Accertamento Esecutivo E Dilazione Del Debito: Come Ottenerla

L’accertamento esecutivo è uno degli atti fiscali più pericolosi perché consente all’Agenzia delle Entrate di avviare rapidamente la riscossione forzata.
Quando al ricevimento dell’atto non è possibile pagare in un’unica soluzione, la dilazione del debito diventa uno strumento essenziale per evitare pignoramenti e blocchi patrimoniali.

È fondamentale chiarirlo subito:
la dilazione non è automatica e deve essere richiesta correttamente e nei tempi giusti.

Molti contribuenti perdono questa possibilità per errori procedurali o per scelte affrettate.


Cos’è l’accertamento esecutivo

L’accertamento esecutivo è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate:

• accerta un maggior tributo
• liquida imposte, sanzioni e interessi
• rende immediatamente esigibile il credito
• consente la riscossione senza cartella
• apre la strada ad azioni esecutive

Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa titolo per la riscossione forzata.


Cos’è la dilazione del debito

La dilazione del debito consente di:

• suddividere l’importo dovuto in rate
• evitare il pagamento immediato integrale
• ridurre il rischio di pignoramenti
• gestire la liquidità nel tempo
• mantenere la continuità economica

La rateizzazione può essere ordinaria o straordinaria, a seconda della situazione del contribuente.


Quando conviene chiedere la dilazione

La dilazione è opportuna quando:

• l’importo è elevato
• non vi è liquidità immediata
• il debito è certo o non contestabile
• il ricorso non è conveniente
• si vuole evitare l’esecuzione forzata
• è necessario guadagnare tempo

In molti casi la dilazione è una scelta strategica, non una rinuncia alla difesa.


Come ottenere la dilazione del debito

Per ottenere la dilazione è necessario:

• rispettare i termini previsti
• presentare una domanda completa
• dimostrare la temporanea difficoltà economica
• scegliere il piano di rate adeguato
• evitare errori formali nella richiesta

Una richiesta incompleta può essere respinta o rendere inefficace la tutela.


Gli errori più comuni nella richiesta di dilazione

Molti contribuenti commettono errori quando:

• presentano la domanda fuori termine
• non allegano la documentazione richiesta
• confondono accertamento e cartella
• ignorano gli effetti sull’esecutività
• non valutano alternative difensive
• decadono dal piano per mancati pagamenti

Questi errori possono riattivare immediatamente la riscossione.


Rapporto tra dilazione e ricorso

È fondamentale sapere che:

• la dilazione non annulla l’accertamento
• in alcuni casi può impedire il ricorso
• va valutata prima della scadenza dei 60 giorni
• può essere compatibile con altre tutele
• richiede una strategia coordinata

Ogni scelta deve essere valutata in funzione della posizione del contribuente.


I rischi se non si agisce correttamente

• pignoramenti di conti correnti
• blocco di stipendi e pensioni
• fermi e ipoteche
• aumento del debito per interessi
• perdita di ulteriori strumenti di difesa
• stress finanziario e personale


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella gestione di accertamenti esecutivi e nella richiesta di dilazioni del debito, anche in situazioni complesse.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in riscossione e tutela del contribuente.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• valutare la legittimità dell’accertamento
• individuare la strategia più adatta
• predisporre correttamente la domanda di dilazione
• evitare pignoramenti e azioni esecutive
• coordinare dilazione e difesa legale
• proteggere il patrimonio personale


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Introduzione

Il punto di vista del debitore di fronte a un debito fiscale o contributivo può sembrare disperato, ma la normativa italiana offre strumenti importanti per gestire e diluire nel tempo il pagamento. Tra questi, l’accertamento esecutivo rappresenta una forma moderna di atto impositivo che accelera i tempi della riscossione coattiva, mentre la dilazione del debito (o rateizzazione) consente di ripartire in comode rate mensili l’importo dovuto, evitando misure esecutive immediate. In questa guida avanzata – aggiornata a dicembre 2025 – analizzeremo in dettaglio come funziona l’accertamento esecutivo, quali sono le tutele e le opzioni a disposizione del debitore, e come ottenere la dilazione dei debiti con l’Erario, gli enti locali e gli enti previdenziali. Adotteremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, fornendo riferimenti normativi puntuali e illustrando casi pratici, tabelle riepilogative, oltre a una sezione di domande e risposte frequenti. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli utilizzate sono elencate in fondo alla guida.

Ricordiamo sin da subito alcuni concetti chiave: l’accertamento esecutivo è un atto impo-esattivo introdotto per rendere immediatamente esigibile un credito tributario o patrimoniale decorso un certo termine . Ciò significa che, trascorsi i termini di legge, l’ente creditore (ad esempio l’Agenzia delle Entrate, un Comune o l’INPS) può attivare la riscossione forzata senza dover emettere una cartella di pagamento separata . D’altro canto, la rateizzazione del debito è un istituto che consente, in presenza di una temporanea situazione di difficoltà economica, di ottenere un piano di pagamento a rate mensili anziché saldare l’importo in un’unica soluzione. La rateazione può essere richiesta sia dopo la notifica di una cartella esattoriale o di un accertamento esecutivo (presso l’Agente della Riscossione), sia talvolta prima, in sede amministrativa (direttamente all’ente impositore, ad esempio con l’INPS o tramite gli istituti deflattivi del contenzioso tributario). Approfondiremo entrambe le situazioni.

L’obiettivo di questa guida è fornire ai debitori – siano essi privati cittadini, imprenditori o professionisti – gli strumenti per comprendere come funziona la riscossione esattoriale oggi e come ottenere la dilazione del debito nei vari contesti (tributi erariali, tributi locali, contributi previdenziali). Illustreremo inoltre le più recenti novità normative (come le modifiche entrate in vigore dal 2025 in poi) e citeremo le sentenze più aggiornate della giurisprudenza, per un quadro completo e autorevole.

L’accertamento esecutivo: cos’è e come funziona

Base normativa e tipologie di atti esecutivi

L’accertamento esecutivo è un atto emanato dall’ente creditore contenente sia la pretesa impositiva sia l’intimazione ad adempiere entro un termine di legge, al cui scadere l’atto stesso acquista efficacia di titolo esecutivo per la riscossione coattiva . In altre parole, è un avviso di accertamento “potenziato” che evita un successivo passaggio burocratico (la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale), concentrando in sé anche la funzione di precetto . Questo strumento è stato introdotto dal legislatore per accelerare i tempi di riscossione e contrastare più efficacemente l’evasione, riducendo l’intervallo tra la fase di accertamento e quella di recupero forzato .

Le basi normative principali sono:

  • Per i tributi erariali (Stato): l’art. 29 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in L. 122/2010) ha previsto che gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP contengano l’intimazione al pagamento e diventino esecutivi decorso il termine di impugnazione . Allo stesso modo l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha facoltà di emettere accertamenti esecutivi (DL 16/2012, art. 9) .
  • Per i tributi locali: la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), commi 792 e seguenti, ha esteso l’istituto dell’accertamento esecutivo anche agli enti territoriali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni, etc.) . Dal 1º gennaio 2020, gli avvisi di accertamento in materia di imposte comunali (es. IMU, TARI, imposta sulla pubblicità) e gli atti di ingiunzione per entrate patrimoniali locali devono avere natura esecutiva . Restano escluse solo le sanzioni per violazioni del Codice della Strada, poiché non sono stati modificati gli artt. 206 e segg. del D.Lgs. 285/1992 .
  • Per i contributi previdenziali: l’art. 30 del DL 78/2010 ha introdotto presso l’INPS l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo . Dal 2011 l’INPS emette direttamente avvisi esecutivi per il recupero di contributi e premi non pagati, evitando il precedente invio a ruolo. Analogamente l’INAIL ha facoltà di emettere propri avvisi esecutivi per premi assicurativi dovuti.

Questi atti esecutivi sono detti anche atti “impoesattivi” poiché concentrano in un unico provvedimento sia la funzione impositiva (accertamento del tributo o del contributo) sia la funzione esattiva (titolo per l’esecuzione forzata) . In pratica, notificando un accertamento esecutivo l’ente mette in mora il debitore e, se quest’ultimo non paga né contesta nei termini, può procedere direttamente al recupero coattivo, senza dover notificare una cartella di pagamento o un’ingiunzione successiva .

Contenuto dell’atto e intimazione di pagamento

Un avviso di accertamento esecutivo deve indicare espressamente una serie di elementi previsti per legge (pena la sua eventuale nullità in caso di omissioni rilevanti). In particolare, l’atto contiene:

  • L’ammontare degli importi dovuti, distinguendo tributo, sanzioni e interessi. Nel caso di tributi locali può riguardare anche entrate patrimoniali (ad es. oneri urbanizzazione, canoni, ecc.).
  • L’intimazione ad adempiere al pagamento entro un certo termine, tipicamente entro il termine per presentare ricorso. Per i tributi erariali il termine è di 60 giorni dalla notifica (coincidente col termine di impugnazione in Commissione tributaria). Per i tributi locali, anch’essi impugnabili davanti al giudice tributario, vale ugualmente il termine di 60 giorni; per altre entrate patrimoniali locali (non tributi in senso stretto), la legge indica 60 giorni dalla notifica dell’atto.
  • In caso di ricorso tempestivo: l’avviso deve menzionare che, se il contribuente propone ricorso entro i termini, si applicheranno le norme sulle esecuzioni provvisorie delle sanzioni tributarie (art. 19 D.Lgs. 472/1997) o, per le entrate patrimoniali, le norme sulle opposizioni alle esecuzioni contro la P.A. (art. 32 D.Lgs. 150/2011). Ciò implica ad esempio che in ambito tributario, durante il contenzioso, l’ente può riscuotere un terzo delle imposte accertate in pendenza del primo grado (salvo sospensione giudiziale) e ulteriori due terzi dopo una sentenza di primo grado sfavorevole, come da disposizioni sulle sanzioni tributarie.
  • Avvertimento dell’esecutività e dell’affidamento in riscossione: deve essere chiaramente indicato che l’atto, decorso il termine per il pagamento (o per l’impugnazione), costituisce titolo esecutivo idoneo per attivare procedure esecutive (pignoramenti) e cautelari (fermi, ipoteche). Inoltre deve indicare chi sarà il soggetto che procederà alla riscossione forzata decorso il termine (ad esempio l’Agenzia Entrate-Riscossione, oppure il concessionario locale incaricato, o lo stesso ente impositore se riscuote in proprio). In pratica, l’atto avvisa il debitore che dopo 60 giorni (in assenza di ricorso o pagamento) il credito verrà affidato per la riscossione coattiva all’agente indicato.
  • Riferimenti normativi e modalità di impugnazione: l’atto deve riportare le norme in base alle quali è stato emesso, l’autorità giurisdizionale competente per l’eventuale ricorso (Commissione Tributaria Provinciale per i tributi, Tribunale ordinario per alcune entrate patrimoniali), e le modalità per presentare ricorso o istanze di autotutela/annullamento, se previste . Nel caso di tributi, in genere si indica anche la possibilità di definire l’accertamento con adesione entro 30 giorni, sospendendo i termini di ricorso (strumento deflattivo di cui diremo in seguito).

Questi requisiti sono cruciali anche per la difesa del contribuente: ad esempio, la mancata intimazione a pagare entro 60 giorni o l’assenza dell’indicazione che l’atto è esecutivo potrebbero essere eccepite come vizi dell’atto. Tuttavia, la giurisprudenza è rigorosa nel richiedere un puntuale rispetto delle forme, dato l’effetto fortemente incisivo di questi avvisi (che valgono come precetto immediato) .

In dottrina e nei documenti ufficiali, l’accertamento esecutivo viene talora chiamato atto “impo-esattivo” o “accertamento esecutivo-impoesattivo”, proprio a sottolineare la duplice natura impositiva ed esecutiva. Ad esempio, il MEF ha chiarito che tali atti «concentrano in un solo provvedimento sia la funzione impositiva che quella esattiva, valendo anche come titolo esecutivo e precetto» .

Termini per il pagamento, decorsi e affidamento in riscossione

Vediamo ora la tempistica tipica di un accertamento esecutivo, dal punto di vista del debitore:

  • Notifica dell’accertamento esecutivo: una volta ricevuto l’atto (a mezzo PEC, messo notificatore o raccomandata A/R, con le forme previste per gli atti tributari), il contribuente ha normalmente 60 giorni di tempo per pagare integralmente le somme richieste oppure proporre ricorso. Il termine di 60 giorni coincide con quello per l’impugnazione davanti al giudice tributario (per tributi) o per l’eventuale opposizione (per atti relativi a entrate non tributarie). Durante questi 60 giorni non sono ancora avviate misure esecutive, ed è in facoltà del debitore valutare le proprie opzioni.
  • Decorso del termine senza pagamento né ricorso: l’accertamento diventa definitivo ed esecutivo. In contesto tributario, se viene presentato ricorso ma non è ottenuta una sospensione dal giudice, l’atto è comunque esecutivo per la parte non protetta da sospensione. In assenza di pagamento, dopo 30 giorni dall’ultimo giorno utile per pagare (ossia tipicamente 90 giorni dalla notifica: 60 + 30) l’ente impositore può procedere all’affidamento del carico all’Agente della Riscossione . Nel caso di Comuni che riscuotono tramite Agenzia Entrate-Riscossione (AdER) o altri concessionari, l’affidamento avviene in modalità similare. Se l’ente locale riscuote in proprio, trascorsi 30 giorni può avviare esso stesso le procedure esecutive.
  • Avviso di presa in carico da parte dell’AdER: una volta che il credito è affidato all’Agente della Riscossione, quest’ultimo invia al debitore una comunicazione informativa chiamata “avviso di presa in carico”. Questo avviso non è un atto impugnabile, ma serve a informare che l’AdER ha preso in carico la somma e che, in mancanza di pagamento, si procederà alla riscossione forzata . È importante sottolineare che l’avviso di presa in carico non introduce un nuovo termine di pagamento, né sospende le azioni: esso può arrivare via raccomandata semplice o e-mail ordinaria (non PEC) e ha natura meramente informativa . In effetti, l’AdER può avviare misure cautelari o esecutive indipendentemente dalla ricezione di tale avviso . Tra poco vedremo nel dettaglio le azioni di recupero possibili e i tempi (180 giorni, ecc.), ma in sintesi l’avviso di presa in carico è un passaggio formale di cortesia amministrativa, non una condizione di procedibilità.
  • Sospensione temporanea dell’esecuzione: la legge prevede un meccanismo di temporanea attesa prima dell’avvio di pignoramenti. In assenza di situazioni di urgenza, le sole procedure esecutive (pignoramenti) restano sospese per 180 giorni dall’affidamento del carico all’AdER . Ciò significa che, una volta decorso il termine di pagamento dell’accertamento esecutivo e affidato il debito all’Agente, quest’ultimo normalmente attende 180 giorni prima di iniziare espropriazioni (salvo eccezioni pericolo nel ritardo). Attenzione: questa sospensione non si applica alle misure cautelari come fermi amministrativi su autoveicoli o ipoteche sugli immobili, che possono essere attivate subito dopo l’affidamento . Inoltre, se l’ente impositore riscuote direttamente (come alcuni comuni), il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni .
  • Eccezione per pericolo nel ritardo: se vi è fondato timore che il debitore ponga in essere atti per sottrarsi alla riscossione (ad esempio alienando beni, dissipando il patrimonio, trasferendo fondi all’estero), l’ente o l’AdER possono motivare un “fondato pericolo per la riscossione”. In tal caso, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, l’affidamento può avvenire anticipatamente (senza attendere i 90 giorni) e l’Agente della riscossione può immediatamente iniziare sia misure cautelari sia esecutive, senza osservare la sospensione di 180 giorni . Ovviamente tale scelta deve essere motivata e comunicata al contribuente, ma di fatto la tutela per il debitore viene meno in situazioni di emergenza fiscale. Questo scenario è raro e si concretizza solo in presenza di evidenze concrete di pericolo (es. il contribuente sta svuotando i conti bancari o ha iniziato a liquidare l’azienda).
  • Decorso di un anno dall’atto esecutivo: indipendentemente dalla sospensione di 180 giorni, se trascorre un anno dalla notifica dell’accertamento esecutivo senza che sia stato effettuato il primo atto esecutivo, la legge (art. 50, DPR 602/1973) richiede che il concessionario notifichi un avviso di intimazione (un ultimo sollecito) e attenda altri 5 giorni prima di procedere al pignoramento . Questo istituto, originariamente previsto per le cartelle rimaste ineseguite oltre un anno, è stato esteso anche agli accertamenti esecutivi: in pratica, se l’AdER non ha ancora pignorato nulla entro un anno dall’affidamento, deve inviare un’intimazione ad adempiere (di solito un atto semplice, che intima di pagare entro 5 giorni) e poi può procedere con l’esecuzione forzata. Se invece ha già avviato esecuzioni entro l’anno, non serve l’intimazione (e se un pignoramento era iniziato, proseguirà fino a conclusione).

In sintesi, tempistiche chiave per il debitore: – 0 giorni: notifica dell’accertamento esecutivo. Da qui decorrono 60 giorni per pagare o impugnare. – 60 giorni: termine per evitare che l’atto diventi esecutivo (pagando, definendo o ricorrendo). Se ricorso pendente senza sospensione, l’atto può comunque essere affidato trascorsi ulteriori 30 giorni. – 90 giorni: (60+30) l’ente affida il carico al riscossore in mancanza di pagamento. – Affidamento + pochi giorni: l’AdER invia l’avviso di presa in carico (ma può iniziare da subito cautelari). – Affidamento + 180 giorni: periodo di sospensione delle esecuzioni (pignoramenti) se nessun pericolo: in questo lasso il debitore può ancora attivarsi per pagare, chiedere rateizzazione, o eventualmente beneficiare di misure come rottamazioni se previste. – Dopo 180 giorni: iniziano pignoramenti se il debitore è ancora inerte (fatti salvi i 5 giorni di intimazione se è passato un anno). – Dopo 1 anno: se nessuna esecuzione intrapresa, notifica intimazione e attesa 5 gg, poi esecuzione.

Va evidenziato che le misure cautelari possono essere adottate anche durante la sospensione di 180 giorni. In particolare, l’Agente della riscossione può iscrivere fermo amministrativo sui veicoli o ipoteca legale sugli immobili del debitore, in quanto azioni volte a garantire il credito, senza attendere la fine dei 180 giorni . Queste misure, pur non essendo espropriative in senso stretto, costituiscono forti pressioni: il fermo impedisce di utilizzare l’auto legalmente, l’ipoteca pregiudica la disponibilità del bene immobile.

Inoltre, se l’accertamento esecutivo diviene definitivo (ad esempio per mancato ricorso nei termini o esito negativo del giudizio), la sospensione di 180 giorni non opera più. Lo stesso vale se ci si trova a recuperare somme relative a una decadenza da rateazione precedente: in tali casi la legge esclude la sospensione, autorizzando il concessionario a procedere immediatamente. Ciò è logico: se un contribuente aveva già ottenuto una dilazione e ne è decaduto, il nuovo atto di affidamento non gode del beneficio temporale.

Differenze tra accertamento esecutivo e cartella di pagamento

Per comprendere appieno il funzionamento dell’accertamento esecutivo, è utile raffrontarlo con la tradizionale cartella di pagamento.

  • La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agente della riscossione notifica al contribuente un ruolo esattoriale (un elenco di debiti fornito dall’ente creditore) . Essa contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni, e in caso di mancato pagamento l’Agente può procedere a fermo, ipoteca, pignoramento . La cartella segue normalmente un avviso di accertamento “semplice” (non esecutivo): prima l’Agenzia delle Entrate emette un avviso accertativo (impugnabile in 60 gg), se non pagato/annullato iscrive il debito a ruolo, e solo a quel punto l’AdER emette la cartella per riscuotere. Quindi il tempo tra accertamento e riscossione è maggiore (deve formarsi il ruolo e notificarsi la cartella).
  • L’accertamento esecutivo, invece, sostituisce la sequenza avviso + ruolo + cartella, unificando tutto nell’avviso stesso . Dopo 60 giorni l’ente trasmette direttamente il debito all’Agente, che non deve emettere una cartella ma solo, come visto, un avviso di presa in carico informativo. Per il debitore, quindi, non vi è una “doppia notifica” (accertamento e poi cartella): l’atto ricevuto è già il presupposto dell’esecuzione.

In termini di difesa: – La cartella è impugnabile solo per vizi propri (es. notifica nulla, prescrizione sopravvenuta, vizi del ruolo) e generalmente deriva da atti non contestati a monte; invece l’accertamento esecutivo è impugnabile nel merito davanti al giudice tributario (come qualsiasi avviso di accertamento) entro 60 giorni. Quindi il contribuente mantiene il diritto di difendersi integralmente sul merito della pretesa già al momento della notifica dell’atto esecutivo. – Se però il debitore non impugna l’accertamento esecutivo entro i termini, perderà la possibilità di contestare il merito (salvo rare eccezioni rimedi di opposizione all’esecuzione per questioni formali). Dunque la finestra di difesa è anticipata alla fase di accertamento.

Va aggiunto che la cartella di pagamento rimane in uso per molte fattispecie: ad esempio per i ruoli derivanti da controlli automatici delle dichiarazioni, per sanzioni amministrative, per contributi previdenziali iscritti a ruolo. Ma per le materie coperte dall’accertamento esecutivo, la cartella è destinata a scomparire (di fatto, per i tributi locali dal 2020 non si dovrebbero più emettere ingiunzioni per gli atti successivi, e per i tributi erariali già dal 2011 non si emettono cartelle post-accertamento se l’atto è di tipo esecutivo).

Avviso di presa in carico: ruolo e contenuto

Come accennato, quando un accertamento esecutivo non viene pagato entro i termini, l’ente creditore affida il recupero all’Agenzia Entrate-Riscossione, che invia una comunicazione denominata avviso di presa in carico. Vediamo meglio di cosa si tratta.

L’avviso di presa in carico è disciplinato in via amministrativa e rappresenta una prassi per trasparenza verso il contribuente. In pratica, è una lettera (cartacea o via email semplice) con cui l’AdER informa di aver ricevuto dall’ente il mandato di riscuotere le somme già richieste con l’accertamento esecutivo . È un documento distinto dall’accertamento esecutivo, che interviene in un momento successivo del procedimento, senza introdurre nuovi obblighi ma chiarendo la situazione .

Caratteristiche principali: – Natura informativa: come evidenziato nella Guida 2025 alla cartella di pagamento curata da Agenzia Entrate e AdER, l’avviso di presa in carico «non introduce nuovi termini o obblighi di pagamento, ma segnala l’avvio della fase di riscossione coattiva» . Dunque non c’è una scadenza di pagamento specifica in esso contenuta. – Modalità di invio: viene di regola inviato con raccomandata semplice (non AR) o posta elettronica non certificata . Ciò significa che il mancato recapito non inficia la procedura (non essendo atto perentorio) e potrebbe anche non essere ricevuto dal debitore. Ad esempio, se una raccomandata semplice va smarrita, l’AdER può comunque procedere oltre. – Indipendenza delle azioni esecutive: l’AdER può attivare fermo, ipoteca e (trascorsi 180 giorni, salvo urgenza) pignoramento indipendentemente dall’avviso di presa in carico, anche se il contribuente non lo ha mai ricevuto . Infatti la legge non vincola l’inizio delle procedure a questa comunicazione. Il suo scopo è meramente di trasparenza e di aiutare il contribuente a capire come regolarizzare. – Contenuto informativo: nella prima pagina l’avviso riepiloga i dati essenziali dell’accertamento esecutivo originario: generalità del debitore, ente creditore, data e numero di notifica dell’atto esecutivo, importo dovuto (comprensivo di interessi maturati fino a quel momento) e chi ha notificato l’atto . Viene inoltre riportato un numero di riferimento interno (in alto a sinistra, simile al numero di una cartella) che serve al contribuente per identificare quel debito sul portale dell’AdER o presso i suoi sportelli . Questo codice univoco sarà utile per effettuare pagamenti, presentare eventuali richieste di rateizzazione, sospensione, ecc. – Istruzioni per il debitore: le pagine successive dell’avviso forniscono istruzioni pratiche: modalità di pagamento (allegando i bollettini PagoPA per saldare l’importo), come chiedere la rateizzazione o presentare eventuali istanze (ad esempio domanda di sospensione legale se il debito è contestato o già pagato all’ente creditore), nonché i contatti utili . In particolare, sono indicati il numero del call center (060101), i servizi online del sito AdER e dell’app “Equiclick”, e le procedure per prenotare appuntamenti (in presenza o da remoto) . Inoltre, per chiarimenti sul merito del debito (ad esempio se il contribuente ritiene l’accertamento errato), l’avviso suggerisce di rivolgersi direttamente all’ente creditore, dato che AdER si occupa solo della riscossione e non può annullare o modificare l’atto originario . – Privacy e allegati: in chiusura l’avviso contiene l’informativa privacy e i moduli di pagamento PagoPA (simili a quelli di una cartella), per consentire al debitore di pagare facilmente quanto dovuto .

In definitiva, l’avviso di presa in carico è pensato per “traghettare” il contribuente dall’ente creditore all’agente della riscossione, chiarendo cosa succede dopo la notifica dell’accertamento esecutivo. Non tutti i debitori infatti sono consapevoli che, non pagando un avviso di accertamento, questo verrà passato all’esattore statale: l’avviso serve proprio a colmare questo gap informativo. Tuttavia, occorre ribadire, non è un nuovo avviso di pagamento con termini perentori: se, per qualsiasi ragione, l’AdER non lo inviasse o il debitore non lo ricevesse, la procedura di riscossione andrebbe avanti comunque.

Nota pratica: se hai ricevuto un avviso di presa in carico, significa che sei ormai nella fase della riscossione coattiva. A quel punto puoi: – Pagare l’importo (magari utilizzando i moduli allegati). – Oppure chiedere una rateizzazione all’Agente della Riscossione (come vedremo nelle sezioni successive, questo sospenderà le azioni esecutive). – Oppure, se ritieni il debito non dovuto e sei ancora in tempo, valutare ricorso (ma probabilmente i 60 giorni saranno già scaduti: potresti eventualmente aver impugnato e nel frattempo l’ente ha affidato ugualmente il carico se non c’era sospensione). – In casi particolari, se pensi che il debito sia stato erroneamente iscritto perché già pagato o annullato, puoi presentare all’AdER una istanza di sospensione legale allegando la prova (ad esempio quietanza di pagamento o provvedimento di sgravio dell’ente). L’AdER sospenderà le azioni e girerà la pratica all’ente per le verifiche.

Riassumendo i concetti di questa sezione in una tabella riepilogativa:

VoceDescrizione / contenuto essenziale
Accertamento esecutivoAtto emesso dall’ente creditore (Agenzia Entrate, Comune, INPS, etc.) contenente l’intimazione di pagamento. Se il debitore non paga né impugna, l’atto diventa titolo esecutivo e dopo 60 giorni (più ulteriori 30) il credito è affidato direttamente all’Agente della riscossione, senza bisogno di cartella .
Avviso di presa in caricoComunicazione informativa inviata dall’Agente della riscossione per avvisare che ha preso in carico le somme dell’accertamento esecutivo . Non contiene nuove scadenze di pagamento, è spedito con raccomandata semplice/email e non condiziona le azioni di recupero (che possono essere avviate indipendentemente dalla sua ricezione) . Serve a indicare modalità di pagamento, opzioni di rateizzazione, contatti utili e codice pratica.
Cartella di pagamentoTradizionale atto di riscossione notificato dall’AdER su un ruolo fornitogli dall’ente creditore. Intima il pagamento entro 60 gg e, se ignorata, legittima l’AdER ad avviare esecuzioni (fermo, ipoteca, pignoramento) . Nell’ambito coperto dagli accertamenti esecutivi, la cartella è stata sostituita da questi ultimi (non serve più emitirla) . Resta utilizzata per altre tipologie di debiti (multe CdS, ruoli da controlli automatici, ecc.).
Azioni dopo la notificaEntro 60 gg: pagamento integrale (eventualmente con sanzioni ridotte se acquiescenza) oppure ricorso (con possibilità di chiedere sospensione al giudice). Dopo 60 gg senza pagamento/ricorso: l’ente affida all’AdER; il debitore può ancora chiedere rateizzazione all’AdER o pagare spontaneamente.
Conseguenze mancato pagamentoAffidamento all’AdER, invio di avviso presa in carico. Misure cautelari possibili subito (fermo, ipoteca). Misure esecutive (pignoramenti) avviabili dopo 180 giorni dall’affidamento, salvo casi di urgenza . Se rischio fondato, AdER può agire prima (anche subito dopo 60 gg) . In ogni caso, se trascorre 1 anno dalla notifica senza pignoramento, AdER deve notificare intimazione 5 giorni ex art. 50 DPR 602/73 prima di procedere .

La dilazione del debito (rateizzazione): principi generali

Affrontato il tema dell’accertamento esecutivo, passiamo ora al cuore di questa guida dal punto di vista del debitore: come ottenere la dilazione del debito, ossia un pagamento rateale. La rateizzazione è spesso la salvezza per chi non può versare in un’unica soluzione importi magari molto elevati, e consente di evitare le azioni esecutive mantenendosi in regola con i pagamenti delle rate concordate. È quindi fondamentale capire quando e a chi chiedere la dilazione, a seconda dello stato del proprio debito:

  • Se il debito è già affidato all’Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione), ad esempio perché si è ricevuta una cartella di pagamento o un avviso di presa in carico da accertamento esecutivo non pagato, allora la rateizzazione va chiesta all’Agente della riscossione stesso. Questa è la situazione più comune quando si parla di rateazione delle cartelle esattoriali. Approfondiremo a breve le regole, recentemente aggiornate, che disciplinano tali richieste (DPR 602/1973, art. 19, come modificato, e attuazione del D.Lgs. 110/2024 in vigore dal 2025).
  • Se il debito è ancora in fase “amministrativa” presso l’ente creditore (non ancora passato a ruolo/riscossione coattiva), è talvolta possibile chiedere una dilazione direttamente all’ente. Questo accade ad esempio per:
  • Debiti tributari emergenti da istituti deflativi: se abbiamo un avviso di accertamento ma intendiamo evitarne la fase coattiva, possiamo concludere un accertamento con adesione o fare acquiescenza all’atto, e in quel contesto pagare a rate secondo regole proprie (di solito rate trimestrali fino a un massimo definito dalla legge). L’Agenzia delle Entrate, infatti, consente di dilazionare gli importi derivanti da adesione o acquiescenza (art. 8 D.Lgs. 218/1997) con un numero di rate limitato (fino a 8 rate trimestrali, elevabili a 16 per importi sopra 50.000 €, e in casi particolari – definizione agevolata – anche 20 rate) . Queste rate sono concesse dall’Agenzia delle Entrate stessa, non da AdER, in quanto l’atto non arriva mai alla riscossione coattiva se il contribuente si attiva subito per definirlo.
  • Avvisi bonari e somme da controllo automatico/formale: quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità (c.d. “avviso bonario” ex art. 36-bis DPR 600/1973 o 54-bis DPR 633/1972) – tipicamente un esito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni – egli può pagare in forma ridotta e dilazionata direttamente all’Agenzia delle Entrate. La legge consente in tali casi fino a 8 rate trimestrali se l’importo è ≤ €5.000, e fino a 20 rate trimestrali se > €5.000 (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997). Questa non è propriamente una rateazione “esattoriale”, ma una dilazione amministrativa accordata dall’ente prima di iscrivere a ruolo. Se il contribuente rispetta questo piano, evita del tutto la cartella. Esempio: Mario riceve un avviso bonario da liquidazione 730 con €3.000 da versare; può chiedere di pagare in 8 rate da €375 cadauna (trimestrali), versando la prima nei 30 giorni successivi, così evita sanzioni piene e future iscrizioni a ruolo.
  • Contributi previdenziali dovuti all’INPS/INAIL non ancora in riscossione: come vedremo nel dettaglio, dal 2025 il quadro normativo consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di chiedere direttamente all’INPS (o INAIL) una dilazione “lunga” fino a 60 mesi per i contributi scaduti non ancora affidati all’Agente della riscossione . Si tratta di una novità significativa introdotta dalla L. 203/2024 (c.d. “Collegato lavoro”) e dal Decreto interministeriale 24/10/2025, che sposta in capo agli enti previdenziali la gestione di queste rateazioni amministrative prolungate . In precedenza, l’INPS poteva rateizzare al massimo 24 mesi (2 anni) in autonomia, e per piani più lunghi (fino a 36 o 60 mesi) era necessaria un’autorizzazione del Ministero del Lavoro ex art. 116, c.17, L. 388/2000 . Dal 2025 questa procedura è stata semplificata: l’INPS/INAIL può concedere direttamente fino a 5 anni, secondo criteri che andremo a spiegare.
  • Tributi locali in fase di accertamento esecutivo: i Comuni e gli altri enti locali, quando notificano un accertamento esecutivo, spesso disciplinano nei loro regolamenti la possibilità per il debitore di chiedere una rateizzazione prima che il debito venga eventualmente passato al concessionario (che potrebbe essere l’AdER o altro agente). In base alla L. 160/2019, commi 796-801, i Comuni devono prevedere nei loro regolamenti modalità per concedere rateizzazioni agli importi degli accertamenti esecutivi, con una serie di vincoli (durata massima almeno 36 rate per debiti > €6.000, etc.) . Questo significa che, ad esempio, se un Comune notifica un accertamento IMU di €10.000, il contribuente può rivolgersi entro il termine indicato (spesso coincide con i 60 giorni, o un termine regolamentare) e chiedere una dilazione secondo le regole comunali. Se il Comune accoglie la richiesta, il piano di rate ferma le azioni di riscossione. Qualora invece il debitore non chieda o non ottenga la dilazione in sede comunale e l’atto passi all’AdER, sarà ancora possibile chiedere a quest’ultima la rateazione, ma a quel punto varranno le regole delle cartelle esattoriali (che potrebbero differire leggermente).

Come si vede, il panorama è variegato. In linea generale, è sempre meglio cercare di dilazionare il debito il prima possibile nel ciclo di vita del procedimento: – Se riesco a ottenere una rateazione in fase amministrativa (prima della riscossione coattiva), evito costi aggiuntivi (aggio di riscossione, spese di notifica della cartella, ecc.) e complicazioni. – Se arrivo alla fase esattoriale, posso comunque rateizzare, ma a quel punto sul debito si aggiungono gli oneri di riscossione (3%–6% a seconda del ritardo, come vedremo) e eventuali interessi di mora più elevati.

In qualsiasi fase, la dilazione è concessa solo in presenza di una temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria del debitore a pagare in unica soluzione. Questo principio è enunciato nella normativa (ad esempio nell’art. 19 DPR 602/1973 per le cartelle e negli analoghi regolamenti per i comuni) e serve a evitare che soggetti ben in grado di pagare subito usufruiscano indebitamente del pagamento dilazionato. In pratica però, per importi non enormi, la semplice istanza del contribuente è sufficiente (“a semplice richiesta”) fino a certe soglie, mentre per importi più alti o rateazioni più lunghe è necessario documentare la difficoltà economica, come dettagliato più avanti .

Esaminiamo dunque i vari ambiti di rateizzazione, partendo dalle cartelle esattoriali e avvisi esecutivi affidati all’AdER (che seguono regole nazionali uniformi), per poi passare alle dilazioni in ambito locale e a quelle in ambito previdenziale (INPS).

Rateizzazione presso l’Agenzia Entrate-Riscossione (cartelle e avvisi esecutivi)

La rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo (ossia delle cartelle di pagamento, nonché dei crediti derivanti da accertamenti esecutivi affidati all’AdER) è disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale articolo è stato oggetto di numerose modifiche negli ultimi anni, specialmente a seguito della pandemia Covid-19 e, da ultimo, con il Decreto Legislativo 8 agosto 2023, n. 110 (attuativo della delega fiscale) che ha introdotto importanti novità operative a partire dal 1° gennaio 2025 .

Di seguito analizzeremo: – Condizioni e requisiti per ottenere la rateazione “ordinaria” (a semplice richiesta) e quella “straordinaria” (su comprovata difficoltà). – Numero di rate concedibili e recenti aumenti della durata massima. – Soglie di importo e necessità di documentazione finanziaria. – Procedura di richiesta e obblighi durante la rateazione. – Decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di alcune rate. – Effetti su fermi, ipoteche ed esecuzioni una volta concessa la dilazione. – Casi particolari: proroga di piani in essere, nuova chance per decaduti ante 2022, ecc.

Requisiti per la rateizzazione “ordinaria” (fino a soglia di importo)

La normativa distingue due tipi di dilazione: – Rateazione ordinaria (a semplice richiesta): concessa di diritto al contribuente che la chiede, senza bisogno di provare lo stato di difficoltà economica, purché il debito rientri entro certi limiti. – Rateazione straordinaria (con documentazione): concessa solo se si prova la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, e permette piani più lunghi o su importi maggiori.

Fino al 2024, la distinzione era principalmente basata sull’importo totale del debito a ruolo: – Debiti fino a €60.000: rateazione concessa a semplice richiesta, fino a 72 rate mensili (6 anni) . – Debiti oltre €60.000: richiesta documentata, e l’AdER valutava la capacità di pagamento in base a parametri (per persone fisiche l’ISEE, per imprese indice di liquidità e altri indicatori) per concedere fino a 72 rate ordinarie o, in casi di grave difficoltà, fino a 120 rate (10 anni) .

Novità dal 2025: Il Decreto Legislativo n. 110/2024 (in vigore dal 1/1/2025) ha innalzato il numero massimo di rate ottenibili a semplice richiesta e ha ridefinito progressivamente le soglie temporali . In particolare: – Rimane il limite di importo di €120.000 fino al quale la domanda è considerata “a semplice richiesta”. Già nel 2022 il limite era stato alzato da 60 mila a 120 mila euro (DL 146/2021 convertito, art. 3 c.1) per facilitare l’accesso . – Per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2025, l’AdER concede automaticamente fino a: – 84 rate mensili (7 anni) se la richiesta è presentata negli anni 2025 e 2026 . – 96 rate mensili (8 anni) per le richieste nel 2027 e 2028 . – 108 rate mensili (9 anni) per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029 in poi .

Questo significa che il vecchio tetto di 72 rate è stato esteso in modo graduale nel tempo: inizialmente a 84, poi 96, etc., avvicinandosi al massimo di 120. Lo scopo dichiarato è “riordinare il sistema della riscossione” offrendo piani più lunghi di default .

  • L’importo minimo di ogni rata rimane €50 (non si può avere una rata inferiore a questa soglia, per evitare rateizzazioni eccessivamente frazionate) .

Dunque, oggi (biennio 2025-2026), un contribuente con debiti fino a €120.000 può ottenere fino a 84 rate mensili a semplice richiesta . Esempio: Debito di €24.000 da cartelle; si può chiedere 84 rate da circa €285 l’una (più interessi). Nel 2027 lo stesso debito potrebbe essere dilazionato fino a 96 mesi.

Rateazione “straordinaria” e documentazione della difficoltà

Se il contribuente ha bisogno di un numero di rate maggiore rispetto alla soglia ordinaria, oppure se l’importo totale supera €120.000, entra in gioco la rateazione su richiesta documentata.

Secondo la normativa vigente: – Per debiti oltre €120.000: è sempre necessaria la documentazione che provi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria . L’AdER, verificati i requisiti, può concedere la rateazione fino a 120 rate (il massimo assoluto consentito dalla legge) . Non c’è un automatismo: deve risultare che il contribuente non può sostenere il pagamento neanche con 84 rate e necessita di allungare il piano. – Per debiti fino a €120.000 ma con numero di rate richieste superiore all’ordinario (es. uno chiede 100 rate su un debito da €100k): anche in questo caso occorre la documentazione della difficoltà . In altre parole, anche sotto la soglia, se vuoi più di 84 rate (nel 2025-26), devi motivare con dati la tua richiesta.

Il Decreto n. 110/2024 ha previsto che, per le domande presentate dal 2025, l’AdER possa concedere, a seguito di istruttoria: – Da 85 fino a 120 rate per richieste 2025-2026 (cioè il minimo in caso di richiesta “documentata” parte da 85 rate, perché sotto quel numero sarebbe rientrata nell’automatismo) . – Da 97 fino a 120 rate per richieste 2027-2028 . – Da 109 fino a 120 rate per richieste dal 2029 in avanti .

In pratica, se un contribuente necessita di un piano straordinario, oggi potrà avere da 85 rate in su (fino a 120) a seconda di quanto risulta sostenibile e necessario. Va notato che la formulazione “da 85 a 120” implica che non verranno più concesse rateazioni “documentate” più brevi di 85 rate nel 2025-26 – perché quelle fino a 84 sono coperte dall’istanza semplice. Questo per evitare che chi ha capacità di stare entro 7 anni debba comunque produrre documenti: se stai così male da dover chiedere il piano straordinario, si presume ti serva almeno qualche rata in più rispetto al piano ordinario.

Criteri di valutazione della difficoltà: la legge e i provvedimenti attuativi indicano come l’AdER deve giudicare la situazione: – Persone fisiche: si guarda all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare . Quindi ad esempio un individuo con ISEE modesto rispetto al debito potrà ottenere l’ok. – Soggetti diversi (società, ditte): si valuta l’indice di liquidità dell’impresa e il rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione, nonché il valore della produzione . In pratica, parametri di bilancio che segnalino difficoltà di liquidità. – Condomìni: caso peculiare, si utilizza l’Indice Beta (un parametro introdotto per i condomini, probabilmente legato a spese e morosità) . – Eventi eccezionali: un decreto del MEF (27/12/2024) ha previsto criteri speciali per chi è colpito da calamità naturali, eventi atmosferici gravi, incendi, che abbiano reso inagibile l’unico immobile ad uso abitativo: in tal caso, invece dei soliti documenti economici, è sufficiente presentare la certificazione di inagibilità rilasciata dal Comune (non oltre 6 mesi prima della domanda) . Questa viene considerata prova sufficiente di una condizione di difficoltà temporanea, tale da giustificare la rateazione straordinaria.

Se la domanda documentata viene accettata, l’Agente della riscossione stabilirà il numero di rate concessione (tra un minimo e un massimo come sopra) in base ai parametri. Tipicamente: – Più grave è la difficoltà (ISEE molto basso rispetto al debito, o indice di liquidità scarso), più lungo potrà essere il piano, avvicinandosi alle 120 rate. – Esistono formule specifiche (non pubbliche dettagliatamente) con cui l’AdER calcola quante rate concedere, per assicurare che l’importo di ciascuna rata sia “sostenibile” in relazione al reddito disponibile. Ad esempio, per le persone fisiche storicamente si confrontava l’importo rata con il reddito mensile disponibile, per le imprese c’era una formula con liquidità e debito. – In nessun caso comunque si può superare le 120 mensilità (10 anni). E come detto, l’importo di ciascuna rata deve essere almeno €50.

Esempio pratico: Un imprenditore ha debiti con AdER per €500.000. A semplice richiesta, fino a €120k avrebbe 84 rate, ma qui l’importo è ben maggiore di 120k quindi serve documentare. Poniamo che l’impresa abbia avuto un crollo di fatturato ed evidenzia un indice di liquidità basso; l’AdER potrebbe concedere, ad esempio, 120 rate (il massimo, 10 anni), con rate da circa €4.167 + interessi, se ritiene che solo spalmando in 10 anni il debitore può farcela. Se invece l’impresa non è messa malissimo, potrebbe ottenere “solo” ad es. 90 rate (7,5 anni). Sarà cura del debitore comunque chiedere il massimo se ne ha bisogno.

Soglie e garanzie sui grandi importi

In passato, per debiti molto elevati, era richiesta la presentazione di garanzie (fideiussione) per concedere rateazioni superiori a 72 rate, ma attualmente la normativa non prevede più l’obbligo generalizzato di garanzia per la dilazione straordinaria. L’AdER può tuttavia valutarla caso per caso (specie per importi milionari) o può iscrivere ipoteca sui beni in via cautelare a tutela del credito mentre decorre il piano . Con la riforma, l’enfasi è più sulla dimostrazione della difficoltà economica che sull’offerta di garanzie reali. Va segnalato che: – Se un contribuente è in regola con le rate, l’Agente della riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche . Questo è stabilito espressamente: ottenere la rateazione blocca le misure cautelari future, a meno di decadenza. – Già con la domanda di rateazione (e nelle more dell’istruttoria) l’AdER normalmente sospende le azioni esecutive avviate o in procinto di avviarsi. Infatti “con la richiesta di rateizzazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non procede ad iscrivere nuovi fermi o ipoteche, né attiva nuove procedure esecutive” finché il contribuente paga regolarmente . Questo offre un’immediata boccata d’ossigeno al debitore. – Tuttavia, come chiarito anche dal MEF, rimangono ferme le procedure già avviate al momento in cui viene concessa la rateazione . Cioè, se un pignoramento era già iniziato prima della concessione del piano, non viene automaticamente annullato (a meno che intervengano i pagamenti, vedi oltre). Ad esempio, se c’era un fermo auto iscritto, rimane iscritto finché non si paga tutto (ma il debitore potrebbe chiedere la sospensione del fermo dopo aver pagato una parte significativa, a discrezione). – Caso particolare: la norma (art. 19 co. 1-quater DPR 602) prevedeva che per debiti oltre 60.000 € si dovesse attestare tramite documenti l’impossibilità di pagare subito. Con la soglia a 120k, e gli importi superiori, di fatto tutti i debiti sopra 120k richiedono documenti. Non c’è più un discorso di “garanzia obbligatoria” ma l’AdER potrebbe, su debiti giganteschi, subordinare la concessione a un atto di ipoteca volontaria o altra garanzia, sebbene non sia codificato.

In pratica, anche un soggetto con “cartelle milionarie” può accedere alla rateazione, ottenendo fino a 120 rate se giustifica la propria situazione. Per importi eccezionali, è possibile che l’Agente valuti con maggior rigore (ad esempio chiedendo bilanci dettagliati, piani industriali, etc.), ma la legge non esclude nessuno a priori dalla dilazione. Lo scopo, come evidenziato, è favorire la regolarizzazione e privilegiare la continuità aziendale rispetto all’incasso immediato ma magari infruttuoso . Non dimentichiamo che durante un piano di 10 anni il debitore deve anche restare corrente con i nuovi obblighi: per le imprese, se continuano ad accumulare debiti mentre pagano le rate, l’AdER potrebbe revocare il piano (lo approfondiamo parlando di decadenza e revoca).

Procedura per la richiesta e gestione della rateazione AdER

Come chiedere la dilazione: La domanda di rateizzazione all’Agente della riscossione può essere presentata: – Online, tramite l’area riservata sul sito di Agenzia Entrate-Riscossione (accesso con SPID/CIE) o tramite il servizio specifico “Rateizza adesso” disponibile sul sito per i debiti fino a un certo importo. – Oppure tramite PEC/email inviando i moduli predisposti (scaricabili dal sito AdER) agli indirizzi indicati per territorio. – Oppure ancora allo sportello fisico (su appuntamento, prenotabile online o via call center, perché AdER ha abolito le code libere).

Per debiti entro €120.000, la richiesta è molto semplice: basta indicare le cartelle/avvisi che si vogliono rateizzare (elencandone i numeri identificativi) e dichiarare di versare in temporanea difficoltà. Non occorre allegare alcun documento patrimoniale. L’Agente concede automaticamente il numero di rate massimo consentito (salvo che il debitore possa scegliere di chiedere meno rate, ad esempio potrebbe preferire 60 rate invece di 84 per pagar meno interessi). In genere, se non specificato diversamente, AdER applica il massimo numero di rate ammissibili.

Per debiti superiori a €120.000 o richieste di rate straordinarie, occorrerà allegare la documentazione probatoria richiesta. Tipicamente: – Persone fisiche: modello ISEE aggiornato. – Ditte individuali/persone giuridiche: ultimi bilanci depositati o dichiarazioni fiscali, indicatori contabili, visura CCIAA, e un modulo con gli indici (che AdER mette a disposizione) calcolati dall’istante. – Se calamità naturali: certificato di inagibilità del Comune, come detto. – In tutti i casi, un documento di identità e delega se la pratica è presentata dal consulente.

Esito e perfezionamento: L’Agente comunica l’accoglimento con un provvedimento (via PEC o raccomandata), indicante l’accoglimento, il numero di rate concesse e l’importo di ciascuna. Vengono allegati i bollettini per pagare le rate. La rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata entro la scadenza indicata . Infatti, il pagamento della prima rata è decisivo: – Se il debitore paga la prima rata nei termini, il piano entra in vigore e eventuali procedure esecutive già avviate vengono estinte, a condizione che non siano giunte a uno stadio avanzato . Ciò è molto importante: ad esempio, se c’era un pignoramento in corso su un conto corrente, pagando la prima rata prima che la somma pignorata sia assegnata, il pignoramento dovrebbe cessare . Nello specifico, la norma (e le direttive AdER) prevedono che pagando la prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono se non si è ancora tenuto l’incanto con esito positivo, non è stata presentata istanza di assegnazione, il terzo pignorato (es. banca) non ha già versato le somme o non c’è già un provvedimento di assegnazione del giudice . In parole povere: se il pignoramento non ha ancora prodotto risultato finale, si ferma tutto; se invece, ad esempio, l’asta di un immobile pignorato è già avvenuta con aggiudicazione, allora è troppo tardi. – Se il debitore NON paga la prima rata entro il termine (di solito 30 giorni dall’accoglimento, ma la comunicazione lo specifica), la rateazione decade ancor prima di iniziare e le procedure riprendono come se niente fosse. Quindi è essenziale versare puntualmente la prima rata.

Durante la vita del piano, le rate successive hanno scadenza mensile, generalmente ultimo giorno del mese (la data è indicata nell’atto di accoglimento). È possibile richiedere l’addebito diretto su conto corrente (RID) per comodità e per evitare ritardi.

Interessi sulle rate: le somme dilazionate sono gravate degli interessi di dilazione, calcolati dal giorno successivo alla notifica della cartella/accertamento esecutivo. Il tasso di interesse è fissato periodicamente con decreto del MEF. Attualmente (2025) il tasso di interesse di dilazione in riscossione è attorno al 3-4% annuo (ad esempio per il 2023 era il 3,5%). In aggiunta, se il pagamento è effettuato oltre i 60 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo, si applicano anche gli interessi di mora sulle somme rateizzate (che però coincidono con gli interessi di dilazione, essendo quelli previsti dall’art. 21 DPR 602/73 per le iscrizioni a ruolo). In sintesi, pagare a rate comporta un costo in interessi, ma certamente inferiore alle sanzioni e agli interessi di mora che maturerebbero in caso di mancato pagamento.

Competenze di riscossione: inoltre, sulle somme in cartella l’Agente aveva già caricato l’aggio (oggi ribattezzato oneri di riscossione): il 3% se paghi entro 60 gg dalla notifica, altrimenti il 6% oltre i 60 gg . Quindi se stai rateizzando dopo i 60 giorni, è incluso un 6% di oneri (fino max €600 per cartella). Questi costi sono di fatto “fissi” e non dipendono dalla rateazione, ma è bene saperlo: una parte delle prime rate andrà a coprire anche questi oneri oltre al tributo. Le spese di notifica e altri costi di esecuzione eventualmente sostenuti restano a carico del debitore e diluiti nel piano .

Effetti sul DURC: per imprenditori e professionisti, avere un debito con INPS/INAIL o Fisco può comportare l’irregolarità contributiva. Tuttavia, se il debitore ha ottenuto e sta rispettando una rateizzazione con AdER, egli viene considerato in regola ai fini del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) e delle certificazioni di regolarità fiscale, limitatamente ai debiti oggetto di rateazione. Questo principio è sancito da varie norme (es. art. 3 DL 146/2021 per il DURC) ed è fondamentale per chi partecipa ad appalti: la rateizzazione consente di “congelare” l’irregolarità, purché si rispettino le scadenze.

Proroga dei piani di rateazione e gestione di più dilazioni

La legge consente, in alcune circostanze, di prorogare un piano di rateazione già in corso, se la situazione economica del debitore peggiora. Ad esempio, un contribuente aveva ottenuto 60 rate, ma dopo un anno sopravviene un ulteriore calo del reddito; può chiedere di allungare il piano fino al numero massimo consentito (es. portare da 60 a 84 rate, o da 84 a 120) presentando la relativa documentazione (ISEE, ecc.). Il D.Lgs. 110/2024 ha ribadito questa possibilità: “il contribuente che non è decaduto dalla rateizzazione ma vede peggiorare la propria situazione può chiedere un prolungamento del piano” . Si deve allegare l’ISEE o altri documenti, a prescindere se la rateazione originaria fosse semplice o documentata . In sostanza, è una rinegoziazione: se mi accorgo che non riesco a star dietro alle rate pattuite, meglio chiedere un’estensione prima di iniziare a saltare pagamenti. L’AdER valuterà e potrà concedere ad esempio di passare da 6 a 10 anni, riducendo l’importo mensile.

Un debitore può avere più piani di rateazione contemporaneamente, purché su carichi diversi. Infatti, la rateazione si concede su “uno o più carichi” specifici, che il contribuente indica. Se successivamente riceve altre cartelle, potrà chiedere una nuova rateazione anche per quelle (o aggiungerle a quella esistente se preferisce unificare, tecnicamente è possibile fare un’unica richiesta su tutto il debito accumulato). Non esiste un limite al numero di dilazioni attive, ma attenzione: l’AdER valuta la situazione economica in modo cumulativo. Se hai già un piano e chiedi un secondo, dovrai comunque essere in regola col primo e dimostrare di poter sostenere anche il secondo.

Recentemente, l’AdER ha implementato funzionalità per simulare la rateazione: sul suo portale c’è un simulatore dove, inserendo l’importo dovuto, puoi vedere quante rate puoi avere e l’ammontare indicativo delle stesse, con e senza proroga.

Decadenza dalla rateizzazione e nuove possibilità per i decaduti

La decadenza è la perdita del beneficio della dilazione a seguito del mancato pagamento di un certo numero di rate. Una volta decaduto, tutto il residuo debito diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione e l’Agente può riprendere/intraprendere le azioni di recupero sospese.

Le regole sulla decadenza sono cambiate più volte: – Prima del 2020, la decadenza scattava con il mancato pagamento di 5 rate mensili anche non consecutive (quindi la sesta rata non pagata, anche se magari avevi saltato la 2ª, 4ª, 7ª, 10ª e 13ª, ad esempio, comportava decadenza). – Durante l’emergenza Covid, per alleviare la situazione, il DL 34/2020 e successivi hanno temporaneamente allentato il criterio: – Piani in essere all’8 marzo 2020: decadenza solo dopo 18 rate non pagate . – Piani concessi dopo l’8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021: decadenza dopo 10 rate non pagate . – Piani richiesti dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022: decadenza dopo 5 rate non pagate (si tornava alla norma ordinaria) . – Piani richiesti dal 16 luglio 2022 in poi: decadenza dopo 8 rate non pagate .

Quest’ultimo cambiamento (8 rate) è stato introdotto con DL 50/2022 convertito, e costituisce la regola attuale: oggi chi chiede una rateazione decade se omette il pagamento di 8 rate, anche non consecutive . È un criterio intermedio: meno rigido di 5, ma non largo come 10.

Attenzione: non consecutive significa che anche salti alterni contano. L’AdER comunque considererà il numero totale di rate scadute e non versate.

Effetti della decadenza: – L’importo residuo diventa immediatamente esigibile per intero . – Se la decadenza riguarda un accertamento esecutivo o cartella, l’AdER può procedere subito al pignoramento (ricordiamo che per i debiti da rateazione decaduta non si applica la sospensione di 180 giorni). – Inoltre, se il debitore ha altri piani su carichi diversi e li mantiene regolari, quelli restano validi; la decadenza di un piano non preclude di chiedere rateazione per altri debiti diversi da quelli coperti dal piano decaduto .

Riammissione dei decaduti: Una questione cruciale è: se decado da un piano, posso chiedere una nuova rateazione sullo stesso debito? La legge attualmente (art. 19 DPR 602 come modificato) prevede che: – Per i piani richiesti fino al 15 luglio 2022, in caso di decadenza il debitore può comunque ottenere una nuova rateizzazione del medesimo carico, ma solo a condizione di aver saldato tutte le rate scadute del precedente piano al momento della nuova domanda . In pratica, devi metterti in pari con quanto non avevi pagato. Se lo fai, AdER ti concede un nuovo piano sul residuo, con numero di rate pari a quelle che mancavano alla fine del vecchio piano . Ad esempio: avevi 60 rate, ne hai pagate 30, poi sei decaduto perché ne hai saltate 8; se vuoi essere riammesso, devi pagare quelle 8 (più eventuali altre scadute) e poi puoi avere un nuovo piano per le restanti 30 rate non ancora scadute. Questa disposizione ha offerto una seconda chance a molti contribuenti nel periodo post-Covid. – Per i piani richiesti dal 16 luglio 2022 in poi, la normativa è diventata più severa: il carico oggetto di decadenza non può essere più rateizzato . Significa che se oggi chiedi un piano e poi decadi, su quel debito non avrai una terza possibilità ordinaria. Dovrai pagarlo integralmente o sperare in misure straordinarie (come condoni, sanatorie future) oppure valutarne la prescrizione nel lungo termine. Questa regola è pensata per responsabilizzare: con 8 rate di tolleranza, non pagarne così tante è indice di insolvenza seria.

È importante segnalare che il legislatore negli ultimi anni ha di tanto in tanto previsto “rimessioni in termini” per i decaduti. Ad esempio, il DL 34/2019 (decreto Crescita) aveva previsto che chi era decaduto da rateazioni prima del 2018 poteva presentare nuova domanda entro il 31/12/2019 senza necessità di saldare gli arretrati. Oppure, la “Rottamazione-ter” ha permesso di includere debiti di rateazioni decadute in un saldo agevolato. Queste però sono misure straordinarie e una tantum. Al dicembre 2025, non risulta attiva alcuna finestra straordinaria di riammissione generalizzata, per cui valgono le regole sopra.

Consiglio al debitore: se sei in difficoltà e rischi di saltare una rata, non aspettare di saltarne 8! Rivolgiti all’AdER prima, per capire se puoi chiedere una proroga del piano (allungare le rate, come detto) o magari utilizzare risorse straordinarie (es. vendere un bene) per non perdere il beneficio. Decadere è molto pericoloso perché ti espone di colpo all’intero debito.

Caso particolare: la decadenza da una rateazione da accertamento con adesione o acquiescenza. Quelle rateazioni (ex art. 8 D.Lgs. 218/97) hanno regole proprie: in genere decadono se non paghi la prima rata nei termini o se non paghi due rate successive. E la decadenza lì comporta il fatto che l’adesione è annullata e l’atto originale diventa riscuotibile per intero, senza possibilità di altra dilazione in sede AdER (perché l’atto torna in vita con sanzioni piene). Tuttavia, di recente è stata introdotta una norma che consente la riammissione per chi era decaduto da rate da adesione/acquiescenza entro 2022, pagando il dovuto entro certi termini (cfr. L.197/2022). Questi sono aspetti molto specialistici: basti sapere che anche lì conviene non decadere.

Effetti della rateizzazione sulle procedure di riscossione

In sintesi, quando un debitore ottiene una rateizzazione con AdER: – Niente nuovi fermi/ipoteche/pignoramenti: l’Agente della riscossione non attiva nuove procedure coattive finché il contribuente è in regola con le rate . – Sospensione delle azioni in corso: la presentazione stessa della domanda sospende le nuove azioni; il pagamento della prima rata estingue le esecuzioni già iniziate (fermo, ipoteca, pignoramento) salvo stadi avanzati come evidenziato . In pratica, se ti hanno notificato un atto di pignoramento di crediti (es. verso terzi) e tu inizi a pagare a rate prima che quei crediti vengano assegnati, il pignoramento verrà revocato. Se invece il pignoramento ha già sortito effetto (es. la banca ha già riversato i soldi), quei soldi restano all’Erario. – Persistenza del debito ai fini amministrativi: è bene precisare che avere un piano di rate non significa che il debito scompare dalle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni. La Guida AdER sottolinea che la richiesta di rateizzazione non estingue lo stato di inadempienza verso la PA fino a completa estinzione del debito . Ciò vuol dire, ad esempio, che il tuo nome resta nel c.d. “Elenco dei Debitori” consultabile dagli enti (per verifica crediti vs debiti) finché non hai finito di pagare; oppure che se attendi un rimborso fiscale, questo potrebbe essere compensato con il debito rateizzato ancora non pagato (perché tecnicamente sei in debito). Di solito, comunque, finché rispetti la dilazione, non ti succede nulla di negativo: i rimborsi fiscali possono essere usati dall’Agenzia per saldare rate future eventualmente.

Ricapitolando le caratteristiche principali della rateizzazione AdER in una tabella:

CaratteristicaDescrizione
Importo sogliaFino a €120.000: richiesta a semplice istanza (nessuna prova) . Oltre €120.000: richiesta con documentazione (ISEE, indici) .
Rate “ordinarie”Istanze 2025-26: fino a 84 rate mensili su semplice richiesta ; Istanze 2027-28: fino 96; dal 2029: fino 108. Importo minimo rata €50 .
Rate “straordinarie”Possibili fino a 120 rate mensili se si documenta difficoltà: da 85 a 120 rate per richieste 2025-26 (97-120 per 2027-28, ecc.). Sempre richiesto documento se >84 rate o importo >120k . Valutazione su ISEE, indici finanziari, ecc. .
Interessi di dilazioneApplicati sulle somme rateizzate (tasso legale o determinato da MEF, ~3-4% annuo). Sulle somme in cartella già maturano interessi di mora dal 61° giorno dopo notifica , che confluiscono nelle rate.
DecadenzaSalto di 8 rate totali (non serve consecutive) comporta decadenza . Per piani concessi entro 15/07/2022, possibile riammissione pagando arretrati ; per piani dal 16/07/22 nessuna riammissione sullo stesso debito .
Effetti protettiviCon domanda di rateazione, AdER sospende nuove azioni . Con concessione piano e pagamento puntuale, nessun nuovo fermo/ipoteca . Prima rata pagata estingue procedure esecutive in corso (se non completate) . Debitore mantiene DURC fiscale regolare durante pagamento rate.
Proroga del pianoPossibile 1 volta se peggiora la situazione: si può chiedere di allungare il numero di rate (fino al massimo) con nuova istruttoria, prima di decadere .
Modalità richiestaOnline (sito AdER, area riservata o email PEC), o agli sportelli con moduli. Tempi di risposta rapidi per richieste automatiche, qualche settimana per istruttorie documentate. Pagamento prima rata perfeziona il piano.

Questa è la situazione per la riscossione nazionale (AdER), che copre la maggior parte dei casi (tributi erariali, molti tributi locali se affidati, contributi previdenziali se a ruolo, ecc.). Passiamo ora a considerare ciò che accade per quelle dilazioni gestite direttamente dagli enti creditori, ossia i Comuni e l’INPS, in virtù della loro autonomia/regolamentazione specifica.

Rateizzazione in ambito tributi locali (Comuni e altri enti locali)

Gli enti locali (Comuni, Province, etc.) hanno, come visto, adottato dal 2020 l’istituto dell’accertamento esecutivo anche per i loro tributi e alcune entrate patrimoniali . Contestualmente, la legge ha previsto che debbano garantire ai debitori la possibilità di ottenere pagamenti rateali su tali somme. La disciplina di riferimento è contenuta nei commi 796-801 dell’art. 1, L. 160/2019 , poi chiarita dalla Risoluzione MEF n. 3/DF del 2020 .

In sintesi: – La legge nazionale stabilisce dei paletti minimi che i Comuni devono rispettare quando deliberano sulle rateazioni, ma consente loro ampia autonomia regolamentare per disciplinare condizioni migliorative o dettagli procedurali . – L’unico limite inderogabile posto dalla L. 160/2019 è che i regolamenti locali prevedano una durata di dilazione di almeno 36 rate mensili (3 anni) per i debiti di importo superiore a €6.000 . Ciò vuol dire che nessun Comune può essere più restrittivo di così: se un contribuente deve, ad esempio, €10.000 di IMU, ha diritto a ottenere almeno 36 rate. Naturalmente l’ente può concederne di più (e molti lo fanno, fino a 72 in linea con la norma statale). – Per importi inferiori, la legge prevede una scala proporzionale di rate, che funge da standard minimo: – Debito oltre €100 fino a €500: massimo 4 rate . – Oltre €500 fino a €3.000: da 5 a 12 rate . – Oltre €3.000 fino a €6.000: da 13 a 24 rate . – Oltre €6.000 fino a €20.000: da 25 a 36 rate . – Oltre €20.000: da 37 a 72 rate .

Questo schema, riportato nel comma 796 L.160/2019, garantisce una certa proporzionalità: più è alto il debito, più lungo può essere il piano. Attenzione: quell’intervallo (es. “da X a Y rate”) implica che il Comune può modulare il numero di rate entro quei limiti in base alla situazione del contribuente. La norma infatti richiede che il debitore versi in “temporanea obiettiva difficoltà” e poi indica il range. Ad esempio, su un debito di €4.000 (fascia 3k-6k), il Comune potrebbe concedere 18 rate, o 24 se il caso è grave, ma non è obbligato a darne 24 se ritiene che 18 siano sufficienti in base al reddito del richiedente.

  • Il Comune può adottare un proprio regolamento che deroga a queste modalità, purché non vada sotto ai minimi di rate suddetti per i debiti > 6.000 € . Molti comuni ad esempio scelgono di semplificare e allinearsi alle regole AdER (72 rate massime), oppure di concedere più flessibilità. La potestà regolamentare in materia di entrate tributarie locali è ampia, come confermato dal MEF .
  • Quando chiedere la dilazione al Comune: tipicamente, la richiesta va presentata dopo la notifica dell’atto di accertamento esecutivo e prima che la riscossione coattiva venga attivata o affidata. Spesso gli stessi atti esecutivi locali contengono le istruzioni: ad esempio “il contribuente può chiedere rateazione entro 30 giorni dalla notifica” o simile, allegando l’istanza e i documenti reddituali se necessari. Alcuni comuni prevedono il termine di 60 giorni (coincidente con quello di ricorso) per presentare richiesta di rateazione.
  • Procedura locale: il debitore deve presentare istanza all’ufficio tributi dell’ente o al concessionario incaricato (se la riscossione anche in fase volontaria è affidata a una società esterna). Dovrà dichiarare la propria difficoltà e allegare documenti (ad esempio modelli ISEE per persone fisiche, bilanci per società, etc.) se richiesti. Su importi piccoli spesso basta la richiesta semplice, su importi grandi i regolamenti chiedono prove (come per AdER).
  • L’ente o il concessionario locale valutano e comunicano l’accoglimento con il piano di rate. Da notare che la legge locale consente una proroga del piano una sola volta in caso di comprovato peggioramento della situazione, per un ulteriore periodo fino al massimo di 72 rate totali (o il massimo previsto dal regolamento) .

Decadenza in ambito locale: i regolamenti locali devono prevedere la decadenza secondo la legge: – La decadenza avviene se il debitore omette il pagamento di 2 rate, anche non consecutive, nell’arco di 6 mesi , dopo un sollecito formale. Quindi qui la soglia è più severa: basta saltare due rate (non per forza consecutive, ma se ricadono in un periodo di sei mesi) per perdere la dilazione. In pratica, se hai rate mensili, non pagare gennaio e aprile potrebbe farti decadere perché hai due mancati pagamenti entro sei mesi. – Una volta decaduto, non puoi più rateizzare quell’importo e l’intero dovuto residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione . Anche qui c’è tolleranza zero: non risulta nelle norme locali la possibilità di riammissione pagando gli arretrati (salvo il Comune lo preveda autonomamente, ma sarebbe strano andare contro la norma). – Mentre in ambito AdER la soglia di tolleranza è stata ampliata, i comuni sono rimasti con la regola originaria stringente (2 rate). Questo riflette il fatto che spesso le rateazioni locali hanno durate minori e importi medi più bassi, quindi 2 rate possono già rappresentare diversi mesi di ritardo.

Effetti su misure cautelari/esecutive (locale): – Quando si presenta la domanda di rateazione, il Comune o concessionario può sospendere le azioni esecutive in corso. La legge dice però che restano efficaci le procedure esecutive già avviate al momento della concessione della rateazione . Significa che, ad esempio, se il Comune aveva già fatto un fermo auto prima di accogliere la domanda, quel fermo rimane finché non paghi tutto. Oppure se aveva iniziato un pignoramento dello stipendio, concederà magari il piano ma il pignoramento potrebbe rimanere in atto a garanzia (magari riducendo la quota). – Se la richiesta di rateazione non viene accolta o se successivamente decadi, allora il Comune/Agente può procedere subito con ipoteche e fermi (anzi, la legge specifica che può iscriverli se la richiesta è rigettata o in caso di decadenza) . Questo è un incentivo a rispettare i piani: sanno già che se li violi, scatta la “punizione” immediata. – Interessi e oneri: sui tributi locali accertati esecutivamente, decorso il termine di pagamento e fino alla data di pagamento effettivo, maturano interessi di mora al tasso legale (che il Comune può maggiorare fino a 2 punti) sulle somme dovute escluse sanzioni e interessi già contabilizzati . Quindi mentre rateizzi, il Comune ti applicherà interessi sulle quote di tributo non pagate. Inoltre, sono a carico i cosiddetti “oneri di riscossione”: in misura identica al nazionale, 3% se paghi entro 60 gg dall’esecutività, 6% oltre, con massimi di 300 e 600 € rispettivamente , più spese di notifica e eventuali spese di procedure cautelari/esecutive (compensi legali, spese di fermo, ecc.). Insomma, il quadro è analogo a quello AdER quanto a costi, solo che tali importi vanno nelle casse comunali o del concessionario locale.

Differenze con AdER: – AdER in questi anni ha beneficiato di normative emergenziali (18 rate, 10 rate di tolleranza, ecc.), i Comuni no, a meno che li abbiano recepiti spontaneamente. Quindi un debitore con debito locale aveva meno margine di ritardo. – Il Comune può comunque decidere politicamente di essere più clemente: alcuni comuni hanno deliberato durante il Covid di non far decadere immediatamente o di allungare i termini di pagamento. Ma formalmente la legge locale è quella suesposta. – Se il Comune affida la riscossione coattiva ad AdER dopo la scadenza dell’accertamento esecutivo (cioè se il contribuente non paga né chiede rate), allora la palla passa all’AdER e a quel punto la rateazione dovrà essere chiesta ad AdER, seguendo le regole nazionali. È importante capire questo: c’è un momento di cesura. Finché il debito è gestito dal Comune, si seguono le regole locali; se finisce all’AdER (magari dopo i 90 giorni), allora si applicano quelle AdER. Per esempio, se non hai chiesto rate al Comune e dopo 90 giorni il Comune iscrive a ruolo il debito, potrai comunque chiederlo all’AdER (anche se avevi perso l’occasione prima). Però l’AdER potrebbe già averti messo una sovrattassa e avviato le sue procedure.

Un esempio pratico nel mondo locale: Mario, contribuente di un Comune, riceve a marzo 2025 un Accertamento esecutivo TARI di €8.000. L’atto indica che può chiedere rateazione entro 30 giorni. Mario, che ha un ISEE basso, presenta istanza e il Comune, secondo il suo regolamento, gli concede 48 rate mensili da circa €167 l’una, perché riconosce la difficoltà. Mario paga regolarmente 10 rate, poi purtroppo salta la 11ª e la 13ª (due non consecutive entro 6 mesi) nel 2026. Il Comune invia un sollecito, ma le rate restano impagate: Mario decade. A quel punto, il residuo debito (diciamo circa €6.500) è tutto dovuto subito. Il Comune incarica l’AdER di riscuoterlo, oppure il suo ufficio legale avvia pignoramento. Mario non può più chiedere rate al Comune. Se il debito va in mano AdER, teoricamente Mario potrebbe tentare di chiedere all’AdER un piano, ma in genere l’AdER per i carichi relativi a rateazioni decadute di enti locali non concede nuovo piano (in base ai principi generali che escludono rate su decaduti, e la legge locale lo prevede espressamente). Dunque la posizione è molto compromessa.

In conclusione, il debitor locale ha sì opportunità di dilazione, ma deve muoversi prontamente e rispettare scrupolosamente il piano, pena perdere il beneficio. I Comuni dal canto loro cercano di uniformarsi alle prassi nazionali, ma restano particolarità. Per dettagli precisi, va sempre consultato il Regolamento delle Entrate del proprio Comune (solitamente disponibile sul sito istituzionale) e magari rivolgersi all’ufficio tributi per farsi spiegare le modalità.

Possiamo sintetizzare per chiarezza:

AspettoDilazione Comune (L.160/2019)
Normativa baseArt. 1 commi 796-801 L.160/2019 – Regolamenti comunali attuativi .
Importi e rate≥ €6.000: minimo 36 rate garantite . Schema standard:<br>- €100–500: max 4<br>- €500–3.000: 5–12<br>- €3.000–6.000: 13–24<br>- €6.000–20.000: 25–36<br>- > €20.000: 37–72 . (Comuni possono ampliare, es. concedere comunque 72 rate per tutti > 6k).
Richiesta e requisitiTemporanea difficoltà economica (da dichiarare). Istanza al Comune/concessionario entro termini (spesso 30-60 gg dalla notifica). Documenti richiesti secondo regolamento (ISEE per privati, documenti reddito per aziende, ecc.).
InteressiInteresse di dilazione al tasso legale (Comune può +2%) su tributi (no interessi sulle sanzioni) dal 30° giorno post-notifica in poi .
DecadenzaMancato pagamento di 2 rate anche non consecutive in 6 mesi, previa intimazione . Decadenza → perdita beneficio, debito tutto dovuto, niente ulteriore rateazione .
GaranzieNon previste garanzie specifiche per legge. Comune/Concessionario può tuttavia mantenere fermi/ipoteche fino a pagamento integrale.
ProrogaUna sola proroga possibile, con peggioramento comprovato, per estendere fino a max 72 rate totali o quanto previsto da regolamento, se non ancora decaduto .
Azioni cautelariDurante rate in corso: di regola nessuna nuova azione se paghi. Ma rimangono attivi eventuali fermi/ipoteche già iscritti . Se richiesta respinta o piano decaduto: Comune/concessionario può iscrivere fermo/ipoteca immediatamente .
Passaggio ad AdERSe debitore non chiede rate o decade e l’ente affida ad AdER, quest’ultimo applicherà regole proprie (ma su rateazioni decadute potrebbe non concedere nuovo piano se è stesso debito).

Rateizzazione dei debiti contributivi (INPS e INAIL)

Un’altra area cruciale per imprenditori e lavoratori autonomi è la gestione dei debiti contributivi previdenziali, cioè importi dovuti all’INPS (per contributi obbligatori) o all’INAIL (premi assicurativi) non versati alle scadenze. Questi debiti, se non saldati in tempo, possono anch’essi essere affidati all’Agente della riscossione con cartelle esattoriali o avvisi di addebito esecutivi, seguendo poi le regole viste per AdER. Ma è importante sapere che esiste anche la possibilità di ottenere dilazioni direttamente presso l’INPS/INAIL, in una fase antecedente all’iscrizione a ruolo, evitando così la maggiorazione di oneri e l’avvio di esecuzioni.

Evoluzione normativa: Tradizionalmente, l’INPS ha sempre concesso piani di rateazione amministrativa per i contributi non versati, in base all’art. 2, comma 11, DL 338/1989 e all’art. 13 D.Lgs. 46/1999, entro certi limiti: – Fino a 24 mesi (2 anni) di durata, decisi dall’INPS su richiesta del debitore (spesso concessi con relativa facilità). – Oltre 24 mesi, fino a un massimo di 36 o 60 mesi, solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (procedura più complessa, art. 116 c.17 L. 388/2000) . – In ogni caso era richiesta una cauzione (fideiussione) per piani oltre 24 mesi. – Erano previste differenze tra dilazione ordinaria e straordinaria analoghe all’ambito fiscale, ma gestite con notevole rigidità e lentezza burocratica (ministero doveva esaminare caso per caso).

Con il Collegato Lavoro 2024 (L. 203/2024, art. 23) il Parlamento ha delegato a un decreto l’introduzione di una “rateizzazione lunga” fino a 60 mesi gestita direttamente da INPS e INAIL, per semplificare il tutto . Tale decreto attuativo è stato emanato il 24 ottobre 2025 (pubblicato in GU il 29/11/2025) ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 2025 . Vediamo i punti principali di questa riforma:

  • Ambito di applicazione: riguarda i debiti per contributi previdenziali, premi assicurativi e relativi accessori (sanzioni civili) non ancora affidati agli agenti della riscossione . Quindi si parla di dilazioni concesse quando il debito è ancora in gestione all’INPS/INAIL e non c’è cartella esattoriale. Se invece è già stata emessa cartella o avviso di addebito passato a AdER, rimane la strada della rateizzazione esattoriale.
  • Durata massima:
  • Per debiti complessivi fino a €500.000, si può ottenere un piano fino a 36 rate mensili (3 anni) .
  • Per debiti oltre €500.000, si può arrivare fino a 60 rate mensili (5 anni) , sempre che vi sia temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
  • Condizione generale: si richiede la dichiarazione e dimostrazione di una temporanea situazione di difficoltà economica. Non basta dunque chiedere, bisogna attestare che si è in crisi di liquidità. Questo uniforma la prassi a quella AdER, ma qui la soglia è molto alta (€500k).
  • Novità importante: È prevista espressamente la possibilità di ottenere una seconda dilazione in presenza di un piano già in corso, per ristrutturare meglio l’esposizione . Questo è un elemento di flessibilità notevole: ad esempio, un’azienda potrebbe avere già una dilazione a 36 mesi attiva ma poi subire un colpo ulteriore e chiedere di spalmarla su 60 mesi totali combinando il residuo e il nuovo dovuto.
  • Criteri di durata: la scelta di modulare la durata (36 vs 60) in base alla soglia di €500.000 mira a calibrare l’ammortamento sul cash flow dell’impresa evitando allungamenti generalizzati . In pratica, se il debito non è gigantesco (≤500k) si cerca di riscuotere in max 3 anni; se supera mezzo milione, ammettono fino a 5 anni, considerando che importi così elevati incidono troppo se richiesti in meno tempo.
  • Ruolo operativo di INPS/INAIL: con la riforma, la competenza di valutare e concedere queste dilazioni fino a 60 rate è attribuita esclusivamente ai Consigli di Amministrazione di INPS e INAIL, che entro 60 giorni devono adottare i propri atti con:
  • Requisiti, criteri e modalità di accesso (anche telematiche).
  • Documentazione necessaria per provare la difficoltà.
  • Parametri per determinare il numero di rate.
  • Modalità di pagamento atte a comprovare la solvibilità (forse chiederanno il versamento regolare delle correnti).
  • Ipotesi di revoca della dilazione .

Questo è un cambiamento notevole: prima decideva il Ministero caso per caso per piani lunghi, ora decidono gli enti stessi in base a regole generali predeterminate. Ci si aspetta che entro inizio 2026 esca la circolare attuativa con tutti i dettagli.

  • Condizioni di mantenimento: già la legge afferma che resta ferma, come condizione per mantenere la dilazione, la regolarità dei versamenti contributivi correnti . Cioè l’azienda deve continuare a pagare puntualmente i contributi maturandi alle consuete scadenze, mentre dilaziona l’arretrato. Questa è una prassi consolidata: il DURC viene rilasciato solo se paghi i contributi futuri regolarmente e rispetti le rate del pregresso. Se inizi di nuovo a saltare i contributi trimestrali ordinari, la dilazione può essere revocata (diverrebbe altrimenti un continuo accumulo).
  • Decadenza: si attende che i regolamenti INPS specifichino, ma il decreto fa intendere che verrà prevista una decadenza analoga a quella di AdER: il mancato pagamento di più rate comporterà l’immediata ripresa delle azioni di recupero sul residuo . Probabilmente adotteranno una soglia simile (5 o 8 rate, vedremo).
  • Decorrenza e transitorio: il decreto specifica che le nuove regole si applicano alle istanze presentate dal 30° giorno successivo all’adozione degli atti interni di INPS/INAIL . Significa che se i CdA emanano i regolamenti (diciamo a fine gennaio 2026), dal 30 febbraio 2026 (indicativamente) saranno efficaci. C’è anche una clausola di riallineamento: per le domande presentate a partire dal 12 gennaio 2025 in base al nuovo comma 11-bis introdotto in DL 338/1989, i debitori possono chiedere la rideterminazione delle rate secondo i nuovi criteri (entro lo stesso termine) . In pratica, chi ha fatto domanda nelle prime settimane del 2025 potrà adeguarla al nuovo regime se nel frattempo i regolamenti entrano in vigore. Inoltre, per chi aveva attivato percorsi di regolarizzazione nel 2025, c’è la possibilità di allungare il piano e alleggerire la rata, a patto di mantenere i versamenti correnti e rispettare le nuove condizioni . Questa finestra è pensata per non penalizzare chi, confidando nella norma, avesse già presentato domande nei primissimi giorni del 2025 quando i regolamenti non c’erano ancora.
  • Sanzioni e interessi: non dimentichiamo che sui contributi non pagati l’INPS applica le sanzioni civili (interessi di mora sanzionatori che possono essere anche al tasso del 8% – 9% annuo). Con la dilazione, spesso l’INPS riduce le sanzioni civili al tasso legale per i periodi successivi. Per esempio, se dilazioni, dall’approvazione del piano in avanti potresti pagare sanzioni ridotte (è un meccanismo noto come riduzione sanzioni per dilazione). Occorre vedere se questo è confermato nei nuovi criteri, ma tendenzialmente sì: l’INPS vuole incentivare i piani riducendo un po’ le penalità.

In parallelo, rimane invariata la disciplina delle rateazioni presso l’Agente della riscossione per i debiti contributivi già affidati (cartelle INPS). Ad esempio, se un’azienda ha una cartella per contributi 2019, può sempre chiederla a AdER in 84 o 120 rate come visto. Ma non può chiedere a INPS di rateizzare quella, perché è tardi: deve passare per AdER.

Un aspetto pratico cruciale: ottenere una dilazione amministrativa con l’INPS consente all’azienda di ottenere il DURC regolare. L’INPS rilascia un DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) positivo se risulta che: – l’azienda sta pagando i contributi correnti, – e ha un piano di rientro per gli arretrati accordato e in corso di esecuzione regolare.

Senza un DURC regolare, le imprese non possono partecipare ad appalti pubblici, né ricevere pagamenti dalla PA, ecc., quindi la dilazione è spesso essenziale per proseguire l’attività.

Interazione con esecuzioni INPS: Va menzionato che l’INPS, tramite i propri avvisi di addebito esecutivi, può anche attivare pignoramenti prima di passare all’Agente (ci sono casi in cui l’INPS ha strutture proprie di riscossione). Però, di solito, dopo l’avviso di addebito (che vale come titolo esecutivo), l’INPS affida all’AdER come per le cartelle. Con la dilazione amministrativa, l’INPS sospende l’invio a ruolo. Se l’azienda non rispetta la dilazione, l’INPS può immediatamente iscrivere a ruolo il residuo e si va in cartella.

Riassumiamo le nuove regole INPS/INAIL in tabella comparativa:

ProfiloPrima (fino al 2024)Dal 2025 (DM 24.10.2025)
Ambito oggettivoDebiti contributivi e premi. Rateazione ordinaria 24 mesi; oltre 24 mesi solo con autorizzazione Ministero (art. 116 c.17 L.388/2000) .Debiti contributivi/premi non affidati ad AdER, rateizzabili fino a 36 o 60 mesi in base all’importo, senza più autorizzazione ministeriale .
Soggetto competenteINPS/INAIL decide fino 24 mesi; oltre, serve decreto Min. Lavoro.INPS/INAIL competenti in via esclusiva per concedere dilazioni fino 60 rate; fissano essi criteri e modalità (atti CdA) .
Durata massima24 mesi (ordinario) prorogabile eccezionalmente fino 60 mesi con garanzie e autorizzazione ministeriale.≤ €500k: fino 36 rate; > €500k: fino 60 rate , se temporanea difficoltà. Nessuna garanzia ministeriale, tutto deciso da INPS/INAIL.
CondizioniNecessario stato difficoltà temporaneo per ottenere oltre 12 mesi. Spesso richiesta fideiussione > 2 anni. Corrente contributivo da mantenere.Temporanea difficoltà richiesta per tutte (in forma di autocertificazione + prove). Documentazione da definire (probabilmente bilanci, ISEE, etc.). Obbligo di versare i contributi correnti regolarmente durante il piano . Eventi eccezionali potrebbero avere criteri ad hoc (non specificato, ma possibile).
Decadenza~ 2 rate consecutive non pagate = decadenza (prassi precedente). Nessuna riammissione se decadi.Da definire nei regolamenti, ma attesa soglia (es. 5 o 8 rate) per decadenza . Sicura revoca se inadempienza contributi correnti. Possibile flessibilità: presentazione automatica di nuova domanda se peggiora condizione (previsto).
NovitàPossibile avere 2 piani parallelamente (seconda dilazione su nuovo debito anche se prima in corso) , consentendo ristrutturazione. Possibile chiedere ricalcolo per domande presentate a inizio 2025 (finestra transitoria) . DURC regolare con piano attivo.
Interessi/sanzioniSanzioni civili potevano essere ridotte al tasso legale su importi rateizzati (a discrezione).Verosimilmente mantenuta riduzione sanzioni civili durante il piano (da confermare). Tasso interessi di dilazione fissato per legge (art. 13 DL 81/1981, oggi ~6% annuo, ma spesso scontato nelle dilazioni).

In attesa delle circolari attuative INPS 2025, si può comunque già intravedere che per i datori di lavoro e autonomi con debiti contributivi rilevanti, la strada della rateazione amministrativa quinquennale sarà molto vantaggiosa. Ad esempio, un’impresa con €800.000 di contributi arretrati potrà ottenere 60 rate da circa €13.333 oltre interessi, invece di dover subire una cartella magari da pagare in 84 rate (che poi con AdER in realtà 84 vs 60 poco cambia come importo rata). La differenza è che con INPS ottiene il DURC e ferma sanzioni civili pesanti.

È bene ricordare che queste dilazioni INPS/INAIL operano solo prima che il debito sia a ruolo: se un’azienda tarda troppo, l’INPS emette l’Avviso di Addebito esecutivo e lo manda all’AdER; a quel punto bisogna usare la rateazione AdER. Spesso l’INPS lancia degli alert (avvisi bonari o solleciti) invitando a mettersi in regola prima di passare a ruolo: conviene cogliere quell’occasione per chiedere un piano.

Definizione agevolata, accertamento con adesione e altri strumenti (breve cenno)

Oltre alla rateizzazione “classica” del debito, è opportuno accennare brevemente ad altri strumenti che, pur non essendo il focus principale di questa guida, possono interessare il debitore per ridurre l’importo dovuto o facilitare il pagamento: – Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): in caso di avviso di accertamento (non ancora esecutivo, cioè durante il contraddittorio o nel termine per ricorrere), il contribuente può attivare un procedimento di adesione con l’Agenzia Entrate per ridiscutere l’imponibile e/o le sanzioni. Se si raggiunge un accordo, si firma un atto di adesione con riduzione delle sanzioni a 1/3. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro 20 giorni oppure a rate: massimo 8 rate trimestrali (12 se l’importo supera €50.000) . Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso legale. L’adesione sospende i termini di impugnazione e se poi il contribuente non paga, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme (con sanzioni piene meno quanto versato). – Acquiescenza all’accertamento (art. 15 D.Lgs. 218/97): se un contribuente rinuncia a impugnare un avviso di accertamento e paga entro 60 giorni, ha diritto alla riduzione delle sanzioni a 1/3. Anche qui è ammesso il pagamento rateale, sempre fino a 8 rate trimestrali (ovvero fino a 16 se importo > 50.000, secondo circolari AE) . L’acquiescenza rateata è molto simile all’adesione come termini di pagamento. Se si paga la prima rata entro 60 giorni e le altre a seguire, l’atto non viene iscritto a ruolo; se si decade dalla rateazione, l’ufficio iscrive a ruolo il residuo con sanzioni intere. – Definizioni agevolate (“Rottamazioni” delle cartelle): negli ultimi anni il legislatore ha varato varie edizioni di condono parziale delle cartelle esattoriali (2016 rottamazione 1, 2017 rottamazione-bis, 2018 ter, 2023 quater). Queste procedure consentono di estinguere i debiti con l’Agente della riscossione pagando solo il capitale e interessi legali (stralciando sanzioni e interessi di mora) in un numero di rate prefissato. Ad esempio, la Definizione 2023 (rottamazione-quater) permetteva di pagare dal 31/10/2023 in 18 rate (fino al 2027). Anche queste sono rateizzazioni in un certo senso, ma “agevolate” perché cancellano parte del debito. Se un debitore ha debiti molto alti comprensivi di sanzioni, potrebbe valutare di attendere tali misure straordinarie. Ovviamente non c’è garanzia che ce ne saranno ancora in futuro (anche se la storia recente suggerisce che ciclicamente accadono). – Transazione fiscale e contributiva (per aziende in crisi): per imprese che accedono a procedure concorsuali (es. concordato preventivo o crisi d’impresa negoziata), esiste la possibilità di proporre una transazione su debiti fiscali e contributivi, includendo anche la dilazione o il taglio di queste somme all’interno del piano di concordato. Questo è un tema molto specialistico oltre lo scopo qui, ma segnaliamo che in tali sedi si può ottenere di fatto piani di pagamento molto lunghi o riduzioni che l’ente accetta in quanto parte di soluzione concordataria.

Il punto in comune di questi strumenti è che richiedono una rinuncia (totale o parziale) del contribuente a litigare sul debito, in cambio di uno sconto (sanzioni ridotte o azzerate) e/o di una dilazione. Quando possibile, conviene valutarli: ad esempio, se si è effettivamente in difetto e si sa che un ricorso difficilmente vincerà, aderire con sanzione ridotta e rate può essere meglio che impugnare e poi dover pagare di più. D’altro canto, se c’è margine di vittoria, fare acquiescenza per avere lo sconto potrebbe non essere saggio.

Da notare sul piano giuridico: chiedere rate o aderire a un accertamento comporta in genere un riconoscimento del debito. Come visto nella parte di riscossione, la Cassazione ha stabilito che la richiesta di rateizzazione costituisce ricognizione di debito ex art. 2944 c.c., interrompendo la prescrizione , ma non equivale ad acquiescenza nel merito della pretesa . In altre parole, un contribuente può aver chiesto una dilazione e ciò dimostra che conosce e riconosce l’esistenza del debito (non potrà in seguito eccepire di non saperne nulla, ad esempio, e i termini di prescrizione ripartono da capo), però ciò non gli preclude di contestare successivamente l’an debeatur (ad esempio questioni di legittimità sostanziale) se ancora può . Questo è un orientamento consolidato: “la richiesta di rateizzazione… non costituisce acquiescenza… il puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento non preclude contestazioni sull’an debeatur” . Tuttavia, nella pratica, se hai rateizzato di solito hai lasciato decorrere i termini di ricorso. Comunque è una tutela: se per ipotesi rateizzi e poi scopri un vizio radicale nell’atto, potresti ancora agire legalmente (ma difficilmente accade per tempi).

In sintesi, il debitore ha un ventaglio di opzioni: – pagare subito e chiudere la partita (magari sfruttando sconti per acquiescenza), – pagare a rate (con o senza sconti, a seconda delle circostanze), – negoziare col Fisco (adesione), – oppure difendersi in giudizio sperando nell’annullamento (ma in tal caso considerare misure cautelari e magari pagare un minimo per evitare il peggio).

Simulazioni pratiche

Di seguito presentiamo alcune simulazioni pratiche – esempi realistici – per illustrare come un debitore può agire e quali risultati ottenere nelle varie situazioni.

Caso 1: Accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate – piccolo imprenditore
Giuseppe riceve a febbraio 2025 un avviso di accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF e IVA, totalizzando €50.000 tra imposte, sanzioni e interessi. Giuseppe valuta il merito: una parte è effettivamente dovuta, ma ritiene eccessive le sanzioni. Entro 60 giorni ha queste opzioni: – Presentare ricorso in Commissione Tributaria. In tal caso, per evitare che l’AdER inizi la riscossione dopo 90 giorni, potrebbe contestualmente chiedere al giudice tributario una sospensione dell’esecuzione. Se il giudice la concede, l’AdER non potrà procedere fino alla decisione di merito; se non la concede, Giuseppe rischia pignoramenti per 1/3 degli importi (importo esecutivo durante il ricorso). La causa potrebbe durare anni, con esito incerto. – Accettare in parte l’atto e attivare un accertamento con adesione su alcuni punti. Giuseppe potrebbe presentare istanza di adesione, sospendendo i 60 gg. Nella discussione con l’ufficio potrebbe ottenere una riduzione delle sanzioni (dal 100% al 30% ad esempio) e concludere l’accordo per €40.000. A quel punto pagherebbe 1/3 subito e il resto in rate trimestrali (diciamo 8 rate da €5.000). Riesce a pagare senza passare da AdER, e ha risolto definitivamente. – Se invece non fa nulla entro i 60 gg (né ricorso né adesione né pagamento), dal 61° giorno l’avviso diventa definitivo. Dopo altri 30 giorni (91° giorno) il debito di €50.000 viene affidato all’AdER. Azioni: L’AdER invierà avviso di presa in carico; Giuseppe potrebbe già a questo punto presentare domanda di rateizzazione. Essendo €50k ≤ 120k, gli spetterebbero fino a 84 rate. Giuseppe sceglie di chiedere il massimo: 84 rate. L’AdER gliele concede a semplice richiesta (verrà un piano di 7 anni con rate ~€595 + interessi al mese). Appena paga la prima rata, l’AdER sospende ogni esecuzione. Giuseppe evita così il pignoramento di beni, ma pagherà in totale circa €55.000 includendo interessi dilatori. Avrà perso la chance di ridurre le sanzioni che avrebbe avuto con acquiescenza (dove avrebbe pagato ~€45.000), però ha guadagnato tempo per pagare. – In alternativa, Giuseppe, pur riconoscendo il debito ma non avendo liquidità immediata, avrebbe potuto attuare la “acquiescenza” all’accertamento: entro 60 giorni pagare 1/3 delle sanzioni invece che intere. In numeri: €50.000 di cui €10.000 sanzioni → in acquiescenza pagherebbe €10k imposte + €3.3k sanzioni + interessi = ~€44.000. E può chiedere di dilazionarli in 8 rate trimestrali (2 anni). Questo avrebbe evitato AdER e fatto risparmiare €6.000 rispetto alla rateazione AdER (perché sanzioni tagliate). Però le rate sarebbero state molto più pesanti (€5.5k a trimestre ~ €1.833 al mese equivalenti, finite in 2 anni). Giuseppe non se l’è sentita di reggere €1.833 al mese, preferendo €595 al mese per 7 anni pur pagando di più alla fine. È una scelta dettata dalla sua capacità.

Caso 2: Cartelle esattoriali multiple – lavoratore autonomo con decaduta rateazione
Maria, una libera professionista, aveva diverse cartelle esattoriali (IRPEF, INPS) per un totale di €80.000. Nel 2019 aveva ottenuto una rateizzazione su 72 rate (all’epoca limite) di circa €1.100 al mese. Ha pagato regolarmente fino al 2021, poi il Covid ha colpito la sua attività e tra 2021 e 2022 ha saltato 6 rate in totale. Secondo le regole emergenziali, la sua rateazione (concessa nel 2019, quindi in corso all’8/3/20) sarebbe decaduta solo dopo 18 rate non pagate . Dunque Maria non è decaduta perché ne ha saltate “solo” 6. Ha potuto riprendere i pagamenti e grazie ai decreti Covid ha saldato le rate arretrate entro il 31/10/21 come consentito. Così la dilazione è proseguita. Ora però, nel 2025, Maria si trova ancora con €30.000 di debito residuo e difficoltà. Le è stato appena concesso di portare le rate rimanenti da €1.100 a circa €800 perché ha chiesto una proroga del piano (dimostrando ISEE basso). La proroga ha allungato le rate da scadenza 2025 a fine 2028 (passando da 72 a 100 rate totali contando quelle già pagate). Maria riuscirà così a finire di pagare. Se invece fosse decaduta (diciamo avesse saltato 10 rate entro fine 2021), avrebbe perso il beneficio e l’AdER avrebbe potuto aggredirla per l’intero residuo di colpo. Fortunatamente le norme transitorie l’hanno aiutata e la sua diligenza nel riprendere i pagamenti l’ha salvata.

Caso 3: Grande azienda con debito contributivo milionario – nuova rateazione INPS
La società Alfa S.p.A. nel 2025 accumula un debito verso INPS di contributi non versati per €2 milioni, a causa di una crisi di liquidità (ha preferito pagare stipendi e fornitori lasciando indietro i contributi). Senza interventi, l’INPS a breve emetterebbe avvisi di addebito e li passerebbe all’esattore, con rischio di pignoramenti devastanti. Con la nuova normativa, Alfa S.p.A. si rivolge all’INPS a gennaio 2026 (non appena attivi i regolamenti): – Chiede un piano di 60 rate mensili da circa €33.333 l’una più interessi. Allegando bilanci che mostrano perdite e un indice di liquidità critico, rientra nei criteri di temporanea difficoltà. In più, offre un piano industriale che mostra come in 5 anni potrà recuperare. – L’INPS concede la rateazione lunga quinquennale (prima sarebbe stato impossibile senza fideiussione e autorizzazione ministeriale!). Alfa inizia a pagare ~€33k al mese e torna a pagare i contributi correnti ogni mese puntuale. – L’INPS rilascia un DURC regolare ad Alfa, così la società può continuare a partecipare a gare pubbliche e mantenere commesse. – Dopo 1 anno, Alfa ottiene nuovi finanziamenti e vorrebbe accelerare i pagamenti. Può farlo pagando anche rate in anticipo (nulla lo vieta) oppure chiedendo di ridurre il numero di rate. Solitamente è ammesso il pagamento anticipato di più rate (non serve autorizzazione, basta pagare più bollettini). Alfa così salda tutto in 2028 anziché 2030, uscendo prima dal tunnel. – Se Alfa non avesse avuto questa possibilità: con AdER, avrebbe potuto al massimo chiedere 84 rate (7 anni). Il piano sarebbe stato simile (84 vs 60 rate, rate da €23k vs €33k). Però in mancanza del DURC, molto probabilmente alcune commesse pubbliche sarebbero saltate, aggravando la crisi. O l’azienda avrebbe dovuto ricorrere a un concordato preventivo. La riforma dunque l’ha aiutata a gestire il debito senza procedura concorsuale.

Caso 4: Contribuente decaduto da rateazione recente – impossibilità di nuova dilazione
Luca ha debiti per €15.000 con l’AdER (un paio di cartelle IRPEF e multe). Nel 2023 ha chiesto un piano a 72 rate (€208/mese). Purtroppo nel 2024 e 2025 ha saltato varie rate, in totale 8 rate non pagate. Poiché la sua rateazione è stata concessa dopo luglio 2022, la regola dice che con 8 rate omesse Luca decade automaticamente . Ad ottobre 2025 l’AdER gli notifica la decadenza: residuo circa €12.000 immediatamente dovuti. Luca chiede se può ri-rateizzare questo importo ma la risposta è negativa (le norme post-2022 non lo consentono). L’AdER gli consiglia semmai di aspettare se vi sarà una futura definizione agevolata, ma nulla garantisce. Nel frattempo, avvia le procedure: gli blocca il conto corrente per €12k. A quel punto Luca, con aiuto familiare, deve saldare l’intero importo per sbloccare il conto. Questo caso illustra la durezza attuale: dopo metà 2022 non c’è più la seconda chance di riammissione pagando gli arretrati. L’insegnamento è che Luca avrebbe dovuto cercare di rimodulare prima: magari chiedendo proroga o vendendo qualcosa per tenere in vita il piano. Una volta decaduto, non c’è appello salvo provvedimenti legislativi straordinari.

Caso 5: Professionista con cartella esattoriale impugnata e richiesta di sospensione
Chiara riceve nel 2025 una cartella di pagamento di €5.000 per IRAP non versata anni addietro. Lei però ritiene di aver diritto all’esonero IRAP (es. perché professionista senza autonoma organizzazione) e decide di impugnare la cartella davanti al giudice tributario sostenendo che il debito non è dovuto. Poiché è una cartella (derivante da controllo automatizzato), Chiara non ha dovuto pagare nulla prima: nelle cartelle da controllo, se ricorri entro 60 gg e chiedi la sospensiva, puoi bloccare l’esecuzione. Presenta ricorso e chiede sospensione. Nel frattempo l’AdER non può pignorarle nulla per legge per 90 giorni dall’affidamento; ma per sicurezza Chiara presenta anche una domanda di rateizzazione cautelativa all’AdER. L’AdER gliela concede in 18 rate (lei ha chiesto poche rate perché contava di vincere presto). Ora, può sembrare contraddittorio: fa ricorso e insieme chiede rate. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, questo non è acquiescenza al debito . Infatti Chiara chiede la dilazione “senza riserva”, ma la Cassazione dice che il riconoscimento del debito non preclude contestare l’an debeatur. Se Chiara vincerà la causa (es. commissione le darà ragione nel 2026), potrà annullare la cartella; se nel frattempo ha pagato qualche rata, l’Agenzia dovrà rimborsargliele. Intanto però si è messa al riparo: chiedendo la rateazione, in caso di mancata sospensiva dal giudice, l’AdER non agirà comunque perché vede che lei sta pagando rate. Dunque Chiara ha usato la rateazione come strumento difensivo, pur contestando il debito. Questo va fatto con cautela e consultando un legale, ma è una strategia possibile. (Nel suo caso, su €5k il rischio era basso, ma su importi grandi può avere senso pagare intanto rate e poi farsi restituire se si vince).

Domande frequenti (FAQ)

D: Che cos’è esattamente un accertamento esecutivo?
R: È un avviso di accertamento emesso dall’ente impositore (es. Agenzia Entrate per le imposte, Comune per IMU/TARI, INPS per contributi) che intima il pagamento entro un termine (60 giorni) e che, scaduto tale termine senza pagamento né ricorso, vale come titolo esecutivo per la riscossione coattiva . In pratica, evita l’emissione successiva della cartella di pagamento: dopo i 60 giorni, il debito viene affidato direttamente all’Agente della riscossione per procedere (previo avviso di presa in carico informativo) . È uno strumento introdotto per accelerare il recupero dei crediti fiscali e locali.

D: Cosa devo fare se ricevo un accertamento esecutivo e non posso pagare subito?
R: Hai alcune opzioni entro 60 giorni dalla notifica:
Impugnare l’accertamento davanti all’autorità competente (Commissione Tributaria per tributi, Tribunale per alcune entrate extra-tributarie) se ritieni sia infondato. Contestualmente, puoi chiedere al giudice una sospensione dell’atto per bloccare la riscossione fino alla decisione . Se ottieni la sospensione, l’ente/Agente non potrà eseguire finché il giudizio non si esprime.
Chiedere una dilazione (rateizzazione) se la normativa lo consente in quella fase: ad esempio, alcuni enti locali permettono di chiedere rate entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo locale. L’Agenzia Entrate, invece, non concede rate sull’accertamento erariale a quel punto (puoi però aderire o fare acquiescenza con rate, vedi oltre). INPS non dilaziona un avviso di addebito dopo emesso – la dilazione andava chiesta prima. In sostanza, in fase “entro 60 gg” le strade sono o ricorso, o definire l’atto con gli strumenti deflativi (vedi prossima domanda), oppure pagare. La vera rateizzazione in senso di piano ordinario spesso parte quando il debito passa all’Agente della riscossione, ossia dopo i 60 gg.
Definizione agevolata dell’atto: per accertamenti fiscali statali, puoi valutare l’accertamento con adesione (che congela i termini e può ridurre sanzioni) o l’acquiescenza con sanzioni ridotte a 1/3 (pagando entro 60 gg anche a rate trimestrali) . Queste sono forme di “patteggiamento” che comportano pagamento (anche rateale) ma ti fanno risparmiare sulle sanzioni ed evitare la successiva riscossione coattiva.

Se non fai nulla nei 60 giorni, l’atto verrà affidato all’Agente della riscossione (es. AdER). A quel punto:
– Riceverai un avviso di presa in carico dall’AdER . Da lì in avanti, puoi chiedere la rateizzazione all’AdER secondo le regole esattoriali (per importi ≤ €120mila basta chiederla, vedi oltre). Questo sospenderà azioni esecutive.
– In mancanza di rate o pagamento, dopo ulteriori 180 giorni l’AdER potrà attivare pignoramenti (anche prima se c’è urgenza). Quindi è fondamentale muoversi prima di quel termine.
Riassumendo: entro 60 gg decidi se pagare (anche parzialmente con sconti), ricorrere, rateizzare se ente locale lo consente, o lasciare andare in riscossione e poi rateizzare con AdER.

D: Posso rateizzare un avviso di accertamento prima che diventi cartella?
R: Dipende dal tipo di atto e dall’ente:
Agenzia Entrate (tributi erariali): di per sé, l’avviso di accertamento esecutivo statale non è rateizzabile tramite semplice istanza all’Agenzia. L’Agenzia consente rate solo in ambito adesione/acquiescenza: se scegli la definizione dell’accertamento con sanzioni ridotte, allora sì puoi pagare in 8 o 16 rate trimestrali . Ma se vuoi contestare l’atto o semplicemente non hai soldi, l’Agenzia delle Entrate non ti fa un piano mensile ordinario. In pratica, o definisci con adesione (rate trimestrali) oppure se lasci decorrere, dovrai attendere che passi all’AdER per rateizzare con loro.
Agenzia Entrate-Riscossione: se l’accertamento è già scaduto e affidato ad AdER, quest’ultima sì che può rateizzare (vedi domanda sulla rateizzazione delle cartelle). Tecnicamente non stai più “rateizzando l’avviso”, ma il debito iscritto a ruolo derivato da esso.
Enti locali: molti enti nei loro atti esecutivi includono un’offerta di rateizzazione in sede amministrativa. Esempio: un Comune può scrivere “puoi chiedere rate entro 30 gg”. Se lo fai, il Comune ti concederà rate (da 4 a 72 mesi a seconda importo) e l’atto non andrà subito in riscossione coattiva. Se non chiedi o non ottieni rate dal Comune, dopo 90 gg quell’accertamento andrà all’esattore (AdER o altro concessionario) e allora rateizzerai lì.
INPS: l’avviso di addebito INPS, una volta emesso, è già un titolo esecutivo come l’accertamento esecutivo. L’INPS però di solito non rateizza dopo averti notificato l’avviso, perché a quel punto procedono con AdER. La prassi è chiedere la dilazione prima, quando sai di avere debiti contributivi. Se l’avviso di addebito è recente (non ancora passato ad AdER) e vai in sede INPS proponendo un piano, forse potrebbero ancora accoglierlo e annullare l’invio a ruolo. Ma formalmente, notificato l’avviso esecutivo, l’INPS aspetta 60 gg e poi affida.

In sintesi: prima dell’iscrizione a ruolo puoi rateizzare con l’ente solo se la legge glielo consente (Comuni sì, AdE no tranne adesione, INPS sì se fai domanda in tempo). Dopo l’affidamento, rateizzi con AdER.

D: Come funziona la rateizzazione delle cartelle esattoriali con l’Agente della Riscossione?
R: Funziona così: presenti una domanda all’Agenzia Entrate-Riscossione indicando le cartelle/avvisi che vuoi rateizzare e scegliendo (o facendoti calcolare) il numero di rate. Se il totale del tuo debito è fino a €120.000, la concessione è automatica (a semplice richiesta), senza bisogno di motivare economicamente . Dal 2025, per richieste presentate nel 2025-26 puoi ottenere fino a 84 rate mensili (7 anni) ; 96 rate se chiedi nel 2027-28, 108 dal 2029 . L’importo minimo per rata è €50 . Se il debito supera €120.000, devi documentare la tua difficoltà economica (per es. ISEE basso, calo fatturato ecc.) e puoi chiedere una rateazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni) . Anche per importi minori, se vuoi più rate del normale (es. vorresti 100 rate su €100k), serve documentazione. L’AdER valuterà e ti dirà quante rate concede (da 85 a 120 se straordinario) . Una volta concesso il piano, dovrai pagare le rate mensili. Sulle somme dilazionate pagherai interessi di dilazione (tasso intorno al 3-4% annuo attualmente). Se salti delle rate, attenzione: con 8 rate non pagate (anche non consecutive) decadi dal piano e perdi il beneficio (vedi domanda sulla decadenza). Durante il piano, l’AdER non ti fa altre azioni esecutive (niente pignoramenti nuovi, né fermi/ipoteche) . Se avevano già iniziato un pignoramento, pagando la prima rata lo fermano (salvo sia già concluso) . Per chiedere il piano, la via più semplice è online dal sito AdER con SPID: vedi quali cartelle hai, scegli rateizzazione, il sistema ti guida. In alternativa puoi rivolgerti a un professionista o andare in uno sportello AdER.

D: Quante rate posso ottenere al massimo? Posso fare piani più lunghi di 10 anni?
R: Con AdER il massimo è 120 rate mensili, cioè 10 anni . Non è possibile estendere oltre per legge (salvo che il Governo in futuro aumenti, ma 10 anni è già molto). Dal 2025 per piccoli importi danno 84 rate, ma andrà salendo a 108 come detto. Con gli enti locali generalmente il massimo è 72 rate (6 anni) salvo casi particolari. Con l’INPS ora anche 60 rate (5 anni) amministrative, oltre si entra in concorsi o transazioni. Dunque direi: 10 anni è il limite assoluto in ambito ordinario. Se hai debiti enormi che in 10 anni comunque non riesci a pagare, l’unica strada è valutare un concordato preventivo o aspettare un condono. Alcuni hanno sperato in piani trentennali, ma no, la legge attuale non li contempla per i tributi.

D: Cosa succede se salto o pago in ritardo una rata? C’è un margine di tolleranza?
R: Pagare qualche giorno in ritardo una rata di AdER non comporta immediatamente la decadenza, di solito. In genere c’è una tolleranza breve (fino a 5 giorni di ritardo la considerano nei termini per prassi). Ma ufficialmente dovresti pagare entro la fine del mese di scadenza. Se salti proprio una rata intera: – L’AdER considera non pagata quella rata. La decadenza come detto scatta quando si accumulano 8 rate impagate . Non devono essere consecutive, contano tutte. Quindi hai un “cuscinetto” di 7 rate saltate al massimo. Attenzione però: se salti un pagamento, l’Agente può comunque inviarti un sollecito. E gli interessi continuano a maturare su quella parte. Inoltre, se ad esempio ne salti 2-3 di fila, poi ne paghi una, ecc., rischi di confonderti e arrivare a 8 in totale. – Nei piani concessi in passato con soglie diverse, la logica era simile ma con numeri differenti (10 rate per piani Covid, 5 per un periodo etc.). Ora per i nuovi piani la soglia è 8 per AdER. Per i Comuni è molto più bassa: 2 rate saltate in 6 mesi e sei decaduto . – Se paghi in ritardo di qualche mese una rata ma prima di aver accumulato 8 omissioni, non decadido però quelle rate arretrate non è che spariscono: devi comunque pagarle (magari con interessi di mora). Non è come mutuo bancario che se salti rate te le mettono in fondo: qui se salti la rata X e poi prosegui pagando le successive, la rata X rimane non pagata e conta verso la decadenza. Quindi conviene, se dimentichi un pagamento, appena te ne accorgi pagare subito quella rata arretrata. Così non ti conta più come omessa. – Conclusione: c’è tolleranza in termini di quante rate totali puoi mancare (7) ma è consigliabile non testarla troppo. Se prevedi di non farcela temporaneamente, meglio contattare AdER prima di saltare serie di rate, per vedere se puoi prorogare il piano o ristrutturarlo.

D: Sono decaduto da una precedente rateizzazione. Posso chiedere un’altra dilazione?
R: In linea di massima, no per lo stesso debito, a meno che tu rientri in specifiche situazioni. Dipende quando avevi ottenuto la rateizzazione originaria: – Se la tua precedente dilazione AdER era stata concessa entro il 15 luglio 2022, c’è una chance: la legge consente una nuova rateizzazione dello stesso carico solo se al momento della nuova domanda hai pagato tutte le rate scadute del vecchio piano . In pratica devi metterti in pari con ciò che hai saltato. E il nuovo piano avrà un numero di rate pari a quelle rimaste nel precedente. Questo è come un “ripristino” del piano: hai perso il beneficio, ma pagando gli arretrati lo riattivi in un certo senso (con qualche formalità in più). Esempio: decaduto nel 2021 dopo aver saltato 5 rate su 60 -> se paghi quelle 5, puoi chiedere di avere di nuovo rate per le restanti 40 (a quel punto). Questa riammissione era stata introdotta a suo tempo per aiutare post-Covid e tuttora vale per quelle vecchie rateazioni . – Se la tua rateizzazione era dopo luglio 2022, purtroppo la normativa attuale dice che se decadi non puoi più rateizzare quel debito . L’unica opzione sarebbe pagare tutto oppure sperare in un condono se un domani includessero i decaduti. – Attenzione: questa restrizione vale per “il carico oggetto del precedente provvedimento di dilazione” , cioè proprio quelle cartelle incluse in quel piano. Se tu hai altri debiti/cartelle diverse non coperte da quel piano, puoi rateizzare quelle. La decadenza non ti “banna” da ogni futura rateazione, riguarda solo gli stessi importi. Questo è esplicitamente chiarito . Quindi se ad esempio avevi due cartelle, una l’avevi messa in rateazione ed è decaduta, l’altra non l’avevi inclusa, su quest’ultima puoi fare una nuova domanda. – Caso enti locali: se sei decaduto da una rateazione concessa da un Comune, di norma non puoi più rateizzare con il Comune quel debito . Però se poi il Comune passa la palla ad AdER, potresti provare con AdER… in realtà AdER potrebbe vedere che la cartella è derivata da rateazione decaduta e in base a direttive interne non concedere. Tendenzialmente, decaduto in sede locale = non fai altri piani per quella somma. – Nota: periodicamente possono essere introdotte sanatorie per i decaduti. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 ha riaperto i termini per chi era decaduto dalle “rottamazioni” precedenti, permettendo di rientrare. Oppure in futuri decreti potrebbero dire “chi è decaduto da dilazioni AdER entro 2023 può richiedere un nuovo piano entro tot”. Bisogna tenere d’occhio eventuali novità legislative.

D: Durante la rateizzazione attiva, possono pignorarmi lo stipendio o il conto?
R: No, se la rateizzazione è attiva e in regola, l’Agente della riscossione non può avviare nuove procedure esecutive o cautelari . Questo è garantito. Inoltre, se tu presenti la domanda di rateizzazione prima che inizino i pignoramenti, l’Agente sospende l’inizio delle azioni.
Se però la domanda la presenti quando un pignoramento è già partito (es. ti è già arrivato l’atto di pignoramento), cosa succede? Come detto, il pagamento della prima rata comporta l’estinzione delle procedure esecutive non ancora concluse . Nel caso di pignoramento presso terzi (stipendio, conto) “non concluso” significa che, ad esempio, la banca non ha ancora girato i soldi o il datore di lavoro non ha ancora fatto il primo versamento al fisco. In tali casi, l’Agente su tua istanza informerà il terzo pignorato che la procedura si chiude per intervenuto pagamento dilazionato. Se il pignoramento invece era già arrivato a termine (soldi trasferiti, asta avvenuta), oramai quel recupero è fatto e non te lo restituiscono, semmai quell’importo verrà decurtato dal debito. Quindi: mentre sei in regola con le rate, non ti pignoreranno nulla di nuovo. Se per assurdo lo facessero per errore, puoi far valere l’illegittimità dell’azione e farla annullare.
Tieni però presente: se decadi dalla rateazione, allora sì, tutte le procedure possono ripartire sul residuo e anche in modo accelerato (senza i 180 gg di sospensione, perché debito da rateazione decaduta).

D: La rateizzazione ferma anche il fermo auto o l’ipoteca su casa?
R: Su questo c’è una distinzione: – Fermi amministrativi e ipoteche già iscritti prima della dilazione: rimangono validi durante il periodo di rateazione, salvo l’Agente decida di revocarli. La legge dice esplicitamente che le procedure già avviate restano efficaci . Quindi se ti avevano messo un fermo auto prima che tu chiedessi la dilazione, quel fermo non viene automaticamente cancellato. L’AdER di solito toglie il fermo solo a saldo completato, oppure talvolta lo può sospendere su richiesta se reputa che il debitore stia pagando e il bene gli serve per lavoro (ma è discrezionale). Lo stesso per un’ipoteca: l’ipoteca a garanzia di solito viene mantenuta finché non paghi tutto o almeno finché il debito scende sotto certe soglie.
Nuovi fermi/ipoteche: mentre paghi regolarmente, l’Agente non ne iscrive di nuovi . Quindi non ti arriveranno sorprese ulteriori.
– Se avevi un fermo sull’auto ed hai urgente necessità di cancellarlo, l’unica via è estinguere anticipatamente tutto il debito (o chiederlo come favore, ma generalmente dicono: paga e tolgo). Per l’ipoteca, potrebbe esserci una possibilità: se vendi la casa ipotecata per pagare il debito, l’ipoteca si chiude con il pagamento. Ma se vuoi circolare con l’auto, purtroppo col fermo iscritto non potresti finché non saldi.

D: Se faccio ricorso contro un accertamento o una cartella, posso anche chiedere la rateizzazione?
R: Sì, sono due percorsi che possono coesistere, anche se vanno ponderati. Fare ricorso significa che contesti il debito. Chiedere rateizzazione significa riconosci che devi pagarlo (anche se la Cassazione dice che non è acquiescenza piena) . In pratica, puoi: – Chiedere la rateizzazione dopo aver presentato ricorso, se vuoi evitare misure esecutive mentre attendi la sentenza. Molti lo fanno in Commissione Tributaria: ricorrono e parallelamente rateizzano con AdER per stare tranquilli. Se poi vincono, avranno diritto al rimborso delle rate pagate (senza interessi però). Questa strategia comporta un esborso anticipato, ma è prudente se c’è rischio di pignoramenti e il giudice non concede sospensione.
– Attenzione: se fai ricorso entro 60 giorni e chiedi anche la sospensiva, di solito conviene aspettare l’esito della sospensiva. Se il giudice la concede, non devi pagare nulla per ora (quindi non serve rateizzare subito). Se la nega, allora sì conviene rateizzare per evitare esecuzioni in pendenza di giudizio.
– C’è da dire: presentare rateizzazione quando hai un ricorso pendente potrebbe essere usato dall’Avvocatura dello Stato per dire al giudice “vedete, il contribuente intanto sta pagando, quindi riconosce il debito”. Tuttavia, la giurisprudenza ormai ripete che pagare a rate non significa rinunciare al ricorso . Dunque non dovrebbe nuocere alla tua causa in teoria.
– In sintesi: puoi fare entrambe le cose. Se il debito è grosso, valutane la convenienza economica: se ricorri, magari speri di non dover pagare nulla; se intanto paghi rate e poi vinci, avrai anticipato soldi allo Stato che rimborsa con lentezza. Però se non paghi e perdi, avrai interessi di mora e rischio di azioni. Quindi spesso la soluzione mediana è giusta.

D: Quali sono i vantaggi di fare un’accertamento con adesione o acquiescenza rispetto alla rateizzazione con AdER?
R: Il vantaggio principale è che risparmi sulle sanzioni (e interessi di mora) e eviti l’aggio di riscossione. Nell’adesione/acquiescenza le sanzioni sono ridotte (generalmente a 1/3 il che significa un taglio del 66% di esse) , e paghi direttamente all’ente (niente aggio 3-6%). Inoltre eviti che l’atto diventi esecutivo: quindi niente ipoteche, niente segnalazioni. Lo svantaggio è che i piani di rate son più brevi: massimo 2 anni (8 rate trimestrali, qualche volta 3 anni se 12 rate in certe definizioni). Quindi la rata può essere alta. Con AdER invece puoi spalmare fino a 10 anni, ma paghi tutto (sanzioni piene, interessi di mora, aggio) più interessi di dilazione. Fai un confronto:
Esempio numerico: Debito accertato €10.000 di cui €4.000 imposte, €4.000 sanzioni, €2.000 interessi.
Acquiescenza: sanzioni ridotte a ~€1.333 (un terzo). Totale da pagare: €4k imposte + €1.333 sanz + interessi ridotti forse un po’, diciamo ~€6.000. Rateabili in 8 rate trimestrali: €750/trim (~€250/mese). Finisci in 2 anni, speso €6k.
AdER 6 anni: paghi tutto €10k + aggio €600 + interessi mora finché non paghi (€?), comunque circa €11k, in 72 rate: €152/mese + interessi. Finisci in 6 anni, speso attorno a €12k.
Vedi: l’adesione ti fa risparmiare c.ca €6k ma rate più alte; AdER costa il doppio, ma rate più basse. Dipende dalla tua capacità. Se puoi permetterti €250/mese, meglio la prima. Se puoi solo €150, allora devi allungare e costerà di più alla fine.
Inoltre, l’adesione chiude la controversia subito (niente contenzioso). Se hai prospettive di vincere la causa potresti preferire non pagare affatto, ma se sai di avere torto, adesione conviene.
Quindi pro: riduzione sanzioni, niente riscossione coattiva; contro: durata breve. AdER pro: lungo periodo; contro: paghi tutto con interessi.

D: La richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione del debito?
R: Sì. La Cassazione ha ribadito che l’istanza di rateizzazione costituisce atto di riconoscimento del debito ex art. 2944 Cod. Civ. , quindi interrompe la prescrizione. Ciò significa che da quel momento ricomincia a decorrere un nuovo periodo prescrizionale (che per tributi normalmente è 10 anni, per contributi 5 anni, per multe 5 anni, ecc.). Questo è importante: se uno sperava che la cartella andasse in prescrizione standosene fermo, chiedere rate invece azzera i tempi e la rende “fresca”. Ma era inevitabile perché rateizzi quando comunque vuoi pagare. Invece, come detto, non equivale ad acquiescenza totale (non rende definitivo l’atto impugnabile) . Quindi puoi ancora contestare, ma la prescrizione è interrotta.

D: Ho un debito con INPS per contributi e mi è arrivato un avviso di addebito: meglio rateizzare con INPS o aspettare la cartella AdER?
R: Molto meglio provare a rateizzare con INPS prima. Se hai i requisiti di difficoltà, dall’2025 puoi ottenere fino a 60 rate con INPS . Questo ti evita l’aggio di riscossione e soprattutto ti permette di avere DURC regolare durante il pagamento. Se lasci andare in cartella, pagherai comunque in 60-84 rate con AdER, ma intanto ti trovi irregolare e con un 3-6% di oneri in più, e sanzioni civili piene. Con l’INPS spesso concedono anche l’abbattimento delle sanzioni civili a interessi legali. Inoltre, se sei un imprenditore: con debito a ruolo, se vuoi partecipare ad appalti devi regolarizzare comunque (rate AdER va bene ma intanto risulti inadempiente fino a presentazione piano, qualche problema burocratico in più).
Quindi appena sai di avere contribuzioni scoperte, attivati con l’INPS: presentare domanda di dilazione amministrativa. Se tardano e arriva intanto l’avviso, puoi ancora fare richiesta prima che scada e forse lo ritirano dalla riscossione se vedono la domanda in istruttoria. Se invece ormai è passato a AdER (cartella), allora ovviamente devi fare con AdER, l’INPS dirà “non è più qui da noi”.

D: La rateizzazione incide sul DURC e sulla partecipazione a gare/appalti?
R: Sì, incide positivamente. Chi ha debiti con INPS, INAIL o Agenzia Entrate di per sé è “irregolare” e non avrebbe DURC e certificati regolari. Ma se quei debiti sono oggetto di una rateizzazione in corso di validità e rispettata, allora per legge sei considerato regolare. Ad esempio, il DURC online riporterà che c’è una rateizzazione in essere e quindi l’azienda è regolare ai sensi dell’art. 3 co. 2-bis DL 146/2021 (norma che ha chiarito questa cosa). Anche per l’Agenzia delle Entrate, il certificato di regolarità fiscale (occorrente in certi appalti pubblici) risulta regolare se i debiti a ruolo sono rateizzati. Quindi, la dilazione ti riabilita nel rapporto con la PA. Ovviamente devi poi essere puntuale: se decadi, il DURC ridiventa irregolare da subito e rischi esclusioni o revoche di affidamenti.
Conclusione: se sei un’azienda con debiti e vuoi continuare a lavorare, è imperativo avere un piano di rate approvato. Non rimanere con debito scaduto senza piano, perché non avrai DURC e in più potresti subire pignoramenti su pagamenti da PA (il MEF controlla CIG e simili).

D: Se pago a rate, quando mi viene cancellato l’importo a debito al registro dell’Agenzia Entrate Riscossione?
R: Ogni volta che paghi una rata, quella porzione di debito viene considerata estinta. Tuttavia, il tuo debito residuo rimane iscritto finché non paghi l’ultima rata. L’AdER tiene aggiornata la tua “posizione debitoria”: ad esempio, inizialmente risulti debitore di €10.000, dopo aver pagato metà delle rate risulti debitore di €5.000, e così via. Solo quando avrai pagato l’ultima rata, l’intero carico risulterà chiuso/saldato. A quel punto, eventuali ipoteche o fermi verranno rimossi (di solito entro 90 giorni l’AdER comunica la cessazione agli enti competenti).
In alcuni registri (es. banche dati creditizie) finché hai un debito a ruolo potresti risultare segnalato; dopo il pagamento integrale, quell’eventuale segnalazione viene cancellata. Se ti servono certificati, puoi ottenere dall’AdER un “attestato di avvenuto pagamento” a fine piano.
Considera che l’AdER non è un’agenzia creditizia, ma in Equitalia c’era il famigerato “Estratto di ruolo” con i debiti. Quello rimane finché residua debito. Se serve un Durc, come detto, te lo danno già durante il piano. Se serve un certificato carichi pendenti fiscali, l’Agenzia Entrate in genere attesta i debiti e dice “ma rateizzati”. Non è come un finanziamento bancario che appare in CRIF; però la PA internamente lo vede.

D: Ci sono differenze tra rateizzare tributi (es. tasse) e contributi (INPS)?
R: Le differenze stanno soprattutto nelle normative e nei tassi di interesse: – Tributi tramite AdER: interessi di dilazione circa 3-4%, oneri di riscossione 3-6%, soglia €120k come visto, 10 anni possibili . – Contributi INPS diretti: tasso di dilazione spesso più alto (l’INPS applica sanzioni civili che attualmente per ritardato pagamento contributi sono intorno al 6-7% annuo; a volte riduce al tasso legale ~5% per chi rateizza). La durata max 5 anni (60 mesi) amministrativa , però per importi enormi può voler dire poi passare la palla ad AdER comunque.
– Proceduralmente, per tributi ti rivolgi all’AdER (o al Comune), per contributi all’INPS finché non vanno a ruolo. Il comune ti chiede ISEE, l’AdER se superi soglia ti chiede ISEE o bilanci, l’INPS pure userà bilanci e vuole regolarità corrente. – Una differenza: se hai un debito con l’INPS già in cartella, quell’importo include sanzioni civili di mora altissime. Spesso più aspetti più lievitano. Con una dilazione diretta INPS potresti risparmiare parte di quelle sanzioni (perché smettono di crescere al tasso massimo e magari te le fermano al legale). – Altro: la prescrizione contributi è 5 anni. A volte aziende puntano a far prescrivere contributi non pagati. Se rateizzi riconosci il debito e interrompi, come detto. Se non rateizzi, l’INPS comunque dopo un po’ lo manda a ruolo e interrompe pure così. Quindi tanto vale rateizzare.

D: La cartella esattoriale include già l’intimazione a pagare in 60 giorni. Se rateizzo, quell’intimazione viene meno?
R: Sì, nel senso che quando presenti domanda di rateizzazione entro i 60 giorni (o anche dopo, se ancora non hanno agito), l’intimazione si “sospende” automaticamente. La cartella di per sé ti dice “paga entro 60 gg, sennò procediamo”. Ma se tu al giorno 30 presenti istanza di dilazione, l’Agente non aspetterà il 60esimo per iniziare esecuzione, perché formalmente aspetta comunque i 60; però tu hai già manifestato la volontà di rateizzare. Quindi semplicemente, la cartella entrerà nel piano e l’intimazione originaria perde significato perché hai concordato un pagamento dilazionato. In generale, quando rateizzi, l’intimazione contenuta nell’atto iniziale viene sostituita dal piano di rate. Non c’è bisogno di un annullo formale dell’intimazione: è che finché segui il piano, quell’intimazione non viene eseguita; se decadi, quell’intimazione (o una successiva se serve art.50) verrà fatta valere.

D: Cosa succede se non pago proprio una cartella e non chiedo rate?
R: Se ignori una cartella di pagamento, dopo 60 giorni l’Agente può: – Iscrivere fermo su un tuo veicolo o ipoteca su immobile (misure cautelari). – Dopo il 61° giorno, potrebbe teoricamente iniziare subito pignoramento, ma di solito attende un po’ o manda un sollecito. Per legge, dal 2022 se non c’è pericolo, aspetta 180 giorni (norma simile all’accertamento esecutivo) anche per cartelle, mi pare. E comunque, se passa più di 1 anno dalla notifica, deve mandarti l’intimazione 5 giorni prima di pignorare (art.50 DPR 602) . – Comunque, se non chiedi rate, entri nel ciclo normale: prima o poi un ufficiale giudiziario busserà o un blocco conto arriverà.
– Morale: se non puoi pagare la cartella in un’unica soluzione, chiedi la rateizzazione. Non c’è ragione di non farlo, a meno che confidi in un ricorso o annullamento.

Questo copre le questioni principali che spesso i debitori si pongono sul tema accertamenti esecutivi e dilazioni.

Tabelle riepilogative finali

Per concludere, riportiamo due tabelle riepilogative di insieme: una sulle principali normative e l’altra sulle caratteristiche dei vari tipi di dilazione trattati.

Tabella 1 – Principali riferimenti normativi (Italia)

AmbitoNormativa chiaveContenuto
Accertamento esecutivo – Stato (Entrate)Art. 29 DL 78/2010 (conv. L.122/2010)Introduce accertamento esecutivo per imposte statali (IRPEF, IVA, IRAP): intimazione 60 gg, titolo esecutivo dopo 30 gg aggiuntivi, riscossione senza cartella.
Accertamento esecutivo – Enti localiArt. 1, commi 792-801 L.160/2019Estende accert. esecutivo a tributi locali dal 2020, fissa obbligo intimazione 60 gg, efficacia titolo esecutivo dopo termini, sospensione 180 gg esecuzioni, obbligo rate minime 36 mesi > €6.000 .
Avviso di addebito INPS (esecutivo)Art. 30 DL 78/2010 (conv. L.122/2010)INPS riscuote crediti a mezzo avviso di addebito esecutivo (sostituisce cartella), 60 gg per pagare, poi titolo esecutivo per AdER.
Rateazione cartelle (AdER)Art. 19 DPR 602/1973 e succ. mod. (da DL 146/2021; D.Lgs.110/2024)Disciplina dilazione ruoli: <€120k a richiesta fino 84→108 rate (2025-29) ; >€120k con difficoltà fino 120 rate ; decadenza 8 rate ; proroghe; doc. difficoltà (ISEE, indici) .
Decadenza rate CovidDL 34/2020, DL 73/2021, DL 146/2021Norme temporanee: 18 rate per piani pre-8/3/20 , 10 rate per piani 2020-21 , 5 rate (1/22-7/22) , poi 8 rate da 7/22 .
Riammissione rateDL 34/2019 art.16-bis; Art.19 DPR602 c.3 (modifiche)Consente nuova rateazione se decaduti entro 15/7/22 pagando arretrati . Vietata nuova rateazione per piani post-16/7/22 se decaduti .
Rateazione tributi localiArt. 1, c.796-801 L.160/2019; Art.52 D.Lgs.446/97Schema rate minime comuni (4-72 rate per scaglioni) , comune può regolare di più ma ≥36 rate per >6k ; decadenza 2 rate/6 mesi .
Rateazione contributi (ante 2025)Art.2, c.11 DL 338/1989; Art.116 L.388/2000 c.15-17INPS/INAIL: 24 mesi ordinari; fino 36/60 con autorizzazione Ministero Lavoro ; garanzie richieste.
Rateazione contributi (dal 2025)Art.2, c.11-bis DL 338/1989 (introd. da L.203/2024 art.23); DM 24/10/2025INPS/INAIL possono concedere piani fino 36 mesi (≤500k) o 60 mesi (>500k) ; niente più autorizz.ministeriale ; criteri da definire (difficoltà temporanea, indici) ; obbligo regolarità corrente ; decadenza da stabilire.
Cassazione – rateizzazioneCass. n.3347/2017; n.10094/2023; n.3414/2024; ord.27504/2024La richiesta di rateizzazione non costituisce acquiescenza al debito , ma implica riconoscimento ai fini interruttivi prescrizione . Rateizzazione di cartella non sana vizi di notifica ma è incompatibile col negare di aver ricevuto atti .

Tabella 2 – Tipologie di dilazione e loro caratteristiche

Tipo di dilazioneChi la concedeQuando richiederlaDurata maxImporti sogliaCondizioniDecadenza
Dilazione cartelle/ruoli (AdER)Agenzia Entrate-Riscossione (Agente riscossione statale)Dopo notifica cartella o dopo avviso esecutivo non pagato (a ruolo). Prima possibile, anche a cartella scaduta.84 rate (2025-26) → 96 (27-28) → 108 (dal 2029); fino 120 rate se straordinaria .≤ €120k: piano ordinario (84→108 rate) ; > €120k: serve piano documentato (fino 120 rate) .Difficoltà temporanea dichiarata per ordinaria; provata (ISEE, bilanci) per oltre soglia o più rate. Rata min. €50. Prima rata ferma esecuzioni .8 rate non pagate (anche non consecutive) . Se piano ante 15/7/22: riammissione pagando arretrati ; post 16/7/22: no seconda chance .
Dilazione accertamento in fase amministrativa (Entrate)Agenzia Entrate (Ufficio tributi)Entro 60 gg notifica accertamento, optando per definizione: adesione o acquiescenza.8 rate trimestrali (2 anni) o 16 se >€50k . In conciliazione giudiziale straordinaria 2023: 20 rate trimestrali.Nessuna soglia importo per diritto, ma >€50k raddoppio rate con adesione .Rinuncia al ricorso (acquiescenza) o accordo su adesione. Sanzioni ridotte 1/3. Interessi legali su rate.1 rata salto = decadenza (art.15 c.2 DLgs 218/97). Residuo a ruolo con sanzioni intere. Dal 2023 riammissione possibile (pagando entro 30/9/23, una tantum).
Dilazione tributi locali (fase amm.va)Ente locale (Comune, etc) o concessionario localeDopo avviso accert. esecutivo locale, di solito entro 30-60 gg dalla notifica, prima di affidare a riscossione coattiva.72 rate (6 anni) salvo regolamenti più estensivi. Minimo 36 rate se >€6.000 .Scaglioni: >€100 (minimo) a >€20k (massimo 72) . Comune può ampliare ma non ridurre sotto 36≥6k .Temporanea difficoltà dichiarata + eventuali documenti (ISEE, redditi) secondo regolamento. Possibile proroga 1 volta se peggiora, max altre 72 rate .2 rate omesse in 6 mesi → decadenza automatica. Debito riscuotibile integrale . Niente nuova rateazione su stesso debito (a meno di sanatorie locali).
Dilazione contributi INPS/INAIL (fase amm.va)INPS / INAIL (direttamente)Non appena accumulato debito contributivo. Prima di avviso di addebito/ruolo, o anche subito dopo emissione avviso (entro 60 gg) se non affidato a riscossione.36 mesi (3 anni) se ≤€500k; 60 mesi (5 anni) se >€500k . (Pre-2025: 24 mesi ord., fino 60 eccez. con Ministero).Nessun minimo. >€500k serve più difficoltà per 60 rate .Necessaria temporanea difficoltà documentata. Requisito imprescindibile: versamento regolare contributi correnti durante piano . Se tardato oltre 90gg, serve fideiussione (pre-riforma). Dal 2025 via autorizz. Min., INPS definirà parametri.Verrà definita da regolamenti (attesa simile AdER, forse 5-8 rate). Pre-2025: decadenza 2 rate consecutive saltate (prassi). Dopo decadenza, iscrizione a ruolo immediata.
Definizioni agevolate (Rottamazione)Agenzia Entrate-Riscossione (per conto Stato, enti locali se aderito)Finestre temporali stabilite da legge (es. 2023 per cartelle <=2020). Domanda entro data fissata.18 rate in 5 anni (rottamazione-quater 2023). Edizioni precedenti: 1-3 anni.Tutti i debiti ammessi dalla legge (no IVA UE, no da sentenze Corte Conti, etc). No soglia importo, ma rate prestabilite.Pagamento solo quota capitale + interessi legali diluiti. Sanzioni e interessi di mora annullati. Impegna a rinunciare contenziosi su cartelle.Saltata 1 rata (ritardo oltre tolleranza 5gg) → decadenza e perdita beneficio (ripristino debito pieno). Legislazione di solito rigida (ma a volte riapre termini).

(Nota: le sigle DL = Decreto-Legge; D.Lgs. = Decreto Legislativo; L. = Legge ordinaria; DPR = Decreto del Presidente della Repubblica; c. = comma. Le fonti complete sono indicate in bibliografia.)

Hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo e non sei in grado di pagare l’importo richiesto in un’unica soluzione? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo e non sei in grado di pagare l’importo richiesto in un’unica soluzione?
Temi pignoramenti, fermi amministrativi o blocchi dei conti, ma allo stesso tempo vuoi evitare un contenzioso lungo e costoso?
Ti stai chiedendo se e come ottenere una dilazione del debito prima che parta la riscossione forzata?

Devi saperlo subito:

👉 l’accertamento esecutivo può essere rateizzato,
👉 la dilazione blocca o rallenta le azioni esecutive,
👉 ottenere la rateizzazione richiede tempismo e strategia, non improvvisazione.

Questa guida ti spiega:

  • quando la dilazione è possibile,
  • come richiederla correttamente,
  • quali errori evitare,
  • come proteggerti da pignoramenti e blocchi.

Cos’è l’Accertamento Esecutivo (In Sintesi)

L’accertamento esecutivo è un atto che:

  • accerta maggiori imposte,
  • liquida sanzioni e interessi,
  • vale direttamente come titolo per la riscossione.

Caratteristiche principali:

  • non è seguita da cartella di pagamento,
  • diventa esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica,
  • consente all’Agente della Riscossione di agire direttamente.

👉 È un atto ad altissimo impatto sul patrimonio.


È Possibile Ottenere la Dilazione del Debito?

👉 Sì, ma non automaticamente.

La dilazione è possibile:

  • dopo che l’importo è affidato all’Agente della Riscossione,
  • oppure contestualmente a una gestione strategica dell’atto,
  • purché vengano rispettate condizioni precise.

La rateizzazione consente di:

  • evitare pignoramenti,
  • bloccare fermi e ipoteche (se richiesto in tempo),
  • rendere sostenibile il debito.

Perché la Dilazione è una Scelta Strategica

La dilazione del debito serve per:

  • trasformare un debito “aggressivo” in un debito gestibile,
  • proteggere conti correnti e beni,
  • mantenere liquidità per vivere o lavorare,
  • evitare l’aggravio di costi esecutivi.

👉 Pagare a rate è spesso meglio che subire un’esecuzione forzata.


Gli Errori Più Comuni nella Richiesta di Dilazione

Molti contribuenti commettono errori gravi, come:

  • aspettare troppo tempo,
  • richiedere la rateizzazione dopo il pignoramento,
  • presentare istanze incomplete,
  • non valutare prima il ricorso,
  • accettare rate insostenibili,
  • non coordinare dilazione e difesa.

👉 Errori che peggiorano la posizione del debitore.


Quando Conviene Chiedere la Dilazione

La dilazione è particolarmente indicata quando:

  • il debito è oggettivamente dovuto,
  • non ci sono vizi forti nell’accertamento,
  • l’importo è elevato ma gestibile nel tempo,
  • il contribuente ha redditi regolari,
  • è prioritario evitare azioni esecutive.

👉 La dilazione non è una resa, ma una scelta consapevole.


Come Ottenere la Dilazione del Debito (Passaggi Chiave)

1. Valutare tecnicamente l’accertamento

Prima di rateizzare è essenziale verificare:

  • se l’atto è impugnabile,
  • se conviene fare ricorso,
  • se esistono vizi formali o sostanziali,
  • se la dilazione è la soluzione migliore.

👉 Rateizzare un atto illegittimo può essere un errore grave.


2. Attendere (o gestire) l’affidamento alla riscossione

La dilazione si richiede:

  • all’Agente della Riscossione,
  • dopo l’affidamento del credito,
  • con modalità e modelli specifici.

👉 Il momento della richiesta è decisivo.


3. Presentare l’istanza di rateizzazione

È possibile ottenere:

  • rateizzazione ordinaria fino a 72 rate,
  • rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (in caso di difficoltà grave).

Requisiti:

  • dimostrazione della difficoltà economica,
  • documentazione reddituale,
  • rispetto delle scadenze.

4. Effetti immediati della dilazione

Con la dilazione concessa:

  • le azioni esecutive vengono sospese,
  • non partono nuovi pignoramenti,
  • il debito diventa “controllabile”.

👉 La rateizzazione è una barriera difensiva concreta.


Quando la Dilazione NON è Sufficiente

La sola dilazione può non bastare se:

  • il debito è insostenibile anche a rate,
  • esistono più debiti rilevanti,
  • il reddito è instabile,
  • sono già in corso pignoramenti,
  • il patrimonio è a rischio.

👉 In questi casi servono strumenti di tutela più avanzati.


Difesa Integrata: Dilazione + Altri Strumenti

In situazioni complesse è possibile valutare:

  • ricorso con richiesta di sospensione,
  • definizioni agevolate (se disponibili),
  • sovraindebitamento (per persone fisiche),
  • composizione negoziata (per imprese),
  • piani di rientro strutturati.

👉 La strategia migliore è personalizzata, non standard.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La gestione di accertamenti esecutivi e dilazioni richiede tempestività, competenza tributaria e visione strategica.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
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  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
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  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento esecutivo,
  • valutazione tra ricorso e rateizzazione,
  • gestione corretta dei tempi di affidamento,
  • richiesta di dilazione fino a 120 rate,
  • blocco di pignoramenti e azioni esecutive,
  • tutela del patrimonio personale e aziendale.

Conclusione

Un accertamento esecutivo non significa dover pagare subito tutto.
La dilazione del debito è uno strumento potente, ma va richiesta:

  • nel momento giusto,
  • nel modo corretto,
  • con una strategia chiara.

Con l’assistenza giusta puoi:

  • evitare l’esecuzione forzata,
  • rendere sostenibile il debito,
  • proteggere il tuo patrimonio,
  • riprendere il controllo della situazione.

👉 Agisci subito: nella gestione dell’accertamento esecutivo, il tempo è decisivo.

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Ottenere la dilazione del debito è possibile, se sai come e quando muoverti.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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