Accertamento Esecutivo E Conti Correnti In Rosso: Cosa Succede

Quando ricevi un accertamento esecutivo e il tuo conto corrente è già in rosso (o vicino allo scoperto), la situazione può diventare critica in tempi rapidissimi.
L’accertamento esecutivo, infatti, non è un semplice avviso: è già un titolo che consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di procedere direttamente con azioni esecutive, senza passare da una cartella.

In presenza di un conto in rosso, gli effetti possono essere ancora più gravi e immediati.

👉 Capire cosa succede e come intervenire subito è fondamentale per evitare il blocco totale della liquidità.

Cos’è l’accertamento esecutivo (in parole semplici)

L’accertamento esecutivo è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate:

  • accerta un maggior debito fiscale
  • rende l’atto immediatamente esecutivo
  • consente la riscossione forzata dopo brevi termini
  • elimina il passaggio della cartella di pagamento

In pratica:
👉 se non reagisci, l’esecuzione parte automaticamente.

Cosa succede se il conto corrente è in rosso

Se il conto è già in rosso o affidato, possono verificarsi effetti molto concreti:

  • blocco immediato del conto
  • revoca o riduzione dell’affidamento bancario
  • rientro forzato dello scoperto
  • segnalazioni negative alla Centrale Rischi
  • impossibilità di effettuare bonifici, pagare stipendi o fornitori
  • congelamento della gestione aziendale o personale

Il pignoramento del conto, anche se “in rosso”, non è inutile: spesso scatena reazioni automatiche della banca.

Il rapporto tra pignoramento e affidamento bancario

Molti sottovalutano questo aspetto. In realtà:

  • la banca può revocare l’affido alla notifica del pignoramento
  • può chiedere il rientro immediato dello scoperto
  • può chiudere il conto o limitarne l’operatività
  • può bloccare anche linee di credito collegate

👉 Il danno non è solo fiscale, ma finanziario e operativo.

I tempi: quando scatta il pericolo

Dopo la notifica dell’accertamento esecutivo:

  • hai 60 giorni per impugnare
  • dopo 30 giorni può partire la riscossione
  • il pignoramento può arrivare senza ulteriori avvisi

Se il conto è già in difficoltà, ogni giorno conta.

Gli errori più comuni da evitare

  • ignorare l’atto pensando “tanto non ho soldi sul conto”
  • aspettare la cartella (che non arriverà)
  • non avvisare la banca
  • continuare a operare come se nulla fosse
  • non chiedere la sospensione
  • sottovalutare gli effetti sul credito

Molti danni sono irreversibili, se non si interviene subito.

Cosa fare subito (azioni concrete)

Se ricevi un accertamento esecutivo e il conto è in rosso:

  • fai analizzare immediatamente l’atto da un professionista
  • verifica se l’accertamento è impugnabile
  • valuta la sospensione giudiziale dell’esecutività
  • considera strumenti per bloccare o rallentare la riscossione
  • coordina la strategia fiscale con quella bancaria
  • evita pagamenti o accordi improvvisati
  • valuta soluzioni di protezione della liquidità
  • prepara una strategia difensiva e finanziaria insieme

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente
  • revoca degli affidamenti
  • segnalazioni negative ai sistemi bancari
  • blocco dell’attività o della gestione familiare
  • difficoltà a pagare stipendi, mutui, fornitori
  • crisi finanziaria anche per debiti contestabili

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella gestione di accertamenti esecutivi ad alto impatto finanziario, soprattutto in presenza di conti correnti in rosso o affidati.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in contenzioso fiscale e gestione della crisi.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • impugnare l’accertamento esecutivo
  • ottenere sospensive urgenti
  • bloccare o rallentare la riscossione
  • proteggere la liquidità residua
  • coordinare difesa fiscale e rapporti bancari
  • evitare il collasso finanziario
  • costruire una strategia di uscita sostenibile

Agisci ora

Con un accertamento esecutivo non c’è tempo da perdere, soprattutto se il conto è già in difficoltà.
Agire subito significa evitare che un atto fiscale diventi una crisi finanziaria irreversibile.

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Cos’è l’accertamento esecutivo?

L’accertamento esecutivo è un provvedimento emesso dall’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, o altri enti impositivi come i Comuni per tributi locali) con cui si contestano al contribuente imposte non versate o altre irregolarità intimando contestualmente il pagamento entro 60 giorni . In altri termini, l’atto di accertamento non si limita a quantificare le imposte dovute, ma contiene anche un’ingiunzione di pagamento: se il contribuente non paga (né impugna) entro il termine per il ricorso, l’accertamento diventa titolo esecutivo idoneo per la riscossione forzata .

Fondamento normativo: l’accertamento esecutivo è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 (convertito con modificazioni dalla L.122/2010) . Questa riforma, volta a contrastare l’evasione e accelerare i tempi di riscossione, ha innovato la procedura prevedendo che gli avvisi di accertamento per imposte erariali (Irpef, Ires, Irap, IVA, etc.) debbano contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine per proporre ricorso . Decorso inutilmente tale termine (60 giorni dalla notifica), l’atto acquisisce efficacia esecutiva automaticamente . È dunque un atto “ibrido” che svolge sia la funzione di accertamento del tributo, sia quella di precetto esecutivo .

Natura giuridica: l’accertamento esecutivo unisce in sé due momenti che in passato erano separati: da un lato accerta la pretesa tributaria (come faceva il tradizionale avviso di accertamento) e dall’altro contiene l’ordine di pagamento (come un’intimazione ad adempiere) rendendo superflua la successiva cartella di pagamento . Trascorsi i termini di legge, l’atto è equiparato a un titolo esecutivo e può essere utilizzato per pignorare beni del debitore senza bisogno di ulteriori atti formali di accertamento del credito .

Differenze rispetto alla cartella esattoriale: con l’introduzione dell’accertamento esecutivo la classica sequenza “avviso di accertamento → cartella di pagamento → pignoramento” viene abbreviata . In caso di accertamento esecutivo, non viene emessa alcuna cartella: decorsi i termini, la riscossione coattiva può partire direttamente sulla base di quell’atto . Ciò riduce i tempi e consente all’Amministrazione di agire più rapidamente. Al debitore, per contro, restano le stesse garanzie difensive previste in sede di accertamento (ricorso alle Corti di giustizia tributaria entro 60 giorni) ma meno passaggi dilatori successivi. Nella tabella seguente sono sintetizzate le principali differenze:

Cartella di pagamento (sistema pre-2011)Accertamento esecutivo (sistema vigente)
Emessa dall’Agente della Riscossione (es. ex Equitalia, ora Agenzia Entrate-Riscossione) dopo la formazione di un ruolo.Emanato direttamente dall’ente impositore (Agenzia Entrate, Comune, INPS, ecc.) contestualmente all’accertamento del tributo.
Contiene l’ordine di pagare somme risultanti da un ruolo (debiti già definitivi).Contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni le somme accertate (ancora impugnabili).
Notificata al debitore dopo la chiusura della fase di accertamento (es: decorsi inutilmente termini di ricorso o a seguito di sentenza).Notificato al contribuente prima della fase contenziosa; diviene definitivo se non impugnato entro 60 giorni dalla notifica.
Termine di pagamento ordinario: 60 giorni dalla notifica (salvo diverse indicazioni).Termine per pagare (o ricorrere): 60 giorni dalla notifica, indicato nell’atto stesso .
Se non pagata, l’Agente della Riscossione procede con il pignoramento (dopo eventuale preavviso).Se non pagato né impugnato, l’atto diventa esso stesso titolo per procedere direttamente al pignoramento, senza ulteriore preavviso .
Impugnabile davanti al giudice ordinario solo per vizi propri (es. notificazione, vizi della formazione del ruolo) entro 60 giorni.Impugnabile davanti al giudice tributario entro 60 giorni per contestare il merito della pretesa o vizi dell’atto . Decorso tale termine, l’atto è definitivo.
Esecuzione forzata: previa notifica di atto di precetto se il titolo non lo contiene già (nelle cartelle recenti, la cartella stessa vale anche come precetto).Esecuzione forzata: l’accertamento esecutivo funge da precetto; dopo l’affidamento in carico al riscossore e trascorsi eventuali periodi di sospensione di legge, può essere avviato il pignoramento senza ulteriore precetto .

Ambito di applicazione e tributi coinvolti (aggiornato al 2025)

Quali tributi sono interessati: in origine (dal 2011) l’accertamento esecutivo riguardava le imposte erariali principali: imposte sui redditi (Irpef/IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e IVA . Negli anni successivi il legislatore ha esteso questo meccanismo ad altri tributi e contributi:

  • Ritenute alla fonte e accise: successivamente ricompresi nel perimetro dell’accertamento esecutivo, ampliando l’ambito oltre alle sole imposte “dichiarative” .
  • Tributi locali: la Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto l’introduzione dell’accertamento esecutivo anche per i tributi comunali (IMU, TARI, TASI, canone unico patrimoniale, ecc.) . I Comuni possono disciplinare con regolamento l’adozione di avvisi di accertamento immediatamente esecutivi per riscuotere i propri tributi . In generale, la struttura ricalca quella prevista per l’Erario: avviso con intimazione a pagare in 60 giorni, poi affidamento al concessionario locale per la riscossione coattiva e sospensione di 180 giorni prima dell’esecuzione . I termini di decadenza e prescrizione per i tributi locali restano quelli propri (es: 5 anni per accertare IMU), e i Comuni possono prevedere piani di rateizzo ad hoc . (Nota: dal 2025 alcuni Comuni hanno accelerato i tempi: è stata data facoltà di ridurre il periodo di sospensione post-affidamento da 180 a 60 giorni per i pignoramenti relativi a imposte locali . Questo per velocizzare il recupero di tributi locali arretrati.)
  • Contributi previdenziali (INPS): anche l’INPS adotta una procedura analoga mediante l’avviso di addebito. Introdotto anch’esso dal 2011, l’avviso di addebito INPS contiene l’intimazione a pagare i contributi dovuti entro 60 giorni e costituisce titolo esecutivo decorso tale termine, senza bisogno di cartella. La giurisdizione sulle impugnazioni di tali avvisi è del giudice del lavoro (non delle Commissioni Tributarie), ma la logica è simile: dopo 60 giorni l’INPS affida il credito all’Agente della Riscossione per l’esecuzione forzata, con sospensione di 180 giorni prima di procedere.
  • Altri crediti erariali e settoriali: il Decreto Legislativo 110/2024 (c.d. “decreto riscossione”) ha ulteriormente esteso l’accertamento esecutivo a nuove categorie a partire dal 1° gennaio 2025 . Tra gli atti che ora diventano immediatamente esecutivi decorso il termine di ricorso vi sono:
  • l’imposta di registro e l’imposta di successione;
  • i tributi catastali e ipotecari;
  • le restituzioni di crediti d’imposta e incentivi indebitamente fruiti;
  • altre imposte indirette come bollo, imposta sugli intrattenimenti, ecc. (per queste si prevede l’adozione del meccanismo esecutivo anziché la cartella) .
  • Sanzioni amministrative: tipicamente le sanzioni (multe stradali, sanzioni amministrative varie) sono riscosse ancora tramite ingiunzione o cartella esattoriale. Tuttavia, alcuni enti stanno sperimentando meccanismi simil-accertamento esecutivo. Ad esempio, l’Agenzia delle Dogane può emettere avvisi di accertamento con intimazione per diritti doganali; le sanzioni del Garante Privacy e di altre autorità vengono iscritte a ruolo senza necessità di convalida. La tendenza generale del legislatore è estendere la formula dell’atto immediatamente esecutivo a quante più entrate pubbliche possibile, per evitare duplicazioni procedimentali.

Entro il 2026 questo sistema diverrà pressoché universale: con il D.Lgs. 24 marzo 2025 n.33, è stato emanato il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (TUVR), in vigore dal 1° gennaio 2026 . Tale Testo Unico ribadisce che, salvo eccezioni, i crediti degli enti pubblici possono essere riscossi senza cartella: il ruolo (elenco dei debitori) diviene esecutivo con la firma dell’ente creditore, e la cartella è sostituita dall’accertamento esecutivo o da atti analoghi . In sostanza, l’accertamento esecutivo sarà la regola per quasi tutti i tributi dal 2026 in poi . Allo stesso tempo, il TUVR ha chiarito che l’estratto di ruolo (il semplice elenco delle pendenze) non è impugnabile dal contribuente, a meno che costituisca la prima comunicazione con cui egli viene a conoscenza del debito – principio già affermato in giurisprudenza e ora cristallizzato in legge.

Procedura e tempistiche: dalla notifica all’esecuzione forzata

Per il debitore è fondamentale comprendere la tempistica dell’accertamento esecutivo, così da sapere entro quando agire per evitare l’esecuzione. Di seguito descriviamo le fasi principali, riassunte nella tabella successiva:

  1. Notifica dell’avviso di accertamento esecutivo: l’atto deve essere notificato secondo le regole generali di notifica degli atti tributari (art. 60 DPR 600/1973 per le imposte dirette, art. 26 DPR 602/1973 per la riscossione, ecc.) – ad esempio tramite raccomandata a/r al domicilio fiscale o via PEC all’indirizzo risultante dai registri . In caso di consegna a familiare convivente o portiere, è obbligatorio inviare la raccomandata informativa al destinatario; la mancata spedizione di quest’ultima comporta nullità della notifica . Se invece la notifica avviene per posta e il contribuente non ritira la raccomandata entro i termini di giacenza, si perfeziona comunque la notifica per compiuta giacenza: ignorare l’atto non impedisce che decorrano i 60 giorni .
  2. Termine per impugnare o pagare (60 giorni): dalla data di perfezionamento della notifica decorre il termine di 60 giorni entro cui il contribuente può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione Tributaria) competente, oppure eseguire il pagamento integrale di quanto richiesto . Impugnazione: se ritiene l’atto infondato o viziato, il contribuente può proporre ricorso motivato al giudice tributario; il ricorso non sospende automaticamente l’esecutività , ma può essere chiesta una sospensione cautelare al giudice. Pagamento: se il contribuente “acquiesce” all’accertamento e paga nei 60 giorni, generalmente ha diritto a una riduzione delle sanzioni (spesso al 1/3, ai sensi dell’art.15 D.Lgs. 218/1997). L’acquiescenza chiude la controversia e impedisce l’esecuzione.
  3. Pagamento parziale in pendenza di ricorso: è importante notare che la proposizione del ricorso non esime dal pagamento frazionato previsto dall’art. 15 del DPR 602/1973: in caso di impugnazione, il contribuente deve comunque versare un importo pari ad 1/3 delle imposte accertate, oltre agli interessi, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso . Questo importo costituisce acconto dovuto per poter procedere col contenzioso. Se poi il ricorso viene accolto, le somme versate a questo titolo verranno restituite . Se invece il contribuente non versa il terzo dovuto, l’ente impositore può iscrivere a ruolo tale importo anche durante la pendenza del giudizio.
  4. Esecutività e affidamento al riscossore (90° giorno): se entro 60 giorni non è stato né presentato ricorso né effettuato il pagamento integrale, l’accertamento diventa definitivo e acquista forza di titolo esecutivo . Trascorsi ulteriori 30 giorni (quindi a 90 giorni dalla notifica originaria), l’ente impositore procede ad affidare il carico all’Agente della Riscossione . Questo passaggio consiste nell’iscrizione del debito nei ruoli esecutivi e nella presa in carico della riscossione coattiva da parte, ad esempio, di Agenzia Entrate-Riscossione (AER). L’Agente della Riscossione è il soggetto pubblico deputato a svolgere materialmente le azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche, ecc.) per conto dell’ente creditore. Di norma, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al debitore una “nota di presa in carico” per informarlo che il debito è stato iscritto a ruolo . Questa comunicazione, però, è considerata un atto interno non impugnabile autonomamente (a meno che, appunto, sia il primo atto notificato che rende il debitore edotto del debito stesso) .
  5. Periodo di sospensione di 180 giorni: la normativa prevede che, dopo l’affidamento al riscossore, l’avvio dell’esecuzione forzata sia sospeso per 180 giorni . In altre parole, l’Agente della Riscossione attende 6 mesi prima di procedere a pignoramenti, salvo che sussistano situazioni particolari di urgenza o pericolo per la riscossione (ad esempio il fondato timore di perdere la garanzia del credito) . Questa moratoria di 180 giorni fu introdotta per dare al debitore un’ultima possibilità di saldare o trovare un accordo ed evitare misure esecutive aggressive immediatamente dopo la scadenza del termine di impugnazione. Eccezioni: se il debitore compie atti dispositivi del patrimonio pregiudizievoli (vendite simulate, fuga di capitali) o emergono rischi concreti per il recupero, l’ente può autorizzare il riscossore ad agire anche prima dei 180 giorni. Viceversa, in alcune riforme recenti si è discusso di ridurre questo termine: come accennato, per i tributi locali una norma ha permesso di portare la sospensione da 180 a 60 giorni, a discrezione dei Comuni, per accelerare la riscossione .
  6. Avvio dell’esecuzione forzata: trascorso il periodo di sospensione, l’Agente della Riscossione può iniziare le azioni esecutive vere e proprie. A questo punto il debitore potrebbe ricevere, ad esempio:
  7. un pignoramento dei conti correnti o di altri crediti (presso la banca, il datore di lavoro, clienti debitori, ecc.);
  8. un pignoramento mobiliare (sui beni mobili del debitore) o un pignoramento immobiliare (sui suoi beni immobili) – in pratica AER può iscrivere ipoteca e avviare espropriazione di immobili, con alcuni limiti sui beni di prima necessità che vedremo;
  9. un fermo amministrativo su autoveicoli (blocco della possibilità di circolare con il veicolo del debitore) per crediti di importo più modesto, quale misura cautelare;
  10. altre misure cautelari come ipoteche (possibili già dopo decorso di 90 giorni dalla notifica se il debito supera €20.000, ad esempio, per garantire il credito su beni immobili).

A differenza dell’esecuzione civile tra privati, la procedura esecutiva tributaria non richiede la preventiva notifica di un atto di precetto (ingiunzione di pagamento) al debitore: infatti l’accertamento esecutivo contiene già un’intimazione e il titolo è divenuto definitivo, per cui non occorre un ulteriore precetto . L’atto di pignoramento (ad esempio notificato alla banca e al debitore) costituisce quindi l’atto iniziale dell’espropriazione forzata.

Nella tabella seguente viene riassunto il cronoprogramma tipico di un accertamento esecutivo fiscale:

FaseDescrizioneTempisticheRiferimenti
Notifica avviso di accertamento esecutivoL’ente impositore (Agenzia Entrate, Comune, ecc.) notifica l’atto al contribuente. Contiene la motivazione della pretesa, l’importo dovuto (imposta, interessi, sanzioni) e l’intimazione a pagare entro 60 giorni.Giorno 0 (data notifica)Art. 60 DPR 600/1973; art. 29 D.L. 78/2010 ; art. 1 c.792 L.160/2019 (tributi locali)
Termine per ricorso/pagamentoPeriodo durante il quale il contribuente può impugnare l’avviso dinanzi al giudice tributario o, in alternativa, eseguire il pagamento (eventualmente con riduzione sanzioni in caso di acquiescenza). In caso di ricorso, obbligo di versare comunque un acconto di 1/3 delle maggiori imposte accertate entro 30 giorni.Entro 60 giorni dalla notifica (ricorso o pagamento) ; versamento 1/3 entro 30 gg se ricorso .Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (ricorso tributario); art. 15 DPR 602/1973 (versamento frazionato)
Esecutività e titolo esecutivoIn assenza di ricorso né pagamento, l’atto diventa definitivo e vale come titolo esecutivo per la riscossione coattiva. L’ente creditore prepara il ruolo esecutivo.61° giorno dalla notifica (scadenza inutile del termine)Art. 29 co.1 D.L. 78/2010 (diventa titolo esecutivo)
Affidamento al riscossoreL’ente creditore affida il carico all’Agente della Riscossione (AER) per procedere alla riscossione forzata. Tipicamente, AER invia una comunicazione di presa in carico al debitore (atto non impugnabile se l’accertamento era già notificato) .Dal 91° giorno in poi (60+30 giorni dalla notifica)Art. 29 co.1-bis D.L. 78/2010 (affidamento dopo 30 gg dalla esecutività); Cass. n. 8441/2022 (impugnabilità presa in carico solo se primo atto).
Sospensione prima dell’esecuzionePeriodo di “stand-by” durante il quale non si attivano pignoramenti, salvo casi eccezionali. Serve a garantire al debitore un ultimo lasso di tempo per regolarizzare (es. chiedere rateazione) prima di subire l’esecuzione.180 giorni dall’affidamento (6 mesi) – in alcune ipotesi ridotti a 60 giorni per tributi locali .Art. 29 co.1-bis D.L. 78/2010 ; TUA 602/1973 art. 50 co.1 (previo sollecito per cartelle, non applicabile ad accert. esecutivi).
Inizio esecuzione forzataDecorsi i termini di sospensione, l’Agente della Riscossione può procedere con gli atti esecutivi: pignoramento di conti, stipendi, immobili, iscrizione di ipoteca o fermo, ecc., nei limiti di legge. Non è necessaria la notifica di precetto, poiché l’intimazione era già contenuta nell’atto. Il debitore può subire l’espropriazione dei beni per l’importo dovuto più spese.Dal 181° giorno successivo all’affidamento in carico (salvo deroghe). Ad esempio, a circa 270 giorni dalla notifica iniziale (60+30+180).Art. 29 D.L. 78/2010; art. 72-bis DPR 602/1973 (pignoramento conti senza giudice) ; art. 491 e 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi).

Ricordiamo: se il contribuente presenta ricorso entro i 60 giorni, l’esecuzione è sospesa de iure limitatamente al 1/3 versato (quel pagamento cautelare è dovuto ma evita l’esecuzione per quel terzo). Per il resto del tributo contestato, invece, l’Agenzia delle Entrate può comunque procedere dopo i 180 giorni, pur in pendenza di giudizio, a meno che il contribuente non abbia ottenuto una sospensione giudiziale. È prassi dell’Agente della Riscossione attendere l’esito dell’istanza cautelare al giudice tributario prima di pignorare; se la sospensione viene concessa, il fermo delle azioni esecutive è assicurato fino alla decisione di merito. Dunque, in caso di ricorso, è fondamentale chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto entro l’udienza preliminare. In mancanza, trascorsi i 180 giorni, il contribuente rischia comunque azioni esecutive, soprattutto per importi elevati.

Strumenti di difesa e soluzioni prima del pignoramento

Dal punto di vista del debitore, il periodo tra la notifica dell’accertamento esecutivo e l’inizio dell’esecuzione è cruciale per attivarsi e scongiurare gli effetti più gravosi. Ecco alcune strategie e strumenti di tutela a disposizione prima che scatti il pignoramento:

  • Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria: se si ritiene che l’avviso sia infondato nel merito (ad esempio perché le imposte non sono dovute) o viziato (errori di notifica, difetto di motivazione, ecc.), impugnare l’atto è il passo principale. Il ricorso, da depositare entro 60 giorni, permette di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice. È consigliabile accompagnare il ricorso con un’istanza di sospensione cautelare per congelare la riscossione in attesa della sentenza . In caso di gravi vizi (ad es. notifica nulla), spesso i giudici tributari concedono la sospensione, evitando il pignoramento imminente. Attenzione: il ricorso da solo non ferma automaticamente la procedura , quindi occorre muoversi su più fronti (come la rateizzazione) se il debito è certo e non dilazionato.
  • Acquiescenza e pagamento ridotto delle sanzioni: se il contribuente riconosce la fondatezza dell’accertamento (o comunque vuole evitare il contenzioso), può optare per l’acquiescenza versando quanto dovuto entro i 60 giorni. In tal caso, la legge consente uno sconto sulle sanzioni amministrative (in genere ridotte a 1/3) e sugli interessi di mora. Questa strada chiude la vicenda con costi sanzionatori inferiori rispetto al caso di pagamento dopo la scadenza . È una valutazione da fare con il supporto di un consulente: se le possibilità di vittoria in giudizio sono scarse, pagare subito usufruendo della riduzione sanzioni può convenire.
  • Istanza di autotutela all’Ufficio: si può inoltrare un’istanza di autotutela all’ente impositore segnalando eventuali errori palesi nell’accertamento (es. doppio pagamento già eseguito, errore di persona, calcolo errato). L’ente, in via di autotutela, può annullare o rettificare l’atto se riconosce l’errore. Tuttavia, l’istanza di autotutela non sospende i termini né blocca la riscossione . È fondamentale quindi non affidarsi solo all’autotutela: se il termine di 60 giorni sta per scadere, conviene presentare comunque ricorso (che può sempre essere rinunciato se l’ufficio annulla in autotutela). L’autotutela post 60 giorni, se accolta, può portare all’annullamento dell’accertamento ma non garantisce alcuna protezione nel frattempo .
  • Rateizzazione del debito: uno strumento chiave per evitare o interrompere le azioni esecutive è la dilazione di pagamento. Una volta che il debito è stato affidato all’Agente della Riscossione (o anche prima, con l’ente creditore in alcuni casi), il debitore può chiedere un piano di rateizzazione. A.E.R. può concedere piani standard fino a 72–84 rate mensili (6–7 anni) per debiti fino a €120.000, e fino a 120 rate (10 anni) per importi superiori, previa dimostrazione di temporanea difficoltà economica . Dal 2024, la normativa ha reso più flessibili le dilazioni: è stata introdotta la possibilità di una rata minima di soli 50 € , così da permettere anche ai piccoli debitori di accedere a piani lunghi con rate iniziali contenute. Crucialmente, il pagamento della prima rata comporta la sospensione immediata delle procedure esecutive in corso : se ad esempio è stato notificato un pignoramento del conto ma la banca non ha ancora trasferito le somme all’erario, avviare la rateizzazione bloccherà l’iter e il conto potrà essere sbloccato (il pignoramento sarà revocato una volta formalizzata la dilazione). Bisogna però attivarsi prima che le somme siano assegnate o versate, altrimenti potrebbe essere troppo tardi . La rateizzazione mantiene efficacia sospensiva finché il piano è rispettato; in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, si decade dal beneficio e l’intero debito residuo torna esigibile immediatamente . (Novità 2025: i piani concessi da AER ora decadono solo dopo 8 rate non pagate, se si tratta di nuove domande, come misura di maggior favore introdotta nel 2023/2024 per aiutare i debitori – verificare normativa locale vigente).
  • Definizioni agevolate (“rottamazioni”): negli ultimi anni il legislatore ha spesso introdotto sanatorie o definizioni agevolate dei debiti fiscali, note come “rottamazione delle cartelle” o simili. Ad esempio, la Rottamazione-quater 2023 ha permesso di pagare i ruoli affidati fino al 2020 senza sanzioni né interessi di mora. Queste procedure speciali richiedono un’apposita domanda entro termini fissati dalla legge e il pagamento dilazionato delle somme dovute (solo imposta e interessi legali). Se è in corso un accertamento esecutivo o un pignoramento, la domanda di definizione agevolata e la successiva adesione bloccano le azioni esecutive fino alla scadenza delle rate previste. Occorre però che intervenga uno specifico intervento normativo: attualmente (dicembre 2025) non vi è una rottamazione aperta per nuovi carichi, ma il Parlamento potrebbe vararne altre. Conviene informarsi su eventuali “pace fiscali” o condoni in corso, specialmente nelle leggi di bilancio di fine anno.
  • Procedure da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi): per i debitori in grave difficoltà finanziaria, esistono strumenti di composizione della crisi che possono coinvolgere anche debiti fiscali. Il piano del consumatore (per persone fisiche non imprenditori) o l’accordo di ristrutturazione dei debiti (per piccoli imprenditori o professionisti) possono essere omologati dal tribunale e prevedere il pagamento parziale dei debiti con contestuale esdebitazione finale. Nell’ambito di tali procedure, grazie alle ultime riforme, è possibile includere i debiti tributari chiedendo la cosiddetta transazione fiscale (l’Erario accetta un pagamento ridotto). Effetto sulle esecuzioni: dalla presentazione della domanda e soprattutto dopo l’omologa di un piano di sovraindebitamento, tutte le procedure esecutive vengono sospese e il Fisco non può procedere al pignoramento . Questo richiede però tempi e assistenza specializzata, e va valutato se il debito complessivo e la situazione personale lo giustificano. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 2022), queste procedure sono state potenziate e integrate.
  • Negoziazione assistita col Fisco: strumento innovativo del 2022-2023, la composizione negoziata della crisi d’impresa (ex D.L. 118/2021) permette anche di trattare con l’Erario una ristrutturazione dei debiti fiscali. Se un imprenditore in difficoltà avvia la composizione negoziata e propone il pagamento parziale delle imposte, l’Agenzia delle Entrate può accettare una transazione. In tali casi, i giudici possono sospendere o non autorizzare misure esecutive in attesa della conclusione delle trattative. Anche qui, serve l’affiancamento di esperti (gestori crisi) ed è un percorso complesso, ma per debiti di grandi dimensioni potrebbe essere risolutivo.

In sintesi, il debitore non è affatto privo di difese: l’accertamento esecutivo è “automatico” nell’avvio della riscossione, ma offre anche la possibilità di attivarsi tempestivamente. Ignorare l’atto è la scelta peggiore, perché passati 60 giorni senza alcuna iniziativa si perderanno quasi tutte le chance di riduzione del debito e si andrà incontro al blocco dei beni e dei conti. Come vedremo, soprattutto dopo le recenti evoluzioni giurisprudenziali, conti correnti e stipendi possono essere rapidamente aggrediti. Muoversi entro i termini (ricorrere, pagare, rateizzare o accordarsi) è fondamentale per evitare di trovarsi con i conti pignorati e i flussi finanziari azzerati.

Pignoramento dei conti correnti: come funziona e poteri del Fisco

Una delle armi principali a disposizione del creditore (sia esso un privato o l’Agente della Riscossione) è il pignoramento presso terzi, in particolare il pignoramento del conto corrente bancario del debitore. Vediamo prima in generale come funziona e poi gli sviluppi specifici per i conti “in rosso”.

Pignoramento presso terzi – nozioni generali: previsto dal codice di procedura civile (artt. 543 e segg. c.p.c.), consente al creditore di aggredire i crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi . Nel caso del conto corrente, il rapporto di conto genera un credito del correntista (debitore) verso la banca (terzo): il saldo attivo rappresenta una somma di denaro di proprietà del correntista ma detenuta presso la banca. Il creditore notifica un atto di pignoramento sia al debitore sia al terzo (banca), intimando alla banca di non disporre delle somme fino a concorrenza del credito pignorato e di versarle invece al creditore nei limiti del debito.

  • Pignoramento “speciale” del Fisco (art. 72-bis DPR 602/1973): la riscossione esattoriale dispone di una forma semplificata di pignoramento presso terzi, disciplinata dall’art. 72-bis del DPR 602/1973. Questa norma consente all’Agente della Riscossione di pignorare somme dovute al debitore (come depositi bancari, stipendi, crediti verso terzi) senza necessità di autorizzazione del giudice e con formalità ridotte . In pratica, AER invia alla banca una comunicazione di pignoramento contenente l’ingiunzione a pagare le somme dovute al debitore direttamente all’erario. La banca è tenuta a bloccare gli importi disponibili sul conto fino a copertura del debito e poi a versarli all’Agente della Riscossione. Il tutto avviene in via amministrativa, senza udienza di fronte al giudice dell’esecuzione, salvo eventuale opposizione del debitore (di ciò diremo più avanti).
  • Termine di 60 giorni nel pignoramento esattoriale: l’atto di pignoramento ex art.72-bis in genere assegna al terzo (banca) un termine di 60 giorni dalla notifica entro cui effettuare il pagamento al creditore pubblico . Questa finestra temporale, prevista dall’atto, è pensata per allineare la procedura esattoriale a quella ordinaria (dove c’è un termine per la dichiarazione del terzo e l’eventuale assegnazione delle somme da parte del giudice). Se entro 60 giorni il debitore paga spontaneamente, il pignoramento può essere revocato; se invece non accade nulla, allo scadere dei 60 giorni la banca deve eseguire il trasferimento delle somme disponibili all’Agente della Riscossione, fino a concorrenza del debito pignorato . In passato, vi era incertezza se i 60 giorni costituissero solo un termine di adempimento o un periodo di efficacia del vincolo: su questo punto si è recentemente pronunciata la Cassazione (come vedremo nel prossimo paragrafo).
  • Effetti del pignoramento sul conto corrente: dal momento in cui la banca riceve l’atto di pignoramento, il conto corrente (o i conti, se ve ne sono più d’uno intestati al debitore presso quella banca) viene bloccato per l’importo indicato. Ciò significa che il debitore non può più disporre delle somme fino a capienza del debito: non può prelevare né effettuare bonifici in uscita di quei fondi. La banca accantona l’ammontare pignorato in attesa di darlo al creditore o finché il pignoramento viene meno. Se il saldo sul conto è inferiore al debito, la banca vincola tutto l’importo disponibile (saldo attivo). Se il saldo è superiore, vincola solo la parte sufficiente a coprire il debito e lascia libero l’eccedente. Fino a poco tempo fa, tuttavia, la prassi bancaria variava riguardo ai versamenti futuri: alcune banche ritenevano che il loro obbligo fosse limitato alle somme presenti al momento della notifica (e quindi eventuali nuovi accrediti successivi non fossero toccati), altre mantenevano il vincolo per 60 giorni ma lo consideravano esaurito una volta versato l’importo iniziale pignorato .

Questa incertezza interpretativa è stata risolta di recente dalla giurisprudenza, con un orientamento che rende il pignoramento di molto più incisivo a danno del debitore, soprattutto nei casi di conto inizialmente vuoto o incapiente. Approfondiamo dunque la tematica cruciale dei conti correnti in rosso oggetto di pignoramento.

Conto corrente in rosso al momento del pignoramento: cosa succede?

Il problema: molti debitori confidavano che, avendo un conto corrente vuoto (saldo zero) o addirittura uno scoperto bancario (saldo negativo), un eventuale pignoramento sul conto non avrebbe prodotto effetti. In effetti, in base alle regole generali, il creditore può pignorare solo crediti del debitore verso la banca, e se il saldo è negativo, significa che è il debitore ad avere un debito verso la banca (per utilizzo di fido) e non viceversa. Quindi un conto “in rosso” sembrava inattaccabile: non essendoci alcuna somma attiva a favore del correntista, il creditore non avrebbe nulla da prendersi. Ma è davvero così? Fino al 2025 questo era largamente vero, complice anche l’atteggiamento delle banche che – ricevuto un pignoramento – se il conto era a zero si limitavano a rispondere che nulla era dovuto, chiudendo la procedura. Ora lo scenario è cambiato.

La svolta del 2025 – Cassazione n. 28520/2025: con una sentenza destinata ad avere notevoli effetti pratici, la Corte di Cassazione (Sez. III Civile) il 27 ottobre 2025 ha ridefinito i confini del pignoramento del conto corrente, affermando un principio chiaro: anche le somme accreditate successivamente alla notifica del pignoramento, entro il termine di 60 giorni, rientrano nel vincolo e devono essere girate al creditore . In particolare, la Cassazione ha stabilito che la banca, in qualità di terzo pignorato, deve bloccare non solo le somme esistenti al momento della notifica, ma anche tutte quelle che affluiscono sul conto nei 60 giorni successivi, fino a soddisfacimento del credito . Ciò vale anche se inizialmente il saldo era negativo o zero .

In altri termini, il conto corrente rimane sotto un “fermo” temporaneo di 60 giorni, durante i quali ogni accredito in entrata viene immediatamente catturato dal pignoramento e destinato al creditore pignorante (fino a copertura del dovuto). Non esistono più conti “al sicuro” solo perché momentaneamente vuoti. La Cassazione ha chiarito che il periodo di 60 giorni indicato nell’atto di pignoramento non è una semplice dilazione per pagare, ma costituisce un vero e proprio “periodo di cattura” durante il quale il vincolo pignoratizio opera su tutte le nuove disponibilità .

Questo principio si applica in primo luogo ai pignoramenti esattoriali effettuati ex art.72-bis DPR 602/1973, oggetto diretto della sentenza. In quel caso, la prassi anteriore – favorevole al contribuente – vedeva alcune banche considerare concluso il pignoramento con il primo versamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ignorando accrediti successivi entro i 60 giorni . Ora, al contrario, ogni bonifico, stipendio o somma accreditata entro 60 giorni dalla notifica sarà vincolata e trasferita al Fisco . La presenza di un saldo negativo iniziale non rileva più: se in quei 60 giorni il conto torna in attivo per un qualsiasi motivo (accredito stipendio, versamento di un cliente, vendita di un bene, etc.), quell’attivo viene immediatamente assorbito dal pignoramento .

È importante sottolineare che questo nuovo orientamento si allinea già con la disciplina unificata in arrivo nel 2026 (TUVR), per cui continuerà a trovare applicazione anche sotto il nuovo regime . In altre parole, il legislatore non ha inteso smentire questo approccio, che anzi rafforza l’efficacia dei pignoramenti.

Esempio pratico (conti in rosso): immaginiamo Elena, contribuente debitrice, che riceve a ottobre 2025 un pignoramento esattoriale sul proprio conto (per debiti IVA). Corre subito a controllare: il suo conto ha saldo zero, anzi è scoperto di -€100 (ha un fido bancario). Elena, sollevata, pensa di essere salva perché la banca non deve nulla. Tuttavia, da quel momento il suo conto diventa una scatola vuota in attesa: nei due mesi seguenti, ogni entrata sarà bloccata. Infatti, pochi giorni dopo, a inizio mese, le viene accreditato lo stipendio di €1.500: immediatamente la banca vincola quella somma e la prepara per l’agente della riscossione, azzerando il suo stipendio disponibile. Elena non può utilizzare quei soldi perché il conto è pignorato. Lo stesso avviene per un bonifico di €300 ricevuto da un familiare: anch’esso catturato. Complessivamente, entro i 60 giorni la banca trasferisce all’Agenzia delle Entrate l’importo pignorato fino a concorrenza del debito. Elena, che inizialmente confidava nel saldo zero, ha visto invece prelevare tutte le somme entrate sul conto nel periodo, restando di fatto senza liquidità.

Obblighi della banca: secondo la Cassazione, la banca deve custodire e poi versare al creditore tutte le somme che “maturano” sul conto entro i 60 giorni . Ciò significa che tecnicamente la banca non può compensare tali somme con eventuali suoi crediti (ad es. non può trattenere lo stipendio accreditato per coprire lo scoperto di conto): deve darli al creditore pignorante. In passato, se il conto era in rosso, qualunque accredito veniva assorbito dal saldo negativo (andando cioè a ridurre l’esposizione verso la banca). Ora invece, per effetto del pignoramento, la banca non può appropriarsi dei nuovi accrediti per sé (se non eventualmente dopo aver soddisfatto il creditore nei limiti del pignoramento). Questo punto, sebbene non esplicitato nei mass media, segna una frizione tra i diritti della banca e quelli del creditore: ma l’orientamento attuale dà priorità alla pretesa del Fisco, considerato che il cliente-debitore non deve poter eludere la riscossione nascondendo le entrate dietro un saldo negativo. In pratica, la banca funge da “custode” per il creditore anche di denaro futuro del cliente.

Eccezioni e limiti legali: va precisato che restano comunque fermi i limiti di impignorabilità previsti dalla legge per determinate somme, anche in presenza di pignoramento del conto: – Stipendi e pensioni accreditati: per tutelare il minimo vitale del debitore, l’art. 545 c.p.c. pone dei paletti. In particolare, l’ultimo stipendio/pensione accreditato prima del pignoramento dovrebbe restare nella disponibilità del debitore, senza essere toccato dal vincolo . Inoltre, se sul conto affluisce una pensione, essa è impignorabile per la parte corrispondente a 1,5 volte l’assegno sociale (circa €750) e comunque almeno €1.000 . Dunque, se il giorno dopo la notifica del pignoramento viene accreditata una pensione minima, la banca dovrà lasciare intoccata la somma fino a €1.000 (o maggiore se 1,5x assegno > 1000) e solo l’eventuale eccedenza potrà essere prelevata per il creditore. Analogamente, per gli stipendi, se al momento del pignoramento sul conto era già presente l’ultimo stipendio, quella mensilità dovrebbe essere salva (non operando il pignoramento retroattivamente) . Se però lo stipendio viene accreditato dopo la notifica, la normativa non prevede espressamente una franchigia uguale a quella delle pensioni: di fatto lo stipendio in entrata viene interamente bloccato, salvo poi valutare la sua destinazione al creditore nei limiti di 1/5 se il pignoramento avviene presso il datore di lavoro. Ma quando è la banca a ricevere lo stipendio, la Cassazione considera quel denaro come qualsiasi altra somma liquida, quindi pignorabile senza limiti una volta accreditato . Per mitigare questo effetto, la legge (art. 545, ult. comma c.p.c.) precisa che se sul conto confluisce uno stipendio già oggetto di pignoramento alla fonte, allora sul conto non si può ulteriormente toccare quella parte (evitando il doppio pignoramento sullo stesso importo). – Importo massimo pignorabile: in ogni caso la banca non verserà più di quanto indicato nel pignoramento. Se entro i 60 giorni affluiscono somme superiori al debito, una volta raggiunta la cifra dovuta (comprensiva di spese e interessi) il pignoramento si considera soddisfatto e il residuo torna libero. Ad esempio, se il debitore aveva un debito di €5.000 e nel bimestre entrano €6.000 sul conto, la banca tratterrà €5.000 da girare al creditore e lascerà €1.000 al cliente. – Scadenza del periodo di 60 giorni: decorso il sessantesimo giorno dalla notifica, il vincolo si esaurisce. Le somme accreditate successivamente non sono più automaticamente soggette a quel pignoramento (salvo che il creditore ottenga un nuovo atto). In mancanza di opposizioni, la banca a 60 giorni redige la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e provvede al pagamento di quanto vincolato. Se poi nuovi accrediti giungono dopo questo termine, il creditore dovrà eventualmente notificare un nuovo pignoramento per catturare ulteriori somme.

In sintesi, la Cass. 28520/2025 ha “gelato” i debitori: avere un conto vuoto non costituisce più un rifugio, nemmeno temporaneo . Il conto resta congelato per due mesi, pronto a carpire ogni entrata e travasarla al creditore. Perciò, se un contribuente teme un pignoramento e pensa di mettersi al riparo lasciando il conto a zero, deve sapere che non appena arriveranno soldi sul conto questi potranno essere sottratti. La stessa pronuncia rappresenta un monito per i professionisti e le imprese: chi incassa pagamenti su conti pignorati vedrà quelle entrate volatilizzarsi a favore del Fisco .

Come reagire in tale scenario? Lo vedremo nel prossimo paragrafo: esistono alcune contromisure (ad esempio deviare gli accrediti su altri conti, oppure chiedere subito una rateizzazione per sbloccare il conto). Ma attenzione: certe condotte di “furberia” potrebbero sfociare in profili di responsabilità penale tributaria, specie se attuate in modo fraudolento per evitare il pagamento di imposte.

Come evitare (o limitare) il pignoramento su un conto corrente in rosso

Trovarsi il conto corrente pignorato – magari senza avervi denaro al momento – è una situazione angosciante, perché si rischia di perdere qualsiasi somma futura in arrivo su quel conto. Dal punto di vista del debitore, quali strategie si possono adottare per evitare il pignoramento o comunque limitarne gli effetti?

  1. Agire tempestivamente prima che scatti il pignoramento: come già sottolineato, la fase tra la notifica dell’accertamento esecutivo e l’avvio dell’esecuzione è decisiva. Se il debitore riesce a pagare o dilazionare il debito prima che la banca riceva il pignoramento, l’azione esecutiva non avverrà. Questo significa, in pratica, muoversi entro i 180 giorni di sospensione (o prima, se possibile). Soluzioni:
  2. Rateizzare subito il debito presso AER: anche prima che arrivi un atto specifico di pignoramento, il debitore può chiedere una rateizzazione e pagare la prima rata. Ciò, come visto, sospende eventuali pignoramenti in partenza . È cruciale farlo presto: se il pignoramento è già stato notificato alla banca, bisogna presentare la domanda di dilazione e versare la prima rata entro i 60 giorni (cioè prima che la banca esegua il trasferimento). In tal caso, il pignoramento verrà revocato o rimarrà senza effetto. Se invece la banca ha già pagato le somme al Fisco (ad esempio al 61° giorno), sarà più complicato recuperarle – si dovrebbe aprire un contenzioso di opposizione. Quindi l’ideale è anticipare: chiedere la dilazione non appena il debito diventa esecutivo, senza aspettare l’ultimo momento.
  3. Pagare il dovuto tramite terzi o compensazioni: se il debitore dispone di liquidità altrove (ad esempio su un conto estero o su conti di parenti) potrebbe estinguere il debito prima che AER colpisca i conti noti. Anche l’utilizzo di compensazioni fiscali (crediti d’imposta compensabili con debiti) può ridurre l’esposizione. L’importante è ridurre a zero o ad un importo basso il carico iscritto a ruolo, così che un eventuale pignoramento risulti inutile o per importi minimi.
  4. Chiedere la sospensione giudiziale o amministrativa: se è pendente un ricorso o ci sono ragioni valide (grave pregiudizio), il debitore può chiedere all’ente creditore la sospensione in autotutela della riscossione, oppure al presidente della C.T. o del Tribunale un provvedimento d’urgenza di sospensione. Ad esempio, l’art. 62 del D.Lgs. 546/92 consente al giudice tributario, in casi eccezionali, di sospendere l’esecuzione oltre la fase cautelare, e l’art. 47 prevede la sospensione già in primo grado. Anche il Presidente del Tribunale può sospendere l’esecuzione su istanza di parte in caso di opposizione fondata . Tuttavia, ottenere sospensioni non è scontato; conviene quindi non contare solo su questo ma affiancare un’azione di merito (ricorso, opposizione) per poi supportarla con la richiesta di sospendere.
  5. Deviare gli accrediti su un conto non pignorato: una tattica frequentemente adottata, sebbene con margini di rischio, è quella di spostare la canalizzazione dei pagamenti verso un conto corrente diverso, su cui il creditore non ha già messo gli occhi. Ad esempio, se il conto A presso la Banca X è pignorato, il debitore può far accreditare il proprio stipendio su un altro conto B presso Banca Y (ancora libero). Oppure, un imprenditore può chiedere ai clienti di pagare su un conto intestato a un familiare fidato o alla moglie (se la moglie non ha debiti). Questa mossa può consentire di continuare a disporre di denaro per le necessità quotidiane, ma attenzione: si tratta comunque di una forma di elusione del pignoramento che può avere conseguenze. In particolare:
  6. Se si apre un nuovo conto a proprio nome in altra banca, il Fisco potrebbe venire a conoscenza anche di quello (attraverso l’Anagrafe dei conti, a cui AER ha accesso) e notificare un nuovo pignoramento anche lì. C’è un certo lasso di tempo prima che ciò avvenga (la ricerca non è immediata), ma non c’è garanzia di scampare.
  7. Se si spostano i flussi su conti intestati a terzi (es. coniuge, figli), formalmente non sono pignorabili perché intestati ad altri. Tuttavia, bisogna evitare che questo configuri una frode: se quei fondi rimangono nella disponibilità effettiva del debitore (che magari ha deleghe sul conto altrui, o li utilizza di fatto), il creditore potrebbe tentare un’azione revocatoria o far emergere la simulazione. Inoltre, utilizzare prestanome per occultare redditi e attivi al Fisco può costituire reato di sottrazione fraudolenta (ne parleremo a breve).
  8. Se il debitore è un’azienda, aprire conti su altre banche a nome della stessa azienda non aiuta, perché l’agente della riscossione può pignorare tutti i conti dell’azienda conosciuti e anche successivi. Diverso è se si crea un’altra società e si dirottano lì i ricavi: ma questa è una operazione estremamente rischiosa e potenzialmente fraudolenta (sarebbe vista come un espediente per non pagare i creditori).

Dunque, spostare gli accrediti può dare respiro temporaneo ma non risolve il problema del debito. È una soluzione-tampone per non restare senza liquidità, da usare con prudenza e accompagnare sempre ad un percorso di regolarizzazione (rateazione, transazione, etc.), altrimenti si accumulano violazioni su violazioni.

  1. Richiedere la conversione del pignoramento: il codice di procedura civile (art. 495 c.p.c.) prevede che il debitore esecutato possa chiedere la conversione del pignoramento, ossia ottenere la liberazione dei beni pignorati sostituendoli con una somma di denaro (anche rateizzata) pari al debito più spese. Nelle esecuzioni tributarie questo istituto è applicabile in via residuale – generalmente AER preferisce la semplice rateizzazione ordinaria. Tuttavia, se un conto è pignorato con dentro somme vitali per l’impresa, il debitore potrebbe proporre ad AER di liberare il conto versando subito una percentuale significativa (ad es. 20%) e garantendo il resto a rate in tempi brevi. È più una trattativa bonaria che uno strumento codificato in ambito fiscale, ma in alcuni casi AER accoglie soluzioni di questo genere, soprattutto se il debitore mette a disposizione garanzie o polizze a copertura.
  2. Ridurre l’esposizione con accordi transattivi o pagamenti parziali: dialogare con l’Agente della Riscossione è difficile, ma non impossibile. Si può tentare di negoziare un pagamento parziale a saldo e stralcio (fuori dalle procedure ordinarie) se si dimostrano circostanze eccezionali, oppure aderire a eventuali “saldo e stralcio” legislativi (come quello del 2019 per contribuenti in difficoltà economica, ormai chiuso). Nel 2024 è stata introdotta una misura per cui i debiti affidati dal 2025 in poi, se rimasti ineseguiti per 5 anni senza azioni attive di recupero, verranno automaticamente annullati . Ma confidare di “resistere” 5 anni senza far nulla è molto azzardato, specie ora che i pignoramenti sono più efficaci. Comunque, se il proprio debito rientra in casistiche di annullamento automatico (ruoli sotto €1.000 di vecchia data già stralciati in passato, o questa nuova regola quinquennale), può valere la pena verificarlo.
  3. Valutare procedure concorsuali (per imprese): se un’impresa è sommersa dai debiti fiscali e commerciali, a volte aprire una procedura concorsuale formale (es. un concordato preventivo) può congelare le esecuzioni e costringere il Fisco a sedersi al tavolo delle trattative. Il concordato con continuità aziendale può includere la transazione fiscale e ridurre il debito tributario, ma comporta oneri e costi notevoli e la pubblicità di una procedura fallimentare. Va considerato come extrema ratio, laddove l’azienda sia a rischio default comunque.

Occhio ai tempi: qualunque contromisura deve tenere conto del rigido termine di 60 giorni del pignoramento: una volta che la banca ha ricevuto l’ordine, quel timer si avvia e alla scadenza pagherà il Fisco. Se riuscite a intervenire entro quei 60 giorni (con sospensioni, rateazioni, ecc.), potrete stoppare la mano del Fisco in tempo. Diversamente, recuperare a posteriori le somme già prelevate è possibile solo vincendo un’eventuale causa di opposizione (dimostrando che il pignoramento era illegittimo per vizi formali o che l’atto presupposto era nullo).

Nel prossimo capitolo vedremo i possibili profili penali legati a condotte elusive o fraudolente: spostare beni o soldi per sottrarsi alla riscossione può infatti integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, e altre situazioni di reato tributario possono intersecarsi con la riscossione.

Profili penal-tributari: quando evitare il pagamento diventa reato

La materia della riscossione coattiva incrocia talvolta il diritto penale tributario. Non tutte le manovre per sfuggire al Fisco sono lecite: ci sono casi in cui il legislatore punisce penalmente chi si sottrae in modo fraudolento al pagamento delle imposte. Inoltre, alcune condotte del debitore o particolari situazioni (come la pendenza di un processo penale per reati fiscali) influenzano la riscossione amministrativa. Vediamo i principali profili penal-tributari da considerare.

1. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è il reato cardine pensato per colpire chi, “al fine di sottrarsi al pagamento” di imposte dovute o di sanzioni, compie atti fraudolenti sul proprio patrimonio tali da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione. In parole semplici, se un contribuente ha un debito fiscale rilevante e, per non pagarlo, distrae o occulta i propri beni, ad esempio: – svuota i conti correnti trasferendo i soldi a terzi o all’estero; – vende simulatamente immobili o altri beni a parenti per farli sparire dalla propria disponibilità; – costituisce fondi patrimoniali o trust fittizi per schermare il patrimonio dalle pretese del Fisco; – o in generale adotta “altri atti fraudolenti” (contratti finti, false intestazioni, movimentazioni anomale di denaro);

ebbene, se il credito tributario che si tenta di evadere supera una certa soglia, scatta la rilevanza penale. La soglia di punibilità del reato di sottrazione fraudolenta è fissata in €50.000 riferiti all’ammontare delle imposte (più sanzioni e interessi) il cui pagamento si vuole evitare . Esempio: Tizio deve €60.000 tra imposte e sanzioni, e prima che Equitalia lo pignori vende la villa a un parente per finta – commette reato. Se il debito era di €20.000, non scatta l’art.11 (fermo restando l’illecito civile). La pena prevista è la reclusione: da 6 mesi a 4 anni; se l’importo supera addirittura €200.000, la pena sale da 1 a 6 anni .

Nel contesto del conto corrente pignorato, dunque, il semplice spostare la propria pensione su un conto intestato alla moglie non è di per sé reato, ma potrebbe diventarlo se: – l’importo evaso > €50k, – l’operazione è palesemente fatta per rendere inefficace il pignoramento (ad es. la moglie restituisce poi il denaro al marito in contanti per nasconderlo), – e l’azione ha natura fraudolenta, cioè non un atto lecito di normale gestione, ma un artificio per ingannare il Fisco (come intestare a terzi solo sulla carta, fare bonifici giustificati da causali false, etc.).

Se tali elementi sono provati, il contribuente rischia una denuncia per sottrazione fraudolenta al pagamento. Una condotta tipica che integra questo reato, riscontrata spesso nella giurisprudenza, è ad esempio: – prelevare ingenti somme dal conto non appena arriva l’avviso di accertamento e passarle in una cassetta di sicurezza o su conti esteri; – oppure cedere l’azienda (o rami d’azienda) a un’altra società riconducibile allo stesso soggetto per svuotare la prima dai beni aggredibili (il cosiddetto “gioco delle scatole vuote”).

In un caso reale, la Cassazione ha ritenuto configurato l’art.11 quando un imprenditore aveva simulato la cessione di beni aziendali alla moglie subito dopo aver ricevuto una cartella fiscale, sottraendo così i beni all’esecuzione.

2. Omesso versamento di imposte con rilievo penale (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000): altri reati tributari “collegati” alla fase della riscossione sono quelli di omesso versamento. Si tratta di reati che puniscono la mancata corresponsione di taluni tributi entro termini fissati: – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art.10-bis): ad esempio il datore di lavoro che ha trattenuto le ritenute IRPEF ai dipendenti ma non le versa allo Stato entro il termine (16 del mese successivo) per un ammontare annuo superiore a €150.000. Pena: reclusione fino a 2 anni. – Omesso versamento IVA (art.10-ter): il contribuente che, dovendo versare l’IVA annuale risultante dalla dichiarazione, non lo fa entro il termine (attualmente il 16 marzo dell’anno successivo) e l’IVA non versata supera €250.000. Pena: reclusione fino a 2 anni .

Questi reati presuppongono il mancato pagamento spontaneo. Una volta integrati (es. al 31 dicembre dell’anno successivo per IVA, se ancora non pagata si perfeziona il reato), viaggeranno in parallelo alla riscossione. Importante novità: nel 2024, con il D.Lgs. 87/2024 (attuativo della Delega Fiscale), è stata introdotta una causa di non punibilità per questi reati di omesso versamento se il debitore è in regola con un piano di rateizzazione del debito tributario . In pratica, se il contribuente riconosce il debito e ottiene dall’Erario una dilazione di pagamento, e la sta rispettando, non verrà considerato punibile penalmente per il solo fatto di aver omesso il versamento originario. Lo scopo è evitare di criminalizzare chi, pur non avendo pagato nei termini, poi collabora e paga a rate. Dunque, ad esempio, se un imprenditore non versa IVA per €300.000 entro il termine ma poi chiede una rateazione prima che scatti la denuncia, non incorrerà nel reato. Attenzione: basta interrompere la rateazione (morosità) per far tornare operante il penale. Questa innovazione incentiva i debitori a trovare un accordo col Fisco per evitare guai giudiziari .

3. Interferenza tra processo penale tributario e riscossione: un aspetto peculiare evidenziato dalla Cassazione (sent. n.9192/2025) è che se per la medesima violazione fiscale è in corso un procedimento penale, alcune conseguenze sul piano amministrativo restano sospese. In particolare, la Cass. 9192/2025 ha stabilito che le sanzioni amministrative tributarie non sono esigibili nei confronti di soggetti diversi dal reo finché il procedimento penale non si conclude (con archiviazione o assoluzione) . Ciò significa che, ad esempio, se un reato fiscale coinvolge l’amministratore di una società e c’è un processo in corso, l’Agenzia Entrate-Riscossione non può riscuotere le sanzioni tributarie dagli altri coobbligati (come la società stessa o i garanti) finché il giudizio penale non termina . Questo principio tutela i terzi (soci, eredi) che potrebbero ritrovarsi a pagare multe quando ancora la responsabilità penale non è accertata. In generale, le somme per sanzioni amministrative collegate a reati tributari restano congelate in attesa dell’esito penale . Le imposte evase invece restano dovute e riscuotibili – lo Stato giustamente vuole recuperare il tributo a prescindere dalla punizione penale. Ma la sovrapposizione dei procedimenti crea situazioni delicate: – Se il contribuente viene assolto in sede penale (perché “il fatto non costituisce reato” o per mancanza di dolo), ciò non significa automaticamente che le imposte non fossero dovute, però può indebolire anche la pretesa fiscale qualora si basasse tutta su quell’accusa. Spesso, un accertamento tributario annullato in commissione indebolisce parallelamente il castello accusatorio nel penale . – Viceversa, una condanna penale definitiva per frode fiscale rende pressoché incontestabile l’accertamento tributario corrispondente (essendo accertati in giudizio penale i fatti di evasione).

4. Confisca e misure cautelari penali sui beni: da ultimo, se un contribuente è imputato di un reato tributario grave (es. frode fiscale, art.2 o 3 D.Lgs.74/2000), il giudice penale può disporre il sequestro preventivo dei suoi beni per equivalente del profitto del reato. Ciò può includere conti correnti, immobili, auto, ecc., fino a concorrenza dell’imposta evasa. Questa misura opera indipendentemente dal pignoramento tributario. Anzi, se vige un sequestro penale su un conto, l’Agente della Riscossione non può pignorarlo (sarebbe subordinato al vincolo penale). In fase di confisca, poi, quei beni potrebbero essere destinati all’erario come risarcimento. La riforma del 2024 ha limitato l’uso del sequestro penale se il contribuente sta collaborando (vedi non punibilità con rateazione) , proprio per non ostacolare la riscossione amministrativa.

Riepilogando: – Evitare di pagare le imposte attraverso manovre occulte sui beni può costare caro: sopra certi importi diventa reato (art.11) con rischio di carcere . Meglio non improvvisarsi esperti in trucchi patrimoniali: la soglia di €50.000 può sembrare alta, ma basta qualche annualità di imposte non pagate per superarla. – Non pagare IVA o ritenute è potenzialmente reato oltre le soglie, ma il rimedio è rateizzare e dimostrare buona fede per evitare la punibilità . – Se c’è un processo penale in corso, le sanzioni amministrative per i coobbligati restano sospese ; tuttavia, il debito d’imposta rimane e l’Agenzia delle Entrate potrà comunque chiedere il pagamento (salvo forse attendere per le sole sanzioni). – Dal punto di vista del debitore, dunque, è sconsigliabile pensare di “far sparire tutto”: oggi le banche dati e i controlli incrociati rendono più facile scoprire trasferimenti anomali di denaro o intestazioni fittizie di beni. Se si hanno debiti col Fisco consistenti, è preferibile seguire le vie legali (accordi, piani di ristrutturazione) piuttosto che rischiare un’incriminazione.

Altri enti creditori: riscossione coattiva oltre l’Agenzia delle Entrate

Fin qui abbiamo parlato principalmente del Fisco statale (Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione) e delle sue prerogative. Ma anche altri enti pubblici – e in alcuni casi creditori privati – possono agire per la riscossione forzata. In questa sezione esaminiamo come funziona l’esecuzione coattiva per i diversi enti creditori, evidenziando somiglianze e differenze rispetto al meccanismo dell’accertamento esecutivo.

1. Comuni ed enti locali: i Comuni, le Province e altri enti locali riscuotono tributi (IMU, TARI, imposta di pubblicità, sanzioni amministrative locali). Tradizionalmente, si appoggiavano ai concessionari della riscossione (Equitalia/AER) tramite le cartelle. Dal 2020, con la L.160/2019, è stato dato loro lo strumento dell’accertamento esecutivo locale : – L’ente locale può emettere un avviso di accertamento per il tributo locale (ad es. accertamento IMU per omesso versamento), inserendo anche qui l’intimazione a pagare entro 60 giorni e la dicitura che il provvedimento è titolo esecutivo decorso tale termine. – Se il contribuente non paga né fa ricorso (dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali, competenti anche per i tributi locali maggiori), l’ente può procedere alla riscossione coattiva dopo 30 giorni dall’esecutività, con un proprio concessionario oppure affidandosi anch’esso ad AER. – La legge consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le modalità attuative. Molti Comuni grandi (Roma, Milano, etc.) hanno introdotto questi avvisi esecutivi. Altri comuni più piccoli si affidano ancora ai ruoli e alle ingiunzioni secondo il RD 639/1910. – Ingiunzione fiscale: infatti, un’alternativa storica è l’ingiunzione di pagamento (R.D. 14 aprile 1910 n.639) che alcuni enti usano: è un ordine di pagare entro 30 giorni, che diventa titolo esecutivo, molto simile concettualmente all’accertamento esecutivo. Questo strumento viene usato ad esempio per multe stradali, canoni idrici comunali, ecc., specie quando l’ente non si avvale di Equitalia/AER. L’ingiunzione, una volta notificata e scaduta, consente di pignorare beni del debitore alla stregua di un titolo giudiziale, senza passare per il tribunale. – Tempi più rapidi per i locali: come accennato, dal 2025 ai Comuni è stata data facoltà di accorciare i tempi: possono prevedere nel proprio regolamento che l’esecuzione inizi già dopo 60 giorni dall’affidamento al concessionario, invece dei 180 standard . Inoltre, si incoraggiano meccanismi di definizione agevolata locale (alcuni comuni hanno fatto “rottamazioni” delle ingiunzioni simili a quelle statali).

Dal punto di vista del contribuente: un tributo locale non pagato può portare a pignoramenti con la stessa efficacia di quelli statali, magari affidati allo stesso Agente Riscossione. Le tutele (rateazione, sospensioni) ci sono anche qui: la legge 160/2019 obbliga i comuni a concedere rateazioni secondo regole analoghe a quelle di AER e a rispettare il termine di 60 gg. Il contribuente che riceve un accertamento IMU esecutivo, ad esempio, avrà 60 giorni per ricorrere alla giustizia tributaria o pagare. Se nulla fa, dopo qualche mese potrebbe subire il pignoramento del conto, esattamente come per un debito Erariale.

2. I.N.P.S. e altri enti previdenziali: il recupero dei contributi previdenziali evasi segue anch’esso un iter speciale. Dal 2011 l’INPS emette l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (art. 30 D.L. 78/2010). Questo atto intima al datore di lavoro (o lavoratore autonomo) di pagare i contributi non versati entro 60 giorni; decorsi i quali, l’atto è immediatamente esecutivo e viene passato ad AER per la riscossione. L’INPS può inoltre iscrivere ipoteca o fermo amministrativo con procedure analoghe a quelle tributarie, in virtù dell’avviso di addebito definitivo. Le differenze: – La giurisdizione per impugnare l’avviso INPS è il Tribunale ordinario – sezione Lavoro, non il giudice tributario. – In sede di opposizione (entro 40 giorni dalla notifica) si può chiedere al giudice del lavoro la sospensione. L’avviso INPS non richiede il deposito di 1/3 come per le imposte, ma se si fa ricorso giudiziale e non si paga, l’INPS può comunque avviare il pignoramento trascorsi 90+180 gg. – I termini di prescrizione dei contributi (5 anni) restano invariati. – Per il resto, l’Agente Riscossione tratta i crediti INPS come quelli fiscali: stessi poteri di pignoramento dei conti, stipendi, ecc. E valgono anche qui i recenti sviluppi – es. sul conto in rosso, la Cassazione 28520/2025 riguarda il pignoramento esattoriale in generale, quindi applicabile anche se il credito è contributivo, in quanto l’art. 72-bis DPR 602/73 è utilizzato pure per contributi.

3. Altre Agenzie statali (Dogane, Monopoli) e enti pubblici minori: diversi enti impositori seguono ormai la scia: – L’Agenzia delle Dogane e Monopoli per i dazi e accise notifica avvisi di accertamento che, se non adempiuti, vengono messi a ruolo per la riscossione coattiva (anche qui con 180 gg di sospensione). – Le Camere di Commercio per diritto annuale, oppure l’Agenzia delle Entrate stessa per tasse automobilistiche in regioni convenzionate, si avvalgono di ingiunzioni e avvisi esecutivi. – Università e altri enti pubblici non economici (ad es. ordini professionali per contributi dovuti) spesso iscrivono a ruolo i crediti e li affidano ad AER. Recentemente, il sistema PagoPA e l’integrazione delle banche dati consentono a qualsiasi PA di usare AER per la riscossione. – Multe stradali: le sanzioni del Codice della Strada, se non pagate entro 60 giorni dalla notifica del verbale, vengono iscritte a ruolo dal Comune ed eventualmente pignorate. Talora il Comune emette direttamente ingiunzione. In ogni caso, il principio è simile: decorso il termine, l’atto sanzionatorio diventa definitivo e la riscossione è forzata. Un caso tipico: il cittadino non sa della multa (magari notifica non perfezionata correttamente), non paga, anni dopo scopre l’esecuzione sul conto. Si troverà a dover pagare non solo la multa ma anche le maggiorazioni di legge (10% semestrale ex CdS) e spese, oppure a proporre opposizione tardiva. L’articolo del Giornale Partite IVA sopra citato sottolineava proprio che molti cittadini scoprono un debito (es. contravvenzione stradale) solo al momento del prelievo forzoso dal conto, senza aver potuto fruire dello sconto o impugnare . Ciò richiama l’importanza di verificare le notifiche.

4. Creditori privati (banche, fornitori, privati cittadini): questi soggetti non hanno a disposizione “accertamenti esecutivi” perché non esercitano potestà pubbliche. Per riscuotere un credito devono procurarsi un titolo esecutivo: – o hanno già un titolo di per sé (es: cambiale non pagata; decreto ingiuntivo non opposto; sentenza di condanna); – oppure devono agire in giudizio per ottenerlo (causa civile, decreto ingiuntivo, ecc.).

Una volta muniti di titolo, tuttavia, i privati seguono la procedura civile ordinaria: notifica del titolo e del precetto al debitore, e se ancora inadempiente, avvio del pignoramento tramite ufficiale giudiziario e giudice dell’esecuzione. Differenze principali rispetto a Fisco/AER: – Il privato deve necessariamente passare dal Tribunale per l’assegnazione delle somme pignorate o la vendita dei beni; l’Agente pubblico no, auto-esegue. – Il Fisco non notifica il precetto (l’intimazione è già nell’atto); il privato sì, deve dare al debitore un ultimo avviso formale 10 giorni prima. – Il Fisco ha alcune limitazioni in più (ad esempio il divieto di pignorare la prima casa del debitore se è unica abitazione e non di lusso , cosa che invece la banca creditrice potrebbe fare). – I tassi di interesse di mora sui debiti fiscali sono predeterminati per legge (elevati ma fissi), mentre nei crediti privati possono esserci interessi contrattuali o legali diversi.

Detto ciò, una volta attivata l’esecuzione, anche un creditore privato può pignorare il conto corrente di un debitore e tenerlo bloccato: con l’unica differenza che i 60 giorni nel loro caso servono per attendere l’udienza davanti al giudice di assegnazione. Se il conto è vuoto al momento, quel pignoramento ha efficacia solo su quanto presente in quell’istante (per i privati, la regola generale è che si cattura il saldo esistente al momento della notifica al terzo, senza estendersi a crediti futuri a meno di reiterare l’atto). Dunque, paradossalmente, fino al 2025 era più pericoloso un pignoramento di una finanziaria che trovasse €5.000 sul conto quel giorno, rispetto a Equitalia che arrivava a conto vuoto (perché la finanziaria poteva prendere quei €5.000 subito, Equitalia nulla). Ora invece Equitalia (AER) colma il gap catturando anche i futuri accrediti.

Conclusione: il pignoramento del conto è divenuto uno strumento trasversale a tutti i crediti. Il debitore deve sapere che: – Se deve soldi al Fisco, a un Comune o all’INPS, esistono procedimenti speciali che accelerano la trasformazione del debito in esecuzione forzata. Gli enti pubblici hanno meccanismi “privilegiati” (accertamenti esecutivi, ingiunzioni fiscali) e non c’è bisogno di una causa in tribunale. – Questi enti sono comunque vincolati al rispetto di tempi e notifiche, e spesso di importi minimi (ad esempio, AER non può pignorare somme sotto un certo limite, solitamente non avvia pignoramenti per cifre irrisorie sotto qualche centinaia di euro; inoltre per iscrivere ipoteca serve debito > €20.000, per pignorare la casa > €120.000, ecc.). – Un creditore privato, pur dovendo fare più passaggi (titolo in tribunale), una volta in possesso di un titolo può pignorare conti e stipendi allo stesso modo. E i limiti di impignorabilità (stipendi, pensioni, prima casa) valgono anche nei loro confronti, tranne quello della prima casa: la prima casa è impignorabile se il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione , ma non se il creditore è una banca o un privato. Quindi, in un certo senso, su alcuni beni i creditori privati hanno persino più potere (il paradosso: Equitalia non può toglierci l’unica casa abitativa, la banca sì).

Debitore persona fisica vs società (S.r.l., S.p.A.): differenze di responsabilità e tutele

Le conseguenze di un accertamento esecutivo e della successiva riscossione coattiva possono variare sensibilmente a seconda che il debitore sia una persona fisica o un soggetto giuridico (società di capitali, società di persone, impresa individuale). Vediamo le differenze principali dal punto di vista del debitore:

Persone fisiche (privati, professionisti, ditte individuali): il soggetto risponde dei debiti tributari con tutto il suo patrimonio personale presente e futuro (salvo i limiti di legge su beni impignorabili). Ciò significa che un accertamento a carico di un privato può portare a pignorare: – i conti correnti personali; – lo stipendio o altri crediti verso terzi; – beni mobili (auto, arredi di pregio) e immobili intestati al debitore; – eventuali partecipazioni societarie (quote, azioni) – queste ultime raramente vengono aggredite dal Fisco, ma è teoricamente possibile pignorarle e venderle.

Il privato non ha un “velo” protettivo tra sé e il fisco: deve pagare di tasca propria. Se i debiti sono molto elevati e non pagabili, le uniche strade per liberarsene sono quelle già dette: composizione della crisi (piano del consumatore) o, in casi estremi, la rinuncia all’eredità se i debiti erano di un defunto (l’erede può evitare i debiti fiscali del de cuius rinunciando all’eredità; anzi la Cassazione ha stabilito che se l’erede rinuncia, non risponde nemmeno di un avviso notificato prima della rinuncia, come da Cass. 37064/2022 ). Una persona fisica può arrivare all’esdebitazione (cancellazione dei debiti) solo tramite procedure giudiziarie specifiche e se soddisfa certe condizioni di meritevolezza.

Società di capitali (S.r.l., S.p.A.): queste società hanno personalità giuridica distinta dalle persone dei soci. Dunque, un accertamento intestato alla società colpisce il patrimonio sociale, non direttamente quello personale dei soci (che godono di responsabilità limitata). Ecco le implicazioni: – L’Agente della Riscossione può pignorare i conti correnti intestati alla società, non quelli personali degli azionisti o amministratori (a meno che costoro siano coobbligati per altro titolo, ad es. fideiussori). – Può iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà della società, pignorare magazzini, macchinari aziendali, crediti commerciali della società presso clienti, ecc. Ma non può toccare le case, le auto, i conti dei soci, che sono soggetti diversi. – Se la società non paga e non ha beni sufficienti, il debito fiscale rimane a carico della società. In casi estremi, l’Agenzia delle Entrate potrà chiedere il fallimento (liquidazione giudiziale) della società se ricorrono i presupposti (debito > soglie fallibilità), oppure attendere eventuali distribuzioni ai soci per rivalersi (vedi oltre). – I soci di una Srl/SpA rischiano al massimo di perdere il valore della propria partecipazione (le azioni/quote possono diventare prive di valore se la società viene erosa dai debiti). Non c’è ulteriore pretesa diretta su di loro, salvo eccezioni come: – Soci di S.r.l. che hanno ricevuto distribuzioni in fase di liquidazione: se la società viene liquidata e chiusa senza pagare tutti i debiti, i creditori sociali non soddisfatti possono agire verso i soci fino a concorrenza di quanto questi hanno incassato in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.). Quindi, se una Srl chiude distribuendo un attivo ai soci, ma lascia impagato il Fisco, l’Agenzia Entrate può chiedere a ciascun socio la restituzione (pro quota) di quanto ricevuto, per soddisfare il suo credito . Se invece la società fallisce o viene liquidata senza attivo, i soci che non hanno avuto nulla non rispondono. – Soci di società di persone (S.n.c., S.a.s.): va distinto il caso: qui i soci (illimitatamente responsabili) rispondono personalmente e solidalmente dei debiti sociali tributari. Quindi in realtà una S.n.c. o S.a.s. non offre protezione: il Fisco può escutere direttamente i soci anche senza escussione preventiva del patrimonio sociale (per i tributi, i soci rispondono in solido, e l’accertamento viene spesso notificato anche a loro). – Rimborsi di finanziamenti soci, compensi fittizi: se gli amministratori o soci hanno di recente drenato risorse dalla società indebitata (ad esempio ripagandosi anticipatamente prestiti soci, o percependo dividendi non dovuti), il curatore fallimentare o i creditori potrebbero agire per far restituire tali somme. Questo però è più campo del diritto fallimentare che tributario.

  • Amministratori e responsabili: pur non essendo garanti generali, gli amministratori possono incorrere in responsabilità:
  • Penale: se non versano IVA, ritenute, ecc., ne rispondono penalmente come visti prima, anche se il debito è della società.
  • Personale patrimoniale: casi limitati, ad es. l’amministratore di una Srl che ometta di versare i contributi INPS trattenuti può essere destinatario di un’azione di responsabilità diretta INPS ai sensi dell’art. 2392 c.c. (se c’è dolo o colpa grave nel non versare). O in situazioni di frode, l’amministratore che ha distratto beni sociali può essere condannato a risarcire i creditori (compreso il Fisco) in sede fallimentare.
  • Sanzioni amministrative: in ambito tributario, le sanzioni pecuniarie sono formalmente irrogate alla società contribuente. I dirigenti non ne rispondono con il proprio patrimonio, tranne il caso in cui la società sia fittizia o schermo (allora l’Amministrazione può procedere verso la persona effettiva ai sensi del D.Lgs. 472/97 art.11). Di riflesso però, in caso di reati tributari, le sanzioni amministrative restano sospese per i coobbligati come soci o eredi non imputati , come visto, finché il penale non si conclude.

5. Gestione del rischio fiscale per le società: una società che accumula debiti fiscali rilevanti e non li paga può andare incontro: – a misure cautelari ed esecutive (ipoteche su immobili aziendali, fermi sui veicoli, pignoramenti di crediti dei clienti – questi ultimi molto dannosi perché il Fisco può notificare a un cliente il pignoramento delle somme dovute alla società, togliendo liquidità); – a preclusioni amministrative: ad esempio, se ha cartelle esattoriali oltre €5.000 in sospeso, non ottiene il DURC regolare, quindi non può partecipare ad appalti pubblici; oppure non può ottenere certificati di regolarità fiscale necessari per benefici. – all’apertura di una procedura concorsuale: l’Agenzia delle Entrate raramente chiede il fallimento, ma potrebbe farlo se il credito è grande e c’è insolvenza conclamata. Più spesso, è la stessa società a doversi attivare (concordato) per evitare azioni disordinate dei creditori.

6. Cosa può fare un imprenditore di Srl indebitata col Fisco? Ha alcune opportunità in più rispetto alla persona fisica: – Liquidare la società lasciando i debiti in capo ad essa: se la società non ha beni, può essere sciolta. Il Fisco rimarrà creditore verso un soggetto ormai privo di sostanza (se la liquidazione è condotta correttamente senza distribuire attivo ai soci, i crediti si estinguono di fatto per impossidenza del debitore). È una strategia comune, ma attenzione: se si liquida la società e contestualmente se ne costituisce un’altra che ne prosegue l’attività senza debiti (phoenix company), il Fisco potrebbe contestare un abuso e magari perseguire per sottrazione fraudolenta (art.11). Va usata solo in modo lecito: società realmente senza prospettive, che chiude perché fallimentare. – Transazione fiscale nei concordati: in un concordato preventivo, la società può proporre di pagare parzialmente i debiti fiscali (anche solo il 20-30%, in certi casi). Se i creditori votano a favore e il tribunale omologa, l’Agenzia Entrate è vincolata dall’esito e incasserà quanto stabilito rinunciando al resto. Questo è uno dei pochi modi di ridurre legalmente il debito tributario per una società. Richiede però l’insolvenza conclamata e l’apertura di una procedura concorsuale. – Rateizzazioni e dilazioni ad hoc: spesso per le società l’AER concede rateazioni lunghe. Inoltre, in fase di riscossione coattiva, se l’azienda dimostra che il pignoramento di un bene pregiudica la continuità produttiva, AER a volte preferisce accordare soluzioni alternative (ad es. limitare il pignoramento al 10% degli incassi mensili, oppure escludere macchinari chiave). – Tutela del patrimonio personale degli amministratori: in certe situazioni, per evitare eventuali aggressioni per vie traverse, gli imprenditori scelgono di separare il patrimonio personale (es. conferendo i beni di famiglia in un trust o fondo patrimoniale). Da notare però: se ciò avviene quando già ci sono debiti fiscali in vista, potrebbe essere considerato atto in frode (quindi annullabile, e potenzialmente penalmente rilevante se con dolo di evasione). Se avviene molti anni prima in un contesto lecito, offre qualche scudo (un pignoramento di una casa conferita in trust è più complesso).

Riassumendo: per le società di capitali l’accertamento esecutivo è “limitato” al patrimonio sociale. Il punto di vista del debitore-società è differente: i soci rischiano il valore dell’investimento, gli amministratori rischiano in caso di violazioni gravi (sul piano penale o di responsabilità personale), ma non il resto dei loro beni. Questo spiega perché a volte grossi debiti IVA o IRPEF restano insoluti: se la società viene portata al fallimento, il Fisco può insinuarsi e prendere una percentuale (spesso bassa) del credito, e il residuo va perduto salvo azioni sui garanti. Invece, la persona fisica con debito IVA è incalzata vita natural durante (prescrizione decennale dal definitivo ) finché non paga o non si esdebita col sovraindebitamento.

Una nota importante: la prescrizione dei debiti tributari, dopo che l’atto è divenuto definitivo, è in genere di 10 anni (prescrizione ordinaria) . Ciò vale sia per persone fisiche sia per società. Il Fisco ha quindi lungo tempo per tentare la riscossione, eventualmente a fasi alterne (interrompendo con intimazioni, nuove iscrizioni di ipoteca, ecc.). Ciò implica che, ad esempio, un giovane professionista debitore potrebbe trovarsi con i conti monitorati e pignorabili per un decennio. Una società inattiva può essere chiusa e in 10 anni magari non spunteranno attivi; la persona fisica, invece, continuerà ad avere stipendio, conti, eredità potenziali aggredibili in tale finestra temporale.

Opposizione all’esecuzione forzata e altri rimedi giudiziari del debitore

Quando l’esecuzione forzata è già partita (ad es. il conto è stato pignorato, o è stato notificato un atto di pignoramento su stipendio o immobile), il debitore ha ancora la possibilità di far valere le proprie ragioni residùe attraverso le opposizioni esecutive previste dalla legge. Nel contesto dei debiti tributari, la materia è un po’ complessa perché si interseca la giurisdizione tributaria con quella ordinaria. Cerchiamo di chiarire:

Tipi di opposizione:Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contestazione del diritto del creditore di procedere all’esecuzione. In ambito fiscale, può essere proposta quando si assume che il titolo esecutivo non sia valido o efficace (es. l’accertamento esecutivo non è mai stato notificato correttamente, quindi la riscossione è illegittima; oppure il debito è stato già pagato o sgravato; oppure ancora riguarda persona/periodo errati). L’opposizione ex art.615 va presentata al giudice ordinario competente (Tribunale) e può essere proposta prima che l’esecuzione inizi (se, ad esempio, si viene a conoscenza che AER vuole procedere) oppure durante l’esecuzione. Nel caso fiscale, spesso si propone dopo aver ricevuto il primo atto esecutivo (pignoramento), sostenendo p.es. la nullità della notifica del titolo. – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contestazione di irregolarità formali degli atti della procedura. Ad esempio: il pignoramento non contiene gli elementi di legge, oppure è stato notificato senza rispettare termini o modalità, oppure la cartella di pagamento (se presente) difettava di requisiti formali. Questa va fatta entro termini stringenti (20 giorni dalla notifica dell’atto che si contesta) davanti al giudice ordinario competente.

Competenza e limiti: la Cassazione ha più volte delineato i confini: – Le questioni relative all’esistenza e validità del titolo tributario (cioè dell’accertamento esecutivo, o cartella, o ingiunzione) rientrano nella giurisdizione tributaria finché il titolo non è definitivo. Se però il titolo è divenuto definitivo per mancata impugnazione, non c’è più spazio per il giudice tributario salvo casi eccezionali (es: eccepire che la notifica era nulla e quindi chiedere rimessione in termini). In linea di massima, se non hai fatto ricorso tributario in tempo, non puoi più contestare il merito del tributo in sede di opposizione. – Tuttavia, se si scopre l’esecuzione senza aver mai ricevuto l’atto precedente, la giurisprudenza ammette due strade: o fare ricorso al giudice tributario sostenendo che l’accertamento non fu mai notificato (e l’estratto di ruolo conseguito è il primo atto), chiedendo quindi l’annullamento tardivo ; oppure fare opposizione ex art.615 al giudice dell’esecuzione, chiedendo dichiararsi inesistente l’atto per difetto di notifica. La prima via è preferibile oggi, anche perché la legge l’ha espressamente contemplata (estratto impugnabile se primo atto) . La seconda è stata utilizzata in passato in alcuni Tribunali. – Le questioni sul procedimento di esecuzione in sé (es: errata individuazione di beni pignorati, violazione dei limiti di pignorabilità) competono sempre al giudice ordinario (es: contestare che il Fisco ha pignorato più di 1/5 dello stipendio, oppure che ha messo fermo su un veicolo non pignorabile).

Sospensione dell’esecuzione: quando si propone un’opposizione in Tribunale, si può chiedere al giudice di sospendere provvisoriamente l’esecuzione (art. 624 c.p.c. per opposizione all’esecuzione; art. 615 co.2 c.p.c. per opposizione pre-esecuzione). Ad esempio, se il conto è pignorato e si dimostra che l’accertamento non fu mai notificato, il giudice può sospendere il trasferimento dei fondi in attesa della decisione . Oppure se c’è un pignoramento immobiliare e si eccepisce la nullità del titolo, si può sospendere la vendita.

Opposizione contro il pignoramento esattoriale: nel caso di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602, non c’è un giudice dell’esecuzione attivo perché tutto avviene senza sua autorizzazione. L’opposizione va comunque depositata in Tribunale (foro competente per le esecuzioni mobiliari del luogo di residenza del debitore, di solito) e il giudice dovrà trattarla come un procedimento a sé. Cassazione ha affermato la legittimità di questa via: il debitore può citare l’Agente della Riscossione davanti al giudice ordinario per far valere vizi del pignoramento o del titolo .

Esempi di motivi di opposizione efficaci:Notifica nulla dell’atto presupposto: es. l’accertamento fu notificato a un indirizzo errato, e il contribuente non ne ha mai avuta conoscenza. Il pignoramento fondato su un titolo non notificato è illegittimo. Il giudice può annullare il pignoramento e dichiarare inesistente il titolo in quella sede (ma poi l’ente potrà rinotificarlo eventualmente, se nei termini). – Prescrizione: se sono passati più di 10 anni (o 5 per alcuni tributi minori) dalla definitività dell’atto e nessun atto interruttivo valido è stato notificato nel frattempo, il debito si è prescritto. Un pignoramento avviato su credito prescritto può essere fatto cessare con opposizione all’esecuzione, perché il diritto di procedere è estinto. – Sgravi o sospensioni non considerate: può capitare che dopo un ricorso vinto, l’ente non abbia ritirato il carico dal riscossore, e parta il pignoramento su somme non più dovute. In tal caso il debitore oppone l’esecuzione dimostrando la sentenza favorevole o lo sgravio amministrativo. Il giudice ordinerà la liberazione dei beni. – Errore di persona o eccedenza di importi: ad esempio, pignorano a Caio per il debito di un omonimo Tizio; oppure pignorano l’intero stipendio anziché 1/5. Questi vizi formali sostanziali possono portare all’annullamento del singolo atto esecutivo (opposizione 617 per la parte formale, 615 se si ritiene addirittura insussistente l’obbligo di Caio). – Cumulo di pignoramenti oltre i limiti: se più creditori hanno pignorato lo stesso stipendio e la somma delle quote pignorate supera la metà dell’emolumento (violando l’art. 545 ult. co.), il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di ridurre i pignoramenti rientrando nei limiti . – Violazione del “beneficium excussionis” per i soci accomandanti o garanti: se AER pignora direttamente un socio accomandante o un fideiussore senza prima escutere il debitore principale quando previsto diversamente, costoro possono opporsi. (In realtà l’AER di solito agisce correttamente). – Ipoteca illegittima sulla prima casa: non è esattamente opposizione all’esecuzione, ma ricorrendo al giudice civile si può far cancellare un’ipoteca iscritta in violazione del divieto (es. prima casa non di lusso e unico immobile, ipotecata nonostante il DL 69/2013 lo vieti per AER). Cass. SU n.19667/2014 ha affermato questa tutela.

Costi e convenienza: avviare un’opposizione giudiziale ha costi (contributo unificato, avvocato) e conviene quando in gioco ci sono cifre importanti o principi fondamentali (ad es. la casa). Per piccoli importi, spesso la via più pragmatica è negoziare con AER (rate, saldo parziale) anziché l’opposizione, a meno che non vi sia un chiarissimo errore formale.

Va ricordato che l’opposizione all’esecuzione sul titolo fiscale non può essere un surrogato del ricorso tributario perso o omesso. Se si è ricevuto regolarmente l’accertamento e non si è fatto ricorso nei termini, non si può usare il giudice dell’esecuzione per ridiscutere il merito del tributo: in quella sede si potranno al più far valere vizi formali radicali (notifica, prescrizione) ma non contestare la legittimità sostanziale del tributo (quello doveva farsi in Commissione Tributaria). Questo limite è stato ribadito anche di recente dalle Sezioni Unite (es. Cass. SU 34447/2019).

Opposizione di terzo: un cenno, sebbene raro, è il caso del terzo che vede pignorare un bene suo per errore. Esempio: Equitalia pignora un’automobile ritenendola del debitore, ma in realtà è intestata al figlio; il figlio può fare opposizione di terzo ex art.619 c.p.c. per liberare il bene, dimostrando che è di sua proprietà e non del debitore.

Effetti del piano del consumatore su esecuzioni: come già accennato, se un sovraindebitato ottiene l’omologazione di un piano del consumatore o di un accordo con i creditori, tutte le esecuzioni in corso devono essere sospese (lo dispone il giudice di omologa). Dunque, presentare tempestivamente la domanda di composizione della crisi, se ammissibile, può bloccare i pignoramenti pendenti per legge. Ovviamente, è una soluzione assai impegnativa e non riducibile a un mero ricorso, ma va considerata.

In conclusione, dal punto di vista del debitore esecutato, è importante: – verificare la correttezza di tutti gli atti (notifiche, importi, interessi); – attivarsi immediatamente se si ravvisa un vizio, consultando un legale per l’opposizione; – chiedere sempre eventualmente la sospensione al giudice (spiegando il pregiudizio grave: es. l’azienda fallirebbe se rimane senza liquidità sul conto); – non arrendersi passivamente se c’è realmente qualcosa di scorretto nell’azione esecutiva, perché i giudici spesso accolgono opposizioni ben fondate proteggendo i diritti del contribuente.

Tutele e limiti per il debitore: beni impignorabili e altre protezioni

La legge – pur aggressiva nel consentire la riscossione – prevede una serie di limiti a tutela della dignità e della sopravvivenza del debitore. Queste protezioni valgono sia nelle esecuzioni da parte di privati sia, in gran parte, in quelle da parte dell’Agente della Riscossione (che anzi su alcuni aspetti è ulteriormente vincolato). Riassumiamo le principali tutele del debitore esecutato:

  • Prima casa impignorabile dal Fisco: l’art. 76 del DPR 602/1973 (come modificato dal D.L. 69/2013) stabilisce che AER non può espropriare l’immobile che è unico immobile di proprietà del debitore, destinato a sua abitazione principale, salvo che sia di lusso (cat. A/8 o A/9) . In pratica, se il contribuente possiede una sola casa, in cui risiede anagraficamente, il Fisco non gliela può portare via tramite vendita forzata. Può però ipotecarla (se il debito supera €20.000) e, in caso di futura vendita volontaria, avrà diritto di soddisfarsi sul ricavato. La prima casa è invece normalmente pignorabile da banche o altri creditori privati. Dunque questa tutela è specifica del debitore verso il Fisco. (Nota: se il debitore ha due case, anche se vive in una, il Fisco potrebbe pignorare quella, perché non è più “unica casa”. Inoltre il divieto non si applica a Equitalia per crediti diversi da quelli tributari? In realtà art. 76 parla di “Agente Riscossione” genericamente, quindi anche per debiti INPS o multe la prima casa è salva.)
  • Limiti sul pignoramento immobiliare per il Fisco: oltre al caso prima casa, AER può avviare espropriazione immobiliare solo se il debito complessivo supera €120.000 e solo se su quell’immobile è già iscritta ipoteca da almeno 6 mesi . Ciò significa che per importi minori la casa non è toccata, e comunque hai un “preavviso” di 6 mesi tramite ipoteca. I creditori privati non hanno soglie: possono pignorare anche per 20mila euro, ma valutano i costi.
  • Stipendi e salari (pignorati alla fonte): come già descritto, se il pignoramento avviene presso il datore di lavoro, la trattenuta massima è un quinto (20%) del netto stipendiale per crediti ordinari e tributari . Però per redditi bassi si applicano percentuali minori nel caso di Fisco: 1/10 se lo stipendio netto ≤ €2.500, e 1/7 (~14,3%) tra €2.500 e €5.000 . Ad esempio, con stipendio €1.500 il Fisco potrà prelevare €150 al mese (10%), non €300 che sarebbe un quinto . Queste soglie valgono solo per AER, i creditori privati restano col fisso 1/5 (salvo il giudice possa ridurre discrezionalmente in casi eccezionali). In ogni caso almeno l’80-90% dello stipendio di chi guadagna poco rimane intoccabile.
  • Pensioni: non si può intaccare la pensione minima. Le pensioni sono impignorabili per la parte pari all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato 1,5, con minimo €1.000 . Questo significa che se una pensione è di €800, è completamente impignorabile (perché sotto €1.000). Se è €1.500, la parte pignorabile è calcolata su €1.500 – €1.000 = €500, di cui al massimo 1/5 (o meno se Fisco e fascia). Quindi al massimo €100 al mese. Anche il pignoramento sul conto corrente di somme pensionistiche deve rispettare questo minimo vitale: la banca deve lasciare sul conto un importo pari all’assegno sociale x1,5 (circa €750, elevato a €1.000 per normativa recente) non toccato .
  • Strumenti di lavoro: gli attrezzi, utensili, libri e strumenti indispensabili per la professione del debitore (se esercita un’attività lavorativa) sono impignorabili (art. 515 c.p.c.), salvo che il pignoramento avvenga per crediti speciali come quelli del venditore di quei beni. Quindi, se un artigiano ha macchinari essenziali, in teoria non glieli possono portare via lasciandolo senza lavoro. Nel caso di impresa, i macchinari aziendali non godono di questa tutela, ma se servono per continuare l’attività in concordato si può chiedere di non pignorarli subito.
  • Beni di modesto valore: il codice prevede che siano impignorabili i beni di casa di modico valore: letti, tavoli da pranzo, frigorifero, fornelli, armadi, ecc. Tutto ciò che serve al normale sostentamento del debitore e della famiglia non si pignora (nessuno verrà a portarti via le sedie o il letto).
  • Veicoli strumentali al lavoro: novità normative hanno introdotto qualche limite anche sui fermi auto. Dal 2021 è stabilito che AER non può iscrivere fermo amministrativo sull’unico veicolo registrato al PRA se il debitore prova che serve per la sua attività professionale o imprenditoriale. Quindi un agente di commercio con un solo veicolo di lavoro potrebbe salvarlo dal fermo dimostrando l’uso strumentale (art. 52 D.Lgs. 446/97 come modif. dal DL 41/2021). Inoltre, per debiti fino a €1.000 AER non iscrive più fermi (c’è una soglia minima).
  • Redditi di natura alimentare: gli assegni di mantenimento, alimenti dovuti per legge, sussidi di povertà, indennità di accompagnamento e simili non sono pignorabili. Quindi se un debitore percepisce un assegno alimentare dall’ex coniuge, su quello i creditori non possono rivalersi. Anche il reddito di cittadinanza (finché esistito) era impignorabile.

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali limiti di pignorabilità:

Bene/CreditoLimite di pignorabilitàRiferimento normativo
Stipendio presso datoreMax 1/5 (20%) del netto. Per Agenzia Riscossione: 1/10 se stipendio ≤ €2.500; 1/7 se €2.500<stipendio≤€5.000; 1/5 oltre €5.000 .Art. 545 co.3-4 c.p.c.; Art. 72-ter DPR 602/73 (percentuali Fisco) .
Pensione presso INPSImpignorabile fino a 1,5 × assegno sociale (≃€750) con minimo €1.000. Oltre tale soglia, trattata come stipendio (1/5, con fasce 1/10-1/7-1/5 per Fisco).Art. 545 co.7 c.p.c. (come modif. da L. 221/2012 e DL 83/2015) .
Stipendio/Pensione su contoSe accreditati prima del pignoramento: l’ultimo importo accreditato è impignorabile . Se accreditati dopo: pensione impignorabile per la parte ≤ €1.000, il resto pignorabile integralmente (ma la banca deve rispettare eventuale 1/5 se stipendio già pignorato alla fonte).Art. 545 co.8-9 c.p.c. (ultimo rateo intoccabile) ; DL 83/2015 conv. L.132/15 (soglia €1.000).
Prima casa (unico immobile)Impignorabile se: debitore persona fisica, immobile non di lusso, residenza anagrafica del debitore, nessun altro immobile di proprietà. (Restano possibili ipoteca e espropriazione privata).Art. 76 DPR 602/1973 (esecuzione esattoriale) .
Altri immobili del debitoreAER: pignorabili solo se debito > €120.000 e previa iscrizione ipoteca da ≥6 mesi; no pignoramento se debito < €120.000. Creditori privati: nessun limite di importo, qualsiasi immobile tranne prima casa se ipotesi sopra.Art. 76 DPR 602/1973 (soglia 120k) ; Art. 555 c.p.c. (no limite per privati).
Conto corrente intestato al debitorePignorabile per l’intero saldo attivo. Se saldo negativo: può essere pignorato quanto si accredita successivamente entro 60 gg (per AER) . Non si possono toccare eventuali somme di terzi sul conto (es. banca non può forzare compensazione su fido in danno di AER).Art. 543 c.p.c. e 546 c.p.c.; Art. 72-bis DPR 602/73. Cass. 28520/2025 (accrediti successivi) .
Beni mobili indispensabili (letti, tavolo, frigorifero, vestiti, ecc.)Impignorabili. Eccezione: TV, computer e altri beni non strettamente di prima necessità possono essere pignorati se di valore, ma spesso non conviene ai creditori.Art. 514 c.p.c. (beni mobili impignorabili).
Strumenti di lavoro (attrezzi, libri, veicoli per uso professionale)Impignorabili se il debitore è un lavoratore che li utilizza personalmente per la sua attività. (Per un’azienda, macchinari e merci sono pignorabili normalmente, salvo tutelare un minimo per continuare l’impresa in sede concorsuale).Art. 515 c.p.c. (beni strumentali impignorabili entro limiti dell’attività).
Veicolo unico strumentale (per lavoro autonomo o imprenditore individuale)Non soggetto a fermo amministrativo da parte di AER, se il debitore dimostra che è essenziale per la sua attività professionale. (Resta pignorabile in caso di vendita forzata su istanza creditori).Art. 86 DPR 602/1973 come modif. da DL 41/2021 (esenzione fermo per veicolo strumentale unico).
Crediti alimentari dovuti al debitore (es: mantenimento ex coniuge)Impignorabili al 100%, tranne per cause di alimenti verso altri o per il 20% da parte dello stesso creditore alimentare (caso raro).Art. 545 co.2 c.p.c. (crediti alimentari).
Sussidi di povertà, indennità di accompagnamento, risarcimenti per danni alla personaImpignorabili totalmente, trattandosi di somme destinate alla sopravvivenza o cure del debitore.Art. 545 co.2 c.p.c. (sussidi impignorabili); Leggi speciali (es. L. 222/1984 per invalidità).

Questi limiti riflettono un bilanciamento: il creditore ha diritto a soddisfarsi, ma al debitore va garantito il minimo per vivere e l’integrità della propria abitazione primaria. Nel contesto tributario, il legislatore negli ultimi anni ha rafforzato queste tutele (prima casa non espropriabile dal Fisco dal 2013, innalzamento soglie stipendi e pensioni 2015, franchigia pensioni 2017/2018 portata a €1.000, ecc.), segno di attenzione al dramma sociale dei debiti.

Dal lato pratico, il debitore che subisce l’esecuzione deve vigilare sul rispetto di tali limiti. Se nota abusi (es. gli hanno pignorato l’unico conto dove c’era l’ultima pensione minima), dovrebbe segnalarlo subito all’Agente della Riscossione per un eventuale sblocco parziale, e se necessario al giudice con un’opposizione. Spesso AER, una volta evidenziato l’errore, provvede a correggerlo in autotutela (es: sblocca €1.000 sul conto pensione). In mancanza, il giudice dell’esecuzione può essere investito per far valere l’impignorabilità relativa.

Un ultimo elemento di tutela: la decadenza dal ruolo. La riforma del 2024 ha imposto che le cartelle (per i ruoli non coperti da accertamento esecutivo) siano notificate entro 9 mesi dalla consegna del ruolo, pena la decadenza e lo stralcio del carico . Inoltre, i ruoli affidati da oltre 5 anni senza incassi e senza atti esecutivi verranno annullati d’ufficio . Questo insieme di misure mira a impedire che il cittadino venga perseguitato all’infinito per vecchi debiti: se lo Stato non si attiva entro un certo tempo, il debito viene cancellato. Ciò affianca la prescrizione decennale: in sostanza, per i ruoli dal 2025 in poi, se dopo 5 anni non hanno portato a nulla (nessun pagamento né azione esecutiva), vengono estinti . È una tutela ex lege che però il debitore non deve dare per scontata: bisognerà verificare caso per caso se AER ha effettivamente dichiarato inesigibile il credito.

Simulazioni pratiche e casi di studio

Passiamo ora ad alcune simulazioni pratiche per illustrare l’applicazione delle norme e l’esperienza concreta dal punto di vista del debitore. Questi casi di studio sono basati su situazioni tipiche, con nomi di fantasia.

Esempio 1 – Contestazione con difetto di notifica

Scenario: Giovanni, imprenditore individuale, riceve a marzo 2025 un avviso di accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate, che gli contesta €50.000 tra IVA e sanzioni per l’anno d’imposta 2019. L’atto viene consegnato a mano al portiere dello stabile dove ha sede la sua ditta, in assenza di Giovanni. Tuttavia, non segue la seconda raccomandata informativa al destinatario (come richiesto dall’art. 60 DPR 600/73 in caso di consegna a persona diversa dal destinatario). Giovanni, qualche settimana dopo, trova la busta e legge l’accertamento, ma nota questo vizio di notifica. Inoltre, l’atto è scritto in modo generico, rimandando a un “controllo effettuato” senza allegare il relativo verbale.

Azione: Giovanni si rivolge al suo avvocato tributarista. Vengono riscontrati due motivi di ricorso: (1) la mancata spedizione della raccomandata informativa rende nulla la notifica ; (2) la motivazione è insufficiente poiché non spiega nel dettaglio le violazioni (difetto di motivazione). Si decide di presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, eccependo la nullità della notifica e chiedendo in via cautelare la sospensione dell’esecutività.

Esito: la Corte di giustizia tributaria di primo grado esamina l’istanza cautelare e concede la sospensione dell’atto, riconoscendo il fumus in entrambi i motivi e il periculum nel possibile avvio di riscossione . In udienza di merito, mesi dopo, i giudici confermano che la notifica è nulla per assenza della raccomandata informativa, e inoltre l’accertamento è viziato per motivazione carente (non possono colmare in giudizio le lacune) . L’atto viene annullato in toto. Giovanni non dovrà pagare nulla. L’Agenzia non appella la sentenza, preferendo emettere eventualmente un nuovo avviso corretto (ciò sarebbe possibile se ancora nei termini di decadenza, altrimenti nulla).

Commento: questo esempio evidenzia l’importanza di verificare sempre la correttezza formale degli atti: un vizio di notifica può salvare il contribuente dall’esecutività, purché sollevato tempestivamente. Dal lato della riscossione, Giovanni non ha subito alcun pignoramento perché è intervenuta la sospensione giudiziale. Se invece avesse ignorato l’accertamento, dopo 6-7 mesi avrebbe avuto il conto bloccato.

Esempio 2 – Conto corrente in rosso pignorato e “cattura” degli accrediti

Scenario: Marta è una professionista (architetto) che ha debiti col Fisco per €15.000 derivanti da IRPEF non pagata. Ha ricevuto un accertamento esecutivo a fine 2024, ma non è riuscita a saldare né ha fatto ricorso (sperava in una rottamazione). Nel settembre 2025, l’Agenzia Entrate-Riscossione le notifica un atto di pignoramento presso terzi rivolto alla Banca ABC dove Marta ha il conto corrente professionale. Marta, al momento, ha saldo zero su quel conto e anzi è esposta di €2.000 con la banca per uno scoperto (fido utilizzato). Convinta che il pignoramento non sortisca effetto, Marta non interviene. Nei 60 giorni successivi, tuttavia, sul conto affluiscono vari bonifici di clienti per nuove prestazioni, per un totale di €10.000. Ogni somma accreditata viene immediatamente bloccata dalla banca. Marta si accorge che il suo conto, pur incassando, resta sempre a saldo -2.000 (il fido continua scoperto) perché le entrate non vanno a ridurre lo scoperto: la banca le accantona per il pignoramento. Trascorsi i 60 giorni, la banca trasferisce all’Agente della Riscossione circa €8.000 (tutte le somme nette degli accrediti arrivati, al netto forse di lasciare i €1.000 impignorabili su un bonifico identificato come stipendio del collaboratore). Marta si ritrova così senza aver potuto utilizzare quei €10.000 incassati, e con ancora €7.000 di debito residuo verso il Fisco. Inoltre, il fido bancario è rimasto insoluto, poiché le entrate non lo hanno coperto.

Azione tardiva: Marta, stupita dell’accaduto, cerca assistenza. Ormai però il pignoramento è eseguito per quella tranche. Potrebbe solo contestare che la banca avrebbe dovuto compensare prima il suo scoperto. Ma la Cassazione è chiara: i crediti sorti entro 60 giorni vanno al Fisco . Non c’è via legale di opposizione efficace, se non lamentare formalmente che la banca doveva applicare la franchigia di €1.000 su eventuale stipendio/pensione (ma in questo caso erano compensi professionali, interamente pignorabili). Marta quindi perde quegli incassi. Per evitare che succeda ancora sul restante debito, decide di chiedere subito una rateizzazione su €7.000 residui. Ottenuto il piano in 36 rate, paga la prima rata di ~€200 e notifica alla banca e AER la ricevuta di avvenuta dilazione. Così, eventuali nuovi pignoramenti su quel conto vengono sospesi.

Commento: questo esempio illustra perfettamente la situazione del conto in rosso pignorato dopo la sentenza 28520/2025: Marta pensava che lo scoperto la proteggesse, invece ogni bonifico dei clienti è finito al Fisco, senza neanche estinguere l’esposizione con la banca. Ha di fatto lavorato due mesi per “girare” i suoi incassi al Fisco. Se avesse agito prima (richiesta rate, sospensione), avrebbe potuto evitare il prelievo. La vicenda evidenzia anche il conflitto con la banca: quest’ultima non ha potuto rientrare del fido (che Marta dovrà restituire a parte), perché il pignoramento ha avuto priorità sugli accrediti.

Esempio 3 – Società a responsabilità limitata e responsabilità dell’amministratore

Scenario: Alpha S.r.l. ha accumulato €200.000 di debiti IVA e IRAP nel triennio 2021-2023. Nel 2024 riceve vari avvisi di accertamento esecutivo. La società versa in crisi di liquidità e non paga né impugna. Nel 2025 l’Agenzia Entrate-Riscossione avvia la riscossione: iscrive ipoteca su un capannone di proprietà di Alpha Srl per €200.000; pignora i conti correnti aziendali (che però hanno pochi spiccioli); notifica pignoramenti a tre clienti di Alpha ingiungendo di pagare ad AER i crediti che dovevano ad Alpha, per un totale di €50.000. L’amministratore, vedendo paralizzata l’attività (clienti spaventati, conto bloccato), decide di portare la società in liquidazione nel luglio 2025. Alpha Srl cessa l’attività, licenzia i dipendenti e vende i macchinari per pagare in parte i creditori privilegiati (tra cui un po’ di IVA?). Alla fine rimangono €180.000 di debiti con il Fisco non pagati e la società viene cancellata a marzo 2026, senza attivo da distribuire.

Conseguenze: l’Agenzia delle Entrate perde buona parte del suo credito (aveva ipoteca ma il capannone viene venduto dalla banca che era creditore ipotecario di primo grado, e il Fisco incassa zero perché il prezzo copre solo la banca). I soci di Alpha Srl non subiscono richieste perché non hanno avuto nulla in liquidazione e la loro responsabilità è limitata. L’amministratore, però, viene rinviato a giudizio per omesso versamento IVA per l’anno 2022 di €270.000. Durante il 2025 lui aveva iniziato una rateazione quando era stata depenalizzata (sfruttando la nuova norma), ma decadendo la società e la liquidazione, non ha completato i pagamenti. La sua difesa è che la società era insolvente. La questione penale è pendente. Inoltre, in sede fallimentare (ipotizziamo la società viene poi dichiarata fallita d’ufficio nel 2026), il curatore valuterà un’azione di responsabilità contro l’amministratore per aver aggravato il dissesto non pagando imposte e contributi: se troverà malversazioni, potrà chiederne conto.

Commento: questo caso evidenzia come per i soci di Srl il danno sia limitato alla perdita dell’investimento (l’azienda chiude, loro non incassano nulla). Il Fisco resta insoddisfatto in gran parte, potendo recuperare solo dove c’erano garanzie reali o soldi. L’amministratore però subisce strascichi penali (per i reati omissivi) e potenzialmente civili. Se la società fosse stata portata prima in concordato, forse il Fisco avrebbe recuperato qualcosa di più e l’amministratore evitato il penale pagando almeno il 10-20%. È una situazione comune di imprese che falliscono con debiti fiscali: la società sparisce, l’Erario recupera poco, i soci non pagano di tasca propria, ma gli amministratori rischiano condanne se hanno omesso di versare IVA/ritenute o compiuto atti distrattivi.

Esempio 4 – Procedimento penale e sospensione delle sanzioni

Scenario: Lorenzo è socio al 50% e amministratore di Beta S.p.A., azienda accusata di dichiarazione fraudolenta (art.2 D.Lgs.74/2000) per false fatture negli anni 2018-2019. A giugno 2025 è iniziato il processo penale a suo carico. Parallelamente, l’Agenzia delle Entrate ha emesso accertamenti esecutivi verso Beta SpA e verso Lorenzo (in qualità di coobbligato per sanzioni, supponiamo) chiedendo, oltre alle imposte evase (€300.000), anche sanzioni amministrative per frode (pari al 200% dell’imposta). Beta SpA è in liquidazione e senza beni, Lorenzo come amministratore è destinatario in solido delle sanzioni secondo l’Ufficio (lo indicano come co-responsabile ex art.11 D.Lgs.472/97).

Sviluppo: Lorenzo fa ricorso in Commissione Tributaria contro le sanzioni, sostenendo tra l’altro che finché c’è il processo penale in corso le sanzioni non andrebbero riscosse da lui. Cita la Cass. 9192/2025. In effetti, il giudice tributario sospende la riscossione delle sanzioni verso Lorenzo, riconoscendo che il procedimento penale in atto consiglia di attendere l’esito . Nel frattempo, l’Agente della Riscossione non intraprende azioni esecutive contro i beni personali di Lorenzo per quelle sanzioni, limitandosi a pignorare i conti di Beta SpA per le sole imposte (pignoramento però infruttuoso). Nel 2026 Lorenzo viene assolto nel penale perché il fatto non costituisce reato (era inconsapevole delle fatture false fatte dal co-socio). A quel punto, anche in sede tributaria, le sanzioni a carico suo decadono (non essendo il fatto doloso provato). Resta dovuta dalla società l’imposta evasa, ma Beta SpA essendo defunta, il Fisco recupera poco nulla.

Commento: questo esempio mostra l’applicazione del principio per cui sanzioni e coobbligati restano in stand-by se c’è un penale pendente . Il debitore persona non direttamente imputata (Lorenzo in quanto persona fisica rispetto al reato contestato alla società) ha beneficiato di una sospensione della riscossione delle sanzioni. Dal suo punto di vista, è stato importante sollevare la questione nel ricorso. Se non lo avesse fatto, AER forse avrebbe comunque congelato le sanzioni (le istruzioni interne già prevedono di non riscuotere sanzioni in pendenza di processo penale, ma un eccesso di zelo può capitare). In generale, quando c’è concomitanza di processo penale tributario e riscossione, conviene coordinare le difese nei due ambiti per evitare di pagare subito multe che poi potrebbero essere annullate con l’assoluzione.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande e risposte frequenti sul tema, per chiarire in modo sintetico i dubbi più comuni dal punto di vista del debitore.

1. Cos’è un avviso di accertamento esecutivo?

È un provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate (o un ente locale) contesta al contribuente il mancato o errato pagamento di tributi e, allo stesso tempo, intima di pagare entro 60 giorni. Trascorso questo termine senza pagamento o senza ricorso, l’atto diventa titolo esecutivo e può essere utilizzato direttamente per la riscossione forzata, senza necessità di cartella esattoriale successiva . In pratica, svolge sia la funzione di accertamento del debito sia quella di precetto.

2. Quali tributi sono soggetti ad accertamento esecutivo nel 2025?

Oltre alle imposte sui redditi, IRAP e IVA (che furono le prime), l’accertamento esecutivo oggi riguarda anche: ritenute alla fonte non versate, accise, imposta di registro, imposta di successione, tributi ipotecari e catastali, tributi comunali (IMU, TARI, TASI, canone unico patrimoniale) e la restituzione di crediti d’imposta indebitamente percepiti . Dal 2026, con l’entrata in vigore del Testo Unico sulla Riscossione (TUVR), questo meccanismo diventerà la regola per quasi tutti i tributi . Anche l’INPS utilizza un sistema analogo per i contributi (avviso di addebito esecutivo).

3. Come viene notificato un accertamento esecutivo? E come capire se la notifica è regolare?

La notifica segue le regole ordinarie degli atti tributari: può avvenire a mezzo posta raccomandata, tramite messi notificatori o via PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali (INI-PEC) per i titolari di partita IVA . Se avviene a mani a un familiare convivente o portiere, l’ufficiale notificatore deve inviare una raccomandata informativa al destinatario . L’assenza di questa seconda raccomandata rende nulla la notifica. Per verificare la regolarità, controllare la relata di notifica allegata all’atto: deve indicare data e luogo della consegna, generalità di chi ha ricevuto e, se diverso dal destinatario, l’avviso inviato a quest’ultimo. Se l’atto arriva via PEC, il messaggio deve provenire da mittente autorizzato e contenere il file in formato .p7m (atto firmato digitalmente). Una notifica PEC a indirizzo errato o non più valido è inesistente.

4. Cosa succede se non ritiro la raccomandata di un accertamento? Posso evitare così la notifica?

No. La legge prevede che la notifica si perfeziona comunque con la cosiddetta “compiuta giacenza” in caso di mancato ritiro . In pratica, se il postino lascia l’avviso di giacenza e tu non vai a ritirare l’atto entro i termini, trascorsi circa 10 giorni (o 30 giorni, a seconda della modalità) l’atto si considera comunque notificato. Ignorare la raccomandata non evita affatto la riscossione; anzi, comporta che dopo 60 giorni dall’upload dell’atto in giacenza l’accertamento diventa definitivo senza che tu abbia neppure letto di cosa si tratta. È quindi controproducente non ritirare: si perde il diritto al ricorso e alle eventuali definizioni agevolate, ritrovandosi direttamente alle prese con la riscossione coattiva .

5. Posso contestare la motivazione dell’accertamento se la trovo generica o incompleta?

Sì. La motivazione dell’avviso deve indicare chiaramente i presupposti di fatto e le norme applicate. Se rimanda genericamente a verifiche senza spiegare, o non allega documenti essenziali (es: PVC, procaccia su cui si fonda), il contribuente può eccepire il difetto di motivazione . La giurisprudenza tributaria ritiene illegittima qualsiasi “integrazione postuma” della motivazione in giudizio: l’Ufficio non può completare le ragioni dell’accertamento successivamente, devono essere tutte nell’atto notificato . Pertanto, se la motivazione è lacunosa, il giudice può annullare l’atto. È un motivo di ricorso formale ma efficace se effettivamente l’atto non spiega compiutamente la pretesa.

6. Se presento ricorso al giudice tributario devo pagare comunque qualcosa nell’immediato?

Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione . Tuttavia, la legge prevede che, per poter discutere in giudizio, il contribuente versi un importo pari al 1/3 delle imposte accertate (al netto di interessi e sanzioni) entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso . Questo versamento è dovuto perché l’atto, sebbene impugnato, è provvisoriamente esecutivo in quella misura. Se poi il ricorso viene accolto, tale somma sarà rimborsata . Se invece il contribuente non versa quel terzo, l’ufficio potrebbe iscriverlo a ruolo e il giudizio prosegue (ma si rischia esecuzione per quella parte). Si può però chiedere al giudice la sospensione cautelare dell’atto: se concessa, blocca anche l’obbligo di pagamento di quel terzo fino alla decisione . In sintesi: di norma bisogna pagare un terzo entro 30 gg, salvo ottenere una sospensione.

7. È possibile rateizzare il pagamento dell’accertamento esecutivo?

Sì, è una delle opzioni principali. Una volta che l’atto è affidato all’Agente della Riscossione, puoi chiedere la rateizzazione del debito. AER può concedere piani ordinari fino a 72 o 120 rate mensili (6-10 anni) a seconda dell’importo . In genere: – Fino a €120.000: piano ordinario max 72 rate (6 anni) senza necessità di dimostrare la difficoltà; oltre 120k o se chiedi più rate: fino a 120 rate (10 anni) presentando i documenti che attestano lo stato di difficoltà economica . – Tasso di interesse: gli importi rateizzati sono gravati dall’interesse di rateazione (circa 3,5-4% annuo recentemente) e dall’aggio di riscossione. – Decadenza: salti 5 rate, anche non consecutive, perdi la rateazione (dopo riforme 2023, il numero di rate tollerate potrebbe essere elevato a 8 per nuove rateazioni, ma comunque c’è un limite). – Se presenti ricorso tributario, puoi comunque chiedere la rateizzazione: attenzione però che la rateizzazione non blocca il contenzioso né costituisce rinuncia al ricorso. Continuerai il giudizio ma intanto paghi a rate, e se vinci avrai indietro quanto versato. – Vantaggio di rateizzare: eviti i pignoramenti. Dal 2023 è sancito che il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive in corso , purché la richiesta includa tutti i debiti. Esempio: ti pignorano il conto, chiedi rate in tempo e paghi prima rata, il pignoramento viene congelato e poi revocato.

8. Che differenza c’è tra cartella di pagamento e accertamento esecutivo?

La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agente della Riscossione riscuote tributi già iscritti a ruolo (in passato, l’iter era: accertamento → iscrizione a ruolo → cartella al contribuente). La accertamento esecutivo, invece, unisce in sé la funzione di accertamento e quella di precetto: dopo 60 giorni dalla notifica diventa esso stesso titolo esecutivo . Quindi: – Se ricevi una cartella significa che prima c’è stato un accertamento diventato definitivo e consegnato al riscossore (o altro titolo, come un controllo automatizzato). La cartella intimava di pagare entro 60 gg; se non pagavi, poi Equitalia procedeva con pignoramenti. – Se ricevi un avviso di accertamento esecutivo, non riceverai successivamente una cartella per quelle somme . Dopo l’affidamento al riscossore e i 180 gg di sospensione, l’Agente potrà procedere direttamente a pignorare . L’avviso stesso contiene già l’intimazione di pagamento e tiene luogo della cartella. In breve, l’accertamento esecutivo accorcia il processo di riscossione eliminando un passaggio (la cartella).

9. Cos’è la “presa in carico” (o nota di affidamento) e posso impugnarla?

La nota di presa in carico è la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione informa il debitore che il suo debito (derivante da accertamento esecutivo) è stato iscritto a ruolo e affidato per la riscossione . Viene inviata decorso il termine di 90 giorni. Secondo la Cassazione, questa nota non è impugnabile autonomamente dal contribuente, a meno che non costituisca essa stessa il primo atto con cui viene a conoscenza del debito . Se l’accertamento era stato regolarmente notificato, la presa in carico è considerata un atto interno, meramente informativo. Non introduce nuova pretesa, quindi non si può fare ricorso solo contro di essa. Diverso è se uno non aveva mai ricevuto l’accertamento e scopre il debito tramite l’estratto di ruolo o questa comunicazione: in tal caso può impugnare in giudizio facendo valere il vizio originario (notifica mancante) .

10. Posso proporre istanza di autotutela dopo la scadenza dei 60 giorni?

Sì, l’istanza di autotutela (richiesta all’Ufficio di annullare o correggere l’atto per errori) può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo i termini di ricorso. Tuttavia, l’autotutela non sospende la riscossione né ferma il termine di 60 giorni . Ciò significa che se sei fuori termine per ricorrere, l’atto diventerà definitivo comunque, anche se hai chiesto autotutela. L’ente potrebbe accogliere l’autotutela e annullare l’atto, ma se la respinge tu non avrai più potuto ricorrere. Dunque è rischioso affidarsi solo all’autotutela. La linea prudente: se sei ancora entro i 60 giorni, presenta ricorso e contemporaneamente fai istanza di autotutela . Se l’ufficio poi annulla in autotutela, potrai rinunciare al ricorso; se invece non lo fa, il giudice tributario potrà decidere sul tuo ricorso. Se invece i 60 gg sono già passati, fai comunque istanza di autotutela (tentare non nuoce) ma sappi che la riscossione potrà andare avanti indisturbata finché l’ufficio non decida di annullare.

11. Come funzionano i nuovi limiti di notifica delle cartelle introdotti nel 2024?

La riforma attuata col D.Lgs. 110/2024 ha fissato tempi stringenti per la notifica delle cartelle relative ai ruoli non coperti da accertamento esecutivo. In particolare, per i ruoli formati dal 2025 in poi: – L’Agente della Riscossione deve notificare la cartella entro 9 mesi dalla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo . Se non lo fa, il ruolo decade (viene annullato d’ufficio). – Se il debitore, ignaro della decadenza, versa delle somme dopo quei 9 mesi, l’Agente deve restituirgliele . Questa misura mira a evitare che cartelle rimangano sospese per anni nei cassetti: impone tempestività. Ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate consegna un ruolo ad AER il 1° marzo 2025, la cartella va notificata entro il 1° dicembre 2025, altrimenti quel debito non è più esigibile coattivamente. Ciò non riguarda gli accertamenti esecutivi, che come detto non prevedono cartella; ma riguarda le residue ipotesi di ruoli (tipo controlli automatici, sanzioni amministrative, ecc.).

12. Cosa prevede il nuovo Testo Unico sulla Riscossione (TUVR) per gli accertamenti esecutivi?

Il D.Lgs. 33/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, riordina la materia della riscossione in un Testo Unico. Esso: – Definisce in modo preciso le figure del “ruolo” (l’elenco dei debiti che costituisce titolo esecutivo con la sottoscrizione), dell’“agente della riscossione” e dell’“estratto di ruolo” . – Stabilisce che il ruolo diventa esecutivo con la firma dell’ente creditore, e non serve più la cartella come atto autonomo . La cartella diventa solo una modalità di notifica del ruolo. – Chiarisce che l’estratto di ruolo (che è un documento interno) non è impugnabile dal contribuente, a meno che costituisca il primo atto tramite cui viene a conoscenza del debito . Ciò recepisce la giurisprudenza: se uno scopre un debito solo vedendo l’estratto, potrà fare ricorso eccependo la mancata notifica del titolo originario; se invece il titolo gli fu notificato, non può impugnare l’estratto solo per ritardare. – Conferma la sostituzione della cartella con l’accertamento esecutivo per i tributi, uniformando la procedura. – Disciplina unitariamente cose come rateizzazioni (fino a 120 rate), sospensioni legali (come quella di 180 gg di cui parlavamo) e procedure esecutive, cercando di rendere omogenee regole che prima erano sparse.

In pratica, dal 2026 il quadro normativo sarà più chiaro: quasi ogni atto impositivo conterrà l’ingiunzione di pagamento, e la riscossione coattiva avverrà senza soluzione di continuità mediante il ruolo esecutivo. Per il contribuente, cambia poco operativamente (aveva già a che fare con questi strumenti); guadagna però certezza su aspetti come l’impugnabilità dell’estratto (ora codificata).

13. Esistono casi in cui le sanzioni tributarie non sono immediatamente esecutive?

Sì. Come accennato, la Cassazione ha affermato che quando per la stessa violazione tributaria sono previste sanzioni penali, le sanzioni amministrative (multe) non possono essere riscosse nei confronti di soggetti diversi dal reo finché il procedimento penale non si conclude con archiviazione o assoluzione . Questo tutela, ad esempio, gli eredi o i coobbligati non imputati. Dunque, se è in corso un processo per reato tributario, l’Agente della Riscossione attende l’esito prima di esigere le relative sanzioni amministrative da terzi. Inoltre, esistono casi in cui è la norma stessa a sospendere le sanzioni: ad esempio, in alcuni condoni, pagando l’imposta le sanzioni vengono “congelate” in attesa dell’esito della definizione.

14. È possibile bloccare un pignoramento già avviato dall’Agente della Riscossione?

Sì, a certe condizioni. Se ritieni che il pignoramento (o fermo, ipoteca) sia viziato o illegittimo, puoi: – proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesti il diritto di procedere (es: titolo mai notificato, importo già pagato, prescrizione) ; – proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se contesti irregolarità formali dell’atto (es: notifica del pignoramento viziata, mancato rispetto limiti) . Tali opposizioni si presentano al Tribunale ordinario competente. Puoi anche chiedere d’urgenza la sospensione al giudice. Inoltre, se hai già un ricorso pendente in Commissione Tributaria, puoi chiedere al Presidente del Tribunale una sospensione dell’esecuzione nelle more del giudizio tributario (anche se più comunemente ci si rivolge al giudice tributario stesso). Infine, come detto, attivare una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo ristrutturazione) omologata dal giudice impone per legge la sospensione delle esecuzioni in corso .

In pratica: se ti pignorano il conto, puoi correre ai ripari con opposizione (se hai motivi validi) e di solito il giudice fisserà udienza in tempi brevi. Nel frattempo, se riesci a concordare una rateizzazione con AER prima che i soldi vengano assegnati, segnala ciò subito per ottenere una sospensione amministrativa.

15. Cosa succede se ho più accertamenti esecutivi in corso contemporaneamente?

Può capitare di avere più debiti affidati, anche di natura diversa. In tal caso: – Puoi richiedere a AER una rateizzazione unificata per tutti i carichi pendenti. Dal 2022-2023 AER offre la possibilità di presentare un’unica domanda di dilazione che ingloba sia cartelle già emesse sia importi da accertamenti esecutivi non ancora cartellati . Avrai un solo piano di rate per il totale. – Se hai già varie rateizzazioni separate, puoi chiedere il consolidamento in un piano unico (lo fanno caso per caso). – Attenzione: la decadenza dal piano per mancato pagamento di una rata fa riattivare immediatamente tutte le misure esecutive sospese . Quindi se hai un pignoramento sospeso grazie alla dilazione e poi non paghi, quel pignoramento ripartirà senza ulteriori avvisi.

Chi si trova sommerso da troppi debiti potrebbe valutare soluzioni più radicali: ad es. presentare un piano del consumatore (se persona fisica) in Tribunale, per ottenere magari il taglio di parte dei debiti e la sospensione delle esecuzioni . Oppure, se imprenditore, aderire alla composizione negoziata per cercare accordi di ristrutturazione. Insomma, con più accertamenti esecutivi conviene cercare di accorpare le pendenze in un’unica gestione.

16. Posso ottenere l’estinzione del debito fiscale se il Fisco non riesce a riscuotere entro un certo tempo?

Sì, una novità introdotta dal “decreto riscossione” 2024 è la estinzione automatica dei ruoli ineseguiti dopo 5 anni. In particolare, se dal momento in cui il ruolo è esecutivo passano 5 anni senza che l’Agente della Riscossione abbia riscosso nulla e senza aver compiuto atti di esecuzione, il debito si estingue di diritto . Questo vale per i ruoli affidati a partire dal 1° gennaio 2025. Non serve domanda del contribuente, è un meccanismo automatico di “stralcio” di crediti che paiono inesigibili. Attenzione: sono esclusi da questa estinzione automatica i debiti per recupero di aiuti di Stato, le condanne della Corte dei Conti e i dazi UE (perché c’è obbligo dell’Italia verso terzi di riscuoterli) . Quindi, se il Fisco non si fa vivo per 5 anni e tu non paghi nulla in quel periodo, dal sesto anno in poi quel carico decade. Resta comunque la prescrizione decennale come limite massimo ordinario: per i carichi prima del 2025, la prescrizione continua a essere di 10 anni (salvo tributi locali a 5 anni). La nuova norma è pensata per evitare magazzino di crediti perennemente congelati.

17. Le norme sui tributi locali sono diverse da quelle erariali?

In parte. I Comuni, grazie alla L.160/2019, possono adottare regolamenti per l’accertamento esecutivo dei tributi locali, sul modello statale . In generale, i passi sono simili: avviso con intimazione a 60 giorni, affidamento al concessionario (che può essere AER o altro soggetto) e sospensione di 180 giorni (o 60 se il Comune ha scelto tempi dimezzati) prima di pignorare . Le differenze principali: – I termini di decadenza e prescrizione possono variare: es. l’IMU si prescrive in 5 anni, non 10; le ingiunzioni tributarie locali vanno emesse entro certi anni dall’omissione (spesso 5 anni). – I Comuni possono prevedere rateizzazioni specifiche per i tributi locali, spesso con criteri simili a AER ma decisi a livello locale (ad esempio, Roma Capitale consente fino a 72 rate su ingiunzioni). – La giurisdizione: tributi come IMU, TARI vanno davanti al giudice tributario, mentre sanzioni amministrative (multe stradali) vanno al giudice di pace/tribunale in opposizione. Quindi dipende dalla natura del credito locale. – Le soglie: alcuni limiti (come il divieto di pignorare prima casa) valgono solo per esecuzione esattoriale su imposte statali. Nel caso di un Comune che riscuote con ingiunzione autonoma, quel divieto specifico non opera, ma comunque l’ordinamento tende a non mettere all’asta case per debiti modesti (c’è però un caso di legge: la prima casa non ipotecabile da AER, ma se Comune riscuote tramite AER vale ancora). Insomma, è bene consultare il regolamento comunale di riscossione: molti grandi comuni lo hanno pubblicato. In mancanza, valgono le norme generali e il RD 639/1910.

18. Come influisce la residenza all’estero sulla notifica e sulla riscossione?

Chi risiede all’estero e ha iscrizione AIRE deve comunicare il proprio indirizzo estero. L’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento a quell’indirizzo tramite raccomandata internazionale o PEC (se disponibile). Se il destinatario non ritira la raccomandata estera, dopo il periodo di giacenza la notifica si considera comunque perfezionata (di solito le Poste del paese estero comunicano l’irreperibilità, e dopo 6 mesi la notifica è per compiuta giacenza). La giurisprudenza recente (Cass. ord. 22838/2025) ha confermato la validità della notifica all’estero via raccomandata A/R e ha affermato che il mancato ritiro non giustifica la rimessione in termini . Cioè non puoi dire “ero all’estero non l’ho saputo, rivoglio i termini”: se sei AIRE dovevi attivarti a controllare la posta. Quanto alla riscossione, l’AER può attivare procedure di cooperazione internazionale per i paesi UE (regolamenti europei prevedono mutua assistenza nel recupero crediti fiscali). Fuori UE, dipende da trattati bilaterali. In pratica se hai beni solo all’estero, il Fisco potrebbe avere difficoltà a pignorare; ma se in Italia hai ancora conti o immobili, li colpirà. Notare che se risulti irreperibile (non AIRE) e ti notificano in Italia per compiuta giacenza, difficilmente potrai opporre di non aver saputo: la Cassazione tende a non ammettere chi “furbescamente” non dichiara residenza estera.

19. Cosa succede se nel frattempo viene avviato un procedimento penale per reati tributari?

In presenza di reati tributari (es: dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false, omessa dichiarazione sopra soglie), il procedimento penale si intreccia con quello amministrativo: – Le imposte evase restano dovute: il Fisco può riscuoterle anche durante il processo penale. Non c’è automatica sospensione del tributo. Pagare il tributo può anzi essere un attenuante nel penale. – Le sanzioni amministrative tributarie, invece, per i soggetti che non sono parte del penale (es. soci, eredi non imputati) sono sospese fino alla conclusione del processo . Cioè l’AER non le riscuote da costoro finché non c’è archiviazione o sentenza definitiva (v. Cass. 9192/2025) . – L’esito del contenzioso tributario può influire sul penale: ad esempio, se il contribuente ottiene in Commissione l’annullamento dell’accertamento per infondatezza, l’accusa penale di infedele dichiarazione si indebolisce moltissimo (manca il danno erariale) . Viceversa, se in tributario il contribuente definisce l’accertamento con adesione o lo perde, nel penale ciò può quasi confermare l’evasione (salvo questioni di dolo). – In alcuni casi, la legge prevede la non punibilità penale se paghi il dovuto: ad esempio, per l’omesso versamento IVA e ritenute, come detto, se regolarizzi col fisco (rateizzo e paghi) il reato non è più punibile . Anche per la dichiarazione infedele c’è causa di non punibilità se l’imposta viene pagata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (introdotta nel 2019 per importi fino a soglie).

Quindi, se vieni coinvolto in un penale, conviene coordinare la strategia con quella fiscale: spesso pagando (se possibile) o transando le pendenze tributarie si risolvono o attenuano i guai penali.

20. Quali sono i vantaggi di affidarsi a professionisti esperti in questi casi?

Affrontare accertamenti esecutivi e pignoramenti in autonomia è difficile, data la complessità normativa. Un avvocato tributarista esperto – magari affiancato da un commercialista – può: – Analizzare l’atto e individuare eventuali vizi (notifica, motivazione, decadenza) che un occhio inesperto non coglie. – Presentare ricorsi tempestivi e ben argomentati, aumentando le chance di vittoria o di sospensiva. – Negoziare con Agenzia Entrate o AER piani di rientro o adesioni agevolate, sfruttando ogni spiraglio normativo (es. chiedere una proroga dei pagamenti per adesione, rate ultra decennali in casi eccezionali, transazioni fiscali in procedure concorsuali). – Assistere nelle istanze di rateizzazione e gestire i rapporti col concessionario (spesso anche solo far comprendere all’AER che sei assistito legalmente li spinge a seguire la procedura con più attenzione, evitandoti errori). – Valutare strumenti più ampi come il sovraindebitamento o il concordato se la situazione debitoria lo richiede, per darti un reset finanziario. – In caso di pignoramenti partiti, proporre opposizioni mirate e ottenere la liberazione di beni, quando ci sono gli estremi. – In generale, un consulente competente guarda alla posizione del debitore a 360 gradi: fiscale, patrimoniale, aziendale, penale. Può consigliare mosse coordinate (es. pagare alcune cose, impugnarne altre, cedere magari asset non aggredibili, ecc.) per minimizzare l’impatto.

Insomma, di fronte ad una cartella o un pignoramento è essenziale non restare inerti e possibilmente farsi guidare: spesso i costi della consulenza vengono compensati dai risparmi ottenuti (sanzioni annullate, piani dilazionati, beni salvati). Non di rado, grazie all’assistenza professionale il debito viene ridotto sensibilmente (per vizi oppure per trattative) o comunque il pagamento avviene in forma sostenibile.

Tabelle riepilogative

Per consolidare i punti salienti emersi, riportiamo di seguito alcune tabelle riassuntive utili.

Tabella A – Timeline del procedimento di accertamento esecutivo (riassunto):

FaseDurata/TermineDescrizioneNota
Notifica avvisoGiorno 0Consegna a mani, A/R o PEC dell’accertamento esecutivo.(Se consegna a terzi, invio raccomandata informativa obbligatorio) .
Ricorso/pagamentoEntro 60 giorni dalla notificaPeriodo entro cui il contribuente può pagare o impugnare l’atto.Pagamento con sanzioni ridotte (acquiescenza) possibile; ricorso non sospende effetti salvo cauzione 1/3 .
Esecutività titolo61° giornoL’atto diventa definitivo ed esecutivo se non impugnato né pagato.L’intimazione in esso contenuta funge da precetto .
Affidamento al riscossoreDal 91° giorno (60+30 gg)L’ente impositore affida il carico (importi) all’Agente Riscossione.AER invia nota presa in carico (non impugnabile, salvo prima conoscenza) .
Sospensione pre-esecuzione180 giorni dall’affidamentoPeriodo di stand-by prima di iniziare esecuzione forzata (pignoramenti).Può essere ridotto a 60 gg per tributi locali (scelta enti) . Urgenze possibili.
Esecuzione forzataDal 181° giorno post-affidamentoInizio pignoramenti/fermi/ipoteche se debito non risolto.Nessun precetto ulteriore richiesto; atto di pignoramento viene notificato a terzi e debitore.

Tabella B – Limiti di pignorabilità dei beni/crediti (principali):

Bene/CreditoPignorabilitàRiferimenti
Conto correntePignorabile per saldo attivo presente; AER vincola anche accrediti entro 60 giorni dalla notifica .Art. 543 cpc; Art. 72-bis DPR 602/73; Cass. 28520/2025.
Stipendio (fonte)Max 1/5 netto (20%). AER: 1/10 se ≤2.500€; 1/7 se ≤5.000€; 1/5 oltre .Art. 545 cpc commi 3-4; Art. 72-ter DPR 602/73.
Pensione (fonte)Impignorabile fino a 1,5×assegno sociale (min.1.000€). Oltre, come stipendio (stesse percentuali).Art. 545 cpc comma 7 (impignorabilità minimo vitale).
Stipendio/Pensione su c/cUltimo accredito pre-pignoramento esente ; accrediti post-notifica: pensione esente fino 1.000€, residuo pignorabile; stipendio post, pignorabile in teoria tutto (salvo rispetto eventuale limite se già pignorato a fonte).Art. 545 cpc commi 8-9 (ultimo rateo intoccabile, soglia pensioni) .
Prima casa (unica abit.)NON espropriabile da AER (se non lusso). Può essere ipotecata se debito>20k. Privati possono pignorarla (no protezione).Art. 76 DPR 602/73 (AER) .
Altri immobiliAER: espropriabili se debito >120k e ipoteca da ≥6 mesi. Privati: espropriabili senza soglie.Art. 76 DPR 602/73 (soglia AER) .
VeicoloPignorabile; AER può iscrivere fermo se debito >1k€. Eccezione: 1 veicolo strumentale unico impignorabile da fermo (DL 41/2021).Art. 86 DPR 602/73; DL 41/21.
Strumenti lavoroImpignorabili se indispensabili al debitore lavoratore (attrezzi, libri, ecc.).Art. 515 cpc (beni impignorabili).
Beni mobili di casaImpignorabili mobili essenziali (letti, elettrodom., ecc.).Art. 514 cpc.
Crediti alimentariImpignorabili (assegni mantenimento, alimenti) al 100% (salvo eccezioni tra alimenti).Art. 545 cpc comma 2.
Indennità personaImpignorabili (es. indennità accompagnamento, sussidi povertà).Leggi speciali; Art. 545 cpc.

Tabella C – Principali riferimenti normativi e giurisprudenziali citati:

  • Normativa:
  • Art. 29 D.L. 78/2010 conv. L.122/2010: Istituzione dell’accertamento esecutivo per imposte erariali (intimazione 60gg, titolo esecutivo post-60gg, affidamento al ruolo 30gg dopo) .
  • Art. 1, c.792, L.160/2019: Estensione accertamento esecutivo a tributi locali, possibilità regolamenti comunali .
  • D.Lgs. 110/2024: Riforma riscossione – estensione accert. esecutivi a registro, successioni, ecc; stralcio ruoli 5 anni .
  • D.Lgs. 33/2025 (TUVR): Testo Unico Riscossione (dal 2026) – ruolo esecutivo alla firma, estratto non impugnabile se non primo atto, unificazione discipline .
  • Art. 72-bis DPR 602/1973: Pignoramento presso terzi esattoriale senza intervento giudice .
  • Art. 72-ter DPR 602/1973: Limiti AER su stipendi/pensioni (1/10, 1/7, 1/5).
  • Art. 76 DPR 602/1973: Divieto esproprio prima casa e soglia €120k per espropri immobili AER .
  • Art. 545 c.p.c.: Limiti generali pignorabilità crediti (stipendi 1/5, pensioni minimo vitale, etc.) .
  • Art. 515 c.p.c.: Impignorabilità beni strumentali lavoro.
  • Art. 615 e 617 c.p.c.: Opposizione a esecuzione e atti esecutivi (giurisdizione ordinaria).
  • D.Lgs. 74/2000 artt. 10-bis, 10-ter: Reati omesso versamento ritenute >150k e IVA >250k.
  • D.Lgs. 74/2000 art. 11: Reato sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (>€50k, aggravio >€200k) .
  • D.Lgs. 74/2000 art.13 co.3-bis: (introdotto da D.Lgs. 87/2024) Causa non punibilità se debito in rateazione regolare .
  • Giurisprudenza:
  • Cass. civ. Sez. III n. 28520/2025: Pignoramento conti correnti – la banca deve vincolare e versare tutte le somme accreditate entro 60gg anche se saldo iniziale zero .
  • Cass. civ. n. 9192/2025: Sospensione riscossione sanzioni amministrative per violazioni penali – non esigibili da coobbligati finché pendenza penale .
  • Cass. civ. ord. n. 22838/2025: Validità notifica atti tributari a residenti esteri via raccomandata A/R indirizzo AIRE; irreperibilità estera non giustifica rimessione termini .
  • Cass. Sez. Unite n. 30051/2024: Autotutela sostitutiva – legittimità ri-emissione avviso con maggiori importi in caso di annullamento in autotutela (citata in fonti) .
  • Corte Cost. n. 137/2025: Ha dichiarato illegittima interpretazione estensiva preclusione probatoria in contenzioso tributario (questione art.32 DPR 600) – non direttamente su riscossione, ma contesto.
  • Cass. civ. n. 37064/2022: Erede che rinuncia non è tenuto per avviso definitivo notificato prima (rinuncia con effetto retroattivo) .
  • Cass. Sez. Unite n. 34447/2019: Giurisdizione opposizioni esattoriali – estratto di ruolo, etc. (confermato poi da SU 4090/2020): non impugnabile estratto salvo primo atto conosciuto, ecc. (anticipa TUVR).
  • Cass. Sez. Unite n. 19667/2014: Impignorabilità prima casa – è causa di estinzione improcedibilità esecuzione se avviata in violazione (riconoscimento tutela casa).
  • Cass. civ. n. 6710/2016: Soglia punibilità omesso versamento IVA 250k, retroattività favorevole (riportata in Fisco e Tasse) .

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Di seguito elenchiamo, per comodità, le fonti normative e le principali sentenze menzionate o utilizzate nell’elaborato:

Normativa Italiana:

  • D.L. 31/05/2010 n.78, art. 29 (conv. L.122/2010): Introduzione dell’accertamento esecutivo per imposte erariali (intimazione di pagamento in 60 gg e titolo esecutivo decorsi 60 gg) .
  • Legge 27/12/2019 n.160, art.1 c.792-796: Estensione dell’accertamento esecutivo ai tributi locali (IMU, TARI, ecc.), possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le intimazioni e la riscossione coattiva senza cartella .
  • D.Lgs. 08/10/2021 n.149, art.18 (delega fiscale): Delega attuata poi con D.Lgs. 110/2024 per potenziamento riscossione e riduzione ruoli inesigibili (in attuazione, vedi D.Lgs. 110/2024).
  • D.Lgs. 30/07/1999 n.300, art.3 (Istituzione Agente Riscossione): Definizione ruoli e affidamento a concessionari (Equitalia, ora AER).
  • D.P.R. 29/09/1973 n.602 (Riscossione delle imposte)Art.26: Notificazione cartelle e altri atti; Art.50: Preavviso 30gg prima esecuzione su cartelle (non applicabile a accert. esecutivi); Art.72-bis: Pignoramento presso terzi esattoriale senza intervento giudice ; Art.72-ter: Limiti pignoramento stipendi/pensioni per AER (1/10, 1/7, 1/5) ; Art.76: Divieto esproprio prima casa e soglia €120.000 per espropriazione immobiliare da AER ; Art.86: Fermo amministrativo beni mobili registrati (esclusione veicolo strumentale unico, introdotta da DL 41/2021).
  • Codice di procedura civileArt.543-546: Pignoramento presso terzi (atto notificato a terzo e debitore, obblighi del terzo); Art.545: Crediti impignorabili e limiti (alimenti impignorabili; stipendi/pensioni pignorabili 1/5; pensione minima esente 1.5×assegno sociale ≈ €750, elevato a min €1000 dal DL 83/2015) ; stipendio su conto – ultimo mese esente ; Art.514-515: Beni mobili impignorabili (arredi essenziali, strumenti di lavoro indispensabili).
  • D.Lgs. 10/03/2000 n.74 (Reati tributari)Art.10-bis: Omesso versamento di ritenute dovute > €150.000 (pena 6 mesi-2 anni); Art.10-ter: Omesso versamento IVA > €250.000 (6 mesi-2 anni) ; Art.10-quater: Indebita compensazione crediti inesistenti (reato correlato); Art.11: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (se frodi il Fisco con atti su beni: soglia punibilità imposte/sanzioni > €50.000, pena base 6 mesi-4 anni; aggravio se > €200.000 imposte evase: 1-6 anni) ; Art.13: Cause di non punibilità – (co.1: pagamento integrale tributi + sanzioni ridotte prima apertura dibattimento esclude punibilità reati dichiarativi; co.3-bis introdotto da D.Lgs.87/2024: se debito in rateazione ex art.3-bis DL 462/97 e in regola, reati omesso versamento non punibili) .
  • D.Lgs. 26/08/2021 n.118 (Crisi d’impresa)Art.2 e 25-bis: Composizione negoziata crisi, inclusa transazione fiscale (per citare strumenti di accordo con fisco).
  • Legge 08/03/2019 n.20 (Codice crisi)Art.65: Piano del consumatore (esdebitazione) sospende esecuzioni (riformulato in D.Lgs.83/2022).
  • D.Lgs. 13/04/1999 n.112 (Statuto concessionari)Art.19: Rateazioni concesse da concessionario fino a 72 rate (modificato da DL 159/2015 a 120 rate per gravi difficoltà).

Giurisprudenza (sentenze e ordinanze):

  • Cass. civ. Sez. III n.28520/2025 (27/10/2025): Principio di pignoramento “a strascico” del conto corrente – il terzo pignorato (banca) deve bloccare e riversare al Fisco tutte le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, anche se il conto aveva saldo negativo al momento della notifica . Superata la prassi di limitare il pignoramento alle somme esistenti o al primo versamento .
  • Cass. civ. Sez. V n.9192/2025 (28/03/2025): In caso di violazioni fiscali costituenti reato, le sanzioni amministrative tributarie non sono esigibili verso soggetti diversi dall’imputato finché il procedimento penale non si conclude con archiviazione o assoluzione . Confermato il principio di sospensione della riscossione delle sanzioni per coobbligati durante pendenza penale .
  • Cass. civ. Sez. VI – 5 ord. n.22838/2025 (11/08/2025): Notificazione di atti tributari a contribuenti residenti all’estero: valida la notifica mediante raccomandata A/R all’indirizzo estero comunicato (AIRE); il mancato ritiro da parte del destinatario non consente rimessione nei termini per ricorso . Si perfeziona la notifica per compiuta giacenza secondo le regole postali del paese di destinazione.
  • Cass. Sez. Unite civ. n.30051/2024 (21/11/2024): Ha stabilito che l’autotutela sostitutiva è ammessa: se il Fisco annulla in autotutela un accertamento e ne emette un altro anche con maggior importo, il nuovo avviso non è nullo per “bis in idem” (questo in materia di litispendenza/giudicato; citato in articoli come novità). Rileva per capire che i debiti possono “ricomparire” con atti nuovi in caso di vizi originari.
  • Cass. Sez. Unite civ. n.19704/2015 & n.7822/2020: (non citate sopra direttamente) – Principio: estratto di ruolo non è atto impugnabile, ma se il contribuente prova di aver conosciuto il debito solo dall’estratto, può impugnare la cartella presupposta in via eccezionale. Codificato poi nel TUVR 2025 .
  • Cass. Sez. Unite civ. n.19667/2014: Ha interpretato l’art.76 DPR 602/73 nel senso che l’espropriazione immobiliare iniziata in violazione del divieto su “prima casa” è improcedibile; il debitore può farla dichiarare tale (tutela prima casa).
  • Cass. civ. Sez. VI ord. n.37064/2022 (19/12/2022): Caso di erede che aveva rinunciato all’eredità dopo la notifica di un avviso intestato al de cuius: la Cassazione ha stabilito che la rinuncia, avendo effetto retroattivo, lo libera dal debito tributario, nonostante l’atto fosse divenuto definitivo .
  • Corte Costituzionale n.137/2025 (28/07/2025): Ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art.32 co.4 DPR 600/73 nella parte in cui precludeva al contribuente di produrre in giudizio documenti non esibiti in fase amministrativa. Non attinente alla riscossione, ma segnalata per completezza su aggiornamenti tributari 2025.
  • Cass. civ. Sez. V n.6710/2016: (citata su Fisco e Tasse) – Ha applicato retroattivamente la soglia di punibilità dell’omesso versamento IVA innalzata a €250.000 dal 2015, annullando condanna per importi inferiori (principio del favor rei in diritto intertemporale) .
  • Cass. civ. Sez. III n.8441/2022: (riguarda impugnabilità della comunicazione presa in carico) – Ha sancito che la comunicazione di iscrizione a ruolo non è impugnabile se l’accertamento fu notificato, salvo sia primo atto (linea ripresa in TUVR) .
  • Cass. civ. Sez. III n.758/2017: (in tema di opposizione) – Ha affermato la competenza del giudice ordinario sulle opposizioni a pignoramento esattoriale e delineato casi di sospensione.

Fonti istituzionali / di prassi:

  • Agenzia Entrate – Circolare 5/E del 20/03/2020: (richiamata nell’articolo addiopignoramenti) – Chiarimenti sull’accertamento esecutivo in periodo Covid, sospensioni termini e coordinamento con blocco riscossioni emergenziali.
  • Agenzia Riscossione – FAQ e modulistica (sito ufficiale): Indicazioni su rateizzazioni (minima rata €50 introdotta nel 2023) , su sospensioni per ricorso, ecc.
  • Relazione illustrativa D.Lgs. 87/2024: (Riforma reati tributari) – Spiega ratio nuova non punibilità se debito in corso di rateazione regolare .

Questo insieme di riferimenti costituisce la base normativa e giurisprudenziale su cui si fondano le procedure di accertamento esecutivo e riscossione coattiva analizzate nella presente guida. Ogni caso pratico andrà valutato alla luce di queste fonti, sempre aggiornandosi sulle eventuali modifiche legislative successive al 2025.

Hai ricevuto un accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate e il tuo conto corrente è già in rosso o al limite dell’affidamento? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate e il tuo conto corrente è già in rosso o al limite dell’affidamento?
Temi che possano pignorarti il conto, bloccare l’operatività o aggravare ulteriormente la situazione finanziaria?
Ti stai chiedendo cosa succede in concreto quando un accertamento esecutivo incontra un conto scoperto?

Devi saperlo subito:
👉 l’accertamento esecutivo è uno degli atti più pericolosi del Fisco,
👉 ma il conto in rosso cambia molte cose,
👉 e non sempre il pignoramento funziona come l’Agenzia si aspetta.

Questa guida ti spiega cosa succede davvero, quali sono i rischi reali e cosa fare subito per difenderti.


Cos’è l’Accertamento Esecutivo (In Breve)

L’accertamento esecutivo è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate:

  • accerta un debito fiscale,
  • lo rende immediatamente esecutivo,
  • senza bisogno della cartella esattoriale,
  • consente di avviare pignoramenti dopo 60 giorni (se non reagisci).

In pratica:
👉 se non paghi o non impugni, si passa direttamente all’esecuzione forzata.


Cosa Succede Se il Conto Corrente È in Rosso

1. Il conto in rosso NON è automaticamente pignorabile

Se il conto corrente:

  • ha saldo negativo,
  • è in affidamento bancario,
  • utilizza fido o scoperto,

👉 non esiste una somma disponibile da pignorare.

Il pignoramento del conto corrente colpisce solo somme effettivamente disponibili, non il credito della banca.

➡️ Il Fisco non può pignorare il fido bancario.


2. Il pignoramento può comunque bloccare il conto

Anche se il saldo è negativo, il pignoramento può:

  • bloccare gli accrediti futuri,
  • congelare eventuali entrate successive,
  • creare problemi operativi con la banca,
  • portare la banca a rivedere o revocare l’affidamento.

👉 Il danno principale non è il prelievo immediato, ma il blocco dell’operatività.


3. Gli accrediti successivi possono essere aggrediti

Se dopo il pignoramento:

  • entrano incassi,
  • arrivano stipendi, compensi o fatturati,

queste somme possono essere pignorate (nei limiti di legge), anche se il conto prima era in rosso.


I Rischi Concreti dell’Accertamento Esecutivo con Conto Scoperto

Se non intervieni subito, rischi:

  • blocco totale del conto corrente
  • impossibilità di pagare fornitori e dipendenti
  • revoca del fido bancario
  • segnalazioni negative alla banca
  • aggravamento della crisi di liquidità
  • estensione del pignoramento ad altri conti
  • pignoramento di crediti verso clienti
  • azioni su stipendi, compensi o pensioni

Un conto in rosso non ti salva, ma ti rende più vulnerabile se non reagisci.


Cosa Fare Subito (Strategia Immediata di Difesa)

1. Bloccare l’efficacia dell’accertamento esecutivo

La prima mossa è fondamentale.

Con un avvocato tributarista puoi:

  • impugnare l’accertamento entro 60 giorni,
  • chiedere la sospensione dell’esecutività,
  • evitare che partano i pignoramenti,
  • guadagnare tempo per una soluzione strutturata.

👉 Se non impugni, l’accertamento diventa definitivo.


2. Evitare il pignoramento del conto

Prima che l’Agenzia agisca, puoi:

  • attivare una rateizzazione (se sostenibile),
  • valutare definizioni agevolate (rottamazioni, se attive),
  • impostare una strategia di protezione dei flussi,
  • intervenire sul rapporto con la banca.

⚠️ Agire prima del pignoramento è molto più efficace che dopo.


3. Valutare se il debito è davvero dovuto

Molti accertamenti esecutivi sono:

  • basati su presunzioni deboli,
  • viziati da errori di calcolo,
  • fondati su ricostruzioni illegittime.

👉 Pagare senza verificare è spesso un errore grave.


4. Gestire correttamente il rapporto con la banca

In presenza di un accertamento esecutivo:

  • la banca può ridurre o revocare il fido,
  • può bloccare operazioni,
  • può chiedere rientri immediati.

Una difesa tempestiva:

  • riduce il rischio di revoca,
  • consente di spiegare la situazione,
  • tutela la continuità finanziaria.

Attenzione: Il Conto in Rosso NON Blocca l’Azione del Fisco

Molti pensano:

“Il conto è in rosso, quindi non possono fare nulla”.

È falso.

Il Fisco può comunque:

  • pignorare futuri accrediti,
  • pignorare crediti verso terzi (clienti),
  • pignorare stipendi o compensi,
  • iscrivere fermi e ipoteche,
  • agire su altri conti intestati.

👉 Il tempo gioca contro di te se non reagisci.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti esecutivi e pignoramenti richiede competenze tributarie ed esecutive avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per bloccare accertamenti esecutivi e proteggere conti correnti e liquidità.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi immediata dell’accertamento esecutivo
  • valutazione dei rischi sul conto corrente
  • impugnazione e richiesta di sospensione
  • strategie per evitare pignoramenti
  • tutela del rapporto bancario
  • gestione sostenibile del debito
  • protezione della continuità economica

Conclusione

Un accertamento esecutivo con conto corrente in rosso è una situazione molto delicata, ma non senza difese.
Il conto scoperto non viene pignorato subito, ma:

  • può bloccare l’operatività,
  • può compromettere i flussi futuri,
  • può aggravare la crisi se non reagisci.

Con una difesa tempestiva e strategica puoi:

  • bloccare l’esecutività,
  • evitare pignoramenti dannosi,
  • proteggere il conto e la liquidità,
  • gestire il debito senza collassare.

Agisci ora: ogni giorno perso aumenta il rischio.

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difendersi da un accertamento esecutivo è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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