Accertamento Nei Gruppi Societari: Come Difendersi Dalle Presunzioni

L’accertamento fiscale nei gruppi societari è una delle forme di controllo più complesse e invasive.
Quando l’Agenzia delle Entrate analizza un gruppo di società, tende spesso a utilizzare presunzioni estensive per ricostruire un’unica realtà economica, imputando ricavi, costi o responsabilità in modo generalizzato, senza distinguere correttamente i ruoli delle singole società.

È fondamentale chiarirlo subito:
appartenere a un gruppo societario non significa automaticamente evasione fiscale o abuso.

Molti accertamenti nei gruppi societari sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o ridimensionati se difesi con una strategia tecnica e coordinata.


Cosa si intende per gruppo societario nell’accertamento fiscale

Nel contesto degli accertamenti fiscali, si parla di gruppo societario quando esistono, ad esempio:

• società controllate e controllanti
• partecipazioni dirette o indirette
• soci o amministratori comuni
• direzione e coordinamento
• rapporti commerciali infragruppo
• trasferimenti finanziari tra società
• condivisione di strutture o risorse

Questi elementi sono leciti se gestiti in modo corretto e trasparente.


Perché l’Agenzia delle Entrate utilizza presunzioni nei gruppi

L’Agenzia delle Entrate ricorre alle presunzioni nei gruppi societari per:

• ricostruire una presunta unicità economica
• imputare ricavi a società diverse
• disconoscere costi infragruppo
• ipotizzare distribuzioni occulte di utili
• superare lo schermo societario
• estendere la responsabilità fiscale

Il problema è che l’autonomia giuridica e contabile delle singole società viene spesso ignorata.


Le presunzioni più utilizzate dall’Agenzia

Negli accertamenti nei gruppi societari, le presunzioni più frequenti riguardano:

• interposizione fittizia di società
• concentrazione artificiosa dei profitti
• fatturazioni infragruppo ritenute non congrue
• trasferimenti di utili mascherati
• utilizzo di società “schermo”
• confusione patrimoniale
• responsabilità solidale tra società

Molte di queste presunzioni non sono supportate da prove concrete.


Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti ai gruppi societari, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• presume l’unitarietà economica senza prova
• ignora l’autonomia gestionale delle società
• disconosce contratti infragruppo reali
• confonde coordinamento con interposizione
• utilizza presunzioni prive di gravità e precisione
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente fragile e giuridicamente contestabile.


Quando l’accertamento nel gruppo è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• ogni società opera in modo autonomo
• i rapporti infragruppo sono documentati
• le operazioni hanno sostanza economica
• non vi è interposizione fittizia
• manca la prova di un disegno elusivo
• l’Ufficio utilizza presunzioni automatiche
• non viene rispettato il diritto di difesa

Il coordinamento societario non equivale a evasione.


Sistemi di difesa efficaci

La difesa contro un accertamento nei gruppi societari deve essere coordinata, tecnica e documentata e può basarsi su:

• contratti infragruppo dettagliati
• prova dell’autonomia gestionale
• documentazione dei flussi finanziari
• analisi di congruità dei prezzi
• bilanci e contabilità separate
• dimostrazione della sostanza economica
• perizie economico contabili
• giurisprudenza favorevole

Ogni società deve essere difesa singolarmente e nel contesto del gruppo.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento che coinvolge un gruppo societario:

• fai analizzare immediatamente tutti gli atti
• coordina la difesa tra le società coinvolte
• individua le presunzioni utilizzate
• ricostruisci i rapporti infragruppo
• raccogli contratti, bilanci e documentazione
• prepara una strategia unitaria al contraddittorio
• evita risposte isolate o non coordinate

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio congiunte
• istanze di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorsi coordinati alla Corte di Giustizia Tributaria
• richieste di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• estensione indebita della responsabilità fiscale
• recuperi d’imposta elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive su più società
• coinvolgimento personale di soci e amministratori
• compromissione dell’intero gruppo


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di gruppi societari coinvolti in accertamenti fiscali fondati su presunzioni e ricostruzioni estensive.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in fiscalità dei gruppi e contenzioso societario complesso.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• difendere l’autonomia delle singole società
• smontare le presunzioni di unicità economica
• contestare l’interposizione fittizia
• ridurre o annullare le pretese fiscali
• bloccare azioni esecutive e responsabilità solidali
• tutelare soci, amministratori e patrimonio
• costruire una strategia difensiva coordinata


Agisci ora

Un accertamento su un gruppo societario può compromettere l’intera struttura imprenditoriale.
Agire subito significa evitare che una presunzione diventi una responsabilità estesa e definitiva.

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Introduzione

Negli accertamenti tributari che coinvolgono gruppi societari – ossia insiemi di società legate da vincoli partecipativi o di controllo – l’Amministrazione finanziaria fa ampio ricorso alle presunzioni per ricostruire basi imponibili sottratte a tassazione. Le presunzioni fiscali sono strumenti probatori che consentono al Fisco di inferire l’esistenza di redditi non dichiarati o operazioni elusive a partire da indizi o fatti noti, invertendo spesso l’onere della prova a carico del contribuente. In altre parole, laddove la contabilità o la documentazione di un gruppo di società non fornisca elementi chiari, il Fisco può presumere – entro i limiti di legge – che vi siano maggiori ricavi o redditi sottratti all’imposizione e richiederne le imposte dovute, salvo che il contribuente riesca a dimostrare il contrario.

Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, offre un’analisi avanzata delle principali presunzioni utilizzate negli accertamenti fiscali in ambito societario e, soprattutto, illustra come il contribuente (società o socio) possa difendersi efficacemente. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma con taglio divulgativo, rivolgendoci sia a professionisti legali e fiscali (avvocati tributaristi, commercialisti) sia a imprenditori e privati coinvolti in verifiche su società di cui sono amministratori o soci. Verranno esaminate le normative italiane più rilevanti e la giurisprudenza di legittimità più recente, con riferimenti a sentenze aggiornate al 2024-2025 e fonti istituzionali autorevoli. Inoltre, presentiamo tabelle riepilogative, casi pratici (esclusivamente riferiti alla realtà italiana) e una sezione di domande e risposte frequenti, per chiarire i dubbi più comuni. L’obiettivo è fornire al debitore d’imposta (ossia il contribuente sotto verifica) gli strumenti conoscitivi per comprendere le presunzioni su cui si fonda l’accertamento e predisporre una strategia difensiva solida, evitando errori che possano essere sfruttati dal Fisco.

Tipologie di accertamento tributario nei confronti di società e gruppi

Prima di addentrarci nello specifico delle presunzioni, è utile inquadrare le principali tipologie di accertamento che il Fisco può adottare verso società e, indirettamente, verso i gruppi societari di appartenenza. La normativa italiana (D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 per le imposte dirette e D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 per l’IVA) prevede diverse forme di accertamento, in funzione della gravità delle irregolarità riscontrate e della qualità della contabilità del contribuente:

  • Accertamento analitico: È la forma ordinaria di accertamento, basata sui dati analitici delle dichiarazioni e delle scritture contabili del contribuente. Il Fisco rettifica specifiche poste del bilancio o della dichiarazione (ricavi, costi, ecc.) comprovando analiticamente perché alcuni componenti non sono corretti o sono inesatti. Ad esempio, può contestare costi ritenuti indeducibili o ricavi non contabilizzati, riferendosi a elementi concreti (fatture, contratti, documenti bancari). In questo caso, l’onere probatorio iniziale grava sul Fisco, che deve fornire elementi concreti a supporto delle rettifiche.
  • Accertamento analitico-induttivo: Si ha quando, pur esistendo una contabilità regolare, vengono riscontrate incongruenze o irregolarità parziali tali da consentire al Fisco di utilizzare anche presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) per determinare il reddito. Ad esempio, se i ricavi dichiarati sono incongrui rispetto ad altri indicatori (come i consumi di materie prime o i dati di settore), l’Ufficio può indurre maggiori ricavi utilizzando coefficienti o percentuali basate sull’esperienza comune o su studi di settore. In questo tipo di accertamento si mescolano elementi analitici e presuntivi.
  • Accertamento induttivo puro: È previsto quando la contabilità è gravemente inattendibile o addirittura inesistente. In tali casi (ad esempio per omessa presentazione della dichiarazione, contabilità inaffidabile, gravi violazioni ai doveri contabili), il Fisco può determinare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo a prescindere dalle scritture, basandosi su dati e informazioni raccolte al di fuori della contabilità, anche secondo un metodo induttivo libero. Ciò avviene ai sensi dell’art.39, comma 2, D.P.R. 600/1973. In pratica l’Ufficio può ricostruire il volume d’affari e il reddito con qualsiasi elemento: movimenti bancari, consumi di energia, numero di dipendenti, margini medi di settore, ecc., applicando presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (se la contabilità è del tutto inattendibile). Il contribuente può contestare questa ricostruzione, ma in giudizio avrà l’onere di dimostrare che i calcoli presuntivi del Fisco sono errati o eccessivi.
  • Accertamento sintetico (per le persone fisiche): Riguarda prevalentemente i soci o le persone fisiche che fanno parte del gruppo imprenditoriale. L’accertamento sintetico – nella forma del “redditometro” o del “risparmiometro” – determina il reddito complessivo del contribuente in base alle spese sostenute o all’incremento patrimoniale, indipendentemente dalle risultanze della dichiarazione. Pur non applicandosi direttamente alla società, questo strumento può colpire l’imprenditore o i soci di società di persone, se viene rilevato uno scostamento tra tenore di vita (beni posseduti, investimenti, spese per immobili, auto, barche, ecc.) e reddito dichiarato. Il redditometro utilizza vere e proprie presunzioni legali (per esempio attribuisce un reddito presunto sulla base del possesso di certi beni). Nella prospettiva del gruppo societario, un accertamento sintetico al socio potrebbe spingere il Fisco a cercare redditi occulti prodotti dalla società e poi goduti personalmente dal socio.
  • Accertamento parziale: L’art.41-bis D.P.R. 600/1973 consente all’Amministrazione di emettere, anche senza attendere i termini dell’accertamento ordinario, un avviso parziale quando emergono elementi certi e specifici di maggiore imponibile (ad esempio, redditi esteri non dichiarati, o verifiche bancarie con esito evidente). L’accertamento parziale è spesso utilizzato per contestare singoli rilievi (come ricavi non dichiarati scoperti tramite indagini finanziarie) senza rivedere l’intero bilancio. Anche qui si possono impiegare presunzioni, ma circoscritte all’elemento specifico emerso.
  • Accertamento con adesione o accordo: Più che una tipologia, è una modalità di definizione. Il contribuente, ricevuto un avviso (o un processo verbale) può avviare un contraddittorio per trovare un accordo col Fisco sulla quantificazione del maggior reddito e delle imposte. In sede di accertamento con adesione, spesso si “tratta” anche sul peso delle presunzioni: ad esempio il contribuente fornisce spiegazioni parziali e l’Ufficio può concedere uno sconto sul reddito presunto originariamente contestato. Questo strumento consente di chiudere la vicenda con uno sgravio di sanzioni (ridotte a 1/3) ed evita il contenzioso.
  • Accertamento anti-elusivo (abuso del diritto): Riguarda operazioni prive di valide ragioni economiche, svolte al solo scopo di ottenere vantaggi fiscali indebiti, e viene condotto ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000). Il cosiddetto abuso del diritto un tempo era disciplinato dall’art.37-bis D.P.R.600/1973 (oggi abrogato e sostituito da 10-bis citato). In presenza di schemi elusivi (ad esempio, riorganizzazioni societarie artificiose, operazioni tra consociate mirate solo a risparmiare imposte, esterovestizioni della residenza fiscale, ecc.), il Fisco può disconoscere i vantaggi ottenuti e riqualificare le operazioni. L’accertamento anti-elusivo prevede una procedura garantista (notifica al contribuente delle ragioni di abuso e interpello preventivo facoltativo per avere certezza sulla liceità dell’operazione) e si basa su un misto di elementi fattuali e presuntivi: l’Amministrazione deve fornire indizi che l’operazione è artificiosa e priva di sostanza economica, dopodiché spetta al contribuente provare l’esistenza di ragioni extrafiscali meritevoli . Approfondiremo in seguito questo aspetto, dato che molte presunzioni nei gruppi societari mirano proprio a far emergere abusi dello schermo societario.
  • Accertamento IVA e altre imposte indirette: Le società sono soggette anche a verifiche sul versante IVA, che possono avvenire in parallelo all’accertamento delle imposte dirette. L’IVA ha proprie norme, ma spesso le contestazioni sono coerenti: ad esempio, se si presuppone che una società abbia omesso ricavi, ciò comporta sia un maggior imponibile IRES/IRPEF sia un’IVA sulle operazioni non fatturate. L’accertamento IVA utilizza anch’esso presunzioni (ad es. “presunzioni di cessione” per beni mancanti in magazzino – si presume venduti senza fattura). Anche l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) segue la sorte delle imposte sui redditi: laddove vengono accertati maggiori ricavi o redditi d’impresa, normalmente viene rettificato anche il valore della produzione netta ai fini IRAP, su cui applicare l’aliquota regionale. Tuttavia, l’IRAP ha peculiarità – ad esempio non si applica ai piccoli autonomi privi di autonoma organizzazione – che possono essere motivo di difesa nel caso di accertamenti verso società di persone o ditte individuali di modeste dimensioni (se si riesce a dimostrare la mancanza di organizzazione d’impresa).

In tutte queste tipologie di accertamento, le presunzioni giocano un ruolo cruciale quando non vi sono prove dirette di evasione ma solo indizi. La legge fiscale e la giurisprudenza hanno affinato nel tempo un sistema in cui alcune presunzioni sono “legali” (ex lege), cioè previste espressamente dalla norma e dotate di una forza probatoria prestabilita, mentre altre sono “semplici”, ossia inferenze logiche tratte dal giudice o dal funzionario da fatti noti, aventi valore se sono gravi, precisi e concordanti (secondo la regola generale dell’art.2729 Codice Civile). Nel seguito analizzeremo le presunzioni più frequenti negli accertamenti ai gruppi societari – come quelle derivanti da movimenti bancari, da rapporti finanziari infragruppo, da strutture societarie ristrette o esterovestite, da antieconomicità o da norme antielusive ad hoc – e forniremo indicazioni su come il contribuente può difendersi, sia nella fase amministrativa (dinanzi all’Ufficio) sia in fase contenziosa (dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, nuove denominazioni delle ex Commissioni Tributarie). È fondamentale, per chi si trovi “dalla parte del debitore” in una contestazione fiscale, conoscere su quale base presuntiva il Fisco muove la propria pretesa, perché solo così si potrà impostare una difesa mirata per “smontare” quella presunzione.

Il ruolo delle presunzioni nelle verifiche fiscali

In diritto tributario – così come nel diritto civile – per presunzione si intende un meccanismo logico in base al quale da un fatto noto o provato si risale a un fatto ignoto da provare. La presunzione legale (art.2728 c.c.) è quella stabilita direttamente dalla legge: ad esempio l’art.32 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che taluni movimenti bancari “si presumono” redditi non dichiarati. In tal caso si parla di presunzione iuris tantum (relativa) se è ammessa prova contraria da parte del contribuente, oppure iuris et de iure (assoluta) se nessuna prova contraria è ammessa. Nella materia tributaria quasi tutte le presunzioni legali sono di tipo relativo (iuris tantum), il che significa che il contribuente può vincerle fornendo adeguata prova contraria. Ad esempio, la presunzione legale di maggior reddito da versamenti bancari è relativa: resta ferma “salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non hanno rilevanza reddituale” . Ci sono anche presunzioni legali assolute (iuris et de iure) in ambito fiscale, ma di solito riguardano aspetti formali (ad esempio, l’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 74/2000 presume che oltre una certa soglia di evasione scatti la punibilità penale, ma ciò esula dal nostro tema).

Accanto alle presunzioni legali vi sono le presunzioni semplici, previste dall’art.2729 c.c.: il giudice (o il funzionario accertatore) può fondare la decisione su presunzioni liberamente tratte dai fatti, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Gravi significa consistenti e non labili; precise significa non vaghe né generiche; concordanti significa non in contrasto tra loro ma convergenti verso la medesima conclusione. Un esempio di presunzione semplice frequentemente utilizzata: la antieconomicità della gestione. Se una società per più anni dichiara margini di guadagno irrisori o in perdita, ma prosegue la sua attività, il Fisco può presumere che in realtà esistano ricavi in nero (poiché non è credibile, secondo l’id quod plerumque accidit, continuare a operare in perdita per lungo tempo). Questa è una presunzione semplice, che deve però essere corroborata da più elementi: es. ricarichi su vendite anormalmente bassi rispetto al settore, incongruenze tra fatturato e spese, disponibilità finanziarie dei soci non compatibili con i redditi ufficiali, ecc. Solo l’insieme di più indizi concordanti può giustificare, in giudizio, una rettifica basata su tale antieconomicità gestionale.

Difendersi dalle presunzioni significa dunque, lato contribuente, contestare l’inferenza logica che il Fisco trae a suo sfavore, oppure fornire la prova contraria atta a superarla. È importante comprendere chi abbia l’onere della prova in ciascun caso. In linea generale:

  • Se l’accertamento si fonda su una presunzione legale (ad esempio l’art.32 citato sui conti correnti bancari), la legge stessa stabilisce l’onere probatorio: il Fisco beneficia della presunzione una volta provato il fatto noto (ad esempio: esistenza di un versamento non giustificato), mentre il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria (ad esempio: provare che quel versamento è un trasferimento da altro conto, un prestito, una somma già tassata, ecc.). In mancanza di prova contraria efficace, la presunzione vince e diviene prova sufficiente di evasione .
  • Se l’accertamento si basa su presunzioni semplici, l’onere iniziale è dell’Amministrazione finanziaria: deve portare elementi indiziari multipli e coerenti tali da far presumere l’evasione. Ad esempio, per ricostruire presuntivamente maggiori ricavi servono diversi elementi (conti bancari, scostamenti da studi di settore, incongruenze, ecc.) che convergano. Una volta assolto questo onere indiziario, la palla passa al contribuente: dovrà contestare la validità di quei presupposti (magari dimostrando che hanno spiegazioni alternative) o portare prove contrarie che spezzino la concordanza degli indizi del Fisco. Il giudice tributario valuterà se le presunzioni del Fisco erano sufficientemente gravi, precise e concordanti e se l’eventuale prova offerta dal contribuente le ha inficiate.
  • Nei casi di abuso del diritto (presunzione anti-elusiva), la legge (art. 10-bis L.212/2000) prevede un doppio stadio probatorio: spetta innanzitutto al Fisco dimostrare gli indizi di un disegno elusivo, ossia che l’operazione contestata ha procurato un vantaggio fiscale significativo e che mancano “valide ragioni extrafiscali non marginali”. Se l’Agenzia fornisce tale prova (anche per presunzioni semplici), allora spetta al contribuente dimostrare che invece le ragioni economiche dell’operazione c’erano (ad esempio: riorganizzazione per efficienza, esigenze commerciali, di mercato, ecc.) . In mancanza di tale controprova, l’operazione viene riqualificata ignorando il vantaggio fiscale indebito.

Riassumendo, le presunzioni nei gruppi societari tendono a colmare le asimmetrie informative tra Fisco e contribuente, specialmente quando la struttura di gruppo potrebbe essere usata per occultare operazioni o spostare redditi. L’esistenza di controllate estere, holding, società immobiliari parallele all’attività operativa, finanziamenti infragruppo, soci persone fisiche che confondono il patrimonio personale con quello sociale – sono tutte situazioni in cui il Fisco può presumere fenomeni evasivi (utili occultati, interposizioni fittizie, costi sovrafatturati, ecc.). Andiamo ora a vedere le presunzioni tipiche in questi scenari e come articolare una difesa efficace caso per caso.

Presunzioni tipiche negli accertamenti di gruppi societari

1. Utili extracontabili e presunzione di distribuzione ai soci

Una delle presunzioni più classiche negli accertamenti fiscali italiani riguarda le società di capitali a ristretta base societaria (pochi soci, spesso legati da vincoli familiari o di stretta fiducia): la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. In pratica, se l’Ufficio accerta che una società ha conseguito ricavi non dichiarati o ha occultato utili (i cosiddetti “utili in nero” o utili extracontabili), presume che tali utili siano stati ripartiti tra i soci proporzionalmente alle quote di partecipazione, anziché lasciati nascosti nelle casse sociali . Si tratta di una presunzione giurisprudenziale (non scritta in una legge, ma affermata da decenni di sentenze della Corte di Cassazione) che la Suprema Corte considera comunque legittima e basata su massime di esperienza: in una piccola compagine sociale, si ritiene implausibile che i soci ignorino l’esistenza di utili occulti o vi rinuncino, e appare invece naturale che se ne approprino informalmente pro quota.

Questa presunzione è stata ribadita in innumerevoli decisioni, anche di recente. Ad esempio, la Cassazione, ord. n. 24536/2025, ha confermato che per le società di capitali a ristretta base è legittimo presumere la distribuzione ai soci dei maggiori utili non contabilizzati, senza necessità di provare effettivi passaggi di denaro, proprio in virtù della particolare struttura “chiusa” della compagine . Analogamente l’ordinanza Cass. n. 26473/2024 ha sottolineato che trattasi di presunzione semplice ma dotata di particolare forza: il fatto noto da cui si parte è la ristretta base sociale; il fatto ignoto è l’avvenuta percezione degli utili occulti da parte dei soci. Non si viola così il divieto di doppia presunzione, perché il fatto noto non è l’utile occulto (quello va provato dall’accertamento alla società, anche presuntivamente) ma la composizione ristretta della società .

Ambito di applicazione: storicamente la presunzione è nata per le società di persone (snc, sas) e le S.r.l. familiari, ma la Cassazione l’ha estesa anche alle S.p.A. a base ristretta, perfino se i soci della società accertata sono a loro volta altre società. Ciò che conta non è la natura giuridica dei soci, bensì la concentrazione sostanziale della partecipazione in poche mani collegate. È stato chiarito, ad esempio, che la presunzione opera “anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, di persone o di capitali”, purché poche e collegate, e ciò non viola il divieto di presunzione di secondo grado perché il fatto noto è appunto la ristrettezza e il reciproco controllo tra soci . In altri termini, avere come unico socio una holding, o due soci al 50% magari società fiduciarie, non mette al riparo: se dietro queste strutture c’è comunque un controllo riconducibile a un piccolo gruppo di persone, l’utile occulto si presume pervenuto a loro. Un caso concreto: Cassazione ord. n. 15274/2025 ha rigettato il ricorso di una S.p.A. i cui soci erano altre società, confermando la ripresa a tassazione di utili extracontabili come distribuiti, e il conseguente obbligo per la società di operare le ritenute sui dividendi presunti (in quel caso il socio era una società non qualificata e l’Ufficio contestava la mancata ritenuta alla fonte) . Dunque l’effetto può essere duplice: il socio (anche se ente) tassato per dividendo percepito e la società sanzionata per non aver applicato le ritenute dovute.

Onere della prova contraria: una volta che il Fisco accerta maggiori utili in capo alla società (ad es. maggiori ricavi non contabilizzati, o costi fittizi disconosciuti che liberano utili occulti), scatta la presunzione di distribuzione e il peso della prova si sposta sui soci . Ciascun socio, raggiunto dall’avviso di accertamento (o dall’eventuale successivo accertamento “per trasparenza” se la società è di persone), deve dimostrare in modo rigoroso di non aver ricevuto quei utili. La giurisprudenza ammette poche vie di fuga: ad esempio provare che gli utili extracontabili sono rimasti in società (reinvestiti in beni strumentali, usati per aumentare riserve o capitale sociale, ecc.) oppure che sono stati attribuiti ad altri soggetti estranei (ipotesi rara, a meno di dimostrare ad esempio che li ha sottratti un amministratore infedele). È richiesta prova documentale certa e inequivoca: es. verbali assembleari che deliberano accantonamenti, estratti conto che mostrino risorse rimaste nel c/c aziendale, ecc. . La mera assenza di evidenze di prelievi o bonifici ai soci non basta: trattandosi di utili “in nero”, è perfettamente plausibile che siano stati prelevati in contanti o goduti dai soci in altre forme (utilizzo di beni sociali, pagamenti a loro vantaggio). La Cassazione ha infatti chiarito che non si può invocare a discolpa la mancanza di tracce bancarie: per definizione l’utile occulto non passa per canali ufficiali . Neppure è efficace il semplice negare di aver percepito tali somme: il socio deve fornire una prova positiva della destinazione alternativa di quegli utili, altrimenti la presunzione non è superata .

Esempio pratico: Alfa S.r.l. (società a conduzione familiare tra padre e figli) subisce un accertamento per maggiori ricavi non dichiarati di €100.000 in tre anni. L’Ufficio emette avviso sia alla società (per IRES, IRAP e IVA evase) sia ai soci (persone fisiche) presumendo un dividendo in nero di €100.000 complessivi distribuito in proporzione alle loro quote. I soci, per evitare la doppia tassazione, vorrebbero sostenere che l’utile occulto è rimasto in azienda per futuri investimenti. Se però non hanno evidenze (es. un macchinario comprato in nero con quei fondi, poi ammesso a bilancio), difficilmente la tesi regge. Nel giudizio, i soci dovrebbero magari provare che quei €100.000 sono stati spesi dalla società per costi non contabilizzati (ad es. pagamenti in nero a operai): ma ciò vorrebbe dire ammettere un illecito diverso (lavoro nero), e comunque andrebbe provato analiticamente. In mancanza di ciò, la Commissione Tributaria confermerà la presunzione: ogni socio pagherà IRPEF sul dividendo presunto e la società resterà debitrice di IRES/IRAP/IVA. In più, attenzione: se la società è a ristretta base ma con socio unico (come accade per molte S.r.l. unipersonali), la presunzione è ancora più “forte”, perché c’è un unico destinatario possibile dell’utile occulto . In tal caso, senza prova contraria davvero eccezionale, l’accertamento è quasi inevitabilmente confermato .

Difesa del contribuente: per difendersi da questa presunzione, il socio deve preparare una strategia che miri a dimostrare il non arricchimento personale. Possibili linee di difesa includono:
Documentare reinvestimenti societari: ad es. presentare copie di fatture di acquisto di beni strumentali, pagamenti di debiti, costituzione di depositi cauzionali, ecc. avvenuti con quelle somme non dichiarate (dimostrando così che l’utile in nero è stato riutilizzato nell’attività e non distribuito). Naturalmente, questo approccio implica spesso ammettere l’esistenza dell’utile occulto ma sostenere che è rimasto nell’azienda; è quindi delicato e va gestito con cautela (si potrebbe puntare almeno a evitare la tassazione in capo al socio, pur accettando quella in capo alla società).
Prova testimoniale o presunzioni contrarie: nel processo tributario la testimonianza diretta è vietata, ma si possono utilizzare dichiarazioni rese in altri atti (es. verbali di Guardia di Finanza, esposti) o presunzioni di segno opposto. Ad esempio, dimostrare che il socio aveva altre fonti finanziarie autonome e che non aveva necessità di attingere agli utili sociali, oppure che nell’anno X l’utile extracontabile è stato interamente eroso da una appropriazione indebita di un amministratore (se ciò è credibile e supportato da denunce/querele).
Contestare l’applicabilità della presunzione: se la compagine non è davvero ristretta. Ad esempio, se vi sono 10-15 soci tra loro estranei, o un azionariato diffuso, si può sostenere che la presunzione non debba applicarsi. Tuttavia, anche qui la Cassazione tende a guardare la sostanza: anche con 15 soci, se uno controlla tutto (tramite teste di legno), la presunzione potrebbe essere ritenuta valida.
Verificare errori procedurali: la presunzione di utili ai soci in genere viene contestuale all’accertamento alla società. Se l’Agenzia notifica prima l’accertamento ai soci senza aspettare l’esito di quello alla società (che magari viene annullato), ci potrebbero essere profili di nullità o quanto meno di incoerenza. In passato, infatti, si discuteva se l’accertamento al socio dovesse attendere la definitività di quello alla società. Oggi si tende a ritenere che possano viaggiare paralleli, ma il contribuente può chiedere la sospensione del giudizio del socio finché non si definisce quello della società (per evitare che il socio paghi su utili che magari in appello verranno esclusi per la società). Se il giudice non sospende, si può fare appello sostenendo che vi era pregiudizialità (art.295 c.p.c.) – anche se Cassazione ha chiarito che la sospensione in questi casi è facoltativa se il primo grado della società è chiuso . Comunque, sono sottigliezze procedurali che vanno valutate dal legale.

Da ricordare che anche se la società viene meno (fallimento, liquidazione), la pretesa di tassare i soci per utili occulti distribuiti resta, perché è basata sul presupposto di fatto (aver percepito redditi) e non richiede che la società assolva le sue imposte. Non di rado, il Fisco colpisce i soci proprio quando la società non è più in grado di pagare, per recuperare almeno l’IRPEF (o l’imposta sostitutiva sui dividendi) presso le persone fisiche beneficiarie.

Infine, va segnalata una precisazione giurisprudenziale recente: la Cassazione, ord. n. 30598/2023 e poi la Cass. ord. n. 15274/2025 hanno chiarito che la presunzione in questione opera pro quota a carico di chi risulta socio al momento della chiusura dell’esercizio in cui si sono formati gli utili extra-bilancio . Quindi, se un socio ha ceduto la partecipazione prima della fine dell’anno, non può essergli imputata la quota di utili occulti di quell’anno (non essendo socio al momento della distribuzione teorica). Il soggetto passivo della presunzione è il socio attuale a fine esercizio, non chi eventualmente lo era in precedenza . Questo per evitare di tassare qualcuno che al momento della “maturazione” dell’utile non faceva più parte della società. È un dettaglio che può rilevare in caso di passaggi di quote durante l’anno: il socio uscente potrebbe difendersi invocando questa interpretazione (ovviamente il subentrante ne risponderebbe per intero, se presente a fine anno).

Fonti normative e giurisprudenziali: la base normativa indiretta è rinvenibile negli artt. 18 e 19 del D.P.R. 600/1973 (trasparenza delle società di persone) e negli artt. 47 e 59 TUIR (dividendi tassati ai soci), ma nessuna norma sancisce esplicitamente la presunzione di distribuzione. È una creazione giurisprudenziale, considerata una presunzione semplice “assistita” da maximes empiriche forti. Le pronunce più recenti: Cass. 24536/2025 , Cass. 15274/2025 , Cass. 26473/2024 (in Dir. Risparmio 2024) , Cass. 30598/2023, Cass. 6743/2020 e molte altre conformi.

2. Presunzioni da movimenti bancari (indagini finanziarie)

Una delle armi più incisive in mano all’Amministrazione finanziaria è rappresentata dalle indagini finanziarie sui conti correnti di società, imprenditori e soci. Attraverso l’accesso all’Archivio dei Rapporti Finanziari e mediante specifiche autorizzazioni, l’Agenzia delle Entrate può ottenere gli estratti conto e la lista delle operazioni bancarie (e postali) effettuate dai soggetti controllati e dei soggetti a essi collegati. Gli artt. 32, comma 1, n.2 del D.P.R. 600/1973 (per imposte sui redditi) e 51, comma 2, n.2 del D.P.R. 633/1972 (per IVA) stabiliscono una presunzione legale molto stringente: tutti i versamenti effettuati su conti bancari, se il contribuente non ne indica la causa, si presumono ricavi o proventi imponibili; inoltre, per i titolari di reddito d’impresa, anche i prelevamenti non giustificati si presumono utilizzati per acquisti “in nero” e quindi correlati a ricavi non dichiarati . Questa presunzione è iuris tantum (relativa): il contribuente può vincerla fornendo prova che quei movimenti sono estranei al reddito imponibile (ad esempio: che un versamento è un prestito ricevuto registrato in bilancio, o un trasferimento da un altro proprio conto, o la restituzione di un finanziamento precedentemente erogato, ecc.). Se però non fornisce adeguata giustificazione, l’Ufficio può legittimamente imputare a tassazione l’importo come reddito evaso, senza dover ulteriormente dimostrare nulla .

Questa presunzione è una delle più insidiose, perché si applica trasversalmente a tutti i contribuenti (con qualche distinzione, che ora vedremo) e perché si basa su dati oggettivi (movimenti bancari) spesso di importo consistente e tracciati documentalmente. In sede di verifica, l’Agenzia invia di solito al contribuente un questionario o una convocazione, allegando l’elenco dei movimenti per cui chiede spiegazioni (indicando per ciascuno: data, importo, controparte se nota). Il contribuente ha la possibilità di rispondere indicando la natura non imponibile di ciascuna operazione (es: “versamento di €5.000 del 10/03 proveniente da mio padre come donazione” – allegando magari documentazione; oppure “prelievo di €2.000 in contanti per pagamento fornitori registrati”). Se le spiegazioni non arrivano, o sono ritenute inadeguate, scatta la presunzione.

Differenza tra versamenti e prelevamenti – evoluzione normativa: Fino al 2014 la legge prevedeva la presunzione sia su versamenti che su prelievi per chiunque, imprenditori o privati. Tuttavia, la Corte Costituzionale, sent. n. 228/2014, ha dichiarato l’illegittimità della presunzione relativa ai prelevamenti applicata ai lavoratori autonomi (professionisti), in quanto per tali soggetti non v’è una correlazione necessaria tra prelievo di contante e costi di produzione (un avvocato che preleva €1.000 dal conto non è detto che li spenda per generare ricavi in nero, potrebbe semplicemente usarli per spese personali già tassate, diversamente dall’imprenditore commerciale che potrebbe usarli per acquistare merce in nero) . Dopo questa pronuncia, la presunzione sui prelievi è rimasta in vigore solo per i titolari di reddito d’impresa (società, ditte individuali, ecc.), mentre è inapplicabile ai professionisti e in generale ai contribuenti “privati” non imprenditori. La Cassazione nel 2025 ha nuovamente chiarito questo confine: “le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti” . Ciò significa che, ad esempio, in una verifica su uno studio professionale il Fisco potrà contestare versamenti sul conto del professionista non giustificati (ritenendoli compensi in nero), ma non potrà più contestare come reddito un prelievo in contanti di cui il professionista non spiega l’uso. Invece, in un’azienda commerciale, un prelievo non giustificato di denaro contante dal conto può far presumere un impiego per acquisto di merci pagate in nero (il che implica vendite in nero corrispondenti) .

È importante notare che la presunzione sui versamenti è rimasta intatta per chiunque – società, imprenditori individuali, professionisti e anche pensionati o dipendenti se mai venissero controllati – in quanto ritenuta ragionevole: qualunque entrata sul conto che il contribuente non riesca a spiegare può essere reddito non dichiarato. La Cassazione 2024 (ord. nn. 21214 e 21220/2024) ha confermato questo: la sentenza della Consulta 228/2014 ha riguardato solo i prelievi, “mentre la presunzione legale sui versamenti resta valida per tutti i contribuenti, compresi i lavoratori autonomi” . Dunque, oggi (dicembre 2025) lo stato del diritto è:

  • Versamenti sul conto non giustificati: presunzione legale di reddito sottratto a tassazione, valida per chiunque (società, persone fisiche imprenditori o no). Rebuttable con prova contraria analitica.
  • Prelievi non giustificati: presunzione solo per i redditi d’impresa (società, ditte individuali, enti commerciali). Inapplicabile ai lavoratori autonomi e agli altri non imprenditori. Anche dove applicabile, sempre rebuttable con prova contraria (dimostrando ad esempio che quel contante prelevato è stato destinato ad una spesa già contabilizzata o che comunque non ha generato ricavi occulti).

Finalità della presunzione: Il senso logico alla base di queste norme è chiaro. Per i versamenti: se verso sul mio conto €50.000 in contanti e non so indicare da dove provengono, è verosimile che li abbia guadagnati “in nero” (ho venduto beni o prestato servizi senza fattura). Per i prelievi (in ambito impresa): se l’imprenditore ritira €20.000 dalla cassa o dal conto e non li registra tra i costi, può aver comprato materia prima o pagato lavoro nero, grazie al quale realizzerà vendite non fatturate (quindi quel prelievo indica ricavi corrispondenti non dichiarati). Per un professionista, invece, prelevare contante non è funzionale a “comprare” qualcosa per produrre il suo servizio (che è la sua opera intellettuale), quindi quella simmetria costi-ricavi non c’è, da qui la caduta della presunzione in tal caso .

Come difendersi dalle presunzioni bancarie: La difesa del contribuente deve avvenire sia in fase di verifica, rispondendo compiutamente ai questionari, sia eventualmente in fase contenziosa, producendo prove e spiegazioni. Alcune strategie difensive:

  • Giustificazione analitica dei movimenti: È la strada maestra. Bisogna esaminare uno per uno i versamenti (e i prelievi, se è un’impresa) contestati, e fornire per ciascuno una spiegazione credibile e documentata. Esempi tipici di giustificazioni accettabili:
  • Trasferimenti di denaro già tassato: es. girofondi tra conti dello stesso soggetto, o bonifico da un familiare già tassato (magari perché quei soldi erano frutto di vendita di un bene personale non tassabile o erano redditi del familiare stesso). In questi casi si devono esibire gli estratti conto dell’altro conto o del familiare, per mostrare la provenienza.
  • Finanziamenti o apporti da parte di soci: nel contesto dei gruppi societari spesso i soci versano somme in azienda a vario titolo (finanziamento soci, aumento di capitale, versamenti in conto capitale). Se un versamento su conto aziendale corrisponde a un finanziamento soci, occorre esibire la delibera assembleare o il contratto di finanziamento (preferibilmente con data certa) e la scrittura contabile che accredita la riserva o il debito verso socio. Attenzione: la Cassazione ha affermato che la mancanza di delibera formale e di registrazione tempestiva del finanziamento soci può far ritenere non attendibile la natura di finanziamento e quindi legittimare l’accertamento induttivo . In pratica, se il socio apporta denaro senza formalità, ex post non sarà facile convincere il giudice che fosse davvero un prestito e non invece un ricavo occulto (si veda oltre il caso specifico dei finanziamenti soci).
  • Restituzione di precedenti prestiti: se il soggetto aveva in passato erogato un prestito o anticipato somme e ora le riceve indietro, può giustificare il versamento come rimborso. Servono però documenti del prestito originario (scrittura privata, bonifico originario) e la restituzione dovrebbe preferibilmente avvenire con mezzi tracciabili in modo da accoppiare le due operazioni.
  • Entrate esenti o già tassate: es. indennizzi assicurativi (non tassabili), vincite per gioco (esenti fino a certo importo), donazioni (non tassate come reddito, anche se soggette ad imposta di donazione eventualmente), utilizzo di riserve di liquidità proprie. Queste vanno provate con documenti: polizze e assegni per gli indennizzi, ricevute di vincite, atto di donazione o dichiarazione donante, ecc.
  • Errore contabile o bancario: a volte un versamento può essere frutto di un errore poi stornato. Se entro breve tempo c’è un’uscita di pari importo (restituzione) perché era un accredito sbagliato, andrà fatto notare.
  • Dimostrare l’irrilevanza fiscale: L’art.32 chiede di dimostrare che il versamento è “già incluso nel reddito” o “non rileva”. Dunque, anche se non si può negare di aver incassato quella somma, si può provare che era già compresa nei ricavi dichiarati (es. perché incasso di una fattura regolarmente contabilizzata: in tal caso bisognerebbe incrociare la data e l’importo col registro vendite). Oppure che non rileva: ad esempio, incasso di un finanziamento bancario (i finanziamenti non sono reddito imponibile). Se un versamento corrisponde a un mutuo ricevuto dalla banca, si esibisce il contratto di mutuo e l’accredito. Analogamente, vendita di un bene personale (quadri, gioielli): il ricavato non è reddito tassabile se il bene non era oggetto dell’attività d’impresa. Bisogna però provare la natura del bene venduto e magari fornire un contratto di vendita.
  • Contestare la correlazione per prelievi (per imprese): Un imprenditore potrebbe provare che un prelievo non è servito a finanziare acquisti in nero ma aveva altra destinazione lecita. Ad esempio: prelievo per pagare stipendi in contanti già contabilizzati (in passato comune, ora meno). Se può mostrare che lo stesso giorno ha fatto firmare ai dipendenti quietanze di stipendio per quell’importo, allora quel prelievo ha copertura giustificativa. Oppure: prelievo per versarlo su altro conto (meno frequente, di solito uno versa da un conto all’altro, non preleva contanti per versarli, ma può succedere in realtà fra postale e bancario). Se si prova che l’ha depositato altrove e lì risulta, non è generatore di nero. Va detto però che, a differenza dei versamenti dove le cause possono essere infinite, per i prelievi è più difficile trovare giustificazioni “non costituenti costi in nero”, se non appunto che servivano a pagare spese già dedotte (stipendi, fornitori con fattura ecc.). In mancanza di ciò, la difesa può innestarsi su un altro piano: sostenere che quella presunzione (prelievi = acquisti in nero) non si attaglia al caso concreto. Ad esempio, un dettagliante di abbigliamento tutto al dettaglio: i suoi fornitori sono industrie tessili e li paga tutti con bonifico, non ha motivo di spendere contante per acquisti; se preleva può essere per versarlo in cassa come fondo (ma quello dovrebbe risultare), o per spese extraaziendali. A volte i giudici hanno accolto tali argomenti, specie quando la contabilità è regolare e l’accertamento nasce solo su differenze bancarie non gigantesche.
  • Vizi procedurali: anche qui il contribuente può cercare nullità nell’operato del Fisco. Ad esempio, la legge prevede che l’uso delle indagini finanziarie sia autorizzato dal Direttore centrale o regionale dell’Agenzia, pena nullità: verificare se l’autorizzazione c’è ed è motivata. Oppure contestare che l’ufficio abbia ignorato le spiegazioni fornite senza controdedurre (violazione del contraddittorio). Va detto che la disciplina delle indagini finanziarie è piuttosto consolidata e le possibilità di spuntarla su formalità sono ridotte, ma vanno comunque esaminate (specie in tempi di adesione: far presente un potenziale vizio può indurre l’Ufficio a maggior benevolenza nell’accordo).

Nel contesto dei gruppi societari, le indagini finanziarie assumono un ruolo ancora più rilevante perché il Fisco può estenderle anche ai conti di soggetti correlati: ad esempio, conti personali dei soci o amministratori, conti di società controllate o controllanti, conti di familiari se vi è il fondato sospetto che siano usati come schermo (c.d. soggetti interposti). Una prassi tipica è controllare i conti personali dei soci per vedere se vi affluiscono ricavi che avrebbero dovuto transitare sulla società (ad esempio incassi fatti con PayPal o con assegni intestati al socio invece che alla società). Se emergono versamenti sospetti sul conto del socio, l’Ufficio potrebbe considerarlo come ricavo “fuori bilancio” della società distribuito direttamente al socio. In tali casi, oltre alle imposte in capo al socio, possono contestare che la società abbia sottratto ricavi e li abbia fatti incassare a lui. La difesa in uno scenario simile richiede di spiegare la natura di quei movimenti (es. erano redditi personali del socio, magari affitto di un suo immobile, che nulla hanno a che fare con la società). Bisogna compartimentare bene i flussi finanziari personali e societari per non offrire il fianco a queste ricostruzioni.

Finanziamenti dei soci e movimentazioni infragruppo: Un caso particolare merita attenzione: quando il versamento sul conto societario viene giustificato come “finanziamento soci” ma senza prove solide. Cassazione ha affrontato spesso la questione dei versamenti di denaro dei soci verso la società, specialmente se in contanti e di importo rilevante, che potrebbero nascondere in realtà ricavi non dichiarati (il classico scenario: l’azienda incassa in nero e poi quei contanti li fa figurare come apporto del socio). L’ordinanza Cass. n. 16904/2025 ha stabilito che per riconoscere come genuino un finanziamento soci occorre che esso sia formalizzato nei verbali assembleari e nelle scritture contabili in tempi e modi coerenti con l’andamento finanziario . In mancanza di delibera, se il socio non aveva capacità finanziaria per giustificare quell’apporto, e se le somme sono versate in contanti, questi elementi costituiscono indizi gravi a favore del Fisco . Significa che: – Se un socio dichiara redditi modestissimi ma compare come finanziatore di centinaia di migliaia di euro alla sua società, è lecito dubitare che quei soldi vengano in realtà dai ricavi occulti della società stessa (che magari il socio ha preso “fuori contabilità” dalle casse e poi li rimette in conto come finto prestito). – Se manca qualsiasi documento interno che attesti la volontà di finanziamento (delibera soci, contratto), la natura posticcia è ancora più sospetta. – Il pagamento in contanti elude la tracciabilità e accentua i dubbi.

Difesa: Per evitare che un apporto di soci venga riqualificato come ricavo occulto, è fondamentale: (a) dotarsi di formale delibera o accordo di finanziamento prima o contestualmente al versamento; (b) effettuare preferibilmente l’operazione con mezzi tracciati (bonifico dal conto del socio a quello sociale, così da dimostrare provenienza); (c) poter dimostrare la capacità finanziaria del socio (ad esempio: il socio aveva liquidità personale derivante da risparmi, disinvestimenti, ecc., documentabili). Se il Fisco contesta comunque, si porteranno in giudizio tutte queste evidenze. Inoltre, un finanziamento soci vero di solito genera un credito del socio verso la società in bilancio: se la verifica avviene anni dopo, si può mostrare che il debito è ancora lì o è stato rimborsato con bonifici dal conto sociale al socio. Tutto ciò aiuta a provare che era un rapporto reale. Viceversa, se il finanziamento è fittizio, spesso non c’è traccia di rimborso né di interessi passivi (se erano pattuiti interessi e non sono mai stati corrisposti, è indice di simulazione).

In sostanza, la difesa contro le presunzioni bancarie è un lavoro meticoloso di ricostruzione documentale: occorre anticipare il Fisco, preparandosi già in azienda a tenere i conti separati e giustificabili, e nel momento dell’avviso replicare punto su punto con evidenze. Qualora alcune somme rimangano inspiegabili, può essere opportuno considerare una definizione agevolata (adesione) su quelle, per evitare sanzioni piene, concentrando il contenzioso solo sulle poste difendibili.

3. Accertamento induttivo e presunzioni di reddito (ricavi “desunti” da indizi)

Nel contesto dei gruppi societari – specialmente in taluni settori come il commercio al dettaglio, la ristorazione, l’edilizia – il Fisco utilizza spesso un approccio induttivo, basato su indicatori economici e presunzioni semplici per individuare ricavi non dichiarati. Questo accade tipicamente quando la contabilità ufficiale mostra anomalie o incoerenze rispetto a parametri esterni. A differenza delle presunzioni legali (come quelle bancarie), qui non c’è una formula normativa fissa, ma l’Ufficio costruisce un ragionamento presuntivo partendo da vari fatti noti.

Esempi di presunzioni induttive comuni:
Percentuali di ricarico e margine di profitto: se un’impresa commerciale dichiara un margine lordo (utile lordo/vendite) anormalmente basso rispetto alla media del settore, l’Agenzia può presumere che abbia sottodichiarato vendite. Ad esempio, un negozio di abbigliamento che acquista merce per 100 e dichiara vendite per 110 (margine 10%), quando in quel settore normalmente il margine è 30-40%, è fortemente sospetto: o cede in perdita (antieconomico) oppure ha venduto almeno per 130 (ma 20 non li ha fatturati). Il Fisco potrebbe allora determinare i ricavi presunti applicando il ricarico medio noto al costo del venduto dichiarato. Giurisprudenza ha ritenuto legittimo l’operato induttivo in questi casi, ma solo se supportato da più elementi (ad esempio, confronti con margini di anni precedenti, con margini di concorrenti simili, con listini di vendita praticati). Il contribuente può difendersi mostrando cause specifiche per il basso margine (es: liquidazione di fine attività con vendite sottocosto, merce obsoleta venduta in saldo, errori di carico di magazzino che gonfiano i costi, furti di merce, ecc.). Dovrà portare documentazione di tali eventi (foto della merce invenduta, denuncia di furto, svendite pubblicizzate, ecc.), altrimenti la presunzione di ricavi omessi rischia di essere convalidata.

  • Confronto tra consumi e ricavi: in alcuni controlli si usano tecniche presuntive singolari. Ad esempio, in ristoranti e bar si sono fatti controlli incrociati tra quantità di materie prime acquistate e quantità di prodotti venduti: se un ristorante ha comprato 100 kg di carne e fatturato solo 200 coperti in un mese, potrebbe presumersi che i conti non tornano (o ha avuto un enorme spreco, o clienti non scontrinati). Oppure, casi noti, l’uso del consumo di energia elettrica come base: si stima quante pizze può cuocere un forno con tot kilowattora, e si confronta con le pizze dichiarate vendute. Queste presunzioni devono essere fatte con molta cautela e con l’ausilio magari di periti, ma in qualche caso la Cassazione le ha ritenute ammissibili se da sole sufficientemente attendibili o se corroborate da altre evidenze (ad es., tenore di vita del titolare incompatibile con i ricavi dichiarati, ammissioni dello stesso contribuente in sede di PVC, etc.). La difesa qui consiste nel dimostrare che gli indici utilizzati sono inaffidabili: nel caso dell’energia, ad esempio, il forno serviva anche per cuocere pane per terzi, o vi erano dispersioni, ecc.; nel caso della carne, magari gran parte è stata congelata per mesi successivi o sprecata per guasti del frigo. Qualunque elemento per smentire la linearità consumo=produzione aiuta.
  • Studi di settore e ISA: per anni in Italia hanno operato gli Studi di Settore, parametri statistici per vari settori economici che indicavano ricavi/compensi “congrui” in base a caratteristiche dell’attività. Dal 2019 sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che però hanno finalità premiale (danno punteggi di affidabilità e se alti evitano controlli) più che accertativa. Tuttavia, se un contribuente presenta gravi scostamenti dagli standard del suo settore, questo può innescare accertamenti. Ormai non è più automatico: un tempo, se non eri congruo agli studi di settore, l’Agenzia poteva accertarti presumendo ricavi almeno pari alla soglia di congruità. Oggi non è così diretto, ma un punteggio ISA molto basso (indice di affidabilità scarso) è un campanello d’allarme e, se partono controlli, l’Ufficio userà quello scostamento come uno degli elementi presuntivi. In giudizio, la non congruità agli studi o il basso score ISA di per sé non bastano a fondare la pretesa, ma se l’Ufficio porta anche altri elementi (conti bancari, ricarichi, antieconomicità) allora il giudice può considerarli nel complesso. Una difesa sarà evidenziare le peculiarità non colte dagli studi/ISA (es: zona di mercato depressa, malattia del titolare che ha ridotto l’orario, concorrenza spietata, etc.) per affermare che lo scostamento non implica per forza nero ma ha spiegazioni logiche.
  • Edilizia e immobiliare: Nel settore delle costruzioni e delle vendite immobiliari, le presunzioni possono riguardare sottofatturazione degli immobili. Ad esempio, se una società edile vende appartamenti a un prezzo apparentemente molto basso rispetto ai costi di costruzione o ai valori di mercato (OMI), l’Agenzia potrebbe sospettare che una parte del corrispettivo sia stata pagata “fuori atto” (in nero). In passato c’era una norma (art. 39 comma 1 lettera d, D.P.R. 600/73) che consentiva di presumere ricavi non dichiarati quando il corrispettivo di vendita immobiliare era inferiore al valore normale di mercato (spesso identificato con i valori OMI o catastali). Tale norma è stata però modificata e l’approccio automatico è stato eliminato: oggi non si può più accertare solo in base allo scostamento dal valore normale (serve qualcos’altro, vedi D.L. 223/2006 e giurisprudenza successiva). Quindi l’Ufficio dovrà portare elementi concreti, ad esempio: rogiti di immobili simili venduti a prezzo maggiore, oppure evidenze di pagamenti extra (es: assegni circolari non contabilizzati, dichiarazioni dell’acquirente). Se porta solo la perizia che l’immobile valeva di più, la difesa del contribuente è facile richiamando la normativa aggiornata che vieta accertamenti fondati unicamente sul valore normale senza prova di maggiore corrispettivo.

Come difendersi dalle presunzioni induttive: Il contribuente deve ricordare che in giudizio valgono solo le presunzioni gravi, precise e concordanti. Quindi la sua difesa consisterà in due mosse: (1) contestare che gli elementi addotti dal Fisco abbiano quei requisiti (magari sono contraddittori o non così certi); (2) fornire spiegazioni alternative che spezzino il nesso logico su cui si basa la presunzione. Alcune mosse difensive generali:

  • Attaccare la precisione degli indizi: se l’Ufficio dice “margine basso ergo vendite in nero”, far notare eventuali errori nel calcolo del margine (es: costi di periodo straordinari che quell’anno hanno gonfiato il denominatore, rendendo il margine basso solo occasionalmente). Oppure evidenziare che il confronto con la media di settore è improprio perché le caratteristiche dell’azienda non sono medie (es: vendiamo prodotti difettosi o fine serie, quindi margine basso per forza). Fornire dati comparativi, per es. bilanci di concorrenti analoghi, se mostrano che non si è poi così lontani.
  • Dimostrare ragioni economiche dell’apparente anomalia: se c’è antieconomicità, portare documenti che la giustifichino (crisi economica nel settore, perdita di un grosso cliente, spese non ripetitive che hanno inciso sul prezzo). Se c’è alto consumo materia prima, mostrare perché (scarti elevati, bassa efficienza produttiva, furto interno, ecc. – meglio se c’è riscontro: denuncia furto o attestazione di percentuali di scarto normali nel processo produttivo). Insomma, fornire al giudice un racconto alternativo che faccia apparire plausibile il dato senza ricorrere all’evasione come spiegazione.
  • Usare perizie di parte: talvolta è utile presentare perizie tecniche. Esempio: per contestare un calcolo presuntivo in edilizia, un perito può spiegare che i costi di costruzione sono lievitati per fattori eccezionali (terreno franato, bonifiche ambientali impreviste) e quindi il basso utile non è per evasione ma per maggiori costi non imputabili a inefficienza. Oppure un tecnico può calcolare il consumo energetico di un forno per pizza più accuratamente e mostrare che i conti del Fisco erano semplicistici.
  • Dimostrare la buona fede e la collaborazione: se l’azienda è stata collaborativa in sede di verifica (ha consegnato tutti i documenti, ha spiegato, ha invitato i verificatori a sopralluoghi), questo va messo in luce per mostrare che non c’era volontà di nascondere e che gli accertatori magari non hanno colto aspetti che furono spiegati. Anche richieste di interpello o ruling fatte in precedenza possono testimoniare buona fede (ad esempio, se avevo chiesto all’Agenzia un parere su un metodo contabile e poi vengo accusato di aver tenuto bassa la base imponibile, posso dire: “ma io avevo pure chiesto come fare, non è che agivo di nascosto”).
  • Verificare la correttezza formale dell’accertamento induttivo: la legge impone certe condizioni per il ricorso all’induttivo puro (contabilità inattendibile in modo grave). Se l’Ufficio ha usato metodi induttivi senza che vi fossero i presupposti (ad esempio solo perché non congruo allo studio di settore, ma con conti regolari), si può eccepire la nullità dell’atto per violazione di legge, citando magari precedenti di Cassazione che annullano accertamenti basati esclusivamente sugli studi di settore senza contraddittorio o senza altri elementi.

Caso pratico: Beta S.r.l., società di costruzioni, nel 2022 vende 10 appartamenti a €100.000 ciascuno, dichiarando quindi ricavi €1.000.000. Il costo di costruzione dichiarato (tra terreno e materiali) è €900.000, quindi utile lordo €100.000 (11%). Il Fisco nota che normalmente le imprese edili mirano almeno a un 20-25%. Inoltre, i valori OMI della zona indicano per appartamenti analoghi prezzi attorno a €120.000. L’Ufficio sospetta vendite sottofatturate e accerta ricavi per €200.000 in più (20k per appartamento). In giudizio, Beta S.r.l. porta prove che: 3 appartamenti su 10 sono stati venduti a parenti di un socio con forte sconto (documentato anche da bonifici più bassi); altri 2 venduti semi-finiti (senza pavimenti né infissi interni) e quindi a minor prezzo (ci sono i compromessi che lo indicano); la società nel 2022 ha avuto un contenzioso legale con un vicino che ha ritardato i lavori e questo ha fatto perdere acquirenti, costringendo a liquidare a prezzo di saldo gli ultimi immobili a un fondo immobiliare. Insomma, motiva ogni scostamento con fatti concreti e produce documenti (atti di vendita con le clausole, cause civili, perizia giurata sullo stato degli immobili venduti). A questo punto la presunzione del Fisco potrebbe non reggere, perché c’è una spiegazione specifica per il prezzo più basso: non necessariamente c’è nero, c’è stata una politica di sconto aggressiva per difficoltà. Se invece Beta S.r.l. non avesse avuto questi elementi, l’accertamento probabilmente sarebbe stato confermato in toto o in parte (magari riducendo la rettifica a €100k invece di 200k per approssimazione, se il giudice crede ad un margine sì basso ma non troppo).

In generale, ogni volta che ci si trova di fronte a contestazioni induttive, è bene cercare assistenza di professionisti (commercialisti esperti di contenzioso) perché spesso si tratta di articolare bene i perché economici di certi risultati d’esercizio. Non bisogna rassegnarsi a far passare l’idea che un’azienda “non può perdere”: la Cassazione riconosce che l’antieconomicità è un indizio, non una prova assoluta; l’imprenditore ha diritto a sbagliare o a guadagnare poco, purché questo sia spiegabile e genuino. L’importante è fornire al giudice quella spiegazione.

4. Abuso del diritto e presunzioni antielusive nel gruppo (operazioni tra società collegate)

I gruppi societari sono spesso strutturati in modo da ottimizzare il carico fiscale complessivo. Finché si rimane nell’ambito di scelte previste dalla legge (ad esempio aderire al regime di tassazione consolidata, optare per la trasparenza fiscale per una S.r.l. nei limiti consentiti, localizzare parte delle attività all’estero dove c’è un contesto più vantaggioso ma reale), nulla quaestio. Tuttavia, quando le operazioni infragruppo o le strutture societarie appaiono artificiose e finalizzate solo a evitare imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestarle applicando la disciplina dell’abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000). Si tratta di un campo dove le presunzioni hanno un ruolo importante: spesso il Fisco non ha prove “fumanti” dell’intento elusivo, ma parte da una serie di indizi – la mancanza di valide ragioni economiche, la circolarità di certe operazioni, la sproporzione di certi contratti infragruppo – per ricostruire logicamente il disegno abusivo.

Vediamo alcuni esempi tipici di situazioni nel gruppo che il Fisco considera possibili abusi:

  • Operazioni societarie straordinarie “a catena”: ad esempio, scissioni, fusioni, cessioni di partecipazioni fatte in sequenza per trasformare una plusvalenza tassabile in una esente. Un caso classico (da cui una pronuncia del 2025): una società immobiliare Alfa srl vende un immobile a valore di mercato elevato, operazione che genererebbe una grossa plusvalenza imponibile in capo ad Alfa. Subito dopo i soci di Alfa cedono le quote di Alfa (ormai piene di liquidità post-vendita) a un’altra società del gruppo. In questo modo, fiscalmente, Alfa pagherebbe la plusvalenza sull’immobile? Dipende: se Alfa avesse partecipazione in una società o altri meccanismi, ma diciamo di sì, Alfa pagherebbe IRES su plusvalenza. Però se la plusvalenza sulla cessione di quote per i soci persone fisiche magari gode di un regime agevolato (aliquota del 26% se non qualificata, o participation exemption se fossero holding), l’intera operazione può ridurre il carico. La Cassazione con ord. 2284/2025 ha affrontato un caso simile: la vendita di un immobile seguita a ruota dalla cessione delle quote della società venditrice . L’accusa del Fisco era che si trattava di un’operazione unitaria volta a far avere ai soci il valore dell’immobile evitando di tassare gli utili distribuiti (perché vendendo le quote, i soci incassano cash pagando al massimo l’imposta sulla plusvalenza azionaria, inferiore a quella che sarebbe stata su utili distribuiti). La difesa sosteneva che Alfa srl era un vero operatore immobiliare e non una società fittizia costituita ad hoc, e che pertanto non c’era abuso. La Cassazione però ha chiarito un principio: anche se la società non è una scatola vuota, si può configurare abuso della personalità giuridica quando una specifica operazione è fatta solo per risparmio fiscale senza valide ragioni economiche . In altre parole, non serve che la società sia nata finta; un’operazione specifica può essere abusiva se contraria alla logica di mercato e priva di sostanza economica diversa dal risparmio d’imposta . Nel caso ipotetico, la Cassazione guarderà se c’era un motivo non fiscale per quell’intricato meccanismo (es.: riorganizzazione del gruppo? ingresso di nuovi soci? esigenze finanziarie?), altrimenti confermerà l’abuso: quale rimedio? Tasserà l’operazione per quel che economicamente è: ossia, potrebbe riqualificare i soldi incassati dai soci come dividendo (e tassarli come tali, più eventuale sanzione, ma senza doppia imposizione).
  • Interposizione di società o enti: quando una persona o società compie un’attività per il tramite di un’altra entità solo per ottenere un vantaggio fiscale. Ad esempio, una società “filtro” messa tra l’attività e il socio per sfruttare un’aliquota IRES più bassa rispetto all’IRPEF progressiva: il classico caso del professionista che crea una S.r.l. unipersonale dove confluiscono tutti i suoi incassi, pagando 24% IRES invece che il 43% IRPEF. Non è di per sé illecito (ci sono ragioni organizzative lecite per farlo). Diventa un problema se poi i soldi escono al socio in forme non tassate (prestiti infruttiferi mai restituiti, spese personali a carico società, ecc.). Il Fisco può presumere una interposizione fittizia e tassare direttamente in capo al socio i redditi (come se la S.r.l. non esistesse). Ci vuole però la prova che la società era usata come schermo senza autonoma attività. La difesa qui sarà mostrare che la S.r.l. aveva propria organizzazione, rischi, funzioni (es: più soci, dipendenti, vera autonomia decisionale, ecc.). Su questo terreno, la giurisprudenza tributaria spesso utilizza il concetto di abuso della personalità giuridica in senso civilistico: configurabile anche se la società è operativa, quando viene deviata dallo scopo tipico per ottenere benefici personali ai soci. La Cassazione nel 2025 (ord. 2284 citata) ha affermato che si può contestare l’abuso della personalità giuridica anche se la società non è nata per frode, basta l’uso distorto successivo .
  • Società estere di comodo (esterovestizione): L’esterovestizione è la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, mantenendo in Italia la direzione effettiva, al fine di sfruttare regimi fiscali più favorevoli. Anche qui la legge prevede presunzioni. L’art.73 TUIR comma 3 definisce i criteri di residenza (sede legale, amministrativa, oggetto principale in Italia). Inoltre il comma 5-bis prevede che una società estera è presunta residente in Italia (presunzione relativa) se è controllata da soggetti residenti o se gli organi amministrativi sono in maggioranza composti da residenti . Questa presunzione inizialmente valeva per società in paesi a fiscalità privilegiata, ma riforme recenti (D.Lgs. 142/2018 e D.Lgs. 208/2021) l’hanno estesa in generale (con qualche adattamento post-2024). La conseguenza: se tizio ha una Ltd in un paradiso fiscale ma vive e gestisce tutto da Milano, il Fisco può considerare la Ltd fiscalmente italiana, salvo prova contraria del contribuente (che deve provare che la gestione avviene davvero all’estero) . Nei gruppi societari, l’esterovestizione è contestata quando c’è una controllata estera che in realtà è pilotata dall’Italia. Indici usati per presumere ciò: amministratori italiani, riunioni svolte in Italia, affari conclusi da società italiane affiliate, personale o mezzi in Italia, ecc. La difesa consisterà nel dimostrare l’autonomia operativa della società estera: ad esempio, mostrando che ha uffici propri, dipendenti locali, che gli amministratori prendono decisioni documentate all’estero, che la maggioranza degli affari e asset è fuori Italia. Un caso illuminante è la sentenza Cass. n. 23707/2025 (caso “Barry Towage”): l’Agenzia sosteneva che una società di rimorchi con sede a Madeira fosse in realtà gestita dall’Italia dai fratelli italiani proprietari tramite holding, poiché molti aspetti (commerciali, tecnici, finanziari) erano delegati a società italiane dei fratelli . Tuttavia, la CTR e la Cassazione hanno dato ragione al contribuente poiché la società estera aveva sostanza reale (uffici, 52 dipendenti, due rimorchiatori propri, riunioni a Madeira) e i servizi delegati erano accessori . La Cassazione ha ribadito il principio: costituire una società in un paese UE più vantaggioso non è di per sé abuso, salvo sia una costruzione artificiosa priva di reale attività economica . Insomma, libertà di stabilimento tutela le scelte genuine, l’abuso va provato con un insieme di indici che mostrino mancanza di indipendenza operativa . Ad esempio, Cass. 20002/2024 ha detto che il mero controllo gestionale di gruppo non basta a dimostrare esterovestizione, serve provare l’assenza di una reale autonomia decisionale all’estero . Pertanto, la difesa vincente è quella di portare più evidenze possibili della vita reale all’estero della società, smontando i singoli indizi addotti dal Fisco e sottolineando se possibile eventuali conformità a normative locali, ruling ottenuti all’estero, ecc. Da notare: se la presunzione di cui al 73(5-bis) TUIR si applica (controllo italiano su società estera), l’onere di prova formale sta sul contribuente; se non si applica (es. società in paese white list con soci italiani di minoranza, etc.) l’onere spetta al Fisco. Comunque, in concreto, appena emergono elementi, il contribuente deve reagire con la dimostrazione di sostanza.
  • Transfer pricing e prezzi di trasferimento infragruppo: Un classico problema nei gruppi multinazionali (ma anche domestici in certa misura) è il trasferimento di utili da un’entità tassata più a un’entità tassata meno tramite la leva dei prezzi delle transazioni interne. Ad esempio, una società italiana vende beni alla consociata estera a prezzo inferiore a quello di mercato, per spostare margine di profitto all’estero (o viceversa a seconda delle convenienze). L’art. 110 comma 7 TUIR impone il valore normale di libera concorrenza nei prezzi infragruppo esteri: se il prezzo diverge, il Fisco può rettificare il reddito italiano aumentando o diminuendo i ricavi o costi come se fosse a valore di mercato. Questo non è propriamente una “presunzione” ma un metodo correttivo: tuttavia, se l’azienda non tiene la documentazione di transfer pricing, di fatto il Fisco potrà presumere che il prezzo praticato non fosse a valore normale e rettificarlo, usando comparazioni di mercato. La difesa in ambito transfer pricing consiste nel predisporre idonea documentazione (Masterfile e Documentazione Nazionale, come da provvedimento AdE) che provi perché i prezzi adottati sono di mercato o comunque in linea con il principio di libera concorrenza (arm’s length). Se la documentazione c’è e viene ritenuta idonea, si evitano sanzioni anche se poi fosse rettificato qualcosa. Nel contenzioso, servono spesso consulenze tecniche e analisi di benchmark per convincere che i valori erano congrui. In mancanza di difese, la rettifica TP è difficilmente attaccabile perché basata su normative OCSE recepite; l’unica via sarebbe contestare la metodologia usata dal Fisco (per es. hanno scelto comparables non omogenei) portando alternative migliori.
  • Società “di comodo” e in perdita sistematica: Anche queste rientrano nelle norme antielusive di gruppo. La società di comodo (non operativa) è quella che detiene asset significativi ma non consegue un minimo di ricavi fissati per legge. L’art. 30 L. 724/1994 presume un reddito minimo (calcolato applicando percentuali ai vari tipi di asset: cash, immobili, partecipazioni, ecc.) e una base imponibile minima IVA per queste società. Se la società dichiara meno, comunque viene tassata sul minimo presunto (maggior imponibile d’ufficio) . Inoltre subisce limitazioni: non può usare crediti IVA a rimborso/compensazione, ecc. È una presunzione legale relativa: la società può chiedere la disapplicazione della disciplina se prova che ci sono oggettive situazioni che hanno reso impossibile raggiungere i ricavi minimi (presentando istanza di interpello disapplicativo all’AdE, oppure sollevando la questione in giudizio) . Ad esempio: un terreno inedificabile per vincoli ambientali che quindi non produce reddito – il Fisco può esentare la società dalla disciplina di comodo. Tuttavia, Cassazione 2025 ha segnato un giro di vite: con ord. n. 24731/2025 ha stabilito che se l’impedimento a operare dura troppi anni, non può più considerarsi “oggettivo e temporaneo”, ma diventa una scelta imprenditoriale quella di mantenere in vita la società inattiva . In quel caso, la società va considerata di comodo e tassata sul reddito minimo, perché tenerla inattiva a lungo equivale a usarla come contenitore di beni improduttivi per godere magari di agevolazioni (es. intestazione di immobili per pagare meno IMU o per schermare patrimoni). Quindi la difesa per le società non operative dev’essere ben supportata e, se l’impasse dura da molti anni, rischia di non reggere: l’unica soluzione a volte è cessare/liquidare la società se realmente non può operare, altrimenti il Fisco la colpirà. Nel frattempo, in giudizio bisogna provare tutte le cause esterne anno per anno che hanno impedito l’attività, e magari evidenziare eventuali tentativi fatti dalla società per uscirne (avere cercato di vendere gli asset, o di riconvertire l’attività).
    Un altro esempio: società in perdita sistematica per oltre 5 anni diventano di comodo per legge (perdite o minimi utili per un certo triennio). Anche lì si deve provare che la perdita era inevitabile per cause estranee alla volontà (e non reiterare troppi anni la situazione).
  • Altri schemi: Ce ne sarebbero molti (costruzioni con trust, donazioni e rivendite per saltare tasse di registro, compensazioni di crediti fittizi, etc.), ma vanno oltre lo scopo. Diciamo che l’approccio è sempre: il Fisco individua un vantaggio fiscale indebito (tax avoidance) e prova a dimostrare che l’operazione è abusiva, cioè senza reali ragioni se non il risparmio d’imposta. La difesa sta nel mostrare che quelle ragioni extrafiscali invece c’erano e significative (anche se accompagnate dal risparmio, che di per sé non è vietato). Importante: l’abuso del diritto non configura reato (se non vi è evasione fraudolenta con elementi artificiosi ulteriori), quindi le contestazioni abusive portano a recupero imposte e sanzioni tributarie, ma non penali.

Procedura e tutela: Nei casi di sospetto abuso, l’Ufficio deve notificare al contribuente un “avviso di avvio del procedimento” ex art.10-bis, illustrando i motivi per cui ritiene applicabile la norma antiabuso. Il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni, anche corredate da pareri di esperti. È fondamentale sfruttare questa fase per spiegare le ragioni economiche genuine delle operazioni: talvolta ciò ha convinto l’Agenzia a non procedere. Se poi l’atto di accertamento viene emesso, con la riqualificazione dell’operazione (es: disconoscimento dell’operazione straordinaria ai fini fiscali), in giudizio il contribuente potrà far valere eventuali carenze anche procedurali (ad esempio se l’Ufficio non ha considerato aspetti sollevati nelle memorie, o non ha aspettato 60 giorni per emettere atto, violando il contraddittorio). Tuttavia, la difesa di merito sarà sempre provare che l’operazione aveva sostanza. Si possono portare ad esempio perizie economico-finanziarie che dimostrino come la scelta contestata ha prodotto benefici non fiscali (efficienza, raccolta capitali, etc.), oppure che era conforme a prassi di mercato (cioè altri operatori l’avrebbero fatta anche senza vantaggi fiscali perché conveniente di per sé). La giurisprudenza recente appare abbastanza equilibrata: ad esempio Cass. 3386/2024 ha preteso “una valutazione complessiva degli indici, non bastano elementi formali” per dichiarare un abuso – segno che i giudici non vogliono condannare sulla base di presunzioni labili. Ciò detto, quando troppe “coincidenze fiscali” si sommano (tempi sospetti, intricatissimi giri societari senza logica commerciale), diventa arduo sostenere la genuinità.

In conclusione su questo punto, ai gruppi societari conviene prevenire l’abuso: prima di fare operazioni straordinarie, valutare l’interpello antiabuso (si può chiedere parere all’Agenzia su una operazione pianificata: se risponde che è ok, poi non può contestarla come abuso). Oppure strutturare le operazioni in modo meno forzato, lasciando trascorrere tempo o aggiungendo sostanza dove possibile. Se invece l’accertamento è arrivato, la difesa verte su dimostrazione di sostanza e smontare la ricostruzione del disegno abusivo (magari spiegando che quell’effetto fiscale era voluto dal legislatore come incentivo e non un aggiramento: es. ho scelto la strada A perché consentiva lecito risparmio, non perché volevo evadere, e la scelta A era comunque prevista come opzione dal legislatore).

5. Altre presunzioni legali da tenere presenti

Chiudiamo la rassegna con un cenno ad altre presunzioni legali che, pur non specifiche solo per gruppi societari, spesso emergono negli accertamenti alle aziende e loro soci:

  • Presunzioni IVA su acquisti e cessioni: Se in sede di accesso o ispezione vengono trovati nei locali aziendali beni non documentati (cioè non risultanti dalle scritture o dalle fatture di acquisto), scatta la presunzione di acquisto evasivo: si presume che quei beni siano stati acquistati senza fattura (quindi IVA evasa a monte). Viceversa, se mancano beni che dovrebbero esserci (risultano a magazzino ma non fisicamente), scatta la presunzione di cessione: si presume venduti in nero (IVA evasa a valle). Queste presunzioni sono previste dal D.P.R. 441/1997 e dall’art. 51 D.P.R.633/72, e sono relative (il contribuente può provare che le differenze sono dovute ad altro: furto, distruzione, autoconsumo regolarmente annotato, ecc.). È importante curare la tenuta del magazzino e, in caso di verifica, predisporre immediatamente giustificazioni (es. verbali di distruzione merce avariata, denunce di furti, ecc.) per evitare che un ammanco inventariale si traduca in un enorme rilievo IVA (oltre che ricavi occulti in diretta). Una società di un gruppo commerciale, ad esempio, dovrebbe fare inventari periodici e regolarizzare per tempo eventuali differenze (l’ordinamento consente, con comunicazione all’AdE, di spiegare cali o differenze fisiologiche entro certi limiti).
  • Presunzione di utili occulti in fusioni/scissioni**: la legge (art.172 c.7 TUIR) presume che, se in una fusione o scissione emergono plusvalori latenti non tassati, questi non costituiscono distribuzione di utili ai soci (quindi non generano dividendi tassabili). Questo in realtà è un vantaggio per i soci: non tassarli su plusvalenze da riassetti interni. Però la norma dice anche che se poi i soci cedono le partecipazioni ricevute entro 5 anni, quell’importo può essere tassato come dividendo in capo a loro. È una presunzione anti-elusiva molto specifica per evitare che si trasformi utile in capitale esente.
  • Presunzione di frutti sui capitali (interessi): non proprio negli accertamenti standard, ma come concetto civilistico, a volte il Fisco assume che certe somme producano frutti. Ad esempio, se si trova una ingente disponibilità finanziaria non giustificata ferma su un conto estero, potrebbe presumere ci siano interessi non dichiarati. Sono ambiti di nicchia, spesso legati a voluntary disclosure ecc.
  • Presunzione di rapporto di lavoro: in ambito previdenziale e lavoro, ma riflessi fiscali, quando in un gruppo si hanno molti collaboratori a partita IVA monocliente (sempre la stessa società), l’INPS può presumere rapporti di lavoro dipendente dissimulati. Questo potrebbe riflettersi in contestazioni fiscali (per esempio negare la deduzione all’azienda di quei compensi come autonomi e riqualificarli come costo da lavoro dipendente con ritenute non fatte). Difesa: dimostrare l’autonomia effettiva di quei soggetti.

Riassumendo, il ventaglio di presunzioni è ampio. Di seguito forniamo una tabella riepilogativa delle principali presunzioni fiscali che possono colpire società, gruppi e soci, con riferimenti normativi e possibili difese.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali presunzioni fiscali e mezzi di difesa

Presunzione (oggetto)Riferimento normativo o giurisprudenzialeAmbito di applicazioneProva contraria / Difesa del contribuente
Versamenti non giustificati su conti bancari = Ricavi occultiArt. 32 c.1 n.2 D.P.R. 600/1973 (presunzione legale relativa)Tutti i contribuenti (società, ditte, professionisti, privati)Dimostrare origine non reddituale o già tassata dei versamenti (es. trasferimenti tra conti propri, finanziamenti ricevuti, vendite di beni personali esenti). Documentare con estratti conto, contratti, prove che l’importo è stato dichiarato o non è imponibile .
Prelevamenti non giustificati = Acquisti in nero (ricavi occulti)Art. 32 c.1 n.2 D.P.R. 600/1973, Corte Cost. 228/2014Solo titolari di reddito d’impresa (società, imprenditori); non applicabile a lavoratori autonomi dal 2014Dimostrare destinazione dei prelevamenti a spese già contabilizzate o non legate a ricavi (es. pagamento stipendi registrati, trasferimento a altro conto) oppure contestare l’applicabilità (se soggetto non imprenditore). Per professionisti: eccepire inapplicabilità ex Corte Cost. .
Utili extracontabili = presunti distribuiti ai sociGiurisprudenza Cassazione (presunzione semplice): ex multis Cass. 24536/2025 , Cass. 15274/2025Società di capitali a ristretta base (pochi soci, spesso familiari) e società di personeSoci devono provare di non aver percepito gli utili nascosti: es. che siano rimasti investiti in azienda o perduti. Occorre prova documentale chiara (accantonamenti a riserva, impieghi nelle attività sociali) . La mera assenza di evidenze di incasso non basta. Se soci non persone fisiche: comunque presunzione valida , provare che la base non è davvero ristretta o che utili attribuiti ad altri.
Soci di società a ristretta base = responsabili imposte socialiCass. ord. 24536/2025; Cass. 15274/2025Soci (anche società) di società con utili occultatiIl Fisco può chiedere ai soci anche le imposte dovute dalla società su utili non dichiarati, configurandoli come percettori di reddito. Difesa: se la società ha assolto (o assolverà) all’imposta sui redditi sociali, evitare doppia imposizione (argomentare su credito d’imposta o ordine di tassazione). In alcuni casi, normative sulla responsabilità solidale possono essere contestate se non vi è norma specifica. (Tendenzialmente difficile: se società inadempiente, soci rischiano di pagare sia il loro IRPEF sui dividendi occultati sia la società il suo IRES).
Finanziamenti/apporti soci non formalizzati = Ricavi occultiCass. ord. 16904/2025 (elementi indiziari)Società di capitali non quotate; versamenti soci in conto capitale o finanziamentoPresunzione (semplice) basata su indizi: mancanza delibere, socio incapiente, contanti → indica ricavo in nero riciclato. Difesa: formalizzare sempre per tempo i finanziamenti (verbali, contratti), provare la capacità finanziaria del socio (es. con redditi o patrimonio preesistente) e tracciare i flussi. In giudizio, esibire documenti che attestano la natura di prestito (scritture contabili, eventuali rimborsi effettuati, ecc.) così da convincere che non è un ricavo mascherato.
Beni aziendali mancanti = Presunzione di cessione in neroArt. 1 D.P.R. 441/1997 (regolam. att. IVA) e art. 51 DPR 633/72Tutti i soggetti IVA (imprese) – verifica magazzinoProvare che la mancanza non è dovuta a vendita: esibire denuncia furto, verbali di distruzione per calo naturale, errori di carico documentati. Se vendite a soggetti privati certificate in modo forfettario (es. scontrini) può essere più arduo; in tal caso, contestare eventuali metodi arbitrari di calcolo quantitativi del Fisco (richiedere perizia terza).
Beni/denaro in società personale del socio = Reddito del socio (interposizione)Art.37, co.3 D.P.R.600/73 (interp. fittizia persone) e Cass. giurisp. su abuso pers. giuridicaAsset intestati a società ma a uso personale socio; società schermo per redditi persona fisicaIl Fisco può ignorare la personalità giuridica se prova che la società è usata solo per far pagare meno tasse al socio (es. costi personali dedotti in società). Difesa: dimostrare che la società ha propria attività e scopo diverso dal mero godimento di beni; separare nettamente spese aziendali e personali; se contestato bene specifico (auto, imbarcazione intestata a società ma usata dal socio), provare uso strumentale reale dell’azienda o assoggettare ad adeguata tassazione fringe benefit.
Società estera controllata da italiani = Residenza fiscale in Italia (esterovestizione)Art. 73 co.3 e 5-bis TUIR (presunzione legale relativa) ; Cass. 23707/2025Società formalmente estere con controllo/ammin. italiani (specie in paesi a bassa tassazione)Con presunzione attiva (controllo italiano): onere al contribuente di provare effettiva gestione estera. Difesa: mostrare sostanza economica all’estero – sede operativa reale, personale, mezzi, decisioni prese fuori Italia . Raccogliere verbali riunioni, contratti locali, prova che gli amministratori svolgono attività fuori. Se possibile, portare sentenze estere o pareri che attestano la genuinità dell’insediamento. Contestare singoli indizi del Fisco (es. presenza di amministratori italiani non implica controllo se provi che seguono direttive estere reali).
CFC – Società estera a bassa fiscalità = Attribuzione redditi ai soci italianiArt. 167 TUIR (Controlled Foreign Companies)Partecipazioni di controllo in società estere in tax haven o con tax < metà ItaliaPresunzione legale di distribuzione del reddito al socio italiano salvo prova di esclusione CFC (effettiva attività economica > 1/3 ricavi da trading, etc.). Difesa: documentare la reale attività commerciale/produttiva della CFC, la presenza di locali, dipendenti, e che non sia uno schermo per passive income. Presentare eventualmente istanza di disapplicazione prima (ruling). Nel contenzioso, far valere la presenza di sostanza e che non ricorrono le condizioni di artifizio.
Operazione intra-gruppo anomala = Abuso del diritto (elusione)Art. 10-bis L.212/2000 (disciplina antiabuso); Cass. 2284/2025Riorganizzazioni societarie, contratti tra consociate, transazioni intra-gruppo prive di valide ragioni extrafiscaliIl Fisco deve provare vantaggio fiscale indebito e mancanza di ragioni economiche sostanziali. Difesa: dimostrare le valide ragioni: esibire business plan, documenti che mostrano benefici non fiscali (sinergie, riduzione costi operativi, esigenze normative). Fornire perizia economica che attesti la convenienza economica neutra dell’operazione. Evidenziare se l’operazione è standard di mercato (cioè altre imprese lo fanno a prescindere dal fisco). Contestare eventuale carenza di contraddittorio (se l’Ufficio non vi ha dato modo di spiegare prima). Far notare che comunque tutte le norme specifiche sono state rispettate (cioè non c’è violazione letterale di legge).

N.B.: tutte le presunzioni sopra sono iuris tantum, salvo diversa indicazione, quindi superabili con prova contraria. Le difese vanno tarate sul caso concreto; la tabella offre esempi generali.

Strategie generali di difesa del contribuente

Oltre alle specifiche contromisure già indicate per ciascuna presunzione, è utile delineare alcune strategie generali che un contribuente (società o socio) dovrebbe adottare per difendersi efficacemente in caso di accertamento basato su presunzioni:

1. Prevenzione e organizzazione documentale: La miglior difesa inizia prima del contenzioso, con una corretta gestione. In un gruppo societario, significa: tenere traccia formale di tutti i rapporti finanziari infragruppo (contratti di finanziamento, verbali di assemblea per decisioni importanti come prestiti soci, trasfer pricing policy scritte per scambi infragruppo); separare nettamente le spese personali da quelle aziendali; registrare con scritture ausiliarie movimenti di magazzino non usuali (distruzioni, cali peso, ecc.); utilizzare metodi tracciabili per i flussi di denaro, riducendo al minimo l’uso del contante. In caso di controlli, una contabilità ordinata e supportata da pezze giustificative solide mina sul nascere molte presunzioni. Ad esempio, se arriva un questionario su movimenti bancari e si hanno già pronte le pezze giustificative per ognuno, è probabile che la cosa si fermi lì o abbia portata ridotta. Molti accertamenti sfociano in contezioso perché i contribuenti non forniscono risposte adeguate in fase amministrativa: è lì che bisogna giocare d’anticipo, con l’aiuto di un consulente esperto, predisponendo un dossier di risposte completo e ben documentato.

2. Contraddittorio e cooperazione con l’Ufficio: Soprattutto negli accertamenti da indagini finanziarie e da studi di settore/ISA, la legge prevede un contraddittorio obbligatorio (bisogna invitare il contribuente a fornire chiarimenti). È cruciale parteciparvi attivamente. Mostrarsi collaborativi, fornire spiegazioni logiche e documenti all’Ufficio può talvolta convincere a soprassedere o ridurre l’accertamento, e comunque verrà verbalizzato. Se poi si va in giudizio, poter dimostrare di aver fornito già in sede pre-contenziosa quelle spiegazioni rafforza la posizione (il giudice vede che non si stanno inventando ex post giustificazioni fantasiose, ma erano state poste subito). Inoltre, l’eventuale mancato rispetto del contraddittorio da parte dell’AdE (ad es. emissione diretta di accertamento “a tavolino” senza convocare il contribuente quando obbligatorio) può costituire motivo di nullità dell’atto – la Corte di Giustizia UE e la Cassazione hanno affermato in alcune circostanze la centralità del contraddittorio, specie in ambito di tributi “armonizzati” come l’IVA. Quindi, se non siete stati ascoltati dove dovevate, sottolineatelo nel ricorso.

3. Onere della prova e principio di cassa/competenza: Tenere presente come giocare con l’onere della prova. Se una presunzione è legale, voi dovete fornire prova piena contraria (non basta la mera ipotesi). Se la presunzione è semplice, invece, potete limitarsi a incrinare l’insieme indiziario rendendolo non concordante: non occorre spiegare tutto, basta gettare ragionevole dubbio. Ad es., se vi accusano di vendite non fatturate basandosi su margini, potete ottenere ragione magari anche senza quantificare esattamente tutte le differenze di margine, ma facendo vedere che quei parametri oscillano (non c’è concordanza), oppure che c’è un altro scenario plausibile. In ciò, è bene sfruttare appieno i principi contabili e fiscali. A volte, se l’accertatore ragiona per cassa quando dovrebbe ragionare per competenza (ad es. considera ricavo un versamento di un acconto che in contabilità era già registrato nell’anno precedente), fargli notare questo errore tecnico può risolvere l’equivoco. Conti e anni vanno allineati giustamente.

4. Consulenze tecniche e periti: Come accennato, specialmente in cause complesse (transfer pricing, valutazioni immobiliari, consumi energetici vs produzione, ecc.), considerare la possibilità di far intervenire un CTU (Consulente tecnico d’ufficio) nominato dal giudice, o quantomeno di depositare perizie di parte giurate. La perizia di parte non è vincolante per il giudice, ma se ben fatta e non smontata dall’Ufficio, può orientare favorevolmente. Ad esempio, una perizia econometrica che dimostra la normalità del pricing infragruppo, se l’Agenzia non presenta altrettanto robuste argomentazioni, può convincere il giudice a ritenere non provata la pretesa.

5. Focus sulle sentenze favorevoli e prassi: Nella memoria difensiva, citare le sentenze di legittimità più aggiornate che avvalorano la vostra tesi può aiutare. Come abbiamo visto, su molte presunzioni ci sono orientamenti consolidati (es. prelievi non valgono per professionisti; onere su socio per utili occulti, ecc.). Richiamare la giurisprudenza conforme (e ovviamente distinguere quella difforme portata magari dal Fisco) può influenzare il Collegio giudicante. Anche citare eventuali documenti di prassi dell’Agenzia se a vostro favore (ad es. circolari che ammettono certe esimenti) può essere opportuno, perché mettono l’Ufficio in imbarazzo se non rispetta le sue stesse direttive.

6. Regolarizzazioni e ravvedimenti: Se dall’analisi interna emergono effettivamente situazioni di potenziale rischio presunzioni (es. conti correnti con tanti movimenti non giustificabili, errori di magazzino), valutare di correggere spontaneamente prima di subire controlli. Il ravvedimento operoso consente di sanare versando imposte e sanzioni ridotte. Talvolta, ravvedersi su aspetti minori può togliere linfa all’accertamento su aspetti maggiori. Ad esempio, se so di avere 3 milioni di imponibile estero non dichiarato in una controllata, potrei autodenunciarmi (voluntary disclosure) pagando il dovuto, così poi l’Agenzia non potrà presumere su di me anche la residenza estera fittizia per quegli stessi importi perché li ho già dichiarati e tassati. Insomma, togliere dal tavolo quello su cui si è indifendibili per rafforzarsi su ciò su cui si può combattere.

7. Aspetti procedurali nel processo: Nel processo tributario vi sono alcune peculiarità: la prova testimoniale orale è vietata (art. 7 D.Lgs. 546/92), quindi non potrete portare testimoni a parlare (ma potete far valere dichiarazioni scritte già acquisite). Si può però richiedere che vengano acquisiti documenti da terzi (es. estratti conto di soggetti terzi) se rilevanti e non ottenibili da voi. Tenete conto delle tempistiche: se emergono nuovi documenti dopo il ricorso, c’è possibilità di depositarli fino a 20 giorni prima dell’udienza (nel processo tributario non è rigidissimo il divieto di nova, specie se giustificati dal contraddittorio). Quindi, se trovate altre prove a vostro favore, cercate di produrle comunque almeno in appello. E ricordare che in Cassazione poi non potrete più discutere i fatti, quindi giocate tutte le carte probatorie nei gradi di merito.

8. Negoziare quando conviene: Non tutte le cause meritano una battaglia all’ultimo sangue. Se l’accertamento si basa su presunzioni solide e siete scoperti, valutate l’opzione di definizione agevolata (adesione, mediazione se importi sotto 50k, o conciliazione giudiziale in primo/secondo grado). Questi strumenti permettono forti riduzioni di sanzioni (adesione 1/3, mediazione 35%, conciliazione 40-50%) e vi risparmiano rischio di soccombenza piena. Ad esempio, se effettivamente avete fatto parecchio nero sui conti e il Fisco vi becca, trattate lo sconto sanzioni in adesione e chiudete. Riservate le risorse per combattere invece quelle presunzioni infondate o eccessive.

In definitiva, la difesa da un accertamento presuntivo richiede un mix di conoscenza tecnica fiscale, capacità di raccogliere prove e strategia processuale. Il contribuente da solo difficilmente riesce a dominare tutti questi aspetti, quindi l’assistenza di consulenti esperti (un tributarista e un commercialista) è quasi indispensabile, soprattutto in contesti di gruppo societario dove le questioni possono essere molto tecniche (basti pensare a transfer pricing, consolidato fiscale, CFC, ecc.). Il punto di vista del debitore deve essere: conoscere i propri diritti (ad esempio diritto al contraddittorio, diritto alla motivazione chiara dell’atto con indicazione degli indizi), pretendere che il Fisco rispetti le regole (in caso contrario far valere l’eventuale nullità), e parallelamente dimostrare la verità commerciale delle proprie operazioni, portando il giudice dentro la realtà aziendale, così che le presunzioni dell’Ufficio appaiano con meno presa perché c’è una narrativa alternativa credibile sostenuta da prove.

Domande frequenti (FAQ) sull’accertamento presuntivo nei gruppi societari

  • Domanda: Cosa si intende esattamente per “presunzione” in ambito fiscale?
    Risposta: In ambito fiscale, una presunzione è un meccanismo probatorio per cui, da un fatto noto, la legge o il verificatore inferisce l’esistenza di un fatto ignoto (ad esempio: da un versamento bancario non spiegato – fatto noto – si inferisce che sia un ricavo non dichiarato – fatto ignoto). Se è la legge a stabilirlo in via generale, parliamo di presunzione legale (es. art.32 del DPR 600/73 per i versamenti); se è frutto di un ragionamento del singolo caso, è una presunzione semplice o “hominis”. Le presunzioni legali normalmente sono relative (iuris tantum), quindi ammettono prova contraria del contribuente. Le presunzioni semplici, per essere valide in giudizio, devono essere gravi, precise e concordanti. In sintesi, la presunzione consente al Fisco di non dover provare direttamente il fatto evasivo, ma di dedurlo logicamente da altri elementi, invertendo spesso l’onere della prova a carico del contribuente.
  • Domanda: Quali sono le presunzioni più comuni utilizzate dal Fisco nei confronti di società e soci di un gruppo?
    Risposta: Le principali sono: (i) la presunzione su conti correnti (versamenti = ricavi e, per imprese, prelievi = acquisti in nero) ; (ii) la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a base ristretta ; (iii) varie presunzioni induttive sui ricavi basate su indici di consumo, percentuali di ricarico, antieconomicità; (iv) le presunzioni anti-elusive, come quella di esterovestizione (società formalmente estera ma di fatto residente in Italia se gestita da italiani) o la presunzione di non operatività (società di comodo) se non raggiunge un minimo di ricavi; (v) in ambito IVA, le presunzioni di cessione/acquisto per differenze di magazzino (beni mancanti o in eccesso non giustificati). Ci sono poi presunzioni più settoriali (es. edilizia sottofatturazione immobili) e quelle su finanziamenti soci non spiegati (trattati come ricavi occulti) . Tutte mirano a far emergere basi imponibili potenzialmente occultate.
  • Domanda: La mia società è interamente posseduta da me medesimo (socio unico). Se durante un accertamento emergono ricavi non dichiarati della società, cosa rischio personalmente come socio?
    Risposta: In caso di società a socio unico (o comunque a ristretta base), il Fisco applicherà quasi certamente la presunzione che i maggiori utili non dichiarati dalla società siano stati da te percepiti come dividendi occulti . Ciò comporta che, oltre alle imposte che la società deve sui maggiori utili (IRES, IRAP, IVA se vendite omesse), anche tu come persona fisica verrai tassato (IRPEF) sulla quota di utili in nero come se fossero stati distribuiti. La Cassazione dice che anzi nel caso di socio unico la presunzione è ancora più forte . Quindi, rischi un doppio livello impositivo: uno sulla società e uno su di te. In pratica ti arriverà un avviso di accertamento IRPEF che ti conteggia un reddito di capitale pari agli utili extracontabili. Per difenderti, dovresti provare che quei utili non li hai incassati ma sono rimasti in azienda (cosa difficile se non ci sono evidenze). Inoltre, se la società poi non paga il suo debito fiscale (magari fallisce), attenzione che il Fisco potrebbe cercare di rivalersi sui soci nei limiti di certi istituti (ad esempio, se la società è stata liquidata distribuendo attivi ai soci, questi ne rispondono fino a concorrenza). In sintesi: il socio unico è esposto sia come destinatario di imposizione personale per utili occulti, sia potenzialmente per il debito della società se ha beneficiato di attivi societari in scioglimento .
  • Domanda: Sono un professionista (avvocato) che opera attraverso una STP (società tra professionisti) di cui ho il 100%. Possono applicarmi la presunzione dei prelievi non giustificati dal conto bancario?
    Risposta: Bisogna distinguere. Per la tua società (STP), che è un soggetto IRES, sì: è un’attività d’impresa ai fini fiscali (anche se di servizi professionali), quindi la società come tale subisce la presunzione su versamenti e prelievi ex art.32. Tuttavia, essendo una società di capitale, difficilmente avrà prelievi di cassa (di solito paga spese con bonifici). Se però li avesse, varrebbe la presunzione. Per te come persona fisica/professionista, invece, la Corte Cost. 228/2014 ha escluso la presunzione sui prelievi . Quindi l’Agenzia non può dire che tu, Caio, prelevando contanti dal tuo conto personale di avvocato hai ottenuto redditi in nero. Resta però la presunzione sui versamenti: se trovano sul tuo conto personale versamenti non giustificati, li considerano compensi non dichiarati. Nel tuo caso particolare (STP al 100%), attenzione: potrebbero controllare i conti della società e il tuo personale, e se vedono movimenti incrociati, applicare presunzioni. Esempio: se prelevi 10k € dal conto societario e li versi sul tuo conto personale senza giustificazione, per la società quel prelievo può essere ricavo non dichiarato (o costo indebito) e per te quel versamento può essere reddito diverso (o utili occulti come socio). Insomma, vanno comunque spiegati. In conclusione, come professionista puro niente presunzione sui prelievi, ma come titolare di una struttura societaria sì a livello societario. La difesa è sempre spiegare i movimenti: se prelevi dalla STP per anticipazioni ai clienti o per pagare spese di cancelleria in contanti, fallo risultare a libro cassa; se dal tuo conto personale prelevi, nessun problema col Fisco, ma se versi devi avere tracciabilità della provenienza.
  • Domanda: La mia società immobiliare è inattiva da anni a causa di lungaggini amministrative per ottenere permessi. Ogni anno risulta “di comodo” e mi negano deduzioni e rimborsi IVA. Posso fare qualcosa?
    Risposta: Sì, puoi presentare una istanza di interpello disapplicativo all’Agenzia delle Entrate, spiegando le cause oggettive che rendono impossibile raggiungere i ricavi minimi. Ad esempio, vincoli burocratici o ambientali che bloccano l’attività (come dici, permessi che non arrivano) rientrano tra le cause che la normativa secondaria (DM 14/05/2018 e precedenti) considera potenzialmente valide per disapplicare la disciplina di comodo. Se l’Agenzia accoglie l’interpello (o non risponde in 90 giorni, che vale silenzio-assenso), per quell’anno non verrai considerato di comodo, quindi niente tassazione minima né limitazioni IVA. Se invece l’Agenzia risponde negativamente o hai già accertamenti in corso, dovrai far valere le tue ragioni in sede di ricorso contro l’avviso di accertamento “di comodo”. Tieni a mente però la recente stretta della Cassazione: se l’inattività si protrae troppo a lungo (permanente), l’esimente potrebbe non valere . La Suprema Corte ha detto che un impedimento ultraventennale, ad esempio, non è più “temporaneo” ma diventa scelta imprenditoriale di mantenere la società non operativa, quindi in tal caso l’Agenzia ha ragione a negare la disapplicazione . Nel tuo caso, se sono “anni” ma vedi la fine del tunnel (cioè i permessi prima o poi arriveranno), puoi ancora sostenere che è situazione temporanea non imputabile a te. Presenta tutta la documentazione sui tuoi solleciti, ricorsi, ecc. per ottenere i permessi: dimostra che hai fatto di tutto per operare ma la PA ti blocca. Questo ti darà buone chance sia in interpello sia in giudizio. Nel frattempo valuta anche se conviene tenere in vita la società: perché se la prospettiva è che per altri 10 anni non potrà far nulla, rischi ogni anno la tassazione minima. Magari una liquidazione e ricostituzione quando i tempi sono maturi potrebbe essere economicamente più sensata.
  • Domanda: In sede di accertamento, spetta a me provare che non ho commesso abuso o al Fisco provare che l’ho commesso?
    Risposta: Nel caso di contestazioni di abuso del diritto/elusione, l’onere della prova è in parte a carico del Fisco e in parte tuo, secondo un approccio “a fasi”. Il Fisco deve innanzitutto provare, anche tramite presunzioni semplici, gli elementi costitutivi dell’abuso: ossia deve individuare la struttura artificiosa dell’operazione e il vantaggio fiscale indebito ottenuto, evidenziando l’assenza di reali ragioni economiche. Se ci riesce (e di solito allega vari indizi: tempi delle operazioni, mancanza di effetti diversi dal risparmio d’imposta, etc.), allora la palla passa a te. A quel punto tu devi dimostrare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali , cioè motivazioni concrete di carattere economico, organizzativo, gestionale che giustificano l’operazione al di là del risparmio fiscale. Se tu fornisci queste prove e convinci che il vantaggio fiscale era una conseguenza secondaria di una scelta altrimenti giustificata, l’accusa di abuso cade. Se invece non fornisci nulla o le tue spiegazioni appaiono deboli e pretestuose, prevale la tesi del Fisco. Quindi, in breve: il Fisco ha l’onere iniziale di provare il disegno abusivo; tu hai l’onere successivo di provare le ragioni economiche. Infine spetta al giudice valutare il tutto. Tieni conto che la legge richiede che le ragioni addotte dal contribuente non siano “meramente marginali” rispetto al beneficio fiscale. Ciò vuol dire che non basta invocare una qualsiasi ragione: deve essere proporzionalmente rilevante. Ad esempio, costituire una società in Irlanda per avere aliquota 12.5% invece di 24% in Italia è ovviamente per risparmio d’imposta; se la giustificazione extrafiscale è “clima più mite per il consiglio di amministrazione una volta l’anno”, è marginale e non salva. Diverso se dici: “in Irlanda c’è il cluster industriale adatto al mio business che altrove non trovo”: se lo provi davvero, potrebbe reggere (come nel caso Cadbury Schweppes citato dalla Cassazione ).
  • Domanda: L’Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori ricavi sulla base di presunzioni, senza individuare un singolo cliente non fatturato né una fattura falsa. Possono farmi pagare tasse solo con deduzioni logiche?
    Risposta: Sì, possono. Il nostro ordinamento tributario consente l’accertamento anche in via presuntiva, purché – se parliamo di presunzioni semplici – queste siano gravi, precise e concordanti. Non è necessario che il Fisco ti sorprenda con “le mani nel sacco” (tipo la copia della fattura falsa o la testimonianza di un cliente pagante in nero). Possono benissimo usare un insieme di elementi indiretti per convincere il giudice che hai evaso. Ad esempio, se riscontrano che il tuo unico fornitore ti ha venduto 1000 pezzi e tu ne hai fatturati 600, e in magazzino non ne hai, è logico presumere che 400 li hai venduti in nero: non serve trovare quei 400 acquirenti uno per uno. Quindi sì, le “deduzioni logiche” se robuste bastano come prova in sede tributaria. Tieni però conto che nel processo tributario il giudice valuta liberamente le prove secondo prudente apprezzamento. Ciò significa che se le tue controdeduzioni seminano dubbio sulle presunzioni del Fisco (ad esempio spieghi che quei 400 pezzi mancanti in realtà sono stati distrutti perché difettosi, allegando documentazione) e il dubbio risulta ragionevole, il giudice potrebbe non considerare più “concordanti” gli indizi dell’Ufficio e quindi darti ragione. In sintesi: il Fisco può batterti anche senza prova diretta, ma tu puoi difenderti indebolendo la forza delle sue prove indirette o portando a tua volta presunzioni di segno opposto. È il cosiddetto giudizio di probabilità: se la storia raccontata dal Fisco appare più probabile e la tua non sufficiente, vincono loro; se tu riesci a rendere incerto il quadro (o a ribaltarlo a tuo favore), vinci tu. Non è una scienza esatta, ma è così che funzionano molti accertamenti induttivi.
  • Domanda: Se la Guardia di Finanza durante un controllo in azienda trova della documentazione “parallela” (tipo un secondo magazzino contabilità, o agende con annotati importi), possono usarla come presunzione di redditi nascosti?
    Risposta: Certamente sì, anzi direi che quello non è nemmeno più una presunzione ma una prove diretta. Se trovano una “contabilità parallela” (il famoso “doppio binario” con i dati reali in nero), quello è un elemento probatorio fortissimo, tipicamente definito “elemento presuntivo con valore di prova diretta” perché è un riscontro oggettivo dell’evasione. In quel caso l’accertamento sarà analitico-induttivo: useranno quei dati per quantificare esattamente i ricavi non dichiarati. Ad esempio, se in un’agendina trovano scritto giorno per giorno l’incasso effettivo e confrontandolo con gli scontrini battuti c’è differenza, recupereranno la differenza come maggiore ricavo e probabile base IVA evasa. L’unica difesa lì può essere contestare la riferibilità di quella documentazione all’azienda (es. “non è roba mia, sarà di un dipendente che faceva cose per sé” – ma spesso è difficile se trovata in sede amministrativa) oppure la corretta interpretazione dei dati (magari quei numeri non erano vendite ma qualcos’altro, come cifre di un gioco, ma devi provarlo tu). Tieni presente che documenti extracontabili (come appunti, brogliacci) rinvenuti durante accessi sono liberamente valutabili dal Fisco: normalmente li prendono come attendibili salvo prova contraria del contribuente. Quindi se tu non hai una spiegazione convincente di quei fogli, verranno usati come base. E spesso la GdF li riporta a verbale chiedendo al titolare spiegazioni seduta stante: se il titolare magari ammette “sì, sono incassi”, poi ritrattare è quasi impossibile. In conclusione: se trovano documenti segreti compromettenti, le presunzioni diventano certezze per il Fisco. La difesa è molto difficile, a meno di contestare violazioni procedurali nella ricerca (ma la GdF di solito opera con le dovute autorizzazioni).
  • Domanda: La mia società fa parte di un consolidato fiscale nazionale. Se accertano maggior reddito a una controllata, possono presumere automaticamente che sia stato trasferito al consolidato o agli altri membri del gruppo?
    Risposta: L’accertamento in regime di consolidato avviene in modo un po’ particolare: l’Agenzia notifica l’atto sia alla controllata che alla consolidante, perché l’eventuale maggiore imponibile va ad aumentare il reddito di gruppo dichiarato dalla consolidante (che poi ne paga le imposte). Questo però non è una presunzione, è proprio il meccanismo del consolidato: la consolidante risponde in solido del debito. Non c’è invece una presunzione di trasferimento di utili tra membri del gruppo, poiché nel consolidato ogni società rimane singolarmente tassabile per il suo (si sommano i redditi ma non è che uno copre l’altro se non per compensare perdite). Quindi, se accertano una controllata, quell’imponibile extra confluirà nel consolidato e l’atto di accertamento indicherà la maggiore IRES dovuta dalla consolidante (tenendo conto anche di eventuali effetti sulle perdite di gruppo). Non c’è una “doppia imposizione” interna: pagherà la consolidante per tutti. Attenzione però: se la controllata accertata aveva utili extracontabili, la presunzione di distribuzione di utili ai soci si applica comunque come visto . E la consolidante di solito è socio (spesso al 100%) della controllata: quindi paradossalmente, potrebbero contestare un dividendo occulto alla consolidante-società per utili non contabilizzati nella controllata. Ciò di solito non produce effetti pratici (consolidante società di capitali pagherebbe IRES sul dividendo, ma i dividendi tra società in consolidato sono esenti al 95%… insomma è più complicato). Diciamo che, a livello di gruppo, non presumono spostamenti di reddito salvo casi di abuso (tipo prezzi infragruppo non corretti). Quindi se la domanda era: “accertano A, allora automaticamente tassano B”, la risposta è no, tassano A e per via del consolidato ne risponde B come obbligato al pagamento, ma non perché si presume che B abbia preso l’utile. Quello che può succedere è che l’Agenzia, vedendo un accertamento su A, estenda la verifica anche a B e C se nota correlazioni sospette, ma deve trovare elementi specifici per ciascuna società.
  • Domanda: In caso di accertamento basato su presunzioni, posso rivolgermi alla giustizia penale per far valere qualcosa (tipo abuso d’ufficio del funzionario, o simili)?
    Risposta: Generalmente no, sono percorsi separati. L’uso di presunzioni in ambito tributario è previsto dalla legge, quindi non configura reato da parte del funzionario. Puoi contestare in sede tributaria la legittimità dell’atto (o in sede amministrativa, con esposti se pensi a comportamenti scorretti, ma raramente portano a sviluppi). La giustizia penale semmai può riguardare te: se le presunzioni portano alla luce evasione rilevante (superate soglie penali), la Procura potrebbe muoversi contro di te per reati tributari (dichiarazione infedele o fraudolenta, secondo i casi). Attenzione: in ambito penale, però, vale il principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio e le presunzioni da sole non bastano per condannare. Quindi spesso succede che un accertamento tributario presuntivo passi in Commissione Tributaria (livello di prova “probabilistico”), ma in sede penale lo stesso fatto non sia perseguibile perché non ci sono prove dirette (se è solo basato su presunzioni semplici). Ad esempio, la Cassazione penale ha stabilito che le presunzioni tributarie “pur venute meno per i professionisti (prelievi) e attenuate per versamenti)” non possono costituire di per sé prova piena in penale . Quindi potresti essere assolto penalmente ma comunque pagare in sede fiscale. Non c’è un coordinamento perfetto. Non puoi neppure appellarti in tributario dicendo “penalmente non è provato”: i due giudizi viaggiano con regole probatorie diverse. Pertanto, se subisci un accertamento presuntivo che sfocia anche in una denuncia penale (accade se le imposte evase superano certe soglie, es. €100k per dichiarazione infedele), in penale il tuo avvocato potrà demolire le presunzioni e forse ottenere assoluzione, ma in sede tributaria dovrai comunque passare dal giudice tributario per farle annullare lì, perché un’eventuale assoluzione penale non cancella automaticamente il debito fiscale (sono necessari per lo meno dei riflessi, ma entrerei in tecnicismi).
  • Domanda: Se il Fisco applica più presunzioni insieme (es. dati bancari + percentuale di ricarico + studi di settore), non c’è un rischio di “doppia presunzione” vietata?
    Risposta: Il principio del “divieto di presunzioni di secondo grado” in teoria vieta di fondare una presunzione su un’altra presunzione non verificata. Nel tributario se ne parla, ad esempio i critici della presunzione di utili ai soci dicono: “prima presumi che ci siano utili in nero (presunzione 1), poi presumi che siano distribuiti (presunzione 2)”. La Cassazione però ha detto che in quel caso specifico non è presunzione su presunzione, perché l’utile occulto è ritenuto accertato (anche se per via induttiva) e da lì parte la seconda . Insomma fanno un po’ i sofisti ma ritengono legittimo. In generale, l’Ufficio spesso cumula diversi indizi (che non sono presunzioni di secondo grado, ma evidenze parallele): ad es. ti dice “banca mi dà 50, e ricarico mi dà 30, quindi totale 80 evaso”. Non è una presunzione successiva all’altra, sono due che si sommano. Il giudice comunque deve valutare il complesso e verificare che non si tratti di costruzioni troppo ipotetiche. Se pensi che abbiano davvero fatto un castello di carte (tipo: da uno studio di settore presumono ricavi, poi su quei ricavi presunti presumono utili distribuiti ai soci – ecco, qui potresti eccepire doppia presunzione), fallo presente nel ricorso. Ma spesso loro evitano di scrivere che fanno così; più spesso dicono: “abbiamo questi diversi elementi tutti concordi nello stabilire un maggior reddito X”. Il divieto di doppia presunzione è più solido in diritto civile (es. in materia di prove in processi civili), nel tributario la giurisprudenza è più elastica, specie se la seconda inferenza è ritenuta logicamente conseguente alla prima. Quindi non sperare troppo in questo argomento, sebbene valga la pena citarlo se effettivamente l’accertamento appare poggiare su concatenazioni presuntive fragili.

Conclusione

Difendersi dalle presunzioni in ambito di accertamento tributario nei gruppi societari è senza dubbio impegnativo, ma non è una missione impossibile. Il contribuente informato conosce le “regole del gioco” e può giocare le sue carte: sa quali elementi l’Amministrazione userà per inferire redditi nascosti e prepara in anticipo le prove contrarie o le spiegazioni alternative. Abbiamo visto come l’evoluzione normativa e giurisprudenziale recente (fino al 2025) abbia in parte delimitato l’uso di alcune presunzioni (ad esempio i prelievi bancari per i non imprenditori , oppure la necessità di verificare la sostanza economica nei casi di esterovestizione ), ma al tempo stesso abbia confermato la validità di altri strumenti presuntivi classici (come l’automatismo utili occulti/soci ).

È fondamentale, per un gruppo societario, farsi assistere da consulenti esperti non appena inizia un’attività di verifica: ogni parola detta al verificatore, ogni documento consegnato (o non consegnato), può influire poi sull’uso delle presunzioni. Ad esempio, non dare spiegazioni su un movimento bancario in sede di PVC rende più difficile poi introdurla ex novo in giudizio; viceversa, fornire subito un chiarimento può evitare che quel punto diventi una presunzione contro di voi.

Dal punto di vista pratico, il debitore d’imposta (sia esso la società o il socio destinatario di accertamento) dovrebbe adottare un approccio proattivo e trasparente: ricostruire i fatti con logica e buona fede, presentare i documenti chiave, mostrare di non avere nulla da nascondere se effettivamente non c’è evasione. Quando invece qualche “peccatuccio” c’è stato, bisogna valutare fino a che punto difendersi e fino a che punto transare col Fisco, per limitare danni maggiori.

In ultima analisi, il sistema tributario basato su presunzioni richiede equilibrio: il Fisco non deve abusarne per colpire indiscriminatamente, il contribuente dal canto suo non può aspettarsi di farla franca di fronte ad anomalie macroscopiche invocando solo la mancanza di prove dirette. La Commissione tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) è l’arbitro che, se investita della questione, soppeserà la concretezza della posizione fiscale reale oltre le apparenze. Presentare dunque una difesa strutturata, argomentata e supportata da fonti normative e giurisprudenziali – come abbiamo cercato di delineare – è la chiave per ottenere una pronuncia giusta ed evitare esborsi non dovuti sulla base di mere presunzioni.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a dicembre 2025)

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 32, comma 1, n.2: Presunzioni sulle indagini finanziarie (versamenti e prelevamenti non giustificati)
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art. 51, comma 2: Poteri IVA – Presunzioni di cessione/acquisto per differenze inventariali (con Reg. attuativo D.P.R. 441/1997)
  • Legge 27 luglio 2000, n.212, art. 10-bis: Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale (introdotto da D.Lgs.128/2015)
  • Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2014: dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.32 DPR 600/73 nella parte in cui estendeva ai lavoratori autonomi la presunzione sui prelevamenti bancari
  • Corte di Cassazione – Sezioni Tributarie:
  • Ordinanza n. 24536/2025 (depositata 17/09/2025): Legittimità presunzione di distribuzione utili extracontabili pro quota ai soci (anche socio unico); onere della prova a carico del socio .
  • Ordinanza n. 15274/2025 (depositata 09/06/2025): Presunzione utili extracontabili distribuiti valida anche se i soci della società accertata sono altre società; non viola divieto doppia presunzione . Conferma onere sui soci e necessità di prova contraria certa (utili reinvestiti, ecc.).
  • Ordinanza n. 16904/2025 (depositata 14/06/2025): Finanziamenti soci non documentati – indizi per accertamento (mancanza delibera, socio incapiente, uso contanti) legittimano ricostruzione induttiva .
  • Ordinanza n. 29739/2025 (depositata 12/11/2025): Conferma presunzione legale sui versamenti bancari per professionisti; irrilevanza per prelievi (richiama Corte Cost. 228/2014) .
  • Ordinanza n. 23741/2025 (depositata 23/08/2025): Accertamento induttivo su conti correnti dei professionisti – ribadisce principi post Corte Cost. 228/2014 (versamenti sì, prelievi no).
  • Ordinanza n. 2284/2025 (depositata 31/01/2025): Abuso della personalità giuridica e abuso del diritto – operazione vendita immobile + cessione quote: l’abuso può sussistere anche con società operativa, se operazione priva di valide ragioni economiche . Onere Fisco e contribuente in materia di abuso ribaditi .
  • Ordinanza n. 23707/2025 (depositata 22/08/2025): Esterovestizione – conferma rigetto ricorso AdE nel caso “Barry Towage” (società estera con sostanza economica reale); richiama principi libertà di stabilimento (CGUE Cadbury Schweppes) . Valutazione complessiva indici per residenza effettiva .
  • Ordinanze nn. 21214 e 21220/2024 (30/07/2024): Presunzioni bancarie – la sentenza Corte Cost. 228/2014 ha effetto solo sui prelievi di autonomi, non tocca i versamenti che restano presunti ricavi per tutti . Professionista deve provare analiticamente estraneità dei versamenti a reddito .
  • Sentenza n. 26473/2024 (depositata 10/10/2024): Presunzione distribuzione utili occulti – conferma orientamento, legittima se base ristretta; non è presunzione di secondo grado vietata (fatto noto = ristretta base) .
  • Ordinanze nn. 24416 e 24442/2024 (depositate 11/09/2024): Società di comodo e IVA – Cassazione disapplica penalizzazioni IVA se non operatività disapplicata; enfatizza obbligo di provare causa oggettiva temporanea per non operatività.
  • Sentenza n. 3386/2024 (12/02/2024): Esterovestizione – necessaria valutazione complessiva indici, singoli elementi non bastano .
  • Sentenza n. 20002/2024 (18/07/2024): Esterovestizione – controllo di gruppo non basta, serve provare mancanza indipendenza operativa .
  • Sentenza n. 25917/2024 (incidenza abuso): afferma che esterovestizione è accertamento oggettivo residenza, non sempre riconducibile a abuso (distingue piani).
  • Ordinanza n. 24731/2025 (07/09/2025): Società non operative – impedimento ultra-temporale (14 anni nel caso) non giustifica disapplicazione, va considerata scelta imprenditoriale; presunzione non operatività regge .
  • Ordinanza n. 30598/2023 (18/10/2023): Società a ristretta base – presunzione utili occulti pro quota, socio uscente prima di fine esercizio escluso (presunzione vale solo per soci al momento chiusura esercizio) – principio poi ripreso da ord. 15274/2025 e altre .
  • Fonti amministrative e dottrina:
  • Circolare Agenzia Entrate n.32/E del 19/10/2006: (vecchie istruzioni su studi di settore e utilizzo presunzioni) – superata dagli ISA ma utile per principi di contraddittorio.
  • Relazione illustrativa D.Lgs.128/2015 (introduzione art.10-bis Statuto): chiarisce onere prova abuso e procedura interpello antiabuso.
  • OECD Transfer Pricing Guidelines (ed. 2017, recepite in Italia): principi applicati per determinare valori normali infragruppo.
  • Direttiva UE 2016/1164 (ATAD): recepita in Italia, disciplina CFC e abuso (da cui D.Lgs.142/2018) – impone approccio sostanza>forma.
  • Giurisprudenza di merito: Commissione Tributaria di Puglia, sent. 2021 (caso Barry Towage, poi confermato da Cass. 2025) ; varie sentenze CTR in materia di presunzioni bancarie post-2014 (non vincolanti ma osservate dall’Agenzia).

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Hai ricevuto un accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate ritiene che il tuo gruppo societario sia utilizzato per spostare redditi, costi o IVA tra società collegate?
Ti contestano presunzioni di unico centro decisionale, interposizione o abuso della struttura di gruppo?
Temi che la normale organizzazione societaria venga trasformata in evasione fiscale, con recuperi, sanzioni e responsabilità estese?

Devi saperlo subito:

👉 far parte di un gruppo societario non è illecito,
👉 il coordinamento tra società non equivale a evasione,
👉 moltissimi accertamenti nei gruppi si basano su presunzioni fragili e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • perché il Fisco accerta i gruppi societari,
  • quali presunzioni usa più spesso,
  • quali errori commette,
  • come difenderti in modo efficace e strutturato.

Perché il Fisco Colpisce i Gruppi Societari

I gruppi societari attirano l’attenzione dell’Agenzia perché:

  • esistono rapporti infragruppo frequenti,
  • vi sono flussi finanziari incrociati,
  • alcune società producono utili e altre perdite,
  • esiste una direzione coordinata,
  • vengono utilizzate funzioni diverse per singole società.

Il ragionamento tipico del Fisco è questo (spesso scorretto):

👉 “Se le società sono collegate, allora il reddito reale è uno solo.”

Ma attenzione:

➡️ il coordinamento non annulla l’autonomia giuridica,
➡️ l’abuso va provato, non presunto.


Le Presunzioni Più Usate negli Accertamenti di Gruppo

Gli accertamenti nei gruppi societari si fondano spesso su:

  • unico centro decisionale,
  • interposizione fittizia,
  • ribaltamento artificioso dei costi,
  • disconoscimento dei rapporti infragruppo,
  • riqualificazione dei contratti,
  • estensione delle responsabilità fiscali.

👉 Presunzioni che devono essere dimostrate con fatti concreti.


Gli Errori Più Frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti nei gruppi societari presentano errori gravi, tra cui:

  • confondere coordinamento con fittizietà,
  • ignorare la funzione economica delle singole società,
  • non analizzare i contratti infragruppo,
  • applicare schemi standard astratti,
  • giudicare la struttura col senno di poi,
  • usare presunzioni non gravi, precise e concordanti,
  • motivazioni generiche (“gruppo artificioso”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Gruppo Societario ≠ Unica Impresa Occulta

Un principio cardine della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare:

  • l’assenza di autonomia reale,
  • la finalità elusiva prevalente,
  • il vantaggio fiscale indebito.

Non basta dimostrare:

  • soci o amministratori comuni,
  • rapporti commerciali infragruppo,
  • direzione coordinata.

👉 La pluralità societaria è lecita se ha una logica economica.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento nei gruppi societari è ribaltabile se:

  • ogni società ha un ruolo economico specifico,
  • esistono contratti reali e coerenti,
  • i flussi finanziari sono giustificati,
  • manca la prova dell’abuso,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il Fisco ignora la documentazione fornita,
  • la motivazione è stereotipata.

👉 La struttura di gruppo non si disconosce per sospetto.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • recuperi fiscali molto elevati,
  • sanzioni fino al 180%,
  • disconoscimento di costi e IVA,
  • estensione delle responsabilità alle società del gruppo,
  • pignoramenti e azioni esecutive,
  • crisi dell’intero assetto societario.

👉 Un accertamento di gruppo può travolgere tutte le società coinvolte.


Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)

1. Analizzare l’impianto presuntivo

È fondamentale verificare:

  • su quali presunzioni si fonda l’atto,
  • quali società sono coinvolte,
  • quali rapporti sono contestati,
  • se esistono prove concrete.

2. Dimostrare l’autonomia delle società

La difesa efficace dimostra:

  • oggetto sociale distinto,
  • contabilità separata,
  • autonomia gestionale,
  • personale e mezzi propri,
  • contratti infragruppo reali e congrui.

📄 Prove tipiche:

  • statuti e visure,
  • bilanci separati,
  • contratti infragruppo,
  • organigrammi,
  • flussi finanziari documentati.

3. Smontare le presunzioni fiscali

È fondamentale dimostrare che:

  • non esiste fittizietà,
  • non esiste vantaggio fiscale indebito,
  • le operazioni sono reali e coerenti.

👉 Senza prova dell’abuso, l’accertamento non regge.


4. Bloccare gli effetti dell’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • impugnarlo nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere il gruppo e gli amministratori

La difesa serve a:

  • limitare l’estensione delle responsabilità,
  • preservare la continuità aziendale,
  • tutelare amministratori e soci.

6. Prevenire future contestazioni

È utile:

  • rafforzare la documentazione infragruppo,
  • formalizzare le decisioni strategiche,
  • migliorare la governance,
  • rendere tracciabili i flussi interni.

👉 La prevenzione è parte integrante della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti nei gruppi societari richiede competenza tributaria, societaria e strategica.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento di gruppo,
  • difesa contro presunzioni di abuso o interposizione,
  • dimostrazione dell’autonomia delle società,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela dell’intero gruppo societario.

Conclusione

Un accertamento nei gruppi societari non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’abuso o la fittizietà, non limitarsi a presunzioni astratte.

Con una difesa tecnica, documentata e tempestiva puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare la legittimità del gruppo,
  • evitare recuperi e sanzioni devastanti,
  • proteggere società, amministratori e soci.

👉 Agisci subito: negli accertamenti di gruppo, smontare le presunzioni è decisivo.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento nei gruppi societari è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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