Accertamento Analitico-induttivo Su Ricarichi: Come Ribaltarli E Difendersi

L’accertamento analitico-induttivo basato sui ricarichi è uno degli strumenti più utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per ricostruire ricavi presunti, soprattutto nei settori commerciali, retail, ristorazione, GDO, ingrosso e attività con magazzino.

Partendo da un ricarico “teorico”, l’Ufficio sostiene che i ricavi dichiarati siano inferiori a quelli “normali” e procede a una ricostruzione presuntiva del fatturato.
Il problema è che, molto spesso, questi ricarichi sono astratti, statistici e lontani dalla realtà aziendale.

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Difendersi è possibile, ma solo con una risposta tecnica, immediata e ben strutturata.

Cos’è l’accertamento analitico-induttivo sui ricarichi

In questo tipo di accertamento l’Agenzia:

  • individua un ricarico medio (di settore, di magazzino o statistico)
  • lo applica ai costi di acquisto
  • ricostruisce ricavi “attesi”
  • confronta i ricavi presunti con quelli dichiarati
  • contesta la differenza come ricavo occultato

Il metodo è ammesso dalla legge, ma solo entro limiti rigorosi.

Perché i ricarichi sono spesso inattendibili

I ricarichi utilizzati dall’Ufficio sono spesso errati perché:

  • non tengono conto di sconti, promozioni e saldi
  • ignorano merce invenduta, obsoleta o deteriorata
  • non distinguono tra prodotti con margini diversi
  • applicano medie astratte a realtà complesse
  • non considerano resi, furti, rotture, omaggi
  • trascurano strategie commerciali aggressive
  • ignorano il contesto competitivo e di mercato

Il risultato è una ricostruzione irreale dei ricavi.

Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti sui ricarichi l’Agenzia sbaglia spesso quando:

  • applica ricarichi medi di settore senza prova specifica
  • non dimostra la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni
  • utilizza dati parziali o campioni non rappresentativi
  • ignora la reale struttura dei prezzi aziendali
  • presume automaticamente che uno scostamento sia evasione
  • non valuta la contabilità nel suo complesso
  • non rispetta il contraddittorio

In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.

Quando l’accertamento sui ricarichi è illegittimo

L’accertamento analitico-induttivo sui ricarichi è illegittimo quando:

  • il ricarico non è dimostrato in modo concreto
  • si basa solo su medie statistiche
  • non considera le specificità dell’azienda
  • non prova l’esistenza di maggiori ricavi reali
  • la contabilità è complessivamente attendibile
  • le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti

La giurisprudenza è costante: il ricarico, da solo, non basta.

Come ribaltare i ricarichi e difendersi

La difesa efficace contro un accertamento sui ricarichi deve essere analitica e documentata, e può basarsi su:

  • analisi dettagliata del magazzino
  • dimostrazione della varietà dei margini per prodotto
  • documentazione di sconti, promozioni e politiche commerciali
  • prova di merce invenduta, resa o obsoleta
  • ricostruzione reale dei prezzi di vendita
  • perizie contabili ed economiche
  • confronto tra ricarichi teorici e ricarichi effettivi
  • giurisprudenza favorevole sui metodi induttivi

Ogni ricarico va smontato tecnicamente, non contestato in modo generico.

Cosa fare subito

  • far analizzare l’accertamento da un professionista esperto
  • verificare il metodo di calcolo dei ricarichi
  • individuare errori, generalizzazioni e dati non rappresentativi
  • raccogliere documenti su prezzi, sconti e politiche commerciali
  • evitare adesioni o pagamenti affrettati
  • valutare le opzioni difensive più idonee:
    • osservazioni in contraddittorio
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione (solo se strategico)
    • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • ricostruzione presuntiva dei ricavi
  • recupero di imposte elevate
  • sanzioni e interessi rilevanti
  • iscrizione a ruolo e riscossione coattiva
  • pignoramento dei conti correnti
  • estensione dell’accertamento ad altri anni
  • grave impatto su liquidità e continuità aziendale

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti analitico-induttivi basati sui ricarichi, spesso annullati per uso improprio di medie e presunzioni.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in fiscalità d’impresa e contenzioso avanzato.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • smontare il metodo di calcolo dei ricarichi
  • dimostrare l’inattendibilità delle presunzioni
  • ottenere l’annullamento o la forte riduzione dell’accertamento
  • bloccare l’esecutività e la riscossione
  • proteggere azienda, liquidità e patrimonio
  • costruire una strategia difensiva solida nel breve e nel lungo periodo

Agisci ora

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Introduzione

Cos’è l’accertamento analitico-induttivo sui ricarichi? Si tratta di un metodo di accertamento tributario con cui l’Amministrazione finanziaria ridetermina il reddito d’impresa partendo da anomalie nei margini di profitto (i “ricarichi”) dichiarati. In pratica, il Fisco confronta la percentuale di ricarico applicata dal contribuente sul costo del venduto con quella normalmente riscontrabile nel settore o con quella emersa in altri periodi, e se rileva scostamenti gravi e ingiustificati può presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati . Questo tipo di accertamento è detto analitico-induttivo perché pur basandosi sui dati contabili dell’azienda (analisi “analitica” di costi e ricavi), utilizza presunzioni semplici per rettificarli in maniera indiretta (metodo “induttivo”). È uno strumento potente nelle mani del Fisco per combattere l’evasione, ma soggetto a precisi limiti di legge e di logica: non ogni discrepanza nei conti giustifica di per sé un accertamento induttivo, e il contribuente ha vari modi per contestarne la fondatezza.

Scopo di questa guida: fornire una trattazione avanzata e aggiornata (dicembre 2025) su come funzionano gli accertamenti analitico-induttivi fondati sulle percentuali di ricarico e, soprattutto, su come difendersi efficacemente da essi. Adotteremo un taglio pratico-giuridico, adatto a professionisti (avvocati tributaristi, dottori commercialisti) ma fruibile anche da imprenditori e privati contribuenti. Analizzeremo la normativa italiana vigente, i più recenti orientamenti giurisprudenziali (Corte di Cassazione, Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado), e offriremo consigli strategici sia nella fase pre-contenziosa (invito al contraddittorio, accertamento con adesione, ecc.) sia in sede di ricorso. Troverete inoltre esempi pratici (tratti da casi reali, es. ristorazione, commercio al dettaglio, artigiani) per capire come il Fisco effettua questi calcoli e come il contribuente può ribaltarli. In appendice, una sezione Domande e Risposte chiarirà i dubbi più frequenti, mentre tabelle riepilogative offriranno una sintesi schematica dei punti chiave.

Prospettiva adottata: quella del debitore-contribuente che riceve un avviso di accertamento basato su presunti maggiori ricavi derivanti da ricarichi non congrui. La guida, pur utilizzando un linguaggio giuridico accurato, mantiene un taglio divulgativo: ogni concetto tecnico (es. “presunzioni gravi, precise e concordanti”, “onere della prova”, “contraddittorio endoprocedimentale”) verrà spiegato in modo chiaro. L’obiettivo finale è mettere il contribuente (e i suoi difensori) in condizione di comprendere le motivazioni dell’atto impositivo e di predisporre una difesa solida, basata su norme e sentenze aggiornate.

Nota metodologica: ciascuna affermazione rilevante è supportata da riferimenti a fonti autorevoli – testi normativi o pronunce giurisprudenziali – riportati in coda tra parentesi quadre, secondo il formato 【numero†L..-L..】. In fondo alla guida troverete un elenco completo delle fonti citate (leggi e sentenze più significative). Questo approccio garantisce trasparenza delle informazioni e agevola eventuali approfondimenti.

Procediamo ora ad esaminare dapprima il quadro normativo e i presupposti di legittimità di tale metodo accertativo, per poi addentrarci nelle tecniche difensive e nei rimedi a disposizione del contribuente.

Quadro normativo e presupposti di legittimità

Dal punto di vista legislativo, l’accertamento analitico-induttivo sui ricavi d’impresa trova fondamento principalmente nell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 (per le imposte sui redditi) e nell’art. 54 del D.P.R. 633/1972 (per l’IVA) . Tali norme consentono all’Amministrazione finanziaria di determinare il reddito (o il volume d’affari IVA) in via induttiva anche quando la contabilità del contribuente è formalmente regolare, qualora essa risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi presuntivi gravi e concordanti. In altri termini, il Fisco può prescindere dalle scritture contabili e ricostruire i ricavi non dichiarati utilizzando indizi e parametri di settore, a condizione però che emergano gravi incongruenze nei dati dichiarati tali da far dubitare della veridicità di bilanci e registri .

Le disposizioni citate delineano quindi il presupposto di legittimità dell’accertamento induttivo: la presenza di una contabilità inattendibile perché in conflitto con criteri di ragionevolezza economica. La Corte di Cassazione da tempo afferma che anche in presenza di contabilità formalmente regolare è legittimo procedere ex art. 39, c.1, lett. d) se i risultati dichiarati sono antieconomici, ossia manifestamente implausibili secondo logica commerciale . Tipicamente, l’antieconomicità si manifesta in casi come: perdite sistematiche, margini di guadagno lordi molto esigui rispetto ai costi, indici finanziari anomali (es. elevatissime spese a fronte di ricavi minimi), incongruenze con gli studi di settore/ISA applicabili. Ad esempio, gestioni dove si compra per 100 e si rivende per 105 (ricarico 5%) in un settore dove normalmente si rivende a 130 (ricarico 30%) fanno scattare l’allarme dell’Amministrazione.

La giurisprudenza richiede comunque che questa antieconomicità sia “macroscopica” . Modeste differenze tra i margini dichiarati e quelli medi di settore – ad esempio uno scostamento del 5-10% – non bastano, da sole, a legittimare un accertamento induttivo: discrepanze contenute possono derivare da normali scelte imprenditoriali (politiche di prezzo aggressive, promozioni, fase di avviamento, congiunture negative) e rimangono sul piano del mero indizio . Al contrario, scostamenti molto accentuati e prolungati (indicativamente oltre il 15-20% rispetto ai benchmark di settore, soprattutto se ripetuti negli anni) costituiscono forti indizi di sottofatturazione . In ogni caso, spetterà poi al giudice valutare se l’anomalia rilevata sia sufficientemente grave e inspiegabile da giustificare la ricostruzione induttiva dei ricavi.

Riassumendo i punti chiave della legittimità:

  • Contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile: condizione base per applicare l’art. 39, co.1, lett. d). Esempio: dichiarare per più anni utili irrisori o perdite a fronte di un’attività che, per logica di mercato, dovrebbe generare profitto . La contabilità fa fede fino a prova contraria, ma qui la “prova contraria” è data dagli indizi di inattendibilità raccolti dall’ufficio (es. indici di redditività assurdamente bassi) .
  • Presenza di indizi gravi, precisi e concordanti di ricavi occultati: è la soglia di prova indiziaria richiesta. Se il Fisco dispone solo di un indizio debole (es. lieve scostamento da medie) non può fondarci un accertamento; se invece l’indizio è unico ma molto forte, può essere sufficiente – il requisito di “concordanza” dei plurimi indizi vale solo ove ve ne siano diversi, non è obbligatorio averne molti se uno solo è già eloquente. Cassazione ha chiarito infatti che anche un unico elemento, purché dotato di gravità e precisione, può sorreggere la presunzione di maggiori ricavi . Ad esempio, dichiarare un ricarico medio del 39% quando le imprese simili applicano il 100% è un indicatore grave; viceversa uno scostamento di 5 punti percentuali rientra nella variabilità fisiologica .
  • Contrasto con la logica economica (“antieconomicità”): la condotta dichiarativa del contribuente deve apparire irragionevole per un imprenditore normale . Un imprenditore razionale non vende sistematicamente sottocosto né opera in perdita per lungo tempo senza motivo. Se i conti presentati violano questo principio di normale economicità, l’ufficio può dubitare seriamente e attivare l’accertamento presuntivo. Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto “inattendibile” l’assetto di un negozio al dettaglio che, pur operando in zona commerciale centrale, dichiarava un ricarico medio del 39% a fronte di margini usuali del 90-100%, senza alcuna causa straordinaria a giustificazione . Una tale divergenza macroscopica è stata interpretata come sintomo di ricavi occultati. Di contro, la stessa Cassazione ha più volte annullato accertamenti basati solo su scostamenti modesti rispetto ai parametri medi, ribadendo che il mero scostamento da studi di settore o medie di margine, se non “abnorme”, rimane un semplice indizio non idoneo di per sé a fondare la ripresa .

In conclusione, l’accertamento analitico-induttivo su ricarichi è strumento legittimo solo in presenza di anomalie contabili serie e ingiustificate. Se l’azienda presenta performance economiche semplicemente sotto la media ma plausibili, l’ufficio non dovrebbe procedere. Se invece emergono numeri implausibili (ricavi troppo bassi per sostenere i costi, margini fuori scala, perdite croniche senza spiegazione, ecc.), la legge consente al Fisco di intervenire ricostruendo il reddito con metodi indiretti. In tali casi la contabilità viene, di fatto, “disattesa” perché considerata non veritiera, e l’onere di dimostrare il contrario passa sul contribuente – dinamica di cui parleremo in dettaglio più avanti.

Tabella 1 – Tipologie di accertamento a confronto

Per meglio contestualizzare, ecco una tabella che confronta l’accertamento analitico ordinario, l’accertamento analitico-induttivo (oggetto di questa guida) e l’accertamento induttivo “puro”:

Tipo di accertamentoNorma di riferimentoQuando si applicaCaratteristiche
Analitico (ordinario)Art. 39, c.1, lett. c, DPR 600/1973 <br> (Art. 54, c.2, DPR 633/1972 per IVA)Scritture contabili attendibili ma con singole irregolarità riscontrate (es. omissione di alcuni ricavi o fatture false)L’ufficio rettifica puntualmente il reddito basandosi su prove certe e specifiche (documenti, verifiche) riguardo a componenti di reddito. Ad es., trova fatture non contabilizzate e le aggiunge ai ricavi . È un accertamento “puntuale”, che richiede riscontri oggettivi di errore per ciascuna voce corretta.
Analitico-induttivo <br>(rettifiche su base presuntiva)Art. 39, c.1, lett. d, DPR 600/1973 <br> (Art. 54, c.2, ultimo periodo, DPR 633/1972 per IVA)Contabilità formalmente regolare ma globalmente inattendibile perché i risultati sono incoerenti (antieconomici, incongruenti con indici di settore, ecc.) .L’ufficio presume maggiori ricavi (o minori costi) partendo da indizi. Non servono violazioni contabili specifiche; basta che l’insieme degli indizi renda implausibile il reddito dichiarato . Si rettificano singole voci (es. ricavi) attraverso parametri indiretti (percentuali di ricarico, consumi, ecc.). È richiesto che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti. La contabilità del contribuente è superata dalle presunzioni, salvo prova contraria.
Induttivo “puro” <br>(accertamento extracontabile)Art. 39, c.2, DPR 600/1973 <br> (Art. 55 DPR 633/1972 per IVA)Contabilità inesistente o totalmente inattendibile (omessa dichiarazione, libri non tenuti o gravemente falsi).L’ufficio può determinare globalmente il reddito d’impresa prescindendo del tutto dalle scritture. Si utilizzano qualsiasi informazione e dato disponibile, anche coefficienti presuntivi o ricostruzioni globali. Esempio: attività “in nero” scoperta attraverso indagini finanziarie. È il metodo più radicale, applicabile in situazioni estreme di mancanza di documentazione affidabile.

(N.B.: In questa guida ci focalizziamo sulla seconda colonna, l’accertamento analitico-induttivo, che è il caso tipico delle contestazioni basate su percentuali di ricarico).

Calcolo delle percentuali di ricarico: metodologia fiscale

Vediamo ora come l’Agenzia delle Entrate effettua praticamente l’accertamento induttivo basato sulle percentuali di ricarico. Comprendere la metodologia è fondamentale per poi individuarne eventuali punti deboli su cui fondare la difesa.

Percentuale di ricarico: in termini semplici, è il margine lordo di vendita espresso in percentuale sul costo del venduto. Se un bene è acquistato a 10 e rivenduto a 15, il ricarico è del 50% (perché il ricavo 15 supera il costo 10 di un importo che è il 50% di 10). La formula base è:

Percentuale di ricarico = ((Prezzo di vendita – Costo di acquisto) / Costo di acquisto) × 100.

Nel linguaggio corrente d’azienda spesso si parla di “mark-up” sul costo. Da non confondere con il “margine di profitto” calcolato sul prezzo di vendita (nell’esempio sopra, il margine sul prezzo sarebbe 5/15 ≈ 33%). Il Fisco nei controlli usa di norma il ricarico sul costo.

Esempio semplificato: un negozio dichiara acquisti di merci per 100.000 € e vendite per 130.000 €. Il ricarico medio implicito è 30% (per ogni 100 € di costo, ricavo 130 €). Se però in quel settore la maggior parte dei concorrenti ha ricarichi intorno al 60%, l’ufficio sospetterà che quei 130.000 € di ricavi siano sottostimati. Applicando il 60% di ricarico ai 100.000 € di costi, si otterrebbero ricavi attesi per 160.000 €. Differenza presunta: 30.000 € di ricavi non dichiarati. Questo in estrema sintesi è il cuore del calcolo: confrontare il ricarico effettivo dichiarato con un ricarico “atteso” e, se c’è un gap notevole, ricostruire i maggiori ricavi su base presuntiva.

Ovviamente, la realtà è più complessa di un esempio teorico. Diverse questioni metodologiche sono cruciali e sono spesso oggetto di contestazione in giudizio:

  • Scelta del campione di prodotti su cui calcolare il ricarico: L’azienda può vendere centinaia di articoli con margini diversi. Spesso i verificatori selezionano un campione di beni considerati rappresentativi (magari i più venduti, o alcune categorie merceologiche chiave) e ne calcolano la percentuale di ricarico media, da applicare poi all’intero magazzino. È fondamentale che questo campione sia appropriato e significativo. La Cassazione richiede espressamente che i beni esaminati siano scelti con criterio e rappresentatività . Se il campione è distorto (ad es. include solo articoli di lusso ad alto margine, escludendo quelli da volantino a basso margine), la media risultante sarà falsata. Contestare la rappresentatività del campione è uno dei modi più efficaci per demolire l’accertamento. Si pensi al caso di un negozio di abbigliamento che vende sia capi firmati costosi (ricarico alto) sia stock economici (ricarico basso): se il Fisco basasse il calcolo solo sui primi, il ricarico medio “ufficiale” risulterebbe ben più alto di quello reale.
  • Media aritmetica semplice vs media ponderata: Quando si calcola un ricarico medio su più prodotti, bisogna decidere se fare una media semplice dei ricarichi percentuali di ogni articolo, oppure una media ponderata sulle quantità/valori venduti. Una scelta metodologica sbagliata può invalidare l’accertamento. Regola generale: se i beni venduti sono eterogenei per valore e margine, occorre la media ponderata (dando più peso ai prodotti più venduti); se invece la merce è omogenea, può bastare la media semplice . La Cassazione ha ribadito nel 2025 che applicare la media semplice in presenza di un inventario eterogeneo e differenziato è un errore metodologico grave che rende illegittimo l’accertamento . In un caso concreto, l’ufficio aveva calcolato un ricarico medio semplice del 403% su un campione di 8 prodotti, ignorando che fra essi c’erano differenze enormi (alcuni con ricarico 425%, altri addirittura 2.077%!) e senza considerare le quantità vendute di ciascun tipo . La Corte ha confermato la nullità dell’accertamento: con differenze così marcate, serviva usare la media ponderata sulle vendite effettive, non la semplice . Messaggio chiave: se i verificatori fanno “di tutta l’erba un fascio” mischiando articoli diversi e facendo la media dei ricarichi senza pesi, la difesa potrà eccepire l’erroneità del metodo di calcolo.
  • Trattamento delle rimanenze di magazzino: Un classico errore delle ricostruzioni induttive è dimenticare che non tutti gli acquisti di merce diventano ricavi nello stesso periodo. Parte delle merci acquistate in un anno può rimanere invenduta a fine anno (costituendo le rimanenze finali in magazzino). Se l’ufficio presume che tutto il costo acquisito sia stato venduto, sovrastimerà i ricavi. È dunque importante verificare se l’accertamento ha tenuto conto delle giacenze. La presenza di un magazzino significativo a fine anno può spiegare un ricarico apparente più basso (perché merci comprate ma non ancora vendute riducono il margine contabile). In un caso seguito dalla CTR Campania, ad esempio, l’ufficio aveva inizialmente contestato ricavi occulti ignorando che la contribuente (una rivenditrice di pesce) aveva celle frigorifere piene di prodotti invenduti; riconosciuto questo, in appello è stato ridotto l’accertamento considerando legittime le rimanenze dichiarate, coerenti con gli ingenti acquisti effettuati . Conclusione: se parte della merce non è stata venduta nell’anno, ciò costituisce una giustificazione concreta per un basso volume di ricavi e va portata come prova (inventari, documentazione di magazzino).
  • Utilizzo di dati di anni diversi o medie di settore: L’Agenzia a volte determina la percentuale di ricarico basandosi su un anno fiscale e poi la applica ad anni precedenti/successivi, soprattutto se dispone di dati dettagliati solo per un certo periodo (es. a seguito di verifica su un anno campione). Questo è ammesso dalla giurisprudenza, ma con cautela: le percentuali di ricarico accertate in un anno costituiscono “validi elementi indiziari” per ricostruire ricavi di altri anni solo se utilizzati con criteri di ragionevolezza e prudenza . In sostanza si presume una continuità nelle condizioni di gestione: se nel 2019 ho accertato che il contribuente ricaricava mediamente del 50%, posso presumere che anche nel 2018 e 2020 fosse simile, a meno che intervengano fattori differenti. La presunzione di continuità è ritenuta logica perché normalmente il tipo di merci trattate e la politica di ricarichi non variano radicalmente di anno in anno . Tuttavia è un presupposto iuris tantum: il contribuente può vincerlo provando che invece vi sono state differenze significative tra un esercizio e l’altro . Ad esempio, Cassazione ha affermato che è onere del contribuente indicare specifiche ragioni per cui i prodotti più venduti in un anno non lo fossero in quello precedente: essendo lui il soggetto “più vicino” alla conoscenza del proprio business, deve provare eventuali cambiamenti nel mix di prodotti o nel mercato che giustificano ricarichi diversi . Se non lo fa, vale la presunzione di continuità e l’ufficio può estendere il ricarico medio accertato a più annualità . Similmente, l’uso di medie di settore (ricavate da studi economici, banche dati o indagini su imprese simili) è consentito come parametro indiziario, ma anche qui senza automatismi: la difformità dal settore deve essere eclatante e comunque calibrata sulla realtà specifica dell’azienda controllata . In un noto precedente, la Cassazione ha escluso che indici medi elaborati per un settore possano integrare una prova presuntiva da soli, se lo scostamento non è abnorme: i dati statistici di settore non sono un fatto certo, ma solo un termine di paragone . Quindi l’ufficio può usarli per dire “sei al di fuori delle normali percentuali, dunque sospetto ricavi in nero”, ma poi devono emergere altri elementi o quantomeno la differenza dev’essere talmente macroscopica da far crollare l’attendibilità dei conti.

In definitiva, il metodo del ricarico medio è tanto più affidabile quanto più viene applicato in modo rigoroso: campioni ampi e rappresentativi, calcoli matematicamente corretti (media ponderata se dovuta), considerazione delle giacenze, confronto omogeneo (stesso periodo, stesso tipo di prodotti). Ogni semplificazione ingiustificata (prendere scorciatoie sui calcoli) espone l’accertamento a censura. E la Cassazione ha mostrato di non avere remore nell’annullare avvisi basati su percentuali di ricarico quando la metodologia risulta approssimativa o illogica .

Settori a rischio e metodi induttivi ricorrenti

Alcune categorie di attività sono storicamente più esposte a questo tipo di accertamenti, sia perché operano con pagamenti in contanti (che rendono più facile occultare incassi) sia perché hanno indici di ricarico medi ben noti all’Amministrazione finanziaria, costituendo un parametro di confronto immediato. Vediamo i principali:

  • Ristorazione e bar: Classico terreno degli accertamenti induttivi tramite consumi. Oltre all’analisi dei ricarichi su cibi e bevande, sono famosi i metodi come il “tovagliometro” o il “bottigliometro”. Il tovagliometro consiste nel presumere il numero di pasti serviti in base al numero di tovaglioli consumati in un periodo: se in un ristorante risultano acquistati 10.000 tovaglioli in un anno, e si stima che per ogni coperto se ne utilizzi uno, si presume che siano stati serviti 10.000 clienti; confrontando con gli scontrini emessi, si può stimare un ricavo medio per cliente e individuare eventuali ricavi non dichiarati. Questo metodo, per quanto empirico, è stato ritenuto dalla Cassazione un elemento presuntivo grave e preciso se supportato da ulteriori riscontri . Ad esempio, la Suprema Corte ha giudicato del tutto legittimo ricostruire i ricavi di un ristorante in base al numero di tovaglioli usati, quando vi erano anche altre incongruenze, affermando che il consumo di tovaglioli è un fatto noto dal quale si può ragionevolmente dedurre il numero di pasti serviti . Allo stesso modo, è stato avallato il bottigliometro (calcolo dei coperti in base alle bottiglie d’acqua o vino consumate, Cass. 17408/2010) . Difendersi: in questi casi il contribuente può cercare di dimostrare che parte dei consumi non corrispondono a vendite (es. tovaglioli usati anche per pulizia, bottiglie rotte o omaggiate) o che il coefficiente di conversione è stato sovrastimato. Ad ogni modo, nel settore ristorazione è fondamentale tenere sotto controllo indicatori come il food cost e lo shrinkage (sprechi, scarti): spesso l’ufficio applica ricarichi standard a tutti gli ingredienti, ma un ristoratore accorto può contestare che una percentuale non trascurabile di cibo finisce sprecata (scarti di preparazione, cibo invenduto gettato a fine giornata) e ciò abbassa il margine effettivo. Presentare documentazione su scarti e consumi interni (pasti ai dipendenti, offerte promozionali, degustazioni gratuite) può giustificare ricarichi più bassi di quelli teorici.
  • Commercio al dettaglio (retail): Negozi di abbigliamento, calzature, elettronica, ecc. Qui il confronto con le medie di settore è facile: l’Agenzia dispone di banche dati e degli Indici di Affidabilità (ISA) che forniscono margini standard per ogni categoria. Se un negozio di abbigliamento dichiara sistematicamente ricarichi molto inferiori a quelli usuali, è probabile un accertamento. Per esempio, è stato menzionato un caso di boutique che applicava in media un 40% di ricarico in un settore dove il markup tipico è vicino al 100%: priva di spiegazioni convincenti, tale situazione è stata considerata prova di vendite in nero . Elementi di difesa: evidenziare eventuali saldi di fine stagione o vendite promozionali frequenti (che riducono i margini), la presenza di articoli invenduti poi liquidati sottocosto, problemi di furti o ammanchi di magazzino (tipici nel retail, vanno documentati), oppure scelte strategiche come mantenere prezzi più bassi per fidelizzare la clientela o per svuotare il magazzino obsoleto. Tutto ciò può giustificare margini sotto la media. Importante è fornire pezze giustificative: ad es. registri delle rimanenze di fine stagione, documenti di distruzione di merce danneggiata o invendibile, denunce di furto, ecc. In mancanza, il giudice potrebbe ritenere i bassi ricarichi semplicemente antieconomici e dar ragione al Fisco.
  • Commercianti di prodotti alimentari freschi (macellerie, pescherie, ortofrutta): Questi hanno margini che possono variare notevolmente e soprattutto hanno scarti fisiologici elevati. Un esempio pratico: in una pescheria, dal peso del pesce acquistato a quello effettivamente venduto c’è uno scarto (pulizia del pesce, tagli, parte gettata). Inoltre la deperibilità è alta: merce invenduta deve essere buttata. Se il Fisco applica un ricarico “da manuale” senza considerare gli scarti, sovrastima i ricavi. Difesa: documentare gli scarti (anche attraverso percentuali tecniche riconosciute nel settore), eventuali resi o merce avariata. Nella vicenda accennata prima (CTR Campania 2011, poi Cassazione 2022), la contribuente aveva subìto un furto/danno nel magazzino frigo, documentato in un verbale, che spiegava parte delle differenze; inoltre è stato riconosciuto uno scarto del 10% sul venduto coerente col settore ittico . Ciò ha drasticamente ridotto l’accertamento . Questo insegna che nei settori alimentari quantificare e provare gli sprechi (anche mediante perizie di parte, se occorre) è essenziale per ribattere a calcoli presuntivi troppo “ottimistici” sui ricavi.
  • Artigiani e servizi con materiali: Pensiamo a un orafo, un carrozziere, un artigiano edile. Spesso l’utile dipende da quanto ricarico sui materiali (oro, vernici, mattoni) e sul lavoro. Il Fisco potrebbe concentrarsi sul ricarico dei materiali: ad esempio, un gioielliere compra oro e gemme per 100 e incassa 110 dalla vendita di un monile, ricavando solo il 10% oltre al valore dei materiali. Se altri orafi ricaricano normalmente il 30%, l’ufficio sospetta che abbia venduto in nero o sottocosto (magari per vendere privatamente le gemme fuori contabilità). Difesa: evidenziare i costi “intangibili” incorporati (es. mano d’opera altamente specializzata già compresa nel prezzo di vendita, che giustifica un basso ricarico sul solo materiale), oppure politiche di prezzo contenuto per battere la concorrenza. Per i servizi, spesso l’antieconomicità viene contestata quando il compenso è troppo basso per giustificare le spese: si pensi a un trasportatore che fattura tariffe minime pur pagando gasolio e autisti. In tali casi la difesa può far leva su considerazioni di mercato (es. dumping iniziale per conquistare clienti, commesse sottocosto in cambio di rapporti continuativi) supportate da elementi oggettivi come contratti, lettere commerciali, ecc.
  • Settori con indici standard (barberie, autoriparatori, ecc.): In passato esistevano i “parametri” e “studi di settore”, oggi sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Questi strumenti statistico-fiscali stabiliscono un livello “normale” di ricavi attesi dato un certo mix di input (acquisti, dipendenti, etc.). Se un artigiano dichiara molto meno, scatta l’allerta. La legge imponeva e impone tuttora il contraddittorio: l’ufficio deve invitare il contribuente a spiegare lo scostamento prima di emettere accertamento basato sugli studi o ISA. Inoltre la giurisprudenza ha chiarito che il mero scostamento dagli studi di settore non basta a determinare maggiori ricavi senza altri elementi . Serve comunque una valutazione caso-specifica. Dunque, per chi opera in questi ambiti, è vitale partecipare all’invito al contraddittorio sugli ISA portando giustificazioni (es. calo di attività per malattia, crisi locale, ecc.): se le spiegazioni specifiche sono solide, l’ufficio potrebbe archiviare o ridurre la pretesa . Se invece il contraddittorio viene saltato, l’atto è nullo ipso iure (lo vedremo nella sezione sul contraddittorio).

In sintesi, ogni settore ha le proprie peculiarità e possibili cause legittime di ricavi bassi. Il contribuente, con l’aiuto eventualmente di consulenti tecnici, deve mettere in luce quei fattori reali che differenziano la sua situazione dallo standard presunto dall’ufficio. La sezione successiva sarà dedicata proprio a questo: l’onere della prova a carico del contribuente e come soddisfarlo.

L’onere della prova e il valore delle presunzioni

Uno snodo cruciale in questi accertamenti è la gestione dell’onere probatorio. Chi deve provare cosa, e con quale livello di dettaglio? La dinamica può essere riassunta così:

  • In partenza, il contribuente dispone di una contabilità che, se regolare, fa fede delle operazioni dichiarate. Spetterebbe al Fisco* l’onere di provare che i ricavi sono maggiori di quelli contabilizzati. Tuttavia, mediante l’accertamento analitico-induttivo, l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio attraverso presunzioni semplici: non deve trovare l’“arma fumante” (la fattura nascosta o il registratore di cassa truccato), ma può basarsi su indizi che rendano verosimile l’occultamento di ricavi . In tal caso si parla di inversione dell’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che la pretesa del Fisco è infondata .
  • Importante: le presunzioni utilizzate sono “semplici” (non sono presunzioni legali tipizzate dalla legge, che darebbero per certo un fatto fino a prova contraria). Ciò significa che il giudice tributario dovrà valutarle liberamente, e il contribuente può sempre contestarle e fornire elementi contrari . La Cassazione ha sottolineato che il giudice non può limitarsi a prendere atto che la contabilità è regolare per annullare l’atto: deve guardare alla sostanza e valutare se le presunzioni del Fisco sono gravi e precise . Se lo sono, esse abbattono la presunzione di veridicità della contabilità e fanno scattare l’onere in capo al contribuente di provare il contrario .
  • Cosa deve provare il contribuente? In termini generali, deve fornire “elementi di fatto in grado di giustificare le proprie scelte gestionali” . In pratica, se l’ufficio presume ricavi in più perché il ricarico appare troppo basso, il contribuente dovrà dimostrare perché il suo ricarico è realmente così basso, portando evidenze concrete: ad es. documentare che ha sostenuto costi eccezionali, che ha praticato sconti enormi per liquidare il magazzino, che la merce era di qualità inferiore a quella media di settore, che c’è stata una calamità che ha ridotto le vendite, ecc. Qualunque circostanza specifica e verificabile che spieghi l’andamento anomalo può essere utile . Se il contribuente riesce a convincere che i suoi bassi ricavi erano comunque frutto di cause reali e non di evasione, la presunzione dell’ufficio perde consistenza e l’accertamento va annullato o ridotto. Ad esempio, se dimostra con bilanci e contratti che stava praticando prezzi di penetrazione per entrare su un mercato (dunque margini stretti intenzionalmente), l’antieconomicità non sussiste davvero – è una scelta imprenditoriale motivata.
  • Quanto deve essere precisa la prova contraria? Su questo punto, di recente, la Corte di Cassazione ha dato un’importante apertura a favore del contribuente. Con l’ordinanza n. 31784 depositata il 5 dicembre 2025, la Suprema Corte ha chiarito che il contribuente contestando la percentuale di ricarico non ha l’onere di quantificare esattamente quale sarebbe il ricarico “giusto”, ma solo di dimostrare che quello applicato dall’ufficio è errato o inattendibile . In altre parole, basta evidenziare gli elementi di incongruità che incidono sul margine, senza dover calcolare l’esatta incidenza di ciascuno su tale margine . È sbagliato, dice la Cassazione, addossare al contribuente l’ulteriore compito di rifare i conti meglio del Fisco. Spetta semmai al giudice di merito, una volta sollevate le contestazioni specifiche, valutare se l’accertamento regge oppure no . Questo principio è cruciale: spesso in passato le Commissioni Tributarie respingevano i ricorsi dei contribuenti perché, pur avendo questi indicato possibili cause (ad es. “ho avuto molti prodotti invenduti per scadenza”), non erano stati in grado di quantificarne con esattezza l’effetto sui ricavi. Ora la Cassazione dice che pretendere tale esattezza è eccessivo: se il contribuente dimostra l’errore del metodo induttivo (in quanto non ha considerato X o Y fattore), non gli si può chiedere di fornire anche la ricostruzione alternativa completa. Sarà sufficiente aver minato la precisione della presunzione dell’ufficio.
  • Conseguenze pratiche della pronuncia 31784/2025: il giudice di merito (CTP o CTR) deve esaminare nel dettaglio le contestazioni mosse dal contribuente sui criteri di calcolo, senza liquidarle chiedendo al contribuente una prova impossibile . Ad esempio, se il contribuente obietta che il campione di prodotti usato dal Fisco è viziato, il giudice dovrà verificare quella critica (campione appropriato? prodotti eterogenei?) . Se l’azienda lamenta che l’ufficio ha usato la media semplice invece della ponderata, il giudice deve considerare la natura dei beni e la loro incidenza sulle vendite per vedere se effettivamente la media andava ponderata . In sostanza, ogni specifica contestazione metodologica dev’essere vagliata alla luce dei canoni di logica e congruità . Non è ammissibile una sentenza che sorvoli su questi aspetti limitandosi a dire che l’accertamento è “logico” in generale. Se ciò avviene, si configura vizio di motivazione e la sentenza può essere cassata (come infatti avviene in molte ordinanze della Cassazione sul tema).
  • Riepilogando l’onere delle parti: l’Amministrazione finanziaria deve almeno indicare gli elementi concreti su cui fonda la presunzione di maggiori ricavi (es: “ricarico dichiarato 20%, media settore 40%, costi fissi sproporzionati, etc.”). Se l’ufficio non fornisce abbastanza dettagli e calcoli e si limita a affermazioni generiche di antieconomicità, il contribuente potrà far leva su tale lacuna: un accertamento fondato su mere asserzioni, privo di un minimo riscontro numerico, è illegittimo . Cassazione ha infatti affermato che il Fisco deve quantomeno dimostrare la ragionevole esistenza di ricavi in più, non basta dire “hai speso troppo rispetto a quanto incassato” senza un quantum . D’altra parte, se l’Agenzia produce dati e percentuali, la palla passa al contribuente: dovrà controbattere punto per punto con giustificazioni documentate . È un vero e proprio confronto probatorio. Alla fine, il giudice deciderà se le prove indiziarie dell’ufficio, rafforzate o indebolite dalle giustificazioni del contribuente, raggiungono o meno la soglia della presunzione grave, precisa e concordante. In caso negativo, l’accertamento va annullato (mancanza di prova); in caso affermativo, va confermato.

Possiamo sintetizzare così:

  • Fisco: porta indizi forti di ricavi non dichiarati (percentuali, comparazioni, dati terzi, etc.). Se li porta deboli o per nulla, l’accertamento cade.
  • Contribuente: se ci sono indizi forti contro di lui, deve fornire spiegazioni concrete alternative (onere della prova contraria). Non serve che ricalcoli tutto, ma deve indicare dove e perché il calcolo del Fisco sbaglia .
  • Giudice: valuta la solidità degli indizi e delle controprove. Non può limitarsi a un esame superficiale: deve controllare criticamente i criteri usati dall’ufficio alla luce delle contestazioni mosse . Se il giudice omette di esaminare una critica rilevante (es. metodo di calcolo errato) e decide ugualmente per il Fisco, commette errore di giudizio censurabile in Cassazione .

Tabella 2 – Esempi di anomalie e possibili giustificazioni (onere del contribuente)

Anomalia riscontrata dal FiscoPossibili giustificazioni (da provare dal contribuente)
Margine di ricarico dichiarato molto inferiore alla media di settore (es. 20% vs 50%)Politica di prezzi bassi per promozione o per liquidazione stock (documentare campagne sconto, svendite, volantini pubblicitari)<br>– Qualità diversa dei prodotti: prezzi di vendita più bassi perché la merce è di qualità inferiore o fuori moda (esibire listini, cataloghi merce invenduta)<br>– Errori di valutazione del Fisco: il settore considerato dall’ufficio non è esattamente quello dell’azienda (dimostrare differenze di segmento di mercato)<br>– Situazioni eccezionali: anno di crisi economica locale o settore in contrazione (fornire dati di mercato, rassegna stampa economica)
Contabilità in perdita o utili minimi per più anni consecutivi (contestazione di “gestione antieconomica”)Investimenti iniziali o spese straordinarie: l’azienda ha sostenuto costi per ampliamento, marketing, formazione, etc., che hanno eroso gli utili (allegare bilanci con dettagli e piani di investimento)<br>– Fase di avviamento: nei primi anni è fisiologico non fare utili (produrre business plan originari che prevedevano utili bassi all’inizio)<br>– Cause esterne sfavorevoli: crisi del settore, calo domanda, eventi calamitosi, pandemia (documentare con statistiche di settore, dichiarazioni camerali, stato di emergenza, ecc.)<br>– Scelte strategiche consapevoli: es. tenere prezzi sotto costo per rompere il mercato o per finalità sociali (cooperative, imprese sociali – mostrare lo statuto o delibere interne che spiegano tali scopi)
Costo del venduto superiore ai ricavi dichiarati (es. acquisti > vendite)Incremento di magazzino: parte della merce acquistata è rimasta invenduta ed è finita nelle rimanenze finali (esibire inventari e bilanci da cui risulta l’aumento di rimanenze)<br>– Calo prezzi di vendita: la merce è stata venduta l’anno successivo a prezzo ridotto (dimostrare attraverso fatture posticipate che la vendita è avvenuta oltre il periodo d’imposta)<br>– Errori contabili formali: ad es. alcune vendite non risultano nei ricavi perché contabilizzate l’anno dopo per competenza (spiegare eventuali disallineamenti di competenza temporale)
Ricarichi diversi tra prodotti o reparti (contestazione: il contribuente dichiara margini alti su alcuni beni e bassissimi su altri senza motivo apparente)Merci invendibili o difettose vendute sottocosto: es. fine collezione, prodotti scaduti, difetti di fabbrica che hanno costretto a svendere (allegare documentazione di reso al fornitore, note di credito, comunicazioni di richiamo prodotti difettosi)<br>– Diversa rotazione: alcuni prodotti vendono velocemente (alto volume, margine minore), altri lentamente (basso volume, margine maggiore); la media semplice fuorvia (produrre analisi per categoria merceologica evidenziando volumi e margini differenti per dimostrare l’eterogeneità)
Disallineamento con indici ISA/studi di settoreSpecificità dell’attività: l’impresa opera in una nicchia non catturata dagli indici standard (fornire relazione tecnica che spiega le differenze)<br>– Clientela particolare: es. prezzi calmierati perché clientela convenzionata (mostrare convenzioni o contratti con clienti chiave con prezzi ribassati)<br>– Errori nei dati ISA: talvolta i dati statistici non considerano costi particolari (dimostrare costi aggiuntivi sostenuti che ISA non prevedono, es. elevati costi di sicurezza, smaltimento, etc., che giustificano margini minori)

(La riuscita della difesa dipende dalla capacità di tradurre queste giustificazioni in prove: documenti contabili, perizie, testimonianze. In mancanza, restano affermazioni assertive.)

Procedura: contraddittorio e fasi pre-contenziose

Prima di arrivare al ricorso in Commissione Tributaria (oggi denominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), il contribuente ha delle opportunità di difesa anticipata nelle fasi che precedono l’emissione formale dell’avviso di accertamento. Saperle sfruttare è importante sia per provare a evitare l’atto, sia per preparare meglio il successivo eventuale contenzioso. Esaminiamo i principali strumenti endoprocedimentali:

1. Verifiche fiscali e processo verbale di constatazione (PVC): Nel caso l’accertamento analitico-induttivo derivi da una verifica sul campo (es. Guardia di Finanza presso l’azienda), al termine dell’ispezione viene redatto un verbale (PVC) in cui sono contestate le irregolarità riscontrate, compresa l’antieconomicità o i ricarichi anomali. Da quel momento scattano (o meglio, scattavano) i 60 giorni previsti dall’art. 12, comma 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) durante i quali il contribuente poteva presentare osservazioni e memorie difensive prima che l’ufficio emettesse l’avviso. Diciamo “scattavano” perché tale norma – che imponeva la sospensione di 60 giorni dopo il PVC prima di emettere l’atto – è stata abrogata nel 2023 (in base alla riforma del processo tributario) . Nonostante ciò, è prassi dell’Agenzia attendere comunque un periodo per valutare eventuali memorie del contribuente, soprattutto nei casi complessi. Consiglio: se avete ricevuto un PVC con rilievi sui ricarichi, inviate entro 60 giorni le vostre controdeduzioni scritte all’ufficio, corredate di documenti: anche se la norma è abrogata, le memorie resteranno agli atti e dovranno essere valutate, e una risposta tempestiva può talvolta convincere l’ufficio a non procedere o a ridurre la pretesa. Inoltre, presentare subito le prove a discarico rafforza la vostra posizione in un futuro contenzioso (mostra collaborazione e ferma le vostre contestazioni nero su bianco).

2. Invito al contraddittorio (art. 5-ter D.Lgs. 218/1997): Dal 1° luglio 2020 è divenuto generalmente obbligatorio, per l’Agenzia delle Entrate, notificare un invito al contraddittorio al contribuente prima di emettere la maggior parte degli avvisi di accertamento (sono escluse alcune ipotesi urgenti o di prevenzione di frodi) . Questo invito offre al contribuente la possibilità di comparire (personalmente o tramite professionista) per discutere la posizione fiscale e fornire chiarimenti. Nel caso di accertamenti da ricarichi, è un’occasione preziosa per illustrare all’ufficio le proprie giustificazioni: si può portare documentazione aggiuntiva, relazioni tecniche, evidenziare errori nei calcoli dei verificatori, proporre soluzioni alternative. L’ufficio redigerà un verbale di contraddittorio con le vostre dichiarazioni. Due scenari: (a) se riuscite a convincerli, l’accertamento potrebbe essere archiviato o ridotto; (b) se restano della loro idea, comunque avrete cristallizzato le vostre difese in un atto ufficiale. Ciò è utile in seguito, perché se l’avviso di accertamento non considererà affatto le spiegazioni fornite, potrete eccepire un difetto di motivazione dell’atto impositivo (l’atto deve dar conto delle vostre osservazioni e perché sono state eventualmente rigettate).

3. Esito del contraddittorio e “prova di resistenza”: La mancata attivazione del contraddittorio, ove dovuto, comporta la invalidità dell’atto soltanto se il contribuente, in giudizio, dimostra che dall’assenza di contraddittorio è derivato un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa . Questo principio, noto come prova di resistenza, è stato elaborato dalla giurisprudenza: significa che non basta lamentare che l’ufficio non vi ha chiamato a discutere; dovrete anche indicare quali argomenti avreste potuto far valere che ragionevolmente avrebbero potuto evitare (o modificare) l’atto . Ad esempio, se in giudizio producete delle prove che avreste presentato in fase precontenziosa se ne aveste avuto occasione, e queste prove appaiono idonee a incidere sull’accertamento, allora l’assenza di contraddittorio diviene causa di annullamento dell’atto. Diversamente, se anche col contraddittorio nulla sarebbe cambiato (perché non avevate elementi nuovi da offrire), la violazione sarà considerata meramente formale e l’atto resterà valido . Occorre dire che la disciplina è ancora in assestamento: le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 24823/2015) hanno sancito l’obbligo assoluto di contraddittorio preventivo solo per i tributi “armonizzati” (IVA) in virtù di principi UE, mentre per gli altri tributi vige questa regola della prova di resistenza . In pratica, comunque, dopo il 2020 l’Agenzia si attiva quasi sempre a convocare, quindi tale vizio sarà raro. Il messaggio per il contribuente è: partecipate attivamente al contraddittorio se siete convocati; se non lo siete e ritenete che ciò vi abbia impedito di spiegare aspetti decisivi, sollevate la questione nel ricorso, indicando chiaramente quali circostanze avreste rappresentato (e presentandone le prove a posteriori in giudizio).

4. Accertamento con adesione: È uno strumento deflattivo molto utile in materia di accertamenti da ricarichi. Dopo la notifica dell’avviso (o anche prima, a seguito di PVC o invito), il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) per cercare un accordo con l’ufficio sulle somme dovute. La presentazione dell’istanza sospende i termini per fare ricorso e apre un tavolo di trattativa. Perché considerarlo? In situazioni in cui il contribuente riconosce parzialmente la fondatezza della contestazione ma ritiene eccessiva la quantificazione del Fisco, l’adesione consente di spuntare una riduzione (spesso l’ufficio, pur di chiudere, accetta di abbassare i ricavi accertati o le sanzioni). Vantaggi: le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e si evita la lite giudiziaria. Svantaggi: se si aderisce, poi non si può più impugnare (si “chiude” la questione). Dunque va valutato caso per caso. Dal punto di vista strategico, anche solo chiedere l’adesione può essere utile per ottenere una pausa di riflessione e ulteriori chiarimenti dall’ufficio: talvolta durante il contraddittorio dell’adesione emergono dettagli utili per un eventuale futuro ricorso, se non si giunge all’accordo. Per esempio, l’ufficio potrebbe mostrare come ha calcolato certi valori; informazioni preziose per preparare poi la difesa tecnica.

5. Definizione agevolata delle liti pendenti: Negli ultimi anni sono state varate normative (es. art. 6 D.L. 119/2018; Legge 197/2022) che permettono di chiudere le controversie tributarie pagando solo il tributo (o percentuali ridotte, a seconda degli esiti in primo/secondo grado) e azzerando sanzioni e interessi. Se siete già in causa per un accertamento da ricarichi, valutate sempre se vi sono provvedimenti di pace fiscale utilizzabili. Ad esempio, la definizione delle liti 2019 (DL 119/2018) permetteva di chiudere pagando il valore del tributo in caso di ricorso pendente. La Cassazione ha anche chiarito che la pendenza di un procedimento penale per reati tributari relativi all’accertamento non impedisce di accedere alla definizione agevolata, finché le sentenze tributarie non siano annullate dal giudice penale . Ciò è stato affermato nell’ordinanza Cass. n. 18717 del 09/07/2025: il semplice fatto che parallelamente ci sia un processo penale non blocca la possibilità di definire la causa tributaria in via agevolata, a meno che intervengano cause di nullità delle sentenze . Questo aspetto è specialistico, ma rileva per i casi più gravi in cui dall’accertamento sia scaturita anche una contestazione penale (es. dichiarazione infedele). In generale, tenere d’occhio le opportunità di condono o conciliazione agevolata offerte periodicamente dal legislatore è sempre consigliabile: permettono di chiudere la vicenda con esborso ridotto e certezza del risultato, evitando i rischi del contenzioso.

6. Autotutela: Prima di fare ricorso, si può sempre presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’accertamento, esponendo gli errori o le ragioni che ne suggerirebbero l’annullamento o la rettifica. L’autotutela è una facoltà dell’Amministrazione (non un diritto esigibile del contribuente), ma a volte, di fronte a evidenti errori materiali o di calcolo, gli uffici annullano o correggono l’atto. Nel caso di accertamenti da ricarichi, l’autotutela potrebbe essere accolta se si dimostra in modo palese un errore (es: l’ufficio ha applicato un ricarico medio del settore sbagliato, oppure ha conteggiato due volte gli stessi acquisti). Vale la pena tentare, pur senza sospendere il termine di ricorso. Se l’errore è riconoscibile e documentato, l’ufficio preferirà correggere piuttosto che andare in causa su un punto indifendibile.

In sintesi, prima del processo ci sono vari momenti in cui il contribuente può far valere le proprie ragioni: durante la verifica, rispondendo al PVC, nel contraddittorio preventivo, nella sede di adesione, con istanze di autotutela. Ogni occasione va sfruttata per costruire un dossier difensivo. È bene produrre già in queste fasi tutti gli elementi probatori disponibili: non abbiate timore di “svelare le carte” troppo presto. Al contrario, presentare subito prove convincenti può evitare la causa. E se anche non la evita, quelle prove avranno maggior peso se sono state ignorate dall’ufficio in sede amministrativa (il giudice potrebbe vedere di mal occhio l’inerzia dell’ente di fronte a evidenze già fornite).

Impugnazione dell’accertamento: strategie difensive in giudizio

Se, nonostante gli sforzi precontenziosi, l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di accertamento basato sulle percentuali di ricarico, al contribuente non resta che impugnarlo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) Provinciale – il primo grado del contenzioso tributario (nuova denominazione dal 2023 delle Commissioni Tributarie). Vediamo come impostare al meglio il ricorso e quali sono i motivi di difesa più efficaci, alla luce della giurisprudenza.

Motivi di ricorso principali: Un ricorso ben strutturato dovrebbe contenere, in genere, più censure in via gradata, per coprire ogni possibile vizio dell’atto. Ecco i motivi tipici da considerare:

  1. Vizi procedurali (nullità formali): ad esempio, omessa attivazione del contraddittorio obbligatorio (se applicabile e se ha causato pregiudizio, come visto sopra), oppure carenza di motivazione nell’atto impugnato. Sulla motivazione: l’avviso deve spiegare il percorso logico seguito, i dati usati e anche tenere conto delle eventuali difese già presentate dal contribuente in fase pre-accertamento. Se manca il riferimento a documenti importanti forniti dal contribuente, o se l’atto si limita a frasi generiche (“ricarico incongruo, si accerta tot”), si può eccepire che la motivazione è apparente o insufficiente . Ad esempio, Cassazione ha annullato avvisi dove l’ufficio aveva copiato frasi standard senza indicare quali prodotti erano stati analizzati, quale media era stata applicata e perché . Ogni accertamento dev’essere personalizzato: se trovate boilerplate vaghi, sottolineatelo. Anche la mancata risposta a memorie presentate prima dell’accertamento può costituire vizio di motivazione (Statuto del contribuente art. 7): l’ente impositore deve confutare le argomentazioni difensive del contribuente, altrimenti l’atto risulta emesso “senza tener conto dei chiarimenti forniti”, in violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
  2. Insussistenza dei presupposti sostanziali (“non c’erano le condizioni per l’induttivo”): Questo motivo attacca alla radice la legittimità del metodo induttivo nel caso specifico. In pratica si afferma: “La mia contabilità non era complessivamente inattendibile, le incongruenze non erano gravi al punto da giustificare l’accertamento presuntivo ex art. 39, co.1, lett. d)”. Per sostenere ciò, bisogna ridimensionare le anomalie contestate. Ad esempio, dimostrare che lo scostamento di ricarico è stato sopravvalutato dall’ufficio ed è in realtà modesto (magari portando confronti con imprese similari non evasi). Oppure che i periodi in perdita erano dovuti a cause concrete (che avete documentato). L’idea è far apparire l’intervento del Fisco come immotivato. Se riuscite a convincere che in effetti non vi era nulla di così macroscopico, il giudice potrebbe dichiarare nullo l’atto perché emesso in assenza dei presupposti di legge. Va detto che questo motivo è efficace quando le anomalie sono effettivamente borderline; se invece i numeri sono oggettivamente molto strani, difficilmente il giudice accetterà che non vi fosse presupposto. Comunque, è utile inserirlo per far emergere l’eventuale mancanza di “gravità” delle presunzioni: ricordate Cassazione 13054/2017, laddove dice che difformità non abnormi restano semplici indizi insufficienti . Citare quella giurisprudenza aiuta, se siete in situazioni di scostamenti limitati.
  3. Errori nel metodo di calcolo e valutazione delle prove (vizio di merito logico): Questo è spesso il fulcro: contestare come infondato nel merito il ricalcolo dei ricavi operato dall’ufficio. Qui entrano tutte le questioni già discusse: campione non rappresentativo, media scelta scorrettamente, mancata considerazione di fattori di incidenza (scarti, rimanenze, etc.), paragoni con anni o settori non omogenei. Ogni punto va sviluppato come sottomotivo, magari numerandoli: 3a) Errata applicazione di media semplice anziché ponderata; 3b) Carenza di rappresentatività del campione di beni; 3c) Negata rilevanza di eventi straordinari che invece sono documentati; 3d) Applicazione indebita di percentuale di un anno su anni diversi senza tener conto di mutate condizioni; 3e) Conclusioni illogiche o contraddittorie in presenza di dati contrari (ad es. l’ufficio sostiene ricarico X ma dagli stessi documenti ne risulta uno diverso). Nel fare queste contestazioni, è cruciale argomentare con supporto documentale e tecnico. Se possibile, allegare una perizia di parte fatta da un commercialista che rifà i calcoli in modo corretto: ad esempio, applica la media ponderata e ottiene un risultato diverso, oppure ricostruisce il margine reale considerando gli scarti. Una perizia giurata depositata in giudizio può essere un elemento di convincimento forte. Inoltre, come già detto, grazie all’orientamento Cassazione 2025 , non è indispensabile arrivare a indicare la cifra esatta di ricavi corretti, ma è utile mostrare almeno che il metodo adottato dall’ufficio sovrastima artificialmente i ricavi. Ad esempio: “L’ufficio ha calcolato un ricarico medio del 80%, ma rifacendo i conti con criteri corretti (media ponderata su venduto effettivo) il ricarico scende a 50%. Quindi l’asserita incongruenza si ridimensiona enormemente.” Anche se non direte “i ricavi dovevano essere X”, avrete mostrato che il gap segnalato non era reale o è stato gonfiato.
  4. Mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del Fisco: come motivo aggiuntivo, si può sempre sostenere che l’ufficio non ha raggiunto la prova presuntiva necessaria. Questo è collegato al punto (2) ma si può presentare anche se (2) non passa. Si argomenta che le presunzioni utilizzate non hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti. Ad esempio, se l’accertamento si basa su un unico elemento non così forte (magari solo lo scostamento da studi di settore, senza altre incongruenze), citate le sentenze che dicono che un solo elemento debole non basta . Oppure se si basa su dati di terzi (es. questionari ai fornitori o clienti) che però non sono stati corroborati. O ancora, se mancano del tutto riscontri documentali. Questo motivo è come dire: “anche prendendo per buone le tesi dell’ufficio, non c’è abbastanza per condannarmi, perché gli elementi portati non superano la soglia legale della presunzione qualificata”. È un motivo più giuridico, che può essere apprezzato soprattutto in appello o Cassazione.
  5. Violazione di legge specifiche: Oltre all’art. 39 citato, verificare sempre se l’ufficio ha rispettato tutte le disposizioni correlate. Ad esempio, l’art. 42 DPR 600/73 richiede che l’avviso di accertamento sia sottoscritto dal capo ufficio e rechi l’indicazione del responsabile del procedimento: la mancanza di firma o di tale indicazione è motivo di nullità formale (oggi rara, ma da controllare). Oppure: l’art. 7 L.212/2000 impone di allegare all’avviso gli atti richiamati (es: se l’avviso richiama un PVC della Gdf, questo deve essere allegato o già noto al contribuente). Se l’allegazione manca, potete eccepire nullità dell’atto per difetto di motivazione (il contribuente non messo in grado di conoscere gli elementi su cui si fonda l’accertamento). Sono aspetti tecnici procedurali, ma una difesa completa li scrutina tutti.

Svolgimento della causa: Nella fase di giudizio vero e proprio, la prova si forma nel processo. Ciò significa che potete presentare in Commissione documenti e richieste che magari l’ufficio non aveva visto. In particolare, potete chiedere al giudice di disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), cioè di nominare un esperto terzo (commercialista) che rifaccia i conti e valuti la congruità dei ricarichi. I giudici tributari talvolta la dispongono quando la materia è molto tecnica e le perizie di parte divergono. Se ritenete di avere ragione sui numeri, una CTU può confermarlo con autorevolezza neutrale. Inoltre potete portare testimoni: anche se nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale orale, potete produrre dichiarazioni scritte di terzi (ad esempio di fornitori, che attestano uno stock difettoso, o di un perito che certifica la percentuale di scarto normale nel vostro ciclo produttivo). Tali dichiarazioni non hanno valore di piena prova, ma di indizio sì, e possono rafforzare le vostre tesi. Ricordate che in contenzioso tributario vige il principio del “libero convincimento del giudice”: tutto ciò che viene prodotto (documenti, presunzioni, deduzioni logiche) concorre a formare la sua opinione. Quindi più elementi oggettivi portate a vostro favore, meglio è.

Orientare il giudice: Fate in modo di guidare il giudicante attraverso la vostra storia aziendale, spiegando perché quei conti apparentemente strani hanno una spiegazione lecita. Ad esempio: “La nostra impresa ha deliberatamente applicato un mark-up ridotto nel triennio X-Y-Z per ragioni concorrenziali, come risulta dai verbali assembleari allegati. Ciò spiega il margine inferiore alla media senza bisogno di evocare vendite occulte.” Se riuscite a far percepire la coerenza economica alternativa della vostra spiegazione, avete buona chance. Viceversa, se lasciate solo battaglia di numeri, rischiate che il giudice si affidi ai calcoli del Fisco per prudenza, a meno che non siano manifestamente sbagliati.

Giurisprudenza di supporto: Citare precedenti favorevoli può aiutare a persuadere. Ce ne sono diversi, eccone alcuni principi affermati in sentenze della Cassazione che potete richiamare (molti li abbiamo già detti, ma ricapitoliamo i più utili):

  • “In presenza di contabilità formalmente corretta, l’accertamento induttivo è legittimo solo se la difformità dei ricarichi raggiunge livelli di abnormità tali da privare di attendibilità le scritture; in caso contrario, la difformità rimane un mero indizio e non può da sola sorreggere l’accertamento” .
  • “Qualora il contribuente, in giudizio, contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e congruità, tenuto conto della natura (omogenea o meno) dei beni-merce, della rilevanza dei campioni selezionati e della rispondenza al tipo di media prescelta” .
  • “Non è legittimo presumere ricavi maggiori operando il raffronto tra prezzi di acquisto e rivendita solo su alcuni articoli invece che sull’intero inventario, utilizzare la media semplice invece della ponderata quando tra le merci ci sono notevoli differenze di valore ed i prodotti più venduti hanno percentuali di ricarico inferiori alla media” .
  • “In tema di accertamento con ricarico, il contribuente che ne contesta l’esito deve solo dimostrare l’errore nel calcolo o nei criteri utilizzati dall’ufficio, e non anche fornire l’esatta quantificazione alternativa del proprio margine; è dunque erroneo addossare al contribuente l’onere di provare l’esatta incidenza delle circostanze correttive addotte” .
  • “Il contribuente può sempre fornire la prova contraria rispetto alle presunzioni dell’ufficio: non può il giudice limitarsi a prendere atto della regolarità formale della contabilità, ma nemmeno l’ufficio può ignorare le spiegazioni fornite; se emergono elementi contrari (forniti dal contribuente) l’accertamento va disatteso in mancanza di ulteriori riscontri” .
  • “La sistematica antieconomicità (perdite croniche, utili esigui per più anni) costituisce indizio di sottofatturazione, e legittima l’accertamento induttivo ponendo a carico del contribuente l’onere di dimostrare concrete ragioni che giustifichino la gestione in perdita” .
  • “In tema di presunzioni semplici, gli elementi posti a base dell’accertamento induttivo possono anche essere unici, purché dotati di gravità e precisione; il requisito della concordanza rileva solo in presenza di una pluralità di indizi” .

A seconda del caso concreto, inserite i riferimenti giurisprudenziali ad hoc. Ciò segnala al giudice che la vostra linea difensiva è supportata da autorevoli precedenti, non è campata in aria.

Esiti possibili del giudizio: Se la vostra difesa convince, la CGT può annullare integralmente l’avviso di accertamento. Ciò accade tipicamente se viene riconosciuto un vizio procedurale insanabile o se si ritiene proprio infondato il recupero. In altri casi, più frequenti, la Commissione può adottare una soluzione intermedia, rideterminando essa stessa i ricavi in misura inferiore (il giudice tributario ha infatti il potere di quantificare diversamente l’obbligazione tributaria, non è vincolato al “prendere o lasciare”). Ad esempio, potrebbe riconoscere alcuni argomenti del contribuente – es. aumentare la percentuale di scarto dal 0% al 10%, o usare un ricarico minore – e così ridurre i maggiori ricavi accertati. Ciò conduce a una pronuncia di parziale annullamento con rideterminazione del debito. È una vittoria parziale: si pagherà qualcosa, ma meno del preteso.

In caso di esito negativo in primo grado, resta la possibilità di appello alla CGT Regionale e, eventualmente, ricorso per Cassazione. La CTR (secondo grado) riesaminerà il merito: lì potrete far valere eventuali sottovalutazioni delle prove da parte dei primi giudici. Spesso le CTR rivedono le cause di ricarichi, anche solo per trovare compromessi. La Cassazione, invece, si occuperà solo di vizi di diritto: tipicamente, in questa materia, arrivano in Cassazione questioni sulla corretta applicazione dei principi (ad es. omesso esame di fatti decisivi – se il giudice ha ignorato una contestazione – o violazione dei criteri legali di presunzione). Molte delle ordinanze citate sopra (es. Cass. 22301/2022, 1436/2022, 31784/2025) sono proprio pronunce della Cassazione che hanno cassato sentenze di merito per non aver valutato correttamente le doglianze del contribuente sulla metodologia di calcolo . Ciò dimostra che anche se in primo e secondo grado le cose non vanno bene, c’è possibilità di successo in Cassazione se si riesce a evidenziare errori logici o giuridici grossolani nelle sentenze di merito. Naturalmente arrivare fino in Cassazione è lungo e costoso, dunque l’obiettivo è vincere prima; ma sapere che la Suprema Corte è spesso attenta su questi temi può dare fiducia nel perseverare, se si ritiene di aver ragione.

Domande frequenti (FAQ)

D: La mia contabilità è regolare e tenuta a norma. Possono davvero farmi un accertamento induttivo solo perché dicono che ho ricarichi bassi?
R: Sì, possono. La legge (art. 39, c.1, lett. d DPR 600/73) permette accertamenti induttivi anche in presenza di scritture formalmente regolari, se queste sono ritenute “complessivamente inattendibili” in base a criteri di ragionevolezza economica . Quindi, pur senza errori formali, il Fisco può contestare ricavi non dichiarati se nota grave antieconomicità (es. redditi costantemente in perdita, margini inspiegabilmente esigui, spese sproporzionate ai ricavi). Ovviamente non basta un lieve scostamento: deve essere qualcosa che faccia seriamente dubitare della veridicità dei conti . In pratica, la regolarità formale della contabilità non è uno scudo assoluto contro accertamenti: la Cassazione dice che una contabilità può essere “formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile” . Se però l’ufficio si basasse su elementi deboli o su semplici confronti astratti (es. “il settore fa +5%, tu fai +4%, sei inattendibile”), il contribuente potrà far valere che non c’erano i presupposti per l’induttivo. Ma con differenze marcate, l’azione è legittima.

D: Quali sono gli “indizi” tipici che usa il Fisco per giustificare questo tipo di accertamento?
R: I più comuni sono: – Difformità marcata del ricarico medio rispetto a dati di settore o ad anni precedenti dell’azienda . Esempio: ricarico dichiarato 10%, media settore 30%. – Perdite ripetute o utile irrisorio per diversi esercizi, soprattutto se l’attività invece appare florida (negozio aperto, spese elevate, tenore di vita del titolare non coerente) . – Incongruenze contabili interne: ad es. acquisti di merce > vendite di merce (magazzino che non torna), indici di rotazione del magazzino anomali (merce che teoricamente resterebbe in giacenza troppo a lungo) . – Scostamento dagli ISA/studi di settore: se l’azienda risulta “non congrua” e “non giustificata” agli indici di redditività statistici, e per giunta non ha aderito all’eventuale invito a compliance. – Elementi extracontabili o da terzi: a volte trovano appunti, agende, o dichiarazioni di clienti/fornitori che indicano vendite maggiori di quelle registrate. Anche indagini finanziarie (versamenti sui conti non giustificati) possono integrare l’accertamento sui ricavi. – Comportamenti dichiarativi incoerenti: ad es. un ristorante dichiara di usare 1000 tovaglioli l’anno (troppo pochi rispetto ai coperti desumibili dalla capacità del locale) . In generale, serve qualcosa di concreto che faccia apparire il dichiarato come inverosimile. Tante piccole incongruenze sommate possono bastare, oppure un solo dato macroscopico (tipo costi > ricavi) .

D: Uno scostamento del 10% dalla media di settore può giustificare l’accertamento?
R: Di regola NO, 10% è nell’ordine di grandezza delle normali fluttuazioni. La giurisprudenza parla di scostamenti “macroscopici” o “abnormi” come presupposto . Differenze attorno al 5-10% possono derivare da strategie di prezzo, errori di stima, contingenze, ecc., e non rendono inattendibile la contabilità. Molte sentenze hanno annullato accertamenti basati solo su scostamenti modesti . Diverso se quel 10% si aggiunge ad altri indizi (es. 10% ogni anno accumulato, più altre anomalie): magari in combinazione può pesare. Ma in sé, un margine leggermente inferiore al benchmark non basta. È sempre questione di misura e contesto: un 10% in meno in un settore stabile è poco significativo.

D: Il Fisco ha applicato al 2021 la percentuale di ricarico che ha trovato nel 2019 durante un controllo. Può farlo?
R: Sì, può, in virtù della presunzione di continuità dei metodi di gestione. La Cassazione ha affermato che i ricarichi accertati in un anno sono validi indizi per anni precedenti o successivi, se usati con prudenza . Si presume cioè che l’azienda abbia mantenuto politiche di prezzo simili, salvo prova contraria. Spetta a voi eventualmente dimostrare che il 2021 era diverso dal 2019 (ad es. mix di prodotti variato, contesto economico cambiato). Se fornite prova di cambiamenti (nuova linea di business a margine diverso, ecc.), allora l’estensione non regge. Ma se nulla cambia, l’ufficio è legittimato a presumere che quel ricarico anomalo riscontrato nel 2019 (magari con ispezione e documenti certi) valga anche per 2020-21 . In mancanza di spiegazioni specifiche del contribuente sui mutamenti, i giudici generalmente avallano l’estensione a più anni . Quindi attenzione: dovete differenziare le annualità con fatti concreti, altrimenti l’“ombra” del rilievo si allunga su tutti gli anni accertati.

D: Possono usare le medie di settore nazionali per valutare il mio negozio? La mia zona ha dinamiche diverse…
R: Le medie di settore sono un parametro di riferimento, ma vanno usate con cautela e tenendo conto del contesto specifico. Non sono “prove legali”. La Cassazione dice che gli indici medi di settore non integrano un fatto noto certo, sono indicativi . Quindi sì, l’Agenzia può citarli come confronto, ma poi deve considerare se la tua zona o la tua tipologia di clientela giustifica scostamenti. Ad esempio, se hai un negozio in un piccolo paese, magari i ricarichi medi lì sono più bassi che nelle metropoli. È tuo compito evidenziarlo e magari portare dati (es. studi di settore di quell’area, o confronti con concorrenti locali). L’ufficio di solito dispone di dati medi anche provinciali o regionali, non solo nazionali. Se usano qualcosa di troppo generico, puoi contestare che andava considerata la specificità territoriale. In ogni caso, mai e poi mai le medie di settore da sole possono bastare a farti perdere la causa : devono esserci altri elementi. Quindi usale a tuo favore: se l’atto si basa unicamente su quella media settoriale, sottolinea che la legge richiede presunzioni gravi e concordanti, non semplici statistiche.

D: Mi hanno fatto un accertamento basato sul “tovagliometro” (sono un ristoratore). È legale?
R: Sì, il famigerato tovagliometro è stato ritenuto uno strumento presuntivo legittimo dalla Cassazione in varie sentenze . Se dalle indagini risulta che hai consumato, poniamo, 50.000 tovaglioli e hai dichiarato solo 30.000 coperti, l’ufficio può ricostruire i ricavi presumendo che i restanti 20.000 tovaglioli corrispondano ad altrettanti pasti non scontrinati. Naturalmente devono anche tenere conto dello scontrino medio, ecc. È una presunzione semplice, ma considerata grave se ben fondata (es. acquisti documentati di tovaglioli) . La difesa in tal caso può consistere nel dimostrare che non ogni tovagliolo equivale a un cliente (p.es. alcuni clienti ne usano più di uno, o una parte è stata usata per pulizie in cucina…). C’è anche chi ha portato in giudizio testimoni (camerieri) per confermare che molti tovaglioli erano buttati via a fine giornata inutilizzati. I margini di manovra non sono amplissimi: resta il fatto che un enorme consumo di materiali di servizio a fronte di pochi incassi è indice di evasione. La Cassazione nel merito ha sposato un approccio realistico: dice che il tovagliometro, come il bottigliometro, sono deduzioni logiche basate su fatti noti verificati (consumi) . Comunque ricorda: hai sempre diritto a fornire la prova contraria. Ad esempio, portare registri del personale che prevedono l’uso di X tovaglioli a fine serata per pulizia tavoli, ecc., può almeno in parte giustificare il surplus di tovaglioli. Se poi dall’accertamento risultano anche altre incongruenze (acquisti di cibo non coerenti, ecc.), dovrai rispondere anche su quelle. In definitiva è legale, ma deve essere applicato con criterio e puoi contestarne gli eccessi o errori.

D: In sede di ricorso, devo rifare io il calcolo “giusto” dei ricavi? Non ne sarei capace…
R: Non necessariamente. Devi sicuramente evidenziare gli errori in quello fatto dal Fisco, ma non è obbligatorio fornirne uno alternativo perfetto. La Cassazione 31784/2025 ha proprio affermato che il contribuente deve dimostrare l’incongruenza del calcolo del Fisco, non quantificarne l’incidenza esatta . Significa che non ti possono bocciare il ricorso solo perché non hai presentato “la tua versione” dei ricavi occultati. Certo, se sei in grado di produrre un calcolo alternativo credibile (magari con l’aiuto di un consulente tecnico) fallo, perché aiuta il giudice a capire qual è secondo te la portata corretta. Ma se non puoi, concentra i tuoi sforzi nel far emergere dove l’algoritmo dell’ufficio è fallace: “Hanno ignorato 50mila euro di merce invenduta… hanno usato un margine del 100% mentre i prodotti in saldo erano al 20%…”. Così sposti l’attenzione sui punti deboli dell’accusa. In pratica il giudice, se ti dà ragione su quegli errori, può annullare l’atto senza bisogno di sapere esattamente quale sarebbe stato il ricarico giusto. E potrà anche decidere lui una cifra più equa usando equità e logica. Quindi, non angosciarti se non riesci a calcolare al centesimo i tuoi ricavi veri: è più importante fornire prove e ragionamenti che smontino la presunzione altrui.

D: Vale la pena chiedere l’accertamento con adesione in questi casi o è meglio andare direttamente in causa?
R: Dipende. L’accertamento con adesione offre il vantaggio di una possibile riduzione di sanzioni (1/3) e di chiudere velocemente la questione. Se ritieni di avere qualche torto o comunque non vuoi intraprendere un lungo contenzioso, tentarne una chiusura concordata è sensato. Spesso negli accertamenti da ricarichi l’ufficio in sede di adesione è disposto a togliere qualcosa (es. abbassare il ricarico presunto, riconoscere un po’ di sconti/sprechi) pur di chiudere. Potresti ottenere un dimezzamento dei maggiori ricavi e chiudere la partita pagando le imposte su quella metà, più sanzioni ridotte. Valuta i numeri: se la pretesa iniziale è enorme e tu hai ottime prove per contestarla, allora la via giudiziaria potrebbe azzerarla. Ma se la pretesa non è abnorme e le tue controprove sono un po’ aleatorie, con l’adesione almeno spunti sconti certi. Un altro aspetto: l’adesione sospende i termini del ricorso e ti consente di vedere meglio le carte dell’ufficio. Durante l’adesione spesso ti spiegano in dettaglio come hanno calcolato e magari emergono informazioni utili. Male che vada, se non trovi un accordo, farai ricorso dopo, avendo guadagnato tempo e conoscenza. Quindi, in molti casi conviene tentare l’adesione come strategia, purché non la usi dilatoriamente all’ultimo minuto (rischi di stringere i tempi del ricorso se poi salta) ma la pianifichi subito, e purché tu sia disposto eventualmente a transigere. Se invece sei fermamente convinto di avere ragione al 100% e non vuoi concedere nulla, vai in causa direttamente: l’adesione in tal caso sarebbe una formalità inutile.

D: In appello (o Cassazione) posso portare nuove prove o nuovi motivi?
R: In appello (CGT regionale) è ancora possibile produrre nuovi documenti, a certe condizioni. La riforma del 2022 ha un po’ irrigidito le regole probatorie, ma in generale, se non li avevi prima e sono rilevanti, puoi chiedere di allegarli. Nuovi motivi di ricorso invece no, in appello si può solo sviluppare quelli già del primo grado (al più ampliandone argomentazioni). Quindi è fondamentale già in primo grado mettere tutta la carne al fuoco: tutti i motivi e quante più prove possibile. In Cassazione poi non si possono presentare né nuovi documenti né nuovi motivi di merito: lì si discute solo di legge. Quindi non contare di “aggiustare il tiro” più avanti – fallo subito. Fai eccezione solo se scopri elementi nuovi dopo (es. una sentenza favorevole uscita dopo la tua: quella la puoi citare anche in appello/Cassazione). In sintesi: gioca le tue carte probatorie tutte nel ricorso iniziale e, se possibile, integra ancora in primo grado (c’è tempo fino a 20 giorni prima dell’udienza per depositare memorie e documenti aggiuntivi). Così arrivi in appello con un quadro completo già delineato.

D: Se perdo in primo grado, i giudici di secondo grado tendono a confermare o possono ribaltare a mio favore?
R: Possono certamente ribaltare. Negli accertamenti da ricarichi, c’è molta discrezionalità di giudizio. Capita spesso che una Commissione Provinciale dia ragione al Fisco e poi in appello il contribuente vinca, o viceversa. Questo perché la valutazione degli indizi e delle prove può variare sensibilmente da un collegio all’altro. Alcuni giudici tributari sono più “rigorosi” con l’Erario e pretendono prove robuste (annullando se non le vedono), altri tendono a fidarsi dei calcoli dell’ufficio e magari tagliano solo un pochino. Quindi non disperare se il primo round va male: l’appello è un nuovo esame del merito. Assicurati però di fare appello tempestivamente e di rinnovare, nell’atto di appello, tutte le critiche e richieste istruttorie (per es., se il primo giudice ti ha negato la CTU, riproponila in appello). In secondo grado puoi anche sollecitare una conciliazione giudiziale: un accordo transattivo davanti ai giudici, con sanzioni ridotte al 50%. Spesso l’Agenzia accetta in appello di chiudere con una riduzione, se percepisce il rischio di perdere. In definitiva, il secondo grado è un’opportunità vera di ribaltare. E se anche la CTR conferma l’ufficio, rimane la Cassazione come extrema ratio su punti di diritto. La Cassazione può cassare con rinvio, e allora un terzo giudice di merito riesaminerà (in base alle istruzioni della Cassazione). Dunque, finché ci sono gradi di giudizio aperti, c’è speranza di migliorare l’esito.

D: Quanto contano le sentenze di altri casi analoghi? Posso portare la notizia che Tizio (stesso settore) ha vinto in Cassazione?
R: Le sentenze di Cassazione contano come precedenti autorevoli, ma tecnicamente non fanno legge vincolante (a parte le decisioni delle Sezioni Unite su principi di diritto, che vanno seguite). Comunque, citarle è utilissimo per orientare il collegio: se fai vedere che la Suprema Corte in casi simili ha deciso in un certo modo, molti giudici (soprattutto in appello) ne terranno conto per non emettere decisioni poi facilmente cassabili. Quindi sì, menziona pure che “Cassazione caso X ha annullato un accertamento perché il ricarico era inferiore del 15% alla media, ritenuto insufficiente” . Oppure “Cassazione ha stabilito che non serve la prova esatta alternativa da parte mia” . Non aspettarti però che dicano “ah, se Tizio ha vinto, allora assolviamo anche Caio”: ogni processo è a sé e le prove possono differire. Però allinearsi agli orientamenti giurisprudenziali è qualcosa che di solito i giudici tributari provano a fare, specialmente se consolidati. Nel tuo caso, porta sentenze pertinenti, meglio se recenti (ultimi 5-6 anni), e magari commentale in sintesi nel ricorso. Le troverai facilmente nelle banche dati tributarie o anche in questa guida ne hai diverse citate da utilizzare.

D: I costi del giudizio (spese legali, eventualmente consulenti) possono essere recuperati se vinco?
R: In teoria sì: la parte soccombente in giudizio può essere condannata alle spese, ossia a rimborsare le spese legali della controparte. In pratica, nei giudizi tributari spesso le Commissioni compensano le spese (cioè ciascuno paga le proprie) specie se la questione era di dubbia interpretazione o se c’è soccombenza parziale. Però, se vinci pienamente e la controparte (l’ufficio) aveva torto marcio, puoi chiedere espressamente la condanna alle spese. L’ente le dovrà liquidare secondo parametri forensi (che dipendono dal valore della causa). Non aspettarti cifre astronomiche: a volte riconoscono importi inferiori a quanto pagato all’avvocato, ma qualcosa rientra. In Cassazione, se vinci, di solito le spese te le danno quasi sicuramente. Quindi sì, c’è la possibilità di recupero spese legali. Quanto al costo di consulenti (es. perizia tecnica), quelli non sempre vengono considerati rimborsabili, ma puoi provarci includendoli nelle spese di causa come “anticipazioni”. Valuta comunque costi/benefici: se l’importo in gioco dell’accertamento è alto, combattere fino alla fine conviene; se è basso, magari è meglio transigere presto per evitare di spendere più in legali che in tasse.

Conclusione: la difesa contro un accertamento analitico-induttivo sui ricarichi richiede un mix di competenze contabili e legali. Bisogna saper leggere i numeri come fa il Fisco, per individuarne i punti deboli, e al contempo conoscere le norme e le pronunce che regolano l’onere della prova e i limiti delle presunzioni. Come abbiamo visto, i contribuenti non sono senza tutela: i giudici hanno annullato molti accertamenti quando il Fisco è andato “a spanne” o ha ignorato spiegazioni plausibili. L’importante è non subire passivamente: reagire subito con documenti e spiegazioni, pretendere che l’ufficio motivi nel merito, e se si arriva in giudizio, presentare una difesa tecnica dettagliata. In tal modo, quelle che all’inizio erano solo percentuali astratte possono essere riportate alla realtà della singola impresa, e se la realtà contraddice la pretesa fiscale, il contribuente otterrà giustizia.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a dicembre 2025)

Di seguito elenchiamo i principali riferimenti normativi e le sentenze rilevanti citate nella guida:

Normativa:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c) e lett. d) – Disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi. In particolare la lettera d) (secondo periodo) consente l’accertamento induttivo del reddito d’impresa in presenza di contabilità regolare ma inattendibile, mediante l’utilizzo di presunzioni semplici .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 (comma 2) – Accertamento IVA. Prevede analoghi poteri di rettifica induttiva dell’IVA dovuta, utilizzando presunzioni semplici qualificate, se le scritture risultano inattendibili .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 – Requisiti formali dell’avviso di accertamento (sottoscrizione, motivazione). Importante per eccepire eventuali vizi formali.
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 7 e art. 12. L’art. 7 impone l’obbligo di motivazione chiara e di allegazione degli atti richiamati; l’art. 12, c.7 (ora abrogato dal 2023) prevedeva il diritto del contribuente a presentare osservazioni entro 60 giorni dal PVC prima dell’emissione di avviso .
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-ter – Introdotto dal DL 34/2019, disciplina l’invito obbligatorio al contraddittorio dal 2020 per gli accertamenti fiscali (salvo eccezioni). La mancata attivazione comporta la nullità dell’atto se il contribuente prova il pregiudizio subito .
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 6, 48, 48-bis – Norme sul processo tributario relative alla conciliazione giudiziale (possibilità di accordo con sanzioni ridotte in corso di giudizio) e sulla prova (limiti alla prova testimoniale, uso di dichiarazioni scritte di terzi).
  • Leggi di “pace fiscale”: es. D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (definizione agevolata delle liti pendenti al 2018) ; Legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi 186-205 (definizione agevolata liti pendenti al 2022). Rilevanti per chiudere controversie relative ad accertamenti sui ricarichi con sconti su sanzioni e interessi.
  • Codice Civile, art. 2729 – Disciplina generale delle presunzioni semplici (richiesta di gravità, precisione, concordanza). Rilevante in materia tributaria come criterio di valutazione degli indizi .
  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 53 – Principio di capacità contributiva. Talora richiamato come argomento difensivo quando l’accertamento porterebbe a risultati paradossali (utile netto superiore al fatturato dichiarato, ecc.), anche se invocato raramente con successo.

Giurisprudenza (Corte di Cassazione, salvo ove indicato):

  • Cass., Sez. V, ord. 24/05/2017 n. 13054 – Principio: scostamenti modesti nelle percentuali di ricarico non giustificano da soli l’accertamento analitico-induttivo . Richiede difformità abnormi per considerare inattendibile la contabilità.
  • Cass., Sez. VI-5, ord. 18/01/2022 n. 1436 – Conferma che l’accertamento analitico-induttivo è legittimo se la contabilità è complessivamente inattendibile per antieconomicità. Sancisce obbligo per il giudice di merito di valutare i criteri di calcolo del ricarico contestati (campionamento, tipo di media) . Nel caso specifico cassato l’avviso perché il giudice d’appello aveva accettato un ricarico 120% senza verificare criterio e campione .
  • Cass., Sez. V, ord. 15/07/2022 n. 22301 – Ribadisce che se il contribuente contesta in giudizio il criterio di determinazione del ricarico, il giudice deve verificarne la coerenza logica rispetto a natura dei beni, campione selezionato e media usata .
  • Cass., Sez. V, ord. 05/04/2022 n. 10887 – Principio della presunzione di continuità: le percentuali di ricarico accertate in un anno sono utilizzabili come indizi per anni precedenti/successivi, se ragionevolmente stabili . Onere del contribuente provare eventuali variazioni nelle condizioni d’esercizio tra i periodi (essendo il soggetto “più vicino” alla prova) .
  • Cass., Sez. V, ord. 10/08/2023 n. 24355 – Conferma l’orientamento sulla presunzione di continuità dei ricarichi (chi dichiara sistematicamente in perdita o con margini irrisori deve fornire spiegazioni anno per anno, altrimenti il Fisco può estendere la ricostruzione a tutti gli esercizi) .
  • Cass., Sez. V, ord. 11/01/2023 n. 501 – Ha ribadito la legittimità dell’analitico-induttivo anche con contabilità formalmente regolare, purché supportato da presunzioni gravi, precise e concordanti . (Caso di “gestione antieconomica”: confermato accertamento in presenza di margini lordi bassissimi e spese elevate).
  • Cass., Sez. V, ord. 19/01/2021 n. 736 – In linea con Cass. 30276/2017, sulla necessità di adottare la media ponderata se i beni sono disomogenei . (Richiamata in Cass. 10887/2022).
  • Cass., Sez. VI-5, ord. 18/11/2025 n. 30446 – (Ultimissima) Ha rigettato il ricorso dell’Agenzia confermando l’annullamento di un accertamento induttivo basato su media semplice dei ricarichi nonostante l’eterogeneità dei prodotti . Ribadito il principio: se i prodotti hanno valori e margini molto differenziati, l’uso della media aritmetica semplice è metodologicamente errato e l’accertamento risulta illegittimo . (Caso: campione di 8 articoli con ricarichi dal 425% al 2077%, CTR annulla accertamento, Cassazione conferma la legittimità dell’annullamento).
  • Cass., Sez. V, ord. 05/12/2025 n. 31784 – (Ultimissima) Stabilisce che il contribuente che contesta l’accertamento su ricarico deve dimostrare l’errore nel calcolo, ma NON è tenuto a quantificare l’esatta incidenza correttiva . È illegittimo addossargli l’onere di indicare la precisa misura del ricarico “giusto”. Questa pronuncia alleggerisce la prova a carico del contribuente: basta che evidenzi gli elementi che rendono incongruo il calcolo del Fisco, senza dover rifare interamente i conti . (Ha cassato una sentenza di CTR che aveva preteso dal contribuente la quantificazione esatta dell’impatto delle sue giustificazioni).
  • Cass., Sez. V, sent. 29/12/2016 n. 27330 – Tra le prime a enunciare che i ricarichi di un anno sono validi indizi per altri anni (presunzione di tendenziale stabilità dei margini, salvo prova contraria). (Richiamata da Cass. 10887/2022) .
  • Cass., Sez. V, sent. 19/08/2009 n. 18475 – Conferma la legittimità del “tovagliometro” come base presuntiva grave e precisa in accertamento induttivo . In combinazione con Cass. 9884/2002, costituisce riferimento per l’uso di indicatori di consumo nel settore ristorazione.
  • Cass., Sez. V, sent. 08/08/2002 n. 9884 – Caso di ristorante: afferma che il consumo unitario di tovaglioli è un fatto noto da cui legittimamente si può desumere il numero di pasti effettivamente serviti e quindi i ricavi non contabilizzati .
  • Cass., Sez. V, sent. 05/08/2002 n. 11686 – (Citata in dottrina) Sul valore delle metodologie presuntive “diaboliche” in generale: purché gli indizi siano gravi e precisi, anche metodi inusuali (tovaglioli, inserzioni pubblicitarie, ecc.) possono sorreggere l’accertamento .
  • Cass., Sez. V, sent. 09/12/2013 n. 27488 – Riconferma che modesti scostamenti da studi di settore/parametri non possono costituire unica base accertativa . (Linea giurisprudenziale costante insieme a Cass. 20201/2010, 26388/2005, 5870/2003 citate).
  • Cass., Sez. Un. civili, sent. 18/12/2009 n. 26635 – Principio generale sulle presunzioni tributarie: anche un solo elemento presuntivo, se grave e preciso, può legittimamente fondare l’atto (non serve la pluralità) . Spesso richiamata per legittimare accertamenti basati su un unico parametro (ma forte).
  • Cass., Sez. Un. civili, sent. 09/12/2015 n. 24823 – (SS.UU.) Obbligo di contraddittorio preventivo: sancisce che per l’IVA (tributo armonizzato) la mancata convocazione del contribuente prima dell’accertamento comporta invalidità dell’atto, mentre per i tributi non armonizzati vale la prova di resistenza . Pietra miliare sul contraddittorio endoprocedimentale.
  • Cass., Sez. V, sent. 30/10/2024 n. 28030 – (Non citata sopra, ma rilevante aggiornata) Ha annullato una sentenza di merito che aveva ritenuto “corretta” la percentuale di ricarico del 10% applicata dall’ufficio, evidenziando come la CTR avesse omesso di valutare le specifiche contestazioni della contribuente sulle modalità di calcolo . Ribadito il dovere del giudice di merito di esaminare tutte le censure in tema di determinazione del ricarico.
  • Cass., Sez. V, ord. 05/12/2023 n. 31783 – (ipotetica gemella della 31784) Potrebbe contenere principi simili sulla prova a carico del contribuente. [Da verificare se esistente]. (In mancanza di riferimenti puntuali, omessa).

(Le decisioni sopra sono le più significative emerse nel testo. Laddove possibile, si è indicato il numero e la data esatta della pronuncia per facilitarne la reperibilità. Si noti che molte sono ordinanze recenti, indice di un orientamento in continuo aggiornamento. Si raccomanda di consultare direttamente il testo delle sentenze per un quadro completo.)

Giurisprudenza tributaria di merito (Commissioni):
CTR Toscana sent. 56/20/10 (2010) – Caso “Tuttoscarpa” citato in Cass. 10887/2022 , riguarda accertamento IVA/IRPEF 2005 annullato parzialmente in primo grado, poi in appello confermato su base ricarichi (vicenda che ha portato alla pronuncia Cass. 10887/22 sulla continuità di margini).
CTR Lazio (Roma) sent. 275/2009 – Caso noto di tovagliometro: afferma che il contribuente può utilizzare il tovagliometro a sua difesa, fornendo dati di consumo per provare congruità dei ricavi (richiamata in dottrina) .
CTP Salerno sent. 121/08/2011 – (Caso Lucia Sica, pescivendita) Annulla avvisi 2005-06 basati su ricarichi; in appello CTR conferma solo parzialmente (riconoscendo scarto 10%, danni documentati, ecc.), poi Cass. 22301/2022 conferma esito per contribuente . Esempio di successo difensivo introducendo prove di scarti e rimanenze.
– Altre pronunce di merito sparse sono state richiamate indirettamente tramite la Cassazione (es. CTP e CTR del caso Galleria Prestige s.a.s. in Cass. 1436/2022 ). In generale, le Corti di merito oscillano molto, rendendo decisivi gli interventi uniformanti della Cassazione.

Hai ricevuto un accertamento analitico-induttivo fondato sui ricarichi? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento analitico-induttivo fondato sui ricarichi?
L’Agenzia delle Entrate sostiene che i tuoi margini siano “troppo bassi” rispetto alla media di settore e, partendo da lì, ti imputa ricavi non dichiarati?
Temi recuperi elevati di IVA e imposte dirette, sanzioni pesanti e un impatto serio sulla liquidità?

Devi saperlo subito:
👉 i ricarichi medi non sono una prova,
👉 e molti accertamenti sui ricarichi sono tecnicamente sbagliati.

Questa guida ti spiega quando l’Ufficio sbaglia, come smontare i ricarichi presunti e cosa fare subito per difenderti.


Cos’è l’Accertamento Analitico-Induttivo sui Ricarichi

L’accertamento sui ricarichi nasce quando il Fisco:

  • ritiene la contabilità formalmente regolare, ma
  • la giudica inattendibile per margini “anomali”,
  • applica percentuali di ricarico (medie di settore, studi interni, campioni),
  • ricostruisce ricavi presunti partendo dai costi o dagli acquisti.

In pratica:
👉 “Se il tuo ricarico è sotto la media, allora hai venduto di più di quanto dichiari.”

Ma attenzione:
➡️ la media non è la tua realtà,
➡️ il ricarico non è fisso,
➡️ la prova del maggior ricavo spetta al Fisco.


Perché i Ricarichi Sono un Terreno Fragile per il Fisco

I ricarichi variano in base a:

  • politiche di prezzo e scontistica,
  • stagionalità e promozioni,
  • smaltimento stock e fine serie,
  • mix prodotti (margini diversi),
  • costi fissi elevati,
  • concorrenza locale,
  • canali di vendita differenti,
  • crisi di mercato o ristrutturazioni.

👉 Confrontare la tua azienda con una “media” è spesso fuorviante.


Gli Errori Tipici del Fisco negli Accertamenti sui Ricarichi

Molti accertamenti sono viziati da errori ricorrenti:

  • uso di medie di settore generiche e non comparabili;
  • campioni ristretti o non rappresentativi;
  • mancata distinzione tra categorie di prodotto;
  • ignorare sconti, resi, omaggi, promozioni;
  • applicazione di ricarichi “standard” a tutta l’attività;
  • ricostruzioni forfettarie mascherate da analitiche;
  • mancata valutazione delle prove a discarico;
  • violazione del contraddittorio preventivo.

Questi vizi rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


I Rischi se Non Intervieni Subito

Se non reagisci tempestivamente:

  • il Fisco consolida i ricarichi presunti;
  • partono recuperi IVA e imposte dirette;
  • si applicano sanzioni fino al 180%;
  • arrivano cartelle e azioni esecutive;
  • la liquidità aziendale viene colpita;
  • l’accertamento può estendersi ad altre annualità.

Un ricarico presunto può diventare un problema strutturale.


Come Ribaltare i Ricarichi: Difese Tecniche Immediate

1. Bloccare subito gli effetti dell’accertamento

Prima mossa indispensabile.

Con un avvocato tributarista puoi:

  • chiedere la sospensione dell’atto;
  • evitare l’iscrizione a ruolo;
  • bloccare cartelle e pignoramenti;
  • guadagnare tempo per la difesa tecnica.

2. Contestare la comparabilità del campione

La difesa efficace dimostra che:

  • la tua azienda non è comparabile alla media usata;
  • il campione non tiene conto di dimensioni, zona, canali;
  • i prodotti non sono omogenei;
  • il periodo analizzato è anomalo.

👉 Senza comparabilità, il ricarico cade.


3. Dimostrare i ricarichi reali per categorie

Non esiste “un ricarico unico”.

Puoi dimostrare:

  • ricarichi diversi per linea/prodotto;
  • margini ridotti per promozioni;
  • vendite sottocosto strategiche;
  • rimanenze smaltite a prezzi ridotti.

La ricostruzione va fatta per segmenti, non per medie.


4. Smontare l’antieconomicità

Il Fisco spesso sostiene: “ricarico basso = evasione”.

Ma:

  • si può lavorare a margini bassi;
  • si può privilegiare il volume;
  • si può attraversare una fase di crisi;
  • si può investire per acquisire mercato.

La difesa utilizza:

  • analisi di settore;
  • dati storici aziendali;
  • piani commerciali;
  • perizie economico-finanziarie.

👉 L’antieconomicità non è prova di evasione.


5. Produrre prove e controprove

Per ribaltare i ricarichi servono:

  • listini e politiche sconto;
  • fatture e DDT;
  • report di vendita;
  • inventari e rimanenze;
  • contratti con clienti/fornitori;
  • perizie tecniche indipendenti.

⚠️ Le prove possono essere prodotte anche in giudizio.


Difesa a Medio e Lungo Termine

6. Proteggere amministratori e soci

Gli accertamenti sui ricarichi vengono spesso usati per:

  • imputare utili extracontabili ai soci;
  • contestare gestione antieconomica agli amministratori.

La strategia deve:

  • separare società e persone fisiche;
  • evitare estensioni illegittime di responsabilità;
  • tutelare il patrimonio personale.

7. Gestire eventuali residui in modo strategico

Se, dopo la difesa, resta un importo dovuto:

  • rateizzazioni fino a 120 rate;
  • definizioni agevolate quando disponibili;
  • piani sostenibili che non bloccano l’operatività.

Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti analitico-induttivi sui ricarichi richiede competenze elevate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa

È il professionista ideale per ribaltare ricarichi presunti e proteggere l’azienda.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento sui ricarichi;
  • verifica della comparabilità dei dati usati dal Fisco;
  • costruzione della difesa economico-finanziaria;
  • sospensione immediata degli effetti;
  • ricorso per annullamento totale o parziale;
  • difesa di amministratori e soci;
  • gestione strategica del debito residuo.

Conclusione

Un accertamento analitico-induttivo sui ricarichi non è una verità, ma una stima che deve essere dimostrata.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben costruita puoi:

  • bloccare l’accertamento;
  • smontare le medie di settore;
  • ribaltare i ricarichi presunti;
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni;
  • proteggere la tua attività.

Agisci ora: la difesa efficace parte subito.

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difendersi da un accertamento sui ricarichi è possibile, se lo fai nel modo giusto.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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