Il redditometro è uno degli strumenti più invasivi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per ricostruire il reddito presunto di una persona fisica partendo dalle spese sostenute, dallo stile di vita e dagli incrementi patrimoniali.
Quando scatta un accertamento basato sul redditometro, il contribuente si trova di fronte a una presunzione forte:
👉 le spese sarebbero superiori ai redditi dichiarati, quindi esisterebbe reddito non dichiarato.
Ma è essenziale chiarirlo subito:
il redditometro non è una prova definitiva di evasione.
È una presunzione, che può essere vinta con le prove giuste, se presentate correttamente e nei tempi giusti.
Cos’è il redditometro (spiegato in modo semplice)
Il redditometro è un metodo di accertamento che:
- analizza le spese effettive del contribuente
- considera il tenore di vita (immobili, auto, viaggi, scuole, investimenti)
- confronta le spese con il reddito dichiarato
- ricostruisce un reddito presunto
- contesta la differenza come reddito non dichiarato
Non guarda cosa hai guadagnato, ma come hai speso.
Quando scatta l’accertamento da redditometro
L’Agenzia delle Entrate avvia il redditometro quando:
- le spese risultano significativamente superiori ai redditi dichiarati
- emergono acquisti importanti (case, auto, investimenti)
- esiste uno scostamento rilevante e ripetuto
- il profilo di spesa non è coerente con il reddito
In questi casi l’Ufficio presume che la differenza derivi da redditi occultati.
Perché il redditometro è pericoloso
È pericoloso perché:
- parte da dati oggettivi di spesa
- ribalta di fatto l’attenzione sul contribuente
- può coinvolgere più anni
- porta a recuperi fiscali elevati
- spesso ignora la reale provenienza delle risorse
Molti accertamenti da redditometro nascono da errori di interpretazione, non da evasione.
Le prove fondamentali per difendersi
La difesa dal redditometro si basa sulle prove della provenienza lecita delle somme utilizzate per le spese.
Le principali prove ammesse sono:
- redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva
(es. rendite finanziarie, vincite, interessi, polizze) - risparmi accumulati negli anni precedenti
(documentabili tramite estratti conto storici) - donazioni e liberalità
(da familiari o terzi, meglio se tracciate) - eredità o successioni
(con atti, dichiarazioni di successione, accrediti) - prestiti e finanziamenti
(mutui, prestiti personali, finanziamenti familiari) - disinvestimenti
(vendita di titoli, fondi, partecipazioni, immobili) - rimborsi o indennizzi
(assicurativi, risarcimenti, TFR)
👉 Ogni spesa deve essere ricollegata a una fonte lecita e documentabile.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti da redditometro l’Agenzia sbaglia spesso quando:
- ignora risparmi pregressi
- non considera redditi esenti o tassati alla fonte
- presume automaticamente redditi non dichiarati
- non valuta finanziamenti e prestiti
- non rispetta il contraddittorio preventivo
- utilizza dati incompleti o non aggiornati
- non considera il contesto familiare
In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.
Quando l’accertamento redditometrico è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
- il contribuente dimostra la provenienza lecita delle somme
- lo scostamento è spiegabile economicamente
- le spese non sono imputabili interamente al contribuente
- non viene rispettato il contraddittorio
- le presunzioni non sono adeguatamente motivate
- l’Ufficio ignora le prove fornite
👉 Se la fonte delle risorse è dimostrata, il redditometro cade.
Come costruire una difesa efficace
Una difesa efficace dal redditometro deve essere:
- analitica → spesa per spesa
- documentata → con prove scritte e tracciabili
- coerente → tra flussi finanziari e spese
- tempestiva → già in fase di contraddittorio
Strumenti difensivi fondamentali:
- estratti conto storici
- contratti di mutuo o prestito
- atti notarili
- dichiarazioni di successione
- documentazione bancaria e finanziaria
- ricostruzione patrimoniale pluriennale
- perizie contabili
Cosa fare subito
Se ricevi un invito o un accertamento da redditometro:
- fai analizzare immediatamente l’atto da un professionista esperto
- ricostruisci tutte le fonti di finanziamento delle spese
- raccogli la documentazione per ogni voce contestata
- prepara una risposta strutturata al contraddittorio
- evita spiegazioni generiche o non documentate
- valuta le opzioni difensive:
- osservazioni in contraddittorio
- istanza di autotutela
- accertamento con adesione (solo se strategico)
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
- richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
- presunzione definitiva di redditi non dichiarati
- recupero di imposte elevate
- sanzioni e interessi
- iscrizione a ruolo e riscossione
- pignoramenti e misure cautelari
- difficoltà finanziarie personali
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti basati sul redditometro, spesso annullati grazie a una corretta dimostrazione della provenienza lecita delle risorse.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in accertamenti sintetici e contenzioso fiscale.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- smontare le presunzioni redditometriche
- dimostrare la provenienza lecita delle somme
- ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
- bloccare l’esecutività e la riscossione
- proteggere patrimonio e serenità personale
- costruire una strategia difensiva solida nel breve e nel lungo periodo
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Il redditometro non è una condanna, ma una presunzione che può essere vinta con le prove giuste.
Agire subito significa difendersi quando l’accertamento è ancora pienamente ribaltabile.
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Introduzione
Il redditometro – tecnicamente noto come accertamento sintetico del reddito – è uno strumento con cui il Fisco italiano stima induttivamente il reddito di una persona fisica in base al suo tenore di vita, alle spese sostenute e agli incrementi patrimoniali. L’obiettivo è individuare chi dichiara meno di quanto spende, segnalando possibili casi di evasione fiscale. Dal punto di vista del contribuente (ovvero del “debitore” verso l’Erario), subire un accertamento da redditometro può risultare gravoso: l’Agenzia delle Entrate presume un reddito non dichiarato e chiede imposte e sanzioni su tale differenza, a meno che il contribuente non riesca a dimostrare con prove che quella capacità di spesa deriva da fonti lecite e non tassabili.
Negli ultimi anni il redditometro è stato oggetto di importanti modifiche normative e di numerose sentenze. Una riforma significativa è entrata in vigore nel 2024, introducendo nuovi parametri (“doppia soglia”) e aggiornando le regole di calcolo . Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – fornisce un’analisi avanzata di come funziona oggi il redditometro e soprattutto come difendersi efficacemente. Ci rivolgiamo ad avvocati tributaristi, imprenditori, professionisti, dipendenti, pensionati e in generale a tutti i contribuenti interessati, utilizzando un linguaggio giuridico ma al tempo stesso chiaro e divulgativo.
Cosa troverete in questa guida:
- Un inquadramento normativo del redditometro, con le ultime novità legislative (D.Lgs. 108/2024, D.M. MEF 7/5/2024, ecc.) e il punto sulle regole attuali.
- Le strategie difensive prima e dopo l’emissione dell’accertamento: dall’obbligo del contraddittorio preventivo alla raccolta delle prove documentali da presentare in sede amministrativa e contenziosa.
- Un elenco dettagliato dei mezzi di prova ammessi, con esempi pratici su come giustificare le spese contestate (redditi esenti, risparmi pregressi, contributi di familiari, ecc.) e le indicazioni emerse dalla giurisprudenza più recente (Corte di Cassazione).
- Tabelle riepilogative (ad esempio, le tipologie di prove contrarie e i documenti necessari) e simulazioni pratiche di casi reali che aiutano a comprendere l’applicazione concreta delle difese (es. il professionista con auto di lusso, il pensionato che vive di risparmi, il dipendente che ha ricevuto una donazione, ecc.).
- Una sezione di Domande e Risposte frequenti (FAQ) che chiarisce i dubbi più comuni: Cos’è il redditometro? Quando si applica? Quali spese vengono considerate? Come posso dimostrare che non ho evaso? e così via.
Importanza della difesa: È fondamentale sapere che il redditometro configura una presunzione legale relativa (iuris tantum): se il Fisco prova il fatto-base di spese ingenti non coerenti col reddito dichiarato, scatta la presunzione di un reddito occulto; tuttavia tale presunzione può essere vinta dal contribuente fornendo adeguata prova contraria . Pertanto, il successo nel difendersi dipende in gran parte dalla documentazione e dalle spiegazioni che il contribuente saprà offrire. Questa guida ha l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti conoscitivi per far valere le proprie ragioni, garantendo il rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.) anche di fronte a metodi accertativi basati su presunzioni.
Nota: Le informazioni qui fornite riguardano esclusivamente la normativa italiana e lo stato del redditometro aggiornato al 2025. Le strategie difensive illustrate tengono conto delle ultime modifiche normative e delle sentenze più aggiornate, come richiesto, e tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate saranno elencate in fondo alla guida nella sezione “Fonti e Riferimenti”.
Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio come funziona il redditometro oggi e come prepararsi al meglio per difendersi da un eventuale accertamento sintetico.
Redditometro e Accertamento Sintetico: Nozioni di Base
Per inquadrare la difesa, occorre prima capire cos’è e come opera il redditometro. L’accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38, commi 4-7 del D.P.R. 600/1973) è una modalità di accertamento presuntiva, rivolta alle persone fisiche, che prescinde dalle risultanze contabili e ricostruisce il reddito in base alle spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente nel corso dell’anno . In pratica:
- L’Agenzia delle Entrate confronta il reddito dichiarato dal contribuente con il suo tenore di vita, desunto da indicatori di capacità contributiva: spese per consumi, mantenimento di beni (immobili, autovetture, barche, polizze assicurative, ecc.), investimenti, incrementi patrimoniali, risparmi accumulati, ecc. . Se dalle spese note emerge un tenore di vita incongruente (significativamente superiore) rispetto al reddito dichiarato, il Fisco presume che il contribuente abbia percepito redditi non dichiarati a sufficienza per colmare quello scarto.
- Condizioni di applicabilità: la legge prevede soglie precise oltre le quali può scattare l’accertamento sintetico. Attualmente (dopo la riforma del 2024) è richiesto un doppio requisito: (1) il reddito complessivo accertato (presunto) dev’essere almeno del 20% superiore a quello dichiarato; (2) tale reddito presunto dev’essere maggiore di 10 volte l’ammontare dell’assegno sociale annuo vigente . Considerando che l’assegno sociale è circa €6.950 annui (valore 2024), la soglia assoluta è intorno a €70.000. In altre parole, solo se entrambi i limiti – scostamento relativo ≥20% e reddito presunto ≥ ~€70.000 – risultano superati, l’ufficio può procedere con il redditometro . Ad esempio, se un contribuente dichiara €30.000 e il redditometro stima un reddito di €39.000 (il 30% in più del dichiarato), non si potrà emettere accertamento sintetico perché €39.000 è sotto la soglia di €70.000 . Questa novità funge da “franchigia” a tutela dei redditi medio-bassi: mira a concentrare i controlli sui casi di evasione medio-grande, evitando accertamenti su scostamenti modesti . Va però notato che sebbene la soglia assoluta riduca i controlli sui piccoli contribuenti, essa crea anche disparità di trattamento: un evasore che passa da €35.000 dichiarati a €60.000 reali sfugge al redditometro (60k < 70k), mentre chi dichiara €80.000 e ne guadagna 100k viene colpito (100k > 70k) anche se l’evaso in valore assoluto è lo stesso o minore . Questa diseguaglianza normativa è stata criticata in dottrina per possibile violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) . Tuttavia, allo stato attuale, la legge richiede tassativamente il doppio requisito.
- Base normativa: l’accertamento sintetico è disciplinato dall’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Tale norma ha subìto varie modifiche nel tempo. In origine (prima del 2010) richiedeva che lo scostamento reddituale sussistesse per almeno due periodi d’imposta consecutivi. Dal 2010, con il D.L. 78/2010, l’art. 38 è stato riformato abbassando la soglia a uno scostamento del 20% in un singolo anno e introducendo un metodo “a spese certe” (il redditometro basato sulle spese di qualsiasi genere) nonché l’obbligo di contraddittorio preventivo col contribuente . Nel 2018 il legislatore ha sospeso l’operatività del redditometro in attesa di definire criteri più aggiornati e rispettosi della realtà socio-economica (art. 10-bis D.L. 87/2018, c.d. Decreto Dignità ). Questa pausa è durata alcuni anni: di fatto, dal 2018 al 2023 non sono stati utilizzati nuovi indici redditometrici. La situazione si è sbloccata con la riforma del 2024: l’art. 5 del D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 ha nuovamente modificato l’art. 38 (commi 4 e ss.), confermando la soglia del 20% e aggiungendo la soglia assoluta 10× assegno sociale . Contestualmente, è stato emanato il D.M. MEF 7 maggio 2024 (pubblicato in G.U. n. 116/2024) che ha definito nel dettaglio i nuovi criteri di calcolo del redditometro (il cosiddetto “redditometro 2.0”). In base all’Art. 5 di tale D.M., le disposizioni si applicano agli accertamenti sui redditi relativi agli anni d’imposta dal 2016 in poi . Ciò significa che il “nuovo” redditometro può essere utilizzato anche per annualità pregresse ancora accertabili (ad esempio 2017, 2018, etc., per cui i termini di accertamento non siano scaduti), oltre che, ovviamente, per gli anni a venire.
- Ricostruzione del reddito sintetico: come viene quantificato il reddito complessivo presunto? Il D.M. 7/5/2024 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate consideri, per ogni contribuente e anno, una serie di voci di spesa e indici, alcuni basati su dati certi e altri stimati. In particolare, il reddito sintetico viene determinato sommando :
- Spese certe effettivamente sostenute dal contribuente (in base ai dati disponibili nell’Anagrafe Tributaria o altri archivi). Sono incluse anche le spese sostenute dal coniuge e familiari fiscalmente a carico del contribuente, imputandole a quest’ultimo . (Esempio: se il contribuente ha figli a carico e paga le loro spese universitarie o affitto, quelle uscite rientrano tra le sue spese.) Non sono invece attribuite al contribuente le spese relative esclusivamente all’attività d’impresa o professionale, se provate da idonea documentazione .
- Spese presunte per beni nella disponibilità del contribuente, calcolate secondo valori standard (beni-indice). Qui rientrano le voci elencate nella Tabella A allegata al decreto: ad esempio, possesso di abitazioni, autovetture, imbarcazioni, polizze assicurative, attività sportive o ricreative e altre tipologie indicative di capacità contributiva. Per ciascuna di queste categorie l’ISTAT o studi economici forniscono una spesa media annua o una spesa minima presunta associata al possesso/utilizzo di quel bene . Se il contribuente possiede un bene ma non risultano spese registrate, il Fisco gli attribuirà comunque una spesa figurativa minima. (Esempio: se Tizio possiede un’auto di grossa cilindrata, anche senza ricevute di spese benzina/manutenzione, gli verrà imputato almeno un costo annuo standard per mantenerla.)
- Spesa per bisogni essenziali (soglia di povertà assoluta): al contribuente viene imputata anche una quota di spesa “di sopravvivenza” relativa ai beni e servizi essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile, calcolata per la tipologia del suo nucleo familiare. Questa spesa minima è determinata in base alle soglie di povertà assoluta ISTAT, variabili a seconda del numero di componenti familiari, età, area geografica, etc. . In pratica, anche il contribuente che apparentemente non spende nulla (perché per ipotesi vive in economia) vedrà comunque attribuiti dei costi di base (vitto, alloggio, vestiario, etc.) coerenti con le statistiche ISTAT per una persona/famiglia della sua composizione.
- Incrementi patrimoniali: se durante l’anno il contribuente ha acquistato o incrementato il proprio patrimonio (es. acquisto di un immobile, di un’automobile, investimenti finanziari, opere d’arte, etc.), una parte di tali uscite viene imputata come spesa relativa a quell’anno . In passato la regola (ancora valida) era di spalmare le spese per beni patrimoniali su più anni: ad esempio, un acquisto immobiliare veniva considerato sostenuto in parte nell’anno stesso e in parte nei quattro anni precedenti (in assenza di prova contraria da parte del contribuente). Le modalità precise di imputazione sono indicate nella Tabella A del decreto 2024, ma l’essenza è che l’esborso per grossi acquisti concorre a formare il reddito presunto del periodo di imposta in cui avviene (o anche su più anni).
- Variazione dei risparmi: infine, il redditometro considera la quota di risparmio dell’anno non utilizzata per consumi, investimenti o altre spese . In altri termini, se in un dato anno il contribuente accumula risparmi (aumenta il proprio saldo di conto corrente, deposito o patrimonio liquido) oltre a coprire le spese, ciò implica che ha avuto disponibilità eccedenti e costituisce un ulteriore elemento di capacità contributiva. Ad esempio, se Caio dichiara €20.000 di reddito, risulta che ha speso €18.000 e in più il suo conto in banca è aumentato di €5.000 a fine anno, quei €5.000 di incremento patrimoniale liquido possono far presumere redditi extra non dichiarati a meno che Caio provi la provenienza di quei fondi.
Importante: il decreto 2024 specifica che in caso di discrepanza tra i valori certi delle spese e quelli induttivi calcolati sulla base di medie ISTAT o studi, prevalgono sempre i dati certi noti all’Amministrazione o emersi in contraddittorio . Ciò significa che se il contribuente fornisce ricevute o estratti conto che attestano un importo di spesa diverso dal valore standard, l’Agenzia deve considerare il dato reale documentato (ad esempio, se la Tabella A presume €3.000 annui di spesa alimentare ma il contribuente prova con scontrini e conti che ha speso €2.000, prevale quest’ultimo valore). Inoltre, l’Agenzia può utilizzare elementi ulteriori rispetto a quelli tabellari, qualora disponga di informazioni su altre spese effettive (ad esempio, se dal circuito bancario emergono spese con carta di credito per viaggi all’estero non contemplate nelle voci standard, potrà tenerne conto).
In sintesi, il redditometro dipinge un profilo finanziario completo del contribuente: parte dalle spese certe note, vi aggiunge spese presunte per i beni posseduti, integra con un minimo vitale e con eventuali acquisti di patrimonio e risparmi. Se il reddito necessario a mantenere tale tenore di vita supera di molto quello dichiarato (oltre le soglie di legge), viene presunto un maggior reddito imponibile. Su tale differenza il Fisco calcolerà le imposte IRPEF evase e relative sanzioni, a meno che il contribuente non fornisca una spiegazione convincente e documentata.
Va sottolineato che la presunzione del redditometro è legale ma relativa: la legge configura la ricostruzione reddituale come valida salvo prova contraria. Non è un’inversione dell’onere della prova in senso assoluto, bensì un’allocazione dell’onere probatorio in base a una presunzione iuris tantum prevista dalla norma . In concreto, l’Agenzia delle Entrate deve provare il fatto-base che giustifica la presunzione, cioè l’esistenza di spese e indici di capacità contributiva incompatibili col reddito dichiarato. Ciò avviene attraverso l’istruttoria condotta (incroci di banche dati, informazioni patrimoniali, ecc.) e deve tradursi in un atto motivatamente fondato su tali elementi. Se il Fisco dimostra in giudizio la “effettività fattuale” degli elementi di spesa indicati (ad es. che il contribuente ha davvero comprato quell’auto, effettuato quei bonifici, possiede quella casa, etc.), il giudice tributario non può disconoscerne il valore presuntivo fissato dalla legge . A quel punto, l’onere si sposta sul contribuente, il quale ha la possibilità di reagire fornendo la prova contraria che quei redditi presunti in realtà non esistono o sono minori.
Nei capitoli seguenti esamineremo proprio come il contribuente può esercitare efficacemente questo diritto alla prova contraria, quali documenti e argomentazioni usare, e quali strategie attuare nelle varie fasi (dal contraddittorio amministrativo al ricorso in Commissione/Corte di Giustizia Tributaria).
Procedura di Accertamento con il Redditometro: Fasi e Tutele
Per difendersi al meglio è importante conoscere come si svolge il procedimento di accertamento sintetico e quali sono i diritti del contribuente in ogni fase. Ecco uno schema delle principali fasi procedurali:
- Selezione del contribuente a rischio e avvio dell’indagine: L’Agenzia delle Entrate effettua periodicamente analisi di rischio sulle dichiarazioni dei redditi, incrociandole con le informazioni patrimoniali e di spesa disponibili (Anagrafe Tributaria, archivi di beni mobili e immobili, registri pubblici, comunicazioni bancarie, ecc.). Con l’introduzione del nuovo algoritmo 2024, questi controlli sono diventati più mirati grazie all’uso potenziato delle banche dati e anche di strumenti di intelligenza artificiale per individuare scostamenti rilevanti con meno falsi positivi . Se un contribuente presenta indicatori di spesa nettamente incoerenti col reddito, viene selezionato per un possibile accertamento sintetico. Esempio: se un soggetto dichiara €20.000 annui ma risultano a suo nome due auto di lusso, barca e casa di pregio, il sistema lo segnala come profilo anomalo.
- Invito al contraddittorio (questionario o convocazione): Prima di emettere qualsiasi accertamento basato sul redditometro, è obbligatorio che l’ufficio inviti il contribuente a fornire spiegazioni e informazioni. Questo deriva espressamente dalla legge (art. 38 co. 7 D.P.R. 600/73, come mod. dal D.L. 78/2010) che sancisce l’obbligo del contraddittorio preventivo . In pratica, l’Agenzia invia un questionario e/o una lettera di convocazione nella quale comunica al contribuente che intende procedere a un accertamento sintetico per l’anno X, avendo rilevato una discordanza rilevante, e lo invita a presentarsi (o a rispondere per iscritto) fornendo elementi giustificativi (cfr. art. 38 co. 7: “l’ufficio invita il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti…”). È fondamentale prendere sul serio questa fase: ignorare l’invito o non rispondere al questionario pregiudica gravemente la posizione del contribuente. Non rispondere infatti espone a un accertamento emesso in contumacia, senza aver avuto occasione di spiegare, e rende poi più difficile difendersi. Inoltre, giurisprudenza ha chiarito che l’invio di un mero questionario non basta: deve esserci un vero contraddittorio, ovvero la possibilità per il contribuente di essere ascoltato e discutere le sue giustificazioni . Quindi, se ricevete solo un questionario generico, è consigliabile restituirlo compilato e contestualmente richiedere un incontro per chiarire di persona eventuali aspetti. (Secondo Cass. n. 692/2022, la mancata instaurazione di un contraddittorio sostanziale – ad esempio se l’ufficio non valuta le risposte del questionario – può rendere nullo l’accertamento ).
- Contraddittorio e fase pre-accertamento: Durante il contraddittorio, il contribuente ha la possibilità di esporre le proprie ragioni e presentare le prime prove contrarie. In questa sede si consiglia di portare documentazione già pronta: ad esempio estratti conto bancari, ricevute di spese, contratti di finanziamento, atti di donazione, qualunque documento utile a giustificare le spese sotto esame (vedremo dettagliatamente nel prossimo capitolo quali prove sono ammesse e rilevanti). L’ufficio, dal canto suo, deve valutare in buona fede quanto prodotto. Se le spiegazioni risultano convincenti, l’istruttoria potrebbe concludersi qui senza accertamento (archiviazione del caso). Più spesso, se alcune spese trovano giustificazione e altre no, si potrebbe rideterminare al ribasso il reddito presunto. In questa fase pre-conclusiva, prima di emettere l’atto definitivo, l’Agenzia delle Entrate può formulare una proposta di definizione (ad esempio un invito all’adesione): cioè proporre al contribuente di accettare una certa riduzione dell’accertamento tenendo conto delle prove fornite, così da chiudere la vicenda evitando il contenzioso. Questa proposta avviene tramite l’istituto dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): se il contribuente aderisce, si firma un verbale di accordo, si pagano le somme concordate (con sanzioni ridotte a 1/3) e non si farà ricorso. Valutare l’adesione conviene solo se si ritiene di aver ottenuto uno sconto soddisfacente e non si hanno ulteriori prove da far valere; altrimenti, si può non aderire e attendere l’atto impositivo per poi impugnarlo.
- Emissione dell’Avviso di Accertamento sintetico: Se il contraddittorio non ha risolto la questione (ovvero se l’ufficio ritiene ancora ingiustificate quote di reddito presunto), l’Agenzia emette formalmente l’avviso di accertamento. In tale atto verrà indicato il reddito complessivo accertato in via sintetica per l’anno X, il confronto con il reddito dichiarato e la quantificazione della maggiore imposta dovuta (IRPEF più eventuale addizionale regionale/comunale) oltre a sanzioni e interessi. La motivazione dell’atto deve esplicitare in dettaglio quali elementi di spesa e reddito sono stati considerati e come si è calcolato il maggiore reddito . Una motivazione generica o apodittica può rendere l’atto viziato: ad esempio Cass. n. 5505/2022 ha annullato un accertamento sintetico perché l’ufficio non aveva spiegato adeguatamente il criterio di calcolo e la ripartizione degli incrementi patrimoniali . Inoltre, l’avviso deve dare conto delle osservazioni difensive presentate dal contribuente in sede di contraddittorio, soprattutto se queste erano puntuali: ignorare completamente le prove addotte dal contribuente può costituire motivo di nullità per difetto di motivazione o violazione del contraddittorio. In pratica, il Fisco non può “tirare dritto” facendo finta che il contribuente non abbia fornito alcuna prova: se lo facesse, i giudici potrebbero annullare l’atto per motivo legittimo. Nella nostra esperienza, gli uffici spesso recepiscono parzialmente le giustificazioni (scorporando magari alcune voci di spesa finanziate da redditi esenti) ma mantengono altre contestazioni.
- Pagamento o Impugnazione: Una volta notificato l’accertamento, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagarlo (o presentare istanza di accertamento con adesione per congelare i termini e tentare un’ultima trattativa) oppure per impugnare l’atto davanti alla Commissione Tributaria (ora denominata Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado). Se non fa nulla entro 60 giorni, l’accertamento diventa definitivo e l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme (in genere 1/3 immediatamente e il resto dopo la sentenza di primo grado, salvo modifiche normative recenti). Dato che il redditometro spesso comporta importi significativi, generalmente il contribuente contesta l’atto in giudizio per far valere le proprie ragioni davanti a un giudice terzo.
- Ricorso in Commissione/Corte di Giustizia Tributaria: Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica, illustrando i motivi di impugnazione. In tema di redditometro, i motivi tipici possono essere: (i) contestazione nel merito del maggior reddito presunto, alla luce delle prove contrarie che si allegano al ricorso (documenti che mostrano ad esempio che le spese erano finanziate da redditi esenti o risparmi); (ii) vizi procedurali o formali: ad esempio mancato contraddittorio, difetto di motivazione dell’atto, errore nel calcolo o nell’applicazione delle soglie (ad es. l’ufficio ha applicato redditometro fuori dai casi consentiti, magari sotto soglia 70k), utilizzo di coefficienti non previsti o non aggiornati, ecc.; (iii) violazioni di legge o principi: ad esempio si può eccepire che l’ufficio abbia violato il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) tassando redditi inesistenti, oppure che abbia disatteso l’art. 38 nel non ammettere determinate prove contrarie. Nel ricorso il contribuente deve produrre tutti i documenti probatori in suo possesso a sostegno delle sue tesi (in primo grado, infatti, vige il principio che le prove documentali vanno allegate all’atto introduttivo, per non incorrere in decadenze). Non essendo ammessa la prova testimoniale nel processo tributario, la difesa è fondata quasi esclusivamente su prove documentali e deduzioni logico-giuridiche.
- Giudizio di primo grado: Durante il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, le parti (contribuente ricorrente e Agenzia resistente) depositano memorie e repliche. Può svolgersi una pubblica udienza in cui discutere il caso. I giudici tributari valuteranno se l’accertamento sintetico è fondato o meno, alla luce delle prove offerte. È importante sottolineare che la Cassazione ha più volte affermato un principio di civile dibattimento: se il contribuente ha adempiuto all’onere di provare circostanze idonee a ridurre o escludere il reddito presunto, i giudici di merito devono analizzare in modo analitico tali prove e non possono limitarsi a rigettarle con motivazioni sommarie o stereotipate . In sostanza, una volta che il contribuente ha allegato documenti che dimostrerebbero l’inesistenza (o la minore entità) del reddito non dichiarato, il giudice non può ignorarli: deve valutarli puntualmente e, se li ritiene attendibili, accogliere (in toto o in parte) il ricorso. Purtroppo, non di rado in passato alcune Commissioni hanno liquidato sbrigativamente le difese del contribuente, ma la Cassazione ha censurato questo approccio, imponendo un esame rigoroso delle “masse documentali” prodotte . Nel nostro contesto difensivo, è essenziale quindi presentare al giudice un quadro chiaro e ben organizzato delle prove (magari con prospetti riepilogativi), facilitandone l’analisi.
L’esito in primo grado potrà essere: annullamento totale dell’accertamento (vittoria piena del contribuente, con compensazione o condanna dell’ufficio alle spese legali), annullamento parziale (ad es. viene riconosciuta la prova contraria per alcune componenti e rideterminato il reddito accertato, con minori imposte; in tal caso spesso il giudice indica l’importo dovuto o rinvia all’ufficio per il ricalcolo), oppure rigetto del ricorso (conferma integrale dell’accertamento).
- Appello e Cassazione: La parte soccombente può appellare in secondo grado (Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, ex Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. In appello si possono portare nuovi documenti (entro certi limiti) e si ribattono le motivazioni della sentenza di primo grado. Dopo la decisione di appello, eventuali ulteriori questioni di legittimità o principi di diritto possono essere sottoposti alla Corte di Cassazione. La Cassazione, in materia di redditometro, ha emesso numerose pronunce negli ultimi anni, spesso a Sezioni Semplici (ordinanze) che consolidano orientamenti ormai abbastanza chiari su onere della prova, ambito della prova contraria, obblighi motivazionali, ecc. (In fondo alla guida, tra le Fonti, citeremo alcune delle sentenze più recenti della Suprema Corte fino al 2025.)
Riassumendo, il contribuente ha più livelli di difesa: – in sede amministrativa (contraddittorio e adesione) per cercare di evitare o limitare l’accertamento; – in sede giudiziaria (primo e secondo grado, poi Cassazione) per far valere i propri diritti se ritiene l’accertamento ingiusto o infondato.
La chiave di volta, però, in ogni fase risiede nelle prove da presentare per confutare la presunzione del redditometro. Nel prossimo capitolo entriamo nel cuore della difesa: quali prove sono ammissibili, come procurarle e presentarle, e quali strategie specifiche adottare a seconda dei casi (dipendente, autonomo, pensionato, ecc.).
Prove Contrarie al Redditometro: Cosa Presentare e Come
La normativa prevede espressamente che il contribuente possa vincere la presunzione redditometrica fornendo idonea documentazione atta a dimostrare che il reddito presunto non corrisponde a redditi effettivamente imponibili . In particolare, l’art. 38, comma 6, D.P.R. 600/73 (come riformulato) stabilisce che, al verificarsi delle condizioni per l’accertamento sintetico, il contribuente ha facoltà di provare alternativamente o cumulativamente che :
- (a) “il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o comunque legalmente esclusi dalla base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente”;
- (b) “le spese attribuite hanno un diverso ammontare”;
- (c) “la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti”.
Queste tre categorie codificano le tipiche prove contrarie: in parole semplici, il contribuente può difendersi dimostrando che (a) le spese sono state pagate con soldi che non provenivano da redditi tassabili di quell’anno (ma da altre fonti lecite), oppure che (b) le spese non erano così alte come presunto, oppure che (c) i soldi spesi derivavano da risparmi accumulati in passato. Vediamo nel dettaglio ciascuna tipologia di prova e come fornirla in modo efficace, tenendo conto anche degli orientamenti giurisprudenziali.
a) Redditi esenti, già tassati o altre entrate non imponibili (fonti finanziarie alternative)
Questa è la difesa più comune e spesso decisiva: dimostrare che le spese contestate sono state sostenute con risorse che non costituivano reddito imponibile dell’anno. Rientrano in questa categoria:
- Redditi esenti da IRPEF: somme percepite che per legge non sono tassabili. Esempi tipici: eredità ricevute, donazioni o regali in denaro da familiari o terzi, risarcimenti assicurativi per danni, alcune borse di studio, pensioni di invalidità o accompagnamento, e altre entrate esenti. Una donazione o un’eredità non incrementano il reddito imponibile IRPEF, quindi se Tizio ha speso €50.000 grazie a una donazione del padre, egli può far valere ciò come prova contraria. Documento richiesto: atto pubblico di donazione (se formalizzato) o almeno evidenze di transazione (es. bonifico con causale “donazione” da padre a figlio). Per l’eredità: copia della dichiarazione di successione e documentazione del trasferimento dei fondi. Attenzione: la Cassazione richiede che questi redditi esenti siano rimasti nella disponibilità del contribuente e siano stati effettivamente utilizzati per le spese in questione . Ad esempio, non basta dire “ho ereditato 100k dieci anni fa” se poi risulta che li ha regalati a sua volta o spesi in altro modo: occorre dimostrare che quell’eredità è stata accantonata e poi impiegata per le spese contestate . Un caso del 2016 (Cass. ord. 19257/2016) ha negato la prova contraria a un contribuente che invocava un’eredità, perché era emerso che quei soldi erano transitati su conti di terzi e dunque non avevano finanziato le sue spese . Dunque è fondamentale il nesso causale tra la fonte esente e la spesa: bisogna mostrare che “i soldi di quella fonte esente sono quelli che ho usato per pagare”. Come farlo? Ad esempio, se si ricevono €50.000 in donazione su un conto bancario e due mesi dopo esce un bonifico di €50.000 per l’acquisto di un’auto, c’è un chiaro collegamento. Conviene produrre gli estratti conto evidenziando entrata e uscita, magari con un breve memorandum esplicativo.
- Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (imposte sostitutive): qui si intendono quei redditi già tassati “a monte” con ritenuta o imposta sostitutiva, che quindi non compaiono nella dichiarazione. Esempi: interessi bancari accreditati sul conto (già tassati con ritenuta del 26%), rendimenti di BOT/BTP, dividendi su partecipazioni non qualificate (tassati alla fonte), vincite al gioco o lotterie (soggette a imposta sostitutiva all’origine), proventi di polizze vita tassati alla fonte, plusvalenze finanziarie assoggettate a imposta sostitutiva, cedolare secca sugli affitti (già tassati separatamente al 21% o 10% e non inclusi nell’IRPEF ordinaria). Se il contribuente ha incassato tali redditi “netti” e li ha usati per spese, può certamente farlo valere. Ad esempio, se nel 2023 ho realizzato €20.000 di plusvalenze su investimenti finanziari, pagando l’imposta sostitutiva, e poi ho usato i €20.000 netti per comprare un’auto, in dichiarazione risulta solo il mio stipendio di €30.000 ma ho speso €50.000. Il redditometro segnalerebbe un gap, ma io posso provare che quei €20.000 extra non erano “reddito evaso” ma derivavano da guadagni finanziari già tassati separatamente. Documenti: estratti conto titoli, certificazioni della banca o dell’intermediario attestanti i redditi da capitale percepiti e le ritenute/imposte già applicate, copia di bollettini o attestati di vincita se si tratta di premi del gioco, ecc. Anche qui è opportuno mostrare la traccia monetaria: se il netto viene accreditato sul conto e poi girato per le spese, tutto combacia.
- Altre entrate legalmente non imponibili: rientra un po’ tutto ciò che non è reddito ai fini IRPEF. Ad esempio, la vendita di beni personali: se il contribuente ha venduto un immobile o un’auto o altri beni e con il ricavato ha finanziato spese, l’importo della vendita (al netto di eventuali tasse sulla plusvalenza, se dovute) è un flusso finanziario che può giustificare l’accertamento. In particolare, la vendita della prima casa o di un immobile posseduto da oltre 5 anni non genera alcuna tassazione, ma fornisce liquidità. Così pure la vendita di un’auto usata, o la liquidazione di un investimento finanziario (per cui magari ha già pagato le imposte sulle rendite), o la riscossione di un TFR/pensione integrativa (su cui spesso c’è una tassazione separata già operata dal sostituto). Tutti questi importi, se documentati, sono validi. Documenti: atto di vendita registrato (per immobili), passaggio di proprietà (per auto), contabili bancarie dell’accredito del prezzo, lettera del datore di lavoro per TFR liquidato, prospetto di tassazione separata, ecc.
- Contributi o aiuti di familiari non a carico: questo caso è fondamentale soprattutto per giovani, casalinghe, studenti o pensionati che vivono in famiglia. Può capitare che un contribuente con reddito basso abbia però spese coperte dalla famiglia. Ad esempio, un pensionato con assegno minimo che vive col figlio lavoratore: le spese di casa, auto, bollette magari le paga il figlio. Oppure un giovane senza reddito che risulta acquistare beni, ma in realtà con i soldi dei genitori. Ebbene, se si dimostra che a pagare è stato un soggetto terzo (familiare o chiunque), quella spesa non va imputata al contribuente. La legge lo contempla espressamente: finanziamento delle spese “da parte di soggetti diversi dal contribuente” . In un caso recente, la Cassazione ha confermato che se il figlio contribuisce al reddito familiare, l’accertamento sintetico a carico del genitore può risultare infondato . Più precisamente, Cass. ord. 692/2022 ha ritenuto nullo un accertamento dove i giudici di merito avevano accertato che il tenore di vita della famiglia era sostenuto anche dallo stipendio del figlio convivente, regolarmente tassato: in tal caso, il padre non stava occultando nulla, semplicemente attingeva al reddito altrui (del figlio). Come dimostrarlo? Con documenti quali: contratti di convivenza o stato di famiglia per provare la coabitazione, dichiarazioni dei redditi dei familiari, estratti conto evidenzianti pagamenti effettuati da quei familiari per conto del contribuente (es. il bonifico dell’auto partito dal conto del figlio, le bollette domiciliate sul conto del coniuge, ecc.), eventuali auto-dichiarazioni del familiare che attesti “ho sostenuto io spesa X con mio reddito Y”. La testimonianza diretta in giudizio non è ammessa, ma una dichiarazione scritta del familiare (resa magari ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 come dichiarazione sostitutiva di atto notorio) può essere allegata come elemento di valutazione insieme alle pezze d’appoggio bancarie. Una considerazione: se il familiare in questione è fiscalmente a carico del contribuente, allora le sue spese sono già considerate come sostenute dal contribuente (come visto il coniuge e i familiari a carico sono conteggiati). Dunque la prova “pagata da terzi” vale se il terzo non è a carico (quindi ha un proprio reddito). Ad esempio, il marito non può dire “ha pagato mia moglie” se la moglie è fiscalmente a suo carico senza redditi; viceversa se la moglie lavora ed è indipendente, potrebbe aver contribuito. In caso di coniugi in comunione legale dei beni, la situazione è particolare: ciascun coniuge dichiara il proprio reddito, ma i beni acquistati durante il matrimonio appartengono ad entrambi. Secondo la Cassazione, il redditometro può imputare interamente ad un coniuge una spesa, anche se in comunione, se è palese che quel coniuge non aveva redditi per finanziarla (presumendo quindi che l’altro coniuge glieli abbia trasferiti) . Dunque, conviene in tali casi dimostrare con precisione chi dei due ha sostenuto cosa (es. l’immobile acquistato in comunione è stato pagato per l’80% col denaro del marito e 20% con denaro moglie, etc., magari provando i flussi).
In generale, tutte le situazioni in cui il contribuente funge da “mero spenditore” di ricchezze altrui o pregresse rientrano nella prova sub (a). Ed è una prova pienamente ammessa. La Cassazione ha chiarito che la prova contraria nel redditometro non è circoscritta ai soli casi di redditi esenti o già tassati elencati dalla norma, ma è più ampia: il contribuente può dimostrare “che il reddito presunto sulla base dei coefficienti non esiste o esiste in misura inferiore” con qualsiasi elemento idoneo. Questo è un punto cruciale: per anni ci si è chiesti se fossero valide anche argomentazioni diverse (es. “la spesa non è indice di reddito perché c’è stato un errore di calcolo” – che in realtà rientra nel punto (b)). La Suprema Corte, con numerose pronunce (ad es. Cass. n. 21142/2016; Cass. n. 16904/2023; Cass. n. 31844/2023), ha esteso lo spettro probatorio, dicendo che non conta la formalistica catalogazione: se il contribuente prova che in concreto non ha percepito redditi aggiuntivi (perché le spese avevano copertura da redditi non imponibili o perché i calcoli sono errati), tale prova va accettata . In particolare, l’ordinanza Cass. n. 31844/2023 ha ribadito che la prova contraria “non è limitata a quella prevista dal comma 5 dell’art. 38… ma è consentito dimostrare che il reddito presunto… non esiste o esiste in misura inferiore” .
Consigli pratici per le prove di tipo (a):
- Presentate tabelle o schemi che matchano ogni spesa contestata con la relativa fonte di finanziamento. Esempio: “Acquisto auto €30.000 – finanziato con: €10.000 donazione madre (bonifico 5/5/2022), €15.000 vendita titoli (accredito 10/5/2022), €5.000 risparmio disponibile da anni precedenti (conto corrente)”. In questo modo il giudice (e prima l’ufficio in contraddittorio) vede chiaramente che per ogni euro speso c’è un euro proveniente da fonte legittima e fuori dal reddito imponibile.
- Allegare prove documentali originali o copia autentica e, se possibile, farle accompagnare da una breve spiegazione scritta da chi ha erogato il denaro (es: una lettera firmata dal padre “attesto di aver donato a mio figlio Tizio l’importo di €20.000 il giorno X per aiuto acquisto casa”).
- Verificate che la tempistica dei flussi sia compatibile: se sostenete che i risparmi di anni precedenti hanno pagato spese attuali, dovreste mostrare il saldo del conto all’inizio dell’anno e alla fine, per evidenziare che c’era capienza e magari si è ridotto dopo i pagamenti. Se dite che un regalo è servito a pagare un viaggio, il regalo dev’essere ricevuto prima o a ridosso della spesa (se arriva un anno dopo non quadra).
- Evitate giustificazioni vaghe del tipo “ho usato i contanti che avevo in casa” senza prove. Il possesso di contante non tracciato è difficile da far valere: a meno che non sia un importo ragionevole e si possa ricollegare a prelievi da banca fatti in precedenza. Ad esempio: se avete prelevato €5.000 dal conto anni prima e li avete tenuti in casa in contanti, poi li usate per pagare una spesa, potete spiegarlo solo se c’è un nesso logico e quantitativo. Ma se dichiarate di aver tenuto sotto il materasso €100.000 accumulati in dieci anni, la credibilità potrebbe essere messa in dubbio, specie se non risultano prelievi corrispondenti (a meno di redditi in nero, il che ovviamente non può essere invocato come difesa lecita!).
- Ricordate che anche utilizzare la carta di credito o prestiti è tracciato: se avete speso tramite carta, la banca vede che magari avete rimborsato la carta attingendo ai conti. Se i conti erano alimentati da fonti lecite, siamo di nuovo al punto di partenza: documentate quelle fonti.
- Conservate sempre i documenti che attestano arrivi di denaro non tassabile: ad esempio, se ricevete una donazione diretta su conto, stampate e conservate il bonifico con causale; se avete vinto 5.000€ al Superenalotto, tenete la ricevuta e l’accredito. Spesso anni dopo uno non ci pensa, ma potrebbe salvare da un’accertamento. Tenete in un fascicolo dedicato le carte relative a eredità, donazioni, vendite di beni, così da averle pronte.
b) Importo delle spese differente da quello presunto
Un’altra linea difensiva consiste nel contestare la quantificazione delle spese utilizzata dal Fisco. Il redditometro infatti si basa anche su valori presuntivi o spese “tipo” che potrebbero non corrispondere alla realtà del contribuente. Ad esempio: la Tabella A potrebbe attribuire €5.000 annui di spese per alimentari a una famiglia di 4 persone, ma magari quella specifica famiglia è riuscita a risparmiare facendo orto e spesa discount spendendone solo €3.000. Oppure l’ufficio presume, in mancanza di dati, che l’auto sportiva sia costata €40.000 all’anno di mantenimento, ma il contribuente prova che l’ha tenuta ferma in garage e speso solo €10.000. Ogni qual volta il contribuente è in grado di documentare che le spese effettive sostenute sono inferiori a quelle stimate o imputate dall’ufficio, ha diritto a uno sgravio corrispondente. Questo rientra formalmente nell’art. 38 co. 6 lett. b) (spese di diverso ammontare). Esempi concreti di utilizzo di questa prova:
- Bollette e utenze: L’ufficio può presumere certe spese minime, ma se ad esempio si vive soli e fuori casa tutto il giorno, le bollette potrebbero essere molto basse. Presentare le bollette effettive (ad es. luce, gas, telefono) per dimostrare che “contrariamente a quanto ipotizzato, la spesa annuale per utenze è stata solo €X e non €Y” aiuta a ridurre il reddito induttivo.
- Spese di mantenimento auto: In sede di calcolo sintetico, talvolta si fa riferimento a costi medi di esercizio (carburante, assicurazione, bollo, manutenzione) sulla base di medie ACI. Se il contribuente ne ha traccia, può far valere i costi reali. Ad esempio: “per l’auto targa XX ho speso €800 di assicurazione (allego quietanza), €500 di bollo, €1.200 di carburante (vedi scontrini e conti carta), totale €2.500, a fronte di un valore standard di €5.000: chiedo che nel calcolo si consideri l’importo effettivo”.
- Affitti o mutui: Se il redditometro considera la disponibilità di una casa in affitto come indice di spesa, può presumere un certo canone. Ma se il contribuente pagava meno (magari perché casa popolare, o affitto in famiglia simbolico), portando il contratto d’affitto con l’importo reale si rettifica la stima. Idem per rate di mutuo: se l’ufficio non lo sa e presume un affitto, va mostrata la rata mutuo effettiva, che potrebbe essere più bassa.
- Spese straordinarie e occasionali: Se in quell’anno c’è una spesa una tantum che l’ufficio misconosce o valuta erroneamente, correggetela. Ad esempio il costo di ristrutturazione casa: se il redditometro vi imputa un aumento patrimoniale di €100k per la ristrutturazione ma voi avete speso €80k (magari con sconti e bonus edilizi), presentate le fatture effettive e richiedete il ricalcolo.
- Errori di attribuzione: A volte l’Anagrafe Tributaria può contenere dati non aggiornati o duplicazioni. Ad esempio, potreste risultare intestatari di un bene che in realtà avete venduto prima, o co-intestatari di un conto cointestato con terzi di cui non siete titolari effettivi di tutta la giacenza. In contraddittorio si deve segnalare: “L’immobile in Via Rossi è stato venduto nel 2021, non posseduto nel 2022, allego rogito: le spese relative non vanno considerate per il 2022”. Oppure: “Il conto bancario cointestato con mia madre: il saldo di €50.000 appartiene per €45.000 a mia madre (che ne ha disponibilità), io ero delegato solo per comodità”. Certo, quest’ultimo caso può essere spinoso, ma è possibile dimostrare la provenienza dei fondi (es. sul conto affluiscono solo pensione della madre e il figlio non vi versa nulla di suo).
Correggere l’ammontare delle spese comporta ridurre il reddito presunto. In alcuni casi ciò potrebbe far scendere sotto le soglie di accertabilità. Ad esempio, se senza correzioni vi contestano €80.000 di reddito sintetico, ma dimostrate €15.000 di spese in meno, il reddito scende a €65.000 – sotto la soglia di €70.000 – e l’accertamento dovrebbe decadere per mancanza del requisito assoluto. Su questo scenario, però, c’è dibattito: la legge parla di requisiti ex ante; tuttavia, in sede contenziosa, se la prova contraria riduce il reddito accertato sotto soglia, è logico che l’accertamento non possa essere confermato. I giudici potrebbero quindi annullarlo.
Documenti tipici per la prova (b): ricevute, fatture, scontrini, contratti, estratti conto dettagliati per spese. Praticamente qualsiasi documento che quantifichi in modo certo le uscite effettive. Conviene creare un dossier ordinato per voci: casa, auto, alimentari, tempo libero, altro, con le relative prove.
Giurisprudenza: la Cassazione si è espressa anche sul dovere del contribuente di provare non solo l’esistenza di redditi esenti ma anche il loro impiego nelle spese contestate . Questo attiene in parte al punto (a) ma anche al (b) perché implica dire: la spesa X è stata coperta da quella voce e non da altro. Nella sostanza, il concetto di base è che bisogna ricondurre numericamente ogni spesa a una fonte o comunque dimostrare che è minore. Se riuscite a far emergere che una certa spesa è sovrastimata o addirittura inesistente (magari l’ufficio ne aveva conteggiata una per errore), l’accertamento va ridimensionato.
c) Risparmi di anni precedenti (capitale pregresso)
La terza linea difensiva riconosciuta dalla legge è provare che le somme spese nel periodo d’imposta provenivano da capitale accumulato in passato. Questo caso è affine al punto (a) ma con una sfumatura: qui si parla di redditi possessati in anni precedenti, che possono anche essere stati redditi tassati regolarmente a suo tempo. Ad esempio, un professionista che per alcuni anni ha dichiarato e pagato tasse su redditi elevati, ha messo da parte €100.000 di risparmi, poi nel 2024 ha un anno di scarso guadagno (dichiara solo €20.000) ma spende €50.000 attingendo ai suoi risparmi accumulati. Formalmente non può dire che le spese derivano da redditi esenti (perché erano redditi imponibili, solo che li aveva già dichiarati negli anni scorsi), né da redditi di altri, ma è denaro suo risparmiato da prima. Questa situazione è assolutamente valida come prova contraria, in quanto non c’è nuova evasione: i redditi di quegli anni passati erano stati dichiarati e tassati, quindi usarli ora non genera reddito.
Come provarlo? Bisogna dimostrare due cose: (1) che in passato c’erano redditi eccedenti alle spese di quegli anni, generando risparmio; (2) che tale risparmio è rimasto disponibile e si è riversato nelle spese attuali. La traccia più evidente è nei saldi di conto corrente o depositi. Ad esempio, se il saldo al 31/12/2022 era €80.000 e al 31/12/2023 è €20.000, significa che avete consumato €60.000 dei vostri risparmi nel 2023. Se in quell’anno avevate dichiarato solo €20.000 di reddito, il redditometro vi vede come spending €60k con reddito €20k, ma voi potete giustificare: “Avevo risparmio pregresso di €80k derivante da utili aziendali degli anni precedenti, già tassati; nel 2023 ne ho utilizzati €60k, come risulta dalla diminuzione del mio patrimonio liquido”. È utile presentare uno storico: ad esempio, far vedere il flusso dei risparmi negli ultimi 5-10 anni, magari con un prospetto tipo:
| Anno | Reddito dichiarato | Spese sostenute (stimate) | Risparmio accumulato nell’anno | Saldo conti a fine anno |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | €50.000 | €30.000 | + €20.000 | €20.000 (esempio) |
| 2019 | €50.000 | €35.000 | + €15.000 | €35.000 |
| 2020 | €60.000 | €40.000 | + €20.000 | €55.000 |
| 2021 | €60.000 | €45.000 | + €15.000 | €70.000 |
| 2022 | €0 (anno sabbatico) | €10.000 (minime spese) | – €10.000 (usato risparmio) | €60.000 |
| 2023 | €20.000 | €70.000 (spese elevate) | – €50.000 (usato risparmio) | €10.000 |
(Numeri ipotetici a scopo illustrativo.)
Questo tipo di tabella può convincere il giudice che effettivamente il contribuente stava attingendo a risparmi legittimi. Naturalmente, servono i documenti di supporto: estratti conto annuali, o comunque documenti finanziari che confermino i saldi (anche l’ISEE storico se disponibile, o le comunicazioni periodiche delle banche, ecc.). Qualora parte dei risparmi non fosse in conto ma ad esempio in contanti o investimenti facilmente liquidati, provate di averli disinvestiti (es. vendite di fondi, ecc., rientra poi in redditi soggetti a imposta sostitutiva se del caso).
Attenzione: se i risparmi provengono da redditi non dichiarati all’epoca (cioè erano fondi “in nero” accumulati), formalmente non potete invocarli come difesa lecita, perché sarebbe ammettere un’evasione pregressa (con possibili guai ulteriori). In quel caso bisognerebbe spostare la difesa su altri terreni. Ma se si tratta di redditi regolarmente dichiarati e tassati (o esenti, come visto), il risparmio è un argomento forte. Cass. n. 17837/2021 e Cass. n. 8995/2014, ad esempio, hanno riconosciuto che anche i redditi dell’intero nucleo familiare e i risparmi accumulati negli anni possono costituire prova contraria nel redditometro . Nella sentenza 8995/2014 citata spesso, il contribuente aveva acquistato un immobile finanziandolo coi risparmi di 15 anni di lavoro, tutti redditi dichiarati: la Cassazione ha avallato questa prova, specificando però che deve essere dimostrato l’accantonamento negli anni precedenti e la tracciabilità nell’impiego per l’acquisto .
Riassumendo le prove contrarie (a), (b), (c): sono in parte sovrapponibili – infatti spesso in una difesa si usano congiuntamente. Ad esempio, dire “ho pagato la spesa con i risparmi di anni precedenti” coinvolge il (c) ma anche il (a) se quei risparmi erano redditi già tassati, e il (b) se il Fisco aveva sovrastimato qualcosa. L’importante è fornire un quadro coerente e completo. In sede contenziosa, è saggio non limitarsi a enunciazioni generiche, ma allegare quanta più documentazione possibile. Il giudice potrebbe essere portato a credervi sulla parola solo parzialmente, ma difficilmente se non avete pezze giustificative. La massa documentale va organizzata e spiegata, magari con una memoria illustrativa di accompagnamento che guidi attraverso i documenti (questo in giudizio; in sede di contraddittorio orale dovrete essere voi a spiegare a voce o con un memorandum consegnato all’ufficio).
Tabella riepilogativa: Tipologie di Prova Contraria e Documenti Utili
Per maggiore chiarezza, riportiamo una tabella riassuntiva che elenca le varie prove contrarie utilizzabili contro un accertamento sintetico e i documenti o mezzi di prova tipicamente richiesti per dimostrarle:
| Tipo di giustificazione (Prova contraria) | Esempi comuni | Documentazione da produrre |
|---|---|---|
| Redditi esenti da IRPEF<br>(donazioni, eredità, risarcimenti, vincite, ecc.) | – Donazione monetaria da un familiare<br>– Somme ricevute per successione ereditaria<br>– Indennizzo assicurativo per danni<br>– Vincita a lotteria/concorsi | – Atto notarile di donazione o dichiarazione del donante + estratto conto del bonifico ricevuto<br>– Dichiarazione di successione e attestati di banca sul trasferimento ereditario<br>– Quietanza assicurativa di liquidazione danno<br>– Certificato di vincita/pagamento premi (es. Monopolio di Stato) + estratto conto accredito |
| Redditi già tassati alla fonte<br>(ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva) | – Interessi bancari/postali netti accreditati<br>– Cedole e proventi da titoli di Stato<br>– Plusvalenze e rendite finanziarie tassate (es. regime amministrato)<br>– Vincite al gioco (già tassate all’origine)<br>– Canoni di locazione in cedolare secca<br>– Liquidazione TFR (tassazione separata) | – Certificazione bancaria annuale degli interessi e ritenute (es. CU Interessi)<br>– Dichiarazione intermediario su cedole/plusvalenze e imposte applicate<br>– Ricevute pagamenti premi/vincite (con evidenza della trattenuta fiscale)<br>– Contratto di locazione con opzione cedolare + ricevuta d’imposta sostitutiva<br>– Lettera del datore di lavoro con calcolo TFR e imposta relativa (CUD/CU che evidenzia il TFR tassato separatamente) |
| Finanziamenti, prestiti o aiuti da terzi (non a carico) | – Contributo del figlio convivente (col suo stipendio) alle spese dei genitori<br>– Coniuge con reddito separato che paga spese comuni<br>– Prestito infruttifero da un amico o parente<br>– Finanziamento bancario (mutuo/prestito) utilizzato per spese | – Copia bonifici o assegni dal conto del familiare/terzo che mostrano i pagamenti di spese (es. fatture intestate al contribuente ma pagate da altri)<br>– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del terzo che attesta di aver fornito €X al contribuente per scopo Y<br>– Contratto di mutuo o scrittura privata di prestito (con data certa) + evidenze di erogazione (bonifico) e magari piano di restituzione<br>– Estratto conto bancario che evidenzia l’accredito del finanziamento e l’utilizzo dello stesso per le spese (es. rogito casa) |
| Disinvestimenti e vendita di beni (entrate patrimoniali) | – Vendita di un immobile (non tassata perché esente da plusvalenza)<br>– Vendita di un’auto o altri beni mobili registrati<br>– Rimborso di un investimento (fondi, azioni) con capitale iniziale<br>– Riscatto di polizze vita o fondi pensione (quota capitale) | – Rogito notarile di compravendita + atto di quietanza del prezzo, estratti conto che mostrano accredito del corrispettivo<br>– Atto di vendita (per auto: passaggio di proprietà PRA) + pagamento ricevuto<br>– Estratto conto titoli con evidenza disinvestimento (e eventuali minus/plusvalenze)<br>– Documentazione compagnia assicurativa o fondo pensione sul riscatto (con distinzione quota capitale vs rendimento) + accredito su conto |
| Risparmi accumulati in anni precedenti<br>(redditi dichiarati in passato non spesi interamente) | – Utilizzo di capitale accumulato sul conto corrente<br>– Consumo di somme prelevate da depositi o cassette di sicurezza<br>– Smobilizzo di riserve di liquidità derivanti da redditi pregressi (es. redditi d’impresa già tassati mantenuti in riserva, poi prelevati dall’imprenditore) | – Estratti conto bancari degli anni precedenti che mostrano i saldi e le variazioni (per evidenziare l’esistenza di risparmi disponibili)<br>– Prospetto storico di entrate/uscite annuali e variazione di patrimonio liquido (corredato da documenti di supporto)<br>– Bilanci aziendali o prospetti finanziari, se pertinente, che mostrino utili accantonati e poi distribuiti (per imprenditori)<br>– Eventuali dichiarazioni dei redditi passate evidenziando l’ammontare di reddito che poteva essere risparmiato (al netto delle spese di allora) |
| Importo spese inferiore a quello presunto<br>(contestazione parziale dei calcoli redditometrici) | – Costo effettivo di mantenimento auto inferiore alla media (meno km percorsi, minori spese manutenzione)<br>– Spese quotidiane (alimentari, utilities) più basse di quelle standard ISTAT<br>– Beni posseduti ma non effettivamente utilizzati (es. seconda casa non usata, barca sempre in rimessaggio) con costi minimi<br>– Errori del fisco: spesa non dovuta o attribuita per sbaglio (es. bene venduto prima dell’anno) | – Ricevute carburante, officina, assicurazione, bollo auto, ecc. per documentare costi reali di veicoli<br>– Scontrini e fatture spese alimentari e varie; estratti conto carta di credito per acquisti quotidiani<br>– Fatture di ormeggio barca, o dichiarazione di inutilizzo di beni (es. casa vuota) eventualmente supportate da consumi utenze quasi zero<br>– Documenti che rettificano dati anagrafe: atto di vendita bene, cancellazione utenza, ecc. |
(Tabella: Tipologie di prova contraria al redditometro e documentazione relativa da produrre.)
Come evidenziato dalla tabella, i documenti chiave sono essenzialmente finanziari e contrattuali: estratti conto, contratti, atti notarili, quietanze di pagamento, fatture, ricevute. È bene anche sapere che l’Agenzia delle Entrate, se messa di fronte a prove convincenti, può anche effettuare essa stessa controlli incrociati per verificarle: ad esempio, se dichiarate di aver ricevuto una donazione da vostro padre, l’ufficio potrebbe controllare la dichiarazione di vostro padre di quell’anno per vedere se ha disinvestito somme compatibili; oppure se dite di aver venduto un immobile, possono controllare al catasto e registro che effettivamente risulti la compravendita. Quindi, mai inventare prove false: oltre a non essere etico, esporrebbe a rischi penali (falsa documentazione) e verrebbe smascherato dai controlli incrociati.
Burden of proof (onere della prova) – considerazioni finali: Nel processo tributario relativo a redditometro, l’onere della prova segue una dinamica particolare. L’Amministrazione finanziaria, presentando l’accertamento sintetico motivato con gli elementi indicatori di capacità contributiva, adempie a una sorta di “prova presuntiva” iniziale. Dopodiché, spetta al contribuente “l’allegazione di prove contrarie” per dimostrare l’inesistenza del maggior reddito attribuito . Se il contribuente assolve a questo onere (anche solo parzialmente), allora torna al giudice valutare analiticamente tali prove e, se le ritiene valide, accogliere la domanda del contribuente (annullando in tutto o in parte l’atto). Possiamo dire che il contribuente non deve provare “oltre ogni dubbio” la sua innocenza, ma deve fornire elementi sufficienti a far venir meno la presunzione. In caso di dubbio residuale, idealmente dovrebbe vincere il contribuente, poiché le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. C’è però da tenere a mente che la presunzione redditometrica è qualificata come “legale relativa”: ciò significa che per legge è considerata grave e precisa di per sé, e dunque il dubbio opera a vantaggio del Fisco fino a prova contraria fornita. In altre parole: se il contribuente non fornisce alcuna prova o prova inadeguata, la presunzione regge e l’accertamento viene confermato in toto . Viceversa, se fornisce prove convincenti, il giudice non può rifiutarle arbitrariamente. Il miglior approccio per il contribuente è quindi di coprire ogni area di contestazione con una giustificazione: meglio eccedere in documentazione che lasciare zone d’ombra. Se qualcosa rimane priva di spiegazione, il rischio è che su quell’importo residuo l’accertamento venga convalidato (magari riducendo solo parzialmente il reddito accertato).
Esempio pratico sintetico: Poniamo che il redditometro contesti €100.000 di redditi non dichiarati. Il contribuente porta prove per €80.000 (donazioni, risparmi, ecc.) ma su €20.000 non ha giustificazioni (forse davvero ha speso più di quanto potesse coprire). È plausibile che il giudice, riconosciute valide le prove sugli 80k, confermi comunque l’accertamento limitatamente ai restanti 20k. Quindi la difesa ideale è totale, ma anche una difesa parziale può portare benefici economici significativi (pagare su base imponibile ridotta). Naturalmente, qualora la parte residua scenda sotto il 20% di scostamento, teoricamente verrebbe meno il presupposto dell’accertamento: in tal caso spesso i giudici annullano l’intero atto, perché la legge non consente accertamento per differenze minime. Ad esempio, se dopo le vostre prove la differenza tra reddito dichiarato e reddito “non giustificato” residuo risulta del 10%, è probabile una nullità integrale (questo perché l’accertamento sintetico non poteva proprio essere emanato se il gap era sotto 1/5, ex tunc). Su questo aspetto però vi sono orientamenti differenti; in ogni caso, puntate a far scendere lo scostamento sotto soglia.
Abbiamo visto quali prove presentare. Nel prossimo paragrafo, consideriamo alcune strategie difensive generali e accorgimenti utili sia in fase amministrativa che in fase contenziosa, nonché eventuali peculiarità legate alla categoria del contribuente (professionista, dipendente, ecc.).
Strategie Difensive in Sede Contenziosa e Consigli Specifici
Affrontare un accertamento da redditometro richiede non solo di avere le prove giuste, ma anche di usarle strategicamente nei vari momenti. Vediamo alcuni consigli e strategie generali, oltre a particolarità per diverse tipologie di contribuenti:
1. Massimizzare la difesa già in fase amministrativa
Se possibile, non aspettate il processo per tirare fuori le vostre carte vincenti. Giocarsi le prove migliori già nel contraddittorio può talvolta convincere l’ufficio a non andare oltre. Inoltre, dimostra buona fede e collaborazione da parte vostra. In molti casi, mostrando subito ad esempio che una grossa spesa era coperta da donazione o che c’è un evidente errore nei dati, l’Agenzia preferisce evitare una causa persa in partenza e potrebbe soprassedere o ridimensionare l’accertamento prima di emetterlo. È vero che alcune volte gli uffici, anche di fronte a prove, tirano dritto per “vedere se in giudizio spuntano altre cose”: tuttavia, dal 2020 in poi c’è stato l’obbligo per gli enti impositori di valutare l’eventuale adesione e di non ingolfare i tribunali inutilmente (lo impone anche lo Statuto del Contribuente, L. 212/2000). Quindi, esporre subito le ragioni può portare magari a una proposta di definizione bonaria. Se la proposta non è equa, potrete rifiutarla e fare ricorso, ma quantomeno avrete già “testato” la reazione dell’ufficio alle vostre prove.
Un’eccezione: alcuni difensori preferiscono non scoprire tutte le carte in amministrazione, per poi sorprendere l’ufficio in giudizio con qualcosa. Questa tattica però nel redditometro è rischiosa e spesso inutile. Rischiosa perché se non date certe spiegazioni prima, l’ufficio potrebbe formulare l’atto ignorandole e in giudizio avrete comunque l’onere di farle emergere (col rischio che il giudice pensi “perché non lo ha detto prima?”). Inutile perché, a differenza di altri ambiti, qui non c’è un vero contenzioso sulle prove (non sono prove controverse tipo “chi ha fatto cosa”), ma sui numeri: e i numeri prima o poi devono saltare fuori. Dunque meglio essere trasparenti e costanti: le stesse cifre e fonti dichiarate all’ufficio devono combaciare con quelle che porterete ai giudici.
2. Contestare anche gli aspetti formali e procedurali
Parallelamente alla difesa sul merito (che rimane centrale), non dimenticate di verificare se l’accertamento presenta vizi di forma o violazioni procedurali. Alcuni possibili aspetti da eccepire: – Mancata o insufficiente attivazione del contraddittorio: come detto, se l’ufficio non ha rispettato l’obbligo di invito o se lo ha fatto in modo frettoloso (ad es. inviando un questionario generico a ridosso dell’emissione senza vero scambio), potete sollevare la questione. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 24823/2015 in generale e varie successive sul redditometro) hanno affermato che, in ambito di tributi non armonizzati come l’IRPEF, il contraddittorio è obbligatorio se previsto espressamente dalla legge, come in questo caso . La sanzione per la violazione è la nullità dell’atto. Dunque, se ad esempio avete trovato l’accertamento nella cassetta senza alcun preavviso, c’è un vizio macroscopico. Anche un contraddittorio fittizio (es. l’ufficio non dà riscontro alle memorie presentate) può essere motivo di doglianza, anche se in giudizio spesso i giudici vanno oltre e valutano comunque il merito. Però aggiungere questo motivo non costa nulla e può essere dirimente. – Motivazione carente o per relationem: se l’avviso di accertamento non spiega a sufficienza come si arriva al reddito accertato, limitandosi a dire “riscontrate spese per €X a fronte di reddito €Y, scostamento 30%, accertiamo €Z”, potrebbe essere impugnato per difetto di motivazione (art. 42 DPR 600/73). La motivazione deve indicare la fonte dei dati (es. “da Anagrafe risultano queste spese: elenco…”), i criteri usati (es. “calcolati €10k spese per auto sulla base di…”) e l’esito del contraddittorio (es. “il contribuente ha addotto A, che è stato considerato/rigettato perché…”). Se queste parti mancano o sono redatte in modo standardizzato senza riferimenti concreti al caso, si può eccepire la nullità. Ad esempio, Cass. 26636/2013 ha annullato un accertamento redditometrico perché la motivazione era tautologica e non individuava gli indici di spesa specifici . – Inosservanza dei presupposti di legge: verificate che l’ufficio abbia rispettato i limiti normativi: se per caso vi hanno fatto un accertamento sintetico pur non raggiungendo il 20% di scostamento o la soglia 70k, questo è un errore da far valere immediatamente. Oppure se hanno usato il redditometro per un soggetto a cui non si applica (teoricamente è solo per persone fisiche su IRPEF; non per società, e anche per imprenditori individuali si applica solo lato IRPEF personale e non per il reddito d’impresa in sé – di solito sugli imprenditori individuali si preferisce accertamenti induttivi classici). Se riscontrate un uso improprio, sollevate la questione. – Violazione del principio di capacità contributiva/proporzionalità: questo è un argomento più di legittimità costituzionale e spesso i giudici di merito non lo accolgono (o non sta a loro), ma citarlo rafforza l’iniquità percepita. Ad esempio, se l’accertamento tassa situazioni irreali (tipo risparmi come se fossero redditi nuovi) potete scrivere che ciò contrasta con l’art. 53 Cost. e con la giurisprudenza che vieta tassazione di redditi fittizi. Non è escluso che in futuro la Corte Costituzionale venga investita di questioni sulla doppia soglia (qualcuno potrebbe eccepirne l’illegittimità ai sensi dell’art. 3 Cost. per disparità). Al 2025, non risulta ancora una pronuncia specifica sulla soglia 10× assegno sociale, ma potrebbe arrivare. Comunque voi segnalate le possibili incostituzionalità, almeno a verbale.
Tutte queste eccezioni vanno poste nel ricorso introduttivo per evitare decadenze. Anche se poi non saranno la carta vincente, male non fanno. In qualche caso hanno portato all’annullamento diretto (ad esempio Cass. 692/2022 di cui sopra, in cui l’assenza di contraddittorio effettivo insieme alla prova famigliare ha portato a dichiarare nullo l’accertamento) .
3. Attenzione alle Corti di Giustizia Tributaria riformate
Dal 2023 la giustizia tributaria ha subito una riforma (D.Lgs. 149/2022): le vecchie Commissioni sono ora denominate Corti di Giustizia Tributaria, con giudici professionali in parte. Questo potrebbe comportare – si spera – una maggiore uniformità e competenza tecnica nelle decisioni. Quindi aspettatevi che i giudici siano preparati su temi come redditometro e prova contraria, perché magari alcuni di essi avranno formazione specifica. Adeguate il tono e lo spessore delle argomentazioni: citate, se potete, precedenti giurisprudenziali rilevanti (specialmente di Cassazione) per dare forza alle vostre tesi. Ad esempio: “Come affermato da Cass. 31568/2023, la prova contraria può basarsi su redditi dell’intero nucleo familiare; nel caso di specie abbiamo dimostrato che il tenore di vita di Tizio è sostenuto in larga parte dal reddito della moglie, come da documenti allegati…”. Oppure: “Secondo Cass. 21142/2016, il contribuente può dimostrare che il reddito presunto non esiste affatto; qui proviamo che l’asserito reddito di €30.000 non esiste perché quell’importo proveniva da conto corrente frutto di risparmi tassati negli anni passati.” Insomma, usare massime di Cassazione coordinate coi fatti del caso impressiona positivamente il collegio giudicante. Nella sezione Fonti e Riferimenti troverete alcune sentenze utili con i relativi principi.
4. Strategie e accorgimenti per categorie specifiche di contribuenti
Il meccanismo del redditometro è uguale per tutti, ma alcune categorie possono trovarsi in situazioni peculiari. Ecco qualche considerazione mirata:
- Professionisti e imprenditori individuali: Questi contribuenti hanno sia una sfera personale sia una sfera professionale. È vitale separare nettamente le spese personali da quelle di lavoro. Il D.M. 2024, art. 2, comma 2, ribadisce che le spese relative esclusivamente all’attività di impresa o professionale non vanno considerate nel redditometro, purché provate da idonea documentazione . Quindi, ad esempio, un agente di commercio che percorre 30.000 km/anno per lavoro con l’auto, avrà alti costi di carburante: tali costi documentati a fini di deduzione d’impresa non dovrebbero concorrere a stimare il reddito personale. Se emergessero nel redditometro come spesa per auto, andranno espunti dimostrando che erano costi di impresa (fatture carburante intestate alla partita IVA, annotazioni registri). Analogamente, beni aziendali dati in uso (auto aziendale, telefono aziendale) non vanno imputati come spesa personale (se non per l’eventuale fringe benefit tassato già). Strategia: fornite all’ufficio un prospetto di quali beni sono a uso esclusivo dell’attività e relativi costi con la contabilità. Inoltre, attenti a non dedurre in azienda costi personali (es. vacanze spacciate per trasferte) perché un incrocio di banche dati potrebbe farvi “pagare doppio”: recupero come induttivo in azienda e come redditometro sul piano personale. Meglio tenere le cose pulite. Per imprenditori individuali, spesso l’accertamento sintetico viene dopo un accertamento fiscale in azienda: se l’azienda subisce un accertamento con ricavi non dichiarati, l’ufficio può poi dire “questi ricavi nascosti li hai usati per spese personali” e fare redditometro. In tal caso c’è da coordinare le difese: conviene magari definire l’accertamento d’impresa con adesione per non avere impatti sul redditometro, o viceversa. Sono strategie complesse da valutare con un tributarista caso per caso.
- Lavoratori dipendenti e pensionati: Questi hanno redditi fissi ufficiali su CU. Se il redditometro li colpisce, spesso è perché hanno entrate extra non dichiarate (secondo l’ufficio). Nel caso dei dipendenti, potrebbe essere un secondo lavoro in nero (da cui i contanti spesi). Chiaramente non si può ammettere, ma si può cercare di “coprire” quelle spese con cause lecite. Per i pensionati, come accennato, succede che vivano con poco reddito ma sostenuti magari dai figli. La difesa classica è proprio provare i trasferimenti dai figli. Occhio anche ai prelievi dal conto: la Cassazione (a Sezioni Unite, n. 228/2014) ha stabilito che per i lavoratori autonomi i prelievi ingiustificati dai conti possono presumere compensi non dichiarati, ma per i privati ciò non vale direttamente. Tuttavia, se un pensionato preleva costantemente contante poi spende, l’ufficio può chiedere dove finiscono. Mentre per i versamenti su conto non giustificati può scattare accertamento patrimoniale (art. 32 DPR 600/73). Quindi i pensionati/dipendenti dovrebbero evitare movimentazioni opache e preferire pagare le spese rilevanti con mezzi tracciabili e con fondi di provenienza chiara (es. bonifico dal figlio, ecc.).
Un caso frequente per i pensionati: l’utilizzo di somme ereditate dal coniuge defunto o la liquidazione pensionistica. Se un pensionato vedovo spende più della pensione, spesso è perché ha ereditato i risparmi del coniuge. Quindi presentare la successione e far vedere il passaggio di conti cointestati può essere la difesa. - Contribuenti abbienti con molte proprietà: Paradossalmente, chi ha molti beni patrimoniali (case, barche) ma non redditi, può essere colpito. Tuttavia, la nuova soglia 70k li esclude se non hanno redditi alti? Non esattamente: se uno possiede beni lussuosi, per mantenimento e spese minime presunte magari il redditometro stima >70k comunque. Ad esempio un nobile che campa di rendita ma dichiara zero: redditometro può dire “villa, terreni, cavalli – tenore di vita €100k”. In questi casi la difesa è far vedere che c’è patrimonio storico (magari ereditato) e che le spese sono coperte vendendo pezzi di patrimonio ogni tanto o utilizzando redditi esenti (es. rendite finanziarie). Questo profilo richiede di evidenziare che non c’è flusso di reddito imponibile, si sta solo consumando patrimonio. Può essere utile far fare da un tecnico un prospetto di dissaving (decremento patrimoniale nel tempo). È una difesa concettuale valida: il redditometro rischia di confondere patrimonio con reddito, e ciò va contestato.
- Famiglie monoreddito numerose: Una famiglia con un solo reddito dichiarato modesto ma più componenti può avere spese totali alte. Se quell’unico reddito non copre tutto, ma alcuni membri della famiglia non lavorano, spesso entrano in gioco aiuti esterni (nonni, ecc.) o risparmi. Importante qui: evidenziare la differenza tra soggetto accertato e nucleo familiare. Il redditometro afferra il soggetto singolo, però tiene conto della soglia povertà per l’intero nucleo. Se la famiglia spende 50k e il padre dichiara 30k, l’ufficio potrebbe imputare i 20k a reddito occulto del padre, ma magari la moglie (non a carico) aveva 15k di risparmi, e i nonni hanno fatto regali per 5k. Bisogna portare alla luce questo mosaico. Cass. n. 5365/2014 fu severa dicendo che non si possono considerare i redditi del nucleo familiare per abbassare l’evasione individuale , ma questo cozza con altre pronunce più recenti (come già citato Cass. 17837/21) che invece ammettono la prova sull’intero nucleo. La differenza è sottile: non si può dire “siccome la moglie guadagna bene allora il marito di certo non evade” – no, l’Agenzia può comunque accertare il marito se il tenore familiare è alto. Però se la moglie ha contribuito effettivamente alle spese, allora quella parte non è a carico del marito. Quindi bisogna dimostrare il contributo effettivo e non solo la capacità teorica.
In generale, ogni caso è a sé e le strategie vanno personalizzate. Un buon avvocato tributarista analizzerà non solo i documenti contabili, ma anche la storia personale e familiare del contribuente, per capire da dove poter far emergere giustificazioni (ad esempio conoscendo che 10 anni fa ha venduto un terreno, ecc.).
5. Valutare strumenti deflattivi e opzioni alternative
Oltre all’accertamento con adesione menzionato, esistono altri strumenti da tenere a mente: – Autotutela: in rari casi, se l’accertamento presenta errori palesi, si può chiedere all’ufficio di annullarlo in autotutela. Ad esempio, se scoprite dopo la notifica che effettivamente c’è un grossolano sbaglio (tipo vi hanno attribuito una spesa di un omonimo, o dimenticato di considerare un documento che avevate dato), potete presentare un’istanza di autotutela con tali elementi. L’Agenzia non è obbligata a rispondere o annullare, ma se l’errore è evidente, spesso correggono per evitare la soccombenza in giudizio. – Mediazione/reclamo: per atti di valore fino a €50.000 è obbligatoria la procedura di reclamo-mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92). Un redditometro facilmente supera quel valore di solito, ma se fosse entro, bisogna proporre prima reclamo (che è il ricorso stesso), e c’è una fase di 90 giorni in cui l’ufficio locale e un organo di mediazione possono eventualmente ridurre le pretese. In tali casi, allegare subito tutte le prove al reclamo può portare a una mediazione favorevole (ad esempio, accoglimento parziale con sgravio). – Transazione in appello: se il primo grado va male ma le ragioni sono buone, a volte l’ufficio potrebbe transigere in secondo grado (specie se ci sono nuove prove). Questo è informale, ma capita che in udienza d’appello l’Avvocatura dello Stato (che difende l’Agenzia) si dichiari disponibile a rivedere le somme se il contribuente rinuncia parzialmente. Sono valutazioni da fare con il difensore di volta in volta.
- Aspetti penali: L’accertamento redditometrico di per sé non fa scattare sanzioni penali, perché il reato di omessa/infedele dichiarazione si basa sull’imposta evasa e su elementi attivi sottratti, non su presunzioni di spesa. Tuttavia, se l’ufficio volesse approfondire, potrebbe avviare verifiche bancarie o ispezioni più invasive (specie se emergono altri indizi). Quindi è opportuno essere cauti: se dovessero emergere realmente redditi occultati molto grandi, potrebbe in teoria attivarsi la GdF. Ma per esperienza, il redditometro è usato soprattutto a fini civilistici per recupero imposte, non per fare denunce penali (anche perché la difesa con redditi esenti è sempre possibile, e non è facile per l’accusa provare che invece erano redditi evasivi a dolo). Comunque, essere trasparenti e collaborativi in sede di contraddittorio in genere scongiura escalation penali: se spieghi che i soldi venivano da tuo padre, difficilmente sospettano riciclaggio o altro.
6. Conservare le prove negli anni e “prevenire” il redditometro
Un ultimo consiglio operativo: il modo migliore per difendersi è prevenire la situazione. Se sapete di appartenere a un profilo a rischio (ad esempio, state per fare un grosso acquisto mentre il vostro reddito ufficiale è basso), preparate un dossier anticipatamente con tutti i giustificativi finanziari. Anzi, prima ancora: strutturate le transazioni in modo tracciabile e chiaro. Se ricevete una somma in regalo, fatelo tramite bonifico con causale, o con atto; se vendete qualcosa, fate comparire il denaro sui conti. Così, quando tra 2-3 anni vi chiedessero “come ha comprato la Ferrari dichiarando 20k l’anno?”, voi avrete subito pronte le carte (es. “ho venduto il mio appartamento per 200k e con parte dei proventi ho preso l’auto”).
Inoltre, se avete tanti rapporti finanziari, potreste richiedere periodicamente dall’Anagrafe Tributaria l’accesso ai vostri dati (tramite cassetto fiscale) per vedere cosa risulta. E magari scoprire che risulta intestato ancora un vecchio veicolo venduto: meglio correggere quelle situazioni (aggiornare PRA, ecc.) per non far scattare falsi allarmi. Similmente, se convivete e condividete spese, valutate la convenienza di intestare formalmente certe cose a chi ha più reddito. Ad esempio, un coniuge guadagna 100 e l’altro 10, e supponiamo che la famiglia spenda 80. È più prudente che i contratti di spesa maggiori (affitto, bollette) siano intestati al coniuge più ricco, così il redditometro avrà meno bersagli sul coniuge con 10. Tanto a livello familiare interno non cambia nulla, ma fiscalmente sì.
Ricordatevi che il redditometro non è onnisciente: sa solo ciò che risulta registrato o deducibile. Quindi, paradossalmente, se avete spese “invisibili” (pagate in contanti e non emergono) potreste anche sfuggire. Ma fare affidamento su questo è azzardato, e soprattutto se poi vi trovano in possesso di beni o con contanti depositati, allora peggiora le cose. Dunque, meglio non contare sul sommerso ma sulle giustificazioni lecite.
Dopo queste indicazioni generali, può essere utile vedere alcuni esempi pratici di casi di accertamento sintetico e relative difese, per concretizzare quanto detto.
Esempi Pratici di Difesa dal Redditometro
Di seguito proponiamo due scenari ipotetici, ispirati a casi reali semplificati, per mostrare come potrebbe svolgersi la difesa da un accertamento da redditometro.
Esempio 1: Il Professionista con Alto Tenore di Vita
Situazione: Il Sig. Rossi è un avvocato 45enne che nel triennio 2022-2024 dichiara redditi relativamente modesti (circa €25.000 annui medi). Tuttavia, dal quadro patrimoniale emergono alcuni elementi: ha comprato nel 2023 un’auto di lusso nuova del valore di €80.000; possiede una barca da 8 metri ormeggiata in Liguria; vive in un appartamento in affitto in centro città pagando €1.200 al mese; inoltre ha effettuato spese con carta di credito per viaggi e hotel di lusso per circa €15.000 nel 2022. L’Agenzia incrocia i dati e rileva che: – Reddito dichiarato 2022: €20.000 ; Spese note 2022: affitto €14.400, carte di credito €15.000, mantenimento barca (stimato €5.000) -> totale spese €34.400 (già eccede il reddito di +72%).
– Reddito dichiarato 2023: €30.000 ; Spese note 2023: acquisto auto €80.000 (ma l’ufficio ne imputa €16.000 come quota annuale presunta, supponendo ammortamento su 5 anni), affitto €14.400, mantenimento barca €5.000, spese carta €10.000 -> totale €45.400 (eccede del +51%). – Reddito dichiarato 2024: €25.000 ; Spese stimate 2024: affitto €14.400, mantenimento auto e barca €10.000, altre spese stimate €10.000 -> totale €34.400 (+37%).
L’ufficio, vedendo scostamenti >20% in ciascun anno e ritenendo i redditi presunti sopra €70.000 (specie considerando l’insieme), avvia il redditometro per 2022, 2023, 2024. Manda un invito al Sig. Rossi nel 2025 chiedendo di chiarire come abbia finanziato queste uscite.
Difesa di Rossi: Innanzitutto, il suo difensore prepara una panoramica della situazione finanziaria: – Rossi proviene da una famiglia facoltosa. Nel 2021 suo padre gli ha donato €100.000, come risulta da atto notarile e bonifico. – La barca non è sua al 100%: è intestata a lui ma l’ha pagata per l’80% il suocero come regalo di matrimonio nel 2020 (allegano estratto conto del suocero con bonifico al cantiere navale). Inoltre, la barca viene affittata a terzi per alcune settimane l’anno tramite charter, generando €8.000 annui di proventi (dichiarati dal suocero proprietario effettivo del 80%?), qui serve coerenza – ipotizziamo che i proventi vadano al suocero). – L’auto di lusso del 2023 è stata acquistata tramite un finanziamento: Rossi ha dato un anticipo di €20.000 (presi dal regalo paterno) e per il resto ha acceso un leasing auto, con rate da €1.000/mese (quindi la spesa 2023 effettiva è €20k + rate €12k = €32k, non €80k). – Le spese di affitto e viaggi in realtà in parte erano per attività lavorativa: l’appartamento funge anche da studio (50% deducibile in contabilità), e alcuni viaggi erano per convegni (documentati, dedotti per metà). – Rossi nel 2022 ha anche disinvestito €30.000 da un fondo comune (già tassato) per pagare anticipi e spese varie.
Forte di ciò, presenta nel contraddittorio: – Copia dell’atto di donazione del padre e estratto conto con €100k entrati a fine 2021. Mostra che a inizio 2022 aveva saldo €120k sul conto. – Documenti del leasing auto: contratto di leasing, quietanza dell’anticipo €20k e piano rateale. Inoltre chiarisce che l’auto è intestata alla sua società tra professionisti (essendo avvocato, diciamo ha una STP al 50% con un collega) per cui il leasing è pagato in parte dallo studio (questo dettaglio se applicabile). – Atto di proprietà e fattura della barca, con evidenza del bonifico fatto dal suocero. Inserisce una dichiarazione del suocero: “Ho contribuito per €50.000 all’acquisto dell’imbarcazione di mio genero, quale regalo”. Aggiunge ricevute delle locazioni di quella barca e che tali importi sono serviti a coprire ormeggio e manutenzione (praticamente la barca si autosostiene). – Dichiarazioni dei redditi 2020-2024 di Rossi e del suocero per far vedere che il suocero ha redditi alti (per giustificare la donazione) e che Rossi nel 2020-21 guadagnava di più (in effetti dichiarava 50k, poi ha avuto calo). – Estratti conto 2022 e 2023 di Rossi che mostrano: nel 2022 partiva con €120k, finiva con €90k (ha usato €30k); nel 2023 da €90k a €40k (usati €50k, tra cui i €20k auto e spese). – Documenti contabili dello studio: fatture di convegni, etc., per provare che dei €15k di viaggi 2022, €10k erano di lavoro (difatti dedotti al 50% come da nota spese). – Ricevuta disinvestimento fondo €30k nel 2022.
Esito: L’Agenzia recepisce molto: – Accetta che la donazione di €100k è fonte non tassata per coprire spese. – L’acquisto auto viene riconsiderato: quell’anno si considera spesa €32k (anticipo+rate) e comunque coperta dal regalo paterno in parte. – La barca: l’ufficio inizialmente era pronto a imputare €5k di spese annue, ma vedendo i contratti di noleggio e che il suocero paga le spese, riduce l’imputazione magari a zero (o comunque non la considera come costo per Rossi). – Le spese professionali: toglie dal conteggio ciò che è documentato come dedotto in studio (viaggi).
Alla fine, dal redditometro originario che vedeva (a spanne) redditi non dichiarati di ~€40k per 2022, ~€15k per 2023, ~€10k per 2024, l’ufficio potrebbe concludere che non c’è materia sufficiente oltre soglia per procedere almeno per alcuni anni. Magari il 2022 resta ancora un po’ fuori linea (perché €20k di reddito vs €34k di spese di cui 30k giustificati da disinvestimento, rimarrebbero 4k scostamento – sotto soglia 20%), quindi decadrebbe. Per 2023, reddito dichiarato 30k vs spese 45k di cui 32k giustificati, residuo 13k, anche qui scostamento residuo <20%. 2024 scostamento 37% ma se è l’anno dopo due anni con niente, potrebbero soprassedere o comunque, vedendo trend, magari archiviare tutto.
In tal caso il contraddittorio ha evitato l’accertamento. Se invece l’ufficio fosse rigido e procedesse per una piccola parte (ipotizziamo contesti €10k non giustificati in 2022), Rossi in giudizio avrebbe ottime chance di far annullare quell’importo residuo, evidenziando che è inferiore al 20% e comunque coperto dai margini di errore.
Osservazioni: Questo esempio mostra come per un professionista la difesa si gioca molto sul distinguere spese personali vs lavoro e su fonti atipiche (regali familiari). Elementi cruciali: avere i documenti di donazione e leasing; enfatizzare che non c’è intento evasivo ma solo gestione patrimoniale (il padre ricco che regala, il suocero generoso, ecc., sono spiegazioni comprensibili per un giudice).
Esempio 2: La Famiglia del Dipendente a Basso Reddito
Situazione: La Sig.ra Bianchi, 60 anni, è pensionata con assegno sociale di €6.000 annui (quindi reddito dichiarato ~€6.000). Vive col marito 65enne che percepisce una pensione di €12.000 annui. Hanno una figlia di 35 anni convivente, lavoratrice dipendente con reddito €25.000 annui. La figlia non è a carico (supera soglia). La famiglia abita in una casa di proprietà (valore €150.000) comprata nel 2023, possiede due auto utilitarie, e ha spese rilevate: lavori di ristrutturazione casa €30.000 (bonus edilizi parziali), spese arredamento €10.000, spese annuali famigliari (bollette, alimentari, ecc.) ~€18.000. Formalmente, la Sig.ra Bianchi in dichiarazione risulta con €6.000 reddito, e nessun’altra entrata dichiarata. L’Agenzia, vedendo l’acquisto casa nel 2023 e il tenore di vita, la segnala: – Reddito dichiarato 2023 (Sig.ra Bianchi): €6.000. Spese note: acquisto casa €150.000 (qui l’ufficio ne considera 1/5 = €30.000 imputabile al 2023 come incremento patrimoniale), ristrutturazione €30.000, arredamento €10.000, spese di vita €18.000. Totale €88.000. Scostamento in percentuale enorme (>1000%) e assoluto €82.000 > 70k. Accertabile. – Reddito 2024: €6.000. Spese: presumiamo €18.000 vita, nessun grande acquisto. Totale €18k, scostamento 200% ma reddito presunto 18k < 70k, quindi NON accertabile (anche se 200%). Quindi focus sul 2023.
L’ufficio manda questionario alla Sig.ra Bianchi chiedendo come ha finanziato l’acquisto casa e lavori.
Difesa: In realtà, la Sig.ra Bianchi e il marito hanno potuto comprare casa grazie alla figlia e a risparmi familiari: – La figlia aveva messo da parte €50.000 negli anni (risparmi dal suo stipendio) e li ha dati ai genitori per comprare casa (vuole abitare con loro). – Il marito (pensionato €12k/anno) aveva TFR di €40.000 incassato nel 2018 e tenuto sul conto. – Hanno venduto la vecchia casa di campagna per €60.000 nel 2022 e quei soldi sono serviti per la nuova casa. – La differenza l’hanno colmata accendendo un piccolo mutuo di €20.000 con banca, intestato al marito. – Le spese di ristrutturazione sono state finanziate in parte con la detrazione del 50% (anticipate dalla figlia e recuperate in 10 anni nella sua dichiarazione dei redditi) e in parte con un prestito di €10.000 dalla sorella della Sig.ra Bianchi. – Le spese di vita (€18k annue) in realtà sono coperte quasi interamente dallo stipendio della figlia convivente (che contribuisce per €1.000 al mese alle spese correnti), mentre le pensioni dei coniugi vanno a coprire cibo e poco altro.
Prove fornite: – Per acquisto casa: atto notarile di compravendita 2023 dove risultano: acquirenti Bianchi e marito; prezzo €150.000 di cui €60.000 versati tramite assegno circolare (derivante dal conto in cui era confluito bonifico vendita vecchia casa), €50.000 con bonifico dalla figlia, €20.000 mutuo erogato dalla banca, €20.000 assegno bancario del marito (dal TFR risparmiato). Si allegano: rogito di vendita vecchia casa 2022 + estratto conto con accredito €60k; bonifico figlia €50k sul conto madre con causale “acquisto prima casa genitori” (o versato direttamente al notaio); contratto di mutuo €20k intestato al marito e quietanza erogazione; estratto conto marito con TFR depositato e poi girato al notaio. – Per ristrutturazione: contratti di appalto e fatture €30k intestate alla figlia (che ha fatto il bonus); CILAS ecc. I pagamenti: la figlia mostra bonifici per €20k (i suoi risparmi residui) e la zia (sorella di Bianchi) un bonifico di €10k. Allegato: dichiarazione della sorella “prestato €10k a mia sorella restituibili senza interessi”, più evidenza bonifico. – Spese familiari correnti: presentano prospetto: Entrate 2023 famiglia: figlia €25k, padre €12k, madre €6k = €43k. Uscite: cibo €6k, utenze €4k, trasporti €3k, varie €5k = €18k. Questo è ampiamente coperto dall’apporto della figlia. Mettono anche dichiarazione figlia “contribuisco volontariamente a spese genitori con €1000/mese, come si vede dai bonifici mensili sul conto di mamma” – e allegano estratti conto con quei bonifici. – Evidenziano inoltre che dopo l’acquisto casa, i genitori non possiedono altri patrimoni: hanno speso tutto quello che avevano, e ora la figlia continua a mantenerli in buona parte.
Esito: L’Agenzia, verificata la documentazione: – Accetta che €60k provenivano dalla vendita altro immobile (non tassabile), €50k dono della figlia, €20k mutuo (che non è reddito, ma debito), €20k risparmi TFR. Dunque l’intero acquisto casa è coperto da fonti non reddituali. – Riguardo la ristrutturazione, considerano che €15k (50%) è recuperato via detrazione dalla figlia, e gli altri €15k in realtà vengono da figlia/zia (regali/prestiti). Quindi anche lì, nessun reddito occulto. – Le spese di mantenimento risultano sostenute in massima parte dalla figlia, che ha reddito dichiarato sufficiente.
Di conseguenza, non emerge alcun reddito non dichiarato in capo alla Sig.ra Bianchi: la famiglia vive con i €43k totali di redditi dichiarati (figlia+marito+pensione sociale), e le spese straordinarie sono finanziate da patrimonio e aiuti. L’ufficio annulla la posizione.
Se anche volesse formalmente accertare, in giudizio quasi certamente l’accertamento verrebbe annullato poiché la prova contraria è schiacciante: Cassazione in casi simili ha appunto confermato che l’apporto di figli e la vendita di beni costituiscono prova contraria valida .
Osservazioni: Questo esempio evidenzia l’importanza di documentare i flussi in ambito familiare. Spesso nelle famiglie italiane ci si aiuta, ma non sempre lo si mette su carta. Se i bonifici figlia-madre non fossero stati fatti e la figlia avesse dato contanti, difendersi sarebbe più arduo. Invece utilizzare il sistema bancario con la giusta causale (es. “aiuto acquisto casa”) ha permesso di tracciare tutto.
Questi esempi dimostrano come, pur in situazioni molto diverse (un caso di presunto evasore benestante, l’altro di modesto contribuente con spese straordinarie), la documentazione e la logica finanziaria possano smontare le pretese del redditometro. L’obiettivo del contribuente è mostrare che dietro le apparenze di un alto tenore di vita non c’è materia imponibile nascosta, ma cause lecite e non tassabili.
Nei prossimi punti, chiudiamo la guida rispondendo ad alcune domande comuni in forma di FAQ e fornendo infine l’elenco delle fonti normative e giurisprudenziali citate.
Domande Frequenti sul Redditometro (FAQ)
- D: Che cos’è esattamente il redditometro?
R: È il nome colloquiale dell’accertamento sintetico del reddito (art. 38 DPR 600/73). In pratica, è uno strumento con cui l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito imponibile di una persona fisica basandosi sulle spese sostenute e sul tenore di vita, invece che sui redditi dichiarati. Se il tenore di vita appare incompatibile col reddito dichiarato (oltre certe soglie), il Fisco presume che ci siano redditi non dichiarati e tassa la differenza. È una presunzione relativa, quindi il contribuente può difendersi fornendo prove contrarie . - D: Quali sono le soglie oltre le quali scatta il redditometro?
R: Dal 2024 si applica un doppio requisito: il reddito presunto deve superare di almeno il 20% il reddito dichiarato (soglia “relativa”) e deve anche superare un valore assoluto di circa €70.000 annui (soglia “assoluta” pari a 10 volte l’assegno sociale) . Entrambe le condizioni vanno soddisfatte nell’anno d’imposta considerato. Ad esempio, se hai dichiarato €50.000, l’accertamento sintetico può avviarsi solo se il reddito presunto supera €60.000 (20% in più) e tale reddito presunto è oltre €70.000. Sotto queste soglie, il redditometro non può essere utilizzato. - D: Il redditometro attuale vale anche per gli anni passati (prima del 2024)?
R: Le nuove soglie e regole introdotte nel 2024 si applicano per il futuro, quindi in generale non retroattivamente. Tuttavia, il decreto attuativo MEF 7/5/2024 prevede l’applicabilità ai redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016 . Ciò significa che, per eventuali accertamenti su anni dal 2016 in avanti (non prescritti), l’Agenzia userà i nuovi criteri. Gli anni precedenti (fino al 2015) erano soggetti alle regole vecchie (20% di scostamento su due anni, poi su uno dal 2011, e senza soglia assoluta). In pratica però, ad oggi eventuali accertamenti su anni pre-2016 sono ormai chiusi o molto tardivi. Quindi, per le situazioni concrete, possiamo dire che dal periodo d’imposta 2016 in poi vige la disciplina aggiornata (anche se di fatto dal 2018 al 2023 il redditometro era in stand-by e viene riattivato solo ora). - D: Come fa l’Agenzia delle Entrate a sapere quali spese ho fatto? Mi controllano il conto in banca?
R: Il Fisco attinge a varie banche dati. Nell’Anagrafe Tributaria confluiscono ogni anno tantissime informazioni: atti del registro (acquisto/vendita immobili), registri PRA (veicoli intestati), contratti di assicurazione, utenze, spese detraibili (comunicate dai soggetti: es. spese mediche, mutui, assicurazioni vita), dati bancari (saldo e movimenti su conti, comunicati dagli intermediari finanziari) e altro ancora . Inoltre, con la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici, l’Agenzia può vedere spese fatte presso negozi o professionisti (anche se normalmente questi dati si usano per controlli IVA, non per il redditometro in sé). Quindi, pur non monitorando in tempo reale ogni pagamento, l’Agenzia è in grado di ricostruire un profilo di spesa abbastanza completo: sa se hai comprato casa o auto, se hai polizze, se hai conti correnti con movimenti significativi, se hai investito in strumenti finanziari, ecc. Non vedono ogni singolo scontrino (a meno che tu l’abbia detratto), ma lavorano per indizi. Se necessario, in fase di verifica possono anche chiedere estratti conto dettagliati (hanno poteri di accesso ai conti, art. 32 DPR 600/73). Ma di solito per il redditometro usano i dati già comunicati. Infine, l’ufficio può usare software di rischio e AI per incrociare queste informazioni e selezionare i casi più sospetti . Quindi no, non c’è un funzionario che sbircia manualmente ogni tuo acquisto; però un algoritmo potrebbe segnalare anomalie macroscopiche nel tuo stile di vita rispetto alle tue entrate dichiarate. - D: Ricevo un questionario sul redditometro: come devo rispondere?
R: Con completezza e onestà. Il questionario di solito chiede di elencare i tuoi conti, eventuali incrementi patrimoniali, spese rilevanti e la loro fonte di finanziamento. È cruciale non ignorarlo (rispondi entro la scadenza indicata). Nelle risposte, fornisci tutte le informazioni utili a giustificare le spese contestate. Se alcune domande sono già dettagliate (es. “ha comprato auto X del valore Y, con quali soldi?”), rispondi punto per punto, allegando copia dei documenti essenziali (es. copia bonifico di pagamento dell’auto e provenienza di quel bonifico). Puoi anche allegare una memoria libera dove racconti la tua versione complessiva (a volte è meglio di riempire solo le caselle). Ricorda che il questionario è parte del contraddittorio obbligatorio: le tue risposte saranno valutate. Se lo trovi troppo complesso, puoi rivolgerti a un professionista (avvocato tributarista o commercialista) per compilarlo correttamente. L’importante è non mentire (se menti e loro hanno già i dati, perdi credibilità) e non trincerarti dietro “non so”: piuttosto, spiega e se qualche spesa non riesci proprio a giustificarla, dichiaralo (o fornisci una spiegazione parziale). Meglio ammettere “questa spesa non ricordo come l’ho finanziata, potrebbe provenire da miei risparmi in contanti accumulati negli anni” che lasciare bianco. Incontrarsi di persona con i funzionari, se offerto, è utile: porta con te documenti e sii collaborativo. Il tono dev’essere: “sono disponibile a chiarire tutto, ecco le mie prove”. - D: Quali documenti devo presentare per difendermi dal redditometro?
R: Dipende dalle tue fonti di finanziamento, ma in generale servono documenti che dimostrino da dove venivano i soldi con cui hai effettuato le spese. Ad esempio: - Se dichiari che hai usato risparmi accumulati, porta estratti conto bancari che mostrino i saldi in crescita negli anni precedenti e poi il decremento quando hai speso.
- Se hai ricevuto una donazione o aiuto familiare, esibisci l’atto di donazione (se c’è) o almeno il bonifico/dichiarazione di chi ti ha dato il denaro.
- Per una eredità, la dichiarazione di successione e la documentazione della liquidazione delle somme a tuo favore.
- Se hai venduto un immobile o altro bene, il rogito di vendita e prova dell’incasso.
- Un prestito? Il contratto di mutuo o scrittura privata e traccia del finanziamento (es. bonifico di erogazione).
- Per redditi esenti o tassati a fonte, documenti ufficiali: es. certificazione interessi bancari, attestato vincita, cedolino TFR, ecc.
- Per correggere spese stimate, qualsiasi ricevuta/fattura che ne provi l’importo reale.
In breve, devi fornire un “dossier finanziario”. Più documenti originali e incontrovertibili hai, meglio è. Nella tabella riepilogativa sopra abbiamo elencato i documenti tipici per ciascuna giustificazione. Prepara fotocopie di tutto e, se vai a un’udienza o contraddittorio, porta anche gli originali a vista. Organizza i documenti in modo chiaro (magari con segnalibri o indice) perché spesso la mole è notevole e vuoi che chi li esamina capisca subito cosa sta guardando.
- D: Il redditometro può colpire anche chi ha un’attività di impresa o lavoro autonomo?
R: Sì, ma con alcune precisazioni. L’accertamento sintetico è previsto per le persone fisiche ai fini IRPEF. Se sei un imprenditore individuale o un professionista, il redditometro può essere usato per ricostruire il tuo reddito complessivo IRPEF, considerando anche il reddito d’impresa/lavoro autonomo che hai dichiarato. Invece per determinare il reddito d’impresa in sé (per controllare i ricavi o i costi dell’azienda) si usano altri metodi (analitico-induttivi, studi di settore/ISA, ecc.), non il redditometro. Tradotto: se la tua ditta individuale dichiara poco utile e tu conduci uno stile di vita lussuoso, il Fisco potrebbe: - Fare un accertamento induttivo sull’azienda per scovare ricavi non contabilizzati e poi,
- Fare un accertamento redditometrico su di te personalmente, per tassare ciò che hai speso in più rispetto a quanto dichiarato (compresi gli utili extra emersi, eventualmente). In pratica è complementare. Ricorda inoltre che se sei un professionista con contabilità separata, il redditometro prescinde dalle scritture contabili: guarda solo alle spese personali. Ma, come detto, le spese strettamente aziendali/professionali non vanno imputate a te (es. l’auto aziendale se provi che è usata solo per lavoro). Anche soci e amministratori di società possono essere soggetti a redditometro sui loro redditi personali. Ad esempio, se sei socio di una SRL e prendi solo €10.000 di stipendio annuo ma vivi nel lusso, ti accerteranno come persona fisica (magari supponendo che attingi utili extra dalla società in nero). In tal caso, la tua difesa potrebbe richiedere di dimostrare che non hai percepito somme extra dalla società oppure, al contrario, se le hai percepite legalmente (es. dividendi tassati al 26%), farlo valere come reddito esente (già tassato) con cui hai speso.
- D: Se non riesco a giustificare tutte le spese, cosa mi succede?
R: In assenza di spiegazioni convincenti, l’Agenzia procederà a quantificare un maggior reddito imponibile pari alla differenza. Su tale importo ti verranno richieste le imposte IRPEF (e addizionali) dovute, più le sanzioni per infedele dichiarazione e gli interessi. Le sanzioni per infedele dichiarazione vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa (importo base) e possono essere ridotte se paghi subito o in adesione. Facciamo un esempio: reddito dichiarato €30k, reddito accertato €50k -> differenza €20k non dichiarati. Supponendo aliquota media IRPEF ~30%, l’imposta evasa sarebbe ~€6k; sanzione base 90% = €5.4k (90% di 6k), quindi dovresti pagare circa €11.4k + interessi. Se aderissi potresti avere sanzione ridotta a 1/3 (€1.8k) quindi totale circa €7.8k. Ovviamente ogni caso fa storia a sé in cifre. Inoltre, se l’evasione presunta supera certe soglie (imposta evasa > €50k e reddito occultato > 10% di quello dichiarato e > €2 milioni) potrebbe configurarsi il reato di dichiarazione infedele, ma con il redditometro questo è raro perché è difficile arrivare a 2 mln di redditi presunti. E finché tu contesti e porti prove, difficilmente il penale parte. Quindi principalmente la conseguenza è pecuniaria. Va aggiunto: se non giustifichi, ma neanche paghi e lasci decadere i termini, l’accertamento diviene definitivo e l’Agente della Riscossione potrà procedere con cartelle, pignoramenti ecc. Quindi non ignorare mai: se non puoi giustificare, valuta l’adesione per ridurre il danno. - D: Posso usare i contanti come giustificazione? Tipo “avevo contanti in casa”.
R: I contanti, se non provenienti da prelievi tracciati, sono una giustificazione debole. In linea di principio, potresti dire “ho finanziato la spesa X con denaro contante che detenevo, proveniente dai risparmi degli anni passati”. Ma ti chiederanno: ok, ma come provi che ce li avevi e che provenivano da redditi regolari? Senza pezze d’appoggio, è una semplice affermazione. Qualche giudice in passato ha accolto la tesi del “salvadanaio” se l’importo era ragionevole e coerente con redditi dichiarati storicamente (ad esempio, uno che per anni ha prelevato 1k al mese potrebbe accumularne un po’). Tuttavia, con le attuali regole, la difesa incentrata solo su contanti nascosti è poco efficace. Meglio presentare almeno i prelievi bancari fatti nel tempo per mostrare da dove venivano quei contanti. In sintesi: se puoi evitare, non basare la tua difesa sui contanti a meno che tu abbia davvero elementi a supporto (es: “ho vinto 10k al casinò e li ho incassati in contanti, ecco la ricevuta”; oppure “ogni mese prelevavo €500 per metterli da parte, ecco i miei estratti conto con i prelievi costanti”). - D: Se mia moglie/marito ha un reddito alto, posso dire che paga tutto lei/lui?
R: Solo se ciò corrisponde al vero e lo dimostri. Il redditometro è individuale: non guarda la famiglia nell’insieme, bensì ogni contribuente separatamente. Quindi se tu hai reddito basso e tuo coniuge alto, il fisco può comunque controllare te se risulta che beni/spese sono intestati a te. Però, come spiegato, la normativa consente di provare che le spese sono state finanziate da soggetti diversi dal contribuente . Dunque sì, puoi difenderti dicendo “ha pagato tutto mio marito/moglie” a patto di provarlo (ad esempio: conti correnti separati, e tutte le spese contestate sono state addebitate sul conto del coniuge, o fatture intestate al coniuge, ecc.). Attento che se vige la comunione legale dei beni, entrambi i coniugi sono proprietari dei beni acquistati, quindi il fisco a volte attribuisce 50% della spesa a ciascuno. In quel caso, se uno dei due non ha redditi, potreste sostenere che il 100% della spesa è stato coperto dall’altro, ma dovete presentare i flussi finanziari a supporto. Per esempio: automobile intestata a moglie casalinga, ma pagata interamente dal marito dal suo conto – con ricevute e bonifici dal conto marito. Allora la moglie potrà evitare l’accertamento dicendo che l’auto in realtà è costata redditi del marito (che magari ha già dichiarato e tassato). In conclusione, è valido coinvolgere il reddito del coniuge come prova contraria, ma serve evidenza concreta dei pagamenti effettuati da lui/lei. - D: Se mi contestano anche anni passati per cui non ho più documenti, come faccio?
R: Situazione difficile. Innanzitutto, sappi che per legge dovresti conservare i documenti fiscali per almeno 5 anni (termine ordinario accertamento). Ma qui parliamo anche di documenti non fiscali (donazioni, atti) che sarebbe prudente conservare a lungo. Se l’Agenzia ti contesta, ad esempio, il 2017 e tu non trovi più le carte di quel prestito ricevuto, puoi provare a recuperarle: magari in banca hanno traccia, o la persona coinvolta ne ha copia. Si può anche chiedere in giudizio che il giudice ordini a terzi di esibire documenti (ad es. alla banca, se neghi di poterli ottenere tu). In extremis, puoi ricorrere a prove indirette: testimoni no (non ammessi), ma dichiarazioni sostitutive di terzi, presunzioni semplici a tuo favore (tipo: “nel 2017 ho venduto casa, non trovo più il rogito ma ecco l’atto catastale che mostra il cambio intestazione in quell’anno e il notaio attesta di aver stipulato…”). O ancora: se non hai più l’atto di donazione, richiedine copia al notaio (che dovrebbe averla in archivio). Quindi qualcosa si può fare. Se proprio non riesci a provare, purtroppo quella parte di difesa viene meno. Dovrai puntare su altre argomentazioni (es. attaccare la metodologia dell’ufficio). Una buona prassi è digitalizzare tutti i documenti importanti e conservarli su cloud o supporti sicuri, così non si deteriorano o perdono col tempo. - D: Il questionario redditometro e l’invito al contraddittorio sono la stessa cosa?
R: Spesso sì, ma facciamo chiarezza: l’invito al contraddittorio è l’atto formale con cui l’Agenzia ti convoca per fornire dati e giustificazioni prima dell’accertamento. Può assumere la forma di un questionario (una serie di domande scritte a cui rispondere) oppure di una lettera di convocazione a un incontro (con o senza questionario allegato). Talvolta l’ufficio invia prima un questionario generico e poi, se le risposte non soddisfano, convoca per un incontro. L’importante è che tu colga queste opportunità: il questionario di norma fa parte del contraddittorio, non è una cosa separata. È sbagliato pensare “compilo il questionario e ho finito”: di solito dopo il questionario c’è comunque scambio ulteriore. Se l’ufficio non ti convoca espressamente, puoi tu chiedere un incontro di persona, che rientra nel contraddittorio. In breve: questionario e invito sono entrambi strumenti di interlocuzione. Nota bene: rispondere al questionario è obbligatorio (è previsto dall’art. 32 DPR 600/73, la mancata risposta può comportare sanzioni e anche l’inutilizzabilità in giudizio successiva di quei dati a tuo favore). Quindi non ignorarlo assolutamente. - D: Se ricevo l’avviso di accertamento sintetico, posso ancora risolvere senza andare in causa?
R: Sì. Una volta ricevuto l’avviso, hai 60 giorni per pagare o impugnare. In quei 60 giorni c’è la possibilità di chiedere un accertamento con adesione (D.Lgs. 218/97) anche dopo l’emissione dell’atto. Se la chiedi, i termini di ricorso si sospendono per un massimo di 90 giorni, durante i quali ti siedi di nuovo con l’ufficio per cercare un accordo. È un’ultima occasione per evitare il contenzioso. In sede di adesione, puoi portare ulteriori documenti o far leva sulla voglia dell’ufficio di chiudere la partita. Si può ottenere una riduzione delle sanzioni a 1/3 e magari un taglio del reddito accertato. Se trovi un accordo soddisfacente, firmi e poi paghi (in unica soluzione o rate). Se invece l’adesione fallisce (nessun accordo o non ti presenti), ripartono i 60 giorni residui per il ricorso. Considera anche l’opzione mediazione/reclamo se l’importo è entro €50k (come già detto in precedenza). Inoltre, se decidi di pagare subito senza impugnare, entro 60 giorni puoi beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni con riduzione a 1/3 (è il cosiddetto acquiescenza all’accertamento). Questa scelta conviene se l’accertamento è ben fondato e l’importo non eccessivo, perché eviti spese legali e ulteriori maggiorazioni. - D: Il redditometro può applicarsi retroattivamente a periodi già chiusi?
R: No, ogni modifica normativa vale solo per il futuro (in assenza di esplicite disposizioni contrarie). Ad esempio, il nuovo redditometro con soglia 70k si userà dal 2024 in avanti (o 2016 come base, come detto). L’ufficio non può oggi ricalcolare un accertamento del 2010 con parametri 2024; userà i parametri vigenti all’epoca. Ci sono anche termini di decadenza: in genere 5 anni dopo l’anno di dichiarazione (ad es. il 2025 è l’ultimo anno per accertare il 2020) oppure 7 anni se dichiarazione omessa. Oltre, non si può accertare. Quindi se parliamo di retroattività come “possono venirmi a fare redditometro per il 2010 ora?” la risposta è no (è decaduto). Se invece intendiamo “possono applicare oggi le soglie nuove su anni vecchi come il 2017?” – formalmente sì se rientrano dal 2016 in poi, come da DM. Ma in generale non c’è effetto peggiorativo retroattivo perché dal 2018 al 2023 era sospeso e ora lo riattivano. Quindi il contribuente non subisce un danno da retroattività, anzi forse un vantaggio (la soglia assoluta può salvarlo, e il DM 2024 ha fissato criteri che in parte recepiscono orientamenti giurisprudenziali più favorevoli). Infine, se hai già un contenzioso in corso su anni passati, la decisione si baserà sulla legge valida per quegli anni. - D: Ho sentito parlare di redditometro rovesciato: cos’è?
R: “Redditometro rovesciato” è un termine giornalistico (non giuridico) per indicare la situazione in cui è il contribuente a cercare di dimostrare, tramite le proprie spese, che il reddito accertato dal Fisco è in realtà inferiore. È l’idea opposta: usare lo stile di vita modesto come prova che non potevi avere tutti i redditi che l’ufficio ti imputa (magari in un accertamento analitico). Ad esempio, se l’Agenzia ti contesta ricavi non dichiarati elevati ma tu vivi in miseria, si potrebbe argomentare che è improbabile tu abbia evaso quelle somme senza spenderle. È però una tesi debole in giudizio, perché le presunzioni funzionano principalmente a favore del Fisco, non del contribuente. I giudici tendono a dire che l’aver speso poco non esclude che tu possa aver evaso e nascosto i soldi (magari accumulandoli). Quindi il “redditometro rovesciato” non è uno strumento formalizzato. Meglio concentrarsi sulle prove classiche che abbiamo discusso. In effetti, nessuna norma prevede di annullare un accertamento se il contribuente dimostra di avere vissuto frugalmente – se ci sono prove di redditi occultati, contano quelle. Tuttavia, presentare in giudizio uno storico delle proprie spese modeste può avere un effetto psicologico: “Signori giudici, mi imputano €100k evasi l’anno, ma guardate: vivo con €1.000 al mese, non ho beni, ho questo stile di vita…”. Non è decisivo giuridicamente, ma aiuta a delineare la persona e dare credibilità alle sue affermazioni. - D: Mi hanno già accertato (o assolto) con redditometro per un anno, possono rifarlo per altri anni?
R: Sì, ogni anno d’imposta è autonomo. Se ad esempio hai avuto accertamento redditometrico per il 2017 e l’hai risolto (in adesione o in causa), l’Agenzia può comunque farti controlli analoghi per 2018, 2019, ecc. Non c’è un divieto di reiterazione (a parte il fatto che non possono riaccertare lo stesso anno due volte sugli stessi elementi, per il principio del ne bis in idem amministrativo). Se però la situazione è la medesima e hai già fornito le prove, è probabile che memorizzino quelle giustificazioni e magari evitino di replicare. Esiste inoltre il concetto di giudicato esterno: se due annualità sono molto simili e la sentenza su una ha affermato certi principi (es. ha riconosciuto valide certe prove contrarie), tali principi potrebbero influenzare il contenzioso sull’altra annualità. In Cassazione a volte applicano l’efficacia espansiva del giudicato per situazioni identiche . Quindi, se hai vinto un anno in Cassazione, usa quella sentenza a tuo favore negli altri anni. Ma in linea generale, preparati a difendere ogni anno separatamente. - D: In concreto, qual è la migliore strategia per “battere” il redditometro?
R: In sintesi: dimostrare la provenienza di ogni euro speso da fonti lecite e non tassabili. Questa è la strategia regina. Realizzarla vuol dire: raccogliere documentazione finanziaria, costruire un racconto credibile e supportato sui tuoi flussi di denaro, e presentarlo ordinatamente al Fisco e al giudice. Devi far apparire chiaro e limpido che “non ho avuto redditi occulti, ho speso molto grazie a [inserire fonte: es. aiuti famigliari, vendite, vincite, risparmi] e non c’è altro”. Se riesci in ciò, il redditometro cade perché la presunzione viene superata. Un’altra componente della strategia è, se possibile, prevenire come dicevamo: ad esempio, se sai che l’anno prossimo farai una grossa spesa, predisponi già un finanziamento o usa fonti tracciate. In fase di contraddittorio, sii collaborativo ma fermo: ammetti ciò che è vero, contesta ciò che è sbagliato, fornisci tutto. In fase giudiziale, cura bene gli scritti (magari facendoli redigere a un tributarista esperto) citando norme e sentenze a supporto della tua posizione. E, ovviamente, non falsificare nulla: se non hai una prova, meglio un’ammissione di mancanza (i giudici apprezzano la sincerità in certe situazioni) che rischiare una sanzione penale. In poche parole, vince chi dimostra la trasparenza delle proprie finanze. Portare ordine dove il Fisco vede disordine: questa è la chiave.
Con queste risposte, speriamo di aver chiarito i dubbi più comuni. Affrontare un redditometro può essere impegnativo, ma con le giuste conoscenze e preparazione si può evitare di pagare tasse non dovute su redditi inesistenti.
Conclusioni
Difendersi dal redditometro è un esercizio di trasparenza e metodo. Il contribuente si trova nella posizione di dover ricostruire la propria vita economica davanti al Fisco, per convincerlo (ed eventualmente convincere un giudice) che non ha nascosto redditi al fisco, per quanto elevata possa sembrare la sua capacità di spesa. In questa guida abbiamo visto come ciò sia possibile tramite la presentazione di prove documentali solide: redditi esenti, somme già tassate, contributi di terzi, risparmi pregressi, dati certi sulle spese. Abbiamo anche analizzato le ultime novità normative (come la soglia 70.000 €) e orientamenti giurisprudenziali che in parte hanno reso più equilibrato questo strumento, pur con alcune criticità ancora discusse.
Dal punto di vista pratico, il debitore-contribuente che riceve una contestazione redditometrica deve muoversi con tempestività e precisione: raccogliere tutti i dati finanziari rilevanti, rispondere in modo circostanziato all’Amministrazione, e se necessario far valere i propri diritti in giudizio, dove – è bene ricordarlo – l’onere di dimostrare la correttezza dell’accertamento spetta comunque al Fisco una volta che il contribuente abbia offerto validi elementi contrari . Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione testimoniano una maggiore apertura verso le difese dei contribuenti: è stata ribadita l’ampiezza della prova contraria ammessa , l’obbligo per i giudici di merito di valutare approfonditamente la documentazione prodotta , e sono stati sanzionati accertamenti emanati senza un adeguato contraddittorio o con motivazioni lacunose.
Per avvocati e consulenti tributari, assistere un cliente in un caso di redditometro richiede un approccio multidisciplinare: occorre conoscere la normativa tributaria (sia di diritto sostanziale sia procedurale), avere una certa dimestichezza con dati contabili e finanziari per analizzare i movimenti patrimoniali, e saper utilizzare gli strumenti giuridici a disposizione (dall’adesione, alle eccezioni processuali, ai precedenti giurisprudenziali utili). Questa guida, con il suo taglio avanzato, ha voluto fornire proprio quel tipo di visione integrata, senza trascurare l’aspetto divulgativo per i non addetti ai lavori che si trovino a dover comprendere e affrontare la questione.
In conclusione, il redditometro è un’arma potente nelle mani del Fisco, ma non è incontestabile. Il contribuente onesto che ha semplicemente beneficiato di risorse non tassabili o di circostanze particolari non è indifeso: ha il diritto e gli strumenti per far emergere la verità sui propri mezzi. Come recita un principio più generale, “i fatti possono essere accertati in via presuntiva, ma la giustizia tributaria deve sempre poter essere fatta in via documentale”. Ovvero, di fronte a fatti documentati, la presunzione deve cedere. Con la giusta preparazione, è quindi possibile difendersi con successo dal redditometro, garantendo che il tributo colpisca solo la reale capacità contributiva e non oltre.
Fonti e Riferimenti
(In questa sezione finale sono raccolte tutte le fonti normative, giurisprudenziali e di prassi citate o utilizzate nella guida, per consentire approfondimenti e verifiche. Sono incluse le modifiche legislative più recenti al 2025 e le sentenze rilevanti menzionate nel testo.)
Normativa:
– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 – Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. (Disciplina base del “redditometro”. Commi 4-7 come modificati da D.L. 78/2010 e da D.Lgs. 108/2024: prevede presunzione in base alle spese, scostamento ≥20%, soglia assoluta 10× assegno sociale, obbligo di contraddittorio, facoltà di prova contraria) .
– D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22 – Potenziamento accertamento sintetico. (Modifica dell’art. 38 DPR 600/73: introdotto il redditometro basato su spese di qualsiasi genere, soglia 20%, contraddittorio obbligatorio) .
– D.L. 12 luglio 2018, n. 87, art. 10-bis (conv. L. 96/2018) – Sospensione dell’accertamento sintetico “nuovo redditometro”. (Disposto l’aggiornamento dei criteri del redditometro e la necessità di nuovi DM previa consultazione ISTAT e consumatori; sospeso l’utilizzo fino a emanazione dei decreti) .
– L. 9 agosto 2022, n. 130 – Riforma della giustizia tributaria. (Istituisce le Corti di Giustizia Tributaria al posto delle Commissioni; giudici professionali in parte).
– D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, art. 5 – Modifiche all’accertamento sintetico (decreto attuativo riforma fiscale). (Ha riformulato i commi 4 e ss. dell’art. 38 DPR 600/73: conferma soglia 20% e introduce soglia assoluta 10× assegno sociale, da aggiornare ogni 2 anni; estende e precisa le prove contrarie ammissibili) .
– D.M. Ministero Economia e Finanze 7 maggio 2024 – Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (nuovo redditometro). (Pubblicato in GU n.116 del 20-05-2024. Definisce gli elementi indicativi di capacità contributiva e le modalità di calcolo: Tabella A spese e indici ISTAT; considera spese certe, spese presunte da possesso beni, soglia povertà, incrementi patrimoniali, risparmio; prevede che prevalgano dati certi su stime; elenca le prove contrarie: finanziamento spese con redditi esenti/di terzi, diverso ammontare spese, utilizzo risparmi precedenti; applicabilità dal periodo d’imposta 2016 in poi) .
– Circolare Agenzia Entrate n. 24/E del 31 luglio 2013 – (Primi chiarimenti sul redditometro post DL 78/2010). (Fornisce istruzioni applicative sul “nuovo redditometro”, elenco beni-indice, modalità di contraddittorio, esempio di prova contraria ammessa – es. donazioni, redditi esenti – ai sensi del previgente art.38 co.6 DPR 600) .
– Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 11 marzo 2015 – (Ulteriori chiarimenti redditometro). (Chiarisce alcuni aspetti: spese per incrementi patrimoniali da imputare nell’anno di sostenimento per intero salvo prova contraria dilazione; necessità di coerenza con anagrafe tributaria; importanza del contraddittorio).
(N.B.: Le circolari non sono legge, ma interpretazioni dell’Amministrazione utili a capire il suo orientamento.)
Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):
– Cass. Civ., Sez. Tributaria, 29 agosto 2000, n. 11300 – (Precedente storico: afferma che nel redditometro il contribuente può provare che “il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore”, non limitatamente alle categorie tipizzate dalla norma) .
– Cass. Civ., Sez. Un., 7 novembre 2007, n. 23031 – (Sancisce in generale che l’accertamento sintetico è metodo di tipo presuntivo, i cui presupposti vanno motivati; onere al contribuente di prova contraria; ruolo del giudice di merito nell’apprezzare le prove).
– Cass. Civ., Sez. VI, 24 ottobre 2005, n. 20588 – (Conferma natura relativa della presunzione redditometrica e ammissibilità di provare che il maggior reddito non esiste) .
– Cass. Civ., Sez. V, 19 ottobre 2016, n. 21142 – (Ribadisce i principi sulla prova contraria ampia: il contribuente può dimostrare con documenti che il reddito presunto non esiste in tutto o in parte, includendo redditi esenti o già tassati) .
– Cass. Civ., Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 8397 – (Sottolinea la natura di presunzione legale relativa ex lege dell’accertamento sintetico post DL 78/2010, distinguendolo dalle presunzioni semplici; indica che l’onere della prova contraria grava sul contribuente una volta dimostrati i fatti-indice) .
– Cass. Civ., Sez. VI, 7 marzo 2014, n. 5365 – (Caso “nucleo familiare”: adotta una linea rigorosa, escludendo che la sola disponibilità di redditi esenti nel nucleo giustifichi senza dimostrazione dell’impiego; richiede prova dell’accantonamento e impiego specifico di quei redditi per le spese) .
– Cass. Civ., Sez. V, 4 aprile 2018, n. 8159 – (Affronta temi di motivazione: l’atto di accertamento sintetico dev’essere adeguatamente motivato sugli indici e sul contraddittorio; la mancata considerazione delle controdeduzioni può viziare l’atto).
– Cass. Civ., Sez. V, 13 giugno 2019, n. 16098 – (Precisa che l’onere della prova contraria è a carico del contribuente e può essere assolto con qualsiasi mezzo idoneo, anche attraverso la dimostrazione che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi esenti o pregressi).
– Cass. Civ., Sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 2960 – (Ribadisce necessità del contraddittorio endoprocedimentale come elemento essenziale; la sua omissione comporta nullità dell’accertamento sintetico, essendo previsto dalla legge).
– Cass. Civ., Sez. VI, 22 giugno 2021, n. 17837 – (Conferma che la prova contraria nel redditometro può riguardare anche l’apporto di risorse da parte di familiari non a carico conviventi; richiama la valutazione analitica delle prove da parte del giudice di merito) .
– Cass. Civ., Sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 692 – (Ordinanza importante: dichiara nullo l’accertamento sintetico se il contribuente ha fornito prova contraria concreta e la sentenza di merito non l’ha adeguatamente considerata; in particolare, caso in cui le spese erano sostenute dal figlio convivente – i giudici devono tenerne conto) .
– Cass. Civ., Sez. V, 15 giugno 2022, n. 19212 – (Ordinanza: richiama l’obbligo motivazionale rigoroso del giudice tributario di fronte alle prove contrarie; censura sentenza per motivazione apparente su redditometro) .
– Cass. Civ., Sez. VI, 13 giugno 2023, n. 16904 – (Consolida i principi: redditometro = presunzione legale relativa; l’accertamento non impedisce le prove contrarie, tra cui dimostrare che il reddito presunto non esiste; cita proprie pronunce precedenti in tal senso) .
– Cass. Civ., Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 31844 – (Ordinanza recente , conferma testualmente che “la prova contraria non è limitata a quella prevista dal co.5 art.38… ma è consentito dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore”, richiamando Cass. 11300/2000 e altre. Inoltre, ribadisce che una volta accertati i fatti-indice, il giudice non può negar loro valore presuntivo ma deve valutare le prove offerte dal contribuente; sottolinea l’obbligo di valutazione puntuale della documentazione prodotta dal contribuente e annulla la sentenza di merito per carenze di motivazione) .
– Cass. Civ., Sez. VI, 12 dicembre 2023, n. 31568 – (Ordinanza citata in dottrina: sullo stesso solco di 31844, amplia le “maglie” della prova contraria; evidenziata in commenti per aver riconosciuto la possibilità di considerare i redditi dell’intero nucleo familiare come prova contraria, purché se ne dimostri la destinazione alle spese contestate . Contribuisce a consolidare un orientamento più favorevole al contribuente).
– Cass. Civ., Sez. I, 6 dicembre 2018, n. 226 (Corte Costituzionale) – (Sentenza Corte Cost., non Cassazione) – (Ha escluso profili di illegittimità costituzionale del redditometro previgente in riferimento alla privacy e riservatezza, a patto di un uso proporzionato; rilevante per i controlli su conti correnti, ma non ha dichiarato incostituzionale la norma).
– Corte Costituzionale, 21 luglio 1987, n. 283 – (Vecchia pronuncia su redditometro versione ante-2010: ritenne che la selezione dei contribuenti da controllare non violava l’art.3 Cost. in quanto la disparità era fattuale e non normativa; oggi richiamata da dottrina per discutere la nuova soglia assoluta che invece istituisce disparità normative) .
Hai ricevuto un accertamento da redditometro o una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che contesta un tenore di vita non coerente con il reddito dichiarato? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento da redditometro o una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che contesta un tenore di vita non coerente con il reddito dichiarato?
Ti attribuiscono redditi presunti sulla base di spese, investimenti, auto, immobili, viaggi o movimenti finanziari?
Temi imposte elevate, sanzioni e interessi per redditi che in realtà non esistono?
Devi saperlo subito:
👉 il redditometro non è una prova,
👉 è solo una presunzione,
👉 e può essere ribaltato con le giuste prove documentali.
Questa guida ti spiega come funziona il redditometro, quando è illegittimo e quali prove devi presentare per difenderti con successo.
Cos’è il Redditometro (Spiegato in Modo Chiaro)
Il redditometro è uno strumento con cui il Fisco:
- confronta il reddito dichiarato
- con le spese sostenute e il patrimonio posseduto,
- e presume un reddito maggiore se lo stile di vita appare incoerente.
Le spese considerate includono, ad esempio:
- immobili e mutui
- auto, moto, barche
- viaggi e vacanze
- spese scolastiche e universitarie
- assicurazioni e investimenti
- spese familiari ricorrenti
👉 Se le spese superano il reddito dichiarato oltre certe soglie, scatta la presunzione.
Una Cosa Fondamentale: Il Redditometro NON Dimostra Evasione
Il redditometro:
- non dimostra che hai evaso,
- non dimostra l’origine del denaro,
- non prova l’esistenza di redditi imponibili.
È una presunzione semplice, che per legge:
➡️ deve essere grave, precisa e concordante,
➡️ e può essere superata con prova contraria.
👉 Se presenti le prove giuste, l’accertamento cade.
Quando l’Accertamento da Redditometro è ILLEGITTIMO
Il redditometro è contestabile se:
- non viene rispettato il contraddittorio preventivo,
- le spese sono stimate e non reali,
- non viene considerata la situazione familiare complessiva,
- il Fisco ignora le spiegazioni fornite,
- non viene dimostrato che le somme siano redditi imponibili,
- vengono applicate medie ISTAT astratte,
- l’accertamento è automatico e non personalizzato.
👉 Il Fisco deve ascoltarti e valutare le prove, non ignorarle.
Le Prove Più Efficaci per Difendersi dal Redditometro
1. Risparmi accumulati negli anni precedenti
Puoi dimostrare che le spese sono state sostenute con:
- risparmi personali
- giacenze di conto
- somme accantonate negli anni
📄 Prove utili:
- estratti conto storici
- saldi iniziali
- documentazione bancaria
👉 I risparmi non sono reddito tassabile.
2. Redditi esenti o già tassati
Molte somme non sono imponibili, come:
- eredità e donazioni
- vincite e indennizzi
- risarcimenti
- redditi esenti
- somme già tassate alla fonte
📄 Prove utili:
- atti notarili
- bonifici con causale
- dichiarazioni precedenti
- documenti fiscali
3. Aiuti e contributi familiari
Spesso le spese sono sostenute grazie a:
- aiuti di genitori o parenti
- supporto familiare continuativo
📄 Prove utili:
- bonifici familiari
- scritture private
- dichiarazioni sostitutive
- coerenza con il patrimonio del donante
👉 Il Fisco deve dimostrare che l’aiuto è reddito imponibile, non tu il contrario.
4. Finanziamenti e prestiti
Le spese possono derivare da:
- prestiti bancari
- finanziamenti personali
- mutui
📄 Prove utili:
- contratti di finanziamento
- piani di ammortamento
- estratti conto
👉 Un prestito non è reddito.
5. Spese sostenute da altri soggetti
In molti casi:
- l’auto è pagata da un familiare
- il viaggio è regalato
- la casa è intestata a terzi
📄 Prove utili:
- fatture intestate ad altri
- documenti di pagamento
- contratti e accordi
6. Errori o sovrastime del Fisco
Il redditometro spesso:
- sovrastima le spese
- attribuisce costi medi non reali
- ignora sconti, rateizzazioni, pagamenti parziali
📄 Prove utili:
- fatture reali
- contratti
- documenti di pagamento effettivo
Cosa Succede se NON Fornisci le Prove
Se non ti difendi correttamente:
- la presunzione diventa “verità fiscale”,
- il reddito presunto viene tassato,
- si applicano IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi,
- possono partire cartelle e pignoramenti.
👉 Il silenzio o le risposte vaghe peggiorano la situazione.
Come Difendersi Subito (Strategia Immediata)
1. Gestire correttamente il contraddittorio
Il contraddittorio è il momento decisivo.
Con un avvocato tributarista puoi:
- preparare risposte strutturate,
- presentare solo le prove utili,
- evitare ammissioni sbagliate,
- orientare correttamente l’istruttoria.
2. Bloccare l’accertamento definitivo
Se l’accertamento viene emesso:
- puoi impugnarlo nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- bloccare la riscossione.
3. Costruire una prova organica
La difesa vincente:
- ricostruisce tutta la storia finanziaria,
- dimostra la non imponibilità delle somme,
- smonta la presunzione pezzo per pezzo.
👉 Il redditometro si vince con i documenti, non con le parole.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro il redditometro richiede competenze tributarie specifiche.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
È il professionista ideale per annullare accertamenti basati sul redditometro.
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi dell’atto da redditometro
- preparazione del contraddittorio
- individuazione delle prove decisive
- sospensione immediata degli effetti
- ricorso per annullamento totale o parziale
- tutela del patrimonio personale
- gestione strategica del contenzioso
Conclusione
Il redditometro non dimostra evasione, ma formula una presunzione che può essere superata.
Con le prove giuste e una difesa tecnica tempestiva puoi:
- bloccare l’accertamento,
- dimostrare l’origine lecita delle somme,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- proteggere il tuo patrimonio.
Agisci ora: nel redditometro la prova documentale è tutto.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
difendersi dal redditometro è possibile, se lo fai nel modo giusto.