L’accertamento IVA nei confronti dei commercianti al dettaglio è una delle forme di controllo fiscale più diffuse e insidiose.
Quando l’Agenzia delle Entrate analizza l’attività di negozi, esercizi commerciali e punti vendita, tende spesso a ricostruire i ricavi in modo induttivo, partendo da presunte incongruenze tra acquisti, rimanenze e corrispettivi dichiarati.
È fondamentale chiarirlo subito:
scostamenti contabili o differenze di magazzino non equivalgono automaticamente a evasione IVA.
Molti accertamenti IVA a carico dei commercianti al dettaglio sono viziati da errori tecnici e giuridici e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se affrontati con una difesa adeguata.
Cosa si intende per accertamento IVA ai commercianti al dettaglio
Rientrano tra gli accertamenti più frequenti per i commercianti al dettaglio:
• accertamenti induttivi IVA
• ricostruzioni dei ricavi da acquisti e ricarichi
• contestazioni su corrispettivi giornalieri
• verifiche su registratori di cassa
• accertamenti basati su studi di settore o ISA
• contestazioni su rimanenze di magazzino
• controlli su vendite sottocosto o promozioni
• verifiche su sconti e resi
Si tratta di controlli che spesso non tengono conto delle reali dinamiche commerciali.
Perché l’Agenzia delle Entrate contesta i commercianti al dettaglio
L’Agenzia delle Entrate utilizza l’accertamento IVA per:
• presumere vendite non dichiarate
• applicare ricarichi teorici
• contestare prezzi ritenuti incongrui
• stimare ricavi da volumi di acquisto
• colpire attività considerate a rischio evasione
• estendere i controlli a più annualità
Il problema è che l’attività commerciale viene analizzata con parametri standardizzati, spesso lontani dalla realtà del singolo punto vendita.
Gli errori comuni dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti IVA ai commercianti al dettaglio, l’Agenzia commette spesso errori quando:
• applica ricarichi medi di settore
• ignora vendite promozionali o sottocosto
• non considera merce invenduta o obsoleta
• trascura furti, resi e ammanchi
• non distingue tra prezzi esposti e prezzi reali
• confonde volumi acquistati con volumi venduti
• ribalta illegittimamente l’onere della prova
• non rispetta il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è tecnicamente debole e contestabile.
Quando l’accertamento IVA è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
• si basa solo su presunzioni teoriche
• utilizza ricarichi non aderenti alla realtà
• ignora le caratteristiche specifiche del negozio
• non considera la gestione effettiva del magazzino
• manca la prova di vendite imponibili non dichiarate
• non rispetta il diritto di difesa
• salta o svuota il contraddittorio
Una stima teorica non può sostituire la prova dell’evasione.
Sistemi di difesa efficaci
La difesa contro un accertamento IVA ai commercianti al dettaglio deve essere tecnica e documentata e può basarsi su:
• analisi critica del metodo di ricostruzione
• dimostrazione dei ricarichi reali
• documentazione su sconti e promozioni
• prova di resi, furti e ammanchi
• ricostruzione del magazzino
• documentazione dei prezzi praticati
• dati di stagionalità delle vendite
• perizie economico contabili
• giurisprudenza favorevole
Ogni presunzione deve essere smontata con dati concreti.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento IVA come commerciante al dettaglio:
• fai analizzare immediatamente l’atto
• verifica il metodo di ricostruzione adottato
• individua le presunzioni utilizzate
• ricostruisci la gestione reale del negozio
• raccogli documentazione contabile e gestionale
• prepara una risposta strutturata al contraddittorio
• evita adesioni o pagamenti affrettati
Valuta attentamente le opzioni difensive più idonee:
• osservazioni in contraddittorio
• istanza di autotutela
• accertamento con adesione solo se conveniente
• ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
• richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
• recuperi IVA elevati
• sanzioni e interessi
• iscrizione a ruolo
• azioni esecutive e pignoramenti
• blocco della liquidità
• estensione dei controlli ad altri anni
• compromissione dell’attività commerciale
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa dei commercianti al dettaglio contro accertamenti IVA basati su ricarichi e ricostruzioni induttive, spesso annullati per l’uso improprio di presunzioni statistiche.
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È inoltre:
• Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
• iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
• professionista fiduciario presso un OCC
• Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Può intervenire concretamente per:
• contestare la legittimità dell’accertamento
• smontare i ricarichi presunti
• ridurre o annullare la pretesa IVA
• bloccare riscossioni e misure cautelari
• tutelare il patrimonio personale
• costruire una strategia difensiva efficace
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Introduzione
Gli accertamenti fiscali in materia di IVA per i commercianti al dettaglio rappresentano un ambito delicato del diritto tributario, in cui spesso vengono utilizzati metodi induttivi o presuntivi per ricostruire i ricavi non dichiarati. In altre parole, l’Amministrazione finanziaria può stimare il volume d’affari effettivo del negoziante basandosi su indizi e presunzioni, quando ritiene che la contabilità ufficiale non sia attendibile. Questo tipo di accertamento – detto extracontabile o induttivo puro – è una deroga ai metodi ordinari e si fonda su dati e calcoli spesso contestati in sede di contenzioso.
In questa guida, aggiornata a dicembre 2025, esamineremo gli errori comuni commessi dai commercianti al dettaglio che possono innescare un accertamento IVA induttivo (ad esempio l’omessa registrazione di corrispettivi, margini di ricarico anomali, contabilità inattendibile), e illustreremo i sistemi di difesa a disposizione del contribuente. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma divulgativo, adatto sia ai professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) sia agli imprenditori e privati che vogliono capire i propri diritti. Il punto di vista sarà sempre quello del debitore d’imposta, ossia del contribuente che si trova destinatario di un avviso di accertamento IVA e deve decidere come reagire.
Nel corso della trattazione forniremo riferimenti alla normativa italiana vigente e alle sentenze più recenti delle Corti (Corte di Cassazione in primis), inserendo anche tabelle riepilogative, domande & risposte frequenti e simulazioni pratiche riferite al contesto italiano (settori alimentare, abbigliamento, ristorazione). In fondo alla guida è presente una sezione con l’elenco completo delle fonti normative e giurisprudenziali citate, per consentire eventuali approfondimenti.
Quadro normativo: accertamento analitico vs. accertamento induttivo
Per contestualizzare il tema, occorre richiamare sinteticamente le tipologie di accertamento dei redditi e dell’IVA previste dal nostro ordinamento, distinguendo in particolare l’accertamento analitico (basato sulle scritture contabili) dall’accertamento induttivo (basato su presunzioni, quando la contabilità è assente o inattendibile):
- Accertamento analitico: l’Ufficio finanziario rettifica il reddito o il volume d’affari partendo dai dati contabili del contribuente, contestando singole voci che ritiene infedeli o inesatte. È disciplinato, per le imposte sui redditi, dall’art. 39, comma 1, D.P.R. 600/1973, mentre per l’IVA da disposizioni analoghe nell’art. 54 D.P.R. 633/1972 . In tale ambito l’Amministrazione può avvalersi di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti , per colmare eventuali lacune o incongruenze dei dati dichiarati.
- Accertamento analitico-induttivo: è una forma intermedia (talora detta induttivo “misto”) in cui, pur in presenza di una contabilità formalmente tenuta, l’Ufficio rileva gravi incongruenze o anomalie (ad es. ricavi dichiarati palesemente antieconomici rispetto ai costi) tali da giustificare una ricostruzione parziale per via induttiva . Tale metodologia, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973, consente di rettificare i risultati d’impresa integrando i dati delle scritture con elementi presuntivi esterni . In pratica le scritture non vengono del tutto ignorate, ma completate o corrette con presunzioni (sempre iuris tantum, cioè contestabili dal contribuente).
- Accertamento induttivo puro (o extracontabile): è lo strumento più radicale, disciplinato dall’art. 39, comma 2 D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e dall’art. 55 D.P.R. 633/1972 per l’IVA . Si applica in deroga ai metodi ordinari quando il contribuente non ha presentato dichiarazione oppure quando la sua contabilità risulta totalmente inaffidabile. In tal caso l’Amministrazione prescinde in tutto o in parte dalle scritture contabili e determina il reddito o l’imponibile sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, anche utilizzando presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . È quindi consentito fondare l’accertamento su semplici indizi o percentuali medie, senza bisogno di prove dirette, purché si verifichino specifiche condizioni di legge (che vedremo tra poco). Nel caso dell’IVA, l’art. 55 menziona espressamente che, in mancanza di dichiarazione annuale, l’Ufficio può procedere all’accertamento indipendentemente dalla previa ispezione contabile, determinando induttivamente l’imponibile e applicando l’aliquota presumibilmente corretta . Inoltre, sempre l’art. 55 dispone che anche se una dichiarazione è stata presentata, il metodo induttivo puro è ammesso in deroga all’art. 54 in ipotesi quali: mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili obbligatorie; mancata emissione di fatture (o scontrini) per una parte rilevante delle operazioni; irregolarità formali nei registri così gravi e ripetute da rendere inattendibile l’intera contabilità . Come ulteriore misura, qualora vi sia pericolo per la riscossione dell’imposta (ad esempio rischio concreto di fuga, dissipazione dei beni o altre situazioni d’urgenza), l’Ufficio può effettuare un accertamento induttivo anticipato, senza attendere la fine dell’anno solare .
- Accertamenti da parametri e studi di settore/ISA: si tratta di metodi presuntivi basati sul confronto dei dati dichiarati dal contribuente con determinate griglie statistiche di settore (un tempo parametri o studi di settore, oggi indici sintetici di affidabilità – ISA). Un punteggio ISA molto basso o uno scostamento significativo rispetto ai ricavi attesi di settore costituisce un campanello d’allarme per il Fisco. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che scostamenti modesti dai risultati degli studi/ISA non possono da soli costituire unica base dell’accertamento . Servono altri elementi concreti: i dati parametrici sono indizi utili ma non prove sufficienti di evasione. In pratica, se un negoziante dichiara ricavi inferiori alla media del settore, l’Ufficio potrà attivare una verifica o invitarlo a giustificare la differenza (compliance), ma un eventuale avviso di accertamento dovrà essere sorretto da ulteriori riscontri (es. omessi scontrini, margini antieconomici, contabilità inattendibile, ecc.).
Di seguito è riportata una tabella riepilogativa che mette a confronto i principali metodi di accertamento applicabili ai piccoli imprenditori (imposte dirette e IVA), con indicazione dei presupposti richiesti e delle caratteristiche probatorie:
| Metodo di accertamento | Presupposti | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Analitico (art. 39 c.1 D.P.R. 600; art. 54 D.P.R. 633) | Contabilità regolare ma rettifiche puntuali su elementi inesatti o infedeli. | Usa dati contabili del contribuente; possibili presunzioni semplici ma devono essere gravi, precise e concordanti . L’onere della prova iniziale è sull’Ufficio (deve motivare le singole riprese). |
| Analitico-induttivo (art. 39 c.1 lett. d) D.P.R. 600; art. 54 co.2 D.P.R. 633) | Contabilità formalmente tenuta ma indicatori di antieconomicità o gravi incongruenze (ricavi incoerenti con costi, margini lordi irrisori, perdite ingiustificate, ecc.) . | L’Ufficio integra i dati di bilancio con presunzioni (semplici) di una certa forza logica. Esempio: applica un ricarico medio più alto rispetto a quello dichiarato, se i margini appaiono illogicamente bassi. Richiede presunzioni serie e attendibili a supporto . |
| Induttivo puro (art. 39 c.2 D.P.R. 600; art. 55 D.P.R. 633) | Contabilità assente o inaffidabile. <br/>Condizioni tipiche: omessa dichiarazione; mancata tenuta/esibizione di libri; omessa fatturazione o scontrini per parte rilevante; gravi irregolarità contabili ripetute . | L’Ufficio disattende in toto le scritture e ricostruisce imponibile e IVA con qualsiasi dato disponibile, anche presunzioni semplici non necessariamente gravi/precise. Esempio: calcola i ricavi in base agli acquisti di merce e a un ricarico standard di settore. L’onere probatorio per contestare è a carico del contribuente (presunzioni iuris tantum). |
| Parametrico/ISA (art. 10 L. 146/1998 e succ.) | Scostamento significativo dai parametri o punteggio ISA molto basso (indice di affidabilità < sufficienza). | Fornisce indizi di possibili ricavi non dichiarati. Non è da solo base accertativa se lo scostamento è lieve , ma può portare a un invito al contraddittorio o a ulteriori controlli. Se abbinato ad altri elementi (es. contabilità irregolare), può concorrere alla motivazione dell’accertamento presuntivo. |
Come si evince, l’accertamento induttivo puro è riservato ai casi più gravi, in cui viene meno la fiducia nella contabilità del contribuente. Esso consente una ricostruzione globale del volume d’affari basata su presunzioni libere, spostando di fatto sul contribuente l’onere di provare che i calcoli del Fisco siano errati. Questo strumento eccezionale, se da un lato tutela l’Erario contro frodi ed evasioni palesi, dall’altro va applicato con rigoroso rispetto dei diritti del contribuente, come il diritto al contraddittorio e a una motivazione adeguata dell’atto.
Il contraddittorio endoprocedimentale e i diritti del contribuente
Tra le tutele fondamentali riconosciute al contribuente durante l’attività di accertamento vi è il diritto al contraddittorio preventivo, ossia la possibilità di essere ascoltato e di far valere le proprie ragioni prima che l’avviso di accertamento venga emesso in via definitiva. Questo principio, di matrice sia nazionale (Statuto del Contribuente) sia unionale (diritto di difesa nel procedimento tributario armonizzato), ha conosciuto una significativa evoluzione negli ultimi anni.
- Situazione fino al 2023: In base all’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), se vi è stata una verifica fiscale in loco (presso la sede del contribuente, ad esempio un’ispezione della Guardia di Finanza), l’Ufficio non può emettere l’accertamento prima di 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni (PVC). In tali 60 giorni il contribuente ha diritto di presentare osservazioni e richieste che devono essere valutate . Emettere l’atto prima di tale termine comporta la nullità relativa (salvo casi di particolare urgenza motivata). Questo obbligo di contraddittorio sussisteva però solo per gli accertamenti conseguenti a verifiche esterne. Negli accertamenti cosiddetti “a tavolino” (basati su controlli documentali d’ufficio, incrocio di banche dati, ecc.), la normativa non prevedeva generalmente l’obbligo di invitare il contribuente a un confronto preventivo (salvo disposizioni specifiche per alcuni tributi o in presenza di studi di settore, che richiedevano un invito al contraddittorio). Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2015, affermando che per i tributi armonizzati come l’IVA la mancata instaurazione del contraddittorio determina nullità dell’atto, mentre per gli altri tributi interni occorre che il contribuente dimostri concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere (c.d. “prova di resistenza”) . In altri termini, prima della riforma, non esisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio per gli accertamenti “a tavolino” (fatta eccezione per l’IVA in virtù della giurisprudenza unionale); tuttavia, il contribuente poteva eccepire in giudizio la lesione del contraddittorio preventivo solo se dimostrava che la sua partecipazione avrebbe potuto incidere sull’esito (prova di resistenza).
- Novità dal 2023/2024: Con la Legge n. 130/2022 (riforma della giustizia tributaria) e i successivi decreti attuativi, il legislatore ha esteso in modo organico l’obbligo di contraddittorio preventivo. In particolare, il D.Lgs. n. 218/2023 (attuativo della delega fiscale, c.d. riforma dell’accertamento) ha inserito l’art. 6-bis nello Statuto del contribuente, stabilendo che tutti gli atti impositivi dall’1° gennaio 2024 in poi devono essere preceduti da un invito al contraddittorio, salvo casi limitati individuati da un futuro decreto (ad es. atti di mera liquidazione automatica, situazioni di particolare urgenza per pericolo per la riscossione, ecc.). La data di entrata in vigore delle nuove norme è fissata al 18 gennaio 2024 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 218/2023) . La Corte di Cassazione – con la sentenza SS.UU. n. 7966 del 25 marzo 2024 – ha chiarito che tale obbligo si applica solo agli atti emessi dopo l’entrata in vigore della norma . In altri termini, per gli avvisi di accertamento formati in anni precedenti (ad esempio notificati nel 2023 per annualità pregresse) continua a valere la disciplina anteriore. Ma per gli accertamenti emessi dal 18/1/2024 in poi, la mancata instaurazione del contraddittorio costituisce vizio procedurale rilevante e può portare all’annullamento dell’atto senza necessità di prova di resistenza (essendo ormai un obbligo di legge generalizzato).
In pratica, a regime, il procedimento di accertamento dovrà prevedere:
- Comunicazione/invito al contribuente (ad es. una lettera con cui l’Ufficio espone le risultanze del controllo e invita a fornire spiegazioni o a comparire per un contraddittorio orale). Nella stessa comunicazione saranno indicati i termini per la risposta del contribuente, solitamente 15 giorni o più a seconda dei casi. Nel contesto degli accertamenti induttivi IVA, ciò permetterà al commerciante di presentare memoria scritta e documentazione (registri di magazzino, fatture di acquisto, studi di settore/ISA, ecc.) giustificando le anomalie rilevate dall’Ufficio.
- Svolgimento del contraddittorio: può avvenire in forma scritta (invio delle osservazioni) e spesso anche con uno o più incontri presso l’Ufficio (o in videoconferenza) tra il contribuente (e/o il suo professionista) e i funzionari accertatori. È l’occasione per contestare i calcoli presuntivi, ad esempio confutando il ricarico medio applicato dal Fisco, portando elementi specifici (merce invenduta in magazzino, prodotti venduti sottocosto per fine stagione, ecc.), oppure segnalando errori fattuali (es. vendite regolarmente fatturate ma non considerate). Tutti questi aspetti dovranno essere messi a verbale o comunque risultare da documenti protocollati.
- Esito del contraddittorio e motivazione dell’atto: se il contraddittorio ha esito favorevole al contribuente, l’Ufficio può anche decidere di archiviare la contestazione o di ridimensionarla (ad esempio riducendo i maggiori ricavi accertati). Se invece l’Ufficio intende procedere comunque, dovrà emettere l’avviso di accertamento motivando adeguatamente sia i rilievi originari sia le ragioni per cui le controdeduzioni del contribuente sono state ritenute non persuasive. La motivazione dell’atto assume dunque un ruolo cruciale: deve spiegare in modo chiaro il percorso logico seguito (dall’anomalia riscontrata agli importi accertati) e dare conto delle deduzioni difensive eventualmente presentate dal contribuente (confutandole). Una motivazione carente, apodittica o contraddittoria può viziare l’atto impositivo e costituire motivo di annullamento in giudizio . Ad esempio, la Circolare Min. Finanze n. 29/1978 già precisava che anche gli accertamenti anticipati per periculum in mora devono essere congruamente motivati, non potendo sacrificare il diritto di difesa .
Importante: In ambito IVA, il rispetto del contraddittorio è ancor più essenziale perché si intreccia con il diritto UE. La Corte di Giustizia UE ha affermato in più occasioni che il diritto del contribuente ad essere sentito prima di una decisione sfavorevole è parte dei principi generali dell’ordinamento unionale, vincolanti soprattutto quando si tratta di tributi armonizzati come l’IVA. Questo ha spinto sia la Cassazione (v. SS.UU. 24823/2015) che il legislatore nazionale a rafforzare le garanzie partecipative. Pertanto, per accertamenti IVA notificati dal 2024 in avanti, l’assenza di contraddittorio preventivo costituisce grave violazione procedurale che, se eccepita in tempo utile, comporta la nullità dell’avviso (a meno che non rientri in una delle eccezioni stabilite dalla norma, come particolari atti “esclusi” con decreto ministeriale).
Oltre al contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente ha altri diritti e garanzie durante l’accertamento, tra cui è opportuno ricordare:
- Diritto di accesso agli atti e conoscenza delle metodologie: il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli elementi su cui si fonda l’accertamento. L’art. 7 L. 212/2000 impone che l’avviso sia motivato con l’indicazione dei fatti e delle circostanze che lo giustificano e che siano allegati (o riprodotti in estratto) i documenti eventualmente richiamati come fondamento. Ad esempio, se l’Ufficio basa il calcolo dei ricavi su una percentuale di ricarico media di settore, dovrà indicare da dove proviene tale percentuale (studi economici, banca dati, ecc.) e perché è applicabile al caso concreto. Il contribuente può chiedere di visionare o ottenere copia di tali documenti. In sede di eventuale processo, inoltre, può fare istanza al giudice per ordinare all’Ufficio di esibire documenti o informazioni su cui si è basato, se non sufficientemente esplicitati.
- Verbalizzazioni durante la verifica: se vi è stata una verifica fiscale presso l’azienda (ispezione, accesso, ecc.), tutti gli elementi riscontrati devono risultare dal processo verbale di constatazione (PVC) consegnato al contribuente. Eventuali contestazioni non presenti nel PVC ma fatte emergere solo nell’avviso di accertamento possono risultare illegittime, perché impediscono al contribuente di difendersi compiutamente durante il controllo. Il PVC segna i confini fattuali del successivo accertamento (principio del chiuso verbale).
- Tutela della buona fede e proporzionalità: lo Statuto (art. 10 L. 212/2000) sancisce che i rapporti fra contribuente e Fisco sono improntati a cooperazione e buona fede. Ciò implica, ad esempio, che non si dovrebbero applicare sanzioni quando il contribuente ha seguito indicazioni ufficiali poi mutate (non è il caso tipico degli accertamenti IVA, che di solito riguardano evasione, ma è bene averlo presente). Inoltre ogni pretesa deve essere proporzionata: la Cassazione ha riconosciuto il principio per cui anche la ricostruzione presuntiva non può spingersi oltre quanto ragionevolmente sostenibile in base agli elementi noti. Se l’Ufficio ignorasse completamente elementi a favore del contribuente (es. sostenendo ricavi doppi rispetto agli acquisti senza considerare alcun costo), l’atto sarebbe sindacabile per difetto di proporzionalità e ragionevolezza.
Riassumendo, il contribuente-dettagliante oggetto di un accertamento induttivo IVA ha il diritto di partecipare al procedimento, conoscere in dettaglio le presunzioni mosse a suo carico e fornire prova contraria. Tali diritti, se negati, costituiscono terreno fertile per una difesa efficace sia in fase amministrativa (richiesta di autotutela, adesione, ecc.) sia in fase contenziosa davanti al giudice tributario.
Indici di evasione ed errori comuni nel commercio al dettaglio
Perché un negoziante al dettaglio finisce nel mirino dell’Agenzia delle Entrate con un accertamento IVA induttivo? In questa sezione analizziamo i principali indicatori di anomalia che spesso portano l’Ufficio a presumere ricavi non dichiarati, ossia gli errori comuni (o comportamenti ricorrenti) che possono far apparire inattendibile la contabilità di un esercente. Tali elementi, se riscontrati, vengono utilizzati come presunzioni di evasione. Conoscerli è importante sia per prevenirli, sia per capire come controbatterli.
Margini lordi antieconomici o perdite sistematiche
Uno degli indizi più forti di possibile evasione è la gestione antieconomica dell’attività. Se un’impresa commerciale dichiara per più anni consecutivi perdite oppure utili irrisori (margine di guadagno quasi nullo) a fronte di un certo volume di vendite, il Fisco sospetta che i conti ufficiali non riflettano la realtà. In termini semplici: nessun imprenditore opera volontariamente in perdita per lungo tempo senza un motivo, quindi è probabile che vi siano ricavi in nero che compensano quei risultati negativi.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’antieconomicità dell’andamento aziendale è un elemento grave e preciso che legittima l’accertamento induttivo . Recentemente, con l’ordinanza n. 26182/25 (Cass. ord. 25 settembre 2025), è stato ribadito che conti incoerenti e perdite croniche sono segnali d’allarme su cui l’Ufficio può fondare la rettifica . In particolare, la Cassazione ha sottolineato che se un’attività presenta margini lordi troppo bassi rispetto al settore, o addirittura bilanci in rosso ogni anno, in assenza di spiegazioni credibili ciò costituisce indizio di sottofatturazione (vendite non contabilizzate) . Tali situazioni non sono considerate semplici sospetti ma vere e proprie presunzioni qualificabili come “gravi e precise” – quindi sufficienti a spostare l’onere della prova sul contribuente.
Esempio tipico: un negozio di abbigliamento dichiara ricavi annui per 100.000 € e costi per 90.000 €, risultando un utile di soli 10.000 € (margine del 10%), oppure addirittura una lieve perdita. Se la maggior parte dei negozi simili opera con margini del 30-40%, l’ufficio può ritenere antieconomico il risultato e ipotizzare che il commerciante abbia venduto in nero parte della merce (gonfiando i costi o non dichiarando ricavi). Spetterà allora al contribuente spiegare, ad esempio, che ha praticato forti sconti per fine serie, o che ha subito furti/rotture di stock, o che era in fase di avviamento e quindi ha accettato margini risicati per entrare sul mercato. Se non fornisce giustificazioni adeguate e documentate, l’accertamento induttivo basato su quell’anomalia contabile è considerato legittimo .
Precedenti giurisprudenziali: già la Cass. sent. n. 4410/2020 aveva stabilito che una sproporzione persistente tra ricavi e costi (ricavi troppo bassi rispetto alle spese, senza ragioni oggettive) rappresenta un indizio concreto di sottofatturazione . Inoltre, Cass. ord. n. 501/2023 (Sez. V) ha confermato la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità regolare, qualora supportato da gravi presunzioni, come appunto una gestione in perenne perdita non giustificata .
In sintesi, dichiarare redditi troppo bassi o in perdita per lungo tempo è un errore pericoloso: in mancanza di giustificazioni plausibili (investimenti iniziali, crisi di settore, ecc.), il Fisco lo interpreterà come spia di evasione. Dal lato difensivo, però, va ricordato un punto importante: la antieconomicità, di per sé, non fa perdere al contribuente i diritti fiscali acquisiti. Ad esempio, la Cassazione ha chiarito che anche se un costo appare antieconomico, ciò non significa automaticamente che l’IVA su quel costo non sia detraibile . Il principio di neutralità dell’IVA impone che il diritto a detrazione non possa essere negato solo perché l’operazione non è “conveniente” economicamente, purché sia reale e documentata. Quindi l’ufficio può presumere ricavi occulti, ma non può negare un credito IVA su acquisti effettivamente fatti solo perché il contribuente è andato in perdita (salvo situazioni di abuso del diritto). Questo per evidenziare che antieconomicità ≠ frode di per sé, ma è un forte indizio che richiede spiegazioni.
Strategia preventiva: se un commerciante al dettaglio si trova in una fase di utili bassi o perdite (es. per politiche di prezzo aggressive, apertura nuova sede, spese di ristrutturazione, ecc.), è opportuno che documenti accuratamente le ragioni (relazioni di mercato, budget previsionali, cause di forza maggiore) e le evidenzi magari in una nota integrativa o memoria da conservare. In caso di controlli, poter subito esibire una spiegazione logica e supportata da dati ridurrà il rischio di accertamento o comunque fornirà munizioni per la difesa.
Disallineamenti tra acquisti e vendite (indici di ricarico anomali)
Altro errore comune è dichiarare ricavi sproporzionatamente bassi rispetto agli acquisti di merce. L’Agenzia delle Entrate incrocia spesso l’ammontare delle rimanenze e degli acquisti dichiarati con il volume delle vendite: se risulta che avete comprato molto e venduto poco, scatta il sospetto che parte delle vendite non siano state fatturate o scontrinate.
In termini tecnici, il Fisco calcola il ricarico sui costi delle merci. Il ricarico è la percentuale di maggiorazione che il commerciante applica al costo di acquisto per ottenere il prezzo di vendita . Ad esempio, se compro un prodotto a 10 € e lo rivendo a 15 €, il ricarico è del 50% sul costo (5 su 10) mentre il margine sul prezzo è ~33%. Tipicamente, settori diversi hanno ricarichi medi differenti (alimentari fresco magari 30-40%, abbigliamento 100% e oltre su capi firmati, ristorazione 200-300% sui cibi e bevande, ecc.).
Se un negozio dichiara un ricarico medio molto inferiore a quello atteso nel suo settore, l’Ufficio ritiene inattendibili i ricavi dichiarati e tende a ricostruirli al rialzo. Esempio: un minimarket dichiara acquisti di merci per 100.000 € e vendite per 120.000 € – quindi un ricarico del 20%. Ma nel settore alimentare, considerando gli assortimenti tipici, ci si aspetterebbe un ricarico almeno del 30-40%. L’Agenzia potrà ipotizzare che i 120.000 € di vendite siano sottostimati. Applicando un ricarico “normale” del 35% sui 100.000 € di acquisti, risulterebbero vendite potenziali per 135.000 €. Differenza presunta: 15.000 € di ricavi non dichiarati, su cui calcolare l’IVA evasa. Questo è il meccanismo di base: confrontare il ricarico effettivo dichiarato con un ricarico atteso e, se c’è uno scostamento notevole, ricostruire induttivamente maggiori ricavi .
Problemi metodologici e possibili errori dell’Ufficio: la realtà di un negozio è spesso più complessa di un calcolo medio. Ci sono diverse questioni tecniche su cui la difesa può intervenire:
- Campione di prodotti rappresentativo: raramente l’Ufficio può analizzare tutte le migliaia di articoli venduti. Spesso i verificatori prendono un campione di beni considerati rappresentativi (magari i più venduti, oppure alcune categorie chiave) e ne calcolano la percentuale di ricarico media, poi estendono quel dato all’intero magazzino . Se il campione è mal scelto (ad es. comprende solo articoli ad alto margine e non quelli a basso margine), il ricarico medio risulterà artificiosamente alto. Contestare la rappresentatività del campione è quindi fondamentale: la Cassazione esige che i beni esaminati siano selezionati con criterio, altrimenti il metodo è viziato . Esempio: un negozio di abbigliamento vende sia abiti firmati di lusso (ricarichi elevati) sia capi economici in saldo (ricarichi minimi). Se il Fisco calcola il ricarico medio solo su alcuni articoli di marca, escludendo quelli da outlet, otterrà magari un 100% di ricarico “medio”, mentre in realtà la media ponderata sull’intero venduto potrebbe essere 50%. In un caso del genere, il contribuente deve evidenziare che il campione è distorto e non rappresenta il mix reale delle vendite.
- Media aritmetica vs. media ponderata: un altro errore metodologico frequente è fare la media semplice dei ricarichi percentuali anziché la media ponderata sulle quantità vendute. Se i prodotti venduti hanno tutti lo stesso peso economico, la differenza è marginale; ma se ci sono alcuni articoli venduti in grandi quantità con basso margine e altri venduti raramente con margini altissimi, la media semplice darà un risultato fuorviante. La regola generale indicata dalla giurisprudenza è: in presenza di beni eterogenei per valore e margine, va usata la media ponderata . La Cassazione ha ribadito nel 2025 che applicare la media semplice in un inventario molto diversificato è un errore grave che rende illegittimo l’accertamento . Un caso concreto, deciso dalla Suprema Corte (ord. n. 30446/2025), riguardava un audit su un negozio che aveva calcolato un ricarico medio semplice del 403% su un campione di 8 prodotti, nel quale alcuni articoli avevano ricarichi del 425% e altri addirittura del 2077% . Inoltre non erano state pesate le quantità vendute. La Cassazione ha confermato l’annullamento dell’accertamento, affermando che con differenze così marcate era indispensabile usare la media ponderata sulle vendite effettive . Questo precedente ci dà un messaggio chiave: se i verificatori “fanno di tutta l’erba un fascio” mischiando articoli diversi e calcolando la media dei ricarichi senza pesi, la difesa potrà eccepire l’erroneità tecnica del metodo.
- Rimanenze di magazzino non considerate: un classico motivo di contestazione è quando l’Ufficio dimentica che non tutti gli acquisti di merce sono stati venduti nell’anno. Se al 31 dicembre rimangono in magazzino beni invenduti (rimanenze finali), il rapporto tra acquisti e vendite dell’anno risulta falsato. Può sembrare banale, ma in alcune ricostruzioni induttive gli accertatori presumono che tutto ciò che è stato comprato sia stato rivenduto, sovrastimando così i ricavi. È quindi essenziale verificare se l’accertamento ha tenuto conto delle giacenze di fine anno. Una significativa rimanenza finale può spiegare un basso ricarico apparente (perché parte delle merci acquistate sono rimaste invendute, riducendo il fatturato nell’anno corrente). In un caso reale seguito dalla CTR Campania, l’ufficio contestava ricavi occulti a un grossista di prodotti ittici, ignorando che la contribuente aveva celle frigorifere piene di pesce invenduto; riconosciuto poi questo fatto, in appello l’accertamento fu ridotto, considerando legittime le rilevanti rimanenze dichiarate, coerenti con gli ingenti acquisti effettuati . Conclusione: se una parte della merce acquistata non è stata venduta entro l’anno (ma lo sarà l’anno successivo), questo costituisce una giustificazione concreta per un volume di ricavi più basso e va portata come prova (inventari di magazzino, foto dei depositi, documentazione sulle scorte).
- Estensione delle percentuali ad anni diversi: spesso, soprattutto nelle verifiche che abbracciano più annualità, l’Ufficio potrebbe determinare il ricarico in un anno campione (magari quello in cui ha svolto l’accesso e reperito documentazione più dettagliata) e poi applicarlo anche agli anni precedenti o successivi, assumendo che le condizioni di gestione siano rimaste costanti. Ciò è ammesso dalla giurisprudenza, ma con cautela: la Cassazione dice che la presunzione di continuità dei margini è logicamente valida solo se non emergono elementi di discontinuità significativa . In sostanza, si presume che l’azienda mantenga politiche di prezzo simili di anno in anno, salvo prova contraria. È però una presunzione iuris tantum: il contribuente può vincerla provando che ci sono state differenze da un esercizio all’altro (cambi di fornitori, strategie diverse, eventi straordinari) che giustificano ricarichi diversi . Ad esempio, se nel 2019 ho accertato un ricarico medio del 50%, posso presumere che anche nel 2018 e 2020 fosse intorno a quel valore, a meno che il contribuente dimostri che nel 2020, poniamo, ha cambiato linea di prodotti o ha dovuto liquidare tutto a prezzi scontati per chiusura attività. La Cassazione ha precisato che essendo l’imprenditore il soggetto “più vicino” alla conoscenza del proprio business, tocca a lui indicare specifiche ragioni per cui i ricarichi di un anno non siano applicabili all’altro . Se non lo fa, vale la presunzione di continuità e l’Ufficio può estendere il calcolo a tutti gli esercizi controllati . In pratica, chi dichiara sistematicamente margini irrisori anno per anno deve fornire spiegazioni per ciascun anno; altrimenti il Fisco sentirà di poter ricostruire allo stesso modo per tutti .
- Utilizzo di medie di settore o banche dati esterne: talvolta l’Ufficio non reperisce i dati interni dell’azienda per calcolare un ricarico, e quindi ricorre a informazioni medie di settore (studi di settore, benchmark della GdF, banche dati ISTAT o Osservatori di categoria). L’uso di tali medie è consentito come parametro indiziario, ma anch’esso soggetto a contestazione se applicato meccanicamente. La diversità di ciascuna attività commerciale può rendere inappropriato il dato medio: ad esempio, un ristorante gourmet avrà margini diversi da una tavola calda, anche se entrambi rientrano nella categoria “ristorazione”. Pertanto, se l’accertamento è basato su studi di settore o medie statistiche, la difesa potrà eccepire che quel contribuente specifico si discosta dal modello standard per ragioni oggettive (posizione di mercato, politiche commerciali, qualità differente dei prodotti, ecc.). La Cassazione in passato (sent. n. 27488/2013) ha affermato ad esempio che uno scostamento modesto dagli studi di settore non legittima di per sé l’accertamento . Mentre uno scostamento notevole può essere un indizio, ma va comunque corroborato e discusso col contribuente.
In conclusione, il metodo del ricarico è uno strumento potente nelle mani del Fisco ma soggetto a varie insidie tecniche. Errori comuni dell’Ufficio sono: scegliere campioni non rappresentativi, fare medie semplici invece che ponderate, trascurare le rimanenze, applicare parametri standard senza adattarli al caso concreto. Dal canto suo, l’errore del contribuente sarebbe quello di non monitorare i propri margini: ad esempio vendere molti prodotti sottocosto (per ragioni commerciali magari valide) senza però avere documentazione delle campagne promozionali, potrebbe farlo apparire “antieconomico” agli occhi del Fisco. Buona prassi per il commerciante è tenere nota di eventi straordinari (saldi, svendite, stock invenduti, scarti per scadenza, donazioni di merce, ecc.) e del loro impatto sui margini, così da poterlo spiegare chiaramente se interpellato.
Omessa o irregolare emissione di scontrini e fatture
Il comportamento più tipico che espone il dettagliante all’accertamento IVA è ovviamente l’omessa registrazione dei corrispettivi, cioè la mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali per alcune vendite. La legislazione italiana impone ai commercianti al minuto l’obbligo di certificare ogni operazione verso privati mediante scontrino fiscale o fattura (oggi perlopiù documento commerciale telematico, trasmesso elettronicamente). La mancata emissione di tali documenti configura un’evasione dell’IVA incassata sulla singola transazione e comporta sanzioni amministrative (una sanzione fissa per ogni omissione, con possibile chiusura temporanea dell’esercizio se le violazioni si ripetono). Ma, oltre alla sanzione “puntuale”, la scoperta di scontrini non emessi può far scattare un accertamento induttivo globale: l’Ufficio, infatti, tenderà a presumere che se il commerciante ha omesso uno scontrino, probabilmente ne ha omessi molti altri nello stesso periodo.
Le norme di riferimento, già citate (art. 55 D.P.R. 633/72), includono tra le condizioni per l’accertamento induttivo proprio il caso in cui dal verbale di ispezione risulti che il contribuente “non ha emesso le fatture (per una parte rilevante delle operazioni)” . Per analogia, nel commercio al dettaglio, la mancata emissione degli scontrini viene equiparata a mancata fatturazione di operazioni imponibili. Cosa si intende per “parte rilevante” delle operazioni? Non vi è una percentuale fissa in legge: dipende dal contesto. Sicuramente se, ad esempio, durante un controllo a sorpresa il negoziante viene sorpreso a non battere scontrini su più clienti in fila, o se un audit incrociando i dati dei fornitori e del magazzino rileva un ammanco significativo di merce non giustificato da vendite registrate, allora la porzione di vendite in nero è considerata rilevante.
Un errore comune del contribuente è pensare che l’omissione di pochi scontrini di modico importo non possa avere gravi conseguenze. In realtà, basta anche una constatazione formale di mancata emissione per aprire la strada a un accertamento. Ad esempio, quattro mancati scontrini in 5 anni fanno scattare la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’attività per alcuni giorni (art. 12, D.Lgs. 471/1997), ma anche uno scenario del genere convincerà il Fisco che la contabilità dei corrispettivi non è affidabile. In passato, verifiche fiscali classiche nei ristoranti erano quelle condotte in borghese dai verificatori, che chiedevano il conto e verificavano se veniva rilasciato lo scontrino: se ciò non avveniva, partiva immediatamente un approfondimento a tappeto sui giorni precedenti.
Esempio pratico: la Guardia di Finanza effettua due controlli a sorpresa in un bar, uno a marzo e uno a giugno, trovando in entrambi i casi che alcuni caffè e brioche venivano serviti senza scontrino. Inoltre incrociano i dati d’acquisto di caffè, latte, cornetti con i corrispettivi giornalieri e notano che, a fronte di forniture per 1.000 brioche al mese, il bar ne “scontrina” solo 600 vendute. Questi elementi portano a concludere che circa il 40% delle vendite mattutine non è registrato. L’Agenzia delle Entrate potrà dunque procedere a un accertamento induttivo, presumendo ricavi non dichiarati corrispondenti a quel 40% in più (e l’IVA relativa). Questo tipo di ricostruzione per percentuale di omissione è considerata logicamente fondata se basata su riscontri concreti di ripetute irregolarità.
Dal lato difensivo, il contribuente pizzicato in una situazione del genere avrà margini ristretti: potrà eventualmente contestare la quantificazione (ad esempio, provando che una parte delle brioche si butta via a fine giornata, quindi non tutte quelle acquistate sono vendute; oppure che offre caffè omaggio a certi clienti fidelizzati, ecc.), ma difficilmente potrà negare la legittimità dell’accertamento in sé, dato che l’omissione degli scontrini è ex lege motivo di accertamento extracontabile. Cionondimeno, è importante controllare che l’ufficio rispetti l’obbligo di coerenza e proporzionalità: se dal controllo emergono, poniamo, 5 scontrini non emessi su 100 operazioni osservate, presumere che il 50% del fatturato annuo sia occulto sarebbe palesemente eccessivo. In questi casi la difesa punterà a dimostrare che l’entità stimata dell’evasione è sovrastimata rispetto agli indizi raccolti.
Errori da evitare: con l’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (dal 2019-2020, a seconda del volume d’affari), tutti i commercianti al dettaglio devono dotarsi di registratori di cassa telematici che inviano i dati delle vendite quotidiane all’Agenzia. Cercare di eludere questo sistema – ad esempio non battendo affatto lo scontrino, oppure manomettendo il registratore (casi peraltro penalmente rilevanti se c’è frode) – è altamente rischioso. Gli incroci con i dati di acquisto dei fornitori, le analisi del venduto medio per settore, e persino le segnalazioni dei consumatori (il cliente ha diritto a richiedere lo scontrino e segnalare la mancata emissione) rendono sempre più facile individuare discrepanze. Oggi l’Agenzia delle Entrate dispone anche di strumenti di analisi big data: ad esempio, per i pagamenti elettronici tramite POS. Se un commerciante registra incassi con carta molto bassi rispetto ai dati di settore (dove magari oramai il 50% dei pagamenti è cashless), potrebbe destare sospetti di vendite in nero (prevalentemente in contanti).
Anomalie finanziarie: movimenti bancari non giustificati
Un ulteriore elemento utilizzato negli accertamenti induttivi è l’analisi dei movimenti bancari del contribuente e dell’azienda. La normativa (art. 32 D.P.R. 600/1973) consente all’Amministrazione finanziaria di chiedere alla banca i dati dei conti correnti del contribuente (anche conti personali del titolare, per le ditte individuali) e di presumere che tutti i versamenti trovati su quei conti siano ricavi imponibili non dichiarati, se il contribuente non dimostra una diversa provenienza . Questa è una presunzione legale relativa prevista dalla legge: in pratica ogni accredito in conto è considerato reddito occulto salvo prova contraria.
Facciamo un esempio concreto: Tizio, titolare di un negozio di elettronica, versa periodicamente sul suo conto personale delle somme in contanti. In un anno, questi versamenti ammontano a 50.000 € ma Tizio ha dichiarato un reddito netto di soli 20.000 €. L’Agenzia durante il controllo gli chiede conto di quei 50.000 €: se Tizio non riesce a dimostrare che derivano da fonti esenti o già tassate (es. uso di risparmi pregressi, donazioni familiari documentate, ecc.), quei 50.000 € saranno considerati ricavi non dichiarati e tassati (con IVA, Irpef/Ires, Irap, sanzioni). La Cassazione ha confermato l’operatività di questa presunzione bancaria, definendola compatibile con il quadro normativo, sebbene vada applicata garantendo al contribuente la possibilità di fornire prova contraria (ad esempio tracciando i prelevamenti precedenti, ecc.).
Un tempo la legge prevedeva una presunzione anche per i prelevamenti ingiustificati (in particolare per imprenditori: se prelevi contante dal conto aziendale e non spieghi a chi l’hai dato, si supponeva l’avessi impiegato per acquisti in nero, quindi generando ricavi in nero corrispondenti). Tale presunzione sui prelevamenti è stata però fortemente ridimensionata dalla giurisprudenza e da interventi normativi: in particolare la Corte Costituzionale (sent. n. 228/2014) l’ha esclusa per i lavoratori autonomi, e di fatto oggi l’orientamento prevalente è che solo i versamenti costituiscano indizio automatico, mentre per i prelievi occorre caso per caso valutare se sono anomali rispetto all’attività. Ad ogni modo, per un commerciante al dettaglio, versamenti sul proprio conto di somme extra-cassa (non risultanti dal registratore) sono un chiaro segnale di ricavi non contabilizzati.
Errore comune del contribuente: confondere il proprio portafoglio con la cassa aziendale. Molti piccoli imprenditori prelevano e versano contante dai conti indistintamente, mescolando finanze personali e dell’attività. Questo può creare confusione e aprire il fianco a contestazioni. Ad esempio, se un dettagliante prende spesso soldi dal registratore per spese personali e poi versa sul conto solo una parte degli incassi, i conti correnti presenteranno movimenti difficilmente riconciliabili con i ricavi dichiarati. L’Ufficio se ne accorge comparando l’IVA dichiarata con l’entità dei flussi bancari. È buona norma, invece, mantenere separate le transazioni: versare in banca l’incasso giornaliero (o almeno una buona parte di esso) e non utilizzare conti personali per movimentare incassi o acquisti dell’attività. In sede di verifica, tutto ciò che appare “fuori cassa” rischia di essere imputato come occulto.
Difesa: qualora l’accertamento presuntivo si basi su versamenti bancari, il contribuente può difendersi mostrando l’origine di quelle somme. Ad esempio, dimostrando che un grosso versamento derivava dalla vendita di un’automobile personale (documentata dal passaggio di proprietà e dall’assegno incassato), oppure da restituzione di un prestito familiare, ecc. È fondamentale predisporre tali spiegazioni già in fase di contraddittorio con l’Ufficio, perché se si arriva davanti al giudice tributario senza pezze giustificative, la presunzione bancaria sarà difficilmente scardinabile. I giudici tendono ad applicare rigorosamente l’art. 32: se non si fornisce la prova contraria, ogni versamento è reddito.
Nota: la giurisprudenza recente (Cass. SS.UU. n. 26635/2009) ha sancito che anche un solo elemento presuntivo, se grave e preciso, può fondare l’accertamento . Nel contesto bancario, questo significa che anche un singolo versamento di grossa entità non giustificato potrebbe essere sufficiente a emettere un avviso di accertamento (specialmente se congruo con una percentuale di ricavi non dichiarati). Dunque non è necessario che i versamenti anomali siano tanti e ripetuti: ne basta anche uno rilevante (es. un versamento di 10.000 € in contanti, a fronte magari di incassi medi giornalieri di 300 €, farà scattare interrogativi).
Altre anomalie ed elementi secondari
Oltre ai macro-fattori sopra elencati, esistono altri “errori” o comportamenti del dettagliante che, sommati tra loro, possono far emergere indizi di evasione:
- Incongruenze IVA – reddito: se un’attività mostra un volume di affari IVA significativo ma dichiara poi un reddito imponibile quasi zero (perché compensa con molti costi dedotti), l’Ufficio può insospettirsi. Ad esempio, un negozio con 500.000 € di vendite IVA che dichiara un reddito d’impresa di poche migliaia di euro (grazie a costi molto elevati) potrebbe essere soggetto a verifica sia per costi fittizi (fatture false) sia per margini compressi artificialmente. In sede di difesa, il contribuente deve essere pronto a dimostrare la certezza e inerenza dei costi dedotti; se alcuni fornitori risultassero inesistenti o le fatture apparissero gonfiate, oltre all’accertamento civile scatterebbero potenzialmente profili penali (utilizzo di fatture false, art. 2 D.Lgs. 74/2000).
- Difformità rispetto agli indici ISA: come detto, un punteggio ISA basso (specie <6) rende probabile un controllo. L’errore del contribuente può essere ignorare l’“alert” del proprio ISA: se per più anni i suoi indicatori di affidabilità risultano insufficienti (ad esempio Indici di liquidità, di rotazione del magazzino, di redditività fuori norma), è opportuno che cerchi di correggere il tiro o di spiegare spontaneamente la situazione all’Agenzia (anche mediante interpello o richieste di consulenza giuridica, se attinente a dubbi interpretativi). Ad esempio, se un ristorante ha un indice “Durata delle scorte” altissimo (segno di magazzino anomalo) e un indice “Valore aggiunto per addetto” bassissimo, conviene che l’imprenditore indaghi le cause e se necessario migliori la gestione o segnali fattori particolari (molti dipendenti part-time, ecc.). Gli ISA infatti premiano (con esoneri da controlli) chi ha punteggi alti e segnalano chi li ha bassi: non considerarli affatto in fase dichiarativa è un errore strategico.
- Lavoro nero e incongruenze con i ricavi: se l’ispettorato del lavoro o la Guardia di Finanza trovano personale non regolarmente assunto in un negozio, questo fatto può riflettersi anche sul piano fiscale. Un’azienda che impiega lavoratori in nero spesso lo fa perché ha ricavi in nero per pagarli. Non a caso, è stato affermato che la presenza di lavoratori irregolari di per sé non giustifica un accertamento induttivo se la contabilità è regolare, ma è comunque un indizio che spinge a controllare più a fondo i conti . Ad esempio, se un ristorante ha ufficialmente 2 camerieri ma ne vengono trovati 4 a servire ai tavoli, è verosimile che stia sostenendo costi non contabilizzati (salari in nero) che probabilmente finanzia con incassi extra-bilancio. Il Fisco potrebbe quindi presumere maggiori ricavi in proporzione.
- Disallineamenti tra realtà fisica e dati contabili: situazioni paradossali come un magazzino pieno di merce ma registri che indicano poche rimanenze, o viceversa magazzino vuoto ma acquisti elevati, sono campanelli di allarme. Oppure, nel caso di ristoranti: un numero di coperti/tavoli e di scontrini medi giornalieri che non torna (es. ristorante con 100 posti a sedere che dichiara in media 20 coperti al giorno – a meno di essere sempre vuoto, c’è qualcosa che non quadra). La GdF in passato ha usato metodi empirici come il “tovagliometro” (contare i tovaglioli usati per stimare i pasti serviti) o il “bottigliometro” (contare le bottiglie vuote di bibite) per confrontarli con gli scontrini emessi . Tali metodi, benché singolari, sono stati ritenuti validi dalla Cassazione se gli indizi raccolti sono gravi e precisi . Dunque l’errore sarebbe trascurare questi aspetti pratici: ad esempio, far risultare a fine giornata solo 10 scontrini emessi in un bar che ha centinaia di consumazioni (magari perché molti scontrini sono cumulativi) può sembrare al controllo come un’anomalia. È bene dunque avere conteggi interni (ad es. registro del numero di clienti serviti, o memorie di cassa con dettaglio) da poter esibire.
In sintesi, la miglior difesa è la prevenzione: un commerciante al dettaglio dovrebbe impostare la gestione aziendale in modo da evitare macroscopiche discrepanze o almeno saperle spiegare. Errori comuni come confondere le finanze personali con quelle dell’azienda, non curare i registri di magazzino, ignorare gli indici di performance fiscale, assumere personale irregolare, possono tutti contribuire a far apparire la contabilità infedele.
Nel prossimo paragrafo vedremo quali strumenti ha il contribuente quando ormai l’accertamento è partito, per difendersi e far valere le proprie ragioni, sia in via amministrativa che nel contenzioso tributario.
Sistemi di difesa del contribuente
Quando un commerciante al dettaglio si vede recapitare (o profilare) un accertamento IVA basato su metodi induttivi, non tutto è perduto: l’ordinamento offre vari strumenti di tutela e opportunità di ridurre il danno o contestare la pretesa fiscale. Possiamo suddividerli in tre fasi: prevenzione e compliance, definizione stragiudiziale della controversia, ricorso giurisdizionale. Analizziamoli in ordine logico.
Compliance e prevenzione: ravvedimento, comunicazioni, interpello
Prima ancora che nasca il contenzioso, il contribuente accorto può sfruttare alcuni istituti per rimediare spontaneamente ad errori oppure per chiarire dubbi ed evitare sanzioni future.
- Ravvedimento operoso: se il commerciante si accorge di aver commesso irregolarità fiscali (ad esempio non ha dichiarato ricavi o IVA in qualche periodo) prima che l’irregolarità sia contestata dall’Amministrazione, può regolarizzarla volontariamente con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Questo comporta il pagamento dell’imposta dovuta non versata, degli interessi calcolati al tasso legale e di una sanzione ridotta in misura variabile a seconda della tempestività (da 1/10 del minimo se si ravvede entro 30 giorni, a salire). Nel contesto IVA, ad esempio, un contribuente che scopre di aver omesso di dichiarare alcuni corrispettivi di un trimestre, può presentare una dichiarazione integrativa e versare l’IVA dovuta con sanzione ridotta (ad esempio 1/8 del 90%, quindi 11,25% dell’imposta, se ravvede entro l’anno successivo). Il ravvedimento evita l’apertura di un formale accertamento, purché attuato prima che il contribuente abbia ricevuto formali comunicazioni di controllo su quella violazione. Attenzione: dal 2015 il ravvedimento è possibile anche se sono già iniziati accessi o verifiche (ma non se il contribuente ha ricevuto formale notifica di accertamento o PVC). Quindi, se siete in ritardo con l’IVA o vi accorgete di uno scontrino non registrato, ravvedersi subito può mitigarne gli effetti ed evitare sanzioni ben più alte.
- Comunicazioni di compliance dell’Agenzia: L’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni invia spesso delle lettere di compliance (o “avvisi bonari di anomalia”) quando dalle banche dati emergono incongruenze nelle dichiarazioni del contribuente. Ad esempio, se il fornitore Alfa ha comunicato (tramite esterometro o fatturazione elettronica) di aver venduto al negozio X merce per 100.000 €, ma X ha dichiarato acquisti per soli 50.000 €, scatta una segnalazione automatica. L’Agenzia manda allora una comunicazione invitando il contribuente a verificare i dati e, se necessario, a correggere la dichiarazione (prima che parta un accertamento d’ufficio). Questa è un’opportunità per mettersi in regola con un piccolo “premio”: se entro 30 giorni ci si autodenuncia correggendo l’errore, la sanzione viene ridotta a 1/3 (istituto del “ravvedimento speciale” in adesione alla compliance, ex art. 1 c. 636 L. 190/2014 e succ.). Per il contribuente ricevere una lettera del genere può essere allarmante, ma è preferibile a un avviso di accertamento: significa che l’Agenzia non ha ancora emesso l’atto e vuole darti modo di spiegare o rimediare. Consiglio: non ignorare mai queste comunicazioni di compliance. O fornisci i chiarimenti richiesti (magari era un errore formale, es. fornitore comunicato col codice sbagliato), oppure procedi a sanare. In mancanza, quasi sicuramente seguirà un accertamento formale con sanzioni piene.
- Interpello all’Agenzia (artt. 11-12 L. 212/2000): l’interpello non serve per correggere errori passati ma per prevenire controversie future su questioni dubbie. Se un commerciante ha un dubbio interpretativo su una norma fiscale – ad esempio come applicare l’IVA a un nuovo prodotto o se un certo regime agevolato spetti – può presentare interpello all’Agenzia delle Entrate, esponendo il caso concreto e la propria soluzione. L’Agenzia risponderà in via ufficiale vincolando sé stessa: se il contribuente si atterrà alla risposta, non potrà essere sanzionato anche se poi la risposta risultasse errata. Nel contesto degli accertamenti induttivi, l’interpello può essere utilizzato ad esempio per chiedere chiarimenti su nuove disposizioni che si teme di applicare scorrettamente. Es: un dettagliante di abbigliamento potrebbe aver dubbi su come calcolare le rimanenze di magazzino con i nuovi principi contabili e potrebbe chiedere se il criterio adottato sia corretto, per evitare di vedersi contestare in futuro “irregolarità formali” in contabilità. Esiste anche l’interpello probatorio (art. 11, co. 1, lett. b) L. 212/2000) che il contribuente può utilizzare quando vuole ottenere dall’Agenzia una conferma su elementi di fatto utili a prevenire presunzioni a suo sfavore. Ad esempio, un ristoratore potrebbe interpellare l’Agenzia per sapere se, avendo lui un particolare modello di business (es. all you can eat con margini ridotti), può considerarsi non applicabile un certo studio di settore standard. Le risposte agli interpelli vengono date entro 90 giorni (nel silenzio vale l’assenso, generalmente). Chiaramente, l’interpello va usato prima di agire: non ha senso quando ormai l’accertamento è in atto (in quel caso semmai si negozia in adesione o si impugna). Però è segno di atteggiamento collaborativo che in caso di futura controversia potrebbe anche essere valutato a favore (lo Statuto auspica la buona fede reciproca).
In generale, i comportamenti di compliance spontanea (ravvedimenti, adesione a inviti, interpelli) non solo riducono sanzioni e rischi, ma costituiscono un punto a favore del contribuente come dimostrazione di buona fede. Viceversa, ignorare sistematicamente incongruenze e allarmi può portare a sanzioni più dure e ad un atteggiamento intransigente dell’Ufficio.
Accertamento con adesione e deflazione del contenzioso
Se l’Ufficio ha già avviato la procedura di accertamento (ad esempio notificando un processo verbale di constatazione o comunicando l’esito di un controllo) e il contribuente intuisce che potrebbe arrivare un avviso di accertamento, c’è la possibilità di tentare una definizione bonaria mediante l’istituto dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Questo strumento è utile anche dopo che l’avviso di accertamento è stato notificato, purché entro i termini per impugnarlo.
Cos’è l’accertamento con adesione? È una procedura di natura negoziale: in pratica, anziché subire passivamente l’atto o fare subito ricorso, il contribuente può presentare all’Ufficio una istanza di adesione e aprire un dialogo per rideterminare consensualmente la pretesa fiscale. Si tratta quindi di sedersi a un tavolo (tecnicamente il “invito all’adesione” spesso è lo stesso ufficio a proporlo, oppure su istanza del contribuente) e discutere le circostanze del caso. Per esempio, se è stato contestato un ricarico del 60% ma il contribuente porta documenti che mostrano come un 40% sarebbe più realistico, le parti possono accordarsi su un valore intermedio. L’adesione può riguardare sia il quantum (quanto reddito o imponibile definire) sia eventualmente alcuni aspetti giuridici.
Vantaggi dell’adesione: Se si raggiunge l’accordo, viene redatto un atto di adesione con le nuove somme dovute. I benefici per il contribuente sono: la sanzione amministrativa viene ridotta a 1/3 del minimo di legge ; inoltre si evita il costo e l’incertezza del giudizio. Anche il Fisco ha vantaggi: risparmia tempo e incassa subito. Nel caso di accertamento IVA induttivo, un’adesione tipica potrebbe consistere nel riconoscere una parte dei maggiori ricavi contestati (es. si dimezza l’importo presunto evaso) con sanzione ridotta del 30% (invece del 90-180% ordinario). Il contribuente dovrà pagare le somme concordate (imposta + interessi + sanzione ridotta) entro 20 giorni dall’adesione, oppure a rate (fino a 8 rate trimestrali, o 16 se l’importo supera €50.000).
Procedura: L’istanza di adesione sospende i termini per presentare ricorso (sospensione di 90 giorni). Entro tale termine l’ufficio convocherà il contribuente. Se la discussione va a buon fine, si firma l’accordo e l’accertamento originario si considera definito. Se invece non si raggiunge un accordo, il contribuente ha 30 giorni per impugnare l’atto (riattivandosi i termini sospesi). È importante prepararsi bene all’adesione: presentare all’ufficio una memoria scritta con le ragioni tecnico-contabili per cui l’accertamento sarebbe infondato, ma mostrando anche apertura a una soluzione equa. Spesso gli uffici in sede di adesione tagliano sensibilmente l’imponibile accertato se il contribuente fornisce spiegazioni convincenti o almeno se emergono margini di incertezza probatoria.
Limiti dell’adesione: Non sempre conviene aderire. Se l’accertamento è palesemente errato o viziato, e il contribuente ha ottime chance di vittoria in giudizio, aderire significherebbe rinunciare a far valere la propria totale innocenza, accettando comunque di pagare qualcosa. L’adesione infatti implica la rinuncia al ricorso (una volta perfezionata, l’atto non è più impugnabile). Quindi andrebbe valutata come opzione quando l’accertamento ha un fondamento e si vuole solo ridurne gli effetti. Ad esempio, un commerciante che oggettivamente ha omesso degli incassi potrebbe trovare sensato aderire per avere sanzioni basse, mentre un commerciante convinto di poter dimostrare documenti alla mano che l’ufficio ha sbagliato i conti, preferirà il giudizio.
Esempio di valutazione: se mi contestano 100.000 € di imponibile non dichiarato con 22.000 € di IVA evasa, la sanzione piena sarebbe minimo 90% = 19.800 € (solo sulla parte IVA, tralasciando le sanzioni su imposte dirette) quindi totale oltre 41.800 € più interessi. In adesione magari concordo per 50.000 € di imponibile e 11.000 € IVA, con sanzione ridotta al 30% = 3.300 €: pagherò 14.300 € + interessi invece di rischiare ~42.000 €. Ho ridotto del 2/3 la penalità e dimezzato la base. Se però ritengo che in giudizio potrei far annullare tutto, allora 14.300 € sarebbero soldi “regalati”. La scelta dipende dalla forza delle prove difensive e dalla propensione al rischio.
Oltre all’accertamento con adesione, la legge prevedeva anche (fino al 2023) l’istituto del reclamo-mediazione per le liti di piccolo importo (fino a 50.000 € di valore): il contribuente doveva prima proporre un reclamo all’ente impositore e attendere 90 giorni per un’eventuale proposta di mediazione. Tuttavia, questa fase è stata abrogata dal 2023 : la riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) ha eliminato l’obbligo del reclamo preventivo. Ciò significa che dal 2024, per qualunque importo, il contribuente può decidere di impugnare subito l’atto in giudizio senza passare dalla mediazione amministrativa. Rimane comunque la possibilità di conciliazione giudiziale in corso di processo (ne parleremo a breve). In pratica, la mediazione tributaria – che pure ottenne buoni risultati deflativi – è stata ritenuta superflua e abolita per semplificare il processo: oggi chi riceve un accertamento può scegliere tra adesione (fase amministrativa facoltativa) oppure ricorso (immediato).
- Acquiescenza: un altro istituto da citare è l’acquiescenza all’accertamento (art. 15 D.Lgs. 218/97), che consiste nel non impugnare l’atto e pagare entro 60 giorni, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo (simile all’adesione) . La differenza è che qui non c’è alcuna trattativa: il contribuente semplicemente accetta integralmente l’accertamento così com’è (magari perché lo ritiene giusto, o perché vuole evitare ulteriori aggravi). Può sembrare raro, ma in alcuni casi – ad esempio per evitare l’iscrizione a ruolo immediata di 1/3, o perché si vuole subito accedere alla definizione agevolata – il contribuente preferisce pagare e chiudere la questione. Va valutata attentamente: conviene solo se l’ufficio non appare disposto a ridurre nulla in adesione e se il contribuente, pur rilevando magari qualche forzatura, preferisce comunque evitare spese di lite. In acquiescenza la sanzione ridotta è la stessa dell’adesione (1/3), ma non c’è riduzione dell’imponibile.
- Definizioni agevolate straordinarie: il legislatore talvolta introduce misure temporanee di “pace fiscale”. Ad esempio, con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) sono state offerte varie definizioni agevolate: la definizione agevolata degli avvisi di accertamento (art. 1 c. 179 L. 197/2022) consentiva di chiudere atti pendenti al 1/1/2023 pagando le imposte senza sanzioni e interessi; la definizione delle liti pendenti permetteva di chiudere i ricorsi in essere pagando percentuali ridotte a seconda del grado di giudizio e dell’esito. Queste opportunità però hanno finestre temporali specifiche. Al dicembre 2025 non risultano nuove “pacificazioni” attive, ma è sempre possibile che in manovra finanziaria ne spunti qualcuna. Chi si trova invischiato in un contenzioso tributario deve prestare attenzione alle novità normative: se arriva la chance di pagare solo il 20% per chiudere una lite (come fu per le liti in Cassazione vinte in primo grado), può essere conveniente aderire per togliersi il pensiero a costi ridotti.
Ricorso e difesa in giudizio (contenzioso tributario)
Se la fase amministrativa non ha risolto la questione (o se si è scelto di saltarla), resta la strada del ricorso al giudice tributario. In Italia, il contenzioso tributario si articola su due gradi di merito: Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) e Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale), più l’eventuale ricorso per Cassazione sulle sole questioni di diritto. Vediamo gli aspetti salienti di una difesa processuale efficace per accertamenti IVA induttivi.
- Termini e procedura di ricorso: L’avviso di accertamento va impugnato entro 60 giorni dalla notifica (il termine è perentorio). Come ricordato, se si è presentata istanza di adesione, i 60 giorni restano sospesi per un massimo di 90 giorni, quindi il ricorso potrà essere proposto entro 150 giorni dalla notifica dell’atto (60+90). Il ricorso va notificato all’ente impositore (di solito via PEC) e poi depositato presso la segreteria della Corte tributaria competente (telematicamente tramite SIGIT). Dal 2023, con la riforma, per gli atti notificati da allora le Commissioni sono rinominate “Corti di Giustizia Tributaria”, ma la sostanza non cambia. Importante: per controversie di valore superiore a €3.000 è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore abilitato (avvocato, commercialista o altro professionista iscritto all’albo dei difensori tributari). Quindi un commerciante difficilmente potrà fare da sé: dovrà munirsi di un tributarista esperto, data anche la complessità delle questioni induttive.
- Sospensione della riscossione: L’impugnazione non sospende automaticamente la riscossione delle somme accertate. Infatti, per legge (art. 15 DPR 602/73), decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, l’Agenzia Entrate-Riscossione è autorizzata a iscrivere a ruolo provvisoriamente 1/3 delle imposte accertate (insieme a interessi e a 1/3 delle eventuali sanzioni) . Ciò significa che, anche se fate ricorso, potreste ricevere una cartella di pagamento per una parte del dovuto. Per evitare di dover pagare tale importo durante la pendenza del giudizio, è possibile presentare al giudice tributario un’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto, evidenziando il fumus boni iuris (cioè la fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (il danno grave che subireste a pagare). Le Corti tributarie concedono la sospensiva se vedono motivi validi di ricorso e se l’importo è tale da mettere in difficoltà il contribuente. Nel caso di un piccolo commerciante, spesso l’importo in gioco è significativo rispetto alla sua capacità finanziaria, quindi il periculum è ravvisabile. È consigliabile chiedere la sospensione già nel ricorso introduttivo, in modo che il Tribunale si pronunci (in genere entro 2-3 mesi). Se viene concessa, la riscossione è congelata fino alla sentenza di primo grado.
- Strategie difensive nel merito: Davanti al giudice, l’accertamento induttivo gode di una presunzione di legittimità (è emesso in base alla legge, che consente presunzioni). Tuttavia, si tratta di presunzioni iuris tantum, che il contribuente può vincere fornendo prova contraria o evidenziando vizi procedurali. Le linee di difesa principali sono:
- Vizi formali e procedurali: il difensore deve verificare scrupolosamente se l’accertamento presenti vizi di forma (errata intestazione, notifica inesatta, motivazione mancante o incoerente, mancato contraddittorio se dovuto). Ad esempio, se l’atto non menziona affatto le osservazioni presentate dal contribuente in sede di contraddittorio, la Cassazione riconosce che può esservi un vizio di motivazione (“motivazione apparente” o omessa valutazione di difese) . Oppure, se l’accertamento IVA è stato emesso senza invito al contraddittorio dopo il 2024 e non rientra in un caso di esclusione, sarà nullo ex lege. Questi aspetti procedurali vanno sollevati come eccezioni preliminari nel ricorso. Spesso sono più facili da far valere che non le complesse questioni di merito. Un accertamento annullato per vizio formale fa chiudere la partita senza nemmeno entrare nel merito dei calcoli.
- Contestazione della ricostruzione presuntiva (merito): qui bisogna smontare, con argomenti e prove, gli assunti dell’ufficio. Se ad esempio l’ufficio ha applicato un certo ricarico, la difesa potrà:
- Dimostrare che il campione di beni scelto non era rappresentativo (portando l’elenco completo delle vendite e mostrando una diversa composizione).
- Produrre consulenze tecniche di parte (perizie) che rifacciano i calcoli in modo corretto. Ad es., un consulente potrebbe ricalcolare il ricarico ponderato reale dell’azienda e attestare che è vicino a quanto dichiarato, contraddicendo la tesi del Fisco. Tali perizie non sono vincolanti ma possono convincere il giudice che la metodologia del Fisco era errata.
- Esibire documenti prima non considerati: registri di magazzino, inventari, contratti di fornitura (che magari spiegano margini bassi perché c’erano clausole particolari), liste di prezzi, listini concorrenza, etc. Tutto ciò serve per corroborare la prova contraria.
- Richiedere eventualmente una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU): nei casi complessi, il contribuente può sollecitare il giudice a nominare un esperto indipendente (spesso un commercialista) che rianalizzi la situazione contabile e riferisca al collegio. Nelle liti su ricarichi e ricostruzioni contabili, le CTU non sono frequenti (i giudici spesso decidono sulla base dei documenti esistenti), ma in alcune vertenze possono essere concesse, specialmente se c’è da verificare materiale grezzo (ad es., registrazioni di cassa, memorie elettroniche, ecc.). Una CTU ben condotta potrebbe evidenziare errori del calcolo presuntivo ed aiutare il giudice a ridurre l’imponibile accertato.
- Un principio da far valere con forza è che l’accertamento induttivo non esime l’ufficio dall’onere di motivare logicamente: se i conteggi non stanno in piedi, il giudice deve annullare. Ad esempio, Cassazione (Sez. V, ord. n. 31784/2025) ha di recente cassato una sentenza di CTR che aveva avallato il ricarico del 10% applicato dall’ufficio senza esaminare le puntuali censure della contribuente sul calcolo . La Suprema Corte ha ricordato che il giudice di merito ha il dovere di valutare tutte le contestazioni sul metodo di determinazione del ricarico . Inoltre, la stessa pronuncia n. 31784/2025 ha stabilito un principio importante: il contribuente che contesta un accertamento su percentuali non è tenuto a calcolare esattamente quali sarebbero le percentuali giuste, basta che evidenzi gli errori e l’incongruenza di quelle del Fisco . Non si può cioè pretendere che il contribuente fornisca la “prova di secondo grado” (rifacendo l’intero accertamento in modo corretto); è sufficiente che sollevi dubbi fondati, e sta al giudice poi valutare. Ciò alleggerisce l’onere in capo al ricorrente: se mostra che l’accertamento è viziato, l’ufficio non può trincerarsi dietro “eh ma tu non hai detto quanto doveva essere il ricarico”, perché non è questo il punto – il punto è se quello adottato dal Fisco regge o meno.
- Prova contraria su presunzioni specifiche: ogni presunzione usata dall’ufficio può essere ribaltata con dimostrazione contraria. Ad esempio:
- Per i versamenti bancari: portare in giudizio ricevute, estratti conto e documenti che attestino la fonte non reddituale dei soldi (mutui, vendite beni personali, ecc.). Se convincente, il giudice “depurerà” l’accertamento di quei versamenti.
- Per i mancati scontrini: portare testimonianze (ammissibili in forma di dichiarazioni rese in sede penale o di terzi raccolte dall’ufficio, perché nel processo tributario la testimonianza diretta è vietata) che certi scontrini erano stati annullati o emessi cumulativamente. Oppure evidenziare che l’ufficio non ha considerato orari di chiusura, ferie, ecc., quindi la percentuale di omissione va rivista al ribasso.
- Per le merci in magazzino: esibire inventari certificati da professionisti, fotografie, assicurazioni su rimanenze (ad es., polizze furto/incendio indicanti il valore delle merci), per dimostrare che una quota di acquisti era invenduta e quindi non generava ricavi nel periodo.
- Per i lavoratori in nero: se il Fisco presume ricavi maggiori perché c’erano 2 lavoratori non dichiarati, si potrebbe controbattere (se vero) che quei lavoratori erano occasionali e pagati con proventi già tassati (anche se rimane la violazione lavoristica). Certo, questa è sottile, ma servirebbe per dire: il maggior costo non dichiarato non implica per forza maggior ricavo se l’imprenditore semplicemente ci ha rimesso di tasca sua. Naturalmente deve essere credibile e supportato da movimenti finanziari.
- Il processo tributario e la terzietà del giudice: Vale la pena sottolineare che oggi le Corti di giustizia tributaria sono composte in buona parte da magistrati professionali (grazie alla riforma 2022 che sta introducendo giudici a tempo pieno reclutati con concorso). Ci si attende un innalzamento della qualità e imparzialità delle decisioni. Un avvocato difensore potrà anche citare precedenti di legittimità a supporto: come abbiamo visto, Cassazione ha prodotto molte sentenze a favore dei contribuenti su questioni tecniche (media ponderata, onere della prova, ecc.). Citare in ricorso una Cassazione pertinente (es. “Cass. ord. 30446/2025 ha stabilito che l’uso della media semplice in presenza di beni eterogenei è metodologicamente errato” ) può orientare la Corte di merito a seguire quell’indirizzo.
- Durata e costi del giudizio: Un processo tributario di primo grado dura in media 1-2 anni. In secondo grado altri 1-2 anni. Il ricorso per Cassazione altri 2-3 anni. Quindi bisogna essere pronti ad un percorso non breve. I costi includono il contributo unificato (per ricorsi oltre €3.000 di valore, varia da ~€30 a qualche centinaio in base al valore) e naturalmente l’onorario del difensore. Se si vince, le spese possono essere compensate o liquidate a carico dell’Agenzia (ma spesso in primo grado c’è compensazione, cioè ognuno paga i suoi). Se si perde, le spese legali dell’Agenzia (di solito standard, qualche migliaio di euro) sono a carico del contribuente. Inoltre, in caso di soccombenza, sarà dovuto quanto accertato con interessi maturati e sanzioni piene (salvo riduzioni per condono se intervenuto). Bisogna mettere sul piatto dunque la convenienza economica: per importi piccoli, fare un lungo processo può costare quasi quanto l’imposta evasa. Per importi grandi, invece, è spesso doveroso tentare, specie se l’alternativa è pagare cifre insostenibili.
Conciliazione giudiziale e altre opzioni in corso di causa
Una volta in giudizio, esistono comunque possibilità di accordo. È prevista la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/92) in udienza: le parti (contribuente e ufficio) possono trovare un accordo transattivo sotto l’egida del giudice, il quale omologa la conciliazione. I vantaggi sono simili all’adesione: sanzioni ridotte ad 1/3 e cessazione della materia del contendere. La differenza è che avviene davanti al giudice, magari dopo che questi ha fatto comprendere l’orientamento del collegio (es. “Signori, qui mi pare che un certo imponibile sia evaso, ma non tutto quello contestato…” – tipicamente in camera di consiglio de facto lo lasciano intendere). Con la riforma, la conciliazione può avvenire anche fuori udienza, mediante scambio di proposte. Novità: dal 2023 sono incentivati istituti come la conciliazione fuori udienza e anche la figura del giudice monocratico conciliatore per le liti minori, ma questi aspetti sono procedurali. Per il contribuente, se durante la causa l’ufficio mostra apertura (magari perché ha capito qualche punto debole della propria posizione), conviene ascoltare. Ad es., a seguito di una CTU che riconosce al contribuente parte delle ragioni, entrambe le parti potrebbero preferire chiudere lì evitando l’appello.
Esempio: su un accertamento originario di €100k ricavi occulti, in primo grado l’orientamento del giudice sembra propendere per dimezzare la pretesa riconoscendo errori di metodo. A quel punto l’ufficio propone conciliazione a €50k imponibile, sanzione 30% sul dovuto. Il contribuente potrebbe accettare, risparmiandosi il rischio di appello e avendo certezza del risultato.
Profili penali tributari
Un ultimo aspetto da non dimenticare è l’eventuale rilievo penale di certe condotte. Nel contesto degli accertamenti IVA a carico di dettaglianti, si possono configurare alcuni reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000:
- Dichiarazione infedele (art. 4): scatta se l’imposta evasa supera €100.000 e l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione (ricavi non dichiarati) supera il 10% di quanto dichiarato o comunque €2 milioni. Ad esempio, se un commerciante ha dichiarato €500k di ricavi ma gliene contestano altri €200k occultati, l’imposta evasa (IVA 22% su €200k = €44k) non supera 100k, quindi non c’è reato. Ma se i ricavi occultati fossero €1,5 milioni con IVA evasa €330k, allora sì (supera 100k e 1,5M > 10% di ciò che dichiara). La pena è la reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi. Attenzione: per configurare il reato non valgono le mere presunzioni semplici; di solito serve un PVC della GdF con riscontri oggettivi. Ma una volta emesso l’avviso di accertamento definitivo, l’Agenzia può trasmettere gli atti alla Procura se ravvisa il superamento soglie. Nel caso dei piccoli commercianti, non è frequentissimo superare quelle soglie a meno di evasioni ingenti su più anni cumulate.
- Omessa dichiarazione (art. 5): se il contribuente non presenta proprio la dichiarazione IVA (o redditi) e l’imposta evasa supera €50.000, è reato. Questo è più comune nei casi di totale occultamento. Esempio: negozio completamente sconosciuto al Fisco che in un anno evade €60k di IVA – scatta reato con pena 2 a 5 anni. Per un dettagliante “emerso” invece questo capita se, per dire, non presenta la dichiarazione annuale IVA e poi viene accertato con debito IVA consistente.
- Emissione di fatture false (art. 8) e Utilizzo di fatture false (art. 2): nel commercio al dettaglio può accadere in contesti di frodi carosello o di acquisti in nero mascherati. Un negoziante potrebbe essere tentato di “coprire” extra-uscite di cassa con fatture per operazioni mai avvenute (gonfiando i costi per abbattere il reddito). Se emergono fatture fittizie usate, è reato penale indipendentemente dalle soglie (pena 4 a 8 anni art. 2). Idem per chi eventualmente le emette a favore di altri (art. 8). Quindi, qualora in un accertamento emergesse l’utilizzo di documenti falsi (magari scoperti dalla GdF), ci sarebbe parallelo procedimento penale.
- Occultamento/distruzione di documenti contabili (art. 10): se la contabilità risulta sparita o è stata distrutta per impedire la ricostruzione dei redditi, è un reato penale (pena 3 a 7 anni). Ad esempio, se durante una verifica il negoziante non esibisce i registri IVA e si scopre che li ha volontariamente fatti sparire, oltre all’accertamento induttivo scatterà la denuncia.
È importante sapere che il processo penale tributario è autonomo da quello tributario: uno può concludersi in un senso e l’altro diversamente. Tuttavia, una sentenza passata in giudicato nel penale che assolve l’imputato perché “il fatto non sussiste” (ad esempio si prova che non c’era evasione, magari perché i ricavi presunti erano in realtà inesistenti) può essere utilizzata nel contenzioso tributario per ottenere la cessazione della materia del contendere, data la sovrapposizione del fatto accertato. Viceversa, una condanna penale definitiva costituisce un elemento probatorio fortissimo nel giudizio tributario (anche se, formalmente, non vincola al 100%, ma di fatto sì).
Dal punto di vista del contribuente, conviene giocare d’anticipo: se c’è il rischio concreto di superare soglie penalmente rilevanti, è bene considerare la presentazione di dichiarazioni integrative o l’adesione prima che la violazione emerga, perché ciò può escludere il dolo e ridurre il campo d’azione penale. Ci sono anche cause di non punibilità in caso di pagamento integrale del debito tributario prima del dibattimento (per alcuni reati, come omesso versamento, ma non per dichiarazione fraudolenta). Nel caso del dettagliante medio, comunque, i reati più ricorrenti potrebbero essere omessa dichiarazione (se non presenta le dichiarazioni IVA) o infedele (se proprio c’è un’evasione enorme). Per la mancata emissione di scontrini in sé non c’è reato (è illecito amministrativo), ma se fosse sistematica e oltre soglia potrebbe configurare la dichiarazione infedele.
Nota bene: qualora parta un procedimento penale, il contribuente potrebbe valutare anche di transigere il tributario per avere elementi attenuanti nel penale (pagare il dovuto porta spesso all’attenuante specifica e in certi casi all’estinzione del reato per condotte riparatorie, se avviene prima del dibattimento, ad esempio per omesso versamento IVA art. 10-ter c’è causa di non punibilità pagando tutto il debito). Dunque, c’è un’interazione strategica tra i due fronti.
Esempi pratici di accertamenti induttivi nel commercio al dettaglio
Per dare concretezza a quanto esposto, esaminiamo tre casi pratici simulati di accertamento induttivo in settori tipici del commercio al dettaglio: uno nel settore alimentare (es. una piccola gastronomia/salumeria), uno nel settore abbigliamento, e uno nella ristorazione. In ciascun esempio descriveremo la situazione di partenza, come interviene il Fisco e quali difese può opporre il contribuente.
Caso 1: “La bottega del gusto” – Accertamento induttivo in una salumeria
Scenario: Maria gestisce una salumeria-gastronomia in città. Negli ultimi anni ha dichiarato ricavi annui modesti (circa 80.000 €) con un utile quasi nullo, giustificandosi che molta merce va sprecata e che pratica prezzi bassi per concorrenza. Un giorno subisce un controllo dalla Guardia di Finanza: vengono trovati scontrini non emessi (due clienti usciti senza ricevuta durante l’accesso) e dal verbale di ispezione emergono diverse irregolarità contabili (mancata tenuta del registro di carico/scarico per i generi alimentari, alcune fatture di acquisto non registrate, differenze tra magazzino fisico e registri). Inoltre i militari analizzano i suoi acquisti di prodotti (salumi, formaggi, vino) e li rapportano ai corrispettivi: risulta un ricarico medio apparente del 15%, mentre normalmente in una gastronomia il margine sui salumi è almeno 30-40%. Trovano, ad esempio, che Maria compra prosciutti interi per 20 € al kg e li vende (in teoria) a 22 € al kg – troppo poco.
Accertamento: Sulla base di queste evidenze, l’Agenzia delle Entrate procede con un accertamento induttivo puro ex art. 55 DPR 633/72: ritiene la contabilità inattendibile (ci sono omissioni di scontrini rilevanti e gravi irregolarità) e ricostruisce i ricavi annuali applicando un ricarico del 35% sugli acquisti risultanti. Supponiamo che dagli acquisti registrati Maria abbia speso 50.000 € in merci nell’anno; l’ufficio stima ricavi per 67.500 € (ricarico 35%). Dichiara invece ne aveva dichiarati 80.000? Qui ipotesi: se ne aveva dichiarati 80k, paradossalmente l’ufficio troverebbe meno… facciamo che ne aveva dichiarati 50.000, allora ricostruiscono 67.500. (Meglio: dichiara 50k vendite, acquisti 40k – ricarico 25% – l’ufficio dice no, ricarico 50% -> vendite presunte 60k, ecc.).
Riformuliamo: Maria dichiarava ricavi 50.000 € su acquisti per 40.000 (ricarico 25%). L’ufficio le contesta ricavi non dichiarati per ~20.000 € portandoli a 60.000 € (applicando un ricarico presunto del 50%). Inoltre, considerati gli scontrini omessi, le applica sanzione IVA infedele sul differenziale e sanzioni per mancata certificazione dei corrispettivi.
Difesa di Maria: Durante il contraddittorio, Maria evidenzia alcuni aspetti: – Merce invenduta e scarti: Molti prodotti (soprattutto freschi come salumi al taglio e formaggi) subiscono calo peso o vengono buttati perché invenduti a fine giornata. Presenta una scheda con la percentuale di scarto (ad es. la coppa perde un 20% peso tra crosta e calo, i formaggi secchi simile) e foto dei prodotti invenduti a fine settimana che finiscono in spazzatura. Cerca di dimostrare che il ricarico effettivo deve tener conto che non tutta la merce acquistata genera ricavo. – Promozioni e sottocosto: Ha fatto promozioni frequenti, vendendo alcuni prodotti quasi a prezzo d’acquisto per attirare clienti (mostra volantini/offerte: “Prosciutto crudo a 19,90 €/kg” quando lo pagava 18 €/kg – margine solo 10%). Queste scelte commerciali spiegano in parte il basso margine. – Errori formali vs sostanza: Sottolinea che le irregolarità contabili riscontrate (mancato registro di magazzino) sono formali e non significano che abbia nascosto vendite volontariamente. Ha registri cassa quotidiani che mostra, dove risulterebbero gli incassi (anche se quel giorno ne ha saltati alcuni). – Concorrenza spietata: Porta ritagli di giornale e studi locali sulla concorrenza dei supermercati: per non perdere clientela è stata costretta a ridurre i prezzi e i ricarichi, specie su prodotti civetta.
Esito: L’ufficio, però, ritiene le giustificazioni non sufficienti. Emana l’avviso confermando i maggiori ricavi e l’IVA dovuta in più. A questo punto Maria, col suo avvocato, valuta di fare ricorso. Nel ricorso impugna l’atto sostenendo: – La mancanza di contraddittorio effettivo: l’accertamento è stato notificato nel gennaio 2024, formalmente l’ufficio l’ha invitata a contraddittorio ma secondo la difesa non ha davvero considerato le memorie (la motivazione non menziona affatto i dati sugli scarti che Maria aveva prodotto). Chiede quindi l’annullamento per vizio di motivazione/contraddittorio. – In subordine, contesta il metodo induttivo: l’ufficio ha usato un parametro di ricarico generico 35% preso da non si sa dove. La difesa produce una perizia di un commercialista allegata al ricorso, che ricalcola il ricarico medio ponderato di Maria tenendo conto di scarti e invenduto: risulta che il 25% dichiarato era plausibile. – Porta anche le fatture di acquisto evidenziando i cali peso (su alcune fatture c’è indicato “peso iniziale” e poi peso venduto). – Sostiene che 2 scontrini non emessi su centinaia di operazioni non giustificano l’accertamento a tappeto (anche se sa che legalmente possono, cerca di far leva sulla proporzionalità). – Come extrema ratio, chiede almeno l’applicazione di una pena pecuniaria ridotta (sanzione al minimo) data la collaborazione e l’assenza di precedenti.
Supponiamo che in primo grado la Corte accolga parzialmente il ricorso: riconosce che effettivamente l’ufficio non ha considerato le rimanenze (che Maria aveva in giacenza a fine anno per €10.000 di valore) e ricalcola i maggiori ricavi scorporando quella parte. Inoltre, ritiene eccessiva la percentuale di ricarico del 50% e la riduce al 30% sulla base delle prove presentate. Di conseguenza, i maggiori ricavi accertati scendono da 20.000 € a, diciamo, 5.000 €. L’IVA evasa residua è modesta e la sanzione ridotta. Maria considera questo un successo: ha annullato gran parte della pretesa.
Tuttavia, l’Agenzia può appello su quei 5.000 ridotti se ritiene il principio non corretto. Alla fine, magari, si arriva a una conciliazione in secondo grado: Maria accetta di pagare quei 5.000 € (IVA 1.100 € circa) con sanzione al 20% in via transattiva. Caso chiuso. Maria ha salvato l’attività (una pretesa di 20k+ sanzioni l’avrebbe messa in seria crisi).
Commento: questo esempio mostra come in un settore alimentare i fattori critici siano i cali peso e lo spreco (che il Fisco tende a non considerare se non glielo si fa presente). Un avvocato tributarista nella difesa di una salumeria valorizzerà tali aspetti e cercherà di dimostrare che il margine basso aveva ragioni oggettive. Anche il fatto che Maria avesse una contabilità non perfetta non significa automaticamente evasione di quella portata. La preparazione di documenti prima (inventari, prova di invenduto, etc.) avrebbe messo Maria in posizione più forte già in contraddittorio, quindi notiamo di nuovo l’importanza di gestire bene la contabilità e la documentazione.
Caso 2: “ModaXYZ” – Accertamento induttivo in un negozio di abbigliamento
Scenario: “ModaXYZ” è un negozio di abbigliamento multimarche, gestito da una società individuale (titolare Giovanni). Vende sia capi firmati di alta fascia, sia capi economici in saldo. Negli anni ha avuto alti e bassi, ma complessivamente ha sempre dichiarato un ricarico medio del 50% sui costi e un utile d’esercizio modesto. Un controllo dell’Agenzia delle Entrate scaturisce dal fatto che il punteggio ISA di ModaXYZ è molto basso (indicatori di redditività insufficienti) e che risulta incongruo rispetto agli studi di settore: negozi simili nella stessa zona dichiarano mediamente ricavi doppi rispetto a lui, a parità di metri quadrati.
L’ufficio, in sede di verifica, acquisisce la documentazione contabile e nota alcune cose: – Il registro di magazzino indica spesso saldi di fine anno a zero, nonostante vi siano acquisti notevoli negli ultimi mesi (sospetto: scarica tutto come venduto, ma forse rimane merce non dichiarata?). – Prende 10 articoli venduti (5 di marca costosa, 5 di linea economica) e calcola i ricarichi: sui capi di marca emergono margini del 150%, su quelli economici margini del 20%. L’ufficio però commette l’errore di fare la media semplice: (150+150+150+150+150+20+20+20+20+20)/10 = 70%. Conclude che il ricarico medio doveva essere 70%, contro il 50% dichiarato. Non considera che i capi da 150% erano venduti in pochi pezzi, mentre quelli al 20% erano venduti a centinaia. – Inoltre, la GdF aveva fatto un accesso e trovato alcuni dipendenti part-time pagati parzialmente in nero (risultava un part-time di 4 ore ma lavorava 8: il resto in nero).
Accertamento: L’Agenzia emette un accertamento analitico-induttivo (in quanto la contabilità era formalmente tenuta, ma con incongruenze): rettifica i ricavi applicando un ricarico del 70% su tutti gli acquisti. Da acquisti per 200.000 € ricava vendite attese 340.000 €; Giovanni ne aveva dichiarate 300.000 €, quindi imputa 40.000 € di ricavi non contabilizzati (IVA ~8.800 €). Sanzione al 90% su IVA evasa = ~7.920 € inizialmente.
Difesa di Giovanni: Giovanni, assistito dal suo consulente, aderisce all’invito dell’ufficio per discutere. Nel contraddittorio: – Contesta fortemente il metodo di calcolo: dimostra con i dati di vendita che i 5 articoli costosi con 150% di ricarico erano venduti in totale in 10 pezzi, mentre i 5 articoli economici con 20% di margine vendevano 500 pezzi. Se si fa la media ponderata, il ricarico reale viene circa 30-35%. (E fornisce un excel dettagliato). – Evidenzia che a fine anno aveva rimanenze per almeno 50.000 € (capi invenduti rimasti in magazzino per la stagione successiva). Porta l’inventario analitico al 31/12, approvato dal suo commercialista. – Spiega la questione dei dipendenti: ha dovuto tenerli più ore in negozio per il Natale, pagandoli extra. Non erano costi in nero finalizzati ad evadere, ma irregolarità lavorative che sta regolarizzando (questo per dire: non si traduce per forza in vendite nascoste, poiché le vendite risultavano, solo aveva più personale). – Sottolinea che il suo è un settore dove non tutto va venduto a prezzo pieno: molti capi finiscono in saldo o restano invenduti, abbattendo il margine. Presenta i registri dei saldi di fine stagione dove applicava -50% su alcuni articoli (documentato da cartellini o comunicazioni pubblicitarie).
L’ufficio, preso atto di queste controdeduzioni, propone un’adesione: riconosce l’errore della media semplice e accetta di ricalcolare con media ponderata. Viene fuori un ricarico medio ricalcolato del 45% (più basso del 50% inizialmente dichiarato, paradosso!). Però rileva che nel 2023 Giovanni aveva effettivamente omesso alcune fatture di vendita (circa 10k) rinvenute extra-contabilmente (questo magari me lo invento per giustificare comunque qualcosa da accertare). Si accordano quindi su un imponibile sottratto ridotto, poniamo 10.000 € di ricavi non dichiarati, IVA 2.200 €, con sanzione ridotta a 1/3 (30%) = 660 €. In totale Giovanni paga circa 2.860 € in adesione e chiude la vicenda.
Commento: In questo caso l’ufficio aveva commesso errori evidenti di metodo (media non ponderata), che il contribuente ben preparato ha saputo evidenziare. Ciò ha portato a ridurre fortemente la pretesa già in fase amministrativa. L’impiego di dati analitici e tabelle comparative da parte di Giovanni ha convinto l’ufficio. Questo mostra che quando si hanno ragioni solide, l’adesione può essere efficace: l’ufficio preferisce transare su ciò che è difendibile piuttosto che andare in giudizio su numeri deboli. Giovanni ha evitato un lungo contenzioso e la sua posizione fiscale risulta ora coerente.
Va notato come siano stati determinanti i concetti discussi prima: rappresentatività del campione (scelta di articoli), media ponderata vs semplice, incidenza dei saldi e rimanenze. Tutti elementi di tecnica difensiva che un legale tributarista conosce e applica. Giovanni, se avesse ignorato questi aspetti, avrebbe potuto subire una tassazione ingiusta su 40k di ricavi inesistenti.
Caso 3: “Ristorante BellaVista” – Accertamento induttivo in un ristorante
Scenario: Il ristorante “BellaVista” è un locale di medie dimensioni (80 coperti) specializzato in cucina di mare. Il titolare (Luca) dichiara ricavi per 300.000 € l’anno, che per 80 coperti non sono molti (circa 10 € di spesa media per coperto/giorno, il che sembra sottostimato considerando il menu di pesce). Infatti, un controllo scaturisce da una segnalazione: un cliente aveva notato di non ricevere scontrino e aveva segnalato la cosa. La Guardia di Finanza organizza allora un pedinamento: in una serata di pienone contano circa 60 tavoli serviti, ma il registratore di cassa a fine serata segna solo 40 coperti paganti. Inoltre, durante l’accesso in cucina, contano quante porzioni escono e quante scontrini si battono.
I verificatori adottano un metodo induttivo tipico: il tovagliometro. Controllano quante tovaglie o tovaglioli monouso vengono utilizzati in un mese, confrontandoli col numero di coperti dichiarati. Emerge che il consumo di tovaglioli implica ~20.000 coperti annui, mentre Luca ne ha scontrinati ufficialmente solo 12.000 . Allora presumono circa 8.000 pasti non documentati. Incrociando anche gli acquisti di materie prime (hanno comprato vino, pesce, ecc. per importi che suggerirebbero incassi più alti), l’ufficio calcola un maggior volume d’affari.
Accertamento: Viene emesso un accertamento induttivo (probabilmente puro, perché considerano la contabilità inattendibile per via degli scontrini omessi, art. 55, co.1 e 3 DPR 633/72). L’IVA evasa stimata è elevata: poniamo 8.000 coperti in nero x 25 € ciascuno = 200.000 € di ricavi non dichiarati, IVA 22% = 44.000 €. Sanzione 90% = 39.600 €. Inoltre segnalazione per il reato di infedele dichiarazione (evasi >100k € tra IVA e imposte dirette).
Difesa di Luca: Questo è un caso duro, perché il quadro è fortemente sfavorevole. Luca cerca tuttavia di difendersi su più fronti: – Attacca il metodo del tovagliometro: dice che non è preciso perché utilizzano tovaglioli anche in cucina, oppure li cambiano spesso anche se il cliente è lo stesso (un cliente disordinato usa 3 tovaglioli = conta come 3 coperti se interpretato male). Porta dichiarazioni dei camerieri (atto notorio) che confermano questa pratica. – Fornisce una prova contraria parziale: esibisce un registro (se lo crea ad hoc?) in cui mostra che in alcune serate faceva promozioni “all you can eat” a prezzo fisso basso, che attiravano molti giovani. Così spiegherebbe molti tovaglioli usati ma incasso minore (es. 80 persone mangiano illimitato pesce a 15€ cad). Non so se convincente, ma tenta. – Sostiene inoltre che parte degli acquisti elevati di vino servivano per creare una cantina (investimento in magazzino, non venduto tutto nell’anno) e allega foto della cantina con stock. – Sul piano procedurale: eccepisce che l’accertamento è stato fatto senza attendere i 60 giorni dal PVC (ma se c’era urgenza pericolo?), bisogna vedere se c’è appiglio. O che non gli hanno fatto contraddittorio (perché l’hanno considerato flagranza?).
In prima battuta, l’ufficio è rigido perché evidenze di evasione massiccia ci sono. Luca si rivolge allora in giudizio: – Chiede CTU contabile per rifare i conti considerando le sue tesi (tovaglioli non equivalgono esattamente a pasti, etc.). – Evidenzia che Cassazione in vari casi ha accettato il tovagliometro come grave indizio , quindi su quel fronte non ha molto gioco, ma prova a differenziare i fatti (tovaglioli multiuso). – Pone una questione di diritto: contesta che sia corretto recuperare tutto l’IVA sui pasti non scontrinati senza riconoscere alcun costo correlato (qui c’è un distinguo: per l’IVA, non c’è concetto di costo, quell’IVA era incassata dal cliente e non versata allo Stato, quindi integralmente dovuta – quindi nulla da fare; per imposte dirette potrebbe chiedere di dedurre i costi del cibo corrispondente). – Nel contenzioso, la difesa magari riesce a convincere la Corte che l’entità stimata (8k pasti) è eccessiva: per esempio portano testimonianze di clienti affezionati che dicono “ci offrivano spesso pranzo gratis” (tentano di giustificare differenze come generosità, anche se su larga scala è poco credibile).
Possiamo ipotizzare che in primo grado il giudice confermi buona parte dell’accertamento, riducendo però del 20% l’imponibile per margini di dubbio (magari riconoscono che qualche tovagliolo in più è stato contato). Quindi condanna Luca a imposte e sanzioni per, poniamo, 160.000 € ricavi non dichiarati (invece di 200k).
Luca fa appello, ma la situazione resta complicata. Forse a questo punto conviene tentare una conciliazione con l’ufficio in secondo grado: potrebbe ottenere uno sconto sulle sanzioni (da 90% a 50%) e chiudere la partita, evitando la Cassazione e, soprattutto, usando il pagamento come attenuante nel parallelo penale. Infatti Luca è stato anche indagato per dichiarazione infedele; pagando e chiudendo il debito fiscale prima della sentenza penale, spera in pene minori o sospensione condizionale.
Commento: Questo caso evidenzia che quando il Fisco coglie in flagrante l’evasione, la difesa è assai ardua. I metodi induttivi “diabolici” (tovagliometro, bottiglie, ecc.) sono stati considerati legittimi dalla Cassazione , quindi contestarli frontalmente spesso non porta all’annullamento, al massimo a una riduzione se si dimostra che l’ufficio ha un po’ ecceduto nelle stime. La chiave per Luca sarebbe stata prevenire: con i corrispettivi telematici oggi, se avesse installato correttamente il registratore e memorizzato tutte le transazioni, non si sarebbe trovato in questo guaio.
Dal punto di vista giuridico, un elemento su cui i difensori insisteranno è il principio del favor rei sul cumulo di sanzioni: potrebbero chiedere di applicare la continuazione e non sommare troppe sanzioni (ma in realtà qui è un unico atto). Oppure cercare vizi nella notifica o nell’autorizzazione alle indagini bancarie (se ce ne sono state).
In definitiva, BellaVista mostra il caso-limite dove la difesa può puntare solo a limitare i danni, non a vincere su tutta la linea. E questi sono i casi in cui spesso si preferisce l’adesione o la conciliazione per ottenere sconti, piuttosto che protrarre una causa persa.
Domande frequenti (FAQ)
D.1: Che cos’è esattamente un accertamento IVA “induttivo” e in quali casi può essere avviato contro un commerciante al dettaglio?
R: L’accertamento IVA induttivo è un tipo di accertamento in cui l’Agenzia delle Entrate determina presuntivamente il volume d’affari del contribuente, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili. Viene avviato quando esistono elementi gravi che fanno ritenere inaffidabile la contabilità ufficiale oppure quando il contribuente non ha proprio presentato la dichiarazione IVA . Nel caso dei dettaglianti, i presupposti tipici sono: omessa registrazione di corrispettivi (scontrini/fatture non emessi in misura rilevante) , mancata tenuta o esibizione dei registri contabili obbligatori, oppure irregolarità contabili gravi, numerose e ripetute che compromettano la credibilità dei dati dichiarati . Ad esempio, se durante un controllo si scopre che un negoziante non ha emesso scontrini per una parte consistente delle vendite, l’ufficio potrà legittimamente ignorare i ricavi dichiarati e ricostruirli per via induttiva in base agli acquisti di merce, ai movimenti bancari, a medie di settore, ecc. In sintesi, l’accertamento induttivo scatta quando l’Amministrazione non si fida dei numeri forniti dal contribuente e utilizza quindi indizi esterni per determinare il dovuto.
D.2: Qual è la differenza tra un accertamento analitico-induttivo e uno induttivo puro?
R: La differenza sta nel grado di utilizzo delle scritture contabili del contribuente e nelle condizioni richieste. L’accertamento analitico-induttivo (art. 39 c.1 lett. d DPR 600/73, art. 54 c.2 DPR 633/72) avviene quando la contabilità è formalmente tenuta, ma presenta incongruenze o elementi antieconomici tali da giustificare una parziale rettifica con presunzioni . In pratica, l’ufficio parte dai dati contabili e li integra o corregge con presunzioni semplici (che devono però essere di una certa gravità e precisione). Esempio: i registri mostrano ricavi troppo bassi rispetto ai costi → l’ufficio aumenta i ricavi usando un coefficiente. Le scritture non vengono completamente ignorate, solo “aggiustate”. L’accertamento induttivo puro (art. 39 c.2 DPR 600/73, art. 55 DPR 633/72) invece è una deroga totale: si applica quando la contabilità è inesistente o totalmente inattendibile (es. libri non tenuti o trovati falsi) . Qui l’ufficio può prescindere del tutto dai dati dichiarati e basarsi solo su elementi esterni, anche presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità/precisione . Esempio: commerciante privo di registri → l’ufficio determina il giro d’affari solo sulla base dei versamenti bancari e dei consumi di merce. In sintesi, nell’analitico-induttivo c’è ancora uno spiraglio di fiducia nella contabilità (che viene solo integrata), nell’induttivo puro invece la contabilità viene gettata via e si ricostruisce tutto ex novo. Ovviamente i requisiti per quest’ultimo sono più stringenti (deve esserci, appunto, mancanza o radicale inattendibilità delle scritture).
D.3: Se durante un controllo mi trovano a non fare uno scontrino, possono presumere che tutta la mia contabilità è falsa?
R: Un singolo scontrino non emesso, preso da solo, comporta una sanzione amministrativa ma non implica automaticamente un accertamento per l’intero volume d’affari. Tuttavia, la legge prevede che se le omissioni di fatture/scontrini sono rilevanti o ripetute, possano giustificare l’accertamento induttivo . In pratica, l’ufficio valuterà la portata della violazione: se considera che la mancata emissione riguarda una parte non trascurabile delle operazioni, allora sì, può presumere che la contabilità dei corrispettivi sia inaffidabile in toto. Ad esempio, se in 3 controlli a sorpresa ti trovano ogni volta senza fare lo scontrino a diversi clienti, è probabile che scatterà una ricostruzione globale delle vendite non dichiarate. Viceversa, un caso isolato e sporadico (es. un solo scontrino mancante in un anno) difficilmente da solo reggerà un accertamento presuntivo, a meno che non si inserisca in un quadro di altri indizi. Diciamo che l’omesso scontrino è un segnale di allarme: uno può essere perdonato come svista, ma se ne emergono diversi, per il Fisco c’è un modus operandi. Inoltre va detto che, grazie ai registratori telematici, oggi il Fisco ha dati puntuali giornalieri: se nota giorni con azzeramenti sospetti (es. weekend incassi zero, improbabile per un negozio aperto), può intervenire. In sintesi: uno scontrino saltato no, molti sì – diventano base di presunzione di ricavi in nero.
D.4: Ho sempre dichiarato redditi in perdita o utili bassissimi perché reinvesto tutto e faccio prezzi aggressivi. È lecito o rischio un accertamento?
R: Dichiarare per anni utili esigui o addirittura perdite croniche espone certamente al rischio di accertamento. Dal punto di vista civilistico è lecito vendere in perdita (magari per strategia commerciale), ma dal punto di vista fiscale l’antieconomicità manifesta è considerata un indizio di possibile evasione . La Cassazione ha più volte affermato che operare in perdita senza valide ragioni “logiche o di mercato” può legittimare l’accertamento analitico-induttivo . Questo perché si presume che nessuno starebbe sul mercato a rimetterci costantemente, a meno che compensi con entrate non dichiarate o abbia altri benefici occulti. Quindi, se tu reinvesti tutto (ad es. ampli il negozio, fai scorte, marketing) dovresti poterlo dimostrare con documenti e piani industriali; se pratichi prezzi aggressivi, dovresti poter esibire una strategia (es. puntavi a conquistare quote di mercato) o evidenze che giustifichino margini bassi (concorrenza forte, prodotti di minor qualità, ecc.). Queste spiegazioni andrebbero idealmente fornite prima o durante un eventuale contraddittorio. Se non convincono, l’ufficio potrebbe comunque procedere a presumere dei ricavi non dichiarati, sostenendo che la tua situazione antieconomica è “inverosimile” senza evasione. In giudizio tu potrai ribadire le spiegazioni: in assenza di prove concrete di ricavi in nero, potresti anche spuntarla, ma sappi che la prova contraria spetta a te. In breve: dichiarare sempre perdite è un grosso fattore di rischio accertativo. Meglio accompagnare quelle perdite con documentazione (es. bilanci previsionali che mostrano ritorni futuri, relazioni del commercialista sulla crisi di settore, ecc.) per dimostrare che non stai evadendo ma investendo o affrontando difficoltà reali.
D.5: Gli studi di settore o gli ISA possono essere usati come prova per aumentare i miei ricavi?
R: Da soli, no, non possono costituire “prova” piena, ma solo un elemento indiziario. Gli studi di settore (ora superati dagli ISA) servono all’ufficio per selezionare contribuenti a rischio e come spunto di confronto. Un grosso scostamento dai risultati dello studio può portare a un accertamento, ma non basta da solo a legittimare l’atto se il contribuente ha tenuto regolare contabilità . La giurisprudenza (Cass. 27488/2013 e altre) è costante nell’affermare che scostamenti modesti non giustificano accertamenti e comunque, anche quando lo scostamento è notevole, al contribuente va garantito il contraddittorio per spiegare le sue ragioni. Con gli ISA, il discorso è simile: un punteggio ISA molto basso alza le antenne del Fisco, che può avviare verifiche, ma in caso di accertamento dovrà portare concreti riscontri di evasione. Gli ISA infatti danno diritto a benefici se il punteggio è alto (es. esonero da alcuni controlli), ma non prevedono automatismi punitivi se è basso – semplicemente sei più controllabile. Quindi, l’ufficio può usare gli studi/ISA come uno degli indizi: per esempio nel motivare l’accertamento dirà “il contribuente presenta ricavi dichiarati incongrui rispetto agli ISA di settore, inoltre abbiamo riscontrato omessa fatturazione di tot, ecc.”. Ma se l’accertamento si basasse solo sul fatto che avevi ISA 4 invece di 8, sarebbe illegittimo. In ogni caso, è buona pratica per il contribuente non ignorare questi indicatori: se sai di avere uno studio di settore molto sfavorevole o ISA bassi per cause specifiche (es. malattia del titolare, chiusura per lavori, errori compilazione), conviene segnalare tali cause nella dichiarazione o con comunicazioni all’AdE, così da ridurre il rischio di essere preso di mira ingiustamente.
D.6: Come posso difendermi se l’Agenzia ricostruisce i miei ricavi con metodi presuntivi che ritengo sbagliati?
R: La difesa si articola su due livelli: tecnico-fattuale e giuridico-procedurale. In primo luogo, se ritieni che i calcoli del Fisco siano errati (ad esempio hanno applicato un ricarico troppo alto, non hanno considerato le tue rimanenze, hanno usato un campione di prodotti non rappresentativo, ecc.), devi preparare una contro-analisi dettagliata. Può servirti l’aiuto di un commercialista esperto in contenzioso: per esempio, rifare il calcolo del ricarico medio corretto (meglio se asseverato da un professionista) e confrontarlo con quello dell’ufficio . Oppure predisporre tabelle che mostrino gli errori (merce invenduta, duplicazione di conteggi, ecc.). Questa è la prova contraria nel merito: documenti, numeri e magari perizie di parte da presentare già nel contraddittorio e poi in giudizio. Ricorda che, dopo la sentenza della Consulta n. 10/2023, hai anche diritto di opporre presunzioni contrarie: ad esempio, l’ufficio presume ricavi, tu puoi presumere costi correlati . In parallelo, non trascurare la difesa giuridica: verifica se l’ufficio ha rispettato le regole (ti ha invitato al contraddittorio? l’atto è motivato in modo chiaro e completo? sono stati allegati i documenti citati? ha atteso i 60 giorni dal PVC? ha applicato correttamente termini e normative?). Vizi procedurali o formali possono portare all’annullamento dell’atto a prescindere dai calcoli. Ad esempio, se hanno usato dati di terzi senza farteli conoscere, c’è violazione del tuo diritto di difesa; se non ti hanno convocato prima di emettere l’atto (e avrebbero dovuto), è nullità (soprattutto per atti dal 2024 in poi) . In giudizio, puoi eccepire tali vizi, e spesso i giudici – se possono – preferiscono decidere su un difetto formale evidente invece che entrare nella giungla dei numeri. Riassumendo: smonta i numeri sbagliati con altri numeri e documenti, e cerca ogni eventuale vizio nell’operato dell’ufficio. Una difesa completa include entrambe le strategie.
D.7: Quanto tempo ha il Fisco per notificare un avviso di accertamento IVA? Ci sono termini di decadenza?
R: Sì, ci sono termini di decadenza stabiliti dalla legge (DPR 633/72, art. 57, e DL 223/2006). Attualmente (dopo le modifiche del 2015) i termini ordinari per l’IVA sono: – 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione. Ad esempio, per l’IVA 2020 (dichiarazione presentata nel 2021) il termine è il 31/12/2025. Entro quella data l’atto deve essere consegnato alla posta per la notifica. – Se la dichiarazione IVA non è stata presentata o è nulla, il termine diventa il 31 dicembre del settimo anno successivo al periodo d’imposta. Esempio: IVA 2020 omessa, termine 31/12/2027. Questi sono i termini generali. Ci sono state proroghe straordinarie (es. per Covid, il DL 34/2020 ha prorogato di qualche mese per il 2015) ma in linea di massima 5 e 7 anni valgono. Per le annualità fino al 2015 si applicavano termini leggermente diversi (4 anni dichiarata, 5 omessa, ma ormai sono trascorse).
Dunque, il Fisco non può andare indefinitamente indietro nel tempo: se nel 2025 ti notificano un accertamento IVA 2017, è tardivo e impugnabile per decadenza (2017 → termine 31/12/2022). Importante: se il contribuente ha commesso violazioni penali e c’è una denuncia, i termini possono allungarsi di raddoppio (ma per IVA il raddoppio opera solo se la denuncia è presentata entro i termini ordinari). Quindi, ad esempio se scoprono nel 2025 un’evasione IVA 2019 ma presentano denuncia penale entro il 2024, possono notificare fino al 2027 (raddoppio da 5 a 7 anni).
In generale, i termini di decadenza sono assoluti: un avviso notificato oltre termine è nullo. Spetta comunque a te contribuente eccepirlo in ricorso, non viene annullato d’ufficio. Quindi è sempre buona pratica controllare la data di notifica e verificare l’anno accertato.
D.8: Cosa succede dopo che ricevo l’avviso di accertamento? Devo pagare subito?
R: Allora, quando ricevi l’avviso hai 60 giorni per eventualmente presentare ricorso (o chiedere adesione). Nel frattempo il pagamento non è immediatamente dovuto sull’intero importo, ma attenzione: l’accertamento diventa esecutivo dopo quei 60 giorni, per 1/3 delle imposte. In concreto: trascorsi 60 giorni senza pagamento né ricorso, l’Agenzia può inviare il carico al concessionario della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) per iscrivere a ruolo un importo pari al 1/3 dell’imposta accertata + interessi + 1/3 sanzioni . Quindi potresti ricevere dopo pochi mesi una cartella di pagamento per quella parte, anche se hai presentato ricorso (a meno che tu abbia ottenuto una sospensione dal giudice). Il restante importo (gli altri 2/3) va in riscossione dopo la sentenza di primo grado se perdi, o dopo termini ulteriori. Riassumendo: – Se paghi entro 60 giorni senza fare ricorso (acquiescenza): usufruisci di sanzioni ridotte a 1/3 e chiudi tutto. – Se fai ricorso: puoi chiedere al giudice la sospensione di quella riscossione di 1/3, motivando che il pagamento ti danneggerebbe e che hai ragione. Se concessa, non paghi nulla finché non c’è sentenza. Se non chiedi o non ottieni sospensione, la riscossione va avanti per 1/3. – Se non fai nulla entro 60 giorni: l’atto diventa definitivo e dovrai pagare tutto l’importo, che sarà iscritto a ruolo (col rischio di pignoramenti, ecc. in caso di mancato pagamento).
Quindi, l’avviso di accertamento IVA oggi è quasi come una cartella: porta già l’intimazione a pagare in 60 giorni. Per evitare la riscossione coattiva parziale, l’unica è o pagare (in unica soluzione o chiedendo rateazione all’AdE entro 30 giorni) o presentare ricorso con istanza di sospensione. Nota: aderendo all’accertamento con adesione, i termini di pagamento sono 20 giorni dall’accordo (rateizzabili come detto 8 o 16 rate).
D.9: In caso di accertamento IVA, posso chiedere una rateizzazione del debito?
R: Sì, ci sono varie possibilità di rateizzare: – Durante l’adesione: se trovi un accordo con l’ufficio, puoi dilazionare il pagamento in max 8 rate trimestrali (o 16 se l’importo supera €50.000). Quindi circa 2 anni o 4 anni di tempo. La prima rata va versata entro 20 giorni dalla firma dell’adesione. – Dopo un avviso definitivo: se non hai fatto ricorso entro 60 gg, l’accertamento viene affidato ad Agenzia Entrate-Riscossione. A quel punto puoi chiedere a loro la rateazione come per le cartelle: fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a 120 mila € senza dare prova di difficoltà; oltre, con soglie più alte o piani straordinari fino a 120 rate in casi eccezionali. Tipicamente, sotto 100k la dilazione è abbastanza automatica in 6 anni. Devi presentare domanda alla riscossione entro i termini indicati nella cartella/avviso. – Dopo sentenza: se perdi in giudizio e non avevi già dilazionato prima, quando arriva la cartella di riscossione post-sentenza puoi ugualmente chiedere la dilazione come sopra. – Nel processo: a volte si può trovare un accordo di conciliazione che includa un piano di pagamento, ma formalmente la conciliazione prevede pagamento in 20 giorni (anche se nulla vieta che ufficiosamente l’ufficio aspetti se c’è impegno a rate).
Insomma, la rateazione è possibile e anzi molto utilizzata. Bisogna distinguere: la rateazione fiscale diretta (in adesione) e la rateazione della riscossione (una volta iscritto a ruolo il debito). In entrambi i casi comunque devi pagare gli interessi sul periodo dilazionato. Attenzione: se salti le rate, decadi e ti chiedono tutto subito. In generale, se il debito è grande e non hai liquidità, meglio aderire a una dilazione piuttosto che aspettare pignoramenti – l’AdER prima di pignorare concede quasi sempre la dilazione se richiesta.
D.10: Quali sanzioni si applicano in caso di accertamento IVA per vendite non dichiarate?
R: Le sanzioni amministrative principali sono: – Sanzione per infedele dichiarazione IVA: pari al 90% dell’imposta non versata (in alcuni casi elevabile al 135% se l’imposta evasa supera determinati importi relative alle operazioni non fatturate). Ad esempio, se ti accertano €10.000 di IVA evasa, la sanzione base è €9.000 . Questa sanzione viene ridotta a: – 1/3 (quindi 30% dell’imposta) se fai adesione o acquiescenza ; – 2/3 (quindi 60%) se conciliazione giudiziale; – 1/2 (45%) in caso di definizione agevolata (quando c’è stata, es. condoni). – Sanzione per omessa certificazione dei corrispettivi: €500 per ogni singola operazione non certificata (o 90% dell’IVA relativa se determinabile, con minimi) – più la sanzione accessoria della chiusura temporanea se le violazioni sono 4 in 5 anni (da 3 giorni a 1 mese, art. 12 DLgs 471/97). – Interessi di mora: sulle somme non versate si applicano gli interessi (calcolati al tasso legale o specifico se in cartella) dal momento in cui erano dovute (nel caso IVA, dalla scadenza periodica).
Ci possono poi essere sanzioni accessorie o correlate: ad esempio, se non hai tenuto i registri, c’è la sanzione per omessa tenuta delle scritture (che è tipo €1.000-8.000 a seconda dei casi). Se hai emesso fatture false ecc., altre sanzioni. Ma nel contesto comune, le principali sono quelle sopra: IVA evasa -> 90% di essa come multa.
Ricordo che se paghi entro i 60 giorni volontariamente (acquiescenza) anche la sanzione d’infedeltà è ridotta a 1/3 (come in adesione). E se addirittura, dopo avviso bonario, paghi subito, a volte è 1/6 (ma quello è più per liquidazioni automatiche, non per accertamenti veri e propri).
Infine, se parliamo di sanzioni penali: come detto prima, la dichiarazione infedele è reato oltre soglie (100k IVA); l’omessa dichiarazione oltre 50k; l’omesso versamento IVA oltre 250k (quest’ultimo è se hai dichiarato l’IVA ma non l’hai pagata, art. 10-ter). Le sanzioni penali sono la reclusione (da 1 anno e mezzo fino a 6 anni nei casi gravi, variabile a seconda del reato). Ma l’ambito penale è distinto e si attiva su segnalazione: l’avviso di per sé ti indica solo le conseguenze amministrative; se c’è segnalazione penale, di solito ti viene notificato separatamente dall’Autorità giudiziaria.
D.11: In un accertamento basato su presunzioni, chi deve provare cosa?
R: Nel diritto tributario italiano vige un criterio per cui inizialmente è l’Amministrazione che deve fornire un minimo di prova o indicazione di elementi che giustifichino l’accertamento; una volta fatto ciò, però, l’onere della prova si sposta in capo al contribuente per contestare quei dati. In caso di accertamento induttivo, l’ufficio presenta degli indizi (presunzioni) – ad esempio, margini irrisori, incongruenze bancarie – e se tali indizi sono gravi, precisi e concordanti, la legge li considera validi per presumere maggior imponibile . A quel punto sta al contribuente fornire la prova contraria (cosiddetta “inversione dell’onere della prova”). Ad esempio, se l’ufficio presuppone ricavi non dichiarati dal consumo di tovaglioli, spetta al contribuente dimostrare – con elementi concreti – che quel conteggio non implica evasione (magari provando che i tovaglioli non equivalgono ai pasti, ecc.). Questo è confermato anche dalla Cassazione: una volta che l’ufficio ha accertato in modo induttivo fondato su presunzioni, “spetta al contribuente fornire spiegazioni adeguate e documentate” per discolparsi . Tuttavia, tali presunzioni devono essere poste a fondamento dell’atto in modo chiaro e motivato: il contribuente non può essere lasciato nel buio su cosa contestare. Se l’avviso è motivato bene (es. “abbiamo applicato ricarico medio X% su acquisti Y”), il contribuente sa su cosa portare prove contrarie (dimostrare che X% è sbagliato o Y non considera qualcosa). Anche la recente Cass. 31784/2025 ha precisato che il contribuente non è tenuto a determinare esattamente il “giusto” imponibile, ma deve indicare gli elementi che rendono incongrua la pretesa . In definitiva: l’ufficio deve darti una base motivazionale (anche solo presuntiva) sufficiente; se lo fa, la palla passa a te di smontarla con evidenze. Se né l’uno né l’altro forniscono prove decisive, in teoria prevale l’atto dell’ufficio perché gode di presunzione di legittimità – ma i giudici tributari in tal caso valuteranno se gli indizi iniziali fossero abbastanza robusti. Quindi conviene sempre produrre quanta più controprova possibile.
D.12: Se l’accertamento induttivo riguarda più anni, possono usare i risultati di un anno per rettificare anche gli altri?
R: Sì, possono, ma con cautela. Questo è il concetto di presunzione di continuità dei fenomeni economici: se in un anno ti trovano ad esempio un ricarico reale del 50%, possono presumere che anche negli anni vicini tu abbia adottato lo stesso comportamento, salvo differenze note . La Cassazione ha ritenuto logico che, in assenza di elementi contrari, le condizioni di gestione tendano a restare simili da un anno all’altro . Però è una presunzione iuris tantum, cioè rebuttable: il contribuente può dimostrare che l’anno X non è paragonabile all’anno Y per vari motivi (cambio fornitori, crisi economica, lavori di rinnovo locale, diversa linea di prodotti, ecc.) . Sta al contribuente, definito “soggetto più vicino alla prova”, indicare specifiche ragioni per cui i dati non sarebbero omogenei . Se non lo fa, vale la continuità. Esempio: se per il 2021 l’ufficio scopre ricavi doppi rispetto al dichiarato, può estendere la stessa percentuale di occultamento al 2020 e 2019; tu potresti difenderti dicendo che nel 2020 c’era il lockdown (quindi incassi davvero crollati) – quello è un elemento contrario forte. In mancanza, applicheranno il medesimo criterio a tutti gli esercizi aperti. Va detto che l’ufficio di solito quando trova un anno mal registrato, estende il recupero agli anni accertabili per evitare che tu abbia “fatto il furbo” solo prima o dopo. La giurisprudenza ha avallato questo modus operandi, ma appunto esige che sia usato con prudenza e ragionevolezza . Come contribuente, se la presunzione di continuità non vale (perché, che so, nel 2018 hai cambiato business model), devi portare prove di quel cambiamento. Altrimenti, preparati a subire rettifiche fotocopia su più anni, riducibili solo con accordo o in giudizio presentando quei motivi di differenza.
D.13: Ho sentito parlare di “prova diabolica” a carico del contribuente negli accertamenti induttivi. Cosa significa?
R: L’espressione “metodologie presuntive diaboliche” appare in dottrina per indicare quelle tecniche accertative basate su presunzioni difficilissime da contrastare per il contribuente, quasi “diaboliche” appunto. Ad esempio il famigerato tovagliometro per i ristoranti o altri indicatori indiretti (consumo di acqua, luce ecc. rapportati all’attività). Si parla di prova diabolica quando al contribuente è richiesto di dimostrare qualcosa di negativo o estremamente oneroso: ad esempio provare di non aver avuto clienti corrispondenti a quei tovaglioli (deve praticamente trovare uno per uno i motivi per cui un tovagliolo extra è finito lì). La Cassazione in passato (sent. n. 11686/2002) ha affermato che anche metodi presuntivi inusuali – definiti “diabolici” – possono essere legittimi purché gli indizi siano gravi e precisi . Quindi il concetto è: se il Fisco usa un metodo di calcolo molto astratto ma efficace (es. tovaglioli -> pasti), ti mette in una posizione complicata per controbattere, perché dovresti trovare spiegazioni alternative per ogni scostamento. Ciò detto, “prova diabolica” nel linguaggio giuridico indica in generale una prova quasi impossibile da fornire. Nel nostro contesto, il giudice dovrebbe evitare di pretendere dal contribuente l’impossibile. Ecco perché la Cassazione 31784/2025 ha chiarito che non puoi chiedere al contribuente di rifare esattamente i conti al posto del Fisco (sarebbe prova diabolica quantificare i ricavi effettivi uno per uno se non li ha registrati); è sufficiente che il contribuente dimostri errori o lacune nel metodo del Fisco . Quindi c’è una tendenza a mitigare il cosiddetto onere diabolico: il contribuente deve sollevare ragionevoli dubbi e portare elementi: non deve magari contare ogni tovagliolo, ma può portare elementi che mettano in crisi l’assunto lineare Fisco=tovagliolo=pasto, ad esempio testimoniando che si mettono 2 tovaglioli a persona come prassi. Insomma, se ti trovi di fronte a una presunzione forte, fai il possibile per “spezzarne” la logica portando qualsiasi evidenza contraria; i giudici sono consapevoli che non possono chiederti miracoli, solo uno sforzo argomentativo e probatorio ragionevole.
D.14: L’accertamento induttivo IVA può far perdere al contribuente il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti?
R: No, non automaticamente. Questo è un punto interessante: se l’ufficio ti contesta vendite non dichiarate, ovviamente pretende la relativa IVA sulle vendite (IVA a debito). Ma per quanto riguarda l’IVA sugli acquisti (IVA a credito), in generale se quei crediti risultano dalle fatture registrate e la contabilità acquisti è affidabile, il diritto alla detrazione rimane intatto. In altre parole, l’ufficio non può dire “siccome la tua gestione è antieconomica, ti nego la detrazione dell’IVA sugli acquisti perché hai speso troppo rispetto a quanto venduto”. Il principio di neutralità dell’IVA garantisce che l’IVA sugli acquisti è detraibile a prescindere dall’utilizzo economicamente efficiente di quei beni, purché siano inerenti all’attività. La Cassazione (es. ord. 13928/2025) ha chiarito che l’Amministrazione non può disconoscere la detrazione IVA solo perché i costi sono antieconomici : se l’operazione di acquisto è reale e il bene/servizio è destinato all’attività, l’IVA a credito spetta. Diverso sarebbe se l’induttivo evidenziasse che certi acquisti non sono mai avvenuti (fatture false) – lì ovviamente niente credito. Ma nell’ipotesi tipica, l’accertamento induttivo aggiunge ricavi che non hanno costi correlati documentati; quindi si aumenta l’IVA a debito, mantenendo ferma l’IVA a credito già detratta. Non è che ti tolgono crediti già riconosciuti (a meno che, ripeto, scoprano irregolarità anche negli acquisti). Quindi, dal lato IVA: se hai acquistato 100 e venduto (dichiarato) 110, ma secondo il Fisco hai venduto 150, l’IVA a credito sui 100 resta tua, e pagherai l’IVA sui 50 di vendite in nero. Non è punibile la mera antieconomicità come motivo per negare IVA credito . Ciò è stato anche oggetto di controversie: l’AdE anni fa cercava di contestare detrazioni su acquisti considerati troppo costosi (dicendo fossero antieconomici e quindi magari non inerenti), ma la Cassazione ha frenato queste teorie. Quindi, il contribuente induttivamente accertato continua ad aver diritto a detrarre l’IVA degli acquisti effettivamente fatti (ispirato al criterio di neutralità ). In sintesi: accertamento IVA ≠ perdita automatica del credito. Naturalmente se la contabilità è tutta inattendibile, l’ufficio ridetermina anche l’IVA credito presumibilmente spettante (ad esempio nell’induttivo puro su omessa dichiarazione, considerano solo le fatture di acquisto regolarmente registrate o altre emergenti). Ma non c’è una sanzione specifica sul credito IVA salvo casi di frode. Anzi, a volte accade che dopo un accertamento induttivo il contribuente risulti a debito di IVA accertata ma magari la contabilità aveva un credito IVA esposto che viene confermato – quel credito può essere usato in compensazione (ma spesso l’ufficio lo abbatte se pensa fosse fittizio).
D.15: Ho ricevuto un PVC (processo verbale) dalla Guardia di Finanza per presunte vendite in nero, ma ancora non l’avviso di accertamento. Posso fare qualcosa in questa fase?
R: Sì. Dopo il PVC, hai la possibilità di presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni (art. 12, c.7 L. 212/2000) prima che l’ufficio emetta l’accertamento . Questa è una finestra cruciale: usa quei 60 giorni per redigere una memoria difensiva robusta, in cui confuti punto per punto le risultanze del PVC. Ad esempio, se il PVC dice “ricavi non dichiarati basati su ricarico X%”, tu allega già in questa fase le tue controdeduzioni (calcoli alternativi, errori riscontrati, documenti aggiuntivi non esaminati dai verificatori). L’ufficio deve valutare queste osservazioni prima di emettere l’atto definitivo. Se non lo fa, l’avviso potrebbe poi essere impugnato anche per difetto di motivazione (per non aver considerato le tue repliche). Inoltre, in questa fase potresti attivare un procedimento di autotutela: scrivere al Direttore dell’Ufficio segnalando eventuali errori macroscopici contenuti nel PVC, chiedendo di non procedere ad accertamento o di limitarlo. In parallelo, nulla ti vieta di cercare un interlocuzione informale: alcune volte, soprattutto per piccole imprese, il contribuente può richiedere un appuntamento con i funzionari per spiegare già il suo punto di vista. Tieni conto che formalmente l’avviso non può uscire prima di 60 giorni dalla notifica del PVC (salvo urgenza, ma devono motivarla) : quindi hai queste settimane per preparare la difesa. Se riesci a convincere l’ufficio (o a smontare gran parte delle presunzioni), potresti persino evitare l’accertamento o riceverne uno attenuato. Se invece l’accertamento arriva e ignora totalmente le tue osservazioni, assicurati di citarle nel ricorso: il giudice vedrà che avevi già sollevato certe questioni rimaste senza risposta, e questo rafforzerà la tua posizione (potrebbe configurare motivazione lacunosa dell’atto ). In breve: non restare passivo dopo il PVC, usa quel momento per far valere le tue ragioni prima che diventi una cartella esattoriale da combattere.
D.16: L’Agenzia delle Entrate mi ha invitato a comparire prima di emettere l’accertamento (“invito al contraddittorio”). È obbligatorio andarci? Cosa devo aspettarmi?
R: Dal 2024 l’invito al contraddittorio è obbligatorio per legge (art. 6-bis L. 212/2000) prima di qualsiasi accertamento, salvo eccezioni . Quindi riceverlo è normale prassi. Non è obbligatorio per te partecipare, ma vivamente consigliato. Se non ti presenti o non mandi memorie, l’ufficio deciderà sulla base dei suoi dati e tu perderai un’opportunità di chiarire equivoci o di mostrare buona fede. Inoltre, se poi fai ricorso, il giudice potrebbe chiedersi: “perché non ha colto l’occasione prima?”. Certo, non sei sanzionato se non vai, ma è controproducente. Aspettati che nell’invito sia indicato in modo sommario l’oggetto (es: “irregolarità riscontrate nei redditi 2023”) e ti venga data una data per presentarti o un termine per memorie. All’incontro (se c’è), troverai i funzionari che ti illustreranno le risultanze. È importante andare preparati: magari col tuo commercialista o avvocato, e con documentazione già pronta per ribattere. Questi incontri possono essere relativamente brevi (30-60 minuti) e devi riuscire a far passare i tuoi punti chiave. Mantieni un tono collaborativo ma fermo sui fatti a tuo favore. Se emergono possibilità di accordo (tipo “forse abbiamo esagerato su questo, se ci porta questo documento possiamo riconsiderare…”), sfruttale. L’obiettivo ideale è convincere l’ufficio a ripensarci o ridimensionare prima ancora dell’atto. Se non ci riesci, almeno avrai capito esattamente la loro posizione e potrai anticipare la strategia difensiva. Dopo il contraddittorio, se l’avviso arriva ugualmente, controlla che abbia tenuto conto di quanto hai detto: se non menziona nulla, è un punto a tuo favore da far valere poi (mancato recepimento delle controdeduzioni). In definitiva: partecipare conviene. È il momento per orientare l’esito o per raccogliere informazioni utili per la fase successiva.
Conclusione: Affrontare un accertamento IVA induttivo richiede preparazione, sangue freddo e conoscenza sia delle norme che dei numeri della propria attività. Come abbiamo visto, molte contestazioni nascono da errori comuni dei contribuenti (omesse registrazioni, conti poco logici, documentazione carente) e possono talvolta essere risolte evidenziando errori comuni dell’Amministrazione (metodologie rigide o calcoli imprecisi). Il contribuente dettagliante, specialmente se piccolo imprenditore, deve muoversi su un terreno complesso dove il Fisco può usare la forza delle presunzioni, ma dove esistono anche solide armi difensive se ben impiegate: dal contraddittorio, all’adesione, al ricorso motivato con dati di fatto. In caso di fondata evasione, gli istituti deflattivi aiutano a chiudere la vicenda con sanzioni ridotte e senza strascichi penali; in caso invece di contestazione infondata o esagerata, la via giudiziaria – grazie anche a una giurisprudenza più attenta ai diritti del contribuente – offre chance di successo, purché si sostenga la propria causa con argomentazioni tecniche forti e riferimenti normativi puntuali.
L’accertamento induttivo, insomma, non è una condanna irrevocabile: è piuttosto una battaglia di ragionamenti e prove tra Fisco e contribuente. Conoscere le regole del gioco – come abbiamo cercato di riassumere in questa guida – è il primo passo per non farsi trovare impreparati e per poter difendere efficacemente il proprio lavoro e la propria azienda dall’eccesso di fiscalità.
Fonti normative e giurisprudenziali (elenco)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (disciplina accertamento analitico e induttivo) .
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 e 55 – Accertamento IVA (ordinarie rettifiche e accertamento induttivo) .
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), artt. 7, 10, 12 e 6-bis – Diritti del contribuente: motivazione atti, buona fede, garanzie in caso di verifiche (60 giorni per osservazioni) , e (dal 2023) obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo .
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 5-7, 15 – Disciplina dell’accertamento con adesione e dell’acquiescenza (riduzione sanzioni ad 1/3 in caso di definizione) .
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 – Ravvedimento operoso (riduzione sanzioni in caso di correzione spontanea).
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 17-bis (reclamo-mediazione, previgente) , 47 (sospensione giudiziale), 48 (conciliazione giudiziale).
- Cass., Sez. Un., sent. n. 24823/2015 – Contraddittorio endoprocedimentale: obbligo generalizzato per IVA (tributo armonizzato), prova di resistenza per tributi non armonizzati .
- Cass., Sez. Un., sent. n. 26635/2009 – Presunzioni tributarie: anche un solo elemento grave e preciso può fondare l’atto (non serve pluralità) .
- Cass., Sez. V, sent. n. 18475/2009 – Legittimità del “tovagliometro” come base presuntiva grave e precisa per accertamenti in ristorazione .
- Cass., Sez. V, sent. n. 11686/2002 – Ammissibilità di metodi presuntivi “inusuali” (es. tovaglioli, inserzioni pubblicitarie) purché indizi gravi e precisi .
- Cass., Sez. V, sent. n. 27488/2013 – Studi di settore: scostamenti modesti non possono costituire unica base accertativa .
- Cass., Sez. V, sent. n. 4410/2020 – Persistente sproporzione costi/ricavi senza adeguata spiegazione è indizio concreto di sottofatturazione .
- Cass., Sez. V, ord. n. 10422/2023 (19/04/2023) – Principio di neutralità IVA: l’antieconomicità dell’operazione non toglie il diritto a detrazione IVA .
- Cass., Sez. V, ord. n. 24355/2023 – Presunzione di continuità dei ricarichi: chi dichiara sistematicamente perdite o margini irrisori deve provare il contrario anno per anno .
- Cass., Sez. V, ord. n. 501/2023 – Legittimo l’accertamento analitico-induttivo anche con contabilità regolare, se supportato da presunzioni gravi (caso di gestione antieconomica) .
- Cass., Sez. V, ord. n. 10887/2022 – Necessità di usare media ponderata per ricarichi se beni eterogenei; conferma presunzione di continuità margini (richiama Cass. 736/2021) .
- Cass., Sez. V, ord. n. 736/2021 (19/01/2021) – Richiamo a Cass. 30276/2017: per beni disomogenei serve media ponderata, non semplice .
- Cass., Sez. V, ord. n. 26182/2025 (25/09/2025) – Gestione antieconomica: conferma piena operatività accert. analitico-induttivo; perdite croniche senza motivo legittimano intervento Fisco .
- Cass., Sez. V, ord. n. 19574/2025 – Accert. analitico-induttivo: dopo Corte Cost. 10/2023 il contribuente può sempre opporre prova presuntiva di costi correlati ai ricavi presunti .
- Cass., Sez. V, ord. n. 30446/2025 (18/11/2025) – Metodo ricarico: confermata nullità accertamento basato su media semplice dei ricarichi con prodotti eterogenei (campione 8 articoli ricarichi 425%-2077%); richiesto uso media ponderata .
- Cass., Sez. V, ord. n. 31784/2025 (05/12/2025) – Onere prova a carico contribuente: non deve quantificare esattamente il ricarico corretto, basta provare l’errore in quello del Fisco (il giudice ha l’obbligo di valutare le censure sul calcolo) .
- Cass., Sez. Un., sent. n. 7966/2024 (25/03/2024) – Riforma 2023 sul contraddittorio: obbligo preventivo applicabile solo agli atti dal 18/01/2024 ; conferma che prima non era obbligatorio salvo previsione espressa.
- D.Lgs. 8 ottobre 2021, n. 149 e Legge 31 agosto 2022, n. 130 – Riforma della giustizia tributaria (giudici professionali, abrogazione mediazione dal 2023, potenziamento conciliazione) .
- Corte Cost. sent. n. 228/2014 – Illegittimità parziale art. 32 DPR 600/73 nella parte in cui presumeva ricavi da qualsiasi prelevamento non giustificato per i lavoratori autonomi (presunzione prelevamenti circoscritta agli imprenditori e con limiti).
- Circolare Min. Finanze n. 29/1978 – Chiarimenti su motivazione degli accertamenti anticipati in caso di pericolo per riscossione .
Hai ricevuto un accertamento IVA perché l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto incongrui i tuoi corrispettivi rispetto agli acquisti o al volume dell’attività? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Ti contestano vendite non dichiarate, basandosi su ricarichi presunti, magazzino, consumi o flussi di cassa?
Temi che una ricostruzione induttiva delle vendite venga trasformata in IVA, imposte dirette, sanzioni e interessi elevati?
Devi saperlo subito:
👉 gli acquisti non sono vendite,
👉 il magazzino non prova automaticamente ricavi,
👉 moltissimi accertamenti IVA ai commercianti al dettaglio sono aggressivi, viziati e ribaltabili.
Questa guida ti spiega:
- come funzionano gli accertamenti IVA nel commercio al dettaglio,
- quali sono gli errori più comuni del Fisco,
- quando l’accertamento è illegittimo,
- come difenderti in modo efficace.
Cos’è l’Accertamento IVA ai Commercianti al Dettaglio
Nel commercio al dettaglio il Fisco utilizza spesso metodi induttivi per ricostruire i ricavi, basandosi su:
- acquisti di merce,
- ricarichi medi presunti,
- giacenze di magazzino,
- flussi di cassa,
- confronti con studi di settore o ISA,
- incroci con fornitori.
Questi accertamenti vengono avviati quando l’Agenzia ritiene che:
- i corrispettivi siano troppo bassi,
- il margine dichiarato sia “anormale”,
- la contabilità non rifletta il reale volume d’affari.
👉 Ma il metodo induttivo non è automatico né illimitato.
Come il Fisco Ricostruisce le Vendite (Metodo Tipico)
Le ricostruzioni più frequenti si basano su:
- valore degli acquisti annui,
- percentuali di ricarico standard,
- rotazione del magazzino,
- confronto tra incassi e vendite teoriche,
- parametri medi di settore.
Schema tipico (errato):
👉 “Hai acquistato merce → quindi l’hai venduta tutta → quindi hai ricavi non dichiarati.”
➡️ Questo schema è spesso semplicistico e giuridicamente debole.
Gli Errori Più Comuni dell’Agenzia delle Entrate
Molti accertamenti IVA ai commercianti presentano errori gravi, tra cui:
- applicare ricarichi medi astratti,
- ignorare saldi, sconti e promozioni,
- non considerare merce invenduta o obsoleta,
- trascurare furti, resi e deterioramenti,
- confondere incassi con vendite imponibili,
- ignorare differenze tra prodotti,
- usare presunzioni automatiche,
- motivazioni generiche (“ricavi incongrui”),
- violazione del contraddittorio preventivo.
👉 Errori che rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Acquisti e Magazzino ≠ Ricavi Imponibili
Un principio fondamentale della difesa è questo:
👉 il Fisco deve dimostrare la vendita,
👉 non basta dimostrare l’acquisto della merce.
Nel commercio al dettaglio:
- non tutta la merce acquistata è venduta,
- una parte resta in magazzino,
- parte viene svenduta sottocosto,
- parte può essere resa o smaltita,
- i prezzi variano continuamente.
👉 Il magazzino non è prova di ricavo.
Quando l’Accertamento è ILLEGITTIMO
L’accertamento IVA al commerciante al dettaglio è ribaltabile se:
- la contabilità è formalmente regolare,
- le presunzioni sono generiche o astratte,
- i ricarichi applicati sono irrealistici,
- non si considera la reale gestione del negozio,
- manca continuità nelle presunte vendite,
- non esistono riscontri concreti,
- viene violato il contraddittorio preventivo,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti.
👉 La vendita presunta non basta.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento non contrastato può portare a:
- recupero IVA elevato,
- tassazione di ricavi inesistenti,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi rilevanti,
- iscrizioni a ruolo rapide,
- pignoramenti di conti aziendali,
- crisi di liquidità del negozio.
👉 Un accertamento induttivo può mettere seriamente in difficoltà l’attività.
Sistemi di Difesa Efficaci (Cosa Fare Subito)
1. Gestire il contraddittorio in modo tecnico
Il contraddittorio serve per:
- contestare i criteri di ricostruzione,
- spiegare la gestione reale del punto vendita,
- ridimensionare le presunzioni.
2. Dimostrare la realtà commerciale del negozio
La difesa efficace deve provare:
- politiche di prezzo e sconti,
- rimanenze reali,
- merce obsoleta o invenduta,
- resi e cali di magazzino,
- differenze tra categorie di prodotto.
📄 Prove tipiche:
- inventari,
- listini e promozioni,
- documenti di reso,
- registri di magazzino,
- documentazione bancaria.
3. Smontare le presunzioni fiscali
È fondamentale dimostrare che:
- i ricarichi sono teorici,
- i ricavi stimati sono gonfiati,
- manca la prova delle vendite occulte.
👉 Senza presunzioni qualificate, l’accertamento non regge in giudizio.
4. Bloccare gli effetti dell’atto
Se l’atto viene emesso puoi:
- impugnarlo nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
Difesa a Medio e Lungo Termine
5. Proteggere l’attività e il titolare
La difesa serve a:
- preservare la liquidità,
- evitare blocchi operativi,
- tutelare il patrimonio personale.
6. Gestire eventuali residui solo se realmente dovuti
Se resta un importo:
- rateizzazioni fino a 120 rate,
- definizioni agevolate quando disponibili,
- soluzioni compatibili con la reale capacità del negozio.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti IVA ai commercianti al dettaglio richiede conoscenza del settore, delle dinamiche di vendita e delle presunzioni fiscali.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento IVA,
- contestazione delle ricostruzioni induttive,
- gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- tutela dell’attività e del titolare.
Conclusione
Un accertamento IVA ai commercianti al dettaglio non è automaticamente legittimo.
Il Fisco deve provare le vendite non dichiarate, non limitarvisi a stimarle.
Con una difesa tecnica, tempestiva e mirata puoi:
- bloccare l’accertamento,
- smontare le presunzioni,
- ridurre o annullare IVA e sanzioni,
- salvare la tua attività.
👉 Agisci subito: negli accertamenti IVA nel commercio al dettaglio, la difesa tecnica fa la differenza.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Difendersi da un accertamento IVA nel commercio al dettaglio è possibile, se lo fai nel modo giusto.