Le presunzioni semplici sono uno degli strumenti più utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per emettere avvisi di accertamento, soprattutto in ambito analitico e analitico-induttivo.
Spesso il contribuente si trova di fronte a ricostruzioni basate su indizi, medie, comportamenti ritenuti “anomali”, senza una prova diretta dell’evasione.
Ma è fondamentale chiarirlo subito:
👉 non tutte le presunzioni semplici sono legittime e molte possono essere contestate e annullate.
La differenza la fa una difesa tecnica, tempestiva e ben strutturata.
Cosa sono le presunzioni semplici (in modo chiaro)
Le presunzioni semplici sono deduzioni logiche che l’Ufficio trae da fatti noti per risalire a fatti ignoti, ad esempio:
- da un versamento bancario si presume un ricavo
- da un ricarico medio si presume un fatturato maggiore
- da un errore di cassa si presume evasione
- da un costo ritenuto “strano” si presume inesistenza
- da un comportamento “antieconomico” si presume occultamento di ricavi
La legge consente l’uso delle presunzioni solo se rispettano requisiti precisi.
I requisiti di legge delle presunzioni semplici
Per essere valide, le presunzioni devono essere tutte e tre:
- gravi → fondate su elementi concreti e rilevanti
- precise → specifiche, non generiche o statistiche
- concordanti → coerenti tra loro, non contraddittorie
Se manca anche uno solo di questi requisiti, la presunzione è illegittima.
Le presunzioni più usate (e più abusate) dall’Agenzia
Tra le presunzioni più frequentemente utilizzate troviamo:
- versamenti bancari = ricavi
- prelievi di contante = compensi occulti
- ricarichi medi di settore
- incongruenze IVA = maggior fatturato
- errori di cassa = inattendibilità totale
- costi antieconomici = costi inesistenti
- scostamenti ISA = evasione
Molte di queste non reggono in giudizio se non adeguatamente provate.
Quando le presunzioni semplici sono contestabili
Le presunzioni sono contestabili quando:
- si basano su statistiche o medie astratte
- non tengono conto della realtà concreta dell’attività
- ignorano spiegazioni alternative plausibili
- non dimostrano il collegamento con un maggior reddito reale
- si fondano su un solo indizio isolato
- ribaltano illegittimamente l’onere della prova
- confondono errori gestionali o formali con evasione
In questi casi l’accertamento è viziato alla radice.
Presunzione ≠ prova: un punto chiave della difesa
È essenziale ricordare che:
- la presunzione non è una prova
- l’onere iniziale della prova è dell’Agenzia
- il contribuente deve solo contestare logicamente e documentalmente
- non spetta al contribuente “dimostrare di non aver evaso” in astratto
Molti accertamenti cadono proprio perché l’Ufficio non ha mai provato nulla.
Come difendersi dalle presunzioni illegittime
La difesa efficace si fonda su:
- smontaggio logico delle presunzioni
- dimostrazione di spiegazioni alternative (rimborsi, anticipi, errori)
- documentazione bancaria e contabile
- ricostruzione analitica dei fatti
- contestazione del metodo di accertamento
- giurisprudenza favorevole su presunzioni semplici
- dimostrazione dell’assenza di maggior reddito reale
Ogni presunzione va attaccata singolarmente, non in modo generico.
Cosa fare subito
- far analizzare l’accertamento da un professionista esperto
- individuare le presunzioni utilizzate dall’Ufficio
- verificare se sono davvero gravi, precise e concordanti
- raccogliere documenti e spiegazioni alternative
- evitare adesioni o pagamenti affrettati
- valutare le opzioni difensive:
- osservazioni in contraddittorio
- istanza di autotutela
- accertamento con adesione (solo se strategico)
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
- richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non contesti le presunzioni
- presunzioni che diventano “verità processuale”
- accertamenti confermati senza prova reale
- recupero di imposte non dovute
- sanzioni e interessi
- iscrizione a ruolo e riscossione
- difficoltà difensive negli anni successivi
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti fondati su presunzioni semplici illegittime, spesso annullati in giudizio.
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Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- smontare le presunzioni dell’Agenzia
- dimostrare la loro illegittimità
- ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
- bloccare l’esecutività e la riscossione
- proteggere reddito, azienda e patrimonio
- costruire una strategia difensiva solida nel breve e nel lungo periodo
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Le presunzioni semplici non sono una condanna, ma ipotesi che devono essere provate.
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Introduzione
Nel sistema giuridico italiano, le presunzioni costituiscono uno strumento probatorio di fondamentale importanza, spesso utilizzato dall’Amministrazione finanziaria e dai creditori per ricostruire redditi o patrimoni occulti. In sostanza, una presunzione consente di inferire un fatto incerto (il fatto “ignoto”) da un fatto noto: ad esempio, il possesso di determinati beni o movimenti bancari può far presumere l’esistenza di redditi non dichiarati . Le presunzioni agevolano l’ente impositore (o il creditore) nel suo compito probatorio, ma pongono delicati problemi in termini di garanzie del contribuente o del debitore, specie quando il peso della prova risulta invertito a suo sfavore .
In questa guida, aggiornata a dicembre 2025, esamineremo in chiave avanzata i vari tipi di presunzioni previsti dall’ordinamento, concentrandoci sulle presunzioni utilizzate negli accertamenti fiscali (IRPEF, IVA, etc.) e su quelle rilevanti in ambito civilistico (in particolare nell’esecuzione forzata e nel diritto di famiglia patrimoniale). Verificheremo quali presunzioni sono contestabili dal contribuente/debitore e con quali strumenti, alla luce della normativa vigente e delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Il taglio è pratico ma giuridicamente rigoroso: forniremo spiegazioni con linguaggio chiaro seppur tecnico, affiancando al testo tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte, per rendere i concetti accessibili sia ai professionisti (avvocati, tributaristi) sia ai privati e agli imprenditori che vogliano capire come difendersi. Il punto di vista adottato sarà infatti quello del debitore/contribuente, cioè di chi subisce un’accertamento o un’azione esecutiva basata su presunzioni e intende contestarla.
Tipologie di presunzioni e onere della prova
Prima di entrare nel merito dei singoli accertamenti, è necessario chiarire i diversi tipi di presunzioni previsti dal diritto italiano e come essi incidono sull’onere della prova (cioè su chi deve provare che cosa). Il Codice Civile distingue tra:
- Presunzioni legali – Sono stabilite direttamente dalla legge. Possono essere assolute (iuris et de iure), quando la legge non ammette prova contraria al fatto presunto, oppure relative (iuris tantum), quando invece la legge ammette che la parte contro cui operano dimostri il contrario. Un esempio di presunzione legale assoluta è la regola per cui i figli nati durante il matrimonio entro certi termini sono figli legittimi del marito: oltre quei termini di legge non è possibile provare il contrario. Le presunzioni legali relative, invece, spostano il carico probatorio sull’altra parte ma consentono di vincere la presunzione fornendo una prova contraria. Nell’ambito tributario, quasi tutte le presunzioni di legge sono iuris tantum, quindi contestabili dal contribuente se è in grado di fornire idonee evidenze contrarie. Ad esempio, la legge presume (art. 32 D.P.R. 600/1973) che i versamenti bancari non giustificati siano redditi tassabili: è una presunzione legale relativa, superabile dal contribuente dimostrando la provenienza non reddituale di quelle somme .
- Presunzioni semplici – Non sono previste da una norma specifica, ma sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice. Si basano su indizi o fatti noti che il giudice collega al fatto ignoto secondo un criterio logico di normalità. Affinché una presunzione semplice abbia valore probatorio, la legge richiede che gli indizi sui quali si fonda siano “gravi, precisi e concordanti” (art. 2729, co.1, c.c.) . Ciò significa che i fatti noti devono avere un significativo peso logico (gravità), essere inequivocabili (precisione) e convergere tutti nella stessa direzione senza contraddizioni (concordanza). Ad esempio, la costante antieconomicità di un’attività (dichiarazione di ricavi sempre inferiori ai costi per più anni) può costituire, secondo la Cassazione, un indizio grave e preciso di evasione ; se a ciò si aggiungono altri elementi (come incongruenze nei conti o disponibilità finanziarie non spiegate), si forma un quadro di presunzioni semplici multiple, gravi e concordanti, tale da giustificare un accertamento induttivo. Le presunzioni semplici non ribaltano formalmente l’onere della prova per legge, ma di fatto alleggeriscono il compito probatorio di chi le invoca: spetta al giudice valutare se gli indizi presentati dall’Amministrazione sono sufficienti e coerenti per presumere il fatto ignoto. In ogni caso, la parte contro cui valgono (il contribuente o il debitore) può sempre contestarle introducendo elementi di prova contraria o mostrando che gli indizi non sono attendibili.
Onere della prova. La regola generale in materia civile (art. 2697 c.c.) pone a carico di chi afferma un fatto in giudizio l’onere di provare quel fatto. Le presunzioni alterano questa dinamica: nel caso di presunzione legale, la legge “anticipa” la prova del fatto ignoto, dispensando ad esempio il Fisco dal dimostrare direttamente il maggior reddito e obbligando invece il contribuente a dimostrare che tale reddito non esiste . Si parla in tal caso di inversione dell’onere della prova a sfavore del contribuente. Nel caso di presunzione semplice, invece, formalmente l’onere resta a carico di chi invoca la presunzione (es. l’Ufficio finanziario), ma in pratica al contribuente conviene attivarsi per fornire spiegazioni alternative, altrimenti gli indizi gravi e concordanti potrebbero persuadere il giudice. La Cassazione ha chiarito che non bisogna confondere la presunzione semplice con quella legale: la prima richiede pur sempre una valutazione ponderata di più indizi seri, mentre la seconda può costituire un vero e proprio “automatismo” giuridico . Ad esempio, presumere un reddito occulto perché un contribuente possiede beni costosi richiede normalmente una serie di indizi e la verifica della loro gravità e concordanza (presunzione semplice); invece il redditometro, per come disegnato dal legislatore, crea un automatismo per cui il solo possesso di un bene indice di capacità contributiva fa scattare la presunzione legale di maggior reddito, senza che il Fisco debba aggiungere altri elementi . Questa differenza si riflette sulle strategie difensive: nel primo caso il contribuente può cercare di indebolire la portata degli indizi (mostrando ad esempio che l’antieconomicità è dovuta a eventi eccezionali, o che gli scostamenti statistici non considerano particolarità dell’azienda); nel secondo caso, il contribuente deve fornire prove contrarie molto solide e documentate per vincere la presunzione di legge, perché l’Ufficio non è tenuto a provare altro se non il fatto-base previsto dalla norma (es. il possesso del bene, o l’esistenza del versamento bancario) .
Di seguito approfondiremo le principali presunzioni rilevanti negli accertamenti tributari (es. indagini bancarie, accertamento sintetico “redditometrico”, accertamenti analitico-induttivi e parametrici) e le presunzioni in ambito civilistico/patrimoniale (es. presunzioni di proprietà di beni, conti cointestati, regime patrimoniale fra coniugi, fondo patrimoniale). Per ciascuna tipologia vedremo se e come tali presunzioni possono essere contestate dal contribuente/debitore e quali sono le più recenti indicazioni offerte dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale) in materia.
Presunzioni negli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate
Nell’attività di accertamento tributario, l’Agenzia delle Entrate (spesso coadiuvata dalla Guardia di Finanza) utilizza diverse metodologie, molte delle quali si fondano su presunzioni di vario tipo per ricostruire i redditi imponibili sottratti a tassazione. Possiamo distinguere, semplificando, i seguenti metodi di accertamento (previsti dal D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e dal D.P.R. 633/1972 per l’IVA):
- Accertamento analitico: è basato su dati certi e non implica presunzioni. L’Ufficio rettifica la dichiarazione del contribuente voce per voce, correggendo errori materiali o interpretazioni errate, ma accetta nel complesso la contabilità come attendibile. Esempio: viene riscontrato un errore di calcolo in dichiarazione o il mancato riporto di un componente positivo, e si procede a correggerlo.
- Accertamento analitico-induttivo (art. 39, co.1, lett. d, D.P.R. 600/1973): si applica quando la contabilità, pur formalmente regolare, presenta anomalie o indizi di inattendibilità parziale – ad esempio omessi ricavi, costi sproporzionati o inesistenti, rimanenze non coerenti, margini lordi illogicamente bassi, ecc. In tal caso l’Ufficio mantiene come base le scritture contabili del contribuente, ma le integra o rettifica in parte utilizzando appunto presunzioni semplici qualificati, ossia indizi gravi, precisi e concordanti . Si tratta tipicamente di accertamenti “a tavolino” successivi a controlli in cui sono emersi elementi indiziari di evasione. Ad esempio, se dall’analisi del magazzino risultano vendite non fatturate (beni mancanti rispetto alle rimanenze dichiarate) o se l’azienda dichiara ricavi irrisori a fronte di costi ingenti (indice di antieconomicità), l’Ufficio può presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati, rettificando parzialmente i risultati contabili . È importante notare che in questo tipo di accertamento le presunzioni utilizzate devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. : in altre parole, l’Agenzia non può basarsi su semplici congetture o su un unico elemento isolato, ma deve costruire un quadro probatorio coerente. La giurisprudenza considera, ad esempio, grave e preciso l’indizio costituito da una gestione sistematicamente in perdita o fuori mercato (c.d. antieconomicità), specialmente se accompagnato da altri riscontri . Il contribuente, da parte sua, può contestare l’accertamento analitico-induttivo cercando di dimostrare la ragionevolezza delle anomalie riscontrate (es. giustificando margini ridotti con strategie commerciali, promozioni, costi straordinari, calo della domanda, errori di calcolo dell’Ufficio, ecc.) oppure confutando la validità degli indizi. Ad esempio, in caso di contestazione di antieconomicità, si potrà provare che l’andamento in perdita era dovuto a investimenti iniziali, a una crisi temporanea del settore o ad altre scelte imprenditoriali giustificabili, così da escludere l’intento evasivo. L’onere probatorio principale in giudizio resta sull’Amministrazione (che deve dimostrare l’inattendibilità parziale della contabilità), ma una volta che questa abbia fornito indizi seri, spetta al contribuente contrapporre elementi altrettanto concreti a propria discolpa . In ogni caso, la fase del contraddittorio endoprocedimentale (il confronto tra Ufficio e contribuente prima dell’emissione dell’avviso) riveste un ruolo cruciale: il contribuente ha diritto di essere sentito e di presentare memorie difensive, e l’Ufficio ha il dovere di valutarle attentamente e motivare l’eventuale rigetto delle spiegazioni fornite .
- Accertamento induttivo “puro” (art. 39, co.2, D.P.R. 600/1973 e art. 54 D.P.R. 633/1972 per l’IVA): si ha quando mancano le scritture contabili o queste sono totalmente inaffidabili (contabilità “gravemente inattendibile”). Ciò accade, ad esempio, se il contribuente non ha tenuto le scritture obbligatorie, le ha distrutte o falsificate, oppure se dagli accessi della Guardia di Finanza emergono irregolarità talmente pervasive da inficiare l’intera contabilità. In queste situazioni estreme, l’Ufficio può disattendere in toto le risultanze contabili e ricostruire il reddito d’impresa o il volume d’affari ex novo, servendosi di qualsiasi elemento disponibile: dati extracontabili, percentuali di ricarico medio del settore, consumi di materie prime, riscontri bancari, perfino semplici indici statistici o presunzioni “supersemplici” prive dei consueti requisiti . Ad esempio, se un ristoratore risulta privo di qualunque registrazione fiscale, il Fisco potrà stimarne i ricavi in base agli acquisti di generi alimentari (applicando un coefficiente di ricarico), al numero di coperti stimato, al tenore di vita, ecc. In tali casi l’accertamento si basa quasi interamente su inferenze presuntive, data l’assenza di documenti attendibili. Anche l’induttivo puro è contestabile, ma evidentemente per il contribuente è più difficile difendersi, dovendo ricostruire ex post la propria situazione senza poter fare pieno affidamento sui libri (che sono risultati inattendibili). La difesa qui punta spesso a evidenziare l’incoerenza o l’illogicità delle stime del Fisco, magari tramite perizie di parte: ad esempio dimostrando che il coefficiente di ricarico usato è eccessivo rispetto alla specifica attività, o che non si è tenuto conto di cali merceologici, scarti, furti, ecc. Va ricordato inoltre che l’accertamento induttivo puro è ammesso solo al ricorrere delle gravi condizioni fissate dalla legge (omessa dichiarazione, contabilità inattendibile per falsità o irregolarità gravi, rifiuto di esibire documenti, etc.): in mancanza di tali presupposti, l’atto impositivo è illegittimo.
- Accertamento standardizzato tramite parametri/studi di settore (ora ISA): è un metodo induttivo basato su presunzioni statistiche. In passato (anni ‘90-2018) erano utilizzati i cosiddetti studi di settore, oggi sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Si tratta di strumenti che, elaborando i dati medi di settore e le caratteristiche dichiarate dall’impresa (dimensioni, localizzazione, tipologia di attività, indicatori di redditività, etc.), individuano un reddito “congruo” o normale per quell’azienda tipo. Se il reddito dichiarato dal contribuente è significativamente inferiore al reddito stimato dallo studio di settore (o il punteggio ISA è molto basso), l’Ufficio può attivare un accertamento sulla base di questa anomala differenza. La legge qualifica questo tipo di accertamento come fondato su presunzioni semplici (non essendoci una prova legale, ma solo uno scostamento statistico) e, proprio per questo, impone garanzie procedurali molto stringenti a tutela del contribuente. In particolare, è obbligatorio instaurare il contraddittorio preventivo: l’Ufficio deve invitare il contribuente a comparire, comunicandogli gli esiti dello studio di settore applicato (es. indicando il ricavo puntuale o l’intervallo di congruità) e consentendogli di esporre le proprie ragioni e giustificazioni . Dal confronto possono emergere spiegazioni valide (es. un periodo di crisi aziendale, un errore nei dati dichiarati allo studio, costi straordinari che hanno abbattuto il margine, caratteristiche particolari non considerate dallo strumento statistico). Solo se dopo il contraddittorio le giustificazioni del contribuente risultano insufficienti, l’Ufficio può emettere l’accertamento motivando adeguatamente perché considera non attendibili le spiegazioni fornite e perché ritiene applicabile lo standard medio . La Corte di Cassazione ha più volte ribadito tali principi: lo scostamento dai parametri statistici, di per sé, non costituisce prova di maggior reddito, ma è solo un indizio che acquista valore probatorio (presunzione qualificata) “solo all’esito del contraddittorio obbligatorio” col contribuente . In altre parole, la gravità, precisione e concordanza della presunzione nascono soltanto dopo aver sentito il contribuente e aver valutato le sue argomentazioni . Se tale fase manca, l’accertamento è viziato. Non a caso, il legislatore nel 2023 ha ulteriormente rafforzato l’obbligo di contraddittorio: l’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente, introdotto dalla L. 130/2022 e attuato dalla L. 197/2022 (Bilancio 2023) e L. 228/2023 (Bilancio 2024), prevede ora l’obbligatorietà del contraddittorio per qualsiasi avviso di accertamento, a pena di nullità in molti casi, consolidando una garanzia prima prevista in modo specifico per studi di settore e pochi altri ambiti . Va anche sottolineato che l’Ufficio, nel motivare l’atto, deve confutare puntualmente le osservazioni presentate dal contribuente in sede di contraddittorio . Una sentenza di Cassazione del 2024 ha annullato un avviso proprio perché mancava ogni riferimento alle memorie difensive del contribuente, configurando un vizio di motivazione . Dunque, il contribuente può certamente contestare un accertamento da studi di settore/ISA, facendo leva sia su vizi procedurali (mancato contraddittorio, difetto di motivazione) sia nel merito, dimostrando le specifiche cause dello scostamento. Ad esempio, se l’impresa ha dichiarato ricavi inferiori allo standard perché in quell’anno ha praticato forti sconti o subito un calo di domanda, dovrà documentare queste circostanze (contratti, listini, analisi di mercato, bilanci) così da rendere ragionevole il ricavo dichiarato e sgretolare la presunzione di maggior reddito.
Nella pratica, l’accertamento basato sugli studi di settore è stato uno strumento molto usato negli anni passati in chiave antievasione, soprattutto verso piccole imprese e professionisti. Oggi gli ISA (Indici di Affidabilità) hanno sostituito gli studi di settore: funzionano come indicatori di compliance fiscale (con punteggio da 1 a 10) e, se danno esito basso, possono far scattare controlli. L’utilizzo in accertamento degli ISA è però meno automatico: servono comunque elementi concreti per rettificare il reddito. La Cassazione, con riferimento agli studi di settore, ha affermato un principio destinato a valere anche in futuro: gli standard statistici forniscono presunzioni semplici e come tali non bastano da soli a legittimare un maggior imponibile senza ulteriore riscontro** .
Di seguito, una tabella sintetizza le differenze tra l’accertamento parametricostatistico (studi di settore/ISA) e l’accertamento analitico-induttivo basato su indizi di irregolarità contabile:
| Aspetto | Studi di Settore / ISA | Accertamento Analitico-Induttivo |
|---|---|---|
| Base legale | Parametri statistici (Decreti ministeriali di settore; art. 62-bis e sexies D.L. 331/1993, poi art. 9-bis D.L. 50/2017 per ISA) | Controllo contabile con rettifiche ai sensi art. 39, co.1, lett. d) D.P.R. 600/1973 (e art. 54, co.2 D.P.R. 633/1972 per IVA) |
| Dati utilizzati | Dati medi di settore e dati dichiarati dal contribuente (ricavi, addetti, spese, etc.) | Scritture contabili del contribuente (registri IVA, libro giornale, fatture) integrate con dati extracontabili o confronti con medie |
| Tipo di presunzione | Semplice (lo scostamento dai parametri è un indizio, presunzione iuris tantum non determinata ex lege dallo scostamento stesso ) | Semplice “qualificata” (basata su indizi gravi, precisi e concordanti di inattendibilità parziale delle scritture) |
| Condizioni per l’uso | Contabilità regolare e dichiarazione presentata, ma ricavi dichiarati sensibilmente inferiori al reddito congruo di settore (o punteggio ISA molto basso) | Contabilità formalmente regolare, ma anomalie sostanziali riscontrate (es. omessi ricavi, costi sproporzionati, incongruenze inventariali, margini illogici) |
| Contraddittorio | Obbligatorio prima dell’accertamento: invito al contribuente con allegato lo studio di settore o gli esiti ISA (art. 5 D.Lgs. 218/1997; art. 6-bis L. 212/2000) . L’atto è nullo se emesso senza contraddittorio . | Generalmente previsto (accessi, questionari, inviti) e comunque doveroso: il contraddittorio fa parte della procedura e serve a valutare le giustificazioni del contribuente prima di emettere l’atto (soprattutto in presenza di presunzioni) . |
| Motivazione dell’avviso | Deve indicare quali spiegazioni del contribuente sono state respinte e perché, giustificando in concreto l’applicazione dello standard statistico (v. Cass. n. 9554/2024 sul dovere di motivare il rigetto delle osservazioni). | Deve indicare quali fatti specifici sono stati ritenuti anomali e le relative presunzioni utilizzate (es: “riscontrato ammanco di magazzino X, si presume vendita non fatturata di €Y, aggiunta ai ricavi”) . L’atto deve spiegare come dagli indizi si è inferito il maggior reddito. |
| Termini di accertamento | Termine ordinario entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di dichiarazione (ad es. dichiarazione 2020 -> avviso fino al 31/12/2025). Ridotto a 4 anni se la dichiarazione è stata omessa o infedele scoperta dopo adesione (in alcune ipotesi) . (NB: la legge di Bilancio 2023 ha esteso di 2 anni i termini per gli anni d’imposta 2019-2020 in ragione del Covid, ma trattasi di deroga temporanea.) | Stessi termini ordinari (31/12 del 5° anno; 7° se omissione). In caso di contabilità complessivamente attendibile, alcune pronunce (v. Cass. SS.UU. 2016 n. 13378) ritenevano non applicabile il raddoppio dei termini; oggi con la riforma 2016 i termini sono unificati, salvo reati fiscali. |
| Prassi applicativa | Metodo utilizzato massivamente in passato: il contribuente veniva informato con l’invito e spesso si perveniva a concordare un adeguamento spontaneo o un accertamento con adesione. Oggi ISA viene usato più come selezione di contribuenti a rischio; l’accertamento parametrico “puro” è meno frequente. | Metodo usato in verifiche mirate: richiede analisi approfondite di documenti e spesso l’intervento della Guardia di Finanza per reperire gli elementi indiziari (verbali di constatazione). Viene applicato caso per caso, su contribuenti dove emergono “pezze giustificative” poco convincenti o incoerenti. |
- Accertamento sintetico “puro” (spesometro) e redditometro: sono forme di accertamento sul reddito delle persone fisiche basate su presunzioni di spesa o di incremento patrimoniale, disciplinate dall’art. 38, commi 4-7, D.P.R. 600/1973. In breve, l’accertamento sintetico consente all’Agenzia delle Entrate di determinare il reddito complessivo di una persona, indipendentemente dalle singole categorie di reddito dichiarate, sulla base di indici di capacità contributiva. Tali indici sono elementi e circostanze di fatto certi – ad esempio il possesso di beni di lusso, il sostenimento di elevate spese per consumi, investimenti immobiliari, ecc. – che rivelano una certa capacità di spesa/reddito. La legge presume che, se un contribuente possiede determinati beni o sostiene determinate spese, debba aver conseguito un reddito sufficiente a giustificarli. Si tratta di una presunzione legale relativa (iuris tantum): una volta provato da parte del Fisco il fatto-base (es. che il contribuente ha acquistato un immobile di un certo valore, o possiede un’auto di grossa cilindrata, o spende €X all’anno in viaggi), “è legittimo l’accertamento fondato su essi” e l’Amministrazione non è tenuta a fornire ulteriori prove dell’esistenza del reddito non dichiarato . L’intero onere della prova si sposta sul contribuente, il quale – posto in condizione di difendersi tramite il contraddittorio – deve dimostrare documentalmente che il reddito presunto in realtà non esiste o esiste in misura inferiore . La Cassazione ha delineato con chiarezza questo meccanismo, affermando che il redditometro “dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva”, restando a carico del contribuente provare “che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” . In termini tecnici, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum: la legge stessa stabilisce che dal possesso di certi beni si inferisce un certo reddito, e il giudice tributario, “una volta accertata l’effettività degli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio”, non può disapplicare tale presunzione (non può cioè dubitare che quei beni “facciano reddito”), “ma può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie” . In altre parole, se il Fisco dimostra che il contribuente possiede, poniamo, una villa con piscina, un SUV e un grosso natante, il giudice non può esimersi dal riconoscere che ciò genera – secondo i coefficienti ministeriali – un reddito presunto di €Y, ma potrà semmai considerare se il contribuente dimostra che per mantenere quei beni ha utilizzato redditi esenti o redditi già tassati (ad esempio denaro proveniente da vincite esentasse, da eredità, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, oppure risparmi accumulati in anni precedenti) . Proprio questa impostazione è stata recentemente oggetto di riflessione critica: la Cass. n. 2950/2025 ha confermato che il possesso di beni indice (auto, immobili, barche, ecc.) basta da solo a fondare la presunzione legale di un certo reddito, invertendo l’onere della prova sul contribuente . Secondo alcuni commentatori, ciò rischia di trasformare l’accertamento sintetico in un “processo alle intenzioni” del tutto sbilanciato a favore del Fisco, poiché la disponibilità di un bene non sempre equivale ad un reddito effettivo (potrebbe essere acquisito a debito, o con denaro di terzi) . Tuttavia, ad oggi questo è l’orientamento prevalente della Suprema Corte, specie con riferimento ai periodi d’imposta anteriori alle modifiche normative introdotte nel 2010.
Redditometro “vecchio” e “nuovo”. Occorre notare che la disciplina dell’accertamento sintetico è stata modificata nel tempo. Fino al 2009 vigeva il redditometro basato su decreti ministeriali del 1992: per attivarlo si richiedeva che il reddito sintetico eccedesse di almeno il 20% quello dichiarato per due anni consecutivi (doppia soglia) e si utilizzavano panieri di beni indice predefiniti. Nel 2010 (D.L. 78/2010) il legislatore ha innovato la materia prevedendo un nuovo redditometro, poi attuato col DM 24 dicembre 2012 (per le annualità dal 2009 in poi), che ampliava la gamma di spese considerate (spese certe, spese per elementi certi, spese ISTAT medie) e calibrava la presunzione sul nucleo familiare. Questo nuovo redditometro ha subito però critiche e un parziale stop per questioni di privacy nel 2018, e di fatto non è stato applicato in via massiva in attesa di ulteriori correttivi. Nel 2023 il Governo ha annunciato l’intenzione di emanare un redditometro 2.0 più selettivo, ma al dicembre 2025 non risulta ancora operativa una nuova tornata di accertamenti sintetici su larga scala. Pertanto, le controversie oggi in Cassazione riguardano spesso vecchi accertamenti relativi a metà anni 2000 o inizi 2010, rispetto ai quali la giurisprudenza – come visto – ha sancito i principi sopra esposti. È sempre riconosciuta al contribuente la possibilità di fornire prova contraria a un accertamento sintetico: l’art. 38, co.6, D.P.R. 600/1973 esplicitamente stabilisce che il contribuente può dimostrare che il maggior reddito presunto “non esiste in tutto o in parte”, documentando di averlo finanziato con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (es. BOT, vincite, borse di studio esenti) o comunque evidenziando che talune spese sono state sostenute con risorse patrimoniali già tassate o non imponibili (ad esempio, attingendo ai risparmi accumulati negli anni precedenti) . Su questo punto la Cassazione ha anche chiarito i confini della prova contraria: è necessario esibire documenti chiari e coerenti (es. estratti conto che mostrino prelievi di risparmi pregressi, documenti notarili di eredità ricevute, ecc.), e non basta una generica dichiarazione di aver usato patrimonio preesistente . Inoltre, una volta che il contribuente abbia assolto a tale onere allegando prove, il giudice di merito deve esaminarle analiticamente e motivare la decisione su di esse, non potendo limitarsi a affermazioni sommarie . In una vicenda del 2024, la Cassazione ha annullato la sentenza di appello che aveva liquidato le giustificazioni del contribuente in poche righe, ribadendo che il giudice deve dar conto specificamente di tutti i documenti prodotti a difesa in un accertamento da redditometro .
Esempio pratico: Mario, contribuente persona fisica, dichiara per l’anno X un reddito imponibile di soli €20.000. Tuttavia risulta che nello stesso anno ha acquistato un appartamento del valore di €200.000 e possiede un’auto sportiva di grossa cilindrata. L’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento sintetico contestando a Mario un reddito presunto di circa €90.000, calcolato in base all’immobile e all’auto (beni-indice) secondo i coefficienti stabiliti dal DM redditometro vigente. Mario, ricevuto l’invito a fornire chiarimenti, potrà difendersi ad esempio dimostrando che l’appartamento è stato pagato in buona parte con la liquidazione (TFR) percepita anni prima e con un mutuo bancario (e quindi non con redditi nascosti), e che l’auto gli è stata prestata in uso dall’azienda del fratello (quindi non rappresenta una spesa a suo carico). Fornirà dunque documentazione: atto di mutuo e quietanze del TFR per la casa, lettera dell’azienda proprietaria per l’auto, ecc. Se le prove sono convincenti e c’è corrispondenza di date e importi, Mario potrebbe vincere la presunzione mostrando che il suo tenore di vita è compatibile con il reddito dichiarato perché finanziato da fonti lecite non imponibili. In caso contrario, l’accertamento sintetico verrà confermato e Mario dovrà versare le imposte sulla differenza di reddito accertata.
- Accertamenti bancari e finanziari (art. 32 D.P.R. 600/1973): rappresentano uno degli strumenti più penetranti a disposizione del Fisco, fondato su una presunzione legale relativa molto forte. La norma (art. 32, co.1, n. 2, D.P.R. 600/73, e specularmente art. 51 D.P.R. 633/72 per l’IVA) autorizza gli Uffici a svolgere indagini sui conti bancari del contribuente (anche acquisendo tutti i movimenti da banche, Poste, ecc.) e dispone che “i versamenti e i prelevamenti risultanti dai conti, se non annotati nelle scritture contabili, si considerano ricavi o compensi” salvo prova contraria . In altre parole, ogni entrata bancaria non giustificata viene presunta un ricavo tassabile; analogamente, ogni uscita non giustificata viene considerata un investimento in nero che ha generato ricavi non dichiarati (quantomeno per gli imprenditori). Questa presunzione – più volte vagliata dalla Corte Costituzionale – è di carattere legale (iuris tantum) e determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente . In pratica, è sufficiente che l’Amministrazione provi l’esistenza di movimenti bancari (acquisendo gli estratti conto) per far scattare la presunzione di reddito non dichiarato ; spetterà poi al contribuente fornire validi elementi giustificativi per ciascun movimento al fine di dimostrare che si tratta di somme non imponibili . Essendo una presunzione legale espressa dalla legge, l’Ufficio non deve prima dimostrare indizi gravi e concordanti (come richiesto invece per le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.) : la legge stessa qualifica quei movimenti come sintomatici di ricavi occulti. Ne consegue che il controllo bancario è uno strumento potentissimo: una volta ottenuti i dati finanziari, il Fisco può – in mancanza di giustificazioni – presumere a tassazione anche ingenti importi, senza dover provare direttamente che si tratta di corrispettivi di vendite o compensi di lavoro. La difesa del contribuente in questo ambito deve essere particolarmente rigorosa. La Cassazione ha chiarito che per vincere la presunzione sui movimenti bancari non basta una spiegazione generica o globale, ma occorre “giustificare puntualmente ogni versamento con documenti precisi” . Si richiede cioè una prova analitica movimento per movimento: ad esempio, se in un anno ci sono 50 versamenti non giustificati sul conto, il contribuente dovrà spiegare la natura di ciascuno (es.: €5.000 provenienti da rimborso spese documentato, €8.000 frutto di un prestito familiare con relativo contratto, €7.000 trasferiti da altro conto già tassato, etc.) . Elenchi approssimativi o giustificazioni cumulative non sono accettati; le causali bancarie standard (es. “versamento contanti”) non hanno alcun valore se non supportate da prove tangibili. In sostanza, di fronte a un accertamento bancario, il contribuente deve mettersi nell’ottica di dimostrare la “tracciabilità” lecita di ogni entrata: contratti, fatture, assegni, documenti che provino la provenienza di quei soldi. Se alcune somme derivano da risparmi prelevati in precedenza dallo stesso soggetto, andrà dimostrato il collegamento (es. indicando che un prelievo di X mesi prima è stato reimmesso). Questa difficoltà probatoria elevata fa sì che spesso l’accertamento bancario si traduca in un colpo da KO per il contribuente disorganizzato: la mancata giustificazione anche di parte dei movimenti comporta la tassazione di quelle somme come redditi.
Va evidenziato che la normativa sui prelievi bancari ha subito un correttivo importante: in passato l’art. 32 D.P.R. 600/73 presumeva ricavi anche per qualsiasi prelievo non giustificato, fatto questo considerato incostituzionale per i lavoratori autonomi (C. Cost. n. 228/2014). Dal 2017, il legislatore ha limitato la presunzione sui prelievi introducendo una soglia di tolleranza: solo il contante prelevato oltre €1.000 giornalieri o €5.000 mensili viene presunto impiegato in nero . Al di sotto di tali soglie, il prelievo non giustificato non è significativo. Inoltre, per i privati e i lavoratori autonomi la presunzione relativa ai prelievi è stata totalmente eliminata (resta solo quella sui versamenti) . In pratica: se Tizio è un imprenditore e preleva €10.000 dal conto senza indicare il beneficiario, oltrepassando le soglie, il Fisco può ancora presumere che abbia finanziato pagamenti in nero che hanno prodotto ricavi occulti; se invece Tizio è un professionista, i suoi prelievi non possono più essere considerati ricavi (qualunque importo, a meno che non si provi un uso diretto per vendite, il che esula dalla presunzione bancaria). La Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2023 ha dichiarato non fondate le nuove questioni di legittimità sull’art. 32, interpretandolo però in modo conforme a Costituzione: ha stabilito che, anche per gli imprenditori, si devono considerare i costi presumibili correlati ai prelievi . In sostanza, il prelievo non giustificato genera una presunzione di ricavo occulto, ma il contribuente può sempre opporre in detrazione i costi relativi, quantificati in via presuntiva dal giudice . Questo per evitare che si tassi “ricchezza inesistente” (cioè ricavi senza tener conto dei costi per ottenerli), in violazione del principio di capacità contributiva . La Cassazione ha recepito tale principio affermando il diritto dell’imprenditore, anche in accertamenti analitico-induttivi da indagini bancarie, di vedersi riconosciuti costi forfettari a fronte di prelievi considerati ricavi . Ad esempio, se Caio (imprenditore) non giustifica €50.000 di prelievi, l’Ufficio potrà imputargli €50.000 di ricavi in nero, ma Caio in giudizio potrà ottenere una riduzione di tale importo dimostrando, anche solo presuntivamente, che per realizzare quei ricavi avrebbe sostenuto un certo ammontare di costi (es. materia prima, mano d’opera). La Corte Costituzionale suggerisce di usare percentuali medie di settore o una CTU contabile per stimare questi costi occulti da dedurre . Si tratta di un’importante apertura a favore del contribuente, che in precedenza non era affatto scontata (prima del 2023 molte Commissioni respingevano tali richieste di costi in mancanza di prove specifiche, sostenendo che onus di dimostrare costi e oneri deducibili era integralmente a carico del contribuente) .
La difesa del contribuente nell’accertamento bancario si articola dunque su due livelli: (1) in via principale, provare analiticamente la natura non imponibile di ogni versamento (es. identificandolo come trasferimento da conto personale, regalo esente, prestito, restituzione di capitale già tassato, contributo familiare, vendita di bene personale non tassabile, ecc.); (2) in subordine, per gli imprenditori, far valere i costi correlati ai prelievi non giustificati, ottenendo un abbattimento dell’imponibile presunto. È fondamentale richiedere l’accesso a tutti i documenti bancari acquisiti dall’Ufficio e verificare l’esattezza dei calcoli (a volte possono aversi duplicazioni di movimenti conteggiati due volte, errori nell’individuare i cointestatari, ecc.). Inoltre, occorre prestare attenzione ai movimenti “neutri” che non devono generare presunzione: ad esempio, giroconti tra conti dello stesso contribuente (versare contante sul conto A e poi girarlo sul conto B non produce doppio reddito), oppure entrate meramente patrimoniali (es. accredito di un finanziamento ricevuto, che va dimostrato con apposito contratto). Si segnala che una recente ordinanza della Cassazione (n. 18273/2025) ha proposto una lettura “innovativa” delle risultanze bancarie, qualificandole come semplici indizi da cui trarre presunzioni semplici (e non legali) . In tal caso, teoricamente, spetterebbe al giudice valutare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni tratte dai movimenti finanziari, anziché applicare automaticamente la presunzione di legge . Si tratta però di un orientamento isolato e in potenziale contrasto con la giurisprudenza consolidata, che ha sempre ritenuto applicabile l’art. 32 come presunzione legale iuris tantum . In ogni caso, anche secondo questa visione più “morbida”, non cambia la sostanza dell’onere probatorio: il contribuente resta comunque tenuto a fornire elementi specifici e documentati per dimostrare la non imponibilità dei movimenti contestati .
Un aspetto peculiare è la possibilità per il Fisco di estendere le indagini ai conti intestati a terzi. Infatti, nulla vieta all’Amministrazione di accertare che certi conti, seppur formalmente di altri soggetti (familiari, prestanome, società collegate), siano in realtà nella disponibilità del contribuente verificato. La Cassazione ha sancito che gli artt. 32 e 51 citati “autorizzano l’Ufficio a procedere ad accertamento attraverso indagini su conti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente” . In sostanza, se il Fisco dimostra un quadro indiziario serio dal quale emerga che il contribuente utilizza di fatto anche conti di altri soggetti (ad es. moglie, figli, società fiduciarie), può attribuire a lui le relative movimentazioni e presumere che siano ricavi/compensi sottratti a tassazione . Però – avverte la Cassazione – “non è sufficiente il solo rapporto di parentela o il vincolo personale” per far scattare questa attribuzione : servono ulteriori indizi concreti che rendano “probabile l’utilizzo di quei conti per occultare redditi” . Ad esempio, elementi sintomatici rilevanti possono essere: la capacità reddituale ingiustificata del familiare intestatario (es. moglie casalinga con movimenti bancari milionari), l’inattendibilità fiscale del contribuente (che già ha nascosto ricavi suoi), la stretta collaborazione familiare nell’attività (impresa a conduzione familiare, con commistione di ruoli), la provenienza dei fondi transitati dal conto terzo verso il contribuente o viceversa . In particolare, la giurisprudenza recente (Cass. 24747/2023, Cass. 20816/2024, Cass. 7583/2025) ha delineato così la prova a carico del Fisco: prima l’Ufficio deve fornire indizi “non desumibili dal solo vincolo familiare” (quindi un quid pluris rispetto alla parentela) ; solo se questi indizi sussistono – e possono essere anche presunzioni multiple tra loro concordanti – allora “scatta la presunzione di riferibilità al contribuente delle movimentazioni” e l’onere della prova passa al contribuente, che dovrà dimostrare il contrario . In altri termini, l’onere iniziale è dell’Ufficio: deve allegare elementi fattuali da cui dedurre che il conto del terzo era in realtà usato dal contribuente; fatto ciò, la situazione è equiparata a quella dei conti propri, e starà al contribuente provare che quelle somme non erano suoi redditi . Ad esempio, nel caso di conti intestati a familiari stretti conviventi: la Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento su versamenti rinvenuti nei conti di moglie e madre di una contribuente, in quanto vi erano prove che esse collaboravano nell’attività e avevano redditi propri esigui rispetto ai flussi sui loro conti (oltre al fatto che la contribuente era delegata ad operare su quei conti e li utilizzava per spese sue) . Al contrario, è stato annullato un accertamento rivolto a estendere presuntivamente redditi su un conto del convivente more uxorio basandosi solo sulla convivenza: “la sola relazione affettiva non costituisce di per sé una presunzione qualificata” – occorrono anche qui ulteriori riscontri quali vita economica in comune, sproporzione tra redditi del convivente e somme sul conto, ecc. . Quindi, dal lato difensivo, un contribuente che si veda contestare redditi in base a conti altrui dovrà: (1) verificare se l’Ufficio ha effettivamente raccolto quegli indizi ulteriori richiesti dalla Cassazione (in assenza, l’accertamento è debole); (2) eventualmente, fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che il familiare intestatario disponeva di risorse proprie lecite per alimentare quei movimenti (stipendi, eredità, vendita di suoi beni) , oppure che i fondi transitati al contribuente erano già tassati o irrilevanti fiscalmente (es. erano rimborsi di prestiti fatti dal contribuente al familiare).
Da ultimo, consideriamo il caso dei conti correnti cointestati tra contribuente e terzi. Civilisticamente, vige la presunzione di comproprietà paritetica delle somme depositate (art. 1854 c.c., in relazione all’art. 1298, co.2 c.c.): salvo prova contraria, si presume che il saldo appartenga in parti uguali ai cointestatari . In ambito tributario questa regola implica che, se il contribuente è cointestatario con una persona non verificata, l’Ufficio tende a imputargli solo la sua quota (di regola il 50%) dei movimenti, a meno che non vi sia evidenza che egli sia l’effettivo proprietario di importi maggiori. Naturalmente, se il conto è cointestato tra due coniugi e uno solo è oggetto di accertamento, il Fisco cercherà di dimostrare che magari il coniuge non debitore non aveva redditi e che quindi di fatto le somme erano tutte dell’altro, in modo da tassare il 100%. Per far ciò, dovrà però offrire prova (anche presuntiva) contraria alla presunzione di parità. La Cassazione (ord. 1643/2025) ha confermato che la presunzione di titolarità al 50% di un conto cointestato può essere superata solo con prove solide, “gravi, precise e concordanti” , ad esempio dimostrando che tutte le somme affluite sul conto provenivano in realtà da uno solo dei cointestatari (assegni, bonifici riconducibili esclusivamente a lui) . Nell’ipotesi di pignoramento (che vedremo in seguito in ambito civile), ciò permette al creditore di bloccare il saldo intero, ma in sede esecutiva il cointestatario estraneo potrà recuperare la sua parte provando la provenienza a sé delle somme . In sede fiscale, analogamente, il contribuente potrà difendersi sostenendo che una quota dei movimenti (o del saldo) non gli appartiene: ad esempio, se marito e moglie hanno conto cointestato, e il Fisco presume 50/50 dei versamenti come redditi del marito verificato, la moglie potrebbe dimostrare che alcuni accrediti erano proventi esclusivi del suo lavoro (documentandoli), così che quella porzione non va imputata al marito .
Esempio pratico: un idraulico sottoposto a verifica fiscale ha sul proprio conto bancario numerosi versamenti in contanti per un totale di €60.000 in un anno, a fronte di soli €30.000 di ricavi dichiarati. L’Agenzia notifica un accertamento bancario imputandogli €60.000 di ricavi non dichiarati, basandosi sull’art. 32. Per difendersi, l’idraulico dovrà fornire una pezza giustificativa per ciascun versamento: ad es., €10.000 provenivano dalla vendita (documentata) di un’auto usata di sua proprietà; €5.000 erano un regalo del padre (con assegno e dichiarazione di liberalità); €8.000 erano il rimborso di un prestito che aveva fatto a un amico (con scrittura privata registrata); €20.000 erano trasferimenti dal proprio conto di risparmio (esibendo gli estratti dei due conti); e così via. Poniamo che riesca a giustificare analiticamente €50.000 su €60.000. Restano €10.000 senza prova specifica (magari versati a spezzoni di contanti 500€ ciascuno, per i quali non ricorda l’origine). Quei €10.000 saranno quasi certamente considerati ricavi in nero e tassati. In aggiunta, se l’idraulico è un imprenditore (ditta individuale con dipendenti), potrà chiedere venga riconosciuta una quota di costi (ad es. un 30%) su quei €10.000, riducendo l’imponibile presunto a €7.000, in linea con la giurisprudenza costituzionale più recente . In ogni caso, questo esempio illustra come una difesa efficace negli accertamenti bancari richieda molta documentazione dettagliata e capacità di ricostruire a posteriori ogni operazione: dove ciò non sia possibile, la presunzione fiscale finirà per prevalere.
Presunzioni patrimoniali e familiari nell’ambito civilistico
Passiamo ora alle presunzioni che operano fuori dal campo tributario, in particolare nel diritto civile e processuale, che possono assumere rilievo per la tutela del creditore o del debitore. Anche qui ne esamineremo i tipi principali, con il focus sul punto di vista del debitore che vuole difendere il proprio patrimonio da azioni esecutive o pretese creditorie.
Beni del debitore e pignoramento: presunzione di proprietà
Nel contesto dell’esecuzione forzata mobiliare (pignoramento di beni mobili), vige una presunzione di fatto molto importante: i beni che si trovano nella disponibilità del debitore si presumono di sua proprietà, salvo prova contraria. Ciò significa che quando l’Ufficiale Giudiziario accede all’abitazione o ai locali del debitore, può pignorare tutti i beni mobili ivi rinvenuti (mobili, arredi, oggetti, denaro, ecc.), presumendo che appartengano al debitore stesso, anche se sono presenti altre persone o familiari. Questa presunzione è funzionale a evitare che il debitore sottragga i propri beni simulandone la titolarità a terzi. L’art. 621 c.p.c. (in tema di opposizione di terzo) non la enuncia espressamente, ma la giurisprudenza la deduce: per liberare un bene pignorato sostenendo che è di terzi, non è ammessa prova testimoniale (se non in casi residuali), ma occorre almeno uno “scritto a data certa anteriore al pignoramento” . Questa restrizione probatoria sottintende, appunto, la presunzione legale di appartenenza al debitore dei beni trovati in sua casa, che può essere vinta solo con prova documentale forte (es. fattura intestata al terzo, atto di proprietà registrato, ecc.) . Dunque, se il debitore convive con familiari o coinquilini, questi ultimi – per evitare di vedersi portar via i propri beni – dovrebbero poter dimostrare con documenti l’acquisto a loro nome (si pensi a elettrodomestici, TV, computer: è prudente conservare scontrini/fatture intestati). In mancanza, l’Ufficiale Giudiziario legherà tutto ciò che vede come “di proprietà del debitore”, e starà poi al terzo proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. entro i termini di legge, fornendo al giudice la prova della propria titolarità. Il consiglio pratico per un debitore e la sua famiglia è quindi di prevedere evidenze giuridiche della titolarità di beni di valore, specie se non è chiaro a chi appartengano (ad es., l’auto intestata al coniuge non debitore è già protetta documentalmente; ma i mobili di casa, se acquistati dalla moglie in separazione dei beni, conviene farlo risultare).
Un caso particolare si ha quando il debitore non ha residenza propria ma vive in casa altrui (es. casa dei genitori, o dell’ex coniuge). Formalmente l’Ufficiale Giudiziario può accedere solo ai luoghi di appartenenza del debitore (art. 513 c.p.c.), ma “casa del debitore” è interpretata in senso ampio includendo il luogo dove abitualmente vive. Quindi se Tizio vive con i genitori, i beni in quella casa si presumono suoi pro quota se non c’è chiara indicazione contraria. I genitori dovranno eventualmente opporsi mostrando che i beni erano di loro esclusiva proprietà. In tal senso, i conviventi farebbero bene a tenere nota di ciò che comprano separatamente.
Conti correnti e titoli cointestati o intestati a familiari
Abbiamo già visto in ambito fiscale come i conti cointestati o intestati a familiari possano essere considerati. In ambito civilistico (protezione dei creditori), i principi sono simili sul versante della presunzione di comunione e di appartenenza delle somme.
- Conto corrente cointestato: come detto, l’art. 1854 c.c. “presume che, in caso di conto cointestato, le parti di credito o debito verso la banca siano eguali tra i cointestatari”. Ciò implica che, nei rapporti interni tra coniugi o parenti, salvo prova contraria ciascuno è proprietario del 50% delle somme . Per un creditore procedente, tuttavia, questo è un ostacolo relativo: di regola, se un conto è cointestato tra debitore e coniuge, il creditore può pignorare l’intero saldo (pignoramento presso terzi in banca) – la banca bloccherà tutto – e poi starà al cointestatario non debitore attivarsi per recuperare la sua quota. La Cass. 1643/2025 ha confermato che il creditore può aggredire il conto cointestato in via integrale, perché erga omnes la solidarietà attiva e passiva verso la banca consente ciò; spetterà poi al cointestatario estraneo dimostrare le proprie ragioni sulla metà (o sulla diversa quota) di appartenenza, con prove rigorose . In pratica la banca versa l’intero saldo pignorato all’ufficiale giudiziario, e successivamente il giudice dell’esecuzione, su istanza dell’altro intestatario, può attribuirgli la parte di sua spettanza, se questi prova che le somme sul conto provenivano esclusivamente da lui . Ad esempio, se moglie e marito avevano conto cointestato con €20.000, e il marito ha un debito, il creditore pignora €20.000. La moglie oppone che €15.000 erano frutto del suo stipendio accreditato (documentato da buste paga e movimenti) e solo €5.000 provenivano dal marito (bonifici identificati). Il giudice, viste le prove, potrà assegnare alla moglie i €15.000 e destinare ai creditori solo €5.000 (o comunque liberare la moglie per la sua parte) . Se invece la moglie non prova nulla di concreto, varrà la presunzione di 50/50 e metà saldo andrà ai creditori.
- Conto intestato esclusivamente a un familiare del debitore: qui la situazione dipende. Se ad esempio il debitore è il marito e il conto corrente è intestato solo alla moglie, in assenza di frode i creditori del marito non possono pignorare il conto della moglie, perché formalmente quel conto è di un terzo. Non c’è una norma che permetta di presumere che il conto del coniuge sia “anche” del debitore (diverso il discorso in comunione legale, che affronteremo dopo). Il creditore avrebbe due strade se sospetta che il conto della moglie celi denaro del marito: (a) chiedere un sequestro conservativo o un pignoramento “nella forma del terzo proprietario” dimostrando che in realtà quelle somme sono del marito (ma serve una prova, ad esempio bonifici dal marito al conto moglie su larga scala, tali da configurare intestazione fittizia); (b) agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. se il marito ha trasferito soldi alla moglie per sottrarli ai creditori (ma in tal caso il denaro potrebbe già essere stato speso o confuso). In generale, la regola è: il creditore non può toccare beni formalmente di proprietà di terzi se non attraverso un giudizio che ne accerti la simulazione o la frode. Quindi, se il genitore ha un debito e i risparmi sono su un conto intestato al figlio maggiorenne, quel conto è di regola al sicuro (a meno di elementi di dolo, come un trasferimento avvenuto quando il debitore era già inseguito dai creditori). La Cassazione ha affermato che il creditore procedente deve fare valere tali situazioni con azioni apposite, non potendo limitarsi a pignorare direttamente un conto intestato a un estraneo. Pertanto, un escamotage (legalmente lecito) per tutelare liquidità dal rischio esecutivo è talvolta intestare conti a terzi di fiducia – benché ciò comporti ovviamente il rischio di affidarsi alla correttezza di costoro e, se emergesse la natura fittizia dell’intestazione, esponga ad azioni revocatorie. Da notare: se il creditore prova la frode (intestazione simulata), può anche sporgere denuncia per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte o altri reati se applicabili.
Esempio: il sig. Rossi ha un debito verso una banca. Il suo stipendio viene però accreditato su un conto intestato solo alla moglie (conto familiare unificato). La banca creditrice non può direttamente pignorare quel conto, perché formalmente il debitore non è intestatario. Può però pignorare il credito di lavoro del sig. Rossi presso il datore (lo stipendio, per il quinto) e le eventuali somme dopo che vengono accreditate sul conto cointestato (se il conto fosse cointestato, come visto, bloccherebbe tutto). Nel caso prospettato, essendo conto intestato esclusivamente alla moglie, il creditore non potrà farci nulla a meno di intraprendere un giudizio per dimostrare che la moglie fa da prestanome (cosa non facile senza movimenti anomali). Di conseguenza, è prassi comune per alcuni debitori depositare i propri guadagni su conti di familiari stretti fidati; va però sottolineato che se ciò viene fatto in modo scoperto e continuativo, e il debito è di natura fiscale, la Guardia di Finanza potrebbe segnalarlo all’Agenzia delle Entrate che – come visto nella parte tributaria – può interpretare quei flussi come conti di terzi nella disponibilità del contribuente e recuperarli a tassazione . Sul piano civilistico, il creditore privato può subire maggiori limitazioni, dovendo ricorrere al giudice (revocatorie, ecc.).
Regime patrimoniale tra coniugi e presunzioni patrimoniali familiari
La legge prevede alcune presunzioni legate allo status familiare e al regime patrimoniale coniugale che incidono sui rapporti con i creditori:
- Comunione legale dei beni: se i coniugi hanno scelto (o per default si trovano in) comunione legale, tutti i beni acquistati durante il matrimonio (salvo eccezioni come beni personali, eredità, donazioni ricevute individualmente) sono di proprietà comune al 50% ciascuno. Questo significa che un creditore di uno solo dei coniugi può pignorare i beni in comunione, ma con alcuni distinguo. In generale, il patrimonio comune risponde dei debiti contratti anche da uno solo dei coniugi purché siano debiti riferibili ai bisogni della famiglia (art. 189 c.c.). Se invece un coniuge contrae debiti per scopi personali estranei ai bisogni familiari, i creditori non possono aggredire i beni comuni senza prima sciogliere la comunione (e comunque solo sulla quota spettante al debitore). Tuttavia, questa tutela è spesso più teorica che pratica: ad esempio, il debito fiscale per mancato pagamento di imposte personali del marito viene considerato dai giudici un debito che, sebbene personale, non è estraneo ai bisogni della famiglia in senso tecnico, dunque i beni in comunione possono essere aggrediti (un’eventuale opposizione della moglie non avrebbe effetto liberatorio totale, ma solo diritto al rimborso del 50% del ricavato). Se un bene immobile è in comunione dei coniugi, il creditore di uno dei due può iscrivere ipoteca e pignorarlo per intero; al momento della distribuzione del ricavato, però, il coniuge non debitore ha diritto alla metà (salvo che il debito fosse familiare, in tal caso anche la sua metà serve ai creditori) . Esempio: marito e moglie in comunione hanno casa comune; il marito ha un debito personale per un finanziamento usato per hobby. La casa può essere venduta forzatamente; la moglie può opporsi ex art. 619 c.p.c. per ottenere il 50% del ricavato, ma non per evitare la vendita .
- Separazione dei beni: in regime di separazione, ciascun coniuge è proprietario esclusivo dei beni acquistati a proprio nome. Quindi i creditori di un coniuge non possono toccare i beni dell’altro. Se la casa è intestata solo alla moglie che è in separazione, i creditori del marito non la possono pignorare (non essendo di proprietà del debitore). Nel caso di beni cointestati in separazione (es. casa cointestata per metà), il creditore di uno può pignorare solo la quota di proprietà del suo debitore (quindi potrebbe andare a vendita la metà indivisa, con diritto di prelazione dell’altro coniuge, ecc.). Da notare che la separazione dei beni non protegge dal pignoramento i beni che siano formalmente del debitore: se i coniugi sono in separazione ma il bene è intestato al debitore, il creditore procede normalmente. Inoltre, c’è un caso particolare: debiti contratti per i bisogni della famiglia (es. fornitori per spese domestiche, affitti, mantenimento figli) – in separazione, legalmente ne risponde solo chi li ha assunti, ma dato che entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni familiari, in pratica il creditore potrebbe cercare di dimostrare che l’obbligazione è solidale. Ciò esula però dalla presunzione: è un tema di obbligazione solidale più che di presunzione di appartenenza dei beni.
In sintesi, dal punto di vista del debitore coniugato, il regime di separazione offre maggiore protezione patrimoniale (i beni intestati al coniuge restano separati), mentre la comunione li espone (anche se non totalmente, almeno pro-quota). È importante precisare che esisteva un antico istituto, la “presunzione Muciana”, per cui i beni di un coniuge (specie la moglie) senza redditi propri si presumevano acquistati con denaro dell’altro coniuge: tale presunzione, di origine romana, è stata sostanzialmente superata con la riforma del diritto di famiglia del 1975 ed è oggi priva di operatività diretta (il codice civile non la contempla più se non in tracce storiche, es. fu abrogata la norma in legge fallimentare art. 70 che la richiamava ). Quindi oggigiorno non esiste una presunzione per cui “se la moglie casalinga compra un bene, si presume coi soldi del marito” – semmai, come abbiamo visto, servono indizi concreti per affermare una cosa del genere in caso di contenzioso.
Fondo patrimoniale e debiti estranei ai bisogni familiari
Il fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.) è un istituto attraverso cui i coniugi (o un terzo) destinano uno o più beni – tipicamente immobili, ma anche mobili registrati o titoli – a far fronte ai bisogni della famiglia. I beni conferiti in un fondo patrimoniale restano di proprietà dei coniugi, ma vincolati a uno scopo: pertanto la legge prevede che i creditori non possano pignorare tali beni “per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (art. 170 c.c.) . Si configura quindi come una protezione limitata: i debiti familiari (mutuo per la casa, debito per scuola figli, spese domestiche, etc.) possono gravare sul fondo, quelli estranei (es. debiti per attività speculative, impresa, vizio del gioco) no, a condizione però che il creditore sapesse, al momento di concedere credito, che stava finanziando una causa estranea ai bisogni familiari . Su chi ricade la prova di queste circostanze? La Cassazione ha chiarito che “l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni del fondo”, cioè sul debitore opponente . In pratica, se i coniugi subiscono un pignoramento su un bene in fondo patrimoniale e vogliono contestarlo, devono in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. dimostrare sia che il debito fu contratto per scopi estranei ai bisogni familiari, sia che il creditore procedente conosceva tale estraneità quando concesse il credito . Questa prova può essere data anche a mezzo presunzioni semplici, come precisato dalla Cass. 2904/2021 , ma resta carico del debitore. Ad esempio, se i coniugi hanno costituito fondo patrimoniale sulla casa e il marito contrae un debito per finanziare la propria società (chiaro scopo imprenditoriale), i creditori sociali potrebbero tentare comunque di ipotecare o pignorare la casa; i coniugi per evitarlo dovranno provare in giudizio che quel debito era estraneo ai bisogni familiari (facile, è per la società) e che il creditore lo sapeva (ad esempio, se il contratto di fideiussione bancario specifica che la garanzia è per fini d’impresa, la banca ne era consapevole). Se la prova riesce, l’esecuzione sui beni del fondo verrà bloccata. Se invece il credito era un prestito formalmente per liquidità personale e il creditore non poteva sapere l’uso, la protezione del fondo potrebbe non operare. Importante: la nozione di “bisogni della famiglia” è interpretata in senso ampio dalla giurisprudenza, includendo non solo le necessità essenziali ma anche tutto ciò che serve a mantenere un certo tenore di vita e benessere della famiglia stessa . Sono esclusi solo gli scopi “voluttuari o meramente speculativi” . Ciò significa, ad esempio, che se i coniugi contraggono un debito per acquistare una casa vacanze, potrebbe rientrare nei bisogni familiari (miglioramento benessere), mentre un debito per investire in borsa a fini speculativi no. Questo può rendere più arduo per il debitore sostenere la tesi dell’estraneità: molte attività d’impresa di uno dei coniugi, specie se finalizzate al reddito familiare, potrebbero essere considerate indirettamente volte al benessere della famiglia, e quindi non coperte dalla protezione del fondo. Ad ogni modo, la Cassazione (sent. 20998/2018 e succ. ordinanze) rimarca che la consapevolezza del creditore è elemento decisivo: se il creditore ignorava in buona fede la destinazione del debito, può comunque agire sul fondo .
Dal lato pratico, il fondo patrimoniale costituisce una barriera giuridica, ma non insormontabile. In questi anni molti creditori (soprattutto esattori fiscali e banche) hanno ottenuto dal giudice l’autorizzazione a procedere sui beni in fondo dimostrando che i debiti erano fiscali (le tasse sono un dovere contributivo, difficilmente definibili “estranee ai bisogni” perché servono al bilancio familiare evitare sanzioni) o che comunque il creditore non poteva sapere l’estraneità. Inoltre, se i debiti eccedono il valore dei beni fuori fondo, i coniugi spesso finiscono per concordare soluzioni transattive.
Esempio: Tizio conferisce la casa di famiglia in fondo patrimoniale nel 2018. Nel 2020 contrae come ditta individuale un debito bancario per €100.000 destinato a impiantare una nuova attività commerciale (scopo d’impresa). La banca eroga il mutuo senza particolari specificazioni sull’uso, confidando nel patrimonio immobiliare di Tizio. Nel 2025, l’attività fallisce e la banca aggredisce la casa in fondo. Tizio e moglie fanno opposizione sostenendo che il debito era estraneo ai bisogni familiari. Dovranno provare che il mutuo era finalizzato all’impresa (qui possono utilizzare il fatto notorio che la somma fu versata sul c/c aziendale e spesa in attrezzature) e che la banca lo sapeva: su questo, possono richiamare le presunzioni (es. presunzione semplice che la banca – avendo erogato a un’impresa – fosse consapevole della natura imprenditoriale del finanziamento ). Se il giudice ritiene che la banca effettivamente era conscia di finanziare un business (magari perché Tizio glielo presentò come tale), allora l’esecuzione sarà bloccata in base all’art. 170 c.c. Viceversa, se la banca dimostra di aver erogato il mutuo come prestito personale (nessuna informazione sull’uso) e di non aver saputo dell’estraneità, potrebbe spuntarla e far vendere l’immobile. In ogni caso, la decisione ruoterà sull’onere probatorio a carico dei coniugi e sulla qualità delle prove (documentali o anche presuntive) che sapranno portare .
Altre presunzioni legali di interesse (status familiari)
Per completezza, citiamo brevemente alcune presunzioni legali in materia di rapporti familiari che, pur non direttamente legate a questioni di debiti, costituiscono esempi notevoli di presunzioni contestabili o meno:
- Presunzione di paternità: il codice civile (art. 232) presume che il padre di un bambino nato durante il matrimonio (o entro 300 giorni dallo scioglimento) sia il marito. Questa è una presunzione iuris tantum: il marito può disconoscere la paternità con azione giudiziale fornendo prova biologica (DNA) entro rigidi termini di decadenza. Trascorsi i termini, la presunzione diviene di fatto irretrattabile (non contestabile).
- Presunzione di conformità al vero dello “stato di famiglia”: i registri anagrafici fanno fede fino a querela di falso delle situazioni familiari (es. convivenza, rapporti di parentela). Questo rileva ad es. nei carichi familiari fiscali (si presume che i figli indicati a carico lo siano effettivamente se conviventi, salvo prova contraria dell’Amministrazione).
- Presunzione di comunione de residuo: in comunione dei beni, i frutti di lavoro non consumati al momento dello scioglimento della comunione entrano a far parte della comunione finale (art. 177 c.c.). È una presunzione legale che tutela il coniuge non titolare di reddito, ma che può essere vinta provando che certi risparmi erano già stati attribuiti separatamente.
Questi esempi confermano che le presunzioni pervadono vari ambiti del diritto: alcune sono assolute (non contestabili), altre relative (contestabili con prove contrarie), altre semplici (valutabili caso per caso). Nella prospettiva del debitore/contribuente, è essenziale individuare la natura della presunzione utilizzata contro di lui: se è legale iuris tantum, dovrà concentrare gli sforzi sulla prova contraria; se è semplice, potrà invece cercare di indebolire la catena logica degli indizi e contestare la mancanza dei requisiti di gravità-precisione-concordanza.
Di seguito forniremo una sezione di domande e risposte che riassume i dubbi più frequenti sul tema e le relative risposte, e infine un elenco delle fonti normative e giurisprudenziali citate.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa si intende esattamente per presunzione semplice?
R: Una presunzione semplice è una inferenza che il giudice ricava liberamente da uno o più fatti noti, senza che sia la legge a indicargliela. Il giudice può ritenere provato un fatto incerto (es. l’evasione fiscale) sulla base di indizi purché questi siano gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) . Ad esempio, riscontrare per più anni ricavi aziendali irrisori a fronte di costi elevati (antieconomicità) è un indizio grave e preciso di possibili vendite in nero; se si aggiungono altri elementi (magari movimenti finanziari non giustificati), il quadro indiziario può diventare concordante e quindi formare una presunzione semplice di evasione. La presunzione semplice non è fissata per legge ma è frutto di un ragionamento del giudice, il quale deve esplicitarlo e può ammetterlo solo se gli indizi soddisfano i requisiti di legge. Il contribuente può sempre contrastarla mostrando che gli indizi sono spiegabili in modo lecito o non sono così solidi.
D: In cosa differisce invece una presunzione legale?
R: Una presunzione legale è stabilita direttamente da una norma di legge, che collega a un fatto noto un certo effetto giuridico. Ad esempio, l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 presume per legge che i versamenti bancari non giustificati siano redditi nascosti . Qui il giudice non opera un ragionamento discrezionale sugli indizi: la legge stessa impone quella conseguenza (salvo prova contraria, se la presunzione è relativa). Le presunzioni legali possono essere relative (iuris tantum) – se il destinatario può provare il contrario – oppure assolute (iuris et de iure) – se non è ammessa prova contraria. Nel processo tributario la quasi totalità sono relative (es. quella sui movimenti bancari, quella del redditometro , ecc.), il che significa che il contribuente ha modo di reagire fornendo prove contrarie, ma sopporta l’onere di questa prova. Una presunzione legale dispensa il Fisco dal dimostrare fatti che la legge presume: es. nel redditometro l’Ufficio non deve provare che l’auto di lusso ha generato reddito, lo presume e basta ; toccherà al contribuente dimostrare che invece il reddito presunto non c’era (magari perché quell’auto era pagata da un terzo). Dunque la differenza principale è: nelle presunzioni semplici l’Amministrazione deve costruire un quadro indiziario convincente e il giudice può valutarne la tenuta; nelle presunzioni legali l’Amministrazione deve solo provare il fatto base previsto dalla norma, e una volta fatto ciò scatta automaticamente l’effetto presunto (salvo che il contribuente lo neutralizzi con prova contraria).
D: Quali sono le principali presunzioni utilizzate dal Fisco negli accertamenti?
R: Le più comuni sono: – Presunzione sui movimenti bancari: versamenti (e per gli imprenditori anche prelievi oltre soglia) = ricavi non dichiarati . È legale iuris tantum, quindi controbattibile solo giustificando puntualmente le operazioni .
– Presunzione da redditometro (accertamento sintetico): certe spese o beni posseduti = capacità reddituale corrispondente a un reddito non dichiarato . Anch’essa legale iuris tantum: il contribuente deve provare che il reddito presunto non esiste o è minore .
– Presunzioni da studi di settore/ISA: scostamento significativo dai parametri medi = sospetto di ricavi non dichiarati. Presunzione semplice, che diventa efficace solo dopo il contraddittorio e se corroborata da ulteriori elementi .
– Presunzioni analitico-induttive: indizi di irregolarità contabile (costi fittizi, merce sparita, margini irrealistici, ecc.) = determinazione induttiva di maggior reddito. Sono presunzioni semplici qualificate (devono essere gravi, precise, concordanti) .
– Presunzione di distribuzione utili occulti ai soci: in certi casi, utili non contabilizzati di società a ristretta base possono presumersi distribuiti pro quota ai soci (questa è una presunzione giurisprudenziale, semplice, applicata ad es. alle società a conduzione familiare dove si scoprono ricavi in nero: si tende a imputarli ai soci salvo prova contraria).
D: L’Agenzia delle Entrate può emettere un accertamento basandosi solo su presunzioni?
R: Sì, a patto che si rispettino le condizioni di legge. Il nostro ordinamento consente accertamenti interamente presuntivi (ad esempio l’accertamento sintetico è basato esclusivamente su presunzioni di spesa; l’accertamento induttivo puro può basarsi su presunzioni semplicissime). Ciò non viola il principio dell’onere della prova, perché appunto le presunzioni (specie quelle legali) valgono come prova finché non sono vinte. Ovviamente, più la presunzione è “debole” (es. semplice, basata su pochi indizi), più il contribuente ha margine di difesa. La Cassazione ha affermato che anche un solo indizio, se grave e preciso, può fondare una presunzione semplice . Tuttavia negli accertamenti complessi l’Ufficio usa spesso più presunzioni convergenti. Se emette un avviso di accertamento, ad esempio, solo perché l’impresa ha il 10% di ricarico contro il 20% medio del settore, senza contraddittorio né ulteriori elementi, quell’atto sarà annullabile perché lo scostamento statistico di per sé non basta . Quindi, in concreto, il Fisco può basarsi solo su presunzioni ma deve comunque motivare l’atto spiegando il suo ragionamento e indicando gli elementi a sostegno. Il contribuente potrà contestare sia la logicità della presunzione (se semplice) sia eventuali vizi procedurali (es. mancato contraddittorio).
D: Cosa significa esattamente “gravi, precisi e concordanti”?
R: Sono i tre aggettivi chiave richiesti dall’art. 2729 c.c. per ammettere una presunzione semplice . Gravi significa che l’indizio deve avere un elevato valore dimostrativo, non essere un fatto di poco conto o ambiguo. Preciso vuol dire che l’indizio è circostanziato e non generico: deve riferirsi in modo ben definito al fatto da provare (es. un ammanco di cassa esatto, riscontrato da verbale GdF, è un indizio preciso di sottrazione di ricavi). Concordanti implica che, se ci sono più indizi, essi non devono contraddirsi l’un l’altro ma puntare tutti nella stessa direzione. Se anche solo uno di questi requisiti manca, la presunzione non può essere accolta: ad esempio, tanti piccoli indizi ma tutti labili o spiegabili diversamente non fanno una prova grave; un indizio forte ma isolato e contraddetto da altri elementi può non convincere (manca concordanza). Questa regola non vale per le presunzioni legali, dove i requisiti sono stabiliti dalla norma stessa (ad es. per l’accertamento bancario non serve gravi indizi: basta il fatto del versamento non giustificato per far scattare la legge). Invece, quando il fisco procede in via induttiva senza presunzioni legali, deve rispettare art. 2729 c.c. La Cassazione spesso richiama questi aggettivi nelle sentenze: ad es. ha detto che l’antieconomicità è un indizio grave e preciso idoneo ad accertamento induttivo , oppure che lo studio di settore è solo una base statistica e non costituisce di per sé una presunzione grave, precisa e concordante in assenza di contraddittorio .
D: Come posso difendermi se l’Agenzia delle Entrate presume che ho evaso in base ai movimenti bancari?
R: La difesa in caso di accertamento bancario deve essere molto concreta e documentale. In base alla legge (art. 32 DPR 600/73), di fronte a versamenti sul tuo conto che non risultano nei tuoi redditi dichiarati, sei tu a dover provare che non sono ricavi. Quindi per ciascun versamento contestato devi fornire una giustificazione credibile e supportata da prove. Le possibili giustificazioni possono essere: la somma proveniva da redditi esenti (es. vincita, indennità esentasse) o già tassati (es. TFR, risparmi accumulati da redditi dichiarati di anni precedenti), oppure non costituisce reddito imponibile (es. è un prestito che dovrai restituire, è una donazione ricevuta, è la restituzione di un capitale, ecc.). È fondamentale presentare pezze giustificative: bonifici, assegni, ricevute, contratti di mutuo registrati, dichiarazioni di donazione, estratti di altri conti da cui si vede l’uscita corrispondente, ecc. Se ad esempio sostieni che €5.000 accreditati derivano dai risparmi che avevi in casa, sarà difficile provarlo (cash non tracciato). Meglio poter dire che derivano da un tuo conto deposito chiuso (e allora esibisci estratto conto di chiusura e versamento contestuale sul conto corrente). Non basta una dichiarazione orale o scritta di spiegazioni generiche: la Cassazione chiede prova puntuale e verificabile . Nel caso di prelievi (per imprese oltre soglia), se contestano anche quelli, dovrai indicare a chi hai dato quei soldi e per quale spesa (es. €2.000 prelevati il tal giorno servivano a pagare il fornitore X – allegando se possibile una ricevuta o fattura di X per quell’importo). Inoltre, fai attenzione: se nella tua situazione rientri tra i lavoratori autonomi o privati cittadini, oggi la legge non consente più di presumere redditi dai prelievi (fino a €1.000 giornalieri/€5.000 mensili, non li considerano proprio) . Quindi verifica l’anno d’imposta contestato: se è post-2017 e sei professionista, puoi eccepire che l’Ufficio ha illegittimamente considerato i tuoi prelievi come ricavi, in violazione di legge (Corte Cost. 228/2014 lo dichiarò incostituzionale). In ogni caso, se malgrado i tuoi sforzi alcune somme restano senza giustificazione convincente, preparati all’eventualità che quelle verranno tassate. Potrai semmai negoziare (in sede di adesione con l’Ufficio, se sei ancora in quella fase) la percentuale di redditività presunta – proprio alla luce della sentenza Corte Cost. 10/2023 che impone di considerare i costi correlati . Un tributarista esperto potrà aiutarti a predisporre un prospetto analitico di tutte le operazioni e relative fonti, da allegare all’istanza difensiva.
D: L’Agenzia delle Entrate può controllare e usare i conti correnti dei miei familiari contro di me?
R: Può farlo solo a certe condizioni. Le indagini finanziarie possono estendersi a conti di terzi formalmente non intestati al contribuente se l’Ufficio ha elementi per ritenere che in realtà il contribuente li utilizzi (conti “di fatto” suoi) . Tipicamente succede con conti intestati a moglie, figli, genitori del contribuente, specie se questi ultimi non hanno redditi propri e appaiono come prestanome inconsapevoli. Però, come ribadito dalla Cassazione, il solo rapporto di parentela non basta a giustificare l’estensione . Il Fisco deve prima raccogliere indizi: ad esempio, scopre che la moglie del contribuente, casalinga, ha un conto dove affluiscono pagamenti di clienti dell’azienda del marito, su cui il marito ha delega ad operare – e magari quelle somme poi pagano bollette o spese della famiglia. Questo insieme di circostanze fa presumere che quel conto sia di fatto un prolungamento dell’attività del marito . A quel punto l’Ufficio può considerare le movimentazioni della moglie come parte del reddito di lui, salvo che il contribuente provi che così non è (es. provi che la moglie ha ereditato soldi suoi, o che quei versamenti erano per attività della moglie stessa) . In pratica quindi sì, il Fisco può usare i conti dei familiari, ma prima deve giustificare il perché: se ci riesce, la palla passa a te che dovrai faticosamente dimostrare che quei conti non c’entrano con la tua evasione. Se invece l’Ufficio si è spinto troppo in là senza prove (es. ha preso il conto di tua suocera che nulla ha a che fare con te, solo perché sei delegato a operare per comodità), potrai far valere l’assenza dei presupposti e l’eventuale illegittimità della pretesa. Nel dubbio, se sei un imprenditore con “conti di famiglia” promiscui, sappi che è rischioso: meglio tenere separati i flussi finanziari personali di ciascuno, per non offrire il fianco a queste contestazioni.
D: Che cos’è il redditometro e come posso contestare un accertamento basato su di esso?
R: Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, fondato sull’idea che dal possesso di certi beni e dal sostenimento di spese si possa risalire a un reddito minimo presunto. Se l’Agenzia riscontra che hai tenuto un tenore di vita apparentemente incompatibile col reddito che hai dichiarato, può determinare sinteticamente il tuo reddito. In pratica, viene calcolato un reddito presunto sommando: (a) spese certe sostenute nell’anno (es: acquisto auto €30.000 -> reddito almeno €30.000), (b) quota di spese per incrementi patrimoniali (es: acquisto casa €200.000 -> reddito aumentato di €40.000/anno per 5 anni, secondo vecchia norma), e (c) spese medie ISTAT per categorie, nelle versioni più vecchie del redditometro (oggi queste “spese figurative” sono state ridotte perché controverse). Se il reddito presunto supera di molto (almeno 1/5) quello dichiarato, scatta la possibilità di accertamento. Per contestarlo, devi utilizzare la prova contraria prevista dalla legge: prova documentale che quel “reddito” non era tale perché le spese le hai finanziate con altri mezzi. Ad esempio: “è vero che ho comprato un’auto da €30.000, ma l’ho pagata vendendo titoli di Stato che avevo: ecco le ricevute, erano risparmi tassati negli anni scorsi”. Oppure: “ho sostenuto spese per €20.000 di viaggi, ma erano pagate dal mio compagno e non da me” (però devi provare l’esborso di un altro). O ancora: “ho un prestito in corso che copre l’acquisto, quindi non è indice di reddito, è debito che sto restituendo”. Tieni presente che la presunzione redditometrica è legale: se non offri una prova convincente, l’Ufficio avrà ragione anche solo mostrando che possedevi i beni-indice . Non puoi contestare dicendo “avete sbagliato a presumere, magari sono solo più indebitato” senza però portare pezze d’appoggio. In giudizio, inoltre, se hai dato delle prove (es. documenti su redditi esenti, su finanziamenti ricevuti), il giudice deve valutarli attentamente: qualora la Commissione Tributaria li ignorasse, potresti fare appello per difetto di motivazione, come accaduto in Cass. 238/2024 . Ricorda anche che c’è obbligo di contraddittorio: prima di emettere l’accertamento sintetico, l’Ufficio deve invitarti a fornire spiegazioni. Sfrutta bene quella fase per produrre tutti gli elementi giustificativi. Infine, controlla se l’accertamento riguarda anni molto vecchi (pre-2011) o recenti: nel primo caso, si applicava il redditometro d’epoca, con panieri e coefficienti più datati – potresti contestare che l’Ufficio ha usato coefficienti non più attuali o non ha considerato la composizione del tuo nucleo (es. alcune spese vanno rapportate ai familiari a carico). Se è un caso recente, verifica che il DM attuativo sia stato emanato: in realtà dopo il 2015 c’è stata una sospensione, e per gli anni dal 2016 in poi attualmente non si applicano nuovi indici (il Governo 2023 aveva annunciato di voler eliminarne l’uso per il futuro). In tribunale, comunque, la tua difesa deve puntare a dimostrare concretamente che il reddito presunto non esiste – convincendo con documenti e logica.
D: La mia azienda è accusata di essere “antieconomica” e per questo mi hanno fatto un accertamento aumentando i ricavi: è legittimo?
R: L’antieconomicità (ossia il fatto di operare in perdita o con margini irrisori senza una ragione evidente) viene considerata dalla Cassazione un serio elemento indiziario che legittima l’Amministrazione a rettificare il reddito d’impresa . In particolare, se un’azienda dichiara sistematicamente perdite o utili bassissimi, in assenza di spiegazioni plausibili, il Fisco può ritenere inattendibili le scritture e presumere che vengano occultati ricavi (perché nessun imprenditore razionale opererebbe volontariamente in perdita per più anni, a meno che non tragga altre utilità). Quindi sì, un accertamento basato sull’antieconomicità può essere legittimo, ma va inquadrato come accertamento analitico-induttivo: l’Ufficio deve comunque individuarti dove potresti aver nascosto ricavi o gonfiato costi e quantificarli in modo logico. Non basta dire “la tua impresa è antieconomica, ti aggiungo €50.000 a reddito a caso”. Di solito si procede confrontando con medie di settore, oppure rilevando incongruenze specifiche (materie prime consumate che avrebbero dovuto generare più prodotti venduti, ecc.). La tua difesa consisterà nel dimostrare l’esistenza di cause giustificative per quei risultati economici modesti: ad esempio, potresti produrre evidenza di spese straordinarie (impianti, pubblicità) fatte per lanciare l’attività, o mostrare contratti con politiche di prezzo aggressive per entrare sul mercato, o documentare crisi di settore (ordini calati, ecc.). Se riesci a motivare l’antieconomicità, la presunzione del Fisco perde forza (non è più grave né precisa). Tieni presente però che, una volta che il Fisco ha accertato un grave scostamento da parametri di normale redditività, alcuni giudici richiedono al contribuente una prova convincente per smentirlo, altrimenti danno ragione al Fisco (ritenendo che quel risultato abnorme faccia presumere evasione). In Cassazione si trovano entrambe le affermazioni: da un lato che l’antieconomicità è un indizio grave di per sé , dall’altro che il giudice deve valutare se il contribuente l’ha spiegata (es. Cass. 7583/2016 ha annullato un accertamento perché l’antieconomicità derivava da costi di start-up effettivi, quindi non c’era occultamento). In sintesi: l’accertamento è legittimo come spunto, ma deve essere motivato dettagliatamente e tu puoi vincerlo se provi che quell’andamento è dipeso da ragioni oggettive e documentate, non da evasione.
D: Possono pignorare beni intestati a miei familiari (moglie, figli) per debiti che sono solo miei?
R: Di regola no, non direttamente. Un creditore può agire solo sui beni di proprietà del debitore. Quindi se tua moglie possiede un’auto intestata a lei, i tuoi creditori non possono toccarla (perché non è un tuo bene). Stesso discorso per i conti correnti intestati esclusivamente a parenti: non sono pignorabili nei tuoi confronti. Fanno eccezione i casi in cui: (a) il bene, pur intestato al familiare, in realtà è stato donato o trasferito da te in frode ai creditori – in tal caso il creditore può tentare un’azione revocatoria per far dichiarare inefficace l’atto di trasferimento e poi pignorare; (b) c’è comunione legale dei beni fra coniugi – in questo caso i beni intestati al coniuge potrebbero essere in comunione e quindi anche tuoi al 50%, e il creditore può pignorare la tua quota (o il bene per intero, poi la moglie avrà diritto alla metà del ricavato) ; (c) fondo patrimoniale – se hai debiti estranei ai bisogni familiari, i creditori non possono pignorare i beni nel fondo (che tipicamente includono beni di entrambi i coniugi vincolati), a meno di provare che il debito era per scopi familiari e loro non sapevano fosse diverso (abbiamo approfondito sopra). In mancanza di queste situazioni, i tuoi debiti restano “tuoi” e i beni formalmente di altri sono al sicuro. Ciò detto, attenzione: se vivi con familiari (es. coniuge in separazione dei beni, genitori, ecc.), quando l’Ufficiale Giudiziario verrà a pignorare a casa tua presumerà che tutto ciò che è nell’immobile sia tuo . Quindi potrebbe sequestrare anche beni del tuo familiare. Sarà poi quest’ultimo a dover fare opposizione di terzo al giudice esibendo prove di proprietà (fatture a suo nome, etc.) per farseli restituire. Questo comporta spese e rischi. Per cui, se hai molti debiti e convivi con qualcuno, è consigliabile tenere traccia documentale di chi ha comprato cosa, per poterlo rivendicare in caso di pignoramento.
D: Un conto corrente cointestato (intestato a me e mia moglie) viene pignorato interamente per un mio debito?
R: Sì, in prima battuta la banca bloccherà l’intero saldo del conto cointestato se uno dei due intestatari ha un debito. Questo perché verso la banca i cointestatari sono creditori/debitori solidali (art. 1854 c.c.), quindi il creditore del singolo può pignorare tutto il credito verso la banca . Tuttavia, la moglie non debitrice non perde i suoi soldi: ha diritto di fare opposizione e di vedersi riconosciuta la sua quota di spettanza. Normalmente si presume metà ciascuno . Quindi, supponendo che su un conto cointestato ci siano €10.000, se tu hai un debito, il creditore pignora €10.000, ma tua moglie può poi reclamare €5.000 come propri e farli liberare. Se può provare che in realtà l’intero saldo era alimentato da redditi suoi (ad esempio tutti bonifici del suo stipendio) , potrebbe riuscire a farsi restituire anche più del 50%, fino a tutto. Di contro, se lei non si muove o non prova nulla, il giudice tenderà a spartire 50 e 50 in base alla presunzione legale. Quindi il consiglio è: in caso di conto cointestato, il cointestatario non debitore deve agire tempestivamente (entro 60 giorni dal termine pignoramento, tipicamente) con un’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., allegando documenti che mostrino la provenienza delle somme. Alcune Cassazioni (es. 1643/2025) richiedono prove gravi e precise per superare la presunzione di parità , quindi meglio avere estratti conto e buste paga pronti. In ogni caso, all’esito del procedimento, la parte di denaro effettivamente tua andrà ai creditori, l’altra tornerà a tua moglie.
D: Ho un debito ma la casa è intestata a mia moglie in separazione dei beni: è al riparo?
R: Sì, se effettivamente l’immobile appartiene solo a tua moglie (separazione dei beni significa proprio che non c’è comunione). Un creditore che ha un titolo esecutivo contro di te non può iscrivere ipoteca né pignorare un bene intestato a un terzo (in questo caso tua moglie). Ovviamente può cercare di attaccare altri tuoi beni (stipendio, conto, auto se intestata a te). Potrebbe però provare a sostenere che l’intestazione a tua moglie è fittizia o fatta per frodarlo: se, ad esempio, tu le hai donato la casa dopo aver contratto il debito, il creditore potrebbe agire in giudizio per revocare la donazione (azione revocatoria) e poi colpire l’immobile. Ma se la casa era sua fin dall’acquisto (comprata con soldi suoi, o anche con soldi comuni ma avete messo intestazione solo a lei prima del matrimonio, etc.), la posizione del creditore è debole. Questo scenario cambia se il matrimonio era in comunione dei beni: in tal caso, come detto prima, la casa sarebbe di entrambi e il creditore potrebbe procedere, anche se poi tua moglie otterrebbe metà del ricavato . Quindi, per sintetizzare: intestazione esclusiva a coniuge non debitore + separazione dei beni è generalmente una difesa efficace contro i creditori personali dell’altro coniuge (salvo comportamenti fraudolenti dimostrabili).
D: Cos’è il fondo patrimoniale e mi protegge davvero dai creditori?
R: Il fondo patrimoniale è un vincolo che si può costituire su beni (immobili, registrati o titoli) destinandoli ai bisogni della famiglia. Ha un effetto protettivo parziale: i creditori per debiti estranei ai bisogni familiari non possono escutere quei beni se erano a conoscenza dell’estraneità quando è sorto il credito (art. 170 c.c.) . In pratica, se hai messo la casa in un fondo e poi contrai un debito puramente personale (es. gioco d’azzardo) e il creditore sapeva che il prestito era per quello scopo futile, allora non potrà pignorare la casa. Però: 1) se il creditore non era a conoscenza dell’uso del debito, potrà comunque agire; 2) se il debito era invece per bisogni della famiglia (es. mutuo per stessa casa, spese figli, tasse di famiglia), allora il fondo non protegge affatto, quei beni rispondono comunque . Inoltre, come spiegato prima, in un’eventuale causa dovrai essere tu (debitore) a provare che il debito era estraneo alle esigenze familiari e che il creditore lo sapeva . Non semplice. Nella pratica, il fondo patrimoniale ha spesso scoraggiato i piccoli creditori dal procedere, ma non i grandi (banche, fisco), i quali anzi spesso vincono in tribunale dimostrando che i debiti erano fiscali (le tasse si presumono per bisogni familiari generali) o che loro non potevano sapere l’estraneità. Dunque il fondo non è una corazza invincibile. Si deve valutare caso per caso. Nota: il fondo patrimoniale protegge dai creditori successivi alla sua costituzione (se costituisci il fondo dopo che il debito è già sorto, quel debitore può chiederne la revocatoria come atto in frode). Quindi andrebbe pianificato preventivamente. Ad ogni modo, come ultima spiaggia, se un creditore ti attacca un bene in fondo, ricorda di fare opposizione e mettere in evidenza ogni aspetto che lo rende estraneo ai bisogni: p.es. “questo debito bancario era per la mia attività imprenditoriale di carattere speculativo, non per la famiglia, e la banca lo sapeva perché nella pratica di finanziamento c’era scritto business plan”. Se il giudice ti crede su questi punti, bloccherà l’esecuzione .
D: Ho ricevuto un avviso di accertamento basato su presunzioni ma l’Agenzia non mi ha mai convocato prima (nessun contraddittorio). Posso farlo annullare?
R: Dipende dal tipo di accertamento e dall’anno. Se si tratta di un accertamento da studi di settore/ISA, sì, l’assenza di contraddittorio è causa di nullità dell’atto . Anche per il redditometro la giurisprudenza aveva affermato la necessità del contraddittorio anticipato (dopo le modifiche normative del 2010). Dal 2020 in avanti, grazie alla L. 212/2000 art. 5 e 6-bis, quasi tutti gli accertamenti (tranne quelli automatizzati e pochi casi di urgenza) richiedono un contraddittorio preventivo, che se omesso rende l’atto annullabile . Quindi, se il tuo avviso è del 2025, puoi invocare l’art. 6-bis Statuto e, a seconda dei casi, ottenere l’annullamento se l’ufficio non ti ha inviato per tempo l’invito a comparire. Se l’avviso è più risalente (ante 2020), bisogna vedere la disciplina del tempo: ad esempio, per studi di settore era già obbligatorio l’invito ex lege, per redditometro c’era un obbligo normativo dal 2010, per accertamenti bancari invece la legge non prevedeva contraddittorio obbligatorio (ma alcune pronunce lo richiedevano comunque come principio generale). In mancanza di obbligo legale, oggi si cerca di far leva sulla norma comunitaria (principio di leale cooperazione) e su pronunce della Corte UE e Cass. SS.UU. 24823/2015 che hanno sancito la centralità del contraddittorio nei tributi “non armonizzati” quando dall’omissione derivi un concreto pregiudizio alla difesa. È un po’ tecnico: in pratica devi dimostrare che se fossi stato ascoltato avresti potuto far valere argomenti che invece l’Agenzia ha ignorato. Non sempre i giudici annullano in questi casi. Dal 2020 però il legislatore ha risolto: il contraddittorio è obbligatorio e la sua omissione dà luogo a un vizio proprio dell’atto (lo si può eccepire in ricorso facilmente). Quindi sfrutta questa carta se applicabile al tuo caso, perché spesso è vincente.
D: Quali sono le sentenze più rilevanti e aggiornate su queste materie?
R: Ce ne sono molte. Possiamo citare: la Cass. 11852/2024 (Sez. Trib.) sugli studi di settore, che ribadisce la natura di presunzione semplice e la necessità del contraddittorio ; la Cass. 238/2024 che sottolinea l’obbligo del giudice di valutare analiticamente le prove contrarie nel redditometro e richiama che la presunzione redditometrica dispensa il Fisco da prove ulteriori ; la Cass. 2950/2025 che conferma l’impostazione rigorosa pro-Fisco nel redditometro (indici di spesa bastano a invertire l’onere della prova) ; la Cass. ord. 16850/2024 (e prima la 13112/2020) sulle indagini bancarie, che afferma il principio della necessità di giustificazioni specifiche per ogni movimento, legittimando l’accertamento se non ci sono ; la Cass. 6874/2023 e 10013/2025 che recepiscono Corte Cost. 10/2023 ammettendo la deducibilità forfettaria dei costi correlati ai prelievi non giustificati ; la Cass. 5529/2025 e la Cass. 7583/2025 sui conti di familiari, che delineano gli oneri probatori rispettivamente per Fisco e contribuente nei casi di conti di terzi (la 5529 dice che il Fisco deve portare indizi qualificati prima di far scattare la presunzione , la 7583 ha escluso che basti la convivenza more uxorio ); la Cass. 20816/2024 che è un esempio pratico dove è stato ritenuto legittimo l’accertamento su conti di moglie e madre data la forte situazione indiziaria ; sul fronte civile, la Cass. 1643/2025 sul conto cointestato (presunzione di pari titolarità e prova contraria) ; e in tema di fondo patrimoniale la Cass. 20998/2018, 29983/2021 e 5834/2023 che tutte ribadiscono che l’onere di provare estraneità del debito e conoscenza del creditore grava sui coniugi opponenti . Infine, menzione speciale alle sentenze della Corte Costituzionale: la n. 228/2014 (che ha escluso la presunzione sui prelievi per i professionisti), e la più recente n. 10/2023 (che ha “salvato” la presunzione bancaria per gli imprenditori solo a patto di interpretarla ammettendo la prova contraria anche presuntiva sui costi) . Troverai riferimenti più estesi a queste pronunce e alle fonti normative nella sezione seguente.
Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate al 2025)
Normativa
– Codice Civile: artt. 2697 (onere della prova), 2727 (nozione di presunzione), 2729 (presunzioni semplici: requisiti di gravità, precisione, concordanza) ; art. 1854 c.c. (conto corrente cointestato, presunzione di eguale titolarità) ; art. 1298, co.2 c.c. (ripartizione interna dei debiti/crediti solidali, base della presunzione di parità nei conti cointestati) ; art. 232 c.c. (presunzione di paternità nel matrimonio); art. 170 c.c. (esecuzione sui beni del fondo patrimoniale: impignorabilità per debiti estranei ai bisogni familiari, noti al creditore) ; art. 189 c.c. (obbligazioni per i bisogni della famiglia, rilevante in comunione legale); art. 191 c.c. (responsabilità dei coniugi per debiti in regime di comunione); art. 619-621 c.p.c. (opposizione di terzo all’esecuzione, limiti di prova: presunzione di proprietà del debitore dei beni in suo possesso) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: art. 32, co.1, n.2 (poteri di indagine finanziaria dell’Ufficio e presunzione legale di imputazione a reddito dei versamenti non giustificati e, per imprenditori, dei prelievi non giustificati oltre soglie) ; art. 38, commi 4-7 (accertamento sintetico delle persone fisiche: determinazione del reddito in base a spese di qualsiasi genere, elementi patrimoniali, investimenti, incrementi – redditometro – e salva prova contraria del contribuente) ; art. 39, co.1, lett. d) (accertamento analitico-induttivo: rettifica del reddito d’impresa in presenza di contabilità formalmente regolare ma con inesattezze, avvalendosi anche di presunzioni semplici con requisiti ex art. 2729 c.c.) ; art. 39, co.2 (accertamento induttivo puro: contabilità inattendibile o omessa – ricostruzione a tavolino del reddito anche senza scritture, usando dati e presunzioni di qualsiasi tipo) .
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: art. 51, co.2, n.2 (analogo all’art. 32, per l’IVA: presunzione di operazioni imponibili da movimenti bancari non giustificati) .
- Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212): art. 7 (obbligo di motivazione chiara degli atti impositivi); art. 10 (leale collaborazione e buona fede – principio generale); art. 12, co.7 (diritto del contribuente a presentare osservazioni entro 60 gg dopo PVC GdF – contraddittorio post verifica); art. 5 e 5-bis (obbligo di invito al contraddittorio per studi di settore e altri casi specifici, secondo la normativa previgente); art. 6-bis (introdotto da L. 130/2022, vigente dal 2023: obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli avvisi di accertamento, salvo casi di particolare urgenza, con termine di 60 gg per memorie – pena annullabilità) .
- D.L. 223/2006 (conv. L. 248/2006): art. 37, co.4 e 5 (istituzione dell’Archivio dei Rapporti Finanziari e fine del segreto bancario ai fini fiscali: oggi l’Agenzia ha accesso centralizzato ai dati di conti e movimenti) .
- D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010): art. 22 (modifiche all’accertamento sintetico: riduzione a 1 anno del periodo di osservazione, rimodulazione redditometro con DM attuativo; obbligo di confronto con contribuente; soglia 20% scostamento per singolo anno).
- D.M. 24 dicembre 2012: nuovo Redditometro per periodi d’imposta dal 2009 in poi (poi sospeso nel 2018 prima di essere pienamente operativo). D.M. 16 settembre 2015: ulteriori specifiche sugli elementi di spesa rilevanti e coefficienti. (Entrambi i DM attuativi del redditometro sono stati oggetto di stop: nel 2018 MEF sospese l’utilizzo di quello 2015 per aggiornamento, poi mai completato).
- D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016): art. 7-quinquies (inserisce nell’art. 32 DPR 600/73 la lett. b-1 con le soglie di non rilevanza dei prelievi €1.000/gg e €5.000/mese, attuando Corte Cost. 228/2014) .
- Decreti attuativi studi di settore/ISA: es. D.M. 11/02/2008 e succ. (metodologie revisione studi), D.M. 28/12/2018 (approvazione ISA); D.L. 50/2017: art. 9-bis (introduzione ISA al posto studi). (Questi atti rilevano per definire che la procedura basata su essi è presuntiva e da condurre col contraddittorio).
- Legge 30 dicembre 2022 n. 197 (Bilancio 2023): ha sospeso l’attuazione del nuovo redditometro e all’art. 1, co. 687 ha delegato il Governo a rivedere l’accertamento sintetico (al momento senza novità attuate).
- Legge 30 dicembre 2023 n. 228 (Bilancio 2024): conferma l’obbligo di contraddittorio (richiamando L. 130/2022) e stabilisce la nullità in caso di omissione.
Giurisprudenza tributaria
– Cass. civ., Sez. V, 2 maggio 2024 n. 11852: in tema di accertamento standardizzato da studi di settore, chiarisce che si tratta di “un sistema di presunzioni semplici”, la cui gravità/precisione/concordanza “non è ex lege determinata dallo scostamento dal reddito dichiarato rispetto agli standard”, ma nasce solo all’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente . L’atto impositivo è legittimo solo se, dopo aver sentito le ragioni del contribuente, motiva sul perché esse non sono attendibili e dimostra l’applicabilità dello studio al caso concreto . (Pres. E. Bruschetta, Rel. F. Federici)
– Cass. civ., Sez. VI-5, 4 gennaio 2024 n. 238: (ordinanza) in materia di redditometro, sancisce che invertito l’onere della prova a carico del contribuente, il giudice deve esaminare analiticamente le prove contrarie da lui fornite e non può limitarsi ad affermazioni generiche di rigetto . Richiama il principio per cui la determinazione sintetica ex art. 38 dispensa l’Ufficio da ulteriori prove oltre ai fattori-indice posseduti, e resta al contribuente provare l’inesistenza del reddito presunto . Annullata la sentenza CTR che non aveva valutato nel merito i documenti del contribuente. (Pres. Cataldi, Rel. De Rosa)
– Cass. civ., Sez. V, 11 luglio 2025 n. 2950: (ordinanza) affronta nuovamente il redditometro ex art. 38 DPR 600/73 confermando un orientamento rigido: “la mera esistenza di determinati indici di capacità contributiva basta a fondare una presunzione legale a favore del Fisco”, che non deve fornire altri elementi, mentre “tutto il peso si sposta sul contribuente” che deve dimostrare in modo preciso che quel reddito non esiste . (In dottrina, questa pronuncia è criticata per aver confuso presunzione semplice e legale e per lo squilibrio logico creato ). (Pres. Cirillo)
– Cass. civ., Sez. V, 7 gennaio 2021 n. 27811: (significativa benché non recente) afferma chiaramente che nel redditometro “la disponibilità di alcuni beni costituisce presunzione legale relativa di capacità contributiva” e “una volta accertata l’effettività di tali elementi, il giudice non può privarli del valore presuntivo attribuito dal legislatore, ma solo valutare la prova contraria offerta dal contribuente (provenienza non imponibile delle somme)” . Consolidando precedenti n. 1980/2020, 10266/2019, 8933/2018 etc.
– Cass. civ., Sez. V, 8 marzo 2023 n. 6874: in tema di accertamenti bancari per imprenditori, accoglie la tesi dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32: “a fronte della presunzione legale di ricavi occulti da prelievi non giustificati, il contribuente può sempre eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, da detrarre dall’ammontare dei prelievi”. Se l’Amministrazione non li riconosce, il giudice dovrà quantificarli anche in via presuntiva, p.es. rifacendosi alle medie di settore . Pronuncia innovativa post-Corte Cost. 10/2023. (Pres. Greco, Rel. Triscari)
– Cass. civ., Sez. V, 19 aprile 2025 n. 10013: (ordinanza) in linea con la precedente, conferma che nel giudizio tributario l’imprenditore può far valere costi anche solo presuntivi a fronte di prelievi bancari imputati a ricavi, avvicinando il suo regime probatorio a quello dell’accertamento induttivo puro .
– Cass. civ., Sez. V, 30 giugno 2020 n. 13112: sottolinea l’onere a carico del contribuente di fornire prova analitica per ciascun movimento bancario contestato, e il dovere del giudice di verificare con rigore l’idoneità dimostrativa delle prove fornite per ciascuno di essi . Evitare valutazioni di mera verosimiglianza o genericità: servono pezze giustificative precise per ogni accredito. (Citata in Cass. 16850/2024 e nella prassi).
– Cass. civ., Sez. V, 13 luglio 2024 n. 16850: (ordinanza) afferma che “se il contribuente non fornisce valide giustificazioni dei prelievi e versamenti su conti a lui riconducibili, è legittimo l’accertamento bancario” . Conferma che l’assenza di spiegazioni analitiche comporta la tenuta della presunzione legale ex art. 32. (Pres. Cirillo, Rel. Manna)
– Cass. civ., Sez. V, 21 maggio 2025 n. 18273: (ordinanza) propone una diversa qualificazione delle risultanze delle indagini bancarie come “indizi in grado di assurgere a presunzioni semplici”, assegnando comunque al contribuente l’onere di provare specificamente il contrario . Orientamento minoritario, evidenziato nella dottrina tributaria per la sua potenziale portata, ma isolato (cita: “può implicare che il giudice debba valutare gravità/precisione/concordanza, trattandosi formalmente di presunzioni semplici” ).
– Cass. civ., Sez. V, 28 giugno 2023 n. 18415: (ordinanza) ribadisce, in un caso di conti di terzi, che non basta il vincolo familiare per attribuire le movimentazioni al contribuente, se non sorretto da altri elementi. (Conforme a principi espressi nelle ord. nn. 7583/2025 e 24747/2023).
– Cass. civ., Sez. V, 21 marzo 2025 n. 7583: (ordinanza) case: convivente del contribuente; la Cassazione annulla l’estensione delle indagini perché “il solo rapporto affettivo more uxorio non costituisce presunzione qualificata” di contitolarità dei conti . Richiede anche qui indizi supplementari come stabile comunione di vita, spese comuni, sproporzione redditi, ecc. (Pres. Locatelli, Rel. D’Aurilia)
– Cass. civ., Sez. V, 14 luglio 2023 n. 24747: (ordinanza) elenca esempi di “elementi non desumibili dal solo vincolo di parentela” necessari per attrarre le movimentazioni dei conti dei familiari: divergenza tra redditi del familiare e flussi, ruolo nell’azienda familiare, etc. . Stabilisce che il Fisco deve presentare un quid pluris (indizi multipli gravi) affinché poi scatti la presunzione di riferibilità e l’onere passi al contribuente .
– Cass. civ., Sez. V, 20 luglio 2024 n. 20816: (ordinanza) conferma un accertamento dove i conti di moglie e madre del contribuente erano stati considerati, poiché risultava che entrambe collaboravano nell’attività e avevano redditi minimi a fronte di movimenti ingenti; inoltre la contribuente era delegata ad operare su quei conti e li usava per spese del proprio lavoro . Situazione in cui la Cass. ha giudicato corretta l’attrazione di quei flussi nel reddito imponibile della contribuente, sottolineando che ciò vale “quando esistono elementi sintomatici quali lavoro presso il contribuente, forte sproporzione reddituale, ecc.” .
– Cass. civ., Sez. V, 5 giugno 2025 n. 5529: (ordinanza) principio: nei controlli su conti intestati a terzi (familiari), l’onere di allegazione iniziale è del Fisco, che deve dimostrare – anche tramite presunzioni semplici multiple e concordanti – che il conto era di fatto disponibile al contribuente . Solo una volta superato questo step opera la presunzione legale dell’art. 32 e il contribuente dovrà provare il contrario. (Questa ord. 5529/2025 è citata come leading case su onere probatorio in indagini finanziarie a conti altrui).
– Cass. civ., Sez. V, 30 ottobre 2018 n. 27009: (rilevante per analogia) sugli accertamenti “a ristretta base” (soci familiari), afferma la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci pro quota, salvo prova contraria di loro non percezione. Questo è un filone relativo alle presunzioni interne nei rapporti socio-società, citato perché attiene a presunzioni patrimoniali familiari in contesti di evasione (società di fatto familiari).
Giurisprudenza civile ed esecutiva
– Cass. civ., Sez. III, 26 agosto 2021 n. 23337: (ord.) in tema di fondo patrimoniale, conferma che l’onere di provare la sussistenza delle condizioni di impignorabilità ex art. 170 c.c. spetta ai coniugi opponenti, anche mediante presunzioni semplici, e che i “bisogni familiari” vanno intesi in senso ampio (comprendono anche esigenze di miglioramento economico della famiglia, escludendo solo scopi voluttuari o speculativi) . V. anche Cass. Sez. III, 11 aprile 2024 n. 9789 (simili principi).
– Cass. civ., Sez. I, 17 novembre 2021 n. 29983: (ord.) ribadisce che la moglie che chiedeva di annullare un’ipoteca su bene in fondo ha l’onere di provare che il debito del marito era estraneo ai bisogni familiari e noto come tale alla banca, e nel caso di specie ha confermato la validità dell’ipoteca perché la debitrice “non aveva assolto all’onere della prova circa l’estraneità ai bisogni della famiglia e la consapevolezza in capo alla banca” .
– Cass. civ., Sez. VI-III, 24 febbraio 2023 n. 5834: (ord.) ancora su fondo patrimoniale: conferma il rigetto di un’opposizione a esecuzione perché i coniugi non provarono che la banca sapesse che il debito (fideiussione per società) era estraneo ai bisogni, ribadendo i principi di riparto onere prova (in linea con Cass. 20998/2018 e 4011/2013) .
– Cass. civ., Sez. III, 26 febbraio 2019 n. 5483: (sul punto) definisce che l’art. 170 c.c. pone due condizioni cumulative (estraneità e conoscenza) e l’assenza di prova su una di esse fa cadere la protezione.
– Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2018 n. 6095: (sui limiti del fondo) aggiunge che i creditori anteriori alla costituzione del fondo non sono soggetti al limite dell’art. 170 (possono agire comunque, salvo revocatoria).
– Cass. civ., Sez. III, 31 marzo 2017 n. 8295: afferma che l’azione esecutiva su bene in comunione legale per debito personale del marito è ammissibile ma il coniuge può intervenire per veder riconosciuta la propria metà sul ricavato (principio di tutela della quota).
– Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2021 n. 4764: in tema di conto cointestato e pignoramento, richiamando l’art. 1854 c.c. e 1298 c.c., conferma che il creditore può pignorare tutto il saldo e che il terzo intestatario estraneo deve provare la diversa spettanza delle somme (in linea con orientamento consolidato).
– Cass. civ., Sez. III, 21 gennaio 2015 n. 976: (principio poi ripreso) statuì che l’intestazione cointestata di titoli o conto fa presumere la comunione delle somme, ma tra i cointestatari tale presunzione può essere vinta con prova contraria (ad es. provando che uno solo versava).
– Cass. civ., Sez. III, 18 ottobre 2012 n. 18050: (esecuzione mobiliare) ribadisce la presunzione di proprietà del debitore dei beni rinvenuti nella sua casa e la necessità di prova scritta contraria per i terzi (derivante dall’art. 621 c.p.c.).
Hai ricevuto un accertamento fiscale basato su presunzioni semplici? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento fiscale basato su presunzioni semplici?
Il Fisco ti contesta ricavi, compensi, costi o IVA senza prove dirette, ma solo sulla base di “indizi”, “anomalie” o “incongruenze”?
Ti stai chiedendo se queste presunzioni siano legittime o se possano essere smontate in difesa?
Devi saperlo subito:
👉 non tutte le presunzioni semplici sono valide,
👉 e moltissimi accertamenti crollano proprio perché fondati su presunzioni contestabili.
Questa guida ti spiega cosa sono le presunzioni semplici, quando il Fisco può usarle e in quali casi puoi contestarle con successo.
Cosa Sono le Presunzioni Semplici (Spiegato Facile)
Le presunzioni semplici sono deduzioni logiche con cui il Fisco:
- parte da un fatto noto (un indizio),
- per risalire a un fatto ignoto (un ricavo, un reddito, un’evasione).
Esempio tipico:
- “hai versamenti sul conto → sono ricavi non dichiarati”
- “hai margini bassi → stai evadendo”
Ma la legge (art. 2729 c.c.) è chiara:
👉 una presunzione semplice è valida solo se è
grave, precisa e concordante.
Se manca anche uno solo di questi requisiti, l’accertamento è contestabile.
Quando il Fisco PUÒ Usare le Presunzioni Semplici
Il Fisco può usare presunzioni semplici solo se:
- non dispone di prove dirette,
- gli indizi sono concreti e documentati,
- gli indizi sono logicamente collegati al fatto contestato,
- più elementi convergono nella stessa direzione.
⚠️ Non può usarle in modo automatico o generico.
Le Presunzioni Semplici Più Usate (E Più Contestate)
1. Versamenti bancari = ricavi
È una delle presunzioni più frequenti.
❌ Contestabile se dimostri che i versamenti derivano da:
- prestiti
- finanziamenti soci
- rimborsi spese
- trasferimenti tra conti
- risparmi personali
- somme già tassate
👉 Non ogni versamento è reddito.
2. Prelievi = compensi occultati
Spesso usata per professionisti e imprese individuali.
❌ Contestabile se:
- non c’è prova del collegamento con l’attività
- il prelievo è personale
- non esiste un cliente o una prestazione
👉 La Cassazione ha chiarito che non basta il prelievo.
3. Margini bassi o ricarichi “anomali” = evasione
Il Fisco confronta l’azienda con una “media”.
❌ Contestabile se:
- la media non è comparabile
- esistono sconti, promozioni, crisi
- il mix prodotti è diverso
- la strategia è di volume e non di margine
👉 La media non è la tua realtà.
4. Cassa negativa = ricavi non dichiarati
Presunzione molto usata nei controlli GdF.
❌ Contestabile se:
- esistono anticipazioni o finanziamenti
- ci sono errori di imputazione temporale
- la prima nota è incompleta
- il contante non rappresenta incassi reali
👉 La cassa negativa è un indizio, non una prova.
5. Costi elevati o “antieconomici” = costi fittizi
Il Fisco giudica le scelte imprenditoriali.
❌ Contestabile se:
- il costo è reale
- è inerente all’attività
- ha una logica economica o strategica
- è documentato (anche indirettamente)
👉 Il Fisco non può sostituirsi all’imprenditore.
Quando le Presunzioni Semplici Sono ILLEGITTIME
Le presunzioni sono contestabili se:
- sono isolate (non concordanti)
- sono generiche
- non sono supportate da dati oggettivi
- non tengono conto delle prove a discarico
- ribaltano illegittimamente l’onere della prova
- sono usate come scorciatoia per l’induttivo
- non sono spiegate nella motivazione dell’atto
In questi casi l’accertamento può essere annullato.
I Rischi se Non Contesti le Presunzioni
Se accetti o non reagisci:
- le presunzioni diventano “verità processuale”
- partono recuperi di imposte e IVA
- si applicano sanzioni fino al 180%
- arrivano cartelle e pignoramenti
- la posizione fiscale peggiora per gli anni successivi
👉 Le presunzioni vanno contestate subito, non dopo.
Come Difendersi Subito dalle Presunzioni Semplici
1. Bloccare gli effetti dell’accertamento
Con un avvocato tributarista puoi:
- chiedere la sospensione dell’atto
- evitare l’iscrizione a ruolo
- bloccare cartelle e pignoramenti
- guadagnare tempo per la difesa tecnica
2. Smontare ogni presunzione una per una
La difesa efficace:
- analizza ogni indizio
- verifica se è grave, preciso e concordante
- dimostra l’assenza del nesso logico
- produce prove alternative
👉 Una presunzione cade se non regge il confronto con i fatti.
3. Produrre prove e controprove
Puoi usare:
- estratti conto e riconciliazioni
- contratti e scritture private
- documentazione contabile
- perizie tecniche
- relazioni economico-finanziarie
⚠️ Le prove possono essere prodotte anche in giudizio.
Difesa a Medio e Lungo Termine
4. Proteggere amministratori, soci e patrimonio
Le presunzioni vengono spesso usate per:
- imputare utili extracontabili
- estendere responsabilità personali
La difesa deve:
- separare società e persone fisiche
- evitare estensioni illegittime
- tutelare il patrimonio personale
5. Gestire eventuali residui in modo strategico
Se resta un importo dovuto:
- rateizzazioni fino a 120 rate
- definizioni agevolate quando disponibili
- soluzioni che evitano crisi di liquidità
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti basati su presunzioni semplici richiede competenze tributarie avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
È il professionista ideale per smontare accertamenti fondati su presunzioni deboli.
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento
- verifica della legittimità delle presunzioni
- individuazione dei vizi giuridici
- sospensione immediata degli effetti
- ricorso per annullamento totale o parziale
- difesa di amministratori e soci
- tutela della continuità aziendale
Conclusione
Le presunzioni semplici non sono verità assolute, ma ipotesi da dimostrare.
Se il Fisco non prova che sono gravi, precise e concordanti, l’accertamento non regge.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben costruita puoi:
- bloccare l’accertamento,
- smontare le presunzioni,
- ridurre o annullare imposte e sanzioni,
- proteggere la tua attività e il tuo patrimonio.
Agisci ora: la difesa efficace parte subito.
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difendersi da accertamenti basati su presunzioni semplici è possibile, se lo fai nel modo giusto.
