Accertamento Ai Soci Accomandanti: Rischi E Strategie Di Difesa

Un accertamento fiscale che coinvolge un socio accomandante di una S.a.s. è una situazione particolarmente delicata, perché l’Agenzia delle Entrate tende spesso a superare i limiti di legge, cercando di estendere responsabilità che, in realtà, non spettano al socio accomandante.

È fondamentale chiarirlo subito:
👉 il socio accomandante non risponde illimitatamente dei debiti sociali.
Ma questo non impedisce all’Amministrazione di tentare accertamenti e pretese improprie o illegittime.

Difendersi bene e subito è essenziale per proteggere il patrimonio personale.

Chi è il socio accomandante e quali limiti ha

Nella Società in Accomandita Semplice (S.a.s.):

  • il socio accomandatario risponde illimitatamente ed è gestore
  • il socio accomandante risponde solo nei limiti del conferimento
  • l’accomandante non gestisce la società
  • non può compiere atti di amministrazione

Questi limiti sono giuridicamente vincolanti anche per il Fisco.

Perché l’Agenzia delle Entrate accerta i soci accomandanti

L’Agenzia tende a coinvolgere i soci accomandanti quando:

  • accerta maggior reddito alla S.a.s.
  • presume una distribuzione automatica degli utili
  • ipotizza redditi di partecipazione non dichiarati
  • confonde la posizione dell’accomandante con quella dell’accomandatario
  • ritiene che il socio abbia di fatto gestito la società
  • presume responsabilità patrimoniale senza prova

Molte di queste contestazioni sono giuridicamente deboli.

I rischi reali per il socio accomandante

Se l’accertamento non viene contestato correttamente, il socio accomandante può subire:

  • avvisi di accertamento IRPEF personali
  • richieste di imposte, sanzioni e interessi
  • pignoramenti del conto corrente personale
  • iscrizioni a ruolo e azioni esecutive
  • difficoltà nei rapporti bancari e finanziari

Spesso il problema emerge dopo l’accertamento alla società, quando è già avanzato.

Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti ai soci accomandanti l’Ufficio sbaglia spesso quando:

  • presume automaticamente la distribuzione del reddito
  • non prova l’effettiva percezione di utili
  • supera i limiti di responsabilità previsti dal codice civile
  • utilizza presunzioni non gravi, precise e concordanti
  • non dimostra un coinvolgimento gestionale
  • estende l’accertamento societario senza autonoma motivazione

In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.

Quando l’accertamento al socio accomandante è illegittimo

L’accertamento è illegittimo se:

  • non è provata la percezione di redditi
  • manca la prova di distribuzione degli utili
  • il socio non ha svolto attività gestoria
  • la responsabilità viene estesa oltre il conferimento
  • non viene rispettato il contraddittorio
  • l’atto è una mera conseguenza automatica di quello societario

La giurisprudenza tutela il socio accomandante contro le estensioni automatiche.

Strategie di difesa efficaci

La difesa del socio accomandante deve essere mirata e tecnica, e può basarsi su:

  • contestazione dell’accertamento societario alla radice
  • dimostrazione dell’assenza di distribuzione degli utili
  • prova dell’assenza di poteri gestori
  • documentazione societaria (atto costitutivo, patti, verbali)
  • distinzione netta tra ruolo di accomandante e accomandatario
  • giurisprudenza favorevole sui limiti di responsabilità
  • difesa coordinata tra società e socio

Difendere solo il socio senza intervenire sulla società è spesso un errore.

Cosa fare subito

  • far analizzare l’atto da un professionista esperto
  • verificare se l’accertamento è legittimamente esteso al socio
  • controllare se esiste prova della percezione del reddito
  • raccogliere documenti societari e fiscali
  • evitare adesioni o pagamenti affrettati
  • valutare le opzioni difensive più idonee:
    • osservazioni in contraddittorio
    • istanza di autotutela
    • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • accertamenti personali definitivi
  • recupero di imposte non dovute
  • sanzioni e interessi elevati
  • pignoramento dei beni personali
  • difficoltà finanziarie e reputazionali
  • estensione dei controlli ad altri periodi

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa di soci accomandanti coinvolti in accertamenti fiscali, spesso illegittimamente estesi.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in contenzioso fiscale e societario.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • bloccare l’estensione indebita dell’accertamento
  • dimostrare l’assenza di responsabilità del socio accomandante
  • ottenere l’annullamento o la riduzione delle pretese fiscali
  • sospendere l’esecutività degli atti
  • proteggere il patrimonio personale
  • costruire una strategia difensiva efficace e coordinata

Agisci ora

Un accertamento al socio accomandante non è automaticamente legittimo.
Agire subito significa difendersi quando l’estensione della pretesa è ancora contestabile.

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Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento fiscale come socio accomandante di una società in accomandita semplice (S.a.s.) può provocare sconcerto e preoccupazione. Il socio accomandante, per definizione, non gestisce la società e gode di responsabilità patrimoniale limitata; tuttavia, dal punto di vista fiscale, non è affatto immune da rischi e obblighi. Negli ultimi anni (conferme giurisprudenziali fino a fine 2025), l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza tributaria hanno delineato con chiarezza i profili di responsabilità fiscale dei soci accomandanti, anche in casi di evasione o irregolarità commesse dagli amministratori accomandatari. Ne emerge un quadro complesso in cui il socio accomandante, pur formalmente “silente”, può diventare destinatario di accertamenti, sanzioni amministrative e persino subire conseguenze indirette sul piano penale, oltre a misure cautelari sul proprio patrimonio.

Scopo di questa guida – aggiornata a dicembre 2025 con le più recenti norme e sentenze – è fornire una panoramica avanzata e completa sui rischi che un socio accomandante può affrontare in materia di accertamenti fiscali, e sulle possibili strategie di difesa. Ci rivolgeremo in particolare ad avvocati, imprenditori e privati coinvolti in società in accomandita semplice, adottando un linguaggio giuridico accurato ma con intento divulgativo. Affronteremo i temi dal punto di vista del “debitore”, cioè del socio accomandante che si vede contestare imposte o sanzioni, fornendo consigli pratici, soluzioni difensive immediate e prospettiche, e rispondendo alle domande più frequenti. Non mancheranno riferimenti normativi (Codice Civile, TUIR, leggi tributarie) e giurisprudenziali (sentenze di Cassazione e Corte Costituzionale più recenti), riportati e commentati durante il testo, con una sezione finale dedicata alle fonti. Inoltre, utilizzeremo tabelle riepilogative per confrontare ruoli e responsabilità e includeremo brevi casi pratici e simulazioni per illustrare concretamente le problematiche (ad esempio: responsabilità patrimoniale, accertamento induttivo, profili penali, interventi di Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, sequestri e misure cautelari, ecc.).

Struttura della guida: inizieremo delineando l’inquadramento normativo della S.a.s. e il ruolo del socio accomandante, per poi passare al regime fiscale di trasparenza e alle peculiarità dell’accertamento tributario nelle società di persone. Approfondiremo la differenza tra responsabilità civile (verso i creditori, Erario incluso) e responsabilità tributaria del socio accomandante, evidenziando i recenti orientamenti sulla legittimazione passiva alle pretese fiscali. Successivamente analizzeremo i principali rischi fiscali: dall’imputazione di maggiori redditi “per trasparenza” (anche se mai percepiti) all’applicazione di sanzioni tributarie, dall’estensione dei termini di accertamento in caso di reati all’eventuale coinvolgimento penale del socio, fino alle misure cautelari patrimoniali (sequestri, ipoteche, pignoramenti) a tutela del credito erariale. Per ciascun rischio, identificheremo le possibili strategie di difesa: soluzioni immediate appena ricevuto l’avviso (es. sospensione, istanze, eccezioni procedurali) e strategie di lungo termine (es. condotta di vigilanza, assetti societari, azioni di tutela verso gli accomandatari). Chiuderemo con una sezione di Domande e Risposte e tabelle riassuntive, per fissare i concetti chiave e fornire uno strumento di consultazione rapida.

È fondamentale, in tutto il percorso, distinguere tra ciò che un socio accomandante non può essere chiamato a pagare (ad esempio i debiti tributari della società in senso stretto) e ciò di cui invece deve farsi carico (come le imposte sui redditi imputati e le relative sanzioni). Capiremo perché la legge attribuisce al socio accomandante determinati doveri di controllo che incidono sulla sua posizione fiscale e vedremo come la recente giurisprudenza – fino alla Corte Costituzionale – abbia confermato la legittimità di queste impostazioni . L’attenzione alla capacità contributiva e al diritto di difesa del socio accomandante sarà un filo conduttore: esamineremo come tali principi costituzionali siano bilanciati dal sistema tributario, e quali argomenti difensivi rimangono aperti per il contribuente. Al termine, il lettore avrà acquisito una visione chiara dei rischi dell’accertamento ai soci accomandanti e degli strumenti a disposizione per proteggere il proprio patrimonio personale e i propri diritti, evitando errori comuni e impostando una difesa efficace.

Il socio accomandante nella S.a.s.: ruolo e responsabilità civilistiche

Prima di addentrarci nei risvolti fiscali, è opportuno definire il contesto giuridico di base: cos’è una società in accomandita semplice (S.a.s.) e quale posizione occupa il socio accomandante al suo interno. La S.a.s., disciplinata dagli artt. 2313–2324 del Codice Civile, è una società di persone caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci con status giuridico differenziato:

  • Soci accomandatari: hanno poteri di amministrazione e rappresentanza della società; rispondono illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali con il loro patrimonio personale, analogamente ai soci di una SNC (società in nome collettivo).
  • Soci accomandanti: apportano capitale (o altri conferimenti) ma non partecipano all’amministrazione attiva della società; la loro responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata alla quota conferita (art. 2313, comma 1, c.c.) . Ciò significa che, verso i creditori sociali, il socio accomandante rischia al massimo di perdere il capitale investito nella società, ma il suo patrimonio personale “ulteriore” non può essere aggredito per soddisfare i debiti sociali. I creditori (incluso l’Erario) non possono agire direttamente sui beni personali del socio accomandante per i debiti della società . Si noti che questa limitazione di responsabilità attiene ai rapporti esterni (società-creditori); nei rapporti interni tra soci, essa si riflette nella regola che le perdite della gestione gravano sull’accomandante solo fino a concorrenza del suo conferimento.
  • Eccezione per ingerenza nella gestione: il comma 2 dell’art. 2313 c.c. prevede che “se il socio accomandante contravviene al divieto di immistione, assume responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali”. In altre parole, il socio accomandante che partecipa di fatto alla gestione compiendo atti di amministrazione o trattando affari in nome della società, perde la sua limitazione di responsabilità (almeno per le obbligazioni assunte con tali atti, e secondo un orientamento anche per tutte le obbligazioni sociali sopportate dopo l’ingerenza). Il Codice Civile (art. 2320 c.c.) vieta espressamente all’accomandante di “compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società” se non in forza di una procura speciale per singoli affari . Si tratta del cosiddetto divieto di immistione: il socio accomandante può solamente svolgere un ruolo di finanziatore/capitalista e di controllore (come vedremo a breve), ma non può agire come amministratore. La sanzione per chi viola tale divieto è severa: l’assunzione di responsabilità illimitata come un accomandatario, a tutela dei terzi che fanno affidamento sull’apparenza della sua gestione.

Diritti di controllo del socio accomandante: se da un lato all’accomandante è preclusa l’ingerenza nella gestione, dall’altro la legge gli attribuisce specifici poteri di controllo sull’andamento della società. L’art. 2320 c.c. stabilisce infatti che i soci accomandanti hanno diritto di “avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite” e possono “consultare i libri contabili e gli altri documenti relativi all’amministrazione”. Inoltre, la norma rinvia all’art. 2261 c.c. (applicabile alle società di persone), che riconosce ai soci non amministratori il potere di ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare documenti, anche oltre il momento dell’approvazione del bilancio. In sintesi, pur essendo “socio di capitale” e privo di poteri gestori, l’accomandante deve poter vigilare sull’attività sociale: egli ha un diritto di ispezione e informazione periodica. Tali strumenti servono a evitare che l’amministratore (socio accomandatario) agisca occultamente in danno degli accomandanti e, come vedremo, assumono rilievo anche sul piano tributario. La Cassazione ha rimarcato che questi poteri di controllo mettono il socio accomandante “in grado di avere piena conoscenza dell’effettiva situazione economico-patrimoniale della società” . Non si tratta quindi di facoltà meramente teoriche: sull’accomandante grava un vero e proprio dovere di attivarsi per controllare la gestione, pena l’impossibilità di andare esente da certe responsabilità. Già altre decisioni degli anni passati avevano configurato in capo all’accomandante un’obbligazione di diligenza nel verificare l’esattezza dei bilanci sociali (culpa in vigilando): per esempio, Cass. n. 16116/2017 sottolineava che il socio accomandante deve controllare la corretta redazione del bilancio, e numerose pronunce in materia societaria e fallimentare convergono su questo obbligo di vigilanza .

Riepilogo dei ruoli e responsabilità (profilo civilistico):

AspettiSoci accomandatari (amministratori)Soci accomandanti (non amministratori)
Potere di gestionePieno potere di amministrazione e rappresentanza sociale (gestiscono l’attività quotidiana).Nessun potere di amministrazione; divieto di compiere atti gestori o di rappresentare la società.
Responsabilità patrimoniale verso i creditori (civile)Illimitata e solidale: rispondono con tutti i loro beni personali per i debiti sociali.Limitata al conferimento: oltre la quota conferita non possono essere obbligati a pagare i debiti sociali , salvo perdano tale limitazione per immistione nella gestione (art. 2313 c.c.).
Poteri di controlloNon applicabile (sono essi stessi a gestire).Diritto di informazione annuale su bilanci e risultati; facoltà di consultare libri e documenti in qualsiasi momento (artt. 2261, 2320 c.c.). Dovere di vigilanza sull’operato degli accomandatari.
Coinvolgimento nelle perditeIllimitato, proporzionalmente alla quota (possono essere chiamati a ripianare perdite anche oltre il capitale versato).Limitato alla quota conferita: non subiscono perdite oltre il capitale investito (le perdite eccedenti non possono essere loro addebitate).
Cessazione o recessoSe un accomandatario resta unico, la società si scioglie (mancanza di categoria necessaria).Se cessano tutti gli accomandanti, la società può proseguire (anche con soli accomandatari) ma perde la “forma” di accomandita semplice. (Viceversa, se diventano accomandanti tutti i soci, manca un amministratore necessario).

Questa distinzione di ruoli, dal punto di vista civilistico, è importante perché influisce direttamente sul regime tributario e sulle possibilità di azione del Fisco nei confronti dei soci. In teoria, l’accomandante dovrebbe essere al riparo dalle pretese dirette dei creditori sociali; ma vedremo che in ambito fiscale la situazione è più sfumata a causa del principio di “trasparenza” e dei doveri di controllo. Per il socio accomandante, spesso l’equivoco da evitare è confondere la limitazione della responsabilità civile con una presunta immunità sul piano fiscale: come afferma efficacemente una recente pronuncia, “l’errore più comune è confondere la responsabilità civile (limitata alla quota per i debiti della società) con la responsabilità fiscale (personale e illimitata per le imposte sui redditi prodotti dalla società)” . I paragrafi successivi chiariranno questo apparente paradosso.

Regime fiscale della S.a.s. e principio di trasparenza fiscale

Dal punto di vista tributario, le società in accomandita semplice sono “entità trasparenti” per le imposte sui redditi. Ciò deriva dall’art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986, TUIR), a mente del quale il reddito prodotto da società di persone (S.n.c., S.a.s. e assimilate) non è tassato in capo alla società, ma viene imputato proporzionalmente ai singoli soci, indipendentemente dall’eventuale distribuzione di utili . In altre parole, la S.a.s. è fiscalmente “trasparente” perché funge da mero veicolo: l’imposta sul reddito è dovuta dai soci persone fisiche (tipicamente IRPEF) o dai soci società (se vi sono, es. una S.r.l. socia di S.a.s. pagherà IRES sulla quota di reddito). La società in sé non è soggetto passivo d’imposta sul reddito d’impresa. Come chiarito dalla giurisprudenza, la società funge da “schermo attraverso cui il Fisco guarda per individuare i veri soggetti passivi: i soci” . Ne consegue che l’obbligazione tributaria relativa ai redditi grava in via personale su ciascun socio per la parte di reddito a lui imputata.

Vediamo più in dettaglio come funziona il meccanismo:

  • Dichiarazione dei redditi della società e dei soci: la S.a.s. è tenuta a presentare ogni anno una propria dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SP), nella quale determina il reddito complessivo di impresa prodotto nell’esercizio. Tale dichiarazione è dichiarativa e non liquidativa: serve a fotografare il reddito sociale e a indicare come esso va ripartito tra i soci, ma la società non versa IRPEF su di esso. Contestualmente, ciascun socio (accomandatario o accomandante) deve inserire nella propria dichiarazione dei redditi la quota di reddito di partecipazione spettantegli, sommandola agli eventuali altri redditi personali. Ad esempio, se Tizio è accomandante al 30% in Alfa S.a.s., e Alfa nel 2024 genera €100.000 di reddito imponibile, Tizio dovrà dichiarare €30.000 come reddito di partecipazione (categoria redditi d’impresa) nella sua dichiarazione IRPEF 2025, a prescindere da quanti utili effettivamente preleva. Il momento impositivo scatta quando il reddito è prodotto dalla società, non quando è distribuito .
  • Indipendenza dalla percezione degli utili: la legge (art. 5 TUIR) afferma esplicitamente che l’imputazione dei redditi ai soci avviene “indipendentemente dalla percezione” degli stessi. Ciò significa che anche utili non distribuiti o occultati concorrono a formare il reddito imponibile dei soci. Non è una presunzione di avvenuta distribuzione, bensì una regola strutturale: nelle società di persone, il socio è tassato come se avesse conseguito il reddito, perché per legge quel reddito gli appartiene pro quota, quale che sia la sua destinazione (riserva, reinvestimento, appropriazione indebita da parte dell’amministratore, ecc.) . Dal punto di vista della capacità contributiva, il legislatore presume che il socio tragga beneficio o comunque abbia disponibilità giuridica di quel reddito, potendo eventualmente pretendere la distribuzione degli utili in sede civile. La Corte Costituzionale ha ribadito nel 2025 che tale regime non viola la capacità contributiva: la titolarità giuridica del reddito (in virtù della partecipazione sociale e dei poteri di controllo) è considerata sufficiente ai fini IRPEF, anche se il socio non incassa materialmente le somme . Approfondiremo più avanti questo importante pronunciamento.
  • Esempio: se nel 2025 Beta S.a.s. realizza un utile di €50.000 ma l’accomandatario lo trattiene occultamente senza distribuirlo, dal punto di vista fiscale quell’utile verrà comunque imputato per trasparenza ai soci. Un accomandante con il 20% di quote dovrà dichiarare €10.000 di reddito di partecipazione nel 2026 e pagarci l’IRPEF dovuta. Se poi in sede civile scopre l’accaduto, potrà eventualmente agire contro l’amministratore per ottenere la sua quota di utili non percepiti, ma intanto il Fisco ha comunque preteso la sua parte. Non c’è sospensione o esenzione d’imposta per utili non distribuiti o “rubati” dall’amministratore.

È importante evidenziare che la società in accomandita semplice, pur non essendo soggetto passivo IRPEF, resta soggetto passivo per altre imposte. In particolare: – La S.a.s. è soggetta all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) in quanto esercente attività autonomamente organizzata. L’IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto dall’impresa e viene pagata dalla società con aliquota regionale. L’IRAP, a differenza dell’IRPEF, non è “trasparente”: la società la calcola e la versa a sé stante. Tuttavia, la responsabilità per il debito IRAP segue le regole generali dei debiti sociali: i soci accomandatari ne rispondono illimitatamente, l’accomandante no oltre la quota. Quindi, se la S.a.s. non paga l’IRAP, l’Erario (Riscossione) potrà escutere i beni sociali e quelli degli accomandatari, ma non potrà chiedere il pagamento all’accomandante (se non nei limiti del suo conferimento eventualmente ancora dovuto). – La S.a.s. è soggetta all’IVA e alle altre imposte indirette (es. imposta di registro su atti, tributi locali se dovuti, ecc.). Anche l’IVA è un’obbligazione tributaria della società: la mancata corresponsione dell’IVA dovuta o le relative sanzioni colpiscono in prima battuta la società e, in via illimitata, i soci accomandatari. Per converso, il socio accomandante non può essere chiamato a rispondere dell’IVA evasa dalla società né delle sanzioni ad essa relative . Ciò discende direttamente dall’art. 2313 c.c.: l’accomandante non è debitore verso i creditori sociali, incluso l’Erario, per le obbligazioni (anche tributarie) della società . Ad esempio, se la S.a.s. non versa €10.000 di IVA, il Fisco potrà iscrivere a ruolo quel debito e agire contro la società e gli accomandatari; il patrimonio dell’accomandante invece rimane al riparo. La Cassazione ha confermato nel 2021 che “il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, nella specie IVA e IRPEF, salvo le deroghe di cui all’art. 2313 c.c.” . In pratica, l’accomandante non è soggetto obbligato né legittimato nei confronti del Fisco per i debiti fiscali della società in quanto tali (IVA, IRAP, ritenute, ecc.), e neppure può impugnare in proprio provvedimenti riguardanti la società (come vedremo a breve). Questa impostazione tutela la distinzione di ruoli: l’accomandante non può ingerirsi nell’amministrazione e parimenti non subisce conseguenze patrimoniali dirette dagli illeciti fiscali commessi dagli amministratori sul piano delle imposte della società.

Riassumendo, la “trasparenza fiscale” opera per i redditi della società (imponibili ai soci), mentre per i debiti tributari propri della società (tipicamente IVA e imposte sostitutive, oltre a sanzioni amministrative tributarie riferite ad obblighi del soggetto d’imposta) vale il regime ordinario delle obbligazioni sociali: accomandatari responsabili illimitatamente, accomandanti esclusi (salvo abbiano perso la limitazione). Questo doppio binario genera una situazione particolare: il socio accomandante può doversi fare carico di imposte su redditi mai ricevuti, ma al contempo non rispondere di imposte dovute dalla società (come l’IVA) nemmeno se queste siano state evase a vantaggio (indiretto) suo o della società. Di riflesso, il socio accomandante non può impugnare in prima persona atti impositivi che riguardano esclusivamente la società come soggetto passivo (ad esempio un avviso di accertamento IVA intestato alla S.a.s.): la Cassazione ha più volte dichiarato che l’accomandante è “privo di legittimazione attiva” in tali casi , non essendo il destinatario dell’obbligazione tributaria. Egli potrà semmai sollecitare l’accomandatario a proporre ricorso o intervenire ad adiuvandum, ma formalmente non è parte necessaria di quel giudizio (diverso è per l’accertamento dei redditi, come vedremo).

In conclusione, nella S.a.s. i soci accomandanti godono di un trattamento “ibrido”: limitazione piena di responsabilità sui debiti fiscali sociali da un lato, ma tassazione personale e illimitata sui redditi sociali dall’altro. Questa caratteristica rende cruciale per l’accomandante prestare attenzione tanto alla gestione fiscale della società (che può riflettersi sulle sue dichiarazioni personali), quanto ai comportamenti degli accomandatari (che potrebbero generare debiti o guai fiscali di cui, magari indirettamente, egli subirà gli effetti).

Accertamento tributario nelle società di persone e coinvolgimento dei soci

Quando l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo fiscale su una società di persone (come la S.a.s.) e riscontra irregolarità nella dichiarazione dei redditi, tipicamente procede a determinare un maggior reddito imponibile rispetto a quanto dichiarato. Questo accertamento fiscale deve tener conto del principio di trasparenza: il maggior reddito accertato in capo alla società va poi imputato ai soci. In pratica, l’Ufficio emette di norma avvisi di accertamento “paralleli” nei confronti di ciascun socio, per recuperare la maggiore imposta dovuta da ognuno sul proprio reddito di partecipazione. Si parla in questi casi di “accertamento unitario” o accertamento per trasparenza, a indicare che la rettifica colpisce un unico presupposto economico (il reddito sociale), ma viene frazionata pro-quota sui soci, i veri soggetti passivi IRPEF .

Ad esempio, se Gamma S.a.s. aveva dichiarato €50.000 di reddito nel 2022 ma l’Agenzia scopre che in realtà i ricavi erano maggiori e il reddito effettivo era €100.000, emetterà: – un atto di accertamento per il reddito della società (potrebbe essere un unico atto “plurimo” o distinti atti contestuali) in cui ridetermina il reddito in €100.000; – avvisi di accertamento ai singoli soci: se vi era un accomandatario al 50% e un accomandante al 50%, ciascuno riceverà un avviso in cui gli si contesta un maggior reddito di partecipazione di €25.000 (oltre quanto già dichiarato), con relativa maggiore IRPEF, sanzioni e interessi.

Notifica degli avvisi e soggetti legittimati: è prassi (nonché esigenza giuridica) che l’accertamento del reddito avvenga in modo contestuale per la società e per i soci, data l’inscindibilità della materia imponibile. La giurisprudenza ha affermato che in tali casi vi è un litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci nel giudizio tributario: la controversia sul maggior reddito “per trasparenza” riguarda una posizione comune a tutti i coobbligati (ciascun socio per la sua quota), e pertanto il ricorso proposto anche da uno solo dei soci richiede che siano chiamati in causa tutti gli altri e la società, per evitare decisioni contrastanti . In passato si discuteva se il socio accomandante, non essendo illimitatamente responsabile, dovesse partecipare a questo litisconsorzio; oggi la risposta è affermativa: anche il socio accomandante va coinvolto nel giudizio sul reddito imputato per trasparenza , poiché, pur non avendo responsabilità solidale nei debiti sociali, subisce l’imposizione sul reddito come tutti gli altri soci. Dunque, se l’accertamento riguarda maggiori utili non dichiarati della S.a.s., l’accomandante ha piena legittimazione ad impugnare l’avviso che lo riguarda e, viceversa, l’Agenzia ha titolo per notificarglielo.

Attenzione però: diverso è il caso in cui l’accertamento riguardi esclusivamente obblighi della società non legati al reddito imputabile. Ad esempio, un avviso di accertamento IVA intestato alla S.a.s. (per IVA non versata o indebite detrazioni) non può essere notificato direttamente al socio accomandante né da questi impugnato . Il socio accomandante, come detto, non è soggetto passivo IVA né garante di quel debito, quindi non è destinatario legittimo di un atto impositivo su quel tributo. Se dovesse ricevere un avviso IVA a suo nome, avrebbe buone ragioni per eccepirne l’inesistenza o nullità per difetto di soggettività passiva. In genere l’Agenzia evita questo errore: notificherà l’atto IVA al rappresentante legale (accomandatario) e non all’accomandante. Tuttavia, può capitare che il socio accomandante venga comunque coinvolto indirettamente: ad esempio, se l’accomandatario è irreperibile o la società sciolta, il Fisco potrebbe tentare di notificare atti ai soci accomandanti; ciò è stato ritenuto illegittimo dalla Cassazione, salvo appunto che si tratti della sua quota di reddito .

Unitarietà dell’accertamento e raddoppio dei termini: un principio importante, confermato di recente, è quello dell’unitarietà dell’accertamento nelle società di persone. Significa che la posizione fiscale della società e quella dei soci, per quanto riguarda i redditi, è inscindibile e unitaria. Un corollario di ciò è che eventi particolari che incidono sull’accertamento della società si riflettono automaticamente sui soci. Un caso tipico è il cosiddetto raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reato tributario: se l’Amministrazione finanziaria, a seguito di verifiche, ravvisa un fatto costituente reato (ad es. dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione oltre soglie, ecc.), la legge consente di raddoppiare i termini ordinari per notificare gli avvisi di accertamento (previa trasmissione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria). Orbene, ci si potrebbe chiedere: se il reato è commesso dall’amministratore accomandatario, il raddoppio dei termini vale anche per accertare il reddito in capo al socio accomandante? La risposta fornita dalla Cassazione è : in virtù dell’unitarietà, il presupposto penale che legittima tempi più lunghi si estende sia alla società che a tutti i soci, accomandanti compresi . In pratica, il reato dell’organo amministrativo “trascina” con sé le conseguenze sull’accertamento di tutti i partecipanti. Ad esempio, se in condizioni normali il 2018 sarebbe prescritto nel 2024, ma il legale rappresentante ha commesso reato di omessa dichiarazione per quell’anno (scoperto nel 2025), l’Ufficio potrà notificare avvisi ai soci fino al 2028 (termine raddoppiato), senza che l’accomandante possa opporre la decadenza. La Corte Costituzionale già nel 2011 (sent. n. 247/2011) aveva chiarito che il raddoppio deve essere applicato in modo non pretestuoso, ossia solo se vi è effettivo riscontro del reato e obbligo di denuncia, ma una volta avverato questo presupposto, non crea discriminazioni: tutti i soggetti coinvolti (società e soci) subiscono l’estensione temporale . Nella sentenza 15999/2024 la Cassazione ha ribadito proprio che “la sussistenza dei presupposti del reato tributario commesso dall’amministratore determina ope legis il raddoppio dei termini per l’accertamento anche del reddito imputato ‘per trasparenza’ ai soci accomandanti” . Dunque il socio accomandante non può sperare nell’eventuale prescrizione breve se la vicenda coinvolge reati: il suo avviso “segue” le sorti dell’accertamento principale.

Procedura e contraddittorio: durante la fase istruttoria (verifiche, controlli), di norma l’interlocuzione avviene tra Fisco e società (rappresentata dall’accomandatario). Il socio accomandante spesso resta all’oscuro delle contestazioni finché non riceve l’avviso a suo nome. Si potrebbe obiettare che ciò viola il suo diritto di difesa (non avendo potuto partecipare al contraddittorio endoprocedimentale). Tuttavia, come osservato dalla Corte Costituzionale nel 2025, l’ordinamento offre tutela in sede contenziosa mediante il litisconsorzio necessario: il socio accomandante potrà far valere le sue ragioni nel ricorso, congiuntamente alla società e agli altri soci . In effetti, in sede di ricorso tutti i soci (anche accomandanti) dovrebbero essere coinvolti, sanando la mancanza di coinvolgimento preventivo. Certo, ciò presuppone che almeno uno dei soggetti impugni l’accertamento; se nessuno lo fa (ad esempio accomandatario inerte e accomandante inconsapevole), l’atto diverrà definitivo senza dibattito. Una possibile strategia per il socio accomandante, qualora venga a conoscenza di una verifica fiscale in corso sulla società, è di attivarsi immediatamente, chiedendo informazioni e magari intervenendo (informalmente) presso l’Ufficio per rappresentare la propria posizione. Non è un soggetto formalmente destinatario del procedimento, ma nulla vieta che segnali all’Agenzia il suo interesse e la sua buona fede, magari fornendo elementi utili. In ogni caso, appena ricevuto un avviso a suo nome, l’accomandante dovrà valutare rapidamente il da farsi (come dettagliato più avanti nella parte sulle difese immediate).

Accertamento analitico, induttivo e presuntivo: l’accertamento dei redditi societari può avvenire con diverse metodologie: – Accertamento analitico (art. 39, co.1, D.P.R. 600/1973): l’Ufficio rettifica puntualmente elementi del reddito (ricavi non dichiarati, costi indeducibili, etc.) basandosi su prove specifiche (fatture, movimenti bancari, documenti). È il caso più comune. – Accertamento analitico-induttivo (art. 39, co.1, lett. d): se emergono irregolarità contabili gravi o scritture inattendibili in parte, il Fisco può stimare alcuni elementi con presunzioni semplici (ad es. percentuali di ricarico, consumi di materie prime, ecc.), pur mantenendo uno schema analitico. Può scaturire, ad esempio, da indagini finanziarie o da incongruenze con dati esterni (spesometro, movimenti bancari non giustificati). La Cassazione ammette l’uso di presunzioni se supportate da indizi validi, come dichiarazioni di terzi attendibili . – Accertamento induttivo puro (art. 39, co.2): applicabile quando i libri contabili sono assenti o totalmente inattendibili. L’amministrazione ridetermina il reddito globalmente, prescindendo dalle scritture, con qualsiasi elemento disponibile (anche indizi generici). In tal caso il reddito può essere “ricostruito” in base a indicatori (acquisti, vendite presunte, incremento patrimoniale, ecc.). Ad esempio, se la S.a.s. non ha presentato dichiarazione e ha libri spariti, l’Ufficio può stimare il fatturato magari appoggiandosi ai movimenti bancari o ai dati dei fornitori/clienti. È chiaro che un simile accertamento può risultare in importi molto elevati e non corrispondenti al vero. Nota: la legge impone che, anche in accertamento induttivo puro, l’ufficio consideri sia i ricavi che gli eventuali costi deducibili desumibili induttivamente , per evitare risultati confisca.

Perché è rilevante per il socio accomandante? In sede di difesa, capire la metodologia è fondamentale: – Se l’accertamento è analitico (basato su elementi concreti), il socio potrà contestare punto per punto la fondatezza di tali elementi (es.: quella fattura “nascosta” era in realtà un’operazione inesistente, etc.). Nel caso di accertamento sui redditi, però, spesso l’accomandante non ha contezza diretta delle singole operazioni (non avendo gestito): dovrà collaborare con l’amministratore (o l’ex amministratore) onesto per ricostruire i fatti, oppure cercare documenti per conto proprio. – Se l’accertamento è induttivo/presuntivo, la difesa consisterà nel dimostrare che i criteri presuntivi adottati sono errati o eccessivi. Ad esempio, se hanno applicato una percentuale di ricarico del 30% ai ricavi ma in quell’attività il margine è del 10%, fornire evidenze (magari bilanci di concorrenti, studi di settore, ecc.) per contestare l’assunto. Il socio accomandante, pur non avendo condotto la gestione, può far leva sul fatto che l’onere probatorio in caso di presunzioni spetta al Fisco se la base è incerta: qualora la ricostruzione risulti palesemente irragionevole, può chiedere al giudice di ridurre l’ammontare. In alcuni casi, si sono ottenute pronunce di accoglimento parziale proprio abbattendo ricostruzioni induttive eccessive (ad esempio, Commissione Tributaria Ravenna in un caso di fatture false ha ridimensionato i costi presunti e annullato le sanzioni per la socia accomandante coinvolta) . – In ogni caso, l’accomandante potrà sempre sostenere (soprattutto per le sanzioni) di aver agito senza colpa, confidando nelle scritture tenute dall’amministratore. Questo argomento, come vedremo, è stato in passato accolto da alcuni giudici di merito (soprattutto per annullare sanzioni), ma la Cassazione più recente lo valuta con estrema severità.

Riassumendo il percorso dell’accertamento fiscale per i redditi: 1. Verifica/Audit: Guardia di Finanza o Agenzia Entrate eseguono controlli sulla S.a.s. (accesso, ispezione, controllo contabile, indagini bancarie, etc.). Il socio accomandante di solito non è presente né interpellato in questa fase, a meno che svolga un ruolo (es. contabile interno) o sia chiamato come persona informata. 2. PVC e contraddittorio: Al termine, viene redatto un processo verbale di constatazione (PVC) consegnato al legale rappresentante. L’accomandante potrebbe ottenerne copia esercitando i suoi diritti sociali (chiedendo documentazione all’amministratore). 3. Avviso di accertamento: L’Agenzia esamina il PVC, eventualmente invia un invito al contraddittorio (obbligatorio in certi casi), e poi emette l’avviso di accertamento. Se la società è attiva, notifica un avviso alla società (in persona dell’amministratore) per fissare il reddito. Contemporaneamente (o subito dopo), notifica ai soci gli avvisi per i redditi di partecipazione. Tali avvisi ai soci richiamano l’accertamento sul reddito sociale e calcolano imposta, sanzioni e interessi dovuti da ciascuno. 4. Impugnazione: Il socio accomandante destinatario può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni. Data la situazione di litisconsorzio, conviene che società e tutti i soci presentino un ricorso unitario o comunque ricorsi coordinati, per essere trattati congiuntamente. Nel ricorso, il socio potrà far valere sia vizi formali (notifica, motivazione, ecc.) sia vizi di merito (insussistenza dei maggiori redditi, calcoli errati, ecc.) sia questioni personali (es. mancanza di colpa per le sanzioni). 5. Giudizio: Il giudizio vedrà coinvolti congiuntamente società e soci (se tutti hanno impugnato o sono stati chiamati). La sentenza della CGT si applicherà erga omnes su quella materia imponibile (salvo eccezioni personali, che potrebbero essere valutate separatamente, come ad es. posizioni soggettive differenti in punto sanzioni). 6. Fase successiva: Se il contribuente soccombe, potrà appellare in CGT di secondo grado (ex CTR) e poi eventualmente in Cassazione, sempre nel contesto di litisconsorzio. Durante questo iter, la riscossione dell’imposta normalmente è sospesa per 1/3 in primo grado (automaticamente) e su istanza per il resto, secondo le regole generali, se vengono concessi provvedimenti di sospensione.

Nel seguito esamineremo quali argomentazioni di diritto sostanziale può utilizzare un socio accomandante in tali ricorsi e come difendersi dalle varie contestazioni. Prima, però, sintetizziamo il punto chiave: la posizione del socio accomandante rispetto alle pretese tributarie.

Responsabilità tributaria del socio accomandante: limiti e obblighi

Dalla panoramica sin qui delineata emergono due principi fondamentali: 1. Il socio accomandante non è obbligato per i debiti tributari della società (in quanto tali), né può essere destinatario di atti impositivi riferiti direttamente alla società. L’art. 2313 c.c. tutela l’accomandante da azioni dirette dei creditori sociali e ciò si applica anche al Fisco . In concreto: se la S.a.s. ha debiti d’imposta (IVA, IRAP, ritenute non versate, sanzioni amministrative per violazioni fiscali compiute dalla società), l’Erario non può rivolgersi all’accomandante per il pagamento, ma solo alla società e agli accomandatari. Il socio accomandante è dunque in posizione analoga a un terzo rispetto a tali obbligazioni. Cassazione Sez. V n. 13565/2021 ha enunciato chiaramente questo principio, escludendo qualsiasi legittimazione dell’accomandante salvo il caso di perdita della limitazione ex art. 2313 c.c. . Allo stesso modo, l’accomandante non ha legittimazione attiva per contestare quegli atti: se ad esempio l’Agenzia accerta IVA evasa dalla società e l’accomandatario non ricorre, il socio accomandante non può autonomamente impugnare in sede tributaria l’avviso di accertamento IVA, perché non è parte del rapporto tributario (non essendo debitore né coobbligato solidale) . Questo limite può creare situazioni difficili: pensiamo al socio accomandante che scopre che l’accomandatario non ha pagato l’IVA per anni e riceve una cartella di pagamento (intestata alla società) magari dopo lo scioglimento della società stessa. Egli, formalmente estraneo, subisce però le conseguenze (ad esempio la società non ha più beni, il debito rimane insoluto con possibili iniziative su eventuali somme dovute ai soci in liquidazione). Però giuridicamente il Fisco non può pretendere quel pagamento da lui (infatti la cartella sarebbe intestata alla società, e se questa non esiste più dovranno semmai escutere i soci accomandatari). Eccezioni: l’unica vera eccezione è se l’accomandante ha svolto di fatto ruoli gestori (perdendo la responsabilità limitata): in tal caso il Fisco potrebbe cercare di dimostrare che era accomandatario di fatto e quindi richiedere conto anche a lui come responsabile solidale dei debiti. Questo però richiede una prova stringente dell’immistione nella gestione (es. prove che firmava contratti, impartiva ordini, ecc.). Un’altra situazione peculiare riguarda le sanzioni amministrative tributarie: vedremo tra poco che alcune sanzioni non “transitano” sui soci, mentre altre (quelle per infedele dichiarazione dei soci stessi) colpiscono direttamente l’accomandante. 2. Il socio accomandante è obbligato a dichiarare e pagare la sua quota di redditi della società, anche se tali redditi non gli sono stati distribuiti o sono frutto di evasione perpetrata dall’amministratore. Questa obbligazione discende dal principio di trasparenza fiscale (art. 5 TUIR) ed è stata confermata come legittima e dovuta dalla giurisprudenza più recente, anche costituzionale . In concreto: se la S.a.s. ha evaso imposte sui redditi non dichiarando parte dei ricavi, ogni socio accomandante – quando l’evasione viene scoperta – dovrà pagare la differenza di IRPEF (più sanzioni e interessi) sulla sua quota di quei ricavi. Non importa che egli “non c’entri nulla” con l’evasione o che “non abbia visto un euro” di quei proventi illeciti: dal punto di vista fiscale, quel reddito era suo per legge e la circostanza che sia stato occultato non lo esonera dal tassarlo. La Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, afferma che l’accomandante non può sottrarsi all’imposizione sui redditi sociali neanche se derivano da attività illecite compiute a sua insaputa dall’amministratore . La ratio è duplice: da un lato il principio di trasparenza non ammette eccezioni di “percezione” (utile legale = utile tassabile); dall’altro, come già evidenziato, il socio accomandante aveva il dovere di vigilare e quindi viene considerato quantomeno negligente se non si è accorto delle manovre illecite. Un esempio concreto, tratto da un caso reale deciso dalla Cassazione nel 2024: un socio accomandante aveva ricevuto quattro avvisi di accertamento IRPEF per maggiori redditi 2006-2009 imputati a seguito di scoperta di ricavi in nero realizzati dall’accomandatario tramite false fatturazioni. Il socio sosteneva di non aver nulla a che fare e di non aver percepito tali soldi. La Cassazione ha rigettato il suo ricorso, confermando che egli deve pagare l’IRPEF su quei redditi “indipendentemente dalla percezione” e che anche le sanzioni per dichiarazione infedele sono legittime a suo carico, in quanto la sua colpa è l’omesso controllo (culpa in vigilando) ex art. 2320 c.c. . Questo porta al tema delle sanzioni.

Sanzioni tributarie e socio accomandante: in generale, le sanzioni amministrative per violazioni tributarie sono di carattere personale (principio di personalità della sanzione, art. 2 D.Lgs. 472/1997): colpiscono chi ha commesso la violazione o ne è giuridicamente responsabile. Applicando il principio: – Le violazioni fiscali della società (es.: infedele dichiarazione dei redditi sociali, omesso versamento IVA della società, ecc.) si imputano alla società stessa o, nel caso di società di persone, al soggetto obbligato. Per la dichiarazione dei redditi della società, che è presentata dall’amministratore, l’eventuale sanzione per infedele dichiarazione della società di norma colpisce il dichiarante/amministratore. Tuttavia, poiché la società di persone non ha una personalità giuridica distinta, talvolta le sanzioni sono irrogate alla società e poi si riversano sugli amministratori solidalmente. L’accomandante, non avendo né obblighi di dichiarazione né di versamento per la società, non è autore di tali violazioni e quindi non dovrebbe subirne le sanzioni . Ad esempio, se la S.a.s. non presenta la dichiarazione dei redditi, la sanzione per omessa dichiarazione verrà elevata all’amministratore (firma non apposta) e la società ne risponderà con il suo patrimonio; il socio accomandante in quanto tale non viene sanzionato per l’omissione commessa dall’organo amministrativo. – Le violazioni fiscali dei soci, invece, riguardano la loro sfera di obblighi personali. E qui entra in gioco la dichiarazione dei redditi personale del socio accomandante: se, per effetto di un accertamento, risulta che il socio ha dichiarato meno di quanto dovuto (perché non ha incluso i maggiori utili accertati), scatta a suo carico la sanzione per dichiarazione infedele (ai sensi dell’art. 1, comma 2 D.Lgs. 471/1997, tipicamente il 90% della maggior imposta). Questa sanzione viene formalmente irrogata con l’avviso di accertamento stesso o con atto separato, ma in pratica accompagna sempre la rettifica tributaria. Dunque, nel caso di maggior reddito imputato pro quota, al socio accomandante viene contestata la violazione di aver presentato una dichiarazione IRPEF infedele (omettendo quei redditi). Egli può obiettare di averlo fatto in buona fede, ignorando l’evasione del socio gestore. Fino a qualche tempo fa, esistevano pronunce di merito che accoglievano questa tesi, annullando la sanzione per mancanza dell’elemento soggettivo (assenza di dolo o colpa grave). Ad esempio, la CTP Ravenna nel 2014 (sentenza richiamata in dottrina) aveva escluso la sanzionabilità della socia accomandante truffata dal commercialista, ritenendo che solo il socio gerente responsabile avesse colpa . Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente non è dello stesso avviso: come illustrato, la Cassazione (sent. 15999/2024) ha affermato che la colpa del socio accomandante risiede nell’omesso controllo, sufficiente a fondare l’irrogazione delle sanzioni . In altri termini, anche se non ha agito direttamente, l’accomandante ha violato un dovere legale (vigilare sulle scritture) e pertanto non può essere esentato dalla sanzione. Questa impostazione equipara di fatto la sua posizione a quella di un contribuente “negligente” che non verifica la correttezza dei dati fiscali. Va però detto che ciò riguarda le sanzioni per dichiarazione infedele sul proprio reddito. Restano invece non trasmissibili al socio accomandante le sanzioni che la legge destina esclusivamente agli autori dell’illecito societario: ad esempio, la sanzione per omessa fatturazione di ricavi (violazione IVA) si applicherà all’autore (legale rappresentante), e l’accomandante non ne risponderà né potrà ereditarla se la società fallisce. La Cassazione ha ribadito questo concetto in varie pronunce, affermando ad esempio che “non si trasmettono [ai soci né al liquidatore] le sanzioni” connesse alle violazioni tributarie della società, in forza del principio di personalità . Ciò può sembrare in contrasto con l’idea di sancire l’accomandante per il mancato controllo; in realtà, la distinzione è: le sanzioni “societarie” restano personali all’amministratore; le sanzioni legate alla sfera dichiarativa del socio (che derivano dall’errata dichiarazione del socio stesso) colpiscono il socio. Che poi l’errata dichiarazione del socio dipenda da informazioni fornite dall’amministratore, è un problema interno che non elimina formalmente la violazione del socio (lui ha presentato la propria dichiarazione, sia pure fidandosi dei dati errati della società).

In sintesi, il socio accomandante può trovarsi a pagare sanzioni amministrative tributarie in due modi: – Sanzioni IRPEF personali: ad esempio, multa per infedele dichiarazione sui maggiori redditi (90% dell’imposta evasa). Queste purtroppo colpiranno l’accomandante quasi inevitabilmente se emerge reddito extra. Le uniche vie difensive sono: (a) dimostrare un caso di non punibilità per “obiettive condizioni di incertezza” o forza maggiore (art. 6, co.2 D.Lgs. 472/97) – ipotesi difficile qui; (b) appellarsi all’assenza di colpa invocando la buona fede – che però, come visto, la Cassazione tende a negare, ma qualche giudice di merito potrebbe considerare in situazioni estreme (es. truffa subita); (c) chiedere la riduzione della sanzione se vi sono attenuanti (collaborazione attiva, ravvedimento operoso spontaneo se possibile). – Sanzioni societarie “ereditate”: ipotesi rara, ma poniamo che la S.a.s. venga sciolta e che in sede di riparto al socio accomandante sia stata attribuita parte dell’attivo residuo. Se poi emergesse un debito per sanzioni intestate alla società, l’Erario come creditore potrebbe tentare un’azione di rivalsa su quel riparto, contestando che andava destinato ai debiti. Tuttavia, non c’è un meccanismo legale di “transfert” delle sanzioni ai soci accomandanti in modo automatico, nemmeno in liquidazione. Al più, i soci accomandatari restano obbligati illimitatamente e l’accomandante potrebbe perdere quanto gli sarebbe spettato in liquidazione (perché destinato a pagare creditori tra cui Fisco). Ma se già riscosso, il Fisco non può chiederlo indietro a lui, dovrà rifarsi su accomandatari.

Profili penali: sul fronte penale, va ribadito che i reati tributari (d.lgs. 74/2000) sono a titolo di dolo. Il socio accomandante, in assenza di un suo coinvolgimento attivo, generalmente non risponde penalmente dei reati commessi dagli amministratori. Ad esempio, se l’accomandatario ha occultato ricavi e superato le soglie per la dichiarazione infedele (reato) o la dichiarazione fraudolenta, sarà quest’ultimo a essere imputato. L’accomandante potrebbe essere chiamato in correità solo se si prova un suo concorso nel reato: ipotesi possibile qualora il socio accomandante, pur formalmente estraneo, abbia in realtà partecipato all’ideazione o esecuzione dell’evasione (es. accordo collusivo per evadere le imposte a vantaggio di entrambi, consapevolezza e condivisione del piano fraudolento, etc.). Se invece egli ignorava il tutto, manca l’elemento soggettivo del dolo. In genere, dunque, l’accomandante non viene imputato penalmente se la sua condotta si è limitata a essere passivo. È anche vero, però, che la distinzione tra ignoranza incolpevole e colpevole può farsi sottile: un socio accomandante totalmente disinteressato alla gestione, che incassava utili “puliti” mentre l’amministratore occultava altri utili “in nero”, potrebbe essere sospettato di aver chiuso un occhio consapevolmente. Ogni caso è a sé. Ad ogni modo, il sistema penale non punisce la mancata vigilanza (non c’è un reato di “omessa vigilanza del socio” in ambito tributario), al massimo potrebbe configurarsi una responsabilità per omesso impedimento se esistesse uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento in capo al socio – obbligo che tuttavia non è codificato in ambito penale tributario, diversamente dai reati societari ove gli organi di controllo possono avere responsabilità.

Dove il socio accomandante potrebbe rischiare penalmente è: – Dichiarazione infedele propria (art. 4 D.lgs. 74/2000): se la quota di redditi evasi che gli viene imputata comporta, sul suo singolo, il superamento delle soglie penalmente rilevanti (attualmente, imposta evasa > €100.000 e redditi non dichiarati > 10% di quanto dichiarato o comunque > €2 milioni). Esempio: se l’accomandante in dichiarazione ha omesso €500.000 di reddito di partecipazione, con €150.000 di IRPEF evasa sulla sua persona, formalmente integra la fattispecie. Ma per condannarlo occorre provare che ha agito con dolo: se lui ignorava quei redditi, mancherà l’intenzione di evadere. Potrebbe tuttavia incorrere in un’indagine; spetterà a lui difendersi provando la propria buona fede. Non sono noti molti casi pratici di accomandanti perseguiti per dichiarazione infedele, proprio perché normalmente la regia dell’evasione è dell’amministratore. – Altri reati tributari: se l’accomandante firma qualche documento o agisce in modo da concorrere, potrebbe rientrare in dichiarazione fraudolenta (ad esempio se fornisce fatture false all’amministratore), in occultamento/distruzione di scritture (se aiuta a far sparire registri), o ancora in reati come emissione di false fatture se lui stesso è coinvolto tramite altre sue aziende. In mancanza di ciò, resta fuori. – Reati fallimentari o societari: non oggetto di questa guida, ma notiamo che se la società fallisce, l’accomandante di regola non risponde per bancarotta (rispondono gli amministratori). A meno che, ancora, emerga che egli era un amministratore di fatto.

Sequestro e misure cautelari penali: qualora un accomandante venga (anche erroneamente) iscritto nel registro degli indagati per un reato tributario, potrebbe subire i noti sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente. Ad esempio, se la Procura ipotizza che anche lui abbia beneficiato dell’evasione, potrebbe chiedere il sequestro dei suoi beni fino a concorrenza dell’imposta evasa. In uno scenario tipico, verranno colpiti in primis i beni dell’amministratore; l’accomandante solo se considerato correo. Ma bisogna essere consapevoli di questa eventualità estrema: difendersi efficacemente in fase investigativa (dimostrando di essere parte lesa dell’evasione, anziché complice) può scongiurare misure reali sul patrimonio.

Misure cautelari e riscossione coattiva in sede tributaria: dal lato amministrativo, una volta notificato l’accertamento al socio accomandante, se questi non paga spontaneamente, l’importo contestato diventerà esigibile. Normalmente, presentare ricorso non sospende automaticamente la riscossione, se non per la quota pari a 1/3 dell’imposta che è sospesa ex lege fino alla sentenza di primo grado. Per il restante, dopo 60 giorni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrebbe emettere la cartella di pagamento ed eventualmente adottare misure cautelari: fermo amministrativo di beni mobili registrati (es. auto) per debiti sopra €1.000, ipoteca su immobili per debiti sopra €20.000, e persino chiedere al giudice tributario un sequestro conservativo dei beni del socio se il credito è consistente e vi è pericolo nel ritardo (art. 22 D.Lgs. 472/97). L’accomandante, vedendosi recapitare un avviso per importi rilevanti, farà bene a valutare subito un’istanza di sospensione all’Autorità giudiziaria tributaria, evidenziando il fumus boni iuris (motivi validi del ricorso) e il periculum in mora (danno grave se costretto a pagare subito). In molti casi, i giudici concedono la sospensione della riscossione fino all’esito del primo grado, soprattutto se la somma è elevata e il contribuente mostra di avere serie argomentazioni difensive. Questo può evitare – o rinviare – azioni di recupero forzoso come pignoramenti di conti o stipendi. In caso di diniego, si può anche valutare di pagare parzialmente il debito per scendere sotto soglie critiche (ad esempio versare qualcosa per portarsi sotto €20.000 ed evitare ipoteca). Sono valutazioni delicate, da prendere con consulenti, poiché pagare riduce sì il rischio di ipoteca ma potrebbe indebolire la percezione della volontà di contestare (anche se esiste sempre la possibilità di chiedere poi il rimborso se si vince).

Infine, va ricordato che il socio accomandante che si ritrovi a pagare imposte o sanzioni a causa di malefatte dell’amministratore può agire in sede civile contro quest’ultimo. L’art. 2395 c.c. (analogicamente applicabile anche alle società di persone) prevede l’azione individuale del socio per atti degli amministratori che ledono direttamente il suo patrimonio. L’avergli causato un danno (dover pagare tasse e multe) occultandogli utili potrebbe legittimare una richiesta di risarcimento. Certo, se l’amministratore è insolvibile o irreperibile, questa rimane una magra consolazione; ma è una strategia di recupero da considerare post-factum.

Strategie di difesa: come tutelarsi di fronte a un accertamento

Passiamo ora alla parte operativa: cosa può e deve fare un socio accomandante quando viene colpito da un avviso di accertamento o comunque quando intuisce che la società di cui fa parte è sotto la lente del Fisco. Affronteremo le difese su due piani temporali: (1) difese immediate e contenzioso relativo a uno specifico accertamento già notificato; (2) strategie di lungo periodo per prevenire o mitigare rischi futuri. Ricordiamo sempre che ci poniamo nel’ottica del socio accomandante che agisce per difendere il proprio patrimonio personale e i propri diritti, spesso in una situazione in cui potrebbe sentirsi ingiustamente “vittima” degli illeciti altrui.

Difese immediate all’arrivo dell’avviso di accertamento

Il momento più critico è la notifica dell’avviso di accertamento al socio accomandante. Questo atto (intestato tipicamente: “Agenzia delle Entrate – avviso di accertamento IRPEF anno X – nei confronti di [Nome socio accomandante]”) dettaglia l’imposta, gli interessi e le sanzioni richieste. Appena ricevuto, ecco i passi da compiere:

1. Verifica formale e decadenza dei termini: controllare innanzitutto che l’avviso sia stato notificato entro i termini di legge. Ordinariamente, per i redditi, l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ad es. dichiarazione 2021 -> termine 31/12/2026). In caso di omessa dichiarazione, entro il settimo anno. Se indicato il raddoppio dei termini per reato, verificare che vi sia effettivamente menzione della comunicazione alla Procura della Repubblica (condizione per il raddoppio). Se l’atto è tardivo (es. arriva dopo la scadenza senza valida proroga), si può eccepire la decadenza e l’atto sarà annullabile perché l’Ufficio ha perso il potere impositivo.
Verificare inoltre che la notifica sia regolare: all’indirizzo corretto, mediante soggetto abilitato (messo notificatore, PEC se disponibile), con relata compilata. Eventuali vizi di notifica (errato indirizzo, irreperibilità non ben gestita, ecc.) possono essere motivi di nullità dell’atto, anche se spesso sanabili se il contribuente lo ha comunque ricevuto (principio di conoscenza effettiva). Ad ogni modo, scrutinate questi aspetti o fateli esaminare da un legale.

2. Legittimazione del Fisco e dell’atto: accertarsi di quale sia l’oggetto dell’accertamento: – Se per caso l’atto riguarda IVA o altri tributi sociali indirizzati a voi come soci, ribadiamo che potete eccepire immediatamente la vostra carenza di legittimazione passiva. Per esempio: “Il sottoscritto è socio accomandante e non riveste la qualifica di obbligato d’imposta IVA per la società X, né di coobbligato ai sensi dell’art. 2313 c.c.; pertanto l’avviso emesso nei suoi confronti per IVA anno X è illegittimo”. Questa eccezione, se fondata nei fatti, porta all’annullamento dell’atto. Nota: casi simili sono rari perché l’Agenzia in genere conosce la regola, ma possono avvenire, specie se la posizione del socio accomandante non è ben distinta (ad es. soci accomandanti che erano accomandatari in anni precedenti, situazioni confuse). A supporto, citare Cass. 13565/2021 e altre (v. sezione fonti) che confermano l’esclusione dell’accomandante dal novero dei destinatari di pretese tributarie sociali . – Se l’atto riguarda IRPEF su redditi di partecipazione, allora purtroppo l’Agenzia è legittimata a colpirvi: non c’è vizio di soggetto. In tal caso, dovrete concentrarvi su altri profili (merito, sanzioni, ecc.). – Se siete stati raggiunti da un atto come ex socio (ad esempio la società è cessata e l’avviso vi viene notificato come ex socio per redditi ante cessazione): verificate che l’Ufficio abbia rispettato l’art. 5 TUIR imputando a voi solo i redditi relativi al periodo in cui eravate in società. Se siete usciti in un certo anno e vi imputano redditi di anni successivi, c’è un errore: l’obbligo di imputazione cessa con la cessazione del rapporto sociale. Frequentemente, però, la contestazione arriva per annualità in cui eravate ancora soci, quindi in quel caso è corretta. Gli ex soci accomandanti non rispondono dei debiti sociali successivi alla loro uscita, ma restano tenuti alle imposte sui redditi maturati nel periodo in cui erano soci (anche se l’accertamento arriva dopo l’uscita). Si può eccepire semmai un difetto se la società era cessata e non è stato notificato atto anche al curatore o agli ex accomandatari: qui si entra nel litisconsorzio – un argomento tecnico che potrebbe portare a nullità del giudizio se non sono stati citati tutti i soggetti necessari .

3. Analisi della motivazione e del merito: leggere con attenzione la motivazione dell’avviso: – Quali sono le ragioni dell’accertamento? Ricavi non contabilizzati? Costi indebiti? Redditi extrabilancio scoperti da indagini? L’atto deve indicare gli elementi probatori o indiziari su cui si fonda. Questa parte sarà la chiave per costruire la difesa. Ad esempio, se si basa su movimenti bancari non giustificati, potreste reperire giustificazioni (se le conoscete, o chiedendo all’ex amministratore). – Se l’avviso fa riferimento a un PVC della Guardia di Finanza, occorre procurarsi copia di quel PVC (chiedendola in Agenzia se non allegato). Esso conterrà dettagli utili. Potreste scoprire, ad esempio, che l’amministratore ha ammesso qualcosa o che ci sono testimonianze. Ogni elemento è utile per contrattaccare. – Verificate se l’accertamento è “per relationem” (ossia rinvia per la motivazione ad altri atti, come il PVC). Deve comunque esservi consegnato o già in possesso quell’atto a cui si rinvia, altrimenti c’è vizio di motivazione. La mancanza degli allegati citati è un classico vizio formale da eccepire. – Controllate il calcolo della vostra quota: è corretta la percentuale applicata? Se avevate il 20% di utili e viene imputato il 30%, potrebbe esserci errore (magari perché considerano anche periodi di variazione quote). Errori matematici o di quota sono contestabili. – Interessi e sanzioni: verificate che siano stati calcolati secondo legge (interessi dal giorno X al tasso legale, sanzione in misura corretta). Anche su questo si possono trovare errori a volte.

4. Valutazione delle opzioni “deflative”: una volta compreso “di cosa vi accusano” e con quali evidenze, potete scegliere come procedere. Le strade possibili sono: – Ricorso (contenzioso): se ritenete la pretesa infondata o eccessiva e avete argomenti, è lo strumento principale. Approfondiremo tra poco come impostarlo. – Accertamento con adesione: è una procedura di definizione bonaria che potete attivare presentando istanza all’Agenzia (entro 60 giorni). L’istanza sospende i termini per impugnare per 90 giorni e vi consente un dialogo con l’ufficio: in un contraddittorio potreste ottenere una riduzione delle somme (soprattutto sanzioni ridotte a 1/3) a fronte di un accordo. Questa via ha senso se: (a) riconoscete in parte la fondatezza dell’accertamento e volete limitare i danni; (b) il Fisco ha commesso qualche errore quantitativo che può essere fatto rilevare per ottenere uno sconto; (c) volete prendere tempo per valutare. Per un accomandante, l’adesione potrebbe portare per es. a far eliminare la sanzione se dimostrate buona fede? In teoria l’ufficio non ha facoltà di annullare la sanzione per buona fede, ma in sede di adesione può discrezionalmente ridurre l’imponibile accertato se presentate elementi convincenti. Ad esempio, se l’ufficio vi attribuisce €100.000 di redditi non dichiarati ma mostrate documenti che solo 50.000 erano reali utili sottratti e il resto era un duplicato, potrebbero accettare €50.000 come base accordo. I vantaggi: la sanzione scende a 1/3 del minimo (invece che piena), nessuna controparte legale, pagamento in rate. Svantaggi: dovete comunque pagare (non annulla tutto), e rinunciate al ricorso. – Acquiescenza e autotutela: se invece, analizzando, vi rendete conto che l’accertamento è corretto (ad es. l’amministratore vi dice “sì, ho evaso tot” e non ci sono scappatoie) e non avete margini di difesa, potreste valutare l’acquiescenza: pagare entro 60 giorni con sanzioni ridotte ad 1/3. È una scelta dura perché implica accettare di pagare magari cifre ingenti, ma va considerata se la controparte è blindata e la lite avrebbe esito certo sfavorevole. L’acquiescenza chiude la questione rapidamente e limita le sanzioni (riduzione a 1/3). – L’autotutela (istanza all’ufficio di annullamento/riforma dell’atto) raramente è efficace nei casi di evasione, se non in presenza di errori macroscopici. Si può inoltrare contestualmente un’istanza segnalando, ad esempio, un errore materiale nell’atto (che l’ufficio potrebbe correggere). Ma non sospende termini, quindi non contate solo su quella.

Spesso, un approccio prudente è: presentare istanza di adesione (così guadagnate 90 giorni e sondate la controparte); nel frattempo preparare il ricorso da depositare se l’adesione non va a buon fine. Durante il contraddittorio dell’adesione, potete chiarire alcune cose e magari ottenere elementi utili (ad es. capire se l’ufficio ha prove solide o sta bleffando su certi punti). Se poi l’accordo non vi soddisfa, procedete col ricorso.

5. Preparazione del ricorso tributario: nel predisporre il ricorso (da presentare, ricordiamo, alla CGT di primo grado competente per territorio – di solito dove ha sede la società o dove avete il domicilio fiscale, a seconda dei casi di litisconsorzio), dovrete articolare motivi di impugnazione. Possibili motivi, in base a quanto visto, includono: – Vizi procedurali e formali: errori di notifica, tardività, mancata indicazione del funzionario competente, difetto di motivazione (es. se l’atto non spiega nulla), mancato contraddittorio quando era obbligatorio (in accertamenti da studi di settore o simili è richiesto un invito). Anche l’eventuale violazione del litisconsorzio (ad es. se l’Agenzia ha fatto cause separate per soci senza unirle) può essere eccepita, ma spesso lo si fa valere in giudizio di appello o lo rileva d’ufficio la Commissione. Comunque, menzionare se opportuno. – Insussistenza del presupposto impositivo: qui si contesta nel merito la ricostruzione del reddito. Bisogna smontare le prove o presunzioni dell’Ufficio. Esempio: l’ufficio ha trovato versamenti su un conto corrente e li ha considerati ricavi non dichiarati; ma voi potete dimostrare che erano apporto di nuovo capitale o un prestito soci e non vendite (fornendo documenti). Oppure l’ufficio dice: “fattura falsa emessa per dedurre costi altrove -> quindi ricavi occulti nella S.a.s.”, come nel caso esaminato dalla CTP Ravenna . Voi potete argomentare che la fattura era falsa a insaputa della società e non ha generato un ricavo reale, ma solo una partita di giro – se supportabile. Ogni argomento fattuale va provato per quanto possibile con documenti, testimonianze (limitatamente, perché nel processo tributario le testimonianze non sono ammesse se non come scritti giurati). Un accomandante spesso dispone di poche prove dirette, quindi può affidarsi a perizie o ricostruzioni logiche (es. margini incongrui, errori di calcolo dell’ufficio). – Questioni giuridiche specifiche: ad esempio, non imponibilità di certe somme. Può capitare: se vi imputano utili derivanti da un reato, potreste accennare (anche se con poche speranze) alla teoria della non tassabilità dei proventi illeciti per mancanza di titolo lecito; ma attenzione, questa strada è stata chiusa dalla Cassazione con l’idea che anche i proventi illeciti vanno tassati (salvo confisca). Oppure, più concretamente, se l’accertamento solo IVA è stato impropriamente traslato in IRPEF. Esempio: la società ha indebitamente detratto IVA su costi fittizi – l’ufficio recupera l’IVA, ma non può dire che c’è un maggior reddito pari all’IVA non versata, perché quell’IVA non pagata non è un ricavo in più. Cassazione 2022 ha infatti precisato che l’IVA indebitamente detratta non costituisce un maggior reddito dei soci . Quindi, se l’ufficio ha confuso i piani e vi tassa qualcosa che non è reddito, sollevate la questione. – Sanzioni: per le sanzioni, non dimenticate di dedicare un motivo all’assenza di colpevolezza (art. 6 D.Lgs. 472/97). Anche se la Cassazione spinge la linea dura, molti giudici tributari di primo grado sono sensibili alla buona fede. Argomentate che eravate estranei alla gestione, che nessun elemento poteva farvi ragionevolmente dubitare delle scritture contabili fornite dall’amministratore, che magari avete richiesto il bilancio regolarmente e vi è stato presentato falsificato senza che un socio privo di competenze potesse accorgersene. Se avete documenti che provano le vostre richieste di chiarimenti all’epoca (lettere, email all’amministratore), usateli per dimostrare la vostra diligenza. Citare magari qualche precedente favorevole, es. la sentenza CTP Ravenna 2014 menzionata, o anche Cass. n. 24316/2023 se interpretata come esclusione di trasmissione sanzioni a chi non ha colpa . Non sarà facile vincere su questo punto se il resto dell’accertamento regge, ma a volte le Commissioni annullano le sanzioni anche confermando la tassa (utilizzando il potere di valutare equamente la condotta). – Raddoppio termini e altri aspetti penali: se l’atto è basato su reato fiscale, verificate che l’Agenzia abbia rispettato la procedura (deve aver trasmesso la notizia di reato entro la scadenza ordinaria, pena invalidità del raddoppio). La Corte Costituzionale ha preteso che il raddoppio non sia usato strumentalmente . Dunque, se scoprite che la denuncia penale è stata fatta tardivamente o addirittura dopo l’emissione dell’atto, potete contestare l’illegittimità del raddoppio. Questo è un profilo tecnico ma che può portare ad annullamento per decadenza se accolto. – Litisconsorzio necessario: se l’Agenzia non ha coinvolto tutti i soci, ad esempio non ha notificato a qualcuno, oppure nel giudizio alcuni non sono stati chiamati, segnalatelo al giudice. La sanzione in questi casi è la nullità dell’intero procedimento. Tuttavia, la giurisprudenza attuale ritiene che la notifica ai soci sia obbligatoria e, se manca per qualcuno, quell’accertamento rimane a carico solo di chi l’ha ricevuto (non genera nullità per gli altri). La questione è complessa: meglio far notare l’esigenza di trattazione unitaria e chiedere eventualmente di integrare il contraddittorio se sapete di altri soci non costituiti.

6. Richiesta di sospensione: parallelamente al ricorso (o subito dopo il deposito), non dimenticate di presentare istanza di sospensione dell’esecuzione se l’importo è elevato e c’è rischio di dover pagare prima della sentenza. Come detto, motivate con il rischio di danno grave (es. “pagare €200.000 mi manderebbe in rovina, precludendo la prosecuzione della mia attività, ecc.”) e sottolineate i vostri motivi di ricorso con fumus (es. “vi è evidente illegittimità perché io socio accomandante non ho colpa” oppure “perché l’avviso è tardivo” ecc.). Se ottenete la sospensiva, il Fisco non potrà attivare misure cautelari nel frattempo.

7. Gestione dei rapporti con gli altri soci/accomandatari: coordinatevi con eventuali altri destinatari. Se l’accomandatario (o la società) non ha impugnato l’accertamento principale, valutate seriamente di impugnarlo voi e di chiamarlo in causa in litisconsorzio. La legge oggi consente anche al socio di fare ricorso e poi chiedere al giudice di integrare il contraddittorio chiamando la società e gli altri soci (art. 14 D.Lgs. 546/92 come riformato). Non fate l’errore di pensare “l’amministratore non ha ricorso quindi io non posso far nulla”: potete eccome, sul vostro avviso personale. E se necessario il giudice unirà la posizione dell’accertamento societario. Certo, l’ideale è che tutti concordiate la linea difensiva e magari incarichiate un unico legale per tutti, evitando contraddizioni. In difetto, andate per la vostra strada ma segnalate subito al giudice l’esistenza degli altri soggetti coinvolti.

Strategie a lungo termine e preventive

Una volta gestita l’emergenza dell’accertamento, il socio accomandante (specie se continua o intende continuare l’attività in forma di S.a.s.) dovrebbe riflettere su come prevenire il ripetersi di simili situazioni. Ecco alcune strategie di “messa in sicurezza” e buone pratiche:

  • Esercizio diligente dei poteri di controllo: la miglior difesa è la prevenzione. Un socio accomandante deve attivarsi per monitorare regolarmente la gestione. Ciò include:
  • Richiedere e ottenere puntualmente il bilancio annuale e il rendiconto di gestione. Non limitarsi a leggerne il sommario: esaminare (magari con l’ausilio di un proprio commercialista) le voci di bilancio, confrontandole con l’anno precedente, cercando anomalie (ricavi troppo bassi rispetto all’attività apparente, spese inusuali, ecc.).
  • Chiedere chiarimenti scritti all’amministratore su eventuali incongruenze. Ad esempio: “Perché a fronte di vendite elevate abbiamo un utile così basso? Ci sono ricavi non riscossi o crediti dubbi?” Questo mette pressione positiva all’amministratore perché sappia che siete vigili.
  • Esercitare il diritto di ispezione dei libri contabili durante l’anno, non solo a bilancio chiuso. Potete presentarvi (o farvi accompagnare da persona di fiducia) e richiedere di vedere i registri IVA, il libro giornale, ecc. L’amministratore non può rifiutare senza motivo (salvo farvi concordare un appuntamento). Se rifiuta, è un campanello d’allarme gravissimo.
  • Se non avete competenze contabili, nominare un consulente di fiducia (es. un commercialista) che effettui controlli periodici per vostro conto. Benché il Codice non preveda un organo di controllo formale nella S.a.s., nulla vieta di accordarsi privatamente con l’amministratore per un audit esterno periodico. Se l’amministratore si oppone a far vedere i conti a un consulente vostro, anche questo è segno di opacità.
  • Tenere traccia scritta di tutte le richieste e risposte: se mai dovesse sorgere un contenzioso, potrete dimostrare di aver vigilato (il che – speriamo – potrebbe convincere qualche giudice a escludere la vostra colpa sulle sanzioni, oltre che magari evitare proprio che l’evasione avvenga).
  • Patti chiari tra soci: se siete soci di minoranza (spesso l’accomandante lo è) con un accomandatario di maggioranza, è saggio stipulare accordi interni per garantire trasparenza. Ad esempio, inserire nel contratto sociale clausole che prevedano obblighi informativi aggiuntivi dell’amministratore verso gli accomandanti, o penali interne se si scopre evasione imputabile all’amministratore. Si può anche prevedere che, qualora un accomandante debba pagare imposte su utili non percepiti per colpa dell’amministratore, quest’ultimo gli sia contrattualmente tenuto indenne. Tali clausole non vincolano il Fisco (che riscuoterà comunque dal socio), ma creano un diritto di rivalsa interno più facile da far valere (magari in arbitrato, per rapidità).
  • Valutare la forma societaria: la S.a.s. è particolarmente insidiosa perché unisce la trasparenza fiscale tipica delle società di persone con la separazione (parziale) di responsabilità. Se si ritiene che ciò porti più rischi che benefici, si potrebbe considerare di trasformare la società in una forma con tassazione diversa (es. S.r.l.). In una S.r.l., infatti, l’utile societario viene tassato in capo alla società (IRES) e i soci pagano solo in caso di distribuzione (su cui c’è una tassazione dividendale). Un socio di S.r.l. che non riceve utili non paga nulla al Fisco, ed eventuali evasori sono la società e i suoi amministratori, non travolgendo fiscalmente i soci non coinvolti. Certo, la trasformazione comporta altri oneri (capitale minimo, burocrazia maggiore, costi di gestione) e va ponderata. Però se l’attività cresce e le potenziali evasioni o contestazioni possono essere rilevanti, passare a una società di capitali potrebbe “mettere al sicuro” i soci di capitale dal dover anticipare tasse su utili occulti. Si noti però: in S.r.l. i soci non rispondono di debiti sociali (salvo amministratori per certi tributi come IVA se colpevoli di mancato versamento doloso). Quindi un socio pur minoritario rischia meno nel complesso. Alcuni accomandanti valutano questa evoluzione specialmente dopo aver vissuto brutte esperienze.
  • Composizione della compagine sociale: se si rimane in accomandita, si può rivedere la compagine. Ad esempio, evitare di essere accomandante di facciata con accomandatario unico che fa tutto senza controllo. Forse affiancare due accomandatari, o far entrare un altro accomandante e costituire un consiglio consultivo. In pratica, creare checks and balances: un accomandatario unico con mani libere è pericoloso. Se l’accomandante ha sufficiente influenza (es. fornisce capitale), può contrattare maggiori diritti informativi o inserire un proprio uomo di fiducia come procuratore per certi atti, pur rimanendo accomandante (la legge consente di dare procure speciali all’accomandante per singoli affari, art. 2320 c.c., senza far perdere la limitazione). Ciò potrebbe essere sfruttato: ad esempio, accomandante con procura per supervisionare i pagamenti oltre soglia, così nessun pagamento anomalo sfugge.
  • Attenzione alle firme e deleghe: un accomandante di solito non firma nulla per la società. È bene mantenere questa prassi rigorosamente. Abbiamo visto che se l’accomandante compie atti di amministrazione, perde la limitazione. Quindi, evitare assolutamente di sottoscrivere documenti fiscali, contratti o altro in nome della società (a meno che non si voglia consapevolmente assumere quel rischio). Se l’amministratore vi chiede “firma tu questa dichiarazione perché io sono via”, rifiutate: sarebbe un disastro (diventereste responsabili come accomandatario). Meglio un ritardo o una delega notarile temporanea e poi recesso, piuttosto.
  • Assicurazione e fondi rischi: non esistono assicurazioni specifiche per “tasse su utili evasi”, ma esistono polizze di tutela legale che coprono le spese per ricorsi tributari o cause civili contro amministratori. Valutate con un consulente assicurativo la possibilità di stipulare una polizza di tutela legale: in caso di accertamento, almeno le spese legali per difendervi sarebbero in parte coperte. Inoltre, se siete accomandante in più società o con esposizioni cospicue, potete accantonare un fondo personale per eventuali evenienze fiscali (in sostanza, una riserva mentale di liquidità per affrontare possibili richieste del Fisco). È un approccio prudenziale: speri di non usarlo, ma se succede hai i mezzi per pagare entro 60 giorni e ridurre sanzioni magari (pagando con acquiescenza ridotta).
  • Dialogo con l’Agenzia e strumenti di compliance: in tempi recenti, l’Agenzia delle Entrate promuove strumenti come la cooperative compliance (per grandi imprese) o la compliance per inviti per anomalie riscontrate. Una S.a.s. raramente rientra in questi, ma se l’attività è di dimensioni significative, considerare un contatto proattivo col Fisco può sembrare strano ma a volte paga: ad esempio, segnalare volontariamente errori (ravvedimento operoso) per evitare accertamenti d’ufficio. Un accomandante potrebbe sollecitare l’amministratore a ravvedersi se scoprono insieme un’imposta evasa prima che arrivi la Finanza. Pagare spontaneamente con sanzioni ridotte del ravvedimento è molto meglio che subire accertamenti con raddoppio e affini. Dunque creare in azienda una cultura fiscale compliance è una strategia di lungo termine forse ovvia ma efficace: meglio dichiarare e pagare tutto il dovuto che dover pagare il doppio tra qualche anno con anche la beffa delle sanzioni.

Caso pratico di strategia difensiva integrata: poniamo che il socio accomandante Alfa, dopo aver subito un accertamento su utili in nero nella Beta S.a.s., decida di rimanere in società ma vuole proteggersi. Alfa innanzitutto convoca una riunione con l’accomandatario Beta (che è anche socio di maggioranza) e mette in chiaro che d’ora in poi esigerà massima trasparenza: propone di inserire nel verbale che ogni trimestre Beta fornirà a Alfa copia del libro giornale e delle liquidazioni IVA. Inoltre, Alfa dice che il suo commercialista di fiducia visionerà i conti a fine anno prima della chiusura bilancio. Beta acconsente (se non lo facesse, Alfa dovrebbe considerare se uscire dalla società, perché la fiducia sarebbe compromessa). Nel nuovo anno, Alfa segue queste procedure: scopre magari qualche irregolarità minore (es. scontrini non emessi) e subito pretende che Beta sani con dichiarazioni integrative e ravvedimenti, per non accumulare problemi. Beta capisce la lezione e aderisce per evitare guai maggiori. Così facendo, la società resta in regola e Alfa non riceverà più brutte sorprese. Se Beta invece persevera in comportamenti opachi, Alfa può seriamente pensare di recedere (se possibile) o vendere la quota e tirarsi fuori prima che scoppi un altro caso, perché a quel punto ha fatto il possibile e non conviene restare complici passivi.

Inoltre, Alfa magari riflette e decide di suggerire a Beta di trasformare la società in una S.r.l.: in tal modo, Alfa diventerebbe socio di capitale con responsabilità limitata e tassazione differita ai dividendi. Beta, se d’accordo, approverà la trasformazione. Post-trasformazione, se Beta nasconde utili nella S.r.l., la società (non Alfa) sarà tassata e penalizzata, e Alfa da socio subirebbe solo indirettamente la perdita di valore ma non un’imposta immediata personale. È un cambiamento strutturale importante, ma talvolta giustificato per “società familiari” dove uno gestisce e altri finanziano: la S.r.l. tutela i finanziatori non gestori meglio, fiscalmente e civilmente.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo sinteticamente ad alcuni quesiti comuni in materia di accertamenti ai soci accomandanti, riepilogando i concetti esposti.

D: Chi è esattamente il socio accomandante e cosa significa responsabilità limitata?
R: Il socio accomandante, nella società in accomandita semplice (S.a.s.), è colui che investe capitale ma non partecipa alla gestione attiva. La sua responsabilità verso i debiti sociali è limitata alla quota conferita (art. 2313 c.c.) . In pratica, se la società non paga i debiti, i creditori possono al massimo rivalersi sul capitale sociale (incluso il conferimento dell’accomandante), ma non sul patrimonio personale dell’accomandante, a differenza di quanto possono fare con i soci accomandatari che rispondono con tutti i loro beni. Tuttavia, se l’accomandante ingerisce nell’amministrazione (violando il divieto di immistione), perde tale limitazione e diventa illimitatamente responsabile come un accomandatario .

D: L’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento direttamente a un socio accomandante per imposte dovute dalla S.a.s.?
R: In linea generale no, non per le imposte dovute dalla società in quanto tale (come IVA o IRAP): il socio accomandante è “privo di legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società” . Ad esempio, un avviso di accertamento IVA intestato al socio accomandante è illegittimo . Diverso è il caso delle imposte sui redditi imputati al socio stesso: l’accertamento del maggior reddito di partecipazione deve essere notificato al socio (anche accomandante), perché è lui il contribuente IRPEF. Dunque, un avviso per IRPEF su redditi da partecipazione sì, uno per IVA no. In pratica, il Fisco può emettere avvisi agli accomandanti quando si tratta di rettificare i loro redditi personali derivanti dalla società.

D: Sono socio accomandante e ho ricevuto un avviso di accertamento per “maggior reddito di partecipazione”: significa che devo pagare tasse su utili che non ho mai incassato?
R: , nel sistema italiano può succedere. Il principio di trasparenza fiscale (art. 5 TUIR) impone che il reddito della società di persone venga tassato in capo ai soci indipendentemente dalla percezione . Se l’Agenzia ha scoperto utili occulti o altri redditi non dichiarati della società, li “attribuisce” per legge ai soci secondo le quote. Anche se tu, socio accomandante, non hai mai visto quei soldi (magari trattenuti indebitamente dall’amministratore), per il Fisco resti titolare della tua quota di reddito e devi pagare le relative imposte . La Cassazione e la Corte Costituzionale hanno confermato la legittimità di questa regola, sottolineando che il socio accomandante ha poteri di controllo e un diritto agli utili che giustificano la tassazione, potendo poi rivalersi civilmente sull’amministratore disonesto . In sintesi, sì: potresti dover pagare IRPEF su “utili fantasma” mai incassati, anche se ciò intuitivamente appare ingiusto, è il meccanismo fiscale vigente.

D: Posso evitare di pagare tasse su utili non percepiti sostenendo che manca la mia capacità contributiva?
R: Questo argomento è stato portato fino alla Corte Costituzionale, ma la risposta è stata negativa. Con ordinanza n. 50/2025, la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale: tassare i soci accomandanti su utili non distribuiti non viola la capacità contributiva né l’uguaglianza . La Corte ha ritenuto che la capacità contributiva del socio risieda nella titolarità giuridica del reddito, e che i poteri di controllo (artt. 2261 e 2320 c.c.) gli diano strumenti per tutelarsi . Inoltre, ha distinto dalle società di capitali (dove vige altro regime) sostenendo che il confronto non è appropriato . Quindi, pur comprensibile sul piano equitativo, tale difesa non trova accoglimento giuridico. L’unico sollievo per il socio accomandante in queste situazioni è cercare di recuperare poi il maltolto dall’amministratore, ma verso il Fisco l’obbligo tributario resta fermo.

D: Il socio accomandante può impugnare un avviso di accertamento che riguarda la società (ad es. maggior reddito sociale o IVA evasa)?
R: Se si tratta di maggior reddito sociale imputato ai soci, , l’accomandante può (anzi deve, se vuole tutelarsi) impugnare l’avviso a sé indirizzato per contestare anche nel merito il reddito accertato . Nel farlo, il contenzioso dovrà coinvolgere tutti i soci e la società (litisconsorzio necessario), ma egli ha piena legittimazione attiva perché riguarda la sua tassa. Se invece parliamo di un avviso intestato alla società (es. avviso IVA o IRES in caso di società soggetta a IRES), il socio accomandante non è legittimato a fare ricorso in nome proprio . Non essendo destinatario legale di quell’atto, un eventuale suo ricorso verrebbe dichiarato inammissibile. Può tutt’al più intervenire nel giudizio promosso dalla società per sostenere le ragioni (intervento ad adiuvandum), ma formalmente il ricorso lo deve presentare il rappresentante della società o i soci amministratori. Dunque: per atti su tributi “trasparenti” (redditi) può agire, per atti su tributi “sociali” (IVA, etc.) no (deve far agire l’accomandatario).

D: In caso di evasione commessa dall’amministratore, il socio accomandante rischia sanzioni penali?
R: Di per sé, solo per il fatto di essere accomandante no. I reati tributari richiedono un comportamento attivo o un concorso intenzionale. L’accomandante che non ha partecipato all’evasione generalmente non viene imputato per reati come dichiarazione fraudolenta, emissione di false fatture, ecc., neppure per omessa dichiarazione (dato che la sua dichiarazione personale l’ha presentata, seppur infedele per causa altrui). Al più potrebbe profilarsi il reato di dichiarazione infedele (art.4 d.lgs.74/2000) sul proprio IRPEF, ma solo se l’imposta evasa supera 100.000 € e se si prova il dolo. Se il socio ignorava tutto, manca il dolo e quindi non dovrebbe esserne ritenuto penalmente responsabile. È possibile, tuttavia, che in fase d’indagine il suo nome compaia: p.es. la Procura potrebbe inizialmente iscriverlo nel registro degli indagati ipotizzando che fosse d’accordo con l’amministratore (magari per godere di utili in nero netti). Ma se dalle evidenze risulta che non partecipò alla frode, la posizione verrà archiviata. In sintesi, il socio accomandante non è penalmente punibile per il solo fatto di aver beneficiato inconsapevolmente di un’evasione, salvo che emerga un suo ruolo attivo o istigatore. Resta però penalmente responsabile di eventuali altri reati commessi in proprio (es. se ha falsificato documenti, concorso in bancarotta fraudolenta se la società fallisce ed era a conoscenza, ecc., ma sono situazioni ulteriori).

D: Mi hanno sequestrato beni per un’evasione fiscale della società: è legittimo nei confronti dell’accomandante?
R: In sede penale, un sequestro preventivo per equivalente può colpire anche il socio accomandante solo se egli è formalmente indagato per il reato tributario in questione e se si ritiene che abbia tratto profitto dal reato. Ad esempio, se fosse indagato per concorso in dichiarazione infedele, potrebbero sequestrargli beni fino a concorrenza della sua quota di imposta evasa. Ma se non è indagato, non dovrebbero sequestrare il suo patrimonio (semmai sequestrano quello dell’amministratore). In sede amministrativa, invece, potrebbero aver iscritto ipoteca o fermo sul suo bene per il debito d’imposta a lui contestato: questo è legittimo se il socio non ha pagato quanto dovuto dall’accertamento divenuto esecutivo. L’ipoteca viene iscritta dall’ADER per importi > €20.000 e riguarda anche i soci accomandanti per le loro obbligazioni tributarie personali (IRPEF da accertamento). Se invece parliamo di debiti sociali (es. IVA non versata dalla società), un’ipoteca sul bene personale dell’accomandante sarebbe illegittima perché, ribadiamo, egli non è coobbligato per quell’IVA. Dovrebbe far ricorso e farla cancellare. Quindi la risposta dipende dal contesto: se è un sequestro penale, riguarda solo indagati; se è un atto cautelare fiscale, deve riferirsi a un debito effettivamente suo (imposte su redditi propri).

D: Come può difendersi subito un socio accomandante che riceve un avviso di accertamento?
R: Abbiamo dedicato un’intera sezione a questo. In breve, i passi chiave sono: – Consultare un esperto (avvocato tributarista o commercialista) immediatamente, dato che i termini di ricorso sono stretti (60 gg). – Verificare la correttezza formale dell’atto (tempistica, soggetto, motivi). – Decidere se aderire o ricorrere: l’adesione può ridurre sanzioni se c’è margine di trattativa, altrimenti preparare ricorso. – Chiedere la sospensione della riscossione per evitare esecuzioni immediate. – Nel ricorso, sostenere sia le ragioni di merito (se l’evasione contestata non c’è stata o è minore) sia le ragioni personali (assenza di colpa, ecc.). Si possono eccepire: nessun maggior reddito (se contestate i calcoli del Fisco), illegittimità del raddoppio termini (se applicato impropriamente), violazioni procedurali, e chiedere clemenza sul fronte sanzionatorio per buona fede. – Coinvolgere la società e gli altri soci nel processo: importantissimo, altrimenti il giudizio potrebbe essere nullo o mutilato. Meglio fare fronte comune. – Valutare se pagare parzialmente per ridurre rischi (ad es. pagare 1/3 con sanzioni ridotte per togliere ipoteca, se potete permettervelo, e continuare la causa per il resto). – Successivamente, eventualmente intraprendere azione contro l’amministratore responsabile per recuperare quanto pagato.

D: Il mio socio accomandatario ha fatto sparire la contabilità e la società è stata liquidata: ora l’AdE mi ha notificato un accertamento induttivo enorme come ex socio accomandante. Cosa posso fare?
R: Questa è una situazione da incubo ma non insolita. Se la società è cessata, l’Agenzia può notificare gli avvisi direttamente ai soci (essendo impossibile notificarla alla società estinta). Si tratta di un accertamento induttivo “puro” probabilmente, con redditi ricostruiti su base forfettaria. In difesa, come ex socio accomandante devi: – Verificare che la pretesa non ti chieda di pagare cose che vanno oltre la tua quota o periodo di partecipazione. Se ad esempio la società è cessata nel 2022 ma l’accertamento include 2023, tu non c’entri (eccepiscilo). – Contestare nel merito la quantificazione: spesso in induttivo puro l’ufficio tende a esagerare. Se la contabilità è sparita, puoi cercare di procurarti documenti alternativi (estratti conto bancari tuoi se li hai, fatture dai clienti/fornitori, insomma ricostruire tu un reddito più basso). Il giudice potrebbe accogliere una riduzione se mostri che l’ufficio ha ignorato costi certi. Ad esempio, il Sole24Ore rileva che in accertamento induttivo l’ufficio deve ricostruire anche i costi, non solo gonfiare i ricavi : se non lo ha fatto, sottolinea questo punto. – Evidenziare la tua buona fede: spiega che la sparizione della contabilità ti ha danneggiato e hai denunciato l’amministratore (se non l’hai fatto, valutalo: sporgere querela per appropriazione indebita/falso in bilancio contro l’amministratore può aiutare a dimostrare la tua estraneità). – Utilizzare eventuali massime giurisprudenziali a favore: ad esempio Cass. 26264/2022 che ha annullato un accertamento IVA e sanzioni a carico degli accomandanti in un caso simile . Nel tuo caso sarà IRPEF, ma il principio di non responsabilità diretta può giovare almeno per sanzioni su tributi sociali (se ve ne sono). – Chiedere quantomeno la non applicazione delle sanzioni per mancanza di dolo o anche solo perché sei già rovinato dal comportamento dell’altro socio – alcuni giudici potrebbero avere un approccio equitativo.

In definitiva, è una difesa complessa: serve ricostruire il possibile e attaccare su formalità e sostanza. Se la società è estinta, verifica anche se l’Agenzia ha notificato l’atto entro i 6 mesi dalla cancellazione (c’è una norma che prevede la notifica entro tempi stretti a ex soci per società cancellate, se tardano potresti eccepire decadenza).

D: Un accomandante può essere dichiarato fallito per i debiti della S.a.s.?
R: No, salvo che abbia perso la limitazione. Nel diritto fallimentare, i soci illimitatamente responsabili falliscono insieme alla società (estensione di fallimento). Il socio accomandante, essendo responsabile limitatamente, non viene coinvolto nel fallimento della S.a.s. Se la S.a.s. fallisce, falliscono i soci accomandatari, ma l’accomandante no: rimane un creditore/ debitore eventuale verso la procedura per i conferimenti non versati o utili prelevati indebitamente, ma non è dichiarato fallito. Quindi i suoi beni personali non entrano nel fallimento. Attenzione: se però ha compiuto atti di gestione divenendo di fatto illimitatamente responsabile, potrebbe essere considerato socio occulto accomandatario e allora sì, rischierebbe il fallimento personale. Ma questo è uno scenario di azione revocatoria/accertamento da parte del tribunale fallimentare, non automatico. Insomma, in condizioni normali l’accomandante non fallisce per i debiti sociali (anche tributari) oltre il capitale sottoscritto.

D: Come differisce la posizione del socio accomandante da quella dell’accomandatario riguardo al Fisco?
R: In breve: – Il socio accomandatario (amministratore) è considerato responsabile in solido con la società per tutti i debiti tributari della stessa, oltre ad essere personalmente contribuente per la sua quota di redditi. Quindi il Fisco può rifarsi su di lui sia per tasse della società (IVA, ritenute non pagate, ecc.) sia per imposte sui redditi (sua quota IRPEF). Inoltre l’accomandatario firma le dichiarazioni societarie, quindi se sono fraudolente o infedeli commette reati ed è destinatario principale delle sanzioni. – Il socio accomandante invece: – Non risponde in solido dei debiti tributari sociali (niente azione esecutiva su di lui per IVA, ecc.). – Non presenta (né firma) dichiarazioni per la società, dunque di norma non è autore materiale di eventuali falsità in quelle. – È però contribuente per la propria quota di reddito e quindi soggetto ad accertamento su quello, con relativo obbligo di pagamento imposte e sanzioni se emergono differenze. – Non ha potere di impugnare gli atti societari (mentre l’accomandatario sì, essendo legale rappresentante). – In caso di evasione, l’accomandatario rischia sanzioni amministrative e penali dirette; l’accomandante subisce sanzioni amministrative per dichiarazione infedele sua e penalmente solo se concorre. – Infine, l’accomandatario è il “sorvegliato speciale” dal Fisco (possono fargli verifiche e contestare indebite deduzioni, ecc.), l’accomandante solitamente viene in ballo solo a valle, come effetto riflesso.

D: Se il socio accomandante paga le imposte evase dalla società, può non pagare di nuovo sulla stessa somma?
R: Questa domanda mira forse a capire se c’è doppia imposizione. In realtà, il socio accomandante paga solo una volta: sulla sua dichiarazione personale. Non paga al posto della società. Facciamo scenario: società evade €100 di tasse. Se accomandatario non paga e accomandante nemmeno, l’Erario perde 100. Se accomandante paga la sua quota di 100 (diciamo 30 perché aveva 30% utili), quell’importo va a sanare la sua posizione IRPEF. Non è che poi gli chiedono altri soldi per la società. Il restante dovuto (70, accomandatario) se l’accomandatario non paga resta insoluto (o lo inseguono). Quindi il socio accomandante non paga “due volte” la stessa cosa. Può capitare una confusione sul fatto che l’accomandante a volte paga per togliere ipoteche magari anche il debito della società: se ad esempio la società è sciolta e c’è un debito IVA e l’accomandante vuole chiudere la faccenda e paga di tasca sua quel debito, legalmente sta saldando un debito non suo (una sorta di pagamento del debito altrui). In tal caso avrebbe diritto di rivalsa verso l’accomandatario. E quell’IVA pagata non è una tassa personale (non deve anche pagarci IRPEF ovviamente). Quindi, evitare confusione: un importo o lo paga la società/accomandatario o lo paga il socio accomandante come suo reddito, non entrambi. Le uniche “due volte” possibili erano storicamente: tassazione in capo alla società di capitali e poi in capo al socio su dividendi (doppia imposizione economica). Nella S.a.s. c’è imposizione unica immediata sui soci.

Tabelle riepilogative e scenari a confronto

Per ricapitolare in modo schematico alcuni aspetti cruciali, proponiamo le seguenti tabelle riassuntive.

Tabella 1: Responsabilità fiscale – confronto socio accomandatario vs accomandante

AmbitoAccomandatario (amministratore)Accomandante (non amministratore)
Obbligo dichiarativo redditiSì, presenta la dichiarazione dei redditi della società (come firmatario).No, non firma la dichiarazione della società; presenta solo la propria dichiarazione personale includendo la quota utili.
Tassazione del reddito socialeImputata al socio per la sua quota (art.5 TUIR), paga IRPEF su quota utili.Imputata al socio per la sua quota, paga IRPEF su quota utili (anche se non percepiti).
Debiti per imposte della società (IVA, IRAP)Responsabile illimitatamente: l’Erario può escutere i suoi beni per l’intero debito se la società non paga.Non responsabile oltre il conferimento: l’Erario non può chiedergli il pagamento di tali debiti .
Avvisi di accertamento intestatiPuò ricevere avvisi per imposte sociali (es. coobbligato in cartelle) e ovviamente per la sua IRPEF.Riceve avvisi solo per la propria IRPEF da partecipazione. Non legittimo notificargli avvisi per imposte sociali (IVA, ecc.) .
Sanzioni tributariePuò essere sanzionato come amministratore per infedeltà dichiarativa della società, omessi versamenti, ecc. + sanzioni su propria IRPEF.Sanzionato sulle violazioni relative alla propria dichiarazione (infedele dichiarazione su quota utili) . Non sanzionabile per violazioni commesse dalla società senza sua partecipazione (principio di personalità) .
Reati tributariPossibile autore diretto di reati (dichiarazione fraudolenta, omessi versamenti) se commessi nella gestione. Rischia denunce penali.Di regola non autore diretto; rischia penalmente solo se concorre consapevolmente nell’evasione (altrimenti è terzo estraneo). Può tuttavia essere coinvolto per dichiarazione infedele personale se supera soglie, ma con prova di dolo difficile se era ignaro.
Litisconsorzio in giudizioParte necessaria nei ricorsi su reddito imputato (in quanto rappresenta la società e sé stesso).Parte necessaria anch’egli nei ricorsi sul reddito imputato . Non parte nei ricorsi su atti puramente della società (IVA), se non come interveniente volontario.
FallimentoSocio illimitatamente responsabile: fallisce insieme alla società in caso di fallimento.Non fallisce con la società (responsabilità limitata), a meno che fosse di fatto accomandatario (allora tribunale potrebbe estendere fallimento se prova ingerenza).

Tabella 2: Tipologie di accertamento e conseguenze per l’accomandante

Tipo di accertamentoDescrizioneConseguenze per socio accomandantePossibili difese specifiche
Accertamento redditi (analitico)Rettifica puntuale del reddito della S.a.s. (es. ricavi in nero, costi indeducibili), con imputazione pro-quota ai soci.Avviso IRPEF al socio per maggior reddito. Deve pagare più imposte + sanzione infedele 90%.Contestare i singoli elementi (non c’erano ricavi occulti, costi erano legittimi, ecc.). Chiedere annullamento/riduzione sanzione per buona fede.
Accertamento redditi (induttivo)Ricostruzione globale del reddito per inattendibilità scritture. Importo spesso basato su presunzioni (ricavi stimati).Avviso IRPEF al socio su reddito stimato (spesso elevato). Rischio di importi “gonfiati” imputati al socio.Attaccare la metodologia: evidenziare incongruenze, mancanza considerazione costi , proporre una diversa quantificazione più bassa (magari tramite perizia). Invocare il beneficio del dubbio a vostro favore data l’incertezza.
Accertamento IVA (società)Contestazione di IVA evasa/non versata dalla S.a.s. (es. vendite non fatturate, indebite detrazioni).Atto intestato alla società (non al socio). L’accomandante formalmente non destinatario; se società inadempiente, rischia perdita del conferimento ma non obbligo di pagare di tasca propria.Il socio accomandante non può ricorrere personalmente (deve farlo la società/accomandatario). Se l’atto venisse erroneamente notificato al socio, eccepire difetto di legittimazione .
Accertamento IRAP (società)Maggior valore della produzione netta ai fini IRAP della S.a.s.Simile a IVA: debito della società. Socio accomandante non tenuto a pagarlo personalmente.Idem come per IVA: la società o accomandatario devono impugnare. Socio accomandante al più interviene ma senza legittimazione autonoma.
Sanzioni amministrative (società)Multe per violazioni tributarie della società (es. omessa dichiarazione, mancata tenuta registri).Comminate all’amministratore/società. Il socio accomandante non è destinatario, né tenuto in solido (salvo abbia colpa diretta, il che di solito non accade).Nessuna azione richiesta al socio (non riceve atti). Se in sede di riscossione provassero a fargli pagare, opporsi.
Avviso di liquidazione (imposte di registro, ecc.)Ad esempio, recupero imposta registro su aumento capitale, o altre imposte relative ad atti sociali.Se atto intestato alla società, vale solito discorso: socio accomandante non obbligato solidale.Far impugnare alla società. Socio personalmente no, a meno che per assurdo fosse coobbligato nell’atto (raro).
Cartella di pagamento post accertamentoRiscossione coattiva delle somme accertate (IRPEF soci, IVA, ecc.).Se riferita all’IRPEF del socio: lui è debitore, quindi cartella valida e azioni esecutive possibili su di lui. Se riferita a IVA/IRAP societaria: cartella intestata a società e coobbligati (accomandatari); accomandante non incluso, oppure se incluso erroneamente può opporsi.Verificare legittimità della cartella (corretta intimazione). Se su debito proprio, valutare rateazione o sospensione in attesa esito ricorso. Se indebitamente rivolta al socio per debito sociale, fare ricorso per sgravio .

Tabella 3: Scenari pratici – responsabilità e difesa

ScenarioResponsabilità fiscale accomandanteStrategie di difesa
1. Società con utili “in nero” non distribuiti scoperti dal Fisco.Deve pagare IRPEF sulla sua quota di utili non dichiarati, + sanzioni. Non responsabile per eventuale IVA evasa su quegli utili (es. vendite in nero -> IVA evasa tocca a società/accomandatario).In ricorso: non può negare tassazione (trasparenza), ma può contestare l’entità degli utili in nero (se gonfiata) e chiedere clemenza sulle sanzioni evidenziando la propria inconsapevolezza. In futuro: vigilare di più, eventualmente agire contro accomandatario per recupero utili.
2. Società omette versamenti IVA di grandi importi.Fisco recupera IVA dalla società e accomandatari; accomandante non deve pagare quell’IVA. Tuttavia, se l’omessa IVA deriva anche da ricavi non dichiarati, l’accomandante sarà colpito sul lato redditi.Se riceve cartella per IVA, fare opposizione (non è obbligato). Se riceve avviso per maggior reddito corrispondente ai ricavi non fatturati, difendersi come scenario 1 (la base imponibile). Possibile anche qui contestare sanzioni per mancanza di colpa.
3. Società infedele nei costi: usa fatture false per abbattere utili.La società avrà evasione sia IVA (detrazione indebita) sia reddito (meno utile dichiarato). L’accomandante ne risente per la quota di utile aumentato. Non paga direttamente l’IVA falsamente detratta, ma paga IRPEF sul reddito rettificato in aumento (utile reale senza finti costi).Linea difesa: sottolineare che la violazione (false fatture) fu atto doloso dell’amministratore. Contestare eventualmente l’attribuzione integrale di utili se quelle fatture false forse non generavano utili ma solo risparmio d’imposta. Cass. 26264/2022 ha detto che IVA detratta indebitamente non è reddito in più . Quindi provare a far separare le due cose: l’utile sociale potrebbe non crescere di pari passo con l’IVA contestata. Chiedere comunque esclusione sanzioni per estraneità.
4. Scioglimento della S.a.s. con debiti tributari rimasti.L’Erario si rivalgerà sui soci accomandatari per i debiti. L’accomandante può aver preso parte del residuo attivo in liquidazione: se i creditori (Fisco) non sono stati soddisfatti, potrebbe essergli chiesto di restituire quanto avuto in eccesso (nei limiti del suo conferimento).Se gli viene notificata intimazione di pagamento come ex socio, verificare la legittimità: di regola l’accomandante non risponde oltre il conferimento, quindi se aveva già avuto zero perché perdite, non deve niente. Se ha ricevuto riparto attivo, potrebbe doverlo restituire pro quota ai creditori insoddisfatti (azione revocatoria liquidazione). Difesa: contestare eventuali pretese oltre quanto ricevuto.
5. Accertamento con contestazione di reato tributario (es. frode) a carico amministratore.Termine accertamento raddoppiato anche per il socio accomandante . Sul piano penale, socio potrebbe essere indagato se si sospetta connivenza; sul piano fiscale paga come al solito la quota.Difesa fiscale: verificare se sussistevano davvero presupposti per raddoppio (denuncia penale effettiva, entro termini). Se no, eccepire decadenza. Se sì, nulla da fare sui termini. Focus su merito e sanzioni. Difesa penale: se coinvolto, dimostrare estraneità (documentare che non partecipava a gestione, magari citare che ha denunciato l’amministratore appena scoperto).
6. Socio accomandante attivo che però firma atti di gestione (trasformandosi di fatto in accomandatario).Per il Fisco, se provato, potrebbe trattarlo come responsabile illimitato: quindi chiedergli anche debiti sociali, sanzioni come fossero amministratore.Difesa: qui il socio accomandante ha la peggio, perché ha violato la legge societaria. Potrà disquisire se l’atto compiuto gli fa perdere responsabilità solo per quell’atto o generale, ma intanto il Fisco tenderà a chiamarlo in causa. La strategia è limitare i danni: provare che gli atti compiuti erano con procura regolare (se c’era), quindi non perdita status. Oppure negoziare col Fisco (adesione) magari come accomandatario di fatto. Meglio evitare a monte: non fare atti gestori.

Queste tabelle aiutano a orientarsi tra diversi casi. È chiaro che la posizione del socio accomandante è delicata: limitata sul fronte dei debiti ma esposta sul fronte dei redditi. Le difese esistono, ma vanno tarate sul singolo contesto. Nel dubbio, la condotta più prudente per un accomandante è trasparenza, vigilanza e documentazione: ciò non solo può prevenire il sorgere del problema, ma offre anche appigli migliori se un domani ci si trova davanti al giudice tributario a dover spiegare il proprio comportamento.

Conclusioni

L’accertamento fiscale ai soci accomandanti rappresenta un tema di confine tra la responsabilità limitata del socio “di capitale” e le esigenze del Fisco di tassare i redditi dove si formano. Dall’analisi svolta emergono alcuni punti fermi: – Il socio accomandante non può sottrarsi alla tassazione dei redditi della società imputati per trasparenza, neanche invocando la mancata percezione o la propria estraneità alla gestione . Il sistema tributario lo considera comunque titolare di quei redditi e tenuto al pagamento delle imposte relative. – Parallelamente, però, l’accomandante non risponde dei debiti tributari sociali (es. IVA, sanzioni per violazioni dell’amministratore) oltre il suo conferimento . Questa distinzione va sempre tenuta a mente: tassa sui redditi sì, debiti della società no. – La giurisprudenza recente, specie di legittimità, ha mostrato un orientamento rigoroso verso i soci accomandanti: la Cassazione ha affermato in modo netto la “piena responsabilità” del socio accomandante per i maggiori redditi accertati, estendendo anche sanzioni e termini lunghi, sul presupposto del suo dovere di controllo rimasto inadempiuto . Questo funge da monito: essere socio accomandante non significa poter essere completamente passivo e poi dichiararsi innocente delle irregolarità – il sistema tende a imputargli quantomeno una culpa in vigilando. – Ciò detto, esistono comunque spazi di difesa: soprattutto sui piani procedurale e quantitativo. Un socio accomandante ben consigliato può far valere eventuali errori dell’Amministrazione (atti notificati male o fuori termine, calcoli sbagliati, mancato contraddittorio, ecc.) e contestare nel merito la quantificazione dei redditi presunti o occultati. Non di rado, come si è visto in alcuni casi pratici, i giudici tributari accolgono parzialmente i ricorsi degli accomandanti, magari riducendo l’imponibile e annullando le sanzioni in considerazione della loro buona fede . Ogni caso è una storia a sé: la differenza la fa la preparazione del ricorso e le prove apportate. – Dal punto di vista del debitore-socio, risulta fondamentale agire tempestivamente e con strategia: appena ricevuto un accertamento, muoversi per tutelare i propri beni (sospensioni, ecc.) e impostare la difesa coordinandosi se possibile con gli altri soci. È un terreno tecnico dove l’assistenza di professionisti esperti è quasi indispensabile, data la complessità di litisconsorzi, presunzioni fiscali e via dicendo. – In prospettiva, questa materia insegna ai soci accomandanti una lezione chiara: la responsabilità patrimoniale limitata non è uno scudo contro il Fisco per quanto riguarda i redditi. Pertanto, chi investe come accomandante deve assumere un atteggiamento attivo di vigilanza. La Corte Costituzionale ha convalidato il sistema proprio evidenziando che l’accomandante ha strumenti per controllare e proteggersi . Sfruttarli è sia un onere sia una forma di autodifesa. – Infine, dal punto di vista più generale, si nota come l’ordinamento bilanci la necessità di evitare abusi (società usate per far schermo ai redditi) con la tutela di chi non ha colpe: l’equilibrio attuale tende a far prevalere l’interesse erariale (tassare comunque, sanzionare anche i “distratti”), confidando poi nei rimedi interni tra privati (azione di rivalsa del socio tradito). È discutibile se questo sia sempre equo, ma è lo stato dell’arte al 2025. Possiamo però prevedere che, con l’aumentare della sensibilizzazione su questi temi, i soci accomandanti diverranno più accorti e magari gli stessi accomandatari onesti cercheranno di coinvolgerli maggiormente nella trasparenza, per evitare problemi comuni.

In conclusione, il socio accomandante deve vedere l’accertamento fiscale non come un fulmine a ciel sereno totalmente imprevedibile, ma come un rischio insito nell’essere socio di una società di persone. Come tutti i rischi d’impresa, va gestito: con prevenzione, con assicurazione (in senso lato, patrimoniale e giuridica) e con reazione adeguata se si manifesta. Conoscere i propri diritti e doveri è il primo passo – e si spera che questa guida approfondita abbia fornito gli elementi per farlo a un livello avanzato. Affrontare il Fisco da accomandante è una sfida, ma con le giuste strategie di difesa e una condotta accorta, si possono limitare i danni e tutelare efficacemente il proprio patrimonio.

Fonti (normative e giurisprudenziali principali)

  • Codice Civile: artt. 2313, 2318, 2320 c.c. – Disciplina delle società in accomandita semplice: nozione di socio accomandante, divieto di immistione e diritti di controllo.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): art. 5, comma 1 – Trasparenza fiscale delle società di persone (imputazione ai soci indipendentemente dalla percezione) .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: art. 39 – Metodi di accertamento delle imposte sui redditi (analitico e induttivo).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: art. 6, comma 2 – Esclusione della responsabilità per sanzioni in caso di assenza di colpevolezza.
  • Cassazione Civile, Sez. V, n. 13565/2021: ha sancito che “il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie (IVA, IRPEF) riferibili alla società, salvo le deroghe di cui all’art. 2313 c.c.”, escludendo azioni dirette dell’Erario sui suoi beni .
  • Cassazione Civile, Sez. V, n. 26264/2022: ha ribadito la regola di cui sopra e accolto il ricorso di un socio accomandante riguardo a IVA evasa dalla S.a.s., precisando che l’IVA indebitamente detratta non costituisce maggior reddito imponibile per i soci .
  • Cassazione Civile, Sez. V, n. 4094/2023: (menzionata in massima dal Min. Finanze) ha annullato sanzioni irrogate ad un socio accomandante, confermando il principio di personalità delle sanzioni e richiamando il litisconsorzio necessario nei giudizi tra società e soci.
  • Cassazione Civile, Sez. V, n. 15999/2024: importante pronuncia (pubbl. 07/06/2024) sul caso di redditi illeciti in S.a.s., ha affermato la piena responsabilità fiscale del socio accomandante per redditi da reato dell’amministratore, con estensione del raddoppio dei termini e legittimità delle sanzioni per omesso controllo (culpa in vigilando) .
  • Corte Costituzionale, sent. n. 201/2020: ha giudicato infondate questioni analoghe sollevate da soci non amministratori in tema di trasparenza, ponendo le basi concettuali riprese nel 2025.
  • Corte Costituzionale, ord. n. 50/2025: ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità sull’art. 5 TUIR (imputazione di redditi ai soci accomandanti nonostante mancata percezione), ritenendo rispettati i principi costituzionali (artt. 3, 53, 24 Cost.) in virtù dei poteri di controllo del socio e della natura giuridica della partecipazione .
  • Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 14815/2008: (precedente in materia di litisconsorzio necessario società-soci) – ha stabilito che nei giudizi relativi ad accertamenti di reddito da partecipazione, società e tutti i soci sono parti necessarie, pena la nullità del giudizio. Principio poi consolidato e applicato anche ai soci accomandanti .
  • Cassazione Civile, Sez. V, n. 16116/2017: ha sottolineato il dovere del socio accomandante di controllare l’esattezza del bilancio e la conseguente irrilevanza della distinzione soci amministratori/non amministratori ai fini della conoscenza dei redditi (citata in massime successive) .
  • Cassazione Civile, Sez. V, n. 9429/2020: richiamata da Cass. 26264/2022, ha affermato che la disciplina civilistica di limitazione della responsabilità dell’accomandante “vale anche per le obbligazioni di natura tributaria”, chiarendo che l’art. 2313 c.c. non autorizza i creditori (Erario incluso) ad aggredire l’accomandante oltre il conferimento .
  • Normativa fallimentare: art. 147 L.F. – esclude il fallimento dei soci a responsabilità limitata (quindi accomandanti) salvo siano personalmente garanti illimitati. Cass. n. 17546/2024 (richiamata su Unijuris) conferma che il fallimento in estensione non colpisce l’ex accomandante, a meno di accertamento di sua qualità di accomandatario occulto.

Hai ricevuto un avviso di accertamento come socio accomandante di una S.a.s.? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso di accertamento come socio accomandante di una S.a.s.?
L’Agenzia delle Entrate ti contesta maggiori redditi, presunti utili extracontabili o responsabilità fiscali derivanti dall’attività della società?
Temi che il Fisco stia cercando di coinvolgere il tuo patrimonio personale, nonostante tu non abbia mai gestito la società?

Devi saperlo subito:
👉 il socio accomandante NON risponde come l’accomandatario,
👉 non può essere colpito automaticamente da un accertamento,
👉 e molti accertamenti nei suoi confronti sono illegittimi.

Questa guida ti spiega quando l’accertamento è davvero possibile, quali sono i rischi reali e come difenderti in modo efficace.


Chi è il Socio Accomandante (E Perché è Diverso)

Nella S.a.s. esistono due figure molto diverse:

  • socio accomandatario → gestisce la società e risponde illimitatamente
  • socio accomandante → non gestisce e risponde solo nei limiti della quota conferita

Questo significa che, per legge:

➡️ il socio accomandante non può subire automaticamente le conseguenze fiscali della società
➡️ serve una prova specifica del suo coinvolgimento o del suo arricchimento personale


Quando il Fisco Tenta l’Accertamento al Socio Accomandante

L’Agenzia delle Entrate prova spesso a colpire il socio accomandante quando:

  • accerta un maggior reddito alla S.a.s.
  • presume che gli utili siano stati distribuiti ai soci
  • non riesce a recuperare dalla società
  • cerca soggetti “solvibili”
  • applica in modo automatico la trasparenza fiscale

Ma attenzione:
👉 trasparenza fiscale NON significa responsabilità automatica.


I Rischi Reali per il Socio Accomandante

1. Maggiori imposte personali

Il Fisco può tentare di imputarti:

  • IRPEF su redditi presunti
  • addizionali e sanzioni
  • interessi

Ma solo se dimostra che hai effettivamente percepito reddito.


2. Presunti utili extracontabili

Spesso l’Ufficio sostiene che:

  • il maggior reddito accertato
  • sia stato “incassato” dai soci

Questo è uno dei punti più contestabili.

👉 l’incasso NON è automatico
👉 va provato in modo concreto


3. Tentativi di estensione della responsabilità

In alcuni casi il Fisco prova a sostenere che:

  • il socio accomandante abbia gestito di fatto
  • abbia interferito nell’amministrazione
  • abbia beneficiato direttamente delle irregolarità

Se ciò non è vero, l’accertamento è illegittimo.


Gli Errori Tipici del Fisco negli Accertamenti ai Soci Accomandanti

Molti accertamenti sono viziati da errori gravi, come:

  • equiparare accomandante e accomandatario
  • imputare redditi senza prova dell’incasso
  • utilizzare presunzioni non gravi, non precise e non concordanti
  • ignorare il ruolo passivo del socio accomandante
  • non distinguere le quote di partecipazione
  • violare il contraddittorio
  • motivazioni generiche (“reddito imputato per trasparenza”)

Questi errori rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Cosa Deve Dimostrare il Fisco per Colpire un Socio Accomandante

Per essere legittimo, l’accertamento deve provare almeno uno di questi elementi:

  • effettiva percezione di utili
  • incasso di somme extracontabili
  • coinvolgimento nella gestione
  • confusione tra patrimonio sociale e personale

👉 Se manca questa prova, l’accertamento non regge.


Strategie di Difesa Immediate

1. Bloccare subito gli effetti dell’accertamento

Prima mossa essenziale.

Con un avvocato tributarista puoi:

  • chiedere la sospensione dell’atto
  • evitare iscrizioni a ruolo
  • bloccare cartelle e pignoramenti personali
  • guadagnare tempo per la difesa tecnica

2. Contestare l’estensione automatica

La difesa deve chiarire che:

  • la S.a.s. è distinta dal socio accomandante
  • non esiste responsabilità illimitata
  • la trasparenza fiscale non prova l’incasso
  • non c’è stato arricchimento personale

3. Dimostrare l’assenza di percezione del reddito

Puoi difenderti provando che:

  • non hai ricevuto utili
  • non hai incassato somme extracontabili
  • non hai avuto disponibilità finanziarie
  • i conti personali non mostrano flussi sospetti

👉 Senza incasso, non c’è reddito imponibile personale.


4. Difendere il tuo ruolo passivo

È fondamentale dimostrare che:

  • non partecipavi alla gestione
  • non firmavi contratti
  • non prendevi decisioni operative
  • non avevi poteri di amministrazione

Il socio accomandante non può essere trattato come amministratore di fatto.


Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere il patrimonio personale

La strategia deve:

  • evitare estensioni illegittime
  • separare nettamente patrimonio sociale e personale
  • bloccare tentativi di pignoramento

6. Gestire eventuali residui solo se davvero dovuti

Se, dopo la difesa, resta qualcosa da pagare:

  • rateizzazioni fino a 120 rate
  • definizioni agevolate quando disponibili
  • soluzioni che evitano danni patrimoniali

Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa dei soci accomandanti richiede competenze tributarie e societarie avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per bloccare accertamenti illegittimi contro soci accomandanti.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento personale
  • verifica della legittimità dell’imputazione
  • sospensione immediata degli effetti
  • ricorso per annullamento totale o parziale
  • difesa contro presunti utili extracontabili
  • tutela del patrimonio personale
  • gestione strategica di eventuali residui

Conclusione

Un accertamento al socio accomandante non è automatico né scontato.
Il Fisco deve provare, non presumere.

Con una difesa tecnica, tempestiva e ben costruita puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare l’assenza di responsabilità personale,
  • evitare pignoramenti ingiusti,
  • proteggere il tuo patrimonio e la tua serenità.

Agisci ora: la difesa efficace parte subito.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
difendersi da un accertamento come socio accomandante è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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