Accertamento Nei Network Di Srl Collegate: Come Difendersi

L’accertamento fiscale nei network di SRL collegate è una delle forme di controllo più complesse e pericolose.
Quando l’Agenzia delle Entrate individua più società formalmente autonome ma tra loro collegate, tende spesso a ricostruire l’intero gruppo come un’unica realtà economica, imputando ricavi, costi o responsabilità in modo estensivo e talvolta arbitrario.

È fondamentale chiarirlo subito:
la presenza di più SRL collegate non implica automaticamente evasione fiscale o abuso del diritto.

Molti accertamenti nei network societari sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o ridimensionati se difesi con una strategia tecnica e coordinata.


Cosa si intende per network di SRL collegate

Nel contesto degli accertamenti fiscali, si parla di SRL collegate quando esistono, ad esempio:

• partecipazioni incrociate
• soci o amministratori comuni
• rapporti commerciali continuativi
• condivisione di strutture o personale
• utilizzo degli stessi fornitori o clienti
• trasferimenti finanziari tra società
• coordinamento gestionale o operativo

Questi elementi non sono di per sé illeciti, ma richiedono una gestione corretta e documentata.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta i network societari

L’Agenzia delle Entrate avvia accertamenti sui network di SRL per:

• ricostruire una presunta unicità economica
• contestare interposizioni fittizie
• imputare ricavi a una società diversa
• disconoscere costi infragruppo
• ipotizzare distribuzioni occulte di utili
• superare lo schermo societario
• estendere la responsabilità fiscale

Il problema è che l’autonomia giuridica delle singole società viene spesso ignorata.


Le contestazioni più frequenti

Negli accertamenti nei network di SRL collegate, le contestazioni più comuni riguardano:

• fatturazioni infragruppo ritenute non congrue
• costi considerati duplicati o inesistenti
• trasferimenti di utili mascherati
• utilizzo di società ritenute “schermo”
• ripartizione artificiosa dei ricavi
• concentrazione dei profitti su una sola società
• responsabilità solidale tra le SRL

Molte di queste contestazioni si basano su valutazioni presuntive.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti sui network di SRL, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• presume l’unitarietà economica senza prova
• ignora l’autonomia gestionale delle società
• disconosce contratti infragruppo reali
• confonde coordinamento con interposizione
• utilizza presunzioni prive di gravità e precisione
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e giuridicamente contestabile.


Quando l’accertamento nei network di SRL è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• ogni società ha una reale autonomia operativa
• i rapporti infragruppo sono documentati
• le operazioni hanno sostanza economica
• non vi è interposizione fittizia
• manca la prova di un disegno elusivo
• l’Ufficio utilizza presunzioni automatiche
• non viene rispettato il diritto di difesa

La collaborazione tra società non equivale a evasione.


Sistemi di difesa efficaci

La difesa contro un accertamento nei network di SRL collegate deve essere coordinata, tecnica e documentata e può basarsi su:

• contratti infragruppo dettagliati
• prova dell’autonomia gestionale
• documentazione dei flussi finanziari
• analisi della congruità dei prezzi
• separazione delle strutture operative
• bilanci e contabilità distinte
• perizie economico contabili
• giurisprudenza favorevole sui gruppi societari

Ogni società deve essere difesa singolarmente e nel contesto del gruppo.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento che coinvolge più SRL collegate:

• fai analizzare immediatamente tutti gli atti
• coordina la difesa tra le società coinvolte
• individua le contestazioni specifiche
• ricostruisci i rapporti infragruppo
• raccogli contratti, bilanci e documentazione
• prepara una strategia unitaria al contraddittorio
• evita risposte isolate o non coordinate

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio congiunte
• istanze di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorsi coordinati alla Corte di Giustizia Tributaria
• richieste di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• estensione indebita della responsabilità fiscale
• recuperi d’imposta elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive su più società
• coinvolgimento personale di soci e amministratori
• compromissione dell’intero network


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di network societari e gruppi di SRL coinvolti in accertamenti fiscali complessi e coordinati.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in fiscalità dei gruppi, operazioni infragruppo e contenzioso societario.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• difendere l’autonomia delle singole SRL
• smontare le presunzioni di unicità economica
• contestare l’interposizione fittizia
• ridurre o annullare le pretese fiscali
• bloccare azioni esecutive e responsabilità solidali
• tutelare soci, amministratori e patrimonio
• costruire una strategia difensiva coordinata


Agisci ora

Un accertamento su un network di SRL può compromettere l’intero gruppo.
Agire subito significa evitare che una presunzione si trasformi in una responsabilità estesa e definitiva.

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Introduzione

In Italia le società a responsabilità limitata (S.r.l.) offrono per loro natura una separazione patrimoniale e una responsabilità limitata dei soci rispetto alle obbligazioni sociali . Ciò consente a imprenditori e professionisti di svolgere attività economiche attraverso società di capitali, spesso traendo vantaggio da regimi fiscali più favorevoli o da una migliore tutela del patrimonio personale. Non di rado si assiste alla “societarizzazione” di attività individuali – ad esempio tramite la creazione di S.r.l. unipersonali – o alla costituzione di gruppi societari familiari e reti di società collegate con vari scopi (pianificazione fiscale, suddivisione del rischio d’impresa, tutela di beni, ecc.). Tutto questo, se realizzato in modo lecito e trasparente, è pienamente consentito dal nostro ordinamento e talvolta persino incentivato.

Tuttavia, il quadro si complica quando queste strutture societarie vengono utilizzate in modo distorto o abusivo. Si parla di network di S.r.l. collegate per indicare un insieme di società formalmente distinte ma riconducibili a un medesimo centro d’interessi, ad esempio perché controllate dalle stesse persone o legate da rapporti infragruppo. In alcuni casi, tali network possono degenerare in “società schermo” o “società di comodo”, ovvero entità create solo formalmente e prive di reale autonomia operativa, impiegate per occultare il titolare effettivo di redditi o patrimoni oppure per aggirare obblighi fiscali e responsabilità . In altri termini, dietro il velo societario opera un soggetto (il socio o amministratore di fatto) che utilizza le società come mero paravento per conseguire vantaggi indebiti (elusione di imposte, protezione da creditori, etc.).

Dal punto di vista delle autorità fiscali e dei creditori, tali costruzioni possono ledere principi fondamentali come il principio di capacità contributiva (equità dell’imposizione) e il diritto dei creditori alla garanzia patrimoniale generica del debitore . Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza guardano con sospetto reti di società con assetti poco trasparenti, specialmente se emergono anomalie nei bilanci, movimentazioni finanziarie ingiustificate o operazioni infragruppo antieconomiche. Per contrastare eventuali abusi, l’ordinamento prevede strumenti per “andare oltre” la personalità giuridica e ricondurre redditi e beni all’effettivo beneficiario (il socio/amministratore occulto) quando la forma societaria è usata fraudolentemente .

In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 con riferimenti normativi e giurisprudenziali recenti – esamineremo come il Fisco e gli altri creditori conducono gli accertamenti e le indagini all’interno di network di S.r.l. collegate, quali sono le contestazioni tipiche (accertamenti fiscali, finanziari, patrimoniali, contestazioni di abuso della personalità giuridica, responsabilità solidale, antiriciclaggio, ecc.) e, soprattutto, come difendersi efficacemente da tali accuse. Adotteremo un linguaggio giuridico accurato ma divulgativo, adatto a professionisti (avvocati, commercialisti) ma anche a imprenditori e privati coinvolti in prima persona. Il taglio è avanzato: affronteremo sia i profili tributari (avvisi di accertamento, presunzioni fiscali, riscossione coattiva), sia quelli penali-tributari (reati di evasione e misure cautelari) e civili-patrimoniali (azioni dei creditori, eccezioni alla responsabilità limitata). Troverete inoltre esempi pratici, una sezione di Domande & Risposte frequenti e alcune tabelle riepilogative, per fissare i concetti chiave in modo schematico. L’obiettivo è fornire uno strumento completo dal punto di vista del debitore (socio o amministratore accusato di usare società schermo) per comprendere i propri diritti e preparare una strategia difensiva vincente.

⚠️ Attenzione: utilizzare società collegate a scopi meramente elusivi o fraudolenti è una strategia rischiosa e spesso controproducente. Se il network societario è creato o gestito con finalità illecite (ad es. sottrarre beni ai creditori o evadere il Fisco), le autorità possono “disconoscere” le forme giuridiche guardando alla sostanza economica delle operazioni. In tali casi, come vedremo, redditi e patrimoni formalmente intestati alle società possono essere imputati direttamente alle persone fisiche responsabili, con recupero di imposte, sanzioni e perfino responsabilità penali a loro carico . È dunque fondamentale conoscere i limiti legali di queste strutture e agire in modo tempestivo per regolarizzare situazioni border-line o per difendersi qualora vengano sollevate contestazioni.

Quadro normativo di riferimento

Affrontare un accertamento su un network di S.r.l. collegate richiede la padronanza di diverse normative, dal diritto tributario al diritto civile e penale. Di seguito sintetizziamo i principali riferimenti normativi italiani rilevanti, che saranno approfonditi nel corso della guida:

  • Diritto tributario – accertamenti e abuso del diritto: l’art. 37, comma 3, DPR 600/1973 consente al Fisco di ignorare intestazioni formali e imputare redditi al soggetto che ne ha la disponibilità effettiva in caso di interposizione fittizia . Inoltre, la normativa sull’abuso del diritto fiscale (art. 10-bis, L. 212/2000 – Statuto del Contribuente) prevede la nullità delle operazioni prive di sostanza economica e volte a ottenere indebiti vantaggi fiscali, permettendo all’Amministrazione di disconoscerne gli effetti. Operazioni elusive realizzate tramite società collegate possono dunque essere riqualificate in base a tale articolo, senza che il contribuente incorra in sanzioni penali ma con recupero dei benefici indebitamente ottenuti. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’uso distorto della personalità giuridica costituisce una forma di abuso del diritto fiscale, contestabile anche se la società era operativa e regolarmente costituita .
  • Diritto tributario – poteri investigativi: gli articoli 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 attribuiscono all’Amministrazione finanziaria ampi poteri di indagine finanziaria. L’Agenzia delle Entrate può effettuare indagini bancarie chiedendo alle banche i movimenti su conti correnti, depositi e carte intestati non solo al contribuente indagato ma anche a terzi soggetti collegati (familiari, società controllate, fiduciari) qualora vi siano indizi che tali rapporti siano nella disponibilità del contribuente stesso . I versamenti non giustificati sono presunti ricavi imponibili e i prelievi non giustificati (per imprese) sono presunti costi in nero , salvo prova contraria. Tali presunzioni a favore del Fisco sono legali relative: ciò significa che invertano l’onere della prova a carico del contribuente, pur potendo questi fornire dimostrazioni contrarie anche mediante presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . La Corte Costituzionale (sent. n. 228/2014) ha eliminato l’automatismo sui prelievi per i soli lavoratori autonomi, ma ha confermato la legittimità delle presunzioni bancarie in capo agli imprenditori, se interpretate con possibilità di prova contraria . È bene ricordare che le indagini finanziarie devono svolgersi garantendo il contraddittorio con il contribuente (diritto a essere interpellato e spiegare i movimenti) in ossequio allo Statuto del Contribuente . In caso di violazione del contraddittorio, l’atto può essere nullo.
  • Responsabilità nel gruppo e solidarietà tributaria: in generale, la legge tributaria italiana non prevede un’obbligazione tributaria solidale generalizzata tra società di uno stesso gruppo, a meno che non si opti per regimi speciali come il consolidato fiscale (in cui la capogruppo dichiara il reddito di gruppo ed è solidalmente responsabile delle imposte consolidate). Tuttavia, specifiche norme possono imporre responsabilità solidale in casi particolari. Ad esempio, in caso di trasferimento d’azienda, l’art. 14, D.Lgs. 472/1997 prevede che chi acquisisce un’azienda risponde in solido col cedente per le sanzioni tributarie (entro il valore dell’azienda acquisita), se il cedente non paga . Analogamente, l’art. 2560 c.c. e l’art. 14, D.Lgs. 472/97 tutelano i creditori (fiscali e non) nelle cessioni di azienda: il primo attribuisce all’acquirente la responsabilità dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, il secondo – come detto – estende ai debiti tributari (seppur con alcuni limiti). Un’altra ipotesi è la responsabilità solidale negli appalti: l’art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997 stabilisce la responsabilità in solido del committente per le ritenute fiscali e contributive non versate dall’appaltatore, se non verifica la correttezza dei pagamenti. Queste norme possono rilevare se nel network societario vi sono società che subappaltano lavori intra-gruppo o cedono rami d’azienda per frammentare attività e debiti.
  • Diritto civile – protezione dei creditori e abuso della personalità giuridica: il Codice Civile sancisce all’art. 2740 c.c. che ogni debitore risponde con tutti i propri beni presenti e futuri delle obbligazioni assunte. Il ricorso a società separate non può essere un mezzo per sottrarre beni alla responsabilità verso i creditori in modo fraudolento. Due strumenti chiave tutelano i creditori in questi casi: l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), che consente di dichiarare inefficaci verso il creditore attore gli atti dispositivi compiuti in pregiudizio delle sue ragioni (ad es. conferimenti di beni personali in una società fatta da un debitore insolvente) ; e l’azione ex art. 2929-bis c.c. (introdotta nel 2016), che permette ai creditori di pignorare direttamente i beni trasferiti a terzi (inclusa una società) dal debitore, se il trasferimento è a titolo gratuito o mediante vincolo di destinazione, senza dover attendere l’esito di una revocatoria giudiziale . Inoltre, la giurisprudenza ha elaborato il principio dell’“abuso della personalità giuridica”: se vi è confusione di patrimoni tra socio e società, eterodirezione assoluta e uso dell’ente come alter ego del socio, il giudice può ritenere la società un mero schermo fittizio e far valere il principio che «dove c’è lo stesso centro di interessi, lì ricade la responsabilità». In mancanza di una norma generale di “piercing the corporate veil”, i giudici utilizzano concetti come la simulazione o il fraus legis per colpire l’abuso: un caso emblematico è la recente Cassazione n. 2284/2025, che ha chiarito che l’abuso può configurarsi anche se la società era nata e operava legittimamente, qualora venga usata in un secondo momento per operazioni prive di valide ragioni economiche al solo scopo di ottenere vantaggi fiscali indebiti . In tale pronuncia, la Cassazione ha ribadito che non è necessario che la società sia fittizia sin dall’origine: una S.r.l. operativa può trasformarsi in uno schermo attraverso atti incoerenti con una logica di mercato, mirati unicamente al risparmio d’imposta . In generale, quando si accerta un abuso del genere, si ignora la separazione societaria e si imputano effetti e responsabilità direttamente ai soci o amministratori di fatto coinvolti.
  • Diritto penale tributario e antiriciclaggio: l’utilizzo di società collegate per finalità illecite può integrare diversi reati. Il D.Lgs. 74/2000 punisce, tra gli altri, la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (art. 2), la dichiarazione infedele (art. 4), l’omessa dichiarazione (art. 5) e soprattutto la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Quest’ultima fattispecie si realizza quando qualcuno, al fine di evadere il pagamento di imposte già dovute (o interessi/sanzioni), compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere inefficace la riscossione . Trasferire asset dalla persona fisica indebitata a una società di famiglia o a un trust poco prima che il Fisco attivi la riscossione coattiva può configurare tale reato, se supera la soglia di €50.000 di imposte evase . Ad esempio, è stata confermata la condanna per sottrazione fraudolenta in un caso di trust autodichiarato creato da un imprenditore dopo aver accumulato un ingente debito IVA/IRPEF, ove il disponente-trustee conservava di fatto il controllo dei beni: pur essendo lecito nella forma, il trust era considerato un mezzo fraudolento per ostacolare la riscossione e quindi penalmente rilevante . Oltre al profilo fiscale, tali condotte possono configurare reati di riciclaggio o autoriciclaggio ex art. 648-bis e 648-ter.1 c.p., specie quando i proventi di frodi fiscali vengono poi movimentati attraverso società compiacenti per dissimularne la provenienza. Sul versante antiriciclaggio amministrativo, il D.Lgs. 231/2007 impone a banche e professionisti obblighi di adeguata verifica della clientela e segnalazione di operazioni sospette all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria). Trasferimenti di fondi ingenti tra società collegate senza giustificazione economica, utilizzo anomalo di contanti o società estere in paradisi fiscali possono far scattare segnalazioni antiriciclaggio, innescando controlli incrociati con possibili accertamenti fiscali e penali. Chi gestisce un network societario dovrebbe tenere presente che ogni operazione priva di trasparenza (es. prestiti infragruppo non documentati, pagamenti fra conti personali e aziendali) può attirare l’attenzione delle autorità finanziarie.

Queste norme delineano il contesto in cui si muovono sia l’Amministrazione finanziaria sia i contribuenti-debitori. Nel seguito, vedremo come tali regole vengono applicate in concreto negli accertamenti sui network di S.r.l. e quali difese mettere in campo.

Poteri di accertamento del Fisco e indagini nei network societari

Il Fisco italiano dispone di una gamma di poteri molto ampi per investigare reti di società collegate, specie quando vi sia il sospetto di evasione fiscale o di operazioni elusive. Comprendere l’estensione (e i limiti) di questi poteri è il primo passo per preparare una difesa efficace. Ecco i principali strumenti di accertamento utilizzati in tali contesti:

Indagini finanziarie e accertamenti bancari incrociati

Uno dei mezzi più incisivi è costituito dalle indagini finanziarie sui conti bancari. Come accennato, l’Agenzia delle Entrate può richiedere a banche e intermediari i dati dei rapporti finanziari intestati sia al soggetto verificato sia a soggetti terzi ritenuti a lui riconducibili. In presenza di un network societario, ciò significa che durante un accertamento fiscale su una società o su un socio l’Ufficio può esaminare non solo i conti dell’entità controllata, ma anche quelli di altre società collegate (magari amministrate da familiari o partecipate dallo stesso socio) qualora emergano elementi di commistione delle finanze. Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento basato su movimenti bancari di conti intestati ai familiari dell’amministratore, quando vi sono indizi qualificati che tali conti fossero usati come banche parallele dell’amministratore stesso . In pratica, se in un network familiare le differenze fra patrimonio personale e sociale sono nebulose, il Fisco può “unificare” l’indagine sui flussi finanziari.

Una volta acquisiti i dati bancari, l’Amministrazione applica le presunzioni legali previste dall’art. 32 DPR 600/73: ogni versamento non giustificato si presume un ricavo non dichiarato; per gli imprenditori (società e ditte individuali) ogni prelievo non giustificato si presume utilizzato per acquisti in nero (che genereranno ricavi occulti) . Tali presunzioni possono condurre a rettifiche pesanti del reddito imponibile. Ad esempio, se una società collegata riceve bonifici senza una causale chiara dai conti personali del socio, l’Ufficio potrebbe considerarli sopravvenienze attive occulte; viceversa, prelievi di denaro sociale verso conti di altre società di famiglia potrebbero far ipotizzare costi fittizi (fondi usciti per pagare fatture inesistenti magari emesse da quelle stesse consociate).

Dal punto di vista difensivo, è fondamentale sapere che queste presunzioni non sono assolute ma relative: è sempre ammessa la prova contraria da parte del contribuente. La prova può consistere in documenti, contratti, spiegazioni logiche sulla natura non imponibile del flusso (es. restituzione di un finanziamento soci, giroconto tra conti della stessa società, apporto di capitale già tassato, ecc.). Dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali, la Cassazione ha chiarito che il contribuente può vincere la presunzione anche tramite presunzioni semplici a suo favore (non è tenuto a prove “certe” impossibili) . Ad esempio, di fronte a prelievi ingenti contestati come ricavi in nero, un imprenditore potrebbe opporre che servivano per pagare fornitori tracciabili (mostrando fatture e nominativi), oppure – grazie a un intervento della Corte Costituzionale nel 2023 – dedurre costi forfettari correlati a quei prelievi, riducendo la base imponibile presunta . In ogni caso, l’onere di giustificazione è a carico del contribuente: se non si reagisce tempestivamente con spiegazioni plausibili e documentate, la presunzione vincerà e l’accertamento diventerà definitivo .

Un aspetto procedurale cruciale è il contraddittorio preventivo: prima di emettere l’avviso basato su indagini bancarie, l’Ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti sui movimenti (di regola tramite un questionario o convocazione). La mancata attivazione del contraddittorio in casi non di urgenza può viziare l’accertamento . Dunque, verificare sempre se si è avuta la possibilità di spiegare i movimenti: in mancanza, si può eccepire la nullità dell’atto per violazione dell’art. 12, c.7 L. 212/2000.

In sintesi, in un network societario, aspettarsi controlli incrociati sui conti è la norma. Le difese consisteranno nel predisporre giustificazioni dettagliate (esibendo la natura non reddituale di accrediti/prelevamenti) e nel far valere eventuali vizi procedurali. Più avanti vedremo strategie specifiche per affrontare un avviso di accertamento bancario.

Verifiche fiscali sul campo e controllo formale delle operazioni infragruppo

Oltre alle indagini “a tavolino”, il Fisco può svolgere verifiche fiscali presso la sede delle società (specie con l’ausilio della Guardia di Finanza). In contesti di gruppi collegati, la GdF spesso effettua accessi simultanei in più sedi aziendali per reperire documentazione relativa ai rapporti reciproci (contratti infragruppo, fatture scambiate, flussi di denaro). L’obiettivo è smascherare eventuali operazioni inesistenti o simulate tra società consorelle. Ad esempio, potrebbe emergere che alcune fatture di consulenza tra due S.r.l. del gruppo non trovano riscontro in reale attività (soprattutto se una delle due è priva di dipendenti o mezzi per prestare quel servizio). Oppure si scoprono doppie fatturazioni per gonfiare i costi da un lato e azzerare utili dall’altro.

Durante la verifica, gli operanti possono redigere un Processo Verbale di Constatazione (PVC) indicando le irregolarità riscontrate. È importante partecipare attivamente alla verifica, presentare subito osservazioni o memoria difensive prima della chiusura del PVC (per contestare interpretazioni errate) e farsi supportare da un professionista durante le operazioni ispettive. Una volta notificato il PVC, si potrà aderire a eventuale contraddittorio o attivare procedure come l’accertamento con adesione per cercare un accordo prima dell’avviso definitivo.

Un’area tipica di contestazione nei network è l’uso di società “filtro” per emettere fatture: la GdF e l’Agenzia indagano se una società si limita a fare da intermediaria cartolare (una cartiera) generando documenti falsi per consentire ad altre di dedurre costi e detrarre IVA. Fatture infragruppo false rientrano in tale schema. Le conseguenze, se accertate, sono severe: indeducibilità dei costi e indetraibilità dell’IVA, con sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta evasa e, in casi estremi, denuncia penale per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) o utilizzo delle stesse (art. 2 D.Lgs. 74/2000). Va segnalato però che la normativa dal 2012 ha attenuato l’indeducibilità dei costi da reato: se l’operazione è reale ma il documento è solo soggettivamente falso (fornitore fittizio), il costo può restare deducibile per il committente in buona fede . Ciò significa che se, ad esempio, la capogruppo ha effettivamente ricevuto un servizio, ma la fattura è stata emessa da una controllata anziché dal reale erogatore, quel costo non sarà ripreso a tassazione ai fini IRES (mentre l’IVA sì, resterà indetraibile) . Questa distinzione tra frode oggettiva (operazione inesistente in toto) e frode soggettiva (operazione reale ma con interposta società) è fondamentale: in difesa, provare che c’è stata una prestazione effettiva e un’utilità economica può salvare la deduzione del costo . Quanto all’IVA, la giurisprudenza oggi tende a riconoscere il diritto alla detrazione se il contribuente acquirente era in buona fede, ossia ignaro della frode: spetta al Fisco provare la consapevolezza della società acquirente nel caso di frode “carosello” o fatture soggettivamente false . Se manca prova di collusione, il contribuente può contestare l’indebito recupero dell’IVA.

In sintesi, le verifiche sul campo mirano a portare alla luce evidenze fattuali di eventuali abusi infragruppo. Chi gestisce un network di società deve essere preparato a giustificare ogni operazione infragruppo con documentazione commerciale adeguata (contratti, report, risultati conseguiti) per dimostrarne la congruità economica. Prevenire è la miglior difesa: mantenere scritture contabili ordinate e rispettare la logica di mercato (prezzi di trasferimento congrui, reale scambio di beni/servizi) riduce drasticamente il rischio di rilievi.

Accertamenti patrimoniali e misure cautelari su beni del network

Quando vi sono forti indizi che un soggetto utilizzi una galassia di società per occultare beni e rendite, il Fisco (così come altri creditori) può adottare approcci patrimoniali all’accertamento, spingendosi oltre la pura ricostruzione fiscale dei redditi. Ad esempio, in casi estremi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può richiedere misure cautelari come il sequestro conservativo di beni immobili o quote societarie, sostenendo che il patrimonio è di fatto dell’indagato pur se intestato ad altre società. Nel penale, la Procura può ottenere sequestri preventivi per equivalente su beni anche formalmente di terzi (società collegate), se riesce a dimostrare il fumus che tali beni sono frutto di reati tributari commessi dall’indagato o comunque nella sua disponibilità. Un tipico esempio: un amministratore unico di S.r.l. che, prevedendo un grosso debito fiscale, trasferisce l’immobile aziendale a un’altra società neo-costituita dei familiari a prezzo irrisorio. Qui possono attivarsi sia la revocatoria in sede civile, sia il sequestro penale ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, trattandosi di atto distrattivo fraudolento .

Dal punto di vista del debitore, queste azioni patrimoniali sono assai insidiose perché colpiscono direttamente i beni. Occorre valutare tempestivamente se impugnarle (es. ricorso al tribunale per sbloccare un sequestro mostrando che il bene è estraneo al reato) oppure se trovare accordi con il Fisco (pagamento del dovuto rateizzato, ipoteca volontaria in cambio del dissequestro, etc.). In ogni caso, è importante saper dimostrare la tracciabilità lecita dei passaggi di beni tra società: ad esempio, se un bene è stato trasferito per ragioni aziendali genuine (riorganizzazione, fusione non fraudolenta) e a valori di mercato, tali elementi potranno essere usati per difendersi dall’accusa di sottrazione di asset.

Ricordiamo anche che, in ambito tributario, esistono strumenti cautelari specifici: l’ipoteca e il fermo amministrativo possono essere iscritti da Agenzia Entrate Riscossione sui beni del contribuente per crediti sopra certe soglie (oltre 20 mila euro per ipoteca su immobili, oltre 5 mila per fermo su veicoli). Se il debitore è una società schermo e il vero destinatario è il socio, c’è il rischio che il fermo o l’ipoteca colpiscano i beni di quest’ultimo qualora il Fisco ottenga un titolo esecutivo anche nei suoi confronti (ad esempio con atto di responsabilità solidale o in base a sentenza). Esiste poi la misura del sequestro “amministrativo” ex art. 22 D.Lgs. 472/1997, applicabile dal giudice tributario su richiesta dell’ente, per cautelare il credito erariale quando vi sia fondato pericolo per la riscossione: anche questo può riguardare beni formalmente di terzi interposti.

In definitiva, la difesa sul piano patrimoniale consiste nel provare la reale separazione tra i patrimoni (societari e personali) e l’assenza di intenti fraudolenti nei trasferimenti di beni. Se si riesce a convincere che, nonostante le apparenze, non vi è stato abuso, si potranno evitare le misure più afflittive o ottenerne la revoca.

Contestazioni tipiche nei network di S.r.l. collegate

Esaminiamo ora le principali contestazioni che il Fisco (o i creditori) muovono quando sospettano un uso strumentale di una rete di S.r.l. Affronteremo caso per caso il significato di ciascuna contestazione e le strategie difensive specifiche.

Utili extracontabili e presunzione di distribuzione ai soci

Scenario: Una S.r.l. del network viene sottoposta ad accertamento e l’Agenzia delle Entrate rettifica al rialzo il reddito perché emergono utili extracontabili (maggiori ricavi non dichiarati o costi fittizi disconosciuti). Contestualmente, soprattutto se la compagine sociale è ristretta, il Fisco presume che tali utili “in nero” siano stati occultamente distribuiti ai soci. Questa è la celebre presunzione di distribuzione nelle società a base ristretta: se una società di capitali ha pochi soci ed evade utili, è verosimile che questi siano finiti nelle tasche dei soci stessi (dividendi occulti) . Tale presunzione, elaborata dalla giurisprudenza, è considerata una presunzione semplice (non legale), ma molto robusta. La Cassazione la applica anche se tutti i soci sono altre società anziché persone fisiche, purché in capo a poche teste vi sia il controllo effettivo del gruppo . In altre parole, conta la sostanza del controllo: ad esempio, Alfa S.r.l. è posseduta al 50% da Beta S.r.l. e 50% da Gamma S.r.l., ma se Beta e Gamma a loro volta sono riconducibili alla medesima famiglia o a due soci soltanto, si ha comunque un “circolo chiuso” e scatta la presunzione che gli utili nascosti di Alfa finiscano ai beneficiari finali dietro Beta e Gamma .

Rischi: La società accertata subisce un avviso di accertamento con recupero di IRES/IVA e sanzioni fino al 180% . Inoltre, i soci persone fisiche ricevono a loro volta un accertamento IRPEF per i dividendi occulti presunti, oppure – se i soci sono altre società – questi potrebbero avere a cascata ulteriori accertamenti (fino a risalire alle persone fisiche ultime). Si crea quindi un effetto a catena su tutto il network. Non solo: se la società accertata in seguito viene liquidata o cancellata, il Fisco potrà far valere tale presunzione di distribuzione anche in sede di riscossione, per chiamare i soci a rispondere del debito fiscale nei limiti di quanto si presume abbiano ricevuto. A tal proposito, l’art. 36, co.3, DPR 602/1973 stabilisce che, estinta la società, i soci rispondono dei debiti tributari non pagati nei limiti del valore dei beni ricevuti in liquidazione nei due anni precedenti . Ebbene, nel caso di utili occulti, la Cassazione di recente (ord. n. 32475/2025) ha statuito che la percezione di utili extracontabili da parte del socio può essere provata anche solo tramite la presunzione di distribuzione, senza che occorra una risultanza “contabile” nel bilancio finale di liquidazione . In un caso esaminato, un’ex socio unico di S.r.l. sosteneva di non aver ricevuto nulla in liquidazione (bilancio finale a zero); la Corte ha però ritenuto che gli utili in nero accertati negli anni precedenti, data la ristretta base (unipersonale), facessero presumere di per sé un arricchimento del socio, sufficiente ad attrarre la sua responsabilità solidale ex art.36 DPR 602/73 . Questo orientamento irrigidisce la posizione dei soci, permettendo al Fisco di escutere il patrimonio personale anche in assenza di prove documentali di distribuzioni di utili (basta la “doppia presunzione”: utili occulti + base ristretta).

Come difendersi: Di fronte a una contestazione di utili extracontabili, la difesa va articolata su più fronti:

  • Difesa sul merito dell’evasione: innanzitutto occorre contestare l’esistenza stessa dei “utili in nero” cercando di demolire le presunzioni o i calcoli dell’Ufficio. Ciò significa dimostrare la correttezza delle scritture contabili, portando elementi che giustifichino eventuali anomalie. Ad esempio, se l’accusa si basa su margini troppo alti rispetto al settore, si può produrre un’analisi di mercato che mostri che il settore ha margini variabili; se derivano da movimenti bancari non registrati, bisogna documentare la natura non reddituale di quei flussi (finanziamenti soci, apporti di capitale già tassato, rimborsi anticipati, ecc.) . Ogni presunzione semplice del Fisco (incongruenze, studi di settore, anti-economicità) può essere vinta da controprove concrete o almeno da dubbi ragionevoli sulla ricostruzione fiscale . In parallelo, va esaminato se l’Ufficio ha rispettato tutte le garanzie (notifica PVC, contraddittorio, motivazione adeguata).
  • Contestare la presunzione di distribuzione: se, nonostante tutto, vengono accertati maggiori utili, si deve contrastare l’automatismo della loro attribuzione ai soci. Qui la strategia è evidenziare eventuali circostanze contrarie: ad esempio, provare che l’utile extracontabile è rimasto reinvestito nell’azienda (e quindi non materialmente distribuito), oppure che la società l’ha impiegato per pagare debiti (quindi nessun arricchimento personale). In caso di soci persone fisiche, mostrare che non vi è traccia di incrementi patrimoniali nei loro conti o nel loro tenore di vita può aiutare a smentire l’avvenuta percezione di dividendi occulti. Se i soci sono altre società, si può sottolineare che l’assetto partecipativo è tale da non configurare un controllo “familiare” concentrato (es. se sono società terze indipendenti, la presunzione non dovrebbe applicarsi perché manca la “ristrettezza” sostanziale). Va ricordato che la Cassazione stessa ha definito questa presunzione come uno strumento sì utilizzabile, ma sempre contestabile caso per caso: l’Amministrazione deve fornire elementi indiziari seri (ad es. soci che usano beni sociali personalmente, prelevamenti ingenti di cassa non giustificati, ecc.) . La mera ristrettezza non basta in assoluto: se la contabilità dell’azienda mostra che gli utili non sono usciti (magari stanno in cassa o in investimenti), la presunzione può essere superata.
  • Aspetti procedurali per i soci: se ai soci arrivano avvisi di accertamento derivati da quello societario, una linea difensiva è verificare che siano stati rispettati i termini e le modalità di tali atti. L’accertamento al socio è tipicamente un “accertamento a catena”: se l’atto alla società viene annullato in giudizio o definito diversamente, cadono anche quelli derivati. Dunque, è bene riunire i procedimenti (spesso il ricorso del socio viene trattato unitamente a quello della società) e coordinare la difesa. In base alle più recenti pronunce, l’accertamento al socio non può essere automatico ma deve fondarsi su riscontri effettivi di materia imponibile trasferita . Il socio potrebbe eccepire che l’Ufficio non ha provato l’effettiva attribuzione a lui di redditi (oltre la presunzione) e che quindi l’accertamento è carente.
  • Post-accertamento, rischio di escussione: se la società non paga e viene liquidata, il socio deve farsi trovare pronto alla difesa in sede di riscossione coattiva. Come visto, l’art. 36 DPR 602 consente di colpirlo nei limiti di quanto ricevuto. Difendersi qui significa: se il Fisco emette un atto di responsabilità solidale (che va motivato: Cass. SS.UU. n. 3625/2025 ha chiarito che serve un atto impositivo ad hoc per i soci ), contestare l’ammontare eccependo che non ha ricevuto alcun asset (o comunque meno di quanto si chiede) e che la presunzione non può sostituire la prova concreta del patrimonio effettivamente devoluto in sede liquidatoria. Anche se la Cassazione ultimamente è sfavorevole su questo punto, resta uno spazio di discussione in giudizio, specie se non c’è identità soggettiva perfetta (es. socio subentrato di recente).

In definitiva, sul tema utili occulti e soci, il fulcro è non lasciare zone grigie: più si riesce a dimostrare tracciabilità e genuinità delle operazioni societarie, meno spazio ha la presunzione di distribuzione. Preparare fin da subito (anche prima di un controllo) una chiara documentazione dei rapporti finanziari tra società e soci (es. contratti di finanziamento soci, delibere di distribuzione utili effettivi, estratti conti che mostrano flussi) è la migliore prevenzione.

Fatture incrociate e operazioni infragruppo inesistenti

Scenario: All’interno del network di S.r.l. avvengono numerose operazioni commerciali reciproche (vendite, prestazioni di servizi, finanziamenti infragruppo). L’Agenzia delle Entrate contesta che alcune di queste operazioni siano inesistenti o artificiose, finalizzate solo a spostare fittiziamente costi e ricavi tra società per ottenere vantaggi fiscali. Un esempio classico è la fatturazione incrociata di consulenze o servizi: la società A fattura costi a B e B fattura costi analoghi ad A, magari entrambi deducono costi abbattendo l’utile (o creano crediti IVA da compensare) senza che vi sia un reale scambio di servizi di valore equivalente. Oppure una società “capogruppo” addebita costi di “royalty” o “management fees” sproporzionati alle controllate per trasferire utili dove la tassazione è minore (talvolta anche all’estero, configurando possibili fenomeni di transfer pricing se transnazionali).

Rischi: In caso di operazioni oggettivamente inesistenti (mai avvenute), il Fisco recupera integralmente le imposte su quei costi indebitamente dedotti e ne contesta l’IVA detratta. Se invece le operazioni sono soggettivamente inesistenti (avvenute ma con soggetto interposto), come visto il costo oggi è deducibile (dal 2012) se effettivamente sostenuto e inerente , ma l’IVA resta indetraibile salvo prova di buona fede . In entrambi i casi si applicano sanzioni amministrative tributarie elevate: dal 90% al 180% dell’imposta evasa per dichiarazione infedele , il 90% dell’IVA non dovuta detratta e un’ulteriore sanzione del 25%–50% dei costi indeducibili se vi è reato (costi da reato ex L. 537/93) . Sul piano penale, se l’imposta evasa supera le soglie di punibilità (€100.000 per dichiarazione infedele, €50.000 per omessa IVA) può scattare la denuncia per dichiarazione fraudolenta (se fatture false) o dichiarazione infedele. Inoltre, l’emissione di fatture false è reato a sé (anche tra consociate): amministratori o prestanome coinvolti rischiano fino a 6 anni di reclusione (art. 8 D.Lgs. 74/2000).

Possibili difese: Davanti a contestazioni di false fatture o operazioni simulate, la difesa punta a dimostrare la realtà e sostanza economica delle operazioni. Ecco alcune linee:

  • Dimostrare l’operatività reale: se l’Ufficio sostiene che una società sia un puro guscio vuoto che emette fatture senza attività, occorre portare evidenze contrarie: contratti, documenti di trasporto, lavori eseguiti, corrispondenza commerciale, testimonianze di dipendenti o clienti, ogni elemento che confermi che la prestazione c’è stata . Ad esempio, se contestano consulenze incrociate, si può presentare la documentazione del lavoro svolto (relazioni, report, ore lavoro registrate). Se la società accusata di essere fittizia ha beni strumentali e personale, mostrarne l’impiego concreto. L’assenza di strutture e mezzi è di solito un indizio chiave per il Fisco , quindi ribaltare questo mostrando che la società, sebbene piccola, si avvale magari di outsourcing legittimo o apporta know-how.
  • Economicità delle operazioni: un argomento difensivo è spiegare la logica economica dietro le transazioni infragruppo. Spesso il Fisco bolla come artificiose operazioni che appaiono antieconomiche (costi eccessivi, margini ridotti). Se c’è una spiegazione (ad es. ragioni di mercato, necessità di ripartire spese comuni, errori poi corretti), va fornita. Importante è anche evidenziare che non vi è stato un risparmio d’imposta complessivo, o che era minimo: se l’elusione fiscale è assente o irrilevante, cade il movente dell’accusa. Ad esempio, se due società si scambiano fatture ma hanno entrambe la stessa aliquota IRES e nessun beneficio IVA, potrebbe sostenersi che non c’era vantaggio a simulare (magari era un errore contabile poi assestato).
  • Buona fede del contribuente: nelle frodi carosello o soggettive, come detto, una difesa chiave sull’IVA è la buona fede. Bisogna dimostrare che la società che ha detratto l’IVA ignorava l’altrui frode e ha adottato la normale diligenza (controllo del fornitore, controllo VIES per soggetti UE, prezzi di mercato non troppo bassi, pagamenti tracciati, ecc.) . Se emergono elementi che la società acquirente era inconsapevole (es. era parte di una catena dove l’origine fraudolenta era lontana), si può richiamare la giurisprudenza UE e italiana sulla tutela del cessionario in buona fede .
  • Vizi formali o procedurali: come sempre, verificare la notifica corretta dei verbali e avvisi, il rispetto dei termini di decadenza (le frodi IVA possono avere raddoppio dei termini penali, ma servono i presupposti), la completezza della motivazione (l’atto deve spiegare su che base ritiene false le operazioni). Eventuali lacune possono giovare nella fase di ricorso.

Una tabella riepilogativa può aiutare a sintetizzare gli elementi:

Contestazione FiscaleElemento contestatoDifesa e Prova contraria
Fatture soggettivamente inesistenti (società schermo emette fattura)– Fornitore senza struttura reale<br>– Legame tra fornitore e acquirente (società collegate)Difesa: dimostrare che la prestazione c’è stata realmente e il costo è inerente. Prova: contratti, consegne, lavori effettuati. Se il fornitore è del gruppo, provare che aveva mezzi per operare e che il prezzo è di mercato. In ogni caso, sottolineare la buona fede dell’acquirente (diligenza nelle verifiche).
Fatture oggettivamente inesistenti (operazione mai avvenuta)– Mancanza totale di evidenze dell’operazione<br>– Eventuale circolarità di fatture (scambio incrociato costi)Difesa: difficile, ma si può cercare di trovare tracce di operatività o spiegare eventuali errori (es. fattura stornata). In mancanza, puntare su vizi procedurali o proporre un’adesione per ridurre danni (visto che la contestazione è fondata).
Prestiti infragruppo o transazioni finanziarie anomale– Società che fa da “bancomat” per soci o consociate senza ragioni chiare<br>– Conti correnti usati promiscuiDifesa: dimostrare la natura corretta dei movimenti finanziari: es. dividendi regolarmente deliberati, finanziamenti soci con contratto, restituzioni di anticipi. Separare nettamente conti personali e aziendali. Se contestano una voce finanziaria come ricavo occulto, spiegare trattarsi di movimento infragruppo lecito (documentato da delibere).

In questa materia, prevenzione significa: mantenere sempre un fondamento contrattuale e documentale a ogni operazione infragruppo. Chiudere l’anno con accordi di compensazione debitamente deliberati, evitare di avere società che “fanno tutto” senza contratti specifici, e tenere evidenza di come si è arrivati ai valori fatturati (analisi di costo, listini) – ciò servirà enormemente in caso di controlli.

Abuso della personalità giuridica e “società schermo”

Scenario: Il Fisco (o il curatore fallimentare, o un creditore) formula un’accusa generale: l’intero network di società sarebbe una costruzione artificiosa creata allo scopo di celare il vero centro di interessi e abusare della personalità giuridica. In pratica si contesta che le società del gruppo siano meri schermi senza autonomia, usati per attività che arricchiscono direttamente i soci. Questa contestazione può emergere in vari modi: ad esempio, l’Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificare i redditi societari come redditi personali dei soci/amministratori (ritenendo la società una ficzione); un creditore potrebbe chiedere al giudice di ignorare il velo societario per aggredire beni sociali come fossero del debitore; in caso di fallimento, si potrebbe tentare l’estensione di fallimento a soci occulti ai sensi dell’art. 147 L.Fall., sostenendo che la società fallita era solo un alter ego di un soggetto non fallito.

Indicatori tipici di abuso: Ci sono vari indizi fattuali che frequentemente accompagnano la nozione di “società schermo”. Ad esempio: la società non ha strutture, né dipendenti (svolge l’attività solo sulla carta); i beni aziendali (auto, immobili) sono usati stabilmente dal socio per fini personali; c’è confusione di conti (pagamenti personali fatti da conti societari e viceversa); l’attività dichiarata è del tutto incongruente con i risultati (es. ricavi esigui a fronte di costi alti, suggerendo che la società viene mantenuta “in perdita” solo per vantaggi fiscali); frequenti scambi con società correlate che non hanno ragione economica se non spostare fondi; presenza di prestanome come amministratori mentre le decisioni le prende un altro (amministratore di fatto). L’Agenzia può segnalare se la società appare una “scatola vuota” che serve solo a schermare patrimoni o contratti altrimenti riferibili al socio . Ad esempio, un professionista che opera tramite S.r.l. ma continua a incassare lui i compensi e far pagare alla società le sue spese personali è altamente a rischio contestazione.

Conseguenze: Se passa la tesi della società schermo, le operazioni vengono riqualificate: i redditi prodotti possono essere imputati direttamente alle persone fisiche (soci/amministratori) e tassati come tali ; i costi fittizi vengono eliminati; le sanzioni per infedele dichiarazione fioccano (90-180% imposte) e potrebbe aggiungersi la sanzione specifica per società non operative (le cosiddette società di comodo, se applicabile, comportano una tassazione minima presuntiva). In caso di società di comodo (art. 30 L. 724/1994), infatti, se per più anni non supera il test di operatività, le perdite non sono utilizzabili e viene imputato un reddito minimo forfetario. Ma al di là degli aspetti fiscali, l’accusa di abuso può condurre a responsabilità patrimoniale diretta: i creditori personali potrebbero ottenere di ignorare la personalità della società e attaccare i beni sociali, soprattutto mostrando che la società era usata per frodarli (in tal caso si parla di azione revocatoria o anche di far dichiarare la simulazione della separazione patrimoniale) . Sul fronte penale, operare con una società schermo può implicare i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (se sono debitore verso l’erario) , oppure di false comunicazioni sociali se i bilanci della società non riflettono la reale gestione (aggiotaggio, ma rileva più in società quotate).

Difendersi dall’accusa di società schermo: È forse la difesa più complessa, perché implica convincere che la società ha vita propria e non è una mera appendice personale. Alcune strategie:

  • Provare l’operatività effettiva: bisogna fornire quante più prove possibili che la società fa davvero impresa. Contratti con terzi indipendenti, fatturato reale verso clienti non parti correlate, partecipazione a gare di mercato, pubblicità, uffici e attrezzature effettivamente utilizzati. Se ci sono dipendenti o collaboratori, evidenziarne il ruolo e l’indipendenza nella struttura. Anche mostrare che la società adempie diligentemente a tutti gli obblighi formali (bilanci veritieri, libri sociali in ordine, separatezza contabile) aiuta a dipingerla come entità genuina. L’onere è invertito: di fronte all’accusa di schermo, è il contribuente a dover convincere che non c’è schermo ma sostanza aziendale .
  • Distinguere patrimoni e conti: un punto cruciale è dimostrare la separazione patrimoniale. Se in giudizio emergono, ad esempio, versamenti continui dal conto sociale al conto personale senza giustificazione, difendersi è arduo. Bisogna poter giurare (e provare) che i soldi della società venivano usati solo per spese aziendali, e i prelievi di soci erano solo quelli ufficiali (stipendi, dividendi deliberati). Qualsiasi confusione va spiegata come errore poi corretto (es. una spesa personale per errore passata sul conto azienda ma poi addebitata al socio nei conti). È utile predisporre prospetti che facciano vedere come il socio non si è arricchito indebitamente: ad es. se ha preso prestiti, li ha restituiti; se ha utilizzato un’auto, ha pagato un compenso o c’è fringe benefit tassato.
  • Validità delle ragioni economiche: laddove si rilevino operazioni straordinarie potenzialmente elusive (es. scissioni, conferimenti, trust), occorre sottolineare le ragioni extra-fiscali che le hanno giustificate. L’assenza di valide ragioni economiche è indice di abuso . Dunque, si dovrà argomentare, ad esempio, che una certa scissione societaria è stata fatta per ragioni organizzative e non per isolare asset da debiti (magari mostrando che entrambe le società scisse proseguono operazioni reali e pagano le imposte dovute). Oppure, se è stato costituito un trust, evidenziare che lo scopo era legittimo (successione familiare, tutela di un figlio disabile, ecc.) e non correlato a debiti emergenti . In tal caso, far notare che tempistica e contesto del trust sono “puliti” (non istituito all’ultimo momento prima di cartelle esattoriali, ad esempio).
  • Prevenire sul nascere l’abuso: se si è nella fase di avvio di un network societario, conviene seguire alcune buone pratiche per prevenire future accuse di abuso: ad esempio, capitale sociale adeguato (società sottocapitalizzate danno idea di inconsistenza), evitare di intestare tutto a prestanome compiacenti (meglio figurare come amministratori e soci in chiaro se di fatto si è noi a dirigere), rispettare le normative sulle S.r.l. unipersonali (art. 2462 c.c. richiede che sia indicata la persona dell’unico socio e versati interamente i conferimenti, altrimenti si perde il beneficio della responsabilità limitata per quell’unico socio), mantenere documentazione di ogni transazione infragruppo come fosse tra estranei. Anche farsi certificare da un revisore i rapporti infragruppo può dare credibilità. Queste accortezze, se prese prima, saranno preziose in sede di verifica.

Va ricordato che l’onere della prova dell’abuso spetta in primis all’Amministrazione finanziaria o al creditore che lo allega. Devono emergere “indizi gravi, precisi e concordanti” che la personalità giuridica è stata utilizzata per fini illeciti. La Cassazione ha chiarito che l’abuso della personalità giuridica non richiede di provare che la società fosse fittizia dalla nascita, bastando l’uso distorto anche successivo . Ma comunque, servono fatti concreti: la gestione illogica della società, operazioni illogiche funzionali solo a vantaggi per i soci, confusione dei patrimoni . In giudizio, il contribuente dovrà ribattere punto su punto questi elementi fattuali, cercando di dimostrare che ogni atto aveva una spiegazione lecita e che l’entità sociale ha una sua autonomia.

In conclusione, difendersi dall’accusa di società schermo significa ricondurre la narrazione da “costruzione artificiosa” a “legittima scelta imprenditoriale”. Fin dove ciò è possibile coi fatti, si può avere successo (molte contestazioni generiche di abuso cadono se il contribuente mostra un comportamento sostanzialmente corretto). Laddove invece effettivamente la società sia servita a scopi illeciti, la strategia migliore potrebbe essere cercare un accordo transattivo col Fisco (accertamento con adesione) per limitare danni e evitare strascichi penali, oppure – per i creditori privati – magari proporre soluzioni (piani di rientro, ecc.) prima che si arrivi a sentenze di simulazione.

Trasferimenti di beni a società correlate, trust e altri atti dispositivi

Scenario: Un imprenditore o una famiglia trasferisce beni (immobili, disponibilità finanziarie, azienda) dalla propria sfera personale a un’altra entità del network – ad esempio un’altra S.r.l. controllata da familiari, oppure un trust estero o ancora un fondo patrimoniale – e poco dopo emergono debiti fiscali o altri creditori insoddisfatti. L’operazione tipica è: società A accumula debiti, allora sposta l’unico asset a società B (neocostituita e “pulita”) lasciando A vuota; oppure persona fisica con cartelle in arrivo cede i propri immobili a una società di famiglia o li vincola in un trust.

Contestazione: Queste operazioni vengono accusate di essere atti in frode ai creditori. In ambito fiscale, se c’è un debito tributario già sorto o in fase di accertamento, il trasferimento può costituire il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) . In ambito civile, i creditori possono promuovere azione revocatoria (2901 c.c.) entro 5 anni dall’atto, sostenendo che l’atto li pregiudica ed era noto al debitore lo stato di insolvenza o comunque il danno che arrecava. Dal 2016, se l’atto è gratuito (es. conferimento in trust senza corrispettivo, o donazione, o costituzione di fondo patrimoniale), è possibile per i creditori iscrivere ipoteca giudiziale o pignorare direttamente il bene ex art. 2929-bis c.c., anche senza passare dal giudice per la revocatoria . Ad esempio, la costituzione di un trust con i propri immobili può essere immediatamente aggredita dai creditori se fatta a titolo gratuito e dopo che il debito era già sorto o era imminente. La giurisprudenza (Cass. civ. 19376/2019, 15882/2020 ecc.) conferma che trust e vincoli di destinazione possono essere revocati se pregiudizievoli, e l’art. 2929-bis c.c. si applica in pieno a trust autodichiarati e atti di conferimento in trust .

Rischi: Il bene trasferito, anche se formalmente intestato ad altri, può tornare ad essere aggredibile dai creditori del disponente originario. Nel caso del Fisco, oltre alle vie civili, se parliamo di imposte, come detto, può scattare il sequestro penale e poi la confisca per equivalente sul bene trasferito . Quindi il rischio è duplice: da un lato, il trust o la società che ha ricevuto il bene si vede coinvolta in cause e azioni esecutive; dall’altro, il disponente può finire indagato penalmente.

Difesa: Per difendersi occorre dimostrare che il trasferimento di beni non era fraudolento. Ci sono alcune possibili argomentazioni:

  • Prova di solvibilità residua: Se il debitore, nonostante l’atto, conservava altri beni sufficienti per soddisfare i creditori, l’azione revocatoria può essere respinta per mancanza di evento dannoso. Per esempio, Tizio con debiti conferisce un immobile al trust ma dimostra che possiede altri immobili o liquidità capienti per il debito: niente pregiudizio concreto, quindi atto non fraudolento. Questa difesa però regge solo se vero e documentato.
  • Atto a titolo oneroso e buona fede: Se il trasferimento è oneroso (es. vendita a prezzo di mercato a una società, con effettivo pagamento), la revocatoria richiede di provare la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio ai creditori. Dunque, se ad esempio Caio (figlio di Tizio) acquista l’immobile di Tizio per prezzo congruo, potrà difendersi dicendo che era un’operazione di mercato, lui ignaro di eventuali debiti del padre. In ambito fiscale, se il prezzo è entrato nelle casse di Tizio e magari andato a pagare debiti, manca pure l’elemento del reato (nessun occultamento di ricchezza, solo trasformazione in denaro). Documentare la congruità del prezzo con perizie o valori OMI è fondamentale.
  • Ragioni estranee alla frode: Soprattutto per trust e vincoli, sostenere le finalità meritevoli e non fraudolente può aiutare. Ad esempio: “Ho costituito un trust anni prima che nascesse il debito fiscale, per tutela dei figli minori”: ciò può indicare assenza di dolo (se i tempi lo confermano). Anche in sede penale, provare che mancava il dolo specifico di sottrarre al Fisco (perché all’epoca il debito non era prevedibile, o l’atto aveva motivi reali diversi) è una linea di difesa . Attenzione: se il trust è auto-dichiarato (disponente e trustee coincidono) e il disponente mantiene uso dei beni, è quasi automaticamente considerato sospetto . In tali casi, la difesa potrebbe consistere nel regolarizzare la posizione: ad esempio pagando il debito tributario (il ravvedimento operoso o pagamento integrale può, in alcuni casi, portare all’archiviazione del reato o comunque essere un attenuante notevole ).
  • Questioni formali in 2929-bis: Se un creditore ha utilizzato l’art. 2929-bis c.c. per pignorare il bene conferito in trust, il debitore può opporre eventuali eccezioni procedurali (es. il credito non era ancora esigibile o certo al momento dell’atto, l’atto non era a titolo gratuito – su questo ci sono dibattiti se il trust sia sempre considerato gratuito; in alcuni casi il conferimento potrebbe sostenersi come a titolo oneroso se prevede beneficiari e oneri). Oppure, si può contestare la retroattività dell’art.2929-bis se l’atto è anteriore al 2016 (la norma non è retroattiva).
  • Composizione bonaria: Al di là delle vie giudiziali, spesso una difesa pragmatica è negoziare. Ad esempio, se un’azienda è stata trasferita da società A indebitata a B “pulita”, l’Agenzia delle Entrate potrebbe accettare di non perseguire B se i debiti di A vengono rateizzati e garantiti. Oppure, in caso di trust, si potrebbe proporre di scongelare parte dei beni per pagare i creditori. L’obiettivo è dimostrare collaborazione e smontare la percezione che l’atto fu compiuto per malafede.

In sintesi, quando si toccano trasferimenti patrimoniali nel network, la miglior difesa è far apparire l’operazione legittima, con corrispettivo equo e priva di effetti pregiudizievoli netti per i creditori. Se questo risulta impossibile (perché effettivamente era un escamotage per salvare i beni), la strada è puntare su aspetti procedurali e attenuare le conseguenze magari transando il dovuto.

Responsabilità solidale di amministratori e altri profili

Un ultimo tema da considerare è la possibile responsabilità personale degli amministratori o di altre società del gruppo per violazioni tributarie o debiti societari.

In linea generale, l’amministratore di una S.r.l. non risponde con il proprio patrimonio dei debiti sociali. Tuttavia, ci sono eccezioni: ad esempio, se l’amministratore è riconosciuto colpevole di illeciti gestori gravi (es. ha occultato scritture, distratto attivi, compiuto frodi), i creditori potrebbero agire contro di lui per responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) o per responsabilità verso i soci/creditori ex art. 2476 c.c. (azione di responsabilità per mala gestio). Nel contesto tributario, l’amministratore può essere chiamato a rispondere di sanzioni amministrative se viene provato che la violazione è avvenuta per causa a lui imputabile (il D.Lgs. 472/1997 prevede il concorso di persone nell’illecito tributario): in pratica, se la società non paga una certa sanzione, il Fisco può tentare di esigere dal legale rappresentante, ma deve dimostrare il dolo o la colpa grave di quest’ultimo nella violazione . Ciò accade raramente in concreto, ma è possibile (specie per omessi versamenti di ritenute o IVA, dove l’amministratore di fatto trattiene somme dovute all’Erario).

Un altro profilo è la responsabilità in solido di altre società del gruppo. Come visto, non c’è un principio generale di “responsabilità di gruppo” in ambito debiti, però la giurisprudenza sta riconoscendo concetti come l’“unicità economica” in alcuni ambiti. Ad esempio, nel diritto del lavoro, la Cassazione (sent. 26170/2025) ha stabilito che in presenza di un gruppo di imprese integrato, dove i lavoratori prestano servizio indistintamente a favore di tutte, si configura una codatorialità di fatto e quindi una responsabilità solidale di tutte le società del gruppo verso i lavoratori . Questo principio, sebbene affermato in materia di lavoro, riflette l’idea che se più società operano come un unico centro di interessi, i confini di responsabilità possono sfumare. Nulla esclude che, in futuro, la stessa filosofia venga invocata in materia fiscale o civile (in parte già accade con l’alter ego in ambito civile). Dunque, se si è alla guida di un gruppo, occorre essere consapevoli che far apparire le società come un unico calderone (ad esempio mescolando dipendenti, sedi, risorse senza distinzione) può aumentare il rischio che un giudice imponga responsabilità trasversali.

Difesa su questo fronte: Significa ribadire l’autonomia giuridica di ciascuna società e l’assenza di confusione nei rapporti. Documentare che ogni società ha i suoi dipendenti, i suoi clienti, le sue risorse, e che eventuali servizi infragruppo sono regolati da contratti a condizioni di mercato (evitando quell’indifferenziazione che ha portato la Cassazione a vedere un unico datore di lavoro ). Inoltre, se viene contestata la responsabilità personale di un amministratore per debiti fiscali, tipicamente la difesa è che l’obbligato principale resta la società e che non vi sono atti formali che trasferiscano l’obbligazione a lui (a meno di fideiussioni o simili). Si cercherà anche di dimostrare la correttezza gestionale: se i debiti sono sorti per crisi economica e non per frode volontaria, l’amministratore potrà difendersi evidenziando l’assenza di malafede.

Come abbiamo visto, le situazioni possono essere molteplici e complesse. Nella sezione successiva ci concentreremo sugli strumenti di difesa generale a disposizione del contribuente, riassumendo le strategie procedurali (ricorsi, accordi, ecc.) e le best practice. Successivamente, passeremo ad alcune Domande e Risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni, e infine alle Fonti normative e giurisprudenziali di riferimento.

Strategie difensive e strumenti di tutela del debitore

Trovarsi di fronte a un accertamento fiscale o a un’azione legale che coinvolge un network di S.r.l. può essere intimidatorio. È importante però ricordare che esistono tutele procedurali e sostanziali che il contribuente-debitore può (e deve) attivare. Qui riepiloghiamo le principali strategie difensive:

Durante la verifica e l’accertamento: cooperazione e contraddittorio

Sin dalle prime fasi (accessi, questionari, PVC), assumere un atteggiamento proattivo e collaborativo può fare la differenza. Ciò non significa acconsentire acriticamente ai rilievi, ma partecipare al contraddittorio fornendo chiarimenti e documenti utili. Ad esempio, se arriva un questionario su movimenti bancari, rispondere puntualmente con evidenza delle causali (contratti, assegni, copie di bonifici) può convincere l’ufficio a ridurre o archiviare alcune contestazioni. Il silenzio o l’ostruzionismo, al contrario, irrigidiscono la posizione del Fisco e fanno perdere occasioni di difesa anticipate. Inoltre, alcune garanzie (come la possibilità di accertamento con adesione, v. infra) sono subordinate all’instaurazione di un dialogo. Durante accessi e ispezioni, il contribuente ha diritto di farsi assistere da un professionista di fiducia e di far mettere a verbale le proprie osservazioni . È utile avvalersene: far verbalizzare immediatamente, ad esempio, che un certo documento trovato ha una spiegazione innocua, può prevenire interpretazioni maliziose.

Strumenti deflattivi del contenzioso: autotutela, adesione, acquiescenza

Prima di arrivare al ricorso in Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria), il sistema offre strumenti per chiudere la vicenda in fase amministrativa:

  • Istanza di autotutela: si può presentare all’ente impositore (Agenzia Entrate) evidenziando errori palesi o elementi nuovi che inducano l’ufficio a annullare in tutto o in parte l’atto. L’autotutela è discrezionale per l’Amministrazione, ma in casi lampanti (es. un avviso emesso due volte per lo stesso tributo, oppure intestato a soggetto sbagliato, ecc.) può risolvere rapidamente. Va tentata specialmente se si rilevano vizi formali invalidanti (difetto di motivazione, notifica viziata): talora l’Ufficio preferisce annullare in autotutela per evitare una causa persa.
  • Accertamento con adesione: è lo strumento principe per ridurre sanzioni ed evitare la lite. Si presenta un’istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; questo sospende i termini di ricorso e apre una trattativa con l’ufficio . Nel contesto di un network di società, l’adesione può essere usata anche strategicamente: ad esempio, se la società sa di aver commesso qualche irregolarità difficilmente difendibile ma vuole evitare ripercussioni sui soci o il penale, può cercare un accordo. In sede di adesione si può ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/3 e rateizzare quanto dovuto. Attenzione: l’adesione copre solo ciò che è definito; se rimangono fuori altri periodi o altri contribuenti (soci), quelli potranno comunque essere perseguiti. Ma spesso un buon accordo globale col Fisco su tutti gli aspetti contestati (magari spalmando su più anni con adesioni multiple) dà certezza e chiude la vicenda senza ulteriori strascichi.
  • Acquiescenza: se l’importo contestato non è eccessivo e si valuta che un ricorso sarebbe più costoso/incerto, il contribuente può pagare entro 60 giorni l’avviso beneficiando della riduzione sanzioni ad 1/3 (simile all’adesione). È una scelta da fare con cautela, perché preclude il ricorso, ma talvolta conveniente se si riconosce la fondatezza dell’accertamento su qualche punto minore e si vuole archiviare velocemente.
  • Mediazione tributaria: oggi obbligatoria per le liti sotto €50.000 (valore del tributo). Consiste nel presentare il ricorso che vale anche come istanza di mediazione: l’Agenzia può accogliere in tutto o in parte. È un ulteriore livello deflattivo che, specie su questioni giuridiche di spessore modesto, può risolvere. Ad esempio, per una sanzione contestata su un formalismo, l’ente potrebbe annullare in mediazione per focus su aspetti più sostanziali.

Il ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria

Se non si raggiunge un accordo, il passo successivo è proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni (al netto di sospensioni per adesione/ferie). Nel ricorso, è fondamentale articolare tutti i motivi di impugnazione: motivi di merito (inesistenza del presupposto, errori di calcolo, ecc.) e motivi di diritto/procedura (nullità, prescrizione, ecc.).

Per difese complesse come quelle trattate qui, di solito si impiegano consulenti tecnici di parte (ad esempio un commercialista che rediga una perizia sui movimenti finanziari o sui prezzi di trasferimento) da allegare al ricorso. È possibile anche chiedere al giudice di disporre Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) se vi sono aspetti contabili di difficile lettura, benché in tributario sia meno comune ma non vietato.

Nel processo tributario, il giudice valuterà le prove offerte da entrambe le parti. Il contribuente deve portare documenti già in questa fase (non aspettare appello), perché vige in parte un principio di prevenzione delle prove. Testimoni orali non sono ammessi (il processo tributario è documentale), ma si possono produrre dichiarazioni scritte di terzi rese altrove (ad es. in sede penale o perizia giurata).

Un punto spesso decisivo è la motivazione dell’atto impugnato: se l’avviso di accertamento non spiega adeguatamente le ragioni, o recepisce acriticamente un PVC senza confronto critico, il ricorso può far leva su questo vizio. La legge impone la motivazione “per relationem” al PVC ma con allegazione dello stesso e indicazione delle ragioni giuridiche. Se manca, vi sono sentenze che annullano l’atto per difetto di motivazione.

Nel nostro contesto, è bene sottolineare al giudice gli aspetti equitativi: ad esempio, se viene punita fiscalmente un’operazione infragruppo solo per forma, evidenziare che nessun danno reale è derivato all’Erario (soprattutto se dentro lo stesso gruppo la tassazione effettiva non cambiava). Oppure, se si contesta abuso del diritto, rimarcare eventuali differenze rispetto ai casi classici (cosicché l’operazione in questione appaia genuina). Citare giurisprudenza favorevole (soprattutto di Cassazione) è importante: ad esempio, menzionare sentenze che tutelano il contribuente in casi analoghi, per orientare il giudice di primo grado. Le sentenze di legittimità più recenti fino al 2025 offrono parecchi spunti per la difesa, come abbiamo visto nelle sezioni precedenti (molte le abbiamo citate anche noi).

È possibile chiedere la sospensiva dell’atto impugnato se l’esecuzione creerebbe danno grave: in situazioni di rete societaria, si può argomentare che l’importo richiesto metterebbe a rischio l’attività di tutte le consociate o il patrimonio familiare, e quindi chiedere la sospensione al giudice. Se concessa, tutela fino alla sentenza di primo grado.

Difesa penale e coordinamento con quella tributaria

Se vi sono anche indagini penali (ad es. per reati di cui al D.Lgs. 74/2000), la difesa tributaria e quella penale devono essere coerenti. Occorre attenzione a non contraddirsi: ad esempio, non si può in sede penale ammettere un fatto (es. “sì, quelle fatture erano false ma costretti dal mercato”) e in sede tributaria negarlo. Serve una strategia unitaria. Spesso conviene far precedere la definizione tributaria a quella penale: pagare il dovuto al Fisco (magari con adesione) può attenuare o talora estinguere il reato (per alcuni reati tributari il pagamento integrale del debito prima del dibattimento attenua sensibilmente la pena, e in generale dimostra resipiscenza) .

Il penale può anche offrire qualche opportunità: ad esempio, se nel procedimento penale viene svolta una perizia o acquisiti documenti che provano tesi difensive, tali atti possono essere usati nel processo tributario (richiedendone l’acquisizione in sede di ricorso).

In caso di trust o schermi complessi, spesso l’accusa penale è sottrazione fraudolenta: qui pagare il debito fiscale è causa di non punibilità se avviene prima dell’apertura del dibattimento (per l’art. 13-bis D.Lgs. 74/2000). Quindi un imputato potrebbe decidere di saldare il dovuto per evitare il penale, e poi magari proseguire il contenzioso tributario per farsi restituire parte, ma questo esula dalla nostra trattazione (è un calcolo di convenienza rischio/beneficio).

Best practice per prevenire contestazioni future

Infine, vale la pena enumerare alcune buone pratiche utili per chi gestisce un network di S.r.l., al fine di ridurre in anticipo i rischi di accertamento:

  • Trasparenza nei rapporti infragruppo: redigere contratti scritti per ogni prestazione o finanziamento tra società; definire prezzi coerenti con il mercato; evitare regimi fiscali “anomali” (es. compensazioni continue di crediti IVA tra società come prassi, che attraggono sospetti).
  • Separatezza rigorosa: non usare mai i conti aziendali per spese personali; se accade, registrare immediatamente la transazione come credito verso il socio e regolarla formalmente. Idem per beni: se un bene aziendale è usato dal socio, prevedere un contratto di uso (es. auto in fringe benefit o locazione).
  • Documentare la sostanza economica: per operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni rami) redigere verbali che ne spiegano le ragioni economiche e gli obiettivi non fiscali. Conservare studi, perizie, pareri che attestino la convenienza economica indipendente dalle tasse.
  • Capitalizzazione e finanziamenti: evitare di avere società sottocapitalizzate che operano solo con finanziamenti infragruppo non regolamentati. Se si finanzia una società consociata, farlo con contratti di mutuo, interessi a tasso di mercato, pagamenti tracciati. Questo dimostrerà genuinità e non “fondi neri”.
  • Attenzione alle S.r.l. unipersonali: come detto, rispettare obblighi di legge (versamento intero capitale, dichiarare l’unico socio al registro) per non incorrere nella responsabilità illimitata dell’unico socio (art. 2462 c.c.). Inoltre, benché sia lecito operare come unico socio, siate consapevoli che i controlli (presunzioni utili etc.) saranno ancor più stringenti – dunque doppia accuratezza.
  • Consultare esperti prima di operazioni delicate: ad esempio, prima di costituire un trust o trasferire immobili a una nuova società di famiglia, farsi assistere per valutare rischi di revocatoria o alternative (a volte soluzioni come il vincolo ex art.2645-ter c.c. possono offrire tutele con meno sospetti di un trust, se fatti con anticipo e per scopi leciti ).

Seguendo queste linee, si costruisce un track record di compliance che, se un giorno arriverà un controllo, metterà il contribuente in una posizione molto più forte per difendersi.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande comuni riguardanti gli accertamenti nei network di S.r.l. collegate, con risposte concise basate su quanto approfondito nella guida:

D: Cosa si intende esattamente per “network di S.r.l. collegate”?
R: Non esiste una definizione legale precisa, ma in generale indica un insieme di società formalmente distinte che presentano stretti legami tra loro – ad esempio stesse persone al controllo, compagini societarie familiari, interscambio continuo di operazioni. Possono essere configurazioni di gruppo societario tradizionale (controllante e controllate) oppure reti meno formalizzate di società affini (stessi soci o familiari). Agli occhi del Fisco, un network esiste quando più società appaiono come un’unica realtà economica con gestione accentrata. Ciò può portare a trattarle, in sede di accertamento, come un tutt’uno ai fini probatori (es. controlli incrociati) .

D: L’Agenzia delle Entrate può veramente analizzare i conti di familiari o di altre società per accertare me?
R: Sì, può farlo se emerge un collegamento finanziario o un sospetto di interposizione. Le norme sulle indagini bancarie permettono di richiedere dati di conti intestati a terzi se il contribuente ha “facoltà di disporne” . In pratica, se sei socio/amministratore di altre società, o se movimenti soldi su conti di parenti stretti, l’ufficio può includerli nell’analisi. La Cassazione ha confermato che è legittimo accertare su conti di terzi quando vi sono indizi che siano meri prestanome finanziari . Naturalmente, poi dovranno provare che i movimenti riguardano te – ma intanto i dati li ottengono.

D: Ho una S.r.l. unipersonale. Posso essere ritenuto illimitatamente responsabile dei debiti della società?
R: Di regola no: la S.r.l. unipersonale mantiene la personalità giuridica separata. Ci sono però due eccezioni legali importanti: (1) se non hai rispettato l’obbligo di indicare negli atti e nel registro imprese che la società è unipersonale, oppure (2) se non hai interamente versato i conferimenti, allora l’unico socio risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali contratte nel periodo di inadempimento (art. 2462 c.c.). Al di fuori di ciò, tu rispondi solo col capitale conferito. Tuttavia, attenzione: se commetti abuso della personalità giuridica (società usata come schermo), i creditori e il Fisco potrebbero comunque cercare di colpire te personalmente, tramite azioni giudiziarie (es. provando che eri amministratore di fatto, concorso in violazioni tributarie, ecc.). Quindi proteggiti seguendo le regole e non confondendo i patrimoni.

D: Il Fisco presume che utili non dichiarati della mia S.r.l. siano stati presi da me come socio. Può farlo legalmente?
R: Sì, la presunzione di distribuzione ai soci è ammessa dalla Cassazione per le società a ristretta base sociale . È una presunzione semplice, quindi contestabile, ma valida: se la tua S.r.l. (con pochissimi soci) aveva utili in nero, l’ufficio assume che te li sei spartiti. Questa presunzione non viola il divieto di doppia presunzione secondo la giurisprudenza, perché il fatto noto è considerato la “ristrettezza della compagine” . Tu puoi difenderti mostrando che gli utili extracontabili sono rimasti nella società (ad es. li hai reinvestiti in macchinari, li hai lasciati in cassa) e che non hai ricevuto alcun beneficio personale. Se convinci il giudice di questo, la presunzione cade. Ma in assenza di prova contraria, il Fisco può notificarti un accertamento IRPEF come socio su quei redditi occulti.

D: Ho ricevuto due avvisi di accertamento identici, uno alla società e uno a me come socio amministratore, per le stesse fatture contestate. È corretto?
R: Dipende. L’avviso alla società riguarda le imposte societarie (IRES, IVA), quello a te forse riguarda IRPEF su utili distribuiti o compensi non dichiarati. In genere non possono esserti contestate due volte le stesse imposte: se è un duplicato, è illegittimo. Se invece sono tributi diversi (società vs persona) pur sullo stesso fatto, formalmente è possibile ma devono motivare bene. Tieni presente che se la società paga o vince il suo accertamento, quello relativo a te cade automaticamente nella parte in cui dipende dall’altro (es. se dimostri che non c’era reddito occulto nella società, allora tu come socio non potevi percepire nulla). Conviene coordinare la difesa dei due avvisi insieme, magari facendo presente al secondo che è subordinato all’esito del primo.

D: La Guardia di Finanza può sequestrare beni della mia nuova società per debiti fiscali di un’altra mia società?
R: Può succedere in alcune circostanze, ma non arbitrariamente. Se ci sono indizi che la nuova società sia una continuazione della precedente o che certi beni provengano da un trasferimento fraudolento, la Procura può chiedere un sequestro per equivalente sostenendo che in realtà quei beni servono a garantire il debito della prima società (magari in base al reato di sottrazione fraudolenta). Ad esempio, se la società A aveva debiti e il giorno dopo vende macchinari a società B (tua) appena creata a prezzo irrisorio, potrebbero sequestrare i macchinari presso B ritenendoli profitto di reato. Tuttavia, devi sapere che in sede di esecuzione civile normale (cartelle, pignoramenti), no, i beni di B non sono pignorabili per debiti di A, a meno che il Fisco ottenga di dimostrare che B è un tuo alter ego e faccia causa simulazione. Sono procedure lunghe. In sintesi: penalmente è possibile con provati intenti fraudolenti, civilmente il creditore deve prima “bucare il velo” con un’azione legale ad hoc.

D: Ho un trust all’estero dove ho messo dei beni, il Fisco può tassarmi come se non esistesse?
R: Se il trust è opaco (cioè i redditi non sono imputati a beneficiari anno per anno) e tu sei disponente senza poteri, in teoria il trust paga le sue imposte (se dovute) come soggetto IRES. Però l’Agenzia delle Entrate, se ritiene che il trust sia fittizio (es. tu in realtà continui a gestire e usare i beni come tuoi), può considerarlo interposto: in base all’art. 37, comma 3 DPR 600/73, imputerebbe a te i redditi del trust . Ci sono state varie controversie su trust esteri: se il trust non collabora o è in paradiso fiscale, spesso il Fisco presume l’interposizione. Inoltre, devi dichiarare nel Quadro RW gli asset esteri se sei ancora titolare effettivo secondo la definizione antiriciclaggio . Se non l’hai fatto, rischi sanzioni (3-15% valore non dichiarato). Quindi sì, il trust non è uno scudo impenetrabile: se abusivo, viene “trasparente” e ignorato . Se invece è un trust genuino (irreversibile, con trustee indipendente, istituito molto prima dei debiti), hai migliori chance di opporlo, ma comunque dovrai spiegare per bene la situazione se sarai verificato.

D: Possono accusarmi penalmente solo perché ho usato una struttura societaria per pagare meno tasse pur senza violare una legge specifica?
R: Se hai fatto elusione fiscale pura (abuso del diritto senza violazione formale), no, non è reato: l’abuso del diritto comporta semmai il recupero delle imposte e sanzioni amministrative, ma non rientra nei reati del D.Lgs. 74/2000. Quindi utilizzare società per abbassare la pressione fiscale, se fatto nei limiti dell’elusione (e oggi contestato con l’art. 10-bis L.212/2000), non ti espone a sanzioni penali, solo al pagamento del dovuto. Diventa penale se configuri comportamenti fraudolenti attivi: ad esempio, creare società fittizie per emettere fatture false è fraude fiscale (reato); occultare documenti contabili della società o distruggerli è reato; trasferire asset per non pagar tasse è reato di sottrazione fraudolenta. Ma se la condotta consiste nell’aver scelto un lecito risparmio d’imposta (es. usufruire di un regime agevolato aprendo sede in altra regione, pur con qualche forzatura), il peggior rischio è che te lo neghino e chiedano la differenza d’imposta con interessi. Occhio però: il confine può diventare sottile, quindi meglio farsi consigliare prima da un tributarista per non sconfinare.

D: La mia società è stata dichiarata “non operativa” (di comodo) perché ha pochi ricavi: è automaticamente considerata società schermo?
R: Una “società di comodo” ai sensi fiscali è quella che non supera determinati ricavi minimi presunti per tre anni. Il Fisco la tassa su un reddito minimo forfetario e limita l’utilizzo di crediti IVA. Ma non implica di per sé che sia una società schermo o che scatti un accertamento per abuso. Certo, è un segnale d’allarme: l’Agenzia monitora queste società inattive o scarsamente attive, perché spesso sono usate per intestare beni (auto, case) deducendo costi senza produrre reddito. Se sei in tale situazione, puoi presentare istanza di disapplicazione della disciplina di comodo se hai giustificazioni valide (es. sei in start-up, o il mercato è in crisi, etc.). In parallelo, devi essere pronto a dimostrare, in caso di controllo, che la società non stava occultando nulla ma era davvero in fase improduttiva per ragioni oggettive. Quindi, non è automatico che ti accusino di società schermo, ma sei in una zona a rischio.

D: In caso di accertamento, è utile far emergere spontaneamente eventuali errori fiscali minori per far vedere la buona fede?
R: Questa è una mossa delicata. Ammettere errori può aiutare a livello di credibilità personale (specie in un eventuale procedimento penale, collaborare è positivo) e può convincere il funzionario a transigere sul resto. Però può anche fornire su un piatto d’argento elementi all’ufficio. Diciamo che se sono irregolarità minori già sanabili, tanto vale fare un ravvedimento operoso prima che inizino i controlli: paghi il dovuto con mini sanzioni e ti metti in regola , togliendo argomenti all’accertatore. Durante il controllo, è meglio non “sbandierare” errori non noti all’ufficio, perché hai perso chance di ravvederti e potresti beccarti sanzioni piene su quello. Invece, concentrati nel dare spiegazioni su ciò che loro contestano. In sintesi: il momento giusto per autodenunciarsi è prima del controllo (ravvedimento); durante, confessa solo se l’alternativa è una contestazione ben peggiore e pensi di ottenere indulgenza (cosa non scontata in via amministrativa).

D: Se ignoro l’accertamento e non faccio nulla, cosa succede?
R: Succede che dopo 60 giorni l’avviso diventa definitivo . L’Agenzia iscriverà a ruolo le somme e ti arriverà una cartella esattoriale. A quel punto potrai al massimo discutere di una dilazione di pagamento, ma non del merito (il debito è ormai titolo esecutivo definitivo). Inoltre, perdere l’occasione del ricorso preclude anche la possibilità di far valere ragioni magari valide. Dopo la cartella, se non paghi, partiranno i pignoramenti: conti correnti bloccati, ipoteche su immobili, fermi di veicoli, fino all’espropriazione forzata. Se la cifra è grossa, potrebbero nominare un liquidatore giudiziale o spingere per un fallimento (se imprenditore). Insomma, l’inerzia è l’errore peggiore: conviene sempre reagire, anche solo per prendere tempo legalmente (un ricorso ben fondato può congelare tutto per anni con la sospensiva).

D: Una volta vinta la causa tributaria e provato che avevo ragione, posso chiedere i danni al Fisco?
R: In teoria sì, ma in pratica molto difficile. Bisognerebbe dimostrare un dolo o colpa grave dell’ufficio nell’attivare una pretesa infondata, e un danno ingiusto subito (per es. perdita di chance di business per un’iscrizione ipotecaria illegittima). Esiste l’azione per risarcimento da atto impositivo illegittimo, ma la giurisprudenza l’ha ammessa in casi eccezionali. Generalmente, se vinci, ottieni l’annullamento delle somme e la restituzione di quanto eventualmente pagato, più interessi e spese di lite, ma non ulteriori risarcimenti. Tuttavia, se hai subìto misure cautelari pesanti (tipo sequestro di beni) e poi risulti del tutto innocente, valutare con un legale specializzato una causa civile contro l’Amministrazione non è impossibile. Ma ripeto: l’onere di provare il danno e la colpa della controparte pubblica è elevato.

Tabelle riepilogative

Per concludere la nostra guida, riportiamo alcune tabelle sintetiche che riassumono concetti chiave affrontati, utili come riferimento rapido.

Tabella 1 – Principali contestazioni e possibili difese nei network di S.r.l.

ContestazioneDescrizionePossibili Difese
Utili extracontabili e distribuzione occultaAccertati ricavi non dichiarati o costi fittizi in una S.r.l. a ristretta base; presunzione che gli utili in nero siano stati percepiti dai soci .– Contestare l’esistenza degli utili occulti con evidenze contabili.<br>– Dimostrare che eventuali utili non sono usciti dalla società (nessun arricchimento personale).<br>– Eccepire l’assenza di presupposti per la presunzione (es. compagine non effettivamente ristretta, mancanza di indizi di distribuzione).<br>– Verificare vizi procedurali negli avvisi ai soci (motivazione, termini).
Fatture infragruppo false (soggettive/oggettive)Operazioni tra società collegate ritenute inesistenti, volte a trasferire fittiziamente costi/ricavi (spesso per evasione IVA o abbattimento imponibili).– Prova della realtà delle operazioni con documenti (contratti, DDT, report attività).<br>– Dimostrare la buona fede della società acquirente (diligenza, ignoranza di ev. frodi altrui).<br>– In caso di operazioni soggettivamente inesistenti: evidenziare che il costo è effettivo e inerente (deducibilità ammessa) ; contestare eventuale negazione IVA se mancano prove di collusione .<br>– Eccepire errori di diritto (es. se ufficio nega deduzione in frode soggettiva post-2012, è sbagliato).
Società schermo/ di comodo (abuso personalità giur.)La società è accusata di essere un mero schermo senza autonoma attività, usata per finalità personali dei soci (es. occultare redditi, proteggere beni) .– Mostrare l’operatività effettiva: struttura aziendale reale, clienti terzi, produzione di reddito economico.<br>– Separazione netta patrimonio sociale e personale: nessuna confusione di conti, uso beni aziendali regolato o inesistente.<br>– Giustificare economicamente le scelte societarie (no scopi esclusivamente fiscali).<br>– Richiamare i principi di libertà d’iniziativa: se la società è lecita e attiva, l’onere della prova dell’abuso spetta al Fisco (assenza di fini extra-sociali illeciti da parte tua).<br>– Far leva su eventuale errore di fatto: es. ufficio presume inattività ma tu porti prove di commesse reali.
Trasferimento beni a società/ trust (atto in frode)Beni o attività spostati dal debitore a entità correlate (es. società neo-costituite, trust familiare) che il Fisco/creditore ritiene fatti per sottrarsi al pagamento di debiti.– Dimostrare che l’atto aveva causa genuina (es. riorganizzazione aziendale, pianificazione patrimoniale legittima) e non mirava a pregiudicare i creditori.<br>– Evidenziare che dopo l’atto il debitore non era insolvente o aveva altri beni capienti (niente danno ai creditori).<br>– Se oneroso: prezzo di mercato, effettivamente pagato (nessuna lesione patrimoniale).<br>– Contestare elementi soggettivi: mancava la consapevolezza del debito (atto fatto in tempi non sospetti, debiti emersi dopo).<br>– In sede penale: assenza di dolo specifico di evasione; eventualmente, attivarsi per pagare il dovuto e rientrare in bonis (causa di non punibilità).

Tabella 2 – Fonti normative e pronunce chiave citate

AmbitoRiferimentoContenuto rilevante
Accertamento fiscaleArt. 37, co.3 DPR 600/1973Interposizione fittizia: consente di imputare redditi al reale possessore, ignorando soggetti interposti .
Abuso del dirittoArt. 10-bis L. 212/2000 (Statuto contrib.)Definizione abuso ed elusione fiscale: operazioni prive di sostanza economica, vantaggi fiscali indebiti disconoscibili (no sanzione penale).
Indagini finanziarieArt. 32 DPR 600/1973 / Art. 51 DPR 633/72Poteri di accesso ai conti bancari, presunzioni su versamenti (ricavi) e prelievi (acquisti in nero) . Onere prova a carico contribuente salvo prova contraria .
Garanzie contribuenteL. 212/2000 (Statuto) artt. 7, 12Obbligo di motivazione atti, diritto al contraddittorio endoprocedimentale prima di accertamento .
Reati tributariArt. 11 D.Lgs. 74/2000Sottrazione fraudolenta al pagamento imposte: punisce atti fraudolenti sui beni per evadere la riscossione (es. trasferimenti a società o trust per frodare Fisco) . Soglia €50.000.
AntiriciclaggioD.Lgs. 231/2007Obblighi di verifica e segnalazione operazioni sospette. Società schermo e trust usati per riciclaggio possono far scattare segnalazioni.
Respons. soci (soc. estinte)Art. 36, co.3 DPR 602/1973Soci rispondono dei debiti tributari della società estinta nei limiti dei beni ricevuti in liquidazione (ultimi 2 anni) . Cassazione 32475/2025: presunzione utili occulti ≈ beni ricevuti, anche senza evidenza contabile .
Revocatoria attiArt. 2901 c.c. / Art. 2929-bis c.c.Revocatoria ordinaria: inefficacia atti in frode ai creditori (entro 5 anni) . Art. 2929-bis: esecuzione immediata su atti gratuiti senza attendere giudizio (introdotto 2016) .
Abuso personalità giur. (giurisprudenza)Cass. ord. 2284/2025Anche società operative possono divenire schermo se usate per fini elusivi senza ragioni economiche. Non serve sia fittizia dall’inizio . Confusione patrimoni e operazioni illogiche sono indizi di abuso .
Presunzione utili soci (giurisprudenza)Cass. ord. 15274/2025Presunzione distribuzione utili extracontabili ai soci valida anche se i soci sono solo altre società (base ristretta sostanziale) . Non è doppia presunzione: fatto noto = compagine ristretta .
Conti terzi e indagini (giurisprudenza)Cass. ord. 7403/2025Legittimo l’accertamento su conti di terzi (es. familiari) se ci sono indizi che il contribuente li usi come propri (interposizione finanziaria) .
Buona fede IVA (giurisprudenza)Cass. 24471/2022, 35091/2023 etc.In tema di frodi carosello, il cessionario ha diritto a detrazione IVA se prova la propria inconsapevolezza della frode (“doppia prova”: frode + scientia fraudis necessaria per negare detrazione).
Codatorialità gruppi (giurisprudenza)Cass. 26170/2025In ambito lavoro, riconosciuta codatorialità effettiva in gruppi integrati e responsabilità solidale di gruppo verso il lavoratore . Indica attenzione all’effettivo unico centro d’imputazione.
Trust e reati (giurisprudenza)Cass. pen. 13844/2024Condanna per sottrazione fraudolenta: trust autodichiarato creato post-debiti con disponente che mantiene controllo è atto fraudolento verso Fisco . Trust fittizi considerati mezzi di frode perseguibili.

(Le fonti sopra elencate sono approfondite nella sezione successiva.)

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👉 avere più Srl collegate non è illecito,
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👉 moltissimi accertamenti sui network di società sono aggressivi, standardizzati e difendibili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco colpisce i network di Srl,
  • quali sono le contestazioni più frequenti,
  • quali errori commette l’Agenzia,
  • come difenderti in modo efficace e strutturato.

Cosa Intende il Fisco per “Network di Srl Collegate”

Per l’Agenzia delle Entrate un network di Srl diventa sospetto quando:

  • le società hanno soci o amministratori comuni,
  • operano nello stesso settore o filiera,
  • condividono sedi, personale o fornitori,
  • presentano flussi economici incrociati,
  • mostrano risultati fiscali differenti (utili vs perdite).

👉 La colleganza societaria non equivale a fittizietà.


Perché il Fisco Accerta i Network di Società

Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):

👉 “Se più Srl sono collegate, allora servono a frammentare redditi e imposte.”

Questo approccio viene usato in:

  • accertamenti antielusivi,
  • contestazioni di abuso del diritto,
  • accertamenti induttivi,
  • verifiche su gruppi “di fatto”,
  • controlli su pianificazione fiscale.

Ma attenzione:

➡️ l’organizzazione societaria è lecita se ha una logica economica,
➡️ l’abuso del diritto va provato, non presunto.


Le Contestazioni Più Frequenti nei Network di Srl

Gli accertamenti più comuni riguardano:

  • unico centro decisionale,
  • interposizione fittizia di società,
  • ribaltamento dei redditi tra società,
  • disconoscimento dei costi infragruppo,
  • riqualificazione dei rapporti contrattuali,
  • estensione della responsabilità fiscale,
  • recupero IVA su operazioni infragruppo.

👉 Molte contestazioni sono costruite su presunzioni, non su fatti.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti sui network di Srl presentano errori gravi, tra cui:

  • confondere coordinamento con fittizietà,
  • ignorare l’autonomia giuridica delle società,
  • non analizzare i singoli contratti,
  • presumere l’abuso senza prova concreta,
  • giudicare la struttura “a posteriori”,
  • applicare criteri astratti e standard,
  • motivazioni generiche (“rete artificiosa”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Srl Collegate ≠ Unica Impresa Occulta

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare:

  • l’assenza di autonomia,
  • la finalità elusiva prevalente,
  • il vantaggio fiscale indebito.

Non basta dimostrare:

  • collegamenti societari,
  • rapporti commerciali,
  • gestione coordinata.

👉 Il coordinamento non è evasione.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento nei network di Srl è ribaltabile se:

  • ogni società ha una funzione economica propria,
  • esistono contratti reali e operativi,
  • i flussi finanziari sono giustificati,
  • manca la prova dell’abuso,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il Fisco ignora la documentazione fornita,
  • la motivazione è stereotipata.

👉 La pluralità societaria non si disconosce per sospetto.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • recuperi fiscali molto elevati,
  • sanzioni fino al 180%,
  • disconoscimento di costi e IVA,
  • estensione delle responsabilità,
  • pignoramenti e azioni esecutive,
  • crisi dell’intero gruppo.

👉 Un accertamento sul network può travolgere tutte le società.


Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)

1. Analizzare l’impianto accusatorio

È fondamentale verificare:

  • su quali presunzioni si fonda l’accertamento,
  • quali società vengono coinvolte,
  • quali rapporti sono contestati,
  • se esiste una reale prova dell’abuso.

2. Dimostrare l’autonomia delle singole Srl

La difesa efficace dimostra:

  • oggetto sociale distinto,
  • autonomia gestionale,
  • contabilità separata,
  • personale e mezzi dedicati,
  • contratti reali e congrui.

📄 Prove tipiche:

  • statuti e visure,
  • contratti infragruppo,
  • bilanci separati,
  • organigrammi,
  • flussi finanziari documentati.

3. Smontare la presunzione di abuso

È fondamentale dimostrare che:

  • la struttura ha una logica economica,
  • non esiste vantaggio fiscale indebito,
  • le operazioni sono reali e coerenti.

👉 Senza prova dell’abuso, l’accertamento non regge.


4. Bloccare gli effetti dell’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • impugnarlo nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere il gruppo e gli amministratori

La difesa serve a:

  • limitare l’estensione delle responsabilità,
  • preservare la continuità aziendale,
  • evitare il collasso del network.

6. Riorganizzare il gruppo in modo difensivo

In alcuni casi è opportuno:

  • rivedere i contratti infragruppo,
  • rafforzare l’autonomia gestionale,
  • adeguare la governance,
  • prevenire futuri accertamenti.

👉 La prevenzione è parte della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa nei network di Srl collegate richiede competenza in diritto tributario, societario e pianificazione lecita.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento sul network,
  • difesa contro contestazioni di abuso del diritto,
  • dimostrazione dell’autonomia delle Srl,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela del gruppo e degli amministratori.

Conclusione

Un accertamento nei network di Srl collegate non è automaticamente fondato.
Il Fisco deve provare l’abuso o la fittizietà, non limitarsi a sospetti o schemi astratti.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare la legittimità della struttura,
  • evitare recuperi e sanzioni devastanti,
  • proteggere l’intero gruppo societario.

👉 Agisci subito: negli accertamenti sui network di società, la difesa strutturata fa la differenza.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento su Srl collegate è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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