Avviso Di Accertamento Ad S.p.a.: Come Difendersi Immediatamente E A Lungo Termine

Se la tua S.p.A. ha ricevuto un Avviso di Accertamento dall’Agenzia delle Entrate, è fondamentale intervenire immediatamente.
Gli accertamenti rivolti alle società per azioni sono spesso molto complessi, riguardano periodi d’imposta rilevanti e possono avere effetti significativi su bilancio, continuità aziendale e responsabilità degli amministratori.

Un intervento tempestivo è decisivo per evitare che la pretesa diventi definitiva, con conseguenze finanziarie e reputazionali molto pesanti.

Perché una S.p.A. riceve un Avviso di Accertamento

  • contestazione di ricavi non dichiarati o costi ritenuti inesistenti
  • rilievi IVA, IRAP, IRES
  • controlli sui crediti d’imposta, bonus e agevolazioni
  • verifiche sui rapporti infragruppo, transfer pricing o operazioni straordinarie
  • presunte irregolarità contabili o antieconomicità
  • controlli incrociati tra fatture elettroniche, bilanci, movimenti bancari e flussi intercompany
  • errori dichiarativi o gestionali

Cosa fare subito

  • analizzare l’atto con un tributarista esperto in contenzioso per società di capitali
  • verificare se l’Agenzia ha rispettato termini, motivazione, metodo e presupposti di legge
  • recuperare documentazione contabile, bilanci, verbali CDA, contratti e allegati
  • evitare adesioni affrettate che possono pregiudicare future difese
  • attivare subito gli strumenti previsti dalla normativa:
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione
    • ricorso alla Commissione Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività
  • valutare gli impatti potenziali su rating bancario, revisione contabile, bilancio e governance

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • iscrizione a ruolo della somma accertata
  • aumento esponenziale di sanzioni e interessi
  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • misure cautelari, fermi, ipoteche
  • danni reputazionali e difficoltà con banche e investitori
  • responsabilità potenziale degli amministratori in caso di irregolarità gravi
  • impatti negativi su revisione e bilancio

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha vasta esperienza nella difesa fiscale di società di capitali, incluse realtà strutturate come le S.p.A.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti specializzati in fiscalità societaria e contenzioso complesso.
È inoltre:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • contestare l’accertamento e far emergere errori procedurali o sostanziali
  • ottenere riduzioni o annullamenti della pretesa
  • proteggere amministratori e organi sociali da indebite responsabilità
  • bloccare effetti immediati tramite sospensive
  • tutelare bilancio, continuità aziendale e rapporti con banche e stakeholder
  • costruire una strategia difensiva efficace sia nell’immediato sia nel lungo periodo

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Le S.p.A. non entrano in crisi per l’accertamento, ma per il ritardo nel difendersi.
Agire oggi significa proteggere la società, gli amministratori e la sua stabilità economica e reputazionale.

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Introduzione

L’avviso di accertamento è l’atto formale con cui l’Agenzia delle Entrate comunica a una società (in questo caso una S.p.A.) che, a seguito di controlli, ha rilevato anomalie fiscali e intende recuperare imposte, sanzioni e interessi . In pratica l’ufficio sostiene che la società ha pagato meno imposte di quelle dovute (ad esempio IRES, IRAP, IVA) e notifica un conteggio definitivo a suo carico. Dal punto di vista del contribuente (la S.p.A.), ricevere un avviso di accertamento può avere conseguenze gravi: scattano interessi, decadenze e, se non contestato entro i termini, l’atto diventa definitivo e verrà poi iscritto a ruolo come cartella esattoriale. Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, illustra in dettaglio (con riferimenti normativi e giurisprudenziali) come reagire subito e come strutturare una difesa a lungo termine contro un avviso di accertamento fiscale indirizzato a una società per azioni. Verranno presi in esame aspetti amministrativi e tributari (IRES, IRAP, IVA), profili penali e responsabilità degli amministratori, strategie di contenzioso (ricorso, contraddittorio, adesione, autotutela) e si forniranno risposte alle domande più frequenti, oltre a tabelle riepilogative e simulazioni pratiche.

Quadro normativo di riferimento

L’avviso di accertamento è disciplinato principalmente dal D.P.R. 600/1973 (disposizioni per le imposte sui redditi) e dal D.P.R. 633/1972 (IVA). In particolare, l’art. 43 del DPR 600/1973 stabilisce i termini per la decadenza dell’azione accertativa , mentre l’art. 42 del medesimo decreto indica i requisiti formali (sottoscrizione, motivazione, intestazione) dell’avviso e le ipotesi di nullità (ad esempio, l’atto è nullo se non reca la sottoscrizione, se manca il destinatario o la motivazione) . L’art. 57 del D.P.R. 633/1972 fissa termini analoghi per l’IVA . Altri riferimenti fondamentali sono il D.Lgs. 546/1992 (norme sul processo tributario) – in particolare l’art. 19 che elenca gli atti impugnabili – e la Legge 212/2000 (“Statuto del contribuente”), che garantisce motivazione dell’atto e prevedeva (ora più fortemente dopo la riforma 2024) il diritto al contraddittorio preventivo. Dal 2024 sono entrate in vigore numerose novità: il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater, per errori palese di persona, calcolo, tributo, documentazione, pagamenti regolari, ecc.) accanto a quella facoltativa ; il D.Lgs. 220/2023 ha riformato il contenzioso tributario e abrogato l’istituto del reclamo-mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92) . Infine, va considerata la responsabilità penale e amministrativa: gli amministratori sono soggetti alle norme penali tributarie (D.Lgs. 74/2000) e la S.p.A. può rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per reati fiscali commessi nell’interesse dell’ente.

Contenuto formale e vizi dell’avviso di accertamento

Un avviso di accertamento deve indicare chiaramente il contribuente, l’ufficio emittente, i periodi d’imposta interessati, i tributi contestati e i loro presupposti, le motivazioni di fatto e di diritto e gli elementi di calcolo (aliquote, basi imponibili, sanzioni, interessi). La Legge 212/2000 richiede una motivazione adeguata: mancanza o carenza motivazionale è un vizio da contestare subito. Una parte della dottrina segnala che l’avviso è nullo per mancanza di elementi essenziali: in particolare se manca la sottoscrizione del funzionario, se è intestato a un soggetto inesistente (persona deceduta o società cancellata) o se è totalmente privo di motivazione o parte dispositiva . Per esempio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto nullo un avviso notificato in copia cartacea contenente solo la dicitura “firmato digitalmente” anziché la firma autografa o la attestazione di conformità . Analogamente, carenze formali come l’assenza di indicazioni sugli estremi del CTP competente o il termine di impugnazione sono difetti tecnici (irregolarità) che possono portare a nullità o annullabilità dell’atto . In sintesi, al ricevimento dell’avviso occorre subito verificare la correttezza formale e la presenza di tutti i requisiti di legge: qualsiasi errore grave va fatto valere immediatamente per far dichiarare inesistente l’atto o per creare dubbi da sfruttare in giudizio.

Termini di decadenza dell’accertamento

Il legislatore ha fissato termini tassativi entro i quali l’Agenzia deve notificare l’avviso di accertamento; trascorsi tali termini il potere accertatore decade e l’atto è nullo per difetto di potestà. L’art. 43 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli avvisi di accertamento per le imposte sui redditi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al settimo anno . Per l’IVA l’art. 57 del D.P.R. 633/1972 prevede un regime speculare (5 anni ordinari, 7 anni se nulla/omessa) . Recentemente (2025) è stato aggiunto un comma 2-bis all’art. 43 DPR 600/73 che estende a 8 anni il termine per gli accertamenti relativi al recupero di aiuti di Stato illegittimi (aiuto de minimis) . Vi sono poi riduzioni dei termini: ad esempio i contribuenti che usano fatturazione elettronica e pagamenti tracciati possono beneficiare di due anni in meno (art. 3 DLgs 127/2015) . In presenza di una notizia di reato tributario (es. omesso versamento IVA con evasione), i termini ordinari raddoppiano (passando da 5 a 10 anni), purché la denuncia penale sia presentata entro il termine ordinario .

In pratica, per determinare la decadenza occorre individuare l’anno d’imposta contestato e valutare se la dichiarazione è stata presentata. Ad esempio, per una dichiarazione 2020 presentata entro il 2021 il termine ordinario cade il 31/12/2026 . Per il contribuente/debitore è cruciale calcolare esattamente questi termini: la mancata impugnazione entro la decadenza rende l’atto definitivo e le pretese del Fisco insindacabili. È bene ricordare che la prescrizione del credito tributario (di norma 10 anni dall’imposta accertata) è distinta dal termine di decadenza della notificazione : se l’avviso è notificato in tempo, il fisco potrà riscuotere per 10 anni (salvo interruzioni per atti di riscossione). Ma se l’avviso è tardivo (oltre i termini di decadenza), esso è nullo anche se sostitutivo di una maggiore pretesa ancora prescritta. Per facilità, nella tabella seguente si riepilogano i termini di decadenza ordinari:

TributoTermine ordinario (con dichiarazione)Termine con dichiarazione omessaNota
IRES/IRPEF/IRAP*5 anni (es. dich. 2020, termine 31/12/2026)7 anni (dichiarazione omessa; es. termine 31/12/2028)Termine raddoppia a 10 anni se reato tributario
IVA (DPR 633/72)5 anni (es. medesimo calcolo)7 anni (omessa/nulla)Riduzioni possibili (pagam. tracciati)

*Per l’IRAP si applica il medesimo termine quinquennale (art. 6, comma 1 TUIR).

Strategie di difesa immediate

Contraddittorio preventivo

Dal 18 gennaio 2024 tutti gli atti impositivi impugnabili devono essere preceduti dal contraddittorio preventivo a pena di annullabilità . In pratica l’Agenzia deve convocare il contribuente (anche tramite PEC) per un confronto prima di emettere l’avviso, esponendo rilievi e permettendo al contribuente di fornire giustificazioni e documenti . Se questo passaggio non avviene (fatta salva qualche eccezione per atti “automatizzati”), l’avviso risulta annullabile e l’omissione può essere eccepita col ricorso. Dunque, al primo contatto con l’ufficio (anche informale), la S.p.A. deve esercitare il proprio diritto di far valere le proprie ragioni: fornire chiarimenti sui dati contabili, presentare documentazione aggiuntiva, esperti, per dimostrare la correttezza delle dichiarazioni. Questa fase può spesso evitare l’emissione dell’avviso o limitare i rilievi, purché l’azienda sia preparata e collaborativa.

Osservazioni e memorie difensive

Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine stabilito dall’art. 21-nonies L. 212/2000 e dal Regolamento di esecuzione) la società deve valutare l’invio di osservazioni scritte all’Ufficio. In tali memorie si confutano punto per punto i rilievi, fornendo contraddittorio scritto sui conti contestati. Ad esempio, si documentano eventuali errori contabili, si producono ricevute di pagamento non considerate, si spiegano le ragioni economiche di determinate voci di costo/ricavo. Il deposito di osservazioni può spingere l’Agenzia a correggere o ridurre i rilievi, e in ogni caso costituisce elemento di difesa nel giudizio. L’importante è essere tempestivi e rigorosi nella documentazione. Se le osservazioni sono chiaramente fondate l’Ufficio può decidere di rettificare spontaneamente l’atto o di archiviare la pratica; se invece resiste sull’errore, l’impresa avrà comunque costruito una difesa già articolata da portare in giudizio.

Accertamento con adesione e definizione agevolata

L’azienda può proporre un accertamento con adesione (art. 6 L. 212/2000), ovvero un accordo stragiudiziale per definire le imposte contestate. Entro 30 giorni dalla notifica (o a seconda di avvisi dell’Ufficio) il contribuente chiede un incontro con l’Agenzia, nella speranza di chiudere la lite pagando meno. Questo strumento, sebbene ormai residuale rispetto al contenzioso, permette di ottenere riduzioni su sanzioni e interessi (spesso –40%) e piani di rateizzo, evitando il rischio di soccombere in tribunale . Poiché gli amministratori devono poi votare la chiusura della controversia, spesso l’adesione è scelta quando l’accertamento sembra fondato o la prova dell’ufficio è forte: in tal modo si limita l’esborso.

Autotutela tributaria

Parallelamente l’Agenzia può correggere autonomamente gli atti attraverso l’autotutela. Dal 2024 è prevista l’autotutela obbligatoria nei casi di evidente errore (persona, calcolo, tributo, mancata considerazione di pagamenti, ecc.) e quella facoltativa per qualsiasi illegittimità. Il contribuente può inviare istanza di annullamento in autotutela se rileva un palese errore formale nell’avviso, come un difetto di attribuzione o di motivazione. In tale sede l’ente può abrogare o sostituire l’avviso con uno nuovo. Attenzione però: la Cassazione ha precisato che un avviso sostitutivo emesso durante il contenzioso deve esplicitare l’annullamento del precedente . Diversamente, il nuovo atto è inefficace (c.d. “autotutela fantasma” ) e non vincola il contribuente a impugnare nuovamente. In pratica, se l’ufficio riscontrasse davvero un difetto del vecchio atto, il nuovo dovrebbe esplicitare di sostituirlo – altrimenti risulta come un doppione illegittimo . In ogni caso, il contribuente attento può presentare istanza di autotutela chiedendo l’annullamento dell’avviso entro un anno dalla sua definitività (o prima se si presenta ricorso). Se l’autotutela viene rifiutata (tacitamente o esplicitamente) oltre i 90 giorni dalla domanda, anche il rifiuto può essere impugnato nel contenzioso come atto negativo .

Riscossione e cartella di pagamento

Se l’avviso rimane confermato e scadono i 60 giorni senza opposizioni, esso diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà iscriverlo a ruolo. Da quel momento, in genere dopo altri 60 giorni, si riceverà una cartella esattoriale per il recupero coattivo. Anche in questa fase l’impresa ha strade di difesa: entro 40 giorni dalla notifica della cartella si può proporre opposizione alla cartella davanti alla CTP, in cui si ripropongono gli stessi vizi di cui all’avviso (p.e. decadenza, vizi formali o sostanziali) o si invocano cause estintive (prescrizione, concorso di terzi). Inoltre, la legge prevede che la presentazione del ricorso contro l’avviso sospenda la riscossione per 180 giorni . Se la cartella è basata su un avviso successivamente annullato, la Cassazione riconosce che anche le cartelle collegate devono essere annullate (non può esistere doppia imposizione) .

Profili penali e responsabilità degli amministratori

L’avviso di accertamento può segnalare fatti che impattano anche sul piano penale. Ad esempio, errori gravissimi o omissioni fiscali possono configurare i reati tributari del D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione, infedele dichiarazione, omesso versamento IVA superiore a soglia, fatture false, ecc.), che puniscono penalmente la società e i suoi rappresentanti. In una S.p.A. gli amministratori possono essere chiamati a rispondere personalmente se si ritiene che abbiano concorso nel reato (ad esempio approvando dichiarazioni fraudolente). In ogni caso, la S.p.A. può essere sanzionata anche a livello amministrativo-gestionale ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per reati tributari commessi nell’interesse dell’ente. Pertanto, ricevuto un avviso, il CDA della società dovrà valutare anche l’eventuale coinvolgimento penale (ad esempio il reato di omesso versamento IVA, punito con pena detentiva ) e procedere ai dovuti approfondimenti, informando i propri revisori legali e/o legali penali. In questa guida si mantiene il focus sull’azione amministrativo-tributaria, ma il debitore deve considerare che la resistenza a un avviso manifestamente fraudolento – o comunque qualificato come reato dai verificatori – può esporre gli amministratori a conseguenze penali. Di converso, un’accondiscendenza eccessiva (pagare sempre senza difendersi) potrebbe precludere eventuali attenuanti processuali.

Strategie di lungo termine e compliance aziendale

Oltre alla contesa immediata, è fondamentale agire a monte per ridurre i rischi di futuri accertamenti. La società dovrebbe infatti potenziare la compliance fiscale interna: ciò significa adottare procedure di controllo contabile affidabili (es. revisione contabile, controlli di bilancio), gestire con cura fatturazione elettronica e registri IVA, verificare la corretta applicazione di detrazioni e crediti d’imposta. È consigliabile istituire modelli organizzativi ex D.Lgs.231/2001 che includano reati tributari, in modo da prevenire condotte illecite e dimostrare un adeguato assetto interno in caso di controllo. Allo stesso tempo, tenere un archivio delle prescrizioni e decadenze fiscali è utile: un software gestionale o procedure interne dedicati possono evitare di incorrere in accertamenti tardivi. Inoltre, il contribuente responsabile resta aggiornato su novità normative e giurisprudenziali, frequenta seminari di Diritto Tributario e, se necessario, si avvale di consulenti fiscali (commercialisti e avvocati tributaristi) per analizzare le anomalie contabili e pianificare la difesa. Lo scenario ideale a lungo termine prevede dunque un approccio preventivo (statuto e politiche aziendali chiare, audit periodici) e un dialogo costante con il professionista di fiducia, cosicché ogni avviso possa essere affrontato con tutte le informazioni e documenti già pronti.

Domande e risposte

D – Cosa devo fare subito se ricevo un avviso di accertamento?
R – Appena notificato l’avviso, è essenziale leggerlo attentamente. Controlla i dati anagrafici della società (ragione sociale, codice fiscale, recapito) e i fatti contestati (periodi e tributi). Verifica se l’avviso indica tutti i requisiti formali (firma, motivazione, elementi di calcolo). Contemporaneamente, prepara la documentazione contabile (dichiarazioni, bilanci, fatture, ricevute di pagamento) da utilizzare in difesa. Ti consigliamo di farti assistere subito da un professionista (avvocato tributarista o commercialista): entro 60 giorni avrai la possibilità di presentare osservazioni all’ufficio . È il momento di iniziare il contraddittorio: chiedi un incontro con l’Ufficio e invia una memoria difensiva precisa.

D – Entro quanto tempo va impugnato l’avviso di accertamento?
R – L’avviso di accertamento è autonomamente impugnabile nei termini perentori di 60 giorni dalla notifica (D.Lgs. 546/92, art. 21). Scaduti i 60 giorni senza opposizione, l’atto diventa definitivo e le pretese del Fisco possono essere riscosse. Con la riforma 2024, quest’impugnazione è preceduta dal contraddittorio; in ogni caso, presentare il ricorso tributaristico entro 60 giorni è fondamentale per evitare la definitiva cristallizzazione dell’atto .

D – Cosa succede se non contesto l’avviso in tempo?
R – Se non agisci entro 60 giorni, l’avviso diventa definitivo (salvo errori formali a tua favore da segnalare in cartella). A quel punto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione iscriverà a ruolo l’ammontare dovuto e notificherà una cartella di pagamento. Puoi ancora proporre opposizione alla cartella entro 40 giorni dalla notifica, ma in pratica il debito è già efficace. Ignorare l’avviso significa subire senza difesa interessi e aggravi: la prassi consigliata è sempre di reagire, anche solo per guadagnare tempo (la sospensione di riscossione dura 180 giorni se ricorri in CTP ).

D – Quando si parla di “decadenza” dei termini, cosa significa?
R – Il termine di decadenza delimita il tempo massimo entro cui l’Ufficio deve notificare l’avviso di accertamento . Se l’avviso perviene oltre tale scadenza (salvo casi di raddoppio o proroga legale), esso è nullo per difetto di potere. In pratica, l’azione del fisco decade ed è come se non avesse diritto di accertare quelle imposte. Ad esempio, se l’Ufficio ti notifica nel 2027 un avviso relativo al 2018 (dichiarazione presentata nel 2019), l’atto è fuori termine perché il termine ordinario sarebbe scaduto al 31/12/2024 . In tal caso la società deve eccepire subito l’illegittimità per tardività, chiedendo l’annullamento dell’avviso.

D – Cos’è l’autotutela e quando si può usare?
R – L’autotutela è il potere dell’Agenzia di correggere o annullare i propri atti senza intervenire il giudice. Può essere esercitata sia su istanza del contribuente sia d’ufficio in specifici casi. Dal 2024 esistono due forme: autotutela obbligatoria (l’Ufficio deve cancellare o modificare l’avviso senza richiesta, in caso di errori palesi come errori di calcolo o persona, mancata considerazione di pagamenti effettuati, etc.) e facoltativa (qualsiasi illegittimità o infondatezza può essere sanata senza bisogno di istanza, ma il rifiuto espresso può essere impugnato) . Se ritenete che l’avviso contenga un errore formale facilmente dimostrabile (es. un pagamento regolarmente versato non considerato), potete presentare istanza di annullamento in autotutela all’ufficio competente. L’ente ha un anno di tempo (dall’atto definitivo) per rispondere . In sede di giudizio, potete comunque dedurre la mancata autotutela come criterio di celerità del procedimento.

D – Il nuovo avviso di autotutela è vincolante?
R – No, un avviso “rinotificato” in autotutela privo dell’esplicito riferimento all’annullamento dell’atto originario è inefficace . L’ordinanza n. 29604/2025 della Cassazione ha chiarito che un secondo avviso di accertamento emesso in autotutela sostitutiva deve dichiarare espressamente l’annullamento del primo, pena la nullità del nuovo atto . In altri termini, se l’Ufficio ti rinotifica un avviso identico a quello impugnato, senza dire che annulla il precedente, quel secondo atto non vincola il contribuente e non interrompe i termini di impugnazione.

D – Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?
R – Sì, in generale a partire dal 2024. L’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (introdotto dal D.Lgs. 219/2023) stabilisce che “tutti gli atti autonomamente impugnabili” devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, altrimenti sono annullabili . Ciò significa che, salvo specifiche eccezioni (atti cd. “automatizzati” elencati nel DM 24 aprile 2024), l’Agenzia deve convocare la società per discutere i rilievi prima di notificare l’avviso. Se questo non avviene, è possibile far valere in giudizio che l’avviso è viziato nella procedura.

D – E se arrivo l’avviso di accertamento Fisco e anche uno INPS sui contributi?
R – È una situazione frequente. Se il Fisco accerta redditi non dichiarati, l’INPS emette automaticamente un “avviso di addebito” contributivo per quei maggiori redditi (art. 30 D.Lgs. 78/2010) . In questo caso, la S.p.A. deve difendersi contemporaneamente in due sedi: tributaristica (per l’imposta) e del lavoro/contributiva (per l’INPS). Una volta impugnato con successo l’avviso tributario, anche l’avviso INPS viene in molti casi ridimensionato o annullato, in quanto privo di autonoma prova. Come suggerito dalla dottrina, di solito si procede impugnando il doppio avviso e chiedendo la sospensione della riscossione di entrambi . In pratica, occorre agire in tribunale e dimostrare che i maggiori ricavi contestati dal Fisco non sussistono. Un successo fiscale di norma travolge anche quello contributivo.

Tabelle riepilogative

Strumento difensivoQuando usarloEffetto/beneficio
Contraddittorio preventivoPrima dell’emissione dell’avviso (da ora obbligatorio)Possibilità di confutare i rilievi, evitare o ridurre l’avviso
Osservazioni / memoria difensivaEntro 60 giorni dall’avvisoFornisce argomentazioni e documenti all’Ufficio; può indurre a rettifica
Accertamento con adesione (L. 212/2000)Entro 30 giorni dall’avviso (su istanza)Definisce l’atto con sanzioni ridotte (riduce interessi/sanzioni)
Ricorso in Commissione TributariaEntro 60 giorni dall’avvisoAnnullamento o riduzione dell’avviso in giudizio; sospende riscossione
Opposizione alla cartellaEntro 40 giorni dalla cartellaImpedisce l’esecuzione forzata, esamina vizi (decadenza, nullità ecc.)
Istanza di autotutela (annullamento)In qualsiasi momento (entro 1 anno dall’atto)L’Ufficio può revocare l’avviso viziato (ad es. errori materiali)

Simulazioni pratiche

Esempio 1: Accertamento IRES e difesa in contraddittorio. La S.p.A. Alfa riceve un avviso di accertamento per IRES 2022 che contesta maggiori ricavi per €100.000. Entro 60 giorni, gli amministratori convocano l’avvocato tributarista e preparano una memoria difensiva. Nel frattempo l’Ufficio la invita al contraddittorio. Alfa presenta bilancio integrativo e prova di costi giustificati (ad es. fatture di fornitori) che non erano stati considerati. L’Amministrazione riconosce l’errore su €40.000 di ricavi, emettendo un nuovo avviso in autotutela (dichiarando di cancellare quello originario). La società chiede formale annullamento del vecchio atto e accetta di pagare la somma rimanente con sanzioni ridotte.

Esempio 2: Doppio accertamento Fisco/INPS. La S.p.A. Beta si vede notificare un avviso di accertamento IVA e IRAP, e pochi mesi dopo un avviso INPS per contributi non versati calcolati su quegli stessi redditi. Gli amministratori si rivolgono al consulente: grazie a prove contabili dimostrano che parte dei ricavi contestati non era effettiva (sono fatti saltare). In CTP ottengono l’annullamento degli avvisi fiscali. Contemporaneamente, anche l’avviso INPS viene annullato, poiché fondato sulle stesse risultanze accertate (art.30 D.Lgs.78/2010) . Beta paga solo eventuali debiti residui, ma salva la maggior parte del patrimonio dall’esproprio.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 29/9/1973, n. 600 (Testo Unico Imposte Redditi) – artt. 42-43 (termini e forme dell’accertamento) .
  • D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – art. 57 (termini accertamento IVA) .
  • L. 27/7/2000, n. 212 (Statuto del contribuente) – art. 6-bis (contraddittorio preventivo) , art. 12 (motivazione dell’atto) e art. 21-nonies (osservazioni ex art. 12).
  • D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e s.m.i. (sanzioni tributarie); D.Lgs. 5/2/1997, n. 46 (fallimento e accertamenti).
  • D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – artt. 17-bis (mediazione, abrogato), 19 e segg. (processo tributario), 21 (competenza), 23 (motivazione sentenza).
  • D.Lgs. 29/5/2001, n. 128 (reclamo-mediazione tributaria) – abrogato dal D.Lgs. 220/2023 .
  • D.Lgs. 6/9/2005, n. 231 – responsabilità delle persone giuridiche per reati tributarî (art. 25-undecies e segg.).
  • Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e Legge 30/12/2018, n. 145 (Bilancio 2019) – modifiche all’art. 43 DPR 600/73 sui termini; L. 11/12/2016, n. 232 (art. 1, comma 50) – aumento termini in caso di reati tributarî.
  • D.Lgs. 30/12/2023, n. 219 – nuovi artt. 10-quater e 10-quinquies L. 212/2000 (autotutela obbligatoria/facoltativa) .
  • D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 – riforma processo tributario; abrogazione art. 17-bis D.Lgs. 546/92 (reclamo-mediazione) .
  • Cassazione Civile – Sez. V trib., ord. 25/2/2025 n. 4903“Non impugnabilità della comunicazione di presa in carico” .
  • Cassazione Civile – Sez. V trib., ord. 22/9/2025 n. 25756 – conferma che un avviso ineseguito/notificato carente si assume annullato se impugnato, e ricorsi non esercitati consolidano la pretesa .
  • Cassazione Civile – Sez. V trib., ord. 4/12/2025 n. 29604“Autotutela fantasma”: un nuovo avviso in autotutela deve menzionare l’annullamento del vecchio .
  • Cassazione Civile – Sez. V trib., ord. 07/01/2025 (ud. nov. 2024) – motivazione degli avvisi (Cass. 1150/2021 e 1557/2021: copie analogiche firmate digitalmente).
  • Cassazione Civile – Sez. V trib., ord. 27/2/2025 n. 5131 – definizione del raddoppio termini in caso di reato fiscale (momento rilevante).
  • Commissioni Tributarie Provinciali/Regionali – numerose pronunce di merito su motivazione e impugnabilità ex art. 19 D.Lgs. 546/92.
  • Sentenza Corte Cost. 46/2014 – no obbligatorietà del reclamo-mediazione (illeceità dell’ipotesi di impugnazione solo dopo il reclamo).

La tua S.p.A. ha ricevuto un Avviso di Accertamento dall’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua S.p.A. ha ricevuto un Avviso di Accertamento dall’Agenzia delle Entrate?
Stanno contestando ricavi, costi, operazioni IVA, movimentazioni finanziarie, fatture sospette o presunti illeciti fiscali?
Temi pignoramenti, blocchi dei conti società, contenziosi milionari o rischi per il CDA?

Le S.p.A. sono tra i soggetti più attenzionati dal Fisco, specialmente quando operano in settori strategici o con volumi elevati.
Accertamenti di questo tipo possono avere conseguenze gravissime, ma la buona notizia è che puoi difenderti con efficacia, subito e nel lungo periodo.


Perché una S.p.A. Riceve un Avviso di Accertamento

Le contestazioni più frequenti includono:

  • ricavi “non dichiarati” o ricostruiti per presunzioni
  • costi ritenuti non inerenti o indeducibili
  • mancata coerenza tra dati IVA, dichiarazioni, fatture elettroniche e bilanci
  • utilizzo di fornitori ritenuti a rischio
  • contestazioni relative a crediti fiscali e compensazioni
  • presunte operazioni inesistenti o irregolari
  • differenze tra dati contabili e movimentazioni bancarie
  • scostamenti dagli ISA o dai parametri di settore

Molte contestazioni sono impostate in modo presuntivo, quindi impugnabili con successo.


I Rischi se Non Intervieni Immediatamente

Un accertamento ignorato o affrontato in ritardo può generare:

  • iscrizione a ruolo delle somme richieste
  • cartelle esattoriali milionarie
  • pignoramenti di conti aziendali e crediti verso clienti
  • blocco della liquidità
  • fermo dei mezzi intestati alla S.p.A.
  • danni reputazionali gravissimi
  • rischi penali per amministratori in caso di contestazioni su IVA o imposte
  • crisi di continuità aziendale

In una S.p.A., il danno potenziale è moltiplicato: organizzazione, dipendenti, fornitori e governance possono essere coinvolti.


Cosa Fare Subito per Difendersi (Azioni Immediate)

1. Bloccare gli effetti dell’accertamento

Un avvocato tributarista può:

  • presentare istanza di sospensione
  • bloccare l’iscrizione a ruolo
  • impedire pignoramenti e azioni esecutive
  • proteggere conti, crediti commerciali e flussi finanziari

La priorità è fermarsi e congelare l’impatto immediato sull’azienda.


2. Analizzare l’avviso e individuare errori e irregolarità

Gli accertamenti verso S.p.A. sono spesso complessi ma pieni di vizi:

  • motivazione insufficiente o presunzioni non dimostrate
  • errori nei calcoli IVA, IRES e IRAP
  • contestazione indebita di costi effettivamente inerenti
  • ricostruzioni arbitrarie dei ricavi
  • irregolarità nelle notifiche
  • violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio
  • utilizzo scorretto dei dati finanziari

Molti di questi errori permettono di annullare completamente o ridurre drasticamente la pretesa del Fisco.


3. Contestare formalmente l’accertamento

Le principali vie di difesa sono:

  • istanza di autotutela con richiesta di annullamento
  • contraddittorio preventivo (fondamentale in caso di accertamenti complessi)
  • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Il ricorso:

  • blocca la riscossione
  • obbliga l’Ufficio a dimostrare ogni contestazione
  • permette di ribaltare l’impianto fiscale dell’accertamento

Come Difendersi a Lungo Termine

4. Proteggere il Consiglio di Amministrazione

La difesa deve puntare anche a evitare:

  • responsabilità amministrative o tributarie degli amministratori
  • contestazioni personali su omessi versamenti
  • rischi penali in materia IVA o dichiarativa
  • danni reputazionali verso stakeholder e banche

La tutela della governance è centrale in una S.p.A.


5. Gestire strategicamente eventuali somme residue

Se dopo la fase di contestazione dovesse rimanere un debito:

  • possibilità di rateizzare fino a 120 rate
  • negoziazione di piani sostenibili
  • accesso a rottamazioni e definizioni agevolate (quando attive)
  • gestione finanziaria che non comprometta la continuità aziendale

L’obiettivo è preservare la solidità dell’impresa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per difendere una S.p.A. serve un legale esperto in diritto tributario, societario e crisi d’impresa.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare accertamenti, difendere amministratori e proteggere la continuità della S.p.A.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi approfondita dell’accertamento
  • sospensione immediata degli effetti dell’atto
  • ricorso per annullamento totale o parziale
  • difesa del CDA e dei dirigenti da responsabilità personali
  • trattative per riduzione e definizione del debito
  • piani di rateizzazione sostenibili
  • tutela della continuità aziendale

Conclusione

Un Avviso di Accertamento a una S.p.A. non è una sentenza.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale puoi:

  • bloccare immediatamente gli effetti dell’accertamento,
  • contestare e ridurre il debito richiesto,
  • proteggere amministratori, soci e patrimonio aziendale,
  • salvaguardare la continuità dell’impresa.

Agisci ora: i termini per difenderti sono molto brevi.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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