Accertamento Patrimoniale E Assegni Circolari: Rischi E Sistemi Di Difesa

L’accertamento patrimoniale basato sull’utilizzo di assegni circolari è una delle contestazioni fiscali più insidiose e spesso fraintese.
Quando l’Agenzia delle Entrate individua assegni circolari utilizzati per acquisti, investimenti o trasferimenti di denaro, tende a presumere l’esistenza di redditi non dichiarati o di capacità contributiva occulta.

👉 Ma è fondamentale chiarirlo subito:
l’emissione o l’utilizzo di un assegno circolare non è, di per sé, prova di evasione fiscale.
Molti accertamenti patrimoniali di questo tipo sono basati su presunzioni errate e possono essere annullati o ridimensionati, se difesi correttamente.

Cos’è l’accertamento patrimoniale

L’accertamento patrimoniale è una forma di controllo con cui l’Agenzia:

  • analizza incrementi di patrimonio
  • esamina acquisti di beni (immobili, veicoli, partecipazioni)
  • valuta operazioni finanziarie rilevanti
  • confronta le spese sostenute con i redditi dichiarati
  • presume l’esistenza di redditi non dichiarati

Gli assegni circolari vengono spesso considerati indici di disponibilità finanziaria immediata.

Perché gli assegni circolari finiscono sotto controllo

Gli assegni circolari attirano l’attenzione del Fisco perché:

  • sono strumenti di pagamento “certi”
  • non dipendono dalla provvista del conto al momento dell’incasso
  • vengono usati per operazioni rilevanti
  • sono spesso collegati ad acquisti patrimoniali
  • vengono ritenuti più “opachi” rispetto ai bonifici

Tuttavia, certezza del pagamento non equivale a reddito imponibile.

Le contestazioni più frequenti dell’Agenzia

Negli accertamenti patrimoniali con assegni circolari, l’Agenzia contesta spesso:

  • utilizzo di assegni circolari non coerente con i redditi dichiarati
  • presunti redditi in nero utilizzati per l’acquisto
  • incrementi patrimoniali “ingiustificati”
  • provenienza non dimostrata delle somme
  • utilizzo di assegni per eludere la tracciabilità bancaria
  • presunti finanziamenti occulti

Molte di queste contestazioni non tengono conto della reale origine delle somme.

Gli errori frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti patrimoniali basati su assegni circolari, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

  • presume automaticamente redditi non dichiarati
  • ignora risparmi accumulati negli anni precedenti
  • non considera disinvestimenti o vendite di beni
  • trascura donazioni, eredità o finanziamenti
  • utilizza l’assegno come unica prova
  • ribalta illegittimamente l’onere della prova
  • non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.

Quando l’accertamento patrimoniale è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

  • l’origine delle somme è lecita e documentabile
  • l’assegno deriva da risparmi pregressi
  • esistono prove di donazioni, prestiti o successioni
  • l’incremento patrimoniale è spiegabile economicamente
  • manca il collegamento con redditi imponibili
  • l’Ufficio utilizza presunzioni automatiche
  • non viene rispettato il diritto di difesa

👉 L’assegno circolare è uno strumento, non una prova di evasione.

Sistemi di difesa efficaci

La difesa contro un accertamento patrimoniale con assegni circolari deve essere analitica e documentata, e può basarsi su:

  • dimostrazione della provenienza lecita delle somme
  • documentazione di risparmi accumulati
  • prova di disinvestimenti (vendita titoli, immobili, partecipazioni)
  • atti di donazione o successione
  • contratti di prestito o finanziamento
  • estratti conto storici
  • ricostruzione patrimoniale pluriennale
  • perizie contabili
  • giurisprudenza favorevole sugli accertamenti patrimoniali

Ogni assegno va ricondotto a una fonte lecita specifica, non giustificato genericamente.

Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento patrimoniale basato su assegni circolari:

  • fai analizzare immediatamente l’atto da un professionista esperto
  • individua tutti gli assegni contestati
  • ricostruisci l’origine delle somme utilizzate
  • raccogli documentazione bancaria e patrimoniale
  • prepara una risposta strutturata al contraddittorio
  • evita adesioni o pagamenti affrettati
  • valuta le opzioni difensive più idonee:
    • osservazioni in contraddittorio
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione (solo se strategico)
    • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • presunzione definitiva di redditi non dichiarati
  • recupero di imposte elevate
  • sanzioni e interessi
  • iscrizione a ruolo e riscossione
  • pignoramenti e misure cautelari
  • estensione dei controlli ad altri anni
  • gravi conseguenze patrimoniali e personali

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti patrimoniali fondati sull’uso di assegni circolari, spesso annullati grazie alla dimostrazione della provenienza lecita delle somme.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti sintetici e patrimoniali.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • contestare la legittimità dell’accertamento patrimoniale
  • dimostrare l’origine lecita degli assegni circolari
  • smontare le presunzioni dell’Agenzia
  • ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
  • bloccare l’esecutività e la riscossione
  • proteggere patrimonio e serenità personale
  • costruire una strategia difensiva solida nel breve e nel lungo periodo

Agisci ora

Un assegno circolare non è automaticamente reddito occulto.
Agire subito significa impedire che una presunzione errata diventi un debito fiscale definitivo.

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Introduzione

In Italia i creditori (erario compreso) dispongono di vari strumenti per indagare sul patrimonio del debitore e rintracciare beni o valori utili a soddisfare i propri crediti. L’accertamento patrimoniale consiste proprio nell’insieme di ricerche e verifiche che mirano a individuare disponibilità economiche, immobili, conti bancari, titoli o altri cespiti riconducibili al debitore su cui poter agire. In questo contesto, un ruolo particolare è svolto dagli assegni circolari, strumenti di pagamento assimilabili al contante bancario, spesso utilizzati per trasferire somme ingenti. Dal punto di vista del debitore, è fondamentale comprendere quali siano i rischi legati a un uso improprio di tali strumenti – ad esempio per sottrarre beni alla portata dei creditori o del Fisco – e quali sistemi di difesa patrimoniale siano leciti ed efficaci per proteggere i propri beni. Questa guida avanzata, rivolta a professionisti del diritto, privati e imprenditori, affronta in dettaglio il tema dell’accertamento patrimoniale e degli assegni circolari, con linguaggio giuridico ma divulgativo. Verranno esaminate sia le normative civili, fiscali e penali rilevanti, sia le più recenti pronunce giurisprudenziali (fino a fine 2025), offrendo inoltre tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti, nonché casi pratici simulati in contesto interamente italiano. L’attenzione sarà focalizzata sul punto di vista del debitore: capire i potenziali rischi (dalla revocatoria civile alle sanzioni fiscali, fino alle eventuali imputazioni penali come autoriciclaggio) e valutare le strategie di difesa patrimoniale preventiva (trust, fondo patrimoniale, intestazioni fiduciarie, ecc.) senza incorrere in abusi. Obiettivo finale è fornire un quadro completo e aggiornato su come tutelare il proprio patrimonio nel rispetto della legge, evitando sia i facili trucchi che possono sfociare in illeciti, sia esiti pregiudizievoli nei confronti dei creditori o del Fisco.

Quadro normativo di riferimento

Prima di entrare nel merito, riepiloghiamo le principali fonti normative italiane rilevanti sul tema:

  • Codice Civile: art. 2740 (responsabilità patrimoniale generale del debitore), art. 2901 (azione revocatoria ordinaria contro gli atti in frode ai creditori), artt. 167–171 (disciplina del fondo patrimoniale e impignorabilità per debiti estranei ai bisogni familiari), art. 2645-ter (atto di destinazione su beni immobili o mobili registrati), art. 2929-bis (inefficacia di atti gratuiti verso terzi a favore dei creditori muniti di ipoteca giudiziale).
  • Codice di Procedura Civile: art. 492-bis c.p.c. (ricerca telematica dei beni del debitore), art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi, ad esempio di conti correnti), art. 619 c.p.c. (opposizione di terzo al pignoramento, es. da parte di un fiduciario o di un trust che rivendichi la proprietà del bene).
  • Legislazione speciale civilistica: Legge 20 novembre 1989 n. 364 (ratifica Convenzione dell’Aja sul trust – riconoscimento dei trust interni), D.Lgs. 170/2004 (vincoli finanziari e trust in ambito fallimentare), D.L. 83/2015 conv. L. 132/2015 (introduzione dell’art. 2929-bis c.c. per atti in frode).
  • Normativa Tributaria: D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32 (poteri di accertamento e presunzioni sui movimenti bancari: i versamenti su conto non giustificati si presumono redditi imponibili); D.P.R. 633/1972, art. 51 (analoga previsione per l’IVA); D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13 (sanzioni per omessa fatturazione di ricavi); Statuto del contribuente L. 212/2000, art. 10-bis (divieto di abuso del diritto/elusione fiscale); Norme antielusive: art. 37 comma 3 D.P.R. 600/1973 (interposizione fittizia di beni o redditi – imputazione al beneficiario effettivo).
  • Normativa Antiriciclaggio: D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (obblighi di adeguata verifica, tracciabilità pagamenti e limiti uso contante/assegni); in particolare art. 49 (divieto di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore sopra soglia stabilita) e art. 63 D.Lgs. 231/2007 (sanzioni amministrative per violazione obbligo “non trasferibile” sugli assegni).
  • Codice Penale: art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice, che include la sottrazione fraudolenta di beni ai creditori), art. 512 c.p. (dispersione di beni gravati da vincolo, rilevante in ambito penale esecutivo), art. 641 c.p. (delitto di fraudolento danneggiamento dei creditori, perseguibile a querela se c’è un titolo esecutivo), art. 648-bis c.p. (riciclaggio di denaro o beni di provenienza illecita), art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti propri in attività economiche), art. 648 c.p. (ricettazione), art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori, usato contro intestazioni fittizie a prestanome).
  • Legislazione penale speciale: D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 11 (reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, punisce chi – al fine di evadere o non pagare tributi – compie atti simulati o fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a vanificare la riscossione ), D.Lgs. 231/2007, art. 55 (sanzioni penali per violazioni gravi in materia di antiriciclaggio), Codice della Crisi d’Impresa D.Lgs. 14/2019 (es. misure protettive del patrimonio, concordati, rilevanza degli atti in pre-fallimento), D.Lgs. 159/2011 Codice Antimafia (misure di prevenzione patrimoniali: confisca di beni di origine illecita o sproporzionati rispetto al reddito dichiarato).
  • Giurisprudenza di legittimità recente: numerose sentenze della Corte di Cassazione (anche a Sezioni Unite) hanno affinato i principi applicabili. Si segnalano in particolare: Cass. civ. Sez. Un. n. 13143/2022 (mandato fiduciario – la fiduciaria rimane intestataria formale ma la proprietà sostanziale dei beni resta al fiduciante ), Cass. civ. Sez. Un. n. 26471/2025 (trust estero – la clausola di scelta del foro straniero nel trust non vincola i creditori del disponente, che possono agire in Italia ), Cass. civ. sez. III n. 25964/2023 (azione revocatoria esperibile sia sull’atto istitutivo del trust sia sul conferimento dei beni al trustee, trattandosi di atti distinti ma con unico scopo di segregazione patrimoniale ), Cass. civ. sez. III n. 28146/2023 (trust familiare – atto costitutivo considerato a titolo gratuito ai fini della revocatoria, in quanto non adempie un dovere giuridico imposto da legge, sebbene persegua fini di mantenimento famiglia ), Cass. civ. n. 9789/2024 (fondo patrimoniale – onere del debitore di provare estraneità del debito ai bisogni familiari e consapevolezza del creditore di tale estraneità al momento dell’obbligazione ), Cass. civ. n. 32146/2024 (fondo patrimoniale – ribadito che l’impignorabilità richiede debito estraneo ai bisogni familiari e conoscenza di ciò da parte del creditore; spetta al debitore l’onere di provare tali elementi), Cass. civ. n. 28593/2024 (fondo patrimoniale – atto di costituzione revocabile ex art. 2901 c.c. se successivo al sorgere di debiti e pregiudizievole per i creditori, con termine di prescrizione di 5 anni), Cass. civ. n. 26496/2024 (fondo – legittima iscrizione ipotecaria da parte dell’Erario su bene in fondo patrimoniale per debiti fiscali, essendo debiti sicuramente estranei ai bisogni della famiglia ), Cass. pen. sez. II n. 10746/2015 (riciclaggio – monetizzazione di assegni circolari provento di evasione fiscale integra il reato di riciclaggio, poiché ostacola l’accertamento dell’origine del denaro “indipendentemente dalla tracciabilità dei flussi finanziari” ), Cass. pen. sez. V n. 37503/2019 (autoriciclaggio – il mero versamento su conto bancario di somme illecite, quando volto a ostacolarne l’identificazione, può configurare il reato di autoriciclaggio), Cass. pen. n. 25677/2012 (reato ex art.11 D.Lgs. 74/2000 – non si configura per il solo prelievo di somme dal proprio conto se non inserito in un disegno fraudolento più ampio ), Cass. pen. n. 19054/2015 (reato ex art. 388 c.p. – donazione di denaro a terzi successiva a un decreto ingiuntivo e idonea a frustrare il pignoramento configura il dolo di mancata esecuzione dolosa di provvedimento). Nel prosieguo, i principi di tali norme e sentenze verranno illustrati ed applicati a situazioni tipiche.

(N.B.: tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali completi sono elencati in fondo a questa guida nella sezione Fonti e Riferimenti.)

Cosa si intende per accertamento patrimoniale del debitore

L’accertamento patrimoniale è l’indagine finalizzata a fotografare la situazione economico-patrimoniale di un soggetto debitore, così da individuare su quali beni o disponibilità sia possibile rivalersi. A seconda del contesto, può assumere forme diverse:

  • In ambito civile (recupero crediti): dopo aver ottenuto un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.), il creditore può attivarsi per ricercare i beni del debitore. Dal 2015 il codice di procedura civile consente un vero e proprio accertamento telematico: il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore, può autorizzare l’accesso all’Archivio dei rapporti finanziari gestito dall’Agenzia delle Entrate, per ottenere informazioni su conti correnti, depositi, titoli, carte e operazioni finanziarie intestati al debitore. In pratica, l’ufficiale giudiziario può accedere a banca dati centralizzate (Anagrafe tributaria e sistemi collegati) e scoprire in pochi secondi se il debitore intrattiene rapporti bancari o finanziari e con quali istituti . Ciò consente, ad esempio, di individuare conti correnti attivi da pignorare, ma anche di venire a conoscenza di operazioni specifiche – come l’emissione di un assegno circolare – effettuate poco prima. Oltre a ciò, resta possibile il classico pignoramento presso terzi: notificando un atto alla banca del debitore (art. 543 c.p.c.), si “congelano” le somme sul conto corrente e si obbliga la banca a dichiarare l’esistenza di saldo attivo in favore del debitore. In sede di dichiarazione del terzo, il creditore può anche chiedere informazioni su eventuali movimenti o operazioni recenti (specie se sospette) avvenuti sul conto. Esempio pratico: Tizio vanta un credito verso Caio e teme che Caio stia occultando denaro. Ottenuto un decreto ingiuntivo, Tizio chiede al giudice di autorizzare la ricerca telematica ex art.492-bis c.p.c.: emerge così che Caio, pochi giorni prima, ha richiesto alla propria banca l’emissione di un assegno circolare di pari importo del saldo che aveva. Questa informazione mette Tizio sulla pista giusta per recuperare il denaro (come vedremo, l’assegno circolare non è “invisibile” al pignoramento). Qualora la ricerca telematica non fosse disponibile, Tizio potrebbe comunque notificare un pignoramento alla banca di Caio e, in sede di udienza, domandare che la banca riferisca se ci sono stati prelievi o emissione di assegni dal conto in prossimità del pignoramento . Inoltre, il codice civile prevede l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.): è un’azione giudiziale con cui un creditore può far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto di disposizione del debitore compiuto in pregiudizio alle sue ragioni (ad es. una donazione di denaro o beni a terzi poco dopo la nascita del debito). L’esito positivo della revocatoria fa sì che il bene donato possa essere aggredito dal creditore come se fosse ancora del debitore. Approfondiremo oltre come la giurisprudenza applichi la revocatoria a operazioni con assegni circolari o trust.
  • In ambito fiscale (accertamenti tributari e riscossione): l’Amministrazione Finanziaria – attraverso l’Agenzia delle Entrate e l’ente della riscossione (oggi Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) – ha ampi poteri di accertamento patrimoniale. In fase di verifica fiscale, l’ufficio può chiedere direttamente agli istituti di credito l’estratto conto e la lista movimenti del contribuente (in virtù dell’art. 32 DPR 600/73); qualsiasi movimento bancario non giustificato può essere considerato ricavo non dichiarato e quindi tassato . In particolare, i versamenti e gli accrediti sui conti dei lavoratori autonomi e imprenditori fanno scattare una presunzione legale di “nero” a carico del contribuente, salvo prova contraria. Gli assegni circolari – essendo spesso usati per movimentare importi elevati – sono oggetto di speciale attenzione nelle verifiche fiscali . Ad esempio, se un contribuente presenta sul conto un assegno circolare di €50.000 senza una causale o documentazione che lo colleghi a un contratto o a un’operazione tassata (vendita, prestito registrato, ecc.), il Fisco può presumere che sia reddito non dichiarato o trasferimento occulto di capitali. Non solo: in sede di riscossione coattiva di imposte, l’Agente della riscossione può pignorare i beni del debitore similmente a un creditore privato. Anche l’ente pubblico può accedere all’Anagrafe dei conti e alle informazioni finanziarie. Se emergono operazioni anomale (per esempio, prelievi consistenti o assegni emessi mentre erano pendenti cartelle esattoriali), l’ente può adottare contromisure quali iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi su veicoli, pignoramenti di conti e stipendi. Accertamento sintetico e redditometro: un capitolo a sé stante è l’accertamento sintetico del reddito (redditometro), oggi disciplinato dal D.L. 78/2010 e successive modifiche: il Fisco confronta le spese sostenute e l’incremento patrimoniale del contribuente con il reddito da lui dichiarato, presumendo capacità contributiva occultata se vi è scostamento rilevante. L’acquisto di beni tramite assegni circolari (es. immobili, auto di lusso) può costituire indice di maggiore ricchezza e innescare accertamenti, a meno che il contribuente giustifichi le somme impiegate (donazioni ricevute, redditi esenti, utilizzo di risparmi già tassati, ecc.). Dalla prospettiva del debitore fiscale, qualsiasi flusso finanziario “non giustificato” rischia di essere riqualificato come imponibile: vedremo come difendersi producendo prove a proprio favore (contratti, ricevute, scritture private) .
  • In ambito penale e misure di prevenzione: quando un soggetto è indagato per reati economici o fallimentari, scattano spesso accertamenti patrimoniali ad opera della Guardia di Finanza o dell’Autorità giudiziaria. Lo scopo è duplice: da un lato, individuare beni da sequestrare per la confisca (a fini sanzionatori o per garantire il risarcimento); dall’altro, verificare discrepanze tra redditi leciti e patrimonio che possano indicare proventi illeciti. Nel diritto penale italiano esistono misure che colpiscono il patrimonio “sospetto”: ad esempio, il sequestro preventivo per equivalente (art. 321 c.p.p., spesso applicato in reati tributari o di riciclaggio) che consente di bloccare beni per un valore corrispondente al profitto del reato; oppure, in ambito antimafia, le misure di prevenzione patrimoniali (D.Lgs. 159/2011) che permettono di confiscare beni di persone indiziate di appartenere ad associazioni criminali o comunque con patrimoni manifestamente sproporzionati al reddito dichiarato. In queste indagini, l’assegno circolare può emergere come traccia finanziaria: pur essendo emesso da una banca, lascia registrazione nei conti (ad es. l’addebito sul conto del richiedente e l’eventuale successivo accredito all’incasso). Se un indagato ha convertito tutto il saldo del conto in assegni circolari, i finanzieri ne troveranno evidenza nei documenti bancari. D’altro canto, l’uso di assegni può essere valutato come indice di intento dissimulatorio: la Cassazione ha affermato, ad esempio, che versare il profitto di reati fiscali su conti bancari tramite assegni circolari e poi prelevare contanti configura riciclaggio, in quanto rende più difficile rintracciare la provenienza illecita delle somme . Anche il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., introdotto dal 2015) punisce chi reimpiega o trasferisce proventi da lui stesso ottenuti con un delitto, in modo da ostacolarne l’identificazione: ad esempio, l’imprenditore che occulta fondi sottratti al fisco depositandoli su conti di terzi tramite assegni o giroconti può rispondere di autoriciclaggio, purché vi sia una concreta capacità dissimulatoria nella sua condotta (non basta detenere il denaro illecitamente, occorre averlo movimentato o trasformato per mascherarne l’origine) . La giurisprudenza più recente tende a ritenere punibile anche un reimpiego solo formalmente tracciabile, se attuato con l’intento di confondere le acque. In sintesi, chi è coinvolto in procedimenti penali deve aspettarsi un accurato accertamento del proprio patrimonio; tentativi maldestri di ripulire o nascondere denaro tramite assegni circolari o altri espedienti bancari possono aggravare la situazione giuridica.

L’assegno circolare: caratteristiche e utilizzi

Fac-simile di un assegno circolare emesso da una banca italiana. Si noti la presenza dell’intestazione del beneficiario e della dicitura obbligatoria “non trasferibile” per importi pari o superiori a 1.000 euro.

Un assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca che si impegna a pagare, a vista, una somma determinata al beneficiario indicato. Diversamente dal comune assegno bancario (che è tratto dal cliente e può essere scoperto), l’assegno circolare è preventivamente coperto: la banca emette il titolo solo dopo aver prelevato o bloccato sul conto dell’emittente la cifra corrispondente. In sostanza, è denaro “garantito” dall’istituto di credito. Proprio per questa sua natura di pagamento sicuro (“quasi contante bancario”), l’assegno circolare viene largamente utilizzato nelle transazioni di importo elevato, come compravendite immobiliari, acquisti di autovetture, liquidazioni di somme fra privati, cauzioni, ecc. . Il beneficiario ha la certezza di poter incassare la somma, recandosi presso una banca per il negozio (versamento sul proprio conto o cambio in contanti, nei limiti di legge).

Dal punto di vista giuridico, l’assegno circolare è regolato dal R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 (Legge sugli assegni), che agli artt. 82-86 ne definisce requisiti e modalità. Deve riportare la denominazione di “assegno circolare”, l’indicazione della somma, il nome del beneficiario e la firma della banca emittente. È sempre non trasferibile, salvo eccezioni per importi modesti: le norme antiriciclaggio vigenti impongono che ogni assegno (bancario o circolare) pari o superiore a €1.000 rechi la clausola “non trasferibile” ed il nome del beneficiario, e ne vietano la girata a terzi . La banca emette assegni “liberi” (trasferibili) solo per importi inferiori a €1.000 su richiesta del cliente, altrimenti li rilascia già non trasferibili. Violare tale prescrizione comporta pesanti sanzioni amministrative: ad esempio emettere un assegno circolare di €1.500 senza la clausola di non trasferibilità espone a una multa da €3.000 a €50.000 (importo fissato dall’art. 63 D.Lgs. 231/2007) . Non è ammesso eludere la norma frazionando un pagamento in tanti assegni sotto soglia (c.d. smurfing): ogni assegno frazionato può essere sanzionato cumulativamente perché considerato artificio volto ad aggirare la legge . Le violazioni sono accertate dal Ministero dell’Economia (UIF – Unità di Informazione Finanziaria) spesso su segnalazione delle banche, obbligate a monitorare operazioni inconsuete.

Tracciabilità e uso “in chiaro”: l’assegno circolare, pur essendo cartaceo, lascia tracce documentali: la banca annota chi ha richiesto l’assegno, per quale importo e a chi è intestato. Inoltre, quando il beneficiario lo incassa, l’operazione viene registrata (sia esso versato su conto, sia cambiato in contanti allo sportello). Ogni assegno ha un numero di serie univoco, che consente alle autorità di seguire il suo percorso. In teoria, quindi, è uno strumento abbastanza tracciabile. Tuttavia, proprio perché rappresenta moneta liquida garantita, può essere sfruttato in alcune operazioni poco trasparenti: ad esempio, cedere un assegno circolare non ancora incassato a terze persone oppure utilizzarlo come “riserva” fuori dal circuito bancario per un certo periodo. Come vedremo, certe strategie basate su assegni circolari (dal “trucco” di toglier soldi dal conto poco prima del pignoramento, all’incasso di assegni non giustificati nelle scritture contabili) presentano rischi significativi. L’ordinamento, tra l’altro, equipara gli assegni circolari ai contanti per alcuni aspetti: ad esempio, nell’ambito di un fallimento consegnare assegni circolari a parenti poco prima del crack può costituire distrazione di attivo al pari di aver consegnato denaro contante, rilevante come bancarotta fraudolenta .

Esempio pratico: un imprenditore vende un immobile e riceve dal compratore un assegno circolare da €200.000. Invece di versarlo subito in banca, lo conserva nella cassaforte per qualche mese. Durante questo periodo l’assegno non è visibile sul suo conto corrente (il saldo in banca risulta basso), ma l’imprenditore sa di poter liquidare quei €200.000 in qualsiasi momento presentando il circolare. Se però nel frattempo l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo e scopre (magari tramite documenti trovati in azienda o segnalazioni) l’esistenza di quell’assegno non incassato, potrebbe contestargli che stava occultando un’attività finanziaria. Inoltre, se sopraggiunge un creditore, quest’ultimo potrebbe chiedere al giudice un sequestro o pignoramento “di quell’assegno” in quanto bene fungibile ancora nella disponibilità del debitore. In pratica l’assegno circolare non incassato viene trattato alla stregua di una somma di denaro dovuta dalla banca emittente al portatore: è quindi attaccabile o sequestrabile, esattamente come lo sarebbe il contante custodito in una cassetta di sicurezza.

Sintesi delle caratteristiche principali dell’assegno circolare: (vedi Tabella 1)

CaratteristicaDescrizione e effetti pratici
EmittenteBanca o istituto di credito (su richiesta di un cliente, previo addebito fondi).
BeneficiarioPersona fisica o giuridica indicata sull’assegno; solo costei può incassarlo.
CoperturaGarantita dall’emittente: la banca promette di pagare a vista la somma indicata. Nessun rischio di insoluto.
Clausola di non trasferibilitàObbligatoria per importi ≥ €1.000 (inclusa la dicitura del beneficiario). Assegni < €1.000 possono essere emessi “liberi” su richiesta. Vietato aggirare la soglia frazionando l’importo .
TracciabilitàNumerazione univoca e registrazione bancaria sia all’emissione sia all’incasso. Operazioni sospette con assegni circolari (importi anomali, giroconti a catena, ecc.) possono essere oggetto di segnalazione antiriciclaggio.
Validità temporaleIllimitata per il diritto di credito sottostante (la banca deve pagare); tuttavia il beneficiario è tenuto a presentarlo all’incasso entro 3 anni dall’emissione. Trascorso tale termine, l’emittente può stornare la somma (restituendola al richiedente o alla Cassa Depositi e Prestiti).
Uso legittimoPagamenti tracciati di elevato importo (es: atti notarili richiedono spesso assegni circolari), donazioni o prestiti tra privati formalizzati, cauzioni per partecipare a gare o contratti. In generale in ogni situazione dove serve certezza e immediatezza di pagamento.
Uso improprio / rischiosoOccultamento di liquidità (es: ritirare tutto il saldo in un circolare per sfuggire a pignoramento – vedi infra), pagamenti “in nero” (incassare assegni senza giustificarne la causa fiscale), frazionamento per eludere soglie antiriciclaggio, strumento di riciclaggio (monetizzare proventi illeciti girando assegni e prelevando contanti ). Tali usi espongono a revocatorie, sanzioni tributarie o penali a seconda dei casi.

(Tabella 1 – Caratteristiche e utilizzo degli assegni circolari)

Rischi legati all’uso degli assegni circolari (prospettiva del debitore)

L’utilizzo disinvolto o strumentale degli assegni circolari, soprattutto in funzione di schermare il proprio patrimonio dagli accertamenti o dalle pretese altrui, può ritorcersi contro il debitore. In questa sezione analizziamo i principali rischi giuridici connessi a comportamenti illeciti o semplicemente imprudenti relativi agli assegni circolari, distinguendo tra i vari ambiti (civile, fiscale, penale).

Il “trucco” dell’assegno circolare per evitare il pignoramento

Una credenza diffusa – alimentata anche da discussioni online – è che, in caso di minaccia di pignoramento del conto corrente, il debitore possa mettere al sicuro i soldi semplicemente andando in banca e chiedendo l’emissione di un assegno circolare a proprio nome o a nome di un prestanome, pari al saldo disponibile, per poi custodirlo fuori dal circuito bancario. Così, quando il creditore notifica il pignoramento alla banca, sul conto non troverà nulla. Questo stratagemma viene talvolta presentato come un modo “legale” di anticipare il creditore. Tuttavia si tratta di un mito da sfatare, che può esporre a conseguenze gravi. Vediamo perché:

  • Anzitutto, il prelievo di fondi sotto forma di assegno circolare lascia traccia. Come visto, il creditore determinato può scoprire l’operazione accedendo all’archivio dei rapporti finanziari: saprà così che il tal giorno il debitore ha fatto emettere un circolare di X euro. Quell’informazione gli suggerisce esattamente cosa cercare. Inoltre, la giurisprudenza inquadra sempre più spesso tali mosse come indizi di condotte fraudolente. In sede civile, se il creditore agisce rapidamente, potrebbe persino notificare un pignoramento “presso terzi” sull’assegno circolare medesimo: formalmente si tratta di pignorare il credito che il debitore vanta verso la banca emittente per la restituzione dell’importo indicato dal titolo. Ricordiamo infatti che l’emissione dell’assegno circolare crea due rapporti giuridici simultanei: (1) tra debitore-richiedente e banca (diritto del primo a ottenere il pagamento a vista della somma presso qualsiasi filiale del secondo); (2) tra banca emittente e beneficiario indicato sul titolo . Entrambi questi rapporti possono essere aggrediti: se il circolare è intestato a sé stesso (il debitore è anche beneficiario), il creditore può pignorare il credito verso la banca emittente (che non potrà più pagare al debitore il titolo se non soddisfacendo prima il creditore procedente). Se invece il circolare è intestato a un terzo compiacente (es. un parente o una società fiduciaria), il creditore – scoperta l’operazione – potrà agire in giudizio sostenendo che quella intestazione è fittizia o in frode, chiedendo un sequestro o una azione revocatoria dell’atto di trasferimento a quel terzo. Ad esempio, se Caio debitore aveva donato €50.000 a Tizio tramite un assegno circolare, il creditore di Caio potrà promuovere ex art. 2901 c.c. un’azione revocatoria per far dichiarare inefficace nei suoi confronti quella donazione: ottenuta la sentenza, quei €50.000 potranno essere pignorati presso Tizio (beneficiario) come se la donazione non fosse mai avvenuta .
  • Dal lato penale, l’espediente rischia di integrare reati. Il Codice Penale punisce chi sottrae beni alla garanzia dei creditori con diversi articoli: l’art. 388 c.p. sanziona la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, che si concretizza quando un debitore – dopo che un provvedimento esecutivo è stato emesso o è prevedibile – compie atti per frustrare la successiva esecuzione forzata. Classico esempio: svuotare il conto in vista di un pignoramento già notificato costituisce elusione fraudolenta di un provvedimento. Anche se il pignoramento non è ancora notificato ma imminente (perché il debito è certo, es. dopo una sentenza di condanna), atti dispositivi anomali potrebbero ricadere in questa fattispecie. In aggiunta, l’art. 641 c.p. punisce chi, avendo un titolo esecutivo contro di sé (es. decreto ingiuntivo definitivo), dispone fraudolentemente dei propri beni per pregiudicare i creditori (delitto di frode ai creditori, procedibile a querela). L’intestatario “compiacente” del circolare potrebbe a sua volta risponderne in concorso. Inoltre – scenario non raro – se il credito era erariale (tributi), subentra l’art. 11 D.Lgs. 74/2000: esso punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte dovute, compia alienazioni simulate o altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a vanificare in tutto o in parte la riscossione . È la cosiddetta sottrazione fraudolenta al Fisco. Usare un assegno circolare per spostare liquidità durante una verifica fiscale o a ridosso di una cartella esattoriale può essere letto come atto fraudolento. Tuttavia, la giurisprudenza su questa fattispecie ha precisato un aspetto importante: non ogni impoverimento patrimoniale del contribuente è reato. Serve un quid pluris, cioè un comportamento astuto e finalizzato proprio a eludere il Fisco. Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che non commette reato ex art.11 chi, pur avendo un debito tributario in riscossione, si limita a prelevare dal proprio conto l’intero saldo, se ciò non rientra in un disegno più ampio di sottrazione fraudolenta. Una sentenza (Cass. 25677/2012) ha chiarito che il semplice fatto di ritirare i propri soldi dal conto “non è di per sé atto fraudolento punibile”. Occorre qualcosa di più subdolo: ad esempio intestare le somme a terzi, simulare diritti di pegno o compiere l’operazione contestualmente ad altri atti di depauperamento già in atto . In altre parole, se il contribuente chiude il conto e tiene il contante a casa, potrebbe anche non scattare il reato fiscale, a meno che tale condotta si inserisca in un piano articolato per sfuggire al Fisco (magari perché contestualmente ha venduto a prezzo irrisorio dei beni ai familiari, oppure ha trasferito tutti i risparmi su un conto estero anonimo, ecc.). Un caso pratico illuminante: un imprenditore, durante una verifica fiscale, chiuse il conto societario prelevando il saldo tramite assegno circolare non trasferibile intestato a sé stesso. Imputato per sottrazione fraudolenta (art.11), riuscì a dimostrare in giudizio vari elementi a suo favore: (i) il saldo prelevato era modesto; (ii) l’operazione era tracciata (l’assegno a sé stesso fu poi versato altrove, quindi niente sparizione di contanti); (iii) i movimenti precedenti sul conto erano regolari e l’ultimo grosso pagamento uscito era destinato proprio a pagare imposte dovute; (iv) il soggetto non aveva altri beni distraibili oltre a quelli già noti al Fisco . In sostanza mancava la volontà di sottrarsi: la chiusura del conto appariva giustificata dalla cessazione attività e non da furbizia evasiva. Infatti il tribunale lo assolse, riconoscendo assente il dolo specifico richiesto dal reato (ossia l’intento di non pagare le imposte) .
  • L’ultimo stadio del “trucco” – incassare il circolare successivamente – comporta ulteriori rischi. Prima o poi il debitore dovrà monetizzare l’assegno recandosi in banca. Se nel frattempo ha taciuto l’esistenza del titolo, avendo magari dichiarato di non possedere più nulla, quell’incasso tardivo può costituire prova di raggiro. In sede civile, un creditore che scopra a posteriori l’operazione può chiedere al giudice di sanzionare il debitore per false dichiarazioni sul proprio patrimonio o addirittura di applicare d’ufficio gli strumenti antiabuso (come l’art. 2929-bis c.c., che consente il pignoramento immediato di beni donati senza aspettare l’esito di una revocatoria, se l’atto è successivo al sorgere del credito e il creditore ha iscritto pignoramento entro 1 anno). In sede penale, se il debitore aveva omesso di indicare quell’assegno in un inventario o in una procedura concorsuale, rischia incriminazioni per sottrazione di beni ai creditori o bancarotta semplice/fraudolenta (se siamo nel contesto di un fallimento). Anche l’eventuale beneficiario “prestanome” che aiuti il debitore in questa manovra può incorrere in problemi: per la giurisprudenza è ipotizzabile almeno il concorso in riciclaggio, se non appunto il concorso nella sottrazione fraudolenta, in capo al terzo che riceva e custodisca consapevolmente il denaro altrui per sottrarlo ai creditori .

In conclusione, sottrarre liquidità ai creditori tramite assegno circolare è un’operazione in gran parte inefficace (perché esistono comunque mezzi per rintracciare e pignorare quei valori) e potenzialmente illecita. Dal punto di vista del debitore, è molto più prudente confrontarsi con un professionista e valutare soluzioni legali di tutela patrimoniale preventiva (trust, fondi patrimoniali, accordi transattivi con i creditori, piani del consumatore, ecc.) piuttosto che affidarsi a “trucchi” dell’ultimo minuto che rischiano di aggravare la sua posizione .

Assegni circolari “senza giustificazione” e accertamenti fiscali

Un’altra area critica è quella dei controlli tributari sugli assegni circolari incassati o emessi senza un chiaro giustificativo economico-fiscale. L’Agenzia delle Entrate considera da sempre gli assegni (specie se di importo significativo) come possibili indicatori di redditi in nero o di movimenti finanziari occultati. Il caso tipico è l’imprenditore o il professionista che versi sul proprio conto uno o più assegni circolari senza avere un contratto o una fattura che ne spieghi la causale: in assenza di prova contraria, il Fisco presumerà che siano compensi non dichiarati e li tasserà di conseguenza . Analogamente, se un soggetto emette assegni circolari a favore di terzi per importi non coerenti coi redditi ufficiali (ad esempio un pensionato con reddito annuo modesto che emette assegni circolari per centinaia di migliaia di euro), l’Amministrazione finanziaria può avviare un accertamento patrimoniale per capire l’origine di quelle somme e presumere eventualmente un’evasione fiscale pregressa.

Quando scatta la contestazione fiscale? I funzionari dell’Agenzia tendono a contestare gli assegni circolari nei seguenti scenari ricorrenti :

  • L’assegno circolare incassato non trova riscontro in alcuna fattura emessa, scrittura contabile, contratto registrato o altra documentazione ufficiale. In altre parole, appare come un arricchimento sine titulo. Esempio: un avvocato riceve su conto uno o più assegni circolari dai clienti ma non ha emesso parcelle corrispondenti; il Fisco rileverà un pagamento di prestazioni “in nero”.
  • L’ammontare dell’assegno è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati del soggetto. Esempio: un contribuente che dichiara 20.000 euro annui versa in banca un assegno circolare da 80.000 euro: questo squilibrio fa presumere l’esistenza di redditi non dichiarati (o di provviste occulte accumulate in nero).
  • Vi sono movimenti bancari sospetti collegati all’assegno: prelievi di contante subito prima o dopo, giroconti su conti di familiari, emissione contestuale di più assegni in serie (frazionamento), ecc. Tali indizi portano a pensare a un artificio per nascondere ricavi.
  • Mancano del tutto giustificazioni sulla provenienza o la destinazione delle somme: il contribuente non è in grado di indicare se quell’assegno circolare rappresentava, ad esempio, la restituzione di un prestito, una donazione ricevuta, una vendita di bene usato, ecc. L’assenza di una causale dichiarata fa scattare la presunzione legale che si tratti di reddito imponibile non dichiarato (secondo gli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72).
  • L’Ufficio sospetta che l’assegno sia servito a pagamenti “in nero” o trasferimenti occulti di utili. Un fenomeno ben noto è quello di soci o amministratori di società di persone che prelevano utili occulti tramite assegni circolari intestati a se stessi o a parenti, non transitati a bilancio. Oppure di compravendite immobiliari dove parte del corrispettivo è pagata fuori atto con assegni circolari non dichiarati.

Conseguenze in ambito fiscale: Se l’Agenzia delle Entrate individua uno o più assegni circolari non giustificati, emette un avviso di accertamento per recuperare a tassazione l’importo come reddito evaso. Ciò comporta:

  • Tasse evase: richiesta del pagamento dell’IRPEF (o IRES) e addizionali relative alla somma non dichiarata, oltre all’IVA se si presuppone una operazione imponibile non fatturata.
  • Sanzioni amministrative molto elevate: nel caso di redditi non dichiarati, la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta evasa; se si tratta di maggiore IVA, dal 90% al 180% dell’IVA non versata. In ipotesi di proventi totalmente nascosti (c.d. “nero puro”), può applicarsi la sanzione per omessa dichiarazione (120% – 240% dell’imposta dovuta). Inoltre, specifiche violazioni come omessa fatturazione o omessa registrazione di corrispettivi comportano ulteriori sanzioni fisse. Nel caso degli assegni circolari, spesso l’ufficio contesta un cumulo di violazioni (dichiarazione infedele + omissioni contabili).
  • Interessi di mora dal momento in cui l’imposta era dovuta (di norma il saldo dell’anno di riferimento) fino al pagamento effettivo.
  • Eventuale segnalazione per il rilievo penale: se le somme non dichiarate superano le soglie di punibilità (ad esempio, imposta evasa > €100.000 per dichiarazione infedele ex art.4 D.Lgs.74/2000, o > €50.000 per omessa dichiarazione ex art.5), l’Agenzia trasmette rapporto alla Procura della Repubblica. Così il contribuente potrebbe subire un procedimento penale parallelo per reati tributari. Allo stesso modo, se gli importi o le modalità destano sospetti di riciclaggio/autoriciclaggio, vi sarà segnalazione all’UIF e agli organi inquirenti.
  • Accertamenti finanziari ampliati: ottenuto un indizio (l’assegno contestato), l’ufficio potrebbe estendere il controllo ad altri periodi d’imposta o altri conti bancari intestati al medesimo soggetto o ai familiari, alla ricerca di ulteriori movimentazioni non spiegate. Spesso, infatti, la contestazione di uno o due assegni “anomali” è solo l’inizio: il Fisco passa al setaccio l’intero estratto conto di più anni, applicando il principio per cui ogni versamento non documentato è un ricavo tassabile.

Dal punto di vista difensivo, il debitore-contribuente ha comunque possibilità di far valere le proprie ragioni. Le strategie di difesa in caso di accertamento per assegni circolari senza giustificazione includono :

  • Dimostrazione della reale natura delle somme: se l’assegno contestato in realtà non era un ricavo, occorre provarlo. Ad esempio, se era una donazione di un familiare, esibire un’atto di donazione (anche scrittura privata) o dichiarazioni testimonili; se era la restituzione di un prestito precedentemente erogato, mostrare il contratto di mutuo tra le parti o altre evidenze (e.g. bonifico iniziale dato al debitore); se era un rimborso spese o una quota di utili già tassati (nel caso di soci), produrre la documentazione contabile relativa.
  • Traccia documentale privata: spesso le operazioni tra privati non transitano su documenti pubblici, ma si possono redigere in ritardo delle scritture private di riconoscimento. Esempio: un figlio incassa da un genitore €20.000 in assegno circolare come regalo; per prevenire problemi col Fisco conviene che le parti sottoscrivano una dichiarazione di donazione indiretta con data e importo, magari registrata all’Agenzia Entrate (anche se la donazione è esente fino a 1 milione € tra genitore e figlio) . Un documento del genere, redatto anche unilateralmente dal donante, aiuterà enormemente a giustificare la provenienza esentasse di quella somma in caso di controlli futuri. In generale, è prudente formalizzare per iscritto qualsiasi passaggio di denaro in famiglia o tra amici, anche tramite scritture autenticate o almeno con firma congiunta, indicando causale (“liberalità”, “prestito infruttifero”, ecc.).
  • Contestare le presunzioni fiscali generiche: la difesa sottolineerà che non ogni movimento finanziario può essere considerato reddito imponibile. Esistono infatti entrate che per legge non sono tassabili (donazioni, risarcimenti, finanziamenti soci, restituzioni di capitale, vincite soggette a ritenuta alla fonte, ecc.). Se l’ufficio ha applicato in modo acritico la presunzione, si può eccepire la mancanza di nesso tra quell’assegno e un’attività produttiva di reddito. Ad esempio, si evidenzierà se l’incasso è avvenuto su un conto personale di un privato (non ditta individuale), caso in cui la giurisprudenza è un po’ più cauta nel presumere reddito (la presunzione legale assoluta vale per imprenditori e autonomi, mentre per i privati vige una presunzione semplice, meno rigida). O ancora, se l’assegno è provenuto da un soggetto che a sua volta può giustificarlo (es. denaro regolarmente dichiarato che viene trasferito), si cercherà di dimostrare la tracciabilità a monte.
  • Errori formali o di motivazione nell’accertamento: spesso la difesa tecnica individua vizi negli atti dell’Agenzia. Ad esempio, se l’ufficio non ha indicato adeguatamente le ragioni per cui considera quell’assegno reddito (limitandosi a un rinvio generico alla normativa) oppure se non ha tenuto conto di deduzioni presentate dal contribuente in sede di contraddittorio. Qualsiasi carenza di motivazione, mancanza di contraddittorio ove previsto, o errore di calcolo (magari hanno sommato due volte lo stesso importo) può essere sollevato per far annullare o ridurre la pretesa.
  • Richiedere la riqualificazione giuridica favorevole: se proprio non si riesce a provare la natura esente della somma, si può puntare a ridurre le sanzioni facendo qualificare diversamente il fatto. Ad esempio, se non si riesce a dimostrare che non era reddito, si potrebbe sostenere che era reddito di un periodo diverso (già prescritto) o che era un reddito occasionale soggetto a imposta sostitutiva già assolta, ecc. O anche aderire parzialmente all’accertamento ma evidenziando circostanze attenuanti per chiedere l’applicazione delle sanzioni minime.

L’intervento di un avvocato tributarista o di un commercialista esperto è decisivo in queste situazioni . Il professionista può analizzare i movimenti bancari e predisporre un ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) articolato su prove documentali solide e su eventuali vizi procedurali. Va ricordato che in sede tributaria l’onere della prova, sebbene invertito dalla presunzione, può essere assolto dal contribuente anche con presunzioni semplici a proprio favore o con un insieme di indizi: il giudice valuterà se tali elementi sono sufficienti a demolire la presunzione del Fisco. Ad esempio, nel caso di assegni donati dai genitori, presentare documenti che attestino i prelievi di pari importo dai conti dei genitori in concomitanza, insieme a una scrittura privata di donazione e magari alle dichiarazioni dei redditi dei genitori (che evidenzino la capacità di disporre di quella somma), può persuadere il giudice che è più probabile la tesi del contribuente (liberalità) di quella dell’ufficio (reddito occulto). Se il giudice ritiene provata la natura non reddituale, annullerà l’accertamento. Spesso l’esito è parziale: ad esempio la Commissione può riconoscere che solo metà di quelle somme fossero reddito (magari perché l’altra metà è convincente come prestito ricevuto). In ogni caso, vale la pena difendersi: con una strategia efficace si può ottenere l’annullamento totale o parziale delle pretese, la riduzione delle sanzioni e la sospensione delle cartelle esattoriali in pendenza di giudizio .

Attenzione pratica: gli assegni circolari sono considerati dall’Amministrazione finanziaria tra gli strumenti a più alto rischio di uso evasivo, proprio perché spesso utilizzati per trasferire importi elevati fuori dai canali ordinari . Pertanto, chi ne fa uso frequente deve archiviare con cura ogni pezzo di carta collegabile (copia del titolo, contratto cui si riferisce, ecc.), pronto a esibirli in caso di verifica. Meglio ancora, per somme rilevanti, accompagnare sempre l’assegno con una dichiarazione scritta di chi lo emette o lo incassa sulla causale (ad es.: “prestito infruttifero restituito”, “regalia familiare”, “pagamento fattura n…”) e conservare tale dichiarazione.

Riciclaggio e autoriciclaggio tramite assegni circolari

Le operazioni con assegni circolari, se utilizzate per movimentare proventi illeciti o per ostacolare la loro tracciabilità, possono integrare i gravi reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). In particolare:

  • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): consiste nel sostituire, trasferire o impiegare in attività economiche denaro o beni provenienti da delitto (commesso da altri), in modo da ostacolare l’accertamento della loro origine delittuosa. L’assegno circolare può essere uno strumento di riciclaggio se usato per dare una parvenza pulita a soldi sporchi. Ad esempio, una tipica tecnica è la “monetizzazione”: il denaro contante frutto di reato viene versato su un conto attraverso assegni circolari emessi magari da società di comodo, e quindi immediatamente prelevato di nuovo in contanti, così da spezzare il collegamento tra il contante iniziale e quello finale. La Cassazione ha ritenuto che versare il profitto di reati fiscali in banca tramite assegni circolari e prelevare contestualmente contanti integri il delitto di riciclaggio, perché tale modalità rende difficile l’accertamento della provenienza illecita, anche se formalmente c’è traccia dei flussi . In una pronuncia del 2015, la Corte ha spiegato che il riciclaggio si configura con “operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro… attraverso qualsiasi espediente… indipendentemente dalla tracciabilità dei flussi finanziari” . Quindi, non conta che l’operazione sia tracciata o meno, conta se rende più arduo risalire al reato fonte. Nel nostro esempio, l’uso di assegni circolari frazionati era tracciato nei numeri di serie, ma ha comunque ostacolato gli inquirenti perché il denaro illecito rientrava ai beneficiari reali ripulito dalla forma di assegno. Per il reato, non è nemmeno necessario agire per lucro personale: basta la consapevolezza della provenienza delittuosa e l’attività dissimulatoria. L’assegno circolare, con la sua natura ibrida, è ideale per certi schemi: è emesso da banca (quindi appare “pulito”), ma può essere incassato al portatore in contanti. Riciclatori esperti possono emettere più circolari sotto soglia, intestarli a prestanome diversi, incassarli in banche differenti, confondendo le acque. Queste condotte sono altamente perseguite: ricordiamo che il riciclaggio è punito con reclusione da 4 a 12 anni e multa fino a €25.000.
  • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): è il reato (introdotto dal 2015) che punisce chi impiega personalmente i proventi di un proprio delitto in attività volte a ostacolare l’identificazione della loro origine. In pratica, chi commette un reato presupposto (es. frode fiscale, corruzione, truffa) e poi “ripulisce” i soldi ottenuti rischia questa incriminazione autonoma. Esempio: un imprenditore occulta al Fisco ricavi per 500.000 €, commettendo reato di dichiarazione infedele; successivamente, per non farsi sequestrare quei soldi, li trasferisce su conti esteri o li fa transitare in un trust opaco all’estero, magari frazionando importi con assegni circolari. Questa attività potrebbe configurare autoriciclaggio, che è punito con la reclusione da 2 a 8 anni (se il reato base è punito sopra 5 anni) oltre a multa. Un aspetto dibattuto è: quanto deve essere “dissimulatrice” la condotta per integrare autoriciclaggio? La norma richiede che il soggetto compia operazioni idonee ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita. La giurisprudenza inizialmente sosteneva che condotte meramente consistenti nel depositare il denaro sul proprio conto non bastassero, in assenza di sofisticazione (perché si limiterebbe a “mettere a riposo” il denaro senza confonderlo). Tuttavia orientamenti più recenti sono severi: anche un semplice versamento in banca può costituire reato se concretamente diretto a ostacolare le indagini finanziarie, ad esempio perché mescola il denaro illecito con altri fondi leciti, sfruttando la protezione offerta dalla privacy bancaria. Nel caso degli assegni circolari, se Tizio (autore di reato) converte i proventi illeciti in circolari e li fa incassare da amici compiacenti, sta chiaramente celando l’origine e incorrerà in autoriciclaggio. Ma pure se li versa sul suo conto personale sotto forma di assegno circolare dicendo “ecco, viene da Caio”, quando in realtà la provvista era sua e illegale, potrebbe configurarsi il reato (qui si contestualizzerebbe come false giustificazioni all’origine dei fondi). Da notare che l’autoriciclaggio esclude la punibilità per le condotte necessarie a godere del provento (la cosiddetta “clausola di salvaguardia”): se uno spende il denaro illecito per pagare le proprie spese personali, senza volerlo nascondere, non è punito per autoriciclaggio (restano però i reati fiscali se omette di dichiararlo). Tornando agli assegni: prelevare semplicemente contanti dal conto nero e tenerli sotto il materasso è il profitto del reato base ma non ulteriore reato (finché non c’è una vera operazione di occultamento). Invece l’emissione di assegni circolari a fronte di contante “sporco” e la successiva loro negoziazione frammentata configura senz’altro quell’“operazione volta a ostacolare la tracciabilità” tipica dell’autoriciclaggio. La Cassazione, con sentenze degli ultimi anni, ha più volte affermato che la mera interposizione di un conto bancario o di assegni tra il denaro illecito e il suo utilizzo finale integra il reato, poiché offre uno schermo atto a ostacolare le investigazioni finanziarie . Ad esempio, Cass. 13246/2022 ha ritenuto punibile l’imprenditore che aveva spostato capitali illeciti tra vari conti correnti e con assegni, pur essendo tutte operazioni formalmente registrate, perché lo scopo evidente era frammentare e confondere i flussi.

In sintesi, dal punto di vista del debitore che detiene denaro di provenienza discutibile (reati fiscali, fallimentari, ecc.), l’uso creativo di assegni circolari è estremamente pericoloso: non solo non garantisce impunità, ma fornisce alle autorità tracce da seguire e può integrare reati ulteriori. Se ci si trova in possesso di fondi opachi, l’unica strada lecita è procedere a regolarizzazioni volontarie (es. ravvedimento operoso fiscale, denuncia dei redditi evasi) prima che gli organi preposti avviino controlli. In caso contrario, qualsiasi tentativo di “riciclare” autonomamente somme con passaggi artificiosi rischia di aggravare la posizione giudiziaria.

Sottrazione fraudolenta al Fisco (art. 11 D.lgs. 74/2000) e uso di assegni circolari

Abbiamo già accennato alla rilevanza penale, in ambito tributario, degli atti volti a eludere la riscossione. Il caso merita un approfondimento perché ricorre spesso: un contribuente con debiti fiscali inizia a spostare i propri beni (denaro o altro) non appena fiuta l’arrivo di cartelle esattoriali o pignoramenti da parte dell’Erario. L’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 è la norma cardine in questi frangenti. Prevede la reclusione (6 mesi – 4 anni, aumentabile a 1 – 6 anni per somme sottratte oltre 200mila €) per chiunque, al fine di non pagare imposte o interessi/sanzioni dovuti, compia alienazioni simulate o atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva .

Usare assegni circolari per tale scopo rientra pienamente nella fattispecie: ad esempio intestare a un familiare ingenti somme tramite assegni circolari durante una verifica fiscale, simulando magari la restituzione di un debito inesistente, costituisce un atto fraudolento finalizzato a sottrarsi al pagamento delle imposte. Occorre però ribadire la linea interpretativa: non ogni riduzione del patrimonio del contribuente è considerata fraudolenta.

La Cassazione (sent. n. 25677/2012 cit.) ha stabilito un principio spesso richiamato: il semplice prelievo di somme dal proprio conto, anche se avviene mentre è in corso la riscossione, di per sé non integra il reato . Se però quel prelievo si colloca in una condotta complessiva astuta (ad esempio prelevo e contesto stesso quel denaro altrove in modo ingannevole), allora sì. In pratica l’art. 11 richiede il dolo specifico di voler frustrare l’esazione, e degli atti oggettivamente idonei a riuscirci.

Consideriamo l’uso di assegni circolari: è certamente un atto idoneo se impiegato per “schermare” i soldi (perché li estrae dal conto), ma da solo non basta a provare la volontà fraudolenta. Servono altri elementi: ad esempio intestazioni fittizie a terzi, movimentazioni su conti esteri, creazione di scenari simulatori (finti crediti di terzi, pegni simulati, ecc.). La difesa di chi è accusato di sottrazione fraudolenta per aver usato assegni circolari può dunque battere su alcuni punti chiave :

  • Assenza di atti simulatori: provare che l’operazione era reale e dovuta. Esempio: se l’imputato ha emesso un assegno circolare per pagare un fornitore o restituire un debito pregresso effettivo, quell’atto non può dirsi fraudolento (“pagare debiti veri non è fraudolento”, a meno che non vi sia collusione con quel creditore) . La legge esclude espressamente dall’azione revocatoria civile il pagamento di un debito scaduto; analogamente in sede penale, onorare obbligazioni legittime anche se riduce il patrimonio non è reato (non configura l’elemento fraudolento). Dunque il difensore cercherà di dimostrare che l’assegno contestato era destinato a soddisfare un credito genuino, non simulato. Ad esempio, se l’imprenditore ha emesso assegni circolari per pagare stipendi o fornitori durante la riscossione, ciò depone a suo favore.
  • Mancanza di intento evasivo: se il contribuente aveva motivi leciti per quelle operazioni, occorre evidenziarli. Nel caso pratico menzionato, la chiusura del conto era spiegata dalla cessazione attività e il denaro fu in parte usato per pagare imposte, distruggendo l’ipotesi di volontà fraudolenta . Così, si può argomentare: “Ho emesso quell’assegno circolare non per non pagare le tasse, ma perché stavo trasferendo i fondi su un altro conto più sicuro (temendo un pignoramento ingiusto) oppure perché mi serviva liquidità immediata per spese urgenti, e infatti poi ho comunque pagato il Fisco tramite altri fondi”. Se queste circostanze trovano riscontro (esibendo prove che dopo l’atto contestato si è comunque versato qualcosa all’Erario, oppure mostrando la corrispondenza con l’Agenzia per rateizzare), il giudice potrebbe ritenere assente il dolo specifico di evasione.
  • Modesta entità e mancanza di danno concreto: l’art. 11 punisce gli atti idonei a vanificare la riscossione. Se la somma sottratta è relativamente piccola rispetto al debito fiscale totale, e comunque il Fisco non avrebbe potuto soddisfarsi su altri beni (magari perché l’imputato era già sostanzialmente insolvente), la difesa può sostenere che quell’atto non ha in concreto aggravato la posizione del Fisco . Ad esempio, se Caio aveva un debito fiscale di 1 milione e ha spostato 10.000 € tramite assegno circolare quando il resto del patrimonio era già inesistente o ipotecato da terzi, quell’atto isolato non ha inciso in modo decisivo sul soddisfacimento dei crediti erariali. Questa linea non garantisce assoluzione (perché la norma non richiede la totale vanificazione, basta l’idoneità anche parziale), ma può aiutare a ottenere clemenza: il giudice potrebbe ravvisare la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) se il danno è esiguo e l’episodio isolato, escludendo la punibilità.
  • Pagamento o ravvedimento successivo: se dopo i fatti contestati l’imputato ha pagato almeno in parte il debito tributario (ad esempio aderendo a una definizione agevolata, una “rottamazione cartelle”, o versando spontaneamente le somme dovute), questo non estingue automaticamente il reato, ma è un importante elemento di valutazione. Dimostra infatti che non c’era una volontà definitiva di sottrarsi: la condotta si è in un certo senso pentita e ha riparato il danno . Molti tribunali tengono conto del pagamento integrale come causa di non punibilità per tenuità o quantomeno come attenuante generica. Pertanto un imputato per art.11 farebbe bene, se possibile, a saldare il debito fiscale prima della sentenza.

Infine, è bene ricordare che l’art. 11 copre qualsiasi mezzo fraudolento usato per sottrarre i beni: non solo assegni, ma anche vendita simulata di immobili, costituzione di fondi patrimoniali fittizi, trust abusivi, ecc. Qualora l’assegno circolare sia impiegato in un meccanismo simulato (es. finta vendita di un bene con pagamento tramite assegno circolare che poi viene girato indietro), allora si sovrappongono più illeciti: oltre all’art. 11, si potrà configurare la già citata frode ai creditori (art. 641 c.p.) per la parte “non fiscale” e, se l’azienda fallisce, anche la bancarotta fraudolenta (distrarre beni in pregiudizio dei creditori fallimentari) .

In conclusione, dal lato del debitore-contribuente: spostare somme con assegni circolari in presenza di debiti tributari esige estrema cautela e trasparenza. Se c’è un motivo legittimo (pagare altri debiti effettivi, destinare soldi ai bisogni famigliari, ecc.), va reso tracciabile e documentato. Se invece l’intento è effettivamente nascondere i soldi al Fisco, bisogna sapere che la probabilità di essere scoperti e perseguiti è alta, e che le difese postume in sede penale sono complesse – a meno di evidenziare mancanza di astuzia o danno molto limitato.

Reati fallimentari e assegni circolari (bancarotta)

Uno scenario affine, ma nell’ambito della crisi d’impresa, riguarda l’uso di assegni circolari in prossimità di un fallimento o altra procedura concorsuale. Quando un imprenditore (individuale o società) fallisce, tutti gli atti che hanno ridotto il suo patrimonio prima del fallimento sono passati al setaccio: se risultano lesivi per i creditori, scatta spesso l’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 216 e 223 L.Fall.). Ad esempio, un amministratore che pochi mesi prima del crack abbia trasferito somme aziendali a familiari tramite assegni circolari “senza giustificazione” commette con alta probabilità una bancarotta fraudolenta . In tale contesto, l’assegno circolare è semplicemente il mezzo con cui avviene la distrazione: ciò che rileva è l’avere sottratto risorse dal patrimonio su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi. La soglia di punibilità qui è bassissima: basta anche un danno relativamente modesto se fatto con volontà dolosa. A differenza dell’art.11 fiscale, la bancarotta è un reato di evento: è sufficiente che il fallito abbia cagionato un danno ai creditori distraendo attivo, indipendentemente dall’aver perseguito un fine specifico, e non importano attenuanti come l’aver poi risarcito (il reato si perfeziona al momento del fallimento con la massa attiva diminuita).

Esempio: l’amministratore di Alfa Srl, prevedendo che l’azienda andrà in default, un mese prima di portare i libri in tribunale emette assegni circolari per €100.000 a favore della moglie e li fa incassare a quest’ultima. La Srl fallisce e lascia debiti insoddisfatti per €500.000. Quell’uscita di €100.000 configura distrazione di liquidità: l’amministratore sarà con ogni probabilità imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La moglie, se consapevole del contesto, potrà essere coinvolta come terza parte destinataria di beni distratti (non come imputata di bancarotta, reato proprio, ma potrà subire sequestro e dover restituire la somma al curatore).

Difesa in questi casi: è notoriamente ardua. L’imputato può solo tentare di sostenere che l’atto non costituiva distrazione dolosa ma aveva una giustificazione legittima (es. era un pagamento di debito aziendale, un investimento per l’impresa, anche se poi sfortunato) . Oppure provare che il fallimento è dipeso da cause estranee e che quel singolo atto non ha inciso (ma se l’atto c’è ed è gratuito o senza causa, in genere la rilevanza penale rimane) . Il fatto stesso di aver trasferito fondi a titolo gratuito a un familiare nei due anni precedenti la procedura è un indice quasi sicuro di revocabilità in sede fallimentare e di bancarotta fraudolenta . Quindi la raccomandazione agli imprenditori è preventiva: evitare assolutamente spostamenti di fondi ingenti a titolo gratuito quando l’impresa è insolvente o in odore di fallimento. In tali frangenti, ogni operazione deve avere una logica di mercato e una contropartita per l’azienda, altrimenti non solo verrà annullata (azione revocatoria fallimentare) ma farà scattare condotte penalmente rilevanti.

Strumenti leciti di difesa patrimoniale preventiva

Esplorati i rischi di condotte elusive o fraudolente, passiamo ora a illustrare i principali strumenti legali che un debitore ha a disposizione per proteggere il proprio patrimonio senza infrangere la legge. Si tratta di soluzioni di asset protection riconosciute dall’ordinamento, le quali – se correttamente impiegate in via preventiva (cioè prima che i debiti insorgano o comunque non in prossimità dell’insolvenza) – permettono di limitare la possibilità che i creditori aggrediscano determinati beni. Tuttavia, come vedremo, nessun meccanismo è infallibile: la giurisprudenza è attenta a evitare che tali istituti divengano schermi per atti in frode. Li analizzeremo dal punto di vista del debitore, evidenziando vantaggi e criticità giuridiche di ciascuno.

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è uno strumento previsto dal codice civile (artt. 167-171 c.c.), mediante il quale coniugi (o anche una persona nubile per beni destinati ai figli minori) possono vincolare alcuni beni – tipicamente immobili, ma anche titoli o denaro – al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. In pratica, con atto notarile (costituzione del fondo) si destinano tali beni a uso familiare e se ne annota la costituzione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile. Gli effetti principali: i beni del fondo restano di proprietà dei conferenti (o vengono trasferiti fiduciariamente a un terzo amministratore), ma sono gravati da un vincolo di destinazione per cui possono essere aggrediti dai creditori solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia (art. 170 c.c.). Debiti estranei a tali scopi, invece, non consentono l’esecuzione su quei beni.

Dal punto di vista del debitore che voglia tutelare il patrimonio personale (ad es. la casa di abitazione) da possibili vicissitudini economiche, il fondo patrimoniale appare allettante: se in futuro contrarrà debiti di natura commerciale, professionale o extra-familiare, quei creditori non potranno pignorare la casa o i beni inseriti nel fondo. Tuttavia, la protezione offerta non è assoluta. Vi sono tre grosse limitazioni:

  1. Natura del debito: come detto, solo i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari godono della protezione. Ma spesso la distinzione non è netta. La Cassazione ha chiarito che bisogna guardare alla relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, non alla natura formale dell’obbligazione . Ad esempio: un finanziamento ottenuto per ristrutturare la casa coniugale è finalizzato ai bisogni familiari (abitazione), quindi un creditore della banca potrebbe forse aggredire il fondo; viceversa, un debito di gioco o un investimento speculativo in borsa sono estranei ai bisogni e darebbero più tutela. La nozione di “bisogni della famiglia” è ampia, include anche spese volte al pieno mantenimento e sviluppo della famiglia o alla capacità lavorativa dei coniugi, mentre esclude solo esigenze voluttuarie o scopi meramente speculativi . In pratica, molte obbligazioni contratte da un capofamiglia – come mutui, finanziamenti aziendali, fideiussioni per la propria società – potrebbero essere considerate indirettamente funzionali ai bisogni (mantenere un tenore di vita, sostenere l’occupazione, ecc.). La giurisprudenza di merito non è uniforme e spesso inclina a tutelare i creditori se non è palese l’estraneità.
  2. Conoscenza del creditore: anche se il debito era estraneo ai bisogni, per impedire l’azione esecutiva sul fondo occorre dimostrare che il creditore conosceva tale estraneità quando concesse credito. Infatti, l’art. 170 c.c. tutela il fondo solo verso i creditori che sapevano che quel debito veniva contratto per scopi non familiari. La Cassazione nel 2024 ha ribadito che grava sul debitore l’onere di provare sia l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, sia la consapevolezza di ciò in capo al creditore al momento del sorgere dell’obbligazione . Dunque, se un imprenditore con fondo patrimoniale ottiene un prestito per la sua azienda senza informare la banca che userà i soldi fuori dall’ambito familiare (e la banca potrebbe presumere che servano anche a reddito familiare), sarà difficile poi opporre il fondo al recupero del credito. Sul debitore ricade la prova di una sorta di “mala fede” del creditore rispetto al vincolo: prova non agevole, perché spesso i creditori (banche, fornitori, fisco) ignorano volutamente le dinamiche interne familiari o addirittura non sono tenuti a indagare. Principio giurisprudenziale: la consapevolezza non può ritenersi provata o esclusa in automatico solo perché il debito è di natura imprenditoriale; va valutato caso per caso se il creditore era a conoscenza dello scopo (Cass. 9789/2024) . In pratica, i creditori contestano sempre di saperlo, e il giudice spesso dà loro ragione in mancanza di elementi certi.
  3. Tempi di costituzione e revocatoria: il fondo patrimoniale, se istituito in epoca antecedente ai debiti, è più sicuro; ma se viene costituito quando i debiti sono già prevedibili o addirittura già sorti, rischia di essere attaccato con l’azione revocatoria. Trattandosi di atto a titolo gratuito (di solito i coniugi conferiscono beni propri senza corrispettivo), la revocatoria ex art. 2901 c.c. richiede solo che il debitore fosse già a conoscenza del pregiudizio che arrecava ai creditori e che questi fossero antecedenti o comunque entro i 5 anni successivi. Nella pratica, è comune per i creditori chiederla: la Cassazione ha più volte dichiarato inefficaci fondi patrimoniali costituiti da imprenditori in difficoltà economica per mettere al riparo la casa. Basta che il debitore avesse “l’intenzione di sottrarre il bene alle ragioni creditorie” e l’atto viene revocato se il creditore agisce entro 5 anni dalla costituzione del fondo. Persino oltre i 5 anni, per i creditori particolari come il Fisco c’è stata la tendenza a trovare altri appigli (es. considerare il fondo un negozio in frode alla legge se fatto a fini elusivi, o agire con pignoramento sostenendo che il debito era per bisogni famigliari impliciti come mantenimento). Inoltre, va ricordato il meccanismo dell’art. 2929-bis c.c.: se un creditore ha un credito già esecutivo e un bene viene conferito in fondo patrimoniale (atto gratuito) in sua pregiudizio, entro 1 anno può procedere direttamente a pignorarlo senza bisogno di giudice, salvo che il debitore faccia opposizione dimostrando l’assenza dei presupposti.

Creditori particolari (erario, banche): la giurisprudenza considera i debiti fiscali come sicuramente estranei ai bisogni familiari (le imposte non sono un bisogno della famiglia, ma un obbligo verso lo Stato), e oltretutto spesso i debiti tributari sorgono per attività economiche. Dunque l’Agenzia Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca su immobili in fondo patrimoniale e procedere esecutivamente qualora il debitore non provi che il Fisco “sapesse” l’estraneità – prova praticamente impossibile, perché il Fisco non negozia volontariamente col contribuente la nascita del tributo . Cass. 26496/2024 ha appunto confermato la legittimità di ipoteca esattoriale su bene in fondo patrimoniale: spetta al contribuente semmai contestare ex post provando che il tributo riguardava bisogni familiari (ipotesi remota) . Similmente, i debiti bancari contratti per finanziamenti aziendali di uno dei coniugi sono considerati estranei; però le banche ormai spesso subordinano la concessione del mutuo alla rinuncia espressa da parte dei coniugi all’impignorabilità ex art.170 c.c., facendola inserire nel contratto. Quindi quel creditore sarà di fatto consapevole (per pattuizione) e potrà agire.

In sintesi, il fondo patrimoniale protegge davvero? Sì, ma quasi esclusivamente contro creditori che: (a) siano sorti dopo la costituzione del fondo senza sapere della destinazione familiare, e (b) la cui obbligazione possa oggettivamente qualificarsi fuori dall’ambito familiare. Questo restringe il campo ai debiti fortuiti (es. risarcimenti danni extracontrattuali, multe?) o debiti contratti da un coniuge all’insaputa dell’altro per fini personali estranei alla famiglia. Non a caso, Cass. 32146/2024 ha statuito che l’onere della prova grava sul debitore, il quale spesso non riesce a soddisfarlo .

Dal punto di vista pratico del debitore: costituire un fondo patrimoniale ha ancora una sua utilità come deterrente (alcuni creditori rinunciano a priori vedendo il vincolo) e come argomentazione difensiva in caso di esecuzione, perché costringe il creditore a fare un passo in più (dimostrare natura del debito). Ma non deve essere sopravvalutato: non garantisce impunità. In particolare, non va creato quando ormai si è già insolventi: oltre a essere eticamente discutibile, verrà quasi certamente revocato entro 5 anni e potenzialmente considerato atto in frode rilevante penalmente. Se invece un giovane professionista vuole mettere la casa di famiglia in fondo patrimoniale quando ancora non ha debiti, ciò può rivelarsi provvidenziale nel malaugurato caso di future cause milionarie estranee alla famiglia – fermo restando che, per sicurezza, gli eventuali crediti della famiglia stessa (mutui per la casa, ecc.) vanno sempre onorati per evitare di far decadere la protezione.

Il trust (protezione attraverso segregazione patrimoniale)

Il trust è un istituto di origine anglosassone, recepito nell’ordinamento italiano tramite la Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985 (ratificata con L. 364/1989). Pur non essendo disciplinato dettagliatamente dal codice civile, è pienamente lecito costituire un trust “interno” in Italia, designando una legge straniera come regolatrice dell’atto istitutivo . Nel trust, un disponente (settlor) trasferisce determinati beni a un trustee (amministratore fiduciario) affinché li gestisca nell’interesse di beneficiari o per uno scopo determinato. La caratteristica fondamentale è la segregazione patrimoniale: i beni in trust formano un patrimonio separato sia da quello personale del trustee, sia da quello del disponente.

Dal punto di vista del debitore che desidera proteggere il patrimonio, il trust offre potenzialmente una barriera più robusta rispetto al fondo patrimoniale, perché: – Il trust può essere strutturato in molti modi flessibili (discrezionale, irrevocabile, con beneficiari non ancora individuati, ecc.), rendendo difficile per i creditori “agganciare” un diritto certo del debitore su quei beni. – Il disponente può non essere beneficiario, quindi una volta conferito il bene nel trust, egli non ne è più proprietario (mentre nel fondo patrimoniale rimane proprietario, seppur vincolato). – La legge straniera scelta può includere clausole a tutela dalla forced heirship o dai creditori (es. alcune leggi di trust prevedono esplicitamente periodi di asset protection dopo i quali i beni sono protetti da pretese successive).

Tuttavia, anche il trust non è una bacchetta magica: se usato in funzione puramente defraudatoria dei creditori, verrà colpito. Gli strumenti che i creditori (o il Fisco) hanno a disposizione sono principalmente:

  • Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): come per qualunque atto dispositivo, i creditori anteriori al conferimento in trust possono chiederne l’inefficacia se vi è evento pregiudizievole e consapevolezza. La giurisprudenza ha consolidato che il trust è un atto a titolo gratuito quando il disponente non riceve nulla in cambio e mantiene beneficiario sé o i suoi familiari. Di conseguenza, per la revocatoria basta dimostrare che il debitore era consapevole del danno ai creditori (cosa quasi implicita se i debiti erano noti) e si ha tempo 5 anni. Cass. 28146/2023 ha espressamente detto: il trust familiare, anche se per finalità di mantenimento ex art.143 c.c., “non integra adempimento di un dovere legale… ma configura atto a titolo gratuito” ai fini dell’azione revocatoria . Quindi non è possibile sostenere che fosse un atto dovuto o per giusta causa tale da sottrarlo all’art.2901. Cass. 25964/2023 ha aggiunto: si può revocare sia l’atto istitutivo del trust sia l’atto di trasferimento dei beni al trustee, essendo entrambi funzionali alla segregazione . Ciò impedisce furbizie come “tengo separati i due momenti sperando che almeno l’istituzione sfugga”: entrambi cadono sotto la scure se compiuti in frode.
  • Strumenti tributari anti-abuso: il Fisco considera illegittimo l’uso del trust per occultare redditi o patrimoni imponibili. L’arma principale è l’art. 37 comma 3 DPR 600/73: esso permette all’Agenzia di ignorare interposizioni fittizie, imputando i redditi al reale possessore quando vi sono presunzioni gravi e concordanti . Ebbene, la Cassazione ha chiarito che questa norma “non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale”, potendo colpire anche trust validi ma usati in modo da far figurare altri come titolari di redditi che in sostanza sono del disponente . In pratica, anche se un trust è formalmente legittimo, se il disponente continua a gestire e beneficiare dei beni come prima, il Fisco tratterà i redditi prodotti come suoi, tassandoli a lui. Questo principio di substance over form è ormai consolidato in giurisprudenza tributaria. Parallelamente, c’è l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente (L.212/2000) sull’abuso del diritto: operazioni prive di sostanza economica e fatte al solo scopo di ottenere vantaggi fiscali sono non opponibili al Fisco . Un trust privo di reali ragioni economiche, istituito solo per risparmio d’imposta o per sfuggire a future tasse, può essere qualificato come abuso: l’Agenzia disconoscerà il trust ai fini fiscali (tasserà come se i beni fossero ancora del disponente) e recupererà imposte evitate, sebbene in genere senza sanzioni amministrative per via del carattere elusivo (non evasivo) della condotta . Nel caso però il trust sia usato per evadere deliberatamente – ad esempio per non pagare imposte su redditi generati dai beni segregati o per sottrarsi alla riscossione – si configura addirittura l’art.11 D.Lgs.74/2000 in ambito penale, come già visto . Un trust utilizzato come “schermo” per non far trovare beni al Fisco rientra appieno nella sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, se i debiti tributari superano €50.000 (basta il fine, anche se i beni non bastavano comunque a coprire tutto il dovuto).
  • Aggiramento del trust in sede esecutiva: se un trust è stato istituito dal debitore ma i creditori non possono (o non fanno in tempo a) esercitare revocatoria, c’è comunque la possibilità di colpire i beneficiari. Infatti, quando il trust attribuisce benefici periodici (rendite, utili) o finali (assegnazione dei beni alla scadenza) a favore del debitore stesso o dei suoi familiari, tali diritti dei beneficiari possono essere pignorati. Ad esempio, se Caio ha fatto un trust disponendo che alla sua morte i beni vadano ai figli, un creditore di Caio potrà iscriversi come pignorante sul diritto dei figli a ricevere quei beni (azione non semplice, ma concettualmente fattibile come pignoramento di beni futuri condizionali). Inoltre, se il trust è discrezionale (beneficiari non hanno diritti esigibili finché il trustee non decide), i creditori potrebbero trovarsi frustrati: ma qualora il trustee poi attribuisca beni al disponente (se è tra i beneficiari possibili) o ai suoi eredi, in quel momento potranno aggredirli. Da notare che il recente intervento delle Sezioni Unite (ord. 26471/2025) ha tolto efficacia a un espediente con cui alcuni trust tentavano di frenare i creditori: la clausola di proroga della giurisdizione a un giudice estero. Molti trust in Italia nominano come foro competente per questioni sul trust i tribunali dello Stato straniero della legge regolatrice. Ci si chiedeva se un creditore italiano potesse agire davanti al giudice italiano (es. per revocatoria del trust) o dovesse andare all’estero. Le Sezioni Unite hanno chiarito che quella clausola non vincola i creditori del disponente, i quali non sono parte dell’atto di trust: pertanto la giustizia italiana può benissimo occuparsi di un trust estero se ciò serve a tutelare i creditori interni . Ciò evita che, ad esempio, un trust stabilito alle isole Cayman costringa un creditore italiano a inseguire la controversia laggiù: potrà citarlo qui.

Vantaggi e limiti in sintesi: un trust fatto bene e nei tempi giusti può efficacemente proteggere determinati beni da future aggressioni. “Nei tempi giusti” significa costituito prima che i debiti esistano o siano anche solo prevedibili (se no è revocabile). “Fatto bene” significa con reale trasferimento di poteri al trustee (non restare di fatto il disponente a usare i beni), con scopi leciti e motivati (pianificazione successoria, tutela di un figlio disabile, separare patrimoni di famiglie allargate, ecc.), e preferibilmente irrevocabile e discrezionale (così il disponente non può riprendersi i beni a piacimento, e i beneficiari non vantano diritti certi fino a un evento futuro). In tal caso, se Tizio viene incolpato di un sinistro stradale milionario 10 anni dopo il trust, i suoi creditori troveranno poco o nulla a lui intestato; e a meno di provare che già 10 anni prima Tizio prevedeva l’incidente, difficilmente potranno revocare l’atto. D’altra parte, abusare del trust – costituendolo in extremis quando le banche iniziano le cause, o usandolo come schermo di comodo continuando il disponente a gestire tutto – finirà molto probabilmente per fallire l’intento e aggiungere guai (fiscali o penali). Le Corti italiane guardano oltre la forma: se scorgono un “trust simulato” (con il disponente che rimane di fatto dominus, magari trustee di se stesso, beneficiario di se stesso – il cosiddetto trust autodichiarato con beneficiario il disponente medesimo), tendono a ritenerlo inefficace verso i creditori e talora nullo perché in frode. È noto, ad esempio, che un trust autodichiarato con unico scopo di protezione patrimoniale generica può essere considerato “patto commissorio mascherato” o comunque atto in frode (come affermato da Cass. 3886/2015 ).

In conclusione, il trust può essere un sofisticato strumento di pianificazione patrimoniale, ma richiede consulenza qualificata (notai esperti di trust, avvocati specializzati) e va adottato come misura di organizzazione ex ante, non come trovata last-minute. Per privati imprenditori, può avere senso in ottica di passaggio generazionale (con trust che tutela i beni di famiglia da rischi d’impresa, destinandoli ai figli). Ma per chi è già esposto verso creditori, settare un trust segretamente per evitare di pagarli è una mossa destinata nella maggioranza dei casi ad essere neutralizzata, oltre a generare possibili contestazioni di reato.

Intestazione fiduciaria di beni (società fiduciarie)

Alcuni debitori preferiscono non fare atti di trasferimento definitivi, ma semplicemente nascondere la propria titolarità dietro soggetti fiduciari. L’intestazione fiduciaria di beni mobili o partecipazioni societarie è regolata dalla Legge 1966/1939 e dal relativo regolamento del 1995: consiste nel conferire ad una società fiduciaria l’intestazione formale di determinati beni, che la fiduciaria amministrerà per conto dell’effettivo proprietario (detto fiduciante). Tecnicamente si realizza tramite un contratto di mandato senza rappresentanza: la fiduciaria appare come proprietaria verso l’esterno, ma in realtà agisce secondo le istruzioni del fiduciante e dovrà ritrasferire i beni su richiesta. Questo meccanismo crea un “schermo”: nei registri pubblici risulta il nome della fiduciaria, non quello del vero titolare . È comunemente usato per riservatezza (es. gestione di partecipazioni societarie) o per holding di famiglia.

Dal punto di vista della protezione dai creditori, l’intestazione fiduciaria offre anonimato, ma non piena insensibilità alle azioni esecutive. Infatti, la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 13143/2022) ha sancito che il mandato fiduciario non produce effetti traslativi: il bene rimane proprietà sostanziale del fiduciante; la società fiduciaria ne ha solo la titolarità formale, al solo scopo di schermare l’identità . Questo significa che se Caio intesta fiduciariamente la sua quota di Srl alla Società Alfa Fiduciaria, Caio resta proprietario effettivo. Conseguenza importante: i creditori di Caio possono pignorare lo stesso quella quota di Srl, pur risultando intestata alla fiduciaria, trattandola come bene di Caio.

La procedura per farlo è peculiare ma efficace: in passato si era incerti se notificare un pignoramento “presso terzi” (fiduciaria come terzo custode), ma oggi la giurisprudenza considera la quota bene mobile immateriale di proprietà del debitore . Quindi si procede con pignoramento mobiliare ex art. 492 c.p.c.: l’atto di pignoramento viene notificato sia alla società partecipata (per annotazione nel registro delle imprese) sia alla società fiduciaria, con cui si afferma l’esistenza di un mandato fiduciario tra il debitore e la fiduciaria e si vincola il bene . Non serve prova certa in quella fase: il creditore può limitarsi a dedurre (in base ad indizi, es. notizie raccolte, comportamenti) che quella quota è di Caio per interposta fiduciaria . Il pignoramento viene iscritto nel Registro Imprese a nome del fiduciario, così da bloccare la quota. A quel punto, se in realtà il vero fiduciante non è Caio (cioè il creditore ha preso un granchio, e Caio non c’entra con quella intestazione), la società fiduciaria dovrà attivarsi e avvisare il reale proprietario. Costui potrà proporre opposizione ex art. 619 c.p.c., esibendo il mandato fiduciario per dimostrare che il fiduciante è un altro soggetto, non il debitore Caio . Se invece Caio è proprio il fiduciante, difficilmente potrà negarlo perché la fiduciaria, di fronte a un provvedimento dell’autorità, dovrà confermare la situazione (oltre al fatto che l’esibizione del mandato in giudizio lo svelerebbe comunque).

In poche parole, l’intestazione fiduciaria non impedisce il pignoramento: lo complica solo un po’. Il creditore deve scoprire (o sospettare fortemente) che dietro la fiduciaria c’è il debitore – ma oggi molte banche dati e segnalazioni lo rendono possibile (esistono le comunicazioni ex art. 21 del D.Lgs. 231/2007 sulle titolarità effettive, e talora trapela l’informazione). Se il creditore lo scopre, il pignoramento si fa e vincola il bene comunque nella sfera del debitore. Cosa ottiene il debitore allora da una fiduciaria? Principalmente riservatezza fino a scoperta. In alcuni casi, ciò può bastare: ad esempio, un creditore chirografario senza particolari poteri investigativi potrebbe non sapere che Tizio detiene azioni tramite Alfa Fiduciaria e lasciar perdere, mentre se fossero intestate a Tizio le avrebbe viste nei registri e pignorate subito. Ma attenzione: i grandi creditori (banche, Erario) e i procedimenti concorsuali riescono quasi sempre a individuare le intestazioni fiduciarie. Tra l’altro, la legge antiriciclaggio impone alle fiduciarie di comunicare l’identità dei fiducianti all’Archivio dei rapporti finanziari (Anagrafe tributaria) e, in caso di indagini penali o tributarie, queste informazioni saltano fuori .

Un vantaggio secondario della fiduciaria è che, in sede di pignoramento di partecipazioni sociali, si evita la fase di custodia presso il creditore o liquidatore: la quota rimane intestata alla fiduciaria, che ne conserva amministrazione fino alla vendita all’asta. Ma questo non è un vero scudo, solo una questione operativa.

In sintesi, dal punto di vista del debitore la fiduciaria serve più che altro come misura di oscuramento: utile per evitare pignoramenti “facili” basati su visure, ma che non regge se i creditori decidono di approfondire. Non a caso, molti consulenti considerano la fiduciaria uno strumento di difesa debole: sufficiente per tenere lontani curiosi e creditori distratti, ma insufficiente contro creditori determinati o obbligati di legge (basti pensare che in caso di procedure penali, la fiduciaria deve rivelare l’identità del fiduciante su ordine del giudice ). Inoltre, con l’evoluzione normativa, oggi esiste il Registro dei titolari effettivi per le partecipazioni societarie, che (una volta pienamente operativo) renderà trasparente alle autorità chi c’è dietro le fiduciarie.

Pertanto, consiglio pratico: usare fiduciarie per motivi leciti di privacy o per gestire patrimoni familiari va benissimo; ma non fare troppo affidamento su di esse come barriere contro i creditori. Se si hanno debiti in vista, spostare i beni a una fiduciaria all’ultimo momento è facilmente attaccabile (revocatoria: la Cassazione ha ritenuto revocabile anche il mandato fiduciario come atto gratuito dispositivo, benché non traslativo, se compiuto in frode ai creditori). E se già erano fiduciari, come detto, c’è comunque responsabilità patrimoniale del fiduciante sugli stessi.

Altri strumenti di tutela patrimoniale

Accenniamo ad ulteriori istituti che talvolta vengono considerati nelle strategie di asset protection in Italia:

  • Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: dal 2006 è possibile trascrivere un atto pubblico con cui si vincola un bene immobile o mobile registrato a uno specifico scopo (interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, famiglia). Il vincolo dura massimo 90 anni o per la vita del beneficiario. Effetto: il bene e i suoi frutti devono essere impiegati per realizzare quello scopo e non possono essere distratti. I creditori del disponente non possono aggredire il bene per debiti estranei allo scopo. È uno strumento simile al trust ma “interno” al codice civile, con applicazioni pratiche limitate (si usa ad esempio per tutelare beni a favore di un figlio disabile, garantendo che siano usati per lui). La sua efficacia contro i creditori è subordinata, come per il fondo, alla natura dei debiti (devono essere estranei allo scopo dichiarato). Inoltre soffre di revocatoria se fatto in frode. Quindi è utile in situazioni molto mirate (es. proteggere la casa per assicurare un tetto al figlio disabile, al riparo da eventuali creditori dei genitori – fattibile se i debiti non riguardano quel figlio).
  • Assicurazioni sulla vita e previdenza integrativa: Polizze vita e fondi pensione godono per legge di speciali tutele: le somme dovute dall’assicuratore al beneficiario di una polizza vita non sono pignorabili dai creditori dell’assicurato né fallibili (art. 1923 c.c.), tranne i casi di premi manifestamente sproporzionati rispetto al patrimonio del contraente (dove si può configurare frode). Similmente, i fondi di previdenza complementare non sono aggredibili finché non viene erogata la prestazione. Questo significa che un debitore può indirizzare legalmente parte dei suoi risparmi verso polizze o forme pensionistiche sapendo che i creditori non vi potranno attingere (almeno fino a quando la polizza paga, momento in cui il capitale entra nel patrimonio del beneficiario). Attenzione: questa è una protezione parziale e regolata. Non ci si può impoverire versando tutto in polizza all’ultimo minuto: la legge prevede che i versamenti irragionevoli possano essere revocati come atti in frode. Ma una pianificazione graduale (stipulare polizze vita a beneficio della moglie/figli con premio annuale calibrato, oppure versare nel fondo pensione il massimo deducibile) crea un “cuscinetto” impignorabile. È una strategia spesso consigliata a professionisti ad alto rischio (medici, amministratori) per proteggere una parte di patrimonio in modo lecito.
  • Società e holding: alcuni debitori pensano di proteggere beni intestandoli a società di capitali (s.r.l., holding immobiliare). L’idea: se la casa non è più mia ma di una società, i miei creditori personali non la possono toccare, dovrebbero aggredire le quote societarie. Questo è vero in parte: i creditori personali possono pignorare le quote che il debitore possiede nella società (e dunque, in ultima analisi, cercare di far vendere le sue azioni e mettere le mani indirettamente sui beni sociali). Però se il debitore detiene il 100% di una s.r.l. proprietaria di immobili, il pignoramento delle quote porterebbe alla vendita dell’intera società, con dentro gli immobili – in pratica, gli stessi beni finiscono sul mercato sotto forma di partecipazione. È comunque una difficoltà in più (specialmente se la società ha debiti o una gestione intricata, può scoraggiare i creditori). Alcuni studiano strutture con soci fiduciari o quote frazionate tra parenti per complicare ulteriormente la vita al creditore. Tuttavia, come abbiamo visto, né la fiduciaria né la frammentazione di quote sono ostacoli insormontabili in diritto italiano. Vale la pena menzionare che dal 2021 esiste un nuovo tipo societario, la Società Benefit a Atto Unico di Destinazione, che consente di destinare un patrimonio ad uno scopo specifico sotto forma di struttura societaria (questo esula però dall’uso comune).
  • Immobile adibito ad abitazione principale: qui non parliamo di uno strumento artificiale, ma di una tutela di legge: per i debiti fiscali, la normativa attuale vieta il pignoramento (espropriazione) della prima casa se ricorrono certe condizioni (unico immobile di proprietà, non di lusso, residenza anagrafica del debitore). Equitalia/AER non può mettere all’asta la casa in cui si abita, salvo ipotecarla e attendere che magari venga venduta spontaneamente. Questa protezione però non vale per i creditori privati: una banca o un privato possono pignorare la prima casa eccome. Inoltre, l’Erario può comunque iscrivere ipoteca e la casa non si può vendere liberamente. Dunque non è uno strumento di difesa attivabile dal debitore, ma una limitazione legale all’azione esecutiva che opera solo in ambito tributario.

Tabella 2 – Sintesi strumenti di difesa patrimoniale preventiva

StrumentoDescrizioneProtezione offertaRischi/Limitazioni
Fondo patrimonialeVincolo su beni per bisogni familiari (coniugi).Impignorabilità dei beni del fondo per debiti estranei ai bisogni familiari .– Debiti dubbio confine (es. aziendali) spesso ritenuti per bisogni familiari indiretti.<br>- Necessario provare che il creditore conosceva l’estraneità .<br>- Revocabile se costituito in frode (entro 5 anni).<br>- Non opponibile per debiti fiscali/tasse (in genere considerati estranei, ma il Fisco non “sa” diversamente).
TrustTrasferimento di beni a un trustee con scopo e beneficiari.Segregazione patrimoniale: beni fuori dal patrimonio del disponente, non aggredibili dai suoi creditori (salvo azioni specifiche).– Se usato per frode: revocatoria (5 anni) e possibili sanzioni (abuso del diritto, art.11 se frode fiscale).<br>- Disponente che resta dominus de facto: i creditori possono dimostrare interposizione reale e ignorare il trust .<br>- Costoso e complesso da gestire; richiede legge straniera.
Intestazione fiduciariaMandato a società fiduciaria per intestazione formale.Schermo nominale: i creditori devono scoprire il fiduciante per agire. Finché non sanno, il bene “non risulta” intestato al debitore.– Proprietà sostanziale rimane del fiduciante ; bene pignorabile comunque se il creditore lo scopre .<br>- Informazioni su titolare effettivo ottenibili da autorità (es. inchieste penali).<br>- Revocatoria se costituita in frode (anche fiduciarie).
Vincolo ex 2645-terAtto pubblico di destinazione di un immobile a uno scopo (max 90 anni/vita beneficiario).Impignorabilità del bene per debiti estranei allo scopo dichiarato. Tipico per tutela disabili o interessi pubblici.– Ambito limitato a scopi “meritevoli” per legge (non qualunque scopo).<br>- Revocabile se in frode.<br>- Interpretazione restrittiva in caso di dubbi sullo scopo (creditori possono contestare che in realtà il debito era inerente).
Polizze vita / Fondo pensioneContratti assicurativi o previdenziali (beneficiari terzi o lo stesso contraente).Somme dovute dall’assicuratore al beneficiario non pignorabili dai creditori dell’assicurato . Fondi pensione impignorabili fino a erogazione.– Versamenti sproporzionati possono essere considerati in frode (es. premio elevatissimo poco prima di fallimento -> revocabile).<br>- Una volta erogata la prestazione (capitale o rendita), le somme entrano nel patrimonio del beneficiario e diventano aggredibili.
Società di capitaliIntestare beni personali a una S.r.l. o S.p.A., detenendone le quote.Separazione soggettiva: i creditori personali non possono pignorare direttamente il bene, ma solo le quote del debitore.<br>Possibilità di inserire più soci o fiduciaria per complicare assetto.– Pignoramento quote sociali: eventuale vendita dell’intera partecipazione con dentro il bene (quindi il valore del bene va comunque ai creditori).<br>- Se il debitore è socio unico, la protezione è minima (basta un unico pignoramento).<br>- Rischio abuso di persona giuridica: se società sottocapitalizzata usata solo come schermo, creditori possono tentare azioni di simulazione o far valere teoria “spigolatura” (in casi estremi, azione revocatoria su conferimento in società).
Prima casa (solo debiti fiscali)n/a (protezione legale automatica se requisiti).Esclusa l’espropriazione da parte di Agenzia Entrate Riscossione su unico immobile residenziale del debitore (non di lusso).– Non impedisce ipoteca.<br>- Non vale per creditori privati (banche ecc.).<br>- Se più immobili, il Fisco può pignorare quelli non prima casa.

(Tabella 2 – Principali strumenti di difesa patrimoniale preventiva, con benefici e limiti)

Domande frequenti (FAQ) su accertamento patrimoniale e assegni circolari

D: Ho ricevuto come regalo da miei genitori un assegno circolare di €20.000. Devo dichiararlo al Fisco?
R: In linea generale no, perché non è un reddito prodotto. Le donazioni tra parenti stretti sono esenti da imposta di donazione fino a 1.000.000 di euro (franchigia) per ciascun genitore-figlio, quindi non c’è imposta da pagare né va indicato nulla in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, è prudente documentare per iscritto la donazione. Ad esempio, fate firmare ai genitori una breve dichiarazione di aver donato €20.000 al figlio, indicando data e magari allegando copia dell’assegno – meglio se la scrittura è autenticata da notaio o registrata all’Agenzia Entrate, così ha data certa . Questo perché se in futuro subirete un accertamento sul vostro conto, l’Agenzia potrebbe notare quell’accredito e presumere che siano ricavi non dichiarati finché non proverete il contrario. Senza uno straccio di prova, c’è il rischio che il Fisco consideri quei €20.000 un “ricavo in nero” e li tassi. Dunque è consigliabile formalizzare anche le liberalità in ambito familiare, oltre ad utilizzare preferibilmente strumenti tracciabili nominativi (bonifico con causale “donazione” o assegno non trasferibile intestato al beneficiario). Documentare per tempo vi eviterà contestazioni spiacevoli sulla provenienza di quei fondi .

D: Prima che alcuni creditori ottenessero sentenza contro di me, ho emesso un assegno circolare intestato a mia moglie per metà dei miei risparmi, senza motivo commerciale. Ora quei creditori mi hanno fatto causa: mia moglie rischia di dover restituire quei soldi?
R: Potrebbe, purtroppo. Se i creditori ottengono un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo) e scoprono che un anno prima avevate trasferito una somma significativa a vostra moglie senza una causa apparente, quasi sicuramente promuoveranno un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Trattandosi di un atto a titolo gratuito verso il coniuge (e presumibilmente compiuto quando già esisteva il debito, o era quantomeno prevedibile), è uno scenario da manuale: il giudice con ogni probabilità dichiarerà l’atto inefficace verso quei creditori . Ciò significa che vostra moglie – per evitare l’esecuzione forzata – dovrà restituire la somma ai creditori oppure subirne il pignoramento sui suoi beni. Nel migliore dei casi, se i creditori dormono e non agiscono entro 5 anni dall’atto, l’azione revocatoria si prescrive; ma è difficile che lascino correre importi ingenti. Inoltre, essendo l’atto gratuito tra coniugi, i creditori non devono nemmeno provare che vostra moglie fosse consapevole del pregiudizio arrecato: la legge non lo richiede per gli atti a titolo gratuito, e comunque tra coniugi spesso si presume la scientia fraudis (ci si aspetta che sapesse della situazione debitoria) . In conclusione, sì: se la somma trasferita era rilevante e i creditori procedono, vostra moglie rischia di perderla per soddisfare i vostri debiti. Per evitarlo, con il senno di poi, l’unica sarebbe stata non fare quel trasferimento oppure impiegarlo in uno strumento protettivo formale (es. costituire un fondo patrimoniale). Va detto però che il fondo patrimoniale avrebbe protetto quei soldi solo se i debiti fossero estranei ai bisogni familiari (ad esempio, debiti di impresa), e comunque anch’esso sarebbe stato suscettibile di revocatoria entro 5 anni .

D: Cosa succede se emetto assegni circolari senza la clausola “non trasferibile” sopra la soglia consentita?
R: In Italia vige una normativa antiriciclaggio molto stringente sui mezzi di pagamento. Attualmente il limite per emissione di assegni trasferibili (cioè senza clausola) è di €1.000. Ciò vuol dire che ogni assegno, bancario o circolare, di importo pari o superiore a 1.000 € dev’essere emesso con l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola “non trasferibile” impressa sul titolo . Emetterlo in forma libera è vietato. Se lo fate, incorrete in una sanzione amministrativa molto elevata: la normativa prevede una multa da €3.000 fino a €50.000 per ogni violazione, a prescindere dall’importo dell’assegno (quindi anche un assegno da €1.500 senza clausola comporta almeno €3.000 di sanzione) . Non c’è alcuna soglia di tolleranza o buona fede ammessa. Inoltre, tentare di aggirare la regola suddividendo un pagamento in tanti assegni sotto €1.000 (frazionamento artificioso) è a sua volta illecito e porta a sanzioni cumulabili per ciascun assegno . Queste sanzioni non le commina la banca, ma il Ministero dell’Economia (su segnalazione, spesso partita dalla banca stessa quando nota l’irregolarità). Di solito arriva un processo verbale dal MEF – UIF con l’invito a pagare una somma in misura ridotta se possibile, altrimenti si va avanti in contestazione. Ricordate: ormai le banche rilasciano di default assegni circolari non trasferibili; se ne avete bisogno in forma libera per importi minimi, dovete proprio richiederlo espressamente e firmare apposita richiesta (così riducono il rischio di errore). In sintesi: mai emettere assegni sopra soglia privi di clausola. Oltre ai rischi penali eventuali (in caso di uso per riciclaggio), c’è un illecito amministrativo formale certo e salato da evitare accuratamente .

D: Un assegno circolare versato sul conto di un professionista viene considerato sempre “ricavo in nero” dal Fisco?
R: Non sempre, ma la presunzione è molto forte. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che quando un libero professionista o un imprenditore incassa assegni circolari e non li giustifica nelle sue scritture contabili, l’Ufficio può recuperarli a tassazione come compensi non dichiarati . In pratica, si presume siano corrispettivi per prestazioni non fatturate (o ricavi non contabilizzati). Spetta al professionista provare che non sono reddito (ad esempio che erano anticipazioni di terzi, rimborsi spese già rendicontate, utili già tassati distribuiti, ecc.); altrimenti la presunzione resta ferma . Una massima citata spesso è: “per il Fisco, l’assegno circolare versato sul conto dell’imprenditore o del professionista si presume sempre ricavo in nero”. È una linea dura, ma coerente col fatto che un assegno circolare è monetizzabile come contante garantito. Naturalmente il contribuente può difendersi, ma deve avere ottime pezze d’appoggio. Quindi, se sei un professionista o hai un’azienda, ogni assegno (circolare o no) che incassi dovrebbe avere dietro una ricevuta o fattura o documentazione. Diversamente, in caso di verifica rischi moltissimo perché l’onere di dimostrare il contrario è tuo e la soglia di convincimento è alta .

D: In caso di un’accusa penale di riciclaggio, può essere utile difendersi dicendo che i flussi erano comunque tracciabili (perché ho usato assegni nominativi, bonifici, etc., e non contanti)?
R: Purtroppo questo argomento da solo non basta. Può sembrare intuitivo sostenere “ma ho lasciato traccia bancaria, quindi non volevo occultare”, tuttavia la giurisprudenza è chiara che la tracciabilità formale non esclude il riciclaggio se l’operazione è comunque congegnata per rendere più difficile seguire il denaro . Ad esempio, in un caso concreto, furono utilizzati vari assegni circolari frazionati e incassati in contanti: c’era traccia di tutti i assegni (numeri di serie, girate, ecc.), ma ciò non impedì la condanna per riciclaggio. La Cassazione disse che il reato sussiste “indipendentemente dalla tracciabilità dei flussi finanziari”, perché l’obiettivo era spezzare il collegamento tra i soldi illeciti iniziali e il beneficiario finale . E quell’obiettivo era stato raggiunto pur usando strumenti bancari. Quindi, nel processo penale non è sufficiente dire “ho lasciato le briciole di pane, quindi non volevo nascondere”: bisogna dimostrare magari che mancava l’intento fraudolento o che si era convinti della liceità dei fondi (assenza di dolo). Certo, se uno ha usato solo canali tracciati e collaborato a ricostruire i movimenti, può sostenere l’assenza di volontà di occultare. Ma rimane il fatto che se l’operazione nel suo insieme era idonea a confondere le acque (anche con tracce), i giudici tendono comunque a qualificarla come riciclaggio/autoriciclaggio. In definitiva, la dissimulazione può realizzarsi anche su conti e assegni: il fatto di non avere usato “valigie di contanti” non mette al riparo se lo scopo era nascondere la provenienza dei fondi .

D: Il trust protegge davvero il patrimonio dai creditori e dal Fisco?
R: Un trust ben pianificato e legittimo può offrire una certa protezione, ma va inteso più come strumento di pianificazione che come scudo impenetrabile. Se costituito tempestivamente, quando ancora non ci sono crediti insoddisfatti e in assenza di intenti fraudolenti, il trust può segregare i beni in modo che non siano aggredibili dai creditori personali del disponente (perché non sono più giuridicamente suoi). Inoltre consente di finalizzare quelle risorse a beneficiari specifici o a scopi meritevoli, sottraendole alle vicende del patrimonio personale. Tuttavia, ci sono importanti caveat: (1) Revocatoria – i creditori preesistenti (o successivi entro 5 anni) possono far dichiarare il trust inefficace se era pregiudizievole per loro e il disponente ne era consapevole . Un trust familiare creato quando già si hanno debiti è quasi sicuramente revocabile. (2) Interposizione fittizia – il Fisco e i creditori possono guardare alla sostanza: se il disponente continua in realtà a gestire e godere dei beni come prima, tratteranno il trust come fittizio. La Cassazione ha detto chiaramente che l’art.37 DPR 600/73 (interposizione) si applica anche ai trust reali, se usati per far apparire altri come titolari di redditi mentre chi ne dispone è il disponente stesso . In pratica l’Agenzia delle Entrate ignorerà trust “schermo” e tasserà comunque il disponente sui redditi dei beni in trust. (3) Abuso del diritto – se il trust è creato senza sostanza economica, solo per risparmio fiscale o per sottrarre beni ai creditori tributari, l’operazione può essere considerata abuso/elusione e quindi disconosciuta, con recupero di imposte e possibili rilievi penali (es. sottrazione fraudolenta ex art.11 se c’erano imposte da pagare) . (4) Beneficiario = debitore – se il debitore stesso è beneficiario del trust (magari percettore di redditi dal trust), i suoi creditori potranno aggredire ciò che il trust gli eroga. Anche se i beni in sé sono segregati, le rendite o distribuzioni periodiche a suo favore non lo sono affatto: appena maturano, i creditori possono pignorarle. Dunque nominare sé stessi beneficiari riduce la protezione. In conclusione, il trust non è una “cassaforte inviolabile”: funziona se c’è una logica genuina (pianificare eredità, tutelare figli, ecc.) e se il debitore è disposto davvero a disfarsi del controllo dei beni in favore del trustee. Se invece viene usato come “self-help” all’ultimo minuto, i creditori hanno vari modi per penetrarlo (revoca, azioni legali, ordini alle banche/trustee). D’altronde, alcuni casi confermano efficacia: ad esempio trust istituiti molti anni prima, con trustee indipendente e beneficiari i figli, sono riusciti a salvaguardare i beni da pretese sopravvenute (salvo frodi macroscopiche). Ma come regola generale, il trust è utile più in un’ottica preventiva e di asset allocation (diluzione del patrimonio personale), piuttosto che come riparo assoluto dal giorno alla notte.

D: Ho solo contanti in casa e beni intestati a terzi, come possono fare i creditori a recuperare il loro credito? Posso essere accusato di qualcosa se tengo i soldi cash?
R: Conservare liquidità in contanti presso di sé non è di per sé illegale (entro i limiti di legge sul trasporto e detenzione di contante, che in Italia non hanno un tetto se la provenienza è lecita). Tuttavia, se lo scopo di tenere tutto cash “sotto il materasso” è di risultare nullatenente verso i creditori, va considerato che: (1) Il creditore può richiedere al tribunale misure come la ricerca dei beni ex art.492-bis c.p.c. e, non trovando conti, potrebbe chiedere un ordine di comparizione del debitore per essere interrogato sui propri beni (art.492 c.p.c. e seguenti). Mentire in quella sede sulla disponibilità di contante sarebbe reato (falso o mancata ottemperanza). (2) Se ci sono fondati sospetti che nascondiate denaro, il creditore potrebbe ottenere un pignoramento mobiliare presso il domicilio: l’ufficiale giudiziario può accedere nella vostra abitazione (con autorizzazione del giudice) e cercare beni pignorabili, incluso denaro contante. Se lo trova, lo sequestra immediatamente fino a concorrenza del credito. (3) Dal punto di vista penale, detenere contanti leciti non è reato. Diventa problematico se i contanti provengono da reati (allora configurano riciclaggio/autoriciclaggio se li si reimpiega). Se il creditore è l’Erario (tasse), nascondere ingenti somme per non pagarle può sfociare nel reato di sottrazione fraudolenta ex art.11 D.Lgs.74/2000 se vi sono atti fraudolenti (ma il semplice detenere contanti in casa non basta, servirebbe, ad esempio, averli dichiarati altrove per non farli trovare). In sintesi: legalmente potete anche vivere di contanti, ma in caso di esecuzione forzata non siete al sicuro: un bravo ufficiale giudiziario può recuperarli, e se emergono condotte fraudolente per occultarli rischiate guai. Inoltre, oggigiorno fare ogni cosa in contanti è difficile (acquisti immobiliari oltre €5.000 vietati, etc.): prima o poi quei contanti dovrebbero riemergere per essere spesi, e in quel momento possono essere intercettati (es. se depositati su un conto, immediatamente pignorabili).

D: Che differenza c’è tra l’azione revocatoria “ordinaria” e quella “fallimentare”?
R: L’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) è lo strumento generale a disposizione di qualunque creditore (anche persona fisica, banca, ecc.) per far dichiarare inefficaci verso di sé gli atti del debitore che hanno leso la garanzia patrimoniale. Va esercitata in tribunale, provando i presupposti (eventus damni e, a seconda dei casi, consapevolezza del debitore e del terzo). Ha un termine di decadenza di 5 anni dall’atto. La revocatoria fallimentare è invece un’azione speciale che può esercitare il curatore fallimentare nell’interesse di tutti i creditori, quando un debitore viene dichiarato fallito (o sottoposto a liquidazione giudiziale). Ha regole proprie nella Legge Fallimentare (ora Codice della crisi): prevede la revoca di atti compiuti dal fallito entro determinati periodi prima del fallimento. Ad esempio, sono revocabili ex lege gli atti a titolo gratuito compiuti nei 2 anni anteriori, i pagamenti anomali fatti nei 6 mesi o 1 anno (a seconda dei casi), le garanzie concesse nei 6 mesi-1anno prima, ecc. La bellezza per il curatore è che in molti casi la revocatoria fall. non richiede di provare la conoscenza del terzo: sono presunzioni legali. Ad esempio, una donazione fatta 18 mesi prima del fallimento è revocabile senza tante storie. L’azione fallimentare si propone innanzi al tribunale fallimentare, di solito con meno formalità e tempi più rapidi. In sintesi, la revocatoria ordinaria è individuale e più onerosa da provare (soggettività), quella fallimentare è collettiva e parzialmente oggettiva (basta che l’atto rientri nelle categorie temporali). Nel contesto di assegni circolari: un assegno donato a un parente 1 anno prima del fallimento è sicuramente revocabile in sede fallimentare (2 anni periodo sospetto per gratuiti) e in più costituisce bancarotta fraudolenta. Fuori dal fallimento, lo stesso assegno sarebbe revocabile ex art.2901 c.c. se il creditore dimostra conoscenza da parte del parente del pregiudizio (però tra coniugi o parenti stretti la giurisprudenza tende a presumere la malafede, quindi l’azione ordinaria comunque spesso va a buon fine). Dunque, l’atto rischioso viene colpito in entrambi i casi, ma in fallimento le maglie sono anche più strette (ad es. riduzione dei termini a 2 anni per gratuiti, e 6 mesi/1 anno per atti a titolo oneroso con determinate caratteristiche).

Conclusioni

Dal percorso svolto emerge chiaramente che tentare di sfuggire ai propri obblighi patrimoniali con espedienti sui generis (come l’uso distorto di assegni circolari) è un gioco pericoloso, che può portare a esiti ben più gravi del problema iniziale. Il debitore accorto, invece, dovrebbe puntare su strumenti di pianificazione preventiva leciti e su un’azione difensiva trasparente, piuttosto che su stratagemmi last-minute al limite della legalità. Ad esempio, organizzare per tempo il proprio patrimonio – distinguendo quello personale da quello d’impresa, valutando trust o vincoli per i beni di famiglia, stipulando assicurazioni e destinando risparmi in forme protette – è del tutto legittimo e, se fatto quando ancora non c’è all’orizzonte uno scenario di insolvenza conclamata, viene generalmente rispettato anche dai giudici. Al contrario, spogliare il patrimonio a danno dei creditori già in essere è sconsigliabile sia perché raramente funziona (tra indagini, revocatorie e sequestri, i creditori ben guidati possono recuperare comunque), sia perché si rischia di incorrere in responsabilità penali (dalla frode ai creditori al riciclaggio/autoriciclaggio).

Il punto di vista del debitore deve dunque essere lungimirante: informarsi sulle tutele legali disponibili, ma anche comprendere i confini di liceità. Questa guida ha cercato di fornire un quadro dettagliato – aggiornato a fine 2025 con le ultime norme e sentenze – di come funziona l’accertamento patrimoniale e quali sono i “rischi e difese” connessi all’uso di assegni circolari e strumenti affini. In definitiva, il debitore dovrebbe:

  • Prevenire, ove possibile, situazioni di aggressione patrimoniale strutturando in anticipo i propri beni (senza esagerare in artifici nulli o simulazioni scoperte).
  • Affrontare eventuali contestazioni in modo proattivo e documentato, collaborando con i professionisti (avvocati, consulenti) per dimostrare la legittimità delle proprie operazioni.
  • Evitare i “consigli furbi” non supportati dalla legge: spesso portano solo a peggiorare la posizione (ad es. il famoso “trucco dell’assegno in tasca” si è rivelato un boomerang foriero di reati ).
  • Conoscere i propri diritti, ma anche riconoscere le ragioni dei creditori quando valide: a volte una soluzione transattiva o un piano di rientro concordato (se il debito è dovuto) è preferibile a iniziare una guerra di occultamenti e rincorse giudiziarie.

In ogni caso, l’auspicio è che grazie alle informazioni fornite – suffragate da fonti normative e giurisprudenziali autorevoli – il lettore abbia ora strumenti per navigare consapevolmente in questo ambito complesso, adottando condotte prudenti e difendendosi in modo efficace e lecito.

Hai ricevuto un accertamento patrimoniale perché l’Agenzia delle Entrate ha individuato assegni circolari a te intestati o da te utilizzati? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento patrimoniale perché l’Agenzia delle Entrate ha individuato assegni circolari a te intestati o da te utilizzati?
Il Fisco sostiene che quegli assegni rappresentino redditi non dichiarati, disponibilità finanziarie occulte o incrementi patrimoniali ingiustificati?
Temi recuperi fiscali elevati, sanzioni pesanti e conseguenze sul tuo patrimonio personale, anche se il denaro non deriva da evasione?

Devi saperlo subito:
👉 l’assegno circolare non è automaticamente reddito,
👉 non ogni incremento patrimoniale è imponibile,
👉 molti accertamenti basati sugli assegni circolari sono illegittimi e difendibili.

Questa guida ti spiega perché il Fisco usa gli assegni circolari negli accertamenti patrimoniali, quali sono i rischi concreti e come difenderti in modo efficace.


Cos’è l’Accertamento Patrimoniale (In Modo Chiaro)

L’accertamento patrimoniale è una forma di accertamento con cui il Fisco:

  • analizza incrementi di patrimonio (beni, disponibilità finanziarie),
  • confronta tali incrementi con i redditi dichiarati,
  • presume l’esistenza di redditi non dichiarati se non trova giustificazione.

Rientrano nell’analisi, tra gli altri:

  • acquisti di immobili o beni di valore,
  • movimenti bancari rilevanti,
  • assegni circolari,
  • finanziamenti e disponibilità improvvise.

👉 È uno strumento presuntivo, non una prova automatica di evasione.


Perché il Fisco Usa gli Assegni Circolari

Gli assegni circolari attirano l’attenzione del Fisco perché:

  • rappresentano somme immediatamente disponibili,
  • sono spesso utilizzati per acmotazioni, acquisti o pagamenti importanti,
  • possono sembrare “meno tracciabili” di un bonifico (ma non lo sono),
  • emergono facilmente nelle indagini bancarie.

Il ragionamento dell’Ufficio è spesso questo:
👉 “Se hai un assegno circolare, devi aver avuto un reddito per ottenerlo.”

Ma attenzione:
➡️ questa è solo una presunzione,
➡️ che può (e deve) essere superata con prova contraria.


Assegno Circolare ≠ Reddito Automatico

Un principio fondamentale della difesa è questo:

👉 l’assegno circolare è solo uno strumento di pagamento,
👉 non dimostra l’origine reddituale delle somme.

L’assegno può derivare, ad esempio, da:

  • risparmi accumulati negli anni,
  • redditi già tassati,
  • disinvestimenti (vendita di titoli, polizze, fondi),
  • prestiti o finanziamenti,
  • donazioni o eredità,
  • restituzione di somme anticipate,
  • trasferimenti interni tra conti propri.

👉 Il Fisco deve dimostrare che l’assegno deriva da redditi imponibili, non il contrario.


I Rischi Concreti dell’Accertamento su Assegni Circolari

Se non ti difendi correttamente, rischi:

  • imputazione di redditi presunti inesistenti,
  • recuperi di IRPEF, addizionali e (in alcuni casi) IVA,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • cartelle esattoriali rapide,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • blocco o compromissione del patrimonio familiare.

👉 Pagare imposte su somme non reddituali è uno degli errori più gravi.


Gli Errori Più Frequenti del Fisco negli Accertamenti Patrimoniali

Molti accertamenti basati su assegni circolari sono viziati da:

  • equiparare disponibilità finanziaria a reddito,
  • ignorare l’origine lecita delle somme,
  • non considerare redditi già tassati,
  • applicare presunzioni automatiche,
  • non rispettare il contraddittorio preventivo,
  • motivazioni generiche (“assegno = reddito non dichiarato”),
  • mancata valutazione delle prove a discarico.

Questi errori rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Quando l’Accertamento Patrimoniale è ILLEGITTIMO

L’accertamento può essere ribaltato se:

  • l’origine dell’assegno è tracciabile e documentata,
  • le somme derivano da fonti non imponibili,
  • il Fisco non prova la natura reddituale,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • viene ignorata la documentazione fornita,
  • manca il nesso temporale tra reddito presunto e assegno.

👉 Senza prova del reddito, l’accertamento non regge.


Le Prove Fondamentali per Difendersi

Per una difesa efficace è essenziale ricostruire l’origine delle somme.

Prove utili:

  • estratti conto bancari precedenti,
  • documentazione di disinvestimenti,
  • contratti di mutuo o prestito,
  • atti di donazione o successione,
  • dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti,
  • scritture private e causali dei movimenti,
  • collegamento tra conto di origine e assegno circolare.

👉 La tracciabilità è la chiave della difesa.


Come Difendersi Subito (Strategia Immediata)

1. Gestire correttamente il contraddittorio

Il contraddittorio è una fase decisiva.

Con un avvocato tributarista puoi:

  • preparare risposte tecniche e documentate,
  • evitare dichiarazioni improprie,
  • indirizzare correttamente l’istruttoria.

2. Bloccare gli effetti dell’accertamento

Se viene emesso l’atto:

  • puoi impugnarlo nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizione a ruolo e pignoramenti.

3. Smontare la presunzione patrimoniale

La difesa tecnica:

  • dimostra che l’assegno non rappresenta reddito,
  • ricostruisce la provenienza delle somme,
  • evidenzia l’assenza di evasione.

👉 L’accertamento cade se la presunzione viene superata.


Difesa a Medio e Lungo Termine

4. Proteggere il patrimonio personale

Gli accertamenti patrimoniali colpiscono direttamente:

  • persone fisiche,
  • beni familiari,
  • risparmi accumulati.

La difesa deve:

  • evitare pignoramenti,
  • ridurre l’imponibile presunto,
  • tutelare la stabilità patrimoniale.

5. Gestire eventuali residui solo se davvero dovuti

Se, dopo la difesa, resta un importo:

  • rateizzazioni fino a 120 rate,
  • definizioni agevolate quando disponibili,
  • soluzioni compatibili con la reale capacità contributiva.

Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti patrimoniali basati su assegni circolari richiede competenze tributarie avanzate e attenzione alla prova dell’origine delle somme.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per bloccare accertamenti patrimoniali illegittimi e proteggere il patrimonio.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento patrimoniale,
  • ricostruzione dell’origine degli assegni circolari,
  • verifica della legittimità delle presunzioni fiscali,
  • gestione del contraddittorio,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela del patrimonio personale e familiare.

Conclusione

Un accertamento patrimoniale basato sugli assegni circolari non è automaticamente fondato.
Il Fisco deve dimostrare che quelle somme siano redditi imponibili, non limitarsi a presumere.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben costruita puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare l’origine lecita delle somme,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • proteggere il tuo patrimonio.

Agisci ora: negli accertamenti patrimoniali la prova dell’origine è decisiva.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
difendersi da un accertamento patrimoniale è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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