L’accertamento IVA nei confronti delle società di comodo è una delle contestazioni più insidiose per imprese formalmente attive ma ritenute dall’Agenzia delle Entrate non operative o prive di reale attività economica.
Quando una società viene qualificata come “di comodo”, le conseguenze fiscali sono pesanti e immediate, soprattutto in materia IVA.
Ma è essenziale chiarirlo subito:
👉 non tutte le società considerate “di comodo” lo sono davvero
👉 e non tutti gli accertamenti IVA fondati su questa presunzione sono legittimi
Difendersi è possibile, ma serve una strategia tecnica, tempestiva e ben costruita.
Cosa si intende per società di comodo (in sintesi)
Una società è considerata di comodo quando:
- non supera i ricavi minimi presunti stabiliti dalla legge
- non dimostra un’effettiva operatività economica
- risulta inattiva o poco attiva rispetto ai parametri normativi
In questi casi, la normativa presume che la società:
- sia utilizzata per finalità non imprenditoriali
- serva a detenere beni o gestire vantaggi fiscali
- non svolga una reale attività commerciale
Questa è però una presunzione, non una prova definitiva.
I criteri usati dall’Agenzia delle Entrate nell’accertamento IVA
In ambito IVA, l’Agenzia applica criteri particolarmente rigidi alle società di comodo, tra cui:
- limitazione o negazione del diritto alla detrazione IVA
- recupero dell’IVA ritenuta indebitamente detratta
- contestazione dell’IVA a credito non rimborsabile
- presunzione di operazioni non inerenti
- controllo rafforzato su fatture e costi
- utilizzo dei parametri di non operatività come base dell’accertamento
Spesso l’accertamento nasce automaticamente, senza una reale analisi dell’attività svolta.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti IVA sulle società di comodo, l’Agenzia sbaglia spesso quando:
- applica i parametri in modo meccanico
- ignora le cause di esclusione o disapplicazione
- non valuta le condizioni di mercato o eventi straordinari
- presume l’inesistenza dell’attività senza prova
- nega la detrazione IVA senza dimostrare l’assenza di inerenza
- confonde bassa redditività con inattività
- non rispetta il contraddittorio preventivo
In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.
Quando l’accertamento IVA è illegittimo
L’accertamento IVA fondato sulla qualifica di società di comodo è illegittimo se:
- la società svolge effettiva attività economica
- esistono cause oggettive che giustificano i bassi ricavi
- l’IVA è collegata a operazioni reali e inerenti
- l’Ufficio non prova l’uso distorto della società
- la presunzione non è supportata da elementi concreti
- non viene valutata la documentazione fornita dal contribuente
👉 La non operatività non può essere presunta in modo automatico.
Le principali difese contro l’accertamento IVA
Una difesa efficace può basarsi su:
- dimostrazione dell’attività effettivamente svolta
- prova dell’inerenza dei costi e dell’IVA detratta
- documentazione su contratti, clienti, fornitori
- giustificazione economica dei ricavi ridotti
- eventi straordinari (crisi di settore, investimenti, start-up)
- perizie economico-finanziarie
- utilizzo delle cause di disapplicazione
- giurisprudenza favorevole sulle società di comodo
Ogni elemento va provato analiticamente, non affermato in modo generico.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento IVA come società di comodo:
- fai analizzare immediatamente l’atto da un professionista esperto
- verifica se la qualifica di società di comodo è corretta
- controlla se esistono cause di disapplicazione
- raccogli documentazione sull’attività svolta
- evita adesioni o pagamenti affrettati
- valuta le opzioni difensive più idonee:
- osservazioni in contraddittorio
- istanza di autotutela
- accertamento con adesione (solo se strategico)
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
- richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
- recupero integrale dell’IVA detratta
- sanzioni e interessi elevati
- iscrizione a ruolo e riscossione
- pignoramento dei conti correnti
- blocco della liquidità
- aggravamento della posizione fiscale per gli anni successivi
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di società accusate di essere di comodo, con particolare riferimento agli accertamenti IVA e alle presunzioni di non operatività.
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Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- contestare la qualifica di società di comodo
- dimostrare l’effettiva operatività
- difendere il diritto alla detrazione IVA
- ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
- bloccare l’esecutività e la riscossione
- proteggere liquidità, azienda e continuità operativa
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Introduzione
L’accertamento IVA e la disciplina delle società di comodo (o società non operative) sono due temi centrali del diritto tributario italiano, spesso intrecciati in chiave anti-evasiva. La normativa sulle società di comodo – introdotta sin dagli anni ’90 – mira a disincentivare l’uso di società schermo costituite al solo scopo di godimento di beni dei soci o di elusione fiscale, imponendo presunzioni di redditività minima e limitando benefici fiscali in mancanza di effettiva operatività . In parallelo, l’attività di accertamento dell’IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria si avvale di strumenti presuntivi e induttivi per contrastare fenomeni evasivi, spesso invertendo l’onere della prova a carico del contribuente in caso di irregolarità contabili o presunte frodi .
In questa guida approfondiremo i criteri normativi per l’individuazione delle società di comodo (incluso il test di operatività aggiornato alla riforma 2024) e le strategie difensive a disposizione del contribuente (dalle cause di esclusione o disapplicazione automatica, all’interpello preventivo, fino alle difese in sede di accertamento e contenzioso). L’analisi è aggiornata a dicembre 2025, tenendo conto delle più recenti modifiche normative e delle pronunce giurisprudenziali di legittimità (Corte di Cassazione) e della Corte di Giustizia UE, fondamentali per chi debba affrontare un accertamento tributario in materia IVA e “società di comodo”. Il taglio sarà avanzato ma con intento divulgativo: forniremo spiegazioni tecniche adatte a professionisti (avvocati tributaristi, dottori commercialisti), ma utili anche a privati imprenditori e amministratori di società, per comprendere i propri diritti e le possibili difese dal punto di vista del debitore d’imposta.
Struttura della guida: Inizieremo delineando il quadro normativo e la ratio antielusiva delle società di comodo, definendo i parametri di legge per individuarle e le presunzioni fiscali conseguenti. Successivamente analizzeremo i criteri di accertamento IVA, con particolare attenzione all’interazione con la disciplina delle società non operative e all’onere della prova nelle rettifiche fiscali. Seguiranno le strategie difensive nelle varie fasi: dagli strumenti amministrativi (interpello disapplicativo, adesione) alle difese nel contenzioso tributario innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, richiamando le più recenti sentenze rilevanti. Saranno fornite tabelle riepilogative (ad es. nuovi coefficienti di operatività, cause di esclusione, differenze pre/post riforme) e simulazioni pratiche di applicazione della disciplina. Infine, un’elencazione di domande e risposte frequenti (FAQ) chiarirà i dubbi principali: cos’è una società di comodo, come si calcola il test, come difendersi da un accertamento IVA basato su tale qualificazione, ecc.
L’obiettivo è fornire una guida completa (oltre 10.000 parole) che permetta al lettore di orientarsi con sicurezza tra norme e difese in tema di IVA e società di comodo, minimizzando i rischi di contestazioni fiscali o sanzioni indebite. L’intero contenuto è basato su fonti autorevoli e aggiornate (normativa vigente, prassi ufficiale, sentenze di merito e legittimità fino al 2025), opportunamente citate, così da costituire un riferimento affidabile e conforme anche ai rigorosi standard anti-plagio.
Quadro Normativo e Finalità Antielusive
La disciplina delle società di comodo è stata introdotta dall’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successivamente più volte modificata ed integrata . Essa nasce con una chiara finalità antielusiva ed antievasiva: colpire quelle società commerciali (di persone o di capitali) che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, vengano utilizzate come meri contenitori patrimoniali dei soci, senza svolgere una reale attività d’impresa . In altre parole, la normativa intende penalizzare quelle entità “di comodo” costituite solo per gestire staticamente beni (immobili, partecipazioni, barche, opere d’arte, ecc.) riconducibili ai soci, spesso beneficiando di regimi fiscali più vantaggiosi rispetto alla detenzione diretta personale (es. aliquote proporzionali delle società vs. aliquote IRPEF progressive, deduzione di costi difficilmente giustificabili in ambito privato) .
La ratio legis è dunque rendere controproducente il mantenimento di simili società “schermo” attraverso un duplice meccanismo:
- Presunzione legale di redditività minima: la legge presume che determinati asset patrimoniali posseduti da una società abbiano una naturale capacità di produrre reddito (ad es. un immobile può generare canoni di locazione; partecipazioni possono fruttare dividendi; liquidità o crediti possono produrre interessi) . Pertanto, se una società dichiara ricavi inferiori a una certa soglia calcolata in base al valore di tali beni, scatta la presunzione che la società sia non operativa e le viene attribuito d’ufficio un reddito imponibile minimo . Questa presunzione è relativa (iuris tantum): può essere vinta solo con adeguata prova contraria da parte del contribuente, dimostrando situazioni oggettive che giustificano il mancato raggiungimento di quella soglia .
- Misure fiscali penalizzanti: alle società qualificate come non operative si applicano una serie di conseguenze sfavorevoli, sia in ambito reddituale (IRES/IRPEF e IRAP) sia in ambito IVA, volte a disincentivarne l’utilizzo strumentale. In sintesi, tali società devono dichiarare e scontare un reddito minimo imponibile indipendentemente dall’effettivo risultato di esercizio e subiscono un’aliquota IRES maggiorata (addizionale del 10,5%) sul reddito stesso . Inoltre, perdono temporaneamente alcuni benefici: ad esempio non possono ottenere rimborsi IVA né compensare crediti IVA in eccedenza, e dopo un triennio di non operatività continuativa il credito IVA maturato non è più riportabile agli anni successivi . Approfondiremo a breve tutti questi aspetti.
Questa impostazione normativa, per sua natura rigorosa, ha sollevato nel tempo dibattiti circa la sua legittimità e compatibilità con i principi generali (capacità contributiva, proporzionalità, neutralità IVA). La Corte Costituzionale è stata investita della questione ma ha ritenuto la disciplina compatibile con la Costituzione, proprio in virtù della possibilità di prova contraria offerta al contribuente (che impedisce di considerare la presunzione assoluta e dunque irrazionale) . Anche a livello unionale, come vedremo, si è dovuto chiarire il rapporto tra questo regime e i principi del diritto IVA UE.
Nel corso degli anni il Legislatore ha affinato la disciplina delle società di comodo per renderla più efficace e mirata, tenendo anche conto di esigenze di equità. Tra i principali interventi normativi successivi ricordiamo:
- D.L. 223/2006 (conv. L. 248/2006) e Finanziaria 2007: hanno innalzato i coefficienti patrimoniali e irrigidito il test di operatività . Inoltre, hanno previsto alcune cause di esclusione (vedi infra) e introdotto in primis l’idea di penalizzare anche le società sistematicamente in perdita.
- Finanziaria 2008 (L. 244/2007) e Provvedimento Agenzia Entrate 14.02.2008: hanno elencato situazioni oggettive in cui la disciplina è disapplicata automaticamente, senza bisogno di interpello (ad es. società in amministrazione controllata, in liquidazione che si cancellano entro l’anno successivo, società con immobili locati a canone vincolato, ecc.) .
- D.L. 138/2011 (conv. L. 148/2011): ha introdotto formalmente le società “in perdita sistematica” come fattispecie assimilata alle non operative (se 5 anni consecutivi in perdita fiscale, oppure 4 in perdita e 1 con reddito sotto il minimo, scatta dal 6° anno) . Contestualmente è stata imposta la maggiorazione del 10,5% IRES per tutte le società di comodo, portando temporaneamente l’aliquota effettiva al 38% (27,5% ordinario + 10,5%) . Tali norme hanno ampliato il ventaglio dei soggetti coinvolti e reso ancor più gravoso il regime fiscale.
- Decreto Semplificazioni 2022 (D.L. 73/2022, art. 9): ha abrogato l’intera disciplina delle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo d’imposta 2022 , riconoscendo le frequenti criticità applicative in settori a cicli lunghi o in prolungata crisi (si pensi all’immobiliare, dove avere bilanci in perdita per più anni non implica elusione, ma riflette spesso il mercato sfavorevole) . Dal 2022 in poi, dunque, la qualifica di “società di comodo” resta basata solo sul test di operatività annuale (insufficienza di ricavi) , eliminando il doppio binario e semplificando la normativa.
- Delega di riforma fiscale 2023 e D.Lgs. 192/2024: nell’ambito della revisione generale del sistema impositivo, è stato modificato il test di operatività riducendo drasticamente (circa dimezzando) i coefficienti di redditività applicati ai beni sociali . Questa modifica, in vigore dal periodo d’imposta 2024 (modelli Redditi 2025) , mira a “razionalizzare” la disciplina e limitarne gli effetti distorsivi, escludendo dal perimetro di legge molte più società che, pur registrando ricavi esigui, non perseguono finalità elusive . In altre parole, il Legislatore ha riconosciuto che i vecchi coefficienti erano forse troppo elevati rispetto alla redditività effettiva media di certi beni, e li ha riallineati a valori più realistici (vedremo nel dettaglio i nuovi valori nella sezione successiva).
Parallelamente alla normativa sulle società di comodo, vige ovviamente la disciplina generale sull’accertamento delle imposte, contenuta principalmente nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (per i redditi) e nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (per l’IVA). In contesto IVA, l’Amministrazione finanziaria dispone di poteri di verifica e controllo sulle dichiarazioni e sulle contabilità dei contribuenti, potendo emettere avvisi di accertamento in rettifica dell’IVA dovuta o a rimborso qualora riscontri incongruenze, omissioni o comportamenti abusivi. I metodi di accertamento spaziano dall’accertamento analitico (puntuale, basato su documenti), all’induttivo e presuntivo (basato su presunzioni semplici o legali, soprattutto se le scritture contabili sono inattendibili o il contribuente non ha collaborato) . Un principio cardine, affermato dalla giurisprudenza, è che se emergono gravi irregolarità contabili o indizi di evasione, il Fisco può legittimamente ricorrere a presunzioni per ricostruire la base imponibile e, così facendo, invertire l’onere della prova a carico del contribuente: sarà quest’ultimo a dover provare l’infondatezza delle pretese erariali e la correttezza delle proprie dichiarazioni . Tale approccio “duro” – definito talora “shock” dai commentatori – è stato confermato da varie pronunce di Cassazione (es. Cass. 2951/2025) e rientra nella logica di contrastare i “furbi” mettendoli dinanzi all’alternativa di fornire evidenze concrete a discarico, pena il pagamento delle imposte presunte.
Nel caso delle società di comodo, questo doppio livello normativo interagisce in modo peculiare: la società che non supera il test di operatività entra di per sé in una presunzione legale di evasione/elisone, che giustifica un accertamento basato su parametri standardizzati (ricavi e redditi minimi per legge). In sede di accertamento IVA, ciò tradizionalmente significava anche negare il diritto a rimborsi o compensazioni IVA se l’attività effettiva risultava inferiore ai minimi presunti . Tuttavia, come vedremo, su quest’ultimo punto è intervenuta nel 2024-2025 una svolta fondamentale per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia UE e delle conseguenti decisioni della Cassazione italiana, le quali hanno dichiarato incompatibile col diritto comunitario la negazione automatica della detrazione IVA basata unicamente sul mancato superamento del test di operatività . Questo sviluppo innovativo ha fornito ai contribuenti una robusta linea difensiva in ambito IVA, imponendo all’Agenzia Entrate un onere probatorio più rigoroso per contestare l’abuso o la frode effettiva prima di privare una società del diritto alla detrazione/rimborso IVA.
Riassumendo, il quadro normativo attuale (dicembre 2025) vede una disciplina delle società di comodo semplificata rispetto al passato (abolita la parte sulle perdite sistematiche, alleggeriti i coefficienti presuntivi), ma sempre attiva nel colpire le società “parcheggio” di beni. Tale disciplina si affianca alle ordinarie regole di accertamento delle imposte dirette e indirette, rafforzandole con presunzioni legali iuris tantum. Dal punto di vista del contribuente (società o imprenditore interessato), è essenziale conoscere i criteri con cui il Fisco può qualificarlo come non operativo e le conseguenze che ne derivano, nonché le strategie di difesa per far valere la bontà della propria posizione quando ricorrano circostanze legittime (ad es. start-up, crisi di settore, immobilizzazioni infruttifere per cause non dipendenti dalla volontà, ecc.). Nelle sezioni seguenti entreremo nel dettaglio di questi aspetti, fornendo strumenti utili per muoversi sia in sede preventiva (pianificazione fiscale, interpello) sia in sede di accertamento e contenzioso.
Criteri per l’Individuazione delle Società di Comodo
In questa sezione descriviamo come si determina se una società rientra nella categoria delle “società di comodo” (o non operative). I criteri legali ruotano attorno al cosiddetto test di operatività, che confronta i ricavi dichiarati con una soglia minima presunta calcolata sui beni patrimoniali. Analizzeremo anche le cause di esclusione previste dalla legge (casi in cui la disciplina non si applica a priori) e le ipotesi di disapplicazione automatica stabilite dall’amministrazione finanziaria. Infine, faremo un accenno storico alla (ormai abrogata) disciplina delle società in perdita sistematica, utile per comprendere l’evoluzione normativa ma oggi non più vigente.
Definizione di “società non operativa” e ambito soggettivo
Per società di comodo (terminologia non giuridica ma di uso comune, ripresa anche nei documenti di prassi) si intendono quelle società di persone o di capitali che, pur essendo formalmente costituite per l’esercizio di un’attività commerciale, di fatto non svolgono un’effettiva attività imprenditoriale proporzionata ai beni e capitali di cui dispongono. In termini pratici, si tratta di società che dichiarano ricavi o redditi molto bassi in relazione al loro patrimonio, dando adito al sospetto che siano create principalmente per detenere beni (immobili, partecipazioni, autoveicoli di lusso, imbarcazioni, ecc.) destinati al godimento dei soci piuttosto che per produrre reddito sul mercato . Tipici esempi potrebbero essere: una s.r.l. immobiliare che possiede appartamenti lasciati in uso ai soci invece di affittarli a terzi; una società che detiene uno yacht utilizzato dal socio amministratore; una holding statica che non distribuisce utili né compie investimenti produttivi.
La normativa (art. 30 L. 724/1994) inquadra l’ambito soggettivo molto ampiamente: rientrano nel test di operatività tutte le società commerciali (SPA, SRL, SAPA, SNC, SAS) e anche gli enti non residenti con stabile organizzazione in Italia . Non vi sono distinzioni per settore economico: dal manifatturiero al immobiliare, qualunque società di tipo commerciale è potenzialmente soggetta alle regole sulle non operative. Sono invece esclusi i soggetti non societari (imprese individuali, professionisti, enti non commerciali per la sfera non commerciale) e quei soggetti che, pur operando con forma societaria, non perseguono scopo di lucro (ad es. le società sportive dilettantistiche che godono di normative proprie). Va notato che l’art. 30 si applica “salvo prova contraria”, quindi la definizione operativa di società di comodo è in realtà: società commerciale che risulti non aver conseguito il minimo di ricavi presunto (secondo il test) senza che ricorrano situazioni oggettive giustificative. Il riscontro di operatività o meno avviene anno per anno, sulla base dei dati di bilancio e dichiarazione relativi a ciascun esercizio.
Il test di operatività (calcolo dei ricavi presunti)
Il test di operatività è il meccanismo aritmetico attraverso cui si verifica se una società è considerata operativa oppure no ai fini fiscali. Esso consiste nel confrontare i ricavi effettivi dichiarati (comprensivi di eventuali incrementi di rimanenze) con i ricavi “minimi” presunti determinati applicando coefficienti di redditività a determinati beni patrimoniali della società . Se i ricavi effettivi risultano inferiori alla soglia presunta, la società viene qualificata come non operativa per quell’esercizio (salvo esimenti). Viceversa, se i ricavi realizzati superano la soglia, la società supera il test ed è considerata operativa.
Come si calcola esattamente la soglia dei ricavi presunti? La normativa prevede di prendere in considerazione specifiche voci dell’attivo patrimoniale (beni immobili, partecipazioni, altri asset) e di moltiplicarne il valore per delle percentuali fisse. La somma di questi risultati costituisce l’ammontare minimo di ricavi e proventi che, secondo il legislatore, la società avrebbe dovuto conseguire data la disponibilità di quei beni. È importante sottolineare alcuni dettagli tecnici:
- Il valore di riferimento dei beni è calcolato come media del valore dell’esercizio e dei due precedenti (media triennale) . Questo per evitare che variazioni congiunturali di un singolo anno falsino il test: la società deve dimostrare di essere operativa su un orizzonte pluriennale, non solo occasionalmente.
- I beni considerati sono principalmente: immobili, partecipazioni e titoli, immobilizzazioni finanziarie, beni mobili registrati (es. navi, aeromobili) e altre immobilizzazioni iscritte in bilancio. Non concorrono invece beni di circolante né crediti commerciali correnti, poiché il test guarda alla capacità reddituale degli investimenti durevoli.
- Le percentuali da applicare sono stabilite per legge e sono state oggetto di modifiche nel tempo. Inizialmente (dal 1994 al 2006) erano più basse, poi innalzate nel 2007 e 2008, ed infine ridotte al 50% circa con la riforma dal 2024 in poi .
Per chiarire, riportiamo in tabella i coefficienti di redditività vigenti fino al 2023 e quelli nuovi dal 2024, in base al D.Lgs. 192/2024:
| Categoria di bene | Coefficienti fino al 2023 | Coefficienti dal 2024 |
|---|---|---|
| Partecipazioni, titoli, crediti finanziari (art. 85 co.1 lett. c), d), e) TUIR e art. 5 TUIR) | 2% sui valori | 1% sui valori |
| Immobili (terreni e fabbricati) in generale | 6% sul valore | 3% sul valore |
| Immobili a uso ufficio (categoria catastale A/10) | 5% sul valore | 2,5% sul valore |
| Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti | 4% sul valore | 2% sul valore |
| Immobili situati in piccoli comuni (< 1000 abitanti) | 1% sul valore | 0,5% sul valore |
| Navi mercantili o da pesca (no diporto) – art. 8-bis co.1 lett.a DPR 633/72 | 6% sul valore | (6% confermato) |
| Altre immobilizzazioni (non ricomprese nelle categorie sopra) | 15% sul valore | (15% confermato) |
| Impianti fotovoltaici ed eolici (interpelli specifici) | 6% sul valore | 3% sul valore |
Come si nota, la riforma 2024 ha sostanzialmente dimezzato i coefficienti per immobili e partecipazioni (es. dal 6% al 3%, dal 2% all’1%, ecc.), mantenendo inalterati solo alcuni valori particolari (navi al 6%, altre immobilizzazioni al 15%) . La ratio dichiarata è di limitare gli effetti distorsivi del vecchio test, che poteva far risultare “non operativa” una società pur attiva solo perché proprietaria di beni a redditività storicamente più bassa di quella presunta (si pensi a immobili sfitti in zone depresse, che difficilmente rendono il 6% annuo) . I nuovi coefficienti, applicabili dal periodo d’imposta 2024 (dichiarazione Redditi 2025) , dovrebbero quindi ridurre significativamente il numero di società che falliscono il test.
Esempio pratico di test di operatività: si consideri una S.r.l. immobiliare che possiede un capannone industriale (valore contabile medio €1.000.000) e partecipazioni finanziarie per €200.000. Supponiamo che nel triennio di riferimento essa abbia conseguito ricavi medi annui di €40.000 dall’affitto parziale del capannone. Applicando i coefficienti (nuovi 2024): 3% di 1.000.000 = 30.000 (immobile) + 1% di 200.000 = 2.000 (partecipazioni) → ricavi presunti €32.000. La società ha dichiarato €40.000 di ricavi effettivi, superiori al minimo di €32.000: supera il test ed è operativa. Se invece avesse ricavato solo €20.000, sarebbe sotto soglia e dunque considerata non operativa (a meno che dimostri cause giustificative).
Dal test di operatività discendono anche i calcoli per il reddito minimo su cui la società di comodo deve pagare imposte. L’art. 30, comma 3, L. 724/94 stabilisce infatti che, per le società non operative, si presume un reddito imponibile non inferiore alla somma degli importi risultanti dall’applicazione di apposite percentuali (più basse) ai valori patrimoniali . In pratica, una volta che la società non supera il test dei ricavi, le imposte dirette (IRES/IRPEF e IRAP) vengono calcolate su un reddito minimo “forfetario” determinato anch’esso su base patrimoniale. I coefficienti per il reddito minimo, aggiornati dal 2024, sono i seguenti (tra parentesi i vecchi valori):
- 0,75% (prima 1,5%) del valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari ;
- 2,38% (prima 4,75%) del valore degli immobili (anche in leasing) ;
- 2% (prima 4%) per gli immobili categoria A/10 ;
- 1,5% (prima 3%) per immobili abitativi acquistati/rivalutati nell’esercizio o due precedenti ;
- 0,45% (prima 0,9%) per immobili in comuni <1000 abitanti ;
- rimangono 4,75% per le navi commerciali e 12% per le altre immobilizzazioni (valori invariati) .
Queste percentuali, più basse di quelle sui ricavi, riflettono in sostanza una presunzione di redditività netta (utile imponibile) rispetto ai beni: ad esempio, un immobile del valore di 1.000.000 produce ricavi minimi 3% = 30.000, e si presume un reddito tassabile di 2,38% = 23.800, implicando costi forfetari di 6.200 differenza (ovvero un margine di circa l’80% sui ricavi presunti). Se la società ha dichiarato un reddito effettivo inferiore a 23.800, dovrà comunque essere tassata su 23.800. È importante notare che si prende il maggiore tra il reddito minimo presunto e quello dichiarato: se per qualche ragione la società dichiarasse un utile superiore al minimo calcolato, quel reddito effettivo più alto resterebbe la base imponibile (la norma serve a fissare un floor, non un tetto) .
Il comma 4 dell’art. 30 contiene poi una disposizione specifica per l’IVA: se la società è non operativa per un triennio consecutivo, l’eventuale credito IVA maturato non è più riportabile in avanti né rimborsabile . Ciò significa che, dopo tre anni di inattività presunta, l’IVA a credito accumulata viene sostanzialmente “congelata” (salvo poi poter essere recuperata solo se nei periodi successivi la società torna ad essere operativa o se si ottiene un provvedimento favorevole).
Riepilogo: Il test di operatività è l’indicatore fondamentale: determina anno per anno se una società “cade” nel regime di comodo. Esso confronta ricavi dichiarati vs ricavi minimi presunti (applicando percentuali a beni). Se i ricavi dichiarati < minimi, la società è non operativa e per quell’anno dovrà dichiarare comunque un reddito imponibile minimo calcolato per legge e sarà soggetta alle restrizioni fiscali connesse (aliquota IRES maggiorata, limitazioni IVA, ecc.). Il tutto salvo poter fornire prova di cause eccezionali che hanno impedito di raggiungere quei ricavi – tema su cui torneremo parlando di onere della prova e interpello.
Cause di esclusione dalla disciplina
La legge prevede alcune cause di esclusione “automatiche” per cui una società, pur non superando il test di operatività, non viene considerata di comodo. Si tratta di situazioni in cui, per caratteristiche oggettive o soggettive, il Legislatore ha ritenuto inapplicabile (o inopportuno) il meccanismo presuntivo, presumibilmente perché il rischio di uso elusivo è minimo o perché la natura della società è tale da renderlo superfluo.
Le cause di esclusione sono elencate nell’art. 30, comma 1 della L. 724/94 e in successive integrazioni. Di seguito le principali, come risultanti dal quadro normativo consolidato :
- Società neocostituite: le società neo-costituite sono escluse per il primo periodo d’imposta della loro vita . Ciò riconosce che nel primo anno di attività è normale non avere ancora ricavi o averne pochi (fase di avviamento). Ad esempio, una start-up costituita a metà anno potrebbe non superare il test ma non per questo essere di comodo: la legge infatti non la assoggetta alla disciplina per quell’anno iniziale.
- Società con compagine sociale numerosa: in particolare le società con almeno 50 soci . L’idea è che con così tanti soci è improbabile si tratti di una struttura creata per il godimento “privato” di pochi; inoltre società con azionariato diffuso (p.e. alcune cooperative, consorzi o PMI molto partecipate) sono tendenzialmente fuori dallo schema elusivo tipico. Da notare: 50 soci dev’essere interpretato come 50 soci persone fisiche? Generalmente sì, trattandosi di indicatore di ampia base sociale.
- Società con molti dipendenti: precisamente società che hanno almeno 10 dipendenti (a tempo pieno equivalenti) nei due esercizi precedenti . Una significativa forza lavoro stabile segnala che la società sta svolgendo attività economica effettiva, anche se i risultati economici non si vedono nei ricavi; pertanto sarebbe iniquo considerarla di comodo. Ad esempio, una società che dà lavoro a 15 persone difficilmente è un semplice “guscio”; se i ricavi sono bassi può darsi che attraversi difficoltà di mercato, ma non è inattiva per scelta elusiva.
- Società congrue e coerenti rispetto agli studi di settore/ISA: la norma esclude le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli Studi di Settore (ora Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA) per il periodo d’imposta . Questo perché il sistema degli studi di settore/ISA già presuppone di valutare la posizione dell’impresa rispetto a parametri di settore: se l’impresa risulta allineata (congrua) alle medie settoriali e presenta indici di comportamento regolare (coerente), non ha senso punirla come di comodo – significherebbe duplicare controlli. In pratica, l’Agenzia delle Entrate considera sufficiente il giudizio di affidabilità fiscale dato dagli ISA: chi ha punteggio elevato è virtuoso e non merita ulteriori presunzioni negative. (NB: Questa causa di esclusione era esplicitamente prevista quando vigevano gli Studi di Settore; con l’introduzione degli ISA dal 2019, va adattata: un livello di affidabilità almeno pari a 9 su 10 potrebbe essere equiparato a congruità e coerenza, secondo istruzioni di AE).
- Società sottoposte a procedure concorsuali o liquidatorie: ad esempio società in fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa . In questi casi la società è essenzialmente gestita da autorità o organi terzi e finalizzata alla soddisfazione dei creditori, difficilmente perseguendo vantaggi fiscali per i soci. Allo stesso modo, una società che ha deciso di liquidarsi volontariamente e si cancella dal Registro Imprese entro il termine fissato (cause di esclusione introdotte dal Provv. 2008, v. infra) viene sollevata dall’applicazione della disciplina perché è in fase di chiusura definitiva .
- Società obbligate per legge ad avere forma societaria: la norma esenta i soggetti per cui “per la particolare attività svolta” è previsto l’obbligo di costituirsi in forma di società di capitali . Pensiamo, ad esempio, alle società finanziarie vigilate, alle SGR, o ad alcune figure professionali (studi associati?) – se la legge impone quella veste giuridica, non la si può considerare un espediente elusivo in sé.
- Società ed enti che controllano società quotate o controllate da quotate: in dettaglio: sono escluse le holding o controllanti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati (italiani o esteri), nonché le società quotate stesse e le loro controllate anche indirette . Questo amplia il principio “platea ampia di soci = non di comodo” al contesto delle società collegate a realtà quotate, dove la trasparenza e le esigenze di mercato lasciano presumere scopi economici genuini.
- Società esercenti pubblici servizi di trasporto: anch’esse escluse , presumibilmente perché la loro attività è regolamentata e di interesse pubblico, quindi poco compatibile con finalità elusive (si pensi a società di trasporto pubblico locale partecipate da enti).
- Società con valore della produzione > totale attivo: questa è una casistica tecnica: se l’ammontare complessivo del valore della produzione (Voce A del Conto Economico) supera il totale attivo di bilancio, la società è esclusa . Un simile caso indicherebbe un’enorme rotazione dei ricavi rispetto alle risorse impiegate, segno che l’impresa è molto operativa (ad esempio, società di trading con altissimi ricavi su attivi contenuti).
- Società partecipate da enti pubblici ≥20%: infine, sono escluse le società il cui capitale sociale è partecipato da pubbliche amministrazioni in misura almeno pari al 20% . Qui il legislatore presume che la presenza di un ente pubblico come socio di peso garantisca la finalità non elusiva: tipicamente queste sono società miste pubblico-private che svolgono servizi pubblici o attività di pubblico interesse.
Le cause di esclusione sopra elencate operano di diritto: se la società si trova in una di queste situazioni, non deve applicare la disciplina delle non operative, indipendentemente dall’esito del test di operatività. Di solito in dichiarazione dei redditi è previsto un riquadro (nel quadro RS) per indicare il codice della causa di esclusione che ricorre, così da segnalare al Fisco la non applicabilità. Ad esempio, se una SRL ha 12 dipendenti fissi, indicherà il codice relativo all’esclusione “almeno 10 dipendenti” e non dovrà preoccuparsi di calcolare reddito minimo ecc.
Va precisato che le suddette cause sono alternative: basta che ne ricorra una per escludere la società dalla disciplina, non serve averle tutte. Inoltre, non richiedono approvazione da parte dell’Agenzia: operano automaticamente (basta che il contribuente ne dia comunicazione corretta). Diverso è il caso delle cause di disapplicazione che vedremo tra poco, le quali invece richiedono un interpello o comunque una valutazione ad hoc.
Disapplicazione automatica (situazioni oggettive specifiche)
Oltre alle cause generali di esclusione previste dalla legge, vi sono alcune situazioni oggettive in presenza delle quali la disciplina antielusiva viene disapplicata automaticamente anche se il test di operatività non è superato. Queste situazioni sono state individuate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 (richiamato anche dalla Circolare AE n. 9/E del 14.02.2008) . Si tratta di fattispecie tipiche in cui la mancata operatività della società dipende da eventi o condizioni particolari, tali che il legislatore (delegando all’Amministrazione finanziaria) ha riconosciuto ex ante che in quei casi l’applicazione della disciplina sarebbe iniqua e quindi va esclusa senza bisogno di interpello. In altre parole, se la società rientra in uno di questi casi, è automaticamente considerata operativa agli occhi del Fisco, pur non avendo realizzato i ricavi minimi.
Le sei ipotesi principali di disapplicazione automatica individuate nel Provvedimento 14/2/2008 (come riepilogate anche dalla giurisprudenza successiva ) sono:
- Società in stato di liquidazione volontaria che si impegnano, in dichiarazione dei redditi, a cancellarsi dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva . – Spiegazione: se una società sta liquidando e promette di chiudere l’anno dopo, è ragionevole che abbia cessato le attività e stia solo dismettendo i beni, quindi non la si penalizza come di comodo in questo frangente conclusivo.
- Società assoggettate a una procedura concorsuale o a liquidazione giudiziaria . – Ad esempio, società in fallimento, concordato preventivo omologato, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta. Qui la società è di fatto governata da curatori o commissari, e la produzione di reddito è congelata dalle procedure: la disciplina non operative non si applica.
- Società sottoposte a sequestro penale o confisca, o in altre fattispecie analoghe con nomina di un amministratore giudiziario da parte del tribunale . – Ad esempio società sequestrate per reati mafiosi ai sensi della legge antimafia (L. 575/1965) o misure simili. In tali situazioni, l’attività sociale è paralizzata per cause di forza maggiore (vincoli legali) e la gestione è affidata a organi terzi: sarebbe contraddittorio pretenderne un reddito minimo. La disapplicazione opera per il periodo d’imposta in cui viene nominato l’amministratore giudiziario e quelli successivi finché dura l’amministrazione .
- Società che possiedono immobili dati in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato per legge (es. canone “equo” ex L. 431/1998) . – In questi casi, la scarsa redditività può dipendere dal fatto che gli affitti sono calmierati per legge o vincolati da convenzioni pubbliche, non da inerzia della società. Dunque, limitatamente a quegli immobili concessi a PA o a canone controllato, non si applica la disciplina.
- Società che detengono partecipazioni in altre società e le partecipate sono:
- 1) società considerate non di comodo (operative) ai sensi dell’art. 30 L. 724/94,
- 2) oppure società escluse dall’applicazione della disciplina (per cause di esclusione o esito positivo di interpello),
- 3) oppure società collegate estere soggette a disciplina CFC (art. 168 TUIR) .
– In sostanza, questa esimente copre le holding pure: una holding che possiede partecipazioni in società operative (o escluse) non deve essere punita solo perché in sé non ha ricavi. La disapplicazione opera limitatamente alle partecipazioni che ricadono in tali categorie (se la holding avesse altri beni, su quelli il test resta valido). - Società che hanno ottenuto un’accoglimento di interpello disapplicativo per un periodo d’imposta precedente, basato su circostanze oggettive che sono rimaste immutate nei periodi successivi . – Questa clausola evita di costringere la società a ripresentare interpello ogni anno per lo stesso motivo: se, ad esempio, l’Agenzia ha già riconosciuto che la società nel 2021 non era operativa a causa di una data situazione (poniamo: immobile inagibile per terremoto), e tale situazione perdura negli anni seguenti, la disapplicazione già ottenuta si trascina automaticamente finché persistono le medesime circostanze .
Le fattispecie sopra elencate coprono molte situazioni di crisi aziendale o cause di forza maggiore (liquidazioni, procedure concorsuali, sequestro giudiziario) e altre di operatività attenuata ma giustificata (affitti a canone vincolato, holding di società operative). In tutti questi casi, la disapplicazione è automatica: la società dovrà solo indicare opportunamente in dichiarazione di trovarsi in una di tali situazioni (di solito barrando una casella o inserendo un codice specifico). Così facendo, eviterà l’applicazione delle presunzioni di legge e non sarà qualificata come di comodo.
È importante distinguere queste ipotesi automatiche dall’istituto dell’interpello disapplicativo vero e proprio: quest’ultimo serve quando la società ritiene di avere ragioni particolari non comprese nell’elenco di esclusioni automatiche, e dunque chiede all’Agenzia Entrate di non applicare la disciplina per un determinato anno presentando le proprie motivazioni. L’interpello è facoltativo ma, se non si rientra in nessuna esclusione di diritto, rappresenta l’unico modo per ottenere ex ante il via libera a non considerarsi di comodo. Più avanti tratteremo in dettaglio l’interpello e le difese in caso di diniego.
(Società in perdita sistematica – cenno storico)
(Questa sottosezione ha scopo storico-informativo: come detto la disciplina delle società “in perdita sistematica” è stata abrogata dal 2022, ma forniamo un breve cenno per completezza.)
Dal 2012 al 2021, oltre al test annuale di operatività, esisteva un’ulteriore condizione per cui una società poteva essere considerata di comodo: la situazione di perdita fiscale sistematica. Introdotta dal D.L. 138/2011, essa prevedeva che una società/ente commerciale fosse qualificata di comodo (con relative conseguenze fiscali) se, in un quinquennio consecutivo, avesse presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tutti e 5 gli anni, oppure per 4 anni in perdita e 1 anno con reddito imponibile inferiore al minimo presunto ex art.30 . In pratica, un track record di risultati sempre negativi o insignificanti faceva scattare – dal sesto anno – la presunzione che la società fosse di comodo a partire da quell’anno successivo .
La ratio di questa previsione era intercettare società che, pur potendo occasionalmente superare il test di operatività in un singolo anno, su più anni mostrassero sistematicamente perdite (indizio di mancanza di reale scopo lucrativo). Ad esempio, se una società dal 2012 al 2016 avesse sempre dichiarato perdite, dal 2017 sarebbe stata comunque trattata come di comodo, indipendentemente dai ricavi, finché non avesse invertito la tendenza.
Alle società in perdita sistematica si applicavano le stesse misure delle società non operative: reddito minimo da dichiarare, addizionale IRES 10,5%, limiti su perdite pregresse e crediti IVA, ecc. . Anzi, la norma portò anche un’aggravante: la limitazione all’utilizzo delle perdite fiscali pregresse. In particolare, una società di comodo non poteva compensare le proprie perdite pregresse con il reddito minimo presunto: tali perdite restavano sospese (di fatto sterilizzate finché la società rimaneva di comodo) . Questo per evitare che una società in perenne perdita potesse comunque annullare il reddito minimo presunto con perdite accumulate.
La disciplina delle perdite sistematiche, come anticipato, è stata abolita nel 2022. Il Decreto Semplificazioni Fiscali (D.L. 73/2022, art. 9) ha abrogato i commi 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies dell’art. 2 D.L. 138/2011 con effetto dal periodo d’imposta 2022 . Ciò significa che nel modello Redditi 2023 (riferito al 2022) non c’era più il prospetto di verifica del quinquennio di perdite. Ovviamente l’abrogazione non è retroattiva: fino al 2021 incluso la disciplina era operativa, e un contribuente potrebbe averne subito gli effetti per quell’ultimo anno di vigenza. Ma dal 2022 in avanti, come ribadito, conta solo il test di operatività annuale .
L’eliminazione della regola delle perdite sistematiche è stata accolta favorevolmente dagli operatori, poiché spesso colpiva situazioni effettivamente meritevoli di tutela (società in settori ciclici, start-up con lunghe fasi pre-reddito, società in liquidazione non ancora chiuse perché con beni invenduti, ecc.) . In tutte queste fattispecie, la presenza di perdite continue non era indice di frode ma di difficoltà oggettive. Ora, per tali casi, la società sarà valutata solo sul test annuale e, se risulta non operativa, potrà comunque spiegare le cause oggettive di quella non operatività senza il fardello di uno “stigma” quinquennale.
Nota: con l’abrogazione della perdita sistematica, è stato contestualmente eliminato anche l’obbligo di versare l’addizionale IRES 10,5% per le sole società in perdita sistematica? In realtà, no: l’addizionale IRES era formulata come misura generale per le società di comodo (in cui rientravano sia le non operative per test sia quelle per perdite). Abrogando le perdite sistematiche, rimane in piedi la disciplina per le non operative e con essa la maggiorazione IRES (vedi oltre per i dettagli sulle aliquote attuali). Inoltre, le cause di esclusione sopra elencate restavano valide “ferme restando… anche per la perdita sistematica” , ma ora ovviamente si applicano solo alla non operatività.
Conseguenze fiscali per le Società di Comodo
Analizzati criteri e definizioni, passiamo alle conseguenze pratiche cui va incontro una società qualificata come non operativa. Queste conseguenze si manifestano su tre fronti principali: imposte sui redditi (IRES o IRPEF), IRAP, e IVA. Inoltre vi sono effetti collaterali su utilizzo delle perdite fiscali pregresse e su eventuali sanzioni amministrative. Affronteremo ciascun ambito, tenendo presente che tali misure mirano a neutralizzare i vantaggi che il contribuente otterrebbe dall’essere inattivo o dal dichiarare redditi bassissimi, e a creare invece un costo fiscale fisso che scoraggi il mantenimento della società di comodo.
Imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e maggiorazione d’aliquota
La conseguenza principale per una società di comodo in ambito redditi è l’obbligo di dichiarare e tassare un reddito minimo presunto, indipendentemente dall’utile o perdita risultante dal bilancio civilistico. Come abbiamo visto, l’art. 30 comma 3 L. 724/94 definisce questo reddito minimo mediante percentuali sul patrimonio (ora aggiornate con D.Lgs.192/2024) . In pratica, in sede di dichiarazione dei redditi, la società dovrà confrontare il proprio reddito imponibile effettivo con quello minimo e assumere come base imponibile il maggiore dei due (che in caso di non operatività sarà il reddito minimo, di norma superiore).
Se la società ha chiuso il bilancio in perdita o con utile inferiore al minimo, dovrà “autoliquidare” un reddito imponibile maggiorato fino al livello minimo. Questo meccanismo si riflette nel modello Redditi con specifici righi: la differenza tra reddito minimo e reddito effettivo viene indicata come “reddito imponibile da società di comodo”. Su tale importo saranno calcolate le imposte dovute.
Oltre a ciò, vige (dal 2012) una maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,5% per le società di comodo . In origine, come detto, ciò portava l’aliquota dal 27,5% al 38%. Dal 2017 l’aliquota ordinaria IRES è scesa al 24%, ma la norma della maggiorazione è rimasta: pertanto attualmente (2025) l’IRES per le società di comodo è applicata al 34,5% (24% + 10,5%). Lo conferma l’Agenzia delle Entrate che richiede il versamento separato di tale maggiorazione . Anche le società di persone e le imprese individuali “di comodo” subiscono effetti similari: per esse l’IRPEF viene calcolata su un reddito minimo presunto (ma non c’è concetto di aliquota fissa, trattandosi di scaglioni IRPEF dei soci).
Facciamo un esempio semplificato: una SRL non operativa con patrimonio presunto che dà reddito minimo €100.000 ma in realtà il suo bilancio chiude con perdita fiscale di €20.000. In dichiarazione dovrà comunque dichiarare €100.000 di imponibile. Pagherà IRES al 34,5%, ossia €34.500, anziché zero. Se invece avesse avuto un piccolo utile di €10.000, la differenza per arrivare al minimo (€90.000) sarebbe “reddito societario di comodo” aggiunto, sempre tassato. In sostanza, il Fisco si assicura un gettito su un importo forfetario considerato minimo.
Ulteriore conseguenza: come accennato, fino al 2021 le società di comodo non potevano utilizzare le perdite fiscali pregresse per abbattere il reddito minimo presunto (comma 4 art. 30). Con l’abrogazione delle perdite sistematiche, questo aspetto va riletto. Per il 2022-2023, le istruzioni dichiarative hanno comunque mantenuto tale preclusione per le perdite: in pratica, se una società era di comodo, le eventuali perdite pregresse non potevano essere portate in diminuzione del reddito minimo (venivano riportate a nuovo interamente). Ciò per evitare che società con grosse perdite di anni passati annullino l’effetto della disciplina. È un punto da verificare di anno in anno nelle istruzioni ministeriali, ma come regola generale: reddito minimo e perdite pregresse sono tenuti distinti, con priorità al reddito minimo da tassare.
Da notare che se la società non adegua spontaneamente la dichiarazione al reddito minimo (ad es. dichiara solo il proprio utile di bilancio, inferiore al minimo, senza rettificare), l’Agenzia delle Entrate contesterà la dichiarazione infedele e recupererà la differenza d’imposta. Di solito, però, le società (assistite dai consulenti) provvedono direttamente in UNICO a dichiarare il reddito minimo e pagare le imposte relative, per evitare sanzioni.
IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)
Anche l’IRAP (applicabile alle società e agli enti commerciali) subisce un adeguamento. La norma dispone che per le società non operative “si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle spese per personale e assimilati” . In altre parole, la base imponibile IRAP minima viene calcolata prendendo il reddito minimo presunto (come da test) e aggiungendo il costo del personale dipendente e dei collaboratori. Questo perché l’IRAP, diversamente dall’IRES, non deduce il costo del lavoro: dunque una società può avere un reddito minimo zero ma impiegare molti dipendenti (in perdita per gli stipendi). Per l’IRAP si vuole evitare che ciò riduca la base imponibile rispetto a una società senza dipendenti. Quindi, base IRAP minima = reddito minimo presunto + costo del lavoro.
Esempio: società di comodo con reddito minimo 100.000 ma che ha pagato 30.000 di salari (che in IRES abbasserebbero l’utile). Per IRAP, la base minima sarà 130.000. Se il suo valore della produzione dichiarato (ricavi + variazione rimanenze) era, poniamo, 50.000 con 30.000 di costi del personale e dunque un valore della produzione netta di 20.000, dovrà comunque dichiarare 130.000 di base IRAP (imponibile ai fini dell’aliquota regionale, tipicamente 3,9%). Dovrà quindi versare IRAP su quell’importo, a meno di cause di esclusione.
La logica è rendere neutra la presenza di lavoratori: altrimenti, paradossalmente, una società non operativa con molti dipendenti poteva dichiarare base IRAP nulla (perché stipendi deducibili) e sfuggire al prelievo IRAP, mentre una senza dipendenti avrebbe base pari al reddito minimo. Con questa aggiunta, entrambe pagano IRAP su un ammontare comparabile. Naturalmente se la società aveva pochi o zero dipendenti, l’aggiunta incide poco o nulla.
IVA: limitazioni al rimborso/compensazione e pronunce UE
Il trattamento IVA delle società di comodo è stato a lungo uno degli aspetti più controversi, fino all’intervento risolutivo del 2024.
Normativa interna: l’art. 30 comma 4 della L.724/94 stabiliva che le società non operative non possono chiedere il rimborso né utilizzare in compensazione orizzontale o cedere l’eccedenza di credito IVA risultante a fine anno . Inoltre, come già citato, il comma 4-bis prevedeva che dopo tre anni consecutivi di non operatività tale credito IVA non fosse neppure ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA dovuta negli anni successivi . In sintesi, secondo la normativa italiana: – Una società di comodo può al più riportare a nuovo il credito IVA di un anno sull’anno successivo (per pagarci IVA dovuta in futuro), ma non può chiederne il rimborso in denaro né compensarlo con altri tributi tramite modello F24 (compensazione orizzontale), né tantomeno cederlo a terzi . Questa restrizione vale finché lo status di non operatività permane. – Se tale status permane per oltre 3 anni, il credito accumulato si cristallizza e non può più essere riportato avanti (in pratica viene perso, salvo tornare operativi in seguito e forse recuperarlo via dichiarazione integrativa di quei periodi, ma la legge letterale parrebbe proprio non consentirlo ulteriormente) .
Queste disposizioni avevano una logica anti-abuso: impedire che società inattive accumulassero crediti IVA – magari per investimenti o acquisti di beni poi usati dai soci – per poi chiederne il rimborso allo Stato o usarli per pagare altre imposte. L’idea era: se non hai operazioni attive sufficienti, il tuo credito IVA è sospetto (potrebbe derivare da acquisti non inerenti o gonfiati), quindi te lo blocco. Tuttavia, ciò si scontrava con un principio cardine del sistema IVA a livello UE, cioè la neutralità dell’imposta: ogni soggetto passivo ha diritto di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti relativi alla propria attività economica, a prescindere dall’ammontare delle vendite realizzate, salvo il caso in cui emergano frodi o abusi specifici .
Numerose società considerate di comodo hanno contestato il diniego di rimborso IVA, portando la questione fino in Cassazione e alla Corte di Giustizia UE. La svolta è arrivata con il caso Corte di Giustizia UE, sentenza 7 marzo 2024 (causa C-341/22) , originato da un rinvio pregiudiziale della Cassazione italiana proprio su questo tema. La Corte UE ha dichiarato contraria alla Direttiva IVA (2006/112/CE) la norma nazionale che nega il diritto alla detrazione (e al rimborso) dell’IVA soltanto perché il volume di operazioni attive non raggiunge una data soglia (“test di operatività”) . I punti chiave affermati dalla CGUE e poi recepiti dalla Cassazione (sentenze gemelle nn. 4151 e 4157 del 18/02/2025) sono:
- La qualifica di soggetto passivo IVA dipende dall’esercizio di un’attività economica ai sensi dell’art. 9 Dir. IVA, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività . Un soggetto può essere passivo IVA anche se per un periodo non realizza fatturato, purché stia comunque svolgendo (o predisponendo) un’attività economica (es. fase preparatoria, investimento iniziale). Nessuna norma UE subordina il diritto di detrazione ad un livello minimo di operazioni effettuate .
- Il diritto alla detrazione IVA è principio fondamentale e di portata generale nel sistema UE; la sua negazione è ammessa solo in casi eccezionali, ad esempio quando il diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente . In particolare, può essere negato soltanto se l’Amministrazione finanziaria dimostra con elementi oggettivi che il soggetto ha commesso frode o abuso nell’utilizzo del regime IVA . La mera constatazione di basso volume d’affari non è prova né di evasione né di abuso.
- La presunzione italiana basata sul volume d’affari è eccedente rispetto a quanto necessario per prevenire evasione e abusi, perché non si fonda su una verifica della realtà effettiva delle operazioni compiute, ma solo sulla loro entità quantitativa . Ciò la rende non conforme ai principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA UE . In altri termini, una società potrebbe avere effettivamente svolto attività economica genuina ma di modesta entità: punirla sull’IVA per il solo fatto che è modesta significa colpire situazioni non abusive, andando oltre lo scopo antievasione.
- La Cassazione, sulla scia di tali principi, ha quindi disapplicato la norma nazionale (art.30 L.724/94) in quella parte, affermando il principio che il diritto alla detrazione (e al rimborso) IVA spetta comunque qualora sia accertato che la società, pur ritenuta “non operativa”, abbia effettivamente esercitato un’attività economica nel periodo d’imposta, a prescindere dallo scopo o dai risultati conseguiti, purché abbia utilizzato i beni/servizi acquistati per operazioni soggette a IVA e purché tali operazioni non integrino un disegno abusivo .
In pratica, dopo queste pronunce (Cass. 4151/2025, 4157/2025), l’Agenzia delle Entrate non può più negare automaticamente i rimborsi IVA o la compensazione del credito a una società solo perché non supera il test di operatività . Dovrà invece verificare se la società: 1) ha svolto un’attività economica effettiva (anche di preparazione o start-up, giuridicamente rilevante ai fini IVA) ; 2) ha acquisito beni/servizi destinati a operazioni soggette a IVA (quindi l’IVA a credito è inerente all’attività, non a consumi personali dei soci) ; 3) non vi sono elementi concreti di frode o abuso (es. operazioni inesistenti o circolari, crediti fittizi, ecc.) .
Solo se emergono elementi di frode/abuso l’IVA potrà essere negata, ma in tal caso la contestazione dovrà essere circostanziata (esempio: società di comodo che finge acquisti per generare crediti e chiederne il rimborso – qui ci sarebbe abuso da provare).
Questa evoluzione rappresenta un notevole miglioramento per il contribuente “non operativo” in buona fede: ora egli ha diritto al suo credito IVA legittimamente maturato, potendolo utilizzare o chiedere a rimborso, senza l’handicap normativo che lo bloccava. Tant’è che la stessa Agenzia Entrate ha dovuto adeguarsi. Si segnala la Cass. n. 4151/2025 come pietra miliare, nonché la successiva Cass. n. 24841/2025 che ha chiarito ulteriormente l’onere della prova sui crediti d’imposta in capo al contribuente (in linea con il principio CGUE: il contribuente deve provare di aver diritto al credito mostrando che gli acquisti erano per attività economica, ma non deve più subire un diniego automatico per soglie non raggiunte) .
Importante: finché l’ordinamento italiano non sarà formalmente modificato (serve un intervento normativo per abrogare/modificare il comma 4 art.30 L.724/94), ci sarà tecnicamente un contrasto norma interna vs diritto UE. In questi casi, la giurisprudenza e la prassi dovranno allinearsi al diritto UE: l’Agenzia dovrebbe disapplicare la norma interna (ai sensi dell’art. 10 co.1 Statuto contribuente, che impone di non applicare norme contrastanti con direttive) e concedere i rimborsi a chi li chiede, se non ravvisa frodi. In caso di inerzia, spetterà ai giudici tributari garantire l’applicazione del principio europeo. Dato che le sentenze Cassazione citate sono di febbraio 2025, è presumibile che nel corso del 2025 l’Amministrazione abbia emanato indicazioni operative o che il legislatore, magari nella legge di bilancio 2026, intervenga sul punto.
Situazione pre-2024 e giurisprudenza domestica: va detto che già prima della pronuncia UE alcuni giudici di merito avevano sollevato dubbi sulla legittimità comunitaria del diniego di rimborso. In certe cause, la giurisprudenza tributaria nazionale aveva talvolta dato ragione al contribuente sul rilievo che non basta lo status di comodo per negare un rimborso IVA se la società prova che il credito proviene da operazioni reali. Ad esempio, la CTP di Milano in passato aveva riconosciuto rimborsi a società in perdita sistematica ritenendo illegittima la preclusione IVA senza prova di abuso . Tuttavia la Cassazione finché non è arrivata la CGUE si era mantenuta formalmente sul dettato di legge, rigettando ricorsi di contribuenti. Ora invece la Cassazione ha cambiato linea in ossequio alla sentenza europea (come doveva fare).
Conclusione sul versante IVA: Oggi una società di comodo: – deve comunque presentare la dichiarazione IVA correttamente, indicando eventualmente il credito IVA maturato; – può presentare istanza di rimborso o usare in F24 il credito, motivando se necessario la natura del credito (investimenti, costi in preparazione attività, ecc.); – in caso di diniego o silenzio-rifiuto da parte dell’AE, ha solide basi per ricorrere e vincere, invocando la violazione del diritto UE ; – l’onere della prova che non stia commettendo un abuso comunque spetta a lei in prima battuta (deve mostrare di aver effettivamente svolto o avviato un’attività economica). Ma una volta fatto ciò, spetterà al Fisco semmai dimostrare elementi di frode se vuole negare la detrazione .
Va da sé che se invece emergesse che la società formalmente compra beni scaricando IVA ma li usa integralmente a fini privati dei soci, allora quello configurerebbe un abuso del diritto IVA, e in quel caso la negazione della detrazione resterebbe legittima (per motivi sostanziali, non per la mera qualifica di comodo).
Sintesi delle conseguenze e sanzioni
Riassumendo le conseguenze fiscali per le società di comodo (non operative):
- Reddito minimo imponibile (IRES/IRPEF): obbligo di dichiarare un reddito almeno pari al minimo presunto ex art.30 co.3, con impossibilità di utilizzare perdite pregresse a riduzione di tale reddito. Se la dichiarazione non viene adeguata, l’Agenzia recupererà la differenza con sanzione per dichiarazione infedele (penale del 90% della maggior imposta dovuta, riducibile se concilia o adesione) più interessi.
- Aliquota IRES maggiorata di 10,5%: quindi aliquota effettiva al 34,5% sul reddito imponibile minimo (per le società soggette a IRES). Per le società di persone, che non hanno aliquota fissa, questo concetto si traduce in tassazione per trasparenza sui soci comunque su un reddito minimo.
- IRAP su base minima: valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo + costo del lavoro. Anche qui, se la società non adegua la liquidazione IRAP, verrà emesso avviso di accertamento IRAP.
- Divieto di compensazioni orizzontali e rimborsi IVA (norma nazionale non aggiornata): formalmente resta il divieto ex art.30 co.4, ma esso va interpretato alla luce della giurisprudenza UE: il contribuente può far valere il proprio diritto a rimborso/detrazione dimostrando l’assenza di abuso. Di conseguenza, in via prudenziale, una società di comodo che intende utilizzare un credito IVA in compensazione dovrebbe essere pronta a giustificare documentalmente la legittimità di quel credito; se l’Agenzia glielo sospende o nega il rimborso, può impugnare l’atto di diniego dinanzi alla Giustizia Tributaria, pressoché certo di vittoria secondo i nuovi orientamenti .
- Congelamento del credito IVA dopo 3 anni (norma nazionale obsoleta): vale quanto sopra, questa previsione dovrebbe considerarsi anch’essa inapplicabile perché parte del pacchetto dichiarato illegittimo dalla CGUE. Resta il fatto che essere per 3 anni di fila non operativi è un campanello d’allarme: l’Agenzia presumibilmente indirà controlli mirati, ma non potrà confiscare il credito IVA senza prova di frode.
- Divieto di utilizzo perdite fiscali pregresse: finché la società è di comodo, le perdite accumulate negli anni precedenti non possono ridurre il reddito minimo. Queste perdite restano tuttavia utilizzabili in futuro (entro i limiti temporali ordinari) se la società torna operativa. Non c’è una perdita definitiva del diritto, è un differimento (salvo decadere se scadono i termini di riporto). Attenzione però: se le perdite furono maturate in anni in cui già la società era di comodo e furono generate dal reddito minimo stesso, esse non hanno sostanza economica reale (sono perdite “fiscali” che si formano pagando tasse su utili fittizi) e per prassi AE non possono poi essere usate per abbattere redditi futuri reali. È un dettaglio tecnico, ma immaginare: anno 1 di comodo, dichiaro reddito minimo 100 pur avendo perdita contabile 0 -> ai fini civilistici quell’imposta riduce il patrimonio netto ma fiscalmente può generare una perdita riportabile? In genere no, perché dichiaro utile 100 e pago tasse, non c’è perdita fiscale dichiarata. Quindi ok.
- Maggiorazione acconti: se una società risulta di comodo, l’anno seguente dovrà calcolare gli acconti dovuti (IRES, IRAP) sull’imposta che include la maggiorazione e sul reddito minimo. Questo può comportare esborsi anticipati più alti.
- Accesso limitato a regimi agevolativi: spesso le società di comodo sono escluse da certi bonus fiscali o regimi premiali. Ad esempio, in passato non potevano aderire alla “tonnage tax” o ad altre opzioni. È opportuno verificare caso per caso, ma in generale lo status di comodo è penalizzante e segnalato anche in Centrale Rischi fiscale.
- Sanzioni amministrative: in caso di mancato adeguamento, come detto, si configura dichiarazione infedele. La sanzione base è il 90% della maggiore imposta o minor credito (D.Lgs. 471/1997, art.1, come modificato dal 2015) . Ad esempio, se la società doveva dichiarare 100k di reddito ma ne ha dichiarati 0, e l’imposta evasa è 34.500 €, la sanzione è circa 31.050 €. Questa può essere ridotta se prima che intervenga accertamento il contribuente corregge spontaneamente (ravvedimento operoso) o se definisce in adesione (riduzione 1/3) o conciliazione (riduzione 40%). In ipotesi gravi potrebbe configurarsi anche reato di dichiarazione infedele, ma la soglia penale è alta (evasione oltre 100k € imposta): difficile da raggiungere per la sola differenza di reddito minimo a meno di patrimoni enormi.
- Sanzioni per indebita compensazione IVA: se malgrado il divieto una società avesse compensato crediti IVA in F24 senza averne diritto e poi risultasse soccombente (caso pre-2024 per es.), poteva incorrere nella sanzione del 30% per indebito utilizzo di crediti. Ora però con la nuova giurisprudenza, l’uso del credito IVA è considerato lecito salvo frode, quindi questa sanzione non dovrebbe applicarsi se la società era nel giusto.
In generale, essere qualificati di comodo è molto oneroso: la società paga tasse anche in assenza di utili effettivi, perde liquidità (anche perché non può recuperare IVA pagata), e subisce costi amministrativi (interpelli, contenziosi) per difendersi. Non a caso il regime viene definito “tagliola” per le società inattive . Proprio questa severità realizza l’effetto voluto di disincentivare fortemente il mantenimento di società senza reale scopo imprenditoriale: conviene piuttosto liquidarle o attivarle.
D’altro canto, come abbiamo più volte sottolineato, esistono casi in cui una società appare di comodo per ragioni al di fuori del controllo degli amministratori (es. mercato sfavorevole, immobili non affittabili, contenziosi pendenti sui beni, ecc.). In tali frangenti la legge offre strumenti di difesa e uscita dalla “trappola” delle non operative: dalle cause di esclusione già viste, alla possibilità di interpellare l’Agenzia per chiedere la disapplicazione della disciplina, fino alla prova contraria in sede contenziosa per far valere le circostanze specifiche. Nella prossima sezione ci concentriamo proprio su queste strategie difensive, nonché sulle fasi dell’accertamento e del contenzioso tributario riguardanti IVA e società di comodo.
Strategie Difensive e Fasi del Contenzioso Tributario
Dal punto di vista del debitore d’imposta (la società o il contribuente coinvolto), affrontare un accertamento fondato sulla disciplina delle società di comodo richiede un’attenta strategia difensiva. È cruciale agire sin dalle fasi preventive o amministrative per evitare, ove possibile, l’irrogazione di imposte e sanzioni non dovute, e prepararsi adeguatamente qualora si renda necessario il contenzioso davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (nuova denominazione delle ex Commissioni Tributarie). In questa sezione struttureremo le difese per tematiche: l’onere della prova a carico delle parti, le mosse nella fase di accertamento (dall’ispezione/verifica all’avviso di accertamento), gli strumenti deflativi (interpello, adesione, mediazione) e infine le argomentazioni e i riferimenti giurisprudenziali utili in sede processuale.
Onere della prova e prova contraria del contribuente
Chi deve provare cosa in materia di società di comodo? Questo è un punto cruciale. Per impostazione normativa, la presunzione di non operatività è a carico del Fisco ma è definita dalla legge stessa. Quando la società non supera il test di operatività, scatta automaticamente la presunzione legale che essa sia di comodo (presunzione iuris tantum, relativa) . In virtù di ciò: – L’Amministrazione finanziaria, per sostenere la pretesa fiscale, non deve fornire ulteriore prova dell’inattività: è sufficiente l’accertamento del mancato raggiungimento dei ricavi minimi, fatto palese dai dati dichiarati. Come affermato dalla Cassazione, la determinazione dell’imponibile minimo avviene “sulla base di precisi criteri di legge, che escludono qualsiasi discrezionalità… imponendosi sia in sede di accertamento che di determinazione giudiziale” . In altri termini, la norma è di per sé la prova (fino a prova contraria). – Spetta quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, ossia dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla sua volontà che gli hanno impedito di raggiungere la soglia di operatività e di reddito minimo presunto . Questo principio è consolidato: Cass. 21358/2015, Cass. 10157/2020 e molte altre pronunce ribadiscono che la società deve provare concrete cause di inidoneità a produrre ricavi sufficienti .
Di conseguenza, nella dialettica processuale: – L’ente impositore (Agenzia Entrate) normalmente si limita a evidenziare che la società rientrava nei parametri di legge per essere considerata di comodo e non ha presentato cause di esclusione né interpello accolto. Allegherà l’avviso di accertamento con questi dati. Il suo onere probatorio è tendenzialmente adempiuto mostrando il calcolo del test e il mancato adeguamento del contribuente. – Il contribuente invece, per vincere la presunzione, deve allegare e dimostrare le circostanze di fatto che giustificano la bassa redditività. La prova richiesta dai giudici dev’essere rigorosa e oggettiva: non sono sufficienti generiche difficoltà o mere scelte imprenditoriali discrezionali.
È stato chiarito che sono “irrilevanti le scelte volontarie del contribuente” ai fini della prova contraria, ciò che conta sono appunto impedimenti oggettivi . Ad esempio, la decisione di affittare l’unica azienda a un canone basso è una scelta volontaria e non libera da alternative: non basta a esentare la società dalla normativa, a meno che si provi che oggettivamente sul mercato non era possibile spuntare un canone più alto (ad es. per crisi del settore, assenza di domanda, ecc.) . Infatti, come recita Cass. 10157/2020: l’affitto d’azienda non rientra nelle ipotesi di impossibilità oggettiva, perché è frutto della volontà del contribuente, che per evitare la norma deve dimostrare che “quando stipulò il contratto, determinate ragioni oggettive […] non consentivano la pattuizione di un canone più alto” .
In altri termini, la presunzione di legge è molto forte: il legislatore presume che patrimoni societari ingenti debbano generare ricavi. Per superarla, il contribuente deve fornire una spiegazione convincente del perché ciò non è avvenuto, dovuta a cause esterne e non a sua inerzia o volontà di tenere bassi i ricavi. Questa logica è stata sintetizzata efficacemente dalla Cassazione: “il mancato raggiungimento dei ricavi presunti è un elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando poi al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche e indipendenti dalla sua volontà che hanno impedito il raggiungimento della soglia” .
Quali prove può portare dunque la società? Dipende dal caso concreto. La giurisprudenza ha nel tempo individuato alcuni esempi di situazione oggettiva riconosciuta come valida causa esimente: – Crisi di mercato settoriale o territoriale: se l’azienda opera in un contesto in grave crisi che rende impossibile ottenere clienti o redditività normali. Ad es., Cass. 5080/2017 ha ritenuto valida la prova che una società proprietaria di un macchinario industriale non trovasse committenti a causa della crisi del settore delle costruzioni, impedendo di noleggiare il macchinario stesso . In sostanza, l’impossibilità va intesa in senso economico relativo alle condizioni di mercato in cui la società opera . – Immobili non locabili per eventi straordinari: ad esempio immobili aziendali inutilizzabili per calamità naturali, vincoli legali, contenziosi o mancanza di infrastrutture. Se il bene principale della società non produce reddito perché, poniamo, l’immobile è sotto sequestro per abusi edilizi oppure è crollato per un terremoto, la società può provare questo evento come causa di mancati ricavi (purché non dipenda da sua colpa). – Iter autorizzativi o costruttivi lunghi: spesso citato il caso di società in start-up per la costruzione di grandi impianti (es. energie rinnovabili) che impiegano anni prima di produrre ricavi. La Cassazione ha ritenuto che in tali ipotesi, se ben documentate, la non operatività temporanea sia giustificata (in effetti il legislatore poi ha abolito la perdita sistematica anche per questi motivi) . – Beni concessi in affitto d’azienda a canone ridotto per cause non dipendenti dalla volontà: ad esempio, affitto di ramo d’azienda ad un prezzo esiguo perché quell’azienda era decotta e l’unico modo di mantenerla in vita era cederla a canone simbolico. In generale però l’affitto d’azienda come scusa è stato rigettato se non corroborato da evidenze di mercato. Cass. 4156/2018 (richiamata in Cass. 10157/20) ha escluso l’esonero nel caso di affitto dell’unica azienda “senza valida dimostrazione delle ragioni del più che contenuto canone percepito” . Dunque serve dimostrare magari con perizie o documenti che quell’azienda non valeva di più.
- Pignoramento di beni aziendali? Una recente vicenda (Corte Giust. Tributaria Toscana, sent. 266/2024) ha chiarito che il pignoramento di un immobile aziendale, di per sé, non rientra tra le cause automatiche di esclusione . Non è equiparabile a sequestro penale né a procedura concorsuale, essendo un atto esecutivo individuale. E se il bene pignorato resta nella disponibilità (relativa) del debitore, potrebbe comunque generare reddito (es. può continuare a essere usato fino alla vendita forzata) . In quella causa la società lamentava che l’hotel di sua proprietà era pignorato e in asta, e ciò le impediva di sfruttarlo a pieno ; ma i giudici hanno ritenuto che comunque la società aveva scelto di affittare l’azienda alberghiera a terzi a canone modesto e non aveva provato un evento eccezionale sopravvenuto che giustificasse i magri ricavi (il pignoramento era effetto di debiti, non causa dell’inoperatività) . Dunque il pignoramento in sé non salva dalla qualifica di comodo, salvo forse casi estremi in cui si dimostri che ha reso impossibile incassare proventi (ma di solito il custode lascia gestire l’immobile).
In generale, la giurisprudenza di legittimità richiede che le cause esimenti siano: oggettive, attuali, non dipendenti dalla volontà del contribuente, specifiche e di natura straordinaria . Inoltre vanno dimostrate in modo rigoroso. Non basta enunciarle: occorre portare documenti, dati di mercato, perizie, corrispondenza, atti amministrativi ecc., che attestino la condizione impeditiva.
Ad esempio, Cass. 16600/2024 (ordinanza) ha affermato che la crisi di mercato locale può costituire valida causa di disapplicazione, ma la società ricorrente deve evidenziare “precise e specifiche circostanze di fatto inerenti alle condizioni di mercato, relative al luogo in cui svolge l’attività, che dimostrino la contrazione dei ricavi e della redditività” . Nel caso esaminato, la contribuente aveva prodotto tali elementi sin dal ricorso (immaginiamo statistiche economiche, andamenti prezzi, ecc.), e la Cassazione le ha dato ragione chiarendo che l’impossibilità va letta in termini economici relativi . Quindi il giudice deve valutare se in quelle condizioni concrete un operatore medio avrebbe potuto comunque ottenere i ricavi minimi; se la risposta è no, allora la presunzione dev’essere superata.
Sintesi onere prova: Lo sbilanciamento è evidente: il contribuente ha la parte più onerosa. Tuttavia, va ricordato che se il contribuente fornisce elementi oggettivi seri, allora la palla passa al Fisco: a quel punto l’Agenzia, per insistere nella pretesa, dovrebbe confutare tali elementi o provarne l’irrilevanza. Ad esempio, se la società produce un’analisi di mercato dal 2015 al 2020 che mostra crollo degli affitti commerciali nel suo comune del 50%, e di aver comunque pubblicizzato la locazione del suo immobile senza trovare conduttori, l’Ufficio per vincere dovrebbe o dimostrare che la società non ha fatto abbastanza (ma attenti a non sconfinare nella discrezionalità imprenditoriale) o che in realtà c’erano potenziali affittuari e li ha rifiutati (cosa difficile da provare). Diversamente, il giudice potrebbe ritenere soddisfatta la prova contraria e annullare l’accertamento.
In conclusione, l’onere probatorio iniziale è del contribuente, ma una volta che questi abbia assolto presentando una prova adeguata, l’onere si sposta sull’Amministrazione che voglia contestare quei fatti. Questo è un principio processuale generale: ciascuno prova i fatti su cui fonda la propria domanda o eccezione. Il Fisco fonda la propria pretesa sulla presunzione legale – già provata dal mancato test; il contribuente eccepisce una causa di esclusione – deve provarla; se lo fa, il Fisco dovrà a sua volta replicare con altre prove se vuole prevalere.
Strumenti difensivi in fase amministrativa (interpello, adesione, autotutela)
Prima di arrivare allo scontro in tribunale, il contribuente dispone di alcuni strumenti difensivi “preventivi” o pre-contenziosi che è opportuno conoscere ed eventualmente utilizzare.
1. Interpello disapplicativo (art. 30, comma 4-bis L.724/94 e art.11 co.2-bis L.212/2000):
È lo strumento principe per difendersi prima che venga emesso un accertamento. Consiste in una istanza all’Agenzia delle Entrate per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società di comodo in presenza di oggettive situazioni che la renderebbero inappropriata nel caso concreto . In sostanza, è la via per far valere in anticipo la prova contraria. Se il contribuente è consapevole di non superare il test di operatività per un certo periodo d’imposta ma ritiene di avere validi motivi (es. uno di quelli discussi sopra), può presentare entro una certa data una domanda all’AE spiegando la situazione e chiedendo che per quell’anno la società non sia considerata di comodo.
Tempistica: tradizionalmente, l’istanza di interpello disapplicativo doveva essere presentata entro la fine del periodo d’imposta o comunque entro una scadenza prestabilita (spesso entro il 31 marzo dell’anno successivo, poi prorogato al 2 luglio in alcuni anni) . Attualmente, con la riforma degli interpelli del 2015 (D.Lgs. 156/2015), il termine generale per la risposta è 120 giorni e vige il silenzio-assenso (silenzio diniego è stato abolito) . Pertanto, oggi l’interpello disapplicativo rientra negli interpelli probatori ex art.11 comma 2-bis L.212/2000, con obbligo di risposta entro 90 giorni (estesi a 120 per interpelli complessi) e in caso di mancata risposta entro tale termine la disapplicazione si intende accordata .
Nella pratica, ancora si consiglia di presentare l’interpello prima di presentare la dichiarazione dei redditi, in modo da conoscere l’esito e compilare correttamente la dichiarazione. Spesso veniva suggerito di inviare entro fine giugno/luglio (così l’AE risponde entro fine settembre, prima della scadenza di Unico). Dalle fonti risulta che il silenzio-assenso è applicabile anche a questi interpelli (novità introdotta proprio con la riforma degli interpelli 2015) . Ciò è confermato: “il D.Lgs sugli interpelli… estende la regola del silenzio-assenso anche agli interpelli delle società di comodo, portando il termine da 90 a 120 giorni” (notizia FiscoeTasse 2015) .
Come redigere l’istanza: deve contenere: – la descrizione della fattispecie concreta in cui si trova la società; – l’indicazione della norma di cui si chiede la disapplicazione (art.30 L.724/94); – le ragioni oggettive alla base della richiesta, supportate da documentazione (allegati: bilanci, contratti, perizie, etc.); – la soluzione interpretativa proposta (ovvero: chiediamo che per l’anno X la disciplina non operi nei nostri confronti).
Questa è una sorta di “processo” in miniatura: conviene mettere quanta più evidenza a proprio favore.
Vantaggi dell’interpello: – Se accolto, la società può compilare la dichiarazione come società operativa (non indicare reddito minimo, non pagare la maggiorazione IRES) senza timore di sanzioni. – Se tacitamente accolto (silenzio-assenso), ugualmente è coperta: il silenzio equivale a risposta positiva e vincola l’ufficio . – Se respinto, si avrà comunque una risposta motivata dall’Agenzia che fa capire la posizione dell’Ufficio. Il rigetto non preclude di riproporre gli stessi argomenti in sede di ricorso: la Cassazione ha chiarito che non è obbligatorio presentare interpello e che la prova contraria può essere fornita direttamente in giudizio . Quindi un interpello respinto non impedisce al contribuente di vincere in contenzioso se riesce a convincere i giudici dove non ha convinto l’AE.
Nota: Fino al 2014 c’era dibattito se l’interpello disapplicativo fosse obbligatorio per poter far valere cause esimenti. La tesi prevalente (e confermata anche dalla circolare AE 9/E/2014) è che non è obbligatorio: la mancata presentazione dell’interpello non preclude di portare la prova contraria in contenzioso . L’interpello è uno strumento di tutela facoltativo e in caso di rigetto l’atto di diniego stesso è impugnabile, oppure si impugnerà l’eventuale avviso di accertamento. Dal 2016 gli interpelli probatori negativi non sono più impugnabili autonomamente, ma fanno comunque parte del fascicolo probatorio.
2. Adeguamento spontaneo e versamenti: In alcuni casi, il contribuente potrebbe valutare di adeguarsi spontaneamente al regime di comodo per evitare un contenzioso costoso o dall’esito incerto. Ciò significa: dichiarare il reddito minimo, pagare le imposte maggiorate, e poi magari richiedere il rimborso di quanto versato in più presentando un’istanza di rimborso entro 48 mesi, o tentando un ricorso per ottenere la ripetizione. Questa è una strategia prudenziale che però, dopo l’evoluzione 2024-25, appare meno utile almeno sul fronte IVA, dove conviene invece rivendicare subito il proprio diritto. Può avere senso invece per l’IRES se le somme in ballo non sono elevate: si evita sanzioni e si chiude la partita, perché dimostrare cause oggettive non è semplice. Tuttavia, se esistono cause valide, è preferibile farle valere tramite interpello o contenzioso piuttosto che pagare imposte non dovute.
3. Adesione all’accertamento (D.Lgs. 218/1997): Se l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento qualificando la società come di comodo (tipicamente recuperando imposte su reddito minimo e contestando utilizzo crediti), il contribuente ha la facoltà di avviare la procedura di accertamento con adesione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. Presentando istanza di adesione, i termini per ricorrere sono sospesi 90 giorni e si instaura un dialogo con l’Ufficio per cercare un accordo.
Nel caso di società di comodo, però, lo spazio di trattativa su elementi quantitativi è limitato: l’Ufficio applica parametri di legge, non c’è margine per ridurli (a meno di errori di calcolo). Al più, in sede di adesione il contribuente può portare le stesse circostanze che porterebbe in giudizio, sperando che l’Ufficio le valuti e magari rinunci in parte alla pretesa (es. riducendo sanzioni). C’è da dire che, essendo la questione di diritto e non di valutazione, raramente l’AE in adesione disapplica una norma antielusiva per “gentile concessione”: se fosse convinta delle ragioni del contribuente, dovrebbe annullare in autotutela l’accertamento. L’adesione su questioni di diritto non è di solito contemplata, perché l’ufficio non può “patteggiare” l’applicazione di una norma antielusiva. Può semmai concedere la riduzione delle sanzioni al minimo o togliere la maggiorazione IRES se ritenesse di aver sbagliato applicazione, ma è improbabile.
Pertanto, l’adesione in questi casi è poco fruttuosa. Tuttavia, può essere utilizzata per prendere tempo e valutare meglio il da farsi con un professionista (la sospensione di 90 giorni allunga il termine di ricorso). Se poi ci si rende conto che il contenzioso ha scarse chance e si vuole evitare il 90% di sanzione, si può in sede di adesione ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/3 (quindi 30% anziché 90%). Questo è un buon incentivo: ad esempio, su un’imposta accertata di €50.000, la sanzione infedele passerebbe da 45.000 a 15.000. Quindi se il contribuente decide di desistere dalla contestazione sul merito (ossia accetta di essere di comodo), con l’adesione risparmia due terzi delle sanzioni. Non male come risparmio.
4. Autotutela: Se il contribuente riceve un avviso di accertamento palesemente errato (ad es. l’Ufficio non si è accorto di una causa di esclusione automatica che invece c’era, o ha calcolato male i coefficienti), può presentare un’istanza di annullamento in autotutela all’ente impositore evidenziando l’errore. In materia di comodo, errori semplici potrebbero essere: l’Ufficio non ha considerato che la società aveva 12 dipendenti e quindi era esclusa; oppure ha considerato non operativa una società il cui unico immobile era in leasing a ente pubblico (caso di disapplicazione automatica) e il contribuente l’aveva segnalato ma l’Ufficio l’ha ignorato. In tali situazioni, una lettera in autotutela può portare l’AE a riconoscere lo sbaglio e annullare (integralmente o parzialmente) l’atto prima di dover andare in giudizio. L’autotutela è a discrezione dell’ufficio, non sospende termini, ma tentar non nuoce soprattutto in presenza di errori oggettivi, documentabili e non opinabili.
5. Altre procedure deflative: Va menzionato che se l’importo dell’accertamento (tributo + interessi + sanzioni) non supera €50.000, il contribuente è obbligato a presentare un reclamo-mediazione tributaria prima di fare ricorso (istituto previsto dal D.Lgs. 546/1992 art.17-bis). In tal caso la presentazione del ricorso stesso vale come reclamo e l’ufficio avrà 90 giorni per eventualmente mediare/ridurre la pretesa. Di solito, su questioni del genere, l’esito è un rigetto se l’ufficio è convinto di aver ragione; se sa di aver torto, potrebbe annullare in mediazione riducendo sanzioni. Comunque è un passaggio procedurale da tenere a mente (oggi il limite è 50k, in futuro potrebbe essere innalzato).
Difese in sede di contenzioso tributario
Se si arriva al ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria Provinciale), il contribuente – ora attore in giudizio – dovrà impostare le sue difese in punto di fatto e diritto.
Abbiamo già delineato la strategia probatoria: allegare tutte le prove concrete di eventuali cause giustificative (documenti, perizie, foto, contratti, statistiche, corrispondenza, visure, ecc.). In parallelo occorre sviluppare delle argomentazioni giuridiche convincenti. Alcuni filoni difensivi possibili:
- Sussistenza di cause di esclusione/disapplicazione: Se applicabile, ribadire che la società rientra in una causa di esclusione prevista dalla legge (elencate prima). Ad esempio: “La ricorrente aveva 12 dipendenti nei due esercizi precedenti, come da CU e Uniemens prodotti: dunque, ai sensi dell’art.30 comma1 L.724/94, risulta esclusa dalla disciplina de quo . L’accertamento è pertanto illegittimo per erronea applicazione della norma a soggetto escluso.” Questo è un argomento di diritto immediato: se accettato, non serve neanche entrare in altre questioni – il giudice annullerà l’atto perché il contribuente era ex lege fuori dal campo di applicazione.
- Dimostrazione di situazioni oggettive impeditive: Se l’esclusione di diritto non c’è, si passa alla prova contraria classica. Qui la difesa è soprattutto fattuale, ma va inquadrata giuridicamente come corretta applicazione del comma 4-bis art.30: ovvero, sostenere che ricorrono quelle “oggettive situazioni” tali da giustificare la disapplicazione della disciplina su istanza del contribuente . Si può citare giurisprudenza di Cassazione che ha riconosciuto situazioni analoghe. Ad esempio: “Si evidenzia che la crisi economica del settore XY nell’area di … nel triennio in esame ha impedito alla società di trovare conduttori disponibili a prezzi di mercato. Tale circostanza configura una situazione oggettiva straordinaria indipendente dalla volontà del contribuente che ha reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti, come riconosciuto dalla Cassazione (ex multis, Cass. 16600/2024 e 5080/2017) . Pertanto, l’art.30 co.4-bis consente la disapplicazione della disciplina.” Il giudice dovrà valutare la prova concreta e può convincersi richiamando precedenti simili.
- Errori di calcolo o valutazione dell’Ufficio: A volte l’Ufficio potrebbe aver male interpretato i dati di bilancio. Ad es., confuso un immobile esente (perché patrimonio storico con affitto calmierato) e considerato a pieno tasso. Oppure non aver tenuto conto di un valore di bene ridotto da perdita di valore. Sono dettagli, ma se ci sono errori così, vanno contestati puntualmente: “In subordine, l’importo di reddito minimo presunto è stato sovrastimato includendo erroneamente il bene X, mentre quel bene era affittato a canone vincolato ex lege 431/98, circostanza che avrebbe dovuto escluderlo dal calcolo (Provv.14/2/08, punto 4) . Ricalcolando senza tale voce, la società risulterebbe aver raggiunto la soglia operativa.” Questo potrebbe risolvere il caso se l’errore era tale da far superare la soglia, o quantomeno ridurre l’imponibile.
- Questioni di legittimità costituzionale o comunitaria: Prima del 2024, alcune difese provavano a sollevare l’illegittimità costituzionale della disciplina (soprattutto in ambito IRAP e IRES, per violazione del principio di capacità contributiva). Tuttavia, la Consulta ha già respinto questioni analoghe in passato, ritenendo la presunzione ragionevole finché c’è prova contraria. Sollevare ora una questione di costituzionalità non avrebbe probabilità di successo, a meno che si trovi un profilo nuovo. Più promettente, come visto, è la questione di contrasto con normativa UE per la parte IVA: ma su quello ormai c’è la pronuncia CGUE favorevole. Dunque, nel ricorso, se c’è anche un aspetto IVA (diniego rimborso/credito), va assolutamente richiamata la sentenza CGUE 7.3.2024 e le Cass. 4151/2025 , chiedendo al giudice tributario di disapplicare la norma interna in contrasto col diritto UE (che lui può fare direttamente ex art. 11 L.212/2000 e art. 4 Dlgs 546/92). Quindi: “Si eccepisce l’incompatibilità dell’art.30 comma4 L.724/94 con la Direttiva IVA 2006/112/CE, come accertato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-341/22) e riconosciuto dalla Corte di Cassazione . Pertanto, ogni provvedimento di diniego del rimborso IVA basato esclusivamente sul test di operatività è illegittimo e dev’essere annullato, non avendo l’Ufficio fornito alcuna prova di un utilizzo fraudolento o abusivo del diritto di detrazione ”.
- Buona fede e collaborazione del contribuente: Non è una vera eccezione giuridica, ma evidenziare l’atteggiamento corretto del contribuente può influire su sanzioni. Ad esempio, se la società aveva presentato interpello e questo è stato rigettato, ma poi fa ricorso, può far presente di aver cercato dialogo preventivo. Oppure di aver indicato chiaramente in dichiarazione la situazione. Questo per chiedere magari clemenza sulle sanzioni (che comunque in contenzioso il giudice può ridurre se ricorrono circostanze attenuanti).
- Documentazione della prova contraria in giudizio: è fondamentale depositare tutto sin dal ricorso introduttivo o comunque nei termini di legge (60 giorni per ricorso, eventuali memorie integrative entro in genere 20 giorni pre-udienza). Non aspettare la discussione per tirare fuori un asso nella manica perché potrebbe essere tardivo. Se servono testimonianze (es. un esperto immobiliare che attesti la crisi locale), nel processo tributario la testimonianza è vietata formalmente, ma si può produrre una perizia giurata o una dichiarazione sostitutiva, che hanno valore indiziario. In casi complessi, si potrebbe chiedere al giudice di disporre una CTU (consulenza tecnica d’ufficio), ad esempio per valutare il valore di mercato di canoni di locazione in zona. Non è frequente, ma è possibile se utile a dirimere questioni tecniche.
Giurisprudenza di supporto: Il difensore citerà le massime di Cassazione pertinenti: – Cass. 8218/2017: su onere prova contribuente e irrilevanza scelte volontarie . – Cass. 21358/2015: su parametri e onere di dimostrare cause straordinarie . – Cass. 13699/2016: come 21358 (citata in 8218/17). – Cass. 5080/2017: impossibilità noleggio macchinario per crisi edilizia, riconosciuta come causa esimente . – Cass. 10979/2017: citata in Sole24Ore per crisi settore affittuari valida ragione (forse simile a 5080). – Cass. 16600/2024: crisi di mercato locale come causa esimente . – Cass. 4156/2018 e 4157/2018: affitto d’azienda a canone basso non basta senza provare perché basso . – Cass. 6616/2019 (forse 16616?): ribadisce linee simili. – Cass. 35816/2023: citata anch’essa in Ratio, probabilmente su impossibilità economica (non abbiamo dettaglio, ma se appare nei riferimenti). – Cass. 28313/2025 (ord. ottobre 2025): non citata nelle fonti, ma deduciamo dal RatioQuotidiano snippet di ricerca che è su società di comodo. Forse proprio quell’ordinanza toscana in Cassazione? Non abbiamo testo, quindi la ignoriamo. – Cass. 2951/2025: (citata su Ratio come sentenza su prova e onere invertito) – può essere utile per ribadire che se contabilità inattendibile, onere passa al contribuente, cosa già nota. Ma nel nostro contesto la contabilità non c’entra, è presunzione legale, quindi non serve richiamarla. – Cass. 4151/2025 e 4157/2025: fondamentali per la questione IVA . – CGUE sent. 7/3/2024 (C-341/22): da menzionare e magari allegare.
Esito e post-contenzioso: Se il contribuente vince in primo grado, l’AE potrebbe appellare in secondo grado (CGT regionale). La battaglia può proseguire fino in Cassazione. Per questo, avere pronunce di Cassazione consolidate aiuta molto: se i principi sono assodati, l’ufficio potrebbe anche desistere dall’appello o la stessa Avvocatura dello Stato concordare una conciliazione se ravvisa che in Cassazione perderebbe.
Se il contribuente perde in primo grado, può appellare e poi ricorrere in Cassazione. Tuttavia, tenere a mente che le questioni di mero fatto (es. se la crisi di mercato fosse vera o no) non possono essere riviste in Cassazione, che giudica solo su violazioni di legge. Dunque in Cassazione si potrebbe far valere solo errori di diritto come: i giudici di merito non hanno correttamente applicato il principio di ripartizione dell’onere (ma di solito lo sanno), oppure non hanno ammesso prove documentali senza motivo, o interpretato male il concetto di impossibilità. Insomma, in Cassazione si vince se c’è un errore giuridico nelle sentenze di merito. Ad esempio Cass. 16600/2024 sarà stata su un caso dove forse l’appello aveva detto “impossibilità deve essere assoluta” e la Cassazione ha corretto dicendo “no, può essere economica relativa” – ecco un tipico errore di diritto corretto in sede di legittimità.
Pagamento in pendenza di giudizio: Ricordiamo che l’avviso di accertamento, se impugnato, non è immediatamente esecutivo per l’intero importo; però dal 2012 gli avvisi sono comunque esecutivi dopo 60 giorni per 1/3 dell’imponibile accertato + interessi (mentre le sanzioni sono sospese). Quindi il contribuente potrebbe ricevere una cartella per 1/3 anche se ha fatto ricorso. Si può chiedere la sospensione dell’atto impugnato al giudice tributario, se si dimostra sia fumus boni iuris (ragioni fondate) che periculum (grave danno dal pagamento). Nel caso di società di comodo, se la somma è ingente e la società in difficoltà, la sospensiva può essere concessa, soprattutto ora che c’è l’autorevole pronuncia UE a favore per la parte IVA (fumus forte). È opportuno pertanto depositare istanza di sospensione contestualmente al ricorso, per evitare esborsi immediati. Se ottenuta, la riscossione rimane ferma fino alla sentenza di primo grado.
Considerazioni finali dal punto di vista del contribuente
Affrontare un accertamento basato sulla disciplina delle società di comodo può essere complesso, ma come abbiamo visto non significa automaticamente soccombere. Dal punto di vista del contribuente, si possono trarre alcune linee guida pratiche:
- Prevenire è meglio che curare: se si intuisce che la società rischia di essere considerata di comodo (ad esempio perché ha asset importanti e pochi ricavi), valutare in anticipo contromisure. Ciò può voler dire: cercare di aumentare i ricavi (anche marginalmente, a volte basta superare di poco la soglia per evitare il problema), dismettere beni non produttivi, oppure usufruire di normative per estromettere beni ai soci (ricordiamo che in passato c’erano agevolazioni per assegnare beni immobili ai soci con imposte sostitutive; una società di comodo immobiliare potrebbe considerare la liquidazione o l’assegnazione agevolata per togliersi dall’impasse). In parole povere, se l’attività d’impresa non c’è o non rende, forse mantenere la società non ha senso: conviene liquidarla o snellirla.
- Monitorare le cause di esclusione: assicurarsi se se ne possiede una. Ad esempio, se la società ha per struttura tanti soci o dipendenti, evidenziarlo nelle dichiarazioni. Oppure se effettua attività rientranti in obblighi di società di capitali (questo punto è un po’ oscuro, ma es. Società tra avvocati, ecc.). Se c’è dubbio se si rientra in un’esclusione, porre interpello è utile a chiarirlo.
- Non abusare di comportamenti elusivi: banale a dirsi, ma se la società in realtà serve solo per pagare meno tasse su auto e immobili dei soci, è probabile che incapperà non solo nella disciplina di comodo ma anche in possibili contestazioni ulteriori (indagini finanziarie per ricavi in nero dei soci, rettifiche di inerenza costi, ecc.). Quindi fare attenzione: la disciplina di comodo è un deterrente, ma se non basta il Fisco potrebbe cercare di imputare ai soci un beneficio marginale. Ad esempio, se una società di comodo possiede una villa usata dal socio, il Fisco oltre a far pagare la società sul reddito minimo potrebbe pretendere che il socio dichiari un fringe benefit pari al valore locativo dell’immobile (questa era un’altra norma anti-elusiva, sull’intestazione di beni ai soci, c.d. redditometro sui beni ai soci, oggi attenuata). Perciò, come contribuente, conviene non perseverare in questi schemi se non strettamente necessario.
- Documentare sempre tutto: se la società sta sotto i minimi per ragioni valide (immobile in ristrutturazione, causa pendente che blocca vendita di un bene, ecc.), raccogliere la documentazione nel momento stesso in cui accade. Non aspettare l’accertamento per cercare pezze d’appoggio. Ad esempio, se si mette un annuncio per affittare un immobile e non risponde nessuno, conservare la copia dell’annuncio e delle eventuali risposte (anche se nulle, almeno il fatto che è stato pubblicizzato). Oppure se l’immobile è invenduto, far fare stime di mercato, perizie che attestano che quel bene per condizioni intrinseche non trova acquirenti al prezzo di perizia (così da giustificare perché non lo si vende per generare ricavo, perché altrimenti il Fisco potrebbe dire “potevi vendere l’immobile e incassare” – ma se la perizia dice che il mercato è fermo, ecco la giustificazione). Questa mentalità preventiva aiuta poi in eventuale giudizio.
- Utilizzare la consulenza di professionisti: la materia è specialistica; un commercialista esperto può aiutare a redigere un efficace interpello e un avvocato tributarista può predisporre un solido ricorso. Data la posta in gioco (tassazione su redditi presunti e sanzioni elevate), di solito il costo di una buona difesa è giustificato.
- Valutare accordi transattivi: con la riforma della giustizia tributaria del 2022, è stata incentivata la conciliazione in appello e ora anche in Cassazione. Se si è in giudizio e l’orientamento giurisprudenziale muta a proprio favore (come per l’IVA), si può chiedere all’ufficio di conciliare: ad esempio, se nel frattempo la Cassazione dice che quell’importo IVA andava rimborsato, l’Agenzia potrebbe chiudere la vertenza riconoscendo il rimborso e magari facendovi pagare solo le sanzioni minime o nulla. Quindi sempre attenzione alle aperture: il contenzioso non deve essere per forza guerra totale, a volte si può chiudere con reciproca soddisfazione (il fisco incassa almeno le imposte reali, il contribuente risparmia su sanzioni o interessi).
Infine, considerare che il tempo incide: se la società permane non operativa per molti anni, diventa sempre più arduo convincere che c’erano cause eccezionali per così a lungo (a meno di situazioni come quelle penali o liquidatorie). Le misure normative (riduzione coefficienti) indicano che il legislatore stesso spinge le società di comodo a venirne fuori (o perché iniziano a produrre reddito o perché le chiudono). Dunque dal punto di vista dell’imprenditore, la miglior difesa a lungo termine è trovare una soluzione strutturale: o far tornare operativa la società (cambiando business model, investendo, ecc.) o eliminarla. Il contenzioso e gli escamotage possono tamponare nell’immediato, ma alla lunga mantenere una società non operativa è costoso e rischioso.
Nel complesso, grazie all’evoluzione giurisprudenziale recente, oggi i contribuenti hanno maggior tutela specialmente sul versante IVA e sul riconoscimento di cause oggettive (la Cassazione sembra più attenta a valutare le condizioni di mercato rispetto al passato). Rimane però una disciplina complessa: aver fornito in questa guida un panorama completo di criteri e difese consente ai soggetti interessati – avvocati, consulenti, imprenditori – di affrontarla con consapevolezza e preparazione.
Domande e Risposte Frequenti (FAQ)
D.1: Che cosa si intende per società di comodo o non operativa? Sono illegali queste società?
R.1: Società di comodo è la definizione colloquiale di una società che, pur formalmente attiva (costituita in forma societaria commerciale), non svolge un’effettiva attività economica proporzionata ai beni che possiede. In pratica è spesso un “guscio” utilizzato per detenere beni dei soci (immobili, partecipazioni, auto, barche) o per finalità elusive. La legge (art.30 L.724/94) la individua oggettivamente quando la società dichiara ricavi inferiori a un minimo presunto calcolato sul suo patrimonio . Non è illegale costituire o avere una società di comodo in sé, ma l’ordinamento la penalizza fiscalmente affinché non convenga tenerla inattiva. Dunque una società può anche essere inattiva per ragioni lecite (es. fase di avvio, mercato sfavorevole), ma se rientra nei parametri verrà comunque trattata come non operativa salvo prova contraria. In sintesi: non è un reato essere società di comodo, ma comporta pesanti conseguenze tributarie per disincentivare l’uso improprio dello schermo societario .
D.2: Come si calcola il test di operatività? Qual è la soglia di ricavi minimi che la mia società deve raggiungere per non essere considerata di comodo?
R.2: Il test di operatività confronta i ricavi (e altri proventi) medi dichiarati dalla società con i ricavi minimi presunti determinati per legge. Il calcolo dei ricavi presunti avviene applicando specifiche percentuali di rendimento al valore dei beni patrimoniali della società (media del valore dell’anno e dei due precedenti) . Le percentuali attualmente (dal 2024) sono, ad esempio: 3% sul valore degli immobili (5% se uffici A/10; 2% se abitativi acquistati recentemente; 0,5% se in piccoli comuni), 1% su partecipazioni e titoli, 15% su altre immobilizzazioni, etc. (erano il doppio fino al 2023) . Sommati questi rendimenti presunti, si ottiene la soglia di ricavi. Se i tuoi ricavi effettivi (più eventuali incrementi rimanenze) superano tale soglia, la società è operativa. Se sono inferiori, scatta la presunzione di non operatività. Esempio: la tua SRL possiede immobili per €500.000 (non di categoria speciale) – ricavo minimo atteso €15.000 (3%); e partecipazioni per €200.000 – ricavo atteso €2.000 (1%). Totale soglia = €17.000. Se negli ultimi 3 anni hai fatto ricavi medi di almeno €17.000 annui, sei fuori dalla disciplina; se ne hai fatti di meno (es. €10.000), risulti non operativa e soggetta alle relative conseguenze .
D.3: Quali sono le conseguenze se la mia società è considerata di comodo?
R.3: Le conseguenze sono principalmente fiscali e piuttosto onerose. In sintesi: – Reddito minimo imposto: devi dichiarare comunque un reddito imponibile minimo (per le imposte sui redditi) calcolato anch’esso con percentuali sul valore dei beni (0,75% su titoli, 2,38% su immobili, ecc. dal 2024) . Se il tuo reddito di bilancio è inferiore a questo minimo (o in perdita), pagherai le imposte come se avessi guadagnato almeno quel minimo. – Aliquota IRES maggiorata: se sei soggetto all’IRES (società di capitali), applichi un’aliquota +10,5 punti. Oggi quindi IRES al 34,5% invece del 24% . Ciò vale sul reddito minimo o, se dichiari di più, sul reddito effettivo se maggiore. – Limiti all’IVA a credito: secondo la legge italiana, una società non operativa non può chiedere rimborsi IVA né compensare orizzontalmente l’IVA a credito annuale . Inoltre, se rimane di comodo per 3 anni di fila, il credito IVA non utilizzato non è più riportabile (si azzera). Tuttavia, attenzione: questa norma è stata giudicata illegittima dalla Corte di Giustizia UE nel 2024, quindi oggi una società di comodo ha diritto al rimborso/compensazione IVA se prova che le sue operazioni sono reali e senza frode . In pratica l’Agenzia Entrate non può negare il rimborso solo perché non hai raggiunto la soglia di operatività. – Utilizzo delle perdite fiscali: non puoi usare eventuali perdite pregresse per abbattere il reddito minimo presunto. Quelle perdite restano sospese finché sei di comodo (potrai usarle solo quando tornerai operativa o nei limiti temporali, se non scadono) . – Altre conseguenze: devi versare acconti basati sul reddito minimo + maggiorazione, anche se poi proverai a contestare. Sei esclusa da alcuni regimi agevolati. E se non ti adegui spontaneamente, rischi sanzioni per dichiarazione infedele (90% della maggiore imposta dovuta) e interessi .
In sostanza, essere di comodo comporta pagare più tasse (anche in assenza di utili effettivi) e perdere benefici (niente rimborsi IVA, niente compensazioni, restrizioni su perdite). Lo scopo è proprio rendere costoso tenere la società inattiva. Ad esempio, la tua SRL nel mio esempio precedente con soglia €17.000, se ha fatto ricavi €10.000 e perdita fiscale, dovrà dichiarare magari un reddito minimo ~€13.000 e pagare IRES al 34,5% su quello (~€4.500), mentre altrimenti non avrebbe pagato nulla.
D.4: Ci sono casi in cui la disciplina delle società di comodo non si applica?
R.4: Sì, la legge prevede varie cause di esclusione automatica. Se la tua società rientra in una di queste, non è considerata di comodo anche se non supera il test. Le principali cause di esclusione sono : – Primo periodo d’imposta di attività (società neo-costituita): il primo anno sei esente dal test . – Società con molti soci: se hai almeno 50 soci, sei esclusa . – Società con molti dipendenti: se hai almeno 10 dipendenti a tempo pieno (medi) nei due esercizi precedenti, sei esclusa . – Società congrue/coerenti agli ISA (ex studi di settore): se risulti congrua e coerente secondo gli indici fiscali per quel periodo, la disciplina non si applica . – Società in procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione straordinaria – tutte escluse . – Società per cui è obbligatoria la forma societaria: es. alcune società fiduciarie, SGR, etc., come previste da leggi speciali – escluse . – Holding di società quotate (o controllate da esse): se la tua società controlla una quotata o è controllata da una quotata (anche indirettamente), è esclusa . – Società di trasporto pubblico (servizi pubblici di trasporto) – escluse . – Società con valore produzione > attivo (caso raro in bilancio) – escluse . – Società partecipate al 20% almeno da enti pubblici – escluse .
Inoltre, ci sono situazioni particolari individuate dall’Agenzia Entrate in cui si ha disapplicazione automatica senza bisogno di interpello (Provv. 2008): – Società in liquidazione che si impegnano a chiudere entro l’anno successivo . – Società in procedure concorsuali o liquidatorie giudiziarie (sovrapposte a esclusioni di legge) . – Società con sequestro penale o confisca e amministratore giudiziario nominato . – Società con immobili dati in affitto a enti pubblici o a canone calmierato (disapplicazione limitata a quegli immobili). – Holding che possiedono partecipazioni in società operative o escluse (disapplicazione limitata a quelle partecipazioni) . – Società che hanno già ottenuto disapplicazione per anni precedenti e le condizioni oggettive sono immutate .
Se rientri in una causa di esclusione/disapplicazione, devi comunque indicarlo nella dichiarazione dei redditi (di solito barrando apposite caselle) per segnalare che non ti si deve applicare il regime. Ad esempio, se hai 12 dipendenti, indicherai il codice esclusione per dipendenti e non devi calcolare né reddito minimo né maggiorazioni.
D.5: La mia società non ha raggiunto i ricavi minimi, ma per ragioni ben precise (es. un immobile era sfitto perché inagibile). Posso evitare le penalizzazioni?
R.5: Sì, è possibile far disapplicare la disciplina se dimostri che il mancato raggiungimento dei ricavi è dovuto a situazioni oggettive straordinarie, indipendenti dalla tua volontà . Ci sono due vie: – Interpello disapplicativo: presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, prima di dichiarare, in cui esponi le circostanze particolari e chiedi di non applicare per quell’anno la disciplina di comodo . Ad esempio: “immobile inutilizzabile causa terremoto, non ho potuto affittarlo”. L’AE deve rispondere entro 120 giorni; se non risponde, vale silenzio-assenso . Se risponde negativamente ma tu sei convinto delle tue ragioni, potrai comunque farle valere in giudizio (l’interpello non pregiudica il contenzioso). – Prova contraria in contenzioso: se non hai fatto interpello o è andato male, puoi comunque, in caso di accertamento, presentare ricorso al giudice tributario e fornire lì tutte le prove a tuo favore. Il giudice può annullare l’accertamento se riconosce che c’era una causa oggettiva che ti impediva di realizzare i ricavi presunti .
Esempi di cause oggettive riconosciute dai giudici: grave crisi di mercato nel tuo settore/zona che rende impossibile vendere/affittare (la Cassazione dice che l’impossibilità non va intesa in senso assoluto ma economico relativo: se il mercato è fermo, è una buona ragione) ; un evento eccezionale (calamità, vicende giudiziarie) che blocca l’utilizzo dei beni; iter amministrativi lunghi (es. costruzioni in corso d’opera non terminati, quindi nessun ricavo finché non entrano in funzione). Conta che siano motivi al di fuori del tuo controllo e documentabili. Non valgono invece le scelte imprenditoriali volontarie: es. hai deciso tu di affittare un bene a un canone irrisorio a un amico – questo non ti esonera a meno che provi che oggettivamente nessuno avrebbe pagato di più .
In pratica: sì, puoi evitare le penalizzazioni se giustifichi il perché dei bassi ricavi. Fai un interpello spiegando (meglio allegare prove: perizie, contratti sfumati, foto danni…). Se l’AE concorda, bene. Se no, preparati a far valere le tue ragioni in Commissione Tributaria: lì servirà provare con atti e dati la situazione che descrivi. Molti hanno ottenuto vittorie: ad es., società con macchinario inutilizzato per crollo domanda nel settore costruzioni – la Cassazione ha dato loro ragione .
D.6: L’Agenzia delle Entrate mi ha negato il rimborso IVA perché la società è “di comodo”. È legittimo? Cosa posso fare per recuperare l’IVA a credito?
R.6: Fino a poco tempo fa, la legge italiana lo permetteva: negava rimborsi/compensazioni IVA alle società non operative . Però la buona notizia è che nel 2024 la Corte di Giustizia UE ha giudicato illegittima questa preclusione . La Cassazione nel 2025 si è allineata: ha stabilito che non si può negare il rimborso IVA solo perché non hai raggiunto la soglia di ricavi . L’IVA è un’imposta neutra: se tu hai fatto acquisti con IVA per la tua attività (anche se poi non hai venduto abbastanza), hai comunque diritto a detrarre quell’IVA, a meno che il Fisco provi che hai commesso una frode o un abuso (ad es. stai cercando un rimborso su operazioni fittizie) .
Quindi, se ti negano il rimborso basandosi solo sul test di comodo, ciò non è più legittimo. Ecco cosa puoi fare: – Se hai ricevuto un provvedimento di diniego o un silenzio-rifiuto sul rimborso, presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione) entro 60 giorni, invocando la sentenza UE (causa C-341/22) e la giurisprudenza di Cassazione n. 4151/2025 che dicono che la norma interna va disapplicata in quanto incompatibile . In sostanza chiedi al giudice di ordinare il rimborso, sostenendo che tu hai realmente svolto attività economica (anche minima) e non c’è alcun elemento di frode. – Portare in giudizio documentazione che dimostri che la tua IVA a credito è legittima: es. fatture di acquisto, beni comprati che magari sono ancora lì pronti per essere usati nell’attività, ecc. In tal modo mostri che non stai inventando crediti ma è IVA vera pagata su costi reali della società (anche se poi la società non ha fatturato vendite). – È molto probabile che i giudici ti diano ragione, perché l’indirizzo è ormai chiaro: “negare il rimborso IVA solo perché basso volume d’affari viola il diritto UE” . Infatti già alcune Commissioni hanno applicato questo principio, riconoscendo rimborsi a società in perdita .
Se invece l’Agenzia ti contesta il rimborso sostenendo una frode/abuso specifico, allora è diverso: ad esempio, se dicono che le fatture di acquisto sono false o che hai usato la società solo per detrarre IVA su spese personali – in quel caso devono provare queste accuse, e se ci riescono allora il rimborso è legittimamente negato. Ma non basta più dire “sei di comodo, niente IVA”. Quindi, riassumendo: hai ottime chance di recuperare il tuo credito IVA in sede contenziosa, appellandoti al diritto UE. Assicurati di far valere questo punto nel ricorso e magari allega copia della sentenza CGUE o della rassegna giurisprudenziale (ormai anche in primo grado i giudici le conoscono).
D.7: L’interpello per disapplicare la disciplina delle società di comodo è obbligatorio? Cosa succede se non lo presento o se l’Agenzia risponde negativamente?
R.7: Non è obbligatorio. Puoi scegliere di non presentarlo. In tal caso, però, se la tua società risulta di comodo, l’Agenzia presumibilmente ti manderà un accertamento (o comunque dovrai poi difenderti in sede di controllo). Ma la mancata presentazione dell’interpello non ti preclude di difenderti successivamente . Il vantaggio dell’interpello è di provare a risolvere in via preventiva, evitandoti l’accertamento e il contenzioso.
Se non lo presenti, puoi comunque far valere le tue ragioni: – O adeguandoti in dichiarazione (se preferisci pagare per evitare grane). – Oppure attendendo l’eventuale avviso di accertamento e poi presentando ricorso e lì fornendo la prova contraria delle cause oggettive.
Se lo presenti e l’Agenzia accoglie la tua istanza – ottimo: sei a posto per quell’anno. Se lo presenti e l’Agenzia risponde negativamente, quella risposta non è impugnabile autonomamente (gli interpelli “probatori” come questo hanno risposta non impugnabile singolarmente dopo la riforma del 2015). Significa che devi aspettare eventualmente l’accertamento basato su quel diniego e impugnare quello. Nel ricorso potrai confutare le ragioni del diniego e riproporre la tua prova contraria. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice tributario non è vincolato dalla risposta dell’Agenzia e può benissimo disapplicare la disciplina se ritiene valide le tue prove, anche se l’interpello era stato rigettato .
In breve: l’interpello disapplicativo è uno strumento facoltativo utile per avere certezza ex ante. Se non lo usi, non perdi il diritto alla prova contraria, solo dovrai eventualmente affrontare il contenzioso. Se lo usi e va male, non sei condannato: potrai riprovare davanti al giudice. Certo, una risposta negativa ti fa capire che l’ufficio non era convinto – in giudizio dovrai portare argomenti ancora più solidi.
Ricorda anche che da qualche anno vige il silenzio-assenso: se presenti l’interpello e l’Agenzia non risponde entro 120 giorni, la tua istanza si considera accolta . Quindi potrebbe capitare che nessuna risposta è una vittoria per te (in tal caso, conservi la ricevuta di presentazione e usi quell’argomento in caso di contestazioni, ma in teoria l’ufficio non dovrebbe neanche farti l’accertamento se c’è silenzio-assenso).
D.8: La mia società è di comodo da più anni: come posso uscire da questa situazione?
R.8: Se la tua società ha avuto più periodi in cui è risultata non operativa, è opportuno valutare una strategia di uscita, perché continuare ad essere di comodo comporta costi fiscali ricorrenti e crescenti. Le opzioni sono: – Tornare operativa: cioè aumentare i ricavi o ridurre gli asset per riuscire a superare il test. Ad esempio, vendere beni infruttiferi (anche se genera plusvalenza, paghi una tantum ma poi non hai più quel bene a pesare nel test), oppure darli in locazione a valori di mercato. In sostanza, far sì che il rapporto ricavi/patrimonio rientri nei parametri. Se la tua impresa ha chance di ripresa (nuovi clienti, nuovi mercati), investi in quell’attività per generare reddito. A volte basta poco: il test dal 2024 è più blando, quindi magari già con un piccolo affitto in più o un’attività in più arrivi alla soglia. – Disfarsi della struttura societaria: se ti rendi conto che la società esiste solo per detenere beni e non c’è prospettiva di business reale, considera di liquidarla o trasformarla. Ad esempio, se hai immobili, potresti assegnare gli immobili ai soci (se il legislatore ripropone l’assegnazione agevolata, ne hanno fatte in passato) e poi chiudere la società. Oppure vendere gli asset, distribuire ai soci e chiudere. La legge ha previsto persino una causa di esclusione per società in liquidazione che si cancellano entro un anno , proprio per incoraggiare a chiudere società improduttive. Certo, liquidare comporta sue spese e tempi, e la tassazione di eventuali plusvalori distribuiti, ma può convenire rispetto a pagare ogni anno imposte su redditi presunti. – Interpello per cause protratte: se la situazione che ti rende di comodo è destinata a perdurare ma è oggettiva (es: stai aspettando un’autorizzazione da 3 anni e ne serviranno altri 2), potresti presentare ogni anno interpello disapplicativo allegando che la situazione continua invariata (in realtà c’è una disapplicazione automatica se hai già avuto un interpello accolto in precedenza e nulla è cambiato ). Così almeno non subisci le penalizzazioni finché dura la causa ostativa. Ma questo è palliativo: al quarto, quinto anno i rischi di controllo aumentano. – Trasformazione societaria: se possibile, cambiare tipo sociale per uscire dall’ambito della norma. Ad esempio, trasformare la società di capitali in semplice (non commerciale) se l’attività è mera gestione immobiliare personale: una società semplice che gestisce immobili di soci non è soggetta alla disciplina delle non operative (vale solo per società “commerciali”). Ovviamente la trasformazione ha effetti fiscali (interrompe periodo d’imposta, potenzialmente realizza plusvalenze sui beni), va studiata con un fiscalista. Ma talvolta è una via usata: società di comodo immobiliare -> società semplice holding immobiliare (tassazione per trasparenza in capo ai soci). – Attenzione alle perdite pregresse: se hai perdite fiscali da anni di inattività, valuta che restando di comodo non le puoi usare. Potrebbe convenire “riattivare” la società per poter poi sfruttare quelle perdite compensandole con utili futuri (ricorda però che le perdite hanno scadenza se ante 2018 e limite 80% se dal 2018 in poi per società di capitali). – Accordi con il fisco: in situazioni estreme, potresti anche valutare di aderire a strumenti di definizione agevolata (se ci sono) per chiudere il passato. Ad esempio, se hai accertamenti pendenti, a volte escono condoni o definizioni agevolate (tipo “tregua fiscale”) che ti fanno pagare solo il dovuto senza sanzioni. Non è una strategia ordinaria, ma da monitorare. In definitiva, la via maestra è far cessare la causa di “inoperatività”: o riprendi l’operatività (preferibile se possibile, così la società torna a produrre reddito genuino) oppure fai cessare proprio la società se non serve. Continuare per anni come di comodo è poco sostenibile: oltre il 3° anno ti bloccano anche l’IVA a credito (o comunque devi lottare per averla), e la maggiorazione IRES incide sui patrimoni, in più c’è l’alea di possibili controlli su altre questioni (tipo intestazione di beni ai soci con potenziali altri recuperi a carico dei soci stessi). Quindi conviene pianificare un’exit strategy col proprio consulente.
D.9: Chi ha l’onere della prova in caso di contenzioso? Come posso dimostrare le mie ragioni?
R.9: L’onere della prova inizialmente è a carico del contribuente. Infatti, la legge pone una presunzione che se non hai fatto abbastanza ricavi allora eri inattivo per scelta . Questa presunzione vale fino a prova contraria. Quindi, se la contesti, devi tu per primo allegare prove concrete di ciò che ha impedito i ricavi. Devi dimostrare che esiste una causa oggettiva che ti ha impedito di operare proficuamente . Ad esempio: – Se dici “il mercato immobiliare è crollato, non sono riuscito ad affittare”, devi portare dati di mercato, magari statistiche o una perizia, e documentare che hai provato ad affittare (annunci, agenzie) senza successo. – Se dici “l’immobile era inagibile”, porta il verbale dei vigili del fuoco, le foto dei danni, i preventivi dei lavori, etc. – Se dici “ho chiesto licenze/autorizzazioni e ho dovuto attendere anni”, esibisci le copie delle domande protocollate e della burocrazia che si è prolungata.
Più la tua prova è specifica, oggettiva, e indipendente dalla tua volontà, più sarà efficace . Cose come: contratti sfumati per cause esterne, comunicazioni ufficiali, situazioni di fatto verificabili.
Una volta che hai presentato prove convincenti, l’onere “si sposta” sull’Agenzia: se il Fisco vuole ancora sostenere che sei di comodo, dovrebbe smontare le tue prove o provarne di contrarie. Ad esempio, potrebbe cercare di dire “non è vero che il mercato era così pessimo, ecco gli studi che mostrano che qualcuno affittava in zona” oppure “non hai fatto abbastanza, c’era un potenziale acquirente e l’hai rifiutato” – però queste sarebbero difficili da provare per loro.
In molti casi pratici, se porti una buona documentazione, i giudici tributari ti danno ragione perché l’Agenzia spesso non ha elementi per contestare (oltre la presunzione iniziale). La Cassazione ha spesso ribadito questo schema: parametri < soglia = presunzione a favore fisco; prova contraria analitica = vittoria contribuente .
Riassumendo: devi essere tu a provare attivamente perché altrimenti, senza tue prove, la legge è tutta dalla parte del Fisco. Ma appena fornisci evidenze serie, la presunzione può essere vinta. Non risparmiarti: porta tutto il possibile. Testimonianze dirette non sono ammesse nel processo tributario, ma puoi produrre dichiarazioni rese da terzi (non hanno pieno valore di prova ma aiutano). Se la questione è tecnica (valutazione immobiliare, dati economici), puoi far fare una perizia giurata da un esperto e depositarla: spesso i giudici la tengono in conto. Ricorda che il giudice decide secondo “prudente apprezzamento”: se le tue prove lo convincono, annulla l’atto.
D.10: La disciplina delle società di comodo è ancora in evoluzione? Ci sono novità da tenere d’occhio in futuro?
R.10: Sì, è un ambito soggetto a modifiche. Le novità recenti di cui abbiamo parlato includono: – Abrogazione delle società in perdita sistematica (dal 2022) : il legislatore ha semplificato la disciplina togliendo questo doppione. Quindi d’ora in poi conta solo la non operatività annuale. – Riduzione dei coefficienti di operatività (dal 2024) : dimezzamento delle percentuali per adeguarle alla redditività attuale dei beni. Ciò restringe la platea di chi risulta di comodo. Ad esempio, se prima con un immobile da 1 mln dovevi fare 60k di ricavi e ne facevi 40k risultavi di comodo, ora con soglia 30k rientri nei parametri e sei salvo. – Sentenze UE e Cassazione su IVA (2024-25) : queste hanno di fatto cambiato le regole del gioco sul fronte IVA. Ci aspettiamo che a breve il Parlamento italiano adegui la legge (eliminando o modificando il comma che vieta rimborsi IVA alle non operative) per allinearsi all’Europa. – Inoltre, la riforma fiscale in corso (governo 2023-2024) potrebbe rivedere ancora qualcosina: ad esempio, la delega fiscale parlava di “revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni sociali” in prospettiva, quindi non escludiamo che possano introdurre nuovi meccanismi o soglie.
In prospettiva: – Potrebbe essere innalzata l’aliquota aggiuntiva (ma già 10,5% è forte, difficile aumentino). – O potrebbero introdurre ulteriori cause di esclusione per particolari settori emergenti (speculazione: startup innovative potrebbero essere esentate per tot anni a prescindere). – Sul fronte sanzionatorio, c’è attenzione: la Cassazione nel 2023-25 ha anche discusso di trasferimenti sede all’estero usati per eludere (questo però esula un po’). – Va monitorata la prassi dell’Agenzia: dopo la sentenza UE, l’AE potrebbe emanare una circolare dicendo ai propri uffici di non rigettare i rimborsi IVA solo per test di comodo, oppure di come gestire i contenziosi pendenti (magari li abbandona, come spesso avviene post-CGUE).
In sintesi, conviene aggiornarsi di anno in anno. Per ora (dicembre 2025) le coordinate chiave sono quelle dette. In futuro, possibili ulteriori alleggerimenti se si percorrerà la via della semplificazione (già dimezzare le percentuali è un segnale di allentamento). D’altro canto, se dovessero emergere nuove forme elusive, il legislatore potrebbe inserire nuovi paletti. Ad esempio, anni fa introdussero lo “spesometro soci” per tassare i soci che usavano beni sociali: oggi quell’aspetto è gestito diversamente (fringe benefit, ecc.). Insomma, il concetto generale rimane: lo Stato vuole evitare società fittizie usate per pagare meno tasse, quindi manterrà qualche forma di penalizzazione in proposito, magari modulandola. Ti consiglio di seguire le circolari dell’Agenzia Entrate, le finanziarie annuali e la giurisprudenza di Cassazione per restare allineato alle ultime novità normative e interpretative.
Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali:
- Legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 30 – Disciplina delle società non operative (“di comodo”) (come da ultimo modificata dal D.Lgs. 192/2024 e dal D.L. 73/2022 in tema di perdita sistematica ).
- D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, art. 20 – Rideterminazione dei coefficienti di operatività dal 2024 .
- Provvedimento Direttore AE 14 febbraio 2008 – Situazioni oggettive di disapplicazione automatica disciplina società di comodo .
- Circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 14 febbraio 2008 – Chiarimenti su cause di esclusione/disapplicazione società non operative.
- D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. L. 248/2006), art.35 commi 15-16 – Irrigidimento disciplina società di comodo (modifiche 2006) .
- D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (conv. L.148/2011), art.2 commi 36-decies – 36-duodecies – Introduzione società in perdita sistematica e maggiorazione IRES 10,5% (abrogati dal 2022 ).
- Corte di Giustizia UE, Sentenza 7 marzo 2024 (causa C-341/22) – Incompatibilità col diritto UE della negazione automatica del rimborso IVA a società non operative .
- Corte di Cassazione, Sez. V Civ., 18 febbraio 2025 nn. 4151 e 4157 – Recepimento principi CGUE: diritto a detrazione IVA va riconosciuto se c’è attività economica, indipendentemente da volume operazioni .
- Corte di Cassazione, Sez. VI-5, Ord. 21 giugno 2017 n. 8218 – Onere della prova a carico contribuente, irrilevanza scelte volontarie; affitto unica azienda non esclude disciplina di comodo .
- Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. 21 ottobre 2015 n. 21358 – Presunzione reddito minimo e prova contraria: situazioni oggettive straordinarie indipendenti dalla volontà .
- Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. 28 maggio 2020 n. 10157 – Affitto d’azienda a canone basso non è di per sé causa oggettiva di esclusione; onere di provare che non si poteva ottenere canone maggiore .
- Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. 28 febbraio 2017 n. 5080 – Crisi del settore di mercato come causa valida: impossibilità di noleggiare macchinario per crisi edilizia esonera da disciplina di comodo .
- Corte di Cassazione, Sez. V, Ord. 4 luglio 2024 n. 16600 – Crisi economica di mercato locale costituisce causa di disapplicazione; “impossibilità” va intesa in termini economici e relativi .
- Corte di Cassazione, Sez. V, Ord. 5 marzo 2018 n. 4156 – Affitto dell’unica azienda a terzi: presunzione non superata senza prova di ragioni oggettive del canone ridotto .
- Corte di Cassazione, Sez. V, Ord. 8 marzo 2019 n. 6616 – Conferma criteri onere probatorio su contribuente in tema di società non operative .
- Corte Giustizia Tributaria II grado Toscana, Sent. 26 febbraio 2024 n. 266 – Pignoramento di immobile non rientra tra cause di disapplicazione automatica; necessario evento straordinario, non libere scelte gestionali .
- Agenzia Entrate – Risoluzione/Circolare n. … (attesa) – Implicazioni delle sentenze UE/Cassazione 2024-25 su gestione rimborsi IVA a società di comodo (finora non emanata, ma si prevedono istruzioni).
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👉 non tutte le società con ricavi bassi sono società di comodo,
👉 la disciplina è piena di eccezioni e cause di esclusione,
👉 molti accertamenti IVA su società di comodo sono illegittimi e difendibili.
Questa guida ti spiega quando una società è davvero di comodo, quali criteri usa l’Agenzia delle Entrate e come difenderti in modo efficace.
Cos’è una Società di Comodo (In Parole Chiare)
Una società di comodo è, secondo il Fisco, una società che:
- non svolge un’effettiva attività economica, oppure
- è utilizzata solo per detenere beni (immobili, partecipazioni, auto),
- produce ricavi inferiori ai “ricavi minimi presunti”.
La normativa prevede che, in questi casi:
- la società venga tassata su redditi minimi presunti,
- subisca limitazioni IVA molto pesanti,
- perda alcuni benefici fiscali.
Ma attenzione:
➡️ la presunzione di “comodità” non è assoluta,
➡️ può essere superata dimostrando l’effettiva operatività.
I Criteri Usati dal Fisco per Qualificare una Società di Comodo
Il Fisco applica principalmente due test:
1. Test di operatività (ricavi minimi)
La società è considerata “di comodo” se:
- i ricavi effettivi
- sono inferiori a quelli calcolati applicando coefficienti presuntivi
- al valore di immobili, partecipazioni e altri asset.
👉 È un calcolo matematico, non una valutazione reale dell’attività.
2. Test delle perdite sistematiche
Una società può essere considerata di comodo anche se:
- presenta perdite fiscali per più periodi consecutivi,
- oppure redditi inferiori al minimo presunto.
👉 Anche qui si tratta di presunzioni, non di prove di inattività.
Perché l’Accertamento IVA è Così Penalizzante per le Società di Comodo
Se una società è qualificata come di comodo:
- non può chiedere il rimborso IVA,
- non può compensare il credito IVA,
- subisce limitazioni alla detrazione IVA,
- l’IVA a credito può diventare di fatto inutilizzabile.
In molti casi, l’accertamento IVA:
- nega rimborsi già richiesti,
- recupera IVA detratta,
- applica sanzioni e interessi.
👉 È una delle conseguenze più gravi della qualificazione come società di comodo.
Gli Errori Tipici del Fisco negli Accertamenti IVA sulle Società di Comodo
Molti accertamenti sono viziati da errori ricorrenti, tra cui:
- applicazione meccanica dei test senza valutare la realtà economica,
- mancata considerazione delle cause di esclusione automatiche,
- ignorare le cause di disapplicazione previste dalla legge,
- confondere crisi economica con inattività,
- negare l’IVA senza dimostrare l’assenza di operazioni reali,
- violare il principio di neutralità IVA,
- motivazione generica (“società non operativa”).
Questi errori rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Le Cause di Esclusione e Disapplicazione (Chiave della Difesa)
Cause di esclusione automatiche
La società non è di comodo se, ad esempio:
- è in liquidazione,
- è soggetta a procedure concorsuali,
- svolge attività regolamentate,
- opera in settori con ricavi strutturalmente bassi,
- ha un numero minimo di dipendenti.
Cause di disapplicazione (da dimostrare)
Anche se non supera i test, la società non è di comodo se dimostra:
- effettiva attività economica,
- crisi di mercato o eventi straordinari,
- start-up o fase di riorganizzazione,
- immobilizzazioni non produttive per cause oggettive,
- contratti in essere e tentativi concreti di operare.
👉 La prova della sostanza economica è centrale nella difesa.
Quando l’Accertamento IVA è ILLEGITTIMO
L’accertamento IVA su società di comodo è contestabile se:
- l’attività è reale e documentata,
- l’IVA a credito deriva da operazioni effettive,
- il Fisco applica solo presunzioni matematiche,
- non viene dimostrata l’assenza di operazioni imponibili,
- viene violato il principio di neutralità IVA,
- non è stato valutato il contraddittorio.
👉 L’IVA non può essere negata solo perché i ricavi sono bassi.
Cosa Fare Subito per Difenderti (Strategia Immediata)
1. Bloccare gli effetti dell’accertamento
Con un avvocato tributarista puoi:
- impugnare l’accertamento nei termini,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- evitare il recupero immediato dell’IVA,
- guadagnare tempo per la difesa tecnica.
2. Dimostrare l’effettiva operatività
La difesa efficace deve provare:
- operazioni reali (vendite, prestazioni, contratti),
- utilizzo effettivo dei beni,
- organizzazione aziendale minima,
- tentativi concreti di produrre ricavi.
👉 La sostanza prevale sul test matematico.
3. Difendere il diritto alla detrazione IVA
Puoi dimostrare che:
- l’IVA a credito deriva da operazioni reali,
- i beni e servizi sono inerenti,
- non c’è abuso o frode,
- la detrazione rispetta il principio di neutralità.
Difesa a Medio e Lungo Termine
4. Proteggere soci e amministratori
L’accertamento IVA su società di comodo può riflettersi su:
- soci (utili presunti),
- amministratori (gestione antieconomica).
La strategia deve:
- separare responsabilità societarie e personali,
- evitare estensioni illegittime.
5. Gestire eventuali residui in modo sostenibile
Se, dopo la difesa, resta un importo:
- rateizzazioni fino a 120 rate,
- definizioni agevolate quando disponibili,
- piani che non compromettano la continuità.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti IVA su società di comodo richiede competenze tributarie avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
È il professionista ideale per contestare accertamenti IVA illegittimi e difendere la reale operatività della società.
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento IVA
- verifica dei test di operatività
- individuazione cause di disapplicazione
- sospensione immediata degli effetti
- ricorso per annullamento totale o parziale
- difesa di soci e amministratori
- tutela della continuità aziendale
Conclusione
Un accertamento IVA su società di comodo non è una sentenza, ma una presunzione che può essere superata.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben costruita puoi:
- bloccare l’accertamento,
- dimostrare l’effettiva operatività,
- recuperare il diritto alla detrazione IVA,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- proteggere la società e il suo futuro.
Agisci ora: nelle società di comodo la difesa è soprattutto tecnica.
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difendersi da un accertamento IVA come società di comodo è possibile, se lo fai nel modo giusto.