Accertamento Esecutivo E Fallimento: Effetti Sull’impresa E Sistemi Di Difesa

L’accertamento esecutivo rappresenta uno dei principali fattori di rischio per il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) di un’impresa.
A differenza degli accertamenti tradizionali, questo atto produce effetti immediati, consentendo all’Agenzia delle Entrate Riscossione di avviare la riscossione prima ancora che il giudice si pronunci.

Se non viene gestito correttamente e tempestivamente, un accertamento esecutivo può innescare una crisi irreversibile, anche in aziende ancora operative e potenzialmente sane.

👉 Capire cosa succede e come difendersi è essenziale per evitare il tracollo.

Cos’è l’accertamento esecutivo e perché è così pericoloso

L’accertamento esecutivo:

  • accerta un maggior debito fiscale
  • è immediatamente titolo per la riscossione
  • consente pignoramenti senza cartella
  • riduce drasticamente i tempi di reazione del contribuente

In pratica, se non reagisci in tempo, la riscossione parte mentre stai ancora difendendoti.

Il collegamento tra accertamento esecutivo e fallimento

Un accertamento esecutivo può portare rapidamente al fallimento perché:

  • blocca i conti correnti aziendali
  • prosciuga la liquidità necessaria alla gestione
  • impedisce il pagamento di fornitori e dipendenti
  • determina la revoca degli affidamenti bancari
  • genera segnalazioni negative in Centrale Rischi
  • fa emergere uno stato di insolvenza “tecnica”

Anche un’impresa che lavorava regolarmente può diventare insolvente in poche settimane.

Quando il Fisco può far fallire un’impresa

L’Agenzia delle Entrate Riscossione può:

  • agire come creditore istante
  • segnalare la situazione al Tribunale
  • partecipare alla procedura concorsuale
  • opporsi a soluzioni alternative se non strutturate correttamente

Se il debito fiscale è elevato e non gestito, il rischio di liquidazione giudiziale è concreto.

Gli errori più comuni che portano al fallimento

Molte imprese falliscono non per il debito in sé, ma perché:

  • ignorano l’accertamento esecutivo
  • non chiedono la sospensione giudiziale
  • tentano pagamenti parziali disorganizzati
  • non coordinano difesa fiscale e crisi d’impresa
  • attendono troppo prima di agire
  • non valutano strumenti di composizione della crisi

Il tempo perso non si recupera.

Sistemi di difesa contro accertamento esecutivo e fallimento

Esistono strumenti legali per difendersi e guadagnare tempo utile, tra cui:

  • impugnazione dell’accertamento esecutivo
  • richiesta di sospensione giudiziale
  • accertamento con adesione (se strategico)
  • negoziazione della crisi d’impresa
  • strumenti di composizione della crisi (piani, accordi, concordato)
  • protezione del patrimonio e della continuità aziendale

La difesa deve essere integrata: fiscale e concorsuale.

Cosa fare subito

Se hai ricevuto un accertamento esecutivo e l’impresa è in difficoltà:

  • fai analizzare immediatamente l’atto
  • valuta il rischio concreto di insolvenza
  • verifica se ci sono i presupposti per la sospensione
  • evita azioni isolate o improvvisate
  • coordina difesa fiscale e strategia di crisi
  • agisci prima che partano pignoramenti o istanze di fallimento

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento dei conti aziendali
  • blocco totale dell’operatività
  • revoca degli affidamenti
  • insolvenza formale
  • apertura della liquidazione giudiziale
  • perdita del controllo dell’impresa
  • responsabilità per amministratori

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella gestione di accertamenti esecutivi ad alto rischio fallimentare, integrando difesa tributaria e strumenti di crisi d’impresa.
Coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in fiscalità, insolvenza e ristrutturazione aziendale.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • impugnare l’accertamento esecutivo
  • ottenere sospensioni urgenti
  • bloccare o rallentare la riscossione
  • prevenire la liquidazione giudiziale
  • attivare strumenti di risanamento
  • proteggere impresa, amministratori e patrimonio
  • costruire una strategia di uscita sostenibile

Agisci ora

Un accertamento esecutivo non è solo un problema fiscale, ma può diventare l’evento che fa fallire l’impresa.
Agire subito significa avere ancora margine per difendersi e salvare l’attività.

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Introduzione

L’accertamento esecutivo è uno strumento introdotto nell’ordinamento tributario italiano per accelerare la riscossione dei tributi: si tratta di avvisi di accertamento fiscale che, decorso un certo termine, acquisiscono efficacia di titolo esecutivo, permettendo al Fisco di procedere direttamente a misure coattive di riscossione senza passare per la tradizionale cartella esattoriale . Questa “concentrazione della riscossione nell’accertamento” ha profondamente modificato il rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, riducendo i tempi di recupero del credito erariale . Parallelamente, anche in ambito previdenziale è stato introdotto un avviso di addebito INPS con valore esecutivo immediato, per il recupero dei contributi non versati .

Nel contesto della crisi d’impresa, l’accertamento esecutivo fiscale e contributivo può avere conseguenze rilevanti: un debito tributario o contributivo importante, se non onorato, può condurre l’impresa in una situazione di insolvenza e provocare l’apertura della liquidazione giudiziale (la procedura che ha sostituito il fallimento dal 2022). La guida che segue fornisce un’analisi avanzata e aggiornata a dicembre 2025 di questi temi, con un taglio giuridico-divulgativo orientato alla tutela del debitore. Saranno esaminati:

  • La disciplina dettagliata dell’accertamento esecutivo per i principali debiti erariali (IVA, imposte sui redditi come IRPEF/IRES, IRAP) e contributivi (contributi INPS, ecc.), evidenziando gli effetti del titolo esecutivo fiscale sull’impresa debitrice, siano esse società di persone o di capitali.
  • Il rapporto tra accertamento esecutivo e l’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento) ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019 e successive modifiche), con attenzione ai presupposti perché un debito fiscale conduca al dissesto formale dell’azienda.
  • I sistemi di difesa a disposizione del debitore: dai rimedi processuali come l’opposizione all’esecuzione e il ricorso per Cassazione, agli strumenti di composizione della crisi (transazione fiscale, piani di risanamento, accordi e concordati, procedure di sovraindebitamento, composizione negoziata), con un’ottica rivolta a mitigare gli effetti delle pretese fiscali e preservare la continuità aziendale quando possibile.
  • L’impatto dell’iscrizione a ruolo dei debiti e dei carichi pendenti sul rating fiscale dell’impresa, sulla sua capacità di ottenere credito e sulla continuità aziendale, evidenziando come la presenza di debiti tributari non definiti o non regolarizzati possa influire negativamente sui rapporti con banche, fornitori e Pubblica Amministrazione.
  • Alcune simulazioni pratiche di casi comuni – ad esempio la notifica di un avviso di accertamento esecutivo e la successiva iniziativa di Agenzia Entrate-Riscossione per far dichiarare il fallimento (liquidazione giudiziale) dell’impresa debitrice – per mostrare in concreto gli scenari che possono presentarsi e le possibili strategie difensive del debitore.
  • Tabelle riepilogative che confrontano i vari strumenti di tutela del debitore, per consentire una rapida comparazione tra caratteristiche, condizioni ed effetti di ciascun rimedio.
  • Una sezione finale di Domande e Risposte (FAQ) che affronta in modo diretto i dubbi più comuni su accertamento esecutivo, fallimento e tutela del debitore (ad esempio: cosa fare se si riceve un accertamento esecutivo? È possibile rateizzare il debito tributario? Quando un debito fiscale può portare al fallimento? ecc.).

La presente guida si focalizza sul quadro italiano e tiene conto degli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali fino a dicembre 2025, offrendo contenuti originali e approfonditi. L’obiettivo è fornire a professionisti (avvocati, consulenti), imprenditori e cittadini interessati uno strumento completo per comprendere gli effetti di un accertamento esecutivo sull’impresa debitrice e i sistemi di difesa attivabili, con particolare attenzione alla salvaguardia dei diritti del debitore e alla continuità dell’attività economica.

L’accertamento esecutivo: definizione, ambito applicativo e disciplina

Cos’è l’accertamento esecutivo? Si tratta di un atto impositivo (in genere, un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate) che non solo quantifica una pretesa tributaria, ma contiene anche un’intimazione di pagamento e una clausola di esecutorietà. In altri termini, trascorsi i termini di legge senza che il contribuente paghi o impugni, l’atto acquista efficacia di titolo esecutivo e legittima l’Amministrazione finanziaria ad avviare direttamente le procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, ecc.) . Questa figura è stata introdotta nell’ordinamento tributario con l’art. 29 del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) e resa operativa a partire dal 1° ottobre 2011 . La ratio della norma era snellire e velocizzare la riscossione coattiva, eliminando (per molte tipologie di tributi) la fase intermedia della cartella esattoriale: l’avviso di accertamento stesso “assorbe la funzione del ruolo” divenendo esso il titolo esecutivo su cui basare il pignoramento .

Ambito di applicazione. L’accertamento esecutivo si applica, in linea generale, agli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate riguardanti le imposte principali: – Imposte sui redditi (IRPEF, IRES): ad esempio, accertamenti sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, su plusvalenze non dichiarate, su indebite detrazioni, ecc. – IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): ad esempio, avvisi di accertamento per IVA dovuta e non versata o indebitamente detratta. – IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) e altri tributi gestiti dall’Agenzia Entrate.

In particolare, la disciplina è stata resa applicabile a partire dalle annualità d’imposta 2007 per le imposte sui redditi, IRAP e IVA . Restavano inizialmente escluse alcune ipotesi, come: – I controlli automatici e formali delle dichiarazioni (rispettivamente ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973), che danno luogo a semplici comunicazioni di irregolarità e non ad avvisi di accertamento in senso stretto . – I tributi locali e altre entrate degli enti diversi dallo Stato che si avvalevano di Equitalia (ora ADER) per la riscossione . Su queste entrate continuava ad applicarsi il meccanismo tradizionale dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, salvo successive riforme locali.

Negli anni successivi, il modello dell’accertamento esecutivo è stato esteso e affinato. Ad esempio, con la riforma della riscossione attuata nel 2024 (D.Lgs. 110/2024) si è previsto un progressivo abbandono dell’iscrizione a ruolo e delle cartelle a favore di accertamenti esecutivi “più rapidi ed efficaci” su un ventaglio più ampio di atti tributari . Sono stati inclusi, in prospettiva, anche: – Atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione. – Avvisi di liquidazione e rettifica (es. in materia di imposta di registro, successioni, etc.), che diventeranno esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica . – Atti di irrogazione sanzioni autonome, anch’essi destinati a divenire titoli esecutivi passati 60 giorni .

Lo scenario quindi, a regime, è quello di una “concentrazione della riscossione nell’accertamento” per quasi tutte le pretese erariali, con notevole accelerazione dei tempi: l’avviso di accertamento contiene già l’intimazione ad adempiere ed è destinato a diventare esso stesso il fulcro dell’azione esecutiva, senza attendere la formazione di un ruolo esattoriale.

Accertamenti INPS e altri contributi. Sull’onda di questa innovazione, anche l’INPS adotta – già dal 2011 – un meccanismo analogo per il recupero dei contributi previdenziali omessi. L’art. 30 del D.L. 78/2010 ha previsto che, dal 1° gennaio 2011, l’INPS notifichi un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo per le somme dovute e non versate . Questo avviso di addebito INPS deve contenere gli elementi essenziali (dati del debitore, causale del credito, importi dovuti per capitale, sanzioni e interessi, l’Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale) e recare l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni . In mancanza di pagamento, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica, l’Agente della Riscossione potrà procedere all’esecuzione forzata con gli stessi poteri e modalità previsti per la riscossione a mezzo ruolo . Dunque, l’avviso di addebito INPS svolge una funzione analoga all’accertamento esecutivo tributario: è immediatamente esecutivo e viene contestualmente trasmesso all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) che attende la scadenza dei 60 giorni per attivare le misure cautelari/esecutive .

Da notare che per gli enti previdenziali (come l’INPS), la tutela giurisdizionale del debitore segue un canale diverso rispetto ai tributi: il contribuente può proporre ricorso avverso l’avviso di addebito dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni , potendo chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione. Questo aspetto sarà ripreso oltre, nella parte dedicata ai sistemi di difesa.

Presupposti formali dell’atto. Per comprendere la portata dell’accertamento esecutivo, è utile evidenziarne il contenuto minimo richiesto dalla legge, a pena di nullità : – La motivazione, ossia l’indicazione dei fatti accertati e delle norme applicate che fondano la pretesa tributaria. – Gli imponibili accertati e le aliquote applicate per ciascun tributo. – Le imposte liquidate, al lordo e al netto di detrazioni, ritenute, crediti d’imposta eventualmente spettanti . – Le sanzioni e gli interessi dovuti, con l’indicazione dell’eventuale riduzione in caso di pagamento entro termini brevi (es. riduzione sanzioni per acquiescenza). – L’ufficio competente e il responsabile del procedimento, per trasparenza verso il contribuente . – Le modalità e il termine di pagamento: tipicamente 60 giorni dalla notifica, con indicazione che l’atto diverrà esecutivo decorso tale termine . – L’organo giurisdizionale competente per il ricorso: nel caso dei tributi statali, la Commissione Tributaria (ora denominata Corte di Giustizia Tributaria) provinciale o regionale; per i contributi INPS, il Tribunale in funzione di giudice del lavoro .

Inoltre, l’avviso deve recare espresso avvertimento delle conseguenze del mancato pagamento: ossia che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, il carico sarà affidato all’Agente della Riscossione per l’esecuzione forzata . Questa formula mette il debitore in guardia sul fatto che, passati i 60 giorni più ulteriori 30, la riscossione proseguirà in mano al concessionario (ADER) senza bisogno di ulteriori notifiche di cartelle. La presenza di tale avviso è un elemento essenziale: segnala che l’atto è emesso ai sensi dell’art. 29 D.L. 78/2010 e non un semplice accertamento “ordinario”.

Va segnalato che, per quanto riguarda i contributi INPS, l’avviso di addebito deve parimenti indicare l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni, decorso cui l’agente della riscossione procederà esecutivamente . È previsto inoltre che l’avviso INPS sia preferibilmente notificato via PEC (Posta Elettronica Certificata) alle aziende o ditte individuali, in alternativa tramite messi comunali o raccomandata A/R .

Decorrenza e termini chiave. Un punto fondamentale è scandire le tempistiche che trasformano un accertamento in un titolo esecutivo esigibile: – Notifica dell’avviso di accertamento: il dies a quo. Da qui decorre il termine per agire. – 60 giorni: è il termine concesso al contribuente per presentare ricorso (in Commissione Tributaria, se tributo) oppure per pagare le somme richieste (eventualmente fruendo di riduzioni sanzioni se pagamento nei 60 gg). Entro questo termine il contribuente può anche attivare strumenti deflattivi, come l’istanza di accertamento con adesione, che sospende i termini per ricorrere per ulteriori 90 giorni. In caso di accertamento con adesione accolto, il termine di pagamento può allungarsi a 150 giorni totali . – Sospensione feriale: dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi per legge; di conseguenza, se i 60 giorni cadono in agosto, la scadenza è prorogata di 31 giorni (fino ai primi di settembre) . – Decorsi i 60 giorni (o 150 in caso di adesione) senza pagamento né sospensioni giudiziali/amministrative, l’accertamento diventa esecutivo a tutti gli effetti . A questo punto l’ufficio trasmette il carico all’Agente della riscossione. La normativa e la prassi (Circ. Agenzia Entrate 2/E-2017) prevedono che la trasmissione formale del flusso dei crediti all’ADER avvenga con cadenza giornaliera, trascorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento . In sostanza, intorno al 90º giorno dalla notifica (60+30), il debito viene affidato all’esattore. – Comunicazione di presa in carico: il contribuente riceverà una lettera da Agenzia Entrate-Riscossione che lo informa dell’avvenuto affidamento del credito e della imminente azione di recupero . Questa comunicazione, pur non essendo un atto necessario ai fini legali dell’esecuzione, svolge una funzione informativa importante. – Azioni cautelari/esecutive: una volta trascorsi i termini suddetti, senza necessità di ulteriore preavviso (salvo casi particolari di obbligo di preavviso esproprio per immobili, ecc.), l’Agente della riscossione può: – Iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore (per debiti sopra una certa soglia, solitamente €20.000, salvo variazioni normative). – Disporre il fermo amministrativo sui veicoli (per debiti sopra €1.000). – Notificare atti di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi (conto corrente, crediti verso clienti, ecc.), trascorsi i preavvisi di rito (ad esempio, preavviso di 5 giorni se notifica un’intimazione di pagamento ulteriore). – Adottare misure cautelari come il sequestro conservativo nei limiti concessi.

Da segnalare che nel sistema previgente (anteriore al 2011), invece, dopo un accertamento non pagato bisognava attendere l’iscrizione a ruolo e la notifica di una cartella di pagamento; solo 60 giorni dopo la cartella si poteva procedere a pignoramento . Con l’accertamento esecutivo, in molti casi si anticipa di 6-12 mesi l’avvio dell’esecuzione forzata, comprimendo drasticamente i tempi a disposizione del debitore per trovare soluzioni.

Esempio: un avviso di accertamento IVA notificato il 10 gennaio 2025 diviene esecutivo il 11 marzo 2025 (60 gg + sospensione festivi). Se non vi è ricorso né pagamento, verso inizio aprile 2025 il carico viene caricato dall’ADER e già da aprile-maggio 2025 il contribuente potrebbe subire ipoteche o pignoramenti senza ulteriori solleciti formali. Nel vecchio sistema, probabilmente la cartella sarebbe arrivata solo nella seconda metà dell’anno, con esecuzione nell’anno successivo.

Norme speciali: Va ricordato che l’accertamento esecutivo si inserisce nel quadro dei diritti del contribuente sanciti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000). Ad esempio, resta fermo il diritto a chiedere sospensione della riscossione in caso di ricorso (vedi oltre) e l’obbligo per l’Amministrazione di motivare adeguatamente gli atti. Inoltre, negli anni recenti il legislatore ha introdotto strumenti di definizione agevolata (“rottamazione” delle cartelle e anche degli accertamenti esecutivi) che permettono, in presenza di certi requisiti, di pagare il dovuto senza sanzioni o interessi di mora. Questi strumenti – pur importanti per la tutela del debitore – esulano dall’ambito di questa guida, che si concentra sulle tutele ordinarie e sulle procedure concorsuali.

Effetti del titolo esecutivo fiscale sull’impresa debitrice

Quando un accertamento diventa definitivo ed esecutivo, l’impresa debitrice subisce un immediato mutamento nella propria posizione finanziaria e giuridica. Il debito tributario, prima solo “potenziale” o in contestazione, diviene certo, liquido ed esigibile, equiparato a una condanna di pagamento. Ciò comporta conseguenze sia sul piano patrimoniale (con l’avvio delle azioni esecutive da parte dell’Agente della Riscossione) sia sul piano gestionale e reputazionale per l’impresa. Analizziamo separatamente le implicazioni per le diverse tipologie di imprese.

Imprese individuali e società di persone

Nelle imprese individuali, il titolare risponde dei debiti tributari con tutto il suo patrimonio personale, presente e futuro (art. 2740 c.c.). Un accertamento esecutivo a carico di un imprenditore individuale consente all’ADER di aggredire direttamente beni aziendali e personali: conti correnti, immobili, stipendi, veicoli ecc. Non essendovi separazione patrimoniale, l’esposizione fiscale incide immediatamente anche sulla sfera privata dell’imprenditore. Ad esempio, un artigiano che riceve un avviso IVA di importo elevato potrebbe vedersi pignorare sia i macchinari della bottega sia la casa di abitazione (nei limiti di legge, poiché la prima casa non è pignorabile da ADER per debiti sotto 120.000€, salvo che non sia di lusso). Inoltre, se l’impresa individuale cessa l’attività ma permangono debiti fiscali, il titolare rimane obbligato e potrà essere dichiarato fallito come persona fisica entro un anno dalla cessazione (se superava i requisiti di fallibilità), oppure sottoposto a liquidazione controllata in caso contrario.

Nelle società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice), vige il principio della responsabilità illimitata e solidale dei soci (illimitatamente responsabili) per le obbligazioni sociali. Ciò significa che un debito fiscale intestato alla società può essere escusso anche sul patrimonio personale dei soci: – Nella s.n.c., tutti i soci rispondono solidalmente con la società dei debiti tributari di questa, salvo beneficium excussionis (il Fisco deve prima escutere la società e, se il patrimonio sociale è insufficiente, può rivolgersi ai soci). – Nella s.a.s., solo i soci accomandatari (illimitatamente responsabili) subiscono questa conseguenza, mentre gli accomandanti sono responsabili limitatamente al conferimento (salvo abbiano indebitamente interferito nella gestione).

Dunque, l’accertamento esecutivo notificato ad una società di persone mette a rischio il patrimonio personale dei soci accomandatari o collettivi. L’Agente della Riscossione, dopo aver escusso i beni sociali (ad es. pignorando il conto corrente societario, i crediti verso clienti, gli immobili intestati alla società), in caso di insufficienza può notificare ai soci un’intimazione di pagamento in proprio e procedere ad ipoteche o pignoramenti sui loro beni personali. Questo effetto amplifica l’impatto del debito: non solo l’azienda, ma anche le famiglie dei soci possono essere coinvolte.

Un altro aspetto critico è che, se il debito fiscale è significativo e non viene onorato, la società di persone può essere esposta all’istanza di liquidazione giudiziale (ex istanza di fallimento) da parte del creditore pubblico. In tale scenario: – Se la società viene dichiarata in liquidazione giudiziale, la procedura si estende automaticamente ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 Cod. Crisi) . Ciò comporta che anche i patrimoni personali dei soci entrano nella massa attiva liquidabile, e i soci stessi subiscono gli effetti tipici del fallimento personale (es. divieti e limitazioni post-fallimentari). – Anche prima di un eventuale fallimento, la mera pendenza di ruoli esattoriali a carico dei soci (derivati da debiti sociali) può ostacolare l’accesso al credito personale dei soci o creare pregiudizio (ad es. segnalazioni nei sistemi informativi creditizi se vi sono ipoteche legali iscritte).

Per le società di persone, dunque, un grosso debito IVA o IRPEF non pagato minaccia sia la continuità aziendale sia la solvibilità personale dei soci. Spesso, in tali situazioni, i soci si trovano a dover valutare soluzioni come la messa in liquidazione volontaria della società e accordi transattivi con il Fisco, oppure l’attivazione di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (come il concordato minore o la liquidazione controllata) per contenere i danni.

Società di capitali (S.r.l., S.p.A. e simili)

Nelle società di capitali, vige la responsabilità limitata della società con il suo patrimonio, e i soci (azionisti o quotisti) non rispondono personalmente dei debiti sociali, fiscali compresi. Ciò costituisce un argine importante: l’accertamento esecutivo notificato ad una S.r.l. o S.p.A. non può essere direttamente riscosso sui beni personali dei soci, se non in casi eccezionali (ad esempio, se il Fisco riesce a dimostrare abuso della personalità giuridica o responsabilità specifiche degli organi). Tuttavia, gli effetti sull’impresa in quanto tale restano molto seri: – L’Agente della Riscossione può aggredire tutti i beni intestati alla società debitrice: conti bancari aziendali, crediti commerciali (pignorando i crediti verso clienti), beni mobili strumentali (automezzi, macchinari, merci in magazzino), nonché beni immobili della società. Queste azioni possono paralizzare l’operatività: ad esempio, il pignoramento del conto corrente sociale blocca i pagamenti di fornitori e stipendi; il fermo amministrativo degli automezzi impedisce di proseguire le attività di consegna o trasporto. – Può iscrivere ipoteca sugli immobili sociali (es. capannoni, uffici di proprietà). L’ipoteca fiscale scatta per debiti sopra una certa soglia (attualmente €20.000) e vincola i beni, impedendone la vendita o la rifinanziabilità. Un’azienda immobiliare o commerciale con ipoteche dell’ADER sui propri beni vede inevitabilmente ridotta la sua capacità di ottenere mutui o finanziamenti garantiti. – Il rating creditizio della società viene compromesso. Banche e fornitori svolgono spesso verifiche sui protesti e pregiudizievoli a carico di un’impresa: la presenza di ipoteche legali, pignoramenti o altri atti esecutivi registrati a nome della società emerge nelle visure e la classifica come soggetto ad alto rischio. Ciò può portare le banche a revocare affidamenti (fidi di cassa, anticipo fatture) o a non rinnovare prestiti, aggravando la crisi di liquidità. – I debiti fiscali iscritti a ruolo a carico della società (ossia gli importi risultanti da accertamenti esecutivi non pagati, ormai “cartolarizzati”) compaiono nel cassetto fiscale e nei certificati dei carichi pendenti. Questo ha effetti anche sul versante reputazionale e contrattuale: ad esempio, un’azienda con carichi pendenti non regolarizzati sopra soglie rilevanti può essere esclusa dagli appalti pubblici per “grave violazione fiscale” definitivamente accertata. La normativa sugli appalti infatti prevede l’esclusione delle imprese che abbiano debiti fiscali “gravi” (in genere, importi sopra €5.000) non in regola (né pagati né oggetto di rateazione o contenzioso) . Dal 2024, il sistema Anac consente persino di rilevare digitalmente anche i debiti fiscali non ancora definitivi (pendenti) delle imprese, seppur solo in assenza di violazioni già accertate . Ciò significa che un accertamento esecutivo contestato ma non definito potrebbe comunque emergere come indice di irregolarità, impedendo all’azienda di aggiudicarsi commesse pubbliche. – La società resta esposta, se il debito è rilevante e non soddisfatto, ad un’eventuale istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) da parte dell’Agente della Riscossione. In passato, Equitalia spesso promuoveva istanze di fallimento su società di capitali con debiti iscritti a ruolo ingenti e non recuperabili tramite esecuzione ordinaria (a testimoniare lo stato d’insolvenza). L’Agenzia Entrate-Riscossione può fare lo stesso, ovviamente rispettando i presupposti di legge (importo minimo del debito, stato d’insolvenza conclamato, ecc., come si dirà più avanti).

Va sottolineato che, nelle società di capitali, pur non essendoci responsabilità dei soci, possono però configurarsi responsabilità personali degli amministratori o di altri soggetti nei confronti del Fisco in casi specifici, ad esempio: – Sanzioni amministrative tributarie: queste, quando riferite a violazioni della società, restano in capo alla società stessa. Ma se l’amministratore ha concorso in violazioni, potrebbe risponderne in solido in alcune ipotesi (si pensi alle sanzioni per omessa presentazione dichiarazione: responsabile chi ha obbligo di firma). – Responsabilità per il pagamento di imposte dovute: gli amministratori che, in fase di liquidazione volontaria di una società, ripartiscono attivo tra i soci lasciando insoddisfatti i creditori sociali (tra cui il Fisco) possono essere chiamati a rispondere verso questi creditori nei limiti delle somme distribuite (artt. 2495 c.c. e 36 DPR 602/1973). Ad esempio, se una S.r.l. viene liquidata distribuendo beni ai soci senza pagare le cartelle esattoriali, l’ADER può agire contro i liquidatori. – Reati tributari: se il mancato pagamento riguarda obblighi come IVA o ritenute, oltre una certa soglia scatta il reato di omesso versamento (art. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000). La società di capitali come tale non risponde penalmente (non essendo prevista per questi reati la responsabilità dell’ente), ma l’amministratore sì, con conseguenze penali personali. Ciò indirettamente può indurre l’amministratore a trovare soluzioni per saldare il debito ed evitare il processo penale. Tuttavia, i reati tributari esulano dall’ambito di questa trattazione strettamente civilistica, salvo notare che essi aumentano la pressione sul debitore/imprenditore.

In sintesi, per una società di capitali un accertamento esecutivo non pagato rappresenta: – Una minaccia alla continuità aziendale: il blocco di conti e beni può fermare l’attività; l’esclusione da appalti o la perdita di fidi può togliere opportunità di business. – Un fattore di innesco di crisi: debiti fiscali elevati peggiorano gli indici di bilancio e possono portare alla perdita del capitale proprio (si pensi a una sanzione che azzera gli utili), obbligando i soci a ricapitalizzare o mettere in liquidazione. – Un preludio all’insolvenza conclamata: se l’azienda non riesce a ottenere dilazioni o risorse per pagare il fisco, né a ristrutturare il debito, l’insolvenza di solito si manifesta apertamente (stipendi e fornitori non pagati, azioni esecutive multiple) aprendo la strada al fallimento.

Va peraltro aggiunto che l’esistenza di un titolo esecutivo in mano al Fisco (come l’accertamento esecutivo decorso inutilmente) può accelerare la dichiarazione di insolvenza: i giudici fallimentari considerano spesso l’inadempimento a obbligazioni tributarie importanti come un sintomo serio di insolvenza. In giurisprudenza, per esempio, è stato affermato che il mancato pagamento di tributi può giustificare il fallimento dell’impresa inadempiente e che non sussiste un diritto del debitore di ottenere rinvii per aderire a sanatorie in extremis . Questo sarà approfondito nel paragrafo seguente.

Accertamento esecutivo e apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento)

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, in vigore a regime dal 15 luglio 2022) ha sostituito la legge fallimentare storica, ridefinendo termini e procedure. Il “fallimento” è ora denominato liquidazione giudiziale, ma la sostanza in parte resta: è la procedura concorsuale tramite cui un imprenditore insolvente viene spossessato dei beni, che sono liquidati per soddisfare collettivamente i creditori. In questo contesto, i debiti fiscali e contributivi giocano spesso un ruolo cruciale, in quanto crediti di natura privilegiata e talvolta di notevole importo. Vediamo il rapporto tra accertamento esecutivo e dichiarazione di liquidazione giudiziale (cioè la sentenza con cui il tribunale apre la procedura, su ricorso del debitore o di un creditore come l’ADER).

Presupposti di fallibilità e iniziativa del creditore pubblico. Non tutte le imprese sono assoggettabili a liquidazione giudiziale: restano escluse dall’area del fallimento gli imprenditori “minori”, ossia sotto certe soglie dimensionali. I limiti attuali (ereditati in sostanza dall’art. 1 l.fall.) richiedono che l’impresa, nei tre esercizi precedenti, abbia avuto attivo patrimoniale annuo superiore a €300.000, ricavi lordi annui superiori a €200.000, e debiti anche non scaduti superiori a €500.000 (basta superare almeno uno di tali limiti perché sia fallibile) . Se un’impresa non supera nessuna soglia, è un “piccolo imprenditore” non fallibile: i suoi creditori (incluso il Fisco) non potranno chiederne la liquidazione giudiziale, ma solo le procedure di sovraindebitamento (oggi chiamate concordato minore, liquidazione controllata, etc., che vedremo più avanti).

Invece, per le imprese che superano i limiti (la maggioranza delle società di capitali e molte società di persone strutturate), l’Agente della Riscossione ha legittimazione a presentare ricorso per la liquidazione giudiziale in qualità di creditore, al pari di qualsiasi altro creditore non soddisfatto. Prima del Codice della Crisi, Equitalia era assai attiva in questo campo, utilizzando l’istanza di fallimento come strumento ultimo per forzare il pagamento o liquidare aziende morose. Oggi Agenzia Entrate-Riscossione adotta criteri più selettivi (spesso privilegia le misure di recupero stragiudiziale o accordi), ma rimane la facoltà di attivare la procedura concorsuale in tribunale quando: – Il debito tributario accertato e scaduto è ingente e non è stato possibile recuperarlo con i pignoramenti (sintomo che l’azienda non ha liquidità o beni sufficienti). – Vi sono indici di insolvenza conclamata: ad esempio l’azienda ha più cartelle esattoriali non pagate, dipendenti non pagati, protesti, ecc. – L’importo dovuto supera la soglia minima per la dichiarazione di fallimento (attualmente circa €30.000 di debiti scaduti, secondo l’art. 15 CCII che richiama l’art. Threshold l.fall). In passato la giurisprudenza aveva individuato in €30.000 il minimo di debito per istanza, soglia poi normativizzata.

Un accertamento esecutivo non pagato, da solo, può giustificare il fallimento se rappresenta un debito di importo rilevante e l’azienda non mostra segni di poterlo adempiere. Occorre evidenziare che la legge fallimentare (ora codice) non richiede che i crediti istanti siano “definitivamente accertati” con sentenza o simili: è sufficiente che il tribunale, in via incidentale, ritenga plausibile l’esistenza del credito e constatato lo stato di insolvenza. Anche un credito contestato può fondare la legittimazione attiva, purché il giudice istruttore del fallimento effettui una verifica sommaria dell’esistenza del credito . La Cassazione ha infatti chiarito nel 2025 che per aprire la liquidazione giudiziale non serve un titolo esecutivo definitivo: il tribunale non deve negare la dichiarazione solo perché il credito è oggetto di contestazione, ma può valutare incidentalmente gli elementi e, se convinto della sua fondatezza e dell’insolvenza del debitore, procedere comunque . Ciò implica che anche un accertamento fiscale impugnato ma non sospeso potrebbe contribuire a una istanza di fallimento, se nel frattempo l’impresa manifesta insolvenza e il giudice ritiene probabile la pretesa tributaria.

Un esempio pratico: la società X S.r.l. riceve un accertamento esecutivo per IVA da €500.000. X presenta ricorso al giudice tributario ma non paga alcunché (né ottiene sospensione). Nel frattempo l’ADER, scaduti i termini, procede con pignoramenti che però vanno deserti (conto vuoto, beni inesistenti). A questo punto ADER può chiedere la liquidazione giudiziale di X per insolvenza. Il fatto che X abbia un ricorso tributario pendente non impedisce necessariamente la dichiarazione: se l’azienda appare insolvente (incapace di pagare quel debito e magari altri), il tribunale può dichiararla fallita, salvo poi gestire il credito tributario in sede concorsuale subordinandolo all’esito del giudizio tributario. L’importante, in sede prefallimentare, è che ci sia uno stato di insolvenza oggettivo (inadempimenti gravi, mancanza di attivo liquidabile) e un creditore legittimato (ADER in questo caso). La presenza di un accertamento non definitivo non dà diritto al debitore di ottenere un rinvio del procedimento fallimentare per attendere l’esito del ricorso fiscale . Anzi, come sancito dalla Cassazione, non esiste un diritto del debitore a congelare l’istruttoria prefallimentare per cercare accordi o definizioni agevolate (come la rottamazione delle cartelle): il tribunale può decidere subito sullo stato d’insolvenza, bilanciando l’interesse pubblico dei creditori alla soddisfazione . Ad esempio, nel 2023 la Cassazione ha ritenuto legittimo che il tribunale non attendesse l’esito di una possibile rottamazione cui la società intendeva aderire, dichiarandone il fallimento visto il mancato pagamento dei tributi .

Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sui debiti fiscali. Quando l’impresa debitrice viene dichiarata in liquidazione giudiziale: – Scatta il divieto di azioni esecutive individuali (art. 150 CCII, già art. 51 l.fall.): ciò significa che Agenzia Entrate-Riscossione non potrà più procedere con pignoramenti autonomi, né proseguiranno le esecuzioni in corso, perché tutti i creditori (incluso il Fisco) dovranno far valere i loro crediti nella procedura concorsuale collettiva. – I debiti tributari confluiscono nel passivo fallimentare come crediti privilegiati (in larga parte). Le imposte come IVA, ritenute non versate e contributi previdenziali sono assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c., grado elevato, il che significa che in sede di riparto avranno priorità di pagamento sulle somme ricavate dalla liquidazione dei beni mobili dell’azienda. Anche sul ricavato di immobili, il Fisco gode di ipoteche (se iscritte) o di privilegio speciale in alcuni casi (es. imposte sugli immobili). – Se l’accertamento esecutivo non era definitivo (ricorso pendente), il curatore fallimentare di solito sospende i pagamenti in attesa dell’esito del contenzioso tributario. Il credito del Fisco sarà ammesso al passivo come contestato e condizionato (in riserva) in attesa della sentenza tributaria passata in giudicato. Nel frattempo, però, l’esistenza stessa della procedura concorsuale spesso incentiva una definizione transattiva: è possibile utilizzare lo strumento della transazione fiscale nell’ambito di un concordato fallimentare o di accordi in procedura (se la procedura vira in un concordato, vedi oltre). – La dichiarazione di liquidazione giudiziale non estingue il debito tributario, ma ne cristallizza l’importo alla data di apertura (sospendendo il decorso di interessi moratori ecc., salvo quelli prededucibili). Eventuali sanzioni tributarie maturate cessano di produrre effetti? In genere, in fallimento le sanzioni tributarie sono trattate come chirografarie (postergate se il fatto non è doloso) e comunque la pretesa dello Stato per punire viene temperata dalla procedura.

Evitare il fallimento con strumenti di allerta e composizione negoziata. Il Codice della Crisi ha introdotto misure volte a intercettare precocemente la crisi ed evitare la liquidazione giudiziale, incentivando soluzioni negoziali. Un grave debito fiscale è uno dei segnali di allerta più comuni. Oggi, l’imprenditore che si accorge di non poter far fronte ai debiti tributari può attivare la composizione negoziata della crisi (introdotta col D.L. 118/2021 e ora Titolo II CCII) o altre procedure di regolazione (come il concordato preventivo) prima che il Fisco ne chieda il fallimento. Se è in corso una composizione negoziata con misure protettive concesse dal tribunale, i creditori (incluso ADER) non possono nel frattempo iniziare o proseguire azioni esecutive né presentare istanza di fallimento. Dunque muoversi per tempo con questi strumenti può congelare l’iniziativa aggressiva del Fisco.

Creditori pubblici e concordato preventivo: Nel caso in cui l’impresa proponga un concordato preventivo (procedura in continuità o liquidatoria minore) prima che intervenga il fallimento, i debiti fiscali rientrano nel piano di ristrutturazione. La regola generale, fino a qualche anno fa, era che i crediti tributari privilegiati dovessero essere pagati integralmente, salvo che l’Amministrazione aderisse a una falcidia mediante transazione fiscale (ex art. 182-ter l.f., ora art. 63 CCII). Questo conferiva di fatto al Fisco un potere di veto: se non accettava un trattamento degradato, il debitore doveva prevedere pagamento 100% di IVA, ritenute e contributi, pena l’inammissibilità del concordato. La giurisprudenza aveva confermato questa impostazione, ritenendo l’IVA infalcidiabile senza consenso (anche per vincoli di diritto UE).

Tuttavia, dal 2022 con l’attuazione della Direttiva Insolvency (UE 2019/1023) vi sono importanti novità: il Codice modificato prevede che il tribunale possa omologare un concordato preventivo anche in assenza di voto favorevole del Fisco, a condizione che la proposta sia conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale . In altri termini, se l’impresa dimostra che nel concordato il Fisco incasserà almeno quanto otterrebbe in caso di fallimento (dove magari i suoi crediti privilegiati sarebbero soddisfatti parzialmente per incapienza), il giudice può superare il dissenso del creditore pubblico (cram-down fiscale). Questa è una svolta: toglie al Fisco un diritto di veto assoluto e rende più fattibili i concordati con falcidia di IVA e contributi, purché giustificati da perizie sul valore di liquidazione. La convenienza comparativa diventa il criterio chiave . La Cassazione aveva in passato anticipato aperture sul concetto di soddisfazione “alternativa” in caso di fallimento (si veda Cass. 8 giugno 2020 n. 10884 e SS.UU. 2021 n.8504 sul riparto di giurisdizione in transazione fiscale) e ora il legislatore ha recepito il principio.

Liquidazione controllata per debitori non fallibili: È importante menzionare che il Codice della Crisi ha introdotto la possibilità che anche i piccoli imprenditori non fallibili possano essere soggetti a una procedura concorsuale liquidatoria su iniziativa dei creditori. Si tratta della liquidazione controllata del sovraindebitato, evoluzione della liquidazione del patrimonio ex L.3/2012. L’art. 268 CCII e seguenti consentono che, se un debitore “minore” è insolvente, i creditori (o il Pubblico Ministero) possano chiederne la liquidazione controllata . Questo è un notevole cambiamento: sotto la vecchia legge fallimentare, il piccolo imprenditore semplicemente non poteva essere forzato in procedura concorsuale dai creditori (restava solo l’esecuzione individuale). Ora invece, ad esempio, se un artigiano individuale con debiti fiscali enormi non prende iniziative, l’ADER potrebbe rivolgersi al tribunale per aprire la liquidazione controllata. Ovviamente devono ricorrere le condizioni: insolvenza acclarata e assenza di qualsiasi procedura di regolazione attivata dal debitore stesso . Il tribunale, verificati i presupposti, emana una sentenza di apertura della liquidazione controllata, nominando un liquidatore (di solito l’OCC – Organismo di Composizione della Crisi – che ha assistito eventualmente il debitore). Gli effetti per il debitore sono simili a un fallimento: scioglimento dell’impresa, liquidazione di tutti i beni, estensione ai soci illimitatamente responsabili (anche qui, se è una società di persone, i soci finiscono in liquidazione controllata personale) . Il fine però è anche quello di portare il debitore alla esdebitazione, cioè liberarlo dai debiti residui a fine procedura (beneficio oggi previsto anche per gli imprenditori minori).

In definitiva, l’accertamento esecutivo può essere l’innesco di una procedura concorsuale se l’impresa non è in grado di fronteggiarlo. Il quadro normativo attuale offre, sì, nuove opportunità di gestione negoziata (che tratteremo a breve), ma al tempo stesso rende più incisivo l’intervento del creditore pubblico, anche verso soggetti prima non attaccabili in via concorsuale. Per questo è fondamentale che l’impresa in crisi per debiti fiscali conosca e utilizzi per tempo i sistemi di difesa e composizione della crisi, onde evitare di subire passivamente un fallimento che potrebbe essere prevenuto o gestito diversamente.

Sistemi di difesa del debitore: opposizioni, impugnazioni e soluzioni negoziali

Di fronte ad un accertamento esecutivo e alle sue conseguenze, il debitore non è privo di tutele. L’ordinamento predispone diversi strumenti di difesa, che possiamo suddividere in due categorie: 1. Difese in ambito processuale esecutivo/tributario, volte a contestare la legittimità del titolo o dell’azione di riscossione (es. ricorso alle Commissioni tributarie, opposizione all’esecuzione). 2. Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, volti a trovare un accordo o una soluzione concorsuale per il sovraindebitamento fiscale (es. transazione fiscale, concordati, piani di ristrutturazione).

L’obiettivo di tali strumenti, specialmente nella prospettiva del debitore, è duplice: da un lato guadagnare tempo e sospendere azioni esecutive che metterebbero in ginocchio l’attività; dall’altro ridurre l’esposizione debitoria a livelli sostenibili, tramite dilazioni, stralci, o l’accesso a procedure che portino eventualmente a esdebitazione.

Esaminiamo singolarmente i principali sistemi di difesa disponibili.

Impugnazione dell’accertamento esecutivo in sede tributaria

Il primo e più immediato rimedio per il contribuente che contesta l’accertamento è la presentazione di ricorso alle Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Questo ricorso è identico a quello proponibile avverso qualunque avviso di accertamento “ordinario”: si tratta di un giudizio volto a far annullare (in tutto o in parte) la pretesa fiscale, per motivi di legittimità (vizi formali, notifica, difetto di motivazione) o di merito (insussistenza del maggior imponibile, errori di calcolo, ecc.).

Effetto sulla riscossione: L’impugnazione non blocca automaticamente la riscossione dell’accertamento esecutivo, salvo che il contribuente ottenga una sospensione. In base alle norme (art. 19 D.Lgs. 546/92 e art. 29 D.L. 78/2010), l’Agenzia Entrate-Riscossione deve attendere 60 giorni + 30 prima di iniziare le azioni esecutive; dunque se entro i 60 giorni viene proposto ricorso, l’accertamento comunque diviene esecutivo decorso tale termine. Tuttavia: – Il contribuente può presentare, unitamente al ricorso, un’istanza di sospensione dell’esecuzione alla Commissione Tributaria Provinciale, indicando il danno grave e irreparabile che subirebbe dall’esecuzione forzata (ad es. fallimento, cessazione attività) e i motivi di fondatezza del ricorso. La Commissione, solitamente entro 30 giorni, decide sull’istanza. Se la accoglie, sospende la riscossione fino alla decisione di merito . In tal caso l’ADER non potrà procedere ad esecuzione per il momento, e se già iscritta ipoteca o fermo, dovrà congelare ogni ulteriore atto. – Se la Commissione rigetta l’istanza di sospensione o il contribuente non la chiede, la riscossione prosegue. La legge però pone un limite: durante il processo di primo grado, l’ADER può riscuotere solo 1/3 delle imposte accertate, oltre interessi (le sanzioni sono in genere sospese al 1/3 anch’esse). Questo deriva dall’art. 15 del D.Lgs. 546/92 come modificato: in pratica, in pendenza di giudizio di primo grado, l’ufficio può iscrivere a ruolo provvisoriamente una quota del tributo (in passato era 1/3 dopo la sentenza di primo grado, oggi anticipato se ricorso senza sospensiva). Se poi il contribuente perde in primo grado, per appellare deve versare un ulteriore importo (fino a 2/3 del totale). Queste regole sono complesse ma mirano a equilibrare l’interesse erariale e la tutela del contribuente. – In ogni caso, la presentazione del ricorso consente di evitare che l’accertamento diventi definitivo: la pretesa resta sub iudice. Ciò può rivelarsi utile anche nel contesto concorsuale: un credito fiscale sub iudice, come visto, può essere valutato incidentalmente ma rimane incerto e potrebbe finire ridotto o annullato dalla sentenza tributaria.

Ricorso avverso avvisi INPS: Per gli avvisi di addebito contributivi, il principio è analogo ma la sede diversa: il ricorso si propone al Tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni . Anche qui si può chiedere la sospensione al giudice; il giudice del lavoro se la concede, il debitore deve poi notificare il provvedimento sospensivo all’ADER per bloccare la riscossione . Diversamente dalle commissioni tributarie, nel rito lavoro normalmente l’intero importo è sospendibile a discrezione del giudice (non vigono i limiti percentuali del processo tributario).

Vantaggi e limiti dell’impugnazione tributaria:Vantaggi: È l’unica strada per contestare radicalmente la pretesa fiscale sul merito. Se il contribuente ha ragione e ottiene l’annullamento, il debito viene eliminato. Anche l’atto viziato formalmente può essere annullato. Inoltre, la pendenza di un giudizio, specie se con sospensiva, dà respiro al debitore e può migliorare la sua posizione in eventuali trattative (es. transazione fiscale). – Limiti: I tempi del contenzioso tributario possono essere lunghi (mesi o anni). Nel frattempo, se non c’è sospensione, la riscossione va avanti. Inoltre, il giudizio tributario è circoscritto ai motivi dedotti: bisogna sollevare subito tutte le eccezioni (non è possibile in appello introdurre nuovi motivi, salvo vizi sopravvenuti). Occorre valutare costi (spese legali, contributo unificato se valore alto) e benefici. Importante: il ricorso tributario contestando la fondatezza del debito non sostituisce l’eventuale opposizione all’esecuzione (di cui dopo) per vizi della cartella o del pignoramento; sono ambiti diversi. Ad esempio, se l’atto non era notificato o è già prescritto, si può sollevare sia in commissione che avanti al giudice ordinario in sede esecutiva a seconda dei casi.

In definitiva, la prima difesa del debitore è quasi sempre fare ricorso contro l’accertamento esecutivo (o contro la cartella eventualmente giunta post affido). Spesso, anche solo il fatto di aver avviato un contenzioso rende il Fisco più disponibile a concedere una rateazione o a valutare soluzioni alternative, soprattutto se il giudice ha riconosciuto fumus boni iuris concedendo la sospensione.

Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Quando la riscossione coattiva è già iniziata (ad es. è stata iscritta un’ipoteca, notificato un pignoramento, o emessa una cartella di pagamento su ruolo), il contribuente può attivare strumenti di difesa davanti al giudice ordinario in sede di esecuzione forzata. In particolare: – Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): serve a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione. Nel contesto fiscale, ciò può tradursi nel sostenere che il titolo esecutivo è inesistente o inefficace, oppure che il debito è già estinto o non dovuto. Ad esempio, il debitore potrebbe opporsi sostenendo che l’accertamento non gli è stato regolarmente notificato e quindi la cartella (o l’esecuzione) è illegittima; oppure che ha pagato mediante compensazione o condono; o ancora che il debito è prescritto. L’opposizione all’esecuzione va proposta davanti al tribunale ordinario competente (luogo dell’esecuzione) e può avvenire prima che l’esecuzione inizi (opposizione a precetto, nel caso di ingiunzione) o durante (opposizione al pignoramento). – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve a censurare i vizi formali degli atti esecutivi. Ad esempio, se la cartella di pagamento, il preavviso di ipoteca, l’atto di pignoramento presentano difetti di notifica, errori procedurali o irregolarità (mancato rispetto di termini, vizi di forma), il debitore deve farli valere con opposizione ex 617 c.p.c., entro 20 giorni dalla notifica dell’atto contestato. Un caso tipico è l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo o dell’estratto di ruolo: su questi atti vi è stata in passato altalena giurisprudenziale. La Cassazione a Sezioni Unite (sent. n.19704/2015) ha ammesso la possibilità di impugnare il ruolo/cartella mai notificata, se l’estratto di ruolo crea pregiudizio (ad esempio impedisce la partecipazione a gare) . Attualmente, il debitore può ricorrere al giudice tributario contro un’cartella mai notificata di cui viene a conoscenza tramite estratto (Cass. SU n.7822/2020), ma in altri casi è competente il giudice ordinario. È un terreno complesso, dove la scelta del rito e del giudice giusto è fondamentale per evitare inammissibilità.

In sintesi, le opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c. sono tutele giudiziali ordinarie che si affiancano al ricorso tributario: – Si utilizzano quando ormai l’atto impositivo è divenuto titolo esecutivo e si contesta l’azione di riscossione in sé (non tanto il merito del tributo, che sarebbe precluso se non impugnato nei termini tributari). – Ad esempio, se un contribuente scopre anni dopo di avere un debito a ruolo per una cartella mai notificata, non potendo più impugnare l’accertamento in Commissione (termini decaduti), potrà far valere la nullità della notifica con un’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario, chiedendo di dichiarare inesistente quell’atto e quindi invalida la riscossione.

Sospensione giudiziale: Nel proporre opposizione all’esecuzione, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione della procedura esecutiva in corso, laddove ricorrano gravi motivi (analogo concetto del periculum in mora). Spesso in materia tributaria, se si dimostra che il credito è quantomeno controverso o vi è un vizio evidente (es: cartella non notificata, c’è documento che lo prova), i giudici sospendono temporaneamente il pignoramento/fermo/ipoteca in attesa della decisione di merito.

Limiti di giurisdizione: Una complicazione è che non tutti i profili possono essere portati dal giudice ordinario. Laddove si tratti di vizi della pretesa tributaria (ad esempio eccepire prescrizione del tributo, o pagamento già avvenuto nei confronti dell’ente impositore), la giurisprudenza tende a dire che la competenza rimane del giudice tributario se esiste ancora un atto impugnabile. Viceversa, se si contesta la legittimità dell’atto esecutivo in sé (l’ipoteca è iscritta senza preavviso, il pignoramento è nullo perché oltre i limiti), è materia ordinaria. Questo confine è sottile. In pratica: – Vizi del titolo (accertamento/cartella): competenza tribunale tributario (sempre che si sia nei termini) oppure opposizione a esecuzione se titolo ormai definitivo ma inesistente/nullo radicale. – Vizi della procedura di riscossione (errori di ADER nelle notifiche, atti esecutivi viziati): competenza tribunale ordinario via art. 617 c.p.c.

Perché utilizzare le opposizioni? Sono vitali quando, ad esempio: – Il contribuente non si è accorto in tempo dell’accertamento (magari una notifica irreperibile): ora arriva il pignoramento e l’unica chance è far valere quel vizio in sede esecutiva. – Oppure quando l’ADER pignora beni oltre il dovuto, ignorando un’autotutela o un pagamento già effettuato: si deve fermarla col giudice ordinario. – Opposizione ex 615 è anche il mezzo per opporsi al precetto se mai fosse notificato un precetto (in verità ADER notifica direttamente cartelle o intimazioni di pagamento, non un precetto classico, ma se lo facesse, quell’atto è assimilabile).

In conclusione, opposizione all’esecuzione/agli atti è un’arma processuale tecnica ma importante, che richiede tempi rapidi e prova rigorosa dei vizi. Va maneggiata da professionisti per non incorrere in errori di rito. Spesso, a fronte di un’opposizione ben fondata, l’ADER stessa può preferire accordi (ad esempio, annullare in autotutela un atto viziato per rinotificarlo correttamente, concedendo tempo al debitore nel frattempo).

Ricorso per Cassazione

Il ricorso per Cassazione rappresenta il terzo grado di giudizio nel contenzioso tributario (o nel giudizio di lavoro per i contributi). È uno strumento utilizzabile dopo aver esaurito i gradi di merito (Commissione Provinciale e poi Regionale) e serve esclusivamente a far valere violazioni di legge o vizi di motivazione della sentenza d’appello. Dal 2023 la Cassazione è accessibile anche per motivi relativi all’omesso esame di fatti decisivi (ma nei limiti dell’art. 360 c.p.c. modif.).

Perché rileva qui? Perché un contribuente potrebbe aver perso nei primi due gradi e voler ancora evitare la definitiva soccombenza. Il ricorso per Cassazione: – Non sospende automaticamente la riscossione. Al contrario, se il contribuente ha perso in appello, il debito diventa esigibile integralmente. In passato, la legge prevedeva che dopo la sentenza di secondo grado l’Amministrazione potesse riscuotere tutto, salvo poi rimborsare in caso di vittoria del contribuente in Cassazione. Attualmente, per impugnare in Cassazione occorre aver versato quanto dovuto in base alla sentenza d’appello, oppure ottenere una sospensione ad hoc. – È però possibile chiedere alla Cassazione stessa la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata (art. 62 D.Lgs. 546/92). La Cassazione la concede raramente e solo se c’è periculum grave e il ricorso non è manifestamente infondato. In alternativa, il contribuente può chiedere la sospensione al giudice d’appello che ha emesso la sentenza, entro la dichiarazione di definitivo in attesa del ricorso (ma anche qui, molto discrezionale). – Il ricorso per Cassazione è dunque principalmente un mezzo per tentare di ribaltare un esito sfavorevole sul piano giuridico. Se la Cassazione accoglie il ricorso (per vizio di diritto), può cassare con rinvio ad altra Commissione, prolungando così la vita della controversia e offrendo un ulteriore margine al contribuente per trovare soluzioni (ad es. una definizione transattiva). – Inoltre, pendente il ricorso, il contribuente può sempre aderire a eventuali sanatorie (rottamazioni etc) se previste, o tentare accordi.

In ottica difensiva, il ricorso per Cassazione è un percorso oneroso (richiede il patrocinio di avvocato cassazionista, costi maggiori, tempi mediamente lunghi – 2/3 anni) e tecnico, perché verte su motivi di legittimità. Lo si attiva solo se c’è una solida ragione giuridica (es: la Commissione ha applicato male una norma, c’è una questione di diritto controversa, ecc.). Non va usato in modo dilatorio privo di fondamento, perché si rischia l’inammissibilità e condanne alle spese.

Tuttavia, in una strategia di difesa complessiva, l’annuncio di voler ricorrere in Cassazione può convincere l’Amministrazione a valutare soluzioni alternative (ad esempio, se c’è spazio per un accordo su altre annualità, o per evitare il rischio di un precedente sfavorevole). Bisogna ricordare che, sebbene la riscossione non si fermi di default, la Cassazione potrebbe decidere anche dopo qualche anno, e in caso di accoglimento il Fisco dovrebbe restituire quanto incassato di troppo, con interessi.

Transazione fiscale

La transazione fiscale è uno strumento negoziale introdotto originariamente con la legge n. 3/2006 (poi art. 182-ter legge fallimentare) e oggi disciplinato dagli artt. 63 e 88 del Codice della Crisi, volto a consentire un accordo tra debitore e Fisco/Enti previdenziali nell’ambito di una procedura concorsuale o di una composizione negoziata. In parole povere, è la possibilità di proporre al Fisco un pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi, in deroga al principio che imporrebbe di pagarli per intero se privilegiati.

La transazione fiscale tipicamente si colloca: – Nel concordato preventivo: il piano di concordato può contenere una proposta di transazione fiscale, indicando quanto si offre di pagare su IVA, ritenute e altri tributi e in quante rate, eventualmente con una percentuale di stralcio. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS valutano la proposta alla luce della convenienza rispetto alla liquidazione . Se la accettano (adesione espressa), i crediti fiscali vengono trattati secondo l’accordo (ad es. pago il 50% in 5 anni). Se rifiutano, come accennato, oggi c’è la possibilità di omologazione forzosa se il giudice ritiene comunque soddisfatto il requisito di miglior soddisfacimento rispetto al fallimento. – Negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): anche in questi accordi stragiudiziali omologati, il debitore può includere il fisco proponendo falcidie. L’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione del 60% dei creditori; il Fisco, se incide per molto, di solito è essenziale convincerlo. La legge oggi permette accordi estesi anche senza adesione di tutti, ma il Fisco se dissenziente può far fallire l’accordo salvo omologazione giudiziale forzata analogamente al concordato. – Nella composizione negoziata: durante le trattative assistite dall’esperto, l’imprenditore può proporre all’Erario una transazione al fine di evitare il dissesto. In base all’art. 63 CCII, la transazione può riguardare il pagamento parziale dei tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, dell’IVA (che prima era tabù assoluto) e dei contributi. L’esperto indipendente attesta che la proposta è fattibile e più conveniente della liquidazione. Le trattative sono riservate, ma se si raggiunge un accordo, questo può essere formalizzato in un piano attestato o in un accordo ex art. 57.

Vantaggi della transazione fiscale: – Consente di ridurre il carico fiscale in proporzione alle capacità effettive dell’impresa. Ad esempio, un’azienda insolvente con €1 milione di debiti fiscali potrebbe proporre di pagarne €300 mila, se è quanto stimato recuperabile dalla continuità aziendale o dalla liquidazione. Il Fisco accetterà se comprende che in caso di fallimento prenderebbe magari ancora meno. – Permette di dilazionare notevolmente il pagamento (anche 5-10 anni), oltre i limiti ordinari di rateazione amministrativa. In transazione si può costruire un piano ad hoc, ad esempio partire a pagare dopo 1 anno, poi in 7 anni semestralmente. – Sospende l’esecuzione forzata: una volta avviato un concordato preventivo con transazione, scatta lo stay delle azioni individuali (art. 54 CCII). L’ADER quindi ferma ogni pignoramento e attende l’esito. Se il concordato viene omologato, i debiti fiscali vengono trattati secondo il piano; se fallisce, riprenderanno le azioni (ma spesso c’è la protezione concorsuale finché si tenta). – Ha anche riflessi sulle eventuali sanzioni penali tributarie: se la transazione fiscale è inserita in un concordato omologato, il pagamento nei termini del concordato dei debiti IVA/ritenute può evitare la punibilità penale (causa di non punibilità se il debito è estinto prima del giudizio, e l’omologa con pagamento dilazionato parificata a provvedimento del giudice, secondo alcune interpretazioni).

Limiti e condizioni: – La transazione fiscale deve rispettare la convenienza per l’Erario. L’art. 63 CCII ribadisce che la proposta deve garantire all’Erario una quota non inferiore a quella realizzabile in liquidazione giudiziale . Quindi serve una perizia che valuti quanto ricaverebbe il Fisco in caso di fallimento (tenuto conto dei privilegi, della liquidabilità dei beni) e dimostrare che la proposta lo pareggia o supera. Se non c’è convenienza, l’Agenzia difficilmente aderisce e il tribunale non potrebbe omologare. – Non tutti i debiti sono falcidiabili: l’IVA e le ritenute non versate possono essere falcidiate solo all’interno di procedure (concordato o accordo) e ormai, come detto, anche senza il voto favorevole purché rispettata la “best interest test”. Le sanzioni tributarie possono essere ridotte anch’esse (spesso sono trattate come chirografarie e possono essere abbattute significativamente). – La transazione richiede comunque il coinvolgimento di professionisti qualificati (commercialisti, legali, attori del concordato). Non è un fai-da-te: va predisposto un piano dettagliato, corredato da attestazioni. I costi non sono trascurabili e lo scenario è complesso, ma per debiti molto elevati è spesso l’unica via per evitare la morte dell’azienda.

In definitiva, la transazione fiscale è il tavolo negoziale sul quale il debitore in crisi e il Fisco possono sedersi per evitarsi reciprocamente danni maggiori: l’impresa evita il fallimento e conserva la continuità (o liquida ordinatamente con meno danni), l’Erario incassa in tempi ragionevoli il realmente realizzabile. Questa “fiscalità della crisi” è in continua evoluzione e oggi, con la possibilità di cram-down, è divenuta ancor più interessante per il debitore perché toglie al Fisco la possibilità di far saltare tutto arbitrariamente – purché, beninteso, la proposta sia seria e conveniente.

Strumenti di composizione negoziata della crisi d’impresa

Tra le novità più rilevanti degli ultimi anni c’è la composizione negoziata della crisi, introdotta con il D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) e ora integrata nel Codice della Crisi (artt. 17-25 CCII). È un percorso volontario, non giudiziale (anche se supervisionato), in cui l’imprenditore in crisi può cercare un accordo con i creditori con l’ausilio di un esperto terzo nominato da un’apposita commissione. È uno strumento di allerta e intervento precoce, concepito per evitare l’insolvenza irreversibile e le procedure concorsuali “traumatiche”.

Come funziona e perché è utile al debitore fiscale: – L’imprenditore presenta un’istanza sulla piattaforma telematica nominativa, fornendo informazioni sull’azienda e sulle ragioni della crisi (ad esempio, un carico fiscale ingente non sostenibile). – Viene nominato un esperto indipendente, di norma un professionista iscritto in un elenco, con competenze di ristrutturazione. L’esperto esamina la situazione e guida le trattative. – La composizione negoziata è volontaria: i creditori sono invitati al tavolo ma non obbligati a aderire. Tuttavia, ha dei supporti: l’impresa può chiedere misure protettive al tribunale, come il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive per la durata delle trattative (inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili). Se il tribunale concede tali misure, ad esempio, l’Agenzia Entrate-Riscossione non potrà iscrivere nuove ipoteche o pignorare durante la negoziazione . – Durante la negoziazione, l’imprenditore elabora, con l’aiuto dell’esperto, un piano di risanamento o comunque una proposta per ciascun creditore. Verso il Fisco, potrebbe formulare una proposta di transazione fiscale (stralcio parziale) oppure un piano di rateazione straordinaria. Spesso l’esperto facilita la comunicazione con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS: il tavolo negoziale permette di spiegare la situazione, mostrare proiezioni e convincere che accettare un certo sacrificio è più vantaggioso che forzare il fallimento. – Se le trattative hanno successo, si può formalizzare un accordo stragiudiziale con i creditori (es. un accordo unico o plurimi accordi bilaterali). Tale accordo può essere semplicemente privato oppure pubblicato e omologato come accordo di ristrutturazione in tribunale per conferirgli efficacia esecutiva e esenzioni da revocatorie. – Se invece la negoziazione non porta a un accordo con tutti, l’imprenditore può comunque avere individuato una soluzione parziale: ad esempio, trovare un investitore disponibile ad acquistare l’azienda. In tal caso, il Codice della Crisi offre una via d’uscita denominata concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII).

Concordato semplificato: È una procedura innovativa e rapida riservata all’ipotesi di esito negativo della composizione negoziata. L’imprenditore, entro 60 giorni dalla comunicazione finale dell’esperto che la negoziazione non ha trovato soluzione, può proporre al tribunale un concordato semplificato liquidatorio . Si tratta in sostanza di offrire ai creditori una certa distribuzione dei beni dell’azienda (ad esempio vendendo l’azienda a un soggetto individuato durante le trattative, oppure liquidando l’attivo residuo) assicurando loro un pagamento almeno pari a quanto otterrebbero dal fallimento. La particolarità è che non è prevista votazione dei creditori: il tribunale convoca comunque i creditori, valuta la proposta e, se ritiene soddisfatti i requisiti di legge (miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione coatta; regolarità del procedimento; assenza di pregiudizio per i creditori), può omologare il concordato anche senza il consenso dei creditori. È una soluzione “d’emergenza” per chiudere rapidamente la crisi evitando il fallimento, specie quando c’è il rischio di dispersione del valore. Ad esempio, se c’è un acquirente disposto a pagare X per l’azienda in blocco, col concordato semplificato si cede subito e si ripartisce X ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione, senza passare per gli iter lunghi di un concordato ordinario.

Per il debitore fiscale, il concordato semplificato può essere utile perché: – Congela comunque le azioni esecutive (applicandosi le regole protettive del concordato). – Permette di chiudere la partita debitoria in tempi brevi. I debiti fiscali saranno soddisfatti in parte, e per la quota eccedente il debitore sarà liberato se persona fisica (tramite esdebitazione successiva). – Non richiede l’adesione del Fisco (che magari non sarebbe mai arrivata). Certo, il tribunale controllerà che la proposta rispetti la legge, ma se la cassa ricavata è quella, non c’è molto da negoziare. – Ha però un campo di applicazione limitato: solo liquidazione, non prevede continuità aziendale. Quindi è una exit strategy più che uno strumento di risanamento.

In conclusione, la composizione negoziata è uno strumento da considerare quando l’impresa ha prospettive di risanamento o vuole evitare l’immediato default pur essendo in crisi. Offre al debitore fiscale dei vantaggi (sospensione delle esecuzioni, sede protetta per trattare con il Fisco) e in caso di insuccesso consente il concordato semplificato, comunque preferibile a un fallimento non governato. D’altro canto, richiede all’imprenditore grande trasparenza e collaborazione: deve aprire i libri all’esperto, affrontare i problemi sul tavolo con i creditori, e c’è sempre il rischio che, se l’esito è negativo e non usa il semplificato, i creditori (informati del tentativo fallito) perdano definitivamente fiducia e accelerino essi il fallimento.

Piani attestati di risanamento e accordi stragiudiziali

Prima dell’introduzione degli strumenti sopra, già la legge fallimentare prevedeva strumenti negoziali stragiudiziali per la gestione della crisi, che rimangono utili anche oggi: – Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67 l.fall.): consiste in un piano predisposto dall’impresa in crisi per il risanamento dei debiti, che viene asseverato da un professionista indipendente circa la fattibilità e l’idoneità a riequilibrare la situazione finanziaria. Il piano attestato è essenzialmente un accordo privato tra debitore e alcuni creditori (tipicamente banche) che accettano di ristrutturare i loro crediti (es: prorogando scadenze, rinunciando a parte di credito, concedendo nuova finanza) in vista del risanamento. Il vantaggio principale offerto dalla legge a chi esegue un piano attestato è l’esenzione da revocatoria fallimentare per gli atti compiuti in esecuzione del piano stesso. Cioè, se poi l’impresa fallisce nonostante il tentativo, i pagamenti e le garanzie concesse in attuazione del piano non potranno essere revocati come preferenziali. Questo serve a incentivare i creditori ad aderire senza temere che, se la situazione precipita, un curatore venga a chiedere indietro i soldi.

Rispetto al debito fiscale, il piano attestato non consente di imporre stralci al Fisco senza il suo consenso, perché è fuori dal tribunale. Però in un piano attestato il debitore può comunque: – Inserire le somme dovute al Fisco come debiti da soddisfare, magari pianificando di pagarli integralmente ma con denaro che arriva da dismissioni o dall’apporto di nuovi soci. – Chiedere all’ADER una rateazione ordinaria (fino a 72 rate, ossia 6 anni, o 120 rate in casi eccezionali di grave difficoltà) e includere il pagamento dilazionato nei flussi del piano. Spesso l’ADER, se vede che l’azienda sta attuando un serio risanamento con l’accordo delle banche, concede le dilazioni amministrative previste (art. 19 DPR 602/73), purché il debitore sia in regola con le dichiarazioni e fornisca garanzie se richiesto. – Utilizzare eventuali strumenti come la richiesta di sgravio di sanzioni tramite l’istituto del ravvedimento operoso o definizioni agevolate su alcune partite.

In sostanza, il piano attestato è un ombrello protettivo limitato: non impedisce ai creditori dissenzienti (incluso il Fisco) di agire. Quindi se l’ADER non è d’accordo e vuole comunque pignorare, può farlo (non c’è automatic stay). Per questo, i piani attestati funzionano bene quando la maggior parte dei creditori è allineata e magari il Fisco è marginale o comunque disposto ad aspettare le rate. Se invece il debito fiscale è preponderante, il piano attestato rischia di essere insufficiente, meglio passare per accordo omologato o concordato.

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII, ex art. 182-bis l.fall.): è un accordo omologato dal tribunale, che richiede l’adesione di almeno il 60% (oggi ridotti al 30% per piccoli accordi o per accordi di ristrutturazione agevolati) dei crediti. In pratica, il debitore conclude accordi con una maggioranza qualificata di creditori e poi chiede l’omologa, che lo rende efficace anche verso eventuali dissenzienti minori (pur dovendo soddisfarli integralmente). Nel contesto fiscale, l’accordo di ristrutturazione tipicamente includerà una transazione fiscale per i crediti tributari: di fatto è una via simile al concordato ma senza votazione, solo con adesione singola dei maggiori creditori.

Con le riforme recenti, esistono vari tipi di accordo (ad efficacia estesa, con cram-down per alcune classi di creditori non aderenti, ecc.). Il Fisco può aderire formalmente all’accordo sottoscrivendo la transazione fiscale al suo interno. Se non aderisce e il suo credito è rilevante, l’accordo potrebbe non raggiungere le percentuali o comunque il tribunale potrebbe non omologarlo se il trattamento proposto al Fisco non rispetta la convenienza.

Gli accordi di ristrutturazione, al pari del concordato, sospendono le azioni esecutive dalla data di pubblicazione della domanda di omologa. Inoltre sono più flessibili del concordato perché i creditori minori spesso li tengono fuori (pagandoli integralmente) e negoziano solo coi principali. Per un’impresa con poche banche finanziatrici e magari un grande debito fiscale, l’accordo può essere utile se riesce a portare in accordo banche + Agenzia Entrate. Se l’AdE invece non ci sta, l’accordo potrebbe essere inutile e tanto vale optare per il concordato con omologazione forzata.

In sintesi, piani attestati e accordi di ristrutturazione sono opzioni che permettono al debitore di evitare la pubblicità e la formalità di una procedura concorsuale (specie il piano attestato, che rimane riservato). Hanno efficacia se c’è collaborazione e fiducia dei creditori principali. Dal lato del Fisco, è noto che l’Amministrazione è più disponibile a concedere rateazioni piuttosto che falcidie fuori da concordati. Dunque, se il problema dell’impresa è di liquidità temporanea ma con patrimonio sufficiente a saldare tutto col tempo, un piano attestato con full payment al Fisco (ma dilazionato) può salvare la situazione senza passare in tribunale. Se invece serve uno stralcio significativo del debito fiscale, bisogna coinvolgere il giudice (transazione fiscale in concordato/accordo omologato).

Procedure di sovraindebitamento (per privati e imprese minori)

Un capitolo a parte meritano le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, dedicate ai debitori che non possono accedere alle procedure maggiori di fallimento/concordato perché non ne hanno i requisiti (o sono consumatori, cioè persone fisiche che hanno debiti personali). Fino al 2021 erano disciplinate dalla L. 3/2012; ora sono incorporate nel Codice della Crisi (artt. 65-83 CCII e art. 268-277 CCII per la liquidazione controllata). Queste procedure sono cruciali per quelle situazioni in cui un soggetto – ad esempio un piccolo imprenditore artigiano, un libero professionista o anche un consumatore – accumula debiti fiscali e altri debiti che non riesce a pagare, e vuole evitare le esecuzioni a raffica trovando un concordato “minore”.

Le principali procedure di sovraindebitamento attuali sono: – Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII): è l’erede del “piano del consumatore” L.3/2012. Riservata a persone fisiche che hanno contratto debiti estranei all’attività d’impresa (o micro-imprese cessate, purché prevalga la componente personale). Consente al debitore di proporre al tribunale un piano di pagamento parziale dei propri debiti, sulla base delle sue risorse future, senza necessità di consenso dei creditori (il giudice può omologare anche con opposizione dei creditori, valutata la fattibilità e l’assenza di atti in frode) . Esempio: un privato con €100k di debiti di cui €30k verso Agenzia Entrate e il resto banche può proporre di pagare €50k in 5 anni in base al suo stipendio. I creditori, Fisco compreso, subiscono la falcidia se il giudice omologa, purché ricevano non meno di quanto potrebbero ottenere esecutivamente. – Concordato minore (artt. 74-83 CCII): è la nuova denominazione dell’“accordo di composizione” L.3/2012, pensato per gli imprenditori minori, professionisti, start-up innovative, e tutti i soggetti non fallibili. Funziona simile a un concordato preventivo semplificato: il debitore propone un accordo ai creditori, che viene votato (serve la maggioranza del 60% dei crediti) e poi omologato dal tribunale. Ha struttura concorsuale, quindi nomina di un OCC (gestore della crisi) e sospensione delle azioni esecutive durante il procedimento. Nel concordato minore il debitore può ristrutturare i debiti anche con stralcio significativo, e se c’è adesione maggioritaria, il giudice può omologare ed estenderne gli effetti anche ai creditori dissenzienti. Il Fisco, dunque, può essere crammato down se la maggioranza è raggiunta globalmente – e comunque il tribunale verifica che la sua opposizione sia eventualmente superabile se ottiene il dovuto in relazione a ciò che è liquidabile. – Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): di cui abbiamo parlato sopra in relazione all’iniziativa del creditore. Può essere attivata anche volontariamente dal debitore sovraindebitato che non abbia alcuna prospettiva di concordato minore fattibile. È l’equivalente di un fallimento su base volontaria: il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio (salve le cose impignorabili per legge) e un liquidatore nominato dal tribunale liquida il possibile e ripartisce ai creditori. Al termine, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui insoddisfatti (salvo eccezioni come debiti da dolo, alimenti, e pochi altri). La liquidazione controllata, pur drastica (si perdono i beni), è un istituto di salvezza civile: per chi è oppresso da debiti, compresi i debiti fiscali, è il modo di azzerare tutto e ripartire pulito. Anche i debiti IVA possono essere cancellati tramite esdebitazione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE (causa C-246/16) e dalla giurisprudenza italiana . Infatti la normativa europea impone di non escludere l’IVA dalla liberazione dei debiti, per favorire la fresh start: oggi anche in Italia l’IVA non pagata rientra tra i debiti cancellabili, salvo i casi di frode fiscale conclamata . In sostanza, un ex imprenditore fallito onesto può ottenere di essere liberato anche dai debiti IVA una volta chiusa la procedura, come chiarito dalla Corte UE e recepito (la L.3/2012 inizialmente pareva escludere IVA da esdebitazione, ma ciò è stato superato dalla lettura conforme al diritto UE) .

In queste procedure minori, qual è la tutela per il debitore? La tutela sta nel fatto che: – Viene offerta una soluzione legale e ordinata al sovraindebitamento, evitando pignoramenti a catena che sarebbero inutili. – Il debitore può conservare in parte la propria attività (nel concordato minore in continuità ciò è possibile, analogamente a un piccolo concordato preventivo). – Soprattutto, al termine vi è la prospettiva della esdebitazione: per il debitore persona fisica (imprenditore individuale, socio illimitatamente responsabile o consumatore), la legge prevede che se ha cooperato e non ha frodato, sia liberato dai debiti residui non soddisfatti . Questo significa che i creditori (incluso il Fisco) non potranno più pretendere nulla oltre quanto ricevuto in procedura. Ad esempio, un artigiano che in liquidazione controllata paga solo il 10% di €500.000 di debiti (50k) e poi non ci sono altri beni, uscirà esdebitato dai rimanenti 450k. Questo vale anche per l’IVA, come detto, purché non vi siano frodi. – Le procedure di sovraindebitamento coinvolgono l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che assiste il debitore, lo aiuta a redigere il piano e funge da figura di garanzia per i creditori. I costi sono contenuti rispetto a un concordato grande (gli OCC spesso applicano tariffe calmierate). – Durante la pendenza di queste procedure, similmente alle altre, il giudice può bloccare le azioni esecutive dei creditori: ad esempio, presentando una domanda di concordato minore, si possono ottenere misure protettive che fermano i pignoramenti in corso.

Va ricordato che le FAQ spesso riguardano queste procedure (“posso cancellare i debiti col fisco? Sì, con esdebitazione se sei persona fisica e agisci in buona fede”). Quindi il lettore va informato che esiste la possibilità di voltare pagina, ma va colta tramite le procedure opportune, non c’è scorciatoia.

Dopo aver passato in rassegna i vari strumenti di tutela e difesa del debitore, nel paragrafo successivo forniremo alcune simulazioni pratiche per illustrare come questi strumenti possono essere utilizzati in concreto in situazioni tipiche. Inoltre, verranno presentate tabelle riepilogative per confrontare le caratteristiche salienti di ciascun rimedio, e infine una sezione di FAQ per rispondere in modo mirato ai dubbi più frequenti.

Simulazioni pratiche di casi comuni

Per rendere più concreta l’analisi, presentiamo di seguito alcune simulazioni semplificate di casi tipici in cui un debitore si trova di fronte a un accertamento esecutivo e ai rischi di insolvenza/fallimento, e descriviamo le possibili azioni di difesa intraprese.

Caso 1: Società di capitali con debito IVA e istanza di fallimento da parte del Fisco

Situazione iniziale: Alfa S.r.l. è un’impresa commerciale (fallibile) che nel 2024 riceve un avviso di accertamento esecutivo per IVA non versata relativa al 2021, dell’importo di €300.000 (comprensivo di imposta, sanzioni e interessi). L’accertamento viene notificato a gennaio 2024. La società, già in difficoltà finanziarie, non paga entro 60 giorni né presenta ricorso tributario (magari perché ritiene corretta la pretesa, oppure per negligenza). Di conseguenza, dal 61° giorno l’atto diventa definitivo ed esecutivo. Entro aprile 2024, Agenzia Entrate affida il carico ad Agenzia Entrate-Riscossione, che invia ad Alfa S.r.l. una comunicazione di presa in carico del debito e, non vedendo riscontri, inizia le procedure di recupero.

Azione dell’ADER: A maggio 2024, l’Agente della Riscossione: – Iscrive ipoteca legale su un capannone di proprietà di Alfa S.r.l. (il debito supera 20k, quindi è legittimo). – Notifica un pignoramento presso terzi alla banca presso cui Alfa S.r.l. ha il conto corrente, bloccando il conto per l’importo dovuto. – Notifica anche un atto di pignoramento mobiliare presso la sede, trovando però pochi beni di valore.

Alfa S.r.l. a questo punto subisce un colpo gravissimo: il conto corrente bloccato le impedisce di pagare i fornitori e i dipendenti. L’azienda di fatto ferma l’attività. I fornitori allarmati interrompono le forniture. I dipendenti minacciano azioni se non ricevono lo stipendio.

Reazione della società: A giugno 2024, gli amministratori di Alfa S.r.l. si rendono conto che non possono pagare i €300.000 (società in perdita, cassa azzerata dal pignoramento) e che il pignoramento bancario sta per convertirsi in assegnazione al creditore. Decidono allora di attivarsi: – Ingaggiano un legale e un commercialista per valutare un ricorso in opposizione all’esecuzione. Emergerebbe che in realtà la notifica dell’accertamento del gennaio 2024 non è mai arrivata a conoscenza della società, perché è stata fatta presso un vecchio indirizzo non aggiornato. Questo vizio, se provato (ad esempio con una relata di notifica negativa), potrebbe rendere nullo l’accertamento e di conseguenza anche illegittima la riscossione coattiva in corso. Pertanto Alfa S.r.l. promuove a giugno un’opposizione ex art. 615 c.p.c. al tribunale, chiedendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione. Il giudice, vista la documentazione, concede in via d’urgenza la sospensione del pignoramento, bloccando l’iter di assegnazione delle somme pignorate . – Parallelamente, la società presenta in extremis un ricorso alla Commissione Tributaria (nonostante siano trascorsi i 60 giorni) eccependo la nullità della notifica dell’accertamento e chiedendo l’annullamento integrale del debito. Questo ricorso rischia di essere dichiarato tardivo, ma la società spera di far valere che il termine non è decorso perché la notifica era inesistente. Sarà la Commissione a decidere sulla tempestività e sul merito. – Valutando il quadro generale, appare che Alfa S.r.l. è comunque in stato di insolvenza: anche tolto il debito IVA (sub iudice), ha arretrati con fornitori e stipendi. Temendo che l’ADER possa comunque presentare istanza di fallimento (magari basandosi su altre cartelle esattoriali non pagate), gli amministratori decidono di giocare d’anticipo e a luglio 2024 depositano una domanda di concordato preventivo “in bianco” presso il tribunale fallimentare. Questa mossa genera l’effetto immediato di sospendere qualsiasi istanza di fallimento pendente e di impedire nuovi fallimenti finché la società è ammessa alla procedura (art. 54 CCII). Il tribunale concede a Alfa tempo 60+60 giorni per presentare un piano di concordato.

Evoluzione: Ora Alfa S.r.l. ha guadagnato tempo e protezione: – Il pignoramento è sospeso dal giudice dell’esecuzione (grazie all’opposizione). – Non possono iniziare altre azioni esecutive perché c’è la protezione del concordato. – La società, con l’aiuto di un professionista nominato attestatore, prepara un piano di concordato preventivo in continuità, cercando magari un investitore o proponendo di pagare i debiti al xx% con le risorse generate nei 5 anni successivi. Nel piano, include una transazione fiscale: propone di pagare, ad esempio, il 40% del debito IVA contestato (120k su 300k) in 4 anni, partendo dal presupposto che il resto sarebbe comunque inesigibile in fallimento (capannone valore basso, etc.). Questo 40% è superiore a quanto verrebbe fuori liquidando la società (dove il Fisco prenderebbe forse 30%). L’Agenzia delle Entrate inizialmente aveva rifiutato qualsiasi falcidia, ma alla luce del nuovo quadro normativo e su pressione del commissario giudiziale, valuta che la proposta è equa. Magari altri creditori (fornitori) accettano un 30%. – Giunti al voto, la maggioranza dei crediti votanti approva il concordato (banche e fornitori favorevoli, il Fisco si astiene o vota contro). Il tribunale però, verificato che il Fisco col piano prende il 40% vs un 10% stimato in fallimento, omologa forzosamente il concordato nonostante il dissenso erariale, applicando l’art. 48 co.5 CCII (cram-down fiscale) . – Il concordato viene omologato a fine 2024. Alfa S.r.l. riprende l’attività (il pignoramento del conto viene revocato nell’ambito del concordato, e i debiti pregressi sono trattati nel piano). – La società paga regolarmente le rate concordatarie, inclusa la transazione fiscale omologata. Dopo alcuni anni esce dalla procedura risanata.

Esito: la combinazione di difese ha permesso ad Alfa S.r.l. di evitare il fallimento: – Ha fatto valere un vizio di notifica per bloccare subito l’esecuzione. – Ha usato il concordato per mettere in sicurezza l’azienda e ristrutturare globalmente il debito, ottenendo una riduzione sostenibile anche del debito IVA originario. – Il Fisco alla fine incassa il 40% dilazionato invece di rischiare quasi zero in un fallimento, e l’azienda rimane attiva (continuità aziendale salvaguardata, con benefici anche per dipendenti e indotto).

Naturalmente, questo scenario è ottimistico e richiede che Alfa S.r.l. avesse ancora un minimo di credibilità e di prospettive (ad esempio, il capannone ipotecato è stato venduto per finanziare il piano, o un socio ha apportato nuovo capitale). Se invece Alfa S.r.l. fosse stata completamente decotta, magari l’esito sarebbe stato un fallimento inevitabile: in quel caso i soci avrebbero potuto puntare almeno alla esdebitazione post-fallimentare per liberare se stessi da fideiussioni o altri debiti residui.

Caso 2: Ditta individuale sovraindebitata da debiti fiscali

Situazione iniziale: Il sig. Bruno è un elettricista in proprio (ditta individuale non fallibile) che tra il 2018 e il 2021 ha accumulato debiti fiscali per circa €80.000 (tra IVA, IRPEF e contributi previdenziali artigiani), nonché altri €20.000 di debiti con fornitori e banche. Ha ricevuto varie cartelle esattoriali, alcune non pagate né impugnate. Attualmente l’ADER ha iscritto un fermo amministrativo sul suo furgone e minaccia pignoramento della casa (che Bruno possiede al 50% con la moglie, valore modesto). Bruno non riesce a pagare perché il suo volume d’affari è calato e deve mantenere la famiglia.

Obiettivo del debitore: Evitare di perdere la casa e il furgone (strumento di lavoro), cercando di ridurre il debito complessivo ad una cifra sostenibile e ripartire senza questa zavorra.

Azione intrapresa: A febbraio 2025 Bruno si rivolge all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) locale chiedendo assistenza per avviare una procedura di sovraindebitamento. Dopo aver raccolto documenti e fatto i conteggi, l’OCC rileva che Bruno dispone solo di: – Una casa di modesto valore (ma già ipotecata per un vecchio mutuo, equity residua minima). – Un furgone (valore €5k). – Un reddito netto mensile di circa €1.500 con cui mantiene moglie e figlio.

Con questo scenario, un concordato minore che offra di pagare qualcosa avrebbe poche chance di successo (i creditori non vedrebbero molto). Invece l’OCC suggerisce di ricorrere alla Liquidazione controllata del patrimonio di Bruno, con l’obiettivo di ottenere poi l’esdebitazione.

Passi svolti: – Bruno, assistito dall’OCC, deposita in tribunale istanza di apertura della liquidazione controllata. Viene nominato un liquidatore giudiziale. La procedura viene aperta a marzo 2025 . Da quel momento: – Si forma la massa attiva: il liquidatore acquisisce il furgone (che verrà venduto all’asta o rilevato da terzi) e valuta la quota di casa di Bruno (che però, essendo in comproprietà con la moglie e ipotecata, probabilmente non verrà liquidata perché di difficile collocazione; potrebbe concordare con Bruno di escluderla se priva di convenienza). – I creditori vengono avvisati di presentare domanda di ammissione al passivo. Agenzia Entrate-Riscossione insinua tutti i debiti tributari di Bruno (80k, di cui 50k privilegiati, 30k chirografari per sanzioni) e l’INPS insinua contributi. – Ogni azione esecutiva individuale cessa: il fermo sul furgone viene gestito dal liquidatore (che comunque vende il mezzo), nessun pignoramento potrà essere fatto sulla casa perché c’è la procedura concorsuale in corso. – Il liquidatore realizza ben poco: vende il furgone per €4.000 netti. Bruno in procedura continua a lavorare ma deve versare ai creditori una parte del suo reddito eccedente le esigenze del mantenimento minimo. Supponiamo che nei 4 anni di procedura, Bruno versi €200 al mese, totalizzando circa €9.600. – Alla fine, la liquidazione controllata ricava circa €14.000, che vengono distribuiti: in parte vanno a coprire le spese di procedura (liquidatore, OCC), il resto (poniamo €10.000) va ai creditori. L’Erario, avendo privilegi, prende magari €8.000, gli altri creditori si spartiscono €2.000.

Terminata la liquidazione (nel 2029), Bruno chiede l’esdebitazione. Avendo cooperato lealmente (ha dichiarato tutti i beni, ha versato il possibile, non ha aggravato la situazione dolosamente), il tribunale gli concede la liberazione dai debiti residui . Così Bruno è finalmente libero: dei circa €86.000 di debiti rimasti (90k iniziali – 4k furgone – 6k già distribuiti), nessuno potrà più pretendere nulla da lui. Anche i debiti IVA e IRPEF sono cancellati , conformemente ai principi UE, trattandosi di un insolvente onesto senza frode.

Bruno può ripartire da zero: continua la sua attività di elettricista senza più l’assillo di vecchie cartelle e potrà magari in futuro prendere un nuovo furgone a leasing. Certo, ha perso il precedente veicolo e il merito creditizio per qualche anno è compromesso, ma ha evitato di trascinarsi debiti per tutta la vita o di vedere la casa pignorata.

Considerazioni: In questo caso, gli strumenti di difesa sono stati: – L’uso intelligente di una procedura concorsuale “minore” adatta al soggetto. Un fallimento tradizionale non era possibile, ma grazie alla legge sovraindebitamento Bruno ha avuto accesso a qualcosa di analogo. – L’esdebitazione ha realizzato l’interesse del debitore (fresh start) senza ledere eccessivamente i creditori, che comunque in quella situazione non avrebbero ricavato di più neanche inseguendolo a vita (Bruno altrimenti sarebbe rimasto in nero o con reddito base impignorabile, quindi Erario non avrebbe incassato nulla comunque).

Caso 3: Società di persone e responsabilità dei soci

Situazione iniziale: Beta SNC è una società in nome collettivo composta da due soci. Ha debiti con l’Erario (IRAP, IVA) per €50.000 e con fornitori per €30.000. La società va in crisi nel 2025 e sospende l’attività, senza tuttavia avviare la liquidazione. Agenzia Entrate-Riscossione, non riuscendo a riscuotere dalla SNC ormai priva di attivo (conto a zero, magazzino venduto), notifica nel 2026 ai due soci una richiesta di pagamento in solido del debito fiscale della società, in virtù della loro responsabilità illimitata. I soci ignorano la cosa, sperando magari nella prescrizione. Nel 2027, ADER inizia a pignorare i conti personali dei soci e iscrive ipoteca su un immobile di proprietà di uno di essi.

Problema: I soci, persone fisiche, si trovano ora con i propri beni aggrediti per un debito sociale. Inoltre, nel 2027 uno dei soci riceve un’istanza di fallimento personale “in estensione”: poiché la SNC non è stata dichiarata fallita solo perché tutti i creditori hanno agito verso i soci (essendo piccola, nessuno chiese il fallimento prima), un creditore fornitore chiede al tribunale di dichiarare comunque il fallimento dei soci ex soci illimitatamente responsabili (possibile entro 1 anno dallo scioglimento della società, se emergono insolvenze).

Azione di difesa: I soci attivano un avvocato e valutano le opzioni: – Opporsi alla dichiarazione di fallimento, sostenendo magari che la società non superava le soglie di fallibilità. Tuttavia, se emergesse che in uno degli ultimi 3 anni Beta SNC superò anche uno solo dei limiti, l’istanza di fallimento in estensione potrebbe essere accolta (oggi, la legge prevede la liquidazione controllata per i non fallibili; c’è però una norma transitoria, e le corti valuteranno se applicare la liquidazione controllata o il vecchio fallimento). – In parallelo, i soci possono anch’essi accedere alle procedure da sovraindebitamento: in fondo, sono persone fisiche con debiti (derivanti da garanzia illimitata). In vista dell’udienza prefallimentare, depositano un ricorso per concordato minore o ristrutturazione dei debiti del consumatore (a seconda che i debiti siano prevalenti per l’attività o personali). Poniamo che optino per un concordato minore, impegnandosi a vendere l’immobile ipotecato e a versare ai creditori il ricavato. Questo comporta la sospensione della procedura di fallimento (non si può dichiarare liquidazione giudiziale se c’è un concordato minore in corso, si attendono gli esiti). – I creditori (incluso l’Erario) votano sul concordato minore: la proposta è di pagare il 70% dei debiti usando la vendita dell’immobile e qualche risparmio. Dato che è una percentuale alta (soci hanno pochi creditori, vendendo la casa si copre gran parte dei debiti), i creditori approvano. – Il tribunale omologa il concordato minore. I soci vendono l’immobile, pagano il 70% dovuto a tutti i creditori (il Fisco ottiene gran parte del suo 50k). Il restante 30% dei debiti è stralciato dall’omologazione.

Esito: I soci evitano sia il fallimento personale sia la prosecuzione delle esecuzioni: – L’ipoteca del Fisco viene cancellata a seguito dell’adempimento del concordato (il Fisco, avendo incassato la quota concordataria, rinuncia alle garanzie residue). – I soci hanno sacrificato un bene (la casa) ma hanno salvato il salvabile in termini di liberazione dai debiti e di fedina economica: essendo concordato minore, non subiscono interdizioni personali (a differenza del fallimento che avrebbe comportato l’incapacità per qualche tempo). – Il Fisco incassa in tempi rapidi una cifra cospicua senza dover inseguire i soci in mille esecuzioni.

Queste simulazioni, pur schematiche, mostrano come ogni situazione debitoria va gestita con gli strumenti adeguati: a volte contestando formalmente l’atto (vizio di notifica), a volte ristrutturando il debito in concordato, a volte liquidando e chiedendo esdebitazione. L’importante per il debitore è non rimanere inerte di fronte all’accertamento esecutivo: le norme offrono vie di uscita, ma vanno percorse attivamente e spesso con il supporto di professionisti specializzati.

Tabelle riepilogative degli strumenti di tutela

Di seguito presentiamo due tabelle riassuntive: la prima riguarda i rimedi processuali/legali contro l’esecuzione fiscale; la seconda riepiloga gli strumenti di regolazione della crisi utilizzabili per gestire o ridurre il debito.

Tabella 1 – Strumenti processuali di difesa contro la riscossione esecutiva fiscale

StrumentoDescrizioneQuando utilizzarloEffetti principali
Ricorso tributario (Commissione Tributaria)Impugnazione dell’atto impositivo (avviso di accertamento esecutivo o cartella) dinanzi al giudice tributario entro 60 giorni . Si contestano merito e/o vizi dell’atto.Quando si ritiene illegittimo o infondato l’accertamento. Da proporre tempestivamente (60 gg), eventualmente accompagnato da istanza di sospensione .Avvia un giudizio sul merito del debito. Può portare all’annullamento totale/parziale del tributo. Non sospende ipso iure la riscossione, ma si può ottenere la sospensiva dal giudice tributario .
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Azione dinanzi al tribunale civile per contestare il diritto di procedere ad esecuzione. Tipico per eccepire pagamento già effettuato, prescrizione, notifica nulla dell’atto presupposto, ecc.Da usare dopo che il termine per ricorso tributario è scaduto o per vizi emersi solo in fase esecutiva. Esempio: cartella mai notificata ma scoperta via estratto ; pagamento non considerato dall’ADER.Può bloccare o far cessare l’esecuzione se accolta. È possibile chiedere al G.E. la sospensione immediata dell’esecuzione . Se fondata, ottiene dichiarazione di inesistenza/estinzione del debito in sede esecutiva (limitatamente ai profili dedotti).
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Impugnazione di vizi formali degli atti della riscossione coattiva (es.: difetto di notificazione, irregolarità nel pignoramento, mancato rispetto termini). Termine di 20 gg dalla conoscenza atto.Quando si riscontrano irregolarità formali nei preavvisi, nelle cartelle o negli atti di pignoramento. Esempio: intimazione viziata, pignoramento notificato a indirizzo errato.Se accolta, l’atto viziato è annullato. Ciò può far saltare l’intera procedura esecutiva (costringendo eventualmente ADER a ripetere l’atto correttamente). Non incide sul merito del debito, solo sulla regolarità procedurale.
Ricorso per Cassazione (su sentenza tributaria)Impugnazione davanti alla Corte di Cassazione della sentenza di appello della Commissione Tributaria (o Corte tributaria di secondo grado), per motivi di diritto.Da utilizzare dopo aver ricevuto esito sfavorevole in appello, quando si ravvisano errori di diritto/motivazione nella sentenza. Occorre valutare costo/beneficio e tenere presente che la riscossione nel frattempo è eseguibile.Permette di correggere errori di diritto ed eventualmente ottenere cassazione con rinvio. Non sospende automaticamente la riscossione definitiva (occorre chiedere sospensione in sede di Cassazione). Se accolto, può annullare il debito (se il giudizio definito) o riaprire il caso in appello.

Tabella 2 – Strumenti di regolazione della crisi e riduzione del debito fiscale

StrumentoDestinatari/RequisitiCaratteristiche chiaveEffetti sul debito fiscale
Transazione fiscale (art. 63 CCII)Imprese in concordato preventivo o in accordo di ristrutturazione; anche utilizzabile in composizione negoziata.È un accordo con Agenzia Entrate/Enti previdenziali per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi/contributi . Richiede proposta motivata (comparativa rispetto a liquidazione) e, se in concordato, soggetta ad approvazione del tribunale anche senza voto favorevole Erario (dal 2022) .Consente stralcio di parte del debito fiscale (compresa IVA) e/o dilazioni lunghe. Il Fisco riceve almeno quanto otterrebbe da liquidazione . Se omologata, vincola l’ADER ad accettare il pagamento ridotto come soddisfacimento integrale; eventuali sanzioni e interessi potremmo essere ridotti o azzerati.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)Imprese in crisi (anche fallibili) che intendono risanare fuori da tribunale. Richiede attestazione di fattibilità da un esperto indipendente.Accordo stragiudiziale con banche/creditori, basato su un piano di risanamento asseverato. Non prevede intervento del tribunale (solo comunicazione facoltativa) e protegge i pagamenti effettuati dal rischio revocatoria.Impatti: Non può imporre al Fisco un taglio unilaterale (il Fisco deve acconsentire). Di solito, il piano prevede il pagamento integrale dei tributi ma con risorse derivanti da risanamento (es. nuova finanza) o mediante rateazione amministrativa. Utile per ottenere dal Fisco tempo (rate) ma non lo vincola a riduzioni senza il suo consenso.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)Debitori (anche imprese minori) con consenso di almeno il 60% dei creditori (percentuale variabile per tipi speciali). Omologato dal tribunale.Contratto di ristrutturazione sottoscritto con una maggioranza qualificata di creditori, poi omologato. Prevede pagamento parziale/dilazionato dei crediti secondo accordo. Durante omologa si possono bloccare azioni esecutive. Possibili accordi estesi ai dissenzienti se certi criteri (cram-down classi omogenee).Il debito fiscale può essere inserito previa transazione fiscale formale. L’ADER deve aderire all’accordo (di solito firmando la transazione). Se non aderisce, l’accordo non lo vincola salvo omologazione forzosa possibile analogamente al concordato. Dunque, può portare a stralcio e/o dilazione se il Fisco è d’accordo o se il giudice impone il cram-down.
Composizione negoziata (artt. 17-25 CCII)Imprese (anche piccole) in situazione di crisi o insolvenza reversibile. Avviabile volontariamente dall’imprenditore.Procedura volontaria, confidenziale, con nomina di un esperto facilitatore. Si svolgono trattative con i creditori per trovare soluzioni (accordi stragiudiziali, finanziamenti, cessione azienda, etc.). L’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive (blocco delle azioni esecutive) durante le trattative . Durata iniziale 3+2 mesi prorogabile.Offre al debitore fiscale tempo e sede per negoziare. Non impone riduzioni al Fisco salvo consenso: però si può proporre una transazione fiscale nell’ambito delle trattative. Se si raggiunge accordo, può diventare un accordo di ristrutturazione (vedi sopra) o un piano attestato. Se fallisce, il debitore può accedere al concordato semplificato (vedi sotto) con eventuale pagamento parziale dei tributi in sede liquidatoria.
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)Imprese commerciali fallibili (o anche imprenditori minori via concordato minore similare) in stato di crisi o insolvenza. Ammesso dal tribunale e soggetto a voto dei creditori.Procedura concorsuale classica: il debitore propone un piano di continuità (azienda prosegue, con pagamento creditori in percentuale) o di liquidazione (cessione beni e riparto). Richiede voto favorevole delle maggioranze di crediti e omologazione dal tribunale. Durante la procedura scatta automatic stay di tutte le azioni (art. 54 CCII).I debiti fiscali privilegiati devono essere pagati per intero salvo transazione fiscale. Dal 2022, possibile omologazione forzata anche se il Fisco dissente, purché ottenga almeno quanto in liquidazione . Dunque, l’IVA e altri tributi possono essere falcidiati se il piano rispetta la best interest of creditors test. Le sanzioni tributarie concorrono come chirografarie e spesso sono ridotte a zero nei piani.
Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII)Imprese (anche non fallibili) che hanno svolto composizione negoziata senza successo. Proponibile solo entro 60 gg dalla relazione finale esperto .Procedura concorsuale senza voto creditori. Riservata a casi di liquidazione rapida del patrimonio: il debitore propone di distribuire l’attivo ai creditori secondo le priorità di legge. Il tribunale, valutata la correttezza e convenienza rispetto al fallimento, può omologare anche con opposizione creditori . Strumento introdotto nel 2021 per evitare fallimenti quando c’è soluzione liquidatoria individuata (es: un acquirente per l’azienda).I debiti fiscali, come gli altri, vengono soddisfatti in base ai realizzi. Il Fisco partecipa come creditore privilegiato e riceve pro quota dal liquidatore. Non può opporsi oltre a formulare osservazioni: se la proposta rispetta il suo rango (es: offre al Fisco tutto il ricavato dai beni su cui ha privilegio) e comunque non gli dà meno del fallimento, verrà omologata anche senza consenso dell’Erario. Il resto dei debiti fiscali non pagati rimane a carico della società, ma essa di solito viene cancellata; i soci persone fisiche possono poi chiedere esdebitazione.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII)Persone fisiche non fallibili (consumatori, privati non imprenditori, o ex imprenditori con debiti personali). Sovraindebitati in stato di crisi/insolvenza.Piano proposto dal consumatore, con ausilio OCC, basato sulle sue capacità di pagamento (es. cessione di parte di stipendio, realizzo beni). Non richiede voto creditori: il tribunale valuta fattibilità ed equità, soprattutto verifica che il debitore sia meritevole (no colpa grave o frode). Omologato anche con creditori contrari.Permette di falcidiare i debiti tributari senza bisogno di consenso Erario, purché il piano destini all’Erario quanto può offrire in base al patrimonio/reddito disponibile e non sia inferiore al ricavabile da sue eventuali esecuzioni. Fisco trattato al pari degli altri creditori in base a privilegi. Se il debitore adempie al piano, ottiene esdebitazione dei crediti residui (IVA inclusa) .
Concordato minore (artt. 74-83 CCII)Debitori non fallibili (imprese minori, professionisti, start-up) sovraindebitati. In stato di crisi o insolvenza.Procedura concorsuale semplificata analoga al concordato preventivo ma per piccole realtà. Necessita dell’accordo del 60% dei crediti (o maggioranze per classi se previste) e omologa tribunale. Prevede nomina OCC come commissario.I debiti fiscali possono essere trattati con transazione fiscale analoga a concordato preventivo. Il Fisco ha diritto di voto (essendo privilegiato può formare classe). Se non si raggiunge il 60% ma l’accordo è di poco mancante e il Fisco unico dissenziente, è possibile il cram-down del tribunale (simile a concordato maggiore). Omologa riduce i debiti come da piano, ed esdebitazione immediata per persona fisica a fine concordato una volta eseguito (senza dover attendere ulteriori procedure).
Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII)Qualsiasi debitore “sovraindebitato” (consumatore, imprenditore minore, socio illimitato, ecc.) in insolvenza conclamata. Può essere chiesta dal debitore stesso o dai creditori/PM .Procedura di liquidazione giudiziale semplificata: un liquidatore nominato realizza tutto il patrimonio liquidabile del debitore per distribuire il ricavato ai creditori. Paragonabile al fallimento, ma accessibile anche a soggetti non fallibili. Il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione finale (anche senza soddisfacimento minimo per creditori, se meritevole).Il debito fiscale viene accertato nel passivo e soddisfatto parzialmente secondo i privilegi, di solito in misura molto ridotta data la scarsità di attivo tipica. Esdebitazione: al termine, il debitore è liberato dai debiti residui non pagati – ciò include le imposte (salvo debiti per sanzioni penali o alimenti). Dunque il Fisco non potrà più pretendere quanto rimasto insoluto.

Nota: Nelle colonne sopra, si è semplificato molto; ogni strumento ha condizioni e tecnicismi ulteriori. Inoltre, alcuni strumenti possono combinarsi (es. composizione negoziata seguita da concordato, transazione fiscale dentro concordato, ecc.). Le percentuali di voto e gli esiti dipendono dal caso concreto. Il denominatore comune è che, prima di subire passivamente pignoramenti e fallimenti, il debitore deve valutare queste opzioni con un esperto, per scegliere la strategia migliore volta a conservare il valore aziendale e ridurre l’esposizione debitoria entro limiti sostenibili.

Domande frequenti (FAQ)

D1: Che cos’è esattamente un accertamento esecutivo?
R: È un avviso di accertamento fiscale (dell’Agenzia Entrate o di altro ente impositore) che, decorso il termine per fare ricorso (60 giorni), diventa esso stesso titolo esecutivo per la riscossione . In pratica contiene già l’intimazione a pagare entro 60 giorni e l’avvertimento che, scaduti ulteriori 30 giorni, il debito sarà affidato all’Agente della Riscossione per procedere coattivamente . È quindi un accertamento “rinforzato”: dopo 90 giorni dalla notifica, se non si paga né si impugna, si può subire subito pignoramenti, ipoteche ecc. senza ricevere prima la cartella esattoriale.

D2: Quali tipi di debiti possono formare oggetto di accertamento esecutivo?
R: Soprattutto i debiti tributari verso lo Stato: IRPEF, IRES, IVA, IRAP, addizionali, imposta di registro, ecc., in base alla disciplina introdotta dal 2011 . Inoltre, i contributi previdenziali INPS sono riscossi con avviso di addebito esecutivo analogo . In prospettiva, anche talune sanzioni e tributi locali possono seguire la stessa via. Restano esclusi i ruoli da controlli automatici (art. 36-bis) e pochi casi particolari . In sintesi, la maggior parte delle imposte “da accertamento” rientra nel meccanismo esecutivo.

D3: Se ricevo un avviso di accertamento esecutivo, devo pagare subito?
R: Non necessariamente subito, ma occorre reagire subito. Hai 60 giorni dalla notifica per decidere: o paghi (beneficiando in tal caso di sanzioni ridotte per acquiescenza ), oppure presenti ricorso alla Commissione Tributaria per contestarlo. Durante questi 60 giorni la riscossione è sospesa (non possono pignorarti nulla). Se fai ricorso, puoi chiedere la sospensione al giudice tributario per evitare che, scaduti i 60+30 giorni, l’ADER inizi a eseguire . Se non fai nulla, allo scadere dei termini l’accertamento diventa definitivo e l’importo sarà iscritto a ruolo, rendendoti esposto a procedure esecutive. Quindi entro 60 giorni devi agire: pagamento, ricorso o eventualmente accertamento con adesione (che ti dà 90 giorni in più di tempo). Ignorare l’atto porta rapidamente a cartelle/ingiunzioni e pignoramenti.

D4: Fare ricorso sospende automaticamente il debito?
R: No. Il ricorso di per sé non blocca la riscossione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, trascorsi 90 giorni dalla notifica, può comunque iniziare a esigere un terzo dell’imposta contestata (norme sulla riscossione frazionata). Per ottenere il blocco completo, devi presentare un’istanza di sospensione al giudice tributario , motivandola con il rischio di un danno grave (es. fallimento) e la fondatezza del ricorso. Se il giudice concede la sospensiva, allora la riscossione è congelata fino alla sentenza di primo grado. Altrimenti, dovrai valutare di pagare la quota prevista (1/3 dopo primo grado, 2/3 dopo eventuale appello) per evitare misure esecutive. In sostanza, ricorrere evita che il debito diventi definitivo ma non sempre ti mette al riparo da azioni immediate: serve la sospensiva o un accordo con l’ADER (rateazione).

D5: Ho perso in primo grado in Commissione Tributaria. Devo pagare subito tutto? Posso appellare?
R: Puoi certamente proporre appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. La legge però richiede che, se la sentenza di primo grado è sfavorevole, tu debba versare le somme dovute per effetto di essa (in pratica, il residuo 2/3 dell’imposta) entro 60 giorni. Se non paghi, l’ADER può procedere a riscossione. Tuttavia, puoi chiedere anche in appello la sospensione dell’esecuzione della sentenza (alla Commissione Regionale). Se concedono la sospensiva, non devi pagare fino all’esito dell’appello. Quindi , puoi appellare ma per evitare il pagamento devi attivarti con istanza di sospensione in secondo grado. Se anche l’appello va male, in genere l’intero importo diventa esigibile. A quel punto solo un ricorso per Cassazione con sospensiva potrebbe evitare la riscossione totale, ma la Cassazione concede sospensioni in rarissimi casi.

D6: L’Agenzia Entrate-Riscossione mi ha bloccato il conto bancario senza mandarmi nessuna cartella, è legale?
R: Potrebbe esserlo se c’è a monte un accertamento esecutivo o un avviso di addebito INPS non pagato. In tal caso la “cartella” è sostituita da quell’atto. La procedura tipica è: avviso notificato, 60 gg inutili, dopo ulteriori 30 gg l’ADER invia una lettera di presa in carico e poi può attivare pignoramenti . Quindi, se non hai ricevuto cartelle ma magari mesi fa hai ricevuto un avviso di accertamento (o non te ne sei accorto), il pignoramento può essere partito in base a quello. Se invece non risulta né accertamento né cartella, potrebbe esserci un vizio (ad esempio hanno notificato una cartella a vecchio indirizzo e tu non l’hai mai vista). In tal caso, il blocco conto è impugnabile con opposizione. Quindi prima verifica tramite estratto di ruolo in Equitalia quali atti risultano: se c’è un accertamento esecutivo a tuo nome, allora sì, l’azione senza cartella è lecita.

D7: Posso oppormi a un fermo amministrativo o a un’ipoteca fiscale?
R: Sì, puoi impugnare sia il preavviso di fermo/ipoteca in Commissione Tributaria (per contestare il merito del debito o vizi dell’atto) sia l’iscrizione in sé via giudice ordinario se vi sono vizi formali. Ad esempio, la legge prevede che prima di iscrivere ipoteca su beni immobili l’ADER debba notificare una comunicazione preventiva (preavviso) e attendere 30 giorni. Se non l’ha fatto, l’ipoteca è nulla: puoi proporre opposizione agli atti esecutivi al tribunale civile entro 20 gg da quando l’hai saputo, per farla annullare. Analogamente, il fermo amministrativo va preceduto da preavviso di fermo. Nel merito, però, se il debito è dovuto, un vizio formale porta magari all’annullamento dell’atto ma l’ADER può emetterne uno nuovo correggendo il vizio. Spesso conviene impugnare fermo/ipoteca per guadagnare tempo o costringere l’ADER a trattare. Inoltre, se il bene su cui hanno iscritto ipoteca è “prima casa” non di lusso e sei residente lì, sappi che Equitalia non può espropriarla (ma l’ipoteca può metterla per debiti sopra €20k). In tal caso potresti chiedere al giudice di graduare l’azione esecutiva (ma la giurisprudenza su questo è variabile).

D8: La mia società ha debiti fiscali molto alti: il Fisco può chiederne il fallimento?
R: Sì, se la tua società è soggetta a fallimento (cioè non è piccolissima) e versa in stato di insolvenza, l’Agenzia Entrate-Riscossione può presentare istanza di liquidazione giudiziale (fallimento) al tribunale . Tipicamente lo fa quando: l’importo è rilevante (decine di migliaia di euro almeno) e le usuali azioni di recupero (pignoramenti) non hanno prodotto risultato, evidenziando l’insolvenza. Per esempio, diverse cartelle non pagate, esecuzioni infruttuose: sono elementi che i giudici considerano prova dello stato di insolvenza dell’azienda. Non esiste più un minimo legale di importo per chiedere fallimento (in passato si considerava €30k come soglia), ma in pratica importi irrisori non giustificano la procedura. Se il tribunale accerta lo stato di insolvenza, può dichiarare la liquidazione giudiziale. Nota: anche se hai fatto ricorso contro i debiti, il fallimento può essere aperto ugualmente sulla base di un credito fiscale non definitivo purché il giudice lo ritenga verosimile e veda insolvenza . Quindi sì, il rischio c’è. Per difenderti, puoi cercare di prevenire ciò presentando tu stesso una procedura (es. concordato preventivo) prima che l’ADER agisca, il che blocca le istanze di fallimento durante la procedura.

D9: Cosa significa insolvenza “accertata incidentalmente” ai fini del fallimento?
R: Significa che nel procedimento per dichiarare il fallimento (liquidazione giudiziale), il giudice non ha bisogno di un titolo di credito definitivo o di una sentenza passata in giudicato sul debito: può incidentalmente, ovvero ai soli fini di decidere se fallire l’impresa, valutare l’esistenza del credito anche se è contestato . Ad esempio, se il Fisco chiede il fallimento basandosi su un accertamento impugnato, il tribunale esaminerà la documentazione e potrà decidere che quel credito è presumibilmente dovuto (oppure dubitare della sua fondatezza). Questa valutazione non ha effetto fuori, serve solo per stabilire la legittimazione a fallire. In pratica, non basta dire “ho fatto ricorso, il debito non è definitivo” per evitare la dichiarazione di fallimento: bisogna convincere il giudice che il credito è insussistente o che comunque l’azienda non è insolvente (ad esempio, depositando i fondi per pagare quel debito contestato in caso di soccombenza). La Cassazione nel 2025 ha ribadito questo: il tribunale fallimentare deve verificare anche crediti contestati e, se ritiene l’impresa insolvente, può fallirla anche se i debiti non sono definitivi .

D10: È possibile “liberarsi” dei debiti fiscali tramite una procedura di insolvenza come ci si libera dei debiti con banche?
R: , in alcuni casi. Fino a qualche anno fa si diceva che l’IVA e certi tributi non si potevano tagliare né cancellare, ma la situazione è cambiata. Oggi: – In un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, puoi proporre il pagamento parziale di IVA e altri tributi attraverso la transazione fiscale. Se il Fisco accetta o se il giudice omologa nonostante il suo dissenso (vedi cram-down 2022), paghi solo quella percentuale e il resto è esdebitato. Quindi , ad esempio il 50% dell’IVA può essere stralciato se approvato in concordato. – Nelle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata), i debiti fiscali sono trattati come gli altri: il giudice può omologare un piano che ne preveda il pagamento parziale e dopo l’esecuzione il debitore ottiene la cancellazione dei debiti residui, compresi quelli fiscali. La Corte di Giustizia UE ha imposto di includere anche l’IVA nelle possibili esdebitazioni , quindi non c’è più l’ostacolo assoluto. – Anche nel fallimento “classico” (liquidazione giudiziale), l’imprenditore persona fisica a fine procedura può ottenere l’esdebitazione e quindi liberarsi dei debiti non soddisfatti, incluse imposte (salvo eccezioni per frode fiscale). Ad esempio, un fallito che ha comportamenti corretti può vedersi cancellati anche 100k di debiti IVA rimasti, secondo la giurisprudenza conforme al diritto UE .

Quindi la risposta è: attraverso una procedura concorsuale o di insolvenza, sì, si possono ridurre ed eventualmente estinguere i debiti fiscali residui. Non esiste invece una “cancellazione” unilaterale fuori da procedure, a parte occasionali condoni normativi. Ma usando gli strumenti legali, il risultato di liberarsi dell’onere fiscale è raggiungibile, soprattutto se sei persona fisica (con l’esdebitazione) o se offri comunque al Fisco il meglio possibile (transazione). Naturalmente, devi rispettare le regole: niente frodi, dichiarare tutto il patrimonio, etc., altrimenti Fisco e giudice non ti daranno sconti.

D11: Che differenza c’è tra rateizzazione ordinaria e transazione fiscale?
R: La rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973) è concessa dall’ADER su richiesta del debitore, fino a 72 rate (6 anni) o eccezionalmente 120 rate (10 anni) se c’è comprovata grave difficoltà. È un procedimento amministrativo: non riduce l’importo dovuto, ma ti permette di pagare a rate il 100% di imposte, interessi e sanzioni. È revocata se salti 5 rate. Si può ottenere facilmente per importi sotto €120k presentando ISEE, per importi superiori serve dimostrare che le rate < certo % del reddito. Invece la transazione fiscale è un accordo concorsuale: di solito avviene dentro un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione e può prevedere anche il pagamento parziale (stralcio) di imposte e sanzioni . Necessita di un vaglio da parte dell’Agenzia (che confronta con ipotesi liquidatoria) e dell’omologazione del tribunale. In transazione puoi offrire di pagare, poniamo, il 50% in 5 anni e cancellare il resto: cosa impossibile con rateazione ordinaria (lì devi pagare 100%). Quindi la differenza è: la rateazione è un beneficio di tempo concesso dall’agente della riscossione, la transazione è una negoziazione sull’an e sul quantum del debito, in sede concorsuale. Inoltre con la rateazione ordinaria l’ADER raramente sospende tutte le azioni (anche se in genere se rateizzi poi non procedono coattivamente se sei in regola), mentre con la transazione – essendo dentro una procedura protetta – le azioni esecutive sono bloccate per legge durante la procedura e poi sostituite dall’adempimento concordatario.

D12: Ho sentito parlare di “esdebitazione” dopo il fallimento: vale anche per i debiti con Agenzia Entrate?
R: , l’esdebitazione (art. 278 CCII, ex art. 142 l.fall.) è l’istituto che libera il debitore persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitato) dai debiti rimasti insoddisfatti dopo la chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale . Una volta conclusa la procedura, se hai collaborato e non hai commesso atti in frode, puoi chiedere al tribunale di dichiarare inesigibili tutti i debiti residui. In passato c’era dibattito se l’IVA potesse essere esdebitata, perché “risorsa UE”. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che gli Stati devono permettere l’esdebitazione anche dell’IVA , in nome del principio di seconda opportunità per l’imprenditore onesto. Oggi il Codice della Crisi e la giurisprudenza italiana sono allineati: anche i debiti fiscali (IVA inclusa) sono condonati con l’esdebitazione , salvo che tu abbia frodato il Fisco – in tal caso il giudice può escludere dall’esdebitazione i debiti derivanti da reati tributari o comportamenti dolosi. Quindi, se ad esempio fallisci con €1.000.000 di debiti verso l’Erario e la procedura paga solo il 10%, tu (come persona) dopo l’esdebitazione non dovrai più il restante 90%. La società fallita ovviamente viene liquidata e cessa, ma tu puoi ricominciare senza quel fardello. L’esdebitazione è ottenibile una sola volta (non è che puoi fallire più volte e pulirti sempre), ed è una grossa opportunità per voltare pagina, anche nei confronti del Fisco.

D13: Sono un ex imprenditore commerciale non fallibile (piccola impresa): posso avere esdebitazione anche se non c’è fallimento?
R: Sì, tramite le procedure di sovraindebitamento. Se non sei soggetto a fallimento, puoi comunque accedere a: – Un concordato minore o piano del consumatore, e ottenere l’esdebitazione contestualmente all’omologazione se il piano prevede che una parte di debiti non venga pagata (il decreto di omologa li rende inesigibili). – Oppure la liquidazione controllata del tuo patrimonio, e al termine chiedere esdebitazione come spiegato sopra. La legge prevede anche un’esdebitazione di diritto senza liquidazione per il debitore che proprio non ha beni né reddito (c.d. esdebitazione del nullatenente), ma è un tema a sé: puoi ottenere la cancellazione dei debiti una tantum se sei completamente incapiente e “meritevole” (art. 282 CCII). – Comunque, la chiave è: anche il piccolo imprenditore o il privato sovraindebitato ha accesso a una fresh start. Deve però passare attraverso una procedura innanzi al giudice (non succede automaticamente).

D14: Il “rating fiscale” di un’azienda che ha cartelle non pagate come viene influenzato?
R: In Italia esiste un concetto di “affidabilità fiscale” misurata dagli Indici ISA (ex studi di settore): un’azienda in regola con adempimenti e con certe caratteristiche ottiene un punteggio. Avere cartelle esattoriali pendenti di per sé non influisce sugli ISA, ma sicuramente l’immagine fiscale dell’azienda è negativa se ha pendenze. Ad esempio: – Se vuoi partecipare a gare pubbliche, serve il DURF (Documento Unico Regolarità Fiscale) o quantomeno devi risultare in regola: gravi debiti fiscali definitivamente accertati comportano l’esclusione . E ora anche i debiti non definitivi (pendenti) sono segnalati nel Fascicolo Anac . Ciò significa che un’azienda con cartelle non pagate > €5.000 rischia l’esclusione dagli appalti come inadempiente fiscale. – Le banche, in fase di fido, chiedono spesso il certificato dei carichi pendenti fiscali: se risulta che devi al Fisco somme rilevanti, difficilmente ti concederanno nuovo credito se non vedi un piano di rientro. Potrebbero anche segnalare la cosa nella valutazione interna (credit scoring). – C’è poi il Rating di legalità rilasciato dall’AGCM per imprese virtuose: una delle condizioni per averlo è essere in regola con imposte e contributi. Se hai carichi pendenti non regolarizzati, non ottieni il rating (o te lo revocano) . In sintesi, un’azienda con debiti erariali pendenti ha un “rating fiscale” basso: rischia preclusioni in affari con la PA, peggiori condizioni da banche e fornitori. Sistemare quei debiti, o almeno inquadrarli in piani di rientro (es. rateizzazioni), migliora la percezione. L’Agenzia Entrate ha anche parlato di istituire un “compliance rating” che premia chi è puntuale nei pagamenti: se in futuro attivato, chi ha insoluti ne sarebbe escluso.

D15: La mia azienda è piena di debiti tributari e contributivi: meglio tentare un risanamento o conviene farla fallire?
R: Va valutato caso per caso con esperti. Farla fallire subito potrebbe essere la scelta se è irreversibilmente insolvente, perché accumulare ulteriori debiti (es. continuare attività senza pagare imposte correnti) potrebbe avere anche risvolti di responsabilità (per amministratori) e aggravare il dissesto. Tuttavia, se ci sono ancora chance di risanamento – ad esempio un core business sano ma strangolato dai debiti passati – allora conviene tentare un concordato preventivo con continuità o un accordo ristrutturazione: in questo modo, blocchi i creditori e proponi di ristrutturare i debiti, magari dilazionandoli e falcidiandoli grazie alla transazione fiscale. Spesso la continuità aziendale genera valore migliore per pagare anche il Fisco rispetto alla liquidazione spezzatino.
Inoltre considera: se la tua azienda fallisce, i debiti fiscali privilegiati avranno diritto di essere soddisfatti sul ricavato prima di altri, ma se il patrimonio è poco il Fisco recupererà poco e il resto rimarrà insoluto. Se poi tu come imprenditore vuoi proseguire in altro progetto, porti dietro una cattiva reputazione. Un risanamento riuscito invece ti permetterebbe di proseguire l’attività e sistemare gradualmente i debiti (almeno in parte).
D’altro canto, se l’azienda è già decotta e non c’è modo realistico di generare utili, insistere rischia di peggiorare la posizione per creditori e fisco. In tal caso, meglio considerare una procedura di liquidazione (concordato liquidatorio o liquidazione controllata) magari vendendo i beni in modo ordinato e cercando l’esdebitazione per poter ripartire altrove senza debiti.
Quindi, in sintesi: se c’è sostenibilità e business, tenta una ristrutturazione (negoziata o giudiziale); se è insolvente senza rimedio, meglio chiudere dignitosamente con una procedura concorsuale, piuttosto che attendere esecuzioni e istanze altrui. In ogni caso, coinvolgi un advisor legale-contabile per scegliere la strada meno dannosa.

D16: L’Agenzia delle Entrate può rifiutare la mia proposta di transazione fiscale nel concordato?
R: Può non aderire formalmente (votando no o astenendosi). Fino a qualche anno fa, se l’Agenzia votava no e il suo credito era rilevante, il concordato non poteva essere omologato (impossibile falcidiare IVA senza ok AdE, diceva la legge). Ma con la riforma 2022, il tribunale può comunque omologare il concordato se giudica la proposta fiscale conveniente . In pratica il Fisco non ha più potere di veto assoluto. Quindi l’Agenzia può rifiutare di firmare un accordo, ma tu puoi portare il “rifiuto” davanti al giudice dell’omologazione e questi può scavalcarlo. Naturalmente ciò accade solo se la proposta che hai fatto era effettivamente equa e vantaggiosa per l’Erario rispetto a scenari alternativi. Se invece proponi di pagare troppo poco e il Fisco rifiuta, il giudice difficilmente ti darà ragione (perché magari in fallimento il Fisco prenderebbe di più di quanto offri). In sintesi: l’AdE può non accettare, ma non ha più l’ultima parola in molti casi. Devi però predisporre la transazione con criterio, supportata da relazione dell’attestatore che dimostri che quell’offerta è il massimo realizzabile per loro. Con questi elementi, hai buone chance che l’omologa passi lo stesso, anche senza adesione formale dell’Agenzia.

D17: Cosa succede se in corso di negoziazione con l’esperto (composizione negoziata) un creditore – ad esempio il Fisco – vuole lo stesso procedere col pignoramento o presentare istanza di fallimento?
R: Dal momento in cui ottieni le misure protettive dal tribunale (su richiesta al momento di avvio della negoziazione), tutte le azioni esecutive e cautelari sono sospese . Quindi il Fisco non può iscrivere nuove ipoteche o avviare pignoramenti per i crediti antecedenti, né può depositare istanza di fallimento. Le misure protettive in composizione negoziata di solito durano inizialmente 120 giorni (rinnovabili). Il creditore può chiedere la revoca delle protezioni se dimostra che la trattativa è pregiudizievole per lui o che il debitore sta dissipando beni. Ma se tutto è regolare, il Fisco deve attendere l’esito delle trattative. Se poi le trattative falliscono e non passi ad altro (concordato etc.), il Fisco potrà riprendere le azioni. Durante la negoziazione, però, è opportuno cercare un accordo o quanto meno evitare di accumulare ulteriori debiti (come l’IVA corrente): sennò alla scadenza delle misure protettive il Fisco sarà ancora più aggressivo.

D18: In caso di fallimento (liquidazione giudiziale), i soci di una SNC con debiti tributari vengono coinvolti?
R: Sì. Se viene dichiarata la liquidazione giudiziale di una società di persone, il Codice della Crisi prevede l’estensione automatica ai soci illimitatamente responsabili . Ciò significa che anche il patrimonio personale dei soci diventa parte della procedura: i creditori (incluso il Fisco) potranno rifarsi sui beni personali dei soci in quella stessa procedura, e i soci subiranno gli effetti di un fallimento (es. annotazione al registro imprese, restrizioni). I soci potranno poi chiedere l’esdebitazione personale a fine procedura. Se invece la società di persone non è fallita (poniamo perché i creditori hanno agito solo individualmente contro i soci, senza passare dal tribunale), allora formalmente i soci non sono falliti. Ma i creditori possono comunque aggredire i loro beni (responsabilità illimitata) e, come visto, i soci stessi se insolventi possono essere soggetti a liquidazione controllata su istanza creditori . In una SNC, quindi, i debiti tributari sono pericolosi doppiamente: colpiscono società e soci. È sempre prudente, per i soci di persone, monitorare la situazione fiscale e se la società rischia insolvenza, valutare procedure come il concordato minore che blocchino anche le pretese verso i soci.

D19: Se la società fa concordato preventivo e prevede di pagare solo il 30% dell’IVA, io amministratore rischio qualcosa a livello penale?
R: I reati di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.lgs.74/2000) scattano se non versi l’IVA annuale oltre soglia (attualmente €250k). Se la tua società non ha versato IVA e fa un concordato pagando parzialmente, il reato comunque si è consumato al momento del mancato versamento entro la scadenza di legge. Tuttavia, c’è una causa di non punibilità se paghi integralmente il debito IVA prima della dichiarazione di apertura del dibattimento penale. Pagare solo il 30% non estingue formalmente il reato. Però la Cassazione ha considerato che l’omologazione del concordato con transazione fiscale (ad esempio pagare 30% entro 4 anni) può essere equiparata a un provvedimento che rende inesigibile il credito, quindi escludere l’elemento di colpevolezza per il residuo. È materia delicata e non completamente consolidata. Diciamo che, in pratica, se il concordato va a buon fine e l’Erario accetta il 30%, nella maggior parte dei casi le procure tendono a archiviare o chiudere un occhio, perché lo Stato ha approvato quel piano. Ma non è una garanzia: formalmente il reato c’è stato. In definitiva: come amministratore, se vuoi stare sicuro, dovresti puntare a versare integralmente l’IVA dovuta per evitare rischi penali. Se proprio non puoi ed entri in concordato, cerca di far capire nel processo penale (eventuale) che il concordato rappresenta il miglior soddisfacimento possibile e che non hai agito con dolo di evasione ma in buona fede per salvare l’azienda. Questo di solito mitiga molto la posizione.

D20: Cosa sono i “carichi pendenti” fiscali e come posso conoscerli?
R: I carichi pendenti tributari sono l’insieme dei debiti risultanti a tuo nome nei registri dell’Agente della Riscossione, ancora da saldare o in contenzioso. Puoi chiedere all’Agenzia delle Entrate un “certificato dei carichi pendenti” tributari : è un documento che elenca tutte le somme dovute risultanti da atti definitivi (accertamenti divenuti definitivi, cartelle non impugnate) o provvisoriamente iscritti a ruolo. Non include ciò che è in fase di accertamento non ancora a ruolo. Serve spesso in gare o nelle operazioni straordinarie per attestare la tua posizione fiscale. Per “pendente” in genere si intende che non è stato ancora definito/pagato. L’estratto di ruolo invece è un elenco delle cartelle e atti esecutivi emessi. In sintesi, se vuoi sapere quali debiti hai con il Fisco: – Chiedi un estratto conto all’Agenzia Entrate-Riscossione (si può fare anche online, con SPID sul sito ADER): vedrai l’elenco di cartelle, avvisi, importi originari e residui. – Oppure richiedi formalmente il certificato dei carichi pendenti all’Agenzia Entrate (ha un modulo e potrebbe volerci qualche giorno): è usato per attestazioni ufficiali.
È bene farlo periodicamente, specie se hai avuto contenziosi: capita che uno pensi tutto a posto e poi scopra vecchi ruoli. Conoscendo i carichi pendenti, puoi decidere di agire – ad esempio chiedere una rateazione o valutarne la legittimità – prima che scattino azioni pregiudizievoli (fermi, ipoteche).

D21: Dopo aver subito un fallimento o una liquidazione controllata, potrò ancora aprire una nuova attività nonostante i debiti fiscali passati?
R: Sì, una volta conclusa la procedura concorsuale e ottenuta l’eventuale esdebitazione, sei libero di ricominciare come imprenditore. Il Codice della Crisi anzi promuove questa seconda chance. Ovviamente devi stare attento a non incorrere di nuovo in insolvenza perché, ad esempio, un’esdebitazione concessa una volta non è ripetibile per 10 anni. Ma legalmente, a chiusura procedura, cessano le incapacità personali (per la liquidazione giudiziale c’è un periodo di circa 5 anni in cui non puoi amministrare società, ma potresti richiederne la riduzione; per la liquidazione controllata minore direi che non ci sono neppure quelle restrizioni ampie). I debiti passati, se esdebitato, non peseranno più. Quindi potrai aprire nuova partita IVA. Certo, il fisco terrà d’occhio i recidivi: se accumuli nuovi debiti potresti trovare meno tolleranza. Ma in linea di massima, , l’ordinamento ti consente di ripartire pulito. Tieni presente che se non hai ottenuto esdebitazione e i debiti fiscali son rimasti, l’ADER potrebbe seguirti anche sulla nuova attività per riscuoterli (ad esempio pignorando crediti futuri). Quindi è importante chiudere bene i conti nella vecchia procedura. Con l’esdebitazione i vecchi debiti sono legalmente cancellati e non possono essere imputati alla nuova impresa. Molti imprenditori di successo hanno avuto un fallimento in passato: l’importante è imparare dall’esperienza e gestire meglio la nuova impresa, specie sul fronte fiscale (magari accantonando progressivamente l’IVA incassata e non usandola per spese correnti, che è un errore comune che porta poi ai debiti IVA).

Fonti normative italiane rilevanti

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disciplina della riscossione delle imposte dirette. (Contiene le norme su iscrizione a ruolo, cartella di pagamento, rateazioni, esecuzioni esattoriali, interessi di mora, ecc. Art. 17 su aggio riscossione – abolito dal 2022 –; art. 19 su dilazioni; art. 25 su notifica cartella; art. 49 su ipoteche; art. 57 su limiti pignorabilità).
  • Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 29 (conv. L.122/2010) – “Concentrazione della riscossione nell’accertamento”. Norma istitutiva dell’accertamento esecutivo per imposte erariali. Ha modificato il D.Lgs. 546/92 introducendo l’art. 29 e disposizioni correlate.
  • D.L. 78/2010, art. 30Potenziamento della riscossione INPS. Introduce l’avviso di addebito INPS con valore di titolo esecutivo dal 1/1/2011 .
  • Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Conversione D.L. 98/2011. Ha anticipato l’applicazione dell’accertamento esecutivo (dal 1/10/2011) e ne ha esteso l’ambito (imposte 2007 in avanti) .
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546Contenzioso tributario. Art. 19 elenca atti impugnabili (compresi cartella e avviso di accertamento esecutivo). Art. 47 disciplina la sospensione dell’atto impugnato (sospensione giudiziale) . Art. 68 regola il pagamento frazionato in pendenza di giudizio (1/3 dopo primo grado, 2/3 dopo appello).
  • Codice Civile – Artt. 2740 (responsabilità patrimoniale illimitata del debitore) e 2741 c.c. (par condicio salvo cause di prelazione). Privilegi fiscali: art. 2752 c.c. (imposte Stato e contributi previdenziali – privilegio generale sui mobili e in parte speciale su immobili); art. 2770 c.c. (sanzioni amministrative – chirografe). Artt. 2447, 2482-bis, 2484 c.c. (perdita capitale e scioglimento società – problematiche in crisi).
  • Codice di Procedura Civile – Artt. 615 e 617 c.p.c. (opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi). Artt. 491 ss. c.p.c. (principi espropriazione forzata). Art. 543 (pignoramento presso terzi). Art. 555 (pignoramento immobiliare).
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Normativa organica sulle procedure concorsuali in vigore dal 15/07/2022 (dopo rinvii e correttivi). Parti salienti:
  • Parte I, Titolo II: Composizione negoziata (artt. 12-25-sexies). Introduce composizione assistita e concordato semplificato (art. 25-sexies) .
  • Parte II: Strumenti di regolazione della crisi (artt. 40-120). Concordato preventivo (artt. 84-120, con norme su transazione fiscale in art. 88). Omologazione forzata: art. 112 CCII (introdotto dal D.Lgs. 83/2022) consente cram-down sui creditori pubblici dissenzienti.
  • Parte III: Liquidazione giudiziale (artt. 121-270). Corrisponde al fallimento: presupposti (art. 121 e 2 CCII definisce imprenditore minore), apertura (art. 49), effetti (artt. 142-154), esdebitazione (art. 278-282).
  • Parte IV: Sovraindebitamento (artt. 65-83 per concordato minore e piano consumatore; art. 268-277 liquidazione controllata; art. 282 esdebitazione del debitore incapiente).
  • Art. 256 CCII: estensione procedure soci illimitatamente responsabili .
  • Art. 63 CCII: Transazione su crediti tributari e contributivi (discipline transazione fiscale e contributiva nelle trattative).
    (NB: Il CCII è stato modificato dal D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 83/2023).
  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267Vecchia Legge Fallimentare (abrogata salvo alcune parti per retroattività). Rilevante storicamente e per procedure aperte prima del 2022. Artt. 1 e 5 definivano fallibilità e insolvenza; art. 6 e 7 legittimazione istanza fallimento; art. 15 procedure prefallimentari; art. 67 esenzioni revocatorie (piani attestati); art. 160-163 concordato preventivo (con privilegio assoluto, requisito 20% chirografi); art. 182-ter transazione fiscale (ora trasfusa in CCII). Art. 142-144 esdebitazione fallito (ora in CCII con ampliamento ai tributi).
  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3Composizione crisi da sovraindebitamento (abrogata, ma concetti confluiti nel CCII). Introdusse piano del consumatore, accordo con creditori e liquidazione del patrimonio per debitori civili. Oggi sostituita da procedure analoghe nel CCII, ma giurisprudenza 2012-2021 su L.3/2012 (es. ammissibilità falcidia IVA in piano del consumatore) rimane rilevante e confluita nel nuovo codice.
  • Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118 (conv. L. 147/2021) – Ha istituito la composizione negoziata e il concordato semplificato. Molte norme temporanee poi integrate nel CCII.
  • D.M. 28 settembre 2021, n. 202 – Regolamento iscrizione elenco esperti composizione negoziata (criteri nomina esperti).
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 co. 15 – Ha modificato art. 17 D.Lgs. 112/1999 eliminando l’aggio a carico debitore (oneri di riscossione) dal 1/1/2022 . (Questo riduce costi per debitore in caso di avvisi di addebito).
  • Codice Penale e D.Lgs. 74/2000 – (per cenni): art. 10-bis e 10-ter D.Lgs.74/2000 sanzionano omesso versamento ritenute e IVA. Art. 11 punisce sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (es. alienare beni per non farli pignorare). Art. 216 L.F. (bancarotta fraudolenta per distrazione di attivo anche a danno Erario). Queste norme indirettamente rilevano: un piano di risanamento o un concordato serio evita di incorrere in profili penal-fallimentari (es. vendite sotto costo a parenti ecc.).

Massime e giurisprudenza essenziale (fino a Dicembre 2025)

  • Cass., Sez. Unite civ., 8 novembre 2019 n. 34447: ha affermato che l’iscrizione ipotecaria esattoriale è atto impugnabile davanti al giudice tributario in quanto atto della riscossione che manifesta una pretesa, anche senza attendere l’espropriazione. Chiarisce la natura “cautelare” dell’ipoteca esattoriale e i suoi presupposti. (Conferma giurisdizione tributaria su ipoteca e fermo; richiede la previa comunicazione art. 50 DPR 602 e preavviso ex art. 77.)
  • Cass., Sez. Unite civ., 18 settembre 2020 n. 19597: ha risolto contrasto dichiarando che l’estratto di ruolo non è atto impugnabile per sé, ma il debitore può impugnare le cartelle sottese se lamenta la mancata notifica e prova un concreto pregiudizio dai ruoli (come l’impossibilità di partecipare a una gara) . (Ridimensiona Cass. SU 19704/2015; ammette impugnazione di cartella “mai notificata” conoscibile via estratto solo in presenza di interesse concreto).
  • Cass., Sez. I civ., 10 agosto 2016 n. 16950: in procedura prefallimentare, il debitore non ha diritto a un rinvio per tentare procedure alternative (tipo concordato) né violazione difesa se il tribunale non glielo concede . Il giudice deve bilanciare l’autonomia privata del debitore con l’interesse pubblico dei creditori alla soddisfazione . (Negata pretesa di differire l’udienza fallimentare per avviare soluzioni stragiudiziali; se il debitore vuole alternative deve attivarsi prima.)
  • Cass., Sez. V trib., 22 febbraio 2017 n. 4283: in tema di transazione fiscale nel concordato, ha stabilito che il voto negativo dell’Erario su proposta di transazione fiscale non è sindacabile nel merito dal giudice (sotto vecchia legge), ma ha anche aperto a valutare se il rifiuto sia manifestamente irragionevole in spregio dei principi. (Giurisprudenza antecedente al cram-down normativo: vedeva il rifiuto come esercizio di discrezionalità valutabile solo in caso di abuso.)
  • Cass., Sez. Unite civ., 25 marzo 2021 n. 8504: ha risolto conflitto giurisdizione: le controversie sulla transazione fiscale (adesione o diniego dell’ente) in sede di concordato appartengono al giudice fallimentare, non al giudice tributario . (Quindi la valutazione di convenienza e il cram-down fiscale sono di competenza del tribunale fallimentare, coerentemente con la natura concorsuale.)
  • Cass., Sez. I civ., 27 giugno 2023 n. 18310: nel procedimento prefallimentare, non sussiste un diritto del debitore ad ottenere il differimento dell’udienza per aderire a una definizione agevolata dei carichi (rottamazione) . Il diniego del rinvio da parte del tribunale non viola il diritto di difesa, dovendo il giudice bilanciare esigenze del debitore con interessi pubblici della procedura . Anche fatti sopravvenuti dopo la sentenza di fallimento (es. domanda di rottamazione presentata in reclamo) sono irrilevanti: conta la situazione al momento della decisione di fallimento . (Precedente importante: il tribunale può dichiarare fallimento senza aspettare che il debitore perfezioni una rottamazione; in appello/reclamo non valgono eventi post-sentenza di fallimento.)
  • Cass., Sez. I civ., 29 settembre 2025 n. 26370: ha statuito che ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, la legittimazione del creditore istante può essere valutata incidentalmente dal giudice, anche in assenza di titolo esecutivo definitivo . È sufficiente un credito anche contestato o non scaduto, purché il tribunale ne accerti in via incidentale l’effettiva esistenza . Non si può negare la dichiarazione di insolvenza solo perché il credito è oggetto di contestazione: il tribunale deve esaminare gli elementi di fatto offerti da entrambe le parti e decidere sulla sussistenza del credito stesso, ai soli fini della procedura . (Massima ufficiale che conferma la possibilità del fallimento su crediti litigiosi, compresi quindi crediti tributari non definitivi, dopo attento esame sommario).
  • Cass., Sez. V trib., 19 ottobre 2022 n. 30721: ha stabilito che l’omologazione di un concordato preventivo con previsione di pagamento parziale dell’IVA non è in contrasto con il diritto UE, in quanto il giudice verifica che l’erario riceva quanto otterrebbe da un fallimento (principio di equivalenza), conformemente alla sentenza CGUE “Bondoni” (C-272/13). (Adegua la giurisprudenza italiana al principio che la falcidia IVA in concordato è lecita se rispetta il miglior soddisfo possibile; preludio normativo al cram-down.)
  • Corte di Giustizia UE, 16 marzo 2017, causa C-493/15 (Di Pippo): ha affermato che la direttiva IVA non osta a una normativa nazionale che consente di ridurre l’IVA per credito insoluto a seguito di procedura concorsuale, anche se ciò comporta un mancato introito per l’erario. (Conferma possibilità di detrarre IVA non incassata in caso di concordato preventivo liquidatorio; spiana la strada a considerare la perdita IVA come fisiologica nelle procedure concorsuali.)
  • Corte di Giustizia UE, 14 luglio 2022, causa C-383/20 (Revigliono): ha ribadito che gli Stati membri non possono escludere determinati debiti (come l’IVA) dalla totale liberazione del debitore onesto a fine procedura concorsuale, poiché ciò violerebbe la direttiva (UE) 2019/1023 sul secondo tentativo . (Si riferisce all’esdebitazione: sancisce che anche l’IVA deve poter essere esdebitata; impatto recepito in Italia con orientamenti uniformi).
  • Cass., Sez. I civ., 1° dicembre 2020 n. 27417: ha chiarito che nella liquidazione del patrimonio ex L.3/2012 (ora liquidazione controllata), la liberazione dai debiti riguarda anche l’IVA, in virtù dell’interpretazione conforme al diritto UE (sentenza C-546/14, Degano), a condizione che il sovraindebitato non abbia frodato il fisco. (Conforma la giurisprudenza nazionale alla CGUE: non si può negare esdebitazione IVA in sovraindebitamento; anticipa normazione CCII).
  • Cass., Sez. III pen., 10 novembre 2021 n. 41785: ha stabilito che l’omologazione di un concordato preventivo con pagamento parziale dell’IVA non fa venir meno il reato di omesso versamento IVA di cui all’art. 10-ter D.lgs.74/2000, sebbene possa incidere sulla determinazione del dolo o sulle circostanze attenuanti. Occorre comunque il pagamento integrale (anche mediante transazione) prima del dibattimento per la causa di non punibilità ex art. 13. (Mantiene ferma la linea che solo il pagamento integrale estingue il reato; tuttavia, nella prassi post-2021, con la riforma, questi casi vengono valutati con indulgenza, ma formalmente la Cassazione esige integrale pagamento).
  • Cass., Sez. V trib., 17 dicembre 2021 n. 40913: ha affermato che l’omologa del concordato preventivo è soggetta all’imposta di registro fissa (atto giudiziario), non proporzionale sulle transazioni fiscali in esso contenute. (Interpreta il trattamento fiscale dell’atto di omologazione: irrilevante per il debitore, ma conferma la natura “giudiziaria” della transazione una volta omologata).
  • Cass., Sez. I civ., 16 settembre 2025 n. 25410: (in Osservatorio) ha condannato la parte ricorrente e il suo legale alle spese in un caso di ricorso inammissibile contro l’apertura di una liquidazione giudiziale. (Monito contro impugnazioni pretestuose in Cassazione avverso sentenze di apertura liquidazione giudiziale; i legali devono valutare bene prima di ricorrere per Cassazione su provvedimenti concorsuali dove spazi di censura sono minimi.)

(Le sentenze sopra forniscono principi che abbiamo integrato nella guida. Si noti che la numerazione e denominazione delle Commissioni Tributarie è cambiata dal 2022 – ora “Corti di Giustizia Tributaria di primo/secondo grado” – ma la giurisprudenza citata usa la terminologia all’epoca vigente.)

Nota Bene: Questa guida ha scopo informativo-generale. Ogni caso concreto va valutato con professionisti qualificati (avvocato tributarista/fallimentarista, commercialista) alla luce della normativa corrente e delle circolari applicative. Le leggi fallimentari e tributarie subiscono frequenti modifiche (si pensi alle “rottamazioni” susseguitesi dal 2016 al 2023 e alla riforma del 2024 sulla riscossione ). Pertanto, il lettore è invitato a verificare eventuali aggiornamenti normativi dopo dicembre 2025, nonché eventuali prassi dell’Agenzia delle Entrate e giurisprudenza successiva, per assumere decisioni strategiche informate. In ogni caso, conoscere i propri diritti e opzioni costituisce il primo passo per affrontare in modo proattivo una situazione di debiti fiscali e scongiurare esiti irreversibili per la propria impresa o economia familiare.

La tua impresa ha ricevuto un accertamento esecutivo e ti stai chiedendo se questo possa portare al fallimento (oggi liquidazione giudiziale)? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua impresa ha ricevuto un accertamento esecutivo e ti stai chiedendo se questo possa portare al fallimento (oggi liquidazione giudiziale)?
Temi che il debito fiscale diventi la scintilla che fa crollare definitivamente l’azienda?
Ti preoccupa il rischio di pignoramenti, blocco dei conti, perdita di liquidità e segnalazioni che rendono impossibile continuare a operare?

Devi saperlo subito:
👉 l’accertamento esecutivo può spingere un’impresa verso il fallimento,
👉 ma non lo provoca automaticamente,
👉 e esistono sistemi legali concreti per difendersi e fermare l’effetto domino.

Questa guida ti spiega cosa succede davvero, quando il rischio fallimentare diventa reale e come intervenire prima che sia troppo tardi.


Cos’è l’Accertamento Esecutivo (E Perché è Così Pericoloso)

L’accertamento esecutivo è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate:

  • accerta un debito fiscale,
  • lo rende immediatamente esigibile,
  • consente l’avvio dell’esecuzione forzata senza cartella esattoriale,
  • permette pignoramenti dopo 60 giorni se non reagisci.

In pratica:
👉 se non paghi, non impugni o non ottieni una sospensione, la riscossione parte subito.

Per un’impresa già fragile, questo può essere devastante.


Accertamento Esecutivo e Rischio di Fallimento: Il Collegamento Reale

L’accertamento esecutivo non fa fallire automaticamente un’impresa, ma può:

  • bloccare i conti correnti,
  • pignorare crediti verso clienti,
  • interrompere i flussi di cassa,
  • far saltare pagamenti a fornitori e dipendenti,
  • portare alla revoca dei fidi bancari,
  • generare insolvenza strutturale.

👉 È l’effetto a catena, non l’atto in sé, a creare il rischio di fallimento.


Quando l’Accertamento Può Portare al Fallimento

Il rischio diventa concreto quando:

  • l’importo accertato è elevato rispetto al fatturato,
  • l’impresa ha già problemi di liquidità,
  • il conto corrente viene pignorato o bloccato,
  • vengono pignorati i crediti verso clienti,
  • la banca revoca l’affidamento,
  • non esiste una strategia difensiva immediata.

In questi casi, l’accertamento può diventare il detonatore della crisi.


Il Fisco Può Chiedere il Fallimento per un Accertamento?

Sì, ma non automaticamente.

L’Agenzia delle Entrate può:

  • insinuarsi come creditore,
  • segnalare la posizione,
  • partecipare a istanze di liquidazione giudiziale,

ma solo se:

  • il credito è certo, liquido ed esigibile,
  • l’impresa è oggettivamente insolvente,
  • non esistono strumenti di risanamento attivi.

👉 Difendersi dall’accertamento riduce drasticamente anche il rischio fallimentare.


Gli Effetti Peggiori sull’Impresa

Se non intervieni, puoi subire:

  • pignoramento del conto aziendale,
  • pignoramento dei crediti verso clienti,
  • fermo dei beni strumentali,
  • perdita di affidamenti bancari,
  • segnalazioni negative,
  • perdita di commesse e fiducia,
  • blocco dell’operatività quotidiana,
  • avvio di procedure concorsuali.

Il danno spesso è irreversibile se non agisci subito.


Sistemi di Difesa Immediati (Prima che la Crisi Esploda)

1. Impugnare subito l’accertamento esecutivo

È la prima difesa fondamentale.

Con un avvocato tributarista puoi:

  • presentare ricorso entro 60 giorni,
  • chiedere la sospensione giudiziale,
  • bloccare pignoramenti e azioni esecutive,
  • guadagnare tempo per ristrutturare la posizione.

👉 Senza ricorso, l’accertamento diventa definitivo.


2. Ottenere la sospensione dell’esecutività

La sospensione giudiziale può:

  • fermare la riscossione,
  • evitare il blocco dei conti,
  • preservare la liquidità,
  • impedire l’aggravarsi della crisi.

È uno strumento decisivo per evitare il collasso immediato.


3. Gestire il rapporto con banche e fornitori

Una difesa tempestiva permette di:

  • dimostrare che il debito è contestato,
  • evitare revoche automatiche dei fidi,
  • mantenere operativi i conti,
  • proteggere la continuità aziendale.

Il silenzio, invece, fa scattare la sfiducia.


Sistemi di Difesa Strutturali (Quando il Debito è Grave)

4. Rateizzazione o definizioni agevolate (se sostenibili)

Se il debito è in parte dovuto:

  • rateizzazioni fino a 120 rate,
  • definizioni agevolate quando disponibili,
  • piani che evitano esecuzioni immediate.

Ma attenzione:
👉 rateizzare senza sostenibilità peggiora la crisi.


5. Strumenti di regolazione della crisi d’impresa

Se l’accertamento ha già creato squilibrio:

  • composizione negoziata della crisi,
  • piani di ristrutturazione,
  • accordi con i creditori,
  • procedure di sovraindebitamento (per imprese minori).

Questi strumenti possono bloccare le azioni esecutive e prevenire la liquidazione giudiziale.


E l’Imprenditore? Rischi Personali

Un accertamento esecutivo può riflettersi anche su:

  • amministratori (responsabilità gestoria),
  • soci (in caso di garanzie o confusione patrimoniale),
  • ditte individuali (patrimonio personale).

Difendere l’impresa significa difendere anche la persona.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La gestione di accertamenti esecutivi con rischio fallimentare richiede competenze tributarie e concorsuali avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per bloccare l’esecuzione e prevenire il fallimento.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento esecutivo
  • valutazione del rischio fallimentare
  • ricorso e richiesta di sospensione
  • strategie per evitare pignoramenti
  • gestione del rapporto con banche e creditori
  • attivazione di strumenti di crisi d’impresa
  • tutela dell’imprenditore e del patrimonio

Conclusione

Un accertamento esecutivo può diventare il primo passo verso il fallimento, ma non è un destino inevitabile.
Con una difesa tempestiva e strutturata puoi:

  • bloccare l’esecuzione,
  • preservare la liquidità,
  • evitare l’insolvenza,
  • salvare l’impresa o accompagnarla a una soluzione ordinata,
  • proteggere il tuo futuro imprenditoriale e personale.

Agisci ora: nel rapporto tra fisco e crisi d’impresa, il tempo è decisivo.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
difendersi da un accertamento esecutivo e prevenire il fallimento è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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