L’accertamento IVA sulle vendite online è oggi uno dei controlli più frequenti e incisivi dell’Agenzia delle Entrate.
E-commerce, marketplace, piattaforme digitali, pagamenti elettronici e incrocio automatico dei dati hanno reso le attività online costantemente monitorate, spesso con contestazioni che nascono da errori tecnici, interpretazioni errate o automatismi informatici.
È fondamentale chiarirlo subito:
👉 non tutte le contestazioni IVA sulle vendite online sono corrette o legittime.
Molte possono essere contestate con successo, ma solo se affrontate subito e con una difesa tecnica aggiornata.
Perché le vendite online sono nel mirino del Fisco
Le vendite online sono oggetto di controlli intensivi perché:
- i flussi sono interamente tracciabili
- i dati transitano da più soggetti (banche, piattaforme, PSP)
- l’IVA dipende da luogo del cliente, soglia, regime applicato
- esistono regole complesse su vendite UE ed extra-UE
- errori formali vengono spesso scambiati per evasione
Molti accertamenti nascono non da frodi, ma da errata applicazione delle regole IVA.
Le contestazioni IVA più frequenti sulle vendite online
L’Agenzia delle Entrate contesta spesso:
- IVA non applicata o applicata in modo errato
- errata territorialità IVA (Italia / UE / extra-UE)
- mancata adesione o uso scorretto del regime OSS/IOSS
- differenze tra fatturato dichiarato e incassi digitali
- mancata emissione o errata emissione di fatture
- incongruenze tra corrispettivi, marketplace e contabilità
- errori su resi, rimborsi e note di credito
- presunte vendite “in nero” basate su dati delle piattaforme
Molte di queste contestazioni non tengono conto della reale operatività dell’e-commerce.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti IVA sulle vendite online l’Agenzia sbaglia spesso quando:
- confonde incasso con operazione imponibile
- ignora resi, rimborsi e storni
- non distingue tra vendite B2B e B2C
- applica IVA italiana a operazioni estere
- non considera correttamente OSS/IOSS
- utilizza dati dei marketplace senza verifica
- presume evasione da mere incongruenze tecniche
- non rispetta il contraddittorio
In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.
Quando l’accertamento IVA è illegittimo
L’accertamento IVA sulle vendite online è illegittimo se:
- manca il nesso tra incasso e operazione imponibile
- l’IVA è stata assolta in altro Stato
- l’errore è solo formale e non sostanziale
- non viene provato il maggior volume d’affari
- non si considerano resi e rimborsi
- l’Ufficio applica regole non coerenti con la normativa UE
- non viene rispettato il contraddittorio
👉 La prova dell’evasione spetta all’Amministrazione, non al venditore online.
Come difendersi in modo efficace (strategie aggiornate)
La difesa contro un accertamento IVA sull’e-commerce deve essere tecnica e aggiornata, e può basarsi su:
- riconciliazione analitica tra piattaforme, incassi e contabilità
- distinzione tra imponibile IVA e flussi finanziari
- corretta applicazione della territorialità IVA
- prova dell’adesione e corretto uso di OSS/IOSS
- documentazione su resi, rimborsi e chargeback
- contratti con marketplace e PSP
- analisi dei dati trasmessi dalle piattaforme
- giurisprudenza nazionale ed europea aggiornata
Ogni contestazione va smontata singolarmente, non giustificata in modo generico.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento IVA sulle vendite online:
- fai analizzare immediatamente l’atto da un professionista esperto in IVA e e-commerce
- verifica il metodo di ricostruzione usato dall’Agenzia
- confronta i dati fiscali con quelli delle piattaforme
- ricostruisci correttamente imponibile e IVA
- raccogli documenti, report e log delle piattaforme
- evita adesioni o pagamenti affrettati
- valuta le opzioni difensive più idonee:
- osservazioni in contraddittorio
- istanza di autotutela
- accertamento con adesione (solo se strategico)
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
- richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
- recupero IVA elevato
- sanzioni e interessi significativi
- iscrizione a ruolo e riscossione
- pignoramento dei conti correnti
- blocco della liquidità
- estensione dei controlli ad altri anni
- problemi con piattaforme e partner commerciali
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti IVA sulle vendite online, inclusi e-commerce, marketplace e operazioni transfrontaliere.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in IVA digitale e fiscalità internazionale.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- contestare la legittimità dell’accertamento IVA
- smontare ricostruzioni automatiche errate
- dimostrare la corretta applicazione delle regole UE
- ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa
- bloccare l’esecutività e la riscossione
- proteggere liquidità, e-commerce e continuità aziendale
- costruire una strategia difensiva efficace e aggiornata
Agisci ora
Un accertamento IVA sulle vendite online non è una prova di evasione, ma una ricostruzione che deve essere dimostrata correttamente.
Agire subito significa difendersi quando l’accertamento è ancora pienamente contestabile.
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Introduzione
L’esplosione dell’e-commerce ha aperto straordinarie opportunità di mercato, ma ha anche attirato l’attenzione del Fisco. In Italia non esiste un regime fiscale “speciale” per le vendite online: chi vende abitualmente su internet beni o servizi è tenuto agli stessi obblighi tributari di qualsiasi imprenditore tradizionale . Molti contribuenti però si affidano alla “zona grigia” del web, iniziando a vendere su marketplace come Amazon, eBay, Vinted o su propri siti di e-commerce, senza aprire partita IVA né dichiarare i ricavi. L’Agenzia delle Entrate ha potenziato i controlli in questo settore e frequentemente notifica avvisi di accertamento per IVA non versata e ricavi non dichiarati derivanti dalle vendite online.
Ricevere un accertamento fiscale su vendite online significa che il Fisco contesta al venditore (privato o impresa) di aver omesso il pagamento di IVA, oltre alle relative imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e contributi, e richiede dunque il versamento di tali somme con l’aggiunta di sanzioni e interessi. Questo non equivale ancora a una condanna definitiva: esistono strumenti e strategie difensive per far valere le proprie ragioni. In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – esamineremo in dettaglio la normativa italiana applicabile, i più recenti orientamenti giurisprudenziali (sentenze di Cassazione e Corti tributarie) e le direttive UE rilevanti (come il regime OSS/IOSS), con un taglio avanzato ma divulgativo adatto sia ai professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) sia ai privati cittadini o piccoli imprenditori digitali.
Adotteremo il punto di vista del debitore/contribuente: spiegheremo quali sono i confini tra un’attività occasionale e un’impresa online, quali sono gli obblighi IVA per chi vende sul web (sia tramite marketplace sia tramite e-commerce proprio) e come avvengono i controlli fiscali in questo ambito. Vedremo poi come difendersi da un accertamento IVA: dalla fase del contraddittorio preliminare fino all’eventuale ricorso in Corte di Giustizia Tributaria (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie), senza trascurare le opzioni di definizione agevolata (adesione, acquiescenza, conciliazione) e i possibili profili penali in caso di evasione rilevante. Troverete inoltre tabelle riepilogative, utili a riassumere le diverse casistiche e procedure, casi pratici simulati che illustrano situazioni frequenti (dalla vendita occasionale di beni usati all’evasione “involontaria” di un venditore abituale) e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni.
Importante: tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate nel testo – articoli di legge, direttive UE, sentenze aggiornate e documenti ufficiali – sono elencate in fondo alla guida nella sezione Fonti. Questa guida riflette il quadro normativo vigente a fine 2025 e i più recenti orientamenti dei giudici tributari; è pertanto uno strumento prezioso per comprendere come comportarsi e come difendersi in caso di accertamento IVA sulle vendite online.
1. Vendite online e obblighi fiscali: attività occasionale o impresa?
Il primo nodo da sciogliere è capire quando le vendite online configurano un’attività d’impresa (con tutti gli obblighi fiscali relativi, inclusa l’IVA) e quando invece possono rimanere nell’alveo delle attività occasionali dei privati (senza obbligo di partita IVA né imposizione). La legge italiana e la giurisprudenza distinguono le due ipotesi in base a frequenza, organizzazione e scopo di lucro delle vendite:
- Vendite episodiche e beni personali (attività non esercitata professionalmente) – Si tratta di cessioni sporadiche e isolate di beni appartenenti al patrimonio personale, effettuate senza una vera finalità commerciale o speculativa. Esempi tipici: la vendita di un vecchio oggetto usato di proprietà (un mobile di casa, un elettrodomestico usato, una bicicletta, ecc.) per liberarsene o sostituirlo. In questi casi non si genera reddito imponibile ai fini fiscali: il ricavato non è tassato e non c’è obbligo di dichiarazione, perché la cessione non configura un’attività d’impresa né un’operazione rilevante ai fini IVA . La Corte di Cassazione ha confermato che la vendita di beni personali del proprio patrimonio, anche se avviene con un certo guadagno sul prezzo originario, non costituisce esercizio di attività commerciale ai sensi dell’art. 2195 del Codice Civile . Ad esempio, la Cassazione (sent. n. 10117/2023) ha annullato un accertamento fiscale verso un contribuente che aveva venduto i mobili della propria abitazione, ribadendo che tale fattispecie non rientra né nei redditi d’impresa né tra i redditi diversi tassabili (art. 67 TUIR) in assenza di effettivo intento speculativo . In parole semplici: vendere un proprio oggetto usato, per disfarsene o monetizzarlo occasionalmente, non genera reddito tassabile, a patto che resti un episodio isolato e non si trasformi in un’attività abituale.
- Vendite occasionali con fine di lucro (attività non abituale, senza organizzazione) – In questa categoria rientra chi effettua alcune vendite saltuarie di beni con finalità lucrativa ma senza professionalità e senza organizzazione d’impresa, operando quindi senza partita IVA. Ad esempio, chi sporadicamente vende svariati oggetti svuotando soffitte e cantine, oppure aliena pezzi di una collezione personale, con vendite non regolari ma ripetute più di una volta. Fiscalmente, queste situazioni – pur non configurando un’attività d’impresa in senso proprio – possono generare reddito imponibile classificato come “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, co.1, lett. i) del TUIR . In pratica va tassata la plusvalenza: la differenza tra il ricavato delle vendite e il relativo costo o valore d’acquisto dei beni ceduti (il margine di profitto). Esempio: se in un anno un privato (senza P.IVA) vende vari oggetti ricavando 5.000 €, e dimostra che tali beni gli erano costati 3.000 €, dovrà dichiarare 2.000 € come reddito diverso (IRPEF) . Questo reddito va indicato nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, quadro RL) e sconta l’IRPEF secondo gli scaglioni ordinari. Non è invece dovuta l’IVA sulle singole vendite, perché il venditore occasionale non è un soggetto passivo IVA abituale (manca il requisito soggettivo di esercizio di impresa, arte o professione) . Anche la normativa previdenziale in genere non richiede l’iscrizione INPS per redditi diversi occasionali di modesta entità; si suole citare il parametro di 5.000 € annui: oltre tale cifra, se derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, scatta l’obbligo di versare contributi alla Gestione Separata INPS. Nel caso di vendite di beni, pur non essendo prestazioni d’opera, quel parametro è indicativo di una soglia di tolleranza. Oltre un certo volume di affari, infatti, l’attività rischia di non essere più considerata “occasionale”. La Cassazione ammette l’esistenza dello “speculatore occasionale”, figura distinta dall’imprenditore abituale: ad esempio chi acquista sporadicamente oggetti (opere d’arte, pezzi da collezione, ecc.) per poi rivenderli a scopo di lucro, senza continuità, genera redditi diversi occasionali . Tuttavia la linea di confine è sottile e dipende dalle circostanze: un numero limitato di vendite con fine di lucro può ancora essere considerato occasionale, ma superata una certa frequenza o organizzazione si sconfina nell’attività d’impresa (lo vedremo tra poco in base ai criteri pratici e alle sentenze recenti).
- Vendite abituali a carattere d’impresa (attività commerciale professionale) – Se le operazioni di vendita diventano frequenti, sistematiche e con un’organizzazione anche minima, si configura a tutti gli effetti un’attività d’impresa. In questo caso è obbligatorio aprire una partita IVA, tenere una contabilità (semplificata o ordinaria a seconda dei casi), emettere fatture o ricevute per le vendite e versare regolarmente l’IVA e le imposte sui redditi (IRPEF o IRES) sul profitto . Ai fini fiscali conta la sistematicità e professionalità dell’attività, non la presenza di una struttura organizzativa complessa: la legislazione tributaria (art. 55 TUIR) infatti non richiede il requisito dell’organizzazione imprenditoriale per riconoscere un’attività commerciale abituale come impresa, ma solo l’esercizio professionale abituale di attività economiche . Ciò significa che anche un singolo individuo, senza dipendenti né negozio fisico, che gestisce centinaia di transazioni dal proprio computer di casa può essere considerato fiscalmente un imprenditore. La Cassazione ha ribadito più volte questo principio: “se la compravendita di beni è svolta con sistematicità e professionalità, i proventi integrano reddito d’impresa, indipendentemente dalla presenza di una struttura organizzativa”. In particolare, la recente sentenza Cass. n. 7552/2025 ha chiarito che anche un privato senza P.IVA che effettua numerose vendite online in modo continuativo va considerato un imprenditore ai fini fiscali . Nel caso esaminato, il contribuente aveva realizzato oltre 1.600 vendite in due anni (1211 vendite nel 2008 e 418 nel 2009) su una piattaforma online, vendendo scarpe; i giudici hanno ritenuto che un tale volume fosse “incompatibile con la casualità” e costituisse indizio evidente di attività imprenditoriale abituale . Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate poteva legittimamente riqualificare quei proventi come reddito d’impresa e pretendere l’apertura retroattiva della partita IVA con tassazione ai fini IVA e delle imposte dirette.
In sintesi, per distinguere un’attività di vendita online occasionale da un’impresa commerciale occorre valutare una serie di indici oggettivi: la frequenza delle vendite (sporadica vs continua), l’organizzazione dei mezzi (assenza di struttura vs presenza di strumenti, magazzino, promozioni), la finalità (liberarsi di beni personali vs acquistare per rivendere con profitto), la quantità e valore delle transazioni (limitati vs elevati) e i canali utilizzati (informali vs piattaforme professionali con pagamenti tracciati) . La tabella seguente riassume le categorie di venditore online e i relativi obblighi fiscali:
Tabella 1 – Categorie di venditore online e relativi obblighi fiscali
| Categoria | Caratteristiche | Trattamento fiscale dei redditi | Obblighi principali |
|---|---|---|---|
| Privato occasionale (vendite episodiche di beni personali) | Vendite sporadiche e isolate di oggetti del proprio patrimonio, senza intento di lucro né organizzazione | Nessun reddito imponibile (operazione fuori dal campo IVA e irrilevante ai fini imposte sui redditi) | Nessun obbligo fiscale (non serve P.IVA, né fattura o ricevuta fiscale<sup>1</sup>) |
| Venditore occasionale con fine di lucro (“hobbista”, collezionista non professionista) | Attività di vendita saltuaria di beni, anche con scopo di lucro, ma non abituale né organizzata in forma d’impresa (es.: vendita non regolare di oggetti autoprodotti o collezionati) | Redditi diversi ai sensi art. 67 TUIR, tassati in IRPEF sul margine (ricavi – costi dei beni venduti). IVA non applicabile sulle singole vendite (soggetto non operativo abituale) | Dichiarazione dei redditi (Quadro RL del Mod. Redditi) se c’è plusvalenza. Nessuna apertura di P.IVA. In alcuni casi iscrizione gestione separata INPS se il reddito > 5.000 €/anno (per prestazioni di lavoro occasionali) |
| Venditore abituale / Impresa (professionista o piccola impresa online) | Vendite regolari, continuative e con organizzazione (anche minima); di fatto un’attività commerciale a scopo di lucro svolta professionalmente. Spesso aperta P.IVA (o comunque da aprire) | Reddito d’impresa (art. 55 TUIR) soggetto a IRPEF o IRES sulla differenza tra ricavi e costi. IVA dovuta sulle vendite (al netto di eventuali franchigie di legge)<sup>2</sup> | Partita IVA attiva, emissione di fatture o documenti commerciali per le vendite, versamento periodico dell’IVA, tenuta dei registri IVA e della contabilità, dichiarazioni annuali IVA e Redditi, adempimento degli obblighi di fatturazione elettronica/ corrispettivi telematici se richiesti |
<small><em>1. Nelle vendite occasionali tra privati, non vi è obbligo di emissione di fattura o scontrino fiscale. Se la vendita avviene tramite piattaforme che forniscono report, questi documenti saranno utili per eventuali chiarimenti fiscali.</em></small>
<small><em>2. Ad esempio, piccole imprese che rientrano in regimi di vantaggio (es. regime forfettario) applicano regole IVA particolari: nel regime forfettario non si addebita l’IVA in fattura, ma restano dovuti gli altri adempimenti. Il regime forfettario è però utilizzabile solo se si rispettano requisiti stringenti (es. ricavi annui fino a 85.000 €).</em></small>
Come si vede, non esiste un numero preciso di vendite oltre il quale scatta automaticamente l’obbligo di aprire P.IVA, ma superati certi volumi e indici l’attività è considerata a tutti gli effetti professionale . In caso di contestazione, l’onere di provare il carattere realmente occasionale e non imprenditoriale grava sul contribuente: ad esempio dovrà dimostrare che i beni venduti provenivano dal proprio patrimonio personale e non da acquisti per rivendita, che le transazioni erano poche e prive di organizzazione, e possibilmente provare il costo originario dei beni (per evidenziare l’assenza di un apprezzabile guadagno) . Al contrario, se risulta un’attività sistematica con intenzione di profitto, il Fisco sarà legittimato a riqualificare i ricavi come reddito d’impresa e a contestare l’evasione IVA per mancata apertura della partita IVA. Nei paragrafi seguenti vedremo come l’Agenzia delle Entrate individua queste situazioni e quali strumenti ha a disposizione.
2. Controlli fiscali sulle vendite online: come il Fisco scopre gli evasori del web
Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha intensificato i controlli sul commercio elettronico e in particolare sui venditori attivi tramite marketplace digitali. La ragione è intuitiva: le vendite online, se non monitorate adeguatamente, rischiano di creare un “paradiso fiscale virtuale” dove molti operatori sfuggono alle regole . Per contrastare questo fenomeno, sono stati predisposti nuovi strumenti di tracciamento e cooperazione internazionale. Vediamo quali sono le principali fonti d’informazione e indizi che il Fisco utilizza per accertare vendite online non dichiarate:
- Dati comunicati dai marketplace (Direttiva DAC7) – Dal 1° gennaio 2023 è operativo in tutta l’UE un sistema di scambio di informazioni sulle piattaforme digitali, introdotto dalla Direttiva 2021/514/UE (cosiddetta DAC7), recepita in Italia con il D.Lgs. 1 marzo 2023 n. 32 . Questa normativa impone ai gestori di piattaforme online (come Amazon, eBay, Etsy, Airbnb e simili) di comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate una serie di dati sui venditori che utilizzano la piattaforma, inclusi: generalità e codice fiscale, il numero di operazioni effettuate e i corrispettivi lordi incassati . Sono escluse da tale comunicazione solo le posizioni di minima rilevanza, ad esempio piccoli venditori privati con meno di 30 transazioni annue e ricavi sotto 2.000 € . Il superamento di queste soglie non comporta automaticamente una tassazione (non sono soglie di esenzione fiscale) ma fa scattare dei controlli mirati sulla reale natura dell’attività svolta . I dati raccolti vengono poi scambiati tra le autorità fiscali dei vari Paesi UE tramite la cooperazione amministrativa europea, consentendo controlli incrociati: ad esempio, l’Agenzia delle Entrate italiana può venire a conoscenza delle vendite verso privati francesi di un soggetto italiano, e viceversa .
Esempio: a partire dal 2024, un venditore italiano che nel 2023 ha effettuato 50 vendite su eBay per un totale di 10.000 € sarà sicuramente segnalato via DAC7. L’Agenzia delle Entrate riceverà i suoi dati e potrà confrontarli con la dichiarazione dei redditi e IVA presentata. Se risulta che il soggetto non ha dichiarato nulla, è probabile che scatti un accertamento mirato. Analogamente, un privato francese che avesse venduto molti beni a clienti italiani potrebbe essere segnalato alle autorità francesi, che potranno informare il Fisco italiano per eventuali verifiche se emergono elementi di stabile organizzazione in Italia.
- Collaborazione volontaria delle piattaforme e operazioni della GdF – Già prima dell’entrata in vigore formale della DAC7, in Italia la Guardia di Finanza aveva avviato indagini mirate sui “falsi venditori occasionali” attivi online . In alcuni casi le piattaforme hanno collaborato attivamente con le autorità. Un caso emblematico: eBay ha inviato (in seguito a richieste della GdF) comunicazioni email agli utenti privati con guadagni oltre 1.000 € annui, informandoli che i loro dati sarebbero stati trasmessi al Fisco . I dati inviati hanno incluso nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, l’ammontare dei ricavi annui e il numero di oggetti venduti (se pari o superiore a 5) . Questa acquisizione massiva di informazioni ha permesso all’Amministrazione di incrociare i dati delle piattaforme con altre evidenze (es. movimenti bancari), individuando incongruenze tra quanto dichiarato al Fisco e il volume d’affari reale . Secondo un Rapporto Eurispes 2025, molte piattaforme già nel 2022-2023 avevano introdotto sistemi di “auto-segnalazione” per evidenziare agli utenti e al Fisco i casi sospetti: venditori che superavano soglie ben più basse di quelle DAC7, ad esempio più di 5 oggetti venduti o oltre 1.000 € di incassi annui anche senza P.IVA, venivano automaticamente segnalati per verifiche . Insomma, la tolleranza verso le attività sommerse sul web si è ridotta drasticamente e oggi basta poco per finire sotto la lente del Fisco .
- Monitoraggio dei flussi finanziari (conti bancari, PayPal, carte) – Un classico strumento in mano all’Agenzia delle Entrate è il controllo delle movimentazioni finanziarie sui conti correnti e strumenti di pagamento elettronici del contribuente. Ai sensi dell’art. 51 del DPR 633/1972, l’Amministrazione può utilizzare presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie per ricostruire ricavi non dichiarati . In pratica, ogni accredito su conti di cui il contribuente è titolare può essere considerato ricavo tassabile salvo prova contraria. Nel caso delle vendite online, è prassi che gli incassi transitino su conti PayPal, carte prepagate o conti correnti bancari: la Guardia di Finanza, durante un’indagine, può ottenere l’estratto di questi conti e segnalare all’Agenzia entrate e uscite anomale. Ad esempio, bonifici periodici da “Amazon Payments” o accrediti ricorrenti da PayPal indicano chiaramente un’attività di vendita, e se il contribuente non l’ha dichiarata scatterà l’accertamento induttivo. La Cassazione ha ritenuto legittimo fondare l’accertamento anche solo su tali dati finanziari e sulle liste di transazioni fornite dalla GdF, senza bisogno di provare analiticamente ogni singola vendita . Già con l’ordinanza n. 26987/2019 la Suprema Corte ha stabilito che i dettagli delle operazioni allegati al PVC della Guardia di Finanza costituiscono valida motivazione dell’atto impositivo, pur se basati su presunzioni, spostando sul contribuente l’onere di dimostrare eventualmente che i ricavi reali erano inferiori o inesistenti . In altre parole, di fronte a estratti conto che mostrano accrediti regolari da vendite online non dichiarate, il Fisco può procedere in via induttiva (stimando il reddito e l’IVA evasa) e toccherà al contribuente fornire prove convincenti per confutare tali calcoli .
- Controlli incrociati su fatture, corrispettivi e magazzino – Per i soggetti che hanno una partita IVA (ditta individuale o società) operanti nell’e-commerce, l’Agenzia delle Entrate può fare raffronti tra i dati dichiarati e altre risultanze. Ad esempio, se un’impresa dichiara vendite modeste ma risulta avere un magazzino con molte giacenze o acquisti di merci sproporzionati, può emergere che parte delle vendite non sono state contabilizzate. Oppure, tramite il sistema dei “corrispettivi telematici”, il Fisco riceve giornalmente i dati di incasso al dettaglio di chi vende B2C (grazie ai registratori telematici o alle soluzioni server to server per e-commerce): l’assenza di invii o l’incongruenza di tali dati con altre informazioni (es. volumi di spedizioni effettuate tramite corrieri) può far scattare verifiche. Se il venditore omette di emettere fattura o scontrino per vendite che ne sarebbero soggette, rischia sanzioni amministrative severe (vedi §6).
Va sottolineato che il Fisco oggi incrocia una mole enorme di dati: non solo quelli provenienti dalle piattaforme e dai conti, ma anche informazioni da dogane (nel caso di importazioni e spedizioni internazionali), dalle autorità estere (in ambito OSS/IOSS, come vedremo), dagli provider di pagamento (i cosiddetti “operatori di marketplace” includono talvolta anche sistemi di pagamento online che hanno obblighi di segnalazione), e persino dalle promozioni pubblicitarie (un contribuente che spende molto in annunci online ma dichiara poco desterà sospetti). Nel rapporto Eurispes 2025 si parla del rischio di un “paradiso fiscale virtuale” solo in assenza di controlli – ed è per questo che l’azione combinata di Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e piattaforme digitali sta via via restringendo gli spazi di evasione nel mondo del commercio online .
Riassumendo, se un contribuente pensa di poter vendere online senza lasciare tracce, oggi commetterebbe un grave errore: ogni transazione effettuata tramite sistemi elettronici è potenzialmente tracciabile. Le piattaforme comunicano i dati dei venditori sopra soglie minime, i flussi bancari e digitali vengono monitorati, e in generale vige il principio che “ciò che entra sul conto corrente si presume reddito imponibile” salvo prova contraria. Di conseguenza, chi vende regolarmente online senza dichiarare nulla rischia seriamente di essere individuato. Nelle sezioni successive vedremo come comportarsi quando scatta un controllo e quali strategie adottare per difendersi.
3. La fase pre-accertamento: inviti, questionari e contraddittorio endoprocedimentale
Prima che l’Agenzia delle Entrate emetta formalmente un avviso di accertamento, spesso vi è una fase preliminare di contestazione “soft” o interlocuzione con il contribuente. Si tratta di una fase cruciale, in cui il venditore online ha l’opportunità di chiarire la propria posizione ed eventualmente regolarizzarla spontaneamente, evitando di arrivare a un atto impositivo vero e proprio. Vediamo cosa accade in questa fase e come conviene procedere:
- Lettera di compliance, questionario o invito dell’Agenzia – In molti casi, se dalle analisi dei dati (es. segnalazioni DAC7 o movimenti bancari anomali) emergono incongruenze, l’Agenzia invia al contribuente una comunicazione preliminare. Può essere una lettera di “compliance” (in cui si segnalano possibili redditi non dichiarati, invitando a regolarizzare) oppure un invito a comparire o a fornire documenti (ex art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 o art. 32 DPR 600/73). Questi inviti rientrano nel diritto del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale: in sostanza, il Fisco manifesta le proprie perplessità e dà modo al contribuente di fornire spiegazioni prima di emettere l’atto definitivo. Dal 2024 il contraddittorio è divenuto obbligatorio per legge in materia di tributi: il nuovo art. 6-bis dello Statuto del Contribuente (introdotto dal D.Lgs. 156/2023) stabilisce che per tutti gli atti impositivi impugnabili l’ufficio deve attivare un contraddittorio preventivo, pena la nullità dell’atto, salvo specifiche eccezioni di legge . Ciò significa che, ad esempio, se l’Agenzia intendesse accertare a novembre 2025 delle vendite online non dichiarate relative al 2021, dovrebbe prima inviare un invito a fornire chiarimenti al contribuente. Ignorare questa chiamata è altamente sconsigliato: la mancata risposta o mancata presentazione all’invito può spingere l’Ufficio a procedere d’ufficio in modo molto sfavorevole. Al contrario, partecipare attivamente al contraddittorio offre l’occasione per far valere le proprie ragioni o per trovare soluzioni alternative.
- Esame della situazione e raccolta dei documenti – Una volta ricevuto un invito o una richiesta di esibizione documenti, è fondamentale analizzare attentamente le contestazioni prospettate. Ad esempio, se la lettera dell’Agenzia elenca accrediti PayPal sospetti per 10.000 €, o vendite comunicate da Amazon per un certo importo, il contribuente deve ricostruire l’intero flusso delle sue vendite per quel periodo: scaricare i report dalle piattaforme (storico delle transazioni su Amazon/eBay), raccogliere gli estratti conto bancari e PayPal, eventuali fatture emesse, ricevute di spedizione e, molto importante, documentare i costi sostenuti e la provenienza dei beni venduti. Questa documentazione servirà sia per fornire spiegazioni all’ufficio, sia per preparare un’eventuale difesa. Ad esempio, se alcune somme accreditate sul conto non riguardano vendite ma sono rimborsi per resi o semplici trasferimenti familiari, occorre segnalarlo e provarlo (esibendo ricevute di reso, autocertificazioni di prestiti tra familiari, ecc.). Oppure, se i beni venduti erano in realtà beni personali usati, conviene dimostrarlo (con foto, atti di acquisto originari, dichiarazioni di possesso) e ricordare al Fisco che la vendita di oggetti del patrimonio personale non configura reddito d’impresa né imponibile . Ad esempio, si potrà citare proprio la Cassazione n. 10117/2023 sul punto .
- Replica al Fisco: memorie e spiegazioni – Nel contraddittorio scritto o orale, il contribuente deve presentare una memoria difensiva chiara e completa. È opportuno spiegare, punto per punto, la natura delle operazioni contestate: se l’attività era in realtà occasionale, va dichiarato espressamente, quantificando magari il numero di vendite e sottolineando che non c’era professionalità (es. “ho venduto 10 oggetti usati di mia proprietà, non compravo merce per rivendere”). Se invece alcune vendite erano già state dichiarate fiscalmente ma non facilmente riconciliabili con i dati del marketplace, occorre evidenziarlo (ad esempio: “questi incassi Amazon erano già compresi nei ricavi indicati nella mia dichiarazione dei redditi, ma risultano con un nome diverso nei report”). In caso di errori formali ma non sostanza evasiva, come omissioni di piccola entità o ritardi, conviene ammetterli e mostrare buona fede. Tutte le affermazioni vanno supportate da documenti: allegare estratti conto con evidenziazione degli accrediti, ricevute di acquisto dei beni venduti (per provare i costi e ridurre l’eventuale base imponibile), copia di eventuali dichiarazioni dei redditi presentate in cui compaiono già quei proventi, ecc. Questo è il momento per fare valere anche eventuali vizi procedurali a proprio favore: ad esempio, se l’invito del Fisco riguarda annualità ormai prescritte (oltre i termini di decadenza dell’accertamento, di norma 5 anni o 7 anni in caso di omessa dichiarazione), va segnalato; oppure se la richiesta è generica o priva di fondamento, lo si può eccepire.
- Ravvedimento operoso prima dell’accertamento – La fase pre-accertamento consente, se si riconosce di aver effettivamente omesso delle imposte, di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la posizione con penalità ridotte. Il ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/97) permette al contribuente di presentare una dichiarazione integrativa per includere redditi o IVA dimenticati e pagare il dovuto con sanzioni ridotte in misura proporzionale alla tempestività . Finché non è stato notificato alcun accertamento né altro atto impositivo, il ravvedimento è ammesso (anche la sola ricezione di un invito al contraddittorio non preclude la possibilità di ravvedersi) . Nel caso delle vendite online non dichiarate, ciò significa che se, ad esempio, dopo la lettera di compliance ci si rende conto di aver omesso di dichiarare dei redditi occasionali, si può ancora presentare un Modello Redditi integrativo per quell’anno, dichiarando quei ricavi come redditi diversi e versando l’IRPEF dovuta con sanzione minima (di solito 1/8 o 1/10 della sanzione base, a seconda di quanto tempo è passato) . Analogamente, se un soggetto avrebbe dovuto aprire la partita IVA e non l’ha fatto, può valutare di aprirla ora e dichiarare tardivamente le operazioni passate: ad esempio emettendo autofatture per regolarizzare l’IVA dovuta a posteriori. Certo, questo comporta costi (pagare imposte arretrate, sanzioni seppur ridotte e interessi), ma evita le sanzioni piene e soprattutto consente di chiudere la vicenda senza un contenzioso. Nell’esempio di un venditore online “evasore non voluto” che in due anni ha incassato 100.000 € non dichiarati (Caso 4 più avanti), egli potrebbe – appena ricevuto l’invito – decidere di ravvedere almeno il primo anno, presentando le dichiarazioni tardive e versando IVA e imposte con sanzioni ridotte, per poi discutere col Fisco eventualmente solo il secondo anno . Questa strategia può anche incidere sul piano penale: sanando spontaneamente prima dell’accertamento, si dimostra resipiscenza e, in alcuni casi, si rientra sotto le soglie di punibilità penale.
- Esito del contraddittorio – Se il contribuente fornisce spiegazioni convincenti, l’ufficio può anche archiviare il caso senza emettere accertamento, oppure ridimensionare le pretese. Ad esempio, se a fronte di 50.000 € accreditati l’anno sul conto, il contribuente dimostra con ricevute che 30.000 € erano il costo di acquisto dei beni rivenduti (quindi il profitto lordo era solo 20.000 €), l’eventuale accertamento potrebbe limitarsi a tassare quest’ultima cifra . In alcuni casi (specie importi modesti), l’ufficio conclude il contraddittorio con un avviso bonario anziché un avviso di accertamento “duro”, oppure propone un accordo in sede di mediazione (si veda §7) . Se invece le spiegazioni non sono ritenute sufficienti o non vi è accordo, l’Agenzia procederà con l’emissione formale dell’accertamento. È importante sapere che dal 2024, l’assenza di contraddittorio (salvo eccezioni previste) costituisce di per sé un vizio che permette di far annullare l’atto in giudizio . Quindi, il rispetto di questa fase è una garanzia per il contribuente. In ogni caso, è sempre preferibile sfruttare il contraddittorio per ridurre le contestazioni: un contribuente preparato e collaborativo può a volte risolvere la questione prima che diventi un vero contenzioso, oppure delimitare meglio l’oggetto della successiva causa.
Nella tabella seguente sono riassunte le principali fasi pre-accertamento e le azioni difensive consigliate:
Tabella 2 – Fasi del controllo fiscale e possibili azioni difensive
| Fase del controllo | Atto / situazione | Azioni e strumenti difensivi |
|---|---|---|
| Pre-accertamento (verifica preliminare) | Lettera di compliance, invito a comparire o questionario dell’Agenzia (avvio del contraddittorio endoprocedimentale) | – Fornire subito documenti giustificativi (estratti conto, report vendite, ricevute acquisto beni)<br>– Spiegare la natura delle vendite (occasionali? beni personali? già tassate?) con memoria scritta<br>– Se necessario, valutare ravvedimento operoso immediato per sanare le omissioni con sanzioni ridotte<br>– Concordare eventualmente con l’ufficio una definizione bonaria prima dell’avviso (se l’ufficio lo consente) |
| Notifica dell’Avviso di Accertamento (fase amministrativa) | Emissione dell’avviso di accertamento IVA (atto formale con determinazione di imposte evase, sanzioni e interessi, e motivazioni) | – Valutare l’acquiescenza: pagamento entro 60 giorni con sanzioni ridotte di 1/3 (utile se le pretese sono fondate e si vuole chiudere subito) <br>– In alternativa, presentare istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni (sospende i termini di ricorso e consente di negoziare importi e sanzioni con l’ufficio) <br>– Preparare in ogni caso il ricorso (da depositare se non si raggiunge un accordo in adesione), raccogliendo la documentazione e individuando vizi da far valere |
| Ricorso in Commissione Tributaria (primo grado di giudizio) | Deposito del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado (ex Commissione Prov.) entro 60 giorni dall’avviso; si instaura il contenzioso tributario | – Presentare ricorso motivato per ottenere l’annullamento (totale o parziale) dell’accertamento: eccepire errori di diritto (es. contribuente era occasionale, non soggetto a IVA), vizi procedurali (mancato contraddittorio, prescrizione), errori di calcolo, ecc.<br>– Allegare prove documentali (report, estratti, fatture di costo) per dimostrare ricavi inferiori o natura non imponibile di parte delle vendite<br>– Richiedere, se del caso, la sospensione dell’atto (se il pagamento immediato arreca grave danno)<br>– In udienza, valutare la conciliazione giudiziale: proporre un accordo transattivo con l’Agenzia (ad es. pagamento di una parte con sanzioni ridotte) per chiudere la lite |
| Appello e Cassazione (eventuali gradi successivi) | Sentenza di primo grado impugnata in appello alla Corte Giustizia Trib. di II grado; poi eventuale ricorso in Cassazione (solo per motivi di legittimità) | – Appello: reiterare o ricalibrare le difese se il primo grado è andato male; evidenziare eventuali errori dei giudici di prime cure; è ancora possibile chiudere con conciliazione in secondo grado (con ulteriore riduzione sanzioni)<br>– Ricorso in Cassazione: limitato a vizi di diritto (es. violazione di legge sostanziale o processuale). Da proporre se ci sono valide ragioni di principio o errori giuridici nella sentenza d’appello. In Cassazione è ancora possibile – se le parti lo richiedono – trovare un accordo transattivo, col giudice che può ridurre le sanzioni fino al 40-50% . |
4. Avviso di accertamento IVA: cos’è e come reagire
Supponiamo ora che il contraddittorio non abbia risolto la vicenda, oppure che l’Agenzia (in alcuni casi) abbia proceduto direttamente. Ci troviamo di fronte alla notifica di un Avviso di Accertamento riguardante le vendite online non dichiarate. Vediamo di capire la natura di questo atto, come leggerlo e quali opzioni ha il contribuente:
Cos’è l’avviso di accertamento – È l’atto formale con cui l’Ufficio fiscale accerta maggiori imposte dovute. Nel nostro contesto conterrà tipicamente: l’ammontare dei ricavi non dichiarati individuati (derivanti dalle vendite online contestate), la relativa IVA evasa su tali operazioni, le maggiori imposte sui redditi (IRPEF o IRES) dovute su quei ricavi, l’eventuale IRAP (se ritengono sussistere autonoma organizzazione), oltre agli interessi calcolati e alle sanzioni amministrative applicate. Inoltre, l’atto deve riportare una motivazione dettagliata, cioè spiegare su quali elementi si basa l’accertamento: ad esempio “dai movimenti PayPal e dai dati comunicati da eBay risulta che il contribuente ha effettuato 200 vendite nel 2022 per un totale incassato di X euro, di cui nulla risulta dichiarato”. In allegato spesso c’è il PVC (Processo Verbale di Constatazione) della Guardia di Finanza o i prospetti di calcolo.
Verificare l’atto attentamente – Appena ricevuto l’avviso, occorre leggerlo con estrema attenzione. Verificate ogni voce: l’anno o gli anni d’imposta contestati, gli importi dei ricavi presunti, l’IVA calcolata e le aliquote applicate, le sanzioni con le relative percentuali. Controllate se il Fisco ha tenuto conto di eventuali costi o acquisti dei beni venduti (spesso negli accertamenti induttivi potrebbero presumere ricavi lordi, ignorando i costi: in tal caso c’è margine per contestare la quantificazione). Verificate anche se l’avviso rispetta i termini di decadenza: ad esempio, un avviso notificato nel 2025 può riguardare al massimo l’anno d’imposta 2020 (dichiarazione 2021) se il contribuente aveva presentato dichiarazione, oppure il 2019 se omessa (perché in caso di omessa dichiarazione il termine è 7 anni) – approfondiamo: per le imposte dirette e l’IVA, attualmente il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72), che diventano sette anni in caso di omessa dichiarazione. Oltre tali termini l’accertamento è illegittimo salvo che sia configurata una violazione penale tributaria (in tal caso si ha un prolungamento, ma comunque l’atto deve evidenziare tale circostanza). Se riscontrate che l’avviso riguarda periodi prescritti, annotate questo profilo per la difesa.
Un altro elemento fondamentale: controllate che l’avviso menzioni l’avvenuto contraddittorio o l’eventuale motivo di esonero. Dal 2024, come detto, la mancanza di contraddittorio è motivo di nullità . Quindi, ad esempio, se ricevete un accertamento per il 2023 senza aver avuto alcun preavviso, e l’atto non indica perché il contraddittorio non si è tenuto, avrete un forte argomento procedurale per far annullare l’atto in giudizio.
Opzioni dopo la notifica – Dal momento in cui ricevete l’avviso di accertamento (via PEC o raccomandata AR, o mani della GdF se erano in verifica) decorrono dei termini stringenti. Le opzioni principali sono:
- Acquiescenza: consiste nell’aderire all’accertamento senza impugnarlo, pagando quanto richiesto entro 60 giorni dalla notifica. Il vantaggio è una riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo edittale . In pratica, l’avviso stesso di solito contiene un prospetto con l’importo da versare per chiudere in acquiescenza (imposte + interessi + sanzioni ridotte). Questa scelta ha senso se riconosciamo la fondatezza della maggior parte delle contestazioni e vogliamo evitare il contenzioso. Attenzione: pagando, si rinuncia automaticamente al ricorso; l’atto diviene definitivo e non più impugnabile. È dunque una decisione da ponderare bene (va valutato se ci sono margini di difesa validi). Nel caso di vendite online non dichiarate per svariate annualità, l’acquiescenza potrebbe essere onerosa: però considerate che pagando entro 60 giorni si evita l’ulteriore aggravio del ruolo e soprattutto si ottiene subito lo sconto sulle sanzioni. Ad esempio, per un’omessa dichiarazione IVA con sanzione base 120% dell’imposta evasa, l’acquiescenza la riduce al 40% (1/3 del minimo, che è 90%) .
- Accertamento con adesione: è lo strumento principe di definizione bonaria in fase amministrativa (disciplinato dal D.Lgs. 218/1997). Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare un’istanza di adesione all’ufficio accertatore . Questo sospende i termini per fare ricorso per 90 giorni e avvia un dialogo con l’ufficio. Si terrà uno o più incontri (anche da remoto) in cui si possono rinegoziare i rilievi: ad esempio, si può far presente che alcune vendite erano di beni personali e chiedere di stralciarle, oppure si può ottenere il riconoscimento di costi che inizialmente il Fisco non aveva considerato (in modo da abbassare il reddito imponibile) . L’adesione è molto utile in casi borderline: nel nostro contesto, potrebbe portare a riclassificare parte dei proventi come redditi diversi occasionali anziché d’impresa (con sanzioni più basse) o a ridurre sensibilmente l’IVA contestata se si dimostrano vendite non imponibili. Se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto di adesione con le nuove somme concordate; il contribuente dovrà pagare quanto concordato (in unica soluzione o a rate) e le sanzioni saranno ridotte ad 1/3 (stessa riduzione dell’acquiescenza) . L’accertamento definito con adesione non è impugnabile ulteriormente (si chiude lì la vicenda in via amministrativa). In caso invece di mancato accordo, il contribuente ha 30 giorni dalla chiusura del procedimento per presentare ricorso in Commissione (il termine era sospeso e riprende a decorrere). Nota: chiedere l’adesione prima di fare ricorso è quasi sempre conveniente, perché consente una trattativa diretta: anche solo ottenere uno sconto sulle sanzioni o una dilazione può valere la pena, evitando i costi e i tempi del giudizio.
- Ricorso alla Commissione Tributaria: se non si opta per acquiescenza né si raggiunge un’adesione, l’unica via è impugnare l’atto davanti al giudice tributario. Il termine è 60 giorni dalla notifica (che diventano 150 giorni se si è presentata istanza di adesione, grazie alla sospensione di 90 giorni). Il ricorso segna l’inizio del contenzioso vero e proprio, che approfondiremo nella sezione successiva. È fondamentale, comunque, non lasciar trascorrere i termini: se non si paga né si ricorre entro 60 giorni, l’accertamento diviene definitivo e l’importo contestato sarà iscritto a ruolo (cioè passato all’Agente della Riscossione per il recupero coattivo). Dunque, anche se state negoziando con l’ufficio, tenete d’occhio le scadenze: meglio depositare il ricorso per sicurezza (si può sempre rinunciare se si trova un accordo dopo). In alcuni casi, per importi sotto soglia, era previsto l’istituto del reclamo/mediazione obbligatorio prima del ricorso (fino a 50.000 € di valore): dal 2024 tale obbligo è stato abolito, per cui si può ricorrere subito anche per piccoli importi (vedi §7).
Riassumendo, l’avviso di accertamento va affrontato con tempestività e strategia. Nella migliore delle ipotesi, se avete validi argomenti e prove, potrete far annullare o ridurre l’atto attraverso l’adesione o il ricorso. Nella peggiore, conviene cercare di chiudere pagando il dovuto con il minimo aggravio sanzionatorio possibile (acquiescenza) ed evitando conseguenze ulteriori. Nel prossimo paragrafo vedremo in dettaglio come impostare un ricorso in caso di contenzioso.
5. Difendersi in giudizio: il ricorso in Commissione Tributaria
Se il contribuente decide di impugnare l’accertamento, si apre la fase del contenzioso tributario davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie dal 2023). Difendersi in giudizio richiede un’adeguata preparazione tecnica e la conoscenza dei propri diritti e oneri probatori. Di seguito gli aspetti principali:
- Presentazione del ricorso – Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o 150 giorni se si è esperita l’adesione). Deve essere notificato all’Ufficio emittente e poi depositato (telematicamente) presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente (di solito quella della provincia di domicilio fiscale del contribuente). Se il valore della controversia supera €3.000 (importo di imposta, al netto di interessi e sanzioni), il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista o esperto contabile) . Nel nostro caso, è molto probabile che le somme in ballo superino tale soglia, dunque bisognerà farsi assistere da un professionista. Il ricorso contiene i motivi di impugnazione: occorre elencare in modo chiaro tutti i vizi dell’accertamento e le ragioni per cui si chiede l’annullamento (totale o parziale). Ad esempio, motivi tipici: errata qualificazione dell’attività (il ricorrente sostiene che era occasionale e non impresa, quindi l’IVA non era dovuta), mancato contraddittorio (se applicabile), errore nel calcolo del reddito (ad esempio non sono stati dedotti i costi, o sono stati conteggiati ricavi inesistenti), violazione di legge (es. applicazione retroattiva di norme, o sanzioni calcolate impropriamente), decadenza dei termini, ecc. È importante allegare al ricorso la documentazione probatoria a supporto: estratti conto, report di Amazon/eBay, ricevute di acquisto dei beni venduti, eventuali stampe delle inserzioni, corrispondenza con acquirenti, dichiarazioni sostitutive che attestino circostanze (es. “questo mobile proveniva dalla mia casa di proprietà, venduto come usato”), e così via. Più prove si forniscono, più si rafforza la difesa.
- Oneri probatori e presunzioni – In giudizio tributario, formalmente l’onere della prova della fondatezza dell’accertamento spetta all’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, in caso di accertamenti induttivi (basati su presunzioni e dati bancari), la giurisprudenza sposta il peso sul contribuente: se il Fisco ha presentato indizi gravi, precisi e concordanti di evasione (es. estratti conto e segnalazioni eBay che mostrano numerose vendite non dichiarate), è poi il contribuente che deve provare che quei ricavi non erano imponibili o erano inferiori . Pertanto, nella nostra difesa dovremo dimostrare eventuali circostanze esimenti: ad esempio che parte degli accrediti erano prestiti o doni (non ricavi), oppure che i beni venduti erano personali senza plusvalore (come evidenziato nel caso sopra di Mario, con l’armadio ereditato), oppure che – anche se c’era attività d’impresa – i costi sostenuti riducono notevolmente l’utile imponibile. È anche possibile contestare la qualità degli indizi del Fisco: se le liste di vendite allegate non sono dettagliate (es. manca l’indicazione di date/importi precisi), o se l’algoritmo usato per ricostruire i ricavi è opinabile (a volte il Fisco stima i ricavi in base ai feedback o alle inserzioni attive: stime del genere possono essere attaccate perché non certe). In casi sofisticati, può essere utile una perizia informatica sulle transazioni (per verificare doppioni, resi, ecc.), oppure perizie giurate sul valore di certi beni (se si contesta la valorizzazione data dal Fisco).
- Strategie difensive comuni – Nelle contestazioni su vendite online, spesso si combinano difese di merito e procedurali. Tra le difese di merito: dimostrare che l’attività era occasionale e non tassabile come impresa (portando elementi come il numero limitato di vendite, l’assenza di organizzazione, la natura personale dei beni: cfr. Cass. 10117/2023 già citata), oppure, qualora fosse incontestabile l’abitualità, quantomeno ridurre la pretesa economica mostrando che il guadagno effettivo era minore (deducendo i costi di acquisto dei beni, le commissioni del marketplace, le spese di spedizione, ecc.). Ad esempio, se il Fisco accerta 50.000 € di vendite e li tassa interamente, il contribuente potrebbe controbattere che di quei 50.000, ben 30.000 erano il costo dei prodotti venduti (documentato da fatture di acquisto), quindi l’utile reale era 20.000; su questa base chiederebbe di ridurre imposte e sanzioni. Un’altra linea difensiva è evidenziare eventuali errori del Fisco: capita che l’Agenzia includa come ricavi anche transazioni che invece non lo sono (resi, transazioni annullate, movimenti interni di conto). Ogni elemento di questo tipo va segnalato e provato. Dal lato procedurale, come già detto, va eccepito tutto ciò che attiene alla legittimità formale: mancanza del contraddittorio (se applicabile), difetto di motivazione dell’atto (se l’avviso non spiega bene le basi del calcolo, violando l’art. 7 L.212/2000), violazione di termini (accertamento notificato oltre i termini di decadenza), eventuale difetto di firma o competenza, ecc. Questi vizi, se accolti, portano all’annullamento totale dell’atto indipendentemente dal merito.
- Il giudizio di primo grado – Dopo il deposito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si costituisce depositando il suo atto di controdeduzioni (difesa) e la documentazione. Spesso l’Agenzia allegherà estratti dei database, il PVC della Guardia di Finanza, i report delle piattaforme. Il processo tributario di primo grado è in larga parte scritto; può passare circa 1 anno (a volte meno, a volte più) prima dell’udienza. All’udienza, le parti (o i loro difensori) discutono oralmente. È possibile chiedere al giudice la sospensione dell’atto se il pagamento immediato creerebbe danni gravi: il giudice può sospendere la riscossione fino alla sentenza, ma occorre provare l’danno grave e irreparabile (es. dimostrando che pagare vi manderebbe in rovina economica). Nella trattazione di merito, il contribuente può insistere per far emergere i propri punti di forza. Se nel frattempo l’Ufficio si mostra disponibile, si può arrivare a una conciliazione giudiziale: è un accordo transattivo davanti alla Commissione, che comporta di solito la riduzione delle sanzioni (fino al 50%) e la definizione agevolata della lite . Ad esempio, se in corso di causa si trova un accordo, il giudice emetterà una sentenza che prende atto dell’accordo e liti estinte, con imposte rideterminate e sanzioni dimezzate. Questo può convenire quando si vuole evitare l’incertezza del giudizio e vi è margine per trattare (spesso l’Agenzia acconsente a conciliare se il contribuente accetta di pagare almeno l’imposta, riducendo solo le pene pecuniarie).
- Esito e costi della causa – La Corte tributaria emetterà la sua sentenza. In caso di soccombenza del Fisco (vittoria del contribuente), l’avviso viene annullato e nulla è dovuto (o solo la parte confermata eventualmente). In caso di vittoria parziale, il giudice può rideterminare l’imponibile e le sanzioni. In caso di soccombenza del contribuente (cioè se si perde il ricorso), l’avviso diventa definitivo. Va ricordato che, durante la pendenza della causa, di regola la riscossione è sospesa per i 2/3 dell’imposta: in pratica, l’Agenzia può normalmente già iscrivere a ruolo 1/3 dell’imposta accertata e delle sanzioni dopo i primi 60 giorni, anche se avete fatto ricorso (art. 15-bis DPR 602/73). Quindi, se non avete ottenuto la sospensiva, potreste comunque dover versare una parte del dovuto già prima della sentenza. Se il ricorso viene respinto e la sentenza passa in giudicato, bisognerà pagare il residuo entro 60 giorni, altrimenti partiranno le azioni esecutive (cartella di pagamento, pignoramenti ecc.) . Inoltre, la sentenza può condannare la parte soccombente a rifondere le spese legali (anche se spesso in primo grado ogni parte è lasciata alle proprie spese, dipende). C’è poi l’aspetto del penale: una sentenza sfavorevole in ambito tributario potrebbe rafforzare l’impianto accusatorio in un eventuale procedimento penale parallelo, se pendente (vedi §6). Dunque, valutate con il legale anche le implicazioni trasversali.
- Appello e Cassazione – Sia il contribuente sia l’Agenzia possono appellare la sentenza di primo grado entro 60 giorni (o 6 mesi se non notificata) alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale). L’appello è un nuovo giudizio sul merito: si possono portare nuovi documenti (entro certi limiti) e nuovi motivi se connessi. È un’occasione per correggere eventuali errori del primo giudice. In appello è di nuovo possibile tentare una conciliazione: anzi, a volte l’Agenzia è più propensa a transare dopo una parziale sconfitta in primo grado. Se anche l’appello va male, rimane il ricorso per Cassazione (entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello). La Cassazione giudica solo su questioni di legittimità: errori di diritto, vizi di motivazione, violazioni procedurali. Non rivede il merito (quindi non ripesa i fatti, salvo siano stati del tutto ignorati). In Cassazione vige l’obbligo di assistenza legale tecnica (avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori). Arrivare fino alla Cassazione è lungo e costoso, e conviene solo se ci sono principi importanti da far valere o importi molto elevati. Da notare che, con la riforma 2023, è possibile anche in Cassazione chiudere la lite con una conciliazione su proposta del giudice: il giudice può proporre una somma transattiva e se le parti accettano, la Corte chiude la causa riducendo le sanzioni anche oltre il 50% (fino a annullarle in caso di specifiche situazioni). Ciò rientra negli strumenti deflattivi che vediamo nel paragrafo seguente.
In definitiva, la difesa in giudizio in materia di vendite online non dichiarate si concentra sul dimostrare la non imponibilità (perché attività non d’impresa o beni personali) oppure, qualora l’attività fosse effettivamente imponibile, sull’abbattere la base imponibile stimata e sull’eliminare eventuali vizi dell’atto. La Cassazione recente è severa con chi vende online in modo continuativo senza dichiarare nulla , ma ciò non toglie che con una buona difesa si possano far valere elementi a favore (specie sulla quantificazione e sui vizi di forma). Importante è agire tempestivamente, affidarsi a esperti e non scoraggiarsi: molte contestazioni fiscali possono essere vinte o risolte in modo vantaggioso se affrontate correttamente.
6. Sanzioni amministrative e profili penali nelle vendite online non dichiarate
La doppia natura (tributaria e potenzialmente penale) delle violazioni fiscali impone di analizzare sia le sanzioni amministrative che il contribuente rischia in caso di accertamento, sia le possibili conseguenze penali se l’evasione supera certe soglie. Vediamole separatamente.
Sanzioni tributarie (amministrative)
Le violazioni relative all’IVA e ai redditi nelle vendite online possono comportare diverse sanzioni pecuniarie, previste dal D.Lgs. 471/1997 e normative collegate. Le principali da tenere a mente:
- Omessa fatturazione o scontrino: se il venditore era tenuto a emettere fattura (o documento commerciale) per le vendite e non l’ha fatto, si applica la sanzione per mancata documentazione di operazioni imponibili, pari al 90% al 180% dell’IVA corrispondente a ciascuna operazione non fatturata (con un minimo di 500 € per ciascuna violazione). In pratica, per ogni vendita non fatturata scoperta, il Fisco potrebbe sanzionare quasi un importo pari all’IVA evasa su quella vendita. Va detto che nel commercio elettronico B2C spesso non vi è obbligo di fattura (salvo richiesta del cliente) e si opera con ricevute o corrispettivi: anche l’omessa memorizzazione/trasmissione del corrispettivo telematico è sanzionata con la stessa misura (90-180% dell’IVA relativa). Se la violazione si protrae in modo grave e sistematico, può scattare perfino la sospensione della licenza o attività (ad esempio, se un esercente non emette scontrini per oltre il 25% delle operazioni in un periodo, art. 12 D.Lgs. 471/97).
- Omessa dichiarazione annuale IVA: se il contribuente, pur avendo svolto attività imponibile, non presenta la dichiarazione IVA annuale, la sanzione amministrativa è molto elevata: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 500 € (art. 5, co.1 D.Lgs. 471/97). Ad esempio, se risultano 10.000 € di IVA evasa e nessuna dichiarazione presentata, la sanzione base sarà almeno 12.000 € (120%) fino a 24.000 €. Questa è una sanzione “per infrazione” riferita a ciascuna annualità. Se però il contribuente si ravvede spontaneamente prima che l’ufficio contesti (dichiarazione tardiva entro 90 giorni), la sanzione scende al 30% fissa (minimo 250 €) che può essere ulteriormente ridotta col ravvedimento (vedi sopra). Nel caso di vendite online completamente sommerse, l’omessa dichiarazione IVA si accompagna spesso anche all’omessa dichiarazione dei redditi (IRPEF): anche lì c’è analoga sanzione del 120-240% dell’imposta evasa.
- Dichiarazione infedele (IVA o imposte sui redditi): se è stata presentata la dichiarazione ma con dati incompleti o falsi, le imposte dichiarate sono inferiori al dovuto. La sanzione amministrativa in questo caso va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, co.2 D.Lgs. 471/97 per l’IVA; art. 5, co.4 per imposte dirette). Nel nostro ambito, un esempio sarebbe un venditore con P.IVA che ha dichiarato solo una parte delle vendite online (magari quelle tracciate, omettendo quelle in nero): avrà presentato la dichiarazione ma infedele. La sanzione è comunque pesante (90-180% della differenza). Anche qui il ravvedimento riduce di molto la pena se effettuato prima dell’accertamento.
- Omesso versamento dell’IVA dichiarata: caso diverso è chi dichiara l’IVA nelle liquidazioni o nella dichiarazione ma poi non la versa entro i termini. La sanzione amministrativa è pari al 30% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/97). Se però il pagamento avviene con ritardo entro 90 giorni, la sanzione si riduce al 15% (oppure allo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni). Nel commercio online ciò potrebbe accadere ad esempio se un piccolo e-commerce ha liquidato l’IVA trimestrale ma non l’ha pagata per difficoltà finanziarie. Va notato che per importi rilevanti questa condotta può anche assumere rilievo penale (vedi oltre, art. 10-ter D.Lgs. 74/2000).
- Altre violazioni: ce ne sono diverse specifiche, ad es. la mancata regolarizzazione di acquisti intracomunitari (se un soggetto IVA non integra la fattura estera con IVA e non versa il dovuto, viene sanzionato al 30% dell’IVA non assolta, e al 100% se non ha proprio emesso autofattura – art. 6, co.8 D.Lgs. 471/97). Questo può riguardare chi vende online acquistando merci dall’estero senza dichiarare né integrare l’IVA (è frequente che piccoli venditori ignorino gli obblighi su acquisti UE). Ancora, l’omessa iscrizione alla gestione IVA (cioè l’attività in nero senza P.IVA) formalmente è punibile con una sanzione amministrativa fissa (circa 3.000 € ai sensi art. 5, co.6 D.Lgs. 471/97), anche se nella sostanza poi le sanzioni più grosse derivano dalle imposte evase come visto sopra.
Cumulo delle sanzioni e riduzioni: se un comportamento illecito si protrae per più anni (es. non dichiaro nulla per 3 anni) o integra più violazioni (omessa IVA, omessa IRPEF, omessa fatturazione), in sede processuale si può chiedere il cumulo giuridico delle sanzioni, per ottenere un’unica sanzione riferita al cumulo delle violazioni (in pratica si prende la violazione più grave aumentata, ma comunque inferiore alla somma di tutte) . I giudici tributari spesso applicano il cumulo giuridico in sentenza, attenuando l’ammontare totale delle multe. Inoltre, come già detto, ci sono istituti deflattivi che ridimensionano automaticamente le sanzioni: acquiescenza (-1/3), accertamento con adesione (-2/3), conciliazione giudiziale (-50% circa) . Quindi raramente si finisce per pagare il 100% della sanzione piena inizialmente contestata, a meno di inerzia totale. Ricordiamo che le sanzioni amministrative tributarie non beneficiano dell’istituto della particolare tenuità del fatto (previsto dalla L. 689/81 ma non applicabile in materia tributaria) .
Responsabilità penale e reati tributari
Quando l’ammontare dell’evasione è significativo, oltre alle sanzioni pecuniarie possono scattare gli estremi di reato tributario ai sensi del D.Lgs. 74/2000. Non tutti gli illeciti fiscali infatti rilevano penalmente: la legge prevede soglie quantitative e condizioni per configurare i vari reati. Nel caso delle vendite online non dichiarate, le ipotesi di reato più pertinenti sono:
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) – Si verifica quando un soggetto obbligato non presenta, entro il termine di legge, la dichiarazione annuale dei redditi o dell’IVA, se l’imposta evasa supera 50.000 €. Nel contesto e-commerce, un privato che avrebbe dovuto aprire P.IVA e dichiarare l’IVA ma non lo ha fatto per niente potrebbe ricadere qui, purché l’IVA non versata (o l’IRPEF evasa) superi la soglia. La pena prevista è la reclusione da 2 a 5 anni. Nell’Avviso di Accertamento spesso l’Agenzia segnala, a parte, la denuncia penale se ravvisa tale fattispecie. Ad esempio, nel Caso 4 (Luca, venditore professionista che non ha dichiarato 100.000 € di vendite in due anni), l’IRPEF evasa superava i 50.000 € annui, dunque è scattata la segnalazione per omessa dichiarazione con rilevanza penale . È irrilevante, ai fini del reato, che il contribuente fosse formalmente “privato” o “impresa”: conta che fosse tenuto a dichiarare (perché di fatto esercitava impresa) e non l’abbia fatto. Va chiarito che la soglia di 50.000 € si riferisce all’imposta evasa per singolo tributo e singola annualità: quindi, se in un anno l’IVA evasa è 30.000 e l’IRPEF evasa 40.000, nessuna delle due singolarmente è sopra 50k e quindi il reato di omessa dich. non sussiste; se invece l’IVA evasa è 60.000, già solo quello integra il reato.
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) – Riguarda chi presenta una dichiarazione dei redditi o IVA indicando elementi attivi inferiori al vero o elementi passivi fittizi, se ricorrono due condizioni: imposta evasa > 100.000 € e ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione > 2.000.000 € (oppure, per i redditi, reddito omesso > 10% di quello dichiarato) . Questa ipotesi potrebbe toccare ad esempio un’impresa e-commerce esistente che dichiara 1 milione di ricavi ma in realtà ne faceva 1,3 milioni tenendone 300k nascosti: se l’IVA su 300k è 66k (supponendo 22%), non è reato (imposta evasa <100k). Se invece evadeva 120k di IVA (o di IRPEF), e il non dichiarato superava 2 milioni, allora sì. È meno frequente nelle piccole realtà, data l’alta soglia. La pena prevista è fino a 3 anni di reclusione (minimo 1 anno e 6 mesi). Per vendite online di medio-piccole dimensioni è raro rientrare qui, mentre potrebbe toccare marketplace già con P.IVA che occultano parte dei corrispettivi.
- Omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) – Questo reato scatta quando un soggetto non versa l’IVA dovuta risultante dalla dichiarazione annuale entro la scadenza (di solito 27 dicembre dell’anno successivo), per un importo > 250.000 €. La soglia era 50.000 €, ma è stata elevata a 250k dal 2019. Significa che se un venditore (tipicamente già con P.IVA) ha dichiarato l’IVA ma non l’ha pagata, e l’importo è massiccio, commette reato punito con reclusione fino a 2 anni. Nel caso di vendite online “in nero” questo reato di solito non si pone perché chi non dichiara affatto l’IVA rientra semmai nell’omessa dichiarazione; però, ipotesi: un’azienda e-commerce dichiara di dover versare 300k € di IVA ma poi non la versa, è reato 10-ter.
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) – Nel contesto vendite online potrebbe entrare in gioco qualora il soggetto, per ridurre l’IVA o il reddito, si procuri fatture false (ad esempio finge costi di acquisto mai avvenuti). Se un venditore online crea fittiziamente dei costi con fatture false sopra 1.000 € per abbattere l’utile, incorre in reato di dichiarazione fraudolenta o di utilizzo di false fatture, punito molto severamente (fino a 8 anni di reclusione). Questo esula dall’evasione “passiva” e rientra nell’evasione attiva e fraudolenta. Non è il caso tipico del venditore improvvisato (che di solito semplicemente non registra nulla), ma va menzionato come scenario da evitare assolutamente.
- Altri reati tributari: ce ne sono altri (es. occultamento di documenti contabili, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) ma nel nostro contesto di solito non ricorrono, perché implicano comportamenti più complessi (società cartiere, false rappresentazioni). Il venditore online che semplicemente non dichiara e non versa è più spesso in omessa dichiarazione o omesso versamento, come visto.
Procedimento penale – La constatazione del reato da parte della Guardia di Finanza o dell’Agenzia porta alla denuncia alla Procura della Repubblica competente. Si aprirà un procedimento penale a carico del contribuente (titolare dell’impresa, o legale rappresentante se società). È importante capire che procedimento penale e processo tributario sono indipendenti: il primo mira ad accertare il reato e infliggere eventualmente una pena detentiva, il secondo accerta il debito d’imposta. Tuttavia, gli esiti possono influenzarsi: ad esempio, se in sede tributaria viene riconosciuto che non vi era evasione sopra soglia, ciò potrà essere usato a discarico nel penale. E viceversa, una sentenza penale di condanna farà stato su alcuni fatti nel tributario.
Cause di non punibilità – La legge prevede alcuni casi in cui, pur integrato il reato, si evita la punizione. Uno molto rilevante è l’integrale pagamento del debito tributario (imposta, sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento penale in primo grado: in tal caso i reati di omesso versamento (10-bis e 10-ter) e indebita compensazione sono estinti (art. 13 D.Lgs. 74/2000). Quindi, se ad esempio a Tizio contestano di non aver versato 300k € di IVA nel 2024, se Tizio – anche dopo l’inizio indagini ma comunque prima del processo – paga tutto il dovuto, non verrà punito penalmente per il 10-ter. Per i reati di omessa dichiarazione o infedele, la stessa norma prevede che se il contribuente presenta la dichiarazione omessa e paga tutto entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (quindi entro un anno circa) non è punibile. Ma spesso queste situazioni emergono dopo tempo, rendendo difficile beneficiarne. Comunque, anche in questi casi, ravvedersi e pagare il dovuto è altamente consigliabile: può non estinguere alcuni reati (es. omessa dichiarazione se fatto tardi) ma costituisce un forte elemento attenuante e può portare a patteggiamenti con pene molto ridotte, eventualmente sostituibili con sanzioni pecuniarie.
Soggetti responsabili – Per i reati tributari risponde la persona fisica che ha commesso il fatto (l’imprenditore individuale, ovvero l’amministratore nel caso di società). Non c’è una responsabilità penale a carico dell’ente (le società non sono punibili penalmente per reati tributari, salvo rarissimi casi ex d.lgs. 231/01 non applicabili qui). Dunque il venditore online “in nero” rischia personalmente la denuncia.
Conclusioni sul penale – Nel panorama vendite online, l’azione penale scatta soprattutto nei casi più eclatanti di evasione massiccia. Le soglie attuali (50k per omessa dichiarazione e 250k per omesso versamento) fanno sì che la maggior parte dei piccoli evasori online non finisca direttamente sotto processo penale, ma solo amministrativo. Tuttavia, con l’aumentare delle operazioni segnalate da DAC7, potrebbero emergere molti casi prima sommersi. È bene sapere che vendere online senza dichiarare nulla, se l’attività cresce, può far superare in pochi anni il tetto di 50k € di IVA evasa (basta vendere ~227k € di beni senza IVA, in aliquota 22%, per evadere ~50k di IVA). Dunque, non è affatto impossibile incorrere in reati. Il consiglio è: se vi trovate ad aver evaso importi rilevanti, correte ai ripari il prima possibile (pagando spontaneamente il dovuto) e consultate subito un legale per gestire l’eventuale profilo penale. In molti casi, pagando il dovuto potrete evitare il processo o ottenere la chiusura del caso penale.
7. Strumenti deflattivi e soluzioni alternative al contenzioso
Affrontare un accertamento fino in fondo può essere lungo e costoso. Fortunatamente l’ordinamento offre vari strumenti per deflazionare il contenzioso, ossia trovare un accordo o una soluzione prima che la lite arrivi a sentenza definitiva, con benefici per il contribuente (sanzioni ridotte, rateizzazioni) e incasso anticipato per l’Erario. Abbiamo già anticipato alcuni di questi istituti, qui li riepiloghiamo e aggiorniamo alla normativa vigente al 2025:
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) – Ne abbiamo parlato in §4: è la possibilità di concordare con l’ufficio il contenuto dell’accertamento. Si attiva su istanza del contribuente (o a invito dell’ufficio) entro 60 giorni dall’avviso. Il vantaggio principale sono le sanzioni ridotte a 1/3 e la flessibilità nel ridiscutere i punti contestati. Ad esempio, nell’ambito e-commerce l’adesione potrebbe portare a riconoscere che alcune vendite erano occasionali (tassate come redditi diversi, sanzione omessa dichiarazione IRPEF 90% base) invece che tutte come d’impresa (sanzione IVA 120% base), con notevole riduzione della penalità complessiva . Oppure, si possono concordare importi inferiori a quelli originari (spesso l’ufficio in sede di adesione è disposto a togliere qualcosa, per chiudere rapidamente). Una volta firmato l’atto di adesione e versato quanto dovuto (o la prima rata), l’accertamento si intende definito e non sarà più impugnabile. È quindi una chiusura totale in via amministrativa. Qualora l’adesione non vada a buon fine, nulla è pregiudicato: il contribuente potrà comunque impugnare l’atto originario in Commissione. L’esperienza insegna che l’adesione è spesso conveniente quando le contestazioni hanno un fondamento (anche parziale) e si vuole evitare l’incertezza e i costi del giudizio. Inutile invece se si ritiene di aver ragione al 100% su questioni di diritto (in quel caso meglio far decidere al giudice). Ricordiamo che in adesione si può ottenere anche una rateazione fino a 8 rate trimestrali (16 rate se l’importo supera 50.000 €): quindi oltre allo sconto sanzioni c’è il beneficio del pagamento dilazionato.
- Reclamo e mediazione tributaria – Questo istituto (art. 17-bis D.Lgs. 546/92) prevedeva, per gli atti di valore fino a 50.000 €, l’obbligo di presentare preliminarmente un reclamo all’ente impositore, il quale poteva accogliere parzialmente e proporre mediazione (con sanzioni ridotte del 35%). Tuttavia, la riforma della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 119/2022 e D.Lgs. 130/2022) ne ha disposto l’abrogazione a partire dai ricorsi notificati dal 2024 . Dunque per gli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2024 non è più necessario presentare reclamo: si può adire subito il giudice. Rimane comunque la possibilità per le parti di accordarsi in sede giudiziale (vedi conciliazione infra). Per completezza, la mediazione tributaria quando c’era consentiva di chiudere la lite con sanzioni ridotte al 35% (un po’ meno vantaggioso dell’adesione che è 33%), quindi la differenza non era enorme. Oggi, se ricevete un avviso su importo piccolo, potete comunque proporre voi un accordo all’ufficio prima di ricorrere – ma non è più un passaggio formale obbligato.
- Conciliazione giudiziale – È la possibilità di accordarsi dopo aver presentato il ricorso, davanti al giudice tributario. Si può fare sia nel primo grado sia in appello. Nella conciliazione “fuori udienza” o “in udienza”, le parti (contribuente e ufficio) stabiliscono un importo concordato di imposte e sanzioni, e il giudice emette una sentenza che recepisce l’accordo. I vantaggi: le sanzioni sono ridotte al 50% del minimo se la conciliazione avviene in primo grado, oppure al 60% del minimo in appello. Inoltre non si pagano interessi di riscossione e si chiude definitivamente la lite. Ad esempio, se vi contestavano 10.000 € di IVA con sanzione 120% = 12.000, in conciliazione potreste accordarvi per pagare 5.000 di IVA e 2.000 di sanzioni (50% del 120% su 5.000 = 3.000, ridotto a 2.000 magari come compromesso). Il giudice omologa e la questione finisce lì. Dal 2023 è stata introdotta anche la conciliazione su proposta del giudice in Cassazione: se la causa arriva fin lì, la Corte può proporre un accordo e se accettato ridurre ulteriormente le sanzioni (fino al 20% del minimo). In pratica, si cerca di incentivare la chiusura transattiva in ogni fase. Per il contribuente, conciliare conviene se durante il processo emergono rischi di perdere e se l’ufficio è disposto a sconti. Considerate che all’atto pratico l’Agenzia accetta di conciliare solo se il contribuente paga almeno tutto il tributo o quasi; lo sconto è soprattutto sulle sanzioni. Comunque, è un’opzione da tenere presente: talvolta in appello si risolvono molte liti con questo strumento, evitando la Cassazione.
- Definizioni agevolate e “pace fiscale” – Il legislatore negli ultimi anni, con cadenza frequente, introduce misure di definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti. Ad esempio, la “rottamazione delle cartelle” (presenti anche nella Legge di Bilancio 2023) permette di pagare i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni né interessi di mora. Oppure, nel 2023 c’era il “ravvedimento speciale” per regolarizzare dichiarazioni 2019-20 con sanzioni minime. È impossibile elencarle tutte perché variano. Il punto è: tenetevi informati su eventuali condoni o sanatorie. Se avete pendenze da accertamenti su vendite online degli anni passati, e spunta una norma che vi consente di chiudere pagando solo l’imposta (risparmiando sanzioni), valutate di aderire. Queste misure di clemenza fiscale hanno scadenze fissate dalla legge e condizioni precise (ad es. rinuncia al ricorso, pagamento in tot rate ecc.). Nel caso specifico di vendite online, potrebbe essere rilevante aderire a un’eventuale sanatoria delle liti tributarie (chiusura delle cause pendenti pagando una percentuale) se la legge di bilancio la prevede – nel 2023 vi fu ad esempio la definizione delle liti minori pagando il 90% o 40% a seconda degli esiti di primo grado. Anche l’adesione a simili misure è un modo per “difendersi” in senso lato, approfittando della norma favorevole.
- Rateizzazioni ordinarie – Indipendentemente dagli istituti sopra, se vi trovate comunque a dover pagare una somma (per adesione, conciliazione, sentenza…), potete quasi sempre ottenere una rateizzazione. In adesione come detto è intrinseca (8 o 16 rate trimestrali). Se arriva una cartella di pagamento dall’Agente della Riscossione, potete chiedere fino a 72 rate mensili (6 anni) o, per importi grandi e comprovata difficoltà, fino a 120 rate (10 anni). La rateazione non riduce l’importo dovuto ma evita l’aggressione immediata del patrimonio e vi consente di diluire l’esborso. È fondamentale però rispettare le rate, altrimenti decado e ripartono gli interessi di mora.
In sostanza, l’ordinamento offre diverse vie per mitigare l’impatto di un accertamento fiscale. Un venditore online accertato farebbe bene, assistito dal suo consulente, a valutare queste opzioni: magari si può evitare il processo accettando un compromesso con sanzioni ridotte (adesione o conciliazione); oppure, se si è già in causa, cercare di chiuderla in appello con un accordo conveniente. Anche solo guadagnare tempo con una rateizzazione può salvare un’attività dalla crisi di liquidità.
Va tenuto presente che un atteggiamento collaborativo (ravvedimento, adesione, conciliazione) spesso viene premiato con sconti sanzionatori molto significativi, mentre l’ostinazione a non pagare nulla può portare a esiti peggiori, specie se si perde in giudizio (sanzioni piene, interessi e aggi di riscossione). Naturalmente, ciò non significa che si debba rinunciare a difendersi quando si ha ragione: significa però che, quando la violazione c’è stata, affrontarla di petto con gli strumenti deflattivi è quasi sempre più saggio che attendere la cartella esattoriale. In questa ottica, è importante il ruolo di un professionista esperto che consigli la strada giusta: talvolta un’adesione ben fatta può farvi risparmiare decine di migliaia di euro di sanzioni e chiudere il caso rapidamente.
8. Tabelle riepilogative
Per chiarezza espositiva, proponiamo di seguito due tabelle che riassumono alcuni punti chiave trattati nella guida:
Tabella 3 – Vendite online occasionali vs abituali: principali differenze fiscali
| Criterio | Vendita occasionale (privato non imprenditore) | Vendita abituale (attività d’impresa) |
|---|---|---|
| Frequenza delle vendite | Sporadica, saltuaria (episodi isolati o pochi eventi) | Continuativa, regolare (numerose transazioni) |
| Oggetto delle vendite | Beni personali usati o comunque già appartenenti al patrimonio del venditore. Nessun acquisto apposito per rivendere (salvo piccole eccezioni di hobbisti). | Beni acquistati o prodotti al fine di rivenderli con profitto (attività economica). Presenza di un inventario/stock dedicato. |
| Struttura organizzativa | Nessuna struttura d’impresa: niente locale commerciale, niente dipendenti, operatività domestica e non professionale. | Anche minima organizzazione di mezzi: es. account business sulla piattaforma, eventuale magazzino, strategie di marketing, marchio, sito web e strumenti dedicati. |
| Scopo di lucro | Assente o secondario. Si vende per disfarsi di beni, ricavandone qualcosa ma senza vera speculazione (spesso i beni usati hanno valore inferiore al costo originale). | Primario. L’attività è svolta con intento di profitto, cercando di vendere a un prezzo superiore al costo di acquisto/produzione. |
| Volume di ricavi | Limitato. Solitamente entro poche migliaia di euro l’anno. Le normative di cooperazione (DAC7) non segnalano sotto 2.000 € annui e 30 transazioni. | Significativo. Ricavi annui che spesso superano le soglie minime. In molti casi, se vendite a privati UE superano 10.000 € annui, scatta anche obbligo OSS (vedi riflessi UE). |
| Inquadramento fiscale | Redditi non imponibili se derivano dalla mera vendita di beni personali usati senza scopo di lucro (nessuna dichiarazione).<br>Redditi diversi se c’è finalità di lucro occasionale: imponibile = ricavi – costi, da indicare in dichiarazione IRPEF (quadro RL). IVA non dovuta (non si agisce come soggetto IVA). | Reddito d’impresa: imponibile = utile netto (ricavi – costi) tassato in IRPEF (persone fisiche) o IRES (società). IVA dovuta sulle vendite (detraibile sugli acquisti). Obbligo di tenere contabilità IVA e presentare dichiarazioni IVA e dei redditi annuali. |
| Obblighi amministrativi | Nessuno in particolare. Non serve partita IVA.<br>Possibile emettere ricevuta non fiscale se l’acquirente la richiede (tra privati non è obbligo).<br>Se reddito diverso > 5.000 €, valutare contribuzione previdenziale gestione separata (solo per vendite di beni non sarebbe dovuto, ma per sicurezza in casi borderline consultare un commercialista). | Partita IVA obbligatoria (da aprire prima di iniziare in teoria).<br>Emissione di fattura o scontrino/ricevuta fiscale per ogni vendita (fattura obbligatoria solo se il cliente la chiede o se vendita B2B; se B2C e-commerce, documento commerciale o ricevuta telematica giornaliera).<br>Tenuta registri IVA, liquidazioni periodiche IVA, comunicazioni dei corrispettivi telematici (se B2C), fatturazione elettronica (se richiesta dal cliente B2C o sempre se B2B).<br>Dichiarazione annuale IVA e Redditi, versamenti acconti e saldi imposte. |
Tabella 4 – Procedura in caso di accertamento fiscale e possibili esiti
| Fase | Descrizione | Possibile esito / soluzioni |
|---|---|---|
| Verifica preliminare | Raccolta dati su vendite online (da piattaforme, banche, ecc.) e invio di lettera di compliance o invito al contraddittorio al contribuente sospetto. | – Archiviazione se il contribuente fornisce prove convincenti che non vi è evasione (es. vendite personali, già tassate, errori di calcolo del Fisco).<br>– Accertamento ridotto se dal contraddittorio emergono elementi per rettificare al ribasso la pretesa (es. riconosciuti costi o natura occasionale parziale).<br>– Mancato accordo: si passa all’emissione dell’avviso di accertamento. |
| Avviso di accertamento | Atto formale notificato al contribuente con richiesta di IVA, imposte, sanzioni su vendite online non dichiarate. Termine notifica: entro 5 anni (dich. presentata) o 7 anni (omessa). Contiene motivazioni e calcoli. | – Acquiescenza: pagamento entro 60 gg con sanzioni ridotte a 1/3. Chiusura definitiva senza ricorso (scelta se si concorda sostanzialmente col Fisco).<br>– Accertamento con adesione: entro 60 gg si chiede adesione, si negozia col Fisco (max 90 gg extra). Se accordo, si paga con sanzioni 1/3 e fine controversia. Se no accordo, si può comunque ricorrere.<br>– Ricorso: entro 60 gg (o 150 se adesione tentata) si impugna l’atto davanti al giudice tributario. |
| Contenzioso tributario (I grado) | Il ricorso viene esaminato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Tempi medi: 1-2 anni. Possibilità di sospendere la riscossione (parte) su istanza. | – Sentenza di annullamento: il giudice annulla l’atto (perché il contribuente aveva ragione su vizi formali o di merito). Non si paga nulla (salvo eventualmente quanto riconosciuto dal giudice se annullamento parziale).<br>– Sentenza di conferma: il giudice dà ragione al Fisco. L’atto (eventualmente con importi corretti in minima parte) diventa esecutivo. Se non si paga entro 60 gg, si passa a cartella e riscossione forzata.<br>– Conciliazione giudiziale: in alternativa alla sentenza, le parti possono accordarsi in udienza (o prima) su un importo ridotto. Il giudice emette sentenza di conciliazione e il contribuente paga il concordato (sanzioni ridotte del 50%).<br>– Appello: in caso di esito sfavorevole (o parzialmente favorevole) si può appellare in II grado. |
| Gradi successivi | Appello presso Corte Giust. Trib. II grado e poi eventuale Cassazione. Tempi: altri 1-2 anni per l’appello, anche 3-4 per la Cassazione. | – Appello: può confermare o ribaltare la decisione. Possibile conciliazione anche qui (sanzioni ridotte 60%).<br>– Cassazione: decide solo su diritto. Possibile proposta conciliativa d’ufficio (sanzioni ridotte anche oltre).<br>– Definitività: una volta esauriti i gradi di giudizio, se qualcosa è dovuto e non pagato, partiranno le azioni di riscossione coattiva (fermo beni, pignoramenti, ecc.). Il contribuente dovrà pagare il dovuto, maggiorato di interessi di mora e oneri di riscossione. |
9. Simulazioni pratiche (casi reali e casi esemplificativi)
Dopo tutta questa teoria, può essere utile esaminare alcuni casi pratici che illustrano situazioni tipiche di vendite online e possibili sviluppi in sede di accertamento. I seguenti casi di studio coprono scenari diversi, dalla vendita isolata di un bene usato fino all’evasione organizzata, mostrando gli spunti di difesa per ciascuno.
Caso 1 – Vendita occasionale di un bene personale. Mario, medico in pensione, decide di vendere su un marketplace (Amazon Marketplace) un grande armadio antico ereditato dalla sua famiglia, ricavandone 2.000 €. Mario non ha partita IVA né svolge attività commerciale di mobili, è stata una vendita estemporanea di un suo bene personale. L’anno successivo, riceve un avviso di accertamento in cui l’Agenzia delle Entrate gli contesta quel ricavo come reddito d’impresa non dichiarato (ritenendo che abbia avviato un’attività commerciale). Come può difendersi Mario? Innanzitutto, il fatto che si tratti di un solo bene, di natura personale (un mobile di casa) e di una vendita isolata indica chiaramente l’occasionalità. Mario in ricorso potrà citare la giurisprudenza: ad esempio, la Cassazione 10117/2023 ha affermato proprio che la vendita di arredi domestici usati non configura attività d’impresa se manca l’intento professionale di lucro . Dovrà però fornire prove: potrebbe allegare l’atto di provenienza dell’armadio (magari era nell’inventario dell’eredità di famiglia) o foto che mostrano che era effettivamente un bene usato di casa sua, oltre a una dichiarazione personale che attesti che non ha venduto altri mobili né altre merci in modo abituale. Così facendo, Mario ha ottime chance di convincere il giudice tributario che quei 2.000 € non sono un reddito tassabile, ma semplice realizzo di un cespite personale. L’accertamento dovrebbe quindi essere annullato in toto. (È importante non ignorare l’atto: se Mario non facesse nulla dando per scontato che “non devo nulla”, rischierebbe di trovarsi una cartella esattoriale; deve invece presentare ricorso e far valere queste ragioni).
Caso 2 – Piccole vendite artigianali occasionali. Anna, appassionata di cucito, nel 2022-2023 ha venduto tramite Instagram e un marketplace handmade vari capi di abbigliamento fatti a mano da lei, ricavando in totale circa 6.000 €. Non ha aperto P.IVA perché si considera un hobby; tuttavia queste vendite erano con fine di lucro (si faceva pagare più del costo materiale). Nel 2025 le arriva una contestazione per omessa dichiarazione di redditi su quei proventi. In effetti Anna non ha mai dichiarato nulla al fisco di quei guadagni. Come può sistemare la situazione? Dato che le vendite erano non abituali (occasionali) ma con scopo di lucro, Anna avrebbe dovuto dichiararle come redditi diversi. Nel contraddittorio con l’Agenzia, può rimediare in parte: intanto calcola il suo utile netto: supponiamo su 6.000 € ricavati, abbia speso 1.500 € in stoffe, filati e spedizioni. Il reddito imponibile sarebbe 4.500 €. Anna può proporre di fare un ravvedimento operoso tardivo: presentare ora per quegli anni una dichiarazione integrativa indicando i 4.500 € come redditi diversi e pagare la relativa IRPEF (poniamo 1.000 € di imposta) con sanzione ridotta. Se l’Agenzia accetta (magari tramite adesione), Anna pagherà le imposte dovute su 4.500 € e una sanzione ridotta (ad esempio, con acquiescenza la sanzione per omessa dichiarazione IRPEF, che sarebbe 90% dell’imposta, scende al 30% ). Quindi pagherà circa 1.000 € di IRPEF e 300 € di sanzione, chiudendo la pendenza senza ulteriori conseguenze. Morale: anche le vendite “hobbistiche” con lucro vanno dichiarate, ma se colti in fallo è meglio dichiararle subito in ritardo (versando qualcosa) che non aspettare di essere accusati di evasione totale.
Caso 3 – Attività abituale mascherata da condivisione account. Sofia è un’appassionata venditrice su Amazon Marketplace di enciclopedie rare. Per evitare burocrazia, non ha aperto P.IVA e utilizza l’account Amazon del marito Sergio (che ogni tanto vende qualche suo libro usato). In pratica l’account è intestato a Sergio, ma la maggior parte delle vendite – e degli incassi – riguarda l’attività abituale di Sofia (che nel 2019-2021 ha venduto decine di enciclopedie, incassando diverse migliaia di euro). Arriva un avviso di accertamento intestato a Sergio, contestando ricavi non dichiarati per quegli anni. In ricorso, come possono difendersi? La situazione è ingarbugliata perché formalmente sul conto bancario risulta Sergio come beneficiario degli accrediti Amazon, e l’account è suo. Sergio e Sofia possono sostenere che in realtà i proventi erano di Sofia, e che Sergio ha agito solo come “prestanome” inconsapevole. Tuttavia, senza flussi separati diventa difficile provare questa tesi . Avrebbero bisogno di dimostrare che Sofia ha inserito la merce, curato le vendite, magari acquistato lei stessa le enciclopedie per rivenderle. Se però non c’è traccia (ad es. se i pagamenti arrivavano su un conto cointestato, o se le fatture d’acquisto delle enciclopedie sono a nome di Sergio), la difesa rischia di non reggere. La CTR Molise in un caso simile ha rigettato la tesi del “coniuge che faceva transazioni” perché non supportata da documenti . Probabilmente, in mancanza di prove, il fisco considererà Sergio come l’imprenditore di fatto e pretenderà da lui le imposte evase. Questo caso insegna che condividere account o usare prestanomi è molto pericoloso: se si vuole dividere l’attività, occorre mantenere tracce contabili separate (es. far transitare i pagamenti dovuti a Sofia su un conto intestato a lei e magari farle firmare ricevute a Sergio). In assenza, la difesa è debole. Forse l’unica via per Sergio sarà cercare un accordo in adesione per pagare il dovuto (magari con sanzioni ridotte) e poi internamente rivalersi su Sofia. Ma dal punto di vista giuridico-fiscale, il Fisco difficilmente sbaglia bersaglio: se i soldi arrivano a X, X risponderà delle tasse.
Caso 4 – “Evasore non voluto” e strategie riparative. Luca è un giovane imprenditore che ha iniziato a vendere attrezzatura elettronica su eBay e Amazon, in modo sempre più strutturato, ma senza mai aprire partita IVA. In due anni (2020 e 2021) ha venduto merce per circa 100.000 €, con un margine di profitto di 80.000 € (aveva circa 20.000 € di costi di acquisto e spedizione). Non avendo dichiarato nulla, gli viene notificato un accertamento per ricavi non dichiarati con relativo IRPEF, IVA e sanzioni. Nello specifico: ipotizziamo 22.000 € di IVA evasa e 80.000 € di redditi evasi. Le sanzioni sono elevate (120% IVA e 100% IRPEF), e per l’omessa dichiarazione IRPEF l’ufficio fa anche segnalazione penale (dato che l’imposta IRPEF evasa su 80k di imponibile è ben oltre 50k). Luca però non era un evasore “professionista”: era solo impreparato e ora vuole mettersi in regola. Che può fare? Durante il contraddittorio Luca, assistito da un tributarista, adotta una strategia mista: presenta dichiarazioni tardive per quei due anni (così da ridurre le accuse di omessa dichiarazione a mere dichiarazioni infedeli) e versa immediatamente IVA e imposte dovute per il primo anno con ravvedimento operoso . In tal modo, per il 2020 risulta già regolarizzato spontaneamente (ci saranno sanzioni ridotte, ma l’accertamento su quell’anno potrebbe persino decadere per cessata materia del contendere in parte). Per il 2021, propone un accertamento con adesione: ammette i ricavi non dichiarati, ma chiede il cumulo giuridico delle sanzioni sui due anni e la non applicazione del doppio delle sanzioni IVA+IRPEF (evitando duplicazioni). L’ufficio concorda un importo da pagare con piano di rateazione in 8 rate . In giudizio (se serve), Luca potrebbe chiedere ulteriore cumulo giuridico sulle sanzioni residue (sanzione unica per infedele dichiarazione su due anni) e magari optare per una conciliazione riducendo ancora la sanzione al 50%. Penalmente, il fatto di aver presentato tardivamente le dichiarazioni e pagato una buona parte di debito costituisce un’attenuante notevole; inoltre, avendo ridotto l’evasione su un anno (2020) sotto soglia, Luca potrebbe sostenere di aver in sostanza “non voluto evadere” e aspirare magari a patteggiamento con pena sospesa. Questo caso mostra che, anche quando si è oggettivamente in torto, c’è modo di limitare i danni: ravvedersi su parte delle violazioni, collaborare, e poi difendersi su aspetti sanzionatori formali può evitare il peggio (ad esempio, Luca così facendo evita probabilmente la condanna penale, e paga sanzioni ben inferiori al 180% iniziale, forse attorno al 30-40%).
Questi esempi coprono alcune delle fattispecie più frequenti. Ovviamente ogni situazione reale può presentare peculiarità, ma il concetto generale è: analizzare il proprio caso con un esperto e agire tempestivamente può fare la differenza tra un disastro finanziario/penale e una soluzione gestibile.
10. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande comuni in materia di vendite online e accertamenti fiscali, con risposte sintetiche che riassumono quanto visto nella guida:
D: Ho venduto oggetti usati di casa su eBay senza mai aprire la partita IVA. Devo preoccuparmi?
R: Se le vendite erano davvero sporadiche e di beni personali (come vestiti usati, mobili di casa, collezioni personali) e senza scopo di lucro professionale, in genere non c’è obbligo di dichiarazione né tassazione – il ricavato di solito non è considerato reddito imponibile. Tuttavia attenzione: se le vendite diventano frequenti e con intento di lucro (anche se tu ti consideri “privato”), l’Agenzia potrebbe riqualificare l’attività come impresa. Negli ultimi anni il Fisco scopre più facilmente anche i “piccoli” venditori grazie ai dati delle piattaforme (normativa DAC7) . Quindi, se hai cominciato a vendere regolarmente, meglio regolarizzarsi spontaneamente (aprire partita IVA se necessario, o dichiarare come redditi occasionali) prima di ricevere contestazioni. In ogni caso, non ignorare eventuali lettere o inviti dall’Agenzia: è sempre consigliabile rispondere e spiegare la tua posizione, eventualmente con l’aiuto di un professionista.
D: Vendo tramite marketplace (es. Amazon) a privati, e la piattaforma non emette fatture ai clienti. Io mi ritrovo solo i report degli incassi: come devo comportarmi fiscalmente?
R: Nei rapporti B2C tramite marketplace spesso l’emissione della fattura non è obbligatoria (a meno che il cliente non la chieda). Tuttavia il reddito va comunque dichiarato. Devi conservare con cura tutti i report di vendita forniti dal marketplace e gli estratti conto bancari o PayPal che attestano gli incassi . Se hai partita IVA, nella tua contabilità registrerai i ricavi sulla base di quei report (magari emettendo un documento riepilogativo mensile). Se non hai P.IVA (perché ritieni di essere occasionale), dovrai comunque tenere traccia degli importi per calcolare l’eventuale plusvalenza da dichiarare come reddito diverso. In ogni caso, in un eventuale controllo o contenzioso, i documenti chiave di prova saranno proprio i report e gli estratti conto: serviranno per dimostrare l’ammontare delle vendite e, se necessario, per quantificare i costi da dedurre . Quindi il consiglio è: non basarti sul fatto che “Amazon non mi fa fattura” per non dichiarare, perché i tuoi incassi sono comunque tracciati e riconducibili a te; utilizza i dati disponibili per adempiere correttamente (magari con l’aiuto di un commercialista se la situazione si ingrandisce).
D: Quando è obbligatorio aprire la partita IVA per le vendite online? C’è una soglia di ricavi sotto la quale si può restare privati?
R: Non esiste una soglia fissa di legge (del tipo “5.000 €”) oltre la quale scatta automaticamente l’obbligo di partita IVA. L’obbligo dipende dalla natura dell’attività: se l’attività di vendita è svolta in modo abituale e con scopo di lucro, allora fin dall’inizio si sarebbe dovuto aprire la P.IVA (anche con pochi ricavi). Se invece le vendite sono occasionali e isolate, si può operare senza P.IVA. In pratica, se vendi poche cose all’anno, derivanti dal tuo patrimonio personale, non sei tenuto ad aprire P.IVA; se inizi a vendere regolarmente (es. ogni mese, con merce che acquisti appositamente per rivendere), allora dovresti aprirla. Alcuni riferimenti pratici: la normativa DAC7 esenta dal report vendite <30 operazioni o <2.000 € annui , il che suggerisce che sotto tali soglie l’attività è verosimilmente “non professionale” – ma non è un criterio legale, solo indizio. Appena superi tali parametri, il Fisco probabilmente ti monitorerà. Altro riferimento: la soglia UE di 10.000 € per le vendite intracomunitarie (OSS) – se vendi più di 10k € a clienti UE, stai sicuramente avendo un’attività significativa. In sintesi: non aspettare un limite in euro, valuta onestamente se stai operando come un’impresa; se sì, apri la partita IVA per evitare problemi futuri. Meglio aprirla quando sei ancora piccolo (puoi magari godere del regime forfettario) che essere scoperto a posteriori con sanzioni.
D: Vendo prodotti artigianali a clienti in altri Paesi UE tramite il mio e-commerce. Devo applicare l’IVA italiana o quella estera? Devo iscrivermi al regime OSS?
R: Le regole dal 2021 in poi prevedono che le vendite a distanza intracomunitarie B2C (cioè vendite online a privati di altri Paesi UE) siano imponibili nel Paese del consumatore, salvo un’unica soglia 10.000 € annui: sotto tale soglia (calcolata a livello UE) si può continuare ad applicare l’IVA del proprio Paese . Quindi, se in un anno le tue vendite a consumatori esteri superano 10k €, devi applicare l’IVA del Paese di destinazione. Per evitare di aprire partita IVA in ogni paese, puoi (anzi, dovresti) registrarti al regime OSS (One Stop Shop) nel tuo paese . L’OSS ti consente di dichiarare trimestralmente in Italia l’IVA dovuta ai vari Stati, con un unico versamento, e poi sarà l’Italia a distribuire l’IVA agli altri Stati . Se non aderisci all’OSS pur dovendo, rischi di doverti registrare in ogni singolo Stato dove vendi o – se non lo fai – di risultare evasore in quei paesi. Le autorità estere potrebbero esigere l’IVA non pagata tramite cooperazione UE. Inoltre i marketplace come Amazon, se usati, dal 2021 sono responsabili dell’IVA su alcune vendite (ad es. se vendi dall’Italia alla Germania tramite Amazon che spedisce dal tuo stock in Germania, Amazon potrebbe applicare l’IVA tedesca come “soggetto forfettariamente responsabile”). In breve: se le tue vendite cross-border sono significative, sì, devi usare l’OSS o comunque applicare correttamente l’IVA estera. Non farlo significa accumulare un debito IVA verso quei Paesi; per qualche tempo potresti farla franca, ma con i nuovi sistemi di scambio dati (tra cui DAC7, che copre anche i servizi di intermediazione) le autorità incroceranno le informazioni. Quindi adegua l’e-commerce alle regole UE: è un onere amministrativo in più, ma evita sanzioni e doppie imposizioni.
D: Quali sanzioni rischio se non ho dichiarato l’IVA sulle vendite online?
R: Dipende dalla gravità e durata dell’omissione. Sul piano amministrativo, le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’IVA evasa per dichiarazione infedele, fino al 120%–240% se hai omesso del tutto la dichiarazione . Quindi sono importi molto elevati, spesso pari o superiori all’imposta evasa stessa. Inoltre, se non hai emesso fatture o scontrini, c’è la sanzione del 100% dell’IVA su ciascuna operazione non documentata (minimo 500 € a operazione). Va detto che di solito, aderendo a procedure come l’accertamento con adesione o la conciliazione, queste percentuali si riducono di molto (fino a 1/3 o metà). Sul piano penale, se l’IVA evasa supera 50.000 € per anno (o anche l’IRPEF evasa sopra 50k), rischi la denuncia per omessa dichiarazione (punibile con reclusione 2–5 anni). Se invece presentavi dichiarazioni ma “dimenticavi” parecchio, e l’imposta evasa >100k €, si configura dichiarazione infedele (pena fino a 3 anni). Inoltre, se hai dichiarato l’IVA ma non l’hai versata ed è >250k €, è reato di omesso versamento IVA (fino a 2 anni di reclusione). In poche parole: per piccoli importi avrai “solo” sanzioni amministrative salate; per grandi importi puoi avere anche conseguenze penali. La buona notizia è che pagando il dovuto prima del processo, molti reati (specie omesso versamento) si estinguono . Quindi, se ti accorgi di aver evaso somme grosse, corri ai ripari prima che sia tardi. E ricorda: le sanzioni tributarie possono essere ridotte se paghi subito (acquiescenza -1/3) o se fai accordi (adesione -2/3, conciliazione -50%) , mentre le sanzioni penali possono spesso evitarsi con il pagamento integrale prima del dibattimento. La cosa peggiore è ignorare il problema: in tal caso, oltre alle sanzioni piene, dopo la sentenza definitiva l’Agente della Riscossione può procedere con pignoramenti di conti, stipendi, immobili, iscrizioni di ipoteche, ecc. . Insomma, il consiglio è di non arrivare a quel punto e di gestire prima la situazione.
D: L’Agenzia delle Entrate mi ha inviato un questionario chiedendo dettagli sulle mie vendite online, ma finora non ho ricevuto nessun avviso formale. Cosa devo fare?
R: Devi considerare il questionario (o invito) come un campanello d’allarme e contemporaneamente un’opportunità. È il segnale che il Fisco ha notato qualcosa (magari attraverso DAC7 o incroci) e sta indagando. Ignorare il questionario è la scelta peggiore: se non rispondi, quasi certamente procederanno con un accertamento basandosi sui dati che hanno (presumendo il peggio). Rispondi dunque nei tempi indicati, in modo preciso e fornendo la documentazione richiesta. Spiega la natura delle vendite: se erano occasionali, dichiara esplicitamente che erano vendite episodiche di beni personali e dettaglia quali, magari allegando prove. Se invece erano vendite con lucro che non hai dichiarato, valuta seriamente di ravvederti subito (come spiegato, presentando dichiarazioni tardive e pagando il dovuto) . Puoi anche chiedere contestualmente un incontro (contraddittorio) per chiarire di persona. L’invio del questionario rientra nel diritto del contribuente al contraddittorio: dal 2024 deve precedere ogni accertamento . Sfruttalo per far valere le tue ragioni o per sistemare gli errori. Se necessario, fatti assistere da un professionista nel preparare la risposta. In sintesi: non sottovalutare la richiesta di informazioni, rispondi in modo accurato e, se sai di aver sbagliato, gioca d’anticipo regolarizzando prima che arrivi l’atto formale.
D: Cosa succede se perdo il ricorso in Commissione Tributaria e non pago ciò che è dovuto?
R: Se la sentenza ti è sfavorevole (ossia conferma l’accertamento) e diventa definitiva (o anche provvisoriamente esecutiva per la parte non sospesa), dovrai pagare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. In mancanza, l’Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo le somme e incaricherà l’Agente della Riscossione (AdER, ex Equitalia) di recuperarle . Ti verrà quindi notificata una cartella di pagamento. Se continuerai a non pagare, dopo i termini di rito l’Agente potrà attivare procedure esecutive: ad esempio il pignoramento del conto corrente, del quinto dello stipendio o pensione, il fermo amministrativo su eventuali auto o moto di tua proprietà, e in casi estremi l’ipoteca su immobili e la successiva esecuzione esattoriale (espropriazione). Inoltre, essere in debito conclamato col Fisco può comportare l’iscrizione a ruolo che impedisce di ottenere certificati di regolarità fiscale (Durf) e beneficiare di alcune agevolazioni future. È importante ricordare che la sentenza sfavorevole non sparisce da sola: il debito fiscale non pagato resta e anzi aumenta per via di sanzioni e interessi di mora. Quindi, se perdi in Commissione, valutare un accordo last minute (conciliazione) in appello può essere saggio per ridurre le sanzioni . Se anche l’appello va male, prima della Cassazione considera se pagare (magari chiedendo una rateazione) per evitare ulteriori aggravi. Insomma, non cadere nell’errore di ignorare l’esito: una volta che il Fisco vince in giudizio, ha tutti gli strumenti per riscuotere, e li usa. È meglio mettersi in contatto con l’Agenzia/AdER per trovare un piano di pagamento compatibile col tuo budget, piuttosto che aspettare il pignoramento di sorpresa.
11. Normativa essenziale di riferimento
- Art. 2082 Codice Civile – Definisce l’imprenditore come chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata. (La nozione civilistica richiede l’organizzazione, a differenza di quella fiscale) .
- Art. 2195 Codice Civile – Elenca le attività commerciali. Le vendite abituali di beni rientrano nel commercio ai sensi di questa norma.
- Art. 55 del TUIR (D.P.R. 917/1986) – Definisce i redditi d’impresa includendo quelli derivanti dall’esercizio abituale di attività commerciali (anche se non in via esclusiva). Rileva perché non richiede il requisito dell’organizzazione imprenditoriale per configurare reddito d’impresa .
- Art. 67, co.1, lett. i) del TUIR – Include tra i redditi diversi “gli altri redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”. Questa è la base normativa per tassare le vendite occasionali con fine di lucro come redditi diversi (utili = ricavi – costi) .
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA):
– Art. 2 e 5: definiscono il presupposto oggettivo e soggettivo IVA. L’IVA si applica alle cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni . Dunque le vendite occasionali di beni di uso personale, non rientrando in attività d’impresa, non sono operazioni imponibili IVA.
– Art. 51: poteri di accertamento IVA – consente all’ufficio di richiedere conti bancari, documenti, e utilizzare presunzioni a carico del contribuente (come i versamenti bancari non giustificati) .
– Art. 57: termini per l’accertamento IVA – in genere 5 anni (dal 31/12 anno successivo) o 7 anni in caso di omessa dichiarazione (allungato a 8 se rileva un reato).
– Art. 2, co.2, n. 3: equipara al regime delle cessioni di beni anche i passaggi interni nel contratto di commissione (mandato a vendere): rilevante per il caso di vendite per conto terzi via piattaforma . - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Accertamento imposte dirette):
– Art. 43: termini per accertamento imposte sui redditi – anche qui 5 anni (o 7 se omessa dichiarazione).
– Art. 32: (richiamato per l’IVA dall’art. 51 citato) – consente all’ufficio di effettuare indagini finanziarie e presume che i movimenti su conti non giustificati siano ricavi tassabili (onere al contribuente di provare il contrario).
– Art. 36-ter: disciplina il contraddittorio preventivo (introdotto di recente con D.Lgs. 156/2023, confluito in Statuto del Contribuente art. 6-bis): oggi l’accertamento deve essere preceduto da invito a comparire e contraddittorio informato, salvo eccezioni . - Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente):
– Art. 12: prevede in generale i diritti del contribuente verificato e il contraddittorio dopo le verifiche in loco (ora rafforzato dal nuovo art. 6-bis per tutti gli atti) .
– Art. 6-bis: (introdotto dal D.Lgs. 156/2023, vigente dal 2024) – obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per gli atti impositivi, a pena di nullità dell’atto se omesso . Un DM del 24/4/2024 ha elencato i casi in cui l’obbligo non si applica (controlli automatizzati, errori formali, ecc.) . - D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218:
– Art. 1–15: disciplina dell’Accertamento con adesione. Prevede che su istanza del contribuente si possa definire l’accertamento con accordo, con sanzioni ridotte a 1/3 (art. 3 co.3). Termini: istanza entro 60 gg, sospensione per 90 gg, ecc. .
– Art. 15: Acquiescenza – se il contribuente non impugna e paga entro 60 gg dall’avviso, sanzioni ridotte a 1/3 (del minimo) . - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario):
– Art. 17-bis: (prima della recente abrogazione) Reclamo-mediazione obbligatorio fino a 50k € di valore, con sanzioni ridotte al 35% in caso di mediazione. Abrogato per ricorsi dal 2024 .
– Art. 7, c.2: Conciliazione giudiziale – in primo grado sanzioni ridotte al 40% (ora 50% per conciliazione ordinaria, 1/3 se proposta d’ufficio in Cassazione). Dopo modifiche D.Lgs. 130/2022, la conciliazione è possibile anche in Cassazione in certe condizioni. - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:
– Art. 13: Ravvedimento operoso – consente di ridurre le sanzioni in base al tempo del ravvedimento (fino a 1/10 del minimo se entro 1 anno, ecc.) .
– Art. 15:Cumulo giuridico* – in caso di più violazioni della stessa indole, commesse in tempi diversi, si applica una sanzione unica aumentata (anziché sommare tutte). Molto utile per vendite online pluriennali (il giudice può applicare un’unica sanzione se si tratta di violazione continuata) . - D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari):
– Art. 4: Dichiarazione infedele – soglia imposta evasa > 100.000 €, elementi attivi sottratti > 2.000.000 € o >10% del dichiarato. Pena 2 anni a 4 anni e 6 mesi.
– Art. 5: Omessa dichiarazione – soglia imposta evasa > 50.000 €. Pena 2 a 5 anni .
– Art. 8: Emesso fatture false – punisce chi emette fatture per operazioni inesistenti (nel contesto, rileva se qualcuno si “inventa” costi). Pena fino a 8 anni (ma scenario non comune nelle vendite online semplici).
– Art. 10-bis: Omesso versamento ritenute – non pertinente qui (riguarda ritenute IRPEF su dipendenti).
– Art. 10-ter: Omesso versamento IVA – soglia > 250.000 €. Pena fino a 2 anni.
– Art. 13: Cause di non punibilità – pagamento integrale tributi e interessi (anche sanzioni amministrative) prima del dibattimento estingue i reati di omesso versamento e indebita compensazione; il ravvedimento operoso spontaneo prima di notifica atti o inizio controlli estingue anche omessa dichiarazione e infedele (in pratica se uno presenta la dichiarazione mancante e paga prima di essere scoperto, non è punibile). . Inoltre prevede attenuanti se il pagamento avviene dopo ma prima della sentenza (diminuzione fino a 1/2). - Direttiva UE 2017/2455 e 2019/1995 (Pacchetto IVA e-commerce) – Hanno modificato la direttiva IVA 2006/112 introducendo la soglia 10.000 € per vendite intracomunitarie e il regime OSS/IOSS dal 2021. Recepite in Italia con D.Lgs. 83/2021 (che ha modificato DPR 633/72 e altre norme) .
- Direttiva UE 2021/514 (DAC7) – Riguarda la cooperazione amministrativa: impone ai gestori di piattaforme digitali di comunicare i dati dei venditori. Attuata in Italia con D.Lgs. 1 marzo 2023 n. 32 . La norma italiana definisce “piattaforma”, “utente attivo”, stabilisce soglie di esenzione (30 operazioni/2000 €) e prevede le modalità di comunicazione entro il 31 gennaio di ogni anno dei dati dell’anno precedente. (Questi dati poi confluiscono nell’Exchange of Information System europeo).
(Fonti normative aggiornate alle modifiche in vigore a dicembre 2025.)
Fonti normative e giurisprudenziali
- Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2025, n. 7552 – Principio: la vendita abituale e continuativa di beni online, anche senza partita IVA, configura esercizio d’impresa e i relativi proventi sono tassabili come reddito d’impresa . Caso in esame: contribuente con ~1.600 vendite in 2 anni su piattaforma; confermata legittimità dell’accertamento induttivo a suo carico .
- Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2023, n. 6874 – Chiarisce che per qualificare reddito d’impresa l’attività commerciale non richiede un’autonoma organizzazione (ai fini fiscali conta l’abitualità), ed è irrilevante il possesso formale di partita IVA . Ribadito che anche senza P.IVA si può essere imprenditori fiscalmente se l’attività è professionale.
- Cass., Sez. VI, 13 aprile 2023, n. 10117 – Ha annullato un accertamento su vendite di mobili usati di proprietà, affermando che la cessione di beni mobili del patrimonio personale, ancorché con ricavo, non integra reddito imponibile né d’impresa né diverso . Confermata la nozione di “speculatore occasionale” distinto dall’imprenditore (art. 67 TUIR).
- Cass., ord. 18 ottobre 2019, n. 26987 – In tema di prove, ha stabilito che le informazioni sulle vendite online acquisite dalla Guardia di Finanza (es. lista transazioni eBay) costituiscono elemento idoneo a fondare l’accertamento induttivo; è sufficiente che l’elenco allegato al PVC dettagli le transazioni, non serve prova certa di ogni vendita . L’accertamento basato su tali presunzioni sposta l’onere della prova contraria sul contribuente .
- Cass., ord. 17 agosto 2024, n. 23084 – Riguarda vendite tramite contratto di commissione via piattaforma: ha affermato che il commissionario (chi vende per conto altrui online) è trattato fiscalmente come commerciante indipendente, con obbligo di fatturare sia tra mandante e commissionario sia verso il cliente finale . Applicazione dell’art. 2, c.2, n. 3 DPR 633/72: passaggio di beni dal committente al commissionario soggetto a IVA .
- Comm. Trib. Reg. Molise, sent. 2021 (citata) – Ha negato le giustificazioni di un contribuente che attribuiva alla moglie le vendite effettuate col proprio account, in assenza di riscontri documentali. Conferma che l’account intestato e i flussi su conto cointestato fanno presumere titolare dell’attività il soggetto intestatario, salvo prova contraria molto rigorosa .
- Rapporto Eurispes “Il Fisco nel mondo virtuale” (Ottobre 2025) – Evidenzia i rischi di evasione nel web e il proliferare di “falsi venditori occasionali” su piattaforme come eBay, Vinted, etc. . Rileva che alcune piattaforme segnalano utenti con >5 vendite annue o >1.000 € di ricavi all’anno in ottica di cooperazione con il Fisco .
- D.Lgs. 1 marzo 2023, n. 32 – Decreto attuativo della Direttiva DAC7 in Italia. Introduce obblighi per i “gestori di piattaforme digitali” di comunicare entro il 31/1 le operazioni dei venditori rilevanti (piattaforma intesa come software che facilita interazioni e transazioni, esclusi meri gateway di pagamento). Esenta coloro con ≤30 operazioni e ≤2.000 € annui . Prevede sanzioni in caso di omessa comunicazione e meccanismi di scambio tra Stati UE.
- D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 – Riforma IVA e-commerce recependo il pacchetto OSS/IOSS. Ha modificato il DPR 633/72 introducendo la soglia unica 10.000 € per vendite intracomunitarie B2C (art. 38-bis) , e le definizioni di vendite a distanza intracomunitarie e importazioni di basso valore. Consente opzione OSS per soggetti nazionali che vendono a consumatori UE (Unione OSS) e IOSS per vendite di beni import ≤150 €.
- Provvedimenti e circolari Agenzia Entrate:
- Provv. AE 30/6/2021 – Istituzione dell’OSS/IOSS in Italia, istruzioni operative.
- Circolare AE 23/E/2022 – Chiarimenti su DAC7 e definizioni di piattaforma, esclusioni (es. piattaforme di pagamento escluse da obbligo se non facilitano contatto tra venditore e acquirente).
- Circolare AE 26/E/2015 – (Più datata) trattava vendite occasionali su internet e indicava criteri qualitativi per distinguerle dall’impresa (richiamando giurisprudenza: es. Cass. 21953/2007 sul collezionista).
- Memorandum Guardia di Finanza 2019 – (interno) disposizioni per controlli e-commerce, con utilizzo strumento indagini finanziarie e richieste dati a piattaforme estere tramite cooperazione.
Vendi online tramite e-commerce, marketplace (Amazon, eBay, Etsy), social network o piattaforme digitali e hai ricevuto un accertamento IVA dall’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Vendi online tramite e-commerce, marketplace (Amazon, eBay, Etsy), social network o piattaforme digitali e hai ricevuto un accertamento IVA dall’Agenzia delle Entrate?
Ti contestano IVA non versata, errori di territorialità, omesse fatture, utilizzo scorretto dell’OSS/IOSS o incongruenze tra pagamenti online e dichiarazioni?
Temi recuperi elevati, sanzioni pesanti e blocchi dell’attività?
Devi saperlo subito:
👉 gli accertamenti IVA sull’e-commerce sono in forte aumento,
👉 ma molti sono tecnicamente sbagliati o basati su presunzioni,
👉 e puoi difenderti efficacemente se intervieni subito.
Questa guida ti spiega come nascono questi accertamenti, dove il Fisco sbaglia più spesso e quali sono le strategie aggiornate per difenderti.
Perché il Fisco Controlla Sempre di Più le Vendite Online
L’e-commerce è sotto osservazione perché:
- i pagamenti sono tracciabili (PayPal, Stripe, carte, bonifici),
- i marketplace comunicano dati all’Agenzia,
- esiste lo scambio automatico di informazioni UE,
- molte vendite coinvolgono clienti esteri,
- gli errori IVA sono frequenti (anche in buona fede).
👉 Il controllo è spesso automatizzato, ma l’accertamento non è sempre corretto.
Le Contestazioni IVA più Frequenti sulle Vendite Online
Gli accertamenti IVA sull’online riguardano soprattutto:
- IVA non applicata o applicata con aliquota errata
- errata territorialità IVA (Italia / UE / extra-UE)
- mancata iscrizione o uso scorretto del regime OSS/IOSS
- omessa o errata fatturazione
- differenze tra incassi online e fatturato dichiarato
- confusione tra vendite B2C e B2B
- errata gestione di resi, rimborsi e note di credito
- vendite tramite marketplace senza corretta imputazione IVA
Molte di queste contestazioni derivano da interpretazioni errate, non da evasione.
OSS, IOSS e Vendite Online: Dove Nascono gli Errori
Dal 2021 le regole IVA sono cambiate radicalmente.
Errori tipici:
- credere che l’OSS sia obbligatorio (non sempre lo è)
- applicare IVA italiana a vendite UE dove non spetta
- non distinguere soglia OSS / superamento soglia
- non separare vendite dirette e vendite tramite marketplace
- ignorare il ruolo del marketplace come debitore IVA in certi casi
- errori di registrazione delle vendite OSS
👉 Molti accertamenti nascono da cattiva interpretazione delle nuove regole, anche da parte del Fisco.
Gli Errori Tipici del Fisco negli Accertamenti IVA sull’E-commerce
Nella pratica, molti accertamenti sono viziati da:
- sommare incassi lordi come se fossero imponibile IVA
- ignorare commissioni marketplace e costi intermedi
- non considerare resi e rimborsi
- confondere pagamento ricevuto con operazione imponibile
- non distinguere vendite UE, extra-UE e Italia
- usare dati delle piattaforme senza istruttoria contabile completa
- applicare sanzioni come se fosse evasione volontaria
- violare il contraddittorio preventivo
Questi errori rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento IVA sull’online può portare a:
- recuperi IVA molto elevati
- sanzioni dal 90% al 180%
- interessi consistenti
- riflessi su IRPEF/IRES e IRAP
- cartelle esattoriali
- blocchi di conti e pagamenti
- sospensione account marketplace (in casi gravi)
- crisi di liquidità e reputazione
👉 L’IVA è uno dei fronti più aggressivi della riscossione.
Come Difendersi Subito (Strategia Immediata)
1. Bloccare gli effetti dell’accertamento
La prima mossa è sempre difensiva.
Con un avvocato tributarista puoi:
- impugnare l’accertamento nei termini
- chiedere la sospensione dell’esecutività
- evitare iscrizione a ruolo e pignoramenti
- guadagnare tempo per la difesa tecnica
2. Ricostruire correttamente le vendite online
La difesa efficace deve:
- riconciliare incassi, fatture e registri IVA
- separare imponibile, IVA e commissioni
- distinguere vendite:
- Italia
- UE (OSS / non OSS)
- extra-UE
- correggere errori temporali
- evidenziare resi e rimborsi
👉 Molti “buchi IVA” scompaiono con una ricostruzione corretta.
3. Contestare la territorialità errata
Il Fisco spesso sbaglia su:
- luogo di tassazione
- soglie OSS
- vendite B2C vs B2B
- ruolo del marketplace
Se l’IVA non era dovuta in Italia, l’accertamento cade.
4. Difendere l’uso corretto dell’OSS/IOSS
Puoi dimostrare che:
- eri correttamente iscritto
- hai applicato il regime giusto
- l’IVA è stata versata in altro Stato UE
- l’errore è solo formale, non sostanziale
👉 L’IVA non può essere recuperata due volte (principio di neutralità).
5. Contestare sanzioni sproporzionate
Anche se esiste un errore:
- le sanzioni possono essere ridotte o annullate
- soprattutto se:
- normativa complessa
- buona fede
- errore interpretativo
- assenza di danno erariale
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere l’attività online
Una difesa tempestiva aiuta a:
- evitare segnalazioni negative
- prevenire blocchi di account
- mantenere operativi marketplace e gateway di pagamento
7. Gestire eventuali residui in modo sostenibile
Se, dopo la difesa, resta un importo dovuto:
- rateizzazioni fino a 120 rate
- definizioni agevolate quando disponibili
- piani che non bloccano l’operatività
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa negli accertamenti IVA sull’e-commerce richiede competenze tributarie aggiornate e conoscenza delle normative UE.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
È il professionista ideale per difendere attività online da accertamenti IVA complessi.
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento IVA
- ricostruzione corretta delle vendite online
- verifica OSS/IOSS e territorialità
- sospensione immediata degli effetti
- ricorso per annullamento totale o parziale
- difesa contro sanzioni sproporzionate
- tutela della continuità dell’e-commerce
Conclusione
Un accertamento IVA sulle vendite online non è una sentenza, ma una ricostruzione che va verificata riga per riga.
Con una difesa tecnica, tempestiva e aggiornata puoi:
- bloccare l’accertamento,
- correggere errori del Fisco,
- ridurre o annullare IVA e sanzioni,
- proteggere la tua attività digitale.
Agisci ora: nel commercio online il tempo è decisivo.
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difendersi da un accertamento IVA sull’e-commerce è possibile, se lo fai nel modo giusto.