Un’azienda che progetta, produce o installa porte ermetiche per cleanroom opera in un settore altamente specializzato, regolato da standard tecnici stringenti e da cicli di produzione complessi.
Quando sopraggiungono debiti fiscali, bancari o commerciali, il rischio non è solo economico, ma riguarda anche la continuità operativa e la credibilità verso clienti e partner industriali.
È fondamentale chiarirlo subito:
essere indebitati non significa automaticamente essere insolventi o destinati alla chiusura.
Molte aziende del settore cleanroom possono essere difese e risanate se si interviene tempestivamente con strumenti giuridici e strategici adeguati.
Le principali cause di indebitamento nel settore delle cleanroom
Tra le cause più frequenti di crisi per le aziende di porte ermetiche rientrano:
• investimenti elevati in progettazione e certificazioni
• tempi lunghi di produzione e collaudo
• ritardi nei pagamenti da parte di grandi committenti
• dipendenza da pochi clienti strategici
• aumento dei costi di materie prime e componenti
• commesse personalizzate con margini ridotti
• anticipazioni finanziarie sui lavori
• debiti IVA e imposte dirette
Spesso si tratta di crisi di liquidità, non di mancanza di mercato.
I rischi se non si interviene tempestivamente
Ignorare o rinviare la gestione del debito può comportare conseguenze gravi:
• pignoramenti su conti e crediti
• blocco della liquidità aziendale
• segnalazioni negative nei sistemi bancari
• perdita di fornitori qualificati
• sospensione delle commesse in corso
• responsabilità personali degli amministratori
• apertura di procedure concorsuali
• perdita di credibilità nel settore
Il tempo è un fattore decisivo.
Cosa fare subito quando l’azienda è indebitata
Quando emergono difficoltà finanziarie, è necessario agire subito in modo strutturato:
• analizzare la situazione economico finanziaria reale
• mappare tutti i debiti fiscali, bancari e commerciali
• verificare cartelle esattoriali e atti di accertamento
• bloccare o sospendere azioni esecutive
• proteggere i beni aziendali strategici
• evitare pagamenti disordinati o scelte impulsive
Agire presto amplia le possibilità di difesa.
Strumenti di difesa e soluzioni possibili
La strategia di difesa dipende dalla gravità della situazione e può includere:
• negoziazione con banche e fornitori
• piani di rientro sostenibili
• rateizzazioni fiscali e definizioni agevolate
• contestazione di debiti non dovuti
• ristrutturazione del debito
• composizione negoziata della crisi
• procedure di sovraindebitamento
• continuità aziendale assistita
Ogni intervento deve essere calibrato sulle caratteristiche dell’impresa.
Quando è possibile risanare l’azienda
Il risanamento è possibile se:
• l’azienda ha ordini e commesse in corso
• il prodotto è altamente specializzato e richiesto
• i margini possono essere recuperati
• il debito è sostenibile nel medio periodo
• la crisi è principalmente finanziaria
• si interviene prima delle azioni esecutive definitive
In molti casi il valore industriale supera il peso del debito.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella gestione e difesa di aziende industriali ad alta specializzazione, incluse quelle operanti nel settore delle cleanroom e dei sistemi ermetici.
Coordina un team nazionale di avvocati, commercialisti e consulenti della crisi d’impresa specializzati in ristrutturazioni aziendali complesse.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• analizzare la struttura del debito
• bloccare pignoramenti e azioni esecutive
• negoziare con banche e Agenzia delle Entrate
• ridurre debiti, sanzioni e interessi
• costruire un piano di risanamento credibile
• proteggere la continuità produttiva
• evitare la chiusura dell’azienda
Agisci ora
Un’azienda altamente specializzata non deve essere sacrificata per una crisi di liquidità.
Agire subito significa riprendere il controllo della situazione prima che sia troppo tardi.
Hai un’azienda di porte ermetiche per cleanroom indebitata?
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Introduzione
Le difficoltà finanziarie di un’azienda specializzata (ad esempio, una società produttrice di porte ermetiche per cleanroom) possono rapidamente degenerare in una crisi d’impresa se non affrontate in modo tempestivo e strategico. Negli ultimi anni, complice anche il contesto economico sfavorevole (aumento dei costi energetici, tassi di interesse in crescita, effetti della pandemia), molte imprese italiane hanno subito un incremento dei casi di insolvenza e chiusura. I dati mostrano chiaramente questa tendenza: a fine 2024 le procedure concorsuali gravi (fallimenti e concordati) sono cresciute del 17,2% rispetto all’anno precedente (passando da 7.848 casi del 2023 a 9.194 del 2024) . Parallelamente, sono aumentate anche le liquidazioni volontarie di aziende in bonis (+11,9% nel 2023 e +12,7% nel 2024 dopo un calo nel 2022) e vi è stato un vero e proprio boom nell’uso dei nuovi strumenti introdotti dalla riforma sulla crisi d’impresa (come i procedimenti unitari, le misure protettive e cautelari): +170% di utilizzo nel 2023, seguiti da un ulteriore +37,4% nel 2024 . Questo avviene in concomitanza con la piena entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore da luglio 2022), la riforma organica che ha rivoluzionato la disciplina delle procedure concorsuali con l’obiettivo dichiarato di intercettare tempestivamente la crisi e di evitare l’uscita dell’impresa dal mercato .
Scopo di questa guida: fornire un quadro approfondito (aggiornato a ottobre 2025) di quali strumenti legali e strategie un’azienda debitrice può adottare per difendersi dai creditori e gestire la propria situazione debitoria, prevenendo – ove possibile – il fallimento (ora liquidazione giudiziale) o quantomeno minimizzandone gli impatti. La guida è rivolta sia a professionisti del diritto (avvocati, consulenti) sia agli stessi imprenditori e privati coinvolti, con un linguaggio giuridico accurato ma di taglio divulgativo.
Esamineremo in dettaglio: – Le varie tipologie di debiti che un’azienda può accumulare (tributari, verso fornitori, verso banche, previdenziali, ecc.) e i rischi specifici associati a ciascuno. – Gli strumenti di allerta e di prevenzione della crisi disponibili nella fase pre-crisi (ad esempio, gli obblighi di assetto organizzativo adeguato, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati come Agenzia Entrate e INPS , la composizione negoziata della crisi, ecc.). – Le procedure di regolazione della crisi o insolvenza previste dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa: dai piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione del debito (anche nelle forme “agevolate” o con cram-down fiscale ), al nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, fino al concordato preventivo (in continuità aziendale o liquidatorio) – incluso il concordato semplificato per la liquidazione introdotto nel 2022 – e, in ultima istanza, la liquidazione giudiziale (il procedimento che ha sostituito la vecchia dichiarazione di fallimento). – Le azioni esecutive individuali (pignoramenti, decreti ingiuntivi, ecc.) che i creditori possono promuovere contro l’azienda debitrice al di fuori o prima di una procedura concorsuale, e come il debitore può difendersi (opposizioni, sospensioni, conversione del pignoramento in pagamento rateale , accordi transattivi). – Le strategie pratiche per evitare il dissesto irreversibile: dalla ristrutturazione del debito in via stragiudiziale (accordi con i creditori, moratorie sui finanziamenti , nuova finanza) all’accesso agli strumenti concorsuali più adatti alla situazione, con un’analisi dei pro e contro di ciascuna opzione. – Un caso pratico simulato, centrato proprio su una ipotetica “PortaClean S.r.l.” (azienda produttrice di porte ermetiche per camere bianche) fortemente indebitata, per illustrare passo passo quali decisioni potrebbe prendere il management e quali effetti ne deriverebbero. – Una sezione di Domande e Risposte frequenti, per chiarire i dubbi più comuni (ad esempio: “Cosa rischio se non pago le tasse?”, “La mia S.r.l. può essere dichiarata fallita per un debito di piccola entità?”, “Come posso bloccare un pignoramento in corso?”, “I debiti della società possono ricadere su soci o amministratori?”, ecc.).
Importante: Questa guida adotta il punto di vista del debitore (l’azienda indebitata e i suoi organi – amministratori, soci – che cercano di evitare conseguenze distruttive). Le soluzioni e i consigli forniti mirano a tutelare l’impresa debitrice, pur nel rispetto della legge e dei diritti dei creditori. Verranno citate le fonti normative italiane più aggiornate e pertinenti (compreso il nuovo Codice della Crisi, modificato fino al D.Lgs. 136/2024 ) e la giurisprudenza più autorevole e recente (sentenze di Cassazione, Corti, ecc. fino al 2025) per corroborare i principi esposti. Tutte le fonti citate sono elencate alla fine, nella sezione Fonti e Riferimenti, per consentire ulteriori approfondimenti.
Prima di entrare nel vivo, è bene ricordare che ogni situazione di crisi ha caratteristiche specifiche. La presente trattazione offre un quadro generale e avanzato, ma l’applicazione concreta dei vari strumenti richiede un’analisi puntuale del caso di specie (spesso con l’ausilio di professionisti qualificati, come avvocati e commercialisti esperti in ristrutturazioni aziendali). Ad ogni modo, conoscere in anticipo cosa prevede la legge e quali sono le opzioni è il primo passo per un debitore che voglia difendersi attivamente e non subire passivamente le azioni dei creditori.
Tipologie di debiti aziendali e relativi rischi
Una società può accumulare debiti di diversa natura. Ciascuna categoria di debito è regolata da norme specifiche e comporta conseguenze peculiari in caso di inadempimento. Di seguito analizziamo le principali tipologie di debiti che un’azienda manifatturiera (come la nostra ipotetica azienda di porte ermetiche) potrebbe avere, evidenziando per ognuna i rischi e le possibili vie di gestione o soluzione.
Debiti tributari (Erario e Agenzia delle Entrate Riscossione)
I debiti fiscali comprendono imposte non pagate (es. IVA, IRES, IRAP) e altre somme dovute all’Erario, incluse sanzioni e interessi di mora. Questi debiti sono particolarmente insidiosi per vari motivi: – Poteri di riscossione rafforzati: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), succeduta a Equitalia, può procedere alla riscossione coattiva in via amministrativa senza necessità di un processo ordinario. Dopo la notifica della cartella esattoriale (o di un avviso accertamento esecutivo), decorsi 60 giorni senza pagamento, AER può attivare misure come il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (ad es. automezzi aziendali), l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili dell’azienda, il pignoramento diretto di conti correnti aziendali, crediti verso terzi e altri beni. – Crediti privilegiati: I crediti erariali godono in larga parte di privilegi nel concorso tra creditori. In caso di procedura concorsuale (es. concordato o liquidazione giudiziale), le imposte non pagate rientrano tra i crediti privilegiati (privilegio generale sui mobili, ipotecario sugli immobili per alcune imposte specifiche come l’IMU, ecc.), venendo quindi soddisfatti prima dei crediti chirografari (non garantiti). Ciò significa che, se l’azienda fallisce, il Fisco verrà pagato con preferenza rispetto ai fornitori chirografari, fino a concorrenza del valore dei beni disponibili. – Interessi e sanzioni: Il carico fiscale cresce rapidamente a causa di sanzioni per omesso o ritardato pagamento e interessi moratori. Questo può aggravare l’esposizione nel tempo e rendere più difficile un eventuale piano di rientro. – Responsabilità personali e penali: In alcuni casi, il mancato pagamento di tributi può comportare responsabilità in capo agli amministratori. Ad esempio, omessi versamenti IVA oltre una certa soglia (attualmente €250.000 per periodo d’imposta) costituiscono reato penale tributario (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Analogamente, l’omesso versamento di ritenute fiscali operate su stipendi ai dipendenti per importi superiori a €150.000 annui configura reato (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000). Inoltre, in sede civile, l’Amministrazione finanziaria può tentare di far valere la responsabilità dei soci o amministratori quando, ad esempio, la società viene liquidata volontariamente lasciando debiti tributari insoluti (si pensi all’azione per responsabilità fiscale basata sull’art. 2495 c.c. o su presunti comportamenti distrattivi).
Cosa può fare l’azienda debitrice verso il Fisco?
Innanzitutto, prevenire è meglio che curare. È fondamentale non ignorare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e di AER: spesso queste includono avvisi bonari o possibilità di adempimento entro termini che evitano l’irrogazione di sanzioni piene. Se il debito fiscale è già iscritto a ruolo (cartelle), l’azienda può valutare: – Rateizzazione amministrativa: La normativa consente di chiedere ad Agenzia Entrate Riscossione una dilazione del pagamento fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi fino a €120.000, e fino a 120 rate (10 anni) per importi superiori o in caso di comprovata grave difficoltà. La rateazione evita le azioni esecutive finché si rimane in regola con i pagamenti rateali. Durante la dilazione inoltre decadono le eventuali misure cautelari come fermi amministrativi (dopo la prima rata pagata) e ipoteche su beni (dopo il pagamento integrale di quota pari a un certo valore del bene ipotecato). Attenzione però: saltare le rate (in genere più di 5 rate anche non consecutive) fa decadere il beneficio e l’intero importo torna riscuotibile immediatamente. – Definizioni agevolate (“rottamazione” delle cartelle): Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure straordinarie di pace fiscale. Ad esempio, la “Rottamazione-quater” prevista dalla Legge di Bilancio 2023 ha consentito di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali (con abbattimento di sanzioni e interessi di mora) in un massimo di 18 rate in 5 anni. Altre misure hanno disposto lo stralcio automatico dei debiti minori: la L. 197/2022 ha cancellato d’ufficio i debiti fino a €1.000 affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015. È importante verificare se l’azienda ha beneficiato o può ancora beneficiare di tali definizioni agevolate. Ad ottobre 2025 alcune di queste misure si sono chiuse (la rottamazione-quater richiedeva domanda entro giugno 2023), ma il governo potrebbe introdurne di nuove in futuro; vale la pena restare aggiornati. – Transazione fiscale e cram-down fiscale in procedure concorsuali: Se la situazione debitoria è tale da dover ricorrere a un concordato preventivo o a un accordo di ristrutturazione del debito, esiste la possibilità di proporre una transazione fiscale, ovvero un accordo specifico con l’Erario per il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi. In passato, questo richiedeva necessariamente il voto favorevole dell’Erario (il cosiddetto “consenso del Fisco”), pena la non omologabilità del concordato o dell’accordo. Oggi la musica è cambiata: il Codice della Crisi, novellato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, ha introdotto il principio del cram-down fiscale, ossia la possibilità che il tribunale omologhi un accordo di ristrutturazione anche senza l’adesione formale di Agenzia Entrate o Enti previdenziali, purché la proposta di pagamento offerta a questi creditori pubblici non sia inferiore a ciò che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale . In altri termini, se il piano proposto al Fisco è conveniente almeno quanto l’alternativa liquidatoria, il giudice può renderlo efficace nonostante un eventuale dissenso dell’Erario. Questo potenzia enormemente le chances di ristrutturazione perché neutralizza il potere di veto del creditore pubblico (prima una sola cartella esattoriale non aderente poteva far saltare un accordo). – Sfruttare la sospensione e protezione offerte dalla composizione negoziata o dal concordato (ne parleremo a breve): l’azienda indebitata può attivare percorsi che congelano temporaneamente le azioni esecutive del Fisco. Ad esempio, se si avvia una composizione negoziata della crisi e si richiedono le misure protettive al tribunale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può iniziare o proseguire pignoramenti durante il periodo di protezione concesso . Allo stesso modo, la presentazione di un ricorso per concordato preventivo genera uno stay delle azioni esecutive individuali, impedendo ad AER di procedere oltre (salvo eccezioni per crediti per cui la legge lo consente, ad esempio l’IVA in certe condizioni, ma sono dettagli tecnici). Questa sospensione serve a guadagnare tempo per trovare una soluzione organica nella procedura concorsuale. – Attenzione agli obblighi durante la crisi: Un amministratore diligente, sapendo che il debito fiscale ha priorità, deve evitare comportamenti che possano aggravare il dissesto fiscale. Continuare ad accumulare IVA non versata o ritenute non pagate può aggravare le proprie responsabilità. Anche privilegiare il pagamento di altri debiti trascurando completamente il Fisco può essere controproducente, sia perché l’Erario può forzare comunque la riscossione (ipotecando o pignorando beni essenziali, ad esempio) sia perché in un eventuale fallimento quei pagamenti preferenziali verso altri potrebbero essere revocati. Esempio: se la società paga un fornitore privato e lascia insoluto il debito IVA, in caso di fallimento il curatore potrebbe avviare un’azione di revocatoria per riprendersi quanto pagato al fornitore (se effettuato in periodo sospetto) e i vertici societari potrebbero persino essere accusati di bancarotta preferenziale per aver favorito un creditore a scapito dell’Erario.
In sintesi: i debiti tributari vanno gestiti con priorità e trasparenza. Appena emergono difficoltà nel pagamento, conviene attivarsi: chiedere rateizzazioni prima che scadano i termini, valutare le definizioni agevolate se disponibili, e se la mole del debito è insostenibile nel contesto aziendale, considerare strumenti concorsuali dove trattare con il Fisco in modo collettivo. L’obiettivo è evitare che l’inerzia porti a misure irreversibili (come ipoteche o fermi che bloccano l’attività) o a conseguenze penali. Nel prosieguo vedremo come le nuove normative incentivano anche il Fisco a segnalare tempestivamente la crisi all’azienda per “svegliarla” (lettere di compliance art. 25-novies CCII) , proprio per evitare di arrivare a situazioni irrecuperabili.
Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali
I debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi sono una componente tipica dell’indebitamento aziendale. In periodi di stress finanziario, l’impresa può essere costretta a ritardare i pagamenti ai propri fornitori per preservare liquidità. Questo comportamento, se protratto, innesca una serie di rischi: – Azioni legali dei fornitori: Un fornitore insoddisfatto può reagire interrompendo future forniture (mettendo a repentaglio la produzione aziendale) e soprattutto avviando azioni legali per il recupero del credito. Spesso il primo passo è ottenere un decreto ingiuntivo: trattandosi generalmente di crediti documentati da fatture, il fornitore può chiedere al tribunale un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (soprattutto se vanta assegni non pagati o riconoscimenti di debito). Una volta ottenuto il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto o sentenza), il creditore potrà passare al pignoramento dei beni aziendali. – Pignoramento di beni e conto corrente: I fornitori chirografari non godono di privilegi particolari, ma in assenza di procedure concorsuali possono cercare di soddisfarsi individualmente su qualsiasi bene della società. Possono ad esempio pignorare le merci in magazzino, i macchinari (espropriazione mobiliare presso l’azienda) o bloccare i conti correnti aziendali (pignoramento presso la banca) e i crediti verso clienti (pignoramento presso terzi intimato ai clienti debitori, dirottando i pagamenti dal fornitore al creditore procedente). Tali azioni possono paralizzare la gestione aziendale se non vengono affrontate. – Rischio di istanze di fallimento (liquidazione giudiziale): Un singolo fornitore potrebbe anche presentare un’istanza di fallimento (oggi di apertura di liquidazione giudiziale) qualora il debito non venga soddisfatto e l’insolvenza appaia conclamata. Va detto che, per legge, il tribunale non può dichiarare il fallimento dell’imprenditore se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a €30.000 . Questo è un limite di rilevanza previsto per evitare procedure concorsuali per importi bagatellari. Dunque, un creditore con un credito modesto (es. €5.000) non potrà da solo portare un’azienda in fallimento. Tuttavia, più fornitori insoddisfatti potrebbero coalizzarsi o cedere crediti a società di recupero, e superare quella soglia. Cassazione 2025 ha ribadito che tale soglia di €30.000 va verificata al momento della decisione e costituisce condizione oggettiva per procedere . Quindi, se il debito verso fornitori si accumula oltre tale cifra e la società mostra chiari segni di insolvenza (incapacità di pagare sistematicamente alle scadenze), il pericolo di un’istanza dei creditori è concreto. – Svalutazione reputazionale e contrattuale: Un’azienda che paga in ritardo o non paga affatto perde fiducia sul mercato. I fornitori potrebbero revocare condizioni di favore, richiedere pagamenti anticipati (cash on delivery), negare dilazioni future o interrompere rapporti. Ciò può aggravare ancora di più la crisi di liquidità, in un circolo vizioso. Inoltre, la notizia di fornitori non pagati può diffondersi e compromettere anche rapporti con finanziatori, clienti, ecc.
Come gestire i debiti verso fornitori?
La parola d’ordine dovrebbe essere negoziazione. I fornitori – specie se strategici per l’azienda (forniscono materie prime essenziali, ad esempio) – hanno spesso interesse a mantenere in vita il rapporto, magari rimettendo parte del credito pur di non perdere un cliente definitivamente (cosa che accadrebbe in caso di fallimento). Alcune possibili azioni: – Piani di rientro stragiudiziali: L’azienda può proporre ai fornitori un accordo di rientro dilazionato del debito, magari garantendo una parte subito e il resto in più tranche. Conviene formalizzare per iscritto tali accordi (anche via scrittura privata autenticata) e rispettarli rigorosamente per ricostruire fiducia. Se i fornitori sono numerosi, si può tentare un accordo collettivo coordinato (sul modello di un piccolo “concordato privato”), magari con l’assistenza di un professionista che spiega loro che preferiscono incassare il 50% in 12 mesi piuttosto che rischiare il 20% in 5 anni in caso di fallimento. – Conversione del debito in forniture future o equity: In casi particolari, un fornitore potrebbe accettare di convertire parte del suo credito in uno sconto su future forniture (di fatto rinunciando a una parte del credito in cambio della continuazione del rapporto commerciale). Oppure, se crede nel rilancio dell’azienda, potrebbe essere disposto a entrare nel capitale (conversione del credito in quote/azioni). Soluzioni del genere richiedono grande fiducia e negoziazioni avanzate, ma non sono impossibili con partner stretti. – Valutare un piano attestato o accordo di ristrutturazione per i fornitori: Se i debiti verso fornitori (e altri chirografari) sono tali da non poter essere pagati integralmente, l’ordinamento offre strumenti concorsuali negoziali: ad esempio, un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato in tribunale (art. 57 CCII) richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti (o anche solo del 30% se “agevolato” senza moratoria per i non aderenti) . In pratica, se si ottiene il consenso della maggioranza qualificata dei creditori chirografari su un certo piano (ad es. pagamento del 40% in 2 anni), si può chiedere al tribunale di renderlo vincolante anche per gli eventuali dissenzienti (purché ai dissenzienti venga pagato almeno quanto avrebbero preso in un fallimento). Approfondiremo più avanti questi meccanismi, ma è bene sapere che esiste la possibilità di “forzare” la minoranza dissenziente se la maggioranza dei fornitori è d’accordo sul piano proposto. – Evitare di creare nuove posizioni debitorie: Un errore classico è continuare a ordinare beni/servizi dai fornitori già non pagati, accumulando ulteriori debiti. Questo spesso peggiora la situazione e può esporre gli amministratori a accuse di malafede (continuare ad accettare forniture sapendo di non poter pagare può integrare il reato di insolvenza fraudolenta in certi casi, o essere sintomo di mala gestio). Meglio cercare di ridurre gli ordini, trovare fornitori alternativi disposti a condizioni diverse (es. consignment stock, conto vendita) o sospendere temporaneamente la produzione non essenziale. – Opposizioni e tattiche legali: Se un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo, l’azienda può valutarne l’opposizione (se sussistono contestazioni sul credito). L’opposizione apre un giudizio ordinario che può durare molti mesi, guadagnando tempo. Attenzione però: se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il fornitore può procedere lo stesso in pendenza di opposizione, salvo chiedere al giudice una sospensione. Bisogna quindi avere motivi seri per sperare in una sospensione (ad esempio contestazioni fondate sulla qualità della merce, vizi nei prodotti forniti, ecc.). In mancanza, l’opposizione potrebbe solo ritardare ma non evitare il pagamento, con aggravi di spese legali. – Conversione del pignoramento in pagamento rateale: Qualora un fornitore abbia già avviato un pignoramento, la legge offre al debitore un’ultima chance per evitare la vendita forzata dei beni: la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). Il debitore può chiedere al Giudice dell’Esecuzione di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, depositandone subito una parte almeno pari a 1/6 del credito azionato e proponendosi di pagare il resto in rate mensili fino a 48 mesi . Se il giudice accorda la conversione, l’esecuzione viene sospesa e il debitore potrà liberare i beni pagando ratealmente il dovuto (più interessi legali). Ovviamente servono risorse per versare l’acconto di un sesto, ma in situazioni in cui l’azienda intravede la possibilità di recupero, potrebbe valere la pena (ad esempio, trovando un accordo con un socio finanziatore per raccogliere quella somma iniziale). La conversione evita di svendere il macchinario all’asta e consente di guadagnare tempo prezioso. – Verificare eventuali vizi procedurali: Non di rado, i creditori o gli ufficiali giudiziari commettono irregolarità nelle notifiche o nelle forme del pignoramento. Un avvocato esperto di esecuzioni può individuare e sollevare un’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) se, ad esempio, l’atto di pignoramento o il precetto presentano vizi formali rilevanti. Questo non cancella il debito, ma può far cadere quella procedura specifica, costringendo il creditore a ricominciare da capo (guadagnando tempo o spingendo a trattare). È una difesa tecnica che va valutata caso per caso.
In generale, per i debiti verso fornitori è cruciale comunicare: un imprenditore onesto che informi i propri partner delle difficoltà e prospetti un piano realistico di rientro ha più probabilità di ottenere collaborazione (magari con l’aiuto di un professionista che faccia da garante terzo del piano, come un attestatore). Viceversa, chi sparisce o promette pagamenti che poi non onora rischia di vedersi chiudere tutte le porte e accumulare decreti ingiuntivi su decreti ingiuntivi. Nel seguito, quando parleremo di piano attestato di risanamento, vedremo come formalizzare un piano di pagamento dei debiti commerciali sotto l’egida di un professionista indipendente, il che può dare maggior fiducia ai fornitori.
Debiti bancari e finanziari
Le banche e gli altri finanziatori (società di leasing, società di factoring, ecc.) sono spesso tra i creditori principali di un’azienda. Nel nostro esempio, PortaClean S.r.l. potrebbe avere un mutuo bancario acceso per l’acquisto del capannone, un finanziamento a medio termine per macchinari, qualche affidamento di conto corrente (scoperto/castelletto per sconto fatture) e magari contratti di leasing per attrezzature. Quando l’azienda entra in crisi di liquidità, i debiti verso le banche presentano alcune particolarità: – Garanzie e ipoteche: I finanziamenti bancari di importo rilevante sono quasi sempre assistiti da garanzie reali o personali. Ad esempio, la banca può avere un’ipoteca sul capannone industriale o un pegno su macchinari/beni mobili registrati, oppure può aver ottenuto fideiussioni personali dagli amministratori o dai soci dell’azienda. Questo significa che, in caso di insolvenza, la banca ha maggiori tutele: potrà aggredire direttamente il bene dato in garanzia (espropriandolo e vendendolo, con preferenza sul ricavato) oppure, se esistono fideiussori, potrà chiedere il pagamento a questi ultimi (escussione della garanzia personale). – Reazione rapida in caso di default: Le banche, essendo operatori professionali, hanno meccanismi di controllo del rischio molto attenti. Basta spesso un covenant violato (un indice di bilancio fuori parametro), o il ritardo nel pagamento di una rata, perché scatti la classificazione a sofferenza e la revoca degli affidamenti. Ad esempio, se l’azienda non riesce a pagare una rata del mutuo, la banca può (dopo le comunicazioni di rito) decadere dal beneficio del termine tutto il finanziamento, richiedendo immediatamente il saldo dell’intero debito residuo. Allo stesso modo, se l’azienda sconfina sul conto oltre i limiti o non rientra entro fine mese, la banca può revocare l’affidamento e chiedere rientro immediato. Queste mosse, se contestuali alla crisi, possono dare il colpo di grazia alla liquidità aziendale. – Procedimenti esecutivi su beni chiave: Una volta risolta la decadenza dal termine, la banca non perde tempo: se c’è un’ipoteca, può notificare precetto e procedere al pignoramento immobiliare sul capannone o sui terreni ipotecati. Analogamente, un leasing non pagato porta rapidamente al ritiro del bene in leasing (con conseguente perdita del macchinario o veicolo) e poi a un’azione per il saldo. Questo significa che beni vitali per la produzione possono andare perduti in tempi relativamente brevi, compromettendo la continuità aziendale. – Negoziazione più strutturata: Le banche operano in un quadro regolamentare (impatti di bilancio, Basilea, ecc.) che talvolta rende più complessa la rinegoziazione del debito. Tuttavia, esistono protocolli e possibilità: ad esempio moratorie e ristrutturazioni del credito bancario. Nel 2020, durante la pandemia, ci sono state moratorie di legge. Al 2025, non vi sono moratorie obbligatorie, ma ABI e le associazioni di impresa hanno stilato linee guida per facilitare moratorie volontarie per imprese in temporanea difficoltà . In particolare, in marzo 2025 è stato rinnovato un accordo quadro che consente alle PMI di chiedere alla banca la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti in essere, concordando soluzioni come il differimento delle rate (ad esempio pagando solo interessi per un periodo e posticipando la quota capitale). – Crediti prededucibili e nuova finanza in concordato: Se l’azienda decide di accedere a una procedura concorsuale di concordato preventivo, può capitare che abbia bisogno di finanziamenti aggiuntivi per proseguire l’attività durante la procedura. La legge consente di ottenere finanza interinale o nuovi finanziamenti in concordato, che vengono qualificati come prededucibili (ossia da rimborsare con priorità assoluta rispetto agli altri creditori). Le banche potrebbero essere più disponibili a concedere credito in tali condizioni, se c’è un piano approvato dal tribunale. Tuttavia, in generale, quando una società entra in procedura, le banche tendono a chiudere i rubinetti e anzi a insistere per il rimborso dei prestiti esistenti (a meno che il piano concorsuale non li coinvolga con nuove condizioni). – Possibilità di accordi specifici con le banche (accordi ex art. 182-septies CCII): La legge prevede strumenti ad hoc per ristrutturare l’esposizione con banche e intermediari finanziari. Ad esempio, esistono gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: se l’azienda ottiene l’adesione di almeno il 75% degli istituti finanziari, può chiedere al tribunale di estendere gli effetti dell’accordo anche alle banche dissenzienti appartenenti alla medesima categoria omogenea . Questo è pensato per superare l’ostacolo di singoli istituti che non aderiscono quando la stragrande maggioranza è d’accordo. Inoltre, le convenzioni di moratoria tra banche (accordi di standstill temporanei) possono, se sottoscritti dalle maggioranze richieste, vincolare anche le banche non firmatarie per un breve periodo, evitando corse al rimborso.
Strategie per gestire i debiti bancari:
– Trasparenza e piano di ristrutturazione: Appena appare chiaro che l’azienda non riuscirà a rispettare i covenant o le prossime rate, è consigliabile incontrare la banca (o le banche) presentando uno scenario chiaro e magari un piano di ristrutturazione (anche preliminare). Le banche apprezzano l’approccio proattivo: se vedono che l’imprenditore ha un piano credibile per ridurre i costi, dismettere asset non core, ricapitalizzare l’azienda o cercare investitori, potrebbero essere disponibili a rinegoziare le scadenze o concedere periodi di grazia. Ad esempio, la banca potrebbe accettare di ricalcolare il piano di ammortamento allungando la durata del mutuo (riducendo la rata) oppure concedere un covenant holiday per 1-2 esercizi. – Consolidamento del debito: Se l’azienda ha molti piccoli affidamenti dispersi (conto scoperto, anticipo fatture, leasing vari), potrebbe valutare di consolidarli in un unico prestito a più lungo termine. Questo però richiede che la banca sia disposta e che vi siano garanzie da offrire. Spesso avviene che, a fronte di immobili non ancora ipotecati o beni liberi, la società chieda un nuovo finanziamento ipotecario destinato a pagare i debiti più urgenti (consolidamento). Chiaramente, se la crisi è avanzata, difficilmente una banca eroga nuovo credito, ma potrebbe accadere se un socio o un investitore esterno co-garantisce o apporta liquidità fresca contestualmente. – Moratoria e sospensione rate: Come accennato, esistono accordi quadro promossi da ABI per la sospensione delle rate di mutuo/leasing per le PMI in difficoltà temporanea. Ad esempio, la possibilità di sospendere la sola quota capitale delle rate fino a 12 mesi. Queste misure sono volontarie (non imposte per legge) ma molte banche le applicano a richiesta, verificate le condizioni. Se la crisi è ritenuta “superabile” con un po’ di respiro finanziario, vale la pena attivare questa leva. La notizia del marzo 2025 conferma l’impegno su questo fronte . – Attenzione alle fideiussioni: Molto spesso i soci o amministratori hanno firmato fideiussioni omnibus a favore delle banche per assicurare i crediti della società. Queste fideiussioni, se conformi al famigerato “schema ABI 2003”, potrebbero contenere clausole vessatorie (reviviscenza, sopravvivenza, rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) che la Banca d’Italia ha censurato nel 2005 come contrarie alla concorrenza. La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce, ha ritenuto nulle tali clausole e quindi parzialmente nulle le fideiussioni conformi a quello schema . Questo significa che, in sede di escussione, un fideiussore potrebbe opporsi sostenendo la nullità parziale della garanzia. Nel 2025 la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite per uniformare la giurisprudenza , segno della sua importanza. Per il debitore societario ciò implica che i garanti personali (spesso i soci) hanno forse qualche margine di difesa per non pagare l’intero importo garantito. È opportuno far valutare da un legale le fideiussioni firmate: se rientrano nello schema censurato, la banca potrebbe trovarsi con le mani legate o recuperare solo parzialmente dal fideiussore. Questa leva può essere usata nei negoziati: ad esempio, il fideiussore può far presente alla banca il rischio di nullità e proporre un accordo transattivo (pagare subito una percentuale del dovuto in cambio della liberazione dalla garanzia). – Accordi di ristrutturazione con banche: In un contesto più formale, l’azienda può includere le banche in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Spesso le banche sono disposte a concedere stralci o dilazioni significative se vedono un piano che viene sottoposto al vaglio di un giudice. Ad esempio, una banca chirografaria potrebbe accettare il 60% del suo credito pagato in 5 anni, se capisce che l’alternativa sarebbe prendere forse il 20% in fallimento. Anche banche ipotecarie potrebbero rinegoziare (es. allungare la durata del mutuo, ridurre il tasso) se ciò facilita il salvataggio dell’impresa – specie se l’impresa ha ancora valore come cliente prospettico. – Vendita di asset per ripagare banche: Una strategia comune è vendere alcuni beni aziendali (ad esempio, immobili non strettamente necessari o rami d’azienda non strategici) e usare il ricavato per estinguere i debiti bancari. Questo consente di liberare le garanzie e ridurre l’indebitamento. Attenzione però: tali vendite, se fatte in prossimità di un eventuale fallimento, potrebbero essere soggette a revocatoria fallimentare se il corrispettivo non è congruo o se fatte a favore di parti correlate. Occorre quindi che queste operazioni siano condotte a valori di mercato e preferibilmente nell’ambito di un piano concordato con i creditori (per evitare sospetti di frode). – Protezione concorsuale: Come per i fornitori, l’apertura di una procedura concorsuale (concordato preventivo o omologazione di un accordo) impedisce alle banche di procedere individualmente. Una volta ammessa al concordato, l’azienda è protetta dallo stay: la banca non può iniziare né proseguire pignoramenti (restano sospesi). Questo può bloccare, ad esempio, un’asta immobiliare già avviata. Tuttavia, se la banca ha già escusso una fideiussione, quella è un’azione contro il garante (persona fisica) e non contro la società, quindi la procedura della società non la ferma. In quel caso, il garante potrebbe a sua volta insinuarsi come creditore di regresso nel concordato/fallimento.
In definitiva, i debiti bancari richiedono una gestione tecnico-giuridica di alto livello: spesso coinvolgono contratti complessi, garanzie multiple e attori regolamentati. È cruciale farsi assistere da consulenti finanziari e legali nelle trattative con gli istituti. L’obiettivo dev’essere mostrare alla banca che la soluzione concordata (ristrutturazione, moratoria, accordo) le conviene più di una liquidazione giudiziale dell’azienda. Fortunatamente, la recente riforma fornisce strumenti di “persuasione” come il cram-down fiscale (analogo concetto potrebbe applicarsi ai finanziatori se il piano li tratta adeguatamente) e l’estensione inter pares degli accordi di moratoria .
Debiti previdenziali e verso dipendenti (INPS, INAIL, trattamento di fine rapporto)
Un’area critica dell’indebitamento per molte imprese riguarda gli obblighi verso gli enti previdenziali (principalmente INPS per contributi pensionistici obbligatori dei dipendenti, e INAIL per i premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni) e i debiti verso i dipendenti (retribuzioni non corrisposte, ratei di tredicesima, trattamento di fine rapporto – TFR). Anche in questo caso, se l’azienda entra in crisi: – Contributi non versati: Se la società trattiene in busta paga la quota di contributi a carico del dipendente (le ritenute previdenziali) ma non li versa all’INPS, l’amministratore commette un illecito. In particolare, l’omesso versamento di ritenute previdenziali oltre una soglia di €10.000 annui configura reato (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983). Sotto tale soglia resta un illecito amministrativo. L’INPS ha poteri di accertamento e notifica avvisi di addebito esecutivi (simili a cartelle) per i contributi non versati, con possibilità di azioni esecutive analoghe a quelle del Fisco (fermi, pignoramenti). Quindi, il debito previdenziale è paragonabile al debito tributario: è privilegiato e può generare enforcement rapido. – Stipendi arretrati: Non pagare gli stipendi ai dipendenti ha conseguenze immediate: i lavoratori possono dimettersi per giusta causa (con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico dell’azienda), possono adire il giudice del lavoro ottenendo ingiunzioni di pagamento molto celeri (i decreti ingiuntivi su crediti di lavoro sono spesso concessi provvisoriamente esecutivi), e possono segnalare la situazione alle organizzazioni sindacali o all’Ispettorato del Lavoro. Inoltre, trattenere i dipendenti senza pagarli espone a gravi problemi etici e operativi (morale basso, scioperi, calo di produttività). – TFR e istituti affini: Il TFR maturato dai dipendenti è un debito esigibile al momento della cessazione del rapporto. Se l’azienda non ha accantonato liquidità sufficiente o non ha conferito il TFR al fondo di tesoreria INPS (per aziende sopra 50 dipendenti), rischia di non poterlo pagare in caso di licenziamenti o dimissioni. Nel caso di fallimento dell’azienda, fortunatamente, interviene il Fondo di Garanzia INPS che paga ai lavoratori il TFR e le ultime tre mensilità impagate, surrogandosi poi nel concorso come creditore. – Sanzioni civili: I debiti contributivi si accrescono di sanzioni civili INPS piuttosto onerose (interessi di mora e importi aggiuntivi) che sono ben superiori agli interessi legali. Anche i debiti verso i dipendenti possono generare interessi e rivalutazione monetaria. – Sensibilità sociale e giuridica: I crediti da lavoro hanno un trattamento di privilegio super-prioritario nel fallimento (hanno privilegio generale mobiliare di grado elevatissimo, e anche privilegio immobiliare sui beni dell’azienda per gli ultimi tre mesi di retribuzioni). Inoltre, in un concordato, la legge impone di soddisfare interamente i crediti per stipendi entro un breve termine: nel concordato in continuità, i crediti dei lavoratori per le retribuzioni scadute devono essere pagati entro 6 mesi dall’omologazione . Ciò significa che non si possono dilazionare troppo nel tempo. Questo riflette l’attenzione del legislatore ai diritti dei lavoratori.
Come agire su questo fronte?
– Prioritizzare i pagamenti ai dipendenti: Per ragioni sia morali che legali, gli stipendi dovrebbero essere le ultime spese a venir tagliate. Se proprio la cassa non consente altro, può essere preferibile rinviare pagamenti ad altri creditori (tasse, fornitori) piuttosto che non pagare la forza lavoro. In situazioni di crisi temporanea, si può provare a coinvolgere i dipendenti in accordi sindacali per differire parzialmente il pagamento (es. ritardo di qualche settimana nello stipendio, o pagamento dilazionato degli arretrati), ma serve il loro consenso e vanno gestite con delicatezza e trasparenza queste richieste. – Rateizzazione dei contributi: Analogamente al Fisco, l’INPS consente rateazioni dei debiti contributivi. Si può chiedere una dilazione fino a 24 mesi (o più in casi eccezionali autorizzati dal Ministero) per i contributi non versati, presentando un piano di rientro. La concessione sospende le procedure esecutive dell’INPS, ma è necessario essere regolari con i versamenti correnti (altrimenti, scatta la decadenza dalla dilazione). – Utilizzo degli ammortizzatori sociali: Se la crisi dell’azienda ha impatto sull’attività, valutare strumenti come la cassa integrazione guadagni (CIG) può aiutare: durante la CIG, una parte della retribuzione è coperta dall’INPS e l’azienda allevia il suo costo del personale, evitando di accumulare ulteriori debiti salariali. Attenzione però: la CIG richiede requisiti e procedure amministrative (accordi sindacali, durate limitate ecc.) e spesso viene usata in vista di una riconversione o ripresa. – Nell’ambito di procedure concorsuali: In un concordato preventivo, come detto, bisogna prevedere il pagamento integrale dei dipendenti in tempi brevi (massimo 6 mesi post-omologazione per le retribuzioni arretrate) . Ciò significa che nel piano il debitore dovrà dimostrare di avere risorse sufficienti (o in arrivo, ad es. da finanziatori) per pagare i lavoratori. A volte, per ottenere il consenso dei lavoratori, si inseriscono clausole migliorative (es. pagamento immediato al 100% di stipendi e TFR in prededuzione all’apertura della procedura) – di fatto trattando i dipendenti come “soddisfatti in prededuzione” essendo costi di procedura. – Intervento del Fondo di Garanzia: Se si arriva all’insolvenza conclamata, i lavoratori possono confidare nel Fondo di Garanzia INPS per il TFR e ultime retribuzioni. Dal punto di vista dell’azienda/debitore, sapere che c’è questa rete di protezione può essere un sollievo morale (i dipendenti non perderanno tutto), ma attenzione: il Fondo paga solo in caso di procedura concorsuale aperta (fallimento o concordato liquidatorio omologato) o di esecuzione individuale rimasta infruttuosa. Non è uno “strumento” attivabile a piacimento dall’azienda, ma una conseguenza del dissesto. Inoltre, il Fondo di Garanzia poi diventa creditore surrogato contro l’azienda, quindi il debito non scompare: semplicemente cambia creditore (i dipendenti cedono il posto all’INPS surrogato). – Evita condotte penalmente rilevanti: Un amministratore che continui a non versare contributi e a non pagare stipendi può incorrere in vari reati, non solo quelli tributari: ad esempio, potrebbe configurarsi l’appropriazione indebita di trattenute contributive, o se maschera la cosa in bilancio, anche false comunicazioni sociali. In caso di fallimento, il non aver pagato i contributi rientra nella generale condotta di mala gestio, ma di per sé non è bancarotta se i fondi sono stati usati per l’impresa; tuttavia, distrarre le somme destinate a ritenute per altri scopi potrebbe essere considerato bancarotta fraudolenta. Insomma, meglio non giocare con queste poste: pagare stipendi e contributi dovrebbe essere visto come un costo “non comprimibile” salvo situazioni estreme.
Riassumendo sulle tipologie di debito: abbiamo passato in rassegna i principali creditori di un’azienda in difficoltà: – Fisco/Erario: forte potere di intervento, privilegiato, può spingere a crisi se ignorato, ma con possibilità di transare e rateizzare. – Fornitori commerciali: meno potenti singolarmente ma numerosi, rischio azioni legali diffuse, necessari accordi e piani di rientro. – Banche: garantite, reattive, possono sottrarre asset chiave, richiedono negoziazioni tecniche (moratorie, ristrutturazioni) e attenzione a garanzie personali. – Enti previdenziali e dipendenti: crediti “sensibili”, tutelati dalla legge, non pagarli porta a conseguenze sia legali che sociali importanti, priorità di soddisfo nelle soluzioni di crisi.
Di seguito, esploreremo come l’ordinamento italiano, specie con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza aggiornato, fornisce strumenti per affrontare in modo organico queste esposizioni debitorie, evitando la corsa caotica dei creditori e cercando soluzioni unitarie e sostenibili per l’azienda debitrice.
Prevenire e affrontare la crisi: obblighi degli amministratori e strumenti pre-crisi
La gestione di un’azienda in difficoltà non inizia quando arriva l’ufficiale giudiziario alla porta, ma molto prima. La legge impone agli amministratori di attivarsi tempestivamente di fronte ai segnali di crisi, adottando misure idonee a prevenirne l’aggravamento. In questa sezione vedremo: – Gli obblighi di legge a carico degli imprenditori in tema di monitoraggio aziendale (i cosiddetti “adeguati assetti” organizzativi, amministrativi e contabili). – I meccanismi di allerta interna ed esterna previsti dal Codice della Crisi, compreso il nuovo sistema di segnalazioni da parte di creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, etc.) e degli organi di controllo societari. – Lo strumento della composizione negoziata della crisi, introdotto di recente per gestire la fase iniziale di difficoltà in modo assistito ma fuori dalle aule di tribunale. – Altre iniziative pratiche nella fase pre-crisi (piani di risanamento informali, consulenza di esperti, ecc.).
Obbligo di predisporre assetti adeguati e dovere di attivarsi
L’art. 2086 c.c., come modificato dal D.Lgs. 14/2019, impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Questo significa che gli amministratori di società (S.r.l., S.p.A., etc.) hanno il dovere legale di dotare l’azienda di strumenti e procedure che permettano di monitorare costantemente lo stato di salute economico-finanziaria.
Cosa comporta in pratica questo obbligo? Ecco alcuni elementi: – Monitoraggio di indicatori finanziari: La società deve tenere sotto controllo i flussi di cassa prospettici e alcuni indici di bilancio in grado di segnalare squilibri (rapporto tra attivo e passivo, indice di liquidità, sostenibilità dell’indebitamento, etc.). Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Commercialisti) ha individuato diversi indici di allerta settoriali. Se tali indicatori superano certe soglie, è segnale che la continuità aziendale è a rischio. – Procedure interne per la segnalazione: Nelle società di capitali con organi di controllo (collegio sindacale o revisore unico), questi organi devono vigilare e in caso notino fondati indizi di crisi, hanno l’obbligo di segnalarlo agli amministratori. In passato (nel Codice della Crisi originario) si prevedeva che se gli amministratori non rimediavano entro 30 giorni, l’organo di controllo dovesse attivare l’OCRI (Organismo di composizione della crisi) presso la Camera di Commercio. Dopo le modifiche del 2022, il sistema di allerta interna è stato in parte modificato, ma rimane il fatto che i sindaci/revisori hanno un ruolo di sentinelle e possono segnalare la situazione (ora agli amministratori stessi e, se persistente, presumibilmente all’autorità giudiziaria o alla nuova piattaforma telematica). – Documentazione e piani di risanamento: Un assetto adeguato comporta anche avere procedure per redigere piani industriali e finanziari a medio termine, stress test su scenari avversi e piani d’azione predefiniti. Ad esempio, l’amministratore diligente dovrebbe predisporre un piano di risanamento appena si manifestano i primi squilibri, e non attendere l’insolvenza conclamata. Questo piano può inizialmente essere informale, ma serve come bussola per capire come ridurre costi, aumentare capitali, dismettere asset o rinegoziare debiti. – Responsabilità per inerzia: Se gli amministratori omettono di attivarsi e la crisi peggiora fino all’insolvenza irreversibile, essi possono essere chiamati a risponderne. Ai sensi dell’art. 2486 c.c., dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento (ad esempio, perdite rilevanti che erodono il capitale sotto il minimo legale) gli amministratori rispondono verso la società dei danni derivanti dalla prosecuzione dell’attività oltre tale momento. Più in generale, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di “ wrongful trading” all’italiana, ovvero responsabilità degli amministratori per aver aggravato il dissesto (continuando ad assumere debiti quando ragionevolmente avrebbero dovuto fermarsi). Nel fallimento, il curatore spesso promuove azioni di responsabilità contro gli amministratori proprio contestando la violazione dei doveri di tempestiva emersione della crisi. Dunque, attivarsi subito non è solo buona pratica, è anche un modo per evitare guai personali in seguito.
In sintesi, la legge oggi esige proattività: l’atteggiamento “aspettiamo e speriamo” o il nascondere la polvere sotto il tappeto sono strategie che espongono a gravi conseguenze.
Un segnale importante di allerta interna è la perdita di continuità aziendale nell’orizzonte di 12 mesi: se la direzione aziendale, coadiuvata magari dal proprio revisore, valuta che esiste un rischio concreto che l’azienda non sia più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni pianificate con le risorse finanziarie attese (cash flow prospettico inadeguato) , allora lo stato di crisi in senso tecnico è presente (il Codice la definisce proprio così: “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” ). A quel punto, il dovere degli amministratori è di non aggravare la situazione e di cercare soluzioni.
Vediamo ora quali strumenti ha messo a disposizione il legislatore per aiutare le imprese in questa fase iniziale della crisi (prima che degeneri in insolvenza conclamata).
Le “segnalazioni d’allerta” dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII)
Una delle grandi novità introdotte dal Codice della Crisi, soprattutto dopo le modifiche del 2022, è il sistema di allerta esterna tramite le segnalazioni dei cosiddetti “creditori pubblici qualificati”. Si tratta di un meccanismo in base al quale alcuni enti pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e l’Agente della Riscossione) agiscono come sentinelle dello stato di salute dell’impresa e, al superamento di determinate soglie di esposizione debitoria, invitano formalmente l’impresa a correre ai ripari.
In particolare, l’art. 25-novies CCII (introdotto con le correzioni del 2022) prevede che: – Se l’impresa accumula debiti fiscali, contributivi o premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni superiori a certe soglie, questi enti devono inviare una comunicazione di segnalazione all’imprenditore (e all’organo di controllo, se esistente) . Le soglie di allerta attualmente fissate dal legislatore sono: – €100.000 per le imprese individuali; – €200.000 per le società di persone; – €500.000 per le società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.) . – La segnalazione scatta quando il totale di debiti verso Agenzia Entrate, INPS o Agenzia Riscossione supera tali importi ed è scaduto da più di 3 mesi. Ad esempio, se una S.r.l. ha cartelle esattoriali scadute per €600.000 e sono passati 90 giorni senza pagamento né rateazione, verrà inviata questa comunicazione d’allerta. – Contenuto della lettera: La comunicazione al debitore non è un atto esecutivo, bensì un avviso di sollecitazione. In pratica l’ente dice: “Attenzione, la tua esposizione debitoria nei nostri confronti è significativa e segnale di potenziale crisi; ti invitiamo a prendere provvedimenti, valutando anche di accedere alla composizione negoziata della crisi”. Di fatto, l’obiettivo è anticipare l’emersione della crisi , non punire. Lo Stato passa da un ruolo tradizionale repressivo (“aspetto e poi ti pignoro”) a un ruolo preventivo: ti avvisa prima che la situazione precipiti ulteriormente . – Effetti per l’imprenditore: La ricezione di questa lettera impone all’imprenditore di reagire entro 90 giorni. Infatti, la norma prevede che entro 3 mesi dalla segnalazione l’imprenditore debba comunicare all’ente segnalante di aver presentato istanza di accesso a una procedura regolatoria della crisi (es: composizione negoziata, concordato preventivo) oppure di aver pagato/definito il debito. Se non lo fa, questa inerzia potrebbe avere conseguenze: innanzitutto l’ente potrebbe, a quel punto, procedere con le normali azioni di recupero (pignoramenti, ecc.). Inoltre, il fatto di aver ignorato la segnalazione può essere valutato negativamente in sede di eventuale successiva procedura concorsuale (si pensi alla fase di valutazione della meritevolezza nel concordato minore o nelle procedure di sovraindebitamento per imprenditori minori, dove la trascuratezza potrebbe pesare). – Coinvolgimento delle banche: Oltre ai creditori pubblici, il Codice menziona anche banche e intermediari finanziari tra i soggetti che dovrebbero favorire l’emersione precoce della crisi . In pratica, non c’è un obbligo stringente analogo a quello del Fisco, ma è auspicato che anche le banche segnalino all’impresa (e ai suoi controllori) eventuali tensioni gravi, anziché limitarsi a revocare fidi. Alcune linee guida ABI incoraggiano le banche a proporre all’impresa in difficoltà di attivare la composizione negoziata, come condizione per accordare moratorie.
Perché questo sistema è importante per il debitore?
Perché cambia il paradigma. Ricevere una segnalazione di allerta non è un atto ostile del creditore pubblico, ma un’occasione per correre ai ripari. Certo, psicologicamente può spaventare ricevere una lettera dall’Agenzia Entrate che “avvisa della crisi” – si potrebbe temere sia preludio di aggressioni. Ma la lettera, come enfatizzato da commentatori, “non deve spaventare, ma essere vista come un campanello d’allarme strategico” . Ignorarla sarebbe un grave errore.
Dunque, se la nostra PortaClean S.r.l. riceve ad esempio una segnalazione perché ha €600k di debiti fiscali scaduti, i suoi amministratori dovrebbero entro 90 giorni: – o pagare/rateizzare gran parte di quel debito sotto soglia (cosa forse improbabile senza aiuti esterni), – o intraprendere una composizione negoziata della crisi (lo strumento appunto pensato ad hoc, di cui parleremo tra poco), – o altra procedura (anche un concordato prenotativo andrebbe bene come “mossa”).
In mancanza di reazione, dopo quei 90 giorni i creditori pubblici potrebbero iniziare istanze di liquidazione giudiziale o altre azioni.
Va segnalato che il sistema di allerta, entrato in vigore definitivamente a partire da 15 luglio 2022 (anche se le segnalazioni fiscali sono partite operativamente nel tardo 2023 a seguito delle proroghe per testare la composizione negoziata ), rappresenta un punto di svolta culturale: lo Stato stesso ha interesse a che l’impresa resti viva (così riprenderà a pagare le tasse in futuro) e quindi cerca di indirizzarla verso le cure invece di aspettare l’autopsia del fallimento.
La Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata è uno strumento innovativo, introdotto dapprima in via transitoria nel 2021 (D.L. 118/2021) e poi incorporato stabilmente nel Codice della Crisi (Titolo II) come alternativa volontaria e stragiudiziale per aiutare le imprese in stato di crisi a trovare un accordo con i creditori, con l’ausilio di un esperto indipendente . È fondamentale comprendere la natura di questo istituto, perché è la prima tappa consigliata quando si accusa uno squilibrio significativo.
Caratteristiche principali della Composizione negoziata: – Volontarietà: Diversamente dalle vecchie “procedure di allerta” obbligatorie (poi abrogate prima di entrare in vigore), la composizione negoziata si attiva solo su iniziativa dell’imprenditore. Non può essere imposta dai creditori o dal tribunale. Il debitore rimane libero di avviarla o meno (certo, se ha ricevuto una segnalazione dai creditori pubblici, è fortemente incentivato a farlo, ma formalmente è una sua scelta). – Ambito soggettivo ampio: Possono accedervi tutti gli imprenditori commerciali o agricoli, di qualsiasi dimensione e natura giuridica, anche quelli non soggetti a fallimento (imprese minori). È pensata come misura universale. – Piattaforma telematica e nomina dell’esperto: L’imprenditore presenta istanza tramite una piattaforma nazionale telematica, gestita dalle Camere di Commercio. Nella domanda vanno inserite informazioni sulla propria impresa, sui debiti, un piano di massima e le cause della crisi. Una commissione istituita presso la CCIAA nomina un esperto indipendente da un elenco apposito (generalmente si tratta di un commercialista, avvocato o consulente del lavoro con esperienza in ristrutturazioni) . Questo esperto sarà il “regista” neutrale del negoziato. – Obiettivo e durata: L’obiettivo dichiarato è aiutare l’imprenditore a superare lo squilibrio prima di giungere all’insolvenza . L’esperto, una volta nominato, analizza la situazione e convoca l’imprenditore e i creditori per iniziare trattative in buona fede. Le trattative durano fino a 180 giorni (prorogabili su accordo delle parti, ma in generale questa è la durata base) . Entro tale termine, l’esperto deve cercare di individuare una soluzione: un accordo di risanamento, la cessione dell’azienda, il conferimento di nuovi capitali o, se proprio non c’è speranza di risanamento, quantomeno una soluzione liquidatoria ordinata (ad esempio vendendo assets fuori dalle procedure concorsuali). – Misure protettive e cautelari: Uno dei vantaggi chiave è che, durante le trattative, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure di protezione del patrimonio . In pratica, può essere concesso che nessun creditore (per i crediti sorti prima della domanda) possa iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari contro il patrimonio dell’impresa per tutta la durata della composizione negoziata (inizialmente fino a 120 giorni, prorogabili). Inoltre, il tribunale può sospendere eventuali istanze di fallimento già presentate. Questo scudo temporaneo consente all’impresa di negoziare senza la pistola dei pignoramenti puntata alla tempia. Nota: dalle misure protettive sono esclusi i diritti dei lavoratori (es. un dipendente potrà comunque agire per il suo credito) , per tutela sociale. – Agevolazioni fiscali: Durante la composizione negoziata, la legge prevede alcune agevolazioni, come esenzioni da imposizione per trasferimenti di beni fatti nell’attuazione degli accordi raggiunti, ecc., per incentivare le parti a trovare un accordo. – Conclusione positiva o negativa: Se le trattative portano a un accordo di qualche tipo (es: un accordo con i creditori, una moratoria, un aumento di capitale con nuovo socio, ecc.), si redige un contratto o più contratti che formalizzano la soluzione, e l’esperto chiude la procedura con esito positivo. Questi accordi possono beneficiare di esenzioni da revocatoria (similmente ai piani attestati, se soddisfano i requisiti). Se invece non si trova un accordo, l’esperto redige una relazione finale attestando l’esito negativo. Tuttavia, c’è un asso nella manica: se l’esperto dichiara che l’imprenditore ha trattato in buona fede ma la trattativa è fallita, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio , una procedura di concordato “speciale” senza voto dei creditori, di cui diremo tra poco. Questa è una chance ulteriore per liquidare l’azienda evitando il fallimento immediato. – Unità e riservatezza: La composizione negoziata non è pubblica (salvo che si chiedano le misure protettive, in tal caso l’ordinanza del tribunale viene pubblicata al Registro delle Imprese). Quindi l’azienda può tentare questa via con una certa riservatezza, evitando il clamore e lo stigma che invece accompagnano le procedure concorsuali pubbliche. L’esperto guida colloqui confidenziali con ciascun creditore per capire possibili soluzioni, e solo se necessario convoca tavoli comuni.
Vantaggi per il debitore:
– Mantiene la gestione dell’impresa (l’esperto non ha poteri sostitutivi, è un facilitatore/consulente). – Ottiene tempo e protezione dalle aggressioni dei creditori, senza però il “peso” di essere dichiarato insolvente. – Può sfruttare l’attestazione dell’esperto come leva per convincere i creditori: se un esperto indipendente scrive che l’azienda ha buone chance di risanamento se il debito viene ristrutturato per esempio al 70%, i creditori saranno più propensi ad accettare (è come avere un parere terzo qualificato sul piano). – Non è automaticamente considerato insolvente: quindi non scatta quel punto di non ritorno che spesso porta poi al fallimento. Se le cose migliorano, l’azienda può uscire dalla composizione negoziata e tornare normale.
Limiti e rischi:
– Non tutti i creditori potrebbero aderire di buon grado; soprattutto soggetti come banche o creditori grandi potrebbero tirare sul tempo o preferire vie individuali. Per questo le misure protettive sono cruciali: vincolano tutti a stare fermi e sedersi al tavolo. – È un percorso che richiede collaborazione attiva dell’imprenditore. Se l’imprenditore nasconde informazioni o non collabora, l’esperto può interrompere la composizione. Occorre quindi trasparenza totale nei confronti dell’esperto (che ha diritto di ottenere dati e di interloquire con chiunque in azienda). – Non sempre si trova la quadra. La composizione negoziata non garantisce il salvataggio: dipende dalla situazione di partenza. Se l’azienda è già tecnicamente fallita (passivo enorme rispetto all’attivo, attività ferma, ecc.), difficilmente l’esperto potrà cavare un piano di risanamento. In quei casi, la composizione può servire tuttavia a gestire una liquidazione morbida (ad esempio vendere l’azienda o rami di essa sul mercato evitando la svalutazione da asta fallimentare, e poi far confluire il ricavato in un concordato semplificato). – Costi: la procedura ha dei costi (compenso per l’esperto, eventuali consulenze tecniche). Tuttavia, in confronto a un fallimento, i costi sono molto minori e poi l’esperto viene pagato anche lui come creditore prededucibile eventualmente.
Dalla teoria alla pratica: supponiamo che PortaClean S.r.l., gravata da debiti come descritto, decida di aderire alla composizione negoziata: 1. Gli amministratori presentano istanza sulla piattaforma nazionale, allegando bilanci, elenco creditori, un piano d’azione (magari: taglio di rami improduttivi, disponibilità dei soci a immettere €100k di nuovi fondi se i creditori accettano uno stralcio del 30%, ecc.). 2. Viene nominato un esperto, ad esempio un commercialista esperto in crisi d’impresa. Questi esamina i dati e convoca un primo incontro. 3. Dopo analisi, l’esperto incontra le principali banche creditrici, il rappresentante dell’Agenzia Entrate Riscossione, alcuni fornitori chiave, cercando di capire le loro posizioni. Magari l’esperto scopre che i macchinari dell’azienda sono buoni e un concorrente potrebbe essere interessato a un’acquisizione. 4. Nel frattempo, subito dopo l’istanza iniziale, l’azienda ha chiesto misure protettive: il tribunale le ha concesse, quindi per ora nessun creditore può procedere con pignoramenti o istanze di fallimento . 5. Le trattative portano a delineare un paio di opzioni: (a) trovare un investitore che metta capitali freschi per €300k in cambio di quote, con cui pagare parzialmente i debiti e rilanciare; (b) se l’investitore non si trova, vendere un immobile secondario e proporre ai creditori un pagamento del 50% entro 2 anni con quella liquidità. 6. Se si concretizza l’opzione (a), l’esperto aiuta a redigere un accordo di investimento e magari un accordo di standstill con i creditori per aspettare gli esiti. Se opzione (b), l’esperto potrebbe suggerire di formalizzare un accordo di ristrutturazione agevolato: i creditori principali (rappresentanti il 75% dei debiti) firmano per accettare il 50% in due anni; per i restanti creditori minori non firmatari, l’azienda si impegna a pagarli integralmente alla scadenza originale (così l’accordo è “agevolato” ex art. 61 CCII perché non prevede moratoria per esterni e basta il 30% di consensi minimo). 7. In entrambi i casi, l’esperto scrive una relazione positiva e la composizione negoziata si chiude con successo. L’azienda esce dalla procedura e si dà corso agli accordi presi (magari con omologazione del tribunale nel caso di accordo ex art. 57/61 CCII). 8. Se invece dopo 180 giorni nulla di concreto è stato ottenuto (ad es. i creditori volevano il 70% ma l’azienda poteva offrire solo il 30%, nessun investitore trovato), l’esperto dichiara il fallimento delle trattative. A quel punto PortaClean può ancora giocare la carta del concordato semplificato: entro 60 giorni dalla relazione finale, può presentare al tribunale una proposta di concordato per liquidare il patrimonio . In questo concordato non c’è voto dei creditori, decide il giudice se omologarlo o meno. È “semplificato” perché bypassa il voto ma deve essere proprio una liquidazione (di fatto un’alternativa pilotata al fallimento).
Composizione negoziata in sintesi: è lo strumento principe della fase pre-insolvenza, da utilizzare appena la crisi diventa seria ma non disperata. Il legislatore vi punta molto, tanto da aver sospeso fino a fine 2023 l’entrata in vigore delle vecchie procedure di allerta obbligatoria proprio per testare questo approccio volontario e negoziale . I primi dati indicano un uso crescente nel 2023-2024, segno che le imprese cominciano a sfruttarlo (abbiamo visto il boom +170% nell’uso di “procedimenti unitari e misure protettive” nel 2023, riflesso proprio della composizione negoziata) .
Altri strumenti ed iniziative nella fase pre-crisi
Oltre all’allerta e alla composizione negoziata, un imprenditore accorto può valutare altri passi in una fase di pre-crisi: – Consulenza esterna e turnaround informale: Spesso prima ancora di rivolgersi alla procedura formale, può essere utile ingaggiare un consulente di turnaround management che analizzi l’azienda e proponga misure di ristrutturazione operativa (taglio costi, cessione di rami, rilancio commerciale). Molti problemi finanziari sono sintomi di inefficienze o di calo di competitività: affrontarli alla radice migliora anche la posizione con i creditori (che saranno più disponibili se vedono che l’azienda sta cambiando per evitare di ricadere in debito). – Piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII (già art. 67 L.Fall.): Questo è un strumento pre-concorsuale che consiste in un piano di risanamento redatto dall’imprenditore e “asseverato” (attestato) da un professionista indipendente, volto a riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa. Se viene eseguito correttamente, gli atti compiuti in esecuzione di tale piano sono esentati dall’azione revocatoria in caso di successivo fallimento. Il piano attestato non richiede l’intervento del tribunale né l’adesione minima dei creditori: è un accordo privato, può includere intese bilaterali (es. banche che rinunciano a parte del credito) e la sua efficacia sta nella fiducia che i creditori ripongono nell’attestazione di fattibilità. Quando usarlo? Quando la crisi è affrontabile coinvolgendo solo alcuni creditori strategici e si vuole evitare i tempi e la pubblicità di un concordato. Dal 2024, il D.Lgs. 136/2024 ha precisato i contenuti minimi del piano attestato per garantire serietà . Un tipico scenario: l’azienda ha soprattutto debiti bancari, le banche e i soci concordano un piano di ristrutturazione (nuove garanzie, estensione scadenze) e un professionista attesta che eseguendo questo piano l’impresa tornerà solvibile. Il piano viene depositato presso il Registro delle Imprese (facoltativamente) per avere data certa. Se poi tutto va bene, l’impresa è salva; se malauguratamente fallisce comunque, almeno le operazioni fatte (es. pagamenti, finanziamenti ricevuti) non verranno revocate. – Accordi stragiudiziali ad hoc: In alcuni casi, l’imprenditore può trovare un accordo singolo fondamentale, ad esempio con un creditore ipotecario: se riesce a vendere privatamente un immobile e a saldare la banca, rimuovendo l’ipoteca, elimina un grosso problema e magari quella stessa banca concede nuova finanza. Oppure, un accordo con un fornitore chiave per conversione di debito in fornitura futura. Sono tasselli che, pur non avendo un cappello normativo specifico, rientrano nella libertà contrattuale. È bene però documentare tutto in modo chiaro (contratti scritti, quietanze, ecc.) per evitare contestazioni. – Liquidazione volontaria anticipata: In casi estremi, se gli amministratori ritengono che non vi sia alcuna prospettiva di risanamento, potrebbero optare per la messa in liquidazione volontaria della società (assemblea dei soci che scioglie la società e nomina un liquidatore). Questo di per sé non ferma i creditori né li obbliga ad accordi, ma ha un effetto: segna la discontinuità della gestione (passa al liquidatore) e impone di pagare i debiti con l’attivo disponibile. Se però l’attivo non basta a soddisfare tutti, il liquidatore dovrebbe poi portare i libri in tribunale per il fallimento. La liquidazione volontaria quindi ha senso solo se la crisi è temporanea e la liquidazione è finalizzata a pagare tutti (liquidazione “in bonis”); se invece c’è insolvenza, è comunque destinata a sfociare in liquidazione giudiziale. Pertanto non è una vera soluzione, se non in rari casi dove la società vuole cessare l’attività ma è in grado di pagare i creditori in percentuale significativa (es. vendendo i beni). – Ricorso all’OCC (per piccoli imprenditori): Se l’azienda fosse “non fallibile” (piccolissima impresa sotto soglie di fallibilità, come definito dall’art. 2 CCII) potrebbe rientrare nelle procedure di sovraindebitamento previste per i debitori minori. In tal caso, potrebbe rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per proporre un piano di ristrutturazione del debitore o un concordato minore . Queste sono procedure omologhe al concordato preventivo ma per soggetti minori e con regole semplificate. Tuttavia, visto che stiamo ragionando su S.r.l./S.p.A., in generale soggetti fallibili, sorvoliamo su questi istituti (basti dire che esistono vie anche per chi non può accedere a concordato perché “troppo piccolo” – ma l’azienda del nostro esempio è una S.r.l., quindi rientra nel regime ordinario a prescindere dalle dimensioni).
Riassumendo la sezione “pre-crisi”: il quadro normativo spinge l’imprenditore ad attivarsi presto, con tutti gli incentivi del caso: – L’allerta interna (obblighi di assetto e doveri dei sindaci) e l’allerta esterna (segnalazioni dei creditori pubblici) servono ad accendere la spia rossa sul cruscotto. – La composizione negoziata è il pit-stop guidato da un esperto per provare ad aggiustare la macchina prima che il motore fonda. – Se si riesce, bene: l’impresa evita il crash e riprende la corsa. – Se non si riesce, almeno si prepara un atterraggio di emergenza (concordato semplificato o altra procedura) potenzialmente meno distruttivo del fallimento incontrollato.
Nel prossimo capitolo passeremo alle procedure vere e proprie di gestione della crisi e dell’insolvenza, ovvero quelle regolamentate e soggette all’autorità giudiziaria (o all’omologazione giudiziaria). Vedremo come funzionano e come possono essere sfruttate dal debitore per risolvere o comporre il proprio indebitamento in modo ordinato.
Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (procedure concorsuali)
Quando le misure stragiudiziali e preventive non bastano e la crisi si fa conclamata, l’ordinamento prevede una serie di procedure concorsuali – ossia procedure collettive in cui tutti i creditori sono coinvolti – per regolare la posizione debitoria dell’impresa. Queste vanno dall’accordo negoziato con i creditori omologato dal tribunale, fino alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) vera e propria. Analizziamo, in ordine crescente di “invasività”, i principali strumenti offerti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), citando le novità di legge e le interpretazioni giurisprudenziali più aggiornate:
- Piano attestato di risanamento (strumento negoziale non omologato, ma con effetti protettivi anti-revocatoria).
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (procedura di natura negoziale con omologazione giudiziale – includendo le varianti introdotte: accordi “agevolati”, accordi ad efficacia estesa, convenzioni di moratoria).
- Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO), novità recepita dalla direttiva UE 2019/1023, che consente il cram-down tra classi di creditori.
- Concordato preventivo, nelle sue forme:
- Concordato in continuità aziendale (l’azienda prosegue l’attività, eventualmente ristrutturandosi) e
- Concordato liquidatorio (l’azienda cessa e liquida il patrimonio, ma con vantaggi rispetto alla liquidazione giudiziale, es. intervento di un assuntore o percentuali concordate).
- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, riservato all’esito negativo della composizione negoziata, senza voto dei creditori.
- Liquidazione giudiziale, cioè la procedura giudiziaria di liquidazione dell’impresa insolvente (erede del “fallimento”), con tutte le sue regole di formazione dello stato passivo, realizzo dell’attivo e ripartizione ai creditori, ed eventuale esdebitazione finale del debitore.
Per ciascun istituto vedremo come funziona e quali vantaggi può offrire al debitore in crisi, ricordando che la scelta dell’uno o dell’altro dipende dalla specifica situazione dell’impresa (grado di insolvenza, prospettive di risanamento, disponibilità di finanza, natura dei debiti, ecc.). Spesso la sfida del consulente è proprio individuare lo strumento giusto: ad esempio, un’impresa che ha chances di sopravvivenza operative punterà su un concordato in continuità o un accordo di ristrutturazione, mentre un’impresa ormai decotta potrà solo optare per concordati liquidatori o direttamente per la liquidazione.
Procediamo quindi in ordine.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Cos’è: Il piano attestato di risanamento è un accordo privato tra il debitore e uno o più creditori basato su un piano di risanamento dell’impresa, il quale viene attestato da un esperto indipendente circa la sua veridicità dei dati e fattibilità. Non richiede alcun intervento del tribunale (non è oggetto di omologazione) e non coinvolge necessariamente tutti i creditori.
Obiettivo: Evitare l’insolvenza rimettendo in sesto l’impresa tramite operazioni di vario genere (ristrutturazione debiti, aumento capitale, dismissioni, ecc.), con l’incentivo che gli atti compiuti in esecuzione del piano non potranno essere dichiarati inefficaci in un eventuale successivo fallimento (protezione dalla revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. o oggi ex art. 166 CCII).
Requisiti chiave: – Deve trattarsi di un piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e a assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa. In parole semplici, dev’essere un progetto credibile di ritorno alla solvibilità. – Un professionista indipendente (che risponda ai requisiti dell’art. 2 CCII: iscritto in albo, indipendenza, ecc.) deve redigere una relazione di attestazione in cui dichiara che i dati aziendali sono veritieri e che il piano è fattibile e idoneo a risanare l’impresa. Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato la definizione dei contenuti minimi di questa attestazione per evitare superficialità . – Il piano e la relazione possono essere facoltativamente depositati presso il Registro delle Imprese (entro 30 giorni dalla attestazione) per dare data certa e opponibilità ai terzi, ma non è obbligatorio. Spesso lo si fa per maggiore sicurezza. – Esempio di contenuto di un piano attestato: ipotizziamo che PortaClean S.r.l. abbia alcune linee di prodotto in perdita e altre profittevoli. Il piano potrebbe prevedere: dismissione del ramo in perdita vendendolo a terzi per incassare liquidità, riduzione del personale del 20% con accordi sindacali, apporto di €200k di nuovo capitale da parte dei soci, rinegoziazione con le banche per allungare i mutui di 5 anni, pagamento integrale ai fornitori strategici (per mantenerli) e stralcio concordato del 30% verso fornitori secondari. Il tutto con proiezioni finanziarie che mostrano che, così facendo, nei prossimi 3 anni l’azienda torna con flussi di cassa positivi stabili. Il professionista controlla numeri, ipotesi di mercato, ordini in portafoglio, e se ritiene che la cosa stia in piedi, attesta. Magari il piano è stato concordato informalmente con le banche e fornitori interessati prima dell’attestazione. – Nessuna pubblicità né coinvolgimento formale dei non aderenti: poiché non è una procedura concorsuale, i creditori non coinvolti formalmente rimangono estranei e possono anche non sapere del piano (a meno che il debitore non gliene parli). Il debitore però deve fare attenzione: se ha alcuni creditori importanti con cui non fa accordi, costoro potrebbero agire per conto loro (il piano attestato di per sé non blocca le azioni esecutive!). Quindi il piano funziona bene se copre i rapporti con i creditori principali. Se uno grosso resta fuori e fa istanza di fallimento, vanifica tutto.
Vantaggi per il debitore: – Flessibilità: può cucirsi il piano su misura, coinvolgendo solo i creditori disponibili e modulando soluzioni caso per caso. – Rapidità e riservatezza: niente tribunale, niente pubblicità. Si evita lo stigma di una procedura concorsuale. – Protezione limitata ma utile: la protezione è solo ex post (anti-revocatoria), non blocca i creditori nel frattempo, ma comunque dà sicurezza a chi, ad esempio, concede nuova finanza nel piano: quel finanziatore saprà che il suo credito non sarà revocato in caso di fallimento successivo (e anzi sarebbe in prededuzione se nel piano fosse indicato come essenziale). – Nessun requisito di maggioranza: non serve approvazione di percentuali di creditori come negli accordi di ristrutturazione. Se anche solo una banca e l’imprenditore trovano un accordo di risanamento e questo è sufficiente a rimettere l’impresa in carreggiata, il piano può limitarsi a loro.
Svantaggi e limiti: – Nessun effetto impositivo sui dissenzienti: un creditore che non partecipa all’accordo non è vincolato, può chiedere il pagamento integrale. Perciò il piano è indicato quando la platea dei creditori è relativamente ristretta e controllabile. – Mancanza di moratoria legale: come detto, il piano attestato non prevede automatic stay. Se hai bisogno di congelare tutti i creditori indiscriminatamente, questo strumento non lo fa (in quel caso meglio un concordato). – Rischio di insuccesso: essendo privato, se qualcosa va storto (es. le vendite previste non si realizzano) e poi l’impresa fallisce, non c’è stata supervisione esterna. Non è raro che i piani attestati falliscano per eccesso di ottimismo. La Cassazione ha sottolineato l’importanza che l’attestazione sia rigorosa; se emergesse che l’attestatore era negligente o colluso, potrebbero esserci responsabilità (anche penali, in teoria false attestazioni). – Continuità aziendale richiesta: un piano attestato ha senso solo se c’è ragionevole continuità. Se l’impresa è decotta senza speranza, un piano attestato sarebbe considerato solo un tentativo di prendere tempo, e i creditori potrebbero comunque agire per farla fallire.
Uso in combinazione: a volte il piano attestato è utilizzato come stepping stone: l’imprenditore prova prima un piano attestato (più leggero); se funziona, bene, altrimenti è sempre possibile poi passare a un accordo di ristrutturazione o concordato. Anche viceversa: può capitare che in composizione negoziata le parti decidano di formalizzare il risultato tramite un piano attestato anziché un accordo omologato, per evitare formalità (questo magari se tutti i creditori importanti cooperano spontaneamente).
La giurisprudenza ha in passato (sotto vecchia legge) discusso su quali atti siano protetti dalla revocatoria. Ad esempio, il pagamento di un fornitore fatto in esecuzione di un piano attestato depositato è protetto? Sì, purché il piano sia effettivo e depositato (art. 67 co.3 lett. d L.Fall, ora art. 166 CCII). Il D.Lgs. 83/2022 e 136/2024 hanno mantenuto questa esenzione.
In conclusione, per il debitore, il piano attestato è un’ottima opzione se: – ha già un accordo di massima con i suoi principali creditori finanziari e vuole formalizzarlo minimizzando la pubblicità; – ha bisogno di far entrare nuova finanza senza passare per il tribunale; – la crisi non è troppo grave o è settoriale (non coinvolge troppi creditori diversi).
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
Cosa sono: Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (spesso abbreviati in “ARD” dagli addetti ai lavori) sono accordi tra l’impresa debitrice e una parte significativa dei creditori, finalizzati a ristrutturare l’indebitamento, i quali – previa omologazione del tribunale – diventano vincolanti per tutti i creditori aderenti e producono taluni effetti protettivi anche verso i non aderenti. Sono una via di mezzo tra il piano attestato (totalmente privatistico) e il concordato (totalmente concorsuale): qui c’è un intervento giudiziale di omologazione, ma non c’è una procedura universale verso tutti i creditori (in teoria potresti escludere alcuni creditori, pagando loro integralmente fuori dall’accordo).
Requisito centrale: l’impresa deve aver raggiunto un accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (in valore) . Questa soglia è la regola generale (art. 57 CCII, ex art. 182-bis L.Fall.). Tuttavia, esistono eccezioni e varianti: – Gli accordi “agevolati” introdotti nel 2022, dove la soglia scende al 30% . Questo è possibile se il debitore non chiede misure protettive e non prevede una moratoria nei pagamenti dei creditori estranei all’accordo . In pratica, come accennavamo, l’impresa deve impegnarsi a pagare puntualmente al di fuori dell’accordo tutti quelli che non aderiscono, senza dilazioni. Se così, è sufficiente che il 30% aderisca per omologare l’accordo agevolato. È un compromesso: soglia bassa, ma i non aderenti non devono subire svantaggi. – Gli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII) che consentono di estendere gli effetti di un ARD anche ai creditori non aderenti appartenenti a una categoria omogenea, purché: – I creditori aderenti di quella categoria rappresentino almeno il 75% dei crediti di tale categoria, – I non aderenti siano comunque soddisfatti nello stesso modo degli aderenti e non in misura inferiore a un’eventuale alternativa liquidatoria. Questo meccanismo era già presente per le banche (ex art. 182-septies L.Fall.), ora esteso anche ad altre categorie omogenee diverse dai soli finanziari . Ad esempio, se l’azienda ha 10 fornitori trade e 8 su 10 (che rappresentano il 90% del valore) accettano uno sconto 30%, i 2 rimanenti potrebbero vedersi imporre lo stesso trattamento di saldo 70% anche senza il loro consenso, tramite l’omologazione. Ciò evita i cosiddetti holdouts (creditori che non aderiscono sperando di prendere 100). – Convenzioni di moratoria: se la maggioranza delle banche aderisce a una moratoria sui crediti (es: congelamento per tot mesi), quell’accordo può essere esteso anche alle banche dissenzienti, per evitare che una singola banca rovini la tregua. Questo strumento è simile all’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, ma limitato nel tempo e tipico del settore bancario.
Procedura di accordo di ristrutturazione: 1. Il debitore negozia con i creditori principali il contenuto dell’accordo (può farlo anche durante una composizione negoziata o autonomamente). 2. Raggiunto l’accordo (documento sottoscritto dai creditori aderenti), il debitore predispone una relazione di un professionista indipendente che attesta che l’accordo è idoneo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei 120 giorni dalle scadenze (o dall’omologazione) e in generale la sostenibilità del piano. 3. Il debitore deposita ricorso in tribunale chiedendo l’omologazione dell’accordo. Può contestualmente chiedere misure protettive (lo stay immediato delle azioni esecutive per proteggersi durante l’omologa). 4. Il tribunale verifica la regolarità, l’assenza di pregiudizio per i creditori estranei e la validità delle attestazioni e poi omologa l’accordo con decreto motivato. Se ci sono opposizioni di creditori non aderenti (che temono un pregiudizio), il tribunale decide in contraddittorio ma in tempi relativamente brevi (non c’è voto come nel concordato, solo eventuali contestazioni). 5. Una volta omologato, l’accordo è efficace e vincolante per i creditori che vi hanno aderito (e per gli eventuali estesi d’ufficio). I creditori estranei invece restano coi loro diritti intatti, però l’accordo di solito prevede che siano pagati per intero come da scadenze originarie (o al massimo entro 120 giorni ritardo). 6. L’omologazione viene pubblicata nel Registro Imprese ed è pubblica.
Effetti per il debitore e vantaggi: – Durante l’attesa dell’omologazione, grazie alle misure protettive, il debitore è protetto dai creditori (simile al concordato) – con l’eccezione dei crediti dei lavoratori anche qui. – Ottenuta l’omologazione, il debitore dovrà eseguire quanto pattuito. Se esegue l’accordo, torna in bonis. Se non esegue, i creditori potranno agire (e a quel punto facilmente portarlo in liquidazione giudiziale). – Il vantaggio rispetto a un concordato è la maggiore libertà contrattuale: si evita il voto di tutti i creditori, servono solo percentuali prefissate ma si può plasmare l’accordo come si vuole. Anche il trattamento dei creditori può essere modulato: alcuni creditori possono essere soddisfatti integralmente fuori accordo (e dunque “estranei”), altri invece accettano tagli e dilazioni come aderenti. Ciò consente per esempio di proteggere i fornitori piccoli pagandoli al 100% subito (così non oppongono resistenza), concentrando i sacrifici su banche e grandi creditori che aderiscono. – L’accordo è generalmente più rapido di un concordato: non c’è una fase di adunanza e voto, e spesso l’omologa è meno complessa se nessuno si oppone. Inoltre c’è meno “ingerenza” del tribunale sulle scelte di merito (nel concordato il tribunale valuta fattibilità in modo più penetrante e può anche rifiutare l’omologa se il piano non raggiunge certe soglie; nell’accordo, se il 60% è d’accordo e i non aderenti sono tutelati, difficilmente il giudice si oppone). – Possibilità di includere il Fisco e gli enti previdenziali: come detto, oggi è ammesso offrire il pagamento anche parziale di tasse e contributi nello stesso accordo (la cosiddetta transazione fiscale integrata nell’accordo). E se tali enti non aderiscono, il giudice può imporre loro il cram-down fiscale all’omologa, se la proposta è conveniente. Questa è una novità enorme: in passato era di fatto impossibile fare accordi di ristrutturazione senza il sì del Fisco, oggi si può, rimuovendo un blocco frequente. – Durante le trattative degli ARD, come per il concordato, il debitore può chiedere misure cautelari per autorizzare atti urgenti (es. vendere beni deperibili, ottenere finanziamenti prededucibili per continuare l’attività, etc.) . – Se l’accordo di ristrutturazione non va a buon fine, il debitore può sempre ripiegare in un concordato (anche per questo spesso si deposita un “concordato in bianco” con riserva e poi lo si converte in ARD se si trova l’accordo, o viceversa).
Svantaggi: – Bisogna convincere parecchi creditori a firmare (almeno 60% o 30% a certe condizioni). Non sempre è facile, specie se i creditori sono frammentati o litigiosi. – I creditori estranei restano un’incognita: se l’accordo prevede di pagarli regolarmente, tutto ok, ma se l’impresa già faticava a pagarli, deve comunque trovare il modo (spesso li paga con la nuova finanza messa dai soci o dalle banche aderenti). Se non li paga, possono comunque agire, salvo che il tribunale li abbia bloccati per un certo tempo. In pratica, l’accordo funziona se i creditori estranei sono pochi o poco rilevanti come importi. – Non c’è liberazione integrale dai debiti: l’accordo è un contratto modificativo delle obbligazioni. I creditori aderenti in sostanza rinunciano a parte del credito o accettano dilazioni. Ma se l’impresa poi non rispetta l’accordo, i creditori torneranno a esigere (eventualmente il credito originario decurtato come da accordo, a seconda di cosa prevedeva). Quindi il buon esito dipende al 100% dalla capacità dell’impresa di mantenere il piano. In un concordato liquidatorio invece, se omologato e eseguito, l’impresa viene liquidata e i debiti residui stralciati per definizione. Nell’accordo no: l’impresa prosegue, perciò se non ce la fa più avanti, quei debiti “ristrutturati” rispuntano (per la quota eventualmente stralciata, però, il creditore ha rinunciato definitivamente; rispuntano se l’accordo prevede pagamenti dilazionati e non li fai). – Necessità di liquidità immediata per eventuali stralci con pagamento upfront: spesso per convincere i creditori a un accordo, l’impresa deve offrire un pagamento parziale ma in tempi brevi (es. “ti pago il 40% del tuo credito entro 3 mesi, così accetti di stralciare il 60%”). Ciò richiede fondi. Tali fondi possono venire da un nuovo finanziatore o da un socio, ma se non li ha, l’accordo potrebbe non decollare. In un concordato, invece, il pagamento ai chirografari può avvenire anche in futuro con vendite di beni sotto controllo del commissario, c’è più dilazione di norma.
Accordi di ristrutturazione nella prassi recente: Questo strumento è stato usato in diversi casi noti (specialmente da medio-grandi aziende) perché consente operazioni di ristrutturazione del debito più “chirurgiche” rispetto al concordato, spesso con l’accordo preventivo delle banche (che preferiscono un ARD a un concordato che impone tagli decisi dai tribunali). Il legislatore li ha potenziati con le novità del 2022-2024: l’accordo agevolato con soglia 30% , l’estensione a creditori non finanziari , il cram-down fiscale , li rendono molto più versatili. Possiamo immaginare PortaClean S.r.l., se avesse buona parte del debito concentrato in banche e fisco, utilizzare un ARD: convincere 3 banche su 4 a firmare (magari le 3 principali col 80% del debito finanziario), proporre ad Agenzia Entrate e INPS un pagamento del 50% in 5 anni; se AE e INPS non aderiscono spontaneamente, chiedere al tribunale di omologare comunque mostrando che in fallimento avrebbero preso di meno. I fornitori minori magari sono stati pagati o sono d’accordo di essere pagati a scadenza naturale, quindi estranei ma non belligeranti. Un tale accordo darebbe all’azienda la ristrutturazione necessaria e si chiuderebbe relativamente in fretta in tribunale.
Il “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” (PRO, art. 64-bis e ss. CCII)
Introdotto con il Secondo Correttivo del Codice (D.Lgs. 83/2022) in attuazione della Direttiva UE 2019/1023, il PRO è un nuovo strumento che merita attenzione. Esso consente al debitore in stato di crisi o insolvenza di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti con suddivisione dei creditori in classi e di ottenerne l’omologazione anche contro il dissenso di alcune classi di creditori . In sostanza, è la versione italiana delle “procedure di ristrutturazione preventiva” europee, dove si permette un cross-class cram-down sotto supervisione giudiziaria.
Caratteristiche salienti del PRO: – Il debitore elabora un piano in cui colloca i creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici. Esempio: classe delle banche ipotecarie, classe fornitori chirografari, classe Fisco (separata di solito). – Per ciascuna classe, il piano propone un certo trattamento (percentuale di pagamento, scadenze, eventuali garanzie, etc.). – Le classi votano sull’accettazione del piano (il CCII post riforma sancisce che la suddivisione in classi nel concordato è facoltativa, ma nel PRO credo sia necessaria in pratica perché è costruito sulle classi) . Se in ogni classe la maggioranza (maggioranza semplice per valore e numero?) approva, il piano va avanti. – Cram-down tra classi: se una o più classi votano contro, il tribunale può comunque omologare il piano, a condizione che: – Almeno una classe di creditori non inferiore (cioè che riceve un trattamento significativo) abbia votato a favore (non vale la classe degli azionisti o assimilati, serve una classe di creditori “veri”). – Le classi dissenzienti non siano trattate in modo deteriore rispetto a quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale (best-interest test). – Il piano rispetti la regola di priorità relativa o assoluta a seconda (la direttiva consente la priorità relativa: i creditori dissentienti di grado inferiore non possono prendere più di quelli di grado superiore se questi non sono d’accordo). – Insomma, vari paletti atti a tutelare i dissenzienti da abuso. – In caso di omologazione, il piano è vincolante per tutti i creditori inclusi, anche se una classe intera ha votato contro. Per dire: se c’è la classe “Fisco” che non accetta la falcidia del 50%, ma le altre classi e i parametri di legge sono rispettati, il tribunale può imporre comunque quel taglio al Fisco. – È di fatto un concordato preventivo semplificato nella fase di voto: perché non richiede il 50% di consensi di tutti i crediti (basta classe per classe e poi il giudice può forzare). Permette di superare rigidità come la falcidia dell’IVA (nel concordato è vietato falcidiare l’IVA se il Fisco vota no; in un PRO, essendo recepita la direttiva, credo sia possibile falcidiare IVA col cram-down). – Si differenzia dal concordato preventivo classico perché è solo uno strumento di ristrutturazione del debito, non prevede la liquidazione completa dell’azienda (in quell’ipotesi c’è concordato o liquidazione giudiziale). Il PRO serve per salvaguardare la continuità principalmente, riducendo il debito a livelli sostenibili.
Quando usarlo: Il PRO è pensato per casi in cui l’impresa è viabile, ma ha una struttura di debito insostenibile e non riesce a ottenere consenso unanime (o delle supermaggioranze) per un accordo. Con il PRO può imporsi una ristrutturazione forzata. È simile a un Chapter 11 USA concorsuale, ma attenzione: in Italia comunque serve andare in tribunale e seguire formalità non banali.
Al 2025, è uno strumento nuovo di zecca, per cui non abbiamo ancora molta giurisprudenza applicativa. Tuttavia, appare come un’alternativa appetibile nei casi di imprese medio-grandi con molti stakeholder. Ad esempio, se PortaClean fosse stata una grande S.p.A. con obbligazionisti, banche, grandi fornitori: con un PRO potrebbe proporre a tutte queste classi un piano di haircuts e nuove emissioni di titoli di debito/strumenti partecipativi, convincere almeno una classe (diciamo le banche) a votare sì, e far sì che il tribunale omologhi nonostante magari gli obbligazionisti votino no (purché soddisfatti secondo il criterio di migliore soddisfacimento rispetto a fallimento).
Dal punto di vista del debitore: il PRO consente di evitare la necessità di ottenere quell’adesione minima del 60% di cui sopra o il voto favorevole di ogni singola classe (che nel concordato è di fatto necessario perché se una classe boccia, di solito salta tutto, mentre nel PRO no). È quindi un potere in più in mano al debitore in buona fede, ovviamente vigilato dal giudice.
Ricapitolando Accordi e PRO: – Se il debitore riesce a ottenere extragiudizialmente un largo consenso (60-75%) conviene l’accordo di ristrutturazione: meno costoso e più leggero. – Se c’è troppa dispersione o minoranze aggressive, si può considerare il PRO: più formale, ma con meccanismi per vincere le resistenze. – Il PRO richiede comunque l’intervento del tribunale e somiglia a un concordato, ma è costruito come procedura flessibile di ristrutturazione (infatti se non erro non c’è un commissario giudiziale nominato di default, a differenza del concordato; il tribunale può nominarlo in caso di misure protettive forse).
Infine, prima di passare al concordato, evidenziamo un principio giurisprudenziale importante, emerso proprio su un concordato in continuità ma rilevante per tutti i piani: il rispetto delle cause di prelazione. La Corte di Cassazione (Sez. I) con sentenza n. 22169 dell’8 agosto 2024 ha chiarito che, nel concordato in continuità aziendale ex art. 186-bis L.F. (vecchia legge fall.), il surplus finanziario generato dalla prosecuzione dell’attività durante la procedura non può essere liberamente distribuito in violazione delle priorità dei creditori privilegiati . In altri termini, se la continuità aziendale produce cassa aggiuntiva rispetto alle previsioni, quella cassa va comunque destinata a pagare i creditori secondo l’ordine dei privilegi e non può essere dirottata, ad esempio, per pagare in misura maggiore creditori chirografari lasciando insoddisfatti i privilegiati . Questa sentenza ribadisce un concetto generale: le cause legittime di prelazione vanno rispettate nelle procedure di ristrutturazione, salvo che i titolari di prelazione acconsentano a rinunciarvi. Anche nel PRO e negli accordi, dunque, se si vuole “cramdownare” un privilegiato (tipo il Fisco privilegiato), bisogna comunque garantirgli almeno il valore di realizzo delle sue garanzie o collaterali. Nel caso specifico cassato, la Corte ha bocciato un concordato che prevedeva di usare flussi futuri per pagare un po’ i chirografari mentre i privilegiati generali non erano pagati integralmente, ritenendo ciò una violazione dell’ordine legale . Questo insegnamento va tenuto a mente dal debitore: un buon piano deve essere equilibrato e rispettare le priorità legali, altrimenti rischia di non superare il vaglio di omologazione o di essere oggetto di reclami da parte dei creditori pretermessi.
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)
Il concordato preventivo è la più nota tra le procedure concorsuali alternative al fallimento. Si tratta di una procedura giudiziaria in cui il debitore propone ai creditori un accordo concorsuale – sotto forma di un piano – finalizzato o al risanamento dell’impresa (concordato in continuità) o alla liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio), con falcidia parziale dei debiti. I creditori votano sulla proposta e, in caso di approvazione e omologazione da parte del tribunale, il piano diventa vincolante per tutti i creditori anteriori.
Tipologie principali: – Concordato in continuità aziendale: il piano prevede la prosecuzione dell’attività, sia pure eventualmente con ristrutturazioni (può essere continuità diretta se la stessa azienda prosegue, o continuità indiretta se è prevista la cessione/affitto a un altro soggetto che continua l’attività). L’obiettivo è evitare la disgregazione dell’impresa come complesso produttivo e soddisfare i creditori col flusso di cassa generato in futuro, oltre che con eventuali risorse apportate. – Concordato liquidatorio: il piano prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione dei beni, ma in un contesto concordato con i creditori. Spesso c’è un assuntore, cioè un terzo che rileva in blocco l’attivo impegnandosi a pagare un dividendo ai creditori concordatari. Oppure si vendono i singoli beni sotto supervisione del commissario e giudice delegato e poi si ripartisce.
Requisiti generali del concordato (post riforma): – Fattibilità del piano: il piano dev’essere accompagnato da una relazione di un attestatore indipendente (come per le altre procedure) che ne attesti la fattibilità e l’idoneità a soddisfare i creditori in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (principio del “best interest of creditors”). – Suddivisione in classi: come anticipato, dopo il correttivo 2022 la suddivisione in classi di creditori è diventata facoltativa nel concordato . Il debitore può proporre classi se vuole trattare diversamente categorie di crediti, ma può anche presentare un concordato “senza classi” (in tal caso i creditori votano tutti insieme, il che richiede comunque il voto favorevole del 50% dei crediti ammessi al voto). – Maggioranza richiesta: serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (50% + 1). Se ci sono classi, è sufficiente la maggioranza per classi (maggioranza in valore dentro ciascuna classe e almeno la metà + una delle classi favorevoli). Se una classe boccia e altre approvano, tecnicamente il CCII consente l’omologa lo stesso a certe condizioni se la classe dissenziente è soddisfatta almeno al 20% etc., ma in generale è opportuno avere tutte (o quasi) le classi chiave a favore. – Soglie di soddisfacimento: nel concordato liquidatorio, la legge prevede che i creditori chirografari ottengano almeno il 20% del loro credito (soglia che era già nella vecchia legge). Nel concordato in continuità non vige una percentuale minima rigidamente fissata, proprio perché si privilegia la prosecuzione d’impresa: piuttosto, è richiesto che il piano in continuità offra ai creditori un’utilità non inferiore a quella liquidatoria (devono prendere di più o quanto almeno prenderebbero dallo smembramento). Un correttivo del 2022 ha imposto che nel concordato in continuità, se sono dilazionati i pagamenti ai creditori privilegiati, questi non possano essere pagati oltre 6 mesi dal termine del piano per i lavoratori (come già citato) e ha disciplinato i contratti pendenti e tempi di omologazione massimo di 12 mesi . – Contributo esterno nel liquidatorio: Novità: se il concordato è liquidatorio e proposto dal debitore, è necessario un apporto di risorse esterne che incrementino almeno del 10% l’attivo . Ciò per evitare concordati liquidatori “puri” dove il debitore offre ai creditori solo quello che avrebbero comunque ricavato in fallimento. In pratica, il legislatore ha voluto scoraggiare l’uso del concordato liquidatorio come una semplice scorciatoia per evitare il fallimento senza valore aggiunto: se il debitore vuole il concordato liquidatorio (quindi il beneficio di gestire lui la liquidazione concordata e l’esdebitazione immediata), deve mettere qualcosa in più (un terzo che apporta soldi, o rinuncia di crediti intercompany, etc. che aumenti il monte attivo di almeno 10%). – Automatic stay: presentando domanda di concordato (anche col cosiddetto “concordato in bianco”, cioè riserva di presentare il piano entro termini) l’azienda ottiene il blocco delle azioni esecutive individuali, ai sensi dell’art. 54 CCII. Ciò protegge il patrimonio e ferma i pignoramenti. Gli effetti protettivi scattano già con la semplice presentazione del ricorso (o dalla pubblicazione nel registro se concordato prenotativo). – Gestione durante la procedura: nel concordato, l’imprenditore normalmente rimane in possesso dei beni (diversamente dal fallimento). Nel concordato con continuità, egli continua a gestire l’impresa sotto la sorveglianza di un commissario giudiziale nominato dal tribunale e del giudice delegato. Nel concordato liquidatorio invece spesso la gestione passa a un liquidatore nominato dal tribunale (specie se c’è l’assuntore). Ad ogni modo c’è un controllo: atti eccedenti l’ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal tribunale. – Esdebitazione: il concordato, una volta omologato e adempiuto, comporta che il debitore sia liberato dai debiti chirografari eccedenti quanto pagato secondo il piano. È dunque uno strumento per chiudere la posizione debitoria senza dover passare dal fallimento. Importante: a differenza di prima, il nuovo CCII consente l’esdebitazione anche se il concordato è liquidatorio (prima l’esdebitazione formale era prevista solo dopo il fallimento; adesso il codice disciplina l’esdebitazione anche dopo concordato per persone fisiche, ma nel contesto di una società di capitali non rileva perché la società poi viene estinta comunque).
Vantaggi del concordato per il debitore: – È uno strumento onnicomprensivo: definisce la posizione con tutti i creditori in un colpo solo. Cessa la pressione individuale e si riorganizza il debito in un’unica sede. – Nel concordato in continuità, il debitore può salvare l’azienda: proteggendola dai creditori mentre implementa la ristrutturazione (ad esempio chiudendo filiali, riducendo personale, vendendo asset non core, ecc. durante la procedura con l’ok del tribunale). Se il piano ha successo, l’impresa proseguirà la sua attività a debiti ridotti. – Anche nel concordato liquidatorio c’è un vantaggio: è più flessibile e veloce di un fallimento. Ad esempio, si possono prevedere vendite di beni anche a trattativa privata se i creditori approvano, o l’intervento di un assuntore che porti capitali immediati (cosa che in fallimento classico non c’è, se non come proposta di concordato fallimentare). – Il debitore può influire sulle modalità di soddisfo: ad esempio, proporre ai creditori chirografari di convertire i loro crediti in partecipazioni (cosa possibile in un concordato con continuità – un debt-equity swap volontario), oppure segmentare creditori in classi offrendo a taluni condizioni diverse (es. ai fornitori strategici il 40% in 1 anno, ai restanti chirografari il 20% in 2 anni). – C’è la possibilità, come detto, di ottenere finanziamenti prededucibili in corso di concordato (art. 99 CCII) per sostenere l’attività. Ad esempio, si può chiedere al tribunale di autorizzare un finanziamento bancario per pagare spese di gestione, dando al nuovo finanziatore lo status di creditore prededucibile in caso poi di fallimento. Questo spesso è determinante per imprese in continuità (è il cosiddetto DIP financing in gergo anglosassone). – Se i creditori non approvano la proposta iniziale, il debitore ha un diritto di presentare modifiche e nuove proposte (entro certi limiti e tempi), cercando di mediare. Finché non c’è la bocciatura definitiva, ha lui l’iniziativa. In più, la legge prevede che se i creditori respingono il concordato, il tribunale può, su richiesta di creditori che rappresentino almeno il 10%, aprire comunque la liquidazione giudiziale (fallimento). Quindi una volta in concordato, il debitore difficilmente può “scappare” al fallimento se i creditori non ci stanno: questo spinge però i debitori a proporre piani realistici, e i creditori a valutare razionalmente la convenienza (sapendo che se bocciano, poi c’è il fallimento). – Effetto sulla continuità dei contratti: Il CCII ha regole per i contratti pendenti nel concordato (artt. 94-102 CCII). In sostanza, in continuità i contratti continuano, salvo il debitore chieda di scioglierli con autorizzazione (con risarcimento danni del caso come credito concorsuale). Questo aiuta a mantenere forniture essenziali. Inoltre, non scattano decadenze automatiche contrattuali per il fatto che si è in concordato (le clausole di automatic termination per concordato sono nulle). Quindi l’azienda può conservare ad esempio licenze, contratti di affitto, ecc., e portarli avanti.
Svantaggi e rischi del concordato: – Procedura complessa e costosa: Ci sono vari attori (commissario, legale del debitore, attestatore, giudice delegato), adempimenti formali (relazioni periodiche, inventari, ecc.), costi di giustizia (contributo unificato, spese di procedura). È generalmente più costoso di un accordo di ristrutturazione. – Perdita di reputazione e fiducia: Il concordato è pubblico e spesso percepito come un “quasi fallimento” (soprattutto dai partner commerciali). Molte aziende che entrano in concordato faticano poi a riconquistare credibilità sul mercato, almeno nel breve periodo. Clienti e fornitori potrebbero guardare altrove, dipendenti qualificati potrebbero andarsene. Va quindi gestito con un attento piano di comunicazione. – Rigidità legali: Come visto, nel concordato devono essere rispettate certe regole: i privilegiati vanno pagati per intero salvo degrado di parte a chirografo se insufficienza di garanzia, oppure rinuncia volontaria; i crediti lavoratori entro 6 mesi; l’IVA di regola va pagata integralmente (anche se dilazionata); se liquidatorio serve il 20% minimo ai chirografari, ecc. Queste regole possono complicare la formulazione del piano. Ad esempio, se l’azienda ha molti debiti IVA, un concordato deve prevederne il pagamento integrale (salvo includere un PRO con cram-down fiscale, ma a quel punto non è più un concordato “classico”). – Possibilità di proposte concorrenti: Una novità introdotta dal CCII (già presente nelle ultime riforme della L.Fall.) è la facoltà di creditori o terzi di presentare proposte concorrenti nel concordato liquidatorio se il debitore offre ai chirografari meno del 30%. Ciò significa che il debitore potrebbe perdere l’iniziativa se arriva un’offerta migliore per i creditori. Questo spinge il debitore a non essere troppo “avaro” nella proposta ai chirografari, pena vedersi soppiantare da un terzo (che magari propone il 35% con un assuntore). – Controllo giudiziario stringente: Il tribunale può negare l’omologa se ritiene che il piano non sia fattibile o contravvenga alla legge. Anche con voto favorevole dei creditori, la parola finale è del giudice (specie su aspetti di legalità). Quindi il debitore è comunque subordinato a un giudizio esterno su scelte di merito economico (anche se in teoria non dovrebbero sindacare la convenienza, a volte lo fanno velatamente tramite il parametro di fattibilità). – Durata non brevissima: La legge fissa ora un tetto di 12 mesi per arrivare all’omologa . Ma nella pratica, un concordato può impegnare l’azienda per 1-2 anni tra preparazione, procedura e adempimento iniziale. Durante questo tempo, molte energie del management sono assorbite dall’adempimento procedurale invece che dal business. – Post omologa: L’adempimento del concordato è cruciale: se il debitore non esegue quanto promesso, il concordato può essere risolto su istanza dei creditori (risoluzione per inadempimento) e a quel punto spesso segue il fallimento. Dunque, impegnarsi in un concordato senza la ragionevole certezza di poterlo adempiere è suicida: meglio fallire subito che dopo aver sprecato due anni. Quindi il debitore deve essere molto sicuro dei flussi promessi.
In conclusione, il concordato preventivo rimane un’arma fondamentale per l’azienda indebitata, specialmente: – quando c’è la volontà/possibilità di salvare l’azienda (concordato in continuità) ma serve un taglio importante ai debiti e un tempo di respiro; – oppure quando, pur dovendo liquidare, si vuole farlo in modo più efficiente e con maggiore controllo rispetto al fallimento (ad esempio vendendo l’impresa a un investitore che paga di più di quel che otterrebbe un curatore in asta: quell’investitore può fungere da assuntore in concordato, con beneficio per i creditori).
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII)
Questo istituto, introdotto nel 2021 e confermato nel Codice, è un caso particolare: si può usare solo se l’impresa ha tentato la composizione negoziata senza successo, con esito attestato dall’esperto . È quindi un “piano B” per chi ha provato a negoziare ma i creditori non hanno raggiunto un accordo.
Caratteristiche: – Il debitore, entro 60 giorni dalla comunicazione di esito negativo della composizione negoziata, può depositare una proposta di concordato semplificato. È per definizione un concordato liquidatorio: mira a liquidare il patrimonio sotto il controllo del tribunale. – Non c’è voto dei creditori: il piano è sottoposto direttamente al tribunale, che nomina un commissario giudiziale. I creditori possono solo comparire all’udienza di omologa per eventuali osservazioni, ma non votano. – Il tribunale omologa se ritiene che siano rispettati i requisiti di legge (in particolare il piano deve assicurare un’utilità ai creditori, anche in forma non monetaria, e comunque superiore a quella ricavabile dalla liquidazione giudiziale standard). – Trattandosi di una liquidazione, anche qui vale la regola del 10% di apporto esterno da parte del debitore (immagino di sì, il CCII lo prevede espressamente anche per il semplificato). – Perché è “semplificato”? Perché elimina tutta la fase del voto e riduce i tempi. Nasce dall’idea: l’imprenditore ha agito correttamente tentando la negoziazione assistita, se questa fallisce per indisponibilità dei creditori, gli si dà uno strumento rapido per evitare il fallimento puro e semplice, cercando di valorizzare comunque i beni magari con vendite in continuità o con procedure più snelle. – Di fatto, il concordato semplificato è una sorta di “liquidazione concordata” che può risultare più efficiente della liquidazione giudiziale classica (ad esempio perché il debitore può già avere sul tavolo un’offerta di acquisto dell’azienda nel suo complesso da parte di un soggetto individuato durante la composizione negoziata, e col concordato semplificato può concludere quell’operazione con il benestare del tribunale, senza aspettare i tempi lunghi di un fallimento).
Limiti: – Il fatto di escludere il voto dei creditori è delicato: per questo la legge riserva questo concordato solo ai casi “meritevoli” (chi ha provato la negoziazione) e il tribunale valuterà con rigore la convenienza del piano per i creditori. – Non è uno strumento per salvare l’impresa, perché prevede la liquidazione. Serve più che altro a concludere in modo ordinato una situazione altrimenti destinata al fallimento, riducendo costi e magari ottenendo risultati migliori (esempio: azienda con complesso aziendale vendibile – nel concordato semplificato lo vendi in blocco forse a prezzo migliore, nel fallimento rischi la frammentazione). – Essendo nuovo, pochi casi reali sono noti ancora.
Per il debitore: il vantaggio è che se hai agito in buona fede e non sei riuscito a convincere i creditori, non vieni gettato direttamente in liquidazione giudiziale ma hai ancora la chance di proporre tu come liquidare, scegliendo ad esempio acquirenti, stabilendo clausole (es. salvaguardie occupazionali) e quant’altro, e soprattutto beneficiando poi dell’esdebitazione come in concordato (per le persone fisiche).
Nella nostra ipotesi, se PortaClean S.r.l. in composizione negoziata non ha trovato accordo, potrebbe proporre un concordato semplificato offrendo: cessione dell’intero stabilimento e business a un competitor che paga X euro, con cui si prevede di dare un 30% ai chirografari. Il tribunale valuterebbe se quell’offerta è seria e se 30% è più di quanto quei creditori prenderebbero in fallimento. Se sì, potrebbe omologare il tutto. I creditori, anche se magari avrebbero voluto 50, non possono che prendere atto, ma almeno ottengono subito quel 30% senza le lungaggini di un fallimento.
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Quando si parla di liquidazione giudiziale, ci si riferisce alla procedura concorsuale che dichiara l’insolvenza del debitore e procede a liquidarne il patrimonio sotto il controllo del tribunale, nominando un curatore. È la procedura più drastica e, se vogliamo, punitiva (non in senso sanzionatorio, ma perché toglie all’imprenditore ogni potere). Corrisponde al vecchio “fallimento”, termine che il nuovo Codice ha abbandonato per attenuare lo stigma, ma la sostanza rimane simile.
La liquidazione giudiziale si apre su richiesta del debitore (ricorso di liquidazione in proprio), di uno o più creditori, o d’ufficio dal pubblico ministero in casi tassativi (ad esempio imprenditore fuggito, o segnalazioni da autorità di vigilanza). Abbiamo già detto dei requisiti: l’insolvenza accertata e la soglia di debito > €30.000 .
Effetti principali: – Spossessamento: l’imprenditore è spogliato dell’amministrazione e disponibilità dei suoi beni (che passano in capo al curatore nominato dal tribunale) . Questi ha il compito di gestire e vendere i beni. – Formazione del passivo: i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo. Il curatore esamina crediti e il giudice li ammette o esclude, formando lo stato passivo. Da notare, per agevolare l’accesso al concorso, il CCII consente ora ai creditori di presentare le domande di ammissione anche senza assistenza di un legale (solo per il fallimento, non serve avvocato, semplificazione). Inoltre riduce i termini per domande tardive a 6 mesi (era 12) . – Esecuzioni: tutte le esecuzioni individuali pendenti si spengono (unico concorso), e nessuna nuova può iniziare. – Contratti pendenti: il curatore subentra o scioglie i contratti in corso valutando l’interesse della procedura. Il CCII ha innovato su affitto d’azienda e contratti in corso: se subentra, paga solo le prestazioni successive all’apertura . – Revocatoria fallimentare: il curatore può agire per far dichiarare inefficaci gli atti pregiudizievoli compiuti prima del fallimento nel periodo sospetto (6 mesi – 1 anno – 2 anni a seconda degli atti). Il CCII ha anticipato il dies a quo del periodo sospetto alla data di deposito dell’istanza di liquidazione (non più dalla sentenza dichiarativa). Ciò significa che se un creditore presenta istanza e l’imprenditore fa atti poi, quelli possono cadere in revocatoria perché il periodo decorre dal deposito ricorso. Questo serve a evitare che, una volta notificata l’istanza, il debitore faccia manovre sui beni. – Azioni di responsabilità: il curatore ha facoltà di promuovere azioni di responsabilità verso amministratori/soci. Novità: ora può farlo senza autorizzazione del giudice delegato né parere del comitato creditori (per snellire). In più, se la fallita è una società, il CCII ha ampliato le possibili azioni contro gli amministratori e ha eliminato la necessità di autorizzazione per esse . – Realizzo dell’attivo: i beni vengono venduti attraverso procedure competitive (aste anche telematiche sul Portale delle Vendite Pubbliche). Il nuovo codice impone la stima obbligatoria dei beni e fissa criteri per le vendite (numero ridotto di esperimenti, prezzi base flessibili decisi dal GD) . Prevede anche una durata massima della procedura di 5 anni (prorogabile a 7) per evitare fallimenti ultradecennali. – Distribuzione: il ricavato liquido viene distribuito secondo l’ordine dei privilegi e cause di prelazione. Di solito: crediti prededucibili (coste procedura, finanziamenti post-petition), crediti garantiti (ipoteche, pegni, fino a capienza del collaterale), crediti privilegiati (per il residuo se ipoteca insuff., e quelli con privilegio generale: dipendenti, fisco, ecc.), infine crediti chirografari pro-quota di ciò che resta, se resta.
Esdebitazione (fresh start): Una novità rilevantissima del CCII è la esdebitazione di diritto del debitore onesto. L’imprenditore persona fisica può ottenere la cancellazione dei debiti residui anche se nel fallimento i creditori non sono stati soddisfatti per nulla . In passato, se il fallito non pagava almeno il 10% ai chirografari, non otteneva l’esdebitazione. Ora questi limiti cadono: anche chi non paga nulla può essere esdebitato purché meritevole (non colpevole di frodi, ecc.) e una sola volta . L’esdebitazione scatta alla chiusura della procedura o dopo 3 anni dall’apertura . La riforma 2024 ha introdotto un meccanismo per sospendere la decisione sull’esdebitazione se c’è un procedimento penale in corso a carico del fallito , per attendere l’esito prima di liberarlo dai debiti. Le società di capitali, invece, essendo entità giuridiche che si estinguono con la chiusura del fallimento, non necessitano di esdebitazione (cessano di esistere e basta). Ma per l’imprenditore individuale questo è fondamentale: significa poter ripartire dopo 3 anni al massimo, senza più incubi di debiti pregressi.
Chiusura: la procedura si chiude quando tutti i beni sono liquidati e distribuiti, oppure se manca attivo da liquidare (chiusura anticipata per insufficienza attivo). Con la chiusura, cessano gli effetti personali (decadenze, interdizioni) e si può chiedere l’esdebitazione.
Vantaggi e svantaggi per il debitore:
Onestamente, dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale è l’extrema ratio, da evitare se possibile. Perché: – Perde il controllo dell’azienda e dei beni, con tutte le implicazioni (anche personali: il fallito imprenditore individuale subisce restrizioni come il divieto di ricoprire cariche per la durata, etc., e moralmente è pesante). – Molto spesso nel fallimento i creditori incassano percentuali basse (specie chirografari), e l’imprenditore vede disperdere valore aziendale (clienti e goodwill vanno persi). – Tuttavia, se l’alternativa è il collasso disordinato, la liquidazione giudiziale offre ordine e regole. Per un debitore onesto ma sfortunato, il fallimento oggi è anche una via per la liberazione dai debiti (grazie all’esdebitazione ampia): dopo pochi anni può tornare a fare impresa pulito , il che è un grande cambio di filosofia rispetto al passato. – Un eventuale concordato nella liquidazione giudiziale: anche durante il fallimento, i creditori o il debitore possono proporre un accordo (vecchio concordato fallimentare). Il CCII consente al debitore fallito di proporre un concordato dentro la liquidazione solo se apporta almeno un 10% di risorse nuove (per evitare che con zero offerte pretenda benefici). In pratica, durante il fallimento può arrivare un terzo e dire: offro tot per chiudere prima la procedura – se i creditori e il tribunale accettano, la liquidazione finisce prima e si fa il concordato. – Conseguenze per gli amministratori di società fallita: possibili azioni di responsabilità (il curatore è incentivato a farle), possibili imputazioni penali (se emergono fatti di bancarotta fraudolenta o preferenziale). Se l’amministratore ha commesso irregolarità serie, il fallimento le porta inevitabilmente a galla (il curatore indaga a fondo su conti e atti degli ultimi anni). Dunque, per un amministratore con scheletri nell’armadio, il fallimento è particolarmente rischioso perché preludio di guai giudiziari. Questo è anche una leva per stimolare amministratori borderline ad attivarsi prima (concordati) per evitare l’inevitabile ispezione del curatore.
In sintesi sulla liquidazione giudiziale:
È la soluzione quando non esiste più altra soluzione: l’impresa è decotta, nessuna ristrutturazione è fattibile, i creditori non si fidano più e si rende necessario l’intervento terzo per liquidare e distribuire quel poco che c’è. Il Codice della Crisi ha migliorato alcuni aspetti (tempi più certi, esdebitazione più ampia, ruolo potenziato del curatore, digitalizzazione) , ma resta comunque un evento traumatico per l’impresa e per l’imprenditore.
Tabella riepilogativa delle principali procedure e caratteristiche:
| Procedura | Quando usarla | Coinvolgimento creditori | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Crisi contenuta; accordi con pochi creditori chiave possibili. | Nessun voto o omologa. Accordi privati con taluni creditori, attestazione di esperto su tutto il piano. | – Rapido, riservato<br>– Evita procedure concorsuali<br>– Esenzione da revocatorie sui pagamenti/atti del piano | – Non vincola i creditori estranei (rischio azioni individuali)<br>– Nessuna moratoria legale (protezione solo “di fatto” se tutti i rilevanti sono d’accordo)<br>– Qualità del piano dipende dall’adesione volontaria; se salta un accordo, salta il piano |
| Accordo di ristrutturazione (artt. 57-60 CCII) | Debiti ingenti ma creditori disposti a trattare (specialmente banche). Obiettivo: evitare fallimento con taglio del debito contrattuale. | Serve adesione di ≥60% crediti (o 30% se “agevolato” senza moratoria ). Omologato dal tribunale, creditori estranei pagati per intero secondo scadenze (max +120gg). Possibile cram-down su minoranze qualificate . | – Procedura più breve del concordato<br>– Flessibilità nel coinvolgere solo alcuni creditori (altri pagati fuori accordo)<br>– Possibile includere transazione fiscale e contributiva (ora anche imponendo esito ai enti dissenzienti) <br>– Misure protettive durante omologazione (stop azioni) | – Occorre elevato consenso iniziale<br>– Creditori estranei comunque da pagare (richiede liquidità per loro)<br>– Pubblicità (Registro Imprese) e onere attestazione di esperto<br>– Se l’azienda non esegue l’accordo, questo decade e i creditori possono agire subito (no esdebitazione; debiti solo “congelati” in parte, non annullati) |
| PRO – Piano di ristrutturazione omologato (art. 64-bis CCII) | Crisi grave; molti creditori eterogenei; necessario imporre ristrutturazione a classi dissenzienti (es. grandi imprese con bond, banche, fisco). | Il piano è votato da classi di creditori. Possibile omologazione anche se alcune classi votano no (se almeno una classe approva e rispetto equo delle altre) . Forte intervento giudice in cram-down tra classi. | – Consente cram-down su intere classi (anche IVA, contributi etc. se condizioni rispettate)<br>– Strumento potente per ristrutturare debiti senza unanimità<br>– Mantiene continuità aziendale se previsto<br>– Recepisce standard europei di tutela di minoranze (criteri di assoluta/relativa priorità) | – Procedura complessa quasi come un concordato (voto, omologa, commissario eventuale)<br>– Poco collaudato: incertezza applicativa<br>– Creditore singolo o classe può opporsi in sede di omologa, allungando tempi<br>– Necessita comunque un buon piano e risorse per attuarlo, altrimenti fallisce in esecuzione (nessuna scarica debiti se non adempie) |
| Concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII) – Continuità | Azienda ancora valida ma indebitata oltre misura; serve protezione e taglio debiti mantenendo attività. | Voto di creditori (maggioranza >50%). Possibile classi (facoltative). Commissario nominato. Richiede >= 20% ai chirografari se liquidatorio, altrimenti comparazione con scenario liquidatorio. Pagamento privilegiati salvo degrado. | – Mette in sicurezza l’impresa (stay immediato) <br>– Possibilità di ristrutturare operativamente (licenziamenti, chiusure) durante procedura con autorizzazione<br>– Nuova finanza prededucibile per la continuità (es. finanziamenti bancari garantiti prededuzione)<br>– Se omologato, consente esdebitazione del debitore e continuità impresa sgravata da debiti<br>– I creditori partecipano e accettano il piano (maggiore stabilità giuridica dell’accordo) | – Procedura lunga e costosa<br>– Pubblicità negativa e potenziale perdita di clienti/fornitori<br>– Rigidità normative (tutela forte lavoratori e privilegiati; limite dilazione 6 mesi salari , divieto falcidia IVA salvo voti, etc.)<br>– Rischio non omologa se piano non fattibile o conveniente<br>– Se non adempie il piano omologato, si torna in tribunale (risoluzione e fallimento). |
| Concordato preventivo – Liquidatorio | Insolvenza conclamata ma con attivo liquidabile; obiettivo evitare fallimento e gestire vendite in modo più efficiente (es. con assuntore). | Voto dei creditori (maggioranza). Necessario apporto ≥10% attivo dall’esterno . Spesso prevede un assuntore che paga un tot. Commissario e liquidatore nominati. | – Vendite di beni più flessibili che in fallimento (possibile individuare acquirente in anticipo, evitare aste al ribasso)<br>– Costi procedura inferiori a fallimento lungo<br>– Debitore (se persona fisica) ottiene esdebitazione al termine<br>– Creditori possono ottenere percentuali migliori rispetto a liquidazione giudiziale “fredda” (specie con assuntore che porta cash)<br>– Tempi di definizione potenzialmente più rapidi (nesso con investitore già pronto) | – L’azienda cessa comunque; perdita di posti di lavoro (salvo condizioni assuntore)<br>– Serve contributo esterno (non sempre disponibile)<br>– I creditori possono presentare proposte concorrenti se offerta debitore <30% (rischio per imprenditore di perdere iniziativa)<br>– Se non c’è assuntore e i beni sono difficili da vendere, i vantaggi rispetto al fallimento diminuiscono. |
| Concordato semplificato (post-composizione negoziata, art. 25-sexies) | Tentata composizione ma fallita; impresa insolvente. Si vuole evitare fallimento gestendo in continuità le vendite. | Niente voto creditori. Proposta liquidatoria formulata dal debitore e commissario valutatore. Omologa tribunale se condizioni legge rispettate. | – Rapidissimo: niente voto, solo controllo giudice<br>– Permette di capitalizzare eventuali accordi trovati durante negoziazione (es. cessione azienda già concordata)<br>– Minor costo e burocrazia rispetto a fallimento<br>– Debitore persona fisica liberato dai debiti residui come concordato normale<br>– Creditori ottengono comunque il migliore risultato possibile (teoricamente) senza lungaggini | – Applicabile solo con composizione negoziata eseguita prima (quindi non sempre opzionabile)<br>– Creditori privati del diritto di voto; possibile malcontento e opposizioni in omologa<br>– È pur sempre una liquidazione: l’impresa come entità economica probabilmente sparisce (a meno di cessione in blocco a terzi)<br>– Necessita rigore nella valutazione per evitare abusi (il tribunale potrebbe essere severo nell’accettare utilità offerte ai creditori) |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Quando l’insolvenza è irreversibile e nessuna soluzione concordata è attuabile (o è stata tentata e fallita). | Dichiarata dal tribunale su ricorso. Creditori chirografari e privilegiati presentano domande d’insinuazione, nessun voto: concorso legale. Curatore liquida e distribuisce secondo legge. | – Procedura ordinata e sotto controllo giudiziario, tutela parità trattamento creditori<br>– Curatore professionista gestisce liquidazione (più fiducia per creditori rispetto a lasciare l’impresa al debitore insolvente)<br>– Possibilità di azioni revocatorie per recuperare attivo dissipato prima<br>– Esdebitazione del debitore persona fisica dopo 3 anni anche se nulla da ripartire (fresh start, grande novità pro-debitore onesto)<br>– Chiusura pendenze giudiziarie: il fallimento accentra tutte le cause (efficienza) | – Debitore esautorato totalmente (perde azienda e beni)<br>– Impatto reputazionale gravissimo (“fallito”)<br>– Tempi spesso lunghi (anche se CCII cerca di ridurli a 5-7 anni max) <br>– Recupero per chirografari di solito molto basso o nullo<br>– Possibili implicazioni penali e azioni di responsabilità per amministratori<br>– L’impresa come attività economica quasi sempre muore (salvo cessioni di rami d’azienda in esercizio provvisorio, ma raro e breve) |
(Legenda: CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; “prededuzione” = crediti da soddisfare prioritariamente perché sorti in procedura o funzionali ad essa; privilegio = causa di prelazione su beni mobili; ipoteca = prelazione su immobili; chirografo = credito senza garanzie, grado inferiore.)
Strategie difensive e consigli pratici dal punto di vista del debitore
Dopo aver esaminato l’arsenale di strumenti legali disponibile, è utile riordinare il tutto in una prospettiva operativa, fornendo al debitore (imprenditore o amministratore) strategie difensive concrete per gestire e, se possibile, superare la crisi debitoria. Ecco alcuni punti chiave, consigli e attenzioni:
1. Affrontare subito la realtà finanziaria
La negazione e l’inazione sono nemiche mortali. Se gli indicatori interni (calo di liquidità, insoluti da clienti, utili in caduta, utilizzo sistematico e oltre il fido di scoperti bancari) o i segnali esterni (ritardi nei pagamenti, pressing dei creditori, segnalazioni central rischi) indicano difficoltà, è fondamentale quantificare l’entità del problema: – Redigi un elenco completo dei debiti, per categoria e scadenze. – Fai una proiezione di cash flow per i prossimi 6-12 mesi per capire quando finirà la cassa. – Verifica lo stato di eventuali garanzie (ipoteche iscritte? quali beni aziendali sono liberi? fideiussioni personali attivabili?). – Se l’azienda è una società, convoca un CDA o un’assemblea per informare i soci della situazione (l’obbligo di trasparenza interna è cruciale: i soci potrebbero decidere immissioni di capitale o altre misure).
Affrontare i numeri crudi può essere doloroso, ma è il presupposto di qualsiasi piano sensato. Inoltre, ricordiamo che l’amministratore ha un dovere legale di monitorare e intervenire (art. 2086 c.c.): far finta di nulla potrebbe esporlo a responsabilità gravissime più avanti.
2. Farsi assistere da professionisti esperti
La gestione di una crisi d’impresa richiede competenze multidisciplinari: legali, finanziarie, di business. Un piccolo imprenditore spesso non le possiede tutte. Coinvolgi consulenti affidabili: – Un commercialista esperto di risanamenti può aiutare a stendere un piano di risanamento credibile, individuare gli indici allerta e tenere i rapporti con banche e Fisco. – Un avvocato specializzato in diritto fallimentare/concordatario è indispensabile se si intraprende un percorso come accordi di ristrutturazione o concordato. Saprà guidare la procedura, redigere atti, evitare errori formali e negoziare con i legali delle controparti. Inoltre, se già si teme il peggio, potrà consigliare come preservare la posizione in vista di eventuali cause (ad esempio, dissuadere dal fare pagamenti preferenziali che sfocerebbero in reato di bancarotta preferenziale). – Se l’elemento è anche industriale/di mercato (crisi di business model), valutare un temporary manager o consulente di direzione per il turnaround operativo. – Ricorda: i costi di questi professionisti sono giustificati dal valore che possono salvare. Inoltre, se si entra in concordato, i loro compensi rientrano tra i costi prededucibili della procedura, quindi in un certo senso “si pagano da sé” incidendo sul passivo concordatario.
3. Dialogo e trasparenza (calibrata) con i creditori
Una regola d’oro: non sparire e non mentire. I creditori, specialmente quelli strategici come banche e fornitori importanti, preferiscono di gran lunga essere informati e coinvolti piuttosto che essere tenuti all’oscuro. Ovviamente occorre cautela nella comunicazione (non annunciate il disastro a tutti indiscriminatamente, perché potrebbe innescare panico e azioni legali a catena). Ma con quelli con cui pensi di negoziare, adotta un tono costruttivo: – Spiega le cause delle difficoltà (es. “Calo ordini per pandemia + aumento materie prime ha eroso margini, siamo in tensione di liquidità”), mostra i dati (es. bilancino, portafoglio ordini futuro) per dare evidenza che non è mala gestione ma congiuntura. – Prospetta soluzioni realistiche: ad esempio “Abbiamo commissioni future, se ci dilazionate i pagamenti dei prossimi 6 mesi, riusciremo a riprenderci” oppure “Stiamo cercando un investitore, abbiamo bisogno di tempo senza azioni esecutive”. – Non fare promesse che non puoi mantenere. È preferibile dire: “Posso pagarvi il 20% ora e il resto in 6 mesi” e poi farlo davvero, piuttosto che dire “Tra un mese vi pago tutto” e poi non farlo – il secondo scenario distrugge la credibilità e chiude le porte alla trattativa. – Se hai avviato una composizione negoziata, informa i creditori di questo passo (lo sapranno comunque se chiedi misure protettive). Mostrati collaborativo: “Abbiamo attivato la procedura presso la CCIAA, c’è un esperto nominato, siamo fiduciosi di trovare un accordo equo per tutti”. Questo spesso tranquillizza i più razionali (capiscono che non stai scappando, ma affrontando). – Tratta individualmente ma con visione d’insieme: è sbagliato concedere a un creditore condizioni che poi rendono impossibile accontentare gli altri. Ad esempio, se hai due banche e prometti a entrambe pegno sullo stesso bene, crei un conflitto insolubile. Meglio scoprire le carte: magari riunisci le banche allo stesso tavolo (in composizione negoziata l’esperto lo farà) in modo da concordare un trattamento paritetico e non contraddirti.
4. Tutela del patrimonio aziendale (e attenzione al personale)
In vista di possibili azioni esecutive, il debitore può tentare di mettere in sicurezza beni funzionali all’attività. Esempi: – Conti bancari: se temi un pignoramento del conto aziendale, valuta di aprire un nuovo conto presso una banca dove i creditori non hanno visibilità e sposta lì progressivamente l’operatività (attenzione: se è successivo all’eventuale concessione di pegno rotativo sul conto originario, no; e spostare soldi mentre sei insolvente può essere considerato atto distrattivo, quindi cautela: questo suggerimento è borderline e va valutato con legale, meglio farlo finché non sei formalmente insolvente). – Merce e scorte: i fornitori potrebbero attivare clausole di riserva di proprietà su beni forniti non pagati o rivendicare beni (azione di rivendica). Fai un inventario di ciò che è effettivamente tuo e libero da vincoli. Se alcuni macchinari sono essenziali e li hai in leasing, contatta la società di leasing per piani di rientro, perché la risoluzione leasing ti porterebbe via il macchinario. – Beni personali dei soci/amministratori: se hai beni personali, considera che se hai rilasciato garanzie personali o sei socio illimitatamente responsabile (S.n.c.), il tuo patrimonio è a rischio. Non fare l’errore di pensare di salvare tutto intestando a familiari beni all’ultimo minuto: sarebbero atti revocabili e potenzialmente configurabili come bancarotta fraudolenta. Piuttosto, usa quei beni per negoziare: es. ipotecare la casa a favore delle banche in cambio di moratoria (se ci credi), oppure venderne qualcuno volontariamente per mettere liquidità in azienda (mostra impegno e può dare respiro). – Personale: se la crisi implica esuberi, affrontali subito e secondo legge. Licenziamenti per motivi economici, con eventualmente accordi sindacali per mitigare (CIG, incentivi all’esodo), possono ridurre i costi e dimostrare ai creditori che stai riducendo le spese. In più, evitare di accumulare mensilità insolute con dipendenti in servizio: se sai che non potrai pagarli, è più corretto cessare i rapporti prima che i debiti si accumulino troppo (anche perché comunque in un fallimento successivo sarebbero privilegiati e dovresti pagarli in prededuzione in concordato – meglio limitare il danno). – Continuità operativa: cerca di mantenere attiva l’azienda il più possibile (a meno che tu scelga proprio di liquidarla). Un’azienda in esercizio ha valore; un’azienda ferma è difficilmente recuperabile. Quindi cerca di onorare i contratti coi clienti (non perdere commesse importanti se puoi), fornisci i servizi/prodotti pattuiti. Se ad esempio riesci a completare un lavoro che ti frutterà incasso, spiega ai creditori che lasciartelo fare aumenterà la cassa disponibile anche per loro.
5. Non compiere atti aggravatori o fraudolenti
Nel panico, l’imprenditore a volte fa mosse disperate che peggiorano la situazione giuridica: – Pagamenti preferenziali: pagare “sotto banco” o in fretta alcuni creditori (magari amici o parenti) e non altri, quando si è già insolventi, può costare caro. Oltre alla revocatoria (il curatore potrebbe farsi restituire quei soldi dal beneficiario), c’è il rischio di accusa di bancarotta preferenziale se poi fallisci (punita penalmente). La Cassazione considera bancarotta preferenziale anche il pagamento di creditori normali, se fatto scientemente a detrimento di altri in periodo di dissesto. Unico caso dove è giustificabile è se paghi fornitori “per evitare un male peggiore”, ad esempio un fornitore strategico senza cui l’azienda collasserebbe, ma comunque è rischioso. Meglio se tali pagamenti avvengono all’interno di un accordo omologato (concordato). – Distrazione di beni: vendere a prezzo vile macchinari a società collegate, prelevare denaro a titolo di stipendi fittizi o rimborsi spese inesistenti, cedere crediti a sconto a amici… tutte queste cose sono facilmente qualificabili come bancarotta fraudolenta per distrazione in caso di fallimento, con pene molto severe. Non solo: il curatore li scoprirà e farà azioni revocatorie o risarcitorie. Dunque, resisti alla tentazione di “salvare il salvabile” trasferendolo altrove. Piuttosto, se c’è qualcosa di estraneo all’impresa (es. debiti personali dei soci) non usare soldi azienda per quelli – anche quello è distrazione (pagare il mutuo casa col conto azienda mentre l’azienda non paga i fornitori, è censurabile). – Frodi contabili: alterare i bilanci o le scritture per mascherare il dissesto è un boomerang. Se poi finisci in procedure concorsuali, salterà fuori e sarà bancarotta fraudolenta documentale (o reati di falso in bilancio se contestati a priori). Al contrario: cerca di tenere contabilità ordinata e aggiornata; se arrivi al fallimento con libri in ordine, eviti almeno l’accusa di bancarotta documentale. Quindi, nessuna distruzione di documenti o manomissione. – Ostacolare le procedure: se entri in una procedura (concordato, negoziata, ecc.), collabora con l’esperto, col commissario, col curatore. La non collaborazione aggrava la tua posizione (il tribunale può decaderti dal concordato, il curatore può segnalare condotte anomale). Spesso l’atteggiamento proattivo e trasparente mitiga anche la percezione di eventuali tue colpe nella crisi.
6. Valutare la posizione dei garanti personali e dei soci
Se la tua società ha soci facoltosi o disposti a intervenire, coinvolgili subito: meglio mettere soldi ora per evitare guai peggiori dopo. Un socio che apporta liquidità (anche sotto forma di finanziamento soci postergato oppure convertendo crediti in capitale) dà un segnale positivo e magari permette di evitare il collasso. Attenzione: i nuovi finanziamenti dei soci in prossimità di insolvenza possono essere considerati “finanziamenti anomali” postergati (cioè rimborsabili solo dopo i creditori normali). Però in un concordato possono essere considerati risorse esterne che migliorano la percentuale ai creditori (quindi ben venga).
Se ci sono fideiussori (es. i soci garantiscono il debito bancario): – Avvisali della situazione. È meglio che preparino un piano anche sul lato loro. Spesso il debitore principale e il garante siedono insieme al tavolo con la banca per rinegoziare (la banca magari propone: “Pagatemi il 70% subito e vi libero dalla garanzia” – e il 70 lo mette in gran parte il fideiussore). Queste transazioni vanno studiate con attenzione (in certi casi, se la fideiussione è nulla in parte come visto, il garante potrebbe preferire rischiare la lite legale). – Se il garante paga la banca, subentra come creditore verso l’azienda. Dunque, includilo poi nel piano di ristrutturazione eventualmente (ha diritto di regresso). – Attenzione a non creare nuove garanzie quando sei già in odore di insolvenza: ad esempio, dare ipoteca alla banca su un bene aziendale per ottenere proroga di fido pochissimo prima di fallire – quell’ipoteca potrebbe essere revocata perché costituita in periodo sospetto per debito preesistente (entro 1 anno). E se l’hai data a garanzia di nuova finanza che poi è usata male, c’è pure il rischio penale. Quindi, prima di concedere garanzie su situazioni compromesse, consulta il legale.
7. Considerare alternative straordinarie: aggregazioni o cessioni
A volte, l’uscita dalla crisi passa per soluzioni straordinarie: – Vendere l’azienda (o rami): se capisci che da solo non puoi salvarti ma la tua azienda ha valore industriale, puoi cercare un acquirente (competitor, investitore). Una cessione prima dell’insolvenza potrebbe avvenire a valori migliori (ma se vendi per sottovalore per “scappare”, occhio: revocatoria!). Potresti farlo tramite una procedura – es. concordato con assuntore – che garantisce più trasparenza e tranquillità all’acquirente (prende l’azienda libera dai debiti concordatari). – M&A difensiva: aggregarsi con un concorrente più solido, fondendo le imprese o facendosi acquisire, può salvare i posti di lavoro e l’attività, sebbene la tua compagine perda controllo. Per i creditori, spesso preferibile un’azienda che continua in mani più solide che un fallimento. Valuta quindi anche questa strada: presentare i tuoi asset a potenziali compratori (magari con l’aiuto di un advisor finanziario). – Trasformazioni e ricapitalizzazioni: se sei ditta individuale o società di persone e il debito è enorme, potresti considerare la trasformazione in s.r.l. con conferimento dell’azienda e far gestire il pregresso con un piano di sovraindebitamento separato. Queste alchimie vanno maneggiate con cura perché potrebbero essere viste come elusive (trasferire l’attivo alla s.r.l. lasciando i debiti indietro al titolare persona fisica – i creditori potrebbero aggredire la s.r.l. simulando continuità). Comunque esistono anche procedure di gruppo, se hai più società collegate in crisi (il CCII prevede concordato di gruppo). – Liquidazione volontaria dell’impresa: come detto, se riesci a pagare tutti i debiti vendendo i beni, puoi chiudere la società senza stigma concorsuale. Ma accertati di poter davvero soddisfare i creditori, altrimenti uno di loro ti porterà in tribunale comunque (e forse anche accusandoti di aver peggiorato la situazione ritardando).
8. Tenere d’occhio la normativa in evoluzione e opportunità
Il periodo 2020-2025 ha visto tanti interventi (moratorie, “pace fiscale”, riforma del codice, etc.). È importante: – Aggiornarsi sulle ultime normative agevolative: ad es., approfittare della “rottamazione” quando c’è, chiedere il “saldo e stralcio” se previsto, aderire a eventuali nuove moratorie ABI per prestiti, ecc. – Monitorare le sentenze chiave: il tuo legale dovrebbe informarti, ad esempio, se esce una sentenza Cassazione come quella sulle fideiussioni nulla (che magari ti permette di contestare una garanzia) o se una Corte dichiara illegittima qualche norma (chissà, magari in futuro la Consulta potrebbe dire qualcosa sul trattamento fiscale nei concordati, per ora no, ma va seguito). – Usufruire dei supporti pubblici: ci sono Organismi di Composizione della Crisi (OCC) collegati alle Camere di Commercio che forniscono consulenza, specie per imprese minori. Inoltre, iniziative camerali di “counseling” per allerta ci sono in alcune regioni. E il portale della composizione negoziata fornisce tool per calcolare indici (uno strumento online per autodiagnosi). – Valutare il ricorso a procedure di sovraindebitamento se la tua impresa risulta non fallibile e il debito è personale. Ad esempio, se sei un libero professionista indebitato, potresti usare il “piano del consumatore” o “ristrutturazione dei debiti del consumatore” se i debiti sono in gran parte personali. Queste procedure cancellano debiti residui con omologa del giudice a fronte di pagamento parziale. (Nel nostro caso trattiamo imprese commerciali, quindi lo citiamo solo per completezza: un piccolo imprenditore agricolo o artigiano sottosoglia potrebbe accedere al concordato minore). – Tenere contatti con associazioni di categoria: a volte offrono servizi di assistenza e conoscono opportunità (bandi, fondi di garanzia emergenziali, ecc.).
9. Considerare l’impatto fiscale delle soluzioni scelte
Un tema spesso trascurato: le operazioni di stralcio o remissione debiti hanno implicazioni fiscali. Ad esempio: – Se un creditore ti abbuona un debito, per la tua società può configurarsi una sopravvenienza attiva tassabile (salvo se avviene in concordato preventivo omologato o accordo omologato, dove per legge le sopravvenienze da esdebitazione concordataria non sono tassate – art. 88 TUIR). Assicurati di gestire bene questi aspetti, onde evitare che risolvi i debiti e ti trovi con tasse elevate sulle remissioni. – Lo stesso per il reverse charge dell’IVA nei concordati: l’IVA sui crediti inesigibili (per i fornitori) può essere portata in detrazione dai fornitori quando c’è procedura concorsuale chiusa; per te debitore, l’IVA falcidiata non è dovuta ma deve passare dal vaglio dell’omologazione. – I costi della ristrutturazione (compensi professionisti, ecc.) di solito sono deducibili, perché inerenti, e in concordato spesso in prededuzione. Ma se fai attività fuori procedura, verifica deducibilità (in piano attestato, i costi attestatore e advisor sono deducibili come spese per ridurre debiti, di norma sì).
10. Ricominciare dopo la crisi
Dal punto di vista psicologico e imprenditoriale, superare una crisi o un fallimento è duro, ma fa parte del rischio d’impresa. Il sistema ora offre, come visto, un vero fresh start per chi agisce correttamente . Quindi, se malauguratamente l’esito è la liquidazione giudiziale, sappi che potrai essere esdebitato e ripartire in pochi anni. Mantieni rapporti corretti con clienti e fornitori: molti imprenditori “falliti” sono poi ripartiti con successo perché avevano conservato la fiducia del loro network. Non a caso la legge toglie anche le pene accessorie a fine procedura (come l’interdizione da attività d’impresa). L’importante è aver fatto tutto il possibile e aver agito in buona fede: la società può cadere, ma la reputazione personale di onestà e correttezza ti sarà utile per rialzarti.
Caso pratico: PortaClean S.r.l. – dalla crisi alla soluzione
Scenario iniziale: PortaClean S.r.l. è una società a responsabilità limitata toscana, 50 dipendenti, che produce porte ermetiche per camere bianche (settore biotech e ospedaliero). Nel 2023 e 2024 ha sofferto: – Ritardi nei pagamenti da alcuni clienti esteri (crediti insoluti per €200.000). – Un progetto di investimento in un nuovo stabilimento, finanziato con mutuo ipotecario da €1 milione, si è rivelato costoso proprio mentre i ricavi calavano. – L’aumento dell’acciaio e componenti ha ridotto i margini sulle commesse a prezzo fisso. A fine 2024 la situazione è: debiti verso banche €800.000 (mutuo ipotecario residuo €700k + €100k di scoperto), debiti tributari €300.000 (IVA 2023 non versata, alcuni arretrati IRAP, varie cartelle per €50k, INPS €80k), debiti verso fornitori €400.000 (di cui €150k scaduti > 90 gg). Il fatturato è calato a €2 milioni (-30%). La cassa è quasi zero. Il capannone vale €600k (ma ipotecato), altri beni liberi: macchinari per €200k, magazzino €100k. Ci sono 3 soci (famiglia) non in grado di iniettare molto capitale proprio (massimo €50k). L’amministratore non ha finora attivato procedure, confidando in nuove commesse nel 2025.
Sviluppo della crisi: Gennaio 2025: arrivano ingiunzioni da 2 fornitori strategici per €100k e €60k, e la banca A revoca lo scoperto chiedendo rientro di €100k entro 15 gg. L’Agenzia Entrate-Riscossione invia inoltre la famosa lettera di segnalazione art. 25-novies CCII perché i debiti fiscali > €500k sono scaduti da >90 gg . È il red alert. PortaClean capisce di essere formalmente in crisi e prossima all’insolvenza.
Azione 1: Composizione negoziata. A febbraio 2025, su impulso del consulente, PortaClean srl deposita istanza di composizione negoziata sulla piattaforma. Ottiene misure protettive dal tribunale (stop a esecuzioni e ingiunzioni) . Un esperto viene nominato a marzo. L’azienda, nel frattempo, prepara un piano di risanamento di massima: – Taglio di 10 dipendenti (riduzione costo del lavoro 20%) – concordato con sindacati in cassa integrazione straordinaria. – Chiusura di una linea di prodotto poco redditizia (piccole porte per laboratori) per concentrare le risorse sulle porte ospedaliere (core business con margini migliori). – Cessione prevista di un magazzino secondario (valore €150k, non ipotecato) per fare cassa. – Richiesta ai 5 fornitori principali di uno stralcio 30% dei debiti e pagamento del 70% in 12 mesi. – Proposta alle banche: moratoria di 12 mesi sul mutuo e allungamento di 5 anni del piano + conversione dello scoperto €100k in un finanziamento a medio termine con garanzia Confidi. – Impegno dei soci a versare €50k freschi se banche e fornitori accettano lo stralcio. – Offerta al Fisco/INPS: pagamento integrale di IVA e ritenute in 4 anni (dilazione massima), e stralcio di sanzioni e interessi (uso della transazione fiscale). L’esperto convoca riunioni. I fornitori appaiono scettici sul 30%, ma sarebbero disposti a 50%. Le banche vedono che col nuovo piano aziendale (tagli e focus) l’Ebitda tornerebbe positivo e accettano in linea di massima di rinegoziare, però chiedono un po’ più di garanzie (ipotizzare una garanzia statale su parte del nuovo prestito via Fondo PMI). L’Agenzia Entrate chiede almeno il pagamento integrale dell’IVA e del 50% delle sanzioni (il resto può essere condonato via transazione fiscale, vediamo).
Azione 2: Dall’esito della negoziazione a un accordo di ristrutturazione (ARD). Dopo 4 mesi di trattative (luglio 2025), l’esperto attesta che un accordo è possibile: – Le banche (due banche principali) e i fornitori che rappresentano il 80% del valore debiti commerciali hanno formalmente aderito al piano: banche accettano allungamento mutuo + finanziamento di €100k nuovo (per liquidità) garantito 90% dal Fondo Centrale PMI; fornitori accettano saldo 70% del credito in 1 anno (pagamenti trimestrali) e rinuncia al 30%. – L’Agenzia Entrate e l’INPS non aderiscono formalmente (politica interna spesso non consente “sconti” prima dell’omologa), però informalmente segnalano che non si opporranno in tribunale se il piano le tratta come proposto (pagamento integrale imposte senza sanzioni, pagamento 80% contributi, ecc., spalmati su 4-5 anni). Si configura quindi un accordo di ristrutturazione: i creditori aderenti superano il 60% di tutti i debiti (banche+fornitori aderenti = circa 70% del totale). I creditori estranei (principalmente Fisco e alcuni piccoli fornitori) verranno pagati come da scadenze, perlopiù integralmente (grazie al contributo soci €50k e realizzo vendite beni non core €150k). PortaClean deposita il ricorso di omologazione dell’accordo a settembre 2025, allegando l’attestazione di un professionista che conferma che i creditori estranei verranno pagati regolarmente senza moratoria e che il piano è sostenibile. Il tribunale concede subito lo stay delle azioni fino all’omologa.
Azione 3: Omologazione e uscita dalla crisi. Supponiamo che a ottobre 2025 il tribunale omologhi l’accordo di ristrutturazione. Non ci sono opposizioni poiché i piccoli creditori estranei sono stati o già soddisfatti o tranquilli di essere pagati a breve. L’accordo omologato vincola le parti: – PortaClean ottiene di fatto una riduzione del debito (lo stralcio 30% fornitori = €120k abbuonati, e sanzioni fiscali ~€50k abbuonate). – Il mutuo bancario che doveva scadere 2027 viene esteso a 2032, con rate più basse; la nuova finanza €100k viene erogata prededucibile (in caso di futura procedura, la banca sarebbe protetta) e ciò immette liquidità per pagare gli estranei. – I soci versano €50k aumentando il capitale sociale (dimostrazione impegno, e rafforza patrimonialmente l’azienda migliorando indici). – Con la vendita del magazzino, incassano €150k che usano per pagare in partenza: €80k di debiti minori estranei (tutti soddisfatti al 100% subito), e una parte di arretrati fiscali dovuti per ottenere la dilazione. – I lavoratori: grazie al piano, non ci sono mensilità arretrate non pagate (l’azienda aveva sempre pagato stipendi fino a quel momento, sebbene a fatica), e 10 esuberi vengono gestiti con CIG e poi mobilità: costi coperti in parte da INPS e in parte dal fondo di tesoreria TFR (il TFR dei licenziati viene pagato dal Fondo di Garanzia e l’INPS sarà surrogato per quei importi, che include tra i crediti estranei, ma che l’azienda conta di rimborsare in 4 anni come contributo privilegiato).
Esito: PortaClean S.r.l. supera il momento critico: nel 2026 torna a marginalità positiva grazie ai minori costi e alla fiducia dei fornitori che hanno collaborato (quindi niente interruzioni). L’accordo di ristrutturazione omologato le ha evitato il fallimento, e se rispetterà i pagamenti concordati, nel giro di un anno la posizione coi fornitori sarà normalizzata e in pochi anni anche col Fisco e banche (concordato su nuovo piano). I soci hanno mantenuto la proprietà, sebbene ridimensionata, e l’azienda conserva 40 posti di lavoro.
Analisi finale del caso: In questo scenario, sono stati utilizzati vari strumenti: – Segnalazione d’allerta: ha spinto l’azienda ad attivarsi (composizione negoziata) . – Composizione negoziata: ha fornito la piattaforma di trattativa e la protezione dalle esecuzioni , risultando in un progetto di accordo. – Accordo di ristrutturazione (agevolato): ha formalizzato la soluzione con l’autorità del tribunale, coinvolgendo i creditori chiave e rispettando tutti (nessuno subisce un trattamento peggiore di alternative, anzi fornitori prendono 70% anziché forse 20% stimato in fallimento). Include una sorta di cram-down fiscale perché se Fisco/INPS non avessero aderito, il tribunale può omologare comunque la dilazione parziale . – Contributo soci e vendita asset: risorse esterne che hanno migliorato l’attivo disponibile (questo ha aiutato anche l’attestatore a dichiarare la fattibilità). – Nessun concordato preventivo necessario: si è scelta la via negoziale e ha funzionato, evitando una procedura più lunga e complessa. Se però l’accordo fosse fallito (es. una banca non aderiva), PortaClean avrebbe potuto, entro i 4 mesi di protezione, convertire in un concordato prenotativo e presentare un concordato preventivo (magari in continuità con offrire il 60% ai chirografari usando lo stesso impianto del piano). – Ruolo attivo dell’imprenditore: l’AD di PortaClean ha condotto con trasparenza la negoziazione, convincendo i creditori che cooperare era meglio che fargli causa. Ciò ha richiesto preparazione di business plan, tagli dimostrabili, e messa a disposizione di risorse personali (i soci con 50k). – Beneficio mutuale: i creditori importanti hanno preferito “perdere” il 30% o aspettare di più, piuttosto che rischiare un fallimento dove avrebbero perso il 80%. Le banche hanno evitato di svalutare completamente il credito (hanno allungato, ma confidano di recuperare, e la parte persa – interessi futuri ridotti – lo hanno accettato anche grazie alla garanzia pubblica su nuovo finanziamento). – Costo sociale contenuto: 10 licenziamenti vs 50 che sarebbero stati in caso di chiusura totale.
Questo caso riflette l’approccio promosso dal nuovo Codice: early warning, negoziazione, soluzione concordata e continuità aziendale se possibile. Avremmo potuto ipotizzare anche l’altro scenario: se PortaClean fosse stata troppo compromessa (diciamo che i creditori non si fidavano o l’attività non più redditizia), si sarebbe andati verso un concordato liquidatorio o fallimento. Ad esempio, se l’investitore competitor avesse offerto di comprare l’azienda per 500k, e creditori non fiduciosi, poteva diventare un concordato semplificato: vendi a competitor, quello paga 500k, distribuiti a creditori (diciamo 50%) e fine. Oppure fallimento e il curatore vende a quel competitor magari per meno.
L’importante per l’imprenditore è capire che ci sono vari gradi di intervento e che prima si agisce, più possibilità ci sono di usare strumenti “morbidi” e salvare la baracca.
Domande frequenti (FAQ) sulla gestione di un’azienda debitrice in crisi
D: La mia S.r.l. ha debiti per 20.000 euro con vari fornitori e 5.000 euro con il Fisco; rischio il fallimento?
R: No, in base alla legge vigente una società non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale se i debiti scaduti complessivamente sono inferiori a €30.000 . Questa soglia è prevista per evitare procedure su piccole insolvenze. Attenzione però: la soglia conta i debiti scaduti e non pagati. Se hai 20.000 scaduti oggi e tra due mesi diventano 35.000, allora sì, potresti rischiare. Inoltre, sotto soglia formale non c’è fallimento, ma i creditori possono comunque pignorare beni individualmente. Conviene quindi cercare di pagare o accordarsi anche per importi modesti, altrimenti l’azienda rischia di perdere beni per esecuzioni (pur senza fallire). Se proprio la situazione è insostenibile, per piccoli debiti può esserci la via delle procedure di sovraindebitamento (es. concordato minore) se l’azienda rientra nei limiti di “non fallibilità” (ricavi < €200k, ecc.).
D: Ho ricevuto una “Comunicazione art. 25-novies CCII” dall’Agenzia Entrate Riscossione che segnala debiti oltre soglia e invita a reagire entro 90 giorni. Cosa devo fare esattamente?
R: Questa è la “lettera di allerta” del Fisco . Entro 90 giorni, devi dimostrare di aver preso provvedimenti. Le strade sono: – Saldi o riduci il debito sotto soglia: ad esempio paghi una parte e rateizzi il resto, cosicché formalmente il debito >90gg scaduto scende sotto €500k (se sei società di capitali). Così l’obbligo di segnalazione cessa. – Richiedi la composizione negoziata della crisi: questa è espressamente menzionata come rimedio. Se entro 90 gg presenti istanza sulla piattaforma e lo comunichi all’ente segnalante, hai adempiuto. Poi dovrai seguire quella procedura. – Altra procedura concorsuale: in teoria potresti anche depositare un concordato preventivo (prenotativo) o un accordo di ristrutturazione e informare l’Agenzia. L’importante è non restare fermo. Se non fai nulla entro 3 mesi, l’Agenzia potrebbe perdere la pazienza e, oltre a proseguire con recupero coattivo, segnalare il tuo caso alla Procura o al tribunale per eventuale apertura d’ufficio di liquidazione (i creditori pubblici qualificati non hanno ancora potere di istanza diretta di fallimento, ma stanno valutando meccanismi). Quindi, usa quel periodo per confrontarti con un professionista e decidere la via (nel dubbio, la composizione negoziata è un buon primo passo).
D: La banca mi ha chiesto un piano di rientro e magari garanzie aggiuntive; se non firmo nulla rischiando l’azione legale immediata, o se firmo e poi fallisco, quali conseguenze?
R: Dilemma comune. Se firmi un piano di rientro con la banca (tipo riconoscimento debito e pagamento scadenzato), stai creando un titolo facilmente esecutivo per la banca in caso di inadempimento, ma magari guadagni tempo. Se fallisci poi, i pagamenti fatti possono essere revocati se fuori corso regolare e il riconoscimento di debito in sé no, quello resta. Dare nuove garanzie (es. ipoteca su bene tuo personale) per debiti pregressi entro 1 anno dal fallimento è un atto revocabile , quindi la banca rischierebbe di perderla. Inoltre, se lo fai quando sei già insolvente conclamato, potrebbe essere bancarotta preferenziale/distrattiva. Quindi, soluzione: – Se la banca chiede garanzia su un bene aziendale per un debito vecchio, meglio dir di no o proporre alternative (garanzia pubblica, pegno su crediti futuri). – Se la banca chiede una garanzia personale, sappi che se poi fallisci, il fallimento non può revocare la garanzia sul tuo bene personale (revocatoria riguarda atti del debitore fallito, non di terzi fideiussori). Ma tu come garante pagheresti, quindi stai mettendo a rischio tuo patrimonio. In sintesi, valuta se hai una ragionevole chance di rispettare quel piano di rientro. Se no, firmare serve solo a posticipare l’inevitabile e peggiora la tua posizione (perché magari confessi l’insolvenza, e il tribunale lo userà contro di te). Forse meglio negoziare in una sede protetta (es. composizione negoziata) dove la banca è più incentivata a dilazionare senza pretendere tutto e subito.
D: Posso continuare a firmare contratti con nuovi clienti durante la crisi o rischio problemi (tipo accuse di averli truffati se poi fallisco)?
R: È un tema delicato. Continuare l’attività è auspicabile, ma bisogna stare attenti a non accettare nuove commesse sapendo di non poterle onorare. Ci sono reati come l’inadempimento di contratti con fini fraudolenti (art. 641 c.p., insolvenza fraudolenta) se, ad esempio, acquisisci anticipi da clienti quando già mediti il fallimento. Tuttavia, se operi in buona fede per mantenere viva l’azienda e hai ragionevoli speranze di onorare i nuovi contratti (es. perché li eseguirai subito, o perché la cassa generata da essi rientra nel piano di recupero), dovresti poterlo fare. Anzi, in concordato con continuità, si incentivano i nuovi contratti. In pratica: – Evita di incassare pagamenti anticipati importanti senza poi poter consegnare la merce/servizio. – Informalmente, se c’è un cliente rilevante, potresti avvisarlo che sei in ristrutturazione (soprattutto se la commessa implica penali pesanti per ritardi). – Ricorda che i crediti dei nuovi clienti che pagano anticipi durante la procedura possono essere prededucibili se autorizzati (commissario può autorizzare contratti essenziali in concordato). Quindi c’è tutela anche per loro. In fallimento invece, se hai incassato e non consegnato, quei clienti possono insinuarsi al passivo per danni.
D: I debiti della società di capitali possono ricadere sui soci o sugli amministratori?
R: In linea di principio, no: la S.r.l./S.p.A. ha autonomia patrimoniale, per cui i soci rischiano solo il capitale investito, e gli amministratori rispondono coi propri beni solo per fatti di mala gestione o illeciti. Ci sono però eccezioni: – Fideiussioni personali o altre garanzie: se i soci/amministratori le hanno firmate, ovviamente il creditore le attiverà. Non è un “ricadere per legge”, ma per contratto. E abbiamo visto che molte fideiussioni bancarie possono essere contestate parzialmente – opportunità da esplorare con legale. – Debiti fiscali specifici: ad esempio, l’IVA e le ritenute operate ma non versate. L’amministratore può incorrere in reato e, anche sul piano civilistico, l’Erario a volte cerca di imputare a lui il debito se c’è stato incasso di quelle somme (penso a certi casi di condotte fraudolente, ma non c’è una norma generale di responsabilità personale per tributi societari salvo per liquidatori in caso di distribuzione attivo senza pagare imposte, etc.). – Azione per responsabilità: se la società fallisce e ci sono danni ai creditori causati da gestione colposa o dolosa degli amministratori (es. hanno aggravato il dissesto), il curatore può far causa agli amministratori per risarcimento, e l’eventuale somma recuperata entra nel fallimento per pagare i creditori . Simile azione possono farla i creditori sociali ex art. 2394 c.c. se il patrimonio risulta insufficiente per colpa degli amministratori. – Soci che hanno deciso distribuzioni indebite: se, ad esempio, i soci si sono fatti anticipare utili inesistenti o hanno drenato risorse (fido soci), potrebbero doverle restituire (azioni di responsabilità contro soci di fatto o ex art. 2476 c.c. per Srl). – Debiti verso dipendenti: in Srl no, ma in società di persone (Snc) i soci illimitatamente rispondono ovviamente, e l’INPS a volte procede contro di loro per contributi non pagati. In conclusione: se hai agito correttamente, i debiti sociali non “passano” a te. Ma se hai firmato garanzie o commesso irregolarità, sì, puoi essere colpito sul tuo patrimonio. Dunque, gestione corretta e, quando possibile, evitare di personalizzare il debito sociale (ad esempio non firmare garanzie omnibus se non strettamente necessario, o limitarne l’importo).
D: Ho scoperto di avere un creditore con ipoteca occulta su un mio bene (ad esempio, l’ex proprietario del capannone con ipoteca legale). Posso fare qualcosa per evitare che pignori subito?
R: Se c’è un’ipoteca iscritta regolarmente, quel creditore ha diritto di agire esecutivamente sul bene. Non c’è modo di impedirlo salvo pagarlo o includerlo in una procedura concorsuale. Se sei in composizione negoziata o concordato, la misura protettiva sospende anche le azioni dei creditori ipotecari (fatti salvi quelli sui beni non essenziali? In generale, sospende tutto tranne salari) . Quindi potresti richiedere protezione tramite quelle procedure. Nel lungo termine, devi trattarlo: magari in un concordato potresti proporre di pagarlo con dilazione o con una percentuale (ma garantito di solito va pagato integrale fino a valore del bene). Se l’ipoteca era ignota per vizio al momento dell’acquisto, forse puoi fare azione contro chi ti ha venduto (garanzia da evizione), ma è contenzioso lungo. Nel breve: negozia col creditore ipotecario. Offri un piano di pagamento per evitare la vendita forzata (anche perché all’asta il bene potrebbe valere meno e lui potrebbe non essere soddisfatto integralmente, quindi potrebbe convenirgli trattare).
D: L’azienda rischia insolvenza, posso trasferire un contratto importante (tipo un appalto pubblico) a un’altra mia società sana per non perderlo, prima di fare procedura?
R: Trasferire asset redditizi dall’azienda in crisi a un’altra società collegata poco prima del dissesto è un classico esempio di atto che verrà attaccato in revocatoria o considerato bancarotta fraudolenta se il corrispettivo non è adeguato. Se vendi il contratto (ammesso sia cedibile) a valore di mercato e usi i soldi per pagare debiti, potrebbe essere legittimo. Ma se lo “regali” a un’altra società tua, stai danneggiando i creditori attuali. Quindi sconsigliabile senza un attento esame legale. Nelle procedure, invece, puoi cedere contratti e rami d’azienda in modo ordinato: ad esempio, in concordato in continuità indiretta, puoi prevedere che una NewCo sana prenda in affitto l’azienda e poi la compri, assicurando continuità dei contratti, il tutto sotto controllo del tribunale e generando cassa per i creditori. Quindi piuttosto che farlo di nascosto adesso, meglio includerlo in un piano concordatario trasparente – così non avrai accuse di sottrazione di attivo.
D: Che succede al mio leasing di un macchinario se apro il concordato?
R: Il leasing è un contratto pendente. In concordato hai due opzioni: continuare il leasing (pagando i canoni correnti come prededucibili) oppure scioglierlo . Se lo continui, la società di leasing non può risolvere solo perché sei in concordato (le clausole contrarie sono inefficaci). Se invece decidi di scioglierlo, il commissario/tribunale autorizza e il macchinario torna alla società di leasing, la quale insinua al passivo un credito per la differenza tra capitale residuo e valore del bene ritirato. Nel nostro caso, se il macchinario è essenziale e hai convenienza, lo tieni (ma devi pagare i canoni futuri regolarmente). Se è sovradimensionato, potresti restituirlo per risparmiare costi (tenendo conto del debito residuo che diventa chirografo nel concordato). In composizione negoziata, la situazione è contrattuale: puoi chiedere alla leasing una rinegoziazione (magari freeze di 6 mesi). In fallimento, il curatore di solito scioglie i leasing o li continua se utile temporaneamente; se sciolto, la società leasing ha privilegio sul ricavato della vendita del bene, ecc.
D: Posso essere amministratore di una nuova società se la vecchia va in liquidazione giudiziale?
R: Durante la procedura di fallimento, sei soggetto a incapacità personali: non puoi assumere cariche di amministratore di società, né esercitare attività d’impresa come imprenditore individuale, senza autorizzazione del giudice . Dopo la chiusura fallimento o concessione esdebitazione, torni libero. Col concordato, invece, se omologato e adempiuto, non c’è interdizione successiva (in alcuni casi durante la procedura potresti essere affiancato da un commissario, ma non c’è interdizione legale come nel fallimento). Quindi: – Se vuoi avviare una nuova attività mentre la vecchia è in fallimento, formalmente non potresti senza passare per le restrizioni di legge (che lo sconsigliano fortemente). – Soluzione: se pensi di dover proseguire business altrove, meglio cercare di concludere la vicenda della vecchia società via concordato (così non hai interdizioni) oppure affidare la nuova a un’altra persona come amministratore fino alla chiusura della tua procedura. Nota: La riforma ha eliminato (in parte) l’automatismo di alcune pene accessorie, ma tendenzialmente sì, il fallito imprenditore non può iniziare subito un’altra società finché non chiude la procedura.
D: Dopo la conclusione di un concordato o accordo, come mi assicuro che i creditori non avanzino più pretese?
R: L’omologazione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione ha efficacia vincolante: i creditori anteriori devono accontentarsi di quanto previsto e rinunciare al resto. Nel concordato, la legge (art. 116 CCII) dispone che a seguito dell’adempimento, i creditori non possano agire per la parte residua falcidiata: è cancellata (per le società si estingue con la chiusura della procedura, per le persone fisiche c’è l’esdebitazione). Nell’accordo di ristrutturazione, la rinuncia è contrattuale: i creditori aderenti firmano che accettano X in cambio della quietanza integrale. Conviene farsi rilasciare quietanze scritte dopo i pagamenti. I creditori estranei, se li hai pagati integralmente come dovevi, non hanno ragione di chiedere altro (liquidando il dovuto, si estingue l’obbligazione). Importante: l’accordo omologato e il concordato omologato sono titoli esecutivi essi stessi in caso tuo inadempimento. Invece proteggono te dal dover pagare oltre. Quindi, se un creditore aderente provasse comunque a chiederti il resto (cosa improbabile se ha firmato e ricevuto l’importo ridotto), potresti eccepire l’accordo omologato come transazione che estingue il debito originario. Anche penalmente, l’esdebitazione impedisce futuri procedimenti per lo stesso debito.
D: Quali sono le “sentinelle” più comuni che indicano che un amministratore può essere accusato di bancarotta fraudolenta dopo un fallimento?
R: Le autorità guardano a: – Anomalie contabili: mancanza di libri, registri distrutti o incompleti → bancarotta documentale. – Movimentazioni di denaro inspiegabili: prelevamenti cash ingenti prima del fallimento, bonifici a persone legate, cessioni di beni a parenti sottocosto → bancarotta distrattiva. – Preferenze evidenti: es. pagamenti verso un solo creditore quando gli altri sono rimasti a zero, specialmente se quel creditore è parte correlata → bancarotta preferenziale. – Ostacoli al curatore: nascondere beni (es. scorte inventario sparite), denunciare furti falsi di beni, ecc. → aggravanti fraudolente. – Dichiarazioni mendaci ai creditori prima del fallimento (promesse sapendo di mentire) → potrebbe configurare truffa. – Mancata attivazione: non è reato in sé, ma un amministratore che ha ritardato la richiesta di concordato/fallimento mentre sapeva di essere insolvente rischia più facilmente cause di responsabilità (danni da aggravamento). Nel dubbio, se finisci in fallimento, collabora con curatore e fornisci tutta la documentazione. Spesso la collaborazione evita almeno l’addebito di dolo (magari resta la colpa). E attento a che hai depositato bilanci veritieri: se nelle scritture c’è un buco di magazzino inventato per abbellire bilancio, salta fuori e aggrava la tua posizione.
Conclusione: Gestire un’azienda con gravi debiti è come pilotare un aereo in una tempesta: servono nervi saldi, strumenti funzionanti e talvolta l’aiuto di un copilota esperto. Il legislatore italiano ha messo a disposizione dell’imprenditore-debitore una gamma di “strumenti di bordo” – dall’allerta precoce alla torre di controllo giudiziaria – per evitare lo schianto definitivo e magari tornare a volare. Spetta all’imprenditore utilizzare questi strumenti con tempestività e trasparenza. Non sempre l’atterraggio sarà morbido: qualche volta l’impresa dovrà essere sacrificata per salvare il salvabile (creditori e dignità del debitore). Ma in ogni caso, anche nella peggiore delle ipotesi, oggi c’è una seconda opportunità (il fresh start post-fallimento) .
Il punto di vista adottato qui – quello del debitore – non vuole dimenticare che dall’altra parte ci sono creditori magari anch’essi in difficoltà (si pensi ai fornitori PMI). Tuttavia, il sistema funziona se si cerca una soluzione equa: il debitore deve fare la sua parte (assumersi responsabilità, mettere risorse disponibili, cambiare ciò che non andava nel business) e i creditori la loro (accettare una ristrutturazione ragionevole anziché pretendere l’impossibile e precipitare tutti nel baratro).
La normativa e la giurisprudenza recente incoraggiano fortemente questa convergenza: premiano i comportamenti cooperativi e puniscono quelli opportunistici (ad es. il fisco che era “inamovibile” ora può essere cramdownato , il debitore che prova davvero il risanamento ottiene l’esdebitazione anche se non paga nulla , ecc.).
Perciò, il messaggio finale a un imprenditore indebitato è: non isolarti e non disperare. Studia le opzioni legali (magari rileggendo con calma questa guida), chiedi aiuto ai professionisti, confrontati coi tuoi partner d’affari con onestà. La crisi d’impresa, per quanto dura, fa parte del rischio di fare impresa – l’ordinamento lo riconosce e offre vie d’uscita dignitose. Come dice un detto giuridico antico, “Debitor non presumitur malus” – il debitore non è presumibilmente cattivo. Dimostra con i fatti di meritare la fiducia residua, e potrai lasciarti alle spalle anche questo episodio burrascoso.
Fonti e Riferimenti
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e successive modifiche (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024). Testo normativo coordinato disponibile su portale Normattiva . In particolare: art. 2 (definizioni di crisi e insolvenza) , art. 25-novies (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) , art. 54 (misure protettive) , art. 56 (piani attestati) , art. 57-60 (accordi di ristrutturazione, percentuali 60% e 30%) , art. 61 (accordi ad efficacia estesa) , art. 63-64 (transazione fiscale e cram-down) , art. 64-bis e ss. (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) , art. 84 e ss. (concordato preventivo, classi facoltative, concordato in continuità vs liquidatorio, requisiti 20% etc.) , art. 116-119 (effetti dell’omologazione e adempimento concordato), art. 120 (concordato semplificato) , art. 152 e ss. (liquidazione giudiziale, requisiti di accesso) , art. 201-212 (effetti del fallimento su atti pregressi: revocatorie, periodi sospetti) , art. 213-236 (esdebitazione) .
- Temi.camera.it – “Riforma delle procedure di insolvenza” (Dossier del Servizio Studi Camera, giugno 2025): approfondimento ufficiale sulle finalità e novità del Codice della Crisi , incluse modifiche del 2024. Fornisce spiegazioni chiare su: definizione di crisi , introduzione della composizione negoziata e abrogazione allerta originaria , ruolo dell’esperto e misure protettive , concordato semplificato post-negoziazione , sistema di segnalazioni precoci di Agenzia Entrate, INPS, banche , strumenti di regolazione (piani attestati, accordi ristrutturazione, PRO) , incentivi alla continuità nel concordato (classi facoltative, limite 6 mesi pagamenti salari) , innovazioni nella liquidazione giudiziale (poteri curatore ampliati , periodo sospetto anticipato , tempistiche ridotte per domande tardive , durata massima 5+2 anni , concordato nella liquidazione con apporto 10% , estensione azioni responsabilità senza autorizzazione , esdebitazione più ampia e una tantum anche se zero pagato ).
- Sentenza Corte di Cassazione n. 22169/2024 (6 agosto 2024) – concordato in continuità e rispetto cause di prelazione . Fonte: DirittoBancario.it (nota di Cammarata, ott. 2024). Conferma che i flussi generati dall’azienda in concordato vanno destinati ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni e non possono essere dirottati a chirografari se pregiudica privilegiati . Rilevante per ribadire il principio di absolute priority tuttora vigente e per mettere in guardia i debitori dal proporre piani squilibrati.
- Ordinanza Cassazione n. 18851/2025 (10 luglio 2025) – fideiussioni omnibus conformi schema ABI: nullità parziale (reviviscenza, 1957 c.c., ecc.) . Riferimento: DirittoBancario flash news (sett. 2025) e remissione alle Sez. Unite . Ciò è citato per consigliare ai debitori/garanti di verificare le proprie fideiussioni bancarie e sfruttare eventuali nullità per ridurre esposizioni personali.
- Linee guida ABI – moratorie imprese (marzo 2025) . Dal sito DirittoBancario, notizia su accordo ABI-Associazioni: misure di sospensione rate per imprese “temporaneamente in difficoltà”. Utile per suggerire al debitore di chiedere alla banca agevolazioni informali seguendo queste linee guida settoriali.
- Codice Penale e leggi speciali per riferimento ai reati citati:
- D.Lgs. 74/2000 art. 10-bis e 10-ter (omesso versamento ritenute > €150k e IVA > €250k) – implicazioni penali per amministratori.
- L. 638/1983 art. 2 (omesso versamento contributi INPS > €10k) – reato contravvenzionale.
- R.D. 267/42 artt. 216-217 (bancarotta fraudolenta e semplice) – trasfusi in nuovo CCII ma concettualmente rimasti. Es. bancarotta preferenziale è punita come la fraudolenta.
- Codice Civile artt. 2394, 2476 – azione responsabilità creditori vs amministratori; responsabilità soci verso società. (Non citati esplicitamente nel testo per non appesantire, ma background normativo considerato).
- Giurisprudenza costituzionale: Sentenza Corte Costituzionale n. 102/2025 (questione su durata fallimento Vinyls e indennizzo Pinto) – menzionata solo indirettamente per tema lentezza procedure, non di impatto operativo qui. Corte Cost. n. 195/2023 – non attinente al nostro tema (era su reati stradali).
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- quali errori evitare,
- quali strumenti usare,
- come difenderti e come agire in modo concreto.
Perché le Aziende di Porte Ermetiche per Cleanroom Entrano in Crisi
Le imprese del settore cleanroom presentano criticità strutturali specifiche, tra cui:
- elevati costi di progettazione e certificazione,
- produzione su commessa e su misura,
- anticipazione di costi (materiali, manodopera, collaudi),
- lunghi tempi di incasso,
- dipendenza da pochi clienti strategici,
- aumento dei costi energetici e dei materiali tecnici.
Debiti più frequenti:
- IVA non versata,
- IRES / IRPEF / IRAP,
- contributi INPS,
- finanziamenti bancari e leasing macchinari,
- fornitori di componenti certificati,
- fideiussioni e garanzie personali.
👉 Il problema non è il debito, ma la mancanza di una strategia.
I Rischi se Non Intervieni Subito
Se la crisi non viene gestita in modo tempestivo, i rischi sono:
- cartelle esattoriali e accertamenti fiscali,
- pignoramenti di conti aziendali,
- revoca di affidamenti bancari,
- azioni legali dei fornitori,
- responsabilità personali dell’imprenditore,
- perdita di certificazioni e commesse,
- liquidazione giudiziale.
👉 Aspettare peggiora sempre la posizione dell’azienda.
Errori Comuni delle Aziende Cleanroom in Difficoltà
Molte imprese commettono errori gravi, come:
- pagare senza un criterio strategico,
- privilegiare alcuni creditori casualmente,
- accumulare nuovo debito per coprire il vecchio,
- ignorare avvisi fiscali e bancari,
- firmare accordi onerosi sotto pressione,
- confondere patrimonio aziendale e personale.
👉 Errori che aumentano rischi fiscali, legali e personali.
Cosa Fare Subito: Le Prime Mosse Difensive
1. Analizzare la situazione debitoria reale
È essenziale ricostruire:
- l’ammontare complessivo dei debiti,
- la loro natura (fiscali, bancari, fornitori),
- le scadenze imminenti,
- i rischi immediati (pignoramenti, ipoteche).
👉 Senza una visione chiara non esiste una strategia efficace.
2. Bloccare le azioni esecutive
Con un intervento tempestivo è possibile:
- chiedere sospensioni,
- attivare rateizzazioni fiscali,
- evitare pignoramenti,
- guadagnare tempo per riorganizzare l’impresa.
👉 Il tempo è una leva strategica.
Strumenti di Difesa per l’Azienda di Porte Ermetiche
3. Gestione dei debiti fiscali
È possibile:
- rateizzare fino a 120 rate,
- impugnare accertamenti illegittimi,
- accedere a definizioni agevolate,
- ridurre sanzioni e interessi.
4. Ristrutturazione dei debiti bancari
Con gli istituti di credito si può:
- rinegoziare mutui e leasing,
- sospendere o allungare le rate,
- riequilibrare la posizione finanziaria,
- evitare la revoca dei fidi.
5. Composizione negoziata della crisi
Strumento particolarmente adatto alle aziende cleanroom:
- tutela la continuità aziendale,
- blocca azioni esecutive,
- consente accordi con creditori,
- protegge l’imprenditore.
👉 Ideale per imprese con commesse in corso e know-how certificato da salvare.
Proteggere l’Imprenditore e il Patrimonio Personale
Un aspetto cruciale è la tutela personale dell’imprenditore.
La difesa serve a:
- limitare pignoramenti personali,
- gestire fideiussioni e garanzie,
- proteggere immobili e risparmi,
- separare correttamente azienda e persona.
👉 Salvare l’impresa senza distruggere il patrimonio personale è possibile.
Quando l’Azienda è Ancora Salvabile
L’azienda di porte ermetiche può essere salvata se:
- ha commesse attive o trattative avanzate,
- possiede certificazioni e competenze distintive,
- opera in settori regolamentati ad alta domanda,
- la crisi è prevalentemente finanziaria,
- i debiti sono ristrutturabili.
👉 In questi casi agire presto fa la differenza.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La gestione della crisi di un’azienda cleanroom richiede competenze legali, tributarie e di crisi d’impresa integrate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi completa della situazione debitoria,
- blocco immediato delle azioni esecutive,
- gestione dei debiti fiscali e bancari,
- accesso alla composizione negoziata della crisi,
- tutela dell’imprenditore e del patrimonio personale,
- piano di risanamento o ristrutturazione.
Conclusione
Un’azienda di porte ermetiche per cleanroom indebitata non è automaticamente destinata alla chiusura.
Con una strategia legale e finanziaria corretta puoi:
- fermare l’emorragia finanziaria,
- ridurre la pressione dei creditori,
- riorganizzare i debiti,
- salvare commesse, certificazioni e know-how,
- proteggere te stesso come imprenditore.
👉 Agisci subito: nella crisi d’impresa, la tempestività è decisiva.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi dai debiti e salvare un’azienda cleanroom è possibile, se lo fai nel modo giusto.