Se la tua azienda sviluppa, produce, importa o distribuisce gateway industriali, router rugged, dispositivi IIoT, edge gateway, sistemi di telemetria, convertitori di protocollo, moduli di comunicazione per automazione, energia, logistica, impianti industriali e smart factory — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire rapidamente per evitare blocchi nelle forniture e perdita di clienti strategici.
Nel settore dei gateway industriali, anche un ritardo minimo nella disponibilità dei componenti, nell’assemblaggio o nella consegna dei dispositivi può fermare linee produttive, sistemi SCADA, monitoraggi energetici, reti IoT e processi industriali critici. Le conseguenze possono diventare molto pesanti: penali, reclami, SLA violati e danni economici rilevanti.
Perché le aziende di gateway industriali accumulano debiti
- aumento dei costi di microcontrollori, moduli LTE/5G, PCB, antenne, alimentatori e componenti rugged
- crisi globale nella supply chain elettronica e nei semiconduttori
- pagamenti lenti da parte di integratori, OEM, industrie e clienti corporate
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con componentistica costosa e cicli di obsolescenza rapidi
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari proporzionati al valore delle scorte
- investimenti elevati in firmware, cybersecurity, certificazioni industriali e supporto tecnico
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro rigidi che riducono la liquidità necessaria alla produzione e integrazione
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- tutelare rapporti con fornitori critici (moduli 4G/5G, PCB, chipset, enclosure rugged, antenne)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare consegne, testing e supporto tecnico
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di componenti elettronici essenziali
- impossibilità di rispettare integrazioni, progetti IIoT e contratti con clienti enterprise
- perdita di integratori di sistemi, industrie 4.0, produttori di macchine e partner tecnologici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
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- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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Introduzione
Di fronte a una situazione di crisi, un’azienda di gateway industriali – come qualsiasi impresa – deve innanzitutto valutare con cura la propria posizione patrimoniale e finanziaria. In Italia la crisi d’impresa è disciplinata dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019 e s.m.i.), che ha sostituito in larga parte la vecchia legge fallimentare. Tale codice prevede strumenti sia stragiudiziali (come accordi di ristrutturazione e composizione negoziata) sia giudiziali (come il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale, ex “fallimento”), finalizzati a superare le difficoltà dell’impresa. L’obiettivo generale della normativa è salvaguardare la continuità aziendale evitando la mera liquidazione del patrimonio, quando possibile, nel rispetto delle posizioni dei creditori . Nel contempo la disciplina impone obblighi molto stringenti agli amministratori, che devono agire «con diligenza e correttezza per tutelare gli interessi della società e dei suoi creditori» . In questa guida (aggiornata a ottobre 2025) analizziamo – dal punto di vista del debitore – le diverse strade percorribili per far fronte ai debiti di un’impresa (fiscali, bancari, commerciali, verso dipendenti, ecc.), illustrando strumenti legali, tutele del patrimonio personale e strategie operative nel contesto giuridico italiano.
Tipologie di debiti dell’azienda e impatto sul processo di ristrutturazione
Un’azienda può avere esposizioni verso vari soggetti: istituti di credito, Erario (imposte, IVA, tributi locali), Inps/Inail (contributi previdenziali), fornitori e dipendenti (retribuzioni e oneri). Ogni categoria di debito presenta caratteristiche proprie in termini di priorità e possibilità di negoziazione. Ad esempio:
- Debiti tributari e contributivi: l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali detengono crediti privilegiati sul patrimonio dell’impresa (art. 2754 c.c. e segg.), potendo ottenere la soddisfazione sui beni aziendali o in sede di liquidazione giudiziale. Tuttavia, il legislatore italiano consente di negoziare anche i debiti fiscali: la composizione negoziata della crisi, introdotta dal 2022, può prevedere un accordo di pagamento parziale o dilazionato delle imposte (anche locali) . Gli amministratori devono tempestivamente rivolgersi all’organo di controllo o a professionisti per attivare gli strumenti di legge (si veda art. 25 CCII ).
- Debiti bancari: mutui, prestiti e linee di credito di norma sono assistiti da garanzie reali o personali. In fase di crisi occorre interloquire con gli istituti di credito per chiedere rinegoziazioni o allungamenti dei piani di ammortamento. Se ci sono fideiussioni personali, i soci/amministratori devono valutare come proteggere il proprio patrimonio personale (di cui si parla più avanti). Può essere utile un piano di ristrutturazione finanziaria (art. 67 CCII) in cui i crediti bancari vengano ridefiniti con nuove scadenze o tagli.
- Debiti verso fornitori: consistono in beni o servizi ricevuti ma non pagati. In un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione questi crediti possono essere riaperti (dal commissario) e riclassificati, o far parte di piani di pagamento rateale. In alternativa, in ambito stragiudiziale, si possono stipulare piani di rientro con i principali fornitori (ad esempio riconoscendo lo sconto di fatture o dilazioni extra). Importante: in ipotesi concorsuali, i fornitori comuni (non garantiti) hanno generalmente crediti chirografari, a meno di privilegio su beni specifici.
- Debiti verso i dipendenti: comprendono retribuzioni arretrate, TFR e contributi. La legge riconosce il privilegio sui salari e sugli oneri sociali (art. 2750-bis e 2754 c.c.), privilegiando questi crediti nella liquidazione. In più, se l’azienda opera regolarmente, può far ricorso agli ammortizzatori sociali (CIG straordinaria, esodi incentivati) per ridurre temporaneamente l’onere salariale. In ogni caso, i dipendenti vanno considerati come creditori privilegiati. Il mancato pagamento di salari e contributi può far scattare l’intervento degli organi ispettivi e finanziare.
In sintesi, un’azienda con debiti deve tenere conto della diversa gradazione dei crediti (tabella sotto) e predisporre una strategia di rientro che riequilibri la struttura finanziaria. L’analisi delle passività e la negoziazione verso ciascuna categoria di creditori è il primo passo fondamentale.
La società di capitali (S.r.l. vs S.p.A.) e l’esposizione personale dei soci e amministratori
Dal punto di vista giuridico, una società di gateway industriali è solitamente costituita come S.r.l. o S.p.A. Entrambe le forme hanno personalità giuridica distinta: in linea di principio i soci non rispondono con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni sociali oltre il conferimento apportato (art. 2462 c.c.). Le differenze sostanziali tra S.r.l. e S.p.A. in crisi riguardano soprattutto gli aspetti gestionali e organizzativi:
- Capitale sociale minimo: S.r.l. può essere costituita con capitale molto basso (anche 1 euro), mentre S.p.A. richiede almeno €50.000 di capitale.
- Organi di controllo: in S.p.A. sono obbligatori CDA e Collegio sindacale o sindaci, mentre in S.r.l. l’organo di controllo è richiesto solo in presenza di elevati fatturati o capitale (la cd. srl a assetto duale/tripartito). La maggiore presenza di controllori in S.p.A. si riflette in un più robusto sistema di allerta e vigilanza.
- Azioni/quote: le S.p.A. possono emettere azioni, facilitando l’ingresso di investitori esterni tramite mercati regolamentati o private placements; le S.r.l. usano quote, generalmente più difficili da negoziare.
- Costi di gestione: normativamente la S.p.A. ha obblighi più onerosi (bilanci certificati, pubblicità, ecc.), mentre la S.r.l. è più snella.
- Poteri degli organi: nella S.r.l. c’è spesso un solo amministratore o un consiglio ristretto, mentre nella S.p.A. possono esserci amministratori delegati, presidenti, comitati interni. Ciò si traduce in una maggiore complessità decisionale nella S.p.A.
In ogni caso, in caso di crisi aziendale entrambi i tipi societari seguono le stesse regole del Codice della crisi: possono accedere agli strumenti conciliativi e concorsuali previsti. Ciò che può variare è la facilità di reperire capitali (la S.p.A. può emettere azioni o obbligazioni) e il peso delle formalità burocratiche.
Dal punto di vista della responsabilità dei soci/amministratori, la distinzione S.r.l./S.p.A. non incide sulla limitazione della responsabilità. Tuttavia, negli ultimi anni la giurisprudenza ha precisato i casi in cui i soci di una società cancellata (es. S.r.l. estinta) possono essere chiamati a rispondere dei debiti residui. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 3625/2025, hanno chiarito che gli ex soci non sono automaticamente responsabili dei debiti fiscali della società estinta: rispondono solo fino alle somme effettivamente percepite in fase di liquidazione . Ciò significa che, in assenza di ripartizione di utili o prelievi indebiti, gli ex soci non devono pagare col proprio patrimonio i debiti tributari della vecchia società. Da un punto di vista pratico, i soci devono porre attenzione a ritirare utili o riserve (dopo aver saldato i debiti) e a non percepire denaro in malafede, altrimenti potrebbero incorrere in revocatorie o richieste dell’Erario. Inoltre, la responsabilità del socio può emergere se il fallimento giudiziale (liquidazione giudiziale) accerta comportamenti fraudolenti o violazioni dei doveri societari.
Responsabilità degli amministratori – Gli amministratori (nominati dal CdA o soci) hanno doveri precisi: devono istituire un adeguato assetto organizzativo e contabile per individuare tempestivamente i segnali di crisi, e reagire senza indugio adottando gli strumenti legali disponibili . In caso contrario, rischiano la responsabilità verso la società e i creditori. In particolare, la Cassazione ha ribadito che «l’inerzia di fronte alla crisi determina la responsabilità personale e solidale degli amministratori per i debiti della società nei confronti dei creditori» . Tale responsabilità personale vale per gli amministratori di qualsiasi forma societaria (S.r.l., S.p.A., ecc.) . L’art. 2392 c.c. dispone in generale che “gli amministratori … sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento” . In sintesi, se il passivo supera l’attivo e la crisi non viene gestita con diligenza, amministratori e sindaci possono essere citati in giudizio per risarcire i danni (anche con il proprio patrimonio).
Un caso recente conferma l’attenzione dei giudici sulla vigilanza interna: con l’ordinanza n. 29844/2024 la Cassazione ha richiamato l’obbligo degli amministratori (anche non esecutivi) di informarsi costantemente sulla situazione dell’impresa e di «prevenire o attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano a conoscenza» . In quel caso, in un contesto bancario, si è sottolineato che i consiglieri devono attivare “tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica” e non possono limitarsi ad aspetti formali. In ogni caso, per evitare responsabilità, gli amministratori devono individuare i rischi di pre-crisi e porvi rimedio attivamente .
Proteggere il patrimonio personale dei soci/amministratori
Una delle paure principali quando l’impresa è indebitata è la erosione del patrimonio personale dei soci o degli amministratori, in particolare se sono stati prestate garanzie personali. In Italia vige il principio del “limite alla responsabilità” dei soci (art. 2462 c.c.), ma in vari casi concreti il patrimonio di un socio o amministratore può finire in gioco: – Garanzie personali (fideiussioni, pegni, ipoteche personali): se soci/amministratori hanno garantito prestiti della società con il proprio patrimonio, in caso di default il creditore può agire anche sugli asset personali. Per ridurre questo rischio, è opportuno evitare di prestare garanzie personali non necessarie, o limitare gli importi.
– Azioni revocatorie: se la società versa in liquidazione giudiziale, il curatore può chiedere la revocatoria degli atti fraudolenti compiuti in precedenza (ad es. trasferimento di beni senza corrispettivo). Ciò vale anche per atti posti in essere dagli amministratori (art. 67 L.Fall). Ad es., se prima della crisi i soci hanno ricevuto liquidazioni non giustificate, il curatore può cercare di recuperarle. Per questo motivo, tutti i movimenti patrimoniali devono essere documentati e giustificati.
– Azioni di responsabilità sociale: i creditori (o la società stessa) possono promuovere azioni di responsabilità contro gli amministratori in caso di mala gestio accertata (art. 2395 c.c.). È un’azione giudiziale autonoma che mira a ottenere il risarcimento dei danni provocati da colpevole negligenza degli amministratori.
Per ridurre l’esposizione personale, soci e amministratori possono adottare alcune contromisure: mantenere separati i patrimoni (evitando di mischiare beni personali e aziendali), contrarre assicurazioni per responsabilità civile (polizze D&O, Directors and Officers), e in caso di negoziazioni con i creditori preferire soluzioni che non richiedano ulteriori garanzie personali. Ad esempio, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o concordato può essere preferibile offrire azioni dell’azienda o beni aziendali piuttosto che garanzie del socio. Inoltre, come anticipato, le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto che gli ex soci di una S.r.l. estinta non rispondono dei debiti tributari se non nei limiti delle somme effettivamente percepite dalla liquidazione . Ciò tutela chi ha già versato tutto il proprio conferimento senza aver incassato utili indebiti.
Strumenti di ristrutturazione della crisi a disposizione del debitore
Dal 2021 sono in vigore in Italia diversi strumenti volti a risolvere la crisi d’impresa. Di seguito quelli principali, con un accenno alle loro caratteristiche:
- Composizione negoziata della crisi (Legge 118/2021, artt. 60-68 CCII): è uno strumento stragiudiziale introdotto con l’obiettivo di coinvolgere tutti i creditori (banche, fisco, fornitori, INPS, ecc.) in trattative protette dal tribunale. È obbligatorio che l’azienda (o l’organo di controllo o creditori pubblici) faccia segnalazione di allerta; da quel momento scatta una fase di negoziazione assistita da un organismo di composizione e da un professionista incaricato (un “gestore della crisi”). Nella composizione negoziata può essere incluso anche il pagamento parziale o dilazionato dei tributi (anche locali) , con l’intervento del giudice tributario. In pratica, la società presenta una relazione sul progetto di risanamento e propone piani di pagamento per diverse categorie di debiti. Se l’accordo viene omologato dal tribunale, avrà efficacia nei confronti di tutti i creditori. Vantaggio: è flessibile (si possono anche usare strumenti negoziali “puri”) e tutela il debitore da azioni esecutive (effetto protettivo se si ottiene il via libera, cfr. art. 62 CCII).
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-67 CCII): già previsti in forma diversa dalla vecchia legge fallimentare, questi accordi permettono al debitore di ottenere una riduzione dell’esposizione (sconti, ristrutturazioni, rifinanziamenti) approvati da assemblee di creditori. Si parla di “accordi ordinari” e “accordi speciali” a seconda del tipo di credito coinvolto (finanziari, bancari, tributari). L’accordo deve essere accompagnato da un attestato di fattibilità redatto da un professionista (attestatore). Se approvato da creditori che rappresentino almeno due terzi del credito complessivo (o altra maggioranza prevista), potrà essere omologato dal tribunale e vincolerà anche le classi dissenzienti. Lo scopo è riequilibrare la posizione finanziaria della società conservando il business . Vantaggi: non è una procedura pubblica come il concordato, di regola la società resta in gestione diretta ed evita l’apertura di un fallimento se l’accordo viene rispettato. Svantaggio: se viene violato il piano (come evidenziato dalla Cassazione 15859/2024 ) la società può comunque essere dichiarata fallita in seguito.
- Piano attestato di risanamento (Legge n. 3/2012): istituito per piccoli imprenditori non soggetti alle procedure concorsuali classiche, consente al debitore di redigere un piano di rientro e farlo attestare da un professionista. È destinato a soggetti insolventi ma non fallibili; in caso di insolvenza, una parte dei creditori (di solito 50-66%) lo approva extragiudizialmente. Non abbiamo elementi aggiornati al 2025 specifici su questo strumento, ma rimane un’opzione in ipotesi di sovraindebitamento civile.
- Concordato preventivo (artt. 160-186 CCII): è uno strumento giudiziale che richiede la domanda al tribunale e la nomina di un commissario giudiziale. Il debitore può proporre il concordato in continuità (c.d. concordato con continuità aziendale), in liquidazione (concordato liquidatorio) o una combinazione (ad es. cessione di ramo d’azienda). Dopo la presentazione, il tribunale concede un termine (di regola 30-60 giorni) per depositare la proposta completa di piano, attestato di fattibilità e documenti. Con il concordato in bianco il debitore deposita prima la domanda con riserva di documenti; il nuovo art. 44 CCII (come modificato dal D.lgs. 136/2024) fissa un termine sino a 60 giorni (prorogabile) per presentare il piano . Se il piano viene approvato dai creditori (con le quote di legge) e omologato dal tribunale, questo pronuncia il decreto di omologazione che «incarica il debitore di eseguire il piano» e produce effetti protettivi: in particolare, sono bloccate per legge nuove esecuzioni e pignoramenti sui beni sociali (effetti “di art. 46” dal momento del deposito ) e non si applicano le cause di scioglimento per perdita di capitale (si rinvia anche l’obbligo di ricapitalizzazione, art. 2486 c.c., per il periodo di deposito ). Il concordato consente così di beneficiare di un periodo di moratoria per tentare il risanamento. L’impresa resta in gestione degli amministratori, con obblighi di relazione mensili ai creditori (art. 47) e con un eventuale commissario che vigila. Vantaggi: se il concordato ha esito positivo, l’azienda può proseguire l’attività riconsegnando un’azienda risanata ai creditori nel rispetto del piano. Svantaggi: l’istanza di concordato è complessa, richiede costi procedurali e il piano deve offrire trattamenti equi alle diverse classi di creditori (c.d. “cross-class cram-down” in continuità). Inoltre, la Cassazione ha chiarito che l’ammissione a concordato non salva da ogni rischio: se la società non onora le scadenze concordate, può comunque essere dichiarata liquidazione giudiziale (fallimento) anche prima della risoluzione formale del concordato . Ciò significa che l’inaspettato mancato pagamento nel corso del concordato è considerato un nuovo stato di insolvenza, superando ogni distinzione tra “insolvenza pregressa” e “insolvenza nuova” . Un effetto diretto di tale orientamento è che, nel concordato, il debitore deve mantenere gli impegni di piano: altrimenti chiunque creditore può far scattare la procedura di liquidazione giudiziale.
- Liquidazione giudiziale (ex fallimento): è l’ultima spiaggia, che comporta la liquidazione del patrimonio dell’impresa per pagare i creditori. È inevitabile quando l’impresa è insolvente e non rientra in alcun accordo strutturato. In questo caso il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale, nomina un curatore e dispone la vendita degli asset aziendali. L’impresa cessa l’attività e i creditori vengono soddisfatti secondo l’ordine delle tutele (privilegi e prelazioni). Per un debitore aver evitato la liquidazione è cruciale: la normativa sul lavoro e sui contratti prevede che in caso di liquidazione molte posizioni (fornitori, dipendenti, fisco) restino appese e i creditori residui possano subire gravi danni economici. In ogni caso, per il debitore il fallimento implica la cessazione dell’impresa e serie ripercussioni anche sui soci e amministratori (si potrebbero aprire azioni di responsabilità ex post).
In sintesi, il sistema italiano dispone di diverse opzioni per tentare la sopravvivenza dell’impresa: dalla negoziazione stragiudiziale fino al concordato giudiziale. Ogni percorso ha condizioni di accesso specifiche, vantaggi (protezione dall’esecuzione, conservazione del valore) e limiti (costi, lunghezza, necessità di maggioranze). Una tabella di seguito schematizza i principali strumenti:
| Strumento | Requisiti | Vantaggi | Limiti/Rischi |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Istanza al Tribunale + presenza di allerta (art. 25 CCII) | Stragiudiziale, coinvolge tutti i creditori, può includere debiti fiscali parziali | Occorre accettazione di buona fede e tempi di negoziazione; non interrompe automaticamente le azioni esecutive (salvo accordo omologato) |
| Accordi di ristrutturazione | Piani con attestazioni di professionisti + assemblee creditori | Impresa resta in gestione, nessuna apertura di procedura formale preventiva; flessibile (si possono concordare sconti, dilazioni) | Serve ampia maggioranza di creditori, affidamento all’onestà dei creditori finanziari; se piano non rispettato, rischio liquidazione |
| Concordato preventivo (CCII) | Istanza in Tribunale + piano attestato + voto creditori | Blocca azioni esecutive (effetto di art. 46 sin dal deposito ), previa votazione dei creditori; possibilità di continuare l’attività | Procedura complessa e costosa; rischio inadempimento dei creditori (insolvenza omessa) ; se fallisce, inevitabile liquidazione |
| Concordato “in bianco” (art.44) | Domanda preliminare con riserva di documenti | Consente termini dilatati per preparare piano (fino a 120 gg. totali) ; effetti protettivi immediate (no scioglimento per perdite) | Non ancora una proposta vincolante; il debitore deve poi depositare il piano nel termine stabilito |
| Liquidazione giudiziale | Insolvenza conclamata (o istanza di creditore) | Nessuno (procedura forzata di chiusura aziendale) | Estinzione dell’impresa; capitale sociale annullato; i creditori sono pagati con l’eventuale realizzo dei beni; potenziali azioni penali o civili su responsabilità |
Gestione dei rapporti con i creditori e negoziazione del debito
La gestione attiva dei debiti è fondamentale fin dalla comparsa delle prime difficoltà. Occorre tenere contatti costanti con tutti i creditori principali e predisporre un piano ragionato: ad esempio, preparare un budget aggiornato e un piano industriale che dimostri la redditività futura (quest’ultimo richiesto in tutti i piani attestati del concordato ).
- Banche e finanziatori: si consigli di avviare colloqui immediati per proporre una rinegoziazione: estensione delle scadenze, riduzione degli interessi, conversione del debito in capitale o in partecipazioni (se possibile), o anche il ricorso ad ammodernamenti di garanzie. Spesso un piano di rientro ben articolato (concessionato dalla banca stessa prima di una procedura ufficiale) può evitare l’apertura di una procedura concorsuale. In alternativa, in un concordato o accordo ristrutturazione, si possono coinvolgere le banche come creditori formali autorizzati a votare in assemblea (ad es. come classe di credito privilegiato). È importante formalizzare ogni intesa con comunicazioni ufficiali.
- Fisco e INPS: la normativa italiana prevede la possibilità di rateizzare imposte e contributi. Oltre ai termini ordinari (fino a 5 anni per alcune imposte), in caso di crisi conclamata si può chiedere il ravvedimento operoso o la dilazione straordinaria (sull’IVA ad esempio, le linee guida della scadenza possono arrivare anche a 120 mesi in alcuni casi emergenziali precedenti). Con la composizione negoziata si possono addirittura concordare riduzioni (per IVA non pagate, attualmente in fase di discussione). Dal 2023 è stata introdotta esplicitamente la possibilità di includere nel piano di composizione negoziata un pagamento parziale o dilazionato dei tributi . Ciò non esonera il debitore dal versare comunque una parte del dovuto, ma consente di raggiungere un accordo vincolante per tutti i creditori (incluso il Fisco). Inoltre, in procedura concorsuale (concordato), l’Erario accetta spesso piani di pagamento triennali fino a 5 anni tramite coobbligazione con ente previdenziali (c.d. Rottamazione ter o dilazioni agevolate).
- Fornitori: un’azienda con debiti commerciali può chiedere a ciascun fornitore (in particolare se strategico) di dilazionare i pagamenti, scontare parte del debito o posticiparlo contro promesse di future forniture. In uno scenario organizzato (concordato o accordi), è possibile strutturare un piano in cui ai fornitori residui si propone un piano di rientro (ad es. 30% oggi e saldo in due anni con interesse minore). I fornitori più importanti possono diventare attori attivi nel piano di risanamento (ad esempio offrendo crediti in conto capitale o diventando soci con prestito partecipativo). In ogni caso, i rapporti vanno certificati e concordati tramite accordi formali. La chiarezza evita contestazioni ulteriori.
Esempio pratico (simulazione) – Supponiamo un’azienda S.r.l. che produce gateway industriali, con fatturato annuo di €1,5M, ma presenta le seguenti passività: €500k verso banca (mutuo e fidi), €300k IVA e tasse, €200k fornitori, €100k dipendenti (arretrati), €50k INPS. Il piano di ristrutturazione potrebbe prevedere: allungare il mutuo a 10 anni (riduzione flusso mensile), rateizzare l’IVA in 10 anni senza interessi (grazie a composizione negoziata), pagare fornitori top il 50% immediatamente e l’altra metà in 24 mesi, continuando l’attività per generare ricavi. Con tali misure l’impresa potrebbe tornare in bonis entro 2-3 anni. Senza accordi formali, molti creditori avrebbero aperto esecuzioni (ad es. l’Agenzia delle Entrate pignorava il conto), mentre con un piano concordato questi vengono sospesi .
Aspetti fiscali e contributivi in crisi
Quando un’azienda è in difficoltà, il fisco può diventare uno dei creditori più esigenti. Ecco alcune misure specifiche: – Rateizzazione fiscale: di regola l’Agenzia consente la rateazione fino a 72 mesi per debiti tributari, e in caso di accertamento possono essere previsti termini più brevi. In passato si sono viste condizioni particolari (decreto rilancio 2020) ma ora è necessario valutare caso per caso. In fase di crisi conclamata, è spesso più efficace includere i tributi nel piano di composizione negoziata (ove possibile) anziché proseguire con procedure separate.
– Piani di rientro con Erario: dopo omologazione di concordato o accordo, l’Agenzia titolare di credito può emettere cartelle esattoriali integrative. Tuttavia, se il piano è omologato, i crediti fiscali sono soddisfatti come previsto dal concordato stesso (con pagamento rateale o compensazioni di crediti d’imposta). Importante: va comunicata tempestivamente al fisco ogni procedura avviata (spesso il tribunale iscrive il decreto nei registri pubblici).
– Contratti di credito fiscale: in casi eccezionali, si può proporre al governo o a enti locali di trasformare parte del debito fiscale in altro debito (ad esempio con l’istituzione di un piano straordinario di rientro nazionale). Nel 2023 la normativa ha previsto studi per introdurre un meccanismo analogo all’amministrazione straordinaria anche sul piano fiscale . In pratica, trattare il fisco alla stregua di un creditori di piano è ormai ammesso dalla legge.
– Debiti previdenziali: anche i contributi INPS possono essere rateizzati in caso di crisi aziendale (fino a 5 anni, talvolta 10 a seconda delle leggi emergenziali). Se l’impresa ha lavoratori, è essenziale non sospendere i versamenti contributivi attuali e concordare il recupero di quelli passati per evitare vertenze sindacali o durissime sanzioni. In procedure giudiziali, i debiti previdenziali hanno privilegio (art. 2754 c.c.) ma restano comunque debiti paritari con quelli fiscali.
Evitare il fallimento: strategie e allerta
Per prevenire l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale (fallimento), l’imprenditore e gli amministratori devono attuare azioni preventive fin dalle prime avvisaglie. Secondo la riforma del 2019, esistono obblighi di allerta interna ed esterna: l’organo di controllo (sindaci o revisori) deve segnalare all’imprenditore segnali di rischio, così come creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS) possono invitare formalmente il debitore a verificare la propria posizione ai fini di una eventuale composizione negoziata . L’imprenditore a sua volta, anche in contrasto con i soci, ha il dovere di scegliere lo strumento di risanamento più adatto . Questo principio è rafforzato dall’art. 7(2) CCII: in caso di più domande contemporanee (ad esempio domanda di concordato vs liquidazione), il tribunale dà priorità all’istanza che mira a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale . Ciò significa che le vie di continuità (concordato, accordi, composizione negoziata) vanno privilegiate rispetto alla liquidazione.
In pratica, dunque, per “difendersi” dal fallimento l’impresa deve monitorare i propri indici economico-finanziari (liquidità, patrimonializzazione, costi) e, appena emergono segnali negativi (es. perdita di capitale, conti debitori, insolvenze clienti), attivare subito procedure o trattative. Le conseguenze di una liquidazione giudiziale sono drastiche: i soci perdono il capitale, l’azienda cessa ogni attività, e la nomina di un curatore provoca la vendita degli asset aziendali. Conviene quindi dar prova di volontà di risanamento: se, ad esempio, si depositano domanda di concordato o si avvia una composizione negoziata, la legge sospende le azioni esecutive dirette (pignoramenti) e difende di fatto l’azienda dal fallimento immediato.
Tabelle riepilogative
| Categoria di creditori | Esempi | Grado di privilegio |
|---|---|---|
| Spese procedurali | compensi curatore, custode, onorari | Pagamento prioritario (art. 2751-bis c.c.) |
| Dipendenti (retribuzioni) | stipendio arretrato, ferie, TFR | Crediti privilegiati fino a 6 mesi di retribuzioni (art. 2750-bis); trasposto ai crediti della procedura fallimentare. |
| Erario e INPS (tributi e contributi) | IVA, IRPEF, IRES, INPS, INAIL | Crediti privilegiati (art. 2754 c.c. con privilegio generale; IVA in pendenza di verifica può vantare prelazione sui beni venduti). |
| Garanzie reali (ipoteche, pegni) | debito garantito da ipoteca o pegno | I crediti garantiti da ipoteca hanno prelazione sul bene ipotecato (art. 2756 c.c.). |
| Chirografari | fornitori senza garanzia, azionisti | Rischiano di essere soddisfatti per ultimi (dopo i privilegiati e i crediti garantiti). |
| Aspetti | S.r.l. | S.p.A. |
|---|---|---|
| Capitale minimo | anche 1€ | €50.000 |
| Organi (controllo) | obbligatorio solo se requisiti (art. 2477 c.c.) | Collegio sindacale obbligatorio (art. 2409 c.c.) |
| Emissione titoli | quote di partecipazione | azioni e obbligazioni |
| Amministrazione | Amministratore unico o CdA più snello | CdA, Presidente, possibili AD, CDA, ecc. |
| Bilancio (revisione) | Collegio sindaci o revisore contabile se certi limiti | Controllo legale dei conti obbligatorio (art. 2409-bis c.c.) |
| Responsabilità soci | Limitata al conferimento | Limitata al conferimento |
| Statuto e clausole | Flessibili | Più rigidità formale (es. azioni di risparmio) |
Domande e risposte (Q&A)
- D: Cosa può fare un imprenditore quando l’azienda comincia a non pagare puntualmente i debiti?
R: Innanzitutto l’imprenditore deve attivare l’organo di controllo (sindaco o revisore) e/o un professionista specializzato per verificare l’effettiva situazione di insolvenza. Dopodiché deve valutare gli strumenti di regolazione della crisi: ad esempio avviare una composizione negoziata con i creditori (chiedendo sostegno a banche, fornitori, fisco) oppure predisporre un piano di accordo di ristrutturazione da sottoporre ai creditori. Se la crisi è grave, si può considerare la domanda di concordato preventivo (con verifica da parte del tribunale). L’importante è affrontare rapidamente la situazione, perché la legge attribuisce agli amministratori il dovere di reagire ai segnali di crisi . Un prolungato inattivo rischia di rendere più difficili tutte le soluzioni successive. - D: Quali obblighi giuridici hanno gli amministratori quando l’azienda è in difficoltà?
R: Gli amministratori devono agire con “diligenza e correttezza” (art. 2392 c.c.) e tenere aggiornato un assetto organizzativo contabile adeguato . Devono rilevare tempestivamente qualsiasi squilibrio patrimoniale e affrontarlo con gli strumenti previsti dal codice della crisi. Se ignorano la crisi, incorrono in responsabilità personale e solidale verso i creditori . Pertanto, essi hanno il dovere di segnalare (anche in contrasto con i soci) l’accesso a procedure concorsuali o di conciliazione . Ad esempio, non possono procrastinare indefinitamente il ricorso a un concordato o a una composizione negoziata: farlo determinerebbe la responsabilità verso i creditori per i debiti successivi. In sintesi, in caso di crisi gli amministratori devono agire prontamente, predisponendo piani di ristrutturazione o sottoponendosi a vigilanza giudiziale (concordato) . - D: Qual è la differenza per i soci se l’azienda è S.r.l. o S.p.A.?
R: Da un punto di vista civilistico, in entrambe vige la limitazione della responsabilità al conferimento. In pratica, i soci di una S.r.l. o di una S.p.A. non rischiano il proprio patrimonio personale per le perdite societarie, a meno di garanzie personali prestate. Tuttavia, per i soci di S.r.l. la Cassazione SU 3625/2025 ha stabilito un principio importante: non rispondono dei debiti fiscali dell’azienda estinta se non hanno effettivamente incassato utili dalla liquidazione . Quindi, se un socio di S.r.l. ha ritirato solo il proprio capitale e non ha percepito altri denari, l’Agenzia delle Entrate non potrà pretendere da lui il rimborso delle imposte dovute dall’azienda fallita. Ciò rappresenta una tutela significativa per i soci di S.r.l. indipendentemente dal fatto che l’azienda avesse un mercato estero o no. Anche i soci di S.p.A. godono della stessa limitazione di responsabilità, benché la gestione interna (col CdA, ecc.) sia più complessa. In ogni caso, è buona norma evitare che i soci prelevino risorse sociali oltre il dovuto quando l’impresa è in crisi, per non agevolare revocatorie o contestazioni. - D: Quali passaggi comporta la domanda di concordato preventivo?
R: Per accedere al concordato preventivo l’azienda deve presentare al tribunale un’istanza (art. 40 CCII) con tutta la documentazione prevista (bilanci, elenco creditori, fattibilità del piano). Con il concordato con riserva (art. 44 CCII) può anticipare la domanda dando tempo aggiuntivo per completare i dettagli del piano. Entro 30-60 giorni (prorogabili fino a 120) va depositata la proposta definitiva. Il tribunale valuta se ammettere la procedura e nomina un commissario. Poi si svolgono le votazioni per classi di creditori: se ottengono le maggioranze richieste (di norma 2/3 del passivo e 50% di ogni classe, salvo eccezioni), il tribunale omologa il piano. Da quel momento la società in concordato gode degli effetti di sospensione delle esecuzioni . Infine, il debitore deve adempiere al piano (pagando i crediti come concordato) entro i tempi stabiliti. Se tutto va a buon fine, l’impresa esce risanata. In caso contrario, la stessa legge prevede che si possa passare rapidamente alla liquidazione giudiziale. - D: In cosa consiste la composizione negoziata e quando conviene utilizzarla?
R: La composizione negoziata è una procedura introdotta per aiutare le imprese in squilibrio ad ottenere un accordo globale con tutti i creditori, prima di arrivare in Tribunale. Può essere avviata dal debitore stesso (o su sollecitazione di sindaci/creditori pubblici) e prevede un periodo di negoziazione monitorato da un gestore della crisi. Il vantaggio chiave è la flessibilità: il debitore propone un progetto di risanamento e negozia direttamente con banche, fornitori, Agenzia Entrate, INPS, ecc. Se le parti raggiungono un’intesa, il Tribunale può omologare l’accordo e dargli forza vincolante. Nell’accordo negoziato è possibile inserire anche strumenti straordinari, come l’eventuale riassorbimento di debiti tributari (mediante, ad esempio, pagamenti rateali concordati) . Questo strumento conviene se l’azienda non è ancora formalmente insolvente ma necessita di un piano complessivo e protetto di risanamento, comprensivo di tributi e contributi. Rispetto al concordato, la composizione negoziata può essere più rapida e meno pubblica, ma richiede la collaborazione di tutti i creditori rilevanti. - D: Come proteggere l’azienda dai creditori durante la crisi?
R: Da quando si deposita domanda di concordato preventivo (anche in riserva), la legge stabilisce effetti protettivi: in particolare, «dal deposito della domanda […] si producono gli effetti di cui all’art. 46» e non si applicano cause di scioglimento per perdite di capitale . Ciò significa che le esecuzioni individuali vengono sospese (art. 46 CCII) e l’azienda può mantenere l’attività per completare il piano. Analogamente, dopo omologazione del concordato i creditori devono essere soddisfatti secondo il piano approvato, senza possibilità di agire liberamente sui beni sociali. Prima del deposito, è invece prudente limitare atti compiuti solo in modo conservativo (art. 2406 c.c.) e informare tempestivamente i creditori qualificati (per esempio, segnalare all’Agenzia se si opta per la composizione negoziata). Se il debito si concentra in una singola categoria (ad es. bancario), potrebbe convenire cercare soluzioni individuali (rifinanziamento, intervento di soci, ecc.) per alleggerirlo. - D: Cosa succede in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e come uscirne?
R: Il fallimento (oggi chiamato liquidazione giudiziale) comporta la liquidazione coatta dell’azienda. I beni vengono venduti, i ricavi distribuiti per legge ai creditori privilegiati e chirografari, e l’attività imprenditoriale cessa. Se l’impresa è stata oggetto di concordato prevenuto prima del fallimento, come detto la Cassazione ha chiarito che può essere dichiarato fallita anche senza risolvere formalmente il concordato, qualora il piano risulti inattuabile . Dal punto di vista del debitore, il fallimento significa dunque una perdita quasi totale del controllo e del valore: da una parte, il patrimonio rimasto (sempre che sia sufficiente) serve a pagare i creditori; dall’altra, i soci vedono azzerati i conferimenti. Per cercare di «uscire dal fallimento», la legge italiana (L. 3/2012 sul sovraindebitamento) prevede per le persone fisiche e piccoli imprenditori strumenti di composizione del debito (accordo, liquidazione del patrimonio) che consentono in certi casi l’esdebitazione finale, ma per le imprese di capitali tali strumenti non sono applicabili. Una volta dichiarato il fallimento di società, l’unico modo per chiudere la vicenda è che il fallimento giunga a termine (eventuale soddisfazione dei creditori) o che il tribunale lo dichiari chiuso per sopravvenuto pagamento integrale (cosa assai rara). In ogni caso, per un debitore è fondamentale evitare di arrivare al fallimento, proprio per le drammatiche conseguenze patrimoniali e la perdita di continuità aziendale.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Normativa: D.lgs. 14/2019 e s.m.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); D.lgs. 136/2024 (terzo correttivo al Codice della crisi); L. 155/2017 di delega al Codice della crisi; L. 118/2021 (disposizioni emergenziali); L. 111/2023 (conv. DL 28/2023, art. 9); Codice Civile (artt. 2392, 2394, 2486, 2482-bis, 2750-bis, 2754, ecc.); Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 7-bis).
- Giurisprudenza: Corte di Cassazione civile, Sez. I, ord. 6 giugno 2024, n. 15859 (insolvenza in concordato preventivo) ; Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, 12 febbraio 2025, n. 3625 (responsabilità ex soci per debiti fiscali) ; Corte di Cassazione civile, Sez. II, 20 novembre 2024, n. 29844 (doveri di vigilanza degli amministratori) ; Corte di Cassazione civile, Sez. I, ord. 24 gennaio 2024, n. 2350 (responsabilità sindaci in liquidazione giudiziale); nonché massime consolidate su concordato e liquidazione (ex multis Cass. SU 13/3/2001 n. 13533; Cass. SS.UU. 28/4/2022 n. 4696). (Le sentenze citate sono reperibili presso fonti istituzionali come il Portale Italgiure o le pubblicazioni specializzate).
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Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei gateway industriali è tecnologico, competitivo e soggetto a rischi finanziari importanti:
- componenti elettronici sempre più costosi (moduli IoT, CPU, memorie, modem LTE/5G, PCB),
- difficoltà di approvvigionamento e tempi lunghi nella supply chain,
- investimenti continui in firmware, cybersecurity, protocolli industriali e certificazioni,
- necessità di mantenere stock critici di hardware e ricambi,
- pagamenti da parte di integratori, OEM, industrie e PA spesso a 60–150 giorni.
La liquidità può esaurirsi rapidamente, trasformando normali ritardi negli incassi in una spirale di debiti pericolosa.
La buona notizia? È possibile salvare la tua azienda, se agisci subito in modo strategico.
Perché un’Azienda di Gateway Industriali va in Debito
- aumento dei costi dei componenti elettronici e moduli di comunicazione
- ritardi nei pagamenti da parte di system integrator, industrie e appalti tecnologici
- magazzino immobilizzato tra gateway, moduli, schede e ricambi
- costi elevati per ricerca, sviluppo firmware, test EMC e certificazioni
- investimenti obbligatori in cybersecurity, protocolli industriali e aggiornamenti software
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la domanda del mercato, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
- sospensione delle forniture di hardware, moduli di comunicazione e schede elettroniche
- decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
- sequestro di gateway, moduli, componenti e strumenti di test
- impossibilità di rispettare consegne, collaudi e progetti in corso
- perdita di clienti strategici, OEM e system integrator
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere i pignoramenti
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- bloccare rapidamente le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il passo più urgente e più importante.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore elettronico-tecnologico emergono spesso irregolarità:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- addebiti duplicati
- debiti prescritti
- errori o abusi della Riscossione
- commissioni bancarie illegittime
Una parte significativa del debito può essere tagliata o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni praticabili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici (hardware, PCB, moduli IoT, elettronica)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione momentanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che sospendono TUTTI i creditori
Quando la situazione è più critica puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- Extrema ratio: Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti e bloccando completamente pignoramenti e iniziative esecutive.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende come la tua, attive nell’IoT industriale e nell’automazione, servono competenze legali e tecniche elevate.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende tecnologiche e industriali.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani personalizzati
- protezione dello stock tecnologico, dei gateway, dei moduli e dei ricambi
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- supporto completo all’imprenditore e all’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di gateway industriali non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
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