L’accertamento analitico-induttivo per incongruenze IVA è oggi uno degli strumenti più utilizzati dall’Agenzia delle Entrate.
Basta una differenza tra registri IVA, liquidazioni, fatture elettroniche, corrispettivi e flussi bancari per far scattare la presunzione di evasione e la ricostruzione di IVA e ricavi presunti.
Il punto centrale è questo:
👉 non ogni incongruenza IVA giustifica un accertamento analitico-induttivo.
Difendersi è possibile, ma solo con strategie aggiornate, perché i controlli IVA sono ormai quasi totalmente automatizzati.
Cosa si intende per incongruenze IVA
Le incongruenze IVA più frequentemente contestate riguardano:
- differenze tra fatture elettroniche e registri IVA
- scostamenti tra liquidazioni periodiche (LIPE) e dichiarazione annuale
- incoerenze tra IVA a debito e incassi bancari
- errori di competenza temporale
- note di credito non correttamente considerate
- operazioni con IVA esigibile differita
- reverse charge e split payment gestiti in modo errato
Molte di queste incongruenze non comportano evasione, ma semplici errori tecnici o gestionali.
Perché l’Agenzia utilizza l’analitico-induttivo
In presenza di incongruenze IVA, l’Ufficio sostiene che:
- la contabilità non è attendibile
- i ricavi reali sono superiori a quelli dichiarati
- l’IVA a debito è stata occultata
- è legittimo stimare il reddito con presunzioni
Da qui l’uso dell’accertamento analitico-induttivo, che consente una ricostruzione presuntiva anche senza prova diretta.
Ma la legge e la giurisprudenza pongono limiti molto precisi.
Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate
Negli accertamenti per incongruenze IVA l’Ufficio sbaglia spesso quando:
- confonde errori formali con evasione sostanziale
- presume automaticamente ricavi da differenze IVA
- non dimostra la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni
- ignora note di credito, storni e rettifiche
- non considera IVA per cassa, split payment o reverse charge
- ricostruisce il volume d’affari in modo astratto
- non rispetta il contraddittorio preventivo
In questi casi l’accertamento è contestabile e spesso annullabile.
Quando l’accertamento analitico-induttivo è illegittimo
L’accertamento per incongruenze IVA è illegittimo se:
- le incongruenze sono sporadiche o spiegabili
- la contabilità è nel complesso attendibile
- manca il nesso tra incongruenza e maggiore IVA dovuta
- non viene provata l’esistenza di ricavi non dichiarati
- le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti
- l’Ufficio ignora le spiegazioni del contribuente
La giurisprudenza è chiara: la differenza IVA non equivale automaticamente a evasione.
Strategie di difesa attuali ed efficaci
Oggi la difesa deve essere tecnica e aggiornata, e può basarsi su:
- riconciliazione analitica tra fatture, registri, LIPE e dichiarazione
- ricostruzione puntuale dell’IVA per competenza ed esigibilità
- dimostrazione dell’assenza di maggior volume d’affari
- documentazione di note di credito, resi e rettifiche
- distinzione tra IVA e ricavi (concetti diversi)
- analisi dei flussi bancari non rilevanti ai fini IVA
- perizie contabili e riconciliazioni IVA avanzate
- giurisprudenza aggiornata su controlli automatizzati
Ogni incongruenza va spiegata analiticamente, non genericamente.
Cosa fare subito
- far analizzare l’atto da un professionista esperto in IVA e contenzioso
- ricostruire analiticamente tutte le differenze contestate
- verificare il metodo induttivo utilizzato dall’Ufficio
- raccogliere documenti e riconciliazioni mirate
- evitare ammissioni o adesioni affrettate
- valutare le opzioni difensive più idonee:
- osservazioni in contraddittorio
- istanza di autotutela
- accertamento con adesione (solo se strategico)
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
- richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
- ricostruzione presuntiva di IVA e ricavi
- recupero di imposte elevate
- sanzioni e interessi rilevanti
- iscrizione a ruolo e riscossione coattiva
- pignoramento dei conti correnti
- estensione dei controlli ad altri periodi
- grave impatto su liquidità e continuità aziendale
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Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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- smontare la ricostruzione induttiva dell’IVA
- dimostrare l’inesistenza di ricavi occultati
- ottenere l’annullamento o la forte riduzione dell’accertamento
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- proteggere liquidità, azienda e patrimonio
- costruire una strategia difensiva aggiornata ed efficace
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Un’incongruenza IVA non è una prova di evasione, ma un dato che va interpretato correttamente.
Agire subito significa impedire che un errore tecnico diventi un accertamento fiscale pesante.
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Introduzione
L’accertamento analitico-induttivo è uno strumento con cui l’Amministrazione finanziaria, in presenza di irregolarità contabili o incongruenze nei dati dichiarati, ricostruisce il reddito imponibile sulla base di elementi indiziari e presunzioni, in parte prescindendo dalle risultanze delle scritture contabili. In altre parole, se i registri IVA o la contabilità aziendale risultano inattendibili – ad esempio per errori gravi, omissioni o dati incoerenti – il Fisco può determinare un reddito “indotto” utilizzando dati esterni (movimenti bancari, consumi energetici, indici di settore, ecc.) e presunzioni semplici . Questo metodo rappresenta una deroga rispetto all’accertamento ordinario (analitico-contabile) e viene attivato spesso proprio in caso di incongruenze IVA, ossia discrepanze significative tra l’IVA dichiarata e quella attesa in base all’attività svolta o ad altri indicatori.
Dal punto di vista del contribuente (ossia del debitore d’imposta che subisce l’accertamento), l’accertamento analitico-induttivo pone sfide difensive complesse. Le pretese fiscali basate su presunzioni possono portare a recuperi d’imposta molto elevati, spesso accompagnati da sanzioni severe, ribaltando completamente i risultati dichiarati. È dunque fondamentale comprendere: quando e come l’Agenzia delle Entrate può utilizzare questo metodo (in particolare per incongruenze IVA); quali sono i limiti di legge e i principi giurisprudenziali aggiornati al 2025 che ne regolano l’applicazione; e soprattutto quali strategie difensive può adottare il contribuente per tutelare i propri diritti sia in sede amministrativa sia, eventualmente, in sede penale tributaria.
In questa guida di livello avanzato, rivolta a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) ma anche a imprenditori e privati, esamineremo nel dettaglio il quadro normativo italiano in materia di accertamenti analitico-induttivi per IVA, con un linguaggio giuridico ma dal taglio pratico-divulgativo. Saranno illustrate le condizioni di legittimità di tali accertamenti, le più recenti sentenze delle corti (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia UE) e le loro ricadute operative, nonché le strategie difensive attuali che il contribuente può porre in essere. Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici (simulazioni di casi reali italiani) e una sezione di Domande & Risposte, per chiarire i dubbi più frequenti. L’ottica è sempre quella del contribuente che subisce la rettifica: dall’analisi delle presunzioni utilizzate dal Fisco, alla verifica del rispetto delle garanzie procedurali (come il contraddittorio preventivo), fino alle possibili azioni in sede contenziosa e – se del caso – alle strategie difensive nel processo penale tributario eventualmente connesso.
Nota: la guida è aggiornata a dicembre 2025 e tiene conto delle novità normative (come l’introduzione del contraddittorio generalizzato ex art. 6-bis L.212/2000) e delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia, inserendo in fondo un elenco di fonti normative e sentenze per approfondimento.
Quadro normativo: cos’è l’accertamento analitico-induttivo
La disciplina degli accertamenti tributari in Italia prevede diversi metodi, a seconda del grado di affidabilità della contabilità del contribuente e delle circostanze del caso. In particolare, per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (imprese e professionisti), distinguiamo tre metodi principali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA :
- Accertamento analitico-contabile (ordinario) – L’ufficio determina il reddito basandosi analiticamente sulle scritture contabili regolari, rettificando singole poste se necessario (ad esempio recuperando costi indeducibili o ricavi non contabilizzati, ma senza mettere in dubbio l’impianto generale della contabilità). Si applica quando la contabilità è tenuta regolarmente e considerata attendibile. La base normativa generale è l’art. 39, comma 1, lett. a–c del D.P.R. 600/1973 (per le imposte sui redditi) e gli artt. 54 e 55 del D.P.R. 633/1972 (per IVA), che consentono rettifiche puntuali delle dichiarazioni.
- Accertamento analitico-induttivo (detto anche “extra-contabile” o “misto”) – Si applica quando le scritture esistono ma presentano incompletezze, falsità o inesattezze tali da renderle in parte inattendibili. In tal caso, pur partendo dai dati contabili esistenti, l’Ufficio può prescindere in parte dalle risultanze del bilancio e integrare la ricostruzione dei redditi con dati ed elementi indiziari esterni. La norma cardine è l’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973, che per le imposte sui redditi consente l’accertamento basato su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti quando “le omissioni, false o inesatte indicazioni” nelle scritture contabili siano tali da inficiare complessivamente l’attendibilità di queste ultime. Norma analoga è prevista in ambito IVA dall’art. 54, comma 2 del D.P.R. 633/1972, secondo cui gli accertamenti IVA possono fondarsi anche su “gravi incongruenze” tra i ricavi, compensi o corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche dell’attività svolta (o dagli studi di settore/ISA). In sostanza, l’ufficio effettua una rettifica mista: analitica per alcuni elementi (ad es. disconoscimento di costi ritenuti fittizi) e induttiva per stimare ricavi o componenti positivi non dichiarati, colmando le lacune della contabilità con presunzioni dotate dei requisiti di legge .
- Accertamento induttivo puro (o “extracontabile” radicale) – È il metodo più ampio e invasivo, utilizzabile solo in presenza delle tassative condizioni previste dall’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 (e, per l’IVA, dall’art. 55 D.P.R. 633/1972). Tali condizioni includono, ad esempio: omessa dichiarazione annuale, mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie, rifiuto di esibire documenti fondamentali, oppure (per l’IVA) violazioni gravissime come l’omesso versamento dell’imposta su operazioni non fatturate. In questi casi estremi, la legge autorizza l’Ufficio a disattendere del tutto le scritture contabili e a ricostruire il reddito d’impresa o il volume d’affari sulla base di qualsiasi dato disponibile, anche avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . In pratica, nell’induttivo puro il Fisco può utilizzare “presunzioni supersemplici” (anche un singolo indizio, pur non robusto, può bastare) e fonti extra-contabili di ogni genere, poiché la contabilità ufficiale è considerata totalmente inaffidabile o inesistente. Questo metodo, proprio perché prescinde da ogni riscontro contabile, è potenzialmente il più lesivo per i diritti del contribuente ed è applicabile solo al ricorrere delle rigorose ipotesi di legge.
Oltre a questi, esiste l’accertamento sintetico (art. 38 D.P.R. 600/1973) rivolto alle persone fisiche, che determina il reddito complessivo in base alle spese sostenute e ad indicatori di capacità contributiva (il cosiddetto “redditometro”). L’accertamento sintetico esula dal tema principale di questa guida – che riguarda imprese e professionisti in ambito IVA – ma sarà accennato per completezza quando parliamo di incongruenze tra redditi dichiarati e spese personali.
Il focus di questa guida, dunque, è sul metodo analitico-induttivo applicato soprattutto in ambito IVA, ossia quando l’Agenzia delle Entrate riscontra “incongruenze IVA” tali da mettere in dubbio l’attendibilità della contabilità o delle dichiarazioni del contribuente. In questi casi l’Ufficio, senza arrivare agli estremi dell’induttivo puro (che richiede situazioni più gravi come la mancata dichiarazione), può comunque rettificare il volume d’affari e la base imponibile ricorrendo a presunzioni semplici purché qualificate (gravi, precise e concordanti) . Ciò comporta tipicamente la ricostruzione di maggiori ricavi non dichiarati o di operazioni imponibili IVA occultate, sulla base di indizi estrapolati dal confronto tra i dati dichiarati e altri parametri oggettivi (medie settoriali, indici di bilancio, flussi finanziari, consumi, ecc.).
Va evidenziato che la normativa italiana in materia di accertamento induttivo è stata anche oggetto di interventi nel tempo: ad esempio, la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha modificato l’art. 39, c.1 lett. d) eliminando il riferimento normativo alle “gravi incongruenze” di cui all’art. 62-sexies D.L. 331/1993 . Ciò è stato interpretato dalla Cassazione (in pronunce del 2016–2018) nel senso che, dal 2007, anche un semplice divario tra il dichiarato e gli studi di settore poteva legittimare un accertamento, a prescindere dalla sua gravità . Tuttavia, la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia UE) ha affermato il principio opposto, cioè la necessità di divergenze rilevanti (significative) per giustificare accertamenti induttivi basati sugli studi di settore, nel rispetto dei principi di neutralità IVA e proporzionalità . Questa tensione è stata in parte risolta con il superamento degli studi di settore e l’introduzione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) dal 2019, i quali non prevedono più automaticità negli accertamenti ma fungono da indicatori di rischio. Resta ferma, comunque, nella normativa IVA (art. 54 DPR 633/72) la possibilità di accertamento analitico-induttivo in presenza di “gravi incongruenze” sostanziali fra il volume d’affari dichiarato e quello desumibile dalle caratteristiche dell’attività.
Di seguito, prima di passare alle strategie difensive, delineiamo quali situazioni tipicamente rientrano nelle “incongruenze IVA” che possono far scattare un accertamento analitico-induttivo, e riepiloghiamo le differenze operative tra questo metodo e l’induttivo puro, come emerse anche dalle più recenti pronunce.
Incongruenze IVA: quando scatta l’accertamento analitico-induttivo
Il termine “incongruenze IVA” si riferisce a una serie di anomalie o scostamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto che segnalano una possibile evasione o una contabilità inattendibile. Tali incongruenze possono emergere dal confronto tra i dati dichiarati dal contribuente e vari parametri di controllo. Ecco alcuni esempi tipici di incongruenze IVA che, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza, giustificano spesso l’attivazione di un accertamento analitico-induttivo:
- Margini o ricarichi anomali rispetto al settore: se un’impresa dichiara sistematicamente un rapporto anormalmente basso tra ricavi e costi (margine lordo quasi nullo o negativo), oppure un mark-up sulle vendite molto inferiore a quello medio del settore, il Fisco presume che parte dei ricavi non sia stata dichiarata (vendite “in nero”). Ad esempio, un negozio al dettaglio che risulta antieconomico (in perdita cronica o con utile irrisorio) mentre gli indicatori di settore suggeriscono ricavi ben più elevati, sarà sospettato di sottofatturazione. La Cassazione ha ripetutamente affermato che operare in costante perdita senza giustificazione è un indice grave di sottofatturazione idoneo a legittimare l’accertamento induttivo, in quanto contrario alla normale logica economica . Il contribuente dovrà eventualmente provare le ragioni oggettive di tale antieconomicità (ad es. crisi di mercato, spese straordinarie, ecc.) per evitare la presunzione di ricavi occulti.
- Credito IVA permanente o incongruo: situazioni in cui il contribuente espone crediti IVA perenni o sproporzionati rispetto al volume d’affari. Ad esempio, un’impresa che ogni anno chiede rimborsi IVA ingenti a fronte di ricavi modesti potrebbe destare sospetti: potrebbe indicare vendite non fatturate (che generano indebitamente credito d’imposta tramite fatture di acquisto fittizie, o l’omessa registrazione di ricavi). Anche un eccesso di acquisti e costi rispetto ai ricavi dichiarati (indice di redditività negativo) è un’incongruenza: se un’azienda compra merci per 100 e dichiara vendite per 80, l’Agenzia può presumere che i restanti 20 siano vendite occultate (magari in nero) e che la contabilità sia inattendibile. Queste situazioni rientrano tra le gravi incongruenze di cui all’art. 54 DPR 633/72.
- Differenze tra dichiarazione IVA e altre dichiarazioni fiscali: un caso frequente è la discordanza tra volume d’affari IVA e ricavi dichiarati ai fini delle imposte dirette. Poiché il volume d’affari IVA comprende tutte le cessioni di beni/servizi effettuate, esso dovrebbe corrispondere (al netto dell’IVA) ai ricavi dichiarati per reddito d’impresa. Se invece dalle liquidazioni IVA risultano vendite maggiori di quelle dichiarate a tassazione diretta, vi è un’incongruenza. Ad esempio, la Cassazione ha esaminato il caso in cui l’azienda aveva registrato fatture attive per un certo importo (nei registri IVA) ma dichiarato un ricavo inferiore in dichiarazione dei redditi, presumibilmente non contabilizzando alcune fatture incassate . Tali discrepanze indicano errori o omissioni rilevanti e legittimano una rettifica analitico-induttiva. (Va notato che talvolta possono esservi spiegazioni tecniche lecite, ad es. fatture emesse a cavallo d’anno incassate l’anno seguente, ma in assenza di chiarimenti questa difformità fa presumere ricavi non dichiarati.)
- Scostamento dagli studi di settore / ISA: se per gli anni in cui erano in vigore gli studi di settore (fino al 2018) un contribuente risultava “non congruo” (ricavi dichiarati inferiori al minimo calcolato dallo studio) e non forniva giustificazioni valide, l’ufficio poteva procedere ad accertamento basato sul risultato dello studio come presunzione. Dal 2019 gli studi sono stati sostituiti dagli ISA, che attribuiscono un punteggio di affidabilità: un punteggio basso per più annualità può far scattare controlli. In ogni caso, l’avvio di un accertamento basato su studi/ISA richiede gravi divergenze e il contraddittorio col contribuente, secondo i principi affermati dalla Corte UE . Ad esempio, la Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile col diritto UE la normativa italiana che consente l’accertamento induttivo da studi di settore solo a fronte di rilevanti differenze tra reddito dichiarato e reddito stimato, e purché al contribuente sia data piena possibilità di contestare le risultanze presuntive e di esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti . Pertanto, in caso di scostamenti significativi dagli indici di affidabilità, l’ufficio può contestare maggiori ricavi, ma il contribuente potrà difendersi provando elementi contrari (ad es. condizioni particolari dell’attività non considerate dallo studio di settore).
- Anomalie nelle indagini finanziarie: l’esame dei conti bancari spesso rivela incongruenze IVA. Due tipici indizi sono:
- Versamenti bancari non giustificati: ogni accredito sul conto dell’imprenditore non risultante in contabilità è presunto per legge un ricavo non dichiarato (art. 32 DPR 600/1973). Se emergono numerosi versamenti non spiegati, il Fisco li cumula come ricavi in nero, determinando una base imponibile aggiuntiva sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA. Ad esempio, versamenti su conto per €100.000 senza corrispondenza di fatture possono far presumere operazioni imponibili IVA occultate pari a quell’importo. Le indagini bancarie costituiscono la base di molti accertamenti induttivi, e la Cassazione ha costantemente ritenuto legittimo presumere che i versamenti su conto del professionista o imprenditore siano ricavi tassabili, salvo prova contraria del contribuente (mentre per i prelievi non giustificati la presunzione legale opera solo per gli imprenditori e non per i lavoratori autonomi, dopo la declaratoria di incostituzionalità del 2014) .
- Fatture emesse non incassate vs incassi non fatturati: un altro riscontro è confrontare i flussi di cassa con l’IVA dichiarata. Se risultano incassi superiori all’IVA dichiarata o movimenti incompatibili (ad es. ingenti prelevamenti di contante non giustificati dall’attività dichiarata), vi è incongruenza. Anche qui, l’ufficio può presumere vendite non documentate o utilizzo di fatture false (es. prelevamenti destinati a pagare fornitori “in nero” o a corrispondere utili occulti). Un caso estremo di incongruenza finanziaria è l’“evasore totale”: colui che non ha mai presentato dichiarazioni IVA pur avendo movimenti finanziari rilevanti. In tali situazioni, l’Agenzia ricostruisce l’intero volume d’affari per presunzione (accertamento induttivo puro).
- Utilizzo di fatture false (frodi IVA): se in sede di verifica si scopre che il contribuente ha contabilizzato fatture per operazioni inesistenti (es. emesse da “cartiere” senza attività reale) per gonfiare i costi e l’IVA a credito, si genera una duplice incongruenza: da un lato costi fittizi che abbassano il reddito dichiarato, dall’altro IVA a credito indebita portata in detrazione. In tali casi, oltre alle sanzioni e al penale per frode, l’Ufficio procede in via induttiva a ricostruire i redditi reali. Ad esempio, nella recente ordinanza Cass. n. 27118/2025, il Fisco aveva riscontrato una contabilità parallela con fatture soggettivamente inesistenti e ha ricostruito maggiori ricavi non dichiarati per €2,9 milioni, ipotizzando anche un compenso “in nero” pari al 20% delle false fatture emesse per altri . La Corte di giustizia tributaria regionale (CTR) aveva annullato in parte l’accertamento ritenendo che tale ricostruzione fosse un “praesumptum de praesumpto” (una presunzione fondata su un’altra presunzione) non sufficientemente solida . La Cassazione, come vedremo, ha poi cassato quella decisione riaffermando che anche un singolo elemento grave può giustificare l’accertamento e che l’onere della prova si sposta sul contribuente . Dunque, in casi di frodi IVA, le incongruenze riscontrate (come la discordanza tra acquisti dichiarati – gonfiati da fatture false – e il reale giro d’affari) autorizzano rettifiche induttive, fermo restando che il contribuente in buona fede potrebbe difendersi dimostrando l’estraneità alla frode o l’assenza di consapevolezza (onere non facile).
In generale, qualsiasi significativa incoerenza nei dati IVA – come indici di rotazione del magazzino illogici, cali eccessivi di materie prime non giustificati, rese di prodotti fuori norma, consumi anomali (si pensi al classico caso del ristoratore che acquista quantità ingenti di farina ma dichiara di aver venduto pochissime pizze: il famoso “tovagliometro” o “pizzometro”, spesso usato in passato come presunzione ) – può indurre il Fisco ad integrare i dati contabili con metodi induttivi.
Occorre sottolineare che non basta una lieve differenza o anomalia occasionale per legittimare l’accertamento analitico-induttivo: la legge e la giurisprudenza richiedono difformità marcate e ripetute oppure circostanze obiettive che facciano cadere la fiducia nella contabilità. Ad esempio, l’art. 10 della L. 146/1998 (ancora rilevante per gli studi di settore fino al 2018) parlava appunto di “gravi incongruenze”; la Corte UE e la Cassazione concordano sul fatto che differenze trascurabili o isolate non bastano – esse costituiscono piuttosto spunti per un controllo, ma l’accertamento va motivato su basi più solide.
In sintesi, l’accertamento analitico-induttivo per incongruenze IVA scatta quando vi è un quadro di anomalie sostanziali e qualificate nei dati fiscali del contribuente: tali da rendere plausibile che la sua dichiarazione IVA (e dei redditi) sia incompleta o infedele. In queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate può legittimamente disconoscere l’attendibilità delle scritture e procedere a una rettifica basata su presunzioni (ancorché semplici), pur dovendo rispettare le garanzie procedurali (come vedremo, ad es. l’obbligo di invitare il contribuente al contraddittorio, specie per accertamenti da studi/ISA).
Nella sezione successiva, riepiloghiamo in forma tabellare le principali differenze tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro, alla luce della normativa e delle interpretazioni giurisprudenziali, per poi passare all’analisi delle più recenti sentenze e dei principi di diritto attuali in materia.
Accertamento analitico-induttivo vs induttivo puro: differenze e requisiti
Uno degli aspetti centrali per impostare una corretta difesa è comprendere bene che tipo di accertamento si ha di fronte, poiché i margini di manovra e gli oneri probatori differiscono. Spesso nel linguaggio comune si parla genericamente di “accertamento induttivo”, ma in ambito giuridico vi è distinzione tra analitico-induttivo e induttivo puro. La tabella seguente mette a confronto i due metodi in termini di presupposti, poteri del Fisco e tutele per il contribuente:
Tabella 1 – Confronto tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro
| Caratteristica | Analitico-Induttivo (art. 39 c.1 lett. d DPR 600/73; art. 54 c.2 DPR 633/72) | Induttivo Puro (art. 39 c.2 DPR 600/73; art. 55 DPR 633/72) |
|---|---|---|
| Situazione di partenza | Contabilità e dichiarazioni presenti ma con elementi inattendibili in parte (errori, omissioni, incongruenze gravi). | Contabilità mancante o totalmente inaffidabile; oppure omessa dichiarazione o gravi inadempimenti (es. libri non esibiti). |
| Presupposti di legge | Incompletezza, falsità o inesattezza di dati contabili tali da inficiare la credibilità delle scritture nel loro complesso ; oppure gravi incongruenze fra fatturato dichiarato e dati desumibili dall’attività (es. studi di settore). | Ricorrenza di almeno una delle condizioni tassative: es. mancata presentazione della dichiarazione, omessa tenuta delle scritture obbligatorie, scritture completamente inattendibili, rifiuto di esibire documenti, ecc. (situazioni previste dall’art. 39 c.2). |
| Approccio di ricostruzione | Misto: l’ufficio rettifica alcune voci in modo analitico (ad es. eliminando costi fittizi) e stima induttivamente le componenti non dichiarate. Viene ancora considerata la contabilità, ma “prescindendo in parte” da essa per colmare le lacune . | Totale: l’ufficio ignora del tutto le scritture contabili e ricostruisce il reddito/volume d’affari ex novo, utilizzando qualsiasi fonte (banche dati, indagini, coefficienti, ecc.). Le registrazioni del contribuente non hanno più alcun valore probatorio. |
| Tipo di presunzioni ammesse | Presunzioni semplici ma dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.) . Occorre quindi un insieme di indizi coerenti, oppure anche uno solo purché molto grave e preciso , per giustificare la rettifica. L’onere della prova si inverte sul contribuente solo se le presunzioni rispettano tali caratteristiche. | Presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . La legge consente di basarsi anche su indizi isolati o congetturali (“presunzioni supersemplici”). Esempio: parametri standard, percentuali di ricarico generiche, consumi medi, ecc., anche senza riscontro plurimo. (Resta comunque necessario motivare logicamente l’accertamento, ma la soglia probatoria è molto più bassa). |
| Ambito IVA | Può essere utilizzato per rettificare la dichiarazione IVA annuale (art. 54 c.2 DPR 633/72) in caso, ad es., di gravi incongruenze tra corrispettivi dichiarati e quelli attesi, oppure contabilità IVA inattendibile (es. registri falsificati). Si traduce in maggior imponibile IVA e relativa imposta dovuta. | Utilizzabile per determinare l’IVA dovuta quando, ad esempio, il contribuente non presenta la dichiarazione IVA (art. 55 DPR 633/72) o quando le violazioni sono tali da non permettere di ricostruire correttamente il debito IVA. L’ufficio liquida l’IVA “a tavolino” in base ai dati esterni (es. volume d’affari stimato). |
| Esempi tipici | Casi di contabilità inattendibile: es. ditte con doppio scontrino (uno fiscale e uno no), registri IVA che non tornano con gli incassi, costi documentati da fatture false (cartiere), differenze tra vendite e acquisti (crediti IVA anomali), studi di settore fortemente disattesi, etc. Si procede accertando ricavi non dichiarati ma riconoscendo in parte i dati contabili affidabili. | Casi di evasione totale o quasi: es. chi non ha tenuto alcuna contabilità, chi non ha presentato la dichiarazione affatto, ditte fantasma scoperte tramite movimenti bancari, oppure contabilità “in nero” completamente diversa. L’ufficio determina il reddito potenziale ex novo (p.es. usando indici standard del settore su dati di fatto: metri quadri del locale, numero dipendenti, consumi di utenze, ecc.). |
| Contraddittorio | Obbligatorio nei casi previsti (es. accertamenti da studi di settore/ISA: l’ufficio deve invitare il contribuente a giustificare gli scostamenti prima di emettere l’avviso) . In generale, dal 2020 in poi la giurisprudenza ha esteso l’obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti fondati su presunzioni, specie in materia IVA (tributo “armonizzato” soggetto ai principi UE di difesa) – principio ora recepito dall’art. 6-bis L.212/2000 introdotto nel 2023 . | In passato molti accertamenti induttivi puri (es. evasori totali) venivano emessi senza contraddittorio, ritenendo non necessario il previo confronto se la violazione era macroscopica (es. nessuna dichiarazione presentata). Tuttavia, dal 2024 il nuovo art. 6-bis Statuto Contribuente impone il contraddittorio generale per tutti gli atti impugnabili salvo eccezioni . Dunque anche in caso di induttivo puro oggi l’ufficio dovrebbe comunicare al contribuente la pretesa e attendere 60 giorni per eventuali osservazioni prima di emettere l’atto, tranne che nei casi di urgenza o rischio frode (vedremo oltre). |
| Onere della prova | Inversione parziale: l’ufficio deve in sede di accertamento esporre gli elementi presuntivi che rendono inattendibile la contabilità e indicare i criteri di ricostruzione del maggiore reddito/IVA. Se tali elementi sono gravi e precisi, allora spetta al contribuente provare il contrario (ad es. dimostrare che i ricavi presunti in realtà non esistono o erano minori). La Cassazione ha chiarito che anche un solo elemento indice grave può bastare a spostare l’onere sul contribuente . Il giudice valuterà se il contribuente ha fornito prova contraria sufficiente (documentale o logica) per superare la presunzione del Fisco. | Inversione quasi totale: in accertamento puro, l’ufficio – una volta evidenziata la condizione che legittima il metodo (es. mancata dichiarazione) – può limitarsi a motivare in modo sommario la ricostruzione (es. “in base ai consumi medi del settore X si stima un volume affari di…”) senza dover portare prove rigorose. Il contribuente, per difendersi, deve assumersi l’onere di dimostrare che la stima è errata o eccessiva. Di fatto, nel processo tributario l’onere probatorio a carico del contribuente è molto gravoso, perché si tratta di confutare una ricostruzione effettuata spesso su base presuntiva debole ma in contumacia di documenti contabili validi. |
Come si evince dalla tabella, l’accertamento analitico-induttivo ha margini di “ancoraggio” ai dati reali un po’ maggiori rispetto all’induttivo puro, e richiede presunzioni qualificate. Questo significa che il contribuente conserva qualche appiglio in più per contestare l’atto sul merito (ad esempio dimostrando che le presunzioni del Fisco non sono così gravi/precise, o che la contabilità – pur con errori – era nel complesso attendibile). Viceversa, nell’induttivo puro spesso la battaglia sul merito è difficile perché la legge ha permesso al Fisco di bypassare i dati del contribuente completamente; in tali casi, la difesa si concentra magari su vizi procedurali o sulla palese irragionevolezza della pretesa (es. ricostruzione fantasiosa).
Attenzione: nella pratica, la distinzione tra analitico-induttivo e puro non è sempre netta, e talvolta negli atti si trovano entrambi gli approcci. Ad esempio, un accertamento per evasione totale (no dichiarazione) è formalmente un induttivo puro, ma l’Agenzia potrebbe comunque utilizzare parametri settoriali e compiere qualche analisi analitica su dati extracontabili trovati (es. documentazione informale scoperta). All’opposto, accertamenti analitico-induttivi possono degenerare in accertamenti “di fatto” puramente induttivi se l’ufficio disattende quasi interamente la contabilità. Per la difesa, è utile evidenziare se l’Ufficio ha abusato del metodo induttivo senza averne i presupposti – ad esempio, se dichiara inattendibile la contabilità solo per lievi scostamenti o errori formali, si potrà contestare l’illegittimità dell’atto in quanto emesso ultra vires (oltre i poteri concessi dalla norma).
Nei prossimi paragrafi analizzeremo i più importanti orientamenti giurisprudenziali recenti (2023–2025) che riguardano l’accertamento analitico-induttivo per incongruenze IVA, evidenziando i principi di diritto affermati e il loro impatto sulle strategie difensive. Successivamente passeremo alle strategie difensive pratiche, sia in ambito amministrativo/tributario che nel caso di eventuali procedimenti penali tributari connessi all’accertamento.
Giurisprudenza aggiornata (2023–2025) su accertamenti induttivi e difesa del contribuente
Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno emesso diverse pronunce rilevanti che delineano i confini dell’accertamento analitico-induttivo e i diritti del contribuente. Parallelamente, vi sono stati importanti interventi a livello europeo (Corte di Giustizia UE) sul trattamento dell’IVA in sede di accertamento induttivo e sul contraddittorio endoprocedimentale. In questa sezione riepiloghiamo le sentenze più significative aggiornate a dicembre 2025, con implicazioni pratiche per le strategie difensive.
Presunzioni semplici e onere della prova nell’analitico-induttivo
Una questione fondamentale riguarda quale livello di prova debba fornire il Fisco per legittimare un accertamento analitico-induttivo e come si ripartisce l’onere probatorio tra le parti. La Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, afferma che quando la contabilità è inattendibile il Fisco può basarsi anche su presunzioni semplici (non assistite da fede privilegiata) purché abbiano i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., ossia gravità, precisione e concordanza . Inoltre, “tali [presunzioni] non devono essere necessariamente più d’una; il convincimento del giudice si può fondare anche su un elemento unico, preciso e grave” , con conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente. Questo principio è stato ribadito di recente nella Ordinanza Cass. 09.10.2025, n. 27118 , la quale ha cassato una decisione di merito troppo favorevole al contribuente. In quel caso, come accennato, la CTR Campania aveva annullato maggiori ricavi presunti ritenendo che il Fisco avesse costruito una doppia presunzione (il famoso 20% di compenso illecito per fatture false) su basi non solide . La Cassazione invece ha richiamato la giurisprudenza consolidata: di fronte a scritture inattendibili (fatture false scoperte, dichiarazione IVA incompleta, dati discordanti), l’Ufficio può procedere in via analitico-induttiva utilizzando anche un unico elemento grave per dimostrare l’esistenza di ricavi non dichiarati . Ha quindi affermato il seguente principio di diritto (che merita di essere riportato testualmente):
«In tema di accertamento analitico-induttivo, a fronte dell’incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contenuti nelle scritture contabili, l’amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., con la conseguenza che l’onere della prova si sposta sul contribuente» .
Questo principio – già presente in precedenti come Cass. 30985/2021, 22184/2020, 33604/2019 citati nell’ordinanza – chiarisce che spetta poi al contribuente fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione. Ad esempio, se il Fisco presume ricavi occulti basandosi su movimenti bancari non giustificati, il contribuente dovrà dimostrare la provenienza non imponibile di quei movimenti (prestiti, trasferimenti tra conti, ecc.) con evidenze concrete; se la presunzione riguarda un ricarico medio, il contribuente può produrre analisi di bilancio o fattori specifici per mostrare che nel suo caso il margine era forzatamente inferiore (es. merce deteriorata, prezzi imposti dal mercato, ecc.).
Dunque, dal lato difensivo è cruciale capire qual è l’indizio principale su cui poggia l’accertamento induttivo e valutare se esso raggiunge effettivamente la soglia di “gravità e precisione” richiesta. In sede contenziosa si potrà contestare, ad esempio, che la presunzione dell’Ufficio è in realtà labile (manca concordanza con altri dati, oppure esistono spiegazioni alternative plausibili). Tuttavia, come si evince dalla Cass. 27118/2025, la tendenza della Suprema Corte è di ritenere legittimo l’accertamento anche con un solo indizio di peso, e di rimettere al contribuente l’onere di smontarlo. Ciò evidenzia l’importanza di arrivare al giudizio con prove difensive solide: affidarsi alla sola contestazione formale della presunzione raramente basta, occorre contrapporre dati e argomentazioni per togliere gravità o precisione all’indizio del Fisco.
Diritto alla deduzione dei costi anche in via presuntiva (Cass. 19574/2025 e Corte Cost. 10/2023)
Un’importante evoluzione giurisprudenziale favorevole al contribuente riguarda il riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti. Tradizionalmente, soprattutto negli accertamenti induttivi puri, l’Agenzia delle Entrate tendeva a ricostruire i maggiori ricavi senza considerare alcun costo, tassando di fatto una plausibile base imponibile lorda. Ad esempio, se un commerciante aveva occultato vendite, si accertavano €100 di ricavi non dichiarati aggiuntivi, applicando imposte piene su 100, presumendo implicitamente margine 100%. Ciò era penalizzante, specie se i ricavi nascosti avevano invece comportato costi (acquisti in nero, costo del venduto, ecc.). La giurisprudenza più risalente distingueva: nell’induttivo puro si ammetteva una sorta di deduzione forfettaria dei costi (riconoscendo che i ricavi non nascono dal nulla, salvo prova contraria), mentre nell’analitico-induttivo a volte si negava la deduzione se il contribuente non documentava i costi (perché formalmente la contabilità era presente, sebbene infedele).
Questa disparità di trattamento è stata affrontata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2023, la quale – semplificando – ha dichiarato illegittima la preclusione alla prova presuntiva dei costi nei casi di accertamento analitico-induttivo da indagini finanziarie. Nello specifico, la Consulta ha ritenuto irragionevole che, a fronte di versamenti bancari considerati ricavi (ex art. 32 DPR 600/73), non fosse consentito al contribuente di provare l’esistenza di costi correlati se non tramite documenti contabili ufficiali. In altre parole, ha affermato il principio di parità di trattamento: se nel induttivo puro si riconosce una quota di costi forfettari, allora anche nell’analitico-induttivo il contribuente deve poter dimostrare, anche in via presuntiva, che ai ricavi occulti corrispondono costi occulti .
Recependo questo indirizzo, la Cassazione (Sez. Trib.) con ordinanza n. 19574/2025 ha sancito chiaramente che anche nell’accertamento analitico-induttivo il contribuente può dedurre costi in via presuntiva . Il caso riguardava una società di persone a cui erano stati accertati ricavi non contabilizzati e parallela contabilità in nero; la CTR aveva confermato i maggiori ricavi senza riconoscere alcun costo correlato poiché non risultavano da documenti. La Cassazione invece, accogliendo il ricorso dei contribuenti sul punto, ha affermato un principio di diritto innovativo (allineato alla pronuncia costituzionale) così formulato:
«In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti» .
Questo significa che oggi il contribuente, anche se non ha documentazione contabile dei costi, può tuttavia sostenere – ad esempio attraverso indizi, calcoli tecnici o coerenze economiche – che per realizzare quei ricavi non dichiarati ha dovuto sostenere dei costi (merci, materie prime, manodopera, ecc.) e che tali costi vanno forfettariamente sottratti dal reddito accertato. Ad esempio, se il Fisco presume vendite non contabilizzate per €50.000, il contribuente può argomentare (magari con l’ausilio di un perito di parte) che il margine medio del suo settore è, poniamo, 30%, per cui a €50.000 di vendite occulte corrispondono circa €35.000 di costi occulti; dunque il reddito imponibile incrementale dovrebbe essere €15.000 e non €50.000. Non è una “sanatoria” dell’evasione, ma un principio di equità fiscale: tassare il profitto effettivo anziché i ricavi lordi non dichiarati.
Naturalmente, questa possibilità non è automatica: il contribuente deve allegare e convincere il giudice circa la plausibilità di tali costi correlati. La Cassazione ha sottolineato che negare in assoluto tale facoltà creerebbe una disparità rispetto all’accertamento induttivo puro (dove da sempre la giurisprudenza ammette la deduzione di costi percentuali, se non altro tramite l’applicazione delle percentuali di ricarico medie) . D’ora in avanti, quindi, una strategia difensiva fondamentale sarà: qualora l’Ufficio abbia ricalcolato maggiori ricavi senza detrarre costi, eccepire in ricorso la violazione dei principi costituzionali (capacità contributiva e parità) e invocare Cass. 19574/2025, quantificando un ragionevole ammontare di costi da dedurre. Ciò può portare almeno a una riduzione della pretesa fiscale se non all’annullamento integrale dell’accertamento (qualora l’omessa considerazione dei costi infici la fondatezza complessiva dell’atto). Ad esempio, Commissioni Tributarie post-2023 hanno iniziato a riformare accertamenti bancari riconoscendo d’ufficio un abbattimento forfettario dei ricavi accertati, sulla scorta di tali principi.
Accertamenti bancari e trattamento dell’IVA sui ricavi presunti: evoluzione 2021–2025
Un tema di grande rilievo, in particolare per gli accertamenti da indagini finanziarie, è come considerare l’IVA sui ricavi presunti ricostruiti dall’Ufficio. In altri termini: se il Fisco, tramite accertamento induttivo, determina che un contribuente ha realizzato operazioni imponibili non dichiarate per un certo ammontare, quell’importo va inteso come al lordo o al netto dell’IVA? La questione ha implicazioni economiche notevoli, poiché incide sul calcolo dell’imposta evasa e quindi anche sull’eventuale sanzione penale.
Tradizionalmente, l’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento ha seguito l’approccio “al netto”: i ricavi non dichiarati venivano considerati netti IVA, e sull’importo accertato si aggiungeva l’IVA al 22% da versare. Ad esempio, se tramite movimenti bancari si ricostruivano vendite nascoste per €100.000, l’ufficio calcolava €100.000 di base imponibile IRES e aggiungeva €22.000 di IVA evasa. Questo approccio è stato però messo in discussione da una importante sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-521/19, 1° luglio 2021) , la quale ha stabilito che, quando un soggetto attua una evasione totale non fatturando né dichiarando operazioni imponibili, l’importo ricostruito in sede di accertamento deve intendersi un prezzo comprensivo di IVA, in ossequio al principio di neutralità dell’IVA. In altre parole, se un evasore totale ha incassato €122.000 dai suoi clienti senza fattura, quei €122.000 vanno considerati come prezzo lordo comprensivo di IVA; dunque la sua base imponibile reale è €100.000 e l’IVA già compresa è €22.000 (che egli avrebbe dovuto versare). Pretendere ulteriori €26.840 (cioè il 22% di 122.000) significherebbe far pagare al contribuente un importo superiore a quanto effettivamente ottenuto dai clienti – violando la neutralità dell’IVA che vuole evitare doppi tributi sullo stesso valore.
Questa impostazione pro-contribuente è stata inizialmente accolta da alcune corti di merito italiane (Commissioni Tributarie): ad esempio la CGT II grado Liguria sent. 122/2025 e CGT II grado Lazio sent. 1109/2024 avevano sposato l’idea dello “scorporo” dell’IVA dai ricavi accertati, riducendo la pretesa fiscale in linea con la giurisprudenza UE .
Tuttavia, in ambito di legittimità c’è stato un revirement: la Cassazione, sentenza n. 16471 del 18 giugno 2025 ha affermato il principio opposto, ossia che nei controlli basati su movimenti bancari i ricavi presunti NON sono comprensivi di IVA . In quella pronuncia (Cass. 16471/2025) la Suprema Corte – rilevando l’assenza all’epoca di un’espressa disposizione interna sul punto – ha ritenuto di non dover seguire il precedente europeo in modo automatico, privilegiando un’interpretazione letterale sfavorevole al contribuente. In pratica, a giugno 2025 la Cassazione ha “riportato indietro” la lancetta, stabilendo con apparente chiarezza che su un ricavo non dichiarato accertato induttivamente va aggiunta l’IVA. Questo sembrava aver chiuso la questione a sfavore dei contribuenti, dando una “certezza” (sia pure onerosa) agli operatori .
Ma il dibattito non era finito: il 2 dicembre 2025 è intervenuta un’ulteriore pronuncia della Cassazione (Ordinanza n. 31406/2025) che ha ribaltato nuovamente l’orientamento, riallineandosi al principio UE ma con una distinzione: la regola del prezzo comprensivo di IVA varrebbe quantomeno per i “evasori totali” . L’ordinanza 31406/2025 ha riguardato un caso in cui il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione ed era stato accertato sui movimenti bancari; la Cassazione vi ha espresso il principio che, in presenza di operazioni completamente occultate al Fisco, “la ricostruzione mediante accertamento induttivo puro della maggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell’IVA” , in forza degli artt. 73 e 78 della Direttiva IVA 2006/112/CE letti alla luce del principio di neutralità. Inoltre – fatto non trascurabile – la Cassazione ha riconosciuto che anche l’evasore totale mantiene il diritto di detrarre l’IVA a monte sugli acquisti, da esercitare entro i termini di legge (pur restando sanzionabile il suo comportamento fraudolento) .
In sostanza, secondo la Cass. 31406/2025, se dall’indagine bancaria emergono ricavi non dichiarati per €122.000, quell’importo è già lordo IVA. Conseguenze pratiche: – L’imposta IVA evasa dovuta sarà considerata €22.000 (22% di 100.000) e non €26.840 (22% di 122.000). I restanti €100.000 costituiranno il ricavo imponibile ai fini delle imposte sui redditi . – Il contribuente potrà, pagando il dovuto, portare in detrazione eventuale IVA sugli acquisti relativi a quei ricavi (nei limiti temporali), perché l’IVA sui costi afferenti anche ad attività “in nero” è detraibile: il principio di neutralità vale pure per chi ha evaso, fermo il diritto dell’erario di sanzionarlo per la violazione.
Questa svolta del dicembre 2025 è molto favorevole ai contribuenti sotto accertamento, e contraddice la sentenza di giugno 2025 (tant’è che la stessa ordinanza 31406 cita la recente pronuncia contraria) . Di fatto, la Cassazione 2025 si è allineata alla visione della Corte UE del 2021. D’ora in poi, ci si attende che la questione sia considerata risolta in tal senso, almeno per i casi di evasione totale. Resta da chiarire se lo stesso principio varrà per i parziali evasori (chi ha dichiarato qualcosa ma occultato altra parte). È plausibile che, dovendosi evitare disparità, la giurisprudenza finirà col considerare sempre compresi di IVA i ricavi non fatturati, quando l’imposta non sia stata addebitata a monte al cliente.
Implicazioni difensive: se un contribuente riceve un accertamento induttivo che calcola l’IVA in aggiunta ai ricavi presunti, soprattutto se egli era un evasore totale per quell’anno, sarà opportuno invocare Corte Giust. UE 2021 e Cass. 31406/2025 per sostenere che la pretesa IVA è eccessiva e che l’importo accertato va scorporato. Ad esempio, in atto di ricorso si chiederà al giudice di ridurre l’imponibile IVA, evidenziando che diversamente si tasserebbe due volte lo stesso “valore aggiunto”. Questo argomento, oltre a ridurre l’importo, può avere riflessi penali: se l’IVA evasa “contabilmente” scende sotto certe soglie penalmente rilevanti grazie allo scorporo, il reato potrebbe non configurarsi. Si pensi a un caso: ricavi non dichiarati €120.000, l’ufficio chiedeva IVA €26.400; se invece quell’importo si considera lordo, l’IVA evasa è €21.600, che è sotto la soglia di punibilità per omessa dichiarazione IVA (che è €50.000 di imposta evasa). Dunque, in combinazione con le soglie di punibilità, far valere questo principio può evitare una condanna.
Va infine menzionato che la Cassazione ha richiamato l’eccezione: se emergono elementi di frode organizzata, l’amministrazione può sanzionare e in certi casi negare benefici (es. potrebbe contestare comunque l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti se le fatture d’acquisto sono false e il contribuente era consapevole, come nel caso di fatture da “cartiere” – in cui la Cassazione ha confermato il diniego della detrazione IVA al cessionario consapevole ). Ma al netto di ciò, per i ricavi in nero ordinari, la direzione è segnata a favore del contribuente su questo aspetto tecnico.
Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale (D.Lgs. 219/2023 e Sez. Unite)
Un’altra novità cruciale per la difesa è il rafforzamento normativo del diritto al contraddittorio prima dell’emissione dell’accertamento. Storicamente, il cosiddetto contraddittorio anticipato non era sempre garantito: era previsto in modo espresso solo in alcune ipotesi (ad es. l’art. 12, c.7 L. 212/2000 per le verifiche in loco, che imponeva di attendere 60 giorni dal verbale di chiusura verifica prima di emettere l’atto; oppure la procedura negli accertamenti da studi di settore ex art. 10 L.146/1998, con invito al contraddittorio). In altri casi (controlli da tavolino, accessi brevi, ecc.) l’Amministrazione spesso emetteva avvisi di accertamento senza un preventivo confronto. Ciò ha generato molto contenzioso, con la giurisprudenza oscillante sull’obbligo generalizzato: dapprima alcune sentenze (Sez. Unite n. 24823/2015) avevano escluso un obbligo generale di contraddittorio salvo prova di concreta lesione (prova di resistenza), specie per tributi non armonizzati; la Corte Costituzionale nel 2017 aveva dichiarato inammissibile una questione sul punto, mantenendo lo status quo. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha spinto fortemente per il contraddittorio nei tributi armonizzati (IVA, dazi), ritenendo illegittimo l’accertamento IVA senza contraddittorio se causa pregiudizio al diritto di difesa (sentenza C-189/18, 9 luglio 2020, HF).
Il legislatore italiano è infine intervenuto: con delega fiscale 2022 e successivo D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 2024, è stato introdotto l’art. 6-bis nello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), il quale generalizza il contraddittorio endoprocedimentale per la gran parte degli atti tributari . In sintesi, la norma prevede che per tutti gli atti impugnabili avanti le Corti di Giustizia Tributaria (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, atti di recupero, ecc.), l’ufficio deve comunicare al contribuente i motivi e gli elementi alla base dell’atto e attendere almeno 60 giorni per consentirgli di presentare memorie difensive, prima di emanare l’atto definitivo . Se l’atto viene emesso senza rispettare tale termine (o senza aver inviato affatto lo “schema di atto” per il contraddittorio), esso è nullo di diritto, salvo specifiche eccezioni previste. Le eccezioni riguardano casi di particolare urgenza e tassatività: ad esempio, se sta per scadere il termine di decadenza dell’accertamento (fine anno), l’ufficio può emettere l’atto prima dei 60 giorni, motivando l’urgenza; oppure sono esclusi dall’obbligo alcuni atti “automatizzati” e i casi in cui il contribuente abbia espressamente rinunciato al contraddittorio.
Questa novità normativa, in vigore per gli atti emessi dal 1° gennaio 2024, impatterà anche sugli accertamenti analitico-induttivi. Per fare un esempio: se l’Agenzia delle Entrate individua nel 2024 delle gravi incongruenze IVA su un contribuente, dovrà predisporre una sorta di avviso di accertamento provvisorio o invito a dedurre, inviarlo al contribuente spiegando cosa intende rettificare (ad es. “abbiamo rilevato ricavi non dichiarati sulla base dei seguenti elementi…”) e attendere 60 giorni eventuali osservazioni; solo dopo potrà emettere l’avviso definitivo. Se ciò non avviene, l’atto è impugnabile per violazione dell’art. 6-bis L.212/2000 e verrebbe annullato in giudizio. La Cassazione, in attesa dell’entrata in vigore di tale norma, aveva già in parte anticipato questo scenario con alcune pronunce di fine 2022 – inizio 2023 (Cass. Sez. Unite 8 settembre 2021 n. 22281 in ambito doganale, e altre) dove si riconosceva che il contraddittorio è regola salvo prova di ininfluenza solo per tributi non armonizzati, ma l’introduzione di una norma generale risolve alla radice il problema per il futuro.
In ambito difensivo, per gli accertamenti emessi fino al 2023, resta la possibilità di eccepire il vizio di mancato contraddittorio solo nei casi in cui era già obbligatorio (studi di settore, accertamenti IVA con contesto sovranazionale se si prova la lesione, ecc.) – e in tali casi occorreva spesso fornire la “prova di resistenza”, cioè indicare quali argomenti si sarebbero fatti valere se interpellati (anche se questa prova in giurisprudenza è stata non sempre pretesa uniformemente). Invece, per gli atti dal 2024 in poi, la difesa potrà molto più semplicemente verificare se l’Agenzia ha inviato lo schema di atto con 60 giorni e, in caso negativo, impugnare l’atto per nullità senza neanche bisogno di entrare nel merito.
Ad esempio, se un avviso di accertamento per incongruenze IVA viene notificato il 30 marzo 2024 senza alcun preavviso, il contribuente nel ricorso iniziale eccepirà subito la violazione dell’art. 6-bis L.212/2000 e chiederà l’annullamento integrale dell’atto per vizio procedurale, a prescindere dai suoi contenuti. Verosimilmente, le Commissioni (ora CGT) annulleranno in rito, in quanto la norma è chiara. Questo rappresenta quindi un potentissimo strumento difensivo.
Va però fatta attenzione: se l’Ufficio motiva l’urgenza (es. atto emesso a ridosso della decadenza, oppure accertamento su società estera che sta sparendo – motivi che il decreto consente di addurre per saltare il contraddittorio), allora l’eccezione di nullità potrebbe non reggere. Si aprirà contenzioso anche sull’esistenza o meno di un’urgenza reale. La norma cerca di evitare abusi di emergenza da parte del Fisco, ma bisognerà vedere l’interpretazione giurisprudenziale.
In conclusione, dal punto di vista del contribuente debitore: – Per accertamenti 2023 e precedenti: valutare caso per caso se l’assenza di contraddittorio preliminare può essere contestata (in materia IVA e analitico-induttiva, la giurisprudenza pre-2024 tendeva a richiedere contraddittorio solo se l’accertamento era basato esclusivamente su studi di settore o parametri; tuttavia, dal 2020 Cassazione ha esteso l’obbligo anche a controlli a tavolino IVA se poteva derivarne un diverso esito – cfr. Cass. 1032/2020). In sede di ricorso, eventualmente dedurre la violazione del diritto di difesa e invocare anche i principi UE (soprattutto per IVA). – Per accertamenti 2024 e seguenti: controllare rigorosamente il rispetto dell’art. 6-bis L.212/2000. Se non è stato inviato lo schema di atto o se l’atto è stato notificato prima dei 60 giorni dalle osservazioni (o dalla scadenza per presentarle), impostare la difesa sul vizio procedimentale che porta alla nullità dell’avviso. Questo può far cadere l’accertamento senza nemmeno discuterne il merito (una vittoria piena per il contribuente, con condanna alle spese dell’Agenzia in genere).
Altre sentenze di interesse (antieconomicità, indagini finanziarie, soglie penali)
Oltre ai grandi temi sopra trattati, segnaliamo brevemente altre pronunce che completano il quadro:
- Accertamento da antieconomicità: Cassazione ordinanza 16.11.2025, n. 30214 (commentata in dottrina) conferma che operare in perdita per più anni senza valide ragioni è di per sé un indice grave di evasione (sottofatturazione) sufficiente a giustificare l’accertamento induttivo . La difesa deve quindi sempre portare ragioni giustificative se l’azienda ha risultati antieconomici (es. scorte invendute, investimenti per espansione, crisi di settore, ecc.), altrimenti la presunzione di evasione sarà difficilmente superabile.
- Finanziamenti soci non giustificati: Cass. ord. 16904/2025 ha ribadito la legittimità dell’accertamento induttivo quando si riscontrano ingenti finanziamenti da parte dei soci di cui non è chiara la provenienza . Tali somme immesse potrebbero infatti derivare da utili in nero precedentemente sottratti a tassazione. La difesa in questi casi consiste nel documentare la fonte lecita e già tassata dei fondi apportati dai soci (ad es. patrimonio personale, vendita di beni, ecc.), per evitare che vengano requalificati come ricavi.
- Prelevamenti e versamenti dei professionisti: Cassazione ha confermato (es. ord. 18442/2022, richiamata in note del 2025) che per i professionisti i soli prelevamenti bancari non giustificati non possono essere considerati compensi non dichiarati, a differenza dei versamenti che invece sì (questo a seguito della Corte Cost. 228/2014) . Quindi, se l’accertamento pretende di tassare anche importi prelevati dal conto del contribuente, l’eccezione difensiva è forte: in base alla normativa vigente, la presunzione dei prelevamenti vale solo per imprese, non per autonomi. Il contribuente professionista potrà far annullare quella parte di maggior reddito.
- Motivazione dell’atto e “doppia presunzione”: la Cassazione (es. ord. 33915/2019) ha ammonito che l’accertamento non può basarsi su una presunzione priva di base fattuale diretta – in altri termini, fare castelli di sabbia inferenziali. Nel caso Cass. 27118/2025 visto, la CTR aveva parlato di praesumptum de praesumpto (20% di compenso illecito senza prova specifica) e la Cassazione comunque ha preteso dall’ufficio al rinvio una motivazione più accurata su quel punto . Ciò insegna al difensore di evidenziare se l’ufficio abbia fatto supposizioni eccessive (presunzioni su presunzioni): ad esempio, assumere un tasso di evasione fisso senza riscontri, o proiettare su più anni un dato trovato in uno solo, ecc. Il giudice potrebbe ritenere la motivazione insufficiente e annullare o ridurre la pretesa.
- Aspetti penal-tributari: alcune pronunce di Cassazione penale (es. Cass. pen. Sez. III n. 4439/2023) hanno chiarito che nel reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) il superamento delle soglie (100.000 € d’imposta evasa e 10% dell’imponibile o 2 milioni € omessi) può essere provato anche attraverso accertamenti induttivi, ma il giudice penale deve comunque valutare criticamente il metodo di calcolo. In altre parole, un accertamento definitivo costituisce una forte prova indiretta, ma l’imputato può contestarne l’attendibilità tecnica. Inoltre, la giurisprudenza penale recente sottolinea che la causa di non punibilità per pagamento del debito tributario (art. 13 D.Lgs. 74/2000, come modificato nel 2019) si applica anche ai reati di infedele e omessa dichiarazione se il pagamento integrale (imposta, sanzioni, interessi) avviene prima del giudizio . Quindi, dal punto di vista strategico, un contribuente che – pur contestando l’accertamento – scelga di pagare tutto il dovuto prima della sentenza penale, eviterà la condanna (non punibilità sopravvenuta). Questo è stato ad esempio oggetto di Cass. pen. 24340/2024 : la Cassazione ha annullato senza rinvio una condanna per dichiarazione infedele in quanto l’imputato aveva dimostrato di aver pagato interamente il tributo evaso, rientrando nella causa di non punibilità .
In definitiva, il panorama giurisprudenziale attuale offre al contribuente vari spiragli difensivi: dalla contestazione del merito (presunzioni eccessive, costi da dedurre, ecc.) a quella del metodo (mancato contraddittorio, motivazione inadeguata), fino a strumenti “estintivi” sul piano penale (pagamento integrale, prima o durante il processo). Nella prossima sezione ci caleremo ancor più nel pratico, delineando le strategie difensive attuabili passo per passo sia nel procedimento amministrativo e contenzioso tributario, sia nel caso di coinvolgimento del piano penale.
Strategie di difesa in sede amministrativa e contenziosa tributaria
Affrontare un accertamento analitico-induttivo per incongruenze IVA richiede un approccio difensivo ben pianificato. Il contribuente (e i suoi consulenti) deve agire su più fronti: anzitutto durante la fase amministrativa (dal momento in cui riceve un verbale di verifica o un invito al contraddittorio, fino all’eventuale emanazione dell’avviso di accertamento), e successivamente in sede contenziosa dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, se l’atto non viene annullato o definito in sede amministrativa.
Esamineremo qui le strategie difensive attuali, tenendo conto delle novità normative e giurisprudenziali, articolandole in sotto-aspetti: contestazioni preliminari di legittimità, difesa sul merito tecnico (dati e presunzioni), utilizzo degli strumenti deflativi (accordi con l’ufficio), e preparazione per un eventuale coinvolgimento penale. Il tutto dal punto di vista pratico del contribuente (debitore) che voglia ridurre o azzerare la pretesa fiscale ingiusta.
1. Verifica dei presupposti e legittimità formale dell’accertamento
Prima ancora di entrare nel merito delle cifre, è fondamentale verificare se l’accertamento rispetta tutte le condizioni di legge per poter essere valido. Questo controllo comprende:
- Presupposti sostanziali del metodo: Assicurarsi che l’ufficio avesse davvero titolo per procedere in maniera analitico-induttiva. Ad esempio, verificare se le cosiddette incongruenze o irregolarità contabili contestate siano effettivamente gravi e tali da inficiare l’attendibilità complessiva. Se l’accertamento cita solo piccole differenze o violazioni formali, si può eccepire che non ricorrono le condizioni di art. 39 c.1 lett. d) DPR 600/73, quindi l’ufficio avrebbe dovuto limitarsi ad un accertamento analitico ordinario. Una difesa in questo senso punta a far dichiarare illegittimo l’uso di presunzioni perché la contabilità era tutto sommato attendibile. Ad esempio: il Fisco contesta un’incongruenza del 5% tra ricavi dichiarati e studi di settore – ciò potrebbe non costituire “grave incongruenza”, specie se l’anno è di crisi; oppure, contesta un errore contabile isolato: anche qui non dovrebbe bastare per un’induttivo. Si tratta di contestare il metodo, chiedendo l’annullamento dell’atto per carenza dei presupposti di legge.
- Motivazione dell’atto: Verificare che l’avviso di accertamento sia motivatamente congruo e dettagliato. La legge (art. 42 DPR 600/73, art. 56 DPR 633/72) richiede che l’atto citi gli elementi su cui si fonda la rettifica e le ragioni. Se l’accertamento è molto generico (es. “riscontrate gravi incongruenze, pertanto si accertano maggiori ricavi €X”), senza spiegare il calcolo o quali presunzioni sono state usate, esso è viziato per difetto di motivazione. Si deve poter capire la base dell’accusa fiscale. Inoltre, se il contribuente durante la verifica o nell’eventuale contraddittorio ha fornito giustificazioni, l’atto deve dar conto delle ragioni per cui tali giustificazioni non sono state accolte. Una mancanza su questo è censurabile (violazione art. 3 L.241/90 e 7 L.212/2000). La difesa quindi esaminerà l’atto riga per riga: se emergono lacune, lo si farà valere in ricorso.
- Contraddittorio e termini procedurali: Come visto, da gennaio 2024 occorre verificare se l’ufficio ha inviato lo schema di atto con anticipo di 60 giorni (art. 6-bis Statuto) e rispettato i tempi. Se l’accertamento è stato emesso prima del decorso dei 60 giorni senza urgenza motivata, proporre immediatamente eccezione di nullità. Se invece l’atto è precedente a tale norma, controllare se per quel caso c’era obbligo di contraddittorio secondo la giurisprudenza pregressa (incongruenze da studi di settore o parametri: contraddittorio obbligatorio per legge; accertamento basato solo su indagini finanziarie IVA: contraddittorio considerato obbligatorio dalla Cassazione dal 2018 in poi – cfr. Cass. 701/2019 – per aderenza a principi UE; ecc.). Se sì e non è stato fatto, chiedere nullità dell’atto (argomentando anche in base a eventuale “prova di resistenza”, cioè cosa si sarebbe potuto chiarire). Se l’accertamento è arrivato dopo un PVC (processo verbale Guardia di Finanza) redatto in sede di verifica in loco, allora l’ufficio doveva attendere 60 giorni dalla notifica del PVC (ex art. 12 c.7 L.212/2000, in vigore fino al 2023, poi abrogato e assorbito dall’art. 6-bis). Se ha emesso prima, l’atto è nullo. Verificare queste tempistiche è cruciale.
- Notifica e decadenza: Controllare se l’avviso è stato notificato nei termini legali (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o settimo se omessa, salvo proroghe COVID per alcuni anni). E verificare la regolarità della notifica (corretto indirizzo, PEC valida, ecc.). Un vizio di notifica o un accertamento decaduto temporalmente è uno scudo totale: si ottiene l’annullamento senza discutere il merito, per intervenuta decadenza.
- Coordinamento con indagini penali: Talvolta, se vi è un parallelo procedimento penale, può sorgere un problema di utilizzo di atti tra procedimenti. Se ad esempio l’accertamento si fonda integralmente su documentazione acquisita penalmente senza garanzie (perquisizioni, sequestri), il difensore può eccepire l’inutilizzabilità di certe prove in ambito tributario se raccolte in violazione di diritti (questioni complesse, ma in certi casi di prove “illegali” potrebbe avere un impatto). Anche la pendenza di un procedimento penale potrebbe suggerire di chiedere la sospensione del processo tributario in attesa dell’esito penale, o viceversa (ma attualmente vige il principio di indipendenza dei due giudizi, c.d. doppio binario, quindi raramente i giudici accolgono la sospensione, a meno che dal penale dipendano elementi decisivi di fatto).
In definitiva, contestazioni preliminari come mancanza di contraddittorio, difetto di motivazione, violazione di termini, sono spesso il primo motivo di ricorso da sviluppare. Se accolti, fanno cadere l’atto senza entrare nei calcoli. Va sempre valutato se il caso concreto offre questi appigli: in molte situazioni di accertamento da incongruenze, specialmente per anni passati, l’ufficio potrebbe aver omesso il confronto o aver scritto motivazioni stereotipe – facilitando il compito difensivo.
2. Confutare le presunzioni del Fisco: analisi tecnica e prova contraria
Se l’accertamento supera lo scrutinio formale (o in aggiunta alle eccezioni formali), la difesa deve attaccare il cuore della pretesa, ovvero le presunzioni e i calcoli con cui sono stati determinati i maggiori imponibili e l’IVA. Qui entrano in gioco competenze contabili e logiche. Alcune strategie chiave:
- Raccolta documenti e spiegazioni per ciascuna anomalia: Occorre scomporre l’accertamento nei vari elementi contestati. Esempio: l’ufficio dice che il ricarico dichiarato è la metà di quello medio di settore, e quindi imputa ricavi in più; inoltre rileva versamenti sul conto non giustificati per €50.000 e li somma ai ricavi. Il difensore dovrà affrontare:
- Ricarico basso: Raccogliere documenti e spiegazioni che giustifichino il margine inferiore. Ad esempio, mostrare fatture di vendita a prezzi scontati per merce difettosa, contratti di fornitura che impongono prezzi fissi bassi, costo del personale particolarmente alto quell’anno che riduce gli utili, etc. Se il settore è molto concorrenziale, portare studi di mercato o testimonianze di prezzi ribassati.
- Versamenti bancari: Rintracciare l’origine di quei versamenti. Spesso, bisogna fornire documenti come: copie di bonifici in entrata con causali (es. “finanziamento soci” – da correlarlo a delibere societarie se esistono; “prestito infruttifero da parenti” – procurarsi dichiarazioni dei soggetti coinvolti; “restituzione di anticipi” – mostrare contratto poi annullato; “errore bancario poi stornato” – estratti conto successivi). Se i contanti versati provengono da prelievi di anni precedenti già tassati, si può predisporre una prova per tabulas che in cassa c’erano quelle disponibilità.
- Altre incongruenze (es. spese elevate rispetto ai ricavi): Dimostrare se possibile che talune spese non generavano ricavi (es. acquisti di beni strumentali – quindi non rivenduti ma patrimonio; oppure scorte di magazzino rimaste invendute – per cui quell’anno i costi superano i ricavi, ma le merci invendute produrranno ricavi futuri o sono state svalutate; oppure spese straordinarie non ricorrenti, etc.).
- Relazione tecnica di un consulente: Nei casi complessi, è molto utile avvalersi di un consulente tecnico (commercialista) che rediga una relazione da allegare al ricorso, in cui ricalcola in modo alternativo il reddito del contribuente tenendo conto dei fattori ignorati dal Fisco. Ad esempio, un perito può rifare il calcolo del ricarico includendo gli sconti praticati, le rimanenze finali non vendute (che l’ufficio magari ha trascurato), ecc., e dimostrare che il ricarico reale non era poi così incongruo. Oppure può ricostruire il flusso di cassa per dimostrare che quei versamenti bancari contestati provenivano da ricavi già tassati in anni precedenti. Una perizia ben fatta può convincere il giudice ridimensionando la gravità delle presunzioni.
- Dimostrare la normalità o spiegabilità delle “incongruenze”: Una tecnica dialettica è trasformare l’apparente incongruenza in qualcosa di plausibile. Esempi:
- Margine di guadagno basso? Giustificarlo con una politica commerciale aggressiva (es. l’azienda ha abbassato i prezzi per entrare sul mercato), oppure con errori gestionali (non c’è reato nell’essere cattivi imprenditori), o con costi non contabilizzati (ad es. l’imprenditore ha pagato lavoratori in nero erodendo il margine – il che spiega la differenza ma ovviamente questo va maneggiato con cautela perché è un’ammissione di altra violazione; se del caso, meglio dire “ha sostenuto costi extra non documentati per consulenze, etc.”).
- Credito IVA cronico? Spiegare che l’attività è strutturalmente a credito (ad es. se si esporta molto o si fanno investimenti). Portare prove di esportazioni non imponibili (che generano credito), investimenti in beni capitali (IVA a credito ingente) e output magari esente o comunque con IVA minore.
- Perdita fiscale ripetuta? Spiegare la ragione economica (start-up, l’azienda è in fase di espansione e reinveste tutto, ha subito crisi di settore, ha sostenuto spese straordinarie per ricerca e sviluppo, oppure l’imprenditore preferisce tenere prezzi bassi per mantenere la clientela – scelta discutibile ma non illecita). Se la ragione è documentabile (es. bilanci in perdita ma contabilità regolare, nessun arricchimento personale nel frattempo) può convincere che non vi fosse intento evasivo.
- Prelevamenti bancari elevati: per imprese, questa è un’anomalia se non si giustificano come costi in nero (cosa che però non conviene dichiarare esplicitamente). Una difesa possibile è dimostrare che i prelievi servivano a pagare spese non fatturate ma comunque non generatrici di reddito (es. acconti ai fornitori poi giustificati, o prelievi per esigenze personali dell’imprenditore – che per un imprenditore individuale non sono costi deducibili ma neanche ricavi, se attinge a casse). Dopo la modifica legislativa, per professionisti l’argomento è che i prelievi non contano affatto per legge come ricavi, quindi vanno esclusi dalla ricostruzione .
- Contropresunzioni: In alcuni casi il contribuente può a sua volta usare presunzioni a favore. Ad esempio, se l’ufficio dice “a fronte di acquisti di materie prime per 100 dovevi avere ricavi per 200, ne hai dichiarati 150, quindi 50 occultati”, il contribuente può presumere che le materie prime non vendute siano rimaste in magazzino. Se l’inventario di magazzino non è stato ben considerato, presentare una lista aggiornata delle rimanenze e dire: ecco, quel costo extra è andato ad aumentare le rimanenze finali (magari sebbene non risultasse perché la contabilità era inattendibile, ma in realtà il magazzino fisico li contiene). Questa è una presunzione (che la merce c’è ancora) ma se plausibile può ridurre i ricavi stimati mancanti. Un altro esempio: se il Fisco presume che dal possesso di un macchinario o da consumi elettrici derivi una certa produzione, il contribuente può presumere viceversa che una parte dei consumi è stata sprecata (guasti, cali fisiologici, inefficienze). Presentare dati su quante ore il macchinario è stato fermo per manutenzione, o quanta merce è andata scaduta/invenduta.
- Ragionare in termini percentuali e assoluti: Spesso gli accertamenti induttivi sparano cifre che appaiono grosse, ma è utile ricalibrare in termini relativi. Ad esempio, se l’ufficio dice che il ricarico medio del settore è 100% e tu hai 50%, a prima vista sembra hai occultato metà dei ricavi. Però magari il 100% è riferito a imprese più grandi, o quell’anno la tua impresa ha perso un cliente chiave. Contestare la validità statistica del confronto: dimostrare magari con dati ISTAT o di categoria che la media di settore usata non è omogenea (es. include imprese di dimensione diversa, o aree geografiche diverse). Anche portare testimonianze di competitor locali con margini simili ai tuoi può aiutare.
In sede di ricorso (o di memorie durante il contraddittorio) è bene schematizzare le controdeduzioni per ciascun punto: – “L’ufficio presume €X di ricavi in nero da versamenti bancari: si allega prospetto dei movimenti bancari (Doc.…) dal quale risulta che tali versamenti provengono da…, pertanto la presunzione dell’ufficio è superata dal riscontro che trattasi di somme non costituenti corrispettivo di operazioni imponibili.” – “Differenza di ricarico: si allega perizia contabile (Doc.…) che ricalcola un ricarico effettivo del …% tenendo conto di …; ne risulta che il gap col settore è solo del …%, valore fisiologico considerata la specificità dell’attività. La presunzione di ricavi non dichiarati è quindi priva di gravità e precisione.” – “Spese elevate rispetto ai ricavi: come da bilanci (Doc.…), l’anno in verifica include costi straordinari per €…, legati a … (es. apertura nuova filiale). Depurando tali costi non ricorrenti, l’azienda sarebbe in utile in linea con i ricavi dichiarati. Pertanto l’incongruenza è solo apparente e l’accertamento va rimosso.”
L’obiettivo è convincere i giudici (o l’ufficio in adesione) che le presunzioni del Fisco difettano nei requisiti: o non sono affatto “gravi, precise e concordanti”, oppure, se anche lo fossero, sono state efficacemente contro-provate dal contribuente. In base al principio citato prima, se il contribuente offre una spiegazione alternativa credibile, la presunzione fiscale viene meno perché viene a mancare l’univocità dell’indizio. Meglio ancora se si riesce a dimostrare positivamente l’inesistenza della maggior pretesa (es: bonifico di 10k sul conto –> fornire contratto di mutuo di pari importo stipulato col padre; a quel punto non c’è più presunzione di ricavo, è chiaro che era un prestito familiare).
3. Valorizzare la deduzione dei costi correlati ai ricavi accertati
Come approfondito in sede giurisprudenziale, oggi il contribuente ha un importante strumento: chiedere il riconoscimento dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, anche se tali costi non erano stati contabilizzati. In pratica, se proprio il giudice (o l’ufficio in sede di adesione) ritiene che vi siano stati ricavi non dichiarati, bisogna almeno ottenere che la tassazione avvenga sul profitto netto e non sul lordo.
Azioni concrete: – Calcolo di una percentuale di costo sul ricavo occulto: Ad esempio, se l’attività è commercio con ricarichi medi del 40%, vuol dire che su 100 euro di vendite il costo merce è 60. Quindi se l’ufficio trova vendite in nero per 50, tu sostieni che perlomeno 30 di quei 50 erano costo del venduto in nero, dunque il reddito aggiuntivo dev’essere 20. Ciò si può sostenere allegando bilanci di settore, margini medi o anche il margine proprio dichiarato (se uno dichiara margini bassi, non può poi in nero avere margini al 100% – c’è incoerenza in quella presunzione). – Richiamo esplicito alla Cassazione e alla Consulta: Nel ricorso o nell’istanza di accertamento con adesione, citare la sentenza Corte Cost. 10/2023 e Cass. 19574/2025 , sottolineando che “in ossequio al principio di capacità contributiva e alla parità di trattamento, anche nell’eventuale ricostruzione di ricavi non dichiarati va operata una deduzione forfettaria dei costi produttivi correlati”. Questo mette pressione sia all’ufficio (che potrebbe preferire transare su importi ridotti piuttosto che rischiare una sconfitta in giudizio su questo punto) sia al giudice (che, letti questi riferimenti, tenderà a ridurre la base). – Documentare se possibile i costi “in nero”: Situazione delicata: ammettere di aver sostenuto costi in nero è autoincriminante (potrebbe comportare sanzioni per acquisti non fatturati, ad esempio). Però a volte, indirettamente, si può far capire la loro esistenza. Esempio: se emergono ricavi non fatturati di un cantiere edile, implicare che per realizzarlo ci fu acquisto di materiali non fatturati (magari il contribuente li ha pagati in contanti a fornitori compiacenti). Non si hanno fatture, ma si può portare la distinta dei materiali realmente impiegati e i prezzi medi di mercato, mostrando che una parte di spesa non risulta nelle fatture ufficiali. Più sicuro è restare su un piano generale: “L’azienda nel periodo ha dovuto sostenere costi vari documentati per tot, e appare logico che i ricavi non contabilizzati abbiano comunque comportato ulteriori costi (materie prime, personale straordinario in nero) stimabili almeno nel x% dei ricavi medesimi”. – Chiedere CTU contabile: Nei giudizi di merito, si può anche avanzare istanza di Consulenza Tecnica d’Ufficio al giudice, affinché nomini un esperto che determini il margine reale dell’attività e quindi i costi correlati. Se il giudice l’accoglie, un consulente terzo potrà certificare che sì, a quell’attività corrispondono costi del, diciamo, 70% dei ricavi, e dunque il recupero va abbattuto di conseguenza. Spesso solo la richiesta di CTU spinge l’ufficio a riconsiderare la propria posizione (per evitare l’incertezza di una perizia terza). – Non dimenticare l’IVA sugli acquisti: Oltre ai costi in sé (per IRPEF/IRES), se i ricavi occultati presuppongono acquisti occultati, c’è un’altra conseguenza: il contribuente avrebbe potuto detrarre l’IVA su quegli acquisti se li avesse fatturati. Con la pronuncia Cass. 31406/2025 ora è sancito che ha diritto a detrarla anche ex post . Dunque, in un’ottica difensiva completa, si potrebbe chiedere che l’IVA da pagare sia calcolata al netto dell’IVA sugli acquisti correlati. In sede amministrativa l’AdE difficilmente accetterà, ma in giudizio si può sollevare la questione (specie se ci sono elementi per quantificare almeno in parte tali acquisti).
Esempio pratico: l’Agenzia contesta ricavi in nero €100.000. In ricorso, si sostiene: “In subordine, qualora il Collegio ritenesse sussistenti i ricavi non dichiarati, si chiede che gli stessi vengano rideterminati al netto dei relativi costi, forfettariamente individuabili almeno nel 70%, attesa la natura commerciale dell’attività e il ricarico lordo normalmente applicato dalla ricorrente (30%). Conseguentemente, il maggior reddito imponibile risulterebbe pari a €30.000 in luogo di €100.000. Parimenti, l’IVA pretesa andrà ridotta calcolandola su €30.000 (IVA €6.600) anziché su €100.000 (IVA €22.000), oppure applicando il principio del prezzo lordo comprensivo d’imposta di cui alla Direttiva 2006/112/CE e giurisprudenza UE.”
Questa formulazione mette sul tavolo del giudice una soluzione più equa. Spesso, le Commissioni tributarie, quando riconoscono in parte la fondatezza dell’accertamento ma lo ritengono eccessivo, optano per una riduzione d’ufficio, accogliendo parzialmente il ricorso. Citando giurisprudenza alta su costi forfettari, si legittima tale operazione.
Infine, sul piano penale, riuscire a far abbattere i ricavi accertati per costi significa anche ridurre l’imposta evasa contestata, e come detto ciò può far scendere sotto soglia la violazione penale. Ad esempio, nel caso sopra, IVA evasa scende da 22k a 6.6k: se quell’anno il contribuente non aveva altri rilievi, il reato di infedele dichiarazione IVA (soglia 50k) non scatta più. Quindi l’importanza è duplice.
4. Ricorrere agli strumenti deflattivi: adesione e conciliazione
Parallelamente (o alternativamente) alla via del contenzioso, il contribuente può valutare di utilizzare gli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dall’ordinamento per trovare un accordo o comunque ridurre l’impatto delle sanzioni. In materia di accertamenti induttivi, tali strumenti spesso risultano utili, specie quando la posizione non è completamente difendibile ma c’è margine per una trattativa. Tra i principali:
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): Dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento (o anche prima, su invito), il contribuente può presentare istanza di adesione, che sospende i termini di impugnazione e apre una fase di dialogo con l’ufficio. Nell’adesione, il contribuente e l’ufficio cercano un accordo sulle somme dovute. Per incongruenze IVA, l’adesione è occasione per mettere sul tavolo le controprove raccolte senza la formalità del processo, e magari convincere il funzionario a ridurre il rilievo. Si può negoziare, ad esempio, un abbattimento del maggior ricavo presunto tenendo conto di alcuni costi (una sorta di transazione sul quantum). Vantaggi: le sanzioni in caso di adesione sono ridotte ad 1/3 del minimo edittale. Ad esempio, un’imposta accertata di €20.000 con sanzione del 90% (€18.000) verrebbe rideterminata a €6.000 di sanzione in adesione. Inoltre, si evita il rischio di esito incerto in giudizio e si può rateizzare il dovuto (fino a 8 rate trimestrali, 16 se importo > €50.000). Strategicamente, se il contribuente ritiene di avere qualche torto ma anche ragione parziale, l’adesione consente di cristallizzare una soluzione più mite. Attenzione: aderire significa rinunciare al ricorso; però se le pretese iniziali erano insostenibili, ottenere una riduzione importante può valere la rinuncia a far causa. È sempre opportuno, anche solo per tattica, presentare istanza di adesione (si guadagnano 90 giorni di tempo in più per preparare eventualmente il ricorso, e si saggia la disponibilità dell’ufficio).
- Mediazione tributaria (per controversie fino a €50.000): Se il valore in contestazione non eccede 50k (imposta + sanzioni), prima di giungere in giudizio è obbligatorio presentare reclamo-mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92). In questa sede (che coincide con il ricorso introduttivo, solo che viene esaminato dall’ufficio locale o dall’organo di mediazione dell’Agenzia), si può ottenere una riduzione delle sanzioni al 35% e l’eventuale definizione della lite. Per accertamenti induttivi su piccole imprese, spesso la mediazione è un’occasione di chiudere la vicenda con reciproche concessioni: l’ufficio potrebbe, ad esempio, accogliere un abbattimento dei ricavi presunti del 30% e ridurre sanzioni, e il contribuente accetta di pagare il resto. Va presentata insieme al ricorso (e se non si raggiunge accordo, il ricorso prosegue).
- Conciliazione giudiziale: In caso di ricorso pendente, c’è la possibilità di conciliare in udienza o fuori udienza (art. 48 D.Lgs. 546/92). La conciliazione può essere totale o parziale: ad esempio, l’ufficio potrebbe riconoscere alcuni punti (costi forfettari, abbattimenti) e il contribuente accetta di pagare il resto. Le sanzioni vengono ridotte al 40% del minimo (se conciliazione in primo grado) o al 50% (se in secondo grado). La conciliazione è utile se emergono nuovi elementi nel corso del giudizio che fanno propendere per un compromesso, o se la giurisprudenza nel frattempo si è evoluta pro contribuente e l’ufficio preferisce evitare la sconfitta.
- Ravvedimento operoso “sprinting”: Prima che l’accertamento venga notificato, se il contribuente si rende conto di avere effettivamente commesso infedeltà (es. il 2021 è incongruente e teme un controllo), potrebbe valutare un ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) presentando una dichiarazione integrativa e pagando spontaneamente le maggiori imposte dovute con sanzioni ridotte. Questo ovviamente va fatto prima di ricevere qualunque notizia di verifica (se è già iniziata un’attività accertativa, non è più possibile ravvedersi su ciò che è stato constatato). Nel contesto di incongruenze IVA, ad esempio, se un contribuente nota di avere un indice ISA molto basso o scostamenti, anticipare un’integrativa con versamento lo mette al riparo da successive contestazioni, o comunque rende l’eventuale contestazione priva di sanzioni penalizzanti (perché ha già pagato, resterebbero eventualmente sanzioni residue minime). Inoltre, in ambito penale, un ravvedimento con pagamento prima dell’avvio di accertamenti esclude in radice il reato (il fatto non è più punibile se prima della formale conoscenza di accessi o verifiche si pagano le imposte omesse – art. 13 c.1 D.Lgs.74/2000).
- Definizione agevolata liti pendenti: Nel 2023 c’è stata un’apertura con la tregua fiscale (L. 197/2022) che consentiva di chiudere a % ridotte le liti pendenti. Queste misure una tantum vanno monitorate: se il contribuente ha già la causa in corso, potrebbe aderire a eventuali future definizioni agevolate (pagando solo il tributo, o una parte). Nel 2023 se n’è avuta una per le liti pendenti al 2010 e al 2022. Anche se non è permanente, è un’opzione se si ripresenta in finanziarie future.
In sintesi, una strategia difensiva accorta considera anche il “piano B”: se le contestazioni del Fisco sono in parte fondate (ad es. davvero c’è stata sotto-dichiarazione, magari non di quanto dice l’ufficio ma qualcosa sì), può convenire negoziare per limitare danni. Soprattutto perché le sanzioni tributarie sono altissime (dal 90% al 180% dell’imposta evasa in caso di infedele dichiarazione): con adesione a 1/3 o mediazione 35% si riducono enormemente.
Va valutato caso per caso. Il difensore spesso prepara sia il ricorso sia l’adesione, e intanto discute con l’ufficio. Se vede che l’accordo può essere molto vantaggioso (es. taglio del 50% dell’imponibile e sanzioni ridotte a 1/3), può consigliare il cliente di accettare. Se invece l’ufficio è rigido, si va avanti in contenzioso mettendo in atto tutte le difese illustrate.
Un ultimo consiglio pratico: durante le trattative con l’ufficio, restare coerenti con la linea difensiva. Non ammettere fatti che poi potrebbero essere usati contro nel penale o se salta la trattativa. Ad esempio, non dire “sì ho fatto nero per 100 ma fammi pagare solo su 50” – meglio argomentare in ipotesi (“anche volendo considerare ricavi non dichiarati, questi non possono superare 50, per i motivi X, Y…”). L’adesione è procedura “protetta” (le dichiarazioni fatte non sono utilizzabili in giudizio se la procedura fallisce), ma è comunque prudente mantenere un profilo tecnico.
5. Interazione con il procedimento penale tributario
Se l’accertamento analitico-induttivo porta alla luce importi evasi di significativa entità, è frequente l’insorgere di un parallelo procedimento penale per reati tributari. In particolare, i reati tipicamente connessi ad accertamenti per incongruenze IVA sono: – Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): scatta se l’imposta evasa supera €100.000 e l’attivo non dichiarato supera il 10% del dichiarato o comunque €2 milioni. Un accertamento che aggiunge ricavi e IVA evasa potrebbe concretizzare questo reato per l’anno in verifica. – Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): se il contribuente non ha proprio presentato la dichiarazione IVA (evasore totale) con imposta evasa oltre €50.000. – Frode fiscale (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000): se le incongruenze dipendono da uso di fatture false o artifici (ad es. doppie contabilità), si può configurare il reato più grave di dichiarazione fraudolenta. – Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8): se l’azienda ha emesso fatture false (caso di cartiere). – Occultamento/distruzione di documenti (art. 10 D.Lgs. 74/2000): se per ostacolare la verifica ha distrutto registri.
Nel momento in cui riceve l’avviso di accertamento o anche prima (dopo PVC GdF), il contribuente potrebbe aver già ricevuto un’informazione di garanzia dalla Procura o una visita della Guardia di Finanza per il penale. La difesa tributaria e la difesa penale devono allora procedere coordinate, ma con distinzioni: – Nel processo tributario vige il principio del “più probabile che non” (onere della prova come in sede civile, con inversione verso il contribuente per presunzioni qualificate). Nel processo penale vale la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” a carico dell’accusa e il principio di innocenza. Dunque, può accadere che il contribuente perda la causa tributaria (dove non ha convinto al 100%) ma venga assolto in penale perché rimane un ragionevole dubbio sui numeri. – L’esito del giudizio tributario non vincola il giudice penale e viceversa, stante il doppio binario. Però nella pratica gli atti dell’accertamento sono spesso allegati nel fascicolo penale e considerati come elementi di prova (quantomeno come perizia dell’Agenzia Entrate).
Strategie difensive nel penale tributario connesso: 1. Mettere in dubbio l’attendibilità dell’accertamento fiscale: La difesa penale punterà a evidenziare ogni margine di incertezza nelle quantificazioni del Fisco. Ad esempio, se l’accertamento induttivo si basa su presunzioni (es. percentuali medie), sottolineare che si tratta di congetture non di prove concrete di ricavi sottratti. Si può chiedere una consulenza tecnica nel processo penale per rifare i conti (il giudice spesso la concede se i numeri sono controversi). Obiettivo: creare quel “ragionevole dubbio” sulla reale entità dell’evasione. Se, ad esempio, l’imposta evasa contestata è €120k, far emergere che potrebbe plausibilmente essere di meno (magari sotto 100k) per errori di stima – ciò potrebbe portare all’assoluzione per infedele (perché sotto soglia) o al derubricare in violazione amministrativa. 2. Distinguere la condotta dolosa: Nel reato di dichiarazione infedele occorre l’elemento soggettivo del dolo specifico di evasione. La difesa può sostenere che non vi era intenzione fraudolenta, ma errori contabili, interpretazioni in buona fede (per esempio: “pensavo che quel provento non fosse imponibile IVA, non l’ho dichiarato per ignoranza non per frode”). Se regge, potrebbe portare all’assoluzione (anche se in campo tributario “ignoranza legge” raramente scusa, ma il penale considera più l’intenzionalità). Ad esempio, contestare sotto il profilo penale che le incongruenze fossero frutto di negligenza grossolana ma non di volontà di evadere. 3. Beneficiare della causa di non punibilità per pagamento: Come anticipato, la legge prevede che per i reati di infedele e omessa dichiarazione non siano punibili se prima del dibattimento di primo grado il debito tributario (imposta + interessi + sanzioni amministrative) viene integralmente estinto . Quindi una strategia forte, se il contribuente ne ha la possibilità finanziaria, è: pagare tutto quanto dovuto al Fisco (magari utilizzando anche le definizioni agevolate se pendenti, o rateizzando col Fisco – la norma ammette anche il pagamento rateale purché completato). Una volta portata la prova del pagamento integrale in sede penale, il giudice dovrà dichiarare il reato non punibile per intervenuta causa estintiva (come appunto successo in Cass. pen. 24340/2024 ). Questa è di fatto la “soluzione di sicurezza” se il contribuente preferisce evitare rischi: paga e chiude il penale, anche se magari continua a litigare in commissione per riavere indietro qualcosa (attenzione però: se paga volontariamente poi la CTR difficilmente gli ridarà i soldi, a meno che vinca sul merito – ma almeno sul penale è salvo). 4. Plea bargaining (patteggiamento) e sospensione condizionale: Qualora la prova dell’evasione fosse schiacciante e non si rientri in cause di non punibilità, la difesa può puntare a patteggiare la pena (ridotta di 1/3) ma va ricordato che per alcuni reati tributari il patteggiamento è subordinato all’avvenuto pagamento del dovuto. In particolare, dal 2019 è previsto che per i reati di infedele e omessa dichiarazione non si possa patteggiare se non si è pagato il debito tributario . Quindi, di nuovo, se si vuole chiudere la vicenda penale con patteggiamento e pena sospesa, bisogna pagare. Se invece si è in reati di frode, il patteggiamento è ammesso (ma di solito quelle condotte hanno pene più alte e anche in caso di patteggio potrebbe esserci detenzione non sospesa, dipende). 5. Coordinare la tempistica dei procedimenti: In alcuni casi potrebbe convenire che il processo penale attenda l’esito di quello tributario o viceversa. Non c’è obbligo legale di sospensione, ma la difesa può chiedere al giudice penale di aspettare la definizione in Cassazione del tributo, se per esempio la questione è puramente tecnica (quanto era l’imponibile?). I giudici penali a volte accettano (sospendono o rinviano molto avanti), altre volte vanno comunque spediti. Al contrario, il giudice tributario non sospende in attesa del penale se non in rarissime situazioni (legalmente non previsto). Tuttavia, se il penale definisce chiaramente alcuni fatti (es. dichiara che parte della pretesa era infondata), questo potrà essere usato in appello tributario come elemento nuovo (non vincolante, ma persuasivo). Ad esempio, un’assoluzione penale con formula “perché il fatto non sussiste” sull’accusa di aver occultato 500k di ricavi, sarà un punto forte da far valere in commissione per chiedere annullamento (anche se formalmente indipendente, difficilmente un giudice tributario ignorerà un esito penale così netto). 6. Tutela reale del patrimonio: Una nota: spesso in penale vengono disposti sequestri preventivi per equivalente sul patrimonio del contribuente a garanzia del recupero del profitto del reato (es. se contestano evasione da 300k, sequestrano beni per quel valore). Pagare il debito tributario può portare al dissequestro (perché viene meno il profitto da confiscare). In caso contrario, conviene interloquire mostrando magari che l’accertamento è contestato e chiedendo di limitare il sequestro solo sulla parte di imposta che risulta certa (es. togliere quella ancora sub iudice tributario). A volte le Corti accolgono parzialmente la riduzione del sequestro se c’è un contenzioso con buone probabilità.
In definitiva, la linea difensiva in penale deve essere concertata col tributarista. Bisogna evitare contraddizioni: ad esempio, non si può ammettere colpevolezza in penale e poi negare tutto in tributario (anche se i due procedimenti sono separati, dichiarazioni discordanti possono emergere). Meglio mantenere coerenza: se in tributario si dice “non c’è stata evasione, o comunque l’importo è minore”, in penale si dovrà dire uguale, e semmai puntare su elementi soggettivi o su cause di non punibilità.
Un’ultima risorsa: il pagamento rateale e la sospensione della pena. Se condannati, il pagamento integrale del debito prima della sentenza definitiva è requisito spesso per ottenere la sospensione condizionale della pena (giudici valutano se hai riparato il danno erariale). Quindi, anche post condanna di primo grado, pagando si può ambire in appello a patteggiamento con pena sospesa. Sono tattiche da usare step by step.
Esempi pratici e simulazioni
Di seguito presentiamo alcuni scenari pratici ispirati a casi reali italiani di accertamento analitico-induttivo per incongruenze IVA, con indicazione delle possibili strategie difensive e dell’esito. Questi esempi aiutano a concretizzare i principi esposti:
Caso 1: Commerciante al dettaglio con margini dichiarati bassissimi
Scenario: La ditta individuale di Mario gestisce un negozio di elettronica. Dichiara per il 2023 acquisti per 200.000 € e ricavi per 210.000 €, risultando un utile esiguo e un’IVA a credito minima (per via di resi e bonus). Gli ISA assegnano punteggio basso. L’Agenzia delle Entrate contesta che il ricarico (5%) è enormemente inferiore alla media del settore (20%), evidenziando grave incongruenza. In accertamento, applica un ricarico presunto del 18%, determinando ricavi non dichiarati per ~€42.000 e IVA evasa di €9.240. Mario inoltre aveva versamenti bancari non giustificati per €10.000, inclusi nell’accertamento come ulteriori ricavi occulti. Totale maggiore imposta (IVA+IRPEF) pretesa: ~€20.000 più sanzioni.
Difesa: Il contribuente, assistito dal tributarista, raccoglie documenti: risultanze di magazzino mostrano che a fine 2023 aveva molte rimanenze invendute (valore 50.000 €) – questo spiega il basso ricavo rispetto agli acquisti (non ha venduto tutta la merce). Inoltre, produce i listini da cui risulta che per attrarre clienti ha venduto molti articoli sottocosto (TV, smartphone in offerta). I versamenti di 10k sul conto vengono spiegati come prestito familiare: allega una scrittura privata con il padre. In sede di adesione, l’ufficio si convince a eliminare i 10k (prestito) e riconoscere che una parte degli acquisti sono rimasti a magazzino, riducendo i ricavi presunti da 42k a 20k. Mario aderisce all’accordo: paga la differenza d’imposta su 20k (circa €4.400 IVA+IRPEF) con sanzioni ridotte (circa 1.500 €) in 8 rate.
Commento: Qui la difesa ha puntato su elementi fattuali (magazzino, politica commerciale) per ridurre l’incongruenza percepita. L’esito è un compromesso con riduzione di circa il 60% della pretesa iniziale. Mario ha evitato il processo e contenuto i costi.
Caso 2: Professionista con versamenti su conto non dichiarati
Scenario: Lucia è un’odontoiatra. Nel 2024 ha dichiarato compensi per 80.000 €. Un controllo incrociato (sistema Serpico) rivela che sul suo c/c bancario ha versamenti totali per 120.000 €. L’Agenzia le notifica un accertamento analitico-induttivo ritenendo inattendibili le sue scritture (presume che abbia incassato in realtà 120k di onorari). Maggior compenso accertato: 40.000 € (120k–80k), con IVA evasa ~€8.800 e IRPEF ~€18.000, oltre sanzioni 90%. È segnalata anche la Procura per infedele dichiarazione (imposta evasa totale >100k sommando IVA+IRPEF).
Difesa: Lucia ricorre. In primis, eccepisce mancato contraddittorio: non è mai stata invitata a spiegare quei versamenti (violazione art. 6-bis L.212/2000, poiché l’accertamento è del 2025). Chiede quindi l’annullamento. In subordine, spiega nel merito: i 40k extra versati derivano dalla vendita di un immobile ereditato (30k) – documenta con atto notarile e accredito – e da rimborsi assicurativi per un sinistro (10k) – documenta con lettera assicurazione. Quindi sostiene che nessun compenso occulto vi è stato. La Commissione Tributaria accoglie il ricorso: annulla l’atto per mancato contraddittorio (l’ufficio non aveva inviato lo schema d’atto né provato un’urgenza) . L’accertamento viene cancellato in rito. Il procedimento penale viene archiviato, essendo venuto meno il presupposto (il PM in realtà chiama Lucia a chiarire, lei esibisce gli stessi documenti a supporto).
Commento: Questo caso mostra l’efficacia delle difese procedurali (contraddittorio), che da sole hanno risolto la vicenda senza neppure necessità di approfondire il merito. Comunque Lucia aveva solide prove contrarie, quindi avrebbe vinto anche sul merito. Evidente l’importanza di tenere traccia di movimenti finanziari straordinari, per poterli giustificare.
Caso 3: Piccola impresa edile con uso di fatture false (soggettivamente inesistenti)
Scenario: La Beta Srl (settore edilizia) per gli anni 2018-2019 ha dichiarato volume d’affari circa 1 milione €/anno. Una verifica della Guardia di Finanza nel 2021 scopre che Beta ha utilizzato fatture di società cartiere per 300.000 € (IVA su di esse già detratta da Beta) – ciò per gonfiare i costi e abbattere l’utile. Inoltre, emergono discrepanze: Beta ha emesso fatture attive per 1,2 milioni (da registri IVA) ma in dichiarazione ha dichiarato ricavi 1 milione (nascondendo 200k). L’Agenzia fa un accertamento analitico-induttivo: ricavi non dichiarati 200k, costi fittizi 300k recuperati. Ricalcola redditi e IVA dovuta (Beta risulta debitrice di IVA su quei 200k non fatturati e perde il credito IVA su 300k di fatture false). Inoltre, non riconosce l’IVA a credito sugli acquisti fittizi e applica sanzione del 90% su tutta l’imposta. Parte il procedimento penale: amministratore indagato per dichiarazione fraudolenta con fatture false (art. 2) e emissione di false fatture da parte delle cartiere (collegate a lui).
Difesa tributaria: Beta impugna l’accertamento sostenendo che in realtà i 200k di ricavi non contabilizzati corrispondono a operazioni con subappaltatori che poi sono state stornate (versione poco credibile: in effetti erano vendite in nero). La difesa è debole sul merito, ma eccepisce che l’ufficio ha fatto “doppia presunzione” nel quantificare un “compenso illecito”: la GdF aveva ipotizzato che Beta avesse guadagnato un 10% dell’importo delle false fatture (30k) come provvigione per partecipare alla frode. L’accertamento sommava anche questi 30k come ricavi occulti. In giudizio, il difensore fa leva su Cass. 27118/2025 , dicendo che presumere il 10% è arbitrario (praesumptum de praesumpto). La Commissione annulla parzialmente l’atto, eliminando il 10% aggiuntivo per mancanza di prova. Rimangono 200k di ricavi + 300k costi fittizi recuperati (Beta perde la detrazione IVA e deduzione costi su questi). Beta deve quindi pagare una grossa somma, rateizza.
Difesa penale: Nel frattempo il penale fa il suo corso. L’amministratore, visto il quadro, decide di patteggiare la pena (2 anni con sospensione) pagando però prima tutto il debito tributario (IVA e imposte dovute, sanzioni amministrative e interessi). Presenta in Procura quietanze di pagamento (anche prese a debito da banca). Ottiene il patteggiamento (richiesto pagamento perché art. 2 non lo richiede formalmente, ma i PM/giudici lo considerano elemento di concessione). Con la sentenza di patteggiamento viene ordinata la confisca del profitto del reato – ma poiché Beta ha già pagato le imposte evase (~IVA su 300k più altro), non c’è nulla da confiscare e i beni sequestrati in via preventiva vengono restituiti.
Commento: In casi di frode conclamata, la difesa nel merito può fare poco, se non evitare esagerazioni (nel caso il 10% in più). Pagare il dovuto è stata la chiave per attenuare il penale (pena sospesa, niente interdizioni) e evitare che l’azienda perdesse asset per confisca. Ovviamente è una strategia costosa (pagare tutto), ma qui necessaria per salvare l’operatività e la libertà dell’amministratore.
Caso 4: Società di servizi con perdite sistematiche
Scenario: Gamma Srl (consulenza informatica) dichiara per 4 anni consecutivi ricavi intorno a 500k e costi equivalenti, risultando utile quasi zero o piccole perdite. L’IVA è sempre a credito o neutra. Nessuna irregolarità formale nella contabilità. Tuttavia, nel 2025 l’Agenzia notifica un avviso di accertamento induttivo ritenendo le perdite antieconomiche e sintomo di ricavi non dichiarati. Prende il migliore anno di Gamma (ricavi 520k, risultato -5k) e ipotizza che in realtà il margine dovrebbe essere almeno 10%, quindi presuppone ricavi per +52k occultati. Accerta quindi maggiori ricavi medi annui 50k su ciascun anno, IVA evasa ~11k/anno, totale imposte e IVA evase su 4 anni ~€100k.
Difesa: Gamma ricorre sostenendo che l’ufficio ha applicato erroneamente l’induttivo puro pur non essendoci contabilità inattendibile. La società documenta di aver praticato prezzi molto bassi per penetrare il mercato, di aver investito molto in formazione del personale (costi alti) e di aver retribuito i soci-amministratori con compensi rilevanti (fiscalmente deducibili per la società, quindi pur generando uscite non sono sintomo di evasione, ma di distribuzione di ricchezza ai soci in modo lecito). In aula, il difensore sottolinea che operare in perdita può avere ragioni imprenditoriali (startup, concorrenza) e cita giurisprudenza che l’antieconomicità da sola non basta a dimostrare evasione se il contribuente ne spiega le cause . Inoltre, eccepisce difetto di motivazione: l’atto non ha spiegato perché 10% di utile sia la soglia minima e perché i costi di Gamma non fossero giustificati. La Commissione accoglie il ricorso: riconosce che Gamma ha fornito giustificazioni credibili (ad es. contratti che mostrano tariffe basse per acquisire clientela) e che l’ufficio non ha provato alcuna specifica operazione non fatturata. In assenza di elementi concreti, l’accertamento si rivela un puro “ricalcolo teorico” non ammesso; quindi viene annullato in toto per carenza di presupposti.
Commento: Questo caso evidenzia che, sebbene la Cassazione consideri l’antieconomicità grave indizio di evasione, il contribuente ha ancora spazio se dimostra con dati e logica il perché delle perdite. La difesa ha sfruttato l’assenza di violazioni formali e la plausibilità di scelte di pricing aggressive. In mancanza di altri indizi (es. prelievi ingiustificati dei soci – qui invece i soci prendevano compenso ufficiale alto), l’atto non regge. È importante qui come la motivazione dell’accertamento fosse generica: ciò ha giocato a favore del contribuente.
Questi esempi mostrano che ogni caso è diverso, ma applicando i principi generali (contestare metodo se improprio, portare prove contrarie, negoziare quando opportuno, attivare garanzie procedurali e pagamento strategico) è spesso possibile ottenere un esito migliorativo per il contribuente, se non l’annullamento integrale dell’accertamento.
Domande frequenti (FAQ) su accertamenti analitico-induttivi e difesa del contribuente
D: In cosa consiste esattamente un accertamento analitico-induttivo per “incongruenze IVA”?
R: Si tratta di un accertamento fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione IVA (e dei redditi) di un contribuente riscontrando anomalie significative nei dati dichiarati. Tipicamente l’ufficio rileva che il volume d’affari, i ricavi o altri indici non sono congrui rispetto ai parametri dell’attività (es. ricavi troppo bassi rispetto agli acquisti, margini irrealistici, crediti IVA anomali). In queste circostanze, pur esistendo la contabilità, viene giudicata inattendibile e l’ufficio procede in modo “induttivo”, cioè stimando ricavi o basi imponibili aggiuntive sulla base di presunzioni. È “analitico-induttivo” perché non si butta via tutto (come nell’induttivo puro), ma si parte dai dati noti e si integrano con elementi presuntivi per colmare i buchi. L’effetto è un avviso di accertamento che richiede più IVA (o meno IVA a credito) e maggior imponibile per le altre imposte, motivato dal fatto che i numeri dichiarati erano incongrui e quindi corretti presumibilmente al rialzo.
D: Quali sono esempi di “gravi incongruenze” che giustificano questo tipo di accertamento?
R: Alcuni esempi ricorrenti:
– Margine lordo molto basso o azienda perennemente in perdita senza causa apparente (es: dichiaro ricarico 5% quando tutti i simili fanno 30%). Questo è considerato antieconomico e indice di vendite non dichiarate .
– IVA a credito cronica e sproporzionata: se ogni anno chiedo rimborso IVA perché ho molti acquisti a fronte di pochi ricavi, l’ufficio sospetta che parte dei ricavi sfuggano (o che gonfio gli acquisti con fatture false).
– Scostamento dagli studi di settore/ISA marcato: ad esempio dichiarare 50 quando lo studio di settore ne stima 100, senza fornire giustificazioni. La legge lo consente come base presuntiva (previo contraddittorio) .
– Divergenza tra dati IVA e Redditi: ad es., registro IVA vendite totali 1.000.000 €, ma in Unico dichiaro ricavi 800.000 €. Significa 200.000 di fatture emesse non finite a reddito – grave anomalia.
– Movimenti bancari non giustificati: versamenti su conti aziendali o personali non spiegati da ricavi noti (presunzione legale di ricavi occulti) .
– Indici specifici fuori linea: p.es. consumo di materie prime incompatibile con i prodotti venduti (classico: compro ingredienti per 10.000 pizze ma ne fatturo 5.000 – le altre 5.000 pizze presumibilmente vendute in nero).
In tutti questi casi, se la differenza è rilevante (non pochi spiccioli) e non viene chiarita dal contribuente, l’ufficio può legittimamente rettificare in via induttiva.
D: La mia contabilità è formalmente regolare. Possono davvero contestarmi ricavi non dichiarati solo perché “secondo loro” avrei dovuto guadagnare di più?
R: Possono provarci, e la legge lo consente in certe circostanze. Anche con contabilità regolare, se emergono elementi extrabiliancio seri che ne minano l’attendibilità, l’ufficio può andare oltre i conti. Ad esempio, se sei sempre in perdita ma senza una spiegazione (mercato in crisi, ecc.), la Cassazione dice che è un forte indizio di sottofatturazione . Ciò detto, la forma regolare della contabilità è un punto di forza per te: significa che non ci sono violazioni palesi, quindi il Fisco si basa su presunzioni. Tali presunzioni devono essere gravi e motivate. Se l’ufficio si limitasse a dire “dovevi guadagnare di più, quindi aggiungo ricavi a caso”, senza base solida, l’accertamento può essere annullato per difetto di motivazione o presupposti. In giudizio spesso conta quanto convincente è l’anomalia: se è macroscopica e tu non la spieghi, il giudice può dare ragione al Fisco; se invece tu fornisci spiegazioni plausibili (es. politiche di prezzo aggressive, investimenti, ecc.) e l’ufficio non ha prove concrete di vendite in nero, allora la contabilità, pur con margini bassi, potrebbe essere ritenuta attendibile. In sintesi: sì, possono contestare anche contabilità formalmente ok, ma devono motivarlo con indicatori economici seri; tu puoi difenderti dimostrando che quei numeri “strani” hanno ragioni lecite.
D: Che diritti ho durante l’accertamento? Devono ascoltarmi prima di emettere l’atto?
R: Questo è un punto fondamentale. Dal 2024, grazie all’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, hai diritto in ogni caso ad essere preavvisato e sentito prima dell’avviso di accertamento . In pratica, l’ufficio deve inviarti una comunicazione con i motivi (es. “abbiamo riscontrato X incongruenze, intendiamo accertare tot”) e attendere 60 giorni le tue osservazioni. Solo dopo può emanare l’avviso definitivo. Se non lo fa, l’atto è nullo. Fino al 2023, questo diritto generale non c’era; però in molti casi specifici sì: ad esempio, per accertamenti basati su studi di settore era obbligatorio invitarti al contraddittorio (colloquio) prima ; per accertamenti da verifiche in loco, dovevano consegnarti il PVC e aspettare 60 giorni (ex art. 12 c.7 L.212/2000). Anche senza obbligo legale in altri casi, si era affermato (specie in materia IVA) un principio giurisprudenziale per cui il contraddittorio è essenziale – ma con varie eccezioni e la famosa “prova di resistenza”. Ora comunque c’è la norma nuova. In breve: hai diritto di difenderti subito presentando memorie e chiarimenti in fase pre-contenziosa. Sfruttalo: se ricevi una lettera dall’AdE con rilievi, prepara una risposta dettagliata con i tuoi elementi. Potresti convincerli a non accertare o a ridurre la pretesa. E se non ti danno questa chance e ti arrivasse direttamente l’avviso (senza urgenze particolari), puoi impugnarlo anche solo per questo vizio procedurale, con ottime probabilità di annullarlo .
D: Hanno usato i movimenti sul mio conto bancario per accusarmi di aver nascosto ricavi. Può farlo il Fisco?
R: Sì. L’art. 32 del DPR 600/73 dà all’Amministrazione un’arma forte: tutti i versamenti trovati sui conti di cui sei titolare (anche personali) si presumono ricavi o compensi tassabili se non li giustifichi. È una presunzione legale relativa: significa che l’onere di provare la provenienza spetta a te. Se non fornisci prove, quei movimenti diventano base imponibile . Questa regola vale pienamente per imprese e professionisti (mentre per i privati e professionisti i prelievi non giustificati non sono più presunzione di niente dopo la Corte Cost. 2014). Quindi, il Fisco può benissimo usare gli estratti conto per ricostruire ricavi occulti. In difesa, devi: a) verificare i movimenti contestati e cercare per ognuno una causa (es. bonifico da un parente = prestito, assegno incassato = rimborso, contanti versati = risparmi personali, ecc.); b) raccogliere documentazione di supporto (scritture private, dichiarazioni terzi, ecc.); c) presentarla per confutare la presunzione. Se riesci a spiegare tutto, l’accertamento bancario crolla. Se rimane qualcosa senza giustificazione, quello sarà considerato ricavo. Quindi sì, possono farlo, ma è ammesso che tu dimostri il contrario fornendo elementi concreti. Importante: se non rispondi ai questionari dell’ufficio sui conti o non collabori, poi in giudizio non potrai presentare nuove giustificazioni (preclusione prevista dall’art. 32 cit., in certi casi) – quindi appena ti chiedono spiegazioni, conviene rispondere.
D: Mi hanno accertato maggiori ricavi e chiesto l’IVA relativa. Dovrò pagarla due volte (anche sugli acquisti in nero non detratti)?
R: No, non dovresti pagare due volte la stessa IVA, in teoria. Se l’accertamento ti contesta vendite in nero, l’IVA su quelle vendite è certamente dovuta perché avresti dovuto applicarla e versarla. Ma la giurisprudenza UE e ora anche la Cassazione dicono che l’importo accertato delle vendite va considerato comprensivo di IVA se si tratta di operazioni totalmente nascoste . Ciò significa che sull’importo ricostruito il Fisco non dovrebbe aggiungere un ulteriore 22%, ma piuttosto scorporarlo. Ad esempio, se stimano ricavi non fatturati per 1000 €, questi 1000 includono già l’IVA (ossia 820 € di base + 180 € di IVA). Recentemente però c’è stato un altalenarsi di vedute: a giugno 2025 la Cassazione diceva l’opposto (ricavi presunti non includono IVA) , ma poi a dicembre 2025 ha chiarito che per evasori totali l’IVA è inclusa . Il trend è di includerla, direi. Inoltre, se a quei ricavi occultati corrispondono acquisti occulti sui quali tu non hai detratto IVA (perché non li hai registrati), in linea teorica avresti diritto a detrarti l’IVA di quegli acquisti. La Cassazione 2025 ha riconosciuto anche questo diritto : dovresti poter portare in detrazione quell’IVA “a monte”, se riesci a provarla e sei ancora in tempo. In pratica però è difficile: se non hai fatture di acquisto non l’attesti. Diciamo che se emergessero in verifica documenti di spese in nero, potresti rivendicare di scalare l’IVA. Quindi, in conclusione: non dovrai pagare l’IVA due volte, ma solo quella effettivamente evasa. È importante, in fase difensiva, far presente questi principi: chiedere lo scorporo dell’IVA dai ricavi accertati per evitare che ti chiedano IVA sul lordo .
D: Posso evitare il penale pagando quello che mi chiedono col fisco?
R: Dipende dal tipo di reato e da quando paghi. L’ordinamento attuale prevede una causa di non punibilità se paghi tutto il debito tributario prima che inizi il dibattimento penale (praticamente entro la fine dell’udienza preliminare, semplificando) . Ciò vale per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 D.Lgs.74/2000). Quindi, se il tuo caso ricade in uno di questi (ad esempio hanno accertato €150k di imposte evase e ti contestano dichiarazione infedele), se tu versi tutte le imposte evase, gli interessi e le sanzioni amministrative prima del processo, non sarai punibile penalmente e il procedimento penale verrà chiuso . Questo ovviamente è oneroso, ma è un “ombrello” legale: lo Stato incassa e rinuncia a punirti penalmente. Attenzione: ciò non si applica ai reati di frode fiscale (fatture false, art. 2, o altri artifici, art.3) né ad altri come occultamento scritture: per questi il pagamento può semmai essere un attenuante, ma non estingue il reato. In ogni caso, pagare prima possibile aiuta anche in quei casi: ad esempio, per poter patteggiare su alcuni reati occorre aver saldato il debito (infedele/omessa, altrimenti il patteggiamento è inammissibile) . E anche per frodi, i giudici concedono più facilmente sospensione condizionale se hai riparato il danno versando il dovuto. Quindi sì, pagare il Fisco è un’ottima strategia per evitare o alleviare il penale. Certo, occorre avere i fondi; puoi anche vendere beni o farti finanziare perché in caso di reati gravi potresti rischiare la reclusione e comunque ti confiscano il profitto (quindi quei soldi li perderesti lo stesso). Molti contribuenti scelgono di pagare per chiudere il capitolo penale (spesso tramite rateizzazioni o adesioni). Da valutare con l’avvocato: a volte conviene pagare solo una parte e discutere il resto – ma se c’è reato in ballo, il pagamento integrale è l’unica sicurezza per l’impunità. Ricordiamo infine: se paghi in corso di verifica (ravvedimento) prima che ti contestino formalmente, proprio il reato non si concretizza nemmeno (manca l’evasione “definitiva”).
D: Se perdo il ricorso tributario, sarò automaticamente condannato anche penalmente?
R: No, non automaticamente. Il giudizio tributario e quello penale sono indipendenti. Può succedere che tu perda in Commissione (magari perché non hai prove sufficienti e vige un regime probatorio meno favorevole) ma in tribunale penale vieni assolto perché resta un dubbio ragionevole sulle accuse. È successo in vari casi che l’esito non coincidesse. Formalmente, una sentenza tributaria non è vincolante per il giudice penale. Tuttavia, nella pratica se perdi in modo netto in Commissione, molti elementi che hanno portato a quella decisione saranno usati dal PM contro di te (es. perizia AE, documenti). Sta al tuo avvocato penale contrastarli con perizie di parte e sottolineando lo standard probatorio diverso. D’altro canto, se vinci il ricorso e l’accertamento viene annullato, il reato può cadere perché non c’è più un’evasione accertata – ma non è automatico nemmeno qui: dovrai far valere quella sentenza nel penale. Spesso, in caso di assoluzione tributaria, il PM archivia, ma non è un obbligo.
In sintesi: perdere in tributi non equivale a colpevolezza penale certa (c’è ancora possibilità di difesa con altre leve), così come vincere in tributi dovrebbe proteggerti penalmente, ma devi attivarti per far valere quell’esito (chiedere magari la revisione delle imputazioni).
D: In un accertamento per incongruenze IVA, posso transare o devo per forza andare fino in fondo col ricorso?
R: Puoi assolutamente tentare di transare, cioè di definire in via agevolata. Ci sono due momenti: prima dell’emissione dell’avviso (adesione “in via breve” su invito) e dopo l’avviso (accertamento con adesione su istanza). L’accertamento con adesione è molto utile se riconosci che qualcosa potresti dover pagare e vuoi ridurre sanzioni e importi. In sede di adesione, siedi a tavolino con l’ufficio e puoi negoziare: ad esempio far valere alcune tue ragioni (costi da riconoscere, errori) in cambio di accettarne altre. Il risultato sarà un accordo scritto con un nuovo importo. I vantaggi: sanzioni amministrative ridotte a 1/3 , niente contenzioso, pagamento rateizzabile. Lo svantaggio: rinunci a proseguire eventuali battaglie di principio e devi comunque pagare l’accordato. Molti preferiscono adesione se ottengono un forte sconto. Se l’ufficio fa poche concessioni, allora conviene fare ricorso e giocare le carte in giudizio (dove magari il giudice è più terzo). Puoi anche fare conciliazione in giudizio (un patteggiamento fiscale): a processo iniziato, puoi accordarti, con sanzioni al 40% e chiusura immediata della lite.
Quindi, non devi per forza andare fino in Cassazione: hai opzioni per chiuderla prima, pagando meno. Un consiglio: presentare comunque l’istanza di adesione (sospende i termini ricorso e mostra buona fede). Poi, durante l’adesione, valuti la proposta. Se è equa, chiudi; se è pessima, lasci scadere e proponi ricorso. Nulla ti vieta di combattere su alcuni punti e aderire su altri (conciliazione parziale, ad esempio solo su IVA e non su sanzioni, ecc.). In definitiva, sì, transare è possibile ed è prassi comune definire molti accertamenti con un accordo, specie se la posizione del contribuente non è totalmente bianca o nera ma grigia.
D: Quali tutele ho per evitare che durante il contenzioso mi portino via beni o mi facciano fallire?
R: Un accertamento oggi diventa esecutivo dopo 60 giorni, quindi l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme e procedere a riscossione (anche se fai ricorso). Però se presenti ricorso, puoi chiedere una sospensione dell’esecuzione all’organo giudicante (entro 180 gg dall’atto). Se dimostri sia il fumus (ragioni valide di ricorso) sia il periculum (rischio grave di danno se paghi subito), la Commissione concede la sospensione: significa che non dovrai pagare finché la causa non è decisa (in primo grado almeno). Questo evita pignoramenti durante il processo. Per importi fino a 3k in genere l’Agenzia non aggredisce subito, ma oltre sì. In parallelo, anche l’Agenzia Entrate Riscossione ha facoltà di concedere dilazioni. Diciamo che chiedendo sospensione giudiziale (molto spesso accordata in caso di accertamenti induttivi controversi) e/o rateizzando spontaneamente una parte non contestata, puoi guadagnare tempo ed evitare misure aggressive. Attenzione però: se c’è un penale parallelo, la Procura può disporre sequestro preventivo per l’importo del profitto del reato (le imposte evase): in tal caso potrebbero congelarti conti o ipotecare beni a garanzia. Anche qui puoi fare istanza al tribunale del riesame per ridurre o annullare il sequestro, specialmente se ritieni che la pretesa fiscale sia eccessiva. Spesso i giudici accordano almeno la corrispondenza con quanto davvero dovuto. In conclusione: hai strumenti per proteggerti durante la disputa (sospensiva tributaria, riesame penale), ma devi attivarli tempestivamente con l’aiuto dei legali. Una volta ottenuta la sospensione amministrativa, l’Agenzia non può procedere a riscossione coattiva finché la causa è pendente.
Conclusione
L’accertamento analitico-induttivo per incongruenze IVA rappresenta un campo in cui l’Amministrazione finanziaria dispone di strumenti penetranti per contrastare l’evasione, ma al contempo il contribuente ha a disposizione una serie di garanzie e strategie difensive per far valere le proprie ragioni. Negli ultimi anni l’equilibrio tra esigenze erariali e diritti del contribuente si è affinato: la giurisprudenza ha chiarito punti cruciali (onere della prova, diritto ai costi, neutralità IVA, importanza del contraddittorio) e il legislatore ha rafforzato le tutele procedurali (contraddittorio generalizzato, definizioni agevolate).
Dal punto di vista pratico, il contribuente e i suoi difensori dovrebbero sempre: – Analizzare a fondo le motivazioni dell’accertamento, individuando eventuali punti deboli di legittimità (es. omissione di contraddittorio, presunzioni arbitrarie, calcoli errati). – Raccogliere con rigore tutta la documentazione e le evidenze utili a spiegare le anomalie contestate, senza tralasciare nulla (meglio ridondare in prova che lasciare buchi). – Interagire con l’ufficio in modo collaborativo ma fermo: fornire spiegazioni nelle sedi dovute, aderire se possibile alle richieste di chiarimenti, ma anche negoziare riduzioni e non aver timore di far valere normative e sentenze a proprio favore durante il dialogo. – Valutare realisticamente la propria posizione: se l’evasione c’è stata, spesso è sensato puntare a ridurre il danno (accordi, pagamento con sconti sanzioni) invece di una battaglia totale difficile da vincere. Se invece si è convinti dell’erroneità dell’accertamento, allora usare tutti gli strumenti di contestazione in giudizio, preparandosi anche ai diversi gradi (spesso i giudici di merito possono dare ragione all’Erario per prudenza, ma la Cassazione negli ultimi tempi è più attenta ai diritti del contribuente – vedi costi presuntivi e IVA inclusa). – Coordinare la difesa tributaria e penale se la vicenda lo richiede, facendo scelte informate su temi cruciali come il pagamento del dovuto (valutandone l’impatto su entrambe le dimensioni).
In un contesto come quello italiano, dove la pressione fiscale è elevata e altrettanto lo è la creatività (talvolta) nell’eluderla, il metodo analitico-induttivo è uno strumento che può apparire invasivo. Tuttavia, la sua applicazione è incanalata entro parametri giuridici ben precisi, e il contribuente non è indifeso: può anzi volgere a suo favore taluni principi di recente affermazione. Ad esempio, non accettare supinamente un calcolo che ignora i costi: la legge ora è dalla tua parte nel pretendere equità (tassare il reddito, non il fatturato lordo) . Oppure, se l’ufficio somma IVA su importi già comprensivi, fargli presente che la Corte UE e la Cassazione hanno detto di no . Questi argomenti, opportunamente sollevati e supportati da riferimenti giurisprudenziali, possono fare la differenza tra una sconfitta e una vittoria in commissione.
In conclusione, affrontare un accertamento induttivo per incongruenze IVA richiede un mix di competenze: contabili (per capire i numeri), giuridiche (per muoversi tra leggi e sentenze) e anche tattiche (per decidere se combattere o transare, quando pagare, come evitare guai peggiori). Il contribuente, debitore d’imposta, non deve sentirsi impotente: con un’adeguata assistenza e un approccio proattivo può far valere le proprie ragioni, ottenere riduzioni significative dell’imposta pretesa e, soprattutto, tutelare la propria continuità aziendale e personale di fronte alle pretese del Fisco. La conoscenza aggiornata dei propri diritti – come abbiamo cercato di fornire in questa guida – è il primo e fondamentale passo in tal senso.
Fonti normative e giurisprudenziali (riferimenti)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) – Presupposti dell’accertamento analitico-induttivo ai fini delle imposte sui redditi .
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – Rettifica delle dichiarazioni IVA in presenza di gravi incongruenze tra valori dichiarati e quelli desumibili dall’attività .
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3 (convertito in L. 427/1993) – Introduzione degli studi di settore come strumento di accertamento analitico-induttivo basato su gravi divergenze .
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 6-bis – Contraddittorio preventivo generalizzato per gli atti impugnabili (introdotto dal D.Lgs. 219/2023) .
- Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10 – Procedura di accertamento basato sugli studi di settore (obbligo di contraddittorio preventivo).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 – Ravvedimento operoso (estinzione cause penali se avviene prima di accessi/contestazioni).
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Accertamento con adesione del contribuente e conciliazione giudiziale (riduzione sanzioni).
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2–5, 10 – Reati tributari: dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa, occultamento di documenti.
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13 – Causa di non punibilità per pagamento del debito tributario (come modificato da L. 157/2019) .
- Direttiva 2006/112/CE (IVA), artt. 73 e 78 – Formazione della base imponibile IVA: corrispettivo comprensivo d’imposta (principio di neutralità) .
- Corte Costituzionale, sent. 7 febbraio 2023, n. 10 – Illegittimità costituzionale parziale dell’art. 32 DPR 600/73: riconoscimento al contribuente della facoltà di prova presuntiva di costi correlati ai versamenti bancari accertati .
- Corte Costituzionale, sent. 7 luglio 2015, n. 228 – Illegittimità dell’art. 32 c.2 DPR 600/73 nella parte in cui estendeva ai professionisti la presunzione sui prelevamenti non giustificati.
- Corte di Giustizia UE, sent. 21 novembre 2018, causa C-648/16 (Google) – Compatibilità degli accertamenti da studi di settore col diritto UE: necessità di rilevanti divergenze e rispetto del contraddittorio .
- Corte di Giustizia UE, sent. 1° luglio 2021, causa C-521/19 – In materia di IVA evasa da operazioni non fatturate: importi accertati da considerare IVA inclusa se il contribuente non ha addebitato l’imposta (principio di neutralità) .
- Corte di Giustizia UE, sent. 9 luglio 2020, causa C-189/18, HF – Diritto al contraddittorio in ambito IVA: violazione se l’accertamento è emesso senza previo confronto e ciò lede il diritto di difesa.
- Cassazione Civile, Sez. Trib., ord. 9 ottobre 2025, n. 27118 – Legittimità dell’accertamento analitico-induttivo in presenza di scritture inattendibili; utilizzo di presunzioni semplici anche uniche, gravi e precise; onere della prova a carico del contribuente .
- Cassazione Civile, Sez. Trib., ord. 8 luglio 2025, n. 19574 – Ammesso il riconoscimento forfetario dei costi correlati ai ricavi presunti anche nell’accertamento analitico-induttivo, in seguito a Corte Cost. 10/2023 .
- Cassazione Civile, Sez. Trib., sent. 18 giugno 2025, n. 16471 – (Overturned) Stabiliva che nei controlli da movimenti bancari i ricavi presunti sono da considerarsi al netto dell’IVA (orientamento poi superato) .
- Cassazione Civile, Sez. Trib., ord. 2 dicembre 2025, n. 31406 – Svolta: nei casi di evasione totale, l’importo dei ricavi accertati include già l’IVA; neutralità IVA impone scorporo . Conserve diritto a detrazione IVA sugli acquisti per il contribuente evasore .
- Cassazione Civile, Sez. Trib., sent. 23 luglio 2024, n. 20411 – Chiarisce i tratti distintivi tra accertamento induttivo puro ed analitico-induttivo: requisiti, presunzioni utilizzabili, condizioni di legge .
- Cassazione Civile, Sez. V, sent. 4 novembre 2016, n. 22421 – In tema di studi di settore (dopo L. 296/2006): l’accertamento è legittimo anche con scostamento non grave, avendo la legge eliminato il requisito delle “gravi incongruenze” . (Orientamento criticato e poi superato in parte dalla Corte UE 2018).
- Cassazione Civile, Sez. V, sent. 13 luglio 2018, n. 18627 – Conferma orientamento 2016: accertamento da studi di settore anche per divergenze non gravi .
- Cassazione Penale, Sez. III, sent. 20 giugno 2024, n. 24340 – Conferma che la causa di non punibilità per pagamento integrale del debito (art. 13) opera per dichiarazione infedele solo a seguito di pagamento anche delle sanzioni; annulla condanna se l’imputato prova il pagamento .
- Cassazione Penale, Sez. III, sent. 23 febbraio 2022, n. 6410 – In tema di reati ex art. 4 e 5, ribadisce che il patteggiamento è condizionato all’integrale pagamento del debito tributario (introdotto dal 2019) .
- CTR Liguria, sent. 14 febbraio 2025, n. 122/2/25 – Caso di accertamento bancario: riconosce importi accertati come IVA inclusa e annulla IVA aggiuntiva (recependo CGUE 2021) .
- CTR Campania, sent. 2021 (caso Beta Srl) – Esempio in materia di fatture false: annulla in parte accertamento per doppia presunzione (20% provvigione illecita non provata) . (Cass. 27118/2025 ha confermato la necessità di valutare adeguatamente gli indizi in simili casi).
- CTP Milano, sent. 30 settembre 2013, n. 299 – Afferma irrilevanza della congruità agli studi se contabilità inattendibile (accertamento analitico-induttivo basato su altri elementi) .
- Corte di Cassazione (SS.UU.) sent. 8 settembre 2016, n. 17758 – Principio generale sul contraddittorio: per tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRAP) non obbligatorio salvo prova di concreta lesione; obbligatorio per IVA (poi superato da evoluzione normativa).
- Cass. SS.UU. 18 dicembre 2009, n. 26635 – In tema di percentuali di ricarico: legittimità di calcolo su base media ponderata e non aritmetica (per evitare distorsioni in accertamenti induttivi).
Hai ricevuto un accertamento analitico-induttivo basato su incongruenze IVA? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un accertamento analitico-induttivo basato su incongruenze IVA?
L’Agenzia delle Entrate sostiene che esistano differenze tra IVA dichiarata, fatture elettroniche, corrispettivi, registri IVA o liquidazioni periodiche?
Ti stanno ricostruendo il volume d’affari e recuperando IVA, imposte dirette e sanzioni molto elevate?
Devi saperlo subito:
👉 non ogni incongruenza IVA giustifica un accertamento analitico-induttivo,
👉 e molte ricostruzioni dell’Ufficio sono tecnicamente e giuridicamente sbagliate.
Questa guida ti spiega quando il Fisco può intervenire, dove spesso sbaglia e quali sono le strategie di difesa più efficaci oggi.
Cos’è l’Accertamento Analitico-Induttivo per Incongruenze IVA
Questo tipo di accertamento nasce quando l’Ufficio ritiene che:
- la contabilità sia formalmente regolare, ma
- presenti incongruenze IVA significative tali da renderla sostanzialmente inattendibile.
Le incongruenze contestate riguardano spesso:
- differenze tra LIPE e dichiarazione annuale IVA
- scostamenti tra fatture elettroniche SDI e registri IVA
- incoerenze tra corrispettivi telematici e IVA versata
- anomalie tra IVA a debito, IVA a credito e volume d’affari
- dati incrociati provenienti da banche dati (esterometro, spesometro, SDI)
Da qui il Fisco passa a:
- stimare ricavi presunti,
- ricostruire IVA evasa,
- estendere il recupero a IRPEF/IRES e IRAP.
Ma attenzione:
➡️ l’incongruenza è solo un indizio, non una prova,
➡️ serve una dimostrazione logica, coerente e completa.
Le Incongruenze IVA Più Spesso Contestate
Nella pratica gli accertamenti partono da:
- IVA a debito “troppo bassa” rispetto al fatturato
- IVA a credito ritenuta “eccessiva”
- frequenti eccedenze IVA
- scostamenti tra IVA dichiarata e flussi finanziari
- differenze tra vendite registrate e incassi
- errori temporali tra fatturazione e registrazione
- anomalie nei settori ad alto utilizzo di contante
Molte di queste situazioni non indicano evasione, ma solo gestioni contabili o finanziarie particolari.
Gli Errori Tipici del Fisco negli Accertamenti per Incongruenze IVA
Molti accertamenti analitico-induttivi sono viziati da errori ricorrenti, tra cui:
- considerare automaticamente evasione ogni scostamento IVA
- non distinguere tra errori formali e violazioni sostanziali
- ignorare note di credito, resi e rettifiche
- non considerare differenze temporali di registrazione
- usare dati SDI senza istruttoria contabile completa
- ricostruire ricavi in modo forfettario
- violare il contraddittorio preventivo
- ignorare documentazione a discarico
Questi errori rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.
I Rischi se Non Ti Difendi Subito
Un accertamento IVA non contrastato può comportare:
- recuperi IVA molto elevati
- sanzioni dal 90% al 180%
- interessi rilevanti
- riflessi automatici su redditi e IRAP
- cartelle esattoriali rapide
- pignoramento dei conti aziendali
- crisi di liquidità e continuità aziendale
L’IVA è uno degli ambiti più aggressivi della riscossione.
Strategie di Difesa Attuali: Cosa Fare Subito
1. Bloccare immediatamente gli effetti dell’accertamento
La prima mossa è sempre difensiva.
Con un avvocato tributarista puoi:
- chiedere la sospensione dell’atto,
- evitare l’iscrizione a ruolo,
- bloccare cartelle e pignoramenti,
- proteggere la liquidità aziendale.
Senza sospensione, l’accertamento diventa rapidamente esecutivo.
2. Dimostrare che l’incongruenza IVA è solo apparente
La difesa tecnica deve dimostrare che lo scostamento deriva da:
- errori temporali tra fatturazione e registrazione
- note di credito non considerate
- resi o storni
- liquidazioni periodiche particolari
- eccedenze IVA fisiologiche
- operazioni non imponibili o esenti
- errori materiali corretti successivamente
👉 Se l’imposta è corretta, l’incongruenza non giustifica l’accertamento.
3. Contestare il passaggio all’induttivo
Il Fisco non può passare automaticamente:
- dall’incongruenza
- alla presunzione di evasione
- alla ricostruzione induttiva dei ricavi
Serve dimostrare:
- inattendibilità complessiva della contabilità
- nesso logico tra incongruenza e ricavo occultato
Senza questi elementi, il metodo è illegittimo.
4. Produrre prove e controprove efficaci
La difesa utilizza:
- riconciliazioni IVA dettagliate
- registri IVA corretti
- fatture, note di credito, corrispettivi
- estratti conto e flussi finanziari
- perizie contabili e relazioni tecniche
⚠️ Le prove possono essere prodotte anche in giudizio, non solo in fase amministrativa.
5. Difendere il principio di neutralità IVA
Un punto centrale della difesa è ricordare che:
- l’IVA è un’imposta neutra per l’impresa
- se l’operazione è reale, l’IVA non può essere recuperata due volte
- errori formali non giustificano il disconoscimento automatico
La giurisprudenza nazionale ed europea è costante su questo punto.
Difesa a Medio e Lungo Termine
6. Proteggere amministratori e soci
Gli accertamenti IVA vengono spesso usati per:
- imputare utili extracontabili
- contestare gestione antieconomica
- estendere responsabilità personali
La strategia deve:
- separare società e persone fisiche
- evitare estensioni illegittime
- tutelare il patrimonio personale.
7. Gestire eventuali residui in modo strategico
Se, dopo la difesa, resta un importo dovuto:
- rateizzazioni fino a 120 rate
- definizioni agevolate quando disponibili
- piani sostenibili che evitano crisi di liquidità
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La difesa contro accertamenti analitico-induttivi IVA richiede competenze tributarie avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
È il professionista ideale per contrastare accertamenti IVA aggressivi e proteggere imprese e professionisti.
Come Può Aiutarti Concretamente
- analisi tecnica dell’accertamento IVA
- verifica delle incongruenze contestate
- individuazione dei vizi del metodo induttivo
- sospensione immediata degli effetti
- ricorso per annullamento totale o parziale
- difesa di amministratori e soci
- gestione strategica del debito residuo
- tutela della continuità aziendale
Conclusione
Un’accertamento analitico-induttivo per incongruenze IVA non è una verità, ma una ricostruzione presuntiva che deve essere dimostrata.
Con una difesa tecnica, tempestiva e aggiornata puoi:
- bloccare l’accertamento,
- smontare le presunzioni del Fisco,
- ridurre o annullare IVA e sanzioni,
- proteggere la liquidità e il futuro dell’attività.
Agisci ora: la difesa efficace parte subito.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
difendersi da un accertamento IVA è possibile, se lo fai nel modo giusto.