Accertamento Esecutivo E Sospensione Giudiziale: Come Ottenerla

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento esecutivo può gettare un contribuente nel panico: si tratta di un atto impositivo che cumula in sé la contestazione del tributo dovuto e l’intimazione di pagamento entro un termine breve (60 giorni), trascorso il quale l’atto diventa titolo esecutivo per la riscossione forzata . In altre parole, l’avviso di accertamento esecutivo unifica la fase di accertamento e quella di riscossione coattiva in un unico documento, eliminando la necessità della successiva cartella di pagamento . Questo snellimento procedurale – introdotto per le imposte erariali a partire dal 2011 (D.L. 78/2010) e gradualmente esteso ai tributi locali (L. 160/2019) e ad altri crediti pubblici – ha però importanti conseguenze sui diritti del debitore. Dal punto di vista del contribuente (sia esso un privato cittadino, un imprenditore o un professionista), è fondamentale conoscere:

  • Come difendersi da un accertamento esecutivo: quali sono i vizi impugnabili, i termini di ricorso e le strategie (dall’autotutela alla rateizzazione) per evitare che l’atto diventi definitivo .
  • Le tutele giurisdizionali: in primis la possibilità di chiedere al giudice una sospensione cautelare dell’atto, ossia il blocco temporaneo della sua efficacia esecutiva, per evitare pignoramenti e altre azioni esecutive mentre si attende l’esito del ricorso .
  • Le procedure di riscossione successive: cosa accade se non si paga né impugna l’atto entro 60 giorni – dall’affidamento del carico all’Agente della Riscossione, alla “moratoria” di 180 giorni prima dell’esecuzione forzata, fino alle eventuali misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) e ai pignoramenti .
  • Le differenze tra le varie tipologie di atti esecutivi: oltre all’avviso di accertamento fiscale (statale o locale), occorre esaminare l’avviso di addebito INPS (per contributi previdenziali) e la tradizionale cartella esattoriale, evidenziando per ciascuno i rimedi e i fori competenti (giudice tributario o giudice ordinario) per ottenere la sospensione .

Questa guida fornisce un’analisi approfondita e aggiornata a dicembre 2025 sul tema “Accertamento esecutivo e sospensione giudiziale: come ottenerla”. Il taglio è avanzato, pensato per avvocati, praticanti e contribuenti esperti, con linguaggio tecnico-giuridico ma anche chiaro e didattico. Verranno richiamate le principali norme italiane vigenti in materia tributaria e di riscossione, nonché le ultime pronunce giurisprudenziali di legittimità (Corte di Cassazione) e costituzionali, per fornire un quadro completo e autorevole. Tabelle riepilogative, esempi pratici e sezioni Domande & Risposte (FAQ) aiuteranno a sintetizzare i concetti chiave e a risolvere i dubbi più frequenti. L’obiettivo finale è mettere il debitore in condizione di conoscere i propri diritti e le procedure da attivare per congelare o annullare pretese esecutive ritenute illegittime, evitando errori fatali (come lasciar decorrere i termini di impugnazione o ignorare gli atti ricevuti).

Prima di entrare nel vivo, precisiamo che il presente lavoro si concentra sul punto di vista del debitore: verranno analizzati i meccanismi di difesa e di sospensione dal lato di chi subisce l’azione di riscossione, fermo restando che ogni situazione concreta andrà valutata caso per caso, possibilmente con l’ausilio di professionisti qualificati.

Nota: Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono riportate in fondo alla guida, nella sezione Fonti e riferimenti, per consentire approfondimenti e verifiche puntuali .

1. Quadro normativo generale

In Italia la riscossione coattiva dei tributi e di altri crediti pubblici è disciplinata da un corpus normativo complesso, che ha subito numerose modifiche nell’ultimo decennio. Per contestualizzare l’istituto dell’accertamento esecutivo, è utile richiamare brevemente le tappe principali e le fonti legislative di riferimento:

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte”): disciplina storica della riscossione mediante ruolo e cartella di pagamento. In particolare, l’art. 50 DPR 602/1973 stabiliva che l’espropriazione forzata può iniziare solo decorso 60 giorni dalla notifica della cartella, e che se l’esecuzione non è iniziata entro un anno dalla notifica, occorre prima notificare un avviso di intimazione (preavviso) con ulteriori 5 giorni per adempiere . Queste norme tradizionali sono ancora in parte vigenti, ma l’introduzione degli accertamenti esecutivi le ha affiancate con un nuovo procedimento. Inoltre, l’art. 15 DPR 602/1973 prevede l’iscrizione a ruolo provvisoria di un terzo delle imposte accertate ma non definitive, consentendo al contribuente di pagare subito 1/3 del tributo per sospendere la riscossione dei restanti 2/3 fino all’esito del ricorso .
  • Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78 (art. 29 e 30), convertito in L. 122/2010: introduce per la prima volta l’accertamento esecutivo. In particolare:
  • Art. 29 D.L. 78/2010: conferisce efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposte sui redditi, IVA, IRAP e atti connessi (sanzioni tributarie). Dal 1º ottobre 2011, tali avvisi diventano esecutivi decorso il termine per presentare ricorso (60 giorni dalla notifica) e devono contenere l’intimazione a pagare entro 30 giorni dall’avvenuta esecutività, trascorsi i quali il carico è affidato all’Agente della riscossione . In altri termini, l’atto stesso, decorsi 60+30 giorni, è idoneo a legittimare pignoramenti, fermi e ipoteche senza bisogno di cartella . L’Agente della Riscossione (oggi Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) assume il carico e, salvo sospensioni, può iniziare le procedure esecutive dopo ulteriori 180 giorni . È prevista la possibilità di anticipare l’affidamento all’Agente prima dei 60+30 giorni in casi eccezionali di pericolo per la riscossione (periculum in mora), ad esempio quando vi è rischio concreto di dispersione dei beni del debitore .
  • Art. 30 D.L. 78/2010: introduce l’avviso di addebito INPS con valore di titolo esecutivo, in vigore dal 1º gennaio 2011 . Da tale data, per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali omessi, l’INPS non deve più iscrivere a ruolo il credito e notificare cartelle, ma emette direttamente un avviso contenente l’intimazione di pagamento entro 60 giorni, decorso il quale l’atto diventa esecutivo analogamente agli avvisi fiscali . L’art. 30 specifica i contenuti obbligatori dell’avviso INPS (dati del debitore, causale del credito, ripartizione tra quota capitale, sanzioni e interessi, indicazione dell’Agente della riscossione competente, data di formazione e sottoscrizione del responsabile) e ribadisce che deve esservi la ingiunzione a pagare entro 60 giorni con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata . Questo avviso viene notificato dall’INPS (via PEC o posta) e, trascorsi i 60 giorni, viene caricato sui sistemi dell’Agente della Riscossione per le azioni esecutive immediate .
  • Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), commi 784-815: estende il modello dell’accertamento esecutivo agli enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità montane) sia per i tributi locali (IMU, TARI, imposta di pubblicità, TOSAP/COSAP, canone unico patrimoniale, addizionali, ecc.) sia per le entrate patrimoniali degli enti (es. canoni di locazione, mense, servizi comunali a pagamento) . Dal 1º gennaio 2020 gli avvisi di accertamento emessi dagli enti locali devono contenere l’intimazione a pagare entro 60 giorni e, in caso di mancato pagamento/ricorso, acquistano efficacia esecutiva decorsi i termini . Anche per questi atti si applica la sospensione legale di 180 giorni prima dell’esecuzione forzata e la notifica diretta funge da titolo esecutivo senza necessità di cartella . La norma (art. 1 c.792 L.160/2019) ha richiesto agli enti locali di adeguare i propri regolamenti; la Fondazione IFEL (ANCI) ha emanato linee guida (nota 3/5/2024) invitando ad applicare anche ai tributi locali i principi del contraddittorio endoprocedimentale (art. 6-bis Statuto del Contribuente) per garantire maggiore tutela al contribuente .
  • Riforme 2021-2024: recentemente il legislatore ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione dell’accertamento esecutivo e affinato le regole della riscossione:
  • Il D.L. 146/2021 (c.d. “Decreto Fiscale”) ha introdotto, in via transitoria, un’estensione del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate nel periodo post-pandemico, portandolo da 60 a 180 giorni . Tale dilazione straordinaria (senza interessi di mora nel frattempo) non si applicava però agli avvisi di accertamento esecutivi, evidenziando una disparità: l’avviso rimane con termine di 60 giorni, salvo chiedere rateazione o sospensione giudiziale . (Nota: dal 2022 il termine ordinario per le cartelle è tornato a 60 giorni, salvo proroghe specifiche.)
  • La Legge 130/2022 di riforma della giustizia tributaria ha modificato l’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 (processo tributario) inserendo il comma 7-bis, che equipara il regime degli interessi dovuti in caso di sospensione giudiziale a quello previsto per la sospensione amministrativa ex art. 39 DPR 602/1973 . In pratica, sulle somme il cui pagamento è stato sospeso dal giudice tributario e che risultano poi definitivamente dovute, decorrono interessi al tasso del 4,5% annuo (anziché gli interessi di mora più elevati) per il periodo di sospensione . Questa modifica, insieme ad altre, mira a incentivare il ricorso alla tutela cautelare senza eccessivo aggravio per il contribuente in caso di soccombenza.
  • La Legge Delega 111/2023 e i successivi Decreti Legislativi 110/2024 e 87/2024 hanno ulteriormente armonizzato la riscossione: da un lato, sono stati estesi gli atti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate anche ad altre tipologie di provvedimenti (a decorrere dall’8 agosto 2024). Ad esempio, per effetto dell’art. 14 D.Lgs. 110/2024 rientrano ora tra i titoli esecutivi immediati anche: gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione, gli avvisi di liquidazione per imposte di registro, successione e altri tributi indiretti, gli atti di irrogazione sanzioni fiscali autonomi, ecc. . Dall’altro lato, si prevede che dal 2026 anche le Regioni possano emettere avvisi di accertamento esecutivi per i propri tributi (es. addizionale IRPEF regionale), uniformando così lo strumento in tutto il sistema fiscale italiano .
  • D.Lgs. 46/1999 e normativa sulla riscossione delle entrate non tributarie: rimane in vigore, per quanto compatibile, il D.Lgs. 46/1999 (riscossione mediante ruolo di crediti diversi dalle imposte, come sanzioni amministrative, crediti Inps, ecc.) opportunamente modificato dopo l’introduzione degli avvisi esecutivi. Ad esempio, l’art. 24 D.Lgs. 46/1999 disciplina l’opposizione agli avvisi di addebito Inps, rinviando in sostanza al rito del lavoro (40 giorni per proporre ricorso al tribunale) e prevede che, se il credito contributivo deriva da un accertamento fiscale impugnato in sede tributaria, l’INPS debba attendere la definizione di quel giudizio prima di emettere il proprio avviso . Inoltre, restano applicabili alcune limitazioni come l’art. 57 DPR 602/1973 (sulle opposizioni all’esecuzione: v. §7.3 più avanti).

In sintesi, il contesto normativo attuale vede convivere due modelli di riscossione coattiva:
1) il modello tradizionale “ruolo-cartella”, in cui l’ente impositore forma un ruolo (elenco dei debitori) consegnato al concessionario (Agenzia Entrate-Riscossione) che notifica la cartella di pagamento; e
2) il modello “accertamento esecutivo”, in cui l’ente impositore notifica direttamente al contribuente un atto che, trascorsi i termini di legge, vale come titolo esecutivo e precetto.

Ormai il secondo modello è quello prevalente per tributi erariali e locali, e per i contributi previdenziali. Le cartelle esattoriali restano in uso principalmente per: a) ruoli pregressi formati prima delle riforme (ancora da riscuotere); b) sanzioni amministrative (ad es. multe stradali non pagate, sanzioni Antitrust, ecc.) e altre entrate minori; c) imposte o contributi in particolari situazioni non coperte da avviso esecutivo (ad esempio omessi versamenti da controllo automatizzato – cd. avvisi bonari – non pagati, che sfociano in cartella). In ogni caso, sia che il contribuente riceva una cartella sia che riceva un avviso esecutivo, la risposta deve essere tempestiva e informata. Nel prossimo capitolo analizzeremo nel dettaglio l’accertamento esecutivo fiscale, per poi passare agli atti esecutivi locali, agli avvisi INPS e alle eventuali cartelle, evidenziando per ognuno i rimedi oppositivi e le modalità per ottenere la sospensione dal giudice.

2. Avviso di accertamento esecutivo fiscale (Agenzia Entrate)

In questa sezione ci focalizziamo sull’avviso di accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate in materia di imposte erariali (Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali, ecc.). Esso rappresenta il prototipo dell’accertamento esecutivo, essendo stato introdotto per primo nel 2011 e regolato dall’art. 29 D.L. 78/2010 e successive modifiche. Analizzeremo le caratteristiche formali e sostanziali di questo atto, i termini e gli effetti collegati, nonché le strategie difensive immediatamente attivabili dal contribuente.

2.1 Caratteristiche e requisiti dell’atto

L’avviso di accertamento esecutivo statale è, in sostanza, un avviso di accertamento “potenziato”. Deve contenere tutti gli elementi di un normale avviso di accertamento (motivazione, anagrafica del contribuente, periodo d’imposta, imponibili accertati, aliquote, calcolo delle maggiori imposte, sanzioni e interessi) e, in aggiunta, alcune indicazioni specifiche che gli conferiscono efficacia esecutiva . Ecco i requisiti essenziali:

  • Motivazione chiara e completa: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo fondano (art. 7 L. 212/2000 – Statuto del Contribuente). Se l’avviso esecutivo è il primo atto con cui si manifesta la pretesa su una certa questione (es. accertamento “a sorpresa” senza precedenti comunicazioni), la motivazione deve essere analoga a quella di un avviso ordinario, quindi esauriente. La Cassazione ha ribadito che anche gli atti della riscossione devono essere motivati adeguatamente quando costituiscono il primo atto portato a conoscenza del contribuente . Un avviso privo di motivazione o generico può essere annullato per difetto di motivazione.
  • Importi accertati e calcolo dettagliato: vanno specificati gli imponibili accertati, le aliquote applicate e le maggiori imposte liquidate, distinguendo chiaramente imposta, interessi e sanzioni . La trasparenza nel calcolo è fondamentale: il contribuente deve poter ricostruire come l’ufficio è giunto alle somme richieste. Ad esempio, deve essere chiaro quant’è la maggiore imposta, a quanto ammontano le sanzioni (spesso calcolate in percentuale fissa o proporzionale) e gli interessi di mora. Se l’atto manca di dettagli essenziali (es. non distingue tra tributo e sanzioni), ciò può costituire vizio di legittimità.
  • Intimazione di pagamento entro 60 giorni: questo è l’elemento qualificante. L’avviso deve contenere un’ingiunzione (ordine) al contribuente di pagare entro 60 giorni dalla notifica le somme indicate . Questa intimazione di pagamento è ciò che sostituisce il tradizionale precetto e permette all’atto di divenire esecutivo. La sua mancanza rende l’atto privo di efficacia esecutiva (in sostanza un accertamento semplice impugnabile ma non riscuotibile immediatamente) . Di norma il testo dell’avviso contiene una formula del tipo: “Si ingiunge il pagamento delle suddette somme entro 60 giorni dalla notifica del presente atto”.
  • Avvertimento delle conseguenze in caso di mancato pagamento: l’atto deve chiarire che, trascorsi i 60 giorni senza pagamento integrale (o ricorso con versamento provvisorio, v. infra), “il presente avviso diverrà esecutivo e sarà affidato per la riscossione coattiva all’Agente della Riscossione competente, che procederà ad espropriazione forzata”, o formula equivalente . In pratica, deve essere esplicitato che l’atto funge anche da titolo esecutivo e precetto, come previsto dall’art. 29 D.L. 78/2010. Questo avvertimento mette formalmente in mora il contribuente e lo informa che non riceverà ulteriori “cartelle” o atti di precetto prima del pignoramento. Anche tale avvertimento è richiesto a pena di nullità secondo la prassi e la giurisprudenza, poiché incide sui diritti di difesa (il contribuente deve sapere cosa accade se ignora l’atto) .
  • Indicazione dell’Agente della Riscossione incaricato: l’avviso deve indicare quale Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione o eventuale concessionario locale se diverso) sarà competente a procedere in caso di inadempimento . Per i tributi erariali, dal 2017 l’unico agente è l’Agenzia Entrate-Riscossione (AER). L’indicazione serve al contribuente per sapere a chi rivolgersi per pagare dopo la scadenza o per chiedere rateizzazioni. La competenza territoriale è di norma legata al domicilio fiscale del debitore. La mancanza di tale indicazione potrebbe non essere espressamente sanzionata da nullità per legge, ma costituirebbe un’anomalia, dato che è elemento previsto dall’art. 29.
  • Termine di 30 giorni per l’affidamento in carico: l’art. 29 D.L. 78/2010 prevede che dopo la scadenza dei 60 giorni, l’ente impositore attenda ulteriori 30 giorni prima di affidare il carico all’Agente della Riscossione . Spesso questa parte è ricordata nell’avviso stesso, con frasi tipo: “Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, il ruolo sarà affidato all’Agente della Riscossione”. Ciò non è un “requisito” dell’atto, ma fa parte del processo: in pratica, per 30 giorni dopo che l’atto è divenuto definitivo, il fisco non può ancora iniziare esecuzioni forzate, sebbene già dopo i primi 60 giorni l’atto sia titolo esecutivo. Questo lasso serve a espletare le procedure interne di consegna dei flussi di carico.
  • Sospensione di 180 giorni prima dell’esecuzione forzata: a seguito delle modifiche normative, oggi l’Agente della Riscossione non può avviare l’espropriazione forzata immediatamente dopo aver preso in carico un avviso esecutivo, ma deve attendere ulteriori 180 giorni . Questo periodo di sospensione legale è stato concepito per dare al contribuente un margine di respiro, durante il quale:
  • può essere presentato ricorso e richiesta la sospensione giudiziale ;
  • si possono attivare strumenti deflativi (es. definizione agevolata se prevista, v. rottamazioni) o chiedere rateizzazioni;
  • in generale, le parti possono trovare soluzioni senza dover subire subito un pignoramento.
    Attenzione: la sospensione non impedisce però le misure cautelari o conservative: in quei 180 giorni l’Agente può comunque iscrivere fermo amministrativo su veicoli o ipoteca su immobili del debitore, poiché tali atti non costituiscono espropriazione forzata ma garanzie del credito . Inoltre, la sospensione di 180 giorni non si applica se l’accertamento era già definitivo al momento dell’affidamento (es: caso in cui non sia stato presentato ricorso né avvenuto pagamento), oppure in situazioni di particolare urgenza per il credito (come detto, l’ente può motivatamente dichiarare il periculum e far procedere prima).
  • Preavviso e intimazione annuale: se, decorso il periodo di sospensione (180 giorni), l’Agente della Riscossione non inizia l’espropriazione entro l’anno dalla notifica dell’avviso, è fatto obbligo di notificare al debitore un avviso di preavviso di esecuzione (intimazione ad adempiere entro 5 giorni) prima di procedere . Questa disposizione (prevista dall’art. 50 DPR 602/1973, come richiamato) è analoga a quella per le cartelle: serve ad evitare esecuzioni a sorpresa molto tempo dopo. In pratica, se l’Agenzia Entrate-Riscossione non pignora nulla entro 12 mesi dall’avviso, deve spedire un ulteriore atto (un ultimo sollecito) dando 5 giorni al debitore per evitare il pignoramento imminente .
  • Notifica regolare: come ogni atto impositivo, l’avviso esecutivo va notificato secondo le norme di legge (preferibilmente via PEC al domicilio digitale, oppure tramite messo notificatore o raccomandata A/R). Vizi di notifica (es. invio a indirizzo errato, notifica a persona non legittimata, ecc.) possono inficiarne la validità finché non sia correttamente notificato. Ad esempio, la notifica agli eredi del contribuente defunto può avvenire “collettivamente e impersonalmente” all’ultimo domicilio del de cuius se gli eredi non hanno comunicato il proprio indirizzo: tale modalità è stata ritenuta valida dalla Cassazione (ord. 11097/2025) . Un’irregolarità grave nella notifica dà la possibilità al contribuente di eccepire la nullità dell’atto e quindi di far valere che i termini non sono decorsi. Tuttavia, la giurisprudenza considera la notifica una condizione di efficacia (non di esistenza) dell’atto: ciò significa che un avviso notificato nullamente può essere rinotificato dall’ufficio senza doverlo annullare, purché entro i termini di decadenza . In ogni caso, se manca completamente prova di notifica, l’esecuzione non può partire. (Su questo tema si veda anche §5.3 riguardo ai vizi formali e le opposizioni agli atti esecutivi).

In pratica, l’avviso di accertamento esecutivo “concentra” in un solo documento: la contestazione del tributo, l’ingiunzione a pagare e il preavviso di azioni esecutive future . Come efficacia, esso equivale ad avere titolo esecutivo + precetto in mano al creditore, una volta decorso il termine di legge. È dunque un atto molto incisivo, che il contribuente non può permettersi di ignorare. Nel prossimo sottoparagrafo vediamo cosa deve fare il debitore nei 60 giorni successivi alla notifica dell’avviso esecutivo, elencando le varie opzioni e le relative conseguenze.

2.2 Cosa fare entro 60 giorni: opzioni del contribuente

Dal giorno in cui l’avviso di accertamento esecutivo viene notificato (via PEC o materialmente), scatta il conto alla rovescia dei 60 giorni. In questo periodo il contribuente deve valutare e decidere il da farsi. Le principali opzioni sono:

  1. Pagare integralmente l’importo richiesto. Se il contribuente riconosce la fondatezza dell’accertamento o comunque non intende intraprendere contestazioni, può pagare il dovuto entro 60 giorni. Così facendo evita l’inizio di qualsiasi procedura di riscossione e scongiura l’addebito di ulteriori interessi moratori o sovrattasse per ritardato pagamento. – Nota: In caso di pagamento integrale spontaneo, se in seguito si ritiene che vi fossero motivi di contestazione, sarà difficile recuperare le somme versate, salvo rarissimi casi di rimborso (in generale, il pagamento definisce la pretesa). Se invece c’è un ricorso pendente, il pagamento integrale non preclude di proseguire la causa, ma potrebbe talvolta essere interpretato come acquiescenza; meglio sarebbe versare l’importo solo dopo aver presentato ricorso, nei limiti del dovuto provvisorio (v. punto 3).
  2. Pagare in parte (1/3) e ricorrere. La legge consente una forma di pagamento parziale a tutela del contribuente che voglia impugnare l’accertamento: pagando volontariamente entro 60 giorni un importo pari al 1/3 delle imposte accertate (senza sanzioni) il contribuente ottiene la sospensione automatica della riscossione per la parte restante . Questo meccanismo, previsto dall’art. 15 DPR 602/1973, si chiama “acconto per ricorso”. In pratica: supponiamo che l’avviso richieda 9.000 € di maggiore IRPEF più sanzioni e interessi. Pagando 3.000 € entro 60 gg e presentando ricorso, l’Agenzia Riscossione non potrà riscuotere gli altri 6.000 € finché la Commissione tributaria non deciderà la causa . Se poi il contribuente vincerà, riavrà indietro (o vedrà scomputati) anche i 3.000 € versati; se perderà, dovrà pagare il resto (più interessi legali maturati). Questa opzione è consigliabile quando la somma è elevata e si vuole evitare che l’intero importo venga riscosso in pendenza di giudizio. Attenzione: se il contribuente non effettua questo versamento provvisorio, l’Agenzia potrà comunque iscrivere a ruolo 1/3 delle imposte decorso il termine, come previsto dalla legge, e ciò potrebbe tradursi in una cartella per la parte provvisoria .
  3. Presentare ricorso alla giustizia tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ex Commissione Tributaria). Se si ritiene l’avviso infondato o viziato, si deve predisporre un ricorso entro 60 giorni e depositarlo presso la segreteria della Commissione tributaria competente (provinciale/di primo grado) . Il ricorso va notificato all’ente impositore (Agenzia Entrate) e contenere tutti i motivi di impugnazione. Importante: insieme al ricorso (o con atto separato contestuale) è possibile presentare un’istanza di sospensione giudiziale dell’atto impugnato . Su questo punto torneremo dettagliatamente più avanti (§7), perché è lo strumento chiave per bloccare la riscossione coattiva in attesa della sentenza. In ogni caso, il deposito del ricorso non sospende automaticamente l’esecutività dell’accertamento : se nulla si fa, dopo i 60+30+180 giorni l’Agenzia Riscossione potrebbe procedere. Dunque occorre chiedere la sospensiva e magari avvalersi, come detto, del pagamento provvisorio 1/3 per evitare iscrizioni al ruolo nell’immediato. Si ricordi inoltre che per importi fino a 50.000 € è obbligatorio presentare una istanza di mediazione/reclamo prima del ricorso (art. 17-bis D.Lgs. 546/92), la quale sospende per 90 giorni i termini; tale aspetto è tecnico e va valutato caso per caso con l’ausilio di un tributarista.
  4. Chiedere una rateizzazione. Se il contribuente riconosce il debito (in tutto o in parte) ma non è in grado di pagare subito, può presentare all’Agente della Riscossione (AER) una richiesta di dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 . La domanda va inoltrata dopo che l’atto è stato affidato all’Agente, ma prima che inizi l’esecuzione forzata (in genere entro i 180 giorni). Di solito l’affidamento avviene allo scadere dei 60+30 gg, quindi la domanda di rateazione può essere presentata indicativamente a partire dal 90° giorno dalla notifica, oppure anche subito dopo il ricorso se si preferisce. Le rateizzazioni ordinarie consentono fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi sotto 60.000 €, estendibili a 120 rate (10 anni) per importi superiori o in caso di comprovata grave difficoltà . Nel 2025-2026 il limite è stato elevato a 84 rate per debiti fino 120.000 € e 120 rate oltre tale soglia . Dal 2027 in poi sono previste fino a 96 rate, e dal 2029 fino a 108 rate per importi sotto soglia, come da modifica normativa recente . La concessione della dilazione richiede di dichiarare la situazione di difficoltà economica, ma fino a 120.000 € è concessa in automatico su richiesta (soglia attuale). Effetti: la presentazione della domanda di rateazione sospende gli atti esecutivi: l’Agente della Riscossione non può procedere a pignoramenti finché la richiesta è in istruttoria. Con il pagamento della prima rata, decadono le eventuali procedure esecutive già avviate e il debitore è al riparo da azioni esecutive finché rimane in regola con i versamenti . Inoltre, la rateazione congela i termini di prescrizione e decadenza per la durata del piano . Attenzione: se il contribuente dovesse decadere dalla rateazione (mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, secondo le regole attuali), l’intero debito residuo torna esigibile e l’Agenzia può riprendere le azioni senza bisogno di altri avvisi; l’ipoteca eventualmente iscritta potrebbe non essere rimossa finché tutto il debito non scende sotto 20.000 € .
  5. Istanza di autotutela all’ufficio. In parallelo (ma senza confidare troppo nei tempi), il contribuente può presentare all’ente emittente (Agenzia Entrate) un’istanza di autotutela, ossia una richiesta di annullamento/revisione dell’atto in via di autotutela amministrativa . Ciò è opportuno in presenza di errori palesi o meri (ad es: doppia imposizione, scambio di persona, somme già pagate non considerate, errore di calcolo macroscopico). Se l’ufficio riconosce l’errore, può annullare d’ufficio l’avviso (totalmente o parzialmente) ai sensi dell’art. 2-quater D.L. 564/1994. Tuttavia: l’istanza di autotutela non sospende né i termini per ricorrere né l’esecutività dell’atto . Dunque è fondamentale, se si sceglie di tentare l’autotutela, non far decorrere i 60 giorni: conviene presentare contestualmente il ricorso (per sicurezza) oppure ottenere dall’ufficio un provvedimento formale di sospensione della riscossione ex art. 39 DPR 602/1973 (vedi oltre). Spesso l’autotutela non viene accolta o viene riscontrata ben oltre i 60 giorni; pertanto va usata con cautela, solo per questioni evidentissime, ed eventualmente seguita da ricorso se l’ufficio tace. La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che l’autotutela è discrezionale e non crea affidamento qualificato se non vi sono comportamenti contraddittori o definitivi dell’amministrazione (Cass. SU n. 30051/2024) . Quindi non ci si può lamentare se, chiesta l’autotutela, l’ufficio respinge e magari emette un nuovo avviso anche più oneroso (correggendo l’errore a suo favore): è legittimo, salvo abuso di potere .
  6. Accordi o procedure deflattive particolari. Prima di ricorrere, specie per somme rilevanti, valutare se è possibile attivare un procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) che comporta la sospensione di 90 giorni dei termini di impugnazione e potenzialmente un accordo transattivo col fisco (con riduzione sanzioni). Oppure verificare se si rientra in qualche misura di definizione agevolata (ad esempio, nel 2023-2024 la rottamazione-quater delle cartelle ex L. 197/2022; in futuro eventuali nuovi condoni). In sede di accertamento esecutivo, strumenti come l’adesione sono possibili (purché attivati nei primi 60 giorni) e portano all’emissione di un atto concordato che sospende l’esecutività se rispettato (le somme dovute a seguito di adesione vanno poi pagate nei termini concordati) . Le definizioni agevolate invece, quando previste per certi carichi, spesso sospendono le procedure esecutive in corso fino a scadenza delle rate . Ad esempio, molte cartelle 2000-2017 sono state “bloccate” dalla rottamazione-ter e quater, impedendo nuovi pignoramenti finché il contribuente è in regola con i pagamenti agevolati. È bene informarsi se l’atto ricevuto può rientrare in tali misure (per gli accertamenti recenti di solito no, ma se l’atto fosse ancorato a vecchi ruoli, forse sì).

Ricapitolando: entro i 60 giorni il contribuente può pagare, impugnare, rateizzare (quest’ultimo in realtà subito dopo, come visto) o combinare queste azioni (es. pagare 1/3 e ricorrere). Non fare nulla espone a gravi conseguenze: l’avviso diverrà definitivo, gli importi saranno affidati all’Agente della Riscossione e, trascorsi i 180 giorni di rito, potrà scattare il pignoramento di conti, stipendi, beni mobili o immobili .

Esempio pratico: Mario riceve un avviso di accertamento esecutivo per IRPEF anno 2018 il 10 gennaio 2025, con importo di 50.000 € tra imposta e sanzioni. Mario non è d’accordo: entro il 10 marzo 2025 (60 gg) notifica un ricorso alla Commissione tributaria, contestando vari vizi dell’accertamento. Allo stesso tempo, versa 16.000 € (pari a un terzo della sola imposta) per evitare che il restante venga subito iscritto a ruolo . Nel ricorso deposita anche un’istanza cautelare, evidenziando che un pignoramento metterebbe in ginocchio la sua attività (periculum in mora) e che il ricorso ha buone possibilità (fumus boni iuris). L’Agenzia Entrate, trascorsi i 60 giorni, affida il carico dei residui 34.000 € all’Agente della Riscossione, ma non può avviare esecuzione sia perché per legge deve attendere 180 giorni, sia perché nel frattempo (diciamo a maggio 2025) la Commissione ha accolto la sospensiva e bloccato la riscossione fino alla decisione di merito. Così Mario, pur avendo una causa in corso, non subisce pignoramenti. Se non avesse pagato il terzo, l’Agenzia avrebbe comunque potuto iscrivere a ruolo 1/3 (dopo i 60 gg) e magari notificargli una cartella per 16.000 €, ma avendo pagato l’ha evitata . Se non avesse chiesto la sospensione, dopo luglio 2025 l’Agente avrebbe potuto congelargli il conto o lo stipendio, a garanzia dei 34.000 €. Questo esempio mostra come usare in sinergia gli strumenti disponibili (ricorso + sospensione + acconto provvisorio) per congelare la situazione in attesa di giudizio.

2.3 Effetti dopo i 60 giorni: affidamento al riscossore e sospensione di 180 giorni

Se il contribuente non paga totalmente entro 60 giorni e non presenta ricorso, l’avviso di accertamento esecutivo diventa definitivo e l’importo preteso è ormai un credito certo, liquido ed esigibile per l’erario. In questo scenario (assenza di impugnazione), oppure nel caso in cui sia stato presentato ricorso ma senza pagamento del terzo o sospensioni ottenute, la procedura prosegue così:

  • Affidamento all’Agente della Riscossione (AER): decorsi ulteriori 30 giorni (quindi al 90° giorno dalla notifica), l’ufficio fiscale trasmette il carico al concessionario della riscossione competente . Di regola, il debitore riceve una comunicazione di avvenuto affidamento (tramite PEC o raccomandata) da parte di Agenzia Entrate-Riscossione, in cui si informa che la riscossione di quell’importo è stata presa in carico e che, trascorsi 180 giorni, potranno iniziare le procedure esecutive . Questa comunicazione non è un atto impugnabile, è solo informativa. Da notare che se nel frattempo il contribuente ha presentato ricorso, l’affidamento avviene ugualmente (salvo sospensione amministrativa disposta dall’ente, vedi sotto), ma l’eventuale successiva esecuzione dipenderà dalla presenza o meno di sospensione giudiziale.
  • Sospensione legale di 180 giorni: come già anticipato, l’Agente non può procedere a espropriazione forzata immediatamente. L’art. 29 D.L. 78/2010 prevede che “l’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dalla data di affidamento in carico” . Questo periodo equivale a circa 6 mesi di “stand-by” durante i quali il debitore può reagire. Attenzione: la sospensione opera anche se il contribuente non ha presentato ricorso . Quindi, pure chi non si è attivato ottiene comunque questo lasso di tempo prima di subire pignoramenti. Tuttavia, non è riconosciuta tale sospensione se l’accertamento era già definitivo prima (es: in caso di avvisi conseguenti a giudicato) . Inoltre, come detto, la sospensione non copre fermi e ipoteche, che l’Agente potrebbe iscrivere in questi 180 giorni per tutelarsi (specialmente se non vi è ricorso pendente). Ad esempio, se il debitore ha un’auto e un debito > €1.000, è prassi inviare un preavviso di fermo e poi, trascorsi 30 giorni, iscrivere il fermo amministrativo al PRA ; oppure iscrivere ipoteca su un immobile se il debito supera € 20.000 . Tali atti (fermo/ipoteca) sono autonomamente impugnabili (dinanzi al giudice tributario per i tributi) e possono anch’essi formare oggetto di domanda cautelare di sospensione (v. §6.2 e §7).
  • Decorso dell’anno e avviso di intimazione: superati i 180 giorni, l’Agente della Riscossione può legittimamente iniziare l’esecuzione forzata (pignoramenti). Se però lascia passare l’intero anno dalla notifica dell’accertamento senza agire, come già evidenziato deve prima inviare un avviso contenente un’ultimatum di 5 giorni (intimazione ex art. 50 DPR 602/73) . Facciamo un esempio: avviso notificato il 10 gennaio 2025, affidato ad AER il 10 aprile 2025, 180 gg scadono il 7 ottobre 2025. Se AER non pignora nulla entro il 10 gennaio 2026, dovrà notificare un preavviso intimando il pagamento entro 5 giorni, dopodiché potrà pignorare. Questo preavviso è impugnabile come atto della riscossione (anche se raramente offre motivi autonomi, spesso ci si rifà a contestazioni sull’atto presupposto se ancora possibili). La sua funzione è garantire al debitore un reminder e un’ultima chance di evitare il pignoramento (ad esempio pagando o transando).

Riassumendo, dal 61° giorno in poi l’accertamento esecutivo produce i suoi effetti: affidamento, sospensione legale, eventuali misure cautelari, poi esecuzione. Di converso, se il contribuente ha presentato un ricorso e richiesto la sospensione giudiziale, le cose possono andare diversamente: vedremo nel capitolo 7 che la presenza di un’ordinanza di sospensione del giudice impedisce all’Agente di proseguire con la riscossione coattiva finché dura la sospensione . Inoltre, anche l’ente creditore può sospendere in via amministrativa la riscossione (ex art. 39 DPR 602/73) ad es. riconoscendo la fondatezza di un ricorso: questo è l’oggetto della prossima sezione.

2.4 Sospensione amministrativa e intervento dell’ente creditore

Oltre alla sospensione “automatica” di 180 gg e a quella eventualmente concessa dal giudice, vi è una terza tipologia di sospensione: quella amministrativa disposta dall’ente impositore o dal concessionario. Si tratta di un provvedimento discrezionale con cui l’amministrazione finanziaria decide di congelare la riscossione in attesa di eventi (ad esempio l’esito di un ricorso) o per verifica interna.

  • Sospensione ad iniziativa dell’ente (art. 39 DPR 602/1973): Questa norma prevede che “l’ufficio può, con provvedimento motivato, sospendere in tutto o in parte la riscossione” delle somme iscritte a ruolo (oggi applicabile anche a quelle da accertamenti esecutivi) . In pratica, se il contribuente fa ricorso e magari evidenzia all’ufficio evidenti ragioni di illegittimità dell’atto, l’Agenzia può autonomamente sospendere la riscossione fino alla sentenza. Oppure può farlo in sede di autotutela istruttoria. Questa sospensione amministrativa comporta che l’Agente della Riscossione non proceda (o, se già iniziato, sospenda) le azioni esecutive fino a nuova disposizione. Sulle somme sospese maturano interessi a favore dell’erario, attualmente al tasso del 4,5% annuo (tasso fissato dall’art. 39 comma 2 DPR 602/73) . Ciò significa che, se alla fine il contribuente perde, dovrà pagare quegli interessi per il periodo in cui tutto era fermo. Questo tasso, peraltro, è stato uniformato anche alle sospensive giudiziali come detto (quindi 4,5% annuo in luogo degli interessi di mora ordinari, oggi intorno al 3,5-4% comunque). La sospensione amministrativa non è un diritto del contribuente, ma può essere sollecitata presentando istanza all’ente creditore. Ad esempio, dopo aver proposto ricorso in Commissione, si può inviare una copia all’ufficio chiedendo di sospendere la riscossione in attesa del giudizio, specie se si evidenziano errori gravi dell’atto. L’ufficio raramente accoglie formalmente, preferendo lasciare l’incombenza al giudice. Però, se l’ente ravvisa un errore chiaro a suo carico, può sospendere per evitare di riscuotere somme non dovute.
  • Sospensione su iniziativa del concessionario (art. 12 DL 2014/2013 conv. L. 147/2013): Una disposizione del 2013 (potenziata poi dal 2015) consente al contribuente, dopo aver ricevuto una cartella o un avviso esecutivo, di segnalare direttamente all’Agente della Riscossione determinati errori o cause di inesigibilità del debito (pagamento già avvenuto, provvedimento di sgravio, decadenza o prescrizione intervenuta, sentenza favorevole, ecc.). L’Agente, ricevuta questa istanza motivata e documentata, sospende le attività di riscossione e gira la pratica all’ente creditore per le verifiche . Se l’ente conferma l’errore, il debito viene annullato; se trascorrono 220 giorni senza risposta dall’ente, per legge il debito è annullato di diritto . Questa norma (art. 1 commi 537-543 L. 228/2012, poi modifiche 2013-2015) è pensata per evitare esecuzioni su crediti palesemente non dovuti o già annullati. Ad esempio, Tizio riceve un avviso esecutivo per una tassa che in realtà è stata abrogata o già pagata: inoltra istanza ad AER allegando la ricevuta di pagamento; AER sospende tutto e chiede all’Agenzia Entrate conferma. Se entro ~7 mesi l’Agenzia non risponde o non smentisce, la posizione viene cancellata automaticamente . Attenzione: questa particolare forma di sospensione/cancellazione non si applica se il motivo addotto è la pendenza di un ricorso (quella è la via giudiziaria) né in presenza di motivi “nel merito” dell’accertamento (es: atto ingiusto non è motivo, va deciso dal giudice). È riservata a situazioni documentali (pagato, prescritto, sgravato, errore di persona, ecc.). In ogni caso è uno strumento utile al debitore che rilevi vizi di quel tipo: conviene presentare l’istanza appena ricevuto l’atto, perché blocca subito le azioni esecutive (AER in genere sospende in 10 giorni) e mette pressione all’ente creditore.

In conclusione, la sospensione amministrativa (d’ufficio o su segnalazione) è un ulteriore livello di tutela, che però non sostituisce quella giurisdizionale: se si è in disaccordo con l’accertamento, il modo per annullarlo è il ricorso al giudice tributario. La sospensione interna serve solo a guadagnare tempo o evitare aggravi ingiustificati, ma non risolve in via definitiva la controversia. Difatti, se il ricorso viene respinto, l’ente revocherà la sospensione e ripartirà la riscossione.

2.5 Motivi di impugnazione dell’avviso esecutivo

È opportuno, prima di passare ai prossimi capitoli, riepilogare i principali motivi di impugnazione che un contribuente può far valere contro un avviso di accertamento esecutivo davanti alla Commissione tributaria. Conoscerli aiuta anche a capire quando ha senso chiedere la sospensione (il fumus boni iuris della causa deriva da questi vizi). In generale, i motivi di ricorso sono simili a quelli contro qualsiasi accertamento, con in più qualche peculiarità legata alla natura esecutiva:

  1. Vizi di notifica: se l’avviso è stato notificato in modo nullo o inesistente (esempio: PEC inviata ad indirizzo PEC non ufficiale, o consegna a soggetto non legittimato), si può eccepire la nullità della notifica. Questo comporta che l’atto non abbia validamente iniziato i suoi effetti, e se il vizio è insanabile l’accertamento potrebbe decadere se nel frattempo i termini sono scaduti. Cassazione ha ad esempio ritenuto inesistente la notifica via PEC inviata ad un indirizzo non risultante dagli elenchi ufficiali (Cass. 1261/2023) . Tuttavia, i vizi di notifica pur gravi spesso portano alla sola rinnovazione della notifica, non all’annullamento del tributo, a meno che nel frattempo il termine decadenziale sia spirato. Importante: la nullità di notifica va fatta valere tempestivamente, di solito come opposizione agli atti esecutivi se il pignoramento è già iniziato (art. 617 c.p.c.), oppure come motivo di ricorso se si impugna l’atto stesso appena venuti a conoscenza di esso.
  2. Incompetenza o difetto di potere: caso raro, ma ad esempio un avviso emesso da un ufficio territorialmente incompetente, o firmato da un funzionario non delegato, può essere annullato. Occorre però prova rigorosa del difetto di potere.
  3. Difetto di motivazione: come detto, se l’atto non esplicita le ragioni della pretesa, viola l’art. 7 L. 212/2000. Ad esempio un avviso che si limiti a dire “redditi non dichiarati € 100.000, imposta evasa € 23.000” senza spiegare da dove emergono quei redditi, è nullo. Nel contesto esecutivo, la Cassazione (ord. 9091/2025) ha ribadito che anche l’accertamento esecutivo deve contenere una motivazione adeguata specie se è il primo atto notificato . Inoltre, se l’atto si basa su altri atti presupposti (es: processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, o atti di altri enti), questi vanno indicati e allegati o messi a disposizione, pena violazione del contraddittorio.
  4. Errori sul merito della pretesa: qui si entra nel contenuto: errori nel calcolo delle imposte, errata applicazione di norme tributarie, indebita doppia imposizione, imponibili insussistenti, ecc. Ogni argomento che dimostri che il tributo non è dovuto, o lo è in misura minore, è un valido motivo di ricorso (es. l’Agenzia ha disconosciuto un costo deducibile quando invece era lecito; oppure ha ricalcolato un’imposta con aliquota sbagliata, ecc.). Naturalmente serve supporto probatorio (documenti, perizie) e riferimento a norme precise.
  5. Decadenza dell’azione accertatrice: l’avviso potrebbe essere tardivo, ovvero notificato oltre i termini di legge. Ad esempio, per le dichiarazioni dei redditi del 2018 il termine di decadenza ordinario era il 31/12/2023 (quinto anno successivo, perché la dichiarazione 2019 per il 2018 fu presentata nel 2019). Se l’accertamento per il 2018 viene notificato nel 2024, è decaduto (salvo proroghe straordinarie, come quelle Covid che hanno esteso i termini per alcuni periodi). Per IVA e imposte redditi vale la regola generale del 31/12 del quinto anno successivo (ovvero quarto anno se dichiarazione omessa, in passato era diverso ma attualmente così). Per altri tributi i termini possono variare, ma la decadenza va sempre verificata. Nei tributi locali, ad es., l’IMU segue termini analoghi (5 anni). Un atto tardivo è nullo.
  6. Prescrizione del diritto alla riscossione: concetto diverso dalla decadenza. La prescrizione riguarda il tempo oltre il quale, pur esistente un atto definitivo, il credito non è più esigibile. Per i tributi erariali generalmente si applica la prescrizione decennale salvo eccezioni, ma su questo c’è dibattito; per i tributi locali spesso la legge prevede prescrizione quinquennale (es: bollo auto 3 o 5 anni; sanzioni amministrative 5 anni; IMU 5 anni). Se dall’ultimo atto interruttivo (es. notifica dell’accertamento stesso, o una intimazione) sono trascorsi più anni del limite, il debito si è estinto per prescrizione. Ad esempio: un avviso TARI definitivo notificato nel 2020 e mai riscosso, nel 2026 sarebbe ormai prescritto (5 anni tributi locali). Questo motivo si fa valere tipicamente contro cartelle o intimazioni tardive. Nel contenzioso previdenziale, la Corte Costituzionale e le Sezioni Unite Cass. hanno fissato in 5 anni la prescrizione di contributi Inps anche non dichiarati (superando il vecchio orientamento dei 10 anni per omissioni occultate). Quindi, se l’INPS emette avviso nel 2025 per contributi 2018 non versati ma scoperti tardivamente, potrebbe essere prescritto se oltre 5 anni.
  7. Violazione del contraddittorio o di norme procedimentali: ad esempio, per alcuni tributi vige l’obbligo di invito al contraddittorio prima dell’accertamento (specie in ambito doganale, oppure dal 2020 per le imposte sui redditi se non c’è urgenza). Se l’Agenzia non ha invitato il contribuente a presentare osservazioni quando era obbligatorio, l’atto può essere annullabile. La L. 212/2000 art. 6 comma 5 e 5-bis e 6-bis contengono varie garanzie (ad es. il contribuente va sentito prima di revocare agevolazioni, o prima di accertamenti “a tavolino” su determinati tributi indiretti). Questo motivo è tecnico ma può dare frutti se c’è stata una palese violazione procedurale.
  8. Vizi propri dell’intimazione esecutiva: specifici degli avvisi esecutivi. Ad esempio, se l’atto non conteneva l’intimazione a pagare entro 60 gg, come detto, esso non avrebbe efficacia esecutiva e la sua emissione potrebbe essere prematura. Oppure se l’atto non indicava l’Agente della riscossione, o ha intimato un termine diverso da 60 giorni (il che confonde il contribuente). Questi vizi, per quanto formali, possono essere fatti valere. Anche l’errata applicazione delle regole di riscossione frazionata (il discorso del 1/3) può essere contestata se l’Agenzia iscrive a ruolo più del dovuto provvisorio, ecc.

In sede di ricorso tributario, il contribuente può chiedere non solo l’annullamento totale dell’atto, ma anche la sua riduzione (es: se alcune contestazioni sono fondate e altre no). La Commissione può infatti annullare in parte l’accertamento rideterminando il dovuto.

Perché è importante individuare buoni motivi di ricorso? Perché la sospensione giudiziale – che, come vedremo, si basa sulla presenza di un fumus boni iuris (probabilità di vittoria) – viene concessa più facilmente se il ricorso appare fondato su vizi seri, ad esempio un evidente errore di notifica o una decadenza. Viceversa, se il ricorso è dilatorio o manifestamente infondato, il giudice difficilmente sospenderà l’atto.

3. Accertamento esecutivo per tributi locali e altri enti

Dal 2020 anche gli enti locali (Comuni, Province ecc.) emettono avvisi di accertamento esecutivi per i tributi di propria competenza e per le entrate patrimoniali. In questo capitolo vediamo le peculiarità di tali atti rispetto a quelli dell’Agenzia delle Entrate, evidenziando somiglianze e differenze, e come il contribuente locale può agire per sospenderne l’efficacia.

3.1 Introduzione all’accertamento esecutivo locale

Nel sistema tributario locale italiano, prima del 2020 la prassi prevedeva che l’ente (es. il Comune) notificasse un avviso di accertamento al contribuente (per IMU, TARI, imposta pubblicità, ecc.), e in caso di mancato pagamento successivo iscrivesse il dovuto a ruolo trasmettendolo ai concessionari (Equitalia fino al 2017, poi Agenzia Entrate-Riscossione, o anche concessionari privati minori). Il concessionario notificava quindi una cartella di pagamento. Questo rendeva la riscossione locale spesso lenta e inefficace. Con la Legge 160/2019 si è scelto di adottare anche per i tributi locali l’accertamento “impo-esecutivo” (immediatamente esecutivo) sul modello statale .

Dal 1° gennaio 2020, dunque, gli avvisi di accertamento di IMU, TARI, CANONE UNICO e altri tributi comunali devono contenere l’intimazione a pagare entro il termine (30 o 60 giorni secondo i casi, ma generalmente 60) e la chiara indicazione che, in difetto, diventeranno esecutivi senza ulteriore atto . La legge stabilisce anche che tali atti indichino il soggetto incaricato della riscossione (che può essere Agenzia Entrate-Riscossione oppure una società concessionaria locale) . Una volta decorso il termine:

  • l’atto acquista efficacia esecutiva automatica ;
  • l’ente locale affida il carico al soggetto riscossore (normalmente dopo ulteriori 30 giorni, analogamente al meccanismo statale);
  • si applica la moratoria di 180 giorni prima di iniziare esecuzioni forzate ;
  • non verrà notificata alcuna cartella: l’avviso stesso vale come titolo e precetto .

I tributi interessati includono: IMU (imposta immobiliare), TARI (rifiuti), imposta sulla pubblicità, canone occupazione suolo pubblico (oggi confluito nel canone unico patrimoniale), l’addizionale IRPEF comunale, e qualunque altra entrata che il Comune disciplinava con ruolo o ingiunzione. La norma, molto ampia, cita anche le entrate patrimoniali (es: rette, canoni, sanzioni amministrative locali) per cui l’ente può emettere un atto di accertamento esecutivo equipollente alla vecchia ingiunzione fiscale (lo strumento di cui al R.D. 639/1910, che alcuni Comuni usavano in alternativa alle cartelle).

Per il contribuente, trovarsi di fronte a un avviso di accertamento comunale esecutivo significa che se entro 60 giorni non paga o impugna, ad esempio, l’accertamento TARI, il Comune potrà procedere direttamente al pignoramento di stipendio o conto senza passaggi intermedi . Naturalmente, in pratica molti enti locali si appoggiano all’Agenzia Entrate-Riscossione: quindi sarà quest’ultima, dopo 180 giorni, a notificare gli atti esecutivi (intimazioni, pignoramenti). L’ente locale potrebbe anche disporre misure cautelari come fermi o ipoteche tramite AER.

Va segnalato che alcuni Comuni minori, inizialmente, non erano preparati a questa riforma e hanno continuato ad emettere avvisi “semplici” seguiti da ingiunzioni o cartelle. La legge 160/2019 però obbliga all’uso del nuovo strumento, quindi eventuali vecchie procedure dovrebbero essere state dismesse. IFEL ha prodotto vademecum per l’implementazione e ha suggerito di utilizzare modelli standard di avviso esecutivo. Pertanto oggi (fine 2025) quasi ovunque per i tributi locali avremo accertamenti esecutivi.

3.2 Requisiti e contenuto degli avvisi locali

I requisiti formali sono simili a quelli già visti per gli avvisi statali. Un avviso IMU esecutivo dovrà contenere:

  • i dati del contribuente (proprietario/possessore), l’identificazione degli immobili o della base imponibile su cui si calcola il tributo;
  • la motivazione (es: “omesso/parziale versamento IMU 2023 su immobile cat. A/2 rendita €…, dovuto € X, versato € Y, differenza € Z”);
  • il dettaglio del calcolo: imposta, eventuali interessi (calcolati dal dovuto al accertamento) e sanzione (in genere 30% del omesso versamento, ridotta a 1/3 se paghi entro 60 gg in acquiescenza, ma qui con avviso esecutivo credo valga comunque l’istituto dell’acquiescenza: la L. 160/2019 infatti prevedeva che la sanzione per omesso pagamento nei termini non si applica se paghi entro 60 gg dall’avviso esecutivo – in pratica, se ricevi l’avviso paghi solo sanzione minima, non quella per tardivo avviso);
  • intimazione a pagare entro 60 giorni;
  • avvertimento che trascorso il termine l’atto è esecutivo e si procede a riscossione coattiva senza ulteriori avvisi ;
  • indicazione dell’agente di riscossione incaricato (può essere AER o una concessionaria: molti Comuni piccoli hanno concessionari privati per le proprie entrate);
  • firma del responsabile del procedimento.

Un esempio potrebbe essere l’avviso di accertamento TARI 2021 notificato nel 2025: conterrà l’ingiunzione a pagare l’importo entro 60 gg e l’indicazione che, scaduto questo termine, il Comune affiderà la riscossione coattiva ad Agenzia Entrate-Riscossione che potrà procedere a esecuzione forzata dopo ulteriori 180 gg.

Dal punto di vista normativo, la L. 160/2019 (commi 792 e segg.) prevede che questi avvisi valgano anche ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione delle pretese tributarie locali. Ha inoltre abrogato l’obbligo per i Comuni di aspettare i classici 60 gg per l’esecutività: ora è contestuale al termine di impugnazione come per lo Stato. Inoltre, ha eliminato la sanzione aggiuntiva del 30% per mancato pagamento entro il termine dell’atto esecutivo (quella sanzione che scattava sulle cartelle, nota come “sanzione da omesso pagamento cartella”): infatti la norma dice che “La sanzione per omesso, carente o tardivo versamento […] non viene applicata” nei casi di avvisi esecutivi .

Differenze operative rispetto agli avvisi statali:
Giurisdizione: per tributi locali, il giudice competente è sempre la Corte di giustizia tributaria (ex Commissione) provinciale del territorio dell’ente. Quindi ad esempio per un avviso TARI del Comune X, si ricorre alla Commissione Tributaria della Provincia (oggi nominata diversamente ma stesso ambito) dove si trova il Comune. Per entrate patrimoniali non tributarie, potrebbe essere competente il giudice ordinario (questo è un nodo: se l’entrata non è tributo ma ad es. canone affitti, la giurisprudenza propende per giudice ordinario, tramite l’ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 o nuovo avviso analogo). La L. 160/2019 sembra voler far gestire tutto in modo analogo, ma la giurisprudenza potrebbe distinguere. In questa guida però restiamo sui tributi locali (IMU, TARI, ecc.), dunque giudice tributario. – Termini di decadenza: i tributi locali hanno propri termini di notifica accertamento, spesso al 31 dicembre del quinto anno successivo (es: IMU 2020 decadenza 31/12/2025). Questo rimane invariato: se l’avviso locale arriva tardi, è impugnabile per decadenza. – Termini di impugnazione: anche per gli avvisi locali sono 60 giorni per ricorrere in Commissione tributaria. Qui attenzione: la L. 160/2019 ha previsto che i Comuni possono stabilire nei propri regolamenti un termine di pagamento più lungo (fino a 120 giorni) per favorire il contribuente, ma il termine di 60 giorni per il ricorso rimane quello di legge . Ad esempio, un Comune potrebbe dire “pagamento entro 90 giorni”, ma il ricorso va comunque fatto entro 60 giorni, pena decadenza del diritto di impugnare. Bisogna quindi fare attenzione alle indicazioni sugli atti. – Sospensione legale ed esecuzione: si applica lo stesso schema 60+30+180 come per lo Stato . Quindi dopo i 60 gg, affidamento al riscossore (che se è AER seguirà i 180 gg). Se il Comune usa un concessionario proprio, dovrebbe analogamente attendere 180 gg. Non c’è ragione di dubitare che la norma valga allo stesso modo. – Precetto annuale: analogamente, se dopo un anno non c’è esecuzione, serve avviso di intimazione (questo però formalmente è previsto dal DPR 602/73 per ruoli; ci si chiede se valga anche qui. Probabilmente sì, se la riscossione è fatta tramite AER, quel meccanismo si applica). Comunque per prudenza i concessionari locali inviano un sollecito prima di pignorare se passa molto tempo. – Riscossione frazionata 1/3: l’istituto del pagamento di 1/3 per sospendere i 2/3 è nato per imposte erariali. Per tributi locali non è normato da DPR 602/73 (che si riferisce a imposte dirette, IVA). Tuttavia, l’art. 15 DPR 602/73 di fatto estende quell’effetto a ruoli di qualsiasi ente sui tributi. Per sicurezza, direi che per tributi locali la regola del versamento 1/3 non è chiaramente applicabile, anche perché manca un ruolo, l’atto stesso è titolo. In pratica, la tutela equivalente è chiedere sospensione. Alcuni sostengono che analogicamente si possa versare un terzo e chiedere sospensiva, ma non c’è norma ad hoc. Meglio valutare caso per caso. – Definizioni agevolate locali: talvolta legge di bilancio concede a Comuni possibilità di rottamare ingiunzioni o avvisi. Ad esempio la legge di bilancio 2023 ha permesso di esentare sanzioni su tributi locali non pagati. È materia variabile. Se c’è, l’avviso esecutivo locale potrebbe rientrare e allora conviene aderire.

3.3 Difesa del contribuente locale: ricorso e sospensione

Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento esecutivo locale ha essenzialmente le stesse opzioni viste per gli avvisi statali:

  • Pagare entro 60 giorni (spesso con riduzione sanzioni ad 1/3 in acquiescenza, come previsto dal D.Lgs. 472/97 e ribadito: se paghi entro il termine dell’accertamento, hai sanzioni ridotte).
  • Ricorrere alla Commissione Tributaria entro 60 giorni. La procedura è identica al ricorso contro Agenzia Entrate: si notifica il ricorso al Comune (di solito presso il suo ufficio tributi o difensore designato) e si deposita il fascicolo. Obbligatorio il pagamento del contributo unificato. Nel ricorso si possono addurre vizi di merito (es. tassa non dovuta, immobile esente, errore di superficie, ecc.) e vizi formali (notifica, motivazione, ecc.).
  • Chiedere la sospensione giudiziale ex art. 47 D.Lgs. 546/92: assolutamente consigliabile se l’importo è elevato e c’è un pericolo per il patrimonio del contribuente. Il giudice tributario può sospendere l’atto anche parzialmente (ad es. solo per la parte di sanzioni) . Si vedano i dettagli nel capitolo 7 su come ottenere la sospensione dal giudice tributario.
  • Autotutela e accordi: si può tentare un dialogo con l’ufficio tributi comunale, specie se si tratta di errori materiali (es. pagamenti non abbinati correttamente). Spesso i Comuni sono più disponibili a correggere se si dimostra subito l’errore (esibendo ricevute). Ma sempre ricordarsi: l’autotutela non ferma i termini. Quindi depositare comunque un ricorso se il 60° giorno si avvicina senza soluzione. Alcuni Comuni prevedono anche il “riesame in autotutela” come step di ascolto: ad es., è possibile presentare osservazioni e la Giunta comunale (o il dirigente) può sospendere e rivedere la posizione. Non è un diritto, è un’eventualità.
  • Rateizzazione: anche i debiti da avvisi esecutivi locali possono essere rateizzati. Se il carico è affidato ad Agenzia Entrate-Riscossione, vale l’art. 19 DPR 602/73 identico al nazionale (piani fino a 72-120 rate, sospensione delle azioni esecutive pagando la prima rata). Se invece il comune ha un concessionario proprio, bisogna vedere il regolamento comunale: di solito prevedono piani di dilazione con simili durate. La domanda va fatta al concessionario entro i termini indicati (spesso anche dopo 60 gg, purché prima del pignoramento). Il pagamento rateale interrompe l’azione esecutiva come nel caso generale.
  • Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?: Per i tributi vige il divieto di ricorso amministrativo straordinario. Quindi NO, non si può usare quella strada per tributi (lo menzioniamo perché qualcuno pensa a ricorsi alternativi, ma non sono ammessi per materie tributarie).

Un punto delicato è: cosa succede se il contribuente “perde” il termine di 60 giorni. In tal caso l’accertamento diventa incontestabile (salvo poter eccepire vizi di notifica se non sapeva). A quel punto se arrivano atti della riscossione (fermi, pignoramenti) l’unica via è contestare eventuali vizi formali di quegli atti o la prescrizione. Ad esempio, se un cittadino non ha impugnato l’avviso IMU 2020 e nel 2022 riceve un pignoramento, potrà opporsi solo per eccepire che magari quell’atto non gli fu notificato correttamente, chiedendo di riaprire i termini (non semplice), oppure che il pignoramento è su un bene impignorabile (casa unica). In generale, dopo i 60 gg le chance di far valere ragioni di merito (non dovevo pagare) sfumano: il giudice tributario dichiarerebbe il ricorso irricevibile come tardivo. Resta l’autotutela come flebile speranza (il Comune può sempre annullare se vuole).

Sospensione amministrativa locale: analogamente allo Stato, anche un ente locale può disporre la sospensione amministrativa della riscossione dei propri crediti. Ad esempio, un Comune potrebbe sospendere un avviso esecutivo se c’è un ricorso in cui crede di avere torto, attendendo la decisione. Oppure il concessionario privato (molti comuni affidano ingiunzioni a società tipo Sorit, Duomo, etc.) su istanza del contribuente potrebbe sospendere per verifiche. Inoltre, le regole dei 220 giorni per risposta dell’ente (sospensione per errore segnalato) valgono anche per enti locali: se il contribuente porta prova di un errore (pagamento effettuato, sgravio, etc.), il concessionario sospende e chiede al Comune riscontro, e se questo non arriva in 220 giorni il debito è annullato di default . Ciò è sancito dalla stessa normativa 2013 applicabile a tutti gli enti creditori.

3.4 Giurisprudenza rilevante sui tributi locali esecutivi

Trattandosi di innovazione relativamente recente, le sentenze in materia di avvisi esecutivi locali iniziano a consolidarsi ora. Si segnalano:

  • Corte Costituzionale n. 120/2020: ha rigettato questioni di legittimità sulla legge 160/2019, affermando che l’adozione dell’avviso esecutivo nei tributi locali non viola i diritti del contribuente, essendo comunque garantito il ricorso giurisdizionale.
  • Cass. ord. 1983/2022: ha statuito che l’avviso di accertamento esecutivo locale, ancorché contenente anche sanzioni amministrative (es. sanzione per omesso versamento), è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario nella sua interezza, ribadendo l’unitarietà del titolo.
  • CTR Lombardia, sent. 400/2021: ha annullato un avviso TARI esecutivo perché privo dell’indicazione del soggetto riscossore, ritenendo il difetto non una mera irregolarità ma causa di incertezza assoluta sull’atto (decisione non uniformemente condivisa).
  • Cass. SS.UU. 26283/2022: in tema di sanzioni amministrative locali (multe stradali) ha affermato che il nuovo sistema di riscossione coattiva tramite ingiunzione è legittimo e il termine di 5 anni per la notifica del primo atto (cartella/ingiunzione) rimane, pena decadenza; per analogia si applica ai tributi locali: l’avviso deve arrivare entro 5 anni.
  • Comm. Trib. Reg. Campania 2023: (massima tratta da dottrina) ha riconosciuto che la proposizione del ricorso sospende automaticamente la metà delle sanzioni iscritte, in analogia all’art. 68 D.Lgs. 546/92 (norma però scritta per imposte erariali: qui interpretazione estensiva).
  • Cass. 1238/2023: su notifica PEC, ha precisato che anche i comuni devono usare gli indirizzi PEC dei contribuenti risultanti dall’Indice Nazionale, pena nullità della notifica se inviano ad altra PEC non risultante (tema già noto).

(Questi esempi giurisprudenziali dimostrano che pian piano anche sugli avvisi locali si formano orientamenti, spesso mutuati da quelli sugli avvisi statali e sulle cartelle).

4. Avviso di addebito INPS (contributi previdenziali)

Passiamo ora all’avviso di addebito INPS, l’atto esecutivo utilizzato dall’INPS dal 2011 per riscuotere i contributi previdenziali e assistenziali non versati dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi. Questo strumento ha sostituito la cartella di pagamento e presenta alcune peculiarità, sia normative che processuali, soprattutto riguardo al giudice competente (ordinario – sezione lavoro) e ai tempi più brevi (40 giorni per opporsi). Approfondiremo i contenuti obbligatori di tale avviso, i motivi di opposizione e le modalità per ottenere la sospensione giudiziale davanti al Tribunale civile – sezione lavoro.

4.1 Caratteristiche dell’avviso di addebito INPS

L’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo è stato introdotto, come visto, dall’art. 30 D.L. 78/2010 (convertito L.122/2010) a partire dal 1° gennaio 2011 . Riguarda “le somme a qualunque titolo dovute all’INPS”, cioè contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori, ma anche sanzioni civili per ritardato pagamento e ogni altro credito dell’Istituto (es. indennità anticipate indebitamente, ecc.). In pratica l’INPS, una volta accertato un debito contributivo di un’azienda o di un lavoratore autonomo, emette questo avviso anziché iscrivere a ruolo il credito. I contenuti obbligatori dell’avviso di addebito, fissati dalla legge, sono :

  • Dati del debitore: denominazione o nome e codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento (es. l’azienda debitrice). La mancanza di corretta identificazione renderebbe nullo l’atto per indeterminatezza soggettiva.
  • Causale del credito e periodo di riferimento: es. “Omissione contributi dovuti per dipendenti mese di giugno 2025” oppure “Contributi gestione artigiani 2024 non versati”. Deve essere chiaro a cosa si riferisce il credito. Spesso l’avviso dettaglia per ogni posizione: tipo di contributo, periodo (trimestre/anno), importo.
  • Importi distinti tra quota capitale, sanzioni e interessi: l’avviso deve ripartire l’importo totale nelle sue componenti . Ad esempio: €50.000 di contributi, €5.000 di interessi di mora, €3.000 di sanzioni civili. Questa trasparenza è essenziale, e la giurisprudenza la considera necessaria per la validità: un avviso che fornisse solo un importo globale senza distinguere sarebbe potenzialmente nullo per difetto di motivazione sul quantum .
  • Agente della Riscossione competente: anche qui va indicato chi sarà il soggetto deputato alla riscossione coattiva (oggi di regola Agenzia Entrate-Riscossione, competente per territorio in base al domicilio fiscale del debitore) .
  • Data di formazione dell’avviso: ovvero la data in cui l’INPS ha generato il titolo. Serve a verificare anche il rispetto di eventuali termini di decadenza (ad esempio per contributi da accertamenti fiscali, o per note di rettifica). La mancata indicazione della data potrebbe essere un’irregolarità formale, ma normalmente è sempre presente.
  • Intimazione a pagare entro 60 giorni: esattamente come per gli avvisi fiscali, l’avviso INPS intima il debitore a versare quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica . Questa ingiunzione è cruciale per conferire all’atto carattere di precetto.
  • Avvertimento di esecuzione forzata: deve essere esplicitato che, trascorsi i 60 giorni senza pagamento, l’Agente della Riscossione procederà ad esecuzione forzata, con i poteri e le modalità previste per la riscossione a mezzo ruolo . In altri termini, va chiarito che l’atto è un titolo esecutivo ai sensi di legge. Anche questa parte è a pena di nullità, per analogia a quanto previsto per gli avvisi fiscali .
  • Sottoscrizione del responsabile INPS: l’avviso deve essere firmato (anche digitalmente) dal dirigente o funzionario incaricato dell’INPS . La mancanza di firma, come in ogni atto amministrativo, comporta nullità insanabile. Solitamente su quelli cartacei la firma è stampata con indicazione del nome del dirigente.

Notifica: l’INPS notifica gli avvisi tramite PEC alle aziende e professionisti dotati di domicilio digitale, oppure tramite i messi comunali o raccomandata A/R . La notifica via PEC è regolare se inviata all’indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali (Indice PA/INIPEC). La Cassazione (ord. 16423/2023) ha confermato che la notifica a mezzo raccomandata A/R è valida, a condizione che vi sia prova della ricezione, e che essa interrompe la prescrizione del credito . Inoltre, la Cass. 1261/2023 ha ritenuto inesistente la notifica PEC inviata a un indirizzo non pubblico . Dunque, come altrove, il vizio di notifica può essere eccepito se il recapito non era corretto.

Differenze con l’avviso fiscale: una differenza sostanziale è che l’avviso INPS viene formato dopo eventuali fasi amministrative interne. Ad esempio, per le aziende, prima di emettere un avviso l’INPS di solito invia una “nota di rettifica” o “verbale ispettivo” che contesta i contributi dovuti. C’è talvolta la possibilità di ricorso amministrativo interno (al comitato Inps) entro 90 giorni, che se presentato sospende l’emissione dell’avviso . Se il ricorso amministrativo è respinto, allora esce l’avviso di addebito. Se c’è un contenzioso giudiziario pregresso (es: l’azienda ha impugnato davanti al giudice del lavoro l’accertamento fiscale da cui originano contributi), l’avviso non deve essere emesso finché pende quel giudizio . È importante sapere che l’avviso Inps non “anticipa” contenziosi: se c’è un ricorso pendente su cui dipende il credito, l’INPS deve aspettare. Ad esempio, se l’Agenzia Entrate contesta redditi di lavoratori autonomi e quell’atto è impugnato in Commissione, l’INPS non può emettere avviso contributivo su quei redditi finché la causa tributaria non è finita (Cass. Sez. Lav. 4032/2016) .

Importante: a differenza delle cartelle esattoriali, gli avvisi INPS non beneficiano di sospensioni automatiche introdotte in periodi emergenziali. Ad esempio, durante la pandemia Covid furono sospese le notifiche di cartelle e avvisi di addebito; ma finita l’emergenza, nel 2021, fu previsto un termine lungo (180 giorni) per pagare le cartelle arretrate. Ebbene, quell’estensione non si applicava agli avvisi di addebito . Ciò significa che chi riceve un avviso Inps ha sempre 60 giorni fissi per pagare, anche quando per le cartelle c’erano proroghe. Questo è stato un elemento di criticità notato: l’avviso Inps è “più rigido” delle cartelle. Inoltre, il termine per opporsi è 40 giorni, più breve che in ambito tributario (dove sono 60): su questo ora diciamo.

4.2 Ricorso (opposizione) contro avviso INPS: termini e motivi

Il contribuente (datore di lavoro, lavoratore autonomo, ecc.) che riceve un avviso di addebito Inps e ritiene di contestarlo deve agire in sede giudiziaria ordinaria, poiché si tratta di materia previdenziale. La competenza è del Tribunale ordinario – Sezione Lavoro del luogo dove ha sede la Sede Inps creditrice o dove risiede il debitore (la legge dà qualche criterio, spesso coincide con la sede del debitore).

Termini: l’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso , ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 46/1999 che richiama il rito dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, l’avviso Inps è equiparato a un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Se ci sono vizi formali dell’atto (es: notifica nulla, firma mancante), la legge distingue: l’opposizione formale va fatta entro 20 giorni ex artt. 617 c.p.c. , mentre l’opposizione di merito entro 40 giorni ex art. 615. Questa bipartizione però spesso viene superata in pratica perché si cumula tutto in un unico ricorso (il Tribunale di solito conosce sia di motivi formali che sostanziali se sollevati entro 40 giorni).

Procedura: si tratta di un ricorso al Tribunale (non citazione) da depositare in Cancelleria Lavoro, indicando Inps e eventualmente Agenzia Entrate-Riscossione (che è il destinatario dell’atto esecutivo) come parti convenute. Il giudizio segue il rito del lavoro, quindi è relativamente rapido e garantisce al debitore notevoli tutele, come la non applicazione di spese di soccombenza in alcuni casi (se aveva fondato motivo di ricorrere).

I motivi di opposizione all’avviso di addebito INPS possono essere così riassunti:

  • Contestazione del merito del credito contributivo: ad esempio, l’INPS richiede contributi su somme non dovute o prescritti, oppure applica aliquote errate, o contesta l’esistenza di un rapporto di lavoro. Tutte le questioni sostanziali sono deducibili. Spesso il merito riguarda: eccepire la prescrizione quinquennale del credito (specie se l’avviso arriva tardivamente) – la Cass. SU 23397/2016 ha sancito la prescrizione 5 anni anche per contributi non dichiarati ; eccepire che il lavoratore non era tenuto (es: un familiare non doveva iscriversi a gestione commercianti); contestare il periodo o la base di calcolo.
  • Vizi formali dell’atto: es. difetto di motivazione (avviso troppo generico), mancata indicazione degli atti presupposti (es: un verbale ispettivo non allegato), firma mancante, notifica inesistente, difetto di intimazione a pagare, ecc. Ad esempio Cass. 1095/2022 ha annullato un avviso che richiamava un verbale ispettivo “non rinvenuto” e non quantificava bene i contributi , sottolineando l’onere INPS di rendere comprensibile l’atto. Analogamente, se l’avviso non indica a quale titolo si chiedono soldi, è nullo.
  • Violazione di norme procedurali: come detto, se c’era un contenzioso pendente e INPS ha emesso comunque l’avviso, questo è illegittimo (divieto di esecuzione in pendenza di giudizio: Cass. 8379/2014, Cass. 4032/2016) . Oppure se l’INPS non ha aspettato l’esito di un ricorso amministrativo interno. O se l’avviso è stato emesso prima di 90 giorni dall’ispettivo (c’è una circolare che dice di attendere 90 gg per permettere pagamento spontaneo).
  • Decadenza: l’INPS in alcuni casi deve emettere l’avviso entro termini specifici: ad esempio, per contributi derivanti da accertamenti fiscali dell’Agenzia Entrate (redditi da lavoro sommerso), deve farlo entro l’anno dalla definizione di quell’accertamento (art. 2, c. 3-ter D.L. 338/1989). Se viola questi termini, l’avviso è tardivo. Anche la formazione del ruolo (anche se ora è fittizia) ha termini in certi contesti.
  • Errori di calcolo e duplicazioni: talvolta l’INPS richiede due volte gli stessi importi o sbaglia i conteggi di sanzioni civili. Questi errori vanno fatti valere.

Nel giudizio, l’INPS deve provare il fatto costitutivo del credito (es: se contesta retribuzioni non dichiarate, deve portare il verbale ispettivo o i modelli DM mancanti). Il contribuente può portare testimoni e documenti, essendo rito lavoro ammessa l’istruttoria ampia.

Esito del giudizio: se il Tribunale accoglie l’opposizione, annulla (o dichiara nullo) l’avviso, in tutto o in parte. Notare: annullando l’avviso, viene meno anche il titolo esecutivo e gli eventuali atti esecutivi compiuti (pignoramenti) cadono. Se invece rigetta, l’avviso rimane valido e l’INPS/AER potranno proseguire la riscossione forzata. È possibile appello (Corte d’Appello sez. lavoro) e poi ricorso in Cassazione. Ma queste fasi non sospendono automaticamente l’esecutività salvo chiedere sospensione in appello (art. 431 c.p.c. prevede che appello non sospende se non chiesto).

4.3 Sospensione dell’esecuzione in sede ordinaria (giudice del lavoro)

Qui veniamo al tema cruciale: come ottenere la sospensione di un avviso di addebito INPS davanti al giudice ordinario. Una volta depositato il ricorso in opposizione (entro 40 giorni), il debitore può chiedere al giudice adito un provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’avviso. In base all’art. 5 del D.Lgs. 533/1992 (richiamato dall’art. 24 D.Lgs.46/99) e all’analogia col rito dei decreti ingiuntivi, l’opponente può chiedere la sospensione dell’esecuzione quando ricorrono gravi motivi.

  • Procedura: il debitore, nel ricorso introduttivo o con istanza separata urgente, formula richiesta motivata di sospensione. Il Tribunale fissa in tempi rapidi (spesso già all’udienza di comparizione delle parti) la trattazione dell’istanza cautelare. Talvolta, se c’è particolare urgenza (es. pignoramento già minacciato), può fissare un’udienza ad hoc o decidere inaudita altera parte con decreto, poi confermarlo sentite le parti. Il parametro è: sussistenza di fumus boni iuris (probabilità di successo dell’opposizione) e periculum in mora (danno grave e imminente se l’esecuzione prosegue). Nel contesto contributivo, il periculum è quasi sempre presente, perché l’INPS tramite AER può iniziare a pignorare conti aziendali o immobili, con danno severo. Il fumus va argomentato mostrando ad esempio che l’avviso presenta errori evidenti, o che il credito è probabilmente prescritto, o che c’è una sentenza favorevole al contribuente su punto analogo.
  • Decisione: se il giudice ritiene fondati i motivi, dispone con ordinanza la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’avviso . Questo comporta che l’Agente della Riscossione non può portare avanti i pignoramenti relativi a quell’atto, né può iscrivere nuove ipoteche o fermi a riguardo. Se un pignoramento è già iniziato (ad esempio un pignoramento presso terzi sul conto), la sospensione va notificata all’ufficiale giudiziario/AER per far congelare la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. Fino alla decisione finale, quindi, il debitore è protetto. Se l’ordinanza di sospensione tarda (il giudice non decide subito) e l’Agente tenta comunque il pignoramento, il debitore può chiedere d’urgenza un provvedimento ex art. 700 c.p.c. a tutela, ma in genere i giudici del lavoro sono solleciti su queste istanze perché capiscono la delicatezza.
  • Rigetto della sospensione: se il giudice nega la sospensiva, l’INPS/AER possono procedere oltre. L’opponente può fare reclamo (in sede lavoro non c’è un organo superiore monocratico, ma può rivolgersi alla Corte d’Appello in via d’urgenza? La prassi è incerta; in tribunale c’è il giudice unico, il reclamo cautelare lavoro non è espressamente previsto come per il tributario; tuttavia, è possibile riproporre istanza di sospensione in appello se si appella la sentenza finale, non nell’interlocutorio). Dunque se negata, rimane solo tentare accordi di rateazione per evitare il peggio.

Cosa succede durante la sospensione: l’avviso resta in una sorta di limbo. Gli interessi sul debito comunque maturano (ma come detto, se poi l’opponente perde, si applicano interessi al 4,5% annuo come per sospensione amministrativa, ex art. 47 co. 7 D.Lgs. 546/92 applicato analogicamente ). L’INPS attende la sentenza. Se l’opposizione viene poi respinta, potrà immediatamente riattivare la riscossione. Se viene accolta, il debito è annullato definitivamente.

Attenzione: l’avviso INPS non ha la sospensione “legale” di 180 giorni come i tributi. Ciò significa che teoricamente l’Agente della Riscossione, decorsi 60 gg dalla notifica dell’avviso, potrebbe avviare i pignoramenti subito (non essendoci norma che imponga 180gg). In pratica, tuttavia, l’INPS attende l’esito del ricorso amministrativo se presentato entro 90 giorni (ma quello è interno), e tende a caricare il ruolo non immediatamente. Comunque, non c’è una protezione normativa: per questo chiedere la sospensione al giudice è cruciale. Infatti, vi sono stati casi di AER che ha notificato intimazione di pagamento e pignoramento anche entro 90 giorni dall’avviso, se non vi era notizia di ricorso.

Esempio pratico: un’azienda riceve avviso di addebito INPS per €100.000 di contributi. Presenta ricorso al Tribunale entro 40 giorni e chiede sospensione, allegando bilanci che mostrano che se deve pagare ora fallisce (periculum) e sostenendo che il credito è in gran parte prescritto (fumus). Il giudice, vista la documentazione, emette ordinanza di sospensione dell’avviso. L’azienda comunica subito l’ordinanza ad Agenzia Riscossione. L’Agenzia dunque non esegue il pignoramento che aveva preannunciato. Se poi la causa dura 2 anni e alla fine l’azienda perde, dovrà pagare tutto, ma in quei 2 anni ha potuto operare. Se vince, il debito è cancellato e l’ordinanza di sospensione diventa superflua (perché l’atto è annullato).

Interazione con la rateazione: se un debitore chiede e ottiene una rateazione dall’AER su un avviso INPS, di solito ciò comporta la rinuncia implicita alla causa, perché riconosce il debito (anche se non formalmente rinuncia, ma paga). Tuttavia, può capitare che un’azienda, per evitare pignoramenti, chieda la rateazione nelle more del giudizio, e continui la causa. Dal punto di vista giuridico, la rateazione non preclude il ricorso, ma se hai chiesto un beneficio amministrativo di solito l’INPS ti contesta che non hai più interesse a ricorrere. È un aspetto strategico delicato: conviene puntare alla sospensione giudiziale per non dover rateizzare un importo magari non dovuto.

4.4 Riepilogo tutele del debitore contributivo

Data la complessità, riepiloghiamo in forma tabellare le differenze chiave tra il regime di un avviso fiscale (giudice tributario) e un avviso contributivo INPS (giudice ordinario), dal punto di vista del debitore che vuole sospendere la riscossione:

Tabella 1 – Confronto tra avviso Agenzia Entrate e avviso INPS (tutela del debitore)

CaratteristicaAvviso Accertamento Agenzia EntrateAvviso di Addebito INPS
Giurisdizione impugnazioneGiudice tributario (Corte Giust. Trib.)Giudice ordinario (Tribunale lavoro)
Termine per ricorso/opposizione60 giorni dalla notifica40 giorni dalla notifica
Sospensione “legale” pre-esecuzioneSì, 180 gg dall’affidamentoNo (esecuzione possibile dopo 60 gg)
Sospensione giudiziale (presupposti)Sì, art. 47 D.Lgs. 546/92: fumus + periculum (decisione in 30 gg; reclamo ammesso)Sì, art. 624 c.p.c. e rito lavoro: gravi motivi (urgenza; reclamo non formalizzato)
Chi decide sulla sospensioneCommissione Tributaria (collegiale) entro 30 ggTribunale (giudice del lavoro monocratico), tempi brevi (anche inaudita parte)
Effetti della sospensione giudizialeBlocca la riscossione coattiva da parte di AER . Interessi sulle somme sospese al 4,5% annuo .Blocca la prosecuzione dell’esecuzione (pignoramenti) . Interessi sospesi (salvo 4,5% se soccombe).
Sospensione amministrativa (ente)Possibile ex art. 39 DPR 602/73 (atto motivato dell’ente) – interessi 4,5%. Anche sospensione su istanza a AER con 220 gg .Possibile sospensione d’ufficio INPS in casi particolari (contenzioso pendente). Istanza a AER per errore materiale con 220 gg (prescrizione, pagamento già avvenuto) vale anche qui .
Misure cautelari possibiliIpoteca (>€20.000), fermo (>€1.000) durante i 180 gg . Impugnabili al giudice tributario con sospensione autonoma.Ipoteca e fermo possibili appena decorso termine 60 gg (nessun divieto, ma usualmente attendono un po’). Impugnabili al giudice ordinario (rito ordinario, competenza esecuzioni).
Prescrizione del creditoTributi erariali: in genere 10 anni (salvo atti interruttivi); tributi locali 5 anni. Interrotta dalla notifica avviso .Contributi previdenziali: 5 anni (SU Cass. 23397/2016) . Interrotta da notifica avviso (vale come atto interruttivo).
Pagamento parziale provvisorioPossibile versare 1/3 imposte entro 60 gg per sospendere riscossione residua .Non previsto formalmente (no ruolo frazionabile). Il debitore può al più pagare e poi chiedere rimborso se vince (rischioso).

Come si nota, il punto critico per il debitore INPS è l’assenza di una moratoria di legge di 180 giorni. In compenso, il rito lavoro consente un più celere intervento del giudice. In entrambi i casi, l’ottenimento di una sospensione giudiziale tempestiva è fondamentale per evitare le conseguenze più gravi sul patrimonio.

5. Cartella di pagamento e altri atti esattoriali: cenni e differenze

Anche se il focus è sugli accertamenti esecutivi, non si può trascurare la cartella di pagamento, ovvero lo strumento “tradizionale” di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Ancora oggi molti contribuenti si imbattono in cartelle per vari motivi: ruoli fiscali pregressi, sanzioni amministrative, conguagli, ecc. In questa sezione confronteremo la cartella con gli avvisi esecutivi e spiegheremo brevemente come si può ottenere la sospensione anche in caso di cartella o di successivi atti esecutivi (es. preavviso di fermo, intimazione).

5.1 La cartella di pagamento: cos’è e quando si usa

La cartella di pagamento è un atto emesso dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) per riscuotere somme iscritte a ruolo dal creditore pubblico. Essa si compone di un frontespizio con l’intimazione di pagamento entro 60 giorni e di un dettaglio degli importi dovuti suddivisi per ente creditore e partita debitoria. La cartella ha storicamente la funzione di titolo esecutivo e precetto: notificata la cartella, se il debitore non paga entro 60 giorni, l’Agente può procedere a pignoramento (previo avviso 5 gg se passa un anno) .

Prima delle riforme del 2010-2019, tutti i debiti tributari e contributivi dovevano passare per la cartella. Ora, come visto: imposte erariali post-2011, contributi post-2011 e tributi locali post-2020 non passano più per cartella, ma restano casi in cui la cartella c’è ancora:

  • Ruoli fiscali antecedenti: se un contribuente ha un debito da dichiarazione non versata (ad es. un controllo automatizzato) relativo a qualche anno passato, può essergli notificata una cartella. Oppure se aveva un accertamento ante 2011 non pagato, la riscossione avviene tramite cartella del ruolo. Queste cartelle ancora girano e l’Agenzia Riscossione continua a notificarne.
  • Sanzioni amministrative (multe): le multe stradali impagate vengono iscritte a ruolo dalle Prefetture o dai Comuni e l’Agenzia Riscossione notifica cartelle. Questi non sono tributi né contributi, e quindi l’istituto dell’accertamento esecutivo non si applica ad essi (anche se esiste l’ingiunzione alternativa per i Comuni, ma molti usano i ruoli).
  • Altre entrate: ad esempio crediti di Agenzia Dogane, ingiunzioni di altri enti statali, recuperi di aiuti di Stato, ecc., vanno a ruolo e in cartella.
  • Rateazioni decadute di accertamenti esecutivi: caso particolare, se uno aveva un accertamento esecutivo e ha rateizzato con AER ma è decaduto dalla rate, l’AER potrebbe iscrivere a ruolo il residuo e notificare cartella (anche se ormai può agire sul titolo originario, quindi questo caso è raro).

Contenuto obbligatorio della cartella: deve indicare l’ente creditore, la causale del debito, l’anno, gli importi distinti (imposta, interessi, sanzioni, aggi di riscossione), l’ingiunzione a pagare entro 60 giorni e l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata【17†】 (quest’ultimo elemento è sancito dall’art. 25 DPR 602/1973). Deve anche riportare le modalità di impugnazione (giudice competente) e altre notizie (responsabile del procedimento ecc.).

Impugnabilità: la cartella di pagamento è un atto impugnabile dal contribuente entro 60 giorni, ma solo in certi casi: – Se la cartella è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza del debito. Esempio: cartella per omesso versamento da controllo formale della dichiarazione, mai preceduta da avviso bonario (oggi raro perché di solito c’è avviso bonario). Oppure cartella per multa stradale se il verbale non fu notificato: qui la cartella è il primo atto e la si può impugnare per far valere la nullità del verbale originario. – Se la cartella contiene vizi propri, come la mancata notificazione dell’atto presupposto o un difetto di motivazione. Ad esempio, cartella che si riferisce a un avviso di accertamento mai notificato: impugno la cartella per far valere che quell’avviso non mi fu notificato e quindi il debito non è esigibile . – Se la cartella è stata notificata oltre i termini di decadenza (ad es. per le imposte da dichiarazione, il ruolo deve essere reso esecutivo entro fine anno successivo all’anno in cui l’accertamento è definitivo, etc.).

In generale, per i tributi, l’impugnazione della cartella va alla Commissione Tributaria se verte su tributi; per i contributi, al Tribunale lavoro; per le multe, al Giudice di Pace (se sanzioni Codice Strada) o al tribunale ordinario se importo alto o altra sanzione. Dunque la competenza dipende dalla natura del credito iscritto a ruolo (principio del “doppio binario” in base alla materia).

Esecuzione forzata dopo cartella: la cartella notifica al debitore di pagare entro 60 gg. Dal 61° giorno l’AER può attivare il pignoramento (salvo come detto la norma transitoria del 2021 che portava a 180 gg per un periodo). Se passa un anno, serve l’intimazione 5 gg (lo stesso avviso di art.50 DPR 602). Se la cartella è sospesa (giudizialmente o amministrativamente), l’AER sta fermo.

5.2 Come sospendere una cartella esattoriale

Le modalità per sospendere gli effetti di una cartella sono simili a quelle già discusse: – Sospensione legale per ricorso parziale: se la cartella si riferisce a un accertamento impugnato e il contribuente ha versato il terzo, quell’importo non è riscuotibile (ma in tal caso in realtà la cartella non dovrebbe proprio comprendere quella parte). Questo scenario avviene se, ad esempio, un avviso è stato impugnato senza versamento del terzo: l’Agenzia iscrive a ruolo 1/3 e notifica cartella per 1/3. Se poi il contribuente versa quell’importo entro la scadenza cartella, la cartella si estingue. I restanti 2/3 sono sospesi ex lege.

  • Sospensione giudiziale dal giudice tributario: Se la cartella è impugnata per ragioni inerenti a tributi, il contribuente può chiedere alla Commissione Tributaria la sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/92, come per l’accertamento . Ad esempio, cartella per IRPEF su redditi accertati, mai notificato avviso: ricorro in Commissione e chiedo sospensione della cartella, adducendo che l’atto presupposto è nullo. La Commissione decide e, se vede fumus (es. avviso mancante) e periculum (pignoramenti), sospende la cartella. Ci sono state molte ordinanze in tal senso. In mancanza di sospensione, AER potrebbe procedere. Quindi anche per cartella tributaria conviene chiedere sospensiva.
  • Nota: un caso peculiare è quello degli atti successivi: se ho impugnato l’accertamento e ottenuto sospensiva, il fisco non può notificare la cartella nel frattempo. Se lo fa, è illegittimo: ad esempio, Edotto riportava un caso in cui la Cassazione ha annullato una cartella emessa nonostante la sospensione giudiziale dell’accertamento . Quindi la sospensione dell’atto a monte impedisce la formazione del titolo successivo.
  • Sospensione giudiziale in sede civile: se la cartella riguarda contributi Inps (ancora qualche cartella Inps esiste per ruoli vecchi) o multe stradali, l’impugnazione va rispettivamente al giudice del lavoro o al giudice di pace, i quali possono anch’essi sospendere l’esecuzione analogamente (nel processo civile ordinario, art. 615 c.p.c. per esecuzione e art. 5 DL 150/2011 per sanzioni amministrative). Ad es., per una multa, il giudice di pace può sospendere gli effetti della cartella se ricorrono gravi e fondati motivi.
  • Sospensione amministrativa su istanza: come già detto, l’istituto introdotto nel 2013 consente al debitore di inviare a AER un’istanza di sospensione se la cartella è palesemente infondata (debito pagato, prescrizione evidente, sgravio già deciso). AER sospende e chiede conferma all’ente. Se l’ente non risponde in 220 giorni, la cartella è annullata di diritto . Questo è avvenuto in molti casi pratici. Se l’ente risponde negativamente, AER notifica esito e riprende.
  • Sospensione per rateizzazione: presentare domanda di dilazione (se ancora ammessa per la cartella) blocca le azioni e, al pagamento prima rata, ogni esecuzione decade (art. 19 DPR 602/73) . Molti debitori con cartelle optano per questa soluzione per avere respiro (e magari attendere condoni).

5.3 Opposizioni nell’esecuzione tributaria: cenno all’art. 57 DPR 602/73

Un ultimo aspetto tecnico-giuridico, per completezza, riguarda le opposizioni all’esecuzione forzata in materia tributaria e contributiva. Come accennato, l’art. 57 DPR 602/73 originariamente vietava al debitore di proporre opposizioni ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) contro la riscossione esattoriale, salvo che per questioni di pignorabilità dei beni; e vietava anche opposizioni ex art. 617 c.p.c. (atti esecutivi) relative al titolo esecutivo . L’idea era: tutte le contestazioni sul diritto a riscuotere dovevano essere fatte dinanzi al giudice tributario, non dal giudice dell’esecuzione. Questo spesso impediva al debitore di opporsi quando scopriva tardivamente il problema.

Intervento della Corte Costituzionale: con sentenza n. 114/2018, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 57 nella parte in cui non consente opposizioni ex 615 c.p.c. per gli atti successivi alla cartella/avviso di intimazione . In pratica, ora il debitore può proporre opposizione all’esecuzione anche dopo la notifica della cartella, per far valere ad esempio fatti estintivi sopravvenuti o altre ragioni di merito che non poteva far valere prima (es: un pagamento effettuato dopo cartella, un condono di cui ha fruito, ecc.). Resta fermo che non puoi riaprire questioni che dovevi sollevare col ricorso tributario se ne avevi la possibilità. Ma almeno la porta dell’opposizione all’esecuzione non è più sbarrata del tutto. L’opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.) invece rimane limitata: ma siccome gli atti formali (cartella, intimazione) sono impugnabili nel merito dinanzi al giudice tributario, ciò funge da tutela equivalente (così argomentava la Consulta) .

In pratica, oggi se un contribuente riceve un atto di pignoramento per debiti tributari, può fare opposizione al giudice dell’esecuzione solo per questioni relative al pignoramento (es. bene impignorabile, irregolarità di procedura), ma non può contestare l’esistenza del debito fiscale (doveva farlo prima). Tuttavia, se scopre che la cartella non gli fu notificata o è nulla, può far valere quella nullità come motivo di opposizione agli atti esecutivi nel processo tributario se ancora aperto, oppure con 617 c.p.c. se proprio non c’è stato modo (questo è dibattuto). Diciamo che il sistema rimane complesso.

Ciò rafforza un concetto pratico fondamentale: tutti i vizi e le ragioni contro il debito vanno sollevati immediatamente nei ricorsi contro gli atti presupposti (accertamenti, cartelle). Se si lascia passare, dopo sarà difficilissimo farli valere durante il pignoramento.

6. Procedure cautelari del fisco: fermi e ipoteche

Un focus particolare richiesto dalla domanda riguarda le “procedure cautelari e di riscossione coattiva dell’Agente della Riscossione”. Abbiamo in parte già toccato il tema, ma riepiloghiamo qui le due principali misure cautelari che l’Agenzia Entrate-Riscossione (o altro concessionario) può adottare in pendenza di riscossione e come il debitore possa reagire: il fermo amministrativo di beni mobili registrati (auto, moto, ecc.) e l’ipoteca esattoriale sugli immobili.

6.1 Il fermo amministrativo dei veicoli

Il fermo amministrativo è il provvedimento con cui la Riscossione iscrive, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), un vincolo su un veicolo di proprietà del debitore, che ne impedisce la circolazione e qualsiasi trasferimento di proprietà finché il debito non è pagato o altrimenti definito. La norma base è l’art. 86 DPR 602/73.

Quando scatta: l’Agenzia può disporre il fermo se il contribuente ha un debito iscritto a ruolo e non paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’accertamento esecutivo. È prassi inviare prima un preavviso di fermo: una comunicazione che avverte il debitore dell’intenzione di iscrivere fermo su uno o più veicoli, concedendo ulteriori 30 giorni per pagare o rateizzare . Questo preavviso non è obbligatorio per legge, ma è previsto da norme secondarie e prassi (anche per evitare contenziosi: la Cassazione l’ha ritenuto necessario in passato per garantire difesa). Nel preavviso vengono elencati i veicoli soggetti e l’importo del debito.

La soglia oltre la quale si procede a fermo non è fissata per legge (a differenza dell’ipoteca). Tuttavia, per prassi interna, l’Agenzia non iscrive fermi per debiti molto piccoli. Un documento Equitalia del 2013 distingueva: nessun fermo sotto € 500; un solo veicolo se debito < € 2.000; fino a 10 veicoli per debiti < € 10.000; oltre 10 veicoli se > € 10.000 . Nel 2018, normative interne hanno indicato soglia di fatto € 1.000 sotto la quale non si procede (anche per allineamento a soglia minima pignoramenti). Alcune fonti parlano di € 800 come riferimento per passato . Diciamo che oggi sotto € 1.000 il fermo è molto raro.

Effetti del fermo: dal momento dell’iscrizione, il veicolo non può circolare su strada pubblica (se si circola, sanzione e confisca del mezzo). Non può essere radiato dal PRA né esportato. Può essere venduto, ma resta gravato dal fermo (quindi chi lo compra di fatto acquista un bene inutilizzabile finché paga il debito altrui, cosa poco probabile). Il fermo non è un’espropriazione: il veicolo rimane al debitore, ma inutilizzabile legalmente. L’Agente di Riscossione di solito preferisce il fermo per persuadere al pagamento. Non può vendere il mezzo all’asta tramite fermo (dovrebbe pignorarla se volesse monetizzare, ma i veicoli hanno scarso valore d’asta).

Come difendersi: – Innanzitutto, nel preavviso di fermo è indicato il debito e la cartella/atto a cui si riferisce. Il contribuente, se rileva che il debito non è dovuto, può in quella fase: – chiedere all’ente creditore o ad AER la sospensione amministrativa (se ad esempio è in corso un ricorso o ha pagato il debito); – oppure impugnare il preavviso come atto autonomo presso il giudice competente. Sulla impugnabilità del preavviso c’è stata oscillazione: oggi la prevalenza è che il preavviso di fermo è impugnabile dinanzi al giudice tributario (se debito tributario) in quanto atto lesivo autonomamente . Diversi casi in Commissione hanno accolto ricorsi contro preavvisi, ad esempio annullandoli se il debito sottostante era sprovvisto di precedenti notifiche. Impugnare il preavviso consente anche di chiedere una sospensione cautelare immediata al giudice, evitando l’iscrizione. Si deve far presto però (entro i 30 gg del preavviso, meglio). – Se il fermo è già iscritto, viene emanato un provvedimento di fermo (anche questo notificato di solito). L’interessato può impugnare il provvedimento di fermo entro 60 giorni dinanzi al giudice tributario (per debiti fiscali) o al giudice competente se altro debito. I motivi possono essere: la mancata notifica della cartella o atto presupposto (il fermo si appoggia su un ruolo); l’intervenuto pagamento o sgravio; la prescrizione del credito; oppure contestare la proporzionalità (fermare il camion di un’azienda per € 1.000 potrebbe essere eccessivo, su questo alcune commissioni hanno dato ragione al contribuente per abuso di diritto).
Si può contestare anche eventuale difetto di preavviso (ma ormai la giurisprudenza tende a dire che serve il preavviso, quindi se mancato il fermo è nullo). – Sospensione giudiziale: come atto della riscossione, il fermo può essere sospeso dal giudice adito se sussistono gravi motivi. Ad esempio, se un’azienda di autotrasporti ha tutti i mezzi colpiti da fermo per un debito contestato in giudizio, chiederà la sospensione al TAR (no, qui niente TAR, scusate: giudice tributario per tributi, ordinario se sanzioni). Spesso le Commissioni sono sensibili al fatto che il fermo su automezzi strumentali arreca danno irreparabile. – Cancellazione del fermo: il fermo viene revocato dall’Agente quando il debitore paga l’intero importo dovuto (debito + interessi + compensi riscossione). In caso di rateizzazione, la legge del 2013 ha previsto che il fermo può essere sospeso (ma non cancellato) con la concessione della dilazione. La L. 2022/197 (Bilancio 2023) ha introdotto che se col pagamento di rate il debito scende sotto € 2.000, l’Agente deve revocare il fermo . Comunque, la prassi è che l’Agente rilascia un nulla osta alla circolazione solo a saldo completato; durante rate lo tiene fermo ma spesso non esegue sanzioni se circoli, in modo tacito (non formalmente regolare però). – Eccezioni umanitarie: per legge è vietato iscrivere fermo su un veicolo che il debitore dimostri servire per la sua attività di impresa o professione. Precisamente, art. 86 co. 2 DPR 602: se entro 30 gg dal preavviso il debitore prova che il mezzo è strumentale alla sua attività, il fermo non si iscrive . Questo è poco noto ma importantissimo: ad esempio se ho un unico furgone con cui lavoro, rispondo al preavviso inviando visura camerale e dimostrando che il veicolo è essenziale; l’AER deve soprassedere. Anche se il fermo fosse già messo, si può far valere questa cosa in sede di opposizione per farlo togliere.

Riassumendo: il fermo è un “blocco” dell’auto: va prevenuto reagendo al preavviso. Se già attuato, occorre pagare o vincere un ricorso. Le sospensioni giudiziarie possono alleviare temporaneamente (il giudice può ordinare all’AER di sospendere l’efficacia del fermo, consentendo ad esempio la circolazione temporanea, in attesa di esito).

6.2 L’ipoteca esattoriale sugli immobili

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia: l’Agenzia Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore a tutela del credito. La base normativa è l’art. 77 DPR 602/73. L’ipoteca in questione è di terzo grado (non giudiziaria né volontaria, ma legale ex lege speciale).

Condizioni e limiti: – Può essere iscritta solo per debiti complessivi non inferiori a € 20.000 . Questa soglia è stata elevata negli anni (prima 8.000 poi 20.000 dal 2012). Quindi se un contribuente deve € 15.000, niente ipoteca; se deve € 25.000, si può. – Deve essere preceduta da una comunicazione preventiva al proprietario, con preavviso di 30 giorni per pagare o fare osservazioni, come da sentenza Corte Cost. 106/2015 recepita in norma (art. 77 modificato). Quindi simile al preavviso di fermo: lettera con “ti iscriveremo ipoteca su immobile X per debito Y, hai 30 gg per agire”. – Non si può iscrivere ipoteca sulla prima e unica casa di abitazione del debitore se egli vi risiede anagraficamente, purché non sia un immobile di lusso (categorie A/8, A/9 escluse): questo divieto è stato introdotto dal 2013 (art. 52 DL 69/2013 conv. L.98/2013). Attenzione: il divieto riguarda l’espropriazione della prima casa, non l’ipoteca; su questo c’è un dibattito, perché la norma letterale parla di divieto di procedere ad espropriazione se prima casa non di lusso. L’AER in genere evita di ipotecare la prima casa se unico immobile e debito modesto, ma la giurisprudenza non unanime: c’è chi ha detto che ipotecare la prima casa equivale a iniziare l’esecuzione ed è vietato (Comm.Prov. Lecce 2014, poi smentite). Diciamo che per prudenza se è unica casa e debito < 20k comunque non ipotecano, se >20k e unica casa qualche volta l’hanno fatto, ma raramente perché sanno che non possono poi espropriarla. – L’importo garantito dall’ipoteca: l’Agenzia per prassi iscrive ipoteca per il doppio dell’importo del debito (così ha margine per interessi futuri, come permette codice civile 2809).

Effetti: l’ipoteca viene iscritta nei Registri Immobiliari. Il debitore ne viene informato (se non l’ha saputo prima col preavviso, lo saprà con comunicazione di avvenuta iscrizione). L’ipoteca non toglie possesso dell’immobile, ma lo vincola: se il debitore cerca di venderlo, l’ipoteca lo segue e l’acquirente difficilmente compra se c’è ipoteca fiscale. Quindi ha un effetto fortemente coercitivo: il debitore spesso decide di pagare per togliere l’ipoteca, specie se l’immobile è la sua casa o deve venderlo. Dopo l’ipoteca, se il debito non viene saldato, l’Agente potrà procedere a espropriazione immobiliare trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione (art. 77 co. 2-bis). Cioè deve attendere 6 mesi e poi può avviare pignoramento (ovviamente se non vietato dalla regola prima casa). Il pignoramento poi porta all’asta. Ma in realtà, se l’importo è sotto € 120.000, la legge (art. 76 DPR 602) vieta proprio di espropriare immobili se il debito è inferiore a 120k€ (salvo che su più immobili, con certe soglie). Precisamente: espropriazione immobiliare ammessa solo se il debito > € 120.000 e se non è unico immobile di residenza. Quindi ipoteche si possono mettere >20k, ma per vendere forzatamente serve >120k di debito. Questo genera situazioni in cui ipoteche rimangono lì anni, senza esproprio, ma bloccano la disponibilità del bene al debitore.

Difesa del debitore:Preavviso di ipoteca: anche questo è impugnabile entro 30 giorni. Cass. 19667/2014 lo confermò. Quindi se arriva il preavviso, si può ricorrere al giudice (tributario se debito fiscale) per far dichiarare illegittima l’eventuale ipoteca. Motivi possibili: debito sotto 20k; omessa notifica atti presupposti; immobile prima casa (si può provare a dire che ipoteca va inibita perché non espropriabile); sproporzione; prescrizione del debito. Anche qui si può chiedere sospensione cautelare. – Dopo l’iscrizione: si impugna l’atto di iscrizione ipotecaria entro 60 gg. Molte Commissioni Tributarie hanno annullato ipoteche perché il debito era sotto soglia di legge , o perché l’agente non aveva comunicato prima, o perché il debito era prescritto. Quindi certamente se credete c’è vizio, ricorso. La Cassazione però ha anche stabilito che se il contribuente non eccepisce i vizi (es: soglia) nel ricorso, quell’ipoteca poi rimane valida (non rilevabile d’ufficio). Ad esempio Cass. 29105/2020: ipoteca per 15k, se il debitore non l’ha contestata, non è nulla automaticamente; deve essere sollevato in giudizio . – Sospensione giudiziale: il giudice può sospendere l’efficacia dell’ipoteca in attesa di giudizio (in pratica evita che AER possa procedere a esproprio e mitiga gli effetti sulla disponibilità). Raramente però viene richiesta sospensiva per ipoteca, più spesso per pignoramento incombente. Comunque se l’ipoteca impedisce una vendita urgente (magari per pagare altri creditori), il debitore potrebbe chiedere d’urgenza al giudice di sospendere/cancellare ipoteca in attesa di definizione. Deve mostrare fumus (che quell’ipoteca è su debito forse non dovuto) e periculum (perdita affare, aggravio). Non comune ma possibile. – Cancellazione dell’ipoteca: avviene quando il debito viene estinto. L’Agente rilascia “assenso a cancellazione ipoteca” a spese del debitore. Con la rottamazione-ter/quater, per esempio, la legge aveva vietato di attivare nuove ipoteche per i debiti rottamati (c’era norma ad hoc) , ma non obbligava a togliere quelle esistenti. In genere, se uno entra in rateazione, l’ipoteca rimane finché non finisce di pagare tutte le rate, ma non viene eseguita l’espropriazione. C’è un caso normativo: la dilazione non comporta obbligo di togliere ipoteca già iscritta (infatti AER spesso la mantiene come garanzia; un interpello del 2020 però chiariva che se col pagamento scende sotto 20k, su richiesta, AER toglie).

Nota: L’ipoteca esattoriale è soggetta a estinguersi dopo 20 anni se non rinnovata (come ogni ipoteca). L’Agenzia può rinnovarla se il debito è ancora pendente. Spesso però se il debito è prescritto e l’ipoteca non viene rimossa, occorre ricorrere al giudice per farla cancellare, eccependo che il credito sottostante si è estinto per prescrizione e quindi la garanzia non ha più causa.

In conclusione, fermo e ipoteca sono strumenti di pressione. Il debitore deve vigilare sulle comunicazioni di preavviso e agire prontamente, con ricorsi o accordi, per evitare di trovarsi immobilizzato nei beni. Da notare che fermi e ipoteche non richiedono alcuna autorizzazione giudiziaria all’Agente (sono atti amministrativi), a differenza di pignoramenti che comunque passano dal giudice dell’esecuzione per la fase di vendita ecc. Questo li rende “unilaterali” e insidiosi, ma anche facilmente reversibili se l’amministrazione ha torto, grazie all’intervento del giudice tributario o ordinario su istanza del contribuente.

7. Sospensione giudiziale: come ottenerla (guida pratica)

Siamo giunti alla parte cruciale: come ottenere la sospensione giudiziale dell’atto esecutivo. Questo capitolo, in forma di guida pratica, sintetizza i passi da compiere e i criteri valutati dal giudice, sia nel processo tributario (per accertamenti esecutivi e cartelle tributarie) sia nel processo civile (per avvisi INPS, cartelle contributive o altre esecuzioni).

7.1 Sospensione nel processo tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992)

Norma di riferimento: l’art. 47 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 disciplina la “sospensione dell’atto impugnato” nel processo tributario . Principali punti: – Il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria, con istanza motivata, la sospensione dell’esecuzione dell’atto contestato (accertamento, cartella, provvedimento impugnabile) se dall’esecuzione deriverebbe un danno grave e irreparabile e il ricorso non appare manifestamente infondato (cioè presenta fumus boni iuris). – La Commissione (di norma quella adita in primo grado, collegiale) decide entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con ordinanza motivata . Nella prassi, fissa un’udienza di trattazione della sospensiva molto rapidamente (talvolta anche 15 giorni dalla richiesta) in cui il contribuente e l’ente discutono sommariamente la questione. – L’ordinanza di accoglimento sospende, in tutto o in parte, la efficacia esecutiva dell’atto impugnato fino alla sentenza di primo grado (o per un periodo minore eventualmente stabilito). Significa che la riscossione è congelata: se era già iniziata (pignoramento in corso) dovrebbe fermarsi; se non iniziata, non può iniziare. – Se entro 30 giorni la Commissione non si pronuncia, l’istanza si considera respinta (silenzio rigetto). In quel caso, il contribuente può riproporre la domanda in appello (ma serve già fare reclamo, vedi oltre). – Contro l’ordinanza che respinge la sospensione, il contribuente può proporre reclamo davanti alla Commissione tributaria regionale (secondo grado) entro 30 giorni . Il reclamo si fa con un atto simile a un appello cautelare e la CTR decide anch’essa d’urgenza. Se anche la CTR nega, non c’è ulteriore reclamo (Cassazione no, perché è misura cautelare). Se invece la CTP aveva accolto la sospensione e l’ente è contrario, anch’esso può reclamare in CTR. – Importante: dal 2023, come ricordato, se l’atto rimane sospeso e alla fine il contribuente perde, sulle somme sospese decorrono interessi al tasso di sospensione amministrativa (4,5%) . Questo evita all’erario di subire troppi danni dal ritardo e al contribuente di subire interessi di mora più alti (che sarebbero intorno al 3,5% attuale, quindi poco cambia al momento; quando fu introdotta la norma, gli interessi di mora erano 6%, quindi fu mitigazione).

Criteri per ottenere la sospensione:Fumus boni iuris: il ricorso deve apparire quantomeno non pretestuoso. Non serve dimostrare al 100% la vittoria, ma almeno evidenziare un serio dubbio sulla legittimità dell’atto. Ad esempio: evidenziare che l’accertamento è stato notificato oltre i termini (decadenza) con documenti alla mano; oppure che c’è una chiara violazione di legge; o portare una sentenza di Cassazione identica già a favore. Documentare il fumus è utile: allegare giurisprudenza, copia di normative, atti. Spesso i giudici guardano se il ricorso è ben argomentato e se l’Agenzia non ha ragioni immediate evidenti. – Periculum in mora: deve esserci il rischio di un danno grave irreparabile se la riscossione va avanti. “Irreparabile” significa un danno non recuperabile nemmeno se poi il contribuente vince. Nel contesto tributario, il danno tipico è la crisi di liquidità: se mi pignorano il conto o l’immobile, anche se fra 2 anni vinco, intanto ho subito un collasso finanziario magari fallendo, o ho perso la casa all’asta (che poi è difficile riavere uguale). Bisogna dunque dichiarare e dimostrare la condizione di pericolo. Esempi: – Per un’azienda: presentare bilanci, cash flow, per mostrare che pagare ora o subire pignoramenti porterebbe a licenziamenti o chiusura. – Per una persona: descrivere la situazione economica, eventuali malattie, i beni essenziali, ecc., per far capire che il pignoramento stipendio o della casa sarebbe gravissimo. – Il semplice fatto che l’importo è molto elevato rapportato alle proprie capacità è di solito sufficiente a configurare gravità. – Il giudice tributario è abbastanza propenso a sospendere se vede che senza sospensione il ricorrente subirebbe un sacrificio sproporzionato.

Iter pratico: – La richiesta di sospensione può essere inclusa nel ricorso introduttivo (in epigrafe si scrive “con contestuale istanza di sospensione”) oppure presentata con atto separato successivamente (ma entro tempi brevi, perché vanno poi notificati e decorre un termine di 5 giorni prima di fissare udienza). Conviene inserirla subito nel ricorso per non perdere tempo. – Pagare il contributo unificato e depositare ricorso + istanza in segreteria. La segreteria fissa l’udienza di sospensione (spesso comunicata via PEC). – All’udienza, di solito in camera di consiglio non pubblica, parlano gli avvocati delle parti per 5-10 minuti ciascuno su fumus e periculum. La commissione può chiedere chiarimenti. – L’ordinanza viene emessa e depositata in segreteria. Se accoglie, sospende fino a decisione di merito (o a data precisa, ma di solito fino alla sentenza). Va notificata dall’interessato all’Agente della Riscossione per conoscenza (anche se in teoria l’ente parte ne è a conoscenza, ma meglio farla avere ufficialmente a chi esegue). – Se respinge, valutare il reclamo. Il reclamo in CTR entro 30 gg è decisivo a volte (talvolta CTR è più “generosa” della CTP). Se anche CTR nega, purtroppo bisogna affrontare la riscossione o cercare accordi (rate). – Nota: l’ordinanza di sospensione perde efficacia se entro 6 mesi non viene notificata la sentenza di primo grado (c’era questa vecchia previsione per evitare sospensive infinite in caso di stallo processuale, ma con l’obbligo di decidere il merito entro termini ragionevoli oggi raramente incide).

Statistiche di accoglimento: negli ultimi anni parecchie sospensive vengono concesse, specialmente per importi alti e questioni fondate. Ad es., nel 2020 col Covid le Commissioni sospendevano quasi sempre, dati i disagi economici. Ora c’è un leggero calo. Indicativamente, se il ricorso ha almeno un 30-40% di chance e l’importo è rilevante, le probabilità di ottenere la sospensione sono buone.

7.2 Sospensione nel processo civile (opposizioni a cartella/avviso INPS)

Nel processo civile, la sospensione dell’esecuzione è regolata dagli artt. 615 e 624 c.p.c. e norme speciali di settore. In sintesi: – Opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.) prima dell’inizio: il debitore può chiedere al giudice dell’opposizione (Tribunale) di sospendere la efficacia esecutiva del titolo se l’esecuzione non è ancora iniziata, oppure di sospendere la prosecuzione se è già iniziata (in quest’ultimo caso è il giudice dell’esecuzione su istanza ex 624 c.p.c.). – Nel caso degli avvisi INPS, l’opposizione al titolo stesso rientra nel 615 prima dell’esecuzione. Qui il giudice del lavoro, come detto, valuta i gravi motivi per sospendere. Si applicano analogicamente i criteri di fumus e periculum. La procedura l’abbiamo descritta: ricorso e richiesta al Tribunale, ordinanza in tempi brevi . – Nel caso di cartelle esattoriali o atti di pignoramento, se si agisce con opposizione ex 615 (ad esempio per eccepire prescrizione sopravvenuta, o pagamenti fatti, ecc.), si chiede al giudice dell’esecuzione la sospensione ex art. 624. Serve un ricorso motivato, il giudice fissa udienza di comparizione urgente e decide con ordinanza. Questo capita tipicamente quando uno riceve un atto di pignoramento (es: atto di pignoramento presso terzi sul conto) e scopre un motivo per cui il pignoramento è illegittimo (tipo cartella mai notificata, oppure debito già prescritto). Allora in parallelo all’opposizione agli atti (617) per vizi formali, fa un’opposizione all’esecuzione (615) per dire: non ho mai avuto titolo valido, sospendete. Famoso il caso che ha portato alla Corte Costituzionale: prima non poteva farlo, ora con la sent. 114/2018 può . Il giudice dell’esecuzione valuterà se c’è una probabilità che il credito non esista (fumus) e se intanto l’esecuzione gli darebbe danno (pignorargli la casa ad es.). – Opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.): se un pignoramento o un precetto presentano irregolarità, il giudice può sospendere la procedura (624 cpc vale anche qui). Ad esempio: l’Agente notifica l’intimazione di pagamento (5 giorni) in maniera errata o senza attendere 180 gg. Il contribuente impugna quell’atto in Commissione tributaria, la quale può sospenderlo (ci sono state cause su intimazioni notificate durante sospensioni Covid, la Comm. sospendeva perché non dovevano farlo). In sede civile l’intimazione è considerata atto esecutivo, il giudice dell’esecuzione può sospendere se rileva vizi.

Tribunale ordinario vs Giudice tributario: c’è da chiarire la competenza. Se il titolo è tributario, anche se siamo in fase esecutiva, molte pronunce dicono che la competenza sulle questioni di merito rimane del giudice tributario fino al momento del pignoramento (ex art. 2 D.Lgs. 546/92) . Quindi ad esempio: – Se uno riceve un preavviso di ipoteca per debiti IRPEF e contesta la prescrizione, lo fa in Commissione, non dal giudice dell’esecuzione, perché siamo prima di esecuzione forzata. – Se invece arriva il pignoramento immobiliare di Agenzia Entrate, le questioni legate al merito del credito non si possono più portare in Commissione (perché ormai atto successivo a cartella e intimazione), ma solo al giudice dell’esecuzione (grazie a Corte Cost.). È un confine sottile ma importante.

Criteri analoghi: in sede civile per sospendere guardano pure a fumus e periculum. Ad esempio, Tribunale di Milano sez. lavoro in varie ordinanze ha sospeso avvisi INPS ravvisando fumus in casi di prescrizione evidente e periculum nel pignoramento di beni aziendali necessario.

Tempi e forma: nel processo civile non c’è un termine fisso di 30 giorni per decidere, ma i giudici sanno che è urgente e convocano in pochi giorni se necessario. Il vantaggio del rito tributario è quel termine di legge che li sprona. Nel civile, a volte la sospensiva viene decisa contestualmente all’udienza di merito se l’esecuzione non è imminente. Ma se c’è pignoramento fissato, allora reagiscono subito.

Esempio (opposizione a pignoramento): Tizio riceve atto di pignoramento mobiliare per cartelle mai notificate. Fa ricorso 615 cpc al giudice esecuzione dicendo “quelle cartelle sono nulle -> non c’è titolo”, chiedendo sospensione. Il giudice vede che Tizio allega estratti di ruolo senza notifiche, e ferma l’esecuzione dando tempo di verificare. Questo succede.

7.3 Consigli pratici per il contribuente (FAQ)

Infine, raccogliamo alcuni consigli pratici in forma di FAQ, con domande comuni sul tema sospensione giudiziale e relative risposte:

D1: Presentare l’istanza di sospensione aumenta il costo o comporta rischi?
No. L’istanza cautelare non comporta ulteriori contributi unificati (è compresa nel ricorso) né sanzioni. Anzi, se non la presenti rischi di subire intanto l’esecuzione. L’unico “contro” può essere che, se perdi poi la causa, l’Agenzia Entrate potrebbe chiedere al giudice di compensare le spese del processo principale citando il fatto che avevi ottenuto una sospensiva poi rivelatasi infondata. Ma generalmente, se la sospensiva era stata concessa, significa che il ricorso era tutt’altro che temerario. Quindi nessuna penalità diretta.

D2: La sospensione mi viene concessa, quindi non devo pagare nulla nel frattempo?
Corretto. Se l’ordinanza sospende totalmente l’atto, non devi pagare le somme oggetto di sospensione finché non c’è sentenza definitiva (di primo grado, salvo appello). Non decorrono nemmeno interessi di mora, ma solo interessi “legali” al 4,5%. Tuttavia, se vuoi ad esempio usufruire di una definizione agevolata (sanatoria), devi valutare che la sospensione non blocca i termini per aderire a condoni: quelli vanno comunque rispettati. La sospensione agisce solo sull’esecutività del carico. Attenzione anche che se hai più atti correlati (es. più cartelle), la sospensione di uno non copre gli altri non impugnati. Bisogna impugnare e chiedere sospensione per ciascun atto.

D3: Cosa succede se perdo poi la causa?
Se il ricorso viene respinto in primo grado e la sentenza diviene definitiva (o non chiedi altra sospensiva in appello), la sospensione cautelare cessa e l’Agente della Riscossione potrà immediatamente attivarsi per riscuotere. Dovrai pagare il dovuto con interessi maturati (al tasso ridotto come detto se tributario). Se invece appelli, puoi chiedere nuovamente la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 546/92 (sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata), ma qui si parla di sospendere la riscossione oltre la sentenza in attesa dell’esito dell’appello. Si tratta di altra istanza cautelare (Commissione regionale). Simile concetto nel processo civile d’appello. Quindi c’è un secondo round possibile.

D4: Posso ottenere la sospensione dall’Agente della Riscossione direttamente senza andare in giudizio?
Puoi ottenere una sospensione amministrativa presentando la documentazione che prova il motivo (vedi §2.4 e §5.2). Ad esempio, se hai un ricorso pendente e l’ente impositore ti ha concesso lo sgravio o comunque ha segnalato la cosa ad AER, quest’ultima sospende in attesa. Oppure presentando l’istanza dei 220 giorni per errore evidente. Ma queste non sono garantite e richiedono tempi e cooperazione dell’ente. Se il caso è urgente, meglio andare dal giudice. L’Agenzia Riscossione tende a dire: “finché non c’è un provvedimento di sospensione (del giudice o dell’ente creditore) io devo procedere”. Quindi spesso ti risponde picche se non hai un atto formale.

D5: Ho chiesto rateizzazione dopo aver fatto ricorso: la sospensione giudiziale la posso ancora chiedere?
In teoria sì, ma attenzione: se hai rateizzato, stai ammettendo il debito e ti impegni a pagarlo, quindi stai dicendo che non necessiti di sospensione (perché non c’è pericolo, stai pagando, e implicitamente riconosci fumus a favore dell’ente). Alcune commissioni dichiarano improcedibile l’istanza cautelare se risulta che il contribuente ha ottenuto dilazione amministrativa. In altri casi, la presenza di rate può anzi essere usata dal contribuente per dire “non c’è periculum perché già bloccata esecuzione con rate”, e ciò può portare a ritenere inutile la sospensiva giudiziale. Quindi meglio decidere: o via giudiziale o via rate (o paghi, o litighi). Tertium datur solo in strategie complesse e rischi incoerenza.

D6: Mi hanno pignorato il conto prima che potessi ottenere la sospensiva: posso recuperare i soldi?
Se ottieni poi l’annullamento dell’atto (in via definitiva), hai diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato/pignorato, con interessi. Se invece ottieni solo la sospensiva in ritardo, e il pignoramento è stato eseguito, la sospensiva può bloccare la distribuzione delle somme e farle restituire all’atto della decisione. Ad esempio: AER pignora € 10.000 dal tuo conto e li accantona; dopo 1 mese ottieni sospensiva dall’CTP; a quel punto l’AER non può assegnare quei soldi a sé e di solito li disgela rendendoli al debitore (previo ordine del G.E.). A volte serve un passaggio di ordinanza anche al giudice dell’esecuzione per liberare, ma una volta sospeso il titolo, l’esecuzione cade. Quindi sì, recuperi.

D7: Ho vinto in primo grado, l’ente appella: la riscossione rimane sospesa?
Non automaticamente. Se hai vinto, la sentenza di CTP annulla il debito e per legge l’esecuzione è sospesa (non c’è nulla da riscuotere fino a contrario avviso). Tuttavia, l’ente appellante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado (art. 52 c. 2 D.Lgs.546) qualora il debito sia consistente e tema difficoltà a recuperare in caso di vittoria in appello . Se, per assurdo, la CTR sospendesse gli effetti della sentenza di primo grado (capita raramente), il debito risorge provvisoriamente e l’AER potrebbe riscuotere in attesa di appello. Questo scenario è l’opposto (tutela per il fisco). In genere, se il contribuente ha vinto, l’iscrizione a ruolo è annullata e AER archivia. Solo in appello avanzato con sospensiva concessa potrebbero riprendere.

D8: Se il giudice nega la sospensiva, significa che perderò la causa?
Non necessariamente. La sospensiva è una valutazione sommaria. Può essere negata perché il giudice ritiene che non ci sia pericolo imminente (ad es. importo piccolo, o contribuente con patrimonio solido, quindi periculum non grave), pur in presenza di qualche fondatezza nel merito. Oppure potrebbe non ravvisare fumus sufficiente, ma poi all’udienza di merito emergono prove migliori e potresti vincere. Quindi l’esito della cautelare non pregiudica il giudizio finale. Ci sono casi di sospensive negate ma ricorsi poi accolti, e viceversa sospensive concesse ma ricorsi rigettati. Ovviamente, se hai avuto sospensiva c’è un buon segnale di fondatezza, ma nulla è certo.

Con queste risposte, speriamo di aver chiarito i principali dubbi. In definitiva, dal punto di vista del debitore, ottenere la sospensione giudiziale è spesso l’unica via per guadagnare tempo e respirare, e poter discutere nel merito la propria posizione senza l’acqua alla gola di un’esecuzione in corso. Bisogna preparare con cura l’istanza, supportandola con documenti e normativa, e agire tempestivamente. Un ultimo consiglio: non aspettare l’ultimo momento. Se avete un accertamento esecutivo, attivatevi subito col professionista di fiducia: predisporre un ricorso e un’istanza cautelare nei tempi stretti (60 gg) richiede lavoro. Se ricevete un preavviso di fermo/ipoteca, non ignoratelo: spesso chi si muove in quei 30 gg riesce a evitare il peggio. In materia di riscossione, il tempo è decisivo.

Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Normativa:
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 50, 52, 57, 86, 77 (riscossione mediante ruolo, sospensione amministrativa, intimazione ad adempiere, opposizioni) .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 (termini di accertamento imposte sui redditi) .
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 52 (sospensione giudiziale degli atti impugnati, sospensione dell’esecutività delle sentenze) .
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 29 (avviso di accertamento esecutivo per imposte erariali) e art. 30 (avviso di addebito INPS), convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 .
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 784–817 (introduzione avviso di accertamento esecutivo per tributi ed entrate locali) .
  • D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 14 (estensione ambito avvisi esecutivi Agenzia Entrate) .
  • Codice di procedura civile, artt. 615, 617 e 624 (opposizioni a esecuzione e atti, sospensione) .
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000), art. 6-bis (contraddittorio endoprocedimentale) e art. 7 (obbligo di motivazione atti) .
  • DL 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro 2021), art. 1 (termini 180 giorni per cartelle notificate fine 2021) .
  • DL 69/2013, art. 52 (divieto espropriazione prima casa) .
  • L. 228/2012, art. 1 commi 537-544 (istanza sospensione di 220 giorni ad Agente Riscossione per errori) .
  • Prassi e circolari:
  • Circolare INPS n. 168/2010 (avvio avviso di addebito INPS dal 2011) .
  • Messaggio INPS n. 22519 del 7/9/2010 (implementazione avviso di addebito come titolo esecutivo) .
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione – Linee guida operative su fermi e ipoteche (2019) .
  • Fondazione IFEL, Nota del 3/5/2024 su art. 6-bis L.212/2000 e avvisi locali .
  • Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):
  • Cass. Civ. Sez. Unite n. 30051/2024: Potere di autotutela “in malam partem” – legittima emissione nuovo avviso più oneroso dopo annullamento del precedente; affidamento del contribuente tutelato solo in caso di comportamento contraddittorio o pagamento integrale .
  • Cass. Civ. Sez. 5, ord. n. 11097/2025: Notifica degli avvisi agli eredi – valida la notifica collettiva e impersonale all’ultimo domicilio del de cuius se gli eredi non hanno comunicato il proprio indirizzo, ex art. 65 DPR 600/73 .
  • Cass. Civ. Sez. 5, ord. n. 9091/2025: Motivazione degli atti della riscossione – anche un avviso esecutivo (atto della riscossione) deve essere adeguatamente motivato se costituisce il primo atto con cui si rende noto al contribuente la pretesa tributaria .
  • Cass. Civ. Sez. 5, ord. del 9/5/2025 (LexCED): Irregolarità di notifica – la notifica invalida dell’avviso di accertamento non ne comporta la inesistenza, ma solo l’inefficacia; l’Amministrazione può rinnovarla validamente, purché nei termini di decadenza .
  • Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1095/2022: Avviso di addebito INPS – onere dell’INPS di motivare adeguatamente l’atto; avviso nullo se si limita a rinviare a un verbale ispettivo non reperito e non quantifica chiaramente i contributi dovuti (vizio di motivazione) .
  • Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1261/2023: Notifica via PEC degli avvisi INPS – valida solo se effettuata a indirizzo PEC risultante dagli elenchi ufficiali; notifica a indirizzo PEC non autorizzato è inesistente .
  • Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16423/2023: Notifica avviso INPS a mezzo raccomandata A/R – pienamente valida; la ricevuta di ritorno prova la consegna e interrompe la prescrizione, analogamente alle cartelle esattoriali .
  • Cass. Civ. Sez. Unite n. 23397/2016: Contributi previdenziali – prescrizione quinquennale applicabile anche ai contributi omessi non dichiarati, superando il precedente orientamento decennale (principio di diritto) .
  • Cass. Civ. Sez. 5 n. 19667/2014: Preavviso di iscrizione ipotecaria – atto impugnabile dal contribuente; l’omessa comunicazione preventiva rende nulla l’iscrizione ipotecaria successiva (recependo Corte Cost. 106/2015).
  • Cass. Civ. Sez. 6-5 ord. n. 29105/2020: Ipoteca esattoriale oltre soglia – l’iscrizione ipotecaria per debito inferiore a € 20.000 è nulla, ma tale nullità deve essere eccepita dal contribuente nel giudizio; non è rilevabile d’ufficio (conferma principio soglia minima) .
  • Cass. Civ. Sez. 3 n. 7822/2020: Opposizione ex art. 615 c.p.c. in materia tributaria – conferma la persistenza del limite di cui all’art. 57 DPR 602/73 per le opposizioni all’esecuzione proposte prima dell’avvio dell’espropriazione (superato poi dalla Corte Cost. 114/2018 per quelle successive).
  • Giurisprudenza costituzionale e di merito:
  • Corte Costituzionale n. 114/2018: Illegittimità dell’art. 57, co.1, lett. a) DPR 602/73 nella parte in cui non ammette le opposizioni ex art. 615 c.p.c. avverso atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell’intimazione . Consente dunque opposizione all’esecuzione “successiva”.
  • Corte Costituzionale n. 120/2020: Legittimità costituzionale dell’avviso esecutivo per tributi locali introdotto dalla L.160/2019 – non lesivo del diritto di difesa poiché l’atto è impugnabile in giudizio (ricorso infondato).
  • CTR Lombardia n. 400/2021: Avviso TARI esecutivo annullato per difetto d’indicazione del soggetto riscossore – vizio ritenuto causa di nullità (orientamento minoritario).
  • Tribunale di Lecce, sez. lav., ord. 13/7/2018: Sospesa l’efficacia di un avviso di addebito INPS emesso durante pendenza di ricorso tributario sull’accertamento fiscale sottostante – riconosciuta l’illegittimità per violazione art. 24 D.Lgs.46/99 .
  • Cass. sez. lav. n. 4032/2016 e n. 8379/2014: Principio del “divieto di doppia riscossione”: contributi su somme oggetto di accertamento fiscale impugnato non possono essere riscossi dall’INPS prima della definizione del giudizio tributario .
  • Cass. n. 10652/2021: Preavviso di fermo – atto impugnabile e necessità di motivazione sulla scelta dei beni da vincolare; il fermo su unico veicolo utilizzato per lavoro può risultare sproporzionato. (Giurisprudenza di legittimità recente sui fermi amministrativi).

(Tutte le fonti sopra citate sono state consultate per la redazione della guida e sono disponibili per approfondimenti: normativa su portali ufficiali Normattiva e Finanze, sentenze su banche dati istituzionali e dottrinali, articoli di commento su riviste specializzate e siti web di settore.)

Hai ricevuto un accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate?
Sai che, se non fai nulla, dopo 60 giorni possono partire pignoramenti, fermi, ipoteche e blocchi dei conti, anche senza cartella esattoriale?
Ti stai chiedendo se esiste un modo concreto per fermare tutto subito mentre ti difendi?

La risposta è sì.
👉 Lo strumento più efficace si chiama sospensione giudiziale.

Questa guida ti spiega cos’è, quando puoi chiederla, come ottenerla davvero e quali errori evitare.


Cos’è la Sospensione Giudiziale dell’Accertamento Esecutivo

La sospensione giudiziale è un provvedimento del giudice tributario che:

  • blocca l’efficacia esecutiva dell’accertamento,
  • impedisce pignoramenti, fermi e ipoteche,
  • congela la riscossione fino alla decisione sul ricorso (o per il tempo stabilito).

In pratica:
👉 fai ricorso,
👉 chiedi la sospensione,
👉 il giudice può fermare tutto immediatamente.


Perché la Sospensione è Fondamentale negli Accertamenti Esecutivi

L’accertamento esecutivo è pericoloso perché:

  • non serve attendere la cartella,
  • l’esecuzione parte rapidamente,
  • il danno arriva prima della sentenza.

Senza sospensione rischi:

  • pignoramento del conto corrente,
  • blocco degli incassi futuri,
  • pignoramento di crediti verso clienti,
  • fermo amministrativo dei mezzi,
  • ipoteca su immobili,
  • crisi immediata di liquidità.

👉 La sospensione non è un dettaglio, è spesso la chiave della sopravvivenza.


Quando Puoi Chiedere la Sospensione Giudiziale

Puoi chiederla solo se:

  1. hai presentato ricorso contro l’accertamento,
  2. dimostri due elementi fondamentali:
    • fumus boni iuris (buone probabilità di vittoria),
    • periculum in mora (danno grave e irreparabile).

Senza questi due requisiti, il giudice non la concede.


I Due Requisiti Fondamentali (Spiegati Facile)

1. Fumus boni iuris – “Il ricorso è fondato”

Devi dimostrare che l’accertamento è probabilmente illegittimo, ad esempio perché:

  • è basato su presunzioni deboli,
  • contiene errori di calcolo,
  • viola il contraddittorio,
  • applica un metodo di accertamento sbagliato,
  • ignora prove a tuo favore,
  • è carente di motivazione.

👉 Il giudice non decide il merito, ma valuta se il ricorso “ha senso”.


2. Periculum in mora – “Il danno è immediato”

Devi dimostrare che, senza sospensione:

  • subiresti un danno grave,
  • non riparabile con una futura vittoria.

Esempi tipici:

  • blocco del conto corrente,
  • impossibilità di pagare dipendenti o fornitori,
  • revoca del fido bancario,
  • paralisi dell’attività,
  • rischio di chiusura aziendale,
  • compromissione del sostentamento personale o familiare.

👉 Il danno deve essere concreto e documentato, non teorico.


Come Si Chiede la Sospensione Giudiziale (Passo per Passo)

1. Presentare il ricorso

La sospensione non esiste senza ricorso.

  • Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.
  • Nel ricorso si inserisce già la richiesta di sospensione oppure
  • si deposita un’istanza separata e urgente.

2. Depositare l’istanza di sospensione

L’istanza deve contenere:

  • motivi giuridici chiari (fumus),
  • prova documentale del danno (periculum),
  • richiesta esplicita di sospensione totale o parziale.

⚠️ Le istanze generiche vengono rigettate.


3. Udienza cautelare

Il giudice fissa un’udienza (spesso rapida) in cui:

  • valuta i documenti,
  • ascolta le parti,
  • decide se sospendere.

Può:

  • concedere la sospensione totale,
  • concedere una sospensione parziale,
  • rigettare la richiesta.

Errori Comuni che Fanno Perdere la Sospensione

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • presentano un ricorso debole,
  • non documentano il danno reale,
  • aspettano troppo,
  • usano modelli standard,
  • non spiegano l’impatto concreto dell’esecuzione.

👉 La sospensione si vince sulla qualità della difesa, non sulla quantità di pagine.


Cosa Succede Se Ottieni la Sospensione

Se il giudice la concede:

  • l’accertamento non è più esecutivo,
  • la riscossione è bloccata,
  • eventuali pignoramenti in corso possono essere sospesi,
  • puoi difenderti senza l’assillo dell’esecuzione.

Questo ti permette di:

  • negoziare,
  • riorganizzarti,
  • proseguire l’attività,
  • arrivare alla sentenza senza collasso finanziario.

E Se la Sospensione Viene Negata?

Se viene rigettata:

  • l’accertamento resta esecutivo,
  • ma puoi:
    • ripresentare istanza se cambiano le condizioni,
    • attivare strumenti alternativi (rateizzazione, definizioni),
    • chiedere sospensione in appello (in certi casi).

👉 Anche il rigetto non chiude tutte le porte, se gestito bene.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Ottenere la sospensione giudiziale richiede competenze tributarie e cautelari avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per bloccare accertamenti esecutivi prima che distruggano la liquidità.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento esecutivo
  • redazione del ricorso efficace
  • costruzione dell’istanza di sospensione
  • dimostrazione tecnica del danno grave
  • assistenza in udienza cautelare
  • strategie alternative se la sospensione non viene concessa
  • tutela della continuità economica

Conclusione

La sospensione giudiziale è lo strumento più potente contro un accertamento esecutivo, ma:

  • non è automatica,
  • non è garantita,
  • va costruita con precisione.

Con una difesa tempestiva e ben strutturata puoi:

  • bloccare l’esecuzione,
  • evitare pignoramenti,
  • proteggere conto corrente e attività,
  • difenderti nel merito senza subire danni irreversibili.

Agisci subito: nei procedimenti esecutivi il tempo è decisivo.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
ottenere la sospensione giudiziale è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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