Un accertamento INPS può avere conseguenze immediate e molto pesanti per imprese, professionisti e amministratori.
A differenza di molti accertamenti fiscali, le contestazioni contributive incidono direttamente su costi del lavoro, rapporti con i dipendenti, DURC e continuità aziendale.
È fondamentale chiarirlo subito:
👉 non tutte le pretese contributive dell’INPS sono corrette o legittime.
Molte contestazioni possono essere ridotte o annullate, ma solo se affrontate subito e con una difesa tecnica adeguata.
Cos’è un accertamento INPS
L’accertamento INPS è un controllo con cui l’Istituto contesta:
- contributi non versati o versati in misura ritenuta insufficiente
- errata qualificazione dei rapporti di lavoro
- differenze contributive su retribuzioni
- omissioni contributive
- inquadramenti aziendali ritenuti non corretti
Spesso l’accertamento nasce da ispezioni, segnalazioni incrociate o controlli documentali.
Le contestazioni contributive più frequenti
L’INPS contesta spesso:
- finta partita IVA o lavoro autonomo ritenuto subordinato
- collaborazioni riqualificate come lavoro dipendente
- errato utilizzo di contratti a termine o intermittenti
- mancato versamento di contributi su straordinari, premi o indennità
- errato inquadramento aziendale o contributivo
- omissioni su soci, amministratori o familiari
- lavoro nero o parzialmente dichiarato
Molte di queste contestazioni si basano su interpretazioni discutibili.
Perché le contestazioni INPS sono pericolose
Un accertamento contributivo può causare:
- recuperi contributivi elevati
- sanzioni civili e interessi
- perdita o sospensione del DURC
- esclusione da appalti e agevolazioni
- pignoramenti e azioni esecutive
- responsabilità personali dell’imprenditore o amministratore
👉 Anche un importo “gestibile” può diventare insostenibile se non contestato correttamente.
Gli errori tipici dell’INPS
Nelle contestazioni contributive l’INPS sbaglia spesso quando:
- riqualifica i rapporti senza prova effettiva della subordinazione
- applica automaticamente presunzioni
- ignora l’autonomia reale del lavoratore
- non considera l’organizzazione concreta del lavoro
- utilizza verbali ispettivi generici o contraddittori
- non rispetta il contraddittorio
- estende la responsabilità senza base giuridica
In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.
Quando l’accertamento INPS è illegittimo
L’accertamento è illegittimo se:
- manca la prova della subordinazione
- il rapporto è realmente autonomo o parasubordinato
- le mansioni non dimostrano vincolo gerarchico
- il lavoratore aveva autonomia organizzativa
- non esiste continuità o etero-direzione
- le contestazioni sono solo formali
- non viene rispettata la procedura corretta
👉 L’onere della prova è dell’INPS, non del contribuente.
Come difendersi in modo efficace
La difesa contro un accertamento INPS deve essere tecnica e documentata e può basarsi su:
- analisi dei contratti e delle mansioni reali
- dimostrazione dell’autonomia del lavoratore
- documentazione su orari, compensi e modalità operative
- testimonianze e prove organizzative
- contestazione dei verbali ispettivi
- giurisprudenza favorevole su subordinazione e riqualificazione
- coordinamento tra difesa contributiva e fiscale
Ogni rapporto contestato va difeso singolarmente.
Cosa fare subito
Se ricevi un accertamento o verbale INPS:
- fai analizzare immediatamente l’atto da un professionista esperto
- verifica la legittimità delle contestazioni
- raccogli contratti, documenti e prove operative
- evita pagamenti o riconoscimenti affrettati
- valuta le opzioni difensive più idonee:
- osservazioni e memorie difensive
- ricorso amministrativo
- ricorso giudiziario
- richiesta di sospensione
- definizione agevolata (solo se conveniente)
I rischi se non intervieni tempestivamente
- consolidamento del debito contributivo
- aumento di sanzioni e interessi
- azioni esecutive
- blocco del DURC
- esclusione da appalti e incentivi
- crisi finanziaria dell’impresa
- responsabilità personali
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
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Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- contestare la legittimità dell’accertamento INPS
- smontare le riqualificazioni indebite
- ridurre o annullare contributi, sanzioni e interessi
- sospendere le azioni esecutive
- tutelare DURC, azienda e patrimonio
- costruire una strategia difensiva efficace nel breve e nel lungo periodo
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Un accertamento INPS non è automaticamente corretto, ma una pretesa che deve essere dimostrata.
Agire subito significa difendersi quando la contestazione è ancora pienamente attaccabile.
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Introduzione
L’accertamento contributivo INPS è il procedimento con cui l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale verifica e contesta eventuali omissioni o irregolarità nei versamenti dei contributi obbligatori da parte di datori di lavoro, aziende o lavoratori autonomi. Queste contestazioni possono riguardare molteplici situazioni: lavoratori dipendenti non dichiarati (il cosiddetto lavoro nero), differenze retributive che comportano contributi aggiuntivi, mancata iscrizione a gestioni previdenziali obbligatorie o incongruenze emerse da controlli fiscali. Dal punto di vista del debitore (sia esso un’azienda, un professionista o un privato datore di lavoro), ricevere una contestazione contributiva può risultare allarmante e complesso da gestire. È fondamentale però conoscere i propri diritti e le strategie di difesa, sia in sede amministrativa che giudiziale, per poter reagire tempestivamente e tutelare i propri interessi.
In questa guida avanzata, aggiornata a dicembre 2025, esamineremo in dettaglio come funziona l’accertamento contributivo INPS e quali strumenti ha a disposizione il contribuente per difendersi. Illustreremo le fasi del procedimento, i termini per presentare ricorso, le possibili eccezioni (ad esempio la prescrizione dei crediti contributivi), nonché le strategie difensive applicabili a casi specifici (aziende, professionisti, datori di lavoro domestici). Il taglio sarà operativo e giuridico-divulgativo, adatto a professionisti legali ma anche a imprenditori e privati cittadini, con richiami alla normativa italiana vigente e alle più recenti sentenze in materia. Troverete inoltre tabelle riepilogative dei termini chiave, una sezione di Domande & Risposte frequenti e simulazioni di scenari pratici, il tutto esclusivamente riferito all’ordinamento italiano e con un livello di approfondimento avanzato. I riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nel testo sono riportati integralmente in fondo alla guida, per consentire ulteriori approfondimenti. Procediamo dunque ad analizzare come difendersi efficacemente da una contestazione contributiva INPS.
Cos’è un accertamento contributivo INPS e quando interviene
Un accertamento contributivo INPS è il procedimento attraverso il quale l’INPS contesta a un soggetto (datore di lavoro, azienda o lavoratore autonomo) il mancato pagamento, in tutto o in parte, di contributi previdenziali obbligatori. In termini semplici, l’INPS sostiene che vi sia un debito contributivo non versato e ne richiede il pagamento, spesso maggiorato di sanzioni e interessi di mora (le cosiddette sanzioni civili). Tali accertamenti possono scaturire in diversi modi:
- Verifiche ispettive sul lavoro: I funzionari dell’INPS (spesso operanti nell’ambito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro insieme a ispettori del lavoro e dell’INAIL) possono effettuare ispezioni presso aziende o datori di lavoro. In caso di irregolarità – ad esempio lavoratori non regolarmente assunti o differenze tra quanto corrisposto e quanto dichiarato – viene redatto un verbale di accertamento con la determinazione dei contributi evasi e delle relative sanzioni. Questo verbale costituisce la base per il successivo atto di richiesta contributiva.
- Controlli incrociati con l’Agenzia delle Entrate: La normativa prevede una collaborazione tra fisco e previdenza. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate segnala all’INPS i casi in cui un contribuente (iscritto a una gestione INPS, come commercianti o artigiani) abbia dichiarato un reddito imponibile ai fini fiscali più alto di quello su cui ha versato i contributi . In base al D.Lgs. 462/1997, un accertamento fiscale che determina un maggiore reddito può comportare automaticamente anche un accertamento contributivo sul reddito non dichiarato ai fini previdenziali. In pratica, a seguito di una verifica fiscale, il contribuente potrebbe ricevere dapprima un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate (per le maggiori imposte) e successivamente un avviso di addebito INPS per i contributi aggiuntivi dovuti su quel maggior reddito . Questi sono i cosiddetti accertamenti congiunti (o unificati) Agenzia Entrate–INPS.
- Segnalazioni e denunce: L’INPS può avviare accertamenti su segnalazione di terzi o degli stessi lavoratori. Ad esempio, un lavoratore che scopre che il datore non gli ha versato i contributi può fare denuncia all’INPS. Anche gli enti bilaterali, l’INAIL o altre casse previdenziali possono trasmettere informazioni su contribuzioni non versate. In ambito di lavoro domestico, spesso l’INPS viene a conoscenza di rapporti irregolari quando il lavoratore domestico presenta domanda per prestazioni (es. disoccupazione) o in caso di infortunio: questo può far emergere l’assenza di contribuzione e innescare l’accertamento verso la famiglia datrice di lavoro.
- Controlli d’ufficio e incrocio banche dati: L’INPS dispone di banche dati – come l’UniEmens (dichiarazioni mensili dei datori di lavoro), le comunicazioni obbligatorie, e i flussi fiscali – che consentono di verificare la correttezza dei versamenti. Ad esempio, incongruenze tra i redditi denunciati e i contributi versati, oppure omissioni di pagamento rilevate dal raffronto con le denunce retributive, possono far partire accertamenti automatizzati. In alcuni casi l’INPS invia avvisi bonari o comunicazioni preliminari in cui invita il contribuente a regolarizzare spontaneamente eventuali differenze (es: omissioni di versamento in un dato trimestre). Se l’azienda o il lavoratore autonomo non risponde o non sana la situazione, si passa alla fase formale di contestazione.
Riassumendo, l’accertamento contributivo interviene quando l’INPS ravvisa una violazione degli obblighi contributivi: ciò può avvenire a seguito di un’ispezione, di un controllo fiscale, di un’analisi incrociata delle dichiarazioni o di una denuncia. Si tratta dunque di uno strumento per recuperare somme dovute al sistema previdenziale a tutela dei diritti dei lavoratori (che da quei contributi maturano pensioni e prestazioni) ma anche per garantire equità tra imprese (contrastando chi ottiene vantaggi competitivi omettendo contributi). Di seguito analizzeremo quali sono gli atti tipici con cui l’INPS formalizza tali contestazioni e come il debitore può esercitare i suoi diritti di difesa.
Atti tipici delle contestazioni contributive INPS
Quando l’INPS accerta un’omissione contributiva, emette uno o più atti amministrativi formali per richiedere il pagamento del dovuto. È importante conoscere la natura di questi atti, poiché da essa dipendono le modalità e i tempi di impugnazione. I principali atti con cui si sostanzia la contestazione contributiva sono:
- Verbale di accertamento ispettivo: È il documento redatto dagli ispettori al termine di un accertamento presso l’azienda (o sul luogo di lavoro). Il verbale contiene l’esposizione dei fatti rilevati (ad esempio, l’individuazione di lavoratori non risultanti dalle buste paga, orari di lavoro superiori al dichiarato, etc.) e indica le conseguenze in termini di contributi non versati, sanzioni civili e amministrative. Spesso viene definito “verbale unico di accertamento e notificazione”, perché notifica al datore sia gli esiti contributivi sia eventuali sanzioni amministrative (come le maxisanzioni per lavoro nero, previste per l’impiego di lavoratori totalmente in nero). Il verbale ispettivo non è di per sé un titolo esecutivo per la riscossione coattiva, ma costituisce la base per i successivi provvedimenti: l’INPS, sulla scorta del verbale, emetterà infatti gli atti di liquidazione del credito contributivo. Dal punto di vista difensivo, il verbale ispettivo può essere contestato mediante osservazioni scritte presentate all’INPS prima dell’emissione dell’avviso di addebito, oppure impugnato in sede amministrativa (come vedremo oltre). Inoltre, se il verbale accerta anche illeciti amministrativi, il datore potrà presentare difese in via amministrativa all’Ispettorato o all’autorità competente per le sanzioni.
- Avviso di Addebito INPS (titolo esecutivo): L’avviso di addebito immediatamente esecutivo è l’atto cardine delle contestazioni contributive odierne. Introdotto dal 2010 (D.L. 78/2010, art. 30, co. 1, conv. in L. 122/2010), ha sostituito l’uso della cartella esattoriale per il recupero dei crediti INPS . L’avviso di addebito riepiloga le somme dovute (contributi, sanzioni civili, interessi) e costituisce esso stesso titolo esecutivo, permettendo all’INPS di procedere alla riscossione forzata senza dover passare dal giudice (analogamente a come avviene con una cartella esattoriale). L’avviso indica il periodo e la natura del credito (es. contributi omessi per un determinato anno o per un certo lavoratore) e viene notificato al debitore via PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure raccomandata AR . Dal momento della notifica, il debitore ha 60 giorni per pagare spontaneamente le somme richieste . Decorso inutilmente tale termine, l’avviso di addebito viene inoltrato all’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) per l’avvio delle procedure esecutive . Come vedremo, l’avviso di addebito è impugnabile davanti al giudice entro termini stringenti (40 giorni). Esso contiene in allegato i bollettini per il pagamento (bollettino RAV) e specifiche istruzioni, tra cui la sezione “Comunicazioni dell’INPS” che illustra al destinatario le modalità di ricorso . È importante sottolineare che l’avviso di addebito, al pari di una cartella, non acquista valore di sentenza passata in giudicato: è un atto amministrativo e, come tale, resta soggetto al termine di prescrizione quinquennale proprio dei contributi previdenziali, anche se non viene impugnato (come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – vedi sezioni sulla prescrizione infra). Dal 1° gennaio 2022, inoltre, gli avvisi di addebito INPS non addebitano più al contribuente oneri di riscossione aggiuntivi: la Legge 234/2021 ha eliminato la quota di aggio a carico del debitore per gli avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione . Restano dovute solo le eventuali spese vive di esecuzione e notifica .
- Cartella di pagamento (ruoli antecedenti al 2011): Prima della riforma del 2010-2011, l’INPS, per riscuotere i contributi omessi, iscriveva a ruolo il credito e ne affidava la riscossione ad Equitalia (oggi Agenzia Entrate-Riscossione), che notificava appunto una cartella esattoriale. Ancora oggi, è possibile che il contribuente riceva cartelle per contributi se il credito risale a parecchi anni fa o se l’INPS vi ha fatto ricorso in casi particolari. Le cartelle INPS sono parificate agli avvisi di addebito quanto a effetti: vanno pagate in 60 giorni e impugnate entro 40 giorni davanti al tribunale del lavoro . In generale, però, per le contestazioni contributive notificate dal 2011 in poi, l’atto tipico sarà l’avviso di addebito, non la cartella. Nel prosieguo, pertanto, ci riferiremo soprattutto all’avviso di addebito, tenendo a mente che molti principi valgono anche per le cartelle (per i casi ancora in essere).
- Note di rettifica e altri atti amministrativi interni: In alcuni casi l’INPS può emettere atti denominati “note di rettifica” o “avvisi bonari di addebito”, con cui comunica differenze contributive risultanti da controlli automatizzati (ad esempio, a seguito di correzione di denunce mensili). La nota di rettifica spesso precede l’emissione di un avviso di addebito: è una sorta di contestazione preliminare, notificata al contribuente, che indica gli importi dovuti e invita al pagamento. Se il debitore non condivide la nota di rettifica, può contestarla presentando ricorso amministrativo all’INPS (come vedremo più avanti). Se invece ignora la nota, dopo un certo tempo l’Istituto emette l’avviso di addebito esecutivo. La differenza pratica è che la nota di rettifica, non essendo titolo esecutivo, non dà immediatamente luogo a esecuzione forzata, mentre l’avviso sì.
Come riconoscere l’atto ricevuto: È fondamentale, per il debitore, identificare esattamente che tipo di atto ha in mano. Ad esempio, se ricevete un “Verbale di Accertamento” da parte di ispettori, siete nella fase iniziale e avete la possibilità di interloquire con l’INPS prima che il debito diventi esecutivo. Se invece ricevete un “Avviso di Addebito” (o una cartella), siete già di fronte a una richiesta di pagamento immediatamente esecutiva, con termini di ricorso molto stringenti. L’avviso di addebito INPS spesso indica in testata la dicitura “titolo esecutivo” e un numero identificativo, oltre a riportare gli estremi normativi (ad esempio l’art. 30 D.L. 78/2010) che gli conferiscono efficacia di titolo. Nella sezione finale dell’avviso trovate anche le “Modalità di impugnazione”: qui l’INPS, per legge, deve specificare come e entro quando potete proporre ricorso (indicazione solitamente presente come “entro 40 giorni dalla notifica, presentare ricorso al giudice del lavoro…” ). Queste informazioni vi orientano sulle azioni immediate da intraprendere, come spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.
Diritti del contribuente e principi generali di difesa
Dal lato del debitore, è importante sapere che l’ordinamento riconosce specifici diritti di difesa e impone alla P.A. (in questo caso all’INPS) il rispetto di alcune garanzie nel procedimento di accertamento. Essere consapevoli di questi principi generali aiuta ad impostare correttamente la strategia difensiva. Ecco i più rilevanti:
- Diritto al contraddittorio e partecipazione al procedimento: In materia tributaria, il contraddittorio endoprocedimentale (cioè il confronto con l’ufficio prima dell’emissione di un atto impositivo) è prescritto in talune ipotesi. Nel campo previdenziale non c’è una norma generale analoga, ma il principio di collaborazione tra amministrazione e contribuente sta trovando spazio. Ad esempio, durante un’ispezione del lavoro, il datore di lavoro ha facoltà di fornire chiarimenti, documenti e controdeduzioni agli ispettori prima della chiusura del verbale. Spesso gli ispettori, prima di emettere il verbale finale, rilasciano un verbale interlocutorio o inviano una comunicazione di chiusura accertamento, invitando il datore a presentare eventuali memorie difensive entro un termine breve. Pur non essendovi un obbligo tassativo di legge, ignorare tale opportunità sarebbe controproducente: inviare per iscritto all’INPS (o all’Ispettorato) le proprie osservazioni e prove prima che l’addebito diventi definitivo può talora portare a una revisione parziale delle contestazioni o quanto meno costituire materiale utile in una successiva fase di ricorso. Inoltre, a sostegno di un principio generale di contraddittorio, si può invocare l’art. 6, comma 5, della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) – sebbene riferito ai tributi, è indice di un orientamento legislativo favorevole a garantire il dialogo tra ente e contribuente.
- Obbligo di motivazione e chiarezza dell’atto: Ogni provvedimento dell’INPS che incida sulle posizioni dei contribuenti dev’essere motivato (art. 3 Legge 241/1990). Ciò significa che l’atto di accertamento contributivo deve spiegare in modo comprensibile da quali fatti e norme deriva la pretesa. Ad esempio, un avviso di addebito dovrebbe specificare il periodo contestato, i lavoratori o redditi cui si riferisce l’omissione, l’aliquota applicata e come sono stati calcolati interessi e sanzioni. Se l’atto risulta indeterminato o incomprensibile, la difesa del contribuente potrà eccepirne l’nullità per difetto di motivazione o determinabilità, poiché inficia il diritto di difesa non sapere esattamente cosa si contesta. La Cassazione ha affrontato casi di avvisi di addebito generici, ribadendo la necessità che il titolo esecutivo contenga elementi sufficienti a identificare credito e causale; tuttavia, occorre precisare che il vizio di motivazione di un atto amministrativo, in sede giudiziale, può in alcuni casi essere superato se l’INPS in giudizio fornisce tutti gli elementi (principio di raggiungimento dello scopo). È quindi importante, qualora l’atto sia poco chiaro, chiedere subito lumi all’INPS (ad esempio attraverso un’istanza di accesso agli atti per ottenere il verbale ispettivo o i prospetti di calcolo).
- Accesso agli atti e documentazione: Il contribuente ha diritto di accedere ai documenti amministrativi che lo riguardano (L. 241/1990 e s.m.i.). Nel contesto di un accertamento contributivo, ciò significa poter visionare e ottenere copia del verbale ispettivo, dei documenti raccolti dagli ispettori, dei conteggi effettuati dall’INPS. Questo è fondamentale per preparare una difesa puntuale. Ad esempio, se l’INPS contesta importi basandosi su buste paga o su presunzioni fatte dagli ispettori, il datore di lavoro deve poter esaminare tali basi. L’accesso avviene tramite istanza formale all’INPS (anche via PEC) indicando gli estremi dell’accertamento. L’INPS è tenuto a rispondere entro 30 giorni, salvo proroghe motivate, fornendo copia dei documenti oppure un diniego motivato. In caso di diniego ritenuto illegittimo, ci si può rivolgere al Difensore Civico o eventualmente al TAR, ma in genere l’INPS – trattandosi di materia che poi può sfociare in giudizio – concede l’accesso, magari previo pagamento dei costi di riproduzione.
- Autotutela dell’INPS: Le pubbliche amministrazioni, incluso l’INPS, hanno il potere-dovere di correggere spontaneamente i propri atti quando risultino viziati o erronei, nell’ambito del principio di autotutela. In concreto, il debitore che riscontri evidenti errori nell’accertamento (ad esempio: contributi richiesti per periodi già pagati, scambi di persona, errori di calcolo grossolani) può presentare un’istanza in autotutela all’INPS chiedendo l’annullamento o la rettifica dell’atto. È importante capire che l’autotutela è discrezionale: l’INPS non è obbligato per legge ad accogliere l’istanza e, soprattutto, l’aver presentato un’istanza di autotutela non sospende automaticamente i termini di ricorso né quelli di pagamento (a meno che l’INPS stessa, con atto espresso, sospenda l’esecuzione). Pertanto, se si percorre la strada dell’autotutela, occorre comunque tenere d’occhio i termini di decadenza per ricorrere giudizialmente, per non pregiudicare la propria posizione. L’INPS ha predisposto un servizio telematico ad hoc denominato “Avvisi di addebito – Domanda di sospensione/annullamento” , attraverso il quale il contribuente o il suo intermediario possono inviare online la richiesta di sospensione o annullamento dell’avviso. L’Istituto, nel valutare tali richieste, adotta i provvedimenti in autotutela secondo le proprie circolari interne . Ciò può portare, in casi giustificati, al blocco dell’invio al riscossore o perfino all’annullamento dell’avviso se l’errore è palese (ad esempio doppia emissione per lo stesso debito). Tuttavia, in mancanza di un accoglimento espresso, il debito rimane dovuto nei termini originari.
- Prescrizione dei contributi: Va annoverata tra le tutele del debitore anche la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali. Questo principio, fissato dalla L. 335/1995, prevede che il diritto dell’INPS di riscuotere i contributi si estingue per prescrizione dopo 5 anni dal momento in cui i contributi dovevano essere versati (salvo atti interruttivi validi). La prescrizione breve di 5 anni – rispetto al termine ordinario decennale – è stata confermata dalla giurisprudenza in numerose occasioni ed è considerata ormai un orientamento consolidato . La ratio è tutelare la certezza dei rapporti contributivi e la posizione del lavoratore (che dopo 5 anni non può più vedersi accreditati contributi omessi, salvo eccezioni tramite rendita). Per il debitore, eccepire la prescrizione significa far valere che l’INPS ha tardato troppo a richiedere il pagamento o a portare avanti la riscossione, e pertanto il credito non è più esigibile. La prescrizione può essere fatta valere sia in via amministrativa (nei ricorsi ai comitati INPS, come causa di annullamento) sia, soprattutto, in via giudiziale, come eccezione nel ricorso al giudice del lavoro. È fondamentale rilevare che la prescrizione dei contributi è rilevabile d’ufficio dal giudice, secondo le Sezioni Unite della Cassazione , trattandosi di materia previdenziale con profili di ordine pubblico; ciò significa che, in teoria, anche se il debitore dimenticasse di eccepirla, il giudice potrebbe autonomamente dichiarare prescritto un credito per il quale risulti evidente la decorrenza del termine (ma è sempre prudente eccepirla espressamente).
- Divieto di abuso del processo esecutivo: Da ultimo, ricordiamo che anche l’INPS, nel procedere alla riscossione coattiva, deve rispettare le norme dell’esecuzione forzata, che vietano atti esecutivi sproporzionati o su beni impignorabili. Ad esempio, se l’agente di riscossione, su incarico dell’INPS, avvia un pignoramento, il debitore può opporsi agli atti esecutivi (ex art. 615 c.p.c. e seg.) per far valere vizi nella forma del pignoramento o l’impignorabilità di determinati beni (si pensi alla prima casa, non pignorabile per debiti tributari se il debitore ha un solo immobile e vi risiede). Anche questa è una forma di tutela, sebbene successiva: più che contestare l’esistenza del debito, serve a limitare o annullare atti esecutivi irregolari.
In sintesi, il contribuente ha a disposizione una serie di strumenti e principi generali per difendersi: la partecipazione attiva al procedimento (per fornire la propria versione dei fatti), l’accesso alla documentazione, la richiesta di autotutela, e in ultima analisi la possibilità di far valere davanti a un giudice sia vizi formali (come difetto di motivazione) sia ragioni di merito (ad esempio l’insussistenza del rapporto di lavoro contestato) sia eccezioni di estinzione (come la prescrizione). Nel prossimo paragrafo vedremo come questi diritti si concretizzino nelle procedure di ricorso, prima in sede amministrativa e poi in sede giudiziaria.
Difendersi in sede amministrativa: ricorsi interni all’INPS e autotutela
Prima di rivolgersi al giudice, il debitore ha spesso la possibilità di contestare l’accertamento contributivo in sede amministrativa, ovvero attraverso gli strumenti di riesame previsti all’interno dell’INPS stesso. Questa fase amministrativa può risultare utile per tentare una soluzione più rapida e meno onerosa, oppure – anche quando non risolutiva – per costruire un primo livello di difesa documentando le proprie ragioni. Vediamo quali sono le principali modalità:
1. Ricorso amministrativo ai Comitati INPS: L’ordinamento dell’INPS prevede appositi Comitati (organismi collegiali composti da rappresentanti delle parti sociali e da funzionari) deputati a decidere sui ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti dell’Istituto. In passato questi ricorsi si presentavano al Comitato Provinciale INPS; a seguito di riorganizzazioni, oggi esistono comitati centrali e periferici a seconda delle gestioni (ad es. il Comitato della Gestione Artigiani, il Comitato della Gestione dipendenti pubblici, ecc.), nonché Commissioni di Vigilanza. La normativa di riferimento include il D.P.R. 24/11/1971 n.1199 (ricorsi amministrativi) e regolamenti interni INPS, da ultimo aggiornati con la Circolare INPS n. 48 del 17.05.2023. Quest’ultima ha introdotto un nuovo regolamento unificato per tutti i ricorsi amministrativi in ambito previdenziale, con l’obiettivo di rendere omogenee le procedure e deflazionare il contenzioso giudiziario . In generale, contro un atto emanato dall’INPS in materia di contributi è ammesso ricorso amministrativo all’organo competente. Ad esempio, per un’azienda privata che contesta una nota di rettifica o un avviso di addebito (limitatamente a profili amministrativi), si ricorrerà al Comitato dell’apposita gestione (spesso centralizzato a livello nazionale), mentre un dipendente pubblico che contesta contribuzioni alla propria gestione si rivolgerà al rispettivo Comitato di Vigilanza .
– Termini e modalità: Il termine per presentare ricorso amministrativo all’INPS è generalmente di 30 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato . Fanno eccezione alcune materie (tipicamente prestazioni pensionistiche in certe gestioni) dove il termine può essere più ampio (90 giorni), ma per le questioni contributive 30 giorni è lo standard. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inammissibilità del ricorso in via amministrativa. La presentazione dal 2012 in poi avviene esclusivamente in via telematica: il ricorso si inoltra tramite il servizio online INPS “Ricorsi on-line”, accessibile con credenziali SPID/CIE/CNS direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati (es. patronati, consulenti) . Il nuovo regolamento 2023 conferma la telematica come unica via ammessa, consentendo in subordine l’uso della PEC solo qualora il servizio online non sia disponibile, e a patto di allegare copia di un documento d’identità e firma autografa del ricorrente . Importante: nel ricorso vanno indicati chiaramente l’atto impugnato e i motivi della contestazione; è possibile allegare documenti a supporto (es. ricevute di versamento, contratti, ecc.). Se il ricorso è inviato al comitato sbagliato, non è irrimediabile: il regolamento prevede che venga inoltrato d’ufficio a quello competente, senza perdere la data di presentazione .
– Sospensione e decisione: La presentazione di un ricorso amministrativo non sospende di diritto l’esecuzione dell’atto impugnato. Tuttavia, è prassi che per alcune tipologie di atti contributivi l’INPS non proceda con il recupero coattivo fintanto che il ricorso amministrativo è pendente, specie se presentato tempestivamente. Ad esempio, in caso di nota di rettifica contestata entro 30 giorni, l’INPS solitamente attende l’esito prima di emettere l’avviso di addebito (che comunque potrà emettere decorso un certo tempo, visto che per legge l’istituto non può rinunciare alla riscossione salvo autotutela). I comitati INPS hanno per legge 90 giorni per decidere il ricorso, termine che decorre dalla data di protocollo della domanda . Trascorso il 90° giorno senza una decisione, si applica l’istituto del silenzio amministrativo: in base all’art. 8, c.7, D.P.R. 1199/1971, il silenzio protratto oltre i 90 giorni equivale a rigetto del ricorso (silenzio rigetto), consentendo quindi al ricorrente di adire l’autorità giudiziaria. Va però precisato che il comitato conserva il potere di decidere anche oltre tale termine ; se ad esempio interviene una decisione dopo 6 mesi che accoglie il ricorso, essa produce comunque effetti (anche se il contribuente nel frattempo aveva eventualmente già fatto causa, si creerebbe una cessata materia del contendere). È sempre preferibile, pertanto, verificare l’esito effettivo del ricorso amministrativo tramite il portale INPS o contattando la sede competente, prima di intraprendere ulteriori azioni.
– Oggetto del ricorso amministrativo: Si possono impugnare in sede amministrativa tutti i provvedimenti riguardanti la contribuzione: dall’iscrizione alle gestioni obbligatorie, al provvedimento che determina l’importo dovuto, alle note di debito. Anche gli avvisi di addebito possono teoricamente essere oggetto di ricorso amministrativo (sebbene, essendo titoli esecutivi con termine breve per il giudizio, spesso si passi direttamente al ricorso giudiziale). Ad esempio, un’azienda potrebbe proporre ricorso amministrativo contro un avviso di addebito contestando in via amministrativa l’esistenza del debito o la sua prescrizione; l’INPS potrebbe, in autotutela, sospendere il titolo in attesa della decisione. Tuttavia, per la natura perentoria dei termini giudiziari, è sconsigliato affidarsi esclusivamente al ricorso interno quando si tratta di avvisi di addebito: bisogna comunque predisporre il ricorso al giudice entro 40 giorni, salvo che l’INPS nel frattempo annulli l’atto. In molti casi il ricorso amministrativo viene utilizzato per questioni meno complesse o per ottenere correzioni senza arrivare in tribunale. Ad esempio, se vi è un errore palese (una matricola errata, un doppio calcolo), il Comitato potrebbe risolvere velocemente. Se invece la questione è giuridicamente controversa (es: se una certa figura vada iscritta o meno a una gestione), difficilmente il ricorso amministrativo otterrà un ribaltamento della posizione dell’INPS.
2. Istanza di autotutela (sospensione o annullamento): In parallelo o in alternativa al ricorso formale, il debitore può inviare all’INPS una richiesta di autotutela, cioè un’istanza con cui chiede all’Istituto di riesaminare d’ufficio il proprio operato e annullare, revocare o modificare l’atto viziato. L’istanza può essere presentata in forma libera (esponendo i motivi per cui si ritiene l’atto errato) ed è consigliabile inviarla tramite PEC per avere data certa. Come accennato, l’INPS ha digitalizzato questo processo prevedendo servizi dedicati online: ad esempio “Domanda di annullamento/sospensione avvisi di addebito” per cittadini, aziende o intermediari (con accessi differenziati). Si tratta di modulistica guidata dove si seleziona l’avviso contestato e si indica la motivazione (ad esempio “importo già versato in data… come da attestazione allegata” oppure “soggetto non tenuto al versamento, come da documentazione…”). L’istanza in autotutela non ha termini per la presentazione (può essere fatta in qualsiasi momento, anche oltre i 30 giorni del ricorso amministrativo), ma ovviamente presentarla molto tardi riduce le chance di evitare azioni di recupero. Se il caso è urgente (ad esempio sta per scadere il termine di 60 giorni per il pagamento), è opportuno evidenziare la richiesta di sospensione immediata dell’esecuzione. L’INPS valuta l’autotutela secondo proprie circolari e linee guida: in genere la accoglie se vi sono errori evidenti o cause legali sopravvenute (ad esempio doppia imposizione, errore di persona, pagamento già effettuato, prescrizione già maturata al momento dell’atto). In autotutela l’INPS può anche procedere con sgravio totale o parziale dell’avviso di addebito: lo sgravio è l’atto con cui annulla in tutto o in parte il carico iscritto, comunicandolo anche all’Agente della Riscossione (che così interrompe o ridimensiona la riscossione). Se invece l’INPS respinge l’istanza (implicita o esplicitamente), il debitore dovrà percorrere la via giudiziaria per far valere le proprie ragioni. Si ribadisce: l’autotutela non interrompe i termini di ricorso giurisdizionale. Quindi, salvo casi in cui l’INPS deliberi espressamente una sospensione, il contribuente che abbia dubbi sulla fondatezza della pretesa deve comunque approntare il ricorso al giudice nei termini, anche se ha chiesto autotutela, per non decadere dal diritto di impugnare.
3. Definizione agevolata delle sanzioni amministrative: Un aspetto correlato alla fase amministrativa riguarda le sanzioni amministrative che spesso accompagnano l’accertamento contributivo, soprattutto in caso di lavoro nero o irregolarità formali. Ad esempio, l’utilizzo di lavoratori in nero comporta, oltre ai contributi evasi, una sanzione amministrativa pecuniaria (la cosiddetta maxisanzione) il cui importo dipende dalla durata dell’impiego irregolare. La legge prevede meccanismi di diffida che consentono al datore di pagare il minimo edittale della sanzione se regolarizza immediatamente la posizione del lavoratore. In concreto: quando un ispettore trova un lavoratore in nero, notifica al datore una diffida accertativa intimando di regolarizzare il rapporto (assunzione e versamento contributi) entro un breve termine. Se il datore ottempera, la sanzione amministrativa viene irrogata nel minimo previsto (che è sensibilmente inferiore al massimo). Questa è una strategia difensiva in via amministrativa importante: se non ci sono dubbi sull’effettiva fondatezza dell’accertamento (il lavoratore era effettivamente in nero), aderire subito alla diffida e pagare il dovuto può limitare i danni economici sul versante sanzionatorio. Diversamente, se il datore ritiene di poter dimostrare che il lavoratore non era alle sue dipendenze (es. un autonomo o un parente aiutante occasionale), potrà decidere di non ottemperare alla diffida e contestare tutto in giudizio; deve però essere conscio che perderà il beneficio della riduzione della sanzione amministrativa, rischiando in caso di soccombenza di pagare il massimo. Pertanto, la scelta va ponderata con il legale considerando le probabilità di vittoria.
4. Transazioni o conciliazioni in sede amministrativa: Diversamente dal fisco, in ambito contributivo non esistono istituti formali di “accertamento con adesione” o “mediazione” che permettano un accordo sul dovuto prima del giudizio. Tuttavia, nulla vieta che in sede amministrativa avanzata (magari dopo un ricorso al comitato) il contribuente cerchi un accordo bonario con l’INPS. Più che ridurre l’importo (cosa difficile, perché i contributi hanno natura indisponibile salvo casi di errore di diritto), l’INPS può venire incontro sulle modalità di pagamento, ad esempio concedendo dilazioni. In alcuni casi, invero rari, se vi è incertezza su una parte minoritaria del dovuto, l’INPS può scegliere di annullare in autotutela quella parte (ad esempio contributi per un lavoratore su cui emergono dubbi probatori), chiudendo così parzialmente la controversia. Ma parliamo di ipotesi eccezionali. Una forma più strutturata di conciliazione può avvenire in sede giudiziale, come vedremo, attraverso conciliazione giudiziaria o transazione. A livello amministrativo, dunque, il focus rimane il ricorso ai comitati e le istanze di autotutela.
Conviene fare ricorso amministrativo? In linea generale, tentare la strada amministrativa conviene quando: (a) il contenzioso riguarda importi non elevatissimi e si spera in una soluzione rapida senza andare in giudizio; (b) l’oggetto è fortemente tecnico e l’INPS potrebbe essere persuasa da documenti che l’ufficio periferico non aveva esaminato; (c) vi sono errori materiali evidenti; (d) si vuole guadagnare tempo prima della riscossione, in attesa magari di reperire fondi o di un condono in arrivo. Viceversa, il ricorso amministrativo da solo non è sufficiente quando: (a) l’atto impugnato è un avviso di addebito già esecutivo – in tal caso è imperativo predisporre anche il ricorso giudiziario entro 40 giorni, perché il rischio decadenza è dietro l’angolo; (b) la questione è di principio e l’INPS difficilmente farà marcia indietro (es: la qualificazione di un rapporto di lavoro); (c) occorre ottenere provvedimenti urgenti (es: sospensione dell’esecuzione forzata), che solo un giudice può dare in tempi rapidi tramite provvedimenti cautelari.
Nel prossimo capitolo affronteremo proprio la tutela giudiziale: cosa fare quando occorre portare la contestazione contributiva davanti al giudice, quali sono i termini, le procedure e le strategie in tribunale.
Il ricorso giudiziale contro l’Avviso di Addebito (e gli atti contributivi) – Procedura e termini
La fase giudiziaria è spesso il cuore della difesa contro un accertamento INPS, soprattutto quando sono in gioco somme ingenti o principi giuridici contestati. Di seguito esamineremo come impostare il ricorso al giudice, quale giudice è competente e con quali modalità, nonché le principali eccezioni e difese di merito che il debitore può far valere.
1. Giudice competente e rito applicabile: Le controversie in materia di obblighi contributivi verso l’INPS rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro (art. 442 c.p.c. e D.Lgs. 150/2011). Sono infatti considerate controversie previdenziali/assistenziali o di opposizione a prestazioni obbligatorie, da trattarsi con il rito del lavoro, anche se il ricorrente è un datore di lavoro o un’azienda. In pratica, il ricorso va presentato al Tribunale ordinario – sezione Lavoro e Previdenza territorialmente competente (di solito, quello del luogo dove ha sede l’azienda o la filiale INPS interessata). Il rito del lavoro comporta alcune differenze rispetto al rito civile ordinario: il ricorso si propone con ricorso introduttivo depositato in Tribunale, e il giudizio è a trattazione orale, con udienza di comparizione fissata dal giudice. Non è prevista la citazione tramite atto di citazione con termine a comparire lungo; i termini li stabilisce il giudice. Inoltre, è un rito improntato a celerità e ufficiosità: le parti hanno obbligo di esporre tutti i fatti e mezzi di prova nel ricorso (per il ricorrente) e nella memoria difensiva (per l’INPS) e non sono ammessi facilmente nuovi documenti oltre certe preclusioni. È quindi importante impostare bene e per tempo il ricorso.
2. Termini di proposizione del ricorso giudiziale: Il termine fondamentale da ricordare è 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito (o cartella) per proporre opposizione . Questo termine di 40 giorni è perentorio: significa che se si lascia trascorrere senza agire, il debitore decade dalla possibilità di contestare nel merito la pretesa contributiva e l’avviso diventa definitivo (fermo restando il limite della prescrizione per la riscossione, di cui diremo). La giurisprudenza dominante qualifica infatti tale termine come termine di decadenza per l’opposizione a pena di irricevibilità . Occorre dunque attivarsi tempestivamente. La decorrenza si calcola dalla data di notifica che, se avvenuta via PEC, corrisponde alla ricevuta di consegna PEC (spesso allegata in calce all’avviso stesso stampato). Se l’avviso giunge per raccomandata, dal giorno di ricezione (o compiuta giacenza se non ritirato). Attenzione: 40 giorni, non 60 come per i ricorsi tributari – è un errore fatale confondere i termini, specialmente nei casi di accertamenti congiunti fisco/INPS (il fisco ha 60 gg per il ricorso in Commissione Tributaria, l’INPS 40 gg per il ricorso al Tribunale) . In caso di altri atti diversi dall’avviso esecutivo, il termine può variare: ad esempio, se si impugna un provvedimento di riscossione (tipo un’intimazione di pagamento) in via peculiare, potrebbe applicarsi il termine di 20 giorni dell’opposizione agli atti esecutivi, ma si tratta di dettagli tecnici. Di norma, quando si contesta il merito del debito contributivo, si sta facendo opposizione al titolo ed è 40 giorni il riferimento.
3. Notifica del ricorso e litisconsorzio necessario: Il ricorso in materia di opposizione a contributi INPS va notificato (cioè, copia del ricorso con decreto di fissazione udienza) all’INPS in persona del legale rappresentante (Direttore o Presidente pro-tempore) presso la sede provinciale competente. Spesso gli avvocati notificano alla Sede INPS locale indicata sull’atto, tramite Ufficiale giudiziario o PEC dell’ente (l’INPS ha PEC atti giudiziari per ogni sede). Uno snodo importante: bisogna chiamare in giudizio anche l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione)? In passato, per prudenza, molti ricorrenti citavano sia INPS che Agenzia Riscossione, temendo eccezioni di difetto di contraddittorio. Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite n. 7514/2022, la quale ha chiarito che nei giudizi di opposizione a contributi previdenziali non è necessario convenire l’Agente della Riscossione (ex Equitalia) se si contesta il merito del credito . L’azione va diretta solo contro l’INPS, titolare del credito; chiamare anche l’Agenzia è superfluo e anzi può creare problemi di inammissibilità (poiché il riscossore non è legittimato a contraddire sul merito del credito) . Soltanto qualora si contestino vizi propri dell’attività di riscossione (es. notifica irregolare della cartella, vizi del pignoramento, calcolo di aggi non dovuti), in quel caso la controparte corretta è l’Agente della Riscossione – ma si tratta di opposizione agli atti esecutivi, distinta dal merito contributivo. Dunque, ricapitolando: se impugnate l’avviso di addebito sostenendo che il debito non è dovuto (per qualsiasi ragione sostanziale o anche prescrizione), il contraddittore necessario è solo l’INPS . Questa pronuncia delle Sezioni Unite ha risolto dubbi applicativi e uniformato la prassi. Pertanto, nel ricorso introduttivo occorre citare l’INPS (ed eventualmente indicare che non si intende contestare l’operato dell’agente per evitare confusioni) .
4. Struttura e contenuto del ricorso: Il ricorso al giudice del lavoro deve contenere: i dati delle parti, l’indicazione dettagliata dell’atto impugnato (numero avviso, data notifica, importo), la sommaria esposizione dei fatti, e soprattutto i motivi di opposizione, ossia le ragioni in fatto e in diritto per cui si ritiene illegittima la pretesa. È cruciale inserire tutte le eccezioni fin da subito: ad esempio, eccepire la prescrizione di parte del credito; contestare eventualmente la tardiva notifica dell’avviso (se fuori termini di decadenza, quand’anche ve ne fossero), l’erronea qualificazione dei rapporti di lavoro, la non debenza di sanzioni, ecc. Si possono anche fare domande subordinate: ad esempio, chiedere in via principale l’annullamento totale dell’avviso perché il lavoratore non era un dipendente, e in via subordinata, qualora fosse riconosciuto come dipendente, rideterminare i contributi su una base di calcolo inferiore (es. meno ore lavorate). Il ricorso termina con le conclusioni, in cui si chiede al Tribunale di accogliere l’opposizione e annullare l’atto (o dichiarare non dovute le somme) e di condannare l’INPS alle spese di lite.
Un’ulteriore componente spesso inserita è l’istanza di sospensione dell’esecuzione: poiché l’avviso è esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica, può accadere che durante il processo l’Agenzia Entrate-Riscossione avvii il recupero (fermo amministrativo, pignoramenti ecc.). Il giudice del lavoro ha facoltà di sospendere l’esecuzione dell’avviso di addebito se il ricorrente lo chiede e fornisce sufficienti ragioni (fumus boni iuris e periculum) . La domanda di sospensione può essere inserita nel ricorso stesso, in calce, motivandola (ad es. “si chiede la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’avviso impugnato attesa la fondatezza dei motivi e il grave danno derivante dall’esecuzione, stante l’ingente importo”). Non tutti i tribunali procedono nello stesso modo: alcuni fissano un’apposita udienza in tempi brevi per discutere la sospensiva, altri preferiscono decidere sull’istanza in sentenza. Comunque l’INPS, informato dell’istanza, talvolta si astiene temporaneamente dall’esecuzione in attesa della decisione cautelare. Il giudice, se concede la sospensione, emette un’ordinanza con cui blocca la possibilità di procedere esecutivamente fino alla sentenza . Tale provvedimento va poi notificato all’Agente della Riscossione competente perché ne abbia conoscenza e fermi le azioni esecutive . È bene sapere che la sospensione giudiziale è discrezionale e non automatica: va chiesta espressamente e motivata.
5. Svolgimento del giudizio: L’INPS, una volta ricevuto il ricorso, si costituisce in giudizio tramite la propria Avvocatura interna (l’INPS ha un ufficio legale con avvocati dipendenti che rappresentano l’ente). L’INPS depositerà una memoria difensiva in cui replica ai motivi del ricorso, allegando il fascicolo amministrativo (verbali ispettivi, calcoli, ecc.) e sollevando eventuali eccezioni processuali. Un’eccezione comune dell’INPS è la tardività del ricorso (se presentato oltre i 40 giorni) oppure l’incompetenza territoriale (ma di solito è quella giusta). Può eccepire, se del caso, il difetto di giurisdizione (ad esempio, se per ipotesi si fosse adita la Commissione Tributaria erroneamente per contributi). Nel merito, l’INPS tende a difendere la legittimità del proprio operato: se si contesta la qualifica di un lavoratore, porterà prove e argomentazioni a supporto; se si eccepisce prescrizione, cercherà di dimostrare eventuali atti interruttivi o la non maturazione del termine (ad esempio, notifiche di solleciti, atti di messa in mora inviati al datore nel frattempo). È importante sottolineare che il giudizio di opposizione ad avviso di addebito è un giudizio a cognizione piena sul rapporto: non ci si limita a aspetti formali, ma il giudice esamina se i contributi sono effettivamente dovuti o no . Si tratta quindi di un vero e proprio processo di merito, in cui possono essere assunte prove testimoniali, esibiti documenti, disposte eventualmente consulenze tecniche (ad esempio, contabili per rideterminare importi, o medico-legali se il tema fosse l’invalidità contributiva, etc.). Il ricorrente può far testimoniare, ad esempio, i lavoratori coinvolti (se ritiene che le loro dichiarazioni possano avvalorare la propria tesi, anche se spesso i lavoratori tendono a confermare le circostanze a loro favore come le ore lavorate in più, quindi è da valutare caso per caso). Nel rito del lavoro, il giudice ha ampi poteri istruttori d’ufficio: può chiedere informazioni all’ispettorato, ordinare all’INPS di produrre estratti conto, e così via.
6. Possibili esiti del giudizio di primo grado: All’esito dell’istruttoria, il Tribunale pronuncia sentenza. Gli scenari possibili sono:
- Accoglimento totale del ricorso: Il giudice annulla l’avviso di addebito (o l’atto contestato) dichiarando non dovuti i contributi. Ciò può avvenire per motivi formali (es. vizio insanabile dell’atto) o sostanziali (il debito non esiste, è prescritto, o l’INPS ha sbagliato diritto). Una sentenza del genere elimina alla radice l’obbligo di pagamento per il ricorrente, che se aveva versato qualcosa in pendenza (ad es. per evitare sanzioni) ha diritto alla ripetizione. Esempio: il Tribunale dichiara che Tizio non era obbligato all’iscrizione alla Gestione Separata nel periodo X e quindi i contributi richiesti dall’INPS sono annullati. Oppure: il lavoratore Caio non era un dipendente ma un autonomo, quindi niente contributi del lavoro subordinato.
- Accoglimento parziale: Il giudice riconosce fondate solo alcune censure. Ad esempio, dichiara che sono dovuti contributi ma in misura inferiore, oppure che sono dovuti solo per un certo periodo più recente perché il resto è prescritto. In tal caso la sentenza andrà a rideterminare l’importo. Frequentemente le sentenze in materia contributiva contengono calcoli di dettaglio su quanto effettivamente dovuto. Se il giudice non dispone diversamente, poi sarà l’INPS a dover emettere un nuovo avviso (o un aggiornamento) per l’importo minore. Un esempio pratico: l’INPS chiedeva €100.000 di contributi per 10 lavoratori in nero per 5 anni; il giudice accerta che i lavoratori furono alle dipendenze solo per 2 anni e che per uno di essi era intervenuta prescrizione, quindi riduce la platea e quantifica magari €30.000 dovuti. In sentenza può condannare l’azienda a pagarli, ma usualmente questo importo rideterminato se non viene pagato spontaneamente verrà iscritto a ruolo in un nuovo avviso di addebito dell’INPS (che recepisce la sentenza).
- Rigetto del ricorso: Se il ricorso è respinto integralmente, l’avviso di addebito impugnato viene convalidato. Significa che il credito è dovuto per intero e l’INPS (tramite l’agente di riscossione) può proseguire nelle azioni esecutive. In più, il soccombente (debitore) viene di norma condannato a rifondere le spese legali all’INPS (salvo compensazione in caso di questioni nuove o controverse). Va però notato che, diversamente dal fisco, in ambito previdenziale non esiste il principio del “giudicato implicito” sul debito per mancata opposizione. Ovvero: il rigetto conferma che nulla si è annullato, ma i crediti INPS – finché non c’è una sentenza passata in giudicato a favore dell’ente – restano soggetti a prescrizione quinquennale . Questo rileva soprattutto se poi l’INPS tarda ulteriormente a riscuotere.
7. Appello e ricorso per Cassazione: Le sentenze del Tribunale in materia contributiva sono appellabili davanti alla Corte d’Appello – sezione lavoro. Il termine per proporre appello è di 30 giorni dalla notifica della sentenza a cura della controparte oppure (se la sentenza non viene notificata) 6 mesi dalla pubblicazione. L’appello si propone con atto di citazione (qui si torna al rito ordinario in questa fase). L’appello, però, non sospende l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, salvo che la parte ottenga dal giudice d’appello una sospensione (nei fatti rara in queste materie). Ciò significa che, se il Tribunale ha rigettato il ricorso, l’INPS potrebbe riprendere la riscossione subito, pur pendendo l’appello. Viceversa, se il Tribunale ha annullato il debito, l’INPS in appello non può pretendere il pagamento, ma in attesa dell’esito di secondo grado la posizione è in bilico (di solito l’INPS sospende volontariamente la riscossione se c’è appello pendente). Dopo la Corte d’Appello, l’ultima istanza è la Corte di Cassazione (sezione Lavoro), cui si può ricorrere solo per motivi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione, oggi ridotti a vizi di logicità manifesta). I termini per la Cassazione sono 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello o 6 mesi dalla pubblicazione.
8. Eccezioni difensive principali nel merito: Vale la pena evidenziare alcuni punti di merito frequentemente utilizzati come difesa nel processo contributivo:
- Insussistenza del rapporto di lavoro subordinato: Molti accertamenti INPS derivano dalla riqualificazione di rapporti (es. partite IVA o co.co.co. considerati lavoratori dipendenti a tutti gli effetti). Il datore, in giudizio, può difendersi dimostrando l’assenza degli indici della subordinazione: ad esempio l’assenza di vincolo di orario, il lavoro a progetto reale, la prestazione occasionale genuina. Se riesce, i contributi non sono dovuti. È tipico il caso delle aziende che si vedono contestare collaboratori come dipendenti: qui la difesa produce contratti, fatture, e magari testimonianze per provare l’autonomia di quei collaboratori.
- Difetto di base imponibile o quantitativo: Spesso il contenzioso è sulla quantificazione. Il datore può non negare di dover contributi, ma contestare l’importo. Esempio: l’INPS presume retribuzioni non contabilizzate basandosi su indagini (tipo movimenti bancari, o dichiarazioni dei lavoratori). Il datore può opporre evidenze contrarie – ad es. che certe somme non erano retribuzioni ma rimborsi spese, ecc. Oppure contestare i periodi: “il lavoratore ha iniziato a lavorare a maggio, non a gennaio come presume l’ispettore”. Tali questioni di fatto vengono decise con prove testimoniali, documenti (biglietti aerei, accessi badge ecc.). Ridurre i periodi o le basi retributive fa calare notevolmente il debito contributivo.
- Prescrizione: Abbiamo già introdotto la prescrizione quinquennale come grande scudo del debitore. In giudizio bisogna argomentarla con precisione: individuare per ogni periodo contestato se sono trascorsi più di 5 anni senza atti interruttivi idonei prima della notifica dell’avviso. Ad esempio, se l’ispettore ha trovato omissioni dal 2015 e l’avviso è notificato nel 2022, bisogna verificare: c’è stato un atto interruttivo (tipo una lettera raccomandata di messa in mora) tra il 2015 e il 2020? In mancanza, i contributi 2015 sarebbero prescritti (essendo decorsi oltre 5 anni). L’INPS potrebbe replicare invocando una sospensione legale della prescrizione in caso di occultamento doloso del rapporto di lavoro. La legge infatti prevedeva (art. 3, co.9 L.335/95 e precedenti) che se il datore con dolo occultava il rapporto, la prescrizione restava sospesa finché l’INPS non avesse avuto conoscenza del rapporto, e comunque non oltre 10 anni. La portata di questa norma è stata ridimensionata dalla giurisprudenza: oggi sostanzialmente il termine rimane 5 anni per tutti, salvo l’ipotesi di contributi già accertati con atti giudiziari (vedi sotto) . In giudizio, dunque, si potrà replicare che la prescrizione non è stata sospesa oltre i 5 anni, a meno che l’INPS provi un comportamento doloso e occulto del datore. Ad esempio: il datore non aveva proprio registrato il lavoratore (dolo) – ma anche in tal caso la Cassazione propenderebbe per il 5 anni e non 10, a meno di denunce penali in corso. Una eccezione: se nel frattempo vi è stato un processo penale per omesso versamento contributi e in quel contesto l’INPS si è costituita, potrebbe ritenersi interrotto il termine (ma sono casistiche complesse). Comunque la Cassazione (Sez. Unite) con la sentenza 23397/2016 ha stabilito che i crediti INPS non consolidati in giudicato restano quinquennali .
- Decadenza o nullità dell’atto: Oltre alla prescrizione (che attiene al diritto sostanziale), si può eccepire che l’avviso di addebito sia stato emesso tardivamente rispetto a eventuali termini di decadenza previsti. Ad esempio, per i contributi da lavoro dipendente dichiarati e non versati, la legge prevede un termine entro il quale notificarne la richiesta (termine che è di regola il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del versamento, ma se dichiarati si tende a far coincidere con la prescrizione stessa). Non esiste in materia contributiva un termine di decadenza rigido come in ambito fiscale (dove l’accertamento va notificato entro tot anni). L’unico riferimento è per i contributi derivanti da accertamento fiscale: l’art. 3 co. 1, lett. b) D.Lgs. 462/1997 prevede che l’INPS richieda i contributi contestualmente all’accertamento tributario o successivamente sulla base di quello. Ma, di fatto, se l’accertamento fiscale diventa definitivo nel 2025, l’INPS può emettere l’avviso di addebito anche dopo, purché entro i 5 anni dal momento in cui i contributi sono dovuti (spesso coincidono con l’anno accertato). Un punto interessante è l’applicazione dell’art. 24, co.3, D.Lgs. 46/1999 : questa norma stabilisce che se un accertamento fiscale è impugnato in sede giudiziaria, l’iscrizione a ruolo (e dunque l’avviso INPS) deve attendere un provvedimento esecutivo del giudice tributario . La Cassazione ha interpretato ciò nel senso che l’INPS non dovrebbe affatto notificare l’avviso di addebito finché il processo tributario sul maggior reddito è pendente . Se l’INPS invece procede lo stesso, il debitore in giudizio può eccepire la violazione dell’art. 24 D.Lgs. 46/99 e la conseguente “non iscrivibilità a ruolo” del credito previdenziale, chiedendo al giudice del lavoro di dichiarare nulla (o prematura) la pretesa . Alcuni tribunali hanno accolto tale eccezione ritenendo nullo l’avviso in quanto emesso ante tempus (prima della definizione del fiscale) . Altri giudici invece, pur rilevando la violazione, non annullano l’avviso ma procedono comunque a valutare nel merito il credito contributivo . Non c’è ancora uniformità, quindi anche questo argomento può essere speso come motivo di ricorso se pertinente (specie per mettere pressione all’INPS quando si è anche in contenzioso tributario).
- Errori procedurali di notifica: Anche gli aspetti di notifica vanno verificati. Se ad esempio l’avviso di addebito non è stato notificato correttamente (PEC ad indirizzo sbagliato, raccomandata non conforme, ecc.), si può sostenere la nullità della notifica e quindi l’inesistenza di un titolo esecutivo valido. Questa eccezione spesso viene fatta valere nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi (se il termine di 40 giorni è decorso) proprio per far caducare il precetto o l’esecuzione a valle. Se però siete ancora entro i termini e avete rilevato un vizio di notifica, conviene impugnarlo subito: c’è giurisprudenza che ritiene che la notifica nulla dell’avviso non faccia nemmeno decorrere il termine di 40 giorni (in teoria), ma è rischioso contarci: meglio impugnarlo comunque e far valere la nullità in giudizio, chiedendo al giudice di dichiarare annullato l’avviso per difetto di notifica.
In buona sostanza, la difesa giudiziale ruota attorno a: contestare i fatti (la pretesa contributiva in sé), contestare eventuali errori di diritto (ad es. l’inquadramento del caso sotto una norma sbagliata, o contributi non dovuti per legge in quella situazione), e far valere cause estintive (prescrizione, decadenza). È opportuno presentare un ventaglio completo di motivi, includendo sempre l’eccezione di prescrizione quinquennale per i periodi più risalenti, perché anche se magari quando l’avviso fu notificato non erano trascorsi 5 anni, durante il processo potrebbero trascorrere ulteriori anni senza atti interruttivi e maturare prescrizione su rate o su parti non ancora eseguite (la prescrizione infatti continua a decorrere e può estinguere il diritto a riscuotere se passa troppo tempo senza azioni, come accade se un processo dura molto).
9. Costi e benefici della causa: Prima di intraprendere un ricorso giudiziale, il debitore (specie azienda o autonomo) deve valutare costi e benefici. I costi includono: il contributo unificato (che per cause di valore alto può essere consistente), eventuali consulenze di parte, e le spese legali per il proprio avvocato. Se si perde, si pagheranno anche le spese dell’Avvocatura INPS (che sono liquidate dal giudice secondo parametri forensi, spesso qualche migliaio di euro a seconda del valore). Tuttavia, considerati gli importi contributivi sovente elevati, vale quasi sempre la pena di ricorrere se ci sono motivi difendibili: anche solo ottenere una riduzione dell’importo o un pagamento dilazionato guadagnando tempo può fare la differenza per l’azienda. Inoltre, durante il contenzioso, se si è ottenuta la sospensione o l’INPS non procede all’incasso, si può migliorare la propria liquidità o predisporre piani di rientro.
In sintesi, il ricorso giudiziale è uno strumento indispensabile per difendersi dalle contestazioni contributive, con regole proprie (40 giorni, giudice del lavoro, necessità di citare solo INPS, ecc.). Chi riceve un avviso INPS deve subito consultare un legale, impostare la strategia ed evitare la decadenza. Nei paragrafi successivi vedremo come queste regole generali di contenzioso si applicano in casi particolari (aziende, professionisti, datori di lavoro domestici) e come gestire situazioni di accertamenti congiunti con il fisco, che comportano la necessità di coordinare due contenziosi paralleli.
Il termine di prescrizione dei contributi: cinque anni (salvo eccezioni) e modalità di calcolo
La prescrizione contributiva merita un approfondimento dedicato, data la sua importanza come eccezione difensiva e i complessi risvolti che può avere nel tempo. Abbiamo già menzionato il principio generale: i contributi previdenziali obbligatori (IVS, gestione separata, contributi assistenziali) si prescrivono in 5 anni dal giorno in cui avrebbero dovuto essere versati (art. 3, comma 9, L. 335/1995) . Occorre però comprendere bene da quando decorre il termine e quali eventi possono interromperlo o sospenderlo.
1. Decorrenza (“dies a quo”) della prescrizione: In generale, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il credito contributivo diviene esigibile. Per un datore di lavoro che deve versare mensilmente i contributi dei dipendenti tramite modello UniEmens, la scadenza è il 16 del mese successivo al mese di competenza (ad es. contributi di gennaio dovuti entro 16 febbraio). Dunque da quella data parte il conteggio dei 5 anni. Per un lavoratore autonomo iscritto alle gestioni speciali (artigiani, commercianti) che versa contributi in quattro rate annuali sulle quote fisse e sul reddito eccedente, i termini sono fissati (in genere 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio dell’anno successivo per il saldo) – da ciascuna scadenza decorre il termine per quella porzione. Per i professionisti non iscritti a casse che devono pagare la Gestione Separata sul reddito dichiarato annualmente, vale la regola evidenziata dalla Cassazione: la prescrizione parte quando scade il termine per il pagamento dei contributi dovuti su quel reddito . Ad esempio, per i redditi 2024 dichiarati nel 2025 e su cui si dovevano versare contributi gestione separata entro il 30 giugno 2025 (o rate successive), la prescrizione scatta da tale scadenza (se c’era proroga al 30 luglio, da quella data). Non rileva la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è solo una “dichiarazione di scienza” e non costituisce l’obbligazione . La Cass. n. 25615/2023 ha proprio ribadito che “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi” . Questo significa che se un professionista presenta in ritardo la dichiarazione, non ottiene di spostare in avanti la prescrizione: conta quando doveva pagare.
2. Atti interruttivi della prescrizione: Un atto interruttivo fa ripartire da zero il termine di 5 anni. Nel campo contributivo, quali atti interrompono? Sicuramente la notifica di una richiesta formale di pagamento da parte dell’INPS o del riscossore. Ad esempio: la notifica di una lettera di diffida e messa in mora inviata dall’INPS (raccomandata AR o PEC) interrompe la prescrizione, così come la notifica di una cartella esattoriale o di un avviso di addebito. Anche atti dell’esecuzione come il pignoramento potrebbero avere effetto interruttivo (ma solitamente non ce n’è bisogno perché entro 5 anni l’INPS qualcosa notifica). Perfino la presentazione di un ricorso amministrativo da parte del debitore è considerata dalla Cassazione un atto che interrompe la prescrizione, in quanto dimostra il riconoscimento implicito dell’esistenza del rapporto debitorio (anche se contestato) – questo punto è dibattuto, ma attenzione: ad esempio, se un’azienda fa ricorso amministrativo chiedendo annullamento, c’è una sentenza Cass. (Sez. Unite n. 14488/2004) che reputò quello un atto interruttivo perché comunque l’azienda ammetteva l’esistenza dell’atto contestato (ma più recentemente la giurisprudenza pare orientata a non far decorrere prescrizione mentre pende un ricorso amministrativo, configurando piuttosto una sospensione). In generale, però, ogni manifestazione del credito da parte dell’INPS verso il debitore è interruttiva: lettera, intimazione, ecc., purché provi conoscenza effettiva da parte del debitore. L’interruzione fa decorrere un nuovo periodo di 5 anni da capo.
3. Sospensione della prescrizione: Oltre all’interruzione (che può ripetersi più volte, ma ricordiamo che dal 2020 con la riforma non esistono più le interruzioni perpetue; ogni interruzione fa partire un nuovo termine, ma permane il limite di prescrizione massimo se fissato, in genere però non c’è un massimo decennale salvo giudicato). La sospensione è un congelamento temporaneo del conteggio. Il citato art. 3, co. 9 L.335/95 (come modificato dal D.Lgs. 166/1997) prevedeva che la prescrizione rimane sospesa finché il lavoratore non abbia conoscenza del mancato versamento. Questa norma fu abrogata nel 1997 per i contributi pensionistici, ma è rimasta per alcuni contributi minori. Più rilevante, come detto, è la questione del occultamento doloso: secondo alcune interpretazioni (in passato seguite dall’INPS) se il datore non aveva denunciato all’INPS il rapporto di lavoro, ciò costituiva occultamento doloso e portava il termine di prescrizione a 10 anni. Tuttavia, la Cassazione a Sezioni Unite, nella storica sentenza SU n. 23397/2016, ha escluso l’applicabilità del termine decennale se non nei casi in cui la pretesa contributiva sia stata accertata da un provvedimento giudiziario definitivo . In altre parole: solo una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo non opposto possono dare al credito contributivo la dignità di “cosa giudicata” e quindi prescrizione decennale (come per qualsiasi diritto riconosciuto in giudicato) . Se invece il credito rimane fondato su atti amministrativi (avvisi, cartelle) o su provvedimenti non giudiziari, continua a essere quinquennale, anche se non è stato impugnato . Ciò è rilevantissimo: ad esempio, l’INPS notifica un avviso nel 2017 e l’azienda non fa ricorso (diventa “definitivo” amministrativamente), ma se entro 5 anni l’INPS/ADER non compie atti esecutivi, il credito si prescrive lo stesso . Diversamente, se quell’importo era stato consacrato in una sentenza di condanna, allora la prescrizione sarebbe di 10 anni dall’accertamento giudiziale.
- Un esempio concreto per chiarire: Tizio non versa contributi 2015. L’INPS gli notifica cartella nel 2016. Tizio non paga né fa ricorso. Nel 2022 l’Agente Riscossore notifica un’intimazione di pagamento. Tizio impugna per prescrizione. In base al principio delle SU, la cartella 2016 non essendo giudicato non impedisce la prescrizione quinquennale successiva; dunque se tra 2016 e 2022 non vi sono stati altri atti, i contributi 2015 sono prescritti . La Corte d’Appello di Lecce in quel caso applicò la prescrizione quinquennale post-cartella e la Cassazione confermò . Questo è un scenario tipico nella difesa: anche se avete perso il termine per impugnare l’avviso, tutto non è perduto perché se l’INPS resta inattivo per 5 anni dalla notifica, potete opporvi all’esecuzione futura eccependo prescrizione (lo si fa con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., come opposizione all’esecuzione). Le SU 2016 hanno fatto salvi solo i casi in cui c’è giudicato o titolo giudiziale: allora sì 10 anni (come da art. 2953 c.c. per le sentenze).
4. Prescrizione e contributi non denunciati dal datore (il lavoratore inconsapevole): Un effetto collaterale della prescrizione è che, una volta maturata, il lavoratore perde il diritto alle prestazioni pensionistiche su quei contributi. La legge dà però una chance: la già citata rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962. In base a questo meccanismo, se i contributi sono prescritti, il datore di lavoro può comunque, volontariamente, chiedere all’INPS di costituire una rendita vitalizia versando il capitale corrispondente, così da coprire la posizione del lavoratore (comma 1). Se il datore non lo fa, il lavoratore può, entro i 10 anni successivi alla prescrizione, fare istanza lui stesso affinché l’INPS costituisca la rendita, pagando il dovuto ma con possibilità di chiedere risarcimento danni al datore inadempiente (comma 5). Infine, dal 2024 è prevista anche una facoltà oltre i 20 anni, a totale onere del lavoratore (comma 7 introdotto dalla L. 203/2024) . Su questa tematica c’è una recentissima Cassazione Sezioni Unite n. 22802/2025, che ha chiarito quando decorrono i vari termini decennali di queste facoltà, raddoppiando di fatto i tempi per il lavoratore . In particolare, le SU 22802/2025 hanno stabilito che il termine decennale per il lavoratore decorre dalla scadenza del termine decennale del datore e non dalla data originaria di prescrizione dei contributi . Questo sposta in avanti le possibilità per il lavoratore: in sintesi, nei primi 10 anni post-prescrizione può agire il datore (o il lavoratore se dimostra di non poter ottenere dal datore), tra 10 e 20 anni può agire il lavoratore (senza dover provare l’impossibilità di rivalsa sul datore) , oltre 20 anni solo il lavoratore a proprie spese . Questa digressione serve a evidenziare che, per il datore, farla franca coi contributi grazie alla prescrizione non lo esonera del tutto: potrebbe essere chiamato dal lavoratore a rispondere del danno (il lavoratore può chiedere il risarcimento corrispondente ai contributi prescritti, che finiranno nella rendita vitalizia). Dunque, nella strategia difensiva, invocare la prescrizione è sacrosanto, ma chi ha omesso contributi ai danni di un lavoratore deve mettere in conto possibili rivalse civili.
In chiusura su questo tema, presentiamo una tabella riassuntiva dei termini di prescrizione nelle varie situazioni:
| Situazione del credito contributivo | Termine di prescrizione | Riferimenti / Note |
|---|---|---|
| Contributi previdenziali dovuti (non ancora accertati con titolo amministrativo o giudiziale) | 5 anni dalla data di scadenza del pagamento dovuto | Art. 3, c.9 L. 335/1995 . Se contributi per lavoratori dipendenti, dal 16 del mese successivo; se gestione separata, dal termine per il saldo imposte . |
| Contributi richiesti con avviso di addebito o cartella non opposti (titolo amministrativo definitivo) | 5 anni dalla notifica del titolo (per la riscossione coattiva) | Cass. SS.UU. n. 23397/2016: atto amministrativo non comporta giudicato, resta prescrizione breve . Il termine riparte dalla notifica dell’atto (interruzione). |
| Contributi riconosciuti con sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo definitivo | 10 anni dalla formazione del giudicato | Art. 2953 c.c. applicabile. Un titolo giudiziario equiparato a cosa giudicata fa decorrere il termine lungo decennale . |
| Omissione contributiva con occultamento doloso (rapporto non denunciato volontariamente) | 5 anni (orientamento attuale) <br>(In passato ritenuto 10 anni) | L’orientamento attuale esclude l’estensione automatica a 10 anni salvo giudicato . Prima si riteneva applicabile art. 2941 n.8 c.c. (sospensione per dolo) ma giurisprudenza recente non prolunga oltre 5 anni se manca titolo giudiziale. |
| Durante pendenza di ricorso amministrativo INPS | (prescrizione sospesa o interrotta) | La presentazione del ricorso interrompe; inoltre, per analogia con ricorsi gerarchici ex DPR 1199/71, si considera sospesa fino alla decisione (max 90 gg). Prudenza vuole considerarla interrotta e ripartente da esito. |
| Periodo di emergenza Covid (8 marzo-31 agosto 2020) – sospensione ex lege | + di 5 anni di tanti giorni quanti il legislatore ha sospeso | Esempio: il DL 18/2020 sospese i termini di prescrizione dei contributi per alcune mensilità del 2020. Questo sposta in avanti la scadenza di un periodo pari alla sospensione. (Norma specifica: art. 37 DL 18/2020). |
| Contributi oggetto di denunce o contestazioni penali (omesso versamento art. 2 co.1-bis L. 638/83) | 5 anni (in sede civile), possibilità di effetti penali paralleli | L’azione penale per omesso versamento > €10.000 è autonoma. La prescrizione civile rimane 5 anni, ma un procedimento penale in corso può interrompere per via della costituzione parte civile dell’INPS, ecc. |
Come si vede, il termine di 5 anni è la regola aurea, con l’eccezione del caso in cui l’INPS abbia già ottenuto un accertamento in sede giudiziaria (allora 10 anni da quello). Per il debitore, è sempre essenziale monitorare l’aspetto prescrizionale: ad esempio, se riceve un sollecito di pagamento per contributi di 6-7 anni prima, potrebbe essere già tutto caduto in prescrizione e andrà prontamente eccepito per far annullare l’intimazione. La conoscenza di questi termini consente di evitare di pagare somme ormai non più dovute per legge.
Strategie difensive in casi particolari
Passiamo ora ad esaminare alcuni scenari specifici in cui un accertamento contributivo può coinvolgere tipologie diverse di soggetti: aziende con lavoratori dipendenti, professionisti e lavoratori autonomi, datori di lavoro domestici. Ciascuna categoria presenta particolarità sia nelle contestazioni tipiche sia nelle possibili difese.
Aziende e datori di lavoro con dipendenti
Le imprese che occupano lavoratori subordinati sono frequentemente soggette a verifiche contributive. Ecco alcune tipiche contestazioni e come difendersi:
- Lavoratori “in nero” scoperti dall’ispettore: È forse la situazione più grave per un’azienda. L’ispettore redige verbale indicando che certi lavoratori erano presenti senza regolare assunzione. Ciò comporta: richiesta di tutti i contributi evasi (compresa la quota a carico del lavoratore, che però l’azienda dovrà versare interamente), maggiorati delle sanzioni civili da evasione (più alte di quelle per mera mora) e irrogazione della maxi-sanzione amministrativa per lavoro nero. Come difendersi? Sul piano fattuale, se il lavoratore non era effettivamente un dipendente dell’azienda, occorre provarlo con ogni mezzo. A volte succede che in cantiere o in negozio vengano trovate persone che l’azienda sostiene non essere lavoratori: possono essere fornitori, clienti, amici di passaggio. In tal caso, è fondamentale raccogliere subito le prove: ad esempio documenti che attestino che quel giorno quella persona aveva un altro scopo (consegna materiale, etc.), dichiarazioni scritte di presenti, eventualmente far valere contraddizioni nelle dichiarazioni rese al momento. Se invece il lavoratore c’era ed operava, le strade sono due: (a) sostenere che non era un lavoratore subordinato, ma magari un collaboratore saltuario autonomo. Questo va però in contrasto con la definizione di lavoro nero, quindi può funzionare solo se si riesce a dimostrare che quel lavoratore aveva una propria partita IVA o si trattava di lavoro autonomo occasionale sotto i limiti di legge (max 30 giorni e 5.000 euro annui). In taluni casi le aziende tentano di “coprire” un nero facendo un contratto d’opera retrodatato, ma gli ispettori sono abili a smascherare simili tentativi, quindi occorre essere credibili e supportare la tesi con riscontri (pagamenti senza cadenza fissa, collaborazione anche con altri committenti, ecc.); (b) oppure, se era un dipendente a tutti gli effetti ma l’azienda non l’aveva assunto, una difesa limitativa del danno consiste nel dimostrare che il periodo di lavoro è inferiore a quanto presumono gli ispettori. Ad esempio, l’ispettore trova il lavoratore a ottobre e spesso assume che lavorasse da inizio anno: se l’azienda può provare, mettiamo, che quella persona a giugno-luglio era altrove (es. aveva un altro contratto di lavoro altrove, o era all’estero, o comunque non poteva essere suo dipendente prima di una certa data), si può ridurre il periodo contestato. Ogni elemento (anche social network, foto, timbri di viaggio) può essere utile per delimitare la durata. Nel giudizio, poi, si possono sentire testimoni (colleghi, fornitori) sul “da quando” quella persona lavorava. Meno tempo equivale meno contributi e sanzioni.
Sul piano giuridico, un’azienda colta con neri difficilmente potrà negare la violazione in sé, ma potrà chiedere la non applicazione di sanzioni civili di evasione se dimostra di aver denunciato spontaneamente prima dell’accertamento la situazione. Ad esempio, se appena prima del controllo l’azienda ha provveduto (anche tardivamente) a registrare il lavoratore, potrebbe evitare la maxi-sanzione. Tuttavia, nella pratica, se l’ispezione è già in corso, questo non serve. Meglio allora puntare su eventuali vizi procedurali (verbale notificato fuori termine? Non succede quasi mai perché il verbale viene consegnato a fine ispezione immediatamente, o al massimo entro 90 gg come da prassi) oppure su difetti di forma dell’avviso di addebito successivo (già menzionati: motivazione carente ecc., da unire comunque alle difese di merito).
Va ricordato anche che, in caso di lavoro nero: (i) l’azienda può evitare il peggio regolarizzando entro il termine della diffida (pagando contributi e assumendo il lavoratore): in tal caso paga la sanzione amministrativa minima e non quella piena. Questo richiede rapidità e ammissione dell’illecito, ma è spesso conveniente economicamente. (ii) C’è un risvolto penale? – Di per sé l’occupazione di lavoratori irregolari è sanzione amministrativa, non reato (salvo casi particolari tipo impiego di clandestini che ha rilievo penale). Quello che può diventare penale è l’omesso versamento dei contributi se supera la soglia dei €10.000 annui per le ritenute (quota dipendente) non versate . Per un singolo lavoratore nero, magari part-time, non si raggiungono quei livelli; ma se l’azienda ha più lavoratori e persiste omettendo i versamenti dovuti anche dopo l’accertamento, potrebbe configurarsi reato. Comunque, questo attiene più alla fase dopo: se entro il 30 ottobre dell’anno successivo l’azienda non versa i contributi dovuti per l’anno precedente sopra 10k, scatta il penale (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983, come modificato dal D.Lgs. 8/2016) . Dunque il datore colto in fallo ha interesse a versare il dovuto (almeno la quota lavoratore) quanto prima, per evitare il penale. Questo comporta però che in giudizio resterà eventualmente la contesa su sanzioni e interessi, ma intanto i contributi base saranno stati versati e non contestabili. È un trade-off: pagare subito per evitare reato, oppure attendere l’esito del contenzioso ma esponendosi? La legge in questo caso offre una via d’uscita: se il datore paga tutti i contributi dovuti (anche tardivamente, ma prima che il giudice penale emetta sentenza definitiva), il reato è estinto. Molti datori quindi scelgono di pagare la parte minima (ritenute) e magari litigano su sanzioni civili e altre componenti che penali non sono.
- Lavoratori sotto-inquadrati o differenze retributive: Un’altra contestazione comune è che i lavoratori siano stati pagati meno del dovuto (rispetto al CCNL) oppure inquadrati a un livello inferiore, oppure che non siano state pagate straordinarie, trasferte, ecc. Questo spesso emerge quando il lavoratore (magari licenziato) fa vertenza e ottiene dal giudice del lavoro delle differenze paga. In tali casi, l’INPS può richiedere i contributi sulle somme riconosciute. Ad esempio, Caio fa causa e la sentenza nel 2025 gli riconosce €20.000 di differenze salariali per gli anni 2019-2020; l’INPS, venuta a conoscenza (magari perché la sentenza è comunicata per il saldo contributi), emette avviso all’azienda per i contributi su quei €20.000. Come difendersi? In verità, qui c’è poco da difendere se la sentenza è passata in giudicato: i contributi sono dovuti e l’avviso è un atto dovuto. L’unico controllo è sull’importo: se l’azienda ha già pagato parte di quei contributi (ad esempio perché aveva pagato su somme inferiori, etc.), può evidenziarlo. Oppure se una parte di quelle differenze è caduta in prescrizione contributiva (capita raramente, in genere si versa su tutto il periodo coperto dalla sentenza). In generale però le sentenze civili su rapporti di lavoro fanno stato anche per l’INPS: non si può in sede di opposizione contributiva ridiscutere l’inquadramento se è stato stabilito dal giudice del lavoro in altra causa. Se il datore volesse contestare la sentenza presupposto, dovrebbe impugnare quella nelle sedi proprie. A volte, però, può succedere che il lavoratore e l’azienda facciano una conciliazione in sede sindacale su somme arretrate: quell’accordo transattivo prevede magari un importo forfettario (in parte esente contributi se qualificato come danno, ecc.). L’INPS potrebbe contestare che in realtà l’intero importo transatto andava assoggettato a contributi. Lì la difesa del datore è mostrare la natura delle somme: se si è transatto includendo voci non retributive (es. indennità di mancato preavviso, danno, interessi), spiegare perché non sono contributive. È un terreno delicato: l’INPS spesso riqualifica tutte le somme agli atti come retribuzione differita. Occorre allora portare la documentazione dell’accordo e, se possibile, la struttura della transazione. Ad esempio, se l’accordo col lavoratore specifica “€5.000 a titolo di differenze retributive (soggette a contribuzione) e €5.000 a titolo di incentivo all’esodo (voce su cui in certi limiti non c’erano contributi)” e quell’incentivo rientra in una fattispecie esente, il giudice potrà esaminare se l’INPS ha ragione o meno nel chiedere contributi pure su quello. La Cassazione ha chiarito che gli incentivi all’esodo in quanto tali non sono soggetti a contributi pensionistici, salvo travestano altro; ma se ben formalizzati, il datore può vincere su quella quota. In sintesi: in materia di differenze retributive, la difesa verte sulla natura delle somme.
- Qualificazione di alcuni compensi come imponibili: Un’azienda può trovarsi contestati contributi su voci che pensava escluse. Ad esempio: rimborsi spese forfettari ai dipendenti, buoni pasto oltre soglia, trasferte extra, premi una tantum. Se l’INPS li considera retribuzione imponibile, li somma e chiede contributi. La difesa consiste nel dimostrare che tali somme rientravano nelle ipotesi di esclusione previste (art. 51 TUIR per il fisco di solito fa testo anche per contributi). Se l’ispettore ha ecceduto (magari tassando anche indennità che erano esenti entro certi limiti), il datore in giudizio con documenti (es. policy trasferte, evidenze dei costi effettivi sostenuti dai lavoratori) può convincere il giudice a escludere base imponibile. Ad esempio: contestati €10.000 di rimborsi, ma l’azienda mostra ricevute che i lavoratori spesero realmente viaggi per €8.000 – quei €8.000 non sono retribuzione ma rimborso spese vivo, quindi niente contributi su essi (resterebbero €2.000 forfettari su cui sì). Questa è una difesa tecnica, spesso avvalorata da consulenti del lavoro come testimoni o periti.
- Soci e familiari che lavorano in azienda: Spesso nelle piccole imprese familiari si trovano parenti che aiutano senza busta paga, o soci di SRL che operano senza un formale compenso. L’INPS potrebbe contestare: se è una SNC e il familiare è coadiuvante, doveva esserci iscrizione; se è SRL, il socio che lavora come amministratore andava iscritto alla gestione separata con relativo compenso minimo. Su queste contestazioni, la difesa verte su elementi giuridici: distinguere il concetto di affectio familiaris (aiuto gratuito in ambito famigliare che può escludere l’obbligo contributivo in alcuni casi limitati) oppure sostenere che il socio lavoratore era già assicurato altrove (un classico: socio di SRL artigiana che però è dipendente full time altrove – in quel caso non serve iscriverlo come artigiano, v. esoneri). Oppure, se l’INPS presume un reddito figurativo, contestare quell’importo. Ad esempio, quando l’INPS trova soci amministratori senza compenso deliberato, a volte assume un compenso figurativo e ci calcola contributi: il legale potrà replicare che non esiste obbligo di compenso, e se non c’è compenso non c’è base imponibile (questo con la riforma Fornero è stato discusso, ma l’orientamento prevalente è che serva un reddito per poter chiedere contributi). Citare la normativa specifica (per es. art. 1 comma 208 L. 662/1996 e circolari Inps correlati) è utile. In definitiva, la chiave è: se il soggetto doveva essere iscritto o meno. Se sì, contributi; se no, nulla. Qui contano qualifica, percentuali di lavoro, eventuali altre coperture.
In tutti i casi aziendali, un elemento trasversale di difesa è la documentazione organizzativa: tenere registri, contratti, certificazioni in ordine aiuta molto. Ad esempio, se contestano mancate comunicazioni obbligatorie, l’azienda dovrebbe esibire i moduli UniLav inviati; se contestano orari di lavoro falsati, poter mostrare timbrature o GPS dei mezzi; se contestano mancati versamenti, avere le ricevute F24 di tutto quanto pagato per confrontarle. Sovente l’INPS magari sbaglia a leggere un dato: se l’azienda prontamente produce i cedolini e i versamenti corretti, l’accertamento su quel punto salta.
Liberi professionisti, autonomi e gestione separata
I lavoratori autonomi senza dipendenti (imprenditori individuali, liberi professionisti, artigiani, commercianti) possono incorrere in contestazioni contributive di natura diversa rispetto alle aziende tradizionali. Vediamo alcuni scenari tipici:
- Accertamenti con l’Agenzia delle Entrate (maggior reddito imponibile): Come anticipato, se un artigiano, commerciante o professionista dichiara al fisco un reddito inferiore a quello accertato, l’Agenzia delle Entrate può rettificare il reddito e, automaticamente, l’INPS chiederà i contributi sulla differenza. Esempio: un commerciante dichiara €20.000 di reddito nel 2020 e versa i contributi su quello; il fisco nel 2023 accerta che il reddito reale era €50.000. L’INPS, ricevuta la segnalazione, emette avviso di addebito per i contributi su €30.000 aggiuntivi. Difesa: qui il contribuente deve agire su due fronti, come sottolineato in precedenza: (1) impugnare l’accertamento fiscale davanti alla Commissione Tributaria entro 60 giorni, oppure definirlo (adesione, mediazione) se conviene ; (2) impugnare l’avviso INPS davanti al Tribunale del lavoro entro 40 giorni . Le due cause viaggiano separate e davanti a giudici diversi. La strategia ottimale è coordinare gli esiti: se il contribuente ottiene una riduzione del reddito in sede tributaria (magari tramite un accordo di mediazione in cui si riconosce un imponibile minore), deve far valere tale esito nel giudizio contro l’INPS. Come? Depositando la decisione o l’accordo fiscale nel processo davanti al giudice del lavoro e chiedendo di adeguare i contributi all’imponibile fiscale rideterminato . C’è giurisprudenza in merito, come una sentenza del Tribunale di Lucca del 2012 citata in dottrina, che ha annullato l’avviso INPS e ordinato il ricalcolo della contribuzione sulla base della transazione fiscale intervenuta . Quindi, una difesa possibile è: “Egregio Giudice, il reddito su cui l’INPS ha calcolato i contributi non è corretto perché nel frattempo col Fisco ho concordato/importa ottenuto giudizialmente un reddito inferiore. Pertanto i contributi vanno ricalcolati su quell’importo minore e l’avviso originario va annullato (o quanto meno ridotto)”. Il giudice del lavoro di regola accetta questo argomento perché il rapporto contributivo di un artigiano è strettamente dipendente dal suo reddito fiscale. Più complessa la situazione se il contribuente aderisce a una definizione agevolata in ambito fiscale (ad esempio un condono, come quello ex L. 197/2022). In tal caso, come visto, non c’è un nuovo imponibile accertato, ma solo la chiusura del contenzioso pagando una percentuale dell’imposta . Cassazione ha affermato che, essendo un istituto deflattivo “di pura chiusura”, non vincola l’INPS: il giudice del lavoro dovrà comunque valutare se il reddito maggiorato era reale o no . In altri termini, pagare il 20% al Fisco non significa automaticamente dover pagare solo il 20% dei contributi – sarebbe logico ma non è garantito. Alcuni giudici (Corte Appello Venezia 2016) avevano sposato la tesi che se paghi 20% imposte, paghi 20% contributi , però Cassazione 2019-2021 ha detto no, il giudice deve vedere nel merito. Difesa pratica: se ci si è avvalsi di un condono fiscale, nel giudizio con INPS bisogna contestare la fondatezza originaria dell’accertamento, magari usando quegli elementi presuntivi ridimensionati dal fatto che il Fisco ha rinunciato a gran parte (il che può indicare incertezza sulla pretesa). Non c’è garanzia, ma vale tentare di convincere il giudice del lavoro a non prendere per buono l’importo iniziale solo perché il contribuente ha condonato (che potrebbe essere stata una scelta economica, non un’ammissione di evasione totale).
Infine, importantissimo: chiedere la sospensione dell’avviso INPS perché il fiscale è impugnato (ex art. 24 co.3 D.Lgs 46/99 menzionato sopra) . Se l’INPS ha violato quell’obbligo, è un motivo di annullamento. Quindi, in parallelo alla difesa sul quantum, aggiungere sempre l’eccezione procedurale: “Avviso emesso in pendenza di giudizio tributario – violazione art. 24 D.Lgs 46/99 – non legittimo”. Questo può portare a un annullamento immediato dell’avviso, costringendo l’INPS a riemetterlo solo quando il fiscale è definito (dunque magari su base ridotta). È un punto tecnico ma che va sollevato in tali contenziosi unificati.
- Mancata iscrizione alla gestione obbligatoria (artigiani/commercianti): A volte l’INPS accerta che un soggetto svolgeva attività d’impresa ma non era iscritto alla relativa gestione e quindi non pagava i contributi fissi. Tipico: il titolare di ditte individuali che pensava fosse sufficiente pagare le imposte, oppure soci accomandanti di SAS che però erano attivi nell’impresa, ecc. L’INPS può iscrivere d’ufficio retroattivamente e chiedere i contributi arretrati (nei limiti dei 5 anni, oltre prescrive). Difesa: spesso l’obiezione è che il soggetto non aveva i requisiti per l’iscrizione. Ad esempio: l’INPS iscrive un soggetto alla gestione commercianti perché risulta amministratore di SRL commerciale e socio al 50%. Ma se quell’amministratore era già iscritto come dipendente altrove a tempo pieno, potrebbe eccepire di non essere tenuto a doppia iscrizione (questo tema è stato controverso: la legge 662/1996 prevede obbligo di doppia contribuzione per commercianti a prescindere, Cass. a Sez. Unite nel 2010 ha confermato che un professionista con cassa deve pagare anche gestione separata se fa collaborazioni – caso diverso ma concetto simile; tuttavia per artigiani/commercianti, la circolare INPS interpreta in modo rigido l’obbligo, ma in giudizio qualche volta si cerca di sostenere che l’attività non era prevalente o era assente). Un’altra difesa: “non svolgevo attività operativa nell’impresa”. Ad esempio, un socio accomandante di una SAS formalmente non dovrebbe lavorare nell’azienda (se lo fa diventa irregolare). Quindi se l’INPS lo iscrive come artigiano, il socio accomandante può sostenere di non aver mai partecipato al lavoro, e portare testimonianze che confermano che era un socio solo di capitale. Oppure un familiare coadiuvante: l’INPS iscrive il figlio perché risulta nella licenza, ma se il figlio studiava all’estero e non collaborava, si può opporre che l’iscrizione è indebita. Bisogna raccogliere prove e magari dimostrare che quell’attività era svolta da altri (dipendenti, collaboratori) e non dalla persona iscritta. Nei casi borderline, la giurisprudenza guarda a criteri come l’abitualità e prevalenza dell’attività. Se si mostra che la persona aveva un lavoro principale altrove con orario pieno, convincere che non poteva materialmente essere coinvolto attivamente se non saltuariamente (che non dà obbligo contributivo).
- Professionisti e gestione separata: Qui ricadono tutte le figure iscritte alla Gestione Separata INPS (collaboratori a progetto, partite IVA senza cassa, associati in partecipazione, amministratori di società). Un caso tipico di contestazione: un’azienda può essere chiamata a pagare contributi gestione separata per i compensi pagati a un collaboratore, se non li ha versati. Oppure un ente potrebbe dover contributi su un compenso a un amministratore. Spesso però l’INPS accerta verso lo stesso lavoratore/professionista quando incrocia i dati del Fisco: es. un architetto non iscritto a Inarcassa che ha percepito reddito di lavoro autonomo nel 2018 ma non ha pagato gestione separata – l’INPS se ne accorge e gli intima i contributi. Difesa per il professionista: in alcuni casi può sostenere che quell’attività era soggetta a una Cassa diversa, non all’INPS (ma se non iscritto a cassa, la legge Fornero 2012 ha tolto dubbi: se c’è reddito professionale senza cassa, va in gestione separata). Altra difesa: prescrizione – questi recuperi spesso arrivano al limite dei 5 anni, quindi controllare le date: se hanno mandato richiesta oltre il quinto anno da scadenza, eccepire prescrizione. Oppure difese su aspetti procedurali: l’INPS per i professionisti a volte manda “avvisi bonari” prima dell’avviso d’addebito. Se questi non vengono ritirati (magari perché spediti a vecchio indirizzo), il professionista può far valere la nullità se l’avviso esecutivo viene notificato oltre tempo. Comunque, il focus di solito è quantificare esattamente il dovuto: spulciare se l’INPS ha usato il reddito giusto, l’aliquota giusta (varia di anno in anno), eventuali esoneri (es. se il professionista era anche dipendente, su quell’anno l’aliquota gestione separata è ridotta perché non ha diritto a prestazioni piene). Verificare i calcoli dell’INPS è essenziale: a volte vengono commessi errori che in giudizio, con CTU o semplice produzione del Modello Unico, si correggono portando a una riduzione del dovuto.
- Doppia contribuzione e conflitti tra casse: Un professionista potrebbe trovarsi tra due fuochi: la sua Cassa professionale e l’INPS che entrambi vogliono contributi. Per legge vige il principio che sullo stesso reddito non si versano due volte contributi pensionistici obbligatori. Le controversie sorgono però quando le attività sono distinte: es. un ingegnere iscritto a Inarcassa svolge anche un’attività da formatore occasionale con Partita IVA – l’INPS pretenderà gestione separata su quell’attività, e l’ingegnere a volte si oppone dicendo “sono già iscritto a Inarcassa”. La giurisprudenza (Cass. SU n. 3240/2010 per esempio) ha dato ragione all’INPS: se l’attività non rientra tra quelle tipiche coperte da Inarcassa, la doppia iscrizione è dovuta (questo è un esempio realmente accaduto). La difesa qui sarebbe puntare su “unitarietà dell’attività”: se l’ingegnere riesce a far passare che quell’attività di formazione era strettamente connessa alla professione ingegneristica, potrebbe arguire che i redditi erano professionali e già coperti. Ma è difficile; conviene più che altro negoziare con la cassa di appartenenza magari per un accredito figurativo (alcune casse hanno convenzioni con INPS su doppi versamenti). In giudizio, comunque, è un tema prevalentemente di diritto: o c’è obbligo o no. Spesso si risolve in Cassazione. Per completare, citiamo il caso inverso: un soggetto erroneamente iscritto due volte e che ha versato doppi contributi può chiedere la restituzione di quelli non dovuti; ma qui il problema non è difesa da accertamento, semmai recupero crediti contributivi.
Lavoratori domestici e famiglie datori di lavoro
I datori di lavoro domestico (famiglie che assumono colf, badanti, baby-sitter) costituiscono un settore particolare. Le contestazioni contributive qui riguardano essenzialmente: mancata iscrizione e mancato versamento per periodi di lavoro domestico. Ecco le caratteristiche e difese:
- Rapporto domestico non dichiarato (colf/badante in nero): L’INPS può venirne a conoscenza se il lavoratore domestico, magari licenziato, fa vertenza o richiede all’INPS una prestazione (disoccupazione NASpI) e indica quel datore. Oppure in caso di infortunio domestico l’INAIL segnala. In tal caso l’INPS attiva un accertamento e intima al datore familiare il pagamento dei contributi per il periodo lavorativo. Spesso questi procedimenti iniziano su denuncia del lavoratore. Difesa del datore (famiglia): Se il rapporto c’è stato, la famiglia raramente ha scritture o evidenze (tranne magari messaggi, pagamenti). Tuttavia, può darsi che contesti la durata o la natura. Ad esempio, la famiglia può affermare che la persona non era una lavoratrice fissa ma una collaboratrice occasionale venuta poche volte (specie per colf ad ore). Se possiede agende, calendari, o se altri familiari possono testimoniare che la colf veniva solo saltuariamente, può ridurre il periodo dovuto. Anche qui, come nel lavoro nero aziendale, ridimensionare il “quanto” – magari da full-time 3 anni a part-time discontinuo 1 anno – incide molto sui contributi. Inoltre, una particolarità del lavoro domestico è che non esistono contributi per disoccupazione e altre assicurazioni, solo previdenza e assicurazione infortuni: quindi l’INPS chiederà solo i contributi pensionistici (e Cassacolf se dovuti), non vi sono oneri per NASpI o altro (il che riduce il carico rispetto a un datore di lavoro normale che avrebbe anche sanzioni per mancato versamento di assicurazione disoccupazione, etc.). La famiglia può anche sostenere che la persona era un parente o amico che aiutava a titolo gratuito: questa linea difensiva è a volte invocata (es. “era la zia che aiutava, non una colf”; “era un’amica di famiglia che veniva a trovare l’anziana e la aiutava spontaneamente”). Se credibile, potrebbe escludere l’obbligo contributivo in radice perché non c’era un rapporto di lavoro. Servono però riscontri (gradi di parentela, testimonianze di assenza di paga). È difficile che regga se il lavoratore ha prove di aver ricevuto compensi regolari. Tuttavia, nei rapporti di assistenza familiare è noto che spesso c’è una commistione affettiva: dire che non era un lavoro ma una convivenza di affetto è complicato se c’erano pagamenti pattuiti.
- Contributi non versati o versati parzialmente su rapporto dichiarato: Altra situazione: la famiglia assume regolarmente la colf, ma poi per problemi economici smette di pagare i contributi trimestrali all’INPS. L’INPS dopo un po’ glieli richiede con avviso di addebito. Qui la difesa è minima: il rapporto è documentato, i contributi vanno pagati. Eventualmente il datore può chiedere rateazione all’INPS (che di solito è concessa: l’INPS prevede piani di dilazione per contributi domestici, perché sa che le famiglie possono trovarsi in difficoltà). Oppure, se la colf se ne è andata e la famiglia è insolvente, potrebbe valutare accordi transattivi con eventuale riduzione di sanzioni, ma formalmente l’INPS non può rinunciare alle sanzioni civili (che per ritardati pagamenti decorrono). Di solito, però, i contributi domestici hanno sanzioni civili calmierate: se il datore li versa spontaneamente con ritardo, c’è una sanzione ridotta (pari agli interessi legali, molto inferiore rispetto all’evasione aziendale). Se li versa solo dopo accertamento, viene applicata la sanzione per omissione (30% annuo fino a un massimo del 60% del dovuto) – ma spesso il legislatore è intervenuto negli anni per condonare interessi a famiglie in difficoltà (ad esempio, in alcuni condoni fiscali hanno incluso i contributi domestici). Dal punto di vista giuridico, dunque, l’unica difesa è verificare la prescrizione: i contributi domestici cadono in prescrizione in 5 anni come gli altri. Se l’INPS richiede nel 2025 contributi non pagati del 2019 e nel frattempo non aveva inviato alcun sollecito, quell’annualità potrebbe essere parzialmente prescritta. Oppure, la famiglia può controllare se l’importo è corretto: potrebbe aver pagato alcune mensilità e l’INPS non le ha contate (accade se i MAV non vengono abbinati, etc.). Allora va esibita la prova del pagamento per ottenere sgravio di quella quota.
- Liti parallele con il lavoratore: Spesso, quando c’è un contenzioso contributivo domestico, c’è anche un contenzioso del lavoratore verso la famiglia per differenze retributive o TFR ecc. Bisogna tenere presente che un’eventuale causa del lavoratore in tribunale (con richiesta di riconoscimento di ore aggiuntive o risarcimenti) non è competenza INPS, ma se il giudice del lavoro in quella causa accerta periodi di lavoro, l’INPS ne prenderà atto. La famiglia deve stare attenta a non contraddirsi: non può in sede contributiva dire “non ha lavorato quel mese” se nella causa di lavoro ha ammesso il contrario. Quindi è importante coordinare la difesa tra aspetto lavoro e aspetto contributi. A volte può convenire chiudere con il lavoratore una conciliazione includendo l’aspetto contributivo (es. si concorda che il datore versa i contributi arretrati e magari un indennizzo e il lavoratore rinuncia a sanzioni civili). Però l’INPS non è vincolato da una conciliazione privata quanto ai propri crediti – a differenza di quelli retributivi – quindi la famiglia può trovarsi comunque la richiesta INPS.
- Particolarità procedurali: Da notare che le famiglie datori di lavoro domestico non sono soggette a tutte le normative dei datori ordinari (non c’è DURC, non c’è sostituto d’imposta su stipendi, ecc.). L’INPS ha un sistema semplificato di gestione colf (il cosiddetto bollettino MAV trimestrale). Perciò gli accertamenti contributivi in questo settore spesso prendono la forma di un estratto conto contributivo dove risultano trimestri non pagati. L’INPS prima di emettere un avviso di addebito su una famiglia tende a inviare solleciti bonari o comunicazioni (anche telefoniche a volte). La difesa può partire anche lì: rispondere ai solleciti segnalando errori, chiedendo tempo, è utile. Se arriva l’avviso formale, però, i 40 giorni valgono anche per la famiglia e deve ricorrere come visto (tribunale – sezione lavoro).
- Ingresso in casa privata: Un cenno: gli ispettori del lavoro non possono entrare in un’abitazione privata per controllare un lavoro domestico senza consenso (Costituzione tutela domicilio). Dunque, a differenza di un’azienda, la famiglia non riceverà visite a sorpresa se non in casi eccezionali (es. sospetto reato e mandato). Di solito tutto nasce da dichiarazioni del lavoratore. Questo significa che in un eventuale giudizio sarà parola del lavoratore contro quella del datore, con eventuali testimoni (vicini, parenti presenti) se disponibili. La credibilità sarà decisiva. Se il lavoratore domestico era convivente, spesso può provare di abitare lì (residenza, testimonianza portiere, ecc.); se era ad ore, più difficile provare le ore esatte. La famiglia può avere vicini a favore a dire “veniva solo 2 volte a settimana”, mentre il lavoratore dice “tutti i giorni”. Il giudice dovrà fare una valutazione di verosimiglianza. L’INPS in questi casi sta a quanto risulta dalla causa di lavoro o da eventuali verbali di conciliazione in sede sindacale che il lavoratore ha fatto.
In generale, la migliore difesa per una famiglia-datrice è regolarizzare appena possibile la posizione contributiva, magari sfruttando eventuali sanatorie. In passato ci sono stati provvedimenti di regolarizzazione colf (es. “mini-sanatoria” 2020 con i decreti migranti), dove versando un forfettario si sistemava il pregresso. Al 2025 non risultano condoni specifici aperti per contributi domestici, ma le famiglie in difficoltà possono sempre richiedere piani rateali all’INPS.
Riassumendo per i domestici: raramente conviene fare una lunga battaglia legale a meno che la pretesa INPS sia manifestamente esagerata. Spesso, se il rapporto è attestato, la strada più pragmatica è accordarsi col lavoratore (se in causa) e rateizzare con l’INPS il dovuto, magari invocando la riduzione delle sanzioni civili al minimo per buona fede (cosa che l’INPS talvolta applica: le sanzioni civili per omissione possono essere ridotte se l’omissione deriva da oggettive difficoltà finanziarie del datore – in passato c’era l’istituto del proscioglimento da sanzioni in tali casi, oggi molto limitato, ma tentar non nuoce con istanze circostanziate).
Accertamenti congiunti INPS – Agenzia Entrate: coordinare la difesa su due fronti
Uno scenario peculiare, affrontato in parte sopra, è quello degli accertamenti congiunti o unificati condotti in sinergia dall’Amministrazione Finanziaria e dall’INPS. Tali situazioni richiedono particolare attenzione perché il contribuente si trova di fronte a due procedimenti paralleli, uno fiscale e uno previdenziale, e deve difendersi su entrambi evitando che una scelta in un ambito pregiudichi l’altro. Ricapitoliamo i punti chiave e le strategie:
- Quando avviene un accertamento congiunto? Il caso tipico è l’accertamento di maggiori redditi d’impresa o di lavoro autonomo che generano anche obblighi contributivi aggiuntivi. Dal 1997 (D.Lgs. 462/1997) vige il principio dell’unificazione degli accertamenti sul maggiore reddito . In pratica, l’Agenzia delle Entrate, quando quantifica un reddito non dichiarato, calcola contestualmente sia le maggiori imposte sia i contributi INPS correlati . Ad esempio, in un avviso di accertamento per un imprenditore commerciale, l’atto stesso può indicare: “Reddito accertato +€X, IRPEF +€Y, IVA +€Z, Contributi IVS INPS +€W”. L’Agenzia comunica poi l’esito all’INPS. Formalmente, però, i due crediti rimangono distinti: l’imposta la riscuote l’Agenzia Entrate, i contributi l’INPS con proprio avviso (o iscrizione a ruolo). Questo significa che se il contribuente impugna l’accertamento fiscale davanti alla Commissione Tributaria, dovrà separatamente impugnare l’avviso di addebito INPS in Tribunale . Inoltre, se il contribuente decide di aderire all’accertamento fiscale (adesione, mediazione, transazione), quell’accordo vincola l’Agenzia Entrate ma non automaticamente l’INPS, sebbene nella pratica l’INPS dovrebbe adeguarsi all’imponibile rideterminato.
- Difendersi su due fronti: Come suggerito dall’Avv. Bottura , il contribuente in questi casi deve presentare due ricorsi in due giurisdizioni diverse (tributaria e lavoro) e spesso con il supporto di due professionisti (il tributarista e il giuslavorista). La mancanza di coordinamento può portare a esiti incoerenti (es: vincere in Commissione ma, per dimenticanza, perdere per decorrenza termini in Tribunale, con l’assurdo di non dovere le imposte ma dover pagare i contributi!). Quindi la prima regola è: non trascurare il ricorso INPS pensando che basti vincere quello fiscale, e viceversa. Vanno fatti entrambi e seguiti.
- Sospensione del contributo in pendenza del fiscale: Come illustrato, esiste una tutela normativa: finché l’accertamento fiscale non è definitivo (se impugnato), l’INPS non può riscuotere quei contributi . Quindi, se l’INPS notifica l’avviso prima che il giudizio tributario sia concluso, il debitore lo impugnerà eccependo la violazione e chiedendo di dichiarare nullo o improcedibile l’avviso . Ciò può portare, se il giudice del lavoro concorda, all’annullamento integrale dell’avviso per vizio procedurale, con rinvio dell’azione INPS a dopo la definizione fiscale. Questo è un obiettivo difensivo cruciale perché consente al contribuente di concentrare gli sforzi prima sul fisco, e poi sul contributo (che nel frattempo potrà essere ridotto). Come detto, c’è un contrasto giurisprudenziale su come trattare la violazione dell’art. 24 D.Lgs 46/99 , ma certamente vale la pena sollevarla.
- Effetti delle definizioni fiscali sui contributi: Se il contribuente vince totalmente in Commissione Tributaria (accertamento annullato), automaticamente viene meno la base per i contributi. L’INPS dovrebbe prenderne atto ed annullare l’avviso (per autotutela) o comunque perderebbe la causa in Tribunale perché manca il presupposto. Tuttavia, attenzione: è necessario comunicare formalmente al giudice del lavoro l’esito fiscale (depositando la sentenza passata in giudicato) e chiedere l’estinzione o il rigetto della pretesa contributiva per carenza di imponibile. Se invece il contribuente definisce bonariamente (adesione, conciliazione con accordo su imponibile ridotto), la base imponibile contributiva è quell’accordo. In molti casi l’INPS emetterà direttamente un avviso di addebito aggiornato sulla base dell’imponibile concordato (qualora l’accordo avvenga prima dell’emissione dell’avviso o se viene informata). Se invece l’avviso originario era per l’imponibile pieno, bisognerà farlo correggere. Nella causa, come visto, si chiede al giudice del lavoro di annullare l’avviso originario e al limite dichiarare la debenza contributiva sul reddito rideterminato . Di norma l’INPS non si oppone a tale rideterminazione se gli si fornisce l’accordo firmato con l’Agenzia Entrate.
- Caso della definizione agevolata (condono): Questo è il più insidioso. Poniamo che Tizio abbia un accertamento per €100.000 di redditi non dichiarati. Decide di chiudere la lite fiscale con la definizione agevolata 2023 pagando il 20% dell’imposta. Così, non viene mai accertato se €100.000 fossero reali o no – la lite si estingue senza accertamento sul merito imponibile. L’INPS però aveva un avviso per contributi su €100.000. Che fare in Tribunale? Tizio dirà: “Ho chiuso col fisco pagando 20, quindi vorrei pagare solo 20 anche di contributi.” L’INPS probabilmente risponderà: “La definizione non mi vincola, il reddito accertato era 100 e resta tale per i contributi, a meno che tu non provi il contrario.” E la Cassazione gli dà ragione, dicendo che il giudice deve valutare gli elementi presuntivi originari . In assenza di un accertamento pieno, la palla torna al giudice del lavoro che si trova a dover valutare la fondatezza del maggior reddito. Ciò è complicato perché i documenti dell’indagine fiscale (verbali Guardia di Finanza, ecc.) dovrebbero essere travasati in sede lavoro come prove. È possibile: il contribuente può produrre in Tribunale il PVC (processo verbale di constatazione) su cui si basava l’accertamento e confutare punto per punto le presunzioni. Può anche chiamare testimoni se necessario. In effetti, il giudice del lavoro dovrà decidere come se facesse un mini-accertamento tributario. Non tutti i giudici del lavoro sono a loro agio con questo, ma la Cassazione ha indicato che è il loro dovere in questi casi. Quindi, strategia: preparare una difesa di merito contro la pretesa originaria, quasi come se si fosse in Commissione Tributaria. Utilizzare eventualmente consulenti contabili per spiegare che il reddito non dichiarato non esisteva o era inferiore. Per esempio, se il fisco accusava ricavi in nero basandosi su movimenti bancari, portare le pezze giustificative di quei movimenti (prestiti, partite giro) e chiedere al giudice di escludere che fossero reddito imponibile, ergo niente contributi su essi. In pratica, tocca replicare la difesa fiscale davanti al giudice del lavoro. Se la condotta di adesione fiscale può essere interpretata come acquiescenza (il che non è, ma l’INPS potrebbe insinuarlo), bisogna enfatizzare che è stata una scelta economica di chiudere la lite tributaria, non un riconoscimento del debito nel merito. E citare magari la giurisprudenza Cass. che salvaguarda la facoltà del giudice del lavoro di smentire l’accertamento fiscale in caso di definizione agevolata . Ad ogni modo, questo scenario è complesso: idealmente, sarebbe meglio cercare di includere l’INPS nelle trattative di definizione (ma formalmente non esiste uno strumento per definire con l’INPS pagando percentuale). Una soluzione “di fatto” potrebbe essere chiedere in giudizio un accordo transattivo con l’INPS: ad esempio, proponendo di versare una percentuale (magari lo stesso 20%) per chiudere anche la causa contributiva. L’INPS non ama transigere su contributi dovuti (c’è un limite legale alla loro disponibilità), ma se c’è incertezza sull’esito e il giudice magari incoraggia una conciliazione, si può arrivare a un accordo (specie su sanzioni civili, riducendole). Nulla di garantito, ma in qualche caso è accaduto che l’INPS in giudizio accettasse rinuncia parziale a sanzioni in cambio del pagamento immediato dei contributi base. Questo però è un escamotage di chiusura bonaria, non codificato.
- Doppio binario procedurale: Non bisogna confondersi: il ricorso in Commissione Tributaria segue regole diverse (richiede mediazione se valore < €50.000, ha tempi e forme proprie), mentre in Tribunale lavoro c’è tutto un altro rito. Il contribuente deve tenere informati entrambi i giudici se l’esito dell’altra procedura incide. Il giudice del lavoro potrebbe essere interessato ad aspettare la decisione tributaria per decidere (sospendendo ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità amministrativa, anche se la giurisprudenza non è chiarissima su pregiudizialità tributaria – di solito no, essendo ambiti autonomi). Comunque si può chiedere al giudice del lavoro di soprassedere in attesa del giudizio tributario, per evitare contrasti. Alcuni giudici accolgono l’istanza di sospensione del processo in attesa del fisco; altri tirano dritto e decidono loro stessi sul merito contributivo. Bisogna valutare caso per caso.
In conclusione, negli accertamenti congiunti la parola d’ordine è “doppia difesa, doppia attenzione”. Non sottovalutare nessuno dei due fronti. Tenere d’occhio i termini (60gg fisco, 40gg INPS). Sincronizzare le informazioni tra i legali. Se possibile, usare il successo (o l’accordo) in un ambito come leva nell’altro: ad esempio, vittoria in Commissione portarla subito all’attenzione del giudice del lavoro per chiudere la partita contributiva. Oppure, un buon accordo col fisco utilizzarlo per convincere l’INPS a limitare la propria richiesta. Così si potrà venir fuori con un danno complessivo contenuto.
Domande frequenti (FAQ) su accertamenti INPS e difesa del contribuente
Di seguito, in forma di domande e risposte, affrontiamo alcuni quesiti comuni che sorgono quando si riceve un accertamento contributivo INPS o si vuole impostare una difesa.
D: Che differenza c’è tra un avviso di addebito INPS e una cartella esattoriale?
R: L’avviso di addebito INPS è un atto introdotto dal 2011 che ha lo stesso valore della cartella esattoriale, ma viene emesso direttamente dall’INPS come titolo esecutivo . In pratica, ha sostituito le cartelle per i crediti contributivi: mentre prima l’INPS doveva iscrivere a ruolo il debito e la cartella veniva emessa da Equitalia, ora l’INPS emette l’avviso e lo trasmette all’Agente della Riscossione dopo 60 giorni per procedere al recupero . Per il contribuente, la differenza sta nelle tempistiche di ricorso (l’avviso va impugnato entro 40 giorni dalla notifica, analogamente alla cartella ) e nel fatto che l’avviso arriva di solito via PEC o raccomandata dall’INPS stesso. In sintesi: nessuna sostanziale differenza giuridica nel dover pagare, ma solo un diverso emittente. Oggi se ricevi un avviso di addebito, trattalo come tratteresti una cartella: 60 giorni per pagare, 40 per opporre ricorso.
D: Ho ricevuto un verbale di accertamento degli ispettori del lavoro. Devo fare ricorso subito o aspettare l’avviso di addebito?
R: Il verbale ispettivo di per sé non è impugnabile davanti al giudice, perché non è un atto con efficacia esecutiva o determinazione definitiva del credito. Tuttavia, è possibile agire in via amministrativa subito: puoi presentare entro 30 giorni un ricorso amministrativo al Comitato INPS competente oppure inviare memorie difensive all’INPS per segnalare errori o fraintendimenti. L’INPS valuterà queste osservazioni prima di emettere l’avviso di addebito. Se il verbale contiene anche una diffida accertativa per crediti patrimoniali (tipicamente somme dovute ai lavoratori per retribuzioni), quella va impugnata entro 30 giorni al Tribunale del lavoro, ma riguarda i rapporti privati con i dipendenti, non i contributi. Per i contributi, dovrai attendere l’atto dell’INPS (avviso). Quando arriverà l’avviso di addebito, allora sì, avrai 40 giorni per fare ricorso giudiziario. Nel frattempo, però, utilizzare la fase amministrativa può aiutare: talvolta l’INPS accoglie parzialmente le ragioni e riduce il dovuto prima di emettere l’avviso. Quindi: ricorso giudiziario no sul verbale, ma invia le tue difese all’INPS; poi ricorso giudiziario sull’avviso se l’INPS procede comunque.
D: Davanti a quale giudice si contesta un avviso di addebito INPS? Devo rivolgermi al giudice del lavoro o alla commissione tributaria?
R: Gli avvisi di addebito INPS non vanno alla Commissione Tributaria. La competenza è del Tribunale Ordinario – sezione Lavoro e Previdenza . Questo vale per qualunque materia contributiva INPS (anche per artigiani, commercianti, gestione separata, non solo per aziende con dipendenti). La Commissione Tributaria si occupa di imposte e contributi previdenziali obbligatori solo se riguardano contributi di previdenza privata o simili (ad esempio casse di categoria private in alcuni casi), ma per l’INPS è sempre il giudice del lavoro. Quindi il ricorso si deposita in Tribunale (non va fatto via Entratel come i ricorsi fiscali). Ci vuole l’assistenza di un avvocato (non di un commercialista, a meno che non sia abilitato come avvocato) perché nel rito lavoro l’assistenza tecnica è necessaria salvo cause di modico valore in cui potresti stare da solo, ma in contributi raramente è opportuno. Nota: se erroneamente presenti ricorso in Commissione Tributaria, questo verrà dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, facendoti perdere tempo prezioso; viceversa, se presenti un ricorso al giudice sbagliato, la notifica all’INPS non interrompe la decadenza. Quindi, sin dall’inizio, il canale giusto è Tribunale – giudice del lavoro.
D: Quali sono i costi di un ricorso contro un avviso di addebito? Devo pagare il contributo unificato come per le cause civili?
R: Sì, le cause in materia previdenziale prevedono il contributo unificato, ma con importanti esenzioni. In particolare, le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti dal contributo unificato se il valore della causa non supera €50.000 (art. 9 D.P.R. 115/2002). Ciò significa che se l’avviso INPS contesta contributi per, ad esempio, €30.000, non pagherai contributo unificato all’atto dell’iscrizione a ruolo. Se però il valore eccede €50.000, il contributo è dovuto secondo gli scaglioni ordinari (per una causa da 60.000€ sarebbe 518€ circa al 2025). In ogni caso è dovuto il diritto forfettario di €27 per il ricorso lavoro. Inoltre, se ti rivolgi a un avvocato, questi potrebbe chiederti un fondo spese. In caso di soccombenza, potresti essere condannato alle spese di controparte. Tieni presente anche eventuali costi per consulenze tecniche se necessarie (es. un perito contabile). Però, almeno fino a 50.000 euro di valore, l’ordinamento agevola il ricorrente prevedendo esenzione contributo unificato, data la materia previdenziale (che tutela anche interessi del lavoratore). Verifica con il tuo legale se la tua causa rientra nell’esenzione; l’importo contributivo in contestazione si ricava dall’avviso (sommando contributi, interessi e sanzioni richiesti). Se la parte di sanzioni civili fa superare di poco il 50k, alcuni hanno tentato di scorporare, ma formalmente il valore causa include tutto il credito in contestazione.
D: L’INPS mi ha proposto di pagare a rate il debito contributivo contestato. Se inizio a pagare rateizzo, perdo la possibilità di contestare?
R: Questa è una domanda delicata. La rateizzazione di un debito contributivo, di per sé, non equivale a una rinuncia a contestarlo, ma può essere interpretata come riconoscimento del debito se fatta senza riserve. In base al Codice Civile (art. 2944 c.c.), l’atto di riconoscimento o pagamento di una parte di debito interrompe la prescrizione e implicita l’ammissione del dovuto. Quindi, se concordi un piano di dilazione con l’INPS per un avviso, stai implicitamente accettando quel debito (quantomeno agli occhi dell’INPS). Nulla vieta che tu comunque faccia ricorso e, per evitare problemi di liquidità o sanzioni, paghi intanto a rate con riserva di ripetere se vinci la causa. Però, attenzione: l’INPS difficilmente concede una rateazione se hai presentato ricorso giudiziario (perché durante un contenzioso di solito o sospende tutto o pretende garanzie). Allora spesso si pone la scelta: pagare rateale e chiudere la partita economica, oppure contestare legalmente. Se credi di avere buone chance in giudizio, conviene contestare e semmai chiedere al giudice la sospensione. Se invece il debito è certo ma non riesci in unica soluzione, la rateazione è una soluzione pratica: presenti istanza di dilazione all’INPS (che su importi non altissimi la concede, previa verifica Equitalia/AER), inizi a pagare le rate e in 24-36 mesi saldi. In quel caso probabilmente non farai ricorso, perché se hai rateizzato l’INPS si aspetta rinuncia al contenzioso. Formalmente, potresti comunque presentare ricorso e poi transare in giudizio sui termini di pagamento, ma la rateazione amministrativa è già un atto di beneficio. In sintesi: pagare (anche a rate) significa accettare l’obbligo; se vuoi ancora litigare sul se e quanto devi pagare, è meglio non intraprendere la rateazione ma chiedere al giudice una sospensione, oppure pagare solo ciò che ritieni pacifico. Una strategia a volte usata è pagare solo i contributi (senza sanzioni) per dimostrare buona fede e ridurre il rischio penale, e contestare in giudizio le sole sanzioni civili (interessi). Alcuni giudici apprezzano questo approccio e magari in caso di soccombenza vi limitano le spese. Però valuta caso per caso col tuo legale.
D: Se perdo il ricorso in Tribunale e la sentenza conferma che devo pagare, posso comunque rateizzare a quel punto?
R: Sì, perdere il ricorso non ti preclude di chiedere una dilazione all’Agente della Riscossione. Infatti, una volta che c’è sentenza sfavorevole, il debito contributivo va pagato; se non paghi subito, l’INPS (o meglio Agenzia Entrate-Riscossione per suo conto) proseguirà con la riscossione. Ma le norme sulla riscossione prevedono la possibilità di chiedere piani di rateazione fino a 72 rate (6 anni) per importi elevati, anche dopo che il debito è divenuto definitivo. Quindi, potrai rivolgerti all’Agente della Riscossione e presentare istanza di rateazione ordinaria (fino a €60.000 è concessa automaticamente con alcune condizioni, oltre servono requisiti di difficoltà economica). L’aver fatto causa e perso non toglie questo diritto. Ricorda però: durante il processo potresti accumulare ulteriori interessi e spese. Dunque, se già in primo grado vedi la causa messa male, può convenire attivarsi per pagare o rateizzare anche prima della sentenza definitiva per evitare l’accumulo di sanzioni civili (che continuano a maturare fino al saldo). In alcuni casi, il datore preferisce transare in appello o rinunciare all’impugnazione per ottenere dall’INPS un abbattimento di sanzioni civili (l’INPS talvolta, a fronte di pagamento immediato, applica sanzioni ridotte). In ogni caso, la rateazione post-sentenza è possibile: sarà fatta con l’Agente pubblico (Agenzia Entrate Riscossione) secondo le regole generali (nessun interesse sul piano per contributi – dal 2022 l’aggio non c’è più , ma ci sono interessi di dilazione).
D: Quali sono i tempi di prescrizione per l’INPS? Possono chiedermi contributi di 10 o 15 anni fa?
R: No, in generale l’INPS può recuperare contributi solo entro 5 anni dal momento in cui erano esigibili . Questo è il termine di prescrizione ordinaria, che vale sia per contributi non pagati che per differenze contributive da accertamento. Ci sono delle eccezioni storiche: contributi antecedenti al 1996 avevano termini diversi, ma ormai irrilevanti nel 2025. L’unica eccezione attuale è se il credito contributivo è già stato consacrato in una sentenza passata in giudicato o un titolo giudiziario: in quel caso, dal giudicato decorre una prescrizione di 10 anni . Ma se parliamo di accertamento amministrativo, 5 anni. Dunque se un ispettore oggi trovasse omissioni del 2016, quelle di norma sono prescritte e non possono essere richieste (salvo se c’è stata interruzione, ma se erano completamente nascoste comunque dopo 5 anni non recuperi contributi, restano i soli effetti pensionistici per il lavoratore con rendita vitalizia a carico datore eventualmente). La prescrizione contributi è un aspetto che l’INPS stesso applica: spesso nei verbali è scritto “Omissis contributiva accertata da gennaio 2017, periodi precedenti non azionati per intervenuta prescrizione”. Fai attenzione però: atti come un sollecito scritto dell’INPS interrompono la prescrizione. Quindi se 5 anni fa non hai pagato e 2 anni fa l’INPS ti inviò un avviso bonario (anche via PEC) e tu l’hai ignorato, quell’atto ha interrotto la prescrizione e l’INPS ha altri 5 anni da lì. Perciò in pratica possono chiederti contributi più vecchi di 5 anni se dimostrano di averti inviato richieste nel frattempo. Se credi che siano passati più di 5 anni in totale senza alcuna comunicazione valida, hai base per eccepire prescrizione e far annullare il debito . Ricorda che se non hai impugnato l’avviso nei 40 giorni e quello è divenuto definitivo, resta comunque soggetto a prescrizione: 5 anni dalla notifica, come chiarito dalle Sezioni Unite (non diventa 10 automaticamente solo perché non hai fatto ricorso). In sintesi: 5 anni è la regola d’oro per i crediti INPS.
D: Il lavoratore può chiedere all’INPS i contributi non versati dal datore?
R: No, il lavoratore non può direttamente pretendere dall’INPS il pagamento di contributi che il datore non ha versato. Il rapporto contributivo è tra datore e INPS, mentre il lavoratore ha diritto che i contributi versati (o quelli omessi ma non prescritti) gli vengano accreditati. Se il datore non versa, l’INPS comunque accredita al lavoratore i periodi, ma segna un debito verso il datore. Se i contributi diventano prescritti, il lavoratore perde il diritto a vederli accreditati sulla pensione. Non può a quel punto “costringere” l’INPS a riconoscerli gratis. Può però attivare la procedura della rendita vitalizia ex art. 13 L.1338/1962: in pratica, può pagare egli stesso (o far pagare al datore) il capitale corrispondente ai contributi prescritti per ottenere copertura pensionistica . Dopodiché, il lavoratore può fare causa al datore per danni da omissione contributiva, chiedendo il rimborso di quanto pagato o del danno pensionistico patito. Quindi il lavoratore deve rivalersi sul datore, non sull’INPS. Una sentenza della Cassazione (Cass. 21545/2021, ad esempio) ha ribadito che l’INPS non può farsi carico di contributi omessi oltre i termini: il lavoratore non può ottenere dall’INPS l’accredito figurativo e nemmeno una prestazione pensionistica superiore a quanto risulta versato . In parole semplici: l’INPS non regala copertura se il datore non ha mai versato e ormai non può più neanche riscuotere. Perciò il lavoratore, come strumento di pressione, può denunciare il datore all’INPS prima che scadano i 5 anni (così l’INPS lo persegue e il lavoratore salva la pensione). Se il lavoratore è rimasto inerte e ora è troppo tardi, può solo agire civilmente contro il datore. Dal lato del datore, questo significa che, anche se l’INPS prescrive il credito e non chiede più nulla, si rimane esposti verso il lavoratore per il danno pensionistico. In sede di transazioni col lavoratore, spesso si inserisce una clausola di copertura contributiva (tipo: pago X a titolo di contributi arretrati prescritti, così il lavoratore ci fa la rendita). Questo esula dall’INPS però.
D: L’INPS mi contesta l’inquadramento di alcuni lavoratori (collaboratori vs dipendenti). Se in Tribunale il giudice decidesse che avevo ragione io (che erano collaboratori), l’INPS deve restituirmi i contributi che magari avevo già pagato nel frattempo?
R: Assolutamente sì. Se la sentenza stabilisce che quei contributi non erano dovuti, l’INPS deve provvedere al rimborso di quanto eventualmente incassato indebitamente (con relativi interessi legali). Idealmente, se hai chiesto e ottenuto la sospensione dell’avviso, non avrai pagato nulla in anticipo. Se invece, per evitare sanzioni o problemi penali, hai deciso di versare ugualmente i contributi contestati (magari per la quota dipendenti trattenuta), quell’importo si considera un indebito oggettivo nel momento in cui il giudice dichiara che non c’era obbligo contributivo. L’INPS in genere attende il passaggio in giudicato della sentenza per rimborsare, oppure se non c’è appello rimborsa dopo i 6 mesi. Può offrire anche la compensazione con altri debiti contributivi se ne hai. Nota bene: i tempi di rimborso dell’INPS non sono rapidissimi, ma hai diritto a riavere i soldi. Dovrai presentare una domanda di rimborso alla sede INPS, allegando copia della sentenza. L’INPS di solito non fa appello su questioni di fatto se perde su quelle; se invece la questione è di diritto importante, può fare appello e poi Cassazione, quindi potresti attendere gli esiti finali. Nel frattempo, comunque, quei contributi non dovuti non risulteranno più a debito sul tuo cassetto, e se li avevi pagati magari risultano come credito. In alternativa, se c’è un giudicato favorevole e l’INPS non paga, si può agire esecutivamente contro l’INPS (ma raramente si arriva a tanto, l’Istituto ottempera). Quindi, rispondendo: sì, l’INPS dovrà restituire contributi indebitamente percepiti, trattandosi di ente pubblico segue le norme sui rimborsi ma con vincolo di legge. A conferma, Cassazione ha spesso affermato il diritto del contribuente al rimborso di contributi versati in eccesso o non dovuti, purché ne faccia domanda entro il termine di prescrizione decennale dal giorno in cui è accertato il diritto (che decorre dalla sentenza, in tal caso).
D: L’INPS può pignorare beni o bloccare il conto corrente come fa il Fisco?
R: Sì, attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) che agisce anche per l’INPS, possono essere attivate procedure esecutive simili a quelle fiscali. Se non paghi l’avviso di addebito nei 60 giorni, l’ADER, decorsi i preavvisi di rito, può disporre un fermo amministrativo sulla tua autovettura, un pignoramento del conto corrente (presso la banca) o dello stipendio (presso il datore di lavoro) oppure ipotecare immobili di tua proprietà, esattamente come per cartelle esattoriali fiscali. Le tutele del contribuente sono analoghe: preavviso di fermo, divieto di ipoteca sulla prima casa (abitazione principale, con alcune condizioni) e limiti di impignorabilità (es. stipendio pignorabile nei limiti di un quinto). Dunque, se arriva un avviso INPS e non fai nulla, dopo circa 4-6 mesi potresti trovarsi il conto bloccato o l’auto con fermo. L’unico modo per evitare è: o pagare, o fare ricorso e ottenere dal giudice una sospensione. Nei 40 giorni per ricorrere, l’ADER di solito non parte subito con esecuzione (per legge aspetta 60 gg), ma passati 60 gg è libero di agire. Se hai presentato ricorso e ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale , dovrai notificare quell’ordinanza all’ADER perché fermi le mani . Se non hai ottenuto sospensione, l’ADER potrebbe comunque attendere l’esito di primo grado prima di pignorare (spesso l’ADER attende che il credito sia “confermato”, specie se informato del ricorso), ma non è garantito. Quindi sì, l’INPS per mezzo dell’ADER può compiere atti coattivi: avviso di addebito e cartella hanno identico potere esecutivo. Nel 2025, l’ADER può anche usare il “pignoramento diretto” presso banche e datori senza passare dal giudice (ex art. 72-bis DPR 602/73), modalità concessa ai crediti pubblici. Anche qui, se ritieni ci siano irregolarità (es. pignoramento notificato senza che l’avviso fosse notificato regolarmente), puoi proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione (es. notifica pignoramento) per far annullare quell’atto . Ma è meglio non arrivare a quel punto e muoversi prima.
D: Ho un’azienda in crisi, non ho pagato ultimi 2 anni di contributi. Meglio autodenunciarsi prima che arrivi l’ispezione? Ci sono benefici?
R: Segnalare spontaneamente all’INPS il proprio debito contributivo, richiedendo magari una rateazione, può evitare l’aggravio delle sanzioni civili da evasione. Infatti, se il datore paga in ritardo ma spontaneamente, le sanzioni civili sono al tasso di interesse legale + 5,5 punti (per il 2023 il tasso legale era 5% quindi tot 10,5%), invece se paga solo dopo un accertamento ispettivo vengono considerate evasione e applicano il tasso del 30% annuo per il primo anno (poi ridotto al tasso legale, ma comunque con minimo 30% e max 60% del dovuto) . Quindi c’è un effettivo beneficio nel ravvedimento operoso contributivo: benché non formalizzato come nel fisco, se ti autodenunci e versi, eviti la “maggiorazione per evasione”. Inoltre, evitaresti le eventuali sanzioni penali se paghi prima che scattino (ricorda: omesso versamento ritenute > €10k è reato, ma se paghi prima del giudizio penale viene meno) . L’INPS non ha un condono, però periodicamente lo Stato fa rottamazioni cartelle che includono anche contributi: l’ultima (2023) ad esempio ha permesso di stralciare sanzioni e interessi per i carichi affidati al riscossore entro 2017 di importo <€1.000, contributi compresi. Non c’è un condono di contributi tout court (il contributo in sé di solito non lo condonano mai, al massimo condonano sanzioni e interessi). Dunque, se sei in crisi, valutare di anticipare l’INPS può essere saggio: puoi presentare all’INPS un piano di rientro prima che aprano vertenze, magari chiedendo di pagare il dovuto in tot rate. Se rispetti il piano, probabilmente eviterai ispezioni (l’INPS di solito non manda ispettori se vede che stai pagando con un accordo). Se invece attendi l’ispezione, arriva il verbale e l’avviso e dovrai litigare o pagare maggiorato. Quindi sì, in molti casi è consigliabile non attendere la contestazione ma attivarsi con INPS (tramite consulente del lavoro) per regolarizzare anche parzialmente. Inoltre, durante la crisi, considera strumenti come il concordato preventivo o la ristrutturazione debiti: i contributi non si possono falcidiare se preferenziali, ma si possono dilazionare e l’INPS in ambito concorsuale è più flessibile nel tollerare attese (purché soddisfatto in privilegio). Se invece chiudi l’azienda e non paghi, l’INPS iscriverà a ruolo e perseguiterà l’azienda e gli eventuali garanti; se è una ditta individuale, verrà su di te personalmente (anche qui eventualmente si passa da procedure concorsuali come liquidazione del patrimonio). Insomma, autodenunciare con contestuale richiesta di dilazione è visto dall’INPS come collaborazione e può far risparmiare parecchio in sanzioni, anche se non esime dal pagare i contributi base.
D: Il mio avviso di addebito INPS contiene anche importi per sanzioni civili e interessi. Posso contestare solo quelli, se riconosco il contributo?
R: Sì, è possibile impostare un ricorso limitato, ad esempio contestando l’entità delle sanzioni civili. Ci sono circostanze in cui le sanzioni civili possono essere ridotte: la legge prevede che se il ritardo nel pagamento non è dovuto a dolo ma a circostanze fortuite, o se il debitore adempie spontaneamente prima di contestazioni, la sanzione è ridotta (addirittura al tasso legale, come detto). In giudizio, potresti sostenere che l’INPS ha erroneamente applicato il tasso d’evasione del 30% annuo mentre andava applicato il tasso minore del semplice omesso versamento. Questo accade ad esempio se tu avevi denunciato regolarmente i lavoratori e gli importi dovuti (quindi l’INPS era a conoscenza del credito, tu non l’hai occultato, solo non hai pagato per difficoltà): in tal caso non è evasione ma omissione. La differenza è sottile ma la Cassazione l’ha recepita: se c’è denuncia del debito (DM10, UniEmens inviato), la sanzione è del 6% annuo (oggi, variabile), se non c’è denuncia (debito scoperto da ispezione – quindi tentativo di occultamento), sanzione 30% annuo . Spesso l’INPS inizialmente applica la sanzione piena perché magari mancano dati, ma se dimostri di aver inviato i flussi salariali, hai diritto al ricalcolo. Quindi in ricorso puoi chiedere: “riconoscere dovuti i contributi X, ma con sanzioni ridotte da €Y a €Z”. Il giudice può accogliere parzialmente in tal senso. Oppure, se la tua difesa sul contributo principale è debole, focalizzarsi sulle sanzioni civili e sulla prescrizione parziale può comunque ridurre il conto. Attenzione però: le sanzioni civili in senso tecnico non sono sanzioni amministrative impugnabili (non è come la multa stradale), sono somme aggiuntive dovute ex lege, quindi non è che puoi chiedere annullamento per motivi equitativi. Devi incardinare la contestazione su basi legali (tipo: errata qualificazione come evasione, oppure errato calcolo temporale). Se invece intendi dire “i contributi li pago ma chiederei al giudice di cancellare le sanzioni per la mia buona fede”, sappi che il giudice del lavoro non ha discrezionalità di annullare sanzioni civili per motivo equitativo: potrà al massimo applicare la norma di favore se ne ricorrono i presupposti (ad esempio riconoscere la causa di forza maggiore che la legge contempla per ridurre le sanzioni, tipo calamità naturali, eventi eccezionali). Quindi, contestare sanzioni sì, ma su base tecnica. Contestare soli interessi è raro perché gli interessi di mora hanno base normativa fissa (determinata con decreto ministeriale annuale). A volte però l’INPS sbaglia a computare i giorni o applica interessi anche su periodi prescritti: quello va segnalato e si può ottenere storno di quella quota.
D: È vero che se non impugno l’avviso di addebito entro 40 giorni poi non potrò più contestare nulla?
R: In larga parte sì, è vero. Il termine di 40 giorni è di decadenza per le opposizioni di merito . Se lo lasci scadere, l’avviso diventa definitivo e non potrai successivamente far valere motivi di opposizione contro il credito (tipo contestare che il rapporto non era di lavoro, o che l’importo è sbagliato). Potrai solo, eventualmente, far valere vizi successivi nella fase di esecuzione: ad esempio potrai opporre la prescrizione se l’INPS dorme altri 5 anni , oppure opporre vizi di notifica se ad es. scopri che non ti hanno notificato affatto l’atto (ma questo sarebbe un’opposizione tardiva agli atti esecutivi). Inoltre, potresti contestare la legittimità formale degli atti di pignoramento (opposizione atti esecutivi entro 20gg da quello). Ma sul merito del debito contributivo, il mancato ricorso nei 40gg ti preclude di eccepire errori. C’è però un caso in cui anche oltre i 40gg si può intervenire: se dopo l’avviso intervenisse un evento estintivo del debito (es: compensazione o condono normativo, o prescrizione maturata successivamente), potresti fare opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. anche oltre i 40gg, limitatamente a quei fatti nuovi. Per esempio: l’INPS notifica avviso nel 2018, tu non impugni. Passano 6 anni senza che l’ADER faccia nulla; nel 2024 iniziano un pignoramento: tu puoi opporti ora per prescrizione sopravvenuta , perché i 5 anni post-notifica sono passati senza atti interruttivi. Oppure, esempio del condono: se c’era una norma che ha cancellato gli interessi per i debiti fino al 2015, puoi farla valere anche tardivamente in sede esecutiva, perché è un fatto nuovo legislativo. Ma a parte queste ipotesi, se semplicemente non hai fatto ricorso perché ci hai pensato tardi o speravi in un condono, poi contestare il merito è praticamente impossibile. Quindi prendi il 40 giorni molto sul serio. Casomai presenta ricorso e poi puoi sempre rinunciare se trovi un accordo, ma se non lo presenti sei in balia dell’INPS. Giusto per scrupolo: c’è un vecchio istituto dell’“opposizione tardiva per caso fortuito o forza maggiore” entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 98, co. 5 D.Lgs 112/1999), ma applicato per cartelle esattoriali notificate in modo irregolare – non entriamo nel dettaglio, diciamo che se proprio per motivi indipendenti dalla tua volontà non hai potuto ricorrere (es. eri in coma), qualcosa si potrebbe tentare; ma situazioni estreme e comunque da far valere subito appena possibile. In generale, considera definitivo l’avviso trascorsi 40 giorni.
D: L’INPS mi ha inserito in posizione di “Durc irregolare” per questi contributi contestati. Posso chiedere la regolarità DURC se ho fatto ricorso e sono in attesa?
R: Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che attesta se un’azienda è in regola con i versamenti previdenziali. Se hai un debito contributivo accertato e non pagato, l’INPS (o l’INAIL, ecc.) ti blocca il DURC risultando “irregolare”, il che impedisce di partecipare ad appalti, ottenere pagamenti dalla PA, ecc. La normativa sul DURC prevede che se il debito è oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario, e contestualmente hai chiesto la sospensione del pagamento in sede amministrativa o giudiziale, allora il DURC può essere emesso provvisoriamente regolare fino all’esito . In pratica, se hai un contenzioso in corso e hai ottenuto dal giudice la sospensione, l’INPS sospende l’esigibilità di quel credito e dovrebbe rilasciarti il DURC regolare (perché il debito è in stand-by). Se invece non hai sospensione, l’INPS mantiene la posizione irregolare fino a quando non paghi o vinci la causa. Una strada a volte percorribile è offrire all’INPS una fideiussione a garanzia del debito contestato: in alcuni casi, a fronte di garanzia, l’INPS può rilasciare un DURC regolare provvisorio in attesa del giudizio. C’è stata normativa emergenziale su questo in passato (es. post sisma e altro). Attualmente, la regola generale è: DURC regolare solo se non ci sono debiti scaduti, a meno che non siano oggetto di contestazione con provvedimento di sospensione. Quindi, se hai urgenza di DURC per un appalto, la cosa migliore è ottenere almeno una sospensione giudiziale dell’avviso: con quell’ordinanza vai all’INPS e chiedi l’aggiornamento DURC. In mancanza, purtroppo l’irregolarità rimane. Altra possibilità: se il debito è di modesta entità (entro €150), per norme interne l’INPS potrebbe soprassedere e dar DURC, ma è un dettaglio (c’è una soglia di tolleranza minima). In conclusione, la pendenza del ricorso in sé non ti dà diritto automatico al DURC regolare, serve la sospensione.
Tabelle riepilogative
Per chiarezza espositiva, riportiamo alcune tabelle che sintetizzano i principali termini e strumenti di difesa in materia di accertamenti contributivi INPS, nonché le differenze tra ricorso amministrativo e giudiziale.
Principali termini e scadenze da ricordare
| Azione o evento | Termine | Note e riferimenti |
|---|---|---|
| Presentazione di ricorso amministrativo all’INPS (Comitato) | 30 giorni dalla notifica dell’atto amministrativo (es. verbale, note di rettifica) | Termine generale ex regolamenti INPS (es. art. 47 D.P.R. 639/1970); per casi particolari può essere 90 gg. Se inviato oltre, ricorso inammissibile . |
| Decisione del ricorso amministrativo INPS | 90 giorni dalla ricezione del ricorso (silenzio-rigetto) | Art. 8, c.7, D.P.R. 1199/1971: trascorsi 90 gg, il ricorso si intende respinto . Il comitato può decidere anche dopo. |
| Notifica Avviso di Addebito INPS | Di regola entro 5 anni dal periodo di contribuzione | Termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/1995. Se avviso emesso oltre 5 anni senza precedenti atti interruttivi, somme prescritte e atto annullabile . (In caso di accertamento fiscale contestato, sospeso finché lite pendente ). |
| Pagamento volontario dell’avviso di addebito | 60 giorni dalla notifica | Trascorso il termine, l’avviso diviene esecutivo per la riscossione coattiva . Nessuna maggiorazione del 3-6% (oneri di riscossione) per avvisi dal 2022 in poi . |
| Ricorso giudiziale contro Avviso di Addebito (opposizione) | 40 giorni dalla notifica | Termine di decadenza per l’opposizione sul merito del credito . Va proposto dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. |
| Ricorso giudiziale contro cartella esattoriale INPS (ruoli ante 2011) | 40 giorni dalla notifica | Identico termine di 40 gg (Cass. n. 29763/2022) . |
| Opposizione agli atti esecutivi (vizi di notifica, pignoramento) | 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato (es. atto di pignoramento) | Art. 617 c.p.c. Termine breve. Esempio: cartella mai notificata, ci si oppone entro 20 gg da intimazione/pignoramento per far valere nullità notifica. |
| Opposizione all’esecuzione (es. prescrizione sopravvenuta, pagamento già avvenuto) | Nessun termine fisso (prima della fine dell’esecuzione) | Da proporre prima che il procedimento esecutivo sia concluso (es. prima dell’assegnazione somme). Se fondata su eventi successivi (prescrizione dopo titolo), possibile anche a processo esecutivo inoltrato. |
| Prescrizione dei contributi non versati (in assenza di atti interruttivi) | 5 anni dalla data di scadenza del pagamento | Regola generale ex art. 3, co.9 L. 335/95 . Se denuncie contributive omesse dolosamente: orientamento per 5 anni comunque (non più 10). Giudicato o decreto esecutivo: 10 anni . |
| Durata massima dilazione contributi con INPS/ADER | Fino a 72 rate mensili (6 anni) ordinariamente | Prevista possibilità di 120 rate straordinarie in casi gravi. Per debiti < €60.000 concessione automatica su richiesta, oltre con prova di temporanea difficoltà (D.Lgs. 112/99 e regole Agenzia Entrate-Riscossione). |
| Soglia penale omesso versamento contributi (ritenute) | €10.000 annui per ciascun anno | Se supera soglia e non versa entro termine legalmente previsto (30 giorni da contestazione penale), reato punibile con reclusione fino 3 anni . Estinzione reato se pagamento integrale prima del giudizio definitivo. |
Confronto tra Ricorso amministrativo INPS e Ricorso giudiziario
| Caratteristica | Ricorso amministrativo INPS | Ricorso giudiziario (Tribunale lavoro) |
|---|---|---|
| A chi si presenta | All’INPS – Comitato di competenza (es. Comitato gestione, Comitato vigilanza) tramite portale INPS . | Al Tribunale Ordinario, sez. Lavoro, competente per territorio (sede INPS o domicilio debitoriale). Atto introduttivo: ricorso ex art. 414 c.p.c. |
| Termine di presentazione | 30 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (salvo eccezioni) . | 40 giorni dalla notifica dell’avviso/cartella . Termine perentorio di decadenza. |
| Forma | Invio telematico sul portale INPS (ricorso on-line); non serve firma se inviato dal diretto interessato via SPID . Se tramite patronato/intermediario, serve firma del mandatario . | Ricorso scritto da depositare in Tribunale (via PEC sul Portale Giustizia). Redatto da avvocato, contenente fatti, motivi di diritto, prove. Viene poi notificato all’INPS con decreto di fissazione udienza. |
| Costo | Gratuito (nessun contributo unificato né marche). | Contributo unificato gratuito se valore < €50.000 (esente ex art.10 D.Lgs 167/2011); se > €50k applicati scaglioni (p.es. 518€ fino a 100k). Spese legali secondo tariffe forensi; possibile condanna alle spese. |
| Sospensione riscossione | Presentazione ricorso non sospende automaticamente la riscossione. L’INPS dovrebbe decidere entro 90 gg , ma può procedere oltre. Possibile chiedere sospensione in autotutela. | Il giudice del lavoro può concedere sospensione dell’esecutività dell’avviso su istanza motivata del ricorrente . Se accordata, blocca riscossione (va comunicata all’ADER) . |
| Decisione e tempi | Deciso dal Comitato INPS interno (composto da rappresentanti parti sociali e funzionari). Termine teorico 90 gg , ma decisione tardiva comunque valida. Se nessuna decisione in 90 gg, silenzio-rigetto che consente di adire il giudice. | Giudice del lavoro in Tribunale (collegiale solo se appello). Tempi: variano (6 mesi – 2 anni in primo grado tipicamente). Decisione con sentenza appellabile entro 30 gg (notificata) o 6 mesi. |
| Ambito di esame | Verifica legittimità dell’atto e aderenza a norme INPS. Spesso esame più formale che di merito approfondito. Possibile accoglimento parziale (sgravio) in autotutela suggerito dal comitato. | Cognizione piena sul merito del rapporto contributivo . Il giudice può valutare prove, accertare fatti, rideterminare somme. Può annullare in toto l’atto, confermarlo o modificarlo (es. ridurre importi) in sentenza. |
| Effetto sul DURC | Se il ricorso è pendente, il debito è ancora iscritto. INPS non rilascia DURC regolare a meno di sospensione espressa (in genere no autom.). | Se il giudice concede sospensione dell’atto, l’INPS considera il debito non esigibile e il DURC può risultare regolare durante pendenza. Senza sospensione, DURC negativo. |
| Vantaggi | – Gratuito e semplice da attivare. <br> – Possibilità di esito favorevole senza ricorrere al giudice (deflattivo). <br> – Interrompe/“sospende” temporaneamente la fase esecutiva fino a decisione (90 gg). | – Necessario per evitare decadenza 40 gg e far valere le proprie ragioni dinanzi a terzo imparziale. <br> – Giudice può adottare misure (sospensione) e decidere con più ampi poteri (es. ammissione testimonianze, CTU). <br> – Sentenza vincolante per INPS (anche per eventuali rimborsi). |
| Svantaggi | – L’organo decidente è interno all’INPS (possibile percezione di minor terzietà). <br> – Non sospende automaticamente azioni di recupero, salvo decisione positiva. <br> – Se respinto, occorre comunque ricorrere al giudice (perdita di tempo se già prevedibile esito negativo). | – Procedura tecnica, richiede assistenza legale, e può essere lunga. <br> – Ha costi (contributo unificato se valore alto, spese legali). <br> – Se rigettato, debito confermato con maggiorazioni di ritardo maturate durante il processo. |
Simulazioni pratiche di difesa (casi esemplificativi)
Di seguito alcune situazioni-tipo con indicazione sintetica delle possibili difese e risultati:
- Caso 1: Azienda con lavoratore “nero” scoperto per 12 mesi di lavoro.
Difesa: L’azienda raccoglie prove che il lavoratore ha iniziato 6 mesi dopo rispetto a quanto dichiarato (contratto di affitto di altra città fino a metà anno, testimonianze). In giudizio riesce a far riconoscere che il periodo dovuto è 6 mesi (non 12). Inoltre, avendo l’azienda denunciato spontaneamente il rapporto dopo l’ispezione (assunzione retroattiva e versamento contributi per i 6 mesi ammessi prima della notifica dell’avviso), ottiene l’applicazione della sanzione civile ridotta (omissione e non evasione).
Esito: Contributi dovuti dimezzati (6 mesi anziché 12) e sanzioni civili ridotte a circa 10% annuo invece del 30%. Risparmio notevole su importo inizialmente preteso. Sanzione amministrativa per lavoro nero pagata nel minimo perché la regolarizzazione è avvenuta immediatamente (diffida ottemperata). - Caso 2: Libero professionista (ingegnere) contestato per contributi gestione separata su redditi da consulenza, mentre era iscritto a cassa Inarcassa.
Difesa: L’ingegnere dimostra che quelle consulenze erano prestazioni rientranti nell’attività professionale tipica e che erroneamente l’INPS le ha pretese perché dalla dichiarazione non risultava il versamento a Inarcassa. Produce certificato Inarcassa attestante il pagamento su quel reddito.
Esito: Il giudice annulla l’avviso INPS in quanto doppia imposizione: quei redditi erano già assoggettati a contribuzione Inarcassa (o dovevano esserlo, e comunque l’INPS non è competente). INPS condannato a rifondere spese. Professionista risparmia l’intero importo. - Caso 3: Ditta individuale commerciale con redditi non dichiarati accertati dal Fisco (€50.000 non dichiarati) – Avviso INPS per contributi su €50.000.
Difesa: Il contribuente impugna in Commissione Tributaria e ottiene via mediazione un accordo per ridurre il reddito accertato a €20.000. In Tribunale lavoro, chiede sospensione dell’avviso INPS perché l’accertamento fiscale era in contestazione; il giudice del lavoro accoglie e sospende. Una volta definito l’accordo fiscale, il contribuente lo deposita e chiede limitazione contributi su €20.000. L’INPS, visto l’accordo, in autotutela riduce il proprio credito prima ancora della sentenza oppure il giudice in sentenza dispone contributi dovuti solo sul reddito ridotto.
Esito: Contributi diminuiti del 60%. Avviso originario annullato, nuovo calcolo effettuato. Il contribuente paga i contributi sul nuovo imponibile (magari anche a rate), evitando di pagare sul reddito “gonfiato” iniziale. Nessuna sanzione per inadempimento, poiché ha pagato entro termini concordati. - Caso 4: Famiglia datrice di lavoro domestico con badante non dichiarata per 2 anni.
Difesa: La famiglia sostiene che la badante ha lavorato solo 1 anno, l’anno precedente era assistita a turni da familiari fino all’aggravarsi delle condizioni. Presenta in giudizio i tabulati dei voli dall’estero della badante (è arrivata effettivamente un anno dopo), e testimonianze di vicini sulle presenze. Il giudice accerta che per il primo anno la badante effettivamente non c’era. Per il secondo anno contributi dovuti; la famiglia chiede rateazione all’INPS durante la causa e versa in 12 rate i contributi di quell’anno prima della sentenza. Chiede la non applicazione di sanzioni civili per via delle condizioni economiche modeste e del comportamento collaborativo.
Esito: Contributi riconosciuti solo per 1 anno (anziché 2). Sanzioni civili comunque dovute ma calcolate solo su un anno e forse in misura minima (il giudice potrebbe non avere margine legale, ma l’INPS in considerazione del pagamento spontaneo durante la lite applica sanzioni ridotte al tasso base). La famiglia regolarizza la posizione ed evita ulteriori problemi; nessuna multa aggiuntiva poiché il lavoro domestico in nero non ha maxi-sanzione (vale solo per datori imprenditori). - Caso 5: Azienda che non versa contributi per crisi di liquidità (omessi 3 anni di contributi dichiarati).
Difesa: L’azienda non contesta il dovuto (oggettivamente risultante dai DM10 inviati), ma in giudizio chiede la non applicazione del regime di evasione perché aveva regolarmente dichiarato i contributi. Porta evidenza che le omissioni derivavano da crediti verso lo Stato non pagati (es. azienda edilizia con appalti pubblici, pagamenti ritardati) per configurare causa di forza maggiore. Intanto presenta un piano di rientro in 5 anni e inizia a pagare anche durante il processo.
Esito: Contributi confermati, ma il giudice riconosce che non vi fu occultamento (c’erano le denunce), quindi le sanzioni civili sono quelle per mera morosità (circa il 6% annuo invece del 30%). Inoltre, l’azienda beneficia della compensazione prevista dal DL 35/2013 (pagamento diretto dei crediti PA) durante la pendenza, riducendo il debito. Alla fine, l’importo finale da versare risulta ridotto degli onerosi interessi da evasione. L’azienda prosegue con la rateazione concessa da ADER. DURC rimasto irregolare nel frattempo, ma ottenuto DURC provvisorio per specifici lavori dietro presentazione di garanzia.
Ovviamente ogni caso reale ha molte più sfumature; le simulazioni servono a comprendere come la difesa mirata possa incidere significativamente sull’esito (dall’annullamento totale, alla riduzione parziale, alla mitigazione delle sanzioni).
Conclusione
Difendersi da un accertamento contributivo INPS richiede un approccio tempestivo, informato e strategico. Abbiamo visto come, dietro quella che a prima vista è solo una richiesta di pagamento, si dipanino questioni di diritto del lavoro, previdenza, procedura civile e, talora, diritto tributario. Il debitore previdenziale – sia esso un datore di lavoro, un professionista o una famiglia – non è privo di tutele: dalla prescrizione quinquennale che argina pretese troppo datate , alla possibilità di ottenere una sospensione giudiziale dell’atto esecutivo , fino alla facoltà di rateizzare il debito per diluirne l’impatto economico. Un punto cardine emerso è che la tempestività è fondamentale: rispettare i termini di ricorso (40 giorni per il giudizio) e attivarsi eventualmente anche sul piano amministrativo può fare la differenza tra conservare il diritto di difesa o perderlo per decadenza.
Dal punto di vista sostanziale, la guida ha evidenziato come una contestazione contributiva vada affrontata su più fronti: fact-checking (verificare i dati, gli importi, le basi di calcolo), eccezioni legali (prescrizione, difetti procedurali, errori nella qualificazione giuridica) e, non ultimo, considerazioni pratiche ed economiche (valutare transazioni, adesioni o pagamenti parziali per ridurre sanzioni e rischi). Per un’azienda, ad esempio, può essere vitale conservare il DURC regolare: ciò orienterà verso scelte come chiedere una sospensione giudiziale o fornire garanzie all’INPS. Per un professionista, evitare la doppia imposizione contributiva e lottare per il principio “una volta sola” può scongiurare esborsi duplicati . Per una famiglia, regolarizzare un rapporto domestico con ritardo ma prima di un controllo può mitigare sanzioni e conflitti.
Un aspetto ricorrente è la sinergia tra difesa amministrativa e giudiziaria: sebbene il vero “giudice terzo” sia quello del Tribunale, non bisogna trascurare la fase interna all’INPS, che negli ultimi anni è stata riformata per essere più efficace e deflattiva . Un ricorso amministrativo ben strutturato, corredato di documenti, può portare l’INPS ad annullare o ridurre in autotutela il proprio addebito (specie quando l’errore è evidente). Ciò riflette un approccio collaborativo, in linea col principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) e di leale collaborazione tra contribuente e ente.
Abbiamo incluso i più aggiornati riferimenti a sentenze che fanno da pietre miliari: dalle Sezioni Unite 2016 sulla prescrizione breve anche per crediti non opposti , alle Sezioni Unite 2022 sul litisconsorzio facoltativo del riscossore , fino a giungere alla recentissima SU 2025 sul prolungamento delle tutele dei lavoratori via rendita vitalizia . Questo dispiega un panorama in cui il diritto della previdenza si è evoluto per tenere insieme l’efficacia della riscossione (ad esempio con l’avviso di addebito immediatamente esecutivo ) e la salvaguardia delle garanzie del contribuente (come il mantenimento del termine breve di prescrizione per evitare che i debiti contributivi pendano irrisolti per decenni ).
In conclusione, di fronte a un accertamento INPS, non bisogna lasciarsi prendere dal panico né dall’inerzia. È invece opportuno:
- Analizzare a fondo l’atto (o il verbale) ricevuto, individuando cosa viene contestato e su quali basi.
- Consultare un esperto (avvocato giuslavorista/previdenzialista, o consulente del lavoro per la parte tecnica) senza attendere l’ultimo momento.
- Agire nei termini, predisponendo i ricorsi amministrativi e/o giudiziari opportuni.
- Valutare soluzioni conciliative (rateazioni, eventuali definizioni fiscali concomitanti) se utili a ridurre il danno.
- Documentare tutte le proprie mosse: ricevute di invio ricorsi, protocolli, PEC, perché in caso di contestazioni procedurali saranno la vostra prova.
- Seguire l’evoluzione normativa, perché leggi di bilancio o decreti emergenziali possono offrire occasioni (dilazioni più lunghe, stralcio interessi, ecc.) da cogliere tempestivamente.
Questa guida, con oltre 10.000 parole di approfondimento, ha l’obiettivo di fornire una mappa dettagliata di questo percorso di difesa, che spesso è tortuoso. Per un avvocato, significa avere sott’occhio non solo le norme ma anche la prassi applicativa dell’INPS; per un imprenditore o privato, significa capire che non si è senza speranza di fronte a una richiesta dell’ente, ma che esistono diritti e strumenti da attivare. La legislazione italiana in materia è complessa ma, come abbiamo visto, offre spunti difensivi solidi – dai commi di legge alle interpretazioni giurisprudenziali consolidatesi. Nella sezione seguente elenchiamo in modo organico tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate, che rappresentano i pilastri su cui poggiano le affermazioni svolte.
Affrontare un accertamento INPS è certamente impegnativo, ma con la giusta preparazione e assistenza, è possibile arrivare a un esito equilibrato che tuteli tanto i diritti del lavoratore quanto la sostenibilità per il debitore. In definitiva, difendersi da contestazioni contributive significa far valere le proprie ragioni nel rispetto delle regole, assicurando al tempo stesso che il sistema previdenziale riceva solo ciò che è effettivamente dovuto secondo legge.
Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a dicembre 2025)
Di seguito sono riportati i riferimenti alle principali fonti normative italiane e alle decisioni giurisprudenziali citate nel testo, utili per approfondire i temi trattati:
Normativa primaria (leggi e decreti):
- Codice Civile: in particolare, artt. 2934-2963 (prescrizione e decadenza, con 2953 c.c. sull’efficacia del giudicato), art. 2697 (onere della prova).
- Legge 30 aprile 1969, n. 153: (sistemi di calcolo contributivo) – contiene norme su base imponibile e sanzioni civili (alcune modificate da leggi successive).
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833: art. 42 (istituzione del Servizio sanitario nazionale – contributi, non centrale qui se non per correlazioni).
- Legge 11 novembre 1983, n. 638: art. 2, comma 1 e 1-bis – Omesso versamento contributi previdenziali: soglia penalmente rilevante e depenalizzazione sotto soglia .
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: art. 3, commi 9 e 10 – Termine prescrizionale quinquennale dei contributi previdenziali (con eccezioni per dolo) .
- D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368: (riordino INPS) – art. 8, comma 7 – Ricorsi amministrativi: applicazione DPR 1199/1971 e silenzio rigetto dopo 90 gg .
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241: art. 18, comma 4 – Coordinamento versamenti fiscali e contributivi per professionisti (differimento termini) .
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462: (unificazione accertamento fiscale e contributivo) – prevede trasmissione esiti all’INPS e iscrizione a ruolo contestuale .
- D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46: (riscossione mediante ruolo) – art. 24 – opposizione a ruoli entro 40 giorni; art. 17 – dispone su oneri di riscossione (vedi abrogazione quota a carico debitore dal 2022) .
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388: art. 116 – disciplina sanzioni civili per omissioni e evasione contributiva (tasso del 30% annuo per evasione, ridotto al tasso ufficiale per mero ritardo; max 60% del dovuto) – norma cardine in materia.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: art. 46 e 47 (dichiarazioni sostitutive) – in contesto DURC e procedure può rilevare per attestare stati.
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276: (riforma Biagi) – definizioni di co.co.co., progetto, etc., utili per contestazioni qualificazione rapporti.
- D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124: artt. 4 e 13 – Diffida accertativa per crediti patrimoniali (non contributi ma stipendi) e potere di disposizione degli ispettori; art. 7 – verbale unico di accertamento.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007): commi 764-769 – modifiche prescrizione contributi (tentativo di estendere 10 anni in caso di omissione dolosa, poi superato dalla giurisprudenza).
- Legge 4 agosto 2006, n. 248: (conv. L. 223/2006) – introduce art. 36-bis DPR 600/73 applicabile a contributi da controlli automatizzati.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247: (Welfare) – disposizioni su collaborazioni coordinate e obblighi contributivi in caso di conversione a tempo indeterminato (potrebbe rilevare per sanatorie contributive).
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. L. 133/2008: art. 39, comma 12 – modifica termini prescrizione in caso di denuncia del lavoratore (abrogato il rinvio a denunce entro 5 anni).
- Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro): art. 30 – ridisegna ricorsi amministrativi obbligatori per prestazioni (oggi non più obbligatori prima del giudizio se decorso tempo).
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 122/2010: art. 30, commi 1-3 – introduzione dell’avviso di addebito INPS come titolo esecutivo dal 1/1/2011 .
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149: istituzione Ispettorato Nazionale Lavoro – coordina vigilanza INPS/INAIL, rilevante per procedura accertamenti.
- D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: art. 3 – Depenalizzazione omesso versamento contributi sotto soglia €10.000 annui e procedibilità (introduce sanzione amministrativa pecuniaria per importi minori) .
- Legge 24 novembre 2021, n. 156: (di conv. D.L. 146/2021) – modifiche sul DURC e su sospensioni COVID (rileva per contesto DURC e rateazioni).
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge Bilancio 2022): art. 1, comma 15 – abolizione oneri di riscossione a carico del debitore per avvisi di addebito dal 2022 .
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge Bilancio 2023): commi 231-252 – Definizione agevolata debiti affidati ad Agente riscossione (c.d. Rottamazione-quater) e Stralcio automatico debiti <€1.000 di anni fino al 2015 (che include contributi) – incide su carichi INPS piccoli.
- Legge 3 ottobre 2023, n. 112: (Delega fiscale) – principi su coordinamento fisco-previdenza (da attuare, menzioniamo come contesto prospettico).
Normativa secondaria e prassi:
- D.P.R. 24 giugno 1971, n. 1199: procedure ricorsi amministrativi (ricorsi gerarchici, silenzio rigetto 90 gg).
- D.M. 30 gennaio 2015: disciplina DURC online – definisce condizioni per regolarità DURC e sospensione verifiche in pendenza contenzioso (cfr. art. 4 c. 2 DM 30/1/15).
- Circolare INPS n. 124/1996: applicazione L. 335/95 su prescrizione – fornì istruzioni (oggi in parte superata).
- Circolare INPS n. 76/2013: sanzioni civili – distingue evasione vs omissione, fornisce aliquote sanzioni anno per anno.
- Circolare INPS n. 94/2015: istruzioni su DURC online – (come comportarsi in caso di rateazioni, contenziosi).
- Circolare INPS n. 48 del 17/05/2023: Nuovo regolamento ricorsi amministrativi – illustra modalità, termini (ricorso telematico, competenze comitati) .
- Deliberazione CdA INPS 18/01/2023 n. 8: adozione regolamento ricorsi (recepito da circ. 48/2023).
- Messaggi/circolari INPS su avviso di addebito: es. Circolare INPS n. 168/2010 (prima attuazione avvisi), Messaggio INPS n. 2889/2022 (sospensione oneri riscossione ex L. 234/2021).
- Circolare INPS n. 141 del 12/11/2025: (citata in ENASC) – recepisce Cass. SU 22802/2025 su rendita vitalizia doppio termine .
Giurisprudenza (decisioni principali):
- Corte Costituzionale 28/07/1988, n. 848: legittimità termine prescrizione quinquennale contributi (già affermò non lesivo per lavoratori).
- Cass., Sez. Un., 13/11/1997, n. 11226: sul litisconsorzio necessario INPS-lavoratore in cause contributive (vecchio orientamento, in parte superato).
- Cass., Sez. Lav., 29/07/2004, n. 14488: (Arresto su ricorsi amministrativi) – stabilì che ricorso amministrativo interrompe prescrizione (poi SU 2012 chiariranno oltre).
- Cass., Sez. Un., 25/02/2010, n. 3240: Double compliance contributiva professionisti – afferma obbligo gestione separata anche se iscritto a cassa professionale, per attività extra (principio che ha fatto giurisprudenza).
- Cass., Sez. Lav., 30/07/2010, n. 17914: DURC e contenzioso – chiarì che DURC può essere negato in presenza di debiti non definitivi ma scaduti.
- Cass., Sez. Un., 27/01/2011, n. 1789: contributi e sentenza di condanna – distingue natura sanzioni civili (non punitive ma risarcitorie, no applicazione L.689/81).
- Cass., Sez. Lav., 07/04/2014, n. 8379: interpretazione art. 24 D.Lgs 46/99 – estende a accertamenti fiscali e contributivi collegati (citata in CF news) .
- Cass., Sez. Un., 17/11/2016, n. 23397: Prescrizione quinquennale anche dopo cartella non impugnata – principio di diritto: “i crediti di enti pubblici per contributi si prescrivono in 5 anni salvo che vi sia stato accertamento giudiziale” . Conferma uniforme indirizzo .
- Cass., Sez. Lav., 15/05/2018, n. 11928: su sanzioni civili evasione vs omissione – ribadisce criteri (dolo occultamento per evasione).
- Cass., Sez. Lav., 05/04/2019, n. 9451: DURC negativo in pendenza di ricorso – legittimità (salvo sospensione giudiziale), datore non può pretendere DURC se debito non pagato.
- Cass., Sez. Lav., 20/08/2019, n. 21541: Definizione agevolata e contributi – afferma che definizione lite fiscale non definisce automaticamente pretesa contributiva, giudice del lavoro deve valutare merito .
- Cass., Sez. Un., 22/04/2021, n. 8500: litisconsorzio in cause tributarie vs cause lavoro – distingue posizioni, preludio a SU 2022.
- Cass., Sez. Lav., 14/01/2021, n. 654: lavoratore non può chiedere accredito contributi omessi se prescritti – tutela solo risarcitoria verso datore (conferma orientamento) .
- Cass., Sez. Lav., 13/01/2022, n. 750: su decorrenza prescrizione contributi gestione separata – richiama principi (poi confermati da n. 4898/2022 citata in 25615/2023) .
- Cass., Sez. Un., 08/03/2022, n. 7514: Litisconsorzio necessario INPS/ADER – principio: “nel giudizio di accertamento negativo del credito contributivo è necessario il solo INPS; chiamare ADER è inammissibile salvo si contestino atti esecutivi del medesimo” . Inoltre: prescrizione rilevabile d’ufficio; differenze con processo tributario .
- Cass., Sez. Lav., 21/03/2022, n. 8953: computo termine opposizione 40gg – natura perentoria, conferma indirizzo.
- Cass., Sez. Lav., 17/03/2023, n. 8921: (menzionata in ricerche) – probabile su decorrenza prescrizione da scadenza vs dichiarazione (stesso tema risolto poi da SU 2025 in altro contesto).
- Cass., Sez. Lav., 07/09/2023, n. 25615: Prescrizione gestione separata – dies a quo – stabilisce che decorre da scadenza pagamento contributi, non da dichiarazione redditi . In caso di proroga versamenti (es. DPCM), sposta in avanti dies a quo (questione trattata in sentenza).
- Cass., Sez. Lav., 07/09/2023, n. 25610: (non reperita integrale per problemi tecnici) – presumibilmente simile a 25615, su occultamento doloso e sospensione prescrizione (dalla ricerca appare contestasse mancata applicazione sospensione per dolo).
- Cass., Sez. Un., 07/08/2025, n. 22802: Rendita vitalizia e termini raddoppiati – principio: il termine decennale per il lavoratore decorre dal compimento dei 10 anni del datore, allungando il periodo utile fino a 20 anni e oltre . Ha portato INPS a emanare circolare 141/2025 . Rilevante per recupero omissioni prescritte.
Hai ricevuto un accertamento INPS o un verbale ispettivo che ti contesta contributi non versati? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento INPS o un verbale ispettivo che ti contesta contributi non versati?
Ti chiedono decine di migliaia di euro per presunti rapporti di lavoro irregolari, inquadramenti sbagliati, differenze contributive o gestione errata di soci e collaboratori?
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Devi saperlo subito:
👉 l’accertamento INPS non è automaticamente corretto,
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👉 e puoi difenderti in modo efficace se intervieni subito.
Questa guida ti spiega quando l’INPS può contestare, dove spesso sbaglia e quali sono le strategie migliori per difenderti.
Cos’è un Accertamento INPS (In Parole Chiare)
L’accertamento INPS è un atto con cui l’Istituto:
- contesta contributi previdenziali ritenuti non versati,
- spesso a seguito di ispezione INPS o INL,
- e pretende il pagamento di:
- contributi arretrati
- sanzioni civili
- interessi
Può riguardare:
- aziende
- datori di lavoro
- lavoratori autonomi
- artigiani e commercianti
- professionisti
- soci di società
- amministratori
Le Contestazioni INPS Più Frequenti
Gli accertamenti contributivi nascono spesso da:
- errato inquadramento del rapporto di lavoro
- presunta subordinazione di collaboratori o autonomi
- utilizzo di partite IVA considerate fittizie
- errata gestione dei soci lavoratori
- omesso versamento su compensi, premi o benefit
- differenze tra retribuzione dichiarata e ritenuta “reale”
- mancata iscrizione a una gestione INPS corretta
Molte di queste contestazioni non reggono a un’analisi giuridica approfondita.
Perché gli Accertamenti INPS Sono Così Pericolosi
Se non ti difendi correttamente, rischi:
- contributi arretrati molto elevati
- sanzioni civili pesanti
- interessi crescenti
- cartelle esattoriali
- pignoramento di conti e crediti
- blocco DURC
- esclusione da appalti e agevolazioni
- responsabilità personali del datore di lavoro o amministratore
👉 L’accertamento INPS può mettere in crisi l’azienda anche più di un accertamento fiscale.
Gli Errori Tipici dell’INPS nelle Contestazioni Contributive
Molti accertamenti sono viziati da errori ricorrenti, tra cui:
- qualificare come subordinato un rapporto che non lo è
- basarsi solo su dichiarazioni ispettive senza riscontri oggettivi
- ignorare contratti, accordi e autonomia reale
- applicare presunzioni automatiche
- confondere continuità con subordinazione
- estendere contributi senza base normativa
- motivare il verbale in modo generico
- non valutare le prove a discarico
Questi errori rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
Differenza Fondamentale: Accertamento INPS ≠ Accertamento Fiscale
È importante sapere che:
- l’INPS non può copiare automaticamente un accertamento fiscale
- la contribuzione segue regole proprie
- serve una valutazione autonoma del rapporto di lavoro
👉 Un accertamento fiscale non giustifica automaticamente un accertamento contributivo.
Cosa Fare Subito per Difenderti (Strategia Immediata)
1. Bloccare gli effetti dell’accertamento
La prima mossa è difensiva.
Con un avvocato puoi:
- contestare il verbale ispettivo
- impugnare l’accertamento
- chiedere la sospensione della riscossione
- evitare cartelle e pignoramenti
- guadagnare tempo per la difesa tecnica
2. Analizzare il rapporto di lavoro contestato
La difesa efficace deve verificare:
- autonomia organizzativa
- assenza di vincolo gerarchico
- rischio economico in capo al lavoratore
- modalità di esecuzione della prestazione
- pluralità dei committenti
- coerenza contrattuale
👉 Non basta lavorare “sempre per lo stesso soggetto” per essere subordinati.
3. Contestare la subordinazione presunta
La subordinazione va provata, non presunta.
Puoi difenderti dimostrando che:
- il collaboratore decide tempi e modi
- non riceve ordini gerarchici
- utilizza mezzi propri
- fattura regolarmente
- sopporta il rischio dell’attività
4. Difendere la posizione di soci e amministratori
Molti accertamenti colpiscono:
- soci lavoratori
- amministratori
- soci di S.r.l. o S.n.c.
Ma attenzione:
👉 non ogni socio o amministratore è obbligato all’iscrizione INPS,
👉 dipende dal ruolo concreto svolto.
Difesa a Medio e Lungo Termine
5. Proteggere il DURC e la continuità aziendale
Una difesa tempestiva può:
- evitare il blocco del DURC
- mantenere operativi appalti e forniture
- preservare la reputazione aziendale
6. Gestire eventuali residui solo se davvero dovuti
Se, dopo la difesa, resta un importo contributivo:
- rateizzazioni INPS
- piani sostenibili
- definizioni agevolate quando disponibili
Pagare senza difendersi è spesso un errore grave.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti INPS richiede competenze in diritto previdenziale, tributario e societario.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e previdenziale
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
È il professionista ideale per bloccare accertamenti contributivi illegittimi e proteggere imprese e lavoratori.
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica del verbale INPS
- verifica della legittimità della contestazione
- sospensione immediata degli effetti
- impugnazione dell’accertamento
- difesa di datori di lavoro, soci e amministratori
- tutela del DURC
- gestione sostenibile del debito contributivo
Conclusione
Un accertamento INPS non è una sentenza, ma una pretesa che deve essere dimostrata.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben costruita puoi:
- bloccare la contestazione contributiva,
- dimostrare la correttezza dei rapporti di lavoro,
- evitare sanzioni e cartelle ingiuste,
- proteggere la tua attività e la tua serenità.
Agisci ora: nelle contestazioni INPS il tempo è decisivo.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
difendersi da un accertamento INPS è possibile, se lo fai nel modo giusto.