Accertamento Esecutivo E Fermo Amministrativo: Come Bloccare Tutto

L’accertamento esecutivo è uno degli atti fiscali più aggressivi perché consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di attivare misure cautelari ed esecutive in tempi rapidissimi.
Tra queste, il fermo amministrativo è spesso la prima misura utilizzata, soprattutto quando il contribuente possiede veicoli intestati.

👉 Il problema è che il fermo può bloccare l’attività lavorativa o aziendale in poche settimane, anche prima che un giudice si pronunci.

Capire quando il fermo è legittimo e come bloccarlo subito è fondamentale per evitare danni gravi e spesso irreversibili.

Cos’è il fermo amministrativo (in parole semplici)

Il fermo amministrativo è una misura con cui:

  • viene bloccato un veicolo intestato al contribuente
  • il mezzo non può circolare né essere venduto
  • l’iscrizione avviene nei registri (PRA)
  • il fermo è usato come pressione per il pagamento del debito

Con l’accertamento esecutivo, il fermo può arrivare senza cartella di pagamento.

Perché l’accertamento esecutivo accelera il fermo

Con l’accertamento esecutivo:

  • l’atto è già titolo per la riscossione
  • i tempi di attesa sono ridotti
  • l’Agenzia può agire prima della decisione del giudice
  • il fermo può essere iscritto mentre il ricorso è pendente, se non c’è sospensione

👉 Questo rende il fermo estremamente pericoloso.

Cosa succede quando scatta il fermo

Gli effetti concreti del fermo sono immediati:

  • divieto di circolazione del veicolo
  • rischio di sanzioni se il mezzo viene usato
  • blocco dell’attività per chi lavora con il veicolo
  • perdita di valore del mezzo
  • problemi assicurativi
  • difficoltà operative e finanziarie

Per artigiani, imprenditori, agenti, trasportatori e professionisti, il fermo può fermare il lavoro.

Quando il fermo amministrativo è illegittimo

Il fermo è illegittimo e contestabile quando:

  • non è stata inviata la comunicazione preventiva
  • non sono decorsi i termini di legge
  • il debito è impugnato con richiesta di sospensione
  • il veicolo è strumentale all’attività lavorativa
  • l’accertamento esecutivo è viziato
  • il fermo è sproporzionato rispetto al debito
  • non è rispettato il contraddittorio

👉 In molti casi il fermo viene iscritto automaticamente, senza verifiche adeguate.

Veicolo strumentale: un punto chiave

Se il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa o aziendale:

  • il fermo può essere bloccato o sospeso
  • va dimostrata la strumentalità del mezzo
  • la giurisprudenza tutela il diritto al lavoro

Questo è uno dei motivi difensivi più efficaci, se usato correttamente.

Gli errori più comuni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

L’Agenzia sbaglia spesso quando:

  • iscrive il fermo senza comunicazione preventiva
  • ignora la natura strumentale del veicolo
  • procede nonostante un ricorso pendente
  • non valuta il danno grave e irreparabile
  • utilizza il fermo come pressione indebita
  • non coordina la misura con il procedimento giudiziario

In questi casi il fermo è annullabile o sospendibile.

Come bloccare tutto (strategie efficaci)

Per bloccare il fermo amministrativo occorre:

  • impugnare l’accertamento esecutivo
  • chiedere la sospensione giudiziale
  • presentare ricorso contro il fermo
  • dimostrare il danno grave e irreparabile
  • provare la strumentalità del veicolo
  • contestare i vizi procedurali
  • agire prima che il fermo produca effetti definitivi

La tempestività è decisiva.

Cosa fare subito

Se hai ricevuto un accertamento esecutivo o un preavviso di fermo:

  • fai analizzare immediatamente l’atto
  • verifica se il fermo è già iscritto o imminente
  • controlla la comunicazione preventiva
  • raccogli prove sulla strumentalità del veicolo
  • evita di attendere passivamente
  • coordina ricorso e istanza cautelare
  • agisci prima che il mezzo venga bloccato

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • fermo definitivo del veicolo
  • blocco dell’attività lavorativa
  • perdita di reddito
  • sanzioni per circolazione illegittima
  • peggioramento della situazione finanziaria
  • estensione ad altri beni o misure più gravi

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro fermi amministrativi collegati ad accertamenti esecutivi, anche in situazioni di urgenza lavorativa e aziendale.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in riscossione, misure cautelari e contenzioso fiscale.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • bloccare o sospendere il fermo amministrativo
  • impugnare l’accertamento esecutivo
  • ottenere sospensioni urgenti
  • dimostrare la strumentalità del veicolo
  • evitare ulteriori azioni esecutive
  • proteggere lavoro, azienda e patrimonio
  • costruire una strategia difensiva efficace

Agisci ora

Un fermo amministrativo non è solo un problema burocratico, ma può fermare il tuo lavoro da un giorno all’altro.
Agire subito significa bloccare tutto prima che il danno diventi irreversibile.

👉 Hai ricevuto un accertamento esecutivo o un preavviso di fermo amministrativo?
Richiedi subito una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e intervieni prima che il veicolo venga bloccato.

Introduzione

Nel sistema italiano di riscossione coattiva dei tributi e delle sanzioni, l’attenzione è sempre più rivolta agli strumenti con cui l’ente creditore può rapidamente trasformare un atto impositivo in un titolo esecutivo, nonché alle misure cautelari come il fermo amministrativo per garantire il credito. Dal punto di vista del debitore (sia esso un privato cittadino, un imprenditore o un professionista), è fondamentale conoscere i meccanismi dell’avviso di accertamento esecutivo – che ha sostituito in gran parte la cartella di pagamento – e del fermo amministrativo dei beni mobili registrati (la cosiddetta “ganascia fiscale” sull’automobile), al fine di attivare per tempo tutte le tutele e bloccare sul nascere le azioni esecutive.

Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, offre un quadro normativo avanzato e orientato alla pratica, con un linguaggio giuridico ma accessibile. Verranno illustrate le caratteristiche dell’accertamento esecutivo introdotto nell’ordinamento tributario, l’utilizzo dell’analogo avviso di addebito INPS per i contributi previdenziali, e le procedure di fermo amministrativo attuate dall’Agente della Riscossione su incarico di vari enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, ecc.). Si esamineranno i rimedi a disposizione del debitore per bloccare o sospendere queste procedure: dall’autotutela amministrativa (richiesta di annullamento o sospensione all’ente creditore), ai ricorsi giudiziari (Commissione Tributaria, TAR o giudice ordinario a seconda dei casi), fino alle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi in sede civile. Ampio spazio sarà dedicato anche alle sospensioni legali, alle rateizzazioni, alle eccezioni di prescrizione, nonché alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione e dei giudici di merito che delineano i confini della tutela del contribuente.

Per agevolare la comprensione, la guida include tabelle riepilogative dei termini e degli strumenti di difesa, domande e risposte frequenti e alcune simulazioni pratiche di situazioni in cui un debitore può trovarsi, con l’indicazione delle strategie migliori per “bloccare tutto” prima che sia troppo tardi. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate saranno raccolte in fondo alla guida nella sezione Fonti e Riferimenti, così da garantire autorevolezza e consentire ulteriori approfondimenti.

Che cos’è l’avviso di accertamento esecutivo?

L’avviso di accertamento esecutivo è un atto emanato dall’ente impositore (principalmente l’Agenzia delle Entrate per i tributi erariali, ma anche dagli enti locali per i tributi locali a certe condizioni) che accerta un’imposta dovuta e contemporaneamente costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva. In altre parole, l’accertamento tributario “diventa esecutivo” e contiene già un’intimazione di pagamento rivolta al contribuente, evitando all’ente la successiva emissione di una cartella di pagamento tradizionale . Questo istituto mira a concentrare in un unico atto sia la pretesa tributaria sia l’ingiunzione ad adempiere, accelerando i tempi della riscossione coattiva . Introdotto inizialmente con l’art. 29 del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) , l’accertamento esecutivo è divenuto operativo per gli avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2011 in poi (riguardanti i periodi d’imposta dal 2007 in avanti) . Successive modifiche normative nel 2011 (D.L. 70/2011 e D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011) ne hanno definito meglio decorrenze e procedura .

Contenuto e valore dell’atto

L’avviso di accertamento esecutivo contiene, oltre alla motivazione e al calcolo delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti, l’avvertimento esplicito al contribuente che il pagamento deve avvenire entro il termine per presentare ricorso (generalmente 60 giorni dalla notifica), pena l’avvio della riscossione forzata . In particolare, per gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate in materia di IRPEF, IRES, IRAP e IVA, la legge richiede che rechino “l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso” agli importi indicati, e in caso di ricorso, in via provvisoria agli importi dovuti ex art. 15 DPR 602/1973 (di norma il 1/3 dell’imposta accertata più interessi) . Questa intimazione contenuta nell’atto ha la stessa funzione del precetto nel processo esecutivo civile: trascorso inutilmente il termine indicato, l’atto diviene titolo esecutivo idoneo per iniziare l’espropriazione forzata .

Da notare che l’intimazione al pagamento viene inserita per legge anche negli altri atti successivi eventualmente notificati al contribuente nel corso del procedimento di accertamento con adesione, conciliazione, ecc., quando vi sia una rideterminazione delle somme dovute (es. atto di adesione, accordo conciliativo, ecc.) . In tali casi, il termine per pagare è di 60 giorni dalla notifica di questi atti “derivati” e nessuna ulteriore sanzione è applicata per il tardivo versamento entro tale termine .

In sintesi, l’accertamento esecutivo si qualifica giuridicamente come “atto complesso, avente la funzione di accertamento […] e di titolo esecutivo e precetto” . Esso viene notificato direttamente dall’ente creditore (Agenzia Entrate o altro ente abilitato) al contribuente e, scaduti i termini di legge, consente di procedere alla riscossione coattiva senza bisogno di iscrivere a ruolo e notificare una cartella di pagamento . L’obiettivo del legislatore è stato infatti quello di “saltare la fase dell’emissione e notifica della cartella esattoriale, rendendo più stretti i tempi della riscossione” .

Estensione agli enti locali e altri ambiti

In origine l’istituto riguardava solo i tributi erariali gestiti dall’Agenzia delle Entrate. A partire dal 2020, però, la Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha esteso la possibilità di emissione di accertamenti esecutivi anche agli enti territoriali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità montane) per i tributi locali di propria competenza . L’art. 1, comma 792 della L. 160/2019 ha infatti previsto che gli atti di accertamento emessi dagli enti locali abbiano efficacia esecutiva analogamente a quelli statali . Questo ha comportato l’adeguamento dei regolamenti locali: l’IFEL (Fondazione ANCI per la finanza locale) con nota del 3 maggio 2024 ha invitato tutti gli enti locali a recepire nei propri ordinamenti il nuovo art. 6-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) , che impone il contraddittorio endoprocedimentale prima dell’emissione di atti tributari esecutivi. Pertanto oggi anche un avviso di accertamento relativo, ad esempio, all’IMU o alla TARI emesso dal Comune può contenere l’intimazione a pagare e diventare titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica, proprio come quelli dell’Agenzia delle Entrate .

Un ambito parallelo è quello dei contributi previdenziali dovuti all’INPS. Dal 2011 anche l’INPS non utilizza più la cartella esattoriale tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per recuperare i propri crediti, bensì emette direttamente l’avviso di addebito INPS con valore di titolo esecutivo immediato . Questo avviso di addebito è l’equivalente, in materia previdenziale, dell’accertamento esecutivo tributario: notifica al contribuente (datore di lavoro o assicurato) le somme dovute a titolo di contributi non versati, applicando sanzioni e interessi, e intima il pagamento immediato, di regola entro 60 giorni, con avvertimento che decorso tale termine si procederà alla riscossione forzata . L’avviso di addebito INPS “sostituisce la cartella di pagamento” per i crediti dell’Istituto ed è anch’esso immediatamente esecutivo, senza bisogno di precetto ulteriore . Più avanti vedremo le particolarità di tutela giudiziale di questi avvisi (che richiedono ricorso al giudice del lavoro entro termini più brevi).

Infine, va menzionato che restano fuori da questi meccanismi esecutivi “accelerati” talune entrate non tributarie come le sanzioni amministrative del Codice della Strada e altre multe, per cui gli enti (es. i Comuni) possono avvalersi sia della cartella esattoriale tradizionale sia di un procedimento speciale di ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910). In tali casi il fermo amministrativo e le esecuzioni forzate potranno essere attivate, ma la natura non tributaria del credito inciderà sulla scelta del giudice competente per eventuali ricorsi (come vedremo, in genere il giudice ordinario).

Procedura di formazione del titolo esecutivo e termini di pagamento/ricorso

Esaminiamo ora come funziona la procedura a partire dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo, delineandone i tempi e le fasi dal punto di vista del debitore. Per chiarezza, utilizzeremo come modello un accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, a cui corrisponde una disciplina dettagliata nel già citato art. 29 D.L. 78/2010. I medesimi princìpi si applicano in buona parte agli accertamenti esecutivi locali e agli avvisi di addebito INPS, con gli opportuni adattamenti di termini. Di seguito, una tabella riepilogativa dei principali termini da tenere a mente:

Tabella 1 – Termini di pagamento e ricorso per i diversi atti esecutivi

AttoTermine per pagamento spontaneoTermine per ricorsoGiudice competente
Avviso di accertamento esecutivo (Agenzia Entrate, tributi erariali)60 giorni dalla notifica per pagare l’intero dovuto (o 60 gg per pagare 1/3 provvisorio in caso di ricorso) . Entro 30 giorni aggiuntivi l’atto è affidato all’Agente della Riscossione se non pagato .60 giorni dalla notifica per impugnare davanti alla Commissione Tributaria . (Termine sospeso dal 1º al 31 agosto).Giurisdizione tributaria (Commissione Tributaria Provinciale e poi Regionale) .
Avviso di accertamento esecutivo (Enti Locali, tributi locali)60 giorni dalla notifica per pagare. Possibilità di riduzione sanzioni se pagamento entro 60 gg (ravvedimento operoso speciale in alcuni casi) – specifiche nei regolamenti locali.60 giorni per ricorso alla Commissione Tributaria competente (ora Corte di Giustizia Tributaria) .Giurisdizione tributaria (come sopra, trattandosi di tributi locali).
Avviso di addebito INPS (contributi previdenziali)60 giorni dalla notifica per pagare le somme dovute (indicazione contenuta nell’avviso stesso). Rateazione possibile dopo la notifica (se richiesta all’Agente Riscossione una volta affidato).40 giorni dalla notifica per proporre opposizione giudiziaria (causa di lavoro) al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. (Termine ridotto previsto dall’art. 24 D.Lgs. 46/1999).Giurisdizione ordinaria, giudice del lavoro (Tribunale) .
Cartella di pagamento (ruoli esattoriali tradizionali – residui o sanzioni non tributarie)60 giorni dalla notifica per pagare spontaneamente il carico iscritto a ruolo (come da avviso in cartella).60 giorni per ricorso se riguarda tributi (Commissione Tributaria) oppure 30 giorni se riguarda sanzioni amministrative (Giudice di Pace ex art. 7 D.Lgs. 150/2011). In alcuni casi la cartella per sanzioni non va impugnata ma si fa opposizione all’esecuzione dopo (vedi sanzioni CDS).Tributi: giudice tributario. Sanzioni amministrative (multe, ecc.): giudice ordinario (Giudice di Pace entro limiti di competenza, altrimenti Tribunale).
Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)5 giorni: è un avviso finale che intima il pagamento entro 5 giorni, notificato dall’Agente della Riscossione se l’esecuzione inizia oltre 1 anno dalla notifica del titolo .20 giorni per eventuale ricorso in CTP se si eccepisce p.es. prescrizione del credito (in quanto atto della riscossione impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/92). In alternativa, può divenire oggetto di opposizione agli atti esecutivi (entro 20 gg) avanti al giudice ordinario in sede di esecuzione.Tributi: commissione tributaria (se contesta la legittimità della pretesa o dei precedenti atti) . Vizi meramente formali dell’intimazione: giudice ordinario (trattandosi di atto dell’esecuzione forzata in senso stretto) .
Fermo amministrativo (preavviso di fermo)30 giorni (termine usualmente concesso nel preavviso) per pagare od ottenere la sospensione prima dell’iscrizione del fermo.Il preavviso di fermo di per sé non è impugnabile come atto autonomo (si può presentare istanza di autotutela all’ente creditore in questi 30 gg). Se il fermo viene iscritto trascorsi i 30 gg, il debitore può impugnare il provvedimento di fermo entro 60 giorni dalla comunicazione/iscrizione.Tributi: giudice tributario . Altre materie (multe, contributi): giudice ordinario (opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto di procedere).
Atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi)– (il pignoramento è l’atto iniziale dell’esecuzione forzata: non prevede un termine per pagare, salvo il termine di 10 giorni nel precetto che però, nel sistema esattoriale, è sostituito dall’intimazione già contenuta nel titolo esecutivo). Nel pignoramento presso terzi, è fissata l’udienza per l’assegnazione o vendita (tipicamente 30-90 gg dopo).20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (decorrono dalla notifica dell’atto, per vizi formali). Nessun termine fisso per opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che però va proposta tempestivamente e comunque non oltre la chiusura della procedura.Giudice ordinario, sez. esecuzioni (Tribunale competente). Nota: se oggetto di contestazione è la pretesa tributaria in sé (es. eccepire prescrizione del tributo), la Cassazione SU ha chiarito che resta ferma la giurisdizione tributaria sul merito del credito , pur dovendo coordinarsi con il giudice dell’esecuzione per gli aspetti esecutivi.

Legenda: CTP = Commissione Tributaria Provinciale; CTR = Commissione Tributaria Regionale (ora denominate rispettivamente Corte di Giustizia Tributaria di I e II grado); GP = Giudice di Pace; CDS = Codice della Strada.

Come si evince dalla tabella, l’atto di accertamento esecutivo standard dà al contribuente 60 giorni di tempo dalla notifica per pagare oppure per presentare ricorso tributario. Se si propone ricorso, la legge prevede comunque l’obbligo di versare una parte della somma (in genere un terzo dell’imposta accertata, senza sanzioni) a titolo provvisorio entro lo stesso termine di 60 giorni , salvo che si ottenga una sospensione. In mancanza di ricorso e pagamento entro 60 giorni, la pretesa diviene definitiva ed esecutiva. Tuttavia, l’Agente della Riscossione non può attivare immediatamente il pignoramento: l’art. 29 D.L. 78/2010 concede un ulteriore margine di 30 giorni prima dell’affidamento in carico per la riscossione . Trascorso dunque il 90° giorno dalla notifica senza che il debitore abbia pagato, l’ente impositore (Agenzia Entrate o Comune) affida il carico all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) per procedere al recupero . Di tale presa in carico il debitore viene informato tramite una comunicazione semplice (avviso di presa in carico) inviata dall’Agente della Riscossione , sebbene la mancata ricezione di tale avviso non infici la procedura (è un adempimento informativo).

Sospensione di 180 giorni: Importante, la legge prevede che “l’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dall’affidamento in carico” degli atti esecutivi . Ciò significa che, di regola, una volta che il debito viene affidato all’Agente della Riscossione (ad esempio il 90° giorno dopo la notifica), l’agente deve attendere 180 giorni prima di iniziare atti di espropriazione forzata (pignoramenti). Questo periodo di “respiro” di circa sei mesi tutela il debitore, consentendogli eventualmente di trovare una soluzione (pagamento, rateazione, ricorso) senza subire subito un’esecuzione. Attenzione: la sospensione legale di 180 giorni non impedisce però all’Agente di porre in essere azioni cautelari o conservative, come l’iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo del veicolo . Tali misure, infatti, non rientrano nell’“esecuzione forzata” in senso stretto ma sono atti anticipatori a tutela del credito (come confermato anche dalla Cassazione) . Inoltre, la sospensione di 180 giorni non opera nei casi in cui l’accertamento sia divenuto definitivo (ad esempio perché non impugnato o confermato in giudizio) , né opera se il debitore decade da un’eventuale rateazione concessa . In tali ipotesi l’agente della riscossione può procedere subito.

Eccezione per pericolo nel ritardo: qualora l’ente creditore rilevi un fondato pericolo per la riscossione (ad esempio rischio concreto di depauperamento del patrimonio del debitore), può affidare il carico all’Agente della Riscossione già dopo 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, senza attendere i 90 giorni totali . In tal caso vengono meno sia il termine di 30 giorni sia la sospensione di 180 giorni: l’agente può attivarsi subito e non invia neppure la comunicazione di presa in carico . Si tratta di situazioni eccezionali, in cui l’amministrazione deve motivare l’urgenza (ad es. contribuente che sta alienando beni per sottrarsi al fisco).

Intimazione dopo un anno: un altro termine cruciale è quello annuale. Se l’Agente della Riscossione non avvia l’espropriazione entro un anno dalla notifica dell’accertamento esecutivo, è obbligato per legge a notificare al debitore un avviso di intimazione (ai sensi dell’art. 50 DPR 602/1973) prima di procedere al pignoramento . L’intimazione è sostanzialmente un ultimo sollecito, che dà al debitore ancora 5 giorni per pagare spontaneamente prima dell’esecuzione. La mancanza di questa intimazione, quando dovuta, rende nullo l’eventuale pignoramento successivo. Ad esempio, se un avviso esecutivo è stato notificato a gennaio 2024 e l’agente avvia un pignoramento a marzo 2025, senza aver prima inviato l’intimazione, il debitore potrà far valere la nullità del pignoramento per violazione dell’art. 50 . Tale vizio va fatto valere con opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario, oppure come motivo di ricorso in Commissione Tributaria se l’atto (intimazione omessa) viene impugnato nell’ambito della riscossione tributaria.

Riassumendo la tempistica dal punto di vista del debitore che riceve un accertamento esecutivo:

  • 0: Notifica dell’avviso di accertamento esecutivo.
  • Entro 60 giorni: possibilità di pagare l’importo dovuto (in tal caso si estingue la pretesa) oppure di presentare ricorso al giudice competente. Se si fa ricorso, va versato intanto il 1/3 del tributo (salvo sospensione).
  • Dal 61° giorno: l’atto diviene esecutivo. Se il debitore non ha pagato, ha però ancora 30 giorni di tolleranza prima che il fascicolo passi all’Agente della Riscossione. Se ha presentato ricorso senza ottenere sospensione, comunque l’atto è esecutivo e dopo 60 giorni l’importo non versato può essere riscosso.
  • Entro 90 giorni: termine ultimo (60+30) per evitare l’iscrizione a ruolo/affidamento. Se entro il 90° giorno il debitore paga almeno in parte (ad esempio il 1/3 dovuto in caso di ricorso) rispetta il minimo richiesto; altrimenti scatta l’affidamento.
  • 90° giorno circa: Affidamento del carico all’Agente della Riscossione; da qui parte la sospensione legale di 180 giorni dell’esecuzione forzata (salvo casi di periculum in mora o titolo definitivo). Il debitore può in questa fase richiedere rateizzazione all’agente per congelare le azioni esecutive (lo vedremo tra poco).
  • Dal 91° al 270° giorno: periodo in cui l’agente può inviare avvisi (ad es. preavviso di fermo, comunicazione presa in carico) e applicare misure cautelari (fermo, ipoteca) ma non può ancora pignorare beni, a meno di situazioni eccezionali. In caso di ricorso pendente, questo periodo consente al contribuente di ottenere magari una sentenza o quantomeno di organizzare la difesa.
  • Dopo 180 giorni dall’affidamento (circa dal 270° giorno dalla notifica): l’Agente della Riscossione può iniziare l’espropriazione forzata (pignoramenti di conti, stipendio, immobili, ecc.) se il debitore non si è attivato per risolvere. Se però è trascorso oltre 1 anno dalla notifica iniziale, prima di pignorare deve notificare l’intimazione 5 giorni.
  • Dopo 1 anno dalla notifica: se nessun pignoramento è ancora partito, l’agente invia l’intimazione di pagamento (art.50 DPR 602/73). Da qui ha efficacia di precetto per 180 giorni; trascorsi i quali senza pignorare, servirà nuova intimazione.
  • Avvio pignoramento: il debitore a questo punto può solo agire con le opposizioni esecutive (615/617 c.p.c.) o cercare di saldare il debito prima che vengano venduti i beni, eventualmente con istanza di conversione del pignoramento.

Questa tempistica evidenzia che, nonostante il nome “come bloccare tutto”, il tempo è un fattore essenziale: molte misure difensive devono essere attivate entro termini precisi, spesso brevi, pena la decadenza. Nei prossimi capitoli analizzeremo dunque tutti gli strumenti a disposizione del debitore per intervenire tempestivamente e bloccare o sospendere la riscossione nelle varie fasi.

Strumenti di tutela del debitore contro l’accertamento esecutivo

Affrontare un avviso di accertamento esecutivo richiede un approccio strutturato su più fronti. Il debitore ha a disposizione strumenti sia amministrativi che giudiziari per contestare o quantomeno congelare gli effetti dell’atto esecutivo. È importante distinguere tra:

  • Tutela in via amministrativa (autotutela): consiste nel rivolgersi allo stesso ente impositore o all’Agente della Riscossione per chiedere il riesame o la sospensione dell’atto, senza adire da subito il giudice.
  • Tutela in via giudiziaria (ricorso): consiste nel presentare ricorso al giudice competente (tributario, ordinario o amministrativo a seconda dei casi) per ottenere l’annullamento dell’atto o la sospensione giudiziale della sua efficacia.

Vediamo in dettaglio ciascuna di queste possibilità, tenendo presente che spesso è opportuno utilizzarle in modo complementare. Ad esempio, nulla vieta al contribuente di presentare subito un ricorso in Commissione Tributaria e, parallelamente, chiedere all’ente impositore di riesaminare la propria posizione in autotutela; oppure, in attesa della decisione del giudice, di chiedere all’Agente della Riscossione una sospensione legale (ex L.228/2012) presentando la prova del ricorso pendente.

1. Richiesta di annullamento/sospensione in autotutela

L’autotutela è il potere/dovere della Pubblica Amministrazione di correggere spontaneamente i propri atti quando risultino illegittimi o errati. Dal punto di vista del debitore, fare una “istanza in autotutela” significa inviare all’ente che ha emesso l’accertamento (ad esempio la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che ha firmato l’avviso) una richiesta motivata di riesame dell’atto, indicando gli errori (di fatto o di diritto) riscontrati e chiedendone l’annullamento totale o parziale, ovvero almeno la sospensione della riscossione.

Quando utilizzarla: L’autotutela è particolarmente utile nei casi in cui l’accertamento presenti errori palesi e documentabili, ad esempio: scambio di persona, doppia imposizione, pagamento già effettuato in precedenza, prescrizione evidente del credito, errore di calcolo, mancanza di notifica di atti presupposti, ecc. In tali situazioni l’amministrazione finanziaria spesso è disponibile ad annullare in autotutela l’atto, poiché perseguire un contenzioso su basi errate sarebbe controproducente.

Effetti sul decorso dei termini: È fondamentale sapere che la presentazione di un’istanza di autotutela non sospende né i termini di pagamento né quelli per presentare ricorso. Il contribuente, dunque, deve fare attenzione a non confidare esclusivamente nell’autotutela: se la scadenza dei 60 giorni per il ricorso si avvicina, è prudente presentare comunque il ricorso per evitare decadenze, anche se si è chiesto all’ufficio di annullare l’atto. Su questo punto la Corte di Cassazione ha chiarito che se l’ufficio risponde in autotutela con un provvedimento che riduce la pretesa (rettifica in diminuzione), tale atto di autotutela non è impugnabile autonomamente dal contribuente, qualora l’accertamento originario non fosse stato tempestivamente impugnato a suo tempo . In pratica, se si lascia scadere il termine di ricorso sperando nell’autotutela e l’ufficio si limita a tagliare un po’ l’importo, non si potrà più contestare il residuo perché l’atto originario è definitivo . Questo ribadisce l’importanza di non far decadere i termini processuali, usando l’autotutela solo come supporto.

Procedura: L’istanza va presentata preferibilmente in forma scritta (meglio se via PEC, così da avere prova della data di invio) all’ente emittente. Nell’istanza occorre indicare i riferimenti dell’avviso di accertamento, esporre i motivi per cui si ritiene l’atto illegittimo o errato, allegare eventuale documentazione a supporto (ricevute di pagamenti effettuati, sentenze favorevoli su anni analoghi, normativa, ecc.) e formulare espressamente la richiesta di annullamento e/o di sospensione della riscossione.

Esito: L’ufficio può:
– accogliere l’istanza e annullare in tutto o in parte l’atto (emettendo un provvedimento di sgravio o autotutela favorevole);
– respingere l’istanza, mantenendo fermo l’atto;
– non rispondere affatto (silenzio-rigetto di fatto, non essendoci un obbligo di provvedere salvo casi particolari).

Non esiste un termine legale entro cui l’ufficio deve rispondere, né un obbligo di accoglimento. L’autotutela è discrezionale. Tuttavia, se si allegano prove solide di un errore, nella prassi l’ente spesso sospende temporaneamente la riscossione per fare le verifiche del caso. In ogni caso, l’istanza di autotutela non ferma automaticamente l’esecutività dell’accertamento: per avere certezza di bloccare la riscossione occorre ottenere una sospensione, come vedremo.

Rapporto con il ricorso: Si può presentare istanza di autotutela anche dopo aver avviato un ricorso. Anzi, talvolta l’ufficio, una volta ricevuto il ricorso, riesamina la pratica e può annullare in autotutela l’atto impugnato se riconosce fondati i motivi. Ciò determina l’estinzione del contenzioso. È bene quindi, in parallelo al ricorso, inviare una copia del ricorso stesso all’ufficio con una lettera di accompagnamento che solleciti un riesame in autotutela, soprattutto se vi sono nuovi documenti o argomentazioni persuasive.

Limitazioni: La Cassazione ha distinto i casi in cui l’autotutela genera un nuovo atto impugnabile. Se l’ufficio aggrava la pretesa (es. revoca un’agevolazione e aumenta l’imposta), il nuovo atto è impugnabile come fosse un nuovo accertamento . Se invece riduce l’importo senza aggiungere niente di nuovo, non c’è un nuovo atto lesivo impugnabile . Quindi il contribuente non può appellarsi al giudice lamentando che l’ufficio in autotutela non gli ha abbuonato tutto: resta vincolato dalla mancata impugnazione originaria. Ecco perché, ribadiamo, l’autotutela è utile ma non sostituisce il ricorso.

2. Sospensione “legale” della riscossione ex L. 228/2012

Un potente strumento, spesso trascurato, a disposizione del debitore è la sospensione legale della riscossione prevista dalla Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013). Questa procedura consente al contribuente di ottenere dall’Agente della Riscossione una sospensione immediata di ogni attività esecutiva e cautelare senza dover attendere l’esito di un ricorso, presentando una semplice istanza in cui si documentano determinate situazioni di illegittimità del credito.

Quando ricorrervi: La norma (art. 1 commi 537–543 L.228/2012) si applica ai casi in cui il contribuente ritiene che la richiesta di pagamento non sia dovuta per motivi oggettivi, ad esempio:
– l’atto presupposto (accertamento, verbale, ecc.) non è mai stato notificato al contribuente;
– c’è stata una prescrizione o decadenza intervenuta (il diritto di riscossione è scaduto);
– il contribuente ha ottenuto una sospensione giudiziale dell’atto (dal giudice tributario o altro);
– il contribuente ha già pagato integralmente il dovuto prima della formazione del ruolo;
– vi è stato un annullamento in autotutela o una sentenza passata in giudicato favorevole al contribuente sul merito del tributo;
– qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito (es. fallimento con chiusura procedura, pagamento mediante compensazione certificata, ecc.).

Se ricorre una di queste condizioni, documentabile con atti (ricevute, copie di sentenze, provvedimenti di sgravio, ecc.), il debitore può presentare un’istanza all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) dichiarando sotto responsabilità che la somma è indebita e chiedendo la sospensione.

Come procedere: L’istanza va trasmessa all’Agente della Riscossione competente (di solito tramite PEC o attraverso l’area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione, che ha una sezione dedicata alla “Sospensione per verifiche”). Deve contenere: i dati del debitore, gli estremi delle cartelle/avvisi di cui si chiede la sospensione, la motivazione (tra quelle previste, come sopra) e la documentazione probatoria in allegato. Va inoltre inserita la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla veridicità di quanto esposto, consapevoli delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni .

Effetti immediati: L’Agente della Riscossione, ricevuta l’istanza completa, deve sospendere immediatamente ogni azione di recupero su quelle somme . In pratica, è tenuto a bloccare fermi, ipoteche, pignoramenti in corso o in procinto, in attesa delle verifiche. Entro 10 giorni l’agente inoltra la documentazione all’ente creditore competente (es. Agenzia Entrate, Comune, INPS…) chiedendo conferma . Entro 220 giorni dall’istanza, l’ente creditore deve rispondere comunicando se il debito è effettivamente sgravabile oppure se conferma la legittimità della riscossione .

  • Se l’ente conferma che la somma è dovuta (rigettando le ragioni del contribuente), la sospensione cessa e la riscossione riprende; al contribuente verrà notificato l’esito negativo. A questo punto, se non lo ha già fatto, il debitore dovrà attivarsi in sede giudiziaria (es. ricorso tributario se ancora nei termini, oppure opposizione se opportuno) per contestare tale posizione.
  • Se l’ente non risponde entro 220 giorni, la legge prevedeva originariamente l’annullamento automatico del debito. In realtà, tale annullamento ex lege è stato oggetto di diverse diatribe e modifiche. Attualmente, l’inerzia dell’ente comporta comunque che l’Agente della Riscossione non riprende le azioni esecutive, e in molti casi procede allo sgravio. È comunque consigliabile che il contribuente, scaduti i 220 giorni senza risposte, solleciti formalmente la conclusione del procedimento chiedendo conferma dell’avvenuto annullamento.
  • Se l’ente risponde riconoscendo l’errore (ad esempio ammette che la cartella era relativa a un accertamento annullato o mai notificato), dispone lo sgravio e l’Agente ne prende atto, annullando il carico. Il contribuente riceverà comunicazione dell’esito favorevole e definitiva cancellazione del debito.

Questa procedura tutela il debitore evitando che, nell’attesa di definire la controversia, subisca aggressioni patrimoniali ingiuste. Ad esempio, se Tizio scopre di avere un fermo auto per una cartella mai notificata, anziché attendere i tempi lunghi di un giudizio, con l’istanza ex L.228/2012 può ottenere subito la sospensione del fermo; se poi l’ente conferma la mancata notifica, la pretesa verrà annullata senza bisogno di causa.

Da notare che la sospensione legale non è ammessa per motivi generici (“ritengo l’importo troppo alto” o “sono in attesa di esito ricorso” se il ricorso non ha sospensione): occorre rientrare nei casi tassativi di legge e provare quanto si sostiene. In caso di false dichiarazioni o uso strumentale, vi sono sanzioni (anche penali) a carico del dichiarante .

3. Accertamento con adesione e altri strumenti deflativi

Oltre alle vie sopra descritte, il debitore ha a disposizione alcuni strumenti deflativi del contenzioso che, di riflesso, possono prendere tempo e sospendere i termini esecutivi, o ridurre la pretesa:

  • Istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): se il contribuente riceve un avviso di accertamento (non ancora definitivo) e intende evitare il ricorso immediato cercando un accordo con l’ufficio, può presentare istanza di adesione entro il termine per ricorrere. L’istanza di adesione ha l’effetto di sospendere automaticamente per 90 giorni i termini per il ricorso e, di conseguenza, anche il termine di pagamento . Durante questi 90 giorni (+ eventuali 30 gg di sospensione feriale se ricadono in agosto), l’ufficio convocherà il contribuente per discutere e raggiungere eventualmente un accordo sul quantum. Se si trova un accordo, si formalizza l’atto di adesione con la riduzione di sanzioni prevista e il contribuente paga (in unica soluzione o rate). Se non si trova accordo, il contribuente ha comunque guadagnato tempo: i 60 giorni per ricorrere ripartono da capo alla fine dei 90 giorni di sospensione. Nel frattempo l’atto non può diventare esecutivo. Attenzione: l’adesione sospende i termini di impugnazione, ma non sospende l’obbligo di versare il 1/3 provvisorio se poi si ricorre: tuttavia, di solito l’Agente Riscossione non prende in carico il ruolo finché la procedura di adesione è in corso.
  • Acquiescenza e definizione agevolata: se il contribuente riconosce la correttezza (anche solo parziale) dell’accertamento, può evitare sanzioni ulteriori facendovi acquiescenza entro 60 giorni (pagando le somme con sanzioni ridotte a 1/3) ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 218/1997. In tal caso non vi sarà contenzioso e l’atto si considera definito: l’esecuzione ovviamente si blocca perché il pagamento chiude la partita. Negli ultimi anni, inoltre, il legislatore ha introdotto definizioni agevolate straordinarie (come la “rottamazione delle cartelle” o lo stralcio dei debiti minori): se il debitore aderisce a una rottamazione (dilazione senza interessi e sanzioni) prevista per legge, l’Agente della Riscossione sospende le azioni esecutive su quei carichi finché il contribuente è in regola con i pagamenti delle rate della definizione. Ad esempio, la Definizione agevolata 2023/2024 (c.d. rottamazione-quater) ha previsto che per i debiti ammessi alla procedura le azioni esecutive siano sospese e i fermi amministrativi eventualmente non iscritti decadano, purché si rispettino le scadenze delle rate. Dunque, verificare se il proprio debito rientra in qualche sanatoria può essere un modo per bloccare la riscossione (almeno temporaneamente) e poi estinguerla pagando il dovuto in forma agevolata.
  • Transazione fiscale o piano del consumatore (sovraindebitamento): in casi di gravi difficoltà economiche, un imprenditore può tentare la carta della transazione fiscale nel concordato preventivo o nel piano di risanamento, oppure se persona fisica sovraindebitata può ricorrere alla legge 3/2012 (Codice della crisi attuale) per ristrutturare i debiti tributari. La presentazione di una domanda di concordato preventivo, ad esempio, determina il blocco delle azioni esecutive individuali, comprese quelle dell’Agente Riscossione (salvo autorizzazione del tribunale fallimentare). Questi sono strumenti estremi, ma è bene segnalarli come possibilità: si entra però nell’ambito concorsuale, oltre lo scopo di questa guida, da valutare con un avvocato specializzato.

4. Ricorso giudiziale in Commissione Tributaria (o giudice competente)

Il ricorso al giudice è il principale strumento per contestare nel merito un accertamento esecutivo e ottenerne l’annullamento. Come visto, il termine ordinario per impugnare un avviso di accertamento tributario è 60 giorni dalla notifica (estesi di 30 giorni se ci si trova nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto) . Nel caso dell’avviso di addebito INPS, il termine è 40 giorni. Il ricorso va proposto dinanzi al giudice avente giurisdizione e competenza per la materia del credito in contestazione: generalmente, Commissione Tributaria per i tributi; Tribunale ordinario (Sezione Lavoro) per i contributi previdenziali; Giudice ordinario (Tribunale o Giudice di Pace) per sanzioni amministrative non tributaries.

Data la complessità della materia, è opportuno chiarire il criterio di riparto delle giurisdizioni, su cui vi sono state anche pronunce importanti della Cassazione. In materia tributaria, la regola generale (art. 2 D.Lgs. 546/1992) è che tutte le controversie riguardanti tributi di ogni genere e specie spettano al giudice tributario, salvo eccezioni espressamente previste. Questo include non solo la contestazione del tributo in sé (an e quantum dell’obbligazione tributaria), ma anche molti atti della riscossione coattiva impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/92, come la cartella di pagamento, l’intimazione di pagamento, il fermo di beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca per crediti tributari. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con una recente ordinanza del 26 marzo 2025 n. 8069 ha confermato che, per i crediti tributari, la giurisdizione del giudice tributario si estende anche alle controversie su atti cautelari come il fermo amministrativo, “anche quando si deduce la prescrizione o l’estinzione del credito dopo la notifica della cartella”, poiché tali questioni attengono all’esistenza sostanziale della pretesa . Il giudice ordinario resta competente solo per gli atti dell’esecuzione forzata in senso stretto (pignoramenti, ecc.) e per i vizi formali del processo esecutivo . In pratica, l’impugnazione di un fermo amministrativo disposto per tributi equivale a un’azione di accertamento negativo del credito tributario, quindi rientra tra le materie attribuite alle Commissioni Tributarie .

La Cassazione (Sez. Trib., ord. n. 22754/2024) ha tracciato un utile discrimine: appartiene al giudice tributario la cognizione di tutti i fatti che incidono sulla pretesa tributaria fino al momento in cui essa diviene esecutiva, ossia fino alla notificazione della cartella o intimazione (se avvenuta validamente) o, se tali atti sono viziati o mancanti, fino all’atto esecutivo che ne tiene luogo; appartiene al giudice ordinario la cognizione sulla legittimità formale dell’atto esecutivo in sé (prescindendo dal merito del credito) e sui fatti estintivi o modificativi del credito successivi a quei momenti (cioè verificatesi dopo la notifica valida della cartella/intimazione, oppure – se tali notifiche mancano – dopo l’atto esecutivo che ha fatto conoscere per la prima volta al contribuente la pretesa) . Ad esempio, se un contribuente eccepisce in sede di impugnazione del pignoramento che le cartelle non gli furono notificate, sta sollevando un vizio “a monte” (notifica nulla di atti prodromici) che incide sul fumus del credito: ciò rientra nel giudizio tributario; viceversa se contesta un vizio proprio del pignoramento (es. errore nell’atto di pignoramento, omessa intimazione ex art.50), è materia da giudice dell’esecuzione .

Fuori dall’ambito tributario, la giurisdizione spetta invece al giudice ordinario per le opposizioni relative a crediti di natura non tributaria. Ad esempio:
– per un avviso di addebito INPS, trattandosi di contributi/prestazioni previdenziali, il ricorso va al Tribunale – sezione lavoro (che è giudice ordinario specializzato) entro 40 giorni ;
– per una cartella relativa a una multa stradale, il debitore dovrà proporre opposizione davanti al Giudice di Pace (se lamenta vizi della cartella come primo atto notificato, di regola entro 30 giorni ex art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure, se il procedimento esecutivo è già in corso, fare opposizione all’esecuzione/atti esecutivi in Tribunale nei termini del codice di procedura civile;
– per un fermo amministrativo derivante da debiti non tributari (multe, contributi) la giurisprudenza prevalente lo considera impugnabile con le forme dell’opposizione ordinaria (es. art. 615 c.p.c.) davanti al giudice ordinario competente per materia/valore, poiché non rientra nella giurisdizione tributaria (che è limitata ai tributi).

Alla luce di ciò, il debitore deve individuare correttamente il giudice a cui rivolgersi in base alla natura del debito e dell’atto: un errore in questo può costare dichiarazioni di difetto di giurisdizione e perdita di tempo prezioso. Nella maggior parte dei casi di accertamenti esecutivi fiscali, sarà competente la Commissione Tributaria Provinciale. Nei paragrafi seguenti ci concentreremo principalmente su questa, essendo l’ipotesi più frequente e articolata, menzionando comunque le peculiarità per gli altri giudici dove necessario.

Ricorso in Commissione Tributaria (accertamenti fiscali)

Procedura di ricorso: Il ricorso contro un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate (o di un ente locale per un tributo) si propone alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente (in genere quella della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto, indicata nell’atto stesso). Dal 2023 le Commissioni hanno assunto la nuova denominazione di Corti di Giustizia Tributaria, ma le regole processuali restano quelle del D.Lgs. 546/1992. Il ricorso richiede il patrocinio di un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista o esperto contabile, consulente del lavoro per materie di contributi, ecc.) se il valore della causa supera 3.000 euro. Quasi sempre, dunque, è necessario rivolgersi a un professionista. Il ricorso va notificato all’ente impositore (via PEC se possibile) entro 60 giorni, e depositato (telematicamente tramite SIAT, il sistema online della Giustizia Tributaria) entro 30 giorni dalla notifica.

Contenuti del ricorso: Bisogna indicare l’atto impugnato (allegandolo), il soggetto che lo emette, i motivi di contestazione in fatto e in diritto, e le conclusioni con la richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto. Tipici motivi di ricorso contro un accertamento esecutivo possono essere: infondatezza della pretesa (ad es. redditi non tassabili, costi deducibili non considerati, errore di persona), violazioni procedurali (es. mancato contraddittorio ove richiesto, motivazione insufficiente), vizi formali (notifica irregolare, difetto di firma digitale valida , ecc.), prescrizione o decadenza (accertamento notificato oltre i termini di legge), ecc. È opportuno inserire anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/92, qualora il contribuente non possa pagare senza grave danno: di questo a breve.

Pagamento provvisorio: Come già spiegato, il contribuente, pur avendo presentato ricorso, è tenuto ex lege a versare una quota pari generalmente al 1/3 dell’imposta accertata entro il termine di proposizione del ricorso (salvo che il tributo riguardi solo sanzioni: in tal caso la riscossione è sospesa in attesa sentenza di primo grado). Se il contribuente non paga il terzo, la riscossione proseguirà sul restante, ma occorre valutare caso per caso: spesso, se si ottiene rapidamente una sospensione dal giudice, l’Agente della Riscossione non agirà. Tuttavia formalmente l’omesso versamento del 1/3 fa decadere dal beneficio della sospensione di 180 giorni e consente l’iscrizione a ruolo dopo 30 giorni dalla scadenza del termine di ricorso . In pratica, l’Agente Riscossione potrà ricevere il carico senza attendere oltre (se l’ufficio lo affida). È quindi importante, se non si riesce a pagare quel terzo, chiedere con forza la sospensione giudiziale immediata.

Istanza di sospensione giudiziale: L’art. 47 D.Lgs. 546/92 consente al contribuente ricorrente di chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, in presenza di gravi e fondati motivi. “Grave e irreparabile danno” è la formula chiave: occorre dimostrare che l’esecuzione (es. dover pagare subito o subire espropriazione) arrecherebbe al contribuente un pregiudizio grave e difficilmente reversibile, e che il ricorso presenta fumus boni iuris (motivi non pretestuosi). La richiesta va inserita nel ricorso oppure in un’istanza separata anche successiva, e la Commissione fissa di regola una camera di consiglio entro 30 giorni. Se accoglie la sospensione, il processo esecutivo si congela: l’atto impugnato non è più esecutivo finché non arriva la sentenza di merito (o un termine fissato dal giudice). Nota bene: secondo la legge, la sospensione accordata dal giudice tributario fa sì che anche la “sospensione legale” di 180 giorni sia riconosciuta al contribuente . In effetti, l’art. 47 prevede che la sospensione concessa dal giudice impedisce la riscossione fino alla decisione. Quindi, se si ottiene tale provvedimento entro i 180 giorni, l’agente non procederà; se anche siamo oltre, la sospensione giudiziale comunque ferma ogni azione coattiva sino alla pronuncia definitiva (di primo grado).

Esito del giudizio di merito: Se il contribuente vince la causa (anche solo parzialmente), l’accertamento viene annullato in tutto o in parte e cessa la materia del contendere per la riscossione di quelle somme. Se aveva pagato il 1/3 provvisorio, ha diritto al rimborso. Se invece perde in primo grado, può appellare in CTR (Corte Giustizia Tributaria di II grado) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, ma nel frattempo dovrà versare un ulteriore importo fino a 2/3 del dovuto (avendo già versato 1/3) per evitare azioni esecutive, salvo rinnovare istanza di sospensiva in appello. Se perde definitivamente (passa in giudicato la sentenza sfavorevole), l’Agente Riscossione procederà a recuperare tutto quanto dovuto, con interessi e aggi, e non vi saranno ormai più impedimenti (salvo eventualmente dilazioni di pagamento).

Costi: Il ricorso tributario comporta il pagamento di un contributo unificato proporzionato al valore della lite (ad esempio, su importi tra 5.000 e 25.000 euro è 54 euro, importi maggiori prevedono 120 euro, oltre 200.000 euro sale a 930 euro, etc.). Inoltre, c’è il compenso del professionista difensore. Tuttavia, per importi modesti, a volte conviene agire da soli (entro 3.000 euro è ammesso il pro se senza difensore). In ogni caso, valutare costi/benefici fa parte della strategia: se l’accertamento è palesemente infondato o viziato, il ricorso è quasi d’obbligo.

Opposizioni al Giudice ordinario (esecuzione e atti esecutivi)

Quando il contribuente si ritrova in una fase più avanzata – ad esempio ha scoperto un fermo amministrativo già iscritto, oppure addirittura subisce un atto di pignoramento sul conto corrente o stipendio – la difesa si sposta sul terreno delle opposizioni esecutive previste dal codice di procedura civile. Queste sono: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), che contesta il diritto stesso di procedere ad esecuzione forzata, e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), che contesta la regolarità formale degli atti esecutivi compiuti.

Nel contesto dei debiti tributari, come già detto, occorre coordinare queste opposizioni con la giurisdizione tributaria. In linea generale: – Fermo amministrativo e ipoteca esattoriale: sono atti prima dell’esecuzione forzata, dunque se riguardano tributi sono impugnabili in Commissione Tributaria entro 60 giorni. Se però il contribuente li scopre tardivamente o vuole contestarli dopo, può esperire un’opposizione ordinaria, ma spesso i giudici ordinari declinano la competenza se si tratta del merito del tributo. La Cassazione SU 2015 n.15354 e poi la 8069/2025 hanno chiarito definitivamente che fermo e ipoteca su crediti tributari sono di giurisdizione tributaria . Quindi la via maestra è la Commissione Tributaria. Solo per fermi su crediti non tributari (multe, ecc.) l’opposizione ex art.615 c.p.c. al giudice ordinario è appropriata, adducendo motivi come prescrizione del credito, mancata notifica del verbale originario, ecc. Il giudice competente in tal caso è solitamente il Tribunale civile (o il Giudice di Pace se il fermo origina da sanzione di sua competenza). – Pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso terzi): qui siamo nell’esecuzione forzata in senso stretto, quindi la competenza spetta al giudice dell’esecuzione (Tribunale) indipendentemente dalla natura del credito. Il debitore può fare opposizione all’esecuzione (615) per far valere ad esempio che il titolo esecutivo è nullo o il credito estinto (prescritto, condonato, ecc.), oppure opposizione agli atti esecutivi (617) per vizi formali come la nullità della notifica del pignoramento, l’irregolarità dell’atto di precetto (se esistesse), la mancata intimazione ex art.50, etc. Tuttavia, se il credito è tributario e la questione è l’esistenza del credito (es. eccepire prescrizione del tributo), quel giudice potrebbe ravvisare che la materia attiene alla pretesa tributaria e quindi “tocca” al giudice tributario per il merito. In pratica, spesso in questi casi si verifica un doppio binario: il contribuente propone ricorso al giudice tributario per far dichiarare prescritto il debito e, contestualmente, chiede al giudice dell’esecuzione di sospendere o estinguere la procedura esecutiva in corso. Il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo esecutivo in attesa della decisione del giudice tributario (soprattutto se la Cassazione l’ha investito di quell’accertamento) . Questa situazione non è codificata ma è conseguenza della ripartizione giurisdizionale. D’altra parte, per i crediti non tributari, l’opposizione all’esecuzione può risolvere anche questioni di prescrizione o altre eccezioni di merito direttamente in quella sede.

Termini e modi: L’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza legale dell’atto viziato (es: 20 gg dalla notifica del pignoramento per eccepire un vizio di forma del pignoramento stesso). L’opposizione all’esecuzione non ha un termine fisso, ma va proposta prima che la procedura esecutiva sia conclusa (di solito al più tardi entro l’udienza di distribuzione). Nella prassi, conviene agire al più presto per chiedere anche la sospensione della procedura al giudice (ex art. 624 c.p.c. su istanza di parte, se ci sono motivi gravi). Le opposizioni si propongono con atto di citazione davanti al Tribunale del luogo dell’esecuzione (per immobili, il Tribunale del luogo dell’immobile; per mobili e crediti, il Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento). Nel caso di pignoramento presso terzi di crediti (es. conto in banca), il foro è quello del terzo pignorato se diverso. Il giudice dell’esecuzione spesso coincide con quello che deciderà l’opposizione (se è lo stesso Tribunale, viene assegnata di solito al giudice delle esecuzioni).

Esempio pratico: Il signor Rossi non ha impugnato per tempo un accertamento e non ha pagato; dopo 2 anni, subisce un pignoramento sul conto. Si accorge che però quel tributo era prescritto già prima dell’accertamento. Avendo perso i termini per ricorso tributario, la sua unica difesa è nell’esecuzione: propone opposizione all’esecuzione al Tribunale (615 c.p.c.), sostenendo che nulla è dovuto perché il tributo era estinto per prescrizione al momento della notifica dell’atto. Il Tribunale dovrà valutare: se ritiene la prescrizione un fatto incidente sul rapporto tributario, potrebbe dire che la cognizione spetta al giudice tributario. Ma la Cassazione più recente (SU 2025) dice che anche la prescrizione dedotta dopo la cartella rientra nella sfera tributaria . Quindi il sig. Rossi è in una terra di nessuno: in teoria avrebbe dovuto sollevarla in Commissione Tributaria tempestivamente. In pratica, il Tribunale può sospendere l’esecuzione (per evitare irreparabile pregiudizio) e il contribuente potrebbe tentare un ricorso “tardivo” in CTP allegando la prescrizione – ricorso che però sarebbe inammissibile se i termini erano decorsi. Più realisticamente, Rossi avrebbe dovuto attivarsi prima. Questo esempio sottolinea come agire presto (quando arriva l’accertamento o la cartella) sia cruciale; diversamente, alcune eccezioni potrebbero non trovare più un giudice disposto a esaminarle nel merito a causa dei limiti procedurali.

Spese legali e rischi: Le opposizioni esecutive comportano spese legali (contributo unificato, che varia in base al valore, e spese di avvocato). Se il contribuente perde l’opposizione, rischia di vedersi addebitare ulteriori spese processuali e l’esecuzione riprende. Se vince, l’esecuzione viene dichiarata improcedibile o l’atto viziato viene annullato; tuttavia, se il merito del credito rimane valido, l’ente potrà eventualmente riprendere da capo con atto regolare (ad es. notificare ora una cartella valida se prima la notifica era nulla).

In definitiva, l’opposizione in sede civile è l’ultima trincea del debitore, utile per questioni procedurali o per far valere eccezioni di merito non più sollevabili altrove. Va affrontata con assistenza legale esperta in esecuzioni e tenendo conto delle implicazioni inter-giurisdizionali.

Come bloccare il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati è una misura cautelare ampiamente utilizzata dall’Agente della Riscossione per spingere i debitori al pagamento. Dal punto di vista di chi subisce il fermo (tipicamente sul proprio autoveicolo), esso rappresenta un ostacolo serio: il veicolo fermato non può circolare legalmente, né essere radiato o esportato, e per poter nuovamente disporne liberamente occorre pagare il dovuto. Vediamo come funziona il fermo e soprattutto come il debitore può difendersi o prevenirne gli effetti.

Cos’è il fermo amministrativo (ganasce fiscali)

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati – disciplinato per i crediti tributari dall’art. 86 DPR 602/1973 – è un atto imposto dall’Agente della Riscossione che dispone l’iscrizione di un vincolo presso i pubblici registri (es: PRA per gli autoveicoli, Registro nautico per imbarcazioni, ecc.) su un bene di proprietà del debitore, in funzione di garanzia del credito. In pratica, Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione iscrive presso il PRA un fermo sul veicolo targato XY123ZZ di proprietà del debitore Mario Rossi, a fronte del mancato pagamento di uno o più cartelle/avvisi per un certo importo. Da quel momento, il veicolo non potrà circolare (se viene sorpreso alla guida, scattano sanzioni e sequestro) e non potrà essere venduto (il vincolo risulta e inibisce il passaggio di proprietà).

Il fermo non è un atto dell’espropriazione forzata, bensì una misura cautelare pre-esecutiva . Come definito dalla Cassazione: “il fermo amministrativo non è atto dell’espropriazione forzata, ma misura cautelare della riscossione” . Lo scopo è inibire l’alienazione o l’uso del bene in funzione di garanzia per una futura esecuzione . Infatti, se il debito persiste, l’agente potrebbe successivamente pignorare e vendere all’asta il veicolo. Ma spesso la vendita di auto usate rende poco; il fermo serve più che altro come “ganascia” psicologica e pratica per costringere al pagamento.

Procedura per l’iscrizione: Prima di iscrivere il fermo, l’Agente della Riscossione invia obbligatoriamente un preavviso di fermo al debitore, contenente l’elenco delle cartelle/avvisi non pagati, l’importo dovuto e l’intimazione a pagare entro (generalmente) 30 giorni, avvisando che in difetto procederà al fermo (questa procedura deriva da disposizioni interne e dal D.M. 503/98 e succ. mod., ed è stata resa obbligatoria da norme a tutela del contraddittorio col debitore). Se il debitore non paga né presenta validi motivi in autotutela, trascorso il termine il concessionario richiede l’iscrizione del fermo al PRA. Quest’ultimo registra il fermo e ne dà comunicazione al creditore; il debitore in genere riceve un comprovante di avvenuto fermo (ma spesso lo scopre al successivo controllo del veicolo). Non vi è un importo minimo di legge per poter iscrivere fermo (in teoria potrebbe essere fatto anche per poche centinaia di euro), anche se per prassi Equitalia in passato evitava fermi per debiti sotto una certa soglia (es. 500€); oggi AER spesso cumula più debiti minori e notifica un preavviso unico.

Effetti pratici: Come detto, dal momento dell’iscrizione il veicolo non può circolare. La circolazione con veicolo gravato da fermo è sanzionata con multa da € 1.984 a € 7.937 e confisca del veicolo (art. 214, co. 8, Codice della Strada). Inoltre, il veicolo fermato non può essere radiato dal PRA, né demolito legalmente, né esportato all’estero senza autorizzazione, finché il fermo non è cancellato. Il fermo tuttavia non trasferisce la proprietà: il veicolo resta del debitore, ma inutilizzabile. L’iscrizione del fermo è anche visibile nelle visure e costituisce un pregiudizio sul credito del proprietario (simile a un’ipoteca su un immobile).

Durata: Il fermo amministrativo resta iscritto a tempo indeterminato finché il debito non è estinto o finché l’ente creditore non ne disponga la cancellazione. Non esiste una scadenza automatica; tuttavia, se il credito sottostante si prescrive, il debitore potrebbe chiedere la cancellazione eccependo l’estinzione del debito. Spesso però occorre un provvedimento del giudice o dell’ente che attesti l’estinzione per far radiare il fermo.

Difendersi dal fermo: prevenzione e impugnazione

Prevenire è meglio che curare: La prima regola per “bloccare” il fermo è intervenire subito al ricevimento del preavviso di fermo. Il preavviso indica che c’è una o più cartelle/avvisi non pagati. Questo è il momento per:
– verificare se quei debiti sono reali, se le notifiche originarie delle cartelle ci sono state (talora nel preavviso compaiono cartelle mai viste: potrebbe essere motivo di sospensione), se magari i debiti sono prescritti;
– se ci sono appigli, presentare immediatamente un’istanza di autotutela o di sospensione legale ex L.228/2012 all’Agente Riscossione, motivando perché il fermo non va iscritto (ad es: “la cartella X è nulla perché mai notificata, allego denuncia di mancata notifica”). Se l’agente accoglie o anche solo sospende, si guadagna tempo;
– valutare pagamento o rateizzazione: se il debito è dovuto ma non si può pagare in un colpo, richiedere all’Agente della Riscossione un piano di rateizzazione prima che scadano i 30 giorni. Per legge, quando un debito è rateizzato, l’Agente non può iscrivere fermo né procedere ad altre azioni esecutive finché il piano è rispettato (art. 19 DPR 602/73). Spesso basta avviare la pratica di rateazione (anche online) e pagare la prima rata entro il termine indicato, per evitare il fermo. Anche se il preavviso è già decorso, la concessione di una rateazione sospende le misure in itinere.

Se il fermo è già iscritto: In tal caso, per “sbloccarlo” le opzioni sono: 1. Pagamento integrale del debito: è la via più rapida. Una volta pagate tutte le somme dovute (compresi interessi di mora, compensi e spese), l’Agente della Riscossione rilascerà, entro 20 giorni, il provvedimento di revoca del fermo, che va presentato al PRA per la cancellazione (oggi avviene per via telematica). Il costo di cancellazione del fermo al PRA è modesto (poco più di 30 €). Se si dispone delle risorse o si riesce a reperirle, pagare chiude definitivamente la questione e libera il veicolo. 2. Rateizzazione del debito: Anche dopo l’iscrizione del fermo è possibile ottenere una dilazione. La normativa consente di chiedere rate fino a 72 o 120 mesi a seconda dell’entità del debito e della comprovata difficoltà economica. L’Agente della Riscossione, se concede la rateazione, è tenuto a sospendere i fermi amministrativi già iscritti sui veicoli (non li cancella subito, ma li sospende: ciò significa che il veicolo torna utilizzabile? In realtà, con la normativa attuale, la semplice rateazione non consente di circolare se il fermo è iscritto; occorre chiedere la sospensione del fermo stesso, ma AER spesso non la formalizza. Spesso il debitore chiede cortesemente una autorizzazione a circolare ma non è prevista legalmente. In pratica quindi la rateazione blocca nuovi fermi, ma per quelli in essere la circolazione resta vietata finché il debito non è saldato interamente e il fermo cancellato). Tuttavia, una volta che il debitore è in regola con le rate, può chiedere all’ente la cancellazione del fermo per “cessata esigenza cautelare”, ma è a discrezione. L’ente di solito preferisce mantenere il fermo come garanzia finché non vede tutti i soldi. 3. Impugnazione giudiziale del fermo: Se il fermo è ritenuto illegittimo, il debitore può impugnarlo dinanzi al giudice competente entro 60 giorni dalla sua comunicazione (o dalla conoscenza). Come visto, per i crediti tributari si propone ricorso alla Commissione Tributaria competente. In tale ricorso si potranno far valere motivi come: il debito sottostante è inesistente o estinto, il preavviso di fermo non è mai stato notificato (violazione del diritto di difesa), il fermo è stato iscritto nonostante penda una sospensione giudiziale o amministrativa, sproporzione o abuso di diritto (casi particolari, difficili da far valere). La CTR Lazio, ad esempio, ha annullato fermi per abuso in casi di importi irrisori rispetto al danno causato al contribuente (ad es. fermo su autocarro per 100€ di debito – invocando il principio di proporzionalità). La Commissione se accoglie il ricorso annulla il provvedimento di fermo, che va cancellato. Attenzione: l’annullamento del fermo non cancella il debito in sé (a meno che il motivo fosse che il debito era prescritto o annullato, in tal caso incide sul debito). Quindi l’ente potrebbe tentare altre vie (es. nuova intimazione e poi pignoramento) se il debito è ancora dovuto. Ma intanto il contribuente si libera del vincolo sul veicolo. Per i crediti non tributari (es. multe), la strada è un’opposizione al giudice ordinario: spesso il motivo principale è la prescrizione (le multe hanno prescrizione 5 anni) o la mancata notifica del verbale originario. Si propone al giudice di pace se rientra nel suo ambito (multe stradali sì, entro 30 gg dalla cartella; ma se si arriva al fermo, alcuni dicono giudice di pace entro 30 gg dalla comunicazione di fermo come estensione dell’opposizione tardiva – materia opinabile). Altri ritengono il fermo vada opposto ex art.615 c.p.c. senza termini stringenti, davanti al Tribunale. La giurisprudenza è oscillante, ma in genere se la cartella per multa non è stata opposta nei 30 gg, si passa all’esecuzione e quindi Tribunale. Conviene comunque farsi assistere per individuare la via adatta. 4. Sospensione giudiziale: in aggiunta all’impugnazione, si può chiedere al giudice adito la sospensione dell’efficacia del fermo durante il processo, se circolare col mezzo è essenziale e vi è pericolo grave (es. un imprenditore di autotrasporto fermato rischia danno irreparabile). Alcune Commissioni Tributarie hanno concesso sospensioni di fermi rilevando il periculum in mora.

Caso particolare – Fermo su veicolo strumentale: La legge (art. 86 co. 2 DPR 602) esenta dal fermo i beni strumentali all’attività di impresa o professione del debitore, nei limiti in cui ciò pregiudicherebbe la continuità dell’attività. In pratica, Equitalia non dovrebbe iscrivere fermo su, ad esempio, l’unico furgone di un artigiano se ciò gli impedisce di lavorare. In passato non vi era questa tutela, ma con modifiche normative oggi c’è. Se viene iscritto un fermo in violazione di ciò, il debitore può eccepirlo all’Agente e chiederne la revoca immediata, provando la strumentalità del veicolo (es. unico autocarro per consegne).

Giurisprudenza recente: La Cassazione SU 2018 n.10261 e SU 2015 n.15354 avevano già qualificato il fermo come atto impugnabile davanti al giudice tributario e ne avevano fissato la natura di misura cautelare . La recente SU 8069/2025, già citata, ha ribadito questi concetti, aggiungendo che anche l’eccezione di prescrizione del credito tributario rientra nell’ambito di detta impugnazione . Quindi il contribuente che contesta un fermo per debiti prescritti ha strada aperta in Commissione Tributaria. È essenziale portare prove della prescrizione (calendario delle notifiche, atti interruttivi mancanti per tot anni, ecc.). Se il giudice riconosce prescritti i crediti sottostanti, non solo annulla il fermo ma sancisce che nulla è dovuto.

In conclusione, per “bloccare” efficacemente il fermo amministrativo, il debitore dovrebbe:
– monitorare costantemente la propria situazione debitoria (anche tramite Estratto di Ruolo ottenibile presso AER o online con SPID) così da intercettare eventuali carichi che possono portare a fermo;
– intervenire ai primi segnali (sollecito, preavviso) con pagamento, rateazione o istanze;
– se il fermo è avvenuto, valutarne la legittimità e agire con ricorso/opposizione entro i termini;
– nel frattempo, se circolare è vitale, trovare soluzioni alternative: purtroppo, se il fermo è iscritto, l’unica via per usare l’auto senza rischi è la cancellazione (che implica pagare o sospendere via giudice). Non esistono permessi temporanei. Quindi a volte, se il ricorso impiega mesi, alcuni scelgono di pagare subito per riavere l’auto e poi proseguire il ricorso per farsi restituire. È un azzardo (perché bisogna vincere e poi attendere rimborso), ma a volte necessario.

Il pignoramento: ultima fase e possibili soluzioni

Quando tutte le precedenti misure non sono bastate a evitare l’inadempimento, il procedimento arriva alla fase del pignoramento, ossia l’atto esecutivo con cui si iniziano a espropriare i beni del debitore. A questo stadio, “bloccare tutto” diventa molto difficile: si può tuttavia tentare di sospendere o estinguere l’esecuzione in corso attraverso gli strumenti giuridici visti (opposizioni) oppure mediante accordi finali di pagamento. Vediamo sinteticamente i tipi di pignoramento che l’Agente della Riscossione può effettuare e cosa può fare il debitore in extremis:

  • Pignoramento mobiliare presso il debitore: è il classico pignoramento di beni mobili (arredi, macchinari, merce) effettuato dall’Ufficiale della Riscossione (che ha poteri simili all’ufficiale giudiziario) recandosi presso il domicilio/sede del debitore. Questo è oggi meno frequente, soprattutto per piccoli debiti, ma può avvenire. Il debitore in casa può cercare di evitare il pignoramento mostrando che i beni presenti sono necessari all’attività (in caso di imprenditore, attrezzature fino al limite del quinto del valore) o beni di prima necessità (le cose impignorabili ex art. 514 c.p.c., come letto, tavolo da pranzo, vestiti, ecc.). L’esattore redige verbale; se pignora, lascia i beni in custodia al debitore stesso di solito. Difesa: difficile sul momento, salvo dichiarare che certi beni appartengono a terzi (il terzo dovrà poi fare opposizione di terzo). Dopo l’atto, l’opposizione agli atti esecutivi per eventuali irregolarità (es. assenza di intimazione se dovuta). Più pragmaticamente, prima che arrivino, conviene mettere in sicurezza beni di valore (nei limiti della legalità).
  • Pignoramento presso terzi (es. conti correnti, stipendi): questo è il più praticato. L’Agente della Riscossione invia un atto di pignoramento, senza passare dal giudice, alla banca del debitore o al datore di lavoro, e contestualmente ne dà notifica al debitore. Per i conti correnti, l’atto blocca le somme presenti sul conto fino a concorrenza del debito. L’atto funge anche da citazione per un’udienza davanti al Tribunale dopo circa 60 giorni, nella quale un giudice dell’esecuzione “prenderà atto” dell’automaticità del pignoramento esattoriale e assegnerà le somme all’Agente (in verità, per il pignoramento esattoriale non serve l’udienza: l’art. 72-bis DPR 602/73 consente all’agente di ottenere le somme dal terzo decorsi 60 gg se il debitore non si oppone). Difesa: se il conto contiene stipendio/pensione accreditati, la legge tutela parzialmente: la somma giacente sul conto al momento del pignoramento, se deriva da stipendio/pensione accreditata nei 7 giorni precedenti, è impignorabile per il minimo vitale (circa 1.5 volte l’assegno sociale) e per il resto pignorabile al 1/5; se era già accantonata da prima, è interamente pignorabile . Il debitore può presentare al giudice dell’esecuzione istanza di liberare eventuali somme impignorabili. Oppure può cercare accordo con l’Agente: spesso, se il debitore contatta l’ufficio legale di AER, può ottenere, anche dopo atto di pignoramento, un’rateizzazione del debito per evitare l’incasso forzoso. Ad esempio, se su un conto ci sono pochi soldi ma lo stipendio arriva mensilmente, il debitore può proporre di pagare volontariamente rate e chiedere all’Agente di rinunciare al pignoramento. Soluzioni del genere sono a discrezione, ma talvolta con pagamento di una parte iniziale, l’ente sospende l’azione.
  • Pignoramento di stipendio/pensione presso l’INPS o datore di lavoro: qui l’atto notificado al terzo (datore/INPS) comporta che ogni mese un quinto (20%) dello stipendio netto o pensione sopra soglia minima venga accantonato e versato all’Agente. Difesa: se il debitore ha già altre trattenute (es. cessione volontaria del quinto, o altro pignoramento in corso), c’è un limite: massimo metà dello stipendio può essere pignorata sommando tutto. Il debitore può segnalare eventuali eccedenze al giudice. Oppure, se il pignoramento incide su una pensione bassa, può verificare sia rispettata la impignorabilità dell’importo pari all’assegno sociale aumentato della metà (oggi circa 1000 € sono impignorabili, solo l’eccedenza lo è al 1/5). Se l’Agente avesse chiesto più del dovuto, il giudice riduce. In generale questi pignoramenti sono “automatici” e a meno di errori, l’unica vera via per bloccarli è pagare il debito residuo in un’unica soluzione (così il pignoramento cessa). O, come sopra, convincere l’ente a una transazione (rara).
  • Pignoramento immobiliare: l’Agente Riscossione può ipotecare e poi pignorare immobili del debitore, ma con limiti: non può espropriare l’unico immobile di residenza del debitore se non è di lusso e se vi risiede anagraficamente (art. 76 DPR 602/73 modificato dal DL 69/2013). Può però iscrivere ipoteca su di esso (che frena eventuali vendite). Per altri immobili, si può pignorare solo per debiti sopra € 120.000 e se è stata iscritta ipoteca almeno 6 mesi prima senza esito. Difesa: in fase di ipoteca, il debitore può impugnare l’iscrizione (Commissione Tributaria per tributi) se ad esempio il debito è sotto soglia o l’immobile è esente per legge. In fase di pignoramento, restano le opposizioni classiche e le eventuali soluzioni in extremis come vendere l’immobile privatamente per soddisfare il debito (ma col pignoramento iscritto è difficile). Spesso se c’è capienza immobiliare il debitore cerca di vendere prima che Equitalia metta all’asta, per saldare il dovuto e incassare l’eccedenza.

Conversione del pignoramento: Il debitore che subisce un pignoramento (in sede civile, non tributaria) ha diritto ex art. 495 c.p.c. di chiedere la conversione: offrire una somma immediata pari a 1/5 del debito pignorato e proporre un piano di pagamento per il resto (fino a 18 rate mensili, estensibili). Nei pignoramenti fiscali, questa norma è applicabile? Sì, tendenzialmente sì, poiché l’art. 49 DPR 602 rinvia al codice di rito per quanto non previsto. Dunque un debitore potrebbe, entro l’udienza, presentare istanza di conversione al giudice, depositando il 20% del debito. Se il giudice la concede, sospende la vendita e concede rate. Tuttavia, con l’Agente Riscossione spesso conviene la via della rateazione amministrativa che è più lunga (72 rate) senza dover depositare il 20%. Ma se ormai si è in asta, la conversione può fermarla.

Sospensione e chiusura anticipata: Oltre alle opposizioni, il debitore può sempre pagare il dovuto all’ultimo momento: se paga integralmente prima della vendita, l’esecuzione deve essere chiusa (ovviamente meglio pagare per via ufficiale tracciabile e presentare istanza di estinzione al giudice con quietanze). Se paga parzialmente, potrebbe convincere l’ente a sospendere temporaneamente, ma non è garantito.

In sintesi, a livello di pignoramento la capacità di blocco risiede o in vizi procedurali (da far valere subito con le opposizioni) o in un accordo transattivo con il creditore (pagamento, rate concordate) o in un provvedimento giudiziale di sospensione se emergono motivi seri (ad esempio, il debitore mostra di aver impugnato vittoriosamente la cartella in Cassazione, allora il giudice esecuzione sospende in attesa).

Domande frequenti (FAQ) su accertamento esecutivo e riscossione

Di seguito una serie di domande comuni poste da debitori alle prese con accertamenti esecutivi, fermi e procedure di riscossione, con risposte basate sulla normativa vigente e le prassi più aggiornate:

D: Che differenza c’è tra un avviso di accertamento esecutivo e una cartella esattoriale?
R: L’avviso di accertamento esecutivo è emesso direttamente dall’ente impositore (es. Agenzia Entrate) e contiene sia la determinazione del tributo dovuto sia l’intimazione a pagare entro 60 giorni, divenendo titolo esecutivo decorso tale termine . La cartella esattoriale invece è (o era) un atto successivo: l’ente iscriveva il debito a ruolo e l’Agente della Riscossione notificava la cartella, intimando il pagamento entro 60 giorni. Oggi la cartella viene bypassata per i tributi gestiti con accertamento esecutivo . In pratica: accertamento esecutivo e cartella hanno entrambi funzione di ingiungere il pagamento, ma il primo è emanato dall’ufficio accertatore stesso e riduce i passaggi .

D: Ho ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate: devo pagare subito?
R: No, non immediatamente. Dalla notifica hai 60 giorni di tempo. Entro questo termine puoi: pagare tutto, oppure presentare ricorso in Commissione Tributaria (eventualmente versando intanto il 1/3 provvisorio) . Se non fai nulla in 60 giorni, l’avviso diventa definitivo ed esecutivo: avrai comunque ulteriori 30 giorni prima che il debito venga passato all’Agente della Riscossione . Quindi in totale circa 90 giorni per evitare l’avvio della riscossione coattiva, salvo casi urgenti.

D: Se presento ricorso contro l’accertamento, devo pagare qualcosa nel frattempo?
R: Sì, la legge richiede il pagamento provvisorio di una quota (di solito un terzo delle imposte accertate) entro il termine di ricorso . Questo importo rimane “congelato” in attesa della sentenza. Se vinci, ti sarà restituito; se perdi, dovrai poi pagare il resto. È possibile chiedere al giudice tributario la sospensione di questo pagamento se ti causerebbe un danno grave, ma la concessione non è automatica . Ricorda che se non paghi il terzo e non ottieni sospensione, l’Agente della Riscossione può procedere dopo 90 giorni dalla notifica dell’avviso . Dunque è importante coordinare il ricorso con eventuali richieste di sospensiva.

D: L’Agenzia delle Entrate può pignorarmi i beni mentre il ricorso è ancora pendente?
R: In base all’attuale normativa, se hai proposto ricorso e richiesto la sospensione, l’esecuzione forzata è sospesa per legge per 180 giorni dal momento in cui il debito è affidato all’Agente Riscossione . Quindi hai circa 6 mesi di “tregua” in cui l’Agente non può pignorare. Inoltre, se la Commissione Tributaria concede la sospensione giudiziale, la riscossione rimane bloccata fino alla decisione . Attenzione però: azioni cautelari come fermo auto o ipoteca possono essere fatte anche durante il ricorso , a meno che tu non ottenga una sospensione ad hoc dal giudice tributario. E in caso di pericolo per il fisco, dopo 60 giorni possono attivarsi subito bypassando i 180 giorni . In sintesi: durante un ricorso normalmente non subisci pignoramenti (se hai chiesto sospensione), ma rimani vigile perché potrebbero tentare misure cautelative.

D: Posso impugnare un avviso di addebito INPS nello stesso modo di un accertamento fiscale?
R: Non esattamente. L’avviso di addebito INPS va contestato entro 40 giorni con ricorso al Tribunale – Sezione Lavoro . La procedura è diversa dal processo tributario: è un giudizio del lavoro (quindi atto di citazione in Tribunale, possibilità di conciliazione, ecc.). Anche in questo caso puoi chiedere al giudice la sospensione. Se non ricorri in 40 giorni, l’avviso INPS diventa definitivo e l’Agente Riscossione potrà procedere (anche qui decorrono ulteriori 30 gg circa prima dell’affidamento). Importante: a differenza dei tributi, per i contributi INPS non c’è il meccanismo del “un terzo subito”; tuttavia l’INPS di solito nell’avviso chiede il pagamento entro 60 gg. In ogni caso se intendi opporti non pagare, ma rispetta il termine di 40 gg per l’azione legale.

D: Ho ricevuto un preavviso di fermo per una cartella non pagata: cosa devo fare?
R: Il preavviso di fermo ti dà l’opportunità di agire entro il termine indicato (di solito 30 giorni). Puoi: pagare le somme dovute (in tal caso scongiuri il fermo), oppure chiedere una rateizzazione immediatamente all’Agente della Riscossione (una volta concessa la dilazione, in genere il fermo non verrà iscritto). Se ritieni il debito non dovuto (ad esempio cartella mai notificata prima, prescritta, già pagata), puoi presentare una istanza di sospensione/annullamento all’Agente ai sensi della L.228/2012 allegando le prove. L’Agente sospenderà il fermo in attesa di verifica. Quello che non dovresti fare è ignorare il preavviso: scaduto il termine, il fermo sarà iscritto e avrai molte più noie per rimuoverlo.

D: Mi hanno già messo il fermo amministrativo sull’auto. Posso continuare a guidarla finché faccio ricorso?
R: No. Una volta che il fermo è iscritto e comunicato al PRA, non puoi circolare con quel veicolo (né permettere ad altri di farlo). Guidare un’auto con fermo significa rischiare una multa salata e la confisca del mezzo. Neppure un ricorso pendente sospende automaticamente questo divieto. Solo se riesci a ottenere dal giudice una sospensione del fermo e comunicarla al PRA, potresti riabilitare temporaneamente la circolazione, ma sono casi rari. La cosa migliore è non usare il veicolo finché il fermo non è cancellato ufficialmente. Se ti serve urgentemente un mezzo, valuta soluzioni alternative (prestito di un’auto da terzi, noleggio) durante la pendenza del fermo. In extremis, come accennato, a volte l’unica via rapida è pagare il dovuto e poi proseguire le contestazioni per via legale.

D: È vero che se il mio debito è con il Comune (multe o tasse locali) devo rivolgermi al TAR?
R: No, questa è una confusione comune. Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) non è competente per la riscossione di tributi o sanzioni amministrative, salvo rarissime eccezioni. Per i tributi locali (IMU, TARI, ecc.) il giudice naturale è sempre la Commissione Tributaria. Per le multe stradali, il giudice competente è il Giudice di Pace (in fase di opposizione alla sanzione) oppure, dopo che la multa è definitiva, il giudice dell’esecuzione per questioni sulla riscossione (Tribunale). Il TAR si occupa di atti amministrativi di altra natura (es: sanzioni amministrative diverse dalle multe quando la legge lo preveda espressamente, oppure questioni di appalti, ecc.), ma non delle cartelle esattoriali o fermi amministrativi. Quindi, il debitore di un Comune dovrà capire se il credito è un tributo (-> ricorso tributario) o una multa (-> opposizione ordinaria).

D: Ho scoperto per caso di avere un fermo auto per una vecchia cartella Equitalia del 2010 mai pagata. Non mi hanno mandato nessun preavviso recentemente. Posso farlo togliere?
R: In linea di principio, , ci sono buoni argomenti. Dal 2013 in poi, il preavviso di fermo è obbligatorio, quindi se quel fermo è stato messo senza preavviso potresti contestarlo come vizio di procedura. Inoltre, un debito del 2010 potrebbe essere prescritto (molte cartelle cadono in prescrizione in 5 anni se di natura sanzione amministrativa, o in 10 anni se tributi erariali, ma bisogna vedere se ci sono stati atti interruttivi nel frattempo). Dovresti presentare un’istanza di sospensione all’Agente esattore spiegando la situazione e probabilmente un ricorso al giudice: se è tributo, alla Commissione Tributaria, se è una multa, al giudice ordinario. In sede di giudizio potrai eccepire la mancata notifica del preavviso e l’eventuale prescrizione . La Cassazione ha affermato che la prescrizione del credito rende illegittimo il fermo . È consigliabile farti assistere da un legale in questo, perché devi raccogliere le prove (ad esempio con un estratto di ruolo aggiornato, vedere l’ultima notifica valida). Una volta riconosciuto il vizio, il giudice disporrà l’annullamento del fermo.

D: Possono mettere ipoteca sulla mia prima casa per debiti fiscali? E vendermela all’asta?
R: L’Agente Riscossione può iscrivere ipoteca anche sulla prima casa, se il debito supera € 20.000. L’ipoteca è una garanzia (come il fermo lo è per l’auto). Però non può procedere alla vendita all’asta della prima casa se: è l’unico immobile di proprietà, adibito ad uso abitativo e residenza anagrafica del debitore, e non di lusso (categorie catastali non A/8, A/9) . Questa è una protezione introdotta nel 2013. Dunque, la tua prima casa è “pignorabile” solo in teoria ma inespropriabile in pratica se rispetti quelle condizioni. Invece, se hai altri immobili o la casa non è prima abitazione, la possono pignorare per debiti sopra € 120.000 (previa iscrizione di ipoteca da almeno 6 mesi). Anche qui comunque scatta l’intimazione 30 giorni prima di pignorare. Quindi, per la prima casa stai relativamente tranquillo riguardo alla vendita forzata; attenditi però l’ipoteca come “marchio” sul bene. L’ipoteca causa difficoltà se vorrai venderla o chiedere mutui. Potrai farla cancellare solo pagando il debito o dimostrando che era illegittima.

D: Hanno pignorato il mio conto corrente: c’è modo di sbloccarlo senza pagare tutto?
R: Quando il pignoramento è già avvenuto sul conto, la banca ha congelato le somme presenti. Se quelle somme derivano da stipendio/pensione recente, hai diritto che venga liberata la parte impignorabile (soglia minima) chiedendolo al giudice. Per sbloccare il resto, le strade sono: a) pagare integralmente il debito (in tal caso presenti quietanza al giudice e il pignoramento viene revocato, la banca sblocca i fondi residui); b) trovare un accordo con Agenzia Entrate-Riscossione. Talvolta, se il conto ha pochi fondi, l’Agente può accettare di ritirare il pignoramento dietro impegno a pagare a rate. Non è un diritto, ma puoi provarci contattandoli. c) Opposizione: solo se c’è un vizio (ad es. ti accorgi che la cartella alla base non ti fu notificata o il debito è prescritto) puoi fare opposizione e chiedere sospensione al giudice esecuzione. Se il giudice sospende, il conto sarà sbloccato temporaneamente, ma devi poi vincere la causa sul merito del debito. Dunque, senza pagamento, l’unica possibilità solida è l’opposizione con sospensiva, basata però su vizi seri e documentabili.

D: Posso trasferire la proprietà dell’auto a un familiare per evitare il fermo o il pignoramento?
R: Tecnicamente puoi vendere o donare l’auto prima che il fermo sia iscritto. Se lo fai quando hai già ricevuto un preavviso di fermo, rischi però l’azione revocatoria da parte del creditore o, se la procedura esecutiva è iniziata, potresti incorrere in sanzioni penali (se fatto in frode ai creditori). Trasferire l’auto a un familiare a debito pendente è spesso considerato un atto in frode: se il fisco lo scopre, può chiedere al giudice di dichiarare inefficace la vendita (specie se gratuita o a prezzo irrisorio). Inoltre, l’auto potrebbe comunque essere fermata/pignorata se formalmente risultava ancora tua al momento del fermo. Insomma, non è una strategia sicura né del tutto lecita. Meglio prevenire diversamente (rateazione ecc.). Se hai già venduto prima di qualsiasi azione, allora il nuovo proprietario non subirà fermo sul veicolo; ma se vendi dopo che l’agente ti ha nel mirino, è rischioso.

D: Ho ricevuto una “Comunicazione di presa in carico” da Agenzia Entrate-Riscossione: cos’è?
R: La comunicazione di presa in carico è una semplice lettera, inviata spesso per posta ordinaria o PEC, con cui l’Agente della Riscossione ti informa che ha ricevuto dall’ente creditore l’affidamento del tuo debito da riscuotere . In pratica, ti avvisa che la cartella o l’accertamento non pagato è ora “in lavorazione” presso di loro. Viene indicato l’elenco delle somme e un invito a pagare per evitare azioni di recupero. Questa comunicazione non è un atto esecutivo, e non ci sono termini per ricorrere contro di essa (non è tra gli atti impugnabili). Serve però a farti capire che, se non regolarizzi, dopo 180 giorni (o meno, in certi casi) potrebbero partire pignoramenti o fermi. Quindi va presa come un ultimo sollecito bonario: se puoi, approfittane per chiedere rateizzazione o per verificare la situazione. Se non hai i soldi e hai già magari un ricorso pendente, valuta la sospensione legale L.228/2012 presentando copia del ricorso e chiedendo congelamento in attesa di esito.

D: Quali sono i termini di prescrizione dei debiti fiscali iscritti a ruolo?
R: Dipende dal tipo di tributo o entrata:
– I tributi erariali (Irpef, Iva, Irap, ecc.) una volta divenuti definitivi si prescrivono in 10 anni, salvo intervenga prima un atto interruttivo (notifica di cartella, intimazione, pignoramento) che fa decorrere di nuovo 10 anni dal atto. Alcuni tributi minori hanno termini specifici (ad es. il bollo auto 3 anni, ma è materia regionale con contenzioso peculiare).
– I contributi INPS si prescrivono in 5 anni (termine ridotto dal 2018 per la generalità dei contributi, salvo eccezioni). Dunque un avviso INPS non pagato e senza solleciti dopo 5 anni è prescritto .
– Le sanzioni amministrative (multe stradali in primis) si prescrivono in 5 anni dal momento in cui la sanzione è definitiva. Ogni atto di riscossione notificato (es. cartella, intimazione) interrompe e fa ripartire altri 5 anni.
– I tributi locali (IMU, Tari etc.) formalmente dopo l’accertamento definitivo sarebbero anch’essi a 5 anni (essendo tributi locali assimilati a prestazioni periodiche), ma c’è dibattito. La Cassazione li ha spesso considerati 5 anni.
In ogni caso, se passano molti anni senza alcun atto, puoi eccepire prescrizione. Ma attenzione: se hai cambiato residenza e magari atti sono stati notificati a vecchio indirizzo, potresti non esserne a conoscenza ma la notifica (anche per irreperibilità) potrebbe essere avvenuta e aver interrotto i termini. Quindi prima di cantare vittoria perché “da 6 anni non si fanno vivi”, verifica con un estratto di ruolo se risulta qualche notifica.

D: Cosa significa che un atto di accertamento è nullo per mancato “contraddittorio endoprocedimentale”?
R: Significa che, in certi casi previsti dalla legge o dalla giurisprudenza, l’ufficio deve prima di emettere l’accertamento invitare il contribuente a fornire chiarimenti (contraddittorio) e, se omette ciò, l’atto può essere annullabile. Ad esempio, dal 1° luglio 2020 per le verifiche fiscali “a tavolino” su tributi armonizzati l’art. 12, c.7 L.212/2000 impone il contraddittorio. Recentemente (D.Lgs. 218/2023) è stato introdotto l’art. 6-bis nello Statuto Contribuente generalizzando l’obbligo di contraddittorio per gli atti impugnabili (con eccezioni). Quindi, se l’ufficio emette un accertamento esecutivo senza averti prima inviato un P.V.C. o invito a comparire quando doveva, puoi contestarlo nel merito del ricorso. Non è uno “scudo” in fase di riscossione, ma un motivo per far annullare l’accertamento in giudizio. Se il giudice ti dà ragione sul mancato contraddittorio, l’accertamento è nullo. Ovviamente, è un tema tecnico da far valere nel ricorso principale, non un qualcosa che blocca la riscossione di per sé (a meno che il giudice riconoscendo il fumus sospenda l’atto).

D: Posso chiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento (ad esempio sullo stipendio)?
R: Sì, puoi ancora chiedere la rateizzazione del carico al’Agente della Riscossione anche se tecnicamente è già iniziato un pignoramento. Se la rateizzazione viene concessa e risulti in regola, l’Agente non può proseguire con altri atti esecutivi e spesso su accordo sospende quelli in corso. Tuttavia, per un pignoramento sullo stipendio già attivo, la rateizzazione non lo interrompe automaticamente: di solito, devi segnalare l’avvenuta dilazione al giudice o all’Agente per far sospendere la trattenuta. Normativamente, l’art. 19 DPR 602 dice che la dilazione può essere concessa solo dopo l’affidamento all’agente e anche se c’è ricorso pendente , e che “in caso di rateazione non si possono iniziare nuove azioni esecutive”. Non menziona esplicitamente la cessazione di pignoramenti già in essere, ma AER per prassi, se uno ottiene un piano, sospende le procedure in corso (salvo casi di pignoramenti già definiti con assegnazione imminente). Quindi vale la pena chiederla: l’obiettivo dell’Agente è recuperare i soldi, se gli firmi per un piano a quel punto può allentare la morsa. Chiarisci però con l’ufficio locale se bloccheranno la trattenuta mensile una volta attivato il piano.

D: Le ganasce fiscali (fermo) possono applicarle anche su moto o mezzi da lavoro?
R: Sì, il fermo può colpire qualsiasi bene mobile registrato: autovetture, motocicli, autocarri, rimorchi, barche, persino aeromobili (in teoria). Nella pratica, colpiscono ciò che è più comune e visibile: auto e moto. Attenzione ai mezzi da lavoro: se sono macchine operatrici non immatricolate al PRA, non c’è un registro nazionale quindi non possono fermarle (possono però pignorarle fisicamente). Se invece parliamo di un autocarro targato, immatricolato al PRA, sì è registrato e quindi soggetto a fermo. Tuttavia, la legge tutela i beni strumentali all’attività. Dunque se ti fermano un mezzo strumentale e ciò pregiudica la tua attività, puoi contestarlo come illegittimo. Ma devi dimostrarlo e attivarti. In generale Equitalia evitava di fermare veicoli commerciali unici (per non incorrere in problemi), ma non è garantito.

D: Se non pago una cartella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione perché sto facendo causa, il mio nome finisce in qualche “lista cattivi pagatori”?
R: Non esiste un registro pubblico dei debitori fiscali paragonabile a quelli delle centrali rischi finanziarie. Tuttavia, l’Agenzia Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca su immobili (che appare nei registri immobiliari) e fermo su veicoli (nei registri PRA), che sono informazioni accessibili (la visura PRA della tua targa mostrerà il fermo). Inoltre, se la cartella è definitiva e supera certe soglie, potrebbe risultare nel certificato carichi pendenti fiscali o nel DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva, se sei imprenditore e la cartella include contributi). In alcune procedure (appalti, ecc.) possono chiederti certificazioni di regolarità fiscale: in quel caso una cartella non pagata e definitiva può emergere e precluderti la certificazione di regolarità. Diciamo però che non c’è un “CRIF” del fisco aperto alle banche per esempio. Solo se subisci protesti o ipoteche, quei dati diventano pubblici e possono influire sul tuo rating creditizio.

D: Ho vinto il ricorso in Commissione Tributaria, ma intanto l’Agente aveva pignorato dei soldi sul conto. Che succede ora?
R: In base all’art. 68 D.Lgs. 546/92, se ottieni una sentenza favorevole (anche non definitiva) l’Agente della Riscossione deve restituirti le somme che aveva riscosso in pendenza di giudizio, oppure liberare quelle pignorate. Se i soldi non sono ancora stati assegnati (ad es. sono accantonati dal terzo), devi notificare la sentenza all’Agente e al terzo per far cessare la procedura. Se invece li aveva già incassati, devi presentare all’ente creditore istanza di rimborso di quanto pagato indebitamente, allegando la sentenza . L’ente di solito attende il passaggio in giudicato se ha fatto appello, ma potresti chiedere esecutorietà. In caso di inerzia, dopo la sentenza definitiva potrai agire in giudizio per ottenere il rimborso con interessi. L’importante è notificare le decisioni ai soggetti coinvolti per attivare il meccanismo.

D: Un avviso di accertamento esecutivo può essere “rottamato” come le cartelle esattoriali?
R: Sì, in genere quando escono le norme di “Definizione agevolata” dei carichi, queste includono i debiti affidati all’Agente Riscossione entro certe date, indipendentemente dal fatto che originino da cartella o da accertamento esecutivo. Ad esempio, la Rottamazione-quater 2023 comprendeva i carichi affidati dal 2000 al 30/6/2022: dunque anche un accertamento esecutivo 2020 non pagato e diventato carico affidato rientrava. Se invece l’accertamento non è ancora affidato (perché recente e non scaduti i 90 gg), in quel momento non è definibile. Dovresti aspettare che venga affidato e che il legislatore prolunghi la definizione anche a quel periodo. Insomma, una volta che il debito approda all’Agente Riscossione, esso è trattato come gli altri ai fini di condoni e rottamazioni. Se hai una rottamazione in corso e includi quei debiti, pagando le rate avrai sospensione delle azioni esecutive su di essi.

D: Il mio avviso di accertamento esecutivo riporta già le sanzioni. Se pago entro 60 giorni ho diritto a riduzione delle sanzioni?
R: Sì. Pagare un avviso di accertamento entro 60 giorni (senza fare ricorso) viene considerato acquiescenza: in tal caso hai diritto alla riduzione delle sanzioni ad 1/3 (un terzo) delle somme irrogate . In realtà l’avviso spesso già calcola l’importo sanzioni ridotto se paghi entro quel termine. Se invece presenti ricorso, perdi questo beneficio e, in caso di soccombenza, pagherai le sanzioni per intero (o 2/3 se paghi dopo sentenza di primo grado sfavorevole). Quindi, valuta bene: se la pretesa è corretta o difficilmente confutabile, a volte conviene beneficiare della riduzione e chiudere la partita. Se invece ci sono validi motivi di ricorso, la riduzione è il prezzo da pagare per far valere le tue ragioni. Ricorda anche che esistono istituti come il ravvedimento operoso ma esso si applica prima dell’accertamento; dopo che c’è un avviso, rimane la via dell’acquiescenza.

D: In caso di difficoltà economica grave, posso chiedere uno sconto sul debito (stralcio) o solo dilazioni?
R: L’Agenzia Entrate-Riscossione di per sé non può accordare riduzioni discrezionali del debito dovuto. Può solo rateizzare. Riduzioni possono venire da norme di legge (condoni, rottamazioni) o da procedure concorsuali (transazione fiscale in concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano sovraindebitamento). Ad esempio, se sei un consumatore sovraindebitato, un piano del consumatore omologato dal giudice può prevedere che paghi solo il 50% delle cartelle: l’Agente dovrà adeguarsi all’ordine del giudice. Ma sono procedure complesse, da valutare con un professionista, e servono requisiti stringenti. Quindi, al di fuori di questi scenari straordinari, l’ente di riscossione può solo posticipare (rate) ma non abbuonare, se non quando costretto da legge o sentenza. Esiste tuttavia un istituto, la “remissione del debito” da parte dell’ente creditore, raramente usato e solo per inesigibilità conclamata (ad esempio per importi minimi).

D: Se l’Agenzia delle Entrate mi deve un rimborso fiscale, ma io ho debiti con Agenzia Riscossione, cosa succede?
R: Succede che molto probabilmente il rimborso verrà compensato d’ufficio con i tuoi debiti iscritti a ruolo. La legge prevede che in presenza di cartelle scadute oltre un certo importo (1.500 €) l’Agenzia delle Entrate sospenda l’erogazione del rimborso e lo comunichi ad AER, la quale può compensare il credito con i debiti (art. 28-ter DPR 602/73). Quindi, se ad esempio attendi un rimborso IRPEF di 2.000 € e hai debiti per cartelle di 800€, ti arriverà un rimborso netto di 1.200 € e il resto andrà a saldare la cartella. Se i debiti superano il rimborso, l’intera somma sarà trattenuta a copertura parziale e tu non vedrai un euro, ma almeno riduci il debito. Questa compensazione può avvenire anche se i debiti sono in rateizzazione. Non avviene, invece, se il rimborso è da enti diversi (es. credito INPS e debito fiscale – in quel caso sono enti separati, non compensano in automatico).

Simulazioni pratiche: casi di debitori e soluzioni adottate

Per comprendere meglio come applicare tutti questi concetti, analizziamo tre scenari pratici in cui un debitore si trova a fronteggiare accertamenti esecutivi o azioni esecutive, e vediamo quali mosse adotta (o avrebbe dovuto adottare) per bloccare la riscossione.

Caso 1 – Accertamento esecutivo IVA e rischio immediato di pignoramento:
Mario è titolare di una piccola impresa individuale. A ottobre 2024 riceve un avviso di accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate che gli contesta IVA non versata per €50.000, più sanzioni e interessi, totale €65.000. Mario dissente dall’accertamento (ritiene di aver correttamente versato parte di quell’IVA) ma non ha liquidità per pagare. Cosa fa: entro 60 giorni presenta ricorso in Commissione Tributaria tramite il suo commercialista, chiedendo anche la sospensiva perché €65k di uscita lo manderebbero gambe all’aria. Nel frattempo, versa il 1/3 del solo tributo (circa €16.500) per evitare di esporsi. L’Agenzia delle Entrate, trascorsi 90 giorni dalla notifica, affida il carico ad Agenzia Riscossione, ma Mario ha già l’udienza di sospensione a febbraio 2025. La Commissione concede la sospensione rilevando che l’IVA potrebbe non essere dovuta per intero e Mario rischia il fallimento se paga tutto. Grazie a ciò, l’Agente della Riscossione non avvia pignoramenti. Tuttavia, a marzo 2025, ritenendo il credito a rischio, AER iscrive comunque un’ipoteca su un capannone di Mario e notifica un preavviso di fermo per il suo furgone (misure cautelari, non vietate dalla sospensione ). Mario, tramite avvocato, impugna immediatamente sia l’ipoteca che il fermo con un ricorso integrativo alla Commissione (possibile, trattandosi di atti collegati all’atto principale) sostenendo che, avendo avuto sospensione, quelle misure sono quantomeno premature. Nel giugno 2025 la causa di merito si conclude: la Commissione annulla parzialmente l’accertamento (riducendo dell’80% la pretesa). A questo punto, Mario dovrà pagare solo €10.000 circa (oltre ai €16.500 già versati a titolo provvisorio, che anzi dovrà chiedere in parte a rimborso) e i provvedimenti cautelari decadono. Mario presenta istanza ad AER di sgravio del residuo e cancellazione di ipoteca e fermo. Entro fine 2025 ottiene la cancellazione di entrambi. Morale: Mario ha bloccato il pignoramento grazie alla sospensiva e al pagamento parziale. Ha subito misure cautelari, ma le ha contestate e in ogni caso non hanno paralizzato la sua attività (il furgone non fu effettivamente fermato perché la sospensione è stata comunicata prima della scadenza del preavviso; l’ipoteca non ha effetti immediati se non impedire di vendere il capannone, che Mario non intendeva vendere in quell’anno). La chiave è stata muoversi subito con ricorso e sospensione, e pagare quel tanto che bastava a tenere a bada la riscossione senza dissanguarsi.

Caso 2 – Fermo amministrativo su auto per multe non pagate:
Lucia ha collezionato varie multe stradali tra il 2018 e il 2020 a Milano (ZTL, eccesso velocità) per un totale di €3.000. Non avendo pagato né presentato ricorsi, le sanzioni sono diventate definitive. Il Comune ha iscritto a ruolo le somme ed Equitalia (ora AER) le ha notificato nel 2021 alcune cartelle di pagamento. Lucia, per problemi economici, ha ignorato anche quelle. Nel 2023 riceve un preavviso di fermo: il Comune tramite AER intende fermare la sua auto utilitaria. Il preavviso elenca 5 cartelle per sanzioni CDS, importo aggiornato €4.200. Lucia a questo punto si sveglia: avrebbe voluto opporsi, ma scopre che i termini per contestare le multe sono ampiamente scaduti. Allora si concentra su due possibili aspetti: (a) la prescrizione – verifica che l’ultima notifica utile è la cartella del 2021, quindi non sono passati 5 anni, no, (b) la sua auto è indispensabile per andare al lavoro fuori città (fa la pendolare, mezzi pubblici scomodi). Scrive subito all’AER allegando un’auto-dichiarazione del datore di lavoro che quell’auto le serve per turni notturni, chiedendo di evitare il fermo per “necessità lavorative” e propone contestualmente un piano di rateazione in 72 rate. L’AER risponde consigliandole di pagare almeno 1/10 del dovuto (circa €420) come acconto e poi concedono la rateazione. Lucia riesce a farsi prestare quei soldi, li versa e ottiene la rateizzazione in agosto 2023. Di fatto, il fermo non viene iscritto – AER sospende la procedura perché ora c’è un piano di pagamento. Lucia inizia a pagare le rate mensili da €52. Nel 2025, però, dopo 24 rate, salta alcune rate per difficoltà. Decade quindi dalla dilazione (più di 5 rate non pagate). L’AER le manda a ottobre 2025 una intimazione di pagamento di €2.800 (residuo), avvisando che in mancanza riprenderanno le azioni. Lucia non paga. A gennaio 2026 l’AER iscrive il fermo sull’auto (senza ulteriore preavviso, non dovuto perché glielo diedero nel 2023). Lucia a quel punto è bloccata: l’auto ferma, niente soldi. Decide di vendere un oggetto di famiglia e saldare il debito. Paga tutto, compresi interessi aggiuntivi, e dopo 20 giorni ottiene la revoca del fermo. Morale: Lucia avrebbe potuto risparmiare tempo e soldi se avesse pagato o contestato all’inizio. Tuttavia, anche tardivamente è riuscita a evitare il fermo per un periodo grazie alla rateazione. Una volta decaduta, però, l’AER ha avuto via libera. Da notare: non essendo tributi ma multe, Lucia non aveva giurisdizione tributaria; poteva tentare una causa civile di opposizione al fermo lamentando sproporzione o bisogno lavorativo, ma esito incerto. Ha preferito la via negoziale (rate) che però richiede disciplina. La lezione è: la rateizzazione blocca i fermi, ma se non la rispetti, il fermo torna in agguato rapidamente.

Caso 3 – Pignoramento di stipendio e opposizione per cartelle prescritte:
Giuseppe è un ex commerciante, ora dipendente, che aveva debiti IVA e IRPEF degli anni ’90. Equitalia gli notificò cartelle nel 2005 e 2006, che lui non pagò. Da allora non ha più ricevuto nulla (si era trasferito, in realtà gli atti arrivavano alla vecchia sede e venivano messi in giacenza). Nel 2025 improvvisamente si vede recapitare dall’ufficio paghe l’atto di pignoramento presso terzi: Agenzia Entrate-Riscossione ordina al suo datore di trattenere il 1/5 dello stipendio per €20.000 di debiti. Giuseppe rimane shockato: possibili debiti di 20 anni fa! Si rivolge a un legale. Il legale reperisce un estratto di ruolo: risultano cartelle 2005/06 per totali €8.000 (lievitati a 20k con interessi). Nessun atto dal 2006. In effetti, i crediti – essendo IVA e IRPEF – si prescrivono in 10 anni; qui sarebbero prescritti dal 2016 se nulla è intervenuto. L’Agente ha però notificato una intimazione nel 2012 (alla vecchia residenza, Giuseppe non l’ha mai saputa). Anche quella è oltre 10 anni fa. Dunque la prescrizione potrebbe essersi compiuta comunque. Il legale presenta opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. al Tribunale, eccependo la prescrizione decennale maturata nel 2022 sui crediti e quindi l’insussistenza del diritto di procedere . Chiede contestualmente la sospensione del pignoramento (le trattenute) perché Giuseppe ha bisogno di tutto lo stipendio (ha famiglia a carico). Il giudice, visto che pare siano passati molti anni e l’ente non prova notifiche interruttive valide recenti, concede la sospensione dell’esecuzione. Quindi il datore di lavoro interrompe le trattenute in attesa del giudizio. Parallelamente, il legale – trattandosi di crediti tributari – ha comunicato l’eccezione di prescrizione anche all’Agenzia delle Entrate con una istanza di autotutela, sperando riconoscano l’estinzione. L’Agenzia però lascia decidere al giudice. Nel 2026, il Tribunale emette sentenza accertando che il credito è prescritto (nessuna notifica valida dopo 2012) e dichiara inesistente il diritto dell’AER di procedere. Il pignoramento viene quindi revocato definitivamente. Giuseppe salva il suo stipendio e vede cancellati quei vecchi debiti. Morale: pur tardivamente (dopo l’avvio esecuzione), Giuseppe è riuscito a bloccare l’azione dimostrando la prescrizione del debito. Il suo caso evidenzia come per crediti molto datati convenga sempre verificare la prescrizione; e anche a esecuzione iniziata, i giudici ordinari possono fermare tutto se il credito è estinto da tempo . Naturalmente, se fosse emerso che la notifica 2012 era valida e magari un’altra nel 2018, l’esito sarebbe stato diverso (pignoramento legittimo). Ma la regola è: mai dare per scontato che “vecchio = morto”, serve far valere i propri diritti.

Ognuno di questi casi rappresenta situazioni frequenti nella realtà. La capacità di “bloccare tutto” dipende da una combinazione di tempestività, conoscenza dei propri diritti e doveri, e talvolta negoziazione con l’ente. Un avvocato esperto in diritto tributario e delle esecuzioni può fare la differenza nell’individuare il punto debole della procedura o nel guadagnare tempo prezioso. Tuttavia, il debitore stesso deve essere proattivo: leggere attentamente ogni atto ricevuto, rispettare i termini per reagire, conservare documenti di prove di pagamento/notifiche, e non esitare a chiedere aiuto professionale. In conclusione, bloccare la riscossione è possibile in molte circostanze, ma richiede un percorso ben congegnato: dalle prime fasi (accertamento) in cui si possono attivare ricorsi e sospensioni, fino alle ultime (esecuzione) in cui residuano le opposizioni o le transazioni finali. Ogni fase ha i suoi strumenti appropriati, come abbiamo dettagliato, e la conoscenza approfondita della normativa – unita alle più recenti pronunce giurisprudenziali – è la migliore alleata del contribuente-debitore per far valere le proprie ragioni.

Fonti e Riferimenti

Normativa:
– D.L. 31/05/2010 n. 78, art. 29 (conv. L. 122/2010) – Introduzione dell’accertamento esecutivo .
– D.L. 13/05/2011 n. 70, art. 7 (conv. L. 106/2011) – Modifiche all’art. 29 DL 78/2010 .
– L. 27/12/2019 n. 160, comma 792 – Accertamenti esecutivi enti locali .
– DPR 29/09/1973 n. 602, art. 50 – Intimazione ad adempiere prima dell’esecuzione .
– DPR 29/09/1973 n. 602, art. 86 – Fermo di beni mobili registrati (fermo amministrativo) .
– D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 2 – Giurisdizione tributaria sulle controversie tributarie .
– D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 47 – Sospensione giudiziale dell’atto impugnato .
– L. 24/12/2012 n. 228, commi 537-544 – Sospensione legale della riscossione su istanza del debitore .
– D.Lgs. 26/08/2022 n. 150, art. 7 – Opposizione a cartella per sanzioni (termine 30 gg Giudice di Pace).

Giurisprudenza:
– Cass., Sez. Unite Civ., ordinanza 18/10/2012 n. 17842 – Giurisdizione ordinaria per fermo (orientamento superato dalle successive) .
– Cass., Sez. Unite Civ., sentenza 22/07/2015 n. 15354 – Giudice competente per fermi e ipoteche, natura pre-esecutiva .
– Cass., Sez. Unite Civ., sentenza 18/09/2014 n. 19667 – Conferma giurisdizione ord. per fermo pre DL 2011 (poi innovato) .
– Cass., Sez. Unite Civ., ordinanza 10/05/2018 n. 10261 – Natura cautelare del fermo (massima) .
Cass., Sez. Unite Civ., ordinanza 26/03/2025 n. 8069 – Giurisdizione tributaria su fermo per tributi, anche per eccezioni di prescrizione .
– Cass., Sez. Trib., ordinanza 13/08/2024 n. 22754 – Criteri di riparto giurisdizione tributaria/ordinaria in riscossione coattiva .
– Cass., Sez. Trib., ordinanza 20/04/2024 n. 10947 – Inimpugnabilità di autotutela IN DIMINUZIONE se atto originario definitivo .
– Comm. Trib. Reg. Lazio – varie sentenze 2016-2020 su fermo auto <€100 illegittimo per abuso (principio di proporzionalità).
(Altre sentenze di merito su casi specifici di prescrizione e vizi di notifica in fase esecutiva variabili)

Hai ricevuto un accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate e temi l’imminente fermo amministrativo su auto, furgoni o mezzi aziendali? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate e temi l’imminente fermo amministrativo su auto, furgoni o mezzi aziendali?
Oppure il fermo è già stato iscritto e non puoi più circolare, lavorare o usare il veicolo per la tua attività?
Ti stai chiedendo se esiste un modo legale e rapido per bloccare il fermo o farlo cancellare?

Devi saperlo subito:
👉 accertamento esecutivo e fermo amministrativo sono collegati,
👉 ma il fermo non è automatico né sempre legittimo,
👉 e in molti casi può essere bloccato o annullato.

Questa guida ti spiega cosa succede davvero, quando il fermo è illegittimo e come intervenire subito per fermare tutto.


Cos’è il Fermo Amministrativo (In Modo Chiaro)

Il fermo amministrativo è una misura cautelare con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

  • iscrive un vincolo su un veicolo intestato al debitore,
  • impedisce la circolazione del mezzo,
  • non comporta il sequestro fisico,
  • ma rende il veicolo di fatto inutilizzabile.

👉 Circolare con un veicolo sottoposto a fermo comporta sanzioni, sequestro e responsabilità gravi.


Il Collegamento tra Accertamento Esecutivo e Fermo

Con l’accertamento esecutivo:

  • il debito diventa immediatamente esigibile,
  • senza cartella esattoriale,
  • dopo 60 giorni il Fisco può avviare misure cautelari,
  • tra cui il fermo amministrativo dei veicoli.

Ma attenzione:
➡️ l’accertamento da solo non basta per rendere il fermo sempre legittimo.


Quando il Fermo Amministrativo È LEGITTIMO

Il fermo può essere iscritto solo se:

  • il debito è certo, liquido ed esigibile,
  • sono trascorsi i termini di legge,
  • l’importo supera le soglie minime previste,
  • è stato notificato il preavviso di fermo,
  • il contribuente ha avuto tempo per difendersi.

Se manca anche uno solo di questi elementi, il fermo è illegittimo.


Quando il Fermo Amministrativo È ILLEGITTIMO (Casi Frequenti)

1. Mancanza del preavviso di fermo

Se non hai ricevuto il preavviso:

👉 il fermo è nullo.

Il preavviso è un diritto di difesa essenziale, non una formalità.


2. Accertamento impugnato o sospeso

Se hai:

  • presentato ricorso,
  • chiesto la sospensione giudiziale,
  • ottenuto una sospensione (anche parziale),

👉 il fermo non può essere legittimamente iscritto.


3. Veicolo strumentale all’attività

Se il mezzo è:

  • indispensabile per lavorare (artigiano, trasportatore, agente, impresa),
  • utilizzato per l’attività principale,

👉 il fermo può essere contestato o sospeso, perché compromette il diritto al lavoro.


4. Debito non definitivo o viziato

Se il debito deriva da:

  • accertamento errato,
  • importi non dovuti,
  • presunzioni illegittime,

👉 il fermo cade insieme all’atto presupposto.


I Rischi Concreti del Fermo Amministrativo

Se il fermo non viene bloccato:

  • non puoi circolare con il veicolo,
  • rischi sanzioni pesanti e sequestro,
  • perdi la capacità di lavorare,
  • salta la continuità aziendale,
  • aumentano i danni economici,
  • il Fisco può procedere con ulteriori misure (pignoramenti).

👉 Il fermo è spesso più dannoso del pignoramento.


Come Bloccare Subito il Fermo (Strategia Immediata)

1. Impugnare l’accertamento esecutivo

La prima mossa è fondamentale.

Con un avvocato tributarista puoi:

  • presentare ricorso entro 60 giorni,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • bloccare il fermo prima che venga iscritto.

👉 Senza ricorso, il fermo diventa molto più difficile da contrastare.


2. Chiedere la sospensione del fermo

Se il fermo è già stato iscritto, puoi:

  • impugnarlo autonomamente,
  • chiedere la sospensione cautelare,
  • dimostrare il danno grave e immediato (periculum in mora).

Molti fermi vengono sospesi dal giudice.


3. Dimostrare la strumentalità del veicolo

La difesa efficace prova che:

  • il veicolo è essenziale per lavorare,
  • il fermo paralizza l’attività,
  • il danno è sproporzionato rispetto al credito.

👉 In questi casi il fermo può essere bloccato o annullato.


4. Valutare soluzioni alternative immediate

In alcuni casi è utile:

  • attivare una rateizzazione sostenibile,
  • valutare definizioni agevolate (se attive),
  • utilizzare strumenti di crisi d’impresa.

⚠️ Attenzione: rateizzare senza sostenibilità può peggiorare la situazione.


Errori da Evitare Assolutamente

Molti contribuenti sbagliano perché:

  • aspettano troppo,
  • pensano che il fermo “non arriverà”,
  • continuano a usare il veicolo,
  • pagano senza verificare il debito,
  • non chiedono la sospensione.

👉 Il tempo gioca sempre contro chi non reagisce.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro fermi amministrativi da accertamento esecutivo richiede competenze tributarie ed esecutive avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per bloccare fermi amministrativi illegittimi e proteggere l’attività lavorativa.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • verifica immediata della legittimità del fermo
  • impugnazione dell’accertamento e del fermo
  • richiesta di sospensione urgente
  • difesa del diritto al lavoro
  • strategie per evitare ulteriori misure esecutive
  • gestione sostenibile del debito
  • tutela della continuità economica

Conclusione

Accertamento esecutivo e fermo amministrativo possono distruggere la tua operatività in pochissimo tempo, ma non sono inarrestabili.
Molti fermi sono:

  • illegittimi,
  • sproporzionati,
  • annullabili.

Con una difesa tempestiva e strategica puoi:

  • bloccare il fermo,
  • tornare a usare il veicolo,
  • proteggere il tuo lavoro,
  • evitare l’escalation esecutiva.

Agisci ora: con il fermo amministrativo il tempo è decisivo.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
bloccare un fermo amministrativo è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!