Accertamento Induttivo Basato Su Movimenti Bancari: Come Difendersi

L’accertamento induttivo basato sui movimenti bancari è uno degli strumenti più utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per contestare ricavi o compensi non dichiarati, soprattutto nei confronti di imprese, professionisti e società di persone.

Versamenti e prelievi vengono spesso automaticamente considerati reddito, senza una reale analisi della loro natura.
Ma è fondamentale chiarirlo subito:

👉 non ogni movimento bancario è un ricavo o un compenso imponibile.
Molti accertamenti di questo tipo sono giuridicamente contestabili e spesso annullabili, se affrontati nel modo corretto.

Cos’è l’accertamento induttivo sui movimenti bancari

Si tratta di un accertamento in cui l’Agenzia:

  • analizza i conti correnti intestati al contribuente
  • individua versamenti e prelievi ritenuti “non giustificati”
  • presume che tali somme siano ricavi o compensi occultati
  • ricostruisce il reddito in modo presuntivo

Questo metodo è ammesso dalla legge, ma solo entro limiti ben precisi.

Perché i movimenti bancari finiscono sotto controllo

I movimenti bancari sono nel mirino perché:

  • sono facilmente acquisibili dall’Amministrazione
  • permettono ricostruzioni rapide e automatizzate
  • vengono spesso usati come “prova indiretta”
  • riguardano anche conti personali o promiscui

Il problema è che l’automatismo sostituisce spesso la prova.

Le contestazioni più frequenti

Negli accertamenti bancari l’Agenzia contesta soprattutto:

  • versamenti considerati ricavi non dichiarati
  • prelievi ritenuti compensi in nero (soprattutto per imprese)
  • movimenti su conti personali collegati all’attività
  • incongruenze tra flussi bancari e fatturato
  • utilizzo di contanti non spiegato
  • conti cointestati o collegati a familiari

Molte di queste contestazioni non tengono conto della reale origine delle somme.

Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti induttivi basati sui movimenti bancari, l’Agenzia sbaglia spesso quando:

  • presume automaticamente che ogni versamento sia un ricavo
  • non distingue tra somme imponibili e non imponibili
  • ignora rimborsi, anticipazioni, prestiti e restituzioni
  • non considera trasferimenti interni tra conti
  • utilizza presunzioni non gravi, precise e concordanti
  • inverte illegittimamente l’onere della prova
  • non valuta la documentazione fornita dal contribuente

In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.

Quando l’accertamento bancario è illegittimo

L’accertamento induttivo è illegittimo se:

  • i movimenti hanno natura non reddituale
  • non viene provato il collegamento con l’attività
  • la contabilità è complessivamente attendibile
  • l’Ufficio usa i dati bancari come unica prova
  • le presunzioni non rispettano i requisiti di legge
  • non viene rispettato il contraddittorio

👉 L’onere della prova iniziale è dell’Agenzia, non del contribuente.

Come difendersi in modo efficace

La difesa contro un accertamento bancario deve essere analitica e documentata, e può basarsi su:

  • dimostrazione della natura non imponibile delle somme
  • prova di prestiti, rimborsi, anticipazioni e donazioni
  • documentazione bancaria e contrattuale
  • ricostruzione dei flussi finanziari
  • distinzione tra conti personali e conti dell’attività
  • coerenza tra movimenti e reddito dichiarato
  • perizie contabili e ricostruzioni alternative
  • giurisprudenza favorevole sugli accertamenti bancari

Ogni movimento va giustificato singolarmente, non in modo generico.

Cosa fare subito

Se ricevi un accertamento basato su movimenti bancari:

  • fai analizzare immediatamente l’atto da un professionista esperto
  • individua i movimenti contestati
  • ricostruisci l’origine di ciascuna somma
  • raccogli documenti, contratti e giustificativi
  • evita adesioni o pagamenti affrettati
  • valuta le opzioni difensive più idonee:
    • osservazioni in contraddittorio
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione (solo se strategico)
    • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • presunzione definitiva di redditi occultati
  • recupero di imposte elevate
  • sanzioni e interessi rilevanti
  • iscrizione a ruolo e riscossione coattiva
  • pignoramento dei conti correnti
  • estensione dei controlli ad altri periodi
  • gravi effetti su liquidità e continuità economica

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti induttivi basati sui movimenti bancari, spesso fondati su presunzioni illegittime o automatismi errati.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in contenzioso fiscale e ricostruzioni finanziarie.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • contestare l’illegittimità dell’accertamento bancario
  • dimostrare la natura non imponibile dei movimenti
  • smontare le presunzioni dell’Agenzia
  • ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
  • bloccare l’esecutività e la riscossione
  • proteggere liquidità, azienda e patrimonio
  • costruire una strategia difensiva solida nel breve e nel lungo periodo

Agisci ora

Un movimento bancario non è automaticamente reddito.
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Introduzione

L’accertamento induttivo basato sui movimenti bancari è uno degli strumenti più incisivi a disposizione del Fisco italiano per recuperare imponibile sottratto a tassazione. Si tratta di un accertamento “extra-contabile” in cui l’Agenzia delle Entrate ricostruisce redditi e ricavi esclusivamente a partire dai dati dei conti correnti bancari del contribuente (o ad esso riconducibili), prescindendo in tutto o in parte dalle sue scritture contabili . In pratica, ogni versamento (accredito) non giustificato in conto viene presunto per legge come ricavo non dichiarato, e (per gli imprenditori) ogni prelievo ingiustificato come costo di acquisto non contabilizzato e quindi indizio di ricavi in nero corrispondenti . Questo comporta un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente: spetta a lui dimostrare la non imponibilità di ciascuna operazione bancaria, con una prova contraria rigorosa e analitica per ogni singola movimentazione .

Dal punto di vista del debitore d’imposta (sia esso imprenditore, professionista o società), l’accertamento induttivo fondato su indagini finanziarie può apparire una sorta di “probatio diabolica” . È infatti spesso difficile, a distanza di anni, recuperare documenti e spiegazioni puntuali per tutte le transazioni bancarie contestate. Tuttavia, esistono precise tutele normative e numerosi orientamenti giurisprudenziali che possono essere valorizzati in difesa. Nel corso di questa guida approfondiremo il quadro normativo aggiornato (a dicembre 2025) e spiegheremo come difendersi efficacemente da un accertamento induttivo basato sui conti bancari, adottando un linguaggio giuridico ma chiaro e un taglio pratico rivolto a avvocati, imprenditori e privati contribuenti interessati.

Verranno analizzati i presupposti di legittimità di questo tipo di accertamento e le condizioni in cui il Fisco può attivarlo, evidenziando differenze tra accertamento analitico-induttivo e induttivo “puro”. Illustreremo poi le presunzioni legali sui movimenti bancari (versamenti e prelievi) e come queste si applicano a imprenditori, professionisti e società, alla luce delle più recenti sentenze (Cassazione 2024-2025, Corte Costituzionale 2023). Saranno fornite strategie difensive avanzate dal punto di vista del contribuente: dalla gestione del contraddittorio e delle richieste di chiarimenti prima dell’atto, alla prova contraria da fornire in giudizio per giustificare le operazioni bancarie, sino alla possibilità di ottenere il riconoscimento forfettario di costi deducibili (così da ridurre il reddito presunto) . Non mancherà un esame dei profili penal-tributari collegati (quando scatta il reato di omessa o infedele dichiarazione, quale valore probatorio hanno le presunzioni bancarie nel processo penale, ecc.), con riferimenti alle sentenze più aggiornate. Infine, saranno proposte tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte frequenti per fissare i concetti chiave in modo schematizzato.

Nota sul metodo: ogni affermazione sarà accompagnata da riferimenti normativi o giurisprudenziali aggiornati (indicati tra parentesi con il simbolo 【】), così che il lettore possa verificare le fonti autorevoli. Nella sezione conclusiva “Fonti normative e giurisprudenziali” sono raccolti tutti i riferimenti citati. Questa guida – di livello avanzato – punta a fornire una trattazione completa dell’argomento dal punto di vista del contribuente soggetto ad accertamento, mettendolo in grado di comprendere i propri diritti e preparare una difesa efficace contro contestazioni fondate sui movimenti bancari.

Quadro normativo e presupposti dell’accertamento induttivo puro

Per inquadrare la difesa, occorre innanzitutto capire quando l’Amministrazione finanziaria può legittimamente ricorrere all’accertamento induttivo “puro” ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 (in combinato con l’art. 55 D.P.R. 633/1972 per l’IVA). L’accertamento induttivo extra-contabile rappresenta una deroga alle ordinarie metodologie di rettifica dei redditi ed è ammesso solo in presenza di gravi irregolarità o inadempienze del contribuente. In situazioni “ordinarie”, infatti, l’ufficio procede semmai ad un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/73, che corregge singoli elementi della dichiarazione con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti senza però ignorare del tutto le scritture contabili. Se invece le irregolarità sono tali da inficiare completamente l’attendibilità delle scritture, si passa al metodo induttivo puro ex comma 2 .

Presupposti di legge per l’induttivo “puro”

L’art. 39, co.2 del D.P.R. 600/1973 elenca tassativamente i casi in cui è consentito determinare il reddito d’impresa (e di lavoro autonomo, per estensione) in via induttiva, prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze contabili. I principali presupposti (gravissime irregolarità) sono:

  • Omessa dichiarazione dei redditi – Se il contribuente non presenta la dichiarazione annuale (o la presenta con un ritardo superiore a 90 giorni, venendo equiparata ad omessa ), l’Ufficio procede ad accertamento d’ufficio interamente induttivo. In tal caso può determinare il reddito imponibile sulla base di qualsiasi elemento informativo disponibile (anche extrabilancio), senza vincoli se non il ragionevole uso di indizi . L’omissione della dichiarazione rientra nell’art. 39, co.2 lett. c) D.P.R. 600/73 (non direttamente lett. a, come vedremo tra poco la lett. a riguarda altra ipotesi), ma è pacifico che consente l’accertamento induttivo puro . Analogamente, per l’IVA, l’art. 55 D.P.R. 633/72 permette l’accertamento induttivo in caso di mancata dichiarazione annuale IVA.
  • Contabilità non tenuta, incompleta o inattendibile in modo grave – Se il contribuente non ha tenuto o non ha conservato le scritture contabili obbligatorie, oppure le occulta all’ispezione, oppure ancora tiene i registri in modo talmente irregolare da comprometterne l’attendibilità, l’Ufficio è autorizzato all’accertamento induttivo puro. Questa fattispecie è ricondotta alla lett. d) del comma 2 e alla lett. a) (per la mancata esibizione). Ad esempio, la mancata tenuta dei registri IVA o del libro giornale, o il rifiuto di esibirli in sede di verifica, sono condizioni che integrano il presupposto di legge. Anche l’assenza o incompletezza dell’inventario di magazzino è stata ritenuta violazione grave: la Cassazione ha affermato che l’omessa indicazione delle rimanenze finali con i criteri di legge (art. 15 D.P.R. 600/73) legittima l’accertamento induttivo puro ex art. 39 co.2 lett. d) . In generale, errori contabili macroscopici, doppie scritture “in nero” rinvenute, false fatturazioni ecc. rendono inattendibili i libri e giustificano che il Fisco ne prescinda del tutto, ricostruendo il reddito con altri elementi.
  • Gravi discordanze o falsità nei dati dichiarati – Sempre la lett. d) prevede l’induttivo puro se “l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione… risulta dall’ispezione di libri e registri o da altre verifiche” . In altri termini, se durante una verifica fiscale emergono componenti positivi non dichiarati o componenti negativi fittizi, in misura tale da stravolgere la veridicità della dichiarazione, l’Ufficio può abbandonare il metodo analitico e ricostruire il reddito ex novo con ogni elemento indiziario. Ad esempio, la scoperta di ricavi “in nero” documentati da appunti extra-contabili, oppure di costi fittizi attestati da fatture false, consente di procedere induttivamente “a tavolino” prescindendo dalle risultanze ufficiali. Anche l’antieconomicità manifesta e reiterata della gestione aziendale (ad es. perdite croniche senza giustificazione) può costituire indizio grave di sottofatturazione e quindi legittimare l’accertamento induttivo superando le scritture formalmente regolari .
  • Mancata risposta a questionari e inviti – Dal 2016 è stato introdotto un ulteriore presupposto (art. 39 co.2 lett. d-bis): la omessa risposta del contribuente a specifiche richieste di informazioni, inviti o questionari notificati dall’Ufficio . In particolare, se nell’ambito dell’attività istruttoria l’Agenzia invita il contribuente a esibire documenti o fornire spiegazioni (ad esempio sui movimenti bancari) e questi non ottempera senza un valido motivo, l’accertamento induttivo puro diventa legittimo. La norma ha anche un risvolto preclusivo: il contribuente che non risponde ai questionari non può poi, in sede contenziosa, presentare documenti che avrebbe dovuto esibire prima (salvo casi di forza maggiore) . In una recente sentenza, la Cassazione ha confermato un accertamento induttivo fondato sulla mancata esibizione delle scritture contabili da parte di un imprenditore, il quale aveva addotto di averle trasferite a una società terza poi fallita. La Corte ha ritenuto operante l’art. 39 co.2 d-bis: l’ufficio poteva quindi ricostruire il reddito d’impresa applicando un ricarico medio del settore (10% sui ricavi) in assenza di documentazione attendibile .

Oltre ai casi sopra elencati, la legge contempla alla lett. a) dell’art. 39 co.2 anche l’ipotesi in cui il contribuente non abbia presentato il bilancio o il conto economico (per i soggetti obbligati, es. società di capitali) allegato alla dichiarazione. In tal caso si può procedere induttivamente. La lett. b) riguarda le omissioni di specifici documenti contabili obbligatori e la lett. c) si riferisce più specificamente all’omessa dichiarazione (nonché agli altri redditi determinati induttivamente per legge, come il reddito agrario). In sostanza, per semplicità espositiva, le situazioni tipiche che aprono all’accertamento induttivo puro sono quelle già evidenziate: dichiarazione omessa, contabilità assente/inattendibile, false indicazioni gravi, o mancata collaborazione alle verifiche.

Tabella – Confronto tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro
| Metodo di accertamento | Norma | Presupposti | Modalità di calcolo | Onere probatorio | |—————————|———–|—————–|————————-|———————| | Analitico-induttivo (rettifica analitica con presunzioni semplici) | Art. 39 co.1 lett. d) DPR 600/73 (anche art. 54 co.2 DPR 633/72 per IVA) | Scritture contabili formalmente tenute, ma con incompletezze/inesattezze non così gravi da renderle del tutto inaffidabili. Esempi: irregolarità limitate; scostamenti da studi di settore; lieve antieconomicità. | Si rettificano singoli elementi della dichiarazione (ricavi, costi) sulla base di presunzioni semplici dotate di gravità, precisione e concordanza. Le scritture non vengono integralmente disattese, ma integrate/completate con dati extra-contabili. | L’onere della prova è sul Fisco, che deve fornire indizi precisi e concordanti di maggior reddito. Una volta assolto, spetta al contribuente confutarli. | | Induttivo “puro” (accertamento d’ufficio extra-contabile) | Art. 39 co.2 DPR 600/73 (art. 55 DPR 633/72 per IVA) – lett. a), b), c), d), d-bis. | Gravi violazioni che rendono inattendibili o inesistenti i dati contabili: es. omessa dich., contabilità inaffidabile o non esibita, false registrazioni, mancate risposte a richieste. | L’ufficio prescinde in tutto o in parte dalle scritture. Reddito determinato con elementi indiziari anche semplici (presunzioni “supersemplici” ), ad es. ricostruzione da movimenti bancari, percentuali di ricarico, consumi di materie prime, indici di redditività media, ecc. Non è necessario che gli indizi siano “gravi, precisi e concordanti”. | In virtù di presunzioni legali (es. art. 32 per i conti bancari) l’onere della prova viene invertito sul contribuente. Il Fisco deve indicare gli elementi induttivi utilizzati e motivare l’atto, ma poi è il contribuente a dover provare che i ricavi presunti non esistono o sono minori (o che vi sono costi da dedurre). |

Come si nota, la differenza fondamentale sta nella soglia di gravità delle irregolarità e nel conseguente regime probatorio: nell’accertamento induttivo puro l’Ufficio ha mano libera nell’utilizzo di qualsiasi elemento, anche solo indiziale, e gode di presunzioni legali a suo favore che facilitano l’accertamento (non servono presunzioni semplici dotate dei tre requisiti). Questa “potenza di fuoco” è però giustificata solo a fronte di comportamenti del contribuente ritenuti particolarmente elusivi o scorretti. Se i presupposti di legge per l’induttivo puro mancano, l’accertamento è illegittimo. Ad esempio, la Cassazione ha annullato avvisi di accertamento emessi come induttivi puri in casi in cui le scritture contabili non erano completamente inattendibili: in assenza dei presupposti dell’art. 39 co.2, l’ufficio avrebbe dovuto procedere semmai con metodo analitico-induttivo (e quindi provare presunzioni semplici) . Ciò offre al contribuente una prima possibile linea di difesa: contestare la legittimità dell’atto per difetto dei presupposti, sostenendo che la propria contabilità non presentava irregolarità così gravi da giustificare un accertamento extra-contabile (si veda oltre, Difesa sulle condizioni di accesso all’induttivo).

Va precisato che l’art. 39, comma 2 si riferisce testualmente ai “redditi d’impresa delle persone fisiche”, ma la giurisprudenza estende gli stessi principi anche alle società e, con gli opportuni adattamenti, ai lavoratori autonomi. Per le società di persone, ad esempio, l’art. 40 DPR 600/73 stabilisce che l’accertamento del reddito avviene in capo alla società ma produce effetti per trasparenza sui soci. Anche una società di capitali può subire un accertamento induttivo puro (in tal caso il presupposto normativo è l’art. 39 co.2 in combinato con l’art. 40, e l’imposta è l’IRES invece dell’IRPEF). In sostanza, ogni volta che un soggetto obbligato a tenere scritture contabili commette violazioni gravi come quelle descritte, il Fisco può determinare d’ufficio il reddito. Nei confronti dei professionisti (lavoratori autonomi) vale in larga parte la stessa disciplina, con una differenza importante sulle presunzioni da indagini finanziarie, di cui diremo tra poco: la Corte Costituzionale ha infatti escluso l’applicazione ai professionisti della presunzione relativa ai prelievi bancari , mentre resta applicabile quella sui versamenti. Questa distinzione incide sulla difesa e la affronteremo dettagliatamente.

Riassumendo, l’accertamento induttivo puro è uno strumento eccezionale, previsto in casi estremi. Tuttavia, l’uso delle indagini bancarie come base dell’accertamento è divenuto prassi frequente, perché spesso proprio analizzando i conti correnti emergono ricavi occulti o movimenti anomali. Vediamo allora il quadro normativo specifico delle indagini finanziarie e delle relative presunzioni, per capire come il Fisco costruisce l’accertamento e quali obblighi/protezioni ha il contribuente in questa fase.

Indagini finanziarie e presunzioni sui movimenti bancari

L’indagine bancaria consiste nell’acquisizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate (o Guardia di Finanza), dei dati relativi ai conti correnti e rapporti finanziari intestati al contribuente (nonché a eventuali conti di terzi ritenuti a lui riferibili). La base legale di questo potente strumento si trova nell’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e nell’analogo art. 51, c.2 n.2 DPR 633/1972 per l’IVA. Tale norma prevede una presunzione legale relativa a favore del Fisco, secondo cui:

“…i dati ed elementi attinenti ai rapporti od operazioni [bancari]… sono posti a base delle rettifiche se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non hanno rilevanza; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi… i prelevamenti o gli importi riscossi [versamenti] per importi superiori a € 1.000 giornalieri e € 5.000 mensili, se il contribuente non ne indica il beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili” .

In parole semplici, la legge stabilisce che ogni movimento in conto (entrata o uscita) non giustificato dal contribuente può essere considerato dal Fisco come fiscalmente rilevante: i versamenti (accrediti) non giustificati si presumono ricavi non dichiarati, mentre i prelevamenti non giustificati – se il contribuente non indica chi ha ricevuto quelle somme – si presumono impiegati per acquisti in nero generanti a loro volta ricavi non dichiarati. Si tratta, va ribadito, di una presunzione legale (iuris tantum), quindi non di un semplice indizio: opera di diritto, senza bisogno per l’Ufficio di ulteriori dimostrazioni, salvo la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria caso per caso . Essendo relativa, la presunzione cade se il contribuente prova che quei movimenti non hanno natura imponibile.

Questa disciplina è di centrale importanza nella materia degli accertamenti induttivi bancari. Occorre però evidenziare alcune evoluzioni normative e giurisprudenziali che ne hanno delimitato la portata, specialmente riguardo ai prelievi e ai soggetti non imprenditori:

  • Prelievi bancari: soglia €1.000/€5.000 e esclusione per i lavoratori autonomi – In passato la presunzione legale si applicava in egual modo sia ai versamenti che ai prelievi, per qualsiasi contribuente. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha dichiarato illegittima l’estensione della presunzione ai prelievi effettuati dai lavoratori autonomi (professionisti) . La ragione è che per un professionista un prelievo sul conto non necessariamente sottintende costi non dichiarati (potrebbe essere una spesa personale, data la promiscuità delle disponibilità finanziarie), mentre l’imprenditore utilizza denaro aziendale tipicamente per acquisti inerenti l’attività. Dopo questa pronuncia, dunque, per i professionisti “prelievo non giustificato ≠ ricavo”: l’Ufficio può contestare solo i versamenti. Anche per gli imprenditori la disciplina dei prelievi è stata attenuata: il legislatore, con il D.L. 193/2016, ha introdotto la soglia di € 1.000 giornalieri e € 5.000 mensili sotto la quale i prelievi non giustificati non alimentano la presunzione . In pratica, solo se l’importo prelevato supera tali limiti scatta (per gli imprenditori) l’onere di indicarne il beneficiario, pena la ripresa a tassazione. Questi limiti sono stati ritenuti applicabili anche ai versamenti in quanto la norma si riferisce cumulativamente a “prelevamenti o importi riscossi” sopra soglia . La Corte Costituzionale stessa, con sentenza n. 10/2023, ha giudicato non fondate nuove censure sull’art. 32 confermando la ragionevolezza della presunzione così come modulata (versamenti sempre presunti ricavi; prelievi solo oltre 1000/5000 € per imprenditori; esclusione prelievi per autonomi) . Dunque, ad oggi, lo stato del diritto è: per imprese (società e ditte individuali) i versamenti non giustificati sono ricavi in nero e i prelievi non giustificati sopra soglia sono anch’essi sintomo di ricavi in nero; per professionisti i versamenti non giustificati sono compensi in nero, mentre i prelievi non sono più oggetto di presunzione (restano però elementi indiziari generici di possibile evasione, utilizzabili insieme ad altri elementi). Le sentenze di Cassazione del 2025 hanno ulteriormente ribadito questa linea: ad esempio l’ordinanza n. 29739/2025 ha confermato che l’inversione dell’onere della prova non vale per i prelievi dei professionisti, ma resta pienamente operativa per i versamenti, legittimando accertamenti bancari anche nei confronti dei lavoratori autonomi .
  • Conti cointestati o intestati a terzi – Il Fisco può estendere le indagini finanziarie anche a conti formalmente intestati a soggetti diversi dal contribuente, se ha elementi per ritenere che siano di fatto nella disponibilità di quest’ultimo (ad esempio conti di familiari utilizzati come “schermo”). Tuttavia, in caso di accertamento su conti di terzi, la presunzione legale di cui all’art. 32 scatta solo dopo che l’Ufficio abbia fornito prova che quei conti erano utilizzati dal contribuente ai fini della sua attività . È onere dell’Amministrazione dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici purché qualificate, la riconducibilità sostanziale del conto al soggetto verificato . Se tale prova manca, le movimentazioni su conti di terzi non possono essere attribuite al contribuente. La Cassazione (ord. n. 5529/2025) ha chiarito che il mero sospetto non basta: serve un quadro di indizi gravi che il conto “schermato” fosse usato dal contribuente (ad es. deleghe ad operare, flussi di denaro tra conto terzo e conto personale, ecc.). Solo dopo aver superato questo step probatorio a carico del Fisco si attiva la presunzione legale (versamenti = ricavi) con conseguente onere al contribuente di fornire prova contraria per ogni movimento . Questa precisazione è fondamentale per la difesa: se l’Agenzia include nell’accertamento movimenti bancari di un familiare o socio sostenendo che sono in realtà proventi del contribuente, si potrà eccepire l’assenza di prova sulla “disponibilità di fatto” di quei conti. Ad esempio: “Il conto è intestato a mia moglie che lo gestiva autonomamente; il Fisco non ha dimostrato che io vi avessi accesso né che servisse alla mia attività – quindi la presunzione non può applicarsi e quelle somme vanno escluse”.
  • Notifica dell’indagine e diritto al contraddittorio – L’attività di indagine bancaria si svolge di norma senza preavviso: l’ufficio invia richieste di dati alle banche (oggi mediante accesso all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari) ed ottiene gli estratti conto. Non è necessaria un’autorizzazione giudiziaria né comunicazione preventiva al contribuente . Tuttavia, una volta acquisiti gli elementi, prima di emettere l’avviso di accertamento l’ufficio dovrebbe attivare il contraddittorio, cioè invitare il contribuente a fornire spiegazioni sui movimenti rilevati. Questo principio, raccomandato dalla prassi interna (Circolare AE 25/E/2014) , è diventato negli anni oggetto di evoluzione: in passato la Cassazione riteneva che, fuori dai casi previsti espressamente (p.es. studi di settore), non vi fosse obbligo di contraddittorio prima dell’accertamento bancario . Tuttavia, la situazione è mutata di recente. La legge n. 130/2022 e il D.Lgs. 156/2015 hanno rafforzato le garanzie di contraddittorio endoprocedimentale. Dal 1° luglio 2023 è stato inserito nello Statuto del Contribuente l’art. 5-ter che estende l’obbligo di invito al contraddittorio a tutti gli accertamenti per tributi non armonizzati (come le imposte sui redditi) relativi a periodi d’imposta dal 2022 in poi. In altre parole, oggi il contraddittorio è tendenzialmente obbligatorio prima di qualunque accertamento, salvo casi di particolare urgenza o di contribuenti irreperibili. La Cassazione, ad esempio, ha affermato che per atti antecedenti l’entrata in vigore della norma resta valida la regola previgente (obbligo solo se previsto da legge speciale), ma per il futuro il contraddittorio preventivo è generalizzato . Dunque, in un contesto di accertamento bancario, è prassi (ed ora dovere) che l’ufficio incontri il contribuente: tipicamente inviandogli un questionario o un invito a comparire con l’elenco dei movimenti sospetti, concedendo un termine (spesso 15 giorni ) per presentare documentazione giustificativa. La Circolare 32/E/2016 dell’Agenzia ribadiva proprio “la necessità di utilizzare con prudenza le presunzioni legali collegate ai movimenti bancari, valutando nel concreto i dati e motivando puntualmente le ragioni delle contestazioni” , incoraggiando gli uffici a ricostruire i fatti assieme al contribuente per evitare contestazioni infondate.

Dal punto di vista difensivo, sfruttare il contraddittorio preventivo è essenziale: fornire già in questa fase quante più spiegazioni possibili può talvolta evitare l’emissione dell’atto (se le prove fornite convincono l’ufficio) o comunque mostrare collaborazione, fatto che sarà valutato positivamente anche in sede contenziosa. Inoltre, come visto, ignorare un questionario espone al rischio di vedersi preclusa la possibilità di produrre in giudizio i documenti non consegnati prima . È quindi nell’interesse del contribuente rispondere puntualmente alle richieste sulle movimentazioni bancarie, allegando tutta la documentazione giustificativa disponibile, anche chiedendo eventualmente una proroga del termine di 15 giorni qualora serva più tempo (spesso i documenti bancari datati non sono immediatamente reperibili e occorre chiederli alla banca stessa).

In sintesi, la normativa sulle indagini finanziarie mette a disposizione del Fisco una presunzione potente (“soldi sul conto = soldi tassabili”) ma nel contempo prevede per il contribuente: – la possibilità di prova contraria analitica per ciascun movimento; – il diritto ad un contraddittorio prima dell’emissione dell’atto (oggi generalmente obbligatorio), per spiegare la provenienza delle somme; – l’esonero dalla presunzione per i prelievi dei professionisti e in generale per i prelievi sotto soglia (per gli imprenditori); – tutele quando sono coinvolti conti di terzi, con il relativo onere probatorio a carico dell’ufficio.

Questi elementi saranno le leve principali su cui basare la difesa in caso di accertamento induttivo bancario, di cui ora ci occupiamo.

Come difendersi da un accertamento induttivo bancario

Affrontare con successo un accertamento fondato sui movimenti bancari richiede un approccio multidisciplinare, combinando argomentazioni giuridiche sulla legittimità dell’operato del Fisco e un puntuale supporto probatorio di fatto per ciascuna movimentazione contestata. Il contribuente (assistito dal suo difensore) dovrà valutare diversi piani di difesa:

  1. Difesa sui presupposti formali – Verificare se l’accertamento è stato emesso rispettando le condizioni di legge: ad es. l’assenza dei presupposti per l’induttivo puro, il mancato invito al contraddittorio (se dovuto), vizi di motivazione nell’atto, errori procedurali (notifica oltre i termini decadenziali, mancata indicazione dell’autorizzazione alle indagini finanziarie se era necessaria in passato, etc.). Se si riscontrano tali vizi, si possono far valere per ottenere l’annullamento integrale dell’atto.
  2. Difesa nel merito – prova contraria sui movimenti – Fornire spiegazioni e prove concrete per dimostrare che i versamenti sul conto non rappresentano ricavi (o comunque non ricavi imponibili) e che gli eventuali prelievi non giustificati non sottintendono acquisti “in nero” correlati a ricavi. Questa è la parte più corposa: occorre affrontare operazione per operazione quanto contestato dall’ufficio, smontando la presunzione con elementi specifici.
  3. Difesa sul quantum – deduzione dei costi – Anche laddove qualche ricavo non giustificato venga riconosciuto, si deve far valere il principio (ormai solidamente affermato) che dal maggior ricavo vanno dedotti i costi relativi, quantomeno in via forfettaria . Ciò per evitare tassazioni di puro volume d’affari in violazione del principio di capacità contributiva. Quindi, contestare se l’ufficio ha considerato il ricavo lordo senza abbuonare alcuna spesa: i giudici tributari tendono ad accogliere tale eccezione, riducendo l’imponibile.
  4. Altri elementi difensivi – Evidenziare eventuali incoerenze o errori nella ricostruzione dell’ufficio (doppie conteggiature, mancata considerazione di entrate già tassate o esenti, ecc.), far leva su precedenti giurisprudenziali analoghi favorevoli, e tenere in considerazione i possibili riflessi penali (che in alcuni casi possono consigliare di definire l’accertamento in via transattiva).

Esaminiamo queste linee difensive più in dettaglio.

1. Contestare la legittimità dell’accertamento induttivo

Come accennato, l’utilizzo dell’accertamento induttivo puro è subordinato a specifiche condizioni. Verificare se nel caso concreto tali presupposti sussistono è fondamentale. Ad esempio, se l’ufficio ha proceduto induttivamente pur in presenza di scritture contabili regolari e attendibili, l’accertamento può essere impugnato per violazione di legge (art. 39, co.2 DPR 600/73): il Fisco non può prescindere dalle scritture senza una valida ragione. Una sentenza di Cassazione ha affermato proprio che è illegittimo un accertamento analitico-induttivo che di fatto ignori completamente le scritture, perché equivarrebbe a un induttivo puro senza che ne ricorrano i presupposti . In sostanza, se la contabilità del contribuente, pur con qualche irregolarità minore, non era globalmente inattendibile, l’accertamento doveva essere condotto con metodo ordinario (analitico) e l’ufficio avrebbe dovuto fornire presunzioni semplici robuste a supporto dei maggiori ricavi. Procedere direttamente con le sole presunzioni legali dei movimenti bancari potrebbe allora configurare un vizio.

Un caso tipico: il contribuente ha tenuto la contabilità e ha presentato la dichiarazione, ma l’AE basa l’accertamento esclusivamente su versamenti bancari non registrati. Ci si deve domandare: l’ufficio ha motivato perché ha scartato in toto le scritture? Qual è la violazione grave contestata? Se, ad esempio, l’unico rilievo è “sono stati trovati versamenti non registrati”, ciò è in realtà l’esito stesso dell’indagine bancaria, non un presupposto per adottare il metodo induttivo puro. In altri termini, l’ufficio sta usando la presunzione legale come strumento per rettificare (il che è lecito), ma deve comunque accertare rispettando la cornice metodologica: se non ci sono altri elementi che qualifichino la contabilità come infedele nel complesso, potrebbe darsi che l’accertamento andasse qualificato come “analitico-induttivo” e non come “puro”. Questa distinzione non è meramente accademica: in accertamento analitico-induttivo l’onere della prova sul maggior reddito è in capo al Fisco, mentre nell’induttivo puro l’onere si ribalta sul contribuente. Dunque, un’erronea scelta del metodo può essere motivo di ricorso. La Cassazione ha più volte sottolineato che la scelta dell’induttivo puro non deve avere finalità punitive: se mancano i presupposti (es. dichiarazione presentata, scritture regolari), il Fisco deve procedere con l’analitico e fornire prove presuntive secondo l’art. 2729 c.c. . È importante quindi esaminare l’avviso di accertamento: esso deve indicare la norma in base alla quale è stato emesso (es. “art. 39, co.2, lett. d”); se così, verificare che la motivazione dell’atto espliciti quali presupposti sono stati ravvisati (omessa dichiarazione? inattendibilità contabile per X ragioni?). In mancanza di adeguata motivazione sui presupposti, si può eccepire la nullità dell’atto per difetto di motivazione (violazione art. 42 DPR 600/73 e art. 7 L.212/2000).

Un altro profilo è il rispetto del contraddittorio: se per legge o prassi doveva essere inviato un invito al contraddittorio (si pensi ad accertamenti emessi dal 2023 in poi), la sua omissione può costituire motivo di nullità, purché si riesca a dimostrare in giudizio che l’assenza di contraddittorio ha leso concretamente il diritto di difesa (principio della “prova di resistenza”) . Ad esempio, la Cassazione ha sancito l’illegittimità di un accertamento emesso prima dello scadere dei 60 giorni dal rilascio del PVC, quando l’ufficio aveva formulato rilievi nuovi rispetto a quelli nel PVC senza dare tempo al contribuente di controdedurre . Nel caso di indagini bancarie, se l’ufficio emette direttamente l’avviso senza mai aver richiesto spiegazioni, oggi come oggi è una violazione almeno dell’art. 5-ter D.Lgs. 218/97 (nuovo regime), a meno che l’atto non riguardi annualità antecedenti o non ricada in eccezioni. In giudizio, far valere la mancata instaurazione del contraddittorio può portare all’annullamento, specie per l’IVA (tributo “armonizzato” per cui il contraddittorio preventivo è riconosciuto a livello UE come parte del diritto di difesa del contribuente). Già prima della riforma, la Corte di Giustizia UE e la Cassazione avevano affermato che, in materia IVA, l’assenza di contraddittorio endoprocedimentale comporta nullità dell’atto se il contribuente dimostra che, se fosse stato sentito, avrebbe potuto fornire elementi tali da evitare (anche parzialmente) la ripresa .

Altri possibili vizi formali da esaminare: – Termini di decadenza: un accertamento bancario spesso viene emesso a ridosso dello scadere del termine lungo (anche perché le indagini bancarie richiedono tempo). Verificare se la notifica è tempestiva. In caso di presunta evasione penalmente rilevante, gli uffici applicano il raddoppio dei termini (art. 43, co.3 DPR 600/73): ad esempio per il 2018, invece del 31/12/2024 hanno tempo fino al 31/12/2026 se hanno trasmesso denuncia penale. La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno precisato che il raddoppio si applica solo alle imposte i cui fatti integrano reato (IRPEF, IVA, non IRAP ad es.) . Se l’ufficio avesse indebitamente applicato il termine raddoppiato (magari in assenza effettiva di denuncia o per tributi non coperti), si può far rilevare che l’atto è tardivo. – Motivazione per relationem: spesso l’avviso rinvia al processo verbale di constatazione (PVC) o ad altri atti. Questo è legittimo solo se al contribuente tali atti sono noti e allegati o già ricevuti . In caso contrario, la motivazione è carente. Nell’accertamento bancario, tipicamente, la motivazione consisterà nell’elenco dei movimenti ingiustificati rilevati e nel richiamo alla presunzione di legge; se l’atto non elenca almeno in sintesi le operazioni contestate (limitandosi a dire “sono risultati movimenti non giustificati per € X”), vi può essere un difetto di motivazione perché il contribuente non comprende la pretesa. La legge (art. 7 L.212/2000) impone infatti di esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. Dunque andrà controllato che l’avviso dettagli gli addebiti (magari allegando prospetti con date e importi dei versamenti non giustificati).

  • Autorizzazione alle indagini finanziarie: in passato (prima dell’esistenza dell’Anagrafe dei conti) l’AE doveva richiedere i dati alle banche previa autorizzazione del Direttore centrale o regionale (art. 32 co.1). Oggi questo aspetto è perlopiù superato, ma in qualche caso di verifiche datate si può verificare se la procedura autorizzativa era corretta. Un vizio in tal senso, però, è difficilmente utilizzabile come difesa, in quanto la giurisprudenza tende a considerare l’assenza di autorizzazione una mera irregolarità interna non invalidante l’atto (salvo ipotesi estreme di illegittimità costituzionale, sinora escluse).

In definitiva, sollevare eccezioni preliminari di legittimità è sempre opportuno: se il giudice le accoglie, l’atto viene annullato senza neppure dover entrare nel merito (il che è il miglior risultato per il contribuente). Anche se non accolte, tali eccezioni preparano il terreno difensivo fornendo un contesto su possibili forzature dell’operato dell’Ufficio.

2. Prova contraria analitica: giustificare i movimenti bancari

Il cuore della difesa nel merito è la prova contraria rispetto alla presunzione di cui all’art. 32. Come visto, la legge richiede al contribuente di dimostrare che i movimenti bancari contestati non sono riferibili a ricavi imponibili o che sono già stati contabilizzati . Questo comporta un onere probatorio molto impegnativo: occorre fornire una giustificazione analitica per ciascun versamento (o prelievo). Non bastano spiegazioni generiche o presunzioni di segno opposto; servono elementi concreti e specifici . La Cassazione parla di “prove rigorose”, escludendo che si possa superare la presunzione con semplici congetture o presunzioni semplici a favore del contribuente . In altre parole, il contribuente deve documentare la provenienza di ogni somma accredita sul conto, oppure provare che quell’importo era già tassato o esente.

Come procedere quindi? Una buona strategia è predisporre una sorta di tabella riepilogativa dei movimenti contestati, indicando accanto a ciascuno la relativa giustificazione e i mezzi di prova offerti. Ad esempio:

Tabella – Esempio di prova contraria per versamenti bancari
| Data movimento | Importo | Causalità secondo il contribuente | Prova documentale allegata | Osservazioni | |—————-|———|———————————–|—————————-|————–| | 10/03/2019 | € 5.000 | Finanziamento infruttifero da parte del socio Mario Rossi | Contratto di mutuo soci datato 01/03/2019 con firma autentica; bonifico bancario del 10/03/2019 da conto di Rossi a conto società | Somma registrata a bilancio tra “debiti verso soci”; non è un ricavo di vendita. | | 15/04/2019 | € 2.500 | Restituzione da cliente di un anticipo spese non utilizzato (non imponibile) | Fattura n. 10/2019 emessa il 20/01/2019 al cliente XYZ di € 10.000 + IVA, di cui € 2.500 indicati come fondo spese anticipato; lettera del cliente del 05/04/2019 che accompagna il bonifico di restituzione € 2.500 | La somma era originariamente pagata dal cliente a titolo di fondo spese, poi non spesa e restituita. Non costituisce ricavo, trattasi di rimborso di una somma non dovuta. | | 20/05/2019 | € 8.000 | Vendita autovettura personale usata (bene non facente parte dell’attività d’impresa) | Atto di vendita tra privati del 18/05/2019 per autovettura targata XX…, importo € 8.000, acquirente Sig. Bianchi; passaggio di proprietà registrato al PRA | Incasso derivante da realizzo di bene personale. I proventi da cessione di beni mobili dopo il periodo di utilizzo non generano reddito tassabile (art. 67 TUIR, esente perché auto posseduta > 4 anni). | | 30/06/2019 | € 12.000 | Trasferimento da conto personale a conto aziendale (denaro proprio immesso in azienda) | Estratto conto personale di giugno 2019 che evidenzia addebito € 12.000 il 30/06 con descrizione “giroconto su conto aziendale”; bilancio società 2019 voce “apporti da titolare” | Operazione di mera movimentazione interna di denaro già appartenente all’imprenditore, senza rilevanza reddituale. Non è un ricavo ma un apporto di capitale. | | … | … | … | … | … |

Naturalmente, ogni caso farà storia a sé, ma in generale le possibili categorie di giustificazioni per un versamento bancario sono:

  • Finanziamento o apporto di terzi (soci, familiari, amici): spesso i piccoli imprenditori ricevono somme dai familiari a sostegno dell’attività, o i soci versano denaro in azienda. Queste entrate non sono ricavi di vendita ma debiti (da restituire) o capitale proprio. Vanno provate con documenti: contratti di finanziamento (meglio se con data certa anteriore al versamento), movimentazioni bancarie tra il conto del terzo e quello del contribuente, eventuali restituzioni successive, verbali assembleari (per i soci) o dichiarazioni scritte del soggetto finanziatore. Attenzione: se tali apporti sono ingenti e non proporzionati alla capacità finanziaria di chi li effettua, l’ufficio potrebbe eccepire che in realtà siano ricavi occultati dal contribuente stesso “schermati” come finanziamenti. È quindi utile provare anche la provenienza di quel denaro in capo al finanziatore (es: il socio ha ottenuto un mutuo in banca e poi lo gira alla società, documentare ciò). Su questo fronte, la Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo se i finanziamenti soci risultano “ingiustificati” . Dunque il contribuente deve giustificarli per evitare che il Fisco li riqualifichi come ricavi non dichiarati.
  • Restituzione di somme prima erogate: può capitare che l’imprenditore abbia in precedenza pagato delle somme, poi stornate o restituite. Ad esempio: anticipi a fornitori poi non utilizzati e rimborsati, cauzioni incassate indietro, storno di bonifici duplicati, ecc. In questi casi è importante mostrare il flusso finanziario inverso: far vedere che in precedenza c’era un’uscita di denaro corrispondente. Se si riesce a “collegare” ogni somma entrata a una precedente uscita (magari avvenuta in un periodo precedente), la presunzione perde consistenza perché il saldo delle operazioni è nullo ai fini reddituali. Un esempio: la ditta versa €5.000 di cauzione per un appalto, poi al termine dei lavori l’ente restituisce i €5.000; l’entrata va spiegata con la delibera di svincolo cauzione. Oppure un cliente paga due volte la stessa fattura per errore e tu restituisci una delle due, o viceversa: questi casi vanno evidenziati.
  • Vendita di beni personali non rientranti nell’attività: soprattutto per imprenditori individuali e professionisti, il conto corrente personale/aziendale a volte registra accrediti derivanti da dismissioni di beni privati: la vendita di un’auto usata, di un oggetto di valore, di un immobile personale, ecc. Tali proventi possono essere non imponibili (spesso le plusvalenze da beni personali non sono tassate, a meno che si tratti di immobili venduti entro 5 anni dall’acquisto, o di attività speculative). Bisogna dunque produrre gli atti di vendita e dimostrare che il bene era estraneo all’attività d’impresa. Ad esempio, incasso di €10.000 sul conto personale, corrispondente alla vendita di gioielli di famiglia – allegare ricevuta del compro oro o atto di vendita e magari prova che i gioielli provenivano da eredità.
  • Entrate già tassate o non imponibili per legge: alcune somme accreditate possono rappresentare redditi sì percepiti dal contribuente, ma già dichiarati o esenti. Ad esempio: un contribuente dipendente riceve l’accredito dello stipendio sul conto – quello è reddito ma già tassato alla fonte dal datore di lavoro (quindi non può essere tassato di nuovo). Oppure un professionista incassa un risarcimento assicurativo per un danno: le indennità di assicurazione per danni non sono reddito imponibile. O ancora: il prelievo di un TFR o di un fondo pensione – fiscalmente già soggetto a tassazione separata o esente. Tutti questi casi richiedono di spiegare la natura della somma e possibilmente allegare documenti: es. l’accredito stipendio è identificabile dall’intestazione, ma si può aggiungere il CUD o busta paga; il risarcimento assicurativo – lettera della compagnia che liquida il danno; la vincita al gioco – documento del concessionario ecc. Da notare: la normativa menziona espressamente che la prova contraria può consistere nel dimostrare che le somme “non hanno rilevanza ai fini del reddito” . Dunque evidenziare la causa non imponibile è pienamente in linea con i requisiti di legge.
  • Errori di rilevazione: infine, verificare se alcuni movimenti contestati non siano frutto di un errore dell’ufficio. Ad esempio: accrediti che risultano già contabilizzati nei ricavi ufficiali ma che il verificatore non ha riconosciuto. Può succedere se la contabilità è complessa: magari quell’incasso era fatturato ma l’ufficio non l’ha incrociato. In tal caso la prova contraria consiste semplicemente nel mostrare che quell’importo figura in fattura e nel registro vendite IVA. Oppure movimenti puramente infragruppo (girofondi tra due conti aziendali) erroneamente considerati due volte. Bisogna spulciare l’elenco dei movimenti contestati e vedere se qualcuno è stato già tassato o non è un movimento effettivo (ad esempio un giroconto interno appare come uscita da un conto e entrata in un altro – se il funzionario ha preso entrambe a base, sta duplicando la somma).

In sede processuale, il contribuente deve presentare tutta la documentazione utile come allegati al ricorso o nelle memorie. È fondamentale numerare gli allegati e magari predisporre un indice, perché spesso gli accertamenti bancari generano voluminose prove (estratti conto, contratti, ricevute). Il giudice di merito è tenuto a valutare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione, dando conto in sentenza dell’esito di tale esame . La Cassazione insiste su questo punto: se il contribuente produce prove analitiche, il giudice deve verificarle e motivare, non può rigettare in modo sommario . Ciò significa che è importante, nel ricorso, guidare il giudice alla comprensione di ogni giustificazione. Ad esempio, evitare di allegare 100 pagine di estratti conto senza spiegazione: meglio estrarre le pagine rilevanti e segnare l’operazione con un evidenziatore, ricollegandola nel testo del ricorso alla spiegazione fornita.

Da un punto di vista pratico, è utile anche far leva su argomenti di coerenza logica e buon senso: se, ad esempio, vengono contestati versamenti per importi ingenti che superano di molto il volume d’affari ufficiale, potrebbe essere poco credibile che davvero fossero ricavi occultati (specie se l’attività non poteva generare tali cifre). Questo da solo non basta come prova, ma può supportare le giustificazioni. Analogamente, se i versamenti contestati sono pochi e di importo tondo (es. 5 versamenti di €1.000 ciascuno) e coincidono con importi di bonifici partiti da un altro conto del contribuente, è evidente si tratta di trasferimenti interni: farlo notare con chiarezza aiuterà a convincere.

Prelievi non giustificati: per i prelievi (in caso di imprenditore, sopra le soglie), la difesa consiste nell’indicare il beneficiario o la destinazione di quelle somme. Ad esempio: “prelievo di €3.000 usato per pagare il fornitore XX in contanti” – allegare magari la quietanza del fornitore o una conferma. Oppure “prelievo utilizzato per spese personali (vacanza)” – in tal caso, trattandosi di spesa privata, si evidenzia che non riguarda acquisti aziendali, ma questo argomento è delicato: infatti per l’imprenditore individuale non c’è distinzione netta tra cassa aziendale e personale, quindi dire “spesa personale” non scagiona del tutto, perché un prelievo in contanti comunque riduce la provvista aziendale e se non ci sono elementi potrebbe sempre insinuarsi che servisse per acquisti in nero. Di certo, se si hanno pezze giustificative (ricevute di spese) corrispondenti ai prelievi, conviene produrle.

Va ricordato comunque che dal 2014 per i professionisti i prelievi non fanno presunzione: se il contribuente è un lavoratore autonomo, ogni contestazione su prelievi va eccepita in diritto come non conforme alla sentenza della Consulta n. 228/2014. La CTR (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) non potrebbe applicare la presunzione sui prelievi dei professionisti, e anzi se l’avviso ha tassato compensi supposti sulla base di prelievi, quella parte va annullata. La Cassazione ha confermato nel 2025 che “versamenti sì, prelievi no” per i professionisti . Dunque, per il professionista la difesa sui prelievi è spesso agevole: semplicemente sostenere che quella ripresa non ha base legale. Il giudice tributario dovrebbe eliminare l’importo relativo. Per scrupolo, si può comunque spiegare a cosa erano destinati i prelievi (per dare un’idea di buona fede), ma non è necessario provare analiticamente la destinazione nel loro caso, perché la norma – come reinterpretata dalla Consulta – non lo richiede.

Inoltre, se i prelievi (per gli imprenditori) sono sotto la soglia di 1000/5000, anch’essi non dovrebbero proprio essere oggetto di contestazione. Se l’avviso li include (talvolta lo si vede), si può far rilevare che la presunzione legale non opera per quei piccoli importi. Ad esempio, se vengono sommati tutti i prelievi di 500 €, è un errore dell’ufficio. C’è un inciso: la norma dice “superiori a €1.000 giornalieri e comunque a €5.000 mensili”. Significa che sotto entrambe le soglie non c’è onere di prova. Quindi se uno preleva €900 in un giorno o €4.000 totali in un mese, l’ufficio non può pretenderne giustificazione. Una sentenza della Cassazione penale (che riflette anche sul tributario) ha appunto interpretato che i limiti valgono come esimente in entrambi i parametri . Quindi in difesa, elencare i prelievi contestati e segnalare quali sono infra-soglia chiedendone l’estromissione.

3. Deducibilità dei costi: non farsi tassare il “lordo”

Un fondamentale argomento difensivo, spesso trascurato in passato ma ora avallato con forza dalla giurisprudenza, è quello della deduzione dei costi correlati ai ricavi bancari ricostruiti. Il principio, di matrice costituzionale (art. 53 Cost.), è che il reddito imponibile va determinato al netto dei costi necessari a produrlo, anche nell’ambito di un accertamento induttivo . Pertanto, se il Fisco presume che taluni versamenti sul conto siano ricavi non dichiarati, deve ragionevolmente imputare (o quantomeno consentire) i relativi costi deducibili, pur se il contribuente non li ha documentati. Questo per evitare una tassazione che colpisca il capitale investito e non l’effettivo reddito.

La Corte di Cassazione ha sancito in numerose pronunce questo concetto. Ad esempio, con la sentenza n. 19191/2019 e altre successive, è stato affermato che anche nell’accertamento induttivo puro il contribuente ha diritto al riconoscimento forfettario dei costi inerenti ai maggiori ricavi accertati . Più di recente, l’ordinanza n. 23741/2025 (caso di un avvocato soggetto a indagini bancarie) ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria, pur basando l’accertamento su presunzioni di ricavi, non può prescindere dalla stima di costi proporzionati ai ricavi accertati . Nella stessa pronuncia la Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Nel caso in cui, in seguito ad accertamento induttivo, vengano imputati al contribuente maggiori ricavi, è obbligatoria la deduzione di una quota forfettaria di costi necessari alla produzione di tali ricavi, anche in assenza di documentazione precisa” . Questa è una frase chiave da invocare in sede di discussione.

Cosa significa in concreto? Che se, ad esempio, l’Ufficio ha ricostruito €100.000 di ricavi extra, il giudice dovrà presumere che per realizzarli il contribuente abbia sostenuto dei costi (materie prime, acquisti, spese varie) e quindi dovrà abbattere quel reddito imponibile di una certa percentuale. In molti casi si fa riferimento ai “costi medi di settore”: se l’azienda opera in un settore merceologico noto, si può ricavare il margine medio (ad es. dalle percentuali di ricarico degli studi di settore o indicatori ISA, o dalle statistiche di bilancio) e applicarlo. Ad esempio, in un caso in cui un contribuente non aveva potuto documentare i costi, la Cassazione ha ritenuto congruo dedurre i costi in misura pari al 55% dei ricavi accertati sulla base delle medie di settore, anziché il 30% riconosciuto dal giudice di merito, giudicando quest’ultimo troppo basso . Ciò ha dimezzato di fatto l’imponibile.

Dunque, il contribuente in difesa deve sollevare la questione costi: anche se non li ha comprovati con fatture (magari perché operava in nero, quindi è plausibile che avesse anche costi in nero non registrati), ha diritto a uno scomputo forfettario. Potrà supportare la richiesta magari producendo qualche elemento: ad esempio, “nel mio settore il ricarico lordo è mediamente del 30%, quindi su €100 di incassi €70 sono costi”. A tal fine, qualsiasi documento come studi di settore, margini medi pubblicati da associazioni, perizie di commercialisti, può essere utile. Una Sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 ha osservato anch’essa che, per non violare la capacità contributiva, nell’accertamento induttivo va tenuto conto dei costi anche in via presuntiva . Tanto che la stessa esistenza di quell’elaborazione giurisprudenziale (costi figurativi) fu uno dei motivi per cui la Consulta giudicò non fondata la questione di legittimità dell’art. 32 sui prelievi, ritenendo che comunque la giurisprudenza supplisce deducendo i costi forfettari .

Quindi, un possibile scenario: se proprio il contribuente non riesce a giustificare una parte dei versamenti (es. rimangono €50.000 scoperti), in via subordinata andrà chiesto al giudice di applicare una percentuale di costi. Se, poniamo, l’attività è commercio all’ingrosso dove il margine è 10%, allora i €50.000 di ricavi genererebbero forse €5.000 di reddito. Oppure se è professionista (qui è diverso perché per il professionista i costi sono di altra natura, però ad esempio un avvocato con €50.000 di compensi non dichiarati avrà avuto spese generali, segreteria, ecc., magari un 20-30% di costi). In un caso simile (avvocato con compensi in nero accertati tramite banca), la Cassazione nel 2025 ha accolto il ricorso degli eredi del contribuente proprio perché la CTR non aveva applicato correttamente la deduzione forfettaria dei costi relativi ai compensi non dichiarati, violando il principio di capacità contributiva . In sede di rinvio, quei costi sono stati riconosciuti.

Va notato che questa linea difensiva è ormai consolidata e difficilmente contestabile dall’ufficio in giudizio, perché trattasi di orientamento della Suprema Corte uniformemente favorevole. L’Agenzia delle Entrate, in verità, nelle sue circolari interne non ama concedere costi se non sono documentati. Ma davanti al giudice, la difesa citerà le pronunce di Cassazione (se ne possono elencare diverse: Cass. n. 719/2018, Cass. n. 22019/2017, Cass. n. 19191/2019, Cass. n. 7122/2023, Cass. n. 31981/2024, Cass. n. 23741/2025, ecc. ) creando un forte convincimento.

Esempio pratico: se l’accertamento bancario ha determinato IVA evasa su tutti i versamenti non giustificati, bisognerà far presente che l’IVA dovrebbe semmai applicarsi sul ricavo al netto dei costi di acquisto. In passato vi era discussione se concedere o no la detrazione IVA su acquisti in nero. La Cassazione sembra aver aperto, in linea di principio, alla detrazione in misura forfettaria perché sarebbe parte integrante del ragionamento sui costi (c’è stata una decisione secondo cui l’“evasore totale” ha comunque diritto alla detrazione IVA sugli acquisti relativi ai ricavi non dichiarati, proprio in base al principio di tassare solo il valore aggiunto effettivo) . Quindi, qualora l’ufficio abbia recuperato €X di IVA calcolandola sull’intero importo dei versamenti come fossero ricavi al 100% di ricarico, si dovrà eccepire anche su quel fronte chiedendo di rideterminare l’IVA dovuta considerando il credito dell’IVA sugli acquisti impliciti.

In sintesi, mai accettare passivamente la tassazione integrale dei movimenti: anche se si perde sul fatto di non aver giustificato tutto, c’è sempre l’argomento dei costi da portare, che almeno riduce sanzioni e imposte.

4. Considerazioni ulteriori: coerenza, terzietà, circostanze attenuanti

Oltre ai filoni principali di difesa sopra trattati, in un ricorso ben strutturato si possono inserire alcune considerazioni ulteriori a supporto:

  • Coerenza dell’accertamento con l’attività svolta: evidenziare se la ricostruzione fatta dal Fisco porta a risultati illogici. Esempio: l’ufficio presume ricavi occulti per €500.000 in un anno, quando il contribuente ne dichiarava 50.000 e operava da solo senza struttura. Si può argomentare che sarebbe stato materialmente impossibile generare un volume 10 volte superiore occulto, specie senza emersione di altri indicatori (dipendenti in nero, acquisti occulti in pari misura). Questo non è una prova contraria di per sé, ma può influenzare positivamente il giudice nella valutazione globale (magari rendendolo più propenso a credere alle giustificazioni fornite per i singoli movimenti). L’antieconomicità evidente dell’azione del contribuente è certo un indizio a suo sfavore se dichiara troppo poco; ma all’opposto, un volume d’affari occulto sproporzionato può essere un indizio a sfavore dell’ufficio (sta tassando l’irreale).
  • Eventuali duplicazioni o incongruenze nei calcoli: spulciando gli allegati all’accertamento, a volte si trovano errori: movimenti contati due volte, conversioni di valuta errate (es. bonifico in dollari considerato come euro stesso importo), accrediti già tassati magari come redditi diversi altrove, ecc. Ogni refuso va segnalato, per ridurre la base. Ad esempio “dei €200.000 contestati, €50.000 in realtà sono versamenti da me stesso a me stesso (giroconto) – non possono considerarsi ricavi”. L’ufficio spesso arriva a giudizio con una posizione rigida, ma di fronte all’evidenza di errori può anche desistere parzialmente.
  • Affidabilità delle fonti: se l’indagine è partita da un PVC della Guardia di Finanza, controllare se i finanzieri hanno rispettato anch’essi l’obbligo di contraddittorio. Hanno sentito il contribuente prima di chiudere il PVC? Hanno acquisito tutti i conti? Ad esempio, se avessero tralasciato alcuni conti dove c’erano uscite corrispondenti alle entrate di altri conti, la ricostruzione sarebbe monca. Non è infrequente, ad esempio, che l’indagine consideri i conti bancari italiani e ignori eventuali conti esteri o altri movimenti: se il contribuente riesce a dimostrare che c’erano transazioni collegate su altri conti, può integrare la difesa (anche se ammettere conti esteri può essere spinoso se non dichiarati – bisogna valutare caso per caso).
  • Testimonianze di terzi: nel processo tributario la prova testimoniale non è ammessa formalmente (art. 7 D.Lgs. 546/92). Tuttavia, si possono produrre dichiarazioni scritte di terzi (non hanno lo stesso valore di una testimonianza giurata, ma come “elementi indiziari” il giudice può valutarle). Ad esempio, se i genitori hanno donato soldi, far sottoscrivere loro una dichiarazione con firme autenticate che confermano l’elargizione e la finalità liberale può aiutare. Oppure la lettera del cliente che attesta “ti ho restituito quell’anticipo di €2.500 perché il progetto non è partito”. Queste dichiarazioni non fanno piena prova, ma possono essere incasellate assieme ai documenti oggettivi.
  • Comportamento del contribuente: se il contribuente, prima dell’accertamento, ha fatto qualche passo che denoti buona fede, conviene metterlo in luce. Ad esempio: aveva chiesto in autotutela la correzione di alcuni dati, oppure ha aderito a una voluntary disclosure per capitali esteri (quindi certi movimenti erano rientri regolarizzati), oppure ancora ha pagato parte delle imposte emettendo note di credito al cliente (capita quando scoprono fatture non emesse, c’è chi poi le emette tardivamente). Tutti elementi che, sebbene non risolutivi, creano un contesto di minor gravità.
  • Aspetti penali: qualora l’accertamento configuri reati (si veda se l’atto parla di invio di notizia di reato), potrebbe essere utile accennare che è pendente (eventualmente) un procedimento penale su quegli stessi fatti, e che in sede penale il contribuente ha offerto spiegazioni. Questo per spingere il giudice tributario a una valutazione prudente (anche se i due giudizi sono indipendenti, c’è sempre attenzione a evitare contraddizioni macroscopiche). Potrebbe anche essere successo che il procedimento penale si sia concluso con un’archiviazione o proscioglimento perché le prove non erano sufficienti. Se documentabile, andrebbe segnalato: ad esempio, “il GIP ha archiviato perché la provenienza delle somme è rimasta dubbia e non ha ritenuto raggiunta la prova di evasione oltre ogni dubbio”. Ci torneremo nella sezione penale.

In generale, nella redazione del ricorso, dopo aver impostato i motivi di diritto, è bene dedicare paragrafi separati a ciascun blocco di movimenti omogenei (es: “Versamenti da Tizio – finanziamenti soci: …”, “Versamenti da Caio – vendite di beni personali: …”, “Prelievi: …”) presentando per ciascuno i propri argomenti e richieste al giudice. Questo ordine facilita la comprensione e la valutazione puntuale.

5. Profili penal-tributari (cenni)

Un accertamento che individua grossi movimenti non giustificati spesso porta con sé conseguenze penali. Dal punto di vista del contribuente, è importante sapere che l’esito del processo tributario può influenzare, ma non determina automaticamente, quello penale, e viceversa. Sono procedimenti autonomi: il giudice penale deve accertare il reato oltre ogni ragionevole dubbio, mentre nel tributario vige il principio del “più probabile che non” basato su presunzioni.

I reati che tipicamente si possono configurare in questi casi sono: – Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): se il contribuente ha presentato dichiarazione ma ha sottostimato il reddito. Scatta se l’imposta evasa supera €100.000 e la base sottratta supera il 10% del dichiarato o comunque €2 milioni. Ad esempio, se l’accertamento bancario fa emergere €300.000 di ricavi non dichiarati con €120.000 di imposte evase, e questi superano di oltre il 10% il dichiarato, si ricade nell’art. 4. È punita con reclusione fino a 3 anni (nel 2023 elevati a 4 anni per importi molto elevati, ma restando entro 3 se non superano soglie più alte introdotte dalla riforma). – Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): se il contribuente non ha proprio presentato la dichiarazione (evasore totale) e l’imposta evasa supera €50.000 per ciascun tributo (IRPEF, IVA). In tal caso l’indagine bancaria viene usata per ricostruire il reddito e se è oltre soglia parte la denuncia. Punita con reclusione 2–5 anni. – Altri reati possibili: se le indagini bancarie rivelano utilizzo di fatture false (movimenti verso soggetti cartiere), potrebbe entrare in gioco la “dichiarazione fraudolenta” (art. 2) o l’“emissione di fatture false” (art. 8). Oppure se vi è sottrazione di documenti contabili, art. 10 (occultamento di scritture). Ma nel contesto di soli movimenti bancari di solito i reati contestati sono omessa o infedele dichiarazione.

Dal punto di vista difensivo, è utile sapere che la presunzione tributaria da sola non basta per condannare penalmente. La Cassazione penale ha ripetuto che i risultati dell’accertamento bancario (presuntivi) non costituiscono di per sé “prova piena” nel processo penale , dove invece spetta al PM provare la colpevolezza con evidenze concrete . In particolare, il silenzio del contribuente in sede amministrativa o il fatto di non aver fornito giustificazioni non può essere automaticamente usato come prova contro di lui nel penale: l’imputato ha diritto di non auto-incriminarsi. La Cass. pen., sez. III, con sentenza del 5 giugno 2014 n. 24589, ha affermato che non è consentito al giudice desumere dal silenzio dell’imputato sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali elementi di prova a suo carico . Ciò significa che se in sede tributaria il contribuente non ha convinto i verificatori, in sede penale questo non implica automaticamente la prova di evasione: il giudice penale dovrà valutare se ci sono altri riscontri oggettivi che quei versamenti erano proprio ricavi in nero. Ad esempio, nel penale di solito si cercano riscontri come: fatture mancanti corrispondenti a quelle somme, depositi su conti esteri non dichiarati, confessioni di clienti/fornitori, lifestyle incoerente (tenore di vita incompatibile), ecc. Senza tali riscontri, la condanna non può basarsi solo sulla presunzione ex art. 32. La Cassazione lo ha ribadito anche in tempi recenti (Cass. pen. n. 1235/2019): gli esiti dell’accertamento tributario induttivo sono “meri dati di fatto che il giudice penale può liberamente apprezzare” , ma devono essere integrati con prove concrete perché nel penale vige l’onere della prova in capo all’accusa . In caso di dubbio, vige il principio del favor rei.

Questa differenza può portare a esiti paradossali: assoluzione in sede penale ma conferma dell’accertamento in sede tributaria. Ciò avviene perché nel tributario basta che il contribuente non abbia fornito prova contraria convincente per far valere la presunzione, mentre nel penale se permangono dubbi ragionevoli sull’origine dei fondi, l’imputato va assolto. Un esempio storico è la vicenda sfociata nella Cass. pen. n. 374/2009: un imprenditore fu considerato evasore in ambito tributario (perse il ricorso), ma assolto penalmente perché la prova era solo presuntiva. La Cassazione disse: “ai fini civili è un evasore, ai fini penali non lo è”, proprio perché l’accertamento bancario non bastava da solo a condannare oltre ogni dubbio .

Dal lato pratico, se il contribuente ha un procedimento penale pendente, è spesso opportuno coordinare la difesa. Talvolta può essere utile chiedere la sospensione del giudizio tributario in attesa dell’esito penale, soprattutto se si confida in un’assoluzione che avrebbe peso morale nel tributario (anche se non vincolante). Viceversa, se il penale volge al negativo, a volte si preferisce chiudere il tributario transando prima che arrivi una sentenza penale di condanna che potrebbe influenzare i giudici tributari (anche se formalmente non dovrebbero, in pratica ne tengono conto).

Una cosa importantissima: l’art. 13 D.Lgs. 74/2000 prevede cause di non punibilità se il contribuente paga integralmente il debito tributario (imposta, interessi, sanzioni) prima del dibattimento penale. Nella versione vigente (aggiornata dal DL 124/2019), per i reati di omessa e infedele dichiarazione, il pagamento integrale del dovuto estingue il reato se avviene prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Quindi, un contribuente che si trovi con un’accusa penale grave potrebbe valutare di adesione o acquiescenza all’accertamento tributario per beneficiare di questa esimente penale. È una scelta delicata (perché significa pagare tutto o quasi), ma va tenuta presente. Ad esempio, se l’indagine bancaria ha portato alla luce evasione IVA oltre 50k ed è scattata la querela per omessa dichiarazione, pagando quel dovuto prima del processo penale l’imputato non è più punibile penalmente. In alcuni casi, gli avvocati consigliano di definire l’accertamento (magari con sanzioni ridotte) proprio per questa ragione. Dal punto di vista del “come difendersi” nell’accertamento, questo rientra in una strategia più ampia: a volte “difendersi” significa anche valutare quando accettare l’accertamento se i rischi penali sono troppo alti.

Riassumendo sul penale: non tutti gli accertamenti bancari portano a reato, ma se portano, la difesa tributaria e penale devono procedere parallelamente. In tribunale penale si batterà sul fatto che la presunzione non è prova certa (es: dimostrando alternative plausibili sulla provenienza dei soldi, anche se non provate documentalmente – ciò può bastare a creare dubbio). In commissione tributaria, invece, come detto, bisogna fornire prove documentali per vincere la presunzione. Sono due standard diversi. L’assoluzione penale (specie se con formula piena “perché il fatto non sussiste” o “non costituisce reato”) è un ottimo biglietto da visita poi nel chiedere all’Agenzia magari una revoca in autotutela dell’accertamento o un concordato, ma formalmente non obbliga l’ufficio a nulla. Comunque, le sentenze penali possono essere prodotte nel processo tributario come elementi a supporto: ad esempio, se la sentenza del tribunale penale ha accertato che alcuni versamenti provenivano in realtà da una donazione (riconoscendo quindi la non colpevolezza), sarebbe assurdo che in tributario si continuasse a considerarli ricavi. Il giudice tributario potrebbe prenderne atto e adeguare la decisione, anche in base al principio di leale collaborazione tra giurisdizioni.

FAQ penale (domanda tipica): “Mi hanno assolto penalmente, devo comunque pagare le tasse evase secondo l’accertamento?” – Purtroppo sì, perché assoluzione penale non cancella automaticamente l’atto impositivo, a meno che non si tratti di un caso in cui la stessa esistenza del presupposto fiscale è venuta meno. Bisogna impugnare vittoriosamente l’accertamento in Commissione tributaria per non pagare. Il contrario invece: “Se pago tutto al Fisco, il reato penale sparisce?” – Sì, come visto, se paghi prima del dibattimento, scatta non punibilità (lo Stato ottiene il dovuto e rinuncia a punire). Anche se paghi dopo, di solito in sentenza penale viene considerato attenuante (riduzione pena fino alla metà). E se definisci l’accertamento con adesione, in penale è un’ammissione? Di per sé l’adesione non contiene confessione esplicita, e il penale essendo autonomo non si fonda su quella, però di fatto riconosci il debito, quindi in penale resta solo da valutare il dolo. Pagando prima, comunque, come detto il reato si estingue.

Abbiamo dunque esplorato tutte le sfaccettature della difesa. In conclusione, affrontare un accertamento induttivo basato su movimenti bancari richiede: – conoscenza dei propri diritti e dei limiti dell’azione del Fisco; – diligenza nella raccolta delle prove (documenti bancari, contratti, ecc.); – tempestività nel contraddittorio (non aspettare il processo per fornire spiegazioni, ma iniziare già all’invito dell’ufficio); – capacità argomentativa nel contestare gli aspetti giuridici (presunzioni, oneri, vizi formali); – eventualmente, coordinamento con la strategia penale.

Di seguito, proponiamo alcune domande frequenti sul tema con risposte sintetiche, e successivamente un riepilogo finale delle fonti normative e giurisprudenziali citate.

Domande e risposte frequenti (FAQ)

D: Cosa si intende esattamente per “accertamento induttivo basato sui movimenti bancari”?
R: È un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito imponibile di un contribuente partendo dai movimenti dei suoi conti bancari, anziché dalle scritture contabili ufficiali. In base all’art. 32 DPR 600/73, ogni versamento sul conto corrente non giustificato è presunto un ricavo non dichiarato (o compenso in nero) . Analogamente, per gli imprenditori, ogni prelievo non giustificato sopra soglia (€1000/5000) è presunto denaro destinato a spese “in nero” e quindi indice di vendite non fatturate . Si parla di accertamento “induttivo puro” (ex art. 39 co.2 DPR 600/73) perché l’ufficio prescinde dalle risultanze contabili e usa indizi (i flussi finanziari) per determinare il reddito . In sostanza: trovano soldi sui conti, li considerano tuoi redditi non dichiarati, a meno che tu provi il contrario.

D: In quali casi il Fisco può procedere in questo modo?
R: Solo in presenza di gravi irregolarità o inadempimenti del contribuente, tali da legittimare l’accertamento induttivo “a tavolino”. I casi tipici: omessa dichiarazione, contabilità inattendibile o inesistente, scoperta di ricavi in nero o falsi costi durante verifiche, mancata risposta a richieste di esibizione . Se la contabilità è regolare e la dichiarazione presentata, l’ufficio normalmente dovrebbe limitarsi a un accertamento analitico (correzioni mirate) e non rigettare in blocco i dati contabili . Quindi l’indagine bancaria viene usata in pieno regime induttivo soprattutto se ci sono questi presupposti (es: il contribuente è un evasore totale, oppure sono state trovate gravi omissioni). Senza presupposti, l’accertamento induttivo è impugnabile per illegittimità.

D: La presunzione sui movimenti bancari vale per qualsiasi contribuente? Anche privati cittadini senza partita IVA?
R: Formalmente l’art. 32 DPR 600/73 si applica a tutti i contribuenti, anche privati non imprenditori, in sede di imposte sui redditi. Per l’IVA, l’art. 51 DPR 633/72 si applica a chi è soggetto IVA. In pratica, però, le indagini bancarie vengono avviate se c’è un sospetto di evasione riferito ad un’attività economica. Un dipendente che ha solo redditi da lavoro dipendente difficilmente sarà oggetto di indagine bancaria a meno che non si sospettino altri redditi nascosti. Se emergono versamenti anomali sul conto di un privato, il Fisco potrebbe ipotizzare che svolga un’attività non dichiarata (lavoro autonomo in nero, affitti non dichiarati, ecc.) e applicare la presunzione per ricondurre quei flussi a redditi non dichiarati. Quindi sì, può colpire anche privati, ma sempre in funzione di redditi non dichiarati. Esempio: un docente percepisce solo stipendio, ma sul conto arrivano molti bonifici da varie persone: il Fisco potrebbe presumere che stia facendo lezioni private pagate in nero e tassare quegli importi come redditi di lavoro autonomo non dichiarati. Starà poi a lui dimostrare che magari erano regali o altre entrate non tassabili.

D: Per i lavoratori autonomi (professionisti) vale la presunzione sui prelievi?
R: No, per i professionisti la presunzione legale è limitata ai versamenti (accrediti). La Corte Costituzionale ha escluso l’applicazione ai prelievi con la sentenza 228/2014 , poiché un prelievo dal conto di un avvocato o medico può benissimo servire a spese personali e non implicare necessariamente ricavi non dichiarati. La Cassazione ha confermato nel 2025 che nei confronti dei lavoratori autonomi “resta operativa l’inversione dell’onere della prova per i versamenti, ma non per i prelievi” . Dunque, se l’accertamento riguarda un professionista, tutti gli eventuali importi addebitati per prelievi bancari non documentati devono essere annullati: l’ufficio può contestargli solo i versamenti non spiegati. (Resta inteso che se il professionista in realtà svolge anche attività d’impresa, varrebbe la regola d’impresa per quei conti, ma stiamo parlando di autonomi puri).

D: Che differenza c’è tra versamenti e prelievi ai fini della prova contraria?
R: Per i versamenti (accrediti) il contribuente deve dimostrare che non sono ricavi tassabili. Ciò si fa indicando la causale di ognuno e fornendo evidenze: ad es. “è un prestito ricevuto da Tizio, ecco il contratto”; “è la restituzione di un finanziamento che avevo fatto, ecco i documenti”; “è la vendita di un bene personale, ecco l’atto”. Per i prelievi (addebiti), l’imprenditore deve indicare chi ha beneficiato di quei contanti/prelevamenti, ossia a chi sono andati i soldi. Se ad esempio dice “ho pagato il fornitore X in contanti”, dovrebbe idealmente produrre quietanza di X. Se dice “li ho usati per mie spese familiari”, almeno dichiara la destinazione extra-attività. In mancanza di indicazione del beneficiario, il prelievo > €1000 giornalieri (per un imprenditore) viene trattato come acquisto in nero e può portare a presunzione di ricavo. Invece il professionista non è tenuto ad indicare nulla sui prelievi, perché non opera la presunzione per lui. Da notare: i prelievi sotto soglia (€1000 al giorno e €5000 al mese) oggi non richiedono giustificazione nemmeno per gli imprenditori . Quindi se contestano prelievi minori, si può eccepire che la norma non li considera. In sintesi, la prova contraria sul versamento mira a spiegare la natura dell’entrata (reddito già tassato? reddito esente? non reddito affatto?), la prova sul prelievo (per imprese) mira a indicare la destinazione dell’uscita (spesa personale? pagamento a fornitore?).

D: Cosa succede se non riesco a giustificare tutti i versamenti?
R: In assenza di giustificazioni valide, quei versamenti vengono confermati come ricavi non dichiarati e su di essi si applicheranno le imposte dovute (IRPEF/IRES, IVA se applicabile, IRAP se dovuta) più sanzioni e interessi. Tuttavia, come discusso, hai diritto comunque a non essere tassato sull’intero importo ma sul profitto netto. Quindi, anche se perdi su “la provenienza è ignota quindi è ricavo”, puoi chiedere che venga riconosciuto un costo forfettario correlato. Il giudice tributario in genere accoglierà questa tesi e ridurrà l’imponibile. Ad esempio, se €50.000 di versamenti restano ingiustificati e appartieni a un settore con margine del 30%, potresti farti tassare su €15.000 (il 30%) invece che su tutti i 50.000 . Certo, questo non evita il recupero a tassazione, ma ne limita l’ammontare. Se non provi nulla, il Fisco vorrà tassare il 100%. Quindi anche in extremis conviene portare almeno elementi per la quantificazione equa (es. dicendo: “queste entrate presunte vendite riguardano merce, io ricarico in media del 20%, documentato da listini – ergo 80% erano costi di acquisto”).

D: I versamenti sul mio conto derivano in parte da vincite al gioco/lotteria. Devo pagarci le tasse?
R: Le vincite di gioco legalizzate (es. Superenalotto, slot machine, ecc.) sono in genere già tassate alla fonte o esenti per il vincitore. Se hai documentazione che attesti la vincita (ricevute del concessionario, estratto conto con accredito dal gestore del gioco, ecc.), potrai dimostrarlo all’ufficio o al giudice. Quelle somme non concorrono al reddito imponibile (o perché tassate con imposta sostitutiva alla fonte o perché esenti). È uno dei tipici esempi di prova contraria: far vedere che si tratta di redditi non imponibili (art. 67 e 69 TUIR prevedono specificamente che alcune vincite non sono tassabili ulteriormente). Bisogna però fornire evidenza chiara della vincita, altrimenti l’ufficio difficilmente ci crederà sulla parola.

D: Possono considerare ricavo anche un bonifico che ho ricevuto da mio padre come regalo?
R: In linea di principio no, una donazione familiare non è reddito (semmai potrebbe avere rilevanza per l’imposta di donazione, ma nel caso di genitori-figli sotto certe soglie è esente). Tuttavia, sta a te dimostrare che era una donazione e non una vendita camuffata. Conviene far redigere al genitore (donante) una dichiarazione scritta autenticata in cui attesta che in data X ha donato €Y al figlio per liberalità, senza obbligo di restituzione. Ancora meglio se all’epoca fu fatto un bonifico con causale “donazione”. Se la cifra è molto alta (oltre € (un milione) sarebbero soggette a imposta di donazione 4% – ma questo esula dal nostro tema). Dal punto di vista dell’accertamento sui redditi, presentando questa documentazione, dovresti convincere il giudice che non era corrispettivo di alcuna attività ma un trasferimento gratuito. La Cassazione ha comunque chiarito che la presunzione legale può essere vinta dal contribuente anche provando che le somme non hanno rilevanza reddituale , e una donazione rientra in questo caso.

D: Se una parte dei versamenti era già stata tassata (per esempio bonifico di uno stipendio, o rimborso spese già netti), rischio la doppia imposizione?
R: No, non dovresti essere tassato due volte. Un classico esempio: il Fisco trova sul conto accrediti mensili da €2000 e li include fra i ricavi non dichiarati, ma in realtà è il tuo stipendio da lavoratore dipendente presso un’azienda, già tassato con ritenuta. Se lo fai presente (allegando il CUD o le buste paga), quelle somme devono essere escluse dall’accertamento perché il contribuente “dimostra di averne tenuto conto in dichiarazione” (nel 730/Unico) o che sono redditi già tassati a monte . Lo stesso vale per qualsiasi entrata già fiscalmente assolta: per es. TFR, pensione, indennità varie. Bisogna evidenziarlo chiaramente nella risposta o nel ricorso. L’ufficio in genere queste le riconosce se gliele segnali, perché non ha interesse a tassare due volte. Attenzione però: a volte succede che il contribuente non dichiari nemmeno il reddito di lavoro dipendente (magari perché era esonerato avendo solo quello). In tal caso comunque non lo possono ritassare perché la ritenuta d’acconto è già imposta definitiva.

D: L’accertamento bancario può riguardare conti intestati ai miei familiari (moglie, figli)?
R: Sì, se l’Agenzia sospetta che quei conti siano di fatto usati da te per far transitare ricavi occulti. La legge consente indagini su conti di terzi “aventi rapporti con il contribuente” (in base ad autorizzazione motivata). Però, come detto, per poter attribuire a te le somme transitate su conti altrui, il Fisco deve provare che tu ne avessi la disponibilità di fatto . Ad esempio: un conto cointestato con tua moglie è facile dire che è tuo in quota parte; un conto intestato solo a tua moglie richiede magari evidenze che tu effettuavi operazioni, prelevavi col suo bancomat, ecc. Se questa prova c’è (anche per indizi), allora i movimenti possono essere imputati a te e scatta la solita presunzione . Se invece non c’è alcuna prova e solo parentela, il giudice potrebbe dare ragione al contribuente che eccepisce la non riconducibilità. La Cassazione nel 2025 (ord. 5529) ha censurato un caso in cui il giudice di merito non aveva verificato adeguatamente il nesso coi conti dei terzi, trattandoli come fossero automaticamente del contribuente . Quindi, in difesa: se ti coinvolgono conti di parenti, insisti sulla mancanza di prova che fossero da considerare tuoi.

D: Se l’Agenzia delle Entrate scopre movimenti ingenti, può presumere che io abbia commesso reato di evasione fiscale?
R: Lo fa, nel senso che ha l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria se dall’accertamento risultano imposte evase oltre soglia penale. Quindi, ad esempio, se ti contesta €300.000 di imponibile non dichiarato con €130.000 di IRPEF evasa, inoltrerà una notizia di reato per dichiarazione infedele (superata soglia 100k). Sarà poi compito del PM e della Guardia di Finanza raccogliere elementi per il procedimento penale. Va sottolineato: la presunzione di per sé non basta per una condanna penale , ma è sufficiente a far partire l’indagine penale. Starà a te eventualmente difenderti anche lì, spiegando in quella sede (con testimonianze, perizie, ecc.) l’origine dei fondi. In tanti casi, se la difesa tributaria mostra che i movimenti avevano cause lecite, il procedimento penale può essere archiviato per mancanza di prova concreta. Ad esempio, Cass. pen. n. 13334/2019 ha annullato una condanna per omessa dichiarazione basata solo su indagini bancarie, perché mancava la prova certa oltre il dubbio . Inoltre, se paghi il dovuto al Fisco prima del processo, puoi fruire della non punibilità (vedi prossima domanda).

D: Ho in corso sia il ricorso tributario sia un procedimento penale per gli stessi fatti. Cosa mi conviene fare?
R: Ogni situazione è a sé, ma alcune considerazioni generali: se pensi di poter vincere il ricorso tributario fornendo prova contraria, fallo, perché se annulli l’accertamento ne beneficerai anche economicamente (non paghi tasse) e moralmente in penale (potrai dire: i giudici tributari hanno riconosciuto le mie ragioni). Tuttavia, il giudice penale non è vincolato dall’esito tributario. Viceversa, se la posizione tributaria è indifendibile e rischi una condanna penale seria, potresti valutare di definire l’accertamento (adesione, pagamento) così da estinguere il reato (per dichiarazione infedele o omessa, pagando tutto prima del dibattimento scatta la causa di non punibilità per avvenuto integrale pagamento, art. 13). In pratica “sacrificare” la battaglia tributaria per evitare conseguenze penali. Questa è una scelta strategica da prendere con il legale penalista e tributario insieme. Tieni presente che puoi cercare una transazione con l’Agenzia (accertamento con adesione) per pagare qualcosa in meno di quanto richiesto e chiudere la questione fiscale: con l’adesione rinunci al ricorso ma fissi l’importo da pagare (con sanzioni ridotte a 1/3). Se poi paghi le rate, in penale porti la quietanza. Come regola generale, se le somme sono elevate e sopra soglie penali, conviene non tergiversare: o hai elementi per vincere in toto in tribunale (e allora anche il penale potrebbe cadere), oppure ti conviene limitare i danni e magari pagare con le agevolazioni (oggi ci sono anche le definizioni agevolate, ecc.). Infine, considera i tempi: il processo tributario di solito si conclude prima di quello penale; un’archiviazione o assoluzione penale potrebbe arrivare dopo anni. Non è detto che convenga attendere quell’esito per sistemare il debito fiscale, anche perché gli interessi maturano.

D: Le sanzioni tributarie in caso di movimenti non giustificati quanto ammontano?
R: Le sanzioni amministrative per redditi non dichiarati vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa (art. 1 D.Lgs. 471/97). Se c’è frode o elementi attivi sottratti con falsità, possono salire al 135%-270%. Negli accertamenti bancari usuali, di solito si applica il 100% o 120% dell’imposta. Ad esempio, se recuperano €50.000 di IRPEF, la sanzione base sarà €50.000 (100%). Con l’adesione queste sanzioni sono ridotte ad 1/3. Se fai ricorso e perdi, il giudice può ridurle se le ritiene eccessive ma non meno del minimo (90%). Attenzione: se l’evasione è rilevante, oltre alle sanzioni tributarie c’è il penale (che è indipendente, come detto). Non esiste più la regola del “ne bis in idem” tra sanzione tributaria e penale: puoi subire entrambe (perché sono ritenute di natura diversa). Però pagando e sanando, come detto, puoi evitare il penale.

D: In conclusione, qual è il consiglio principale per difendersi da questi accertamenti?
R: Prevenire è meglio che curare: la miglior difesa è non dare appigli. Significa: tenere separate le finanze personali da quelle dell’attività, evitare di far transitare sui conti cifre di cui non si possa tracciare la provenienza, in caso di aiuti familiari formalizzarli con scritture, conservare documenti (anche per anni) che spiegano movimenti atipici. Se però l’accertamento arriva, il consiglio è di attivarsi subito, con l’aiuto di un professionista, per raccogliere tutte le prove e fornire spiegazioni già in sede di contraddittorio interno. Mostrare collaborazione e buona fede spesso induce l’ufficio a rivedere almeno in parte le pretese (magari stralciando le posizioni più chiaramente giustificate). In sede contenziosa, la chiave è entrare nel dettaglio: non avere paura di produrre troppi documenti (meglio ridondare che lasciare buchi), e argomentare punto per punto perché quella somma non è un ricavo. Infine, non trascurare gli aspetti procedurali (come abbiamo visto, a volte un vizio formale annulla tutto).

Di fronte a un accertamento induttivo da movimenti bancari, può sembrare che l’Amministrazione “abbia già vinto” perché dispone di una presunzione forte e di dati oggettivi. Ma in realtà il contribuente ha strumenti per ribaltare la situazione o almeno attenuarla, come dimostrano molte pronunce favorevoli. Con una difesa ben preparata, basata su fonti normative e giurisprudenziali solide (come quelle citate in questa guida), c’è la possibilità concreta di far valere le proprie ragioni.

Fonti normative e giurisprudenziali

(Elenco delle principali fonti citate e utilizzate nella guida, per approfondimento e verifica da parte del lettore.)

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, c.1, n.2) – Poteri degli uffici tributari in materia di indagini finanziarie. (Presunzione legale relativa su versamenti e prelievi non giustificati) .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, c.2, lett. a)–d-bis) – Accertamento induttivo extracontabile (determinazione d’ufficio del reddito d’impresa). (Elenca i presupposti gravi per l’accertamento induttivo puro: omessa dichiarazione, contabilità inattendibile, mancata risposta a inviti, ecc.) .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, c.2 – Poteri di controllo ai fini IVA. (Speculare all’art. 32 del DPR 600/73 per le indagini bancarie in materia IVA) .
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 12, c.7 e art. 5-ter – Diritti del contribuente durante le verifiche fiscali e contraddittorio endoprocedimentale. (Prevede il termine di 60 giorni dopo il PVC per controdedurre ; dal 2023, art. 5-ter introdotto per obbligo generale di invito al contraddittorio prima dell’accertamento) .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, c.4 – Preclusione probatoria. (Stabilisce che i documenti non forniti al fisco su richiesta in sede amministrativa non sono ammessi in giudizio tributario, salvo impossibilità a produrli tempestivamente) .
  • Circolare Agenzia Entrate n. 25/E del 6 agosto 2014Indagini finanziarie – garanzie del contribuente. (Documento di prassi che raccomanda prudenza nell’uso delle presunzioni bancarie e l’istituzione del contraddittorio preventivo) .
  • Circolare Agenzia Entrate n. 32/E del 21 settembre 2006Utilizzo dei dati bancari e onere della prova. (Evidenzia la necessità di valutare in concreto i dati bancari e di motivare gli accertamenti con indagini finanziarie) .
  • Corte Costituzionale, sentenza 6 ottobre 2014, n. 228Illegittimità della presunzione sui prelievi per i professionisti. (Dichiara incostituzionale l’art. 32, c.1, n.2 DPR 600/73 limitatamente alle parole che estendevano la presunzione di ricavi occulti ai prelevamenti effettuati dai lavoratori autonomi) .
  • Corte Costituzionale, sentenza 31 gennaio 2023, n. 10Presunzioni bancarie e costituzionalità post-soglia. (Dichiara non fondate le questioni di legittimità sull’art. 32 come modificato dal DL 193/2016, confermando la validità della presunzione per imprenditori con soglie 1000/5000€ e l’esclusione già sancionata per i professionisti) .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza 11 novembre 2025 n. 29739Versamenti bancari dei professionisti: presunzione confermata. (Conferma che per i lavoratori autonomi i versamenti non giustificati sui conti correnti sono presunti compensi non dichiarati, mentre i prelievi no. Inversione onere della prova solo per i versamenti) .
  • Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza 23 agosto 2025 n. 23741Accertamento bancario e costi presunti. (Stabilisce che anche in caso di accertamento induttivo da versamenti in nero, l’Amministrazione deve dedurre una quota di costi forfettari necessari a produrre i ricavi, pena violazione art. 53 Cost.; obbligo di determinare l’imponibile al netto dei costi medi di settore) .
  • Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza 21 ottobre 2025 n. 26996Prelievi bancari non giustificati: deducibilità costi. (Affema che il contribuente può sempre eccepire l’incidenza percentuale dei costi da sottrarre ai prelievi presunti ricavi, per rispettare la capacità contributiva; la presunzione legale può essere vinta con prova analitica per ogni movimento, ma l’onere va dimensionato ragionevolmente) .
  • Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza 4 settembre 2025 n. 24549Professionisti: versamenti sì, prelievi no. (Ribadisce che per autonomi rimane solo la presunzione sui versamenti, allineandosi a Cass. 29739/2025; esclude utilizzo prelievi come base imponibile per autonomi) .
  • Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza 16 marzo 2023 n. 7122Accertamenti da indagini finanziarie e costi forfettari. (Consolida il principio che l’ufficio, anche utilizzando presunzioni legali, non può ignorare i costi correlati ai ricavi non dichiarati; richiama art. 53 Cost. e precedente giurisprudenza in tal senso) .
  • Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza 30 novembre 2024 n. 31981Ricavi presunti da banca e costo del venduto. (Conferma l’orientamento sui costi da dedurre: in caso di ricostruzione di ricavi mediante movimenti bancari o altre presunzioni, va applicata una percentuale di costi congrua, ricavabile anche da studi di settore o medie ISTAT) .
  • Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 17 luglio 2019 n. 19191Induttivo puro e costi in assenza di documenti. (Ribadisce che anche nell’accertamento d’ufficio ex art.39 co.2 spetta riconoscere costi forfettari; cita il rispetto della capacità contributiva come criterio guida) .
  • Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 7 ottobre 2016 n. 20132Analitico-induttivo vs. induttivo puro – presupposti. (Chiarisce la distinzione tra accertamento analitico-induttivo ex art.39(1)(d) e induttivo puro ex art.39(2): quest’ultimo solo se contabilità totalmente inattendibile; illegittimità di accertamento che prescinde dalle scritture senza presupposti) .
  • Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 10 marzo 2017 n. 6182Omissioni contabili e induttivo puro. (Conferma che l’induttivo puro ex art.39 co.2 lett. a) e c) è legittimo in caso di omessa indicazione di redditi in dichiarazione e sottrazione di scritture, e non ha scopo punitivo ma ricostruttivo; richiama però la deduzione forfettaria dei costi sostenuti).
  • Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 5 giugno 2014 n. 24589Limiti probatori delle presunzioni bancarie nel penale. (“I versamenti sul conto non sono automaticamente prova di evasione fiscale in sede penale”; il giudice non può inferire colpevolezza solo dal silenzio dell’imputato sulla provenienza dei fondi) .
  • Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 27 marzo 2019 n. 1235 (dep.)Rilevanza penale delle presunzioni tributarie. (Ribadisce che i risultati di un accertamento induttivo sono dati fattuali utilizzabili nel penale ma non costituiscono di per sé prova piena; onere della prova sempre in capo all’accusa ex art. 533 c.p.p., oltre ogni dubbio) .
  • Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 24 ottobre 2018 n. 13334 (dep. 27/03/2019)Omessa dichiarazione basata su indagini bancarie. (Caso di imprenditore individuale condannato per omessa dichiarazione basandosi su movimenti bancari non giustificati; la Cassazione annulla con rinvio evidenziando che servono prove ulteriori per il penale; commento in Urban, 2019 ).
  • Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 12 gennaio 2009 n. 374Doppio binario tributi-penale. (“Ai fini fiscali un soggetto può risultare evasore sulla base di presunzioni non contestate, ma ai fini penali ciò non è sufficiente a ritenerlo colpevole”; evidenzia la differenza di standard probatorio e il divieto di doppia presunzione in ambito penale) .
  • Ordinanza Cass. Civ. 4 marzo 2022 n. 6520 (Sez. VI-5)Conti bancari di terzi – onere della prova all’Erario. (Conferma principi poi ripresi da Cass. 5529/2025: l’Ufficio deve provare che i conti intestati a terzi erano nella disponibilità del contribuente; solo dopo opera la presunzione legale ex art.32) .
  • Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza 2 marzo 2025 n. 5529Conti bancari intestati a terzi. (Testo integrale riportato in Marino, 2025 : afferma che l’Amministrazione può effettuare indagini su conti di terzi connessi al contribuente, ma ai fini dell’utilizzabilità deve provare che il conto era di fatto gestito dal contribuente; onere probatorio a carico Ufficio; in difetto, movimenti non imputabili).
  • CTR (oggi CGT II grado) Lombardia, sent. 818/25/2018Accertamento induttivo ex art.39(2) d-bis per mancata esibizione contabilità. (Caso citato in Cass. 2593/2024 dove il contribuente non esibisce le scritture adducendo cessione azienda; l’ufficio ricostruisce induttivamente con percentuali; confermato dai giudici di merito; poi in Cass. 2593/2024 si discute raddoppio termini ecc.).
  • Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 29 gennaio 2024 n. 2593Accertamento induttivo d’ufficio e raddoppio termini. (Intervenuta su caso con art.39(2)(d-bis); conferma corretto operato ufficio in ricostruzione induttiva data l’inadempienza probatoria del contribuente; ribadisce che raddoppio termini accertamento si applica solo a imposte con reato; menziona più volte l’art.39 c.2 lett. d-bis) ).
  • Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 30 agosto 2022 n. 25487Omessa dichiarazione in fallimento e induttivo puro. (Caso di fallimento: conferma che omessa dichiarazione permette accertamento induttivo ex art.39(2)(a); tratta anche di validità del metodo induttivo in quella fattispecie).
  • Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 15 maggio 2025 n. 13017Scritture inattendibili e induttivo ex art.39(2)(a). (Massimata in ADICU : conferma che art.39(2)(a) consente induttivo puro quando le scritture sono globalmente inattendibili, anche se formalmente tenute, rendendo legittimo prescindervi del tutto).
  • Cass. SS.UU. 18 dicembre 2009 n. 26635Produttività in giudizio di documenti non esibiti. (Principio sulle preclusioni probatorie ex art.32 DPR 600: SS.UU. han stabilito che il divieto di produrre documenti non esibiti su richiesta in verifica non si applica se la richiesta non era specifica; in caso di contenzioso su movimenti bancari, se l’ufficio aveva chiesto spiegazioni e documenti e il contribuente non li diede, non potrà poi usarli in giudizio, salvo giustificato motivo).

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Hai ricevuto un accertamento induttivo perché l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i movimenti bancari (versamenti e prelievi) dei tuoi conti?
Ti contestano ricavi non dichiarati sulla base di accrediti ritenuti “ingiustificati” o prelievi considerati “compensi occultati”?
Temi recuperi fiscali elevati, sanzioni e pignoramenti?

Devi saperlo subito:
👉 non ogni movimento bancario è reddito,
👉 l’accertamento induttivo ha limiti rigorosi,
👉 molti accertamenti crollano se difesi correttamente.

Questa guida ti spiega quando il Fisco può usare i movimenti bancari, dove sbaglia più spesso e come impostare una difesa efficace.


Cos’è l’Accertamento Induttivo Basato sui Movimenti Bancari

È un accertamento con cui il Fisco:

  • prescinde (in parte o del tutto) dalla contabilità,
  • utilizza versamenti e prelievi come indizi di reddito,
  • ricostruisce ricavi presunti se i movimenti non risultano giustificati.

Si fonda sull’idea che:

  • versamenti = ricavi
  • prelievi = compensi (in alcuni casi)

Ma attenzione:
➡️ si tratta di presunzioni,
➡️ devono essere gravi, precise e concordanti,
➡️ e possono essere superate con prova contraria.


Quando il Fisco PUÒ Usare i Movimenti Bancari

Il Fisco può ricorrere ai movimenti bancari se:

  • esistono incongruenze rilevanti tra reddito e flussi finanziari,
  • la contabilità è inattendibile o incompleta,
  • emergono movimenti non coerenti con l’attività dichiarata.

⚠️ Non basta un singolo versamento: serve una ricostruzione logica complessiva.


Gli Errori Tipici del Fisco negli Accertamenti Bancari

Molti accertamenti sono viziati da errori ricorrenti:

  • considerare tutti i versamenti come ricavi senza analisi,
  • ignorare finanziamenti, prestiti, rimborsi e trasferimenti interni,
  • confondere movimenti personali con quelli d’impresa,
  • usare i prelievi come prova automatica di compensi,
  • non considerare differenze temporali di incasso/registrazione,
  • ignorare prove a discarico già disponibili,
  • applicare il metodo induttivo senza dimostrare l’inattendibilità.

Questi errori rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Versamenti Bancari: Quando NON Sono Ricavi

I versamenti non sono reddito se derivano da:

  • finanziamenti del titolare o dei soci,
  • prestiti familiari o personali,
  • rimborsi spese,
  • anticipazioni di cassa,
  • trasferimenti tra conti dello stesso soggetto,
  • risparmi personali,
  • somme già tassate in altri periodi,
  • resi e rimborsi di vendite.

👉 La natura del versamento va dimostrata, non presunta.


Prelievi Bancari: I Limiti della Presunzione

In passato il Fisco considerava i prelievi come compensi non dichiarati.
Oggi la giurisprudenza è più rigorosa:

  • per professionisti e imprese individuali, i prelievi non sono automaticamente reddito,
  • per società, la presunzione è ancora più debole,
  • serve la prova del collegamento tra prelievo e operazione imponibile.

👉 Il prelievo, da solo, non dimostra un ricavo.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento bancario non contrastato può portare a:

  • ricavi presunti molto superiori al reale,
  • recuperi di IRPEF/IRES, IRAP e IVA,
  • sanzioni fino al 180%,
  • interessi elevati,
  • cartelle esattoriali ed esecuzioni,
  • pignoramento dei conti,
  • crisi di liquidità e continuità.

👉 È uno degli accertamenti più pericolosi se subìto passivamente.


Come Difendersi Subito (Strategia Immediata)

1. Bloccare gli effetti dell’accertamento

Prima mossa fondamentale.

Con un avvocato tributarista puoi:

  • impugnare l’accertamento nei termini,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • evitare iscrizione a ruolo e pignoramenti,
  • guadagnare tempo per la difesa tecnica.

2. Ricostruire analiticamente i movimenti

La difesa efficace:

  • analizza ogni singolo movimento,
  • ne individua la causale reale,
  • collega i flussi a documenti di supporto (contratti, scritture, email),
  • dimostra l’assenza di ricavi occultati.

👉 Molti accertamenti crollano movimento per movimento.


3. Dimostrare l’attendibilità complessiva

Se la contabilità è:

  • regolarmente tenuta,
  • coerente con l’attività,
  • supportata da documentazione,

👉 l’accertamento induttivo è illegittimo.


4. Contestare il metodo di calcolo

Spesso il Fisco:

  • somma i movimenti senza depurazioni,
  • ignora duplicazioni e trasferimenti,
  • applica ricarichi o stime arbitrarie.

Questi metodi sono contestabili e annullabili.


Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere amministratori e soci

Gli accertamenti bancari vengono spesso usati per:

  • imputare utili extracontabili,
  • coinvolgere amministratori e soci.

La difesa deve:

  • separare società e persone fisiche,
  • impedire estensioni illegittime di responsabilità.

6. Gestire eventuali residui in modo sostenibile

Se, dopo la difesa, resta un importo:

  • rateizzazioni fino a 120 rate,
  • definizioni agevolate quando disponibili,
  • piani sostenibili che evitano il collasso finanziario.

Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti induttivi basati su movimenti bancari richiede competenze tributarie avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per smontare accertamenti bancari aggressivi e proteggere l’impresa e il patrimonio.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento bancario,
  • verifica della legittimità del metodo induttivo,
  • sospensione immediata degli effetti,
  • ricorso per annullamento totale o parziale,
  • difesa di amministratori e soci,
  • ricostruzione corretta dei flussi finanziari,
  • tutela della continuità aziendale.

Conclusione

Un accertamento induttivo basato sui movimenti bancari non è una verità, ma una presunzione che deve essere dimostrata.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben costruita puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare che i movimenti non sono ricavi,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • proteggere la tua attività e il tuo patrimonio.

Agisci ora: negli accertamenti bancari il tempo è decisivo.

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difendersi da un accertamento basato sui movimenti bancari è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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