L’accertamento bancario collegato alle criptovalute è uno dei fronti di controllo fiscale più recenti e più aggressivi.
L’Agenzia delle Entrate incrocia movimenti bancari, exchange, wallet, piattaforme crypto e segnalazioni antiriciclaggio, presumendo spesso che ogni flusso di denaro legato alle criptovalute rappresenti reddito imponibile.
👉 Ma è fondamentale chiarirlo subito:
non ogni operazione in criptovalute genera automaticamente reddito tassabile.
Molti accertamenti nascono da automatismi, errori interpretativi e mancata comprensione tecnica del mondo crypto.
Difendersi è possibile, ma solo con una strategia difensiva aggiornata, tecnica e documentata.
Cos’è l’accertamento bancario sulle criptovalute
Si tratta di un accertamento in cui l’Agenzia:
- analizza i conti correnti del contribuente
- individua bonifici da e verso exchange o piattaforme crypto
- considera versamenti e prelievi come redditi non dichiarati
- utilizza dati bancari, segnalazioni e informazioni estere
- ricostruisce il reddito in modo presuntivo
Il problema è che il flusso finanziario non coincide automaticamente con il fatto imponibile.
Perché le criptovalute sono sotto osservazione
Le criptovalute sono nel mirino perché:
- lasciano tracce bancarie (bonifici, carte, prelievi)
- sono oggetto di segnalazioni antiriciclaggio
- coinvolgono exchange esteri
- sono percepite come “area grigia” dal Fisco
- presentano difficoltà di tracciamento tecnico
Questo porta spesso a presunzioni fiscali errate.
Le contestazioni più frequenti dell’Agenzia
Negli accertamenti bancari legati alle criptovalute, l’Agenzia contesta spesso:
- bonifici da exchange = redditi non dichiarati
- prelievi in uscita = plusvalenze imponibili
- conversioni crypto/fiat = realizzo automatico
- trading occasionale trattato come attività abituale
- wallet non dichiarati = evasione
- mancata dichiarazione del quadro RW
- presunti redditi da attività finanziaria estera
Molte di queste contestazioni non tengono conto della normativa e della prassi più recente.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti su criptovalute l’Agenzia sbaglia spesso quando:
- equipara ogni flusso bancario a reddito imponibile
- ignora la distinzione tra detenzione, scambio e realizzo
- non considera il costo di acquisto delle criptovalute
- presume plusvalenze senza dimostrare il guadagno
- confonde trasferimenti interni con operazioni tassabili
- non distingue attività occasionale da attività professionale
- utilizza presunzioni non gravi, non precise o non concordanti
- ribalta illegittimamente l’onere della prova
In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.
Quando l’accertamento bancario su criptovalute è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
- manca la prova di una plusvalenza effettiva
- i movimenti derivano da semplici disinvestimenti
- le criptovalute sono state detenute come riserva di valore
- non è dimostrata l’attività abituale o professionale
- non viene provato il superamento delle soglie fiscali
- l’Ufficio utilizza i movimenti bancari come unica prova
- non viene rispettato il contraddittorio
👉 La prova del reddito imponibile spetta all’Agenzia, non al contribuente.
Come difendersi in modo efficace (strategie aggiornate)
La difesa contro un accertamento bancario sulle criptovalute deve essere tecnica e puntuale, e può basarsi su:
- ricostruzione cronologica delle operazioni crypto
- dimostrazione del costo di acquisto
- prova dell’assenza di plusvalenze
- distinzione tra detenzione, scambio e realizzo
- documentazione degli exchange (report, estratti, log)
- dimostrazione di trasferimenti interni tra wallet
- inquadramento corretto dell’attività (occasionale vs abituale)
- corretta gestione del quadro RW
- perizie tecniche e fiscali
- giurisprudenza e prassi aggiornate in materia crypto
Ogni movimento va analizzato singolarmente, non in modo generico.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento bancario collegato alle criptovalute:
- fai analizzare immediatamente l’atto da un professionista esperto
- individua tutti i movimenti contestati
- ricostruisci la storia delle operazioni crypto
- raccogli documentazione da exchange e wallet
- verifica se esistono realmente plusvalenze tassabili
- evita adesioni o pagamenti affrettati
- valuta le opzioni difensive più idonee:
- osservazioni in contraddittorio
- istanza di autotutela
- accertamento con adesione (solo se strategico)
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
- richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
- presunzione definitiva di redditi inesistenti
- recupero di imposte elevate
- sanzioni e interessi
- iscrizione a ruolo e riscossione
- pignoramento dei conti correnti
- estensione dei controlli ad altri anni
- gravi conseguenze economiche e personali
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti bancari legati alle criptovalute, integrando competenze fiscali, finanziarie e tecnologiche.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in fiscalità crypto e contenzioso avanzato.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- contestare l’illegittimità dell’accertamento crypto
- dimostrare l’assenza di redditi imponibili
- smontare presunzioni bancarie errate
- ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
- bloccare l’esecutività e la riscossione
- proteggere liquidità e patrimonio
- costruire una strategia difensiva aggiornata e solida
Agisci ora
Un’operazione in criptovalute non è automaticamente reddito tassabile.
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Introduzione
Negli ultimi anni il Fisco italiano ha rivolto crescente attenzione al mondo delle criptovalute (bitcoin, ethereum, token NFT, stablecoin, ecc.), considerandole potenziali veicoli di evasione fiscale o spostamento di ricchezze difficili da tracciare. Le più recenti novità normative – in particolare la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 126-147) e la Legge di Bilancio 2025 – hanno delineato per la prima volta un quadro fiscale organico per le cripto-attività, con aliquote dedicate e obblighi dichiarativi specifici . Al contempo, le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e diverse sentenze tributarie e penali hanno chiarito (talora in modo controverso) il trattamento di queste valute digitali.
Questo documento, aggiornato a dicembre 2025, intende fornire una guida difensiva completa in materia di accertamenti bancari legati alle criptovalute, dal punto di vista del contribuente (debitore). Con un linguaggio tecnico-giuridico ma accessibile, la guida analizza:
- il quadro normativo italiano vigente sulle criptovalute (fiscale, antiriciclaggio, civilistico),
- le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate effettua controlli e accertamenti su conti bancari e investimenti in crypto,
- i profili tributari e penali connessi all’omessa dichiarazione di redditi da criptovalute,
- le presunzioni legali e gli oneri probatori a carico del contribuente in sede di verifica,
- i possibili strumenti difensivi (dalla prevenzione, al contraddittorio, al contenzioso tributario, fino ai rimedi contro sanzioni e pignoramenti),
- le principali sentenze recenti di Corti tributarie e di legittimità (Cassazione) su tassazione e sequestrabilità delle criptovalute.
Saranno inoltre presentate tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte frequenti, per aiutare professionisti, imprenditori e privati a orientarsi in questa materia complessa. L’obiettivo è fornire una guida avanzata – ma di taglio pratico – per impostare al meglio una strategia difensiva in caso di accertamento fiscale sulle criptovalute, minimizzando i rischi e facendo valere i propri diritti di contribuente.
Quadro normativo e definizioni di base
Per comprendere la posizione del Fisco sulle criptovalute è fondamentale partire dalle definizioni giuridiche e dal quadro normativo esistente. Le criptovalute (o cripto-attività) possono essere descritte sinteticamente come “rappresentazioni digitali di valore” basate su tecnologie a registro distribuito (blockchain), non emesse da banche centrali. A livello europeo e nazionale esse non hanno corso legale – cioè non sono moneta avente corso forzoso – ma sono accettate da privati come mezzo di scambio. La Direttiva UE 2018/843 (V Direttiva antiriciclaggio) definisce ad esempio la “valuta virtuale” come una “rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o ente pubblico, priva di corso legale, utilizzata come mezzo di scambio e trasferibile elettronicamente” . Questa definizione è recepita anche nella normativa italiana antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007, art.1 co.2, lett. ff) .
Dal punto di vista civilistico, le criptovalute non sono riconosciute come moneta legale né come strumenti finanziari tradizionali. La Corte di Cassazione ha rimarcato la natura atipica del Bitcoin e simili, evidenziando che non possono essere equiparati alla valuta corrente perché mancano di emittente pubblico, non hanno potere liberatorio nei pagamenti e sono soggetti ad alta volatilità . Non svolgono dunque le tipiche funzioni di unità di conto o riserva di valore garantite dalla moneta avente corso legale. Ciò non toglie che abbiano valore economico di scambio e possano fungere da investimento. Proprio questo valore economicamente apprezzabile fa sì che il Fisco li guardi come potenziale indice di capacità contributiva (cioè ricchezza tassabile).
Criptovalute assimilate a valute estere (prassi fino al 2022)
Fino a tempi recenti, in assenza di una legge specifica, l’Amministrazione finanziaria italiana ha trattato le criptovalute per analogia alle valute estere. In varie risposte a interpello e documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, pur mancando una disciplina ad hoc, ai redditi e agli obblighi dichiarativi relativi alle cripto si applicassero le regole previste per valute estere e attività finanziarie tradizionali . Ad esempio:
- Quadro RW (monitoraggio fiscale): già dal 2018 l’Agenzia ha chiarito che le persone fisiche residenti devono indicare le criptovalute detenute all’estero nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, al pari di conti correnti e investimenti esteri. Ciò anche se le crypto sono conservate in un wallet personale o su piattaforme non italiane, poiché vengono equiparate a “attività finanziarie estere” . In mancanza di dichiarazione, si applicano le sanzioni per omessa indicazione di attività estere (dal 3% al 15% del valore non dichiarato) .
- Tassazione delle plusvalenze: prima del 2023, l’orientamento era di assimilare i guadagni da compravendita di criptovalute ai redditi diversi da valuta estera. In base all’art. 67 comma 1-ter TUIR (ante novella), le plusvalenze su valute estere erano tassabili solo se il controvalore delle valute detenute superava €51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi (la cosiddetta soglia dei 51.645 €) . L’Agenzia estendeva per analogia questa regola alle criptovalute: se un contribuente deteneva crypto per valori superiori a tale soglia, i relativi profitti da conversione diventavano imponibili come redditi diversi. Viceversa, sotto la soglia (o se non convertiti in valuta fiat) si sosteneva fossero esenti per carenza di norma. Va detto che questa interpretazione era controversa e non basata su un dettato normativo espresso, ma su un’estensione analogica delle norme sulle valute estere .
Questa impostazione “di prassi” ha creato zone d’ombra interpretative: ad esempio, molti si chiedevano se lo scambio tra criptovalute diverse generasse imposizione (l’Agenzia tendeva a dire di sì, trattandolo come permuta di asset diversi), o se gli interessi da staking dovessero considerarsi redditi di capitale esteri. Inoltre, l’obbligo di Quadro RW per wallet non custoditi presso intermediari finanziari tradizionali non era espressamente previsto dalla legge, ma solo da indicazioni amministrative, esponendo a contestazioni sulla legittimità di sanzioni per omissione.
La svolta del 2023: definizione di “cripto-attività” in legge
Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) il legislatore italiano è intervenuto colmando il vuoto normativo. Dal 1° gennaio 2023 le criptovalute sono formalmente inquadrate come “cripto-attività” nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In particolare, è stata introdotta la lettera c-sexies) all’art. 67 comma 1 TUIR, che definisce le cripto-attività come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga» . Questa definizione normativa, volutamente ampia, ricomprende non solo le “valute virtuali” classiche (es. Bitcoin) ma ogni tipo di token digitale rappresentativo di valore/diritti, inclusi token non fungibili (NFT), stablecoin, ecc. . Si tratta quindi di una categoria omnicomprensiva di cripto-attività a fini fiscali.
Contestualmente, la legge ha stabilito che i redditi derivanti da operazioni riguardanti tali cripto-attività (cessione, rimborso, detenzione) siano qualificati come redditi diversi di natura finanziaria, soggetti a tassazione con aliquota del 26% . In altri termini, dal 2023 i guadagni su crypto per le persone fisiche vengono tassati esattamente come le plusvalenze su titoli o valute estere: imposta sostitutiva fissa al 26%, separata dall’IRPEF ordinaria. Vedremo nel dettaglio il funzionamento di questa tassazione più avanti.
Oltre a ciò, la stessa legge 197/2022 ha introdotto disposizioni su:
- Regime transitorio e sanatorie: possibilità di “rideterminare” il costo di acquisto delle cripto detenute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14% sul valore (una sorta di rivalutazione fiscale volontaria) ; possibilità di regolarizzare le cripto non dichiarate fino al 2021 pagando un’imposta forfettaria (vedi sezioni successive sugli strumenti deflativi).
- Imposta di bollo/IVAFE sulle cripto: estensione anche alle cripto-attività dell’imposta patrimoniale annuale dello 0,2% (2 per mille) sul loro valore, in modo analogo all’IVAFE per attività finanziarie estere (dettagli in seguito) .
- Chiarimenti vari su permute, compensazione di perdite, territorialità e monitoraggio fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, con la corposa Circolare n. 30/E del 27/10/2023, ha fornito istruzioni operative su questa nuova disciplina . La circolare conferma in larga parte la linea già seguita in passato, ma con alcuni importanti dettagli (ad esempio, l’adozione del criterio LIFO per calcolare le plusvalenze, l’esclusione dell’IVA sulle transazioni crypto, ecc. – tutti aspetti che affronteremo a breve) .
In sintesi, dal 2023 le cripto-attività hanno finalmente un riconoscimento normativo espresso in Italia, che le assimila a una particolare categoria di attività finanziarie su cui gravano imposte sui redditi e imposte patrimoniali specifiche. Restano comunque validi i principi generali precedenti (es. obblighi antiriciclaggio, monitoraggio fiscale, ecc.), ora armonizzati con la nuova legge.
Evoluzioni attese dal 2026 (DAC8, MiCA e nuove aliquote)
Lo scenario normativo è in ulteriore evoluzione: a livello internazionale ed europeo entreranno in vigore nuove regole di trasparenza e vigilanza sulle criptovalute. L’Italia, insieme ad altri 47 Paesi, ha aderito al Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE, un sistema di scambio automatico di informazioni su transazioni in cripto-valute che inizierà a raccogliere dati nel 2026 . Parallelamente, dall’inizio 2026 nell’UE sarà attuativa la Direttiva DAC 8, che obbligherà i fornitori di servizi crypto (exchange, piattaforme) a identificare i clienti, monitorare saldi e movimenti e trasmettere queste informazioni alle autorità fiscali nazionali . Sempre nel 2026 diverrà pienamente efficace il regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), che introdurrà un quadro giuridico armonizzato per gli operatori di criptovalute, imponendo requisiti di trasparenza e controlli sugli intermediari autorizzati (i c.d. CASP) . L’integrazione tra CARF, DAC 8 e MiCA renderà il settore crypto molto più trasparente e tracciabile per il Fisco europeo, riducendo spazi di anonimato e arbitraggi normativi.
Sul fronte nazionale, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto (salvo modifiche dell’ultima ora) un aumento dell’aliquota sulle plusvalenze da criptovalute dal 26% al 33% a decorrere dal 1° gennaio 2026 . In particolare, per le cripto diverse dalle stablecoin in euro l’aliquota salirebbe al 33%, mentre per le stablecoin euro-restanti resterebbe al 26% . Va notato che tale incremento ha suscitato critiche e discussioni in sede politica, tanto che non è scontato che entri in vigore senza modifiche (la maggioranza di governo ha ipotizzato di bloccarlo) . Allo stato attuale (dicembre 2025) la normativa formalmente vigente prevede comunque l’aliquota del 33% dal 2026, salvo interventi correttivi entro fine anno. In ogni caso per l’anno d’imposta 2025 resta applicabile l’aliquota 26% e (come vedremo) è stata abolita la franchigia di esenzione sui primi €2.000 di plusvalenze.
Riassumendo questa sezione introduttiva: le criptovalute in Italia non sono moneta avente corso legale, ma dal 2023 sono considerate attività finanziarie tassabili. Il sistema fiscale richiede di dichiararle e tassarle similmente ad altri investimenti esteri, con un quadro che si va via via stringendo grazie a norme sempre più dettagliate e alla cooperazione internazionale. Passiamo ora ad esaminare nel concreto come vengono tassate le plusvalenze da cripto e quali obblighi dichiarativi gravano sui detentori.
Tassazione delle plusvalenze da cripto-attività e obblighi dichiarativi
In questa sezione esamineremo come funzionano le imposte sui redditi derivanti da criptovalute per le persone fisiche residenti, nonché gli obblighi dichiarativi correlati (quadro RW per il monitoraggio e imposte patrimoniali). Si farà riferimento principalmente al regime in vigore dal 2023, evidenziando le differenze rispetto al passato e gli aggiornamenti fino al 2025.
Plusvalenze su criptovalute: regime fiscale dal 2023
Come anticipato, per effetto dell’art. 1 co.126 della L. 197/2022, i proventi da cripto-attività realizzati da persone fisiche (al di fuori di attività d’impresa) costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies TUIR . Ciò significa che i guadagni ottenuti compravendendo criptovalute o altri token vanno tassati con un’imposta sostitutiva fissa. In particolare:
- Aliquota del 26%: le plusvalenze realizzate (al netto di eventuali minusvalenze compensabili) sono tassate con l’aliquota proporzionale del 26%, la stessa prevista per capital gain su azioni, obbligazioni e altri redditi di capitale . Questa tassazione è separata dall’IRPEF: il reddito da crypto non si cumula al reddito complessivo ai fini delle aliquote progressive, ma sconta il 26% a parte. Il contribuente deve indicare l’ammontare nella dichiarazione annuale (generalmente nel Quadro RT del Modello Redditi PF) e versare la relativa imposta sostitutiva .
- Soglia di esenzione fino al 2024: per i periodi d’imposta 2023 e 2024 era prevista una franchigia di €2.000 sul totale delle plusvalenze annue . In pratica, se in un anno le vendite di criptovalute generavano un profitto complessivo inferiore a 2.000 euro, tale importo non era imponibile (nessuna imposta dovuta). Se invece le plusvalenze superavano €2.000, l’intero importo del gain diventava tassabile al 26% (non solo la parte eccedente). Dal 1° gennaio 2025 questa soglia di esenzione è stata abolita : dunque, per l’anno d’imposta 2025 e seguenti, ogni euro di plusvalenza da cripto è soggetto a imposta (salvo eventuali minusvalenze compensabili). Questo cambiamento aumenta la platea di contribuenti tenuti al pagamento, ricomprendendo anche i piccoli guadagni che prima erano esenti.
- Aliquote future: come detto, salvo modifiche legislative, dal 2026 l’aliquota sulle plusvalenze crypto dovrebbe salire al 33% (allineandosi alla tassazione dei redditi finanziari per alcune tipologie di asset digitali) . Resterà invece al 26% per i guadagni su stablecoin denominate in euro . È opportuno monitorare gli sviluppi normativi, poiché non è escluso un ripensamento prima di tale data.
- Calcolo della plusvalenza: la plusvalenza imponibile si determina come differenza tra il corrispettivo ricavato dalla cessione della cripto-attività e il costo fiscale d’acquisto (o valore iniziale). In altre parole, se ho comprato Bitcoin per 10.000 € e li rivendo a 18.000 €, la plusvalenza è €8.000. Se la vendita supera la soglia (nel 2024 era 8k > 2k, quindi tassabile), si applica il 26% su €8.000 . Nel caso in esempio, l’imposta sarebbe €2.080 (cioè 26% di 8.000) . Se invece il profitto fosse stato sotto soglia (ad esempio €1.500), non si sarebbe dovuto nulla. Dal 2025, come detto, anche 1.500 € saranno tassati (26% = €390).
- Minusvalenze e compensazioni: se dalle operazioni in criptovalute derivano perdite (minusvalenze), queste possono essere portate a compensazione di future plusvalenze della stessa natura. La legge consente di riportare le minusvalenze su cripto per i 4 anni successivi, deducendole dai guadagni dello stesso tipo. Ad esempio, una perdita di €5.000 nel 2023 può compensare utili su crypto fino al 2027. Importante: le minusvalenze sono compensabili solo oltre la franchigia di €2.000 (ove questa era applicabile). Inoltre, non possono mai generare credito d’imposta: se in un anno le perdite superano i guadagni, l’eccedenza può solo essere riportata, non rimborsata. È essenziale conservare documentazione delle operazioni per attestare eventuali minus da portare in diminuzione. Il metodo di calcolo delle plus/minusvalenze indicato dall’Agenzia è il LIFO (last in, first out): si considerano ceduti per primi i token acquistati più di recente . Questo incide sul risultato fiscale se i prezzi di carico variano nel tempo.
- Operazioni escluse da tassazione: la legge specifica che non costituisce realizzo tassabile la permuta tra cripto-attività aventi le stesse caratteristiche e funzioni. Questa clausola mira probabilmente ad escludere imposizioni nel caso di swap tra token strettamente equivalenti (ad es. scambi tra due unità della stessa criptovaluta su wallet diversi, oppure conversioni tecniche durante fork o upgrade di protocollo). Tuttavia, nella pratica la maggior parte degli scambi tra criptovalute diverse (es. Bitcoin contro Ether) non rientra in tale eccezione poiché si tratta di asset con caratteristiche differenti. Dunque permute come Bitcoin->Ethereum vengono considerate cessioni tassabili ai sensi dell’art. 67 TUIR, con obbligo di valorizzare in euro il controvalore al momento dello scambio . La Cassazione ha chiarito, ad esempio, che scambiare un NFT con criptovaluta non è una permuta neutra bensì un’operazione imponibile, trattandosi di beni di natura diversa .
- Cripto in ambito d’impresa: fin qui ci siamo riferiti alle persone fisiche non imprenditori. Se invece l’attività in criptovalute è svolta in regime di impresa (società, ditta individuale, professionista che accetta pagamenti in crypto, ecc.), i proventi seguono le ordinarie regole del reddito d’impresa o di lavoro. La Legge 197/2022 ha previsto che per i soggetti IRES le variazioni di valore delle cripto non concorrono a formare il reddito finché restano iscritte in bilancio (principio di realizzo) ; quando però sono vendute o utilizzate, rientrano nel reddito imponibile. In generale, se un’azienda incassa corrispettivi in criptovaluta, dovrà contabilizzarli in euro al valore normale e assoggettarli a tassazione come ricavi. I professionisti/artisti che vengono pagati in crypto devono dichiarare il compenso come reddito di lavoro autonomo, calcolato al tasso di cambio in € del giorno di incasso . Su questo punto si è espressa di recente anche la Cassazione.
Esempio pratico: Un artista digitale italiano vende nel 2024 un proprio dipinto digitale tokenizzato (Non Fungible Token) per un corrispettivo di 5 Ether (ETH), che al momento della vendita valgono ipoteticamente €10.000. Pur non ricevendo euro sul conto, l’artista ha percepito un reddito in natura pari a €10.000. Secondo la Cassazione, la cessione di un NFT contro pagamento in criptovalute genera comunque reddito imponibile, da qualificare come reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR (opera dell’ingegno) . Il fatto che il compenso sia stato pagato in ETH non rinvia la tassazione al momento della conversione in euro: il controvalore va subito convertito in valuta fiat e dichiarato per l’anno 2024. In tal caso l’artista dovrà includere €10.000 tra i suoi redditi professionali. Qualora non lo facesse e tali somme superassero le soglie di punibilità penale, potrebbe integrare il reato di dichiarazione infedele (omissione di imponibili rilevanti) . La Cassazione penale n. 8269/2025 ha infatti ribadito che i pagamenti in criptovaluta vanno sempre valorizzati in euro e dichiarati, escludendo che l’assenza di moneta legale esoneri dall’obbligo tributario . Dunque anche proventi da NFT, staking (interessi/rendite in crypto) o altri servizi DeFi devono essere dichiarati nell’anno in cui sono percepiti in crypto, convertendoli al loro valore normale in euro . La mancata conversione in valuta fiat non è una scusa per rinviare la tassazione.
Riepilogo tassazione cripto-attività (post-2022):
- Categoria di reddito: redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 co.1 c-sexies TUIR) .
- Aliquota: 26% (imposta sostitutiva). Dal 2025: 26% senza soglia esente; dal 2026 (previsto): 33% (stablecoin € al 26%) .
- Soglia esenzione: €2.000 annui di plusvalenze fino al 2024; abolita dal 2025 .
- Calcolo plusvalenze: differenza tra prezzo di vendita (o valore di cambio) e costo di acquisto. Metodo LIFO per individuare i lotti ceduti. Permute tra cripto diverse = cessione imponibile. Permuta tra cripto uguali = non imponibile .
- Compensazione perdite: minusvalenze compensabili con plusvalenze della stessa natura nei 4 anni successivi (oltre eventuale franchigia).
- Dichiarazione e versamento: indicazione nel quadro RT (persone fisiche) o equipollente, con versamento della sostitutiva 26% alle scadenze delle imposte sui redditi. Opzione per regime amministrato possibile se ci si avvale di intermediari finanziari italiani.
- Operazioni escluse IVA: lo scambio di valute virtuali con valuta legale è esente IVA, per giurisprudenza UE (Corte di Giustizia UE, causa Hedqvist C-264/14) . L’Agenzia conferma che le compravendite di cripto non scontano IVA in quanto considerate operazioni finanziarie su valute estere . Resta naturalmente imponibile IVA la cessione di beni/servizi pagati in crypto (il prezzo in crypto va convertito in € ai fini IVA, ma lo strumento di pagamento in sé non è rilevante ai fini dell’imposta).
Obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW e imposta sul valore)
Oltre alla tassazione dei redditi, i detentori di criptovalute devono rispettare precisi obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio delle attività finanziarie estere. In Italia vige infatti un regime di monitoraggio fiscale per cui le persone fisiche residenti, gli enti non commerciali e le società semplici devono dichiarare nel Quadro RW del modello Redditi gli investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero (inclusi conti esteri, partecipazioni, immobile fuori Italia, ecc.), al fine di permettere al Fisco di tracciare trasferimenti di ricchezza da/verso l’estero (D.L. 167/1990).
Dal 2018-2019, come accennato, l’Agenzia delle Entrate ha incluso le criptovalute nell’ambito del monitoraggio RW, assimilando un wallet presso exchange esteri (o un wallet privato con chiavi detenute all’estero) a un conto estero. Nonostante all’epoca la norma non menzionasse espressamente le crypto, la giurisprudenza di merito ha generalmente confermato questa interpretazione estensiva. Ad esempio, una sentenza della Commissione Tributaria Regionale Liguria del 2018 (interpello 903-47/2018 citato in dottrina) chiarì che “la detenzione di criptovalute al di fuori dell’attività d’impresa va sempre monitorata nel Quadro RW” . Oggi, dopo la Legge di Bilancio 2023, non vi è più dubbio: il comma 129 di tale legge ha modificato l’art. 4 del D.L. 167/90 includendo espressamente le cripto-attività tra gli asset oggetto di monitoraggio fiscale . Inoltre, dal 2023 i prestatori di servizi di portafoglio digitale (es. exchange) sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate comunicazioni sui trasferimenti da/per l’estero in valute virtuali oltre una certa soglia (5.000 €) , analogamente a quanto fanno banche e intermediari tradizionali.
Cosa comporta in pratica l’obbligo RW sulle cripto?
- Soggetti interessati: persone fisiche residenti in Italia (non in regime di forfait se esonerate), enti non commerciali e società semplici, che detengono cripto-attività attraverso società estere o in autonomia fuori dal circuito italiano. Se invece le cripto sono affidate ad un intermediario finanziario italiano (es. exchange con sede fiscale in Italia), potrebbe applicarsi l’esonero da RW come per le attività già monitorate dall’intermediario (art. 4 co.3 DL 167/90). Tuttavia, data la novità, è buona norma indicarle comunque finché la prassi non chiarisce.
- Cosa dichiarare: va indicato nel Quadro RW il valore di mercato in euro delle criptovalute possedute al 31 dicembre di ciascun anno (o al termine del possesso, se si è cessato prima dell’anno). Solitamente si utilizza il valore di cambio in euro alla fine dell’anno per ogni criptovaluta detenuta. Nel modello Redditi PF 2023-2025, le cripto vanno identificate col codice “14” (Altre attività estere – valute virtuali) . Si riporta il controvalore totale in € di tutte le cripto detenute all’estero e la giacenza media se richiesto (per valute estere era richiesta la giacenza media annua).
- Finalità: la dichiarazione RW non genera imposte sui redditi, ma serve a monitorare l’esistenza di attività estere.
- Sanzioni per omissione: la mancata compilazione del Quadro RW è punita con una sanzione amministrativa dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (raddoppiata 6% – 30% se le attività sono in Paesi black-list) per ogni anno di omissione (art. 5 DL 167/90). Questa sanzione prescinde dall’effettivo pagamento di imposte, essendo legata all’obbligo di segnalazione. La Corte di Cassazione ha di recente ribadito la gravità dell’omissione RW, qualificandola come violazione sostanziale e non mera irregolarità formale . Nella sentenza n. 28077 del 30/10/2024, la Cassazione ha affermato che “l’omessa indicazione nel quadro RW delle attività finanziarie estere non è violazione formale, ma sostanziale, in quanto impedisce il monitoraggio di ricchezze detenute fuori confine” . I giudici hanno anche ritenuto non illegittima né sproporzionata la sanzione, pur se l’omissione non aveva prodotto evasione d’imposta diretta . Ciò significa che non dichiarare i propri wallet esteri espone a pesanti multe anche se dai crypto-asset non sono derivati redditi imponibili. Non è una semplice dimenticanza sanabile senza conseguenze, ma una violazione che il Fisco può perseguire per anni (il termine di accertamento delle sanzioni RW è di solito 5 anni, estensibile a 7 in caso di attività in black list).
- Imposta sul valore delle cripto-attività (IVAFE cripto): come anticipato, dal 2023 è in vigore un’imposta patrimoniale annuale sulle criptovalute detenute. La legge di bilancio 2023, al comma 146, ha stabilito che “a decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo […] si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato” . In pratica, analogamente a quanto accade per un conto corrente estero (IVAFE) o per i dossier titoli, chi possiede cripto deve pagare una piccola imposta proporzionale sul loro valore di fine anno. L’aliquota è la stessa dello 0,2% (2 per mille) del valore delle cripto detenute . Se però le cripto sono già soggette a imposta di bollo perché affidate a un intermediario italiano, non si paga due volte: l’imposta sul valore cripto è concepita in sostituzione della marca da bollo. Dunque:
- se Tizio detiene Bitcoin su un hardware wallet personale, a fine anno dovrà calcolare il 2 per mille del valore in € dei suoi BTC e versarlo come imposta patrimoniale (codice tributo 1727 in F24) ;
- se Caio detiene crypto su un exchange italiano che applica già l’imposta di bollo sui rapporti finanziari, tale bollo copre l’obbligo patrimoniale (anche se non tutti gli exchange nazionali hanno meccanismi di bollo, il quadro normativo lo prevederebbe).
L’imposta patrimoniale cripto non ha soglie di esenzione (mentre per i conti correnti in Italia c’è esenzione sotto 5.000€ di giacenza media, in questo caso la norma dice espressamente “senza tenere conto” di quella franchigia ). Va quindi pagata anche su importi modesti, se dovuta autonomamente. In dichiarazione dei redditi PF, l’imposta sul valore va indicata nel quadro RW (rigo dedicato) ed è dovuta con le scadenze del saldo imposte. La sanzione per omesso versamento è quella ordinaria (30% dell’imposta non pagata, riducibile con ravvedimento).
In sintesi, detenere criptovalute comporta: (i) obbligo di dichiararle nel quadro RW annuale, riportandone il valore, e (ii) pagamento di un’imposta dello 0,2% sul valore, salvo situazioni in cui l’intermediario italiano applichi già il bollo. Questi obblighi sussistono indipendentemente dal fatto che si siano realizzati o meno redditi: anche chi holda criptovalute senza vendere nulla per anni deve comunque monitorarle e pagare la patrimoniale.
Dal punto di vista difensivo, è cruciale essere consapevoli di tali adempimenti: molti contribuenti in buona fede potrebbero aver omesso il quadro RW per ignoranza (specie prima del 2023, quando la legge non menzionava le crypto). In caso di contestazione, però, la legge attuale non consente di giustificarsi con l’incertezza normativa: la Cassazione ha negato che l’“errore di diritto” sull’obbligo dichiarativo possa scusare, trattandosi di principi già desumibili per analogia . Conviene quindi regolarizzare spontaneamente eventuali omissioni pregresse tramite ravvedimento operoso, per ridurre le sanzioni, piuttosto che attendere un accertamento. Vedremo più avanti le opportunità di regolarizzazione.
Di seguito una tabella riepilogativa che confronta il trattamento fiscale delle cripto-attività con quello (previgente) delle valute estere, evidenziando continuità e differenze:
| Aspetto | Cripto-attività (regime 2023+) | Valute estere (regime ante-2023) |
|---|---|---|
| Definizione fiscale | “Rappresentazione digitale di valore o diritti” – art. 67 co.1 lett. c-sexies TUIR | Valuta estera (divisa) – art. 67 co.1 lett. c-ter TUIR |
| Reddito generato | Plusvalenze/proventi da cessione, permuta, rimborso o detenzione di cripto-attività (ambito privati) | Plusvalenze da cessione di valute estere a uso investimento (ambito privati) |
| Aliquota imposta | 26% (sostitutiva) fino al 2025; prevista 33% dal 2026 (stablecoin € al 26%) | Aliquota IRPEF marginale (fino ~43%), poiché rientravano nei redditi diversi tassati su base progressiva |
| Soglia di esenzione | €2.000 annui di plusvalenze (fino al 2024); <br>dal 2025: nessuna franchigia | Plusvalenze esenti se detenzione di valuta < €51.645,69 per >7 giorni (interpretazione Agenzia) |
| Dichiarazione redditi | Quadro RT – sez. “Redditi diversi di natura finanziaria” (privati); <br>Quadro RF o RE se attività d’impresa/professione | Quadro RT – plusvalenze di natura finanziaria (per valute estere oltre soglia) |
| Monitoraggio RW | Sì, obbligatorio se detenute fuori Italia o su exchange esteri (codice 14) | Sì, per conti correnti e attività finanziarie estere (cod. 14 “altre attività estere”) |
| Imposta patrimoniale | 2×1000 annuo sul valore al 31/12 (imposta sul valore cripto-attività) | 2×1000 annuo sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) |
| Regime fiscale pre-2023 | – (non esisteva disciplina ad hoc; applicazione analogica di regole valute estere) | Previsto dalla legge (art. 67 TUIR c-ter e DL 167/90 per monitoraggio) |
Nota: dal 2023 le cripto-attività sono normate esplicitamente; prima, la loro assimilazione alle valute estere avveniva per prassi amministrativa. Le valute estere dal 2023 restano soggette a tassazione IRPEF sulle plusvalenze “speculative” (con soglia dei 51.645 € su 7 gg) – differenza rispetto alle cripto, ora sempre imponibili senza soglia (2.000 € era transitorio). Le valute virtuali non generano invece redditi da capitali come interessi/dividendi, ma solo redditi diversi o redditi autonomi se percepite come corrispettivo di lavoro.
Accertamenti fiscali su conti e investimenti in criptovalute
Esaminiamo ora come l’Amministrazione finanziaria effettua concretamente gli accertamenti relativi alle criptovalute, in particolare sfruttando i poteri di accesso alle informazioni bancarie (accertamento bancario). Dal punto di vista del contribuente, è fondamentale capire quando può scattare un accertamento sulle crypto, quali presunzioni legali vengono utilizzate dal Fisco e come impostare la propria difesa documentale per contrastare eventuali contestazioni.
Quando e come scatta l’accertamento sulle criptovalute
In genere, l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza possono avviare un controllo sulle criptovalute di un contribuente in presenza di segnali o anomalie emerse dai dati a disposizione. Alcune circostanze tipiche che possono far scattare un accertamento fiscale in questo ambito sono:
- Movimentazioni bancarie anomale legate a crypto: grazie all’accertamento bancario (art. 32 DPR 600/1973), il Fisco può ottenere dagli intermediari finanziari l’elenco dei movimenti sui conti correnti del contribuente. Se dai conti emergono bonifici verso piattaforme di scambio crypto (es. uscite di fondi verso Coinbase, Kraken, Binance, ecc.) o, viceversa, accrediti provenienti da tali piattaforme, questi movimenti attireranno l’attenzione. In particolare, accrediti sul conto corrente di origine crypto non giustificati (ad es. un bonifico in entrata da un exchange estero per €50.000, a fronte di un contribuente che non ha dichiarato vendite di asset) sono un classico elemento che fa partire un accertamento. Anche cospicue uscite verso exchange potrebbero insospettire, poiché potrebbero celare investimenti non dichiarati all’estero.
- Omissione del Quadro RW o discrepanze: se un contribuente non ha compilato il quadro RW indicando criptovalute, ma il Fisco rileva (tramite indagini o informazioni esterne) che egli deteneva cripto di valore significativo, verrà quasi sicuramente aperto un accertamento. Ad esempio, in sede di collaborazione internazionale o a seguito di segnalazioni antiriciclaggio, l’Agenzia potrebbe venire a conoscenza che Tizio ha un wallet su un exchange con saldo di €100.000 in crypto non dichiarati nel RW: ciò porterebbe alla contestazione delle sanzioni monitoraggio e alla domanda sull’origine di tali fondi. Dal 2026, con i dati DAC8/CARF, queste omissioni emergeranno in automatico.
- Segnalazioni antiriciclaggio o sospette: i prestatori di servizi di valuta virtuale (exchange, società fintech) sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio (ADE, UIF). Già dal D.Lgs. 90/2017 gli exchanger devono identificare i clienti e segnalare operazioni sospette di riciclaggio. Se un soggetto movimenta importi ingenti in cripto in modo anomalo, potrebbe scattare una segnalazione di operazione sospetta (SOS) all’UIF, che talora viene trasmessa anche alla Guardia di Finanza per approfondimenti. Pur essendo un canale parallelo (penale/antiriciclaggio), queste informazioni possono far partire anche verifiche fiscali, soprattutto se c’è il sospetto di evasione fiscale internazionale.
- Incrocio con redditometro/indicatori di ricchezza: il fisco italiano utilizza strumenti di accertamento sintetico (es. redditometro) per ricostruire il reddito di un contribuente in base alle spese sostenute e all’incremento patrimoniale. Un forte investimento in criptovalute o la disponibilità di un wallet consistente possono essere considerati indici di capacità contributiva: se una persona a basso reddito acquista €30.000 in Bitcoin in un anno, l’Ufficio potrebbe presumere che abbia redditi non dichiarati per finanziare tale acquisto. L’assenza di dati dichiarati su cripto potrebbe essere usata come presunzione di reddito non dichiarato da colmare . Ad esempio, la circolare AdE 30/E/2023 suggerisce che il possesso di asset non giustificati può alimentare l’accertamento sintetico del reddito.
In concreto, l’accertamento inizia spesso con una richiesta di informazioni o invito al contraddittorio. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente una lettera chiedendo chiarimenti su uno specifico accredito bancario da exchange, oppure sulla mancata indicazione del quadro RW nonostante segnalazioni su conti esteri. La legge (art. 32 citato) consente al Fisco di presumere che tutti i versamenti su conto corrente del contribuente siano redditi imponibili, salvo prova contraria . Questa è una presunzione legale molto potente: l’onere di dimostrare la provenienza non tassabile delle somme ricade sul contribuente. Lo stesso vale – a maggior ragione – per eventuali incrementi patrimoniali non transitati sul conto: se Tizio risulta possedere cripto per €100.000 che non derivano da redditi dichiarati, l’Ufficio potrà ipotizzare un’evasione (salvo prova che magari erano donazione o capitali già tassati in passato).
Esempio tipico di accertamento bancario su crypto: Il contribuente Caio nel 2022 ha trasferito €20.000 dal proprio conto italiano a Binance e, nel 2023, ha riportato indietro €50.000 su conto corrente dopo aver liquidato parte delle sue criptovalute. Non ha dichiarato nulla al Fisco (né quadro RW né plusvalenze). Nel 2025 l’Agenzia, tramite indagini finanziarie, vede questi movimenti. Convoca Caio chiedendo spiegazioni e documentazione. In base alla presunzione legale, quei €50.000 accreditati sul conto sono considerati reddito imponibile non dichiarato . Caio potrà difendersi solo mostrando che il capitale iniziale (20k) era denaro suo già tassato e che il vero guadagno netto è 30k (50–20), oppure che parte dei 50k non è profitto ma ritorno di capitale. Dovrà fornire estratti conto dell’exchange, cronologia delle operazioni, ecc. Se Caio non fornisce nulla di convincente, l’Agenzia emetterà un avviso di accertamento contestando un reddito non dichiarato di €50.000 per il 2023, con imposte evase e relative sanzioni. Alternativamente, se Caio documenta bene il flusso (deposito, trading, prelievo) potrebbe vedere tassato solo il gain reale (€30.000) al 26%. Ma se non prova nemmeno il costo iniziale, il rischio è che l’Ufficio consideri l’intero prelievo come plusvalenza (costo zero).
Va evidenziato che i poteri istruttori del Fisco oggi si estendono anche oltre i confini nazionali: grazie allo scambio di informazioni automatico, l’Agenzia può ottenere dati da autorità estere su conti finanziari intestati a residenti (CRS). Finora gli exchange crypto non rientravano pienamente in questi scambi, ma con DAC8 e CARF lo faranno. Inoltre, la Guardia di Finanza in sede di verifica può accedere ai dispositivi informatici del contribuente (PC, smartphone) alla ricerca di wallet, app di exchange, seed phrase, ecc., se vi è il fondato sospetto di evasione. In procedimenti penali, sono state eseguite perquisizioni per reperire wallet hardware e estrarre i fondi, quando si trattava di proventi di reato. Dunque, benché un wallet decentralizzato offra resistenza tecnica al pignoramento, in sede di indagine fiscale/penale un contribuente potrebbe essere costretto a collaborare se non vuole aggravare la propria posizione.
Presunzioni legali e onere della prova: Come accennato, la normativa tributaria italiana fa largo uso di presunzioni a favore dell’Amministrazione nelle verifiche finanziarie. L’art. 32 del DPR 600/73 prevede che i versamenti e i prelevamenti sul conto corrente del contribuente si presumono rispettivamente ricavi (o proventi) tassabili e costi deducibili non riconosciuti, salvo che il contribuente fornisca adeguata prova contraria. Dopo alcune modifiche normative, oggi la presunzione piena riguarda soprattutto i versamenti non giustificati: l’assenza di un giustificativo reddituale noto li fa considerare reddito evasod. Il contribuente può vincere la presunzione solo dimostrando (con documenti) che quelle somme hanno origine non tassabile: ad esempio trasferimenti da conto personale, redditi esenti, redditi già tassati, rimborsi, ecc. Nel contesto crypto, questo significa che qualsiasi accredito da exchange sul conto è considerato a priori reddito nascosto. Starà al contribuente provare che magari si tratta di conversione di capitale investito. Analogamente, l’omessa dichiarazione di cripto detenute fa presumere che ci fossero capitali all’estero non monitorati: il Fisco potrebbe addirittura ipotizzare (in casi estremi) che quei capitali derivino da redditi non dichiarati generati in nero, specie se le somme investite in crypto sono sproporzionate rispetto ai redditi ufficiali.
In sede di contraddittorio (cioè quando il contribuente è invitato a fornire chiarimenti prima dell’emissione dell’atto), è fondamentale presentare tutti gli elementi utili a invertire queste presunzioni. Occorre quindi: fornire gli estratti delle piattaforme che mostrino i depositi iniziali, le date di acquisto e vendita delle crypto, calcolare esattamente le plusvalenze effettive e le eventuali minusvalenze, dimostrare se i capitali investiti provenivano da risparmi già tassati o da redditi leciti. L’obiettivo è restringere la base imponibile contestata a ciò che effettivamente è guadagno netto tassabile, ed evitare che l’Agenzia applichi la mano pesante su importi lordi. Spesso gli errori tecnici dell’Ufficio nelle prime fasi sono dovuti alla scarsa comprensione delle dinamiche crypto: ad esempio, talvolta è capitato che venissero contestati come reddito importi transitati tra vari wallet dello stesso contribuente (scambi interni senza realizzo), o che non venisse considerato il costo d’acquisto. Una puntuale produzione documentale può chiarire questi punti ed evitare un accertamento infondato.
Profili penali: evasione fiscale in cripto e riciclaggio
L’ambito delle criptovalute incrocia non solo il diritto tributario, ma anche il diritto penale tributario e, potenzialmente, la disciplina del riciclaggio. Le condotte illecite tipiche legate a crypto in ambito fiscale possono integrare diverse fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 74/2000 (la “legge penale tributaria”):
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): si configura quando il contribuente indica nella dichiarazione annuale redditi inferiori al vero, evadendo una certa soglia d’imposta. Nel caso delle criptovalute, omettere di dichiarare plusvalenze significative o altri proventi da crypto può costituire dichiarazione infedele. La legge prevede attualmente che il reato scatti se l’imposta evasa supera 100.000 € e gli elementi attivi sottratti a tassazione superano il 10% del reddito dichiarato o comunque 2 milioni di euro . Esempio: Tizio dichiara redditi per 30.000€, ma in realtà ha omesso 300.000€ di plusvalenze da crypto (evadendo circa 78.000€ di imposta sostitutiva). Qui la soglia di imposta evasa (78k) non arriva a 100k, quindi non c’è reato; ma se le plusvalenze omesse fossero state 500.000€ (imposta evasa 130k), la soglia sarebbe superata e Tizio risponderebbe penalmente. Cass. pen. 8269/2025 ha proprio affrontato un caso di omessa dichiarazione di proventi da NFT e criptovalute, confermando la configurabilità del reato di dichiarazione infedele oltre le soglie . La difesa dell’imputato (che sosteneva l’assenza di una norma chiara all’epoca) non è stata accolta: la Cassazione ha ritenuto che l’incertezza normativa non esonerava dall’obbligo dichiarativo, essendo già desumibile dalle norme generali . In sintesi: non dichiarare redditi crypto rilevanti è penalmente rilevante se supera le soglie, e l’“errore scusabile” sulla legge fiscale è ammesso solo se l’oscurità normativa era inevitabile (cosa che i giudici non ritengono, vista la prassi assimilativa pre-2023).
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): qualora il contribuente non presenti affatto la dichiarazione dei redditi pur avendone l’obbligo e pur avendo conseguito redditi tassabili sopra soglia, si configura questo reato. La soglia attuale è di 50.000 € di imposta evasa. Un caso tipico potrebbe essere il “crypto-investitore” che, credendo (erroneamente) che le cripto non fossero tassabili, non presenta la dichiarazione pur avendo venduto decine di migliaia di euro di Bitcoin con guadagno. Se l’imposta dovuta superava 50k, rischia la denuncia per omessa dichiarazione. Diversamente dall’art.4, qui basta non aver presentato la dichiarazione annuale (modello Redditi) entro i termini, con imposta evasa oltre soglia, indipendentemente dal totale redditi.
- Emissione di fatture false / Operazioni inesistenti (artt. 2-3 D.Lgs. 74/2000): meno direttamente attinenti alle crypto, ma possibili in schemi di frode dove le criptovalute vengano usate per creare giustificativi fittizi. Ad esempio, vendite simulate pagate in crypto non tracciabili potrebbero alimentare frodi IVA, anche se sono situazioni più rare.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): questo reato punisce chi pone in essere artifici per rendersi insolvibile verso il fisco, ad esempio alienando o occultando beni dopo che un tributo è dovuto (tipicamente a seguito di notifica di cartella/accertamento). Convertire tutti i propri beni liquidi in Bitcoin per evitare pignoramenti potrebbe, in teoria, integrare questo reato, se fatto in presenza di debiti fiscali esigibili. La condotta deve avvenire quando è già avviata la riscossione coattiva o comunque per frustrare il fisco. È un’ipotesi da considerare: ad esempio, Caio riceve una cartella esattoriale da 500.000€ e sposta i soldi su un wallet crypto privato per non farsi pignorare – ciò potrebbe portare ad una contestazione ex art.11.
Oltre ai reati tributari, vi sono poi i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p.), che possono intersecarsi con le criptovalute. In particolare, l’autoriciclaggio punisce chi impiega, sostituisce o trasferisce proventi di un proprio reato (ad es. evasione fiscale) in attività economiche/finanziarie, allo scopo di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Se un soggetto realizza ingenti somme evadendo il fisco e poi le converte in criptovalute (magari passando per mixer o strumenti anonimi) per occultarle, potrebbe rispondere anche di autoriciclaggio, oltre che del reato fiscale presupposto, qualora la condotta vada oltre la mera detenzione/passiva godimento. La soglia per distinguere l’autoriciclaggio non è netta, ma tipicamente investire i soldi illeciti in operazioni volte a nasconderli (es. comprare crypto anonime e usarle) configura il reato.
Va detto che l’intenzione del legislatore è di incentivare la regolarizzazione spontanea ed evitare il penale se il contribuente collabora. A tal fine, l’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 prevede cause di non punibilità o attenuanti se il contribuente, prima dell’apertura del dibattimento penale, provvede a pagare integralmente imposte, sanzioni e interessi dovuti. Per i reati di omessa o infedele dichiarazione, il pagamento del debito tributario estingue il reato. Quindi, tornando all’esempio di Tizio imputato per infedele dichiarazione sulle crypto: se egli, una volta scoperto, paga tutte le imposte evase sulle plusvalenze, le relative sanzioni amministrative e gli interessi, potrà ottenere l’archiviazione/estinzione del reato prima della sentenza (è una forma di pentimento operoso prevista dal 2019). Ciò ovviamente non lo esime dal versare quanto dovuto, ma evita conseguenze penali personali (carcere). È importante dunque, in chiave difensiva, valutare tempestivamente il ravvedimento operoso o il pagamento appena si viene a conoscenza dell’indagine, per poter beneficiare di questa causa di non punibilità.
Sul fronte opposto, ignorare il problema sperando che la giustizia penale non si attivi è sempre più rischioso: man mano che il Fisco struttura controlli incrociati, casi di grosse evasioni con crypto arriveranno sui tavoli delle Procure. Già la Cassazione ha mostrato fermezza: nella sentenza 8269/2025 ha affermato che l’incertezza normativa sulle crypto non salva dall’intento evasivo chi non dichiara, e che le oscillazioni di valore non impediscono di determinare l’imponibile al momento giusto . In un’altra pronuncia rilevante, la Cassazione pen. sez. III n. 1760/2025 (di cui diremo anche infra in tema di sequestro) ha riconosciuto trattarsi di reato tributario (dichiarazione fraudolenta) un caso di plusvalenze crypto occultate per 120.000€ . Dunque la giurisprudenza sta tracciando una linea chiara: guadagni in Bitcoin & co. sono soggetti a imposizione, e la loro sottrazione integra reati tributari alla pari di altre attività finanziarie.
Infine, un cenno ai profili penali non tributari: l’uso di criptovalute è talvolta collegato a reati comuni (truffe, frodi informatiche, traffici illeciti sul dark web). In tali casi può capitare che la magistratura disponga il sequestro delle criptovalute stesse in quanto corpo del reato o profitto illecito. Ad esempio, in indagini per truffe in criptovalute (schemi Ponzi) i giudici hanno sequestrato i wallet degli indagati per tutelare le vittime. In quelle situazioni, però, si è notato un problema giuridico: essendo le crypto volatili e prive di corso legale, come inquadrarle nei sequestri? La Cassazione penale con la sentenza n. 1760/2025 (caso di sequestro per equivalente in reato tributario) ha stabilito un principio che vale in generale: non è lecito sequestrare criptovalute “per equivalente” di somme in denaro, perché le crypto non sono denaro legale e fluttuano di valore . Quindi, nel penale come nel civile (esecuzioni), non si può semplicemente prendere tot Bitcoin al posto di tot euro di debito/ammenda. Bisogna, semmai, sequestrare direttamente il profitto originario del reato: se il reato è evasione di €X, il profitto è quel risparmio d’imposta in euro, non i Bitcoin detenuti dall’imputato. La Cassazione ha infatti annullato un sequestro di 1,88 BTC disposto per garantire €120k evasi, ritenendolo “assolutamente illegittimo” . Questo principio però non impedisce di sequestrare criptovalute quando esse stesse siano il corpo o il profitto diretto del reato: ad esempio, se Tizio vende droga ricevendo Bitcoin, quei BTC possono essere sequestrati in quanto profitto diretto del traffico, non come equivalente di euro. È una distinzione tecnica ma importante anche per capire la sequestrabilità/pignorabilità delle crypto, di cui parleremo ora.
Pignorabilità dei wallet e tutela del patrimonio del debitore
Un aspetto cruciale, specie dal punto di vista del debitore che voglia proteggere il proprio patrimonio, è se e come le criptovalute possano essere pignorate o sequestrate dai creditori (Erario incluso) in caso di escussione forzata. La questione è nuova e complessa: le criptovalute, essendo entità digitali decentralizzate, sfuggono alle tradizionali procedure di esecuzione forzata che funzionano bene per conti bancari, stipendi, immobili, ecc. Qui faremo il punto sulla stato dell’arte: vedremo cosa dice la giurisprudenza e quali strategie può adottare il creditore (e come il debitore può difendersi).
Le criptovalute sono pignorabili? Orientamenti giurisprudenziali
In assenza di norme specifiche del codice di procedura civile sulle crypto, i primi orientamenti arrivano dai giudici (spesso in sede penale). La Corte di Cassazione penale, sez. III, sent. 1760/2025 (già citata) ha sancito un principio chiaro: le criptovalute non possono essere trattate alla stregua del denaro contante ai fini del sequestro per equivalente, non avendo valore legale come moneta nello Stato italiano . Traducendo ciò in ambito civile: se Tizio deve €100.000 al Fisco, non si può semplicemente sequestrargli/pignorargli Bitcoin per un valore di €100.000. La Cassazione ha motivato che i Bitcoin “non possiedono lo status giuridico di valuta o moneta, non sono emessi da banca centrale, sono soggetti ad oscillazioni” e quindi equipararli forzosamente all’euro in sede di confisca equivarrebbe a creare un mezzo di pagamento “ufficiale” dove la legge non lo riconosce . La conclusione espressa è stata netta: il sequestro per equivalente in Bitcoin di un importo dovuto in euro è illegittimo .
Questa pronuncia (rivoluzionaria, definita “shock” da alcuni commentatori ) ha ovviamente ricadute anche sul pignoramento civile. In termini pratici: non esiste attualmente una procedura esecutiva specifica per aggredire direttamente un wallet decentralizzato. Un wallet self-custody (dove solo il debitore detiene le chiavi private) è tecnicamente imprendibile dagli ufficiali giudiziari se il debitore non collabora. Non c’è un ente terzo che detiene l’asset a cui notificare un atto di pignoramento, né un registro pubblico dove sia iscritta la proprietà di quei token. Pertanto, un wallet personale offline è di fatto quasi impossibile da pignorare forzosamente senza la collaborazione del debitore stesso . Neanche un ordine del giudice che intimasse al debitore di consegnare le chiavi private ha una garanzia di efficacia: il debitore potrebbe dichiarare di averle smarrite, o potrebbe opporre segreti crittografici inviolabili. Al momento, la legislazione non prevede pene specifiche per chi non ottempera a un ipotetico ordine di consegna crypto (diverso sarebbe se fosse un sequestro penale: disobbedire potrebbe configurare reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento, ma è un ambito inesplorato).
Tuttavia, ciò non significa affatto che le criptovalute siano un porto franco assoluto. La stessa Cassazione 1760/2025, pur negando il sequestro “valutario”, sottolinea che non si tratta di creare uno scudo assoluto, ma di adottare strategie diverse: la difficoltà sta nell’identificare e vincolare l’asset, non nel valore in sé . In molti casi pratici, infatti, le criptovalute dei debitori sono detenute presso intermediari terzi, cioè su account di exchange centralizzati (Binance, Coinbase, Crypto.com, ecc.). In questi casi, il creditore può sfruttare l’analogia col pignoramento presso terzi: l’exchange si comporta in modo simile a una banca che custodisce le disponibilità del debitore.
Già alcune pronunce di merito (Tribunali) hanno riconosciuto che se un exchange è in grado di individuare la titolarità di un conto crypto intestato al debitore, quel conto può essere oggetto di pignoramento presso terzi al pari di un conto bancario . Ad esempio, il Tribunale di Brescia (decr. 18.01.2022, caso riportato dalla stampa specializzata) ha autorizzato un creditore a pignorare i wallet detenuti dal debitore su piattaforme estere, tramite notificazione dell’atto di pignoramento all’exchange (nel caso di specie, Coinbase UK). L’exchange, una volta raggiunto da ordine dell’autorità, può congelare i fondi e – se cooperativo – liquidarli in favore del creditore fino a concorrenza del debito. Il vero collo di bottiglia è la giurisdizione: molti exchange hanno sede all’estero, quindi per vincolarli giuridicamente occorre passare per la cooperazione internazionale (es. eseguire il pignoramento secondo la legge del Paese sede dell’exchange, o ottenere un provvedimento europeo se applicabile). Nell’UE, con il regolamento sulle decisioni in materia civile e commerciale, un’ordinanza di un tribunale italiano può essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro abbastanza facilmente. Ad esempio, per Coinbase (sede in UK/USA) può essere più complicato per via del Regno Unito fuori dall’UE, ma non impossibile con rogatorie o azioni legali locali.
Riassumendo:
- Wallet su exchange: sì, pignorabile mediante atto presso terzo, notificato alla società exchange, che blocca l’account del debitore. Necessaria la conoscenza dell’esistenza di tale account e la collaborazione (volontaria o forzata) dell’exchange. Molte piattaforme internazionali, specie se soggette a MiCA dal 2024-25, dovranno rispettare gli ordini delle autorità estere, pena la revoca dell’autorizzazione. La difficoltà per il creditore sta nel rintracciare gli account (da qui l’importanza delle indagini pre-esecutive, anche assumendo informazioni in sede di processo dal debitore stesso).
- Wallet privato (non custodial): no, non direttamente pignorabile in mancanza di un soggetto terzo che lo detiene. Il creditore potrebbe chiedere al giudice misure indirette, come ordinare al debitore di consegnare le chiavi o di trasferire un ammontare in un conto vincolato, ma l’efficacia dipende dalla volontà del debitore. Al limite, potrebbe configurarsi un illecito se il debitore disperde volontariamente i beni dopo l’ingiunzione (vedi art. 388 c.p. – mancata esecuzione di un provvedimento del giudice), ma è terreno inesplorato.
- Sequestro/confisca penale: sì, limitatamente al caso in cui le crypto siano il profitto diretto del reato. Ad esempio, in un processo per evasione fiscale, se l’imputato ha convertito i redditi evasi in crypto, la GdF potrebbe sequestrare quelle crypto come corpo del reato (profitto dell’evasione) – ma non può farlo “per equivalente” se il profitto è definito in euro . In altri reati (es. truffa) le crypto possono essere sequestrate per restituirle alle vittime.
In una prospettiva difensiva per il debitore, queste informazioni suggeriscono che le criptovalute, se opportunamente gestite, possono risultare meno aggredibili di altri beni. Tuttavia, fare affidamento su di esse come scudo totale è pericoloso e può sconfinare nell’illegittimo se usato in frode ai creditori. La migliore tutela lecita è:
- Mantenere le crypto fuori dai canali tracciabili (ad es. in cold wallet personali) prima che sorgano debiti certi. Se il patrimonio crypto è noto e individuato dopo, sarà difficile sottrarlo legalmente.
- In caso di esposizione, considerare accordi transattivi col creditore piuttosto che confidare solo nell’insequestrabilità tecnica: un giudice potrebbe comunque trovare vie per colpire altri beni.
- Seguire da vicino l’evoluzione normativa: il Regolamento MiCA e la DAC8 aumenteranno la trasparenza, rendendo più agevole per i creditori qualificare gli exchange come “terzi pignorati”. Immaginiamo che nel 2026, con i CASP registrati, notificare un pignoramento a Binance EU Srl per il conto n. XYZ di Tizio sarà una procedura standard.
In un recente articolo, è stato osservato che “la sentenza (Cass. 1760/2025) non crea uno scudo assoluto, ma impone un cambio di strategia… la difficoltà non è aggredire il valore, ma identificare e vincolare l’asset” . La strategia del creditore moderno dovrà quindi spostarsi dal tentare di “pignorare il wallet” al pignorare i fondi presso l’exchange o ottenere un ordine che imponga al debitore la conversione/trasferimento . Dal lato debitore, ciò significa che tenere le proprie crypto su exchange centralizzati comporta il rischio di blocco e pignoramento: in pratica quell’exchange funziona come una banca (e anzi, spesso nel contratto di adesione c’è scritto che i fondi del cliente possono essere congelati su ordine delle autorità). Se si vuole massimizzare la resistenza ad eventuali aggressioni patrimoniali, l’unica via è detenere le chiavi privatamente e non rivelare l’esistenza di tali asset. Ovviamente questa scelta va ponderata anche eticamente e legalmente: nascondere scientemente patrimoni ai creditori può sfociare in responsabilità penali (es. la già citata sottrazione fraudolenta).
Strategie difensive e strumenti di tutela del contribuente
Dopo aver delineato rischi e obblighi, affrontiamo ora il cuore “difensivo” della guida: come può il contribuente tutelarsi di fronte ad accertamenti bancari e contestazioni su criptovalute? Quali strategie adottare per prevenire problemi, e quali strumenti utilizzare in caso di contenzioso? Questa sezione offre consigli pratici sia per evitare di incorrere in violazioni, sia per difendersi efficacemente qualora il Fisco avvii un controllo.
Prevenzione e compliance: agire prima dell’accertamento
Il miglior approccio difensivo è spesso giocare d’anticipo tramite una corretta tax compliance sulle criptovalute. Ciò include:
- Mantenere una contabilità/registro delle operazioni: anche se non obbligatoria per legge (salvo regime d’impresa), è fondamentale che l’investitore in crypto tenga traccia di tutti i trade, depositi, prelievi, conversioni e valori in euro alle date chiave. Esistono software e tool appositi per tracciare il portfolio crypto. Avere una documentazione ordinata permette, in caso di verifica, di ricostruire facilmente il costo di acquisto, le plusvalenze e minusvalenze, evitando che il Fisco faccia stime arbitrarie. Ad esempio, conservate estratti conto PDF degli exchange, ricevute delle transazioni principali, screenshot delle posizioni a fine anno (utili per il valore RW) e quant’altro.
- Dichiarare sempre in buona fede ciò che è richiesto: assicurarsi di compilare il Quadro RW ogni anno se si possiedono criptovalute fuori da intermediari italiani, indicando il valore corretto. Inserire le eventuali plusvalenze realizzate nel Quadro RT e calcolare l’imposta dovuta. Anche se l’importo è modesto o si è incerti, è meglio dichiarare (magari integrando successivamente con un interpello se servono chiarimenti). Questo riduce enormemente la probabilità di accertamento: l’Agenzia ha risorse limitate e difficilmente va a cercare il pelo nell’uovo su contribuenti che hanno dichiarato proattivamente le crypto (semmai concentrerà gli sforzi su chi non ha dichiarato nulla). Inoltre, dichiarando e pagando spontaneamente si evitano sanzioni.
- Ravvedimento operoso: se ci si accorge di non aver adempiuto a qualche obbligo (es. dimenticato quadro RW, o non dichiarata una plusvalenza), si può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97). Consiste nel presentare una dichiarazione integrativa e versare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte proporzionalmente alla tempestività. Ad esempio, l’omessa dichiarazione RW può essere sanata pagando una sanzione ridotta (1/8 del minimo se entro un anno). L’omesso versamento d’imposta al 26% su un gain può essere regolarizzato versando l’imposta + interessi + sanzione ridotta (per esempio, se fatto entro 90 giorni, sanzione 1/10 del 30% = 3%). Ravvedersi prima che il Fisco notifi atti o inizi accessi è essenziale per beneficiare degli sconti massimi sulle sanzioni. Ricordiamo che la L. 197/2022 ha previsto anche sanatorie specifiche: i commi 138-142 offrivano la possibilità di dichiarare cripto detenute al 31/12/2021 pagando un’imposta del 3,5% sul valore + una sanzione dello 0,5% per l’omesso RW . Questa finestra (una sorta di mini-scudo fiscale) scadeva a fine 2023. Chi l’ha utilizzata ha potuto regolarizzare il passato con forte sconto; chi non l’ha fatto, può comunque utilizzare il ravvedimento standard, più oneroso ma sempre preferibile all’accertamento.
- Interpello all’Agenzia: in caso di dubbi applicativi (ad es. “devo dichiarare un certo token in RW?” o “questo provento DeFi come lo inquadro?”) il contribuente può presentare un interpello qualificatorio all’Agenzia delle Entrate. Se l’istanza è specifica e presentata prima della scadenza delle dichiarazioni, l’Agenzia risponde con un parere ufficiale vincolante per quella fattispecie. Ad esempio, vi sono state risposte ad interpello su temi come il trattamento fiscale dello staking o dello yield farming. Avere la risposta dell’Agenzia mette al riparo da sanzioni anche se poi la soluzione fosse diversa, perché si è tenuto un comportamento conforme al parere dell’AdE (tutela dell’affidamento ex L. 212/2000). Questa strada è utile soprattutto per casi nuovi non coperti dalla circolare 30/E/2023.
In breve: prevenire è meglio che curare. Un contribuente che gestisce in modo trasparente i propri investimenti in criptovalute – dichiarandoli annualmente, pagando le imposte e mantenendo traccia – avrà poco da temere da eventuali controlli, e potrà dormire sonni più tranquilli. Per contro, chi ha accumulato grosse somme in crypto in passato senza mai dir nulla al fisco dovrebbe valutare seriamente di mettersi in regola, magari facendosi assistere da un fiscalista per calcolare esattamente il dovuto e sfruttare i meccanismi di ravvedimento.
Difesa in sede di verifica e accertamento: il contraddittorio
Se nonostante tutto il contribuente viene sottoposto a verifica o riceve una comunicazione di possibile accertamento, è importante affrontare la situazione in modo proattivo e collaborativo, senza però rinunciare ai propri diritti. Le fasi iniziali del controllo sono spesso determinanti per l’esito finale.
- Contraddittorio preventivo: per molti accertamenti fiscali, soprattutto quelli basati su dati bancari o su redditometro, è previsto l’obbligo di attivare un contraddittorio con il contribuente prima di emettere l’atto definitivo (pena nullità, in certi casi). Ciò significa che l’Ufficio deve inviare al contribuente un invito a comparire o una contestazione preliminare, concedendogli tempo (di solito 60 giorni) per presentare osservazioni e documenti . È fondamentale sfruttare questa finestra: ignorare l’invito o presentarsi senza documenti è la peggior scelta. Invece, conviene predisporre una memoria difensiva scritta, allegando tutti i documenti che possano giustificare le movimentazioni contestate. Ad esempio, se l’Agenzia contesta bonifici dall’estero, si allegheranno le prove che trattasi di trasferimento da un proprio conto estero alimentato da vendite crypto regolarmente tassate, ecc. Bisogna puntare a convincere l’Ufficio a non emettere affatto l’accertamento o comunque a ridurre la pretesa. Talvolta un buon contraddittorio risolve il caso: ad esempio, mostrando che l’apparente plusvalenza era inesistente perché c’erano ingenti costi di acquisto. L’Agenzia può recepire queste info e chiudere lì il controllo (magari invitando semmai a fare un ravvedimento per qualche formalità). Vale quindi la pena essere trasparenti e dettagliati, per guadagnare credibilità.
- Focus sugli errori tecnici dell’accertatore: se emergono evidenti errori nel calcolo fatto dal verificatore, sottolineateli subito. Ad esempio, se l’AdE considera come reddito il totale dei prelievi da exchange senza considerare i depositi iniziali (errore di duplicazione del capitale), occorre farlo presente con chiarezza. In un caso seguito dallo Studio X, l’Agenzia inizialmente pretendeva imposta su 100k di uscite da Binance credendo fossero tutto profitto, ma in contraddittorio si è dimostrato che 70k erano capitale investito: l’accertamento finale fu ridotto al solo gain di 30k. Questo per dire: fornite voi la “versione corretta” dei conteggi, non limitatevi a negare genericamente.
- Documenti e perizie: se la materia è complessa (ad es. decine di migliaia di operazioni trading), valutate di allegare una perizia tecnica di un commercialista esperto di fiscalità crypto, che riepiloghi il quadro. Una perizia asseverata può avere un peso persuasivo maggiore su un funzionario non specializzato, guidandolo nella comprensione. In generale, tutta la documentazione allegata deve essere presentata in copia e, se possibile, tradotta in termini comprensibili (es. se date un CSV di 5000 transazioni, evidenziate quelle rilevanti, fate voi il calcolo del risultato netto e indicatelo chiaramente).
- Buona fede e collaborazione: mantenere un atteggiamento collaborativo e non ostile. Ciò non vuol dire arrendersi alle tesi dell’Ufficio, ma porsi in modo costruttivo: “Ecco i dati, forse c’è stato un misunderstanding, le spiego…”. Spesso il funzionario cerca di capire se dietro c’è malafede. Se percepisce sincera volontà di regolarizzare, potrebbe orientarsi per soluzioni meno punitive (come un accertamento con adesione, vedi oltre). Al contrario, arroccarsi, negare l’evidenza o peggio fornire informazioni false peggiora la situazione (rischiando anche inasprimenti sanzionatori o segnalazioni penali).
- Valorizzare le cause giustificative: in certi casi, parte delle movimentazioni possono essere non imponibili per ragioni oggettive. Ad esempio: gli accrediti dal tal exchange erano semplici trasferimenti di posizioni da un conto a un altro (nessuna vendita); oppure rappresentavano la restituzione di un prestito tra privati, ecc. Ogni circostanza che conferisce natura non reddituale a un’entrata va evidenziata e provata. Le presunzioni fiscali sono forti, ma decadono di fronte a prove documentali contrarie. Se si riesce a smontare la presunzione, l’accertamento non può reggere in giudizio. Quindi concentratevi sul fornire spiegazioni e prove specifiche per ogni flusso di denaro contestato.
In conclusione, la fase di verifica è un’opportunità per ridurre il contenzioso. Statisticamente, molti accertamenti vengono annullati o ridimensionati in adesione proprio grazie alle spiegazioni fornite in contraddittorio. Certo, non sempre l’Agenzia è “ragionevole”: se l’ufficio adotta una linea rigida (ad es. sostiene che le crypto pre-2023 erano sempre tassabili senza se e ma, e rifiuta le argomentazioni), allora bisognerà prepararsi al contenzioso vero e proprio.
Accertamento con adesione e definizione agevolata
Quando l’ufficio è intenzionato a emettere un avviso di accertamento (magari perché convinto che vi sia stata evasione), una strada per chiudere la vicenda in modo negoziato è l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Si tratta di una procedura in cui contribuente e Agenzia “si siedono al tavolo” per concordare un importo, evitando la lite. I vantaggi per il contribuente sono: sanzioni ridotte a 1/3, nessun pagamento delle spese di giudizio, rateazione più lunga. I vantaggi per l’Agenzia: incasso immediato ed evitare incertezza del processo.
Come funziona: dopo la notifica dell’avviso di accertamento (o anche prima, se l’ufficio invita a farlo), il contribuente può presentare istanza di adesione entro 60 giorni. L’ufficio lo convocherà (di solito entro 90 gg) per una o più riunioni. In queste, si discute la pretesa e si può proporre una rideterminazione. Ad esempio, su un’imposta evasa contestata di €50.000 con sanzioni 90% (€45.000), si potrebbe concordare di ridurre il reddito imponibile di un tot, o comunque applicare le sanzioni minime (30%) e poi ridurle di un terzo per adesione, portandole a 20%. Dipende dalle situazioni. Se l’accordo si trova, si formalizza in un atto di adesione con l’importo dovuto. Il pagamento va fatto entro 20 giorni (o prima rata). Da quel momento, l’accertamento non è più impugnabile ma le sanzioni sono definitive ridotte.
Nel caso delle criptovalute, l’adesione può essere opportuna quando:
- Ci sono effettivamente imposte non versate e la prova della controparte è solida, ma si punta a ottenere uno sconto sulle sanzioni. Ad esempio, Caio ha effettivamente evaso €10.000 di imposta crypto; nella migliore delle ipotesi in giudizio pagherebbe quell’importo + sanzione 90% = 19.000€ + interessi. Con adesione potrebbe magari pagare 10.000 + sanzione ridotta del 70% (cioè 27% del 10k = 2.700€) = €12.700 + int. Un bel risparmio e finisce lì.
- Il quadro probatorio del Fisco è forte e si rischierebbe anche il penale: con l’adesione e il pagamento integrale, come visto, si ottiene l’estinzione del reato prima ancora di eventuali sviluppi giudiziari. Quindi se Tizio sa di aver omesso plusvalenze ingenti, può preferire chiudere in adesione, pagare e sterilizzare il penale.
Ovviamente l’adesione implica rinunciare a far valere eventuali ragioni di diritto in giudizio. È dunque sconsigliata quando si ritiene l’accertamento totalmente infondato e si hanno ottime chance di vittoria in Commissione tributaria. Ad esempio, se l’Agenzia chiedesse di pagare su plusvalenze del 2017 quando ancora non esisteva una norma, un contribuente potrebbe voler fare causa sostenendo l’inesistenza di base legale (anche se casi come quello di Bergamo hanno dato torto ai contribuenti, la questione potrebbe arrivare in Cassazione o addirittura in Consulta). In situazioni del genere, aderire significherebbe arrendersi, mentre il contenzioso potrebbe ribaltare la pretesa.
Una via di mezzo da valutare è la definizione agevolata delle liti pendenti (se prevista): ad esempio, in passato ci sono state “rottamazioni” delle controversie tributarie dove pagando il solo tributo si chiudeva la causa, condonando le sanzioni. Se si arriva al contenzioso, conviene stare attenti a eventuali norme di pacificazione fiscale che il legislatore talvolta vara (nel 2023 ce n’è stata una per le liti fino a 1000€, non rilevante qui se non per sanzioni RW minori).
Ricorso in Commissione tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria)
Se non si raggiunge un accordo o si ritiene di avere ragione, il passo successivo è impugnare l’avviso di accertamento davanti alla giurisdizione tributaria. Dal 2023, le Commissioni Tributarie sono state rinominate Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, ma la sostanza non cambia: si tratta dei giudici specializzati in materia fiscale.
Procedura: il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (120 se si è presentata istanza di adesione nel frattempo). Nel ricorso occorre indicare i motivi di impugnazione, cioè le ragioni di fatto e di diritto per cui l’accertamento è illegittimo. Ad esempio, motivi possibili: “violazione di legge – inesistenza dell’obbligo di dichiarazione per l’anno X”, oppure “erronea ricostruzione dei redditi – plusvalenze inesistenti o già esenti per legge”, “errore di doppia tassazione del capitale”, “violazione del principio di proporzionalità nella sanzione RW”, ecc. Si possono articolare più motivi. È essenziale, come sempre in diritto tributario, dedurre subito tutti i vizi nel ricorso introduttivo: non è possibile poi aggiungerne di nuovi oltre certi limiti .
Argomentazioni difensive tipiche nel merito (da adattare al caso concreto):
- Inesistenza del presupposto d’imposta per difetto di norma (per anni pre-2023): si sostiene che prima dell’introduzione del c-sexies TUIR non vi fosse un’apposita norma che imponesse la tassazione delle cripto, e che l’equiparazione alle valute estere era arbitraria. Si può invocare il principio di legalità in materia tributaria e il divieto di analogia in malam partem. Questa tesi non ha avuto successo nel caso Bergamo 2025 (i giudici hanno detto che la norma c’era già in generale), ma non tutti i collegi potrebbero pensarla allo stesso modo. Potenzialmente, si potrebbe portare la questione fino alla Corte Costituzionale per far dichiarare illegittima una tassazione retroattiva di fatto. È una difesa complessa e dall’esito incerto, ma in cause di importi elevati potrebbe valere la pena sollevarla.
- Errore sul calcolo del reddito: evidenziare matematicamente gli errori dell’Ufficio – es. considerazione del lordo invece del netto, mancato riconoscimento del costo di acquisto, erronea qualificazione di transazioni (permute scambiate per cessioni imponibili). Fornire nuovamente alla Corte la ricostruzione corretta (magari con perizia di parte). Il giudice tributario è abbastanza tecnico e se vede errori quantitativi può facilmente ridurre la pretesa al giusto.
- Violazione procedurale: se l’Agenzia non ha rispettato qualche regola procedurale, ad esempio mancato contraddittorio obbligatorio, l’atto potrebbe essere annullabile. La Cassazione ha sancito che il contraddittorio è obbligatorio in materia di indagini finanziarie e redditometro; in sua assenza, l’atto è nullo. Oppure, se c’è stato accesso della Guardia di Finanza e non è stato redatto processo verbale etc. Sono aspetti formali ma importanti.
- Prescrizione/decadenza: verificare se l’accertamento è stato notificato entro i termini di legge (di regola, 5 anni dal periodo d’imposta, estendibili a 7 in caso di omessa dichiarazione). Se notificato tardi, eccepire decadenza.
- Sanzioni sproporzionate: purtroppo, in sede tributaria italiana non c’è ancora un consolidato accoglimento del principio di proporzionalità UE per ridurre sanzioni minime di legge, ma si può provare ad argomentare che applicare il 15% su valori enormi non produce sanzione commisurata alla gravità (specie se nessun reddito occultato). Ad esempio, nel caso di Cass. 28077/2024 citato, il contribuente contestava che fosse irragionevole pagare 5% su capitali esteri trasferiti quando non aveva evaso nulla. La Cassazione lì però ha affermato la legittimità della sanzione (violazione sostanziale) , tuttavia ha riconosciuto che la Commissione di merito potrebbe valutare l’eventuale riduzione entro il range previsto (3%-15%). Quindi la difesa può chiedere al giudice tributario di applicare almeno la sanzione nel minimo edittale, valorizzando buona fede, cooperazione, ecc. (Le sanzioni tributarie possono essere ridotte al minimo o persino disapplicate se il giudice rileva obiettiva incertezza normativa su quel punto, ex art. 6 co.2 D.Lgs. 472/97).
- Non punibilità per particolare tenuità (in ambito penale): se ci fosse uno strascico penale, ricordare che sotto soglie o per fatti di lieve entità si può invocare l’art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) o la mancanza di dolo specifico. Ma questo esula dal processo tributario, che è separato.
Il contenzioso sulle crypto è nuovo, quindi non esistono ancora moltissime sentenze di legittimità. Tuttavia, alcune sentenze di merito degne di nota oltre al caso Bergamo già visto:
- Comm. Trib. Prov. di Milano n. 743/2018 (citata in dottrina): stabilì che la mera detenzione di Bitcoin non realizzati non generava reddito tassabile, riconoscendo la natura atipica e che la normativa allora vigente (valute estere) non colpiva i “valori virtuali non monetari”. Questa fu favorevole al contribuente, ma era precedente alla L.197/2022.
- C.T.R. Lombardia (Bergamo) sent. 2/12/2025: ha rigettato la richiesta di rimborso di un contribuente che aveva pagato la tassazione crypto pre-2023, affermando che le plusvalenze su Bitcoin 2018 erano comunque imponibili in base alla normativa generale (come redditi diversi) . Ha anche escluso ogni profilo di incostituzionalità, definendo la legge 2023 solo esplicativa di principi già esistenti .
- Comm. Trib. Reg. Toscana 2022 (fonte Sole24Ore): in un caso di accertamento sintetico, considerò le spese in cripto documentate dal contribuente come elementi negativi deducibili nel redditometro, accogliendo parzialmente il ricorso. Questo per dire che alcuni giudici iniziano a maneggiare il tema.
- Tribunale Ordinario di Firenze, 2024 (ambito penale): ha inizialmente convalidato un sequestro di 1,88 Bitcoin come equivalente dell’imposta evasa di €120.638 , poi annullato da Cassazione 1760/25. Ciò mostra come a livello locale vi sia ancora eterogeneità di vedute; quell’ordinanza di sequestro fu ritenuta sbagliata dalla Cassazione, ma a livello di Tribunale era passata.
In caso di esito sfavorevole nel primo grado tributario, resta la possibilità di appello in Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado (entro 60gg dalla sentenza), e poi eventualmente ricorso in Cassazione per motivi di diritto. Date le somme in gioco che a volte possono emergere (chi ha guadagnato milioni in crypto e non ha dichiarato rischia cartelle milionarie), ci aspettiamo che la Cassazione sarà investita di più casi nei prossimi anni, così da uniformare i principi. Già nel 2025, come visto, ha prodotto alcune pronunce chiave.
Difendersi dalle sanzioni eccessive
Un capitolo a parte merita la difesa dalle sanzioni, specie quelle legate al quadro RW. Immaginiamo un caso: contribuente che aveva 100.000€ in Bitcoin nel 2020, non li ha dichiarati in RW per ignoranza. Ora l’Agenzia lo scopre e vorrebbe applicare il 15% = 15.000€ per ciascun anno, magari arrivando a 30.000€ di sole sanzioni, pur non avendo evaso un euro di reddito (magari non ha venduto nulla). Questa situazione può sembrare iniqua. Cosa può fare il contribuente?
- Chiedere l’applicazione del minimo edittale: solitamente l’ufficio tende a stare verso la metà (es. 5% su 15). Si può far presente eventuali circostanze attenuanti (prima esperienza, confusione normativa pre-2023) e sollecitare l’ufficio a ridurre al minimo (3%). In sede contenziosa, il giudice può rideterminare la sanzione entro il range, qualora la ritenga eccessiva. Non è scontato, ma alcune commissioni lo fanno tenendo conto della gravità concreta.
- Invocare l’”obiettiva incertezza”: l’art. 6, co.2 del D.Lgs. 472/1997 prevede che non è sanzionabile chi ha violato una disposizione obiettivamente incerta o interpretata diversamente dalle autorità. Per gli anni pre-2022 si potrebbe argomentare che l’obbligo RW per crypto era obiettivamente incerto (nessuna norma testuale lo prevedeva, l’Agenzia diceva di sì ma c’erano pareri discordanti). Alcune commissioni in casi analoghi (ad es. su RW di conti esteri in black list) hanno escluso la sanzione applicando questo principio. Se il giudice accoglie la tesi, annulla le sanzioni pur confermando l’imposta, il che sarebbe già una vittoria parziale.
- No duplicazione sanzioni: verificare che l’Agenzia non applichi due sanzioni per la stessa cosa. Ad esempio, se non ho dichiarato plusvalenze crypto estere, potrebbero sovrapporsi la sanzione per infedele dichiarazione e quella per omesso RW sugli stessi valori. In teoria sono distinti (una colpisce il reddito, l’altra la segnalazione patrimoniale), ma si può sostenere che sia in configurazione un cumulo eccessivo. L’art. 12 D.Lgs. 472/97 prevede il cumulo giuridico se violazioni formali collegate. Da valutare caso per caso.
- Sanzioni penali: se c’è processo penale parallelo, le vicende possono incrociarsi con quelle tributarie. È importante sapere che un eventuale patteggiamento o condanna penale per evasione non dispensa dal pagare il tributo e le sanzioni amministrative, e viceversa. Tuttavia, come detto, pagando il dovuto si può estinguere il penale: quindi la strategia difensiva ottimale in presenza di contestazioni penali è spesso transare il dovuto col fisco e pagare, per poi chiedere l’archiviazione penale per intervenuto pagamento (art.13). Questo è un aspetto strategico dove il tributarista e il penalista devono coordinarsi.
Domande frequenti (FAQ) su accertamenti e criptovalute
Di seguito raccogliamo alcune domande comuni sul tema “crypto & fisco”, con risposte basate sulla normativa e la prassi aggiornata:
D: Devo pagare tasse sulle mie criptovalute anche se non le ho convertite in euro sul conto corrente?
R: Dipende. Se lei non ha effettuato alcuna cessione o permuta di criptovalute nel corso dell’anno (ovvero ha solo detenuto le crypto senza mai venderle, convertirle o scambiarle con altri asset), non deve pagare imposte sui redditi perché non ha realizzato plusvalenze “cristallizzate”. In Italia si tassa il guadagno realizzato, non l’incremento virtuale di valore. Tuttavia, deve comunque adempiere agli obblighi di monitoraggio RW e imposta patrimoniale 0,2% sul valore al 31/12 di quelle criptovalute. Quindi, anche se non incassa nulla, nella dichiarazione va indicato il possesso e va versata la patrimoniale. Viceversa, se ha ceduto o scambiato criptovalute durante l’anno ottenendo un incremento patrimoniale (es. ha usato Bitcoin per comprare Ethereum con guadagno, oppure ha venduto crypto per stablecoin o fiat con profitto), allora ha realizzato una plusvalenza imponibile in quell’anno, anche se i fondi non sono transitati in euro sul suo conto. Il fisco guarda al momento della cessione: ad esempio, se il 10 marzo ho scambiato 1 BTC acquistato a 10k€ con 30k€ in USDT, ho realizzato 20k di plusvalenza in quel 10 marzo, tassabile al 26% (salvo soglia esente se era in vigore). Non importa se poi ho tenuto gli USDT su un exchange senza ritirarli: fiscalmente il gain c’è stato al momento dello scambio. Quindi attenzione: spostare i fondi in fiat sul conto non è ciò che fa scattare la tassazione, bensì la vendita/permuta. Ovviamente il passaggio sul conto corrente rende evidente il guadagno e dunque viene alla luce per il Fisco; ma giuridicamente l’obbligo di dichiarare nasce dal realizzo, anche se le crypto restano crypto.
D: Ho plusvalenze inferiori a 2.000 € in un anno: devo comunque dichiararle?
R: Per gli anni d’imposta fino al 2022 compreso (dichiarazioni 2023), c’era una franchigia di €2.000: se i suoi profitti totali da cripto in quell’anno erano, poniamo, €1.500, tali plusvalenze non concorrevano all’imponibile e quindi non andavano inserite nel quadro RT. Dal periodo d’imposta 2023 (dichiarazione redditi 2024), la franchigia è rimasta in vigore – quindi anche per il 2023 plusvalenze sotto 2.000 € non hanno generato imposta e, secondo le istruzioni AdE, se non superavano la soglia non occorreva compilare il rigo delle plusvalenze (eventualmente si può indicare per mera completezza, ma l’imposta sarebbe zero). Attenzione però: dal 2025 in avanti la franchigia è abolita, quindi qualsiasi importo di plusvalenza, anche 100 euro, diventa imponibile e andrà dichiarato. Inoltre, indipendentemente dall’imposta, se lei detiene criptovalute all’estero deve comunque fare il quadro RW per il valore, anche se l’importo è piccolo (non c’è soglia minima per RW, a parte casi particolari di giacenza <15k per conti correnti, che però la normativa cripto non richiama). Quindi, ricapitolando: per il 2023 e 2024 la soglia 2.000 € esenta dal pagamento e dalla dichiarazione delle plusvalenze minori; dal 2025 ogni plusvalenza va dichiarata.
D: Dove devo indicare le criptovalute in dichiarazione dei redditi?
R: Ci sono due posti principali:
1. Quadro RW (o Quadro W nel 730): qui va indicato il possesso delle cripto-attività a fine anno, come monitoraggio fiscale. Si usa il codice 14 – altre attività estere – e si inserisce il controvalore in € al 31/12. Se compila il modello Redditi PF, il quadro RW è apposito; se usa il 730, dal 2023 è stato introdotto un Quadro W analogo (in genere conviene farlo nel modulo aggiuntivo).
2. Quadro RT – sezione II: qui vanno dichiarate le plusvalenze da redditi diversi soggette a imposta sostitutiva. Nel rigo RT21/22 (secondo i modelli attuali) lei indicherà l’ammontare delle plusvalenze realizzate da cripto nel periodo d’imposta, se imponibili. È lo stesso rigo dove si mettono plusvalenze finanziarie per cui non c’è un intermediario che applica imposta. Dovrà poi calcolare il 26% e riportarlo nel calcolo imposte (rigo RX o similare) come imposta da versare. Se ha anche minusvalenze di anni precedenti da compensare, vanno indicate e scalate nel calcolo in quella sezione.
Inoltre, se nel 2023 ha fruito delle regolarizzazioni speciali previste dalla L.197/22 (rideterminazione 14%, oppure emersione 3,5%), erano previsti codici tributo specifici (1718, 1719 etc.) e modulistica ad hoc da allegare (in dichiarazione Redditi 2024 si indicano gli esiti). In generale, può essere opportuno farsi assistere da un professionista per la prima compilazione, data la complessità. Ma il concetto è: RW per dichiarare il possesso, RT per dichiarare eventuali redditi (plusvalenze/proventi). Infine, se dovuta, l’imposta sul valore delle cripto va anch’essa segnata nel quadro RW (rigo col codice tributo 1727 e importo dovuto).
D: L’Agenzia delle Entrate può scoprire le mie criptovalute anche se non le ho mai menzionate e le tengo su wallet privati?
R: Fino a poco tempo fa, la probabilità era bassa se lei non convertiva mai in euro: il Fisco non aveva strumenti diretti per tracciare gli indirizzi blockchain. Tuttavia, lo scenario sta cambiando rapidamente. Già ora, l’Agenzia può utilizzare:
– Dati bancari: se in qualche momento fa affluire fondi su conti correnti (o carte, PayPal, ecc.) riconducibili a conversione di crypto, quei movimenti compariranno negli estratti conto. Attraverso l’accertamento bancario, l’Agenzia rileva causali e riferimenti (spesso i bonifici da exchange hanno denominazione riconoscibile). Questo è il modo più comune in cui finora si “scoprono” cripto non dichiarate.
– Controlli mirati Gdf: la Guardia di Finanza, nei controlli patrimoniali, potrebbe chiedere al contribuente in sede di PVC se detiene criptovalute. Mentire costituirebbe reato (false dichiarazioni al p.u.), quindi sotto pressione molti ammettono. O potrebbero trovare app installate sul telefono, dispositivi hardware wallet durante perquisizioni (in contesti gravi). Ci sono ormai reparti GdF specializzati in cyber-security che sanno cosa cercare.
– Scambio di informazioni internazionali: dal 2026, con DAC8/CARF, gli exchange e le piattaforme comunicheranno alle Agenzie fiscali i saldi e movimenti dei clienti. Ciò significa che se lei ha un account su Binance, Crypto.com, Kraken, Bitstamp, ecc., questi operatori dovranno inviare ogni anno i dati delle sue transazioni al fisco italiano (analogamente a come oggi banche estere comunicano i conti dei residenti italiani). Anche alcuni operatori italiani già trasmettono certi dati. Quindi, il “velo di anonimato” sta per cadere: l’Agenzia potrebbe ricevere un report che dice “il Sig. Rossi aveva 3 BTC su exchange XY e li ha convertiti in ETH…” ecc.
– Analisi open-source della blockchain: sebbene il fisco non abbia divulgato informazioni in merito, aziende private come Chainalysis offrono strumenti per deanonimizzare transazioni, collegando indirizzi a noti exchange KYC o cluster di servizi. È possibile che, in casi importanti, l’Agenzia o la GdF si avvalgano di tali strumenti per tracciare movimenti on-chain. Se ad esempio dall’exchange escono 10 BTC verso un certo indirizzo e poi rientrano a un altro exchange, si può seguire il flusso.
– Segnalazioni di controparti: ipotesi remota ma possibile: se coinvolto in inchieste dove altri fanno il tuo nome (es. un intermediario locale), o se un socio scontento segnala.
In conclusione, la riservatezza di cui finora hanno goduto i cripto-investimenti sta diminuendo. Se lei fa tutto on-chain e non tocca mai euro, c’è ancora una certa opacità, ma non appena interagisce col sistema finanziario o con soggetti regolati, lascia delle tracce. E col nuovo regime di reporting, quelle tracce arriveranno direttamente al fisco. Pertanto, confidare di farla franca indefinitamente tenendo i fondi in wallet segreti è irrealistico nel medio termine. Meglio regolarizzare spontaneamente prima che le informazioni giungano comunque all’Agenzia.
D: Se trasferisco le mie criptovalute su un exchange estero o in un paese “tax haven”, evito le tasse?
R: No. Le imposte italiane seguono la residenza fiscale del contribuente, non il luogo di detenzione dei beni. Un cittadino residente in Italia è tassato sui redditi ovunque prodotti (principio del worldwide income). Ciò significa che se genera plusvalenze da crypto, deve dichiararle e pagarci le imposte in Italia, anche se le ha realizzate su un exchange alle Cayman. Trasferire i token su una piattaforma extra-UE non cambia l’obbligo fiscale, anzi aggrava gli adempimenti (quadro RW, rischio sanzioni 6-30% se non dichiara). L’unico modo lecito per non pagare tasse in Italia sulle crypto sarebbe trasferirsi fiscalmente all’estero prima di realizzare le plusvalenze, e in un paese con regime favorevole. Ma attenzione: la normativa italiana (come molte) prevede la “exit tax” su plusvalenze maturate latenti se si sposta la residenza in paesi black-list al solo fine di vendere (per patrimoni grandi potrebbe attivarsi). In ogni caso, restando residente qui, nessun escamotage geografico la esonera: anche se aprisse società offshore per far transitare lì i guadagni, l’Agenzia potrebbe contestare l’esterovestizione e tassare comunque. Inoltre, come detto, l’Italia aderisce a scambi di informazioni globali, per cui quegli exchange esteri forse già dal 2026 invieranno i dati. In sintesi: spostare le crypto fisicamente all’estero non elude il fisco italiano. Al contrario, rischia di farla incorrere in violazioni (omessa dichiarazione RW, ecc.) con sanzioni ben peggiori. La scelta ottimale è dichiarare in Italia e pagare eventualmente il 26% sugli utili. Se pensa di trasferirsi all’estero per cambiare regime fiscale, deve farlo genuinamente (trasferire residenza, iscriversi AIRE, ecc.) e valutare attentamente i pro e contro.
D: Ho perso le chiavi del mio wallet e non posso più accedere alle crypto: devo comunque dichiararle e pagarci tasse?
R: Situazione difficile ma non rara. Se realmente quelle criptovalute sono irreversibilmente irrecuperabili (ad esempio wallet distrutto e nessun backup delle chiavi), da un punto di vista economico lei ha subito una perdita definitiva. Però dal punto di vista giuridico-fiscale, formalmente lei era proprietario di quegli asset fino al momento in cui li ha persi, e l’Amministrazione finanziaria non ha modo di sapere che sono irrimediabilmente persi. Quindi, se ad esempio al 31/12/2025 lei aveva 2 BTC su un hardware wallet e poi a gennaio 2026 smarrisce il dispositivo senza seed, nel Quadro RW 2025 dovrebbe comunque indicarli (valore al 31/12/25) e pagare la patrimoniale relativa. Per gli anni successivi, potrà a quel punto non indicare più nulla, perché tecnicamente al 31/12/2026 non “detiene” più, avendoli persi (lo può motivare in caso di controlli). Riguardo alle imposte sui redditi: se non li ha mai venduti, non c’è plusvalenza. Se li ha venduti dopo la perdita non avrebbe senso perché non può… quindi niente redditi. Diciamo che il caso limite è: ha perso l’accesso ma l’Agenzia lo ignora e magari tramite dati exchange sa che lei aveva quell’importo: potrebbe contestarle la mancata compilazione RW se dopo non li indica. Dovrebbe allora dimostrare con elementi concreti la perdita (ad es. denuncia, dichiarazione giurata dell’accaduto, evidenze che non ha più movimentato nulla da quell’address). Non c’è una procedura codificata, ma il principio generale è che le tasse colpiscono la capacità contributiva effettiva: se un bene non è più nella disponibilità del contribuente, non c’è capacità contributiva su esso. È simile al caso di soldi bruciati in un incendio: quell’anno erano tuoi, l’anno dopo non più. Io consiglierei di far presente all’Amministrazione (se mai sorgesse la questione) la circostanza, magari tramite interpello o in sede di risposta a controlli, in modo da non incorrere in sanzioni per omessa dichiarazione di qualcosa che in realtà non esiste più. Purtroppo non c’è un caso noto su crypto perse. Ma ragionevolmente, se lei dimostra la “irreperibilità” delle chiavi, il fisco non insisterà nel chiederle imposte su qualcosa che non può mai monetizzare.
D: Posso detrarre o dedurre le perdite che ho avuto con le criptovalute?
R: Se parla di perdite in conto capitale (minusvalenze da trading), la risposta è: in parte sì. Le minusvalenze da cessione di cripto-attività realizzate da privati possono essere portate in deduzione di future plusvalenze della stessa natura per i 4 anni successivi . Ad esempio, se nel 2023 ha venduto Bitcoin in perdita di 5.000€, potrà compensare questa perdita con eventuali guadagni che farà fino al 2027 compreso. La compensazione avviene indicando la minus nel quadro RT e riportandola nelle successive dichiarazioni. Tuttavia, non può chiedere un rimborso allo Stato per la perdita netta né usarla per abbattere altri tipi di reddito (tipo stipendio). Quindi è deducibile solo entro certi limiti. Se invece per “perdite” intende truffe subite, coin rubate, fallimento dell’exchange ecc., purtroppo il fisco non offre una detrazione diretta per questo (non c’è un meccanismo come per le perdite di gioco). L’unico appiglio potrebbe essere considerarla una perdita patrimoniale deducibile se collegata a redditi d’impresa o in caso di risarcimenti. Ma per i privati, no: se le hanno hackerato il wallet, è una perdita del suo patrimonio che fiscalmente non rileva (se non nel senso che in futuro, avendo meno patrimonio, genererà meno redditi). In sostanza: le minusvalenze da realizzo di investimenti crypto compensano solo plusvalenze crypto.
D: Ho ricevuto criptovalute in regalo/donazione: devo pagarci delle tasse?
R: Dal punto di vista delle imposte dirette, una donazione o un regalo non costituisce reddito imponibile per il beneficiario (art. 3 TUIR esclude espressamente le liberalità tra i redditi tassabili). Quindi, se ad esempio un amico le regala 0,5 BTC, lei non paga IRPEF su quel valore ricevuto. Tuttavia, ai fini del monitoraggio, se al 31/12 detiene quel BTC va inserito in RW. Inoltre, bisogna considerare le imposte sulle donazioni: in Italia vige un’imposta su donazioni/successioni oltre certe franchigie. Se l’importo in questione è rilevante (oltre 1 milione € se tra parenti stretti, o franchigie minori/aliquote 6-8% se tra altri soggetti), formalmente anche una donazione di criptovaluta sarebbe soggetta a imposta di donazione. Il problema è che spesso queste donazioni avvengono informalmente (un semplice trasferimento a un wallet) senza atto notarile. In teoria, la legge vorrebbe che per donazioni significative vi fosse un atto pubblico e pagamento imposta. Nella pratica, finora non risultano casi di esazione su regali in crypto, anche perché difficilmente l’Agenzia ne viene a conoscenza. Ma legalmente, se lei ricevessi ad esempio 10 BTC da un non parente (valore ~250k € a fine 2025) dovrebbe pagare l’8% di imposta di donazione sul valore eccedente certa soglia modesta. È un ambito grigio perché mancano prassi specifiche, però va tenuto a mente. Se i valori sono contenuti (es. poche migliaia di euro), non ci sono implicazioni pratiche.
In sintesi: nessuna tassazione sul reddito per chi riceve crypto in dono, ma attenzione alle possibili imposte di donazione/successione se i valori sono importanti e se l’operazione emergesse formalmente.
D: Cosa posso fare se ricevo un avviso di accertamento dall’Agenzia per criptovalute che non ho dichiarato?
R: Come dettagliato prima, ha diverse opzioni:
– Accertamento con adesione: entro 60 gg dall’avviso può chiederlo. Se la contestazione è corretta e lei sa di aver effettivamente omesso di pagare, questa strada le permette di negoziare la cifra e ridurre sanzioni. Deve presentare istanza all’ufficio locale e partecipare agli incontri. Se trova un accordo, paga l’importo concordato (anche a rate). Questo evita il ricorso e chiude la vicenda (penale incluso se paga tutto).
– Ricorso alla Corte tributaria: se ritiene l’accertamento sbagliato nei presupposti o troppo elevato, può presentare ricorso entro 60 gg (o 150 gg se ha fatto prima istanza di adesione e non concluso accordo). Nel ricorso esporrà le sue ragioni e potrà chiedere al giudice l’annullamento totale o parziale dell’atto. Valuti però costi/benefici: il ricorso comporta spese (contributo unificato, onorari legali) e tempi (anni). Se l’importo contestato è modesto, magari conviene definire in acquiescenza pagando con sanzioni ridotte del 1/3 (entro 60 gg pagare = accettare l’accertamento con sconto sanzioni). – Pagare con acquiescenza: se non vuole impugnare né fare adesione, entro 60 gg può pagare spontaneamente beneficiando di sanzioni ridotte ad 1/3. Ad esempio sanzione 90% diventa 30%. Però deve pagare tutto subito. È una via se la pretesa è in buona parte condivisibile e preferisce chiudere velocemente.
– Chiedere eventualmente sospensione: se fa ricorso e l’importo è alto, può chiedere al giudice la sospensione della riscossione durante il processo, per evitare di dover pagare subito (di norma, dopo 60 gg dall’atto, 1/3 delle imposte contestate diventano esigibili salvo sospensiva). La sospensione è concessa se il ricorso appare fondato e c’è rischio grave per lei dal pagamento immediato.
In pratica: non ignorare l’atto! Molti errori nascono dal lasciar scadere i termini. Scelga una delle vie attive (adesione, acquiescenza o ricorso). Consigliamo di farsi assistere da un professionista (avvocato tributarista o commercialista) per valutare la forza delle sue argomentazioni. Se ad esempio l’accertamento riguarda plusvalenze 2018 e lei vuole sostenere che non erano tassabili, serve impostare bene la difesa legale. Se invece sa di aver torto, meglio patteggiare per ridurre danni.
D: Ho un’attività di compravendita professionale di criptovalute (trading frequente, magari clienti): cambia qualcosa?
R: Sì. Se la sua attività configura impresa commerciale o intermediazione, il trattamento fiscale esce dal regime “redditi diversi – privati” e rientra nel reddito d’impresa. Ad esempio, se lei gestisce abitualmente trading di crypto con organizzazione di mezzi, l’Agenzia potrebbe qualificarla come attività di impresa non dichiarata. In tal caso, i proventi sarebbero tassati come reddito d’impresa (IRES/IHYPERF se persona fisica imprenditore) e non come capital gain al 26%. Il che potrebbe essere meno conveniente (aliquote progressive più alte, niente soglia esente, ecc.), ma questo dipende. In generale, se si superano certe soglie di volume o se si svolgono servizi crypto a terzi, conviene regolarizzare aprendo P.IVA, ecc. Ai fini degli accertamenti, se l’Agenzia la classifica come impresa, potrebbe contestarle anche l’IVA sulle eventuali commissioni o sull’attività (anche se lo scambio di valute è esente IVA, altri servizi crypto potrebbero essere imponibili). Si entra in un campo complesso. Quindi la difesa qui consisterebbe nel dimostrare che lei operava come investitore privato e non come broker professionale, se contestato diversamente. È un tema di qualifica fattuale. La soglia non è ben definita: un numero elevato di operazioni, magari con controparti clienti, potrebbe far presumere impresa. Dunque, chi fa trading sistematico con capitali rilevanti farebbe bene a consultare un fiscalista per inquadrarsi correttamente, onde evitare guai (per dire: plusvalenze occasionali 26%, ma se vieni riqualificato commerciante allora plusvalenze vanno in reddito ordinario e sei colpevole di omessa dichiarazione d’impresa se non l’avevi fatto… scenario da evitare).
Conclusioni
L’universo fiscale delle criptovalute è passato, in pochi anni, da una terra quasi incognita a un sistema normativo sempre più definito e stringente. Dal punto di vista del contribuente-debitore, ciò implica che le opportunità di elusione o di “invisibilità” dei propri asset digitali si stanno assottigliando. L’Italia oggi dispone di mezzi legislativi e tecnologici per includere le cripto-attività nel perimetro dei controlli fiscali ordinari, e la giurisprudenza conferma una tendenza: trattare le criptovalute al pari delle altre ricchezze ai fini tributari . Plusvalenze, interessi, compensi percepiti in crypto generano imponibile; patrimoni in crypto non dichiarati comportano sanzioni e potenziali indagini per evasione.
Una guida difensiva efficace deve dunque basarsi su alcuni pilastri emersi da questa analisi:
- Conoscenza e rispetto delle regole: Il primo “scudo” è la compliance. Dichiarare le proprie criptovalute (in RW e nei redditi) elimina alla radice il contenzioso. Se si è in errore, ravvedersi prima di essere scoperti riduce drasticamente sanzioni e rischi penali.
- Documentazione accurata: In caso di verifiche, chi dispone di estratti e prove di ogni transazione potrà difendersi, mentre chi ha operato in modo disordinato sarà esposto a presunzioni difficilmente confutabili. La tracciabilità è nemica dell’evasione ma amica dell’onesto contribuente, perché gli permette di dimostrare la verità.
- Presunzioni e onere della prova: Il contribuente deve essere consapevole che il Fisco, di fronte a movimenti bancari/finanziari, presume sempre un reddito occulto. E che spetta a lui l’onere di provare il contrario. Questa inversione di prova è forte, ma non insuperabile: si vince con evidenze concrete. La difesa dev’essere quindi molto fattuale.
- Giurisprudenza favorevole (poca) e contraria: Poche sentenze hanno dato ragione ai contribuenti su questioni di principio (esenzione ante 2023, ecc.), mentre altre (Cassazione 2025) hanno sancito imponibilità e reati. Ciò suggerisce prudenza nel fare affidamento su tesi di totale esenzione. Tuttavia, rimangono ambiti aperti (es. costituzionalità di tassare retroattivamente). La difesa legale dovrà essere creativa ma supportata, eventualmente pronta a spingersi fino alla Consulta se necessario.
- Tutela del patrimonio: Le criptovalute, se da un lato non sono facilmente sequestrabili/pignorabili, dall’altro non rendono il debitore intoccabile. Le strategie lecite per proteggere i propri asset digitali vanno ponderate caso per caso, evitando di sconfinare nella sottrazione fraudolenta. L’uso di exchange regolamentati facilita la vita al Fisco e ai creditori; l’uso esclusivo di wallet privati la complica, ma non esclude conseguenze (specie penali) se c’è un dovere di pagare.
In definitiva, per avvocati, privati e imprenditori coinvolti in accertamenti fiscali sulle criptovalute, il messaggio è chiaro: non sottovalutare l’argomento. Occorre un approccio interdisciplinare (fiscale, penale, tecnologico) e aggiornato. Chi pensava di muoversi in un far west privo di legge deve ricredersi: il legislatore italiano ha normato e continuerà a normare, e gli organi accertatori si stanno attrezzando per stanare evasori anche nel metaverso.
Al contempo, il contribuente onesto che abbia commesso sbagli per mera inesperienza può far valere le proprie ragioni e trovare ascolto se dimostra buona fede e trasparenza. Gli strumenti difensivi esistono: dal contraddittorio all’adesione, dal ricorso al ravvedimento, persino alla transazione penale tramite pagamento integrale. Ogni situazione richiede di essere valutata strategicamente: a volte è preferibile chiudere subito pagando il giusto (limitando sanzioni), altre volte è doveroso combattere un accertamento infondato.
Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, ha cercato di fornire un quadro completo e avanzato, con riferimenti normativi e giurisprudenziali utili. Si raccomanda comunque di monitorare futuri sviluppi: ad esempio, l’entrata in vigore di DAC8 e MiCA nel 2026 rivoluzionerà la trasparenza fiscale globale delle criptovalute , e le Leggi di Bilancio potranno ancora ritoccare aliquote o introdurre nuovi condoni.
In conclusione, chi investe o opera in criptovalute deve metter in conto che “da grandi profitti derivano grandi responsabilità (fiscali)”. Organizzarsi per tempo e, se necessario, farsi assistere da professionisti competenti è la chiave per trasformare un potenziale incubo fiscale in una situazione gestibile. Un contribuente informato e preparato può difendere efficacemente i propri diritti anche in questo nuovo territorio della fiscalità digitale, facendo valere il principio per cui la tassazione deve essere equa e rispettosa della reale capacità contributiva, e non un mezzo punitivo. La conoscenza è potere, e in questo caso anche risparmio (di imposte non dovute e di sanzioni evitabili).
Fonti e riferimenti normativi/giurisprudenziali
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) – commi 126-147: definizione di “cripto-attività” e nuova disciplina fiscale (art. 67 TUIR lett. c-sexies, aliquota 26%, monitoraggio fiscale, IVAFE cripto) .
- Legge 23 dicembre 2023, n. 197 (Legge di Bilancio 2024) – ha confermato l’aliquota 26% per il 2024 e previsto aumento al 33% dal 2026 (successivamente rivista in LB 2025).
- Legge di Bilancio 2025 (in corso di approvazione a dicembre 2024) – disposizioni in bozza per tassazione crypto: 26% stablecoin euro, 33% altre cripto dal 2026, soglia esenzione abolita .
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Art. 67 co.1 c-ter (valute estere) e c-sexies (cripto-attività); Art. 68 (determinazione plus/minus); Art. 110 co.3-bis (valutazione cripto in bilancio, neutralità ai fini IRES) .
- D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (monitoraggio fiscale) – Art. 4: obbligo di dichiarazione RW per attività estere; modificato da L.197/2022 per includere cripto . Art. 5: sanzioni 3%-15% (6-30% paradisi fiscali) per omissione RW .
- Circolare AE 23 maggio 2018 n. 8/E, Risoluzione AE 2016 n. 72/E – prime indicazioni di prassi: assimilazione crypto a valuta estera, obbligo RW, soglia 51.645€ per imponibilità (interpretazioni ante-legge).
- Circolare AE 27 ottobre 2023 n. 30/E – “Trattamento fiscale delle cripto-attività”: chiarimenti su definizioni, plusvalenze (es. metodo LIFO), franchigia €2.000, compensazione perdite, territorialità (residente che detiene chiavi in Italia considera reddito prodotto in Italia), esclusione IVA, imposta sul valore 2‰, procedure di regolarizzazione 2023 .
- Direttiva (UE) 2018/843 (V AML Directive) – definizione di “valuta virtuale” recepita in D.Lgs. 231/2007 art.1 co.2 lett. ff .
- Direttiva (UE) 2023/… DAC 8 – (in vigore dal 2026) obbligo per fornitori di servizi crypto di reportare dati fiscali clienti alle autorità .
- Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) – cornice regolamentare europea per i CASP (Crypto-Asset Service Provider), requisiti di autorizzazione e trasparenza, facilita identificazione titolari di wallet presso terzi .
- Corte di Giustizia UE, sentenza 22/10/2015 (causa C-264/14, Hedqvist) – ha qualificato il cambio Bitcoin-valuta fiat come operazione esente IVA ai sensi dell’art. 135 direttiva IVA (trattando i bitcoin come valuta estera) .
- Corte di Cassazione – Sez. Trib., sent. 30/10/2024 n. 28077 – Omissione Quadro RW = violazione sostanziale (non formale); confermata legittimità sanzione 5% su capitali esteri non dichiarati, nonostante assenza di evasione d’imposta .
- Corte di Cassazione – Sez. III Penale, sent. 20/11/2024 (dep. 15/01/2025) n. 1760 – Annullato sequestro probatorio per equivalente di 1,888 Bitcoin disposto quale garanzia su imposta evasa €120.638; principio: “non è legittimo il sequestro per equivalente su criptovalute per il valore di un profitto del reato espresso in euro, poiché le criptovalute non hanno corso legale né valore stabile” . Criptovalute non assimilabili a valuta avente corso legale ai fini delle misure cautelari reali .
- Corte di Cassazione – Sez. III Penale, sent. 28/02/2025 n. 8269 – Caso artista NFT: stabilito che la cessione di un NFT con pagamento in criptovalute genera reddito imponibile da lavoro autonomo (art.53 TUIR) e l’omessa dichiarazione di tali proventi integra reato di dichiarazione infedele oltre soglie . Confermato che pagamenti in crypto vanno dichiarati convertendo il controvalore in € al momento del pagamento . L’incertezza normativa sulle crypto non esclude il dolo di evasione, essendo la tassabilità desumibile dai principi esistenti (circolare 2023 è interpretativa, non innovativa) .
- Corte Giustizia Trib. di Bergamo, sent. 2/12/2025 – (C.G.Trib. Lombardia, sez. Bergamo) – Plusvalenze da Bitcoin realizzate nel 2018 tassabili anche ante L.197/22; rigettata istanza di rimborso imposte pagate. “La normativa fiscale ante-2023 già ricomprendeva le plusvalenze da strumenti assimilabili a finanziari tra i redditi diversi”; la L.197/22 ha confermato posizioni di prassi preesistenti, senza costituire nuova imposta retroattiva .
- Comm. Trib. Prov. Milano, sent. 18/11/2016 n. 6232 (cit. da stampa) – Ritenne non imponibili le plusvalenze crypto sotto soglia 51.645 € trattandole come valute estere (confermando interpretazione Agenzia ante 2023).
- Tribunale di Firenze – decreto sequestro 2024 (proc. penale) – Disposto sequestro per equivalente in Bitcoin, poi annullato da Cass. 1760/25. Evidenzia prassi iniziale di alcuni giudici di equiparare bitcoin a denaro, smentita in sede di legittimità .
Hai ricevuto un accertamento bancario o una richiesta di chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sui movimenti dei tuoi conti collegati a criptovalute? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento bancario o una richiesta di chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sui movimenti dei tuoi conti collegati a criptovalute?
Ti contestano bonifici da e verso exchange, prelievi, conversioni crypto–euro o presunti redditi non dichiarati?
Temi che ogni movimento legato a Bitcoin, Ethereum o altre crypto venga considerato evasione fiscale, con imposte, sanzioni e interessi molto elevati?
Devi saperlo subito:
👉 non ogni movimento crypto è reddito imponibile,
👉 l’accertamento bancario sulle criptovalute ha limiti giuridici precisi,
👉 molti controlli sono illegittimi e possono essere ribaltati con una difesa tecnica aggiornata.
Questa guida ti spiega come nascono gli accertamenti crypto, gli errori più frequenti del Fisco e come difenderti efficacemente oggi.
Perché il Fisco Incrocia Conti Correnti e Criptovalute
I controlli su crypto e conti correnti sono aumentati perché:
- i bonifici verso exchange sono tracciabili,
- banche ed exchange comunicano dati alle Autorità,
- esiste cooperazione fiscale internazionale,
- le criptovalute sono considerate “area a rischio”,
- molti contribuenti hanno operato senza chiarezza normativa.
👉 Il controllo è spesso automatico, ma l’accertamento non può esserlo.
Cos’è l’Accertamento Bancario in Ambito Criptovalute
L’accertamento bancario su crypto nasce quando il Fisco:
- analizza i movimenti bancari (bonifici, accrediti, prelievi),
- li collega a exchange, wallet o piattaforme crypto,
- presume che le somme movimentate siano redditi imponibili,
- recupera IRPEF, addizionali e sanzioni.
Il problema è che spesso il Fisco salta un passaggio fondamentale:
👉 dimostrare che quei movimenti siano effettivamente reddito tassabile.
Gli Errori Più Frequenti del Fisco negli Accertamenti Crypto
1. Considerare ogni bonifico da exchange come reddito
Errore molto comune.
Il Fisco presume che:
- ogni accredito dall’exchange
- sia una plusvalenza o un reddito.
❌ È errato se si tratta di:
- restituzione di capitale investito,
- conversione crypto–euro senza plusvalenza,
- trasferimenti interni tra conti,
- vendite in perdita,
- fondi già tassati in anni precedenti.
👉 Il rimpatrio di denaro non è automaticamente reddito.
2. Confondere movimentazione con plusvalenza
Il Fisco spesso non distingue tra:
- valore incassato,
- costo di acquisto,
- effettivo guadagno.
👉 Solo la plusvalenza è imponibile, non l’intero importo incassato.
3. Ignorare l’anno corretto di tassazione
Capita che:
- una crypto venga venduta in un anno,
- ma tassata come se il reddito fosse sorto in un altro.
👉 Errore grave e contestabile.
4. Presumere attività professionale o d’impresa
In alcuni accertamenti il Fisco sostiene che:
- l’attività crypto sia “abituale”,
- quindi assimilabile a impresa o lavoro autonomo.
❌ Questa qualificazione:
- non è automatica,
- va dimostrata,
- dipende da continuità, organizzazione e mezzi.
5. Ignorare wallet, scambi crypto–crypto e perdite
Molti accertamenti:
- considerano solo i flussi bancari,
- ignorano wallet non custodial,
- non tengono conto di scambi crypto–crypto,
- non riconoscono perdite subite.
👉 Un’analisi parziale porta a un accertamento falsato.
Quando l’Accertamento Bancario su Crypto è ILLEGITTIMO
L’accertamento può essere contestato se:
- il Fisco non dimostra la plusvalenza,
- i movimenti sono semplici restituzioni di capitale,
- mancano prove dell’effettivo guadagno,
- non viene ricostruita la storia completa delle operazioni,
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
- il metodo è automatico e non personalizzato,
- viene violato il contraddittorio preventivo.
👉 Senza prova del reddito imponibile, l’accertamento non regge.
Le Prove Fondamentali per Difendersi
Una difesa efficace deve ricostruire tutta l’operatività crypto, non solo il conto bancario.
Documenti chiave:
- storico operazioni exchange (trading history),
- date e costi di acquisto delle crypto,
- wallet address e movimenti on-chain,
- conversioni crypto–crypto,
- evidenza di perdite,
- estratti conto bancari coordinati,
- calcolo analitico delle eventuali plusvalenze.
👉 Senza ricostruzione completa, il Fisco sbaglia i numeri.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento crypto non contestato può portare a:
- tassazione dell’intero incasso come reddito,
- sanzioni fino al 180%,
- interessi elevati,
- cartelle esattoriali rapide,
- pignoramento dei conti,
- blocco della liquidità,
- peggioramento della posizione fiscale futura.
👉 Le criptovalute sono un moltiplicatore di rischio se non difese correttamente.
Come Difendersi Subito (Strategia Immediata)
1. Bloccare gli effetti dell’accertamento
Prima mossa fondamentale.
Con un avvocato tributarista puoi:
- impugnare l’accertamento nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare iscrizione a ruolo e pignoramenti,
- guadagnare tempo per la difesa tecnica.
2. Ricostruire analiticamente tutta l’attività crypto
La difesa efficace:
- separa capitale investito e guadagni,
- dimostra l’assenza di plusvalenze imponibili,
- documenta perdite e operazioni neutre,
- smonta le presunzioni del Fisco.
👉 L’accertamento cade se i numeri reali sono diversi da quelli presunti.
3. Contestare la qualificazione fiscale errata
È essenziale chiarire se l’attività è:
- occasionale,
- personale,
- non imprenditoriale.
👉 Il Fisco non può qualificare a piacimento l’attività crypto.
4. Difendere la buona fede
In molti casi:
- la normativa era incerta,
- mancavano istruzioni chiare,
- non c’era volontà evasiva.
Questo può:
- ridurre o annullare le sanzioni,
- rafforzare la difesa complessiva.
Difesa a Medio e Lungo Termine
5. Proteggere il patrimonio personale
Gli accertamenti crypto colpiscono direttamente:
- persone fisiche,
- conti correnti,
- risparmi personali.
La difesa deve:
- bloccare pignoramenti,
- ridurre l’imponibile presunto,
- tutelare la stabilità finanziaria.
6. Gestire eventuali residui in modo sostenibile
Se, dopo la difesa, resta un importo:
- rateizzazioni fino a 120 rate,
- definizioni agevolate quando disponibili,
- soluzioni compatibili con la reale capacità contributiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti bancari legati alle criptovalute richiede competenze tributarie aggiornate e capacità di ricostruzione tecnica delle operazioni.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
È il professionista ideale per smontare accertamenti crypto basati su presunzioni bancarie.
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento crypto,
- ricostruzione completa delle operazioni su exchange e wallet,
- verifica della reale imponibilità fiscale,
- sospensione immediata degli effetti,
- ricorso per annullamento totale o parziale,
- riduzione o annullamento delle sanzioni,
- tutela del patrimonio personale.
Conclusione
Un accertamento bancario sulle criptovalute non è una verità assoluta, ma una presunzione che deve essere dimostrata dal Fisco.
Con una difesa tecnica aggiornata e tempestiva puoi:
- bloccare l’accertamento,
- dimostrare che i movimenti non sono redditi imponibili,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- proteggere i tuoi risparmi.
Agisci ora: negli accertamenti crypto la difesa tecnica è decisiva.
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difendersi da un accertamento crypto è possibile, se lo fai nel modo giusto.