L’avviso di accertamento esecutivo è uno degli atti fiscali più pericolosi che un contribuente possa ricevere.
Dal momento della notifica, l’atto è già titolo esecutivo e consente all’Agenzia delle Entrate di avviare la riscossione forzata senza passare da una cartella esattoriale.
È fondamentale chiarirlo subito:
i 60 giorni successivi alla notifica sono decisivi per evitare pignoramenti e azioni esecutive.
Molti contribuenti sottovalutano l’avviso di accertamento esecutivo e perdono la possibilità di difendersi efficacemente.
Cos’è l’avviso di accertamento esecutivo
L’avviso di accertamento esecutivo è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate:
• accerta un maggior tributo
• liquida imposte, sanzioni e interessi
• rende immediatamente esigibile il credito
• consente la riscossione coattiva
• elimina il passaggio della cartella di pagamento
Decorso il termine di 60 giorni, l’atto diventa esecutivo a tutti gli effetti.
Cosa succede se non fai nulla entro 60 giorni
Se non intervieni entro 60 giorni dalla notifica:
• l’importo diventa definitivamente esigibile
• l’atto passa all’Agenzia delle Entrate Riscossione
• possono partire pignoramenti su conti correnti
• possono essere bloccati stipendi e pensioni
• possono essere iscritti fermi e ipoteche
• aumentano sanzioni e interessi
• diventa più difficile contestare l’atto
Il tempo gioca contro il contribuente.
Gli errori più comuni dei contribuenti
Molti contribuenti commettono errori gravi quando:
• ignorano l’avviso
• attendono troppo prima di reagire
• pagano senza valutare la legittimità dell’atto
• presentano difese improvvisate
• non chiedono la sospensione dell’esecutività
• perdono il termine per il ricorso
Questi errori possono rendere definitivo un accertamento illegittimo.
Cosa fare immediatamente entro i 60 giorni
Entro 60 giorni dalla notifica è necessario agire in modo strategico:
• far analizzare subito l’atto da un professionista
• verificare vizi formali e sostanziali
• controllare il rispetto del contraddittorio
• valutare la fondatezza della pretesa
• ricostruire i fatti contestati
• decidere la strategia difensiva più efficace
La tempestività è fondamentale.
Le opzioni di difesa disponibili
Entro il termine di 60 giorni è possibile scegliere tra diverse opzioni:
• osservazioni in contraddittorio, se ancora possibile
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione
• pagamento, solo se dovuto
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività
Ogni scelta ha conseguenze diverse e va valutata attentamente.
Quando l’avviso di accertamento esecutivo è illegittimo
L’avviso può essere illegittimo se:
• è privo di motivazione adeguata
• si basa su presunzioni errate
• viola il diritto di difesa
• non rispetta il contraddittorio
• contiene errori di calcolo
• applica sanzioni non dovute
• è stato notificato irregolarmente
In questi casi è possibile ottenerne l’annullamento.
I rischi se non intervieni tempestivamente
• pignoramenti e azioni esecutive
• blocco dei conti correnti
• fermo di beni e veicoli
• ipoteca sugli immobili
• aumento del debito
• perdita del diritto di difesa
• gravi conseguenze patrimoniali
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro avvisi di accertamento esecutivi, spesso annullati o sospesi per vizi formali e sostanziali.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in contenzioso tributario e riscossione.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• analizzare la legittimità dell’atto
• bloccare immediatamente l’esecutività
• presentare ricorso e istanze di sospensione
• ridurre o annullare la pretesa fiscale
• evitare pignoramenti e ipoteche
• proteggere il patrimonio personale
Agisci ora
Un avviso di accertamento esecutivo non lascia spazio all’attesa.
Agire subito significa evitare che un atto impugnabile diventi un debito definitivo.
Hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo?
Richiedi subito una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e agisci entro i 60 giorni con una strategia tecnica ed efficace.
Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate o da un ente locale è una circostanza delicata che impone al contribuente (sia esso privato cittadino, imprenditore o società) decisioni tempestive. Questo atto, introdotto nel sistema tributario italiano per accelerare la riscossione, costituisce fin da subito un titolo esecutivo: trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’avviso diviene definitivo ed eseguibile senza bisogno di una successiva cartella di pagamento . In altre parole, l’accertamento stesso contiene un’intimazione di pagamento e può portare direttamente all’esecuzione forzata, a differenza del passato in cui prima si emetteva un accertamento non esecutivo e, decorso il termine, una cartella esattoriale separata .
Il termine dei 60 giorni è cruciale: entro questo periodo il contribuente può pagare, avvalersi di strumenti deflativi (come l’adesione) o impugnare l’atto davanti alla giustizia tributaria. Scaduti i 60 giorni senza alcuna reazione, l’accertamento diviene definitivo ed esecutivo a tutti gli effetti . Ciò significa che, dopo un ulteriore breve lasso (30 giorni dall’esecutività, quindi di norma 90 giorni dalla notifica), le somme saranno affidate all’Agente della Riscossione per le azioni di recupero forzato . Da questo punto in poi il debitore rischia misure come fermo amministrativo dei veicoli, ipoteca su immobili e pignoramenti, con aggravio di interessi e spese di riscossione.
In questa guida affrontiamo in modo dettagliato e aggiornato (dicembre 2025) cosa fare entro i 60 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo, quali sono i diritti e gli strumenti a disposizione del contribuente, le eventuali misure cautelari ed esecutive successive in caso di inerzia, e come gestire il contenzioso tributario. Adotteremo un linguaggio giuridico accurato ma con taglio divulgativo, adatto sia ai professionisti (avvocati e consulenti fiscali) sia ai contribuenti non specialisti. Verranno fornite tabelle riepilogative, esempi pratici riferiti al contesto italiano (IRPEF, IVA, IMU, TARI, ecc.), domande e risposte frequenti, e riferimenti a normativa e giurisprudenza aggiornata. L’ottica sarà principalmente quella del debitore, ossia di chi riceve l’atto e deve decidere come reagire. Infine, in coda alla guida, è presente una sezione con fonti normative e sentenze di riferimento più autorevoli, per approfondire i singoli aspetti trattati.
Cos’è un avviso di accertamento esecutivo
Un avviso di accertamento è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate per i tributi erariali, oppure il Comune/ente locale per i tributi locali) contesta al contribuente un’imposta non pagata o una maggiore imposta dovuta, indicando gli importi di imposta, sanzioni e interessi calcolati . L’aggettivo “esecutivo” indica che tale avviso, decorso un certo termine, acquista efficacia esecutiva, potendo essere utilizzato per avviare la riscossione forzata senza un ulteriore passaggio burocratico. In sostanza, l’avviso di accertamento esecutivo cumula in sé sia la funzione di accertamento del debito tributario sia la funzione di intimazione di pagamento che un tempo era propria della cartella esattoriale .
Questa disciplina è stata introdotta a livello statale con l’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in L. 122/2010), applicabile inizialmente alle imposte erariali principali (imposte sui redditi – IRPEF/IRES, IVA, IRAP, addizionali, ritenute, ecc.) . Dopo una fase transitoria, il “nuovo” accertamento esecutivo è divenuto operativo a partire dal 1° ottobre 2011 . Successivamente, il legislatore ha esteso questo meccanismo anche agli enti locali: la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che dal 1° gennaio 2020 i comuni emettano avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali (es. IMU, TARI, tassa auto regionale, ecc.), nonché per le entrate patrimoniali degli enti . Pertanto oggi sia un avviso dell’Agenzia delle Entrate relativo, ad esempio, all’IVA o all’IRPEF, sia un avviso del Comune relativo all’IMU o alla TARI, presentano natura esecutiva dopo 60 giorni dalla notifica. Analoghi principi valgono anche per crediti contributivi come quelli INPS, per i quali l’ente previdenziale emette avvisi di addebito immediatamente esecutivi (sebbene impugnabili davanti al giudice del lavoro, non tributario).
Vediamo più da vicino cosa caratterizza un avviso di accertamento esecutivo. Esso deve contenere per legge una serie di elementi essenziali (a pena di nullità), tra cui: l’indicazione dei presupposti di fatto e delle norme che fondano la pretesa, la quantificazione di imponibile, imposta, interessi e sanzioni, nonché l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica . Inoltre, l’avviso deve recare un avvertimento espresso: trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione ai fini dell’esecuzione forzata . Questa dicitura – prevista dall’art. 29, co. 1 lett. b) D.L. 78/2010 – segnala al contribuente che l’atto diverrà esecutivo una volta scaduto il termine di 60 giorni per impugnare, e che dopo ulteriori 30 giorni il debito potrà essere trasmesso al concessionario della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione o diverso agente per gli enti locali) per avviare le procedure coattive.
Di fatto, dunque, decorsi 60 giorni dalla notifica senza che il contribuente abbia pagato o proposto ricorso, l’avviso di accertamento “diventa titolo esecutivo” idoneo per la riscossione . È bene evidenziare che la legge ha soppresso la cartella di pagamento in questi casi: non riceveremo più, dopo l’accertamento, una cartella esattoriale tradizionale, poiché l’atto impositivo stesso svolge quella funzione . La sequenza procedimentale tipica risulta quindi la seguente :
- Notifica dell’avviso di accertamento esecutivo al contribuente.
- 60 giorni dalla notifica: termine per pagare o impugnare.
- Decorso infruttuoso dei 60 giorni: l’atto diviene definitivo ed esecutivo.
- 90 giorni dalla notifica (60 + 30): affidamento del credito all’Agente della Riscossione competente .
- Azione dell’Agente della Riscossione: dopo l’affidamento, possono essere intraprese misure cautelari (es. iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo) e, trascorso un ulteriore termine, azioni esecutive vere e proprie (pignoramenti) .
Di seguito, per chiarezza, riportiamo una tabella riepilogativa dei termini principali legati a un avviso di accertamento esecutivo:
| Evento | Scadenza/Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Notifica dell’avviso di accertamento esecutivo | – (inizio decorrenza termini) | Art. 29 D.L. 78/2010 |
| 60 giorni dalla notifica | Termine per pagamento integrale o per presentare ricorso (o altri strumenti deflativi) . In caso di pagamento entro questo termine, riduzione sanzioni a 1/3 (acquiescenza). | Art. 15 D.Lgs. 218/1997 (acquiescenza); Art. 21 D.Lgs. 546/92 (ricorso) |
| 61º giorno dalla notifica | Atto divenuto esecutivo. Se non impugnato né pagato, il debito è definitivo. Gli importi sono ora esigibili coattivamente . | Art. 29 co.1 lett. a) D.L. 78/2010 |
| Entro 30 giorni dalla esecutività (quindi entro 90 giorni dalla notifica) | L’ente creditore (es. Agenzia Entrate o Comune) affida il carico all’Agente della Riscossione, dandone avviso al contribuente. L’agente invia una comunicazione di presa in carico del debito (atto informativo, non impositivo). | Art. 29 co.1 lett. b) D.L. 78/2010 |
| Dopo l’affidamento all’Agente della Riscossione | Inizia la fase della riscossione coattiva. La legge prevede una sospensione di 180 giorni prima di attivare l’esecuzione forzata (pignoramenti), per dare al debitore un’ultima chance di pagare . NB: Questa moratoria di 180 giorni non si applica alle misure cautelari (fermo, ipoteca) che possono essere attuate subito dopo l’affidamento . | Art. 29 co.1 lett. b) D.L. 78/2010 |
| 1 anno dall’affidamento (se nessuna esecuzione avviata) | L’Agente della Riscossione deve notificare un’intimazione di pagamento (sollecito) prima di procedere oltre . Se già entro l’anno viene avviato un pignoramento, l’intimazione non serve. | Art. 50 DPR 602/1973; Art. 29 co.1 lett. e) D.L. 78/2010 |
| Entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’avviso è divenuto definitivo | Termine di decadenza per iniziare l’espropriazione forzata (pignoramento) . Se l’Agente della Riscossione non notifica alcun atto esecutivo (es. pignoramento) entro questa data, perde il diritto di procedere alla riscossione coattiva del tributo (decadenza del titolo esecutivo). | Art. 29 co.1 lett. e) D.L. 78/2010; Art. 2948 c.c. (prescrizione quinquennale tributi locali, se applicabile) |
Come si evince dalla tabella, l’avviso di accertamento esecutivo comprime i tempi: dal momento in cui ne veniamo a conoscenza, abbiamo al massimo 60 giorni per reagire, dopodiché il Fisco può attivarsi in tempi rapidi. Niente panico però: esistono strumenti di tutela e possibilità di difesa che possono (se ben gestiti) evitare o sospendere le azioni esecutive. Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio cosa fare entro i 60 giorni e quali sono le conseguenze se nulla viene fatto.
Cosa fare entro 60 giorni: opzioni per il contribuente
Dal punto di vista del contribuente (debitore), i 60 giorni successivi alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo rappresentano una finestra temporale fondamentale. Entro questo termine si concentrano tutte le possibilità di intervento “in prima battuta” per evitare di subire la riscossione forzata. Ecco le principali opzioni e strategie disponibili:
- Pagamento integrale (con acquiescenza) – Il contribuente può decidere di accettare integralmente la pretesa fiscale e pagare quanto richiesto entro 60 giorni. In tal caso, la legge prevede un beneficio: le sanzioni amministrative sono ridotte ad un terzo dell’importo originariamente irrogato . Questa riduzione per acquiescenza si applica a condizione che: (a) non sia già stato presentato ricorso; (b) il pagamento (unica soluzione o prima rata) avvenga entro il termine per impugnare . Pagando tempestivamente, quindi, il contribuente estingue il debito usufruendo di uno sconto sulle sanzioni del 66%. È importante notare che l’acquiescenza richiede il pagamento di tutte le somme dovute (imposta, interessi e sanzioni ridotte) entro il termine: non basta dichiarare di accettare, occorre versare quanto dovuto. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, è ammessa la rateazione dell’importo dovuto in acquiescenza, purché anch’essa inizi entro 60 giorni (vedi punto 5 più avanti sulle dilazioni) . Una volta versato quanto dovuto e comunicato il pagamento all’ufficio, l’atto si considera definito e non più impugnabile. Vantaggi: chiusura immediata della pendenza, riduzione significativa delle sanzioni, niente contenzioso. Svantaggi: esborso economico immediato spesso elevato, accettazione integrale della pretesa (anche se magari eccessiva) senza possibilità di contestarla in seguito.
- Accertamento con adesione – L’adesione (disciplinata dal D.Lgs. 218/1997) è uno strumento deflativo del contenzioso che consente al contribuente di instaurare un contraddittorio con l’ufficio che ha emesso l’accertamento, al fine di giungere eventualmente a una definizione concordata del debito. Entro il termine di 60 giorni il contribuente può presentare un’istanza di accertamento con adesione all’ente impositore competente. La presentazione dell’istanza sospende automaticamente il termine per fare ricorso per 90 giorni (il termine di impugnazione dunque diventa 60 + 90 = 150 giorni dalla notifica, a meno che l’adesione si concluda prima). Durante questi 90 giorni l’ufficio convocherà il contribuente per un incontro di discussione; si potranno esaminare le ragioni di entrambe le parti e, se possibile, concordare una rideterminazione dell’imponibile e delle imposte. Se il contraddittorio ha esito positivo, si formalizza un atto di adesione con la nuova quantificazione: le sanzioni in questo caso sono ulteriormente ridotte (normalmente al 1/3 del minimo) e il contribuente può pagare le somme dovute entro 20 giorni dalla firma, anche in forma rateale (fino a 8 rate trimestrali, 16 se importi elevati) . La definizione per adesione comporta la rinuncia al ricorso e rende definitiva la pretesa nei termini concordati. Se invece non si raggiunge un accordo (o l’ufficio non dà seguito all’istanza), il contribuente ha comunque la facoltà di proporre ricorso nei termini riaperti: la sospensione di 90 giorni fa slittare in avanti la scadenza per impugnare, cosicché vi saranno (in totale) 150 giorni dalla notifica originaria per presentare ricorso, meno i giorni eventualmente già decorsi prima della domanda di adesione. Vantaggi: possibilità di ottenere una riduzione di imposta e sanzioni (specie in caso di pretese parzialmente infondate), evitare il giudizio, pagamento rateale senza aggio di riscossione (poiché si paga direttamente all’Agenzia, non passando dall’Agente della Riscossione). Svantaggi: richiede ammettere comunque un debito (non adatta se si ritiene di aver ragione al 100%), allunga i tempi ma se fallisce si torna al contenzioso; inoltre gli interessi legali continuano a maturare durante la sospensione.
- Ricorso alla giustizia tributaria – Questa è la strada da intraprendere se si contesta il merito o la legittimità dell’accertamento e non si intende accettare la richiesta fiscale. Il ricorso tributario va notificato all’ente creditore entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (termine perentorio a pena di decadenza) e poi depositato presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione dal 2023 delle ex Commissioni Tributarie Provinciali) entro 30 giorni dalla notifica stessa . La proposizione del ricorso impedisce che l’accertamento diventi definitivo: la pretesa fiscale resta “contestata” in attesa della pronuncia del giudice. Attenzione: il ricorso non sospende automaticamente la riscossione; tuttavia, la legge prevede una riscossione frazionata durante il giudizio, a tutela sia del fisco sia del contribuente. In particolare, per le imposte erariali (es. IRPEF, IVA): presentando ricorso, il contribuente deve versare provvisoriamente un importo pari a un terzo delle imposte accertate (oltre ai relativi interessi) entro il termine di 60 giorni . Il pagamento di questo 1/3 provvisorio può essere effettuato direttamente tramite modello F24 indicando i codici tributo relativi all’accertamento . I restanti due terzi dell’imposta (più sanzioni e ulteriori interessi) rimangono sospesi fino all’esito del giudizio. Se in primo grado la sentenza sarà sfavorevole al contribuente, egli dovrà versare (o l’agente della riscossione potrà esigere) un ulteriore importo fino a raggiungere i 2/3 dell’imposta contestata ; dopo l’eventuale sconfitta anche in secondo grado, sarà dovuto il saldo residuo (ossia l’intero importo accertato) . Diversamente, per i tributi locali (IMU, TARI ecc.), non si applica la riscossione frazionata salvo che sia espressamente prevista da norme speciali . Ciò significa che, secondo la giurisprudenza, l’ente locale può legittimamente pretendere l’intero importo anche se pende ricorso, senza limitarsi al terzo . Questo principio – confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31642/2024 – deriva dal fatto che l’art. 15 del DPR 602/1973 (riscossione frazionata in pendenza di giudizio) si riferisce alle imposte erariali e non ai tributi degli enti locali . In pratica, dunque, chi impugna un avviso IMU o altro tributo locale potrebbe dover pagare comunque l’intero, a meno che ottenga una sospensione dal giudice (vedi oltre).
Contestualmente al ricorso, infatti, è fortemente consigliato presentare un’istanza di sospensione giudiziale dell’atto impugnato, qualora il pagamento immediato (dell’intero importo, nel caso di tributi locali, o dei 2/3 non frazionati, nel caso di tributi erariali) possa arrecare un danno grave e irreparabile al contribuente. Il contribuente deve evidenziare nella richiesta i profili di fondatezza del ricorso e il pregiudizio che subirebbe dalla riscossione nelle more del processo (ad es. rischio di fallimento aziendale, vendita della prima casa, ecc.). La sospensione, se concessa, blocca temporaneamente ogni azione esecutiva fino alla decisione di merito. Le nuove normative sulla giustizia tributaria (Legge n.130/2022 e d.lgs. 119/2023) hanno rafforzato la tutela cautelare: oggi l’istanza di sospensione deve essere decisa dal giudice entro circa 30 giorni (prima erano 180) , garantendo una risposta rapida. Inoltre è ora possibile chiedere la sospensione anche in appello (secondo grado) sia dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sfavorevole, sia eventualmente dell’atto originario ancora non definito, grazie alle modifiche introdotte nel 2023 (art. 52 D.Lgs. 546/92 novellato dal D.Lgs. 156/2023 e nuovo art. 47-bis e 47-ter). Dunque, il sistema cautelare è stato potenziato per proteggere il contribuente durante tutto il contenzioso.
Effetti del ricorso: se il contribuente vince la causa, l’accertamento viene annullato (in tutto o in parte) e, se aveva pagato somme provvisorie, ha diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto secondo la sentenza . Il rimborso deve avvenire d’ufficio entro 90 giorni dalla notifica della sentenza definitiva, con interessi. In caso di inerzia dell’ente, il contribuente può attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere forzatamente la restituzione . Se invece il contribuente perde, l’accertamento diviene definitivo per la parte confermata: in tal caso le somme eventualmente non ancora versate (grazie alla frazionata) divengono esigibili e l’Agente della Riscossione riprenderà le azioni (salvo naturalmente appello o altri rimedi straordinari). Vantaggi: chance di far valere le proprie ragioni e magari annullare/ridurre il debito; tempi spesso lunghi (che in caso di esito favorevole significano non pagare nulla nel frattempo, se c’è sospensione); possibilità di soluzioni transattive in corso di causa (vedi conciliazione giudiziale). Svantaggi: costi del contenzioso (spese legali, contributo unificato), rischio di dover comunque pagare delle somme prima della fine del processo (specie per tributi locali o se non si ottiene sospensione), incertezza sui tempi e sull’esito.
- Istanza di autotutela – L’autotutela è il potere dell’Amministrazione finanziaria di annullare o rettificare i propri atti quando si riconosca che sono viziati da errore (di fatto o di diritto). Il contribuente che riscontri evidenti errori nell’avviso (ad es. scambio di persona, doppio pagamento già effettuato, calcoli palesemente errati, prescrizione del diritto, ecc.) può segnalarlo all’ufficio tramite un’istanza in carta libera, chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’accertamento. Tale istanza non sospende né interrompe i termini di legge: i 60 giorni per ricorrere continuano a decorrere normalmente, così come l’atto non perde efficacia esecutiva. Dunque, l’autotutela va preferibilmente utilizzata in casi lampanti e possibilmente in parallelo alla predisposizione del ricorso (per sicurezza, se l’ufficio non annulla). Se l’ufficio riconosce l’errore, può emanare un provvedimento di annullamento (anche oltre il termine dei 60 giorni, purché prima che il debito sia riscosso). In certi casi vi sono procedure di autotutela “rafforzata” previste da norme specifiche – ad esempio l’annullamento d’ufficio obbligatorio in caso di doppia imposizione accertata. Vantaggi: soluzione rapida e indolore se l’errore è palese e l’ufficio è collaborativo; nessun costo. Svantaggi: è una facoltà discrezionale dell’amministrazione, non un diritto esigibile del contribuente; in assenza di risposta favorevole entro i 60 giorni, bisogna comunque presentare ricorso per non perdere la tutela giurisdizionale.
- Pagamenti parziali e richieste di dilazione – Può capitare che il contribuente non contesti la fondatezza dell’accertamento, ma abbia difficoltà finanziarie a pagare subito l’intero importo. In tal caso, una strategia è la seguente: versare entro 60 giorni almeno l’importo corrispondente al “1/3” dovuto in caso di ricorso (nelle ipotesi di tributi erariali) oppure un importo significativo del debito, e presentare ricorso per la sola parte residua contestando magari le sanzioni o altri aspetti. Questa condotta in parte adempiente può talvolta indurre l’ente a più miti consigli (es. in sede di mediazione/conciliazione, vedi oltre) e soprattutto riduce il montante su cui maturano interessi di mora. Inoltre, dopo la scadenza dei 60 giorni, quando il debito sarà passato all’Agente della Riscossione, il contribuente potrà fruire delle normali procedure di rateizzazione previste dall’art. 19 DPR 602/1973. L’Agente della Riscossione, infatti, può concedere dilazioni fino a 72 rate mensili (6 anni) per qualsiasi importo, o fino a 120 rate (10 anni) se sussiste una comprovata situazione di grave difficoltà economica . Per debiti fino a €60.000 la dilazione è concessa in via automatica su semplice richiesta; oltre tale soglia occorre documentare lo stato di difficoltà finanziaria. Il contribuente dunque, trascorsi circa 90 giorni, potrà presentare istanza di rateazione all’Agente, il quale sospenderà le azioni esecutive purché il debitore rispetti i pagamenti dilazionati. Si noti che la possibilità di rateizzare tramite l’Agente si applica solo dopo l’affidamento a quest’ultimo: entro i primi 60 giorni, l’ente impositore in genere non concede piani di dilazione ad hoc (salvo alcuni enti locali più piccoli che talvolta, in via amministrativa, possono accordare pagamenti frazionati). In pratica, se si vuole diluire il pagamento prima che il debito passi in riscossione coattiva, l’unica strada è l’accertamento con adesione (che consente una rateazione “in house” in sede di adesione stessa) oppure attendere l’affidamento al concessionario. Vantaggi: allevia l’impatto finanziario tramite pagamenti mensili; evita misure esecutive purché si paghi regolarmente. Svantaggi: si pagano interessi di dilazione; il piano decade se si saltano 5 rate anche non consecutive, facendo ripartire la riscossione forzata ; inoltre, la richiesta di rateazione successiva ai 60 giorni comporta che il debito sia già maggiorato di oneri di riscossione (interessi di mora, compensi di riscossione).
- Mediazione/conciliazione giudiziale – (strumenti oltre i 60 giorni) – Nel panorama degli strumenti deflattivi, va menzionata la mediazione tributaria (per importi fino a 50.000 euro) che, fino al 2022, era obbligatoria prima del ricorso: il contribuente inviava il ricorso che fungeva anche da reclamo e l’Agenzia poteva formulare una proposta di mediazione. La mediazione obbligatoria è stata abolita a partire dal 2023, per cui attualmente il ricorso viene proposto direttamente e l’ufficio, se lo ritiene, può sempre tentare una conciliazione della lite in corso di giudizio. La conciliazione giudiziale (prevista dall’art. 48 D.Lgs. 546/92) è possibile sia nel primo grado sia in appello e comporta, se si raggiunge un accordo transattivo davanti al giudice, una riduzione delle sanzioni al 50% (in caso di conciliazione entro la prima udienza) o al 60% (se successiva). È un’opportunità da valutare dopo aver presentato ricorso, quindi non incide sulle azioni da compiere nei 60 giorni, ma è utile tenerla a mente come opzione per definire la controversia con reciproche concessioni, evitando l’incertezza del giudizio.
In sintesi, entro i 60 giorni il contribuente deve decidere una strategia: pagare (magari con sconto sanzioni), oppure attivare un confronto (adesione) o direttamente una difesa legale (ricorso), eventualmente combinando il tutto con richieste di sospensione e con considerazioni sulla propria liquidità (pagamenti parziali, futura rateazione). Nel dubbio, presentare ricorso è spesso l’unica via per guadagnare tempo e tutelarsi, perché scaduti i termini l’atto non sarà più contestabile. Nel prossimo paragrafo approfondiremo come funziona il ricorso e il processo tributario per chi sceglie la via giudiziale.
Il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
Quando si opta per l’impugnazione, è importante conoscere almeno a grandi linee come si sviluppa il contenzioso tributario e quali sono le regole di questa procedura, specie alla luce delle novità normative più recenti.
Il ricorso va proposto, come detto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo . Esso deve essere notificato (a mezzo PEC se il contribuente ha un domicilio digitale, altrimenti tramite raccomandata a/r o ufficiale giudiziario) all’ente che ha emesso l’atto – ad esempio, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che ha firmato l’accertamento, oppure l’Ufficio Tributi del Comune competente. Una volta notificato il ricorso all’ente, il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando entro 30 giorni copia del ricorso e della prova di avvenuta notifica presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado territorialmente competente (generalmente quella della provincia dove ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto, salvo eccezioni).
Dal 2023, con la riforma operata dalla Legge 130/2022, le Commissioni Tributarie sono state ridenominate Corti di Giustizia Tributaria, mantenendo però la stessa funzione. Il processo è telematico: gli atti possono (anzi devono) essere depositati tramite il Portale della Giustizia Tributaria; inoltre le udienze possono tenersi da remoto su richiesta. Non è più previsto un tentativo obbligatorio di reclamo/mediazione come avveniva negli anni passati per le liti minori: attualmente tutti i ricorsi seguono il rito unico ordinario, senza sospensioni automatiche di 90 giorni (a parte la sospensione feriale di agosto, che come ogni anno “congela” i termini processuali dal 1° al 31 agosto). Dunque, notificato il ricorso, l’iter prosegue speditamente.
Durante il processo, l’accertamento impugnato non perde efficacia esecutiva, a meno che intervenga una sospensione giudiziale (come visto sopra). Ciò comporta che l’Agente della Riscossione – decorso il termine di 90 giorni dalla notifica originaria – potrebbe comunque iniziare le sue attività di recupero sul debito iscritto a ruolo, sia pure nei limiti della riscossione frazionata se applicabile. In pratica, se il contribuente non ottiene una sospensione, egli rischia di subire misure cautelari o esecutive anche mentre il ricorso è pendente. Questo è un aspetto critico: spesso si pensa erroneamente che basti aver fatto ricorso per “congelare” tutto, ma non è così. Bisogna attivarsi con l’istanza di sospensione e, se necessario, rinnovarla in appello. Da notare che con la riforma 2022-2023 il legislatore ha reso più efficiente la tutela cautelare anche in secondo grado: oggi è espressamente ammesso che, se il contribuente appella una sentenza a sé sfavorevole, possa chiedere alla CGT di secondo grado la sospensione sia dell’esecutività di quella sentenza sia eventualmente dell’atto originario se ancora dovesse produrre effetti . Ciò offre una protezione ulteriore nelle more dell’appello.
Il giudizio di primo grado di norma termina con una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Se la sentenza accoglie (totalmente o parzialmente) il ricorso, l’atto viene annullato in tutto o in parte e cessa la materia del contendere. Se invece il ricorso è respinto, il contribuente soccombente può presentare appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (già Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Durante l’appello, la riscossione prosegue: dopo una sentenza di primo grado sfavorevole, l’ufficio può immediatamente riscuotere altri importi (fino a 2/3, come visto) anche se è pendente appello , a meno che la CGT d’appello sospenda l’esecutività della sentenza impugnata. Infine, avverso la sentenza di secondo grado è ammesso ricorso per Cassazione (entro 60 giorni), limitatamente a questioni di legittimità (violazioni di legge). La Cassazione in materia tributaria è giudice di legittimità ma può anche decidere nel merito in alcuni casi, ed eventualmente annullare o confermare la decisione di secondo grado. Si noti che proporre ricorso per Cassazione non sospende la riscossione del dovuto, che dopo la sentenza di appello è ormai esigibile per intero (salvo rarissimi casi di sospensione ad opera della stessa Cassazione, ora contemplati dal nuovo art. 62-bis D.Lgs. 546/92 introdotto nel 2023).
Un elemento da considerare sono i costi del processo: per ricorrere è dovuto un contributo unificato il cui importo varia in base al valore della lite (ad es. €30 per liti fino a €3.000, €120 fino a €20.000, €250 fino a €50.000, €500 oltre €50.000, e così via); inoltre, se si perde, si rischia la condanna alle spese legali a favore dell’ente impositore. D’altro canto, se si vince, normalmente le spese vengono compensate o poste a carico dell’ente soccombente. Va anche segnalato che la riforma ha introdotto meccanismi per scoraggiare i ricorsi pretestuosi (es. condanna aggravata per lite temeraria in caso di impugnazioni palesemente infondate).
Un ultimo scenario: cosa accade se il contribuente non viene mai a conoscenza dell’avviso di accertamento (ad esempio per problemi di notifica) ma scopre l’esistenza del debito solo più tardi, magari tramite un atto della riscossione? In tal caso, la legge e la giurisprudenza prevedono che il contribuente possa far valere i vizi di notifica nel primo atto impugnabile utile, che spesso è un atto della riscossione (come un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo o un pignoramento). Ad esempio, se il contribuente riceve un “avviso di presa in carico” dall’Agente della Riscossione – che è la comunicazione con cui il concessionario informa di aver ricevuto in carico le somme dall’accertamento esecutivo – tale avviso in sé non è considerato atto impugnabile (in quanto meramente informativo, privo di contenuto autoritativo ). Tuttavia, se il contribuente non ha mai ricevuto l’accertamento originario, potrà contestare la successiva intimazione di pagamento o il fermo amministrativo, eccependo in quella sede la mancata notifica dell’atto presupposto. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 26283/2022) hanno chiarito che non è più ammessa l’impugnazione “diretta” dell’estratto di ruolo o di atti interni, ma che il contribuente deve attendere un atto esterno notificato (come appunto l’intimazione) per sollevare tali vizi . Pertanto, in caso di notifica irregolare, la difesa del contribuente consiste nell’impugnare il primo atto utile della riscossione, chiedendo al giudice tributario di dichiarare inefficace l’accertamento perché mai notificato regolarmente. In situazioni del genere, la tempestività è cruciale: il termine di 60 giorni decorre dalla notifica (sia pure tardiva) dell’atto di riscossione impugnato. Se si riesce a dimostrare il difetto di notifica dell’accertamento (ad esempio notifica a indirizzo errato, vizi formali gravi, ecc.), tutta la successiva procedura risulterà nulla per mancanza di un titolo definitivo valido.
Dopo i 60 giorni: riscossione coattiva e misure cautelari
Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni senza pagamento né ricorso, l’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo definitivo. A questo punto si apre la fase della riscossione coattiva, affidata all’Agente della Riscossione (che per i tributi statali è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Ader, ente pubblico economico succeduto a Equitalia – mentre per i tributi locali può essere la stessa Ader se il Comune ha convenzione, oppure un concessionario locale). Esaminiamo in dettaglio cosa accade in questa fase dal punto di vista del debitore:
- Affidamento del carico all’Agente della Riscossione: Come anticipato, dopo 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento (quindi tipicamente al 90° giorno dalla notifica dell’avviso), l’ente impositore trasmette in via telematica il debito al concessionario della riscossione . Al contribuente viene spesso inviata una comunicazione di “presa in carico”, in cui l’Agente informa che ha ricevuto l’incarico di riscuotere le somme . Questo avviso non contiene intimazione di pagamento (perché già presente nell’accertamento originario) e serve soprattutto a notificare il cambio di gestione (dal creditore originario al concessionario). Dal momento dell’affidamento, gli interessi di mora sul debito (calcolati su base annua, tasso stabilito con decreto ministeriale, attualmente intorno al 4%) cominciano a decorrere finché il debitore non paga o fino all’inizio dell’esecuzione forzata. Inoltre, al debito si sommeranno i compensi di riscossione e gli oneri di legge.
- Intervallo prima dell’esecuzione forzata (180 giorni): La normativa vigente prevede che non si possa procedere ad esecuzione forzata (pignoramenti) immediatamente dopo l’affidamento. In base all’art. 29, co.1 lett. b) D.L. 78/2010, è stabilito un periodo di 180 giorni dall’affidamento in cui l’Agente non può eseguire pignoramenti, salvo eccezioni . Questa sorta di “moratoria” offre al debitore un ultimo periodo per saldare spontaneamente o concordare una rateazione. Tuttavia, non tutte le azioni sono vietate in questi 180 giorni: in particolare, la legge esclude dalla sospensione le misure cautelari e conservative, che possono quindi essere intraprese subito . Ciò significa che, anche nei primi mesi dopo l’affidamento, l’Agente può attuare provvedimenti come il fermo amministrativo o l’ipoteca (vedi oltre), oppure promuovere un sequestro conservativo o un’azione revocatoria, per tutelare il credito. Invece il pignoramento (che è l’atto tipico dell’esecuzione forzata) potrà essere notificato solo trascorso questo termine di 180 giorni (a meno che il debito derivi da accertamento già definitivo prima della notifica, o da decadenza di rateazioni: in tali casi l’atto è immediatamente esecutivo senza moratoria).
- Intimazione di pagamento (sollecito): Se trascorre oltre un anno dalla notifica dell’accertamento (o, più precisamente, dall’affidamento in carico all’Agente) senza che sia ancora stato notificato un atto esecutivo, la legge impone al concessionario di inviare al debitore un avviso di intimazione ad adempiere (ai sensi dell’art. 50 DPR 602/73) . Questo atto – da non confondere con l’intimazione contenuta nell’accertamento – è un ultimo sollecito formale: intima il pagamento entro 5 giorni, decorso il quale si procederà forzosamente. L’intimazione di pagamento è un atto impugnabile davanti al giudice tributario, ma solo per vizi propri (ad esempio, notifica oltre i termini di legge, o riferita a cartelle/atti già annullati). Trascorso il termine dato dall’intimazione senza pagamento, l’Agente potrà procedere con esecuzione forzata.
- Misure cautelari: Sono provvedimenti volti a garantire le ragioni del credito, da attuare prima o durante l’esecuzione. Le principali in ambito fiscale sono:
- Ipoteca sugli immobili – L’Agente della Riscossione, in base all’art. 77 DPR 602/73, può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore (e di eventuali coobbligati) a garanzia del credito . Vi sono però condizioni e limiti: innanzitutto il debito complessivo del contribuente deve superare una soglia minima di €20.000 (soglia aumentata dal DL 16/2012, prima era €8.000 ). Inoltre, deve essere stata regolarmente notificata la comunicazione di messa in mora (che nel nostro caso coincide con l’accertamento esecutivo stesso e la successiva intimazione se necessaria). L’ipoteca viene iscritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari e vincola l’immobile: in caso di vendita, il ricavato dovrà soddisfare anche il credito ipotecario. Importante: l’ipoteca può essere iscritta anche sulla “prima casa” del debitore, purché il debito superi €20.000 . Ciò che la legge impedisce è semmai l’espropriazione dell’abitazione principale in determinate condizioni: infatti l’art. 76 DPR 602/73 vieta il pignoramento dell’unico immobile di residenza del debitore se non di lusso e se il debito è inferiore a €120.000. Ma l’ipoteca, essendo una misura conservativa, può essere iscritta anche quando non si possa procedere immediatamente all’esproprio (ad esempio, debito di €50.000, casa unica non di lusso: niente asta, ma ipoteca sì) . L’iscrizione ipotecaria deve essere comunicata al proprietario. Se il debitore non paga, l’Agente potrà, trascorsi sei mesi dall’iscrizione, avviare il processo esecutivo (pignoramento) sull’immobile, sempreché il debito abbia superato €120.000 complessivi oppure sia venuto meno il divieto perché il debitore possiede altri immobili.
- Fermo amministrativo di beni mobili registrati – Previsto dall’art. 86 DPR 602/73, consiste nel blocco amministrativo di veicoli (auto, moto) o altri beni registrati (es. imbarcazioni) intestati al debitore. In pratica, l’Agente iscrive presso il Pubblico Registro (PRA) un provvedimento che vieta la circolazione del mezzo: il veicolo non può circolare né essere radiato o venduto senza soddisfare il credito. Prima di iscrivere il fermo, il concessionario invia al contribuente un preavviso di fermo con cui lo invita a pagare entro 30 giorni per evitare il fermo. Tale preavviso è un atto impugnabile in Commissione (per contestare ad esempio l’assenza di notifica dell’atto presupposto, o la prescrizione del credito). In quanto misura cautelare, il fermo può scattare trascorsi i 180 giorni dalla consegna del carico (come indicato dall’art. 86) oppure anche prima, secondo la prevalente interpretazione che lo equipara a un atto conservativo non soggetto a moratoria . Esistono delle soglie di importo minimo: attualmente, per prassi Ader, non si procede a fermo per debiti tributari sotto circa €1.000 (anche se formalmente la legge parla di 800 € come limite per escludere fermo su un veicolo ). Per debiti maggiori, il numero di veicoli pignorabili aumenta (ad esempio, fino a 10 veicoli se debito tra 2.000 e 10.000 €, nessun limite oltre 10.000 €) . Il fermo viene cancellato solo dopo il pagamento integrale (o in casi particolari, con saldo parziale se concordato). Circolare con un veicolo sottoposto a fermo comporta sanzioni amministrative gravi (multa e ritiro della carta di circolazione).
- Altre azioni conservative: L’Agente può anche ricorrere al sequestro conservativo sui beni del debitore, previa autorizzazione del Presidente della CGT, se vi è fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 22 D.Lgs. 472/97). Inoltre, può esercitare l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci atti di disposizione del debitore compiuti in frode alle ragioni del fisco (es. vendite simulate di immobili a parenti per sottrarli al recupero) . Queste misure, più complesse, si attivano in situazioni di conclamata evasività del debitore.
- Azioni esecutive (pignoramenti): Sono gli atti finalizzati a soddisfare coattivamente il credito, aggredendo il patrimonio del debitore. In ambito fiscale, gli strumenti principali sono:
- Pignoramento presso terzi (es. conti correnti, stipendi): L’Agente della Riscossione può rivolgersi direttamente ai soggetti terzi che detengono somme del debitore. Un caso tipico è il pignoramento del conto corrente: Ader invia alla banca una comunicazione (ai sensi dell’art. 72-bis DPR 602/73) intimando il blocco delle somme fino a concorrenza del debito. Contestualmente notifica al debitore l’atto di pignoramento, contenente l’ingiunzione a non disporre delle somme e l’invito alla banca a versarle all’erario. Se entro 60 giorni il debitore non presenta opposizione e la banca dichiara le somme disponibili, il pignoramento si perfeziona con l’assegnazione del denaro al concessionario (senza necessità di udienza in tribunale) . In caso di opposizione, invece, la procedura passa al vaglio del giudice dell’esecuzione. Analogamente può essere pignorato lo stipendio o la pensione presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico: in tal caso scatta il vincolo su una quota della retribuzione (solitamente fino a 1/5 del netto mensile, con alcune tutele – ad esempio, sulle pensioni si lascia intatto l’importo minimo vitale). Il pignoramento presso terzi è molto utilizzato perché efficace e spesso semplice da attuare (grazie all’accesso alle banche dati finanziarie).
- Pignoramento mobiliare diretto: meno frequente, consiste nel recarsi presso il domicilio del debitore e pignorare beni mobili (arredi, macchinari, merci). L’Agente notifica un atto di pignoramento mobiliare e procede, con l’ausilio di ufficiali della riscossione, a redigere un verbale di beni pignorati che verranno poi venduti all’asta. Oggi è poco praticato per via dei costi e delle difficoltà logistiche, se non in casi di beni di valore (es. opere d’arte, gioielli).
- Pignoramento immobiliare: se il debitore possiede immobili non protetti dal divieto (es. una seconda casa, oppure anche la prima casa se il debito supera €120.000 e non rientra nei requisiti di esenzione), l’Agente dopo aver iscritto ipoteca può avviare l’espropriazione immobiliare. Notifica un atto di pignoramento immobiliare e lo trascrive nei registri immobiliari, poi chiede al tribunale la vendita all’asta. Come già detto, la prima casa del debitore persona fisica, se unico immobile di proprietà e non di lusso, non è pignorabile per debiti tributari (art. 76 DPR 602/73); tutti gli altri immobili lo sono, ma serve che il debitore abbia un debito complessivo oltre €120.000 e che sia trascorso almeno 30 giorni dalla notifica di una formale intimazione contenente l’avvertimento che si procederà a espropriazione (tale intimazione di norma è già l’accertamento esecutivo, che contiene l’avvertimento ex art. 29). In pratica, il pignoramento di immobili è l’extrema ratio, usata per grandi debiti.
Durante l’esecuzione forzata, il contribuente ha ancora delle possibilità di difesa in sede giudiziaria: può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi se ritiene che la procedura violi la legge. Tuttavia, va distinta la competenza: le contestazioni sulla legittimità della pretesa tributaria o degli atti prodromici (accertamento, cartella, intimazione) spettano al giudice tributario, anche se sollevate in fase esecutiva; mentre le questioni relative alle modalità dell’esecuzione (es. regolarità dell’asta, pignoramento di beni impignorabili) spettano al giudice dell’esecuzione (giudice ordinario). Ad esempio, se si intende contestare che il fermo o il pignoramento sono illegittimi perché l’accertamento era nullo o prescritto, si deve ricorrere al giudice tributario entro 60 giorni da quegli atti; se invece durante un pignoramento immobiliare si ravvisano irregolarità procedurali (es. valutazione errata del bene, violazione delle forme di vendita), l’opposizione va fatta al tribunale ordinario entro termini più brevi (di solito 20 giorni).
In ogni caso, prevenire è meglio che curare: una volta arrivati alla fase esecutiva, il margine di manovra del contribuente si riduce drasticamente. È per questo che è fondamentale utilizzare bene i 60 giorni iniziali e gli strumenti offerti (ricorsi, sospensioni, dilazioni) per evitare di giungere al pignoramento. La normativa comunque bilancia gli interessi: da un lato il Fisco ha procedure privilegiate per riscuotere, dall’altro deve rispettare i limiti (no ipoteca sotto 20.000 €, no pignoramento prima casa sotto certe condizioni, rispetto delle quote massime per stipendi, ecc.) e i termini di decadenza (se non procede in tempo, decade dalla riscossione ).
Il caso delle società e la responsabilità di amministratori e soci
Finora ci siamo riferiti principalmente al contribuente persona fisica, ma è opportuno considerare brevemente come funziona l’accertamento esecutivo nei confronti delle società e quali implicazioni può avere per amministratori e soci.
Quando l’avviso di accertamento esecutivo è emesso verso una società di capitali (ad es. una S.r.l. o S.p.A.), il destinatario formale dell’atto è la persona giuridica (con la sua partita IVA). La società risponde dei debiti tributari con il proprio patrimonio, e – di norma – né i soci né gli amministratori ne rispondono personalmente. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate potrà escutere i beni sociali, i conti aziendali, i crediti della società, ma non potrà aggredire il patrimonio personale dei soci (che hanno responsabilità limitata) o degli amministratori, salvo casi particolari previsti dalla legge. Analogamente, se la società intende impugnare l’accertamento, dovrà farlo essa stessa (per mezzo del suo legale rappresentante), e l’eventuale ricorso riguarderà il debito sociale.
Tuttavia, esistono situazioni in cui gli organi societari possono divenire responsabili in proprio di imposte dovute dalla società. Una norma chiave è l’art. 36 del DPR 602/1973, che prevede una responsabilità “per obbligazione propria” a carico di liquidatori, amministratori e soci in talune circostanze . In particolare: – Il liquidatore di una società è personalmente obbligato al pagamento delle imposte dovute dalla società se, al momento della liquidazione, omette di soddisfarle con le attività sociali (art. 36, co.1) . In pratica, il liquidatore che distribuisce attivo ai soci o paga altri creditori di rango inferiore lasciando insolute le imposte, risponde in proprio del debito tributario nei limiti di quanto indebitamente distribuito. – Gli amministratori (non liquidatori) possono rispondere personalmente quando, nei due anni precedenti la messa in liquidazione, abbiano compiuto operazioni che hanno diminuito il patrimonio sociale rendendo impossibile il pagamento delle imposte (art. 36, co.4) . Tipicamente, l’amministratore che negli ultimi due anni di vita della società ha distratto beni, occultato attivo o simulato liquidazioni di fatto a favore di taluni, può essere chiamato a pagare. La norma individua due fattispecie: aver effettuato liquidazioni di fatto di beni sociali senza destinare il ricavato alle imposte, oppure aver occultato attività dal bilancio pregiudicando il fisco .
Queste condotte rappresentano una violazione grave dei doveri di diligente amministrazione: la legge le sanziona attribuendo al Fisco un’azione diretta contro gli autori. Attenzione: non si tratta di considerare l’amministratore come semplice garante solidale del debito sociale, bensì di una vera e propria obbligazione civile autonoma ex lege a carico dell’amministratore, che nasce dal suo fatto illecito di aver leso il diritto dell’Erario . La Cassazione – anche a Sezioni Unite nel 2023 – ha confermato che questa responsabilità ex art. 36 non è tributaria in sé, ma civile, e sorge in capo all’amministratore per il danno arrecato, aggiungendosi al debito della società (che resta obbligata principale) . In concreto, però, la sua attivazione avviene comunque tramite il sistema tributario: l’Agenzia delle Entrate deve notificare all’amministratore (o liquidatore, o socio) un avviso di accertamento per responsabilità ex art. 36 DPR 602/73, motivato e quantificato . Questo avviso di responsabilità è a tutti gli effetti impugnabile davanti al giudice tributario (pur riguardando una obbligazione civile) . Ad esempio, se una S.r.l. viene liquidata e non paga €100.000 di imposte, l’Agenzia può emettere un accertamento verso l’ex liquidatore Tizio, spiegando che Tizio ha pagato altri creditori o distribuito attivo ai soci senza pagare il fisco, e gli chiede €100.000 a titolo personale. Tizio potrà ricorrere davanti alla CGT, magari sostenendo che in realtà tutto l’attivo è stato usato per creditori privilegiati prima del fisco, o che il debito tributario era contestato e dunque non esigibile all’epoca, ecc. .
Va sottolineato che la responsabilità di amministratori/liquidatori è limitata al danno effettivamente arrecato: se l’impresa è stata gestita correttamente e il patrimonio sociale era insufficiente per pagare le imposte non per colpa degli amministratori, questi non rispondono (la perdita rimane a carico dell’Erario come normale rischio di insolvenza). Invece, se è dimostrabile che a causa delle loro azioni il fisco non è stato soddisfatto (es. hanno pagato dividendi ai soci o creditori postergati con risorse che avrebbero dovuto andare al fisco), allora devono rifondere l’Erario fino a quell’importo . L’onere della prova circa le condotte e il nesso causale spetta all’Amministrazione finanziaria, che dovrà documentare le operazioni compiute e il pregiudizio arrecato .
E per quanto riguarda i soci? I soci di società di capitali non rispondono dei debiti sociali, ad eccezione di due scenari: (a) se sono soci illimitatamente responsabili (come in SNC o SAS per i soci accomandatari), in tal caso l’accertamento può colpire anche loro direttamente perché la legge li assimila ai debitori principali; (b) se, in caso di liquidazione della società, i soci hanno percepito distribuzioni dell’attivo, essi possono essere chiamati a restituirle ai creditori sociali non soddisfatti fino a concorrenza di quanto ricevuto (art. 2495 c.c., principio generale). Quest’ultima è una responsabilità civilistica post-liquidazione: ad esempio, se una SRL chiude distribuendo €10.000 al socio unico Caio e poi emergono debiti tributari non pagati per €8.000, l’Agenzia può chiedere a Caio la restituzione di €8.000 (azione ordinaria). Spesso l’art. 36 DPR 602/73 viene utilizzato anche contro soci che abbiano di fatto svuotato la società prima di chiuderla.
In sintesi, per le società vale la regola della separazione patrimoniale, ma con importanti eccezioni anti-abuso. Dal punto di vista pratico: – Una società che riceve un avviso di accertamento esecutivo può opporsi come visto (ricorso etc.). Se non paga, il riscossore colpirà i suoi beni e crediti. Se la società però è inadempiente e gli amministratori cercano di sottrarre beni, il fisco può congelarli con provvedimenti cautelari o poi agire contro gli stessi amministratori. – Un amministratore diligente, di fronte ad accertamenti elevati, dovrebbe valutare di non disperdere il patrimonio aziendale in atti non necessari, perché altrimenti potrebbe esporre sé stesso. Ad esempio, distribuire utili ai soci sapendo di avere un contenzioso fiscale pendente potrebbe essere rischioso. – I casi più frequenti in cui scatta l’art. 36 sono nelle liquidazioni societarie o fallimenti pilotati: l’Amministrazione verifica gli ultimi bilanci e operazioni per vedere se c’è stata mala gestio a danno del fisco. – In ogni caso, la responsabilità ex art. 36 deve essere accertata con un atto ad hoc e non permette al fisco di bypassare la società automaticamente: il fisco non può semplicemente notificare la cartella al socio o amministratore senza questo passaggio formale .
Infine, ricordiamo che le società di persone (S.n.c., S.a.s.) non hanno personalità giuridica e i soci (illimitatamente responsabili) rispondono solidalmente delle imposte della società. In pratica l’Agenzia Entrate di solito notifica l’accertamento alla società e per conoscenza ai soci, ma anche se lo notificasse solo alla società, le somme ivi accertate sono automaticamente dovute anche dai soci con patrimonio personale (salvo beneficio di escussione in alcuni casi). I soci possono impugnare l’atto sia a nome proprio (per le obbligazioni derivanti in capo a loro) sia unitamente alla società. Dunque, nelle società di persone, il confine è più labile e l’Agente della Riscossione può direttamente aggredire i beni dei soci per i debiti sociali (dopo l’accertamento divenuto definitivo).
Conclusione: Amministrare una società comporta oneri e responsabilità anche sul fronte fiscale. Un accertamento esecutivo di importo rilevante può mettere in crisi l’azienda; se la società non è in grado di pagare, bisogna gestire con attenzione il patrimonio residuo. I professionisti consigliano, in caso di debiti fiscali insostenibili, di valutare strumenti come la composizione negoziata della crisi o altre procedure concorsuali, che sospendono le azioni esecutive e possono portare a transazioni fiscali (in tribunale) per chiudere i debiti con sconti. Ma queste sono situazioni estreme. In genere, la via maestra resta: far valere le ragioni nel merito (se l’accertamento è errato) e/o cercare accordi (adesione, conciliazione) per ridurre l’impatto, tenendo sempre presente il confine tra le responsabilità sociali e personali.
Esempi pratici e casi comuni (simulazioni)
Per rendere più concreto tutto quanto esposto, analizziamo alcuni scenari ipotetici tipici, mostrando come potrebbe muoversi il contribuente e quali conseguenze aspettarsi.
Esempio 1: Avviso di accertamento IRPEF e adesione parziale. Mario Rossi, contribuente persona fisica, riceve in data 10 marzo 2025 un avviso di accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF anno d’imposta 2019. L’atto contesta redditi non dichiarati e chiede €15.000 di imposta, €4.500 di sanzioni e €1.200 di interessi, totale €20.700. Mario verifica e si rende conto che in effetti parte dell’imponibile contestato è fondato (aveva commesso un errore), mentre un’altra parte secondo lui è sbagliata. Dunque la pretesa potrebbe essere eccessiva. Che fare? Mario ha 60 giorni (fino al 9 maggio 2025) per decidere. Dopo aver consultato il suo commercialista, adotta questa strategia: presenta istanza di accertamento con adesione il 30° giorno, ossia l’8 aprile 2025. Così facendo sospende i termini fino al 7 luglio. Nel frattempo partecipa al contraddittorio con l’ufficio: emergono effettivamente alcuni errori a suo favore. L’Agenzia propone di abbattere l’imponibile di una certa quota. Mario ottiene così una rideterminazione: imposta dovuta €10.000 (invece di 15.000), sanzioni ridotte ad €1.000 (1/3 del minimo sulle somme concordate) e interessi €800. Totale definito in adesione: €11.800. Mario firma l’atto di adesione il 20 giugno 2025 e versa la prima rata (o l’unica soluzione) entro 20 giorni. In questo modo, entro il termine prorogato, chiude la partita: l’accertamento originario viene sostituito dall’atto di adesione e non ci sarà nessuna fase di riscossione coattiva né ulteriore contenzioso, a condizione che Mario rispetti le eventuali rate. Grazie all’adesione, ha risparmiato una parte delle imposte e ben €3.500 di sanzioni rispetto alla richiesta iniziale. Se invece il contraddittorio fosse fallito (nessun accordo), Mario a quel punto – avvicinandosi la nuova scadenza del 7 luglio – avrebbe dovuto decidere se pagare (magari con acquiescenza sulle parti che ritiene giuste) o presentare ricorso. Avrebbe ancora potuto, ad esempio, pagare €5.000 e ricorrere per il resto, oppure ricorrere per l’intero importo contestando tutto. A quel punto, senza adesione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe preteso da Mario il versamento di €5.000 (1/3 dell’imposta accertata) entro il 7 luglio (termine di ricorso) per evitare azioni immediate, e il contenzioso sarebbe iniziato con la richiesta di sospensiva per il residuo.
Esempio 2: Accertamento IMU non pagata – azioni cautelari durante il ricorso. La società Beta Srl riceve dal Comune Alfa, in data 5 maggio 2024, un avviso di accertamento esecutivo per IMU relativa agli anni 2019-2020 su alcuni immobili industriali. L’importo è elevato: €50.000 tra imposte e sanzioni. Beta Srl ritiene di avere diritto ad agevolazioni IMU per cui l’importo sarebbe dovuto essere molto inferiore. Decide quindi di impugnare l’atto davanti alla CGT provinciale. Il termine dei 60 giorni cade il 4 luglio 2024. Beta notifica il ricorso il 1° luglio. Poiché trattasi di tributo locale, il Comune – in assenza di sospensione – potrebbe comunque procedere a riscuotere tutto. Beta quindi chiede la sospensione contestualmente al ricorso, allegando documentazione che pagare €50.000 immediatamente la metterebbe in crisi di liquidità. La CGT fissa l’udienza cautelare per fine luglio e, riconosciuto il fumus boni iuris (ovvero che l’agevolazione IMU rivendicata dalla società appare plausibile) e il periculum (grave danno economico), concede la sospensione dell’atto fino alla decisione di merito. Nel frattempo però, già a fine giugno (cioè appena scaduti i 90 giorni dalla notifica), l’Agente della Riscossione – ignaro dell’istanza di sospensione in corso – iscrive ipoteca sugli immobili della Beta Srl per cautelarsi del credito di €50.000, e invia alla società un preavviso di fermo amministrativo per 3 automezzi aziendali. Beta Srl, alla luce dell’ordinanza di sospensione ottenuta, contatta l’Agente della Riscossione e segnala il provvedimento del giudice: l’Agente, in autotutela, sospende il fermo (che non era ancora divenuto esecutivo) e si astiene da ulteriori azioni, in attesa dell’esito del giudizio. L’ipoteca invece resta iscritta (perché la sospensione tutela dall’esecuzione ma l’ipoteca, essendo cautelare, era stata legittimamente apposta prima della sospensiva). Beta Srl andrà avanti con il processo e, se vincerà, l’ipoteca dovrà essere cancellata a spese del Comune; se perderà, dovrà pagare e l’ipoteca rimarrà a garanzia finché non salderà il dovuto (eventualmente verrà utilizzata per un pignoramento immobiliare se non paga spontaneamente).
Esempio 3: Omessa dichiarazione IVA e avviso ad amministratore di società estinta. La società Gamma Srl, attiva fino al 2022, viene posta in liquidazione e cancellata nel 2023 senza versare alcune imposte (IVA e IRES) accertate per l’anno 2020, per un totale di €30.000. L’ufficio emette nel 2024 un avviso di accertamento esecutivo intestato alla società (ormai cessata) e, contestualmente, un avviso di accertamento per responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 notificato all’ex amministratore e liquidatore Sig. Verdi. Nell’atto si contesta che Verdi ha chiuso la società distribuendo ai soci €20.000 di attivo, lasciando impagate le imposte, comportamento che ha leso il credito erariale. Verdi si trova quindi a rispondere personalmente di €20.000 (limite del danno arrecato, non dell’intero debito). Verdi entro 60 giorni impugna davanti alla CGT sia l’atto a carico della (defunta) società – giusto per cautelarsi, eccependo peraltro la nullità perché la società è estinta – sia soprattutto l’atto a suo nome. Egli sostiene in ricorso che in realtà quei €20.000 erano stati usati per pagare dipendenti e fornitori con crediti privilegiati, non per distribuire utili ai soci. Chiede dunque l’annullamento della pretesa nei suoi confronti. Durante il giudizio, il concessionario iscrive comunque una ipoteca sulla casa di Verdi (poiché l’atto è esecutivo anche verso di lui, e il debito supera €20.000), ma Verdi ottiene dal giudice una sospensione dell’atto di responsabilità (dimostrando che l’esecuzione gli causerebbe danni e che la sua difesa non è pretestuosa, dati i pagamenti privilegiati effettuati). Alla fine, la CGT potrebbe accogliere il ricorso di Verdi se prova di aver soddisfatto creditori con causa legittima di prelazione superiore al fisco (es. TFR dipendenti, ipoteche bancarie) coi €20.000 contestati. In tal caso, Verdi non pagherà nulla e l’ipoteca sarà rimossa. Il debito fiscale rimarrà a carico della società, che però essendo estinta è inesigibile (lo Stato lo dovrà decontestare come credito inesigibile). Se invece emergesse che Verdi ha effettivamente pagato soci o creditori chirografari prima del fisco, allora il ricorso verrà respinto e il Sig. Verdi sarà costretto a pagare fino a €20.000 (con possibilità di rateizzare con Ader). Questo esempio mostra come il comportamento degli amministratori in fase di liquidazione possa portare a conseguenze personali: se Gamma Srl fosse stata semplicemente insolvente senza colpa di Verdi, l’atto ex art.36 non sarebbe stato emesso; è stato emesso perché l’ufficio ha ravvisato atti di preferenza illecita.
Esempio 4: Mancata impugnazione e pignoramento del conto. Il Sig. Bianchi, contribuente, riceve il 2 gennaio 2024 un avviso di accertamento per redditi non dichiarati IRPEF 2018, importo €8.000. Convinto (a torto) che si tratti di un errore del fisco che “si risolverà da sé”, non fa nulla entro 60 giorni: né paga né ricorre. L’accertamento diviene definitivo il 3 marzo 2024. Il 4 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate affida il carico all’Ader. Bianchi ignora anche la successiva comunicazione di presa in carico che gli arriva per posta. Ader allora, passati inutilmente più di 180 giorni, il 10 ottobre 2024 notifica un’intimazione di pagamento a Bianchi, dandogli 5 giorni per pagare €8.000 + interessi e spese. Bianchi, testardamente, ancora non reagisce. A questo punto, a novembre 2024 l’Ader procede a pignorare il conto corrente di Bianchi presso la banca XYZ per l’importo di €8.300 (debito più interessi). Bianchi se ne accorge perché la banca gli comunica il blocco del conto. Ora Bianchi corre dall’avvocato, ma è troppo tardi per discutere il merito dell’accertamento: quel che poteva eccepire nel ricorso entro marzo 2024 ormai non è più contestabile, essendo l’atto definitivo. L’unica difesa che gli rimane è sperare in vizi procedurali del pignoramento (che difficilmente ci sono, essendo tutto legittimo) oppure cercare un accordo con Ader (ad es. chiedendo la rateazione del residuo se il conto non copre tutto il debito). Alla fine Bianchi subisce l’addebito forzoso dal conto di €5.000 (quel che c’era disponibile) e si vede recapitare anche un preavviso di fermo per la propria automobile per il restante dovuto. Solo a questo punto decide di versare il saldo e salva l’auto in extremis. Questo scenario evidenzia i rischi di un’inerzia: Bianchi avrebbe potuto far valere magari alcune deduzioni a suo favore se avesse impugnato, o almeno rateizzare con calma; ignorando l’atto, ha dovuto poi subire l’azione esecutiva con costi aggiuntivi e nessuno sconto. Inoltre, se Bianchi sostenesse ora di non aver mai ricevuto l’accertamento a gennaio (magari perché era in vacanza e l’atto è stato messo in giacenza), l’unica via sarebbe impugnare l’intimazione di ottobre 2024 deducendo il vizio di notifica originario. Ma nel suo caso l’atto era regolarmente notificato (magari a un familiare convivente) e quindi non potrebbe nemmeno appellarsi a questo. La morale è: mai ignorare un avviso di accertamento esecutivo.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa succede se ignoro l’avviso (non pago e non faccio ricorso entro 60 giorni)?
R: L’avviso diventa definitivo ed esecutivo. In pratica perdi il diritto di contestarlo e l’importo diventa un debito certo verso il fisco . Dopo 60 giorni, l’ente creditore trasmetterà il carico all’Agente della Riscossione, che potrà iniziare le procedure di recupero coattivo (prima misure cautelari come ipoteca o fermo, poi – trascorsi i termini di legge – pignoramenti) . Ignorare l’atto, quindi, aggrava la situazione: scatteranno interessi di mora, aggi di riscossione e potresti ritrovarti il conto bancario bloccato, l’auto ferma o peggio subire un pignoramento, senza più poter discutere se il tributo fosse dovuto o no. Meglio valutare sempre un ricorso o un accordo prima della scadenza.
D: Posso chiedere una rateizzazione subito, entro i 60 giorni, all’Agenzia o al Comune?
R: In linea di massima no, non immediatamente all’ente impositore. L’Agenzia delle Entrate e gli enti locali non concedono piani di rateazione “personalizzati” sugli avvisi di accertamento: la rateazione ordinaria dei debiti tributari è di competenza dell’Agente della Riscossione ex art. 19 DPR 602/73, quindi solo dopo che il debito gli viene affidato (dopo i 90 giorni circa) . Fino a quel momento, le opzioni per diluire il pagamento sono: aderire all’accertamento (in adesione è possibile rateizzare in 8 o 16 rate trimestrali) oppure presentare ricorso e poi, una volta passati i 90 giorni, chiedere la rateizzazione al concessionario. In pratica, se entro 60 giorni non riesci a pagare interamente, puoi: a) versare parzialmente magari il minimo (un terzo, se imposta erariale) e poi rateizzare il resto con Ader quando subentra; b) oppure lasciare che passi in carico e richiedere la dilazione su tutto l’importo, accettando però che nel frattempo maturino interessi e oneri di riscossione. Fanno eccezione alcuni casi particolari: ad esempio, durante la mediazione tributaria (quando era obbligatoria) l’ente poteva proporre un piano, oppure alcuni Comuni per prassi consentono dilazioni prima di passare al ruolo, ma non è un diritto esigibile. Dunque, entro 60 giorni o paghi (anche a rate ma comunque completando entro i 60 giorni) oppure attendi l’iter di riscossione coattiva per ottenere un piano rateale formalmente.
D: Cosa significa che devo pagare “un terzo” se faccio ricorso? Devo pagare o no?
R: Per le imposte statali (IRPEF, IRES, IVA, ecc.), la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l’obbligo di pagamento, ma limita l’importo inizialmente dovuto in pendenza di giudizio . In particolare, devi versare entro 60 giorni un importo pari ad un terzo delle imposte accertate (al netto di sanzioni) più gli interessi. Questo importo è calcolato dall’ufficio e indicato nell’avviso stesso come “importo da versare in caso di ricorso” . Non è una sanzione: è una parte del tributo dovuto, che eventualmente ti verrà restituita con interessi se vincerai il ricorso . Il pagamento del terzo non è obbligatorio al fine di poter discutere la causa (puoi fare ricorso anche senza pagare nulla), però se non lo paghi l’Agente della Riscossione può legittimamente iniziare a fartelo pagare forzatamente dopo la scadenza, anche mentre il ricorso è pendente. Dunque è fortemente consigliato pagare almeno quel terzo per mettersi al riparo da azioni esecutive immediate. Per i tributi locali, come detto, non c’è nemmeno la regola del terzo: in teoria l’ente potrebbe riscuotere tutto subito, quindi ancor più conviene chiedere la sospensiva al giudice. In ogni caso, se ottieni la sospensione dal giudice tributario, non dovrai pagare nulla (né un terzo né altro) finché la sospensione rimane in vigore. Riassumendo: il “un terzo” è l’importo provvisorio da pagare volontariamente se vuoi evitare problemi durante la causa; non è una condizione per l’ammissibilità del ricorso, ma una tutela. Pagandolo, il restante è congelato (salvo tua sconfitta più avanti). Se non lo paghi, rischi che ti venga subito pignorato da Ader dopo 90 giorni.
D: Ho ricevuto sia un avviso di accertamento esecutivo sia, qualche mese dopo, una cartella di pagamento per lo stesso tributo: è possibile?
R: In linea di massima no, non dovrebbe succedere per lo stesso periodo d’imposta e lo stesso tributo. Avviso esecutivo e cartella sono due strumenti alternativi. Se l’Agenzia delle Entrate (o il Comune) ha emesso un avviso di accertamento in forma esecutiva, non deve poi emettere cartella: la riscossione avviene sul medesimo avviso . Potrebbero però verificarsi situazioni particolari: ad esempio, se l’avviso di accertamento manca delle indicazioni obbligatorie previste (l’intimazione a pagare entro 60 gg e l’avvertimento dei 30 gg) e quindi non è esecutivo, l’ente potrebbe – per sicurezza – iscrivere a ruolo il debito e notificare una cartella entro i termini di decadenza . In tal caso l’avviso iniziale avrebbe valore di accertamento “ordinario” e la cartella costituirebbe il titolo esecutivo. Un’altra ipotesi: la cartella può riguardare altri anni o altri tributi (es. hai avviso esecutivo per 2018 e cartella per un conguaglio 2016) – non è lo stesso debito duplicato ma due debiti diversi. Oppure l’ente locale ha emesso avvisi esecutivi dal 2020 in poi, ma per annualità antecedenti 2020 usa ancora le vecchie ingiunzioni/cartelle. Insomma, normalmente un debito tributario va in riscossione una volta sola: o con l’avviso esecutivo o con cartella/ingiunzione. Se ti sembra di aver ricevuto due volte la richiesta per la stessa cosa, potrebbe esserci un errore. In tal caso, verifica bene i riferimenti (anno d’imposta, tipo tributo, importi) e se effettivamente è un doppione, puoi fare ricorso contro la cartella deducendo che il tributo era già oggetto di avviso esecutivo e la cartella è nulla per inesistenza del titolo (o viceversa). Fai attenzione però: spesso l’Agente della Riscossione, dopo l’affidamento del carico, invia atti come l’intimazione di pagamento o un sollecito, che molti confondono con una cartella perché ne hanno l’aspetto, ma tecnicamente non lo sono. Se hai dubbi, consulta un esperto mostrando i documenti.
D: Posso impugnare il fermo amministrativo o l’ipoteca iscritti dall’Agente della Riscossione?
R: Sì. Il fermo amministrativo e l’ipoteca sono atti impugnabili davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla loro comunicazione/notifica, in quanto sono atti della riscossione successivi all’accertamento (sono espressamente inclusi tra gli atti impugnabili dall’art. 19 D.Lgs. 546/92). I motivi di impugnazione possono essere sia vizi propri dell’atto (es.: il preavviso di fermo non è stato notificato, oppure l’importo è sotto soglia, oppure l’ipoteca è iscritta su un bene non del debitore, ecc.) sia vizi derivati dall’atto presupposto. Ad esempio, se non hai mai ricevuto l’avviso di accertamento, potrai impugnare il preavviso di fermo sostenendo che manca la notifica del titolo e chiedere l’annullamento dell’intera procedura . Oppure, se l’accertamento è stato impugnato ed è sospeso, potrai contestare che fermo/ipoteca sono stati posti in violazione della sospensione stessa. Va presentato ricorso al giudice tributario (non al giudice ordinario) perché anche ipoteca e fermo, se relativi a tributi, rientrano nella giurisdizione tributaria. Nota bene: se ipoteca e fermo sono stati regolarmente preceduti da un atto ormai definitivo, il giudice tributario potrà solo verificare la legittimità formale (rispetto soglie, notifica, termini) ma non può rimettere in discussione il debito in sé (a meno che tu dimostri che quell’accertamento non ti fu notificato e quindi non è definitivo). In sintesi: puoi impugnare, ma con successo solo se individui un vizio reale. Se hai semplicemente trascurato di pagare o ricorrere, difficilmente potrai evitare il fermo/ipoteca, a meno di saldare il dovuto.
D: È vero che se vinco il ricorso il fisco mi restituisce i soldi che ho pagato?
R: Sì. Se hai effettuato pagamenti provvisori su un accertamento poi annullato (integralmente o parzialmente) dal giudice, hai diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto risulta dovuto secondo la decisione . Ad esempio, hai pagato €3.000 (un terzo) in corso di causa e vinci totalmente: quei €3.000 ti devono essere restituiti. Se vinci parzialmente, ti spetta la differenza tra quanto pagato e quanto effettivamente dovuto in base alla sentenza. Il rimborso include gli interessi legali maturati. La legge impone all’ufficio di eseguire il rimborso entro 90 giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato . Se ciò non avviene, puoi presentare istanza di ottemperanza al giudice tributario per ottenere un decreto ingiuntivo contro l’Amministrazione. Nella prassi, l’Agenzia delle Entrate eroga i rimborsi tramite accredito su conto o vaglia al contribuente. Va sottolineato che il rimborso scatta per le somme pagate in eccedenza: se ad esempio l’accertamento viene solo parzialmente annullato, potresti aver già pagato esattamente il dovuto (caso tipico: accertato 9.000 €, pagato 3.000 €; sentenza riduce il dovuto a 3.000 € – tu hai già pagato quell’importo, quindi nulla ti è dovuto indietro). Invece se la sentenza riduce a 0 o sotto i 3.000, allora sì, c’è rimborso del surplus. Attenzione: se invece hai perso e devi pagare ulteriori somme (perché magari hai pagato un terzo ma devi arrivare a due terzi o all’intero dopo la sentenza), dovrai versare la differenza entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, altrimenti l’Agente potrà procedere.
D: Quanto tempo ha il fisco per notificare un avviso di accertamento e far valere le imposte?
R: Dipende dal tipo di tributo e dall’anno d’imposta, perché i termini di decadenza possono variare. In generale, per le imposte sui redditi e l’IVA, il termine ordinario di notifica dell’accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ad esempio, per l’anno d’imposta 2020, dichiarazione presentata nel 2021, il termine è il 31/12/2026). Se la dichiarazione non è stata presentata affatto (omessa), il termine diventa il 31 dicembre del settimo anno successivo al periodo (es. 2020 non dichiarato, termine 31/12/2027). Termini diversi si applicano ad altri tributi: per l’IMU e la TARI solitamente il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno di imposta; per l’imposta di registro entro il quinto anno dall’evento tassato; e così via. Questi sono termini di decadenza per l’accertamento: oltre tali date l’avviso non può essere notificato (se lo fosse, sarebbe nullo per decadenza). Una volta notificato l’accertamento (nei termini) e divenuto definitivo, abbiamo poi visto il termine di decadenza per iniziare la riscossione (pignoramento) entro il secondo anno successivo alla definitività . Oltre quel termine, il titolo perde efficacia. Infine ci sarebbe la prescrizione: i crediti tributari definitivi, in mancanza di termini ad hoc, di solito si prescrivono in 10 anni (termine ordinario civile); per alcuni tributi locali la giurisprudenza applica 5 anni. Ad esempio, se un accertamento è definitivo ma l’Ader non riesce a riscuotere e per 10 anni non notifica atti interruttivi, il debito si estingue per prescrizione. In pratica, però, l’Ader invierà solleciti e atti vari che interrompono i termini, quindi è raro che ciò accada. Diciamo che il fisco ha tempistiche ben definite per attivarsi, e il contribuente può eccepire la decadenza/prescrizione se vengono superate. Per questo, negli avvisi di accertamento esecutivo l’ente è tenuto a indicare chiaramente la scadenza entro cui l’eventuale cartella o pignoramento verrà notificato in caso di mancato pagamento (come visto nella domanda sulla cartella: se l’avviso non riportasse questo, perderebbe efficacia esecutiva). Dunque, se hai ricevuto un avviso tardivo (oltre i termini di legge), puoi impugnarlo chiedendone l’annullamento per decadenza. E se ti notificano un pignoramento oltre il termine di decadenza dell’azione esecutiva (31 dicembre del secondo anno succ. alla definitività, salvo sospensioni), puoi far valere anche quello. I termini, in ambito tributario, sono abbastanza stringenti e raramente il fisco li lascia scadere, ma ogni tanto succede – tenere d’occhio le date è sempre buona cosa per la difesa.
D: Dopo aver ricevuto un avviso di accertamento, posso ancora definire in modo agevolato la situazione aderendo a qualche condono o pace fiscale?
R: Dipende dalle disposizioni di legge in vigore al momento. Negli ultimi anni sono state varate varie misure di “pace fiscale” che consentivano di definire liti pendenti o avvisi non ancora notificati ecc. Ad esempio, nel 2023 c’è stata la possibilità di definire gli avvisi bonari e alcune liti tributarie pendenti con sanzioni ridotte (nell’ambito della Legge di Bilancio 2023). Se hai un avviso di accertamento esecutivo già notificato, potresti beneficiare di specifiche misure di definizione agevolata se previste: ad esempio, la “ravvedimento speciale” per certe violazioni, oppure lo stralcio di mini-debiti sotto 1.000€ (ma quest’ultimo riguarda cartelle, non accertamenti diretti). In linea generale, fino a quando l’atto non è definitivo (cioè nei 60 giorni, o durante un ricorso pendente), il legislatore può offrire chance di definizione: conviene informarsi se la normativa in quel periodo prevede qualcosa. Al di fuori di queste situazioni straordinarie, restano le vie ordinarie: acquiescenza (sanzioni 1/3), adesione (sanzioni 1/3 e magari riduzione imponibile) o conciliazione in giudizio (sanzioni 50% o 60%). Sono, per così dire, i “condoni ordinari” sempre disponibili. Le sanatorie eccezionali, invece, hanno finestre temporali limitate e requisiti specifici decisi dal legislatore di turno. Quindi la risposta è: forse, se esiste una norma ad hoc nel momento in cui l’avviso è pendente. Ad esempio, se domani varano una definizione agevolata degli accertamenti 2023 con sanzioni ridotte, tu potrai aderire alle condizioni previste. Tieni d’occhio le novità fiscali e magari sospendi il ricorso finché valuti se aderire alla sanatoria (spesso le leggi di definizione prevedono la sospensione dei termini). Ma se non c’è niente del genere, considera l’accertamento come da risolvere con gli strumenti ordinari.
D: Cosa posso fare se ritengo che l’accertamento sia corretto ma sono in grave difficoltà economica e non riesco a pagare?
R: In tal caso la cosa migliore è comunicare e negoziare col fisco prima possibile. Se l’importo è giusto ma non hai liquidità, evita di far scadere i termini senza fare nulla: rischieresti misure esecutive che peggiorano la situazione. Un primo passo può essere chiedere all’ufficio un incontro (anche informale) spiegando la situazione: talvolta, soprattutto con gli enti locali, si trovano soluzioni transattive o almeno si ottiene il consiglio di aderire e poi rateizzare. Come strumenti concreti hai: 1) l’adesione con pagamento rateale (se credi che l’importo sia corretto non c’è neanche da discutere, ma l’adesione formalmente ti darebbe 8 rate trimestrali); 2) lasciare andare in carico ad Ader e poi chiedere una dilazione ordinaria (72 rate mensili, 6 anni, fattibile se hai almeno un minimo reddito); 3) se il debito è troppo grande e tu sei insolvente, valutare procedure di composizione della crisi (per persone fisiche c’è la cosiddetta “esdebitazione” o piano del consumatore, per imprese piccoli concordati) che possono includere anche i debiti tributari. Ma queste sono vie legali più complesse. In ogni caso, non c’è condono per difficoltà economica: il debito rimane, però il fisco preferisce incassare a rate che niente affatto. Quindi sfrutta la disponibilità alla rateazione. Una volta arrivato da Ader, se il debito non supera €120.000, la rateazione di 6 anni è pressoché automatica su richiesta . Se supera, devi provare lo stato di difficoltà (ad es. ISEE basso o attestazioni). Purtroppo, durante i 60 giorni iniziali l’ente impositore non può dilazionare, a meno di procedimenti di accertamento con adesione. Un altro consiglio: se hai beni intestati (es. casa, auto) e temi pignoramenti, considera di tutelare i beni essenziali: ad esempio, se l’auto ti serve per lavoro, potresti cambiarla con una di minor valore prima che arrivi un fermo (anche i debiti sotto €1.000 di solito non portano al fermo auto). Oppure, cerca di tenere sul conto corrente solo lo stretto indispensabile, il resto magari su strumenti non pignorabili (nei limiti di legge). Non è suggerimento di elusione, ma di gestione prudente: Ader pignora ciò che trova, quindi organizza le tue finanze sapendo che il debito c’è. Infine, potresti valutare di chiedere aiuto: esistono consulenti fiscali o avvocati tributaristi che possono interfacciarsi con l’ente per proporre soluzioni, e associazioni che tutelano contribuenti in difficoltà. Non sei il primo né l’ultimo ad avere un debito fiscale importante: con un dialogo trasparente, spesso l’Agente della Riscossione stesso consiglia la via migliore (ad esempio una rateazione “provvisoria” di 120 rate straordinarie se ci sono i requisiti). L’importante è non scomparire: se fai vedere che vuoi pagare ma ti serve tempo, raramente il fisco sceglie la via dura immediata (a meno che tema tu stia disperdendo patrimoni, in quel caso reagisce). Quindi comunicare la difficoltà e rispettare eventuali piani concordati è la strategia giusta.
Conclusione
Affrontare un avviso di accertamento esecutivo richiede prontezza e cognizione dei propri diritti. In questa guida abbiamo illustrato i passi critici da compiere entro 60 giorni e oltre, dal punto di vista del contribuente-debitore. Si è visto come la normativa consenta al Fisco una riscossione più veloce ed efficace, ma al contempo offra al contribuente strumenti di tutela (adesione, ricorso, sospensione giudiziale, rateazioni) per far valere le proprie ragioni o ottenere più tempo. Il segreto è non procrastinare: ogni giorno perso avvicina il rischio di azioni esecutive. Al contrario, agire tempestivamente – con l’aiuto di professionisti qualificati se necessario – può spesso portare a soluzioni sostenibili, sia che si tratti di ottenere l’annullamento di un atto sbagliato, sia di definire un piano di pagamento compatibile con le proprie capacità.
Nel panorama attuale (dicembre 2025), con un’amministrazione finanziaria sempre più “digitale” e incroci di banche dati, è aumentata la probabilità di ricevere controlli e avvisi. Ma è aumentata anche la consapevolezza dei contribuenti e la possibilità di accedere facilmente a informazioni e servizi (PEC, portali online, consultazione del proprio cassetto fiscale). Utilizziamo queste possibilità a nostro vantaggio: ad esempio, monitorare il proprio cassetto fiscale può farci scoprire un avviso caricato prima ancora che arrivi la raccomandata, guadagnando giorni preziosi; oppure usare la PEC personale per ricevere gli atti può evitare disguidi postali. Prepararsi e informarsi è fondamentale.
Questa guida, pensata per un pubblico avanzato ma anche come strumento divulgativo, ha cercato di bilanciare la correttezza giuridica con la chiarezza espositiva. Nel dubbio, per questioni complesse, è consigliabile rivolgersi a un professionista (avvocato tributarista, commercialista) che possa esaminare nel dettaglio il caso concreto e interagire al meglio con gli uffici. Le norme tributarie infatti sono tante e in continua evoluzione: basti pensare alle riforme del processo tributario del 2022-2023, alle pronunce altalenanti della Cassazione in materia di impugnazioni e ai frequenti provvedimenti di pace fiscale. Restare aggiornati è una sfida, per questo di seguito elenchiamo le fonti normative e giurisprudenziali più rilevanti citate in questa trattazione, che potranno servire per approfondimenti o verifiche puntuali.
In conclusione, di fronte a un avviso di accertamento esecutivo hai sempre delle opzioni: pagare meno grazie a sconti, dilazionare, transigere o difenderti in giudizio. L’importante è esercitarle in tempo utile. Entro 60 giorni decidi la strategia: dopo, subisci gli eventi. Con conoscenza e azione, anche il rapporto col fisco può essere gestito senza panico e – auspicabilmente – con esiti equi.
Hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate?
Hai letto che l’atto diventa immediatamente esecutivo e temi pignoramenti, fermi o blocchi dei conti?
Sai che hai solo 60 giorni per agire, ma non sai cosa fare concretamente?
Devi saperlo subito:
👉 l’avviso di accertamento esecutivo non è una semplice contestazione,
👉 trascorsi i termini può portare direttamente all’esecuzione forzata,
👉 se agisci entro 60 giorni puoi bloccare o neutralizzare gli effetti.
Questa guida ti spiega:
- cos’è davvero un accertamento esecutivo,
- cosa succede se non fai nulla,
- cosa fare entro i 60 giorni,
- come difenderti in modo efficace.
Cos’è l’Avviso di Accertamento Esecutivo
L’avviso di accertamento esecutivo è un atto con cui il Fisco:
- accerta maggiori imposte,
- liquida sanzioni e interessi,
- rende il credito immediatamente esigibile.
A differenza del passato:
- non serve più la cartella di pagamento,
- l’atto diventa titolo esecutivo,
- l’Agenzia può procedere direttamente alla riscossione.
👉 È uno degli atti più pericolosi per il contribuente.
Cosa Succede se Non Fai Nulla Entro 60 Giorni
Se l’avviso non viene contestato o gestito correttamente:
- l’importo diventa definitivo,
- parte la riscossione coattiva,
- possono arrivare:
- pignoramenti di conti correnti,
- fermi amministrativi,
- ipoteche su immobili,
- blocchi di crediti verso clienti.
👉 Il silenzio equivale ad accettazione dell’atto.
Perché i 60 Giorni Sono Decisivi
I 60 giorni dalla notifica sono fondamentali perché:
- entro questo termine puoi:
- presentare ricorso,
- chiedere la sospensione,
- attivare strumenti difensivi,
- dopo il termine:
- l’atto diventa definitivo,
- la difesa diventa molto più difficile.
👉 Ogni giorno perso riduce le possibilità di difesa.
Gli Errori Più Comuni dei Contribuenti
Molti contribuenti commettono errori gravi, come:
- sottovalutare l’atto,
- pensare che “arriverà la cartella”,
- non leggere correttamente i termini,
- pagare parzialmente senza strategia,
- ignorare l’avviso,
- rivolgersi troppo tardi a un professionista.
👉 Errori che portano direttamente all’esecuzione forzata.
Cosa Fare Subito Entro i 60 Giorni
1. Analizzare tecnicamente l’avviso
È indispensabile verificare:
- correttezza della notifica,
- motivazione dell’accertamento,
- rispetto dei termini,
- legittimità delle presunzioni,
- eventuali vizi formali o sostanziali.
👉 Molti accertamenti esecutivi sono impugnabili.
2. Valutare il ricorso tributario
Il ricorso serve per:
- contestare il merito dell’accertamento,
- bloccare la definitività dell’atto,
- aprire la strada alla sospensione.
👉 Il ricorso va presentato entro 60 giorni.
3. Chiedere la sospensione degli effetti
È possibile:
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare pignoramenti e blocchi,
- guadagnare tempo difensivo.
👉 Senza sospensione, la riscossione può partire anche con il ricorso pendente.
4. Valutare soluzioni alternative al contenzioso
In alcuni casi è possibile:
- definizione agevolata,
- adesione all’accertamento,
- riduzione di sanzioni,
- rateizzazione del dovuto.
👉 Solo se realmente conveniente e valutata tecnicamente.
Quando l’Avviso di Accertamento Esecutivo è ILLEGITTIMO
L’atto è contestabile se:
- manca una motivazione adeguata,
- si basa su presunzioni non qualificate,
- viola il contraddittorio preventivo,
- è notificato irregolarmente,
- contiene errori di calcolo,
- ignora prove fornite dal contribuente.
👉 Molti avvisi esecutivi vengono annullati o ridotti.
I Rischi se Agisci in Ritardo
Agire tardi o male può portare a:
- pignoramenti immediati,
- blocco dei conti personali o aziendali,
- danni alla continuità d’impresa,
- difficoltà finanziarie gravi,
- perdita di margini di trattativa.
👉 Dopo i 60 giorni il potere contrattuale del contribuente crolla.
Difesa a Medio e Lungo Termine
5. Proteggere il patrimonio
La strategia difensiva serve a:
- evitare esecuzioni forzate,
- ridurre l’importo contestato,
- tutelare beni personali e aziendali.
6. Gestire l’eventuale residuo
Se dopo la difesa resta un importo:
- rateizzazioni fino a 120 rate,
- definizioni agevolate se disponibili,
- soluzioni compatibili con la reale capacità contributiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro avvisi di accertamento esecutivi richiede tempestività, competenza tributaria avanzata e strategia.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’avviso di accertamento esecutivo,
- valutazione dei vizi e delle possibilità di ricorso,
- deposito del ricorso entro i 60 giorni,
- richiesta di sospensione degli effetti,
- tutela del patrimonio personale e aziendale,
- gestione strategica del contenzioso o della definizione.
Conclusione
Un avviso di accertamento esecutivo non va mai ignorato.
Hai 60 giorni decisivi per difenderti prima che l’atto diventi definitivo ed esecutivo.
Con una difesa tempestiva e tecnica puoi:
- bloccare l’esecuzione,
- ridurre o annullare l’importo,
- evitare pignoramenti,
- proteggere il tuo patrimonio.
👉 Agisci subito: nei 60 giorni dall’accertamento esecutivo si decide tutto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un avviso di accertamento esecutivo è possibile, ma solo se intervieni in tempo.