L’accertamento esecutivo è uno degli atti fiscali più pericolosi perché consente il pignoramento diretto senza passare dalla cartella di pagamento.
Questo significa che, se non intervieni tempestivamente, il pignoramento può scattare mentre stai ancora valutando come difenderti.
👉 Quando arriva un accertamento esecutivo, il tempo non è dalla tua parte.
Capire subito cosa può essere pignorato e come bloccare tutto è essenziale per evitare danni gravi e spesso irreversibili.
Cos’è l’accertamento esecutivo (in modo semplice)
L’accertamento esecutivo è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate:
- accerta un maggior debito fiscale
- rende l’atto immediatamente esecutivo
- consente la riscossione forzata senza cartella
- affida il recupero all’Agenzia delle Entrate Riscossione
In pratica:
👉 se non reagisci, il pignoramento può partire automaticamente.
Quando può scattare il pignoramento
Dopo la notifica dell’accertamento esecutivo:
- hai 60 giorni per impugnare l’atto
- trascorsi 30 giorni, la riscossione può iniziare
- il pignoramento può avvenire senza ulteriori avvisi
- il ricorso, da solo, non blocca l’esecuzione
Senza una sospensione, il pignoramento è pienamente legittimo anche con il processo in corso.
Cosa può essere pignorato
In presenza di un accertamento esecutivo, possono essere pignorati:
- conti correnti personali o aziendali
- stipendi, compensi e pensioni (nei limiti di legge)
- crediti verso clienti
- veicoli (in combinazione con fermo)
- immobili (in presenza di determinati requisiti)
Il pignoramento colpisce la liquidità prima di tutto, ed è questo che spesso mette in ginocchio il contribuente.
Perché il pignoramento è così pericoloso
Il pignoramento può causare:
- blocco immediato del conto corrente
- impossibilità di pagare stipendi o fornitori
- revoca degli affidamenti bancari
- segnalazioni negative in Centrale Rischi
- paralisi dell’attività aziendale
- crisi finanziaria personale o d’impresa
👉 Anche se l’accertamento è contestabile, il danno può arrivare prima della sentenza.
Gli errori più comuni da evitare
Molti contribuenti peggiorano la situazione quando:
- ignorano l’accertamento esecutivo
- attendono la cartella (che non arriverà)
- pensano che il ricorso blocchi tutto
- non chiedono la sospensione
- sottovalutano i tempi della riscossione
- reagiscono solo dopo il pignoramento
Quando il pignoramento è partito, le opzioni si riducono drasticamente.
Come difendersi subito (azioni fondamentali)
Se ricevi un accertamento esecutivo:
- fai analizzare immediatamente l’atto da un professionista esperto
- verifica se l’accertamento è impugnabile
- prepara ricorso e istanza di sospensione giudiziale
- dimostra il danno grave e irreparabile
- raccogli documenti su conti, liquidità, stipendi e impegni
- evita pagamenti o accordi improvvisati
- agisci prima che parta il pignoramento
👉 La sospensione è l’unico vero strumento per fermare tutto.
Quando il pignoramento può essere bloccato
Il pignoramento può essere:
- sospeso se ottieni la sospensione giudiziale
- annullato se l’accertamento è illegittimo
- limitato se viola soglie o proporzionalità
- contestato se avviato senza rispettare la procedura
Ma tutto questo è possibile solo se intervieni in tempo.
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente
- blocco totale della liquidità
- perdita di credibilità bancaria
- crisi dell’attività o della gestione familiare
- difficoltà a recuperare somme anche in caso di vittoria
- estensione ad altre misure esecutive
Molti vincono il ricorso, ma dopo aver subito danni enormi.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella gestione di accertamenti esecutivi con pignoramenti imminenti o già avviati, anche in situazioni di urgenza estrema.
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Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- impugnare l’accertamento esecutivo
- ottenere sospensioni urgenti
- bloccare o revocare pignoramenti
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Introduzione
Difendersi tempestivamente è fondamentale. Quando un contribuente o un debitore riceve un avviso di accertamento esecutivo o un atto di pignoramento, il tempo per reagire è limitato e le conseguenze possono essere gravi. L’accertamento esecutivo è uno strumento introdotto per accelerare la riscossione, trasformando l’avviso di accertamento in un titolo immediatamente esecutivo trascorsi i termini di legge . Ciò significa che, scaduti i 60 giorni concessi per pagare o impugnare, il Fisco può procedere direttamente all’esecuzione forzata senza bisogno di una cartella di pagamento separata. Il pignoramento, d’altra parte, è l’atto iniziale dell’esecuzione forzata con cui si vincono i beni del debitore (conti correnti, stipendi, immobili, ecc.) per soddisfare un credito impagato. In ambito fiscale, il pignoramento può avvenire in via amministrativa (pignoramento esattoriale) anche senza passare dal tribunale, mentre per i crediti privati è sempre richiesta un’esecuzione giudiziale (previa notifica di un precetto) .
Negli ultimi anni (dal 2020 al 2025) ci sono state numerose riforme in materia sia tributaria sia civile che hanno inciso su questi istituti. Il legislatore ha esteso l’accertamento esecutivo a un numero sempre maggiore di entrate (comprese quelle locali) , ha potenziato gli strumenti telematici di riscossione, e ha introdotto maggiori tutele per i debitori (ad esempio il divieto di ipoteca e pignoramento della prima casa in certi casi , limiti più stringenti alla pignorabilità di stipendi e pensioni , la sospensione legale della riscossione in presenza di vizi e la cancellazione automatica dei ruoli non riscossi dopo 5 anni ). Inoltre, la giurisprudenza recente di legittimità (Corte di Cassazione) e costituzionale ha delineato con precisione le regole del gioco, chiarendo ad esempio la competenza del giudice tributario o ordinario nelle opposizioni agli atti esecutivi del Fisco , i requisiti di valida notifica degli atti e l’impignorabilità di determinati beni essenziali .
In questa guida forniremo un quadro completo e aggiornato a dicembre 2025 su come difendersi efficacemente da un accertamento esecutivo e dalle successive azioni di pignoramento, dal punto di vista del debitore. Adotteremo un linguaggio giuridico ma chiaro, adatto sia a professionisti legali sia a privati cittadini e imprenditori informati. Verranno esaminati gli strumenti di tutela immediata, con riferimenti normativi precisi e pronunce giurisprudenziali recenti a supporto. Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte frequenti, per sintetizzare i concetti chiave. L’obiettivo è mettere il debitore in condizione di agire subito e nella maniera corretta, evitando errori che possano pregiudicare irrimediabilmente i propri diritti o aggravare la propria posizione. In fondo alla guida, una sezione di fonti normative e giurisprudenziali elenca i riferimenti più autorevoli utilizzati.
Esempio pratico: Contestare subito un difetto di notifica. Giovanni, imprenditore, riceve a marzo 2025 un avviso di accertamento esecutivo per un presunto debito IVA di €50.000. L’atto viene consegnato alla madre convivente, ma Giovanni non riceve la successiva raccomandata informativa prevista dalla legge. Assistito da un legale, Giovanni propone entro 60 giorni ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, eccependo la nullità della notifica e chiedendo la sospensione dell’esecutività. Il giudice tributario accoglie l’istanza cautelare e, in sentenza, annulla l’accertamento per notifica invalida (mancato invio della raccomandata al destinatario) . Grazie a questa difesa tempestiva, Giovanni evita che l’atto diventi definitivo e venga avviato il pignoramento dei suoi beni .
Accertamento esecutivo: natura, effetti e notificazione
Che cos’è l’accertamento esecutivo e base normativa
L’avviso di accertamento esecutivo è un atto impositivo “a doppia natura”: in parte accertativo (determina un tributo dovuto) e in parte esecutivo (contiene un’intimazione di pagamento con valore di precetto) . Introdotto con il Decreto Legge 78/2010 (conv. L.122/2010) , il meccanismo dell’accertamento esecutivo mira a concentrare la riscossione nell’accertamento, eliminando la necessità di notificare successivamente una cartella esattoriale. In sostanza, una volta decorso il termine per ricorrere, l’avviso diventa automaticamente un titolo esecutivo idoneo al pignoramento . Si parla anche di “esecutività” dell’accertamento. Tale disciplina è entrata in vigore per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta dal 2007 in poi, emessi dal 1° ottobre 2011 .
La norma cardine è l’art. 29 del D.L. 78/2010, più volte modificato negli anni successivi. Inizialmente, l’accertamento esecutivo si applicava alle imposte erariali principali (imposte sui redditi, IRAP e IVA) . Successivamente il suo ambito è stato ampliato: il D.L. 98/2011 ne ha esteso l’efficacia agli atti concernenti ritenute non versate e alcune imposte indirette minori ; il D.L. 201/2011 lo ha previsto anche per le accise . Una svolta significativa è arrivata con la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha autorizzato anche i Comuni a emettere accertamenti esecutivi per i tributi locali (es. IMU, TARI) a partire dal 1° gennaio 2020 . Infine, con la riforma fiscale 2023–2025, il D.Lgs. 110/2024 ha generalizzato l’accertamento esecutivo a “tutte le entrate riscuotibili mediante ruolo”, includendo una serie di atti dell’Agenzia delle Entrate prima esclusi .
Nota: Parallelamente, per i crediti previdenziali è stato introdotto un istituto analogo: l’avviso di addebito INPS, vigente dal 2011, che costituisce titolo esecutivo per contributi non pagati, senza bisogno di cartella. L’avviso di addebito va impugnato entro 40 giorni avanti al giudice del lavoro competente .
Dal 27 marzo 2025 è in vigore il Testo Unico sulla Riscossione (D.Lgs. 33/2025), che ha riordinato la normativa sparsa. Esso conferma la sostituzione della cartella di pagamento con l’accertamento esecutivo, definendo in modo chiaro i concetti di ruolo e agente della riscossione. In particolare, stabilisce che il ruolo diviene esecutivo con la sola sottoscrizione da parte dell’ente creditore, senza necessità di notifica della cartella . Viene inoltre ribadito che il semplice estratto di ruolo (il documento interno che riepiloga i debiti iscritti) non è un atto impugnabile autonomamente, a meno che rappresenti la prima comunicazione del debito al contribuente . Questa previsione recepisce l’orientamento formatosi in giurisprudenza e mira a evitare impugnazioni pretestuose basate su estratti di ruolo ottenuti dal contribuente stesso.
In sintesi, l’accertamento esecutivo ha rivoluzionato il procedimento di riscossione tributaria, accorciando i tempi e responsabilizzando maggiormente il contribuente: la fase amministrativa (accertamento) e quella della riscossione coattiva sono ora strettamente collegate, in assenza di un intervento attivo del debitore. Vediamo più in dettaglio come è strutturato l’atto e quali effetti produce.
Contenuto dell’atto e intimazione ad adempiere
Per essere valido, un avviso di accertamento esecutivo deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge. Oltre ai requisiti formali degli avvisi tributari (indicazione dell’imposta, anno d’imposta, motivazione dettagliata della pretesa con i fatti contestati e le prove, ecc.), l’atto deve includere un’intimazione di pagamento entro il termine per proporre ricorso (60 giorni) . In altri termini, l’avviso avverte il contribuente che, se non paga o impugna entro 60 giorni, le somme saranno esigibili coattivamente. Inoltre, l’accertamento esecutivo deve indicare l’agente della riscossione incaricato (es. Agenzia Entrate Riscossione) e il relativo domicilio digitale, nonché specificare le modalità di rateazione e il termine di 30 giorni dopo la scadenza per il successivo affidamento al riscossore .
Di seguito riepiloghiamo i principali contenuti obbligatori di un accertamento esecutivo fiscale:
- Estremi e motivazione del tributo: Deve riportare i periodi d’imposta, le somme dovute (imposte, interessi, sanzioni) e una motivazione chiara e analitica. La motivazione deve spiegare le ragioni della pretesa e gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda, in modo da permettere al contribuente di comprenderla e, se del caso, contestarla . Una motivazione insufficiente o generica comporta la nullità dell’atto per difetto di motivazione, come affermato da numerose pronunce (Cass. n.2029/2024, ad esempio, ha annullato un avviso TARI privo di spiegazioni specifiche) .
- Intimazione a pagare entro 60 giorni: L’atto intimatorio sostituisce il tradizionale precetto. Deve essere esplicito che, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento, si procederà alla riscossione forzata . La mancanza di tale intimazione radicale rende l’atto annullabile, poiché priva il contribuente di un’informazione essenziale sui propri obblighi e sulle conseguenze .
- Indicazione dell’agente della riscossione: Poiché dopo la scadenza l’esecuzione sarà affidata all’Agente della Riscossione (Adr, oggi Agenzia Entrate–Riscossione), l’avviso deve indicarlo chiaramente, con i riferimenti per eventuali comunicazioni (indirizzo PEC, ecc.) . Questo serve anche a far decorrere correttamente i termini per alcune tutele (come l’istanza di sospensione legale, v. oltre).
- Indicazione delle possibilità di difesa e definizione: L’atto informa il contribuente sul termine per presentare ricorso (60 giorni) e sulle eventuali procedure deflative: ad esempio la possibilità di chiedere un accertamento con adesione prima del ricorso o di pagare in forma agevolata (c.d. acquiescenza). Deve inoltre riportare l’eventuale facoltà di chiedere la rateizzazione delle somme (in genere possibile solo dopo l’affidamento al riscossore, salvo che l’ente creditore stesso consenta rate prima) e le relative condizioni .
Un accertamento esecutivo privo di intimazione o di altri elementi essenziali è viziato. Ad esempio, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha annullato un avviso perché mancava l’indicazione dell’Adr e dell’intimazione al pagamento, rendendo l’atto un “ibrido” non idoneo a fondare la riscossione . È importante dunque verificare subito la presenza di tutti i requisiti formali: in caso contrario, il contribuente potrà far valere il vizio nell’eventuale ricorso, chiedendo l’annullamento.
Notifica dell’accertamento esecutivo: regole e vizi
La notifica di un accertamento esecutivo segue le regole ordinarie degli atti tributari, con alcune peculiarità. Può avvenire tramite ufficiale notificatore, invio posta raccomandata A/R, oppure via PEC (Posta Elettronica Certificata) per i soggetti obbligati ad averla (imprese, professionisti) . Dal 1° luglio 2022 vige l’obbligo di notifica via PEC per tutti i titolari di partita IVA e società , mentre per le persone fisiche non imprenditori resta possibile la notifica cartacea. La corretta notifica è cruciale, perché da essa decorrono i 60 giorni per pagare o impugnare. Se la notifica è nulla o inesistente, questi termini non decorrono affatto, e il contribuente potrà far valere tale nullità anche oltre i 60 giorni (ad esempio in sede di opposizione all’esecuzione).
I vizi di notifica più frequenti riguardano la mancata osservanza delle forme prescritte dagli artt. 137 ss. c.p.c. (richiamati dall’art. 60 DPR 600/1973). Un caso tipico è la notifica a una persona diversa dal destinatario, come un familiare convivente. In tale ipotesi, la legge richiede che l’ufficiale notificatore invi un’ulteriore raccomandata informativa al destinatario, per comunicargli l’avvenuta consegna al familiare (c.d. comunicazione di avvenuta notifica o CAN). La Corte di Cassazione ha ribadito nel 2025 questo obbligo: “quando l’avviso viene consegnato a un parente convivente, è necessario inviare al contribuente anche una raccomandata informativa; la relata che attesta l’invio fa piena prova fino a querela di falso”. L’omissione di tale raccomandata comporta la nullità della notifica . Inoltre, il giudice che accerta la mancata spedizione deve dichiarare nullo l’atto, poiché il vizio non è sanabile se il contribuente lo ha tempestivamente eccepito (la conoscenza aliunde dell’atto non basta a sanare in ambito tributario).
Altra problematica è la notifica per irreperibilità: se il contribuente è assente e nessuno può ricevere l’atto, l’ufficiale deposita l’atto in Comune e invia raccomandata con avviso (art. 60 co. 1 lett. e, DPR 600/73). La Corte Costituzionale (sent. 258/2012) ha imposto che anche in caso di irreperibilità relativa (destinatario temporaneamente assente) l’atto sia considerato conosciuto solo dopo 20 giorni dal deposito o dalla ricezione della raccomandata, per garantire effettiva conoscenza. Errori in questa procedura (mancato invio dell’avviso di deposito, ecc.) rendono la notifica nulla.
Attenzione: Un accertamento esecutivo non validamente notificato non diventa definitivo. Se il contribuente non ha ricevuto l’atto, non è tenuto a proporre ricorso entro 60 giorni. Tuttavia, l’ente potrebbe iscrivere comunque a ruolo le somme (basandosi su una notifica eventualmente viziata). In tali casi, il contribuente potrebbe scoprirlo solo più tardi (ad es. tramite un estratto di ruolo o un atto di pignoramento). La giurisprudenza ha stabilito che il contribuente può far valere la nullità della notifica anche in sede di opposizione all’esecuzione, senza essere decaduto, purché provi di aver avuto conoscenza effettiva del debito solo tardivamente. Ad esempio, Cassazione Sez. Unite n.13913/2017 ha affermato che l’atto di pignoramento basato su una cartella mai notificata può essere opposto innanzi al giudice tributario, deducendo proprio la mancata notifica della cartella . Nel 2025, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che in caso di accertamento esecutivo non notificato, il contribuente può agire con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario competente, chiedendo di dichiarare inesistente il titolo .
Esempio pratico: Opposizione per omessa notifica dell’accertamento. Luca, un privato, nel 2025 consulta il proprio cassetto fiscale e scopre un estratto di ruolo con un debito di €15.000 relativo a un accertamento del 2018 di cui non sapeva nulla. Poco dopo, riceve una “nota di presa in carico” dall’Agenzia Entrate-Riscossione che gli comunica il debito da riscuotere. Luca, con l’aiuto di un avvocato, agisce immediatamente: propone un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al tribunale civile, sostenendo che manca un titolo esecutivo valido perché l’avviso non gli è mai stato notificato. Il giudice ordinario gli dà ragione: riconosce la nullità dell’accertamento per notifica inesistente e dichiara nullo il pignoramento iniziato, ordinando all’Agente della Riscossione di cancellare il debito dal ruolo e restituire le somme eventualmente già prelevate . Questo caso dimostra che, anche a termini scaduti, se il debitore non ha mai ricevuto l’atto impositivo, vi sono rimedi esperibili per far valere i propri diritti. Tuttavia, tali rimedi vanno azionati subito non appena si viene a conoscenza, anche indirettamente, della pretesa, per evitare che l’esecuzione prosegua.
Termini per pagare, decadenze e affidamento al riscossore
Una caratteristica peculiare dell’accertamento esecutivo è la scansione temporale rapida che impone al contribuente. Dal giorno in cui l’avviso esecutivo viene notificato, decorrono:
- 60 giorni per adempiere spontaneamente al pagamento oppure per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente. Questo termine è perentorio: dopo 60 giorni l’atto diviene definitivo, salvo che il contribuente abbia avviato una contestazione. Il pagamento effettuato entro tale termine consente una riduzione delle sanzioni amministrative (acquiescenza), generalmente del 1/3 , in quanto si rinuncia al ricorso. Se si avvia una procedura di accertamento con adesione, il termine per il ricorso è sospeso per 90 giorni (v. oltre), ma in mancanza di definizione bonaria la scadenza riprende.
- 30 giorni ulteriori (periodo di sospensione interno): trascorsi i 60 giorni senza ricorso né pagamento, l’accertamento esecutivo non può essere immediatamente seguito dal pignoramento. La legge infatti prevede che l’ente impositore debba attendere altri 30 giorni prima di affidare il carico all’Agente della Riscossione . Questo lasso di tempo serve a predisporre il ruolo esecutivo ed è pensato anche come ultimo “grace period” per il debitore (in pratica fino al 90° giorno dalla notifica ha ancora la possibilità di pagare ed evitare l’iscrizione a ruolo, sebbene formalmente sia già decaduto dal ricorso). Dopo il 90° giorno, le somme vengono affidate all’Agente della Riscossione per il recupero forzoso .
- 180 giorni di sospensione della riscossione coattiva: secondo la normativa vigente (introdotta dal DL 146/2021 e confermata dalla circolare AE n.5/E del 20.3.2020 in epoca COVID), dal momento dell’affidamento al riscossore decorre un periodo di “stand-by” di 180 giorni prima che possano iniziare le azioni esecutive . Questa sospensione legale mira a evitare sovrapposizioni tra l’attività dell’ente accertatore e quella dell’ente riscossore quando sono lo stesso soggetto (come nei Comuni che riscuotono direttamente). In effetti la legge parla di 180 giorni se accertamento e riscossione sono curati dallo stesso ente . Nel caso dell’Agenzia delle Entrate (che emette l’accertamento) e Agenzia Entrate-Riscossione (che riscuote), formalmente i due soggetti sono distinti, ma si è deciso comunque di applicare una finestra di rispetto di 6 mesi prima dei pignoramenti anche in ambito erariale . Ciò consente al contribuente, ad esempio, di avviare un ricorso e ottenere magari già una sospensione giudiziale, oppure di attivare una rateizzazione, prima che scadano i 180 giorni. Durante questo periodo l’Adr non può effettuare atti di esecuzione o cautelari (fermi amministrativi, ipoteche) sul debito in questione.
Passati i 180 giorni, se nulla è stato fatto dal debitore, possono partire i pignoramenti (o altre misure come fermi o ipoteche) senza bisogno di ulteriori avvisi. Fa eccezione la necessità, in alcuni casi, di notificare una intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973) se tra la notifica dell’accertamento e l’esecuzione è trascorso più di un anno. Questo atto è un sollecito finale a pagare entro 5 giorni, pena l’avvio del pignoramento; se omesso, il pignoramento può essere dichiarato nullo su opposizione .
Infine, è importante ricordare che sull’importo dell’accertamento esecutivo decorrono interessi moratori e si applicano gli aggi di riscossione una volta iscritto a ruolo. Dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni, il debitore dovrà anche gli interessi legali/moratori previsti (per il 2025 gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo erano intorno al 3,5%). Inoltre, quando il carico passa ad Agenzia Entrate-Riscossione, si aggiunge l’aggio (attualmente circa il 3% delle somme, più eventuali spese di notifica). Questi costi possono essere evitati pagando nei 60 giorni.
Riepilogo dei termini chiave:
- 60 giorni dalla notifica: termine per pagare con sanzioni ridotte o presentare ricorso (oppure avviare altre procedure deflative).
- 90 giorni circa dalla notifica: termine entro cui il carico viene affidato all’Agente Riscossore (60+30).
- 180 giorni dall’affidamento (circa 270 giorni dalla notifica): moratoria legale prima dell’esecuzione forzata.
- Oltre 1 anno dalla notifica (se non ancora eseguito nulla): necessaria intimazione di pagamento 5 giorni prima del pignoramento.
Come difendersi da un avviso di accertamento esecutivo
Di fronte a un accertamento esecutivo, il debitore-contribuente ha a disposizione vari strumenti di difesa. L’importante è agire tempestivamente, sfruttando i rimedi entro i termini previsti. Vediamo le possibili strategie suddivise tra tutela amministrativa (davanti all’ente impositore o riscossore) e tutela giurisdizionale (davanti a un giudice).
Verifiche iniziali e autotutela amministrativa
Appena ricevuto l’accertamento esecutivo, il contribuente (o il suo consulente) dovrebbe innanzitutto controllare con attenzione l’atto per individuare eventuali errori o vizi. In particolare, è bene verificare:
- Corretta intestazione e notificazione: L’atto è stato notificato nel luogo giusto? L’indirizzo è corretto? La consegna è avvenuta secondo le regole (es. a mani proprie o via PEC, oppure a familiare + raccomandata informativa)? Se ci sono dubbi, si raccolgano le prove (es. estrarre la ricevuta PEC o farsi dare copia della relata di notifica). Un vizio di notifica, come visto, può essere motivo di annullamento .
- Tempistica e decadenza: Verificare se l’accertamento è stato emesso entro i termini di decadenza previsti per quella imposta. Ad esempio, per le imposte dirette IVA il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o del settimo se dichiarazione omessa). Se l’atto è tardivo, il contribuente può eccepirne la decadenza. Questo è tipicamente un motivo da far valere in ricorso (non in autotutela, perché l’ente raramente ammette da sé la decadenza).
- Congruità e merito della pretesa: Valutare nel merito se l’imposta richiesta è effettivamente dovuta. Ad esempio, l’ufficio ha calcolato correttamente? Le sanzioni applicate sono nella misura giusta? Ci sono errori materiali (somme già versate e non scomputate, duplicazione di addebiti)? Se il contribuente ritiene che il debito sia infondato o errato, occorre predisporre una risposta motivata, eventualmente facendosi assistere da un tributarista per impostare la difesa (ad esempio reperire documenti giustificativi, calcoli alternativi, precedenti di giurisprudenza, ecc.).
Se emergono elementi evidenti (ad esempio l’ufficio ha ignorato un pagamento già fatto, oppure ha emesso l’avviso fuori termine, o ancora ha applicato una legge in modo palesemente sbagliato), conviene tentare un’istanza in autotutela presso l’ente impositore. L’autotutela è la facoltà della Pubblica Amministrazione di annullare o rettificare i propri atti errati senza bisogno di ricorso. Non sospende i termini di ricorso, ma può portare a un rapido annullamento se l’ufficio riconosce l’errore. L’istanza va fatta per iscritto, spiegando il motivo e allegando le prove (es: quietanza di pagamento, normativa di riferimento). In casi lampanti (es: scadenza dei termini di accertamento, errore di persona, errore di calcolo), l’Agenzia delle Entrate può sospendere l’atto in attesa di decidere. Tuttavia, attenzione: l’autotutela è discrezionale e spesso gli uffici non rispondono in tempi brevi, soprattutto se non c’è un errore oggettivo. Non bisogna fare affidamento sull’autotutela come unico rimedio, perché se l’ufficio rifiuta o tace, si rischia di far decorrere i 60 giorni senza ricorso, perdendo la possibilità di impugnare. È consigliabile quindi, se il termine stringe, presentare comunque ricorso e semmai poi rinunciare ad esso se l’ufficio annulla in autotutela.
Oltre all’autotutela pura, esiste una forma “mediata” di autotutela nella riscossione: la cosiddetta sospensione legale della riscossione (introdotta dall’art. 1 commi 537-544 L.228/2012 e modificata dal D.Lgs. 159/2015). Questo strumento sarà descritto più avanti in dettaglio, ma in sintesi consente al debitore di chiedere direttamente all’Agente della Riscossione la sospensione immediata delle procedure se vi sono cause di illegittimità del carico (es: pagamento già effettuato, prescrizione, sgravio, ecc.) . È un’istanza di parte in cui il debitore dichiara sotto responsabilità che il debito non è esigibile per specifici motivi; l’Adr blocca tutto in attesa che l’ente creditore confermi o smentisca. Questo è utile soprattutto quando il contribuente si accorge del problema dopo che l’accertamento è passato al riscossore (ad esempio se l’ufficio ha ignorato un provvedimento di sgravio).
Definizione agevolata e acquiescenza: pagare con sanzioni ridotte
Se, all’esito delle verifiche, il contribuente riconosce che la pretesa è corretta (o comunque preferisce evitare il contenzioso), può valutare l’opzione di una definizione agevolata. In ambito di accertamento esecutivo vi sono due possibilità principali:
- Acquiescenza all’accertamento: consiste nel pagare le somme dovute entro 60 giorni senza presentare ricorso. In cambio, la legge prevede una riduzione delle sanzioni amministrative irrogate pari a 1/3 (un terzo) . Ad esempio, se l’avviso contiene imposta €10.000 e sanzioni €6.000 (100% dell’imposta), pagando in acquiescenza si verseranno imposta €10.000 + sanzioni ridotte €4.000 + interessi. È una scelta da considerare quando l’ufficio ha chiaramente ragione oppure quando la sanzione piena sarebbe molto onerosa e non si hanno motivi solidi di ricorso. Per perfezionare l’acquiescenza occorre pagare tutto il dovuto (o la prima rata, se si rateizza, v. sotto) entro 60 giorni e comunicare all’ente il pagamento. Attenzione: pagando in acquiescenza si rinuncia al ricorso e l’atto diviene definitivo; non è consigliabile farlo se ci sono vizi contestabili, perché poi non si potrà più impugnare.
- Definizioni agevolate straordinarie (rottamazioni, stralci): Negli ultimi anni il legislatore ha varato varie “rottamazioni” dei ruoli e degli avvisi (2023 “rottamazione-quater” per cartelle 2000-2017, ecc.). In genere queste misure riguardano i debiti già affidati al riscossore e permettono di pagare solo imposta e interessi ridotti, senza sanzioni. Tuttavia, per un avviso di accertamento esecutivo ancora nei 60 giorni, di solito non si può beneficiare di rottamazioni perché il debito non è ancora a ruolo. Una volta passato a ruolo (oltre i 90 giorni), se lo Stato vara nuove definizioni agevolate, quell’avviso (divenuto cartella) potrebbe rientrarvi. Ad esempio, il Decreto Riscossione 2024 ha previsto l’estinzione automatica dei ruoli rimasti inesigibili dopo 5 anni – ma ciò opera a posteriori e senza domanda. Quindi, all’atto pratico, per un debitore fiscale, la via ordinaria per “chiudere” subito l’accertamento esecutivo con uno sconto resta l’acquiescenza (sconto sulle sanzioni) o l’adesione/accordo con l’ufficio (v. accertamento con adesione infra).
Va menzionato che, contestualmente al pagamento in acquiescenza, è possibile chiedere una rateazione all’ente creditore. L’Agenzia delle Entrate consente la dilazione delle somme accertate solo dopo la definitività (quindi dopo i 60 giorni) e tramite l’Agente della Riscossione. In pratica: se si vuole rateizzare, si lascia decorrere il termine, il ruolo va al riscossore e poi si chiede ivi la rateazione. Ma ciò fa perdere lo sconto sulle sanzioni pieno da acquiescenza (perché non si è pagato entro 60 gg). Alternativa: alcuni enti locali prevedono regolamenti che consentono la rateazione anche prima dell’iscrizione a ruolo, facendo domanda entro i 60 giorni; bisogna verificare caso per caso. In generale, comunque, la rateazione “ordinaria” è quella concessa da Agenzia Entrate-Riscossione una volta che il debito è a ruolo (fino a 72 rate mensili senza necessità di garanzie entro certi importi, e fino a 120 rate in casi di comprovata difficoltà) .
Accertamento con adesione e mediazione: soluzioni deflattive
Prima di intraprendere un contenzioso, il contribuente ha la possibilità di tentare una composizione bonaria della controversia con l’ufficio, tramite due istituti: l’accertamento con adesione e la mediazione/reclamo (quest’ultimo obbligatorio per le liti di valore fino a €50.000, importi aggiornati al 2023).
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): è un procedimento che consente al contribuente e all’ufficio di rideterminare consensualmente la pretesa fiscale. Nel caso di avviso di accertamento esecutivo, il contribuente che intende aderire deve presentare istanza di adesione (all’ente che ha emesso l’atto) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. L’istanza di adesione ha l’effetto di sospendere per 90 giorni il termine per fare ricorso . Durante questo periodo, il contribuente verrà convocato per un contraddittorio orale. Se si raggiunge un accordo, verrà redatto un atto di adesione con le nuove somme concordate, con sanzioni ridotte a 1/3 del minimo (ulteriore vantaggio rispetto all’avviso originario) e possibilità di pagamento in 8 rate trimestrali (o 16 se oltre 50.000 €). Il vantaggio dell’adesione è che spesso si ottiene un abbattimento sia della base imponibile sia delle sanzioni, evitando il contenzioso. Nel contesto degli accertamenti esecutivi, l’adesione è particolarmente utile: la legge consente infatti che il versamento del “primo terzo” dovuto per evitare l’esecuzione sia differito alla scadenza della rata da adesione . In pratica, se c’è adesione in corso, l’Agente della Riscossione non procede perché attende l’esito. Nota: se l’adesione fallisce (mancato accordo), il contribuente avrà comunque 30 giorni dalla data di chiusura del verbale di mancato accordo per presentare ricorso (i 90 giorni di sospensione + 30 giorni extra). È importante, in caso di adesione non perfezionata, non dimenticare di impugnare l’avviso entro i termini ricalcolati, altrimenti l’atto diverrà definitivo.
Esempio pratico: Utilizzare l’adesione per ridurre le sanzioni. Una società immobiliare riceve nel 2025 un accertamento esecutivo per imposta di registro su un acquisto di immobile, con sanzioni per omessa dichiarazione. L’ammontare totale è €100.000. La società ritiene eccessiva la pretesa e presenta istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni. Si apre il contraddittorio: emergono elementi nuovi (stima inferiore del valore). Si concorda un nuovo importo di €80.000 con sanzioni ridotte al 1/3 (risparmio di circa €10.000). La società paga la prima rata dell’adesione entro 20 giorni dall’accordo e ottiene così la definizione della lite senza ricorrere. In questo modo ha evitato l’esecutività immediata dell’avviso (il termine era sospeso) e ha ottenuto una riduzione significativa della sanzione.
Mediazione e reclamo tributario (D.Lgs. 546/1992 art.17-bis): per le controversie di valore fino a 50.000 € (limite vigente nel 2025), prima di adire il giudice tributario è obbligatorio esperire un procedimento di mediazione/reclamo. Si tratta in sostanza di presentare il ricorso tributario direttamente all’Ufficio, evidenziando i motivi e formulando, volendo, una proposta di mediazione. L’ufficio ha 90 giorni per valutare e può accogliere in tutto o in parte (proposta di mediazione). Trascorsi 90 giorni, se non c’è accordo, il ricorso si intende comunque come depositato in Corte di Giustizia Tributaria e la causa prosegue. Nel caso di accertamenti esecutivi, la mediazione può servire per negoziare una riduzione delle sanzioni o una dilazione, specie quando il contribuente ha argomenti parziali. Ad esempio, potrebbe ottenere un annullamento parziale dell’atto in sede di reclamo. Importante: La presentazione del reclamo/mediazione non sospende automaticamente la riscossione, ma si può contestualmente chiedere all’ufficio la sospensione amministrativa in via equitativa. Se l’ufficio la nega, conviene rivolgersi al giudice con istanza cautelare (v. oltre).
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria)
Il ricorso giurisdizionale è la strada maestra per contestare un accertamento esecutivo. Deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (salvo sospensioni dovute a adesione, mediazione, o ferie giudiziarie nel mese di agosto). Il ricorso si presenta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente: generalmente quella della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto (per l’Agenzia Entrate coincide con la provincia del domicilio fiscale del contribuente).
Requisiti del ricorso: deve indicare l’atto impugnato, i motivi di contestazione (in fatto e diritto), le prove documentali, l’eventuale istanza di sospensione e la valore della lite. Dal 1° luglio 2019 vige il processo tributario telematico obbligatorio: il ricorso si notifica via PEC all’ente impositore, poi si deposita telematicamente sul portale Giustizia Tributaria. È necessaria l’assistenza tecnica di un avvocato o commercialista abilitato se la lite supera €3.000 di valore (sanzioni escluse). Per proporre ricorso si paga un contributo unificato in base al valore.
Effetti del ricorso sulle somme dovute: Differentemente dal processo civile, l’impugnazione di un atto impositivo non sospende automaticamente la riscossione. Ci sono però dei limiti: l’art. 68 D.Lgs. 546/92 prevede che l’ente impositore possa riscuotere, in pendenza di giudizio, solo una frazione delle imposte accertate. In particolare, dopo la notifica del ricorso l’Agenzia Entrate può iscrivere a ruolo provvisoriamente il 50% delle imposte contestate (o per intero* se l’importo è sotto €5.000) e le relative sanzioni in misura del 50%. Se il contribuente perde in primo grado, l’ufficio può riscuotere fino al 100% delle imposte (dedotto quanto già riscosso in provvisoria) e sanzioni al 50% (resta sospeso l’altro 50% finché la sentenza non è definitiva). Se poi il contribuente perde anche in secondo grado, tutto il residuo diviene riscuotibile. Queste regole sono dette della “riscossione frazionata” e servono a bilanciare gli interessi in gioco: il Fisco incamera intanto una parte del dovuto, il contribuente non è gravato subito di tutto. Nel caso dell’accertamento esecutivo, in concreto, se si propone ricorso entro 60 giorni, l’Agenzia Entrate-Riscossione non dovrebbe procedere con pignoramenti almeno per la parte eccedente la riscossione frazionata. Tuttavia, per evitare qualsiasi rischio e sospendere anche quella parte (il famoso “1/3” o “50%” provvisorio), è opportuno chiedere la sospensione giudiziale**.
Istanza di sospensione dell’atto impugnato: insieme al ricorso (o con atto separato) il contribuente può chiedere alla corte tributaria di sospendere l’esecutività dell’accertamento, presentando un’istanza motivata. I presupposti sono: fumus boni iuris (motivi di ricorso non manifestamente infondati) e pericolo di un danno grave e irreparabile se la riscossione procede . Ad esempio, se il pagamento o il pignoramento rischiano di mettere l’azienda in crisi o privare la persona dei mezzi di sostentamento, si configura il danno grave; vanno allegate prove (bilanci, situazione patrimoniale, ecc.). Il giudice tributario fissa di regola una camera di consiglio entro 30-60 giorni e decide con ordinanza. Se la sospensione viene concessa, l’Agente della Riscossione non potrà procedere ad esecuzione forzata finché dura il giudizio di primo grado (o per il periodo stabilito dal giudice). Se invece la sospensione è negata, l’Adr potrà riprendere (o iniziare) la riscossione nei limiti della frazionata visti sopra. È possibile riproporre istanza di sospensione in appello se necessario.
In ogni caso, presentare ricorso tempestivamente è essenziale. Anche perché, qualora il contribuente resti inerte e l’atto diventi definitivo, contestare in un secondo momento diventa molto più difficile (salvo far valere vizi di notifica come già detto).
Sospensione legale della riscossione (istanza all’Agente Riscossore)
Un ulteriore strumento di difesa immediata, introdotto per tutelare i debitori da errori manifesti, è l’istanza di sospensione legale della riscossione disciplinata dalla L. 228/2012 (come modificata dal D.Lgs. 159/2015). Questo rimedio si attiva davanti all’Agente della Riscossione (es. Agenzia Entrate-Riscossione) dopo che il debito è stato iscritto a ruolo. In pratica, se il contribuente riceve una cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento o un altro atto della riscossione viziato da un errore palese (es: il debito era già prescritto prima dell’iscrizione a ruolo, oppure l’ente creditore aveva già annullato o sgravato la somma, oppure ancora il contribuente ha già pagato prima dell’iscrizione), può inviare all’Agente una dichiarazione sostitutiva in cui segnala tale situazione, chiedendo la sospensione immediata.
Quando è utile? Nel contesto dell’accertamento esecutivo, questa istanza diventa rilevante dopo i 90 giorni, quando l’Adr prende in carico il debito. Ad esempio, se il contribuente non si era accorto dell’accertamento e riceve direttamente un’intimazione o un preavviso di pignoramento, può invocare la sospensione legale se scopre che il debito era stato annullato o è prescritto. La legge infatti prevede che la procedura si applichi a “tutte le somme iscritte a ruolo o comunque affidate per la riscossione, ivi comprese quelle derivanti da accertamento esecutivo” . Dunque anche dall’accertamento esecutivo, una volta affidato, si può chiedere sospensione.
Tempistiche: originariamente l’istanza andava presentata entro 90 giorni dal primo atto di riscossione ricevuto (cartella, intimazione, preavviso, pignoramento) . Il D.Lgs. 159/2015 ha ridotto questo termine a 60 giorni e lo ha reso perentorio . Ciò significa che, ricevuto un atto della riscossione, il debitore ha 60 giorni per fare la domanda di sospensione all’Adr; oltre, l’istanza può essere rigettata come tardiva. In realtà la giurisprudenza di merito era divisa sulla perentorietà, ma ora la legge lo stabilisce chiaramente .
Cause ammesse: la legge elenca tassativamente le cause per cui si può chiedere la sospensione , dopo la riforma del 2015. Esse si dividono in due gruppi:
- Vizi del credito (vizi sostanziali): prescrizione o decadenza del debito maturata prima dell’iscrizione a ruolo; un provvedimento di sgravio o annullamento emesso dall’ente creditore; il pagamento effettuato prima dell’iscrizione a ruolo; una sentenza che annulla il debito (passata in giudicato o comunque non impugnata dall’ente) pronunciata in un giudizio a cui l’Adr non ha partecipato . Queste situazioni indicano che, al momento in cui il ruolo è stato formato, il credito non era più esigibile o era stato annullato.
- Vizi procedurali della riscossione: sospensione amministrativa già concessa dall’ente creditore; sospensione giudiziale disposta da un giudice (es: il giudice tributario ha sospeso l’atto, ma il ruolo è stato comunque trasmesso per errore) . In sostanza, la riscossione non doveva partire o doveva fermarsi.
(In passato c’era anche una clausola aperta “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito”, ma dal 2015 è stata eliminata per evitare abusi.)
Procedura ed effetti: L’istanza va presentata all’Agente della Riscossione territorialmente competente, preferibilmente tramite PEC o raccomandata, usando il fac-simile disponibile sul sito dell’ente oppure in forma libera ma contenente: i dati del debitore, gli estremi delle cartelle/atti da sospendere, la dichiarazione dettagliata del motivo (es: “il debito X è prescritto in data…”, oppure “ho pagato come da copia F24 allegata”), allegando la documentazione a supporto, e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sulla veridicità di quanto affermato . È cruciale allegare prove solide: l’Adr non entra nel merito ma fa una verifica formale e poi gira tutto all’ente creditore per conferma.
Una volta protocollata l’istanza, la sospensione è automatica e immediata: “la presentazione dell’istanza comporta la sospensione di ogni ulteriore iniziativa di riscossione” . L’Agente blocca non solo i nuovi atti esecutivi, ma anche quelli cautelari (come fermi auto o ipoteche) e sospende quelli in corso. Ciò avviene indipendentemente dalla fondatezza della richiesta . In pratica è un “autoblocco” in attesa di verifica. L’ente creditore (es: l’Agenzia delle Entrate) ha 220 giorni di tempo per rispondere comunicando se conferma o meno la legittimità del debito. Durante questi 220 giorni, il debito resta sospeso e l’Adr non può procedere. Se l’ente conferma che il debito è dovuto, l’Adr notificherà al contribuente il diniego e potrà riprendere la riscossione (a questo punto il contribuente potrà solo fare ricorso al giudice contro tale atto). Se l’ente non risponde affatto entro 220 giorni, scatta l’annullamento automatico del debito: il ruolo viene annullato d’ufficio e le somme sono eliminate dalle scritture . Attenzione: dal 2015 questo annullamento per silenzio non opera se il debito era già sub iudice (oggetto di una causa pendente) o già sospeso . In altre parole, se c’è un ricorso in corso o una sospensione giudiziale, il silenzio non estingue nulla per evitare conflitti.
La sospensione legale è uno strumento potente perché ferma subito il pignoramento senza bisogno di un provvedimento del giudice. Tuttavia, non risolve sempre in via definitiva: se l’ente risponde negativamente, il contribuente dovrà comunque attivarsi in giudizio (davanti al giudice competente per quella materia, tributario o ordinario) per far valere le proprie ragioni. Inoltre, l’Adr potrebbe dichiarare inammissibile l’istanza se fuori termine o se invocante motivi al di fuori di quelli di legge. La Cassazione ha però censurato comportamenti troppo restrittivi dell’Agente: ad esempio, Equitalia non può ignorare un’istanza ben documentata perché “fuori termine” senza inviarla all’ente creditore, specie se la causa del vizio sussisteva da principio . In pratica, l’Adr dovrebbe privilegiare la sostanza ed evitare formalismi, trasmettendo comunque la richiesta all’ente (al limite sarà poi il giudice a valutare la decadenza se eccepita).
In sintesi: se si rileva un vizio macroscopico nel debito (prescrizione, pagamento, annullamento precedente) e si è già nella fase della riscossione (cartella o atto esecutivo del riscossore), conviene presentare immediatamente l’istanza di sospensione legale. Ciò congelerà il pignoramento sul nascere. Bisogna però essere tempestivi (entro 60 giorni dall’atto) e precisi nella documentazione. Questo strumento è complementare al ricorso giudiziale: spesso si usa per guadagnare tempo e far valutare la questione dall’ente, ma se l’ente rigetta occorrerà fare opposizione in tribunale. Nel frattempo però si sarà evitato il danno irreparabile dell’esecuzione.
Esempio pratico: Sospensione legale per debito prescritto. Stefano nel 2024 si vede notificare un’intimazione di pagamento per IRPEF 2012, che però risulta prescritta (sono passati più di 8 anni dall’ultima notifica valida). Stefano, entro 30 giorni, invia via PEC a Agenzia Entrate-Riscossione un’istanza di sospensione in cui dichiara l’intervenuta prescrizione, allegando copia di una sentenza di Cassazione sulla prescrizione quinquennale dei tributi locali e prospettando che nessun atto interruttivo gli è mai giunto. L’Adr protocolla la domanda e sospende subito la procedura; trasmette poi la pratica all’Agenzia delle Entrate. Questa, tuttavia, non risponde nei 220 giorni successivi. Di conseguenza, il debito di Stefano viene annullato automaticamente per legge il 221° giorno. L’Adr invia a Stefano una comunicazione che il ruolo è annullato e il suo debito cancellato . Stefano dunque non dovrà più pagare nulla e il preavviso di pignoramento iniziale resta privo di effetti. (Va notato che se invece l’AE avesse risposto affermando che la cartella era stata notificata e la prescrizione non maturata, Stefano avrebbe dovuto fare opposizione al giudice competente per far valere la prescrizione, ma intanto l’azione esecutiva sarebbe rimasta congelata per mesi).
Il pignoramento: tipologie, procedimento e limiti
Passiamo ora al pignoramento, ovvero l’atto con cui ha inizio l’esecuzione forzata sui beni del debitore. Mentre l’accertamento esecutivo rappresenta il titolo che rende possibile l’esecuzione, il pignoramento è l’atto concreto con cui si aggrediscono i beni per soddisfare il credito. Dal punto di vista normativo, il pignoramento ordinario è regolato dal Codice di Procedura Civile (artt. 491 e segg. c.p.c.), mentre il pignoramento esattoriale segue in parte regole speciali dettate dal DPR 602/1973 (per i tributi). In pratica, tuttavia, le forme di pignoramento possono distinguersi in base al tipo di beni colpiti e alla procedura:
- Pignoramento mobiliare presso il debitore: riguarda i beni mobili materialmente nella disponibilità del debitore (denaro contante, oggetti, macchinari, automezzi se trovati presso il debitore, ecc.). Si effettua tramite un Ufficiale giudiziario che si reca presso il domicilio/sede del debitore e redige un verbale individuando i beni da vincolare. Nel pignoramento mobiliare ordinario, l’ufficiale appone i sigilli o lascia i beni in custodia; nel caso di veicoli può procedere al ritiro o blocco. È una forma di esecuzione tradizionale, oggi meno frequente soprattutto per i creditori istituzionali, perché spesso i beni mobili rinvenibili hanno scarso valore o perché la legge tutela molti beni come impignorabili (vedi oltre). L’Agente della Riscossione ha facoltà di eseguire pignoramenti mobiliari avvalendosi dei propri funzionari abilitati, senza necessità di autorizzazione del giudice , anche se in pratica privilegia altre forme (fermo amministrativo su automezzi, pignoramenti presso terzi, ecc.).
- Pignoramento immobiliare: colpisce i beni immobili di proprietà del debitore (case, terreni) o i diritti reali immobiliari (usufrutto, ecc.). Richiede una procedura formalizzata: il creditore notifica un atto di pignoramento immobiliare con l’indicazione dell’immobile e dei dati catastali, che viene poi trascritto nei registri immobiliari (per rendere pubblico il vincolo) e successivamente depositato in tribunale. Segue la fase giudiziaria di esecuzione con la nomina di un custode, la stima del bene e la vendita all’asta. Il pignoramento immobiliare è particolarmente invasivo, in quanto può privare il debitore della casa; pertanto, la legge prevede alcune limitazioni (soprattutto per i debiti fiscali, come vedremo) e prassi garantiste (es. più tentativi d’asta, possibilità di conversione, ecc.). Per l’Agente pubblico, l’art. 76 DPR 602/1973 stabilisce condizioni rigorose per procedere all’espropriazione immobiliare . Anche i creditori privati possono pignorare immobili, e per essi non vale il divieto sulla prima casa che invece tutela il debitore fiscale .
- Pignoramento presso terzi: è la forma oggi più comune. Si ha quando i beni del debitore sono in possesso di un terzo oppure quando un terzo deve delle somme al debitore. Classici esempi: conto corrente bancario, stipendio o pensione dovuti da un datore di lavoro o ente pensionistico, crediti commerciali (denaro dovuto al debitore da suoi clienti), affitti di immobili, ecc. In questi casi, il creditore notifica un atto di pignoramento sia al debitore esecutato sia al terzo (banca, datore, ecc.), ingiungendo al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore (vincolo di indisponibilità) e di versarle invece per soddisfare il credito. Nel procedimento ordinario ex art. 543 c.p.c., dopo la notifica l’onere passa al creditore di depositare l’atto in tribunale e chiedere l’assegnazione: il terzo deve dichiarare quanto detiene (ad esempio, il saldo di conto corrente o l’importo dello stipendio) e il Giudice dell’Esecuzione, in un’apposita udienza, assegna le somme al creditore se il pignoramento è regolare . Nel procedimento esattoriale, invece, grazie all’art. 72-bis DPR 602/1973, non vi è l’udienza: l’atto di pignoramento presso terzi emesso dall’Agente Riscossore ordina direttamente al terzo di pagare le somme all’Agente trascorsi 60 giorni . In pratica, se il debitore non reagisce, dopo 60 giorni la banca svincola l’importo pignorato e lo trasferisce al concessionario, senza bisogno di un provvedimento del giudice. Questa è una notevole differenza procedurale: il Fisco agisce in via amministrativa, il privato deve passare dal giudice.
Va sottolineato che il pignoramento presso terzi è altamente efficace: colpisce direttamente liquidità e crediti, dunque è spesso preferito. Dal 2015 in poi, la legge ha introdotto strumenti di ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.) che consentono ai creditori di rintracciare conti correnti, stipendi, ecc. L’Agente pubblico ha un vantaggio ulteriore: può accedere alle banche dati fiscali (Anagrafe dei conti) e quindi individuare subito dove il debitore ha conti o chi è il datore di lavoro . Dal 2021-2022, con il pignoramento telematico generalizzato, i tempi si sono accorciati: l’Agenzia Entrate-Riscossione può inviare direttamente atti di pignoramento alle banche via PEC e ottenere il blocco immediato dei conti . Inoltre, recenti norme (es. Legge di Bilancio 2024) hanno previsto procedure automatizzate per importi oltre €1.000, nel rispetto della privacy, per accelerare l’esecuzione . Tutto questo rende il pignoramento presso terzi del Fisco particolarmente insidioso per il debitore, che rischia di trovarsi il conto bloccato o lo stipendio decurtato senza preavviso giudiziario.
Importante distinzione: Mentre per procedere al pignoramento ordinario un creditore deve essere munito di titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, o – nel caso di esecuzioni minori – un verbale di multa non pagato) e aver notificato un atto di precetto (intimazione a pagare entro almeno 10 giorni) ex art. 480 c.p.c., nel caso del Fisco l’accertamento esecutivo stesso contiene già l’intimazione. Dunque, non serve il precetto. Inoltre, per i tributi, se il pignoramento avviene entro un anno dalla notifica dell’atto esecutivo, non è necessaria nemmeno l’intimazione 5 giorni ex art. 50 DPR 602/73 (che invece serve trascorso l’anno). In sintesi: il debitore fiscale può subire un pignoramento senza ulteriori avvisi oltre all’accertamento esecutivo (o cartella) scaduto. Il debitore di un privato, invece, riceverà almeno un precetto prima del pignoramento.
Limiti legali al pignoramento: beni impignorabili e soglie di impignorabilità
Il nostro ordinamento prevede diverse tutele per il debitore esecutato, sotto forma di beni dichiarati impignorabili o di limiti quantitativi alle somme pignorabili. Conoscerli è essenziale per capire se il pignoramento in atto sta violando la legge e può quindi essere contestato.
1. Beni mobili impignorabili (art. 514 c.p.c.): Sono esclusi dall’esecuzione, in ogni caso, una serie di beni considerati indispensabili o di valore affettivo. Ad esempio: i vestiti, la biancheria, i mobili e gli utensili di casa necessari al debitore e alla sua famiglia, i letti, il tavolo da pranzo con sedie, il frigorifero, la cucina economica, gli strumenti di culto, le medaglie al valore, decorazioni e corrispondenza personale, gli animali da compagnia o affezione e gli animali impiegati a fini terapeutici o assistenziali (questi ultimi introdotti di recente, per evitare scene spiacevoli di pignoramenti di animali domestici). Tali beni non possono essere pignorati dal l’ufficiale giudiziario. Se erroneamente venissero inclusi, il debitore può fare opposizione agli atti esecutivi per far dichiarare nullo il pignoramento su di essi.
2. Beni mobili parzialmente impignorabili (art. 515 c.p.c.): Gli strumenti, oggetti e libri necessari per l’esercizio della professione, arte o mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di 1/5 del loro valore, e solo se il debitore non ha altri beni sufficienti a soddisfare il credito. In pratica, gli attrezzi da lavoro sono in gran parte protetti, salvo che il creditore provi che il debitore non possiede altro di aggredibile (il che accade di rado). Ad esempio, a un fotografo potranno pignorare eventualmente una fotocamera professionale su cinque, ma non tutto il corredo, altrimenti gli impedirebbero di lavorare. Una giurisprudenza estensiva ha talvolta incluso in questa tutela anche l’autovettura indispensabile per l’attività lavorativa, se unica e necessaria (es. il furgone di un artigiano), sebbene di regola i veicoli non rientrino nell’art. 515.
3. Prima casa e immobili in generale: Per i creditori privati, non esiste un divieto generale di pignorare l’unico immobile del debitore. Anche la prima casa può essere pignorata da banche, finanziarie o altri creditori, se ciò non lede principi di buona fede (ad esempio, pignorare una casa per un credito di valore irrisorio potrebbe essere considerato abuso del processo, ma non c’è una regola fissa). Invece, per il Fisco esiste una norma specifica di forte tutela: l’art. 76 DPR 602/1973 vieta all’Agente della Riscossione di avviare l’espropriazione immobiliare se l’immobile posseduto dal debitore soddisfa tutte queste condizioni :
- È l’unico immobile di proprietà del debitore;
- È adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- Non è un immobile di lusso (sono esclusi gli immobili accatastati in A/8 e A/9, cioè ville e castelli, e in generale categorie di lusso);
- Non vi sono altri immobili di proprietà (se il debitore possiede più immobili, il “primacasa” può essere pignorata, purché gli altri beni non siano sufficienti).
Se tutte queste condizioni sono presenti, l’Agente della Riscossione “non dà corso all’espropriazione” . In pratica, la prima casa “non si tocca”. Questo non impedisce però al Fisco di iscrivere ipoteca sull’immobile: infatti l’art. 77 DPR 602/73 consente l’ipoteca anche sull’unico immobile, ma appunto l’azione esecutiva (vendita forzata) è vietata . Ci sono tuttavia delle eccezioni: se l’immobile è di lusso (villa, castello, ecc.), il divieto non vale. Inoltre, se il debitore ha più immobili, anche la casa dove risiede può essere espropriata (diventerà semplicemente “uno dei tanti immobili”). In ogni caso, per procedere al pignoramento immobiliare fiscale la legge impone ulteriori soglie: il debito complessivo verso l’Adr deve superare €120.000 e dev’essere già stata iscritta ipoteca da almeno 6 mesi senza che il debito sia estinto . Inoltre, anche fuori dal caso prima casa, se il valore degli immobili del debitore è inferiore a €120.000 complessivi, l’Adr non può espropriare (non convenendo nemmeno ai creditori) . Infine, l’Agente deve aver tentato senza successo altre forme di pignoramento su beni mobili o crediti prima di procedere sulla casa (principio di sussidiarietà).
Riassumendo per i debiti fiscali: la prima casa “non di lusso” e unica proprietà è impignorabile ; per pignorare altri immobili servono debiti > €120.000 e ipoteca preventiva da 6 mesi . Queste tutele sono state ulteriormente confermate dalla Cassazione (es. Cass. 16 dicembre 2024 n.32759 ha ribadito l’impignorabilità dell’unico immobile adibito ad abitazione principale ai sensi dell’art. 76 DPR 602/73 ).
4. Stipendi, salari e pensioni: Il pignoramento di stipendi e altre entrate da lavoro del debitore è soggetto a limiti percentuali per salvaguardare il minimo vitale. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme derivanti da lavoro dipendente o pensione sono pignorabili nei seguenti limiti:
- Stipendi/salari:
- Fino a €2.500 (netti mensili): pignorabili nella misura massima di 1/10 (10%) .
- Da €2.500 a €5.000: pignorabili fino a 1/7 (circa 14%) .
- Oltre €5.000: pignorabili fino a 1/5 (20%) .
Queste soglie, introdotte nel 2015 e ritoccate nel 2020, valgono per ciascun pignoramento. Significa che se un debitore ha uno stipendio di €3.000 netti mensili, al massimo potranno essergli trattenuti circa €428 (1/7) al mese per un singolo credito. Se però subisce più pignoramenti da creditori diversi, la somma delle trattenute non può superare metà dello stipendio (regola generale di capienza).
- Pensioni: Le pensioni seguono lo stesso schema percentuale per la parte eccedente il “minimo vitale”. Infatti esiste una soglia di impignorabilità assoluta sulle pensioni pari a una volta e mezza l’assegno sociale (assegno sociale INPS, che nel 2025 è circa €503 mensili): dunque circa €750 non sono pignorabili su qualsiasi pensione . Sulla parte eccedente €750 si applicano le aliquote di 1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dell’importo della pensione. Esempio: pensione netta €1.500; minimo non toccabile €750; restano €750 pignorabili: fino a €500 di eccedenza 1/10 (€50) e i successivi €250 un 1/7 (~€35). In totale si potranno pignorare circa €85 al mese. Per pensioni molto alte (es. €6.000 netti) si lasciano comunque €750 intoccati e sul resto (5.250) si preleva 1/5 -> circa €1.050 al mese.
- TFR e altre indennità: Il TFR (trattamento di fine rapporto) già maturato e dovuto al lavoratore è pignorabile nei limiti di 1/5 , in quanto equiparato a retribuzione differita. Se il TFR è già stato liquidato e accreditato sul conto, si applica il discorso del “saldo bancario” di provenienza retributiva (vedi punto successivo). Le indennità di accompagnamento, di invalidità civile e altri assegni sociali sono assolutamente impignorabili , perché destinate al sostentamento in condizioni di fragilità. Anche le somme corrisposte a titolo di mantenimento familiare (alimenti, assegni di mantenimento per coniuge o figli) sono impignorabili se servono al sostentamento, salvo che il pignoramento sia intrapreso da chi vanta esso stesso crediti alimentari (es. il coniuge che ottiene il mantenimento può pignorare redditi dell’obbligato oltre i limiti ordinari).
5. Conto corrente bancario: Quando viene pignorato un conto in banca o posta, occorre distinguere tra saldo presente al momento della notifica e accrediti successivi. Secondo l’art. 545 c.p.c. infatti: – Se sul conto sono presenti somme provenienti da stipendio/pensione già accreditate prima del pignoramento, esse sono impignorabili per l’importo pari a tre volte l’assegno sociale (circa 3×€503 = €1.500) . L’eventuale eccedenza è pignorabile ma sempre nei limiti percentuali visti (1/5, 1/7, ecc.). Quindi se Tizio il giorno del pignoramento ha €5.000 sul conto, di cui €4.000 derivanti dallo stipendio appena accreditato, €1.500 restano liberi e €2.500 possono essere bloccati (rispettando il 1/5 se applicabile). – Le somme accreditate dopo la notifica (stipendi futuri) sono pignorate nei limiti ordinari di legge, come se il vincolo si spostasse a monte. In pratica la banca dovrà lasciar disponibile al debitore ogni mese la parte non pignorabile (minimo vitale) e vincolare la quota pignorabile di nuova accredito fino a concorrenza del debito. Tuttavia, nella prassi, spesso il pignoramento si esaurisce con il prelievo del saldo iniziale, a meno che il creditore non chieda esplicitamente di estendere a entrate future (il che avviene specie con pignoramenti su conto per tributi, in cui l’Adr tende a rinnovare periodicamente il vincolo).
6. Altri limiti e peculiarità: Il conto cointestato tra debitore e altra persona viene generalmente bloccato solo pro quota. Si presume che, salvo prova contraria, le somme appartengano in parti uguali ai cointestatari, quindi si può pignorare solo la quota del debitore (es. 50%) . Se l’altro cointestatario sostiene che sul conto ci sono solo soldi suoi, dovrà eventualmente fare opposizione di terzo per svincolarle. Le cause di impignorabilità assoluta (es. somme da invalidità) conservano tale natura anche se confluite sul conto, purché il debitore le sappia identificare e provare (non semplice: bisognerebbe mostrare che sul saldo attuale del conto c’è una parte derivante da indennità impignorabile non spesa). In genere, è più efficace chiedere al giudice dell’esecuzione un provvedimento di riduzione del pignoramento se ritiene che sia stato violato il minimo vitale o altri limiti.
Tabella riepilogativa – Limiti di pignorabilità principali:
| Bene/somma | Limite di pignorabilità | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Stipendio (netto) fino €2.500 | 1/10 (10%) massimo | Art. 545 c.p.c. |
| Stipendio €2.500–5.000 | 1/7 (~14,3%) | Art. 545 c.p.c. |
| Stipendio oltre €5.000 | 1/5 (20%) | Art. 545 c.p.c. |
| Pensione | Esente fino a 1.5×assegno sociale (~€750); eccedenza come stipendio | Art. 545 c.p.c. |
| Indennità invalidità, accompagnamento, assegno sociale | Impignorabili totalmente | Leggi speciali e Art. 545 c.p.c. |
| TFR (liquidato o no) | Pignorabile fino 1/5 | Art. 545 c.p.c. |
| Conto corrente (saldo da stipendio/pensione pregresso) | Libero fino a 3×assegno sociale (~€1.500); eccedenza nei limiti stipendio | Art. 545 c.p.c. |
| Conto cointestato | Presunzione 50% del debitore pignorabile | Giurisprudenza (Cass. 2004/1013) |
| Beni mobili essenziali (arredi, vestiti, ecc.) | Impignorabili completamente | Art. 514 c.p.c. |
| Strumenti di lavoro | Pignorabili al max 1/5 del valore (se altri beni insufficienti) | Art. 515 c.p.c. |
| Immobile unico, non di lusso, residenza debitore (debito fiscale) | Impignorabile – divieto esecuzione | Art. 76 DPR 602/1973 |
| Immobili in generale (debito fiscale) | Possibile se debito > €120.000 + ipoteca da ≥6 mesi, e altri beni insufficienti | Art. 76 DPR 602/1973 |
| Immobile prima casa (debito privato) | Pignorabile (nessun divieto normativo) | – |
Procedura di pignoramento e ruoli del giudice
Il procedimento di esecuzione varia a seconda che si tratti di pignoramento ordinario o esattoriale, ma in entrambi i casi può essere schematizzato in alcune fasi:
- Atto di pignoramento: è l’atto iniziale con cui si vincolano i beni. Nell’esecuzione civile ordinaria, è redatto dall’ufficiale giudiziario (per mobili e immobili) o dall’avvocato del creditore (per crediti presso terzi, che viene notificato tramite ufficiale giudiziario). Deve contenere, a pena di nullità, vari elementi: la descrizione del titolo esecutivo e del precetto (o indicazione dell’atto esecutivo fiscale), l’importo dovuto, l’indicazione espressa dell’intimazione al debitore a non sottrarre i beni e la citazione per comparire davanti al giudice (nel pignoramento ordinario) . Nel pignoramento esattoriale, l’atto è formato dal concessionario e notificato per posta o PEC: non contiene una citazione in udienza, bensì l’ordine al terzo di pagare all’Erario trascorsi 60 giorni .
- Deposito e intervento del giudice: Nelle esecuzioni civili, il creditore deve depositare in Tribunale il pignoramento entro precisi termini (15 giorni per mobiliari/immobiliari, 30 per i presso terzi, come modificati dalla riforma 2022) . In difetto, il pignoramento perde efficacia . Una volta depositato, il fascicolo passa al Giudice dell’Esecuzione (G.E.). Questi dirige la procedura: nomina un custode (per immobili), fissa l’udienza per l’eventuale comparizione delle parti e dei terzi debitori, emette l’ordinanza di vendita o assegna le somme se del caso. Nel pignoramento esattoriale, invece, l’intervento del giudice si verifica solo se il debitore o il terzo promuovono un’opposizione (o se occorre un provvedimento di conversione): altrimenti, se tutto fila liscio, non c’è nessun giudice che “convalida” l’assegnazione – il prelievo viene fatto d’ufficio. Questo comporta che i possibili vizi dell’atto esecutivo esattoriale vanno fatti valere attivamente dal debitore (non c’è controllo d’ufficio di un giudice se il debitore sta inerte).
- Soddisfacimento del credito: Nell’espropriazione mobiliare, i beni pignorati vengono venduti tramite aste pubbliche (gestite spesso da istituti vendite giudiziarie) e il ricavato distribuito. Nell’espropriazione immobiliare, analogamente, c’è una procedura d’asta e poi un decreto di trasferimento. Nel pignoramento di crediti presso terzi, il giudice – nel procedimento ordinario – emette un’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore (es: assegna al creditore l’intero saldo di conto corrente fino a concorrenza del suo credito, oppure dispone che il datore versi mensilmente un quinto dello stipendio al creditore). Nell’esecuzione esattoriale, l’assegnazione è legale e automatica dopo i 60 giorni: la banca o il datore deve versare quanto dovuto direttamente all’Agente della Riscossione, che poi ne destina la gran parte all’ente creditore e trattiene una quota a titolo di oneri di riscossione . Se il terzo non adempie (ad esempio una banca che non blocca il conto o un datore che non inizia le trattenute), può essere considerato responsabile verso il creditore, ma per i privati occorre una dichiarazione giudiziale (il giudice può condannare il terzo inadempiente a pagare egli stesso).
- Chiusura ed eventuale estinzione: Una volta soddisfatto il credito, l’esecuzione termina. Se invece l’asta va deserta o non si riesce a recuperare nulla (pignoramento infruttuoso), il giudice può dichiarare estinta la procedura. Nel pignoramento esattoriale presso terzi c’è una peculiarità: la legge (art. 72-bis cit.) prevede che se il terzo non paga entro 60 giorni e non vi sono opposizioni, il pignoramento si estingue automaticamente . Ciò significa che il vincolo sul conto non può restare indefinitamente: o produce effetto entro un certo tempo, o decade. La Cassazione ha interpretato che, se l’Adr vuole perseverare, deve notificare un nuovo atto. Anche per questo in molti casi, trascorsi alcuni mesi, i conti pignorati tornano disponibili se l’Adr non ha proceduto (magari per opposizione in corso).
In generale, il debitore durante l’esecuzione può sempre evitare la vendita pagando integralmente il dovuto (più spese e interessi). Ma vediamo ora quali strumenti specifici ha per reagire a un pignoramento che ritiene illegittimo o eccessivo.
Come difendersi da un pignoramento (opposizioni e altri rimedi)
Quando scatta un pignoramento, il debitore deve valutare immediatamente se vi siano motivi per contestarlo e farlo sospendere o annullare. Le strategie difensive in questa fase rientrano principalmente nelle opposizioni esecutive previste dal codice di procedura civile. Inoltre, esistono rimedi alternativi come la conversione del pignoramento o gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, utili per gestire situazioni di insolvenza più complessa. Analizziamo i vari scenari.
Opposizione al pignoramento: scegliere il giusto tipo e giudice
Il nostro ordinamento prevede due forme di opposizione nell’esecuzione forzata, con funzioni diverse:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Serve a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. In altre parole, il debitore sostiene che, per qualche ragione, il creditore non può eseguire quel pignoramento. I motivi tipici sono: il debito non esiste o è già estinto (es: il debitore aveva già pagato, oppure il credito si è prescritto dopo il titolo, oppure il titolo è stato annullato), oppure manca un titolo esecutivo valido (es: il titolo è nullo, o non è stato notificato regolarmente al debitore – quest’ultimo caso l’abbiamo visto con l’accertamento esecutivo non notificato). L’opposizione all’esecuzione può essere proposta prima che l’esecuzione inizi (es: dopo il precetto, chiedendo di inibire il futuro pignoramento) oppure dopo l’inizio (dopo la notifica del pignoramento stesso, in tal caso detta “opposizione a pignoramento in corso”). Nel primo caso si agisce con atto di citazione al creditore davanti al tribunale competente, ottenendo eventualmente una sospensione del precetto; nel secondo caso, se l’esecuzione è già pendente, l’opposizione va proposta davanti al Giudice dell’Esecuzione dello stesso procedimento esecutivo, secondo forme più snelle (ricorso).
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Serve a contestare vizi formali degli atti dell’esecuzione, compreso il pignoramento. Ad esempio, se il pignoramento non contiene gli avvertimenti di legge, o è stato notificato senza rispettare i termini, o se la notifica del precetto era viziata, ecc. Sono questioni che non riguardano il merito del diritto di procedere (il debito può anche esserci), ma la regolarità formale della procedura. L’opposizione agli atti è soggetta a un termine di decadenza breve: 20 giorni dalla notificazione dell’atto viziato (o dalla sua conoscenza). Va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione se la procedura è in corso (o al tribunale competente se l’atto precede l’esecuzione).
Nel contesto del pignoramento esattoriale, si aggiunge la complessità di individuare il giudice competente. Infatti, qui entrano in gioco anche le Commissioni/ corti tributarie (per i crediti tributari) o il giudice del lavoro (per contributi previdenziali) accanto al giudice ordinario dell’esecuzione. La Cassazione a Sezioni Unite ha dettato un principio di “petitum sostanziale”: la competenza dipende dalla natura della contestazione . In particolare:
- Se il debitore contesta la legittimità sostanziale del debito o la validità del titolo esecutivo fiscale (es: “la cartella non mi fu notificata”, “il tributo era decaduto/prescritto prima del ruolo”, “il debito è stato annullato da una sentenza tributaria” ecc.), allora la causa rientra nella giurisdizione tributaria (giudice tributario) . Ciò vale anche se l’atto formalmente impugnato è il pignoramento. Ad esempio, Cass. SU n. 7822/2020 ha affermato che tutte le contestazioni relative ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa tributaria, verificatisi fino all’atto esecutivo, spettano al giudice tributario . Così anche eccepire la prescrizione del tributo maturata prima o la nullità della notifica della cartella sono questioni da far valere dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente, anche se il pignoramento è già iniziato. In pratica, si tratta di opposizione all’esecuzione ma incardinata al giudice tributario con le forme del ricorso tributario .
- Se invece il debitore contesta vizi formali del pignoramento in sé (es: l’atto di pignoramento non contiene l’indicazione del responsabile del procedimento o non è stato preceduto dalla notificazione dell’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73 quando dovuta, oppure la banca ha versato prima dei 60 giorni, ecc.), si tratta di questioni procedurali post titolo: la competenza è del Giudice Ordinario (tribunale civile) in veste di giudice dell’esecuzione . Ad esempio, Cass. SU n. 4227/2023 ha stabilito che i vizi propri dell’atto di pignoramento esattoriale (come errori nella notifica o nel contenuto dell’atto) vanno al G.O. . Quindi il debitore dovrà proporre un ricorso in opposizione agli atti esecutivi (20 giorni) innanzi al tribunale (di norma quello del luogo dell’esecuzione, cioè il foro del terzo pignorato per esecuzioni presso terzi).
- Per i crediti non tributari affidati all’Agente Riscossione (es: multe stradali, sanzioni amministrative, contributi previdenziali INPS), la giurisdizione segue la natura del credito: i contributi INPS vanno dal giudice del lavoro , le multe dal giudice ordinario (ex giudice di pace o tribunale per importi alti, a seconda). In materia di contributi, la Cassazione ha di recente confermato che l’opposizione alla cartella o all’avviso di addebito INPS spetta al giudice ordinario-lavoro, e lo stesso dicasi per gli atti successivi di pignoramento . Il meccanismo di accertamento esecutivo è simile, ma cambia il giudice di riferimento.
Come si vede, non è banale individuare il giudice giusto, e ciò è essenziale: un’opposizione proposta al giudice sbagliato verrà dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione o competenza, facendo perdere tempo prezioso. Le Sezioni Unite 2025 (sent. n. 2098/2025) hanno cercato di chiarire l’intreccio, rifacendosi ai principi detti sopra . In pratica:
- Se sostieni “non devo nulla” o “il titolo è viziato”, vai dal giudice tributario (per tributi) o giudice ordinario-lavoro (per contributi), come se impugnassi il titolo in via principale, anche se formalmente impugni il pignoramento .
- Se sostieni “l’atto di pignoramento è nullo per vizio formale” o “il procedimento esecutivo non è stato rispettato”, vai dal giudice dell’esecuzione ordinario .
Per i crediti tributari, dunque, l’opposizione al pignoramento spesso prende la forma di un ricorso alla Corte tributaria avverso l’atto di pignoramento (o contro il preavviso, o l’intimazione, se è il primo atto conosciuto) chiedendo l’annullamento di esso e degli atti presupposti. Questa è di fatto un’opposizione all’esecuzione in sede tributaria. Viceversa, se per esempio l’Agenzia Entrate-Riscossione notifica un pignoramento a terzo senza attendere i 60 giorni dal precetto intimatorio (violando l’art. 72-bis che impone di aspettare 60 giorni) , il debitore potrà eccepire tale vizio formale al giudice dell’esecuzione ordinario.
Procedura e tempi dell’opposizione: L’opposizione agli atti esecutivi (vizi formali) va fatta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dal momento in cui se ne ha conoscenza (ad esempio, 20 giorni dalla data dell’udienza in cui un provvedimento viziato è emerso). L’opposizione all’esecuzione (di merito) se proposta prima che inizi l’esecuzione non ha termini stringenti (entro precetto, preferibilmente prima della scadenza del precetto stesso); se proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, va fatta tempestivamente, preferibilmente prima che la procedura giunga alla vendita o all’assegnazione. Non c’è un termine perentorio fisso in questo caso, ma attendere troppo può pregiudicare la possibilità di ottenere la sospensione.
Sospensione dell’esecuzione: Presentando opposizione, il debitore può chiedere al giudice adito di sospendere la procedura esecutiva in corso (sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione, o sospensione dell’atto ex art. 623 c.p.c. per l’opposizione agli atti). I giudici sono generalmente cauti nel concederla: occorre dimostrare che vi sono fondati motivi di opposizione e che il proseguimento dell’esecuzione arrecherebbe un pregiudizio grave. Ad esempio, se si è opposto un pignoramento immobiliare eccependo la nullità del titolo, il giudice potrebbe sospendere la vendita d’asta in attesa del giudizio di merito, per evitare un danno irreversibile (perdita della casa). La sospensione si può chiedere anche inaudita altera parte (d’urgenza) se c’è pericolo imminente (ad es. l’asta tra pochi giorni). La concessione della sospensione “congela” l’esecuzione: non si potranno compiere atti ulteriori finché il giudizio di opposizione non è definito (o finché il giudice non la revoca). Se invece la sospensione è negata, la procedura va avanti parallelamente al giudizio di opposizione.
Esito delle opposizioni: Se l’opposizione agli atti viene accolta, l’atto viziato è annullato (ad es. il pignoramento è dichiarato nullo) . Ciò di solito fa venir meno l’intera esecuzione in corso. Se viene accolta l’opposizione all’esecuzione, il giudice dichiara che l’esecuzione non doveva avere luogo (in tutto o in parte) e quindi libera i beni pignorati e estingue la procedura. Ad esempio, se si prova che il debito era già pagato, il giudice dell’esecuzione chiuderà il processo esecutivo e condannerà il creditore alle spese. Le pronunce in materia di opposizione possono essere impugnate con appello (per l’opposizione all’esecuzione è un giudizio ordinario, per gli atti è un giudizio sommario con eventuale fase di merito, senza addentrarci troppo).
Riassumendo, di fronte a un pignoramento è essenziale consultare subito un legale per capire se vi sono motivi sostanziali o formali di opposizione e a quale giudice rivolgersi. Il fattore tempo è cruciale: ricordiamo 20 giorni per i vizi formali! E anche per questioni di merito, prima si agisce più chance ci sono di bloccare l’esecuzione prima che produca effetti definitivi (vendite, assegnazioni).
Esempio pratico: Opposizione per vizi formali del pignoramento fiscale. Un artigiano riceve un atto di pignoramento immobiliare da Agenzia Entrate-Riscossione nel 2025, relativo a imposte non pagate per €70.000. L’atto è notificato senza che sia stata inviata alcuna intimazione di pagamento nei 30 giorni precedenti, nonostante l’ultimo avviso risalga a due anni prima. Inoltre, l’atto di pignoramento non indica il rispetto dell’art. 76 DPR 602/73: l’artigiano ha l’abitazione principale pignorata, che è l’unico immobile. In più, non c’è traccia dell’avvenuta iscrizione di ipoteca 6 mesi prima. Il suo avvocato presenta entro 20 giorni un’opposizione agli atti esecutivi al tribunale competente, eccependo: 1) la nullità del pignoramento per violazione dell’obbligo di notifica dell’intimazione (art. 50 DPR 602/73); 2) l’improcedibilità dell’azione esecutiva perché trattasi di prima casa unica non espropriabile ex art. 76 DPR 602/73 .
Il giudice dell’esecuzione, verificati gli atti, accoglie l’opposizione: dichiara nullo il pignoramento per omessa intimazione e comunque inammissibile l’esecuzione su quell’immobile protetto (in realtà il secondo motivo attiene al diritto di procedere, quindi giurisdizione tributaria; ma essendo lampante, spesso i giudici ordinari prendono atto del divieto). Il pignoramento viene cancellato e l’esecuzione chiusa . L’artigiano conserva la sua casa. Questo esempio evidenzia come un controllo sui presupposti procedurali possa salvare situazioni drammatiche – ovviamente con l’assistenza di professionisti che conoscano sia la normativa fiscale che quella processuale esecutiva.
Conversione del pignoramento: pagare a rate per evitare la vendita
A volte il debitore non contesta il diritto del creditore di procedere, ma vuole evitare gli effetti più gravosi dell’esecuzione (ad esempio la svendita all’asta dei propri beni) e guadagnare tempo per pagare. Il codice di procedura civile offre un istituto chiamato conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): esso consente al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, ottenendo così la liberazione dei beni e la chiusura anticipata dell’esecuzione, mediante un pagamento dilazionato sotto controllo del giudice. In pratica il debitore chiede: “Signor Giudice, non vendere la mia casa o non toccare più il mio stipendio; ti deposito subito un importo cauzionale e ti propongo di pagare tutto il debito in tot rate; intanto libera i beni pignorati.”.
Condizioni: La conversione può essere chiesta una sola volta per esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni . Nel pignoramento immobiliare, va chiesta prima dell’udienza in cui viene emessa l’ordinanza di vendita; nel pignoramento presso terzi, prima dell’assegnazione al creditore. Temporeggiare troppo spesso porta a perdere questa chance . La domanda si presenta con ricorso al G.E., indicando come si intende pagare.
Deposito minimo: Alla domanda di conversione, il debitore deve versare subito una somma a titolo di cauzione: attualmente, dopo la riforma 2022-2024, tale importo è pari ad 1/6 del debito complessivo pignorato (prima era 1/5). Questo serve a dimostrare la serietà dell’intento e dare un acconto ai creditori. Se il debitore non versa almeno un sesto, la domanda è inammissibile . Molti debitori ignorano questo obbligo e perdono l’opportunità per mancanza del deposito .
Decisione del giudice: Il giudice, ricevuta l’istanza e il deposito, sente le parti (i creditori possono opporsi) e se ritiene che la conversione sia ammissibile, emette un’ordinanza con cui fissa l’importo totale da pagare e le rate. L’importo comprende il capitale dovuto ai creditori procedente e intervenuti, gli interessi maturati, le spese legali e le spese di esecuzione (stima, custodia, ecc.). In pratica, il debitore deve farsi carico di tutto il carico del pignoramento. Tuttavia, evita i costi futuri dell’asta e possibili ulteriori danni. Il giudice può concedere fino a 48 mesi di tempo (rate mensili) per pagare il residuo , dopo aver imputato il deposito a parziale acconto. Dunque, si può ottenere una dilazione di 4 anni. Prima della riforma Cartabia il massimo era 18 mesi, ora ampliato a 4 anni per favorire i debitori . Sulle rate si pagano interessi (al tasso legale) dal deposito.
Effetti della conversione: Se la conversione è concessa, il pignoramento cessa sui beni: vengono liberati (se immobili, il giudice ordina la cancellazione del pignoramento ipotecario; se stipendio, revoca l’assegnazione; se beni mobili, dispone la restituzione). L’esecuzione però non si estingue finché non è pagato tutto: rimane sospesa in attesa del pagamento delle rate. Il debitore deve essere puntuale: se salta anche una sola rata, la conversione viene revocata, le somme già versate vengono distribuite ai creditori (senza liberazione totale del debito) e l’esecuzione riprende sul bene originario, senza possibilità di chiedere una nuova conversione . Quindi è una chance unica. Se invece il debitore paga tutte le rate, l’esecuzione viene dichiarata estinta e i creditori soddisfatti.
Vantaggi: La conversione permette di salvare i beni (ad es. tenersi la casa) e di rateizzare il debito sotto controllo giudiziario. Questo evita, ad esempio, che la casa venga venduta all’asta magari a un prezzo inferiore al mercato, con il debitore che resta pure con un debito residuo. Con la conversione, il debitore paga l’intero ma in modo dilazionato, potendo nel frattempo magari vendere l’immobile privatamente a miglior prezzo o reperire le risorse. La Cassazione ha sottolineato che la ratio della conversione è proprio favorire il debitore che vuole evitare l’espropriazione, senza però permettere tattiche dilatorie dell’ultimo minuto .
Conversione nel pignoramento esattoriale: Formalmente l’istituto dell’art. 495 c.p.c. si applica alle esecuzioni civili in tribunale. Quando però l’Adr avvia un pignoramento (es. immobiliare), dopo 60 giorni la pratica va comunque in tribunale per la vendita. Quindi, a quel punto, anche in un’esecuzione fiscale il debitore può chiedere la conversione al G.E. Non c’è invece conversione amministrativa: con l’Adr puoi rateizzare (con le regole proprie di Adr) ma se il pignoramento è già iscritto, occorrerà combinare la rateizzazione con la conversione. Fortunatamente, la legge prevede che se il debitore ottiene una rateazione con l’Adr e paga la prima rata, l’esecuzione esattoriale in corso deve essere sospesa . Ad esempio, se dopo il pignoramento immobiliare il debitore riesce a ottenere un piano di rate con Agenzia Entrate-Riscossione, può presentare tale piano al G.E. chiedendo la sospensione o la conversione. Si tratta quindi di coordinare i due istituti.
Esempio pratico: Conversione per salvare la casa dal pignoramento. Maria ha subito un pignoramento immobiliare sulla sua seconda casa (un piccolo appartamento affittato) per un debito bancario di €80.000. Il valore dell’immobile è circa €120.000. Maria vorrebbe evitare l’asta, perché teme di ricavare molto meno e restare debitrice. Chiede quindi la conversione: presenta istanza al giudice e versa subito €13.500 (pari a 1/6 del debito comprensivo di spese). Propone di pagare il resto in 36 rate con i soldi dell’affitto e altri redditi. Il giudice accoglie: fissa l’importo totale in €82.000 (aggiungendo spese legali) e concede 36 rate mensili da circa €1.900 l’una. Maria stringe la cinghia ma riesce a pagare le prime rate vendendo l’auto e con l’aiuto di un familiare; poi continua coi canoni di locazione. Durante questi 3 anni l’asta rimane sospesa. Maria estingue tutto e conserva l’immobile, che potrà eventualmente vendere con calma a prezzo pieno per ripianare i prestiti familiari. Il creditore ha avuto quanto dovuto (con qualche ritardo, ma anche con gli interessi legali). Si è evitata così una liquidazione forzata distruttiva di valore.
Negoziare con il creditore o ricorrere a procedure di sovraindebitamento
Oltre agli strumenti processuali sopra descritti, chi subisce un pignoramento dovrebbe sempre valutare possibili soluzioni negoziali o concorsuali che possano risolvere la situazione di debito in modo più strutturale:
- Transazione stragiudiziale col creditore: In qualsiasi momento è possibile trovare un accordo direttamente col creditore procedente (e con eventuali altri creditori intervenuti). Ad esempio, il debitore può offrire un pagamento immediato (magari finanziato da terzi) di un importo ridotto a saldo e stralcio del debito, in cambio della rinuncia al pignoramento. Oppure proporre un nuovo piano di rientro più conveniente per il creditore rispetto all’incertezza dell’esecuzione. Spesso le banche, ad esempio, sono disponibili a chiudere una posizione con uno sconto se ricevono liquidità rapidamente, evitando le lungaggini d’asta. L’importante è che l’accordo sia formalizzato e che i creditori intervengano in esecuzione vi aderiscano. Se l’esecuzione è già avviata, occorrerà poi presentare al giudice dell’esecuzione l’istanza di rinuncia o estinzione per cessata materia. N.B.: Con il Fisco è più difficile negoziare stralci extragiudiziali, perché la legge non consente accordi individuali se non nelle forme previste (rateazioni standard o definizioni agevolate di legge). Però con le nuove norme del 2023 sul componimento della crisi d’impresa, l’Agenzia Entrate può partecipare a piani concordatari (vedi oltre).
- Rateizzazione con l’Agente Riscossore: Come già accennato, l’Agente pubblico (AER) concede piani di dilazione fino a 72 rate (6 anni) automaticamente per debiti fino a €120.000, e fino a 120 rate (10 anni) con prove di grave e comprovata difficoltà . Se un debitore che subisce pignoramento fiscale non aveva già una rateizzazione, può ancora chiederla anche dopo il pignoramento. Pagando la prima rata, il pignoramento in corso dev’essere sospeso e poi cessato se le rate continuano . È una disposizione volta a incentivare la regolarizzazione: l’art. 19 DPR 602/73 stabilisce che la concessione della rateizzazione evita nuove azioni esecutive e sospende quelle avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto o l’assegnazione. Quindi, anche all’ultimo momento, se si riesce a ottenere un piano dall’Adr, si può bloccare l’esecuzione. Questo ovviamente richiede di essere in regola con i requisiti (a volte serve pagare un piccolo acconto per rientrare nelle soglie di debito rateizzabile).
- Procedure da sovraindebitamento (oggi Codice della Crisi e dell’Insolvenza): Se il debito complessivo del soggetto è troppo elevato e non gestibile con i mezzi ordinari, la legge prevede delle procedure concorsuali speciali per consumatori e piccoli imprenditori non fallibili. Si tratta di strumenti introdotti dalla L. 3/2012 (e ora riordinati nel D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi) volti a offrire al debitore sovraindebitato una via d’uscita, coinvolgendo tutti i creditori in un accordo o una liquidazione controllata. Ce ne sono vari:
- Il Piano del consumatore (ora “Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”): riservato a chi ha debiti prevalentemente personali (non aziendali). Consente al consumatore di proporre al tribunale un piano di pagamento parziale dei debiti, commisurato alle sue possibilità, con eventuale stralcio del rimanente. Serve il voto favorevole dei creditori o, in certi casi, può essere omologato anche senza l’unanimità, se il giudice ritiene il piano fattibile e migliore della liquidazione .
- L’Accordo di ristrutturazione dei debiti (per imprenditori minori o professionisti): simile al piano, ma richiede di solito l’adesione di una certa percentuale di crediti.
- La Liquidazione controllata del patrimonio (ex liquidazione del sovraindebitato): il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni liquidabili a un liquidatore nominato dal tribunale, il quale li vende e distribuisce il ricavato ai creditori. Dopo ciò, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti.
- L’Esdebitazione del debitore incapiente: istituto introdotto di recente, consente a una persona fisica che proprio non ha nulla da offrire di chiedere comunque la cancellazione dei debiti (tranne alcuni come quelli alimentari o da dolo) a patto di tenere un comportamento meritevole per i 4 anni successivi. È un’extrema ratio per chi non ha patrimonio né reddito aggredibile.
Quando si accede a una di queste procedure, i pignoramenti in corso vengono sospesi. Ad esempio, presentando un piano o accordo, il debitore può chiedere al giudice un provvedimento di sospensione delle singole esecuzioni. E se poi il piano viene omologato, i pignoramenti pendenti vengono chiusi e sostituiti dall’adempimento del piano (che potrebbe prevedere pagamenti parziali). Se si va in liquidazione, tutte le esecuzioni confluiscono nella liquidazione e i creditori devono concorrere lì. Questo significa che, per un debitore sommerso da debiti, attivare una procedura di sovraindebitamento è un modo per centralizzare la soluzione e poter eventualmente ottenere anche un taglio delle somme dovute (cosa che altrimenti, in sede esecutiva individuale, non ottiene se non pagando integralmente).
Naturalmente, le procedure concorsuali hanno costi e richiedono l’ausilio di professionisti e l’intervento di un organismo di composizione della crisi (OCC). Vanno scelte se la situazione debitoria è insostenibile con i normali mezzi. La recente esperienza mostra che molti debitori con più pignoramenti (es. Equitalia, banche, ecc.) riescono a risollevarsi tramite un Piano del consumatore, pagando magari il 50% dei debiti in 5-6 anni, e ottenendo l’esdebitazione del resto.
Esempio pratico: Sovraindebitamento per bloccare i pignoramenti multipli. Carlo è un lavoratore autonomo che ha accumulato €200.000 di debiti con il Fisco e €150.000 con banche e finanziarie. Ha già in corso un pignoramento del 1/5 sul suo stipendio (derivante da collaborazioni) da parte di una finanziaria, e Agenzia Riscossione gli ha bloccato il conto. Invece di subire l’espropriazione dei (pochi) beni rimasti e vivere sotto pignoramento per decenni, Carlo si rivolge a un OCC e propone un Piano del consumatore offrendo: la vendita volontaria di un piccolo terreno ereditato (valore €50.000) e l’impegno a versare €1.000 al mese per 5 anni (totale €60.000) ai creditori. Complessivamente, il piano offre circa €110.000 rispetto ai €350.000 dovuti (circa 30 cents per euro). I creditori verrebbero soddisfatti pro quota. Il tribunale, valutate le circostanze (Carlo è stato sovraindebitato principalmente per calo fatturato e interessi su prestiti, senza colpa grave), omologa il piano e dispone la sospensione/cessazione di tutte le esecuzioni individuali. I pignoramenti vengono revocati e Carlo inizia a pagare quanto stabilito nel piano. Dopo 5 anni, adempie integralmente al piano: ottiene così la esdebitazione per la parte residua dei debiti che vengono cancellati. Carlo può ricominciare senza più procedure a suo carico.
Questo esempio mostra la funzione “liberatoria” delle procedure concorsuali: non sono soluzioni per tutti i casi, ma per i debitori onesti in difficoltà forniscono una via d’uscita legale, evitando di rimanere schiacciati da pignoramenti a ripetizione per tutta la vita.
Domande frequenti (FAQ)
- È legale il pignoramento senza l’intervento di un giudice da parte del Fisco?
Risposta: Sì. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere a pignoramento di conti, stipendi e altri crediti senza passare dal tribunale, in virtù dei poteri conferiti dal DPR 602/1973 (art. 72-bis) . Questo vale solo per i debiti di natura erariale o affidati all’Adr. Il pignoramento “esattoriale” viene notificato dall’Agente e, se il debitore non reagisce, il terzo (banca, datore) paga le somme dovute direttamente al Fisco. Non c’è bisogno di un’udienza giudiziaria preliminare. Naturalmente il debitore può fare opposizione al giudice competente dopo, se ci sono irregolarità. - Posso bloccare un pignoramento iniziato aderendo a una rateizzazione?
Risposta: In molti casi sì. Se si tratta di un debito fiscale, la legge consente di chiedere una dilazione all’Agenzia Entrate-Riscossione anche dopo la notifica del pignoramento: basta presentare la domanda e pagare la prima rata. Così facendo, l’Agente sospende l’esecuzione in corso e non procederà oltre finché le rate saranno pagate regolarmente . Per i crediti privati, una volta iniziato il pignoramento, il debitore può provare a negoziare un piano di rientro col creditore procedente: se questo accetta e comunica al tribunale la rinuncia all’esecuzione, il pignoramento verrà revocato. In ogni caso, è cruciale agire prima che i beni vengano venduti o assegnati. - Un conto corrente cointestato può essere pignorato interamente?
Risposta: No, solo pro quota. Se un conto è cointestato tra il debitore e un’altra persona, si presume che metà del saldo sia di spettanza del debitore esecutato (salvo prova contraria). Pertanto, il pignoramento colpirà solo la quota del debitore – tipicamente il 50% – lasciando l’altra metà all’altro cointestatario . Quest’ultimo, se subisse comunque un blocco totale dal lato banca, può far valere la sua estraneità chiedendo l’intervento del giudice dell’esecuzione (opposizione di terzo). In pratica, nei pignoramenti presso terzi, gli istituti finanziari tendono cautelativamente a congelare tutto il saldo fino a concorrenza del debito e aspettano istruzioni del giudice sulla quota da assegnare. - Le pensioni di invalidità o l’assegno sociale possono essere pignorati?
Risposta: No, queste prestazioni assistenziali sono impignorabili. Sia l’assegno sociale (che tutela situazioni di povertà) sia le pensioni/indennità di invalidità civile e di accompagnamento non possono essere aggredite dai creditori . Fanno eccezione solo eventuali pignoramenti per crediti alimentari o per il risarcimento di danni in caso di condotte illecite, ma in linea generale queste somme rimangono intoccabili. Anche se confluissero su un conto bancario, il debitore dovrebbe segnalarne la provenienza per ottenerne lo svincolo, perché di base la banca non sa distinguere la natura delle somme. - Il Fisco può pignorare la mia prima e unica casa?
Risposta: No, se non è di lusso. Dal 2013 la legge vieta all’Agente della Riscossione di espropriare l’immobile che è unica casa di proprietà del debitore, in cui egli risiede anagraficamente, a uso abitativo non di lusso . In presenza di questi requisiti, il Fisco non può procedere alla vendita forzata della casa (potrebbe tutt’al più iscrivere ipoteca se il debito supera €20.000). Se invece il debitore possiede più immobili, oppure l’immobile è accatastato in A/8 o A/9 (ville, castelli), il divieto non si applica. I creditori privati, invece, possono in teoria pignorare anche la prima casa del debitore. Non esiste una protezione generale nel codice di procedura civile per l’abitazione principale: pertanto, ad esempio, una banca può pignorare la casa per un mutuo non pagato, oppure un privato per un decreto ingiuntivo, indipendentemente dal fatto che sia l’unica e che il debitore ci abiti. Va detto che la prassi giudiziaria talvolta cerca soluzioni per tutelare il debitore in casi estremi (ad es. vendite con riserva di abitazione), ma non c’è un divieto legale come per il Fisco. - Cosa succede se ignoro un avviso di accertamento esecutivo e non faccio nulla?
Risposta: Se l’avviso è regolarmente notificato e non si paga né si presenta ricorso entro 60 giorni, l’atto diventa definitivo ed esecutivo. Trascorsi altri 30 giorni, il debito viene affidato all’Agente Riscossore e, dopo 180 giorni, possono iniziare i pignoramenti (salvo sia necessaria un’intimazione finale) . In breve, ignorare l’accertamento esecutivo significa andare incontro a riscossione coattiva. Il Fisco potrà applicare misure cautelari (fermo amministrativo sui veicoli, ipoteca su immobili) e quindi procedere con pignoramenti di stipendi, conti, pensioni ecc., secondo le regole viste. Inoltre, non avendo impugnato, si perde la possibilità di contestare nel merito il debito, salvo casi eccezionali (vizi di notifica o altre situazioni che consentano opposizioni tardive). Dunque, è fortemente sconsigliato restare inerti: meglio attivarsi subito per trovare una soluzione (ricorso, pagamento, accordo, ecc.) piuttosto che subire l’esecuzione forzata. - Ho scoperto solo da un estratto di ruolo/pignoramento di avere un debito fiscale: posso ancora difendermi?
Risposta: Sì. Se il contribuente ha avuto conoscenza del debito tributario solo in ritardo (ad es. consultando un estratto di ruolo o ricevendo direttamente un atto di pignoramento, senza aver ricevuto l’accertamento o la cartella originari), la legge e la giurisprudenza gli consentono di difendersi. In tal caso, il pignoramento o la nota di presa in carico diventano il primo atto impugnabile. Si potrà proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria eccependo la mancata notifica degli atti presupposti , oppure proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario per far valere l’inesistenza del titolo (a seconda delle pronunce, c’è stata variabilità, ma l’importante è agire). Cassazione ha chiarito che non si può essere privati della tutela: se il primo atto noto è il pignoramento, lo si impugna per far valere i vizi precedenti . Ovviamente, il debitore deve agire subito, perché anche questi rimedi hanno termini stringenti (si consiglia di muoversi entro 20 giorni dall’atto o comunque il prima possibile per chiedere sospensione). - Quanto tempo dura un pignoramento sul conto corrente?
Risposta: Dipende. Se è un pignoramento ordinario, dal momento della notifica la banca deve vincolare le somme fino all’udienza davanti al giudice; se il creditore non deposita l’atto in tribunale entro 30 giorni, il pignoramento perde efficacia . Se invece deposita e il giudice emette ordinanza di assegnazione, la banca pagherà e il pignoramento cessa con quel pagamento. Per i pignoramenti esattoriali, la legge prevede che se entro 60 giorni il debitore non paga e non fa opposizione, il terzo (banca) deve versare all’Agente le somme pignorate . Se però in 60 giorni non succede nulla – ad esempio perché il conto è vuoto o c’è un’opposizione in corso – il vincolo pignoratizio diviene inefficace automaticamente trascorso tale termine . In pratica, il pignoramento fiscale su conto non può rimanere sospeso all’infinito: o produce l’incasso entro un certo tempo, o decade, e il conto va sbloccato. Quindi il debitore, se vede il conto bloccato da mesi, può far presente questo aspetto all’Adr o al giudice per ottenere la liberazione. - Posso chiedere la conversione del pignoramento a rate anche se ho altri debiti?
Risposta: La conversione (art. 495 c.p.c.) si riferisce alla singola procedura esecutiva. Se hai un pignoramento in corso (ad esempio su un immobile) puoi chiederne la conversione pagando quel determinato debito in rate. Ciò non riguarda direttamente gli altri debiti che hai eventualmente con altri creditori non partecipanti a quella esecuzione. Tuttavia, se riesci a convertire e salvare il bene, potrai poi dedicarti agli altri creditori magari tramite accordi o procedure di sovraindebitamento. Non c’è un limite al numero di conversioni su procedure diverse: potresti teoricamente chiedere conversioni separate su più pignoramenti, ma devi avere la capacità di sostenere tutte le rate, altrimenti rischi di fallire su tutti i fronti. In questi casi complessi, meglio valutare un piano unico per ristrutturare l’intero indebitamento con una procedura concorsuale. - Che differenza c’è tra ipoteca e pignoramento?
Risposta: L’ipoteca è una garanzia reale iscritta su un immobile (o altro bene registrato) che dà al creditore un diritto di prelazione sulla vendita di quel bene. Da sola, l’ipoteca non espropria il bene: il debitore rimane proprietario, ma l’immobile è gravato e se venduto volontariamente il credito va soddisfatto con preferenza. Il pignoramento, invece, è l’atto dell’espropriazione forzata: vincola il bene al procedimento esecutivo in vista della vendita all’asta. Il Fisco spesso iscrive ipoteca sugli immobili del debitore quando il debito supera €20.000, come passo cautelare prima dell’eventuale pignoramento . Ma su una prima casa protetta, può iscrivere ipoteca ma non convertire mai quella ipoteca in pignoramento. In sintesi: l’ipoteca tutela il credito ma non sottrae il bene; il pignoramento avvia la sottrazione coattiva del bene. - Se il debitore fallisce o muore, cosa accade al pignoramento?
Risposta: Se il debitore è una società o imprenditore soggetto a fallibilità e viene dichiarato fallito (oggi “liquidazione giudiziale”), le procedure esecutive individuali si interrompono e confluiscono nel fallimento. Il curatore subentrerà nella gestione dei beni e i creditori faranno valere i loro crediti nel passivo fallimentare. Se il debitore persona fisica muore, le esecuzioni proseguono contro gli eredi (se hanno accettato l’eredità). Tuttavia gli eredi possono anche scegliere di rinunciare all’eredità o accettare con beneficio di inventario per non rispondere con beni propri: in tali casi, i creditori dovranno rivolgersi al patrimonio ereditario e le procedure possono subire adattamenti (ad esempio un pignoramento immobiliare su un bene ereditario proseguirà contro tutti gli eredi in comunione). La morte non estingue i debiti (tranne alcuni personali), ma può influire sui tempi procedurali. In caso di decesso del debitore esecutato, il giudice in genere sospende temporaneamente l’esecuzione in attesa di capire la posizione degli eredi.
Fonti normative e giurisprudenziali
Normativa primaria (Italia):
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, artt. 50 (intimazione ad adempiere), 72-bis (pignoramento presso terzi esattoriale) e 76–77 (limiti espropriazione immobiliare e iscrizione ipotecaria) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte, art. 60 (notifica atti tributari) .
- Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 29 conv. L.122/2010 – Introduzione dell’accertamento esecutivo per imposte erariali .
- Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, art. 7 conv. L.106/2011 – Modifiche all’accertamento esecutivo (termini e sanzioni) .
- Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 38 conv. L.111/2011 – Estensione accertamento esecutivo a ritenute e altri tributi .
- Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 11 conv. L.214/2011 – Estensione accertamento esecutivo ad accise .
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge Bilancio 2017), art. 1 co. 8 – Scioglimento Equitalia e subentro Agenzia Entrate-Riscossione (ADR).
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge Bilancio 2020), art. 1 commi 784–787 – Introduzione dell’accertamento esecutivo per i tributi locali dal 2020 .
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge Bilancio 2022), commi su potenziamento notifica via PEC e accesso banche dati per riscossione.
- Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L.215/2021 – (art. 2) Sospensione di 180 gg tra accertamento esecutivo e azioni esecutive se stesso soggetto .
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183 – Ufficio del processo tributario e riforma giustizia tributaria (rinomina Commissioni in Corti di Giustizia Tributaria dal 2023).
- Legge 31 agosto 2022, n. 130 – Delega riforma giustizia tributaria (giudici tributari professionalizzati ecc.).
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (“Riforma Cartabia”) – Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzioni: termini deposito atti (art. 543 c.p.c.), conversione pignoramento (art. 495 c.p.c. rate fino 48 mesi) , avviso possibilità conversione (art. 492 c.p.c.) .
- D.Lgs. 7 agosto 2023, n. 110 – Riordino sistema nazionale riscossione (attuazione L.111/2023), art. 14: estensione accertamento esecutivo ad atti non ancora esecutivi dell’Agenzia Entrate .
- D.Lgs. 7 agosto 2023, n. 111 – Riforma Giustizia Tributaria (Corti Giustizia, nuovo rito tributario).
- D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 164 – Correttivo riforma Cartabia: ulteriori dettagli esecuzione (riduzione cauzione conversione a 1/6) .
- D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 – Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (TUVR) . Unifica disciplina ruoli, definisce estratto di ruolo non impugnabile salvo primo atto, ecc. Entra in vigore 1/1/2026.
Normativa secondaria e di prassi:
- Circolare AE n. 5/E del 20 marzo 2020 – Chiarimenti su accertamento esecutivo in emergenza Covid (conferma 60 gg + 30 gg + 180 gg sospensione) .
- Direttiva Equitalia n. 2/2013 – Istruzioni interne su sospensione legale L.228/2012 (termine 90 gg considerato perentorio, poi superato) .
- Circolare CNDCEC n. 31/2013 – Interpretazione estensiva su sospensione legale (termine non perentorio) , poi superata dalla norma del 2015.
- Legge 228/2012, art. 1 commi 537-544 – Introdotta sospensione della riscossione su istanza del debitore, annullamento dopo 220 gg silenzio .
- D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – Riforma sospensione legale: termine 60 gg perentorio, cause tipizzate, esclusione annullamento se credito sub iudice .
- Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) – Artt. 65-83 (piani di ristrutturazione debiti, accordi, ecc.), art. 277 (esdebitazione del sovraindebitato), come mod. da D.Lgs. 83/2022.
Giurisprudenza (sentenze principali):
- Cass., Sez. Unite, 5 giugno 2017, n. 13913 – Giurisdizione opposizione a pignoramento da cartella mai notificata: va proposta al giudice tributario, trattandosi di contestazione della pretesa tributaria (notifica nulla della cartella) .
- Cass., Sez. Unite, 14 aprile 2020, n. 7822 – Principio del petitum sostanziale in materia di opposizioni esattoriali: tutte le contestazioni attinenti ai fatti costitutivi/estintivi della pretesa tributaria (fino alla cartella o intimazione) rientrano nella giurisdizione tributaria .
- Cass., Sez. Unite, 28 luglio 2021, n. 21642 – Se il contribuente deduce la mancata definitività della cartella (mai notificata o prescritta) all’interno di un’esecuzione, la controversia è tributaria (non meramente esecutiva) .
- Cass., Sez. Unite, 15 marzo 2022, n. 8465 – Conferma giurisdizione tributaria su eccezione di prescrizione del credito tributario maturata prima del pignoramento .
- Cass., Sez. Unite, 22 maggio 2022, n. 16986 – Ribadisce che se si contesta la notifica della cartella o la prescrizione antecedente, la giurisdizione è tributaria .
- Cass., Sez. Unite, 13 gennaio 2023, n. 362 – Criterio del petitum sostanziale per individuare la giurisdizione: guardare alla natura della domanda effettiva del contribuente .
- Cass., Sez. Unite, 15 febbraio 2023, n. 4227 – Solo le contestazioni circoscritte a vizi formali propri dell’atto di pignoramento esattoriale restano al giudice ordinario .
- Cass., Sez. Unite, 29 gennaio 2025, n. 2098 – Risolve un conflitto di giurisdizione: pignoramento ex art. 72-bis impugnato per notifica cartelle e prescrizione -> giurisdizione tributaria sostanziale, competenza G.O. solo per vizi formali .
- Cass., Sez. Trib., 25 luglio 2025, n. 22835 – Notifica avviso a familiare convivente: necessaria raccomandata informativa al destinatario, la prova dell’invio risulta dalla relata; omessa valutazione costituisce nullità della notifica .
- Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2025, n. 6589 – Impugnabilità nota di presa in carico: la comunicazione dell’Adr che informa del carico è impugnabile dal contribuente solo se l’accertamento presupposto non gli è stato notificato; altrimenti non è atto autonomamente impugnabile .
- Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2025, n. 9192 – Sanzioni tributarie e procedimento penale: se la violazione fiscale integra reato, le sanzioni amministrative fiscali non sono esigibili da soggetti diversi dall’imputato (es. coobbligati) finché il processo penale non si conclude con proscioglimento (richiamo a art. 19 d.lgs. 74/2000).
- Cass., Sez. III Civ., 16 dicembre 2024, n. 32759 – Conferma il principio dell’impignorabilità dell’unico immobile di residenza ex art. 76 DPR 602/73 anche se il Fisco aveva ipotecato: la vendita coattiva resta preclusa .
- Cass., Sez. III Civ., 27 ottobre 2025, n. 28513 – Deposito atti pignoramento e inefficacia: ha statuito che il mancato deposito nei termini (15/30 gg) del titolo, precetto e atto di pignoramento rende il pignoramento inefficace e l’esecuzione va dichiarata estinta .
- Cass., Sez. III Civ., 9 agosto 2018, n. 20706 – La mancata indicazione, nel pignoramento, dell’avvertimento sulla facoltà di chiedere la conversione non comporta nullità, ma l’asta non può disporsi finché il debitore non sia stato informato (se già disposta, è impugnabile ex art. 617) .
- Comm. Trib. Prov. Lecce, sez. 4, sent. 2674/2016 – Ha censurato Equitalia per aver rigettato un’istanza di sospensione ritenendo i documenti insufficienti, affermando che l’agente non può rifiutarsi di trasmettere l’istanza all’ente; anche se la questione è dibattuta .
- Comm. Trib. Prov. Roma, sent. 9546/2017 – In tema di sospensione legale, ha dichiarato annullato un carico per silenzio 220gg disponendo l’eliminazione “dal mondo giuridico” dei debiti, implicando estinzione del diritto di credito residuo .
- Tribunale di Torino, linee guida 2022 – Sulla conversione del pignoramento: enfatizza l’obbligo del deposito cauzionale di 1/6 e criteri per rate (fino 48 mesi se giustificati) .
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👉 l’accertamento esecutivo consente il pignoramento rapido,
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Questa guida ti spiega cosa succede davvero, quando il pignoramento è legittimo, quando è illegittimo e come difenderti immediatamente.
Cos’è l’Accertamento Esecutivo (Perché Porta al Pignoramento)
L’accertamento esecutivo è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate:
- accerta un debito fiscale (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, ritenute),
- lo rende immediatamente esigibile,
- senza passare dalla cartella esattoriale,
- consente l’avvio dell’esecuzione forzata dopo 60 giorni se non reagisci.
In pratica:
👉 se non paghi, non impugni o non ottieni una sospensione, il Fisco può pignorare direttamente.
Quali Pignoramenti Possono Scattare
Da un accertamento esecutivo possono derivare:
- pignoramento del conto corrente
- pignoramento dei crediti verso clienti
- pignoramento di stipendi, compensi o pensioni
- pignoramento di beni mobili o immobili
- pignoramento dei veicoli aziendali (in certi casi)
👉 Il pignoramento può colpire prima ancora della sentenza, se non ti difendi.
Quando il Pignoramento È LEGITTIMO
Il pignoramento può essere avviato solo se:
- il debito è certo, liquido ed esigibile,
- sono decorsi i termini di legge,
- l’accertamento non è sospeso,
- non sono stati attivati strumenti di blocco (ricorso, rateizzazione, ecc.).
Se manca anche uno solo di questi requisiti, il pignoramento è illegittimo.
Quando il Pignoramento È ILLEGITTIMO (Casi Frequenti)
1. Accertamento impugnato o sospeso
Se hai:
- presentato ricorso,
- chiesto la sospensione giudiziale,
- ottenuto una sospensione (anche parziale),
👉 il pignoramento non dovrebbe partire o può essere bloccato.
2. Debito non definitivo o viziato
Se l’accertamento è:
- errato,
- basato su presunzioni illegittime,
- affetto da vizi formali o sostanziali,
👉 il pignoramento cade con l’atto presupposto.
3. Pignoramento sproporzionato
Se il pignoramento:
- blocca totalmente la liquidità,
- colpisce somme superiori al dovuto,
- rende impossibile lavorare o vivere,
👉 può essere contestato per sproporzione e abuso.
4. Violazione dei limiti di pignorabilità
Alcune somme sono:
- impignorabili o parzialmente pignorabili (stipendi, pensioni, minimi vitali),
- soggette a limiti percentuali.
Se questi limiti non sono rispettati, il pignoramento è illegittimo.
I Rischi Se Non Intervieni Subito
Se subisci passivamente il pignoramento:
- il conto corrente viene bloccato,
- perdi accesso alla liquidità,
- non puoi pagare dipendenti o fornitori,
- la banca può revocare i fidi,
- l’attività si paralizza,
- il danno cresce ogni giorno.
👉 Il pignoramento è spesso più dannoso del debito stesso.
Come Difendersi Subito dal Pignoramento (Strategia Immediata)
1. Impugnare immediatamente l’accertamento esecutivo
È la prima mossa fondamentale.
Con un avvocato tributarista puoi:
- presentare ricorso entro 60 giorni,
- chiedere la sospensione giudiziale,
- bloccare l’esecuzione prima o durante il pignoramento.
👉 Senza ricorso, il pignoramento diventa molto più difficile da fermare.
2. Chiedere la sospensione urgente del pignoramento
Se il pignoramento è già iniziato, puoi:
- impugnarlo autonomamente,
- chiedere una sospensione cautelare,
- dimostrare il danno grave e immediato (periculum in mora).
Molti pignoramenti vengono sospesi dal giudice.
3. Verificare la legittimità del pignoramento
La difesa tecnica controlla:
- importi corretti,
- rispetto dei limiti di legge,
- correttezza delle notifiche,
- esistenza di atti presupposti validi.
Molti pignoramenti cadono per vizi formali.
4. Valutare soluzioni alternative immediate
In alcuni casi conviene:
- attivare una rateizzazione sostenibile,
- valutare definizioni agevolate (se attive),
- utilizzare strumenti di crisi d’impresa o sovraindebitamento.
⚠️ Attenzione: pagare o rateizzare senza verificare il debito può peggiorare la situazione.
Errori da Evitare Assolutamente
Molti contribuenti sbagliano perché:
- aspettano troppo,
- pensano che il pignoramento non arriverà,
- pagano per paura,
- non chiedono la sospensione,
- non impugnano l’atto.
👉 Nel pignoramento il tempo è decisivo.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro pignoramenti da accertamento esecutivo richiede competenze tributarie ed esecutive avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
È il professionista ideale per bloccare pignoramenti illegittimi e proteggere liquidità e attività.
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi immediata dell’accertamento esecutivo
- verifica della legittimità del pignoramento
- ricorso e richiesta di sospensione urgente
- difesa dei conti correnti e dei crediti
- strategie per evitare l’escalation esecutiva
- gestione sostenibile del debito
- tutela della continuità economica
Conclusione
Accertamento esecutivo e pignoramento possono colpire in tempi rapidissimi, ma non sono inarrestabili.
Molti pignoramenti sono:
- illegittimi,
- sproporzionati,
- annullabili.
Con una difesa tempestiva e ben costruita puoi:
- bloccare il pignoramento,
- recuperare l’operatività,
- proteggere la liquidità,
- difenderti nel merito senza subire danni irreversibili.
Agisci ora: nel pignoramento ogni giorno conta.
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difendersi subito da un pignoramento è possibile, se lo fai nel modo giusto.