Accertamento Nelle Società Di Persone: Riflessi Sui Soci E Come Difenderti

Un accertamento fiscale notificato a una società di persone (SNC, SAS) è sempre una situazione delicata, perché non colpisce solo la società, ma produce effetti diretti e immediati sui soci, spesso anche sul loro patrimonio personale.

A differenza delle società di capitali, nelle società di persone il reddito è imputato per trasparenza: questo significa che un accertamento alla società si riflette automaticamente sulle posizioni fiscali dei soci.

👉 Difendersi bene e subito è fondamentale per evitare conseguenze economiche gravi e difficilmente reversibili.

Perché l’accertamento alla società colpisce anche i soci

Nelle società di persone:

  • il reddito accertato alla società viene attribuito ai soci
  • ciascun socio viene tassato in base alla propria quota
  • la responsabilità può essere illimitata e solidale (SNC e soci accomandatari di SAS)
  • l’Agenzia può agire anche direttamente sui soci, in determinate circostanze

Per questo un accertamento societario diventa rapidamente un problema personale.

Tipologie di accertamento più frequenti

Nelle società di persone l’Agenzia delle Entrate utilizza spesso:

  • accertamenti analitici su costi e ricavi
  • accertamenti analitico-induttivi (ricarichi, cassa, incongruenze IVA)
  • presunzioni bancarie
  • scostamenti ISA
  • disconoscimento di costi ritenuti non inerenti
  • ricostruzioni presuntive del reddito

Qualsiasi maggiore reddito accertato si trasferisce ai soci.

I riflessi fiscali sui soci

Un accertamento alla società può comportare per i soci:

  • avvisi di accertamento IRPEF personali
  • recupero di imposte, sanzioni e interessi
  • pignoramenti di conti correnti personali
  • fermi amministrativi e ipoteche
  • problemi nei rapporti bancari e creditizi
  • rischio di crisi finanziaria personale

Molti soci scoprono il problema quando è già troppo tardi.

Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti alle società di persone l’Ufficio sbaglia spesso quando:

  • presume automaticamente la distribuzione del reddito ai soci
  • utilizza presunzioni non gravi, precise e concordanti
  • ignora le specificità dell’attività
  • disconosce costi senza provarne l’inesistenza
  • utilizza ricarichi o medie astratte
  • non rispetta il contraddittorio
  • estende l’accertamento ai soci senza adeguata motivazione

In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.

Quando l’accertamento è illegittimo

L’accertamento è illegittimo quando:

  • la contabilità è complessivamente attendibile
  • le presunzioni sono statistiche o generiche
  • manca il nesso tra indizio e maggior reddito reale
  • non è provata la distribuzione del reddito ai soci
  • non viene rispettata la procedura corretta
  • si viola il diritto di difesa dei soci

La giurisprudenza tutela il socio quando l’Ufficio non dimostra il reddito effettivo.

Come difendersi in modo efficace

La difesa deve essere coordinata tra società e soci e può basarsi su:

  • contestazione dell’accertamento societario alla radice
  • smontaggio delle presunzioni utilizzate
  • dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito
  • prova che il reddito non è stato distribuito
  • documentazione contabile, bancaria e gestionale
  • perizie contabili ed economiche
  • giurisprudenza favorevole sulle società di persone

Difendere solo il socio senza difendere la società è un errore strategico.

Cosa fare subito

  • far analizzare l’accertamento da un professionista esperto
  • valutare insieme la posizione della società e dei soci
  • verificare il metodo di accertamento utilizzato
  • individuare presunzioni illegittime o vizi procedurali
  • raccogliere documenti e prove mirate
  • evitare adesioni o pagamenti affrettati
  • valutare le opzioni difensive più idonee:
    • osservazioni in contraddittorio
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione (solo se strategico)
    • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • accertamenti IRPEF personali ai soci
  • recupero di imposte elevate
  • sanzioni e interessi rilevanti
  • iscrizione a ruolo e riscossione coattiva
  • pignoramento dei beni personali
  • estensione dei controlli ad altri anni
  • crisi finanziaria della società e dei soci

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di società di persone e soci coinvolti in accertamenti fiscali, anche con responsabilità patrimoniali dirette.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in contenzioso fiscale e societario.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • difendere la società e i soci in modo coordinato
  • smontare le presunzioni dell’Agenzia
  • evitare l’estensione indebita dell’accertamento ai soci
  • ottenere l’annullamento o la riduzione delle pretese fiscali
  • bloccare l’esecutività e la riscossione
  • proteggere patrimonio personale e continuità aziendale

Agisci ora

Nelle società di persone l’accertamento non si ferma alla società, ma arriva ai soci.
Agire subito significa difendersi quando l’accertamento è ancora tecnicamente attaccabile.

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Introduzione

L’accertamento fiscale è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria (tipicamente l’Agenzia delle Entrate, con possibile ausilio della Guardia di Finanza) controlla la correttezza delle dichiarazioni dei redditi e delle altre imposte, rideterminando d’ufficio il reddito o il volume d’affari e contestando eventuali maggiori imposte dovute, oltre a sanzioni e interessi . Nel caso delle società di persone (società in nome collettivo – S.n.c., società in accomandita semplice – S.a.s., società semplice – S.s. e anche società di fatto), l’accertamento presenta particolarità di rilievo: queste società, in ambito reddituale, godono del regime di “trasparenza fiscale”. Ciò significa che non sono soggette all’IRES (imposta sul reddito delle società) ma il loro reddito imponibile viene imputato pro-quota direttamente ai soci e tassato in capo a questi ultimi (ai fini IRPEF), ai sensi dell’art. 5 del TUIR (D.P.R. 917/1986) . In pratica, la società di persone presenta la dichiarazione dei redditi (modello Redditi SP) dichiarando il reddito complessivo, ma le imposte sui redditi sono dovute dai soci, ciascuno per la sua quota di partecipazione agli utili. Ne consegue che un avviso di accertamento rivolto a una società di persone coinvolge inevitabilmente anche i suoi soci: l’Agenzia delle Entrate rettificherà il reddito della società e tale rettifica si trasferirà automaticamente sui soci, aumentando il loro reddito personale imponibile in proporzione alle quote . I soci saranno quindi chiamati a rispondere pro quota delle maggiori imposte accertate e, in caso di mancato pagamento, potranno essere escussi in solido col patrimonio sociale.

Dal punto di vista giuridico e patrimoniale, inoltre, i soci di società di persone (soprattutto di S.n.c. e dei soci accomandatari di S.a.s.) sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, incluse le obbligazioni tributarie. Ciò significa che, se la società non paga volontariamente le imposte accertate, l’Erario può rivalersi sui soci (illimitatamente responsabili) per l’intero importo dovuto, aggredendone i beni personali (salva la facoltà interna del socio di chiedere agli altri il rimborso pro-quota) . I soci accomandanti della S.a.s., invece, godono di responsabilità limitata alla quota conferita, ma con importanti eccezioni: se ingeriscono nell’amministrazione, perdono il beneficio della limitazione (art. 2320 c.c.) e comunque, ai fini fiscali, restano destinatari di imposta per trasparenza e di sanzioni amministrative tributarie in misura proporzionale . Anche la figura della società di fatto (non formalmente costituita, ma desunta da fatti concludenti) rientra nelle società di persone ai fini fiscali: l’accertamento può colpire un vincolo sociale occulto familiare o di fatto dimostrato dall’amministrazione, con effetti poi sui soci “occulti” individuati .

In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 con le novità normative (riforma fiscale 2023/24) e giurisprudenziali più recenti – esamineremo in dettaglio come affrontare un accertamento fiscale relativo a società di persone, adottando il punto di vista del debitore/contribuente che subisce la pretesa fiscale. Il taglio sarà tecnico-giuridico ma con intento divulgativo, adatto sia a professionisti (avvocati tributaristi, dottori commercialisti) sia a imprenditori e privati interessati. Verranno trattati dapprima gli aspetti di base (la fiscalità delle società di persone e i riflessi delle rettifiche sui soci), per poi analizzare le fasi del procedimento di accertamento, i metodi accertativi impiegati dal Fisco (analitico, induttivo, sintetico, da studi di settore, automatizzato, etc.) e le garanzie difensive previste dall’ordinamento (come il contraddittorio endoprocedimentale e i termini di decadenza). Illustreremo tutte le tipologie di accertamento applicabili – comprese le verifiche su contabilità semplificata o in casi di regime forfettario – evidenziando come prepararsi alla difesa in ciascun scenario.

Ampio spazio sarà dedicato alle strategie difensive, sia nella fase amministrativa (strumenti deflattivi come l’accertamento con adesione, l’istanza di autotutela, la mediazione/reclamo, l’acquiescenza) sia nel contenzioso tributario innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie). Verranno inoltre approfonditi i profili penali connessi all’accertamento: vedremo quando le violazioni fiscali possono sfociare in reati tributari (dall’omessa o infedele dichiarazione fino alle frodi fiscali) e come il contribuente può tutelarsi in sede penale, anche alla luce della riforma del 2024 che ha rafforzato il coordinamento tra sanzioni tributarie e procedimento penale . Saranno inclusi esempi pratici e simulazioni per chiarire concretamente l’applicazione dei principi esposti (dal caso della “società di fatto” familiare accertata mediante indagini bancarie, alla difesa in presenza di verifiche della GdF, fino all’ipotesi della società cessata destinataria di un avviso). Utilizzeremo anche tabelle riepilogative per riassumere dati chiave – ad esempio i termini di decadenza dell’azione accertatrice, le differenze tra tipi di società, le soglie penal-tributarie, gli strumenti deflattivi disponibili – fornendo un riferimento immediato. Infine, una sezione di Domande e Risposte (FAQ) affronterà i quesiti più frequenti dal punto di vista del contribuente sottoposto ad accertamento.

Nota bene: tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate nel testo sono elencate in fondo alla guida, nella sezione Fonti. Si tratta di riferimenti aggiornati e autorevoli – leggi, decreti, sentenze di Cassazione, circolari e prassi – utili per approfondire ulteriormente i temi trattati. Con queste premesse, possiamo addentrarci nell’argomento, iniziando dalle basi: cosa comporta, in termini fiscali e di responsabilità, far parte di una società di persone quando scatta un accertamento tributario.

Società di persone: caratteristiche fiscali e responsabilità dei soci

Le società di persone sono forme societarie disciplinate dal codice civile che comprendono principalmente: la società semplice (S.s.), la società in nome collettivo (S.n.c.) e la società in accomandita semplice (S.a.s.). A queste si aggiunge la figura della società di fatto, non prevista da un atto costitutivo formale ma riconosciuta quando più persone esercitano di fatto un’attività economica in comune come soci, senza aver costituito una società formalmente . Pur con le differenze proprie di ciascun tipo (ad esempio, la S.s. non può svolgere attività commerciali, mentre S.n.c. e S.a.s. sì, e nella S.a.s. vi sono soci accomandatari con responsabilità illimitata e soci accomandanti con responsabilità limitata al conferimento), tutte queste società condividono importanti caratteristiche fiscali rilevanti in tema di accertamenti:

  • Trasparenza fiscale del reddito: per le imposte sui redditi vige il principio della trasparenza fiscale ex art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR). Il reddito imponibile prodotto dalla società di persone non è tassato in capo alla società, ma è attribuito direttamente ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, e confluisce nel reddito IRPEF personale di ciascun socio . In altri termini, la società è un soggetto meramente dichiarante (presenta la dichiarazione dei redditi “Unico SP”) ma non è soggetto passivo d’imposta per l’IRPEF (mentre lo è ciascun socio per la sua parte). Ad esempio, se una S.n.c. realizza un reddito imponibile di €100.000 e i due soci hanno ciascuno il 50%, a ciascun socio verranno imputati €50.000 di reddito aggiuntivo sul proprio imponibile personale. Fanno eccezione le imposte non collegate al reddito d’impresa dei soci: ad esempio l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), dovuta sul valore aggiunto prodotto dall’attività, è generalmente dovuta dalla società stessa anche per le società di persone (che esercitino attività commerciali); lo stesso vale per l’IVA, in cui la società (in quanto titolare di partita IVA) è il soggetto obbligato all’imposta e agli adempimenti . Quindi, in sede di accertamento, potremo avere un avviso relativo alle imposte sui redditi che coinvolge direttamente i soci (per via della trasparenza) e, separatamente, atti impositivi intestati alla società per IVA o IRAP evasa (in quanto la società ne è soggetto passivo diretto).
  • Obblighi contabili e dichiarativi: le S.n.c. e le S.a.s. che svolgono attività commerciale devono tenere le scritture contabili previste dalla legge (libri sociali, registro giornale e inventari se in contabilità ordinaria, registri IVA, registro cespiti, etc.) e presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (modello Redditi SP) oltre alle dichiarazioni IVA e IRAP. Le società semplici (che non possono per legge avere per oggetto un’attività commerciale lucrativa) hanno obblighi contabili molto ridotti, ma anch’esse presentano la dichiarazione dei redditi ogni anno per imputare ai soci il reddito prodotto (tipicamente redditi agrari, redditi da fabbricati o di capitale, a seconda dell’attività svolta). In ogni caso, tutte le società di persone hanno l’obbligo di dichiarare in modo veritiero i redditi e il volume d’affari al Fisco, e di conservare documentazione idonea a dimostrarne l’entità (fatture, libri e registri, estratti conto, ecc.). In fase di verifica, il rispetto o meno di tali obblighi avrà un impatto sul tipo di accertamento possibile (come vedremo, la mancata tenuta o esibizione delle scritture può legittimare l’accertamento induttivo puro, più gravoso per il contribuente).
  • Responsabilità patrimoniale dei soci: nelle società di persone vige, salvo patto contrario nelle società semplici, la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali (artt. 2267, 2291 c.c. per S.s. e S.n.c.; art. 2313 c.c. per S.a.s.). Per le S.n.c., tutti i soci rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali. Nelle S.a.s., solo i soci accomandatari hanno tale responsabilità illimitata, mentre i soci accomandanti sopportano il rischio limitatamente alla quota conferita (perdendo però tale limitazione se partecipano alla gestione). In ambito tributario, questo principio significa che le somme dovute a seguito di accertamento possono essere riscosse tanto nei confronti della società quanto nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza che occorra una preventiva escussione della società (la giurisprudenza infatti ha chiarito che per i soci di S.n.c. non vige il beneficium excussionis, potendo il Fisco agire anche direttamente sui soci) . Il socio accomandante, invece, qualora l’Agente della Riscossione gli notifichi una cartella per l’intero debito sociale, potrà opporre la limitazione della propria responsabilità (non essendo tenuto a pagare oltre l’ammontare del conferimento sottoscritto) . È importante notare che la responsabilità per i debiti tributari segue le regole civilistiche anche dopo lo scioglimento della società: in caso di società ancora attiva, gli atti (avvisi di accertamento, cartelle) vengono di norma notificati sia alla società sia ai soci; se però la società si estingue (ad esempio per cancellazione dal Registro Imprese a seguito di liquidazione), i debiti fiscali non si estinguono ma si trasferiscono in capo ai soci, nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione o anche illimitatamente per i soci illimitatamente responsabili (art. 2495 c.c. e giurisprudenza di legittimità) . Come vedremo, notificare un avviso a una società ormai estinta è un grave errore procedurale che comporta la nullità dell’atto, con riflessi anche sugli atti emessi ai soci (approfondiremo oltre la relativa tutela giurisprudenziale ).

In sintesi, far parte di una società di persone comporta che il socio debba farsi carico “in prima persona” sia degli obblighi fiscali dichiarativi (in via mediata, tramite la società, ma con effetti sul proprio reddito) sia di eventuali conseguenze patrimoniali di un accertamento fiscale. Il socio non può sottrarsi agli esiti di un accertamento sostenendo di non aver partecipato alla gestione: anche il socio non amministratore o accomandante, infatti, subisce l’imputazione del reddito per trasparenza ed è solidalmente responsabile (se illimitatamente responsabile) per il pagamento. Perfino le sanzioni amministrative tributarie, sebbene formalmente irrogate alla società, ricadono sui soci in misura proporzionale alle quote, senza esonero per i soci di minoranza o accomandanti: la Cassazione ha chiarito che il socio accomandante di S.a.s. risponde delle sanzioni per infedele dichiarazione pro quota, non potendo invocare la propria estraneità alla gestione . Per tutte queste ragioni è fondamentale, in caso di accertamento, attivare una difesa coordinata tra società e soci, così da tutelare efficacemente sia la società sia il patrimonio personale di ciascuno.

L’accertamento tributario: definizione, tipi e fasi principali

Cos’è un accertamento tributario? È il procedimento mediante il quale il Fisco verifica il corretto adempimento degli obblighi fiscali di un contribuente e, in caso di irregolarità, rettifica in aumento i redditi o i dati dichiarati, determinando le maggiori imposte dovute . Nel contesto delle società di persone, l’accertamento presenta la particolarità di essere unitario: l’art. 40 del D.P.R. 600/1973 prevede espressamente che, per la rettifica dei redditi delle società di persone (e degli enti a esse equiparati ex art. 5 TUIR), l’Agenzia delle Entrate provvede con unico atto ai fini delle imposte dovute sia dalla società che dai singoli soci . In pratica, l’ufficio fiscale emette un solo avviso di accertamento che contiene la rideterminazione del reddito sociale e la nuova imputazione di reddito (con relative imposte) a ciascun socio, evitando duplicazioni. Questo principio di “accertamento unitario” è costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza: la Cassazione ha più volte sottolineato l’inscindibilità degli accertamenti riguardanti società di persone e soci, parlando di unicità del rapporto fiscale . Ad esempio, la Suprema Corte (sent. n. 3954/2024) ha affermato che l’automatica imputazione ai soci del reddito accertato in capo alla società comporta un litisconsorzio necessario: in un eventuale giudizio, la società e tutti i soci devono essere parti, pena la nullità dell’intero processo . Vedremo tra poco le implicazioni di ciò in fase di ricorso.

Va evidenziato che, dal 30 aprile 2024, la disciplina dell’accertamento alle società di persone è stata ulteriormente affinata per semplificare il procedimento: per gli atti emessi da quella data in poi, l’art. 31 del D.P.R. 600/1973 (come modificato dall’art. 1, co.2, lett. a), D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13) attribuisce la competenza all’ufficio del Fisco del luogo della sede della società anche per gli accertamenti dei soci . In altre parole, se in passato poteva accadere che l’ufficio competente per un socio (in base al domicilio fiscale personale) fosse diverso da quello competente per la società, generando doppie emissioni di atti e problemi di coordinamento, con la riforma 2024 un unico ufficio dell’Agenzia delle Entrate curerà l’accertamento sia nei confronti della società sia nei confronti di tutti i soci (anche se residenti altrove), emettendo un solo avviso comprensivo di tutto . Ciò semplifica notevolmente il procedimento e previene disallineamenti e contenziosi sul litisconsorzio . Se un atto emesso dopo il 30/4/2024 dovesse invece seguire la vecchia regola (ossia essere notificato ai soci da un ufficio diverso e non unificato), si potrebbe eccepire in ricorso l’incompetenza territoriale di quell’ufficio e ottenere l’annullamento dell’avviso per violazione delle nuove norme (art. 7-bis L. 212/2000, come integrato) . È un elemento tecnico da controllare sempre.

Un’altra situazione particolare è quella della società cessata o estinta prima dell’accertamento. Se la società di persone si è sciolta e cancellata dal Registro Imprese, essa perde la soggettività giuridica e fiscale: eventuali avvisi intestati ad essa successivamente sono da ritenersi giuridicamente inesistenti . La Cassazione, con l’ordinanza n. 23939 del 27/08/2025, ha chiarito che un accertamento notificato a un soggetto ormai estinto è radicalmente nullo e non produce effetti nemmeno nei confronti dei soci, i quali non possono essere ritenuti automaticamente debitori in forza di un atto viziato ab origine . In quel caso (riguardava una S.a.s. cancellata nel 2008, con avvisi notificati post estinzione sia alla società sia ai soci), la Corte ha annullato sia gli avvisi alla società che quelli ai soci, poiché questi ultimi erano stati emessi solo quale riflesso dell’atto verso la società, a sua volta nullo . Il principio è che, se il Fisco intende recuperare le imposte dai soci di una società estinta, deve emettere nuovi avvisi di accertamento individuali nei loro confronti, motivati e fondati sull’art. 5 TUIR e sull’art. 2495 c.c., e non limitarsi a “trascinare” gli effetti di un atto invalido notificato alla società inesistente . Dunque, il contribuente ex socio ha in questo una importante linea difensiva: verificare sempre se la società era ancora in vita alla data dell’accertamento e, in caso contrario, eccepire la nullità dell’atto per inesistenza del destinatario originario.

Fasi del controllo e poteri istruttori del Fisco

Un accertamento fiscale tipicamente si sviluppa in più fasi successive. Conoscerle aiuta a capire quando e come far valere i propri diritti. Le principali fasi e strumenti istruttori sono:

  1. Selezione del contribuente da controllare: L’Agenzia delle Entrate individua i soggetti da verificare tramite specifiche analisi di rischio, segnalazioni, o anomalie riscontrate (per esempio, incoerenze nelle dichiarazioni, scostamenti significativi rispetto a studi di settore o ISA, redditometro, operazioni sospette, etc.). Le società di persone possono finire nel mirino se dichiarano per più anni redditi molto bassi o in perdita nonostante consistenti ricavi, oppure se emergono segnalazioni (es. dall’Inps per posizioni contributive anomale, dall’UIF per movimenti finanziari ingenti, ecc.). Anche la ristretta base societaria può essere un campanello d’allarme: in società a ristretta base di partecipazione, l’eventuale occultamento di utili è particolarmente sospetto perché facilmente riconducibile ai pochi soci (vige una presunzione de facto di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio) .
  2. Avvio della verifica – accessi, ispezioni, richieste: L’istruttoria può iniziare con un accesso presso la sede della società (soprattutto per attività commerciali), oppure con una richiesta di documenti o un questionario inviato dall’Ufficio (cosiddetto “accertamento a tavolino”). In caso di accesso della Guardia di Finanza o funzionari AE, questi possono presentarsi anche senza preavviso (specie per evitare occultamento di prove) . Devono però qualificarsi ed esibire un ordine di accesso. Durante l’ispezione, possono esaminare libri e registri, controllare beni aziendali, chiedere informazioni al contribuente o ai dipendenti . Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) prevede importanti tutele in questa fase: le operazioni (salvo casi complessi) devono concludersi entro 30 giorni (prorogabili) nei locali dell’azienda ; il contribuente ha diritto di farsi assistere da un professionista; al termine viene rilasciato un Processo Verbale di Constatazione (PVC) con i rilievi riscontrati. Se invece il controllo è documentale, l’Ufficio può inviare un questionario o un invito a comparire con richiesta di esibire documenti (es. fatture, contratti, estratti conto). Anche in questa fase “a distanza” il contribuente deve collaborare, ma ha diritto a tempi congrui e a chiedere proroghe ragionevoli per rispondere.
  3. Poteri di indagine finanziaria e incroci di dati: Uno strumento istruttorio incisivo, spesso utilizzato in verifiche a società di persone, è l’indagine bancaria sui conti correnti (prevista dall’art. 32, co.1 n.7, D.P.R. 600/1973 per imposte sui redditi, e art. 51, co.2 n.7, D.P.R. 633/1972 per IVA) . L’amministrazione può ottenere dagli istituti di credito l’elenco dei movimenti sui conti della società e anche dei soci, per individuare entrate non giustificate. La legge prevede anzi una presunzione a carico dell’impresa: i versamenti sul conto non registrati in contabilità si presumono ricavi non dichiarati, e i prelevamenti non giustificati si presumono utilizzati per acquisti “in nero” (quindi forieri di ricavi non contabilizzati) . Tali presunzioni (art. 32 cit.) sono superabili solo con prova contraria del contribuente, che dovrà dimostrare, ad esempio, che un versamento era frutto di un finanziamento soci, di un apporto di capitale già tassato, o che un prelievo serviva per spese documentate. Parallelamente, il Fisco incrocia i dati disponibili: anagrafe tributaria, spesometro/lipe, dichiarazioni IVA, dati dell’Inps (ad esempio, verifica se i soci sono iscritti alle gestioni previdenziali), dati dell’Agenzia delle Dogane per carichi di materie prime, ecc. Questo incrocio di informazioni può far emergere discrepanze o incongruenze (si pensi a una società con acquisti di materie prime per 100 ma ricavi dichiarati 80: probabile sotto-dichiarazione). Tutti questi elementi confluiscono nell’istruttoria.
  4. Esito del controllo e contraddittorio: Terminata la fase di raccolta elementi, l’Ufficio formula le contestazioni. Se c’è stato un PVC della Guardia di Finanza, esso viene notificato ai contribuenti interessati, che hanno 60 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive prima che l’Agenzia emetta l’avviso (art. 12, co.7, L. 212/2000) . Durante questo periodo, l’accertamento (salvo casi di particolare urgenza motivata) non può essere emanato, a pena di nullità . Se invece l’istruttoria è stata condotta interamente dall’ufficio “a tavolino”, spesso comunque l’Agenzia invia al contribuente un invito al contraddittorio o una comunicazione di rilievi, permettendo di fornire spiegazioni. In effetti, dal 2024 è stato introdotto l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti tributari (esteso anche alle imposte dirette, non solo all’IVA) . In pratica, prima di emettere un avviso su imposte non armonizzate (es. IRPEF, IRES, IRAP), l’Agenzia deve attivare un confronto col contribuente comunicandogli le risultanze e consentendogli di replicare . Fanno eccezione solo alcune categorie di atti: gli atti “automatizzati” o di controllo formale delle dichiarazioni, nonché i casi di particolare urgenza per rischio per la riscossione . Negli altri casi, il mancato invito al contraddittorio costituisce violazione dello Statuto del Contribuente e causa di annullabilità dell’atto impositivo . Pertanto, oggi è prassi che, prima di notificare l’avviso di accertamento “sostanziale” (quello che rettifica i redditi), l’ufficio incontri il contribuente oppure gli invii una comunicazione di “fine controllo” con lo schema di atto, raccogliendone eventuali controdeduzioni . Al termine di questo contraddittorio, l’ufficio emette l’avviso di accertamento definitivo, tenendo conto (dovrebbe) delle osservazioni ricevute o motivando perché non le ritiene accoglibili . L’avviso deve essere motivato in modo chiaro, riportando i fatti accertati, le norme applicate e l’iter logico seguito, nonché confutando le difese eventualmente presentate dal contribuente .
  5. Notifica dell’avviso di accertamento: L’avviso di accertamento, atto conclusivo della fase amministrativa, viene notificato al contribuente (società e soci, nei casi di trasparenza) entro i termini di decadenza previsti dalla legge (si vedano più avanti i dettagli) . Di norma, nelle società di persone l’atto è unico ma destinato a più soggetti: spesso viene intestato sia alla società che ai singoli soci (elencati in epigrafe con le rispettive quote) oppure l’ufficio notifica contestualmente un originale alla società e copie conformi a ciascun socio. L’importante è che tutti i soggetti coinvolti ricevano valida notifica. La notifica può avvenire tramite posta (raccomandata A/R) oppure via PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC per società e persone fisiche titolari di partita IVA. Se viene utilizzata la PEC, occorre che l’indirizzo sia quello attivo del destinatario e che la casella non sia satura; diversamente la notifica può essere nulla. Anche errori nella relata o nella consegna (es. consegnata a persona non autorizzata) possono viziare la notifica. È sempre buona norma, appena si riceve un avviso, controllare la data e le modalità di notifica, perché da quella decorrono i termini per reagire e perché eventuali vizi di notifica possono essere causa di nullità da far valere in giudizio . Nel caso di società di persone cessata, come detto, la notifica dovrebbe avvenire direttamente agli ex soci, entro determinati termini; un eventuale ritardo eccessivo può essere censurabile (la legge prevede, ad esempio, che per le società di persone cancellate i creditori sociali possono far valere i loro crediti verso i soci entro un anno dalla cancellazione, art. 2312 c.c.; in ambito fiscale, la prassi è analoga: l’Agenzia deve attivarsi entro un anno per emettere avvisi ai soci, altrimenti rischia decadenza nel recupero ).

Una volta notificato l’atto impositivo, se il contribuente non lo contesta né adempie nei termini, l’accertamento diviene definitivo ed esecutivo. Dal 2011, infatti, l’avviso di accertamento contiene anche l’intimazione ad adempiere entro il termine per il ricorso (60 giorni), decorso il quale senza pagamento l’atto vale come titolo esecutivo per la riscossione coattiva (D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010). In altre parole, l’accertamento odierno ha natura di atto immediatamente esecutivo (accertamento esecutivo): non occorre più che l’Agente della Riscossione notifichi una cartella di pagamento dopo l’accertamento (salvo il caso in cui l’accertamento venga impugnato, nel qual caso – fino a sentenza di primo grado – è normalmente richiesto un ulteriore atto, la cosiddetta “presa in carico” o intimazione). Se invece l’atto non viene impugnato né pagato, dopo 60 giorni l’Agenzia può già iscrivere a ruolo le somme e avviare la riscossione forzata tramite Agenzia Entrate Riscossione.

Riassumendo, dalla selezione al provvedimento finale vi sono vari passaggi durante i quali il contribuente può già attivarsi per chiarire o difendersi (soprattutto in sede di contraddittorio e memorie). Una volta notificato l’avviso, scatteranno i termini brevi per le eventuali adesioni o per il ricorso, come vedremo nelle prossime sezioni dedicate ai metodi di accertamento e alle tutele del contribuente.

Metodi di accertamento: analitico, induttivo, sintetico, ecc.

Nel condurre un accertamento, l’ufficio può seguire diversi metodi di determinazione del reddito (o delle imposte) non dichiarati, a seconda della completezza e attendibilità delle scritture contabili e delle informazioni raccolte. È importante capire di che tipo di accertamento si tratta, perché ciascun metodo ha presupposti di legge e margini di difesa differenti. In sintesi, le principali tipologie di accertamento tributario sono:

  • Accertamento analitico (o analitico-contabile): È il metodo “standard”, previsto dall’art. 39, co.1, lett. a) e b) del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi (art. 54, co.2 D.P.R. 633/72 per IVA). L’ufficio, in presenza di contabilità regolarmente tenuta, procede a contestare specifiche divergenze o violazioni sui singoli elementi reddituali dichiarati, rettificando analiticamente i componenti negativi o positivi di reddito. In sostanza il Fisco non disconosce in toto le scritture, ma rettifica alcune voci: ad esempio, può riprendere a tassazione costi ritenuti indeducibili, ricavi non contabilizzati (ma di cui ha prova specifica), valori non corretti nelle rimanenze, etc. In questo tipo di accertamento vige il principio di capacità contributiva e attendibilità delle scritture: finché la contabilità è formalmente regolare e attendibile, l’onere della prova delle maggiori imposte ricade sul Fisco, che deve motivare e dimostrare le singole contestazioni (ad esempio allegando documenti, contratti, esiti di controlli incrociati con clienti/fornitori, perizie, ecc.) . Il contribuente potrà difendersi confutando puntualmente ciascuna ripresa (mostrando, ad esempio, che un costo in realtà è documentato e inerente, che un ricavo presunto non esiste, ecc.). Questo metodo è dunque basato su evidenze documentali e mira a “correggere” la dichiarazione nei punti contestati.
  • Accertamento analitico-induttivo: Si ha una situazione intermedia (art. 39, co.1 lett. d, D.P.R. 600/73). L’ufficio parte dai dati contabili ma riscontra gravi incongruenze o irregolarità pur senza arrivare all’inattendibilità globale. Può allora integrare le risultanze con presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) per rideterminare alcuni elementi. Ad esempio: la contabilità è tenuta, ma vengono trovati costi sproporzionati ai ricavi dichiarati oppure materie prime acquistate in quantità incompatibile con il volume di produzione dichiarato. In tali casi l’ufficio, pur non cestinando le scritture, può fondarsi su elementi indiretti per quantificare ricavi non contabilizzati (presunti) o riqualificare poste. È uno scenario in cui la prova è mista: i dati contabili forniscono una base, ma vengono corretti da presunzioni. Anche qui il contribuente può difendersi attaccando la concordanza e gravità delle presunzioni: se riesce a dimostrare che gli indizi non sono così solidi (ad es. giustifica le anomalie con situazioni eccezionali), può far cadere l’accertamento . Le presunzioni, per essere valide, devono essere coerenti e non contraddittorie tra loro.
  • Accertamento induttivo puro (extracontabile): È il metodo più radicale, utilizzato quando le scritture contabili sono mancanti, inattendibili o non esibite. Previsto dall’art. 39, co.2 D.P.R. 600/73 (art. 55 D.P.R. 633/72 per IVA), consente al Fisco di prescindere in tutto o in parte dalle scritture e ricostruire il reddito d’impresa sulla base di dati e coefficienti presuntivi, o di qualsiasi elemento probatorio disponibile. I presupposti tipici sono: omessa dichiarazione; mancata tenuta o sottrazione all’ispezione delle scritture obbligatorie; contabilità gravemente inattendibile (ad es. perché alterata, con irregolarità non meramente formali). In tali casi, l’ufficio può stimare il reddito ricorrendo a qualsiasi fonte: consumi di materie prime, movimenti bancari, consistenza di beni aziendali, percentuali di ricarico medie nel settore, ecc. Ad esempio, se la società non esibisce le scritture (come nel caso dell’accertamento 2008 citato sopra) , l’amministrazione può legittimamente ricostruire il volume d’affari rifacendosi ai componenti positivi desumibili (versamenti bancari, vendite rilevate indirettamente, ecc.) e disconoscendo i costi non documentati . L’accertamento induttivo è molto penetrante: la giurisprudenza lo definisce “accertamento per conto del contribuente”, tollerando che l’ufficio colmi i vuoti con stime purché ragionevoli. Ad esempio può applicare una % di ricarico ai costi di acquisto per stimare i ricavi. L’atto va comunque motivato nelle scelte ricostruttive, e non può essere del tutto arbitrario (deve basarsi su criteri oggettivi o su dati certi come quelli bancari). Per il contribuente, la difesa in caso di accertamento induttivo è difficoltosa: occorre o contestare i presupposti (dimostrando che la contabilità non era poi così inattendibile da giustificare l’induttivo totale) oppure attaccare le stime, mostrando che i calcoli sono errati o non congrui alla realtà aziendale. Ad esempio, se l’ufficio applica una ricarica media del settore, il contribuente può provare che la sua impresa pratica margini inferiori per via di sconti, prodotti invenduti, ecc. In mancanza di prove contrarie solide, però, la ricostruzione induttiva rischia di reggere perché il giudice tende a riconoscere ampi poteri al Fisco quando le scritture sono inaffidabili.
  • Accertamento sintetico (redditometro): Diverso dai precedenti (che riguardano redditi d’impresa della società) è l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, disciplinato dall’art. 38 D.P.R. 600/73. È citato qui perché potrebbe riguardare i soci a titolo personale: il Fisco, anziché partire dalla contabilità, parte dai segni esteriori di capacità contributiva del socio (spese sostenute, acquisto di beni di lusso, incrementi patrimoniali) per desumere un reddito globale “sintetico” maggiore di quello dichiarato. Ad esempio, se il socio Tizio (che dichiara redditi modesti) acquista nel 2025 un immobile, un’auto costosa e paga rette scolastiche elevate, l’Ufficio può stimare che il suo reddito effettivo sia ben più alto e attribuire la differenza a redditi non dichiarati (anche eventualmente derivanti dalla società). Questo tipo di accertamento per “indicatori di spesa” in passato era legato al “redditometro” ministeriale, oggi è più ancorato a spese effettivamente note al Fisco (es. tramite comunicazioni). Il contribuente può difendersi dimostrando che quelle spese sono state finanziate con redditi esenti o risparmi accumulati negli anni, o redditi di periodi diversi. Nel contesto di società di persone, l’accertamento sintetico può essere utilizzato per i singoli soci (non per la società), specialmente in compresenza di un accertamento alla società: ad esempio, se i soci hanno tenore di vita alto ma reddito di partecipazione esiguo, ciò rafforza i sospetti di utili extrabilancio in società.
  • Accertamenti basati su parametri e studi di settore (ora ISA): Per molte annualità pregresse (fino al 2018) l’Amministrazione finanziaria si avvaleva degli studi di settore, ossia strumenti statistici che fornivano un reddito o ricavo “congruo” atteso in base alle caratteristiche dell’attività (settore economico, area geografica, dipendenti, etc.). Se la società dichiarava ricavi fortemente inferiori a quelli “stimati” dallo studio di settore applicabile, scattava un’anomalia che poteva condurre a un accertamento. Dal 2019 gli studi di settore sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che esprimono un punteggio di affidabilità fiscale del contribuente. Un punteggio ISA molto basso (indice di non affidabilità) espone la società a un rischio più alto di controlli. Occorre precisare che oggi lo scostamento dagli ISA o dai vecchi studi non è di per sé una prova di evasione, ma costituisce un elemento indiziario. La legge impone comunque un contraddittorio preventivo in questi casi: già in passato, per emettere un accertamento basato sugli studi di settore, l’Ufficio doveva invitare il contribuente a spiegare le ragioni dello scostamento. Oggi, con gli ISA, l’amministrazione utilizza il dato come una “spia” ma generalmente costruisce l’accertamento con altri elementi concreti. Ad esempio, se una S.n.c. risulta molto al di sotto dei ricavi medi del settore, l’ufficio la convoca e, se non emergono giustificazioni convincenti (es. periodo di crisi, eventi straordinari), potrebbe procedere a un accertamento induttivo (magari ricostruendo i ricavi tramite ricarichi medi) o quantomeno analitico-induttivo. Il difensore dovrà dunque essere pronto a dimostrare eventuali specificità dell’azienda che giustificano la bassa redditività, per contestare la pretesa del Fisco basata su parametri standard . In sintesi, gli studi/ISA non condannano automaticamente, ma vanno contrastati con argomenti concreti sulle condizioni effettive dell’impresa.
  • Controlli automatizzati e formali: Oltre agli accertamenti “sostanziali” sin qui descritti, esistono i controlli automatizzati (art. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72) e controlli formali (art. 36-ter D.P.R. 600/73) sulle dichiarazioni, che possono riguardare anche le società di persone. Si tratta di verifiche svolte centralmente e in modo massivo dal sistema informatico dell’Agenzia, incrociando i dati dichiarati con quelli in possesso dell’Anagrafe tributaria (per esempio, confrontando ritenute d’acconto dichiarate con i versamenti F24 risultanti). In caso di discrepanze o errori (es. calcolo sbagliato delle imposte, crediti non spettanti, omessi versamenti), viene inviata al contribuente una comunicazione di irregolarità con l’esito del controllo automatizzato, chiedendo il pagamento delle somme dovute (imposte e sanzioni ridotte). Questo non è un vero e proprio “avviso di accertamento” impositivo, bensì un atto liquidatorio. Se il contribuente non risponde o non paga entro 30 giorni, la comunicazione diviene titolo esecutivo e viene iscritta a ruolo l’importo dovuto (avviso bonario non pagato). Tali atti automatizzati (come anche gli esiti del controllo formale, dove l’ufficio richiede pezze giustificative di oneri e detrazioni) sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato introdotto nel 2024 , in quanto la legge li considera attività meramente liquidatorie su dati di dichiarazione. In ogni caso, prima di iscrivere a ruolo, la prassi prevede l’invio dell’esito al contribuente, che può segnalare errori (ad esempio se un versamento risultava omesso ma in realtà era stato correttamente effettuato). Per le società di persone, i controlli automatizzati possono riguardare le dichiarazioni IVA o IRAP della società, oppure le dichiarazioni dei redditi dei soci per la parte di reddito di partecipazione: ad esempio, se la S.n.c. dichiara €50.000 di reddito a socio e il socio in Unico PF ne riporta solo 30.000, scatta un controllo automatico che genererà una comunicazione al socio su quella differenza.
  • Accertamento contributivo (INPS) sui soci: Un ambito collegato, spesso consequenziale agli accertamenti fiscali, è quello previdenziale. I soci di società di persone che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sono obbligati all’iscrizione nella Gestione IVS commercianti/artigiani dell’INPS (ai sensi dell’art. 1, co.203, L. 662/1996) . In pratica, se la società svolge attività d’impresa commerciale, e il socio vi lavora in modo continuativo, egli deve versare i contributi previdenziali sul reddito di partecipazione. Negli ultimi anni l’INPS ha intensificato i controlli su queste posizioni (famosa l’“Operazione Poseidone” dal 2017) , incrociando i dati fiscali: se un soggetto risulta socio di S.n.c./S.a.s. ma non iscritto a nessuna gestione, l’INPS verifica se in realtà lavorava nell’impresa e, se sì, gli richiede contributi arretrati. Attenzione: la qualità di socio di per sé non basta a far scattare l’obbligo contributivo . Occorre, come detto, la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere abituale e prevalente . La Cassazione ha più volte confermato che un socio puramente investitore (socio accomandante non operante, o socio di S.n.c. che però non partecipa alla gestione, lasciandola interamente ad altri) non deve versare contributi commercianti . Ad esempio, non è obbligato il socio accomandatario di una società immobiliare di mero godimento che si limita a riscuotere affitti senza attività commerciale organizzata . In caso di accertamento fiscale che rettifica al rialzo il reddito di una società di persone, però, aumenta anche la base imponibile contributiva dei soci lavoratori, il che può comportare accertamenti contributivi INPS per differenze contributive. L’INPS notifica in questi casi un avviso di addebito (titolo esecutivo analogo alla cartella) al socio, con importo dei contributi dovuti sui redditi rideterminati. Il socio potrà opporsi, davanti al Tribunale (Sez. Lavoro), contestando ad esempio di non aver partecipato al lavoro (mancanza requisito soggettivo) o la non commerciabilità dell’attività (es. mera gestione immobiliare, requisito oggettivo mancante) . La prova della partecipazione attiva spetta all’INPS, che spesso si basa su indizi (presenza del nome del socio in visura come amministratore, compagine ristretta, ecc.). Se l’INPS non fornisce prove concrete di lavoro abituale del socio, l’avviso può essere annullato . Si segnala che il termine di prescrizione per i contributi previdenziali è di 5 anni (salvo interruzioni), per cui l’INPS può richiedere arretrati solo per gli ultimi cinque anni (o periodo maggiore se il termine è stato sospeso da atti interruttivi, es. diffide, o raddoppiato in caso di denuncia per omissione contributiva, ipotesi però residuale).

Riassumendo i metodi di accertamento: la società di persone può subire accertamenti “classici” sui redditi (analitici o induttivi) che automaticamente coinvolgono i soci, oppure i soci possono essere destinatari di accertamenti “derivati” (come quelli contributivi Inps sui redditi di partecipazione, o accertamenti sintetici sui redditi complessivi personali). Per ogni metodo, esistono specifiche tecniche difensive: contestare i presupposti (es. l’assenza di gravi irregolarità che giustifichino l’induttivo puro), oppure attaccare i calcoli presuntivi (dimostrando che i parametri usati dal Fisco non sono applicabili al caso concreto), oppure ancora evidenziare vizi procedurali (mancato contraddittorio, motivazione inadeguata, ecc.) di cui ora parleremo.

Garanzie del contribuente e vizi dell’accertamento: come rilevarli

Durante tutto il procedimento di verifica e accertamento, il contribuente (sia la società che i soci coinvolti) gode di una serie di diritti e garanzie procedurali stabilite dalla legge, la cui violazione può costituire un importante motivo di ricorso per far annullare o invalidare l’atto impositivo. Parallelamente, l’atto di accertamento deve rispettare determinati requisiti formali e sostanziali di legittimità. Vediamo i principali profili da tenere presenti per impostare la difesa:

  • Diritto al contraddittorio endoprocedimentale: Come già accennato, lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) ha introdotto e, dal 2024, ampliato l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso. In materia di IVA (tributo “armonizzato” UE) ciò era già stato affermato per via giurisprudenziale e poi normativamente; ora, con l’art. 6-bis dello Statuto inserito dal D.Lgs. 13/2024, il contraddittorio preventivo è tendenzialmente richiesto per tutti gli atti impositivi , salvo per quelli espressamente esclusi (accertamenti da controllo automatizzato/formale, accertamenti “di pronta liquidazione” da definire con DM, e casi di motivata urgenza) . Ciò significa che, di regola, il contribuente deve avere la possibilità di essere sentito e fornire chiarimenti prima che l’avviso venga emanato . La violazione di tale diritto comporta l’annullabilità dell’atto (ora esplicitamente prevista dall’art. 7-bis Statuto). In concreto: se l’ufficio ha emesso l’avviso senza invito al contraddittorio quando avrebbe dovuto, il contribuente dovrà eccepirlo nel ricorso come motivo di nullità . Il giudice valuterà se effettivamente la norma era applicabile e se l’assenza di contraddittorio ha leso il diritto di difesa (in passato la giurisprudenza riteneva talora che la mancanza di contraddittorio non invalidasse l’atto se comunque il contribuente non aveva elementi da far valere, ma con la nuova normativa l’invalidità è più cogente). In ogni caso, è fondamentale sfruttare il contraddittorio quando offerto: presentare memorie dettagliate e documenti può portare l’ufficio a rivedere (seppur parzialmente) la pretesa o quantomeno arricchire il futuro ricorso di elementi già posti agli atti.
  • Diritto di conoscere gli atti e di vedere valutate le proprie difese: Sempre nello Statuto (art. 6) è sancito il diritto del contribuente ad essere informato dell’inizio di verifiche (salvo accessi a sorpresa) e alla conoscenza degli atti dell’indagine . Ciò si traduce nell’obbligo per il Fisco di motivare l’accertamento menzionando i fatti e gli atti su cui si fonda e di allegare all’avviso (o riprodurne il contenuto essenziale) gli atti istruttori fondamentali, come il PVC della Guardia di Finanza o perizie, questionari, ecc. (art. 7 L. 212/2000 e art. 42 D.P.R. 600/73). Se l’accertamento si basa su un PVC o altro documento non conosciuto dal contribuente e tale documento non viene allegato né riportato, l’atto può essere annullabile per difetto di motivazione (il contribuente non ha potuto sapere su cosa si fondava l’accusa) . Inoltre, se il contribuente ha presentato memorie difensive (ad esempio entro i 60 gg dal PVC), l’ufficio deve darne conto nell’avviso, confutando le argomentazioni principali, pena la violazione dell’obbligo di esame delle difese. Questo è un aspetto spesso trascurato: conviene sempre inviare osservazioni scritte durante la fase amministrativa, perché costringe l’ufficio a rispondere nella motivazione; la mancanza di risposta può essere sintomo di decisione affrettata (o copia-incolla dell’atto standard), utile da evidenziare in ricorso.
  • Termini di decadenza per l’accertamento: L’attività di accertamento del Fisco non può protrarsi indefinitamente: la legge fissa rigidi termini oltre i quali l’avviso non può essere validamente notificato (pena la decadenza dal potere impositivo). Con la riforma attuata dal D.Lgs. 128/2015 i termini sono stati uniformati (prima c’era differenza tra IVA e imposte dirette). Attualmente valgono, in generale, i seguenti termini ordinari per l’emissione e notifica degli avvisi di accertamento :
  • Dichiarazione presentata: entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione. Esempio: per la dichiarazione dei redditi 2020 (presentata nel 2021) il termine è il 31/12/2026.
  • Dichiarazione omessa: entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Esempio: redditi 2020 non dichiarati, accertamento notificabile fino al 31/12/2027.

Tali termini valgono sia per le imposte sui redditi che per l’IVA (armonizzati). Fino al 2015 vigeva un regime diverso (4 anni + eventuale raddoppio in caso di reati tributari); dal 2016 in poi (dichiarazioni 2016 relative a imposta 2015) si applicano le regole sopra, senza più raddoppio per reato . Il raddoppio dei termini, infatti, è stato abrogato per i periodi d’imposta dal 2016 in avanti, mentre resta applicabile in via transitoria per annualità precedenti se la denuncia per reato fiscale sia stata inviata entro la scadenza ordinaria .

Vi sono poi eccezioni o casi particolari: ad esempio, per l’anno d’imposta 2019 (dichiarazione 2020) il termine è stato prorogato di 85 giorni a causa dell’emergenza Covid (portando la scadenza al 26/3/2026 invece del 31/12/2025) . Altre sospensioni si sono avute per definizioni agevolate o rottamazioni, che se attivate hanno congelato i termini per i contribuenti aderenti . In ogni caso, è fondamentale verificare se l’avviso è stato notificato tempestivamente: la decadenza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e rende nullo l’atto impositivo .

Di seguito una tabella riepilogativa dei termini di decadenza per accertamenti fiscali:

Come si nota, per dichiarazioni omesse il Fisco ha due anni in più. Attenzione: “notifica entro il termine” significa che entro il 31/12 l’atto deve essere spedito (se a mezzo posta) o consegnato; fa fede la data di invio (se raccomandata) o di consegna PEC, non quella di ricezione.

  • Vizi di notifica e altre irregolarità formali: Un accertamento altrimenti legittimo può essere invalidato se la notifica è stata effettuata in modo non conforme alle norme. Ad esempio, la notifica via PEC è nulla se inviata a un indirizzo PEC errato o non risultante dagli elenchi ufficiali; la notifica tramite messo è nulla se la relazione non indica il luogo o la persona a cui è stata fatta consegna, oppure se è stata consegnata a soggetto non abilitato (nelle società di persone dovrebbe essere consegnata al legale rappresentante, o a persona di famiglia/collaboratore presso la sede, ecc., non certo al portiere di uno stabile estraneo) . Un vizio di notifica dell’avviso può, tuttavia, essere sanato se il contribuente ne viene comunque a conoscenza e impugna l’atto senza riserve; ma resta invocabile se ha pregiudicato la conoscenza tempestiva (es. se il Fisco notifica solo alla società e non al socio litisconsorte necessario, il socio potrebbe eccepire di non aver ricevuto l’atto presupposto) .

Altri vizi formali possibili: la mancanza di sottoscrizione dell’atto da parte del capo ufficio o di delega valida al firmatario. L’art. 42 D.P.R. 600/73 richiede la firma del dirigente competente; la giurisprudenza ha ritenuto nulla la sottoscrizione da parte di funzionario privo di delega o con delega “generica” non specifica . Si pensi al caos sulle “deleghe di firma” dopo sentenze come Cass. 22800/2015: oggi l’ufficio presta attenzione a questo aspetto, ma è buona norma verificare se l’avviso indica chiaramente il nome e la qualifica del firmatario e l’eventuale delega (numero e data) di cui è investito . Eventuali difetti (es. delega rilasciata da soggetto non titolato, o mancante del tutto) possono essere fatti valere.

Anche la motivazione insufficiente o contraddittoria è un vizio: se l’avviso non espone in modo intellegibile le ragioni dell’accertamento, oppure contiene errori logici evidenti (come un calcolo ripetuto due volte, o l’attribuzione al contribuente di redditi di altri soggetti), ciò ne inficia la legittimità. In questi casi il contribuente può eccepire il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/90 .

  • Litisconsorzio necessario e unità del contraddittorio: Questo aspetto merita di essere ribadito perché peculiare per società di persone. Abbiamo visto che l’accertamento è unico e coinvolge la società e i soci. In caso di impugnazione, la legge prevede il litisconsorzio necessario fra tutte le parti interessate (art. 14, D.Lgs. 546/92): il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci e della società, perché la decisione non può che essere unitaria per tutti . Se un socio (o la società) propone ricorso individualmente senza chiamare gli altri, il giudice tributario è tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci (pena la nullità assoluta del giudizio) . Questo principio è stato di recente confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 3954/2024: la Corte ha ribadito che la controversia da accertamento “unitario” è inscindibile tra tutti i soci, e se non tutti partecipano, la sentenza è inutiliter data ed è nulla in ogni stato e grado . Nella pratica, dunque, è fondamentale coordinare la difesa: società e soci dovrebbero presentare un unico ricorso cumulativo, o comunque assicurarsi che tutti impugnino nello stesso contesto, eventualmente riunendo le cause . Se ci si accorge che qualcuno è stato “dimenticato” (magari perché risiede altrove e ha ricevuto l’atto in ritardo), si deve chiedere al giudice di inserirlo. Fortunatamente, dal 2024 la nuova competenza unificata degli uffici riduce il rischio che qualche socio non riceva l’avviso: un unico ufficio notificherà a tutti . Ma in ogni caso, l’attenzione a questo profilo può fare la differenza: un eventuale giudizio celebrato senza integrare i litisconsorti è affetto da nullità insanabile, rilevabile anche in Cassazione . Dunque, anche questo può diventare in extremis un motivo di impugnazione (la Cassazione annullerebbe l’intero processo).

In conclusione, come difendersi sul piano formale/procedurale? Appena arriva un accertamento, verificare: tempistica (entro termini?); notifica (regolare? tutti i soggetti coinvolti?); presenza di contraddittorio (se omesso, eccepirlo); motivazione e allegati (ci sono riferimenti a atti non allegati? errori evidenti?); legittimazione del firmatario; rispetto del diritto di difesa durante la verifica (ad esempio, se c’è un PVC emesso prima dei 60 giorni senza urgenza, l’atto è nullo ). Tutti questi vizi, se individuati, vanno sollevati nel ricorso. Anche se talora i giudici possono considerarli “formali”, spesso portano all’annullamento o quantomeno mettono pressione all’ente impositore (che potrebbe preferire transigere). Non ultimo: la presenza di vizi procedurali può essere combinata con la difesa di merito; anzi, spesso è utile far valere tutti gli argomenti disponibili. Nel seguito, dopo aver visto gli strumenti deflattivi, tratteremo come preparare il ricorso e articolare le eccezioni formali e di merito.

Difendersi prima del contenzioso: strumenti deflattivi e definizioni agevolate

Quando un contribuente (società o socio) riceve un avviso di accertamento, non è detto che si debba necessariamente andare in causa. L’ordinamento mette a disposizione diversi strumenti deflattivi del contenzioso, ovvero procedure che permettono di evitare il ricorso mediante un accordo o una facilitazione nel pagamento. Valutare queste opzioni è molto importante, soprattutto nei casi in cui l’accertamento contenga almeno in parte delle contestazioni fondate, perché possono consentire di ottenere sconti su sanzioni o imposte e ridurre tempi e costi. Vediamo i principali strumenti utilizzabili prima (o in alternativa) al contenzioso:

  • Istanza di autotutela: L’autotutela è il potere/dovere dell’amministrazione finanziaria di annullare o rettificare d’ufficio i propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, anche su sollecitazione del contribuente. Non si tratta di un vero procedimento contenzioso, ma il contribuente, ricevuto l’avviso, può subito inviare una istanza motivata all’ufficio che ha emesso l’atto, evidenziando errori palesi (di persona, di calcolo, doppia imposizione, sussistenza di esoneri, pagamento già effettuato, ecc.) e chiedendone l’annullamento totale o parziale. Ad esempio, se nell’accertamento c’è un evidente errore materiale (un importo riportato due volte) o viene contestata una cosa già accertata in passato, l’autotutela può portare l’ufficio a correggerlo rapidamente. Occorre dire che l’autotutela è discrezionale: l’ufficio non è obbligato a rispondere né sospende i termini per ricorrere. Dunque va usata con cautela: presentarla non interrompe i 60 giorni per impugnare. Può però essere utile presentarla subito quando emergono “abbagli” clamorosi nell’atto, nella speranza che l’Agenzia riconosca l’errore (magari allegando prove risolutive) . In parallelo, conviene comunque predisporre gli altri strumenti (adesione o ricorso) nel caso l’autotutela resti lettera morta. Se l’ufficio annulla in autotutela, il problema è risolto senza contenzioso; se invece tace o rigetta, si prosegue con le altre vie.
  • Accertamento con adesione: Questo è il principale strumento deflattivo, regolato dal D.Lgs. 218/1997. Consente, su istanza del contribuente, di instaurare un dialogo con l’ufficio per cercare una definizione concordata dell’accertamento prima del ricorso. In pratica, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare una istanza di adesione (anche solo del socio o solo della società, ma in genere conviene congiunta se tutti hanno ricevuto l’atto) . L’ufficio a quel punto convoca il contribuente (oggi è possibile anche in via telematica o telefonica) e si svolge uno o più incontri in cui si discutono i rilievi. Il contribuente può portare nuovi documenti o elementi a proprio favore, e l’ufficio può riconsiderare le proprie posizioni. Se si raggiunge un accordo su una quantificazione condivisa del reddito (o dell’imposta) corretti, si redige e sottoscrive un atto di adesione in cui il contribuente accetta il nuovo imponibile e le imposte corrispondenti . Vantaggi: le sanzioni vengono automaticamente ridotte a 1/3 di quelle minime di legge , che di solito equivale a un abbattimento circa del 66% delle somme aggiuntive per sanzioni. Inoltre, si possono rateizzare le somme dovute (fino a 8 rate trimestrali, o 16 rate se importi oltre 50.000 €). Con la firma dell’adesione e il versamento della prima rata, la questione si chiude: l’accertamento non è più impugnabile (diventa definitivo per adesione). L’accertamento con adesione conviene? Nella maggior parte dei casi, , se ci sono rilievi almeno in parte fondati e margine di trattativa: si può ottenere un sconto sull’imponibile (l’ufficio spesso concede qualcosa pur di chiudere) e soprattutto il forte sconto sulle sanzioni. Nel caso di società di persone, un ulteriore vantaggio è che l’accordo concluso dalla società copre automaticamente anche i soci: l’ufficio emetterà un unico atto di adesione con la società e i soci, e questi ultimi non dovranno fare atti separati . In sostanza, si “sistema” tutto in sede amministrativa, senza ricorrere in Commissione, risparmiando tempo e costi, e evitando il rischio di esito incerto del giudizio . Ovviamente, se il contribuente è convinto che l’accertamento sia totalmente infondato e dispone di prove solide per vincere in giudizio, potrebbe preferire non aderire e puntare all’annullamento integrale. Ma va considerato che presentare istanza di adesione non preclude di ricorrere in seguito: i 60 giorni per il ricorso sono sospesi dalla presentazione dell’istanza fino a esito (e comunque per un massimo di 90 giorni) . Quindi tentare l’adesione è spesso consigliabile: se si trova un accordo soddisfacente, bene; altrimenti si potrà ancora impugnare l’atto (i termini riprendono) senza aver perso nulla, se non qualche settimana.

Da notare: con la riforma 2023/24, il procedimento di adesione è stato snellito e reso ancora più conveniente in alcuni casi. Ad esempio, è stata introdotta la possibilità di adesione parziale su alcuni rilievi (lasciando che gli altri vadano a ricorso), sebbene la gestione delle impugnazioni parziali sia tecnica. Inoltre, con il D.Lgs. 13/2024 sono state riviste alcune fasi: l’ufficio può formulare proposte già nel primo invito, e se il contribuente le accetta parzialmente si possono definire in parte i rilievi. L’intento del legislatore è stato di ampliare l’utilizzo dell’adesione per ridurre i contenziosi. Dunque, vale la pena tenersi aggiornati sulle novità procedurali e, in caso di dubbio, farsi assistere da un professionista per condurre al meglio la trattativa col Fisco.

  • Acquiescenza (definizione agevolata dell’accertamento): Questo strumento, previsto anch’esso dal D.Lgs. 218/97 (art. 15), consiste nel accettare integralmente l’accertamento e pagarne le somme entro il termine per il ricorso (60 giorni), ottenendo in cambio un’agevolazione sulle sanzioni. In particolare, le sanzioni irrogate nell’avviso vengono ridotte ad 1/3 (un terzo) del minimo previsto . L’acquiescenza quindi comporta uno sconto (più lieve rispetto all’adesione) ma richiede di non contestare nulla e pagare subito (o chiedere rateazione all’Agente Riscossione dopo che il ruolo è formato). È uno strumento indicato quando: la pretesa dell’Ufficio è sostanzialmente corretta e non ci sono motivi validi di ricorso, oppure quando la riduzione a 1/3 delle sanzioni viene ritenuta soddisfacente e non si vuole intraprendere la via del contenzioso. Ad esempio, su una sanzione del 100% dell’imposta evasa, pagare in acquiescenza significa ridurla al ~30% (contro il ~33% dell’adesione) – differenza minima – ma con l’adesione c’è il beneficio di poter discutere l’imponibile e rateizzare prima. Pertanto, in pratica, l’acquiescenza oggi è meno utilizzata, perché se anche si è d’accordo sul merito, conviene comunque passare tramite adesione per ottenere il 33% delle sanzioni e forse anche uno sconto sul merito. Tuttavia rimane un’opzione: qualora l’ufficio non accetti adesioni o non vi siano margini, il contribuente può sempre arrendersi e pagare con lo sconto di legge entro 60 giorni. Importante: l’acquiescenza può essere totale o parziale (accettando alcuni rilievi e facendo ricorso sugli altri) solo nei casi ammessi di accertamento “separabile”. Con la riforma del 2023 è stata prevista la possibilità di definizioni parziali, ma occorre cautela perché se si paga parzialmente bisogna assicurarsi che l’atto lo consenta espressamente o che l’ufficio scinda i rilievi.
  • Reclamo e mediazione tributaria: Introdotta dal D.Lgs. 546/92 art. 17-bis (dal 2012, poi modificato), è una procedura obbligatoria per le controversie di valore fino a una certa soglia (originariamente 20.000 €, poi 50.000 €; dal 2023 innalzata a 50.000 € per atti notificati fino al 30/6/2023 e per le controversie fino a 100.000 € a regime con la riforma del contenzioso). In sostanza, per le liti minori, prima di adire il giudice, il contribuente deve presentare un reclamo all’ufficio che ha emanato l’atto, con valenza di ricorso ma con proposta di mediazione eventualmente. L’ufficio, entro 90 giorni, può accogliere in autotutela il reclamo (annullando/modificando l’atto) oppure formulare una proposta di mediazione con rideterminazione delle somme e sanzioni ridotte al 35% (in mediazione la legge prevede sanzioni ridotte al 35% del minimo). Se il contribuente accetta, si perfeziona l’accordo mediato con pagamento delle somme dovute e fine della lite. Se l’ufficio rifiuta o non risponde nei 90 giorni, il reclamo si “trasforma” automaticamente in ricorso e la causa prosegue in Commissione. Di fatto, oggi reclamo/mediazione è un ulteriore strumento deflattivo ma si colloca a cavallo tra fase amministrativa e giudiziale: l’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, come un ricorso, ma se ne differisce l’iscrizione a ruolo per 90 giorni. Questo strumento può essere utile nelle liti di modesta entità dove l’ufficio potrebbe essere disponibile a transigere senza arrivare in giudizio. Nella sostanza, la mediazione tributaria è simile all’adesione ma attivata dal contribuente con un atto di ricorso (si può anche fare contestualmente istanza di adesione, ma ormai i due istituti tendono a sovrapporsi). Per le società di persone, se l’importo in contestazione rientra nella soglia, la mediazione va proposta includendo tutti i litisconsorti. Se si raggiunge l’accordo, le sanzioni come detto sono abbattute (35% del minimo). Se non si raggiunge, si andrà in giudizio. Nota: dal 2023 la soglia di mediazione è stata elevata e inoltre è stata prevista la possibilità per l’Agenzia di proporre conciliazione in autotutela anche oltre soglia, quindi questo strumento è in evoluzione.
  • Definizioni agevolate (“pace fiscale”): Negli ultimi anni spesso il legislatore è intervenuto con norme speciali per definire in via agevolata le pendenze fiscali. Ad esempio la definizione agevolata delle liti pendenti (prevista dalla L. 197/2022 per le cause tributarie in corso al 1/1/2023) ha consentito ai contribuenti di chiudere il contenzioso pagando un certo importo percentuale del valore della lite, graduato in base al grado di giudizio e agli esiti (ad es. 90% in primo grado, 40% se vinta dal contribuente in primo grado, etc.). Un’altra misura è stata la conciliazione agevolata in appello per liti fino a 50.000 € (pagando il 100% imposte e 20% sanzioni). Inoltre, da qualche anno sono attive forme di rottamazione delle cartelle che indirettamente riguardano anche gli accertamenti (se un accertamento è divenuto cartella, può essere rottamato senza sanzioni e interessi di mora). Queste definizioni agevolate sono misure straordinarie, legate a scelte di politica fiscale temporanee. Nel contesto della nostra guida, è bene sapere che potrebbero esistere opportunità extra-ordinem per chiudere i debiti da accertamento con sconti, a seconda delle leggi in vigore. Ad esempio, se la società o i soci hanno già una causa pendente, verificare se c’è stata (o è in arrivo) una norma di definizione liti. Al dicembre 2025, le definizioni ex L. 197/2022 sono scadute (erano da perfezionare entro settembre 2023), ma il legislatore potrebbe reintrodurne in futuro. Lo stesso dicasi per nuove rottamazioni (dopo la “rottamazione-quater” del 2023). Pertanto, oltre agli strumenti ordinari, non dimentichiamo di valutare possibili sanatorie vigenti al momento, consultando le norme dell’ultima legge di bilancio o decreti collegati.

Di seguito una tabella che riassume i principali strumenti deflattivi, con tempi e benefici:

Tabella – Strumenti deflattivi di difesa pre-contenziosa

StrumentoQuando si attivaVantaggi principaliNote
Autotutela (istanza all’AE)Entro 60 gg (consigliato subito dopo ricezione avviso)Annullamento/ correzione atto senza costi, se accoltoDiscrezionale; non sospende termini ricorso.
Accertamento con adesioneEntro 60 gg dalla notifica avviso (presentazione istanza)Sanzioni ridotte a 1/3 del minimo; possibile riduzione imponibile concordata; rateizzabile (max 8/16 trimestrali).Sospende termini ricorso per max 90 gg. Adesione conclusa da società copre soci .
Acquiescenza (pagamento integrale agevolato)Entro 60 gg (pagamento)Sanzioni ridotte a 1/3 del minimo.Nessuna trattativa: accettazione totale. Rateazione possibile solo a riscossione avviata (con interessi).
Reclamo/Mediazione (obbligatorio fino €50/100k)Entro 60 gg (deposito reclamo = ricorso)Possibile proposta AE con sanzioni ridotte al 35%; se accolta, definizione rapida.Obbligatoria < €50k (fino atti 2023, soglia in aumento). Durata 90 gg. Se fallisce, procede come ricorso.
Conciliazione giudiziale (in corso di causa)In primo o secondo grado, prima della decisioneSanzioni ridotte al 40% (se conciliazione in primo grado) o 50% (in appello). Rateizzabile in 20 trimestrali.Richiede accordo tra le parti in giudizio. Utile se nuove circostanze emergono in causa.
Definizioni agevolate straordinariePrevista da leggi speciali (es. legge di bilancio) – tempi dettati dalla normaSconti su imposte/sanzioni variabili (es. stralcio sanzioni ed interessi, pagamento percentuale del dovuto)Dipende dalla specifica misura (es. definizione liti, rottamazione). Occorre monitorare normativa vigente.

Come si evince, vi sono diverse alternative al ricorso giudiziario immediato. Spesso il mix ottimale è: presentare istanza di adesione per cercare accordo e guadagnare tempo; se fallisce, valutare reclamo/mediazione (se importo rientra) oppure passare al ricorso. In caso di contenzioso, esiste comunque la chance di conciliazione in udienza. L’obiettivo, dal punto di vista del contribuente, è evitare l’irrigidimento su posizioni estreme: se si può chiudere con un compromesso vantaggioso, conviene farlo, riservando la battaglia legale solo ai casi di reale ingiustizia o sproporzione evidente dell’accertamento.

Nel prossimo capitolo affronteremo proprio il percorso del ricorso in contenzioso tributario, per capire come impostare la difesa in giudizio quando non sia stato possibile (o conveniente) evitare la lite.

Il contenzioso tributario: come affrontare il ricorso contro l’accertamento

Se non si è addivenuti a un accordo con l’Ufficio, oppure se si ritiene l’accertamento totalmente errato e si vuole farlo annullare, è necessario impostare la difesa in sede contenziosa, presentando ricorso alla Commissione tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) competente. Vediamo gli aspetti principali da considerare per affrontare un ricorso contro un avviso di accertamento riguardante una società di persone e i soci.

  • Termini e competenza per il ricorso: Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento (il giorno iniziale di decorrenza è il giorno successivo alla notifica). Se si è presentata istanza di adesione, i 60 giorni sono sospesi per un massimo di 90 giorni, quindi in tal caso il termine è prorogato (60 + giorni sospesi) . Il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente in base al domicilio fiscale del contribuente destinatario dell’atto. Attenzione però: nel caso di società di persone con soci in province diverse, a seguito della riforma 2024, di norma l’atto sarà emesso dall’ufficio unico competente per la società e soci, quindi verosimilmente il foro competente sarà quello della sede della società (o dell’ufficio che ha emesso l’atto). In ogni caso, data la regola del litisconsorzio necessario, si farà un unico ricorso cumulativo indicando società e tutti i soci (come ricorrenti se tutti congiuntamente impugnano, oppure come ricorrente uno e litisconsorti gli altri, ma conviene presentarlo congiuntamente). Se per ipotesi l’ufficio avesse notificato avvisi separati in tempi diversi, e uno dei soci decidesse di impugnare per primo, dovrà chiamare in causa anche gli altri soci e la società. In mancanza, come detto, il giudizio sarebbe nullo .
  • Pagamento in pendenza di ricorso: La presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione dell’atto impugnato, ma la legge prevede un meccanismo di sospensione parziale automatica. In particolare, per gli accertamenti esecutivi, è stabilito che, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica, l’Agenzia Entrate Riscossione possa comunque riscuotere un importo pari a 1/3 delle imposte accertate (oltre interessi) anche se c’è ricorso, mentre la parte residua è sospesa fino alla sentenza di primo grado (art. 15 D.P.R. 602/73). Ciò significa che, per evitare azioni immediate su quel primo terzo, il contribuente dovrebbe versare spontaneamente il 1/3 entro 60 giorni oppure (soluzione preferibile se non si vuole pagare nulla in attesa di giudizio) presentare istanza di sospensione giudiziale. Infatti, il contribuente può chiedere alla Corte tributaria (nel ricorso stesso o con istanza separata) la sospensione dell’esecuzione dell’atto se il pagamento immediato gli recherebbe un danno grave e se il ricorso presenta profili di fondatezza (“fumus boni iuris”). Il giudice decide sulla sospensiva in tempi brevi (entro 180 giorni dalla richiesta): se la concede, nessuna somma è esigibile fino alla sentenza; se la nega, l’Agente può procedere a riscuotere il primo terzo. In ogni caso, il restante 2/3 è protetto fino all’esito del primo grado. Dopo la sentenza di primo grado, se il contribuente perde, deve pagare tutto quanto (anche se appella, per ora la legge prevede che dopo la sentenza di primo grado favorevole all’ente le somme diventano dovute, salvo poter chiedere altra sospensione in secondo grado). Quindi, facendo ricorso, di solito si ottiene almeno la dilazione implicita fino alla decisione, ma è prudente valutare la sospensiva per evitare esecuzione sul primo terzo. Nel caso di società di persone, spesso l’Agente della Riscossione notifica cartelle ai soci e alla società contestualmente dopo i 60 giorni per il terzo: i soci potrebbero ricevere quindi intimazioni per quel 33% del tributo. In tale frangente, se è stata chiesta sospensione e viene concessa, ci si opporrà esibendo l’ordinanza. Diversamente, potrebbe convenire pagare il terzo per evitare aggravio di interessi e aggi, attendendo l’esito per il resto.
  • Redazione del ricorso: Il ricorso tributario è un atto scritto con cui si espongono i motivi di fatto e di diritto per cui si chiede l’annullamento (totale o parziale) dell’accertamento. Va notificato all’ente impositore (Agenzia Entrate, di solito, tramite PEC) e poi depositato in Corte Tributaria. Nella stesura, nel caso di società di persone, occorrerà indicare tutti i ricorrenti (società e soci) e il loro rappresentante comune (di solito ci si farà rappresentare da un difensore abilitato – avvocato tributarista o commercialista, data la complessità). I motivi di ricorso dovrebbero coprire sia gli aspetti formali/procedurali che quelli di merito. Ad esempio:
  • in via preliminare, si eccepisce l’eventuale nullità per difetto di contraddittorio (se applicabile) , per incompetenza territoriale (se atto pre-2024 notificato da ufficio errato) , per notifica invalida (se rilevato), per vizio di motivazione, ecc.
  • Nel merito, si contestano analiticamente tutti i rilievi: es. si dimostra che un costo dedotto era effettivamente inerente e documentato (allegando documenti), che un ricavo presunto in realtà non sussiste o è già tassato altrove, che le percentuali usate dal Fisco sono errate perché l’azienda opera in condizioni diverse dalla media, etc. Se si tratta di presunzioni (indagini finanziarie, studi di settore, ricarichi), il ricorso deve mirare a dimostrare che mancano gravità, precisione e concordanza degli indizi , o comunque introdurre spiegazioni alternative plausibili ai movimenti rilevati. Ad esempio, per versamenti bancari contestati, allegare documenti attestanti che erano prestiti o trasferimenti infragruppo, ecc.

Per ogni motivo, è bene citare norme e sentenze a supporto: ad esempio, a supporto del litisconsorzio necessario si citeranno Cass. SS.UU. 14815/2008 e le più recenti ; per il contraddittorio si può citare Cass. 398/2014 (principio poi normato) ; per indagini finanziarie Cass. 22867/2015 che richiede che i prelevamenti possano essere contestati solo a imprese (oggi per i soci imprenditori in trasparenza vale, ma non per persone fisiche non imprenditori); e così via. Nella sezione Fonti di questa guida elenchiamo molte pronunce utili. Il difensore tributarista le utilizzerà per dare forza ai motivi.

  • Rappresentanza della società e dei soci in giudizio: La società di persone, se ancora esistente, sarà rappresentata dal suo legale rappresentante (es. socio amministratore della S.n.c.); i soci (persone fisiche) agiscono in proprio. Tuttavia, essendo litisconsorti, di norma si nomina un difensore unico per tutti, conferendo procura alle liti. Ciò facilita la gestione unitaria. Il difensore curerà il deposito telematico del ricorso. È bene evidenziare che i soci fanno valere anche eventuali motivi personali: ad esempio, un socio accomandante potrà eccepire la sua irresponsabilità per eventuali obblighi oltre la quota (anche se questo attiene più alla riscossione che all’accertamento, però è un tema da porre: “eventualmente, le obbligazioni derivanti dall’atto impositivo dovranno essere poste a carico del socio accomandante nei limiti di legge”). Se un socio contesta addirittura di essere socio (può capitare: accertamento notificato a un soggetto che l’AE ritiene socio occulto, ma egli nega la qualità di socio), in tal caso comunque deve partecipare al giudizio per far valere che non è socio; la Cassazione ha detto che il litisconsorzio sussiste anche col socio che nega la propria qualità, finché l’accertamento la presume .
  • Svolgimento del processo e prove: Nel processo tributario vige il principio del libero convincimento del giudice su prove anche non tipiche. Ciò significa che documenti, testimonianze rese in altri atti, presunzioni possono tutti essere valutati. Non è ammessa invece la testimonianza orale in udienza (il processo tributario non consente deposizioni di testimoni). Quindi le prove testimoniali devono essere trasfuse in dichiarazioni scritte rese magari davanti a notaio o in altri procedimenti, da depositare come documenti. Il contribuente deve depositare tutti i documenti utili entro i termini processuali (generalmente 20 giorni prima dell’udienza di trattazione). L’onere della prova è tendenzialmente a carico dell’Amministrazione per i fatti costitutivi della pretesa, ma una volta fornite presunzioni, spetta al contribuente provare il contrario. Esempio: l’AE porta estratti conto con versamenti non giustificati → tocca al contribuente provare la natura non reddituale di quei versamenti. Quindi la fase istruttoria del ricorso consiste soprattutto nel produrre documenti giustificativi e nel redigere memorie illustrative dei motivi, magari evidenziando come la giurisprudenza sia favorevole su un punto (es. per società di comodo e soci, si potrebbero citare sentenze che escludono obblighi se non c’è attività commerciale, ecc.).
  • Sentenza di primo grado e gradi successivi: All’esito, la Corte Tributaria emetterà una sentenza che può accogliere (annullando l’atto, totale o parzialmente) o respingere il ricorso, oppure accogliere in parte (es. riducendo il maggior reddito). Se il contribuente vince, l’accertamento è annullato (o ridotto) e l’Agenzia dovrà conformarsi, restituendo eventualmente somme pagate. Se invece il contribuente perde, può proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Nel frattempo però l’Agenzia potrà intanto riscuotere: dopo la sentenza di primo grado sfavorevole, come detto, non c’è più sospensione automatica e si può chiedere solo al giudice d’appello una eventuale sospensiva. In appello, si possono riesaminare sia i fatti che le questioni di diritto (tranne ciò che è ormai coperto da giudicato interno se non appellato). Dopo l’appello, vi è il ricorso per Cassazione (entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello), ma limitato a motivi di diritto (violazioni di legge o vizi di motivazione). La Cassazione non rivaluta i fatti, ma può cassare con rinvio per un nuovo esame. Occorre segnalare una novità: dal 2023, per tentare di disincentivare ricorsi pretestuosi, è stato introdotto un filtro per i ricorsi per Cassazione dell’Agenzia Entrate in caso di doppia conforme a favore del contribuente (l’Agenzia, se vuole ricorrere dopo aver perso in entrambe le fasi, deve versare una sorta di cauzione pari al 50% delle imposte in contestazione) . Questo per tutelare il contribuente vittorioso e ridurre l’abuso del terzo grado da parte dell’Erario.
  • Costi e spese: Il ricorso tributario comporta il pagamento di un contributo unificato (per valori di lite oltre 3.000 €) il cui importo dipende dal valore della causa (ad es. per cause fino a €50.000 è 120 €, fino a 100k è 250 €, e così via). Inoltre, se ci si avvale di un difensore, vi sono i relativi onorari. In caso di vittoria, si potrà chiedere la condanna alle spese di giudizio a carico dell’ufficio soccombente, ma spesso nei fatti i giudici compensano le spese (soprattutto in primo grado). Tuttavia, nelle controversie più grandi è possibile ottenere il rimborso di una parte delle spese legali in caso di piena vittoria.
  • Esecutività e riscossione post-sentenza: Se si arriva a sentenza definitiva (passata in giudicato), l’esito è conclusivo. Se il contribuente ha vinto, nulla è dovuto (o si dovrà ricalcolare il dovuto se l’annullamento è parziale). Se invece l’Agenzia ha vinto, potrà riscuotere l’eventuale residuo (tenendo conto di quanto già versato come “terzo” dopo l’atto, e degli interessi maturati). In realtà spesso, essendo passati anni, quasi tutto il dovuto potrebbe essere già stato riscosso in pendenza del giudizio. Ad esempio, dopo il primo grado perso, l’Agenzia normalmente iscrive a ruolo i 2/3 residui e procede. Quindi in appello spesso si discute di rimborsi (se il contribuente poi vince). Da notare: se dopo due gradi il contribuente ha sempre vinto, l’Agenzia potrebbe essere restia a pagare subito, quindi quell’obbligo di cauzione in caso di ricorso in Cassazione (introdotto nel 2021-2022) serve proprio a evitare dilazioni ingiustificate .
  • Ruolo di società e soci in giudizio: Una questione pratica: se la società è ancora attiva e operante durante il processo, essa potrà pagare eventuali somme dovute. Ma se la società nel frattempo si estingue (ad esempio, viene messa in liquidazione e cancellata prima della fine del processo), subentra un problema: la società estinta perde la capacità processuale, e i soci ne assumono in sostanza la posizione. In genere, il processo prosegue tra l’Ente impositore e gli ex soci, i quali succedono nei rapporti ancora pendenti della società (la Cassazione ha chiarito che la cessazione della società di persone non interrompe il processo, ma i soci devono esserne parte in quanto successori) . Se ciò avviene, i soci possono far valere eventualmente la nullità originaria dell’atto (come nel caso visto prima, se l’accertamento era stato notificato dopo estinzione), oppure semplicemente prendere atto che saranno loro a dover pagare se la pretesa sarà confermata. È dunque importante coordinarsi con eventuali liquidatori e soci in caso di eventi straordinari durante la pendenza del giudizio.

In definitiva, affrontare il contenzioso tributario in materia di società di persone richiede un approccio integrato: da un lato far valere ogni vizio procedurale che possa annullare l’atto (a volte basta un vizio formale per vincere senza nemmeno entrare nel merito); dall’altro, contestare punto per punto il merito delle riprese fiscali, con evidenze e argomentazioni tecniche. Nel contenzioso gioca un ruolo chiave la documentazione: predisporre un dossier con tutta la contabilità, estratti conto, perizie tecniche (se utili a dimostrare che i margini erano quelli, etc.), e le testimonianze scritte (es. dichiarazioni di clienti, fornitori, consulenti) per suffragare la versione della società. Bisogna convincere i giudici che o l’ufficio ha sbagliato procedura o ha torto nel merito – idealmente entrambe. E non dimentichiamo la dimensione penale, di cui parliamo nel prossimo paragrafo: se l’accertamento riguarda somme ingenti, potrebbe parallelamente aprirsi un procedimento penale per reati tributari. Questo non influisce direttamente sul processo tributario (sono separati), ma la strategia difensiva va modulata tenendo conto di possibili ripercussioni in ambito penale.

Profili penali dell’accertamento fiscale e tutela del contribuente

Una verifica fiscale su una società di persone – specie se vengono accertate imposte evase di importo rilevante – può avere implicazioni anche sul piano penale tributario. In Italia i principali reati tributari sono disciplinati dal D.Lgs. 74/2000, e riguardano condotte quali la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione, l’emissione di fatture false, l’occultamento/distruzione di contabilità, nonché i reati di omesso versamento di IVA e ritenute e l’indebita compensazione di crediti inesistenti. Non ogni violazione fiscale costituisce reato: occorrono determinate soglie di punibilità (ad esempio, l’importo dell’imposta evasa deve superare certi limiti) e talvolta elementi soggettivi di frode.

Vediamo in breve quali reati potrebbero emergere nel contesto di un accertamento e quali difese attivare:

Principali reati tributari in ambito dichiarativo

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti falsi (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Si verifica quando il contribuente, nella dichiarazione annuale, inserisce elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti materialmente o ideologicamente falsi (es. fatture per operazioni inesistenti, note spese gonfiate). È un reato grave (frode documentale). La soglia di punibilità attuale è relativamente bassa: è sufficiente che l’imposta evasa superi 100.000 € oppure che l’ammontare delle fatture false utilizzate superi 100.000 € . La pena prevista è la reclusione da 4 a 8 anni (ridotta se l’importo è inferiore a 100k€) . Nel contesto di una società di persone, se l’accertamento dovesse scoprire l’utilizzo di fatture false per abbattere l’utile (ad esempio, costi inesistenti per 200.000 €), l’ufficio potrebbe inoltrare una notizia di reato alla Procura. Gli amministratori (soci amministratori) risponderanno penalmente.
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3): È la frode fiscale “senza fatture false”, ad esempio ottenuta con artifizi contabili, documenti contraffatti non rientranti nell’art. 2, o altre manipolazioni (es. doppie contabilità). Non c’è una soglia di imposta evasa minima per integrare il reato di frode (ogni condotta fraudolenta rilevante può essere punita) . La pena va da 3 a 8 anni . Esempio: società di persone che occulta sistematicamente ricavi con contabilità parallela scoperta dalla GdF – configurabile reato ex art. 3.
  • Dichiarazione infedele (art. 4): È il reato di presentare una dichiarazione dei redditi infedele, ossia omettendo di indicare ricavi o indicando passività fittizie, senza però configurare frode (cioè senza quei connotati di artificio/fatture false). È punito solo se l’imposta evasa supera €100.000 e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione supera €2.000.000 (doppia soglia) . Quindi, se un accertamento contesta ad esempio €300.000 di ricavi non dichiarati, con imposta evasa di 120.000 €, ciò integra il reato (soglie superate). La pena è da 2 a 4 anni e 6 mesi . Questo potrebbe essere il caso tipico di una società di persone che abbia sottodichiarato utili oltre tali soglie (comune per S.n.c. piccole? Non frequentissimo, ma possibile in settori come commercio all’ingrosso, etc.). Occorre notare che la soglia sui ricavi non dichiarati (2 milioni) è significativa, quindi evasioni minori non sono penalmente rilevanti come dichiarazione infedele, restando mere sanzioni amministrative.
  • Omessa dichiarazione (art. 5): Se la società non presenta la dichiarazione annuale (o i soci non presentano le proprie per la quota di reddito), scatta il reato se l’imposta evasa è superiore a €50.000 . Ad esempio, se una S.n.c. non presenta Unico e l’accertamento determina €300.000 di imponibile con €90.000 di IRPEF evasa (sommando i soci), è integrato il reato di omessa dichiarazione a carico di chi aveva l’obbligo (in primis l’amministratore). Pena da 2 a 5 anni .
  • Emessa di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 8): Questo reato riguarda chi emette fatture false (spesso per consentire ad altri l’evasione). Esempio: una società di persone “cartiera” che emette fatture fittizie per altre aziende. Non c’è soglia di punibilità (punibile anche per importi minori) , pena da 4 a 8 anni. Se dall’accertamento emergesse che la S.n.c. ha emesso fatture false (non tanto usuale se è soggetto operativo; più comune su società cartiere), i soci amministratori ne risponderebbero.

Questi i reati “dichiarativi” principali. Da notare: per i reati di dichiarazione e omissione, spesso è il socio amministratore l’autore (il soggetto che sottoscrive la dichiarazione o doveva presentarla). Un socio non amministratore in genere non viene imputato, a meno che si provi un suo concorso (es. ha concorso nella frode). I soci accomandanti di solito non rispondono penalmente a meno di ruoli attivi. Quindi l’esposizione penale è concentrata su chi gestisce.

Reati omissivi di versamento (ritenute e IVA) e indebite compensazioni

Altri reati che possono emergere, sebbene non direttamente dall’accertamento in sé ma in parallelo, riguardano i mancati versamenti di imposte dichiarate o l’uso indebito di crediti:

  • Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis): Se la società (in qualità di sostituto d’imposta) non versa le ritenute IRPEF operate (ad es. su dipendenti o collaboratori) per un ammontare superiore a €150.000 per periodo d’imposta, scatta il reato . Esempio: una S.n.c. con dipendenti che trattiene le ritenute ma non le versa, accumulando debiti per 200k€. Pena fino a 3 anni (ora elevata a 4 anni dopo riforme? Anche se la tabella indica 3) . Questo aspetto emerge di solito da controlli diversi, non da un accertamento di imposte sui redditi (che guarda ai redditi), però l’accertamento fiscale potrebbe coesistere con un quadro di crisi in cui la società ha anche omesso versamenti.
  • Omesso versamento IVA (art. 10-ter): Il reato scatta se non viene versata l’IVA dovuta annualmente, per un importo superiore a €250.000 . Ad esempio, la S.n.c. presenta la dichiarazione IVA con 300k€ da versare ma non li versa entro i termini (tipicamente 27 dicembre dell’anno successivo). Questo reato spesso viene contestato parallelamente: l’accertamento può aver rideterminato l’IVA evasa, ma il reato di omesso versamento riguarda l’IVA dichiarata e non pagata. Pena fino a 2 anni (elevata a 3 nel 2015, poi riportata a 2 anni nel 2020) . In tabella si faceva cenno a dubbi sulla pena massima attuale, ma al 2025 dovrebbe essere 2 anni.
  • Indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (art. 10-quater): Se la società ha utilizzato in compensazione crediti d’imposta a cui non aveva diritto (non spettanti) per oltre €50.000, si configura il reato al comma 1 (pena fino 2 anni) . Se i crediti erano del tutto inesistenti (fittizi), sempre oltre 50k, allora è più grave (pena 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni) . Questo potrebbe emergere se, ad esempio, la società ha compensato crediti IVA falsi per abbattere debiti (una forma di frode). Anche qui, l’accertamento fiscale vero e proprio tratterà quei crediti come non spettanti e recupererà il tributo, ma parallelamente scatterà la denuncia penale.

Come si difende il contribuente indagato/imputato?

Dal punto di vista pratico difensivo in ambito penale tributario, alcune considerazioni:

  • Coordinamento con il contenzioso tributario: Spesso il procedimento penale viaggia parallelo a quello tributario. Un’assoluzione o condanna penale non determina automaticamente l’esito del processo tributario (che ha regole probatorie diverse). Tuttavia, un accertamento annullato in sede tributaria per motivi di merito (es. “il fatto non sussiste, ricavi in nero non provati”) può influire positivamente sul penale, fornendo elementi alla difesa. Viceversa, l’esito penale (specie in caso di assoluzione con formula ampia) può essere usato nel tributario, ma formalmente i giudici tributari non sono vincolati dalle sentenze penali (principio dell’autonomia dei giudizi). Esiste però il principio di ne bis in idem sostanziale: una persona non può essere punita due volte per lo stesso fatto con sanzione penale e amministrativa afflittiva. La Corte di Cassazione (Sez. Un. pen. 37424/2013 e Cass. pen. Sez. III n. 39729/2021) e poi il legislatore (art. 21-ter D.Lgs. 74/2000 introdotto nel 2019) hanno stabilito criteri di coordinamento tra sanzioni tributarie e penali per evitare il doppio cumulo . In pratica, le sanzioni amministrative restano applicate indipendentemente (ma vengono “congelate” finché non c’è esito penale), e se il penale dà esito con condanna, il cumulo viene gestito. Dal lato difesa, è utile sottolineare l’eventuale sproporzione se il soggetto rischia penalmente e ha già subito maxi-sanzioni, ai fini di interpretare la norma in modo conforme a ne bis in idem (ma è un discorso tecnico).
  • Cause di non punibilità legate al pagamento: Una caratteristica dei reati tributari è la presenza di alcune cause di non punibilità se il contribuente paga il dovuto. In particolare, l’art. 13 D.Lgs. 74/2000 prevede che per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessi versamenti e indebita compensazione il pagamento integrale dell’imposta evasa, interessi e sanzioni amministrative prima del dibattimento penale di primo grado estingue il reato . Ciò significa che, se a seguito dell’accertamento (o durante il processo) il contribuente versa tutto, non verrà punito penalmente per quei reati. Questa è una fortissima incentivazione a definire in via amministrativa: ad esempio, se una S.n.c. e i soci decidono di pagare tutto l’evaso e relative sanzioni prima che inizi il processo penale, il socio imputato per dichiarazione infedele verrà prosciolto (“non punibile per intervenuto pagamento”). Per i reati di frode (artt. 2 e 3) invece il pagamento attenua solo la pena (diminuzione fino a 1/2) ma non estingue il reato, data la maggiore gravità.

Inoltre, per gli omessi versamenti (10-bis e 10-ter) c’è anche la causa di non punibilità se l’omissione è dovuta a crisi di liquidità non colpevole (es. fallimento di un cliente che ha lasciato la società senza fondi per pagare le imposte) , introdotta nel 2019 e chiarita da Cass. pen. 2383/2025 .

  • Strategie difensive in concreto: Se un socio amministratore viene indagato, la difesa penale potrà seguire varie strade:
  • Contestare la sussistenza del reato: ad esempio sostenere che non vi è stata frode ma solo errore (cercando derubricazioni a illeciti amministrativi); oppure che l’imposta evasa è sotto soglia (magari perché alcuni rilievi sono infondati); o ancora, in caso di fatture false, contestare il dolo specifico di evasione (argomentazioni tecniche).
  • Utilizzare l’esito del contenzioso tributario: se il giudizio tributario annulla o riduce l’accertamento, far valere ciò come prova che “il fatto non sussiste” o che l’entità dell’evasione è diversa. Attenzione però: la Cassazione penale (es. sent. 39060/2018) ha chiarito che il giudice penale deve valutare autonomamente, ma nella prassi spesso un accertamento annullato in Commissione indebolisce molto l’accusa, che spesso archivia.
  • Risarcire il danno erariale (pagare il dovuto): se la prova del reato è robusta, la mossa migliore è pagare il debito tributario prima possibile. Ciò può portare all’archiviazione (se prima della querela di parte in reati minori) o comunque, come visto, all’estinzione di molti reati in udienza preliminare (il giudice dichiara il non luogo a procedere per intervenuto pagamento).
  • Patteggiamento o messa alla prova: qualora non si riesca a pagare tutto, si può optare per un patteggiamento che spesso nei reati tributari porta a pene contenute (es. 1 anno con sospensione condizionale se incensurati) – ma l’estinzione del debito resta comunque un obbligo civile. In alcuni casi è ammessa la messa alla prova (soprattutto per omessi versamenti con pena <4 anni), che consente di svolgere lavori di pubblica utilità ed estinguere il reato senza condanna formale, impegnandosi a pagare il dovuto.
  • Aspetti soggettivi nelle società di persone: bisogna considerare che, nelle società di persone, il socio amministratore spesso coincide con il principale indagato/imputato. I soci non amministratori solitamente non vengono perseguiti penalmente a meno di ruoli attivi (es. fornire materiale falso, occultare registri, etc.). Questo può creare situazioni particolari se, ad esempio, l’amministratore cerca di addossare la responsabilità a un consulente o a un altro socio: la difesa penale può contemplare la tesi del “errore del commercialista” (tentare di escludere il dolo). Tuttavia ciò in sede penale regge poco per reati sopra soglia, perché l’ignoranza della legge fiscale non scusa, ma se si dimostra che l’evasione deriva da una interpretazione magari controversa (incertezza normativa oggettiva), può escludersi il dolo. Anche in questo vi è stata un’apertura normativa nel 2019 con l’introduzione di una causa di non punibilità per “obiettiva incertezza normativa” in materia tributaria (art. 13-bis D.Lgs. 74/2000).

In sintesi, dal punto di vista di chi subisce un accertamento, è bene essere consapevoli di due cose: (1) se gli importi sono elevati, con ogni probabilità l’Agenzia delle Entrate trasmetterà un rapporto alla Procura della Repubblica (soprattutto se ravvisa profili di frode, o se vi sono imposte evase oltre soglia); (2) esistono però strumenti per neutralizzare il rischio penale, in primis sanando la posizione tributaria (pagando). Dunque, uno sforzo economico per pagare, magari tramite l’adesione o rateizzazioni, può evitare guai peggiori (processo penale). Qualora il contribuente ritenga invece di essere nel giusto e voglia contrastare anche in sede penale le accuse, dovrà coordinare attentamente la difesa tecnica: ad esempio facendo eseguire perizie di parte per dimostrare che certe operazioni contestate erano reali, o che i conteggi dell’accusa sono sbagliati.

Va evidenziato che la società di persone in quanto tale non è soggetto imputabile (in Italia le società non sono penalmente responsabili per reati tributari, a differenza di altri reati ex D.Lgs. 231/2001 che tuttavia esclude quelli tributari). Quindi la responsabilità penale è personale e ricade sulle persone fisiche (soci amministratori, direttori amministrativi, ecc.). Tuttavia, le conseguenze economiche (sequestri, confische) possono colpire anche i beni della società, se ritenuti profitto del reato: la Cassazione ha ritenuto legittimo, ad esempio, il sequestro preventivo per equivalente sui beni sociali in presenza di reati tributari dei soci amministratori, dato che il profitto (imposte non pagate) è a vantaggio della società.

In conclusione, affrontare un accertamento fiscale significa anche guardare al quadro penale: se le cifre o le condotte indicano possibili reati, conviene assumere un atteggiamento proattivo (collaborare, regolarizzare) e affidarsi a un legale penalista specializzato in reati tributari, in coordinamento con il tributarista. L’obiettivo ultimo per il contribuente è contenere il danno complessivo: definire il dovuto fiscale limitando sanzioni, ed evitare (o risolvere positivamente) eventuali implicazioni penali, così da poter proseguire l’attività imprenditoriale una volta chiuso il contenzioso.

Esempi e simulazioni pratiche

Per chiarire meglio come applicare i principi esposti, presentiamo alcuni casi pratici (scenari semplificati ma realistici) e indichiamo l’approccio difensivo appropriato in ciascuno. Gli esempi riguardano esclusivamente situazioni italiane e si focalizzano su società di persone, come richiesto, dal punto di vista del contribuente (debitore).

Esempio 1: Accertamento induttivo su S.n.c. familiare e indagini bancarie
Scenario: La Alfa S.n.c., gestione familiare (due soci padre e figlio), opera nel commercio al dettaglio. Per gli anni 2022-2023 dichiara ricavi molto bassi rispetto alle spese di gestione. L’Agenzia delle Entrate avvia un controllo: dapprima invia un questionario sui fornitori e sui conti correnti. I soci rispondono parzialmente. Quindi l’ufficio, insospettito, dispone indagini finanziarie sui conti personali dei soci e sul conto della società. Emerge che nel 2022 sui conti personali dei soci vi sono versamenti in contanti frequenti e bonifici da terzi non registrati in contabilità, per un totale di +€150.000 non giustificati; sul conto della società, inoltre, risultano prelevamenti ingenti (decine di migliaia di euro) non congruenti con i modesti acquisti ufficiali. La società, invitata a fornire chiarimenti, non riesce a dimostrare l’origine di quei fondi (vengono addotte generiche giustificazioni: “risparmi di famiglia”, “prestiti da amici” non documentati). L’Ufficio procede dunque con accertamento induttivo puro per l’anno 2022, ignorando le scritture e ricostruendo i ricavi non dichiarati sulla base dei versamenti bancari non spiegati. Determina così maggiori ricavi per €150.000 e, applicando un ricarico standard, ridetermina il reddito d’impresa evaso in €100.000 (supponendo alcuni costi). Viene emesso un avviso di accertamento unico intestato alla Alfa S.n.c. e ai due soci, per IRPEF evasa sui €100.000 (assegnati €50.000 a socio) più IVA evasa sui ricavi non contabilizzati.

Difesa: In questo caso, il cuore della pretesa sono le presunzioni derivanti dai dati bancari . Il contribuente, per difendersi, dovrebbe indebolire tali presunzioni presentando ex post prove e spiegazioni concrete per quei movimenti. Ad esempio, se alcuni versamenti erano effettivamente frutto di un prestito, sarebbe utile produrre una scrittura privata di mutuo o una dichiarazione dell’amico che ha prestato i soldi, corredata magari da evidenza che quest’ultimo li prelevò a sua volta (per tracciare l’origine). Se alcuni versamenti erano redditi di altri periodi (risparmi), magari si potrebbero esibire prelievi di contante effettuati anni prima e tenuti in casa, anche se non semplice. Per i prelevamenti dal conto aziendale, la legge presume che finanzino acquisti in nero, ma la Cassazione ha chiarito che tale presunzione vale per imprese e non per persone fisiche non imprenditori; qui però siamo in ambito impresa, quindi la presunzione è applicabile. Occorrerebbe dimostrare che quei prelievi hanno avuto impieghi non correlati a vendite in nero (es. sono serviti a pagare spese personali non deducibili, o restituzioni di capitale ai soci). Se i soci potessero documentare che con quei contanti prelevati hanno comprato qualcosa di tracciabile (es. un’automobile usata pagata in contanti, con atto di vendita), potrebbero smontare la presunzione su tale parte. In assenza di giustificazioni solide, l’accertamento induttivo è destinato a reggere. La difesa poi solleverà i vizi procedurali possibili: verificare se è stato rispettato il contraddittorio (pare di sì, c’è stato invito), se l’avviso riporta i movimenti contestati (devono elencarli o allegare gli estratti conto, sennò si eccepisce difetto di motivazione). Inoltre, importante: tutti e due i soci devono presentare ricorso unitario insieme alla società (che sarà rappresentata dal padre amministratore) per evitare problemi di litisconsorzio. In sede di trattativa pre-contenziosa, forse un accertamento con adesione è opportuno: ad esempio si potrebbe cercare di strappare un accordo riducendo l’imponibile contestato (magari convincendo l’ufficio ad escludere una parte se si porta qualche pezza d’appoggio). Se l’ufficio fosse disponibile a un piccolo sconto, i soci potrebbero aderire ottenendo il taglio sanzioni (a 1/3). Altrimenti, in Commissione dovranno puntare su eventuali errori dell’ufficio (conti duplicati? importi già tassati? farlo presente). In parallelo, considerare il penale: €100.000 evasi di imponibile potrebbero configurare dichiarazione infedele (se imposta evasa > 100k, dipende dall’aliquota; supponendo 43%, €43k evasi IRPEF totale, forse sotto soglia penale di 100k imposta, quindi niente reato di infedele, ma l’IVA evasa 150k22% = 33k, niente reato, e nessun reato omessa dichiarazione perché la dichiarazione fu presentata seppur infedele). Quindi pare che in questo scenario i soci eviterebbero guai penali perché le soglie non si superano. Questo toglie pressione, ma restano le sanzioni (100% imposta circa). In definitiva, questo esempio mostra che la migliore difesa* contro accertamento da indagini bancarie è preparare in anticipo giustificativi per i movimenti: se non lo si è fatto prima, lo si faccia in sede di contraddittorio/adesione. Ciò che rimane senza spiegazione convincente verrà quasi certamente confermato dal giudice, data la stringenza della presunzione legale .

Esempio 2: Avviso di accertamento a società cessata e riflessi sui soci
Scenario: La Beta S.a.s., impresa edile, si scioglie e viene cancellata dal Registro Imprese nel marzo 2024 a seguito di liquidazione. Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate conclude una verifica fiscale nei confronti della società relativa agli anni d’imposta 2021-2022, scoprendo omissioni di ricavi e costi non documentati. Purtroppo l’ufficio non si avvede subito che la società è estinta, e nel settembre 2025 notifica un avviso di accertamento intestato alla “Beta S.a.s. di XYZ & C.” (già cancellata) per maggiori IRPEF (sui soci) e IVA riferite al 2021-2022. Contestualmente, notifica copie dell’avviso anche ai due soci (il socio accomandatario al 60% e il socio accomandante al 40%). L’accertamento in sostanza attribuisce ulteriori €200.000 di redditi non dichiarati (di cui €120k al socio accomandatario e €80k all’accomandante) e IVA evasa per €22.000. La società però, essendo estinta, non può più agire né reagire.

Difesa: Qui entriamo nel caso discusso in teoria: un accertamento notificato a soggetto estinto. La prima linea difensiva per gli ex soci sarà eccepire la nullità dell’atto verso la società e l’irrilevanza di quello ai soci in quanto mera riproposizione di atto nullo . Infatti, la Cassazione (come da ord. n. 23939/2025) ha chiarito che un avviso ad una società defunta è inesistente e non produce effetti traslativi automatici sui soci . Occorre un nuovo atto ad hoc per i soci. Nel nostro caso, l’Agenzia ha notificato lo stesso avviso anche ai soci accomandatario e accomandante: essi impugneranno quell’atto sostenendo che, essendo nullo l’avviso verso la società, anche i conseguenti avvisi a loro (che presumibilmente l’ufficio ritiene “derivati”) sono nulli in quanto privi di un valido presupposto . Si invocherà quindi l’art. 2495 c.c. e la giurisprudenza consolidata: società estinta = perdita soggettività, creditori (Fisco) devono emettere atti direttamente ai soci entro i termini . Un punto da verificare: la cancellazione è avvenuta a marzo 2024, l’avviso emesso settembre 2025. Il Fisco ha comunque rispettato il termine di decadenza per il 2021 (che sarebbe fine 2026), ma c’è una possibile questione di termine annuale ex art. 2495 c.c.: i creditori possono far valere i crediti verso i soci entro un anno dalla cancellazione, altrimenti (secondo parte della dottrina) decadono. In ambito fiscale c’è dibattito: alcune sentenze estendono analogicamente quel termine anche al Fisco, altre no. Si può comunque eccepire che l’avviso ai soci è stato emesso oltre l’anno dalla cessazione (marzo 2025 sarebbe stato l’anno). Non è pacifico, ma buttare dentro l’eccezione può giovare.

Più robusta è però la questione dell’atto originario nullo. Quindi i soci dovrebbero ottenere l’annullamento degli avvisi. Nel far ricorso, sarà opportuno indicare come ricorrenti direttamente i soci (la società non esiste più) menzionando che l’atto intestato alla società è inesistente. La CTP, seguendo Cassazione, annullerà. L’Agenzia a quel punto potrebbe rifare da capo l’accertamento emettendo nuovi avvisi di accertamento nominativi verso i soci (fondati sull’art. 5 TUIR – imputazione redditi – e sulla responsabilità ex 2495 c.c.), ma potrebbe essere tardi: per l’anno 2021, se dovesse rifarli dopo l’esito del contenzioso, magari arriverebbe oltre fine 2026 (decadenza) e quindi non più possibile. Dunque i soci, insomma, in questo scenario hanno buone chance di farla franca sul piano fiscale sfruttando l’errore procedurale del Fisco.

Riguardo la posizione del socio accomandante: ricordiamo, come responsabilità patrimoniale, che egli risponde solo entro i limiti della sua quota. Comunque qui si contestano imposte sui redditi personali dei soci, quindi ciascuno paga il suo. Diverso per eventuale IVA: l’IVA era debito della società, ora per riscuoterla l’Agenzia dovrebbe fare valere la responsabilità solidale illimitata del socio accomandatario e limitata dell’accomandante. In mancanza di atto valido, nulla è dovuto. Qualora il Fisco rifacesse gli atti ai soci, l’accomandante potrebbe anche sostenere di non dover rispondere per l’IVA oltre la sua percentuale di conferimento (questo se l’IVA eccedesse l’attivo distribuito, etc.).

Conclusione di scenario: Avviso annullato, soci salvi. Si noti che se invece la società non fosse estinta ma solo inattiva, e l’avviso regolarmente notificato a società e soci, i soci avrebbero dovuto impugnare insieme all’ancora esistente società. Ma essendo estinta, devono far valere quell’argomento subito. Questo esempio insegna che, dal lato contribuente, la conoscenza di questi tecnicismi (nullità per società estinta) può salvare da un accertamento che altrimenti, nel merito, magari era corretto. Punto di vista del Fisco: per evitare ciò dal 2022-2023 l’Agenzia ha istruzioni di verificare lo status prima di emettere atti, ma errori capitano; inoltre c’è la tendenza ora a emettere direttamente ai soci entro l’anno. Dunque, contribuente avvisato: se la società chiude, è bene comunicare al consulente di monitorare eventuali atti verso i soci entro l’anno successivo.

Esempio 3: Accertamento contributivo INPS a socio non operativo
Scenario: Il sig. Mario Rossi è socio accomandante al 30% della Gamma S.a.s., società che gestisce esclusivamente il patrimonio immobiliare di famiglia (affitta alcuni immobili). Mario non svolge attività lavorativa nella società (se ne occupa l’accomandatario). La società non è iscritta al registro imprese come impresa commerciale (tratta gli affitti come gestione privata). L’INPS, nell’ambito di controlli incrociati (Operazione Poseidone), scopre che Mario Rossi risulta socio della Gamma S.a.s. dal 2018 e che la società ha percepito affitti rilevanti, senza che Mario risulti iscritto ad alcuna gestione previdenziale. Nel 2025 l’INPS notifica a Mario un avviso di addebito con cui gli chiede contributi alla Gestione Commercianti dal 2018 al 2023, calcolati sul reddito di partecipazione a Gamma S.a.s. (ipotizzato come reddito d’impresa) per €50.000 annui, con relative sanzioni e interessi, totale richiesto €20.000 circa. La motivazione è che Mario, pur socio, doveva essere iscritto come commerciante.

Difesa: Mario contesta tale addebito in quanto non ha mai lavorato nell’attività sociale e, in realtà, la Gamma S.a.s. svolge mera gestione immobiliare, che non è attività commerciale in senso contributivo. Questo scenario riprende una situazione molto comune che ha generato contenzioso: l’INPS tende a voler iscrivere comunque i soci, anche di società immobiliari di mero godimento, sostenendo che la gestione di immobili è assimilabile a attività d’impresa commerciale (tesi INPS) . La difesa di Mario potrà appellarsi a numerose sentenze di merito e di Cassazione che hanno negato l’obbligo contributivo in assenza di lavoro attivo e in assenza di attività commerciale in senso proprio. In particolare, Mario evidenzierà che: – La società Gamma è effettivamente di mero godimento: non svolge compravendita immobiliare né servizi, si limita a percepire affitti passivi, ciò non configura un’attività d’impresa commerciale (il codice civile direbbe che una società di questo tipo neppure potrebbe essere S.a.s., ma è una deformalizzazione diffusa) . – Mario è accomandante e non partecipa alla gestione: non svolge alcun lavoro nell’ambito sociale (magari può allegare che risiede altrove, o che ha altra occupazione). – L’INPS, per iscrivere d’ufficio, deve provare due requisiti: attività commerciale dell’azienda (requisito oggettivo) e partecipazione personale abituale del socio (requisito soggettivo) . Nella fattispecie, mancano entrambi: l’attività non è commerciale (gestione affitti non è impresa, come da giurisprudenza che equipara la mera locazione di immobili a gestione di patrimoni, attività non rientrante di per sé nell’obbligo commercianti) ; e Mario comunque non vi partecipa. – Si citeranno pronunce come la Corte d’Appello di Milano n. 1160/2025 (menzionata) e la Cassazione n. 3145/2013 , Cass. 29913/2021 che escludono l’obbligo per soci di mero godimento e ribadiscono che il solo essere socio non basta (Cass. 20859/2022) . – Si porrà l’accento sull’onere della prova: spetta all’INPS dimostrare che Mario lavorava abitualmente. L’INPS spesso si limita a dire “socio = obbligato” o porta elementi deboli (es. il nome del socio in visura). Mario può allegare, ad esempio, una dichiarazione dell’accomandatario (che essendo il gestore dice: “Mario non svolge alcuna attività, io curo tutto”) ed eventualmente altre evidenze (Mario risiede all’estero per buona parte dell’anno, etc.). Cass. 20859/22 ha annullato un avviso proprio per mancata prova da parte INPS della partecipazione del socio .

Proceduralmente, Mario dovrà opporsi all’avviso di addebito davanti al Tribunale ordinario (sezione lavoro) entro 40 giorni dalla notifica. Questo non è un ricorso tributario ma un ricorso in opposizione a entrata previdenziale. In genere, tali cause vengono decise in base alla normativa specifica L. 662/1996 e ai criteri giurisprudenziali citati. Dato che la giurisprudenza è piuttosto consolidata a favore dei soci non attivi , Mario ha ottime possibilità di vincere: se dimostra di non essere operativo, il giudice annullerà l’avviso per difetto dei requisiti. Magari l’INPS tenterà appello (spesso lo fa), ma difficilmente la Cassazione ribalterà principi affermati in decine di sentenze.

Un consiglio pratico per casi simili: in situazioni borderline (ad esempio soci accomandanti che però magari danno una mano ogni tanto), conviene valutare di mettersi in regola chiedendo iscrizione volontaria tardiva, per evitare sanzioni enormi ex post. Tuttavia, se si è convinti di rientrare nei casi esenti, come Mario, allora l’opposizione è la via giusta. Va ricordato che i contributi INPS prescrivono in 5 anni: qui chiedono dal 2018, a fine 2023 i del 2018 sarebbero già prescritti se l’INPS non ha atti interruttivi; Mario nel ricorso eccepirà anche la prescrizione per le annualità eventualmente oltre 5 anni dalla notifica . Nel caso, 2018 potrebbe essere prescritto (dipende quando notificato nel 2025). Questo ridurrebbe l’importo.

Conclusione scenario: Mario dovrebbe ottenere l’annullamento dell’obbligo contributivo. Importante: se invece Mario fosse stato un socio di S.n.c. e avesse lavorato, l’esito sarebbe opposto: giustamente iscritto e tenuto a pagare i contributi, come confermato dalle stesse Cassazioni citate (che ribadiscono obbligo per soci lavoratori abituali) .

Esempio 4: Socio di S.n.c. riceve cartella per debito fiscale sociale
Scenario: La Delta S.n.c. (due soci al 50%) ha subito un accertamento per IVA evasa, divenuto definitivo (la società non ha fatto ricorso) per €30.000 di IVA non versata. La società però è in difficoltà finanziarie e non paga. Nel 2025 l’Agenzia Entrate Riscossione notifica ad uno dei soci (il sig. Bianchi) una cartella di pagamento intimandogli il pagamento dell’intero debito €30.000 + interessi, in quanto coobbligato. Il socio rimane sorpreso perché non aveva ricevuto l’avviso originario (era stato notificato solo alla società presso la sede sociale e il socio non l’aveva visto) e perché pensava che prima avrebbero escusso la società.

Difesa: Il socio Bianchi, in questo caso, ha già poche carte: l’accertamento è definitivo, quindi il debito tributario è certo. Tuttavia, può verificare alcuni aspetti: – Legittimità della cartella: Deve indicare la provenienza del debito (es. “da avviso di accertamento n… notificato a Delta S.n.c. il…”) . Se la cartella non spiega l’origine o non attesta che l’atto presupposto è stato notificato, si potrebbe eccepire difetto di motivazione. Se invece è tutto indicato, ok. – Notifica dell’atto presupposto al socio: In regime di litisconsorzio necessario, l’avviso di accertamento IVA alla società avrebbe dovuto essere notificato anche al socio? Per l’IVA teoricamente no (IVA è debito sociale proprio, non reddito trasparente). Tuttavia, data la responsabilità solidale, c’è dibattito se il socio deve essere destinatario. La Cassazione ha di recente (2025) detto che se la società era estinta l’atto andava notificato al socio entro un termine ; ma se società in vita, la notifica alla società è sufficiente. Il socio Bianchi potrebbe lamentare che lui personalmente non sapeva nulla: forse potrebbe tentare un ricorso eccependo che, essendo litisconsorte in quanto socio illimitatamente responsabile, l’avviso doveva per litisconsorzio essere notificato anche a lui. Tuttavia, nei tributi diversi dall’IRPEF trasparente, questa tesi non ha sempre successo. – Escussione preventiva del patrimonio sociale: Il socio potrebbe eccepire che prima di aggredire lui, il Fisco deve escutere la società (beneficio d’escussione). Tuttavia, per le S.n.c. non è previsto legalmente un beneficio d’escussione – diversamente dalle società di capitali dove c’è patrimonio separato. Anzi, giurisprudenza dice che l’Agente può agire anche contestualmente sui soci . Quindi quell’eccezione difficilmente verrà accolta per socio Bianchi (vale semmai per accomandanti, dove non si può chiedere oltre la quota) . – Prescrizione: Verificare se tra la definitività dell’atto (ad es. 2023) e la cartella (2025) sono decorsi più di 2 anni (per IVA il ruolo va entro 2 anni dall’anno successivo a definitività se non erro) o comunque 5 anni in generale per cartelle. Se c’è, eccepire prescrizione. – Notifica della cartella: controllare se la cartella è stata notificata correttamente al socio (via PEC? Posta? Se vizi, nullità).

In sintesi, il socio Bianchi in questa situazione può presentare ricorso alla Corte tributaria avverso la cartella entro 60 gg, ma dovrà limitarsi a motivi formali (il merito – IVA evasa – è ormai definitivo e non riesaminabile) . Quindi punterà su: eventuale nullità della notifica dell’accertamento originario (se ad esempio la società non l’ha mai ricevuto validamente, allora potrebbe crollare tutto); nullità della cartella per carenza motivazione; violazione litisconsorzio (questo da provare come motivo creativo, citando Cass. su redditi trasparenti – ma qui è IVA… terreno scivoloso); eventuale decadenza/prescrizione. Se nulla di ciò, l’esito del ricorso sarà negativo e Bianchi dovrà pagare. Potrà al più chiedere una rateizzazione (fino 72 rate) all’Agente della riscossione, come “gestione del debito” ma non è difesa giuridica, è soluzione pratica .

Una nota: se la società Delta S.n.c. fosse stata estinta prima della cartella, allora c’era l’obbligo di notificare ai soci entro l’anno successivo alla cancellazione . In assenza, i soci potevano eccepire decadenza. Nel caso di Bianchi la società esiste ancora ma insolvente, quindi niente da fare. Questo esempio serve a ribadire: i soci illimitatamente responsabili non hanno scampo, il Fisco può chiedere direttamente a loro. L’unica tutela effettiva è conoscere per tempo l’atto presupposto (accertamento) e impugnarlo allora. Se Bianchi avesse vigilato e fatto ricorso contro l’accertamento (magari se la società non lo faceva), forse non si sarebbe a questo punto. Dunque, soci in S.n.c., prestate attenzione agli atti intestati alla società perché toccano anche voi.

Questi esempi coprono alcune tipiche situazioni. Altre simulazioni possibili potrebbero riguardare: – Soci uscenti: ad esempio Caio era socio fino al 2022, poi recede. Nel 2025 arriva accertamento per 2023 (quando non era più socio) eppure l’Agenzia gliene chiede conto. In tal caso Caio non risponde per il 2023 (Cass. 16968/2024 ha escluso presunzioni di utili per periodi successivi al recesso) . Quindi Caio farebbe valere che non era socio in anno accertato. – Società di fatto familiare: es. marito titolare ditta individuale, moglie collaboratrice. Fisco contesta esistenza società di fatto e attribuisce utili a entrambi con accertamento congiunto. Difesa: negare società di fatto provando che la moglie era dipendente o solo aiuto senza divisione utili (onus probandi invertito? Cass. ha criteri stringenti per provare società di fatto tra familiari ). Questo scenario verterebbe su presunzioni di “ristretta base familiare” e relativi riflessi (spesso Fisco presume utili occultati attribuiti al coniuge). – Accertamento parziale automatizzato: es. socio che in dichiarazione non ha riportato la quota di reddito della società risultante dal quadro societario (per errore). L’AE invia un avviso di accertamento parziale al socio per quel reddito mancante. Difesa: in pratica c’è poco da fare, se la società ha dichiarato quel reddito per lui, l’accertamento è fondato (è un classico esempio di come funzionano i controlli incrociati). Si può semmai chiedere adesione per sanzioni ridotte.

Ognuna di queste situazioni vede applicazione dei concetti giuridici trattati: trasparenza, litisconsorzio, decadenze, onere della prova, ecc. La lezione generale è che nella difesa di società di persone occorre considerare unitariamente la posizione di tutti i soggetti coinvolti (società e soci) e sfruttare tutte le garanzie possibili, perché l’effetto di un accertamento può essere devastante sul patrimonio personale dei soci se lasciato incontestato.

Tabelle riepilogative

Di seguito presentiamo alcune tabelle riassuntive utili per avere una visione d’insieme dei principali aspetti trattati.

Tabella 1: Termini di decadenza per l’accertamento fiscale (imposte sui redditi e IVA)

Periodo d’impostaDichiarazione presentataDichiarazione omessa
Fino al 2015 (regime previgente)Entro 31 dicembre del 4° anno successivo (es. redditi 2015 accertabili fino al 31/12/2019) – raddoppio dei termini se entro tale data è inviata denuncia penale tributaria.Entro 31 dicembre del 5° anno successivo (es. 2015 fino al 31/12/2021) – raddoppio in caso di reato come a lato.
Dal 2016 in poi (regime attuale)Entro 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione (es: dichiarazione 2020 presentata, accertabile fino al 31/12/2025) .Entro 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui andava presentata (es: omessa 2020, accertabile fino al 31/12/2027) .
Eccezioni e sospensioni– Periodo d’imposta 2019 (dich. 2020): proroga Covid di 85 giorni (accert. 2019 notificabili fino al 26/03/2026) . <br> – Definizioni agevolate: per contribuenti aderenti a condoni/paci fiscali, i termini talvolta slittano (es. per chi ha aderito a “tregua fiscale 2023” i termini furono sospesi). <br> – Il raddoppio per reati non si applica ai periodi dal 2016 in poi (abrogato) .– Stessa proroga +85gg per omesse dichiarazioni 2019 (fino al 26/03/2028) . <br> – Nota: per i tributi diversi da redditi e IVA (es. registro, successioni) vigono termini ad hoc non qui trattati.

Nota: gli accertamenti devono essere notificati (via PEC o atti giudiziari) entro il 31 dicembre dell’anno indicato. La decadenza dal potere accertativo è insanabile e rilevabile d’ufficio dal giudice .

Tabella 2: Differenze fiscali e di responsabilità – Società di persone vs Società di capitali

AspettoSocietà di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.)Società di capitali (es. S.r.l., S.p.A.)
Tassazione dei redditiTrasparenza fiscale – Reddito attribuito ai soci ed incluso nelle loro dichiarazioni IRPEF (art. 5 TUIR) . La società non paga IRES (non è soggetto passivo IRPEF). Fa eccezione: IRAP e IVA dovute dalla società .Autonomia fiscale – Reddito imponibile tassato in capo alla società (IRES al 24%). Gli utili eventualmente distribuiti ai soci subiscono ulteriore imposizione (dividendi).
Responsabilità patrimonialeIllimitata e solidale per i soci (salvo accomandanti limitati al conferimento) . I creditori, incluso Fisco, possono chiedere il pagamento ai soci anche con società in vita (nessun beneficium excussionis) . Soci rispondono anche con patrimonio personale (s.n.c. e accomandatari).Limitata al capitale conferito. I soci non rispondono con patrimonio personale per i debiti sociali (salvo casi di abuso di personalità giur.). Il Fisco deve escutere la società; i soci non pagano tributi sociali se non come azionisti (perdono valore delle quote). Eccezione: alcuni obblighi di garanzia (es. nel Gruppo IVA).
Accertamenti fiscaliUnico atto per società e soci (art. 40 DPR 600/73) . Litisconsorzio necessario in giudizio (tutti devono essere parti) . Soci illimitatamente responsabili sono coobbligati sul dovuto. Se società estinta: obbligo di nuovo accertamento ai soci .Accertamenti separati per la società (IRES, IVA) e per i soci (solo per loro redditi personali). Nessun litisconsorzio automatico tra società e soci nelle cause tributarie (possono esserci riflessi solo se “soci di ristretta base” per utili extracontabili, presunzione di distribuzione in capo a soci) . Se società estinta, il Fisco può agire contro i soci per i debiti tributari residui entro 5 anni (fino concorrenza quota di liquidazione, art. 2495 c.c.).
Obblighi contabili e dichiarativiDichiarazione dei redditi presentata dalla società (modello Redditi SP) per imputazione utili ai soci. Ogni socio dichiara la sua quota su Redditi PF. La società tiene contabilità (semplificata od ordinaria a seconda requisiti) e libri sociali.La società presenta dichiarazioni per IRES, IRAP, IVA a sé stanti. I soci dichiarano solo eventuali dividendi percepiti. La società tiene contabilità ordinaria obbligatoria.
Sanzioni amministrative tributarieFormalmente irrogate alla società, ma i soci ne rispondono pro-quota in base alla partecipazione (Cass. 10501/2014: anche accomandante paga sanzioni proporzionali) . Soci illimitatamente responsabili devono pagarle in solido (possono però chiederne la ripartizione interna).Irrogate alla società. I soci non ne rispondono (salvo che la società non paghi e venga escussa tramite riduzione patrimonio; ma non c’è obbligo personale). I dirigenti eventualmente rispondono per sanzioni proprie (es. concorso violazioni).
Contributi previdenziali sociSoci operativi tenuti a iscrizione INPS gestione commercianti/artigiani, se attività dell’ente è commerciale e partecipano con lavoro abituale e prevalente . Soci non operativi o attività non commerciale: niente obbligo contributivo (Cass. 20859/22) . Soci accomandanti in genere esclusi se non lavorano .Soci non tenuti ad iscrizione INPS per il solo fatto di essere soci (società di capitali paga semmai contributi come datore per amministratori dipendenti etc.). Caso particolare: soci lavoratori di S.r.l. (ex Circolare 84/2004) in aziende personali possono dover iscriversi se di fatto lavorano come soci d’opera. In generale però il socio di capitale puro non versa contributi su utili.

Tabella 3: Principali reati tributari (D.Lgs. 74/2000) e soglie di punibilità

Reato (art.)Descrizione in breveSoglia di punibilità (attuale)Pena massima prevista
Dichiarazione fraudolenta con fatture/documenti falsi (art. 2)Inserimento in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti falsi (es: costi inesistenti coperti da fatture false).Imposta evasa > €100.000 mediante tali falsi oppure utilizzo di fatture false per operazioni > €100.000 . (Se > €100k importo fittizio, fattispecie aggravata)Reclusione fino a 8 anni (minimo 4 anni; aggravata se oltre soglia).
Dichiarazione fraudolenta con altri artifici (art. 3)Frode fiscale attuata con mezzi fraudolenti diversi dalle fatture false (es. doppie contabilità, false rappresentazioni).Nessuna soglia minima specifica di imposta: rileva qualsiasi uso di artificio fraudolento.Reclusione fino a 8 anni (minimo 3 anni).
Dichiarazione infedele (art. 4)Dichiarazione “semplicemente” infedele: omessi ricavi o fittizi costi senza artifici fraudolenti.Imposta evasa > €100.000 e elementi attivi non dichiarati > €2.000.000 (doppia soglia) . Esclusione se differenze da valutazioni <10%.Reclusione fino a 4 anni e 6 mesi (minimo 2 anni).
Omessa dichiarazione (art. 5)Mancata presentazione della dichiarazione annuale dovuta (redditi o IVA).Imposta evasa > €50.000 .Reclusione fino a 5 anni (minimo 2 anni).
Emissione di fatture o documenti falsi (art. 8)Emissione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti (cioè creare falsi costi per altri).Nessuna soglia minima: punibile anche per importi modesti.Reclusione fino a 8 anni (minimo 4 anni).
Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis)Mancato versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni (es. modello 770) entro il termine di legge.Importo non versato > €150.000 per periodo d’imposta.Reclusione fino a 3 anni (minimo 6 mesi) – elevata a 4 anni dal 2019.
Omesso versamento IVA (art. 10-ter)Mancato versamento dell’IVA dovuta annualmente, entro termine (di regola 27/12 anno successivo).IVA non versata > €250.000 per periodo d’imposta.Reclusione fino a 2 anni (minimo 6 mesi) – elevata a 3 anni nel 2015, poi ridotta nuovamente.
Indebita compensazione – crediti non spettanti (art. 10-quater, c.1)Utilizzo in compensazione (mod. F24) di crediti d’imposta non spettanti (es. oltre limiti, o per errore).Crediti non spettanti compensati > €50.000 annui.Reclusione fino a 2 anni (minimo 6 mesi).
Indebita compensazione – crediti inesistenti (art. 10-quater, c.2)Compensazione di crediti totalmente fittizi/inesistenti (mai maturati).Crediti inesistenti compensati > €50.000 annui.Reclusione fino a 6 anni (minimo 1 anno e 6 mesi).

Note: Per i reati dichiarativi (art. 2,3,4,5) e omessi versamenti (10-bis, 10-ter) vige la causa di non punibilità per pagamento integrale del debito tributario (imposta, interessi, sanzioni amministrative) prima del dibattimento . Inoltre, per i reati omissivi (ritenute e IVA) sussiste causa di non punibilità se al momento della scadenza il contribuente versava in situazione di crisi di liquidità non imputabile (provata in giudizio) . Le soglie indicate si intendono per singolo periodo d’imposta. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano comunque (salvo attenuanti) ma coordinate col penale per evitare duplicazioni eccessive . La prescrizione dei reati tributari è generalmente di 6 anni (infedele, omessi versamenti) o 8 anni (fraudolenti), aumentabile per atti interruttivi fino a un quarto.

Domande e Risposte frequenti

D: Che cos’è esattamente un accertamento fiscale e in che modo interessa i soci di una società di persone?
R: L’accertamento fiscale è il procedimento con cui il Fisco rettifica i redditi o i dati dichiarati dal contribuente, calcolando maggiori imposte dovute. Per le società di persone, l’accertamento viene fatto con un unico atto che riguarda sia la società che i soci: questo perché il reddito della società è “trasparente” e va imputato ai soci . Quindi, se l’Agenzia delle Entrate scopre che, ad esempio, una S.n.c. ha sottodichiarato redditi, emanerà un avviso di accertamento che aumenta il reddito della società e, contestualmente, aumenta i redditi personali imponibili di ciascun socio in proporzione alla quota. In pratica, i soci vedranno crescere il proprio imponibile IRPEF a causa dell’accertamento sulla società. Inoltre, in caso di mancato pagamento spontaneo, i soci della S.n.c. (e gli accomandatari di S.a.s.) rispondono del debito con il proprio patrimonio, essendo obbligati in solido . Dunque l’accertamento a carico della società di persone riguarda direttamente anche i suoi soci, sia per le imposte (IRPEF) sia per le possibili azioni di riscossione coattiva.

D: Perché tutti i soci devono partecipare al ricorso contro un avviso di accertamento? Cosa succede se solo uno fa ricorso?
R: La legge e la Cassazione richiedono il litisconsorzio necessario in materia di accertamenti a società di persone : significa che la società e tutti i soci coinvolti devono essere parte dello stesso processo. Ciò perché la decisione incide inscindibilmente su tutti – non avrebbe senso, ad esempio, confermare l’accertamento per la società ma annullarlo per un socio, dato che è un’unica base imponibile comune. In concreto, quando l’avviso viene notificato, è opportuno presentare un ricorso unico, sottoscritto dalla società (se ancora esistente) e da tutti i soci. Se per caso solo uno dei soci impugna l’atto senza chiamare gli altri, il giudizio è viziato: il giudice dovrebbe ordinare di integrare il contraddittorio chiamando dentro gli altri soci; se ciò non avviene e si arriva a sentenza senza tutti i soggetti, la sentenza può essere annullata in Cassazione per violazione del litisconsorzio . In pratica, se solo uno fa ricorso e gli altri no, il rischio è che quel ricorso venga dichiarato inammissibile o che comunque la sentenza sia invalida. Spesso gli stessi Uffici, nell’atto, avvertono dell’obbligo di litisconsorzio. Dal 2024, con la nuova competenza territoriale unificata, è più semplice: un unico ufficio emette l’atto per tutti i soggetti, quindi non dovrebbero più verificarsi casi di soci “dimenticati” in fase di accertamento . In sintesi: tutti i soci (e la società) devono comparire insieme in giudizio, altrimenti il processo tributario è nullo ab origine.

D: Quali diritti ha un contribuente durante una verifica fiscale della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate? Possono presentarsi senza preavviso?
R: In caso di verifica in loco (accesso presso la sede aziendale), i funzionari hanno facoltà di ispezionare libri e registri, controllare merci, chiedere spiegazioni. Tuttavia, lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) prevede diverse tutele: gli accessi devono avvenire in orario di lavoro regolare, con ordine di accesso esibito; il contribuente può farsi assistere da un professionista di fiducia; le operazioni devono di regola concludersi entro 30 giorni (nelle piccole aziende), salvo proroghe motivate . Al termine, i verificatori rilasciano un Processo Verbale di Constatazione (PVC), sul quale il contribuente può apporre osservazioni e commenti. Senza preavviso? Sì, un accesso può avvenire a sorpresa, soprattutto per evitare occultamento di documentazione. Non c’è un obbligo generale di preavviso (eccetto per alcune tipologie di controlli formali in cui talvolta viene inviato prima un invito). Ma se parliamo di un blitz della Guardia di Finanza, questo può assolutamente essere senza preannuncio, in piena legittimità . Durante la verifica, il contribuente ha il diritto di essere trattato con rispetto e cortesia, di chiedere spiegazioni sulle richieste e – soprattutto – una volta conclusa la verifica, ha diritto a un periodo di 60 giorni per presentare memorie prima che l’ufficio emetta l’accertamento (questo vale se la verifica si conclude con PVC; se invece è un accertamento “a tavolino” senza accesso, può non esserci PVC ma c’è comunque dal 2024 il diritto al contraddittorio preventivo in molti casi) . Altro diritto importante: la motivazione dell’accertamento deve tener conto delle memorie presentate dal contribuente in quei 60 giorni; se l’ufficio emette l’avviso prima dei 60 giorni senza urgenza, l’atto è nullo per violazione dello Statuto . In sintesi, durante la verifica il contribuente può certamente collaborare, ma anche cominciare a difendersi: fornendo documenti, facendo mettere a verbale dichiarazioni e successivamente inviando osservazioni scritte. Ha diritto che queste sue difese vengano valutate prima dell’emissione di qualsiasi accertamento.

D: Come funziona e a cosa serve l’accertamento con adesione? Conviene farlo in caso di accertamento su una società di persone?
R: L’accertamento con adesione è una procedura facoltativa e concordataria: in sostanza, consente di “trattare” col Fisco prima di andare in giudizio. Si presenta una specifica istanza (entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso) chiedendo di essere convocati ; l’ufficio vi incontrerà (anche solo telefonicamente o via PEC, oggi) per discutere i rilievi contestati. In quel confronto, potrete portare nuovi documenti, evidenziare eventuali errori nell’accertamento e magari proporre un compromesso. Se si arriva a un accordo, si firma un atto di adesione in cui si fissano i nuovi importi concordati (base imponibile e imposte) e le sanzioni vengono automaticamente ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge . Dopo la firma, si paga quanto concordato (immediatamente o a rate) e la questione si chiude definitivamente: non si potrà più fare ricorso. Conviene? – Sì, in molti casi conviene. Soprattutto se l’accertamento ha profili almeno parzialmente fondati e si riesce ad ottenere uno sconto (ad esempio su un imponibile inizialmente troppo alto) e comunque la riduzione delle sanzioni di circa il 66% rispetto al normale. Nel caso di società di persone, un ulteriore vantaggio è che l’adesione conclusa dalla società copre anche i soci . Cioè, l’ufficio farà un unico atto di adesione dove definisce il reddito imponibile della società e, di riflesso, le quote dei soci: i soci non dovranno fare atti separati. Se invece si andasse in giudizio, bisognerebbe fare un ricorso cumulativo coinvolgendo tutti (come detto sopra). Con l’adesione, invece, si risolve tutto sul piano amministrativo, risparmiando tempo e spese. Ovviamente, conviene se l’Agenzia mostra disponibilità a ridurre la pretesa o se comunque la pretesa iniziale è corretta ma si vuole evitare il contenzioso beneficiando dello sconto sulle sanzioni. Se invece ritenete l’accertamento totalmente sbagliato e avete prove solide, potreste preferire fare ricorso e puntare all’annullamento completo. Ma attenzione: presentare l’istanza di adesione non vi impedisce, se non trovate accordo, di fare poi ricorso (i termini per ricorrere restano sospesi e riprendono dopo) . Quindi spesso vale la pena tentare l’adesione: non si ha nulla da perdere (a parte un po’ di attesa) e potreste ottenere un risultato favorevole. In sintesi, è uno strumento deflattivo utile per risolvere in modo negoziato e meno sanzionatorio la controversia col Fisco.

D: Se un socio riceve una cartella di pagamento per debiti fiscali della società, cosa può fare per difendersi?
R: Ricevere una cartella significa che c’è già un atto esecutivo (di solito conseguente a un accertamento divenuto definitivo oppure a un controllo automatico) e che l’Agente della Riscossione (AdER) sta chiedendo il pagamento. Come socio di società di persone, può capitarti perché i soci sono obbligati in solido per i debiti tributari sociali. La prima cosa da fare è verificare la regolarità formale. La cartella deve indicare chiaramente la provenienza del debito : ad esempio “derivante da avviso di accertamento n… notificato alla S.n.c. il …, divenuto definitivo per mancata impugnazione”, oppure “da dichiarazione modello Redditi 20XX – controllo ex art. 36-bis DPR 600/73” se fosse il caso di un controllo automatizzato. Se non riconosci il debito o non ti risulta il precedente atto, questo può essere un motivo di ricorso (ad esempio, se affermi di non aver mai ricevuto l’accertamento presupposto, la cartella potrebbe essere nulla per difetto di notifica dell’atto base). Venendo alle possibili difese contro una cartella già notificata, ci sono varie strade:
Ricorso in Commissione Tributaria (Corte di Giustizia Tributaria) entro 60 gg, se intendi contestare nel merito il debito tributario o le sanzioni. Però attenzione: se la cartella deriva da un accertamento non impugnato nei termini, quel merito è ormai definitivo e non più attaccabile, salvo tu riesca a dimostrare che non ti fu notificato regolarmente l’atto presupposto. Dunque, il ricorso sul merito è ammissibile solo se c’è ancora discussione aperta sul tributo. Altrimenti, puoi fare ricorso solo per vizi propri della cartella (vedi oltre) .
Opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario, ma in materia di tributi questo rimedio è limitato a vizi successivi alla formazione del titolo. Tipicamente, riguarda casi come: prescrizione sopravvenuta del debito, pagamento già effettuato ma non risultante, pignoramento eccedente. Non è lo strumento per contestare il tributo in sé. Quindi è residuale e viene dopo eventualmente (in fase di esecuzione forzata).

Nel contesto specifico del socio di società di persone, di solito la cartella arriva perché la società o gli altri soci non hanno pagato spontaneamente. Come difendersi? Alcune possibili eccezioni specifiche: – Puoi controllare se la società ha patrimonio aggredibile: la responsabilità dei soci è sussidiaria di fatto (nel senso che in teoria dovrebbero escutere prima la società). In realtà, con le società di persone, spesso l’Agente notifica contestualmente a tutti (società e soci) senza aspettare, proprio per la solidarietà. Se la società esiste ancora, potresti eccepire che andava escussa prima la società, ma la giurisprudenza dice che per i soci illimitatamente responsabili non è necessaria preventiva escussione – quella semmai vale solo per soci accomandanti, che hanno responsabilità limitata . Quindi come socio di S.n.c. questa linea difensiva non ha molto successo solitamente.
Se sei socio accomandante, invece, e ti notificano una cartella per l’intero debito sociale, puoi opporre che la tua responsabilità è limitata e quindi non possono chiederti oltre il tuo conferimento. In sede di riscossione, questo va fatto valere prontamente: il socio accomandante può impugnare la cartella eccependo che è tenuto nei limiti di legge (ossia fino a concorrenza della quota di capitale conferito e già restituito, se del caso). Il giudice potrebbe annullare la cartella per l’eccedenza.
Vizi di notifica dell’atto presupposto: come accennato, se tu socio non hai mai ricevuto l’accertamento originario, potresti argomentare che la cartella è nulla perché manca la notifica valida di quell’atto (ovvero stai subendo una pretesa senza essere stato messo in grado di difenderti sull’accertamento). Ad esempio, la Cassazione in casi recenti ha annullato cartelle ai soci se l’avviso alla società era nullo . Quindi devi verificare la storia: la società ha ricevuto l’accertamento? I soci ne erano litisconsorti necessari ed eventualmente non sono stati coinvolti? Ci sono margini su questo.
Prescrizione del debito: se dall’atto definitivo (accertamento diventato esecutivo) sono passati più di 5 anni senza atti interruttivi, il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto. Ad esempio, alcuni tributi come i contributi previdenziali o le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni dal titolo definitivo (salvo interruzioni) . Bisogna controllare le date. Se la cartella è stata notificata troppo tardi, si può eccepire prescrizione sopravvenuta.

Da riassumere: contro una cartella, le difese tipiche sono: (1) ricorso per motivi sostanziali, se il merito del tributo è ancora discutibile; (2) ricorso per motivi formali (es. notifica invalida, motivazione insufficiente, errore nell’importo); (3) in alcuni casi, eccepire la prescrizione del debito, se è decorso il termine previsto dopo la definitività .

Specifico per i soci di società di persone: se la società era estinta, la cartella andava notificata entro un certo termine anche agli ex soci (indicativamente entro l’anno successivo all’estinzione, secondo alcuni orientamenti); se l’Agente ha tardato troppo, potresti eccepire che non poteva più colpire i soci. C’è un po’ di discussione giurisprudenziale su qual è il termine esatto in questi casi (qualcuno dice i normali termini di decadenza, altri l’anno ex art. 2495 c.c.). In ogni caso, è un aspetto tecnico da esplorare se pertinente.

In definitiva, se sei socio illimitatamente responsabile e il debito è effettivamente dovuto, le vie pratiche sono poche: se non riesci a far annullare la cartella per vizi formali, dovrai occuparti di gestire il pagamento. Puoi chiedere una rateizzazione all’Agente della Riscossione (fino a 72 rate mensili, o 120 rate se provi grave difficoltà) . Questa non è propriamente una difesa, ma una modalità per diluire l’impatto. In parallelo, puoi rivalerti sugli altri soci per la loro parte (tra obbligati in solido, chi paga può chiedere agli altri la quota di loro spettanza). Ma questo è un problema interno fra soci.

D: Che differenza c’è, in sintesi, tra un accertamento fiscale in una società di persone e uno in una società di capitali?
R: La differenza sta principalmente nel meccanismo di imputazione del reddito e nella responsabilità. In una società di persone, il reddito accertato viene imputato per trasparenza ai soci (non tassazione diretta sulla società per IRPEF) , dunque l’accertamento riguarda contestualmente società e soci. In una società di capitali (es. S.r.l.), invece, il reddito è della società e viene tassato in capo a essa (IRES): un accertamento colpisce la società e le imposte sono a carico suo; i soci semmai risentono indirettamente (meno utili distribuibili). Inoltre, nei processi: per società di persone serve il litisconsorzio di tutti i soci nel ricorso , mentre per società di capitali il socio di solito non è parte del processo tributario (a meno di questioni particolari, es. presunzione di utili extra in società a ristretta base). Sul piano riscossione: nella società di persone i soci (illimitatamente responsabili) rispondono in solido con la società dei debiti tributari , quindi il Fisco può chiedere a loro il pagamento; nella società di capitali, i soci non sono obbligati personalmente per i debiti fiscali sociali (il Fisco può escutere solo la società e, se questa non paga, eventualmente aggredire il suo patrimonio, non quello dei soci). In breve: nell’accertamento verso una S.n.c. o S.a.s. c’è un’immediata ricaduta sui soci (maggior reddito IRPEF per loro e responsabilità diretta nel pagare), nell’accertamento verso una S.r.l. no (i soci rischiano solo come proprietari – il valore delle loro quote può calare se la società paga multe, ma legalmente non devono mettere soldi propri, salvo sottocapitalizzazione ecc.). Normativamente, per le società di persone l’art. 40 DPR 600/73 prevede l’atto unico a società e soci , per le società di capitali quell’articolo non si applica.

D: Un socio accomandante può essere sanzionato o perseguito come un accomandatario? Ha obblighi di controllo sui conti?
R: Sul piano civile, il socio accomandante di regola non immischiandosi nella gestione non assume obblighi di amministrazione; tuttavia, sul piano fiscale, la giurisprudenza ha affermato che risponde comunque delle violazioni tributarie in proporzione alla sua quota, in quanto beneficiario del regime di trasparenza e dotato di un seppur limitato potere di controllo (può consultare il bilancio, ecc.) . Dunque, ad esempio, se viene accertato che la società ha evaso imposte e scattano sanzioni per infedele dichiarazione, anche il socio accomandante ne subirà pro-quota (non può eccepire “io non amministravo, quindi niente sanzioni”). Cassazione ha più volte confermato questo: il socio accomandante non è amministratore, ma ha pur sempre interesse e possibilità di controllo, perciò non è esonerato dalle sanzioni tributarie (civili) relative alla dichiarazione sociale . Quanto a eventuali profili penali: di norma, se l’accomandante non partecipa alla gestione, non firma dichiarazioni né atti fiscali, quindi difficilmente sarà penalmente responsabile (i reati fiscali di dichiarazione colpiscono chi forma/trasmette la dichiarazione infedele, tipicamente l’amministratore). L’accomandante potrebbe essere coinvolto penalmente solo se emerge un suo ruolo attivo in frodi (cospirazione, fatture false fatte avere, ecc.). Ma se rimane un socio di capitale, non viene imputato per reati tributari della società, diversamente dall’accomandatario che invece può esserlo. In sintesi: sul piano amministrativo l’accomandante è trattato quasi al pari di un accomandatario per tasse e sanzioni (salvo limitazione responsabilità patrimoniale oltre conferimento) ; sul piano penale di regola no, a meno che abbia messo mano nella gestione concreta violando il divieto di immistione (nel qual caso, peraltro, perderebbe lo “scudo” e diventerebbe di fatto responsabile illimitato).

D: La società di persone è stata sciolta e cancellata. Possono ancora arrivare accertamenti o cartelle ai soci?
R: Sì, i soci rimangono esposti per i debiti tributari non ancora accertati o non pagati della società, ma ci sono modalità precise. In caso di società estinta, qualsiasi nuovo accertamento va emesso direttamente nei confronti dei soci, non potendo più la società essere soggetto destinatario . Se l’Agenzia notificasse un avviso a nome della società defunta, sarebbe nullo e i soci potrebbero farlo annullare in giudizio . Quindi il Fisco, se scopre dopo la chiusura che la società aveva evaso, dovrebbe: determinare il maggior reddito (ex art. 5 TUIR per imputarlo) e notificare entro i termini un avviso a ciascun ex socio, con la propria quota di redditi, più eventualmente un avviso per i tributi dovuti dalla società (IVA, IRAP) indicando che si chiede ai soci in quanto successori della società estinta (ex art. 2495 c.c.) . Ci sono dei termini: in generale vale la normale decadenza (5 o 7 anni dall’anno d’imposta). Però vi è anche una norma civilistica che dice che i creditori sociali possono farsi avanti verso i soci entro 1 anno dalla cancellazione (art. 2312 c.c. per S.n.c., analogamente art. 2495 c.c.). Non è chiarissimo se il Fisco debba stare dentro quell’anno – c’è del dibattito. Per prudenza l’Agenzia cerca di notificare ai soci entro l’anno successivo. Se tardasse molto, il socio può eccepire che l’azione è tardiva. Per le cartelle su debiti già accertati (es. c’era un avviso definitivo e la società si scioglie senza pagare), l’Agente Riscossione dovrebbe notificare la cartella ai soci entro l’anno dalla cancellazione, altrimenti alcuni giudici la considerano inefficace . Insomma, se la società è chiusa, i soci devono vigilare ancora per un po’: è possibile che arrivino atti intestati a loro come eredi “fiscali” della società, soprattutto entro i primi 12 mesi. Trascorso tale periodo, l’esposizione diminuisce. Ma attenzione: le imposte sui redditi, essendo per trasparenza già dei soci, se non accertate prima possono essere accertate dopo anche a loro (entro i 5-7 anni). Esempio: S.n.c. chiusa nel 2025, nel 2026 scoprono evasione 2024 – i soci nel 2026-27 possono ricevere avvisi per i redditi 2024. Dunque, la chiusura non immunizza dall’accertamento fiscale dei periodi non prescritti; semplicemente sposta l’onere sui soci e richiede atti dedicati. Come difesa, ripetiamo, se notificano atti al “fantasma” societario, questi sono nulli ; se notificano ai soci, verificare che rispettino i termini (decadenza e quell’anno civilistico, se applicabile). Se notificano troppo tardi, far valere decadenza.

D: Cosa comporta il nuovo obbligo di “contraddittorio preventivo” introdotto dalla riforma 2024?
R: Comporta che, per la maggior parte degli accertamenti tributari, l’Ufficio deve avvisare il contribuente prima di emettere l’atto e consentirgli di interloquire. Dal 30 aprile 2024, l’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente sancisce che tutti gli atti impositivi (di qualsiasi imposta) sono preceduti da un contraddittorio effettivo, tranne alcune eccezioni ben indicate . Le eccezioni includono: accertamenti derivanti da controlli automatizzati o formali (che già prevedono l’invio di avviso bonario), atti di cosiddetta “pronta liquidazione” (es. liquidazioni imposte di registro, da definire per decreto) e casi di urgente pericolo per la riscossione motivati (tipo: stanno per scappare coi soldi, allora l’ufficio può saltare il contraddittorio ma deve motivarlo). Negli altri casi, prima di notificare l’avviso, l’ufficio manda una sorta di “invito a comparire” o uno schema di atto e dà al contribuente tempo (di norma 60 giorni) per presentare osservazioni . È un po’ la generalizzazione di ciò che già accadeva per IVA e studi di settore, ora esteso a IRPEF, IRAP, ecc. Dunque, il contribuente ha più opportunità di far valere le proprie ragioni prima che l’atto diventi definitivo. Se l’Ufficio omette questo contraddittorio quando dovuto, l’atto è annullabile per violazione di legge . L’ufficio potrebbe poi difendersi in giudizio dicendo “anche se avessimo fatto contraddittorio, non cambiava nulla”, perché la norma prevede che l’atto non è annullato se l’amministrazione prova in giudizio che il contraddittorio non avrebbe inciso sul contenuto . Ma è un onere suo. Quindi, per il contribuente significa: maggior tutela procedurale. Ogni qual volta arriva un avviso post-2024 senza che abbiate ricevuto prima un “invito al contraddittorio”, dovete immediatamente chiedervi se rientrava in quei casi esclusi. Se no, è un motivo di ricorso. In pratica, prima di fare un accertamento su redditi 2024, l’Agenzia ora deve sempre convocare o inviare lo schema di avviso. Farà eccezione magari l’accertamento parziale veloce? Ma ormai anche quello dovrebbe passare dall’invito (salvo se è un 36-bis, che è automatico ed escluso). Quindi la differenza è che in passato su IRPEF e imposte non armonizzate non sempre c’era obbligo di contraddittorio (se non in casi come PVC 60gg, ecc.), mentre ora è la regola generale. Il consiglio è: sfruttare questo contraddittorio, presentando memorie ben articolate, perché in caso contrario l’avviso arriverà ugualmente ma magari più “blindato”. E se non ve lo danno (il contraddittorio) e dovevano, allegate come motivo nel ricorso la violazione dell’art. 6-bis Statuto. Questo potrà portare all’annullamento dell’atto, oppure comunque convincere il giudice a valutare con più severità l’operato dell’ufficio. In sostanza, è un ulteriore “arma” difensiva introdotta a favore del contribuente, frutto di un lungo dibattito sul giusto procedimento.

Fonti

(Si riportano qui, in forma di elenco, le fonti normative e giurisprudenziali principali richiamate nel testo, aggiornate a dicembre 2025, per approfondimento. Tutte le sentenze menzionate sono della Corte di Cassazione salvo diversa indicazione.)

Normativa nazionale:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 31, 32, 39, 40. (Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi: competenza uffici, poteri istruttori, accertamento analitico e induttivo, accertamento dei redditi per trasparenza nelle società di persone) .
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5. (Attribuzione del reddito delle società di persone ai soci per trasparenza) .
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), artt. 6, 7, 7-bis, 12. (Diritti del contribuente nel procedimento di verifica e accertamento: contraddittorio endoprocedimentale, obbligo di motivazione degli atti, tutela durante le verifiche fiscali e nullità per vizi di procedimento) .
  • Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, artt. 2-6, 15. (Accertamento con adesione del contribuente e definizione agevolata per acquiescenza; disciplina termini e benefici) .
  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6, 7, 8, 13. (Principi generali in tema di sanzioni amministrative tributarie: responsabilità, solidarietà, cumulo giuridico, cause di non punibilità come il ravvedimento operoso).
  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 6, 14, 47. (Contenzioso tributario: sospensione dell’atto impugnato, litisconsorzio necessario, tutela cautelare) .
  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 12-bis, 13, 13-bis, 21-ter. (Reati tributari: dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa; emissione di fatture false; omessi versamenti di ritenute e IVA; indebite compensazioni; pene, circostanze e cause di non punibilità come pagamento integrale e crisi di liquidità) .
  • Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, (riforma delle sanzioni penali tributarie). (Modifiche al D.Lgs. 74/2000 introdotte nel 2024: inserimento degli artt. 13 co.3-bis e 3-ter, 20 co.1-bis, 21-bis, 21-ter – rafforzamento cause di non punibilità e coordinamento ne bis in idem sostanziale).
  • Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, (riforma dell’accertamento tributario). (Attuazione delega fiscale 2023: modifica art. 31 DPR 600/73 sulla competenza territoriale unificata per accertamenti società di persone e soci; introduzione obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo con novellazione Statuto contribuente art. 6-bis) .

Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):

  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 398/2014: Obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per accertamenti tributari in virtù di principi comunitari – (principio in seguito recepito nello Statuto del Contribuente) .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 10501/2014: Il socio, anche non amministratore (accomandante), risponde delle sanzioni tributarie per infedele dichiarazione pro quota, avendo comunque poteri di controllo sui conti sociali .
  • Cass. civ. Sez. Un. n. 22800/2015: Validità delle deleghe di firma negli avvisi di accertamento – le deleghe generali non bastano, servono deleghe specifiche o l’atto è nullo (vizio sanabile solo con ratifica antecedente) .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 22168/2015: Nullità dell’accertamento emesso prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica del PVC senza urgenza – violazione dell’art. 12, co.7 Statuto comporta annullamento .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 8981/2016: Società di fatto tra familiari – definizione e responsabilità solidale anche dei soci occulti; l’esteriorizzazione del vincolo sociale fa presumere la solidarietà passiva anche dei soci non dichiarati .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 27145/2016: Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci negli accertamenti tributari – la mancata partecipazione di tutti comporta nullità dell’intero giudizio (insanabile e rilevabile d’ufficio) .
  • Cass. pen. Sez. III n. 40272/2018: Principio del ne bis in idem sostanziale in materia tributaria – coordinamento tra sanzioni amministrative e penali (sulla scia Corte Europea Dir. Uomo) poi recepito nel D.Lgs. 74/2000 con art. 21-bis e 21-ter .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 20099/2018: Socio accomandante risponde comunque delle sanzioni per infedele dichiarazione – non essendo esonerato da obblighi di vigilanza sui risultati di bilancio (conferma orientamento) .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 32951/2018: Litisconsorzio necessario: se un socio non è stato parte del giudizio di accertamento, la sentenza è nulla rilevabile in ogni stato e grado – ribadito concetto di giudizio unitario inscindibile .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 16536/2019: Società di fatto tra familiari – onere probatorio stringente a carico del Fisco per dimostrarne l’esistenza; servono presunzioni gravi e concordanti (la mera collaborazione familiare non basta) .
  • Cass. pen. Sez. Unite n. 31022/2019: Il ravvedimento operoso con pagamento integrale è causa di non punibilità estesa a tutti i reati dichiarativi – (confermata estensione legislativa dal DL 124/2019, oggi art. 13 co.2 D.Lgs.74/00) .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 25766/2019: Raddoppio dei termini di accertamento per reato – applicabile in via transitoria alle annualità fino al 2015 se la denuncia penale è presentata entro i termini ordinari (chiarimenti sul regime di switching) .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 2530/2021: Nullità dell’atto impositivo per incompetenza territoriale dell’ufficio – (caso di socio residente altrove rispetto alla società); principio ormai superato dalla norma sopravvenuta nel 2024 che ha unificato le competenze .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 3954/2024 (dep. 13/02/2024): Accertamenti a società di persone – litisconsorzio tra tutti i soci, compresi quelli che contestano di essere tali; se il giudizio si svolge senza integrare tutti i soci, la sentenza è nulla insanabile .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 4712/2024 (dep. 22/02/2024): Infedele dichiarazione in società di persone – confermato che la maggiore imposta accertata in capo alla società comporta sanzione anche a carico del socio accomandante (responsabilità sanzionatoria pro quota) .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 18038/2024: Società a ristretta base – presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati: onere della prova contraria a carico del contribuente, principio confermato (vale per piccole S.r.l. e, per analogia, utile dottrinale ma nelle società di persone l’utile è comunque imputato per legge ai soci).
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 16968/2024 (dep. 19/06/2024): Socio uscente – la presunzione di utili ai soci non opera per periodi successivi al recesso; l’accertamento del socio va rapportato solo al periodo di partecipazione (il socio non risponde di utili evasi dopo la sua uscita) .
  • Cass. pen. Sez. III n. 2383/2025 (dep. 21/01/2025): Omesso versamento IVA – riconosciuta la rilevanza della crisi di liquidità sopravvenuta e incolpevole come esimente dal dolo (anticipa i principi codificati nel 2019 in art. 13 co.2 D.Lgs.74/00) .
  • Cass. civ. Sez. Trib. n. 23939/2025 (ord. 27/08/2025): Società di persone estinta prima dell’accertamento – avvisi di accertamento emessi contro la società sono giuridicamente inesistenti; la nullità si estende agli avvisi ai soci se fondati sul primo atto nullo. Il Fisco deve notificare nuovi atti motivati direttamente ai soci per recuperare le imposte .

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Devi saperlo subito:
👉 nelle società di persone l’accertamento ha effetti diretti sui soci,
👉 ma questi effetti non sono automatici né illimitati,
👉 e spesso possono essere contestati e ridotti o annullati.

Questa guida ti spiega come funziona l’accertamento nelle società di persone, quali sono i riflessi reali sui soci e come difenderti in modo efficace.


Perché le Società di Persone Sono Più Esposte agli Accertamenti

Le società di persone sono particolarmente attenzionate perché:

  • il reddito non è tassato in capo alla società, ma
  • viene imputato per trasparenza ai soci,
  • i soci (soprattutto nella S.n.c.) rispondono illimitatamente.

Questo porta il Fisco a ritenere, spesso in modo automatico, che:

  • ogni maggiore reddito accertato alla società
  • si traduca in maggiore reddito personale dei soci.

Ma attenzione:
➡️ questa traslazione non è sempre legittima,
➡️ e va verificata caso per caso.


Come Funziona l’Accertamento nelle Società di Persone

Di norma l’Agenzia delle Entrate procede così:

  1. accerta un maggior reddito in capo alla società
  2. ripartisce quel reddito pro-quota tra i soci
  3. emette (o preannuncia) accertamenti anche ai soci
  4. recupera IRPEF, addizionali e sanzioni personali

Questo meccanismo è chiamato accertamento “per trasparenza”.

Ma perché sia valido, l’accertamento societario deve essere legittimo.


I Principali Riflessi dell’Accertamento sui Soci

1. Maggiori imposte personali

Se l’accertamento regge:

  • il socio subisce un aumento di IRPEF
  • vengono applicate sanzioni e interessi
  • l’importo può essere rilevante anche se la società è piccola

2. Rischio sul patrimonio personale

Nelle società di persone:

  • il patrimonio del socio può essere aggredito
  • possono partire pignoramenti personali
  • i conti correnti dei soci possono essere colpiti

Questo rende fondamentale una difesa immediata.


3. Presunti utili extracontabili

Il Fisco spesso sostiene che:

  • il maggior reddito accertato
  • sia stato incassato dai soci.

Ma attenzione:
➡️ l’incasso non è automatico,
➡️ deve essere dimostrato,
➡️ non basta l’esistenza di un maggior reddito teorico.


Gli Errori Tipici del Fisco negli Accertamenti alle Società di Persone

Molti accertamenti sono viziati da errori gravi, tra cui:

  • estensione automatica dell’accertamento ai soci
  • mancata prova dell’effettiva percezione del reddito
  • utilizzo di presunzioni non gravi, non precise o non concordanti
  • mancata distinzione tra S.n.c. e S.a.s. (soci accomandanti)
  • ignorare la posizione specifica di ciascun socio
  • violazione del contraddittorio
  • motivazione generica o standardizzata

Questi errori rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Differenza Fondamentale: SNC e SAS

Nella S.n.c.

  • i soci rispondono illimitatamente e solidalmente,
  • ma l’accertamento deve comunque essere legittimo,
  • e la ripartizione deve essere corretta.

Nella S.a.s.

  • il socio accomandante non risponde come l’accomandatario,
  • non può subire estensioni automatiche,
  • il Fisco deve dimostrare il suo coinvolgimento.

Molti accertamenti sbagliano completamente questo passaggio.


Cosa Fare Subito per Difenderti (Strategia Immediata)

1. Bloccare immediatamente gli effetti dell’accertamento

La prima mossa è difensiva.

Con un avvocato tributarista puoi:

  • chiedere la sospensione dell’atto,
  • evitare l’iscrizione a ruolo,
  • bloccare cartelle e pignoramenti,
  • proteggere società e soci.

Senza sospensione, l’accertamento diventa rapidamente esecutivo.


2. Difendere prima l’accertamento societario

È un principio fondamentale:

👉 se cade l’accertamento della società, cadono anche quelli dei soci.

La difesa deve concentrarsi su:

  • ricavi presunti
  • costi disconosciuti
  • ricarichi
  • incongruenze IVA
  • presunzioni bancarie

3. Contestare la trasparenza automatica

Anche se il reddito è imputato per trasparenza:

  • il Fisco deve dimostrare la legittimità dell’accertamento
  • deve rispettare il contraddittorio
  • non può imputare utili extracontabili senza prova dell’incasso

4. Difendere la posizione personale del socio

Ogni socio ha una posizione diversa.

La difesa deve valutare:

  • quota di partecipazione
  • ruolo operativo o non operativo
  • socio accomandante vs accomandatario
  • assenza di percezione reale del reddito

👉 La difesa non può essere “uguale per tutti”.


Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere il patrimonio personale

La strategia deve:

  • evitare estensioni illegittime
  • separare responsabilità societaria e personale
  • contestare presunti incassi non dimostrati

6. Gestire eventuali residui in modo sostenibile

Se, dopo la difesa, resta un importo dovuto:

  • rateizzazioni fino a 120 rate
  • definizioni agevolate quando disponibili
  • soluzioni che evitano pignoramenti personali

Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa nelle società di persone richiede competenze tributarie e societarie avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per difendere società di persone e soci da accertamenti fiscali aggressivi.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento societario
  • difesa coordinata di società e soci
  • sospensione immediata degli effetti
  • ricorso per annullamento totale o parziale
  • contestazione dei riflessi personali sui soci
  • gestione strategica del debito residuo
  • tutela del patrimonio personale

Conclusione

Un accertamento nelle società di persone non è solo un problema della società, ma un rischio diretto per i soci.
Tuttavia, non tutto ciò che il Fisco contesta è dovuto.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • proteggere i soci,
  • evitare pignoramenti personali,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • salvaguardare il futuro dell’attività.

Agisci ora: la difesa efficace parte subito.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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