Accertamento Patrimoniale E Successioni: Come Difendersi

L’accertamento patrimoniale collegato alle successioni ereditarie è una delle contestazioni fiscali più frequenti e fraintese.
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva un incremento patrimoniale derivante da eredità, tende spesso a presumere automaticamente l’esistenza di redditi non dichiarati, ignorando la natura successoria delle somme o dei beni ricevuti.

È fondamentale chiarirlo subito:
le somme e i beni ricevuti per successione non costituiscono reddito imponibile.

Molti accertamenti patrimoniali legati alle successioni sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se difesi correttamente.


Cosa si intende per successione nell’accertamento patrimoniale

Nel contesto degli accertamenti patrimoniali, rientrano nelle successioni, ad esempio:

• eredità in denaro
• immobili ricevuti per successione
• terreni ereditati
• titoli e investimenti finanziari
• quote societarie
• beni mobili di valore
• conti correnti e libretti ereditati

Si tratta di trasferimenti patrimoniali a titolo gratuito, non di produzione di reddito.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta le successioni

L’Agenzia delle Entrate utilizza gli incrementi patrimoniali da successione per:

• ricostruire una presunta capacità contributiva
• sostenere che le disponibilità non sono compatibili con i redditi dichiarati
• ipotizzare redditi non dichiarati
• avviare accertamenti sintetici o patrimoniali
• estendere i controlli a più annualità

Il problema è che l’incremento patrimoniale successorio viene spesso trattato come reddito ordinario.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti patrimoniali legati alle successioni, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• considera l’eredità come reddito tassabile
• ignora la dichiarazione di successione
• non distingue tra capitale e reddito
• trascura la documentazione successoria
• utilizza presunzioni automatiche
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è giuridicamente fragile e contestabile.


Quando l’accertamento patrimoniale è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• l’incremento patrimoniale deriva da successione
• la successione è documentata
• i beni ricevuti non generano reddito
• manca la prova di redditi imponibili
• l’Ufficio utilizza presunzioni astratte
• non viene rispettato il diritto di difesa

L’eredità non può essere trasformata in reddito per presunzione.


Come documentare correttamente la successione

La difesa si fonda sulla documentazione successoria e può basarsi su:

• dichiarazione di successione
• atti notarili
• visure catastali
• documentazione bancaria degli eredi
• estratti conto dei conti ereditati
• atti di accettazione dell’eredità
• documentazione sulla divisione ereditaria
• perizie patrimoniali

La tracciabilità del passaggio ereditario è decisiva.


Sistemi di difesa efficaci

Una difesa efficace contro un accertamento patrimoniale legato alle successioni deve essere analitica e strutturata e può basarsi su:

• ricostruzione patrimoniale ante e post successione
• distinzione tra patrimonio ricevuto e reddito prodotto
• contestazione del metodo accertativo
• utilizzo di giurisprudenza favorevole
• perizie economico contabili

Ogni bene deve essere ricondotto al titolo successorio.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento patrimoniale collegato a una successione:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua i beni o le somme contestate
• raccogli tutta la documentazione successoria
• ricostruisci il passaggio patrimoniale
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se conveniente
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• presunzione definitiva di redditi non dichiarati
• recuperi di imposte elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive e pignoramenti
• estensione dei controlli ad altri anni
• gravi conseguenze patrimoniali


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti patrimoniali basati su successioni ereditarie, spesso annullati per errata qualificazione delle eredità come reddito imponibile.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti sintetici e patrimoniali.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• dimostrare l’origine successoria dei beni
• smontare le presunzioni dell’Agenzia
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare l’esecutività e la riscossione
• tutelare patrimonio e serenità personale
• costruire una strategia difensiva solida


Agisci ora

Le successioni non sono evasione fiscale.
Agire subito significa impedire che una presunzione errata diventi un debito definitivo.

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Introduzione

La morte di un contribuente non estingue automaticamente i suoi debiti: i suoi eredi possono ritrovarsi destinatari di accertamenti fiscali e azioni dei creditori volte a recuperare imposte o somme dovute dal defunto . L’accertamento patrimoniale è il processo con cui il Fisco o altri creditori investigano sul patrimonio di un debitore (vivo o defunto) per individuare beni aggredibili o ricostruire redditi occultati. Nel contesto delle successioni ereditarie, ciò assume connotati particolari: l’Amministrazione finanziaria può controllare dichiarazioni di successione, conti bancari del defunto, investimenti esteri non dichiarati e altri beni ereditari, presumendo che gli eredi possano aver ereditato posizioni fiscali irregolari o addirittura occultato attivi per non pagare imposte .

Dal punto di vista del debitore, affrontare un accertamento patrimoniale post-mortem o durante la propria vita richiede di conoscere i propri diritti e limiti di responsabilità, nonché le strategie difensive disponibili in ambito tributario, civile e penale. La normativa italiana offre infatti sia poteri incisivi al Fisco (indagini bancarie, presunzioni di reddito, sequestri), sia garanzie per il contribuente (diritto al contraddittorio, beneficio d’inventario per gli eredi, limiti alle sanzioni trasmissibili). Inoltre, se un debitore tenta di sottrarre beni ai creditori (ad esempio trasferendoli a familiari, costituendo trust opachi, o occultandoli), può incorrere in conseguenze civili (azione revocatoria) e persino penali (reati tributari come sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, o reati generali come autoriciclaggio) .

Questa guida – redatta in linguaggio giuridico ma con taglio divulgativo – offre un quadro completo e aggiornato (fino a dicembre 2025) delle tutele e difese per il debitore-contribuente italiano. Si rivolge sia a avvocati e professionisti del settore sia a privati cittadini, imprenditori e società coinvolti in accertamenti fiscali patrimoniali o in procedure successorie complesse. Verranno esaminati:

  • I fondamenti normativi in materia successoria, tributaria e penale rilevanti (Codice civile per le successioni e obbligazioni degli eredi; DPR 600/1973 e TUIR per l’accertamento dei redditi e dell’imposta di successione; D.Lgs. 74/2000 per i reati tributari; Codice penale per il reato di autoriciclaggio, ecc.) .
  • Le diverse tipologie di beni ereditari e le relative problematiche fiscali: titoli finanziari, immobili, conti bancari, cripto-attività, partecipazioni societarie, opere d’arte, ecc., con le peculiarità di accertamento per ciascun asset.
  • I poteri di indagine dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, inclusi l’accesso ai conti bancari (art. 32 DPR 600/1973), le presunzioni su movimenti finanziari, le verifiche domiciliari, l’accertamento sintetico (redditometro) e lo scambio internazionale di informazioni .
  • La responsabilità patrimoniale degli eredi verso i debiti del defunto, distinguendo tra imposte, interessi e sanzioni amministrative, nonché strumenti come l’accettazione con beneficio d’inventario per limitare tale responsabilità . Saranno considerate tutte le categorie di debitori ed eredi: dalla persona fisica che eredita un patrimonio, all’imprenditore individuale che lascia un’azienda, fino alle società di persone e di capitali (che, pur non “morendo”, presentano aspetti peculiari in caso di scioglimento o trasferimento delle partecipazioni).
  • Le strategie difensive a disposizione: dalla prevenzione (pianificazione successoria genuina, rispetto degli obblighi dichiarativi, collaborazione nel contraddittorio) fino al contenzioso (presentazione di memorie difensive, richieste di autotutela, ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria, opposizioni alle cartelle esattoriali e ai pignoramenti) . Verranno illustrati modelli pratici, ad esempio come impostare una memoria difensiva o un’istanza di autotutela, e come funzionano strumenti deflattivi come l’accertamento con adesione.
  • I profili penali connessi agli accertamenti patrimoniali in successione: quando certe condotte configurano reati (ad es. occultare beni per non pagare imposte può integrare la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 ; omettere o falsificare dichiarazioni oltre soglie rilevanti costituisce reato di omessa o infedele dichiarazione; reimpiegare proventi illeciti può costituire autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. ). Si sottolineerà che la responsabilità penale è personale e non si trasmette agli eredi, ma questi ultimi possono rispondere di proprie condotte illecite postume (ad esempio se occultano essi stessi parte dell’eredità per non pagare i creditori) .
  • Verranno presentate tabelle riepilogative (termini chiave post-decesso, aliquote fiscali, ecc.), una sezione di Domande frequenti (FAQ) con risposte sui dubbi più comuni e alcune simulazioni di casi concreti in ambito italiano per mostrare l’applicazione pratica delle difese discusse.

L’obiettivo è offrire all’erede-debitore (o al debitore ancora in vita sotto verifica patrimoniale) una mappa chiara di come proteggere il proprio patrimonio nei limiti della legge, evitando sia abusi dell’Amministrazione finanziaria sia comportamenti illeciti. Ogni sezione includerà riferimenti a norme e sentenze aggiornate (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corti di Giustizia Tributaria di merito) per corroborare i principi esposti. In fondo alla guida è presente un elenco completo delle fonti normative e giurisprudenziali citate, per consentire eventuali approfondimenti.

Nota: Le informazioni fornite riguardano esclusivamente l’ordinamento italiano. Ogni situazione ereditaria o debitoria ha peculiarità proprie: è quindi consigliabile, per casi concreti, avvalersi della consulenza di un professionista qualificato (avvocato tributarista, commercialista) che possa applicare le strategie più adatte al singolo caso concreto.

1. Fonti normative e principi generali

In questa sezione introduciamo i fondamenti giuridici di riferimento in materia di successioni ereditarie, accertamenti fiscali e responsabilità connesse, ponendo le basi per comprendere quali diritti e obblighi hanno da un lato gli eredi-debitori e dall’altro il Fisco.

1.1 Codice civile: successione ereditaria e responsabilità per i debiti

Le regole basilari sulle successioni si trovano nel Libro II del Codice Civile. Alcuni principi chiave, rilevanti per difendersi in caso di accertamenti su un’eredità, sono:

  • Acquisto della qualità di erede: avviene solo con l’accettazione dell’eredità (art. 459 c.c.), che può essere espressa (es. atto notarile, dichiarazione in sede di successione) o tacita (comportamento concludente, ad es. disposizione dei beni ereditari) . Senza accettazione non si è eredi ma semplici chiamati e non si risponde dei debiti del defunto. L’accettazione può avvenire anche con beneficio d’inventario (artt. 471 e 490 c.c.), formula che mantiene separati il patrimonio ereditario da quello personale dell’erede e limita la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari fino al valore dei beni ricevuti . L’accettazione beneficiata va dichiarata formalmente e seguita dalla redazione di un inventario dei beni entro 3 mesi , pena la decadenza dal beneficio. Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2024 (sent. 31310/2024) hanno chiarito che anche se un tutore o genitore accetta per conto di un minore con beneficio d’inventario ma poi omette di fare l’inventario nei termini, il minore diventa comunque erede puro e semplice e non può più rinunciare successivamente . Questo implica che l’erede minorenne in tal caso resta responsabile (sia pure nei limiti dell’asse ereditario) delle obbligazioni del defunto, nonostante l’inadempimento formale del tutore.
  • Rinuncia all’eredità: il chiamato all’eredità può anche rinunciare (art. 519 c.c.) mediante dichiarazione formale (tipicamente in Tribunale o dal notaio) entro 10 anni dall’apertura della successione. Con la rinuncia si perdono beni e diritti ereditari ma anche le passività: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato, quindi non risponde dei debiti del defunto . Occorre tuttavia sapere che i creditori personali del rinunciante (se questi era ad esempio un figlio debitore del defunto) possono, se la rinuncia lede le loro ragioni, chiedere al tribunale di poter accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, per soddisfarsi sui beni ereditari (art. 524 c.c., azione in opposizione alla rinuncia). Inoltre, perché la rinuncia sia opponibile ai creditori ereditari e al Fisco, deve essere formalizzata e trascritta nei registri immobiliari (se ci sono immobili nell’asse), così che sia conoscibile .
  • Ripartizione dei debiti tra coeredi: secondo il codice civile, se ci sono più eredi essi dividono tra loro i debiti ereditari in proporzione alle rispettive quote (art. 752 c.c.). Ad esempio, se Tizio lascia un debito di €100.000 e due eredi al 50%, ciascuno dovrebbe sopportare €50.000. Tuttavia, nei confronti dei creditori, ogni erede può essere chiamato a pagare l’intero debito (art. 754 c.c.), sebbene poi abbia diritto di regresso sugli altri coeredi per le parti eccedenti la propria . In pratica, il creditore (es. l’Agenzia delle Entrate) può esigere da un singolo erede il pagamento, fino a concorrenza del valore dell’eredità da lui accettata, e quell’erede potrà successivamente rivalersi sugli altri. Questo meccanismo comporta che l’obbligazione verso i creditori è solidale ma limitata al valore dell’asse ereditario ricevuto da ciascuno . È un equilibrio tra tutela dei creditori e quella degli eredi: questi ultimi non possono perdere più di quanto hanno ricevuto, ma il creditore può rivalersi sull’erede più capiente se necessario (fermo restando il diritto di quest’ultimo di farsi rimborsare internamente dagli altri coeredi).
  • Divisione ereditaria e conti cointestati: la divisione dell’asse tra coeredi non riguarda solo la spartizione dei beni attivi ma influenza anche l’effetto rispetto ai debiti. Se parte dell’asse consiste in conti correnti o depositi cointestati tra il defunto e uno degli eredi (o terzi), vige una presunzione di contitolarità in parti uguali (salvo prova contraria) di quelle somme. La Corte di Cassazione nel 2025 (sent. 4142/2025) ha ribadito che tale presunzione può essere vinta dimostrando che il denaro sul conto apparteneva in realtà solo al defunto o solo all’altro cointestatario, considerando ad esempio se i prelevamenti effettuati dal cointestatario siano serviti per il sostentamento del defunto o della famiglia . In tal caso le somme, pur formalmente cointestate, andranno imputate all’effettivo proprietario: se erano del de cuius, rientrano nell’asse ereditario; se erano dell’altro cointestatario (erede o terzo), non vi entrano. Ne consegue che i coeredi possono agire per ottenere la restituzione all’asse delle somme prelevate indebitamente prima della morte, e parallelamente il Fisco può tassare in capo all’erede cointestatario solo la parte di somme che effettivamente gli competono. (Si veda la sezione 4.3 per dettagli su giurisprudenza relativa ai conti cointestati.)
  • Atti in frode ai creditori prima della morte: se il defunto in vita ha compiuto atti per sottrarre beni ai creditori (es. donazioni a familiari, costituzione di un trust autodichiarato, vendita simulata di immobili), tali atti possono essere attaccati sia dai coeredi (se lesivi delle loro quote di legittima, attraverso l’azione di riduzione o di simulazione in ambito successorio ) sia dai creditori del defunto (mediante azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che mira a dichiarare inefficaci verso di loro gli atti di disposizione del debitore) . L’azione revocatoria ordinaria richiede la prova che l’atto fosse a titolo gratuito o, se a titolo oneroso, compiuto con la consapevolezza del pregiudizio per i creditori e, in caso di atti onerosi, con participatio fraudis del terzo acquirente. Va promossa entro 5 anni dall’atto. La legge offre anche una forma di revocatoria semplificata per gli atti gratuiti: l’art. 2929-bis c.c. consente al creditore, se il debitore ha costituito un vincolo di indisponibilità (es. fondo patrimoniale, trust) o trasferito un bene a titolo gratuito dopo che il credito è sorto, di procedere direttamente a esecuzione forzata su quel bene, senza attendere l’esito di un giudizio di revocazione, purché abbia trascritto il pignoramento entro un anno dall’atto dispositivo. Questa norma ha introdotto un potente strumento a tutela dei creditori (compreso il Fisco) contro le donazioni o vincoli volti a “blindare” il patrimonio: ad esempio, se il de cuius aveva donato un immobile al figlio quando già aveva debiti col Fisco, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe avvalersi dell’art. 2929-bis per pignorare direttamente quell’immobile, entro l’anno, trattandolo come ancora nel patrimonio del debitore. Resta comunque possibile per gli eredi o i beneficiari difendersi dimostrando che l’atto non era in frode (ad esempio, assenza di debiti all’epoca, o natura modica e priva di danno per i creditori).

In sintesi, il Codice civile bilancia gli interessi dei creditori e quelli degli eredi: ai primi assicura che i debiti del defunto non svaniscano con la morte e che eventuali atti di sottrazione di beni possano essere contrastati; ai secondi garantisce che la loro responsabilità non ecceda mai l’attivo ereditario, se adottano gli strumenti di tutela disponibili (beneficio d’inventario, rinuncia, ecc.). Per il debitore in vita, inoltre, la prospettiva di un futuro successorio suggerisce di evitare atti opachi (es. trasferimenti fittizi a familiari) che potrebbero essere invalidati o addirittura costituire reato, e piuttosto pianificare la trasmissione del patrimonio in modo lecito (ad esempio valutando strumenti come il patto di famiglia, che consente il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia compensando i legittimari, o trust e vincoli con finalità genuine non elusive).

1.2 Norme fiscali: poteri di indagine finanziaria e accertamento patrimoniale

Il DPR 29 settembre 1973 n. 600 (disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi) e il DPR 633/1972 (IVA) forniscono all’Amministrazione finanziaria strumenti ampi per indagare sul patrimonio e sui flussi finanziari dei contribuenti, vivi o defunti. In particolare:

  • Poteri di accesso ai dati bancari (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972): l’Agenzia delle Entrate può richiedere a banche, Poste, intermediari finanziari l’elenco dei rapporti finanziari intestati a un contribuente (conti correnti, depositi, titoli, carte di credito, cassette di sicurezza, ecc.) e ottenere copia dei movimenti registrati . Queste indagini bancarie, svolte di regola con l’ausilio della Guardia di Finanza, sono uno strumento cruciale per ricostruire eventuali redditi non dichiarati o trasferimenti di beni. La legge presuppone che ogni movimento bancario “sospetto” corrisponda a operazioni fiscalmente rilevanti, salvo prova contraria del contribuente. In particolare:
  • I versamenti trovati su conti intestati (o cointestati) al contribuente si presumono “ricavi o compensi non dichiarati”, se il contribuente non sa giustificarli documentalmente (art. 32, co.1 n.2 DPR 600/73) . Questa presunzione vale per imprenditori e professionisti, ma – dopo un dibattito giurisprudenziale – è applicata anche alle persone fisiche “private” in sede di redditometro (in quanto l’art. 32 letteralmente non distingue, e Cassazione ha esteso ai privati la presunzione per i versamenti ). L’onere della prova contraria incombe sul contribuente: egli deve dimostrare, tramite documenti, che quel versamento non era un ricavo tassabile ma derivava da altra causa (es. restituzione di un prestito, donazione già tassata o esente, utilizzo di risparmi accumulati con redditi già tassati in passato, ecc.) . Importante: secondo la Cassazione, il giudice tributario deve esaminare le giustificazioni fornite singolarmente e non può respingerle con motivazioni generiche o presumere comunque l’evasione senza adeguata valutazione . In una recente sentenza (Cass. 8452/2025), la Suprema Corte ha anche affermato che nel processo tributario è ammessa l’utilizzazione di elementi di prova anche se acquisiti irregolarmente, purché non siano lese libertà fondamentali . Ciò significa, ad esempio, che anche documenti bancari ottenuti senza l’esatta osservanza delle garanzie procedurali possono essere utilizzati contro il contribuente, salvo il limite di prove ottenute in violazione di diritti costituzionali (come la domiciliarità della corrispondenza, segreto bancario costituzionalmente non garantito, ecc.). (V. anche §10.1 per approfondimento su questa giurisprudenza.)
  • I prelevamenti non giustificati da conti di imprenditori si presumono utilizzati per produrre ricavi in nero (sicché se non li giustifichi, è come se avessi venduto in nero per quell’importo, secondo l’impostazione originaria). Questa presunzione sui prelievi è però limitata ai soli imprenditori. Per i professionisti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 228/2014 ha dichiarato illegittima tale equiparazione, riconoscendo che prelievi sul conto di un professionista potrebbero servire a qualsiasi scopo e non necessariamente a compensi non dichiarati . Dunque dal 2014 non si può più presumere ricavo un prelievo ingiustificato di un lavoratore autonomo. Per i privati cittadini non esercenti impresa, in genere i prelevamenti vengono considerati consumi personali e non fanno scattare presunzioni d’evasione (salvo casi di indizi gravi di impieghi elusivi). La differenza resta quindi:
    • Imprenditori (società o ditte individuali): versamenti non giustificati = ricavi non dichiarati; prelevamenti non giustificati = costi in nero che si presumono serviti a produrre ricavi anch’essi occulti .
    • Professionisti: versamenti non giustificati = compensi non dichiarati; prelevamenti non giustificati non presunti compensi (dopo Corte Cost. 228/2014) .
    • Privati non titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo: versamenti non giustificati = possibili redditi non dichiarati (es. in accertamenti sintetici); prelevamenti di norma irrilevanti fiscalmente, a meno che vi siano elementi per ritenerli reimpiego di redditi sottratti a tassazione (ipotesi non comune).
  • Obbligo di motivazione dell’accertamento: se il Fisco emette un avviso di accertamento basandosi sui dati bancari, deve indicare con chiarezza quali operazioni e per quali importi considera ingiustificate e quindi imponibili . L’art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) impone infatti la motivazione degli atti: un accertamento che si limiti a riportare saldi e movimenti senza spiegare il perché delle riprese fiscali è illegittimo. Ad esempio, l’Ufficio non può applicare forfettariamente la presunzione a tutti i versamenti senza esaminare le controdeduzioni fornite; né può invertire l’onere della prova sui prelievi dei professionisti, pena nullità (per violazione di legge o difetto di motivazione).
  • Accertamento “patrimoniale” e redditometrico (art. 38 DPR 600/1973): oltre alle indagini mirate sui conti, il Fisco può procedere a un accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, fondandosi sulle manifestazioni di capacità contributiva (es. spese per beni di lusso, acquisto di immobili, incrementi patrimoniali). Il cosiddetto redditometro (strumento di accertamento sintetico) è previsto dall’art. 38 co.4-7 DPR 600/73 e consente di presumere un certo reddito in base alla spesa per incrementi patrimoniali effettuata in un determinato periodo. Ad esempio, se l’erede Caio, che ufficialmente ha redditi modesti, dopo aver ereditato effettua acquisiti importanti o investimenti, l’Agenzia potrebbe attivare un redditometro per verificare se disponeva di redditi non dichiarati (ad esempio se ha ricevuto di fatto più patrimonio di quanto dichiarato, o se sta impiegando redditi del defunto mai tassati). L’accertamento sintetico presuppone comunque che il reddito determinato sinteticamente ecceda di almeno il 20% quello dichiarato, ed è necessario il contraddittorio col contribuente. Strumenti come il redditometro sono di natura presuntiva e quindi contestabili dal contribuente provando che le spese sono state finanziate con redditi esenti o redditi di anni precedenti regolarmente tassati, o che i coefficienti utilizzati sono errati.
  • Scambio internazionale di informazioni: grazie ad accordi internazionali ed europei (es. accordo FATCA con gli USA, standard CRS OCSE, direttive UE DAC5 e DAC6), l’Amministrazione finanziaria italiana riceve ormai in automatico segnalazioni su conti esteri, investimenti finanziari e immobili detenuti all’estero dai residenti italiani . Ciò significa che eventuali attività finanziarie ereditate all’estero (conti in Svizzera, fondi in Lussemburgo, immobili in Francia, ecc.) possono emergere anche a distanza di anni tramite questi flussi informativi. Un classico esempio: l’erede che non dichiara un conto estero del defunto rischia che l’Agenzia lo venga a sapere tramite lo scambio CRS e faccia partire un accertamento per monitoraggio fiscale omesso (quadro RW) e magari redditi esteri non dichiarati. In un caso concreto del 2025, l’Agenzia ha ricevuto dati su un conto in Francia ereditato e non dichiarato, avviando un accertamento due anni dopo la morte . È dunque fondamentale per gli eredi rispettare gli obblighi di dichiarazione dei patrimoni esteri, onde evitare sanzioni dal 3% al 15% (o dal 6% al 30% se in Paesi black list) sul valore non dichiarato (ex art. 5 D.L. 167/1990) e, nei casi gravi, anche profili penali per omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000, punibile se l’imposta evasa su redditi esteri supera €50.000) .
  • Responsabilità d’imposta degli eredi (art. 65 DPR 600/1973): questa disposizione prevede che gli avvisi di accertamento e gli altri atti impositivi intestati al defunto siano notificati, dal momento della morte in poi, agli eredi presso il loro domicilio fiscale . Gli eredi “subentrano” nei procedimenti fiscali del de cuius, ma con alcune importanti limitazioni (dettagliate nella sezione 4). Ad esempio, gli eredi rispondono in linea di principio delle imposte e degli interessi dovuti dal defunto nei limiti del valore ereditato, mentre non rispondono delle sanzioni amministrative tributarie comminate al defunto . Questa regola – contenuta nell’art. 8 D.Lgs. 472/1997 – è fondamentale: se il defunto aveva commesso violazioni fiscali punite con sanzioni, tali sanzioni si estinguono con la sua morte e non “passano” agli eredi. Gli uffici finanziari dovrebbero quindi, negli atti verso gli eredi, stornare le eventuali sanzioni. (Se ciò non avviene e arrivano cartelle inclusive di sanzioni del de cuius, l’erede può farle annullare impugnandole, perché illegittime ). Va notato che gli eredi rispondono invece delle sanzioni sugli obblighi propri post-morte: ad es., se l’erede omette di presentare la dichiarazione di successione nei termini o occulta beni ereditari nelle proprie dichiarazioni, le relative sanzioni colpiscono l’erede stesso.
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – garanzie procedimentali: la legge 212/2000 fornisce una serie di tutele generali. Ad esempio l’art. 6 impone di tenere conto delle situazioni di obiettiva incertezza normativa a favore del contribuente; l’art. 7 prescrive la motivazione degli atti (già ricordato); l’art. 10 sancisce il principio di affidamento e buona fede (nessuna sanzione per violazioni dipendenti da errore indotto dall’amministrazione o da interpretazioni poi mutate); ma soprattutto l’art. 12, co.7, prevede il diritto del contribuente a presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla chiusura di una verifica fiscale, prima che l’Ufficio emetta un avviso di accertamento . Questo termine dilatorio di 60 giorni serve a garantire il contraddittorio endoprocedimentale: se il Fisco notifica un accertamento anticipatamente, senza attendere i 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, l’atto è di norma nullo, salvo casi di particolare urgenza motivata . Dunque, un erede o contribuente sottoposto a verifica ha diritto a quel lasso di tempo per predisporre una memoria difensiva da inviare all’Ufficio, evidenziando elementi a proprio favore. Inoltre, qualora tali memorie vengano ignorate nell’atto finale, si può eccepire il difetto di motivazione dell’accertamento per mancata valutazione delle difese (la Cassazione ha annullato avvisi che non tenevano conto delle memorie presentate) .

In sintesi, il contesto normativo fiscale mette a disposizione dell’Amministrazione mezzi penetranti di indagine sul patrimonio e i flussi finanziari, bilanciati però da regole procedurali a tutela del contribuente. Per un debitore (o i suoi eredi) ciò si traduce in raccomandazioni concrete: non sottovalutare le richieste dell’Ufficio (esibire documenti giustificativi dei movimenti finanziari contestati), sfruttare i tempi e i diritti di replica (inviare memorie difensive entro 60 giorni dal PVC), controllare la correttezza formale degli atti ricevuti (notifiche agli eredi regolari ai sensi dell’art. 65 DPR 600/73, motivazione adeguata, rispetto dei termini per impugnare). La conoscenza delle presunzioni legali (versamenti = ricavi, ecc.) consente di preparare fin da subito le controdeduzioni e non farsi cogliere impreparati. Approfondiremo nelle sezioni seguenti come questi principi vengono applicati ai vari scenari (soprattutto in ambito successorio).

1.3 Tassazione delle successioni e obblighi dichiarativi degli eredi

Oltre all’accertamento delle imposte sui redditi del defunto, gli eredi devono affrontare il tema dell’imposta di successione e di altri tributi legati al trapasso dei beni. In Italia, l’imposta sulle successioni e donazioni, abolita nel 2001, è stata reintrodotta dal 2006 in forma attenuata. I punti chiave:

  • Dichiarazione di successione e imposta proporzionale: gli eredi (o chiamati che non rinunciano) devono presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dal decesso (art. 31 D.Lgs. 346/1990) . Nella dichiarazione vanno indicati tutti i beni attivi e passivi del defunto: immobili, conti, titoli, partecipazioni, crediti, debiti, ecc., con le relative valorizzazioni alla data della morte. Sulle quote di eredità spettanti a ciascun erede si applica l’imposta di successione con aliquote differenti a seconda del grado di parentela e franchigie (soglie esenti) previste:
  • 4% per trasferimenti a coniugi e parenti in linea retta (figli, genitori), con franchigia di €1.000.000 per ciascun beneficiario .
  • 6% per trasferimenti a fratelli e sorelle, con franchigia di €100.000 ciascuno .
  • 6% per altri parenti fino al 4° grado, senza franchigia.
  • 8% per i soggetti “altri” (es. amici, conviventi more uxorio non equiparati, parenti oltre il 4° grado), senza franchigia .

Alcuni beni sono esclusi dall’imposta: ad esempio, Titoli di Stato e obbligazioni equiparate sono esenti (art. 12 D.Lgs. 346/90) ; le polizze vita corrisposte agli eredi non costituiscono base imponibile (art. 34 D.Lgs. 346/90). Inoltre, l’imposta di successione si applica solo sul netto ereditario eccedente la franchigia per ciascun erede. Ciò significa che molti trasferimenti tra genitori e figli al di sotto di 1 milione di euro avvengono di fatto senza imposta (restano però dovute le imposte ipotecarie e catastali per gli immobili, v. oltre). Se la dichiarazione di successione non viene presentata o viene presentata in ritardo o con omissioni, l’Agenzia può notificare un avviso di liquidazione o accertamento dell’imposta di successione dovuta, con sanzioni amministrative (dal 120% al 240% dell’imposta evasa, ridotte a un terzo se si paga entro certi termini). È quindi importante presentare una dichiarazione quanto più completa e corretta possibile.

  • Imposte ipotecaria e catastale, imposta di registro: il trasferimento mortis causa di immobili non sconta l’IVA ma è soggetto a imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sul valore catastale (o €200 ciascuna in misura fissa se il beneficiario ha i requisiti “prima casa”). Tali imposte sono dovute indipendentemente dall’imposta di successione e vanno pagate prima della voltura catastale. Inoltre, se nell’asse vi sono aziende o rami d’azienda trasferiti a coniuge o discendenti, può operare un’esenzione dall’imposta di successione (art. 3, co.4-ter D.Lgs. 346/90) purché l’erede prosegua l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni.
  • Quadro RW – monitoraggio di beni esteri ereditati: se nell’asse ereditario figurano attività estere (conti correnti, immobili, investimenti finanziari, criptovalute su exchange esteri, ecc.), gli eredi che ne entrano in possesso hanno l’obbligo di dichiararli nel Quadro RW del modello Redditi, sia per l’anno in cui avviene il trasferimento (per il periodo post-decesso in cui ne hanno la disponibilità) sia per gli anni successivi in cui li detengono . Il D.L. 167/1990 prevede infatti l’obbligo di monitoraggio fiscale per i residenti sugli investimenti all’estero, con sanzioni molto elevate in caso di omissione (dal 3% al 15% del valore non dichiarato, raddoppiate in caso di attività in Paesi non collaborativi) . Attenzione: la mancata dichiarazione RW non solo comporta sanzioni amministrative, ma in casi estremi può configurare il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) se dai redditi generati da quegli investimenti esteri deriva un’imposta evasa > €50.000. Ad esempio, se il defunto aveva un conto estero mai dichiarato con ingenti interessi attivi, e l’erede prosegue nell’omissione, oltre alla sanzione potrebbe maturare una responsabilità penale per l’anno in cui avrebbe dovuto dichiararli . Per questo, è consigliabile che l’erede, venuto a conoscenza di beni esteri non dichiarati dal de cuius, valuti di regolarizzare la posizione (tramite dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso) prima che intervenga un controllo (vedi Caso pratico 9.1).
  • Plusvalenze su beni ereditati: con la morte, ai fini fiscali si considera che i beni passino agli eredi con il valore corrente alla data del decesso. Ciò implica che eventuali incrementi di valore maturati fino a quel momento non vengono tassati (step up fiscale). Ad esempio, se il defunto aveva acquistato un terreno a 100 e al momento della morte vale 200, l’erede che lo rivende a 210 sconterà plusvalenza solo su 10 (210–200), perché 200 è il valore fiscale rideterminato al decesso. Le eventuali plusvalenze “latenti” si estinguono” con la morte . Fa eccezione il caso di aziende individuali o partecipazioni qualificate (>25%) in società: in taluni casi l’erede può scegliere di non applicare l’esenzione e mantenere i valori fiscali originali (per godere del riporto delle perdite del de cuius o altri vantaggi), ma sono scelte sofisticate da valutare con il commercialista.
  • Sanzioni del defunto: come già accennato, gli eredi non pagano le sanzioni amministrative tributarie riferite a violazioni del defunto (art. 8 D.Lgs. 472/97) . Ciò significa, ad esempio, che se il de cuius non aveva presentato una dichiarazione dei redditi ed è dovuta un’imposta evasa di 30mila euro con una sanzione di 90mila euro, gli eredi dovranno pagare solo l’imposta (30k) più interessi, ma non la sanzione 90k. Se però l’Agenzia emette un avviso di accertamento intestato al defunto dopo la morte (cosa che può accadere se non erano a conoscenza del decesso al momento dell’emissione) e quindi notifica agli eredi un atto con sanzioni incluse, gli eredi devono impugnare l’atto per far valere l’inesigibilità di quelle sanzioni . Anche per questo conviene, in caso di morte di un contribuente con possibili pendenze, comunicare il decesso all’Agenzia delle Entrate e ai vari enti (anche l’INPS, ecc.) per evitare notifiche invalide al defunto.
  • Contenzioso fiscale pendente: se il defunto aveva in corso un ricorso tributario (ad es. contro un accertamento) e muore durante il processo, gli eredi devono subentrarvi. Il processo tributario non si estingue per morte del contribuente. Gli eredi devono costituirsi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie dal 2023) prendendo il posto del de cuius . Hanno la facoltà di proseguire nella difesa oppure valutare soluzioni transattive (ad es. adesione alla definizione agevolata se prevista da norme di pace fiscale). È importante che valutino questa situazione anche ai fini dell’accettazione dell’eredità: se il contenzioso riguarda somme ingenti, potrebbe essere opportuno accettare con beneficio d’inventario o persino rinunciare, per non ereditare un grosso debito in caso di esito sfavorevole.

Riassumendo, la normativa tributaria sulle successioni impone agli eredi una serie di adempimenti e precauzioni: presentare per tempo la dichiarazione di successione, indicare correttamente tutti i beni (specie quelli esteri, che spesso sfuggono), versare le relative imposte, e gestire l’eventuale contenzioso pendente. In cambio, offre anche strumenti di tutela: franchigie generose che spesso azzerano l’imposta, nonché l’esonero dal pagamento delle sanzioni riferite al defunto. I controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle successioni negli ultimi anni si sono intensificati, sfruttando l’incrocio di banche dati (catasto, registri finanziari, anagrafe tributaria) per scovare omissioni: “gli accertamenti nei confronti degli eredi sono sempre più frequenti, soprattutto quando il defunto aveva conti esteri, immobili o attività finanziarie non dichiarate” . Dunque, per difendersi efficacemente, l’erede deve essere proattivo: raccogliere da subito la documentazione sui beni ereditati e sui redditi del de cuius, sanare eventuali irregolarità prima che vengano contestate (ad esempio attraverso ravvedimento operoso) e, se arriva un accertamento fiscale, conoscere i propri limiti di responsabilità (ad esempio invocando il beneficio d’inventario, vedi infra) e far valere vizi dell’atto o decadenze.

2. Tipologie di beni ereditari e problematiche fiscali

Ogni categoria di bene che compone un asse ereditario può presentare questioni specifiche in fase di accertamento patrimoniale. In questa sezione esaminiamo le principali tipologie di cespiti (titoli finanziari, immobili, conti, cripto-attività, partecipazioni societarie, beni di lusso), evidenziando per ciascuna le attenzioni particolari che un erede-debitore dovrebbe avere per prevenire o affrontare contestazioni del Fisco.

2.1 Titoli, investimenti finanziari e redditi di capitale

Gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni, titoli di Stato, derivati, polizze finanziarie, ecc.) entrano frequentemente negli assi ereditari, specie di persone con patrimoni consistenti. Dal punto di vista fiscale:

  • Valutazione e dichiarazione in successione: i titoli vanno indicati con il loro valore corrente alla data del decesso. Per azioni quotate fa fede la media dei prezzi di mercato in quel periodo; per titoli non quotati può essere necessaria una perizia (es. valutazione di partecipazioni sociali non quotate in base a patrimonio/utile). L’art. 56 del TUIR stabilisce alcune regole sulle plusvalenze da partecipazioni qualificate vs non qualificate: comunque in successione non si pagano imposte sulle plusvalenze latenti (vedi §1.3). Saranno gli eventuali futuri realizzi degli eredi a essere tassati: ad esempio, le plusvalenze su partecipazioni qualificate (>20% in S.p.A., >25% in S.r.l.) sono tassate in capo all’erede in sede di cessione con imposta sostitutiva del 26% sul 58,14% del valore (di fatto ~15% effettivo) o a tassazione IRPEF ordinaria su una parte della plusvalenza, a scelta; quelle su partecipazioni non qualificate scontano l’imposta del 26% sull’intero guadagno . Interessi e dividendi post-morte percepiti dall’erede sono pure tassati al 26% (salvo titoli di Stato al 12,5%).
  • Problematiche ricorrenti:
  • Tracciabilità dell’origine dei titoli: l’Agenzia delle Entrate può chiedere conto all’erede di come il defunto abbia acquisito certi investimenti. Se, ad esempio, emergono conti titoli non dichiarati dal de cuius, può sospettare che siano frutto di redditi non dichiarati. Nei casi gravi presume che somme o titoli ereditati siano redditi evasi e li tassa come tali . La difesa consiste nel dimostrare documentalmente la provenienza lecita e dichiarata di quei capitali (es. il de cuius aveva già dichiarato e tassato il denaro con cui comprò quei titoli, oppure i titoli furono comprati con denaro esente come eredità ricevuta a sua volta, ecc.) . È bene quindi che gli eredi recuperino contratti d’acquisto, estratti conto storici e ogni evidenza sull’origine dei fondi investiti.
  • Titoli non indicati nella dichiarazione di successione: se l’erede omette di dichiarare alcuni investimenti (magari per dimenticanza o perché ignaro della loro esistenza), può ricevere un accertamento di imposta di successione evasa e, in parallelo, se quei titoli generavano redditi, un accertamento sui redditi non dichiarati. Un caso tipico: obbligazioni estere o conti depositi all’estero non inseriti né in successione né nel quadro RW; lo scambio informazioni li svela e l’Agenzia contesta sia l’omessa imposizione in successione sia l’omessa dichiarazione di redditi di capitale (cedole, interessi) con relative sanzioni fino al 200% . Come difendersi? Regolarizzare spontaneamente appena ci si accorge (presentando una dichiarazione di successione integrativa e un eventuale ravvedimento operoso per redditi non dichiarati), perché se l’Ufficio arriva prima notifica oltre all’imposta anche sanzioni piene. Se l’accertamento arriva, l’erede potrà comunque far valere l’assenza di dolo e la propria buona fede per chiedere sanzioni minime, soprattutto se dimostra che non conosceva l’esistenza di quei titoli (ad esempio erano all’estero e il de cuius non ne aveva parlato – casistica non infrequente).
  • Plusvalenze maturate prima e dopo: come accennato, le plusvalenze maturate fino alla morte non vengono tassate; quelle successive sì, in capo agli eredi. Questo può creare confusione: se un titolo è venduto dall’erede a prezzo superiore al valore dichiarato in successione, l’erede deve dichiarare la plusvalenza (se dovuta). È utile conservare i documenti della vendita e calcolare bene il valore iniziale (di solito il valore di mercato al decesso). Ad esempio, se un’azione quotata valeva €10 al decesso e l’erede la rivende a €15, dovrà dichiarare un capital gain di €5 tassato al 26%.
  • Co-intestazioni e contestazioni tra coeredi: può capitare che i titoli fossero cointestati tra defunto ed erede (es. conto titoli cointestato madre-figlio). In tal caso, come detto, presuntivamente il 50% del valore è già del figlio e non va dichiarato in successione, mentre l’altro 50% è del de cuius. Se però gli altri coeredi contestano che il figlio fosse un semplice prestanome o che i movimenti sul conto siano serviti anche a vantaggio del defunto, possono sorgere liti in sede civile. La Cassazione ha chiarito che bisogna valutare ogni prelievo e versamento: se il figlio cointestatario prelevava somme solo per pagare spese della madre, quelle somme in realtà erano della madre e potrebbero dover essere restituite all’asse . Per tutelarsi, l’erede cointestatario dovrebbe documentare l’uso fatto delle somme (es. bonifici a fornitori per conto del de cuius, pagamenti medici, etc.) per contrastare l’accusa di appropriazione indebita di eredità altrui. (Cfr. anche Caso 9.2 in seguito.)

In definitiva, sugli investimenti finanziari ereditati la difesa si basa sulla trasparenza e tracciabilità: dimostrare provenienza, dichiarazioni pregresse, e assicurarsi di dichiarare gli eventuali redditi postumi. Il Fisco tende a presumere irregolarità quando vede movimenti di capitali ingenti attorno a un decesso (ad esempio prelievi significativi prima della morte o bonifici in uscita verso eredi prima del decesso considerati donazioni dissimulate). Compito dell’erede è fornire una narrazione alternativa credibile, supportata da evidenze. Il supporto di un consulente finanziario/fiscale può essere utile per ricostruire la storia dei titoli e preparare un eventuale dossier difensivo da esibire in sede di contraddittorio con l’Agenzia .

2.2 Immobili e beni mobili registrati

I beni immobili (case, terreni) e mobili registrati (auto, imbarcazioni) spesso rappresentano la parte principale dell’attivo ereditario. Sul piano fiscale e patrimoniale:

  • Voltura catastale e imposte di registro: gli eredi di immobili devono presentare la voltura catastale entro 30 giorni dalla registrazione della successione, per aggiornare l’intestazione catastale. Devono inoltre pagare l’imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale (o €200+200 in caso di agevolazione prima casa). Queste imposte sono liquidate direttamente dall’Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione di successione. Non pagarle impedisce di perfezionare la voltura.
  • Dichiarazione dei redditi (quadro RB): se l’immobile produce reddito (es. canoni di locazione), l’erede deve includere tali redditi nella propria dichiarazione a partire dalla data di apertura della successione (generalmente, dal giorno successivo al decesso, pro quota per il periodo d’imposta restante). Occorre quindi inserire nel quadro RB i fabbricati ereditati indicando la rendita catastale (o il canone di affitto se locati) pro-quota e pro-tempo. Se più coeredi affittano l’immobile comune, ciascuno dichiara la quota di affitto percepita in base alle tabelle millesimali o agli accordi tra loro.
  • IVIE per immobili all’estero: se il defunto possedeva immobili fuori dall’Italia, gli eredi assumono l’obbligo di pagare l’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) pari allo 0,76% annuo (credito per eventuale patrimoniale estera pagata) e di dichiarare l’immobile in RW. L’omessa dichiarazione di un immobile estero ereditato comporta sanzione 3-15% del valore (oltre all’imposta dovuta) .
  • Problematiche particolari:
  • Immobili non dichiarati o sottostimati in successione: l’Agenzia delle Entrate può rettificare il valore dichiarato di un immobile se risulta inferiore al valore venale di comune commercio (ad es. se un appartamento a Roma dichiarato €100k mentre il suo valore di mercato è €300k). In passato si usava il criterio del moltiplicatore catastale, ma oggi l’Ufficio può anche usare valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) o transazioni comparabili. Se c’è una grossa difformità, può emettere avviso di accertamento per maggior imposta di successione (nei fatti, data l’entità delle franchigie, ciò accade solo se l’asse ereditario è di milioni di euro e l’omessa valutazione incide sull’imposta dovuta). L’erede può difendersi presentando una perizia giurata che giustifichi il minor valore (ad es. immobile in pessimo stato, abusi edilizi riducenti valore, diritti di terzi sull’immobile, ecc.). Inoltre, grazie alla franchigia, se l’aumento di valore non comporta comunque imposta (perché l’asse rimane sotto soglia), l’Ufficio potrebbe soprassedere.
  • Contratti in corso: se il de cuius aveva concesso in locazione un immobile, il contratto non si estingue per la morte del locatore: gli eredi ne diventano locatori in solido. Devono quindi continuare a rispettarne i termini o eventualmente disdirlo secondo le norme. I canoni post mortem spettano agli eredi e vanno tassati in capo a loro. In caso di contratti particolari come rent-to-buy o comodati, gli eredi subentrano parimenti. Se un coerede utilizza personalmente un immobile dell’asse (es. la casa familiare), potrebbe esserci conflitto con gli altri per l’utilizzo: questo attiene più al civile (possibile richiesta di corresponsione di indennità d’uso, ecc.) ma può avere riflessi fiscali se uno solo gode di un bene: nessuno paga fitto, ma in eventuale divisione va considerato.
  • Abusi edilizi e responsabilità: se il defunto aveva commesso abusi edilizi (costruzioni senza permesso, difformità) e c’era un procedimento amministrativo o penale in corso, occorre distinguere: le sanzioni amministrative pecuniarie per abusi (es. ordine di demolizione con sanzione sostitutiva) restano a carico dell’immobile (spesso si iscrivono come oneri reali) e quindi in effetti gravano sull’asse; i reati penali si estinguono con la morte (nessuna responsabilità penale passa agli eredi). Tuttavia, eventuali danni civili cagionati dall’abuso (es. danneggiamento a proprietà altrui) rimangono debiti risarcitori ereditari e gli eredi ne rispondono come di ogni altro debito (art. 2043 c.c. e segg.). Nel complesso, gli eredi dovranno regolarizzare gli immobili sotto il profilo urbanistico per evitare decadenze di benefici (ad es. se c’erano sanatorie da perfezionare).
  • Usucapione ed eredità giacente: talvolta capita che un terzo occupi l’immobile del defunto (es. convivente non coniuge) e pretenda diritti. L’usucapione di un bene ereditario può maturare se gli eredi tardano molto ad attivarsi (20 anni). Nel frattempo un curatore dell’eredità giacente potrebbe amministrare l’immobile. Queste situazioni estreme possono complicare accertamenti: ad esempio, se nessuno dichiara redditi dell’immobile perché è occupato da un terzo, l’Agenzia potrebbe contestare redditi fondiari presunti all’eredità. Sarà necessario eventualmente provare che l’immobile era di fatto occupato senza titolo e che gli eredi non ne avevano disponibilità (magari avviando azione legale).

In definitiva, la miglior difesa su immobili ereditati è la diligenza documentale: reperire atti di provenienza, assicurarsi di dichiarare i corretti dati catastali, verificare se il defunto avesse situazioni pendenti (sanatorie non definite, imposte arretrate come IMU non pagata – anch’essa debito ereditario, salvo che il Comune la iscriva a ruolo). Le contestazioni fiscali sugli immobili riguardano più la sfera dell’imposta di successione (valori dichiarati) o eventuale plusvalenza non dichiarata se l’erede vende subito l’immobile ad un prezzo molto maggiore del valore dichiarato (in tal caso il Fisco potrebbe sostenere che il valore iniziale era sottostimato). In sede di eventuale accertamento, oltre a contestare i presupposti di fatto, è fondamentale verificare il rispetto dei termini: l’imposta di successione si prescrive in 5 anni dal pagamento (o dall’atto), e gli accertamenti di imposta di registro/ipocatastali in 3 anni. Inoltre, se l’immobile è stato venduto entro 5 anni dalla morte ad un prezzo superiore del 20% rispetto al valore dichiarato in successione, l’Ufficio presume (salvo prova contraria) che in successione fosse stato sottovalutato e può riliquidare l’imposta (art. 27 D.Lgs. 346/90). Gli eredi dovrebbero quindi evitare di vendere subito a prezzi altissimi rispetto ai valori dichiarati, senza un’adeguata perizia che giustifichi la differenza (es. mercato in forte crescita post mortem).

2.3 Conti correnti bancari e depositi

I conti correnti bancari intestati al defunto vengono solitamente bloccati dalla banca al momento in cui viene a conoscenza del decesso, in attesa che gli eredi producano la documentazione successoria (certificato di morte, atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante chi sono gli eredi, copia della dichiarazione di successione con quietanza del pagamento imposte). Le somme depositate al momento della morte fanno parte dell’asse ereditario e vanno divise tra gli eredi secondo le quote di legge o di testamento, salvo diversi accordi.

Aspetti fiscali e di accertamento:

  • Indagini sui movimenti bancari pregressi: come già trattato (§1.2), l’Agenzia delle Entrate può richiedere gli estratti conto del defunto e scrutinare i movimenti degli ultimi anni di vita, per verificare se vi siano entrate non giustificate (potenziali redditi non dichiarati) o uscite sospette (possibili trasferimenti per occultare patrimonio) . Queste indagini sono molto comuni nei controlli successori: ad esempio, si confronteranno i saldi sui conti alla data del decesso con le consistenze dichiarate in successione. Ogni discrepanza rilevante (es. il conto aveva €100.000 ma in successione se ne dichiarano €50.000) fa scattare domande: o qualcuno ha prelevato prima della morte, o parte dei soldi è stata esclusa fraudolentemente. Il Fisco tende in questi casi a emettere accertamenti verso gli eredi per recuperare imposte su ipotetici redditi occultati pari alle differenze, o addirittura per contestare sottrazione di attivo ereditario. Gli eredi, per difendersi, devono documentare i movimenti: se c’erano prelievi del defunto (o con delega) prima di morire, spiegarne la destinazione; se c’erano più conti e somme spostate, dimostrare che nessun importo è sparito ma solo transitato tra conti. Fondamentale è fornire all’Ufficio copia degli estratti conto e giustificativi per i versamenti di cui chiede conto . L’onere della prova su versamenti ingiustificati è sugli eredi, come spiegato: va provata la natura non reddituale di quelle somme (risparmi, disinvestimenti, donazioni, ecc.) .
  • Prelevamenti effettuati prima del decesso da conti cointestati: è prassi che, soprattutto verso la fine della vita, un figlio o altro familiare cointestatario del conto prelevi importi per pagare spese sanitarie o personali del defunto. Dal punto di vista civilistico, se quei soldi erano del defunto, anche se prelevati dal cointestatario un attimo prima della morte, apparterrebbero comunque all’asse ereditario (e gli altri coeredi potrebbero chiederne la restituzione pro quota). La Cassazione ha stabilito che “le somme prelevate da un cointestatario prima della morte non fanno automaticamente parte dell’eredità”, ma occorre vedere se il contitolare ne aveva titolo proprio oppure se le prelevò per conto del defunto (in qualità di delegato di fatto) . Se, ad esempio, un figlio preleva €50.000 poco prima che il genitore muoia e li spende interamente in cure mediche e badanti per il genitore, quelle somme non arricchiscono il figlio e non si considerano una sua acquisizione ereditaria. Gli altri eredi non potranno pretendere di ripartirle, poiché sono state consumate per il bene del de cuius. Diverso se il figlio le avesse prelevate e tenute per sé senza giustificazione: in tal caso dovrebbero rientrare nell’asse e potrebbe configurarsi un’appropriazione indebita ai danni degli altri coeredi. Dal lato fiscale, l’Agenzia delle Entrate può considerare quei prelievi anomali come possibili indizi di donazioni non dichiarate o di redditi sottratti. Una recente pronuncia (Cass. 4142/2025) ha precisato che occorre valutare caso per caso la destinazione dei prelevamenti: se erano per spese familiari o del de cuius, non generano obbligo di restituzione né tassazione; se si scopre che il contitolare li ha usati per fini propri, allora potrebbero essere considerati come liberalità indirette a suo favore, con possibili imposte di donazione dovute o presunzioni di reddito nel suo confronto .
  • Conti cointestati in generale: se il defunto aveva conti cointestati con altre persone (coniuge, figli, convivente), si presume giuridicamente che il saldo si divida in parti uguali, salvo prova contraria . Questa presunzione però non è assoluta: se, ad esempio, il conto era cointestato col coniuge ma le somme provenivano esclusivamente dallo stipendio del defunto, si può dimostrare che l’intestazione al coniuge era formale e che quelle somme sono tutte da considerare dell’asse ereditario (il coniuge ne aveva solo facoltà di firma ma non la titolarità sostanziale). Viceversa, un conto cointestato figlio-genitore su cui affluiscono solo i redditi del figlio può non entrare in successione (pur formalmente cointestato) se si prova che i soldi erano del figlio. La Cassazione 4142/2025, già citata, ha proprio riconosciuto che la contitolarità non implica contitolarità effettiva del denaro . Per il Fisco, questo è rilevante perché impedisce di tassare due volte le stesse somme: ad esempio, se su un conto madre-figlio il Fisco trovasse grossi versamenti, non può automaticamente attribuirli per metà come ricavi non dichiarati della madre e per metà del figlio; deve prima capire di chi erano. Se prova che erano redditi non dichiarati della madre, li tasserà in capo all’eredità; se invece erano proventi del figlio (magari in nero) li contesterà al figlio. In pratica, l’indagine finanziaria su conti cointestati allarga il perimetro soggettivo del controllo (potendo coinvolgere anche i cointestatari superstiti), ma al contempo impone all’Ufficio di motivare bene l’attribuzione dei movimenti all’uno o all’altro soggetto.
  • Successione di rapporti bancari e fiduciari: oltre ai conti, l’erede subentra in eventuali casseforti o cassette di sicurezza intestate al defunto. L’apertura della cassetta avviene alla presenza di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate o notaio, per inventariarne il contenuto ai fini ereditari. Se vi erano contanti o gioielli, possono nascere tassazioni (i contanti si considerano denaro caduto in successione; i gioielli vanno valutati come beni mobili e su di essi formalmente l’imposta di successione si applica con aliquota, ma spesso non c’è liquidazione se rientrano in franchigia). Da un punto di vista pratico, gli eredi dovrebbero vigilare affinché nessun bene mobiliare sfugga all’inventario, poiché se emergesse dopo (ad es. per denuncia di un coerede o una verifica fiscale) sarebbe visto come occultamento.

In sintesi, i conti bancari sono forse l’elemento più spinoso nelle verifiche post-decesso, perché rivelano flussi che possono insospettire il Fisco. Difendersi richiede: – Trasparenza: comunicare in dichiarazione di successione tutti i rapporti finanziari noti. – Tracciabilità: conservare e produrre gli estratti conto e ogni pezza giustificativa per versamenti (causali, provenienza) e prelievi (destinazione). – Coordinamento con gli altri coeredi: se tutti i coeredi presentano una versione univoca (es. “questi prelievi li ha fatti mio fratello ma per pagare la RSA al papà, ecco le ricevute”), il Fisco difficilmente riuscirà a sostenere il contrario. Se invece i coeredi litigano e si accusano a vicenda (es. uno accusa l’altro di aver preso i soldi dal conto per sé), paradossalmente offrono all’Amministrazione appigli per presunzioni negative verso il beneficiario del prelievo.

Un ulteriore consiglio difensivo: laddove possibile, evitare operazioni rilevanti a ridosso della morte. Ad esempio, trasferire grosse somme dal conto del genitore ai figli poco prima del decesso sarà quasi certamente visto come donazione in frode ai creditori o anticipazione di eredità non tassata. Se ci sono motivi validi (es. pagamento improvviso di cure), documentarli accuratamente. Altrimenti, meglio attendere la successione formale e poi effettuare le opportune divisioni di comune accordo o con i necessari adempimenti.

2.4 Criptovalute e digital asset

La diffusione delle cripto-attività (criptovalute come Bitcoin, Ether, monete digitali, NFT collezionabili, ecc.) ha aggiunto una nuova dimensione alle questioni ereditarie. Le criptovalute sono beni di natura particolare: non esiste un registro pubblico che certifichi il passaggio agli eredi, e spesso solo il defunto conosceva le chiavi private per accedervi. Dal punto di vista normativo e fiscale, occorre considerare:

  • Definizione legale e trattamento fiscale: la legge italiana, recependo direttive UE antiriciclaggio, definisce le valute virtuali come “rappresentazioni digitali di valore, non emesse da una banca centrale, utilizzate come mezzo di scambio o investimento” (D.Lgs. 231/2007, art. 1 co.2 lett. qq)). Fiscalmente, fino al 2022 c’era incertezza su come tassare le plusvalenze da cripto; la Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto un regime organico: a partire dal 2023 le cripto sono equiparate alle valute estere con applicazione di imposta sostitutiva 26% sulle plusvalenze da cessione (se complessivamente eccedenti €2.000 annui) . Dal 2026 l’aliquota sarà elevata al 33% . Inoltre, è stato imposto l’obbligo di dichiarare le cripto detenute al 31/12 nel Quadro RW, come “attività estere di natura finanziaria”, con applicazione dell’IVAFE (imposta di bollo) dello 0,2% sul loro valore di mercato . Queste novità indicano che il Fisco italiano ora considera a pieno titolo le cripto nel patrimonio del contribuente e ha strumenti per intercettarle (anche tramite l’analisi delle transazioni sulla blockchain col supporto della Guardia di Finanza).
  • Cripto in successione: al pari di altri beni, anche i wallet digitali e le criptovalute del defunto cadono in successione. Il problema principale è accedervi: se l’erede non conosce la password o seed phrase del wallet, quelle risorse possono essere perse per sempre. Non esiste un “ufficio” dove rivolgersi per sbloccarle. Dunque, in ottica preventiva, chi detiene cripto dovrebbe lasciare indicazioni (in un testamento, o a persona fidata) su come recuperarle. Fiscalmente, l’erede dovrebbe:
  • Valutare le cripto al valore di mercato alla data del decesso e inserirle in dichiarazione di successione (come “altre attività”). Nessuna imposta di successione è dovuta se rientrano nelle franchigie, ma si formalizza il passaggio.
  • Dichiarare nel proprio quadro RW le cripto ereditate, dal periodo d’imposta in cui ne entra in possesso .
  • Pagare l’IVAFE annua dello 0,2% sul valore delle cripto detenute a fine anno (anche se sono su exchange esteri).
  • Tassare con il 26% eventuali plusvalenze che realizzerà vendendo le cripto rispetto al valore iniziale di acquisizione (che per l’erede è appunto il valore al momento del decesso, avendo qui parimenti uno step up). Ad esempio, se Tizio muore con 1 Bitcoin che valeva 30.000€, l’erede ha base 30.000; se vende poi a 40.000€, realizza 10.000€ di plusvalenza tassabile al 26% . Se invece vende a 25.000€, avrebbe una minusvalenza non deducibile (non c’è meccanismo di deduzione per minus su cripto, salvo compensazione con altre cripto plus in dichiarazione, che dal 2023 dovrebbe essere possibile entro certi limiti).
  • Rischio di accertamenti su cripto non dichiarate: supponiamo che il defunto possedesse cripto e gli eredi non ne sanno nulla (caso frequente, se il defunto era riservato e le custodiva su wallet hardware o su piattaforme non note). Se successivamente (anche a distanza di anni) la Guardia di Finanza scopre queste valute – ad esempio tramite un sequestro penale, o incrociando dati di exchange se collegati all’identità del defunto – gli eredi potrebbero subire un accertamento. Verrebbe contestato l’omesso monitoraggio (RW), l’omesso versamento di IVAFE, e se nel frattempo l’erede ha anche realizzato vendite non dichiarate, il tutto con sanzioni e interessi. Inoltre, se l’importo evaso in termini di redditi da cripto supera soglie penali (attualmente 50.000€ imposta evasa per omessa dichiarazione, o 150.000€ imposta evasa per infedele), si rischia anche il reato. Ad esempio, se un erede decide deliberatamente di non dichiarare un wallet ereditato e vi sono poi plusvalenze oltre soglia, può configurarsi dichiarazione infedele .
  • Aspetti difensivi specifici: nella pratica, se durante un controllo fiscale spunta un wallet cripto del defunto non dichiarato, l’erede può difendersi sostenendo la propria buona fede e ignoranza dell’esistenza di quelle attività. A supporto può evidenziare, ad esempio, che il defunto non aveva lasciato tracce e che solo un fortuito controllo lo ha rivelato. Potrebbe chiedere l’applicazione delle sanzioni minime per obiettiva incertezza, anche se non è garantito. In parallelo, converrà immediatamente presentare una dichiarazione integrativa di successione includendo le cripto e attivarsi per pagarne le imposte dovute (IVAFE arretrate, ecc.), per mostrare collaborazione. Se poi emergesse che il defunto ha evaso imponibili enormi in cripto, i suoi eredi comunque non rispondono penalmente per i reati tributari commessi dal de cuius (come noto, la responsabilità penale è personale). Però, se fosse configurabile un riciclaggio o autoriciclaggio in cui essi stessi sono coinvolti, allora sì. Ad esempio, se dopo la morte il figlio incassa su proprio conto i proventi di vendita di crypto in nero del padre e li occulta, potrebbe nei casi estremi essere accusato di riciclaggio in concorso.
  • Caso pratico: Giuseppe muore lasciando un hardware wallet con Bitcoin ed Ether per 200.000€, di cui i figli sono ignari. Lo ritrovano per caso tre anni dopo, e ne vendono una parte facendo emergere il valore. La Guardia di Finanza, magari informata tramite controlli su exchange, interviene. In uno scenario del genere (simile al Caso 9.3), la difesa degli eredi consisterebbe in:
  • Dimostrare che non sapevano dell’esistenza del wallet al momento della successione (buona fede per la mancata indicazione) .
  • Regolarizzare subito presentando dichiarazione integrativa di successione e versando l’imposta dovuta (comunque modesta, forse solo imposta fissa se sotto franchigia, e IVAFE).
  • Contestare la misura delle sanzioni invocando l’applicazione del minimo ed eventualmente l’esimente di cui all’art. 6 co.2 D.Lgs. 472/97 (errore incolpevole, data la novità normativa sulle crypto).
  • Se la somma è così grande che l’omessa dichiarazione integra reato di infedele dichiarazione (superati €150k imposta evasa o 3M base non dichiarata), valutare strategicamente la mossa: potrebbero cercare un patteggiamento o la non punibilità per particolare tenuità (se di poco sopra soglia) . In ogni caso, la punibilità penale riguarderebbe la loro dichiarazione (post morte) infedele, non un reato del defunto.

In conclusione, le criptovalute portano nuove sfide: l’erede-debitore deve essere consapevole che anche questi beni vanno dichiarati e che oggi l’Amministrazione finanziaria ha gli strumenti normativi per tassarli. In fase di accertamento, spesso l’elemento decisivo è la collaborazione: se l’erede collabora attivamente (fornisce accesso ai wallet, documenta le transazioni), dimostra di non voler occultare nulla e può sperare in un trattamento sanzionatorio di favore. Viceversa, resistenze od omissioni volontarie peggiorerebbero la posizione, potenzialmente trasformando una questione fiscale in un sospetto di autoriciclaggio (se uno converte crypto frutto di evasione del defunto in valuta ripulita, potrebbe in teoria contestarsi). Ad oggi non risultano molti casi giurisprudenziali sugli aspetti penali delle cripto in successione, ma stante la crescita del fenomeno, è un campo da monitorare.

2.5 Quote societarie, aziende familiari e trust

Quando nell’asse ereditario rientrano partecipazioni societarie (quote di S.r.l., azioni di S.p.A.) o un’azienda individuale, subentrano problematiche ulteriori, legate sia alla continuità dell’impresa sia a possibili meccanismi per la protezione dei beni aziendali (es. trust, patti di famiglia).

  • Successione in società di persone: se il de cuius era socio di una società di persone (S.n.c. o S.a.s.), occorre consultare il contratto sociale. Spesso è prevista la clausola di continuazione con gli eredi, oppure la liquidazione della quota agli eredi. In mancanza, per legge la morte del socio scioglie la società salvo che entro 6 mesi i superstiti non decidano di continuare con gli eredi (art. 2284 c.c.). Dal punto di vista dei debiti fiscali, i soci di S.n.c. o accomandatari di S.a.s. sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali, anche dopo l’uscita per decesso per i debiti sorti durante la partecipazione. Quindi, gli eredi di un socio illimitatamente responsabile potrebbero trovarsi a dover rispondere dei debiti tributari della società maturati fino alla data di morte, nei limiti del patrimonio ereditato. L’Agenzia potrebbe escutere la società e, se incapiente, aggredire i beni ereditari come farebbe verso il socio. Qui la difesa consiste nell’aver eventualmente accettato con beneficio d’inventario, così da far valere che i debiti sociali (che confluiscono tra i debiti ereditari) vanno soddisfatti solo col patrimonio ereditario separato.
  • Successione in società di capitali: le quote di S.r.l. e le azioni di S.p.A. si trasferiscono agli eredi come beni. La società in sé non si estingue e i debiti fiscali della società non divengono debiti personali degli eredi. Dunque se Tizio possedeva il 100% di una S.r.l. indebitata col fisco, dopo la sua morte la società resta debitrice, e gli eredi (nuovi soci) rischiano al più di perdere il valore delle quote se la società fallisce, ma non sono escutibili con patrimonio personale (salvo abbiano garanzie personali). Una eccezione: se la società viene posta in liquidazione e i liquidatori (che potrebbero essere gli eredi stessi se assumono la carica) distribuiscono ai soci attivi senza aver pagato prima le imposte dovute, il fisco può rivalersi sui soci per le somme percepite (responsabilità dei soci per indebite ripartizioni, art. 2495 c.c. e art. 36 D.P.R. 602/73). Quindi, ereditare una società di capitali richiede prudenza nel maneggiarne la liquidazione: gli eredi dovrebbero destinare in primis gli attivi al pagamento dei debiti sociali fiscali, altrimenti rischiano, per le somme incassate, di risponderne. Un’altra situazione: se la società di capitali è “schermo” del de cuius ed è stata usata per occultare redditi personali, l’Agenzia può disconoscere l’interposizione fittizia e tassare in capo all’erede socio gli utili attribuiti alla società in trasparenza (ex art. 37, co.3 DPR 600/73). Ad esempio, se il defunto amministratore usava la società come suo bancomat, potrebbe contestarsi all’erede la distribuzione di dividendi occulti. In Cassazione c’è giurisprudenza (Cass. Trib. 9096/2025) che riconosce la possibilità di ignorare il trust o la società estera fittizia e tassare direttamente in capo al disponente/socio i redditi . La difesa sarebbe dimostrare l’autonomia reale della società (se c’era). In generale però, l’erede di partecipazioni societarie affronta più questioni civilistiche (divisione, liquidazione della quota, gestione dell’impresa) che di accertamento fiscale diretto, a meno che la società stessa non subisca accertamenti: in tal caso l’erede-socio può decidere di far proseguire il contenzioso alla società (ma potrebbe preferire chiuderla e definire col fisco).
  • Azienda individuale ereditata: l’erede che intende proseguire l’attività subentra con una ditta individuale (può mantenere p. IVA del de cuius con qualche adempimento). Egli risponde dei debiti d’impresa ereditati nei limiti dell’attivo ereditario se ha benefici d’inventario, altrimenti illimitatamente (come per ogni debito ereditario dopo accettazione pura). C’è però la possibilità, per agevolare il passaggio generazionale d’impresa, di usufruire dell’esenzione imposta di successione su aziende di famiglia se l’erede continua l’attività per 5 anni (art. 3, co.4-ter D.Lgs. 346/90). Inoltre, fiscalmente, l’azienda si trasferisce in neutralità: il subentro non genera plusvalenze tassabili, e l’erede mantiene i criteri di valutazione fiscali del defunto (es. gli ammortamenti, le rimanenze con stesso valore). Tuttavia l’erede deve presentare dichiarazione di successione dell’azienda e iscriversi in Camera di Commercio. Un potenziale rischio è il cumulo di responsabilità: se l’erede era già imprenditore e ne eredita un’altra azienda, i suoi patrimoni si confondono (salvo costituire un patrimonio destinato ad hoc ai sensi art. 2447-bis c.c. per società, non applicabile a persone fisiche se non col trust). In caso di insolvenza futura, i creditori di entrambe le attività faranno riferimento all’unico patrimonio.
  • Trust e strumenti di protezione patrimoniale: molti imprenditori o individui con patrimoni rilevanti costituiscono trust o vincoli (fondo patrimoniale, intestazioni fiduciarie, ecc.) come parte della pianificazione successoria. Dal punto di vista difensivo, bisogna distinguere tra trust genuini e trust fittizi:
  • Un trust genuino, istituito anni prima senza situazioni debitorie pendenti, finalizzato magari a tutelare un figlio disabile o a gestire il patrimonio per gli eredi, è uno strumento lecito. Alla morte del disponente, se egli aveva trasferito i beni nel trust, questi non fanno parte dell’asse ereditario (appartengono al trustee per i beneficiari). Ciò potrebbe ridurre la base imponibile di successione e proteggere i beni dai creditori ereditari. Tuttavia, i coeredi esclusi potrebbero contestare il trust come lesivo della legittima e agire in riduzione simulandolo come donazione. I creditori del defunto, se il trust era recente e sorto con debiti pregressi, possono agire in revocatoria sostenendo che è un atto in frode (e come atto a titolo gratuito nei 2 anni pre-morte avrebbe buone chance di revoca). Se il trust fu creato quando non c’erano debiti (o addirittura più di 5 anni prima del sorgere dei debiti), l’azione dei creditori è molto più difficile.
  • Un trust fittizio o self-declared (disponente = trustee) creato in prossimità di controlli fiscali o crisi è spesso considerato un escamotage per sottrarre beni. La Cassazione penale ha stabilito (sent. 13844/2024) che costituire un trust autodestinato dopo aver accumulato un grosso debito fiscale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte . Inoltre, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere il trust ai fini fiscali, trattando i beni come ancora appartenenti al disponente, se prova che è interposto (il disponente di fatto continua a gestirli) . In ambito civilistico, per aggredire beni in trust i creditori devono ottenere una sentenza dichiarativa di simulazione o revocatoria del trust, ma l’art. 11 D.Lgs. 74/2000 (reato) è stato interpretato estensivamente proprio perché il trust “schermo” rende la riscossione difficoltosa e dunque configura l’atto fraudolento . Difendersi in caso di trust contestato: bisogna provare che il trust aveva ragioni genuine (es. istituito anni prima per finalità successorie non elusive) , oppure che non ha pregiudicato realmente il Fisco (es. i beni erano già ipotecati dal Fisco, quindi metterli in trust non peggiora la garanzia – argomento non sempre vincente però) . Se un cliente si trova con un trust nel mirino, conviene elaborare una linea coerente e magari proporre un accordo con il Fisco (accertamento con adesione per risolvere la pretesa, cosicché cadano i presupposti del reato).

In generale, la presenza di trust o società rende l’accertamento patrimoniale più complesso: il Fisco indagherà eventuali legami tra il defunto e tali entità, cercando di capire se siano state usate per celare beni. Ad esempio, se risulta che il de cuius prima di morire ha trasferito immobili a una sua società o a un trust estero e poi non ha dichiarato niente all’erario, partiranno accertamenti e forse sequestri. Le Sezioni Unite penali n. 18474/2024 hanno affrontato un tema correlato sulle misure antimafia: hanno stabilito che l’obbligo, per un soggetto in sorveglianza speciale, di dichiarare variazioni patrimoniali > €10.000 (art. 30 L. 646/1982) in caso di eredità decorre dall’accettazione e non dalla mera apertura della successione . Questo per dire che in qualsiasi contesto sensibile (non solo antimafia), l’accettazione dell’eredità è il momento in cui l’erede assume su di sé la disponibilità dei beni e i relativi obblighi di comunicazione verso lo Stato.

Un discorso a parte meriterebbe il fondo patrimoniale: se il defunto ne aveva costituito uno (vincolando beni ai bisogni familiari), i creditori per debiti estranei ai bisogni familiari possono comunque pignorare quei beni se dimostrano che il debitore li aveva conferiti con intento fraudolento (anche qui, azione revocatoria ex art. 2901 c.c.). La Cassazione ha spesso ritenuto che i debiti fiscali non rientrano tra quelli contratti per bisogni familiari, quindi il fondo non li protegge. Però se il fondo era stato costituito in tempi non sospetti e il fisco non prova il consilium fraudis, può reggere ed escludere quei beni dall’aggressione (sul punto giurisprudenza oscillante, ma l’orientamento generale è pro-creditore se c’è malafede).

In sintesi, per difendere efficacemente quote societarie e trust in ambito successorio bisogna: – Conoscere le norme sulla continuità aziendale (evitando omissioni che diano appigli al fisco, es: dividendi occulti). – Se si eredita un’impresa, considerare strumenti come il patto di famiglia: consente di assegnare l’azienda a un erede prima della morte, compensando gli altri, con esenzione fiscale e riduzione del rischio di liti successive. – Per trust e vincoli: la miglior difesa è la prevenzione. Un trust istituito quando non esistevano debiti e con scopi autentici sarà difendibile. Se invece è stato creato “all’ultimo momento” per salvare i beni da cartelle esattoriali, ci si deve preparare a una battaglia giudiziaria difficile, su fronti multipli (civile e penale).

2.6 Opere d’arte, gioielli e collezioni di pregio

Beni come quadri d’autore, sculture, gioielli, orologi di lusso, auto d’epoca, collezioni (numismatica, filatelia, ecc.) presentano sfide peculiari: – Valutazione: spesso è arduo stimare il valore di mercato di questi beni al momento della successione. Gli eredi dovrebbero rivolgersi a periti esperti per ottenere stime attendibili. Una sottostima potrebbe portare a accertamenti di imposta di successione se il Fisco, magari avvalendosi di propri esperti, ritiene che il patrimonio fosse più ingente. Esempio: un dipinto attribuito a un autore famoso, dichiarato come “scuola di…” a basso valore, se poi venduto a milioni, farà nascere contestazioni. – Documentazione di provenienza: il Fisco e l’Antiriciclaggio potrebbero chiedere come il defunto è entrato in possesso di certi beni (specie se di grande valore). Gli eredi dovrebbero raccogliere fatture d’acquisto, attestati di autenticità, eventuali dichiarazioni doganali (se beni importati). Questo non solo per tutelarsi sul piano fiscale, ma anche per evitare rilievi di riciclaggio (beni di lusso possono essere stati usati per veicolare capitali illeciti). – Imposta sulle plusvalenze: in generale, la vendita occasionale di opere d’arte o oggetti d’antiquariato da parte di un privato non genera tassazione sul capital gain (salvo l’IVA se vendite abituali). Quindi l’erede che vende i gioielli della nonna di solito non paga tasse su eventuali plusvalori. Tuttavia, se l’attività di vendita assume carattere speculativo (ad esempio, ereditate una collezione di vini pregiati e li rivendete sistematicamente traendone profitto), il Fisco potrebbe qualificarla come reddito diverso da attività commerciale occasionale (art. 67 TUIR). L’argine è sottile, ma va tenuto presente. – Beni culturali vincolati: se il defunto possedeva beni dichiarati di interesse culturale (es. un dipinto del ‘600 vincolato), l’erede deve notificare il trasferimento al Ministero della Cultura. Tali beni possono avere agevolazioni fiscali (esenzione imposta successione) in cambio di oneri di conservazione e inalienabilità temporanea. L’erede dovrebbe coinvolgere un esperto legale in beni culturali in questi casi. – Sicurezza e assicurazione: nel periodo transitorio della successione, questi beni di pregio possono essere a rischio di furto o dispersione. Ai fini difensivi (anche verso eventuali creditori), conviene inventariarli subito e custodirli adeguatamente. Un creditore procedente che tema la sottrazione di un quadro potrebbe chiedere un sequestro giudiziario: meglio anticiparlo mettendo il bene in custodia sicura (ad es. presso un caveau assicurato).

Dal lato accertativo, l’Agenzia non ha banche dati come per conti e immobili su questi beni mobili. Spesso l’innesco per controlli sono le stesse azioni degli eredi: se vendono all’asta importante un’opera, quell’incasso appare e può far confrontare con quanto dichiarato. Ad esempio, se in successione un quadro era dichiarato €20.000 e poi venduto a €200.000, l’Ufficio potrà liquidare maggiore imposta di successione sulla differenza. La difesa potrà essere: l’opera è stata rivalutata da nuove informazioni dopo la successione (es. attribuzione certa all’artista solo successivamente), quindi al momento del decesso il valore dichiarato era corretto con le conoscenze di allora.

In conclusione, chi eredita collezioni di valore dovrebbe: – Farle stimare da professionisti indipendenti al fine di avere basi difendibili in dichiarazione di successione. – Considerare la possibilità di accordi tra coeredi per attribuire i beni a uno di essi (esperto magari) che poi liquiderà gli altri, così da evitare vendite affrettate che possano essere svendite contestabili. – Mantenere documentazione accurata di ogni passo (stima, eventuale vendita), pronta da esibire se richiesto. – Se necessario, sfruttare istituti come la divisione ereditaria giudiziale per far nominare un perito dal tribunale che stimi tali beni: una stima giudiziale accettata da tutte le parti e non impugnata dal Fisco entro termini difficilmente verrà poi messa in discussione.

Tabella riepilogativa: Principali tipologie di beni e punti di attenzione

Bene ereditarioAspetti fiscaliDifese del debitore/erede
Titoli e investimentiDichiarare in successione e quadro RW (esteri). Tassazione plusvalenze postume al 26%. Sanzioni su RW omesso 3-15%.Documentare provenienza fondi investiti. Dimostrare eventuale doppia tassazione. Ravvedimento se omesso RW. Contestare presunzioni generiche di reddito fornendo estratti e prove.
ImmobiliImposta successione con franchigie; ipotecaria 2% + catastale 1%. Continuare contratti di locazione. IVIE per esteri 0,76%.Perizia per valori di mercato. Accettare beneficiata se debiti. Regolarizzare abusi edilizi. Contestare eventuali rettifiche di valore con dati comparabili.
Conti correntiPresunzione versamenti=redditi. Conti cointestati presunzione 50%. Verifiche movimenti ultimi anni. Sanzioni su RW e IVAFE su esteri.Fornire estratti conto e giustificativi di ogni movimento rilevante. Mostrare che prelievi servivano a bisogni del defunto. Coordinare versione con coeredi. Opporsi a cartelle con sanzioni del defunto.
CriptovaluteDa dichiarare in RW e tassare plusvalenze >€2k al 26%. IVAFE 0,2%. Omissioni sanzionate 3-15%.Se non conosciute, appena scoperte integrativa successione. Conservare chiavi e transazioni. Invocare buona fede su omissioni, riduzione sanzioni.
Quote societarieSuccessione neutrale. No imposta successione su azienda familiare se proseguita 5 anni. Debiti società di capitali restano alla società; debiti società di persone illimitati sui soci (eredi).Non distribuire attivi societari prima di pagare debiti (responsabilità ex socio/lq.). Mantenere contabilità ordinata. Se società schermo, dimostrare reale autonomia. Patto di famiglia per evitare liti future.
Trust e vincoliAtti gratuiti aggredibili con revocatoria (entro 5 anni) o 2929-bis (entro 1 anno). Se trust fittizio, possibile reato art.11 D.Lgs.74/2000.Provare finalità genuine (trust istituito prima, scopi chiari). Se contestato, valutare transazione col fisco per chiudere debito. Ricorrere in giudizio per far valere regolarità trust (non simulato).
Arte, oro, collezioniValori stimati soggetti a verifica se vendite successive molto maggiori. Beni culturali: possibili esenzioni imposta successione.Perizia giurata sui valori. Documentare provenienza lecita. In caso di accertamento su valore, provare mutate condizioni di mercato.

La tabella sopra sintetizza per ciascun tipo di bene alcune criticità fiscali e le relative contromisure difensive.

3. Accertamenti patrimoniali del Fisco: poteri e strumenti

In questa sezione analizziamo come il Fisco opera concretamente per scoprire patrimoni e redditi nascosti, sia in generale che nel contesto successorio. Conoscere modalità e limiti delle indagini permette al contribuente di esercitare meglio i propri diritti durante le verifiche. Vedremo gli strumenti classici (indagini bancarie, ispezioni) e quelli speciali (accertamento sintetico, cooperazione internazionale).

3.1 Indagini bancarie e presunzioni finanziarie

Le indagini sui conti bancari sono, come già evidenziato, la principale arma dell’Amministrazione per ricostruire capacità contributiva reale. Riassumiamo i punti salienti con particolare riguardo alle differenze di trattamento per categoria di contribuente:

  • Presunzioni ex art. 32 DPR 600/73:
  • Versamenti = ricavi non dichiarati (per tutti i contribuenti, salvo prova contraria).
  • Prelevamenti = ricavi non dichiarati solo per imprenditori (per professionisti no, privati no se non indizi specifici) .
  • Tali presunzioni sono relative: cedono di fronte a una prova documentale contraria fornita dal contribuente. Esempio: L’Agenzia vede che nel 2024 il conto del de cuius ha un versamento di €20.000 in contanti. Presume sia un reddito non dichiarato. L’erede però trova una scrittura privata dove un parente attesta di aver restituito un prestito di pari importo al de cuius in quella data. Questa documentazione, se ritenuta credibile, vince la presunzione (il versamento era restituzione di capitale non tassabile) .
  • Differenze tra imprenditore, professionista, privato:
    • Imprenditore individuale o società: l’Ufficio può contestare sia versamenti che prelievi. Quindi, ad esempio, se l’imprenditore deceduto aveva frequenti prelievi di contante senza giustificativo, l’accertamento ai suoi eredi potrebbe imputare vendite non fatturate pari ai prelievi.
    • Libero professionista: l’accertamento non può basarsi sui prelievi. Un commercialista defunto con grandi prelievi in contanti non potrà vedersi (post mortem) contestare ricavi in nero per quelli. Invece i versamenti sul suo conto, sì, se non giustificati (Cass. 228/2014).
    • Privato cittadino (non esercente attività): formalmente art. 32 menziona “contribuente” senza escludere nessuno, per cui la Cassazione ne ha ammesso l’uso in accertamenti sintetici (redditometro) anche per privati: di solito però solo i versamenti sono considerati, mentre i prelievi di un privato vengono ignorati in mancanza di elementi (presumibilmente spese di vita).
  • Onere di replica dettagliata: la Cassazione ha più volte detto che se il contribuente fornisce una giustificazione specifica a ciascun movimento, il giudice tributario deve valutarla singolarmente e motivare se la ritiene attendibile o no . Non può limitarsi a dire “non sono prove sufficienti” in blocco: sarebbe un vizio di motivazione. Questo offre all’erede contestatore un margine: presentare memorie difensive ben strutturate, elencando movimento per movimento con allegati (es. bonifico X proveniva dalla dismissione di investimento Y già tassato, etc.) costringe l’Ufficio e poi il giudice a un’analisi puntuale, riducendo il rischio di valutazioni generiche pro-fisco.
  • Esempio pratico differenziato: Mario era un imprenditore; Luigi un medico; Pietro un pensionato. Ognuno con €100.000 di versamenti non giustificati e €50.000 di prelievi non giustificati sul conto. Il Fisco contesterà in accertamento a:
  • Mario (imprenditore): €150.000 di ricavi sottratti (100k da versamenti + 50k da prelievi).
  • Luigi (professionista): solo €100.000 di compensi non dichiarati (i prelievi 50k non possono più presumersi reddito dopo Corte Cost. 2014) .
  • Pietro (privato): se persona fisica non imprenditore, il fisco potrebbe attivare redditometro e contestare che con 100k di entrate extra avrà avuto un maggior reddito; i 50k di prelievi li ignorerà a meno che ipotizzi servissero a investimenti non dichiarati (caso raro). Dunque forse 100k come reddito non dichiarato.
  • Difesa tipica: presentare estratti conto completi e allegare per ogni operazione contestata un documento esplicativo (contratto, ricevuta, ecc.). Se qualche movimento non si riesce a giustificare, puntare sul fatto che potrebbe rientrare nella fisiologia (specie per prelievi privati, argomentare che erano spese personali e la legge non li considera). Inoltre, verificare se l’Agenzia ha rispettato l’iter procedurale: la richiesta ex art. 32 deve essere autorizzata dal Direttore regionale e notificata al contribuente. Se manca l’autorizzazione o la comunicazione di avvio, l’uso dei dati potrebbe essere inficiato (ma attenzione: la Cassazione è oscillante sull’inutilizzabilità di dati bancari acquisiti irritualmente – tende a considerarli comunque utilizzabili , come già menzionato per prove irrituali).
  • Giurisprudenza recente: Cass. 8452/2025 ha ribadito che anche prove acquisite in violazione della privacy possono valere nel tributario . E Cass. 23741/2025 ha affermato un principio favorevole al contribuente: se il fisco ricostruisce il reddito da versamenti bancari (induttivamente), deve considerare anche i costi correlati altrimenti viola il principio di capacità contributiva . In altre parole, se su un conto emergono versamenti per €100.000 non giustificati e il contribuente prova che per ottenere quei ricavi ha sostenuto €30.000 di costi deducibili (documentati), l’Ufficio non può ignorarli tassando l’intero, altrimenti tasserebbe più del reddito netto. Questo è importante negli accertamenti da movimenti finanziari degli imprenditori: bisogna sempre evidenziare eventuali costi di produzione non considerati.
  • Categorie di debitori e conti “paralleli”: un imprenditore può avere conti personali e aziendali; il Fisco spesso controlla entrambi e a volte confonde le movimentazioni. Occorre far notare se alcuni versamenti erano trasferimenti infragruppo tra conto societario e personale (non generano ricchezza nuova). Oppure se l’erede contesta che un versamento sul conto del defunto proveniva in realtà da un altro suo conto (autogiro): in tal caso non è affatto un ricavo nuovo, e va escluso (principio di neutralità delle movimentazioni finanziarie interne).

3.2 Accessi, ispezioni e verifiche sul patrimonio

Oltre ai controlli documentali e bancari, il Fisco può procedere con accessi diretti e ispezioni presso luoghi legati al contribuente, per ricercare elementi utili all’accertamento patrimoniale.

  • Accesso domiciliare: la Guardia di Finanza (o funzionari AE) può accedere all’abitazione del contribuente solo con mandato o autorizzazione del Procuratore della Repubblica, salvo che si ottenga consenso del contribuente all’accesso volontario (raro). Nel caso di un defunto, l’accesso all’abitazione che fu del de cuius richiede il consenso degli eredi presenti o, se l’immobile è disabitato, l’autorizzazione del PM come per qualsiasi domicilio privato. Durante l’accesso, i verificatori possono cercare denaro contante, documenti non dichiarati, appunti su patrimoni occulti (es. il classico libro mastro segreto, libretti, polizze, chiavette di wallet crypto, ecc.) . Possono anche ispezionare pertinenze (cantine, garage) in cerca di beni di valore non dichiarati (quadri, casse di gioielli…). Se l’accesso avviene in un locale aziendale (es. ufficio del defunto imprenditore, negozio), è più libero: per i locali commerciali basta l’autorizzazione interna AE (art. 52 DPR 633/72) . Gli eredi hanno diritto di assistere alle operazioni e di far mettere a verbale eventuali osservazioni (ad es. “il dipinto prelevato era già inventariato e dichiarato in successione, come da doc. allegato”). È bene collaborare per mostrare di non aver nulla da nascondere, ma anche vigilare su possibili eccessi: se i verificatori sequestrano beni, devono redigere apposito verbale di sequestro (in ambito tributario di solito il sequestro è penale o cautelare in base a DLgs 472/97 se temono che i beni spariscano per non pagare sanzioni).
  • Inventari giudiziari: talvolta, se l’asse ereditario è complicato e litigioso, può essere richiesto al tribunale un inventario ufficiale con un curatore. In tal caso i beni vengono elencati da un professionista nominato (es. notaio) alla presenza eventualmente degli interessati. Ciò serve anche come base se l’erede ha accettato con beneficio: l’inventario determina i beni su cui i creditori potranno soddisfarsi. Dal punto di vista difensivo verso il fisco, un inventario giudiziale ben fatto è difficilmente contestabile: se la cassaforte risulta vuota nell’inventario ufficiale, l’Agenzia non potrà insinuare che c’erano diamanti occultati se non con prove concrete.
  • Verifiche contabili: se il defunto era un imprenditore o un professionista con contabilità, la Guardia di Finanza può svolgere una verifica fiscale presso la sede dell’attività (o dello studio del commercialista che ne conserva le scritture) . Lì controllerà i libri contabili, registri IVA, fatture, etc., per individuare eventuali irregolarità (costi indeducibili, ricavi non contabilizzati). Gli eredi/imprenditori subentranti hanno l’onere di conservare le scritture per i termini di legge (in genere 5-10 anni). Un’omessa tenuta o distruzione di scritture da parte del de cuius può sfociare in reato tributario ex art. 10 D.Lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili), ma si estingue con la morte; tuttavia l’effetto pratico è che l’Ufficio potrà procedere ad accertamento induttivo puro (art. 39 DPR 600/73), ossia stimare i redditi anche in mancanza di documenti, generalmente a sfavore del contribuente. L’erede non può farci molto se i registri erano inesistenti: può solo cercare di recuperare estratti bancari e altri elementi esterni per ricostruire il possibile.
  • Pignoramenti e perquisizioni penali: da non confondere con gli accessi tributari, i pignoramenti li fa l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) per riscuotere coattivamente somme dovute in base a cartelle o accertamenti esecutivi. Se l’erede non paga entro 60 gg dalla notifica della cartella, AdER può pignorare beni ereditari (mobili, immobili, conti correnti). Tipicamente il funzionario UNEP può recarsi nell’ultima residenza del defunto o in quella degli eredi e cercare beni mobili. Gli eredi possono opporre che l’eredità era accettata con beneficio e quindi servirebbe l’escussione secondo l’ordine di legge (art. 495 c.c. prevede prelazione debiti, ecc.) . Nella prassi, l’ufficiale giudiziario difficilmente entra in tali questioni e notifica l’atto; starà poi all’erede fare opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi invocando l’beneficio e la separazione dei patrimoni. In caso di misure penali (se è stato aperto un procedimento per reati tributari o altri, come autoriciclaggio), il giudice penale può disporre sequestro preventivo dei beni equivalenti al profitto del reato. Ad esempio, se contestano all’erede il reato di autoriciclaggio perché ha occultato 100k di patrimonio, possono sequestrargli 100k dai conti. In chiave difensiva, occorre subito impugnare tali sequestri se sproporzionati o infondati nei presupposti.
  • Durata verifiche e contraddittorio: uno strumento difensivo generale è controllare che la permanenza dei verificatori presso il contribuente non ecceda i limiti di legge. Lo Statuto (L. 212/2000) prevede che le verifiche presso la sede del contribuente non possono superare 30 giorni (salvo proroghe motivate) . Nel caso di eredità, se la verifica avviene presso l’abitazione perché lì si trovano i documenti, vale questo limite. Se i verificatori “vanno e vengono” per mesi, l’erede può lamentare la violazione dei termini e chiederne conto nell’eventuale ricorso (spesso non comporta nullità dell’atto, ma può far leva in ottica di sanzioni o spese).

In sintesi, di fronte a un accesso o ispezione, l’erede/debitore deve: – Mostrarsi collaborativo ma vigile. Fare in modo di essere presente o delegare persona di fiducia che segua i verbalizzanti in ogni ambiente (per evitare contestazioni arbitrarie). – Far mettere a verbale eventuali proprie dichiarazioni utili (“quei gioielli li ha già pignorati la banca XY nel 2020, si allega documento”). – Richiedere copia dei verbali di accesso e inventario. – Successivamente, presentare eventuali memorie entro 60 giorni (se trattasi di PVC conclusivo). – Se emergono irregolarità sanabili (es. versamenti IVA omessi dal de cuius, l’erede potrebbe versarli prima dell’atto finale per evitare sanzioni penali, vedi cause di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 74/2000: pagamento debito prima del dibattimento estingue reati di omesso versamento).

3.3 Accertamento sintetico del tenore di vita (redditometro)

Lo strumento del redditometro consente all’Amministrazione di stimare il reddito di un contribuente in base alle spese e agli incrementi patrimoniali sostenuti in un certo periodo, confrontandoli col reddito dichiarato. Se c’è scostamento significativo, scatta l’accertamento. Nel contesto del debitore erede, il redditometro può entrare in gioco in due modi: – Per il defunto stesso, rispetto ai periodi pregressi: l’Agenzia può accorgersi (anche dopo la morte) che il soggetto aveva sostenuto spese incompatibili con i redditi dichiarati (es. acquistato auto di lusso, barche, case) e notificare agli eredi un accertamento sintetico per quei periodi, recuperando le imposte su un reddito “stimato” più alto. Ad esempio, se Tizio in vita dichiarava 20k/anno ma comprava una Ferrari, l’Ufficio può presumere che avesse almeno 200k reddito annuo e tassare la differenza. – Per l’erede dopo la morte, quando improvvisamente dispone di ricchezza ereditata: se l’erede spende molto (auto nuove, viaggi costosi) e non aveva redditi propri adeguati, l’Agenzia potrebbe attivare un redditometro su di lui, sospettando che non abbia dichiarato qualcosa (magari parte dell’eredità non formalizzata).

Fortunatamente, il redditometro è strumento che prevede l’obbligo di contraddittorio: l’Ufficio deve invitare il contribuente a spiegare la discrepanza prima di emettere l’atto. È occasione per l’erede di chiarire: “Ho speso per X perché ho usato i risparmi ereditati da mio padre, che erano già tassati o esenti” – e documentarlo. Se convincente, l’accertamento dovrebbe decadere. In caso contrario, l’avviso di accertamento sintetico può essere impugnato mostrando che: – Le spese contestate in realtà non sono state sostenute o sono state finanziate con redditi esenti o redditi di anni precedenti. (Es: l’acquisto dell’auto di lusso l’ho pagato vendendo un immobile ereditato su cui ho già pagato l’imposta di successione). – Eventuali incrementi patrimoniali (es. l’incremento del saldo di conto corrente) derivano da redditi già tassati (magari un TFR, o la vendita di titoli ereditati la cui plusvalenza è esente perché sotto soglia). – Il redditometro utilizza coefficienti per alcune spese generiche (es. metri quadri casa = tot reddito presunto); l’erede può portare prove contrarie (casa grande ma ottenuta in comodato, quindi non spende effettivamente per affitto, ecc.).

Va ricordato che per legge (art. 38 DPR 600/73) l’accertamento sintetico è possibile solo se il reddito accertabile eccede di almeno il 20% quello dichiarato per due anni consecutivi. Inoltre, il contribuente può “spiegare” la differenza con redditi esenti o soggetti a ritenuta (art. 38 co.6): quindi l’erede potrà invocare che molte delle spese sono state coperte dall’uso di capitali ereditati, i quali non generano reddito tassabile.

Un consiglio difensivo: se si riceve un invito a contraddittorio per redditometro, preparare un dossier analitico con l’elenco delle spese contestate e accanto le fonti di copertura. Allegare estratti conto che mostrano prelievi da depositi ereditati, o documenti di successione che attestano la disponibilità di quel patrimonio. In questo modo si evidenzia che le spese non provengono da redditi occultati ma da patrimonio preesistente.

3.4 Scambio di informazioni internazionale e controlli esteri

In un mondo dove capitali e persone si muovono oltreconfine, il patrimonio del debitore può trovarsi disperso in vari Paesi. Per questo le amministrazioni fiscali cooperano per scambiarsi dati: – Accordi multilaterali (CRS OCSE): oltre 100 Paesi aderiscono allo scambio automatico di informazioni finanziarie. Ogni anno, le banche inviano al proprio fisco locale i dati di conti intestati a non residenti, e tali dati vengono inoltrati al fisco del Paese di residenza del titolare. Ciò significa che se il de cuius (residente italiano) aveva conti in Svizzera o altrove, l’Agenzia delle Entrate italiana li riceverà tramite CRS, con saldo e movimenti . Allo stesso modo, se un erede italiano eredita un conto all’estero e lo mantiene, l’Italia continuerà a ricevere i dati. – Accordo FATCA (USA): specifico con gli USA, permette lo scambio di info su conti finanziari tra IRS e Agenzia Entrate. Quindi un conto presso una banca negli Stati Uniti intestato a un contribuente italiano verrà comunicato. – Cooperazione investigativa: al di là dell’automatico, le Agenzie possono fare richieste mirate (Exchange of Information on Request) in base a convenzioni bilaterali. Ad esempio, se l’Agenzia sospetta che l’erede abbia immobili a Dubai non dichiarati, può chiedere via Ministero delle Finanze info agli Emirati (se convenzionati). – Recupero crediti transfrontaliero: esiste anche un meccanismo UE (direttiva 2010/24/UE) per cui gli Stati membri possono riscuotere reciprocamente i crediti fiscali. Quindi, se un erede si trasferisce in Francia con tutti i beni e l’Italia vanta crediti, può chiedere alla Francia di eseguire i pignoramenti come fossero crediti francesi, e viceversa.

Per il debitore/erede queste cooperazioni significano che spostare beni all’estero non è più una garanzia di intangibilità: conti e investimenti all’estero vengono a galla. Difendersi in questo contesto implica: – Dichiarare regolarmente i beni esteri (abbiamo ribadito l’importanza del quadro RW e relative sanzioni). – Se si ricevono richieste di informazioni dalla propria Agenzia su asset esteri, rispondere in modo veritiero: negare di avere ciò che invece l’Agenzia già sa da CRS può peggiorare la posizione (si rischiano sanzioni per false dichiarazioni). – Verificare eventuali errori nei dati scambiati: talvolta arrivano segnalazioni estere incomplete o riferite al defunto erroneamente attribuite all’erede, ecc. Incontrando l’ufficio e producendo documenti si può chiarire (es. “Quel conto in Germania intestato a mio padre era cointestato con uno zio residente lì, la metà non è mia eredità, e quell’importo era già stato tassato come pensione tedesca…”). – Sapere che se si trasferiscono all’estero per sfuggire a un debito, c’è la possibilità che l’Italia ne chieda l’esecuzione fuori (in UE molto probabile). Quindi meglio cercare soluzioni transattive prima che arrivi una cartella European Payment Order in un altro paese.

Un caso pratico: conto estero ereditato e non dichiarato (riprendendo Caso 9.1): Mario eredita un conto in Francia €500k, il padre non l’aveva dichiarato. Nel 2025 la Francia trasmette i dati all’Italia, parte l’accertamento . Mario potrà: – Far valere la prescrizione: l’omessa dichiarazione RW 2020 si prescrive al 31/12/2025, se l’AE notifica dopo è decaduta (in 9.1 passo 1 infatti si dice “l’Agenzia ha 5 anni… termine dall’anno successivo” – per RW è 5 anni dalla violazione, quindi se decesso 2020 e omessa RW su redditi 2019, scade 2025) . – Se è ancora in termini, può presentare ravvedimento operoso prima che arrivi l’atto . Se l’accertamento è già notificato, può valutare definizioni agevolate se esistenti. – Documentare la provenienza di quei soldi: mostrando estratti del broker svizzero e certificati fiscali esteri che attestino che erano risparmi già tassati o plusvalenze già tassate in Svizzera (così da non dover pagare di nuovo IRPEF, ma al più la sanzione RW e l’IVAFE non versata) . – Pagare l’imposta di successione dovuta su quegli asset esteri se non l’ha fatto (l’Italia tassa i beni esteri ereditati di residenti, con credito per eventuali imposte pagate all’estero). Più l’IVAFE evasa sugli anni di detenzione post decesso, con sanzioni. – Far valere che le sanzioni del defunto non passano: se venissero chieste sanzioni per omessa RW del padre, va opposto che non sono dovute (ma quelle eventualmente nuove per Mario sì) .

In conclusione, la dimensione internazionale rende quasi inutile tentare di “nascondere” patrimoni oltreconfine. Oggi la miglior difesa è la compliance: aderire agli obblighi dichiarativi per poter poi semmai difendersi nel merito (valori, deduzioni) senza il fardello di omissioni palesi. Nel contesto successorio, se il defunto aveva commesso irregolarità internazionali, l’erede può valutare strumenti di regolarizzazione come la collaborazione volontaria (voluntary disclosure) se riaperta dal legislatore, o comunque ravvedimenti operosi lunghi (oggi possibili finché non parte controllo). È preferibile sanare prima di eventuali scambi info, perché poi la leva sanzionatoria aumenta e alcune opzioni si chiudono.

4. Responsabilità dei debitori ed eredi verso il Fisco e i creditori

Dopo aver esaminato strumenti di accertamento e categorie di beni, concentriamoci ora sulla posizione giuridica del debitore nei confronti dei creditori (Fisco compreso), con particolare riguardo a come cambia in ambito successorio. Quali sono i confini della responsabilità patrimoniale? Quali strumenti esistono per limitarla? Come si ripartisce tra più soggetti (es. tra coeredi, tra soci, ecc.)?

4.1 Debiti tributari del de cuius: fino a che punto rispondono gli eredi

Quando il de cuius lascia debiti fiscali – ad esempio imposte non versate, accertamenti già emessi, cartelle esattoriali – gli eredi subentrano in tali obbligazioni per la parte non adempiuta. Principi base: – Limite del valore ereditato: l’erede, se non ha accettato con beneficio d’inventario, in teoria risponde illimitatamente con tutto il suo patrimonio; tuttavia può evitare un sacrificio superiore all’attivo ereditario utilizzando il beneficio (vedi §4.2). Anche senza beneficio, di fatto non pagherà importi oltre quanto ricevuto perché se costretto a pagare di tasca propria potrà rivalersi sugli altri eredi e in assenza sui crediti verso l’asse. La prassi del Fisco è di chiedere agli eredi pagamento fino a concorrenza della rispettiva quota ereditaria di debito . Ad esempio, se debito fiscale 90 e tre eredi al 33%: ciascuno riceve richiesta di 30. Se uno non paga, l’Agenzia potrebbe perseguire gli altri per quell’importo? Teoricamente sì, essendovi solidarietà, ma poi tra di loro avrebbero regresso. In dottrina si discute se la solidarietà verso il Fisco sia pro quota o pro parte illimitata con regresso; la Cassazione tende a dire che è pro quota (Cass. 2740/2020). Quindi, in pratica, ogni erede dovrebbe rispondere solo fino alla sua quota di eredità. – Interessi e sanzioni: gli eredi pagano le imposte e relativi interessi maturati (anche interessi di mora accumulati dopo la morte, perché legati al debito principale) . Non pagano invece le sanzioni amministrative tributarie riferite a violazioni del defunto . Questo è fondamentale: se arriva una cartella intestata all’erede con sanzioni incluse, va impugnata per stralciare la parte sanzionatoria . Invece, se dopo la morte l’erede aggrava la situazione commettendo proprie violazioni (es. non dichiara redditi del de cuius di cui gode nel periodo tra morte e divisione), quelle sanzioni sono sue. – Debiti non definitivi: attenzione, se il de cuius aveva impugnato un accertamento e il processo è in corso, gli eredi lo proseguono e la pretesa non è definitiva finché il giudizio non termina . L’AdE non può riscuotere finché pende causa (salvo esecuzione provvisoria in alcuni casi). Dunque l’erede può subentrare e magari vincere, vedendo annullato il debito. Se invece perde, la sentenza lo condannerà nei limiti della sua responsabilità (solitamente la sentenza di CTP/CTR menziona “eredi di X, nei limiti della responsabilità ex art. 754 c.c.”). – Debiti “personali” del defunto: alcune obbligazioni sono personali e non trasmissibili: in ambito fiscale lo sono le sanzioni amministrative (come detto). In ambito civile, le obbligazioni alimentari cessano con la morte (l’obbligo di alimenti non passa agli eredi, se non in misura di rate scadute). In ambito penale, la multa penale non viene trasmessa se non era stata riscossa. – Debiti condonati o definibili: se il defunto aveva in corso una definizione agevolata (rottamazione cartelle, condono) non ancora perfezionata alla morte, gli eredi possono perfezionarla (pagando rate) per chiudere bonariamente a condizioni migliori. Se invece era decaduto, il debito ritorna pieno. Da notare: nel 2023 la legge di Bilancio ha introdotto un mini-condono di sanzioni per le dichiarazioni infedeli integrative presentate entro date: l’erede avrebbe potuto usarlo per regolarizzare redditi del de cuius a sanzioni ridotte. Queste opportunità vanno monitorate.

Tattiche difensive tipiche: – In prima battuta, se il debito fiscale noto supera di molto l’attivo ereditario, valutare rinuncia o beneficium. Rinunciando, l’erede esce dal quadro e il Fisco potrà far subentrare eventuali creditori personali (pochi casi) o dichiarare l’eredità vacante e prendersela con la curatela (in pratica, il credito fiscale verrà soddisfatto solo col patrimonio del defunto e se insufficiente amen). – Se si accetta l’eredità, conviene comunque tenere traccia del valore dei beni ricevuti. Esempio: attivo netto ereditato €50k, debito €80k. L’erede idealmente paga 50 e chiede esdebitazione per eccesso. Non c’è un vero istituto di esdebitazione in ambito fiscale, ma presentando un’istanza motivata (magari allegando inventario) all’AdE, a volte si ottiene lo sgravio parziale per incapienza dell’asse. Formalmente il fisco potrebbe inseguire all’infinito l’erede, ma se questi prova che l’asse si esaurisce, equità vorrebbe finire lì. – Verificare le prescrizioni e decadenze: ad es., un debito IVA 2015 non contestato entro 2020 è prescritto e l’erede può farlo valere. O una cartella notificata al defunto ma non agli eredi entro termini è nulla . La notifica di atti impositivi agli eredi va fatta entro i termini ordinari (salvo proroga di 6 mesi in caso di morte del contribuente, art. 65 co.2 DPR 600/73) . Quindi l’erede può eccepire in giudizio eventuali decadenze (es. avviso notificato oltre termini) come avrebbe potuto il de cuius. – Usare il beneficio d’inventario come scudo nei processi esecutivi: se l’erede lo ha, i creditori del defunto devono soddisfarsi solo sui beni inventariati e secondo l’ordine legale (spese funerarie, debiti prededucibili, ecc.). Quindi se AdER pignora un bene personale dell’erede non proveniente dall’asse, l’erede può opporsi perché non attaccabile (il suo patrimonio personale è salvo). Anche se in pratica, se un erede beneficiato mescola i beni o tarda a liquidare, rischia decadenza. Ma se ben gestito, il beneficio è forte protezione.

4.2 Accettazione con beneficio d’inventario: strumento di difesa patrimoniale

L’accettazione beneficiata è il principale strumento offerto dal codice civile (artt. 484 e segg.) per limitare la responsabilità dell’erede ai debiti ereditari nei limiti dell’attivo. In pratica l’erede mantiene separati i due patrimoni: i creditori del defunto possono soddisfarsi solo sui beni ereditari, non su quelli già dell’erede . Caratteristiche e implicazioni: – Formalità: va dichiarata davanti a notaio o cancelleria del tribunale del luogo dell’apertura successione. Entro 3 mesi dall’accettazione, l’erede deve fare l’inventario (elenco dettagliato di tutti i beni attivi e passivi) . Se non lo fa nel termine (prorogabile max di altri 3 mesi se c’è giusta causa), viene considerato erede puro e semplice (perde il beneficio). Le Cass. SS.UU. 31310/2024 hanno confermato che anche per i minori rappresentati, la mancanza di inventario fa decadrere dal beneficio . – Gestione dei beni separati: l’erede beneficiato agisce come amministratore dell’asse separato. Deve pagare i debiti ereditari secondo un certo ordine: prima le spese funerarie e di amministrazione, poi i debiti con preferenza (es. ipoteche su immobili ereditari), quindi gli altri proporzionalmente. Non può confondere quelle sostanze con le proprie, né vendere beni ereditari senza autorizzazione giudiziale se non per pagare debiti. – Chiusura del beneficio: se i beni ereditari si esauriscono pagando i creditori, l’erede non deve integrare di tasca propria. Se invece rimane attivo residuo dopo aver saldato i debiti, quello residuo si confonde col patrimonio dell’erede definitivamente. Per arrivare a ciò di solito serve la formale liquidazione (il codice prevede procedure simili a un piccolo concordato con i creditori: l’erede può chiedere il masso ereditaria – vendita beni sotto controllo giudice). – Vantaggi per l’erede debitore: evita che creditori del defunto aggrediscano i suoi beni personali. Quindi se l’erede era già indebitato, i suoi creditori non potranno toccare i beni ereditari destinati a soddisfare prima quelli del defunto. E viceversa, i creditori del defunto non toccano il patrimonio proprio dell’erede. È la massima tutela. – Svantaggi/costi: c’è un po’ di onerosità: bolli, compensi per l’inventario al cancelliere/notaio, necessità di contabilità separata, eventuale nomina di un curatore se l’erede non vuole occuparsene. Inoltre, l’erede beneficiato non può disporre liberamente dei beni finché non pagati i debiti: se volesse vendere la casa ereditata subito, deve farlo con autorizzazione e destinare il ricavato prima ai creditori. – Fisco e beneficio: il Fisco è tenuto a rispettare le regole del beneficio. In pratica, se l’erede è beneficiato e l’AER iscrive ipoteca su un immobile ereditario per un debito del de cuius, quell’ipoteca colpisce solo quell’immobile e AdER dovrà escutere quell’immobile non potendo rivalersi su altre proprietà dell’erede. Anche la Cassazione ha rimarcato che con il beneficio l’erede conserva il limite dell’eredità accettata . Attenzione però: se l’erede beneficia e poi distrugge o aliena fraudolentemente beni ereditari in danno dei creditori, perde il beneficio e torna responsabile illimitatamente (art. 494 c.c.). – Esempio: Caio eredita azienda + debiti. Non vuole rinunciare perché l’azienda ha valore, ma teme i debiti. Accetta con beneficio: vende l’azienda (con autorizzazione) e col ricavato paga i debiti per quello che riesce. Se rimane debito scoperto, i creditori non possono chiedergli altro; se avanza attivo, è suo. Così Caio non rischia il patrimonio personale.

Considerazioni difensive: – Il beneficio è quasi obbligatorio se tra i chiamati ci sono minori o incapaci (art. 471 c.c.) – per loro legge prevede che il tutore deve accettare solo così, proprio per proteggerli. – Anche se l’erede è maggiorenne e convinto che l’attivo superi il passivo, se non ha urgenza di disporre subito dei beni conviene valutarlo comunque, specie se c’è incertezza su possibili debiti occulti (ad es. il de cuius era imprenditore e potrebbero spuntare cartelle pazze dopo). – Può essere esercitato entro 10 anni dall’apertura della successione, purché non si sia già accettato espressamente senza beneficio. Se l’erede si rende conto tardi di un grosso debito, in teoria può ancora accettare beneficiatamente se non aveva già accettato in altro modo. Ma se aveva già venduto un bene ereditario, quell’atto implica accettazione tacita pura e semplice e il beneficio tardivo non è ammesso.

In contenzioso: se l’AE prova a citare l’erede per oltre il valore ereditario e l’erede ha il beneficio, il giudice tributario deve accertare il limite. Una Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto nulla una cartella notificata all’erede per l’intero debito del de cuius senza menzionare il beneficio: quell’omissione sulle limitazioni di responsabilità la rendeva illegittima . Quindi, far valere formalmente il beneficio anche di fronte all’Amministrazione spinge quest’ultima a calcolare esattamente la quota e a evitare pretese eccessive.

4.3 Conti cointestati e presunzione di contitolarità: effetti su eredi e creditori

Già affrontata in parte in §§2.1 e 2.3, la questione dei conti cointestati merita una sezione dedicata perché è frequente e incide su diverse parti: – Nei confronti del Fisco: quando un conto è cointestato tra defunto ed erede, il Fisco tende inizialmente a considerare che metà saldo fosse del defunto (ergo da tassare in successione) e metà già dell’erede. Questa presunzione “50 e 50” è però superabile con prova contraria . Se l’erede dimostra, ad esempio con flussi di reddito, che l’intero saldo proveniva dalle pensioni del genitore, l’AE dovrà trattare quasi tutto come ereditario. Viceversa, se il conto era alimentato in gran parte dallo stipendio del figlio co-intestatario, allora la maggior parte potrebbe essere considerata non parte dell’asse. – Nei confronti dei coeredi: civilmente, la contitolarità formale non equivale a proprietà sostanziale. Gli altri coeredi, se ritengono che il cointestatario abbia goduto indebitamente di quei soldi, possono agire per chiedere il rendiconto e la restituzione all’asse delle somme prelevate non per scopi familiari . Cass. 4142/2025 ha chiarito che ogni contestazione va analizzata nel merito: se i prelievi del figlio sul conto cointestato servivano per la madre, nulla gli è dovuto restituire; se erano per sé stesso, sì . – Nei confronti di creditori del cointestatario (erede): se un figlio aveva debiti personali e sul conto cointestato c’erano soldi in realtà del genitore, i creditori del figlio potrebbero averli pignorati ritenendoli suoi (specie se contitolarità a firma disgiunta). L’erede poi potrebbe rivendicare che erano del defunto. Caso intricato: se prima della morte il conto è stato aggredito dai creditori del figlio, gli altri eredi possono pretendere di recuperare dall’erede debitore quanto era del defunto e ingiustamente pignorato per debiti altrui. È un tema di opposizioni di terzo su pignoramenti: in linea di massima, se c’è evidenza che i fondi erano del de cuius, i creditori del figlio non vi avevano diritto.

Tattiche difensive sugli importi cointestati: – Se si è cointestatari con il de cuius e si sono fatti prelievi importanti, raccogliere tutte le ricevute per giustificarli come spesi a favore del de cuius (es. bonifici a cliniche, stipendi badante, ecc.) . Questo mette al riparo sia da reclami dei coeredi sia da accuse del fisco di appropriazione di ricavi. – Formalizzare eventualmente con gli altri coeredi un accordo transattivo: il cointestatario potrebbe offrire una somma agli altri in cambio di riconoscimento che il resto è suo. Ciò chiude eventuali liti interne, e di riflesso se il Fisco vede che tra coeredi c’è intesa, difficilmente si inserirà. Deve comunque guardare alla sostanza, ma l’assenza di conflitto rende più credibile la versione di una contitolarità non paritetica. – Nel caso i conti cointestati abbiano generato contenzioso, sapere che: – C’è giurisdizione civile per dirimere la proprietà delle somme (il giudice tributario non può assegnare soldi tra coeredi). Quindi a volte conviene aspettare l’esito della causa civile tra coeredi prima di definire con il fisco, perché se il tribunale stabilisce che il 80% era del defunto e 20% del figlio, quell’accertamento può essere usato in sede fiscale per giustificare le differenze. – Se il figlio cointestatario era delegato ad operare sul conto del padre (caso comune, delega bancaria senza cointestazione formale), allora giuridicamente non è contitolare e i soldi sono tutti del padre. Ma può succedere che il figlio delegato si sia autotrasferito somme. Quello è appropriazione indebita se senza titolo, oppure una donazione indiretta se il padre consenziente. In ogni caso, post mortem i coeredi potranno sempre agire per recuperare quelle somme come atto lesivo. E il Fisco potrebbe considerarle una donazione non registrata, con imposta di donazione evasa (ma attenzione: tra genitore e figlio c’è franchigia 1 milione, se la somma sta sotto, niente imposta; se sopra, potrebbe liquidare 4%).

In conclusione, la regola prudente è: non confondere i soldi. Se un genitore vuole far utilizzare al figlio parte dei soldi, meglio fare un atto chiaro (donazione registrata o bonifico con causale “liberalità” entro franchigia, etc.). Le contitolarità confuse generano quasi sempre problemi dopo. In ottica di difesa, se purtroppo c’è confusione, puntare tutto sulla trasparenza: portare evidenze di chi ha contribuito e chi ha beneficiato, così da convincere che non c’è stato occultamento ma un utilizzo corretto delle somme.

4.4 Successioni internazionali: obblighi e responsabilità su monitoraggio fiscale

Abbiamo accennato allo scenario di beni esteri; qui evidenziamo alcuni obblighi e responsabilità peculiari: – Se il defunto era residente all’estero (successione regolata magari da legge estera) ma aveva beni in Italia, gli eredi potrebbero dover gestire doppie formalità: es. un cittadino tedesco con casa in Italia – per la casa in Italia andrà fatta comunque dichiarazione di successione in Italia, soggetta a imposte nostrane, oltre a procedure in Germania. Spesso si ricorre al Certificato successorio europeo (Reg. UE 650/2012) per farsi riconoscere come eredi oltreconfine . – Un erede italiano che riceve beni in più paesi deve stare attento alla doppia imposizione: l’Italia tassa tutto il patrimonio ovunque, ma molti paesi tassano i beni localizzati (ad es. la Francia preleva l’imposta di successione sugli immobili siti in Francia anche per non residenti). Occorre sfruttare i crediti d’imposta (in mancanza di trattato, l’Italia in base al D.Lgs. 346/90 concede deduzione delle imposte pagate all’estero su immobili esteri ereditati). – Obblighi di monitoraggio: se l’erede risiede in Italia, come già detto, deve dichiarare in RW i patrimoni esteri anche se li ha ereditati da nonno straniero e li tiene all’estero. La mancata compilazione di RW comporta sanzioni anche se l’attività all’estero produce redditi tassati altrove – è un obbligo a sé. La Cassazione (sent. 33834/2022) ha affermato che l’evasione di monitoraggio può configurare anche reato di omessa dichiarazione se supera soglie. Quindi l’erede deve prendere sul serio quell’adempimento e, se necessario, chiedere aiuto a fiscalisti locali per quantificare i valori corretti da indicare. – Misure antiriciclaggio: un caso peculiare è quello toccato dalle SS.UU. 18474/2024: soggetti in misure di prevenzione personale (es. sorvegliati speciali antimafia) hanno l’obbligo di comunicare al fisco (Guardia di Finanza) ogni variazione patrimoniale sopra €10k. Gli avvocati avevano dubbi: se Tizio sorvegliato eredita €100k, doveva comunicare subito alla morte? Le SS.UU. hanno detto: l’obbligo scatta dall’accettazione, perché finché non accetti non sei proprietario . Questo principio può valere analogamente in situazioni simili: l’Agenzia delle Entrate se in futuro imponesse comunicazioni di grandi eredità (non c’è ancora ma ipotetico), il momento sarebbe l’accettazione. – Eredi non residenti: se un erede si trasferisce all’estero subito dopo aver ereditato, potrebbe pensare di sfuggire a controlli italiani. Deve però considerare che per 5 anni l’Agenzia può comunque accertare la successione e i redditi del periodo in cui era residente. Inoltre, i beni situati in Italia restano aggredibili (un immobile italiano si pignora qui a prescindere dove viva l’erede). Dunque il consiglio anche in ottica internazionale è di risolvere in loco le questioni tributarie prima di cambiare residenza, per non trovarsi inseguimenti internazionali.

4.5 Cripto-attività e obblighi dell’erede: un riepilogo di responsabilità

Abbiamo trattato le cripto in §2.4 e 3.4, quindi ricapitoliamo brevemente i punti di responsabilità specifici: – Dichiarazione nel quadro RW: l’erede è responsabile di indicare le valute virtuali possedute all’estero (ad es. su exchange non italiani) entro i termini della dichiarazione dei redditi relativa all’anno del decesso (se ne ha disponibilità entro fine anno) e seguenti . Sanzioni 3-15% per omissione; la sanzione non è in capo al de cuius (che magari non dichiarò, ma ormai non punibile) bensì all’erede se omette nel suo periodo. – Pagamento IVAFE: l’erede deve pagare lo 0,2% annuo sul valore delle cripto su wallet esteri, come imposta di bollo virtuale. Se non lo fa, diventa suo debito tributario, con sanzione 30% dell’imposta omessa + interessi. – Plusvalenze su cripto dopo la morte: se l’erede vende le cripto ereditate generando plusvalore, deve dichiararlo come reddito diverso e pagarci il 26%. Ad es., ereditati 5 BTC a €20k cadauno (100k totali), venduti a 30k l’uno (150k) l’anno seguente: plusvalenza 50k tassabile al 26%. Omissione di tale dichiarazione oltre soglia 50k imposta evasa = reato di infedele dichiarazione (art. 4 D.Lgs. 74/2000) . Quindi l’erede rischierebbe in proprio penalmente, non scaricabile sul defunto. – Conservazione delle chiavi: se l’erede smarrisce l’accesso al wallet e di fatto distrugge il bene, i creditori potrebbero accusarlo di malagestione dell’asse (in teoria, se aveva beneficio potrebbe decadere se per colpa/perdita, ma nei fatti se è perso è perso per tutti, compreso il fisco). Comunque, meglio custodire bene e documentare eventuali furti/hack per non essere sospettati di appropriazioni simulate. – Patteggiamento penal-fiscale: in caso di guai penali su cripto, l’erede può valutare, come anticipato, il patteggiamento o la causa di non punibilità. Notare che l’art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio) ha clausola di non punibilità se il denaro reimpiegato è utilizzato esclusivamente per godimento personale. La Cass. 11704/2025 ha chiarito che questa esimente va intesa strettamente: solo uso meramente personale e senza ostacolare indagini. Ma depositare crypto su un conto bancario non è considerato “godimento personale” bensì atto di riciclaggio (Cass. 25348/2025) . Dunque, se un erede vendesse crypto frutto di evasione del padre e depositasse i soldi su proprio conto, potrebbe essere accusato di autoriciclaggio perché ha ostacolato l’identificazione originaria (trasformando crypto in euro puliti in apparenza). Questo scenario è estremo ma invita a massima cautela: in situazioni borderline, l’erede dovrebbe coinvolgere immediatamente legali esperti prima di muovere i fondi.

Abbiamo coperto in dettaglio i profili di responsabilità; in definitiva l’erede/difensore deve sempre tenere a mente il perimetro: cosa pago io, cosa era del de cuius, come posso limitare la mia esposizione. E sfruttare benefici e normative a proprio vantaggio (beneficio inventario, franchigie, prescrizioni). Inoltre, conviene cooperare con i creditori onesti e combattere quelli scorretti: ad esempio, se un creditore produce una scrittura privata di debito non riconosciuta, l’erede deve sentirsi libero di contestarla anche sul piano dell’eventuale falsità, perché non c’è la persona per difendersi.

5. Strumenti e strategie difensive per i debitori (nelle verifiche e nel contenzioso)

Passiamo ora alla parte operativa: quali azioni concrete può intraprendere il debitore (o l’erede-debitore) per difendersi durante un procedimento di accertamento o contro atti impositivi e recuperatori già emessi? Esamineremo le tutele del contribuente nel corso della verifica, le possibili soluzioni stragiudiziali (es. accertamento con adesione) e quelle giudiziali (ricorso, opposizioni all’esecuzione), senza trascurare gli aspetti penali che possono insorgere parallelamente.

5.1 Strategie preventive e preparatorie

La migliore difesa è la prevenzione. Alcune mosse da attuare subito dopo un decesso (o, se si è il debitore in vita, prima di subire accertamenti) possono predisporre il terreno per una difesa di successo: 1. Diligenza nella raccolta documentale: appena aperta la successione, gli eredi dovrebbero attivarsi per raccogliere tutti i documenti del de cuius: estratti conto bancari, contratti di investimento, atti di proprietà, dichiarazioni fiscali pregresse, eventuali comunicazioni dell’Agenzia (avvisi bonari, accertamenti pendenti) . Questo consente di avere un quadro completo di attivo e passivo e di non farsi sorprendere da scoperte del Fisco. In presenza di società o ditte individuali, recuperare scritture contabili e chiuderle ordinatamente. 2. Verifica di avvisi pendenti e termini: controllare se il de cuius aveva ricevuto atti a cui non aveva fatto in tempo a reagire (es. un avviso di accertamento notificato poco prima di morire). I termini di impugnazione (60 giorni) non si interrompono con la morte. Gli eredi rischiano di far scadere ricorsi se non monitorano la posta del defunto. Quindi, bisogna subito fare accesso all’eventuale cassetto fiscale o in posta per vedere notifiche recenti, ed eventualmente presentare ricorso (anche in via prudenziale) entro i termini. 3. Assistenza professionale precoce: è consigliabile coinvolgere fin da subito un avvocato tributarista o un commercialista esperto quando c’è un patrimonio con possibili problemi . Ad esempio, per redigere la dichiarazione di successione in modo completo (includendo magari note esplicative su certe poste onde evitare fraintendimenti), o per valutare se accettare con beneficio. Un esperto può anche stimare le probabilità che il Fisco faccia controlli su quell’eredità (es: presenza di beni esteri non dichiarati in passato – alta probabilità; defunto dipendente con CUD – bassa). Ciò aiuta a decidere come muoversi (ad esempio, se c’erano conti esteri mai dichiarati, conviene ravvedersi spontaneamente prima che arrivi lo scambio info). 4. Comunicazione e cooperazione tra coeredi: la difesa è più forte se tutti gli eredi sono compatti. Concordare una linea comune nella risposta al Fisco e nella gestione dei debiti è fondamentale . Divisi si cade: se uno vuole occultare qualcosa e un altro vuol far emergere, il contrasto sarà sfruttato dal Fisco e magari alimenterà anche segnalazioni incrociate. Meglio sedersi attorno a un tavolo, condividere le informazioni e decidere insieme come impostare la dichiarazione di successione e rispondere a eventuali controlli. 5. Non procrastinare adempimenti e pagamenti dovuti: l’inerzia è nemica. Pagare tempestivamente l’imposta di successione (anche se c’è contenzioso pendente – tanto quella è modesta e evita sanzioni), presentare la dichiarazione in 12 mesi, presentare la dichiarazione dei redditi del defunto per l’anno del decesso (entro i termini ordinari, adempimento a carico degli eredi) sono tutte azioni che mostrano buona fede e riducono terreno di attacco (il Fisco non potrà dire “non ha nemmeno presentato la dichiarazione”). Se ci sono rate di definizioni agevolate che il de cuius stava pagando, valutarne il proseguimento per evitare decadenze.

5.2 Impugnare un avviso di accertamento: come opporsi efficacemente

Quando l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento (per maggiori imposte su redditi non dichiarati, su valori di successione, etc.), l’erede o contribuente ha 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale) . Passi e strategie: – Valutare l’accertamento in sé: prima di tutto, esaminare se l’atto è motivatamente corretto. Contiene i presupposti di fatto? Richiama eventuali memorie difensive presentate e le disattende con logica (se le ignora, c’è vizio di motivazione) . È stato notificato correttamente e tempestivamente a tutti gli eredi? . Spesso vizi procedurali (omessa notifica a un coerede, o notifica al defunto, o emissione ante 60 giorni da PVC) possono portare all’annullamento . – Accertamento con adesione: una volta ricevuto l’avviso, il contribuente può, entro 60 giorni, chiedere un colloquio (“istanza di accertamento con adesione”) che sospende per 90 giorni il termine per ricorrere . In quell’incontro, può negoziare con l’Ufficio un accordo per definire la pretesa con sanzioni ridotte a 1/3. Questa strada è utile se la pretesa è fondata ma magari eccessiva: es. contestato reddito €100k, si porta documentazione, l’ufficio potrebbe ridurre a €50k, chiudendo lì con pagamento rateabile in 8 rate trimestrali e fine della vicenda. Attenzione: l’adesione estingue il contenzioso, ma se pendono reati (es. infedele dichiarazione) la definizione del tributo non estingue il penale (salvo alcuni casi di omesso versamento, art. 13 D.Lgs. 74/2000). Tuttavia, pagare il dovuto con adesione può far scattare la non punibilità per taluni reati tributari (vedi cause di non punibilità in art. 13). – Mediazione tributaria (fino al 2022) e conciliazione (dal 2023): per importi fino a €50.000, prima era obbligatoria la mediazione con l’ufficio (reclamo/mediazione); con la riforma 2022, tale istituto è soppresso per atti dal 2023, sostituito dalla possibilità di conciliazione giudiziale. Quindi, se il ricorso viene presentato, fino all’udienza si può trovare accordo conciliativo con riduzione sanzioni a 1/3 e ratifica dal giudice. L’erede può proporre conciliazione se magari ha nuove prove o vuole chiudere per pace familiare. – Stesura del ricorso: è fondamentale impostare bene il ricorso introduttivo. Dev’essere completo di fatto e diritto. Se concerne redditi non dichiarati del de cuius, allegare tutta la documentazione probatoria come allegati (il giudice tributario decide normalmente sugli atti, e non ammette prove testimoniali orali, per cui conta ciò che si deposita). Bisogna sollevare tutti i motivi (anche formali: es. nullità per notifica viziata, decadenza termini) subito: quelli non sollevati potrebbero considerarsi rinunciati. – Istanza di sospensione: se l’accertamento comporta un pagamento, dopo 60 giorni esso diventa esecutivo e AdER può iniziare riscossione di 1/3 (in genere notifica una cartella o intima il pagamento del 1/3). L’erede può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecutività dell’atto, dimostrando fumus (motivi fondati) e periculum (danno grave, es: dover vendere casa per pagare) . Se concessa, blocca la riscossione fino alla sentenza di primo grado. – Ricordare i limiti di responsabilità in ricorso: se l’erede è beneficiato, menzionarlo. Se è obbligato pro quota, evidenziarlo. Il giudice, nell’accogliere l’eventuale ricorso, lo scriverà in dispositivo (es. annulla accertamento verso Tizio limitatamente alla sua quota del 50%). Questo evita che l’Ufficio interpreti male l’esito. – Costi e opportunità: presentare ricorso ha un costo (contributo unificato, €30 se valore lite fino a 2500€, €60 fino a 5000€, poi sale). Per contro, se si vince completamente, c’è diritto al rimborso spese di giudizio (il giudice condanna l’Agenzia alle spese, che è novità dal 2023 di farlo come regola) . Dunque, se convinti di aver ragione, è opportuno far valere anche questo per ricevere rimborso spese legali.

Esempi di motivi di ricorso frequenti in ambito accertamenti patrimoniali/successori:Violazione art. 7 L.212/2000 (difetto di motivazione): “L’avviso non spiega le ragioni per cui disattende le giustificazioni fornite dall’erede in data XYZ, limitandosi ad affermare che sono ‘inattendibili’ senza analisi analitica . Ciò lo rende nullo.”. – Violazione art. 12 c.7 L.212/2000: “L’atto è stato emesso a soli 15 giorni dalla chiusura della verifica (processo verbale notificato il …, accertamento emesso il …) senza urgenza motivata. Deve quindi essere annullato per violazione del termine dilatorio di legge .” (Cass. 2605/2016 lo conferma). – Errata applicazione art. 32 DPR 600/73: “L’Ufficio ha presunto ricavi da prelevamenti su conto del de cuius, che era un professionista. Ciò in violazione della sentenza Corte Cost. 228/2014 che ne ha escluso l’applicabilità. Pertanto l’accertamento è illegittimo per i maggiori redditi calcolati sui prelievi.”. – Travisamento dei fatti: “Si contesta che €50.000 sul conto fossero redditi occulti, ignorando la prova documentale (contratto di mutuo) che attesta trattarsi di prestito ricevuto e non tassabile. L’avviso è quindi infondato in fatto.”. – Limite responsabilità erede: “In subordine, qualora fosse dovuta qualche somma, si chiede dichiararsi che Tizio risponde nei limiti di €XX (valore quota ereditaria) e non oltre, essendo l’accettazione beneficiata ex atti (doc… in atti) .”.

In parallelo al ricorso tributario, se emergono profili penali, la strategia deve coordinarsi: spesso può convenire definire la questione tributaria (magari transigendo) per chiudere il contenzioso e poi nel penale far valere il pagamento integrale come causa di non punibilità (valido per omesso versamento e infedele ex art. 13). Viceversa, se si va fino in Cassazione con ricorso, il penale potrebbe arrivare prima in giudizio e creare complicazioni. Occorre dunque che l’avvocato tributario e l’eventuale penalista lavorino in sinergia (es: se c’è un reato dichiarazione infedele, può convenire pagare tutto col ravvedimento lungo prima dell’apertura del dibattimento per estinguere il reato – ovviamente con la liquidità dell’eredità se c’è).

5.3 Opposizione a cartelle esattoriali, intimazioni e pignoramenti

Un caso comune: l’erede riceve una cartella di pagamento per tributi del defunto o un atto di pignoramento su beni ereditari. Come difendersi in sede di riscossione coattiva? – Verificare la regolarità della notifica degli atti presupposti: spesso l’Agente Riscossione iscrive a ruolo debiti del de cuius e notifica cartella agli eredi. Occorre controllare: c’era stata notifica valida dell’accertamento originario? Se l’accertamento venne notificato solo al defunto post mortem, è nullo. Se la cartella stessa è notificata a indirizzo sbagliato dell’erede, idem . Un’opposizione alla cartella (ricorso in Commissione Tributaria entro 60gg) può essere basata su questi vizi. – Contenuto della cartella verso eredi: come detto, non deve contenere sanzioni del defunto e dovrebbe specificare la % di spettanza del singolo erede. Se chiede tutto a uno solo senza motivo, l’erede può contestare l’eccesso. Inoltre, se l’importo include sanzioni morte col de cuius, va chiesto l’annullamento parziale . – Rateazione: gli eredi possono chiedere ad AdER la dilazione fino a 72 rate (6 anni) se l’importo supera certi limiti, per facilitare il pagamento ed evitare aggressioni immediate. Ciò non preclude di fare poi ricorso (si può rateizzare e contestare per diversa parte). – Sospensione della riscossione: se l’accertamento è impugnato, gli eredi possono chiedere all’AdER la sospensione volontaria della riscossione presentando copia del ricorso e un documento che attesti la pendenza (art. 39 DL 112/99). AdER in genere sospende fino a esito primo grado, evitando così pignoramenti prematuri. – Opposizione all’esecuzione: se AdER inizia pignoramento di beni e l’erede ritiene che non doveva (ad es. perché lui aveva rinunciato all’eredità, o beneficio inventario), può fare opposizione all’esecuzione davanti al tribunale ordinario ex art. 615 c.p.c. perché contesta il diritto di procedere. Ad esempio: “Non sono erede avendo rinunciato, dunque quell’esecuzione è illegittima”; oppure “Ho beneficio d’inventario, quell’auto pignorata non faceva parte dell’asse ereditario ma è mia propria: esecuzione illegittima” . Il giudice sospenderà l’esecuzione se vede fumus, e poi deciderà. – Opposizione agli atti esecutivi: se invece la procedura è viziata in atti (es. un difetto di notifica del precetto, un vizio nel titolo esecutivo), si impugna con 617 c.p.c. in termini brevi. – Intervento nel processo esecutivo: se, ad esempio, un creditore ipotecario ha pignorato un immobile ereditario e l’AdER è rimasta fuori, può intervenire per ottenere soddisfo in ordine di grado. L’erede deve vigilare sulle insinuazioni e sulla corretta graduazione (il fisco su ipoteca legale >20k ha grado come da iscrizione). – Soluzioni alternative: talora, meglio negoziare: l’AdER può, per debiti sotto 50k a persona, accettare transazioni (lo prevede il DL 73/2021, ma di rado usato). O chiedere la sospensione legale se si presenta domanda di definizione agevolata (pace fiscale) in attesa esiti.

In sostanza, quando si passa alla fase coattiva, la difesa verte su questioni formali (notifiche, benefici, eccesso di esecuzione). La strategia dovrebbe essere: non arrivarci! Ovvero, se possibile, risolvere prima con adesioni o ricorsi. Se inevitabile, usare ogni appiglio legale per sospendere e guadagnare tempo, magari in attesa di definizioni agevolate che frequentemente il legislatore vara (condoni, rottamazioni). Al dicembre 2025, ad esempio, è in corso la rottamazione-quater per cartelle 2000-2017 con pagamento solo imposte senza sanzioni. Un erede può aderirvi e togliere il peso sanzionatorio.

5.4 Ricorso per Cassazione e rimedi straordinari

Se la causa tributaria arriva fino in Corte di Cassazione, occorre muoversi con attenzione: – Limiti del ricorso in Cassazione: si può ricorrere solo per motivi di diritto (violazione di legge, o vizi di motivazione ultraminimi). Quindi non si può ridiscutere i fatti (es. dire “secondo me quell’importo non era reddito” – se i giudici di merito hanno valutato i fatti, la Cassazione non li rivede). – Tempistiche: 60 giorni dalla notifica della sentenza CTR per ricorrere . Se non si notifica, c’è un “anno e 6 mesi” dalla pubblicazione. – Nuovo assetto Cassazione tributaria: dal 2023, esiste una Sezione Tributaria ad hoc e procedure di trattazione velocizzata di alcuni casi. Inoltre, è possibile la rinuncia al ricorso con mediazione in Cassazione (poco comune). Resta l’opzione di conciliazione fuori udienza anche in Cassazione se ambo le parti lo vogliono, fino a definire la lite lì. – Esecuzione provvisoria: la sentenza di secondo grado è esecutiva. Ciò vuol dire che se sfavorevole al contribuente, il Fisco può riscuotere (anche tutto, salvo sospensive concesse raramente dalla Cassazione). Viceversa, se favorevole, il contribuente può chiedere rimborso. A volte conviene non impugnare una vittoria parziale per non perdere il rimborso in attesa di Cassazione su altro aspetto. – Assicurarsi della rappresentanza unitaria: tutti gli eredi devono agire come litisconsorti necessari nel processo tributario. Se uno viene escluso, la sentenza è nulla. In Cassazione spesso vengono sanate tali omissioni ordinando integrazione del contraddittorio. L’erede ricorrente deve perciò notificare a tutti i coeredi l’eventuale ricorso (se litigano tra loro, difficile, ma in genere se erano co-appellanti è semplice). – Valutare la convenienza: arrivare in Cassazione costa (contributo unificato alto se valore alto, parcelle legali) e si rischia di far giurisprudenza negativa. Se la CTR ha ben giudicato e la legge è dalla propria parte, ovvio si difende la vittoria. Se ha perso, considerare se c’è spazio legale: es. la CTR ha ignorato art. 8 D.Lgs 472 (non ha tolto sanzioni erede) – questo è errore di diritto, opportuno farlo correggere . – Rimedi straordinari: se si scoprono documenti decisivi dopo la sentenza passata in giudicato, c’è la revocazione (entro 60gg da scoperta). Esempio: dopo che la CTR rigetta appello su redditi non dichiarati, salta fuori un archivio del defunto che prova che erano esenti. L’erede può chiedere revocazione alla CTR stessa. Non semplice, ma prevista.

In Cassazione, presentare un ricorso chiaro e sintetico focalizzato sui errori di diritto commessi dai giudici di merito è la chiave. Spesso i ricorsi vengono rigettati perché mescolano questioni di fatto o non centrano la violazione normativa. Perciò, è altamente consigliato farsi rappresentare da avvocato cassazionista specializzato.

5.5 Procedimenti penali connessi: coordinare la difesa

Quando dall’accertamento patrimoniale emergono ipotesi di reati tributari o finanziari, parte un procedimento penale (generalmente su segnalazione della Guardia di Finanza o per autonoma valutazione della Procura se ravvisa reati). I reati tipici già menzionati: – Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): se il defunto o l’erede non presentano dichiarazione dovuta con imposta evasa > €50k. Erede può incorrervi per un suo obbligo (es. non dichiara redditi avuti dall’asse). – Dichiarazione infedele (art. 4): se vengono occultati >€150k imposta o >€3 mln base imponibile . Potrebbe capitare se eredi lasciano fuori grossi attivi deliberatamente. Attenzione: art. 4 punisce chiunque, quindi un erede che firma una dichiarazione infedele (es. Modello Redditi post mortem) con quelle soglie potrebbe risponderne. – Sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte (art. 11): se l’erede disperde attivo ereditario per non pagare il fisco (es. simula una vendita di un bene ereditario per far sparire i soldi) e il debito fiscale > €50k, incappa in questo reato . Lo stesso per il de cuius se in vita aveva fatto atti simili (ma ora pen. extincta). – Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): se l’erede impiega/trasferisce denaro provento di reato tributario in modo da ostacolarne l’identificazione . Es: vende beni frutto di evasione del de cuius e cerca di nascondere i soldi. – Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): se un terzo (non erede) aiuta a ripulire proventi illeciti del defunto. Esempio: un amico incassa sul suo conto soldi del de cuius per nasconderli agli eredi o al fisco. – Reati fallimentari e civili: se il de cuius era imprenditore e viene dichiarato fallito post mortem, i suoi atti di distrazione di beni possono emergere e gli eredi (se amministratori di società ereditata) potrebbero avere concorso in bancarotta fraudolenta. È una ipotesi estrema ma non impossibile. Oppure se si falsificano documenti per diminuire attivo ereditario (reato di falso o di sottrazione di atti).

Difesa penale integrata:Contestare l’elemento soggettivo: spesso gli eredi agiscono senza dolo specifico di evadere. Se incriminati per infedele, si può sostenere che non c’era volontà fraudolenta ma errore, e puntare a ottenere magari il non luogo a procedere per difetto di dolo (non facile, perché la soglia penale implica già importi rilevanti difficili da giustificare come errore). – Uso delle definizioni fiscali: se il reato è omessa o infedele dich., l’integrale pagamento del dovuto prima del dibattimento estingue il reato . Quindi l’erede può decidere di pagare tutto (anche vendendo beni) per evitare strascichi penali – valutazione economico/penale. – Patteggiamento e attenuanti: qualora la prova sia netta, conviene spesso patteggiare una pena ridotta (sotto 2 anni magari sospesa) per chiudere la vicenda, se non si riesce a eliminarla col pagamento. Inoltre, l’aver collaborato con le indagini e sanato il dovuto è attenuante ad hoc (art. 13-bis D.Lgs. 74/2000). – Separare posizioni: se più eredi sono indagati, occorre considerare conflitti di interesse. A volte uno può aver agito a insaputa degli altri (es. appropriazione e occultamento beni). In tal caso, uno potrebbe testimoniare contro l’altro. Serve cautela e valutare se difendersi con avvocati distinti. – Sequestro preventivo e confisca: appena parte un procedimento per reati fiscali, spesso il PM chiede il sequestro per equivalente del profitto (es. se evasi 200k imposte, sequestro 200k beni). L’erede deve attivarsi con incidenti di esecuzione per far dissequestrare beni che esulano, o dimostrare che c’è sproporzione. In particolare, beni in comproprietà vanno separati come quote, stipendio solo quinto, ecc. Non attendere passivamente: se si libera qualcosa, quell’attivo può servire per pagare il debito e spegnere il reato.

In ultima analisi, l’importante è ricordare che il penale è personale: un erede non risponde per i reati commessi dal defunto, ma solo per quelli eventualmente commessi da lui stesso nella gestione dell’eredità . Quindi molti casi vedranno la non punibilità dell’erede per mancanza di condotta (es. evasione era del defunto, con morte si estingue il processo penale – se c’era – e finisce lì). I casi in cui l’erede finisce coinvolto riguardano condotte sue: nascondere beni ereditari, dichiarare il falso da erede, o partecipare ad attività di occultamento. La linea difensiva, dunque, sarà costruita su ciò che lui ha fatto o non fatto, e distanziarlo dalle eventuali malefatte del de cuius.

6. Contenziosi civili correlati tra coeredi e con creditori

Gli accertamenti patrimoniali e le vicende successorie spesso danno luogo anche a cause civili parallele. È importante avere un quadro di questi possibili contenziosi, perché l’esito di essi può influenzare la posizione fiscale e viceversa. Elenchiamo i principali:

6.1 Azioni di riduzione di legittima e simulazione di donazioni

Se il de cuius ha leso le quote di legittima (ad esempio ha donato in vita gran parte del patrimonio a un figlio, lasciando gli altri a mani vuote), i coeredi pretermessi possono agire con l’azione di riduzione per ottenere la reintegrazione della quota di legittima (artt. 553 e segg. c.c.) . Ciò comporta che donazioni o disposizioni testamentarie eccessive vengono ridotte, e i beni magari tornano in parte nell’asse. Questo può interessare il Fisco: – Se emergono, tramite l’azione di riduzione, beni che il de cuius aveva donato e non erano stati dichiarati in successione, l’Agenzia può tassarli come sopravvenienze dell’asse (in realtà, tecnicamente si fa dichiarazione di successione integrativa per collazione). Inoltre, se la donazione fu fatta in esenzione d’imposta (tra padre e figlio entro franchigia) ma poi a seguito della riduzione in sostanza quell’importo concorre a formare asse più grande con soggetti diversi, possono sorgere questioni su recuperi d’imposta di successione. – Se l’azione di riduzione porta a un accordo transattivo fra coeredi (es. il donatario versa un conguaglio in denaro agli altri per mantener la donazione valida), quell’importo non è soggetto ad imposta di donazione (Cass. 708/2022 ha escluso tassazione sulle somme dovute per sistemare divisione ereditaria). – L’azione di simulazione: se il de cuius per sottrarre beni a creditori o coeredi faceva atti simulati (es. finta vendita a un prestanome), gli eredi o i creditori possono far accertare che era una simulazione e far rientrare il bene nell’asse . Per il Fisco, questo è oro: un bene intestato ad altri su cui non poteva rifarsi, torna attaccabile. Quindi spesso l’Agenzia segue con interesse cause di simulazione avviate da coeredi e, una volta ottenuta sentenza, allunga le mani sul bene (magari con ipoteca e pignoramento come atto del de cuius). – Revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): i creditori (incluso il Fisco) possono agire contro atti del de cuius che abbiano pregiudicato le loro ragioni, entro 5 anni dall’atto. Questo è rilevante se, ad esempio, il defunto aveva donato casa al figlio quando aveva già un debito fiscale: l’Agenzia può fare revocatoria e, se vince, pignorare l’immobile anche se è passato agli eredi del figlio. La revocatoria “riporta” quell’atto come inefficace verso il creditore, permettendo l’esecuzione sul bene come se fosse ancora del debitore . Gli eredi devono quindi confrontarsi con possibili cause del genere. Se vedono un atto sospetto, magari conviene proporre transazione al Fisco prima che agisca: ad es. offrire un piano di pagamento in cambio di rinuncia a revocatoria su casa che serve alla famiglia.

6.2 Controversie su conti cointestati e richieste di restituzione

Già esplorato: i coeredi possono fare causa al cointestatario di conto che ha prelevato somme prima della morte, chiedendo la restituzione all’asse di quanto prelevato indebitamente. Questo è tipicamente un giudizio di merito civile: – Il giudice valuta se la contitolarità era fittizia, se i prelievi superano la metà presumibile e se erano per uso personale del prelevante. – La Cassazione (es. sent. 792/2020) ha affermato che “il prelievo del cointestatario è atto di esercizio di un potere sul conto, ma se ha violato gli obblighi di buona fede, può essere tenuto a rendiconto verso gli altri coeredi”. – Una perizia contabile può essere disposta per ricostruire i flussi e distinguere le destinazioni.

Nel contesto difensivo più ampio: – Se quell’azione civile mostra che il cointestatario aveva di fatto donato a sé stesso parte dei soldi, l’Agenzia potrebbe tassare quell’importo come donazione indiretta, se di entità rilevante e soprattutto se a un soggetto senza franchigia. Fortunatamente, tra padre e figlio c’è franchigia 1M, quindi di solito non scatta imposta. Ma poniamo contointestato nonno-nipote: franchigia nipote solo 100k, se dimostrato che nonno ha in realtà regalato 200k al nipote via contointestazione, l’AdE potrebbe pretendere imposta 6% su 100k eccedenti. – Dunque, in caso di accordo in queste liti (es. nipote restituisce 50k all’asse), conviene formalizzare che è per sistemazione ereditaria, evitando di chiamarla donazione, per non far emergere imposizioni. – Dal lato penale, se un coerede preleva tutto e gli altri lo denunciano, può configurarsi appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.). Ciò può interessare il Fisco? Indirettamente: se quell’appropriazione ha impedito il pagamento di imposte, potrebbe rientrare come atto fraudolento ex art. 11 D.Lgs. 74/2000. Ad esempio, un figlio che svuota il conto cointestato per far sparire i soldi e non pagare le cartelle del padre, rischia appropriazione e sottrazione fraudolenta.

6.3 Divisione giudiziale dell’eredità

Se gli eredi non trovano accordo sulla divisione dei beni, possono rivolgersi al Tribunale per la divisione giudiziale (art. 713 c.c. e segg.). Il giudice nomina un notaio o professionista per formare i lotti e procedere alla vendita dei beni indivisibili . Aspetti da considerare: – Durante la causa di divisione, le imposte patrimoniali (IMU, bollo su cc) continuano a maturare pro quota a carico di ciascuno, e l’AdE potrebbe emettere avvisi per il periodo di contitolarità. Gli eredi devono comunque pagarle. – Se nel divisorio alcuni beni vengono venduti all’asta, gli eredi realizzeranno plusvalenze? Fortunatamente, la vendita di beni ereditari per divisione non genera plusvalenza tassabile perché è fatta per attuare la comunione ereditaria (non è considerata cessione a titolo oneroso rilevante ai fini imposte sul reddito, in base a prassi). – Tuttavia, se vengono venduti immobili dopo più di 5 anni dall’acquisto originario del de cuius, niente plusvalenza; se entro 5 anni e non era abitazione principale, in teoria plusvalenza in capo agli eredi. Ma la legge prevede che la plusvalenza non si calcola per trasferimenti coattivi? Non espressamente. Quindi l’erede rischia: es. de cuius comprò casa 2 anni prima di morire a 100, divisione giudiziale la vende a 150, gli eredi realizzano plusvalenza 50 in anno divisione – tecnicamente reddito tassabile come “diverso”. Di solito non se ne accorge nessuno, ma legalmente c’è. – Il notaio dividerà i beni e assegnerà ad ognuno i suoi. Gli atti di assegnazione e conguaglio in denaro scontano imposta di registro agevolata (2% sulla casa se destinata a uno come abitazione, ecc.). Non c’è doppia tassazione successione+registro perché la divisione sconta solo eventuali conguagli come eccedenza. Un erede debitore potrebbe trovarsi a incassare meno perché da quell’incasso verrà prelevato dall’AdER (es. se un coerede era debitore fiscale, la sua parte in denaro al momento della divisione può essere pignorata dal Fisco). – Quindi nel contesto difensivo, un avvocato del coerede debitore cercherà di far assegnare al suo assistito magari un bene immobile (su cui l’ipoteca fisco era già nota e incide per minor valore) anziché liquido che verrebbe subito pignorato.

6.4 Esecuzioni forzate su beni ereditari (concorrenti tra creditori)

Abbiamo parlato di esecuzione da parte del Fisco. Ma se il defunto aveva anche debiti verso banche o privati, e magari ipoteche sugli immobili, si possono avere concorsi di creditori. Punti notevoli: – Ordine di pagamento nel beneficio d’inventario: come detto, l’art. 495 c.c. prevede una graduatoria: si pagano prima creditori privilegiati (mutuo ipotecario, ad es.) e poi chirografari pro quota . Il Fisco per imposte ha privilegio generale sui mobili per alcuni tributi, ma è spesso chirografario su immobili (salvo ipoteche). – In un’esecuzione immobiliare, il privilegio ipotecario di una banca viene prima di eventuale ipoteca legale dell’AdER se iscritta dopo. Quindi se si vende casa all’asta, la banca verrà soddisfatta e il Fisco prenderà solo se avanza. – L’erede può intervenire nelle esecuzioni per far valere eventuali esenzioni: es. l’art. 76 DPR 602/73 oggi (post riforme) prevede che la prima casa non ipotecata non è pignorabile dal Fisco. Se AdER, ignorando che quell’immobile ereditato è prima casa per uno degli eredi residenti, tentasse pignoramento, l’erede può far valere quell’impignorabilità (non applicabile se ci sono anche altri creditori, solo per Fisco). – Capita a volte che i creditori del defunto siano in concorrenza con creditori personali degli eredi. Esempio: padre e figlio entrambi con debiti propri, e c’è un immobile caduto in successione. I creditori del figlio non possono pignorare quota di immobile ereditario finché non è stato diviso tra eredi (stando alla giurisprudenza, la quota di eredità indivisa è pignorabile, ma se c’è beneficio d’inventario allora no). Se non c’è beneficio, però, i creditori personali dell’erede potrebbero attaccare la sua quota ideale. Si crea così interferenza. L’erede debitore potrebbe voler prontamente dividere l’asse per isolare la sua parte e magari liquidarla per pagare. Finché è in comunione, c’è il 599 c.p.c. (espropriazione di beni indivisi): il giudice può disporre lo scioglimento della comunione nell’ambito dell’esecuzione. Quindi in effetti un creditore personale di un coerede può innescare un sub-procedimento di divisione e poi far vendere la parte. – Il Fisco, però, per prassi se c’è confusione di beni preferisce attendere che gli eredi si dividano e poi colpire specifico bene o contanti di chi gli interessa. – Per quanto riguarda i beni mobili ereditari (mobilia, gioielli): i creditori concorrono alla distribuzione del ricavato secondo privilegi (ad es. spese funerarie privilegiate, stipendio domestici, ecc.). L’erede beneficiato non può consegnare preferibilmente a uno senza rispettare regole, altrimenti rischia di risponderne.

6.5 Successioni internazionali e foro competente

Il Regolamento UE 650/2012 designa come giudice competente per tutte le questioni ereditarie il paese di ultima residenza abituale del defunto (salvo scelta di legge). Ciò implica: – Se un italiano muore domiciliato in Spagna, un coerede insoddisfatto dovrebbe far causa di divisione in Spagna secondo la legge spagnola (o legge scelta). Questo può complicare la vita al Fisco italiano se volesse inserirsi. Tuttavia, sul piano pratico, l’Agenzia Entrate mantiene competenza a tassare i beni italiani e i redditi del defunto fino al cambio residenza. Quindi potremmo avere parallelamente cause all’estero e accertamenti in Italia. – Il Certificato Successorio Europeo consente di provare la qualità di erede in tutti i paesi UE (eccetto Irlanda e Danimarca). Questo semplifica per l’erede riscuotere conti esteri ecc., ma anche per i creditori di farsi riconoscere come tali. Un creditore italiano del defunto può presentare domanda nella procedura ereditaria all’estero e poi con decisione estera venire a cercare beni in Italia. – L’assistenza alla riscossione tra stati UE menzionata: es. se un erede si trasferisce e acquisisce proprietà in Germania, l’AdER può chiedere all’omologo tedesco di escutere su quelle. – Pianificazione: se un debitore volesse salvare i suoi eredi, potrebbe pensare di andare a morire in un paese con leggi successorie diverse o non cooperativo. Va detto: molti paradisi fiscali non aderiscono a scambi, ma spesso se c’è roba in Italia la portata è limitata. E se il tutto appare preordinato a sfuggire ai creditori, potrebbe configurarsi come atto fraudolento (ma morire altrove di per sé non è reato!). Tuttavia, i creditori potrebbero far valere la loro pretesa sull’asse situato in quel paese (se riescono, tramite cause local).

Da quanto esposto, emerge che le vicende civili e fiscali sono strettamente intrecciate. Una causa di simulazione promossa dagli eredi può fornire elementi usati dal Fisco per tassare o sequestrare beni; viceversa, un accertamento fiscale può spingere gli eredi a litigare tra loro su chi deve pagare. Coordinare la strategia legale complessiva è essenziale: spesso conviene un approccio transattivo globale, tipo: fratelli in lite si accordano su divisione e su come spartirsi i debiti fiscali ereditati, presentano fronte comune al Fisco (magari chiedendo definizione agevolata) e chiudono tutte le partite con accordo unico. Ciò evita il prolungarsi di cause su cause che dissiperebbero il patrimonio in spese legali.

7. Procedura tributaria post-mortem: scadenze, aliquote e altre informazioni utili (tabelle)

In questa sezione forniamo un riepilogo schematico di termini, adempimenti e aliquote principali legate alle successioni e agli accertamenti, utile per orientarsi rapidamente.

7.1 Principali scadenze fiscali dopo il decesso

AdempimentoSoggetto competenteTermine
Dichiarazione di successioneErede (o intermediario incaricato)Entro 12 mesi dalla data del decesso
Versamento imposta di successione (ed ipocatastali)Erede (tramite F24 o addebito su conto)Alla presentazione della dichiarazione di successione (contestuale)
Presentazione modello Redditi del defunto (per redditi ante decesso non ancora dichiarati)Erede dichiaranteEntro i termini ordinari dell’anno successivo al decesso (es. defunto 2025, dichiarazione Redditi 2026 entro 30/11/2026)
Compilazione quadro RW per attività estere ereditateErede (nella propria dichiarazione dei redditi)Nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha acquisito disponibilità (se entro lo stesso anno del decesso) e per gli anni successivi finché le detiene
Inventario beni (per accettazione con beneficio)Erede beneficiato (o notaio delegato)Entro 3 mesi dall’accettazione con beneficio (prorogabile max di ulteriori 3 mesi con istanza motivata)
Opposizione a avviso di accertamento fiscaleErede/contribuente (ricorso CT)60 giorni dalla notifica (prorogati di 90gg se chiesta adesione)
Opposizione a cartella di pagamento (ruoli)Erede/debitore (ricorso o opposizione)60 giorni (ricorso tributario) se si contestano motivi di merito; 20 giorni (opposizione 615 cpc) se si contesta il diritto a procedere (es. non si è eredi)
Comunicazione variazione patrimoniale (per soggetti in misure prevenzione ex L. 646/82)Soggetto obbligato (erede indagato per mafia, ecc.)30 giorni dall’accettazione eredità (come da Cass. SS.UU. 18474/2024)
Istanza di voltura catastale immobiliErede (presso Agenzia Entrate – Catasto)Entro 30 giorni dalla registrazione della successione (adempimento tecnico, la sanzione per ritardo è modesta)
Pagamento IMU su immobili ereditatiErede (per immobile non esente)Dalla data di decesso l’erede subentra soggettivamente: acconto IMU entro 16 giugno, saldo 16 dicembre (se possesso per frazione > 15gg nel semestre conta mese intero)
Presentazione domanda Certificato Successorio Europeo (facoltativo)Erede (presso autorità designata, in IT: notaio o tribunale)Nessun termine fisso; di solito dopo dichiarazione successione per utilizzo all’estero

7.2 Aliquote e franchigie dell’imposta di successione (situazione a dicembre 2025)

Grado di parentela beneficiarioAliquota imposta succ.Franchigia esenzione
Coniuge; Figli e discendenti; Genitori e ascendenti4%€1.000.000 ciascun beneficiario
Fratelli e sorelle6%€100.000 ciascuno
Altri parenti fino al 4° grado; affini in linea collaterale fino al 3° grado (es. zio-nipote, cugini)6%Nessuna franchigia
Soggetti estranei (non parenti oltre 4°; affini oltre 3°; conviventi more uxorio non equiparati)8%Nessuna franchigia
Portatori di handicap grave (L.104/92 art.3 c.3) – indipendentemente da grado parentela(aliquote come sopra)€1.500.000 (franchigia elevata)

Note: Alcuni beni sono esenti o esclusi: titoli di Stato e equiparati (es. Buoni Postali) esenti ; polizze vita fuori asse ereditario; aziende e quote societarie a favore di coniuge o discendenti esenti (se proseguono attività ≥5 anni). Le donazioni in vita erodono la franchigia di successione per stesso beneficiario.

7.3 Tassazione di redditi e plusvalenze su beni ereditati (aliquote principali)

Tipo di reddito / beneTrattamento fiscale (IRPEF o sostitutiva)Note
Plusvalenza da cessione di partecipazioni non qualificate (≤20% s.p.a. o 25% s.r.l.) ereditate26% imposta sostitutivaSi calcola sul delta tra prezzo di vendita e valore al decesso (step up). Esente se <€2.000 nel periodo e derivante da cessione titoli emessi da società residenti in Paesi white list (soglia rara).
Plusvalenza da cessione di partecipazioni qualificate (>20%/<50% spa, >25%/<50% srl) ereditate26% su 58,14% del guadagno (equiv. aliquota effettiva ~15%)Erede può optare per tassazione ordinaria IRPEF su 58,14% se più conveniente (spesso no).
Dividendi percepiti dall’erede su partecipazioni26% ritenuta (se partecip. non qualificata) o parziale imponibilità IRPEF al 58,14% (se qualificata, se distribuiti da società residente)Per società estere o casi particolari può variare (crediti imposta estero).
Interessi su conti correnti/postali ereditati26% ritenuta alla fonte a titolo d’impostaGià trattenuta dalla banca alla liquidazione.
Interessi su Titoli di Stato italiani12,5% imposta sostitutivaTitoli Stato sono esenti da imposta di successione, ma i relativi interessi continuano a essere tassati con aliquota privilegiata.
Redditi da fabbricati (canoni di locazione percepiti dopo la morte)Irpef ordinaria (aliquota marginale erede) o cedolare secca 21%/10% se opzioneL’erede dichiara i canoni dal giorno successivo al decesso. Se più eredi comproprietari, ciascuno per la sua quota.
Plusvalenza vendita immobile ereditatoEsente se decorsi >5 anni dall’acquisto originario del de cuius; altrimenti tassabile come reddito diverso (IRPEF ord.)Se l’immobile era prima casa del de cuius o dell’erede, esente a prescindere dal periodo di possesso.
Plusvalenze su cripto-attività**** (Bitcoin, etc.) realizzate dall’erede26% imposta sostitutiva (33% dal 2026)Esonero se <€2.000 complessive nel periodo. Base cost = valore al decesso (step up grazie rideterminazione Legge 197/2022).
Interessi e altri redditi finanziari esteri (non già tassati alla fonte) ereditati26% imposta sostitutiva in dichiarazione (IVAFE separata sul capitale)L’erede compila Quadro RL/RM per indicarli se percepiti. Credito d’imposta per eventuali ritenute estere subite.
Polizze vita (capitali percepiti dall’erede)Esenti da IRPEF per componente capitale; interessi maturati soggetti a imposta sostitutiva 26%L’assicuratore normalmente trattiene alla fonte la parte tassabile (rendimento finanziario).

Le tabelle ci ricordano la doppia dimensione: da un lato le imposte di trasferimento (successione/donazione), dall’altro la tassazione dei redditi e plusvalori. L’erede deve fronteggiare entrambe: spesso paga zero di imposta di successione (grazie alle franchigie), ma poi può trovarsi a pagare IRPEF sulle rendite dei beni e sulle eventuali plusvalenze. Una pianificazione accurata può ridurre il carico (es. suddividere o vendere beni in modo da sfruttare esenzioni).

8. Domande frequenti (FAQ)

Passiamo ora a rispondere ad alcuni quesiti ricorrenti che debitori ed eredi si pongono in materia di accertamento patrimoniale e successioni.

D: Sono erede di una persona con numerosi investimenti all’estero; devo compilare il quadro RW anche se il de cuius non l’ha mai fatto?

R: Sì. Il quadro RW va compilato dall’erede per indicare i beni esteri di cui entra in possesso. L’obbligo di monitoraggio fiscale sugli asset esteri è personale e attuale: che il defunto avesse omesso o meno, ora tu come erede detieni quei patrimoni e devi dichiararli . Se il de cuius non ha dichiarato i patrimoni esteri in passato, gli eredi possono essere responsabili in solido delle sanzioni da monitoraggio, ma solo entro il valore ereditato . In pratica, se emergono violazioni RW del defunto, l’Agenzia talvolta tende a notificarle agli eredi: voi potrete opporre che le sanzioni del defunto non sono trasmissibili, ma attenzione perché la giurisprudenza è incerta su sanzioni “proprie” come RW. Per prudenza, conviene presentare un ravvedimento operoso per gli anni passati di mancata compilazione RW (pagando il minimo di sanzioni ridotte) . In questo modo regolarizzate la posizione ed evitate una contestazione piena con sanzioni massime.

D: Gli avvisi di accertamento emessi dopo la morte del contribuente sono nulli?

R: Non sono nulli per il solo fatto di essere emessi dopo la morte, ma devono essere correttamente intestati e notificati agli eredi (collettivamente o individualmente). L’art. 65 DPR 600/1973 stabilisce che dopo il decesso gli atti fiscali vanno notificati “nei confronti degli eredi del contribuente” . Quindi un avviso intestato ad “XY deceduto” e consegnato presso la sua vecchia residenza è nullo. Invece, un avviso intestato a “Eredi del Sig. XY” e notificato ad uno degli eredi (o presso l’ultimo domicilio del defunto ma a mani di un erede) è valido. Importante: la legge non richiede che siano notificati a tutti gli eredi, uno solo può far decorrere termini per tutti (sono litisconsorzi necessari, ma la notifica a uno produce effetti, poi l’ufficio dovrebbe integrare notificando agli altri però). In ogni caso, se l’Agenzia notifica erroneamente al defunto, l’atto è impugnabile e verrà annullato . È buona norma comunicare all’ufficio la morte del contribuente e i dati degli eredi, per evitare intoppi.

D: Come posso provare che un versamento sul conto del de cuius non è reddito ma semplice risparmio?

R: Attraverso documenti che ne attestino la provenienza. Ad esempio: – Contratto di vendita di un bene stipulato dal de cuius: se il giorno X c’è un versamento 50.000 e puoi esibire atto di vendita auto per 50.000 dello stesso giorno, dimostri che non è un reddito occulto ma il ricavo di cessione di un bene (già tassato come atto di per sé o non imponibile se bene personale). – Restituzione di un prestito: se esiste scrittura privata o bonifico di un amico che restituisce denaro prestato in passato. – Donazione ricevuta dal de cuius: se il defunto ha ricevuto lui una donazione (entro la franchigia non era soggetta a imposta, ma fiscalmente non è reddito). – Prelievo da altri conti: se puoi mostrare che quel versamento viene da contanti prelevati da un altro conto del de cuius (giro di cassa). In mancanza di prova documentale, l’Agenzia applicherà la presunzione che sia reddito tassabile . Pertanto è essenziale predisporre un memorandum per ogni operazione contestata, con allegati i documenti possibili. La Cassazione dice che contano molto i documenti: le mere spiegazioni orali non bastano. Se proprio non hai nulla, punta su elementi logici (es. “mio padre aveva accumulato risparmi in casa negli anni con redditi già tassati”) ma sappi che reggono poco senza pezze d’appoggio.

D: Le sanzioni tributarie del de cuius passano agli eredi?

R: No. Per legge (art. 8 D.Lgs. 472/97) le sanzioni amministrative tributarie sono personali e non si trasmettono agli eredi . Gli eredi rispondono solo di imposte e interessi. Quindi se ricevete cartelle che includono sanzioni riferite a violazioni del defunto, dovete impugnarle chiedendo lo stralcio delle sanzioni. L’ufficio normalmente, venuto a conoscenza del decesso, dovrebbe sgravare d’ufficio le sanzioni, ma non sempre avviene. Esempio: se in un avviso di accertamento intestato agli eredi vedi sanzione 90% per infedele dichiarazione del defunto, sappi che quella non è dovuta. Ti conviene comunque pagare la sola imposta (per fermare interessi) e impugnare per far annullare le sanzioni. Eccezione: le sanzioni processuali (es. sanzione per lite temeraria o spese di giustizia) non sono “tributarie” ma civili, e quelle sì si trasmettono come debito pecuniario. Ma parliamo di casi rari.

D: Se il de cuius aveva un contenzioso tributario pendente, cosa succede?

R: Gli eredi subentrano nel processo. Devono costituirsi in giudizio (come parte che prosegue) davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente, menzionando la morte e la loro qualità . Se non lo fanno, il processo potrebbe essere dichiarato estinto per inattività, con perdita (eventuale) della causa. Dunque è fondamentale che – magari tramite il difensore che già seguiva il defunto – gli eredi si attivino. Possono poi decidere se proseguire la linea difensiva oppure valutare un accordo transattivo con l’Agenzia (oggi possibile con conciliazione giudiziale). Una valutazione importante: se il debito è superiore all’attivo ereditario, potrebbe convenire rinunciare all’eredità per non ereditare anche il contenzioso (ciascuno ha 10 anni per rinunciare, purché non abbia già accettato). In tal caso il processo si estingue perché non c’è più parte (lo Stato incasserà nulla, ma almeno gli eredi non pagano di tasca propria). Se invece il contenzioso può portare a far annullare un atto e così liberare l’asse da un debito, conviene proseguirlo.

D: Come gestire le criptovalute ereditate?

R: Bisogna innanzitutto identificare i wallet e gli exchange utilizzati dal de cuius. Occorre recuperare le chiavi private dei wallet e le credenziali degli account sugli exchange. Dal punto di vista fiscale e pratico: – È necessario convertire le criptovalute in euro alla data del decesso (valutazione di mercato) per determinarne il valore imponibile in successione e indicarlo nella dichiarazione . Ad esempio, se papà aveva 2 BTC, valorizzarli al tasso di cambio del giorno della morte (es. €50k ciascuno = €100k). Su tale importo si paga l’eventuale imposta di successione (ma normalmente rientra in franchigia). – Successivamente, le eventuali plusvalenze realizzate dall’erede (cioè aumenti di valore successivi) saranno tassate al 26% (33% dal 2026) al momento in cui si vendono le cripto o le si scambiano con altre monete. Se l’erede invece le tiene, paga solo l’IVAFE (lo 0,2% annuo come imposta di bollo sul valore al 31/12). – I wallet su exchange esteri vanno dichiarati nel quadro RW e scontano IVAFE 0,2%. Se l’exchange è italiano, paghi comunque bollo (di solito applicato direttamente dall’exchange). – È opportuno conservare con cura le chiavi private e documentare ogni transazione che farai, perché la Guardia di Finanza potrebbe chiedere conto della movimentazione (specialmente se importi elevati). Ad esempio, se vendi e bonifichi sul tuo conto €200k derivanti da crypto ereditate, tieni traccia della provenienza per eventuali controlli antiriciclaggio. – Nota bene: se ignoravi l’esistenza di certe criptovalute e le scopri dopo tempo (caso non raro, qualcuno trova un hardware wallet dopo mesi), potresti aver omesso RW nel frattempo. Appena le scopri, dichiarale presentando dichiarazione integrativa e paga IVAFE arretrata magari con ravvedimento. La buona fede (non conoscevi l’esistenza) può aiutarti a ottenere riduzione sanzioni, ma formalmente l’obbligo c’era comunque. – Sul fronte penale: se l’omissione di dichiarazione delle cripto supera le soglie di reato (es. non dichiari €10 milioni di crypto volontariamente), potrebbe configurarsi dichiarazione infedele. In tal caso valuta subito il ravvedimento operoso: pagando tutto e dichiarando spontaneamente si ottiene la non punibilità .

D: Posso evitare di pagare l’imposta di successione intestando i beni a un trust o a una fondazione estera?

R: La pianificazione successoria con trust o fondazioni deve essere genuina e non simulata. Se crei strumenti artificiosi solo per eludere tasse o creditori, rischi grosso. Trust interposti, creati col solo scopo di sottrarre beni alla tassazione o al Fisco, vengono disconosciuti: l’Agenzia delle Entrate li ignora e applica l’imposta di successione come se i beni fossero trasferiti direttamente agli eredi . Inoltre può contestare abuso del diritto e pretendere sanzioni. Per evitare ciò: – È consigliabile affidarsi a professionisti esperti in trust e rispettare tutte le formalità e sostanza: il trust deve avere uno scopo legittimo (es. tutela di familiare disabile, continuità aziendale, ecc.), un trustee indipendente, e va dichiarato al Fisco (quadri RW, eventuale richiesta di codice fiscale del trust se produce redditi tassabili). – Se il trust è estero e opaco (beneficiari non individuati), l’Amministrazione ha strumenti per tassare comunque (presume i beneficiari noti come possessori pro-quota di redditi). In breve, non improvvisare soluzioni trust fai-da-te solo per non pagare imposte: il risparmio d’imposta non può essere l’unica ragione. Se il trust ha una solida motivazione extrafiscale, le eventuali agevolazioni (ad es. esenzione imposta successione) saranno legittime; se è fittizio, neppure quella finalità si raggiungerà, e ti troverai a pagare imposte più sanzioni e interessi, oltre magari a cause annesse.

D: Cosa succede se scopro che il co-titolare del conto ha prelevato somme ingenti prima della morte?

R: Puoi agire civilmente per chiedere la restituzione all’asse ereditario delle somme, dimostrando che i prelevamenti non erano giustificati da esigenze familiari o da un mandato per conto del defunto . In pratica, dovrai citare in giudizio il contitolare (ad es. l’altro figlio che ha svuotato il conto) e provare che: – La contitolarità era solo formale (conto joint per praticità, ma i soldi erano del de cuius). – I prelievi fatti non sono stati usati per il defunto (es. non pagava badante o spese mediche, ma se li è tenuti). – Magari che il contitolare aveva promesso di tenerli da parte per la divisione (anche testimonianze). La Cassazione ha stabilito che ogni prelevamento va esaminato con criteri presuntivi per valutare l’obbligo di restituzione . Quindi il giudice guarderà voce per voce: – 10k prelevati il 5/3: se l’altro mostra ricevute di ospedale per 10k pagate quel giorno, allora quel prelievo era destinato alla cura del genitore -> niente restituzione. – 15k prelevati il 20/6: nessuna giustificazione e nello stesso mese il contitolare ha comprato un’auto -> probabile uso personale, quindi deve restituire quei 15k all’asse. Va detto che queste cause possono essere lunghe e non sempre fruttano (se i soldi sono già stati spesi, recuperare dal fratello insolvente potrebbe essere teorico). Ma servono a chiarire le quote. Spesso, la minaccia di tale azione porta il contitolare a più miti consigli e a trattare una soluzione amichevole (es. riconosce una maggiore quota agli altri su altri beni per compensare). Dal lato fiscale, come detto, se il contitolare ha abusato, l’Agenzia potrebbe considerare quelle somme come uscita dall’asse in modo simulato e potrebbe intervenire (ad es. con revocatoria o riqualificare come donazione verso di lui e tassarla). Quindi parallelamente valuta informare l’Agenzia, specie se i soldi restano in suo possesso, così non li faccia sparire ulteriormente.

D: Il Fisco può utilizzare prove acquisite illegalmente (es. intercettazioni senza autorizzazione) per accertare le imposte?

R: La Cassazione ha chiarito che nel diritto tributario non vige un generale divieto di usare prove illecitamente acquisite; la regola di esclusione dell’art. 191 c.p.p. (per cui le prove penali illegittime non valgono) si applica solo al processo penale. Quindi l’Agenzia può utilizzare tali prove salvo violazione di diritti fondamentali . In sostanza: – Se le prove sono state ottenute violando norme sulla privacy o procedurali minori, ad es. tabulati bancari acquisiti senza autorizzazione formale, documenti carpiti in modo irregolare, in genere nel tributario possono essere usate. Cass. 8452/2025 lo ha sancito espressamente . Quindi non serve tentare di eccepire “questa prova è illegittima” a meno che… – …l’acquisizione non abbia leso un diritto fondamentale (domicilio inviolabile, segreto epistolare, difesa). Ad esempio, una perquisizione domiciliare senza mandato che porta a trovare documenti potrebbe essere contestata come nullità derivata nel processo tributario in quanto contraria a un diritto costituzionale (domicilio). Ma la giurisprudenza tributaria finora tende a dire: se non c’è stata compressione di un diritto costituzionale (es. intercettazione ambientale non autorizzata è forse lesiva di privacy), allora ok. Il confine è labile e i giudici tributari raramente escludono prove. In pratica, se pensi che l’Agenzia stia usando dati ottenuti illegalmente, puoi sollevare la questione nel ricorso, ma sappi che le Commissioni spesso sorvolano. Dovresti eventualmente impugnare in Cassazione facendo valere la gravità della violazione. Per esempio, la Cass. qualche anno fa escluse l’uso in tributario di documenti rubati da un dipendente infedele (perché incentivava reati). Ma su cose minori, chiudono un occhio. Quindi la tua difesa principale dev’essere sul merito, non far troppo affidamento sull’inutilizzabilità.

9. Simulazioni pratiche

Passiamo ora a qualche caso concreto, per illustrare come applicare i concetti in situazioni tipiche. N.B.: i seguenti scenari sono ipotetici ma realistici, riferiti alla normativa italiana vigente, con nomi di fantasia.

9.1 Caso: titoli su conti esteri e omissione quadro RW

Scenario: Mario eredita dal padre defunto un pacchetto di azioni quotate su un broker svizzero e un conto corrente in Francia con saldo €500.000. Il padre non aveva mai compilato il quadro RW per questi asset esteri. Due anni dopo la morte, l’Agenzia delle Entrate riceve informazioni dallo scambio automatico (CRS) e avvia un accertamento .

Passaggi per difendersi:

  1. Verifica della prescrizione: innanzitutto, controllare gli anni contestati. L’omessa indicazione nel quadro RW ha sanzione amministrativa ma anche rilevanza penale se associata a imposta evasa >50k. L’Agenzia ha cinque anni per contestare l’omessa compilazione del RW (termine di decadenza ordinario) . Nel nostro caso, il padre è morto nel 2023 e non aveva dichiarato questi asset per il 2022 e 2021 (ad esempio). Se l’accertamento arriva nel 2025, i periodi 2020 e precedenti sono già decaduti. Quindi Mario può far presente che l’anno 2020 non è più sanzionabile. Concentrarsi su 2021-2022.
  2. Ravvedimento operoso: Mario può presentare una dichiarazione integrativa per gli anni pregressi ancora aperti (2021, 2022) compilando il quadro RW e pagando sanzioni ridotte prima di ricevere formale atto impositivo . Se ha già ricevuto un avviso bonario o lettera di compliance, può ancora ravvedersi con riduzione minima? Dipende, ma fino a notifica accertamento c’è margine. In alternativa, se l’Agenzia ha già notificato l’accertamento, Mario potrebbe chiedere la definizione agevolata se prevista (condono sanzioni, etc., come nelle “sanatorie” di solito possibili su RW).
  3. Dimostrazione della provenienza: Mario deve provare che le somme depositate derivano da fonti legittime e già tassate oppure non imponibili. Egli raccoglie quindi:
  4. Gli estratti del broker svizzero che mostrano che le azioni derivavano da investimenti fatti dal padre con fondi provenienti dall’Italia già tassati (se possibile).
  5. Contratti di compravendita o movimenti bancari che mostrino che parte di quei €500k erano, ad esempio, provento della vendita di un immobile in Francia su cui si è pagata l’imposta locale.
  6. Certificazioni fiscali estere (ad es. la banca francese fornisce un documento attestante che sugli interessi quel conto ha già applicato ritenuta alla fonte). Tutto ciò per contestare l’eventuale “presunzione di evasione” dell’Ufficio .
  7. Imposta di successione: Mario verifica se per quei beni esteri era dovuta imposta di successione in Italia. I beni mobili (conti, titoli) di un residente italiano sono soggetti a imposta di successione italiana, con credito d’imposta per eventuali successioni estere. Se Mario non ha pagato nulla, deve ora versare l’imposta italiana (4% oltre franchigia se parente in linea retta). Poniamo che il totale estero fosse €600k (azioni+conto): franchigia 1M, nessuna imposta. Quindi ok. Diversamente, se fosse dovuta, occorre regolarizzare presentando dichiarazione di successione integrativa. Inoltre, in assenza di quadro RW, l’IVAFE (imposta sul valore attività finanziarie estere) non è stata versata: 0,2% annuo sul saldo del conto. L’Agenzia ora la chiederà con sanzioni. Mario potrà pagarla con interessi e forse ottenere riduzione sanzioni se collabora.
  8. Responsabilità dell’erede: ricordare che le sanzioni non si trasmettono se riferite a violazioni del padre . Quindi, se contestano al defunto la mancata compilazione RW 2022 con sanzione 15%, Mario come erede non dovrebbe pagarla. Tuttavia, se contestano a Mario di non aver dichiarato nel 2023 il possesso ereditato (un suo obbligo), quella è sua sanzione. Pertanto:
  9. Mario impugnerà l’atto chiedendo l’annullamento delle sanzioni relative alle annualità in cui l’obbligo era del padre.
  10. Pagherà invece le sanzioni (ridotte se possibile) per l’omissione sua successiva (se per ipotesi nel 2024 non aveva ancora dichiarato).
  11. Se l’Agenzia volesse imputargli il reato di omessa dichiarazione per il padre (difficile, perché è personale e cessato con morte), Mario opporrà che la responsabilità penale è personale. Eventualmente, se ravvisassero dichiarazione infedele per la sua frazione di anno, la somma evasa è sotto soglia se solo IVAFE.

Esito atteso: Con una difesa ben documentata, Mario potrebbe ottenere: – L’annullamento delle sanzioni relative alle violazioni del padre. – La riduzione delle sanzioni a suo carico (magari con adesione) per la parte post mortem. – Pagare le imposte dovute (IVAFE arretrata, eventuale imposta successione se emerge) senza sanzioni eccessive. – Evitare conseguenze penali dimostrando di aver agito in buona fede e attivandosi spontaneamente (magari convincendo la GdF di archiviare eventuale notizia criminis).

9.2 Caso: conti cointestati e prelevamenti

Scenario: Lucia era cointestataria di un conto con la madre defunta. Negli ultimi due anni la madre aveva effettuato versamenti di €100.000 dalla propria attività commerciale e Lucia aveva prelevato €50.000 per assistere la madre malata. Dopo il decesso, gli altri eredi (fratelli di Lucia) l’accusano di aver sottratto somme indebite e l’Agenzia presume redditi non dichiarati sul conto .

Difesa:

  1. Dimostrazione del mandato: Lucia deve fornire prova che i prelevamenti erano destinati alle spese di cura della madre e non costituiscono reddito proprio . Lei raccoglie quindi fatture mediche, ricevute di farmaci, bonifici a badanti e spese ospedaliere per un totale di €50.000, coincidenti con i prelievi effettuati. Ciò dimostra che ha agito quasi da “amministratrice” dei soldi materni per finalità familiari, non per arricchirsi.
  2. Superamento della presunzione fiscale: la madre era un’imprenditrice, quindi formalmente l’art. 32 DPR 600/73 consente al Fisco di presumere che sia i versamenti che i prelevamenti sul suo conto fossero ricavi/ricavi occultati. Tuttavia, la difesa di Lucia evidenzierà che:
  3. I prelevamenti della figlia non generano reddito per lei, erano spesi per la madre.
  4. La legge (dopo Corte Cost. 228/2014) non consente presunzioni sui prelevamenti a carico di soggetti non imprenditori (Lucia non lo è); e nemmeno sulla madre per i prelevamenti, se può provare la destinazione.
  5. In base alla Cassazione 4142/2025, occorre valutare l’uso delle somme e, se destinate alla cura familiare, non è dovuta restituzione né tassazione su di esse . Lucia allega questa sentenza a supporto.
  6. Per i versamenti di €100.000 sul conto (frutto dell’attività materna), Lucia sostiene che la madre li aveva dichiarati regolarmente nella contabilità della sua azienda (se vero, esibire bilanci). Se qualcosa non risulta dichiarato, potrebbe emergere un’imposta evasa. A quel punto Lucia, come erede, potrà pagare quell’imposta ma senza sanzioni (erano del de cuius).
  7. Accettazione con beneficio d’inventario: Lucia, per sicurezza, può limitare la sua responsabilità per i debiti della madre dichiarando il beneficio d’inventario , specialmente se teme che i fratelli la facciano risultare debitrice verso l’asse. Così facendo:
  8. Se davvero emergesse un obbligo di restituzione di parte delle somme, Lucia risponderebbe solo con ciò che ha ereditato, e potrebbe compensare la sua quota.
  9. Protegge i suoi beni personali da eventuali azioni dei fratelli (che dovrebbero rivolgersi ai beni inventariati della madre, di cui peraltro quei €50k farebbero già parte avendoli lei spesi per la madre).
  10. Nel contempo, il beneficio tranquillizza anche il Fisco: sanno che l’attivo e il passivo sono separati e regolamentati.

Possibile esito:In sede civile tra coeredi: i fratelli, viste le pezze giustificative, comprendono che Lucia non ha abusato ma ha sostenuto spese che comunque avrebbero gravato sull’asse (cure della mamma). Potrebbero allora rinunciare ad azioni contro di lei o trovare un accordo (es. le riconoscono magari una modesta ricompensa per l’assistenza, ma non i €50k interi perché erano spesi per la madre). – In sede fiscale: l’Agenzia, davanti alla documentazione, non troverà redditi occultati: i €100k di versamenti erano forse in parte incassi dichiarati nell’IVA della madre (vanno controllati); i €50k di prelievi, spesi per spese mediche, non generano base imponibile. Lucia, se necessario, potrà integrarre la dichiarazione della madre per dedurre quelle spese sanitarie (detraibili al 19% se certificate). Al limite, se qualche ricavo di €100k non era stato dichiarato dalla madre, gli eredi pagheranno la relativa imposta, ma senza multe per via dell’esimente art. 8 D.Lgs 472/97. – Lucia, avendo benefici d’inventario, negozia dal punto di forza: i fratelli non possono facilmente farle causa perché le spese mediche sono debiti prededucibili nell’asse (quindi dovrebbe pagarli l’asse prima di ripartire). Anche il Fisco accetterà di buon grado la situazione se le sue ragioni (IVA, IRPEF della madre) vengono soddisfatte fino a capienza dell’asse e stop.

9.3 Caso: eredità con criptovalute nascoste

Scenario: Giuseppe muore lasciando un portafoglio hardware con criptovalute (Bitcoin ed Ether) per un valore di €200.000. I figli, ignari, non includono le crypto nella dichiarazione di successione. Dopo tre anni, un controllo della Guardia di Finanza scopre le valute durante una perquisizione (magari cercavano altro) .

Difesa:

  1. Regolarizzazione tardiva: appena le criptovalute vengono scoperte, gli eredi presentano una dichiarazione integrativa di successione per includerle, e versano l’imposta di successione dovuta (se dovuta; probabile niente se rientra in franchigia) e l’IVAFE arretrata non pagata. Questa regolarizzazione è spontanea solo a metà, perché avviene dopo la scoperta. Quindi non potranno godere di ravvedimento su sanzioni (perché la violazione è contestata). Tuttavia, la presentazione rapida dimostra buona fede rinnovata e potrà essere valutata a loro favore. In ogni caso, la GdF redige PVC per omessa dichiarazione RW e possibile evasione. Gli eredi non potranno beneficiare del ravvedimento perché l’ispezione ha già constatato l’omissione . Ma potranno più avanti proporre in sede di accertamento una definizione agevolata o transazione sulle sanzioni.
  2. Valutazione alla data di apertura della successione: un punto chiave sarà determinare il valore delle crypto al momento del decesso di Giuseppe . Perché se, ad esempio, i 200k attuali derivano in parte da un aumento di valore successivo, quella plusvalenza post mortem compete agli eredi ed è tassabile come reddito diverso. Quindi occorre quantificare: se alla morte le crypto valevano €150k, e ora 200k, i 50k di crescita sono reddito degli eredi, teoricamente soggetto a 26%. Loro dovrebbero dichiararli (o averli dichiarati se venduti). Se non li hanno venduti, nessuna tassazione immediata su plusvalore latente, ma resta l’omissione di RW.
  3. Gli eredi faranno predisporre da un consulente una perizia con i valori spot di Bitcoin ed Ether al giorno del decesso e allegarla, per fissare il dato.
  4. Documentazione: devono dimostrare la buona fede – cioè che davvero non conoscevano l’esistenza del wallet – per ottenere quantomeno la riduzione delle sanzioni per circostanze attenuanti (se la legge lo consente) . Potrebbero raccogliere testimonianze (es. amici che confermano che Giuseppe teneva segreti i suoi investimenti), mostrare che il wallet era ben nascosto. Questo non li esonera dall’obbligo, ma può convincere il Dirigente a irrogare sanzioni verso il minimo edittale. Se invece emergesse che uno dei figli in realtà sapeva e ha taciuto deliberatamente (mala fede), peggiora la posizione.
  5. Possibile reato: qui la GdF segnala probabilmente la fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), perché l’omissione di cespiti in successione non punisce penalmente, ma l’omissione di €200k in RW e quindi di eventuali redditi connessi, se supera soglia, sì. La soglia di imposta evasa per art.4 è 150k. Se le crypto avessero generato imposte evase oltre 150k (improbabile, su 200k di attività non dichiarata l’imposta – solo IVAFE annuale – è poca, ma se considerano che quei 200k provenivano da redditi occultati, potrebbero costruire un capo di imputazione). Comunque, supponiamo contestino dichiarazione infedele per l’omissione RW su quadro Redditi (magari dicono: “avete omesso di dichiarare €X di redditi crypto”). In tal caso:
  6. Gli eredi potrebbero puntare al patteggiamento per evitare il processo, soprattutto se c’è evidenza (wallet trovato).
  7. Oppure alla non punibilità per particolare tenuità se l’importo evaso (ipoteticamente, l’IVAFE di pochi euro, o redditi di piccolo taglio) è modesto e l’episodio isolato.
  8. O far valere che l’errore è stato indotto dalla novità del quadro normativo (fino al 2022 le crypto erano in area grigia, molti non dichiaravano; la L.197/2022 ha chiarito, entrando in vigore 2023).
  9. Soprattutto, possono cercare di estinguere il debito tributario (pagando imposte, sanzioni, interessi) prima dell’eventuale dibattimento penale, così da invocare la causa di non punibilità di cui all’art. 13 D.Lgs. 74/2000 . Se la Procura li chiama, possono presentarsi con ricevute di pagamento integrale e chiedere l’archiviazione ex art. 13 (per infedele e omessa dichiarazione è prevista).

Esito possibile: – In sede tributaria, verrà emesso un accertamento per: – Sanzione RW omessa (3-15% su €200k per ogni anno, quindi max €30k anno, min €6k anno, supponiamo 2 anni = range €12k-€60k). – IVAFE evasa: 0,2% di 200k = €400/anno, su 2 anni = €800, con sanzione 30% = €240. – Forse plusvalenza non dichiarata se vendettero un po’ di crypto: es. venduto 50k di BTC, tassazione 26% = €13k, sanzione 100% = €13k. Loro faranno ricorso chiedendo quantomeno sanzioni minime e forse integrale annullamento per un anno prescritto (3 anni trascorsi, se contestano oltre i 5, ma 3 anni passati scoperta tardiva, dovrebbero fare atto per 3 anni fa dove c’è penalità raddoppio? Eh, possibile invochino il raddoppio termini in caso di reato). Con conciliazione potrebbero chiudere pagando l’imposta e riducendo sanzioni ad un terzo. – In sede penale, se mostrano ravvedimento e pagamento, può finire senza condanne. Magari un patteggiamento a multa sospesa. – La lezione per loro e per altri: meglio dichiarare tutto, anche le cose “invisibili” come le crypto, perché prima o poi emergono.

10. Approfondimenti giurisprudenziali recenti

Infine, presentiamo alcuni focus su pronunce degli ultimi anni (2023-2025) particolarmente significative sugli argomenti trattati, con l’indicazione degli estremi per chi volesse approfondire.

10.1 Presunzioni bancarie e onere della prova – Cassazione 2025

La sentenza della Corte di Cassazione n. 8452/2025 ha affrontato l’ammissibilità delle prove illegittime in materia tributaria. I giudici hanno chiarito che non esiste un generale divieto di utilizzare prove acquisite in violazione della privacy o di altre norme nel processo tributario, a differenza del processo penale dove l’art. 191 c.p.p. impone l’inutilizzabilità . Questa pronuncia rafforza la posizione dell’Agenzia, che può basarsi ad esempio su documenti bancari ottenuti senza l’autorizzazione del PM o su segnalazioni anonime, purché non siano lesi diritti fondamentali. Per il contribuente significa che eventuali vizi procedurali nell’acquisizione di prove (come un PVC redatto oltre i 60 giorni dal fine verifica, o dati bancari ottenuti senza contraddittorio) non garantiscono l’esclusione di tali elementi: dovrà comunque contestarne il merito o la gravità della violazione (facendo valere, se possibile, la tutela di rango costituzionale).

10.2 Costi deducibili e capacità contributiva – Ordinanza Cassazione 23741/2025

L’ordinanza n. 23741/2025 ha ribadito che, nei casi in cui l’Amministrazione ricostruisca induttivamente il reddito del contribuente sulla base dei versamenti su conti correnti, deve comunque considerare i costi deducibili sostenuti per realizzare quei ricavi, altrimenti viola il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione . Ciò significa che gli eredi, quando contestano un accertamento bancario, devono allegare le spese sostenute dal de cuius in relazione alle somme versate. Esempio: se su un conto emergono €100.000 di entrate non giustificate, ma vi sono anche bonifici in uscita per forniture per €70.000, l’ufficio non può tassare 100 ignorando i costi 70, perché il reddito netto sarebbe 30. Questa pronuncia va nella direzione di attenuare la rigidità delle presunzioni bancarie a carico dei contribuenti, introducendo una sorta di equità correttiva.

10.3 Conti cointestati e presunzione di contitolarità – Cassazione 4142/2025

La sentenza n. 4142/2025 ha esaminato il caso di un conto corrente cointestato a due fratelli con la madre. La Corte ha stabilito che la presunzione di contitolarità in parti uguali può essere superata se si dimostra che le somme depositate erano esclusivamente della madre e che i prelevamenti del figlio erano destinati a soddisfare bisogni familiari . Il giudice di merito deve analizzare i singoli prelevamenti con criteri presuntivi; solo se non emergono giustificazioni il coerede deve restituire all’asse . Questa sentenza recepisce l’orientamento secondo cui non basta la cointestazione formale a dividere la proprietà: conta la provenienza dei fondi e l’utilizzo concreto. In pratica, in cause tra coeredi (e anche in accertamenti fiscali con conti cointestati), si dovrà entrare nel merito di chi ha alimentato il conto e perché le somme sono state mosse. Una contitolarità fittizia – tipico il caso del figlio delegato a usare il conto del genitore – non gioca scherzi: i soldi restano del genitore e rientrano nell’eredità.

10.4 Accettazione con beneficio d’inventario per minori – Sezioni Unite 31310/2024

Le Sezioni Unite, con la sentenza 31310/2024, hanno risolto un contrasto sul beneficio d’inventario per i minori. Hanno stabilito che la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, anche se non seguita dall’inventario entro i termini, produce l’acquisto della qualità di erede; il minore non può rinunciare successivamente e resta responsabile nei limiti del patrimonio ereditato . Questa pronuncia ha impatto su molti casi pratici in cui il rappresentante legale omette l’inventario: finora si discuteva se il minore decadeva dal beneficio (diventando erede puro) oppure se l’accettazione fosse nulla. La Cassazione ha optato per la prima: il minore diventa erede a tutti gli effetti, però (si sottintende) sempre con la responsabilità limitata al valore dei beni ereditari, non illimitata. Ciò richiama gli eredi e i tutori a curare l’inventario, altrimenti si cristallizza la situazione senza più possibilità di rinuncia.

10.5 Obbligo di segnalazione patrimoniale e misura antimafia – Sezioni Unite 18474/2024

Le Sezioni Unite con la sentenza 18474/2024 hanno interpretato l’art. 30 L. 646/1982, che impone a determinate categorie di soggetti (indagati per reati mafiosi, sottoposti a misure di prevenzione) di comunicare variazioni patrimoniali superiori a €10.000. La Corte ha stabilito che, in caso di eredità, l’obbligo scatta dal momento dell’accettazione e non dalla morte del de cuius . Ciò è rilevante per evitare condanne per omessa comunicazione se l’erede non ha ancora accettato. In altri termini, chi è sottoposto a sorveglianza speciale e viene chiamato all’eredità non deve comunicare nulla finché non decide di accettare, perché prima non c’è certezza di arricchimento patrimoniale. Questa interpretazione può estendersi analogicamente ad altri contesti di obblighi dichiarativi simili.

10.6 Tassazione delle criptovalute e pronunce giurisprudenziali

In materia di criptovalute, nel 2023-2025 si sono susseguite pronunce che hanno confermato l’obbligo di dichiarare i redditi percepiti in crypto. La Corte di Cassazione, in diversi procedimenti, ha affermato che il corrispettivo percepito in criptovalute (ad esempio per la vendita di NFT o per la prestazione di servizi remunerati in crypto) deve essere convertito in euro e dichiarato ai fini IRPEF. La Legge 197/2022 ha introdotto un regime organico di tassazione al 26% (33% dal 2026) e l’obbligo di inserire i wallet esteri in RW . Tali novità normative sono state recepite positivamente dalla giurisprudenza: ad esempio, una Commissione Tributaria del 2023 ha ritenuto legittimo tassare come reddito diverso la plusvalenza da conversione di Bitcoin in euro, pur in assenza di una norma specifica all’epoca, richiamando principi generali. Ora che la norma c’è, il contenzioso dovrebbe diminuire, ma rimane un’area di attenzione. In sostanza, se prima c’era incertezza (alcuni sostenevano le crypto fossero fuori dal campo fiscale in mancanza di norma), ora quel dibattito è superato: chi non dichiara crypto-proventi verrà sanzionato e perderà in giudizio.

11. Conclusioni e consigli finali

L’accertamento fiscale su patrimoni ereditati è un processo complesso che coinvolge norme di diritto civile, tributario e penale. Gli eredi devono prestare particolare attenzione ai movimenti bancari del de cuius e fornire documentazione per superare le presunzioni. È importante conoscere la distinzione tra versamenti e prelevamenti, le peculiarità dei diversi tipi di beni (azioni, immobili, crypto), le regole del monitoraggio fiscale e le procedure da seguire per contestare avvisi e cartelle. La giurisprudenza recente ha chiarito alcuni punti controversi, come la presunzione di contitolarità dei conti cointestati, l’ammissibilità delle prove irregolari, l’obbligo di dedurre i costi in caso di accertamento induttivo e la responsabilità degli eredi nelle accettazioni con beneficio d’inventario .

Per prevenire contestazioni e difendersi efficacemente si suggerisce di:

  1. Ricostruire rapidamente il patrimonio del de cuius, acquisendo estratti conto, contratti e documenti contabili . Un quadro completo iniziale evita sviste (beni dimenticati, debiti non noti).
  2. Consultare professionisti qualificati (avvocati tributaristi, commercialisti) fin dall’inizio per predisporre la dichiarazione di successione e valutare se accettare con beneficio d’inventario . Un piccolo investimento in consulenza può far risparmiare molto dopo.
  3. Monitorare gli asset esteri e crypto, compilando correttamente il quadro RW e valorizzando i beni al momento del decesso . Non dare per scontato che “tanto non se ne accorgono”: oggi se ne accorgono.
  4. Impugnare tempestivamente gli avvisi e le cartelle: i termini sono molto perentori e la mancata reazione comporta decadenza del diritto di difesa . Ogni notifica va esaminata e, se c’è dubbio, presentare ricorso o istanza di sospensione.
  5. Collaborare con gli altri coeredi, redigere un inventario condiviso e evitare prelevamenti ingiustificati che potrebbero essere interpretati come appropriazioni indebite . La trasparenza interna alla famiglia riduce il rischio di liti e di “soffiate” al Fisco.

Seguire queste linee guida consente di ridurre il rischio di sanzioni e di affrontare con maggiore serenità un accertamento su patrimoni ereditati. In definitiva, dal punto di vista del debitore, “difendersi” significa soprattutto essere preparati e agire in modo tempestivo e consapevole, sfruttando tutti gli strumenti di tutela che l’ordinamento mette a disposizione.

12. Fonti normative e giurisprudenziali utilizzate

Di seguito si riportano le principali fonti normative e le sentenze citate nella guida:

  • Codice civile: articoli 459 e seguenti (successione); articoli 471, 484, 490 (beneficio d’inventario); articoli 713 e seguenti (divisione); articoli 524, 2901 e seguenti (rinuncia e revocatoria).
  • Codice penale: art. 648-bis (riciclaggio); art. 648-ter.1 (autoriciclaggio).
  • Codice di Procedura Civile: artt. 456 (competenza successioni); 599-601 (espropriazione di beni ereditari); 615 e 617 (opposizioni esecuzione).
  • DPR 600/1973: art. 32 (poteri di indagine e presunzioni sui movimenti bancari); art. 38 (accertamento sintetico); art. 65 (notifica degli avvisi agli eredi); art. 66 (sospensione termini per decesso).
  • DPR 602/1973: art. 36 (responsabilità liquidatori e soci in scioglimento società); art. 52 (ipoteca esattoriale); art. 76 (limiti impignorabilità prima casa).
  • DPR 633/1972: art. 51 (poteri di indagine IVA); art. 52 (accessi, ispezioni locali).
  • D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico Successioni e Donazioni): obblighi dichiarativi, franchigie ed aliquote; art. 3 co.4-ter (esenzione azienda familiare); art. 27 (rettifica valore se vendita entro 5 anni a maggior prezzo).
  • D.Lgs. 472/1997: art. 8 (non trasmissibilità delle sanzioni ai successori); art. 7 (concorso violazioni e continuazione per riduzione sanzioni).
  • Legge 212/2000 (Statuto del contribuente): art. 6 (tutela buonafede); art. 7 (obbligo di motivazione atti); art. 10 (affidamento); art. 12 (diritti del contribuente verificato, termine 60 gg).
  • D.Lgs. 74/2000: art. 4 (reato di dichiarazione infedele) ; art. 5 (omessa dichiarazione); art. 10 (occultamento scritture); art. 10-bis/10-ter (omesso versamento); art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento imposte) .
  • Legge 646/1982 (Misure antimafia): art. 30 (obbligo comunicazione variazioni patrimoniali) .
  • D.L. 167/1990: monitoraggio fiscale attività estere (quadro RW); sanzioni 3-15% .
  • D.Lgs. 231/2007: definizioni antiriciclaggio (valute virtuali) .
  • Legge 197/2022: introduzione di un regime fiscale per le cripto-attività (tassazione 26%, rivalutazione valori, sanatoria parziale) .
  • Cass. Civ. Sez. Un. 31310/2024: accettazione con beneficio d’inventario per minori .
  • Cass. Civ. Sez. Un. 18474/2024: obbligo di comunicare variazioni patrimoniali per soggetti in misure di prevenzione (decorrenza da accettazione) .
  • Cass. Civ. 4142/2025: conti cointestati, presunzione di contitolarità e criteri per restituzione somme .
  • Cass. Civ. 8452/2025: ammissibilità delle prove acquisite irregolarmente nel processo tributario .
  • Cass. Civ. 23741/2025: necessità di considerare costi deducibili negli accertamenti bancari induttivi .
  • Corte Costituzionale 228/2014: illegittimità della presunzione sui prelevamenti per professionisti .
  • Cass. Pen. 13844/2024: reato di sottrazione fraudolenta e trust autodichiarato come atto fraudolento .
  • Cass. Pen. 25348/2025: autoriciclaggio, definizione di attività dissimulatorie e sufficienza anche di operazioni tracciabili (deposito in banca di denaro illecito costituisce reato) .
  • Cass. Pen. 11704/2025: autoriciclaggio e clausola di non punibilità per uso personale (ha delimitato l’ambito di esenzione).
  • Cass. Pen. 27209/2025: sequestro preventivo e confisca per reati di riciclaggio/autoriciclaggio (conferma applicabilità per equivalente su crypto).
  • Cass. Civ. 708/2022: atti di liberalità compensativi in divisione ereditaria non sono tassabili come donazioni (principio di neutralità divisione).

Hai ricevuto un accertamento patrimoniale perché l’Agenzia delle Entrate ha rilevato beni, somme o incrementi patrimoniali derivanti da una successione? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento patrimoniale perché l’Agenzia delle Entrate ha rilevato beni, somme o incrementi patrimoniali derivanti da una successione?
Ti attribuiscono redditi presunti, sostenendo che il patrimonio ereditato non sia compatibile con il reddito dichiarato?
Temi che un’eredità lecita venga trasformata in imposte, sanzioni e interessi elevati?

Devi saperlo subito:

👉 i beni ricevuti per successione non sono reddito imponibile,
👉 l’eredità non dimostra evasione,
👉 moltissimi accertamenti patrimoniali che coinvolgono successioni sono errati, sproporzionati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco contesta le successioni,
  • quali errori commette più spesso,
  • come documentare correttamente l’origine ereditaria,
  • come difenderti in modo efficace.

Perché il Fisco Controlla le Successioni

Le successioni attirano l’attenzione dell’Agenzia perché:

  • producono incrementi patrimoniali improvvisi,
  • coinvolgono immobili, liquidità e investimenti,
  • possono essere gestite in tempi diversi dalla dichiarazione di successione,
  • spesso generano movimenti bancari rilevanti.

Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso errato):

👉 “Se il tuo patrimonio cresce improvvisamente, devi aver avuto redditi non dichiarati.”

Ma attenzione:

➡️ l’incremento da successione non ha natura reddituale,
➡️ il Fisco deve verificare l’origine, non presumere evasione.


Cosa Rientra nelle Successioni (In Modo Chiaro)

Rientrano nella successione:

  • immobili ereditati,
  • somme di denaro,
  • conti correnti e libretti,
  • titoli e investimenti,
  • quote societarie,
  • beni mobili di valore.

👉 Tutti beni a titolo gratuito, fiscalmente distinti dal reddito.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti patrimoniali legati alle successioni presentano errori gravi, tra cui:

  • considerare i beni ereditati come reddito,
  • ignorare la dichiarazione di successione,
  • non collegare i beni al de cuius,
  • confondere tempi di apertura della successione e utilizzo dei beni,
  • pretendere una tracciabilità immediata irrealistica,
  • applicare presunzioni automatiche,
  • motivazioni generiche (“incremento non giustificato”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Successione ≠ Reddito Imponibile

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che l’incremento deriva da redditi imponibili,
👉 non basta dimostrare che il patrimonio è aumentato.

I beni ereditati:

  • provengono da un trasferimento a titolo gratuito,
  • sono già stati tassati (o esenti) in sede di successione,
  • non costituiscono reddito IRPEF.

👉 L’eredità non si tassa come reddito.


Le Prove da Presentare per Difendersi

La difesa si fonda sulla prova dell’origine ereditaria dei beni.

Documentazione tipicamente utilizzabile:

  • dichiarazione di successione,
  • atti notarili,
  • certificato di morte,
  • documentazione bancaria del de cuius,
  • estratti conto di trasferimento,
  • atti di voltura immobiliare,
  • perizie o inventari.

👉 La prova ereditaria è spesso documentale e solida.


Come Costruire una Difesa Efficace sulla Successione

Una difesa efficace deve dimostrare:

  • chi era il titolare originario dei beni,
  • quando si è aperta la successione,
  • come i beni sono stati trasferiti,
  • perché non costituiscono reddito.

È utile predisporre:

  • una linea temporale patrimoniale,
  • il collegamento tra beni ereditati e incrementi contestati,
  • una spiegazione tecnica chiara e coerente.

👉 La chiarezza smonta la presunzione fiscale.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento patrimoniale fondato su beni ereditati è ribaltabile se:

  • l’origine successoria è documentata,
  • l’incremento è coerente con la successione,
  • manca continuità nei redditi presunti,
  • non esiste nesso temporale tra reddito e incremento,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il Fisco ignora le prove fornite,
  • la motivazione è generica o stereotipata.

👉 Un’eredità non può essere tassata per presunzione.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • tassazione di redditi inesistenti,
  • recuperi elevati di IRPEF e addizionali,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • iscrizioni a ruolo rapide,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • danni patrimoniali e familiari.

👉 Subire un accertamento su un’eredità è ingiusto e pericoloso.


Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)

1. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio serve per:

  • chiarire l’origine ereditaria,
  • produrre la documentazione,
  • bloccare presunzioni automatiche.

2. Ricostruire analiticamente la successione

La difesa efficace dimostra:

  • patrimonio del de cuius,
  • beni trasferiti,
  • tempi e modalità del passaggio.

📄 Prove tipiche:

  • atti notarili,
  • documentazione bancaria,
  • volture catastali.

3. Smontare la presunzione fiscale

È fondamentale dimostrare che:

  • l’incremento è patrimoniale,
  • non genera reddito,
  • non indica evasione.

👉 Senza presunzioni qualificate, l’accertamento non regge.


4. Bloccare gli effetti dell’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • impugnarlo nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere il patrimonio personale e familiare

La difesa serve a:

  • evitare esecuzioni forzate,
  • ridurre l’imponibile presunto,
  • tutelare beni ereditati e risparmi.

6. Gestire eventuali residui solo se realmente dovuti

Se resta un importo:

  • rateizzazioni fino a 120 rate,
  • definizioni agevolate quando disponibili,
  • soluzioni compatibili con la reale capacità contributiva.

Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti patrimoniali che coinvolgono successioni richiede competenza tributaria avanzata e capacità ricostruttiva.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento patrimoniale,
  • ricostruzione della successione e dei beni ereditati,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela del patrimonio personale e familiare.

Conclusione

Un accertamento patrimoniale fondato su una successione non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’origine reddituale delle somme, non limitarsi a presumere.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare la provenienza ereditaria dei beni,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • proteggere il tuo patrimonio.

👉 Agisci subito: negli accertamenti patrimoniali sulle successioni, la prova documentale è decisiva.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento patrimoniale su una successione è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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