanze logiche ; Cass. 18822/2023 sul dovere del giudice di esaminare analiticamente le prove contrarie del contribuente (nullità della sentenza che glissa su di esse) ; Cass. 20816/2024 (e la precedente 2746/2024) sul fatto che la riforma del processo tributario non ha eliminato le presunzioni legali a carico del contribuente ; Cass. 5317/2024 sull’obbligo per il contribuente di giustificare ogni singola movimentazione bancaria e per il giudice di valutare ogni singola prova relativa . In materia di società a ristretta base, ad esempio, Cass. 2752/2024 e Cass. 29289/2024 confermano la presunzione di distribuzione ai soci , ma anche lì valgono gli obblighi di motivazione e prova contraria. Comunque, nel ricorso non serve esagerare con i riferimenti: l’importante è citare i principi chiave, magari allegando copia delle massime più rilevanti. - D: La legge mi tutela in caso di situazioni paradossali?
R: Sì, almeno in teoria. Ad esempio, diversi autori hanno criticato l’uso di medie ISTAT del redditometro perché poteva tassare “risparmi” scambiati per redditi (es: un giovane che vive coi genitori spende meno della media, ma il redditometro standard gli attribuiva una spesa media comunque – su questo il Garante Privacy intervenne nel 2013). La nuova normativa cerca di evitare situazioni illogiche come tassare chi ha risparmiato soldi già tassati. Se capitasse un caso estremo (ad esempio, ti tassano perché secondo loro dovevi spendere X e non l’hai fatto – è successo in passato con consumi stimati), puoi sempre far valere il principio di capacità contributiva (art.53 Cost.) e l’infondatezza in fatto. La Cassazione ha detto che il redditometro è legittimo solo se ancorato a indici ragionevoli e prove effettive . Se l’accertamento fosse basato su cose irreali, il giudice potrebbe annullarlo per mancanza di prova. Quindi, in situazioni paradossali, la giustizia tributaria dovrebbe rimediare – ma ciò richiede un buon ricorso e magari arrivare fino in Cassazione. Meglio prevenire evidenziando già al primo grado l’eventuale assurdità di certe pretese (es: “mi imputano una spesa media per vestiti di €5.000 ma io ho dimostrato che vivo con 2 t-shirt, è arbitrario e viola l’art.53 Cost.”). Non sempre i giudici osano disapplicare parametri di legge, però con la giurisprudenza a supporto (ci sono sentenze di merito che hanno annullato redditometri palesemente sballati) si hanno chance. - D: Le sanzioni si possono ridurre?
R: Sì. In adesione c’è 1/3 delle sanzioni. In acquiescenza (pagamento entro 60 gg senza ricorso) c’è 1/3. In conciliazione giudiziale c’è 50% delle sanzioni. Inoltre, se il reddito accertato in giudizio viene ridotto di oltre 40% rispetto all’atto originario, le sanzioni amministrative sono rideterminate sulla base dell’imposta effettivamente dovuta (art. 68 D.Lgs. 546/92): quindi se vinci in parte, non paghi sanzioni sulla parte annullata. Non ci sono sanzioni penali salvo casi estremi come detto (e comunque il penale scatterebbe solo oltre soglie alte di evasione). Attenzione: se il contribuente perde totalmente in giudizio, oltre alle sanzioni piene potrebbe dover pagare anche le spese di lite all’Agenzia. Se invece vince, spesso le spese sono compensate (ognuno le sue) perché magari la materia era complessa – ma può chiedere le spese. - D: Conviene farmi assistere da un professionista?
R: Assolutamente sì se la cifra in ballo è rilevante. Un dottore commercialista può aiutarvi in sede di contraddittorio e adesione, predisponendo tabelle e documenti. Un avvocato tributarista è necessario in giudizio (oltre €3.000 valore è obbligatorio il difensore tecnico). Dato che la materia intreccia aspetti fiscali e legali complessi (presunzioni, onere prova, strategie procedurali), un esperto aumenta molto le chances di successo o di buon accordo. Molti studi legali-tributari hanno esperienza proprio in redditometro e indagini finanziarie e sanno come smontare le tesi del Fisco o almeno trattare riduzioni. Vista la posta (si parla spesso di decine di migliaia di euro), l’investimento in una buona difesa è giustificato.
Conclusione: l’accertamento basato su incrementi patrimoniali e spese è un mezzo potente in mano al Fisco, ma non è infallibile. È costruito su presunzioni che, per quanto legali, possono essere sconfitte con una difesa ben organizzata e documentata. Il contribuente non è colpevole fino a prova contraria: ha diritto di dimostrare la propria innocenza fiscale producendo ogni evidenza che quei soldi contestati non sono frutto di evasione. Abbiamo visto come la normativa (specialmente aggiornata al 2025) offra da un lato strumenti sempre più raffinati al Fisco per scovare incongruenze, ma dall’altro definisca confini e garanzie (doppia soglia, contraddittorio, prova contraria) che il contribuente può far valere. La giurisprudenza recente, dal canto suo, è attenta a tutelare il contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente, richiamando l’amministrazione e i giudici a una valutazione equa e approfondita delle prove .
In definitiva, di fronte a un accertamento sintetico il contribuente deve reagire attivamente: raccogliere i documenti, magari ricostruire la propria storia finanziaria, e dialogare (prima con l’ufficio, poi eventualmente con i giudici) per far emergere la realtà dietro le cifre. Con la giusta strategia, è possibile far valere le proprie ragioni ed evitare di pagare tasse non dovute su “incrementi patrimoniali” apparenti che in realtà avevano già una copertura lecita. La legge stessa lo prevede, e le Commissioni Tributarie – se adeguatamente adite – sapranno trarne le conseguenze, annullando le pretese infondate.
Hai ricevuto un accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ha rilevato incrementi patrimoniali (acquisti, investimenti, disponibilità finanziarie) ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ha rilevato incrementi patrimoniali (acquisti, investimenti, disponibilità finanziarie) ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato?
Ti attribuiscono redditi presunti, sostenendo che l’aumento del patrimonio dimostri evasione fiscale?
Temi che un incremento lecito venga trasformato in imposte, sanzioni e interessi elevati?
Devi saperlo subito:
👉 l’incremento patrimoniale non è automaticamente reddito imponibile,
👉 l’aumento del patrimonio non prova di per sé evasione,
👉 molti accertamenti su incrementi patrimoniali sono sproporzionati, viziati e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- quando il Fisco contesta gli incrementi patrimoniali,
- quali errori commette più spesso,
- quali prove presentare,
- come difenderti in modo efficace.
Cosa Sono gli Incrementi Patrimoniali (In Modo Chiaro)
Per incrementi patrimoniali si intendono:
- acquisti di beni immobili o mobili rilevanti,
- investimenti finanziari,
- aumenti di disponibilità bancarie,
- partecipazioni societarie,
- beni intestati direttamente o indirettamente.
Esempi tipici:
- acquisto di immobili o terreni,
- incremento dei saldi di conto corrente,
- investimenti in titoli o fondi,
- acquisto di beni di valore,
- versamenti o capitalizzazioni.
👉 Un incremento patrimoniale è un fatto, non una prova di reddito.
Perché il Fisco Usa gli Incrementi Patrimoniali per Accertare
Il ragionamento tipico dell’Agenzia delle Entrate è questo (spesso errato):
👉 “Se il patrimonio aumenta, allora devono esserci redditi non dichiarati.”
Questo schema viene usato in:
- accertamenti patrimoniali,
- accertamenti sintetici,
- controlli tipo redditometro,
- verifiche su persone fisiche e imprenditori.
Ma attenzione:
➡️ l’incremento non dimostra l’origine del denaro,
➡️ il reddito deve essere provato, non presunto.
Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti su incrementi patrimoniali presentano errori gravi, tra cui:
- equiparare incremento patrimoniale a reddito,
- ignorare risparmi accumulati negli anni,
- non considerare disinvestimenti,
- trascurare donazioni o successioni,
- confondere flussi finanziari con redditi,
- applicare presunzioni automatiche,
- motivazioni generiche (“incremento non giustificato”),
- violazione del contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Incremento Patrimoniale ≠ Reddito Imponibile
Un principio cardine della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare che l’incremento deriva da redditi imponibili,
👉 non basta dimostrare che l’incremento esiste.
Un incremento patrimoniale può derivare da:
- risparmi pregressi,
- redditi già tassati,
- disinvestimenti finanziari,
- donazioni o eredità,
- vendite di beni,
- prestiti o finanziamenti,
- restituzioni di capitali.
👉 Tutte fonti lecite e fiscalmente irrilevanti.
Le Prove da Presentare (Elemento Decisivo)
La difesa si gioca sulla prova dell’origine delle somme.
Documenti tipicamente utilizzabili:
- estratti conto bancari storici,
- dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti,
- prospetti di accumulo patrimoniale,
- documenti di disinvestimento,
- atti notarili (donazioni, successioni),
- contratti di mutuo o finanziamento,
- scritture private e quietanze,
- documentazione di vendita di beni.
👉 Serve una ricostruzione coerente e credibile, non la prova impossibile.
Come Costruire una Prova Efficace
Una prova efficace deve dimostrare:
- quando si sono formate le somme,
- con quali fonti,
- per quali importi,
- in che modo sono state utilizzate.
È utile predisporre:
- una linea temporale patrimoniale,
- un collegamento logico tra redditi, risparmi e incremento,
- una spiegazione tecnica comprensibile anche al giudice.
👉 La chiarezza indebolisce la presunzione fiscale.
Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO
L’accertamento su incrementi patrimoniali è ribaltabile se:
- l’origine delle somme è documentata,
- il patrimonio è coerente con la storia reddituale,
- manca continuità nei redditi presunti,
- non esiste nesso temporale tra reddito e incremento,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il Fisco ignora le prove fornite,
- la motivazione è generica o stereotipata.
👉 L’incremento patrimoniale isolato non giustifica una tassazione arbitraria.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento non contrastato può portare a:
- tassazione di redditi inesistenti,
- recuperi elevati di IRPEF e addizionali,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi elevati,
- iscrizioni a ruolo rapide,
- pignoramenti di conti e beni,
- gravi danni patrimoniali e familiari.
👉 Subire una presunzione non difesa può costare molto caro.
Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)
1. Gestire il contraddittorio in modo tecnico
Il contraddittorio serve per:
- presentare le prove correttamente,
- spiegare la formazione del patrimonio,
- limitare l’ambito dell’accertamento.
2. Ricostruire analiticamente la storia patrimoniale
La difesa efficace dimostra:
- evoluzione del patrimonio nel tempo,
- capacità di risparmio,
- coerenza tra redditi e incrementi.
📄 Prove tipiche:
- estratti conto storici,
- prospetti riepilogativi,
- documentazione bancaria e fiscale.
3. Smontare la presunzione fiscale
È fondamentale dimostrare che:
- l’incremento non è reddito,
- non esiste evasione,
- la ricostruzione del Fisco è sproporzionata.
👉 Senza presunzioni qualificate, l’accertamento non regge.
4. Bloccare gli effetti dell’atto
Se l’atto viene emesso puoi:
- impugnarlo nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
5. Proteggere il patrimonio personale e familiare
La difesa serve a:
- evitare esecuzioni forzate,
- ridurre l’imponibile presunto,
- tutelare beni e risparmi.
6. Gestire eventuali residui solo se realmente dovuti
Se resta un importo:
- rateizzazioni fino a 120 rate,
- definizioni agevolate quando disponibili,
- soluzioni compatibili con la reale capacità contributiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti su incrementi patrimoniali richiede competenza tributaria avanzata e capacità ricostruttiva.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento su incrementi patrimoniali,
- individuazione delle prove rilevanti,
- ricostruzione della storia patrimoniale,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela del patrimonio personale e familiare.
Conclusione
Un accertamento su incrementi patrimoniali non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’origine reddituale delle somme, non limitarsi a presumere.
Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:
- bloccare l’accertamento,
- dimostrare la provenienza lecita dei capitali,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- proteggere il tuo patrimonio.
👉 Agisci subito: negli accertamenti sugli incrementi patrimoniali, la prova dell’origine delle somme è decisiva.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento su incrementi patrimoniali è possibile, se lo fai nel modo giusto.