Accertamento Bancario E Conti Cointestati: Come Tutelarsi

L’accertamento bancario sui conti cointestati è una delle situazioni più insidiose nei controlli fiscali.
Quando l’Agenzia delle Entrate analizza i movimenti di un conto cointestato (coniuge, familiare, socio, convivente), tende spesso a imputare automaticamente le somme al soggetto verificato, presumendo che i versamenti o i prelievi rappresentino redditi non dichiarati.

👉 Ma è fondamentale chiarirlo subito:
la cointestazione di un conto non rende automaticamente imponibili tutti i movimenti a carico di un solo intestatario.
Molti accertamenti di questo tipo sono viziati da presunzioni errate e possono essere annullati, se contestati correttamente.

Cos’è l’accertamento bancario sui conti cointestati

Si tratta di un accertamento in cui l’Agenzia:

  • acquisisce i movimenti di conti correnti cointestati
  • individua versamenti e prelievi ritenuti “non giustificati”
  • presume che tali somme siano ricavi o redditi del contribuente controllato
  • ricostruisce il reddito in modo presuntivo

Il problema nasce quando non viene dimostrata la reale titolarità delle somme.

Perché i conti cointestati sono sotto osservazione

I conti cointestati attirano l’attenzione perché:

  • coinvolgono più soggetti
  • rendono meno immediata l’individuazione del titolare effettivo delle somme
  • sono spesso usati in ambito familiare o societario
  • vengono erroneamente considerati “schermi” per occultare redditi

Ma la legge non consente automatismi: la titolarità delle somme va provata.

Le contestazioni più frequenti dell’Agenzia

Negli accertamenti su conti cointestati l’Agenzia contesta spesso:

  • versamenti imputati interamente a un solo intestatario
  • prelievi considerati compensi o ricavi in nero
  • movimenti del cointestatario “non controllato”
  • conti familiari usati per spese comuni
  • accrediti di stipendi, pensioni o redditi altrui
  • trasferimenti interni tra conti

Molte di queste contestazioni non tengono conto della reale provenienza delle somme.

Gli errori frequenti dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti bancari sui conti cointestati, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

  • presume che tutte le somme appartengano al contribuente verificato
  • ignora la posizione fiscale del cointestatario
  • non dimostra chi ha effettivamente prodotto il reddito
  • utilizza presunzioni non gravi, non precise o non concordanti
  • ribalta illegittimamente l’onere della prova
  • non valuta documentazione giustificativa
  • non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.

Quando l’accertamento su conti cointestati è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

  • non viene provata la titolarità effettiva delle somme
  • i movimenti sono riferibili al cointestatario
  • le somme derivano da redditi già tassati di altri soggetti
  • il conto è usato per spese comuni o familiari
  • manca il collegamento con l’attività del contribuente
  • l’Ufficio utilizza il conto cointestato come unica prova
  • non viene rispettato il diritto di difesa

👉 La cointestazione non equivale a disponibilità esclusiva.

Come tutelarsi in modo efficace

La difesa contro un accertamento bancario su conti cointestati deve essere analitica e documentata e può basarsi su:

  • dimostrazione della provenienza delle somme
  • prova della titolarità del cointestatario
  • documentazione su stipendi, pensioni o redditi altrui
  • ricostruzione dei flussi finanziari
  • dichiarazioni fiscali del cointestatario
  • distinzione tra spese comuni e redditi personali
  • contratti, bonifici e giustificativi
  • perizie contabili
  • giurisprudenza favorevole sui conti cointestati

Ogni movimento va ricondotto al reale titolare, non giustificato genericamente.

Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento bancario su un conto cointestato:

  • fai analizzare immediatamente l’atto da un professionista esperto
  • individua tutti i movimenti contestati
  • ricostruisci la titolarità di ciascuna somma
  • raccogli documenti del cointestatario
  • evita adesioni o pagamenti affrettati
  • valuta le opzioni difensive più idonee:
    • osservazioni in contraddittorio
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione (solo se strategico)
    • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • imputazione indebita di redditi
  • recupero di imposte non dovute
  • sanzioni e interessi
  • iscrizione a ruolo e riscossione
  • pignoramento dei conti correnti
  • estensione dei controlli ad altri anni
  • gravi conseguenze economiche e familiari

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti bancari su conti cointestati, spesso annullati per mancanza di prova sulla titolarità delle somme.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in contenzioso fiscale e ricostruzioni finanziarie.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • contestare l’illegittimità dell’accertamento bancario
  • dimostrare la reale titolarità delle somme
  • smontare le presunzioni dell’Agenzia
  • ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
  • bloccare l’esecutività e la riscossione
  • proteggere liquidità, patrimonio e serenità familiare
  • costruire una strategia difensiva solida nel breve e nel lungo periodo

Agisci ora

Un conto cointestato non rende automaticamente imponibili tutti i movimenti.
Agire subito significa impedire che una presunzione errata diventi un debito fiscale definitivo.

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Introduzione
Gli accertamenti sui conti bancari cointestati rappresentano un aspetto delicato per chi si trova in posizione di debitore o contribuente sotto esame. In ambito tributario, l’Agenzia delle Entrate può esaminare i movimenti bancari anche su conti condivisi con familiari o terzi, presumendo che ogni versamento non giustificato costituisca reddito imponibile per ciascun contitolare, salvo prova contraria . In parallelo, in ambito civile, un creditore procedente può cercare di pignorare somme depositate su un conto cointestato a un debitore e a un soggetto estraneo al debito, con implicazioni sulla quota effettivamente aggredibile. Anche in sede penale, le autorità giudiziarie possono disporre sequestri preventivi su conti cointestati appartenenti a un indagato e a terzi estranei al reato .

Dal punto di vista del debitore, è fondamentale comprendere quali sono i propri diritti e quali strumenti di tutela esistono per proteggere la parte di denaro che non gli appartiene, evitando indebite espropriazioni. Questa guida fornisce un approfondimento avanzato – aggiornato a dicembre 2025 – sulle norme italiane e sulla più recente giurisprudenza in materia di accertamenti bancari e conti correnti cointestati, con un approccio sia divulgativo sia tecnico. Analizzeremo le presunzioni legali applicabili, i rimedi processuali (come l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.), i pignoramenti e sequestri su conti condivisi, nonché gli strumenti di pianificazione patrimoniale (ad esempio fondo patrimoniale e trust) utili a proteggere i beni dai creditori. Troverete inoltre domande e risposte frequenti e tabelle riepilogative che sintetizzano i principali concetti operativi.

Esempio pratico iniziale: Mario, imprenditore indebitato, è cointestatario di un conto corrente con la moglie Anna. Su tale conto confluiscono sia lo stipendio di Anna sia alcuni risparmi di Mario. Un creditore di Mario notifica un atto di pignoramento presso la banca sul conto cointestato. Come verrà gestito il pignoramento? Anna rischia di perdere le sue somme? E come possono Mario o Anna tutelare la parte di denaro che spetta a ciascuno?

Le sezioni seguenti risponderanno a queste domande, esaminando dettagliatamente normativa e prassi.

Normativa di riferimento (Italia)

Per affrontare il tema è essenziale richiamare le principali norme del diritto italiano coinvolte:

  • Art. 1854 c.c. – Conto corrente intestato a più persone: Stabilisce che “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. Questa disposizione riguarda i rapporti esterni con la banca (che considera i cointestatari solidalmente creditori del credito verso l’istituto) .
  • Art. 1298, comma 2, c.c. – Ripartizione interna delle obbligazioni solidali: Prevede che, nei rapporti interni, il debito o credito in solido “si divide in quote uguali, salvo che risulti diversamente”. In altre parole, tra i cointestatari vale una presunzione di uguaglianza delle quote, superabile con prova contraria .
  • Art. 1294 c.c. – Solidarietà tra condebitori: Stabilisce che se più soggetti sono obbligati alla stessa prestazione, si presumono debitori solidali salvo patto o legge contraria . Questo principio si coordina con l’art. 1854 c.c., confermando la solidarietà verso la banca.
  • Art. 543 c.p.c. – Pignoramento presso terzi: Disciplina la procedura di pignoramento di crediti del debitore verso terzi (come la banca). Il creditore notifica un atto di pignoramento all’istituto bancario (terzo pignorato) intimandogli di vincolare le somme del debitore fino a ordine del giudice. Nel caso di conto cointestato, sorgono dubbi sull’“oggetto” del pignoramento (quota del debitore oppure intero saldo), come vedremo.
  • Art. 546 c.p.c.: Impone al terzo pignorato, dopo la notifica, di non disporre delle somme dovute al debitore e di custodirle (diventa custode legale) . La banca non può sciogliere da sé i nodi sulla titolarità delle somme: dovrà attenersi al provvedimento di pignoramento e alle decisioni del giudice dell’esecuzione.
  • Art. 619 c.p.c. – Opposizione di terzo all’esecuzione: Remedio processuale con cui un terzo estraneo (ad es. il cointestatario non debitore) può opporsi al pignoramento, sostenendo che i beni/se somme pignorati non appartengono al debitore ma a sé medesimo. È lo strumento per tutelare giudizialmente le ragioni del contitolare non debitore leso dal pignoramento .
  • Art. 32 D.P.R. 600/1973 (Accertamento fiscale sui conti): Consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare indagini finanziarie sui conti bancari del contribuente e prevede una presunzione legale secondo cui tutti i versamenti non giustificati sui conti del contribuente si considerano redditi imponibili, salvo prova contraria specifica . La norma si applica ai conti intestati o cointestati al contribuente, senza eccezioni per questi ultimi . Principi analoghi valgono in ambito IVA (art. 51 D.P.R. 633/1972).
  • Art. 170 c.c. – Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale: Prevede che i beni conferiti in fondo patrimoniale non possano essere aggrediti per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, di cui il creditore era a conoscenza al momento in cui è sorto il credito. Questa disposizione offre una tutela (relativa) al patrimonio familiare, soggetta però a interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza.
  • Convenzione dell’Aja 1985 (legge n. 364/1989) – Riconoscimento dei trust: Riconosce in Italia l’istituto del trust regolato da legge estera. Pur non essendo codificato internamente, il trust è utilizzato come strumento di segregazione patrimoniale; tuttavia, atti dispositivi in trust possono essere soggetti ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. se pregiudicano i creditori.

Oltre a queste norme, vanno menzionati regolamenti specifici (ad es. il Codice della crisi d’impresa in tema di misure protettive del patrimonio) e circolari dell’Amministrazione finanziaria (come la Circ. Ag. Entrate n. 32/E/2006) che guidano la prassi degli accertamenti bancari su conti di terzi. Di seguito analizziamo l’applicazione di tali norme, integrandole con i più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Conti cointestati: funzionamento, proprietà e presunzioni legali

Un conto corrente cointestato è un rapporto bancario intestato a più persone. In genere, la cointestazione può essere a firme disgiunte (ciascun cointestatario può operare separatamente, quindi prelevare o disporre dell’intero saldo senza l’autorizzazione dell’altro) oppure a firme congiunte (ogni operazione richiede la firma di tutti i contitolari). La forma più comune è quella disgiunta, che offre massima operatività. Dal punto di vista giuridico, occorre distinguere tra:

  • Rapporti con la banca (esterni) – Ai sensi dell’art. 1854 c.c., i cointestatari sono creditori o debitori solidali verso la banca relativamente al saldo del conto . Ciò significa che ciascun cointestatario, verso la banca, può esigere l’intero credito (saldo attivo) ed è tenuto per l’intero sul debito (es. scoperto di conto), indipendentemente dalle quote di spettanza interna. La banca considera quindi il saldo come appartenente a tutti condebitori solidali, salvo diverse pattuizioni. In pratica: se il conto è in attivo di 10.000 €, la banca deve questa somma a entrambi i cointestatari congiuntamente; se è in passivo, può chiederla per intero a uno qualsiasi dei due. Questo regime di solidarietà attiva/passiva esterna agevola la gestione del conto (piena disponibilità operativa per ciascuno) , ma non determina automaticamente un cambio di proprietà delle somme. Infatti, quando depositiamo denaro in banca ne perdiamo la proprietà (la banca ne diviene proprietaria, assumendo un debito verso di noi per pari importo) . La cointestazione fa sì che tale credito verso la banca sia formalmente intestato a più soggetti in solido.
  • Rapporti interni tra cointestatari – Diversamente, i diritti di ciascun cointestatario sulle somme nell’ambito dei rapporti interni dipendono dalla provenienza del denaro e dalla volontà delle parti. L’art. 1298 c.c., comma 2, stabilisce una presunzione di parità delle quote interne, a meno che risulti diversamente . In altre parole, salvo prova contraria, si presume che le somme sul conto appartengano in parti uguali ai contitolari (50% ciascuno se sono due, un terzo se sono tre, ecc.). Questa è una presunzione iuris tantum: può essere vinta dimostrando che la realtà dei fatti è diversa (ad es. che tutto il denaro è di uno solo). La Cassazione ha più volte chiarito che l’art. 1854 c.c. attiene ai rapporti con la banca, mentre i rapporti interni tra correntisti sono regolati dall’art. 1298 c.c., comma 2 . Dunque la cointestazione non implica di per sé un dono o un trasferimento di proprietà delle somme agli altri cointestatari, ma incide solo sulla legittimazione ad operare . In termini semplici, la cointestazione “incide sulla legittimazione e non sulla proprietà del denaro depositato” : ogni somma depositata rimane di proprietà di chi ne aveva titolarità, salvo che si provi un’effettiva volontà di condivisione o donazione.

Prova contraria e criteri di attribuzione interna: se un cointestatario sostiene che una quota diversa dal 50% gli appartiene (ad esempio, che l’intero saldo è suo esclusivo), spetta a lui fornire la prova contraria alla presunzione di uguaglianza . Questa prova può essere data con ogni mezzo, anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti . La Corte di Cassazione ha specificato che non basta provare che i versamenti sul conto siano stati materialmente eseguiti da uno solo dei cointestatari: occorre dimostrare che le somme versate fossero di pertinenza esclusiva di quel contitolare . Ad esempio, se su un conto intestato a marito e moglie confluisce la liquidazione TFR del marito, quest’ultimo può provare che tali somme gli appartengono personalmente (trattandosi di un suo emolumento). In effetti, già da tempo la giurisprudenza afferma che “ove il saldo attivo del conto cointestato risulti dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa avanzare diritti sul saldo medesimo nel rapporto interno” . Così, nella Cass. civ. n. 3241/1989 si escluse che la moglie avesse diritti sulla metà di una somma proveniente esclusivamente dal TFR liquidato al marito e versata sul conto comune . Analogamente, Cass. n. 4066/2009 ribadì che tra zio e nipote cointestatari, se l’unico ad aver alimentato il conto è lo zio con fondi propri, il nipote – nel rapporto interno – non può vantare pretese su quelle somme .

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha precisato il rigore della prova richiesta. In particolare, la Cassazione, ord. 14 settembre 2022 n. 27069 (Sez. II) ha affermato che la cointestazione attribuisce a ciascuno, in difetto di altre indicazioni, la contitolarità per pari quota, e che la prova contraria non è soddisfatta dal solo fatto che uno abbia alimentato da solo il conto . Serve appunto dimostrare che l’altro contitolare non aveva alcun diritto su quelle somme perché, ad esempio, provenivano integralmente dal patrimonio esclusivo del primo (come un bene personale, un’eredità, ecc.) e non vi era volontà di condivisione. In sintesi, per vincere la presunzione serve provare: 1) la tracciabilità delle somme a un patrimonio esclusivo di uno dei cointestatari; e 2) l’assenza di un intento di liberalità verso l’altro.

Proprio quest’ultimo profilo introduce il tema delle possibili liberalità indirette: versare denaro di uno solo su un conto cointestato potrebbe costituire una donazione indiretta dell’importo (o di metà di esso) all’altro cointestatario, ma solo se vi era animus donandi, ossia l’intenzione di arricchire l’altro senza corrispettivo . Ad esempio, se un genitore aggiunge il figlio come cointestatario su un conto contenente risparmi del genitore, e questi fondi diventano nella disponibilità del figlio, si può configurare un’arricchimento senza corrispettivo. La Cassazione ha chiarito però che l’animus donandi non si presume automaticamente: va accertato caso per caso . Cass. civ. 5 agosto 2025 n. 22613 ha affrontato proprio la questione, escludendo che il semplice accredito di somme personali di un coniuge sul conto cointestato col marito integrasse una donazione indiretta in mancanza di prova dell’intento di liberalità . In quel caso, la moglie aveva versato sul conto comune il ricavato della vendita di un suo immobile; il figliastro sosteneva si trattasse di una donazione indiretta al marito (suo patrigno) da imputare alla futura eredità. La Corte ha negato tale qualificazione, rilevando che, poiché per 37 anni di matrimonio entrambi i coniugi avevano fatto confluire i rispettivi redditi sul conto per le spese familiari, quel versamento rappresentava “provvista per far fronte alla gestione familiare” e non era sorretto da animus donandi . Il principio enunciato è che il deposito di somme proprie su un conto cointestato può costituire donazione indiretta solo se è provata l’intenzione di donare, onere che grava su chi lo deduce (ad es. sull’erede che chiede la collazione) . In mancanza di prova, prevale l’idea che la cointestazione serva a scopi gestionali o familiari, senza trasferire la titolarità delle somme.

Riassumendo, le somme sul conto cointestato si presumono appartenere in parti uguali ai titolari (50% e 50% se sono due), ma tale presunzione (a) vincola i rapporti interni fra di loro, e (b) può essere superata dimostrando la diversa proprietà. La cointestazione dà a ciascuno pieno potere dispositivo verso la banca, ma non autorizza a disporre come proprietario di somme che si sa appartenere all’altro cointestatario . Infatti, va ricordato che se un contitolare, abusando della firma disgiunta, preleva e utilizza l’intero saldo pur essendo consapevole che il denaro appartiene in tutto o in gran parte all’altro, può incorrere in responsabilità verso quest’ultimo e perfino in sanzioni penali: la Cassazione penale ha ritenuto configurabile il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) quando un cointestatario, in mala fede, svuoti il conto impadronendosi di somme di esclusiva spettanza altrui . Questo monito rinforza l’idea che la legge tutela la proprietà effettiva delle somme, al di là dell’intestazione formale.

Delega ad operare vs. cointestazione: In alternativa alla cointestazione, spesso le banche offrono la delega su conto. La delega autorizza un terzo (es. un familiare) a compiere operazioni, ma senza intestarli il rapporto. Giuridicamente, il delegato non diventa titolare del credito verso la banca: la titolarità e proprietà delle somme restano al solo intestatario originario . Ciò evita le problematiche di confusione patrimoniale tipiche della cointestazione, ma priva il delegato di diritti di comproprietà. Dal punto di vista di un debitore che cerca tutela, delegare un terzo (anziché cointestargli il conto) significa che eventuali creditori di quel terzo non potranno toccare il conto (poiché il terzo non ne è titolare), ma i creditori del titolare originario potranno sempre aggredirlo per intero, non essendoci alcuna quota di altro soggetto da salvaguardare. Viceversa, con la cointestazione, come vedremo, almeno una parte può presumersi dell’altro intestatario e quindi – in teoria – sottrarsi alle pretese sui debiti personali. Esempio: se Mario è unico intestatario e delega la moglie Anna, i creditori di Mario potranno pignorare tutto il saldo (100%), mentre i creditori di Anna non potranno toccarlo; se invece Mario e Anna sono cointestatari, un creditore di Mario potrebbe al massimo aspirare alla quota di Mario (presuntivamente il 50%), e simmetricamente un creditore di Anna solo al 50% a lei spettante. Per questo talvolta i debitori pensano di “mettere al sicuro” metà dei soldi intestando il conto anche a un familiare: come vedremo di seguito, però, questa strategia non è risolutiva e può comportare altri rischi.

Accertamenti bancari e conti cointestati in ambito fiscale

Quando il Fisco (Agenzia delle Entrate) effettua un accertamento tributario, dispone di poteri molto incisivi di indagine sui conti correnti. L’ufficio può infatti richiedere, tramite la Direzione Centrale Accertamento, i dati di tutti i rapporti bancari riconducibili al contribuente, avvalendosi dell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari. Questa banca dati censisce, per ogni codice fiscale, tutti i conti correnti, depositi, carte e altri rapporti finanziari di cui quel soggetto risulta intestatario o anche cointestatario, e persino quelli in cui figura come delegato ad operare . In caso di verifica, l’Agenzia invia alle banche una richiesta telematica, ottenendo l’estratto conto completo dei movimenti (accrediti, addebiti), saldi e giacenze medie per il periodo d’imposta controllato .

Il principio cardine che regola l’utilizzo di questi dati è sancito dall’art. 32 del DPR 600/73: tutti i versamenti riscontrati sui conti del contribuente si presumono redditi occulti salvo che il contribuente provi che si tratta di somme già tassate o esenti o di denaro di terzi . Analogamente, per i prelievi in contanti, si presumono utilizzati per fini non dichiarati (pagamenti “in nero”) se eccedono determinate soglie e se il contribuente non indica il beneficiario, anche se dal 2017 questa presunzione opera solo per le imprese e non per i privati o professionisti .

Nel caso di conti cointestati, la giurisprudenza tributaria è intervenuta per chiarire l’applicazione della presunzione. Poiché il contribuente figura come intestatario (seppur con altri), la norma dell’art. 32 tecnicamente si applica anche a quei conti . Dunque, l’Ufficio può legittimamente imputare al contribuente i movimenti bancari sui conti cointestati. Si pensi a un professionista che ha un conto cointestato con la moglie casalinga: versamenti consistenti su quel conto, se non giustificati, possono essere considerati ricavi non dichiarati del professionista stesso. In effetti la Cassazione, sent. 22 gennaio 2020 n. 1298 ha confermato che l’Amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento anche sulle movimentazioni di conti cointestati . I giudici di merito avevano annullato un accertamento ritenendo che la cointestazione rendesse incerti i risultati (non potendo distinguere facilmente la quota del contribuente rispetto all’altro intestatario); la Suprema Corte ha invece censurato tale orientamento, avvertendo che altrimenti si offrirebbe ai contribuenti “un facile escamotage” per sottrarsi ai controlli – basterebbe una cointestazione fittizia per vanificare le presunzioni bancarie . In sostanza, la Cassazione ha stabilito che anche i conti formalmente intestati a terzi o condivisi possono essere scrutinati, se vi sono indizi che siano utilizzati dal contribuente per occultare redditi . Ciò s’inserisce in un orientamento più ampio secondo cui le indagini finanziarie possono estendersi oltre i conti intestati al contribuente, includendo conti di familiari o prestanome quando vi sia motivo di ritenere che siano riconducibili a lui . La Cassazione ha infatti elaborato la teoria della “presunzione qualificata”: non basta il mero rapporto familiare per coinvolgere i conti altrui, ma se il familiare convivente non ha redditi propri e presenta movimenti ingenti, questi elementi “sintomatici” possono far presumere che quei conti siano usati dal contribuente e dunque i relativi flussi gli vengono imputati . Ad esempio, Cass. 6 ottobre 2022 n. 29160 ha ribadito che il contribuente deve fornire la prova contraria anche per i movimenti su conti cointestati ai familiari, invertendo l’onere a suo carico . Nella stessa direzione, Cass. 12 dicembre 2023 n. 34807 ha ritenuto legittimo l’accertamento basato su versamenti sui conti della convivente nullatenente, considerando tali conti fittiziamente intestati a quest’ultima ma di fatto riferibili al contribuente .

Come può difendersi il contribuente? Di fronte a un accertamento fondato su un conto cointestato, il contribuente deve attivarsi per fornire elementi precisi che smentiscano la presunzione dell’art. 32. In pratica, occorre dimostrare che i movimenti contestati non costituiscono reddito proprio del contribuente, ma: a) sono somme di spettanza esclusiva dell’altro cointestatario; oppure b) provengono da redditi già tassati o esenti (es. stipendi, risarcimenti, donazioni documentate). La prova deve essere rigorosa e analitica . Sarà utile produrre documentazione come: estratti conto evidenzianti i bonifici in entrata con indicazione del mittente, contratti o fatture che giustificano quei versamenti, dichiarazioni dell’altro contitolare attestanti la titolarità esclusiva, ecc. . Ad esempio, se sul conto compaiono versamenti in contanti per 10.000 € e il contribuente sostiene che si tratta di risparmi della moglie depositati per comodità, dovrebbe esibire magari documenti che mostrino prelievi corrispondenti dal conto personale della moglie o una scrittura privata di mutuo, per convincere l’Ufficio o il giudice tributario. È bene presentare queste prove già in sede di contraddittorio endoprocedimentale (quando l’Agenzia invita a chiarire i movimenti) e ribadire le contestazioni nell’eventuale ricorso contro l’avviso di accertamento . La mancata considerazione delle prove da parte dell’Ufficio può integrare vizio di motivazione dell’atto impositivo .

In ogni caso, la presunzione legale non è assoluta: se il contribuente fornisce spiegazioni convincenti e documentate, i verificatori devono tenerne conto. La Cassazione ha più volte affermato che la motivazione dell’accertamento non può limitarsi a richiamare l’art. 32 in modo generico: l’Ufficio deve indicare perché ritiene inattendibili o insufficienti le giustificazioni date dal contribuente . Ad esempio, Cass. 27 febbraio 2023 n. 5834 ha sottolineato che grava sul fisco provare l’inerenza dei movimenti al reddito del contribuente, mentre spetta a quest’ultimo l’onere di provare che i movimenti contestati riguardano redditi esenti o di terzi – onere che tuttavia non può spingersi fino all’impossibile, dovendo l’Agenzia valutare razionalmente le prove offerte . Nella prassi, però, i giudici tributari tendono a esigere dal contribuente una prova puntuale per ogni singola operazione contestata; l’assenza di riscontri specifici su anche solo parte dei versamenti può portare a tassare quelli non giustificati, magari riducendo l’importo complessivo per quelli invece spiegati.

Va evidenziato che l’estensione delle indagini ai conti cointestati non viola il diritto di difesa, poiché il contitolare non indagato non viene direttamente tassato (semmai sarà il contribuente a dover spiegare che i soldi erano dell’altro). In alcuni casi il contitolare “terzo” può vedersi recapitare una convocazione come testimone o essere invitato a fornire dichiarazioni all’ufficio circa la natura di determinati movimenti. Ad esempio, se marito e moglie sono cointestatari e l’accertamento riguarda il marito, la moglie può inviare all’Agenzia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio affermando che certi versamenti erano frutto del suo stipendio o di suoi risparmi personali, allegando eventuali buste paga o estratti conto personali. Ciò può aiutare a creare la prova contraria della titolarità altrui delle somme .

Attenzione ai profili penali: Qualora dalle indagini bancarie emergano ingenti redditi non dichiarati, oltre alle sanzioni amministrative (dal 90% al 180% dell’imposta evasa), può scattare la denuncia per reato tributario (es. dichiarazione infedele) se l’imposta evasa supera le soglie di punibilità . In uno scenario estremo, un contribuente potrebbe essere perseguito penalmente per aver nascosto redditi su conti intestati ad altri. Ad esempio, se Tizio accredita sistematicamente i proventi in nero sul conto intestato alla moglie, la Procura potrebbe contestargli il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) o, in caso di procedura esecutiva fiscale in corso, anche profili di frode ai creditori. Inoltre, ricordiamo che per i debiti tributari l’Amministrazione può iscrivere ipoteca o disporre il sequestro conservativo (ex art. 22 D.Lgs. 472/1997) anche sui conti bancari del contribuente; se il conto è cointestato, in genere cautela l’intero saldo in attesa delle opportune istanze al giudice tributario per liberare la parte di terzi. Dunque, anche dal punto di vista fiscale, non è consigliabile “nascondere” denaro su conti cointestati a familiari: se scoperto, il risultato è un aggravio di presunzioni a proprio carico e potenziali guai maggiori.

Pignoramento di conti correnti cointestati (procedura civile)

Passando all’ambito della tutela dei creditori privati (banche, fornitori, finanziarie, etc.), analizziamo cosa accade quando un creditore munito di titolo esecutivo intende pignorare un conto cointestato al debitore e ad altre persone. Questo scenario tocca il nucleo del problema: il creditore ha diritto a soddisfarsi sulle somme del debitore, ma nel conto tali somme sono mescolate a quelle di un contitolare estraneo all’obbligazione. Si crea pertanto un conflitto tra l’efficacia del pignoramento e la tutela del terzo co-intestatario.

Procedura di base: Il creditore avvia un pignoramento presso terzi notificando un atto ex art. 543 c.p.c. alla banca. Nell’atto indica l’importo dovuto e intima alla banca di non permettere al debitore di disporre delle somme fino a concorrenza di tale importo, vincolandole a favore dell’esecuzione. La banca, come terzo pignorato, è tenuta a eseguire l’ordine e successivamente a rendere la “dichiarazione del terzo” (art. 547 c.p.c.), ossia comunicare al creditore e al giudice quali somme deve al debitore pignorato. Nel caso di un conto cointestato, la banca dovrebbe dichiarare il saldo e l’intestazione multipla. A questo punto sorgono due orientamenti possibili, che sono stati a lungo dibattuti:

  1. Orientamento “saldo intero aggredibile” (tesi del parallelismo): Sottolinea che, verso la banca, il conto è unico e solidale. Dato che ogni cointestatario può chiedere l’intero saldo alla banca (solidarietà attiva), analogamente il creditore di uno di essi dovrebbe poter pignorare l’intero saldo . Il vincolo di solidarietà esterna verrebbe così esteso ai rapporti con i creditori: in pratica il conto è visto come un unico patrimonio comune dei contitolari, totalmente aggredibile dal creditore del singolo. Applicativamente, la banca bloccherebbe l’intero saldo; al contitolare non debitore sarebbe precluso l’uso di qualsiasi somma fino alla definizione dell’esecuzione . Solo successivamente, eventualmente, il giudice dell’esecuzione potrebbe disporre la riduzione del pignoramento, liberando la parte spettante al terzo. Questa tesi tutela le ragioni del creditore, evitando che la cointestazione limiti l’azione esecutiva; tuttavia, è penalizzante per il cointestatario estraneo, che si vede privato di disponibilità anche sulla sua quota e dovrà attivarsi per recuperarla.
  2. Orientamento “quota pignorabile pro quota” (tesi della quota ideale): Sostiene che il creditore possa pignorare solo la quota di pertinenza del debitore sul conto, presuntivamente il 50% (se due intestatari) . Si argomenta che l’art. 1854 c.c. attiene ai rapporti con la banca, ma non estende la solidarietà ai rapporti con i creditori esterni . In altre parole, la solidarietà passiva con la banca non autorizza il creditore a trattare come del debitore somme che presumibilmente appartengono anche ad altri . Quindi, notificato il pignoramento, la banca dovrebbe vincolare solo la metà del saldo (o la quota proporzionale corrispondente alla quota astratta del debitore). In questo modo, il contitolare non debitore conserva subito la disponibilità della sua parte (l’altra metà non pignorata) . Al creditore, invece, è garantito il vincolo sulla porzione del debitore, che potrà poi essere assegnata. Questo orientamento pone l’accento sulla tutela dell’autonomia patrimoniale del terzo: non si possono coinvolgere beni di chi non è obbligato.

Entrambi gli approcci trovano alcune basi normative. Da un lato, l’art. 599 c.p.c. consente il pignoramento di beni indivisi anche se non tutti i comproprietari sono debitori, disponendo che si pignora l’intero bene ma poi si separa la quota del debitore (se possibile in natura, altrimenti mediante liquidazione). Il denaro, in quanto fungibile, permetterebbe facilmente la separazione in natura della quota (esattamente il 50%, salvo prova contraria). Dall’altro lato, l’art. 1854 c.c. è ambiguo: dice che i cointestatari sono creditori/debitori solidali dei saldi, ma non specifica affatto che un creditore estraneo possa avvalersene. Anzi, essendo una norma dettata per i rapporti banca-correntisti, nulla dispone sul pignoramento da parte di terzi. Per questo, la dottrina prevalente e la giurisprudenza più recente propendono per la soluzione pro quota: il conto è solidale solo verso la banca, mentre nei confronti dei creditori esterni ciascuno risponde della sua parte . In sede di esecuzione, ciò significa che al momento dell’assegnazione finale delle somme pignorate il giudice non può attribuire al creditore più di quanto risultante essere di spettanza del debitore . In mancanza di altre prove, tale spettanza si presume pari al 50% .

Va segnalato che alcuni tribunali si erano inizialmente espressi a favore della tesi “saldo intero”: ad esempio Trib. Taranto (decr. 2.07.2019) impose alla banca di bloccare tutto il saldo, ritenendo che spettasse poi al giudice decidere sulla parte effettivamente pignorabile . Diversamente, altri giudici di merito (es. Trib. Benevento sent. 1184/2020) hanno affermato che “in caso di conto corrente cointestato tra due soggetti, al creditore è riconosciuto il diritto di pignorare soltanto il 50% delle somme depositate”, lasciando il resto libero per il co-intestatario non debitore . Questo per evitare una irragionevole lesione dei diritti del terzo estraneo .

Cassazione civile: Sul tema specifico, la Cassazione civile non ha ancora emesso una sentenza “a Sezioni Unite”, ma si è espressa in varie pronunce confermando i principi generali di contitolarità e onere della prova contraria. Una recentissima ordinanza – Cass. civ. Sez. I, 17 ottobre 2023 n. 28772 – ha ribadito che la cointestazione fa presumere la contitolarità in pari quota “sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni”, salva prova contraria fornita con presunzioni semplici . Questa formulazione suggerisce che, di regola, anche verso i creditori terzi si presume che il saldo appartenga ad entrambi i cointestatari in parti eguali. Ciò significa che il creditore di uno non può automaticamente pretendere più della metà, a meno che provi (lui, in questo caso) che le somme sono in realtà tutte del debitore. Del resto, se il creditore avesse elementi per affermare che il denaro è interamente del suo debitore (ad es. mostrando che tutti gli accrediti provengono da fonti riconducibili a lui), potrà allegarlo nel procedimento esecutivo per ottenere un’assegnazione maggiore del 50%. In assenza di tali prove, vale la presunzione di comunione per metà .

Cosa fa in pratica la banca? Una questione pratica è: come deve comportarsi la banca terza pignorata quando riceve l’atto di pignoramento su un conto cointestato? Deve congelare tutto il saldo o solo la metà? La giurisprudenza arbitrale (Arbitro Bancario Finanziario – ABF) ha fornito un indirizzo utile: la banca non è tenuta – né legittimata – a effettuare da sé valutazioni sulla titolarità delle quote . Nella decisione di coordinamento ABF n. 8227/2015, si è chiarito che la banca, una volta notificato il pignoramento, deve sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato l’importo indicato nell’atto, assumendo gli obblighi di custode ex art. 546 c.p.c., ma senza dover (né poter) stabilire quale parte del saldo appartenga all’altro cointestatario . In pratica, l’ABF ha ritenuto legittimo che l’istituto apponga il vincolo di indisponibilità sull’intero saldo – per cautelarsi – demandando ogni questione di ripartizione al giudice dell’esecuzione . Questo perché il pignoramento presso terzi impone al terzo di non far uscire somme fino a ordine del giudice; se la banca liberasse autonomamente metà importo al cointestatario non debitore, rischierebbe di contravvenire all’ingiunzione di custodia. Quindi, spesso in prassi le banche bloccano cautelativamente l’intero saldo. Ciò non vuol dire che il creditore otterrà l’intero: come detto, in sede di udienza e di ordinanza di assegnazione il giudice normalmente dispone solo sulla quota del debitore. Ma intanto il contitolare potrebbe subire un congelamento temporaneo dei propri fondi, con necessità di agire in sede esecutiva per sbloccarli.

Tutela del cointestatario non debitore: Il co-titolare estraneo ha due principali strumenti di tutela: – Presentarsi all’udienza di pignoramento (ex art. 548 c.p.c.) per segnalare al giudice la situazione di contitolarità e chiedere la liberazione della propria quota. Il giudice può tenerne conto immediatamente, soprattutto se non vi è contestazione sul fatto che metà saldo sia dell’estraneo. In alcuni casi, i tribunali avvisano i cointestatari dell’udienza (ex art. 180 disp. att. c.p.c.), ma non sempre ciò avviene. – Se il pignoramento va avanti e il giudice dispone l’assegnazione al creditore senza considerare i diritti dell’estraneo, quest’ultimo può proporre opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. per far accertare che una parte delle somme pignorate era di sua esclusiva proprietà . Questa opposizione va proposta tempestivamente (di regola, prima che il procedimento di esecuzione si chiuda definitivamente e comunque entro 20 giorni dall’atto lesivo, ad es. dalla conoscenza dell’ordinanza di assegnazione). In sede di opposizione, il terzo dovrà provare la sua proprietà esclusiva della quota eccedente quella del debitore, fornendo documentazione sulla provenienza delle somme (ad es. mostrando che erano frutto del suo stipendio, vendita di un suo bene, ecc., analogamente a quanto visto per la prova contraria). Se l’opposizione viene accolta, il giudice dell’esecuzione ridurrà il pignoramento escludendo le somme del terzo, oppure – se queste fossero già state assegnate e incassate dal creditore – ordinerà al creditore di restituire al terzo quanto percepito oltre il dovuto .

Fortunatamente, molti giudici dell’esecuzione oggi applicano direttamente la presunzione di contitolarità al 50%, disponendo sin dall’ordinanza di assegnazione che sia attribuita al creditore solo la metà del saldo (o comunque la quota parte del debitore), senza costringere il contitolare estraneo a fare opposizione. Ad esempio, in un caso come Mario e Anna, se sul conto ci sono 20.000 €, il G.E. potrebbe assegnare al creditore solo 10.000 € (quota di Mario) – ovviamente entro il limite del credito vantato – e svincolare il resto ad Anna. In giurisprudenza si rinvengono ordinanze in tal senso, ispirate ai principi di equità e di economia processuale. Naturalmente se il creditore contesta sostenendo che magari il 70% del saldo è alimentato da Mario, si aprirà una fase di accertamento all’interno del procedimento esecutivo (o tramite giudizio di cognizione separato) per stabilire la proporzione corretta.

Limiti particolari alla pignorabilità: Un conto corrente può contenere somme parzialmente impignorabili per legge – si pensi agli importi derivanti da stipendi o pensioni accreditati. La legge (art. 545 c.p.c.) prevede che:
– Le somme da stipendio/pensione accreditate prima del pignoramento sul conto sono pignorabili nei limiti del quinto per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa € 1.500); quelle accreditate dopo la notifica sono pignorabili nei limiti di 1/5 (come regola generale) .
– Esempio: se su un conto intestato a Caio giace uno stipendio di € 1.200 accreditato il mese precedente, quella somma è impignorabile (perché sotto la soglia del triplo assegno sociale). Se invece c’è una pensione di € 3.000, la parte eccedente € ~1.500 può essere pignorata al 20%.

Nel caso di conti cointestati, queste tutele mantengono la loro rilevanza ma vanno coordinate con la contitolarità. Ad esempio, se su un conto cointestato marito-moglie c’è accreditata la pensione del marito, e quest’ultimo ha debiti, la quota pignorabile del suo 50% dovrà tenere conto dei limiti di impignorabilità della pensione. Il giudice quindi calcolerà prima la parte impignorabile sul rateo pensione, e poi applicherà la divisione per quote. Si tratta di complicazioni tecniche che però possono incidere concretamente: il cointestatario non debitore potrebbe far presente al giudice dell’esecuzione che sul conto vi sono somme impignorabili (fornendo ad esempio prova che derivano da pensione sotto soglia), affinché il blocco non le coinvolga affatto. Anche in questo caso, la banca come terzo non opera distinzioni, quindi vincolerà l’intero (o la metà, a seconda delle prassi) e poi starà al giudice liberare l’impignorabile.

Chiusura o modifica del conto cointestato dopo il pignoramento: Una domanda frequente è se il contitolare estraneo possa, una volta saputo del pignoramento, sciogliere la cointestazione o pretendere la separazione delle proprie somme. Di norma, dopo la notifica del pignoramento, il conto è bloccato nelle more dell’esecuzione, quindi non è consentito prelevare o modificare intestazioni senza autorizzazione giudiziaria. Tentare di chiudere il conto o trasferire i fondi altrove violerebbe l’art. 546 c.p.c. e potrebbe configurare responsabilità (anche penale ex art. 388 c.p. per sottrazione di cose pignorate). Pertanto, l’unica via è quella giudiziaria (istanza di separazione somme al G.E. o opposizione di terzo).

Caso pratico: Mario e Anna (dell’esempio iniziale) avevano € 10.000 di cui metà provenienti dallo stipendio di Anna. Un creditore di Mario pignora il conto per un debito di € 8.000. La banca vincola l’intero saldo di € 10.000. All’udienza, Anna dimostra con buste paga che € 5.000 erano suoi risparmi. Il giudice, applicando la presunzione di pari appartenenza, assegna al creditore € 5.000 (coprendo il debito di Mario per € 5.000 su € 8.000 – il resto del credito rimarrà insoddisfatto) e libera € 5.000 ad Anna. Il creditore rimasto parzialmente insoddisfatto potrà eventualmente cercare altri beni di Mario. Se Anna non fosse comparsa, forse il giudice avrebbe assegnato € 5.000 comunque (50%), oppure – in ipotesi peggiori – avrebbe assegnato l’intero € 8.000 se non informato della cointestazione, costringendo poi Anna a fare opposizione per riavere i suoi € 3.000. Questo esempio mostra l’importanza, per il contitolare estraneo, di intervenire prontamente per tutelare le proprie ragioni.

In conclusione su questo punto, il pignoramento di conti cointestati è un terreno complesso. L’equilibrio emerso è che il creditore può colpire solo la quota del debitore, ma in fase iniziale la banca tende a congelare tutto il saldo per sicurezza , demandando la ripartizione al giudice. Al contitolare spetta attivarsi (in sede di esecuzione o con opposizione) per far valere la prova della propria proprietà esclusiva sulle somme in eccedenza . La giurisprudenza attuale – tanto ordinaria quanto arbitrale – converge nel ritenere illegittimo assegnare al creditore più della quota del debitore, salvo dimostrazione che la presunzione di comproprietà è superata .

Sequestro giudiziario e penale di conti cointestati

Oltre ai pignoramenti civili, è opportuno esaminare i sequestri giudiziari che possono colpire conti cointestati, distinguendo l’ambito civile (sequestro conservativo o giudiziario) da quello penale (sequestro preventivo finalizzato a confisca).

Sequestro conservativo in sede civile: Il sequestro conservativo (art. 2905 c.c., art. 671 c.p.c.) è un provvedimento cautelare con cui, in corso di causa, il creditore può ottenere il blocco dei beni del debitore se vi è pericolo nel ritardo. Può essere autorizzato dal giudice, ad esempio, sui conti correnti del convenuto. In caso di conti cointestati, valgono analogamente le considerazioni fatte per il pignoramento: il giudice disporrà il sequestro (di norma indicando una somma massima da vincolare) e la banca vincolerà le somme fino a concorrenza. È auspicabile che, se informato della cointestazione, il giudice cautelare precisi che il sequestro riguarda la quota del debitore. In mancanza di tale specificazione, la banca potrebbe congelare l’intero conto e il terzo estraneo dovrebbe poi chiedere al giudice di ridurre il vincolo sulla sua parte. Dato che il sequestro conservativo è concesso inaudita altera parte (senza sentire il debitore), il contitolare estraneo spesso scoprirà il blocco a cose fatte e dovrà proporre reclamo o istanza di modifica per liberare le somme di sua spettanza.

Sequestro preventivo penale: Più complessa è la situazione in ambito penale. Se uno dei cointestatari è indagato per un reato (ad es. frode fiscale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, ecc.) e il PM chiede un sequestro preventivo sui suoi beni, può capitare che venga sequestrato un conto corrente cointestato con persone estranee al reato (tipicamente con il coniuge o un familiare). In questo caso, l’autorità giudiziaria tende ad adottare un approccio più incisivo rispetto al civile: infatti la Cassazione penale ha affermato che “dalla cointestazione di un conto deriva per entrambi i cointestatari – dunque anche per l’indagato – la piena disponibilità del saldo attivo e, con essa, la sottoponibilità a sequestro dell’intero compendio” . In altre parole, poiché l’indagato ha facoltà di disporre di tutto il conto (firma disgiunta), si considera nella sua disponibilità l’intera giacenza. Ciò giustifica il sequestro dell’intero saldo, anche se formalmente intestato anche a un terzo . La ratio è duplice: da un lato evitare che lasciando metà importo libero l’indagato possa ancora usufruirne (magari d’accordo col contitolare), dall’altro impedire che il reato produca effetti ulteriori o si aggravino le conseguenze (sottraendo risorse alla confisca).

La Cass. pen. Sez. III, 3 luglio 2019 n. 29079 ha sancito chiaramente questo principio, legittimando il sequestro preventivo per equivalente sull’intero saldo di un conto cointestato con terzi estranei . La Corte ha precisato che restano fermi i diritti del terzo estraneo, il quale potrà:
– dimostrare che tutte o parte delle somme appartengono effettivamente a lui, estraneo al reato, per ottenerne la restituzione (e sottrarle alla confisca) ;
– in caso di confisca e incameramento di somme proprie, esercitare azione di regresso verso l’indagato per farsi rimborsare (cioè rifarsi sul colpevole una volta che ha perso le sue somme).

In tal modo, la tutela del terzo viene spostata a un momento successivo: prima si blocca tutto (a scopo preventivo), poi il terzo deve attivarsi per riavere ciò che è suo provando la proprietà esclusiva. La Cassazione penale, in quella sentenza, ha anche dichiarato irrilevanti ai fini del sequestro le presunzioni civilistiche sulle quote (artt. 1854 e 1298 c.c.) : in sede penale conta la disponibilità di fatto del bene da parte dell’indagato. Se l’indagato è contitolare e può operare sul conto, quel saldo è nella sua disponibilità piena, a prescindere dai rapporti interni con il co-intestatario. Pertanto può essere interamente sequestrato e solo dopo – in sede di incidente di esecuzione o di impugnazione del sequestro – si valuteranno le eventuali rivendicazioni del terzo.

Come può procedere il terzo estraneo al reato per riottenere le proprie somme? In genere: – Può proporre riesame al Tribunale della Libertà contro il decreto di sequestro, deducendo che la misura ha ingiustamente colpito beni di sua proprietà esclusiva e non dell’indagato. Il Tribunale valuterà se dalle prove risulta che quelle somme erano esclusivamente del terzo e non profitto né prezzo del reato dell’indagato. Ad esempio, se su € 100.000 sequestrati sul conto comune marito-moglie, € 60.000 provengono dalla vendita di un immobile personale della moglie (estranea), documentata con atto notarile, il Tribunale del riesame potrebbe dissequestrare quei €60.000 in favore della moglie, mantenendo sotto sequestro i restanti €40.000 presumibilmente riferibili al marito indagato . La giurisprudenza penale riconosce infatti che la presenza sul conto di somme di esclusiva proprietà di un terzo estraneo “non osta” al sequestro, ma impone di restituirle al terzo una volta accertata tale esclusività . – In caso di rigetto del riesame, il terzo può attendere la fase di merito: ad esempio, se il sequestro confluisce in una confisca disposta con sentenza, il terzo può fare opposizione alla confisca (art. 676 c.p.p.) per ottenere la restituzione di ciò che era suo. È comunque preferibile far valere i propri diritti prima, per non rischiare tempi lunghi.

Differenza con il civile: perché in penale si congela tutto e in civile tendenzialmente solo la quota? La ragione è nella finalità diversa: il sequestro penale mira a impedire la dispersione di qualsiasi risorsa nella disponibilità del reo che possa servire per la futura confisca (che ha natura punitiva). Si teme che lasciando metà saldo libero, l’indagato (che ha potere disgiunto) possa attingervi per continuare l’attività criminosa o sottrarre quei fondi. Inoltre, mentre il pignoramento civile tutela un diritto di credito certo e delimitato, il sequestro penale è spesso finalizzato a confiscare somme pari al profitto del reato, importo che talvolta si fatica a reperire – da qui l’esigenza di colpire il massimo possibile per sicurezza. Esempio: un pubblico ufficiale accusato di peculato per 100.000 € potrebbe vedersi sequestrare l’intero saldo di 80.000 € su un conto cointestato con la moglie, benché la metà fossero risparmi della moglie, perché comunque servono a soddisfare fino a 80% del profitto illecito; la moglie poi dovrà dimostrare la sua proprietà su 40.000 € per farli svincolare. Invece un creditore civile per 100.000 € su conto cointestato 80.000 € pignorerebbe (di regola) 40.000 €, e se il debito è maggiore resterebbe insoddisfatto per il resto.

Sequestro penale di conti a firme congiunte*: Un cenno particolare merita il caso (raro) di conto cointestato *a firma congiunta, dove l’indagato non può disporre del saldo senza la firma dell’altro contitolare. Qui si potrebbe discutere che l’indagato non ha una “piena disponibilità” del saldo. In teoria, un sequestro preventivo per equivalente richiede che i beni siano almeno indirettamente nella disponibilità dell’indagato. Se egli da solo non poteva prelevare nulla, si potrebbe sostenere che non si possa sequestrare oltre la sua quota ideale. Su questo non risultano pronunce specifiche; tuttavia, vista la prudenza del diritto penale, è probabile che comunque si sequestrerebbe l’intero saldo (per evitare accordi collusivi tra i contitolari) e si lascerebbe al terzo il compito di reclamare. In definitiva, in penale la tutela del terzo è posticipata e condizionata alla sua iniziativa.

Conclusione su sequestri: Il contitolare non indagato deve essere consapevole che, se condivide il conto con un soggetto a rischio penale (ad esempio il coniuge imprenditore che potrebbe commettere reati fiscali o fallimentari), i suoi risparmi potrebbero subire un congelamento totale in caso di indagine, e potrà riaverli solo dopo un iter giudiziario di esclusione. Questo è un forte argomento per sconsigliare la cointestazione di conti tra soggetti “vulnerabili” e soggetti completamente estranei dal punto di vista patrimoniale. Meglio, in simili contesti, tenere i patrimoni nettamente separati, così che eventuali misure riguardino solo l’indagato.

Strumenti di tutela patrimoniale: come proteggere i propri beni (e denaro) dai creditori

Di fronte ai rischi descritti, un debitore (attuale o potenziale) potrebbe chiedersi quali strumenti giuridici esistono per proteggere il proprio patrimonio dalle azioni esecutive o dalle pretese del fisco. È importante premettere che qualsiasi stratagemma volto a sottrarre artificiosamente beni ai creditori può essere vanificato dalle azioni legali previste dall’ordinamento (prima fra tutte, l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che permette al creditore di far dichiarare inefficaci verso di sé gli atti di disposizione compiuti dal debitore in danno delle sue ragioni). Esistono però istituti legittimi di pianificazione patrimoniale, che – se posti in essere in tempi non sospetti e per finalità lecite – offrono un certo grado di segregazione dei beni. Analizziamone alcuni:

Fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.)

Il fondo patrimoniale è un vincolo previsto dal Codice Civile che consente ai coniugi (o oggi anche a un’unione civile o genitore per figli minori) di destinare determinati beni – tipicamente immobili, titoli di credito o denaro – al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I beni conferiti nel fondo formano un patrimonio separato dal resto, con la conseguenza che: “l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti non può avere luogo per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (art. 170 c.c.) . In pratica, se marito e moglie costituiscono un fondo patrimoniale conferendovi, ad esempio, la casa di famiglia e magari anche un certo importo in denaro vincolato in un conto dedicato, quei beni: (a) dovranno essere utilizzati per la famiglia; (b) non potranno essere aggrediti da creditori particolari di uno dei coniugi, salvo eccezioni.

Tuttavia, la protezione offerta dal fondo patrimoniale è meno ampia di quanto sembri. Occorre sottolineare: – Il vincolo del fondo copre solo i debiti estranei ai bisogni familiari. La definizione di “bisogni della famiglia” è stata interpretata estensivamente dalla Cassazione: non si limita alle necessità essenziali, ma comprende anche tutto ciò che serve a mantenere il tenore di vita e le esigenze di sviluppo della famiglia . Per contro, sono estranei i debiti contratti per interessi esclusivamente personali e voluttuari, o per attività imprenditoriali totalmente scollegate dal ménage familiare. Ad esempio, debiti di gioco d’azzardo o per speculazioni finanziarie sono certamente estranei; un debito fiscale o bancario dell’azienda di un coniuge potrebbe essere considerato estraneo se l’attività d’impresa non era volta al sostentamento familiare. La giurisprudenza ha ritenuto spesso che i debiti fiscali e quelli derivanti da attività di impresa non rientrino nei bisogni familiari (perché sorgono nell’ambito professionale) , salvo il caso in cui i proventi di quell’attività affluiscano effettivamente al mantenimento della famiglia. – La tutela opera solo se il creditore, al momento in cui è sorto il credito, conosceva la destinazione familiare del debito (ovvero sapeva che era contratto per scopi estranei alla famiglia). Questa clausola (“che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei…”) ha generato contenzioso: secondo un orientamento, spetta al debitore (o ai coniugi) provare che il creditore sapeva la natura estranea del debito ; secondo altri, è il creditore a dover provare la propria buona fede (ossia di non sapere lo scopo estraneo) per potersi soddisfare. In pratica, molti creditori riescono ad aggirare la protezione del fondo sostenendo di non essere a conoscenza dello scopo estraneo. Ad esempio, Equitalia (ora Agenzia Entrate-Riscossione) spesso iscrive ipoteca su immobili in fondo patrimoniale per debiti tributari, ritenendo che il debito fiscale, pur essendo per definizione personale, non sia automaticamente estraneo ai bisogni familiari oppure che comunque l’Erario non potesse saperlo. La Cassazione, con orientamento più recente, pare richiedere che siano i debitori a provare l’estraneità e la conoscenza da parte del creditore, rendendo non semplice far valere l’impignorabilità . – Il fondo patrimoniale non protegge da debiti anteriori alla sua costituzione. Se il debito (o la causa del debito) preesisteva, il creditore può attaccare i beni in fondo quasi sicuramente: si considera che il vincolo sia inopponibile a quel credito perché nato prima (e spesso viene revocato per frode ai creditori, come vedremo). – Azione revocatoria: se un debitore con situazioni debitorie già in atto costituisce un fondo patrimoniale per blindare i suoi beni, i creditori possono agire in giudizio per far dichiarare inefficace tale atto nei loro confronti (ex art. 2901 c.c.). La giurisprudenza è abbastanza rigorosa: ad esempio, un fondo patrimoniale costituito da un imprenditore quando l’azienda è già insolvente può essere revocato come atto in frode. La Cassazione, sent. 6 ottobre 2023 n. 28145 ha ritenuto che il trust o il fondo familiare costituiti senza reale motivo economico e in presenza di debiti importanti siano spesso da qualificare come atti a titolo gratuito pregiudizievoli, quindi facilmente revocabili .

Vantaggi e svantaggi: Il fondo patrimoniale è utile se: (a) si costituisce antecedentemente ai debiti (ad esempio, giovani coniugi che vogliono proteggere la casa dalle incertezze future); (b) i debiti che poi insorgono sono effettivamente legati a scopi estranei e il creditore non riesce a sostenere di non saperlo. Può offrire protezione ad esempio contro debiti derivanti da responsabilità civili impreviste (incidenti, risarcimenti) se non collegati alla famiglia, oppure contro debiti contratti dal coniuge per spese personali folli (in tal caso il fornitore che glieli ha concessi sapeva o poteva sapere che erano voluttuari). Invece non è molto efficace contro i debiti fiscali e d’impresa: la Cassazione tende a considerare i tributi dovuti e i debiti professionali come funzionali (indirettamente) al mantenimento della famiglia, specie se l’attività dell’obbligato era la fonte di reddito familiare. E anche quando li considera estranei, di solito reputa che lo Stato o la banca non fossero a conoscenza dello scopo extrafamiliare, permettendo comunque l’esecuzione.

In ogni caso, se il fondo è valido, i beni in esso conferiti non rispondono dei debiti personali: ciò potrebbe spingere il creditore a tentare comunque l’esecuzione e costringere i debitori a eccepire l’impignorabilità (ad es. attraverso opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., invocando l’art. 170 c.c.). Ad esempio, se viene pignorata un’abitazione in fondo patrimoniale per un debito di gioco del marito, la moglie potrà opporsi evidenziando la non assoggettabilità ex art. 170 c.c., e dovrà provare che il creditore (poniamo una finanziaria) sapeva che quel prestito era destinato al gioco e quindi estraneo ai bisogni. Non un compito facile.

Trust (Hague Convention 1985)

Il trust è un istituto di origine anglosassone, non previsto espressamente dal nostro codice ma riconosciuto in virtù della Convenzione dell’Aja recepita nel 1989. Tramite un trust, un disponente (settlor) trasferisce alcuni beni a un trustee perché li amministri nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato, secondo regole di un atto istitutivo. I beni in trust diventano giuridicamente separati dal patrimonio del disponente e da quello del trustee: formano un patrimonio autonomo destinato allo scopo del trust. Questa segregazione fa sì che, in linea di principio, i creditori personali del disponente non possano aggredire i beni conferiti in trust (poiché non più di sua proprietà), né i creditori personali del trustee o dei beneficiari (salvo siano anche beneficiari di redditi distribuiti).

Negli ultimi decenni, in Italia si è fatto largo uso dei trust a scopo protettivo: trust familiari per tutelare beni a favore dei figli, trust per persone disabili (dopo la legge “Dopo di noi” 2016), trust per separare i beni dell’imprenditore da quelli aziendali ecc. Dal punto di vista di un debitore, istituire un trust e trasferirvi beni (denaro, immobili) può sembrare un modo efficace per sottrarli ai creditori. Tuttavia, occorre estrema cautela: – Revocatoria e buona fede: Se il trust viene costituito dopo che il debitore ha contratto obbligazioni rilevanti o quando vi è già il rischio concreto di insolvenza, i creditori quasi certamente agiranno in revocatoria. La giurisprudenza considera il conferimento di beni in trust come un atto a titolo gratuito (se il disponente non riceve un corrispettivo) o quantomeno come un atto “anormalmente pregiudizievole” se il trust non prevede reali vantaggi per i creditori. Di conseguenza, i requisiti per la revocatoria ex art. 2901 c.c. sono relativamente agevoli da provare: basta la scientia damni del debitore (consapevolezza di recare pregiudizio) e, se il trust è gratuito, non serve nemmeno provare la malafede del trustee o beneficiario. Ad esempio, Cass. 25964/2023 ha confermato la revocabilità di un trust dove un debitore aveva vincolato i suoi beni poco prima di fallire, ribadendo che la costituzione di trust può essere revocata anche se anteriore alla nascita formale del credito, purché quest’ultimo fosse prevedibile (debiti futuri) . In sostanza, il trust non deve essere un mezzo per “spogliare” il debitore a danno dei creditori. – Trust simulati o auto-dichiarati: In alcuni casi il disponente nomina se stesso come trustee mantenendo di fatto il controllo dei beni. Ciò può indurre i giudici a sospettare che il trust sia fittizio o simulato, volto unicamente a schermare i beni ma lasciandoli nella disponibilità sostanziale del debitore. La conseguenza può essere una declaratoria di simulazione o comunque la inefficacia del trust verso i creditori (lo si vede come un “guscio vuoto”). È fondamentale che il trust abbia una sostanza: un trustee effettivo che gestisce autonomamente e finalità genuine (non la semplice salvaguardia tout court del disponente). – Fallimento e trust: Se il debitore è un imprenditore poi fallito, i beni in trust conferiti entro un anno dal fallimento possono essere revocati dal curatore (azione revocatoria fallimentare ex art. 64 e 66 L.F.). Anche oltre, il curatore potrebbe contestare il trust come atto in frode ai creditori. Vi sono state situazioni in cui i giudici fallimentari hanno dichiarato inefficaci trust costituiti da amministratori prima del crac, considerandoli cause di aggravamento del dissesto.

Utilizzo lecito del trust: Ciò detto, un trust ben congegnato, istituito in tempi non sospetti e per scopi meritevoli, può proteggere un patrimonio. Ad esempio, un professionista che anni prima di contrarre qualsiasi debito istituisce un trust a favore dei figli per garantire loro gli studi, destinandovi alcuni beni immobili: se poi dovesse indebitarsi, quei beni in trust difficilmente potrebbero essere attaccati (sempre che il trust non sia considerato revocabile, ma col passare degli anni l’azione si prescrive in 5 anni dall’atto). Un altro caso: un trust per persona disabile ex L.112/2016 gode di una sorta di “protezione morale”, essendo finalizzato a un interesse socialmente rilevante; sarebbe impopolare ma non impossibile per un creditore tentare una revocatoria.

In sintesi, il trust può isolare i beni, ma non è uno scudo invincibile. Come la Cassazione ha affermato, “il trust familiare potrà resistere alla domanda revocatoria solo se ha natura solutoria o abbia una causa lecita non meramente distrattiva”, altrimenti è revocabile . In altre parole, se il trust serve a pagare debiti o raggiungere scopi oggettivi (solutori), ok; se serve solo a occultare, non regge.

Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

Dal 2006 l’ordinamento prevede la possibilità di trascrivere un atto di destinazione sui beni immobili o mobili registrati, destinandoli per massimo 90 anni (o vita del beneficiario) a soddisfare interessi meritevoli di tutela (es. disabile, famiglia). Questo atto, previsto dall’art. 2645-ter c.c., crea un vincolo di destinazione che, similmente al trust, separa i beni per quello scopo. La norma però è solo sulla pubblicità (trascrizione) e la sua efficacia protettiva verso i creditori non è espressa chiaramente come per il fondo patrimoniale. La dottrina ritiene che anche qui valga una limitazione di aggredibilità per debiti estranei alla finalità di destinazione. In pratica, se Tizio destina un immobile in favore del figlio disabile, i creditori di Tizio non dovrebbero poterlo pignorare per debiti non attinenti alla cura del figlio. Ma essendo un istituto relativamente nuovo, la sua tenuta è ancora in via di consolidamento. Anche questi atti sono soggetti a revocatoria se fatti in frode (con le stesse logiche di trust e fondo).

Intestazione a terzi di fiducia (società fiduciarie)

Un’altra forma di “protezione” talvolta impiegata è intestare formalmente i beni o i conti a terze persone o a società fiduciarie, mantenendo accordi occulti per conservarne la disponibilità. Ad esempio, un debitore potrebbe versare il proprio denaro su un conto intestato a un familiare di fiducia, confidando che i creditori non possano raggiungerlo in quanto non risulta a suo nome. Questa pratica è però assai rischiosa e di dubbia legalità: – Innanzitutto, se il creditore riesce a provare che l’intestazione a terzi è fittizia (interposizione fittizia), può far dichiarare che i beni sono in realtà del debitore e quindi pignorarli. Ciò può avvenire attraverso cause di simulazione o sequestro giudiziario mirato. – Se l’intestazione è reale (cioè il terzo diventa effettivo proprietario), allora il debitore si è spogliato del bene e il creditore può agire in revocatoria (se c’è gratuità) entro 5 anni. Ad esempio, trasferire liquidità al conto del coniuge senza un vero motivo può essere visto come atto a titolo gratuito revocabile se c’è pregiudizio. – Depositare somme proprie su conto altrui, senza alcun legame giuridico, espone inoltre al rischio che il terzo se ne appropri o subisca lui stesso aggressioni da suoi creditori. – Non ultimo, se la condotta è finalizzata a frodare i creditori, può configurare reato (es. sottrazione fraudolenta ex art. 388 c.p. se c’è una esecuzione in atto o ragionevolmente imminente).

Un meccanismo più sofisticato è l’uso di società fiduciarie: si affida il patrimonio a una fiduciaria che lo intesta a proprio nome per conto del fiduciante. Formalmente i beni risultano della fiduciaria (soggetto distinto dal fiduciante), quindi i creditori del fiduciante non li vedono. Tuttavia, dal 2019 esiste un Registro dei titolari effettivi e comunque se il creditore sospetta l’uso di fiduciarie può attivare strumenti investigativi. Inoltre, il mandato fiduciario non è opponibile ai creditori del fiduciante se questi dimostrano l’appartenenza sostanziale. Dunque anche la fiduciaria non garantisce al 100% l’impunità.

Assicurazioni sulla vita e forme previdenziali

Un altro strumento di protezione patrimoniale spesso citato sono le polizze vita o i fondi pensione. L’art. 1923 c.c. prevede che “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate”, tranne per i premi pagati in pregiudizio ai creditori. Ciò significa che il valore maturato di una polizza vita non è aggredibile dai creditori del contraente/assicurato (salvo che questi abbiano versato premi eccessivi per frodarli). Ad esempio, se un professionista ha accantonato €100.000 in una polizza vita a suo nome con beneficiario il coniuge, quei €100.000 non possono essere pignorati dai suoi creditori finché restano “sotto” forma di polizza. Solo quando (e se) verranno liquidati al contraente o al beneficiario entrano nella loro disponibilità e potrebbero diventare aggredibili. Questo ha reso le polizze un veicolo di “patrimonializzazione” molto usato: un debitore liquido potrebbe convertire la liquidità in un contratto assicurativo vita; i creditori non possono toccarlo, a meno di provare che quell’operazione fu una frode (il che è simile a dover fare una revocatoria, dimostrando che i premi versati eccedevano l’ordinario). Anche contributi in piani di previdenza complementare godono di tutele (impignorabilità, insequestrabilità fino al momento dell’erogazione come rendita o capitale).

Naturalmente, anche qui c’è il rovescio: se un giudice appura che un soggetto insolvente ha spostato tutti i suoi contanti su una polizza per sottrarsi ai creditori, potrebbe ravvisare gli estremi del reato di sottrazione fraudolenta (art. 388 c.p.), specie se vi è un’esecuzione in corso. Ma in sede civile il denaro in polizza è difficilmente attaccabile.

In sintesi sugli strumenti di tutela: Un debitore lungimirante può ricorrere a trust, fondi patrimoniali, vincoli o prodotti assicurativi per compartimentare il proprio patrimonio e mitigare i rischi. Tuttavia, deve farlo prima di diventare debitore conclamato e per ragioni genuine, altrimenti i creditori potranno aggredire comunque i beni (direttamente o tramite azioni revocatorie). Non esiste un modo del tutto impermeabile di proteggere i beni se si contraggono debiti significativi: l’ordinamento tende a salvaguardare le ragioni creditorie contro atti artificiosi. Lo scopo lecito di questi istituti è più che altro proteggere la famiglia e pianificare il futuro (non “nascondere” ricchezze a chi vantasse diritti legittimi). Ad esempio, costituire un fondo patrimoniale quando ci si sposa per mettere al riparo la casa familiare da eventuali incidenti di percorso è ragionevole; farlo dopo aver accumulato cartelle esattoriali milionarie apparirà come un mero espediente, destinato a fallire.

Importante: compiere atti in frode ai creditori non solo può essere reso vano giuridicamente, ma comporta responsabilità penale se ricorrono le condizioni. Dunque, gli strumenti di tutela vanno usati con trasparenza e correttezza, preferibilmente con il supporto di professionisti (notai, avvocati) che possano attestare le finalità non elusive.

Domande frequenti (FAQ)

D1: Un creditore può pignorare tutto il saldo di un conto cointestato se solo uno degli intestatari è debitore?
R: No, non dovrebbe poter prendere tutto. In base alla normativa italiana, il creditore può aggredire solo la quota di spettanza del debitore sul conto cointestato . In mancanza di prova contraria, tale quota si presume pari al 50% . Quindi, di regola il creditore procedente potrà ottenere al massimo la metà del saldo (o la percentuale corrispondente alla parte del debitore se gli intestatari sono più di due) . Il restante appartiene all’altro contitolare e non deve essere toccato. Tuttavia, in fase iniziale la banca spesso blocca l’intero importo per sicurezza , e sarà compito del giudice dell’esecuzione assegnare solo la parte dovuta e liberare la quota del terzo. Solo se il creditore dimostra che la presunzione di comproprietà al 50% è superata (ad es. che tutte le somme erano in realtà del debitore), potrebbe eccezionalmente ottenere più della metà.

D2: Cosa può fare il cointestatario non debitore per tutelarsi se il conto viene pignorato o sequestrato?
R: Deve attivarsi prontamente in sede giudiziaria. Nel pignoramento civile, può comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione (nell’udienza ex art. 548 c.p.c.) e dichiarare che parte delle somme sono sue, fornendo elementi di prova. Se ciò non avviene o non viene considerato, ha la possibilità di proporre opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) per rivendicare la propria proprietà sulle somme pignorate . In tale sede dovrà dimostrare, con documenti, la provenienza delle somme a lui attribuibili. Nel sequestro penale, il terzo estraneo può presentare riesame al tribunale del riesame entro 10 giorni dal sequestro, chiedendo l’esclusione dei propri beni (dimostrando che non c’entrano col reato). Se il riesame non libera i beni, potrà riproporre la questione al giudice penale durante il processo o dopo, per ottenere la restituzione delle somme di sua proprietà. In entrambi i casi (civile o penale) è fondamentale reperire e mostrare le prove (es. contabili, fatture, contratti) che attestano la titolarità esclusiva su quelle somme, perché l’onere della prova è a carico di chi la invoca .

D3: La presenza di un conto cointestato protegge i soldi dal Fisco o da Equitalia?
R: Assolutamente no. Dal punto di vista fiscale, anzi, avere conti cointestati può complicare la situazione: l’Agenzia delle Entrate presume che i movimenti su quei conti siano riferibili anche al contribuente controllato . Non c’è alcuna norma che esenti i conti cointestati dall’accertamento: se sei co-intestatario, quel conto è considerato “tuo” a fini delle indagini finanziarie. Quindi, in caso di verifica, dovrai spiegare i versamenti come se fossero tuoi (salvo provare che erano redditi dell’altro cointestatario). Riguardo a Equitalia (Agenzia Riscossione), se hai debiti iscritti a ruolo, il concessionario può pignorare i tuoi conti, cointestati inclusi. Anche qui, si applicherà la logica per cui può trattenere solo la tua quota, ma potrebbe inizialmente bloccare tutto. Non c’è alcun privilegio o immunità per il denaro su conti cointestati: né in fase di accertamento fiscale (dove anzi la condivisione può estendere le presunzioni), né in fase di riscossione coattiva.

D4: Conviene cointestare i propri soldi a un familiare (es. coniuge, figlio) per metterli al sicuro da futuri creditori?
R: È una mossa sconsigliata come strumento di protezione “fai da te”. Cointestare un conto significa creare una comunione sul denaro: se l’obiettivo è proteggere metà della somma, sappi che comunque la tua metà resta aggredibile. Inoltre, se la manovra è fatta in vista di un debito, potrebbe emergere e sembrare un tentativo di frode. Spesso i debitori pensano “intesto i soldi a mia moglie e i creditori non li toccano”: ma se tu rimani cointestatario, i creditori ti trovano lo stesso. Se invece togli il tuo nome (lasciando solo il familiare intestatario) e trasferisci i soldi a lui, formalmente è una donazione o un trasferimento a titolo gratuito che il creditore può revocare entro 5 anni se lede le sue ragioni. Inoltre, in caso di conto solo intestato al familiare, non hai più un diritto certo su quei soldi – stai confidando nella altrui lealtà. In sintesi, la cointestazione a scopo difensivo offre un vantaggio dubbio (forse salva metà importo in sede esecutiva, ma non è garantito) a fronte di molti rischi: meglio altre soluzioni (es. tenere i beni direttamente intestati al coniuge sin dall’inizio del matrimonio se lui/lei non ha rischi, oppure usare strumenti giuridici strutturati come un fondo patrimoniale se ne ricorrono i presupposti).

D5: Quali sono le prove accettabili per dimostrare che i soldi sul conto cointestato sono tutti (o in parte maggiore) del contitolare non debitore?
R: Qualsiasi elemento che tracci la provenienza dei fondi. Ad esempio: – Documenti bancari che mostrino il flusso: es. bonifico da un terzo sul conto con causale indicante che il beneficiario reale è il cointestatario non debitore. Oppure, estratti conto del contitolare non debitore da cui risultano prelievi corrispondenti poi versati sul conto comune. – Contratti o atti di vendita: se il non debitore ha venduto un suo bene (casa, auto) e incassato l’importo sul conto comune, l’atto notarile di vendita e il bonifico di pagamento sul conto sono prove forti che quella somma è sua. – Buste paga, cedolini pensione: se sul conto affluiscono stipendio o pensione del contitolare estraneo, tali documenti provano che quegli accrediti appartengono a quest’ultimo (anche se poi mescolati al resto). – Dichiarazioni scritte: una dichiarazione sottoscritta dall’altro contitolare (meglio se autenticata) in cui attesta “le somme totali sul conto X sono per il 70% di mia esclusiva proprietà, derivando dai miei redditi Y”, può avere valore indiziario, specie se supportata da riscontri oggettivi (es. le date e importi degli accrediti corrispondono a sue entrate). – Presunzioni plurime: se il contitolare estraneo non ha mai avuto redditi significativi e non risultano suoi apporti, mentre il debitore aveva flussi di denaro compatibili col saldo, si potrebbe presumere che le somme siano del debitore. Viceversa, se il debitore aveva reddito modesto e l’altro contitolare invece disponeva di entrate elevate, potrebbe convincersi il giudice che gran parte del saldo fosse di quest’ultimo, anche in mancanza di prova documentale per ogni singolo euro (purché il quadro complessivo lo suggerisca) . – Nel dubbio, il giudice può suddividere semplicemente a metà per non sbagliare, quindi è interesse del non debitore portare più prove possibili. Ricordiamo che la Cassazione ammette la prova per presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti : ciò significa che non serve tracciare ogni centesimo, ma dare al giudicante un quadro chiaro e coerente della origine delle somme.

D6: Se sul conto cointestato c’è accredito dello stipendio/pensione del debitore, valgono i limiti di pignorabilità di stipendio e pensione?
R: Sì, i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. valgono anche in presenza di cointestazione, poiché attengono alla natura delle somme (retribuzioni e trattamenti assimilati). Ad esempio, se Tizio ha lo stipendio accreditato sul conto cointestato con la moglie, e viene pignorato il conto, la quota impignorabile (cioè fino a 3 volte l’assegno sociale per stipendi già accreditati) andrà preservata . In pratica, il giudice, una volta noto che sul conto c’erano € X provenienti da stipendio di Tizio, escluderà da assegnazione quella parte in misura impignorabile. Certo, la cointestazione non può servire ad “azzerare” questi limiti: se per caso il giudice non ne tenesse conto, il debitore potrà fare opposizione all’esecuzione invocando l’impignorabilità relativa. In sintesi: stipendio e pensione mantengono la loro parziale protezione anche se confluiti in conto cointestato, ma bisogna segnalarlo al giudice fornendo la documentazione (es. evidenziando gli accrediti identificati come stipendio/pensione nei movimenti).

D7: Il coniuge in comunione dei beni risponde dei debiti personali dell’altro? E la comunione incide sui conti cointestati?
R: La comunione legale tra coniugi è un regime patrimoniale diverso dalla cointestazione di conto. Nella comunione dei beni, i beni acquistati durante il matrimonio (con alcune eccezioni) sono comuni; i creditori di un coniuge per debiti contratti per bisogni familiari possono aggredire anche i beni in comunione, mentre per debiti personali (estranei ai bisogni della famiglia) possono aggredire solo la quota di spettanza del coniuge debitore, previa eventualmente lo scioglimento della comunione (art. 189 c.c.). Un conto corrente cointestato tra coniugi in comunione dei beni spesso conterrà denaro che è esso stesso oggetto di comunione legale (es: stipendio di uno, se non consumato, entra in comunione). La distinzione però sfuma, perché se i fondi sono di comunione, in realtà appartengono ad entrambe i coniugi al 50%. Quindi un creditore di uno dei coniugi per debito personale non familiare, a rigore, potrebbe pignorare la quota di comunione spettante al debitore (50%) sui saldi di conto, ma non l’altra metà del coniuge non debitore. Di nuovo, si torna all’idea del 50%. Se invece il debito è stato contratto per bisogni familiari (es. mutuo per la casa comune, spesa domestica non pagata, ecc.), allora è un’obbligazione che ricade su entrambi i coniugi in solido (art. 186 c.c.), e il creditore può escutere i beni comuni e anche, se insufficienti, quelli personali. In quel caso, se pignora il conto cointestato, potrebbe far valere che l’intero saldo è aggredibile perché è come se fosse debitore anche l’altro coniuge. Ma attenzione: spesso anche per debiti “familiari” si preferisce pignorare direttamente il conto (cointestato) e comunque di fatto ci si arresta al 50% se formalmente l’obbligato è uno solo. In sintesi: la comunione dei beni non offre scudi particolari sul denaro, anzi può complicare il quadro se il creditore decide di aggredire beni comuni. La cointestazione del conto tra coniugi in comunione riflette in genere proprio la comunione legale, ma a livello operativo i principi visti (presunzione 50/50) restano validi.

D8: Aprire un conto cointestato con un figlio o un genitore anziano può creare problemi in caso di morte o successione?
R: Sì, è un aspetto collaterale ma importante. Se uno dei cointestatari muore, il saldo del conto non si blocca automaticamente (a differenza del conto intestato solo al de cuius, che viene congelato fino alla successione); però la quota del deceduto diventa parte dell’asse ereditario. Gli eredi potrebbero avere diritto a quella quota. Ad esempio, padre e figlio hanno un conto cointestato; muore il padre, gli altri fratelli (non cointestatari) potrebbero pretendere la quota del 50% del saldo come eredità del padre, a meno che il figlio cointestatario dimostri che tutto il denaro era suo. Ci sono state sentenze (es. Cass. 23 gennaio 2025 n. 1643) che confermano come, in sede di divisione ereditaria, il saldo del conto cointestato vada attribuito al 100% al titolare superstite solo se questi prova che le somme erano esclusivamente sue; altrimenti si presume che la metà fosse del defunto e va suddivisa tra gli eredi . Quindi, cointestare un conto a un figlio non equivale a donargli automaticamente tutto quel denaro: se si vuole evitare conflitti ereditari, meglio formalizzare una donazione in vita o regolare la cosa (ad esempio con testamento). Dal punto di vista dei creditori, poi, se c’è una successione, i creditori del defunto potrebbero rivalersi sulla sua quota del conto cointestato in capo agli eredi. È un tema oltre lo scopo di questa guida, ma da tenere presente.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Conto cointestato: trattamento in diversi ambiti

AmbitoPresunzione sulle sommeAggredibilità da parte di terziRimedi per il contitolare estraneo
Rapporti con la banca <br>(ordinari)Tutti i cointestatari considerati creditori solidali dell’intero saldo . Presunzione di contitolarità in parti uguali salvo prova contraria nei rapporti interni .Non applicabile (qui i terzi non intervengono). Ciascun cointestatario può prelevare liberamente (firma disgiunta) o secondo le regole di firma. N.B.: Uso indebito delle somme altrui può generare responsabilità (es. appropriazione indebita) .
Accertamento fiscale <br>(Agenzia Entrate)Tutte le movimentazioni si presumono riferite a ciascun cointestatario, dunque potenzialmente reddito imponibile salvo prova contraria specifica . Presunzione iuris tantum ex art. 32 DPR 600/73 applicabile anche ai conti cointestati .L’AE può esaminare integralmente i movimenti del conto. In sede di accertamento, considera i versamenti non giustificati come redditi del contribuente intestatario. Nessuna esclusione automatica di una “quota” per il contitolare: l’intero importo è preso in considerazione, poi starà al contribuente provare che una parte non è sua. Può emettere avvisi di accertamento su questa base . In sede di riscossione (es. pignoramento del conto), vale quanto in ambito civile: tendenzialmente pignorabile la quota del debitore d’imposta.Nel merito dell’accertamento, il contitolare (se diverso dal contribuente) non ha ruolo formale, ma il contribuente può difendersi dimostrando provenienza delle somme dall’altro contitolare . In fase di riscossione coattiva (pignoramento da parte di Agenzia Riscossione), il co-intestatario estraneo può fare opposizione all’esecuzione se vengono toccate le sue somme, analogamente a un creditore privato.
Esecuzione civile <br>(creditore privato pignora conto)Presunzione di contitolarità al 50% (se 2 intestatari) valida anche verso il creditore . Il creditore può contestare con prova contraria (dimostrando che oltre il 50% appartiene al debitore).Il creditore procedente può pignorare solo la quota ideale del debitore , ma operativamente la banca di solito vincola tutto il saldo fino a ordine del giudice. L’orientamento giurisprudenziale attuale esclude che possa assegnarsi al creditore più della quota del debitore, salvo prova contraria . Il contitolare non debitore ha diritto alla propria parte.Può intervenire nell’esecuzione (all’udienza ex art.548 c.p.c.) per chiedere la liberazione della sua quota. Se il giudice assegnasse indebitamente somme di sua spettanza al creditore, può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. . Dovrà provare con documenti la proprietà esclusiva delle somme eccedenti la quota debitore. In genere la legge gli riconosce la reintegrazione delle somme indebitamente prese dal creditore .
Sequestro penale <br>(prevenzione/confisca)Formalmente irrilevante la contitolarità ai fini della misura: si considera la disponibilità effettiva. Se il cointestatario indagato ha firma disgiunta, di fatto può disporre dell’intero, quindi si presume che tutto sia sequestrabile come potenziale corpo o profitto del reato . (Salvo considerare firma congiunta, caso in cui disponibilità è limitata.)Sequestro dell’intero saldo consentito . Il sequestro preventivo per equivalente può colpire tutti i beni nella disponibilità dell’indagato, compresi conti cointestati con estranei . Non si applica alcuna ripartizione 50/50 in fase iniziale: si congela tutto per evitare occultamenti. In fase di confisca, però, non possono essere definitivamente acquisite le somme altrui estranee al reato – vanno restituite al terzo se questi prova la proprietà esclusiva .Il terzo estraneo può presentare riesame avverso il sequestro, provando che le somme (o una quota) gli appartengono esclusivamente e non sono riconducibili al reato . Se ciò viene riconosciuto, il giudice dispone il dissequestro parziale a suo favore. In difetto, potrà riproporre la questione durante il giudizio penale o con istanza al giudice che procede (es. al PM o al GIP) affinché liberi le sue somme. In caso di confisca, potrà fare opposizione ex art. 676 c.p.p. per ottenere la restituzione del maltolto. La legge gli consente anche azione di regresso contro l’indagato per la parte eventualmente non recuperata .

Tabella 2 – Strumenti di tutela patrimoniale vs. aggressione dei creditori

StrumentoDescrizione e funzionamentoProtezione offertaVulnerabilità e limiti
Fondo patrimoniale <br>(artt. 167 ss. c.c.)Atto (anche notarile) con cui i coniugi destinano determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I beni restano di proprietà dei coniugi ma vincolati all’uso familiare.I beni nel fondo non sono aggredibili per debiti personali dei coniugi se il creditore conosceva che erano per scopi estranei ai bisogni familiari . Offre tutela soprattutto per debiti non correlati alla famiglia (es. debiti contratti per interessi esclusivamente personali). Esempio: protegge la casa in fondo da un creditore che sa che il debito era per investimento speculativo privato.– Debiti per bisogni familiari restano aggredibili (es. mutuo prima casa, spese alimentari, tasse scolastiche – questi creditori possono escutere i beni in fondo). <br>– Se il creditore non era a conoscenza dello scopo estraneo, può procedere comunque (prova difficile di “scientia decoctionis”). <br>– Debiti anteriori alla costituzione del fondo: i creditori possono chiederne la revoca come atto in frode (entro 5 anni) o considerarlo inopponibile. <br>– Il fondo richiede il vincolo di destinazione: se i coniugi usano i beni per fini diversi, rischiano contestazioni (es. se vendono un immobile vincolato senza autorizzazioni). <br>– Alla cessazione della famiglia (divorzio, morte) il fondo si scioglie e i beni tornano liberi (salvo patto difforme).
TrustAtto con cui un disponente trasferisce beni a un trustee affinché li amministri per uno scopo o a beneficio di terzi. Effetto: separazione dei beni in trust dal patrimonio personale del disponente e del trustee.Elevata segregazione: i beni escono dalla titolarità del debitore, quindi i suoi creditori non possono pignorarli perché non sono più “suoi”. Permette configurazioni flessibili (si può essere beneficiari di rendite mantenendo però i beni protetti fino alla distribuzione). Utile per proteggere patrimoni a lungo termine (es. trust per figli).– Altamente soggetto a revocatoria se costituito in presenza di debiti o per sottrazione di garanzia . Se fatto in prossimità di difficoltà finanziarie, sarà probabilmente annullato verso i creditori. <br>– Richiede formalità e costi (trustee, consulenze) e un ordinamento straniero di riferimento. <br>– Se il disponente mantiene controllo di fatto (trust “finto”), i creditori possono dimostrare la simulazione. <br>– In caso di fallimento del disponente, il curatore spesso attacca il trust come atto in frode.
Vincolo 2645-ter c.c.Atto pubblico di destinazione di beni immobili/mobili registrati a uno scopo meritevole (es. tutela di un disabile) per max 90 anni o vita beneficiario. Beni segregati per quello scopo.Simile al trust ma interno: i beni destinati dovrebbero essere impignorabili per debiti estranei allo scopo. Esempio: se destino una casa per assistere un figlio disabile, un mio creditore personale non legato a ciò in teoria non può eseguirvi.– I contorni applicativi non sono del tutto definiti dalla legge (norma breve su pubblicità). Serve valutazione caso per caso. <br>– Soggetto a revocatoria se pregiudica i creditori (atto a titolo gratuito spesso). <br>– Necessita che lo scopo sia effettivamente meritevole e i beni usati per quello; altrimenti potrebbe essere dichiarato nullo o inefficace.
Intestazione fiduciaria/ a terziSi cede formalmente la titolarità dei beni a un terzo di fiducia o a una società fiduciaria, mantenendo un accordo per cui i beni restano a disposizione del cedente.In teoria, i beni non risultano nel patrimonio del debitore, quindi i creditori non li individuano e non li pignorano. Esempio: depositare soldi su conto di un parente insospettabile; i creditori che guardano solo il cointestatario originario non vedono nulla a suo nome.Rischio altissimo: è una soluzione di mero fatto, non protetta giuridicamente. <br>– Il terzo intestatario diventa proprietario: se non è fedele o fallisce/muore, si perdono i beni. <br>– Se il creditore scopre l’escamotage, può agire per simulazione o revocatoria (trasferimento a titolo gratuito). <br>– Potrebbe configurare reato di sottrazione fraudolenta se fatto per eludere il pagamento. <br>– Le società fiduciarie offrono segretezza, ma giudici e autorità possono ottenere informazioni sui fiducianti in caso di procedimenti (es. con un sequestro penale).
Polizza vita / Fondo pensioneInvestimento di somme in un contratto assicurativo sulla vita (spesso ramo I o polizze miste), oppure versamenti in un fondo previdenziale integrativo. Il capitale è indisponibile fino a scadenza o evento assicurato (salvo riscatto anticipato oneroso).Le somme versate sono impignorabili e insequestrabili finché la polizza dura (art. 1923 c.c.) – eccetto premi versati in mala fede verso creditori. Quindi i creditori del contraente non possono aggredire il valore maturato nella polizza. Similmente, i fondi pensione godono di impignorabilità fino all’erogazione della prestazione. Ottimo strumento per mettere al riparo liquidità eccedente (entro limiti ragionevoli).– Se i versamenti di premio eccedono la normale capacità economica e avvengono quando c’è già rischio di insolvenza, i creditori possono chiederne la revoca (come atto a titolo gratuito). <br>– Una volta che la polizza paga il capitale al contraente/beneficiario (maturata o riscattata), quei soldi tornano pignorabili. Quindi è protezione temporanea finché i soldi restano nel “guscio” assicurativo. <br>– Se c’è sentore di frode (es. attivare maxi-polizza last minute), potrebbe configurarsi reato ex art. 388 c.p. in casi estremi.

Conclusioni

La gestione di conti correnti cointestati in presenza di debiti o potenziali controversie richiede grande attenzione. Dal punto di vista del debitore, cointestare un conto non è una panacea: come abbiamo visto, offre una protezione solo parziale e comunque contestabile (di norma limita l’esecuzione alla propria metà, ma non impedisce blocchi temporanei o accertamenti fiscali estesi all’intero saldo). Dal punto di vista del contitolare non debitore, trovarsi coinvolto in vicende debitorie altrui può essere molto penalizzante: si rischia di subire la temporanea indisponibilità di denaro proprio e di dover intraprendere azioni legali per riaverlo.

La normativa italiana e la giurisprudenza recente tendono a un equilibrio: riconoscono al creditore il diritto di aggredire i beni del debitore anche se mescolati con quelli di terzi (evitando che la cointestazione diventi uno schermo impenetrabile) , ma al tempo stesso tutelano i terzi estranei impedendo espropriazioni di ricchezze che non appartengono al debitore . Strumenti come l’opposizione di terzo e la prova contraria della titolarità servono proprio a questo bilanciamento. La cassazione civile ha consolidato la regola per cui la contitolarità delle somme si presume in parti eguali verso terzi, salva prova contraria fornita da chi vi abbia interesse ; la cassazione penale permette sequestro e confisca sull’intero ma lascia spazio alla restituzione al terzo estraneo che provi i suoi diritti .

Per avvocati e professionisti legali, è cruciale informare i propri clienti di questi aspetti, sia in fase di consulenza preventiva (ad es. spiegando a un imprenditore quali rischi comporta tenere un unico conto misto con la moglie), sia in fase di contenzioso (sapendo quali eccezioni e prove presentare per tutelare il cointestatario innocente). Per privati e imprenditori che condividono conti: la trasparenza e la pianificazione sono fondamentali. Se si cointesta un conto con un soggetto potenzialmente esposto a debiti, bisogna essere consapevoli delle possibili conseguenze e magari mantenere tracce documentali di chi apporta cosa, così da essere pronti a dimostrarlo. Se invece si è il soggetto esposto, coinvolgere altri nei propri conti potrebbe causare loro danni e non mettere comunque in salvo i soldi.

Un messaggio chiave è che non esistono formule magiche per sottrarsi del tutto ai creditori legittimi: istituti come fondo patrimoniale, trust, cointestazioni, offrono tutele legali ma entro limiti e condizioni ben precise. Usarli impropriamente rischia di non servire o addirittura di peggiorare la situazione (si pensi a atti revocati con aggravio di spese e tempi). La via maestra resta sempre la prevenzione: monitorare la propria esposizione debitoria, non accumulare ritardi, e se necessario negoziare con i creditori soluzioni sostenibili (piani di rientro, transazioni, procedure da sovraindebitamento) prima che scattino misure coercitive. Nel frattempo, ove opportuno, proteggere il nucleo essenziale del patrimonio familiare con strumenti leciti e tempestivi (ad esempio, un fondo patrimoniale ante contrazione di debiti, o assicurazioni adeguate) può essere saggio.

In definitiva, “come tutelarsi” efficacemente dipende dal caso concreto: questa guida fornisce gli elementi avanzati per orientarsi tra presunzioni legali, oneri probatori e mezzi di difesa. Il consiglio finale è di agire con tempestività – se siete un contitolare leso da un pignoramento, non aspettate a far valere i vostri diritti; se siete un debitore in difficoltà, non sperate che una cointestazione dell’ultimo minuto risolva tutto, ma consultate un esperto per adottare misure realmente efficaci e conformi alla legge.

Fonti normative e giurisprudenziali (agg. 12/2025)

  • Codice Civile: artt. 1294, 1298 co.2, 1854 c.c. – Solidarietà tra debitori e creditori; presunzione di parti uguali nei rapporti interni; disciplina del conto corrente cointestato . Art. 170 c.c. – Impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni familiari .
  • Codice Proc. Civile: artt. 543-548 c.p.c. – Pignoramento presso terzi (notifica al terzo, obblighi di custodia, dichiarazione del terzo) ; art. 546 c.p.c. – Divieto di disporre e obblighi del terzo pignorato ; art. 599 c.p.c. – Pignoramento di beni indivisi (consente pignorare anche quota di comproprietà indivisa) ; art. 619 c.p.c. – Opposizione di terzo all’esecuzione (tutela del terzo proprietario di bene pignorato) ; art. 615 c.p.c. – Opposizione del debitore all’esecuzione (per far valere impignorabilità, es. art. 545 c.p.c. stipendi/pensioni) .
  • D.P.R. 29/9/1973 n. 600 (Accertamento imposte sui redditi): art. 32 – Poteri degli uffici finanziari: presunzione di redditività di versamenti e prelevamenti non giustificati, applicabile anche a conti cointestati .
  • D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (IVA): art. 51 – Estensione analoghe presunzioni ai fini IVA .
  • Codice Penale: art. 646 c.p. – Appropriazione indebita (rilevante se contitolare preleva somme sapendo che sono altrui) ; art. 388 c.p. – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte o di altri crediti (configurabile se si cointestano/trasferiscono beni per frodare i creditori).
  • Codice Proc. Penale: art. 321 c.p.p. – Sequestro preventivo (utilizzato per congelare beni in funzione di confisca) ; art. 322-ter c.p. – Confisca per equivalente (consente di aggredire somme nella disponibilità del reo fino al valore del profitto del reato) ; art. 676 c.p.p. – Procedura per istanze restituzione cose sequestrate/confiscate da parte di terzi estranei.
  • Legge 20/5/2016 n. 76: (Unioni civili) – Estende la possibilità di fondo patrimoniale alle unioni civili; per cointestazioni e regime patrimoniale similare a coniugi.
  • Legge 22/6/2016 n. 112 (“Dopo di noi”): agevolazioni fiscali per trust e vincoli a favore di disabili gravi.
  • Circolare Ag. Entrate 19/10/2006 n. 32/E: Chiarimenti su indagini finanziarie: possibilità di estendere accertamenti a conti intestati a familiari conviventi se sintomatici di nero del contribuente (introduzione “presunzione qualificata”).
  • Corte Costituzionale: sent. n. 77/2018 – (Non direttamente citata sopra ma implicitamente) ha confermato legittimità costituzionale delle presunzioni bancarie e loro applicazione estesa, purché con onere prova contraria a carico contribuente.
  • Cassazione Civile:
  • Sez. II, 9/7/1989 n. 3241: rapporti interni conto cointestato, art.1298 c.c., esclusione diritti dell’altro coniuge su somme di esclusiva pertinenza dell’intestatario che le ha versate .
  • Sez. I, 19/2/2009 n. 4066: analoghi principi su conto zio-nipote (quote uguali salvo prova, somme versate da uno restano sue) .
  • Sez. II, 30/5/2013 n. 13614: cointestazione cassette sicurezza/conti – legittimazione vs proprietà: il contitolare che sa che i beni/somme appartengono all’altro non può appropriarsene lecitamente .
  • Sez. III, 24/2/2010 n. 4496: (cit. da Cass.Pen.2019) – presunzione contitolarità può essere superata da presunzioni semplici (onere al contitolare che allega situazione diversa) .
  • Sez. III, 23/09/2015 n. 18777: onere prova per superare presunzione contitolarità; conferma possibilità donazione indiretta con animus donandi .
  • Sez. VI – 22/01/2020 n. 1298: l’art. 32 DPR 600/73 consente accertamenti anche su conti intestati a terzi (cointestati), se connessi al reddito del contribuente . Presunzioni bancarie retroattive per annualità precedenti (questione di diritto transitorio).
  • Sez. V – 6/10/2022 n. 29160: onere al contribuente di provare che movimenti su conto cointestato a familiare non sono suoi redditi . Conferma estensione indagini a familiari conviventi con “presunzione qualificata” .
  • Sez. II – 14/09/2022 n. 27069: presunzione parità quote nei rapporti interni; alimentazione conto da uno solo non prova di per sé esclusiva proprietà . Occorre dimostrare pertinenza esclusiva delle somme per vincere presunzione .
  • Sez. I – 17/10/2023 n. 28772: cointestazione tra coniugi fa presumere contitolarità solidale attiva/passiva verso terzi e internamente, salva prova contraria anche per presunzioni . (Ribadisce precedenti: Cass. 19309/2006, 28839/2008, 18777/2015, 4838/2021 cit.).
  • Sez. II – 5/08/2025 n. 22613: versamento di somme personali su conto cointestato non è automaticamente liberalità indiretta (donazione) in mancanza di prova di animus donandi . Onere di chi invoca la collazione dimostrare intento di donare. (Casi collaterali: Cass. 24684/2021, 4682/2018 cit. in sentenza come precedenti).
  • Sez. Un. – (attesa futura? non esiste ancora SU specifica su conto cointestato)NB: Ad oggi (dic. 2025) non vi è pronunciamento a Sezioni Unite esclusivamente sul pignoramento di conto cointestato; si seguono orientamenti sezionali e ABF coordinato 2015.
  • Cassazione Penale:
  • Sez. II, 7/06/2017 n. 36175: conferma sequestro preventivo dell’intera somma su conto cointestato con terzo estraneo, irrilevanza presunzioni civilistiche interne . (Ricorso terzo rigettato).
  • Sez. III, 3/07/2019 n. 29079: sequestro preventivo per equivalente dell’intero saldo su c/c cointestato lecito ; l’indagato avendo firma disgiunta ha piena disponibilità, quindi sequestro totale per evitare protrazione/aggravamento reato ; tutela del terzo con prova spettanza somme e regresso .
  • Sez. III, 6/10/2023 n. 28145: (civile – revocatoria trust) ma rilevante qui come conferma generale: trust revocabile se in frode (non proprio su cointestati, ma citata per asset protection) .
  • Sez. II, 6/09/2023 n. 25964: trust e azione revocatoria anche prima del sorgere del credito (se prevedibile); limiti all’autonomia negoziale nei trust in frode .
  • Arbitro Bancario Finanziario (ABF):
  • Collegio Coordinamento, decisione n. 8227 del 30/10/2015: in caso di pignoramento conto cointestato, la banca non deve ripartire le quote: vincola l’intero importo come custode . Questioni di titolarità vanno risolte dal giudice esecuzione, non sono di competenza/valutazione della banca . Il contitolare leso può tutelarsi con opposizione di terzo o contro l’assegnatario per ripetizione .
  • Collegio Milano, dec. 25/10/2013 n. 5398: (citata dall’8227/2015) – pignoramento su c/c cointestato non può riguardare l’intero ma solo la presumibile quota del debitore, richiamando presunzione 1298 c.c. . (Primo orientamento ABF poi coordinato).
  • Decisioni ABF varie 2018-2023: confermano orientamento: banca vincola tutto, contitolare deve agire innanzi a giudice; consolidata affermazione che “si produce piena confusione tra patrimoni, legittimo vincolare intero saldo” ma questioni di ripartizione quote rinviate al giudice.

Hai ricevuto un accertamento bancario che riguarda conti correnti cointestati (coniuge, familiare, socio, convivente)? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento bancario che riguarda conti correnti cointestati (coniuge, familiare, socio, convivente)?
L’Agenzia delle Entrate considera tutti o parte dei movimenti come tuoi redditi non dichiarati solo perché il conto è anche intestato a te?
Temi che versamenti o prelievi che non ti appartengono vengano trasformati in imposte, sanzioni e interessi?

Devi saperlo subito:
👉 la cointestazione NON significa automaticamente titolarità del reddito,
👉 non tutti i movimenti di un conto cointestato sono imputabili a ciascun intestatario,
👉 molti accertamenti su conti cointestati sono illegittimi e ribaltabili.

Questa guida ti spiega come funziona l’accertamento bancario sui conti cointestati, gli errori più frequenti del Fisco e come tutelarti in modo efficace.


Cos’è l’Accertamento Bancario su Conti Cointestati

L’accertamento bancario si basa sull’analisi di:

  • conti correnti,
  • depositi,
  • carte e strumenti finanziari.

Quando il conto è cointestato, il Fisco spesso presume che:

👉 “ogni intestatario sia titolare del 50% (o della quota) di tutti i movimenti”.

Ma attenzione:
➡️ questa è solo una presunzione,
➡️ non è una regola automatica,
➡️ può (e deve) essere superata con prova contraria.


L’Errore Più Comune del Fisco: L’Imputazione Automatica

L’errore più frequente è questo:

  • attribuire a ciascun cointestatario
  • una quota fissa (es. 50%)
  • di tutti i versamenti e prelievi,
  • senza verificare chi ha realmente effettuato l’operazione.

👉 Questo approccio è giuridicamente sbagliato.

La giurisprudenza è chiara:
la cointestazione non prova la titolarità del reddito.


Quando l’Accertamento su Conti Cointestati è ILLEGITTIMO

L’accertamento è contestabile se:

  • il Fisco non dimostra che i movimenti ti appartengano,
  • le somme derivano dall’altro cointestatario,
  • non esiste collegamento con la tua attività o reddito,
  • i movimenti hanno origine non reddituale,
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti,
  • l’Ufficio applica automatismi percentuali,
  • viene ignorata la reale gestione del conto.

👉 Senza prova della titolarità del reddito, l’accertamento non regge.


Le Situazioni Più Frequenti nei Conti Cointestati

1. Conto cointestato con il coniuge

Caso tipico:

  • un coniuge lavora o ha redditi,
  • l’altro no (o ha redditi diversi),
  • il conto è usato per gestione familiare.

❌ Errore del Fisco: attribuire metà dei movimenti a entrambi.

👉 Il reddito va imputato a chi lo produce, non a chi è intestatario del conto.


2. Conto cointestato genitore–figlio

Spesso il conto serve per:

  • assistenza,
  • gestione spese,
  • supporto familiare.

❌ Errore del Fisco: considerare i versamenti del genitore come redditi del figlio (o viceversa).


3. Conto cointestato tra soci o conviventi

In questi casi:

  • i flussi possono appartenere a uno solo,
  • o avere causali diverse (prestiti, anticipazioni).

👉 Serve distinguere la titolarità reale delle somme.


Le Prove Fondamentali per Tutelarti

Per difenderti efficacemente devi dimostrare:

1. Chi ha prodotto il reddito

Prove utili:

  • buste paga,
  • fatture,
  • dichiarazioni dei redditi dell’altro cointestatario,
  • contratti di lavoro o attività.

2. Chi ha effettuato l’operazione

Prove utili:

  • causali dei bonifici,
  • tracciabilità dei flussi,
  • collegamento con conti personali,
  • documentazione bancaria.

3. La natura non reddituale dei movimenti

Molti movimenti derivano da:

  • prestiti,
  • rimborsi spese,
  • aiuti familiari,
  • trasferimenti interni,
  • risparmi già tassati.

👉 Non sono redditi imponibili.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento bancario su conti cointestati non contrastato può portare a:

  • redditi presunti che non ti appartengono,
  • recuperi fiscali elevati,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi consistenti,
  • cartelle esattoriali,
  • pignoramenti di conti e beni,
  • conflitti familiari e patrimoniali.

👉 Pagare per redditi altrui è uno degli errori più gravi.


Come Tutelarsi Subito (Strategia Immediata)

1. Bloccare gli effetti dell’accertamento

Prima mossa fondamentale.

Con un avvocato tributarista puoi:

  • impugnare l’accertamento nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizione a ruolo e pignoramenti,
  • guadagnare tempo per la difesa tecnica.

2. Ricostruire i movimenti per intestatario

La difesa efficace:

  • analizza ogni movimento,
  • attribuisce la somma al reale titolare,
  • dimostra che non ti appartiene,
  • produce documentazione a supporto.

👉 L’accertamento cade movimento per movimento.


3. Smontare l’automatismo percentuale

È fondamentale contestare:

  • l’attribuzione del 50% o di quote fisse,
  • l’assenza di prova concreta,
  • l’uso di presunzioni generiche.

👉 Il Fisco deve provare, non presumere.


4. Separare sfera personale e familiare

La difesa deve chiarire:

  • finalità del conto cointestato,
  • gestione pratica delle spese,
  • assenza di redditi personali occulti.

Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere il patrimonio personale

L’accertamento su conti cointestati può colpire:

  • conti,
  • immobili,
  • beni personali.

La difesa deve:

  • evitare estensioni illegittime,
  • bloccare pignoramenti,
  • tutelare la stabilità economica.

6. Gestire eventuali residui solo se davvero dovuti

Se, dopo la difesa, resta un importo:

  • rateizzazioni fino a 120 rate,
  • definizioni agevolate quando disponibili,
  • soluzioni compatibili con la reale capacità contributiva.

Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti bancari su conti cointestati richiede competenze tributarie avanzate e attenzione alla prova della titolarità reale.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per bloccare accertamenti illegittimi e tutelare i cointestatari.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento bancario,
  • ricostruzione dei movimenti per intestatario,
  • verifica della legittimità delle presunzioni,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • tutela del patrimonio personale e familiare,
  • gestione strategica del contenzioso.

Conclusione

Un accertamento bancario su conti cointestati non è automaticamente corretto.
Il Fisco deve dimostrare che i movimenti siano tuoi redditi, non limitarsi a presumerlo.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben costruita puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare che i redditi non ti appartengono,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • proteggere il tuo patrimonio e quello familiare.

Agisci ora: nei conti cointestati la prova della titolarità è decisiva.

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difendersi da un accertamento su conti cointestati è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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