Accertamento Analitico E Costi Indeducibili: Come Contrastare Le Pretese E Difendersi

L’accertamento analitico fondato sui costi indeducibili è una delle contestazioni fiscali più frequenti e, allo stesso tempo, più contestabili.
L’Agenzia delle Entrate tende spesso a disconoscere singole spese sostenendo che non siano inerenti, congrue o documentate, trasformandole automaticamente in maggior reddito imponibile.

Ma un principio è fondamentale:
👉 un costo non diventa indeducibile solo perché l’Ufficio lo ritiene “non convincente”.

Difendersi è possibile, ma serve una risposta immediata, tecnica e ben strutturata.

Cosa si intende per costi indeducibili nell’accertamento analitico

Nel contesto di un accertamento analitico, l’Agenzia può qualificare come indeducibili:

  • costi ritenuti non inerenti all’attività
  • spese giudicate antieconomiche o sproporzionate
  • costi considerati non documentati adeguatamente
  • fatture ritenute soggettivamente o oggettivamente inesistenti
  • spese promiscue (personali/aziendali)
  • costi non coerenti con l’oggetto sociale

Il disconoscimento del costo comporta l’aumento diretto del reddito imponibile, con effetti su IRES/IRPEF, IRAP e spesso IVA.

Gli errori tipici dell’Agenzia delle Entrate

Negli accertamenti sui costi indeducibili l’Ufficio sbaglia spesso quando:

  • disconosce il costo senza provare la sua inesistenza
  • confonde l’antieconomicità con la mancanza di inerenza
  • ignora la reale utilità economica della spesa
  • pretende una “convenienza” soggettiva dell’operazione
  • non valuta il contesto aziendale e di mercato
  • utilizza presunzioni non gravi, non precise o non concordanti
  • inverte illegittimamente l’onere della prova

Questi errori rendono l’accertamento attaccabile e spesso annullabile.

Quando il costo è deducibile (anche se contestato)

Un costo è deducibile quando:

  • è realmente sostenuto
  • è inerente all’attività d’impresa o professionale
  • è documentato (anche con prova indiretta)
  • è collegato ai ricavi o all’attività produttiva
  • è coerente con le scelte imprenditoriali

La giurisprudenza è costante nel ribadire che l’Amministrazione non può sostituirsi all’imprenditore nelle scelte di gestione.

Come contrastare efficacemente la pretesa fiscale

La difesa contro l’accertamento analitico sui costi indeducibili deve essere analitica quanto la contestazione, e può basarsi su:

  • dimostrazione dell’esistenza reale del costo
  • prova dell’inerenza economica e funzionale
  • documentazione contrattuale, bancaria e gestionale
  • spiegazione delle scelte imprenditoriali
  • correlazione tra costi sostenuti e attività svolta
  • perizie contabili ed economiche
  • giurisprudenza favorevole su inerenza e antieconomicità

Ogni costo va difeso singolarmente, non con giustificazioni generiche.

Cosa fare subito

  • far analizzare l’accertamento da un professionista esperto in contenzioso tributario
  • individuare i costi contestati e le motivazioni dell’Ufficio
  • verificare se l’Agenzia ha assolto al proprio onere della prova
  • raccogliere documenti, prove e giustificativi mirati
  • evitare adesioni o pagamenti affrettati
  • valutare gli strumenti difensivi più adeguati:
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione (solo se strategicamente conveniente)
    • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • aumento artificioso del reddito imponibile
  • recupero di imposte non dovute
  • sanzioni elevate e interessi
  • iscrizione a ruolo e riscossione coattiva
  • pignoramento dei conti correnti
  • impatto negativo su liquidità e continuità aziendale

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha esperienza specifica nella difesa contro accertamenti analitici fondati sul disconoscimento dei costi, spesso basati su presunzioni errate.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti specializzati in fiscalità d’impresa e contenzioso avanzato.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • contestare la legittimità del disconoscimento dei costi
  • dimostrare inerenza, esistenza e utilità economica
  • ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa fiscale
  • bloccare l’esecutività e la riscossione
  • proteggere liquidità, azienda e patrimonio
  • costruire una strategia difensiva efficace nel breve e nel lungo periodo

Agisci ora

Un accertamento sui costi indeducibili non è una verità assoluta, ma una tesi dell’Ufficio che deve essere dimostrata.
Agire subito significa difendersi quando l’accertamento è ancora tecnicamente smontabile.

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Introduzione

In ambito fiscale italiano, una delle contestazioni più frequenti a carico di imprese e professionisti riguarda la deducibilità di determinati costi aziendali. L’Agenzia delle Entrate, in sede di verifica o controllo, può ritenere indeducibili alcuni costi, recuperandoli a tassazione con un avviso di accertamento. In particolare, quando il Fisco procede ad un accertamento analitico del reddito d’impresa, esamina nel dettaglio le singole voci di bilancio e può disconoscere costi ritenuti non inerenti all’attività o non sufficientemente documentati. Dal punto di vista del contribuente (il “debitore d’imposta”), queste pretese possono apparire gravose e talvolta infondate, ma esistono strumenti giuridici e strategie difensive per contrastarle.

Questa guida – aggiornata a dicembre 2025 con i più recenti riferimenti normativi e giurisprudenziali – fornisce un quadro avanzato su come difendersi da un accertamento analitico che contesti costi indeducibili. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma con intento divulgativo, rivolgendoci sia a professionisti del settore legale/tributario sia a imprenditori e privati che vogliono comprendere i propri diritti. Esamineremo dapprima le tipologie di accertamento fiscale e il concetto di inerenza dei costi; successivamente analizzeremo le cause tipiche di indeducibilità (contratti assenti, fatture incomplete, operazioni infragruppo, spese “antieconomiche”, ecc.) illustrando per ciascuna le strategie difensive e le più rilevanti sentenze di legittimità. Verranno presentate tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione Domande & Risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni. Il punto di vista è sempre quello del contribuente che intende far valere le proprie ragioni contro le pretese fiscali, nel rispetto della normativa italiana vigente.

Importante: Ogni affermazione chiave è supportata da fonti normative o pronunce giurisprudenziali autorevoli, indicate tra parentesi quadre con relativo riferimento. Al termine della guida è presente una sezione con tutte le fonti e i riferimenti utilizzati, inclusi estratti di leggi e sentenze recenti della Corte di Cassazione e delle Corti di Giustizia Tributaria. Ciò consente di approfondire ulteriormente i concetti e offre garanzia dell’aggiornamento e attendibilità dei contenuti.

Nozioni generali sulle tipologie di accertamento fiscale

Prima di addentrarci nell’“accertamento analitico” vero e proprio, è utile inquadrare brevemente le diverse tipologie di accertamento tributario previste dall’ordinamento italiano. L’Amministrazione finanziaria dispone infatti di vari strumenti per rettificare il reddito dichiarato dal contribuente, a seconda delle circostanze e della gravità delle irregolarità riscontrate. Di seguito una panoramica delle principali modalità di accertamento:

  • Accertamento analitico: È il metodo “ordinario” basato sull’analisi analitica delle singole componenti del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Si fonda sulle risultanze della contabilità, considerata nel complesso attendibile, ma rettifica alcune voci specifiche (componenti positivi o negativi) che il Fisco ritiene non correttamente dichiarate. Tipicamente l’ufficio può contestare costi ritenuti non deducibili (per mancanza di inerenza, documentazione insufficiente, ecc.) o ricavi non contabilizzati. La base normativa è l’art. 39, comma 1, lett. a)–d) del DPR 600/1973, che consente di determinare il reddito rideterminando analiticamente elementi attivi e passivi. È richiesto che le scritture contabili siano tenute regolarmente; in caso contrario si può passare all’induttivo. L’accertamento analitico garantisce al contribuente un maggior contraddittorio sulle singole poste, ma al contempo pone a suo carico l’onere di giustificare dettagliatamente ogni costo dedotto.
  • Accertamento induttivo “puro”: È uno strumento più radicale (art. 39, comma 2 DPR 600/1973) impiegato quando la contabilità è inattendibile o mancante in misura grave. In tal caso l’ufficio disattende in toto le risultanze contabili e ricostruisce il reddito con metodi induttivi, sulla base di presunzioni semplici, dati extra-contabili, coefficienti di ricarico, consumi di materie prime, ecc. Ad esempio, se un’impresa non ha tenuto i registri o ha gravi irregolarità, il Fisco può stimarne i ricavi in base agli acquisti effettuati applicando percentuali di margine lordo desunte dal settore. L’accertamento induttivo “puro” non si sofferma sulle singole fatture o voci di spesa, ma mira a determinare globalmente un maggior reddito. Ciò comporta minori possibilità di discussione analitica sulle singole poste, anche se resta consentito al contribuente di dimostrare l’erroneità delle presunzioni (ad es. provando che determinate rimanenze sono andate distrutte, ecc.).
  • Accertamento analitico-induttivo: Rappresenta una categoria intermedia, spesso utilizzata nella prassi. Si ha quando la contabilità non è completamente falsata, ma emergono irregolarità o incongruenze parziali che giustificano il ricorso a metodi induttivi limitati. In base all’art. 39, c.1, lett. d) DPR 600/1973, l’ufficio può prescindere in parte dalle risultanze contabili anche in presenza di contabilità regolare, se rileva ad esempio un’“antieconomicità” manifesta della gestione. Un caso tipico è l’accertamento basato su indagini finanziarie: l’Amministrazione, tramite l’art. 32 DPR 600/1973, analizza i conti bancari dell’impresa/professionista e considera ricavi non dichiarati tutti i versamenti per cui il contribuente non fornisca idonea giustificazione (nonché i prelevamenti non giustificati per i soli lavoratori autonomi) . Questo è un accertamento analitico-induttivo: si parte dai dati di conto (non dalle fatture) per indurre ricavi occulti, fermo restando che al contribuente è data possibilità di provare la natura non imponibile di quei movimenti (es. trasferimenti da altri conti propri, finanziamenti ricevuti, ecc.). In sintesi, l’analitico-induttivo combina l’esame analitico di alcuni elementi (es. entrate bancarie) con presunzioni legali o semplici per ricostruire il reddito.
  • Accertamento sintetico o per redditometro: È una forma particolare di accertamento rivolta alle persone fisiche (non imprese), disciplinata dall’art. 38 DPR 600/1973. Consiste nel determinare il reddito complessivo del contribuente in base alle spese sostenute, al tenore di vita e agli incrementi patrimoniali. Se dai coefficienti previsti (il cosiddetto redditometro) risulta che una persona fisica ha un tenore di vita incompatibile col reddito dichiarato (oltre una certa soglia di scostamento), l’ufficio può attribuire un maggior reddito sintetico. Ad esempio, proprietà di immobili di lusso, auto di grossa cilindrata, barche, spese ingenti per viaggi o scuole possono far scattare l’accertamento sintetico se il reddito dichiarato è troppo basso per giustificarle. In caso di redditometro, il contribuente può difendersi dimostrando che le spese sono state finanziate con redditi esenti, risparmi accumulati in anni precedenti o altri mezzi leciti non tassabili. Il nuovo redditometro (aggiornato ai sensi del D.M. 16/9/2015 e successive modifiche) prevede un contraddittorio obbligatorio preventivo: il contribuente è invitato a spiegare le incongruenze prima che venga emesso l’atto, favorendo una possibile archiviazione se le spiegazioni risultano convincenti.
  • Controlli automatizzati (accertamenti automatici): Più che una categoria di accertamento in senso stretto, sono procedure di controllo massive e informatiche sulle dichiarazioni, previste dagli artt. 36-bis DPR 600/1973 (per imposte dirette) e 54-bis DPR 633/1972 (per l’IVA). Il sistema informatico dell’Agenzia confronta i dati delle dichiarazioni con quelli presenti in Anagrafe Tributaria (versamenti effettuati, certificazioni dei sostituti d’imposta, liquidazioni periodiche IVA, ecc.) e segnala discrepanze aritmetico-contabili. Esempi: un errore di calcolo nelle somme dichiarate, un credito d’imposta non risultante, un importo di ritenute diverso da quanto certificato dai sostituti, ecc. In tali casi l’Agenzia invia al contribuente una comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) con l’esito del controllo automatizzato. Se il contribuente riconosce l’errore può pagare le somme entro 30 giorni con sanzioni ridotte; se invece ritiene la comunicazione infondata, può segnalarlo (spiegando l’errore o fornendo i documenti mancanti). Decorsi 30 giorni senza riscontro o pagamento, l’importo viene iscritto a ruolo e notificato con cartella esattoriale (equiparabile ad un accertamento esecutivo). Questo controllo automatico dunque non valuta l’inerenza dei costi o la veridicità economica delle operazioni, ma si limita a riscontrare anomalie formali nella dichiarazione. Tuttavia, è il preludio di possibili verifiche approfondite se dall’anomalia emergono indizi di evasione.

La Tabella 1 sintetizza le caratteristiche dei diversi tipi di accertamento fiscale:

<table><tr><th>Tipo di accertamento</th><th>Presupposti</th><th>Modalità e presunzioni</th><th>Difesa del contribuente</th></tr> <tr><td><b>Analitico</b><br/>(art. 39 c.1 DPR 600/73)</td><td>Contabilità regolare nel complesso, ma alcune poste da rettificare.</td><td>Rettifica puntuale di singoli costi indeducibili o ricavi non dichiarati, sulla base di prove o presunzioni semplici concrete.</td><td>Controdedurre per ciascuna voce contestata (es. provare l’inerenza del costo con documenti, spiegare presunte omissioni di ricavo). Contraddittorio non obbligatorio salvo richiesto da norme particolari.</td></tr> <tr><td><b>Induttivo “puro”</b><br/>(art. 39 c.2 DPR 600/73)</td><td>Contabilità gravemente inattendibile o assente (omessa dichiarazione, libri falsi etc.).</td><td>Ricostruzione globale del reddito con qualsiasi elemento: medie di settore, consumi materie prime, studi di settore/ISA, movimenti finanziari. Presunzioni anche semplicissime.</td><td>Difficile nel merito delle cifre (mancando contabilità). Si punta a dimostrare l’infondatezza delle presunzioni (es. crisi di mercato, calo vendite) o vizi procedurali (notifica, termini, motivazione carente).</td></tr> <tr><td><b>Analitico-induttivo</b><br/>(art. 39 c.1 lett.d)</td><td>Scritture formalmente regolari ma con incongruenze o dati esterni che rivelano omissioni.</td><td>Utilizzo mirato di presunzioni e dati extra-contabili pur mantenendo valida la contabilità per il resto. Esempio tipico: <i>indagini bancarie</i> con presunzione di ricavi per versamenti non giustificati .</td><td>Giustificare analiticamente gli elementi presuntivi: es. fornire la prova della natura non reddituale dei versamenti bancari (prestiti, trasferimenti interni) oppure spiegare l’antieconomicità apparente con ragioni oggettive.</td></tr> <tr><td><b>Sintetico/redditometro</b><br/>(art. 38 DPR 600/73)</td><td>Persona fisica con spese/tenore di vita sproporzionato rispetto al reddito dichiarato.</td><td>Attribuzione di un reddito presunto in base a indici di spesa (immobili, veicoli, polizze, investimenti, etc.). Presunzioni legali relative, con soglie di scostamento. Contraddittorio obbligatorio prima dell’avviso.</td><td>Dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o risparmi pregressi (es. uso di patrimonio accumulato, donazioni ricevute) o correggere eventuali errori di calcolo negli indici standard.</td></tr> <tr><td><b>Automatico (36-bis, 36-ter)</b></td><td>Dichiarazione presentata ma con errori formali, versamenti omessi/parziali, incongruenze documentali.</td><td>Controllo informatico incrociato: ricalcolo dell’imposta dovuta, verifica importi di versamenti e ritenute. Scostamenti comunicati con avviso bonario; se non risolti, iscrizione a ruolo.</td><td>In fase di avviso bonario: segnalare subito all’ufficio gli errori eventualmente commessi o trasmettere i documenti mancanti (es. versamento effettuato ma non incrociato). Chiedere annullamento in autotutela se l’ufficio ha errato.</td></tr> </table>

Nota: In tutti i casi, il contribuente notificato di avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (già Commissione Tributaria) di primo grado competente. È possibile accedere a istituti deflativi (accertamento con adesione, mediazione tributaria se l’importo in contestazione ≤ €50.000, reclamo/mediazione ex D.Lgs. 546/92) per trovare una soluzione prima o durante il giudizio, con riduzione di sanzioni. Nel prosieguo, ci concentreremo sugli accertamenti analitici, dove la questione centrale è se un determinato costo sia deducibile o meno dal reddito imponibile. Comprendere il principio di inerenza e i requisiti di deducibilità è fondamentale per impostare una corretta strategia difensiva.

Principi generali sulla deducibilità dei costi d’impresa

Per contestare efficacemente un rilievo fiscale sui “costi indeducibili” è necessario padroneggiare i principi cardine che regolano la deducibilità dei componenti negativi di reddito, così come emergono dalla normativa tributaria e dall’interpretazione fornita dalla giurisprudenza. In sintesi, un costo per essere deducibile ai fini delle imposte sui redditi deve soddisfare una serie di requisiti stabiliti dal TUIR (DPR 917/1986) e dal DPR 600/1973, tra cui: effettività, inerenza, competenza temporale, certezza e determinazione. Vediamoli in dettaglio:

  • Effettività del costo: Il costo dev’essere realmente sostenuto, ossia deve corrispondere a una spesa effettiva a carico del contribuente. In altre parole, non sono deducibili oneri “figurativi” o simulati. La spesa deve essersi concretizzata in un esborso (monetario o in natura) oppure in un’obbligazione certa verso terzi. Ad esempio, non è deducibile un fondo spese generico stanziato in bilancio se la spesa non si è ancora manifestata (principio di realizzazione). La prova dell’effettività normalmente risiede nei documenti contabili e, per importi rilevanti, in riscontri oggettivi come pagamenti tracciati, contratti, DDT per i beni acquistati, ecc. L’Agenzia spesso contesta come non effettivi (quindi indeducibili) i costi basati su fatture ritenute soggettivamente o oggettivamente inesistenti (emesse da fornitori fittizi o per operazioni mai avvenute) – un tema che affronteremo più avanti.
  • Inerenza all’attività d’impresa: È il requisito centrale e al tempo stesso il più sfumato. Un costo è inerente se attiene all’attività esercitata dall’impresa, cioè se il bene o servizio acquistato è strumentale (anche solo in potenza o in via indiretta) allo svolgimento dell’attività economica e alla produzione dei ricavi. L’art. 109 comma 5 TUIR (già art. 75 TUIR) pur non definendo espressamente l’“inerenza”, la presuppone nell’ammettere in deduzione i componenti negativi “riferibili all’esercizio dell’impresa”. La giurisprudenza ha elaborato il concetto stabilendo che l’inerenza va valutata qualitativamente, come riferibilità del costo all’oggetto o alla funzione dell’attività, non necessariamente in termini di relazione causale diretta con specifici ricavi . Ad esempio, le spese di pubblicità sono inerenti anche se non generano immediatamente vendite, perché mirano in generale ad accrescere la reputazione e quindi le potenzialità di guadagno dell’impresa. Ciò che conta è che la spesa trovi giustificazione nell’ambito dell’attività: l’acquisto di un macchinario industriale sarà inerente per un’azienda manifatturiera (strumentale alla produzione), ma non lo sarebbe per un avvocato, mentre un abbonamento a banche dati legali è inerente per lo studio legale ma non per l’industria. In sintesi, l’inerenza richiede una correlazione in concreto tra costo sostenuto e attività svolta. Tale correlazione può essere diretta (bene utilizzato nel processo produttivo/vendita) oppure anche indiretta (spesa volta a migliorare l’organizzazione aziendale, la formazione del personale, l’immagine commerciale, ecc., quindi con utilità mediata sull’attività). Non è invece inerente ciò che attiene esclusivamente alla sfera personale dell’imprenditore o a finalità estranee all’attività economica.
  • Competenza temporale: I costi vanno dedotti nell’esercizio di competenza economica, secondo il principio di competenza (art. 109 comma 1 e 2 TUIR). Ciò significa che una spesa concorre alla formazione del reddito dell’anno in cui viene sostenuta la correlativa utilità economica, indipendentemente dal momento del pagamento. Ad esempio, una fattura di consulenza datata dicembre 2024 ma relativa a un piano marketing eseguito nel 2025, andrà imputata (e dedotta) nel 2025. Errori di competenza possono portare il Fisco a contestare deduzioni anticipative o posticipate: es. la deduzione in un sol colpo di un costo pluriannuale, anziché tramite quote di ammortamento, oppure la deduzione anticipata di costi non ancora di competenza. La competenza rileva però in fase di accertamento principalmente come appiglio formale: spesso l’ufficio, laddove non riesca a negare del tutto l’inerenza di un costo, verifica almeno se esso sia stato dedotto nell’anno corretto, altrimenti lo sposta di competenza (con effetti in termini di sanzioni se l’anno “giusto” è decaduto o altre questioni). In giudizio, il contribuente può difendersi dimostrando che l’imputazione temporale è stata corretta in base al principio della competenza (magari supportato dai documenti che attestano la maturazione dell’onere in quell’anno specifico).
  • Certezza, determinatezza o determinabilità: Secondo l’art. 109 comma 1 TUIR, un costo è deducibile se e nella misura in cui esiste e risulta oggettivamente determinato nell’ammontare. La certezza riguarda l’esistenza del costo: deve basarsi su un titolo giuridico valido e su evidenze documentali concrete. La determinabilità attiene al quantum: l’importo dev’essere determinato o almeno determinabile a fine esercizio. In pratica, ciò implica che il costo deve essere documentato in modo adeguato: fatture, contratti, ricevute, libri contabili, estratti conto. La Cassazione ha più volte affermato che non basta che un costo sia contabilizzato in bilancio dall’imprenditore; occorre anche che vi sia una documentazione di supporto dalla quale poter ricavare la ragione e l’ammontare del costo e la sua inerenza . Se manca un pezzo giustificativo essenziale (es. manca il contratto scritto quando richiesto ad substantiam, o la fattura è troppo generica e non descrive cosa è stato fornito), il costo potrebbe essere ripreso a tassazione per difetto di certezza. Ad esempio, la Cassazione – ord. n. 12081/2024 ha ritenuto indeducibile il costo documentato da una fattura di acquisto troppo generica (priva di indicazione di natura, qualità e quantità dei beni/servizi), poiché così formulata essa “non consente all’amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli” . In altri termini, se dal documento non è possibile capire cosa è stato acquistato e per quale destinazione, il requisito della certezza e specificità del costo viene meno, con conseguente diniego della deduzione e anche della detrazione IVA correlata.
  • Coerenza economica (antieconomicità manifesta): Un aspetto correlato all’inerenza, emerso in giurisprudenza, è la valutazione di congruità o normalità del costo rispetto ai vantaggi attesi. In generale, vige il principio della libertà dell’imprenditore di organizzare la propria attività come crede, anche sostenendo spese ingenti o scegliendo fornitori più costosi, senza che il Fisco possa sindacare le scelte imprenditoriali di per sé. Tuttavia, quando un costo appare abnorme e sproporzionato rispetto all’oggetto dell’impresa o ai ricavi che ne derivano, l’Amministrazione finanziaria può contestarne la deducibilità adducendo la mancanza di economicità. In sostanza, un’operazione palesemente antieconomica (es: pagare materie prime a un prezzo triplo di quello di mercato, senza giustificazione, o sostenere costi di struttura tali da generare perdite sistematiche) fa sorgere il sospetto che il costo sia gonfiato artificiosamente oppure non realmente funzionale all’attività (magari nasconde una finalità estranea, come il trasferimento occulto di utili a parti correlate). La Cassazione ha chiarito che in questi casi spetta comunque al contribuente provare la concreta inerenza e la ragionevolezza di quel costo, poiché l’onere della prova dell’esistenza e inerenza dei costi dedotti grava sul contribuente in base alle regole generali . Ad esempio, la recente Cass. n. 24901/2023 (Sez. V) ha ribadito che i costi per essere dedotti devono risultare non solo documentati, ma anche coerenti economicamente, e che è legittimo negare la deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa qualora il contribuente non fornisca adeguata giustificazione della sua necessità . Dunque, l’antieconomicità macroscopica di una spesa costituisce per il Fisco un indizio concreto di non inerenza (o addirittura di inesistenza dell’operazione per l’importo eccedente il normale). Un caso classico riguarda le operazioni infragruppo a prezzi anomali: se una società italiana paga servizi infragruppo a costi elevatissimi ottenendo in cambio scarsa utilità, l’Erario può contestare l’eccesso di costo come indeducibile, richiamando il concetto di valore normale (art. 9 TUIR) e il divieto di trasferimento di utili mediante sovrafatturazione infragruppo. In tali evenienze, per difendersi, il contribuente deve dimostrare puntualmente le ragioni economiche di quella spesa fuori linea, provando che essa aveva comunque una funzione per l’impresa e che l’importo è giustificato da particolari circostanze (ad esempio, un servizio altamente specializzato disponibile solo presso quel fornitore, oppure un evento eccezionale che ha causato costi straordinari).

Riassumendo i principi: la legge e le sentenze ci dicono che spetta al contribuente dimostrare i presupposti di deducibilità di un costo, ossia la sua effettiva esistenza, la sua inerenza all’attività e – se contestata dall’Ufficio – la sua congruità economica . Non è sufficiente esibire le registrazioni a bilancio: occorre poter giustificare ogni costo con idonei documenti che ne spieghino natura, importo e scopo aziendale. In mancanza, il Fisco è legittimato a riprendere a tassazione l’onere e a irrogare sanzioni per infedele dichiarazione (tipicamente il 90% della maggior imposta accertata, ex D.Lgs. 471/1997). Nei capitoli seguenti vedremo le contestazioni tipiche che l’Amministrazione muove in tema di costi indeducibili e come il contribuente può contrastarle efficacemente. È fondamentale, in un’ottica preventiva, conoscere queste insidie per documentare a monte le proprie spese ed evitare così, per quanto possibile, che vengano disconosciute. Ma quando la contestazione è già in atto, vedremo quali argomenti giuridici e probatori risultano più incisivi secondo l’esperienza e la giurisprudenza recente.

Contestazioni tipiche sui costi indeducibili e strategie difensive

Passiamo ora in rassegna le principali cause per cui un costo viene considerato indeducibile in sede di accertamento analitico, approfondendo per ciascuna: i motivi addotti dal Fisco, il quadro normativo/giurisprudenziale di riferimento e le possibili strategie difensive del contribuente. Le fattispecie esaminate comprendono sia situazioni formali (es. mancanza di contratto scritto o di documentazione) sia sostanziali (es. costi ritenuti non inerenti o anti-economici). Tutti i casi considerati riguardano operazioni reali e diffuse nella pratica italiana, con un taglio concreto dal punto di vista di chi deve difendersi.

1. Mancanza di un contratto scritto o documentazione carente

La problematica: Molte contestazioni nascono dal fatto che il contribuente ha dedotto un costo basandosi su accordi o operazioni poco formalizzate. Ad esempio: consulenze o prestazioni rese sulla base di accordi verbali, canoni pagati in assenza di un contratto registrato, collaborazioni pagate solo con fattura generica e senza un dettaglio dell’attività svolta, ecc. In tali ipotesi il Fisco eccepisce che manchi un titolo giuridico certo a fondamento del costo e/o che la documentazione sia insufficiente per provarne l’inerenza. L’Agenzia, in sede di verifica, dà molta importanza alla forma scritta dei rapporti contrattuali: un documento firmato dalle parti, avente data certa, consente all’amministrazione controlli più agevoli e fornisce maggiori garanzie circa la reale esistenza dell’operazione. Viceversa, costi supportati solo da accordi verbali o scritture private non registrate possono essere guardati con sospetto. La ratio è comprensibile: l’assenza di formalizzazione apre la porta ad abusi (fatture per operazioni mai pattuite o simulate, retrodatazioni, ecc.).

Esempio frequente – Locazione “in nero”: Si pensi al caso di un’impresa che deduce canoni di locazione per un immobile dove svolge l’attività, senza però aver registrato il contratto di affitto. La legge (art. 1, comma 346, L. 311/2004) prevede l’obbligo di registrazione dei contratti di locazione entro 30 giorni, a pena di nullità del contratto stesso. Un contratto non registrato è civilmente nullo e privo di effetti finché non venga sanato con registrazione tardiva. La Cassazione a Sezioni Unite (n. 23601/2017) ha confermato che la mancata registrazione comporta nullità assoluta del contratto di locazione . Dal punto di vista fiscale, ciò implica che i relativi costi (fitti passivi) sono privi di causa giuridica valida: non essendoci un contratto efficace, il pagamento effettuato non è dovuto e manca il requisito della certezza e inerenza. Già la Cassazione con sent. n. 19593/2014 ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione dei canoni non registrati, sottolineando che un contratto privo di data certa non può giustificare la deduzione del costo, venendo meno la certezza dell’operazione . Inoltre, nel caso esaminato, il fatto che locatore e conduttore fossero parti correlate (parenti) ha rafforzato i dubbi dell’ufficio sulla genuinità dell’operazione . Pertanto, se un’impresa ha contabilizzato costi di affitto “in nero”, in fase di accertamento è pressoché inevitabile che l’Agenzia delle Entrate li recuperi a tassazione. Non solo: contestualmente potrebbe segnalare il locatore per i relativi redditi non dichiarati, e applicare al conduttore le sanzioni sia per infedele dichiarazione (imposte non versate su quei costi) sia per l’omessa registrazione (sanzione pari al 120%-240% dell’imposta di registro evasa). Dal lato difensivo, c’è ben poco da fare: trattandosi di violazione chiara di una norma imperativa (registro contratti), i giudici tributari aderiscono di regola alla tesi dell’indeducibilità. L’unica attenuante potrebbe essere far presente l’eventuale doppia tassazione economica che si crea (locatore tassato sul nero + conduttore senza deduzione), ma non esiste un vero diritto alla compensazione in questi casi, essendo soggetti diversi. La Cassazione ha anzi precisato un principio di simmetria interno alla stessa impresa: se un bene è considerato estraneo all’attività (quindi costi indeducibili), anche i ricavi da esso prodotti non vanno tassati nel reddito d’impresa . Ma ciò, appunto, vale nell’ambito dello stesso soggetto; non soccorre nel rapporto locatore/conduttore dove ognuno subisce le conseguenze delle proprie violazioni. In conclusione, su una locazione non registrata le chance di spuntarla in giudizio per il conduttore sono praticamente nulle – l’unica via sarebbe regolarizzare il prima possibile (registrazione tardiva con ravvedimento operoso) sperando magari in una benevolenza sull’irrogazione delle sanzioni, ma la deduzione dei costi pregressi resterà perduta .

Altre situazioni analoghe:

  • Consulenze e prestazioni senza contratto dettagliato: Nel mondo imprenditoriale è frequente l’affidamento di incarichi a consulenti esterni, professionisti o collaboratori occasionali senza un accordo scritto formale. Magari si riceve solo la fattura a lavoro eseguito, con una descrizione generica (“consulenza aziendale”, “servizi di marketing”) e importo forfettario. In questi casi l’ufficio, specie se gli importi sono rilevanti, può contestare che manca la prova dell’effettiva prestazione e della sua utilità. Giurisprudenza: La Cassazione ha più volte affermato che di per sé la presenza di una fattura non garantisce la deducibilità, se il contenuto della prestazione fatturata non è specificato e non si dimostra che il servizio ha portato vantaggi all’azienda. In particolare, in ambito di gruppi societari (costi infragruppo per servizi di direzione, amministrazione, ecc.), la Suprema Corte ha adottato una linea rigorosa: “i costi da servizi infragruppo sono deducibili solo se la società controllata tragga un’effettiva utilità dal servizio e questa utilità sia specificamente documentata”. Non basta esibire un contratto generico o la fattura: occorre un compendio probatorio completo (dettaglio delle attività svolte, report dei risultati, corrispondenza, ecc.) . In una serie di pronunce ravvicinate del 2024 (Cass. nn. 6100/2024, 6101/2024, 6584/2024, 8010/2024) relative a management fees infragruppo, la Cassazione ha stabilito che l’onere probatorio è a carico del contribuente e dev’essere assolto con documenti oggettivi e analitici: un semplice contratto quadro o scambio di fatture non basta . Questa impostazione vale, mutatis mutandis, anche per rapporti con terzi: se la fattura è vaga, il contribuente deve poter esibire evidenze integrative (es.: un order form, un progetto consegnato, delle e-mail che dettagliano la consulenza, ecc.) per dimostrare che il servizio c’è stato e che era attinente all’attività. Difesa: In sede di verifica, conviene fornire spontaneamente ogni documentazione accessoria (contratti, relazioni, deliverables) a supporto delle fatture generiche. In giudizio, si possono portare anche testimonianze (nei limiti ammessi nel processo tributario) o consulenze tecniche di parte che attestino la realtà e utilità delle prestazioni. Inoltre, se l’ufficio qualifica il costo come “antieconomico” (troppo alto rispetto al valore di mercato), il contribuente può replicare evidenziando eventuali specificità (urgenza della prestazione, alta qualificazione del consulente che giustifica il prezzo, ecc.).
  • Spese di rappresentanza e pubblicità poco documentate: Alcune spese, come quelle di rappresentanza, sponsorizzazioni, viaggi e hospitality, sono per loro natura soggette a limiti di deducibilità e a valutazioni discrezionali sulla loro inerenza. La normativa (art. 108 comma 2 TUIR) definisce le spese di rappresentanza come quelle sostenute con finalità promozionali o di pubblica relazioni, coerenti con pratiche commerciali, e ne consente la deduzione entro certi plafond (1%–0,5% dei ricavi a seconda del fatturato). Ma al di là del tetto quantitativo, spesso si discute se una data spesa sia davvero di rappresentanza inerente o piuttosto un costo personale o non pertinente. Esempio: cene offerte dall’amministratore, regali costosi, sponsorizzazione della squadra sportiva locale. Se mancano documenti che le collochino in una strategia aziendale (es. elenco invitati, ruolo commerciale degli eventi, contratto di sponsorizzazione con ritorno d’immagine, ecc.), il Fisco potrebbe disconoscerle. Cassazione: ha ritenuto indeducibili spese di sponsorizzazione quando la società non dimostra concretamente il beneficio economico (aumento di clientela, pubblicità diretta) e la coerenza della sponsorizzazione col proprio mercato . Parimenti, spese di viaggio eccessive o non ben identificate (ad es. viaggi di lusso spacciati per missioni aziendali) vengono spesso contestate. Difesa: Preparare sempre un dossier interno per le grosse spese di rappresentanza (es: se si sponsorizza un evento, conservare rassegna stampa, foto banner col logo, report sui contatti ottenuti; per regali natalizi ai clienti, tenere lista destinatari e loro qualifica commerciale; per viaggi incentivanti, dimostrare che erano premi a venditori o corsi di formazione con programma allegato). In caso di accertamento, produrre queste evidenze per provare l’attinenza all’attività. Inoltre, evidenziare il rispetto dei limiti di legge (se la spesa rientra nella percentuale di deducibilità ammessa, farlo presente per mostrare che l’importo non è neppure esorbitante in proporzione al volume d’affari).

Consigli pratici: Per prevenire contestazioni in questo ambito, è buona norma formalizzare per iscritto anche rapporti che la legge non obbligherebbe a formalizzare. Un semplice contratto o lettera d’incarico firmata che dettaglia la prestazione richiesta (oggetto, durata, corrispettivo) fornisce una base molto più solida in caso di verifica. Come sottolineano gli esperti, trovarsi con solo fatture dai contenuti generici significa “entrare nel terreno scivoloso delle valutazioni discrezionali del verificatore” . Meglio quindi predisporre contratti ben articolati e report a consuntivo delle attività svolte. Ad esempio, se si ingaggia un’agenzia di marketing, mettere per iscritto che cosa dovrà fare (numero di campagne, canali utilizzati, KPI previsti) e poi farsi consegnare un rapporto finale sui risultati: in caso di controllo, poter consegnare contratto e report elimina sul nascere molti dubbi dell’Ufficio .

Dal lato difensivo vero e proprio (quando ormai l’accertamento è emesso): in mancanza di un contratto scritto originario, si può cercare di supplire producendo dichiarazioni delle controparti, e-mail intercorse all’epoca, ogni elemento dal quale desumere che la prestazione è reale. Si può anche sostenere, come fatto in alcune cause, che il contratto verbale è valido civilmente (salvo eccezioni di legge come la locazione) e dunque il Fisco non può pretendere un documento scritto se la legge non lo richiede: ad esempio un contratto d’opera tra imprenditori è valido anche verbale, quindi la mancanza di forma scritta di per sé non implica che la spesa sia fittizia. Questo argomento può avere peso se supportato da indizi concreti dell’avvenuta prestazione (v. sopra). In sede di contenzioso tributario, comunque, i giudici spesso richiedono quantomeno una “data certa” dei documenti che attestano il costo: presentare nel 2025 un foglio firmato con data 2022 senza registrazione potrebbe non convincere, mentre un messaggio PEC o una mail del 2022 sì (le mail, pur non avendo valore legale pieno, costituiscono un indizio dotato di data informatica). Infine, se l’accertamento è basato esclusivamente sulla mancata esibizione di un contratto e su null’altro, si può tentare di far leva sul fatto che si tratta in fondo di una presunzione semplice contro la realtà del costo, e il giudice dovrebbe valutarla insieme a tutti gli altri elementi. Alcune Commissioni Tributarie hanno annullato accertamenti dove il Fisco si era basato solo su elementi formali senza contestare la sostanza: ad esempio, hanno ritenuto deducibile il costo di locazione d’immobile nonostante ritardo nella registrazione quando era provato che l’immobile era utilizzato davvero come sede operativa, applicando il principio di tassazione del reddito netto (non tassare ricavi senza considerare costi effettivi, pena violare capacità contributiva). Tuttavia, queste pronunce restano minoritarie quando c’è violazione di legge (come omessa registrazione) o carenza documentale grave.

In conclusione, la difesa migliore contro contestazioni per difetto di prova/documentazione è giocata in prevenzione: curare gli aspetti formali, registrare i contratti richiesti dalla legge, dettagliare le fatture, raccogliere evidenze dell’utilità delle spese. Se ciò non è stato fatto, in sede contenziosa occorre ricostruire ex post il più possibile il quadro dell’operazione con ogni mezzo disponibile e sperare che il giudice accolga tale documentazione tardiva come sufficiente.

2. Operazioni infragruppo “fuori mercato” e costi infruttiferi

La problematica: Le imprese appartenenti a un gruppo societario o che intrattengono rapporti con società controllate/collegate all’estero spesso scambiano beni e servizi a condizioni non di libero mercato. Ciò può dare luogo a due tipi di contestazioni: da un lato quelle relative al transfer pricing internazionale (prezzi di trasferimento tra imprese di gruppi multinazionali, disciplinati dall’art. 110 co.7 TUIR), dall’altro quelle relative a costi infragruppo in ambito domestico ritenuti antieconomici o privi di effettiva utilità. In questo secondo caso non c’è una norma specifica di transfer pricing, ma il Fisco può comunque sindacare l’operazione richiamando il concetto di inerenza e di valore normale (art. 9 TUIR) come parametro di congruità. Esempi tipici: management fee addebitate dalla capogruppo per servizi generici, royalties infragruppo sproporzionate, vendite infragruppo di prodotti a prezzo simbolico, finanziamenti infragruppo senza interessi (con sottocosto per una parte e sovrapprezzo per l’altra), ecc. L’obiettivo (spesso) di tali pratiche è ottimizzare il carico fiscale di gruppo spostando reddito dove è meno tassato o soccorrendo società in perdita. Il punto di vista del Fisco però è che ogni società è contribuente a sé e deve perseguire la propria redditività: l’“interesse di gruppo” non giustifica per una singola società costi eccessivi o ricavi rinunciati, perché il Fisco guarda all’utile imponibile di ciascun soggetto .

Contestazione fiscale tipica: L’Amministrazione può riqualificare un’operazione infragruppo palesemente squilibrata come elusiva o antieconomica, disconoscendone in tutto o in parte gli effetti fiscali. Prima della riforma dell’abuso di legge (art. 10-bis L. 212/2000) queste venivano affrontate spesso con norme antielusive specifiche (come appunto il transfer pricing internazionale, o la norma sugli interessi e royalties infragruppo in black-list) oppure con la teoria generale dell’antieconomicità quale indice di redditi in nero. Oggi, per le operazioni poste in essere dal 2016 in avanti, l’Amministrazione potrebbe attivare la procedura antiabuso ex art. 10-bis se ravvisa che l’operazione, pur regolare, è priva di sostanza economica ed è finalizzata a un vantaggio fiscale indebito. Tuttavia, nella prassi, per contestare costi infragruppo esagerati spesso si procede con normali accertamenti analitico-induttivi, basati sul fatto che il costo non è inerente o non è congruo. Ad esempio, se Alfa Srl ha dedotto €100.000 per “servizi amministrativi dalla capogruppo Beta Inc.” ma Beta Inc. non ha fornito evidenza del servizio, l’ufficio può disconoscere il costo per difetto di inerenza/utilità. Oppure, se Gamma SpA vende a prezzo stracciato i propri prodotti a una consociata, riducendo l’utile, il Fisco può rettificare i ricavi applicando un prezzo di mercato (anche in assenza di art. 110 co.7, appellandosi all’antieconomicità palese).

Aspetti normativi: L’art. 110 comma 7 TUIR sul transfer pricing si applica solo a operazioni transfrontaliere tra società controllate/collegate, richiedendo che i corrispettivi siano fissati a valore normale (arm’s length principle). Non si applica invece a operazioni tutte domestiche, dove un eventuale “sotto-prezzo” non crea perdita d’imposta a livello di gettito complessivo Stato (se una società paga meno tasse, l’altra del gruppo ne pagherà di più, salvo casi di perdite fiscali riportabili). Ciò nonostante, la Cassazione ha chiarito (Cass. 5859/2024) che il Fisco può comunque sindacare le operazioni infragruppo nazionali antieconomiche in base ai principi generali, pur non avendo la norma specifica del TP . In pratica: se Alfa vende a Beta (sua collegata italiana) a un prezzo irrisorio, l’Agenzia può rettificare il reddito di Alfa aumentando i ricavi al valore normale ex art. 9 TUIR, senza bisogno di provare intenti elusivi (non c’è infatti vantaggio fiscale di gruppo, ma resta un comportamento anomalo). Per Cassazione, ogni società deve agire con logiche di mercato anche se controllata: non può volontariamente operare in perdita permanente per favorire altre società, altrimenti quei costi/perdite non sono deducibili perché manca un’economia giustificativa . Questo inquadramento rientra ora più chiaramente nell’abuso di legge quando c’è un vantaggio fiscale, ma se non c’è può configurarsi come “inerenza soggettiva” mancante (l’operazione serve a terzi non a sé) e quindi costi non inerenti.

Onere della prova: Nelle contestazioni sui prezzi infragruppo anomali, la ripartizione dell’onere probatorio è cruciale. In generale (come già visto) la prova di inerenza/utilità del costo spetta al contribuente. L’Ufficio però deve quantomeno indicare in cosa consisterebbe l’anomalia (prezzo troppo alto/basso rispetto a mercato) e può supportarsi con studi di settore, listini, perizie. Transfer pricing internazionale: la Cassazione ha affermato che l’art. 110(7) TUIR non richiede al Fisco di dimostrare intenti fraudolenti, ma solo di provare che vi è una transazione con estero a valori non di mercato; una volta fatto ciò, spetta al contribuente giustificare la divergenza e provare eventualmente che il prezzo è comunque congruo (mediante la documentazione di transfer pricing, analisi di comparabilità, etc.). Infragruppo domestico: per analogia, una volta che l’ufficio contesta la antieconomicità di un costo infragruppo, dovrebbe essere il contribuente a dover dimostrare che quell’operazione aveva ragioni economiche valide e che il costo, per quanto alto, è effettivamente riferibile ad utilità per la società. La Cassazione 6101/2024 citata prima ha proprio sottolineato che l’onere di provare l’esistenza dei servizi infragruppo svolti, la loro inerenza e congruità incombe sulla società che afferma di aver ricevuto il servizio; occorre che la controllata tragga dal servizio un’utilità effettiva, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata . In altre parole, un contratto di service infragruppo generico non basta: bisogna documentare nello specifico cosa è stato fatto per la controllata e che beneficio ne ha tratto. Nel caso di 6101/2024, però, la Cassazione – rigettando il ricorso dell’Agenzia – ha riconosciuto che la società contribuente aveva fornito un compendio documentale sufficiente (contratto, fatture, report di una società di revisione che attestava criteri di allocazione dei costi e natura dei servizi, ecc.) a dimostrare l’effettività e inerenza dei costi . Dunque la CTR che aveva accolto il contribuente è stata confermata perché aveva valutato in modo approfondito tali prove e l’Agenzia non poteva pretendere di ribaltare questo giudizio di merito. Ciò indica che i giudici apprezzano molto quando l’azienda si presenta con un dossier dettagliato sulle operazioni infragruppo, mentre sono diffidenti in assenza di elementi concreti.

Casi tipici e difese:

  • Management fees e spese di regìa: Si tratta degli addebiti per servizi “centralizzati” resi dalla capogruppo (italiana o estera) alle controllate: es. direzione strategica, amministrazione, IT, risorse umane, marketing di gruppo. Il Fisco contesta spesso che si tratti di costi forfettari, determinati a tavolino e non rispecchianti servizi reali o utili. La difesa migliore è predisporre una documentazione di transfer pricing interna anche per il domestico: vale a dire un prospetto che illustri i criteri con cui la capogruppo ha allocato i costi comuni, il dettaglio dei servizi forniti a ciascuna controllata, magari con indicatori (ore lavoro prestate, dipendenti coinvolti, progetti svolti). Inoltre, tenere traccia di qualsiasi output concreto: report periodici della direzione, piani condivisi, scambi di corrispondenza su consulenze, ecc. In mancanza di ciò, l’Agenzia può dire che sono costi “di mera convenzione contabile” e disconoscerli. Richiamare eventuali Circolari: ad esempio la Circ. AdE 6/E/2016 ha fornito linee guida su come documentare le attività infragruppo per evitare contestazioni, in linea con i principi OCSE (verificare l’utilità per il beneficiario prima ancora della congruità del corrispettivo) . Cass. 6584/2024 (citata in Eutekne, luglio 2024) ha ribadito che il solo contratto tra consociate non basta, serve prova dell’utilità effettiva . Quindi la strategia è: sforzo probatorio significativo da parte del contribuente, producendo contratti dettagliati + report esecutivi + se possibile una certificazione di revisori indipendenti che attestino la ripartizione dei costi (che pur non avendo fede privilegiata è stata considerata “mezzo di prova rilevante” in Cass. 6101/2024) .
  • Operazioni con società in paradisi fiscali (c.d. costi “black list”): Fino al 2015 circa, vigeva una norma (art. 110 commi 10–11 TUIR) che presuntivamente escludeva la deducibilità dei costi derivanti da transazioni con fornitori localizzati in Stati a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria di effettiva attività economica del fornitore o concreta convenienza economica per il contribuente). Tale norma è stata abrogata dal 2016, ma rimane applicabile per annualità pregresse tuttora in contenzioso. Un esempio: Alfa Srl acquista beni da una società di Panama per €200.000; questi costi sarebbero indeducibili salvo che Alfa provi che la società estera svolgeva realmente attività commerciale prevalente oppure che l’operazione aveva un effettivo interesse economico ed è stata effettivamente eseguita (queste le due condizioni esimenti previste) . In un caso del 2008 arrivato in Cassazione (sent. 6101/2024 di cui sopra), la CTR aveva dato ragione alla società contribuente ritenendo provate tali condizioni (aveva prodotto visure camerali estere, documenti sul fatturato delle controparti e spiegazioni sul perché acquistava da quei fornitori esteri) . La Cassazione ha confermato la valutazione della CTR, evidenziando che i giudici d’appello avevano esaminato analiticamente ogni operazione e motivato bene sull’esistenza di un’attività commerciale effettiva delle società estere e sull’interesse economico concreto per Alfa Srl di effettuare quegli acquisti . In sede difensiva, quindi, per i costi “black list” la chiave è fornire quella prova alternativa richiesta dalla norma: tipicamente, contratti di fornitura, documenti di trasporto e doganali, corrispondenza d’ordine, listini che mostrino che il prezzo era competitivo, e magari una relazione tecnica che spieghi perché ci si rivolge a fornitori in quel Paese (know-how specifico, materie prime disponibili solo lì, ecc.). Oggi questa problematica si pone meno perché la normativa black list non c’è più, ma permane sotto il profilo dell’antieconomicità: se un’azienda acquista da un paradiso fiscale a un prezzo palesemente più alto di quello domestico, pur non essendoci la presunzione legale, l’ufficio potrebbe comunque contestare la congruità (sospettando magari che parte del pagamento vada a fondi occulti all’estero). Dunque la diligenza nel documentare e giustificare tali operazioni resta cruciale.
  • Cessione di beni intra-gruppo a prezzo anomalo: Un esempio concreto: Delta SpA (Italia) vende alla consociata Epsilon (Italia) un immobile o un macchinario a valore nettamente inferiore a quello di mercato, realizzando così una minusvalenza che riduce il suo reddito, mentre Epsilon acquista un asset a buon mercato. Il Fisco può intervenire sostenendo che la minusvalenza non è deducibile perché l’operazione è fuori logica di mercato: Delta ha in sostanza erogato un vantaggio a Epsilon (o ai suoi soci) rinunciando a utili, quindi quella minusvalenza è considerata non inerente o addirittura una distribuzione occulta di utili. Cass. 10422/2023 ha affermato proprio che l’Amministrazione può contestare l’antieconomicità di operazioni infragruppo anche ai fini IVA (oltre che redditi) e disconoscerne gli effetti . Difesa: dimostrare eventuali ragioni extrafiscali valide: ad esempio, che l’immobile era vincolato da qualche servitù o difetto che ne abbassava realmente il valore; oppure che la vendita a prezzo inferiore rientrava in un accordo compensativo (magari contestuale assunzione di debiti da parte dell’acquirente) ecc. Se non emergono tali ragioni, è arduo difendere una transazione così squilibrata. Nei casi estremi potrebbe configurarsi addirittura reato di bancarotta o frode se c’erano creditori pregiudicati – ma questo esula dal nostro contesto.

Profili civilistici correlati: Sebbene qui trattiamo la difesa sul piano tributario, è utile ricordare che operazioni infragruppo anomale possono incorrere anche in censure civilistiche, ad esempio possono essere impugnate con l’azione revocatoria dai creditori se fatte per drenare risorse da una società all’altra , oppure essere qualificate come atti in frode alla legge (es. un conferimento seguito da cessione quote per evitare plusvalenze è ora espressamente colpito dall’art. 10-bis Statuto). Tali aspetti però attengono a rimedi diversi (revocatorie, nullità civilistiche) e non direttamente alla difesa nel merito fiscale, se non per sottolineare che – in giudizio tributario – far presente che l’operazione aveva sostanza e non era fatta per frodare terzi può indirettamente confermare la non fittizietà e quindi sostenere la deducibilità.

Sintesi difensiva: Quando il Fisco contesta costi infragruppo o operazioni “non a valori di mercato”, il contribuente deve prepararsi accuratamente. Conviene raccogliere in un memorandum tutte le motivazioni economiche che giustificano l’operazione, allegare studi e documenti di supporto, magari far redigere per tempo (anche ex post, se non fatto prima) una perizia da un esperto indipendente che attesti la ragionevolezza di quei prezzi o l’effettività dei servizi ricevuti. In giudizio, puntare su eventuali errori procedurali del Fisco (ad esempio, mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale se applicabile: in materia di transfer pricing internazionale oggi è pacifico che l’ufficio debba attivare il contraddittorio prima dell’accertamento, ma anche su operazioni complesse domestiche un invito al contraddittorio potrebbe essere stato omesso e costituire vizio). Inoltre, qualora l’ufficio si sia limitato a affermare l’antieconomicità senza fornire un parametro oggettivo (ad es. non ha indicato quale sarebbe il valore normale né portato dati comparativi), si può censurare la motivazione dell’avviso come generica e quindi nulla. Infatti, come notato dalla giurisprudenza più recente, se il contribuente contesta la percentuale di ricarico o il parametro usato dall’ufficio, il giudice deve valutare tali contestazioni nel merito – non basta dare per scontato che l’ufficio abbia ragione. Cassazione fine 2025 (ord. su percentuali di ricarico) ha affermato che il giudice di merito, di fronte alle specifiche contestazioni del contribuente sui criteri di calcolo, deve tenerne conto e non può pretendere che il contribuente quantifichi esattamente l’impatto degli elementi correttivi: è sufficiente che evidenzi quali fattori incidono sul margine (ad es. deperimento merce, sconti particolari) perché il giudice debba considerarli . Questo a conferma che l’onere del contribuente è di fornire elementi concreti di difformità, ma non di rifare tutti i calcoli in maniera rigorosa (“basta evidenziare gli elementi che incidono sul margine; è illegittimo chiedere la quantificazione esatta dell’impatto”, come recita il titolo di quella pronuncia ).

In definitiva, operazioni infragruppo: la chiave è trasparenza e sostanza. Se c’è sostanza economica, va dimostrata; se non c’è, l’accertamento è difficilmente ribaltabile.

3. Spese estranee all’attività o ad utilità personale dell’imprenditore/soci

La problematica: Un’altra categoria di costi indeducibili riguarda quelle spese che, pur magari sostenute dall’azienda, in realtà attengono alla sfera personale dell’imprenditore o dei soci, oppure riguardano beni non utilizzati nell’attività. In pratica, il Fisco contesta che manchi totalmente l’inerenza in quanto il costo non ha legami con la produzione del reddito d’impresa, ma soddisfa esigenze private. Esempi classici: acquisto e manutenzione di autovetture di lusso o imbarcazioni intestate alla società ma usate dai soci per fini personali; spese di viaggio/vacanza eccessive camuffate da trasferte di lavoro; costi di immobili di proprietà della società ma destinati a uso abitativo personale (es. la villa al mare intestata alla società ma usata dall’amministratore); abbigliamento, gioielli, beni di lusso acquistati con carta aziendale; spese di ristrutturazione della casa del socio fatturate alla società, ecc. In tutti questi casi l’Agenzia è piuttosto aggressiva: l’idea è che non si possono far gravare sulle tasche del Fisco (cioè ridurre l’imponibile) spese che non c’entrano col business ma sono benefici in natura o comodità per i privati. Ci sono normative specifiche che limitano la deducibilità di alcune categorie “sensibili”: ad esempio le spese per autovetture aziendali ad uso promiscuo sono deducibili solo al 20% (art. 164 TUIR) salvo che l’auto sia assegnata a un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta (in tal caso 70%) o sia strumentale per destinazione (taxi, autonoleggio, ecc. deducibile 100%). Le spese per immobili patrimonio (non strumentali né merce) non sono deducibili ai fini IRES (e i relativi ammortamenti sono sospesi). Le spese di vitto e alloggio per trasferte sono deducibili solo entro certi limiti e se inerenti a trasferte effettive. Insomma, già il TUIR di suo disconosce molti costi se manca inerenza oggettiva (cfr. art. 90 su spese per feste, caccia, ecc. non deducibili salvo sponsorizzazioni).

Contestazione fiscale tipica: L’ufficio, in sede di verifica, incrocia le evidenze: se vede che la società sostiene spese elevate di benzina, noleggio auto, hotel 5 stelle, e la descrizione dell’attività non giustifica tali esborsi, scatta la domanda: “chi ne beneficia realmente?”. Spesso la verifica si concentra su: beni intestati alla società ma di fatto goduti dai soci. Esempio: un’auto sportiva acquistata dalla società, che non risulta assegnata a dipendenti né utilizzata per consegne (ovvero non strumentale); l’amministratore la usa nel weekend. In tal caso, l’Agenzia non solo limita la deducibilità al 20% ex lege, ma potrebbe anche contestare l’intero costo per difetto di inerenza, sostenendo che l’auto in realtà è estranea all’attività d’impresa (specie se la società ha oggetto che non giustifica quell’auto). La Cassazione ha affermato che se un bene è estraneo all’attività, tutti i suoi costi sono indeducibili e – nota bene – eventuali ricavi derivanti dal suo utilizzo vanno parimenti esclusi dall’imponibile, in ossequio al principio di simmetria . Dunque se la società ha un immobile non inerente (tipo la seconda casa data “in uso gratuito” al socio), potrà sì dedurre zero costi, ma anche eventuali ricavi figurativi non verranno tassati (a meno che emergano come fringe benefit al socio tassabili IRPEF, altra questione). Idem per l’auto: se è provato che è per fini personali, i costi indeducibili e l’eventuale fringe benefit devono essere tassati in capo al socio/utilizzatore.

Giurisprudenza e approccio: È consolidato l’orientamento per cui costi afferenti beni o servizi ad utilizzo personale dell’imprenditore o dei familiari non sono inerenti. Ad esempio, Cassazione ha negato deducibilità ai costi di gestione di uno yacht intestato alla società ma usato dai soci per diletto, considerandoli spese non di impresa ma voluttuarie. Allo stesso modo, le spese per abitazioni date in uso ai soci: la società spesso cerca di dedurre costi di manutenzione, IMU, ammortamenti, ma l’AdE li recupera come estranei all’attività (a meno che il socio paghi un canone a valore di mercato, nel qual caso c’è almeno un ricavo correlato, ma se il canone è simbolico scatta pure la contestazione di utili in natura).

Caso peculiare – Compensi fittizi ai soci travestiti da costi: A volte la società paga spese personali dei soci (vacanze, auto, hobby) e le contabilizza a qualche voce di costo generale. L’Ufficio, quando scova queste situazioni, non solo rende indeducibile il costo, ma può riqualificarlo come utili distribuiti ai soci o come compensi in natura non dichiarati, con ulteriori conseguenze (IRPEF in capo al socio). Nella fase di difesa, occorre stare attenti a queste implicazioni: difendere la deducibilità di un costo palesemente personale è quasi impossibile, ma una strategia può essere cercare di minimizzare le ricadute (ad esempio, sostenere che se pure il costo è indeducibile, non va però tassato come utile in capo al socio perché non c’è stato un arricchimento, oppure perché era un errore contabile ecc.).

Difesa preventiva e documentale: Idealmente, le imprese dovrebbero evitare promiscuità tra spese aziendali e personali. Se un bene è usato anche personalmente, regolamentarlo: es. auto in uso promiscuo all’amministratore, con addebito di fringe benefit secondo tabelle ACI – in tal modo il costo auto sarà deducibile al 20% ma almeno la quota di utilizzo personale viene tassata come fringe benefit, mettendo al riparo da ulteriori sanzioni. Se un immobile aziendale è anche abitazione di un socio, formalizzare un contratto di locazione (a valore congruo): così i costi restano parzialmente deducibili e c’è un ricavo tassato, evitando la contestazione di bene aziendale in toto estraneo. In generale, mantenere traccia delle ragioni business se esistono: se si giustifica che un determinato benefit è funzionale (ad es. un dirigente estero viene qui e la società gli mette a disposizione un appartamento: non è solo un favore, ma una necessità per farlo lavorare meglio; documentare la trasferta, la carica, ecc.).

Linee difensive in contenzioso: Se l’atto di accertamento bolla un costo come “spesa personale”, il contribuente può provare a ribaltare la prospettiva mostrando che invece c’era un’utilità aziendale. Esempio: la società deduce costi per abbigliamento e makeup perché gestisce un’attività di immagine (mettiamo, fornisce hostess per eventi) e quelle spese erano per fornire divise e accessori alle dipendenti – quindi non per abbellire la titolare, ma proprio inerenti all’attività. In tal caso, portare in giudizio testimonianze o documenti che comprovino la destinazione aziendale effettiva. O ancora: spese di ristorante elevate – se l’azienda dimostra che sono legate a meeting con clienti (magari allegando agende, email di invito, etc.), possono rientrare in rappresentanza. Insomma, trasformare la narrazione da “spesa privata” a “spesa di business con apparenza ludica”. Non sempre convincerà, ma tentare è doveroso se vi sono elementi.

Quando invece è palese che era personale (es. i costi di scuola dei figli del socio passati in contabilità), meglio assumere un profilo di ammenda: riconoscere l’errore e puntare a ridurre le sanzioni per cooperazione e buona fede (magari se è un caso isolato, far leva sull’assenza di dolo specifico). Ricordiamo che secondo la Cassazione la buona fede del contribuente non esclude l’infrazione tributaria (l’ignoranza non scusa), ma può incidere sulla misura della sanzione se si dimostra ad es. che era prassi suggerita dal consulente (anche se quest’ultimo rischia la complicità).

Caso giurisprudenziale – Rilevanza penale: In casi estremi, far passare costi personali come aziendali potrebbe configurare reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, se c’è uso di fatture false, oppure indebita compensazione di spese personali come costi). Ad esempio, la Cassazione penale n. 9910/2024 ha trattato il caso di una società che aveva dedotto spese legali sostenute per difendere gli amministratori in un processo penale personale: la Corte ha dichiarato che tali spese non sono deducibili perché non correlate ad attività idonee a produrre utili d’impresa, e in quel caso c’era probabilmente anche un rilievo di indebita riduzione d’imposta con riflessi penali . Questo per dire che su certe voci (specie se di importo rilevante) l’attenzione è massima.

Sintesi: I costi chiaramente estranei all’esercizio dell’impresa non sono salvabili ai fini fiscali. La migliore difesa è evitare di portarli in deduzione fin dall’inizio. In sede di accertamento, se ciò avviene, la strategia è o dimostrare che in realtà erano attinenti (se possibile) o, altrimenti, limitare i danni (accettare la ripresa, chiedere definizione agevolata, contestare eventualmente solo elementi secondari come il calcolo degli interessi o la duplicazione di sanzioni). Tenere inoltre presente il principio di simmetria: se il Fisco nega un costo per bene non inerente, deve anche eliminare i ricavi connessi. Quindi se, ad esempio, la società aveva dichiarato proventi per l’utilizzo di quel bene (es. un rimborso spese dal socio), tali proventi non dovrebbero essere tassati come ricavi d’impresa. Ciò va fatto valere per evitare che si abbia la beffa di tassare il ricavo e negare il costo contestualmente.

4. Compensi agli amministratori non deliberati o distribuzione utili mascherata

La problematica: Questo caso, in parte affine alla categoria precedente ma con specificità proprie, riguarda i compensi erogati agli amministratori di società di capitali senza una valida delibera assembleare o comunque senza che siano stati formalmente attribuiti secondo le norme di diritto societario. Nelle S.p.A. e S.r.l., infatti, l’art. 2389 c.c. (per S.p.A.) e gli artt. 2479-2479bis c.c. (per S.r.l.) prevedono che il compenso agli amministratori sia stabilito dall’assemblea dei soci (o dallo statuto). In mancanza di una delibera che fissa l’emolumento, vale il principio che la carica è gratuita. Dunque, se una società paga ugualmente somme all’amministratore senza che i soci le abbiano approvate, quel pagamento è privo di base legale. La Cassazione a Sezioni Unite (n. 21933/2008) ha sancito chiaramente che qualsiasi pagamento di compenso a un amministratore non deliberato dall’assemblea è contra legem e nullo . Tradotto fiscalmente: la società non può dedurre un costo che giuridicamente non avrebbe neppure dovuto sostenere, mancando un valido titolo.

Contestazione tipica: Le società cercano talvolta di “remunerare” gli amministratori in modo informale, specie nelle S.r.l. a ristretta base familiare (dove socio e amministratore spesso coincidono). Ad esempio, il socio unico di Alfa Srl preleva €30.000 dalle casse sociali come suo compenso annuale, ma si dimentica di formalizzare la cosa in assemblea. In bilancio pone quell’importo tra i “costi per servizi – compensi amministratore”. L’ufficio, in verifica, controlla il verbale assembleare: non trovandone nessuno che autorizza €30.000 di stipendio all’amministratore, disconosce il costo perché indebito. L’azienda obietterà magari che il bilancio è stato approvato dai soci comprendendo quella voce, quindi implicitamente l’hanno accettata. Ma la giurisprudenza ha chiarito che l’approvazione del bilancio non equivale a sanare la mancata delibera specifica di compenso . Occorre proprio una delibera ad hoc. Cass. 8005/2024, tra altre, ribadisce che “i compensi corrisposti agli amministratori non sono deducibili se non previamente deliberati dall’assemblea o conformi allo statuto” . Il Fisco, dunque, recupererà a tassazione i €30.000 come utili non deducibili, sostenendo che in difetto di delibera quell’esborso è un atto di liberalità verso l’amministratore (o una distribuzione occulta di utili). A cascata, potrà sorgere l’effetto che per l’amministratore stesso quell’importo non è tassato come lavoro dipendente ma come dividendo (o come reddito diverso se non socio), con possibili sanzioni per errato regime di ritenuta. In pratica, si genera confusione anche sul trattamento fiscale in capo al percettore.

Giurisprudenza: Oltre alla SU 2008 già citata, numerose pronunce confermano la linea. Tra esse Cass. 27018/2014, Cass. 32732/2021 e appunto Cass. 8005/2024: tutte coerenti nell’affermare che senza delibera il compenso non è dovuto e quindi non è inerente né certo, assumendo la natura di utili distribuiti o liberalità . C’è stata una temporanea difformità con una sentenza del 2018 (Cass. 24139/2018) che tentò di assimilare l’amministrazione a un mandato oneroso implicito, sostenendo che il compenso fosse dovuto anche senza delibera, salvo diversa pattuizione. Quella tesi però è rimasta isolata e superata dalle pronunce successive e dal chiarimento delle Sez. Unite del 2008 . Quindi oggi chi sostiene in giudizio la deducibilità di compensi non deliberati ha quasi tutte le sentenze contro.

Difesa del contribuente: La situazione è formalmente a svantaggio della società, ma ci sono alcune possibili argomentazioni:

  • Delibera implicita nel bilancio: come accennato, si può provare a dire che se tutti i soci (magari uno unico o una famiglia) approvano il bilancio in cui è indicato il compenso, ciò vale come ratifica “totalitaria” ex post. In alcune decisioni di merito, questa tesi ha trovato ascolto, specie quando l’assemblea di approvazione bilancio era composta dagli stessi soggetti che avrebbero dovuto deliberare il compenso e il verbale di approvazione del bilancio riportava la voce specifica. Tuttavia, Cassazione è rigida: serve una delibera separata, o almeno che nel verbale di approvazione bilancio sia esplicitamente indicato “i soci approvano contestualmente il compenso amministratore di €X per l’anno”. Se c’è questa dicitura, forse si salva (in fondo è una delibera totalitaria unanime). Prevenire è meglio che curare: se ci si accorge in tempo (prima del controllo) di aver pagato compensi senza delibera, è opportuno far tenere subito un’assemblea totalitaria che ratifichi il compenso arretrato. Non c’è certezza che valga retroattivamente, ma è l’unica pezza possibile. Alcuni giudici potrebbero accettarla come sanatoria (altri no, sostenendo la nullità insanabile).
  • Contestare la riqualificazione come utili occulti: a volte il Fisco, oltre a negare la deduzione, pretende anche di tassare il percettore per utili incassati. Se l’amministratore era anche socio, l’importo non deliberato viene visto come utile distribuito. Il socio potrebbe replicare che non era un utile ma proprio un compenso da lavoro amministrativo, e che la mancata delibera non muta la sostanza economica (lui ha lavorato, l’azienda gli ha corrisposto un compenso). In poche parole: va bene negare la deduzione alla società, ma quel reddito andrebbe tassato comunque come lavoro dipendente in capo a lui, evitando doppia imposizione (no deduzione per società e in più tassazione come dividendo per socio). Però giuridicamente, senza delibera, il socio non aveva diritto a compenso, quindi ciò che ha percepito viene considerato un’assegnazione di utili. Questa diatriba può emergere ma spesso rimane teorica: in pratica, se il socio-amministratore ha già dichiarato l’importo come reddito da lavoro autonomo/dipendente e pagato IRPEF, difficilmente il Fisco lo ritassa come dividendo (rischierebbe doppia imposizione). Piuttosto, mantiene l’IRPEF già pagata dal socio (non la restituisce) e nega la deduzione alla società. La società perde la deduzione e paga IRES su quell’importo, il che di fatto genera un gettito aggiuntivo per l’erario pari proprio a una sorta di tassazione da dividendo (24% IRES che si somma al 43% magari già pagato come IRPEF dal socio). Non c’è un vero rimedio a ciò, se non cercare di transigere magari in mediazione su sanzioni.

Caso pratico: Immaginiamo Alfa Srl che nel 2024 ha pagato €30.000 all’amministratore senza delibera. Nel 2025 arriva l’accertamento: –€30.000 di costi indeducibili => maggiore IRES €7.200 + sanzioni ~€6.480 (90%). La società potrebbe ricorrere dicendo che quell’importo era in bilancio approvato, tutti i soci erano presenti (uno unico), quindi la volontà sociale c’era. Se porta in giudizio il verbale di approvazione bilancio dove almeno c’è traccia della voce compenso, può sperare che la Commissione la pensi come lei (qualche CTR in passato ha accettato queste giustificazioni). Se però in verbale nulla, è persa. In ipotesi sfavorevole, conviene definire in adesione o conciliazione per ridurre le sanzioni (ad esempio, accordandosi per una sanzione ridotta a 1/3). Nel frattempo, adottare misure correttive: deliberare formalmente per il futuro e magari (se più anni) sanare per il passato.

Differenze con società di persone: È utile notare che nelle società di persone (snc, sas) non esiste un’assemblea formale che delibera compensi agli amministratori (che sono i soci stessi solitamente). L’atto costitutivo può prevedere indennità, ma spesso i soci prendono utili secondo le percentuali e stop. Quindi lì la problematica del “compenso non deliberato” praticamente non si pone: se un socio si prende soldi extra, o è un acconto utili (allora va imputato a utile) o un compenso pattuito tra soci (allora di fatto è come ridistribuire utili in altra forma). Nelle società di persone, peraltro, l’idea stessa di inerenza “soggettiva” è filtrata dal fatto che l’utile tassato in capo ai soci è quello fiscale, per cui eventuali costi personali emergono meno (ma l’Agenzia comunque li contesta se li trova in contabilità). Ad ogni modo, è nelle società di capitali che questo tema è rilevante, perché lì c’è separazione netta tra patrimonio sociale e personale dei soci.

Conclusioni su questo punto: La regola aurea per evitare questa insidia è: deliberare sempre i compensi degli amministratori prima di erogarli, conformemente allo statuto e alle norme civilistiche. Se ci si dimentica, non dedurre il costo in dichiarazione (tanto verrebbe ripreso) oppure, se già dedotto, affrettarsi a far ratificare dall’assemblea e incrociare le dita. In giudizio, come detto, le argomentazioni sono limitate: si può fare leva sulla sostanza vs forma (l’amministratore ha lavorato, quindi il costo è di competenza dell’esercizio ed è “realmente sostenuto”, solo un vizio formale nella delibera), ma la controparte dirà – e la Cassazione le dà ragione – che è un vizio sostanziale perché c’è una norma imperativa societaria violata, quindi quell’uscita è contra legem e non inerente. In qualche caso estremo il contribuente ha invocato l’affidamento in buona fede: piccoli imprenditori che ignoravano la formalità, convinti che approvando il bilancio fosse tutto ok. Purtroppo nel diritto tributario, specie per imposte reddituali, l’affidamento ha scarso peso; tuttavia, per ridurre sanzioni può aiutare mostrare che non c’era intento fraudolento ma solo negligenza formale.

5. Fatture per operazioni inesistenti o illecite (costi “fittizi” o vietati)

La problematica: Questo scenario esula leggermente dall’ambito della “difesa” in senso classico, poiché se davvero un costo è basato su un’operazione fittizia o illecita, non c’è molto da difendere. Si tratta di costi che per legge o per principio non possono essere dedotti, in quanto o non corrispondono a operazioni reali oppure attengono ad attività illecite. Possiamo distinguere due sottocasi: (a) False fatturazioni – l’impresa contabilizza fatture di fornitori che in realtà non hanno effettuato alcuna cessione/prestazione (frode fiscale), oppure fatture gonfiate – in entrambi i casi si deducono costi e si detraggono IVA senza base reale; (b) Costi da reato – spese sostenute in violazione di norme penali, come tangenti, sanzioni pecuniarie, spese per reati commessi. Il sistema tributario ha regole precise: l’art. 14, co. 4-bis L. 537/1993 (introdotto e modificato da vari provvedimenti, da ultimo L. 244/2007 e D.L. 16/2012) stabilisce che “non sono deducibili i costi e le spese riferibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato non colposo”, salvo si tratti di componenti che hanno concorso a formare redditi anche tassati presso i percettori (norma anti-tangenti). Inoltre è pacifico che le sanzioni amministrative e penali non sono mai deducibili, nemmeno se inerenti all’attività (es. multe, ammende, penalità): il loro carattere punitivo prevale .

Contestazione tipica e difesa: Nel caso (a) di fatture false, in genere il contesto è di frode organizzata scoperta dalla Guardia di Finanza. In tal caso, l’avviso di accertamento disconosce totalmente i costi relativi a quelle fatture inesistenti (e l’IVA diventa indetraibile), con sanzioni raddoppiate se la frode è conclamata. Dal punto di vista del “contribuente onesto” la difesa potrebbe consistere nel dimostrare di essere stato vittima e non complice (es. pensava che il fornitore fosse reale, ha prove di aver ricevuto qualcosa, etc.), ma è un terreno molto accidentato: se la fattura è oggettivamente per operazione mai avvenuta, non c’è deducibilità che tenga. La miglior difesa è negoziare col Fisco (transazione) magari provando a evitare il penale pagando il dovuto. In giudizio tributario, si può contestare la prova della falsità se l’ufficio si basa solo su elementi indiziari: per esempio, portare evidenze che invece la merce c’era, che i pagamenti sono avvenuti tracciati, ecc. Ci sono casi in cui l’azienda riesce a dimostrare che, pur essendo il fornitore coinvolto in frodi, la sua specifica transazione era reale (succede per le cosiddette operazioni soggettivamente inesistenti, dove la merce c’è ma il fornitore era un filtro). Allora si potrebbe salvare la deduzione del costo (ma non la detrazione IVA se il fornitore era fittizio, secondo la giurisprudenza IVA).

Nel caso (b) costi da reato: ad esempio, un’azienda paga una tangente a un pubblico ufficiale per ottenere un appalto e la contabilizza come “consulenza”; oppure paga sanzioni Antitrust e le porta a costo; oppure spende per difendere un proprio dirigente accusato di un reato doloso commesso nell’interesse dell’azienda. Tutte queste spese hanno disciplina propria: le tangenti sono espressamente indeducibili e anzi penalmente rilevanti; le sanzioni idem (non deducibili ex se e punirne la deduzione potrebbe configurare dichiarazione infedele se rilevante); le spese legali per difese penali di propri esponenti – come visto – la Cassazione le ha considerate non inerenti se il reato è a vantaggio personale, mentre se il reato contestato fosse all’azienda (es. 231/2001) potrebbe essere inerente alla sopravvivenza aziendale, ma comunque c’è la norma di indeducibilità se delitto doloso. Quindi anche qui, margine di difesa stretto: si può al più disquisire se l’attività fosse lecita e non reato. Ad esempio, se l’ufficio dice “questo pagamento è un reato di corruzione, quindi costo indeducibile”, il contribuente potrebbe replicare che non era affatto corruzione ma lecita mediazione, portando sentenza di proscioglimento o archiviazione. In pratica, contestare la qualificazione giuridica del fatto. Però, se il fatto è accertato come reato (o addirittura c’è sentenza penale), in sede tributaria non c’è salvezza: quell’onere non può ridurre il reddito imponibile, punto.

Conclusioni su questo punto: Più che difendersi sul merito, in queste ipotesi conviene puntare su aspetti procedurali e di prova: far notare eventuali vizi dell’accertamento, scadenza termini, carenza di motivazione. Oppure fruire di definizioni agevolate (il legislatore ogni tanto offre sanatorie su liti pendenti che potrebbero includere anche questi casi, previo pagamento imposte senza sanzioni, etc.). Essendo situazioni borderline, spesso si preferisce cercare un accordo. In giudizio, se proprio, rimane la linea “penale ≠ tributario”: anche se c’è reato, la sanzione tributaria va calibrata, niente doppio binario. Ma su deducibilità non c’è molto da fare: il giudice tributario non può contraddire la legge che impone l’indeducibilità.

Nota: Se emergono costi fittizi o illegali, l’Amministrazione spesso trasmette atti anche alla Procura (nel caso di fatture false) e comunque questo peggiora la posizione del contribuente anche in termini di affidabilità fiscale (rating ISA, controlli futuri). Quindi queste contestazioni sono le peggiori e da evitare assolutamente con una condotta aziendale improntata alla trasparenza.

Abbiamo esaminato le principali categorie di costi indeducibili e le possibili difese. Nella Tabella 2 seguente forniamo un riepilogo delle cause di indeducibilità trattate, con indicazione delle relative conseguenze fiscali e appigli difensivi:

<table><tr><th>Causa di indeducibilità</th><th>Descrizione e conseguenze</th><th>Possibili difese del contribuente</th><th>Riferimenti</th></tr> <tr><td><b>Contratto nullo/non registrato</b><br>(es: affitto “in nero”)</td><td>Il costo è privo di un titolo giuridico valido (contratto nullo ex lege). Indeducibilità totale del costo; sanzioni per omessa registrazione (120-240% imposta registro). Possibile riqualifica come spesa personale/non inerente.<br><i>Esempio:</i> canoni locazione non registrata indeducibili; se immobile ad uso socio, bene fuori attività → costi indeducibili e ricavi correlati non tassati in capo alla società. </td><td>Difese deboli: registrazione tardiva (non sanante per il passato, ma mostra buona fede), provare utilizzo aziendale di fatto (per invocare tassazione a reddito netto). In giudizio, contestare eventualmente vizi formali dell’accertamento (motivazione, contraddittorio). La normativa e giurisprudenza sono però univoche: nulla il contratto, nulla la deduzione.</td><td>L. 311/2004 art.1 c.346;<br>Cass. SU 23601/2017;<br>Cass. 19593/2014 .</td></tr> <tr><td><b>Fattura troppo generica/assenza documenti</b><br>(es: consulenza non dettagliata)</td><td>La fattura non indica natura, qualità, quantità dei beni/servizi ⇒ il Fisco non può verificare l’operazione. Costo indeducibile e IVA indetraibile per difetto di inerenza e certezza.<br><i>Esempio:</i> spesa per “servizi vari” senza specifiche, contestata come non comprovata (Cass. 12081/2024). </td><td>Esibire documentazione integrativa: contratti, report attività svolte, corrispondenza, testimonianze che attestino la prestazione effettiva e la sua utilità. Sottolineare validità di eventuale accordo verbale (se consentito) e presentare prove indirette (email, bozze) con data certa. Prevenire: contratti scritti e fatture dettagliate.</td><td>Art. 109 TUIR (certezza);<br>Cass. ord. 12081/2024 ;<br>Cass. 8293/2013.</td></tr> <tr><td><b>Mancata prova dell’utilità (costi infragruppo)</b></td><td>Costo sostenuto verso società del gruppo senza prova dell’effettiva utilità per la controllata. Rischio indeducibilità integrale o parziale (eccedenza su valore normale).<br><i>Esempio:</i> management fee addebitata dalla capogruppo genericamente: se controllata non dimostra servizi ricevuti e benefici, costo negato. </td><td>Onere a carico contribuente: fornire compendio probatorio completo (contratto, fatture analitiche, report, studio di transfer pricing, certificazione revisore). Contestare eventuale difetto di motivazione dell’atto (se Ufficio non quantifica valore normale). In giudizio evidenziare qualsiasi elemento di fatto che provi l’esecuzione del servizio e la congruità (es. confronti di mercato).</td><td>Art. 9 TUIR (valore normale);<br>Art. 110 c.7 TUIR (TP int.);<br>Cass. 6101/2024 ;<br>Cass. 6584/2024;<br>Circ. AE 6/E/2016.</td></tr> <tr><td><b>Compenso amministratore non deliberato</b></td><td>Pagamento al amministratore senza delibera assembleare richiesta ex legge. Costo considerato non certo né inerente (atto nullo). Indeducibile per la società; in più, trattamento come utile distribuito (potenziale) al percettore.<br><i>Esempio:</i> €50k pagati all’amm.re senza delibera – costi indeducibili e socio tassato su utili occulti (se socio).</td><td>Ratifica assembleare tardiva (se tutti i soci concordi) – sperando nel riconoscimento della sanatoria. Sostenere che approvazione del bilancio implicava consenso al compenso (delibera implicita) se nel verbale vi è traccia. In subordine, chiedere clemenza sanzioni per errore formale. Difficile incidere sulla deduzione in sé, dati i precedenti sfavorevoli. </td><td>C.c. art. 2389, 2479;<br>Cass. SU 21933/2008 ;<br>Cass. 8005/2024 ;<br>Cass. 32732/2021.</td></tr> <tr><td><b>Spesa a carattere personale/non inerente</b><br>(bene aziendale uso privato)</td><td>Costo riferito a beni/servizi usati per fini privati di soci o imprenditore, non strumentali all’attività. Indeducibile per difetto di inerenza oggettiva; possibile riqualifica come utilità in natura ai soci.<br><i>Esempio:</i> manutenzione villa societaria usata dal socio – costi indeducibili, considerati distribuzione utili; auto aziendale di lusso uso personale – deducibile solo quota 20% ex lege, resto indeducibile.</td><td>Dimostrare eventuale uso aziendale anche se parziale (es. documentare che l’immobile ospita meeting, l’auto è usata per clienti – se vero). Formalizzare contratti d’uso: es. addebito di un canone al socio (allineato al mercato) per uso del bene, così da generare un ricavo e inquadrare la spesa come correlata. In giudizio, se l’uso personale è palese, poche difese: si può semmai negoziare sul fatto che il socio ha già subito tassazione per fringe benefit (evitando doppie imposizioni). </td><td>Art. 90 TUIR (beni di lusso);<br>Art. 164 TUIR (autovetture);<br>Cass. 1372/2018 (yacht);<br>Cass. 25696/2014;<br>Cass. 18050/2017 (immobili ai soci).</td></tr> <tr><td><b>Costo da attività illecite</b><br>(tangenti, sanzioni, reati)</td><td>Spesa sostenuta in violazione di norme penali o per fini illeciti. Indeducibile per espresso divieto normativo o per difetto di meritevolezza. Esempi: tangente a pubblico ufficiale (illecito -> costo non deduc.); sanzione antitrust o tributaria (indeducibile per principio generale); spese di difesa legale per reati dolosi di esponenti (non inerenti alla prod. reddito utile).<br><i>Esempio:</i> società paga €100k di multa: non deducibile (trattasi di sanzione).</td><td>Poca o nessuna difesa nel merito: il divieto è chiaro. Si può contestare semmai la qualificazione: provare che l’operazione non era illecita (es. consulenza vera e non tangente) – ma ciò spesso coincide con difesa in sede penale. Per sanzioni amministrative, qualche tesi in dottrina ne ipotizza la deducibilità se inerenti a costi di produzione, ma la giurisprudenza è contraria. In caso di multa pagata, nulla da fare in ambito tributario (non dedurre).</td><td>L. 537/93 art.14 c.4-bis;<br>D.Lgs 472/97 art. 8 (sanzioni non deduc.);<br>Cass. 3160/2012 (tangenti);<br>Cass. 9910/2024 (spese difesa penale non inerenti) .</td></tr> <tr><td><b>Fatture false (operazioni inesistenti)</b></td><td>Il costo è sorretto da fattura relativa a operazione mai avvenuta (soggettivamente o oggettivamente). Indeducibile perché spesa fittizia; IVA indetraibile; rischio sanzioni penali (dichiarazione fraudolenta).<br><i>Esempio:</i> acquisto fittizio di servizi per €200k da società cartiera: costo ed IVA recuperati integralmente, sanzioni 90% (o 135% se frode conclamata).</td><td>Unica difesa sostanziale: provare che l’operazione c’è stata realmente (se soggettivamente inesistente, dimostrare che la merce/servizio fu effettivamente ricevuto da altro soggetto; se oggettivamente inesistente, praticamente impossibile provare il contrario). Oppure eccepire nullità di prove acquisite illecitamente dall’ufficio o dalla GdF. Spesso la miglior strategia è negoziare una definizione (pagando il dovuto prima che si configuri reato). In giudizio, sollevare eventuali lacune nella prova dell’inesistenza (onere probatorio in capo al Fisco di dimostrare la falsità delle operazioni).</td><td>Art. 109 TUIR (effettività);<br>D.Lgs 74/2000 art.2 (reato dichiarazione fraudolenta);<br>Cass. 8673/2021 (onere prova a carico Fisco per fatture soggettivamente false se detrazione negata).</td></tr> </table>

Le casistiche sopra coperte non esauriscono tutte le possibili contestazioni sui costi, ma rappresentano quelle più frequenti e insidiose. In generale, dal punto di vista di chi si difende, emerge sempre la necessità di: (a) avere una documentazione solida a supporto di ogni costo rilevante; (b) argomentare l’inerenza in modo concreto, collegando la spesa ai ricavi o all’attività svolta; (c) conoscere le norme speciali (come quelle su auto, rappresentanza, ecc.) per anticipare eventuali eccezioni del Fisco; (d) se l’ufficio usa presunzioni (antieconomicità, valori normali), contrastarle con dati specifici sull’andamento aziendale. È fondamentale inoltre condurre un’analisi critica interna: prima di portare una questione in contenzioso, valutare oggettivamente la sostenibilità della posizione. Ad esempio, difendere spese personali come fossero aziendali è spesso una battaglia persa che rischia di aggravare la posizione (in caso di soccombenza si pagano anche le spese di giudizio e interessi sul ritardo). In tali casi, meglio considerare soluzioni come definire l’accertamento con adesione ottenendo lo sconto su sanzioni (1/3) e chiudere la vicenda. Viceversa, quando si ha ragione (ad es. il servizio è stato effettivamente reso ma contestano solo mancanza di contratto), è opportuno insistere e far valere tutti i mezzi di prova anche in sede giudiziale, perché le Commissioni spesso, valutando nel merito, possono dare ragione al contribuente se questi presenta un quadro probatorio convincente. La Cassazione, dal canto suo, interviene solo su vizi di diritto o motivazione, ma le recenti ordinanze hanno mostrato attenzione a evitare formalismi eccessivi: si è visto il caso della percentuale di ricarico, dove si è detto che il giudice deve considerare le contestazioni del contribuente senza pretendere “super-calcoli” da lui . Questo incoraggia ad articolare bene le proprie difese, perché se sono specifiche, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente.

Nei prossimi paragrafi, sposteremo l’attenzione su alcuni strumenti “automatici” e analisi di rischio con cui l’Amministrazione seleziona e conduce gli accertamenti, in particolare focalizzandoci su settori come l’edilizia, il commercio al dettaglio e le libere professioni. Capire come funzionano questi controlli automatizzati aiuta a comprendere cosa aspettarsi e come difendersi anche prima che il contenzioso nasca, cioè a livello di prevenzione e fase pre-accertamento (compliance).

Accertamenti automatizzati e metodologie presuntive nei settori edilizia, commercio e professionisti

Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha affinato strumenti di controllo massivi e mirati sfruttando banche dati, algoritmi e indicatori specifici per particolari settori economici. Ciò significa che imprese e lavoratori autonomi in determinati ambiti (edilizia, commercio, attività professionali) possono essere oggetto di accertamenti basati su analisi automatizzate dei loro dati contabili e finanziari, incrociati con medie di settore o parametri di affidabilità. In questa sezione esamineremo come avvengono questi controlli settoriali e come il contribuente può difendersi o interagire proattivamente.

Settore Edilizia e Costruzioni

Il settore delle costruzioni è storicamente sotto la lente del Fisco perché presenta elevate possibilità di sotto-dichiarazione di ricavi (lavori pagati in nero, acquisti di materiali non fatturati in parte, manodopera irregolare, ecc.) e negli ultimi tempi anche per l’abuso di crediti d’imposta edilizi (es. bonus ristrutturazioni, Superbonus). L’Agenzia delle Entrate ha sviluppato delle vere e proprie “metodologie di controllo” ad hoc per le imprese edili, rese pubbliche in apposite circolari e guide (ad es. Circ. AE 28/2006 e successivi aggiornamenti) . Tali metodologie delineano una serie di indicatori di rischio e tecniche di ricostruzione. Eccone alcune:

  • Analisi dei margini e incidenza dei costi: Si confrontano i costi di cantiere (materiali, noli, subappalti, manodopera) con i ricavi dichiarati per le singole commesse. Se emergono percentuali di ricarico anomale (ad es. ricavi appena pari ai costi, o addirittura inferiori, il che implicherebbe una perdita su quella commessa), scatta il sospetto di ricavi occultati. Vengono usati parametri di settore (anche mutuati dagli ex studi di settore/ISA) per stimare quale dovrebbe essere il giusto margine. Cassazione ha avallato l’utilizzo di margini medi anche traslati su più anni: per dire, se in un anno accertato l’impresa dichiarava margine zero ma l’anno dopo, in verifica, si scopre che su lavori simili il margine era 10%, l’ufficio può applicare quel 10% all’anno precedente accertando ricavi non dichiarati, e sta al contribuente provare che l’anno prima c’erano condizioni diverse (es. commessa andata male, costi imprevisti) . In effetti, la Cass. 25459/2025 ha confermato che percentuali di ricarico accertate in un esercizio possono valere come base di calcolo anche per altri esercizi non contigui, salvo prova contraria del contribuente (differenze di mercato o struttura) . Dunque, in edilizia, occhio a commesse in perdita: vanno spiegate e documentate (ad es. colpa di cliente insolvente, errori progettuali, ecc.), altrimenti il Fisco può non crederci. Difesa: Preparare un prospetto per commessa con ricavi, costi e margini; se un margine è basso/negativo, corredare di spiegazione tecnica (lettere del committente che chiede sconti, costi extra per varianti non pagate, ecc.). In caso di accertamento induttivo su margini, presentare queste spiegazioni e magari far fare una perizia di parte da un ingegnere o tecnico che attesti perché quella commessa non poteva generare utile (mercato saturo, errore di preventivo, ecc.).
  • Controlli incrociati con i subappaltatori e fornitori: L’Agenzia incrocia le dichiarazioni IVA e le comunicazioni delle liquidazioni trimestrali di imprese di uno stesso cantiere. Esempio: la ditta Alfa dichiara di aver fatturato a Beta SpA lavori per €100.000, Beta SpA dichiara acquisti da Alfa per €50.000. C’è un disallineamento che fa emergere o fatture non registrate da Beta (quindi Beta stava cercando di dedurre costi in nero?) o fatture false emesse da Alfa (che dichiara più ricavi forse per creare crediti IVA). Tali disallineamenti portano facilmente ad accessi con ispezioni incrociate. Difesa: Coordinarsi con partner e subappaltatori per assicurarsi che la fatturazione combaci. Se si ricevono questionari dall’AE su fornitori, rispondere con dati precisi. Se c’è stata una diatriba contrattuale (es. Beta contesta parte della fattura di Alfa e non la registra interamente), sarebbe opportuno regolarizzare via note di credito, altrimenti il Fisco si confonde.
  • Utilizzo di banche dati esterne: Per l’edilizia l’Agenzia sfrutta i dati dei titoli abilitativi (concessioni, permessi di costruire, CILA, ecc.) e dei catasti. Ad esempio, se un’impresa edile costruisce 10 appartamenti su un terreno (risulta dal permesso) e ne vende ufficialmente solo 8, l’ufficio può fare indagini immobiliari e scoprire che 2 appartamenti sono stati venduti “sottobanco” (magari intestati a parenti del costruttore o venduti ma non registrati). Oppure incrociare il costo dichiarato di costruzione per metro quadro con i valori standard (dati dei listini edilizi regionali, DEI, ecc.): se dichiari €500/mq come costo ma hai venduto a €1500/mq, e il margine appare eccessivo, possono valutare se i costi sono gonfiati (fatture di comodo) o se i ricavi sono sottostimati. Viceversa, se dichiari di vendere a €800/mq appartamenti che al mercato locale vanno a €2000/mq, immagineranno che hai preso parte in nero. Difesa: In queste situazioni, portare documentazione su eventuali vendite a prezzo calmierato (es. edilizia convenzionata), o su difetti degli immobili che giustificano prezzo basso. Se contestano costi “gonfiati” (es. acquisti materiali a prezzi alti per ridurre utile), mostrare offerte, contratti e fatture d’acquisto per provare che effettivamente quello era il prezzo di mercato – e se il fornitore era magari un soggetto correlato, motivare la scelta (unico disponibile, urgenza, qualità superiore).
  • Bonus fiscali edilizi: Negli anni 2020-2022 ci sono stati forti incentivi (Superbonus 110%, bonus facciate 90%, ecc.) con meccanismi di cessione del credito. L’Agenzia ha implementato controlli anche su questo: verifiche sui general contractor e ditte coinvolte per vedere se i lavori dichiarati sono reali. Se un’impresa ha maturato e ceduto crediti d’imposta ingenti, può aspettarsi controlli sulla documentazione tecnica (visti di conformità, asseverazioni). In caso di abusi (crediti fittizi), al di là dell’aspetto penal-tributario, vengono disconosciuti i crediti e recuperate le imposte risparmiate. Difesa: Questo esula dai costi indeducibili, ma è menzionato perché molti accertamenti in edilizia 2023-2025 riguardano proprio i bonus. La difesa consiste nel dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori agevolati con tutti i documenti e, in extremis, correggere eventuali errori formali (c’è stato un condono parziale con la remissione in bonis per attestazioni tardive).

In fase di verifica in cantiere: Spesso la GdF esegue accessi in cantiere, contando operai presenti, materiali, ecc. Se riscontrano lavoratori in nero o discrepanze tra SAL (stato avanzamento lavori) e fatture emesse, il rapporto confluirà nell’accertamento. Difesa: Collaborare in loco fornendo subito libri paga, contratti e quant’altro per spiegare eventuali presenze (es. “quei 2 muratori non sono nostri dipendenti ma di una ditta subappaltatrice – ecco il contratto di subappalto”).

In sintesi, l’impresa edile deve essere pronta a giustificare ogni aspetto: costi, ricavi, margini, personale, bonus. Un check-up fiscale periodico (magari assistita dal consulente) è consigliato: verificare che le redditività non scendano troppo senza causa, che non vi siano costi fuori scala, ecc. Dalla prospettiva difensiva ex post, se arriva un accertamento analitico-induttivo, la prima cosa da fare è scrivere una memoria difensiva dettagliata entro 60 giorni dalla notifica (è il termine per presentare istanza di adesione o osservazioni): spiegare commessa per commessa i punti sollevati. Questo documento spesso viene letto dai funzionari in sede di adesione e può portare a una riduzione della pretesa se convincente.

Settore Commercio al dettaglio (retail, ristorazione)

Le attività commerciali al dettaglio (negozi, ristoranti, bar, ecc.) sono un altro ambito dove il Fisco applica controlli di tipo presuntivo basati su medie di settore e analisi dei movimenti di magazzino e cassa. Strumenti tradizionali come gli studi di settore (fino al 2018) e ora gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono stati e sono impiegati per valutare la congruità di ricavi e redditi dichiarati rispetto a quelli “attesi”. Inoltre, in sede di verifica, la GdF usa tecniche pratiche come l’analisi delle percentuali di ricarico sui beni venduti e persino appostamenti o controlli a sorpresa (ad es. “cliente in incognito” o verifiche dei registri di cassa).

Indicatori di anomalia nel commercio:

  • Margine di profitto lordo troppo basso: Se un negoziante dichiara sistematicamente percentuali di ricarico (rapporto tra prezzo di vendita e costo di acquisto) molto inferiori a quelle normalmente praticate nel suo settore, l’Agenzia tende a presumere che parte delle vendite avvenga senza scontrino. Ad esempio, un ristorante che risulta vendere i piatti quasi al costo delle materie prime, oppure un negozio di abbigliamento che dichiara ricarichi del 10% quando nel settore moda sono tipicamente mark-up del 100% o più. Queste situazioni innescano accertamenti: l’ufficio può ricostruire i ricavi imponendo un ricarico medio (magari rilevato durante la verifica su un campione di prodotti) e calcolando così vendite non dichiarate. La Cassazione ha in passato considerato legittimo l’uso di percentuali di ricarico come base di accertamento, anche trasportandole da un periodo all’altro come visto . Tuttavia, più recentemente (v. Cass. 21395/2017, 33883/2019) ha anche affermato che se il contribuente contesta il campione scelto o dimostra fattori che incidono sul margine, il giudice deve tenerne conto. Ad esempio, merce obsoleta venduta in saldo a margine zero, furti di merce, promozioni eccezionali possono giustificare ricarichi più bassi. Difesa: Durante la verifica, fornire un elenco delle circostanze particolari: “In quell’anno ho dovuto svendere tutto per chiusura attività; ho avuto calo prezzi per concorrenza; alcuni beni erano difettosi…”. Portare documenti: fatture di saldo, registri di magazzino che mostrino merci invendute distrutte o svalutate. Se l’ufficio applica un ricarico standard e ti accertano 50k di ricavi in più, in ricorso evidenziare errori nel loro calcolo: magari hanno preso un prodotto con ricarico basso come base e generalizzato. In un caso del 2022, Cassazione ha detto che il giudice deve valutare le contestazioni specifiche del contribuente sui criteri di scelta del campione e sulle medie adottate : quindi, è utile attaccare proprio quei punti (campione non rappresentativo, quantità insufficienti, periodi di riferimento errati).
  • Incongruenze nei corrispettivi vs acquisti: Con l’avvento dei registratori di cassa telematici e l’obbligo di invio dei corrispettivi, l’Agenzia ha dati giornalieri di incasso di molti esercizi. Se confrontati con gli acquisti di magazzino (risultanti dalle fatture elettroniche ricevute) si può stimare se si sta vendendo tutta la merce o c’è accumulo anomalo. Ad esempio, se un bar acquista 1000 brioches al mese ma dai corrispettivi pare ne venda 500, potrebbe significare che 500 sono vendute senza scontrino (o buttate, ma allora perché continuerebbe ad acquistarne così tante?). Similmente, incroci con i contatori (es. un panificio consuma tot quintali di farina, quante pagnotte avrebbe dovuto produrre?). Queste analisi a volte emergono in indagini finanziarie: i fornitori trasmettono le fatture, l’AdE vede quanti ingredienti un ristorante ha comprato e stima i coperti che avrebbe dovuto servire. Difesa: Se viene mossa una contestazione del genere, occorre giustificare scarti, deperibilità, cali peso. Un panettiere può dire: “dalla farina c’è calo peso, produzione e invenduto gettato a fine giornata, donazioni in beneficenza” – e se possibile provarlo (registro di carico/scarico, evidenze di donazioni, etc.). L’ideale è mantenere un minimo di tracciabilità interna: un ristorante potrebbe tenere traccia delle porzioni e scarti (specie se vuole certificazioni di qualità, questo già avviene). In mancanza, la difesa deve puntare su spiegazioni plausibili supportate magari da testimonianze (dipendenti che confermano che molta merce va sprecata, furti subiti, ecc.). Anche i dati bancari sono incrociati: se il commerciante versa pochi contanti in banca rispetto agli incassi dichiarati, o non preleva abbastanza denaro per giustificare il sostentamento proprio e della famiglia, può scattare un accertamento sintetico redditometrico. Ad esempio, un dettagliante che dichiara reddito €10k annuo ma ha spese personali (affitto, auto, etc.) per €20k verrà attenzionato (questo rientra più nel redditometro persona fisica, ma deriva dalla gestione del negozio in sottodichiarazione). Difesa: Provare che c’erano altre entrate non tassabili (risparmi, aiuti familiari) o che le spese personali sono inferiori a quelle stimate (ad es. auto datata di poco valore, ecc.).
  • ISA e inviti al contraddittorio: Oggi il punteggio ISA sintetizza vari indicatori di affidabilità fiscale. Chi ha punteggio molto basso per più anni (es. 4 su 10) è considerato ad alto rischio evasione. L’AdE ha annunciato un potenziamento dei controlli mirati sulle partite IVA “inaffidabili” a partire dal 2026 . In pratica, arriveranno lettere di compliance invitando a verificare la correttezza dei dati dichiarati e magari segnalando l’anomalia (ad es. “il suo margine risulta costantemente inferiore a quello mediano del settore, vuole fornire elementi?”). Se il contribuente ignora la lettera, quasi certamente scatterà l’accertamento . Invece, se risponde spiegando (o rettificando con ravvedimento, se ammette errori), potrebbe evitare il controllo. Difesa: Dunque, la prima difesa è in fase di compliance: mai ignorare le comunicazioni dell’Agenzia. Anche perché la legge di bilancio 2023 ha previsto che l’ufficio, se invia una comunicazione di anomalia e il contribuente non fornisce giustificazioni, possa procedere con accertamento parziale subito (senza aspettare fine anno). Quindi, meglio rispondere. Nella risposta, dettagliare i motivi: ad esempio, ISA basso perché l’azienda è nuova e ha fatto investimenti (c’è un modulo proprio per fornire elementi giustificativi facoltativi in dichiarazione; se non l’hai compilato, puoi comunque spiegarlo dopo). L’obiettivo è convincere l’AE che l’anomalia è apparente o che sei disposto a correggere spontaneamente eventuali errori.

Verifiche mirate: Nel commercio, il Fisco fa anche uso di controlli sul campo: tipo il classico “verifica finanziaria del registratore di cassa” (riscontrare se gli azzeramenti tornano, se ci sono scontrini non fiscali, etc.), oppure controlli mirati nei periodi di punta (es. controllare un ristorante a Ferragosto incrociando quanti scontrini emessi vs flusso di clienti). Questi elementi poi vengono usati per accertare. Ad esempio, se notano che un giorno di controllo su 100 clienti solo 50 scontrini, possono estendere la percentuale di evasione presunta a tutto l’anno. Difesa: qui si tratta di minare la credibilità di quei riscontri: il contribuente potrebbe dire che il giorno del controllo c’erano circostanze eccezionali (cassa in avaria? clienti che poi han pagato in struttura diversa? Non facile). Oppure che i verbalizzanti hanno conteggiato male i clienti (si possono far testimoniare i camerieri?). È molto difficile smontare rilievi documentati in PVC (processo verbale constatazione) perché fanno fede fino a querela di falso su ciò che i verificatori attestano di aver visto. Però, se ci sono incongruenze (es. numero di scontrini vs numero tovaglioli apparecchiati – si può far notare che alcuni tavoli erano uniti, quindi i verificatori hanno contato 10 tavoli ma erano 5 conti cumulativi) bisogna evidenziarle.

In caso di accertamento per ricavi non dichiarati basato su presunzioni, la linea generale di difesa è contestare la gravità, precisione e concordanza di tali presunzioni (richiamando l’art. 2729 c.c.): se mancano di questi requisiti, l’accertamento dovrebbe cadere. Ad esempio, un solo giorno di controllo potrebbe essere ritenuto indizio non sufficiente se non corroborato da altri elementi (in passato, accertamenti basati su un solo scontrino test sono stati talora annullati per difetto di robustezza).

Settore Professionisti (lavoro autonomo)

I lavoratori autonomi (professionisti: avvocati, medici, consulenti, artigiani con partita IVA individuale, ecc.) sono anch’essi oggetto di attenzioni particolari, con strumenti sia “automatici” sia investigativi. Già negli scorsi paragrafi abbiamo toccato alcune presunzioni specifiche (conti bancari, redditometro). Riepiloghiamo gli aspetti salienti:

  • Analisi dei movimenti bancari personali: Per i professionisti, la legge prevede (art. 32 DPR 600/73) che tutti i versamenti sul conto corrente del professionista che non siano giustificati possano essere considerati compensi non dichiarati, e tutti i prelievi non giustificati superiori a €1.000 giornalieri (€5.000 mensili) possano essere considerati acquisti in nero di beni/servizi poi rivenduti (quindi prodromici a ricavi non dichiarati). Questa presunzione sui prelievi, introdotta dalla L. 311/2004, fu in parte mitigata (soglie suddette) dopo intervento della Corte Costituzionale. In pratica, se un avvocato preleva contante 50.000 € in un mese dal conto dello studio senza spiegazione, il Fisco può ipotizzare che li abbia usati per pagare spese non documentate e conseguentemente stimare compensi in nero. Più frequentemente, sono i versamenti ad essere usati: il professionista che versa assegni o contanti sul proprio conto (non provenienti da bonifici con causale nota) deve poter spiegare se sono frutto di incassi di parcelle (magari incassate in contanti dai clienti) o altro (finanziamento familiare, disinvestimento). Cassazione di recente (sent. 10480/2022) ha confermato la piena legittimità di queste presunzioni, sottolineando che il contribuente ha l’onere di provare la diversa natura dei movimenti. Addirittura si registra un “ritorno” all’uso massiccio dei controlli bancari sui professionisti, considerati centrali e legittimi . Difesa: Il professionista deve prepararsi meticolosamente. In fase di verifica, avere già un prospetto che collega ogni versamento a una fonte: es. “10/5/2023 versati €5.000: provenienti da liquidazione polizza vita (allego doc)”; “20/6/2023 versati €3.000: recupero credito dal cliente X (emessa fattura n… incassata in contanti, registrata)”; “prelievi contanti tot anno €10.000: serviti a pagare spese personali (spesa alimentare, vacanze) che non transitano in contabilità perché personali – se necessario, allegare che le spese personali pagate contanti non sono deducibili comunque, giustificando l’uso del contante)”. Il contribuente deve rispondere a eventuali questionari dell’AdE sui conti entro 30 giorni fornendo dettagli. Se qualcosa non è spiegabile (es. un regalo in contanti da parenti), conviene dotarsi di dichiarazioni (scrittura privata tra parenti che formalizza la donazione modica, etc.). In contenzioso, si può eccepire la carenza di nesso dove plausibile: esempio classico – prelievi dal conto privato per €20k, Fisco dice “ti servivano per comprare materiali per lavori in nero”, ma se il professionista è un avvocato che non ha “materiali” allora la presunzione dei prelievi non regge (infatti la legge stessa è applicabile solo a imprenditori e lavoratori autonomi in casi dubbi). Su questo la Consulta nel 2014 (sent. 228/2014) aveva limitato l’uso dei prelievi per professionisti, ma il legislatore l’ha reintrodotto con soglia. Quindi ad oggi, per importi grossi, l’Ufficio la applica se uno è architetto, ad esempio, ipotizzando che i prelievi finanzino costi in nero (operai non fatturati?). Se però il professionista esercita un’attività che non richiede acquisti di beni, quell’indizio è debole. Un precedente: Cass. 19257/2016 riconobbe che per un avvocato i prelievi non giustificati non potevano automaticamente considerarsi compensi omessi. Tali argomenti vanno riproposti.
  • Spese personali vs reddito dichiarato: L’accertamento sintetico (redditometro) può colpire il professionista persona fisica che mostra un alto tenore di vita a fronte di redditi modesti. Ad esempio un medico che dichiara €30.000 annui ma possiede barca, seconda casa e auto di lusso. In tal caso l’Ufficio potrebbe procedere con redditometro imputandogli un reddito figurativo più alto, salvo che egli provi che quei beni li ha acquistati con risparmi di anni precedenti o eredità, ecc. L’evoluzione normativa impone contraddittorio anticipato e criteri aggiornati di spesa media dell’ISTAT (il redditometro di ultima generazione, DM 16/9/2015 e successive modifiche ancora in corso). Difesa: Mostrare documenti che attestano le fonti finanziarie esenti (es. venduto immobile anni fa e ricavato capitale, usato per comprare barca). Documentare che alcuni beni magari non generano spese effettive (es. auto d’epoca ferma in garage, dunque non equivale a possedere Ferrari in uso quotidiano).
  • ISA per professionisti: Gli ISA hanno specifici indicatori per professionisti (come la % di redditività, rapporto spese studio/compensi, ecc.). Un punteggio basso può dipendere da cause genuine (calo clienti, concorrenza, morosità elevate) – tuttavia, come visto, l’Agenzia sta puntando ad usarli per selezionare controlli . Ad esempio, è stato segnalato che tra 2024 e 2025 sono state inviate comunicazioni a professionisti con indicatori anomali (tipo: elevato utilizzo di compensi a terzi per prestazioni rispetto ai compensi dichiarati: il che potrebbe celare fatture di comodo). Un pattern comune: studi associati o STP che deducono molto compenso a collaboratori e dichiarano poco utile – l’Ufficio talora presume che parte di quei compensi in realtà tornino ai soci in nero. Difesa: Dimostrare che i collaboratori pagati hanno svolto realmente le prestazioni e il compenso è congruo. Tenere contratti, deliverables dei collaboratori. Se l’anomalia è dovuta a una scelta operativa (es. outsourcing di molte pratiche), spiegarla e magari documentare che i collaboratori sono soggetti fiscalmente regolari (non prestanome).
  • Tecnologia e controlli innovativi: Da segnalare che l’Agenzia delle Entrate sta iniziando ad usare strumenti di intelligenza artificiale e big data per scovare anomalie nelle fatture elettroniche dei professionisti. Ad esempio, è notizia del 2025 che un algoritmo analizza le descrizioni delle fatture emesse: se un professionista ripete sempre la stessa generica descrizione (“consulenza”), importi tondi, o emette a fine anno fatture concentrate (sospetto di “pulizia” di nero accumulato per non destare sospetti sui prelievi), l’AI potrebbe segnalarlo . Inoltre, incroci con altre banche dati: es. per i medici, confronto con i dati del Sistema Tessera Sanitaria (che registra le fatture emesse ai pazienti): se un dentista trasmette al STS 100 prestazioni ma poi in dichiarazione ne fattura 80, scatta il controllo. Oppure, per avvocati, incrocio con contributi previdenziali minimi: CNF ha segnalato se qualcuno versa contributi minimi ma dichiara redditi elevati (o viceversa).

Difesa generale per professionisti: Oltre alle indicazioni già date su conti e spese, un professionista dovrebbe mantenere traccia documentale di tutto anche se la legge non lo obbliga. Ad esempio, non c’è obbligo di scontrino per parcelle pagate con bonifico, ma tenere nota di ogni incasso (anche contanti) con ricevuta firmata può salvare in verifica. Mantenere un registro di prima nota dove annotare prelievi e versamenti con causale – benché non obbligatorio – aiuta poi a ricordare e giustificare. Se un cliente paga in contanti €5.000 e viene emessa fattura, appuntarsi “incasso contanti conservato in cassaforte fino al versamento del X giorno”. Così, se contestano versamento su conto, si mostra il collegamento. Questa è gestione prudenziale. In caso di accertamento, poi, valutare se convenga aderire: per i professionisti di solito non ci sono sanzioni penali sotto certe soglie (il reato di infedele dichiarazione scatta oltre €100k imposta evasa), quindi la decisione di lottare o meno è economica. L’adesione comporta sanzioni ridotte a 1/3; se il caso è borderline, può convenire per evitare anni di lite e spese. Se invece si è certi di avere ragione (es: hanno preso fischi per fiaschi su un versamento bancario), allora ricorso mostrando evidenze. Sapere anche che dal 2023 esiste il concordato preventivo biennale (introdotto dal DL 34/2019 art.4-octies): in pratica, l’Agenzia offre a soggetti affidabili di concordare il reddito per due anni futuri in cambio di protezione da accertamenti per quel periodo. Chi ha ISA alti spesso può avvalersene. Viceversa, chi li ha bassi viene escluso e anzi mirato . Dunque per un professionista con ISA basso può paradossalmente convenire “ravvedersi” e alzare spontaneamente i ricavi (compatibilmente col reale) per migliorare il profilo ed evitare controlli. Sono valutazioni strategiche da fare col commercialista.

Procedura di difesa: dal contraddittorio all’impugnazione

Dopo aver analizzato le varie fattispecie di contestazione e i relativi argomenti difensivi nel merito, riepiloghiamo brevemente come procedere operativamente quando si riceve un avviso di accertamento che recupera costi a tassazione:

  1. Esame attento dell’atto: Entro i 60 giorni dalla notifica, leggere con cura l’avviso di accertamento. Verificare innanzitutto termini e firme: se è stato emesso entro la decadenza (in genere il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di dichiarazione, salvo frodi) e se è firmato dal funzionario delegato. Controllare la motivazione: l’atto deve spiegare le ragioni della ripresa, richiamando il PVC se c’è stato. Se la motivazione è del tutto carente (cosa rara, di solito è standardizzata) potrebbe essere un vizio impugnabile. Più frequentemente ci saranno scritte le voci di costo contestate e i motivi (es: “indeducibilità perché fattura priva di descrizione”). Annotare per ciascun rilievo se i fatti sono corretti o se ci sono errori. Ad esempio, l’AdE potrebbe aver travisato una fattura (scambiato soggetto, o ritenuto mancante un documento che invece c’è). Questi errori andranno evidenziati subito.
  2. Valutare adesione o mediazione: Se l’importo di imposta accertata (al netto interessi) non supera €50.000, è obbligatorio presentare prima un’istanza di reclamo-mediazione (la si fa contestualmente al ricorso introduttivo, e l’ufficio ha 90 giorni per rispondere) – con possibilità di chiudere con sanzioni ridotte al 35%. Se l’importo è superiore, si può comunque chiedere un accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) entro i 60gg, ottenendo la sospensione dei termini. Nell’istanza di adesione si chiede un incontro per discutere con l’ufficio le risultanze. Questa è un’occasione importante: spesso si riesce a transare riducendo alcuni rilievi se si portano argomenti validi. Ad esempio, si potrebbe ottenere la deduzione parziale di un costo invece che nulla (ammettere un 50% come inerente) e ridurre sanzioni. Preparare una memoria difensiva scritta da consegnare in adesione, con documenti allegati. Anche se la trattativa non va a buon fine, tale memoria è utile perché l’ufficio a volte, vedendo le nostre prove, potrebbe rivedere la sua posizione o almeno capire che in giudizio non starà su basi solide. Nella memoria, mantenere tono professionale e preciso: numerare i documenti, riferirli ai singoli punti. Questo documento potrà eventualmente essere ripreso nel ricorso se l’adesione non chiude.
  3. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado: Se non si raggiunge adesione (o se non la si tenta proprio), entro 60 giorni dall’atto (o 150 se si è presentata istanza di adesione, perché quella sospende 90gg) occorre proporre ricorso. Il ricorso deve contenere i motivi di fatto e di diritto: qui si articolano tutti i vizi. Strutturarlo con ordine: prima eventuali vizi formali/procedurali (es. nullità per difetto di motivazione, o per mancato contraddittorio ove richiesto – NB: per i tributi non armonizzati come l’IRES, il contraddittorio non è obbligatorio salvo sia accertamento da studi di settore, ma se era richiesto da statuto contribuente per accessi, va segnalato se violato), poi i vizi di merito (la parte principale: far valere le prove dell’inerenza, ecc.). Allegare i documenti probatori (anche se già mostrati in adesione). In udienza, si può chiedere di sentire testimoni (nel processo tributario dal 2023 è ammessa la prova testimoniale, ma con stringenti limiti e va chiesta espressamente indicando persone e fatti da provare). Per esempio, per un costo contestato come fittizio, potrei chiedere di escutere Tizio che confermi di aver prestato quel servizio. Tuttavia, attenzione: se c’è un PVC della GdF, i suoi contenuti hanno efficacia probatoria e spesso i giudici sono restii a basare decisione su testimonianze postume. Comunque, la riforma consente di provarci.
  4. Sospensione dell’esecutività: Gli accertamenti oggi sono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica (diventano titolo per riscossione di 1/3 delle imposte contestate, salvo importi sopra 5k euro dove si aspetta 30gg aggiuntivi per iscrivere a ruolo). Significa che, anche se si fa ricorso, l’Agente della Riscossione potrebbe dopo 90 giorni notificare la cartella per 1/3. Per evitare ciò (o almeno congelarlo), si può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’atto, depositando un’istanza motivata sul periculum (danno grave e irreparabile se si paga subito) e sul fumus boni iuris (ci sono motivi validi di annullamento). Per esempio, se l’importo è alto e pagarlo metterebbe in crisi l’attività, e se si ha già una Cassazione a favore per un caso analogo, si chiede sospensione. Il giudice la concede raramente ma tentare conviene per guadagnare tempo ed evitare esborsi immediati. In alternativa, se non si ottiene sospensione, si può valutare di pagare quell’1/3 per non subire ganasce o fermi, e poi attendere l’esito del giudizio per gli altri 2/3.
  5. Giudizio di primo grado e appello: Nel merito, la causa in CGT di primo grado viene decisa con sentenza. Se è favorevole al contribuente, l’ufficio può appellare in CGT di secondo grado (entro 6 mesi) e viceversa. In appello, è importante rinforzare la prova se possibile. La sentenza di secondo grado è poi eventualmente ricorribile in Cassazione sui motivi di diritto.
  6. Definizioni in corso di causa: Va ricordato che spesso il legislatore introduce misure di definizione agevolata delle liti (ad esempio, la L. 197/2022 ha consentito di chiudere liti pendenti con pagamento ridotto a seconda del grado e dell’esito). Quindi, monitorare se arriva una opportunità del genere: potrebbe convenire aderire e chiudere il contenzioso pagando meno imposte e azzerando sanzioni. Nel caso di costi indeducibili, se la questione è dubbia, queste definizioni possono essere un’ancora di salvezza per evitare l’incertezza di Cassazione.

In tutto questo percorso, è essenziale farsi assistere da un professionista esperto in contenzioso tributario (un avvocato tributarista o un commercialista abilitato): la materia è complessa e aver esposto nel ricorso adeguatamente i motivi e le prove fa spesso la differenza tra vittoria e sconfitta. D’altra parte, come contribuente conviene essere attivi nella propria difesa: fornire al difensore tutti i dettagli e i documenti, spiegare bene la situazione fattuale (lui poi li tradurrà in motivi giuridici).

Un ultimo consiglio: non arrendersi se si ritiene di avere ragione, ma anche non essere ostinati se si è in torto marcio. Cioè, valutare realisticamente la posizione. Se ad esempio davvero si è dedotta una spesa personale, insistere in giudizio può portare solo aggravi: meglio chiudere prima possibile. Se invece l’accertamento è basato su illazioni (es. “costo antieconomico” ma tu hai tonnellate di prove che era giustificato), allora val la pena combattere fino all’ultimo grado, perché le sentenze di Cassazione in materia (come abbiamo visto) danno ragione a chi porta prove concrete.

Domande frequenti (FAQ)

D: In cosa consiste esattamente un accertamento analitico rispetto a uno induttivo?
R: L’accertamento analitico rettifica il reddito intervenendo su singole voci così come dichiarate, se ritenute indebite (es. elimina un costo, aggiunge un ricavo nascosto), mantenendo per il resto valida la contabilità. L’induttivo invece prescinde dalle scritture contabili nel loro complesso e ricostruisce globalmente il reddito con metodi presuntivi, di solito perché la contabilità è considerata inattendibile o gravemente irregolare. In breve: l’analitico discute sul dettaglio (voce per voce), l’induttivo sul totale (stimato in base a indicatori, spesso peggiori per il contribuente). L’accertamento analitico può usare anche presunzioni semplici mirate (diventando “analitico-induttivo”), ma rimane limitato a rettifiche parziali. Ad esempio, nel nostro contesto, contestare costi indeducibili è tipico di un accertamento analitico, mentre stimare vendite in nero in base ai consumi elettrici è più da induttivo.

D: Cosa vuol dire esattamente “costo inerente all’attività d’impresa”?
R: In termini semplificati, significa che il costo deve avere a che fare con l’attività che l’impresa svolge, deve essere funzionale ad essa. Un costo è inerente se il bene o servizio acquistato è utilizzato (o utilizzabile) per produrre i ricavi o comunque per esercitare l’attività economica. Ad esempio, la benzina è inerente per una ditta di trasporti, ma non lo sarebbe se la società la comprasse per regalarla ai soci per uso privato. L’inerenza va valutata qualitativamente: non occorre che da quel costo derivi uno specifico ricavo, basta che rientri nell’attività (principio della correlazione in senso ampio). Non è inerente un costo che soddisfa esigenze personali degli amministratori o estranee all’oggetto sociale. La mancanza di inerenza è il motivo principale per cui il Fisco nega la deduzione di certe spese – e come abbiamo visto spetta al contribuente convincere che invece la spesa era correlata all’impresa.

D: Su chi ricade l’onere della prova quando il Fisco contesta la deducibilità di un costo?
R: La prova spetta essenzialmente al contribuente. È un principio consolidato: l’onere della prova dell’esistenza del costo e della sua inerenza all’attività grava sul contribuente che vuole dedurlo . Questo perché la deduzione fiscale è un beneficio di cui il contribuente chiede applicazione, quindi deve giustificarlo. In pratica, se l’Agenzia contesta un costo come fittizio o non inerente, tocca all’azienda dimostrare il contrario (esibendo documenti, contratti, prove dell’utilità). Ci sono eccezioni solo in situazioni particolari in cui vi sia una presunzione legale a favore del contribuente – ma in materia di costi ciò accade raramente. Attenzione però: l’Ufficio deve comunque portare elementi minimi a sostegno della sua contestazione (non può dire “questo costo non mi piace” senza nulla); una volta che indica una ragione (es. “fattura troppo generica”, “costo sproporzionato”), anche con presunzioni, si attiva il dovere del contribuente di contrapporre la prova contraria. Se nessuna prova viene data, la contestazione regge.

D: Ho ricevuto una fattura dal fornitore con descrizione molto generica (“consulenza tecnica”) – rischio che quel costo sia indeducibile?
R: Potenzialmente sì, è un rischio. L’Agenzia può obiettare che la fattura così formulata non permette di capire il nesso col business né di verificare che la prestazione sia avvenuta. In Cassazione ci sono casi appunto di costi non ammessi in deduzione perché le fatture erano prive di dettagli essenziali (natura, qualità, quantità dei beni/servizi) . Per evitare il problema, dovresti farti rilasciare dal fornitore un documento integrativo: ad esempio un rapporto di consulenza, oppure una descrizione più ampia su carta intestata che leghi quella prestazione al tuo progetto. Meglio ancora, in futuro indica nel contratto e fai riportare in fattura il dettaglio (es: “consulenza su impianti elettrici per progetto X, 10 ore”). Se ormai la fattura è stata emessa, conserva ogni email, bozza di lavoro, consegna che quel consulente ti ha fornito, così da esibirle in caso di controllo. La fattura generica di per sé non invalida il costo se tu puoi comunque provare a posteriori cosa c’era dietro. Ma se non hai nulla e il consulente sparisce, la Finanza potrebbe considerarla magari una “fattura di comodo”. Quindi sì, è prudente dotarsi di supporti documentali ulteriori.

D: Un accordo verbale ha valore per giustificare un costo dedotto? (Esempio: pago provvigioni a un procacciatore d’affari senza contratto scritto, ho solo quietanze firmate.)
R: Civilmente, un contratto orale è valido in molte materie (salvo quelle dove la legge richiede la forma scritta, come la compravendita immobiliare, i contratti di locazione > 30 giorni, etc.). Nel tuo esempio di provvigioni, la legge non impone forma scritta, quindi l’accordo verbale esiste ed è lecito. Fiscalmente, però, preparati a convincere l’Agenzia della genuinità dell’operazione: se hai quietanze firmate dal procacciatore, già è qualcosa (dimostra che hai pagato qualcuno). Sarebbe bene avere anche una dichiarazione da parte sua che attesti di aver svolto quell’attività per te (magari indicando clienti contattati, o risultati ottenuti). In caso di verifica, spesso fanno domande: “Chi è questo soggetto? Perché hai pagato 10k? Che servizi ti ha dato?” – dovrai rispondere con precisione e magari far trovare il procacciatore disposto a confermare. L’accordo verbale in sé non viene rigettato solo perché verbale (a differenza di un contratto di locazione non registrato, che è nullo per legge); però l’assenza di un documento scritto rende più difficile provare cosa effettivamente fosse pattuito. Quindi il consiglio è: se possibile, formalizza almeno con una lettera di incarico o scambio di email dettagliato. Se proprio è andata così, tieni traccia di tutto il contesto (es: elenco dei clienti presentati da quel procacciatore, copie di ordini ricevuti grazie a lui, ecc.). Questo ti aiuterà a difendere la deduzione.

D: Ho dedotto al 100% i costi di un’auto aziendale, ma l’ufficio dice che dovevo limitare al 20% perché la usa anche l’amministratore. Possono farmi questo rilievo anche se l’auto è intestata alla società ed è usata per lavoro?
R: Sì, la normativa sulle autovetture (art. 164 TUIR) è molto chiara: le vetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività (cioè uso promiscuo aziendale/personale) sono deducibili solo al 20% del loro costo (e relative spese) se la società è soggetto IRES, oppure 80% se date in uso ai dipendenti come fringe benefit. Quindi, a meno che la tua azienda non faccia di mestiere noleggio auto, taxi o simili (casi di uso esclusivo strumentale), la regola del 20% si applica. Se hai dedotto al 100%, l’Agenzia recupererà l’80% come indeducibile. La difesa qui è quasi nulla, è un errore di applicazione di legge. L’unico caso in cui potresti avere ragione è se tu potessi provare che quell’auto è strumento di produzione e non viene mai usata privatamente. Ma per autovetture di amministratori è molto difficile convincerli (dovresti dimostrare che sta sempre in azienda e magari è inutilizzabile al di fuori – scenario improbabile). Dunque sì, è legittimo il rilievo. In futuro, considera di far risultare l’auto assegnata all’amministratore per uso promiscuo (allora la società deduce 70% se fringe benefit tassato in capo all’amministratore, ma questa opzione vale solo per dipendenti, per gli amministratori è un po’ diverso il regime). Consulta il commercialista per ottimizzare: a volte conviene che certe auto stiano personalmente al socio e la società gli riconosca rimborso chilometrico per viaggi di lavoro – così la deducibilità è integrale di quel rimborso (entro tabelle ACI) e non hai l’auto in carico. Sono scelte da valutare.

D: Ho subito un accertamento perché secondo l’Agenzia i miei ricavi erano troppo bassi rispetto agli acquisti (percentuale di ricarico bassa). Possono basarsi su questo per aumentare il reddito?
R: Possono, e lo fanno spesso nei settori commercio al dettaglio. Se trovano che il tuo ricarico è, ad esempio, 10% mentre normalmente chi vende i tuoi prodotti applica 30%, presumono che tu abbia omesso di dichiarare dei ricavi (vendite in nero) che porterebbero il ricarico a quel 30%. Questo è un classico accertamento analitico-induttivo: non è un’induzione “cieca”, parte dai tuoi dati (acquisti noti) e li maggiora ipotizzando vendite extra. È considerato legittimo dalla giurisprudenza, purché l’ufficio evidenzi da dove trae il margine applicato (studi di settore, indagini sui tuoi listini, confronto con altri). Tu puoi certamente difenderti mostrando che nel tuo caso il margine era davvero più basso per ragioni particolari: articoli obsoleti, politica commerciale aggressiva per svuotare il magazzino, errori di acquisto che ti hanno costretto a rivendere sottocosto, furti o danneggiamenti di merce, ecc. Porta documenti: ad esempio, se hai venduto sottocosto in un periodo, magari hai volantini pubblicitari di saldi, o carichi di magazzino con merce invenduta poi distrutta. Tutto questo va messo sul tavolo per convincere il giudice che la tua bassa percentuale di ricarico non implica necessariamente vendite in nero. Da un punto di vista processuale, come dicevamo, la Cassazione ha anche alleggerito il tuo onere: non devi rifare tu il calcolo “esatto” di quale doveva essere il ricarico, basta che evidenzi i fattori che lo influenzano . Il giudice, se ritiene plausibili le tue spiegazioni, potrebbe annullare o ridurre l’accertamento. Certo, se le tue ragioni non convincono (es: dici “tanta merce rubata” ma non hai mai fatto una denuncia di furto né riduzione scritta di magazzino), diventa dura. Quindi è un misto di diritto e credibilità fattuale.

D: Un cliente mi ha pagato in contanti e ho versato quei soldi sul mio conto: ora in accertamento mi dicono che non so provare la provenienza di quel versamento. Come evito di pagare tasse due volte su quei soldi?
R: Questo è un caso comune per professionisti e ditte individuali. Se hai regolarmente emesso fattura a quel cliente e l’hai contabilizzata nei ricavi, quei contanti sono già tassati nel reddito dichiarato. Il problema è farlo capire all’Agenzia quando, dall’analisi del conto, vede un versamento non identificato. La difesa migliore è tracciare i versamenti con riferimento alle fatture: ad esempio, annotare sulla distinta di versamento “incassi contanti fatture X e Y” e magari allegare copia delle fatture. Se non l’hai fatto all’epoca, puoi ancora ricostruire: guarda la data e l’importo del versamento e trova fatture di importo simile o multiplo emesse prima di quella data. Se, poniamo, hai versato €5.000 il 10 marzo, e tra gennaio e inizio marzo hai fatture in contanti per totali simili, crea una tabella e presentala all’ufficio: “i €5.000 versati derivano da: fattura 15 del 10/1 (€2.000), fatt. 20 del 5/2 (€1.500), fatt. 25 del 1/3 (€1.500) incassate in contanti – allego copie”. In questo modo dimostri la provenienza già tassata. Se l’importo non combacia con la somma di fatture, spiega eventuale resto (es: “differenza di €… è fondo cassa residuo di anni precedenti progressivamente accumulato”). L’importante è dare una spiegazione credibile e supportata. Così eviti la doppia tassazione. Se invece quei contanti non li avevi fatturati (cioè erano ricavi occulti), allora sei in fallo e l’accertamento che li tassa ha ragione (qui stiamo parlando di come evitare di far tassare cose già tassate). Dunque, moralmente: sempre meglio far transitare gli incassi tramite conti dedicati o comunque tenere nota degli incassi cash; e se arrivasse (come ora succede) l’obbligo di POS per professionisti, usare mezzi tracciabili aiuta ad evitare queste noie.

D: L’Agenzia ha disconosciuto un costo dicendo che è “antieconomico”, ma non c’è una legge che vieta di fare spese anche esagerate? Posso contestare questo giudizio del Fisco?
R: Non esiste una legge che fissi quanto spendere è troppo; però la giurisprudenza consente al Fisco di sindacare l’economicità quando una spesa è così anomala da far dubitare che sia genuina. Il ragionamento è: l’imprenditore è libero, sì, ma non può pretendere dedurre costi manifestamente sproporzionati senza giustificazione, perché ciò potrebbe essere un veicolo di abuso (ad esempio gonfiare costi per abbattere l’utile tassabile). Quindi, se ti contestano antieconomicità, devi contestualizzare quel costo. Puoi (e devi) contestare se l’ufficio non ha motivato bene: devono indicare perché lo ritengono antieconomico (confronto con prezzi di mercato, con utilità ricevuta, ecc.). Se non lo fanno, l’accertamento è fragile. Se lo fanno (es: “ha pagato il doppio del prezzo di mercato per questo servizio”), tu puoi replicare con motivazioni: ad esempio, “sì ho pagato il doppio, ma perché il fornitore era il più rapido a consegnare e avevo urgenza per rispettare a mia volta una consegna – quell’urgenza giustifica il premium price” e magari porti mail in cui il cliente tuo ti imponeva una deadline stretta. Oppure “è vero che costava molto, ma quel consulente aveva competenze uniche e i risultati ottenuti (allego report) hanno portato benefici futuri non immediati, quindi l’investimento aveva senso strategico”. Insomma, l’antieconomicità si combatte mostrando che, dal tuo punto di vista imprenditoriale, la spesa aveva una logica (anche se non immediata). Se ci riesci, il giudice potrebbe darti ragione: Cassazione riconosce che l’antieconomicità di per sé non basta per negare un costo, se l’imprenditore fornisce una spiegazione economica razionale. Serve che sia “macroscopica” per giustificare l’intervento fiscale . Quindi sì, puoi contestare il giudizio di antieconomicità, ma devi farlo portando elementi a sostegno della razionalità economica della tua scelta (o almeno della non manifesta irrazionalità). Anche far notare che quell’anno magari avevi una strategia di penetrazione di mercato, accettando margini più bassi volontariamente: è antieconomico a breve, ma ha un fine economico di lungo periodo (acquisire clientela). Documenta se puoi (piani marketing, etc.).

D: Se non faccio ricorso entro 60 giorni dall’accertamento, cosa succede?
R: L’accertamento diventa definitivo e l’imposta accertata diviene dovuta a tutti gli effetti. Dopo il 60° giorno, l’Agenzia può subito iscrivere a ruolo l’intero importo (non solo 1/3) e affidarlo all’Agente della Riscossione (che ti manderà una cartella o direttamente un’intimazione di pagamento, trattandosi di atto esecutivo). A quel punto potrai solo pagare (o chiedere dilazione) ma non avrai più modo di contestare nel merito. Quindi è fondamentale rispettare il termine di 60 giorni per presentare ricorso (o istanza di adesione che ti dà respiro). Se ti accorgi tardi, qualche piccola chance: la legge consente una rimessione in termini solo se provi cause di forza maggiore (es: non hai ricevuto la notifica perché indirizzo errato – ma se è corretta la notifica si presume consegnata; oppure eri in ospedale in coma… situazioni estreme). In mancanza, nulla da fare. Dunque, appena arriva un atto, attivati subito con un consulente per capire se fare ricorso o no, ma non farlo scadere in silenzio.

D: In sede di accertamento con adesione, posso ottenere uno sconto sulle imposte?
R: In teoria l’ufficio in adesione non “tratta” sulle norme, quindi se secondo legge devi tot, quello è. Però, in pratica, specie su materie discrezionali come valutazione di costi, si può arrivare a compromessi: ad esempio “costo contestato 100, accordiamoci che ne deduco almeno 50”, oppure “ricavi occulti 80 stimati, concordiamo per 40”. Ciò di riflesso riduce imposte. L’ufficio lo fa se pensa che in giudizio potrebbe rischiare di più o comunque per chiudere la partita. Non aspettarti però miracoli: difficilmente scendono sotto il 50% della pretesa iniziale se non hanno davvero grosse incertezze probatorie. Il vero sconto certo è sulle sanzioni: in adesione la legge prevede automaticamente la riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo (che di solito equivale a 1/3 del 90%, quindi 30%). Quindi, pagando in adesione, versi imposte intere ma sanzioni solo al 30% (anziché 90% o 100%). E paghi gli interessi maturati. Quindi lo sconto c’è sulle penalità. A volte l’ufficio, pur di chiudere, riclassifica la violazione in modo da abbassare il tasso di sanzione (es. da infedele 90% a irregolarità formale 30%): queste sono finezze, ma possibili. Quindi sì: in adesione un certo risparmio è possibile (meno sanzioni, niente futuro contenzioso). Se puntavi invece a uno “sconto” sulle tasse vere e proprie, quello dipende dal convincerli che la pretesa è parzialmente errata, più che da una loro benevolenza.

D: Che cos’è e come funziona la sezione “Fonti e Riferimenti” alla fine di questo testo?
R: Nella sezione finale Fonti e Riferimenti troverai l’elenco delle fonti normative, delle circolari e soprattutto delle sentenze citate o richiamate nel testo, con indicazione (e collegamento) puntuale al brano rilevante. Questo serve a due scopi: da un lato, garantire che quanto esposto nella guida è basato su materiale autorevole e verificabile (leggi italiane, pronunce della Corte di Cassazione, ecc.); dall’altro, consentirti un eventuale approfondimento. Ad esempio, se sei un avvocato e vuoi leggere la massima integrale di Cassazione n. 24901/2023 che abbiamo menzionato sul tema dell’onere della prova e costi sproporzionati, potrai cliccare sul riferimento e leggere il passo saliente . Le fonti istituzionali citate includono anche circolari dell’Agenzia delle Entrate, normative chiave (TUIR, DPR 600/73, Statuto del contribuente) e documenti di prassi. È una sorta di “bibliografia ragionata” a supporto della guida. Non c’è bisogno di leggerle tutte per comprendere la guida, ma sono lì a testimoniare l’attualità e la correttezza giuridica del contenuto. Inoltre possono essere utili per preparare un ricorso o un parere: hai già i riferimenti delle ultime sentenze rilevanti in materia di costi indeducibili.

Fonti e Riferimenti (normativa, prassi e giurisprudenza)

  • DPR 917/1986 (TUIR) – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, artt. 109 (principi di competenza, certezza e inerenza dei componenti negativi), 9 (valore normale), 90 (spese e altri componenti relativi a beni ad uso personale dei soci), 108 (spese di rappresentanza), 110 c.7 (transfer pricing).
  • DPR 600/1973, artt. 32 (poteri investigativi dell’ufficio e presunzioni su conti bancari) , 38 (accertamento sintetico redditometrico), 39 (accertamento delle imposte sui redditi – determinazione del reddito d’impresa in via analitica o induttiva), 40-41 (accertamento società di persone e soci), 41-bis (accertamento parziale).
  • L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 10-bis (divieto di abuso del diritto), art. 7 (obbligo di motivazione degli atti), art. 12 (diritti del contribuente verificato, contraddittorio).
  • L. 311/2004 (Finanziaria 2005), art. 1 comma 346 – Obbligo di registrazione dei contratti di locazione a pena di nullità ; commi 402-404 – Presunzioni su prelevamenti bancari > €1.000 per professionisti (poi modificate da D.L. 223/2006).
  • L. 537/1993, art. 14 comma 4-bis – Indeducibilità dei costi da attività illecite (tangenti e altri reati), introdotto da L. 244/2007, modificato da D.L. 16/2012.
  • D.Lgs. 446/1997, art. 11-bis – Indeducibilità ai fini IRAP di spese per attività illecite e sanzioni (norma IRAP).
  • D.Lgs. 471/1997, art. 1 – Sanzione 90% per infedele dichiarazione (ricavi omessi o costi indebiti > 10% del reddito dichiarato).
  • D.Lgs. 74/2000, art. 2 – Reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (rilevante in caso di costi fittizi dedotti) e art. 4 – Dichiarazione infedele (superamento soglie).
  • Circ. Agenzia Entrate 6/E del 30.03.2016, paragrafo su “Operazioni infragruppo” – Chiarimenti su onere probatorio in tema di costi infragruppo e abuso di diritto .
  • Circ. Agenzia Entrate 32/E del 21.09.2006, “Studi di settore – Contraddittorio e uso dei risultati” (rilevante per accertamenti automatici con studi di settore).
  • Guida AE “Metodologie di controllo – settore edilizia” (pubblicata sul sito AE) – Documento interno reso pubblico con le tecniche di verifica per imprese edili .
  • Cass., Sez. Un., 07/10/2008, n. 21933Compensi amministratori non deliberati: principio di nullità dei pagamenti non deliberati e indeducibilità correlata .
  • Cass., Sez. Un., 09/12/2015, n. 24823Contraddittorio endoprocedimentale: per i tributi “non armonizzati” (come IRPEF, IRES) l’assenza di contraddittorio preventivo non comporta nullità dell’atto, salvo sia previsto da specifica norma. (Rilevante per difese procedurali).
  • Cass., Sez. V, 25/09/2013, n. 21953 – Onere al contribuente di provare inerenza e certezza del costo; affermazione che l’antieconomicità dell’operazione è indice sintomatico di non inerenza (caso di consulenze infragruppo generiche).
  • Cass., Sez. V, 04/04/2013, n. 8293 – Onere della prova in tema di costi deducibili; fatture generiche; importanza di documentazione a supporto .
  • Cass., Sez. V, 11/11/2015, n. 23027 – In tema di servizi infragruppo: controllo su effettiva utilità e inerenza del costo preliminare rispetto alla valutazione della congruità del corrispettivo (valore normale) .
  • Cass., Sez. V, 30/01/2023, n. 2689 – (seguita da Cass. 6101/2024) – Conferma orientamento: onere del contribuente provare utilità effettiva dei costi infragruppo; contratto e fattura da soli non bastano; valore della relazione di revisione come elemento probatorio .
  • Cass., Sez. V, 06/03/2024, n. 6101Casi infragruppo e black list: la CTR ha valutato correttamente la documentazione comprovante utilità dei servizi e condizioni esimenti per costi da paradisi fiscali, onere assolto dal contribuente => rigetto ricorso AE . Massima: onere su contribuente di dimostrare inerenza e utilità dei costi infragruppo con documentazione completa .
  • Cass., Sez. V, 06/03/2024, n. 6100 – (gemella di 6101, altro caso management fees) – Ribadisce linea rigorosa su prove specifiche di servizi infragruppo.
  • Cass., Sez. V, 18/08/2022, n. 24880 – (richiamata da Cass. 6101/24) – Onere della prova dei costi deducibili a carico contribuente; se l’AE contesta antieconomicità, il contribuente deve giustificare condizioni praticate .
  • Cass., Sez. V, 19/04/2023, n. 10422Operazioni infragruppo antieconomiche anche ai fini IVA: confermato potere AE di contestare operazioni infragruppo sotto prezzo come non inerenti (nel caso, canoni locazione simbolici tra società) .
  • Cass., Sez. V, 21/08/2023, n. 24901Principi generali deducibilità costi: elenca requisiti effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità; onere del contribuente provare esistenza, inerenza e coerenza economica; legittima indeducibilità di costo sproporzionato se non supportato .
  • Cass., Sez. V, 09/07/2019, n. 18391 – Inerenza del costo va valutata come riferibilità all’attività, non serve correlazione specifica a ricavi (no nesso causa-effetto stretto) .
  • Cass., Sez. V, 05/03/2014, n. 4984 – Spese di rappresentanza e sponsorizzazioni: deducibili solo se effettivamente volte a generare benefici economici; fatture generiche di sponsorizzazione possono essere disconosciute se manca prova del ritorno commerciale (es: Cass. su sponsorizzazione auto al figlio del titolare).
  • Cass., Sez. V, 06/05/2024, n. 12081 (ord.)Fatture generiche: afferma che fattura d’acquisto priva di indicazioni su natura, qualità, quantità dei beni/servizi rende indeducibile il costo e indetraibile l’IVA, per impossibilità di controllo .
  • Cass., Sez. V, 16/09/2021, n. 25490 – L’onere di produrre documentazione a supporto dei costi è del contribuente; irrilevante che l’ufficio non abbia chiesto informazioni integrative in fase di verifica, spetta al contribuente presentarle spontaneamente se vuole dedurre il costo. (Conforme a orientamento generale).
  • Cass., Sez. V, 17/09/2025, n. 25459Percentuali di ricarico pluriennali: legittimo utilizzare la percentuale accertata in un anno come base per anni diversi, onere al contribuente provare mutamenti nelle condizioni di mercato o aziendali . Critica dottrinale ma conferma orientamento a sfavore contribuente.
  • Cass., Sez. V, 09/12/2025 (ord. su Fiscal Focus)Prova contraria su percentuali di ricarico: il contribuente non è tenuto a calcolare esattamente il ricarico corretto, basta che segnali elementi che influiscono sul margine; il giudice deve valutarli e non può pretendere “super-calcoli” . (Autore: Paola Mauro, sintesi del principio).
  • Cass., Sez. V, 24/07/2024, n. 9910 (Penale)Spese legali per difesa di amministratori imputati: non deducibili perché non inerenti ad attività produttiva di utili, inerenza richiede correlazione con potenziale produzione di reddito . (Caso penale, massima ufficiale).
  • Cass., Sez. V, 14/04/2021, n. 10026Sanzioni amministrative: confermata indeducibilità per loro natura afflittiva (anche sanzioni antitrust non deducibili, assimilate a multe). Rilievo su dibattito dottrinale ma posizione giurisprudenziale costante.
  • Cass., Sez. III Pen., 07/06/2017, n. 28158 – (Penale Tangenti) La tangente è costo illecito ex art. 14 co.4-bis L.537/93, indeducibile, ma se contabilizzata configura anche reato di dichiarazione fraudolenta se artifici nelle scritture. (Importante per chi pensa di “scaricare” tangenti come costi).
  • CTR Lombardia, 21/07/2022, n. 3120 – (Es.) Caso di compensi amministratore non deliberati: conferma recupero a tassazione del costo e riqualifica come utili; interessante per vedere applicazione pratica post Cassazione 2021. (Giurisprudenza merito).

Hai ricevuto un accertamento analitico in cui l’Agenzia delle Entrate disconosce costi ritenuti indeducibili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un accertamento analitico in cui l’Agenzia delle Entrate disconosce costi ritenuti indeducibili?
Ti contestano spese perché considerate non inerenti, non documentate, antieconomiche o “non necessarie”?
Da quei costi indeducibili derivano maggiori imposte, sanzioni e interessi che mettono a rischio la tua attività o il tuo patrimonio?

Devi saperlo subito:
👉 il disconoscimento dei costi è una delle armi preferite del Fisco,
👉 ma anche una delle più attaccabili, se sai come difenderti correttamente.

Questa guida ti spiega come nascono queste contestazioni, quali sono gli errori tipici dell’Ufficio e le strategie migliori per contrastarle.


Cos’è l’Accertamento Analitico sui Costi Indeducibili

L’accertamento analitico sui costi si verifica quando il Fisco:

  • non contesta l’intera contabilità,
  • ma elimina singole spese dal calcolo del reddito,
  • sostenendo che non siano deducibili.

I motivi più frequenti addotti dall’Agenzia sono:

  • assenza di inerenza
  • mancanza o insufficienza di documentazione
  • antieconomicità della spesa
  • non congruità rispetto all’attività svolta
  • natura personale del costo

Il problema è che spesso queste valutazioni sono soggettive e giuridicamente deboli.


Perché i Costi Vengono Contestati Così Spesso

Il disconoscimento dei costi è molto usato perché:

  • è facile da applicare (basta “togliere” una spesa),
  • aumenta automaticamente il reddito imponibile,
  • genera effetti a catena su IRPEF/IRES, IRAP e IVA,
  • consente di applicare sanzioni elevate.

Ma attenzione:
➡️ il Fisco non può disconoscere un costo solo perché non lo ritiene opportuno.
Serve una prova concreta dell’inesistenza o della non inerenza.


Gli Errori Tipici del Fisco nel Disconoscere i Costi

Nella pratica, moltissimi accertamenti sono viziati da errori ricorrenti:

  • confondere inerenza con utilità soggettiva
  • disconoscere costi solo perché “alti” o “anomali”
  • applicare il concetto di antieconomicità in modo automatico
  • ignorare la reale attività svolta dall’impresa o dal professionista
  • non valutare prove indirette (contratti, email, DDT, report)
  • non distinguere tra irregolarità formali e inesistenza del costo
  • motivare in modo generico (“costo non inerente”)
  • ribaltare illegittimamente l’onere della prova sul contribuente

Questi errori rendono l’accertamento contestabile e spesso annullabile.


I Rischi se Non Ti Difendi Subito

Un accertamento sui costi indeducibili non contestato può portare a:

  • aumento rilevante del reddito imponibile
  • recuperi di IVA, IRPEF/IRES e IRAP
  • sanzioni fino al 180%
  • interessi elevati
  • cartelle esattoriali rapide
  • pignoramenti dei conti
  • crisi di liquidità
  • estensione delle contestazioni a soci e amministratori

Il problema non è solo fiscale, ma finanziario e patrimoniale.


Strategie Immediate per Difendersi

1. Bloccare subito gli effetti dell’accertamento

La prima mossa è sempre difensiva.

Con un avvocato tributarista puoi:

  • chiedere la sospensione dell’atto,
  • evitare l’iscrizione a ruolo,
  • bloccare cartelle e pignoramenti,
  • guadagnare tempo per la difesa tecnica.

Senza sospensione, l’accertamento diventa rapidamente esecutivo.


2. Dimostrare l’inerenza del costo (difesa tecnica)

La giurisprudenza è chiara:
👉 l’inerenza è un concetto oggettivo, non soggettivo.

Puoi dimostrare che il costo:

  • è realmente sostenuto,
  • è collegato all’attività (anche indirettamente),
  • è coerente con il modello di business,
  • è funzionale alla produzione del reddito,
  • è documentabile anche con prove indirette.

Il Fisco non può sostituirsi all’imprenditore nelle scelte economiche.


3. Smontare l’antieconomicità

Il Fisco spesso sostiene: “il costo è antieconomico, quindi fittizio”.

Ma:

  • un’impresa può sostenere costi elevati per strategia,
  • può investire in periodi di crisi,
  • può operare in perdita,
  • può avere margini bassi per scelta commerciale.

La difesa avanzata utilizza:

  • analisi di settore,
  • dati storici aziendali,
  • piani industriali,
  • perizie economico–finanziarie.

👉 L’antieconomicità non è prova di inesistenza del costo.


4. Contestare il metodo dell’Ufficio

Un accertamento è illegittimo se:

  • disconosce i costi in modo automatico,
  • non analizza la singola operazione,
  • non motiva il perché della non inerenza,
  • ignora le prove a discarico,
  • utilizza presunzioni non gravi, non precise e non concordanti.

In questi casi l’accertamento va annullato.


Difesa a Medio e Lungo Termine

5. Proteggere amministratori e soci

Il disconoscimento dei costi può essere usato per:

  • imputare utili extracontabili ai soci,
  • contestare gestione antieconomica agli amministratori.

La strategia difensiva deve:

  • separare nettamente società e persone fisiche,
  • impedire estensioni illegittime di responsabilità,
  • tutelare il patrimonio personale.

6. Gestire eventuali residui in modo strategico

Se, dopo la difesa, resta un importo dovuto:

  • rateizzazioni fino a 120 rate,
  • definizioni agevolate quando disponibili,
  • piani sostenibili che evitano il collasso finanziario.

Pagare senza difendersi è quasi sempre un errore strategico.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La difesa contro accertamenti sui costi indeducibili richiede competenze tributarie avanzate.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per contrastare accertamenti analitici aggressivi e difendere imprese e professionisti.


Come Può Aiutarti Concretamente

  • analisi tecnica dell’accertamento
  • individuazione dei vizi giuridici e probatori
  • sospensione immediata degli effetti
  • ricorso per annullamento totale o parziale
  • difesa di amministratori e soci
  • gestione strategica del debito residuo
  • tutela della continuità aziendale

Conclusione

L’accertamento analitico sui costi indeducibili non è una verità assoluta, ma una pretesa che deve essere dimostrata.
Con una difesa tecnica, tempestiva e ben costruita puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • dimostrare l’inerenza dei costi,
  • ridurre o annullare imposte e sanzioni,
  • proteggere la tua attività e il tuo patrimonio.

Agisci ora: la difesa efficace parte subito.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
difendersi da un accertamento sui costi indeducibili è possibile, se lo fai nel modo giusto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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