Se la tua S.r.l. ha ricevuto un Avviso di Accertamento dall’Agenzia delle Entrate, è fondamentale intervenire immediatamente.
Un’accusa fiscale non gestita tempestivamente può trasformarsi in un debito ingente, con conseguenze gravi per la società e potenziali rischi anche per l’amministratore.
La difesa deve essere rapida, tecnica e strategica: ignorare l’atto significa permettere all’Agenzia di procedere alla riscossione senza opposizione.
Perché una S.r.l. riceve un Avviso di Accertamento
- presunti ricavi non dichiarati
- contestazioni IVA o IRAP
- costi ritenuti inesistenti o indeducibili
- irregolarità contabili o movimenti bancari non giustificati
- controlli incrociati su fatture elettroniche, corrispettivi e dati digitali
- scostamenti dagli indici ISA
- presunte operazioni antieconomiche
- errori del commercialista nella dichiarazione o nella gestione contabile
Cosa fare subito
- non ignorare l’atto: i termini sono rigidi e non prorogabili
- far analizzare l’intero fascicolo da un tributarista esperto in contenzioso per società
- verificare se l’avviso è illegittimo o mal motivato
- raccogliere documenti, bilanci, estratti conto, giustificativi e prove
- evitare conclusioni affrettate o adesioni che possono danneggiare la società
- attivare tempestivamente gli strumenti difensivi:
- istanza di autotutela
- accertamento con adesione
- ricorso alla Commissione Tributaria
- richiesta di sospensione dell’esecutività
- valutare i rischi per l’amministratore ed eventuali responsabilità personali
I rischi se non intervieni tempestivamente
- iscrizione a ruolo della somma accertata
- incremento di sanzioni e interessi
- pignoramento dei conti correnti societari
- blocco dei rimborsi fiscali
- ipoteche, fermi, misure cautelari
- segnalazioni bancarie e peggioramento del rating creditizio
- responsabilità potenziale dell’amministratore in caso di irregolarità gravi
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
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- contestare la fondatezza dell’accertamento
- far annullare o ridurre le somme richieste
- ottenere sospensive e bloccare gli effetti immediati dell’avviso
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- costruire una difesa efficace sia nell’immediato sia nel lungo periodo
- prevenire pignoramenti, iscrizioni a ruolo e misure cautelari
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Introduzione
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) contesta a una società (S.r.l. o altra forma) un maggiore tributo dovuto rispetto a quello dichiarato o già versato. Contiene i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, l’aliquota e l’imposta dovuta. Un avviso mal motivato o viziato nella forma può essere annullato dal giudice tributario . Ma per non vedersi preclusa ogni tutela occorre agire tempestivamente. Questa guida analitico-induttiva – rivolta a imprenditori, consulenti e legali – delinea passo per passo le opzioni di difesa immediate e a lungo termine, con riferimenti normativi aggiornati, tabelle riepilogative e Q&A. Ogni citazione è documentata da fonti istituzionali o giurisprudenziali aggiornate.
1. Che cos’è l’avviso di accertamento e cosa contiene
L’avviso di accertamento è un atto amministrativo tributario (di solito ai sensi del D.P.R. 600/1973 o 632/1972 per IVA) che propone al contribuente un maggior imponibile (base imponibile) e calcola imposte, interessi e sanzioni. Deve contenere una motivazione chiara, esporre i fatti e i conti alla base dell’accertamento, ed è soggetto a precisi requisiti formali. In particolare, per essere valido l’avviso deve:
- Essere sottoscritto dal dirigente dell’ufficio che lo emette o da un funzionario da lui delegato (art. 42 D.P.R. 600/1973): la Corte di Cassazione ha stabilito che un avviso privo della firma del responsabile è nullo . Se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario, l’Agenzia deve provare di aver correttamente esercitato il potere di delega .
- Motivazione sufficiente: secondo l’art. 3 L. 241/1990, l’amministrazione deve indicare le ragioni di fatto e diritto. Lo Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000) ribadisce l’obbligo di motivazione, sancito dagli artt. 24 e 97 Cost. Se manca la motivazione o è generica, l’atto può essere dichiarato nullo.
- Correttezza sostanziale: il computo delle imposte e l’indicazione del tributo (IRES, IRAP, IVA, ecc.) devono essere coerenti con le norme. Errori materiali o di calcolo possono essere sanati in autotutela (vedi oltre).
L’avviso di accertamento deve essere notificato regolarmente (a mezzo postale o ufficiale tributario). Va letto con attenzione: ogni dato (presupposti di fatto, aliquote, imponibile) può essere contestato se errato o immotivato. In particolare, verificare documenti allegati e richieste di chiarimenti: l’Amministrazione spesso basa l’accertamento su elementi acquisiti in verifiche fiscali o in controlli. Se qualcosa non quadra, annotare subito le discrepanze.
2. Errori formali che ne invalidano l’avviso
Prima di tutto occorre cercare eventuali vizi formali che rendono nullo o annullabile l’avviso. Ad esempio:
- Mancanza di firma del dirigente: l’art. 42 DPR 600/1973 richiede la firma del capo dell’ufficio o di suo delegato. Se la firma è assente o apposta da personale non autorizzato, l’atto è nullo .
- Difetto di motivazione: se l’avviso non spiega le ragioni del contenzioso (pur elencando accertati imponibili e fattispecie di controllo), viola art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000. La Cassazione tende a considerarlo vizio procedurale rilevante. Un vizio di motivazione può portare all’annullamento integrale dell’atto (e quindi alla cancellazione di imposte e sanzioni) a condizione che ne si faccia valere la nullità nel ricorso.
- Altri vizi formali: difetto di competenza (es. firma di ufficio errato), omissione di alcuni allegati obbligatori, notifiche irregolari, inesistenza di determina di autorizzazione all’accertamento, etc. In caso di dubbi, verificare se la notifica è stata eseguita correttamente (Cass. 26-6-2023 n.26660 ribadisce che è essenziale l’avviso di ricevimento al completamento, non solo il c.d. CAD di consegna all’ufficio postale).
Se riscontrate vizi formali gravi (anche di diritto), conviene evidenziarli subito in un’istanza (anche in autotutela o in ricorso). Tali errori intaccano la validità dell’atto anche indipendentemente dal merito (va però ricordato che la nullità deve essere eccepita tempestivamente in giudizio, altrimenti si perde la relativa difesa).
3. Azioni immediate e stragiudiziali
3.1 Comunicazione ed esclusione del pagamento (30 giorni iniziali)
Subito dopo la ricezione dell’avviso, è prudente comunicare subito col proprio consulente legale/fiscalista. Evitare ritardi: il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per impugnare (vedi infra); il mancato tempestivo ricorso rende l’atto definitivo e avvia automaticamente la riscossione coattiva (cartelle, pignoramenti, ecc.). Nel frattempo, si valuti se autocorreggere errori nei propri documenti tramite ravvedimento operoso (pagamento spontaneo con sanzioni ridotte) oppure accertamento con adesione (accordo con l’Agenzia entro 60/90 gg), prima di ogni possibile contenzioso. L’adesione, se consentita, sospende i termini processuali e offre consistenti riduzioni di sanzioni .
3.2 Istanza di autotutela (circa 30–60 giorni)
L’autotutela è il potere di revisione a favore del contribuente: in pratica si chiede all’Ufficio di rivedere o annullare l’avviso. Si può presentare un’istanza motivata di autotutela entro i termini utili (non c’è una scadenza prevista dalla legge, ma in pratica conviene farlo subito, in ogni caso entro un anno dall’atto definitivo in caso di errori palese ). L’art. 10-quinquies L. 212/2000 prevede che l’Amministrazione debba rispondere entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza . In tali casi:
- Autotutela obbligatoria: se ricorrono errori evidenti (es. errori di persona, di calcolo, pagamento non registrato, dimenticanze di detrazioni ecc., come elencati dall’art. 10-quinquies/10-quinquiesdecies L. 212/2000) l’ente è obbligato a correggere. Es. mancato riconoscimento di un pagamento documentato.
- Autotutela facoltativa: in tutti gli altri casi (vizi meno chiari o giuridicamente contestabili) l’istanza è discrezionale. Di norma il contribuente può sempre chiederlo, ma se viene respinta non sempre può essere impugnata (il silenzio-rifiuto non è appellabile).
Presentare istanza di autotutela non toglie il diritto al ricorso giudiziale; tuttavia, secondo la Cassazione l’ufficio non può usare l’autotutela per rimettere in discussione questioni soggettive (ad es. attribuzioni di responsabilità), ma solo fatti oggettivi o richieste documentali. Perciò conviene segnalare solo vizi realmente obiettivi (mancanza di documenti, errori formali) e allegare subito le evidenze (ricevute, fatture, conteggi) che giustificano la correzione . Se l’istanza di autotutela viene accolta, l’avviso è modificato/annullato senza ricorso. Se rigettata (o se manca risposta oltre 90 gg), resta aperta la possibilità di ricorso giudiziario: dalla riforma 2023, infatti, il rifiuto espresso di autotutela è diventato atto impugnabile (ex art. 17-bis del Codice del Processo Tributario).
3.3 Accertamento con adesione (entro 60–90 giorni)
Se l’ente è disponibile o se l’istanza di autotutela appare infruttuosa, una via di mediazione rapida è l’accertamento con adesione. Il contribuente (anche la S.r.l.) può proporre all’Agenzia, entro 60/90 giorni dalla notifica, un accordo finalizzato a definire la controversia . All’incontro partecipano i funzionari e i consulenti/legali della società: si negozia la base imponibile e un versamento (normalmente accettando una riduzione delle imposte o delle sanzioni). Il vantaggio è notevole: sanzioni ridotte al ⅓ del minimo e definizione definitiva senza giudizio. Lo svantaggio è che bisogna accettare pagamenti e, in genere, non si può poi contestare il contenuto definito. Tuttavia, in prospettiva di lungo termine la chiusura consensuale evita aggravi di spese legali e rischi di sentenze sfavorevoli. Se l’accordo va in porto, l’atto si trasforma in definito e non è più contestabile (la risoluzione per mancato accordo, invece, non pregiudica il ricorso).
3.4 Rateazione del debito
Nel frattempo, se l’avviso richiede un ingente esborso, la società può presentare domanda di rateazione delle somme: le norme fiscali prevedono generalmente la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 anni (o più in caso di crisi), anche per gli avvisi di accertamento. La domanda si fa all’Agenzia delle Entrate (o in certi casi all’Agenzia della Riscossione) anche dopo il ricorso, indicando garanzie e motivazioni dell’impossibilità di pagare subito. Finché è in corso la richiesta rateale (o un’istanza di autotutela), non è possibile iscrivere ipoteca o avviare procedure esecutive, a condizione che la domanda sia accolta. In ogni caso, la rateizzazione non mette in discussione il merito: semplicemente permette di posticipare gli effetti esecutivi.
4. Ricorso tributario (tempo 60 giorni dalla notifica)
Se le vie amministrative non risolvono o vengono rifiutate, l’unica tutela rimasta è il ricorso in Commissione Tributaria. La strategia avvocato-debitorioprema apporre: si contesta in via giudiziaria quanto l’avviso chiede.
- Termini per impugnare: il ricorso si fa alla Commissione Tributaria Provinciale competente (dove ha sede la società o l’ufficio notificante). Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica dell’avviso (30 giorni per IVA e alcuni altri atti comunicativi). È un termine perentorio: la sua scadenza fa venire meno il diritto di agire. Il termine è sospeso dal 1 al 31 agosto (si aggiungono 31 giorni al conteggio). Ad es., un atto notificato il 21 luglio produrrà termine al 20 ottobre. Il contribuente non può «rimettersi in termini» oltre questo periodo: l’unico modo per contestare l’atto dopo è tramite strumenti straordinari (vedi autotutela entro 1 anno).
- Contenuto del ricorso: va depositato con modulo cartaceo o telematico (oggi in gran parte dei tribunali tributari è telematico), e deve contenere: dati identificativi dell’atto, delle parti e dell’ufficio; domanda di annullamento totale o parziale; motivi di fatto e di diritto articolati (es.: errori di calcolo, difetti di motivazione, violazioni di legge, carenze istruttorie). Deve essere sottoscritto e corredato di copia dell’avviso impugnato, nonché del versamento di una piccola marca da bollo. Dal 2024, con la riforma, l’istanza di sospensione va inserita nello stesso ricorso (oppure in atto separato, ma meglio consolidarla).
- Spese giudiziarie: a carico del soccombente. Con le novità del 2024/25, la parte vincente può ottenere la compensazione delle spese anche se ha prodotto i documenti decisivi in giudizio.
Una volta notificato il ricorso all’Agenzia (e agli eventuali cointeressati), entro 10 giorni dall’udienza la società deve depositare memoria difensiva e nuovi documenti. Importante: la mera presentazione del ricorso non sospende di per sé l’efficacia esecutiva dell’avviso. Occorre chiedere espressamente la sospensione (anche nell’atto introduttivo) e motivarla con il rischio di danno grave e irreparabile in capo alla società (periculum in mora). In pratica, si documenta che i pagamenti coatti (es. pignoramenti, ipoteche) comprometterebbero irreversibilmente l’attività o l’interesse dell’azienda. Se la CTP accoglie la sospensiva, l’udienza di merito viene fissata entro 90 giorni dall’ordinanza e il recupero resta bloccato. Se la sospensiva viene rigettata, dal 2024 è possibile appellare tale ordinanza entro 15 giorni.
Tabella riepilogativa: strumenti di difesa
| Strumento | Termine (decorso da notifica) | Quando conviene | Vantaggi/Rischi principali |
|---|---|---|---|
| Verifiche interne/ ravvedimento | Nessuno (subito) | Se si scopre un errore formale o omissione, prima di tutto | Può annullare il debito pagando meno penali (ravvedimento) o evitare liti. Non costa giudizio. |
| Autotutela (istanza al fisco) | Non tassativo (se atto definitivo: entro 1 anno) | Se l’atto ha palese errore materiale, omissione o vizi formali | Organico, senza tribunali. Se richiesta accolta, l’atto si estingue. Non blocca automaticamente l’esecuzione ma previene contenzioso. |
| Accertamento con adesione | Entro 60/90 giorni | Se si ritiene che un accordo sulla base imponibile sia conveniente | Definisce in modo chiaro il debito con riduzione sanzioni, evitando giudizio (risoluzione definitiva). Rischia di dover accettare un debito concordato. |
| Rateazione | Subito (domanda prima di procedure esecutive) | Se si vuole diluire il pagamento senza contestare merito | Blocca ipoteche/azioni esecutive a condizione di corresponsione delle rate. Non incide sulla validità dell’avviso. |
| Ricorso tributario | 60 giorni (30 gg per IVA/altre forme) | Se i motivi formali o sostanziali sono validi, o in alternativa all’autotutela | Permette di contestare integralmente l’atto dinanzi alla CTP. Richiede tempi e costi legali. Se si esita oltre il termine, il diritto si estingue. |
| Tutela cautelare (ricorso) | Inclusa nel ricorso tributario | Se si teme ingiusto pregiudizio (ipoteca, pignoramento) | Se concessa, blocca gli effetti esecutivi e accelera il processo (udienza entro 90 gg). Se respinta, possibile appello breve. |
| Accertamento con adesione/Post | Fino a un anno dall’atto definitivo (obbligatoria) | Se l’avviso è divenuto definitivo (non impugnato entro i termini) | L’Agenzia ha l’obbligo di correggere errori evidenti (errori di fatto/documentali) . L’istanza presentata oltre l’anno diventa facoltativa (con limiti) . |
5. Difesa nei procedimenti tributari
5.1 Commissione Tributaria Provinciale (CTP)
Il ricorso tributario viene esaminato in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale. La CTR (secondo grado) può intervenire solo in appello motivato se necessario. Nel ricorso vanno rappresentati tutti i motivi di censura (art. 24 D.Lgs. 546/1992/CPT). Non dimenticare nulla, perché le questioni non sollevate in primo grado si perdono. Tra i motivi classici:
- Vizi di notifica: ad es. notifica al rappresentante illecito, al luogo sbagliato, o impossibilità di ricevere l’atto (Cass. 15/9/2023 n.26660 afferma che se il destinatario rifiuta l’atto, l’Agenzia deve produrre l’originale avviso di ricevimento). In generale, senza prova dell’avviso di ricevimento, la notifica è invalida.
- Errori di calcolo: riconteggio degli imponibili e delle aliquote. La CTP può rettificare gli importi imponibili e le sanzioni.
- Vizi procedurali: e.g. mancata autorizzazione della Guardia di Finanza (mantenimento di un termine massimo di permanenza, Cass. 2024 n. 34515 ha esaminato questa tematica), difetto di delega di firma, mancata indicazione del termine di validità in una delega etc.
- Questioni sostanziali: ricondurre redditi, costi o operazioni non considerati, esibendo documenti contabili in giudizio. Bisogna prepararsi a repliche dell’Ufficio. Ad esempio, se il Fisco ha ipotizzato maggiori utili per sopravvenuti debiti fornitori (reddito di partecipazione), il socio/amministratore dovrà fornire prove contrarie (addebiti fatturati, ecc.).
- Legittimazione attiva: come ha chiarito la Cassazione 22 agosto 2025 n. 23705 (cfr. §14 più avanti), solo la società contro cui è diretto l’avviso può impugnarlo: l’amministratore o il socio non possono agire in proprio contro l’atto intestato alla S.r.l..
Se il ricorso viene accolto, l’avviso impugnato viene annullato (totalmente o parzialmente). Se respinto, è possibile fare appello alla Commissione Regionale tributaria entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, sempre motivando i motivi aggiuntivi.
5.2 Commissione Tributaria Regionale (CTR) e Cassazione
Se anche l’appello in CTR non sortisce successo, l’ultima istanza possibile è il ricorso per Cassazione (organica o sezioni tributarie). Per la Suprema Corte vanno selezionati i motivi di diritto (violazioni di legge). Attenzione: se la questione coinvolge profili fattuali o mezzi istruttori (testimonianze, richieste atti), la Cassazione ha competenza limitata.
Rilevanti pronunce recenti da considerare (esempi): – Legittimazione del socio: Cass. 2025 n. 23705, sez. V, ha stabilito che un ex-amministratore mero destinatario di notifica non può impugnare l’atto: «la legittimazione spetta esclusivamente alla società». – Effetti dell’avviso definitivo sulla società: se la S.r.l. non impugna nei termini e l’atto diventa definitivo, il socio/amministratore non potrà più contestare in tribunale gli stessi maggiori utili accertati alla società. Cass. 441/2013 e CTR Puglia 1079/2020 ribadiscono che il controllo divenuto definitivo “inchioda” il socio. – Accertamento per relationem: se l’avviso di accertamento alla società non è stato preceduto dal preventivo invito (PVC) nei termini, di solito il contribuente può eccepire la nullità anche in fase di giudizio (ordinanza Cass. 2025 n. 16625 ne ha discusso). Bisogna controllare il rispetto delle formalità preliminari. – Termine decadenziale e prescrizione: a ottobre 2025 è stata depositata Cass. 30227/2025 (16.11.2025) sulla dicotomia tra accertamento decadenziale e ordinario, ma in linea generale valgono i termini ordinari di accertamento (di norma 5 anni per imposte dirette, 4 per IVA) introdotti dal D.L. 78/2010. Se l’avviso è oltre termini, va eccepito subito.
Nota: dal 2024 il contenzioso tributario è stato riformato dal D.Lgs. 220/2023 e dal Codice del Processo Tributario (D.Lgs. 175/2024). Tra le novità, l’inserimento del reclamo-giurisdizionale (prorogato al 1° settembre 2024) e la facoltà di notificare anche in modalità tradizionale in determinate ipotesi. Inoltre, la riforma prevede oggi la compensazione obbligatoria delle spese di giudizio nel caso di soccombenza reciproca, anche se il contribuente produce documenti risolutivi durante il processo.
6. Cosa succede se non si ricorre
- Se non si impugna l’avviso entro il termine di 60 giorni, esso diventa definitivo ed esecutivo: il Fisco può iscrivere immediatamente a ruolo le somme (cartella di pagamento). A quel punto la società è obbligata a pagare, anche se ritiene legittimo l’atto. Si instaura la riscossione coattiva (ipoteche, fermo amministrativo, pignoramenti) senza più potersi difendere nel merito.
- Il contribuente perde «definitivamente le tutele ordinariamente offerte dalla giustizia tributaria». In sostanza, ogni questione di merito rimarrà irrisolta. L’unica chance rimane solo l’autotutela facoltativa (senza forzature di legge) o eventuali nuove leggi di “saldo e stralcio” o definizione agevolata.
- In più, l’amministrazione non avrà più limiti alla riscossione: potrà agire liberamente su conto bancario, beni mobili e immobili, crediti.
Importante: non fungere da «sismografo del debito»! Una comune affermazione di un commercialista («pagherà alla fine lo Stato lo storno dei maggiori utili…») è spesso sbagliata. Se il termine per il ricorso è scaduto, la Cassazione conferma che la pretesa fiscale non può più essere discussa dal socio. Quindi l’unica opzione è pagare o rischiare l’esecuzione coatta.
7. Domande e Risposte (FAQ)
- D: Cosa devo fare appena ricevo l’avviso?
R: Prendi subito visione dell’atto completo (motivo, imponibile accertato, calcoli). Controlla entro 5 giorni formali se la notifica è regolare. Quindi segnala subito l’atto al tuo consulente. Entro qualche giorno valuta se presentare ravvedimento operoso (saldo delle imposte mancanti per sanare l’obbligazione prima di qualsiasi contenzioso) o chiedere all’Agenzia un’autotutela/accordo. Non attendere la scadenza dei 60 giorni. - D: Quanto dura il termine per impugnare l’avviso?
R: Di norma 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Sono compresi sabato/domenica ma il periodo 1-31 agosto è sospeso. Quindi, se ricevi l’avviso il 10 giugno 2025, il termine scade il 9 agosto 2025; se cade in agosto, si estende alla fine di settembre come da calcolo illustrato. Attenzione: il termine è perentorio, non può essere “riaperto” dalla Cassazione (Cass. 2019 conferma la decadenza se si supera il termine). - D: L’amministratore o il socio possono fare ricorso in proprio?
R: No. Solo il contribuente a cui l’avviso è intestato può impugnarlo. Se l’avviso è contro la S.r.l., solo la S.r.l. (tramite il legale rappresentante) può ricorrere. Come chiarito da Cass. 2025 n. 23705, un amministratore o socio in proprio non è legittimato a contestare un atto diretto a un’altra entità giuridica. Se il socio era stato destinatario dell’atto solo in quanto rappresentante cessato, egli non può usare l’avviso per accusarsi (perché non vi sono pretese dirette nei suoi confronti). In pratica: decidi il ricorso sempre “in nome e per conto” della società. - D: Posso bloccare subito l’esecuzione dell’avviso?
R: Purtroppo no: il ricorso di per sé non ferma l’avviso. Devi chiedere la sospensione cautelare al giudice tributario (nell’atto introduttivo oppure in atto separato) motivando l’urgenza. Occorre dimostrare il fumus boni iuris (probabilità di fondamento) e il periculum in mora (grave danno se continua la riscossione). In genere, pericoloso pignoramento di macchinari indispensabili o ipoteca immobiliare possono essere esempi validi. Se accolta, l’udienza viene fissata entro 90 giorni. Se si ottiene la sospensione, non si pagherà il ruolo e l’Agente della Riscossione non potrà procedere fino alla sentenza di merito. Se la sospensione viene negata, si può appellare quell’ordinanza entro 15 gg (novità post-2024). - D: Conviene la mediazione/adesione se ho un buon motivo per ricorrere?
R: L’adesione (o “accertamento con adesione”) può ridurre spese e sanzioni, ma vincola ai termini concordati. Se si ha un buon caso di vizio formale grave (es. nullità di firma, difetto di motivazione), può essere preferibile ricorrere direttamente e impugnare l’atto in giudizio . Tuttavia, se i vizi sono minori o la definizione appare vantaggiosa (specialmente per diminuzioni di sanzioni), l’adesione resta una strada utile. - D: E se l’avviso è già diventato definitivo (non impugnato)?
R: Se il termine per ricorrere è scaduto, l’avviso è definitivo, ma entro un anno da tale definitività puoi ancora chiedere all’Agenzia l’autotutela obbligatoria se esistono errori evidenti (art. 10-quinquies L.212/2000) . Dopo un anno non puoi più usare questo strumento obbligatorio (eventuali istanze saranno considerate facoltative, cioè discrezionali per l’Agenzia) . Se anche l’autotutela fallisce, l’unica strada residuale resterebbe una eventuale richiesta di rateizzazione o attesa di strumenti di definizione agevolata (bonus fiscali, saldo e stralcio, etc.), senza più possibilità di giudizio.
8. Simulazione pratica (esempio)
Immaginiamo la S.r.l. “Alfa”, amministrata da Rossi, riceve il 20 agosto 2025 un avviso di accertamento (per anni 2021-22) che chiede 50.000 € di IRES+IRAP (con sanzioni e interessi) per «utili sottratti a tassazione», sulla base di un controllo incrociato. Il documento non è firmato dal Capo dell’Ufficio ma da un funzionario (potenzialmente delegato).
- Giorno 0 (20 ago 2025): Rossi consulta il fiscalista. Verifica i numeri dell’avviso: l’aliquota IRAP sembra applicata a un reddito sbagliato; nota che mancano allegati dei calcoli. Segnala subito eventuali vizi formali. Contatta l’avvocato.
- Giorno 1-5 (agosto): Prima dell’inizio ufficiale dei termini (sospesi in agosto), Rossi prepara istantaneamente e presenta: (a) istanza di autotutela via PEC all’Agenzia competente, elencando i vizi formali (firma, motivazione, errata aliquota IRAP) e allegando la documentazione giustificativa. Chiede l’annullamento dell’atto. (b) in parallelo, accertamento con adesione: invia anche l’apposita domanda/modello (come S.r.l. ha 90 giorni dalla notifica) per aprire un contraddittorio.
- Entro 30 giorni: L’Agenzia deve rispondere all’autotutela (entro 90 gg), ma nel frattempo contatta Alfa per l’incontro di adesione (entro 15 gg dalla domanda). Si organizza la riunione: ufficio e legali di Alfa discutono la controversia.
- Nessun accordo: Alfa ritiene insoddisfacenti le condizioni proposte per l’adesione, e l’azienda vuole portare avanti la propria tesi di illegittimità.
- Giorno 60 (19 ottobre 2025): Termina il periodo estivo, decorrono i 60 giorni per ricorso. Alfa (tramite avvocato) deposita ricorso alla CTP entro la scadenza, impugnando in via principale la nullità formale (mancata firma del dirigente ) e in via subordinata eventuali errate contestazioni. Nel ricorso richiede anche la sospensiva dell’avviso per evitare esecuzione (viste ipoteche già iscritte sui beni sociali). Il ricorso è notificato all’Agenzia.
- Dopo ricorso: L’udienza viene fissata e nei mesi seguenti il giudice decide. Se accoglie la nullità, l’avviso è annullato. In ogni caso, fino alla sentenza Alfa non paga. Se fosse stata negata la sospensiva, avrebbe potuto depositare un’istanza breve di appello cautelare.
- Esiti: Alfa segue il giudizio. Durante il processo può presentare ulteriore documentazione (es. contratti, scritture contabili) che dimostrano incongruenze dell’atto. Infine si arriva alla decisione di primo grado (CTP) e, se necessario, all’appello.
Questa simulazione illustra l’approccio proattivo: la società ha usato tutti i possibili strumenti difensivi nell’immediato (autotutela, adesione) prima di affrontare il contenzioso vero e proprio (ricorso).
9. Conclusioni
In sintesi, il contribuente (in questo caso la S.r.l. debitrice) ha a disposizione una serie graduata di rimedi difensivi, da quelli extragiudiziali immediati a quelli giudiziali più complessi. Le tappe consigliate sono: 1. Revisione attenta dell’avviso per individuare vizi formali o errori di calcolo (prima leva di difesa).
2. Autotutela: richiesta di annullamento o riesame all’Agenzia (entro breve termine).
3. Adesione/Conciliamento: tentativo di definizione rapida della lite con vantaggi fiscali certi.
4. Ricorso tributario: presentazione del ricorso alla Commissione entro 60 giorni, con richiesta cautelare di sospensione.
5. Appello/Cassazione: in base al primo esito, portare la difesa agli ulteriori gradi.
Negare il ricorso nei termini preclude ogni difesa di merito. Pertanto, l’azione più rischiosa per il debitore è l’inerzia. Invece, un approccio rapido e strutturato – controlli difensivi, ricorso documentato e richiesta di sospensiva – può bloccare l’esecuzione e preservare il diritto a far valere le proprie ragioni. L’assistenza di consulenti fiscali e legali specializzati è essenziale per valorizzare ogni argomento e rispettare i termini stringenti del processo tributario.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Normativa italiana: D.P.R. 600/1973 (art. 42 sulla firma del dirigente), art. 32 del D.P.R. 633/1972 (analogamente art. 42 per IVA), L. 212/2000 (Statuto del Contribuente, art. 7 e 10-quater/quinquies), D.Lgs. 546/1992 (oggi Codice del Processo Tributario D.Lgs. 156/2015 e D.Lgs. 175/2024), DPR 602/1973 (artt. 5-6, accertamento con adesione), L. 342/1997 (attuazione DPR 602/73), D.Lgs. 220/2023 e D.Lgs. 175/2024 (riforma contenzioso fiscale).
- Giurisprudenza aggiornata: Cass. 22-08-2025 n. 23705 (legittimazione all’impugnazione dell’amministratore); Cass. 27-12-2024 n. 34515 (nullità della firma e delega); Cass. 28-06-2021 n. 18359 (art. 42 DPR 600/73, firma dell’avviso ); CTR Puglia 1079/2/2020 (effetti dell’avviso definitivo della S.r.l. sul socio); Cass. 441/2013 (similar effect). Ulteriori sentenze citate: Cass. 25115/2014, Cass. 10587/2024, ordinanze 26660/2023, 30227/2025, ecc., e provvedimenti delle Commissioni tributarie regionali più recenti (esempi nei testi citati).
- Fonti istituzionali: Agenzia delle Entrate – Circolare 21/E/2024 (istruzioni operative su autotutela), sito Dipartimento Giustizia Tributaria (termini e modalità). Articoli e guide aggiornate (Agenzia Entrate, FiscoOggi, Fiscoetasse, ecc.) di settembre 2025 forniscono aggiornamenti normativi e prassi.
La tua S.r.l. ha ricevuto un Avviso di Accertamento dall’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua S.r.l. ha ricevuto un Avviso di Accertamento dall’Agenzia delle Entrate?
Ti stanno contestando ricavi non dichiarati, costi indeducibili, movimentazioni bancarie, fatture irregolari, operazioni inesistenti o errori IVA?
Temi pignoramenti, blocchi dei conti aziendali, cartelle esattoriali, responsabilità dell’amministratore o verifiche future ancora più pesanti?
È una situazione molto comune: le S.r.l. sono tra i soggetti più controllati dal Fisco, spesso sulla base di presunzioni, ricostruzioni arbitrarie o errori tecnici.
La buona notizia? Hai strumenti immediati e legali per difenderti, e nella maggior parte dei casi l’accertamento può essere ridotto o annullato.
Perché una S.r.l. Riceve un Avviso di Accertamento
Le contestazioni tipiche riguardano:
- ricavi non dichiarati o “in nero” ricostruiti per presunzioni
- mancata coerenza con ISA o settori di rischio
- costi considerati non inerenti o non documentati
- compensazioni di crediti ritenute indebite
- anomalie tra corrispettivi, fatture elettroniche e incassi
- movimentazioni bancarie non giustificate (anche da conti non aziendali)
- presunti rapporti con fornitori “a rischio”
- errori IVA, IRAP, IRES, dichiarazioni o liquidazioni
Molte contestazioni sono arbitrarie o tecnicamente infondate, quindi impugnabili in modo efficace.
I Rischi se Non Intervieni Subito
Un accertamento non gestito porta rapidamente a:
- iscrizione a ruolo e cartella esattoriale entro poche settimane
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- fermo amministrativo dei mezzi della società
- ipoteca su immobili intestati alla S.r.l.
- drastico blocco della liquidità
- responsabilità dell’amministratore in caso di omessi versamenti
- richieste personali al socio in caso di distribuzioni non contabilizzate
- perdita di credibilità verso banche e fornitori
Ignorare un accertamento mette in pericolo la società, l’amministratore e i soci.
Cosa Fare Subito per Difendersi (Azioni Immeditate)
1. Bloccare immediatamente gli effetti dell’atto
Con un avvocato tributarista puoi:
- chiedere la sospensione degli effetti dell’accertamento
- evitare l’iscrizione a ruolo immediata
- impedire blocchi contabili o pignoramenti
- congelare la riscossione per il tempo necessario alla difesa
Il primo obiettivo è fermare la macchina della riscossione.
2. Analizzare in profondità l’Avviso e individuarne i vizi
La maggior parte degli atti contiene errori quali:
- motivazioni insufficienti o presunzioni non provate
- errori nei calcoli IVA/IRES
- contestazione di costi perfettamente documentati
- errata ricostruzione dei ricavi
- confusione tra operazioni inesistenti e semplici errori formali
- violazione del contraddittorio
- utilizzo di banche dati incomplete o non aggiornate
Questi vizi consentono spesso di annullare l’atto totalmente o parzialmente.
3. Contestare formalmente l’accertamento
Le vie di difesa sono:
- istanza di autotutela
- contraddittorio preventivo obbligatorio
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Il ricorso:
- blocca la riscossione
- contestualizza tecnicamente l’atto
- permette di esibire prove che l’Ufficio non ha considerato
- obbliga il Fisco a dimostrare le proprie affermazioni
La strategia difensiva deve essere immediata e tecnica.
Come Difendersi a Lungo Termine
4. Proteggere amministratore e soci
L’accertamento può avere conseguenze personali. Serve difendere:
- l’amministratore da eventuali responsabilità tributarie o penali
- i soci da presunti utili extracontabili
- il patrimonio aziendale da aggressioni esecutive
- la continuità aziendale da rischi di insolvenza
L’obiettivo è evitare che una contestazione fiscale diventi una crisi d’impresa.
5. Rinegoziare o rateizzare eventuali importi dovuti
Se, dopo la contestazione, resta un debito:
- puoi chiedere rateizzazioni fino a 120 rate
- accedere a definizioni agevolate quando disponibili
- concordare piani di rientro sostenibili
- evitare il blocco operativo dell’azienda
Una gestione finanziaria corretta permette alla società di continuare a operare.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per difendere una S.r.l. serve un professionista che conosca a fondo diritto tributario e diritto societario.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – elenchi Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare accertamenti, difendere la società e proteggere amministratori e soci.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi tecnica dell’accertamento
- sospensione immediata della riscossione
- ricorso per annullamento totale o parziale
- difesa di amministratore e soci
- trattative per riduzione del debito
- rateizzazioni sostenibili
- tutela completa della continuità aziendale
Conclusione
Ricevere un Avviso di Accertamento non significa dover pagare tutto ciò che il Fisco chiede.
Con una strategia tempestiva, tecnica e perfettamente legale puoi:
- bloccare subito l’accertamento,
- ridurre o annullare le somme contestate,
- proteggere la tua S.r.l.,
- evitare danni a soci e amministratori,
- salvaguardare la continuità aziendale.
Agisci ora: i termini per difenderti sono molto brevi.
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