Un’azienda che produce o commercializza arredi in acciaio inox può trovarsi improvvisamente in una situazione di forte difficoltà finanziaria.
Debiti fiscali, esposizioni bancarie, fornitori da pagare e margini compressi possono compromettere la continuità aziendale, soprattutto in un settore ad alta intensità di capitale e materie prime.
È fondamentale chiarirlo subito:
avere debiti non significa automaticamente essere insolventi o destinati alla chiusura.
Molte aziende del settore dell’arredo in acciaio inox possono essere risanate e difese se si interviene tempestivamente con strumenti giuridici e strategici adeguati.
Le principali cause di indebitamento nel settore dell’arredo in acciaio inox
Tra le cause più frequenti di crisi e debiti aziendali rientrano:
• aumento del costo dell’acciaio e delle materie prime
• ritardi nei pagamenti dei clienti
• commesse con margini ridotti
• investimenti in macchinari e impianti
• esposizioni bancarie elevate
• debiti IVA e imposte dirette
• problemi di liquidità nei cantieri o forniture
• dipendenza da pochi clienti
Si tratta spesso di crisi di liquidità più che di reale incapacità produttiva.
I rischi se non si interviene in tempo
Sottovalutare la situazione debitoria può portare a conseguenze molto gravi, tra cui:
• azioni esecutive e pignoramenti
• blocco dei conti correnti aziendali
• segnalazioni in centrale rischi
• perdita di fornitori strategici
• interruzione della produzione
• responsabilità personali degli amministratori
• avvio di procedure concorsuali
• chiusura dell’azienda
Agire tardi riduce drasticamente le possibilità di difesa.
Cosa fare subito quando l’azienda ha debiti
Se l’azienda di arredi in acciaio inox è indebitata, è necessario intervenire immediatamente:
• analizzare la reale situazione economico finanziaria
• mappare tutti i debiti fiscali, bancari e commerciali
• verificare l’esistenza di cartelle esattoriali o accertamenti
• bloccare azioni esecutive in corso
• proteggere i beni aziendali
• evitare scelte impulsive o pagamenti disordinati
La tempestività è decisiva.
Strumenti di difesa e soluzioni possibili
La difesa di un’azienda indebitata può passare da strumenti diversi, a seconda della gravità della situazione:
• trattative con banche e fornitori
• rateizzazioni e definizioni fiscali
• contestazione di debiti non dovuti
• piani di rientro sostenibili
• ristrutturazione del debito
• composizione negoziata della crisi
• procedure di sovraindebitamento
• continuità aziendale assistita
Ogni soluzione va costruita su misura.
Quando è possibile risanare l’azienda
Il risanamento è possibile se:
• l’azienda ha ancora commesse attive
• il prodotto è competitivo sul mercato
• il debito è gestibile nel medio periodo
• esiste una struttura produttiva efficiente
• la crisi è principalmente di liquidità
• si interviene prima delle azioni esecutive definitive
In molti casi, il problema non è l’azienda, ma la gestione del debito.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa e nel risanamento di aziende manifatturiere e industriali, incluse quelle del settore degli arredi in acciaio inox.
Coordina un team nazionale di avvocati, commercialisti e consulenti della crisi d’impresa specializzati nella gestione del debito aziendale.
È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• analizzare la situazione debitoria
• bloccare pignoramenti e azioni esecutive
• trattare con banche e Agenzia delle Entrate
• ridurre debiti e sanzioni
• costruire un piano di risanamento sostenibile
• proteggere patrimonio e continuità aziendale
• evitare il fallimento e la chiusura
Agisci ora
Un’azienda con debiti può ancora essere salvata, se si agisce in tempo.
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Introduzione
Una piccola azienda produttrice di arredi in acciaio inox si trova schiacciata dai debiti verso Erario, enti previdenziali, fornitori e banche. Come può il titolare (o gli amministratori) difendersi dalle azioni dei creditori e cercare di risanare l’impresa o, nel peggiore dei casi, limitare i danni personali? Negli ultimi anni la normativa italiana sulla crisi d’impresa è cambiata radicalmente: il vecchio impianto della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) è stato sostituito dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022), che ha introdotto nuovi strumenti di allerta precoce e di composizione della crisi. In particolare, il legislatore – anche in attuazione di direttive UE – ha previsto procedure innovative e “premiali” per favorire l’emersione tempestiva della crisi e il salvataggio delle imprese ancora risanabili .
Dal punto di vista del debitore, questa guida di livello avanzato (ma con linguaggio chiaro) analizza tutte le opzioni disponibili al 2025 per affrontare una situazione di sovraindebitamento aziendale. Verranno esaminate le diverse tipologie di debito (fiscali, contributivi, bancari, commerciali, etc.) e le relative conseguenze legali, nonché gli strumenti di difesa e ristrutturazione del debito: dalle soluzioni stragiudiziali (piani di rientro, accordi con i creditori) alle procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi (composizione negoziata, piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.). Saranno inoltre evidenziati gli obblighi di legge degli amministratori (ad es. dovere di adottare assetti adeguati e attivarsi per tempo) e le possibili responsabilità personali in caso di inerzia o gestione non diligente. Infine, per ogni argomento verranno forniti esempi pratici, domande e risposte frequenti e tabelle riepilogative per facilitare la comprensione.
Contesto normativo aggiornato: Il Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019) è stato oggetto di successivi correttivi e modifiche fino al 2024, per affinare le procedure e recepire le prassi emerse. In particolare, il terzo decreto correttivo (D.lgs. 136/2024, entrato in vigore dal 28 settembre 2024) ha introdotto novità importanti su vari fronti (emersione anticipata della crisi, composizione negoziata, trattazione dei debiti fiscali/previdenziali, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, contenuto dei piani di risanamento, esdebitazione) . Questo aggiornamento normativo ha ampliato gli strumenti a disposizione dell’imprenditore in crisi e reso più flessibili alcune procedure, come vedremo nel dettaglio. Tutto il quadro che segue è dunque aggiornato a ottobre 2025, includendo le ultime modifiche legislative e le più recenti sentenze di legittimità, per fornire una guida affidabile e completa.
Tipologie di debiti aziendali e relative conseguenze
Una diagnosi accurata della situazione debitoria è il primo passo per scegliere la strategia di difesa più adeguata. Non tutti i debiti sono uguali: a seconda della natura del credito e del soggetto creditore, cambiano le azioni che il creditore può intraprendere e le opportunità di negoziazione o dilazione per il debitore. Di seguito esaminiamo le principali categorie di debiti che tipicamente affliggono un’azienda e le relative conseguenze legali:
- Debiti fiscali (Erario): comprendono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali, etc.) e relative sanzioni e interessi. In Italia, la riscossione coattiva dei tributi avviene tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), che può emettere cartelle di pagamento. Se il debitore non paga né ottiene una rateazione, si attiva la procedura esecutiva fiscale: iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi, pignoramenti di beni (anche presso terzi, ad es. pignoramento di conti correnti) e vendite all’asta, il tutto con alcune peculiarità (ad esempio, per la prima casa di abitazione vi è un divieto di espropriazione per debiti fiscali sotto una certa soglia). I debiti IVA e le ritenute non versate possono avere anche risvolti penali se superano determinate soglie. D’altro canto, il sistema prevede strumenti di sollievo: è possibile richiedere un piano di dilazione fino a 72 rate (6 anni) o, in casi di grave difficoltà, fino a 120 rate (10 anni) con certe condizioni (tali estensioni sono state rafforzate col nuovo Codice ). Inoltre, periodicamente il legislatore vara definizioni agevolate (come le “rottamazioni delle cartelle”) che consentono di pagare il debito fiscale eliminando sanzioni e interessi. Nel contesto delle procedure concorsuali, il Codice consente la transazione fiscale, cioè accordi per pagare parzialmente/dilazionare il debito tributario nell’ambito di un piano di risanamento più ampio (approfondiremo oltre). Va notato che i crediti fiscali hanno privilegi legali che li favoriscono rispetto ad altri crediti: l’IVA e le ritenute non versate, ad esempio, sono crediti privilegiati ex lege, così come i tributi locali sugli immobili (IMU) vantano privilegio sugli immobili stessi. Ciò significa che in caso di liquidazione forzata, tali crediti saranno soddisfatti con precedenza sugli altri (nei limiti del valore dei beni su cui insiste il privilegio). Questo status privilegiato incide anche sulle trattative: difficilmente l’Erario acconsente a riduzioni se non nel quadro di procedure formali, sebbene con le ultime riforme sia stato previsto il cram down (imposizione coattiva) del fisco in certi casi, ovvero l’omologazione forzata di un accordo di ristrutturazione o concordato anche senza il voto favorevole del Fisco, a condizioni stringentissime (anche di questo si dirà più avanti).
- Debiti contributivi (previdenza e assistenza): riguardano i contributi obbligatori dovuti agli enti come INPS (pensioni e assicurazioni sociali obbligatorie), INAIL (assicurazione infortuni) e casse professionali. Il mancato versamento dei contributi dei lavoratori dipendenti (trattenuti in busta paga) è sanzionato anche penalmente se supera certe soglie, e comunque l’INPS può iscrivere a ruolo i crediti e affidarli all’Agenzia Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva, esattamente come i tributi. L’INPS può inoltre esercitare un’azione diretta contro i soci o amministratori in alcuni casi di dolo o malafede (ad esempio, se l’azienda viene cancellata dal registro imprese con debiti contributivi, l’INPS può tentare di perseguire personalmente gli amministratori per le somme non versate, ai sensi dell’art. 3, comma 9, D.L. 638/1983 e normativa successiva). In genere, tuttavia, i contributi restano obbligazioni dell’azienda; nelle società di capitali i soci non ne rispondono (salvo il caso di cui sopra), mentre nelle società di persone i soci illimitatamente responsabili ne rispondono solidalmente. Come per i tributi, sono previsti piani di rateazione amministrativa anche per i contributi. Il nuovo Codice della Crisi prevede che nei piani di ristrutturazione si possano trattare congiuntamente tributi e contributi: l’art. 63 CCII consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato sia dei tributi erariali sia dei contributi previdenziali, e il tribunale può omologare l’accordo anche senza l’adesione degli enti previdenziali, purché il trattamento offerto a tali enti sia più conveniente della liquidazione fallimentare . In pratica, ad esempio, si può proporre a INPS il pagamento parziale del debito contributivo nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, e il giudice potrà approvare l’accordo nonostante il dissenso di INPS se ritiene soddisfatte le condizioni di legge (percentuali di adesione e convenienza economica). Ciò rappresenta una novità importante introdotta dai correttivi 2022-2024, allineando il trattamento dei contributi a quello dei tributi ai fini del cram down (prima, senza il voto favorevole di INPS, era impossibile chiudere un concordato preventivo che prevedesse uno stralcio dei contributi). Resta esclusa, invece, la possibilità di falcidiare contributi dovuti a enti locali o casse diverse da quelle obbligatorie.
- Debiti verso fornitori (commerciali): sono i debiti contratti per forniture di beni e servizi (materie prime, merci, utenze, affitti, consulenze, ecc.). Questi crediti sono in genere chirografari (non assistiti da garanzie reali o privilegi, fatta eccezione per alcuni casi particolari previsti per legge, come il privilegio generale mobiliare dei fornitori agricoli su alcuni beni, o il privilegio speciale per il venditore di macchinari con riserva di proprietà, ecc.). Il creditore commerciale, se non viene pagato, può agire in via giudiziale ottenendo un decreto ingiuntivo e, trascorsi 40 giorni senza opposizione o pagamento, pignorare i beni del debitore. Possono essere pignorati beni mobili dell’azienda, merci in magazzino, macchinari, crediti verso terzi (ad esempio crediti verso clienti – col meccanismo del pignoramento presso terzi), e perfino beni immobili se ve ne sono. Il fornitore insoluto può anche chiedere la risoluzione del contratto e interrompere ulteriori forniture, aggravando la crisi dell’impresa debitrice. Dal lato del debitore, una volta avviata un’esecuzione forzata da parte di un fornitore, le opzioni sono: trovare un accordo transattivo (piano di rientro) spesso con riconoscimento del debito e promessa di pagamenti rateali (magari garantiti da titoli di credito o cambiali); proporre opposizione in tribunale (se vi sono contestazioni sul credito); oppure, se la situazione di illiquidità è generale, fare ricorso a una delle procedure concorsuali che determinano la sospensione delle azioni esecutive individuali (stay). Ad esempio, presentando un’istanza di concordato preventivo o accedendo alla composizione negoziata con misure protettive, si ottiene inibizione temporanea dei pignoramenti da parte dei creditori . È importante segnalare che se più fornitori iniziano azioni esecutive o se il debitore accumula ritardi gravi, c’è il rischio concreto che uno o più creditori presentino istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) per far valere l’insolvenza in sede concorsuale. I fornitori, a differenza dei crediti pubblici, sono spesso più disponibili a trattative stragiudiziali: ad esempio, un creditore commerciale potrebbe accettare uno stralcio (rinuncia a una percentuale del credito) pur di ottenere in tempi rapidi il saldo del restante, specie se comprende che l’alternativa potrebbe essere un lungo iter concorsuale con incasso incerto. Nella pratica, molti piani di risanamento prevedono accordi bilaterali con i principali fornitori strategici, magari garantendo loro il proseguimento dei rapporti futuri in cambio di una dilazione sul pregresso.
- Debiti bancari e finanziari: includono scoperti di conto corrente, mutui, leasing, finanziamenti a breve/lungo termine, anticipazioni su fatture, ecc. Le banche e gli intermediari finanziari tutelano i propri crediti tipicamente tramite garanzie contrattuali: ipoteche su immobili aziendali (o immobili personali dei soci/amministratori che abbiano garantito), pegni su beni mobili o titoli, e molto spesso fideiussioni personali dei soci o di società collegate. Quando l’azienda non riesce a rispettare il piano di rientro o le rate, la banca può revocare gli affidamenti (ad esempio chiudere gli scoperti di c/c) e chiedere il rientro immediato. In caso di insolvenza, le banche attiveranno le garanzie: ad esempio, inizieranno un’azione esecutiva sull’immobile ipotecato (procedura esecutiva immobiliare) oppure escuteranno la fideiussione richiedendo il pagamento ai garanti personali. Il garante personale (spesso il titolare dell’azienda o un suo familiare) diventa così debitore a tutti gli effetti verso la banca per l’intero importo garantito: questo aspetto è cruciale perché fa “tracimare” la crisi dal patrimonio aziendale a quello personale. Dal punto di vista difensivo, l’azienda può negoziare con la banca una moratoria o rimodulazione del debito (ad esempio sospensione per 6-12 mesi delle quote capitale dei mutui, conversione degli scoperti a breve in finanziamenti a medio termine, consolidamento dei debiti in un unico prestito, ecc.). Spesso le banche aderenti all’ABI applicano accordi quadro di ristrutturazione del debito (come il “Accordo per il Credito” promosso dall’ABI, rinnovato più volte negli anni) che prevedono misure di sollievo standardizzate. Se la situazione è compromessa, però, la banca difficilmente concederà ulteriori dilazioni e potrà preferire attivare le garanzie (ad esempio escutere ipoteca, sapendo di potersi soddisfare sul bene). In caso di procedura concorsuale, i crediti bancari privilegiati (garantiti da ipoteca o pegno) verranno soddisfatti prioritariamente con il ricavato dei beni vincolati; l’eventuale parte residuale del credito (non coperta dal valore del bene) diventa chirografaria e partecipa al concorso con gli altri crediti. Una questione importante per l’imprenditore è capire che la garanzia personale permane anche se l’azienda entra in concordato o fallisce: ad esempio, se la S.r.l. ottiene l’omologazione di un concordato che paga il 40% ai chirografari, la banca che ha un fideiussore potrà comunque chiedere a quest’ultimo il restante 60% (salvo che il fideiussore stesso ottenga una propria esdebitazione o sia parte di accordi). Le procedure concorsuali non liberano i coobbligati a meno che il creditore vi acconsenta espressamente. Pertanto, uno dei problemi è gestire anche il profilo personale dei garanti: spesso il socio-garante deve pensare parallelamente a strumenti di protezione del proprio patrimonio (es. aderire a procedure di sovraindebitamento personali, di cui diremo). Caso particolare sono i leasing: il mancato pagamento canonale consente alla società di leasing di risolvere il contratto e riprendere il bene; in caso di fallimento dell’utilizzatore, la legge fallimentare (ora art. 177 CCII) prevede un meccanismo specifico per la quantificazione del credito della leasing (che tiene conto del valore del bene restituito). Recentemente, è stato chiarito che ai fini della insinuazione al passivo il creditore-leasing deve dedurre il valore ricavato o ricavabile dal bene ripreso . In ogni caso, l’indebitamento bancario va trattato spesso in blocco: se l’azienda ha più istituti finanziatori, conviene esplorare un accordo collettivo (ad esempio un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato) in cui tutte le banche concordano un piano di rientro coordinato, magari con nuove garanzie o covenants finanziari, evitando corse individuali.
- Altre passività tipiche: Debiti verso dipendenti (stipendi arretrati, TFR) – questi godono di privilegio generale mobiliare sui beni mobili aziendali e di privilegio speciale sul TFR accantonato; inoltre, in caso di insolvenza, i dipendenti possono accedere al Fondo di Garanzia INPS che anticipa il TFR e gli ultimi stipendi, surrogandosi poi nei loro crediti. Debiti verso locatore (affitto di capannoni o uffici) – il locatore può attivare sfratto per morosità e ha privilegio sui beni mobili nell’immobile affittato; nelle procedure concorsuali il curatore può sciogliersi dal contratto di locazione continuativa pagando solo l’indennizzo legale. Debiti per utilities (luce, gas, telefono) – i gestori possono sospendere le forniture in caso di morosità, salvo divieti temporanei; nei concordati con continuità aziendale c’è la possibilità di ottenere dal tribunale un’ordinanza che impedisca ai fornitori essenziali di interrompere il servizio per debiti pregressi (analogo al divieto di “termination clauses” in altri ordinamenti). Debiti verso soci finanziatori – se i soci hanno finanziato l’azienda, tali crediti in caso di fallimento sono postergati (cioè soddisfatti dopo tutti gli altri chirografari) se il finanziamento era effettuato in una fase di sottocapitalizzazione ai sensi dell’art. 2467 c.c.
Di seguito una tabella riepilogativa che confronta le principali tipologie di debito aziendale, evidenziando per ognuna i rischi per il debitore e le opportunità di soluzione:
| Tipo di debito | Esempi comuni | Azioni dei creditori | Strumenti difensivi del debitore |
|---|---|---|---|
| Fiscale (Erario) | IVA, imposte dirette, ritenute, IMU, ecc. | Cartella di pagamento; ipoteche su beni; fermi amministrativi; pignoramenti (mobili, immobili, crediti); sanzioni amministrative e possibili sanzioni penali (omesso versamento). | Rateizzazione amministrativa (fino a 6-10 anni); definizioni agevolate (rottamazione); transazione fiscale in accordi/concordato ; sospensione azioni con misure protettive (in composizione negoziata) o automatic stay (in concordato); eventuale stralcio parziale in concordato (minimo garantito pari all’alternativa liquidatoria) . |
| Contributivo (previdenziale) | Contributi INPS, premi INAIL, ecc. | Cartella di pagamento; azioni esecutive analoghe al Fisco; in caso di dipendenti, il Fondo INPS interviene e si surroga; possibili denunce penali per omessi versamenti oltre soglia. | Rateizzazione amministrativa; transazione fiscale estesa ai contributi in accordi/concordato (art.63 CCII) ; misure protettive in composizione negoziata; eventuale cram down contributivo se condizioni rispettate . |
| Fornitori (commerciali) | Fatture forniture, professionisti, canoni leasing, affitti, utenze. | Decreto ingiuntivo e pignoramento beni o crediti; sospensione forniture/servizi; azioni contrattuali (risoluzione contratti per inadempimento). | Accordi stragiudiziali (piani di rientro, saldo e stralcio); difese giudiziali (opposizione a D.I. se crediti contestabili); misure protettive o automatic stay tramite accesso a procedure concorsuali (blocco dei pignoramenti) ; pagamento parziale nell’ambito di concordato (crediti chirografari spesso soddisfatti in percentuale). |
| Banche e finanziarie | Mutui, fidi di c/c, anticipo fatture, leasing, obbligazioni. | Revoca fidi e richiesta rientro immediato; escussione garanzie reali (esecuzione immobiliare su ipoteche, vendita beni oggetto di pegno) ed escussione garanzie personali (azioni contro fideiussori); segnalazione a Centrale Rischi (danneggia reputazione creditizia). | Moratorie concordate (es. sospensione rate mutuo); rinegoziazione condizioni (allungamento piani ammortamento); consolidamento debiti; accordi collettivi con più banche (es. accordo di ristrutturazione ex art.57 CCII, con adesione 60% o 30% agevolata ); nell’ambito concorsuale: possibilità di trattamento differenziato crediti bancari (privilegiati vs chirografari), vendita beni con liberazione garanzie su autorizzazione tribunale . Nota: le garanzie personali restano attivabili salvo liberatoria esplicita; il garante può valutare procedure personali di esdebitazione dopo l’escussione. |
| Dipendenti | Retribuzioni non pagate, TFR maturato. | Decreto ingiuntivo e pignoramento (ma spesso si ricorre al Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime 3 mensilità, attivabile dopo cessazione rapporto o fallimento); potenziale sciopero o azioni sindacali. | Negoziazione con i dipendenti (dilazioni nei limiti di legge); cassa integrazione o fondo integrazione salariale per crisi temporanea; in concordato con continuità: possibilità di soddisfare gradualmente i crediti del personale, che sono privilegiati (vengono pagati prima di altri crediti); in liquidazione: intervento del Fondo INPS a tutela dei lavoratori. |
| Altri (utenze, locatori) | Bollette, canoni di locazione, fornitori essenziali. | Sospensione servizi (luce, gas) per morosità; sfratto dell’immobile locato; insinuazione nel passivo per i crediti dovuti. | Negoziato informale (es. piano di rientro su bollette arretrate); nelle procedure concorsuali: diritti di continuare i contratti essenziali in concordato preventivo (con autorizzazione tribunale, i fornitori essenziali non possono interrompere per morosità pregressa); facoltà del curatore di subentrare o sciogliere contratti pendenti (artt. 172-173 CCII) pagando indennizzi legali. |
(Legenda: misure protettive = provvedimenti del tribunale che sospendono individualmente le azioni esecutive dei creditori su richiesta dell’imprenditore in composizione negoziata, art. 18-19 CCII; automatic stay = sospensione automatica prevista dall’apertura di concordato preventivo o accordi, art. 54 CCII.)
Obblighi dell’imprenditore e responsabilità degli amministratori in caso di crisi
Una volta riconosciuti i sintomi della crisi (mancati pagamenti, liquidità insufficiente, indicatori di bilancio negativi, ecc.), l’imprenditore – e in particolare gli amministratori di società – hanno precisi doveri di legge. La riforma ha infatti introdotto il principio della tempestiva emersione della crisi e la responsabilizzazione degli organi sociali nella sua gestione. Ecco i punti chiave:
Adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.): dal 2019 il codice civile impone all’imprenditore societario di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale”, e di “attivarsi senza indugio” per adottare uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi o dell’insolvenza. In pratica, gli amministratori devono dotarsi di sistemi di controllo interno (contabilità analitica, budget e cash flow forecasting, indicatori finanziari) capaci di segnalare squilibri e, non appena emerge un rischio di insolvenza, non possono ignorarlo ma devono reagire attivando le soluzioni opportune (piani di risanamento, ricerca di nuovo capitale, accesso alle procedure di composizione della crisi, ecc.). La riforma ha quindi formalizzato un obbligo di gestione proattiva, il cui mancato rispetto può costituire fonte di responsabilità. Ad esempio, proseguire l’attività aggravando il dissesto può esporre gli amministratori all’azione di responsabilità per mala gestio in caso di fallimento, con l’obbligo di risarcire i creditori per la maggiore perdita subita a causa del ritardo con cui si è affrontata la crisi.
Segnalazione e allerta interna: oltre agli amministratori, anche gli organi di controllo societari (collegio sindacale, revisore) hanno l’obbligo di segnalare per iscritto agli amministratori eventuali indizi di crisi emersi dai conti sociali. Con il D.lgs. 83/2022 e il D.lgs. 136/2024, si è rafforzato questo ruolo: i revisori/sindaci devono avvisare tempestivamente la governance e se gli amministratori non prendono provvedimenti, possono attivare essi stessi la segnalazione agli organismi esterni (come l’OCRI, Organismo di Composizione della Crisi, quando sarà operativo) . Va detto che la parte del Codice relativa alle “procedure di allerta esterne” – originariamente prevista con segnalazioni obbligatorie di creditori pubblici e camere di commercio – non è mai entrata in vigore ed è stata sostituita dall’approccio volontario della composizione negoziata (vedi oltre) . Tuttavia, rimane l’obbligo per i controllori interni di fare da sentinella e l’obbligo per l’imprenditore di dotarsi di strumenti di monitoraggio.
Responsabilità per mancata adozione di strumenti di crisi: l’art. 2486 c.c. prevede che, quando gli amministratori di una S.r.l. o S.p.A. continuano la gestione dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (ad es. perdite che riducono il capitale sotto il minimo legale), essi rispondono verso la società dei danni derivanti dal ritardo nella liquidazione. In sede fallimentare (liquidazione giudiziale), questa norma viene tipicamente utilizzata dal curatore per chiedere agli ex amministratori un risarcimento pari all’aggravio del passivo sofferto nel periodo in cui, pur essendo la società di fatto insolvente o in perdita irreparabile, si è continuata l’attività senza attivare procedure concorsuali. È un concetto simile al wrongful trading anglosassone: il trading oltre l’insolvenza diventa fonte di responsabilità personale. Cassazione civile ha ribadito che gli amministratori non possono esimersi dal dovere di attivarsi; già prima della riforma, la giurisprudenza riteneva che la prosecuzione dell’attività in stato di insolvenza configura culpa grave e violazione dei doveri di diligenza . Oggi, con gli obblighi espressi di legge, questa responsabilità è ancor più codificata.
Incentivi (“premialità”) per chi agisce tempestivamente: il Codice della Crisi, per favorire l’attivazione precoce, prevede alcune misure premiali per l’imprenditore che imbocca per tempo la strada di una soluzione negoziata. In particolare, l’art. 25-bis CCII (introdotto nel 2022 e rafforzato nel 2024) stabilisce benefici di natura fiscale per chi ricorre alla composizione negoziata: le sanzioni tributarie relative ai debiti fiscali inclusi nel piano sono ridotte al minimo edittale, gli interessi sulle somme dovute sono ridotti al tasso legale dalla data di presentazione dell’istanza di composizione , e – come aggiornato dall’ultima riforma – è possibile ottenere fino a 120 rate mensili (10 anni) per dilazionare i tributi se ciò è funzionale al risanamento . Inoltre, sempre in caso di composizione negoziata avviata prima che la crisi diventi conclamata, sono previste attenuanti o esenzioni di responsabilità per alcuni reati fallimentari e fiscali: ad esempio, l’imprenditore che presenta tempestiva domanda di composizione negoziata o concordato può godere di una sorta di moratoria sulle cause di scioglimento societario per perdite (viene sospeso l’obbligo di ricapitalizzazione ex artt. 2447, 2482-ter c.c., evitando lo scioglimento immediato) e, in certe ipotesi, può evitare le sanzioni penali per omesso versamento IVA/ritenute se il debito viene poi inserito in un piano omologato (la presentazione di un concordato preventivo può sospendere i termini per il pagamento ai fini penali, ex D.Lgs. 74/2000). Tali misure premiali riflettono la filosofia del Codice: premiare il debitore collaborativo e in buona fede, che cerca soluzioni nell’interesse di tutti i creditori, anziché punirlo.
Conseguenze della violazione dei doveri: se l’imprenditore non fa nulla e lascia aggravare la situazione, le conseguenze possono essere severe. Oltre alla responsabilità civile degli amministratori, vi sono profili penali: gli amministratori che distraggono beni aziendali, occultano scritture contabili o aggravano il dissesto possono incorrere nei reati di bancarotta fraudolenta o semplice (previsti dal R.D. 267/42, ancora in vigore come norme penali). Inoltre, la mancata collaborazione con gli organi della procedura (ad es. non depositare i bilanci, non fornire documentazione al curatore) preclude l’accesso ai benefici come l’esdebitazione. La legge infatti concede al fallito persona fisica la liberazione dai debiti residui soltanto se ha tenuto un comportamento diligente e non ha violato obblighi (lo vedremo più avanti in tema di esdebitazione). Infine, per le società di capitali, c’è il rischio che i creditori o il Pubblico Ministero chiedano la liquidazione giudiziale d’ufficio: dal 2022, il tribunale può aprire d’ufficio il fallimento (ora liquidazione giudiziale) su richiesta del PM se emergono indizi di insolvenza flagrante, ad esempio dalla fuga degli amministratori, dalle proteste di titoli, ecc., a tutela dei creditori. Dunque l’inerzia può portare all’esito peggiore: una procedura concorsuale subita e non gestita, con possibile attivazione di azioni legali contro gli amministratori e i soci.
Differenze tra forme societarie: è fondamentale capire che la forma giuridica dell’azienda incide sulla difendibilità del patrimonio personale. Se l’attività è svolta tramite una S.r.l. (società a responsabilità limitata), la regola generale è che i soci non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali (responsabilità limitata al capitale conferito). Fanno eccezione i casi in cui i soci abbiano prestato garanzie personali (fideiussioni) oppure abbiano compiuto gravi abusi della personalità giuridica (nei casi di illecito utilizzo della società per frode ai creditori, si può tentare un’azione di “estinzione della schermatura” o usare l’azione revocatoria sui conferimenti ai soci). Nelle società di persone (snc, sas), invece, i soci illimitatamente responsabili (tutti i soci nella snc; i soli accomandatari nella sas) rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali. Questo implica che il creditore può aggredire direttamente i beni personali del socio (previa escussione del patrimonio sociale, secondo il beneficio d’escussione ex art. 2304 c.c., che però è di portata limitata). In caso di fallimento di una società di persone, per legge il fallimento si estende automaticamente ai soci illimitatamente responsabili (art. 147 l.fall., ora trasfuso negli artt. 256-257 CCII): ciò comporta che i patrimoni personali dei soci sono inclusi nella massa attiva fallimentare. La Cassazione ha recentemente chiarito aspetti procedurali di questa estensione: ad esempio, con la sentenza n. 17546/2024, ha stabilito che i creditori che avevano chiesto il fallimento della società non sono litisconsorti necessari nel procedimento di fallimento in estensione a carico del socio, in quanto si tratta di un giudizio separato avente oggetto diverso . Per il socio accomandante (a responsabilità limitata nella sas) l’estensione non opera, salvo che abbia perduto la limitazione ingerendosi nella gestione (in quel caso risponde illimitatamente). Per le imprese individuali, non essendoci distinzione patrimoniale, l’imprenditore risponde sempre con tutti i suoi beni dei debiti d’impresa.
Implicazioni pratiche: un amministratore diligente di una S.r.l. in crisi dovrà: (a) convocare tempestivamente i soci per deliberare sul da farsi (ricapitalizzare, ridurre l’attività, cedere l’azienda o presentare domanda di concordato); (b) astenersi dal compiere operazioni aggravanti il dissesto (ad esempio contrarre nuovi debiti sapendo di non poterli onorare, o pagare preferenzialmente alcuni creditori a scapito di altri fuori dalle ipotesi consentite – ciò potrebbe configurare bancarotta preferenziale in caso di fallimento); (c) tenere le scritture contabili aggiornate e non occultare documenti; (d) valutare se esistono margini per una soluzione negoziale e, in caso positivo, attivarla subito. Un socio di una snc o un imprenditore individuale dovrà avere ancora più premura, sapendo che ogni ritardo incide direttamente sul suo patrimonio personale.
In sintesi, la normativa spinge perché il debitore affronti attivamente la crisi, utilizzando gli strumenti legali a disposizione. Nel prossimo capitolo vedremo quali sono questi strumenti, distinguendo tra soluzioni stragiudiziali (private) e procedure concorsuali giudiziali, e come scegliere l’una o l’altra via.
Strumenti stragiudiziali di gestione della crisi (piani di risanamento e accordi con i creditori)
Prima di entrare nelle vere e proprie procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi, è importante considerare le opzioni stragiudiziali o “alternative” che il debitore può percorrere. Spesso, infatti, il risanamento può avvenire anche senza passare subito per il tribunale, specie se la crisi è ancora reversibile e vi è collaborazione dai principali creditori. La legge incoraggia questi accordi privati, anche offrendo loro alcune tutele. Di seguito esaminiamo i principali strumenti stragiudiziali:
Piano di risanamento “attestato” (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è un programma di risanamento aziendale, messo per iscritto, che deve avere determinate caratteristiche e ottenere il visto di un professionista indipendente (l’“attestatore”). Non si tratta di una procedura concorsuale, ma di un accordo privato tra l’impresa e i suoi creditori, fondato su un piano industriale e finanziario che appare idoneo a ristrutturare l’indebitamento e a riequilibrare la situazione.
- Contenuto: il piano deve dettagliare lo stato di crisi dell’impresa, le cause, e le strategie per superarla (ristrutturazione del debito, eventuali dismissioni di asset, taglio costi, aumento di capitale, ecc.). Il terzo correttivo 2024 ha specificato il contenuto minimo obbligatorio del piano (modificando l’art. 56): ad esempio, ora vanno espressamente considerati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro e l’impatto sui lavoratori , per evitare piani che trascurino obblighi inderogabili. Il piano deve inoltre indicare le risorse finanziarie e i tempi previsti per il risanamento.
- Attestazione: un professionista indipendente (iscritto in appositi albi) esamina il piano e redige una relazione di attestazione, in cui dichiara che il piano è “idoneo a consentire il risanamento dell’impresa e il suo riequilibrio”. L’attestatore deve verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità delle assunzioni del piano. La sua relazione è cruciale perché conferisce credibilità al piano verso terzi. La Cassazione ha sottolineato la responsabilità dell’attestatore: ad esempio, con sentenza n. 36401/2023, è stato affermato che l’attestatore può rispondere per danno ai creditori se omette colposamente di rilevare dati falsi posti a base del piano . Questo evidenzia come l’attestazione debba essere rigorosa.
- Accordi con i creditori: il piano attestato, di per sé, non vincola i creditori (non c’è un procedimento di omologazione). Dunque, per riuscire, esso richiede che i creditori principali aderiscano spontaneamente. Tipicamente, l’impresa propone ai creditori delle transazioni: ad esempio, pagamento parziale del credito (saldo a stralcio) oppure pagamento dilazionato (magari assistito da nuove garanzie) o conversione del credito in strumenti partecipativi (quote societarie, strumenti finanziari). Ogni creditore è libero di accettare o meno. Non è richiesta una soglia minima di adesioni, ma ovviamente il piano funziona solo se aderiscono i creditori maggiori. I creditori estranei rimangono con i loro diritti intatti e, se sono stati pagati almeno in parte secondo il piano, non possono agire esecutivamente (avrebbero accettato quell’adempimento come soddisfacimento). Non c’è un effetto di moratoria legale: durante la negoziazione del piano, l’imprenditore non è protetto dalle azioni esecutive dei non aderenti. Per questo motivo, i piani attestati funzionano meglio quando c’è un numero limitato di creditori chiave e l’impresa non è bersagliata da azioni legali.
- Protezione dagli atti revocabili: ciò che rende appetibile il piano attestato è la protezione dalle revocatorie fallimentari per gli atti compiuti in esecuzione del piano. L’art. 166 CCII (già art. 67 l.fall.) esenta da revocatoria gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in adempimento di un piano attestato idoneo al risanamento, purché il piano sia stato comunicato alla camera di commercio (registro delle imprese) entro 30 giorni dall’attestazione. Questo significa che, se anche l’impresa dovesse poi fallire, i pagamenti fatti ai creditori secondo il piano non potranno essere richiesti indietro dal curatore . Ciò dà fiducia ai creditori nel seguire il piano, sapendo di non rischiare una futura revocatoria. Il correttivo 2024 ha chiarito che questa esenzione da revocatoria si estende anche al concordato semplificato successivo eventualmente proposto (strumento di cui diremo oltre) . Inoltre, in caso di consecuzione di procedure (es. piano attestato che poi sfocia in concordato e infine in fallimento), il periodo sospetto per le revocatorie parte dalla data della pubblicazione del primo ricorso/procedura, non vanificando la protezione .
- Quando usare un piano attestato: è indicato quando l’impresa ha buone prospettive di ripresa ma necessita di una ristrutturazione finanziaria concordata con i creditori. Ad esempio, se la società di arredi in acciaio inox ha un debito bancario e con fornitori e vuole evitare il tribunale, potrebbe negoziare riduzioni e nuove scadenze con ciascuno, racchiudendo il tutto in un piano industriale attestato da un professionista. Serve un certo grado di fiducia reciproca: spesso la continuità aziendale (mantenere l’attività in esercizio) è la ragione per cui i creditori accettano, confidando che l’azienda risanata potrà continuare ad essere loro cliente/partner in futuro. Se invece la fiducia è compromessa o i creditori sono troppi e non coordinabili, il piano attestato può rivelarsi inadeguato.
Vantaggi: massima flessibilità (nessun vincolo procedurale rigido); riservatezza (non c’è pubblicità della procedura, salvo la comunicazione finale al registro imprese); costi limitati (si paga l’attestatore e i consulenti, ma non ci sono spese giudiziali rilevanti); salvaguardia da revocatorie e continuità bancaria (spesso le banche continuano a sostenere l’impresa se vedono un piano attestato credibile). Svantaggi: non offre protezione immediata dalle azioni esecutive (un creditore estraneo può far fallire l’azienda durante il tentativo di piano); richiede consenso individuale dei creditori (basta uno importante dissenziente per far fallire il piano); non consente di imporre stralci a chi non è d’accordo.
Nota: il terzo correttivo ha anche introdotto una figura nuova: gli “accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento” (art. 57 CCII comma 5), che in realtà esistevano già sotto la Legge Fallimentare (come fattispecie non soggetta a omologa) e che vengono confermati: se il piano attestato prevede determinati accordi con alcuni creditori, questi accordi sono validi e non soggetti a revocatoria purché rispettino le condizioni di legge. In sostanza, la struttura del piano attestato rimane una soluzione privatistica molto utile in fase precoce di crisi.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
L’accordo di ristrutturazione è un istituto ibrido: sta a metà tra il piano privato e la procedura concorsuale vera e propria. Si tratta di un accordo che l’impresa conclude con una parte significativa dei creditori e che viene poi omologato dal tribunale, acquistando efficacia anche verso alcuni terzi. Esso deriva dall’istituto previsto dall’art. 182-bis della vecchia legge fallimentare, oggi trasfuso negli artt. 57 e seguenti del Codice della Crisi.
- Percentuale di adesione richiesta: l’accordo deve essere sottoscritto da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali . Questa soglia, già presente in passato, garantisce che vi sia un consenso qualificato. Tuttavia, esiste una variante – introdotta per favorire gli accordi – detta accordo di ristrutturazione “agevolato” (art. 60 CCII): se il debitore non chiede la moratoria sui creditori non aderenti (cioè si impegna a pagarli alle loro scadenze naturali), la soglia di adesione può scendere al 30% . In altre parole, se i creditori estranei non subiscono differimento nei pagamenti, è sufficiente che l’accordo sia firmato da almeno il 30% del debito. Questa novità facilita la conclusione di accordi quando solo pochi creditori sono problematici.
- Contenuto dell’accordo: è libero, secondo l’autonomia contrattuale, ma tipicamente prevede ristrutturazione del debito: ad esempio, pagamento parziale di crediti chirografari (con stralcio del resto), rimodulazione dei tempi di pagamento (piani di rientro pluriennali), cessione di asset non strategici con riparto del ricavato ai creditori, conversione debiti in equity, ecc. Può essere previsto che alcuni creditori strategici vengano pagati per intero e subito, mentre altri (tipicamente chirografari generici) accettino una percentuale ridotta. L’accordo può coinvolgere anche banche e creditori privilegiati, i quali possono acconsentire, ad esempio, a rinunciare a parte di garanzie o ad allungare i mutui. È necessaria la relazione di un attestatore indipendente che certifichi la fattibilità dell’accordo e il fatto che i creditori estranei saranno pagati almeno quanto avrebbero ricavato da una liquidazione giudiziale (principio di convenienza per i non aderenti).
- Procedimento di omologazione: l’accordo, una volta raggiunto con i creditori, viene depositato in tribunale insieme alla documentazione contabile e alla relazione dell’attestatore. Il tribunale, dopo aver verificato la regolarità e la convenienza per i non aderenti, omologa l’accordo rendendolo efficace erga omnes rispetto a eventuali stay o protezioni (ma di per sé, l’accordo vincola solo gli aderenti). Durante il procedimento di omologazione, il debitore può chiedere misure protettive simili a quelle del concordato, ovvero la sospensione delle azioni esecutive dei creditori per il tempo necessario a perfezionare ed omologare l’accordo (fino a 6 mesi). I creditori non aderenti non partecipano al voto (non è un concordato) ma possono presentare opposizioni in sede di omologa, solitamente contestando la convenienza o la correttezza del trattamento loro riservato.
- Effetti sugli estranei: un aspetto delicato è che i creditori estranei all’accordo devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa (se il credito è già scaduto) o dalla scadenza naturale (se successiva) , salvo che essi abbiano autonomamente accordato una dilazione. Questo per legge tutela chi non ha firmato: non può subire decurtazioni o ritardi eccessivi. Se però il debitore rinuncia a tale moratoria (come detto, caso dell’accordo agevolato), egli si impegna comunque a non toccare i diritti dei non aderenti. In sostanza, l’accordo di ristrutturazione non impone mai stralci ai non consensienti, a differenza del concordato. È quindi uno strumento mirato a ristrutturare consensualmente la posizione con la maggioranza dei creditori, lasciando indenni gli altri (che magari sono piccoli fornitori o enti pubblici che il debitore preferisce pagare regolarmente).
- Trattamento di Fisco e contributi: l’art. 63 CCII disciplina la transazione fiscale e contributiva nell’accordo. Durante le trattative, il debitore può proporre a Agenzia Entrate e INPS il pagamento parziale/dilazionato dei loro crediti . Se tali enti aderiscono, bene; se non aderiscono, il correttivo 2024 ha introdotto la possibilità di cram down fiscale e contributivo: il tribunale può omologare ugualmente l’accordo senza il voto favorevole di Fisco/INPS, a precise condizioni . Tali condizioni (art. 63, co. 3-4) includono: (i) l’accordo non deve essere meramente liquidatorio; (ii) i crediti aderenti devono essere almeno il 25% del totale (quindi il Fisco non deve essere l’unico grande creditore); (iii) il trattamento proposto al Fisco/INPS dev’essere almeno pari a quello che avrebbero in caso di fallimento alla data della proposta ; (iv) il soddisfacimento dei crediti pubblici deve raggiungere almeno il 50% del loro importo (al netto di sanzioni e interessi), se i creditori privati aderenti coprono almeno il 25% del totale – soglia che sale al 60% se i privati erano meno del 25% . In più, il cram down è escluso se il debitore ha già fatto una transazione fiscale nei 5 anni precedenti poi risoltasi o se i debiti fiscali superano l’80% dei debiti totali e derivano in prevalenza da omessi versamenti o frodi . In pratica, queste norme cercano di evitare abusi (azienda composta quasi solo da debiti fiscali) ma aprono alla possibilità di non dare potere di veto all’Erario quando c’è un’adesione larga di creditori privati e il Fisco è comunque trattato bene (almeno metà del dovuto). Questo è un grande passo avanti: prima, bastava il “no” dell’Erario per far saltare qualsiasi accordo che prevedesse uno stralcio di imposte. Ora, se l’impresa di arredi ha – poniamo – debiti fiscali al 30% del totale e altri creditori al 70% che aderiscono, il tribunale potrebbe omologare l’accordo nonostante il voto contrario del Fisco purché dia almeno il 50-60% delle imposte e dimostri che lo Stato in fallimento prenderebbe meno .
- Varianti: oltre agli accordi ordinari, il Codice prevede il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) all’art. 64-bis. Si tratta di un istituto introdotto dal D.lgs. 83/2022 (attuazione direttiva UE) che consente all’imprenditore di chiedere l’omologazione di un piano di ristrutturazione anche senza il consenso di tutte le classi di creditori, attuando un cram-down tra classi (è una sorta di concordato semplificato senza voto, rivolto agli imprenditori che hanno raggiunto un accordo con le categorie principali di creditori). Il PRO consente ad esempio di effettuare operazioni straordinarie prima dell’omologa, come la cessione d’azienda libera da debiti con autorizzazione del tribunale . Nel PRO è stata ammessa la transazione fiscale (ma senza cram-down, richiede il voto dell’ente) . Data la complessità, il PRO si può vedere come uno strumento intermedio tra l’accordo e il concordato, destinato a casi specifici (generalmente aziende medio-grandi con creditori in classi negoziali). Per la nostra trattazione, basti sapere che esiste anche questa possibilità, benché meno usata nella pratica per ora.
Vantaggi degli accordi di ristrutturazione: rispetto al concordato, l’accordo ha iter più snello e riservato (c’è pubblicità solo all’omologazione, e spesso meno stigma); coinvolge solo i creditori interessati, lasciando fuori quelli secondari che verranno comunque soddisfatti; può essere costruito su misura e consente di evitare il voto assembleare dei creditori (che nel concordato è più aleatorio). Inoltre, finché è in corso la trattativa e poi la domanda di omologa, l’impresa può beneficiare di misure protettive dal tribunale per evitare aggressioni (simili a quelle del concordato preventivo).
Svantaggi: serve un consenso elevato dal lato privato (convincere il 60% dei crediti – non teste – a firmare non è banale); i creditori non aderenti mantengono il diritto a essere pagati integralmente (quindi l’accordo potrebbe richiedere finanza esterna o asset sufficienti a liquidare i dissenzienti, altrimenti non è sostenibile); c’è comunque un costo e un giudizio di omologazione da affrontare; se l’omologa viene negata e l’impresa è insolvente, il tribunale segnala la situazione al PM per possibile apertura di liquidazione giudiziale (come accade per il concordato, evitando comportamenti dilatori). Quindi anche l’accordo non è privo di rischio: tentarlo senza la ragionevole certezza di omologa può esporre al fallimento diretto.
Esempio pratico: la nostra azienda di arredi in acciaio inox ha debiti per 1 milione: 300k con banca, 200k Fisco, 500k fornitori. Se riesce a farsi finanziare da un investitore con 500k freschi, potrebbe proporre un accordo: l’investitore mette 500k per pagare, poniamo, banca al 100% (300k) e fornitori al 40% (200k su 500k), mentre il Fisco viene dilazionato a 5 anni con riduzione sanzioni. I fornitori che aderiscono sono l’80% del credito fornitori; la banca aderisce; il totale adesioni è quindi 300+400 = 700k, ossia il 70%. Il Fisco magari non aderisce formalmente. Si deposita l’accordo in tribunale con l’attestazione che i fornitori estranei (20%) saranno pagati integralmente con le risorse dell’investitore e che il Fisco prende in 5 anni l’equivalente del 60% attualizzato, meglio di quanto otterrebbe da un fallimento (dove forse incasserebbe 30%). Il tribunale potrebbe omologare l’accordo anche senza il consenso dell’Erario (verificando che le condizioni del cram-down fiscale siano soddisfatte). In tal modo l’azienda esce dalla crisi pagando una percentuale sostenibile del debito e può proseguire l’attività con il nuovo investitore.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi (Titolo II CCII)
Tra gli strumenti stragiudiziali, merita un approfondimento la Composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC), introdotta di recente e spesso definita “procedura di allerta assistita”. Essa è stata creata durante l’emergenza post-Covid (D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021) e poi integrata stabilmente nel Codice della Crisi . Non è una procedura concorsuale giudiziale, bensì un percorso volontario e riservato in cui l’imprenditore, riconosciuti segnali di squilibrio, chiede aiuto a un esperto indipendente per tentare una trattativa con i creditori e risanare l’impresa .
Ecco come funziona la composizione negoziata:
- Accesso: possono accedervi tutti gli imprenditori commerciali o agricoli iscritti al Registro Imprese, di qualsiasi dimensione, anche in stato di insolvenza conclamata (il correttivo 2024 ha esplicitato che è ammissibile anche se l’impresa è già insolvente, purché vi sia prospettiva ragionevole di risanamento) . Non è più limitata alle imprese “sotto soglia”: anche una micro-impresa può attivare la composizione negoziata, col vantaggio di prevenire il fallimento. Si presenta un’istanza tramite una piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio), allegando le informazioni economico-patrimoniali e un progetto di piano di risanamento (anche semplificato) . La domanda richiede anche un test pratico e una lista di controllo di autodiagnosi (check-list) predisposta dal Ministero : è un questionario che aiuta l’imprenditore a valutare la sostenibilità del risanamento.
- Nomina dell’esperto: ricevuta l’istanza, una Commissione apposita nomina un Esperto indipendente, scelto tra professionisti iscritti a un albo speciale (commercialisti, avvocati, consulenti di esperienza in crisi). La nomina avviene presso la Camera di Commercio della provincia dove l’impresa ha sede. Il terzo correttivo ha previsto che, nella scelta, si consideri anche il track record del professionista in precedenti composizioni negoziate , per assicurare che l’esperto abbia capacità negoziali comprovate. L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per predisporre un piano di azione.
- Ruolo dell’esperto e svolgimento delle trattative: l’esperto ha un ruolo di facilitatore negoziale. Non ha poteri sostitutivi o decisionali, ma “mette intorno al tavolo” l’imprenditore e i suoi creditori per trovare un accordo. Deve agire con imparzialità e riservatezza, e al tempo stesso fare pressing su entrambe le parti per raggiungere un punto d’equilibrio. Come evidenziato in dottrina, l’esperto deve avere competenze multidisciplinari: negoziali (per gestire le relazioni e la fiducia dei creditori), aziendalistiche (per aiutare l’imprenditore nel turnaround operativo) e di diritto concorsuale (per individuare soluzioni giuridiche idonee) . In una prima fase l’esperto studia la situazione aziendale, eventualmente suggerendo all’imprenditore misure urgenti (es. vendere scorte obsolete per fare cassa, cercare un finanziatore ponte, ecc.). Poi contatta i principali creditori, singolarmente o in riunioni congiunte, per sondare la disponibilità a concessioni (dilazioni, riduzioni, nuovi apporti di finanza). Tutto avviene extra-giudizialmente: l’esperto redige verbali periodici e cerca di far convergere le parti. L’intera procedura ha una durata iniziale di 180 giorni, prorogabile una volta fino a altri 180 giorni . Il correttivo ha reso più facile la proroga: ora basta la richiesta dell’imprenditore (anche senza consenso di tutti i creditori, come prima) o la presenza di misure protettive in corso .
- Misure protettive e cautelari: su istanza dell’imprenditore, il tribunale può concedere, già dall’inizio o durante la composizione negoziata, delle misure protettive che bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa (una sorta di stay temporaneo simile al pre-concordato) . Ad esempio, se era in corso un pignoramento o una diffida di pagamento, queste vengono sospese. Le misure protettive durano inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili fino a 12 (ma con controlli periodici). La loro concessione è pubblicata nel registro imprese (quindi diventa nota ai terzi, rompendo la riservatezza assoluta della procedura), perché è giusto che i creditori sappiano che non possono iniziare o proseguire esecuzioni. Il tribunale fissa un’udienza per valutare l’istanza e può predisporre notifiche semplificate ai creditori se sono numerosissimi . L’esperto, nella sua relazione iniziale, deve aver segnalato se ritiene necessarie tali misure. Esistono anche misure cautelari: il tribunale può emanare provvedimenti urgenti per conservare il patrimonio (es. bloccare alienazioni di beni). Le misure protettive possono essere revocate se emerga che l’imprenditore abusa della procedura (ad esempio, se peggiora la situazione o non collabora).
- Facilitazioni nei rapporti bancari: un problema frequente era che, non appena i creditori (specie banche) venivano a sapere delle difficoltà, riducevano o revocavano gli affidamenti. Il legislatore ha previsto tutele: durante la composizione negoziata, le banche non possono revocare o ridurre gli affidamenti concessi solo perché l’impresa ha avviato la procedura, a meno di motivazioni oggettive (es. ulteriore peggioramento merito creditizio) . Se avevano sospeso le linee a seguito delle misure protettive, devono riattivarle su ordine del tribunale . Inoltre la notizia dell’accesso alla CNC non può di per sé comportare classificazione automatica a credit impaired (default) senza valutazione caso per caso . Queste norme vogliono evitare che l’azienda sia strangolata proprio mentre cerca di risanarsi. Va detto che restano i problemi di vigilanza prudenziale: la banca potrebbe comunque richiedere maggiori garanzie se la situazione lo impone, ma non può chiudere i rubinetti all’istante solo perché c’è la CNC in corso.
- Esiti della composizione negoziata: la procedura è volutamente flessibile e non predeterminata nell’esito. Può concludersi con vari risultati :
- Accordo stragiudiziale tra l’imprenditore e uno o più creditori (anche accordi plurimi con ciascun creditore). Ad esempio, l’esperto riesce a far concordare nuove scadenze e stralci con ciascun grande creditore. In tal caso, se l’accordo raggiunto copre tutti o quasi tutti i debiti, l’imprenditore esce dalla CNC e prosegue l’attività conforme a quegli accordi. Non c’è intervento del tribunale se non eventualmente per revocare le misure protettive. Gli accordi restano riservati.
- Contratto o convenzione di moratoria (previsto dal Codice): è un patto con cui più creditori (rappresentativi di determinate classi o percentuali) accettano di sospendere le azioni o dilazionare i crediti per dare respiro all’impresa. Questa figura è mutuata dalla direttiva UE ed è utile quando serve solo tempo.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII o piano attestato: la composizione negoziata può servire da incubatrice per concludere uno degli accordi formali visti sopra. Ad esempio, le trattative assistite dall’esperto portano i creditori a firmare un accordo ex art.57 con il 60% di adesioni; a quel punto si deposita in tribunale per l’omologa. Il vantaggio è che si arriva all’accordo con l’aiuto dell’esperto e protetti.
- Concordato preventivo o altra procedura concorsuale: se le trattative non riescono a evitare l’insolvenza, l’esperto nella relazione finale può segnalare che occorre ricorrere a una procedura concorsuale. L’imprenditore può quindi presentare domanda di concordato (anche con riserva, cioè prenotativo, per guadagnare tempo) oppure richiedere la liquidazione giudiziale. In questi casi, però, c’è un importante strumento introdotto in parallelo alla CNC: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
- Concordato semplificato liquidatorio (art. 25-sexies CCII): è uno strumento speciale, riservato al caso in cui la composizione negoziata fallisca nel risanare l’azienda ma ci sia comunque da evitare il fallimento disordinato. Se l’esperto constata che non si è trovato un accordo ma c’è la possibilità di liquidare il patrimonio in modo più efficiente di un fallimento, l’imprenditore può proporre un concordato semplificato di pura liquidazione, senza passare per il voto dei creditori, da omologare direttamente dal tribunale . È una procedura concorsuale judicated ma “semplificata” perché i creditori non votano: presentano solo eventuali opposizioni dopo. Il piano può prevedere la vendita in blocco dell’azienda o dei beni con assegnazione del ricavato ai creditori. Il correttivo 2024 ha chiarito che anche i crediti degradati da privilegiati a chirografari vanno in apposite classi se si fa un piano con classi in questo concordato semplificato . Questo istituto è residuale e utilizzabile solo se: (i) è stata svolta una composizione negoziata; (ii) non si è trovato accordo; (iii) l’esperto conclude che il concordato semplificato è l’unica via. È pensato per evitare che, dopo mesi di sforzi, l’impresa debba andare in liquidazione giudiziale senza un’ultima chance più rapida. In pratica molto pochi concordati semplificati sono stati fatti (le statistiche mostrano esiti liquidatori in 12 casi su centinaia di istanze al 2023, segno che raramente si arriva a quel punto) .
- Riservatezza: la CNC è coperta da segreto fino a che non si attivano misure protettive o altre pubblicità. I creditori convocati devono mantenere riservate le informazioni apprese. Questo consente all’impresa di non subire un immediato danno reputazionale. Tuttavia, come detto, se si richiedono le misure protettive, la notizia diventa pubblica con l’iscrizione dell’istanza in CCIAA , e ciò di fatto segnala al mercato che l’impresa è in crisi. L’esperienza pratica indica che molti imprenditori iniziano la CNC senza chiedere subito misure protettive, cercando prima accordi informali; se però un creditore minaccia azioni, allora ricorrono al “ombrello” del tribunale.
- Costi e impegni: l’impresa deve pagare l’esperto (in base a tariffe fissate, spesso su parametri di valore e tempo). Inoltre, deve impegnarsi a redigere bilanci infrannuali, budget e a farsi affiancare da consulenti per predisporre il piano. È un investimento in professionalità che viene richiesto anche a piccole aziende: in cambio hanno un advisor terzo che li supporta.
Quando conviene la composizione negoziata? Quando l’impresa è ancora salvabile come going concern (continuità aziendale) ma è in una fase critica. Ad esempio, calo di liquidità temporaneo, ritardi nei pagamenti che potrebbero rientrare se si rischedula il debito, oppure bisogno di nuova finanza con una moderata falcidia di crediti. È l’ideale in presenza di banche e fornitori disponibili al dialogo ma che vogliono garanzie sull’attuazione del piano (la presenza dell’esperto li rassicura). Non è adatta invece se l’impresa è completamente decotta e senza prospettive di risanamento, perché in CNC non si possono imporre sacrifici unilaterali ai creditori (si vive di consenso). In tal caso meglio procedere a un concordato liquidatorio o direttamente a liquidazione giudiziale.
Esempio: la nostra azienda di arredi ha speranze di rilancio (magari ha ancora mercato e ordini, ma è soffocata dai debiti pregressi). Decide di attivare la CNC. Viene nominato un esperto. Dopo analisi, emergono queste opzioni: la banca è disposta a non procedere con l’ipoteca se l’azienda riprende a pagare, magari spostando le ultime rate del mutuo in coda; due fornitori chiave accetterebbero un pagamento al 50% ma a breve; il fisco potrebbe dare 72 rate; serve però nuova liquidità per pagare i fornitori chiave e lavorare le commesse in corso. L’esperto aiuta a negoziare un finanziamento con un factor che anticipa incassi futuri (operazione autorizzata dal tribunale ex art. 22 CCII); i creditori concordano tra loro una moratoria di 6 mesi sul restante. Si redige un accordo quadro firmato dalle principali parti. L’esperto chiude con esito positivo. L’impresa ha evitato il default e non risulta mai “fallita”. Se invece le trattative fossero fallite (mettiamo che il fisco avesse pignorato comunque o la banca non avesse atteso), allora l’esperto avrebbe dichiarato esito negativo e probabilmente l’impresa avrebbe dovuto ripiegare su un concordato semplificato di liquidazione, consegnando i beni a un liquidatore ma evitando i tempi lunghi del fallimento.
Conclusione sulla CNC: è un istituto innovativo e su misura, il cui successo dipende molto dalla collaborazione dei creditori e dalla abilità dell’esperto. I dati mostrano che la maggioranza delle CNC si chiude senza un accordo completo (es. su ~450 istanze nel 2023, circa 12 hanno portato a concordato liquidatorio, 60 a accordi positivi e il resto archiviate senza soluzione) . Ciò non significa che siano inutili: talvolta servono a guadagnare tempo o a preparare meglio un successivo concordato. Da notare che l’accesso alla CNC comporta che l’imprenditore agisca in buona fede: eventuali condotte in frode (occultare attivo, aggravare passivo durante la procedura) potrebbero essere sanzionate e portare alla revoca delle misure protettive . Il correttivo 2024 ha anche introdotto norme anti-abuso, per evitare reiterazioni ingiustificate di richieste di proroga o di protezione .
Procedure concorsuali giudiziali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.)
Se i tentativi stragiudiziali non bastano o non sono praticabili, l’imprenditore deve considerare le procedure concorsuali vere e proprie, cioè quelle gestite con l’ausilio o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. Queste procedure sono più strutturate e comportano effetti erga omnes sui creditori (ad esempio il blocco delle azioni individuali e la possibilità di imporre ai dissenzienti le soluzioni approvate a maggioranza). Nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) troviamo principalmente:
- Concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII) – che può essere “in continuità aziendale” o “liquidatorio”.
- Liquidazione giudiziale (artt. 121 e ss. CCII) – l’equivalente del vecchio fallimento, ossia la procedura liquidatoria concorsuale.
- Procedure speciali come Amministrazione Straordinaria (per grandi imprese insolventi, legisla. separata), qui non trattata, e la Composizione della crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili (che nel Codice include il concordato minore, il piano del consumatore e la liquidazione controllata).
Di seguito analizziamo i due istituti principali – concordato e liquidazione – che riguardano la maggior parte dei casi di crisi aziendale, specie per imprese come quella del nostro esempio.
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale attraverso cui l’imprenditore in crisi o insolvente propone ai creditori un accordo di soddisfacimento parziale o dilazionato dei loro crediti, al fine di evitare la più gravosa liquidazione giudiziale. Si chiama “preventivo” proprio perché mira a prevenire il fallimento trovando un’intesa omologata dal tribunale. I tratti salienti del concordato (alla luce del Codice e dei correttivi recenti) sono:
- Proposta e piano: il debitore presenta un ricorso al tribunale contenente la proposta concordataria e un piano dettagliato. La proposta indica quanto e come si intende pagare ciascuna classe di creditori, il piano spiega in che modo si otterranno le risorse (continuando l’attività, vendendo beni, apporto di finanza esterna, ecc.). Nel concordato in continuità l’azienda prosegue la sua attività (direttamente o tramite un assuntore) durante e dopo il concordato, e i creditori vengono soddisfatti col ricavato della gestione in continuità, magari allungando i tempi di pagamento ma preservando il valore d’impresa. Nel concordato liquidatorio, invece, si prevede la cessazione dell’attività e la vendita dei beni per distribuire il ricavato ai creditori. La legge oggi consente concordati liquidatori a patto che assicurino un pagamento minimo del 20% ai chirografari, salvo deroghe se c’è l’apporto di finanza esterna rilevante (questo requisito è simile al passato).
- Apertura e effetti: quando il tribunale dichiara aperto il concordato (una volta verificata la documentazione e la fattibilità iniziale), nomina un Commissario Giudiziale e convoca i creditori per il voto. Da quel momento si attiva l’automatic stay: tutte le azioni esecutive individuali e i sequestri cautelari sono sospesi (nessun creditore può pignorare o altrimenti aggredire i beni) . Inoltre, i contratti in corso continuano ma il debitore (se in proprio, o tramite i suoi amministratori) non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice delegato (per evitare dissipazioni). Il patrimonio aziendale è congelato nelle mani del debitore, sotto vigilanza del Commissario. Viene redatto lo stato passivo (l’elenco dei creditori ammessi al voto e le loro somme).
- Classi e maggioranze: la regola è che i creditori votano sulla proposta. Nel CCII è incentivata la suddivisione in classi omogenee di creditori (e per certe imprese può essere obbligatoria: il correttivo ha rivisto i criteri per le classi di piccole imprese) . Ad esempio, si possono fare classi separate per: banche ipotecarie, fornitori chirografari, crediti tributari degradati, ecc. Il voto avviene per classi o, se non classati, in massa unica. La proposta è approvata se ottiene il sì della maggioranza dei crediti ammessi al voto, calcolata come >50% del totale (oppure maggioranze per classi se previste: serve che la maggioranza delle classi voti a favore, altrimenti si può tentare l’omologazione “cram-down” con certe condizioni). Il correttivo-ter ha specificato aspetti sul valore di liquidazione e sulle classi: per esempio ha definito meglio cosa si intende per valore di liquidazione (il “netto ricavo” che si avrebbe in fallimento) , parametro fondamentale perché la proposta concordataria deve dare ai creditori almeno quanto otterrebbero da una liquidazione (c.d. convenienza). Inoltre, ha stabilito che in caso di cross-class cram down (omologazione nonostante il voto contrario di una o più classi) i creditori pubblici votano anch’essi in classi e contano per il computo delle maggioranze generali, ma non si può omologare se l’unica classe dissenziente è proprio quella dei crediti erariali/previdenziali determinante . Ha anche ridotto dal 10% al 5% la percentuale di crediti necessaria a un terzo per presentare proposte concorrenti (offerte alternative di concordato) .
- Trattamento dei crediti pubblici: come per gli accordi, il CCII consente la transazione fiscale e contributiva nel concordato (art. 88 CCII). Il debitore può quindi proporre di pagare parzialmente o a rate i debiti verso Fisco e INPS, purché non offra meno di quanto otterrebbero in liquidazione secondo l’attestatore . Se l’Erario e l’ente previdenziale votano contro ma il loro voto sarebbe decisivo e la proposta è comunque più conveniente della liquidazione, il tribunale può omologare lo stesso il concordato (cram down fiscale) . Anche qui il correttivo ha chiarito e inserito la norma (art. 88 co.2-bis) che ricalca quella degli accordi. Pertanto, il Fisco non può fare ostruzionismo se tutti gli altri sono d’accordo e il piano è vantaggioso rispetto al fallimento. Questo equilibrio tutela sia il gettito (perché richiede un minimo garantito al Fisco) sia la riuscita dei concordati in continuità, che spesso fallivano per il “no” dell’Agenzia Entrate. In un caso del 2023, Fisco e INPS avevano rifiutato un concordato ma il tribunale ha omologato comunque ritenendo soddisfatte tali condizioni, con Cassazione che ha confermato il principio di non discriminazione del credito pubblico se trattato in misura non inferiore al 100% del valore di liquidazione (massima elaborata in dottrina).
- Esecuzione del concordato: una volta omologato (passato in giudicato il decreto di omologazione), il concordato vincola tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti o non votanti, secondo i termini della proposta. Un eventuale creditore rimasto estraneo non potrà più agire per l’intero credito, ma solo per quanto previsto in concordato (ad esempio, se i chirografari prendono 30%, il credito di un dissenziente si riduce a quell’importo e viene pagato nei tempi stabiliti). L’esecuzione è affidata al debitore sotto controllo del Commissario (che diventa Liquidatore giudiziale se concordato liquidatorio). Il tribunale può nominare liquidatori speciali per vendere beni nel concordato in continuità, a garanzia di trasparenza . Nel concordato con continuità aziendale, l’impresa continua a operare e a generare utili con cui pagare i creditori secondo le scadenze del piano (che possono durare anni). Nel concordato liquidatorio, invece, si procede alla vendita dei beni sociali secondo il programma di liquidazione concordatario, eventualmente nominando un liquidatore (spesso lo stesso commissario) che effettua le vendite con modalità simili a quelle fallimentari, ma nell’alveo del concordato .
- Omologazione in caso di contestazioni: se uno o più creditori presentano opposizione all’omologazione (ad esempio lamentando che il piano li tratta peggio di altri o che c’erano atti in frode), il tribunale deve valutare anche la convenienza della proposta rispetto all’alternativa. La legge consente il cram down anche qui: il tribunale può omologare il concordato nonostante l’opposizione se ritiene la proposta più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale (è il caso classico in cui un creditore dissenziente dice “prenderò solo il 30%, voglio di più”, ma il giudice verifica che in fallimento prenderebbe 10% e dunque quell’opposizione va rigettata) . Il correttivo ha specificato che questa valutazione di convenienza va fatta classe per classe se ci sono più classi, e che se la contestazione viene da enti pubblici con credito determinante, vale la regola del confronto con la prosecuzione della liquidazione giudiziale .
- Annullamento o risoluzione del concordato: se dopo l’omologa il debitore non esegue correttamente il piano (ad es. non paga le percentuali dovute ai creditori nei termini), su ricorso dei creditori si può chiedere la risoluzione del concordato e la riapertura della liquidazione giudiziale. Oppure, se emerge che la proposta era stata dolosamente inficiata da false rappresentazioni, si può chiederne l’annullamento. Questi casi portano tipicamente al fallimento post-concordato. Tuttavia, il correttivo 2024 ha previsto che, se il concordato viene revocato o annullato dopo che alcuni atti esecutivi erano stati compiuti (pagamenti, vendite), questi atti restano fatti salvi , per non creare incertezza su transazioni già chiuse.
Vantaggi del concordato preventivo: consente di gestire la crisi in modo unitario e trasparente, coinvolgendo tutti i creditori sotto supervisione del tribunale – il che spesso è necessario se i creditori sono moltissimi e la fiducia scarsa. Offre la protezione immediata del patrimonio (blocco dei pignoramenti) e fornisce un quadro legale per ridurre i debiti in modo vincolante (imporre stralci a dissenzienti, cosa impossibile fuori). Inoltre, nel concordato in continuità, l’impresa può ottenere la salvaguardia di contratti e autorizzazioni, nonché continuare ad operare, magari con nuova finanza prededucibile (i finanziatori del concordato godono di prededuzione ex art. 99 CCII). Lo stesso concordato, se in continuità, tende a preservare il valore dell’avviamento aziendale, spesso superiore a quello di liquidazione spezzettata.
Svantaggi: è una procedura costosa e complessa: prevede spese di giustizia, compensi del commissario, consulenti, e dura in genere diversi mesi solo per arrivare al voto (6-12 mesi), più gli anni di esecuzione. Richiede il voto dei creditori: l’esito quindi è incerto fino al termine (anche se oggi c’è possibilità di omologa anche con classi dissenzienti, serve comunque almeno una classe favorevole o maggioranze trasversali) . L’ammissione al concordato comporta pubblicità (iscrizione al registro imprese), quindi inevitabilmente reputazione negativa con fornitori, clienti e banche (molte commesse possono saltare, i fornitori potrebbero chiedere pagamenti anticipati per continuare le forniture, ecc. – anche se la legge prova a mitigare con regole sui contratti pendenti). Inoltre, c’è sempre il rischio che, se il concordato fallisce (manca la maggioranza, o viene revocato, o risolto), l’alternativa è il fallimento. Come notato, la legge impone al tribunale di segnalare al PM l’insolvenza se la proposta viene bocciata : non si torna indietro. Quindi il concordato è un passo da fare quando si è abbastanza sicuri di poterlo portare a termine.
Scelta continuità vs liquidazione: il Codice privilegia le soluzioni in continuità aziendale: un concordato in continuità (dove l’impresa prosegue, magari con ristrutturazione) è preferibile perché mantiene posti di lavoro e valore economico. Il concordato liquidatorio puro è consentito ma come ultima risorsa, deve assicurare quel minimo ai creditori ed è spesso preludio allo scioglimento societario. Nel caso della nostra azienda di arredi, se ci fosse un investitore interessato a rilevarla, avrebbe senso un concordato in continuità: l’investitore (assuntore) si fa carico dell’azienda e paga ai creditori il concordato (es. 40% a tutti i chirografari, integralmente i privilegiati) mantenendo l’attività. Se invece nessuno vuole proseguirla, si opterà per un concordato liquidatorio: vendita del magazzino, dei macchinari e dell’immobile, distribuzione pro-quota del ricavato, e poi chiusura.
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale liquidatoria per eccellenza, che prende il posto del fallimento dal 2022. Viene aperta quando l’impresa è insolvente e non sono percorribili soluzioni alternative (o quando soluzioni tentate sono fallite). Può essere richiesta dal debitore, dai creditori o dal Pubblico Ministero, e disposta con sentenza del tribunale. Vediamone i punti fondamentali:
- Dichiarazione di liquidazione giudiziale: il tribunale, accertato lo stato di insolvenza (incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni), emette sentenza che apre la procedura. Nomina un Giudice Delegato e un Curatore (figura professionale incaricata di gestire la liquidazione). La sentenza segna anche l’inabilitazione dell’imprenditore all’amministrazione dei suoi beni (per le società, gli amministratori decadono e la gestione passa al curatore). Viene meno la disponibilità dei beni da parte del debitore e tutti i creditori preesistenti devono fare domanda di insinuazione al passivo per partecipare ai riparti, perdendo il diritto di agire singolarmente.
- Effetti immediati: come nel vecchio fallimento, si verifica il periodo sospetto (antecedente alla dichiarazione) entro cui certi atti sono revocabili dal curatore. Il CCII ha mantenuto gran parte delle norme sulle azioni revocatorie fallimentari, con qualche modifica. Una novità del 2024: se la liquidazione giudiziale è preceduta da altre procedure (consecuzione), il periodo sospetto decorre non dalla sentenza di liquidazione ma dalla data della prima procedura concorsuale (es. dalla domanda di concordato poi sfociato in fallimento) . Questo per evitare “buchi” temporali sfruttabili per compiere atti pregiudizievoli. Gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie anomale fatti in detto periodo possono essere dichiarati inefficaci su azione del curatore, con obbligo per i terzi di restituire quanto ricevuto (salve esenzioni, come visto, per quelli eseguiti in un piano attestato o concordato omologato). Appena aperta la procedura, inoltre, i debiti scaduti cessano di produrre interessi (tranne i privilegiati entro i limiti di capienza del bene).
- Formazione del passivo: il curatore invita i creditori a presentare entro una data le domande di insinuazione. Poi prepara lo stato passivo, cioè l’elenco dei crediti ammessi, distinti per rango (privilegi, ipoteche, chirografi, ecc.) e importo. I crediti contestati sono esaminati in sede di udienza di verifica dinanzi al giudice delegato. Questo è un momento importantissimo perché definisce “chi ha diritto a cosa” sul (futuro) attivo liquidato. Se un creditore viene escluso o ammesso parzialmente, può fare opposizione.
- Gestione dell’attivo: il curatore ha il compito di custodire e poi vendere i beni dell’impresa. Può decidere di continuare provvisoriamente l’esercizio dell’impresa se serve per venderla meglio (ma in imprese piccole, in genere, si chiude subito). Egli redige un programma di liquidazione che il Comitato dei creditori approva, nel quale stabilisce come alienare i vari asset (in blocco, singolarmente, etc.) e la durata prevista. La riforma ha imposto una durata massima di 5 anni (prorogabile dal tribunale se necessario) per completare la liquidazione , così da evitare fallimenti ultradecennali che erano la prassi. Nell’ambito delle vendite, valgono le regole delle procedure esecutive pubbliche: si fanno aste (anche telematiche), si rispettano i criteri di pubblicità e massima offerta. Un miglioramento introdotto dal correttivo: è obbligatorio fare almeno un tentativo di vendita nel primo anno e almeno due in ciascuno dei successivi , per evitare inerzie. Per alcuni beni e contratti, il codice prevede discipline ad hoc: ad esempio, per i contratti di leasing non scaduti, il curatore può subentrare o sciogliersi; se si scioglie, la società di leasing riprende il bene ma deve insinuarsi al passivo per la differenza tra crediti e valore del bene, con una formula fissata (rimane simile alla L.Fall. ma con dettagli). Per i contratti preliminari di vendita di immobili da costruire, vi è la possibilità di subentro o scioglimento con tutela dell’acquirente (L. 122/2005). Il correttivo 2024 ha introdotto una novità sui preliminari di vendita: se il curatore subentra, tutte le somme versate in acconto (tracciabili) prima del fallimento sono opponibili (non solo la metà, come prima) ; se il curatore invece vuole sciogliersi e vendere a terzi, un creditore ipotecario può opporsi se il prezzo convenuto appare inferiore di oltre 25% al presumibile valore di mercato – in tal caso il giudice può far saltare il preliminare a tutela del creditore ipotecario, a meno che l’acquirente preliminare non integri la differenza . Questa norma tutela le banche ipotecarie da vendite “sottocosto” pattuite prima del fallimento.
- Soddisfazione dei creditori: dopo aver liquidato i beni, il curatore procede ai riparti delle somme realizzate secondo l’ordine delle cause di prelazione. I creditori privilegiati (garantiti) sono pagati prima, fino a concorrenza dei valori dei beni vincolati; poi vengono i privilegiati generali, quindi i chirografari in proporzione. Spesso si fanno riparti parziali man mano che si vendono beni rilevanti, e un riparto finale. Se rimangono attivi minori (cause pendenti, crediti difficili da incassare), la procedura può chiudersi comunque e il curatore rimane per incassare ulteriori somme e ripartirle ai creditori residui (il correttivo ha facilitato la chiusura anticipata se restano solo cause o esecuzioni esterne in corso, per non tenere aperto inutilmente) .
- Concordato nella liquidazione giudiziale: anche dopo il fallimento aperto, c’è la possibilità che arrivi una proposta di concordato fallimentare (ora chiamato concordato nella liquidazione giudiziale). Può essere presentata dal fallito, dai creditori o da un terzo interessato (es: un investitore che offre X per rilevare l’azienda o chiudere la procedura). In tal caso, anziché proseguire con la liquidazione, si può convocare i creditori a votare su questa proposta tardiva. Il correttivo-ter ha introdotto novità: ad esempio, se ci sono più proposte concorrenti, vanno sottoposte tutte al voto dei creditori (prima si sceglieva solo la proposta preferita dal comitato) ; vince quella col maggior numero di consensi in percentuale (non in teste) ; se omologata, l’esecuzione segue regole analoghe al concordato preventivo, con sospensione eventuale se ci sono reclami . Questa possibilità è utile se, a distanza di tempo dall’apertura, spunta un soggetto disposto a pagare ad esempio il 30% subito a tutti i chirografari per chiudere il fallimento (magari per rilanciare l’attività). Dà flessibilità nella fase terminale.
- Esdebitazione del fallito: per gli imprenditori persone fisiche e per i soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti, il Codice (sulla scia della L. 3/2012 e art. 142 l.fall.) prevede la possibilità, una volta chiusa la liquidazione, di ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. Ne parleremo meglio a parte, ma qui basti dire che l’esdebitazione non opera automaticamente: il fallito la deve chiedere e il tribunale la concede se sono rispettati i requisiti di meritevolezza (aver cooperato, non aver frodato i creditori, ecc.). Non c’è più un minimo di pagamento richiesto ai creditori per poterla ottenere: la Cassazione ha confermato che anche il fallito che paga percentuali molto basse può essere esdebitato, purché i creditori abbiano ricevuto qualcosa (basta che non siano rimasti totalmente insoddisfatti, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 142 l.fall. – il che si traduce nel fatto che se anche solo una parte dei debiti è stata pagata nelle ripartizioni, la condizione oggettiva è rispettata, non servono soglie di soddisfazione) . In altre parole, anche chi ha pagato zero ad alcuni creditori ma qualcosa ad altri può essere liberato, purché il fallimento non sia stato del tutto incapiente. Questa visione “perdonistica” è ormai consolidata (favor fresh start). L’esdebitazione apre al fallito una nuova vita economica senza l’ombra dei vecchi debiti. Ne sono esclusi solo debiti di natura personale come alimenti, risarcimenti per danni da illecito extracontrattuale e sanzioni penali/amm.ve, che restano dovuti.
Vantaggi della liquidazione giudiziale: dal punto di vista dei creditori, assicura la parità di trattamento secondo le cause di prelazione, evitando che il debitore favorisca qualcuno; è gestita da un professionista terzo (curatore) e sotto controllo giudiziario, quindi teoricamente massimizza il ricavato con vendite competitive; permette di indagare su eventuali malversazioni (il curatore può promuovere azioni di responsabilità contro amministratori o far emergere beni nascosti); inoltre attiva i meccanismi di garanzia come il Fondo INPS per dipendenti. Dal punto di vista del debitore (imprenditore), il vantaggio è chiudere con il passato: la società viene liquidata in modo ordinato, e se persona fisica c’è la speranza dell’esdebitazione e la fine delle pendenze. Spesso si giunge a liquidazione giudiziale quando non c’è più altro da fare, quindi paradossalmente può diventare una liberazione da una situazione irreversibile.
Svantaggi: è ovviamente la soluzione più distruttiva: l’impresa come entità economica di solito cessa di esistere (a meno di cessioni d’azienda in esercizio a terzi); i soci nelle società di persone perdono tutto e rispondono illimitatamente; c’è uno stigma sociale (il termine “fallito” in Italia ha ancora valenza infamante, anche se legalmente la riabilitazione è stata semplificata, resta un fatto pubblico). I creditori chirografari di solito recuperano poco (spesso percentuali in single digit). I tempi, benché migliorati, possono ancora essere di qualche anno. Anche i costi possono erodere l’attivo: curatore e ausiliari devono essere pagati (il che di solito avviene a percentuale sui realizzi).
Conclusione pratica: dichiarare il fallimento (liquidazione giudiziale) di una S.r.l. di arredi in acciaio inox significherà chiudere l’attività, licenziare il personale (che andrà in NASpI, ecc.), vendere macchinari, scorte e magari l’immobile e incassare i crediti residui. I creditori privilegiati (banca con ipoteca, dipendenti, erario per IVA) prenderanno il possibile; i fornitori forse nulla o molto poco. I soci perderanno il capitale investito, ma essendo una S.r.l. non avranno ulteriori obblighi (salvo garanzie personali). Gli amministratori verranno scrutinati per possibili azioni di responsabilità se hanno colpe. Dopo qualche anno la procedura si chiuderà e, se c’erano garanzie personali, i creditori insoddisfatti potranno rivalersi su quelle (ad es. sui fideiussori, a meno che questi nel frattempo abbiano anche loro avviato procedure personali).
Esdebitazione e sovraindebitamento: il fresh start del debitore onesto
Dal punto di vista del debitore (specie persona fisica), un tema cruciale è: cosa succede ai debiti che eventualmente rimangono insoddisfatti al termine delle procedure?. La legge fallimentare, fin dal 2006, ha introdotto l’istituto dell’esdebitazione del fallito meritevole, per dare una seconda chance agli imprenditori onesti. Il Codice della Crisi ha esteso e semplificato questi meccanismi, integrando anche la disciplina del cosiddetto sovraindebitamento (L. 3/2012) destinata a piccoli debitori non fallibili e ai privati.
Ecco i punti da evidenziare:
- Esdebitazione post-liquidazione giudiziale: come già accennato, l’imprenditore individuale o il socio di società personale, dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, può chiedere al tribunale la cancellazione dei debiti residui non pagati . I requisiti sono: aver cooperato con gli organi della procedura (consegnato documenti, segnalato beni, non aver ritardato); non aver beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti; non essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o altri reati gravi in materia finanziaria; e, come condizione oggettiva, che i creditori siano stati soddisfatti almeno in parte (anche minima). La giurisprudenza, come visto, interpreta “in parte” in modo elastico: non serve una percentuale specifica, basta che il fallimento abbia prodotto qualche attivo ripartito (anche 1% può bastare, purché non zero assoluto) . La Cassazione Sez. I 24/10/2024 n. 27562 ha ribadito il favor debitoris confermando che non esiste una soglia minima di soddisfo per concedere l’esdebitazione, se il resto delle condizioni è rispettato . Se viene concessa, l’ex fallito è libero da tutti i debiti anteriori non pagati, eccetto quelli esclusi per legge (alimentari, risarcimenti da illecito, multe). Attenzione: l’esdebitazione non estingue le garanzie reali sui beni di terzi: ad esempio, se Tizio fallito aveva un debito garantito da ipoteca su casa di Caio, l’ipoteca rimane (ma il debito verso Tizio non può più essere chiesto a Tizio, solo l’ipoteca potrà essere fatta valere su Caio). E non libera gli eventuali coobbligati: un fideiussore non fallito resta obbligato (salvo che anch’egli ottenga esdebitazione nel suo fallimento). Tuttavia, la legge prevede che se un socio illimitatamente responsabile viene esdebitato, ciò non impedisce ai creditori sociali di escutere l’altro socio illimitatamente responsabile per l’intero (perché ogni socio è obbligato in solido). Quindi l’esdebitazione è un fatto individuale. In generale comunque offre una riabilitazione economica forte: per dire, l’ex fallito torna finanziariamente “vergine” e può anche avviare nuove attività (il divieto di assumere cariche societarie o di accedere al credito è rimosso, salva la normale prudenza delle banche).
- Procedure da sovraindebitamento (per privati e piccole imprese): il Codice della Crisi ha abrogato la L.3/2012 e previsto nel Titolo IV alcune procedure per chi non rientra nell’ambito “fallibile”. Si tratta di:
- Concordato minore: è simile a un concordato preventivo ma riservato a debitori minori (imprese sotto soglia, professionisti, start-up innovative) che non superano i limiti dell’art. 2 lett. d) CCII . Ha regole agevolate e non richiede la soglia del 20% minimo (infatti per piccoli creditori anche un 10% può essere equo se quello è il ricavato). Il concordato minore viene gestito con l’ausilio di un Occ (Organismo di composizione della crisi) o gestore nominato dal tribunale, e prevede il voto dei creditori. È molto simile a un concordato preventivo ma calibrato su scala ridotta.
- Piano di ristrutturazione del consumatore: riservato ai consumatori (persone fisiche che hanno debiti personali, non d’impresa). Non c’è voto dei creditori: il giudice omologa se ritiene il piano fattibile e che i creditori non ricevano meno di quanto avrebbero dal liquidare tutto il patrimonio del consumatore. È uno strumento adatto alle famiglie sovraindebitate (ad es. soggetti pieni di debiti di carte di credito, prestiti, ecc. che propongono di pagarne una parte).
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: l’equivalente del fallimento per chi non potrebbe fallire. È una liquidazione giudiziale semplificata: si nomina un liquidatore, si vendono i beni e poi la persona può chiedere l’esdebitazione. Il correttivo 2024 ha reso possibile attivare la liquidazione controllata anche se l’impresa è cessata da oltre un anno, in deroga, per permettere comunque l’accesso all’esdebitazione agli ex imprenditori che non ne avevano fruito in tempo .
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta nel 2021 (all’epoca art. 14-quaterdecies L.3/2012, ora art. 283 CCII). Se un persona fisica sovraindebitata non ha alcun patrimonio liquidabile (c.d. “nullatenente”) ma è meritevole (non ha colpe gravi nel sovraindebitamento), può chiedere al giudice di essere esdebitata senza dare nulla ai creditori, come atto di clemenza economica, una volta nella vita. I creditori possono opporsi dimostrando che il debitore ha nascosto beni o che il suo stato migliorerà. Se l’esdebitazione viene concessa, per 4 anni il debitore ha l’obbligo morale di segnalare al tribunale se ha sopravvenienze di reddito significative, da destinare in parte ai creditori (fino al 10% annuo per 4 anni se supera € 4.000 in più dell’importo minimo vitale). Passati 4 anni puliti, i debiti sono definitivamente cancellati. Questa procedura è pensata per chi non ha proprio nulla da offrire (il classico poor debtor magari colpito da eventi sfortunati) e incarna pienamente il principio del fresh start. È di competenza del tribunale che valuta la meritevolezza. Cassazione 2025 (ord. n. 30108/2025) ha però chiarito che non può accedere a questa esdebitazione “a zero” chi sia già stato imprenditore fallito , per evitare un doppio beneficio: in pratica, se sei già fallito e potevi chiedere esdebitazione là, non puoi poi venire come “sovraindebitato”. Quindi l’istituto è riservato a soggetti fuori dal fallimento.
Il punto di vista del debitore: l’esdebitazione è fondamentale perché consente di ripartire senza l’ombra dei vecchi debiti. Il nostro imprenditore dell’azienda in acciaio inox, se la società è una S.r.l., non ha bisogno di esdebitazione (i debiti erano della società e restano in capo ad essa, che verrà liquidata; il socio persona fisica perde il capitale ma non risponde dei debiti sociali, salvo garanzie). Tuttavia, se quel socio aveva firmato fideiussioni personali verso la banca e i fornitori (caso probabile), allora la sua persona fisica è indebitata. Se la società va in fallimento, i creditori escuteranno il socio fideiussore per intero. A quel punto il socio, come persona sovraindebitata, potrà valutare di accedere a una procedura di sovraindebitamento per liberarsi: ad esempio potrebbe proporre un piano del consumatore (se i debiti sono legati solo alla garanzia e non ad attività imprenditoriale propria) offrendo ai creditori il ricavato della vendita di un suo immobile o una percentuale sullo stipendio. Oppure, se non ha nulla, potrebbe ricorrere alla liquidazione controllata e poi chiedere l’esdebitazione, o direttamente all’esdebitazione del debitore incapiente (se privo di patrimonio), ottenendo la cancellazione dei debiti personali. In pratica, oggi l’ordinamento consente sia all’impresa sia all’imprenditore di essere liberati dal passato: l’impresa, attraverso concordati o accordi, può tagliare i debiti e proseguire; l’imprenditore, se finisce liquidato, può comunque avere la cancellazione dei debiti a determinate condizioni.
È importante sottolineare che l’esdebitazione non è automatica: va chiesta e dimostrata la buona fede. Ad esempio, un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta difficilmente otterrà l’esdebitazione perché è considerato iniquo. La ratio è premiare il debitore “sfortunato” ma onesto (honest but unfortunate debtor come si dice in ambito di common law). La Cassazione a Sezioni Unite già nel 2015 (sent. 24214/2015) aveva inaugurato questo approccio favorevole, poi confermato da molte pronunce recenti (per citarne una: Cass. 15155/2024, che richiama la non necessità di una soglia minima di pagamento, come citato supra).
In sintesi, dal punto di vista del nostro debitore: se l’azienda riesce a risanarsi con un piano, bene; se proprio deve chiudere, c’è sempre la luce in fondo al tunnel di poter avere una “pulizia” dei debiti residui e ricominciare. Questa filosofia del fresh start è stata accentuata dalla riforma anche per incentivare gli imprenditori a non nascondere la testa sotto la sabbia – sapendo che c’è la possibilità di redenzione, sono più invogliati ad affrontare la crisi apertamente.
Domande frequenti (FAQ) sulla gestione della crisi debitoria
Di seguito una serie di domande comuni che ci si pone quando un’azienda (o il suo titolare) si trova in difficoltà economica, con le relative risposte sintetiche e riferimenti normativi:
D: Come faccio a capire se la mia azienda è solo in crisi temporanea o già insolvente?
R: La crisi è uno stato di difficoltà reversibile, l’insolvenza è l’incapacità conclamata di pagare regolarmente i debiti. Segnali di insolvenza sono: ritardi cronici significativi nei pagamenti, pignoramenti in corso, banche che revocano fidi, impossibilità di ottenere nuova finanza. Gli indicatori di crisi (art. 13 CCII) includono squilibri di bilancio (patrimonio netto azzerato o negativo) e indici come DSCR < 1 (indice di debt service coverage) . Se l’azienda non paga stipendi o fornitori essenziali, siamo già nell’insolvenza. Puoi usare la lista di controllo della piattaforma di composizione negoziata per farti un’idea: ad esempio, se prevede che nei prossimi 6 mesi non riuscirai a far fronte ai debiti con le risorse attese, sei probabilmente insolvente. In caso di dubbio, conviene attivarsi comunque (es. parlando con un professionista della crisi) perché intervenire in crisi è sempre meglio che aspettare l’insolvenza conclamata.
D: I creditori possono costringermi al fallimento anche se sto cercando soluzioni?
R: Sì, un creditore può presentare istanza di liquidazione giudiziale (fallimento) se prova lo stato di insolvenza e il debito supera le soglie di legge (per le imprese minori una volta c’erano soglie, oggi tendenzialmente tutte le imprese commerciali insolventi sono fallibili, soglie di non fallibilità rimangono solo per imprenditori agricoli puri e enti non profit). Tuttavia, se hai già presentato una domanda di concordato preventivo (anche con riserva) o di omologazione di un accordo di ristrutturazione, la legge prevede che la dichiarazione di fallimento sia sospesa fino all’esito di quelle procedure (principio del pendente concordato). Anzi, l’art. 54 CCII prevede che dalla pubblicazione della domanda di concordato o accordo, i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive . Quindi, muoversi prima dei creditori ti mette al riparo temporaneamente. Se invece un creditore chiede il fallimento e tu non hai nulla in corso, puoi ancora depositare in extremis un ricorso di concordato entro la data dell’udienza pre-fallimentare (il cosiddetto concordato preventivo “in bianco” o con riserva) e ottenere il blocco del fallimento . Ma attenzione: dev’essere una mossa in buona fede, volta a presentare davvero una proposta; il tribunale può respingere manovre dilatorie.
D: Qual è la differenza tra concordato “in continuità” e “liquidatorio”?
R: Nel concordato in continuità l’impresa prosegue l’attività (direttamente o indirettamente). La continuità può essere diretta (la stessa azienda continua a produrre durante e dopo il concordato) o indiretta (l’azienda viene trasferita a un soggetto terzo, ad es. un affittuario o acquirente, che la prosegue, ma ciò avviene comunque nell’ambito del piano). I creditori vengono soddisfatti col ricavato della gestione o con finanza apportata per mantenere in vita l’azienda. Un esempio: concordato con un investitore che rileva l’azienda e paga i creditori man mano. Nel concordato liquidatorio, invece, l’azienda cessa l’attività e tutti i beni sono liquidati (venduti) per distribuire il ricavato ai creditori, dopodiché la società viene cancellata. Oggi il concordato liquidatorio puro è possibile solo se paga almeno il 20% ai chirografari (salvo eccezioni con apporti esterni) e spesso è usato in mancanza di alternative (ad esempio, per evitare alcune complessità del fallimento, come la responsabilità penale per bancarotta semplice, che nel concordato non si applica se tutto va liscio). Il concordato semplificato di cui abbiamo parlato è una forma particolare di concordato liquidatorio (post composizione negoziata) senza voto dei creditori. In generale, la scelta dipende dalla possibilità di salvare l’impresa come going concern: se c’è mercato e convenienza a continuare, meglio la continuità (anche per i creditori, perché il valore di un’azienda viva di solito è maggiore del valore di vendita a pezzi) . Se invece l’azienda genera solo perdite e non ha speranza, la via liquidatoria è obbligata.
D: Che succede ai contratti in corso (affitto, leasing, forniture) se apro una procedura?
R: Dipende dalla procedura: – In composizione negoziata, l’impresa rimane pienamente operativa; può chiedere ai contratti essenziali di continuare. I contratti proseguono normalmente, salvo diverso accordo. Non c’è potere dell’esperto di imporre mantenimenti, ma se chiedi misure protettive, i fornitori essenziali non possono interrompere forniture per debiti pregressi (c’è una norma in tal senso nel CCII affine al divieto di interrompere forniture essenziali come acqua, energia, telecomunicazioni). – In concordato preventivo in continuità, per legge i contratti pendenti non si risolvono automaticamente (come invece accadeva nel fallimento). L’imprenditore in concordato può chiedere al tribunale di autorizzare la continuazione di determinati contratti essenziali, e il contraente non può scioglierli solo perché c’è il concordato (clausole risolutive per insolvenza sono inefficaci). Ad esempio, un contratto di locazione: il locatore non può sfrattare per insolvenza finché paghi i canoni correnti. Se serve, però, il debitore può chiedere di sciogliersi da alcuni contratti onerosi (con autorizzazione del tribunale, art. 97 CCII). Nel concordato liquidatorio, invece, generalmente l’attività cessa e i contratti vengono sciolti, a meno che nel piano non si preveda di cedere quei contratti a un terzo (possibile). – In liquidazione giudiziale (fallimento), la regola tradizionale (art. 172 CCII, ex art. 72 l.fall.) è che i contratti in corso di esecuzione non automaticamente risolti al momento dell’apertura possono essere sciolti dal curatore o continuati con subentro del curatore stesso. La scelta dipende dall’utilità per la massa: es. un leasing di un macchinario essenziale potrebbe essere mantenuto se conviene vendere l’azienda funzionante; un contratto di affitto oneroso magari viene sciolto per non accumulare debiti. Il contraente può chiedere al curatore di decidere entro 60 giorni; se il curatore tace, il contratto si scioglie. In caso di scioglimento, l’altro contraente può insinuarsi come creditore per eventuali danni (limitati). Eccezioni: i contratti di lavoro, ad esempio, vengono gestiti diversamente (il curatore può licenziare il personale seguendo le procedure, ma i lavoratori hanno protezioni e possono ottenere il TFR dal Fondo di garanzia).
D: Gli amministratori della società rischiano qualcosa personalmente?
R: Sì, diversi profili: – Azione di responsabilità civile: se hanno commesso irregolarità (es. mala gestio, violazione doveri) che hanno causato danno ai creditori o alla società, il curatore (o nel concordato il commissario in certi casi) può promuovere un’azione per risarcimento. Tipici esempi: aver continuato ad accumulare debiti quando era chiaro che non si potevano pagare (aggravamento del buco), aver pagato solo alcuni creditori preferiti (payments in preference), aver sottratto beni o tenuto contabilità scorretta che impedisce di ricostruire il patrimonio. Se l’azione riesce, l’amministratore condannato risponde col proprio patrimonio. – Sanzioni penali: in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) gli amministratori possono essere indagati per reati di bancarotta. La bancarotta fraudolenta patrimoniale è la più grave (punisce chi ha distratto beni, li ha occultati, dissipati, simulato passività, ecc. prima del fallimento) e comporta pene severe, anche detentive. Anche la bancarotta fraudolenta documentale (aver tenuto male o nascosto i libri contabili) o la bancarotta semplice (imprudenza grave, spese personali esagerate, ecc.) sono possibili. Quindi, in soldoni, se l’amministratore ha fatto sparire roba o truccato i conti, rischia la galera. Se invece ha operato con diligenza ma l’impresa è fallita per cause esterne, di solito non viene imputato nulla penalmente (non c’è più il reato di mero fallimento: serve un comportamento doloso o gravemente colposo). – Obblighi verso il fisco e previdenza: alcuni debiti fiscali/previdenziali, se non versati, possono vedere responsabilità personali. Ad esempio, l’omesso versamento di IVA oltre 250k euro annui o di ritenute oltre 150k è reato: l’amministratore rischia condanna penale se entro certi termini non sana (anche col concordato si può sanare parzialmente: se il concordato paga quella percentuale minima del 20% prevista dalla transazione fiscale, c’è causa di non punibilità per quel reato, come stabilito dal D.Lgs. 74/2000 modificato). Anche l’omissione di versamento di contributi INPS oltre ~10k annui è reato contravvenzionale (estinzione se paghi prima del giudizio). Quindi il management deve stare attento: benché quei debiti siano della società, la legge punisce chi non li versa. – Inabilitazione e altre misure: se la procedura rivela gravi scorrettezze, il tribunale può segnalare per eventuali sanzioni personali, ad esempio interdizione dall’esercizio di imprese (in passato c’era l’inabilitazione del fallito, oggi meno automatica, ma misure simili permangono per condannati per bancarotta: interdizione dai pubblici uffici, dagli organi di società, etc.).
In sintesi, un amministratore accorto si “difende” agendo tempestivamente e in trasparenza: se capisce che non può pagare tutti, meglio un concordato o accordo che tentare pagamenti di nascosto a qualcuno (che poi sarebbero revocati e per di più integrerebbero reato di bancarotta preferenziale). Collaborare con l’eventuale curatore, consegnare documenti e non fare sparizioni è fondamentale anche per poter poi chiedere esdebitazione e uscire pulito.
D: Posso evitare la pubblicità della mia situazione di crisi?
R: In parte, sì, ma dipende dallo strumento scelto: – Il piano attestato è riservato (solo i creditori coinvolti lo sanno). Viene depositata una comunicazione al registro imprese ma non i dettagli (serve per l’effetto antirevocatoria). Quindi la reputazione è poco intaccata, perché esternamente l’azienda appare normale. – La composizione negoziata è riservata fino a che non chiedi misure protettive. Se non le chiedi e concludi accordi bilaterali, la cosa può restare quasi segreta. Se invece chiedi protezione dal tribunale, l’atto viene pubblicato e i terzi lo vedono, segnalando che sei in CNC (difatti banche e fornitori spesso lo vengono a sapere così) . – L’accordo di ristrutturazione comporta la pubblicazione dell’omologa in registro imprese, e dell’elenco dei creditori aderenti e non aderenti allegato al decreto (in pratica l’elenco creditori diventa pubblico). Quindi un minimo di pubblicità c’è, anche se a cose fatte. – Il concordato preventivo è totalmente pubblico: la domanda di concordato viene iscritta subito al registro imprese, e la notizia della procedura si diffonde (anche per via ufficiosa, i fornitori vengono a saperlo magari prima ancora dalla convocazione per il voto). Inoltre, durante l’esecuzione, i bilanci della società in concordato recano menzione della procedura. – La liquidazione giudiziale (fallimento) è pubblicissima: la sentenza è pubblicata, i creditori sono chiamati, ecc. Diventi una “società fallita” (anche se oggi formalmente si dice in liquidazione giudiziale).
In ogni caso, strumenti discreti sono il piano attestato e, in parte, la composizione negoziata. Se temi per la reputazione, cerchi di risolvere in quei modi. Tuttavia, c’è un rovescio: se hai troppi creditori e diffusi, tenere segreta la crisi è difficile; e se non la formalizzi, rischi azioni individuali. Quindi a volte conviene “mettere in piazza” la crisi sotto il controllo del tribunale per congelare tutto, anche se ciò comporta un danno di immagine.
D: Un concordato preventivo può prevedere che io (imprenditore) resti proprietario dell’azienda?
R: Sì, certamente se trovi un accordo con i creditori. Nel concordato in continuità, la società spesso rimane ai soci attuali, magari con un sacrificio (ad es. i soci immettono nuovi fondi o accettano di vedersi diluite le quote se il piano prevede aumento di capitale offerto anche a terzi). La legge però tutela i creditori anche su questo aspetto: se il concordato attribuisce ai soci un qualche valore residuo (delle partecipazioni che rimangono in capo a loro, magari perché l’azienda continua con patrimonio netto positivo alla fine), bisogna rispettare la absolute priority rule (i soci non dovrebbero mantenere valore se i creditori non sono pagati interamente a meno che ci sia il loro apporto). Il correttivo-ter ha inserito l’art. 120-quater CCII che fissa criteri per valutare la quota di patrimonio che resta ai soci e quando è ammissibile con omologazione forzata . In pratica, se i creditori non sono soddisfatti al 100%, i soci possono conservare una parte di valore solo se apportano fresh equity o comunque seguendo criteri di giusta distribuzione. Ad esempio, se la mia azienda ha prospettive di valere 1 milione dopo il risanamento e i creditori accettano 50% sui loro crediti, significa che i soci stanno “conservando” valore (l’altro 50%) – ciò è permesso se i creditori acconsentono o se quel valore ai soci è frutto di apporto nuovo. Insomma, si può fare ma con equilibrio. Comunque, in molti concordati con continuità i soci originari restano (specie nelle PMI), perché spesso sono anche gli amministratori con il know-how necessario a proseguire l’attività.
D: Se la mia S.r.l. fallisce e io avevo dato garanzie personali, cosa posso fare per evitare di dover pagare tutto?
R: Purtroppo la garanzia personale (fideiussione) è indipendente: il creditore (es. banca) escuterà te per l’importo che non recupera dal fallimento. Non c’è protezione automatica per il garante nel fallimento altrui. Tuttavia, tu come persona potresti: – Trovare un accordo transattivo post fallimento con il creditore (es: gli offri un saldo e stralcio, magari finanziato da terzi, in cambio di liberarti). – Se il debito è troppo elevato e non hai risorse, valutare di accedere tu stesso alle procedure da sovraindebitamento: se la tua è garanzia per debiti di impresa, potresti fare un concordato minore (essendo socio illimitato o comunque imprenditore sotto soglia) o un accordo di composizione per i tuoi debiti personali. Oppure, in ultima analisi, la liquidazione controllata del tuo patrimonio personale, al termine della quale chiedere l’esdebitazione. Ad esempio, se la banca ti chiede 300k e tu possiedi solo la casa, potresti liquidare la casa (se non prima casa impignorabile) per pagare parzialmente il debito e poi ottenere la cancellazione del residuo. – Se addirittura non hai nulla da perdere, potresti tentare l’esdebitazione del debitore incapiente: presenti istanza al tribunale per farti cancellare i debiti personali senza liquidazione (purché tu sia onesto e meritevole). Questo è possibile una volta nella vita e di solito dopo aver quantomeno chiuso la posizione della società. C’è giurisprudenza (Cass. 18609/2021) che ha ammesso esdebitazione “a zero” a un ex socio illimitatamente responsabile che aveva già subito il fallimento personale, ma la Cassazione più recente (30108/2025) sembra aver posto paletti . In generale, se sei stato parte del fallimento, devi seguire la strada dell’esdebitazione post fallimento; se non sei stato dichiarato fallito (perché s.r.l.), ma sei pieno di debiti da garanzie, puoi usare sovraindebitamento (che oggi accoglie anche ex soci di srl fideiussori).
In ogni caso, il fideiussore non è mai protetto dalle procedure del debitore principale, a meno che il creditore non lo voglia. Quindi è un serio problema: molti imprenditori scoprono di aver “salvato” la società con un concordato, ma poi restano rovinati personalmente per le garanzie. Per questo, si consiglia nelle trattative di inserire anche la liberazione o un trattamento per i garanti. Ad esempio, se fai un accordo di ristrutturazione col 60% di taglio, cerca di far firmare anche la liberazione delle fideiussioni: alcuni creditori lo accettano in cambio del pagamento concordatario (rinunciando poi a pretendere il residuo dal garante). Non sempre fattibile, ma vale tentare.
D: Quanto dura una procedura concorsuale?
R: I tempi variano molto: – Una composizione negoziata dura massimo 6 mesi + 6 prorogabili (quindi 1 anno al massimo) . Idealmente, entro 3-4 mesi dovresti capire se c’è accordo; in alcuni casi si chiude prima (se c’è accordo rapido) o si interrompe in poche settimane se non c’è trippa. – Un accordo di ristrutturazione dalla presentazione alla omologa può durare 4-6 mesi (il tribunale fissa udienza per omologa, ecc.). La fase di trattative precedenti è variabile, ma direi tipicamente 3-4 mesi di negoziato + 2-3 mesi di omologa se non ci sono opposizioni. Quindi in meno di un anno si può chiudere. – Un concordato preventivo di media complessità: 2-3 mesi per ammissione (durante i quali predisponi il piano se non l’hai già pronto, specie se hai presentato ricorso in bianco), poi il commissario deve depositare relazione, si indice l’adunanza dei creditori (spesso 4-6 mesi dopo l’apertura), si svolge il voto (che dura 20-30 giorni, oggi può avvenire anche in forma scritta), poi se approvato si attende l’omologa (altri 1-2 mesi se ci sono opposizioni). Quindi l’omologa può arrivare 8-12 mesi dopo la domanda. L’esecuzione poi dura quanto previsto dal piano: se il piano dice “pagherò i creditori in 5 anni”, l’esecuzione dura 5 anni con il commissario/liquidatore che vigila. Alcuni concordati di grandi imprese durano decenni nella fase esecutiva (es. il vecchio Parmalat concordato durato 15+ anni di distribuzioni). La legge cerca di spingere per piani non troppo lunghi, ma non c’è un limite fisso oltre il quale è vietato. Quindi va caso per caso. – Una liquidazione giudiziale semplice (pochi asset): si può chiudere in 2-3 anni. Una complessa (molti beni, contenziosi) può ancora durare 5-7 anni. Il CCII con la regola dei 5 anni nel programma stimola a finire entro 5, ma consente proroghe se giustificate. Diciamo che l’obiettivo della riforma è di stare sotto i 7 anni nei casi peggiori, mentre in passato c’erano fallimenti di 10-15 anni. Se poi ci sono liti legali (azioni revocatorie, cause risarcitorie) quelle possono proseguire anche a procedura chiusa, col curatore che le porta avanti per conto della massa: quindi in teoria un giudizio potrebbe estendersi oltre. – Le procedure da sovraindebitamento hanno anch’esse tempi variabili: un piano del consumatore può essere omologato in 4-6 mesi e poi eseguito in 4-5 anni a seconda di cosa prevede; una liquidazione controllata richiede 1-2 anni per vendere eventuali beni (se ce ne sono pochi, anche meno).
D: Cosa succede ai dipendenti se attivo una procedura?
R: I dipendenti hanno una posizione tutelata. Se la procedura prevede la continuità (concordato in continuità, accordo con prosecuzione azienda, composizione negoziata con prosecuzione), i rapporti di lavoro continuano con l’azienda. Tuttavia, l’azienda potrebbe aver bisogno di ridurre personale per risanarsi: in concordato, la legge consente di chiedere al tribunale l’autorizzazione a recedere da alcuni contratti di lavoro (licenziamenti) pagando solo l’indennità di legge, equiparandoli a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (crisi) – ovviamente vanno rispettate le norme sui licenziamenti collettivi se applicabili. In un concordato liquidatorio o fallimento, i contratti di lavoro si risolvono: i dipendenti vengono licenziati dal curatore o commissario. Hanno però diritto a percepire tramite l’INPS il trattamento di fine rapporto (TFR) e eventuali stipendi arretrati fino a un massimo di determinate mensilità (il Fondo di Garanzia copre generalmente ultime tre mensilità non pagate e il TFR intero, poi l’INPS si insinua al loro posto). Inoltre, i dipendenti vantano privilegio sul 100% delle loro spettanze maturate fino alla data della procedura, quindi in caso di attivo vanno pagati prima di altri crediti. Quindi, di solito i lavoratori o prendono direttamente dall’INPS o, se l’attivo lo consente, ricevono soddisfazione integrale (il privilegio è molto forte). E se l’attività prosegue, c’è l’intervento della cassa integrazione: spesso nelle crisi aziendali si ricorre alla CIGS per concordato/fallimento, un ammortizzatore che paga una parte degli stipendi ai dipendenti sospesi per crisi. Così l’impresa riduce il costo del lavoro in concordato in continuità o l’eventuale acquirente dell’azienda può prenderla con meno personale (il Ministero del Lavoro concede CIGS fino a 12 mesi per imprese in concordato/fallimento che tentino la cessione). Quindi per i dipendenti, se l’azienda viene ceduta a terzi, c’è la possibilità di passaggio diretto mantenendo il posto (art. 368 CCII prevede che il tribunale possa autorizzare la cessione dell’azienda in esercizio, e in tal caso i lavoratori passano con l’art. 2112 c.c. – mantenimento del posto – salvo accordi sindacali diversi). Altrimenti, perdono il lavoro ma vengono soddisfatti dei loro crediti privilegiati a preferenza di altri.
D: La mia azienda è una snc, se fallisce la società fallisco anche io socio. Ma se i beni sociali coprono tutto, il mio fallimento viene comunque dichiarato?
R: Sì, tecnicamente la dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale) del socio illimitatamente responsabile avviene ipso iure insieme a quella della società, indipendentemente dall’attivo sufficiente o meno. Anche se i beni sociali bastassero a pagare i debiti, la procedura deve includere i soci, perché durante la procedura potrebbero emergere altri debiti o potrebbe risultare che in realtà serve intaccare i beni personali. Tuttavia, se alla fine i creditori sociali sono soddisfatti integralmente dal patrimonio sociale, il fallimento del socio si chiuderà subito per cessata materia e il socio sarà liberato. In pratica, il tribunale dichiara il fallimento del socio “in estensione” insieme a quello della società (o anche successivamente se scopre un socio occulto) – questo per legge succede sempre a monte . Ma poi nella liquidazione del socio, se non c’è nulla da fare (perché i creditori si pagano altrove), il curatore del socio proporrà al GD di chiudere per mancanza di crediti. Una recente pronuncia (Cass. 204/2024) ha chiarito che il socio, al pari della società, può dimostrare che non sussiste insolvenza personale se tutti i debiti sono stati estinti, chiedendo magari la revoca del proprio fallimento . Però se i debiti son pagati, quello scenario è raro – di solito se i beni sociali bastavano, neanche i creditori avrebbero chiesto il fallimento! Comunque, la regola: snc fallisce => soci illimitati falliscono. Non c’è scampo a meno che il socio non provi di essere già esdebitato da precedente fallimento o estraneo. Per fare un esempio: se la snc ha debiti 100, attivo sociale 120, la snc fallisce (perché qualche creditore l’ha chiesto non sapendo che attivo > passivo, o per contenzioso), i soci vengono dichiarati falliti anch’essi. Il curatore venderà i beni sociali, paga 100 ai creditori, avanza 20 che restituirà ai soci, e poi i fallimenti dei soci verranno chiusi senza toccare i loro beni personali. Rimane comunque per i soci il “marchio” di essere stati dichiarati falliti, con relative implicazioni (ma potranno essere riabilitati e se non c’erano debiti personali non hanno danni economici ulteriori).
D: Ho sentito parlare di “piani attestati”, “accordi in esecuzione di piani attestati”, “accordi ad efficacia estesa”, etc. Mi sto confondendo: servono davvero tutte queste distinzioni?
R: Il legislatore italiano ha creato una gamma di strumenti che spesso si sovrappongono. In concreto, per un’azienda debitrice, le opzioni reali sono: – Accordo informale semplice: niente attestazioni, niente omologhe – pura negoziazione privata (rischio: chi non aderisce può fare azioni legali, e eventuali pagamenti fatti preferenzialmente sono revocabili se poi fallisci). – Piano attestato di risanamento (non omologato): negoziazione privata però con “bollino” dell’attestatore e pubblicazione, utile ad evitare revocatorie su pagamenti e a dare fiducia ai creditori sul fatto che il piano è serio . Non ha forza legale sui dissenzienti, ma è più sicuro di un accordo qualunque. – Accordo di ristrutturazione omologato (60% o 30% crediti): ha forza legale di vincolare i consenzienti e proteggere dal fallimento durante l’omologa; non tocca i non consenzienti (salvo protezione temporanea e l’eventuale cram down Fisco) , però di fatto “sistema” la gran parte delle esposizioni. – Concordato preventivo: procedimento completo, vincola tutti, richiede maggioranza voti, etc. Utile se devi coinvolgere tutti i creditori e imporre condizioni anche ai contrari. – Composizione negoziata: per provare a risolvere prima di arrivare a coinvolgere il tribunale (anche se come visto il tribunale entra in scena per misure protettive e per eventuale concordato finale). – Procedure sovraindebitamento: se sei micro impresa o persona, adattate a scala minore.
Gli accordi ad efficacia estesa a cui accenni sono quelli ex art. 61 CCII (derivanti dal 182-septies l.fall.): riguardano accordi che coinvolgono intermediari finanziari (banche, obbligazionisti) dove se aderisce il 75% di loro, il tribunale può estendere l’accordo anche alle banche dissenzienti della stessa categoria. È un meccanismo di cram-down settoriale. Non è generalizzato a tutti i creditori, solo a banche o bondholders (tipico per ristrutturazioni di debito bancario con poche banche contrarie). È uno strumento specialistico: se la tua crisi è dovuta principalmente a banche e ne convinci la gran parte, puoi tirarti dietro le restanti. Questa è un’ulteriore opzione entro gli accordi di ristrutturazione (viene detto accordo di ristrutturazione esteso). In una guida generale non volevamo confonderti troppo, ma esiste: art. 61 CCII se ti interessa.
Tabelle riepilogative delle principali procedure concorsuali
Per facilitare la visione d’insieme, presentiamo alcune tabelle che confrontano gli aspetti chiave delle procedure concorsuali trattate:
1. Confronto tra procedure in base a soggetti coinvolti, maggioranze, effetti e durata:
| Procedura | Chi la avvia | Coinvolgimento creditori | Maggioranza richiesta | Omologazione tribunale | Effetti | Durata tipica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato (art. 56 CCII) | Debitore (volontaria) | Solo creditori che aderiscono volontariamente. Nessun voto collettivo. | Consenso individuale di ciascun creditore aderente. Nessuna soglia fissa (ogni creditore è libero di accettare). | No omologa. Solo deposito al registro imprese della attestazione. | No stay automatico; esenzione da revocatoria per atti eseguiti secondo piano . Creditori non aderenti restano con pieni diritti. | ~1-3 mesi per prepararLo; esecuzione secondo i termini del piano (può durare anni). |
| Accordo ristrutturazione (artt. 57-63 CCII) | Debitore (volontaria) | Creditori aderenti firmano; i non aderenti non sono vincolati ma hanno tutele (pagamento integrale fuori accordo entro 120 gg) . | ≥60% crediti (o ≥30% se “agevolato” senza moratoria esterni) . Consenso scritto creditori. | Sì: omologazione da parte del tribunale dopo verifica consensi e convenienza per estranei . | Stay possibile su richiesta (misure protettive simili al concordato, per max 12 mesi). Vincola solo aderenti dopo omologa; estranei vanno pagati integrali (salvo eventuale cram-down Fisco/INPS) . | ~4-8 mesi (trattativa + omologa). Esecuzione secondo accordi (spesso 1-5 anni). |
| Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) | Debitore (volontaria). Può essere in bianco o con piano completo. | Tutti i creditori chirografari + eventuali privilegiati degradati. Votano per classi o in massa. | Maggioranza >50% dei crediti ammessi al voto (calcolati in €). Se classi: maggioranza delle classi + 2/3 crediti in ciascuna, con possibili cram-down su classi dissenzienti . | Sì: decreto di omologazione del tribunale. Possibile omologa anche senza unanimità classi (se almeno una classe “maltrattata” approva e altre condizioni) . | Stay automatico dalla pubblicazione ricorso . Pagamenti sospesi salvo autorizzazioni speciali. Vincola tutti i creditori anteriori all’omologa (anche dissenzienti). Crediti privilegiati trattati secondo ordine salvo consenso a riduzioni. Possibile cram-down fiscale . | Procedura di voto: ~6-12 mesi. Piano di esecuzione: variabile (da immediata liquidazione a continuità pluriennale). Controllo commissario fino a fine esecuzione. |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Creditore, debitore o PM (in alcuni casi obbligatoria). | Tutti i creditori anteriori partecipano al concorso (no voto: diritti determinati da legge). | Non c’è voto dei creditori. Procede d’ufficio una volta aperta. | Sentenza dichiarativa dal tribunale, poi decreti di omologa di stato passivo e riparti da GD. | Stay automatico di tutte le azioni esecutive individuali. Curatore amministra i beni. Creditori soddisfatti secondo prelazioni. Società dissolta alla fine; imprenditore persona fisica soggetto a possibili restrizioni e poi esdebitazione. | Procedura liquidatoria: 2-5 anni (in media) per chiudere riparti. Se contenziosi, può protrarsi. Soci illimitati coinvolti. |
2. Riepilogo requisiti e outcome per tipologia di debitore:
| Tipo Debitore | Procedure accessibili | Note particolari |
|---|---|---|
| Società di capitali / imprenditore commerciale sopra soglia | Piano attestato; Accordo ristrutturazione; Concordato preventivo; Liquidazione giudiziale; Composizione negoziata (preventiva). | Soggetti “fallibili”. Possono usare tutti gli istituti concorsuali. In liquidazione giudiziale, società si estingue e soci non rispondono oltre conferimenti (salvo garanzie o azioni di responsabilità). Amministratori soggetti a responsabilità e reati fallimentari. |
| Società di persone (snc, sas) | Concordato preventivo; Liquidazione giudiziale; Accordi, ecc. (se sopra soglia di fallibilità) + eventualmente concordato minore se sotto soglia. | I soci illimitatamente responsabili seguono le sorti della società in caso di fallimento (estensione ex lege) . Possono tuttavia accedere all’esdebitazione come persone fisiche al termine. In concordato, soci illimitati non votano (non sono creditori) ma di fatto contribuiscono se apportano risorse. |
| Imprenditore sotto soglia (“impresa minore”) | Composizione negoziata; Concordato minore (procedura di sovraindebitamento analoga al concordato preventivo ma semplificata); Liquidazione controllata; Piano del consumatore (se i debiti sono per scopi personali oltre che imprenditoriali, borderline). | Soggetti non fallibili (attivo ≤ 300k, ricavi ≤ 200k, debiti ≤ 500k) . Usano le procedure del sovraindebitamento: il concordato minore richiede il 50% di consenso crediti chirografari se prevede falcidie >50% o pagamenti oltre 4 anni, altrimenti può essere omologato senza voto se soddisfa certe condizioni di meritevolezza (norme particolari art. 74 CCII). Possono accedere a esdebitazione sovraindebito. |
| Imprenditore agricolo | Composizione negoziata; Procedure sovraindebitamento (piano ristrutturazione soggetto non fallibile, liquidazione controllata, ecc.); (Non soggetto a fallimento né concordato preventivo ordinario, salvo se grande impresa sotto Legge Prodi/Marzano). | L’agricoltore è storicamente non fallibile. Oggi può usare concordato minore se piccolo, o amministrazione straordinaria se grandissimo (rare). La composizione negoziata è aperta anche agli imprenditori agricoli iscritti (innovazione rispetto al passato) . |
| Privato consumatore (debiti da garanzie, personale) | Piano del consumatore (ora piano di ristrutturazione per consumatore); Liquidazione controllata; Esdebitazione del debitore incapiente. | Non fallisce. Può ottenere esdebitazione anche senza pagare nulla se meritevole e nullatenente . Se ha beni/liquidità, il piano del consumatore consente di falcidiare i debiti con omologa giudiziale senza coinvolgere creditori (niente voto, ma soggetti a eventuali opposizioni se ricevono meno del 20% spesso i giudici valutano con rigore la sostenibilità). |
3. Schema semplificato del percorso decisionale dal punto di vista del debitore (approccio pratico):
- Risanamento informale? – Si può pagare i debiti con piccole dilazioni accordate privatamente? Se sì, attuare piano interno e monitorare. Se no, passare al punto 2.
- Crisi temporanea superabile? – Sì: considerare composizione negoziata (specie se servono concessioni da banche/fisco in quadro riservato) . No, serve ristrutturazione profonda ma c’è supporto creditori principali? – allora accordo di ristrutturazione o piano attestato.
- Necessità di coinvolgere tutti i creditori e imporre stralci? – Sì: avviare concordato preventivo (in continuità se c’è un piano di rilancio, liquidatorio se no). No, pochi creditori chiave: meglio accordo stragiudiziale/piano attestato mirato.
- Insolvenza inevitabile e nessun piano praticabile? – Prepararsi a liquidazione giudiziale. Valutare uso di concordato semplificato se tentata composizione negoziata senza esito (per evitare il fallimento tradizionale).
- Impatto sui garanti/persona fisica? – Se procedure concorsuali aziendali in corso, pianificare contestualmente soluzioni personali (ad es. piano del consumatore per i garanti).
- Post-procedura: – se liquidazione, ricordarsi di chiedere esdebitazione per avere liberazione debiti . Se concordato concluso regolarmente, la società esce dai debiti ma se dovesse comunque fallire in futuro, considerare che non c’è esdebitazione per società (solo la chiusura con cancellazione).
Conclusioni
Affrontare una grave crisi debitoria per un’azienda di arredi in acciaio inox – come per qualunque impresa – è un percorso impegnativo che richiede lucidità, tempestività e conoscenza degli strumenti legali a disposizione. Questa guida ha illustrato tali strumenti in modo approfondito e aggiornato al 2025, evidenziando che:
- La normativa italiana offre oggi soluzioni flessibili e differenziate per gestire il sovraindebitamento, dal negoziato assistito (composizione negoziata) alle procedure giudiziali classiche (concordato, liquidazione), sino all’esdebitazione finale che consente al debitore onesto di ripartire senza debiti .
- Il punto di vista del debitore deve essere proattivo: non subire le azioni dei creditori passivamente, ma prendere l’iniziativa scegliendo lo strumento più adatto. In particolare, sfruttare i momenti in cui la legge “congela” le pretese (misure protettive, pre-concordato) per riorganizzarsi e presentare un piano credibile.
- Ogni tipo di debito comporta rischi specifici, ma anche possibili strategie: ad esempio, i debiti fiscali/contributivi, un tempo “impossibili” da tagliare, oggi possono essere ridotti o dilazionati tramite transazione fiscale e perfino forzosamente falcidiati con il cram-down se la proposta è seria . Le banche possono essere coinvolte in moratorie e accordi di ristrutturazione agevolati. I fornitori spesso collaborano se vedono prospettiva di continuità.
- È essenziale per l’imprenditore conoscere i propri doveri (assetti adeguati, non aggravare il dissesto) e le conseguenze di condotte omissive o distrattive (responsabilità e reati). La legge punisce chi fugge dalle proprie responsabilità, ma premia chi cerca soluzioni regolari: ne sono esempio le misure premiali fiscali e la possibilità di evitare accuse penali se si intraprende un percorso concordatario prima che sia troppo tardi.
- Dal lato pratico, la scelta tra procedura stragiudiziale e giudiziale spesso dipende dalla dimensione e dalla composizione dei creditori: aziende con pochi creditori principali potranno preferire accordi mirati, aziende con tanti piccoli creditori dovranno ricorrere a concordati per ottenere un effetto erga omnes. In tutti i casi, la guida suggerisce di valutare il mix di strumenti (non sono mutualmente esclusivi: es. composizione negoziata seguita da concordato, accordo con banche dentro un concordato per gli altri, ecc.).
- Infine, l’orizzonte di speranza: la procedura concorsuale non è la fine di tutto. Se l’azienda ha fondamenta sane, può uscirne ristrutturata e salva. Se deve chiudere, l’imprenditore comunque ha diritto a ricominciare senza restare schiavo per sempre dei debiti pregressi . Con l’esdebitazione e gli istituti affini, l’ordinamento contempera l’interesse dei creditori a un’equa soddisfazione con l’interesse generale a non tenere economicamente morto un individuo indebitato a vita.
In conclusione, “difendersi dai debiti” per un’azienda significa in realtà governare la crisi, prendere in mano le redini della situazione e guidarla verso un esito il meno traumatico possibile: che sia il ritorno in bonis, o una chiusura ordinata con liberazione del debitore. Questa guida, con fonti normative e giurisprudenziali aggiornate, ha fornito una mappa dettagliata. Ogni vicenda concreta avrà le sue peculiarità, ma i principi cardine restano: tempestività, trasparenza, negoziazione e utilizzo consapevole degli strumenti legali.
Simulazione finale: Immaginiamo la nostra Arredi Inox S.r.l. a fine percorso. Grazie a un allerta interno, i soci si erano accorti del trend negativo già nel 2023. Nel 2024 hanno avviato una composizione negoziata: l’esperto ha aiutato a trovare un accordo con le banche (moratoria interessi per 12 mesi) e con due fornitori grandi (20% di taglio sul dovuto). Per il fisco hanno sfruttato la rateazione in 120 rate e la riduzione delle sanzioni . La crisi si è risolta con un piano attestato che un professionista ha attestato come fattibile. Nel 2025 l’azienda ha ripreso a produrre a pieno regime, i creditori stanno ricevendo i pagamenti concordati e nessuno ha fatto azioni esecutive (grazie anche al breve ombrello delle misure protettive inizialmente ottenute) . I soci hanno mantenuto la proprietà, impegnandosi però a reinvestire gli utili per i prossimi 3 anni nel ripianare i debiti. Nessun dipendente ha perso il lavoro, anzi la fiducia ritrovata dei clienti ha portato nuovi ordini. Arredi Inox S.r.l. non ha dovuto conoscere il tribunale fallimentare. – Oppure, in uno scenario peggiore, supponiamo che le trattative fossero fallite: a metà 2024 Arredi Inox si è trovata insolvente senza accordo. A quel punto, ha utilizzato il piano B: ha presentato un concordato semplificato liquidatorio, vendendo l’attività a un concorrente interessato (conservando così indirettamente i posti di lavoro). Il tribunale ha omologato il piano (non c’era voto perché semplificato) e in pochi mesi i beni sono stati liquidati pagando il 40% ai chirografari. Nel 2025 la società viene cancellata. Il vecchio titolare, avendo garantito dei debiti rimasti scoperti, si è dovuto dichiarare sovraindebitato personalmente e ha avviato una liquidazione controllata personale: venderà una casa di vacanza e con quello soddisferà in parte le banche; poi otterrà l’esdebitazione per il resto. Anche se ha perso l’azienda, potrà ricominciare senza debiti grazie a queste procedure di chiusura.
Entrambi gli scenari mostrano come, se ben gestita, anche la crisi più nera possa portare a un nuovo inizio per l’imprenditore: con l’azienda risanata o, nella peggiore delle ipotesi, con la possibilità di ripartire da zero senza il fardello dei debiti passati.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
Normativa:
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII), in vigore dal 15/07/2022, come modificato dai decreti correttivi: D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 (attuazione Dir. UE 2019/1023) e D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (terzo correttivo, in vigore dal 28/09/2024) .
– Principali articoli citati: art. 2 (definizioni, “impresa minore” ); art. 13 (indicatori della crisi) ; art. 12-25 (composizione negoziata, esperto, misure protettive, concordato semplificato) ; art. 25-bis (misure premiali fiscali) ; art. 56 (piani attestati, contenuto minimo) ; art. 57-64 (accordi di ristrutturazione e PRO) ; art. 63 (transazione fiscale e contributiva negli accordi) ; art. 64-bis (piano di ristrutturazione omologato); art. 84-120 (concordato preventivo, classi, cram-down fiscale art. 88 co.2-bis) ; art. 120-quater (omologazione concordato con attribuzioni ai soci) ; art. 121-146 (apertura liquidazione giudiziale, effetti); art. 147 (estensione ai soci illimitatamente responsabili, ora art. 256 CCII) ; art. 166 (attinente a esenzioni da revocatoria per atti in concordato e piani attestati) ; art. 172-173 (contratti pendenti in liquidazione giudiziale, inclusi leasing e preliminari) ; art. 189 (rapporti di lavoro in liquidazione) ; art. 213 (programma liquidazione max 5 anni) ; art. 216 (vendite immobiliari, tempi) ; art. 240-249 (concordato nella liquidazione giudiziale: proposte concorrenti, omologazione anche con voto contrario enti) ; art. 242-249 (omologazione provvisoriamente esecutiva) ; art. 278-282 (esdebitazione post liquidazione giudiziale); art. 283 (esdebitazione del debitore incapiente). - Decreto-Legge 24 agosto 2021 n. 118, conv. in L. 147/2021 – Misure urgenti sulla crisi d’impresa post-Covid. Ha introdotto la Composizione negoziata e, in via transitoria, il Concordato semplificato (poi confluiti nel CCII artt. 12-25-sexies).
- Codice Civile: art. 2086 comma 2 (dovere di assetti adeguati e attivazione per crisi); art. 2446-2447, 2482-bis e 2482-ter (perdite del capitale sociale e obblighi di ricapitalizzazione/liquidazione – derogati in pendenza di concordato o composizione negoziata); art. 2486 (responsabilità degli amministratori dopo scioglimento per perdite); art. 2304 (beneficio escussione soci); art. 2476 e 2394 (azioni dei creditori sociali verso amministratori per mala gestio aggravante insolvibilità).
- Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) – Formalmente abrogata dal CCII, ma rilevante per i principi e per i reati di bancarotta (artt. 216-217 L.F. tuttora vigenti). Art. 67 L.F. (revocatorie) è rimpiazzato da art. 166 CCII ; art. 72 L.F. (contratti pendenti) da art. 172 CCII; art. 142 L.F. (esdebitazione del fallito) corrisponde agli artt. 278+ CCII, con identici criteri .
- Legge 3/2012 (composizione crisi da sovraindebitamento) – Abrogata e sostituita dal Titolo IV CCII. Ha introdotto piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione del patrimonio ed esdebitazione “a zero”. I concetti chiave permangono: meritevolezza del debitore, soddisfacimento creditori non inferiore all’alternativa. Il CCII semplifica procedure e le coordina con quelle delle imprese minori.
- D.Lgs. 74/2000 – Reati tributari. Rilevante per il coordinamento con procedure concorsuali: art. 10-bis, 10-ter (omesso versamento ritenute/IVA); art. 13 comma 3 prevede non punibilità se il debito tributario (IVA/ritenute) è integralmente pagato o incluso in un concordato preventivo omologato che ne assicura il pagamento secondo quanto stabilito (interpretazione: se concordato prevede almeno il minimo del 20% di cui all’art. 182-ter L.F., oggi art. 88 CCII, e viene omologato, l’omologazione esenta da punibilità per quei reati).
- Direttiva UE 2019/1023 (cd. Direttiva Insolvency) – Ispiratrice della riforma 2022: introduce principi come early warning, piani di ristrutturazione con cram-down inter-classi, protezione finanziamenti in crisi, ecc. L’Italia l’ha attuata col D.Lgs. 83/2022 (che ha inserito nel CCII il PRO, la composizione negoziata nel Codice, le transazioni fiscali potenziate, ecc.) .
Giurisprudenza (massime e sentenze recenti):
- Cassazione Civile Sez. I, 25 giugno 2024 n. 17546: Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili – conferma che il procedimento di estensione (promosso dal curatore) è separato e i creditori istanti originari del fallimento società non sono litisconsorti necessari . Chiarisce che la sentenza dichiarativa di fallimento del socio ha oggetto diverso da quella della società, quindi può avvenire senza coinvolgere quei creditori iniziali.
- Cassazione Civile Sez. I, 4 gennaio 2024 n. 204: (Ord.) – Conferma che la società e i soci illimitatamente responsabili possono dimostrare che non c’è insolvenza personale in sede di estensione, ma ribadisce che la cessazione dell’impresa sociale non impedisce il fallimento del socio per debiti sociali pregressi (irrilevanza della cessazione oltre un anno ai fini di evitare il fallimento del socio – la Cass. evidenzia come l’art.147 L.F. ora art.256 CCII operi ex lege).
- Cassazione Civile Sez. Unite, 24 gennaio 2013 n. 1521: (Principio consolidato) – In tema di estensione del fallimento al socio occulto: afferma che l’attivo e passivo del socio fallito in estensione includono solo beni e debiti sociali, non quelli personali (oggi concetto in parte superato dal fatto che i debiti personali restano fuori dal concorso fallimentare del socio). [Sentenza storica pre-CCII].
- Cassazione Civile Sez. I, 24 ottobre 2024 n. 27562: Sovraindebitamento – esdebitazione. Conferma orientamento favorevole secondo cui per l’esdebitazione del fallito non è richiesta una soglia minima di soddisfacimento dei creditori concorsuali; basta che non siano rimasti completamente a zero . Richiama il principio del favor debitoris e l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.142 L.F., secondo cui “soddisfatti in parte” si realizza anche se alcuni creditori non ricevono nulla ma altri sì, purché il pagamento non sia stato affatto irrisorio (Cass. SU 24214/2011) .
- Cassazione Civile Sez. I, 22 novembre 2024 n. 28505: (Ord., riportata) – Ribadisce il medesimo concetto di cui sopra sull’esdebitazione post-fallimentare, citando numerosi precedenti e precisando che il giudice deve concedere il beneficio se il fallito è meritevole e i creditori non sono totalmente insoddisfatti (basta un pagamento non simbolico, valutato caso per caso).
- Cassazione Civile Sez. I, 29 dicembre 2023 n. 36401: Concordato preventivo – responsabilità attestatore. Riconosce la responsabilità professionale dell’attestatore ex art. 2501-sexies c.c. analogicamente applicato, per i danni causati ai creditori da false attestazioni nella relazione (nella fattispecie, mancata rilevazione di dati unbounded). Conferma che l’attestatore risponde anche ai creditori terzi se la sua negligenza ha consentito l’omologazione di un concordato in realtà non fattibile, poi sfociato in fallimento con maggior danno .
- Cassazione Civile Sez. I, 12 aprile 2023 n. 9730: Concordato semplificato post-composizione negoziata – (Ordinanza) affronta questioni fiscali: ha statuito che il concordato semplificato liquidatorio (ex art.18 DL 118/21, ora art. 25-sexies CCII) non richiede percentuali minime di pagamento ai chirografari (a differenza del concordato ordinario liquidatorio col 20%) . Ha inoltre evidenziato che, trattandosi di procedura senza voto, il cram-down fiscale in esso non è previsto espressamente, pertanto il tribunale non potrebbe omologare senza il voto del Fisco – lacuna normativa colmata poi dal correttivo 2024 estendendo la esenzione revocatoria al semplificato ma non introducendo espressamente un cram-down fiscale in esso (resta tema aperto: nel concordato semplificato l’Erario viene trattato come in un concordato ordinario, ma non votando, se il Fisco fa opposizione l’omologa richiede di verificare convenienza ex art.245 CCII).
- Cassazione Civile Sez. I, 23 novembre 2023 n. 35423: (Massima Unijuris) – Conferma che dopo revoca del concordato e dichiarazione di fallimento, il reclamo contro la sentenza di fallimento dà luogo a cognizione piena (cioè si può far valere anche cause di non assoggettabilità a fallimento non dedotte prima, ecc.), consolidando l’effetto devolutivo pieno del reclamo ex art.18 L.F. [Rileva per procedure aperte ante CCII].
- Cassazione Civile Sez. I, 3 gennaio 2023 n. 43: Finanziamenti interinali nel concordato – stabilisce che i crediti da finanziamenti autorizzati in corso di concordato con continuità sono prededucibili ex art.99 CCII (già art.182-quinquies L.F.), quindi onorati prima di altri crediti in caso di successiva liquidazione . Ribadisce la protezione della nuova finanza in concordato per incentivare il credito all’impresa in crisi.
- Cassazione Civile Sez. Unite, 15 novembre 2016 n. 23218: Azione di responsabilità – afferma che l’azione dei creditori sociali verso amministratori per indebita prosecuzione di attività in perdita (cd. wrongful trading all’italiana, ex art. 2394 c.c. e art. 2486 c.c.) spetta al curatore fallimentare esercitarla cumulativamente per conto di tutti i creditori (azione unitaria da mala gestio aggravata). Importante per il tema delle responsabilità degli amministratori in ritardo nell’emersione crisi.
- Tribunale di Milano, decreto 10 novembre 2022: (primo caso di omologa cram-down fiscale in accordo ex art.63 CCII) – Ha omologato un accordo di ristrutturazione nonostante il voto contrario dell’Erario, applicando per analogia i criteri del D.Lgs.83/22 ante correttivo-ter, e ritenendo convenienza per Fisco rispetto al fallimento. Anticipazione poi confermata normativamente nel 2024 .
- Corte Costituzionale 6 febbraio 2020 n. 32: Ha dichiarato illegittima una parte della L.3/2012 che escludeva la falcidia dell’IVA e delle ritenute nel sovraindebitamento, aprendo di fatto alla possibilità di stralciare l’IVA anche per piccoli debitori (principio poi recepito nel CCII). Questo ha uniformato al concordato preventivo (dove IVA stralciabile con transazione fiscale).
- Cassazione Civile Sez. I, 30 gennaio 2019 n. 2761: Ha statuito che nel concordato preventivo con continuità l’IVA può essere falcidiata solo con l’adesione dell’ente (non unilateralmente), consolidando interpretazione restrittiva di allora poi superata dalla Dir. UE e dalle norme sul cram-down fiscale (dunque pronuncia superata dai fatti normativi).
- Cass. Penale Sez. Unite, 27/05/2010 n. 1235 (Spinosa): in tema di bancarotta preferenziale, ha escluso la punibilità dell’imprenditore che, in stato di insolvenza, paghi alcuni creditori per evitare pregiudizi gravi (es. per continuare attività), introducendo criteri di meritevolezza poi recepiti in parte dalla riforma (questa pronuncia è un precedente sui confini tra pagamento preferenziale lecito vs. criminoso in prossimità del fallimento).
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Perché le Aziende di Arredi in Acciaio Inox Entrano in Crisi
Le imprese del settore inox sono esposte a rischi strutturali specifici, tra cui:
- elevato costo delle materie prime (acciaio, semilavorati),
- anticipazione di costi di produzione,
- commesse su misura con incassi dilazionati,
- forte esposizione verso fornitori,
- ritardi nei pagamenti dei clienti,
- aumento dei costi energetici,
- riduzione dei margini.
Debiti più frequenti:
- IVA non versata,
- IRPEF / IRES / IRAP,
- contributi INPS,
- debiti bancari e leasing,
- fornitori di acciaio e componenti,
- rate di finanziamenti.
👉 Il problema non è il debito in sé, ma lasciarlo senza gestione.
I Rischi se Non Intervieni Subito
Se la crisi non viene affrontata in modo strutturato, i rischi sono:
- cartelle esattoriali e accertamenti,
- pignoramenti di conti aziendali,
- blocco dei fidi bancari,
- azioni legali dei fornitori,
- responsabilità personali dell’imprenditore,
- perdita di commesse e clienti,
- liquidazione giudiziale (ex fallimento).
👉 Aspettare peggiora sempre la posizione dell’azienda.
Errori Comuni delle Aziende in Difficoltà
Molte imprese commettono errori gravi, come:
- pagare in modo disordinato,
- privilegiare alcuni creditori senza strategia,
- accumulare nuovi debiti per coprire i vecchi,
- ignorare cartelle e avvisi,
- firmare accordi bancari sbilanciati,
- non separare patrimonio aziendale e personale.
👉 Errori che aumentano rischi fiscali, legali e personali.
Cosa Fare Subito: Le Prime Mosse Difensive
1. Analizzare la reale situazione debitoria
È fondamentale ricostruire:
- ammontare totale dei debiti,
- tipologia (fiscali, bancari, fornitori),
- scadenze e atti già notificati,
- rischi immediati (pignoramenti, ipoteche).
👉 Senza una mappa chiara non esiste strategia.
2. Bloccare le azioni esecutive
Con una difesa tempestiva è possibile:
- chiedere sospensioni,
- rateizzare i debiti fiscali,
- bloccare pignoramenti,
- guadagnare tempo operativo.
👉 Il tempo è una risorsa strategica.
Strumenti di Difesa per l’Azienda di Arredi in Acciaio Inox
3. Gestione dei debiti fiscali
È possibile:
- rateizzare fino a 120 rate,
- contestare accertamenti illegittimi,
- accedere a definizioni agevolate,
- ridurre sanzioni e interessi.
4. Ristrutturazione dei debiti bancari
Con gli istituti di credito si può:
- rinegoziare mutui e leasing,
- sospendere rate,
- allungare le scadenze,
- riequilibrare la posizione finanziaria.
5. Composizione negoziata della crisi
Strumento chiave per aziende manifatturiere:
- tutela l’imprenditore,
- blocca azioni esecutive,
- consente accordi con creditori,
- preserva la continuità aziendale.
👉 Ideale per imprese con commesse e know-how da salvare.
Proteggere l’Imprenditore e il Patrimonio Personale
Un aspetto spesso sottovalutato è la responsabilità personale.
La difesa serve a:
- evitare pignoramenti personali,
- proteggere immobili e risparmi,
- gestire garanzie e fideiussioni,
- separare correttamente azienda e persona.
👉 Salvare l’azienda senza distruggere l’imprenditore è possibile.
Quando la Continuità Aziendale è Ancora Salvabile
L’azienda può essere salvata se:
- ha ordini o commesse attive,
- possiede competenze tecniche specifiche,
- ha un prodotto richiesto (inox su misura),
- la crisi è principalmente finanziaria,
- i debiti sono gestibili con un piano.
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Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La gestione della crisi di un’azienda di arredi in acciaio inox richiede competenze legali, tributarie e di crisi d’impresa integrate.
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- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi completa della situazione debitoria,
- blocco immediato di azioni esecutive,
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- accesso alla composizione negoziata,
- tutela dell’imprenditore e del patrimonio personale,
- piano di risanamento o ristrutturazione.
Conclusione
Un’azienda di arredi in acciaio inox con debiti non è automaticamente destinata a chiudere.
Con una strategia legale e finanziaria corretta puoi:
- fermare il peggioramento,
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👉 Agisci subito: nella crisi d’impresa, la tempestività è decisiva.
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Difendersi dai debiti e salvare l’azienda è possibile, se lo fai nel modo giusto.