Introduzione
La Rottamazione Quinquies rappresenta la quinta edizione della “pace fiscale” italiana, uno strumento di definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi. Introdotta con la Legge di Bilancio 2026 (art. 23 del disegno di legge approvato a fine 2025), questa sanatoria consente ai contribuenti – privati cittadini, professionisti e imprese – di regolarizzare i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 con condizioni agevolate . In sostanza, aderendo alla Rottamazione Quinquies si possono estinguere le cartelle esattoriali pagando solo il debito residuo (imposte o contributi), mentre vengono annullati interessi, sanzioni e altre somme aggiuntive . Si tratta di una misura straordinaria – l’ennesima degli ultimi anni – volta a favorire chi è in difficoltà con il Fisco, recuperando gettito in modo sostenibile e alleggerendo la pressione sui contribuenti . Di seguito forniremo una guida completa e aggiornata a dicembre 2025 sulla Rottamazione Quinquies: le norme di riferimento, i debiti ammessi ed esclusi, le scadenze e modalità di adesione, i vantaggi e i rischi (in particolare in caso di inadempimento), con approfondimenti giuridici, FAQ e tabelle riepilogative. Il tutto è presentato in un linguaggio tecnicamente accurato ma comprensibile, rivolto sia a professionisti del diritto tributario sia ai debitori comuni interessati a questa opportunità.
1. Panorama Generale e Contesto Normativo
Cos’è la Rottamazione Quinquies: è una forma di definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) – comunemente detta “rottamazione delle cartelle” – prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (in corso di approvazione al 12 dicembre 2025) . Viene chiamata “Quinquies” in quanto quinta edizione di questo tipo di sanatoria fiscale introdotta per la prima volta nel 2016 . Le precedenti versioni sono state:
- Rottamazione I (2016-2017): introdotta dal DL 193/2016, copriva i carichi fino al 2016 con pagamento del solo capitale e interessi legali;
- Rottamazione-bis (2017): DL 148/2017, riapriva i termini includendo anche debiti 2017;
- Rottamazione-ter (2018-2019): DL 119/2018, terza edizione con estensioni e un calendario di pagamento fino al 2021;
- Rottamazione-quater (2023): Legge 197/2022 (Bilancio 2023), quarta edizione per i carichi 2000-2022 con possibilità di dilazione in 18 rate . Nel 2025, con la conversione del DL 202/2024 (Legge n. 15/2025), è stata prevista anche una riammissione per i decaduti della quater, con pagamenti entro il 2025 .
La nuova Rottamazione Quinquies 2026 si colloca in questo solco, ampliando il periodo dei debiti sanabili e introducendo condizioni di pagamento ancora più flessibili . È disciplinata dall’art. 23 della Legge di Bilancio 2026 (comma 19 e seguenti) e, per quanto riguarda i tributi locali, dall’art. 24 (si veda infra la sezione dedicata) . Al momento (dicembre 2025) il testo è praticamente definito e in attesa di approvazione finale parlamentare, con alcune possibili modifiche minori in itinere. Tuttavia, i principi cardine e le scadenze operative sono già noti e vengono illustrati in questa guida.
Obiettivo della misura: come indicato nella relazione alla manovra, la finalità è duplice: da un lato, consentire ai contribuenti in difficoltà di azzerare sanzioni e interessi su debiti fiscali pendenti, regolarizzando la propria posizione; dall’altro, permettere allo Stato di recuperare almeno il capitale dovuto con un gettito altrimenti incerto, evitando lunghe procedure coattive o contenziosi . In pratica la Rottamazione Quinquies offre “una nuova opportunità per chiudere il passato”, alleggerendo il carico fiscale arretrato e riportando in bonis molti debitori . Vale la pena notare che, sebbene straordinaria, questa misura è ormai ricorrente nel sistema tributario italiano, segno di un approccio strutturale alla gestione dei crediti fiscali non riscossi.
Riferimenti normativi principali: oltre al citato art. 23 della (futura) Legge di Bilancio 2026, va richiamato l’art. 1 commi 231-252 della Legge 197/2022 (Bilancio 2023) che regolava la Rottamazione-quater e da cui la Quinquies trae ispirazione in parte . È utile menzionare anche la Legge n. 15/2025 (conversione del “Milleproroghe” 2025) che ha riaperto i termini per alcuni contribuenti nella precedente definizione . Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte per chiarire gli effetti dell’adesione alle rottamazioni sui processi tributari (si veda §8 Domande Frequenti e Giurisprudenza). Infine, per i tributi locali, l’art. 24 della stessa manovra 2026 consente agli enti territoriali di deliberare proprie definizioni agevolate: questo aspetto sarà trattato separatamente in seguito (sezione §6).
2. Debiti Ammessi e Esclusi dalla Definizione Agevolata 2026
In questa sezione chiariremo quali tipi di debiti rientrano nella Rottamazione Quinquies e quali invece ne sono esclusi, in base alla normativa in via di approvazione. È fondamentale comprendere se le proprie cartelle esattoriali sono “rottamabili” o meno prima di procedere con la domanda di adesione.
2.1 Debiti Ammessi (carichi definibili)
Secondo il testo normativo, rientrano nell’ambito della Rottamazione Quinquies tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi alle seguenti tipologie di somme :
- Imposte dichiarate e controlli automatici: imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA, ovvero emerse dai controlli automatizzati e formali (ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 per imposte dirette; art. 54-bis DPR 633/1972 per IVA) . Esempi: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, addizionali regionali/comunali IRPEF, imposte sostitutive, risultate a debito in dichiarazione e non versate, oppure liquidate dall’Agenzia tramite controllo formale. In breve, i debiti tributari “da autoliquidazione” (auto-dichiarati) rientrano nella sanatoria.
- Contributi previdenziali INPS omessi: contributi dovuti agli enti previdenziali pubblici (INPS) già iscritti a ruolo, purché non derivanti da accertamenti ispettivi . Ciò include i contributi previdenziali di artigiani, commercianti, gestione separata, dipendenti (quota a carico datore), ecc., se non versati e oggetto di cartella. Sono invece esclusi i contributi accertati tramite verbali ispettivi (vedi infra) e quelli dovuti a casse di previdenza private (es. Cassa Forense, CIPAG), in quanto non gestiti da AdER.
- Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada: le multe stradali affidate alla riscossione entro il 31/12/2023 rientrano, ma – come vedremo – con un trattamento speciale (vengono condonati interessi e maggiorazioni, non la sanzione base) . Sono incluse ad esempio le cartelle per mancato pagamento di contravvenzioni al CDS (multe per eccesso di velocità, divieti di sosta, ecc.), con il beneficio limitato alle sole addizioni di legge su tali sanzioni (si veda §2.3).
Oltre alle categorie principali sopra elencate, rientrano nel perimetro definibile anche:
- Tributi locali affidati ad AdER: sebbene la norma nazionale escluda i tributi locali in senso stretto (come IMU, TARI) se non riscossi da AdER, occorre distinguere. Se un ente locale ha affidato la riscossione ad AdER, le relative cartelle (es. cartella per IMU non pagata, emessa da AdER) possono essere rottamate come gli altri debiti . Diverso è il caso di entrate locali gestite direttamente dal Comune o da concessionari locali: queste non sono automaticamente incluse nella Rottamazione Quinquies statale e seguono una disciplina separata (vedi §6). Dunque, ad esempio, un debito TARI del 2021 affidato a Equitalia/AdER confluisce nella sanatoria; una TARI rimasta in carico al Comune no (salvo adesione del Comune alla definizione locale).
- Debiti già inclusi in precedenti “rottamazioni” ma decaduti: la legge prevede espressamente che possano essere inseriti nella nuova definizione anche i carichi che erano stati oggetto di precedenti definizioni agevolate e poi non perfezionate per mancato pagamento . In altre parole, chi è decaduto dalle vecchie rottamazioni (prima, seconda, ter o quater) può comunque ripresentare quei debiti nella Rottamazione Quinquies . È il caso, ad esempio, di un contribuente che aveva aderito alla rottamazione-ter nel 2019 ma non è riuscito a pagare tutte le rate: il debito residuo, tornato esigibile con sanzioni e interessi, è ora nuovamente definibile nella Quinquies. (NB: fanno eccezione i contribuenti in regola con la rottamazione-quater, come si dirà tra poco in §2.2.)
- Carichi inseriti in procedure concorsuali o di sovraindebitamento: possono essere rottamati anche i debiti iscritti a ruolo che rientrano in procedure di crisi d’impresa o da sovraindebitamento (es. concordato preventivo, piano del consumatore, ecc.), in base alla L. 3/2012 e al Codice della Crisi . La norma lo consente, ma l’adesione potrà richiedere coordinamento con le procedure in corso (ad esempio andrà valutato nei piani di concordato). È comunque una possibilità rilevante per chi è in procedure di risanamento: la definizione agevolata può ridurre il monte debiti fiscali, facilitando la soluzione concordataria.
Riepilogo dei debiti ammissibili: la tabella seguente riassume quali debiti possono essere rottamati nell’edizione Quinquies:
| Categoria di Debito | Inclusione nella Rottamazione Quinquies |
|---|---|
| Imposte da dichiarazione (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, addizionali, ecc. risultanti da dichiarazioni annuali) | SÌ, incluse se affidate a ruolo dal 2000–2023 . |
| Imposte da controlli automatizzati/formali (liquidazioni art.36-bis DPR 600 e 54-bis DPR 633) | SÌ, incluse se a ruolo dal 2000–2023 . |
| Contributi INPS omessi (non da accertamento) | SÌ, inclusi contributi previdenziali e assistenziali dovuti e non versati (cartelle INPS) . |
| Multe stradali (Codice della Strada) | SÌ (parziale) – interessi di mora e maggiorazioni annullati; sanzione base da pagare . |
| Tributi locali affidati ad AdER (IMU, TARI, bollo auto, ecc. se iscritti in cartella) | SÌ, se il Comune/ente ha utilizzato AdER per la riscossione . (Se riscossi in proprio dall’ente → v. definizione locale §6) |
| Debiti già in precedenti rottamazioni (decaduti o revocati) | SÌ, possono essere nuovamente rottamati con Quinquies . |
| Debiti in contenzioso pendente (ricorsi in corso) | SÌ, l’adesione è consentita previa rinuncia al giudizio pendente . (Il processo viene sospeso ed estinto dopo il pagamento, v. §5 e FAQ) |
| Debiti in dilazione ordinaria (rateizzazione in corso con AdER) | SÌ, è possibile aderire; la rateazione in corso viene sospesa fino all’esito della definizione . |
2.2 Debiti Esclusi (carichi non definibili)
Sono esclusi dalla Rottamazione Quinquies i seguenti debiti e situazioni, come specificato dalla normativa e dai primi commenti ufficiali:
- Tributi locali NON affidati ad AdER: i tributi di competenza di regioni, province e comuni non riscossi tramite l’agente nazionale non rientrano automaticamente nella sanatoria statale . In particolare IMU, TARI, TASI, imposta di soggiorno, multe comunali, etc. gestiti direttamente dall’ente locale sono esclusi dalla definizione nazionale . Tuttavia, l’art. 24 della manovra consente agli enti locali di varare proprie rottamazioni locali (vedi §6), quindi questi debiti potranno eventualmente essere sanati con provvedimenti ad hoc dell’ente territoriale.
- Debiti da accertamento o atti di recupero: non sono definibili i ruoli derivanti da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o atti di recupero (ad esempio recupero di aiuti di Stato) divenuti definitivi . La ratio è che la sanatoria riguarda le somme auto-dichiarate o liquidate automaticamente, mentre chi è stato accertato dall’ente impositore (per evasione o irregolarità accertata) non beneficia dello sconto. Ad esempio, una cartella che origina da un avviso di accertamento per maggiori imposte constatate dall’AdE è esclusa dalla rottamazione quinquies . Analogamente, i dazi doganali e le risorse proprie UE (ad es. IVA all’importazione) e i recuperi di aiuti di Stato illegittimi sono sempre stati esclusi per vincoli UE e restano fuori anche stavolta .
- Contributi previdenziali da accertamenti ispettivi: come accennato, se i contributi INPS sono stati iscritti a ruolo a seguito di un verbale ispettivo o accertamento (es. contributi evasi emersi da ispezione), tali somme non possono essere rottamate . Inoltre, sono esclusi i contributi dovuti a Casse di previdenza private (avvocati, commercialisti, ecc.), poiché non rientrano tra quelli gestiti da AdER (salvo rare ipotesi).
- Premi INAIL: i debiti per premi assicurativi INAIL (assicurazione infortuni sul lavoro) non risultano compresi, venendo esplicitamente esclusi dal dettato normativo . Dunque eventuali cartelle relative a premi INAIL omessi non rientrano nella definizione agevolata statale.
- Sanzioni penali e altre sanzioni non tributarie: le sanzioni pecuniarie penali (derivanti da sentenze penali di condanna) non sono condonabili. In generale, la rottamazione riguarda i carichi fiscali e contributivi e le sanzioni amministrative (come le multe stradali) ma non si applica alle sanzioni penali o ad altre misure punitive di natura non amministrativa . Ad esempio, un’ammenda penale o una sanzione della Corte dei Conti per danno erariale non possono essere definite con questa procedura.
- Debiti già saldati in precedenti rottamazioni: se una cartella è già stata integralmente pagata grazie a una precedente definizione agevolata, ovviamente non c’è nulla da definire (il carico è estinto) . Questa casistica è più teorica, ma significa ad esempio che chi ha completato i pagamenti della rottamazione-ter per un debito, non potrà ottenere rimborsi o ulteriori sconti su quanto già versato.
- Contribuenti in regola con la Rottamazione-quater: qui occorre attenzione. Il testo originale della manovra 2026 esclude dalla rottamazione quinquies i debiti per cui siano state pagate tutte le rate scadute al 30 settembre 2025 nell’ambito della rottamazione-quater . In pratica, chi sta regolarmente versando le rate della definizione 2023 (quater) non può aderire alla nuova sanatoria per quegli stessi debiti, a meno che non sia decaduto entro il 30/09/2025. Questa clausola ha suscitato critiche (“la beffa per chi è in regola”) perché premia i decaduti e non i virtuosi. È probabile però che in sede di approvazione finale venga introdotta una correzione: il MEF ha annunciato l’intenzione di ammettere alla Quinquies anche i soggetti perfettamente in regola con la rottamazione-quater, dando loro la possibilità di ricalcolare il debito residuo su tempi più lunghi . Al 12/12/2025 l’emendamento è in discussione, ma non confermato. Dunque, allo stato attuale: se hai una rottamazione-quater in corso senza ritardi nei pagamenti, ufficialmente non potresti rifinanziarla con la Quinquies (dovresti continuare col vecchio piano); se invece sei decaduto dalla quater (cioè hai saltato una rata nel 2023 o 2024, o comunque prima di ottobre 2025), puoi includere quei debiti nella nuova definizione . Si raccomanda di verificare le novità al momento dell’adesione (gennaio 2026) perché questa specifica potrebbe cambiare con la legge definitiva.
Riassumendo, ecco una tabella dei principali esclusi dalla Rottamazione Quinquies:
| Categoria di Debito | Esclusione dalla Quinquies |
|---|---|
| Tributi locali non affidati ad AdER (IMU, TARI ecc. riscossi dal Comune direttamente) | ESCLUSI dalla definizione nazionale (possibili sanatorie locali, v. §6). |
| Debiti da accertamenti tributari (avvisi di accertamento AE, atti di recupero credito) | ESCLUSI, no rottamazione per somme da attività di accertamento . |
| Dazi doganali, IVA import, aiuti di Stato | ESCLUSI, per vincoli UE . |
| Sanzioni penali tributarie (multe penali, confische pecuniarie) | ESCLUSI, la definizione riguarda solo sanzioni amministrative . |
| Contributi da accertamenti ispettivi (INPS) | ESCLUSI, solo contributi auto-dichiarati rientrano . |
| Premi INAIL non pagati | ESCLUSI, espunti espressamente dalla norma . |
| Debiti già rottamati e pagati | NON RILEVANTI, essendo già estinti (no ulteriori benefici). |
| Debiti rottamazione-quater in corso (se tutti pagamenti regolari) | ESCLUSI (salvo modifiche finali attese) . Chi è in regola con quater al 30/9/25 non può rifare quei debiti in quinquies (a differenza dei decaduti). |
2.3 Focus: Multe Stradali e sanzioni amministrative
Una menzione particolare meritano le multe stradali (sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada) e, in generale, le sanzioni amministrative non tributarie. Tali debiti rientrano nella definizione agevolata, ma con portata limitata: si annullano solamente gli interessi e l’aggio di riscossione, mentre resta dovuta per intero la sanzione principale . In pratica, aderendo alla Rottamazione Quinquies su cartelle relative a multe:
- Non pagherai gli interessi di mora maturati sul verbale e le maggiorazioni semestrali del 10% previste dall’art. 27 L.689/1981 (che fanno raddoppiare la multa dopo 6 mesi) .
- Non pagherai l’aggio di riscossione (la commissione di incasso) eventualmente calcolato sulla cartella .
- Dovrai invece pagare la sanzione base indicata nel verbale originale (l’importo originario della multa) , oltre alle spese di notifica della cartella.
Esempio pratico: Mario ha preso nel 2021 una multa per eccesso di velocità da €150, diventata €180 dopo 60 giorni (maggiorazione del 20%). Non avendo pagato, nel 2023 gli è stata notificata cartella da €216 (€180 di multa + interessi e maggiorazioni + aggio e spese). Aderendo alla definizione quinquies, Mario dovrà pagare solo €180 (sanzione originaria) più le spese vive di notifica (pochi euro). Le maggiorazioni semestrali e gli interessi di mora aggiunti in cartella vengono condonati, così come l’aggio di riscossione . Potrà perciò chiudere la posizione con un notevole risparmio rispetto all’importo “lievitato” della cartella.
Questo regime si applica a tutte le sanzioni amministrative non tributarie (in primis quelle stradali, ma analogamente sanzioni amministrative per violazioni diverse, se iscritte a ruolo). Da notare: nessuno “sconto” sul capitale della multa è previsto – ciò anche per evitare conflitti con il principio per cui le sanzioni hanno finalità dissuasiva. Si agevola il debitore solo sugli oneri accessori.
Dal punto di vista operativo, quando si farà domanda di rottamazione, le cartelle contenenti sanzioni stradali saranno automaticamente calcolate tenendo conto di questa distinzione: la Comunicazione delle somme dovute dell’AdER indicherà per quei carichi un importo pari alla sanzione base + spese (senza interessi).
Importante: se nella stessa cartella fossero presenti sia tributi che sanzioni (caso raro, di solito separati), la definizione si applica pro-quota: per la parte tributi si condonano sanzioni tributarie e interessi interamente; per la parte sanzioni amministrative si condonano solo interessi/maggiorazioni. In genere però le cartelle sono distinte per natura del credito.
3. Scadenze e Procedura: come aderire alla Rottamazione Quinquies
Passiamo agli aspetti operativi: quali sono i termini temporali e il procedimento per aderire alla definizione agevolata 2026. La norma stabilisce un preciso calendario di scadenze, simile ai precedenti ma con tempistiche proiettate sul 2026.
3.1 Calendario delle Scadenze Chiave
Di seguito riepiloghiamo le date cruciali (da segnare sul calendario) della Rottamazione Quinquies, sulla base del testo di legge in via di approvazione:
- 1º gennaio 2026: Entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 e avvio formale della nuova sanatoria . Da questa data l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha 20 giorni di tempo per predisporre i servizi necessari (portale online, modulistica) per le adesioni .
- ** ~21 gennaio 2026: Apertura delle adesioni.** Presumibilmente intorno a questa data (20 giorni dall’entrata in vigore) AdER aprirà il portale per presentare le domande di rottamazione quinquies . I contribuenti potranno iniziare a inviare le istanze in forma telematica (vedi §3.2 per i dettagli sulla domanda).
- 30 aprile 2026: Scadenza per la presentazione della domanda di adesione. È il termine ultimo entro cui inviare l’istanza online di definizione agevolata . Questa data è fissata espressamente dal testo normativo e non dovrebbe subire proroghe (nelle precedenti edizioni talvolta il termine di adesione fu prorogato, ma non è garantito). Dunque entro il 30/04/2026 tutti gli interessati dovranno aver presentato la loro richiesta ad AdER.
- 30 giugno 2026: Comunicazione degli importi dovuti. Entro questa data l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà a ciascun richiedente la “Comunicazione delle somme dovute” . Si tratta di un prospetto dettagliato in cui AdER accoglie (o respinge, in rari casi) la domanda e indica:
- l’elenco dei debiti/cartelle ammessi alla definizione;
- l’importo totale dovuto (ossia il solo capitale più spese, senza sanzioni/interessi condonati);
- l’eventuale suddivisione in rate secondo la scelta fatta dal contribuente (numero di rate richiesto);
- l’importo di ciascuna rata e le relative scadenze di pagamento .
La Comunicazione conterrà anche i bollettini di pagamento o i codici per pagare online. È un documento fondamentale perché cristallizza l’adesione: se non dovesse pervenire entro il 30/6/2026, è onere del contribuente contattare AdER (in passato a volte arrivarono a ridosso della scadenza successiva). – 31 luglio 2026: Pagamento dell’unica soluzione o prima rata. Questa è una data decisiva: entro il 31/07/2026 occorre effettuare il pagamento per perfezionare la rottamazione . Se si è optato per il pagamento in unica soluzione, va versato tutto il dovuto entro questo giorno. Se si è scelta la rateizzazione, va versata entro il 31 luglio 2026 la prima rata del piano . Il pagamento puntuale di questa scadenza è ciò che “perfeziona” la definizione agevolata: mancato pagamento comporta decadenza immediata (vedi §5). La data del 31 luglio ’26 è quindi l’equivalente del “primo appuntamento” con la pace fiscale , come già avvenuto nelle edizioni precedenti (generalmente la prima rata cadeva a luglio). – Scadenze successive delle rate: solo per chi ha scelto il pagamento dilazionato, vi saranno ulteriori 53 rate bimestrali dopo la prima, distribuite nei successivi 9 anni (fino al 2035). Le scadenze precise di queste rate sono fissate dalla legge con cadenza fine mese nei mesi di Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Novembre (sei rate l’anno, salvo primo e ultimo anno con tre rate) . In particolare: – Anno 2026: 3 rate – 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026 . – Anni 2027 – 2034: 6 rate ogni anno – 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno dal 2027 al 2034 . – Anno 2035: 3 rate finali – 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio 2035 .
La tabella riepilogativa seguente mostra il calendario di massima delle rate:
| Anno | Rate da pagare | Scadenze entro il |
|---|---|---|
| 2026 | 3 rate (prima annata ridotta) | 31 luglio 2026; 30 settembre 2026; 30 novembre 2026 . |
| 2027 – 2034 | 6 rate per ciascun anno | 31 gennaio; 31 marzo; 31 maggio; 31 luglio; 30 settembre; 30 novembre (di ogni anno 2027-2034) . |
| 2035 | 3 rate finali (ultima annata) | 31 gennaio 2035; 31 marzo 2035; 31 maggio 2035 . |
N.B.: Il piano di rate massimo è 54 rate bimestrali in 9 anni . È facoltà del contribuente scegliere anche un numero inferiore di rate (ad esempio 18 rate in 3 anni, o 10 rate in 2 anni, ecc.), fermo restando che la scadenza di massima per l’ultima rata non può andare oltre il 31 maggio 2035. Se si sceglie un numero di rate minore, AdER ripartirà il debito su quelle scadenze (sempre bimestrali consecutive a partire da luglio 2026).
Come si vede, il calendario ricalca lo schema già utilizzato per la rottamazione-quater ma estende di molto l’orizzonte temporale: si paga dal 2026 fino al 2035, rendendo questa pace fiscale la più diluita di sempre (9 anni di tempo). Ciò comporta tuttavia anche l’applicazione di interessi di dilazione (vedi §4).
- Oltre il 2035: non sono previste rate ulteriori. Entro metà 2035 tutti i piani dovranno concludersi con il pagamento integrale del dovuto agevolato. Qualora un contribuente opti per meno rate, può ovviamente terminare prima (ad esempio con 10 rate semestrali concluderebbe nel 2027). Non è obbligatorio prendere il massimo numero di rate: la scelta dovrebbe basarsi sulla sostenibilità effettiva del piano.
Riepilogo scadenze principali: 30/04/2026 (domanda) → 30/06/2026 (comunicazione AdER) → 31/07/2026 (pagamento iniziale) → rate bimestrali fino 05/2035.
3.2 Modalità di presentazione della domanda
L’adesione alla Rottamazione Quinquies avverrà esclusivamente tramite domanda telematica da inviare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026 . Non saranno accettate domande dopo tale data (salvo improbabili proroghe future). Ecco come procedere:
- Canali per la domanda: AdER metterà a disposizione un servizio online dedicato sul proprio sito (verosimilmente analogo a quello usato per la rottamazione-quater). Occorrerà autenticarsi nell’area riservata con SPID/CIE o tramite un form online in area pubblica inserendo i propri dati e allegando documento d’identità . Nelle precedenti edizioni erano possibili anche l’invio PEC o la presentazione agli sportelli, ma la modalità fortemente consigliata è il portale online. AdER sul suo sito pubblicherà istruzioni dettagliate e un modello di “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2026”.
- Contenuto della domanda: nel form telematico andranno indicati:
- i dati anagrafici/fiscali del contribuente (persona fisica con codice fiscale, o società con partita IVA);
- l’elenco delle cartelle/avvisi che si intendono rottamare . Si potrà scegliere se definire tutti i debiti definibili oppure solo alcuni carichi specifici. AdER di solito consente di selezionare i riferimenti delle cartelle (numero di cartella/avviso) da includere. È dunque possibile “spezzare” il proprio debito: ad esempio, aderire per le cartelle relative a imposte e non per una cartella che si vuole continuare a contestare in giudizio. È importante effettuare questa scelta consapevolmente (si consiglia di inserire tutti i debiti di dubbia esigibilità o che generano sanzioni pesanti, e magari escludere quelli per cui si ha un contenzioso con buone probabilità di vittoria – v. oltre).
- la modalità di pagamento prescelta: si deve indicare se si opta per il versamento in un’unica soluzione o per il pagamento rateale, specificando in quest’ultimo caso il numero di rate desiderato . La scelta delle rate va ponderata: più rate significano importi minori ma più anni di interessi; meno rate comportano un esborso maggiore per rata ma meno interessi totali (vedi §4 sul tasso d’interesse).
- la presenza di eventuali ricorsi pendenti riguardanti i debiti oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi in caso di accoglimento della definizione . In pratica, firmando la domanda il contribuente si impegna a “gettare la spugna” nei contenziosi relativi alle cartelle rottamate, una volta perfezionato il pagamento. Non occorre allegare copia dei ricorsi; sarà poi cura del contribuente far dichiarare estinto il giudizio (o non presentarsi all’udienza, ecc., come da prassi).
- infine, va allegato un documento di identità (per le persone fisiche) o di un rappresentante in caso di società, se richiesto (solitamente il form online genera una ricevuta senza necessità di allegati, ma via PEC era richiesto documento).
- Invio e protocollazione: una volta compilata, la domanda va inviata telematicamente. Si raccomanda di conservare la ricevuta di presentazione che AdER rilascerà (di solito viene generata una ricevuta con data/ora di invio e numero di protocollo). Questa è la prova dell’avvenuta presentazione entro i termini. Attenzione a non ridursi all’ultimo giorno: possibili intasamenti del sito potrebbero creare disagi a ridosso del 30 aprile 2026.
- Conferma di AdER: dopo l’invio, l’Agenzia non invierà altre comunicazioni fino alla già citata Comunicazione delle somme dovute (entro 30/6/2026) . Non ci sarà quindi una “accettazione” immediata: vale il silenzio-assenso. Solo in caso di problemi la domanda potrebbe essere respinta (es. cartella non rottamabile per qualche motivo): in tal caso AdER ne darebbe notizia sempre entro il 30 giugno. Se al 30 giugno non avrete ricevuto nulla e avete la certezza dell’invio domanda, è opportuno contattare AdER con i riferimenti della ricevuta.
Nota bene: presentare la domanda non comporta costi immediati né il versamento di alcun acconto. A differenza di istituti come il concordato, qui non è dovuto alcun deposito iniziale: il primo pagamento è fissato a luglio 2026. La semplice adesione impegna il contribuente ma non è revocabile unilateralmente dopo il 30/4 (fino a quella data si può decidere di non presentare affatto la domanda, ma se presentata la si può annullare solo entro la scadenza, non dopo). Se successivamente il contribuente non paga la prima rata, la definizione decade (vedi §5) e il debito resta in essere.
- Effetti immediati della presentazione della domanda: dal momento in cui viene protocollata l’istanza di adesione, scattano alcuni effetti di tutela per il debitore previsti dalla legge:
- Sospensione delle azioni esecutive e cautelari: l’AdER non potrà avviare nuovi pignoramenti, fermi amministrativi, iscrizioni di ipoteca sui beni del debitore relativamente ai carichi oggetto di domanda . Se erano già in corso azioni esecutive, queste vengono sospese (ad esempio, un fermo auto già iscritto rimane ma non verranno eseguiti nuovi atti; un pignoramento in atto viene congelato finché la definizione non fallisce o si perfeziona). Importante: secondo la norma, sono sospese anche le procedure esecutive già avviate e i provvedimenti cautelari come i fermi . Ciò significa che, presentata la domanda, ci si protegge da ulteriori azioni del Fisco almeno fino a luglio 2026.
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza: il decorso dei termini di prescrizione dei debiti e di decadenza dei procedimenti di riscossione viene congelato per il periodo di pendenza della definizione . In pratica, il tempo si ferma: l’adesione interrompe temporaneamente il maturare della prescrizione delle cartelle.
- Inammissibilità di nuove iscrizioni a ruolo: l’Agente non può iscrivere a ruolo sanzioni aggiuntive o interessi nel frattempo (ad esempio per ritardata iscrizione). È come se il debito fosse “congelato”.
- Regolarità DURC e appalti: il contribuente che ha presentato la domanda non è considerato inadempiente ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e della partecipazione a gare/appalti pubblici . Questo è cruciale per imprese e professionisti: anche avendo debiti fiscali, l’aver aderito alla rottamazione permette di ottenere il DURC regolare fino a quando si rispettano le scadenze della definizione. Si evita dunque l’esclusione da appalti o la perdita di benefici contributivi nel frattempo.
- Sospensione dei giudizi tributari pendenti: se per le cartelle rottamate c’è un ricorso pendente in Commissione Tributaria o in Cassazione, il processo è sospeso su istanza del contribuente (basta presentare copia della domanda di definizione al giudice) . In molti casi, la stessa Agenzia delle Entrate o la Giustizia Tributaria dispongono la sospensione d’ufficio dei processi interessati dalla rottamazione, fino al 31/7/2026. La causa poi verrà definita con estinzione se la rottamazione va a buon fine (vedi §5 e §8).
Ricordiamo che gli effetti suddetti permangono finché si è in regola con la procedura. Se poi la domanda non viene perfezionata con il pagamento, tutti questi effetti decadono retroattivamente (azioni esecutive riprendibili, ecc., come se nulla fosse).
4. Importi da Pagare, Interessi e Modalità di Versamento
Una volta presentata l’adesione, il contribuente riceverà il conteggio e dovrà procedere ai pagamenti secondo il piano scelto. In questa sezione illustriamo quanto si paga effettivamente con la Rottamazione Quinquies, il meccanismo degli interessi sulle rate e le opzioni per il versamento.
4.1 Quanto si paga: capitale, spese e interessi agevolati
Come già accennato, aderendo alla definizione agevolata si pagano soltanto:
- Il capitale del tributo/contributo dovuto (l’imposta o il contributo inizialmente non versato).
- Le spese di notifica della cartella e le eventuali spese per procedure (es. spese vive per atti esecutivi già compiuti, diritti di notifica, spese di registro di ipoteche, ecc.). Queste sono somme generalmente modeste (pochi euro o poche decine di euro per atto).
- [Per le multe stradali] la sanzione base (come visto al §2.3).
Non si pagano invece sanzioni, interessi di mora, aggio di riscossione, né somme aggiuntive. Il beneficio infatti consiste proprio nella cancellazione totale di sanzioni e interessi sul debito . Nello specifico, il testo prevede l’abbattimento integrale di:
- Sanzioni amministrative tributarie (tipicamente le sanzioni per tardivo versamento, pari al 30% delle imposte non pagate, e altre sanzioni da controlli).
- Interessi di mora maturati sulle cartelle (interessi ex art. 30 DPR 602/73, che dal giorno 61 dopo notifica cartella maturano sul debito – tassi che negli anni recenti oscillavano tra il 2,68% e l’8% annuo).
- Aggio di riscossione (il compenso di AdER, pari al 3%–6% del dovuto, applicabile sui ruoli affidati fino al 2021) .
- Sanzioni civili e somme aggiuntive su contributi previdenziali (quelle penalità che INPS applica sui contributi omessi, spesso elevate). Anche queste vengono azzerate .
In altri termini, il contribuente paga esattamente “l’importo iscritto a ruolo a titolo di capitale” più spese vive. Tutto il resto viene condonato . AdER nel calcolo scorpora automaticamente questi importi.
Esempio quantitativo: Luigi ha una cartella per IRPEF 2018 non pagata di importo totale €10.000, di cui: €6.000 imposta, €1.800 sanzioni, €1.200 interessi di mora, €600 aggio, €400 altre spese. Con la rottamazione quinquies Luigi pagherà solo €6.000 + €400 = €6.400, risparmiando €3.600 di oneri. Se decide di pagare in 10 rate dilazionate, dovrà aggiungere un piccolo interesse agevolato (vedi sotto), ma comunque il risparmio rispetto ai €10.000 originari è notevole (circa 35–40%). Più alta era la quota di sanzioni/interessi, maggiore il beneficio in termini assoluti.
Va evidenziato che l’esonero dall’aggio e dagli interessi rende questa rottamazione particolarmente allettante perché i tassi di mora sugli ultimi anni erano alti (es. ~8% annuo nel 2023). Inoltre, nessuna sanzione tributaria viene dovuta: ad esempio, la penalità del 30% per omesso versamento viene del tutto annullata . Questo realizza uno “sconto” che può aggirarsi tipicamente tra il 30% e il 50% del totale di cartella, a seconda degli anni di vecchiaia del debito (più vecchio = più interessi condonati).
L’unica componente aggiuntiva da mettere in conto è se si sceglie il pagamento a rate: in tal caso, sul debito definito si applicheranno interessi del 4% annuo a partire dal 1° agosto 2026 sulle rate successive alla prima . Questo aspetto è dettagliato nel prossimo punto.
4.2 Interessi sulle rate (2% vs 4% e possibili modifiche)
Una delle novità della Rottamazione Quinquies riguarda proprio il tasso d’interesse applicato in caso di pagamento rateale. Nelle precedenti edizioni (ter e quater) il legislatore aveva previsto un interesse agevolato del 2% annuo sulle rate dilazionate . Per la Quinquies, inizialmente, è stato deciso di aumentare tale tasso al 4% annuo (interesse semplice) a partire dal 1° agosto 2026 . Ciò significa che chi paga a rate dovrà corrispondere un interesse su ciascuna rata (tranne la prima) calcolato al 4% su base annua sul capitale residuo.
Esempio di calcolo interessi: riprendendo il caso di Luigi (€6.400 da pagare). Se sceglie 10 rate semestrali (5 anni), dopo il pagamento della prima rata a luglio 2026 rimangono €5.760. Su questo residuo matureranno interessi 4% annuo; prima della seconda rata (gen 2027) matureranno circa 6 mesi di interessi (~2%) su €5.760 = €115. La seconda rata includerà quindi quota capitale + €115 di interesse. Via via, interessi decrescenti man mano che il capitale residuo scende. In totale Luigi pagherà forse ~€400 di interessi dilatori in 5 anni. Se invece avesse pagato in unica soluzione nel 2026, avrebbe risparmiato questi €400, ma con lo sforzo di pagare tutto subito.
Il tasso del 4% annuo è comunque agevolato rispetto ai tassi di mercato e anche rispetto agli interessi legali dell’ultimo periodo (il tasso legale 2024 è al 2,5%, ma gli interessi di mora delle cartelle erano ~8%). È però il doppio di quanto applicato nelle rottamazioni precedenti (2%). Questo incremento è giustificato dalla dilazione molto lunga (fino a 9 anni): il Fisco chiede un interesse leggermente più alto per il maggior periodo di finanziamento.
Possibile riduzione al 3%: va segnalato che durante l’iter parlamentare si è discusso di abbassare questo tasso al 3% . Non c’è certezza al 12/12/2025, ma è uno degli emendamenti proposti. Se approvato, le rate sarebbero un po’ meno onerose. Ad oggi comunque consideriamo il 4% come dato ufficiale, salvo sorprese in extremis.
In ogni caso, questi interessi di dilazione partono solo dal 1° agosto 2026 e solo sulle rate successive alla prima . La prima rata (31/7/2026) non ha interessi, e se uno paga in unica soluzione non paga interessi affatto. Inoltre, l’interesse si calcola in modo semplice (non capitalizzato).
Confronto con dilazione ordinaria: va evidenziato che il 4% è ancora un tasso favorevole rispetto alle dilazioni ordinarie ex DPR 602/73. Infatti, le rateizzazioni ordinarie delle cartelle pagano un interesse di rateazione pari al tasso di interesse legale, che nel 2023 era 5% e nel 2024 scende al 2% (ma era 0,5% nel 2021; variabile ogni anno) più l’interesse di mora su eventuali decadenze pregresse. Inoltre, i normali piani non offrono lo sconto sulle sanzioni. Per cui, anche col 4% la definizione resta molto conveniente. AdER stessa sottolinea che gli interessi agevolati complessivi sono marginali rispetto alle sanzioni condonate .
4.3 Modalità pratiche di versamento
La Comunicazione delle somme dovute che AdER invierà contiene già tutte le indicazioni per effettuare i pagamenti. Le principali opzioni saranno:
- Bollettini di pagamento premarcati: allegati al prospetto ci saranno bollettini RAV o similari (uno per ogni rata, o uno unico per l’importo intero) con indicato l’importo e la scadenza. Si potranno pagare presso la propria banca, uffici postali, tabaccai, sportelli bancomat abilitati, online banking ecc., utilizzando il codice del bollettino.
- Domiciliazione bancaria (SDD): AdER offrirà la possibilità di domiciliare le rate sul conto corrente. In tal caso il pagamento avverrà automaticamente alle scadenze tramite addebito diretto in conto (il contribuente dovrà attivarlo seguendo le istruzioni di AdER, spesso tramite area riservata o modulo da restituire). Attenzione: la domiciliazione è comoda ma bisogna assicurarsi di avere fondi sul conto a ogni scadenza, per evitare mancati pagamenti.
- Servizi online AdER: tramite il portale AdER (sezione pagamenti), inserendo il numero della cartella o il codice avviso presente sul bollettino, si potrà pagare con carta di credito, PagoPA o altri metodi elettronici direttamente online.
- Sportelli e altri canali: si potrà anche pagare presso gli sportelli fisici di Agenzia Riscossione (ricevitorie abilitate) oppure utilizzando l’APP Equiclick se sarà aggiornata per la definizione.
Il pagamento può essere effettuato anche da terzi: ad esempio un familiare può pagare per conto del debitore, l’importante è usare il bollettino giusto.
Importante: è fondamentale rispettare le date di scadenza esatte. La norma non prevede giorni di tolleranza né possibilità di ritardato pagamento . (In passato, per la rottamazione-quater, era concessa una tolleranza di 5 giorni calendariali sulle rate, ma attualmente per la quinquies non è esplicitata una soglia di tolleranza – se resterà la regola generale DPR 602/73, fino a 5 giorni di ritardo potrebbero non far decadere il piano, ma è meglio non rischiare). Dunque, ad esempio, la rata del 31/07/2026 andrà versata entro il 31 luglio stesso (se è un venerdì, non oltre quel venerdì; se cade di weekend, la scadenza slitta al lunedì successivo per legge).
Ad ogni pagamento, il contribuente riceverà quietanza. In caso di mancato versamento di una rata entro la scadenza (o al massimo entro i 5 giorni se sarà confermata la mini-tolleranza), si configurerebbe l’inadempimento e la decadenza dalla definizione (vedi §5).
Riassumendo le opzioni di pagamento:
- Unica soluzione: pagamento entro 31/07/2026 dell’intero importo dovuto, con bollettino unico.
- Rateizzazione fino a 54 rate: pagamento prima rata 31/07/2026 e poi ogni due mesi. Gli importi delle rate saranno di importo costante (salvo pochi centesimi di differenza per arrotondamenti) in quanto il piano è a rate costanti comprensive di interessi.
- Possibilità di estinguere anticipatamente: la legge non lo vieta. Si potrà sempre decidere di pagare prima l’intero residuo (ad esempio, dopo due anni uno può saldare tutte le rate restanti in un’unica soluzione, risparmiando così gli interessi successivi al momento del saldo). Non ci sono penali per estinzione anticipata.
5. Vantaggi per il Debitore e Profili Critici: cosa succede se non si paga (Decadenza)
Dal punto di vista del debitore (sia esso cittadino in difficoltà o imprenditore), la Rottamazione Quinquies offre notevoli opportunità di risparmio e tutela, ma occorre anche essere consapevoli dei rischi in caso di inadempimento agli impegni presi. In questa sezione analizziamo i principali benefici della sanatoria e le conseguenze della decadenza (mancato pagamento).
5.1 Perché aderire: i benefici concreti della Rottamazione Quinquies
a) Risparmio economico significativo: Il vantaggio più immediato è la riduzione dell’importo dovuto. Come visto, vengono azzerate tutte le sanzioni e gli interessi di mora , che spesso rappresentano una quota ampia del totale di una cartella esattoriale (specialmente se il debito è datato). In molti casi il debitore si trova a pagare solo il 50-70% del totale iniziale iscritto a ruolo. Ad esempio, uno sconto del 30-40% sul debito complessivo è frequente . Questo “taglio” può fare la differenza tra un debito impagabile e uno gestibile.
b) Niente more future e blocco degli interessi: Oltre al condono degli interessi passati, aderendo si evita l’ulteriore maturare di interessi di mora sul debito, poiché i termini sono sospesi e poi si applica solo l’interesse agevolato 4% dal 2026 (molto inferiore ai tassi di mora attuali ~8%). Dunque il debito non continuerà a crescere vorticosamente come farebbe invece lasciandolo in riscossione ordinaria.
c) Dilazione lunghissima (fino a 9 anni) senza garanzie: La Quinquies concede una rateizzazione estremamente lunga (54 rate) . In pratica, consente di spalmare il pagamento fino al 2035, un arco che raramente si ottiene con altri strumenti. Inoltre, diversamente da alcune rateizzazioni ordinarie di importo elevato, non sono richieste garanzie fideiussorie per accedere alla definizione (lo Stato “si fida” in cambio della rinuncia alle sanzioni). Ciò rende accessibile il piano anche a chi non avrebbe liquidità immediata o non otterrebbe fideiussioni.
d) Protezione dalle azioni esecutive e misure cautelari: Come illustrato (§3.2), presentare la domanda mette al riparo da nuovi pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche da parte di AdER . Questo è un vantaggio operativo enorme: se si hanno cartelle in fase di riscossione coattiva, l’adesione congela la situazione. Ad esempio, un imprenditore con cartelle che teme il pignoramento del conto corrente può tirare fiato: durante la definizione non subirà prelievi forzosi (sempre che rispetti poi i pagamenti). Si guadagna tempo e si evita il tracollo immediato che un’azione esecutiva potrebbe causare.
e) Regolarità contributiva e con la PA (DURC): Per chi fa impresa o esercita professioni, essere segnalato come inadempiente fiscale può precludere appalti, forniture pubbliche o anche incentivi. La norma garantisce che il debitore aderente non è considerato inadempiente verso la PA fino a quando onora la definizione . In pratica si ottiene il DURC regolare (Documento di regolarità contributiva e fiscale) anche se si hanno debiti pregressi, purché pendenti in rottamazione. Questo consente all’azienda di continuare a lavorare con enti pubblici o di usufruire di bonus fiscali senza intoppi.
f) Chiusura dei contenziosi pendenti senza ulteriori costi: Se si ha un ricorso in corso, aderire permette di chiudere la controversia evitando spese legali aggiuntive o incertezza dell’esito. La Cassazione ha chiarito che è sufficiente pagare la prima rata perché il giudizio tributario venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere . Questo può essere visto come un vantaggio (fine del contenzioso, niente più rischio di soccombenza) o uno svantaggio se si aveva ottimismo di vittoria (vedi però oltre cautela in caso di decadenza). In ogni caso, la definizione è una scorciatoia che pacifica anche il fronte giudiziario.
g) Pace mentale e pianificazione finanziaria: Non trascurabile, aderire consente al debitore di “mettere un punto” alla propria situazione debitoria col fisco, pianificando pagamenti certi e sostenibili. Si passa dall’incubo di cartelle che lievitano e possibili ganasce fiscali, a un piano concordato di uscita dal debito. Per un privato cittadino, significa sapere esattamente quanto dovrà pagare e quando; per un imprenditore, significa poter iscrivere a bilancio un debito definito e gestire la tesoreria di conseguenza, senza imprevisti.
h) Effetti reputazionali: Pur non essendo un condono tombale (il debito si paga comunque, anche se ridotto), la definizione agevolata permette di riabilitarsi come contribuente onesto. Ad esempio, dopo aver aderito e onorato le prime rate, si potrà dimostrare la volontà di regolarizzare le posizioni, il che può essere utile nei rapporti con banche o fornitori.
In sintesi, la Rottamazione Quinquies, dal lato dei vantaggi, offre una soluzione equilibrata: riduce il peso del debito (niente sanzioni/interessi) e offre tempo per pagarlo, tutelando nel frattempo il debitore da azioni aggressive. È un’opportunità che va colta, tuttavia, con la consapevolezza di dover rispettare gli impegni.
5.2 Rischi e conseguenze in caso di inadempimento (decadenza)
L’adesione alla rottamazione comporta anche delle responsabilità: se il debitore non rispetta i pagamenti previsti, decade dai benefici e può trovarsi in una situazione anche peggiore di prima sotto certi aspetti. Vediamo in dettaglio cosa accade in caso di mancato o tardivo pagamento delle somme dovute.
Quando si verifica la decadenza: la legge stabilisce che la definizione non produce effetti (decade) in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata (se scelta soluzione unica) o di due rate, anche non consecutive . Questo significa che: – Se dovevi pagare in unica soluzione il 31/7/2026 e non paghi (o paghi solo in parte) entro quella data, perdi immediatamente i benefici. – Se hai un piano rateale e salti due scadenze qualsiasi (ad esempio, non paghi la rata di settembre 2026 e poi salti anche quella di marzo 2027), allora scatta la decadenza. La formulazione “anche non consecutive” implica che pure se non sono due rate di fila, al secondo salto complessivo sei fuori . Attenzione: sembra dunque che la legge tolleri al massimo una rata non pagata durante l’intero piano, ma alla seconda inadempienza revoca tutto. Anche un’interpretazione più rigida potrebbe sostenere che già una rata non pagata renda il piano inefficace (le fonti non sono unanimi su questo punto). In pratica, è obbligatorio versare integralmente ogni rata entro la scadenza prevista. Non è ammessa una regolarizzazione postuma (ravvedimento) né giorni di ritardo oltre l’eventuale mini-tolleranza .
Quindi, in parole semplici: se non paghi puntualmente ogni rata, al massimo hai una vita (una rata saltata) ma alla seconda vita persa game over. Perciò, il rischio principale è la decadenza dal beneficio.
Conseguenze della decadenza: cosa succede se decadiamo? La legge è chiara: – Si perdono tutti i benefici della definizione . Il debito viene ripristinato nel suo importo originario, comprensivo di sanzioni e interessi come se la rottamazione non fosse mai avvenuta. In altri termini, AdER “resuscita” le sanzioni e gli interessi condonati. – I pagamenti parziali effettuati (eventuali rate versate prima della decadenza) vengono trattenuti dall’Agente e imputati a acconto sul debito originale . Non vengono restituiti, naturalmente. Ad esempio, se avevi un debito di €10.000 ridotto a €6.000 con rottamazione e hai pagato due rate per €2.000 totali ma poi sei decaduto, quei €2.000 saranno scalati dal debito che torna a €10.000, lasciando €8.000 ancora da pagare. – La riscossione riprende immediatamente per il debito residuo, con possibilità per AdER di attivare fermi, ipoteche, pignoramenti senza ulteriori indugi . Anzi, come riportano le cronache del 2023 per i decaduti della quater, l’Agente può scatenare in breve tempo migliaia di azioni esecutive contro i decaduti . Il periodo di tregua finisce e il Fisco torna a farsi avanti in modo anche più aggressivo per recuperare il dovuto. – Il debitore si ritrova quindi con il debito originale ripristinato, meno quanto già versato. Il che può essere un duro colpo perché nel frattempo si era rinunciato ai contenziosi e sospese le difese (vedi punto seguente).
Profilo del contenzioso pendente: un ulteriore aspetto critico è che, di solito, aderendo alla rottamazione si rinuncia ai ricorsi. La Cassazione con l’ordinanza n. 8784/2024 ha affermato che, a seguito dell’adesione alla definizione, viene meno l’interesse a proseguire il processo e quindi il ricorso è dichiarato inammissibile per cessata materia del contendere . In pratica il giudice chiude la causa appena sa che hai aderito e pagato almeno la prima rata. Se poi decadi, non potrai resuscitare quel contenzioso: lo hai abbandonato volontariamente e così rimane. Ciò significa che ti ritrovi il debito per intero, senza più possibilità di contestarlo in giudizio. È la situazione peggiore: hai perso sia lo sconto fiscale che la chance di vittoria legale. Purtroppo la norma (art. 1 c.236 L.197/2022 interpretato da art.12-bis DL 84/2025) gioca proprio su questo: l’estinzione del giudizio scatta già con la prima rata pagata . Pertanto il contribuente decaduto resta privo di difese e deve pagare l’intero dovuto. Anche la stampa specializzata ha definito questo scenario “la lite estinta lascia senza difese chi decade” .
Esempio numerico di decadenza: Riprendiamo Luigi che aveva €10.000 di cartella ridotta a €6.400 da rottamazione. Luigi paga magari €1.600 (le prime due rate) ma poi non riesce più. A quel punto Luigi decade. Il suo debito ritorna €10.000 originari, meno i €1.600 versati = €8.400 ancora da pagare . Però ora su €8.400 ricominciano a maturare interessi di mora, e AdER può iniziare a pignorare (per esempio il conto corrente). Luigi ha anche ritirato il ricorso che forse poteva annullare la cartella. Quindi Luigi è in posizione peggiore rispetto a prima: ha pagato €1.600 per nulla (se non ridurre il capitale di poco) e ha perso tempo prezioso.
È possibile una rateizzazione ordinaria dopo la decadenza? Sì, in linea generale è consentito richiedere un piano di rateazione ordinario per il debito tornato esigibile . L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito che non c’è un divieto a rateizzare il residuo post-decadenza, a differenza di passate edizioni dove c’erano più dubbi . Dunque, chi decade può comunque provare a chiedere un piano di dilazione ordinaria (72 rate o 120 rate se il debito > €120.000 e si prova difficoltà). Tuttavia: – Tale dilazione comprenderà di nuovo sanzioni e interessi (quindi l’importo sarà notevolmente più alto). – Le rate ordinarie saranno molte meno (max 6-10 anni, ma spesso 6 anni) rispetto alla Quinquies che ne offriva 9, e vanno rispettati requisiti normali. – Se il debito era molto elevato, una nuova dilazione potrebbe essere complicata (ad es. occorre presentare i moduli ISEE per oltre 60 rate, ecc.). E se uno non ce l’ha fatta con l’agevolata, difficilmente ce la farà con la normale, a meno di circostanze cambiate.
In pratica la rateazione post-decadenza è un’ancora di salvataggio molto relativa . Servirà solo a chi, magari, ha perso la rottamazione per un errore e vuole rimediare.
Recupero coattivo rapido: come anticipato, AdER tende a non far sconti ai decaduti: già per la quater, chi non pagò la prima rata nell’ottobre 2023 si è visto recapitare in poche settimane nuove intimazioni e atti di pignoramento . Questo per dire che non ci sarà un secondo appello: una volta fuori dal piano, il Fisco tornerà a esigere l’intero in maniera energica.
Suggerimenti per evitare la decadenza: – Valutare realisticamente, prima di aderire, la propria capacità finanziaria di sostenere i pagamenti per tutta la durata. È vero che 9 anni sono tanti e può succedere di tutto, ma bisogna avere un piano credibile. – Non scegliere un numero di rate troppo elevato solo per comodità se si è in grado di fare sforzi maggiori: più si allunga, più rischi imprevisti. Se ad esempio si può pagare in 18 rate invece di 54, meglio scegliere 18 (3 anni): si chiude prima e con meno interessi. – Tenere sempre sotto controllo le scadenze, magari attivando la domiciliazione bancaria per ridurre il rischio di dimenticanze. E mantenere un fondo di riserva per le rate. – In caso di temporanea mancanza di liquidità, prioritizzare assolutamente il pagamento delle rate rottamazione rispetto ad altre spese: la perdita del beneficio costerebbe di più. – Se proprio ci si rende conto di non poter più proseguire, valutare in extremis se conviene “saltare una rata” per guadagnare tempo (visto che la decadenza formale scatterebbe alla seconda rata omessa). Ad esempio, saltare la rata di settembre 2028 e pagarne poi una successiva potrebbe dare qualche mese in più prima della decadenza. Ma attenzione: la legge non chiarisce se si possa pagare dopo una rata saltata – normalmente no. Quindi questo stratagemma è azzardato e non garantito.
Implicazioni legali ulteriori: se il debitore decaduto aveva carichi oggetto di procedure concorsuali o accordi, la decadenza potrebbe complicare anche quelle soluzioni (perché il debito rispunta con sanzioni). Inoltre, il debitore torna inadempiente verso la PA: il DURC ridiventa irregolare, potendo portare a esclusioni da appalti o revoca di certificazioni.
In sintesi: la decadenza fa tornare il debito al 100% e fa perdere la protezione ottenuta. È uno scenario da evitare assolutamente, pena aggravare la propria posizione. Come è stato detto efficacemente, “chi aderisce prende un treno in corsa: se scende prima della destinazione, si farà più male che restando a terra fin dall’inizio”. Dunque, impegno massimo a rispettare il piano.
6. Definizione Agevolata dei Tributi Locali (Art. 24 Legge Bilancio 2026)
La guida fin qui ha riguardato la rottamazione statale dei carichi affidati ad AdER (rottamazione quinquies in senso proprio). Come visto, i tributi locali (IMU, TARI, multe comunali, bolli auto regionali, ecc.) sono esclusi dalla definizione nazionale se non riscossi da AdER . Tuttavia, il legislatore ha previsto una misura parallela per dare respiro anche su questi fronti: l’art. 24 della Legge di Bilancio 2026 consente a Regioni, Province e Comuni di attivare una propria “rottamazione locale” sui tributi di loro spettanza .
Vediamo i punti salienti di questa facoltà concessa agli enti territoriali:
- Facoltà e non obbligo: ogni Regione o Ente locale potrà deliberare autonomamente l’adesione ad una forma di definizione agevolata per i propri tributi, ma non è obbligato a farlo . Si tratta di una scelta politica locale. Dal 2026, dunque, dovremo attendere le delibere di consigli comunali, giunte regionali, ecc. che vorranno attivare la sanatoria locale. Ad esempio, il Comune Alfa potrebbe decidere di rottamare IMU e multe non pagate entro il 31/12/2023, mentre il Comune Beta potrebbe scegliere di non farlo.
- Perimetro dei debiti locali: la legge consente di includere tutti i tributi disciplinati e gestiti da regioni ed enti locali (escluse solo alcune voci come l’IRAP, che è regionale ma già inclusa nella definizione statale, e le addizionali IRPEF che sono compartecipazioni statali) . Ciò significa che potenzialmente sono definibili: IMU, TARI, TASI, canone unico patrimoniale, imposta di soggiorno, addizionali comunali IRPEF (anche se queste sono compartecipazioni, la norma le esclude in verità ), bollo auto (che è regionale), tasse automobilistiche, sanzioni amministrative locali (multe stradali gestite direttamente dal Comune), entrate patrimoniali (rette, affitti, concessioni) . La norma cita espressamente che gli enti possono includere anche entrate patrimoniali non tributarie .
- Benefici concedibili: l’ente locale potrà prevedere l’esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi su tali entrate, e anche la possibilità di definire casi di contenzioso o accertamenti in corso . In pratica, il Comune potrebbe fare uno “sconto” simile a quello statale: far pagare solo il tributo principale senza sanzioni né interessi, oppure ridurre le sanzioni in percentuale. La legge lascia flessibilità: parla di “sistemi premiali di riduzione delle sanzioni” e analoghe definizioni agevolate . Ad esempio, un Comune potrebbe decidere: “definiamo le ingiunzioni TARI affidate al nostro concessionario entro il 2022, facendo pagare solo l’85% del tributo e zero sanzioni, se il contribuente aderisce entro X”.
- Procedura locale: ogni ente che aderisce dovrà emanare un atto (regolamento o legge regionale) entro il 2026, specificando:
- Periodo temporale dei debiti condonabili (la norma chiede che siano periodi circoscritti, ad esempio “debiti fino al 2022”).
- Tipologia di agevolazione (quali tributi, quali sanzioni/interessi vengono condonati o ridotti).
- Termine per aderire non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto .
- Modalità di adesione e pagamento (es. in quante rate, scadenze).
Questo regolamento diventa efficace subito con la pubblicazione sul sito internet dell’ente – non serve approvazione ministeriale – e va solo comunicato al MEF per fini statistici . – Esempio di potenziale rottamazione locale: la norma è molto recente, ma immaginiamo che molte città la utilizzeranno. Ad esempio, Comuni e Regioni dal 2026 potranno sanare multe, IMU, Tari riducendo sanzioni e interessi . Già nel 2023 era stata ventilata una misura simile poi inclusa nella finanziaria. Quindi attendiamoci entro i primi mesi 2026 una serie di delibere locali. I contribuenti interessati dovranno informarsi presso il proprio Comune/Regione. – Esclusioni specifiche: la norma locale esclude espressamente l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) e le addizionali a tributi erariali (ad es. addizionale comunale IRPEF) . Questo perché IRAP è già stata inclusa nella rottamazione statale quinquies (essendo un’imposta risultante da dichiarazione) , e le addizionali IRPEF sono per loro natura collegate al gettito statale. Dunque regioni e comuni non potranno toccare IRAP e addizionali IRPEF. Invece possono toccare bollo auto (tassa automobilistica regionale), IMU/TARI, sanzioni Codice della Strada di loro competenza, ecc. – Rapporto con i concessionari privati: se il Comune si avvale di società di riscossione diverse da AdER (ex art. 52 D.Lgs.446/97), la legge prevede che gli enti possano varare definizioni analoghe a quelle statali anche in quei casi, “per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento” . Quindi anche le ingiunzioni fiscali emesse da Soris, Abaco, ecc. potranno essere condonate su interessi e sanzioni se il Comune delibererà in tal senso. – Entrate patrimoniali: come detto, l’ente locale potrà includere anche crediti non tributari (canoni di locazione, bollette acqua se gestite in proprio, sanzioni amministrative diverse dal Codice Strada, ecc.) . Questo offre la chance di chiudere contenziosi per multe amministrative regionali (es. sanzioni antiriciclaggio regionali, ecc.) o affitti arretrati dovuti all’ente con uno sgravio di interessi. – Nessuna sanatoria su contributi previdenziali locali: per completezza, ricordiamo che i contributi previdenziali sono di pertinenza INPS o casse private, quindi non rientrano in “tributi locali”. Le casse professionali potrebbero autonomamente deliberare sanatorie per i loro contributi, ma non c’è legame con la legge di bilancio (è capitato in passato che alcune casse facessero condoni su sanzioni, ma è fuori dal nostro perimetro).
In pratica, cosa deve fare il contribuente locale? – Verificare se la propria Regione/Comune adotta entro il 2026 un regolamento di definizione agevolata. Le notizie saranno pubblicate sui siti istituzionali. Ad esempio, “Regione Lazio delibera condono 2026 bollo auto: niente sanzioni e interessi per bolli 2018-2021 non pagati, se paghi entro 6 mesi il solo capitale”. – Seguire le istruzioni locali: la domanda andrà fatta all’ente (non ad AdER, se il ruolo non era AdER), presumibilmente in modalità analoghe (istanza entro tot, pagamento in tot). – Attenzione: i termini locali potrebbero differire, ma per legge devono dare almeno 60 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’atto . Quindi, se un Comune pubblica il 1° marzo 2026 la delibera, dovrà dare ad es. tempo fino almeno al 1° maggio 2026 per aderire.
Esempio concreto di tributi locali: Se il Comune di Milano aderisce, potrebbe permettere di definire IMU e TARI 2016-2021 non pagati, facendo versare solo il tributo senza sanzioni e interessi, in tot rate. Un contribuente milanese allora, oltre alla Quinquies per le cartelle AdER, potrà aderire alla sanatoria comunale per eventuali avvisi di accertamento IMU/TARI non ancora riscossi da AdER.
In conclusione, l’art. 24 apre la strada ad una “pace fiscale locale”. Questa guida non può dettagliare le scelte di ogni ente (che avverranno nel 2026), ma è importante saperlo: se il vostro debito è con il Comune o Regione e non rientrava in Quinquies, controllate perché potrebbe esserci un provvedimento locale parallelo. L’obiettivo del legislatore è stato infatti di non lasciare scoperto alcun ambito: chi ha debiti col Fisco nazionale ha la Quinquies, chi li ha con enti locali potrebbe avere analoga chance locale .
(Nota: tributi locali affidati ad AdER, come già spiegato, beneficiano subito della Quinquies nazionale perché sono tecnicamente “carichi affidati” all’agente; la sezione qui tratta invece dei tributi locali rimasti fuori da AdER).
7. Simulazioni Pratiche di Calcolo
Per comprendere meglio l’impatto della Rottamazione Quinquies sul piano finanziario del debitore, presentiamo alcune simulazioni pratiche su casi-tipo, mostrando il confronto tra la situazione senza definizione e con definizione agevolata quinquies.
Esempio 1: Privato con debiti IRPEF e multa stradale
- Situazione: Mario, contribuente persona fisica, ha:
- Una cartella per IRPEF anno 2019 non pagata, importo €5.000 totali, di cui €3.500 imposta, €1.050 sanzioni (30%), €350 interessi di mora e spese.
- Una cartella per multa stradale del 2020 non pagata, importo €300 totali, di cui €200 sanzione base, €80 maggiorazioni/ interessi, €20 spese.
- Totale debito attuale: €5.300.
Senza rottamazione: Mario dovrebbe pagare l’intero importo di €5.300. Col tempo, se non paga, maturano ulteriori interessi di mora (~6-8% annuo su 5.300) e rischia fermo dell’auto, pignoramenti etc.
Con Rottamazione Quinquies: – Cartella IRPEF: paga solo €3.500 + spese €? (diciamo €50 notifica) = €3.550. Risparmia i €1.050 di sanzioni (annullate) e €350 di interessi . – Cartella multa: paga solo €200 + spese €20 = €220. Risparmia €80 di maggiorazioni e interessi (annullati) . – Somma da pagare: €3.550 + €220 = €3.770.
Mario ottiene un risparmio di €5.300 – €3.770 = €1.530, cioè circa -29% rispetto al dovuto originario. Inoltre, può dilazionare €3.770 in rate (fino a 9 anni): – Ad esempio, se sceglie 18 rate semestrali (3 anni), prima rata 31/7/2026 ~€210, poi €210 ogni 2 mesi con piccolo interesse. – Oppure 10 rate annuali (5 anni) di circa €390 ciascuna. – Se volesse, anche 54 mini-rate bimestrali di circa €70.
Durante questo periodo Mario: – Non subisce più il fermo amministrativo sull’auto che AdER stava per notificargli (viene sospeso). – Non viene considerato “moroso fiscale” in eventuali richieste di bonus fiscali statali. – Risolve anche la multa con notevole taglio di maggiorazioni.
Attenzione: Mario deve però impegnarsi a pagare tutte le rate. Se ne saltasse due, il suo debito tornerebbe €5.300 (meno quanto versato) e l’auto potrebbe essere bloccata subito. Mario ritiene comunque gestibile €3.770 su più anni, quindi aderisce immediatamente.
Esempio 2: Piccola impresa con IVA non versata e contributi INPS
- Situazione: La ditta individuale XYZ ha:
- Un debito IVA anno 2021: dichiarato €20.000 e non versato. Cartella emessa da AdER per €26.000 (di cui €20.000 IVA, €4.000 sanzioni, €1.500 interessi, €500 aggio).
- Un debito di contributi INPS 2020 non versati: €5.000 contributi, con €800 sanzioni civili, €200 interessi, totale cartella €6.000.
- Totale carichi: €32.000 circa.
Senza rottamazione: La ditta dovrebbe €32.000. AdER aveva concesso rateazione ordinaria 72 rate di ~€530/mese, ma la ditta è in affanno. Inoltre col passare del tempo maturano sanzioni civili INPS continue (5.000 contributi generano 0,3% mensile di sanzione civ., in 3 anni arrivati a 800 euro).
Con Rottamazione Quinquies: – IVA 2021: paga solo €20.000 (capitale) + spese €? (poniamo €100) = €20.100 . – Contributi INPS: paga solo €5.000 + spese €? (poniamo €50) = €5.050 . – Risparmia quindi €4.000 + €1.500 + €500 = €6.000 sulle componenti cartella IVA, e €800 + €200 = €1.000 sulle componenti INPS. Totale risparmio €7.000 (~22% del debito). – Somma dovuta dopo sanatoria: €25.150.
La ditta decide di dilazionare in 54 rate bimestrali (massimo consentito) per minimizzare l’esborso periodico, dato che il 2022-2023 sono stati anni difficili ma spera in fatturato futuro: – Prima rata 31/7/2026 di circa €465 (5% circa del totale come indicativo). – Poi ogni due mesi rate da ~€465 (più 4% annuo interessi, che farà crescere leggermente le ultime rate fino a ~€500). – All’ultima rata di maggio 2035, l’impresa avrà pagato €25.150 + circa €4.500 di interessi dilatori totali (stime), quindi ~€29.650 complessivi in 9 anni.
Confronto: prima aveva un piano su 6 anni per €32.000 (+ interessi legali), ora un piano su 9 anni per €29.650. La rata bimestrale (~€465) equivale a una mensile di ~€232, molto più sostenibile dei €530 mensili precedenti.
Inoltre: – La ditta evita di dover prestare garanzie o subire ipoteche sui macchinari (AdER minacciava ipoteca capannone: ora sospesa). – Ottiene DURC regolare dopo domanda, potendo partecipare a bandi locali. – Riduce il debito sul bilancio di €7.000, migliorando i conti patrimoniali.
Nota: se la ditta aveva in corso anche un accertamento fiscale su 2022, quello rimane escluso dalla definizione (accertamenti esclusi) e dovrà gestirlo a parte.
Rischio: La ditta dovrà vigilare sul lungo periodo di 9 anni. Ma conta di farcela grazie alla diluizione. Ha comunque la possibilità, se il business migliora, di pagare anticipatamente le rate restanti e chiudere prima (risparmiando un po’ di interessi).
Esempio 3: Contribuente con rottamazione-quater in corso
- Situazione: Anna aveva aderito alla rottamazione-quater nel 2023 per alcune cartelle (IRPEF e IRAP). Debito definito €50.000 da pagare in 18 rate fino al 2027. Ha pagato regolarmente le rate di luglio, ottobre 2023 e quelle del 2024. Resta un residuo di €35.000 da pagare tra 2025-2027.
- Problema: Anna è incerta se può aderire alla Quinquies per lo stesso debito residuo, per ottenere magari più tempo.
Normativa attuale: se Anna è in regola con tutti i pagamenti al 30/9/2025, non potrebbe aderire per quei debiti (la legge la esclude perché non decaduta) . Tuttavia, c’è la proposta di ammettere anche i in-regola: se sarà approvata, Anna potrebbe rifare la domanda includendo quei carichi.
Ipotizziamo che a gennaio 2026 ciò sia permesso: – Anna inserisce nella domanda Quinquies i carichi residui della quater (che erano ruoli 2015-2019). – AdER calcola quanto ancora doveva pagare di capitale (in realtà lei sta pagando solo capitale già, perché in quater sanzioni erano condonate; dunque non c’è ulteriore sconto da ottenere sul residuo capitale). – Il vantaggio per Anna sarebbe soprattutto temporale: le restanti 10 rate (2025-27) diventerebbero 54 rate (2026-35). Quindi la rata scenderebbe molto. – Ad esempio, se residuo €35.000 in 10 rate trimestrali = €3.500 a rata; rifacendo in 54 rate bimestrali = ~€650 a rata. Grandissimo sollievo di cassa. – Di contro, Anna dovrà pagare il 4% di interessi dal 2026 su queste nuove rate (mentre in quater aveva 2%). Ma preferisce pagare un po’ di interessi in più che non riuscire a reggere rate alte.
Attenzione: Anna, essendo “in regola”, deve attendere la conferma normativa. Se invece la norma non cambiasse, Anna non potrebbe rifinanziare con quinquies e dovrebbe continuare a pagare la quater. In tal caso per lei la guida Quinquies serve a sapere che se dovesse (malauguratamente) decadere dalla quater, potrebbe comunque poi entrare in quinquies (ma meglio di no: finire la quater conviene).
Conclusione per Anna: se sarà ammessa, la rottamazione quinquies le fornirà ossigeno allungando i tempi. Se non sarà ammessa, Anna proseguirà la quater (comunque con vantaggi rispetto alla situazione originaria pre-quater).
Esempio 4: Mancato pagamento e decadenza (scenario negativo)
- Situazione: Paolo aderisce alla Rottamazione Quinquies per debiti totali €100.000 (tra IVA, IRPEF, ecc.), definito in €70.000 da pagare in 54 rate (circa €1.296 a rata).
- Paolo paga regolarmente le prime 10 rate, versando €12.960, poi subisce un tracollo finanziario e non paga due rate consecutive.
- Decadenza: Paolo nel 2029 decade dal beneficio per doppia rata omessa.
Conseguenze: – Il suo debito ritorna di €100.000 (l’importo originario comprensivo di sanzioni) meno €12.960 già pagati = €87.040 ancora dovuti . – AdER riprende subito a notificare atti: a Paolo arriva una intimazione di pagamento per €87.040 con 5 giorni per pagare, altrimenti procederanno. – Non avendo soldi, Paolo si vede pignorare il conto corrente e mettere ipoteca su un immobile. – Avendo rinunciato ai ricorsi quando aderì (magari c’era una causa pendente su parte di quei debiti), non può più opporsi legalmente: il ricorso è stato già dichiarato inammissibile per cessata materia (aveva pagato la prima rata, quindi il giudice chiuse il caso) . Non può riaprire il contenzioso e contestare il debito, perché la rinuncia era definitiva. – Paolo prova a chiedere una rateizzazione ordinaria per €87.040. Gliela concedono in 72 rate mensili da ~€1.210 l’una (importo simile alle rate bimestrali che aveva, ma ora mensili!). Oltretutto su €87k maturano interessi di mora e non ha più sconti. Molto difficile da sostenere. – Paolo sostanzialmente è fallito finanziariamente: forse dovrà valutare altre vie (composizione crisi, etc.) ma la rottamazione per lui è sfumata.
Questo scenario mostra perché è cruciale non decadere: Paolo ha perso oltre €17.000 di benefici (30k di sconti meno 13k pagati) e la protezione giuridica, ritrovandosi con un debito quasi uguale al precedente ma con meno tempo e risorse.
Morale: aderire conviene solo se c’è ragionevole certezza di portare a termine il piano, o quantomeno di pagare buona parte. Se il rischio default è altissimo, potrebbe essere il caso di altre soluzioni (es. transazione fiscale in concordato, ma è un altro tema).
8. Domande Frequenti (FAQ) e Approfondimenti Giurisprudenziali
Di seguito una serie di domande comuni sulla Rottamazione Quinquies con relative risposte, comprensive di riferimenti a normative e pronunce giurisprudenziali recenti.
D1: Quali tipi di cartelle posso rottamare con la Quinquies?
R: Sono rottamabili tutti i carichi affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione dal 2000 al 2023, relativi a imposte non versate risultanti da dichiarazioni o controlli automatici (Irpef, Iva, Ires, Irap, ecc.), contributi INPS omessi (non da accertamento) e anche multe stradali (in modo parziale) . Rientrano anche i tributi locali se la cartella è stata emessa da AdER per conto dell’ente (es. IMU affidata ad Equitalia/AdER) . Sono inoltre inclusi i debiti già oggetto di rottamazioni precedenti, se decaduti . Non sono invece definibili: i debiti da avvisi di accertamento dell’Agenzia Entrate o da atti di recupero, i tributi locali gestiti direttamente dall’ente (vedi D2), i dazi e risorse UE, i premi INAIL, le sanzioni penali e in generale i carichi esclusi esposti in §2.2 .
D2: Ho debiti col Comune (IMU, multe comunali, TARI) non affidati a Equitalia/AdER: posso usufruire di questa sanatoria?
R: Non direttamente con la Quinquies statale. La definizione nazionale riguarda solo i carichi in mano ad AdER . Tuttavia, la Legge di Bilancio 2026 consente al tuo Comune o Regione di deliberare una “rottamazione locale” per i tributi di sua competenza . Dovrai quindi verificare se il tuo ente locale aderirà a tale possibilità (art. 24). In caso affermativo, le regole (debiti ammessi, percentuali di sconto, scadenze) saranno stabilite dall’ente nel 2026 . Ad esempio, molti Comuni potrebbero offrire la cancellazione di sanzioni e interessi su IMU/TARI non pagate, se il contribuente versa il dovuto entro tot tempo . Conclusione: per i tributi locali non riscossi da AdER dovrai attendere la delibera locale; se invece il Comune aveva passato la pratica ad AdER (cartella Equitalia), allora la Quinquies statale si applica. In sintesi, IMU/TARI con cartella Equitalia? – Sì in Quinquies. IMU/TARI con ingiunzione comunale? – Aspetta rottamazione locale (se arriva).
D3: Ho già una dilazione in corso con AdER su alcune cartelle: posso comunque aderire alla rottamazione quinquies?
R: Sì, puoi aderire. Aderendo, i pagamenti del tuo piano di rateazione in corso vengono sospesi fino al 31 luglio 2026 (scadenza prima rata della definizione) . In pratica, da quando presenti domanda non dovrai più pagare le rate mensili della vecchia dilazione per quei debiti e non sarai dichiarato decaduto dal piano stesso. Se la rottamazione poi si perfeziona (paghi la prima rata a luglio 2026), la precedente rateazione viene definitivamente assorbita e non dovrai più pagarne le restanti rate . Se invece la domanda non venisse accettata o non pagassi la prima rata (definizione inefficace), allora potrai riprendere il vecchio piano come se nulla fosse (ripartendo da dove eri rimasto, nei limiti delle regole ordinarie) . Quindi non c’è rischio nel sospendere temporaneamente la rateazione in essere: la legge lo consente espressamente. Tieni conto però che la rottamazione richiede di rinunciare agli eventuali benefici futuri di quella dilazione (es. se prevedeva sconti su sanzioni per definizioni precedenti, ma di solito no). In generale, conviene aderire perché risparmi sanzioni/interessi e hai più tempo. Solo in rari casi potrebbe convenire tenersi la vecchia dilazione (ad esempio se scade prima e vuoi toglierti subito il debito, o se l’importo residuo è già quasi pagato).
D4: Ho aderito a una precedente “rottamazione-ter/quater” ma poi sono decaduto perché non ho pagato alcune rate. Posso riprovarci con la Quinquies per gli stessi debiti?
R: Sì. La nuova definizione ammette espressamente i debiti già oggetto di precedenti rottamazioni non perfezionate . Dovrai includerli nella domanda quinquies come normali cartelle pendenti (ormai sono ritornati esigibili con sanzioni e interessi). Otterrai di nuovo lo sconto su sanzioni/interessi e potrai rateizzare. È un’occasione di riscatto per chi aveva mancato le vecchie edizioni. Fai attenzione: se però in passato hai pagato interamente una rottamazione, quei debiti sono estinti e non c’è nulla da definire. Inoltre, se sei ancora in corso con la rottamazione-quater (non decaduto), vedi domanda successiva.
D5: Sto pagando la Rottamazione-quater del 2023 e sono in regola (non decaduto). Posso aderire alla quinquies per i debiti residui?
R: Al momento (dicembre 2025) la norma lo vieta: i debiti con quater in corso e pagamenti regolari fino a 30/9/2025 non sono ammessi alla nuova definizione . Quindi, se hai ancora rate quater da pagare, dovresti continuare col vecchio piano e non puoi “spostarli” in quinquies. Tuttavia, il Governo ha riconosciuto che questa situazione penalizza i contribuenti virtuosi e ha annunciato correzioni: è probabile che nella legge definitiva saranno ammessi anche i soggetti in regola con la quater, magari con condizioni ad hoc . Potrebbero ad esempio permettere di ricalcolare il dovuto residuo su 54 rate (allungando i termini) o di applicare un piccolo sconto aggiuntivo. Ti conviene aggiornarti al momento dell’entrata in vigore (gennaio 2026) sulle eventuali modifiche. Se nulla cambiasse, la risposta resta: no, non puoi aderire per quei debiti. Se invece cambierà, potrai presentare istanza includendo anche i carichi quater residui. In ogni caso, non smettere di pagare la quater in attesa di sapere: se smettessi e poi scoprissi di non poter entrare in quinquies, ti metteresti nei guai (decadenza quater, ruolo intero ripristinato). Quindi continua regolarmente finché non avrai certezze normative.
D6: Ho un ricorso in corso in Commissione Tributaria contro una cartella; se aderisco alla rottamazione, cosa succede al processo?
R: Presentando domanda di definizione, il processo viene sospeso fino al 31/7/2026 . Non dovrai proseguire attivamente finché la rottamazione è pendente. Se poi paghi la prima rata entro luglio 2026, la definizione si perfeziona e tu dovrai formalizzare la rinuncia al ricorso perché hai accettato di pagare il dovuto. In pratica, il giudizio sarà dichiarato estinto per cessata materia del contendere (non c’è più litigio perché hai aderito alla definizione). La Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente il pagamento della prima rata insieme alla rinuncia per far estinguere il processo tributario . Se invece non paghi e la rottamazione salta, la sospensione cade e il processo riprende il suo corso : potrai far valere le tue ragioni come se la domanda non fosse mai stata presentata. Attenzione però: un recente intervento normativo (art. 12-bis DL 84/2025) ha chiarito che l’adesione implica comunque un impegno a rinunciare ai giudizi e ha giustificato l’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta mancanza di interesse . Ciò significa che se hai manifestato volontà di definire e hai iniziato a pagare, difficilmente potrai portare avanti quel ricorso. In sintesi: se aderisci, metti in conto di dover rinunciare alla causa una volta pagato almeno qualcosa. Assicurati di essere convinto che la definizione sia più vantaggiosa che attendere l’esito del giudizio. Molti contribuenti usano la rottamazione proprio per chiudere contenziosi incerti senza sanzioni.
D7: Posso scegliere di rottamare solo alcune cartelle e non altre?
R: Sì. Nella domanda di adesione indicherai tu le cartelle/avvisi che vuoi inserire . Hai libertà di escludere eventuali debiti per cui preferisci non aderire (ad esempio perché ritieni di avere ragione in un ricorso, o perché sono importi molto piccoli già in pagamento). AdER normalmente offre l’opzione “Seleziona tutti i debiti definibili” oppure la selezione puntuale. Se non spunti alcune cartelle, quelle rimarranno fuori e proseguiranno con la riscossione ordinaria (non sospese). Nota: se hai più cartelle comprese in un unico piano di rateazione ordinario, aderire per alcune non sospende la rateazione delle altre escluse. La regola è per cartella. Inoltre, non è possibile rottamare parzialmente una singola cartella (es: “pago solo una parte degli importi in cartella e definisco quelli”): o la si include interamente o la si esclude. Quindi conviene includere tutte le cartelle onerose e valutare di escludere solo quelle che magari pagheresti integralmente a breve o quelle su cui vuoi giocarti il contenzioso fino in fondo.
D8: Devo pagare anche l’aggio di riscossione e le spese di esecuzione nella definizione?
R: L’aggio di riscossione viene annullato dalla rottamazione (come nelle precedenti edizioni) . Quindi non pagherai la quota di compenso che Equitalia/AdER avrebbe applicato sul riscosso. Pagherai invece le spese vive di notifica e procedura. In genere sull’estratto di cartella vedi voci come “Compenso di riscossione – €X” e “Spese esecutive – €Y, Spese di notifica – €Z”: ecco, X (aggio) sarà condonato, Y e Z andranno pagate . Tieni presente che dal 2021 l’aggio è stato inglobato nel bilancio dello Stato, ma per i ruoli fino al 2019 era formalmente addebitato un aggio del 3% (se pagato entro 60 gg) o 6% (dopo). In ogni caso la Quinquies richiede espressamente di corrispondere solo capitale + spese . Eccezione: per le multe stradali l’aggio è considerato come onere accessorio e quindi non dovuto neanche lì . Le spese di notifica invece (di solito €5,56 per cartella) andranno versate. E se ad esempio c’è stato un pignoramento con spese di ufficiale giudiziario, quelle spese restano dovute. Dunque nel calcolo finale troverai importi di poche decine di euro per questo capitolo.
D9: In caso di decadenza dalla rottamazione quinquies, posso chiedere una nuova dilazione del debito?
R: Sì, è possibile. Se malauguratamente decadi (saltando i pagamenti dovuti), il debito residuo (comprensivo di sanzioni e interessi ripristinati) potrà essere oggetto di richiesta di rateizzazione ordinaria ai sensi dell’art.19 DPR 602/1973 . Non c’è un divieto normativo generale a rateizzare dopo la decadenza (in passato c’erano dubbi, ma AdER ha chiarito che si può) . Tuttavia, non avrai alcuna agevolazione: dovrai pagare il debito intero, con interessi di mora, in massimo 72 rate mensili (o 120 se ne hai diritto per importi grossi e comprovate difficoltà). Quindi, sì potrai rateizzare ma alle condizioni ordinarie, che spesso sono meno favorevoli e più onerose. E soprattutto, se il tuo debito è tornato molto alto, anche la rata ordinaria potrebbe essere insostenibile (vedi l’esempio di Paolo in §5.2). Quindi la possibilità c’è ma rischia di essere una magra consolazione. Meglio non decadere affatto. Ricordiamo inoltre che una volta decaduto, l’Agente può subito avviare esecuzioni, quindi è opportuno in caso di difficoltà muoversi prima: ad esempio valutare la composizione negoziata della crisi o accordi con i creditori, piuttosto che saltare due rate senza piani.
D10: Quali sono le ultime sentenze importanti in tema di rottamazione delle cartelle?
R: Sul piano giurisprudenziale segnaliamo: – La Cassazione, ord. 8784/2024, la quale ha ribadito che l’adesione alla rottamazione-quater comporta perdita di interesse a proseguire il ricorso, portando all’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art.100 c.p.c. . In sostanza, chi aderisce assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti (art.1 c.236 L.197/2022) e ciò giustifica l’estinzione del processo . Questo è stato normativizzato dall’art.12-bis DL 84/2025. – La Cassazione, ord. 29574/2025, che ha applicato per la prima volta la norma interpretativa sopra citata, chiarendo che per l’estinzione del processo tributario basta il pagamento della prima rata della definizione agevolata (non serve attendere l’ultima) . Se invece il pagamento non avviene, la sola domanda di definizione non estingue nulla e il processo deve proseguire (lo ha confermato anche la Giustizia Tributaria Molise, sent.174/2025) . – Sul fronte operativo, varie Commissioni Tributarie hanno stabilito che durante la pendenza della rottamazione il giudizio va sospeso su richiesta, e che non spetta il rimborso del contributo unificato se il processo si estingue per rottamazione (non essendo vittoria piena di nessuna parte). – Inoltre, la Cassazione ha affermato che la rottamazione non è assimilabile a un accertamento con adesione né a un concordato, quindi non comporta ammissione di colpa, ma è una scelta unilaterale del contribuente. Ciò ad esempio incide sul fatto che se il contribuente decade, non può poi eccepire di aver “transatto” il debito: il debito rinasce in toto.
In generale, la giurisprudenza sostiene la linea che la definizione agevolata è un beneficio condizionato e che il contribuente, una volta optato e iniziato a pagare, non può tornare indietro nel contenzioso (lo si è visto purtroppo a sfavore di chi decade, come detto sopra: lite chiusa e debito pieno risorge). Dunque, massima consapevolezza è richiesta nell’aderire.
D11: Se aderisco alla rottamazione, l’Agenzia Entrate-Riscossione può comunque procedere con i pignoramenti prima di luglio 2026?
R: No, una volta presentata la domanda sono sospese le azioni esecutive e cautelari da parte dell’Agente . Ciò significa che non possono iniziare nuovi pignoramenti di stipendi, conti, né iscrivere fermi auto o ipoteche dopo la data di adesione. Se però un pignoramento è già stato eseguito prima (es. ti hanno già pignorato il conto e bloccato una somma), quella procedura viene sospesa ma la somma potrebbe restare accantonata finché non paghi la definizione o decadi. In pratica, l’AdER non la incamererà se la definizione va a buon fine – dovrà liberarla. Idem per i fermi amministrativi già iscritti: restano ma non ne verranno messi di nuovi. In caso di vendite all’asta in corso (rara ipotesi), dovrebbero essere sospese anch’esse. È importante notare che la sospensione delle azioni esecutive opera fino alla scadenza della prima rata : se tu paghi quella, proseguirà la sospensione perché sei in regola; se non paghi e decadi, da agosto 2026 AdER potrà riprendere l’azione immediatamente. Quindi, stai tranquillo: dopo aver aderito non vedrai partire nuovi atti esecutivi, a condizione di onorare poi i pagamenti. (Eccezione: se il tuo debito comprende anche carichi non rottamabili o che non hai rottamato, su quelli AdER potrebbe agire. Ad esempio se lasci fuori una cartella, quella non è protetta dalla sospensione e su quella potrebbero farti un pignoramento. Ma è ovvio: per avere la protezione totale devi includere tutti i debiti in sospeso).
D12: La rottamazione influisce sulla mia situazione penale in caso di reati tributari?
R: La definizione agevolata non estingue né condiziona i reati tributari eventualmente commessi, perché riguarda solo la sfera amministrativa di riscossione. Ad esempio, se hai un procedimento penale per omesso versamento IVA (art.10-ter D.Lgs.74/2000) e aderisci alla rottamazione per pagare il dovuto IVA senza sanzioni, questo non esclude la punibilità penale. In alcuni casi, il pagamento integrale del tributo prima del dibattimento estingue il reato (per omesso versamento IVA la soglia è €250k, e il pagamento del capitale può evitare la condanna). Ma attenzione: pagare tramite rottamazione potrebbe non essere considerato “pagamento integrale entro termini di legge” ai fini penali se non avviene prima di certe fasi. Bisogna coordinare con l’avvocato penalista: talora conviene pagare subito tutto l’imposta per chiudere il penale, e poi rottamare il resto. In sintesi, la rottamazione è un fatto amministrativo, non offre cause di non punibilità penale intrinseche (a differenza di taluni condoni tombali). Quindi se ci sono reati tributari, consultare il legale. Pagare il debito tramite rottamazione comunque può essere un attenuante in sede penale, dimostrando pentimento attivo, ma non cancella il reato a meno che la legge penale lo preveda espressamente (es. per alcuni reati il pagamento del tributo entro la dichiarazione di apertura dibattimento estingue il reato). In conclusione: definisci pure il debito, ma separa le due questioni nelle opportune sedi.
Conclusione: la Rottamazione Quinquies è una misura di grande rilievo pratico per chiudere in modo agevolato le pendenze fiscali e contributive entro il 2023. Questa guida ha fornito un quadro completo e approfondito, dal quadro normativo agli esempi pratici, mettendo in guardia anche dai possibili rischi. Si raccomanda a tutti i soggetti interessati (debitori, consulenti, avvocati) di monitorare l’uscita della legge definitiva (entro fine 2025) per recepire eventuali modifiche dell’ultim’ora, e poi di attivarsi prontamente a gennaio 2026 per predisporre le adesioni entro aprile. L’esperienza insegna che queste finestre di sanatoria sono temporanee e, una volta chiuse, chi non ha aderito o non ha rispettato gli impegni torna a subire la riscossione ordinaria, spesso assai più gravosa. Dunque, conviene sfruttare questa opportunità al meglio, facendosi assistere da professionisti per valutare l’impatto sul proprio caso e assicurarsi di adempiere correttamente a tutte le condizioni.
N.B.: In fondo a questa guida trovate una sezione con i riferimenti normativi e le fonti autorevoli citate (leggi, circolari, articoli specialistici e pronunce giurisprudenziali aggiornate) , utile per eventuali approfondimenti e verifiche.
Fonti Normative e Bibliografia (Dicembre 2025)
- Legge di Bilancio 2026 (Art. 23 e 24, bozza approvata) – Introduce la definizione agevolata “rottamazione-quinquies” e disciplina anche le facoltà degli enti locali . (Riferimento: DDL Bilancio 2026 bollinato dal MEF).
- Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ambito applicativo Definizione 2026 – Nota esplicativa (anticipazioni) con elenco debiti ammessi/esclusi: conferma condono sanzioni, interessi di mora e aggio .
- Corte di Cassazione – Sez. Trib., ord. n. 8784/3-4-2024: ha dichiarato inammissibile un ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse dopo adesione a rottamazione-quater, richiamando l’obbligo di rinuncia ex art.1 c.236 L.197/2022 .
- Cassazione – Sez. Trib., ord. n. 29574/2025: conferma interpretazione autentica DL 84/2025: “ai fini dell’estinzione del processo è sufficiente il pagamento della prima o unica rata” ; senza pagamento, la sola istanza non estingue.
- CGT (Corte Giustizia Tributaria) II grado Molise, sent. n.174/25-8-2025: caso paradigmatico – contribuente aveva presentato domanda di rottamazione-ter senza versare nulla; la CGT ha stabilito che il processo deve andare avanti e l’atto impugnato può essere annullato se illegittimo (conferma che senza pagamento non c’è cessata materia) .
- Norme correlate: art. 1 commi 231-252 L.197/2022 (Definizione agevolata 2023); art. 12-bis DL 84/2025 conv. L. 126/2025 (interpretazione autentica rottamazione-quater e processi); D.Lgs. 119/2018 art.3 (rottamazione-ter) per analogie; D.L.193/2016 conv. L.225/2016 (rottamazione 1).
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Le Competenze dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Giuseppe Monardo è specializzato nella difesa dai debiti fiscali e nella gestione delle definizioni agevolate.
È:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Ministero della Giustizia)
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
È il professionista ideale per decidere se e come usare la Rottamazione Quinquies senza rischi.
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi completa delle cartelle
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- valutazione se conviene rottamare o contestare
- presentazione corretta della domanda
- costruzione di un piano sostenibile
- tutela in caso di difficoltà future
- protezione da pignoramenti e fermi
Conclusione
La Rottamazione Quinquies è una grande opportunità, ma solo se usata con intelligenza.
Se gestita bene, può:
- ridurre enormemente i debiti
- fermare la riscossione
- restituirti serenità finanziaria
Se gestita male, può invece peggiorare la situazione.
👉 La differenza sta nella strategia, non nella misura.
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