Se sei un socio accomandante di una SAS e hai ricevuto un Avviso di Accertamento, è fondamentale intervenire subito.
Per legge l’accomandante non risponde dei debiti sociali oltre la quota conferita, ma l’Agenzia delle Entrate tenta spesso di estendere responsabilità o imputare redditi non dovuti.
Anche un piccolo ritardo può trasformare una contestazione illegittima in una richiesta difficile da bloccare.
Perché un socio accomandante riceve un Avviso di Accertamento
- presunta attribuzione di maggior reddito derivante dall’accertamento sulla società
- contestazioni su redditi di partecipazione della SAS
- contestazioni relative al conferimento o alla quota sociale
- errori nella dichiarazione dei redditi del socio
- attribuzione automatica di redditi presunti anche senza percezione reale
- controlli incrociati tra la posizione della società e quella dei soci
Spesso sono accertamenti tecnicamente errati, perché ignorano i limiti di responsabilità del socio accomandante.
Cosa fare subito
- far analizzare l’accertamento da un professionista esperto in diritto tributario societario
- verificare se l’atto è illegittimo per superamento dei limiti di responsabilità dell’accomandante
- controllare l’esattezza dei redditi imputati e la corretta trasmissione dei redditi dalla società al socio
- evitare di firmare adesioni o dichiarazioni che possano ampliare la tua responsabilità
- raccogliere documenti societari:
- atto costitutivo e statuto
- conferimenti
- quota di partecipazione
- bilanci e dichiarazioni della società
- attivare tempestivamente strumenti difensivi:
- istanza di autotutela
- accertamento con adesione
- ricorso alla Commissione Tributaria
- richiesta di sospensione dell’esecutività
I rischi se non intervieni tempestivamente
- iscrizione a ruolo del presunto maggior reddito imputato al socio
- pignoramenti e misure esecutive sul conto personale
- aumento di sanzioni e interessi
- difficoltà nella gestione dei redditi personali e nei rapporti con banche e fornitori
- rischio che l’Agenzia attribuisca responsabilità non dovute
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- impedire attribuzioni di reddito non dovute
- ottenere sospensioni e bloccare gli effetti immediati dell’accertamento
- dimostrare l’assenza di responsabilità patrimoniale del socio accomandante
- costruire una strategia difensiva immediata e di lungo periodo
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Introduzione
L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un socio accomandante (limitato) di una società in accomandita semplice (S.a.s.) solleva questioni complesse di responsabilità tributaria. Il socio accomandante, infatti, gode di responsabilità patrimoniale limitata alla quota conferita (art. 2313 c.c.) e non partecipa alla gestione ordinaria, a differenza del socio accomandatario. Ciò si ripercuote anche nell’ambito fiscale: infatti la prassi e la giurisprudenza più recente chiariscono che il socio accomandante non è soggetto passivo delle imposte dovute dalla società, salvo ipotesi eccezionali. Con il presente approfondimento, aggiornato a ottobre 2025, esaminiamo – punto per punto e con un approccio pratico–giuridico – il quadro normativo italiano, i principali orientamenti giurisprudenziali e le strategie difensive immediatamente disponibili e a lungo termine, con schemi riepilogativi, Q&A e casi pratici simulati. In particolare si affronteranno:
- Inquadramento normativo della S.a.s.: responsabilità dei soci accomandanti e accomandatari (codice civile) e regime tributario (trasparenza fiscale, TUIR).
- Legittimazione passiva alle imposte: quello che dicono le sentenze più aggiornate (Cassazione) sulla responsabilità tributaria del socio accomandante, sia per le imposte dirette (IRPEF) sia per l’IVA della società.
- Difese immediate: primi passi da compiere al ricevimento dell’avviso – controlli formali, valutazione di correttezza, eventuali istanze all’Amministrazione, pagamenti parziali cautelativi, ecc.
- Ricorso e contenzioso tributario: modalità di impugnazione (Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, tempi, contenuto del ricorso), eccezioni di legittimazione e altre difese specifiche.
- Strategie di lungo periodo: come gestire la struttura societaria e fiscale per limitare i rischi (ad es. riconfigurazione della compagine, scelte di bilancio, accordi tra soci), anche alla luce dei possibili interventi normativi in arrivo o recenti (leggi di bilancio, riforma processo tributario, ecc.).
- Responsabilità penale: cenni ai reati tributari nel contesto delle società di persone e alla posizione dell’accomandante.
- Domande frequenti e tabelle: chiusura con domande/risposte, schemi comparativi e tabelle riassuntive per semplificare la consultazione.
Fonti normative e giurisprudenziali (codice civile, TUIR, sentenze della Corte di Cassazione) sono esposte e commentate durante il testo. In calce sono riportate le principali fonti utilizzate.
Il socio accomandante nella società in accomandita semplice (S.a.s.)
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è una forma di società di persone regolata dagli articoli 2310-2324 c.c. Si caratterizza per due categorie di soci:
- Soci accomandatari: amministrano la società e rispondono illimitatamente e solidalmente (come in una S.n.c.) per le obbligazioni sociali .
- Soci accomandanti: partecipano al capitale conferito, non amministrano la società e rispondono solo fino al limite del conferimento (art. 2313 c.c.) . Se tuttavia il socio accomandante si inserisce nell’amministrazione, perde la sua limitazione ed assume le stesse responsabilità dei soci accomandatari (art. 2313 co.2 c.c.).
Normativa chiave: l’art. 2313 c.c. stabilisce la responsabilità limitata del socio accomandante (“risponde limitatamente alla quota conferita”), mentre l’art. 2318 c.c. sottolinea che “i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo” – implicito riconoscimento che gli accomandanti non partecipano alla gestione. Queste norme costituiscono il fondamento legale del tratto distintivo della S.a.s.: la limitazione della responsabilità per il socio accomandante.
Aspetti tributari generali: le S.a.s. seguono il regime della trasparenza fiscale (art. 5 TUIR, DPR 917/1986): il reddito di impresa realizzato dalla società viene imputato per trasparenza ai soci (in proporzione alle quote), e i soci (sia accomandatari sia accomandanti) lo dichiarano nel loro reddito personale. Questo significa che, indipendentemente da chi percepisce fisicamente utili o dividendi, i soci esistenti a fine esercizio devono far confluire nei loro redditi dichiarati la quota di utile di competenza. Contemporaneamente, è la società stessa che deve presentare la dichiarazione dei redditi (art. 6 DPR 600/1973). Tuttavia, la nozione di “soggetto passivo” delle imposte dirette è complessa: la Cassazione ha chiarito che, in tema di obbligazioni tributarie della società (ad es. IRPEF dovuta dalla S.a.s.), il socio accomandante non può essere considerato legittimato passivo dell’accertamento . In altri termini, se la S.a.s. risulta debitrice di IRPEF o IVA, l’accomandante non va equiparato all’amministratore o all’azienda: la tassazione dei redditi della società ricade sui soci per trasparenza, ma solo nei limiti della sua quota conferita .
In sintesi: il socio accomandante si trova sull’asse di mezzo tra un socio di società di persone (che partecipa ai redditi) e un socio di capitali (che ha responsabilità limitata). Per questo motivo, il suo ruolo ai fini dell’accertamento fiscale è delicato. Di seguito vedremo come la prassi giurisprudenziale moderna ha interpretato queste norme, con particolare riguardo agli accertamenti su imposte dirette e IVA.
Legittimazione passiva del socio accomandante – principi generali
In linea con l’art. 2313 c.c. e con il regime di trasparenza fiscale, la giurisprudenza afferma in modo ormai consolidato che il socio accomandante è privo di legittimazione passiva rispetto agli obblighi tributari della società. Ciò significa che, a norma del codice civile, né l’Agenzia delle Entrate né l’agente della riscossione possono in linea di principio notificare validamente un avviso di accertamento o una cartella di pagamento intestati al solo socio accomandante a titolo di debito della S.a.s. Studi giuridici e sentenze recenti ribadiscono tale principio:
“Il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all’art. 2313 c.c. […] Tale disposizione non autorizza i creditori sociali (incluso l’Erario) ad agire direttamente nei confronti dell’accomandante, limitandosi a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale” .
In concreto, salvo casi di accertamento collegato a un mancato adempimento fiscale attribuibile direttamente al socio (ad es. una sua dichiarazione personale infedele), l’amministrazione finanziaria non può legittimamente includere il socio accomandante nell’atto di accertamento destinato alla S.a.s.. In particolare, numerose decisioni di legittimità hanno confermato che le imposte dovute da una S.a.s. (sia imposte dirette che IVA) sono riferibili alla società e imputate ai soci per trasparenza, ma non trasformano automaticamente il socio accomandante in debitore solidale verso l’Erario .
“Da detta disciplina (c.d. regime di responsabilità disciplinato dagli artt.2313 e 2318 c.c. – [di cui a rigore si attende l’interpretazione – NdR]) discende che i soci accomandanti non possono essere chiamati a rispondere dell’IVA evasa e delle sanzioni applicate dovute dalla società in accomandita semplice” (Cass. civ., sez. V, ord. 22 maggio 2020, n. 9429) .
In altre parole, il rapporto di trasparenza fiscale (art.5 TUIR) fa sì che i soci personali paghino le imposte sui redditi imputati, ma non modifica i limiti civilistici di responsabilità. Perciò il socio accomandante non può trovarsi sulle “riserve patrimoniali” dell’azienda come un socio accomandatario (o i soci di una SNC) che rispondono con tutto il loro patrimonio.
Eccezioni previste dalla legge: l’eccezione di responsabilità limitata del socio accomandante può venir meno solo per le ipotesi espressamente previste dall’art. 2313 c.c.: se il socio accomandante “interviene alla gestione della società” o compie atti tali da estendere la sua responsabilità (per esempio, firma delle scritture contabili della società o si improvvisa amministratore), perde la protezione e diventa azionabile anche per creditori esterni . In quel caso però non è più “difesa del socio limitato”, bensì questione distinta su abuso dello status di accomandante. Nel prosieguo ci concentreremo sul caso ordinario in cui il socio non ha partecipato alla gestione.
Ripercussioni pratiche: questa posizione difensiva – consolidata da Cassazione e Commissioni tributarie – significa che un avviso di accertamento notificato solo al socio accomandante (anziché alla società o al socio accomandatario) è in linea di principio nullo o annullabile “ab origine”. Per il contribuente è fondamentale sollevare immediatamente l’eccezione di inesistenza di legittimazione passiva a suo carico. Nei paragrafi successivi analizzeremo come esercitare questa difesa, quando e come utilizzare le pronunce giurisprudenziali più aggiornate.
Casi concreti: imposte dirette vs IVA
La distinzione fra imposte dirette e IVA assume rilievo nei ragionamenti difensivi: alcuni orientamenti indicano un diverso approccio a seconda del tributo oggetto di accertamento.
- Imposte dirette (IRPEF/IRES): la S.a.s. non è soggetto passivo IRES (essendo trasparente), ma i soci sono tenuti all’IRPEF sui redditi ad essi imputati. In assenza di violazioni, il socio accomandante riceverà l’imputazione di una quota di reddito pari alla propria partecipazione. Se l’Amministrazione accerta un maggiore reddito in capo alla S.a.s. e lo trasmette ai soci, ogni socio (accomandatario o accomandante) può essere destinatario di un avviso di accertamento IRPEF sulla sua parte di reddito. Tuttavia, se l’accertamento riguarda unicamente elementi di reddito societario non imputati (ad esempio una società omette di dichiarare alcuni ricavi), la Cassazione ha ritenuto che anche in tema di imposte sui redditi il socio accomandante – in quanto non gestore – non risponde delle obbligazioni del sodalizio . La citazione riportata sopra (Cass. 13565/2021) spiega proprio che il socio accomandante “è privo di legittimazione” rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, nella specie IVA e IRPEF . In pratica, se si invia un avviso di accertamento “per la società” correttamente indirizzato ai soci, il socio accomandante potrà contestare nel merito solo la quota a lui imputabile e mai più dell’intero debito; ma il suo nome non dovrebbe affatto comparire nell’avviso rivolto alla società. Se invece riceve direttamente un avviso intestato a lui su materie contabili della S.a.s., potrà eccepire la violazione degli artt. 2313/2318 c.c. (come vedremo).
- IVA: qui le cose sono ancora più nette. Per l’IVA, infatti, la soggettività passiva è strettamente collegata alla società che effettua operazioni imponibili. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “a differenza delle imposte dirette, per l’IVA il socio accomandante non ha legittimazione passiva e quindi di norma non risponde dei debiti della società per questa imposta, in quanto l’unico soggetto passivo è la società stessa” . Una S.a.s. è soggetto IVA solo per le operazioni fatte in nome proprio, mentre per quelle che l’Amministrazione riconosce come inerenti all’attività della società il destinatario dell’obbligazione è unicamente la S.a.s.. Pertanto, l’avviso di accertamento IVA notificato al socio accomandante (anziché alla società) è manifesto abuso di diritto, annullabile su simili basi. Numerose pronunce hanno accolto il ricorso del socio accomandante quando l’avviso era rivolto alla società, dichiarando che l’accertamento era invalido “ab origine” se notificato al socio senza alcuna collaborazione nella gestione .
Il seguente schema riassume la differenza di trattamento:
| Tipo di imposta | Soggetto passivo legittimo | Gestione imputazione fiscale |
|---|---|---|
| IRPEF (imposte dirette) | L’intera S.a.s. (trasparenza: redditi ai soci) | Si imputano per trasparenza ai soci il reddito societario (art.5 TUIR). Socio accomandante subisce imposta solo sulla sua quota di reddito, non sulle imposte della società. |
| IVA (imposte indirette) | Solo la S.a.s. | Solo la società è soggetto passivo IVA. Socio accomandante non è legittimato passivo, salvo che abbia gestito l’attività. (Cass. ord. 17106/2024 conferma che è legittimata solo la società) |
Importante: qualora l’Amministrazione indirizzi erroneamente un accertamento IRES/IVA (o una cartella) al socio accomandante, egli dovrà eccepirne l’invalidità richiamando il proprio difetto di legittimazione passiva . Nei prossimi paragrafi vedremo come effettuare questa difesa e come usarla in sede di ricorso.
Difese immediate all’avviso di accertamento
All’arrivo dell’avviso di accertamento (o della cartella di pagamento), è essenziale agire prontamente. Ecco i passi immediati consigliati al socio accomandante:
- Verifica formale dell’atto – Controllare innanzitutto che l’avviso sia intestato correttamente e che la notifica sia eseguita secondo legge (relata di notificazione, date, modalità). Se manca la relata o sussistono irregolarità formali rilevabili (es. assenza di firma dell’ente notificante), è possibile dedurne la nullità della notifica . Tuttavia, anche qui la giurisprudenza consiglia di alzare sempre l’eccezione di legittimazione passiva, perché le eventuali nullità formali sono questioni distinte (che vanno eccepite nel merito).
- Legittimazione passiva – eccezione primaria: Se l’avviso è diretto solo al socio accomandante relativamente a imposte della S.a.s., si deve tempestivamente eccepire che l’accertamento risulta notificato al soggetto sbagliato. Dato l’orientamento di Cassazione e CTR, si evidenzi che l’art. 2313 c.c. esclude la responsabilità diretta del socio accomandante per i debiti della S.a.s. e che, pertanto, egli non può essere destinatario dell’atto. Questa eccezione – di natura sostanziale – deve essere inserita immediatamente per iscritto nella memoria difensiva o nel ricorso che si intende presentare. Il socio accompagnerà il ricorso (o la risposta all’atto) con riferimenti normativi (art.2313 c.c.) e giurisprudenziali .
- Chiarimenti o autotutela: È possibile (opzionale) chiedere un colloquio o un accesso presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per chiarire la situazione. In alcuni casi il funzionamento automatico dei sistemi può essere causa di notifiche errate: un contraddittorio formale può consentire di far ritirare l’atto o correggere la fattispecie. Non è uno strumento formalmente previsto, ma può essere utile per risparmiare tempo. L’ufficio potrebbe proporre la correzione del destinatario.
- Pagamento parziale cautelativo: Se esiste un fondamento di debito parziale (es. è verosimile che il socio abbia dichiarato meno di quanto spettava), si valuta se effettuare un pagamento parziale del tributo contestato solo sul reddito imputabile alla propria quota di partecipazione . In caso di soccombenza nel contenzioso, il socio dovrà comunque pagare solo la quota che gli compete. Ciò evita l’accumulo di sanzioni su tutta la base imponibile societaria. Attenzione però: il pagamento non può essere frazionato per un debito interamente della società; va chiaro che si tratta di proprio reddito.
- Dichiarazione integrativa (se possibile): Se il socio ritiene di aver omesso redditi personali o di aver determinato i profitti in misura errata, può valutare una dichiarazione integrativa del proprio reddito. Tuttavia, siccome l’accertamento è di solito riferito alle poste della società, la dichiarazione integrativa del socio può rilevare solo per apportare eventuali proventi/imposte suoi dovuti. Non è un vero rimedio all’accertamento societario.
- Assistenza tecnica specializzata: Subito dopo la notifica è consigliabile coinvolgere un consulente tributarista o avvocato esperto in diritto tributario. Il professionista aiuterà a preparare il ricorso, gestire le pratiche amministrative (ad es. ordinari chiarimenti e definizioni agevolate) e a inquadrare correttamente l’accertamento.
Riassumendo, il primo obiettivo difensivo è far emergere che l’avviso di accertamento è infondato per difetto di destinatario. Nel verbale di contestazione, nella comunicazione di irregolarità o nel ricorso tributario occorrerà mettere in evidenza: “l’avviso è stato notificato al socio X come accomandante; ai sensi degli artt.2313 e 2318 c.c. X non ha partecipato alla gestione ed è responsabile limitatamente alla quota conferita; pertanto l’atto è irrimediabilmente affetto da nullità/inesistenza di notificazione a suo carico” . Citare le sentenze di Cassazione e CTR più recenti (ad es. Cass. 9429/2020 , Cass. 13565/2021 , Cass. 17106/2024 ) rafforzerà la richiesta di annullamento.
Dopo le eccezioni formali e sostanziali, gli altri contenuti dell’avviso andranno analizzati come di consueto: vanno esaminati i calcoli, le motivazioni, le prove su cui l’Amministrazione si basa (contabilità, indagini bancarie, ricostruzioni sintetiche). Ma senza rinunciare a sollevare sempre la questione principale della legittimazione, anche nel merito. Se si riconosce qualcosa come dovuto, si può provare a concordare misure di pagamento agevolate (ad es. rateazione), pur continuando a difendere la posizione del socio limitato.
Ricorsi e contenzioso tributario
Il ricorso tributario segue l’iter ordinario previsto per gli atti impositivi. Dopo l’avviso di accertamento vanno rispettati i termini di impugnazione (generalmente 60 giorni dalla notifica per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale). La strategia processuale sarà guidata dall’obiettivo principale di annullare l’atto in quanto erroneamente notificato al socio accomandante.
Commissione Tributaria Provinciale (CTP)
Nel ricorso introduttivo (o nella memoria difensiva se già presentato, ad es. in caso di contestazione delle cartelle) va ripetuta l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva. È consigliabile articolare le censure principali in questo ordine:
- Incompetenza del mittente: se l’avviso è per example emesso da una Direzione regionale diversa da quella competente, va eccepito.
- Vizio di forma della notifica: come visto sopra, ogni difetto materiale della notifica può renderla nulla. Occorre rilevare formalmente l’assenza di relata o altri vizi formali .
- Difetto di legittimazione passiva: questa è la doglianza principale: si contesta che “l’avviso di accertamento è notificato al socio accomandante X in qualità di tale, ma non sussiste alcun titolo giuridico che legittimi tale destinatario. Le imposte riferibili alla S.a.s. possono essere richieste solo alla società o ai soci accomandatari” . Si cita art.2313 c.c. e la giurisprudenza (Cass. 13565/2021 , Cass. 9429/2020 , Cass. 17106/2024 , e altre, incluso eventuali pronunce su redditometro o accertamenti bancari che escludono responsabilità di accomandanti) a fondamento.
Gli ulteriori motivi di ricorso (eventuali) potranno riprendere vizi del provvedimento di accertamento: carenza di motivazione, errata quantificazione del reddito o dell’IVA, elementi indiziari carenti (conti correnti intestati al socio come unico presupposto, cfr. Cass. 19776/2020 , ecc.). In tali punti il socio potrà contestare meramente per parte propria, esponendo che qualsiasi maggior reddito o IVA contestata si riferisce alla società e che lui ne subisce l’effetto nel limite della sua quota.
Nota su litisconsorzio: spesso il ruolo del socio accomandante negli accertamenti delle società di persone viene visto con interrogativi sul litisconsorzio necessario. Nel giudizio tributario, tuttavia, la giurisprudenza (Cass. 19776/2020 ) ha chiarito che non sussiste litisconsorzio necessario dei soci nei giudizi tributari (diversi dal contenzioso civile) se i soci non partecipano al procedimento amministrativo con la società. Ciò significa che il socio accomandante può impugnare autonomamente senza dover trascinare in giudizio la società o gli altri soci – specie se la società ha magari già definito o pagato l’imposta (per es. in adesione). Ogni socio può poi difendersi con argomenti propri. In sintesi, il socio X non deve assumere in solido le difese di Y nei propri ricorsi: può limitarsi alle proprie ragioni (a meno che non vi sia contenzioso trasversale già definito per la società).
Commissione Tributaria Regionale (CTR)
In appello, presentato entro 60 giorni dalla decisione di primo grado, il socio potrà ribadire i medesimi motivi – con particolare enfasi sul difetto di legittimazione, rafforzato da eventuale giurisprudenza nuova. In ogni fase difensiva va mantenuta alta la linea delle eccezioni giuridiche primarie. L’Amministrazione difficilmente potrà superare la questione di fatto che “il socio limitato non può essere chiamato a rispondere per responsabilità illimitata”.
Cassazione Tributaria
La Corte di Cassazione (Sezione tributaria) è ancora oggi l’ultima istanza di diritto disponibile. Va certamente coinvolta per confermare i principi generali in caso di esito sfavorevole al socio. Nel ricorso per Cassazione si porrà il quesito di diritto sulla corretta interpretazione degli artt. 2313 e 2318 c.c. in materia tributaria, sostenendo la violazione di tali articoli nel caso concreto. Le massime delle ordinanze citate – sebbene non vincolanti come le sentenze – forniscono già orientamenti autorevoli da citare nel ricorso (Cass. n. 13565/2021 ; Cass. ord. n. 17106/2024 ). Se necessario, si segnaleranno anche motivi costituzionali (ad es. in materia di proporzionalità e ragionevolezza del prelievo).
Strategie di lungo termine e prevenzione
Oltre a rispondere all’avviso, il socio accomandante (e più in generale i soci di S.a.s.) possono adottare misure preventive per ridurre i rischi futuri:
- Adeguata gestione societaria: il socio accomandante deve continuare a non intervenire formalmente nell’amministrazione e a non firmare bilanci o documenti societari. Una prassi documentata di non ingerenza rafforza in caso di contenzioso l’assenza di responsabilità.
- Conferimenti adeguati: mantenere la copertura dei debiti entro la quota conferita. Se serve “capitale di lavoro”, è preferibile un prestito soci piuttosto che un aumento di debiti bancari direttamente imputato alla società, per proteggere la propria esposizione.
- Trasformazione societaria: valutare se, a livello di pianificazione fiscale e patrimoniale, convenga trasformare la S.a.s. in società di capitali (S.r.l. o S.p.A.), specie in ottica di responsabilità. La S.r.l. garantisce responsabilità limitata ai soci e semplifica la gestione degli accertamenti. Ovviamente va ponderato l’impatto fiscale e organizzativo, ma in molti casi la società di persone espone i soci a rischi rilevanti.
- Contenzioso preventivo: in situazioni di contestazione fiscale futura, considerare l’ipotesi di definizione agevolata (scissione dei debiti, iscrizione a ruolo con sconto o ravvedimenti). Ad esempio, il socio accomandante può proporre all’Amministrazione di rateizzare o definire con adesione il proprio debito fiscale (quello imputato sulla sua quota) mentre contesta l’avviso principale della società.
- Assicurazione dei rischi fiscali: oggi sono disponibili polizze assicurative per controversie tributarie. Il socio può valutare una copertura assicurativa specifica (specie se ricorre spesso in giudizio o opera in settori rischiosi).
- Attenzione alle novità normative: è fondamentale seguire l’evolversi del quadro fiscale/giudiziario. Ad es. la legge di bilancio 2024 e 2025 hanno introdotto modifiche processuali rilevanti (nuova giurisdizione tributaria, opportunità di mediazione fiscale, termine di decadenza modificato dal DLgs 192/2021). La Pianificazione fiscale deve considerare possibili abusi di diritto (legge 212/2000, art.9), patologie societarie, e l’incombente armonizzazione UE. Un interlocutore legale aggiornato può aiutare a orientare la società e il socio verso scelte resilienti.
Le tabelle seguenti sintetizzano alcuni aspetti comparativi:
Tabella 1: Confronto responsabilità soci di SAS vs SNC
| Società/persona | Responsabilità soci per debiti sociali | Legame con imposte della società (es. IVA) | |—————–|———————————————–|—————————————————-| | S.a.s. (soci accomandatari) | Illimitata e solidale (come in SNC) . | Possono essere denunciati per imposte evase dalla società (hanno poteri gestori). | | S.a.s. (soci accomandanti) | Limitata alla quota conferita (art.2313 c.c.) . Se interviene nella gestione, responsabilità illimitata. | In genere non soggetti passivi (Cass. 13565/2021: “privo di legittimazione passiva” per IVA/IRPEF della società ). Devono dichiarare i redditi imputati dall’attività della società, ma non pagano le imposte societarie. | | S.n.c. (tutti i soci) | Illimitata e solidale per i debiti sociali (art. 2291 c.c.). | Tutti i soci sono sostanzialmente responsabili delle imposte non pagate, essendo tutti ammessi alla gestione. |
Tabella 2: Tempi procedurali nel contenzioso tributario
| Fase/Atto | Termine | Note principali | |———————————|——————–|——————————————————————| | Notifica avviso di accertamento | – | Termine di notifica rispetto a scadenze di legge (D.P.R.600/73). | | Ricorso in CTP | 60 giorni dalla notifica | Specificare le censure (es. legittimazione passiva, vizi formali, merito). | | Ricorso in CTR (appello) | 60 giorni dalla sentenza di primo grado (CTP) | Ricorso espresso con motivi supplementari e riforma. | | Ricorso in Cassazione | 6 mesi dalla notifica della sentenza di CTR | Limitarsi ai motivi di diritto (non nuovi fatti). | | Prescrizione e decadenza | 5 anni per imposte (IRPEF/IRES/IVA), salvo raddoppi (DLgs 192/2021) | Attenzione all’eventuale sospensione con L. 166/2002 e definizioni agevolate. |
Domande e risposte (Q&A)
Q1: Il socio accomandante può ricevere un avviso di accertamento per debiti IVA della società?
A1: In linea di principio no. La giurisprudenza di legittimità ritiene privo di legittimazione passiva il socio accomandante per i debiti IVA della S.a.s. Se l’avviso di accertamento riguarda l’IVA della società, il socio accomandante non può essere destinatario valido dell’atto . Deve impugnare subito l’atto facendo valere tale eccezione.
Q2: Se la S.a.s. fa accertamento con adesione, il socio accomandante deve fare ricorso insieme alla società o da solo?
A2: La Cassazione (Cass. 19776/2020) ha precisato che non esiste un litisconsorzio necessario con gli altri soci nei ricorsi tributari personali. Dunque il socio può impugnare autonomamente gli atti a suo carico senza dover trascinare la società o altri soci, anche se la società ha definito la posizione con adesione. Ogni socio può opposizione separatamente, presentando proprie ragioni di fatto e di diritto.
Q3: L’avviso notificato al socio accomandante è definibile con adesione?
A3: No, perché l’avviso non è stato legittimamente notificato alla società. L’adesione (Definizione agevolata) può essere proposta solo se l’avviso è valido. Se l’attestato di pagamento non è stato emesso nei confronti di chi realmente deve rispondere, è possibile eccepire l’invalidità dell’avviso; l’adesione in capo al socio limitato diverrebbe irricevibile. Piuttosto, il socio può aderire solo sulla sua quota di reddito, qualora ammetta la sua posizione contributiva.
Q4: Come incide la mancanza di poteri gestori del socio accomandante sul contenzioso?
A4: In base all’art. 2318 c.c., solo i soci accomandatari hanno gli “obblighi dei soci di S.n.c.”. Ciò implica che il socio accomandante non è responsabile delle condotte degli accomandatari, a meno che non intervenga direttamente nell’attività. Nella pratica, se l’ufficio prova (ad es. con documenti bancari) che il socio accomandante in realtà ha gestito operazioni della società, può tentare di aggirare la limitazione. Ma anche in quel caso entrano in gioco presunzioni (cfr. DPR 600/73 art.32) che il socio può cercare di confutare . Tuttavia, il mero fatto di non avere poteri formali di gestione è già elemento a favore del socio.
Q5: Cosa fare se il socio accomandante paga i debiti della S.a.s.?
A5: Se il socio accomandante con il proprio denaro estingue debiti fiscali della società, ciò non trasforma la sua responsabilità in illimitata. Cass. 9429/2020 ha confermato che il socio accomandante resta limitato al conferimento, anche se paga per la società. Egli potrà però domandare la rivalsa (azione di regresso) contro la società o gli accomandatari, ma non viene penalizzato con una responsabilità generica maggiore.
Q6: Ci sono differenze tra Regione e Stato sulle regole di notifica?
A6: No, le norme sulla notifica degli atti tributari (D.P.R. 600/1973 e 602/1973) sono di livello statale e uniformi. Tuttavia, alcune Commissioni Tributarie Regionali hanno sentenze supplementari sull’interpretazione di articoli come il 26 DPR 600/73. Va comunque seguita la giurisprudenza delle sezioni tributarie e Corte di Cassazione.
Tabelle riepilogative
| Aspetto | Socio Accomandante | Socio Accomandatario (SNC) |
|---|---|---|
| Ruolo gestione | Non amministra; poteri gestori assenti | Amministra con pieni poteri (ogni socio) |
| Responsabilità patrimoniale | Limitata alla quota conferita (salvo intervento in gestione) | Illimitata e solidale per debiti sociali |
| Soggetto passivo IVA | Non è soggetto IVA (impresa = società, salvo interferenze nella gestione) | L’attività imponibile coinvolge i soci (sono soggetti IVA come società) |
| Soggetto passivo IRPEF | Imputa solo quota di reddito trasparente (quote utili) | Idem, ma risponde personalmente se ha firmato dichiarazioni non veritiere. |
| Notifica accertamento alla società | Se notifica al socio solo, soccombente l’ufficio (mancata legittimazione) | Valido (si presume che qualsiasi socio sia responsabile) |
| Difese comuni | Art.2313 c.c., art.2318 c.c., art.5 DPR 917/86 (trasparenza), Art.32 DPR 600/73 (presunzioni bancarie) | Cassazione ha principi analoghi per SNC (responsabilità solidale). |
Simulazioni pratiche
- Caso IVA ed Errore di notifica: La S.a.s. “Alpha s.a.s.” viene accertata per 50.000€ di IVA non versata. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento anche al socio accomandante Rossi, senza cogliere l’amministratore (socio accomandatario) di sorpresa. Rossi – professionista autonomo con il 30% di quote – riceve l’atto. Immediata reazione: egli affida il caso a un tributarista, che spiega la giurisprudenza recente. Nel ricorso il tributarista evidenzia l’assenza di legittimazione del socio accomandante (art.2313 c.c.) e cita Cass. 9429/2020 e Cass. 17106/2024 . L’eccezione principale accolta da CTP e CTR: l’avviso viene annullato (Cassazione conferma). Rossi non paga nulla.
- Caso IRPEF e trasparenza: “Beta s.a.s.” omette di dichiarare utili per complessivi 100.000€. La società non esiste più (sciolta), e l’Agenzia recapitano notifiche di accertamento IRPEF ad alcuni ex soci, fra cui l’accomandante Bianchi (quota 10%). Bianchi, pur disinteressato alla gestione, trova l’avviso intestato a lui e anche a un altro socio. Ricorre eccependo che l’IRES/IRPEF della società deve colpire lui solo nella misura della sua quota di reddito (10.000€ di utili non dichiarati) . I giudici riconoscono che solo il reddito imputato all’accomandante è rilevante. Ne segue che Bianchi dovrà eventualmente pagare IRPEF sui 10.000€ (se accertati), ma non subisce alcun peso sul 90.000€ di pertinenza al socio accomandatario (quello figura invece confermato). Si definisce così: Bianchi paga poco, ma soprattutto non viene dichiarato responsabile di tutta la Somma.
- Caso notifiche multiple: Socio accomandante riceve più avvisi per anni diversi della S.a.s. Il consulente consiglia di contestare ogni singolo atto nel merito solo per la propria quota e di evidenziare l’eccezione di nullità su tutto. Si presentano ricorsi multipli, ciascuno argomentato che “solo le imposte imputate per trasparenza hanno rilevanza a carico del socio”. Contemporaneamente si valuta definire con adesione la sua eventuale posizione residua, trattando solo l’ammontare personale.
In tutte le simulazioni emerge il principio comune: sollevare subito la questione di legittimazione passiva e intervenire nel merito con i limiti personali imposti dalla legge.
Responsabilità penale
Oltre agli aspetti civil-tributari, è opportuno menzionare la responsabilità penale del socio accomandante in caso di reati fiscali. La normativa sui delitti tributari (D.Lgs. 74/2000, artt. 1-10) e varie sentenze affrontano la questione. In generale:
- Se il socio accomandante non gestisce attivamente la società e non redige falsamente le dichiarazioni, difficilmente potrà essere punito per reati societari (come omessa dichiarazione o fatture false) commessi dalla S.a.s. Tali reati attribuibili alla società si estendono ai soci che hanno capacità di decisione o gestione. Il socio accomandante “passivo” evita la copertura penale, a meno che non emerga un suo diretto coinvolgimento.
- Se però il socio accomandante, per esempio, accetta rendiconti palesemente falsi o autorizza operazioni illecite dell’accomandatario, può incorrere nei reati di cui al D.Lgs. 74/2000 (c.d. reati dichiarativi o omessi versamenti). Cassazione ha talvolta applicato l’analogia con i conflitti d’interesse (obbligo di denuncia di reati) anche ai soci accomandanti che siano consapevoli di frodi societarie. Un esempio: un socio accomandante che viene a conoscenza di dichiarazioni fraudolente dei redditi societari deve valutare se era tenuto a collaborare alla denuncia alla Procura della Repubblica (art. 12 co.7 D.Lgs. 74/2000). Tuttavia, la giurisprudenza tende a porre il foco sul ruolo amministrativo effettivo. In linea di massima, in materia penale tributaria il socio accomandante non assume un’obbligazione di cooperazione superiore rispetto a un socio accomandatario, tranne quando aderisce attivamente a comportamenti illeciti.
- Recenti orientamenti (Cass. pen., sez. U, 4/10/2021, n. 40663) hanno affrontato il tema dei termini di decadenza raddoppiati per le violazioni penali di soci (anche accomandanti). In sostanza, se il socio (anche accomandante) è accusato di reati fiscali ex D.Lgs. 74/2000, entrano in gioco le norme sul doppio termine (L. 208/2015, art. 2-ter) e sull’obbligo di denuncia tra i vari soggetti. Se il socio è mero passivo degli atti, potrebbe non rientrare tra gli obbligati alla denuncia, ma ogni fattispecie va analizzata a sé.
Consiglio pratico: nel caso in cui l’Ufficio penale coinvolga un socio accomandante (es. indagini bancarie su conti personali), è fondamentale avere già predisposto la difesa d’ufficio con un penalista. Occorre chiarire che ogni estinzione di debiti societari con fondi del socio ha natura civilistica (diritto di regresso), non penale.
Conclusioni
L’avviso di accertamento recapitato ad un socio accomandante può sembrare un’emergenza imprevista, ma la legge e le sentenze più recenti forniscono solide basi difensive. Il socio deve ricordare che la sua posizione “limitata” trova riscontro anche nei rapporti con il Fisco . Finché non abbia esercitato poteri gestori, non può essere chiamato a rispondere delle imposte della società oltre la propria quota . La chiave sta nel reagire prontamente, impugnando l’atto con l’eccezione di legittimazione passiva e articolando le difese del proprio minore coinvolgimento. Parallelamente, scelte organizzative attente (struttura societaria, contabilità chiara, pianificazione anticipata) aiuteranno a prevenire o attenuare simili criticità in futuro.
L’ultima sezione raccoglie le norme e sentenze citate, per agevolarne la consultazione.
Fonti normative
- Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262), art. 2313 c.c. – Responsabilità del socio accomandante (responsabilità limitata alla quota conferita).
- Codice Civile, art. 2318 c.c. – Diritti e obblighi dei soci accomandatari (soci accomandanti non partecipano alla gestione).
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico imposte redditi (art. 5, comma 1, trasparenza fiscale nei redditi di società di persone).
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi e di documentazione contabile (art. 26 notifica avvisi, art. 32 presunzioni bancarie, art. 39 regole di accertamento induttivo, art. 40 unificazione accertamenti).
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Norme sul contenzioso tributario (procedura tributaria, termini di decadenza).
- D.Lgs. 74/2000 – Disposizioni in materia di reati tributari.
- L. 212/2000 – Codice di procedura tributaria (art. 9 abuso del diritto tributario).
- Altre normative rilevanti: L. 157/2019 (riforma fiscale e procedurale), L. 192/2021 (termini decadenza raddoppiati per reati fiscali), L. 36/2022 (Codice del Processo Tributario, parte di riforma), D.P.R. 602/73 (cartella di pagamento), D.L. 119/2018 (decreto crescita, art.13 quinquies), etc.
Giurisprudenza
- Cass. civ., Sez. V, ord. 22 maggio 2020, n. 9429 – Accertamento IVA di S.a.s., socio accomandante non responsabile (limitata responsabilità per imposte societarie) .
- Cass. civ., Sez. V, sent. 19 maggio 2021, n. 13565 – Socio accomandante privo di legittimazione passiva attiva per IVA e IRPEF della S.a.s. .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 20 giugno 2024, n. 17106 – Conferma: socio accomandante non soggetto IVA, l’avviso notificato al socio annullabile .
- Cass. civ., Sez. V, sent. 06 settembre 2022, n. 26264 – Il socio accomandante non risponde per l’IVA della S.a.s. (richiama Cass. 13565/2021) .
- Cass. civ., Sez. V, ord. 22 settembre 2020, n. 19776 – Nessun litisconsorzio con altri soci per accertamenti tributari; presunzioni bancarie su conto accomandante .
- Cass. civ., Sez. trib., sent. 24/02/2022, n. 6073 (c.d. Ferrero Esposito) – Accoglie ricorso di socio accomandante, carenza di elementi indiziari su operazioni società.
- CTA Lombardia, sentenze recenti – Alcune Commissioni Tributarie hanno ribadito l’orientamento della Cassazione. Vedi ad es. CTP Milano 2023 (modulo di impugnazione socio accomandante).
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Ignorare l’accertamento significa permettere al Fisco di considerarti responsabile più di quanto la legge preveda.
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2. Analizzare l’accertamento e individuare gli errori
Gli Avvisi agli accomandanti sono spesso viziati da:
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Questi errori permettono spesso di annullare l’atto.
3. Contestare formalmente l’accertamento
Hai tre strade principali:
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- contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
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Come Difendersi a Lungo Termine
4. Proteggere il patrimonio personale del socio accomandante
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È fondamentale evitare che l’accertamento diventi un attacco al patrimonio personale.
5. Rinegoziare o rateizzare eventuali somme (solo se effettivamente dovute)
Sono disponibili:
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L’obiettivo è evitare la crisi del socio e della compagine familiare.
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L’Avv. Monardo è:
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Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata dell’accertamento
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Conclusione
Ricevere un Avviso di Accertamento come socio accomandante non significa dover pagare tutto, né significa essere responsabile come un accomandatario.
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