Accertamento Iva: Guida Completa Alla Difesa Da Controlli E Verifiche

L’accertamento IVA è uno dei controlli fiscali più frequenti e più pericolosi per imprese e professionisti.
L’IVA è un’imposta fortemente tracciata, soggetta a incroci automatici di dati (fatture elettroniche, corrispettivi, LIPE, dichiarazioni, flussi bancari), e proprio per questo errori tecnici, formali o interpretativi vengono spesso trasformati in contestazioni pesanti.

È essenziale chiarirlo subito:
👉 non ogni irregolarità IVA equivale a evasione.
Molti accertamenti sono errati, sproporzionati o illegittimi, ma possono essere contrastati solo se la difesa è tempestiva e tecnica.

Cos’è un accertamento IVA

L’accertamento IVA è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta:

  • IVA a debito non versata
  • IVA a credito ritenuta indebita
  • errori di fatturazione o registrazione
  • operazioni ritenute inesistenti o non inerenti
  • errata applicazione dei regimi IVA
  • incongruenze tra dati contabili e flussi finanziari

Può nascere da controlli automatizzati, verifiche documentali o ispezioni fiscali (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza).

I principali tipi di controlli IVA

I controlli IVA possono avvenire tramite:

  • controlli automatici e incrocio dati
  • comunicazioni di irregolarità
  • inviti al contraddittorio
  • verifiche fiscali in sede
  • accertamenti analitici o analitico-induttivi
  • accertamenti esecutivi

Ogni tipologia richiede una strategia difensiva diversa.

Le contestazioni IVA più frequenti

L’Agenzia delle Entrate contesta spesso:

  • detrazione IVA su costi ritenuti non inerenti
  • fatture ritenute irregolari o inesistenti
  • errori su reverse charge
  • incongruenze tra LIPE e dichiarazione annuale
  • differenze tra IVA dichiarata e incassi
  • errori di territorialità IVA
  • errata gestione di OSS/IOSS ed e-commerce
  • IVA su società di comodo
  • note di credito non considerate

Molte di queste contestazioni derivano da automatismi, non da analisi reali dell’attività.

Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti IVA l’Agenzia sbaglia spesso quando:

  • confonde errori formali con violazioni sostanziali
  • recupera IVA anche se l’imposta è stata assolta
  • ignora il principio di neutralità IVA
  • non dimostra il danno erariale
  • utilizza presunzioni non gravi, precise e concordanti
  • non valuta la buona fede del contribuente
  • non rispetta il contraddittorio preventivo
  • applica sanzioni sproporzionate

In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.

Quando un accertamento IVA è illegittimo

L’accertamento IVA è illegittimo se:

  • l’operazione è reale e documentata
  • l’IVA è stata comunque assolta
  • l’errore è solo formale
  • manca la prova di evasione
  • non viene dimostrato il maggior volume d’affari
  • la ricostruzione è astratta o statistica
  • non viene rispettato il diritto di difesa

👉 L’onere della prova spetta all’Amministrazione, non al contribuente.

Come difendersi in modo efficace

La difesa IVA deve essere tecnica, puntuale e documentata, e può basarsi su:

  • riconciliazioni contabili e IVA
  • prova dell’effettiva esistenza delle operazioni
  • dimostrazione dell’inerenza dei costi
  • documentazione bancaria e contrattuale
  • corretta applicazione della normativa nazionale ed europea
  • giurisprudenza UE sulla neutralità IVA
  • distinzione tra errori formali e sostanziali
  • dimostrazione della buona fede

Ogni rilievo va difeso singolarmente, non in modo generico.

Cosa fare subito

Se ricevi un controllo o un accertamento IVA:

  • fai analizzare immediatamente l’atto da un professionista esperto
  • individua il tipo di accertamento e le contestazioni precise
  • verifica il metodo usato dall’Agenzia
  • raccogli documenti, fatture, registri e giustificativi
  • evita adesioni o pagamenti affrettati
  • valuta le opzioni difensive più idonee:
    • osservazioni in contraddittorio
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione (solo se strategico)
    • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • recupero IVA elevato
  • sanzioni e interessi significativi
  • iscrizione a ruolo e riscossione coattiva
  • pignoramento dei conti correnti
  • blocco della liquidità
  • estensione dei controlli ad altri anni
  • grave impatto su continuità aziendale e reputazione

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti IVA di ogni tipo, inclusi quelli più complessi e automatizzati.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in IVA, contenzioso fiscale e verifiche.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • contestare la legittimità dell’accertamento IVA
  • smontare ricostruzioni errate o automatiche
  • ottenere l’annullamento o la riduzione delle pretese
  • bloccare l’esecutività e la riscossione
  • proteggere liquidità, azienda e patrimonio
  • costruire una strategia difensiva solida e aggiornata

Agisci ora

Un accertamento IVA non è una sentenza, ma una pretesa che deve essere dimostrata.
Agire subito significa difendersi quando il controllo è ancora pienamente attaccabile.

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Introduzione

L’accertamento IVA è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, spesso con la Guardia di Finanza) rettifica l’IVA dovuta dal contribuente in caso di controlli o verifiche fiscali che evidenziano irregolarità. Subire un accertamento IVA può comportare la richiesta di imposte aggiuntive, sanzioni amministrative elevate e persino conseguenze penali in situazioni gravi. Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – fornisce un quadro avanzato, ma con linguaggio comprensibile, di come difendersi efficacemente da controlli e verifiche fiscali in materia IVA, dal punto di vista del contribuente (imprenditore, professionista o privato) che si trovi in veste di debitore verso il Fisco.

Cosa troverete in questa guida? Inizieremo spiegando cosa sono i controlli e gli accertamenti IVA e quali norme li regolano. Illustreremo poi le diverse tipologie di accertamento (analitico, analitico-induttivo, induttivo puro, sintetico, ecc.) e gli strumenti utilizzati dal Fisco (dalle banche dati, al cosiddetto spesometro, ai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità – ISA). Si esamineranno i diritti del contribuente durante le verifiche (come il contraddittorio, recentemente reso obbligatorio), e le strategie difensive sia in fase pre-contenziosa (osservazioni al verbale, accertamento con adesione, autotutela) sia in sede contenziosa (ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria, ex Commissioni Tributarie). Approfondiremo anche le fasi successive, come la riscossione coattiva degli importi accertati e le tutele del contribuente (rateizzazioni, sospensioni, ecc.).

La guida include esempi pratici (anche settoriali, ad es. edilizia, e-commerce, professionisti), tabelle riepilogative dei termini e delle procedure, nonché una sezione di domande e risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni. Tutte le informazioni sono basate sulla normativa italiana vigente e sulle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e anche della Corte Europea, con riferimento alle fonti autorevoli citate in fondo . L’obiettivo è fornire una guida completa ed aggiornata su come affrontare in modo consapevole e sicuro un accertamento IVA, evidenziando gli strumenti di difesa e i diritti del contribuente per minimizzare i rischi fiscali e far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune.

Quadro normativo di riferimento

Il sistema di controlli e accertamenti tributari in Italia si fonda su un complesso di norme, in parte specifiche per l’IVA e in parte generali per tutte le imposte. Ecco le principali fonti normative da conoscere:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633Istituzione e disciplina dell’IVA. Contiene la disciplina sostanziale dell’IVA e alcune norme procedurali specifiche. In particolare: l’art.51 e 52 regolano poteri di accesso, ispezione e verifica della Guardia di Finanza e degli uffici finanziari (accessi nei locali, ricerca documenti, ecc.) ; l’art.54 disciplina l’accertamento IVA in rettifica (quando la dichiarazione è presentata ma i dati sono ritenuti infedeli, autorizza l’uso di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti) ; l’art.55 riguarda l’accertamento d’ufficio IVA (quando la dichiarazione IVA è omessa o i libri sono completamente inattendibili, consentendo metodologie induttive pure); l’art.57 fissa i termini di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento IVA, in coordinamento con l’art.43 DPR 600/1973 .
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n.600Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Pur riferendosi alle imposte dirette, contiene principi applicati anche all’IVA. Ad esempio, l’art.39 c.1 lett.d) prevede l’accertamento analitico-induttivo per i redditi (corrispondente all’art.54 c.2 DPR 633 per IVA) ; l’art.39 c.2 disciplina l’accertamento induttivo puro (corrispondente all’art.55 DPR 633) in caso di contabilità inesistente o gravemente inattendibile ; l’art.41 tratta l’accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione; l’art.41-bis introduce l’accertamento parziale (anche in IVA, v. art.54 c.5 DPR 633); gli artt.32-33 riguardano poteri istruttori come questionari, inviti, indagini finanziarie (richiesta di dati bancari).
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n.218 – Disciplina gli strumenti deflativi del contenzioso, in particolare l’accertamento con adesione e l’acquiescenza agevolata. Questo decreto è stato integrato nel 2024 per coordinarsi col nuovo contraddittorio obbligatorio (inserendo, ad esempio, la possibilità per il contribuente di attivare l’adesione entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di accertamento ricevuto in contraddittorio) .
  • L. 27 luglio 2000 n.212 – Statuto dei diritti del contribuente. Carta fondamentale che sancisce varie garanzie procedurali in favore del contribuente. Di particolare rilievo: l’art.7 impone l’obbligo di motivazione degli atti tributari (gli avvisi devono spiegare in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche) ; l’art.12 regola i diritti durante le verifiche fiscali presso la sede del contribuente – ad esempio durata massima della permanenza dei verificatori (30 giorni prorogabili a 60 in casi complessi), diritto di ricevere copia del processo verbale di constatazione (PVC) e di presentare osservazioni difensive entro 60 giorni prima che l’ufficio emetta l’accertamento (salvo casi di particolare urgenza) ; infine, l’art.6-bis (introdotto nel 2023, in vigore da gennaio 2024) sancisce il principio generale del contraddittorio preventivo: tutti gli atti fiscali impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo, a pena di nullità (salve eccezioni per controlli automatizzati o casi di urgenza, come vedremo).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472 e D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471 – Normano rispettivamente il sistema sanzionatorio tributario (principi generali sulle sanzioni amministrative) e le sanzioni IVA (ad esempio, omessa fatturazione, indebita detrazione IVA, omessa dichiarazione IVA, ecc.). È importante conoscerne la portata: ad esempio, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA comporta sanzione dal 120% al 240% dell’imposta evasa , l’omessa fatturazione di operazioni imponibili sanzione del 100% dell’IVA non versata, l’indebita detrazione IVA sanzione dal 90% in su, ecc. Le sanzioni possono essere ridotte in caso di definizione agevolata (adesione, conciliazione, acquiescenza) secondo quanto previsto dal D.Lgs.218/1997.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546Norme sul contenzioso tributario. Disciplina il processo tributario davanti alle Commissioni Tributarie (oggi rinominate Corti di Giustizia Tributaria). Contiene le regole su come impostare il ricorso, i termini processuali (60 giorni per impugnare un avviso), la competenza, le prove ammissibili (dal 2023 sono ammessi testimoni scritti sotto forma di dichiarazioni rese e confermate, ma non la prova testimoniale orale diretta: art.7 c.4 D.Lgs.546/92 modificato) , gli istituti deflattivi in corso di giudizio (come la conciliazione giudiziale) e, fino al 2023, il reclamo-mediazione (ora abrogato, come si dirà). La recente riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022 e decreti attuativi) ha introdotto novità: magistrati tributari professionali, abolizione dal 2024 del reclamo obbligatorio per le liti minori , nuovo rito per Cassazione, rafforzamento del contraddittorio, ecc.
  • Altre fonti rilevanti: numerose Circolari e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate forniscono istruzioni operative (es. modalità di calcolo degli ISA, gestione del contraddittorio, criteri di selezione dei controlli); le Direttive UE e giurisprudenza UE influenzano la materia IVA (essendo imposta armonizzata): ad esempio, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il diritto a detrazione IVA può essere negato in caso di frodi o fatture false solo se si prova che il contribuente sapeva o poteva sapere della frode, altrimenti la detrazione va mantenuta – principio recepito anche dalla Cassazione italiana . Inoltre, va ricordata la normativa penal-tributaria (D.Lgs. 74/2000) che prevede reati per l’omesso versamento IVA oltre soglie (art.10-ter), per dichiarazione fraudolenta o utilizzo di fatture false (artt.2 e 8), ecc., potenzialmente innescati da gravi accertamenti: queste tematiche non sono l’oggetto principale di questa guida, ma il contribuente deve esserne consapevole in caso di contestazioni elevate.

A fine guida troverete una sezione con i riferimenti normativi e giurisprudenziali più autorevoli e aggiornati citati nel testo, incluse sentenze della Corte di Cassazione recentissime (fino al 2025) e richiamate nelle note. La conoscenza di queste fonti è fondamentale per impostare una difesa solida.

Controlli fiscali IVA: tipologie e fasi

Prima di arrivare all’emissione di un avviso di accertamento IVA, il Fisco effettua controlli e verifiche sul contribuente. È utile distinguere le varie tipologie di controllo, poiché da esse dipendono sia le modalità operative sia gli strumenti difensivi attivabili.

Controlli automatici e formali sulle dichiarazioni

Gli enti impositori (Agenzia Entrate in primis) svolgono innanzitutto controlli “a tavolino” sulle dichiarazioni IVA presentate, sfruttando sistemi informatici e banche dati incrociate:

  • Controllo automatizzato – Ai sensi dell’art.54-bis DPR 633/1972 (analogo all’art.36-bis DPR 600/73 per le imposte dirette), il sistema verifica aritmeticamente i dati della dichiarazione IVA e li confronta con altri adempimenti del contribuente. Ad esempio, controlla se il totale dei versamenti periodici IVA risulta correttamente detratto dall’IVA annuale, se vi sono errori di calcolo, incoerenze tra volume d’affari e altri dati noti. In caso di anomalie (crediti inesistenti, versamenti carenti, ecc.) l’Agenzia invia una “comunicazione di irregolarità” (cosiddetto avviso bonario). Questo non è un atto impositivo, ma un invito a pagare le somme dovute con sanzioni ridotte (10%) . Se il contribuente riconosce l’errore, può pagare entro 30 giorni evitando l’accertamento; se ritiene l’anomalia infondata, può fornire chiarimenti all’Agenzia. Non aderire o non rispondere a un avviso bonario fa sì che, decorsi i termini, l’ufficio iscriva le somme a ruolo, con sanzione piena, emettendo la cartella di pagamento (o direttamente un avviso esecutivo). Importante: i controlli automatizzati non rientrano nell’obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato introdotto nel 2024 , quindi l’Agenzia può legittimamente inviare la comunicazione senza previo confronto (sono atti “automatici” esclusi ex art.6-bis L.212/2000).
  • Controllo formale – Previsto dall’art.54 DPR 633/1972 (in rinvio all’art.36-ter DPR 600/73), consiste in verifiche più approfondite su specifiche dichiarazioni. L’ufficio può chiedere al contribuente di esibire o trasmettere documenti giustificativi relativi ai dati dichiarati (ad esempio ricevute di versamento, fatture a supporto di detrazioni IVA, ecc.). Questo avviene spesso qualche mese dopo la presentazione della dichiarazione annuale. Se dal controllo formale emergono discrepanze (per esempio: oneri non spettanti, errori documentali, detrazioni non supportate da fatture), l’esito viene comunicato al contribuente, che può fornire spiegazioni o integrare documentazione. In mancanza, l’Agenzia liquida le maggiori imposte dovute con sanzioni del 20%. Anche gli esiti del controllo formale in genere arrivano tramite comunicazione bonaria. Da settembre 2018, l’Agenzia ha iniziato a inviare lettere per anomalie tra dati dello spesometro (ossia le fatture comunicate) e la dichiarazione IVA : in tali casi il controllo formale segnala, ad esempio, fatture di acquisto risultanti dalle comunicazioni ma non dichiarate come detraibili, o viceversa vendite registrate dai clienti ma non riportate dal fornitore. Il contribuente può giustificare (es. fatture d’acquisto effettivamente non detraibili, errori di comunicazione del cliente, ecc.) oppure versare la differenza con sanzioni ridotte.

Difese: Nei confronti degli esiti dei controlli automatizzati/formali, il contribuente può inviare osservazioni e documenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per evitare l’iscrizione a ruolo . Se l’Agenzia non accoglie le osservazioni e procede, sarà emessa una cartella esattoriale (o avviso ad efficacia esecutiva) contro cui è ammesso ricorso in Commissione Tributaria. Tuttavia, se l’errore segnalato è corretto, è spesso conveniente aderire subito per fruire della sanzione ridotta del 10% (anziché il 30% ordinario). In ogni caso, ignorare la comunicazione bonaria è la scelta peggiore: trascorsi 30 giorni, la pretesa diventa definitiva e si passa alla riscossione coattiva . È bene quindi sfruttare il dialogo in questa fase iniziale.

Verifiche fiscali e ispezioni IVA

Quando i controlli di cui sopra evidenziano irregolarità significative, oppure in base a piani annuali o segnalazioni specifiche, il Fisco può attivare verifiche mirate. Le verifiche fiscali possono assumere varie forme:

  • Invito al contraddittorio o questionario: Talvolta l’ufficio, prima di uscire in ispezione, invia un invito a comparire o un questionario al contribuente, chiedendo di presentare documenti e spiegazioni su determinate operazioni. Ad esempio, se dai dati incrociati risultano ricavi non coerenti, potrebbe arrivare una lettera in cui si chiede di chiarire tali scostamenti entro 15 giorni, oppure di presentarsi presso l’ufficio per fornire delucidazioni. Questo è un momento importante in cui collaborare con prudenza: fornire i documenti richiesti (fatture, registri IVA, contratti) può talora chiarire malintesi ed evitare la verifica sul campo; al contempo occorre evitare ammissioni affrettate di irregolarità non sussistenti. Dal 2024, se l’invito riguarda un possibile accertamento, esso deve contenere anche l’invito a presentare osservazioni difensive o a avviare l’accertamento con adesione entro 60 giorni . Esempio: un e-commerce che non ha applicato l’IVA su vendite domestiche potrebbe ricevere un questionario chiedendo di dettagliare il volume delle vendite online effettuate verso privati italiani negli ultimi anni e lo status IVA applicato; il contribuente può in sede di risposta evidenziare se operava sotto soglia o in regime esente, ecc., eventualmente convincendo che non c’è stata evasione o prospettando la regolarizzazione parziale.
  • Accesso breve: In alcuni casi i funzionari effettuano un accesso mirato, breve, ad esempio presso la sede del contribuente, per acquisire determinati documenti o riscontri senza dare luogo a una verifica completa. È quello che informalmente si chiama “blitz” o verifica lampo, con consegna di un verbale di accesso giornaliero. La Cassazione ha chiarito che anche un accesso breve finalizzato solo ad acquisire documenti attiva le garanzie del contribuente: in particolare, fa scattare il termine dilatorio di 60 giorni ex art.12 c.7 Statuto prima dell’emissione dell’atto impositivo . Ciò serve a consentire al contribuente di far pervenire memorie difensive su quanto raccolto nell’accesso. Dunque, se dopo un accesso breve l’ufficio intendesse emettere accertamento immediato senza attendere 60 giorni, tale atto sarebbe annullabile per violazione del contraddittorio (salvo casi di motivata urgenza per riscossione).
  • Verifica generale in azienda (o presso lo studio): È il controllo più incisivo, svolto tipicamente dalla Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria) o da funzionari dell’Agenzia in caso di verifiche mirate. I verificatori si recano presso la sede del contribuente (aziendale o, se autorizzati, anche abitazione se usata come sede contabile) e svolgono un’ispezione completa delle scritture contabili e dei documenti. Possono anche ispezionare i locali, la merce in magazzino, svolgere riscontri fisici (ad esempio contare le giacenze, verificare il registro dei corrispettivi di un negozio, ispezionare cantieri edili). Durante l’accesso esibiscono ordine di servizio e documento di riconoscimento; se l’accesso riguarda locali adibiti anche ad abitazione privata, serve un’apposita autorizzazione del Procuratore della Repubblica (la mancanza rende inutilizzabili gli elementi raccolti in quegli spazi, ai sensi dell’art.52 DPR 633/72). La durata della verifica presso la sede del contribuente è normata: non può superare 30 giorni lavorativi (continuativi) salvo proroga di altri 30 in casi complessi . In caso di piccole imprese e professionisti, vi è un limite di 15 giorni prorogabili di altri 15. Tuttavia, spesso le verifiche si protraggono ben più a lungo mediante sospensioni e riprese (espediente criticato perché elude la norma). Al termine, la squadra redige un Processo Verbale di Constatazione (PVC) con i rilievi trovati.

Diritti del contribuente in verifica: Durante una verifica IVA, il contribuente ha diritto di assistenza da parte di un professionista (può chiamare subito il commercialista o l’avvocato tributarista), e di vedere rispettata la propria attività economica (i verificatori non dovrebbero intralciare oltre il necessario l’andamento degli affari). Si può richiedere che determinate informazioni coperte da segreto professionale non vengano violate (ad esempio, in uno studio legale, i documenti relativi a casi dei clienti non pertinenti al fisco vanno tutelati; analogamente un medico dovrà tutelare i dati sensibili dei pazienti). In pratica, se durante la verifica si palesa un conflitto con il segreto professionale, il contribuente deve dichiararlo, e potrà essere richiesto un provvedimento dell’Autorità giudiziaria per procedere su quei documenti. Inoltre, i verificatori devono rilasciare copia di ogni documento o file che prelevano/copiano e annotare ciò nel verbale. Il contribuente firma i verbali giornalieri e può inserire osservazioni o riserve.

Novità CEDU 2025 sulle garanzie: Con una pronuncia epocale (sentenza Italgomme s.r.l. c. Italia, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 6 febbraio 2025), è stato stabilito che la normativa italiana sulle verifiche fiscali viola l’Art.8 CEDU (diritto alla vita privata e domicilio) perché consente accessi e ispezioni troppo discrezionali senza sufficiente controllo . In particolare, la Corte Europea ha censurato il fatto che la Guardia di Finanza e l’Agenzia Entrate possano accedere nei locali aziendali senza autorizzazione giudiziaria preventiva (salvo il caso dell’abitazione) e senza criteri oggettivi su quando attivare una verifica . Si è rilevato che manca un obbligo di motivare in anticipo la necessità del controllo e che non vi è né un vaglio preventivo né un controllo successivo effettivo da parte di organi indipendenti . Questa sentenza ha spinto il legislatore italiano a correre ai ripari: è stato emanato il D.L. 84/2025 per introdurre criteri più stringenti sulle verifiche (come l’obbligo di comunicare le ragioni che giustificano l’accesso e la durata prevista, e maggiori tutele per il contribuente durante l’accesso). Tuttavia, i commentatori ritengono che tali misure siano ancora insufficienti a colmare le lacune evidenziate . Per il contribuente, la pronuncia CEDU apre comunque prospettive di difesa: ad esempio, in caso di verifica particolarmente invasiva e immotivata, si potrebbe eccepire la violazione dei diritti fondamentali e tentare l’annullamento dell’atto derivato da quella verifica, o in extremis ricorrere alla Corte EDU dopo aver esaurito i mezzi interni. Si tratta di scenari di alta complessità, dove è fondamentale l’assistenza legale specializzata.

Conclusione della verifica: PVC e contraddittorio

Al termine di una verifica sul posto, viene consegnato (o notificato successivamente) al contribuente il Processo Verbale di Constatazione (PVC), che riepiloga tutti i rilievi: irregolarità contabili, ricostruzioni di reddito/IVA non dichiarati, fatture ritenute false, ecc., con riferimento a norme violate e spesso con il calcolo delle maggiori imposte (IVA, imposte dirette) e sanzioni proposte. Da questo momento scattano precisi diritti e doveri:

  • Osservazioni del contribuente (60 giorni): Ai sensi dell’art.12 c.7 L.212/2000, dopo la consegna del PVC il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste all’ufficio accertatore. In questo periodo l’ufficio non può emettere l’avviso di accertamento (pena nullità), salvo casi eccezionali di “particolare e motivata urgenza” . Le osservazioni sono una memoria scritta in cui il contribuente controbatte punto per punto i rilievi: ad esempio, può fornire documenti aggiuntivi a discolpa, spiegare incongruenze apparenti (magari dovute a errori formali o a eventi eccezionali), contestare interpretazioni dell’ufficio o errori di calcolo. L’ufficio è tenuto a valutare tali osservazioni e, se emetterà l’atto, dovrà nella motivazione esporre perché le ha respinte . Simulazione pratica: una società riceve PVC che contesta come “fatture soggettivamente inesistenti” alcuni acquisti da un fornitore ritenuto cartiera, negando la detrazione IVA. Nelle osservazioni, la società può produrre evidenze che il fornitore aveva struttura operativa reale (es. fotografie dei magazzini, DDT di consegna merce, pagamenti tracciati), richiamare sentenze dove in casi analoghi è stata riconosciuta la buona fede del cessionario, e chiedere all’ufficio di non emettere accertamento (o almeno di limitare sanzioni) in base a tali elementi. L’ufficio, se ritiene fondata la buona fede, potrebbe anche archiviare il rilievo (in caso contrario, dovrà motivare perché gli elementi forniti non lo hanno convinto).
  • Invito al contraddittorio (previo accertamento): Come anticipato, dal 2024 vige un obbligo generale di contraddittorio prima di ogni avviso di accertamento. Se la verifica non è stata seguita da un contraddittorio effettivo, l’ufficio deve comunque, prima di notificare l’atto, inviare al contribuente una comunicazione di avvio del procedimento contenente uno schema dell’atto impositivo e concedere almeno 60 giorni per controdedurre . In pratica, molti uffici già utilizzavano una procedura simile (il “PVC definitivo con invito”), ma ora è norma generale: l’avviso di accertamento IVA deve essere preceduto da una comunicazione contenente la pretesa e i motivi, con invito a fornire memorie o a chiedere adesione, salvo che si tratti di accertamenti automatici o casi di urgenza per rischio per la riscossione . Se l’ufficio emette ugualmente l’atto senza questo passaggio, il contribuente in ricorso potrà chiederne l’annullamento per violazione del contraddittorio (art.6-bis e 7-bis Statuto) . Da notare: l’obbligo di contraddittorio preventivo sussiste anche per accertamenti “a tavolino” basati su controlli incrociati, non solo per quelli originati da verifiche in loco . Il contraddittorio deve essere effettivo, non una formalità: l’ufficio deve riesaminare la posizione alla luce delle prove difensive e replicare alle osservazioni eventualmente non accolte .

Accertamento con adesione in questa fase: La comunicazione di fine verifica o l’invito a contraddittorio deve contenere anche l’invito al contribuente a valutare l’accertamento con adesione . Il contribuente può, entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, presentare un’istanza di accertamento con adesione, scegliendo di negoziare col Fisco una definizione concordata invece di limitarsi alle memorie scritte . La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni i termini per un eventuale ricorso. Se il contraddittorio sfocia in un accordo, si redige l’atto di adesione con le nuove somme dovute e le sanzioni ridotte (normalmente a 1/3 del minimo). Approfondiremo più avanti i dettagli dell’accertamento con adesione; qui preme sottolineare che dal 2024 l’adesione è integrata nel contraddittorio: se dalle osservazioni emerge margine, le parti possono direttamente formalizzare un accordo transattivo . Attenzione: se il contribuente ha già usufruito del contraddittorio preventivo e magari avviato una prima adesione, non potrà chiederne un’altra dopo la notifica dell’avviso definitivo . Si evita così di duplicare le occasioni dilatorie. Dunque, è cruciale giocarsi al meglio la fase pre-accertamento, sia sfruttando il contraddittorio per convincere l’ufficio, sia – se opportuno – negoziando una riduzione del dovuto tramite adesione.

Tipologie di accertamento IVA e metodi presuntivi

Quando l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento IVA, questo può scaturire da diverse metodologie accertative, a seconda della situazione contabile del contribuente e delle prove raccolte. Conoscere la differenza fra i vari tipi di accertamento è fondamentale per impostare la giusta strategia difensiva, poiché i requisiti di legittimità e il contenuto probatorio cambiano da un metodo all’altro .

In sintesi, possiamo distinguere:

  • Accertamento analitico: L’ufficio contesta singole poste con prove certe e documentali, senza fare ricorso a presunzioni. È il caso in cui, ad esempio, si nega un credito IVA perché la relativa fattura è considerata falsa o irregolare (c’è una prova specifica, come la verifica sul fornitore che risulta inesistente) . In ambito IVA, l’accertamento analitico “puro” consiste nel rettificare la dichiarazione riga per riga: es. si riduce il credito IVA detraibile di un importo preciso perché relativa fattura non ammissibile, si aggiunge IVA a debito per vendite trovate senza fattura ma provate singolarmente (ad es. tramite ricevute). Base normativa: art.54 comma 1 DPR 633/72. Requisito: esistenza di prove dirette. Questo tipo di accertamento è meno frequente nei casi di evasione “sommersa”, perché spesso le prove dirette mancano; si usa invece molto per contestazioni quali indebite detrazioni (prove dal riscontro incrociato), errori di aliquote, operazioni esenti dichiarate imponibili o viceversa, ecc. Dal punto di vista difensivo, il contribuente dovrà smontare la singola prova (ad es., dimostrare che la fattura non è falsa, producendo documenti su effettività dell’operazione).
  • Accertamento analitico-induttivo: È la forma di accertamento intermedia, disciplinata per IVA dall’art.54 comma 2 DPR 633/72 (e per le imposte sui redditi dall’art.39 c.1 lett.d DPR 600/73) . Si applica quando esiste una contabilità formalmente tenuta, ma vengono riscontrate incompletezze, inesattezze o gravi incongruenze tali da far ritenere che la contabilità non rappresenti fedelmente la realtà . In questo caso l’ufficio mantiene come base le scritture contabili, ma le integra o rettifica parzialmente con l’ausilio di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti . Non viene ignorata completamente la contabilità, che è considerata attendibile “in parte”: si vanno però a correggere quelle voci ritenute inattendibili con elementi indiziari di forte valore probatorio. Esempio tipico: un ristorante dichiara ricavi molto bassi a fronte di acquisti di materie prime elevati; la GdF riscontra incongruenze come vini in cantina venduti senza risultare tra gli acquisti, differenze tra incassi POS e corrispettivi registrati, magazzino non coerente . In tal caso l’ufficio procede analitico-induttivamente: non butta via tutti i conti, ma stima i ricavi non dichiarati aggiuntivi (es: aggiunge ricavi presunti pari al valore del vino “in nero” trovato) e elimina eventuali costi fittizi (es: costi da fatture false) . Il tutto basandosi su presunzioni dotate dei requisiti di legge (gravità, precisione, concordanza). In sostanza: è un accertamento mirato e parziale, che richiede però prove indirette robuste. La Cassazione ha affermato che l’accertamento analitico-induttivo è legittimo solo se la contabilità può considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contraria a regole di ragionevolezza economica . Ad esempio, un’impresa che per più anni dichiara margini lordi irrisori o in perdita, senza plausibile motivo, può essere ritenuta “antieconomica”: ciò costituisce indizio grave di sotto-fatturazione dei ricavi . Non basta invece un singolo scostamento di modesta entità per giustificare un tale metodo: gli indizi devono essere molteplici e convergenti verso l’ipotesi evasiva . Dal lato difensivo, contro un accertamento analitico-induttivo il contribuente può cercare di attaccare sia la sussistenza dei presupposti (dimostrando che la sua contabilità, seppur con qualche anomalia, era nel complesso attendibile e che l’andamento antieconomico aveva cause oggettive – es. crisi di settore, furto di merce, svendite per fine attività, ecc.), sia la qualità degli indizi utilizzati (non erano in realtà così gravi/precisi, oppure non concordano tra loro). Inoltre può contrapporre prove contrarie: ad esempio, se l’ufficio presume ricavi occulti in base a consumi di materie prime, il contribuente può esibire documenti che spiegano quei consumi (scarti di produzione, donazioni a titolo gratuito documentate, ecc.). Un altro importante strumento difensivo recepito di recente riguarda i costi correlati ai ricavi presunti: la Corte Costituzionale (sent. n.10/2023) ha stabilito che, anche in presenza di ricavi non contabilizzati ricostruiti induttivamente, all’imprenditore va riconosciuto forfettariamente un abbattimento per i costi di produzione correlati a quei ricavi . In altre parole, non si può tassare un ricavo “in nero” come se fosse tutto profitto: bisogna dedurre una percentuale di costi presumibili. La Cassazione ha già applicato questo principio (ord. n.19574/2025) affermando che il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria di avere sostenuto costi, anche non documentati, in relazione ai maggiori ricavi accertati . Ciò vale per le imposte sui redditi, ma indirettamente rafforza, anche nel contesto IVA, la posizione del contribuente nel ridimensionare le pretese (sull’IVA, quei costi non documentati non permettono detrazione, ma almeno per il reddito riducono la base imponibile, e spesso IVA e redditi viaggiano insieme nell’accertamento).
  • Accertamento induttivo puro (extracontabile): È il metodo più drastico, usato quando la contabilità del contribuente è assolutamente inattendibile o inesistente. I presupposti tipici sono: mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA; tenuta di scritture talmente irregolari e incomplete da non consentire alcuna ricostruzione; rifiuto di esibire i registri contabili; oppure quando dal PVC emergono violazioni gravi (ad es. doppie serie di fatture, contabilità occulta parallela) . In tali casi l’ufficio prescinde interamente dai dati forniti dal contribuente e ricostruisce il volume d’affari e l’IVA dovuta “dal nulla”, con qualsiasi elemento informativo disponibile, anche presunzioni semplici non qualificate . Ciò significa che, non dovendo più rispettare il limite dei soli indizi gravi/precisi, il Fisco può utilizzare qualsiasi indizio, anche isolato, purché logico. Esempio: se un contribuente non ha tenuto contabilità, l’AE potrebbe stimare il fatturato in base ai consumi di materie prime o merci: es. un bar senza registri, si ricostruisce l’IVA sulle vendite partendo dai quantitativi di caffè acquistati (deducendo un margine di scarto) . Oppure basandosi sul tenore di vita personale dell’imprenditore (accertamento sintetico applicato come indizio per l’IVA dovuta). Base normativa: art.55 DPR 633/72 per IVA (casi di contabilità inattendibile grave e omessa dichiarazione) ; art.41 DPR 600/73 per omessa dichiarazione dei redditi. In passato si parlava di “accertamento d’ufficio”. Difendersi da un induttivo puro è arduo, perché la legge dà ampio margine all’ufficio. Occorre puntare su eventuali vizi di procedura (es. mancato contraddittorio, carenza di motivazione nell’atto) e presentare prove contrarie forti. Tuttavia, data la situazione (assenza di contabilità affidabile), spesso l’obiettivo realistico è ottenere una riduzione concordata (magari tramite adesione) più che l’annullamento totale. È comunque fondamentale verificare che l’ufficio abbia effettivamente ragione nel qualificare la contabilità come inutilizzabile: se, ad esempio, l’ufficio ha applicato l’induttivo puro ma la contabilità, pur con errori, poteva consentire un analitico-induttivo (quindi con requisiti probatori più stringenti), il contribuente può contestare l’erronea metodologia adottata . In sede di ricorso, dimostrare che l’ufficio ha usato il “pugno di ferro” dell’induttivo quando non ve ne erano i presupposti può portare all’annullamento o rinvio dell’atto per vizio di motivazione.
  • Accertamento sintetico (redditometrico): Va menzionato per completezza, sebbene riguardi l’IVA solo indirettamente. L’accertamento sintetico, disciplinato dall’art.38 commi 4-5 DPR 600/73, è riservato alle persone fisiche e mira a determinare il reddito complessivo presunto in base al tenore di vita e agli incrementi patrimoniali, anziché alle scritture contabili . In pratica, attraverso indicatori di capacità contributiva (immobili posseduti, auto di lusso, spese sostenute per viaggi, barche, etc.) il Fisco può presumere un certo reddito e, se questo è significativamente superiore al reddito dichiarato, fare un accertamento (il cosiddetto “redditometro”). Questo strumento ha subito modifiche negli anni (l’ultimo redditometro approvato per i periodi dal 2016 in poi è stato sospeso in attesa di criteri aggiornati). Perché ne parliamo in una guida IVA? Perché se un professionista o imprenditore individuale viene accertato sinteticamente ai fini IRPEF, è possibile che di riflesso l’Agenzia ricalcoli anche l’IVA dovuta, soprattutto se l’attività è individuale (ad es., se con il redditometro si determina che un commerciante aveva il doppio dei ricavi dichiarati, l’IVA sui ricavi raddoppiati sarà pretesa). L’accertamento sintetico per legge richiede il contraddittorio preventivo obbligatorio: il contribuente dev’essere invitato a spiegare la provenienza non reddituale dei fondi con cui ha fatto quelle spese (es. uso di risparmi, eredità, donazioni) . Solo se le spiegazioni non convincono, l’ufficio emette l’avviso. In giudizio, questa forma di accertamento si fonda su presunzioni legali relative: significa che le spese (o gli investimenti) provano un maggior reddito salvo prova contraria del contribuente. Quindi l’onere della prova è invertito: il contribuente deve provare che quelle spese sono state finanziate con redditi già tassati o esenti o altre fonti lecite extra reddito. Difese comuni: dimostrare che gli elementi indice erano inesatti (es. l’auto di lusso in realtà è di un parente), oppure provare che le spese sono state sostenute attingendo a capitali pregressi (esibendo movimentazioni di conto di anni passati) o con prestiti, rimborsi, ecc. Va segnalato che recentemente l’orientamento è più garantista: se lo scostamento reddituale non supera il 20% per due anni, non si procede; inoltre viene esclusa la rilevanza di spese modeste. In ogni caso, trattandosi di una ricostruzione indiretta, ha punti di contatto con l’IVA solo per i soggetti IVA persone fisiche. Un professionista che subisca un redditometro per reddito non dichiarato potrebbe attendersi parallelamente un accertamento IVA per mancata fatturazione delle operazioni corrispondenti a quel reddito presunto (salvo che l’evasione riguardasse redditi esenti IVA, come può accadere ad esempio per alcuni medici). Fortunatamente, il redditometro è uno strumento usato con cautela negli ultimi anni e, quando usato, solitamente innesca prima un confronto col contribuente.
  • Accertamento d’ufficio in caso di omessa dichiarazione: Questo caso rientra già nell’induttivo puro, ma è importante evidenziarlo perché comporta alcune particolarità. Se un contribuente non presenta la dichiarazione IVA annuale (o la presenta nulla, ad esempio fuori termine e senza versamenti), l’Agenzia notifica un avviso di accertamento d’ufficio determinando l’IVA dovuta in via presuntiva. Il dies a quo per tale accertamento è l’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. I termini di decadenza sono più lunghi: 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di imposta (anziché quinto) . Ad esempio per IVA 2020 non dichiarata, termine al 31/12/2028. Un aspetto cruciale: in caso di omessa dichiarazione, l’ufficio non ha alcun vincolo nell’uso di presunzioni, può utilizzare dati di qualsiasi fonte anche non “gravi” . Spesso verranno utilizzati i dati comunicati dai clienti/fornitori (spesometro, fatture elettroniche) per ricostruire almeno l’IVA sulle vendite note, oppure i movimenti bancari. Difendersi: se effettivamente la dichiarazione manca, si tratta più che altro di contenere i danni – eventualmente provare che non c’erano operazioni imponibili quell’anno (cosa difficile se il contribuente era attivo), oppure ravvedersi presentando una dichiarazione tardiva prima che arrivi l’avviso (se ancora nei termini di ravvedimento lungo, cioè entro 90 giorni scaduti i termini dichiarativi, altrimenti no). Da notare che l’omissione della dichiarazione IVA oltre a sanzioni amministrative altissime (minimo 120% imposta) espone anche al reato di omessa dichiarazione se l’IVA evasa supera €50.000 (art.5 D.Lgs.74/2000). Dunque, la strategia qui può includere anche un accordo transattivo rapido (adesione, pagamento del dovuto) per attenuare eventuali profili penali.
  • Accertamento parziale: Previsto (per IVA) dall’art.54 comma 5 DPR 633/72, consente all’ufficio di accertare immediatamente singoli elementi di evasione senza attendere la verifica generale . Ad esempio, se da una segnalazione risulta che un contribuente non ha dichiarato un singolo grosso affare (es. vendita immobiliare con IVA non versata), l’ufficio può emettere subito un avviso limitato a quell’operazione. L’accertamento parziale non preclude successivi accertamenti per lo stesso periodo su altri elementi non considerati . Di solito è emesso sulla base di dati certi o segnalazioni specifiche (es. informazioni da altre banche dati). Il contribuente può difendersi contestando l’elemento specifico (es. dimostrando che quell’operazione era esente o già dichiarata altrove). Se il parziale è fondato su presunzioni, comunque valgono le regole generali di prova. Importante: anche per l’accertamento parziale, soprattutto dopo la riforma del 2024, si ritiene applicabile il contraddittorio preventivo (salvo casi di particolare urgenza). Quindi anche un parziale dovrebbe essere preceduto da invito a fornire spiegazioni.
  • Accertamento integrativo o di revisione: Se dopo aver notificato un avviso (divenuto definitivo) l’ufficio scopre nuovi elementi che incidono sul medesimo periodo d’imposta, può emettere un secondo avviso (accertamento integrativo) entro termini prorogati. Ad esempio, se dopo un accertamento chiuso sopraggiunge una comunicazione estera che rivela altri ricavi non dichiarati, l’ufficio può integrare la pretesa. Per le imposte sui redditi l’art.43 c.3 DPR 600/73 consente, se emergono elementi nuovi, di emettere atti integrativi entro la fine dell’ottavo anno successivo (quindi fruendo di 3 anni aggiuntivi oltre i 5 ordinari) . Per l’IVA, si applica in via coordinata la stessa disciplina (termine dell’ottavo anno in caso di nuovi elementi sopravvenuti) in base all’art.57 DPR 633/72 che rinvia all’art.43 DPR 600. Il contribuente, in caso di atto integrativo, deve verificare che effettivamente l’ufficio citi nuovi elementi di fatto non conosciuti né conoscibili prima e che li esponga come motivazione. Se invece si trattasse di una “doppia punizione” per lo stesso fatto già accertato, l’atto sarebbe nullo per violazione del divieto di duplicazione. Un accertamento integrativo va impugnato come un normale avviso, facendo attenzione ai tempi (qui non c’è sospensione da adesione già eventualmente fatta sul primo, trattandosi di altro atto).

Possiamo riassumere le caratteristiche principali di alcune tipologie di accertamento in tabella:

Tipo di accertamentoNorma IVA (DPR 633/72)PresuppostiUso di presunzioniCaratteristiche
Analitico (puntuale)Art.54 co.1Contabilità regolare; singoli errori o violazioni documentatiNo (prove dirette)Rettifica voce per voce basata su prove certe. Nessuna base extracontabile.
Analitico-induttivoArt.54 co.2Contabilità formalmente tenuta ma con gravi incongruenze o falsità parzialiSì, presunzioni semplici qualificate (gravi, precise, concordanti)Si mantiene base contabile esistente, ma si corregge con stime indirette su voci mirate (ricavi non dichiarati, costi fittizi eliminati, ecc.). Necessario iter logico-motivazionale solido.
Induttivo puro (extracontabile)Art.55Contabilità assente o totalmente inattendibile; omessa dichiarazioneSì, presunzioni libere (anche non gravi/precise)Contabilità scartata del tutto. Reddito/IVA ricostruiti ex novo con qualsiasi dato (medie settore, consumi, indicatori di ricchezza). Metodo drastico, ma con requisiti stringenti di applicabilità.
Sintetico (redditometro)(N/A per IVA, art.38 DPR 600/73 per redditi)Persone fisiche con spese/investimenti sproporzionati al reddito dichiaratoSì, presunzioni legali relative (onere prova a carico contribuente dopo contraddittorio)Determina reddito (e indirettamente IVA) in modo sintetico da indici di capacità contributiva. Necessario contraddittorio obbligatorio e considerare eventuali giustificazioni su fonti non tassabili.
ParzialeArt.54 co.5Elementi specifici (es. dati bancari, singola vendita) indicano evasione limitata ad alcuni fattiPuò basarsi sia su prove dirette che presunzioniAvviso circoscritto a certe componenti del periodo, lasciando il resto impregiudicato. Può seguire altro accertamento generale successivamente.
Integrativo (nuovi elementi)Art.57 DPR 633/72 (rinvio art.43 DPR 600)Scoperta di nuovi fatti decisivi dopo emissione di precedente avviso (definitivo)Sì, sugli elementi nuovi valgono regole usuali (se prove dirette o presunzioni a seconda del caso)Atto “aggiuntivo” su stesso periodo, entro termini prorogati (8 anni se elementi sopravvenuti). Deve indicare espressamente i nuovi elementi e motivare in base ad essi.

Nota: In tutti i casi, l’avviso di accertamento (sia esso da metodo analitico, induttivo, ecc.) deve essere motivato adeguatamente. La motivazione deve far capire al contribuente l’iter logico e i calcoli che hanno portato alla determinazione dell’IVA e delle sanzioni . Una motivazione generica o “apparente” (priva di sostanza logica) rende l’atto annullabile per difetto di motivazione . Ad esempio, se un accertamento si limitasse a dire “ricavi non congrui, IVA aumentata di €100.000” senza spiegare da dove deriva tale cifra, la Cassazione la considererebbe motivazione inesistente (c.d. motivazione apparente) . Dunque tra le prime cose da verificare nella difesa vi è proprio la completezza della motivazione dell’atto.

Strumenti e dati utilizzati dal Fisco negli accertamenti IVA

Il successo o meno di un accertamento – e la possibilità di difesa del contribuente – dipende spesso dalla qualità e quantità dei dati che il Fisco ha a disposizione. Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha potenziato enormemente le fonti informative e gli incroci, grazie alla digitalizzazione e a normative ad hoc. Vediamo i principali strumenti:

  • Spesometro e fatturazione elettronica: Lo spesometro era l’obbligo (introdotto nel 2010 e poi evoluto) di comunicare all’Agenzia tutte le fatture emesse e ricevute (dati fattura) su base periodica. Dal 2019, con l’avvento della fattura elettronica obbligatoria, il tradizionale spesometro è stato di fatto sostituito: le operazioni tra soggetti residenti sono trasmesse in tempo reale attraverso il Sistema di Interscambio, mentre resta un adempimento (esterometro) per quelle verso/da l’estero . Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate possiede un enorme database di tutte le fatture B2B e B2C (in quest’ultimo caso se emesse elettroniche o in sintesi nei corrispettivi telematici) e può incrociare automaticamente i dati. Ad esempio, se un contribuente dichiara un volume d’affari inferiore alla somma delle fatture elettroniche che risultano trasmesse a suo nome, scatta un’allerta. L’“accertamento da spesometro” è proprio la contestazione di discrepanze tra i dati fattura e la dichiarazione . Tipici rilievi: vendite comunicate dai clienti ma non dichiarate dal fornitore (omessa fatturazione di ricavi) ; fatture d’acquisto registrate in dichiarazione IVA ma che non risultano tra quelle inviate dai fornitori (indicazione di costi fittizi o uso di fatture false); acquisti risultanti dallo spesometro e non riportati, con possibile indebita detrazione IVA altrove . Con l’e-fattura, tali controlli sono ancora più immediati e vengono spesso anticipati da “lettere di compliance”: comunicazioni dell’Agenzia che avvisano il contribuente dell’anomalia e lo invitano a ravvedersi o fornire chiarimenti. Esempio: una ditta individuale nel 2024 dichiara €80.000 di vendite, ma dal Sistema Fatture risulta che ha emesso fatture per €100.000. Riceverà una lettera che la invita a controllare e se necessario presentare dichiarazione integrativa o pagare la differenza IVA. Se ignora, molto probabilmente arriverà un accertamento con metodo induttivo (aggiunta dei €20.000 di ricavi non dichiarati). Difesa: in caso di contestazioni da spesometro, spesso vi sono errori di fondo dati (doppie comunicazioni, fatture attribuite per errore, note di credito non considerate). Il contribuente può difendersi dimostrando ad esempio che talune fatture contestate non gli appartengono o sono state annullate (note di credito), o che un’operazione era non imponibile e dunque non doveva generare IVA, ecc. . Se la contestazione è corretta (c’erano davvero vendite non dichiarate), resta da verificare eventuali cause di non punibilità o errori scusabili (ad esempio, ricavi esclusi perché ritenuti erroneamente fuori campo). In ogni caso, il contribuente ha interesse a regolarizzare prima possibile per contenere sanzioni. Va evidenziato che la base dati fatture è così completa che rende difficile “farla franca” se ci sono incongruenze: oramai ogni fattura emessa lascia traccia informatica. Persino per i forfettari (esenti IVA) da luglio 2022 c’è l’obbligo di fatturazione elettronica se superano 25mila euro, e in ogni caso se si esce dal regime forfettario perché si supera il limite di ricavi (€85.000), l’Agenzia se ne accorge incrociando gli importi e revocando l’agevolazione .
  • Indagini finanziarie: Uno strumento potentissimo previsto dall’art.51 co.2 n.7 DPR 633/72 (e art.32 DPR 600/73) sono le indagini sui conti correnti bancari e postali del contribuente e dei soggetti a lui collegati. L’ufficio può, previa autorizzazione interna, richiedere a tutte le banche i movimenti dei conti intestati al contribuente o su cui risulta delegato. I dati bancari vengono poi analizzati alla ricerca di movimenti non giustificati: particolare attenzione ai versamenti sul conto per individuare ricavi non dichiarati, e ai prelevamenti nel caso di professionisti (per presunzione di compensi pagati a terzi in nero). La legge, in particolare, stabilisce che i versamenti bancari non giustificati si presumono ricavi (o compensi) tassabili , salvo prova contraria del contribuente che dimostri la loro non imponibilità (es. girofondi, prestiti, redditi già tassati). Questa presunzione è stata confermata a Sezioni Unite Cassazione sin dal 2009 ed è applicabile anche all’IVA: i versamenti su conto non registrati in contabilità fanno presumere vendite non fatturate con IVA evasa . I prelevamenti invece oggi costituiscono presunzione solo per i soggetti esercenti attività d’impresa (non per i professionisti, dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2014): per gli imprenditori, grossi prelievi non registrati possono far presumere acquisti in nero e corrispondenti vendite in nero. L’analisi finanziaria è spesso utilizzata in accertamenti induttivi o analitico-induttivi, come riscontro alle altre prove. Difesa: il contribuente deve essere pronto, in sede di contraddittorio, a spiegare ogni movimento bancario anomalo. È ammessa anche prova non documentale, come presunzioni a sua volta: es. se un versamento sul conto non corrisponde a fatture emesse, potrebbe sostenere trattarsi di finanziamento soci (fornendo magari una dichiarazione del socio e poi regolarizzando civilisticamente), oppure di restituzione di un prestito ricevuto, ecc. Importante farlo fin dal contraddittorio: eventuali giustificazioni tardive in giudizio rischiano di non essere ammesse. Cassazione ha anche affermato che la prova contraria può essere presuntiva (non serve esibire documenti impossibili, bastano elementi idonei a far dubitare la presunzione del Fisco) . Ad esempio, un commerciante che riceve molti versamenti piccoli in contanti sul conto potrebbe provare che sono risparmi personali accumulati, mostrando di aver prelevato regolarmente poco per vivere negli anni passati ecc., costruendo un quadro plausibile.
  • ISA (Indici Sintetici di Affidabilità): Introdotti dal 2018 in sostituzione degli studi di settore, gli ISA attribuiscono ad ogni contribuente un punteggio da 1 a 10 in base a vari indicatori economici, contabili e strutturali, misurando il livello di affidabilità fiscale. Un punteggio basso (ad es. <6) segnala incoerenze e può far scattare controlli . Va chiarito che il punteggio ISA non costituisce di per sé prova di evasione: è un indicatore di rischio. La Cassazione ha chiarito che gli ISA (come prima gli studi di settore) sono presunzioni semplici e da soli non bastano a fondare un accertamento senza ulteriori elementi . In pratica: l’ufficio seleziona per verifica chi ha ISA bassi ripetuti, ma poi durante la verifica deve trovare altre incongruenze per emettere l’atto (ad esempio movimentazioni extracontabili, margini antieconomici, incongruenze IVA, ecc.). Nonostante ciò, sono avvenuti casi di “accertamento da ISA”: contribuenti che, avuto punteggio 4 o 5 per due anni, ricevono un accertamento analitico-induttivo basato essenzialmente sull’incoerenza di ricavi dichiarati rispetto alle medie stimate. Tali atti, se basati solo sullo scostamento statistico, sono illegittimi e annullabili in giudizio . La difesa in questa situazione è forte: contestare che l’ufficio non ha svolto un serio contraddittorio e non ha addotto specifiche prove di evasione oltre al numero. Inoltre, il contribuente può in sede amministrativa già far valere le “note aggiuntive”: nei modelli ISA è prevista la possibilità di inserire spiegazioni qualificate per punteggi bassi (ad es. eventi straordinari: malattia del titolare, calo di lavoro per crisi, ecc.). Esempio: una gelateria con ISA 5 perché ha margini molto sotto la media (forse per concorrenza forte) viene selezionata; se in contraddittorio produce analisi di mercato, conti economici che mostrano come il costo latte sia aumentato e ha tenuto i prezzi bassi per scelta commerciale, potrà convincere di non aver evaso. Va detto che l’amministrazione stessa ha fornito istruzioni: un punteggio ISA basso è solo un “campanello d’allarme” e non comporta automaticamente un accertamento . In più, il legislatore ha voluto incentivare gli ISA alti: un punteggio almeno pari a 8 consente benefici come l’esclusione da alcuni accertamenti e – rilevante – riduce di un anno i termini di decadenza per l’accertamento . Quindi un contribuente “virtuoso” può essere controllato solo entro 4 anni invece di 5. Ciò implica che, all’opposto, chi persistente sotto una certa soglia è più esposto a controlli più a lungo. In sintesi: gli ISA sono uno strumento indiretto per orientare l’azione del Fisco. In sede di difesa, vanno usati per evidenziare che l’eventuale ricostruzione del Fisco basata su di essi è meramente congetturale. La giurisprudenza ha affermato che lo scostamento dalle medie o dagli standard ISA è un semplice indizio di antieconomicità, che può avviare un accertamento ma poi deve essere corroborato da altri elementi concreti . Se il Fisco non lo fa, il giudice annullerà l’atto per carenza di prova.
  • Altre banche dati e incroci: L’amministrazione fiscale italiana dispone di molte altre fonti: l’Anagrafe Tributaria integra i dati delle fatture, dei corrispettivi telematici (scontrini elettronici), delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE trimestrali), delle certificazioni uniche (compensi a autonomi), degli elenchi Intrastat (operazioni intra-UE), delle comunicazioni bancarie CRS/DAC (per conti esteri), e via dicendo. Tutte queste informazioni alimentano algoritmi di analisi del rischio. Ad esempio, con i corrispettivi telematici (obbligatori per commercianti al dettaglio), l’Agenzia può verificare in tempo reale il volume degli scontrini giornalieri: scostamenti anomali (giorni sempre a zero, resi sospetti, ecc.) possono far scattare verifiche della GdF (anche in borghese come mystery client per vedere se rilasciano lo scontrino). Oppure incroci con banche dati esterne: catasto (confronto affitti attivi dichiarati vs immobili posseduti), motorizzazione (auto di grossa cilindrata possedute da soggetti con redditi bassi). Focus settoriali:
    • Nel settore edilizio, l’Agenzia incrocia i dati dei cantieri, dei bonus edilizi ceduti, e sa che spesso c’è impiego di manodopera irregolare. I controlli incrociano contributi INPS e consumi di materiali: se un’impresa edile acquista quintali di cemento ma dichiara solo 2 operai, appare sospetto. In passato si usavano i “coefficienti presuntivi” per l’edilizia (metri cubi costruiti = tot ricavi minimi). Oggi si tende a controlli mirati in cantiere: la presenza di lavoratori in nero può portare non solo a sanzioni sul lavoro, ma a presumere che le retribuzioni in nero siano finanziate da ricavi in nero (quindi EVA capace di generare quell’utile per pagarli).
    • Nel commercio elettronico, il fisco ottiene dati dai gestori di piattaforme (grazie alla direttiva DAC7 UE in vigore dal 2023) e può scoprire vendite on-line occulte. Se un e-commerce non ha partita IVA o omette di dichiarare l’IVA sulle vendite in Italia (ad esempio facendo figurare vendite “intraUE” per evitare l’IVA locale), i sistemi di cooperazione internazionale (VIES, OSS) possono segnalarlo. Di recente, c’è attenzione sul rispetto delle soglie OSS per l’IVA e-commerce: se un piccolo venditore supera €10.000 di vendite UE senza registrarsi OSS, può subire recuperi dell’IVA non applicata. Inoltre, le transazioni via PayPal o carte: l’Agenzia può ottenere estratti delle transazioni da PSP e identificare flussi di pagamenti costanti verso un soggetto non dichiarati. Un caso pratico: un privato italiano vendeva oggetti su eBay per decine di migliaia di euro l’anno senza dichiarare nulla né aprire partita IVA; l’Agenzia l’ha individuato tramite incrocio dati e gli ha contestato l’IVA evasa e l’attività occulta. Difendersi in casi del genere è difficilissimo, a meno di sostenere la tesi (spesso non accolta) che fossero vendite occasionali di beni usati personali esenti IVA.
    • Professionisti: incroci mirati riguardano ad esempio medici e dentisti (con il sistema Tessera Sanitaria l’Agenzia conosce gli importi delle prestazioni sanitarie detraibili comunicate dai pazienti, e può trovare medici che non le hanno dichiarate perché magari operavano in nero), avvocati e altri professionisti (si verifica se le fatture emesse corrispondono ai clienti che hanno portato in detrazione le spese legali). Un incrocio classico: spese per dipendenti vs compensi dichiarati – es. uno studio legale con 3 dipendenti che costa €80k anno ma dichiara compensi per €50k appare incongruente (dove ha preso i soldi per pagarli?). Allora o c’è indebitamento o finanziamento esterno (da provare) oppure ricavi non contabilizzati.
    • Società di comodo o in perdita: L’ordinamento prevede parametri (test di operatività) per individuare società che dichiarano redditi troppo bassi rispetto alle attività possedute. Se una società viene considerata non operativa o in perdita sistemica, può subire conseguenze (ad es. limiti all’utilizzo dei crediti IVA). Il contribuente può difendersi dimostrando cause oggettive giustificative. Questo però esula dall’accertamento in senso stretto, essendo più che altro un regime penalizzante automatico.

In conclusione, il panorama dei dati a disposizione del Fisco è vastissimo. Per il contribuente ciò significa che eventuali discrepanze difficilmente passano inosservate. La strategia vincente è quindi: conoscere quali incroci possono riguardarci, giocare d’anticipo (es. compliance spontanea: adeguare la dichiarazione se l’Agenzia segnala un’anomalia fondata, o effettuare un ravvedimento operoso prima che parta il controllo), e in caso di accertamento concreto, richiedere in sede di accesso agli atti tutto il fascicolo istruttorio per capire quali elementi l’ufficio ha usato, così da verificarne attendibilità uno per uno.

Difendersi prima dell’accertamento: strumenti deflativi e preventivi

La miglior difesa, si suol dire, è prevenire i problemi. Nel nostro contesto, ciò significa utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento offre prima che l’accertamento diventi definitivo, per evitare il contenzioso o per attenuarne gli effetti. Esaminiamo i principali:

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs.472/97) consente al contribuente, purché l’irregolarità non sia già stata constatata o avviata in controllo, di sanare spontaneamente omissioni di versamento o errori dichiarativi con sanzioni ridotte. Ad esempio, se un contribuente si accorge di aver omesso di dichiarare e versare IVA su alcune fatture, può ancora ravvedersi prima che parta una verifica o anche dopo aver ricevuto una lettera di compliance (ma non dopo un PVC). Pagando l’IVA dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta (che varia in base al tempo del ravvedimento: se entro 90 giorni sanzione 1/9 del 30%, poi via via crescenti), evita l’accertamento. Il ravvedimento può essere parziale, su singoli periodi, e c’è ampia flessibilità (dal 2015 è ammesso anche se la violazione è già stata constatata in atti dell’AE purché non notificato accertamento, ma non se già avviata ispezione in loco). In ottica difensiva, ravvedersi quando si sa di avere un punto debole può evitare l’irrogazione di sanzioni piene e soprattutto evitare l’accertamento. Tuttavia, se un controllo è già in corso (es. Guardia di Finanza in azienda), il ravvedimento non è più consentito per quelle violazioni scoperte. Si può però effettuare un ravvedimento “per adempimento collaborativo” nelle fasi di compliance: ad esempio, dopo una lettera di anomalia sui dati fattura, pagare subito l’IVA mancante con ravvedimento riduce la sanzione al 20% (1/3 di 30% in caso di pagamento entro 30 gg da avviso bonario). In sintesi: appena fiutato il rischio (o se l’Agenzia ce lo segnala bonariamente), conviene analizzare se ravvedersi conviene. Ciò non toglie che se poi l’accertamento riguarderà altri aspetti, bisognerà difendersi su quelli; ma intanto si è eliminato dal tavolo un elemento certo di soccombenza.

Autotutela

L’autotutela è il potere/dovere dell’Amministrazione finanziaria di annullare o rettificare i propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, anche fuori dai casi di impugnazione. Il contribuente può presentare un’istanza di autotutela, cioè chiedere all’ufficio di riesaminare l’accertamento evidenziando palesi errori (di persona, di calcolo, doppia imposizione, violazione di legge palese). Ad esempio, se ricevo un avviso IVA per un anno già accertato e definito, chiederò l’annullamento in autotutela per duplicazione. Oppure se l’ufficio ha disconosciuto un credito IVA per errore di trascrizione, posso documentare l’errore e chiedere rettifica. L’autotutela non sospende i termini di ricorso: va quindi usata con cautela, presentandola parallelamente ad altri rimedi. Non c’è obbligo di risposta positiva da parte dell’ufficio; tuttavia esiste la possibilità di rivolgersi al Garante del Contribuente o gerarchicamente ai superiori in caso di diniego immotivato. In pratica, l’autotutela è utile se l’errore è effettivamente evidente e incontrovertibile: in tali casi spesso l’ufficio preferisce annullare l’atto piuttosto che andare in causa e perderla. Ad esempio, la Cassazione ha affermato l’obbligo per l’AE di annullare in autotutela un atto quando vi sia un giudicato favorevole al contribuente sul medesimo rapporto o comunque un errore manifesto di diritto . Nel contesto difensivo, vale la pena tentare l’autotutela specialmente se emergono nuovi elementi a favore dopo la notifica dell’accertamento (magari il contribuente trova documenti che smentiscono la pretesa). Se l’ufficio li ritiene convincenti, può annullare in via di autotutela (integrale o parziale). Da notare che esiste anche l’autotutela “doverosa”: ad esempio, in caso di accoglimento del ricorso in primo grado non sospeso, l’ufficio deve sgravare in autotutela le somme iscritte a ruolo provvisoriamente eccedenti rispetto a quanto deciso dal giudice.

Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (disciplinato dal D.Lgs.218/97) è uno strumento che consente al contribuente e all’ufficio di trovare un accordo sull’esito dell’accertamento, evitando il giudizio. La procedura può essere attivata prima dell’emissione dell’avviso (su invito dell’ufficio o istanza del contribuente dopo il contraddittorio) oppure dopo la notifica dell’atto (entro 15 giorni successivi alla notifica, se non c’è stata fase precedente) . Come visto, con la riforma 2024 ora l’adesione è integrata nel contraddittorio: se il contribuente, ricevuto lo schema di atto, presenta istanza di adesione, l’ufficio sospende l’emissione dell’atto e fissa un incontro . Durante l’incontro, si negozia sui rilievi: il contribuente può portare ulteriori elementi per convincere l’ufficio a ridurre le pretese, l’ufficio può offrire sconti su imponibili o sanzioni per chiudere la partita. Se si raggiunge un accordo, si redige l’atto di adesione sottoscritto da contribuente e capo ufficio . Il contribuente deve poi versare quanto concordato (o la prima rata) entro 20 giorni . I vantaggi dell’adesione: le sanzioni sono ridotte a 1/3 di quelle minime previste (in genere equivale a circa il 30% dell’imposta, invece del 90% o 100% e oltre) ; si evitano interessi di mora futuri e aggio riscossione; soprattutto, l’atto così definito non è impugnabile dal contribuente né integrabile dall’ufficio , chiudendo definitivamente il periodo per i rilievi accertati. Se la trattativa fallisce, l’ufficio procederà a notificare l’accertamento (oppure, se era già stato notificato e l’adesione non va a buon fine, si torna nella fase contenziosa normale). Durante la pendenza dell’adesione, i termini di ricorso sono sospesi per 90 giorni. Strategia: conviene aderire quando il contribuente riconosce una parte sostanziale della fondatezza dell’atto e vuole ottenere uno sconto sulle sanzioni ed evitare i costi/incertezze del ricorso. Ad esempio, se un accertamento IVA contesta €50.000 di imposta evasa con sanzione 100% = €50.000, in adesione potrebbe accordarsi per pagare, poniamo, €40.000 di imposta e sanzione ridotta a ~€15.000 (1/3 del 90%, come 30%). Risparmio sanzione notevole e nessun rischio penale perché sta sanando. Diversamente, se il contribuente è convinto di avere ragione o l’importo è troppo alto e spera di abbatterlo in giudizio, farà ricorso. Attenzione: una volta firmato l’atto di adesione, non si può più impugnare neppure eventuali vizi formali dell’originario accertamento. Quindi bisogna essere molto sicuri prima di aderire. Negli ultimi anni la prassi dell’adesione è stata poco usata, ma con il contraddittorio obbligatorio si prevede un incremento, perché l’adesione viene proposta direttamente all’interno del contraddittorio. Si segnala che aderire è possibile anche dopo aver presentato ricorso, tramite l’istituto della conciliazione giudiziale (che è un’adesione in sede processuale, con sanzioni ridotte al 40% se in primo grado, 50% in secondo). Nel 2023 è stata ampliata la possibilità di conciliazione fuori e dentro udienza. Quindi, anche a processo avviato, c’è spazio per trovare accordi. Un’ultima nota: se si aderisce ma poi non si perfeziona (ad es. non si paga nei 20 giorni), l’adesione non produce effetti e l’ufficio potrà riprendere la riscossione integrale come da atto originario, salvo che conceda una riapertura (in genere no, decade il beneficio). In caso di pagamento rateale, un mancato pagamento di una rata fa decadere dal beneficio e si torna al debito originario meno quanto versato (con alcune tutele: art.15-ter DPR 602/73) .

Sospensione e rateazione in fase pre-contenziosa

Prima che l’accertamento diventi definitivo o sia iscritto a ruolo, il contribuente ha poche leve di “sospensione” a disposizione, perché l’atto di accertamento in sé non è esecutivo fino a un certo termine. Tuttavia, con l’introduzione dell’accertamento esecutivo (DL 78/2010), oggi l’avviso di accertamento vale anche come atto di riscossione se decorrono infruttuosamente i termini. Precisamente, un avviso notificato e non impugnato né pagato entro 60 giorni diventa esecutivo e dopo ulteriori 30 giorni l’Agente della Riscossione può avviare azioni (fermo restando che per riscuotere 1/3 subito in caso di ricorso, come vedremo, occorre attendere 90 giorni dalla notifica) . Dunque, in sede amministrativa l’unico modo per “congelare” la situazione è presentare istanza di adesione (che sospende i termini di ricorso e di pagamento per 90 giorni) o un’istanza di mediazione/reclamo se ancora applicabile (per atti notificati fino al 2023, per importi sotto €50.000 era obbligatorio presentare prima un’istanza di mediazione tributaria: ciò sospendeva i termini per 90 giorni; ma per ricorsi dal 2024 questa procedura è stata abolita) . Oggi, quindi, se si riceve un avviso e non si aderisce, occorre fare ricorso entro 60 giorni o pagare con sanzioni ridotte per acquiescenza.

Acquiescenza: L’acquiescenza all’accertamento (art.15 D.Lgs.218/97) è il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (1/3) se non si impugna l’atto entro 60 giorni e si versa integralmente quanto dovuto. È simile all’adesione come effetto sulle sanzioni, ma unilaterale: il contribuente paga e chiude. Conviene usarla quando l’atto è corretto o quasi e non si vuole aderire formalmente (magari perché l’ufficio non concederebbe sconti sulla base). Attenzione però: l’acquiescenza è possibile anche parziale su alcuni rilievi, ma occorre rinunciare al ricorso su quelli. È delicato e si consiglia solo con supporto del consulente, perché fare acquiescenza significa accettare l’atto in via definitiva.

Il ricorso in Commissione (Corte di Giustizia Tributaria) – fase contenziosa

Se non si è definito l’accertamento in via amministrativa, la tappa successiva per difendersi è il ricorso giurisdizionale davanti agli organi di giustizia tributaria. Questa è spesso la fase decisiva per far valere le proprie ragioni, ma anche la più onerosa e lunga. Vediamone gli aspetti essenziali:

Presentazione del ricorso

Il ricorso tributario va notificato all’ente impositore (Agenzia Entrate, o anche Guardia di Finanza se l’atto è delle Dogane, ecc.) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (il termine è perentorio) . Se si è presentata istanza di adesione, il termine è sospeso per 90 giorni e riprende al termine o all’eventuale risposta negativa dell’ufficio . Dal 2023 la mediazione non è più obbligatoria per i nuovi ricorsi (prima, per importi fino a 50k, si doveva depositare un reclamo e attendere 90gg). Il ricorso oggi è introdotto con deposito telematico presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dopo la notifica all’ente via PEC. Deve contenere, a pena d’inammissibilità: i dati dell’atto impugnato, le motivi di impugnazione (cioè i punti contestati e le norme violate), l’eventuale istanza di sospensione se si vuole la sospensiva, il valore della lite e la firma del difensore. Difensore tributario: per cause di valore fino a €3.000 (imposta al netto interessi e sanzioni) il contribuente può stare in giudizio da solo; oltre tale soglia occorre la difesa tecnica (avvocato, commercialista o altri abilitati). Considerando la complessità dell’IVA, nella gran parte dei casi sarà opportuno farsi rappresentare da un avvocato tributarista o un commercialista esperto. La costituzione in giudizio del ricorrente deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del ricorso (termine anche questo perentorio). Si paga un contributo unificato variabile in base al valore della lite.

Importante: col ricorso si devono dedurre subito tutti i vizi di cui si intende avvalersi . Ad esempio, se si vuole far valere la nullità dell’atto per difetto di contraddittorio o motivazione, va esplicitamente eccepito tra i motivi entro i 60 giorni . Non si può sollevare un vizio procedurale per la prima volta in appello (sarebbe tardivo). Questo impone un’analisi approfondita dell’atto prima di ricorrere, per evidenziare eventuali difetti formali (notifica, motivazione, violazioni Statuto del contribuente, errori nei calcoli, ecc.) e sostanziali (errata applicazione di legge, travisamento dei fatti, carenza di prove).

I motivi di ricorso generalmente si articolano su due piani:
1. Motivi di diritto/procedura – es: “Violazione dell’art.12 c.7 L.212/2000: avviso emesso prima dei 60 giorni dal PVC senza urgenza”, oppure “Nullità dell’atto per difetto di motivazione (art.7 L.212/2000) perché l’atto non esplicita il calcolo dei ricavi presunti”, o ancora “Invalidità per mancato contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio ex art.6-bis L.212/2000” . Questi puntano a far annullare l’atto a prescindere dal merito, per vizi formali. Attenzione: la recente introduzione dell’art.7-bis Statuto (dal 2023) precisa che i vizi di procedimento/competenza/contraddittorio rendono l’atto annullabile (non nullo di diritto), e devono essere eccepiti dal contribuente nel ricorso, pena decadenza . Quindi il giudice non li rileva d’ufficio, ma solo se sollevati.
2. Motivi di merito – contestazione dei fatti e delle ricostruzioni economiche: es. “Inesistenza della pretesa per carenza di presupposti: le presunzioni utilizzate non sono gravi precise e concordanti come richiesto dall’art.54 co.2 DPR 633/72 , in quanto basate su un unico elemento isolato (scostamento del canone di affitto rispetto al valore normale) ”; oppure “Errata qualificazione di operazioni come imponibili: trattavasi di cessioni intraUE non imponibili e la prova dell’uscita merce è stata fornita; l’ufficio illegittimamente ne ha richiesto l’IVA”; o ancora “Il recupero IVA per operazioni inesistenti è infondato: il contribuente non era consapevole della frode del fornitore e ha diritto a detrazione, in applicazione dei principi UE (cita sentenze CJUE)”. I motivi di merito mirano a ottenere, se non l’annullamento totale, almeno una rideterminazione dell’imponibile o delle sanzioni.

Sospensione dell’atto (sospensiva)

La presentazione del ricorso non blocca automaticamente la riscossione delle somme accertate. Per gli avvisi di accertamento esecutivi relativi a imposte erariali, la regola è che: dopo 60 giorni dalla notifica dell’atto, se non c’è ricorso e pagamento, l’atto è affidato in riscossione; se c’è ricorso, l’Agente della Riscossione può comunque riscuotere un terzo dell’imposta accertata (e relativi interessi) dopo 90 giorni dalla notifica, anche se la causa è pendente . E, in caso di esito sfavorevole in primo grado, può riscuotere altri due terzi provvisoriamente, e il residuo dopo l’appello. Pertanto, il contribuente che ricorre e vuole evitare esecuzioni per quel 1/3 iniziale deve chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. L’istanza di sospensione cautelare si inserisce nel ricorso o con istanza separata (entro 60gg dal ricorso) e dev’essere motivata sul fumus boni iuris (ragioni fondate nel merito) e sul periculum in mora (danno grave e irreparabile se si dovesse pagare subito) . Ad esempio, se il pagamento di 1/3 comporterebbe la crisi aziendale o il fallimento personale, va documentato (bilanci, prospetti finanziari). Le Corti di Giustizia Tributarie solitamente decidono l’istanza sospensiva in tempi rapidi (entro 2-3 mesi) con decreto presidenziale confermato poi in camera di consiglio. Se accolta, la riscossione è congelata fino alla sentenza di primo grado. Se respinta, l’Agente potrà procedere a riscuotere quel terzo (tipicamente inviando una intimazione di pagamento e poi eventualmente atti esecutivi come fermi amministrativi, ipoteche se il debito supera soglie, pignoramenti). Va sottolineato: in presenza di un buon fumus, vale sempre la pena chiedere la sospensiva – evitare l’esborso iniziale può fare la differenza anche nella capacità di pagare poi eventualmente a seguito di sentenza.

Giudizio di primo grado

La causa tributaria non prevede udienze pubbliche lunghe con testimoni come nei procedimenti civili, bensì si basa principalmente sugli atti scritti depositati (ricorso, memorie, documenti) e su una discussione orale concentrata solo su punti salienti. Entrambe le parti – contribuente e ufficio – possono depositare memorie difensive aggiuntive: di solito una memoria 10 giorni prima dell’udienza per repliche finali. Dal 2023, con la riforma, è stata ammessa in giudizio tributario la prova testimoniale scritta: significa che il contribuente può produrre dichiarazioni giurate di terzi a suo favore , il che è innovativo (prima era del tutto vietata la testimonianza). Resta esclusa la testimonianza orale diretta in udienza. Questa novità potrà aiutare, ad esempio, a comprovare circostanze di fatto (es. un cliente che dichiara di aver pagato in ritardo e per quello c’era incongruenza, ecc.). Tuttavia, le prove principali restano i documenti. Il giudice può anche disporre Consulenza tecnica se ritiene (raro in tributario, ma ad esempio per questioni contabili complesse). Il contribuente, nel presentare il caso, deve ribadire punto per punto perché l’accertamento è sbagliato, usando magari giurisprudenza a supporto. Ad esempio, citare Cassazione che in casi simili ha annullato accertamenti basati su un solo indizio di antieconomicità , o pronunce su contraddittorio come la recente obbligatorietà generalizzata . L’Ufficio, dal canto suo, sarà rappresentato da funzionari che difendono l’atto (talvolta da avvocatura dello Stato per l’Agenzia).

Dopo l’udienza, il collegio decide e deposita la sentenza di primo grado. Se la sentenza accoglie il ricorso, l’avviso è annullato (in tutto o in parte). Se invece viene respinto, il contribuente sarà soccombente e l’atto confermato (magari con piccole riduzioni se il giudice le ha disposte). Le sentenze sono esecutive: ciò significa che, ad esempio, se il giudice annulla l’atto, l’Agenzia deve sgravare le somme e rimborsare quanto eventualmente pagato; se invece conferma l’atto, l’Agenzia potrà riscuotere i 2/3 residui subito. In caso di parziale accoglimento (es. riduzione imponibile), sia contribuente che Agenzia possono appellare la parte sfavorevole. Notare che, a differenza del passato, oggi la soccombenza totale comporta per il contribuente anche la condanna alle spese di giudizio (di regola al pagamento delle spese legali dell’Agenzia, liquidate dal giudice) – questo per disincentivare ricorsi pretestuosi. Se invece il contribuente vince, spesso le spese sono compensate o poste a carico dell’ente se c’è malafede.

Appello e Cassazione

La parte soccombente in primo grado (contribuente o ufficio) può proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. L’appello è un revisio prioris instantiae, quindi rivede sia fatti che diritto. Si può portare anche nuova documentazione se giustificato (benchè teoricamente sarebbe limitato, la giurisprudenza è abbastanza flessibile). In appello può essere chiesta di nuovo la sospensiva dell’esecutività della sentenza impugnata, se questa comporta un pagamento. Ad esempio, se in primo grado il ricorso è respinto e il contribuente appella, può chiedere di sospendere la sentenza (cioè di non pagare intanto il dovuto) – ma deve provare un grave danno come in sospensiva di primo grado.

Dopo la sentenza d’appello, l’ultima istanza è il ricorso per Cassazione (entro 60 giorni) davanti alla Suprema Corte, limitatamente a motivi di diritto (violazione di legge o vizi motivazionali gravi). La Cassazione non rivede i fatti, dunque serve se si ritiene che i giudici tributari abbiano male applicato la normativa (es. negando il contraddittorio nonostante fosse dovuto, o interpretando male una presunzione). Il giudizio in Cassazione è complesso e di solito è bene affrontarlo solo con questioni di principio solide, anche perché i costi possono essere alti (e un ricorso temerario espone al rischio di multa per lite temeraria).

Definizioni agevolate delle liti: Va menzionato che a volte il legislatore introduce sanatorie per le cause pendenti (è successo nel 2023 con la “definizione agevolata liti pendenti” in cui si potevano chiudere i giudizi tributari versando un certo importo percentuale sul valore della controversia, variabile a seconda dell’esito nei gradi precedenti). Queste finestre possono essere opportunità per chiudere vicende lunghe con uno sconto. Se attive, il contribuente verrà informato dal proprio difensore.

Onere della prova in giudizio: principio fondamentale nel contenzioso tributario è che l’atto di accertamento fa fede fino a prova contraria, ma è pur sempre il Fisco a dover offrire gli elementi su cui si fonda (specie se si basa su presunzioni, devono aver requisiti di legge) . Se l’ufficio porta indizi gravi precisi, spetta al contribuente provare che la realtà è diversa (es. giustificare comportamenti antieconomici, provare l’effettività di costi). La Cassazione ha più volte ribadito che in caso di accertamento analitico-induttivo fondato su indizi di ricavi non contabilizzati, spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’inesistenza di tali ricavi o la loro minor entità . Dunque, il contribuente deve arrivare al processo con pezze d’appoggio, non basta negare le presunzioni. Un esempio classico: se il fisco contesta vendite in nero perché i movimenti bancari non tornano, limitarsi a dire “non è vero” non basta – occorre portare estratti conti e spiegazioni per ciascuna entrata. Se il fisco contesta costi falsi, il contribuente deve portare prove che quei costi sono reali (contratti, DDT, ecc.). Insomma, la fase contenziosa non è più inquisitoria: il giudice decide sulla base di ciò che è portato in atti. Ecco perché è cruciale attivarsi già nel contraddittorio: tutti i documenti consegnati al fisco vanno richiamati, e in giudizio se ne possono aggiungere solo se se ne spiega la tardiva produzione (ad esempio, un documento scoperto dopo perché proveniente da terzi).

Esito del contenzioso: effetti

Se il contribuente vince definitivamente (sentenza passata in giudicato a suo favore), l’accertamento è nullo. Ha diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato in pendenza di giudizio (es. quel 1/3 versato prima, oppure somme versate in sede di adesione poi decaduta se la sentenza gli dà ragione sul merito). Può presentare istanza di rimborso all’Agenzia o, in caso di inerzia, agire giudizialmente per ottenerlo.

Se il contribuente perde definitivamente, l’accertamento diventa irrevocabile. Ciò significa che l’IVA accertata, più interessi e sanzioni, sono definitivamente dovuti. A quel punto, se non ha già pagato, l’Agenzia Entrate-Riscossione attiverà la riscossione coattiva (cartella se non emessa prima, pignoramenti, ecc.). In casi di importi molto rilevanti, il contribuente potrebbe valutare strumenti come il saldo e stralcio in procedure concorsuali (ad esempio, accordo col fisco in sovraindebitamento, oppure transazione fiscale nel concordato preventivo se parliamo di società, dove il fisco accetta un pagamento parziale). Ma queste sono situazioni limite.

Non esistono “appelli oltre la Cassazione” se non in casi eccezionali alla Corte Europea (ma solo per violazioni diritti umani di giusto processo o simili, come nel caso Italgomme alla CEDU). Dunque, la partita si chiude nel merito a livello nazionale con la Cassazione.

Nel contenzioso, il punto di vista del contribuente dev’essere sempre orientato a:
– Far emergere eventuali errori di procedura commessi dal Fisco (spesso risolutivi, come il contraddittorio violato o termini decaduti).
– Mettere in dubbio la robustezza delle prove del Fisco, presentando controprove e interpretazioni alternative dei fatti (es. giustificare perché un andamento economico anomalo non era dovuto a evasione ma a cause reali).
– Evidenziare precedenti giurisprudenziali a proprio favore (sentenze in casi simili). Ad esempio, se l’accertamento si basa su scostamenti dai listini, citare Cass. 10422/2023 che dice che il valore normale di un affitto è solo un indizio meramente indiziario, da solo insufficiente . Oppure se manca il contraddittorio, citare Cass. Su sezioni unite 24823/2015 (che sull’IVA già ammetteva la nullità se non offerto in alcuni casi) e ora il nuovo art.6-bis L.212/2000.
– Non tralasciare di contestare anche la quantificazione delle sanzioni (che il giudice può ridurre se sono state calcolate male). Ricordiamo che se durante il processo il contribuente paga (o accetta di pagare) parte del dovuto, può chiedere la riduzione delle sanzioni del 50% in caso di conciliazione giudiziale.

Riscossione coattiva e tutela del contribuente debitore

Quando l’accertamento diventa definitivo (perché non impugnato o dopo la sentenza finale), si passa alla fase della riscossione. In realtà, come visto, con l’accertamento esecutivo una parte può essere riscossa anche prima della definitività. Ad ogni modo, la riscossione dell’IVA accertata (e relativi interessi e sanzioni) è affidata all’Agenzia Entrate-Riscossione (AER), l’ente pubblico che ha sostituito Equitalia. Ecco cosa accade tipicamente e quali possibilità ha il debitore-contribuente:

  • Cartella di pagamento o avviso esecutivo: Se l’accertamento è antecedente al 2011 o riguarda tributi non rientrati nell’esecutività immediata, AER emette una cartella di pagamento per riscuotere le somme. Più spesso, per accertamenti recenti, l’avviso stesso è già titolo esecutivo: in questo caso, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica senza pagamento né ricorso, l’Agenzia iscrive le somme a ruolo e AER notifica un “avviso di presa in carico” o un’intimazione di pagamento dando 30 giorni per pagare prima di eseguire forzatamente. Questo avviso contiene gli estremi dell’accertamento già notificato (non è un nuovo accertamento, è solo l’atto che prelude all’esecuzione). Se il contribuente ancora non paga, AER può procedere con gli strumenti cautelari ed esecutivi previsti dal DPR 602/73:
    • Fermo amministrativo: per debiti sopra €1.000, iscrizione del fermo sul veicolo del contribuente, previa notifica di preavviso di fermo (il che impedisce di circolare legalmente finché non si paga o rateizza).
    • Ipoteca su immobili: per debiti sopra €20.000, può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore (previa comunicazione). Se l’immobile è abitazione principale del debitore e non di lusso, la legge vieta di procedere con l’espropriazione, ma l’ipoteca è ancora iscrivibile come garanzia (salvo importi piccoli).
    • Pignoramento mobiliare o immobiliare: per debiti rilevanti, AER può pignorare conti correnti (pignoramento presso terzi), stipendio/pensione (nei limiti di 1/10 o 1/7 a seconda degli importi), affitti dovuti da inquilini, oppure beni mobili in casa (quest’ultima molto rara oggi) e beni immobili (case, terreni) se il debito supera €120.000 e l’immobile non è prima casa esente.
    • Sanzioni accessorie: ad esempio, se l’IVA non pagata era oltre soglia di reato, parallelamente può scattare il procedimento penale; in sede penale, dopo condanna, potrebbe esservi confisca di beni equivalente al profitto. Ma rimaniamo sul piano amministrativo: il debitore di imposte in Italia rischia, in casi estremi, il fallimento (se imprenditore) oppure procedure di espropriazione significative.

Tutele del contribuente in riscossione: – Rateizzazione: Il debitore può chiedere ad AER la dilazione del pagamento. Attualmente (dopo modifiche recenti) per debiti fino a €120.000 si ottiene una rateizzazione automatica fino a 72 rate mensili (6 anni) semplicemente facendo istanza . Per debiti oltre 120k serve comprovare una temporanea situazione di difficoltà (presentando ISEE per persone fisiche o dati bilancio per aziende). In casi di gravissima difficoltà, possono concedere fino a 120 rate (10 anni). La rateazione evita azioni esecutive (se richiesta prima che inizino) e sospende quelle in corso (fermi, pignoramenti) purché si mantenga il pagamento costante delle rate. È quindi uno strumento fondamentale: piuttosto che subire un pignoramento, meglio chiedere rate. Nota: se si salta il pagamento di 5 rate anche non consecutive, la rateazione decade e l’intero debito residuo torna esigibile immediatamente. – Sospensione legale: In situazioni particolari, si può chiedere a AER la sospensione della riscossione presentando domanda con motivi come: pagamento già effettuato, sgravio già deciso, ricorso pendente con richiesta sospensiva (AER di solito vuole il provvedimento del giudice), prescrizione sopravvenuta, ecc. AER esamina e se fondato sospende in autotutela. Ad esempio, se un atto è stato annullato ma AER chiede ancora soldi, inviare la sentenza di annullamento otterrà sospensione ed eventuale annullamento del ruolo. – Opposizione agli atti esecutivi/espropriazione: Il contribuente può contestare vizi propri della cartella o dell’esecuzione con ricorsi specifici: * Se la cartella non è stata notificata regolarmente e AER procede, si può ricorrere al giudice tributario per far dichiarare nulla la cartella e quindi l’esecuzione. * Se AER pignora senza aver notificato la cartella o l’intimazione a monte, si può proporre opposizione all’esecuzione innanzi al giudice ordinario (tema complesso di riparto giurisdizione: in genere, contestazioni su an e quantum del tributo spettano al giudice tributario, vizi formali della procedura esecutiva al giudice ordinario). * Ad esempio, se arriva un pignoramento ma il contribuente giura di non aver mai ricevuto l’accertamento né la cartella, può fare opposizione al tribunale ordinario per far dichiarare inesistente il titolo esecutivo (se prova la nullità di notifiche). Queste azioni però richiedono avvocati specializzati e tempi e costi. Conviene prevenirle vigilando sulle notifiche: se ci si accorge di un vizio di notifica della cartella, meglio rivolgersi subito all’ente (o in autotutela o col ricorso entro 60 gg dalla conoscenza). – Prescrizione: I crediti erariali si prescrivono in 10 anni (in mancanza di termini speciali più brevi) . Il contribuente deve monitorare questo aspetto: se AER tenta riscossione dopo più di 10 anni dall’ultima notifica valida, l’obbligazione potrebbe essere prescritta. Attenzione però: ogni atto notificato (cartella, intimazione, sollecito) interrompe il termine e fa decorrere di nuovo 10 anni da capo. Dunque, reali casi di prescrizione avvengono quando l’ente “si dimentica” per oltre un decennio (non comunissimo). Per i tributi locali (es. TARI, multe) la prescrizione è 5 anni, ma per l’IVA siamo su 10. In giudizio, la prescrizione può essere eccepita davanti al giudice tributario (se il ruolo è di tributo ancora impugnabile) oppure davanti al giudice ordinario se si tratta di far cessare un pignoramento su credito prescritto.

  • Soglie di impignorabilità: La legge tutela in parte il debitore: la casa di abitazione principale (dove il debitore risiede anagraficamente, non di lusso) non può essere pignorata da AER, come detto, se il debito è sotto €120.000 . Anche sopra, se è prima casa e unica, è impignorabile per debiti fiscali (DL 69/2013). Lo stipendio/pensione: AER può pignorare max il 20% della parte eccedente 5.000 € mensili, percentuali minori per scaglioni più bassi (es. circa 1/10 su stipendi modesti). Il conto corrente: se vi è accreditato stipendio/pensione, ne lascia intoccabili l’ultimo importo mensile. Se c’è contitolarità (conto cointestato), solo la quota parte.
  • Definizioni agevolate dei ruoli: Sovente lo Stato vara misure di “pace fiscale” per i ruoli esattoriali: rottamazione delle cartelle (sconto su sanzioni e interessi se si paga tutto il resto) – l’ultima nel 2023 ha tolto tutte le sanzioni e interessi di mora sui carichi 2000-2017; saldo e stralcio (taglio del debito per contribuenti in difficoltà) – pure avvenuto in passato. Queste sono opportunità da cogliere qualora aperte: il contribuente aderendo chiude la posizione con un esborso ridotto. Naturalmente si tratta di provvedimenti eccezionali. Consiglio: tenere monitorati eventuali provvedimenti legislativi soprattutto a fine anno (spesso con le Leggi di Bilancio arrivano sanatorie). Ad esempio, chi avesse un avviso IVA 2018 in causa, può valutare se c’è definizione agevolata liti; chi ha cartelle in sospeso, vede se c’è rottamazione in corso.
  • Sovraindebitamento o procedure concorsuali: Se il debito è enorme e il contribuente persona fisica non può pagare, esiste la legge sul sovraindebitamento (L.3/2012 e nuovo Codice della Crisi) che consente, con l’aiuto di un OCC (organismo composizione crisi), di proporre un piano di ristrutturazione anche verso il fisco (che di solito nelle procedure accetta almeno il pagamento del capitale imposta ma a volte stralcia sanzioni e interessi). Questa è una soluzione ultima ratio per evitare il tracollo totale, con l’intervento di un giudice civile che omologa un piano di pagamento parziale e libera il debitore dal resto. Per le imprese, c’è la transazione fiscale in ambito di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione: qui l’Agenzia può votare su proposte di pagamento parziale del credito tributario. Dal 2022 è ammesso anche stralciare l’IVA in un concordato, mentre prima era intoccabile (grazie a un allineamento con la giurisprudenza UE). Ovviamente, sono scenari complessi che esulano dalla trattazione ordinaria, ma sapere che esistono può dare speranza a situazioni disperate.

Conclusione sulla riscossione: Il contribuente che ha esaurito la fase di accertamento e si trova debitore deve agire per gestire il debito, non sparire. Ignorare le cartelle porta solo ad accumulo di interessi e ad azioni esecutive. Meglio rivolgersi ad AER, richiedere piani di dilazione sostenibili e onorarli. Se il debito non è sostenibile, valutare soluzioni straordinarie come quelle dette (sovraindebitamento). Punto importante: mai lasciar scadere i 60 giorni dall’accertamento senza aver né pagato né ricorso – perché dopo quella soglia, le opzioni difensive sono pochissime (solo pagare o sperare nelle sanatorie). Dunque, anche in ottica di evitare di arrivare a riscossione coattiva, il contribuente deve muoversi tempestivamente in fase di accertamento.

Casi pratici e consigli settoriali

Vediamo ora alcune simulazioni pratiche e casi frequenti di accertamento IVA, con i relativi consigli difensivi, considerando anche specifici settori.

Caso 1: Impresa edile familiare con lavoratori in nero e fatture false di acquisto
Tizio gestisce una piccola impresa edile. Dichiara ogni anno ricavi per circa 100.000€, con IVA versata minima (grazie a molti acquisti in subappalto soggetti a reverse charge o con aliquote ridotte). Nel 2025 subisce una verifica della Guardia di Finanza in cantiere: trovano 3 operai non risultanti in nessuna busta paga. Approfondendo la contabilità, scoprono che alcune fatture di acquisto materiali sembrano provenire da fornitori “cartiera” (inesistenti) e servivano probabilmente a creare costi fittizi e credito IVA. La verifica si chiude con un PVC pesante: contestati ricavi non dichiarati (presunti sulla base delle giornate di lavoro in nero rilevate, ipotizzando che la manodopera in nero abbia prodotto lavori non fatturati per ~80.000€), negata detrazione IVA su 50.000€ di fatture di acquisto ritenute false, e sanzioni per infedele dichiarazione e utilizzo di documenti falsi (queste ultime al 90% dell’IVA). Tizio è spaventato, perché l’IVA evasa contestata supera i €50k e teme anche il penale.

Difesa: In sede di osservazioni, Tizio (tramite il suo avvocato) prova a ridimensionare: sostiene che i lavoratori in nero scoperti erano impiegati in un cantiere personale (una costruzione su terreno proprio, quindi non produttiva di ricavi) – fornisce ad esempio un permesso edilizio intestato a lui stesso per costruire casa sua, per giustificare la presenza di manodopera non fatturata. Questo per dire: quei muratori non producevano ricavi verso terzi. Fornisce anche copie di documenti di identità degli operai e contratti di collaborazione occasionale (predatati, da regolarizzare) per mostrare che li ha messi in regola subito. Sulle fatture false: Tizio ammette di aver acquistato materiali “a buon prezzo” da un grossista e di non aver verificato bene – ma porta le DDT che attestano la consegna dei materiali in cantiere e foto dei materiali stessi utilizzati nei lavori. Cerca di dimostrare che, se anche il fornitore fosse irregolare, la merce c’era ed è stata usata (invocando la buona fede per mantenere la detrazione IVA, in linea coi principi UE se lui non era consapevole della frode). Inoltre, contesta formalmente che l’ufficio non può fondare la ripresa a tassazione solo su presunzioni non qualificate: far derivare €80k di ricavi solo dalla presenza di 3 operai è un salto logico troppo grande (dove sono i lavori? i pagamenti dei clienti? – nulla di ciò è emerso). Richiama Cassazione (es. sent. n.27692/2024) che impone indizi gravi e motivati anche per utilizzare parametri come ore lavorate .

Esito possibile: L’ufficio, a fronte delle memorie, potrebbe ridurre la pretesa. Ad esempio, accetta che quegli operai stessero lavorando in parte su un immobile privato di Tizio, ma nota anche che alcune fatture di vendita di Tizio coincidevano come date con quei lavori, quindi non del tutto convincente – alla fine dimezza l’importo ricavi presunti (magari da 80k a 40k). Sulle fatture false, se la prova di buona fede non è granitica, l’ufficio difficilmente cederà, perché politica rigida su IVA: tuttavia, potrebbe ridurre la sanzione applicando il minimo. Nel successivo accertamento con adesione, Tizio cercherà di limare ulteriormente (puntando sul “rischio penale” magari ottiene di abbassare l’IVA evasa sotto soglia). Se Tizio definisce con adesione, beneficerà di sanzioni ridotte e nessun processo (in penale, se paga e regolarizza l’omessa dichiarazione entro termini, art.13 D.Lgs.74/2000, può non essere punibile per il reato).

Lezioni apprese: In edilizia, le contestazioni tipiche sono manodopera e fatture inesistenti. Il contribuente deve raccogliere quante più prove possibile dell’effettività di lavori e costi. Anche portare testimonianze (dichiarazioni scritte dei clienti che certifichino i lavori fatti e i pagamenti) può aiutare. La tenuta di una contabilità di cantiere (ore lavorate per cantiere, ecc.) sarebbe stata utile pro-difesa, ma spesso mancante. Prevenzione: mai usare fatture se c’è dubbio sul fornitore – meglio verificare la partita IVA del fornitore e la sua affidabilità (ci sono white list, visti di conformità). In caso di accertamento, se vi è coinvolgimento di reati (false fatture), conviene assolutamente farsi assistere da un tributarista e anche da penalista per muoversi coordinati (accettare un accertamento con adesione può essere utile in sede penale come circostanza attenuante o causa di non punibilità se paghi il debito).

Caso 2: Professionista in regime forfettario che supera la soglia IVA
Caio è un giovane consulente informatico aderente al regime forfettario (esente IVA fino a €85.000 di ricavi). Nel 2025 concluda però un contratto grosso e incassa €100.000. Secondo le regole, avendo superato di oltre il 15% la soglia, Caio decadrà dal regime retroattivamente già dal 2025 e avrebbe dovuto applicare l’IVA ordinaria sulle fatture oltre soglia. Caio però non se ne rende conto e continua a fatturare senza IVA per tutto il 2025. Nel 2026, l’Agenzia tramite i dati della dichiarazione forfettaria (che Caio presenta indicando 100k di ricavi) e i corrispettivi fatturati (dalle comunicazioni dei clienti, alcuni soggetti con partita IVA che hanno indicato quei pagamenti) si accorge del problema. In autunno 2026, Caio riceve un avviso di accertamento IVA che gli contesta: IVA dovuta sul surplus di ricavi non assoggettati ad imposta, ovvero calcolano che doveva applicare 22% su €15.000 (la parte eccedente 85k oltre il 15%?), più sanzione 90% su quell’IVA e interessi.

Caio è spaventato perché, essendo forfettario, non ha mai gestito l’IVA e ora gli chiedono migliaia di euro tra imposta e sanzioni.

Difesa: Innanzitutto Caio verifica se l’accertamento è corretto in diritto. La normativa dice che se superi il limite di oltre il 15%, la decadenza dal forfait scatta nell’anno stesso (non dall’anno dopo) – quindi sì, dal momento in cui ha superato €97.750 (115% di 85k) avrebbe dovuto applicare IVA. L’AE in genere in questi casi considera imponibile IVA tutto l’importo oltre soglia (15k) o addirittura l’intero importo di quell’anno? La norma è chiara su oltre 15%: dall’anno stesso. Quindi tecnicamente Caio avrebbe dovuto ricalcolare tutte le fatture 2025 con IVA? Approfondendo le circolari, Caio vede che: se il superamento >15%, il regime cessa dal 1° gennaio di quell’anno, quindi tutti i ricavi 2025 andavano con IVA . Quindi in realtà l’AE potrebbe reclamare IVA su tutti 100k (non solo sui 15k eccedenti). Se l’accertamento invece colpisce solo eccedenza, Caio quasi gli è andata bene. Comunque, Caio non ha molta scappatoia sul merito – l’IVA è dovuta, punto. Tuttavia, potrebbe chiedere illegittimità dell’atto per difetto di contraddittorio se l’avviso gli è arrivato a sorpresa senza invito (ma per annualità 2025, l’obbligo di contraddittorio c’era già? Sì, dal 30.4.2024, quindi per un avviso emesso in 2026 c’era obbligo di invito a contraddittorio , salvo atti automatizzati. Questo atto è frutto di incrocio automatizzato? Probabilmente sì, un controllo incrociato su soglia. Potrebbe l’AE considerarlo atto “automatizzato” esente da contraddittorio? Forse l’hanno fatto direttamente come accertamento col sistema). Se l’atto non avesse il contraddittorio preventivo, Caio può eccepirlo: ma attenzione, se rientra tra gli atti “di pronta liquidazione” esclusi (potrebbe, essendo quasi un controllo formale su un tetto), allora l’eccezione non regge . Dovrà vedere se nel provvedimento è richiamato un DM di esclusione.

Probabilmente, in un caso del genere, la strategia migliore è ridurre i danni: Caio può chiedere accertamento con adesione per ridurre la sanzione. Magari l’ufficio potrà applicare la sanzione minima (che è 90%) ridotta a 1/3 = 30% con adesione, e se paga subito ottenere anche un ravvedimento operoso tardivo. Potrebbe far valere la propria buona fede (non giuridicamente esimente ma per convincere a non infierire). Se poi volesse ricorrere, avrebbe poche argomentazioni (solo questioni procedurali). In ogni caso, Caio soprattutto imparerà per il futuro di monitorare i limiti: bastava passare al regime IVA ordinario appena superato soglia per evitare sanzioni.

Caso 3: E-commerce individuale non registrato OSS
Sempronia è una designer che vende creazioni artigianali online, spedendo a clienti in tutta Europa, spesso privati consumatori. Non ha sede né depositi fuori, tutto dall’Italia. Nel 2024 realizza vendite per €50.000: €20.000 a clienti in Italia (per cui emette fatture con IVA 22%), €30.000 a clienti in altri paesi UE. Per questi ultimi, convinta che verso estero non si applichi IVA, non ha addebitato nulla (pensando valesse l’esenzione esportatori, senza distinguere B2C/B2B). In realtà, per vendite ecommerce B2C intracomunitarie, dal 2021 c’è la soglia unica di €10.000, superata la quale doveva applicare l’IVA del paese di destinazione, salvo registrarsi al regime OSS (One Stop Shop) in Italia per versare qui l’IVA estera dovuta. Sempronia non conosceva questa regola e ha spedito senza IVA. I corrieri hanno comunque consegnato (sotto, i clienti avrebbero dovuto pagare l’IVA all’importazione se la rilevavano, ma in UE non c’è dogana interna – nessuno ha pagato IVA). Nel 2025, il fisco italiano riceve dalle autorità tedesche e francesi (per esempio) segnalazione di acquisti online da Italia verso i loro privati per tot importi (queste info ora viaggiano con DAC7). L’Agenzia dunque contesta a Sempronia, con un atto di contestazione o accertamento, l’omessa applicazione di IVA sulle vendite intracomunitarie B2C, per un imponibile di €30.000, calcolando l’IVA dovuta come se fosse italiana (22%) o come quelle dei paesi? In genere, nel regime OSS doveva applicare l’IVA delle destinazioni (che varia: es. 19% DE, 20% FR, ecc.). Non avendolo fatto, la competenza a tassare è comunque dei paesi destinatari – tuttavia, l’Italia (essendo paese di origine) può sanzionare per violazione oss? La materia è complessa. Probabilmente invitano Sempronia a sanare iscrivendosi tardivamente all’OSS e versare l’IVA estera dovuta a ciascun paese. Potrebbe anche succedere che le autorità estere mandino direttamente richieste (ma di solito OSS centralizza).

Difesa: Sempronia dovrebbe attivare subito un consulente esperto di IVA UE. In questi casi, spesso conviene collaborare e regolarizzare, più che fare resistenza (il regime OSS consente di dichiarare retroattivamente gli importi e pagare). Potrebbe chiedere all’Agenzia italiana di aderire ad un accordo per versare le imposte non pagate nei vari stati. Se invece fosse un accertamento classico dall’Agenzia con IVA 22% su tutto (cosa non corretta, ma per riqualificare come cessioni interne fittizie), Sempronia può opporsi dicendo che l’IVA eventualmente è dovuta all’estero, non allo Stato italiano – quindi l’atto italiano sarebbe infondato nel merito. Ci sarebbero però sanzioni per violazione formale (mancata identificazione OSS). Una difesa di merito potrebbe affermare: “Le vendite estere non erano soggette a IVA italiana (trattandosi di vendite a distanza intracomunitarie disciplinate diversamente), quindi l’accertamento IVA Italia va annullato quanto a quelle. Semmai la contribuente può essere chiamata a regolarizzare l’IVA nei paesi di consumo, non duplicare qui”. Si citerebbero normative UE (Direttiva 2017/2455). Questo è molto specialistico e andrebbe affrontato quasi a livello diplomatico tra amministrazioni.

Morale: l’e-commerce transfrontaliero è terreno minato. Difendersi significa conoscere le regole meglio del funzionario medio e poter spiegare perché l’imposizione italiana magari non è dovuta. Ma evitare sanzioni non sarà semplice. Spesso la soluzione è una transazione: Sempronia paga l’IVA come se fosse italiana (magari più alta di certe nazioni, ma l’Italia poi compensa con gli altri stati membri) e chiude.

Caso 4: Controllo bancario su professionista (redditometro indiretto)
Mevia è un architetto che dichiara ogni anno ~€30.000 di fatturato con IVA, però conduce vita agiata: viaggi frequenti, auto di lusso a noleggio lungo termine, ecc. Il Fisco avvia un controllo “sintetico” su di lei: confrontano le spese note (risultano €15.000 di spese con carta di credito, €10.000 di canoni leasing auto, ecc.) col reddito dichiarato e la reputano anomala. Le notificano un invito a comparire per spiegare le fonti finanziarie. Mevia, presuntuosa, ignora l’invito. A quel punto, l’Agenzia passa alle indagini finanziarie sui conti di Mevia: trovano in un anno versamenti in contanti sul c/c per €40.000, non giustificati. Inoltre, scoprono che l’auto di cui paga il leasing è intestata a una società di noleggio ma l’utilizzatore finale è lei – cosa lecita, ma fa pensare abbia redditi maggiori. L’ufficio allora le notifica un accertamento sintetico ai fini IRPEF, aumentando il reddito a €80.000, e parallelamente un accertamento IVA induttivo supponendo che i versamenti non giustificati fossero corrispettivi non fatturati, quindi aggiungono €40.000 di imponibile IVA.

Difesa: Mevia a questo punto corre dal legale. Errore iniziale: mai ignorare l’invito al contraddittorio, si è preclusa di fornire spiegazioni in anticipo. Adesso deve farlo in ricorso. Sui versamenti bancari, la legge la inchioda: sta a lei provare perché quei €40k non sono ricavi. Potrebbe sostenere ad esempio che erano risparmi accumulati in casa e versati via via (è una giustificazione classica, ma deve mostrare come aveva accumulato – difficile con redditi bassi dichiarati). Oppure dire che erano rientri di prestiti fatti a parenti, e farsi fare dichiarazioni in tal senso da tali parenti. Qualunque storia dica, deve essere coerente e se possibile documentata (es. scrittura privata di prestito del 2023 a un amico e restituzione nel 2024 sul conto). Sulle spese leasing/viaggi, può argomentare che molti pagamenti con carta erano per conto di un’associazione culturale di cui è tesoriera (es. allega estratto e bilanci dell’associazione e prova di rimborso ricevuto). Insomma, deve costruire un dossier di controprove. Sul piano giuridico, attaccherà l’accertamento sintetico perché l’ufficio non ha rispettato il contraddittorio obbligatorio (vero: c’è stata convocazione, ma lei non si è presentata – di solito ciò è considerato rifiuto, per cui l’obbligo è assolto. Non è come il contraddittorio ex lege 2024 dove l’assenza comunque lascia il vizio – qui essendo specifica procedura redditometro, se il contribuente ignora l’invito, l’ufficio può procedere legittimamente). Quindi quell’eccezione procedurale non regge perché colpa sua. Dovrà puntare sul merito: convincere che l’ufficio ha sopravvalutato i suoi redditi, e che molte spese erano sostenute con redditi esenti o situazioni particolari (es. usava soldi del coniuge per viaggi, ecc.).

In parallelo, per l’IVA, Mevia contesterà che i versamenti bancari non possono automaticamente essere considerati operazioni imponibili IVA, specialmente se provasse che derivano da attività non soggette (es. vendite beni usati personali, se potesse dire così). Ma se non trova scuse credibili, l’ufficio su questo è forte: Cassazione dice che per l’IVA, salvo prova contraria, ogni versamento su conto di un soggetto IVA è ricavo tassabile . Dovrà quindi produrre prove contrarie (come detto, prestiti rimborsati – e magari allegare dichiarazione del “prestatore” con documento identità per dare peso).

Alla fine, se Mevia ha delle prove, il giudice potrebbe annullare in parte l’accertamento (riducendo ricavi presunti). Ad esempio, se riesce a giustificare almeno €20k su 40k di versamenti, e per il resto no, il giudice potrebbe dimezzare l’aggiunta di imponibile. Sull’IRPEF sintetico, i giudici spesso sono prudenti: se vedono che i movimenti bancari già coprono quell’importo, potrebbero ritenere duplicazione aumentare anche per spese. Mevia punterà a dire che quei versamenti erano l’unica anomalia reale, e il resto del tenore di vita era finanziato da quelli stessi. In tal caso, convincendo su cause dei versamenti, ottiene ragione su entrambi i fronti; se non del tutto convincente, può patteggiare col Fisco in appello una conciliazione riducendo sanzioni.

Consiglio: Ai professionisti con vita dissonante rispetto ai redditi conviene sempre fare analisi interne e magari versare qualcosa in più col ravvedimento se sanno di avere incassi non dichiarati. E se arrivano richieste di spiegazioni, non ignorarle mai.

Domande frequenti (FAQ) sulla difesa in materia di accertamenti IVA

D. Quanto tempo ha il Fisco per notificare un accertamento IVA?
R. I termini di decadenza ordinari, per i periodi d’imposta dal 2016 in poi, sono: 5 anni dalla presentazione della dichiarazione (es: dichiarazione IVA 2020 presentata nel 2021, accertabile fino al 31 dicembre 2026) . Se la dichiarazione non è stata presentata (omessa), il termine sale a 7 anni dal periodo d’imposta . Esempio: IVA 2020 omessa, accertabile fino al 31/12/2028. Questi termini possono essere ridotti in alcuni casi premiali: ad esempio, per contribuenti con ISA elevati o forfettari che fatturano tutto elettronicamente, la legge prevede 1 anno in meno (5→4 anni) . In passato (fino ai redditi 2015) esisteva il “raddoppio dei termini” per reati tributari, che portava a 8 anni, ma dal 2016 è stato abolito . Attenzione: se viene notificato un PVC da Guardia di Finanza, il termine di decadenza è prorogato di 60 giorni (cioè l’atto può arrivare entro 60 gg dopo la scadenza normale, compensando il periodo di moratoria concesso allo Statuto). Importante: la notifica si considera tempestiva se l’atto viene consegnato entro il 31/12 dell’anno di decadenza (fa fede la data notifica, anche se il contribuente lo riceve in gennaio). Se il Fisco notifica oltre i termini, l’atto è nullo per decadenza e va eccepito nel ricorso .

D. Che differenza c’è tra un avviso bonario e un avviso di accertamento?
R. Un avviso bonario (o comunicazione di irregolarità) non è un atto impositivo definitivo, ma un invito al pagamento emesso a seguito di controlli automatici o formali sulla dichiarazione . Esso indica le anomalie riscontrate (ad es. importi a debito per errori di calcolo, omissioni di versamenti) e propone il pagamento con sanzioni ridotte (tipicamente 10% se da controllo automatizzato) entro 30 giorni. Se il contribuente paga, la questione si chiude; se ritiene sbagliato, può segnalare l’errore all’ufficio. Non è impugnabile autonomamente, a meno che non si trasformi in atto successivo (iscrizione a ruolo). L’avviso di accertamento, invece, è un atto fiscale formale e impugnabile che accerta un maggior tributo dovuto (IVA, imposte dirette, ecc.) con relative sanzioni e interessi, e che – se non contestato – diventa esecutivo e definitivo. In pratica: l’avviso bonario precede ed evita l’accertamento, dando chance al contribuente di ravvedersi; l’accertamento è l’atto autoritativo che arriva in mancanza di risposta soddisfacente o per verifiche più complesse. Va anche detto che l’avviso bonario solitamente deriva da controlli dichiarativi (errori palesi in dichiarazione), mentre l’accertamento deriva da attività istruttorie più approfondite (verifiche, indagini, incroci).

D. È vero che dal 2024 ogni accertamento deve essere preceduto da un contraddittorio con il contribuente?
R. Sì. La L.130/2022 ha introdotto nello Statuto del contribuente l’art.6-bis che dal 2024 prevede l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impugnabili . Significa che prima di emettere un avviso di accertamento (o atto di recupero) l’ufficio deve comunicare al contribuente il contenuto dell’atto e concedere almeno 60 giorni per difendersi . La mancata attivazione del contraddittorio rende l’atto annullabile dal giudice su eccezione del contribuente . Ci sono però due eccezioni: 1) gli atti automatizzati o di controllo formale (tipo avvisi bonari) individuati da apposito decreto Ministeriale, per i quali non serve contraddittorio ; 2) i casi di urgenza per pericolo nella riscossione debitamente motivati (es: contribuente sta per fuggire/alienare beni – deve essere spiegato nell’atto). Fuori di questi, ogni accertamento richiede l’invio di una sorta di “avviso di accertamento in bozza” chiamato invito a contraddittorio o PVC finale e l’aspettare 60 giorni. In tale comunicazione l’ufficio deve anche invitare a proporre adesione . Questa è una novità epocale: prima il contraddittorio era obbligatorio solo in certi casi (studi settore, accertamenti in loco – e pure con incertezze). Ora è regola generale per tributi statali. Dunque, dal 2024 il contribuente si veda recapitare un accertamento senza aver prima ricevuto un invito a comparire o una comunicazione di conclusione delle indagini, potrà far valere la violazione dell’art.6-bis L.212/2000 e far annullare l’atto .

D. Ho ricevuto un PVC dalla Guardia di Finanza: cosa devo fare?
R. Il PVC (Processo Verbale di Constatazione) è l’atto che conclude una verifica fiscale e contiene le violazioni riscontrate. Entro 60 giorni dalla notifica/consegna del PVC, hai il diritto di presentare per iscritto le tue osservazioni e richieste (art.12 c.7 Statuto) . Questo è un passaggio fondamentale: consente di controbattere ai rilievi prima che l’Agenzia emetta l’accertamento. Nel redigere le osservazioni, conviene: punto per punto, fornire elementi difensivi (documenti, spiegazioni logiche, giurisprudenza) che smentiscano o attenuino quanto contestato. L’Agenzia deve esaminarle e se emette l’avviso dopo, dovrà replicare alle tue argomentazioni, motivando perché non le accoglie . Inoltre, salvo casi urgenti, l’Ufficio non può emettere l’accertamento prima di 60 giorni dal PVC . Se lo fa senza urgenza, l’atto è nullo. Quindi, la prima cosa: prendersi (quasi) tutti i 60 giorni per preparare una risposta accurata (evitando di rispondere frettolosamente senza dati, a meno che il caso sia semplicissimo). Se occorrono più di 60 giorni per ottenere certi documenti, si può chiedere all’ufficio un prolungamento (non dovuto ma a volte concesso). Contestualmente, valuta con il tuo consulente se sfruttare anche l’accertamento con adesione: talvolta dopo il PVC, prima che scada il 60° giorno, si può presentare istanza di adesione in luogo delle osservazioni . Ciò avvia un confronto formale: l’Ufficio ti inviterà per discutere e cercare un accordo. Questa scelta sospende i termini e può portare a definire il dovuto evitando il ricorso. Dunque: non ignorare mai un PVC. Se non fai nulla, dopo 60 giorni l’accertamento (quasi certamente) arriverà e sarai più scoperto. Se ritieni il PVC in parte errato, fai valere le tue ragioni subito. Se riconosci molti rilievi come fondati, pensa di negoziare subito via adesione (magari strappando sanzioni ridotte). In ogni caso, è consigliabile farsi assistere da un fiscalista esperto nella redazione delle osservazioni, perché è un documento delicato: devi fornire elementi utili alla tua causa, ma senza ammettere colpe che potrebbero peggiorare la tua posizione. Tono collaborativo ma fermo sui tuoi diritti.

D. Posso rateizzare le somme di un accertamento?
R. Sì. Le somme derivanti da un avviso di accertamento (imposte, interessi, sanzioni) possono essere rateizzate sia in fase amministrativa sia dopo. In particolare, se definisci con adesione l’accertamento, puoi chiedere fino a 8 rate trimestrali (12 rate se importo oltre 50 mila) . Se invece lasci decadere l’atto e arriva la cartella esattoriale o l’affidamento al riscossore, potrai ottenere dalla Agenzia Entrate-Riscossione un piano di rate mensili: di norma 72 rate (6 anni) e fino a 120 rate (10 anni) in casi gravi . Anche in pendenza di ricorso, nulla vieta di pagare a rate: puoi pagare 1/3 entro i 60 giorni (per evitare aggi esattoriali) e poi rateizzare i restanti 2/3 in fase di riscossione provvisoria. Attenzione: se fai ricorso, di solito non paghi in attesa di esito, però la legge consente intanto la riscossione di 1/3 dopo 90 giorni dalla notifica (salvo sospensione). Puoi anche scegliere di pagare subito (magari a rate) per ridurre le sanzioni e poi ricorrere solo su un punto di principio: ma in tal caso perdi la possibilità di rimborso sanzioni ridotte. Diciamo che la rateazione è consigliata quando hai deciso di non contestare (o hai perso il ricorso) e devi saldare: evita misure esecutive e rende il debito gestibile. Importante: una volta accordato un piano di rate con l’Agente Riscossione, pagalo con puntualità: bastano 5 rate non pagate (anche non consecutive) e decade, rendendo tutto il debito immediatamente esigibile con aggravio.

D. L’accertamento fiscale può portare a sanzioni penali?
R. Sì, in alcuni casi gravi l’evasione IVA accertata sfocia anche in reati tributari a carico del contribuente. La soglia più rilevante: omesso versamento IVA oltre €250.000 dovuto per anno è reato (art.10-ter D.Lgs.74/2000). Inoltre, presentare una dichiarazione annuale IVA infedele, indicando meno imponibile/imposta, è reato se l’imposta evasa supera €100.000 e l’imponibile sottratto supera il 10% di quello dichiarato o comunque €2 milioni . Ad esempio, se l’accertamento contesta €300k di IVA evasa, quasi sicuramente c’è un reato di dichiarazione fraudolenta/infedele. Anche l’utilizzo di fatture false (operazioni inesistenti) è reato penale (art.2 D.Lgs.74/2000) se l’imponibile fittizio supera €100.000. In pratica: per evasioni massive o condotte fraudolente (falsi documenti, doppie contabilità), la Guardia di Finanza trasmette notizia di reato alla Procura. Il procedimento penale è distinto dall’accertamento: potresti essere assolto in uno e non nell’altro (diversi standard di prova). Tuttavia, ci sono interazioni: se paghi integralmente i debiti tributari, comprensivi di interessi e sanzioni, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ottieni una causa di non punibilità per i reati di omesso versamento e di dichiarazione infedele/fraudolenta (purché senza utilizzo di fatture false). Anche definire l’adesione riduce le sanzioni amministrative ma non estingue da sola il penale: conta il pagamento. Quindi, se sei in ipotesi di reato, considera la possibilità di definire e versare: oltre a evitare il contenzioso tributario, potresti evitare una condanna. In caso di frodi IVA particolarmente gravi (tipo frode carosello), oltre al penale e all’accertamento, potresti subire sequestri patrimoniali preventivi (per equivalente dell’imposta evasa). Difendersi sul penale esula da questa guida, ma un buon coordinamento è essenziale: non dichiarare cose in sede tributaria che potrebbero nuocere nel penale (meglio far gestire comunicazioni dal legale). In sintesi: sì, l’accertamento IVA può avere risvolti penali se supera certe soglie o se fondato su condotte fraudolente. È importante esserne consapevoli e attivare subito un avvocato penalista specializzato in reati tributari in tali eventualità.

D. Ho perso il ricorso in Cassazione, il debito è enorme: mi restano opzioni?
R. Quando la Cassazione si pronuncia (o quando scadono i termini per impugnare l’appello), la lite tributaria è finita: l’accertamento è definitivo. A quel punto, le strade “giudiziarie” sono praticamente esaurite (se non casi eccezionali di revocazione per errore di fatto, rarissimi). Resta la fase di riscossione coattiva, dove come detto puoi solo agire su piani di rateazione o, se proprio disperato, su procedure concorsuali. Puoi anche valutare l’istituto della remissione in bonis o conciliazione extra processuale? Purtroppo no, a questo stadio o paghi o subisci esecuzione. Lo Stato occasionalmente vara condoni o “definizioni agevolate delle liti pendenti”, ma dopo sentenza definitiva non c’è più lite pendente da definire. Può capitare però la “rottamazione cartelle”: se il debito è affidato a riscossione e rientra in quelle definibili (ad esempio, nel 2023 si potevano rottamare anche carichi da accertamenti), potrai aderire e almeno togliere sanzioni e interessi. In assenza di sanatorie: l’unica è negoziare con l’Agenzia Entrate-Riscossione un pagamento sostenibile. Se il debito è davvero sproporzionato alle tue capacità (ad esempio milioni di euro per te persona fisica), c’è la via del sovraindebitamento: un giudice civile può approvare un piano di ristrutturazione che stralci parte dei debiti fiscali. Devi coinvolgere un Organismo di Composizione della Crisi, presentare un piano dettagliato offrendo tutto il tuo patrimonio in modo trasparente. Il Fisco in tali procedure spesso accetta percentuali basse se vede che altrimenti non incasserebbe nulla (ad esempio, in procedure già omologate a volte l’Erario ha accettato il 20-30% del dovuto). È però un percorso complesso, che comporta anche conseguenze (dovrai sottostare a un budget di vita controllato per alcuni anni). In caso di società fallita con debiti IVA, ricorda che l’IVA non pagata non può essere addebitata ai soci di società di capitali, ma se erano società di persone, i soci sono illimitatamente responsabili e il Fisco può perseguirli , salvo contestare che quell’IVA era dovuta dalla società e non notificata al socio (questo è un tema di diritto tributario complesso: c’è chi impugna le cartelle ai soci sostenendo che il debito IVA sociale non si trasferisce automaticamente – recentemente parrebbe di sì per società personali, ma con eccezioni). In conclusione, dopo la Cassazione, restano solo soluzioni da debitore: accordi di pagamento, dilazioni, o procedure concorsuali se il debito è insostenibile. La prevenzione è meglio: se già in appello vedi che potresti perdere e il debito è enorme, talvolta conviene transare in appello con conciliazione (pagando magari il 50% del dovuto) per chiudere lì – perché andare fino in fondo e poi dover comunque cercare sconti è rischioso.

Conclusione: Affrontare un accertamento IVA è impegnativo, ma con la conoscenza giusta e un approccio proattivo, il contribuente può difendersi efficacemente. Occorre: conoscere i propri diritti procedurali, utilizzare tutte le opportunità di dialogo e definizione prima del giudizio, e se si arriva al contenzioso, predisporre una difesa tecnica rigorosa con prove e argomentazioni giuridiche. Questa guida ha fornito un panorama completo, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali, dal contraddittorio obbligatorio ai più recenti orientamenti della Cassazione e persino agli interventi europei a tutela del contribuente . In ogni caso concreto, è consigliabile farsi assistere da professionisti esperti, data la tecnicità della materia. Ma il contribuente informato è già un contribuente più forte: conosce i limiti del potere del Fisco e le armi di difesa a sua disposizione.

Ricordate: ogni accertamento va preso sul serio, ma non con rassegnazione. Le possibilità di ottenere giustizia – totale o parziale – ci sono, e vanno percorse con determinazione e competenza.

Fonti normative e giurisprudenziali (Riferimenti)

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, artt. 51-52 (poteri di verifica), art.54 (rettifica IVA con presunzioni), art.55 (accertamento d’ufficio IVA), art.57 (termini di decadenza accertamento IVA) .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.39 c.1 lett.d) (accertamento analitico-induttivo redditi) , art.39 c.2 (accertamento induttivo puro) , art.41 (omessa dichiarazione), art.41-bis (accertamento parziale) , art.43 (termini decadenza imposte dirette, raddoppio per nuovi elementi) , artt.32-33 (indagini finanziarie e poteri istruttori) .
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218: disciplina dell’accertamento con adesione (riduzione sanzioni a 1/3, sospensione termini ricorso) ; art.15 (acquiescenza con sanzioni 1/3).
  • Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del Contribuente): art.6-bis (obbligo di contraddittorio preventivo generale dal 2024, invito a controdedurre 60 gg) ; art.7 (obbligo motivazione atti) ; art.12 c.5-7 (diritti nelle verifiche: durata max 30 gg, periodo di 60 gg per osservazioni prima di accertamento) . Art.7-bis (nullità atti per vizi di procedimento/contraddittorio, da eccepire a pena decadenza) .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471 e 472: sanzioni IVA (omessa fatturazione: sanzione 100% IVA, omessa dichiarazione: 120-240% imposta evasa min. €250) ; principi generali (ravvedimento operoso, continuazione violazioni).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (Processo tributario): art.2 c.3 D.Lgs.149/2022 (abrogazione reclamo-mediazione dal 2023) ; art.7 c.4 (ammissibilità nuove prove e testimonianze scritte dal 2023) ; art.12 (difesa tecnica), art.47 (sospensione provvisoria atto impugnato).
  • Cassazione Civile, Sez. Trib.:
  • Sent. n.12682/2019: legittimo accertamento analitico-induttivo basato su incongruenze logiche nell’attività (presunzioni gravi richieste) .
  • Ord. n.10422/2023: lo scostamento dal valore normale di un canone è solo indizio semplice di antieconomicità, da solo insufficiente .
  • Sent. n.4472/2003 e 12671/2005: un unico elemento (p.e. sola antieconomicità) non basta per accertamento induttivo; servono più indizi concordanti .
  • Ord. n.19574/2025: in accertamento analitico-induttivo, dopo Corte Cost. 10/2023, il contribuente può dedurre costi occulti forfettari a riduzione dei ricavi presunti .
  • Sent. n.27692/2024: necessità di indizi gravi e motivazione adeguata per accertare ricavi di un tassista su base parametri di corse/km (no accertamento congetturale) .
  • Ord. n.287/2025: se durante il contraddittorio emergono nuovi rilievi, l’ufficio deve rinnovare il contraddittorio su quelli, attendendo ulteriori 60 gg, prima di emettere atto .
  • Sez. Unite n.22232/2016: definizione di motivazione apparente della sentenza (e per analogia, atto impositivo privo di spiegazione logica = nullo) .
  • Sent. n.10974/2017, 19352/2018: valutazione complessiva degli indizi e controllo cassazione su corretta applicazione criteri gravità-precisione-concordanza .
  • Sent. n.12094/2019: anche un accesso breve in azienda fa scattare obbligo di attendere 60 gg ex art.12 Statuto, pure se acquisiti solo documenti .
  • Sent. n.201/2011 (Cass. SU) e Corte Cost. n.247/2011: sul raddoppio termini come termine “lungo” originario ma applicabile solo se denuncia penale inviata entro termini ordinari .
  • Cass. penale SS.UU. n.37424/2013: ravvedimento operoso con pagamento integrale estingue reati di omesso versamento (orientamento recepito poi in art.13 D.Lgs.74/2000 mod.).
  • Corte Costituzionale: sentenza n.10/2023: ha dichiarato l’illegittimità parziale della norma sul divieto di deduzione costi da reato, aprendo alla deducibilità in via presuntiva di costi correlati a ricavi occulti (principio poi riflesso in Cass. 19574/2025) .
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: Caso “Italgomme” (CEDU, sent. 6/2/2025): disciplina italiana delle verifiche fiscali violativa art.8 CEDU per discrezionalità illimitata e assenza di controlli su accessi (mancano criteri oggettivi su quando come verificare, né autorizzazione giudiziaria preventiva per locali non abitativi) . Conseguente necessità di riforme (DL 84/2025).

Hai ricevuto un accertamento IVA o sei oggetto di controlli e verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento IVA o sei oggetto di controlli e verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza?
Ti contestano IVA non versata, detrazioni indebite, errori di fatturazione, incongruenze tra registri, fatture elettroniche e pagamenti?
Temi recuperi elevati, sanzioni pesanti, pignoramenti o blocchi della liquidità?

Devi saperlo subito:
👉 l’accertamento IVA non è una sentenza,
👉 molti controlli sfociano in atti illegittimi o sproporzionati,
👉 una difesa tempestiva può ridurre o annullare completamente le pretese.

Questa guida ti spiega come nascono gli accertamenti IVA, quali sono le contestazioni più frequenti, quali errori commette spesso il Fisco e come difenderti in modo efficace.


Cos’è un Accertamento IVA (In Modo Chiaro)

L’accertamento IVA è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria:

  • contesta imposta non assolta o non correttamente detratta,
  • ricostruisce l’IVA dovuta sulla base di controlli documentali o induttivi,
  • applica sanzioni e interessi,
  • avvia (se esecutivo) azioni di riscossione rapide.

Può nascere da:

  • controlli automatizzati,
  • controlli formali,
  • verifiche fiscali in azienda,
  • segnalazioni da banche dati (SDI, LIPE, OSS, marketplace),
  • accertamenti incrociati con altri contribuenti.

Le Contestazioni IVA Più Frequenti

Gli accertamenti IVA riguardano spesso:

  • detrazione IVA contestata (inerenza, documentazione, fatture irregolari),
  • IVA non versata o versata in ritardo,
  • errori nella fatturazione elettronica,
  • incongruenze tra registri IVA, LIPE e dichiarazione annuale,
  • errata territorialità IVA (Italia/UE/extra-UE),
  • uso scorretto di reverse charge, OSS o IOSS,
  • differenze tra incassi e imponibile,
  • mancata considerazione di resi, note di credito e storni.

Molte di queste contestazioni non equivalgono a evasione.


Controlli IVA: Come Partono e Come si Sviluppano

1. Controlli automatizzati

Basati su incroci di dati (SDI, LIPE, dichiarazioni).
Spesso meccanici e pieni di falsi positivi.

2. Controlli formali

Richiesta di documenti e chiarimenti.
Qui la risposta è decisiva: errori in questa fase rafforzano l’accertamento.

3. Verifiche fiscali

Accessi in azienda o nello studio.
Tutto confluisce in un PVC che diventa la base dell’accertamento.

👉 La difesa deve iniziare già durante il controllo, non dopo.


Gli Errori Tipici del Fisco negli Accertamenti IVA

Molti accertamenti sono viziati da:

  • confusione tra errori formali e violazioni sostanziali,
  • recupero IVA senza danno erariale,
  • disconoscimento automatico della detrazione,
  • mancata valutazione delle prove a discarico,
  • uso di presunzioni non gravi, non precise e non concordanti,
  • ricostruzioni forfettarie mascherate da analitiche,
  • violazione del principio di neutralità IVA,
  • mancato contraddittorio preventivo.

Questi vizi rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Il Principio di Neutralità IVA (Fondamentale per la Difesa)

Un principio chiave della difesa è questo:

👉 se l’operazione è reale, l’IVA è neutra.

Questo significa che:

  • l’IVA non può essere recuperata due volte,
  • errori formali non giustificano il recupero dell’imposta,
  • la detrazione non può essere negata se non c’è frode o danno erariale.

La giurisprudenza nazionale ed europea è molto forte su questo punto.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento IVA non gestito correttamente può portare a:

  • recuperi IVA molto elevati,
  • sanzioni dal 90% al 180%,
  • interessi consistenti,
  • riflessi su IRPEF/IRES e IRAP,
  • cartelle esattoriali ed esecuzioni,
  • pignoramento dei conti,
  • blocco della liquidità e dell’attività.

👉 L’IVA è uno dei fronti più aggressivi della riscossione.


Come Difendersi Subito (Strategia Immediata)

1. Bloccare gli effetti dell’accertamento

Con un avvocato tributarista puoi:

  • impugnare l’atto nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizione a ruolo e pignoramenti,
  • guadagnare tempo per la difesa tecnica.

2. Ricostruire correttamente l’IVA

La difesa efficace deve:

  • riconciliare fatture, registri e incassi,
  • separare imponibile, IVA e costi,
  • considerare resi, note di credito e rettifiche,
  • correggere errori temporali.

👉 Molti “buchi IVA” spariscono con una ricostruzione corretta.


3. Contestare la detrazione negata

Puoi difenderti dimostrando:

  • realtà dell’operazione,
  • inerenza dei beni/servizi,
  • corretta documentazione (anche integrativa),
  • assenza di frode o abuso.

4. Ridurre o annullare le sanzioni

Anche in presenza di errore:

  • le sanzioni possono essere ridotte o escluse,
  • soprattutto in caso di:
    • buona fede
    • normativa complessa
    • errore interpretativo
    • assenza di danno erariale

Difesa Durante le Verifiche IVA

Se la verifica è in corso:

  • non improvvisare risposte,
  • chiedi tempo per produrre documenti,
  • fai verbalizzare le tue osservazioni,
  • prepara memorie difensive al PVC (entro 60 giorni).

👉 La difesa prima dell’accertamento è spesso decisiva.


Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere la liquidità e l’attività

Una difesa tempestiva evita:

  • blocchi dei conti,
  • revoche bancarie,
  • crisi di continuità.

6. Gestire eventuali residui in modo sostenibile

Se resta un importo dovuto:

  • rateizzazioni fino a 120 rate,
  • definizioni agevolate quando disponibili,
  • piani che non paralizzano l’operatività.

Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa negli accertamenti IVA richiede competenze tributarie avanzate e aggiornate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per difendere imprese e professionisti da accertamenti IVA complessi.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento IVA
  • verifica degli errori del Fisco
  • sospensione immediata degli effetti
  • ricorso per annullamento totale o parziale
  • difesa contro sanzioni sproporzionate
  • tutela della liquidità e dell’attività
  • gestione strategica del contenzioso

Conclusione

Un accertamento IVA non è una condanna, ma una pretesa che va verificata riga per riga.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben costruita puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • correggere errori dell’Amministrazione,
  • ridurre o annullare IVA e sanzioni,
  • proteggere la liquidità e il futuro dell’attività.

Agisci ora: nei controlli IVA il tempo è decisivo.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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