Come Difendersi Da Accertamenti Analitico-induttivi Basati Su Studi Isa

Gli accertamenti analitico-induttivi fondati sugli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) sono oggi tra i più diffusi.
Un punteggio basso, uno scostamento dagli standard o un’anomalia settoriale vengono spesso utilizzati dall’Agenzia delle Entrate come base per presumere ricavi non dichiarati o redditi sottostimati.

Ma è essenziale chiarirlo subito:
👉 gli ISA non sono prove di evasione.
Sono indicatori statistici, utili per orientare i controlli, non per fondare automaticamente un accertamento.

Difendersi è possibile, ma serve una strategia tecnica, tempestiva e ben impostata.

Cosa sono gli ISA e cosa NON sono

Gli ISA:

  • sono indicatori statistico-economici
  • misurano la “coerenza” e l’“affidabilità” rispetto a un modello medio
  • servono a selezionare i contribuenti da controllare

Gli ISA non:

  • dimostrano ricavi occultati
  • provano evasione fiscale
  • giustificano da soli un accertamento
  • sostituiscono la prova concreta

La legge e la giurisprudenza sono chiare: lo scostamento ISA non basta.

Come nasce l’accertamento analitico-induttivo da ISA

L’Agenzia delle Entrate procede spesso così:

  • rileva un punteggio ISA basso o non coerente
  • individua presunte “anomalie” (ricavi, margini, addetti, rimanenze)
  • costruisce una ricostruzione presuntiva dei ricavi
  • emette un accertamento analitico-induttivo

Il problema è che, nella pratica, la statistica viene scambiata per prova.

Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti basati sugli ISA l’Ufficio sbaglia spesso quando:

  • usa il punteggio ISA come presunzione autonoma
  • non integra gli ISA con elementi concreti
  • ignora le specificità dell’impresa o del professionista
  • non considera eventi straordinari (crisi, perdita clienti, pandemia, investimenti)
  • utilizza medie di settore astratte
  • non dimostra la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni
  • viola il contraddittorio preventivo

In questi casi l’accertamento è illegittimo e contestabile.

Quando l’accertamento ISA è illegittimo

L’accertamento analitico-induttivo fondato sugli ISA è illegittimo se:

  • si basa solo sullo scostamento ISA
  • non prova l’esistenza di maggiori ricavi reali
  • non considera la contabilità nel suo complesso
  • ignora spiegazioni economiche plausibili
  • non rispetta il contraddittorio
  • utilizza presunzioni statistiche non qualificate

La giurisprudenza ribadisce che:
👉 gli ISA non sono presunzioni gravi, precise e concordanti.

Come difendersi in modo efficace

La difesa deve dimostrare che:

  • lo scostamento ISA è spiegabile economicamente
  • i dati reali dell’attività divergono dal modello statistico
  • la contabilità è attendibile
  • non esistono ricavi occultati
  • il modello ISA non è applicabile al caso concreto

Strumenti difensivi fondamentali:

  • analisi critica del modello ISA applicato
  • dimostrazione delle specificità aziendali o professionali
  • documentazione su eventi straordinari
  • ricostruzione reale di costi, ricavi e margini
  • perizie contabili ed economiche
  • confronto tra dati dichiarati e dati effettivi
  • giurisprudenza favorevole su ISA e accertamenti

Ogni anomalia ISA va smontata tecnicamente, non giustificata genericamente.

Cosa fare subito

  • far analizzare l’accertamento da un professionista esperto
  • verificare se l’Ufficio ha usato gli ISA come unica base
  • individuare le presunzioni illegittime
  • raccogliere documenti e prove economiche concrete
  • evitare adesioni o pagamenti affrettati
  • valutare le opzioni difensive più idonee:
    • osservazioni in contraddittorio
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione (solo se strategico)
    • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • trasformazione di uno scostamento statistico in debito fiscale
  • recupero di imposte non dovute
  • sanzioni e interessi
  • iscrizione a ruolo e riscossione
  • estensione dei controlli ad altri anni
  • difficoltà difensive future

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti analitico-induttivi basati sugli ISA, spesso annullati perché fondati su presunzioni statistiche illegittime.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in contenzioso fiscale avanzato.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • smontare l’uso improprio degli ISA
  • dimostrare l’inattendibilità del modello applicato
  • ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento
  • bloccare l’esecutività e la riscossione
  • proteggere azienda, professionista e patrimonio
  • costruire una strategia difensiva efficace nel breve e nel lungo periodo

Agisci ora

Uno scostamento ISA non è una prova di evasione, ma solo un indicatore statistico.
Agire subito significa impedire che una media teorica diventi un debito fiscale reale.

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Introduzione
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono indicatori statistico-economici introdotti in Italia nel 2018 (art. 9-bis, D.L. 50/2017) in sostituzione dei precedenti studi di settore . Gli ISA attribuiscono ogni anno a imprese e lavoratori autonomi un punteggio da 1 a 10 che misura la coerenza e affidabilità fiscale dei dati dichiarati . Un punteggio elevato (8-10) segnala un contribuente fiscalmente virtuoso e comporta benefici premiali (come minori controlli e riduzione dei termini di accertamento) . Al contrario, un punteggio basso (generalmente 1-5) indica incongruenze o anomalie nei dati dichiarati e può far scattare controlli approfonditi da parte dell’Agenzia delle Entrate . In particolare, l’amministrazione finanziaria potrebbe avviare un accertamento analitico-induttivo basato sugli ISA, ossia una rettifica dei redditi dichiarati fondata su presunzioni e dati medi di settore ricavati dagli ISA.

Il punto di vista del contribuente (debitore d’imposta) di fronte a tali accertamenti è cruciale: un basso punteggio ISA non costituisce prova certa di evasione, ma solo un indizio statistico . La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che gli esiti degli ISA (come prima quelli degli studi di settore) sono mere presunzioni semplici, prive di valore probatorio autonomo se non corroborate da ulteriori riscontri concreti . Ciò significa che un avviso di accertamento basato esclusivamente sul punteggio ISA o sullo scostamento dai ricavi “standard” è giuridicamente fragile e può essere annullato in sede di contenzioso . Difendersi efficacemente richiede però un approccio tempestivo e tecnico: è fondamentale partecipare attivamente al contraddittorio preventivo con l’ufficio fiscale (quando previsto) e, se l’accertamento viene notificato, conoscere gli strumenti giuridici per contestarlo sia in sede amministrativa sia di fronte alle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie). In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 con normativa e giurisprudenza più recente – forniremo un quadro avanzato su come tutelarsi da accertamenti standardizzati fondati sugli ISA. Il taglio è pratico e giuridico-divulgativo: verranno illustrati i riferimenti normativi essenziali, il funzionamento tecnico degli ISA (indicatori, algoritmi, cause di anomalia), le modalità di accertamento analitico-induttivo e le strategie difensive sia per professionisti che per imprese (anche di piccole dimensioni, in contabilità semplificata, ecc.). Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici di simulazione tratti da casi reali e una sezione finale di domande e risposte. L’obiettivo è offrire a contribuenti, imprenditori e consulenti legali/fiscali una guida completa – aggiornata alle ultime novità 2024-2025 – su come difendersi con successo da accertamenti analitico-induttivi basati sugli ISA.

Normativa di riferimento e definizioni fondamentali

Per inquadrare correttamente la materia, è utile richiamare le principali fonti normative italiane in tema di accertamenti tributari e studi di settore/ISA, nonché definire i concetti chiave:

  • D.P.R. 600/1973 – Accertamento imposte dirette:
    Art. 39, co.1, lett. d) – Disciplina l’accertamento analitico-induttivo per le imposte sui redditi . Consente all’Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito imponibile basandosi sulle risultanze della contabilità del contribuente integrate con presunzioni qualificative (gravi, precise e concordanti) qualora emergano inesattezze o incompletezze nei conti tali da renderli parzialmente inattendibili . In pratica, pur senza scartare interamente le scritture contabili, il Fisco può stimare ricavi o redditi non dichiarati partendo da elementi oggettivi (es. costi certi, dati bancari, margini medi) e inferendone induttivamente altri mancanti.
    Art. 39, co.2 – Disciplina l’accertamento induttivo puro (detto anche extracontabile). Si applica quando la contabilità è gravemente inattendibile o mancante: ad esempio, omissione di scritture obbligatorie, libri falsi, irregolarità talmente gravi da compromettere l’intero impianto contabile . In tal caso l’Ufficio determina il reddito d’impresa esclusivamente con metodo induttivo, sulla base di dati e coefficienti presuntivi anche semplicissimi (es.: consumi di materie prime, ricostruzione di ricavi da indicatori di consumo come il cosiddetto “caffèometro” nelle attività di bar) .
    Art. 38 – Disciplina l’accertamento sintetico per le persone fisiche (c.d. “redditometro”). Permette di determinare induttivamente il reddito complessivo del contribuente in base alle spese sostenute e ad altri indicatori di capacità contributiva, prescindendo in parte dalle risultanze di bilancio. (Questo istituto è distinto dagli accertamenti da ISA trattati qui, ma è bene citarlo per completezza del quadro normativo).
  • D.P.R. 633/1972 – Accertamento IVA:
    Art. 54 – Consente l’accertamento induttivo in materia IVA quando dalle scritture emergono incompletezze o inesattezze tali da incidere sull’imponibile dichiarato . È la norma IVA parallela all’art. 39, co.1, lett. d) del DPR 600/73 per le imposte dirette.
    Art. 55 – Prevede l’accertamento d’ufficio IVA in caso di omessa dichiarazione o contabilità inattendibile, analogo all’induttivo puro.
  • Legge 146/1998: introdusse gli studi di settore come strumento di accertamento standardizzato. L’art. 10 di tale legge (come modificato dalla L. 296/2006, Finanziaria 2007) stabiliva che gli accertamenti basati sugli studi di settore devono essere preceduti, a pena di nullità, dall’invito al contraddittorio con il contribuente . Inoltre prevedeva che uno scostamento rilevante (oltre il 10%) tra il reddito dichiarato e quello risultante dallo studio costituisce “grave incongruenza” e legittima l’accertamento (oggi questo concetto è stato assorbito dagli ISA).
  • D.L. 50/2017, art. 9-bis: ha introdotto gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) a partire dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione graduale degli studi di settore . Ogni anno il MEF approva con decreto ministeriale i diversi indici ISA per ciascun settore economico e professionale. Gli ISA si fondano su una metodologia statistico-economica più evoluta rispetto agli studi di settore e assegnano un punteggio di affidabilità da 1 a 10 a ciascun contribuente. Importante: la norma prevede anche un sistema di benefici premiali per i contribuenti con punteggi alti (vedi oltre), mentre esclude dall’applicazione degli ISA alcuni casi particolari (nuove attività, cessazioni, regime forfetario, ecc.) .
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000):
    Art. 12, co. 7: sancisce, per gli accertamenti conseguenti ad attività di verifica fiscale presso il contribuente, il diritto a un contraddittorio endoprocedimentale (ossia il contribuente ha almeno 60 giorni dal verbale di chiusura delle operazioni per presentare osservazioni prima che venga emesso l’avviso) . Sebbene questa previsione si riferisse originariamente alle verifiche in loco, la giurisprudenza l’ha poi estesa in via di principio anche agli accertamenti “a tavolino” basati su standard (studi/ISA), come vedremo.
    Art. 7, co.1: obbliga l’amministrazione a indicare nell’avviso di accertamento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, a pena di nullità per difetto di motivazione. Questo requisito di motivazione dell’atto è fondamentale negli accertamenti da ISA: l’ufficio deve spiegare non solo lo scostamento dallo standard, ma anche perché ritiene non fondate le giustificazioni del contribuente .
    Art. 6, co. 5: afferma in generale il principio di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente, da cui discende l’obbligo (per prassi e giurisprudenza, ora anche per legge) di attivare un confronto prima di emettere accertamenti fondati su presunzioni.
  • Riforma 2023 del contenzioso tributario: con D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 è stato inserito l’art. 6-bis nello Statuto del Contribuente, che estende in via generalizzata l’obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi emessi dal 2024 in poi . In altre parole, a partire dal 1° gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate deve sempre comunicare al contribuente le motivazioni dell’accertamento in bozza (il cosiddetto schema di atto) e attendere le sue osservazioni prima di emettere l’avviso definitivo, salvo casi particolari previsti dalla legge. L’omissione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce causa di annullabilità dell’atto senza necessità di provare alcun pregiudizio (superamento della previgente “prova di resistenza”) . Questa novità legislativa recepisce principi già affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2025 (sent. n. 21271/2025) e pone fine ai precedenti contrasti interpretativi. Si noti che per atti notificati prima del 30/4/2024 continuano ad applicarsi le regole previgenti (inclusa la mancata obbligatorietà del contraddittorio in taluni casi) .
  • D.Lgs. 218/1997: disciplina gli istituti deflativi del contenzioso, tra cui l’accertamento con adesione. In particolare l’art. 5 prevede che prima di emettere un avviso basato su accertamenti standardizzati, l’ufficio possa invitare il contribuente a comparire per avviare il procedimento di adesione (di fatto, un contraddittorio volontario) . Inoltre, una volta notificato l’atto, il contribuente ha 60 giorni per impugnare ma può anche presentare istanza di adesione, che sospende i termini di ricorso per 90 giorni e apre una trattativa con l’ufficio per una possibile definizione concordata.
  • D.Lgs. 546/1992: è la legge sul processo tributario. Prevede, tra l’altro, il ricorso giurisdizionale alle Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria) entro 60 giorni dall’atto, e (fino al 2023) l’istituto del reclamo/mediazione obbligatorio per le controversie di valore fino a 50.000 €. Tale reclamo-mediazione (art. 17-bis, D.Lgs. 546) è stato abrogato dal 2024: per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 in poi non è più richiesta la fase di mediazione e il ricorso va depositato entro 30 giorni dalla notifica all’ente . In precedenza, per gli atti notificati fino al 2023, nelle liti minori si doveva presentare reclamo all’ufficio, attendere 90 giorni e solo dopo, in caso di esito negativo, costituirsi in giudizio.

Definizioni operative: nel contesto di questa guida useremo spesso i seguenti termini tecnici:

  • Accertamento analitico: modalità di controllo in cui il Fisco rettifica il reddito imponibile voce per voce sulla base delle singole poste di bilancio, senza ricorrere a presunzioni generalizzate. Presuppone che la contabilità sia regolare e attendibile, limitandosi l’Ufficio a correggere errori o omissioni puntuali (es. recupero di una fattura non contabilizzata, ripresa a tassazione di un costo non deducibile). Si fonda sugli artt. 37 e 38 DPR 600/73 per le persone fisiche e art.54 DPR 633/72 per IVA. Non è oggetto diretto di questa guida, in quanto gli ISA portano tipicamente ad accertamenti di tipo induttivo.
  • Accertamento analitico-induttivo: è il fulcro della nostra trattazione. Consiste in un accertamento ibrido: l’ufficio parte dai dati delle scritture contabili del contribuente ma li ritiene in parte inattendibili o incompleti, per cui li integra con presunzioni e medie. Si applica quando la contabilità, pur formalmente tenuta, presenta gravi incongruenze, anomalie o elementi anti-economici tali da far presumere un maggior reddito non dichiarato . Base normativa: art. 39, co.1, lett. d) DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72. Esempi: margini di profitto inspiegabilmente bassi rispetto ai costi, differenze significative tra ricavi dichiarati e movimenti bancari, rimanenze finali incoerenti con le iniziali, incoerenze rispetto agli ISA o studi di settore di categoria . In sostanza, l’accertamento analitico-induttivo assume come base la contabilità esistente, ma procede a stimare un reddito presunto correggendo i dati ritenuti poco attendibili con deduzioni logiche o statistiche (medie di ricarico, coefficienti di resa, ecc.) . È un accertamento parziale (non invalida per intero le scritture, ma le integra) e richiede presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel nostro caso, l’“innesco” di tali presunzioni deriva spesso dagli esiti degli ISA.
  • Accertamento induttivo puro (extracontabile): procedura eccezionale in cui l’ufficio disattende completamente la contabilità del contribuente e ricostruisce da zero il reddito d’impresa su basi indiziarie. Ammesso solo in presenza di irregolarità estreme: mancata tenuta o esibizione dei registri, libri mastrini totalmente inattendibili, omessa dichiarazione, ecc. (art. 39, co.2 DPR 600/73). In tali casi, il Fisco può usare qualsiasi elemento disponibile (anche meri indizi o percentuali medie) per determinare induttivamente ricavi e redditi . Nei confronti di contribuenti soggetti a ISA, l’induttivo puro è raro ed è limitato a situazioni di frode conclamata o contabilità “in nero”. In genere, quando emergono scostamenti dagli ISA, l’Agenzia preferisce operare in sede di accertamento analitico-induttivo (più difendibile giuridicamente, perché ancorato a dati reali). Se però durante il controllo emergessero elementi gravissimi (es. doppie fatture, intere porzioni di attività non contabilizzate), l’ufficio potrebbe abbandonare l’approccio standardizzato e procedere in induttivo puro.
  • Accertamento “standardizzato” da studi di settore/ISA: è un tipo di accertamento che ridetermina il reddito dichiarato in base a parametri statistici relativi al settore di attività del contribuente . Storicamente, l’ufficio applicava al caso concreto lo studio di settore approvato per quella categoria economica (ad es. studi per ristoranti, studi per geometri, ecc.), otteneva un reddito atteso in base alle caratteristiche dell’impresa e, se il reddito dichiarato era molto inferiore e non giustificato, procedeva a emettere un accertamento parziale elevando il reddito ai livelli standard. Dal 2019 gli studi di settore sono stati sostituiti dagli ISA, per cui oggi si parla più propriamente di accertamenti basati sugli ISA anziché sugli studi. Questi accertamenti sono anch’essi presuntivi, ma differiscono dagli analitico-induttivi tradizionali perché partono da elaborazioni statistiche esterne ai dati contabili individuali. In altri termini, mentre un accertamento analitico-induttivo classico nasce da anomalie interne alla contabilità del contribuente, l’accertamento standardizzato da ISA nasce da un confronto esterno tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli medi attesi per il suo settore . La legge considera tali strumenti alla stregua di presunzioni semplici: non si tratta di prove, ma di indizi che devono essere confermati attraverso il contraddittorio e adattati alla specifica realtà aziendale . Infatti, come vedremo, uno scostamento significativo dagli ISA può giustificare l’azione accertativa solo dopo che il contribuente è stato invitato a fornire spiegazioni e queste siano risultate insufficienti .
  • Cause di esclusione dagli ISA: Non tutti i contribuenti sono soggetti all’applicazione degli ISA. Ad esempio, sono esclusi: i contribuenti che adottano regimi forfetari o dei minimi, chi inizia o cessa l’attività nell’anno, chi ha avuto operazioni straordinarie, oppure situazioni di non normale svolgimento dell’attività (es. periodi di chiusura prolungata) . In tali casi, l’assenza di un ISA affidabile impedisce accertamenti basati su di essi (l’ufficio dovrà eventualmente utilizzare metodi ordinari). Inoltre, negli anni 2020-2021 colpiti dalla pandemia Covid, i risultati degli ISA sono stati “attenuati” da correttivi specifici e dall’uso di indicatori pluriennali: ad esempio, per i periodi d’imposta 2021-2022 la normativa ha previsto che, ai fini selettivi, si consideri il punteggio ISA più alto del triennio precedente per neutralizzare l’effetto anomalo della crisi .
  • Termini di decadenza per l’accertamento: Il termine ordinario per notificare un avviso di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/73). Esiste però un termine ridotto in presenza di comportamenti collaborativi. In particolare, per i contribuenti soggetti a ISA, se hanno correttamente applicato gli ISA e comunicato dati veritieri e completi, il termine di decadenza per l’accertamento sui redditi d’impresa/lavoro autonomo è ridotto di un anno (quindi 4 anni anziché 5) . Questa misura premiale (già prevista per gli studi di settore e confermata per gli ISA) incentiva la fedeltà dichiarativa. Tuttavia, attenzione: la riduzione del termine opera solo se i dati dichiarati ai fini ISA sono corretti. Se in sede di controllo emerge che alcuni dati erano infedeli o incompleti, il beneficio decade e l’ufficio può accertare entro il termine pieno . La Cassazione ha confermato che il contribuente perde il vantaggio del termine breve se ha fornito input sbagliati allo studio/ISA . In ogni caso, per l’IVA resta il termine ordinario quinquennale (ridotto a 4 anni solo se si è ottenuto un punteggio ISA ≥8 che attiva la premialità anche per quell’imposta).

Come funzionano gli ISA e perché possono far scattare un accertamento

Gli ISA nascono con una finalità dichiarata di compliance: fornire al contribuente un “voto” sintetico sul proprio profilo fiscale, premiando i virtuosi e segnalando i profili a rischio all’Amministrazione finanziaria . Tecnicamente, gli ISA si basano su algoritmi statistici che elaborano moltissimi dati economici del contribuente (ricavi, acquisti, dipendenti, margini, beni strumentali, indicatori di liquidità, etc.) comparandoli con quelli di imprese simili. Il risultato finale è un numero (da 1 a 10) che rappresenta il grado di affidabilità fiscale. Più il punteggio è alto, più è probabile che l’impresa abbia dichiarato redditi congrui e in linea col settore; viceversa, un punteggio basso indica possibili dichiarazioni sotto-dimensionate.

Calcolo del punteggio: gli ISA sono costruiti combinando vari indicatori elementari di affidabilità e di anomalia. Ad esempio, tra gli indicatori di affidabilità vi sono indici di redditività (come il ROI o il rapporto valore aggiunto/personale), indici di liquidità, rotazione del magazzino, incidenza dei costi sui ricavi, etc. Tra gli indicatori di anomalia vi sono ad esempio: costi anomali (es. oneri finanziari troppo alti rispetto al fatturato ), scorte anomale (durata e decumulo delle scorte eccessivi ), spese per dipendente sproporzionate (es. costo del personale maggiore del valore aggiunto generato ), discrepanze tra dati dichiarati IVA e redditi, e così via. Ogni indicatore attribuisce un certo punteggio parziale; la media ponderata di tali indici dà il punteggio complessivo ISA . Un indicatore elementare di anomalia particolarmente negativo (per es. magazzino che non si svaluta mai, o costi residuali troppo alti) può penalizzare notevolmente il punteggio finale, segnalando possibili aree di evasione.

Soglia di sufficienza: per convenzione, un punteggio ISA di 6 è considerato la soglia di sufficienza. Un grado di affidabilità inferiore a 6 colloca il contribuente in una zona “a rischio” di controlli . L’Agenzia delle Entrate, infatti, concentra la propria attenzione sui soggetti con punteggi bassi (indicativamente sotto 6, o anche sotto 7) specie se il dato si ripete per più annualità . Va precisato però che non esiste automatismo: il punteggio basso di per sé non determina un accertamento immediato, ma rende più probabile la selezione per un esame approfondito . A conferma, un documento di prassi dell’Agenzia (Circolare n. 19/E del 2019) ha chiarito che le posizioni con ISA sotto la sufficienza saranno analizzate per individuare contribuenti “meritevoli” di verifica, ma gli ISA non possono mai essere utilizzati da soli come base di accertamento automatico . In altre parole, il contribuente è libero di non adeguarsi ai risultati ISA (cioè di non “aggiustare” il proprio reddito in dichiarazione fino ai livelli standard), senza per questo subire di per sé una rettifica d’ufficio .

Adeguamento in dichiarazione: infatti, la normativa offre la possibilità – ma non l’obbligo – di “adeguarsi” agli ISA in sede di dichiarazione dei redditi. Ciò significa che se dal software ISA risulta un punteggio insufficiente dovuto a ricavi troppo bassi, il contribuente può spontaneamente aumentare i ricavi dichiarati (pagando le imposte sulla differenza) per ottenere un punteggio più alto e accedere ai benefici premiali . Questo adeguamento volontario consente spesso di raggiungere o superare la sufficienza (6) evitando segnalazioni. Tuttavia, come detto, il contribuente può decidere di non adeguarsi, mantenendo il punteggio basso . In tal caso accetta consapevolmente un maggior rischio di controllo, confidando però di poter giustificare ex post la bontà dei propri dati.

Benefici premiali per punteggi alti: gli ISA sono concepiti anche per “premiare” chi risulta affidabile. In base ai decreti attuativi annuali, i contribuenti con punteggio elevato in un certo anno godono di specifici vantaggi, tra cui:
Riduzione di un anno dei termini di accertamento per chi ottiene un ISA ≥ 8 (come già ricordato) ;
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti fiscali fino a €50.000, se si ottiene un ISA ≥ 8 (esempio tipico: chi ha punteggio alto può compensare crediti IVA senza dover far vidimare la dichiarazione da un revisore);
Esclusione dagli accertamenti sintetici del reddito (redditometro) se si consegue un ISA ≥ 9 per due anni consecutivi. Cioè il contribuente “virtuoso” non può subire accertamenti basati sul redditometro per quei periodi ;
Priorità nei rimborsi fiscali e minori probabilità di verifica: chi ha ISA alti viene in genere considerato a basso rischio e può ottenere rimborsi di imposta più celermente. Inoltre è escluso dalla qualifica di “società non operativa” se raggiunge determinate soglie di punteggio.

Questi incentivi, sebbene importanti, non influiscono direttamente sul merito di un eventuale accertamento (non “proteggono” se emergono dati falsi), ma creano un ambiente normativo che punisce chi comunica dati infedeli e premia chi dichiara correttamente . Ad esempio, se un contribuente fornisce dati falsi per ottenere un ISA alto, perde i benefici e subisce sanzioni aggiuntive quando ciò viene scoperto .

Anomalie che incidono sul punteggio e attirano controlli: nella pratica, quali sono le situazioni che spesso determinano un basso punteggio ISA e dunque allertano il Fisco? Alcune circostanze ricorrenti:
Ricavi dichiarati troppo bassi rispetto ai costi: ad esempio, un’impresa che ogni anno dichiara marginalità quasi zero o perdite continuative (indice di redditività negativo). Questa antieconomicità cronica è sospetta: la Cassazione considera antieconomico un business che non genera utili, legittimando accertamenti induttivi in tali casi .
Incongruenze con dati di settore: se l’indice ISA segnala che i ricavi per addetto dell’azienda sono la metà della media del settore, o che il mark-up sui prodotti venduti è anormalmente basso, l’ufficio potrebbe dubitare della completezza dei ricavi dichiarati. Ad esempio, ricarichi inferiori a quelli medi di mercato possono suggerire vendite in nero (a prezzi normali) non contabilizzate .
Indicatori di anomalia “rossi”: alcuni indicatori ISA vengono appunto definiti di anomalia quando assumono valore estremo (tipicamente 1 su 10). Esempio: Durata delle scorte: se l’indice mostra che l’azienda ha giacenze che non ruotano da anni, l’ISA segnala anomalia (possibile sotto-dichiarazione di ricavi, oppure valutazione errata delle rimanenze). Altro esempio: Costo del venduto vs Ricavi: se risulta un costo del venduto pari o superiore ai ricavi, l’indicatore è anomalo perché implica vendite senza margine (potrebbe significare vendite non fatturate) .
Disallineamenti pluriennali: l’Agenzia monitora l’affidabilità nel triennio. Un singolo anno storto può essere tollerato se nei due anni precedenti il punteggio era buono; viceversa, un punteggio costantemente basso per 2-3 anni di fila attira quasi certamente un controllo .
Altre fonti di rischio incrociate: va ricordato che l’ISA è uno strumento tra molti. L’amministrazione incrocia anche i dati delle banche informazioni, delle fatture elettroniche, degli estratti conto, ecc. Se ad esempio un contribuente ha ISA basso e contestualmente risultano movimenti bancari elevati non giustificati dal fatturato, allora la probabilità di un accertamento diventa molto alta .

In sintesi, gli ISA sono pagelle fiscali: un voto basso è un segnale d’allarme che può innescare accertamenti analitico-induttivi, ma sempre nell’ambito di una procedura garantita dal contraddittorio e subordinata alla presenza di ulteriori elementi concreti. Vediamo ora come si sviluppa, in concreto, un accertamento basato sugli ISA e quali sono i diritti di difesa del contribuente.

Accertamento analitico-induttivo basato su ISA: procedura e presupposti

Quando scatta l’accertamento da ISA: l’Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento a seguito delle risultanze ISA solo al ricorrere di certi presupposti. Non ogni punteggio basso genera un avviso: l’ufficio tipicamente procede se si verificano più condizioni rilevanti, ad esempio:

  • Il punteggio ISA è reiteratamente basso per due o più periodi d’imposta consecutivi . Ciò indica una situazione di anomalia non occasionale ma strutturale nell’attività del contribuente.
  • Vi sono scostamenti significativi tra il reddito dichiarato e quello stimato dagli ISA . In genere, uno scostamento è ritenuto “grave” se supera il 10-20%. Ad esempio, se l’ISA stima un reddito di €50.000 e il contribuente ne dichiara €30.000, la differenza del 40% è ritenuta assai rilevante e da approfondire.
  • Emergono incongruenze contabili interne o tra più annualità . Ad esempio, un forte calo di ricavi inspiegabile rispetto all’anno precedente, oppure un incremento anomalo di costi specifici che fa crollare gli indici di redditività.
  • Sono presenti anomalie negli indicatori di affidabilità e coerenza . Per esempio: margini lordi troppo bassi (indice di redditività basso), e contestualmente indice di rotazione magazzino basso (merci invendute accantonate) e indice di incidenza manodopera elevato (tanti dipendenti per pochi ricavi). Un mix del genere segnala verosimilmente ricavi non dichiarati.
  • Informazioni esterne o controlli incrociati confermano sospetti: ad es. segnalazioni di spese personali elevate del titolare non coerenti col reddito d’impresa dichiarato, o risultati di altre verifiche settoriali.

Iter procedurale: quando l’Agenzia individua un contribuente “a rischio” in base agli ISA, segue una procedura composta di diverse fasi, pensate anche per tutelare il contraddittorio. In sintesi, gli step principali sono:

  1. Analisi preliminare dei dati – L’ufficio esamina le dichiarazioni del contribuente, i punteggi ISA degli ultimi anni e gli specifici indicatori risultati anomali. Vengono consultate anche le banche dati (spesometro, fatture elettroniche, versamenti, ecc.) per avere un quadro più completo.
  2. Invito al contraddittorio – Se dalle analisi emergono potenziali incongruenze meritevoli di accertamento, prima di emettere qualsiasi atto l’Agenzia deve (salvo casi eccezionali) invitare formalmente il contribuente a un contraddittorio . Questo avviene tramite una comunicazione (ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 218/97) contenente: il periodo d’imposta sotto esame, i risultati dell’elaborazione ISA (punteggio e indici critici), l’ammontare dei ricavi o compensi stimati in base a tali indici e la proposta di adeguamento. Di solito è allegata una sorta di relazione che spiega le voci considerate e l’entità dello scostamento riscontrato. Nella lettera viene fissata una data per il contraddittorio (di persona o anche a distanza) e/o un termine per presentare osservazioni scritte . L’invito al contraddittorio è obbligatorio per legge negli accertamenti basati su studi di settore/ISA, come confermato espressamente sia dalla normativa (art. 10 L.146/1998 e ora art. 6-bis L.212/2000) sia dalla giurisprudenza . La mancata attivazione di questo confronto preventivo rende nullo l’eventuale avviso di accertamento (vizio procedurale insanabile).
  3. Svolgimento del contraddittorio – Nel corso dell’incontro (o nella memoria scritta inviata) il contribuente ha la possibilità di spiegare le ragioni dello scostamento e di esibire documenti giustificativi . È questa la sede più importante di difesa “anticipata”: si possono produrre, ad esempio, bilanci infrannuali, studi di settore di anni precedenti congrui, relazioni economiche, contratti, fatture, documentazione su eventi straordinari (calamità, lavori straordinari, pandemie) che hanno inciso sul risultato. Non ci sono limitazioni ai mezzi di prova presentabili: il contribuente può far valere qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che il reddito dichiarato è coerente con la sua reale capacità contributiva . Ad esempio, se un ristorante ha punteggio ISA basso perché risulta “incongruo” nei ricavi, potrebbe portare al contraddittorio i registri dei corrispettivi che mostrano un calo dovuto a lavori di ristrutturazione e chiusure per vari mesi, oppure documentare che ha praticato vendite promozionali eccezionali a margine zero (es. svendita di magazzino) . Tutte queste circostanze concrete vanno comunicate all’ufficio. È consigliabile preparare anche una nota tecnica scritta da lasciare agli atti, in cui si riepilogano in maniera chiara e puntuale le proprie argomentazioni difensive. Se necessario, si può proporre una ricostruzione alternativa del reddito: ad esempio presentando calcoli che, sulla base di dati oggettivi, portino a un risultato inferiore a quello standard ma giustificato (magari applicando margini realistici diversi da quelli medi) . Questa collaborazione aiuta a ridimensionare eventuali pretese fiscali.
  4. Valutazione delle giustificazioni – L’ufficio esaminerà quanto emerso dal contraddittorio. Se le spiegazioni fornite vengono ritenute convincenti e documentate, in teoria l’accertamento non dovrebbe essere emesso o dovrebbe essere fortemente ridotto. Ad esempio, se un contribuente dimostra che un basso reddito era dovuto a una grave crisi di mercato settoriale, l’Agenzia potrebbe archiviare il caso o adeguare i parametri tenendo conto di tale contesto. In altri casi, l’ufficio potrebbe formulare una proposta di adesione: ad esempio, riconoscendo in parte le cause giustificative e proponendo una rettifica ridotta (spesso accade che, pur non accettando integralmente le ragioni del contribuente, l’ufficio offra uno “sconto” sull’imponibile presunto per chiudere la vicenda senza contenzioso). Se invece le spiegazioni non vengono considerate sufficienti, si passa allo step successivo. È importante sottolineare che la motivazione dell’accertamento dovrà dare conto di questa fase: ovvero, se poi viene emesso l’atto, l’ufficio dovrà scrivere perché non ha ritenuto valide le giustificazioni presentate, pena la nullità dell’avviso per difetto di motivazione .
  5. Emissione dell’avviso di accertamento – Se il contraddittorio non ha avuto esito risolutivo, l’Agenzia delle Entrate notificherà un avviso di accertamento “standardizzato”, in cui ridetermina il reddito o i ricavi del contribuente secondo le risultanze dello studio/ISA (eventualmente parzialmente riviste) . L’atto conterrà: il nuovo maggiore imponibile accertato (ai fini delle varie imposte: IRPEF/IRES, IRAP, IVA), il calcolo delle maggiori imposte dovute, le sanzioni applicate e gli interessi. È essenziale che l’avviso sia adeguatamente motivato: dovrà indicare su quali elementi presuntivi si fonda (ad es. “applicazione dello studio di settore XY, considerando margine di ricarico medio del settore pari a Z%”) e soprattutto perché sono state disattese le contestazioni del contribuente emerse nel contraddittorio . Ad esempio, se il contribuente aveva addotto una campagna promozionale straordinaria, l’ufficio dovrà spiegare perché quella circostanza non inficia le stime (magari ritenendola non provata o irrilevante rispetto all’entità dello scostamento). La Cassazione ha ribadito che la motivazione non può limitarsi a richiamare lo scostamento dallo studio, ma deve dimostrare l’applicabilità concreta dello standard al caso specifico e le ragioni del rigetto delle prove contrarie . Se tali spiegazioni mancano, la motivazione è considerata meramente apparente e l’atto è passibile di annullamento per violazione dell’art. 7 Statuto .
  6. Impugnazione entro 60 giorni – Una volta ricevuto l’avviso, il contribuente ha 60 giorni di tempo (dalla data di notifica) per pagare o per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado . Durante questo termine, come vedremo, è anche possibile attivare strumenti deflativi (adesione) che sospendono i termini. Se il contribuente non fa nulla entro 60 giorni, l’accertamento diventa definitivo e le somme accertate vengono iscritte a ruolo per la riscossione coattiva.

Caratteristiche dell’accertamento da ISA: in sintesi, un accertamento basato sugli ISA è un atto impositivo presuntivo e parziale. Presuntivo perché la sua fondatezza deriva da indizi statistici (da soli insufficienti come prova), che devono però essere supportati da ulteriori elementi e da un percorso logico convincente . Parziale perché di solito l’ufficio non contesta l’intera dichiarazione ma solo integra i ricavi dichiarati fino a concorrenza di quelli stimati. Ad esempio, se un professionista ha dichiarato €40.000 ma l’ISA ne indica almeno €60.000, l’accertamento aggiunge €20.000 di imponibile (più IVA e contributi se dovuti). Il resto della posizione fiscale (costi, oneri) rimane invariato.

È importante notare che, per consolidata giurisprudenza, tali accertamenti standardizzati non possono essere emessi se lo scostamento è minimo. La legge non fissa una soglia precisa, ma si è affermata la regola pratica del 10%: differenze entro il 10% rispetto allo standard sono considerabili fisiologiche. La Cassazione ha ritenuto illegittimo un accertamento da studi di settore con scostamento lieve, definendo necessario che la divergenza sia “rilevante” per poter costituire grave incongruenza . Anche l’Amministrazione, nelle proprie circolari, ha spesso adottato soglie di tolleranza (es. scostamenti sotto una certa percentuale non vengono perseguiti).

Obbligo del contraddittorio e onere della prova: come sottolineato, il contraddittorio preventivo è cardine di questo procedimento. La Cassazione (ordinanza n. 26357/2024) ha sintetizzato il principio così: “L’accertamento tributario standardizzato mediante parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento in sé, ma nasce solo in esito al contraddittorio obbligatorio con il contribuente” . In tale sede il contribuente può fornire ogni elemento a propria difesa, e la motivazione dell’atto non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve documentare l’applicabilità dello standard al caso concreto e le ragioni per cui l’ufficio ha ritenuto non attendibili le spiegazioni del contribuente . Questo significa che senza contraddittorio non c’è presunzione grave, precisa e concordante: l’accertamento emesso in mancanza di confronto è nullo ab origine . Inoltre, anche dopo aver svolto il contraddittorio, il contribuente conserva il diritto di contestare l’accertamento in giudizio con qualsiasi mezzo di prova, anche diverso da quanto allegato in sede amministrativa . Il giudice tributario valuterà liberamente sia l’applicabilità dello studio al caso concreto (onere in capo all’Amministrazione) sia le prove contrarie fornite dal contribuente . Quest’ultimo, pur se non ha risposto all’invito al contraddittorio (magari per scelta o per tempi ristretti), in sede contenziosa può comunque far valere nuove eccezioni e presunzioni di segno opposto a quelle dell’ufficio . In pratica il processo tributario su questi accertamenti è un giudizio sul fatto tributario reale, dove il giudice deve capire se, al di là delle medie statistiche, il reddito dichiarato dal contribuente fosse o meno congruo e veritiero .

Riassumendo i requisiti di legittimità di un accertamento basato su ISA, perché esso sia valido devono sussistere:

  • Contraddittorio endoprocedimentale effettivo: l’ufficio deve aver instaurato un confronto prima dell’emissione dell’atto, mettendo il contribuente in grado di conoscere le contestazioni e presentare osservazioni . Se ciò non è avvenuto, l’avviso è nullo ex lege (oggi anche per violazione dell’art. 6-bis Statuto).
  • Motivazione adeguata e specifica: l’atto deve spiegare il perché del recupero a tassazione, indicando il criterio statistico utilizzato e le ragioni per cui le difese del contribuente sono state rigettate . Una motivazione generica o “per relationem” (limitata a dire “risultano ricavi non congrui rispetto agli ISA, pertanto si accerta un maggiore reddito”) è da considerarsi insufficiente. Cassazione e dottrina parlano di motivazione “apparente” in questi casi, determinando l’annullabilità dell’atto .
  • Presenza di gravi elementi di inattendibilità: deve emergere un quadro coerente di indizi che faccia seriamente dubitare della veridicità della contabilità . Non è legittimo fondare un accertamento su singole presunzioni isolate o astratte (es: solo perché il margine è sotto la media, senza altre irregolarità). Occorre un insieme di elementi concordanti: ad es. antieconomicità, incongruenze su più parametri, dati extracontabili (come versamenti bancari non giustificati) che rafforzino la tesi di ricavi occultati.
  • Applicabilità concreta dello standard al caso specifico: l’ufficio deve dimostrare che il modello statistico impiegato (studio di settore o ISA) è pertinente all’attività del contribuente e alla sua situazione . Ad esempio, assicurarsi che il contribuente rientrasse tra i soggetti obbligati a compilare l’ISA, che il codice attività economica sia corretto e che non vi fossero cause di esclusione. Se, poniamo, l’Agenzia ha applicato uno studio non appropriato (magari considerandolo un commerciante al dettaglio mentre era all’ingrosso), l’accertamento cade perché costruito su un parametro errato .
  • Rispetto dei termini e delle procedure: infine, l’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza previsti (in genere il 31/12 del quarto anno successivo, se il contribuente ha compilato correttamente i modelli ISA, altrimenti quinto anno) . Inoltre, deve essere sottoscritto dal capo ufficio o funzionario delegato, indicare l’eventuale intervenuta adesione o meno, e rispettare le forme di legge. Il mancato rispetto dei termini (ad esempio atto notificato oltre la scadenza) comporta nullità insanabile.

Se uno solo di questi elementi manca, l’accertamento è impugnabile e annullabile in sede di ricorso . Ad esempio, molti avvisi da studi di settore in passato sono stati annullati perché l’ufficio non aveva svolto il contraddittorio (violando così lo Statuto del Contribuente) . Oggi quella regola è generale: nessun accertamento basato su parametri può essere emesso senza previo confronto, e la violazione porta all’annullamento ipso iure.

Conseguenze di un accertamento ISA per il contribuente

Prima di esaminare le strategie difensive, è bene comprendere cosa comporta subire un accertamento di questo tipo, in termini di esborsi e altri effetti:

  • Maggiori imposte dovute: l’avviso quantificherà un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. Su tale differenza vengono calcolate le imposte aggiuntive: IRPEF (o IRES per le società), addizionali regionali/comunali, IRAP e IVA (se lo scostamento riguarda ricavi imponibili IVA) . Esempio: se vengono accertati €50.000 di ricavi non dichiarati, l’IVA relativa (22%) e le imposte sul reddito (aliquote progressive IRPEF o 24% IRES) saranno pretese nell’atto.
  • Sanzioni amministrative: alle maggiori imposte si applicano le sanzioni tributarie per dichiarazione infedele. Normalmente la sanzione base è il 90% della maggiore imposta accertata (D.Lgs. 471/97, art.1, co.2). Tuttavia, in caso di accertamenti standard, spesso si contesta anche l’“incompletezza” dei dati ISA forniti, con possibili aggravamenti. In genere comunque la sanzione complessiva può arrivare fino al 180% o 240% dell’imposta evasa nei casi più gravi (ad es. omessa dichiarazione) . In pratica, se vengono accertati €10.000 di IRPEF evasa, la sanzione può essere €9.000 (90%) o più, a seconda delle circostanze. Sono previste riduzioni se il contribuente definisce in adesione o acquiescenza (vedi oltre).
  • Interessi di mora: sulle somme dovute (imposte) maturano gli interessi al tasso legale annuo, calcolati giorno per giorno dal termine di versamento originario (ad es. 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta) fino alla data di pagamento. L’avviso indica gli interessi dovuti fino a una certa data e continueranno a crescere finché non si paga.
  • Iscrizione a ruolo e riscossione coattiva: se il contribuente non paga spontaneamente né impugna, dopo 60 giorni l’accertamento diventa definitivo e le somme vengono iscritte a ruolo. A quel punto, l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) emetterà la cartella esattoriale per riscuotere il dovuto . Se neanche la cartella viene saldata, si passa alle procedure esecutive: pignoramenti di conti correnti, stipendi, ipoteche su immobili, fermi amministrativi su veicoli, ecc. . Difendersi tempestivamente evita di arrivare a queste fasi drammatiche, che comportano costi aggiuntivi e rischio per il patrimonio personale.
  • Preclusioni future e profilo di rischio: un accertamento subito incide sul “curriculum” fiscale del contribuente. In caso di soccombenza, oltre a dover pagare, il contribuente avrà un profilo di rischio peggiorato per il futuro . Ad esempio, se non ha contestato l’atto e ha dovuto versare, i punteggi ISA degli anni seguenti potrebbero risentire (perde benefici premiali, ed è probabile che l’ufficio lo monitori con più attenzione negli anni successivi). Inoltre, se l’accertamento riguarda importi molto elevati e situazioni di frode conclamata, l’Agenzia potrebbe trasmettere una notizia di reato alla Procura della Repubblica per eventuali violazioni penali tributarie (es. dichiarazione fraudolenta), se ne ricorrono i presupposti . In generale, però, per accertamenti ISA la rilevanza penale è rara, a meno che non emergano elementi extra come fatture false.

Come si vede, le conseguenze economiche possono essere pesanti. Per questo reagire subito è fondamentale: contestare un accertamento ISA sin dall’inizio permette di bloccare la riscossione provvisoria (chiedendo la sospensione) e di giocarsi le proprie carte per farlo annullare o ridurre sensibilmente. Passiamo dunque a esaminare le possibili strategie difensive, prima in sede amministrativa e poi – se necessario – in sede giudiziale.

Difendersi in fase amministrativa: il contraddittorio e le procedure deflative

La prima linea di difesa contro un accertamento analitico-induttivo basato su ISA si svolge prima e immediatamente dopo la notifica dell’avviso, dunque nella fase amministrativa. In questa fase rientrano: il contraddittorio endoprocedimentale, l’eventuale procedimento di accertamento con adesione e altri strumenti deflativi (autotutela, acquiescenza). Sfruttare bene queste opportunità può evitare del tutto il contenzioso o porre le basi per una successiva vittoria in giudizio.

Partecipare attivamente al contraddittorio preventivo

Come ribadito più volte, il contraddittorio è una tappa obbligata e cruciale. Quando si riceve l’invito al contraddittorio dall’Agenzia delle Entrate (a mezzo PEC o raccomandata), è fondamentale non ignorarlo. Al contrario, bisogna prepararsi accuratamente all’incontro o alla risposta scritta:

  • Analizzare i dati comunicati dall’ufficio: l’invito in genere allega il prospetto delle risultanze ISA o dello studio di settore applicato. Bisogna verificarne l’esattezza: controllare riga per riga i dati utilizzati dall’Amministrazione. Spesso gli errori iniziano qui (codice attività sbagliato, omissione di una causa di esclusione, errata lettura di un importo). Se si individuano errori, andranno subito segnalati in contraddittorio. Ad esempio, potrebbe darsi che l’ufficio abbia calcolato male la media di settore, oppure non abbia tenuto conto che il contribuente era in contabilità semplificata (il che incide su certe percentuali di ricarico). Ogni dettaglio conta.
  • Raccogliere la documentazione giustificativa: occorre predisporre un dossier con tutti i documenti che possano supportare le spiegazioni. Contratti, fatture, libro inventari, estratti conti bancari, foto del locale vuoto durante certi periodi (se ad esempio l’attività è stagionale), notizie economiche generali (crisi del settore). Tutto ciò che oggettivamente dimostra il perché dei dati dichiarati. Ad esempio, se si invoca una crisi economica generalizzata, può essere utile allegare ricerche di settore o articoli di stampa sull’andamento negativo del mercato in quegli anni. La CGT Emilia-Romagna di recente ha sottolineato che il Fisco deve contestualizzare le proprie presunzioni considerando fattori straordinari come le crisi economiche generali : quindi portare evidenze della crisi può far breccia. Se il problema è un evento personale (malattia del titolare, chiusura forzata per Covid, lavori straordinari), procurarsi certificati medici, attestati di chiusura, comunicazioni alla Camera di Commercio, ecc. da esibire.
  • Predisporre una memoria difensiva: è buona prassi mettere per iscritto le proprie argomentazioni e consegnarle all’ufficio. La memoria deve essere chiara e strutturata: iniziare riepilogando l’attività svolta, eventuali peculiarità (es. “azienda neo-costituita nel 2019, quindi primo anno di operatività”), poi elencare punto per punto le ragioni dello scostamento. Ad esempio: “1) Margine ridotto a causa di svendita promozionale (doc.1: volantini promozionali); 2) Fatturato diminuito per chiusura 3 mesi (doc.2: comunicazione ASL di chiusura per lavori); 3) Indice personale addetti inattendibile perché 2 dipendenti erano in cassa integrazione (doc.3: accordo CIG)”, e così via. Citare i documenti allegati. Questa memoria farà fede di quanto sostenuto: se l’ufficio non la considera, ciò potrà essere evidenziato in giudizio come mancata valutazione delle prove.
  • Interlocuzione col funzionario: se l’invito prevede un incontro (in presenza o telefonico/web), partecipate possibilmente insieme al vostro consulente (commercialista o avvocato tributarista). Durante il colloquio, mantenete un atteggiamento collaborativo ma fermo sui punti chiave. Chiedete conferma che l’ufficio abbia compreso le vostre spiegazioni. Talvolta i funzionari esplicitano già in sede di contraddittorio quale potrebbe essere l’esito: ad esempio potrebbero proporre un’adesione su un importo di compromesso. Ascoltate con attenzione eventuali proposte, ma prima di accettare prendetevi qualche giorno per valutare (avete diritto a non concludere immediatamente). Se emerge la possibilità di definire l’accertamento con accertamento con adesione, ciò può essere vantaggioso in alcuni casi (vedi paragrafo successivo).

In definitiva, il contraddittorio è l’occasione migliore per evitare l’accertamento. In quella sede potete convincere l’ufficio o quantomeno sondare le loro intenzioni. È essenziale giocarsi bene questa carta, perché un contribuente che non partecipa o che fornisce spiegazioni generiche rischia di vedersi recapitare un avviso basato soltanto sui dati standard, poi più arduo da smontare. Ricordiamo infatti: se il contraddittorio non viene attivato dall’ufficio, l’atto è nullo; ma se viene attivato e il contribuente non vi partecipa, l’ufficio potrà sostenere in giudizio di aver rispettato la procedura e che il contribuente non ha opposto alcuna giustificazione (ciò non preclude la difesa successiva, ma certamente indebolisce la posizione del contribuente che “è stato inerte” ). Quindi, mai ignorare l’invito al contraddittorio.

Accertamento con adesione: negoziare una soluzione con l’ufficio

Se il contraddittorio non ha portato all’archiviazione del caso, ma l’Agenzia è comunque disponibile a trovare un accordo, si può ricorrere all’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/97). Questo strumento consente di definire in via concordata l’imposta dovuta, con vantaggi per entrambe le parti: il Fisco incassa subito (anche se meno) e il contribuente evita le sanzioni piene e la causa.

In pratica, il procedimento può svilupparsi in due modi: o è lo stesso ufficio, al termine del contraddittorio, a proporre di avviare l’adesione (rilasciando il verbale di contraddittorio e invitando a formalizzare un’istanza di adesione), oppure – se l’accertamento è già stato notificato – è il contribuente a presentare istanza di adesione entro i 60 giorni. In entrambi i casi, l’effetto è l’apertura di una fase di trattativa che sospende i termini di impugnazione per 90 giorni.

Vantaggi dell’adesione: il principale beneficio per il contribuente è la riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo previsto (in luogo del 90% normale, si pagherà il 30% dell’imposta). Inoltre, evita il giudizio tributario con i relativi costi e incognite. Dal lato dell’ufficio, spesso in adesione si accettano compromessi: ad esempio, riconoscere parzialmente le ragioni del contribuente riducendo l’imponibile inizialmente preteso. Se durante il contraddittorio sono emersi elementi validi (pur non tali da annullare tutto), l’ufficio potrebbe calibrare un nuovo calcolo. Ad esempio: ISA stimava +€50.000 di ricavi, il contribuente ha dimostrato che €20.000 erano dovuti a cause giustificate –> in adesione si propone di accertare +€30.000 anziché +50.000.

Procedura: l’accertamento con adesione prevede un incontro (o più) presso l’ufficio, similmente al contraddittorio, ma finalizzato a concordare un importo. Si redige un atto di adesione in caso di accordo, firmato da entrambe le parti. A quel punto il contribuente deve pagare (o iniziare a pagare a rate) il dovuto concordato entro 20 giorni. La definizione dell’adesione impedisce ogni ulteriore contestazione: l’atto non è impugnabile successivamente (salvo vizi di volontà).

Quando conviene aderire? Bisogna valutare caso per caso. Se le ragioni del contribuente sono solide in diritto (es: macroscopico vizio di motivazione, o punteggio ISA basso ma con spiegazioni chiarissime ignorate) spesso conviene NON aderire e fare ricorso, puntando all’annullamento totale. Viceversa, se la pretesa fiscale è elevata e le giustificazioni sono incerte o difficilmente documentabili, può essere prudente negoziare per ridurre il danno. Ad esempio, un contribuente che effettivamente ha omesso qualche ricavo potrebbe preferire chiudere in adesione pagando magari il 50% di quanto contestato, anziché rischiare in giudizio l’intera somma + sanzioni piene. Un altro fattore è la tempistica: con l’adesione si risolve la questione in pochi mesi, mentre il contenzioso può durare anni (anche se nel frattempo si ottiene la sospensione, la spada di Damocle rimane).

Da tenere presente: durante l’adesione, il contribuente continua a poter far valere le proprie ragioni tecniche (è come un contraddittorio “prolungato”). Nulla impedisce di raggiungere un accordo anche pari a zero, se l’ufficio si convince. In alcune situazioni, proporre un’adesione è tatticamente utile anche solo per guadagnare tempo: la presentazione dell’istanza sospende infatti di 90 giorni il termine del ricorso. Questo tempo può servire per raccogliere meglio le prove o attendere l’esito di una definizione agevolata legislativa (spesso accade quando escono condoni o “rottamazioni” che includono gli accertamenti).

In conclusione, l’accertamento con adesione è uno strumento da considerare seriamente per definire bonariamente la controversia, specie se si riconosce una parte del debito. Non comporta ammissione di dolo o simili: è una transazione fiscale. Naturalmente, se l’adesione fallisce (nessun accordo), si riprende il normale iter: il contribuente avrà 60 giorni dalla chiusura negativa per presentare ricorso.

Altri strumenti: autotutela, acquiescenza, mediazione

Oltre al contraddittorio e all’adesione, ci sono ulteriori opzioni nella fase amministrativa, sebbene abbiano ambiti più limitati:

  • Istanza di autotutela: il contribuente può sempre presentare all’ente impositore (Agenzia Entrate) un’istanza di annullamento o rettifica in autotutela, evidenziando eventuali errori palesi nell’atto. L’autotutela è a discrezione dell’Amministrazione: tipicamente viene accolta solo in caso di errori oggettivi (errore di persona, doppia imposizione, calcoli sbagliati, ecc.), non per divergenze valutative. Nel contesto degli ISA, un caso classico è l’ufficio che applica uno studio sbagliato o non si accorge di una causa di esclusione: qui l’autotutela potrebbe portare all’annullamento dell’atto perché l’errore è evidente. Se invece il contribuente contesta valutazioni (tipo “secondo me il margine andava calcolato diversamente”), difficilmente l’Agenzia accoglierà in autotutela. In ogni caso presentare istanza non sospende i termini di ricorso né quelli di pagamento, ma talvolta può indurre l’ufficio a riesaminare la pratica. È uno strumento da usare con cautela: se si ravvisa un errore chiaro, vale la pena tentare l’autotutela prima di iniziare il contenzioso.
  • Acquiescenza all’accertamento: se il contribuente, fatte le dovute valutazioni, decide di non voler contestare l’avviso, può beneficiare di una riduzione delle sanzioni pagando entro 60 giorni. L’istituto dell’acquiescenza (art. 15, D.Lgs. 218/97) prevede infatti che il pagamento integrale delle somme accertate entro i 60 giorni dalla notifica comporti la riduzione delle sanzioni ad 1/3. In pratica, se l’avviso richiede 100 di imposte e 90 di sanzioni (90%), pagando subito si verseranno 100 + 30 (1/3 di 90) + interessi. Questa scelta impedisce di impugnare l’atto (accettazione integrale). Può avere senso in scenari dove l’importo contestato è modesto o l’evidenza dell’evasione è tale che un ricorso sarebbe futile. Nel contesto ISA, l’acquiescenza può essere valutata se, ad esempio, l’importo accertato è piccolo e non vale i costi di un ricorso, o se il contribuente preferisce evitare pubblicità di una causa. Tuttavia, spesso negli accertamenti standardizzati le cifre non sono irrisorie, quindi molti preferiscono quantomeno tentare la difesa.
  • Mediazione tributaria (abolita dal 2024): fino alle controversie notificate al 2023, per importi fino a €50.000 era obbligatoria la presentazione di un reclamo all’ufficio, che valeva anche come proposta di mediazione. Dal 2024 questa fase non esiste più . Ciò significa che per un accertamento ISA notificato oggi, il contribuente può andare direttamente in giudizio senza passare da mediazione. Resta però la possibilità di mediazione volontaria: il contribuente può sempre, anche dopo aver presentato ricorso, trovare un accordo transattivo col Fisco (di fatto attraverso la conciliazione giudiziale, di cui parliamo tra poco). Dunque la soppressione del reclamo non toglie la possibilità di accordarsi, ma elimina solo un passaggio procedurale obbligato che spesso allungava i tempi.

In sintesi, nella fase amministrativa le parole d’ordine per il contribuente sono: tempestività e strategia. Appena ricevuto un invito o un avviso: analizzare, raccogliere prove, farsi assistere da esperti, valutare pro e contro di adesione vs ricorso, e non lasciar decorrere i termini. Una difesa ben impostata sin da questa fase può portare anche all’annullamento in autotutela o a un’adesione vantaggiosa, evitando il contenzioso. Se però l’atto rimane confermato e non ci sono accordi, allora occorre prepararsi alla fase successiva: il ricorso davanti al giudice tributario.

Difendersi in sede contenziosa: il ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria

Se l’accertamento basato su ISA non è stato annullato o definito in via amministrativa, l’ultimo baluardo è il ricorso giurisdizionale. Il processo tributario permette al contribuente di far valere dinanzi a un giudice indipendente (la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ex Commissione Tributaria Provinciale) tutte le proprie ragioni di illegittimità e infondatezza dell’atto. Di seguito esamineremo i passi principali per impostare una difesa vincente in giudizio.

Presentazione del ricorso e richiesta di sospensione

Il ricorso va notificato all’ente impositore entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento (termine perentorio a pena di decadenza). Dopo la notifica, occorre costituirsi in giudizio presso la segreteria della CGT entro 30 giorni (al netto di eventuali sospensioni per adesione, come visto). Nel ricorso introduttivo si devono indicare: i fatti, i motivi di diritto su cui si fonda la domanda di annullamento, l’eventuale istanza di sospensione cautelare e la documentazione a supporto.

Sospensione dell’atto: è fondamentale, assieme al ricorso, presentare una richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’accertamento (art. 47 D.Lgs. 546/92). Ciò perché, decorso il termine di 60 giorni, l’importo accertato diventa esigibile per 1/3 anche se impugnato (salvo sospensiva). Il giudice tributario può sospendere la riscossione se ricorrono fumus boni iuris (motivi di ricorso non manifestamente infondati) e periculum in mora (danno grave e irreparabile dal pagamento). Nel caso di accertamenti ISA, spesso si riesce a ottenere la sospensiva evidenziando che le somme contestate sono elevate e che vi sono vizi procedurali evidenti (es. mancato contraddittorio). La sospensione cautelare, se concessa, blocca la riscossione fino alla sentenza di primo grado, evitando pignoramenti nel frattempo .

Assistenza tecnica: per cause sopra €3.000 di valore è obbligatorio farsi assistere da un difensore abilitato (avvocato, commercialista o tributarista ex legge). Dato il tecnicismo della materia, è opportuno rivolgersi a professionisti specializzati in diritto tributario . Un avvocato tributarista esperto in accertamenti standardizzati saprà impostare al meglio la strategia processuale . Egli potrà, ad esempio, eccepire subito i vizi formali (che portano ad annullamento senza entrare nel merito) e predisporre consulenze o perizie per suffragare i fatti economici sostenuti.

Motivi di ricorso: vizi formali e vizi sostanziali

Nel redigere il ricorso, è importante articolare tutti i motivi di doglianza contro l’accertamento. In genere si distinguono:
Vizi “formali” o procedurali, che attaccano la legittimità dell’atto a prescindere dal merito (se accolti, l’atto viene annullato senza ulteriore discussione).
Vizi “sostanziali” o di merito, che contestano proprio la fondatezza della pretesa fiscale (quantificazione, metodo, fatti).

Per un accertamento da ISA, i principali motivi invocabili sono:

  1. Violazione dell’obbligo di contraddittorio – Se l’ufficio non ha invitato il contribuente al contraddittorio prima di emettere l’avviso basato su studi/ISA, l’atto è nullo per violazione di legge (art. 10 L.146/98, art. 6-bis L.212/2000 e principi generali) . Questo è un vizio formale gravissimo, ormai riconosciuto pacificamente: Cass. 9554/2024 ha confermato l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo negli accertamenti standardizzati, a pena di nullità . Anche nel caso in cui un contraddittorio ci sia stato ma in modo fittizio (ad es. l’invito è arrivato pochi giorni prima della notifica dell’avviso, impedendo di fatto una replica), si può eccepire la violazione del giusto procedimento. Da gennaio 2024, l’art. 6-bis Statuto rafforza ulteriormente questa tutela. Nei ricorsi relativi ad atti del 2024+, quindi, basterà dimostrare l’omessa instaurazione del contraddittorio per far annullare l’atto, senza dover neppure provare quali elementi si sarebbero potuti dedurre (superamento della “prova di resistenza”) .
  2. Difetto di motivazione – Come visto, l’avviso deve contenere una motivazione completa. Se l’ufficio si è limitato a riportare il calcolo ISA e l’ammontare aggiunto, senza confutare le osservazioni presentate dal contribuente in contraddittorio, si configura un vizio di motivazione. La Cassazione ha più volte censurato gli accertamenti fondati su studi di settore privi di adeguata motivazione individualizzata . In ricorso si può quindi dedurre violazione dell’art. 7 L.212/2000 e art. 3 L.241/90, sostenendo che la motivazione è meramente stereotipata. Ad esempio: il contribuente in sede di contraddittorio aveva spiegato X, Y, Z, ma l’atto non ne parla minimamente oppure li rigetta con frasi generiche (“giustificazioni non ritenute sufficienti”). Ciò rende l’atto nullo o annullabile . Questo motivo spesso si accompagna al primo (mancato contraddittorio), ma è bene sollevarlo anche autonomamente.
  3. Errata applicazione del metodo di accertamento – Qui si contesta proprio la scelta e l’uso dello strumento presuntivo. Ad esempio, si può sostenere che non sussistevano i presupposti per l’accertamento analitico-induttivo ex art.39 DPR 600/73, perché la contabilità era regolare e non vi erano gravi incongruenze. Se si convince il giudice di ciò, l’accertamento va annullato perché invasivo senza giusta causa. Oppure, si può eccepire che lo studio di settore/ISA utilizzato non era applicabile al contribuente: magari perché svolgeva un’attività atipica non colta dallo studio, o perché l’anno di imposta aveva peculiarità (es. l’attività è iniziata a metà anno – condizione di esclusione dagli ISA). Un altro esempio: contestare la mancata considerazione di cause di inapplicabilità (art. 9-bis co.6 DL 50/2017). Se l’azienda era in liquidazione o in crisi conclamata quell’anno, lo studio/ISA potrebbe non essere adeguato. Questi argomenti mirano a far dichiarare inapplicabile lo standard statistico, cadendo così il fondamento dell’accertamento .
  4. Inattendibilità delle presunzioni e dei calcoli – Questo è un motivo di merito: il contribuente controbatte alle presunzioni dell’ufficio con dati e deduzioni logiche per dimostrare che il maggior reddito presunto in realtà non esiste. Ad esempio, si possono produrre analisi di bilancio o perizie econometriche che mostrano come, dati i costi e le circostanze, il reddito dichiarato fosse plausibile. Si può contestare la percentuale di ricarico media applicata dal Fisco: la Cassazione ha detto che non si può usare una % di ricarico media di settore senza tener conto delle specificità dell’azienda, a meno che i dati dichiarati non siano prima facie inverosimili . Inoltre la Corte richiede che, se si ricostruisce il reddito con metodo del ricarico, si usi un campione rappresentativo di beni e un ricarico ponderato, non scegliendo arbitrariamente pochi articoli magari a ricarico alto . Quindi, se l’ufficio ha fatto un calcolo sommario (es. “ricavi presunti = acquisti per 2”), lo si può far rilevare come metodologicamente errato rispetto agli standard richiesti (Cass. ord. 13054/2017; Cass. 25589/2018) . Allo stesso modo, si può dimostrare che alcuni costi ritenuti “anormali” in realtà avevano giustificazione (es. costi per dipendenti alti perché l’azienda ha formato personale in vista di espansione, ecc.). In sintesi, questo motivo porta il giudice nel merito economico: il contribuente deve convincerlo, con documenti e ragionamenti, che non c’era alcun reddito occulto, ma che lo scostamento era dovuto a fattori reali e leciti.
  5. Errori di fatto nei dati accertati: talvolta l’ufficio, nel trasporre i dati, commette banalmente degli errori (ad es. prende una cifra annuale per mensile). Questi errori vanno evidenziati nel ricorso, chiedendo al giudice di rettificare di conseguenza. Un esempio comune: l’ufficio calcola l’IVA dovuta sui ricavi presunti come se quei ricavi fossero imponibili al 22%, ma magari include voci che sarebbero al 10% o esenti. Oppure conteggia due volte lo stesso importo. Sono dettagli che però incidono e vanno corretti, eventualmente anche in via di giudizio (il giudice può rideterminare il quantum se riconosce l’errore).

Nel ricorso è bene strutturare questi motivi separatamente, magari titolandoli, in modo che il giudice possa valutarli uno ad uno. Spesso si assiste a pronunce che accolgono il ricorso in toto già per un vizio formale (es. contraddittorio mancante), senza neppure esaminare il merito; ma è prudente comunque aver dedotto tutto, in modo che in appello non siano preclusi ulteriori argomenti.

Prove e strumenti a supporto della difesa in giudizio

Nel processo tributario vige il principio dell’onere della prova ripartito: l’Amministrazione deve provare i fatti che fondano la sua pretesa, il contribuente quelli che fondano le sue eccezioni. Con gli accertamenti da ISA, questa dinamica si declina così: l’ufficio ha l’onere iniziale di dimostrare che gli standard erano applicabili e che vi era grave incongruenza, il contribuente ha l’onere di provare che la sua situazione concreta giustifica i risultati dichiarati. La Cassazione ha spesso ribadito che lo scostamento dagli studi di settore/ISA sposta l’onere della prova sul contribuente solo dopo la fase di contraddittorio e solo se le presunzioni del Fisco sono risultate gravi, precise e concordanti . In giudizio, quindi, il contribuente deve comunque controprovare l’inesistenza della maggiore materia imponibile.

Come farlo? Le prove documentali sono regine: tutta la documentazione che non si è magari riusciti a far valere in sede amministrativa, può essere prodotta in giudizio (tenendo presente che andrebbe preferibilmente già allegata al ricorso, o comunque entro i termini processuali). Contratti, bilanci, perizie tecniche giurate, persino dichiarazioni di terzi (in forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio) possono essere utili. Ad esempio, se si sostiene che il settore era in crisi, si potrebbe produrre un rapporto di Confcommercio sull’andamento del settore in quell’anno. Se si dice “ho svenduto a prezzo di costo”, si possono portare fatture di vendita con margine zero e magari testimonianze scritte di clienti che confermano la promozione (la testimonianza orale in giudizio tributario è ora ammessa solo se entrambe le parti acconsentono, cosa che l’Agenzia raramente fa, ma dichiarazioni scritte di terzi non hanno pieno valore di prova ma possono rafforzare il quadro indiziario a favore).

In casi complessi può essere utile anche chiedere una consulenza tecnica di ufficio (CTU), ad esempio contabile, per far ricostruire da un perito nominato dal giudice i conti dell’azienda in modo oggettivo. Tuttavia, nei giudizi tributari la CTU è ammessa solo se strettamente necessaria e su aspetti tecnici; il giudice spesso la nega ritenendo che spetti alle parti provare i fatti. Ma se, poniamo, la controversia verte su calcoli molto complessi (es. determinare la percentuale di ricarico media corretta su centinaia di prodotti), una CTU contabile potrebbe essere richiesta dal contribuente per mostrare che applicando criteri scientifici il reddito accertato sarebbe diverso (magari inferiore).

Giurisprudenza di supporto: citare nelle memorie difensive (ricorso e eventuali memorie illustrative) le sentenze di Cassazione più favorevoli può aiutare a orientare il giudice. Ad esempio, richiamare Cass. n. 26357/2024 sul valore di semplice indizio degli studi di settore , Cass. n. 9554/2024 sull’obbligo di contraddittorio , Cass. n. 19669/2024 sulla necessità di motivare adeguatamente confutando le difese , etc. (Vedi l’elenco in fondo alla guida). I giudici tributari di merito spesso apprezzano i riferimenti a principi affermati dalla Suprema Corte. Attenzione però: vi sono anche precedenti meno favorevoli (ad es. Cass. 21130/2018 che confermò un accertamento basato su un coefficiente medio di consumo di caffè, ritenendo che il contribuente non avesse fornito adeguata prova contraria ). Quindi è opportuno selezionare e presentare quei precedenti che sostengono la vostra tesi.

Esito del giudizio di primo grado: se la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) vi dà ragione, l’atto viene annullato (integralmente o parzialmente). In caso di annullamento totale, nulla è dovuto e l’incubo finisce (salvo eventuale appello dell’Ufficio). Se invece la CGT respinge il ricorso, il contribuente potrà appellare in secondo grado (CGT di secondo grado, ex Commissione Regionale) entro 60 giorni. Da notare che, in caso di sentenza sfavorevole, per proseguire il giudizio occorre versare comunque un importo pari all’imposta corrispondente a quanto deciso in primo grado (di regola 1/3 del tributo se confermato totalmente). Questo pagamento (sospensivo dell’ulteriore azione esecutiva) è richiesto come condizione per evitare che si proceda immediatamente a riscossione del resto; non è un accettazione del debito ma una forma di deposito cauzionale. Anche in appello si può chiedere la sospensione dell’esecutorietà della sentenza di primo grado.

Conciliazione giudiziale: durante il processo tributario, in qualsiasi grado, c’è la possibilità di chiudere la lite con un accordo transattivo davanti al giudice (art. 48 D.Lgs. 546/92). La conciliazione può essere provata dal contribuente o dall’ufficio e consiste nel trovare un importo concordato (magari dividendo la posta a metà, o togliendo sanzioni). Se si concilia, le sanzioni sono ulteriormente ridotte: al 40% del minimo in caso di conciliazione in primo grado, al 50% in secondo grado. Questa può essere un’ottima via d’uscita se in corso di causa si chiariscono meglio i fatti e si vuole evitare il rischio dell’appello o della Cassazione. Ad esempio, dopo la sentenza di primo grado, le parti potrebbero accordarsi su un certo importo per chiudere la lite senza proseguire. La conciliazione giudiziale richiede l’assenso di entrambe le parti e l’omologazione del giudice, divenendo definitiva.

Costi e valutazioni finali: fare ricorso ovviamente comporta dei costi (onorari del difensore, eventuali consulenze) e richiede tempo. Tuttavia, per importi rilevanti, ne vale spesso la pena vista l’entità delle sanzioni evitate. Inoltre, se si vince, si ha diritto al rimborso delle spese di lite (che il giudice di norma liquida a carico della parte soccombente, cioè l’Agenzia, salvo compensazione). Il contribuente deve valutare con lucidità, magari assistito dal professionista, le probabilità di successo. Se i profili di illegittimità sono chiari (es. contraddittorio mancante, motivazione nulla) le chance sono alte di vincere già in primo grado. Se invece la questione è di merito (tipo reddito adeguato o meno), l’esito è più incerto e dipende dalla sensibilità del collegio giudicante: in alcune regioni i giudici tributari tendono a dar peso agli studi di settore, in altre sono più critici nei confronti delle presunzioni fiscali. Fortunatamente l’orientamento prevalente oggi, anche grazie alle Sezioni Unite 2009 e alle pronunce recenti, è favorevole al contribuente quando il Fisco si è basato solo su algoritmi astratti .

In conclusione, difendersi in giudizio da un accertamento ISA vuol dire far valere il principio che la realtà effettiva prevale sull’algoritmo . Se davvero il contribuente ha dichiarato il giusto (e può dimostrarlo), la legge e i giudici gli danno gli strumenti per spuntarla contro le pretese standardizzate. Viceversa, se qualche reddito è stato occultato, è probabile che emergano elementi concreti e allora la difesa dovrà puntare a ridurre i danni più che a negare l’evidenza.

Esempi pratici di accertamento analitico-induttivo basato su ISA

Per comprendere meglio come teoria e pratica si intrecciano, proponiamo alcuni casi simulati (ispirati a vicende reali) che illustrano il funzionamento degli accertamenti da ISA e le possibili linee difensive adottate dal contribuente:

  • Caso 1: Commerciante al dettaglio con vendite promozionali eccezionali – Una società che gestisce un negozio di elettronica nel 2023 dichiara ricavi fortemente inferiori agli standard di settore. L’Indice ISA del negozio risulta 4, molto basso, principalmente a causa di un margine di profitto lordo quasi inesistente quell’anno. L’Agenzia avvia il contraddittorio segnalando che, secondo lo studio di settore relativo (ancora in uso come base storica, trattandosi di vendite di elettronica di consumo), il ricarico medio avrebbe dovuto garantire almeno €500.000 di ricavi, mentre la ditta ne ha dichiarati solo €300.000. Durante il contraddittorio, i contribuenti spiegano che nel 2023 hanno effettuato campagne di sconto straordinarie vendendo molti prodotti sottocosto per svuotare il magazzino (avevano scorte invendute degli anni precedenti). Producono i volantini pubblicitari delle promozioni e gli scontrini con prezzi ribassati, dimostrando che per diversi mesi hanno venduto a margine zero o negativo . Inoltre evidenziano che la concorrenza di grandi catene online ha eroso i loro prezzi. L’ufficio inizialmente non considera sufficiente la spiegazione e notifica un avviso di accertamento rialzando i ricavi a €500.000 basandosi sulle medie. Il contribuente propone ricorso: eccepisce difetto di motivazione (l’atto non menziona affatto le vendite promozionali documentate) e produce un’analisi contabile che mostra come il magazzino iniziale fosse molto alto e sia stato liquidato a prezzi di saldo. In giudizio riesce a far valere tali elementi: la CGT annulla l’accertamento, ritenendo che la presunzione statistica non poteva prevalere sulla prova concreta di una politica commerciale anti-economica ma reale. In sentenza si legge che il Fisco avrebbe dovuto tener conto della specifica situazione (svendita di fine stagione) e che ignorarla ha reso arbitrario l’accertamento. Esito: contribuente vittorioso, atto annullato per carenza di motivazione e infondatezza nel merito (nessun ricavo occulto, solo margini volutamente azzerati per scelta aziendale).
  • Caso 2: Professionista semi-ritirato con attività ridotta – Il geometra B, titolare di partita IVA individuale, negli anni 2019-2021 ha lavorato a tempo pieno ottenendo punteggi ISA intorno a 8. Nel 2022 decide di andare in pensione e mantiene la partita IVA solo per qualche consulenza saltuaria. Di fatto nel 2022 lavora pochissimo (due incarichi minori) e dichiara un reddito di €5.000, a fronte di un reddito atteso secondo l’ISA di categoria di circa €40.000 (valore standard per un professionista medio). Il suo punteggio ISA risulta 2, estremamente basso. L’Agenzia delle Entrate applica l’ISA AK23U per i geometri e, vedendo lo scostamento enorme, presume che abbia occultato compensi. Lo convoca per contraddittorio. Il geometra spiega che nel 2022 ha smesso l’attività perché è andato in pensione e si è trasferito fuori città; ha tenuto la partita IVA aperta solo per portare a termine due lavori già iniziati. Porta copia del certificato di pensionamento e documenti che attestano il trasferimento. Inoltre mostra che non ha praticamente spese di studio (ha chiuso l’ufficio) e non ha incassato acconti significativi. L’ufficio però ritiene che, non avendo chiuso formalmente la partita IVA, egli fosse comunque attivo e che quindi abbia sotto-dichiarato. Emette accertamento elevando il reddito a €30.000 (non il massimo standard ma una via di mezzo). In sede di ricorso, il geometra insiste che lo studio di settore impiegato non era adatto alla sua situazione: quell’ISA presuppone un’attività a tempo pieno e continuativa, mentre lui di fatto era quasi cessato . Cita giurisprudenza in cui si afferma che l’ufficio deve considerare la durata ridotta dell’attività nel periodo. La CGT, valutate le prove (pensione, mancanza di spese operative, pochi clienti serviti), accoglie il ricorso: l’accertamento è annullato perché l’ufficio “ha applicato uno standard non calibrato sulla realtà del contribuente”. A margine, si segnala che in un caso simile la Cassazione aveva già dato ragione ad un professionista pensionato, ritenendo illogico presumere redditi standard in presenza di evidenza di attività ridotta . Esito: contribuente vittorioso, avviso annullato per inattendibilità della presunzione (lo studio non poteva fornire stime attendibili in un caso di quasi inattività).
  • Caso 3: Piccola impresa manifatturiera con scritture irregolari e indagini bancarie – La società C è una Srl che produce mobili su misura. Nel 2021 dichiara ricavi per €200.000 con un utile modesto. L’ISA del triennio risulta incoerente: in particolare salta all’occhio un valore di magazzino finale molto elevato rispetto ai ricavi (indice di anomalia). L’ufficio avvia un controllo più approfondito: chiede documentazione aggiuntiva e verifica l’estratto conto bancario. Dalle indagini finanziarie emergono versamenti sul conto aziendale non giustificati dai ricavi dichiarati per circa €50.000. Inoltre, confrontando le rimanenze finali 2021 con quelle iniziali 2022, risultano incongruenze (sembrano “spariti” materiali). A questo punto l’Agenzia effettua un accertamento analitico-induttivo: utilizza sia gli elementi ISA (ricavi bassi a fronte di magazzino alto) sia gli elementi finanziari. Notifica un avviso in cui riprende a tassazione €50.000 di ricavi presunti, motivando con l’antieconomicità (magazzino non coerente) e con i versamenti bancari non spiegati. In più, vista la gravità, applica una sanzione elevata. La società impugna l’atto. In giudizio, prova a giustificare i movimenti bancari come apporti dei soci (e non ricavi di vendita); contesta poi l’errata valutazione delle rimanenze (sostenendo di averle sopravvalutate in bilancio e di averle smaltite l’anno dopo). Tuttavia, le pezze giustificative sono deboli: non c’è traccia formale dei versamenti dei soci (nessun verbale) e il giudice ritiene poco credibile che il magazzino fosse gonfiato per errore. Inoltre, qui la contabilità presenta incongruenze tali da minarne l’attendibilità. La CGT infatti afferma che “i libri sociali sono risultati non attendibili”, legittimando l’accertamento induttivo. Addirittura, il giudice nota che ci sarebbero gli estremi per un accertamento induttivo puro (totale) vista la cattiva tenuta delle scritture, ma siccome l’ufficio si è limitato a un analitico-induttivo parziale, ciò va comunque a sfavore della società (ha beneficiato di una ricostruzione limitata). Esito: il ricorso viene respinto in gran parte; viene solo tolta la duplicazione di una voce (un versamento era già tassato altrove) ma per il resto l’atto è confermato. In questa vicenda, l’ISA basso è stato solo un campanello d’allarme: ciò che ha condannato la società sono state le prove concrete di evasione (soldi sui conti non giustificati e magazzino inattendibile). Il caso mostra come, quando emergono elementi forti, l’ufficio e i giudici possano spingersi fino a disconoscere del tutto la contabilità e presumere ricavi anche al di là dei modelli ISA.

Da questi esempi si evince che ogni situazione ha specificità proprie. Il Caso 1 e 2 illustrano circostanze in cui il contribuente, pur scostandosi dagli standard, aveva argomentazioni solide e documentate – e infatti l’ha spuntata. Il Caso 3 mostra invece una condotta contabile poco rigorosa che ha fornito all’ufficio munizioni ben più efficaci dell’ISA stesso, portando a un risultato sfavorevole per il contribuente.

In generale: se le anomalie ISA derivano da eventi giustificabili, occorre documentarli e si avranno buone chance di difesa; se invece celano effettivamente ricavi sottratti a tassazione, diventeranno solo una delle tante prove contro il contribuente, rendendo arduo evitare la soccombenza.

Tabelle riepilogative

Di seguito proponiamo due tabelle riassuntive per fissare i concetti chiave esposti:

Tabella 1 – Tipologie di accertamento e presupposti

Tipo di accertamentoPresupposti & condizioniBase normativa
Analitico (rettifica analitica di singole poste)Contabilità complessivamente regolare e attendibile; si riscontrano errori puntuali o omissioni (es. costi non spettanti, ricavi non registrati ma documentati). Nessun uso di presunzioni generali.Art. 38 DPR 600/73 (persone fisiche), Art.54 DPR 633/72 (IVA) – Norme generali di rettifica dichiarazioni.
Analitico-induttivo (parziale, con presunzioni)Contabilità formalmente tenuta ma inattendibile in parte: emergono incongruenze gravi, antieconomicità, dati incompleti. L’Ufficio integra le risultanze contabili con presunzioni gravi, precise e concordanti (medie di settore, indici) per stimare i maggiori ricavi. Contraddittorio obbligatorio.Art. 39 co.1 lett. d) DPR 600/73 (imposte dirette); Art.54 co.2 DPR 633/72 (IVA).
Induttivo puro (extracontabile, totale)Contabilità gravemente inattendibile o mancante: libri non tenuti o fittizi, omessa dichiarazione, ecc. Si procede a ricostruire l’intero reddito con qualsiasi elemento disponibile (presunzioni semplicissime, anche un solo indizio). Non serve contabilità.Art. 39 co.2 DPR 600/73; Art.55 DPR 633/72 (IVA). <br>(Limite: non applicabile se contabilità regolare, salvo casi espressi di legge).
Standardizzato (Studi di settore / ISA)Dichiarazione regolarmente presentata; contabilità formalmente corretta (non si contestano specifiche violazioni contabili) ma reddito dichiarato significativamente inferiore a quello stimato dallo studio/ISA. Necessario scostamento grave non giustificato. Si fonda su presunzioni semplici (statistiche), pertanto richiede sempre il contraddittorio e va adattato al caso concreto.Art. 10 L.146/1998 (studi di settore, obbligo contraddittorio); <br>Art. 9-bis DL 50/2017 (ISA); <br>Art. 6-bis L.212/2000 (dal 2024 contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti).

(Nota: in pratica, gli accertamenti da ISA rientrano nella categoria “analitico-induttiva” o “parziale” perché l’ufficio integra il reddito senza annullare del tutto le scritture. Tuttavia hanno peculiarità proprie essendo basati su strumenti statistici: li abbiamo perciò distinti in tabella.)

Tabella 2 – Confronto tra accertamento standardizzato e accertamento analitico-induttivo tradizionale

AspettoAccertamento standardizzato (Studi/ISA)Accertamento analitico-induttivo classico
Origine del dato presuntivoModelli statistici settoriali (basati su dati medi di contribuenti simili, elaborati dal MEF). Il reddito “atteso” è calcolato esternamente alle scritture del contribuente.Analisi dei dati contabili effettivi del contribuente con evidenza di anomalie (es. costi/ricavi incongrui) da cui si inferisce logicamente un maggior reddito.
Attendibilità contabilitàNon necessariamente contestata: il contribuente può aver tenuto contabilità regolare, ma dichiara un reddito basso. L’accertamento nasce dal confronto con l’esterno (medie).Parzialmente contestata: la contabilità è formalmente tenuta ma considerata in parte inatt attendibile. Ci sono errori o omissioni specifiche (ricavi non registrati, costi fittizi) che minano la fedeltà dei dati.
Tipo di presunzioniSemplici: scostamento dalle medie di settore è un indizio semplice, non autosufficiente. Deve diventare grave e concordante solo dopo il contraddittorio .Qualificate: le presunzioni usate devono avere requisiti di gravità, precisione, concordanza ab origine (es. movimenti bancari non giustificati + margini fuori mercato + incongruenze inventario).
Contraddittorio preventivoObbligatorio in ogni caso (previsto per legge e a pena di nullità) prima dell’emissione dell’avviso . È il momento chiave in cui il contribuente può giustificare lo scostamento.Necessario ma non sempre previsto espressamente: prima del 2024, per accertamenti analitico-induttivi “puri” non vi era obbligo generale di contraddittorio (tranne prassi su indagini finanziarie). Dal 2024 l’art.6-bis impone il contraddittorio per tutti gli atti, quindi di fatto diventa obbligatorio anche qui.
Motivazione dell’attoDeve esplicitare il criterio statistico adottato (studio X, ISA punteggio Y) e spiegare come è stato adattato alla realtà del contribuente, confutando le giustificazioni date . Non può limitarsi a dire “scostamento del tot%”.Deve indicare gli elementi concreti trovati (es. versamenti non contabilizzati, percentuali di ricarico applicate) e il ragionamento presuntivo seguito. Richiede un onere motivazionale un po’ minore rispetto allo studio di settore, in quanto le presunzioni qualificate possono “parlare da sole”; ma se il contribuente ha fornito spiegazioni in sede di PVC o altro, vanno comunque considerate.
Benefici premialiPrevisti per punteggi alti: es. riduzione termini di accertamento, esclusione da redditometro, niente garanzia su rimborsi, ecc. . <br>Chi comunica dati infedeli però li perde e subisce sanzioni aggiuntive .Nessuno specifico: qui si tratta di accertamenti tradizionali. Non vi sono “premi” normativi, se non generali (es. definizione agevolata delle sanzioni se paghi subito).
Uso tipicoStrumento di controllo di massa: serve a selezionare contribuenti anomali su larga scala e standardizzare gli accertamenti. Spesso utilizzato con avvisi parziali su singola annualità o imposta.Strumento di controllo mirato: usato quando emergono elementi anomali specifici da verifiche o incroci. Più oneroso per l’ufficio (richiede analisi individuale). Spesso conseguente ad attività istruttorie (PVC, questionari, indagini).

Le tabelle aiutano a comprendere come, pur rientrando entrambi i metodi nel perimetro dell’accertamento induttivo, vi siano differenze procedurali e probatorie importanti. In ogni caso, da entrambi i lati (contribuente e Fisco) occorre contestualizzare gli strumenti: le medie statistiche vanno piegate alla realtà del singolo, e le presunzioni devono essere supportate da riscontri effettivi, specialmente in presenza di giustificazioni plausibili .

Domande frequenti (FAQ)

D. Che cosa sono esattamente gli ISA e perché un punteggio basso può causare un accertamento fiscale?
R. Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono indicatori statistico-economici introdotti in sostituzione degli studi di settore dal 2018 . Ogni ISA elabora i dati dichiarati dall’impresa o dal professionista e restituisce un punteggio da 1 a 10, dove punteggi alti indicano contribuenti “affidabili” e punteggi bassi segnalano possibili anomalie . Un punteggio insufficiente (sotto 6) di per sé non prova alcuna evasione, ma costituisce un indice di rischio che può spingere l’Agenzia delle Entrate ad approfondire la posizione . In pratica, se il reddito dichiarato risulta molto inferiore a quello “standard” stimato dall’ISA e il contribuente non fornisce spiegazioni convincenti, il Fisco può avviare un accertamento analitico-induttivo aumentando il reddito ai livelli ritenuti congrui . Tuttavia gli ISA generano solo presunzioni semplici: la legge e la Cassazione richiedono sempre un contraddittorio e ulteriori elementi concreti prima di emettere l’accertamento . In sintesi, gli ISA sono una “spia” che può portare a un controllo, ma non un automatismo di accertamento.

D. In cosa differisce un accertamento basato su studi di settore/ISA da un normale accertamento analitico-induttivo?
R. Entrambi rientrano negli accertamenti per presunzioni, ma c’è una differenza di fonte del dato e di procedura. L’accertamento da studi di settore/ISA è definito “standardizzato” perché parte da modelli statistici (studi/ISA) validi per intere categorie . Non nasce da irregolarità specifiche nella contabilità del singolo contribuente, ma da un confronto con parametri medi. Invece l’accertamento analitico-induttivo classico scaturisce da elementi concreti riscontrati nella contabilità specifica del contribuente (es. ricavi troppo bassi rispetto ai costi, prelievi bancari non giustificati, ecc.) e utilizza presunzioni qualificate tarate sul caso singolo. Inoltre, storicamente per gli studi/ISA il contraddittorio era obbligatorio espressamente per legge (art. 10, c.3-bis L.146/98) , mentre per gli altri accertamenti induttivi l’obbligo derivava “solo” da principi generali e giurisprudenza (ora uniformati dall’art.6-bis Statuto dal 2024). In breve: l’accertamento da ISA è più standardizzato e statistico, quello analitico-induttivo è più mirato e basato su indizi documentali. In ogni caso, entrambi richiedono che l’ufficio adatti le presunzioni alla concreta realtà aziendale e rispettino il contraddittorio, pena la nullità .

D. Ho ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che mi invita a un contraddittorio per incongruenze ISA. Cosa devo fare?
R. Devi assolutamente partecipare attivamente. L’invito al contraddittorio è la tua opportunità principale per evitare un accertamento vero e proprio. Ecco come procedere: 1) Studia bene la comunicazione: verifica che i dati riportati (ricavi, margini, ecc.) siano corretti e confrontali con la tua contabilità. 2) Prepara le giustificazioni: individua tutte le possibili cause che possono spiegare lo scostamento (es. calo di vendite per crisi, spese straordinarie, errori nei dati dichiarati, ecc.). 3) Raccogli documenti: qualsiasi prova che supporti le tue spiegazioni (contratti, fatture, bilanci mensili, foto, articoli di giornale di settore) . 4) Presentati all’incontro (o invia una memoria scritta): esponi in modo chiaro e ordinato le tue ragioni. Consegnale anche per iscritto al funzionario, con eventuali allegati. 5) Chiedi un verbale: assicurati che l’ufficio rediga un verbale o ricevuta delle tue osservazioni. Durante il contraddittorio, mantieni un atteggiamento collaborativo ma fermo sui punti essenziali. Puoi farti assistere dal tuo commercialista o avvocato. In molti casi, un buon contraddittorio convince l’ufficio a non procedere o quantomeno a ridurre le pretese. Se invece nonostante tutto riceverai l’avviso di accertamento, avrai comunque creato un prezioso record delle tue difese da utilizzare nel ricorso (e potrai lamentare se non sono state considerate).

D. Cosa succede se l’Agenzia mi fa un accertamento ISA senza avermi convocato prima?
R. L’avviso di accertamento è viziato e potrai farlo annullare. Il contraddittorio preventivo infatti è obbligatorio negli accertamenti basati su studi di settore o ISA . Già prima del 2024 la Cassazione sanciva la nullità di un accertamento standardizzato emesso senza confronto ; ora c’è anche la norma generale (art. 6-bis Statuto) che lo impone. Quindi, se ti è arrivato direttamente un avviso senza che tu abbia ricevuto prima un “invito a comparire” o comunque una chance di spiegarti, questo costituisce motivo di nullità. Nel ricorso dovrai eccepire la violazione del contraddittorio endoprocedimentale citando la giurisprudenza (es. Cass. 9554/2024) . Tieni presente però una cosa: verifica attentamente di non aver magari ignorato tu una comunicazione precedente. A volte l’Agenzia manda l’invito via PEC e magari non l’hai visto; oppure l’ha inviato al tuo vecchio indirizzo se hai cambiato sede. In assenza di qualsiasi comunicazione, sei nel giusto nel contestare. Se invece l’invito c’è stato ma tu non hai partecipato, l’ufficio potrebbe sostenere di aver adempiuto al dovere (anche se resta obbligo di motivare sull’assenza di tue osservazioni). In sintesi: il contraddittorio mancato = atto nullo. Fanno eccezione solo i casi di urgenza o comportamenti ostruzionistici del contribuente, ma in un accertamento ISA è difficile per l’ufficio invocare urgenza (sono sempre redditi di anni passati, non c’è pericolo nel sentirti prima).

D. Quali altri errori formali posso far valere per annullare l’accertamento?
R. Oltre al contraddittorio, controlla questi aspetti: 1) Motivazione insufficiente: se l’avviso non spiega bene il perché del maggior reddito o ignora le tue difese, è impugnabile per difetto di motivazione . 2) Calcoli sbagliati: a volte l’ufficio sbaglia a trascrivere cifre o applicare aliquote. Se trovi errori aritmetici, segnalali subito: potrebbero portare a parziale annullamento (il giudice in tal caso corregge il quantum dovuto). 3) Notifica irregolare: verifica che l’atto ti sia stato notificato regolarmente (via PEC o tramite messo notificatore) e nei termini di legge (entro il 31/12 del quarto o quinto anno). Una notifica tardiva o nulla (es. inviata a indirizzo errato) rende l’accertamento nullo, ma questi vizi vanno fatti valere subito in ricorso. 4) Sottoscrizione: l’avviso deve essere firmato da dirigente o funzionario delegato. In rarissimi casi, mancava la firma o il delegante non era legittimato – anche questo è vizio (ma abbastanza raro oggi). 5) Allegati mancanti: se l’atto cita documenti (es. “allegato lo studio di settore applicato”) ma non li allega effettivamente, potresti eccepire la violazione dell’art.7 Statuto che richiede di allegare gli atti richiamati. Infine, 6) Prova della spedizione per raccomandata (se notifica postale): ma con la PEC questo è superato. Insomma, vale la pena far esaminare l’atto da un esperto per scovare ogni possibile vizio formale, perché spesso questi portano all’annullamento più rapido senza entrare nel merito fiscale.

D. Come posso dimostrare che il reddito dichiarato era corretto e che il Fisco sbaglia?
R. Devi mettere insieme un vero e proprio dossier probatorio a tuo favore. Alcune prove utili: dati contabili (bilanci mensili, registri IVA, prima nota cassa) che mostrino l’andamento reale dell’attività; documenti specifici (contratti, fatture) che spieghino particolari scostamenti; situazioni straordinarie documentate (es. certificati di malattia, ordinanze di chiusura, perizie di danni subiti); analisi di settore (report economici che confermano crisi o calo domanda nel tuo campo); dichiarazioni di clienti/fornitori (scritte, su come sono andate le cose, ad esempio un cliente che attesta di aver ricevuto grossi sconti); perizie tecniche (es. una perizia giurata di un consulente che ricalcola la tua percentuale di ricarico media escludendo i prodotti invenduti, e dimostra che in realtà non c’erano ricavi nascosti). Anche indizi di segno opposto possono aiutare: ad esempio, se ti contestano ricavi in nero, ma tu puoi mostrare che il tuo conto bancario personale è in rosso (indice che non hai incassato di più di quanto dichiarato), è un elemento a tuo favore. In udienza, se ammesso, potresti chiedere di ascoltare testimoni (ora possibile solo se l’ufficio acconsente, cosa difficile, ma puoi sempre produrre le loro dichiarazioni scritte). Tieni presente che il giudice tributario forma il suo convincimento in modo libero: non esistono prove legali tassative. Quindi anche un insieme di presunzioni semplici contrarie, messe insieme, può battere la presunzione dell’ufficio . Per esempio, dimostrare tante piccole cose (calo fatturato per Covid, aumento costi materie prime, perdita di un cliente importante, etc.) può convincere il giudice che, sommate, spiegano il reddito basso senza tirare in ballo evasione. In sostanza: più elementi porti e più concreti sono, meglio è. Non affidarti a generiche dichiarazioni tipo “c’era crisi” senza prove tangibili, perché altrimenti prevarrà la posizione del Fisco.

D. Devo pagare qualcosa durante il ricorso? Oppure la richiesta dell’Agenzia è congelata?
R. Presentando ricorso entro 60 giorni, nessuna somma è dovuta immediatamente (l’accertamento non diventa definitivo). Però attenzione: l’atto non è sospeso automaticamente per tutta la durata del processo. Per ottenere la sospensione devi fare richiesta al giudice (istanza di sospensione cautelare) e il giudice può concederla fino alla sentenza . In genere, se il ricorso ha argomenti validi e pagare creerebbe un danno grave per te, la sospensione viene data. Se viene negata, l’Agenzia potrebbe dopo 60 giorni iscrivere a ruolo 1/3 delle imposte accertate (cosiddetta riscossione frazionata). In caso di esito negativo in primo grado, dovrai versare provvisoriamente una parte (di regola il 50% di quanto dovuto dopo la sentenza di primo grado) entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, altrimenti il Fisco può agire per incassare. Se poi in appello vinci, ti devono restituire quanto versato. In pratica: presentando ricorso e chiedendo sospensiva, di solito non paghi nulla almeno fino alla decisione di primo grado. Se la sospensiva ti viene negata, potresti dover pagare 1/3 durante il giudizio. Importante: se temi di avere problemi di liquidità a pagare eventualmente, puoi anche chiedere la rateazione delle somme in cartella (ma questo riguarda la fase post-accertamento). Nel ricorso, concentrati sul chiedere la sospensione e fornisci prova del periculum (ad es. i tuoi conti per mostrare che pagare sarebbe insostenibile).

D. È necessario farsi assistere da un avvocato in queste cause?
R. Per le liti tributarie di valore superiore a €3.000 l’assistenza tecnica è obbligatoria (puoi scegliere avvocato, commercialista o consulente abilitato). Ma al di là dell’obbligo, è altamente consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in diritto tributario . Gli accertamenti ISA coinvolgono questioni giuridiche (presunzioni, Statuto del Contribuente, giurisprudenza di Cassazione) e questioni tecnico-contabili complesse. Un avvocato tributarista preparato saprà individuare i punti deboli dell’accertamento (ad esempio un vizio di forma occulto) e valorizzare i punti di forza della tua posizione . Spesso lavorerà in team col tuo commercialista per coprire sia l’aspetto legale sia quello numerico . Considera che l’Agenzia delle Entrate in giudizio è difesa dall’Avvocatura dello Stato, che conosce bene queste cause. Presentarsi da soli (se anche sotto 3000 euro) rischia di metterti in difficoltà nel controbattere in maniera tecnicamente efficace. Inoltre, in caso di vittoria, le spese legali possono esserti rimborsate dall’Erario (il giudice di solito liquida un rimborso, magari non integrale ma consistente). Quindi l’assistenza di un buon difensore è un investimento che aumenta le chances di successo. Ovviamente scegli qualcuno con esperienza specifica in accertamenti tributari e magari che abbia già trattato studi di settore/ISA, data la particolarità della materia .

D. Quali sono le sentenze più importanti a mio favore in questo ambito, che potrei citare?
R. Te ne indico alcune tra le principali e più recenti: – Cass. SS.UU. 26635/2009: ha stabilito il principio generale che negli accertamenti basati su standard (studi di settore) il contraddittorio è un passaggio indispensabile e la mancanza lo rende nullo, anche in assenza di previsione normativa . Pietra miliare a tutela del contribuente. – Cass. SS.UU. 24823/2015: (non proprio favorevole) affermò che il contraddittorio non era principio generale per tutte le imposte non armonizzate. Ma attenzione: questo ormai è superato dalla legge 2023 e dalla giurisprudenza successiva specifica sugli studi di settore. – Cass. ord. 9554/2024: conferma che l’accertamento da studi di settore/ISA richiede il contraddittorio preventivo obbligatorio e che la sua omissione comporta nullità . – Cass. ord. 26357/2024: ribadisce che gli studi di settore/ISA sono presunzioni semplici che acquistano forza solo dopo il contraddittorio; inoltre sottolinea l’obbligo per l’ufficio di motivare puntualmente perché rigetta le spiegazioni del contribuente . – Cass. ord. 19669/2024: ha annullato un accertamento per motivazione inadeguata, affermando che l’ufficio deve dar conto dettagliatamente di come ha applicato lo studio di settore al caso concreto e perché non ha accolto le giustificazioni del contribuente (non basta dire “scostamento non giustificato”). Questa è utile se la motivazione del tuo atto è carente. – Cass. 13054/2017: ha sancito che l’uso di una percentuale media di ricarico di settore, da solo, non può fondare un accertamento se i dati dichiarati non appaiono intrinsecamente inverosimili . Serve a contestare ricostruzioni fondate su meri benchmark senza ulteriori riscontri. – Cass. 25589/2018: ha dettato criteri su come va calcolata la percentuale di ricarico effettiva di un’azienda: campione rappresentativo di prodotti e media ponderata . Ottima per attaccare calcoli sommari del Fisco sui margini. – Cass. 21130/2018: (caso “caffèometro”) ha convalidato un accertamento basato sul consumo di caffè perché il contribuente non aveva fornito controprove . Questa è in realtà a sfavore, la cito per onestà: insegna che se il contribuente rimane passivo, la presunzione (anche bizzarra) può reggere. – Cass. SS.UU. 21271/2025: recentissima, ha sancito che dal 2024 il contraddittorio è un diritto generale del contribuente per ogni atto impositivo e che non serve più dimostrare la “prova di resistenza”: l’omissione comporta annullamento punto e basta . È la definitiva consacrazione del contraddittorio endoprocedimentale. – Corte Giust. UE causa C-648/16: sentenza della Corte di Giustizia che ha detto che gli accertamenti induttivi devono rispettare il principio di proporzionalità e il contraddittorio, specie in materia IVA . Utile se vuoi far leva sul diritto UE, ad es. per dire che un accertamento puramente presuntivo senza ascolto del contribuente violerebbe il diritto di difesa comunitario.

Citarle tutte magari è eccessivo, ma alcune chiave (es. SS.UU. 2009, Cass. 2024) sicuramente. Le trovi comunque elencate con riferimenti precisi nella sezione fonti in fondo a questa guida.

D. Se vinco il ricorso, l’Agenzia può rifarmi l’accertamento per lo stesso anno?
R. In linea di massima no. Se ottieni una sentenza definitiva (passata in giudicato) che annulla l’accertamento, quel periodo d’imposta non può essere oggetto di un nuovo accertamento sugli stessi presupposti, per i principi di giudicato e di divieto di doppia imposizione. L’Agenzia potrebbe appellare la sentenza di primo grado se vinci, ma se vinci anche in secondo grado e passa il termine per ricorrere in Cassazione, la questione è chiusa. Teoricamente il Fisco potrebbe trovare elementi nuovi e diversi (ad esempio scoprire successivamente un conto estero non dichiarato) e in tal caso fare un nuovo accertamento su quelle basi (entro il termine, se ne ha ancora). Ma per rifare un accertamento su base ISA dopo che uno è stato annullato, dovrebbe emergere qualcosa di nuovo rispetto a ciò che è stato discusso (il che è improbabile, a meno di nuove prove di evasione sopraggiunte). Quindi, una volta vinto, puoi stare relativamente tranquillo su quell’anno. E ovviamente hai tutto l’interesse a mantenere poi in futuro profili ISA affidabili, per non rivivere la stessa situazione.

D. In conclusione, quali consigli dareste a un imprenditore o professionista per evitare problemi con gli ISA?
R. Il miglior consiglio è la prevenzione: 1) Compila con cura i modelli ISA, assicurandoti che i dati inseriti siano corretti. Molte anomalie nascono da errori di compilazione (es. dimenticare di indicare una spesa, alterando gli indici). 2) Simula il tuo punteggio ISA prima di inviare la dichiarazione: se vedi che è molto basso, analizza il perché. A volte è il caso di adeguarsi (dichiarare un po’ di più) per evitare di entrare nelle liste di controllo . 3) Tieni traccia delle cause giustificative: se sai che il tuo reddito è basso per un motivo specifico (es. lavori in corso non fatturati a fine anno, o investimenti straordinari), preparati già la documentazione relativa e magari allega una nota esplicativa alla dichiarazione (c’è facoltà di inserire brevi note nel modello ISA per segnalare circostanze particolari). Questo potrebbe dissuadere l’ufficio dall’aprirti un caso. 4) Mantenere ordine in contabilità: se anche il tuo punteggio è basso, ma i tuoi conti sono perfettamente in ordine e dimostrabili, avrai molto più margine di difesa. Viceversa, conti confusi + ISA basso = facile bersaglio. 5) Monitorare gli indicatori di anomalia: ogni anno l’AE pubblica sul cassetto fiscale eventuali segnalazioni di anomalie su anni precedenti . Se ricevi comunicazioni di anomalie ISA (ad es. omissione di dati o incoerenze rilevate su più anni) rispondi per tempo utilizzando i canali dedicati, per regolarizzare o chiarire. Questo può evitare che l’anomalia persista e diventi un accertamento. In sintesi, gioca d’anticipo. E se nonostante tutto arriva un invito o un accertamento, a quel punto attivati immediatamente con un esperto per predisporre la difesa migliore possibile.

Conclusione: Come abbiamo visto, difendersi da un accertamento analitico-induttivo basato sugli ISA è assolutamente possibile e anzi in molti casi il contribuente ha strumenti solidi per far valere le proprie ragioni. Il punteggio ISA è solo un “voto” statistico e non fotografa la complessità della vita reale dell’impresa. Nessun algoritmo può cogliere tutte le variabili (crisi, strategie commerciali, eventi eccezionali) che influenzano i risultati economici. Ecco perché il nostro ordinamento – con la giurisprudenza prima e con la legge ora – ha predisposto cautele: il confronto preventivo, l’onere di motivazione individualizzata, la possibilità di portare ogni prova contraria. Il contribuente non è mai condannato dalla “pagella” fiscale: ha diritto di spiegare e, se necessario, di far valutare a un giudice la propria situazione concreta. Con una difesa tecnica ben preparata, basata su fatti e supportata dai richiami giurisprudenziali appropriati, è possibile neutralizzare un accertamento da ISA infondato e tutelare il proprio patrimonio. La chiave è agire con tempestività, competenza e determinazione.

Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa primaria e secondaria (Italia):

  • D.P.R. 29/09/1973 n.600, artt. 38-39 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi . (Art.39 in particolare disciplina gli accertamenti analitico-induttivi e induttivi puri).
  • D.P.R. 26/10/1972 n.633, artt. 54-55 – Accertamento IVA (rettifiche con presunzioni e accertamento d’ufficio in caso di omissioni) .
  • Legge 08/05/1998 n.146, art. 10 e segg. – Introduzione degli studi di settore. Prevede l’obbligo di contraddittorio (art.10, c.3-bis) e la possibilità di accertamenti basati sulle risultanze degli studi in caso di gravi incongruenze .
  • D.Lgs. 18/12/1997 n.471, art.1, c.2 – Sanzione per infedele dichiarazione (base 90% dell’imposta evasa; aumenti in caso di occultamento attività).
  • D.Lgs. 19/06/1997 n.218, artt.5-6 – Accertamento con adesione. Disciplina il contraddittorio e la definizione agevolata con riduzione sanzioni a 1/3.
  • Legge 27/07/2000 n.212 (Statuto del Contribuente): art. 7 (motivazione atti e obbligo di allegazione); art. 12, c.7 (contraddittorio post-verifica); art. 6, c.5 (principio di collaborazione e contraddittorio anche “a tavolino”).
  • Legge 30/12/2004 n.311, art.1, c.409 – Inserimento in L.146/98 dell’art.10, c.3-bis sull’obbligo di contraddittorio per studi di settore a pena di nullità.
  • D.L. 24/04/2017 n.50, art.9-bis (conv. L. 96/2017) – Introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) dal periodo 2018 in sostituzione studi di settore . Prevede cause di esclusione dall’applicazione (co.6) e misure premiali (co.11).
  • Provvedimenti direttoriali AE (annuali) – Approvazione dei modelli ISA e relative note metodologiche. Es: Provv. AE 28/01/2021 (ISA 2020); Provv. AE 27/01/2022 (ISA 2021); Provv. 04/02/2023 (ISA 2022).
  • Circolare AE 20/E del 09/09/2019 – Primi chiarimenti sugli ISA. Conferma che la riduzione di un anno dei termini di accertamento spetta solo con dati completi e fedeli .
  • Circolare AE 16/E del 16/06/2020 – ISA 2019 e correttivi Covid per il 2020.
  • Decreto “Semplificazioni” 2022 (D.L. 73/2022), art.5 – Previsione che ai fini dei controlli 2022 si consideri l’ISA più alto del triennio 2019-21 a causa della pandemia .
  • D.Lgs. 31/08/2023 n.119 (Riforma Giustizia Tributaria) e D.Lgs. 30/12/2023 n.219 – Introducono l’art.6-bis L.212/2000, obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale dal 2024 e abrogazione art.12 c.7 Statuto per atti successivi al 30/04/2024 .
  • D.Lgs. 30/12/2023 n.220, art.2, c.3 – Abroga l’istituto del reclamo-mediazione (art.17-bis D.Lgs.546/92) per ricorsi notificati dal 04/01/2024 .
  • D.Lgs. 31/12/1992 n.546, artt. 2, 7, 17-bis, 19, 47, 48 – Disposizioni sul processo tributario: definizione di atto impugnabile (avviso di accertamento incluso), poteri del giudice (anche di valutare presunzioni semplici), reclamo-mediazione (previgente), sospensione giudiziale e conciliazione giudiziale.

Giurisprudenza nazionale (Corte di Cassazione, Sez. Trib.) – casi citati:

  • Cass. Sez. Un. Civili n.26635/2009 (dep. 18/12/2009): principi generali su studi di settore. Stabilisce che il metodo è basato su presunzioni semplici e l’accertamento standardizzato impone il contraddittorio preventivo, pena nullità, pur in difetto di espressa previsione normativa . Spetta all’ufficio dimostrare l’applicabilità dello studio e al contribuente fornire elementi contrari.
  • Cass. Sez. Un. Civili n.24823/2015 (dep. 09/12/2015): contraddittorio endoprocedimentale non considerato principio generale per accertamenti a tavolino in materia di tributi non armonizzati, salvo casi espressi (come studi di settore). Posizione poi superata da obbligo normativo dal 2024 e dall’orientamento successivo negli ISA.
  • Cass. Sez. V Ord. n.13054/2017 (dep. 24/05/2017): in tema di accertamento induttivo su ricavi: “il solo utilizzo di una percentuale media di ricarico di settore, di per sé, non può fondare una rettifica, a meno che i dati dichiarati non appaiano inverosimili” . Richiede quindi ulteriori elementi o l’inverosimiglianza manifesta per giustificare accertamenti basati su medie.
  • Cass. Sez. V Ord. n.21130/2018 (dep. 09/08/2018): caso del “caffèometro” (bar). Conferma un accertamento analitico-induttivo fondato sul consumo di caffè vs. ricavi dichiarati, rilevando che il contribuente non ha fornito prova contraria sufficiente . Evidenzia l’importanza della reazione del contribuente: se manca controprova, anche presunzioni semplici possono reggere.
  • Cass. Sez. V Ord. n.25589/2018 (dep. 12/10/2018): accertamento analitico-induttivo – impiego percentuali di ricarico. La Corte afferma che per ricostruire i ricavi occorre usare criteri ponderati: selezionare un campione rappresentativo di prodotti e applicare il ricarico medio ponderato, non quello massimo o arbitrario . In mancanza, la ricostruzione è viziata.
  • Cass. Sez. V Ord. n.14889/2022 (dep. 11/05/2022): ribadisce che negli accertamenti con presunzioni semplici (anche basati su indici) il contribuente può sempre contestare e fornire in giudizio nuove prove, anche se non addotte prima, a pena di violazione diritto difesa .
  • Cass. Sez. V Ord. n.9554/2024 (dep. 10/04/2024): conferma nullità dell’accertamento fondato su studi di settore emesso senza contraddittorio . Richiama obbligo dell’art.10 L.146/98 e giurisprudenza consolidata: “l’Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente” prima di emettere atti basati su standard.
  • Cass. Sez. V Ord. n.9636/2024 (dep. 12/04/2024): (simile a 9554) ribadisce contraddittorio necessario negli accertamenti standardizzati e annulla per mancata attivazione.
  • Cass. Sez. V Ord. n.19669/2024 (dep. 12/07/2024): sancisce che la motivazione dell’accertamento deve confutare specificamente le osservazioni del contribuente. Un avviso che si limiti a enunciare lo scostamento dallo studio senza affrontare le giustificazioni addotte in sede precontenziosa è viziato .
  • Cass. Sez. V Ord. n.26357/2024 (dep. 21/09/2024): importante pronuncia di principio . Stabilisce che: 1) gli accertamenti mediante studi/ISA sono basati su presunzioni semplici il cui valore probatorio nasce solo dopo contraddittorio obbligatorio; 2) lo scostamento in sé non costituisce presunzione grave e concordante se non filtrato dal contraddittorio ; 3) la motivazione deve includere dimostrazione dell’applicabilità dello standard al caso concreto e ragioni del rigetto delle contestazioni del contribuente . In sostanza, racchiude in sé tutta la linea garantista verso il contribuente.
  • Cass. Sez. V Ord. n.9555/2024 (dep. 10/04/2024): altra pronuncia coeva, sui medesimi principi di obbligo contraddittorio e presunzioni semplici.
  • Cass. Sez. Un. Civili n.21271/2025 (dep. 25/07/2025): Sezioni Unite sul contraddittorio endoprocedimentale generale. Conferma l’interpretazione dell’art.6-bis Statuto introdotto nel 2023: obbligo generalizzato di contraddittorio per tutti gli atti impositivi, la cui violazione comporta annullabilità dell’atto senza necessità di prova di resistenza . Uniforma quindi la disciplina e supera definitivamente SU 2015. Rilevantissima per tutti i procedimenti, inclusi quelli da ISA (che però già avevano tutela).

Giurisprudenza di merito e prassi rilevante:

  • Corte di Giustizia Tributaria II grado Emilia-Romagna, Sent. n.259/10/2025 (dep. 24/08/2025): ha affermato che negli accertamenti induttivi le presunzioni vanno contestualizzate considerando fattori eccezionali come le crisi economiche generali . Principio di proporzionalità e ragionevolezza: se c’è recessione, il calo di ricavi può essere plausibile e non indice di evasione.
  • Cass. SS.UU. n.18448/2022: (non citata sopra) ha risolto contrasto su prova di resistenza prima della riforma: orientata per richiedere la prova di resistenza in mancanza di obbligo di legge. Ora superata da SU 2025.
  • Cass. Sez.V n.18489/2024 (dep. 30/06/2024): sul contraddittorio in tributi armonizzati, afferma che va assicurato anche con modalità semplificate (questionari, accesso atti) purché effettivo .
  • Cass. Sez.V n.287/2025 (dep. 07/01/2025): chiarisce decorrenza nuovo termine 60gg di contraddittorio se l’ufficio formula rilievi nuovi dopo il PVC (caso di contraddittorio “a cascata”). Rileva il valore sostanziale del diritto di difesa nel procedimento.
  • Corte Costituzionale n.37/2015: dichiarò inammissibile q.l.c. su obbligo contraddittorio, lasciando alla Cassazione orientamento. Ora superato da intervento legislativo.
  • Corte di Giustizia UE, Sentenza 12/07/2012, causa C-279/11 (Finanzamt v. Rēdlihs): sugli studi di settore lettoni, li considerò compatibili con diritto UE se rispettano contraddittorio e proporzionalità.
  • Corte di Giustizia UE, Sentenza 21/11/2018, causa C-648/16 (Colli Costruzioni): ha convalidato metodo induttivo italiano (studio di settore) in ambito IVA, a patto del rispetto contraddittorio e neutralità IVA (base imponibile non maggiorata di IVA) .
  • Circolare AE 19/E del 08/08/2019: indicazioni operative sui controlli basati su ISA per il periodo d’imposta 2018. Sottolinea che punteggio <6 è criterio selettivo ma non automatismo .

Hai ricevuto un accertamento analitico-induttivo fondato sugli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento analitico-induttivo fondato sugli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)?
L’Agenzia delle Entrate sostiene che il tuo punteggio ISA sia troppo basso e, partendo da lì, ti imputa ricavi non dichiarati, margini anomali o incongruenze economiche?
Temi che un semplice indice statistico venga trasformato in evasione fiscale, con recuperi, sanzioni e riflessi gravi sulla tua attività?

Devi saperlo subito:
👉 gli ISA non sono una prova,
👉 e da soli non giustificano un accertamento analitico-induttivo.

Questa guida ti spiega quando il Fisco sbaglia, come riconoscere un uso illegittimo degli ISA e quali strategie di difesa funzionano davvero oggi.


Cosa Sono gli ISA (E Cosa NON Sono)

Gli ISA sono strumenti statistici che:

  • stimano la “normalità” economica di un’attività,
  • confrontano i tuoi dati con medie di settore,
  • attribuiscono un punteggio da 1 a 10.

Servono principalmente a:

  • orientare l’attività di controllo del Fisco,
  • concedere (o meno) benefici premiali.

👉 Non servono a dimostrare evasione.
👉 Non sostituiscono le prove.

La legge e la giurisprudenza sono chiare:
un basso punteggio ISA non è prova di ricavi occultati.


Come il Fisco Usa gli ISA negli Accertamenti Analitico-Induttivi

Nella pratica, l’Agenzia delle Entrate spesso:

  • parte da un punteggio ISA basso,
  • lo qualifica come “grave anomalia”,
  • dichiara la contabilità sostanzialmente inattendibile,
  • ricostruisce ricavi e reddito con metodo analitico-induttivo,
  • applica ricarichi, margini presunti o medie statistiche.

Questo passaggio è spesso illegittimo.

➡️ Gli ISA sono solo un indizio iniziale,
➡️ non possono mai essere l’unico fondamento dell’accertamento.


Gli Errori Tipici del Fisco negli Accertamenti Basati sugli ISA

Molti accertamenti crollano perché fondati su errori ricorrenti, tra cui:

  • usare il punteggio ISA come prova diretta di evasione;
  • non considerare le specificità dell’attività;
  • ignorare fattori straordinari (crisi, investimenti, ristrutturazioni);
  • applicare medie di settore non comparabili;
  • non valutare le cause di scostamento dichiarate;
  • passare all’induttivo senza dimostrare l’inattendibilità complessiva;
  • violare il contraddittorio preventivo;
  • motivare l’atto in modo standardizzato (“punteggio basso = ricavi occulti”).

Questi vizi rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


Quando gli ISA NON Possono Giustificare un Accertamento

Un accertamento è illegittimo se:

  • si fonda solo sul punteggio ISA;
  • non dimostra specifici ricavi non dichiarati;
  • non analizza costi, prezzi, margini reali;
  • non tiene conto delle cause di inaffidabilità;
  • non valuta le prove a discarico;
  • non prova un nesso logico tra indice e ricavo occultato.

👉 ISA basso ≠ evasione fiscale.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Se non reagisci correttamente:

  • il punteggio ISA diventa “verità processuale”;
  • partono recuperi di IVA e imposte dirette;
  • si applicano sanzioni fino al 180%;
  • arrivano cartelle e azioni esecutive;
  • l’accertamento può estendersi ad altre annualità;
  • la posizione fiscale peggiora nel tempo.

Gli ISA, se non contestati, diventano un moltiplicatore di controlli.


Strategie di Difesa Efficaci: Cosa Fare Subito

1. Bloccare immediatamente gli effetti dell’accertamento

La prima mossa è difensiva.

Con un avvocato tributarista puoi:

  • chiedere la sospensione dell’atto;
  • evitare l’iscrizione a ruolo;
  • bloccare cartelle e pignoramenti;
  • proteggere la liquidità aziendale.

2. Dimostrare che lo scostamento ISA è giustificato

La difesa tecnica deve spiegare che il punteggio basso deriva da:

  • crisi di mercato o calo della domanda;
  • investimenti che hanno ridotto i margini;
  • politiche di prezzo aggressive;
  • promozioni e sconti;
  • mix prodotti diverso dalla media;
  • costi straordinari;
  • start-up o ristrutturazioni.

👉 Se lo scostamento è spiegabile, l’accertamento cade.


3. Contestare la comparabilità delle medie ISA

La difesa dimostra che:

  • la tua attività non è comparabile alla media usata;
  • il campione ISA non è omogeneo;
  • area geografica, dimensioni e modello di business sono diversi;
  • il periodo analizzato è anomalo.

👉 Senza comparabilità, la presunzione non regge.


4. Contestare il passaggio all’analitico-induttivo

Il Fisco non può passare automaticamente:

  • da ISA basso
  • a ricavi presunti
  • a ricostruzione induttiva

Serve dimostrare:

  • inattendibilità complessiva della contabilità;
  • elementi gravi, precisi e concordanti.

Senza questi requisiti, il metodo è illegittimo.


5. Produrre prove e controprove

La difesa efficace utilizza:

  • bilanci e situazioni contabili;
  • analisi economico-finanziarie;
  • report di vendita;
  • contratti e politiche commerciali;
  • perizie di parte;
  • documentazione su costi e margini.

⚠️ Le prove possono essere prodotte anche in giudizio.


Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere amministratori e soci

Gli accertamenti ISA vengono spesso usati per:

  • imputare utili extracontabili;
  • contestare gestione antieconomica;
  • tentare estensioni di responsabilità personali.

La strategia deve:

  • separare società e persone fisiche;
  • evitare presunzioni indebite;
  • tutelare il patrimonio personale.

7. Gestire eventuali residui in modo strategico

Se, dopo la difesa, resta un importo dovuto:

  • rateizzazioni fino a 120 rate;
  • definizioni agevolate quando disponibili;
  • piani sostenibili che evitano crisi di liquidità.

Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti basati sugli ISA richiede competenze tributarie avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per smontare accertamenti analitico-induttivi fondati su indici statistici.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento ISA;
  • verifica della legittimità del metodo usato;
  • sospensione immediata degli effetti;
  • ricorso per annullamento totale o parziale;
  • difesa di amministratori e soci;
  • gestione strategica del debito residuo;
  • tutela della continuità aziendale.

Conclusione

Gli ISA non sono una condanna, ma strumenti statistici.
Un accertamento analitico-induttivo basato sugli ISA può e deve essere contestato.

Con una difesa tecnica, tempestiva e aggiornata puoi:

  • bloccare l’accertamento;
  • smontare le presunzioni del Fisco;
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni;
  • proteggere la tua attività e il tuo futuro fiscale.

Agisci ora: la difesa efficace parte subito.

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difendersi da un accertamento basato sugli ISA è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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