Accertamento Iva Per Operazioni Inesistenti: Come Difendersi

L’accertamento IVA per operazioni inesistenti è una delle contestazioni fiscali più gravi e pericolose.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta fatture per operazioni inesistenti, tende spesso a presumere automaticamente frodi IVA o comportamenti evasivi, con conseguenze fiscali e sanzionatorie estremamente pesanti.

È fondamentale chiarirlo subito:
non ogni irregolarità formale o errore del fornitore equivale a operazione inesistente.

Molti accertamenti IVA di questo tipo sono fondati su ricostruzioni errate e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se affrontati con una difesa tecnica, puntuale e documentata.


Cosa si intende per operazioni inesistenti

Nel contesto degli accertamenti IVA, si parla di operazioni inesistenti quando:

• l’operazione è oggettivamente inesistente
• l’operazione è soggettivamente inesistente
• il fornitore è considerato fittizio o cartiera
• manca la reale esecuzione della prestazione
• viene contestata la reale fornitura dei beni
• si ipotizzano fatture emesse solo per abbattere l’IVA

È fondamentale distinguere tra inesistenza reale e semplici irregolarità.


Perché l’Agenzia delle Entrate contesta le operazioni inesistenti

L’Agenzia delle Entrate utilizza la contestazione di operazioni inesistenti per:

• recuperare IVA detratta
• disconoscere costi dedotti
• applicare sanzioni molto elevate
• ipotizzare frodi IVA
• estendere i controlli a più annualità
• giustificare segnalazioni penali

Il problema è che spesso l’Ufficio si limita a contestare il fornitore senza dimostrare il coinvolgimento del contribuente.


Gli errori comuni dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti IVA per operazioni inesistenti, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

• presume la fittizietà dell’operazione in modo automatico
• non dimostra la consapevolezza del contribuente
• ignora la reale esecuzione della prestazione
• confonde irregolarità formali con inesistenza
• non considera la buona fede del cessionario
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è tecnicamente debole e contestabile.


Quando l’accertamento IVA per operazioni inesistenti è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

• l’operazione è realmente avvenuta
• la prestazione o la fornitura è dimostrabile
• il contribuente è in buona fede
• manca la prova della consapevolezza della frode
• l’Ufficio si basa solo su presunzioni
• non viene rispettato il diritto di difesa
• si confonde il comportamento del fornitore con quello del cliente

L’IVA non può essere recuperata senza prova concreta della frode.


Sistemi di difesa efficaci

La difesa contro un accertamento IVA per operazioni inesistenti deve essere tecnica, strutturata e documentata e può basarsi su:

• contratti e ordini di acquisto
• documentazione di trasporto
• prove della consegna dei beni
• prova dell’esecuzione dei servizi
• pagamenti tracciabili
• corrispondenza commerciale
• verifica della buona fede
• perizie tecniche
• giurisprudenza favorevole

Ogni operazione va dimostrata nel merito, non difesa genericamente.


Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento IVA per operazioni inesistenti:

• fai analizzare immediatamente l’atto
• individua le fatture contestate
• ricostruisci ogni singola operazione
• raccogli tutta la documentazione disponibile
• prepara una difesa tecnica per il contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati

Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:

• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se strategico
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività


I rischi se non intervieni tempestivamente

• recupero integrale dell’IVA detratta
• sanzioni molto elevate
• interessi e accessori
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive e pignoramenti
• segnalazioni penali
• estensione dei controlli ad altri anni


Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti IVA per operazioni inesistenti, spesso annullati per carenza di prova e violazione del principio di buona fede.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in frodi IVA e contenzioso tributario complesso.

È inoltre:

• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Può intervenire concretamente per:

• contestare la qualificazione di operazioni inesistenti
• dimostrare la reale esecuzione delle operazioni
• far valere la buona fede del contribuente
• ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
• bloccare riscossioni e misure cautelari
• tutelare patrimonio e continuità aziendale
• costruire una strategia difensiva efficace


Agisci ora

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Introduzione

Gli accertamenti IVA relativi a operazioni inesistenti rappresentano una delle contestazioni fiscali più insidiose per imprese, professionisti e contribuenti in genere. Si verificano quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza ritengono che alcune fatture registrate dal contribuente si riferiscano a operazioni mai avvenute nella realtà (in tutto o in parte), oppure poste in essere con soggetti diversi da quelli indicati sui documenti. In tali casi, l’Amministrazione finanziaria procede al recupero dell’IVA detratta indebitamente e spesso anche alla ripresa a tassazione dei costi relativi, con sanzioni amministrative molto elevate e possibili conseguenze penali. Aggiornata a dicembre 2025, questa guida approfondita – rivolta sia ad avvocati e professionisti del settore tributario sia a imprenditori e privati – esamina la normativa italiana vigente, la giurisprudenza più recente (incluse sentenze di legittimità aggiornate) e le strategie di difesa a disposizione del contribuente (punto di vista del debitore). Il tutto viene esposto con linguaggio giuridico ma accessibile, con tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni. L’obiettivo è fornire un quadro avanzato e completo di come difendersi efficacemente da un avviso di accertamento IVA fondato sulla contestazione di fatture per operazioni inesistenti, sia soggettivamente che oggettivamente inesistenti.

Le problematiche affrontate includono: la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e le diverse implicazioni fiscali; l’onere della prova a carico dell’Amministrazione e del contribuente; i rimedi pre-contenziosi (ad es. il contraddittorio anticipato) e quelli contenziosi dinanzi alle Commissioni Tributarie; le sanzioni amministrative applicabili (imposte e sovrattasse) e il possibile raddoppio dei termini di accertamento; i profili penali (reati tributari in materia di false fatture) con relative pene e condizioni di non punibilità. Particolare attenzione è dedicata alle difese pratiche che il contribuente – in qualità di “debitore” d’imposta chiamato a pagare IVA e sanzioni – può mettere in atto per far valere le proprie ragioni e tutelarsi da pretese fiscali non dovute. Iniziamo definendo il concetto di “operazioni inesistenti” e il contesto normativo di riferimento.

Cosa sono le operazioni inesistenti (soggettive e oggettive)

In ambito fiscale, si definiscono operazioni inesistenti quelle operazioni che non corrispondono alla realtà economica dichiarata nella fattura o nei documenti contabili. La legislazione italiana fornisce una chiara definizione: per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono quei documenti emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, oppure che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore al reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi . In sostanza, rientrano in questa categoria sia le fatture completamente false (che documentano cessioni di beni o servizi mai avvenute) sia quelle solo parzialmente false (ad esempio per importi gonfiati), nonché le fatture in cui il bene o servizio è stato realmente scambiato ma tra parti diverse da quelle indicate (è il caso di un’interposizione fittizia di soggetti). A livello pratico, la casistica si distingue in due macro-tipologie:

  • Operazioni oggettivamente inesistenti: sono quelle in cui l’operazione commerciale non è mai avvenuta nella realtà. Ciò accade, ad esempio, quando viene emessa una fattura per una vendita di beni o una prestazione di servizi che in realtà non è stata effettuata affatto. L’intera operazione è fittizia: i beni non sono stati consegnati oppure il servizio non è stato reso, non c’è stato alcuno scambio economico reale. In questi casi la fattura è un puro documento di fantasia e viene generalmente utilizzata per creare costi e crediti IVA fittizi. Si pensi a un contribuente che annoti fatture di acquisto mai corrispondenti a effettive forniture, con l’intento di detrarre indebitamente l’IVA o di abbattere il reddito imponibile. È evidente che, mancando del tutto la controprestazione, tali operazioni sono inesistenti in senso oggettivo.
  • Operazioni soggettivamente inesistenti: in queste operazioni, il fatto economico sussiste, ma viene falsato il soggetto che lo pone in essere. In altre parole, la cessione del bene o la prestazione del servizio è realmente avvenuta, ma non tra le parti indicate in fattura. Tipicamente, avviene attraverso l’interposizione di una società o ditta fittizia (la cosiddetta cartiera o testa di legno) tra il vero fornitore e l’effettivo acquirente. Ad esempio, l’impresa A necessita di certe forniture che in realtà vengono fornite dall’impresa B, ma le fatture vengono emesse dall’impresa C, creata ad hoc e priva di reale operatività. In fattura figura quindi un fornitore diverso da quello effettivo. L’operazione è detta inesistente “soggettivamente” perché sotto il profilo soggettivo uno dei contraenti indicati è fittizio, pur a fronte di una consegna di beni o servizi realmente avvenuta. Questi schemi sono spesso utilizzati nelle cosiddette frodi “carosello” o in altre forme di evasione IVA, per creare giri di fatture tra società cartiere e realizzare indebite detrazioni di imposta.

Esiste inoltre il caso di operazioni parzialmente inesistenti (o “sovrafatturazioni”), in cui l’operazione commerciale c’è stata ma il corrispettivo indicato in fattura è in parte gonfiato rispetto al reale valore (ad esempio viene fatturata una quantità maggiore di merce rispetto a quella consegnata, o un prezzo artificiosamente alto). Anche queste rientrano nel concetto di operazioni inesistenti, in quanto la fattura attesta elementi economici non veritieri.

Di seguito una tabella riepilogativa che confronta le principali caratteristiche delle operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, con esempi e implicazioni fiscali:

Tipologia operazioneDescrizioneEsempio tipicoImplicazioni fiscali
Oggettivamente inesistenteOperazione mai avvenuta in tutto o in parte. La fattura è totalmente o parzialmente fittizia quanto a beni/servizi.Fattura per merce mai consegnata o servizio mai reso. Nessun riscontro reale (magazzino vuoto, prestazione inesistente).IVA indebitamente detratta (nessuna operazione a monte); costo indeducibile (spesa inesistente). Emittente obbligato comunque al versamento IVA in fattura ex art.21 DPR 633/72.
Soggettivamente inesistenteOperazione avvenuta, ma tra soggetti diversi da quelli in fattura. Fornitore effettivo differente dall’emittente del documento.“Frodi carosello”: l’azienda A acquista beni realmente forniti dall’azienda B, ma fatturati dall’azienda “cartiera” C priva di struttura.IVA non detraibile per l’acquirente (fattura emessa da soggetto diverso dal vero fornitore); costo deducibile ai fini reddito salvo uso diretto per reato (vedi normativa). Emittente fittizio tenuto al versamento dell’IVA indicata.

Perché il Fisco contesta queste operazioni? Dal punto di vista dell’IVA, la presenza di fatture false mina il principio di neutralità dell’imposta. In caso di fatture completamente false, l’IVA detratta dal cessionario è un credito illegittimo poiché a monte non c’è stata alcuna cessione tassabile effettiva. Nel caso di fatture soggettivamente false, la Corte di Cassazione ha chiarito che viene meno il presupposto fondamentale della detrazione: l’operazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72. Infatti, l’imposta risulta pagata a un soggetto non legittimato a esercitare la rivalsa né tenuto al versamento dell’imposta stessa, trattandosi di un emittente che non è stato la controparte reale dell’operazione . In sostanza, l’IVA pagata a un fornitore fittizio è considerata fuori dal meccanismo IVA (viene definita IVA “fuori conto”, estranea al circuito di detrazione/versamento) e dunque non può essere portata in detrazione . Per l’Amministrazione finanziaria, contrastare tali operazioni serve sia a recuperare imposte indebitamente detratte o non versate, sia a sanzionare comportamenti fraudolenti che alterano la leale concorrenza tra imprese.

Dal lato del contribuente, però, non sempre una fattura contestata come falsa corrisponde a una frode orchestrata dal medesimo: possono esservi casi di inconsapevolezza o buona fede, soprattutto nelle operazioni soggettivamente inesistenti (ad esempio, un imprenditore che si rifornisce da un fornitore senza sapere che quest’ultimo è in realtà una cartiera). Diventa allora cruciale comprendere quali strumenti di difesa offre l’ordinamento a chi subisce un accertamento IVA per operazioni inesistenti. Prima di esaminare tali strumenti, riepiloghiamo le principali norme coinvolte.

Normativa di riferimento in materia di operazioni inesistenti

La disciplina delle operazioni inesistenti coinvolge diverse fonti normative, sia di natura tributaria (IVA e imposte dirette), sia di procedura tributaria, oltre alle norme penali tributarie che puniscono le condotte fraudolente. Di seguito elenchiamo i riferimenti essenziali:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’IVA):
    Articolo 19: stabilisce il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, subordinato al fatto che l’operazione a monte sia effettivamente avvenuta ed inerente all’attività. In presenza di una fattura per un’operazione inesistente, questo presupposto viene meno, escludendo la detraibilità.
    Articolo 21, comma 7: è la norma chiave sulle fatture false. Esso prevede che “se viene emessa fattura per operazioni inesistenti”, l’IVA in essa indicata è comunque dovuta per l’intero importo indicato (come se l’operazione fosse reale) da parte di chi l’ha emessa, ma non è detraibile dal destinatario che l’abbia indebitamente assolta . Questo meccanismo impedisce che, tramite fatture fittizie, si generi credito IVA a favore di qualcuno senza che l’imposta sia effettivamente affluita all’Erario. In pratica: chi emette la fattura falsa deve versare l’IVA “di carta” al Fisco, e chi l’ha detratta non ne ha diritto e subirà un recupero a tassazione.
    Articoli 54 e 55: disciplinano i poteri di accertamento in materia IVA. L’Amministrazione può procedere a rettifiche e accertamenti induttivi quando emergono elementi (anche presuntivi) di evasione, come nel caso di utilizzo di fatture false. L’art. 54, in particolare, consente di desumere maggior imponibile o minor detrazione anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, strumento spesso impiegato per contestare l’inesistenza delle operazioni.
  • T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e Legge 537/1993 sulle imposte dirette:
    Articolo 109 TUIR (già art. 75 fino al 2003): stabilisce che un costo è deducibile solo se inerente e supportato da idonea documentazione. In caso di fattura falsa, manca l’inerenza o la certezza del costo.
    Legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 14, comma 4-bis: questa norma, introdotta in versione attuale dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. 44/2012), rappresenta un punto fondamentale a favore del contribuente in presenza di false fatture soggettive. Essa prevede che i costi e le spese documentati da fatture relative a operazioni inesistenti sono indeducibili, salvo che il contribuente provi che l’operazione contestata è stata effettivamente realizzata ed i beni o servizi acquistati non sono stati direttamente utilizzati per compiere un reato tributario non colposo. In altri termini, dopo la riforma del 2012, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti (cioè operazioni realmente avvenute con un diverso soggetto) possono essere ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che il contribuente non fosse parte consapevole di una frode fiscale. La ratio è di non tassare redditi inesistenti: se il bene/servizio è effettivamente entrato nell’attività, quel costo è reale e deducibile, punendo semmai solo l’indebita detrazione IVA. La Cassazione ha confermato che tale norma opera retroattivamente in bonam partem e che dunque, salvo prova di un uso fraudolento diretto, non è più contestabile la deducibilità di tali costi anche per soggetti coinvolti in frodi, poiché i beni acquistati non sono stati impiegati per commettere il reato ma per l’attività economica ordinaria . È un importante appiglio difensivo: il Fisco non può pretendere imposte dirette su un reddito che in realtà non esiste, essendo il costo effettivo (anche se “mafioso” solo nella carta intestata).
    Articolo 8, comma 1, D.L. 16/2012: è la fonte normativa che ha introdotto il citato art. 14 comma 4-bis Legge 537/93, chiarendo la deducibilità dei costi da reato, e ne ha sancito l’efficacia retroattiva (comma 3). Dunque anche in controversie riguardanti anni antecedenti il 2012, la Commissione Tributaria deve applicare tale disciplina più favorevole al contribuente.
  • Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212):
    Articolo 12, comma 7: prevede che dopo la conclusione di una verifica fiscale (ispezione, accesso, verifica presso il contribuente) i funzionari redigono il PVC (processo verbale di constatazione) e devono attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento basato su quella verifica. In tale periodo il contribuente ha diritto di presentare osservazioni e richieste. L’unica eccezione è costituita dai casi di particolare urgenza motivata. Questa disposizione si traduce nell’obbligo di un contraddittorio endoprocedimentale prima dell’accertamento, e la sua violazione (emissione dell’atto ante tempus senza urgenza) è causa di nullità dell’accertamento . Nel contesto delle fatture inesistenti, spesso l’accertamento scaturisce da un PVC della Guardia di Finanza: il rispetto di questi 60 giorni è fondamentale e costituisce un primo profilo difensivo procedurale che il contribuente può far valere (vedi oltre).
    Articolo 10-bis: (introdotto nel 2015) regola l’abuso del diritto e operazioni simulate a fini fiscali. Pur non riferendosi specificamente alle fatture false (che configurano più una frode che un abuso “formalmente lecito”), questa norma sancisce che atti o operazioni privi di sostanza economica, realizzati al solo scopo di ottenere vantaggi fiscali, non sono opponibili al Fisco. Le operazioni inesistenti, se scoperte, sono tipicamente considerate condotte fraudolente più che mere operazioni elusive, quindi si perseguono con le norme sopra viste, ma è utile menzionare che il sistema fiscale italiano distingue tra abuso (aggiramento di norme senza violarle formalmente) e frode (violazione diretta delle norme, come nelle false fatture).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (Sanzioni amministrative in materia tributaria):
    Articolo 6, comma 6: dispone la sanzione per indebita detrazione IVA. In generale, chi si detrae un’IVA non dovuta (ad esempio perché relativa a fattura inesistente) è soggetto a una sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell’imposta indebitamente detratta . Questa è la sanzione tipica contestata al destinatario della fattura falsa. Se poi l’utilizzo di fatture false comporta anche una dichiarazione infedele (minori imposte dichiarate), la sanzione per infedele (dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta) assorbe quella specifica dell’IVA, fermo restando il cumulo giuridico.
    Articolo 5, comma 4-bis: (come modificato dal D.Lgs. 158/2015) punisce con sanzione aumentata della metà l’omessa fatturazione/registrazione quando effettuata mediante documenti falsi. Inoltre, l’art. 12 dello stesso decreto prevede sanzioni accessorie (es. interdizione da licenze o concorsi pubblici) per sanzioni IVA molto elevate (>50.000 euro).
    Altre sanzioni collegate: Chi emette fatture false, se non le include nelle proprie liquidazioni periodiche e dichiarazioni, commette violazioni sanzionabili per omessa fatturazione e omessa dichiarazione. Ad esempio, l’emittente potrebbe subire la sanzione del 100% dell’IVA non versata (art. 5 D.Lgs.471/97, omessa indicazione di operazioni attive) più la sanzione fissa per irregolare tenuta delle scritture. Tuttavia, spesso tali casi sfociano direttamente nel penale, come si dirà, e le sanzioni amministrative possono essere poi assorbite.
  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (Reati tributari):
    Questo decreto legislativo punisce penalmente le condotte fraudolente più gravi. In tema di fatture false, rilevano in particolare:
    Articolo 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: è il reato commesso dal contribuente (ad es. imprenditore, legale rappresentante) che, al fine di evadere le imposte, inserisce elementi passivi fittizi in dichiarazione avvalendosi di fatture false. In pratica, è il reato di utilizzo di false fatture. La condotta tipica è presentare una dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta, grazie a costi mai sostenuti o IVA a credito inesistente. È un delitto punito severamente: la pena base attuale va dalla reclusione da 4 a 8 anni (a seguito delle modifiche del 2019), con una circostanza attenuante se l’ammontare degli elementi fittizi è inferiore a 100.000 euro (in tal caso la pena scende da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) . Non è prevista soglia di punibilità minima: anche l’utilizzo di una sola fattura falsa configura il reato (salvo eventuale applicazione della particolare tenuità del fatto, v. infra).
    Articolo 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: punisce chi emette o rilascia tali documenti falsi, allo scopo di consentire a terzi l’evasione. È il reato tipico del “prestanome” o della cartiera che vende fatture false. La pena è la reclusione da 4 a 8 anni (anch’essa con attenuante se l’importo complessivo delle fatture false per periodo d’imposta è inferiore a 100.000 euro, caso in cui la forbice scende a 1 anno e 6 mesi – 6 anni) . Anche qui non vi è soglia minima di non punibilità: l’emissione di qualsiasi fattura fittizia è reato, a prescindere dall’importo (tuttavia, per fatti di lieve entità, il giudice può valutare la particolare tenuità).
    Altri reati collegati: le false fatture possono concorrere in altri delitti fiscali. Ad esempio, se l’evasione realizzata non supera le soglie di punibilità di cui all’art. 2, potrebbe configurarsi il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs.74/2000) se comunque l’imposta evasa eccede €150.000. Inoltre, spesso le fatture false emergono in indagini più ampie su associazioni a delinquere finalizzate all’evasione o frode fiscale internazionale, aggravanti che possono incrementare le pene. Va citato anche l’art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) applicabile quando la frode non consiste in fatture false ma in altri mezzi fraudolenti; nelle frodi carosello però, se ci sono false fatture, prevalgono gli artt.2 e 8.

Dal punto di vista processuale penale, è importante ricordare che la denuncia per questi reati comporta spesso il “raddoppio dei termini” per l’accertamento tributario: in passato la normativa consentiva di raddoppiare il termine di decadenza per l’emissione dell’avviso di accertamento se vi era obbligo di denuncia penale per reati tributari. Attualmente (dopo le riforme intervenute) il raddoppio opera solo se la denuncia è effettivamente presentata entro i termini ordinari di accertamento. Ciò significa che, in casi di frode fiscale con fatture false, l’Agenzia delle Entrate può notificare accertamenti anche ben oltre il termine ordinario di 5 anni, purché abbia trasmesso la notitia criminis alla Procura tempestivamente. In concreto, per l’IVA ciò può estendere il termine di accertamento fino a 8 anni (termine raddoppiato rispetto ai 4 o 5 ordinari, considerando anche eventuali proroghe da mancate dichiarazioni).

In sintesi, il quadro normativo presenta da un lato norme che facilitano l’azione accertativa e sanzionatoria del Fisco contro le fatture fittizie (art. 21 c.7 DPR 633/72, sanzioni 471/97, reati D.Lgs.74/2000), e dall’altro alcune aperture favorevoli al contribuente in buona fede (deducibilità dei costi reali, obbligo di contraddittorio, onere probatorio a carico dell’ufficio). Nei capitoli seguenti vedremo come queste norme vengono applicate e interpretate, e come vanno utilizzate nella strategia difensiva del contribuente.

Procedimento di accertamento: fasi e garanzie per il contribuente

Prima di esaminare le strategie difensive nel merito delle contestazioni, è utile descrivere come si sviluppa tipicamente un accertamento IVA per operazioni inesistenti e quali sono le fasi procedurali in cui il contribuente può far valere i propri diritti. Conoscere il “percorso” dell’accertamento consente infatti di individuare eventuali vizi procedurali (che possono portare all’annullamento dell’atto) e di prepararsi efficacemente al confronto con l’Amministrazione. Ecco le principali fasi:

  1. Attività istruttoria e verifica fiscale: Quasi sempre, la contestazione di fatture false scaturisce da un’attività di controllo da parte del Fisco. Può trattarsi di una verifica della Guardia di Finanza presso il contribuente (accesso, ispezione, verifica in loco), di indagini finanziarie, di controlli incrociati tra aziende (ad esempio, emittenti e utilizzatori di fatture) oppure di segnalazioni nell’ambito di inchieste penali. Al termine della verifica, specialmente se svolta dalla Guardia di Finanza, viene redatto un PVC – Processo Verbale di Constatazione, che riassume gli elementi riscontrati: ad esempio, può contenere le prove che certi fornitori sono “cartiere” e che le relative fatture sono soggettivamente inesistenti (mancanza di sede operativa, di dipendenti, dichiarazioni di terzi, incongruenze nelle movimentazioni di magazzino, ecc.). È importante che il contribuente, durante la verifica, collabori con i verificatori fornendo documenti e spiegazioni: tutto ciò che emerge in questa fase potrà poi essere usato a favore o contro di lui. Al termine delle operazioni, il PVC viene consegnato (notificato) al contribuente.
  2. Osservazioni del contribuente (diritto al contraddittorio): Ricevuto il PVC, il contribuente ha – come detto – 60 giorni di tempo per presentare memorie, osservazioni e richieste all’Ufficio accertatore (di solito l’Agenzia delle Entrate) prima che questo emetta un avviso di accertamento basato sui rilievi del PVC . Questo è un momento fondamentale: predisporre una risposta scritta puntuale al PVC, confutando le risultanze o fornendo prove contrarie, può talvolta indurre l’ufficio a rivedere parzialmente le proprie pretese o a soprassedere (in rari casi). Inoltre, sul piano formale, la mancata attesa di 60 giorni (senza urgenza motivata) per emettere l’accertamento rende quest’ultimo nullo, secondo un orientamento consolidato della Cassazione (SS.UU. 18184/2013) e ora avallato anche dal legislatore. Difesa: il contribuente deve quindi sfruttare questa finestra per esporre le proprie ragioni. Ad esempio, se il PVC lo accusa di aver utilizzato fatture di una cartiera, egli potrà allegare documenti che provano la reale esistenza delle operazioni (bolle di consegna, DDT, prove che la merce è entrata nei suoi magazzini, contratti, e-mail commerciali, fotografie di cantieri, ecc.) e la sua ignoranza circa l’eventuale fittizietà del fornitore.
  3. Emissione dell’Avviso di Accertamento: Decorso il termine (o anche prima, in caso di urgenza adeguatamente motivata), l’Ufficio emette l’avviso di accertamento IVA (spesso congiunto anche all’accertamento IRES/IRAP se ci sono costi indeducibili) nel quale contesta formalmente le violazioni. L’avviso deve essere motivato: nel caso di operazioni inesistenti, solitamente richiama gli elementi raccolti (es. “dalla verifica è emerso che il fornitore X è inesistente/società cartiera; pertanto la fattura n… è relativa a operazione inesistente e l’IVA di €… è indebitamente detratta”). Un aspetto importante è che la motivazione dell’atto può avvalersi per relationem del PVC: è lecito che l’avviso rimandi alle risultanze del processo verbale, purché questo sia allegato o già noto al contribuente. Non di rado, infatti, l’avviso si limita a recepire le conclusioni del PVC. Un eventuale difetto di motivazione (motivi generici, incongruenze, mancata allegazione degli atti richiamati) può essere motivo di ricorso. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che non è necessario indicare nell’atto tutti i dettagli dell’indagine: è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi . Ad esempio, se l’avviso cita il PVC che già elenca le fatture false e le prove, la motivazione è ritenuta valida anche se sintetica. Pertanto, ai fini difensivi, eventuali vizi formali dell’avviso (come la mancata specifica indicazione delle norme violate, o una generica motivazione) devono essere valutati con prudenza: possono portare a nullità solo se realmente impediscono la difesa (art. 42 DPR 600/73 per atti imposte dirette, applicabile anche all’IVA). Il contribuente in questa fase può anche valutare se aderire parzialmente: l’Agenzia notifica l’atto ma il contribuente ha 60 giorni per impugnare, durante i quali può presentare istanza di accertamento con adesione (procedura di natura “transattiva” che sospende i termini di impugnazione e, in caso di accordo, riduce le sanzioni a 1/3). Nel caso di fatture false, se il contribuente riconosce qualche addebito ma ne contesta altri, può tentare un’adesione per definire almeno una parte. Tuttavia, va considerato che un’adesione implica in qualche modo un’ammissione della violazione, potenzialmente rilevante anche in sede penale: per questo, nelle frodi più gravi, spesso non si percorre questa strada se è pendente o prevedibile un procedimento penale (le dichiarazioni rese potrebbero essere usate, ancorché l’adesione non costituisca di per sé prova in giudizio).
  4. Impugnazione dinanzi alle Commissioni Tributarie: Se il contribuente non condivide (in tutto o in parte) l’accertamento, può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) competente, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (salvo sospensioni per adesione). Nel ricorso, egli svilupperà i motivi di contestazione sia formali (vizi procedurali, violazione del contraddittorio, nullità per difetto di motivazione, decadenza dei termini, ecc.) sia di merito (insussistenza della frode, effettività delle operazioni, mancanza di prova da parte del Fisco, ecc.). La fase contenziosa viene approfondita nella sezione successiva; qui basti ricordare che è possibile chiedere la sospensione dell’atto se l’esecuzione immediata (oggi l’accertamento esecutivo consente al Fisco di riscuotere 1/3 delle imposte anche in pendenza di giudizio) arreca danno grave: la CTP può sospendere la riscossione fino alla decisione di primo grado. Il giudizio tributario si articolerà poi nell’eventuale appello alla Commissione Regionale (CTR) e, per soli motivi di legittimità, nel ricorso per Cassazione. Durante tutto il contenzioso il contribuente potrà far valere nuove prove a suo discarico e sollevare eccezioni, ma i fatti non contestati in primo grado solitamente non possono essere introdotti ex novo in appello (principio del “novum”). Dunque è essenziale impostare bene la difesa sin dal primo grado, raccogliendo e producendo tutte le evidenze utili a dimostrare la legittimità delle proprie operazioni.

Riassumendo, il contribuente ha diritto a: un corretto contraddittorio prima dell’emissione dell’atto (60 giorni post-PVC), una motivazione chiara delle ragioni dell’accertamento, tempi certi e decadenze rispettate (in assenza di reati contestati, l’accertamento IVA va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, termine esteso in caso di reato), e un giudice terzo che vaglierà la fondatezza della pretesa fiscale. Ognuna di queste tappe offre possibili spunti difensivi: ad esempio, contestare la nullità dell’avviso se emesso prima dei 60 giorni senza urgenza , o se privo degli elementi essenziali; eccepire la decadenza dei termini se l’avviso arriva tardivamente (tenendo conto del raddoppio in caso di reato); far emergere in giudizio eventuali errori procedurali commessi dai verificatori (ad esempio, violazione di domicilio aziendale senza autorizzazioni, ecc., sebbene queste ultime raramente portino all’annullamento dell’atto a meno di lesioni difensive concrete).

Nei paragrafi seguenti entreremo nel vivo della difesa nel merito di un accertamento da operazioni inesistenti, concentrandoci su due aspetti cruciali: l’onere della prova (chi deve dimostrare cosa) e le strategie per dimostrare la buona fede e la sostanza economica delle operazioni.

L’onere della prova in caso di fatture inesistenti

Una delle questioni centrali in questo tipo di contenzioso è la ripartizione dell’onere probatorio tra Fisco e contribuente. Chi deve provare l’inesistenza o l’effettiva esistenza delle operazioni contestate? Su questo tema la giurisprudenza tributaria si è evoluta, giungendo a delineare principi abbastanza netti, differenti a seconda che si tratti di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. In generale, possiamo sintetizzare così:

  • Operazioni totalmente false (oggettivamente inesistenti): l’Amministrazione finanziaria, per recuperare l’IVA e negare deduzioni, deve innanzitutto fornire elementi (anche presuntivi) seri che facciano ritenere che l’operazione non si è mai svolta nella realtà. Esempio: se il contribuente deduce costi e IVA per acquisti di merce X, il Fisco può provare l’inesistenza mostrando che il presunto fornitore non aveva la capacità di effettuare quella fornitura (nessuna sede, nessun dipendente, volume d’affari irrisorio a fronte di fatture ingenti), oppure che la merce non risulta nei magazzini, o che vi è una catena di società fittizie a monte. Tale prova può essere data anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti: la Cassazione ha ritenuto ad esempio che la mancanza di struttura e le dichiarazioni di terzi qualificati possano costituire indizi convergenti di inesistenza dell’operazione . Se il Fisco raggiunge questa prova (il fumus di operazione inesistente), scatta l’onere in capo al contribuente di provare il contrario, cioè che invece l’operazione si è svolta realmente (onere della prova contraria) . In sintesi, per le fatture oggettivamente inesistenti la giurisprudenza afferma: “spetta anzitutto all’Amministrazione dimostrare che le operazioni fatturate non si sono realizzate; solo dopo tale dimostrazione ricade sul contribuente l’onere di provare che invece esse hanno avuto luogo” .
  • Operazioni soggettivamente false: il quadro è più complesso, perché qui l’operazione di per sé è avvenuta (beni consegnati, servizi resi), ma con un diverso soggetto. La linea della Cassazione – in coerenza con la Corte di Giustizia UE – è che l’Ufficio, per disconoscere la detrazione IVA, deve provare due cose: (a) che il fornitore indicato in fattura è un soggetto fittizio o comunque non è il reale esecutore dell’operazione (quindi dimostrare la fittizietà oggettiva del cedente); (b) che il destinatario della fattura (contribuente) era consapevole della frode, ossia sapeva (o con normale diligenza avrebbe dovuto sapere) che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA . Questo principio fondamentale è stato affermato, tra le tante, da Cass. n. 9588/2019 e da numerose pronunce successive: “in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere – usando l’ordinaria diligenza richiesta in ragione della sua attività – che l’operazione si inseriva in una frode”. È dunque necessario che il Fisco fornisca indizi della “consapevolezza del destinatario”. Ad esempio, possono costituire tali indizi: la stretta connessione societaria o personale tra il contribuente e la società cartiera, prezzi d’acquisto anormalmente bassi (tali da far sospettare l’IVA evasa a monte), pagamenti in forme opache, movimentazioni circolari di denaro, dichiarazioni accusatorie da parte degli organizzatori della frode, ecc. Anche la ripetuta scelta di fornitori sconosciuti e “usa e getta” può essere un segnale. Solo quando l’Amministrazione abbia assolto questo onere iniziale (prova della falsità soggettiva e di elementi che implicano la conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente), si determina un’inversione dell’onere probatorio: spetterà al contribuente dimostrare la propria buona fede, ossia di aver operato con la massima diligenza e di non essere stato coinvolto volontariamente nell’evasione . In altri termini, dovrà provare di aver fatto tutto il possibile, come operatore accorto, per verificare l’affidabilità del fornitore e la reale esistenza dell’operazione, e di essere stato ingannato da circostanze a lui non imputabili .

Questi principi riflettono l’orientamento attuale, che recepisce la giurisprudenza europea (sentenza Kittel della CGUE e seguenti). Importante notare che, secondo la Cassazione, non basta per il contribuente invocare la regolarità formale delle transazioni (fatture a posto, pagamenti tracciati) né la convenienza economica dell’acquisto, per invertire a suo favore l’onere della prova . Sono elementi utili ma non decisivi isolatamente: ciò che conta è se emergono segnali di frode. Se il Fisco fornisce questi segnali, allora il contribuente deve controbattere attivamente, altrimenti la sua buona fede non verrà riconosciuta.

Riassumiamo il riparto dell’onere della prova in uno schema semplificato:

  • Fase iniziale (onere dell’Ufficio):
    L’Amministrazione deve provare la falsità dell’operazione.
    Per fatture oggettivamente inesistenti: provare che la cessione/prestazione non è mai avvenuta.
    Per fatture soggettivamente inesistenti: provare che il fornitore in fattura è fittizio e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere del carattere fittizio/frodatorio.
  • Fase successiva (onere del contribuente):
    Se il Fisco ha dato sufficienti prove/indizi iniziali, spetta al contribuente fornire prova contraria.
    Nei casi oggettivi: dimostrare che l’operazione contestata è in realtà avvenuta (es. esibendo prove della movimentazione dei beni, testimonianze, documenti di trasporto, ecc.).
    Nei casi soggettivi: dimostrare la propria diligenza e buona fede, ossia di aver fatto il possibile per assicurarsi della serietà del fornitore e che, malgrado ciò, è stato tratto in errore. In pratica, provare di non aver avuto consapevolezza della frode e di non avervi partecipato.

Questa struttura è stata ribadita di recente, ad esempio dalla Cassazione con ord. n. 26434 del 30/09/2025, che ha censurato una Commissione Tributaria Regionale perché aveva riconosciuto la sola “inesistenza soggettiva” delle operazioni senza poi applicare il principio della verifica della conoscenza del cessionario. La Suprema Corte ha ricordato che presenza di indizi di frode “innegabili” implica l’onere per il destinatario della fattura di provare la propria non connivenza . In quella vicenda (riguardante acquisti di rottami in regime di reverse charge), la Cassazione ha ribadito che anche nel reverse charge – dove formalmente l’IVA non è versata al fornitore ma autoliquidata – vale il medesimo principio: la detrazione va negata se l’acquirente sapeva o doveva sapere che il fornitore indicato era fittizio, oppure se non prova chi fosse il vero cedente soggetto passivo .

Strategie difensive sull’onere della prova: alla luce di quanto sopra, il contribuente che si difende in giudizio dovrà:

  • Mettere in discussione le prove presuntive del Fisco, evidenziandone eventuali lacune o contraddizioni. Ad esempio, se il Fisco basa l’inesistenza su presunzioni (es. “fornitore privo di sede e dipendenti = operazione falsa”), si potrà eccepire che ciò non prova che la merce non sia stata consegnata (magari il fornitore si appoggiava a terzi per logistica, etc.). L’obiettivo è far venire meno il quadro di indizi gravi, precisi e concordanti, così da sostenere che l’Ufficio non ha assolto il suo onere iniziale. Se riesce in questo, il contribuente potrebbe non essere chiamato nemmeno a provare oltre (in dubio pro reo, o meglio pro contribuente). Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto talvolta insufficiente la sola circostanza che il fornitore non abbia versato l’IVA o sia irreperibile, se il contribuente mostra di aver ricevuto effettivamente i beni: in mancanza di ulteriori elementi, l’atto impositivo potrebbe non reggere. È importante quindi contestare puntualmente ogni elemento portato dall’Erario.
  • In ogni caso, fornire il maggior numero di prove a proprio favore sull’effettività delle operazioni e sulla propria buona fede, così da soddisfare l’eventuale onere probatorio di controparte. Questa è la difesa di merito cruciale: si tratta di dimostrare al giudice tributario che, al di là delle tesi del Fisco, la sostanza commerciale c’è stata e il contribuente non era complice. Approfondiamo questo aspetto nella sezione successiva.

Prove e argomenti di difesa nel merito dell’operazione

Quando il contribuente si trovi accusato di aver utilizzato (o emesso) fatture per operazioni inesistenti, la difesa nel merito consiste essenzialmente nel dimostrare che quelle operazioni in realtà c’erano (totale o parziale) e/o che lui non era consapevole di eventuali frodi. Si può articolare in due filoni: prove oggettive dell’esistenza dell’operazione e prove soggettive della buona fede. Entrambi vanno sfruttati.

Dimostrare la sostanza economica dell’operazione

Il primo passo è raccogliere tutte le evidenze che confermano che i beni o servizi fatturati sono stati effettivamente acquisiti o scambiati. A seconda del tipo di attività, ciò potrà includere:

  • Documentazione di trasporto e magazzino: DDT (documenti di trasporto), CMR (se operazioni intracomunitarie), lettere di vettura, registri di carico/scarico di magazzino, inventari. Se si riesce a mostrare che la merce indicata in fattura è entrata nei propri magazzini, o è stata rivenduta a clienti, ciò supporta la tesi che l’operazione economica c’è stata. Ad esempio, nel caso di beni fisici, presentare i DDT controfirmati per la consegna, o le giacenze iniziali/finali compatibili con quegli acquisti, può persuadere il giudice che la merce non è fantasma.
  • Tracciabilità dei pagamenti: esibire le ricevute dei bonifici, assegni, o altre forme di pagamento effettuato al fornitore. Un pagamento regolare e tracciato verso il fornitore contestato è un elemento a favore, ancorché – come detto – non risolutivo di per sé . Tuttavia, se il Fisco sostiene che il fornitore era fittizio, mostrare che il pagamento è avvenuto su un conto riconducibile a quel fornitore (e magari che da lì i soldi non sono tornati indietro al contribuente stesso) può indebolire l’ipotesi di collusione. Nota: spesso nelle frodi carosello i pagamenti ci sono, ma circolari (il denaro esce e rientra sotto banco). Il contribuente in buona fede invece avrà pagato e basta, senza retrocessioni: se riesce a dimostrare che i suoi soldi sono usciti definitivamente (o comunque non sono tornati a lui), evidenzia di non aver tratto un vantaggio occulto dalla transazione.
  • Contratti, ordini, corrispondenza commerciale: presentare il contratto di fornitura, gli ordini inviati, le conferme d’ordine ricevute, eventuali e-mail o fax scambiati col fornitore riguardo alla transazione, preventivi, listini prezzi, ecc. Più la trattativa commerciale appare normale e documentata, meno plausibile è che si trattasse di operazione inventata a tavolino. Ad esempio, se si esibiscono mesi di scambi email su specifiche tecniche dei materiali tra l’azienda e il fornitore, questo contrasta con l’idea di una cartiera creata solo per fatturare. Anche contratti firmati, offerte e conferme, aiutano a “concretizzare” l’operazione agli occhi del giudice.
  • Eventuali perizie o verifiche tecniche: in alcuni casi, specialmente per servizi, può essere utile ottenere perizie o dichiarazioni tecniche di terzi. Ad esempio, se si contestano fatture per lavori edili ritenuti fittizi, una perizia giurata di un tecnico che attesti che quei lavori sono stati effettivamente eseguiti nel cantiere del contribuente, corroborata da documenti (foto, stati avanzamento lavori), può essere determinante. Attenzione: la Cassazione (ord. 4624/2024) ha affermato che dichiarazioni rese da terzi e richiamate nel PVC possono avere valore indiziario a favore del Fisco ; analogamente, il contribuente può portare dichiarazioni di terzi a proprio favore (es. dichiarazione scritta del vero fornitore che conferma di aver consegnato lui la merce). Tali dichiarazioni non sono “prove legali” ma il giudice può valutarle liberamente. Meglio se rese in sede ufficiale (perizia giurata, testimonianza in altro procedimento, atto notorio).
  • Elementi contabili e fiscali coerenti: se tutte le fatture contestate sono state regolarmente contabilizzate, i beni risultano rivenduti o utilizzati nell’attività, le percentuali di ricarico o i margini non presentano anomalie, ciò rende meno sostenibile la tesi che fossero operazioni fittizie. Ad esempio, se un’azienda ha acquistato (forse da fornitore fittizio) certi beni e poi li ha rivenduti dichiarando il ricavo e versando l’IVA sulle vendite, è chiaro che dal punto di vista economico non aveva interesse a inserire costi falsi (se non per gonfiare il volume?). In effetti, succede spesso nelle frodi carosello che chi utilizza la fattura falsa compie anche vendite reali dei beni: in tal caso, egli dichiara ricavi e IVA a debito, e la frode serve a ottenere un margine illecito (non pagando l’IVA a monte). Ma se l’azienda può mostrare di non aver realizzato alcun vantaggio dall’operazione contestata (ad esempio perché il fornitore era fraudolento, ma i prezzi pagati erano di mercato e l’IVA non versata dal fornitore non è mai finita nelle sue tasche), questo va evidenziato. La Cassazione ha rilevato che la mancanza di benefici aggiuntivi dalla rivendita può indicare che il contribuente non aveva motivo di essere complice (anche se tale circostanza viene ritenuta irrilevante se isolata: va sempre unita ad altre prove di buona fede).

In sintesi, il contribuente deve ricostruire e documentare la storia reale dietro quelle fatture: far emergere che c’erano beni, c’erano pagamenti, c’era un uso commerciale genuino. Se riesce a far percepire al giudice che l’operazione contestata è stata, nella sostanza, un normale affare (seppur con un problema sul fornitore), ha buone chance di veder riconosciute le sue ragioni almeno in parte (ad esempio, mantenere i costi deducibili, evitare sanzioni amministrative maggiorate, o persino conservare la detrazione IVA se la sua completa buona fede viene acclarata secondo i principi UE).

Dimostrare la buona fede e diligenza del contribuente

Oltre alla prova materiale, l’altro pilastro difensivo – cruciale nei casi di frode organizzata – è provare che il contribuente non era consapevole della natura fittizia dell’operazione e che il suo comportamento è stato quello di un operatore diligente. Questo aspetto è determinante per evitare le conseguenze peggiori: purtroppo, per la legge italiana (art. 21, comma 7 DPR 633/72) l’IVA rimane non detraibile anche al contribuente incolpevole, ma in sede contenziosa e a livello europeo si può sostenere che il diritto a detrazione non va negato a chi provi di essere in buona fede rispetto alla frode (principio di neutralità IVA, come da sentenze C-80/11 e C-142/11 – Mahagében e altre). Anche se le Corti italiane tendono comunque a negare la detrazione quando la fattura è soggettivamente falsa, la totale buona fede aiuta quanto meno a evitare le sanzioni amministrative più gravi (o a farle ridurre al minimo) e, ovviamente, a scongiurare l’accusa penale di frode.

Per comprovare la buona fede, il contribuente deve evidenziare le misure di diligenza adottate e l’assenza di segnali d’allarme ignorati. Ad esempio:

  • Verifiche sul fornitore: dimostrare che all’epoca dei fatti il contribuente aveva effettuato controlli ragionevoli sulla controparte. Ciò potrebbe includere: consultazione del VIES (registro partite IVA comunitarie) per fornitori UE, verifica della partita IVA nazionale (es. attraverso il sito Agenzia Entrate) per vedere se era attiva, richiesta di visura camerale, richiesta di documenti d’identità dei rappresentanti, eventuali referenze nel settore, ecc. Se si può mostrare di aver richiesto e ottenuto certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, attestazioni DURC (nel caso di appalti), o semplicemente se il fornitore era presente su piazza da tempo con uffici visibili, questo va rappresentato. La giurisprudenza ha chiarito che all’acquirente non si può addossare un dovere di indagine sproporzionato: non è tenuto a investigazioni complesse, soprattutto se va oltre la sua portata (ad es. controllare contabilmente il fornitore) . Però è tenuto alla diligenza dell’imprenditore medio: quindi scegliere fornitori affidabili e fare verifiche di base. Se tali verifiche di base furono fatte (e magari il fornitore appariva perfettamente regolare “sulla carta”), la buona fede è verosimile.
  • Regolarità formale delle transazioni: come già accennato, il fatto che tutte le operazioni fossero tracciate (bonifici, assegni non trasferibili), che i prezzi praticati fossero di mercato, che i contratti fossero in ordine, gioca a favore dell’assenza di mala fede. Per contro, pagamenti in contanti di grossi importi, utilizzo di società neocostituite con sedi improbabili, oppure sconti anomali, sono elementi che il Fisco porta per dire “dovevi insospettirti”. Dunque, il contribuente enfatizzerà se nulla di strano appariva: ad esempio, “ho pagato tramite bonifico bancario sul conto intestato alla società fornitrice, la quale era attiva da 5 anni, con un sito web e rappresentanti che incontravo regolarmente”. Se poi addirittura il contribuente può dimostrare di aver ricevuto ispezioni della Gdf pregresse in cui quel fornitore non veniva segnalato, o di aver avuto rassicurazioni da consulenti, lo segnalerà.
  • Nessun collegamento con la frode: è opportuno negare e smentire qualsiasi circostanza che colleghi il contribuente alle eventuali società fantasma. Spesso, nei casi di frode, emergono intrecci: stessi amministratori per più società, familiari coinvolti, conti correnti comuni. Se l’Ufficio porta elementi in tal senso, devono essere confutati. Viceversa, se nulla collega il contribuente ai soggetti fraudolenti (se questi ultimi sono estranei al suo entourage), è un punto da sottolineare: “non conoscevo affatto Tizio, legale rappresentante del fornitore; l’ho incontrato una sola volta per firmare il contratto, non avevo motivo di dubitare”. L’assenza di legami è un indice di possibile buona fede.
  • Comportamento successivo alla scoperta: se il contribuente, una volta avuti dubbi sul fornitore, ha reagito in maniera trasparente (ad esempio interrompendo il rapporto commerciale, cooperando con l’autorità), ciò conferma che non era parte attiva della frode. In alcuni casi, contribuenti vittime di frodi carosello sporgono essi stessi denuncia quando scoprono l’inganno. Ovviamente, portare in giudizio la prova di aver denunciato il fornitore per truffa o simili è estremo ma sarebbe un segnale fortissimo di buona fede (significherebbe che erano danneggiati anche loro).

In definitiva, la linea difensiva personale deve far emergere l’immagine di un contribuente accorto ma sfortunato, tratto in inganno da terzi, privo di vantaggi collusivi. Tutti i documenti e i testi che possono corroborare questa immagine vanno presentati.

La Cassazione ha affermato esplicitamente che se l’Amministrazione prova gli indizi di frode, “grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto” . È un livello alto di diligenza, ma rapportato alle circostanze concrete: il giudice valuterà caso per caso cosa fosse ragionevole attendersi. Ad esempio, ad un piccolo artigiano non si può chiedere l’investigazione profonda che magari sarebbe lecito attendersi da una grande società con ufficio legale interno.

Un punto delicato: il contratto sottostante all’operazione potrebbe, in certi casi, essere nullo civilmente (ad es. perché simulato). La Cassazione 16279/2024 ha chiarito che la nullità civilistica del contratto fra contribuente e cartiera non preclude di per sé la detrazione IVA se l’operazione economica è avvenuta con altro soggetto . In altre parole, non è importante tanto la validità giuridica del contratto con il fornitore fittizio, quanto la realtà sostanziale dell’operazione e la buona fede fiscale del cessionario. Questo principio può essere invocato dalla difesa per dire: “anche se il rapporto di fornitura con X era fittizio, io ho acquistato davvero i beni da Y e ho pagato l’IVA, quindi in equità non avrei dovuto perderla”. Tuttavia, attenzione: il nostro ordinamento interno (art. 21, c.7 DPR 633/72) resta rigido nel negare la detrazione se fattura e realtà non coincidono soggettivamente. Quindi questo argomento può servire più che altro a chiedere una certa indulgenza sanzionatoria o a preparare eventualmente un ricorso alla Corte di Giustizia UE se la materia lo consentisse. In sede domestica, l’esito più favorevole, anche con buona fede provata, sarà spesso l’annullamento delle sole sanzioni o un riconoscimento della deducibilità dei costi.

La fase contenziosa: ricorso e processo tributario

Quando l’accertamento arriva in Commissione Tributaria, il contribuente e il suo difensore (spesso un avvocato tributarista o un commercialista abilitato) devono impostare il ricorso e le successive difese in modo organico, sfruttando i profili sostanziali e procedurali sopra descritti. Vediamo alcuni punti chiave della fase contenziosa:

  • Motivi di ricorso tipici: Nel caso di accertamenti per operazioni inesistenti, i motivi di impugnazione più frequenti sono: (a) violazione dell’art. 12 c.7 Statuto (se l’avviso è stato emanato prima dei 60 giorni dal PVC senza urgenza); (b) nullità/fallacia della motivazione dell’atto (ad esempio se l’atto non spiega quali fatture sarebbero false o si limita a richiami generici); (c) insufficienza della prova dell’Amministrazione finanziaria circa la frode (qui si sviluppano le argomentazioni sull’onere della prova e si evidenziano gli elementi a favore del contribuente); (d) erronea applicazione di norme, come l’indebita contestazione di indeducibilità costi nonostante l’art. 14, c.4-bis L.537/93 (se il Fisco ha disconosciuto anche costi reali); (e) sproporzione delle sanzioni o cumulo scorretto; (f) decadenza dell’accertamento (ad es., se il Fisco non ha presentato denuncia nei termini e pretende di applicare il raddoppio illegittimamente). Un motivo ulteriormente possibile, se pertinente, è la doppia punibilità: si può eccepire che, avendo il contribuente già patito sanzioni penali per i medesimi fatti, non debba anche subire quelle amministrative (principio del ne bis in idem sancito dalla CEDU). Tuttavia, la giurisprudenza italiana tende a considerare le sanzioni tributarie amministrative e penali come binari paralleli ammessi (sono ritenute di natura diversa), salvo casi di evidente duplicazione sanzionatoria.
  • Produzione di prove in giudizio: A differenza del processo penale, nel processo tributario non è ammessa la testimonianza orale in udienza (art. 7 D.Lgs. 546/92 la esclude). Ciò non significa che non si possano portare dichiarazioni di terzi: come detto, si possono produrre dichiarazioni scritte, anche rese in altri procedimenti (es. verbali d’interrogatorio, dichiarazioni raccolte dalla GdF nel PVC, ecc.). Tali documenti, se prodotti dal Fisco, possono essere contestati nella loro attendibilità; se favorevoli al contribuente, saranno valutati dal giudice con prudenza (essendo dichiarazioni non soggette a controesame in quel processo). È fondamentale depositare tutti i documenti utili già in primo grado: contratti, DDT, perizie, corrispondenza, contabili, per dare al collegio un quadro completo. Spesso le controversie su fatture false richiedono di convincere il giudice sui fatti, perciò un fascicolo documentale solido può fare la differenza. Se necessario, si può chiedere una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), ad esempio per ricostruire movimenti contabili o di magazzino: le Commissioni la ammettono raramente, ma è uno strumento previsto.
  • Attenzione alla coordinazione con il penale: se parallelamente pende un procedimento penale per reati ex D.Lgs. 74/2000, la difesa nel processo tributario deve tener conto che qualunque scritto difensivo potrebbe essere acquisito in sede penale. Non solo: eventuali dichiarazioni rese dal contribuente in sede di adesione o contraddittorio potrebbero essere conosciute dai PM (anche se in teoria coperte da riservatezza, nella pratica spesso fluiscono informazioni). D’altra parte, una sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto (ad esempio perché il giudice penale ritiene provata la buona fede) costituisce un elemento potentissimo a favore anche nel tributario, pur non vincolando automaticamente. Viceversa, una sentenza penale di condanna definitiva per frode fiscale vincola il giudice tributario sulla sussistenza dei fatti-reato (art. 654 c.p.p. in combinato con art. 7 D.Lgs.546/92), rendendo molto ardua la difesa fiscale. In alcune situazioni, conviene chiedere la sospensione del processo tributario in attesa del penale (art. 39 D.Lgs. 546/92) quando si confida in un esito penale favorevole; ma ciò va valutato strategicamente (spesso il Fisco spinge per riscuotere comunque, e i tempi penali possono essere lunghi).
  • Decisioni dei giudici tributari: Le Commissioni Tributarie valuteranno se l’Agenzia ha provato in modo sufficiente la propria tesi e se il contribuente ha fornito elementi per sovvertirla. La casistica di merito è variabile: ci sono sentenze che hanno dato ragione al contribuente annullando totalmente l’accertamento perché “l’Ufficio non ha provato il coinvolgimento consapevole del contribuente nella frode” , e altre in cui invece l’accertamento è stato confermato. Molto dipende dalla qualità delle prove portate dalle parti. In linea di massima, se il contribuente riesce a convincere che fu ingenua vittima, il giudice potrebbe: confermare il recupero dell’IVA (per la rigidità della norma interna), ma annullare le sanzioni per mancanza di dolo o evidente incertezza; e sul fronte imposte dirette, annullare il recupero dei costi in virtù dell’art. 14 co.4-bis L.537/93 , riconoscendo la deducibilità. Se invece emergono troppi elementi di complicità, è probabile che l’atto venga confermato in toto (imposte e sanzioni). In caso di soccombenza, il contribuente può appellare e poi andare in Cassazione, dove però si discutono solo vizi di diritto: spesso in questi casi i motivi di ricorso in Cassazione riguardano il vizio di motivazione della sentenza di appello (ad esempio, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato alcune prove) oppure l’erronea interpretazione dell’onere della prova. E infatti la Cassazione, come visto, ha cassato sentenze di merito che invertivano illegittimamente l’onere probatorio o trascuravano di verificare la buona fede del contribuente .

In conclusione, nel processo tributario la miglior difesa contro un’accusa di fatture inesistenti consiste nel presentare un quadro chiaro e coerente in cui: la realtà economica delle operazioni risulti plausibile e dimostrata; l’onestà del contribuente sia evidenziata da comportamenti diligenti; e si sottolineino eventuali errori procedurali del Fisco. Una difesa ben articolata su questi piani ha buone probabilità di successo, soprattutto se supportata da precedenti giurisprudenziali pertinenti (da citare sempre a sostegno, meglio se di legittimità o delle Alte Corti).

Conseguenze economiche e sanzioni amministrative: cosa rischia il contribuente

Affrontare un accertamento per operazioni inesistenti significa anche fare i conti con l’impatto finanziario delle somme richieste e delle sanzioni applicate. Dal punto di vista amministrativo (quindi extrapenale), il contribuente “debitore” in seguito alla contestazione può trovarsi di fronte a:

  • Recupero dell’IVA detratta indebitamente: L’IVA relativa alle fatture ritenute false viene addebitata per intero. Se l’avviso viene confermato, il contribuente dovrà versare tale IVA con i relativi interessi maturati (interessi moratori calcolati dal momento in cui avrebbe dovuto versarla, generalmente dalla liquidazione periodica o dal 18 del mese successivo al trimestre, a seconda dei casi, fino alla data di pagamento). Gli interessi sono solitamente al tasso legale o altro tasso stabilito per ritardata riscossione. Ad esempio, se nel 2020 detratto indebitamente €50.000 di IVA, e la cosa viene accertata nel 2025, andranno pagati €50.000 più interessi legali su quella somma per 5 anni circa.
  • Recupero imposte dirette (IRES/IRPEF, IRAP): Se l’Agenzia disconosce anche i costi ai fini del reddito, ritenendoli fittizi, calcolerà la maggiore imposta dovuta (IRES o IRPEF per gli autonomi) su quell’importo. Dopo il 2012, come detto, per le fatture soggettivamente inesistenti in realtà i costi dovrebbero essere ammessi, quindi in teoria non ci sarebbe imposta diretta da recuperare (salvo che il Fisco contesti anche mancanza di inerenza per altri motivi). Tuttavia, possono esservi situazioni miste: se l’operazione è oggettivamente falsa, il costo è finto e quindi il reddito dichiarato va aumentato (tassazione aggiuntiva). In più, l’IRAP non conosce la distinzione di costi da reato: se il costo è fittizio, anche IRAP viene aumentata. Quindi il debito fiscale complessivo include eventuali maggiori IRES/IRAP con relativi interessi.
  • Sanzioni amministrative pecuniarie: Come già anticipato, la sanzione standard per l’IVA indebitamente detratta è il 90% dell’imposta (minimo) fino al 180% (massimo) . In pratica, le Direzioni locali tendono a irrogare il 100% o giù di lì dell’imposta: ad esempio, su €50.000 IVA contestata, sanzione €50.000 (oltre a imposta e interessi). Se però ravvisano frode sistematica, possono salire verso il 150%-180%. Viceversa, in caso di accertamento a tavolino senza elementi di condotta dolosa esplicita, talvolta applicano il minimo edittale 90%. A ciò si possono sommare altre sanzioni: ad esempio, se il contribuente, usando le false fatture, ha presentato una dichiarazione infedele, la sanzione ex art.1 c.2 D.Lgs.471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta su redditi) potrebbe applicarsi in cumulo. Tuttavia, per il principio del favor rei e del cumulo giuridico (art.12 D.Lgs.472/97), generalmente si applicherà la sanzione più grave aumentata sino al doppio. In contesti di frode, la sanzione IVA (90-180%) è spesso la maggiore.
  • Sanzioni accessorie e altre conseguenze amministrative: Se la sanzione irrogata supera €50.000, e vi è frode, può scattare la sospensione di licenze o iscrizioni ad albi (es. la sospensione della licenza per un certo periodo, art.12 D.Lgs. 471/97). Queste misure sono discrezionali e raramente applicate in concreto, ma sono previste. Inoltre, una società che subisca accertamento per false fatture vede peggiorare il proprio profilo di rischio fiscale: potrà subire con più probabilità verifiche anche in anni successivi.
  • Raddoppio dei termini di accertamento: Come menzionato, se vi è notitia criminis per reati ex D.Lgs.74/2000, il Fisco può notificare accertamenti anche oltre i termini ordinari. Questo per il contribuente significa retroattività delle verifiche su molti anni addietro. Ad esempio, senza reato l’anno 2018 (dichiarazione IVA 2019) sarebbe decaduto al 31/12/2024; ma con denuncia per false fatture, può essere accertato fino al 31/12/2026 (8 anni). È un aspetto da tenere a mente nella gestione aziendale: chi involontariamente entra in un giro di fatture false rischia di trovarsi riaperte posizioni di anni chiusi.

Difesa sulle sanzioni amministrative: Il contribuente, oltre a contestare il merito, può chiedere in via subordinata la disapplicazione o la riduzione delle sanzioni, invocando le circostanze attenuanti. In particolare, l’assenza di dolo o colpa grave (se si dimostra la buona fede) può integrare la causa di non punibilità dell’art. 6, co.5 del D.Lgs.472/97 (errore sul fatto non conseguenza di violazione di legge tributaria), oppure almeno l’attenuante del concorso di circostanze attenuanti generiche. Le Commissioni hanno il potere di ridurre le sanzioni se le ritengono manifestamente sproporzionate o se accolgono parzialmente il ricorso. Ad esempio, possono abbassare la percentuale al minimo 90% o addirittura esentare da sanzione in casi estremi di obiettiva incertezza normativa o errore scusabile. Rientra tra gli obiettivi difensivi far emergere che il contribuente non aveva volontà evasiva, per ottenere almeno l’annullamento delle sanzioni per infedele dichiarazione (che richiedono una condotta quantomeno colposa). Anche la sopravvenienza di interpretazioni giurisprudenziali nuove potrebbe aiutare a chiedere clemenza sanzionatoria (art. 6, co.2 D.Lgs.472/97, incertezza su portata norma).

In ogni caso, qualora il giudizio non vada bene, il contribuente ha tuttora possibilità di definizione agevolata: ad esempio, pagando dopo la sentenza di primo grado solo il 1/3 delle sanzioni se non appella (istituto dell’acquiescenza), oppure aderendo a eventuali sanatorie previste dalla legge di bilancio (frequente in Italia). Nel 2023-2024 vi sono state definizioni agevolate delle liti pendenti che hanno consentito di chiudere i contenziosi pagando solo imposta e interessi, senza sanzioni. È utile restare informati su tali opportunità legislative.

Profili penali: reati tributari e strategie di difesa

Oltre alle conseguenze amministrative, le operazioni inesistenti possono portare a conseguenze penali per i soggetti coinvolti. Dal punto di vista del contribuente “debitore” che riceve l’accertamento, i possibili reati contestati sono essenzialmente due, già citati in sede normativa:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): si configura quando il contribuente, presentando la dichiarazione annuale (IVA o dei redditi), include elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture false, con l’intento di evadere. Elementi costitutivi: utilizzo di fatture false (oggettive o soggettive) e superamento di soglie di punibilità (attualmente 100.000 euro di elementi fittizi, con attenuante se sotto tale soglia). Pena: reclusione da 4 a 8 anni se l’importo degli elementi fittizi è ≥ 100.000 € per periodo d’imposta; attenuazione a 18 mesi – 6 anni se inferiore . Non occorre che vi sia una effettiva evasione d’imposta quantificabile (basta aver indicato costi falsi). Questo reato è di tipo doloso specifico: occorre la volontà di evadere le imposte. Quindi, se un contribuente dimostra che non sapeva che quelle fatture erano false, gli manca il dolo e non dovrebbe essere condannato (potrebbe al più configurarsi un reato colposo, ma in materia tributaria i reati colposi non sono previsti se non per omesso versamento di ritenute in rarissimi casi). Proprio su questo si gioca la difesa penale: l’indagato cercherà di dimostrare la propria buona fede.
  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000): viene contestato a chi ha emesso le fatture false (tipicamente l’amministratore della società “cartiera”). Pena: reclusione da 4 a 8 anni; attenuazione a 18 mesi – 6 anni se l’importo complessivo delle fatture false nell’anno è inferiore a 100.000 € . Questo reato è anch’esso doloso: implica la volontà di aiutare terzi a evadere. La difesa qui potrebbe consistere nel negare di aver realmente emesso le fatture (ad es. casi di “prestanome inconsapevole”) o nel far riconoscere che si trattava di operazioni simulate ma non finalizzate all’evasione (difesa molto difficile, poiché l’ordinamento presume lo scopo evasivo se usi false fatture).
  • Altri reati eventuali: se il contribuente ha utilizzato fatture false ma in misura tale da non superare la soglia dell’art. 2, potrebbe comunque incorrere in dichiarazione infedele (art. 4) se l’imposta evasa > €150.000 e gli elementi attivi sottratti > €3 milioni (ma con false fatture si rientra di solito nell’art.2). Se non presenta la dichiarazione per coprire la frode, potrebbe configurarsi omessa dichiarazione (art.5) se imposta evasa > €50.000. Inoltre, spesso parallelamente vengono contestati reati come autoriciclaggio o riciclaggio (se i proventi della frode vengono reimmessi in attività lecite) e, a chi organizza, l’associazione a delinquere fiscale (art. 416 c.p. con fine di commettere reati D.Lgs.74). Ma queste ipotesi esulano dal caso del “debitore fiscale” tipico che consideriamo, che di solito è l’utilizzatore finale di fatture e non l’ideatore.

Iter penale: di solito, quando la Guardia di Finanza scopre un giro di fatture false, invia una comunicazione di notizia di reato alla Procura. Parte un’indagine penale, che può coinvolgere sia chi ha emesso sia chi ha utilizzato le fatture. Il procedimento può portare a rinvio a giudizio e processo, oppure a patteggiamento o archiviazione. Le tempistiche penali (specie se vi sono molti imputati) possono essere lunghe.

Difese penali e interazioni col pagamento del tributo: La difesa penale, come accennato, punterà soprattutto sulla mancanza di dolo. Una carta a favore del contribuente è la condotta riparatoria: se egli estingue il debito tributario, pagando interamente le imposte evase, sanzioni e interessi, prima del dibattimento, può invocare l’art. 13 D.Lgs. 74/2000. Questo articolo, dopo le modifiche del 2019, prevede cause di non punibilità per alcuni reati tributari in caso di integrale pagamento. In particolare, per l’omessa dichiarazione e l’infedele esiste la non punibilità se il pagamento avviene prima dell’apertura del dibattimento. Per i reati di dichiarazione fraudolenta e emissione di false fatture, la legge attuale non prevede una causa di non punibilità automatica, ma solo una riduzione di pena fino alla metà (introdotta dal nuovo art. 13-bis D.Lgs.74/2000). Tuttavia, la prassi e una circolare dell’Agenzia Entrate n. 11/2022 hanno aperto al cosiddetto “ravvedimento operoso” con effetti penali anche per le condotte fraudolente . In sostanza, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione (pagando e correggendo la dichiarazione) anche se la violazione era fraudolenta; ciò non impedirà l’obbligo di denuncia, ma in giudizio penale si potrà chiedere l’applicazione della diminuente di pena e, in combinazione con la particolare tenuità, potenzialmente ottenere un proscioglimento. Dal 2023, con la riforma Cartabia (D.Lgs.150/2022), l’istituto della particolare tenuità del fatto è applicabile anche a molti reati tributari prima esclusi, inclusi dichiarazione fraudolenta con false fatture ed emissione, purché l’importo sia modesto (sicuramente sotto 100.000 € annui di imponibile fittizio) . Infatti, la nuova normativa esclude dalla tenuità solo i casi oltre 100.000 € , mentre per importi minori ora il giudice può dichiarare il fatto non punibile per tenuità se ricorrono le condizioni (offesa di particolare lieve entità e comportamento non abituale) . Quindi, un contribuente che avesse ad esempio utilizzato €80.000 di fatture false, se paga il dovuto e non ha altre pendenze, potrebbe sperare in un proscioglimento per tenuità.

Riassumendo sul penale: il contribuente onesto ma incappato in fatture false mira a evitare la condanna, ed ha buone argomentazioni: la mancanza di dolo (era ignaro della frode) è la principale. Se ciò viene creduto, l’imputato va assolto perché il fatto (fraudolento) non sussiste o per mancanza di elemento soggettivo. Se invece ci sono elementi di dolo, il pagamento integrale del debito prima del processo e la collaborazione possono mitigare notevolmente l’esito (ad esempio, portare ad una pena sospesa, specie se con patteggiamento). Le pene per false fatture, va detto, sono state irrigidite: 4-8 anni significa che anche con attenuanti difficilmente si scende sotto i 2 anni (soglia per sospensione condizionale) se l’importo è rilevante. In pratica però, per imputati incensurati e che pagano il dovuto, spesso si arriva a patteggiamenti intorno ai 1 anno e qualcosa, con sospensione condizionale. Ogni caso fa storia a sé.

Un consiglio importante: coordinare la strategia fiscale con quella penale. A volte, rinunciare a una detrazione in sede tributaria (quindi pagare l’IVA contestata) può essere parte di un accordo complessivo per dimostrare buona volontà nel penale. Viceversa, insistere testardamente nel contenzioso tributario a costo di apparire poco credibili, può nuocere davanti al giudice penale. Andrebbe valutato con professionisti di entrambi i campi.

Esempio pratico di difesa – Caso simulato

Per rendere più concreti i principi esposti, consideriamo un caso ipotetico di accertamento e come il contribuente potrebbe difendersi:

Scenario: La società Alfa Srl (operante nel settore edilizio) riceve nel 2025 un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2022. L’Agenzia delle Entrate contesta che Alfa abbia indebitamente detratto €30.000 di IVA su fatture di acquisto emesse dalla Beta Srl, in quanto Beta sarebbe una “cartiera” e le operazioni di fornitura di materiali edili sarebbero soggettivamente inesistenti. Inoltre, disconosce i relativi costi (€150.000) ai fini IRES e IRAP. L’atto richiede dunque €30.000 di IVA, €8.000 di IRES, €3.000 di IRAP, più interessi e sanzioni 100% (IVA) e 90% (IRES/IRAP).

Difesa di Alfa Srl:

  • Fase pre-contenziosa: Entro 60 giorni dalla chiusura della verifica (che si era conclusa con un PVC della Guardia di Finanza), Alfa Srl presenta all’Ufficio una memoria: spiega di aver realmente acquistato i materiali (laterizi, cemento) e di averli impiegati in un cantiere (indica il cantiere, commissionato dal Comune, producendo il contratto di appalto). Allega copie dei DDT firmati per le consegne al magazzino Alfa, foto dei materiali in cantiere e documenti che mostrano che quei materiali sono stati effettivamente utilizzati nell’opera (es. relazioni del direttore lavori). Sottolinea di aver pagato Beta Srl con bonifici su conto italiano (allega contabili bancarie). Afferma di aver conosciuto Beta Srl tramite normale gara di fornitura e che Beta risultava iscritta regolarmente in Camera di Commercio (allega visura storica). Evidenzia che i prezzi praticati da Beta erano in linea col mercato (allega preventivi alternativi raccolti all’epoca, leggermente superiori). Chiede dunque all’Ufficio di archiviare la contestazione, in subordine di non applicare sanzioni per obiettiva buona fede.
  • Accertamento: L’Agenzia, dopo aver esaminato le memorie (che però non scalfiscono il suo convincimento, avendo prove che Beta era un mero schermo: Beta non ha dichiarato il 2022, l’amministratore è irreperibile, la GdF ha accertato che Beta non aveva cantieri né dipendenti), emette l’avviso confermando il recupero. Non ravvisa elementi per non sanzionare, ma riduce le sanzioni IRES/IRAP al minimo 90%.
  • Ricorso in CTP: Alfa Srl, rappresentata dall’avvocato, impugna l’accertamento. Eccepisce subito che l’atto è nullo perché notificato il 15 luglio 2025 mentre il PVC le era stato consegnato il 10 giugno – meno di 60 giorni (infatti 60 giorni sarebbero scaduti il 9 agosto). L’Ufficio non ha motivato alcuna urgenza. Motivo 1: violazione art. 12 c.7 Statuto, nullità insanabile . In subordine, Alfa contesta il merito: Motivo 2: l’Ufficio non avrebbe provato la fittizietà delle operazioni, essendosi limitato a evidenziare in negativo la posizione di Beta (mancanza dipendenti, omessi versamenti IVA). Richiama Cass. 9858/2019 e altre, sostenendo che serve provare il coinvolgimento doloso del cessionario , cosa qui assente. Motivo 3: deduce falsa applicazione dell’art. 14 comma 4-bis L.537/93, perché i costi di €150.000 erano inerenti e utilizzati in attività lecita (cantiere realizzato) e non per commettere reati, dunque comunque deducibili . Chiede quindi annullamento di IVA e imposte. In via ulteriormente subordinata, chiede quantomeno l’annullamento delle sanzioni per buona fede ed errore scusabile.
  • Documenti allegati: tutti quelli già presentati in memorie, più dichiarazioni sostitutive dei responsabili di cantiere che confermano la consegna materiali, e una dichiarazione testimoniale del titolare di un’altra impresa che attesta che Beta Srl era da lui conosciuta come fornitrice nel settore (cercando di dimostrare che non era nota come cartiera nell’ambiente).
  • Discussione in udienza: L’avvocato di Alfa ribadisce che l’opera pubblica è stata realizzata e collaudata – la prova migliore che i materiali acquistati c’erano. Sottolinea che Alfa non ha beneficiato di alcun vantaggio fraudolento: Beta non verserà l’IVA, ma Alfa non l’ha recuperata indebitamente per arricchirsi, l’ha solo trasferita nel prezzo d’appalto. (Spiega che se il Comune ha pagato 100+IVA ad Alfa, e Alfa 80+IVA a Beta, Alfa ha versato la differenza IVA; se Beta evadendo ha guadagnato indebitamente, Alfa non c’entra e non ne ha tratto profitto oltre al lecito margine.) Insiste sul vizio procedurale iniziale (accertamento ante tempus).
  • Difesa dell’Ufficio: replica che Beta era chiaramente fittizia (nessun cantiere proprio, amministratore prestanome con precedenti, ecc.), evidenzia che la GdF aveva verbalizzato che i cantieri di Alfa potevano procurarsi materiali anche altrove e che Beta era scelta per abbattere l’IVA. Contesta la nullità, sostenendo che quell’accertamento non rientra tra quelli con obbligo di attendere (tesi non fondata, dato che Statuto vale sempre salvo urgenza).

Possibili esiti: La CTP potrebbe, ad esempio, accogliere il ricorso per il vizio dei 60 giorni, annullando l’atto senza nemmeno entrare nel merito (ipotesi non rara, soprattutto se il collegio ritiene stringente la tutela del contraddittorio, come da SS.UU. 18184/2013). In tal caso il contribuente vincerebbe per un vizio formale. Oppure, se ritenesse non applicabile la nullità (interpretando che Beta essendo “non reperibile” costituiva urgenza, ecc.), entrerebbe nel merito. Potrebbe allora riconoscere che l’IVA è non detraibile (per vincolo normativo) ma – valutata la buona fede – annullare le sanzioni su di essa e dichiarare deducibili i costi (annullando le riprese IRES/IRAP) . Così facendo, Alfa pagherebbe l’IVA con interessi ma non altro. In uno scenario meno favorevole, la CTP potrebbe invece confermare la frode e rigettare il ricorso su tutta la linea: allora Alfa valuterebbe l’appello in CTR, forte comunque di nuove considerazioni (magari Beta nel frattempo rinviata a giudizio per frode, etc., fatti nuovi).

Come si vede, la difesa multi-livello di Alfa (procedurale + sostanziale + attenuanti) è quella raccomandata in situazioni reali.

Domande Frequenti (FAQ)

  • D: Qual è la differenza tra “operazione oggettivamente inesistente” e “soggettivamente inesistente”?
    R: Un’operazione è oggettivamente inesistente quando in realtà non è mai avvenuta: la fattura è un puro artefatto (es. viene fatturata una vendita mai realmente effettuata). È soggettivamente inesistente quando invece la transazione economica c’è stata, ma tra parti diverse da quelle fatturate – tipicamente con un fornitore fittizio al posto del reale. In parole semplici: nel primo caso la fattura è completamente falsa, nel secondo caso è falsa solo l’identità di uno dei soggetti coinvolti (cedente/prestatore). Le implicazioni fiscali differiscono: in entrambi i casi l’IVA sulla fattura non è detraibile per chi l’ha acquistata , ma per le soggettive il costo può essere deducibile ai fini delle imposte sui redditi se c’è stata effettiva fornitura (vedi FAQ successiva).
  • D: Se la fattura è soggettivamente falsa ma ho ricevuto davvero i beni/servizi, il Fisco può togliermi la deduzione del costo?
    R: In linea di principio no, non definitivamente. Dal 2012 la legge italiana consente la deducibilità di tali costi, a condizione che i beni o servizi acquistati non siano stati utilizzati per commettere un reato tributario da parte dell’acquirente . Ciò significa che se l’azienda ha effettivamente sostenuto quel costo per la sua attività e – salvo prove contrarie – l’ha fatto per finalità economiche lecite (rivendere i beni, usarli nel processo produttivo) e non con l’intento di evadere, il costo è deducibile . Il Fisco spesso contesta comunque il costo in sede di accertamento, ma il contribuente può far valere in contenzioso l’art. 14 comma 4-bis L.537/93 . Diverso è il discorso dell’IVA: quella rimane indetraibile, perché tecnicamente versata a un soggetto che non era il vero fornitore .
  • D: Ho ricevuto un avviso di accertamento per IVA su fatture inesistenti, quali documenti dovrei raccogliere per difendermi?
    R: È opportuno raccogliere tutte le prove che dimostrino la realtà dell’operazione e la tua buona fede. Ad esempio: documenti di trasporto, prove della consegna dei beni o dell’esecuzione dei servizi, foto, rapporti tecnici, contratti e ordini, corrispondenza commerciale col fornitore, estratti conto e contabili bancarie dei pagamenti effettuati, visure camerali e controlli che avevi effettuato sul fornitore, eventuali dichiarazioni di terzi (ad es. clienti che hanno ricevuto quei beni, subfornitori, ecc.) che confermano la movimentazione reale. Se possibile, anche una relazione che spieghi passo passo la vicenda commerciale. Più evidenze oggettive porti che la transazione c’è stata – e che tu hai agito normalmente – più chance hai che l’accertamento venga ridimensionato o annullato .
  • D: L’Agenzia delle Entrate deve sempre aspettare 60 giorni dopo il PVC prima di emettere l’accertamento? E se non l’ha fatto, l’atto è nullo automaticamente?
    R: La regola generale (Statuto del Contribuente, art. 12, c.7) prevede sì l’attesa di 60 giorni. Se l’ufficio non l’ha rispettata e non ha motivato urgenza nell’atto, la giurisprudenza – specialmente le Sezioni Unite della Cassazione – ha ritenuto nullo l’accertamento emesso “ante tempus” . Tuttavia, è un tema di dibattito e in passato alcune pronunce minori cercavano di minimizzare la nullità se non c’era pregiudizio concreto. Oggi, comunque, la linea prevalente è che è causa di nullità (a meno che l’ufficio abbia indicato specificamente ragioni di urgenza, ad esempio la scadenza del termine di decadenza, caso in cui può essere giustificato). Quindi, se ti trovi in questa situazione, certamente va eccepita nel ricorso: spesso porta all’annullamento immediato dell’atto.
  • D: In caso di accertamento per fatture false, conviene pagare subito per evitare conseguenze penali?
    R: Pagare spontaneamente l’IVA e le imposte contestate (magari con ravvedimento operoso) può essere molto utile sul piano penale. La legge attuale (art. 13 D.Lgs. 74/2000) prevede che, per i reati di false fatture, il pagamento integrale porti a una riduzione di pena fino alla metà e consenta eventualmente di chiedere pene patteggiate contenute . Inoltre, dopo la riforma penale 2022, quasi tutti i reati tributari possono beneficiare della causa di particolare tenuità se il danno è contenuto (sotto soglie) e il comportamento non è abituale . Pagare il dovuto riduce il danno e dimostra resipiscenza. Quindi, se le prove della frode sono forti e temi un esito penale sfavorevole, fare ravvedimento operoso (versando imposte e interessi, con sanzioni ridotte) prima che inizi il processo o appena sai dell’indagine può evitare la condanna (in alcuni casi) o comunque mitigare di molto la pena . Naturalmente è una decisione da ponderare con i legali: significa rinunciare a difendersi del tutto sul tributo, ammettendo di fatto l’addebito fiscale. Spesso, però, si trova un equilibrio: ad esempio, versare l’imposta principale ma continuare a contestare le sanzioni e difendersi limitatamente.
  • D: In caso di utilizzo di fatture false, rischia qualcosa anche il commercialista o consulente che ha predisposto le dichiarazioni?
    R: Di norma, il reato ex art.2 D.Lgs.74/2000 (dichiarazione fraudolenta) è contestato al contribuente contribuente stesso (imprenditore o legale rappresentante). Il consulente fiscale può essere chiamato in causa penalmente solo se ha avuto un ruolo attivo nella frode (es. complicità, istigazione, materiale concorso nella creazione di documenti falsi). Non basta aver compilato la dichiarazione: se il cliente gli ha fornito le fatture e lui le ha contabilizzate in buona fede, non ne risponde. Tuttavia, in alcune inchieste si configurano vere “cabine di regia” delle frodi fiscali presso studi compiacenti; in tal caso i professionisti possono essere imputati come concorrenti nei reati tributari (o per reati di favoreggiamento reale, ecc.). Sul piano amministrativo, se il professionista certificatore avesse vistato crediti IVA poi risultati fittizi, potrebbe avere problemi disciplinari. Ma nel caso ordinario di consulente estraneo, no, non rischia sanzioni dirette per il semplice fatto di aver presentato la dichiarazione infedele del cliente.
  • D: Quali sono le sanzioni penali in concreto per chi viene condannato per false fatture? Si va in carcere?
    R: La legge prevede pene detentive significative (fino a 8 anni). In concreto, però, molto dipende dall’entità e dalle circostanze. Esempi pratici: per utilizzo di false fatture per importi non enormi e con attenuanti, si vedono pene intorno a 2 anni o meno, spesso oggetto di sospensione condizionale (quindi niente carcere effettivo se incensurati) e possibilità di patteggiamento con sanzioni ridotte. Se le fatture false sono per importi colossali o parte di un sistema criminale, allora le pene possono essere più alte e portare a carcere vero, specie in presenza di recidiva. Va anche detto che la riforma del 2019 ha alzato le pene minime oltre la soglia di accesso alla sospensione: ad esempio 4 anni minimi teorici significano arresti domiciliari possibili durante il processo e in caso di condanna (perché per misure alternative serve stare sotto 4 anni). Comunque, un contribuente incensurato, che ha utilizzato fatture false per importi non elevatissimi e che paga il dovuto, ha buone probabilità di evitare il carcere (magari con pena sospesa, patteggiata a 1 anno e 6 mesi ad esempio). Diversamente, un “professionista della frode” o chi emette decine di milioni di false fatture, rischia effettivamente la detenzione.
  • D: Se vinco la causa tributaria (mi annullano l’accertamento perché non provata la frode), automaticamente cade anche l’accusa penale?
    R: Non automaticamente, ma in pratica può avere un grande peso. Il giudice penale non è vincolato dalle sentenze tributarie (i due giudizi sono indipendenti). Però, se in sede tributaria viene accertato che l’operazione c’era ed eri in buona fede – magari perché sono emerse prove convincenti a tuo favore – queste stesse prove potranno essere portate nel penale a tua difesa. Può succedere che la Procura, vedendo l’esito del contenzioso tributario (soprattutto se confermato in appello), archivi l’indagine penale per mancanza di dolo. Viceversa, se perdi in tributario non sei automaticamente colpevole in penale, ma certamente la condanna penale diventa più probabile perché molti elementi sfavorevoli sono stati confermati. In sintesi: vincere sul fronte fiscale aiuta moltissimo, ma non garantisce al 100% il proscioglimento penale – il tuo avvocato potrà però usare la sentenza tributaria per sostenere l’insussistenza del fatto di reato.

Conclusioni

Difendersi da un accertamento IVA basato su operazioni inesistenti è un compito complesso che richiede di agire su più fronti: tecnico-fattuale, giuridico e (talvolta) penale. Il contribuente deve anzitutto comprendere le contestazioni e verificare se il Fisco ha rispettato tutte le garanzie procedurali (spesso il primo controllo da fare è: hanno atteso 60 giorni dopo il PVC? L’atto è motivato e specifica le fatture contestate?). In secondo luogo, occorre mettere in campo un’accurata ricostruzione dei fatti, raccogliendo ogni elemento che provi l’effettività delle operazioni e la non intenzionalità di evasione. Le recenti sentenze della Cassazione – fino al 2025 – offrono spunti difensivi preziosi, ribadendo che “senza prova del coinvolgimento consapevole, l’accertamento è illegittimo” . Ciò costituisce un baluardo per chi è realmente estraneo alla frode: il diritto non presume più automaticamente la colpevolezza del cessionario per il solo fatto di aver acquistato da un fornitore disonesto.

Dal lato opposto, chi invece ha orchestrato o agevolato tali frodi si trova di fronte a un inasprimento delle sanzioni, specie penali, negli ultimi anni. La via d’uscita, in quei frangenti, è spesso collaborare e regolarizzare per contenere i danni.

In ogni caso, ogni situazione va analizzata nel dettaglio: i piccoli segnali possono fare la differenza tra un annullamento e una conferma della pretesa. È sempre consigliabile farsi assistere da professionisti esperti (avvocati tributaristi, commercialisti) che conoscano sia le strategie processuali sia la giurisprudenza più aggiornata. Come abbiamo visto, le fonti normative e i precedenti giurisprudenziali offrono una serie di strumenti difensivi: dall’eccezione di nullità dell’atto, all’onere della prova a carico del Fisco , alla non indeducibilità dei costi leciti , fino alle cause di non punibilità penale mediante pagamento .

Affrontare con successo un accertamento per fatture false non significa “farla franca” in caso di frode, ma significa evitare che un contribuente in buona fede venga ingiustamente sanzionato per colpe non sue, oppure che sanzioni eccessive colpiscano chi ha già sanato la propria posizione. La legge e i giudici, in fondo, mirano proprio a questo equilibrio: colpire l’evasione consapevole, ma tutelare il contribuente inconsapevole. Utilizzando correttamente le leve normative e probatorie, questo obiettivo può essere raggiunto anche nel caso più spinoso delle operazioni inesistenti.

Fonti normative e giurisprudenziali (Riferimenti)

  • DPR 26/10/1972, n. 633 – Artt. 19, 21 (c.7) e 54-55 (Disciplina dell’IVA, fatturazione e accertamento) .
  • DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 109 (inerenza e competenza dei costi).
  • Legge 24/12/1993 n. 537 – Art. 14, c.4-bis (Introdotto da D.L. 16/2012) – Deducibilità costi da reato .
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – Art. 12, c.7 (Contraddittorio post-verifica, 60 giorni) .
  • D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 – Art. 6, c.6 (Sanzione 90%-180% per indebita detrazione IVA) ; Art. 5 (omessa fatturazione/dichiarazione).
  • D.Lgs. 10/03/2000 n. 74 – Art. 1, co.1 lett. a) (Definizione di “fatture per operazioni inesistenti”) ; Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta con false fatture, pene 4-8 anni, attenuante <100k) ; Art. 8 (Emissione di false fatture, pene 4-8 anni, attenuante <100k) ; Art. 13 e 13-bis (Circostanze attenuanti e speciali cause di non punibilità mediante pagamento).
  • Cass., Sez. Un., 29/07/2013, n. 18184: obbligo 60 giorni da PVC, nullità atti emessi prima (orient. confermato) .
  • Cass., Sez. V, 05/04/2019, n. 9588: onere del Fisco di provare sia inesistenza operazione sia consapevolezza del contribuente nella frode .
  • Cass., Sez. V, 20/07/2020, n. 15369: principio su onere della prova in operazioni soggettivamente inesistenti (diligenza massima esigibile, consapevolezza) .
  • Cass., Sez. V, 10/02/2022, n. 4250: applicazione principi CGUE su reverse charge e fornitore fittizio (negata detrazione se contribuente consapevole o se vero fornitore non identificato) .
  • Cass., Sez. V, 11/11/2024, n. 28999: operazioni soggettivamente inesistenti – esclusione detrazione IVA perché IVA pagata a soggetto non legittimato (IVA “fuori conto”) .
  • Cass., Sez. V, 30/09/2025, n. 26434: conferma onere prova della conoscenza frode; annullamento CTR che non l’aveva valutata .
  • Cass., Sez. V, 15/03/2021, n. 7179: conferma indetraibilità IVA soggettivamente falsa (rivalsa non legittima) ma deducibilità costi non più contestabile se beni acquistati usati per attività (non per reato) .
  • Cass., 12/06/2024, n. 16279: (cit. da dottrina) detrazione IVA e nullità contrattuale – la nullità civile del contratto non incide su detraibilità se operazione reale (principio di neutralità).
  • Corte di Giustizia UE, 11/11/2021, causa C-281/20 (F. SL): in regime reverse charge, negazione detrazione se fornitore fittizio consapevolmente indicato, mancando prova status del vero fornitore .
  • Circolare Agenzia Entrate n. 11/E del 12/05/2022: chiarimenti su ravvedimento operoso nelle condotte fraudolente – esteso anche ai casi di dichiarazioni fraudolente con false fatture .
  • Dlgs 150/2022 (Riforma Cartabia) e art. 131-bis c.p.: estensione particolare tenuità del fatto ai reati tributari sotto soglie 100k (esclusi oltre 100k) .

Hai ricevuto un accertamento IVA perché l’Agenzia delle Entrate sostiene che alcune fatture si riferiscano a operazioni inesistenti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento IVA perché l’Agenzia delle Entrate sostiene che alcune fatture si riferiscano a operazioni inesistenti?
Ti contestano detrazioni IVA indebite e costi non deducibili, affermando che i fornitori siano fittizi o che le operazioni non siano mai avvenute?
Temi che una contestazione formale venga trasformata in IVA da restituire, sanzioni pesanti e possibili profili penali?

Devi saperlo subito:

👉 una fattura non è automaticamente falsa,
👉 l’inesistenza dell’operazione va provata dal Fisco,
👉 moltissimi accertamenti su operazioni inesistenti sono aggressivi, viziati e ribaltabili.

Questa guida ti spiega:

  • come funziona l’accertamento per operazioni inesistenti,
  • quali sono gli errori più comuni dell’Agenzia,
  • quando la contestazione è illegittima,
  • come difenderti in modo efficace.

Cosa Sono le Operazioni Inesistenti (In Modo Chiaro)

Le operazioni inesistenti si dividono in due categorie:

Operazioni oggettivamente inesistenti

  • il bene non è mai stato ceduto,
  • il servizio non è mai stato prestato,
  • la fattura documenta un’operazione mai avvenuta.

Operazioni soggettivamente inesistenti

  • l’operazione è reale,
  • ma il fornitore indicato in fattura non è quello effettivo,
  • spesso contestate nei casi di “cartiere” o frodi carosello.

👉 Le due ipotesi sono giuridicamente diverse e richiedono difese diverse.


Perché il Fisco Contesta le Operazioni Inesistenti

Il ragionamento tipico dell’Agenzia delle Entrate è questo (spesso scorretto):

👉 “Se il fornitore è irregolare o sospetto, l’operazione è falsa.”

Questa impostazione viene usata in:

  • verifiche IVA,
  • controlli su catene di fornitura,
  • indagini su società “cartiere”,
  • accertamenti bancari e documentali.

Ma attenzione:

➡️ l’irregolarità del fornitore non prova l’inesistenza dell’operazione,
➡️ la buona fede del contribuente è giuridicamente rilevante.


Gli Errori Più Comuni dell’Agenzia delle Entrate

Molti accertamenti per operazioni inesistenti presentano errori gravi, tra cui:

  • presumere l’inesistenza senza prova diretta,
  • basarsi solo su irregolarità del fornitore,
  • ignorare l’effettività dei beni o servizi,
  • non distinguere tra inesistenza oggettiva e soggettiva,
  • confondere irregolarità formali con frode,
  • ribaltare l’onere della prova sul contribuente,
  • motivazioni stereotipate (“fornitore cartiera”),
  • violazione del contraddittorio preventivo.

👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Fattura ≠ Operazione Inesistente

Un principio fondamentale della difesa è questo:

👉 il Fisco deve dimostrare che l’operazione non esiste,
👉 non basta dimostrare che il fornitore è irregolare.

L’operazione può essere reale se esistono:

  • beni effettivamente ricevuti,
  • servizi realmente svolti,
  • pagamenti tracciabili,
  • coerenza economica dell’operazione,
  • utilizzo dei beni o servizi nell’attività.

👉 L’effettività prevale sulla forma.


Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO

L’accertamento IVA per operazioni inesistenti è ribaltabile se:

  • l’operazione è stata realmente eseguita,
  • i beni o servizi sono dimostrabili,
  • i pagamenti sono tracciati,
  • il contribuente è in buona fede,
  • manca la prova della frode,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • il Fisco ignora le prove fornite,
  • viene violato il contraddittorio.

👉 L’inesistenza non si presume: si prova.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento non contrastato può portare a:

  • recupero IVA detratta,
  • indeducibilità dei costi,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • iscrizioni a ruolo rapide,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • segnalazioni penali tributarie nei casi più gravi.

👉 Le contestazioni per operazioni inesistenti sono tra le più pericolose.


Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)

1. Gestire il contraddittorio in modo tecnico

Il contraddittorio è decisivo per:

  • chiarire la natura reale delle operazioni,
  • bloccare automatismi accusatori,
  • delimitare l’ambito della contestazione.

2. Dimostrare l’effettività dell’operazione

La difesa efficace deve provare:

  • esecuzione reale del servizio,
  • consegna dei beni,
  • utilizzo nell’attività,
  • congruità economica.

📄 Prove tipiche:

  • contratti e ordini,
  • DDT e documenti di trasporto,
  • fotografie, relazioni tecniche,
  • pagamenti bancari,
  • documentazione di magazzino.

3. Dimostrare la buona fede

È fondamentale provare che:

  • il contribuente non era consapevole di frodi,
  • sono stati effettuati controlli ragionevoli,
  • non vi era vantaggio fiscale indebito.

👉 La buona fede esclude sanzioni e profili penali in molti casi.


4. Bloccare gli effetti dell’atto

Se l’atto viene emesso puoi:

  • impugnarlo nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere l’impresa e l’imprenditore

La difesa serve a:

  • evitare esborsi indebiti,
  • tutelare la continuità aziendale,
  • ridurre l’esposizione sanzionatoria.

6. Gestire eventuali residui solo se realmente dovuti

Se resta un importo:

  • rateizzazioni fino a 120 rate,
  • definizioni agevolate quando disponibili,
  • soluzioni compatibili con la reale capacità dell’impresa.

Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti IVA per operazioni inesistenti richiede altissima competenza tecnica, conoscenza della giurisprudenza e strategia difensiva avanzata.

L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento per operazioni inesistenti,
  • distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva,
  • ricostruzione dell’effettività delle operazioni,
  • gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela dell’impresa e dell’imprenditore.

Conclusione

Un accertamento IVA per operazioni inesistenti non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare l’inesistenza dell’operazione e l’eventuale frode, non limitarsi a sospetti o presunzioni.

Con una difesa tecnica, tempestiva e documentata puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare la realtà delle operazioni,
  • ridurre o annullare IVA e sanzioni,
  • evitare conseguenze penali,
  • proteggere la tua attività.

👉 Agisci subito: negli accertamenti per operazioni inesistenti, la prova e la strategia difensiva sono decisive.

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Difendersi da un accertamento IVA per operazioni inesistenti è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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