Avviso Di Accertamento A Società In Liquidazione: Come Difendersi Immediatamente E A Lungo Termine

Se la tua società in liquidazione ha ricevuto un Avviso di Accertamento, è fondamentale intervenire subito.
In questa fase l’Agenzia delle Entrate tende a intensificare i controlli e può tentare di far ricadere responsabilità su liquidatore e soci, anche quando non dovuto.

La liquidazione è un momento critico: anche un semplice ritardo può trasformare una contestazione contestabile in una pretesa definitiva con effetti pesanti sulla chiusura della società.

Perché una società in liquidazione riceve un Avviso di Accertamento

  • verifiche fiscali relative agli anni precedenti la liquidazione
  • contestazioni su plusvalenze, minusvalenze o riparto del patrimonio
  • presunti ricavi non dichiarati o costi non deducibili
  • irregolarità contabili rilevate in sede di liquidazione
  • accertamenti IVA, induttivi o bancari
  • presunte distribuzioni ai soci ritenute non giustificate
  • controlli su fatture, magazzino, crediti o rimanenze finali

Cosa fare subito

  • analizzare con precisione la data di apertura della liquidazione e la legittimità della notifica
  • verificare se l’accertamento è viziato o non adeguatamente motivato
  • controllare l’eventuale responsabilità del liquidatore e dei soci
  • raccogliere bilanci, inventari, verbali, delibere e documentazione contabile
  • evitare ammissioni di debito o adesioni affrettate
  • attivare tempestivamente gli strumenti difensivi previsti dalla legge:
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione
    • ricorso alla Commissione Tributaria
    • richiesta di sospensiva dell’esecutività dell’atto
  • verificare se la pretesa può interferire con la procedura di liquidazione e con il riparto finale

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • responsabilità personale del liquidatore
  • contestazioni verso i soci in caso di presunte distribuzioni non corrette
  • iscrizione a ruolo e avvio della riscossione
  • pignoramento conti correnti, crediti e beni aziendali
  • aumento di sanzioni e interessi durante la liquidazione
  • impossibilità di chiudere la società fino alla definizione della controversia

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha maturato esperienza specifica nella difesa fiscale di società in liquidazione e nella tutela del liquidatore.
Collabora con un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti specializzati.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • contestare la fondatezza dell’accertamento e far valere errori dell’Agenzia
  • impedire responsabilità indebite a carico del liquidatore o dei soci
  • ottenere sospensive e bloccare gli effetti immediati dell’atto
  • ridurre o annullare la pretesa fiscale
  • proteggere liquidazione, patrimonio residuo e riparto finale
  • costruire una difesa efficace sia immediata sia a lungo termine

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1. Quadro generale: società in liquidazione e rapporti con il Fisco

La società in liquidazione è una società (di capitale o di persone) che ha deliberato lo scioglimento e ha avviato la fase di liquidazione per estinguere le obbligazioni sociali, liquidare il patrimonio ed eventualmente distribuire l’eventuale residuo attivo ai soci. Civilisticamente, la società resta soggetto giuridico fino alla cancellazione dal Registro delle Imprese, dopodiché si estingue definitivamente. Tuttavia, per i tributi rimasti insoluti rimane una “finzione di sopravvivenza fiscale” fino a 5 anni dalla cancellazione . In altri termini, fino a 5 anni dopo la cancellazione del soggetto giuridico, il Fisco continua a considerare la società “esistente” ai fini di liquidazione, accertamento e riscossione . Trascorso tale termine il rapporto societario si estingue totalmente e subentra l’operatività tipica dell’art. 2495 c.c.: i soci di S.r.l. o S.p.A. rispondono solo entro il limite delle somme loro percepite in fase di liquidazione, e solo per i debiti di imposta evidenziati nel bilancio finale . Per le società di persone (S.n.c., S.a.s.), invece, i soci (o soci accomandatari) rimangono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anche dopo la chiusura . L’imprenditore individuale risponde sempre illimitatamente con il proprio patrimonio personale dei tributi maturati durante l’esercizio dell’attività .

Dal punto di vista tributario, durante la liquidazione la società continua a essere soggetto passivo d’imposta e deve presentare regolarmente le dichiarazioni (IRPEF/IRES, IVA, IRAP, ecc.) relative agli esercizi di liquidazione . Per gli anni fiscali intercalari (quelli della liquidazione), fino al 2024 vigeva un meccanismo provvisorio/di conguaglio finale: i redditi venivano tassati anno per anno in via provvisoria e poi ricalcolati nel bilancio finale. Dal 2025, con il D.Lgs. 192/2024, è subentrata una disciplina più lineare: ogni esercizio di liquidazione è tassato definitivamente (senza conguaglio globale finale), salvo un’opzione di carry-back delle perdite dell’ultimo esercizio entro cinque anni . Sia nella normativa ante che in quella post 2025, il principio è comunque che i redditi di liquidazione si determinano sulla base del bilancio finale.

Infine, se la società è in stato di insolvenza (c.d. “stato di crisi” secondo il nuovo Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019), si applicano le procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale/fallimento, ecc.). In tali casi, gli effetti fiscali rientrano nel contesto del passivo fallimentare. Recentemente la Cassazione (ordinanza n. 27796/2024) ha chiarito che in liquidazione coatta o fallimento le azioni di accertamento tributario si propongono in via ordinaria solo se sussiste uno specifico interesse non altrimenti tutelabile; altrimenti il credito tributario deve essere fatto valere tramite insinuazione nello stato passivo . In sintesi, per le società in liquidazione volontaria il Fisco agisce direttamente contro la società (valendosi della finzione quinquennale); per quelle in liquidazione giudiziale o coatta, i tributi si sommano al passivo della procedura, salvo casi particolari.

2. Normativa di riferimento

  • Codice Civile (d.Lgs. 262/1942) – Art. 2495 c.c.: effetti della cancellazione post-liquidazione. Prevede che dopo la cancellazione della società, i creditori sociali possono agire solo contro gli ex soci (fino alle somme ricevute in liquidazione) o contro i liquidatori in caso di loro colpa . Art. 2484-2492 c.c.: cause di scioglimento, obblighi degli amministratori, nomina e doveri dei liquidatori, redazione del bilancio finale, piano di riparto, ecc. Per le società di persone, art. 2312 c.c. prevede la responsabilità illimitata dei soci in caso di liquidazione.
  • DPR 917/1986 (TUIR) – Art. 182: disciplina dei redditi delle società in liquidazione. Modificato dal D.Lgs. 192/2024 (delega fiscale), che ha riformulato il criterio di tassazione (vedi sopra) .
  • Statuto del contribuente (L. 212/2000) – Art. 12, co. 7: decadenza quinquennale. Stabilisce i termini di decadenza ordinari per l’accertamento (5 anni dall’anno di omessa dichiarazione). La Cassazione ha confermato che lo stato di liquidazione della società non giustifica alcuna deroga a tale termine (Cass. 3045/2023) .
  • D.Lgs. 175/2014, art. 28, comma 4: finzione giuridica di sopravvivenza fiscale. Dispone che, ai soli fini di liquidazione, accertamento e riscossione, l’estinzione della società si consideri effettiva dopo 5 anni dalla cancellazione . La Corte Costituzionale, sentenza n.142/2020, ha confermato la legittimità di questo regime, ritenendolo ragionevole per bilanciare certezza del contribuente e interesse erariale .
  • DPR 600/1973 e DPR 602/1973 – Procedure degli accertamenti e della riscossione. In particolare, art. 36 DPR 602/73: soggetti obbligati subsidiariamente. Prevede che i soci (nelle società di capitali) e i liquidatori (nonché gli amministratori in particolari ipotesi) possano essere dichiarati responsabili con atto motivato e notifica ai sensi del DPR 600/73, per il mancato pagamento di imposte della società . L’art. 65 DPR 600/73 regola la trasmissione dei debiti tributari agli eredi nel caso di impresa individuale cessata.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – Prevede la possibilità di concordati preventivi e liquidazione giudiziale. L’art. 293 (Liquidazione coatta amministrativa) ha portata simile alla liquidazione giudiziale per banche, assicurazioni, enti, ecc.
  • Legge n. 160/2019, art. 1, comma 792 e D.Lgs. 110/2024 (attuazione delega fiscale) – Introducono l’avviso di accertamento esecutivo per i tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, accise, registro, bollo, ecc.) e successivamente per quelli regionali. Dal 2024, molti avvisi di accertamento notificati regolarmente producono titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica, senza necessità di emettere la tradizionale cartella .
  • Altro: costituzioni di enti impositori, statuti di riscossione locali, ecc. – A seconda del tributo (es. riscossione diretta Enti Locali, Regioni), esistono norme analoghe che possono trasformare in esecutivi certi atti di accertamento.

Tutte queste norme si integrano con la prassi e la giurisprudenza: ad esempio, la Cassazione ha chiarito che la cancellazione societaria non paralizza l’azione erariale (Cass. 24023/2025) e che la responsabilità per tributi non pagati è di natura civilistica “ex lege” .

3. Conseguenze fiscali della liquidazione volontaria

3.1. Effetti sulla decorrenza dei termini (decadenza e prescrizione)

  • Decadenza per l’accertamento tributario: Il termine ordinario per emettere avvisi di accertamento (art. 12 Statuto del contribuente) resta di norma 5 anni dall’anno di effettuazione dell’infedele o omesso versamento (esteso a 7 anni in presenza di reato fiscale). La chiusura della società non sospende né allunga questo termine: l’Agenzia deve notificare l’avviso entro i termini ordinari. In pratica, anche se la società è stata cancellata dal Registro Imprese, l’ufficio deve far pervenire l’avviso di accertamento entro 5 anni dalla dichiarazione relativa all’anno contestato (salvo reati). Un’unica eccezione è data dai reati tributari scoperti, che consentono 7 anni di decadenza. La Cassazione ha ribadito che lo stato di liquidazione non giustifica l’emissione di accertamenti “ante tempus” (prima dei normali termini) . Dunque, anche durante la liquidazione volontaria la tassazione deve essere eseguita secondo le regole ordinarie sui termini.
  • Prescrizione della riscossione: Ai fini della riscossione coattiva, il credito tributario decadrà in genere dopo 10 anni dall’ultima notifica valida (cartella o atto esecutivo) . Se la società è stata chiusa e i suoi soci non ricevono alcun atto per 10 anni, il debito non è più riscuotibile. Tuttavia, occorre attenzione alle notifiche interruttive: solleciti, intimazioni di pagamento, preavvisi ipotecari inviati ai soci possono mantenere vivo il diritto dell’Erario oltre il termine decennale . In ogni caso è buona prassi eccepire la prescrizione in giudizio, perché spesso l’Agenzia non la riconosce spontaneamente.

3.2. Limiti alla responsabilità dei soci

  • Società di capitali (S.r.l., S.p.A., ecc.): I soci rispondono dei debiti della società solo nel limite delle somme percepite in sede di liquidazione. Cioè, dopo la cancellazione la responsabilità residua dei soci è parziaria e limitata: un socio può essere chiamato a pagare solo l’importo degli utili o del rimborso di capitale ricevuti nel bilancio finale di liquidazione . In base all’art. 2495 c.c., se un socio non ha ricevuto nulla, in linea di massima non dovrebbe nulla al Fisco. In pratica, questo crea un “obiettivo” massimo di pagamento per ciascun socio: se l’Agenzia chiede una somma complessiva maggiore rispetto all’attivo distribuito, tale eccesso deve essere motivato caso per caso (ad esempio presupponendo presunti redditi occultati o atti elusivi). Sotto tale limite, i soci possono opporsi all’accertamento sostenendo il principio di personalità della sanzione e la impossibilità di essere chiamati a pagare più di quanto hanno incassato . Attenzione: alcune pronunce recenti dibattono sulle sanzioni amministrative: la Cassazione (Cass. 24316/2023) ha ritenuto che, una volta estinta la società, né soci né liquidatori rispondono delle sanzioni tributarie perché manca un autore fisico del reato (principio di personalità della sanzione) . Tuttavia, altra giurisprudenza (Cass. 23341/2024) ha affermato che le sanzioni possono essere richieste ai soci entro il limite dell’attivo percepito (accumulo di sanzioni più imposte) . Il contrasto non è risolto: in via prudenziale, gli ex soci dovrebbero comunque impugnare la parte sanzionatoria dell’atto erariale appellandosi al principio di personalità della sanzione (art. 2, co.2 D.Lgs. 472/97; art. 7 D.L. 269/2003) .
  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.): I soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali per legge (art. 2312 c.c.). Questo non cambia dopo la liquidazione: la cancellazione non trasforma la responsabilità illimitata in limitata. Di conseguenza, un socio di S.n.c. o un accomandatario di S.a.s. può essere chiamato a rispondere con tutto il proprio patrimonio per i debiti tributarî ancora non soddisfatti . Solo gli accomandanti (in S.a.s.) conservano responsabilità limitata al conferimento. Il liquidatore di una società di persone risponde anch’egli illimitatamente solo se, per sua colpa, ha gestito la liquidazione violando l’obbligo di pagare prima i creditori privilegiati; altrimenti non ha una responsabilità tributaria automatica (per analogia a quanto stabilito per i capitali) .
  • Imprenditore individuale: L’imprenditore individuale che cessa l’attività resta sempre debitore personale illimitato dei tributi maturati fino alla chiusura . Il semplice annullamento della partita IVA non estingue automaticamente i debiti tributari: l’Agenzia può rivolgersi agli eredi (art. 65 DPR 600/73) fino al limite delle sostanze trasmesse. In pratica, l’imprenditore individuale non gode di responsabilità limitata; il suo patrimonio personale rimane aggredibile anche dopo la fine dell’attività .

La tabella seguente riassume sinteticamente la ripartizione della responsabilità residua dopo la liquidazione:

Tipo di impresaResponsabilità ex soci (o eredi)Responsabilità ex liquidatori/amministratoriRiferimenti
Società di capitali (S.r.l., S.p.A., ecc.)Soci rispondono limitatamente alle somme ricevute in liquidazione (pro quota). Se non hanno percepito nulla, non pagano nulla (resta accertabile solo il debito della società estinta) .<br>NB: l’Amministrazione deve dimostrare cosa hanno incassato prima di agire sui soci.Liquidatore risponde illimitatamente solo se ha violato i doveri legali (es.: ha fatto pagamenti preferenziali ad altri creditori sottraendo risorse al Fisco, o ha occultato attivo) . In assenza di colpa grave, non risponde dei tributi non pagati. Amministratori pre-liquidazione non sono coobbligati di per sé; rispondono soltanto in caso di particolari illeciti (ocultamento di beni, mancata attivazione della liquidazione quando dovuto, ecc.) .Art. 2495 c.c.; Art. 36 DPR 602/73 (co.3: soci; co.2-4: liquidatore); Cass. 23341/2024; Cass. 24316/2023
Società di persone (S.n.c., S.a.s.)Soci (o accomandatari) sono illimitatamente e solidalmente responsabili di tutti i debiti sociali per legge, e ciò permane anche dopo cancellazione (la società estinta non può pagare, quindi i creditori agiscono sui soci) . Soci accomandanti di S.a.s.: responsabilità limitata al conferimento + eventuali utili percepiti.Liquidatore: come per i capitali (art. 2312 c.c.), risponde illimitatamente solo se in colpa per aver omesso pagamenti a creditori (art. 2312 c.c.) . Amministratori di fatto: possono essere considerati coobbligati in caso di mala gestio (es. distrazioni, frodi) prima della liquidazione .Art. 2312 c.c.; Art. 36 DPR 602/73 (co.1); giurisprudenza costante (soci successori nei processi).
Impresa individualeL’imprenditore è l’unico debitore: risponde illimitatamente con il proprio patrimonio di tutti i tributi maturati durante l’attività. La chiusura della partita IVA non elimina l’obbligo (il debito può passare agli eredi) .Non esiste un liquidatore formale (eventualmente un curatore nominato, es. in caso di successione, risponde nei limiti del mandato). L’imprenditore può valutare strumenti come la liquidazione del patrimonio (procedura di sovraindebitamento) se in crisi finanziaria.Art. 65 DPR 600/73 (debiti tributari trasmessi agli eredi); Art. 2312 c.c. (per analogia nei debiti passivi).

Nota sulle sanzioni: La responsabilità per sanzioni tributarie (multe) presenta un regime peculiare. Tradizionalmente si riteneva che le sanzioni non si trasmettessero ai soci/liquidatori (principio di personalità della sanzione). Cass. 24316/2023 ha confermato che soci e liquidatori non rispondono delle sanzioni amministrative a carico della società estinta . Tuttavia, Cass. 23341/2024 ha affermato il contrario per i soci, ritenendo che possano essere chiamati a pagare le sanzioni solo entro il limite delle somme ricevute . Le Sezioni Unite (Cass. 3625/2025) hanno lasciato aperto il contrasto interpretativo. In sede difensiva, il socio ex-liquidatore dovrebbe comunque contestare ogni pretesa sanzionatoria appellandosi al principio di personalità della sanzione, dando atto che l’obbligazione tributaria (imposte) non diventa per legge coobbligazione tra gli individui.

4. Tipologie di accertamento e novità esecutive

4.1. Avviso di accertamento “ordinario” vs “esecutivo”

In passato l’avviso di accertamento (ex artt. 36-39 DPR 600/1973) costituiva un provvedimento preliminare: se non impugnato entro 60 giorni, l’Ufficio emetteva tradizionalmente una cartella di pagamento per la riscossione. Dal 2019 (L. 160/2019) e con le recenti riforme del 2024, molte tipologie di avviso si sono trasformate in atti esecutivi. Il D.Lgs. 110/2024 (attuazione delega fiscale) ha esteso l’istituto dell’avviso di accertamento esecutivo ad una vasta gamma di tributi erariali e regionali . In pratica, se entro 60 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento (già esecutivo) non si impugna l’atto, quest’ultimo diventa titolo esecutivo senza necessità di emettere cartelle o ruoli successivi . Decorsi altri 30 giorni dalla scadenza del pagamento, l’importo viene affidato all’Agente della Riscossione (ex Equitalia) per l’esecuzione coattiva .

Implicazioni pratiche: per il contribuente questo rende ancora più urgente l’azione difensiva: il termine di 60 giorni coincide con la fine del termine di impugnazione, e la mancata opposizione rende l’atto immediatamente esecutivo . Pertanto, ricevuto un avviso (soprattutto per tributi diretti o indiretti), è fondamentale valutare subito le misure cautelari (ad es. richiesta di sospensione, opposizione al giudice tributario) o – se opportuno – aderire a eventuali definizioni agevolate o rimborsi. Attenzione inoltre alle novità in campo locale/regionale: anche gli accertamenti per tributi regionali seguono ora regole analoghe (avviso esecutivo dopo 60 giorni) .

4.2. Accertamenti nei confronti dei soggetti terzi

Oltre all’avviso rivolto alla società (intestato al soggetto giuridico in liquidazione), l’Amministrazione può notificare “accertamenti nominativi” ai soggetti obbligati in via sussidiaria (ex art. 36 DPR 602/73). Ad esempio, per recuperare imposte IRES/Irap non pagate, può emettere un avviso di accertamento direttamente contro i soci o il liquidatore, chiamandoli a rispondere ex lege del debito sociale . Tali atti “personalizzati” servono a provare caso per caso il passaggio dell’attivo o l’eventuale colpa del liquidatore. In ogni caso, come ricordato, la responsabilità sussidiaria non è automatica: occorre specifica notifica motivata (ex DPR 600/73 art. 60) nei confronti dei soci/liquidatore, i quali possono poi impugnare quel provvedimento .

4.3. Accertamenti coattivi di altri enti

Non solo l’Agenzia delle Entrate: anche altri enti impositori (Regioni, Province, Comuni) possono notificare cartelle di pagamento o avvisi esecutivi alla società in liquidazione o ai suoi successori (es. per addizionali IRPEF, IMU, TARI, bollo auto, tassa automobilistica statale, ecc.). Dal 2024-25 le stesse regole di esecutività si applicano, per le Regioni, agli atti di accertamento sulle addizionali e altri tributi locali (D.Lgs. 87/2024). In pratica, la società in liquidazione potrebbe trovarsi ad affrontare atti esecutivi di tanti uffici (Agenzia Entrate-Riscossione, esattorie locali, Agenzia Riscossione Entrate, ecc.). Tutti questi atti devono essere contestati nei termini per evitare l’esproprio coattivo immediato.

5. Difendersi nell’immediato: azioni amministrative e ricorsi

5.1. Verificare la regolarità formale dell’atto

Il primo passo, ricevuto un avviso di accertamento, è controllarne la validità formale. Ad esempio: è stato notificato nei termini (è esecutivo)? È correttamente motivato? Se l’avviso si fonda su una verifica, la motivazione dovrebbe indicare i presupposti di fatto e di diritto . Eccezione importante: se la liquidazione è stata effettuata con le dichiarazioni già rese dal contribuente, Cass. 18330/2024 ha stabilito che la motivazione della cartella (o dell’avviso, equivalenti ai fini della motivazione) può essere assolto con un mero richiamo alle dichiarazioni stesse, in quanto il contribuente ne era già a conoscenza . In sostanza, qualora l’avviso riprenda integralmente i valori indicati nelle dichiarazioni di liquidazione (già note al contribuente), la Corte ha ritenuto sufficiente che l’atto faccia espresso riferimento a quelle dichiarazioni senza dover ripetere ogni ragionamento sul calcolo. In ogni altro caso, l’atto deve comunque esplicitare le ragioni della pretesa. Una motivazione chiaramente insufficiente può costituire motivo di nullità dell’atto o quantomeno causa di successo in giudizio se denunciata tempestivamente.

5.2. Contraddittorio e autotutela

Se l’avviso è preceduto da una verifica o un accesso, conviene cogliere l’occasione per collaborare e presentare memorie difensive prima della formale notifica (contraddittorio endoprocedimentale). Se invece l’avviso è già stato notificato, si può comunque inviare all’Agenzia – entro il termine di impugnazione – osservazioni scritte sul merito degli elementi di fatto e di diritto. Talvolta, può essere utile chiedere all’Ufficio un confronto o un rimborso spontaneo (autotutela), specie per voci di debito contestate in modo eccessivo. Ad esempio, si potrebbe proporre di definire in via amministrativa parti non contestabili dell’avviso (o chiedere rateizzazione/definizione agevolata ai sensi di leggi in vigore) per concentrarsi sulle parti discusse. Attenzione alle rateazioni e definizioni agevolate: una SRL in liquidazione può richiedere piani di dilazione (fino a 72 rate) per dilazionare il pagamento dei debiti tributari . Tuttavia, se la società venisse cancellata prima dell’estinzione integrale del piano, questo decade ; perciò, se si prevede di mantenere la liquidazione in corso, può convenire non cancellare subito la società fino a quando la dilazione non sia conclusa . In alternativa, alcuni meccanismi di definizione agevolata (rottamazioni, saldi & stralci) possono essere utili per bloccare temporaneamente la procedura esecutiva, a patto di aderire nei termini e con il consenso dell’Agenzia.

5.3. Impugnazione amministrativa

Per gli avvisi di accertamento statali ed esecutivi, se la notifica è avvenuta correttamente, il termine ordinario di impugnazione è di 60 giorni dalla notifica (lo stesso termine della efficacia esecutiva ). Il ricorso deve essere notificato a: 1) l’Agenzia delle Entrate, 2) gli altri eventuali enti impositori competenti (Agenzia Riscossione, Regioni, Comuni), e 3) la società (anche se estinta) tramite il liquidatore o gli ex amministratori come nuovi rappresentanti. A partire dal 2022, la giustizia tributaria è interamente telematica: il ricorso va quindi presentato tramite posta elettronica certificata (PEC) e registrato nei termini. In caso di mancato rispetto del termine, scatta la decadenza dal diritto di ricorso.

Nel ricorso vanno indicati gli errori di diritto e di fatto dell’avviso. Ad esempio: la violazione del termine di decadenza (art. 12 Statuto), l’eccesso di potere, il superamento del limite delle somme distribuite ai soci, la mancata considerazione di eventuali crediti o perdite, ecc. Se l’accertamento include sanzioni e interessi fino a superare l’attivo liquidato, va contestato anche questo punto ricordando che le sanzioni non dovrebbero superare il limite della responsabilità del socio . In ogni caso, spetta all’Ufficio giustificare i calcoli chiesti e al giudice tributario verificarne la correttezza. È inoltre fondamentale segnalare nel ricorso la questione della legittimazione all’impugnazione: la società è estinta, pertanto il ricorso va proposto dai soggetti eredi (ex soci).

Chi può impugnare l’avviso?

Dopo la cancellazione societaria, l’atto impositivo è formale (è intestato alla società), ma la Cassazione ha chiarito che l’impugnazione deve essere promossa dagli ex soci/eredi, non dall’ex-liquidatore “in proprio” . In pratica, ciascun socio può ricorrere separatamente per la propria quota (o tutti congiuntamente per l’intera quota usando lo stesso difensore) . Se nessun socio ricorre, l’avviso si consolida nei confronti della società estinta (che di per sé non può agire) e diventa definitivo; poi l’Agenzia potrà agire esecutivamente direttamente sui soci nei limiti di legge. L’ex liquidatore di regola non ha legittimazione autonoma ad impugnare l’avviso, a meno che non rientri nella compagine sociale (ad es. fosse anche socio) . Cass. 25415/2024 ha ribadito questo principio: l’avviso intestato alla società va impugnato dai soci (o amministratori subentrati), mentre il solo liquidatore non può ricorrere in nome della società ormai estinta .

5.4. Esempio pratico (difesa in fase amministrativa)

Caso simulato: la “Alfa SRL”, in liquidazione volontaria da gennaio 2024, riceve nell’ottobre 2025 un avviso di accertamento per imposte sui redditi relativo al periodo di imposta 2020. Nelle motivazioni l’Agenzia contesta l’omessa dichiarazione IRES 2020 e pretende somme complessive oltre l’attivo distribuito ai soci. Il liquidatore – che ha compilato il bilancio finale dichiarando che nessun utile netto risultava da distribuire – contesta l’avviso per le seguenti ragioni: – Decadenza: poiché per il 2020 la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata entro il 30/9/2021, e il termine di 5 anni per l’accertamento è scaduto il 31/12/2026, in realtà l’avviso del 2025 è ancora valido. Tuttavia, si osserva che lo Stato di liquidazione non consente emissioni ante tempus , e si chiede all’Ufficio di specificare il presupposto normativo dell’omissione contestata. – Limiti alla responsabilità: L’avviso richiede imposte più sanzioni pari a €100.000, mentre dal bilancio finale i soci hanno ricevuto complessivamente €30.000 di utili liquidi. Il ricorso rileva che, secondo l’art. 2495 c.c., i soci non possono essere obbligati a pagare oltre l’ammontare delle somme incassate . Si contesta quindi l’eccesso sanzionatorio, chiedendo a saldo di ricalcolare l’imposta base in misura proporzionale alla quota spettante. – Legittimazione: viene evidenziato che l’avviso è indirizzato alla “Alfa SRL” estinta. Si chiede conferma se almeno uno dei soci intende costituirsi in giudizio, specificando che in mancanza di impugnazione l’atto diverrebbe definitivo .

Il liquidatore protocolla il ricorso (servendosi di un socio o avvocato) entro 60 giorni . Nel frattempo valuta una dilazione (presenta richiesta di rateazione all’entrate sebbene la società sia in liquidazione, consapevole che la cancellazione potrebbe far decadere il piano ).

6. Difendersi a lungo termine: strategie nel contenzioso tributario

6.1. Impugnazione in Commissione Tributaria

Se il ricorso – presentato come sopra – viene definito con sentenza di primo grado (CTP) sfavorevole, il contribuente può appello alla Commissione Tributaria Regionale entro 60 giorni. Anche in questa fase vanno ribadite le questioni evidenziate, con ulteriori argomentazioni giuridiche e probatorie.

In giudizio tributario possono essere proposti i seguenti ordini di motivi (esempi): – Violazione di termini e limiti (Statuto del contribuente): argomentare la decorrenza del termine di decadenza e l’eventuale decadenza dell’atto. – Nullità per vizi di motivazione o notifica: ad es. Cass. 21333/2024 ha stabilito che se un avviso è stato notificato solo al curatore (fallimento), l’atto è efficace solo verso quest’ultimo; gli ex-amministratori sono allora legittimati a impugnare l’atto da quando ne sono venuti a conoscenza . Analogamente, se in liquidazione volontaria l’avviso è inviato all’ex-liquidatore, va chiarito se gli ex soci erano adeguatamente rappresentati. – Error in persona o oggetto della notifica: verificare se l’atto è stata indirizzata correttamente (es. a liquidatore o ex amministratori) . – Determinazione del debito: contesta la differenza tra imponibile dichiarato e imponibile accertato, fornendo prove (estratti conto, bilanci) per dimostrare il corretto ammontare dei redditi o dell’IVA. – Limite di responsabilità dei soci: richiamare l’art. 2495 c.c. e la giurisprudenza che impone di calcolare il debito tributario finale entro l’ammontare effettivamente distribuito, escludendo il superamento di quella soglia . – Sanzioni: se l’accertamento comprende sanzioni, contestarle sottolineando il principio di personalità . – Competenza del giudice tributario: in alcuni casi (per atti di riscossione dopo fallimento, o cartelle notificate post-cancellazione) potrebbe sorgere la questione se il giudice tributario sia competente o meno. Di regola, gli avvisi tributari e le cartelle rientrano nella giurisdizione tributaria (es. Cass. 18330/2024 in materia di motivazione delle cartelle).

Esempio di linea difensiva in Commissione: si immagini che il giudice di primo grado abbia accolto qualche motivo formale, ma respinto quelli principali. Al secondo grado si può insistere, per esempio, sul fatto che il termine decennale di prescrizione della cartella era già maturato, oppure si può proporre prova testimoniale/documentale per dimostrare il riparto di utili. Se necessario, si può eccepire la mancata notificazione di integrazioni di motivazione (ex art. 36 c. 5 c.p.c.) o addirittura insinuare la nullità della notifica per difetto di legittimazione. L’appello può richiedere al giudice di verificare l’effettivo ammontare dei crediti tributari in relazione all’attivo liquidato.

6.2. Possibili evoluzioni: concordato e concorsualità post-cancellazione

Nel lungo termine, il debitore può valutare strumenti concorsuali anche durante la liquidazione. Concordato preventivo o accordo di ristrutturazione: se la società è ancora formalmente in vita e versa in crisi, è possibile proporre questi istituti per bloccare le procedure esecutive e concordare un piano di rientro. Tali accordi, una volta omologati, sospendono infatti l’azione esecutiva e ridefiniscono tempi e modi di pagamento (possibili anche in 6 anni) . Attenzione però: se la società è già cancellata, non è più possibile aprire un concordato; ma si può ipotizzare la liquidazione del patrimonio (procedura di sovraindebitamento) o la riapertura del fallimento, come previsto dalla legge. Infatti, se una società cancellata era già insolvente, i creditori (incluso il Fisco) hanno un anno di tempo dalla cancellazione per chiedere la dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale . Se ciò avviene, si nomina un curatore e si ricostituisce la massa attiva; in tale sede i crediti tributari fanno parte del passivo e vengono liquidati in concorso con gli altri creditori (amministrazione finanziaria inclusa). La procedura fallimentare può comportare revocatorie di pagamenti fatti ai soci prima della cancellazione e responsabilità penali per bancarotta se sono emersi elementi di frode.

Per il debitore, quindi, è essenziale pianificare con i consulenti una strategia prima di avviare la liquidazione di una società indebitata. Meglio attivare percorsi di allerta (accordi di ristrutturazione, certificazione della crisi, ecc.) anziché chiudere precipitivamente la società, perché un concordato omologato permette spesso di ottenere un piano di pagamento sostenibile (come ad es. la dilazione trentennale di debito senza interessi) e blocca le azioni individuali di riscossione.

7. Domande frequenti (FAQ)

  • D: Il Fisco mi chiede più soldi di quelli che ho ricevuto dalla liquidazione. Come è possibile?
    R: Il principio di responsabilità limitata per i soci di S.r.l. assicura che un socio debba pagare al massimo fino all’ammontare delle somme incassate. Tuttavia, l’avviso può includere sanzioni e interessi che superano tale importo. A norma di art. 2495 c.c. si parla di “somma riscossa in base al bilancio finale” come limite; finora non c’è uniformità interpretativa se a questo limite si debbano imputare anche sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate tende a chiedere l’intero importo (imposte + sanzioni + interessi) purché non ecceda l’attivo ricevuto . Cass. 23341/2024 ha affermato che anche le sanzioni rientrano nel limite di €30.000 (nell’esempio) e, quindi, può succedere che la somma richiesta superi il capitale ricevuto solo perché si aggiungono multe/ritardi . In pratica, se l’avviso ammonta a €100.000 e l’attivo spettante ai soci era €30.000, l’eccedenza potrebbe derivare dall’aggiunta di €50.000 di sanzioni più interessi. Il socio può e deve contestare la parte sanzionatoria, appellandosi al principio di personalità della sanzione. Un altro scenario è che l’Agenzia presuma utili occultati: in tal caso chiederà somme anche al di là del riparto ufficiale. Sarà onere dell’Amministrazione dimostrare tale presunzione; in sua assenza l’argomento rimane debole. Resta comunque ferma la regola generale: se si contesta che l’importo dell’avviso supera i limiti legali, va sollevato esplicitamente nel ricorso, così che l’Ufficio sia costretto a giustificare il calcolo e il giudice a verificarlo.
  • D: Dopo la chiusura della società ci sono nuovi termini per l’accertamento?
    R: No. I termini di decadenza per l’accertamento restano quelli ordinari (art. 12 Statuto): l’Agenzia deve emettere gli avvisi entro 5 anni dall’anno di imposta omesso, prorogabili a 7 in caso di reato. La liquidazione e la cancellazione non interrompono né spostano questi termini. Eccezione: se dopo la chiusura emergono fatti penalmente illeciti, il termine si estende a 7 anni. Quindi la società in liquidazione rischia di vedersi notificare atti impositivi anche dopo la chiusura, purché nei termini ordinari. Diversa è la prescrizione della riscossione: una volta che un atto impositivo (avviso, ruolo, cartella) è diventato definitivo, si prescrive normalmente in 10 anni. Se non si vede alcun atto notificato ai soci/liquidatori per 10 anni dopo la cancellazione, il credito non può più essere riscosso. Attenzione però: qualunque atto interruttivo (sollecito, intimazione, preavviso di ipoteca, ecc.) notificato ai coobbligati può estendere la prescrizione. In ogni caso, la prescrizione va sempre eccepita in giudizio perché l’Agenzia raramente la concede d’ufficio.
  • D: Io, come ex socio, posso definire bonariamente con il Fisco il mio debito senza coinvolgere gli altri?
    R: Sì. La responsabilità dei soci è parziaria (il legislatore la definisce “successoria”), ma in pratica ogni socio risponde solo per la propria quota di debiti sociali residui. Ciò significa che un socio al 30% può trattare e pagare il 30% del debito fiscale (in tutto o in parte) liberandosi della propria posizione, mentre gli altri soci manterranno la posizione sugli altri 70%. L’Agenzia spesso tende a chiedere a ciascun socio l’intero ammontare “in solido” fino al soddisfacimento del debito, ma se un socio paga la sua parte, l’importo versato sarà scalato dal conto degli altri. In concreto, nulla vieta a un socio di trovare un accordo separato (ad es. risparmio delle sanzioni pagando subito) lasciando che gli altri contestino o meno. Se un socio paga più della sua quota, può agire in regresso verso gli altri soci per il rimborso dell’eccedenza. Occorre però prestare attenzione: in sede esecutiva l’Erario può decidere di soddisfarsi presso il socio più solvibile. Ecco perché è fondamentale coordinarsi: se sei l’unico con beni, potresti rischiare di pagare per gli altri in esecuzione. Di solito l’Agenzia segnalerà dopo un primo versamento; fino a quel momento il tuo pagamento è conteggiato come anticipo (non ancora regolare soddisfazione). Un consiglio operativo è chiarire per iscritto agli altri soci (via PEC o presso la Commissione Tributaria) l’avvenuto pagamento integrale della propria quota, affinché possano poi continuare la difesa per la parte restante.

8. Conclusioni e raccomandazioni (punto di vista del debitore)

  • Preparazione anticipata: se avete debiti fiscali significativi, non aspettate di arrivare alla liquidazione prima di agire. Valutate prima le implicazioni fiscali di una liquidazione volontaria. Pagate in anticipo i debiti “protetti” (IVA, ritenute) se possibile e includeteli nel bilancio finale. Documentate accuratamente nel bilancio ogni passaggio di denaro, evitando opacità (es. tenere in cassa somme che il Fisco ritiene dovute).
  • Collaborazione con l’Ufficio: se durante la liquidazione si svolge un controllo fiscale, mostratevi collaborativi. Fornite libri contabili, estratti conto, lettere ai creditori. Spiegate le ragioni economiche delle vostre scelte (ad esempio perché avete liquidato poco agli utili). A volte una semplice trattativa con l’ufficio può chiarire malintesi e far emergere errori dell’Amministrazione, evitando il contenzioso. La trasparenza e la buona fede riducono il sospetto di occultamento e frode.
  • Rapidità nell’azione difensiva: se arrivate a ricevere un avviso, non indugiate. I termini di ricorso sono perentori (di norma 60 giorni) e una tardiva impugnazione non è ammessa. Verificate subito i calcoli e preparate il ricorso entro i termini. Se gli importi richiesti vi sembrano eccessivi, potete anche valutare subito una rateazione o un pagamento parziale per evitare conseguenze penali (il ravvedimento operoso in alcuni casi). Ricordate che, prima ancora del contenzioso tributario, c’è in gioco la responsabilità penale dei liquidatori: se non saldate l’IVA o le ritenute e le giustificate dilazioni, siete a rischio di reato.
  • Conoscenza dei propri limiti giuridici: se siete socio di S.r.l., ricordate che per legge non potete essere chiamati a rispondere oltre l’attivo che avete ricevuto . Questo vi dà un “target” di massimo esigibile (utile in trattativa). Se l’avviso vi chiede molto di più, potete sempre puntare a difendere che il vostro debito è al massimo pari alla vostra quota di attivo. Se siete liquidatore, tenete presente che dovete provare di aver fatto tutto il possibile per pagare i creditori: raccogliete e conservate documenti (rendiconti, estratti conto, comunicazioni ai creditori) che attestino che avete attentamente perseguito il pagamento delle imposte e degli altri debiti.
  • Assistenza specialistica: queste vertenze sono estremamente complesse. Richiedono competenze incrociate (diritto tributario, diritto societario, diritto fallimentare). Non affrontatele in modo “fai da te”. Un avvocato tributarista esperto può trovare nel vostro caso elementi procedurali vincenti (nullità di notifica, incompetenza territoriale, prescrizione, ecc.) o motivi sostanziali da valorizzare. Inoltre, un buon consulente può negoziare con l’Agenzia soluzioni extragiudiziali (piani di rateazione, definizioni agevolate, eventuale aderire a un piano di concordato se ancora possibile). Ricordate: anche questioni apparentemente formali (chi ha notificato a chi e con quali modalità) possono decidere un esito in vostro favore, ma devono essere sollevate correttamente dal ricorso o dal controricorso.

9. Tabelle riepilogative e schemi pratici

Scadenze e termini principali
Termine per impugnare un avviso di accertamento statale/esecutivo60 giorni dalla notifica (chiusura del termine di ricorso coincide con efficacia esecutiva).
Termine di decadenza per l’accertamento fiscale (art. 12, Statuto contribuente)5 anni dall’anno di imposta (7 anni se reato). La liquidazione non sospende questi termini.
Termine di prescrizione della cartella di pagamento10 anni dall’ultima notifica utile (cartella o ruolo). Act di sollecito interrompono la prescrizione.
Durata della “sopravvivenza fiscale”5 anni dalla cancellazione società (secondo art. 28 D.Lgs. 175/2014) . L’Amministrazione può notificare atti a nome della società in questo periodo.
Termine per insinuare un credito fiscale nel fallimentoEntro la presentazione della domanda di ammissione al passivo; se si opta di non inseguire in fallimento, salvo Cass. 27796/2024, in genere si deposita domanda di insinuazione o ci si astiene (vedi CD del fallimento).
Posizione del contribuenteAzione difensiva immediataPossibili strategie a lungo termine
Società di capitali in liquidazioneImpugnare l’avviso con ricorso (ex socio/liquid.) ; contestare l’eccesso rispetto all’attivo ; segnalare difetti di notifica.Richiedere rateazione (evitare cancellazione fino a pagamento) ; considerare definizione agevolata (rottamazione); valutare concordato (se ancora iscritta); preparare ricorso fino in Cassazione.
Società di persone in liquidazioneRicorso dei soci (illimitato) ; contestare singole voci del debito; tenersi pronta l’azione di insinuazione al fallimento se necessario.Eventuale procedure concorsuali: non esiste concordato per snc/sas, ma liquidare con trasparenza; considerare strumenti CCII analoghi (accordo di ristrutturazione con creditori).
Società estinta (cancellata)Impugnare comunque entro i termini (sopravvivenza quinquennale) ; recarsi in CTP con rappresentanza ex socio/liq.Assicurarsi di agire entro i 5 anni di sopravvivenza; eventualmente far dichiarare fallimento entro 1 anno dalla cancellazione (per riaprire la liquidazione).
Impresa individuale cessataImpugnare come persona fisica; l’eventuale debito passerà agli eredi (art.65 DPR 600/73) se provocano successione legittima.Valutare piano di risanamento o liquidazione del patrimonio (sovraindebitamento) per soddisfare i creditori con riduzione del debito.

10. Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice Civile, art. 2484-2495, 2312 – Scioglimento e liquidazione società; effetti della cancellazione (responsabilità dei soci/liquidatori).
  • DPR 600/1973, art. 36, 60, 65 – Norme generali accertamenti fiscali e riscossione, responsabilità sussidiaria di soci/liquidatori, azione esecutiva.
  • DPR 602/1973, art. 36 – Responsabilità “ex lege” di soci/liquidatori per mancato pagamento imposte IRES/Irap.
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000), art. 12 – Termine di decadenza dell’accertamento.
  • D.Lgs. 175/2014, art. 28, c. 4 – Sopravvivenza fiscale della società estinta per 5 anni.
  • D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d’impresa (procedure concorsuali).
  • D.Lgs. 192/2024, art. 18 – Nuovo art. 182 TUIR (tassazione redditi società in liquidazione).
  • D.Lgs. 110/2024, art. 14 – Avviso di accertamento esecutivo per tributi erariali.
  • D.Lgs. 87/2024 – Avvisi esecutivi per tributi regionali e locali.
  • Cassazione Civile e Penale: sentenze rilevanti (es. Cass. 21607/2013; Cass. 31037/2017 sul fallimento societario; Cass. SS.UU. 3625/2025 sulla responsabilità ex art. 36; Cass. ord. 3045/2023; Cass. ord. 24023/2025; Cass. 21333/2024; Cass. 15580/2024; Cass. 25415/2024; Cass. 23341/2024; Cass. 24316/2023; Cass. 20840/2023; Cass. 38130/2022; Cass. 18330/2024).
  • Commissioni tributarie: sentenze aggiornate (CTP/CTR di merito) su liquidazioni, notifica avvisi, iscrizioni ipotecarie (p.es. CTR Bari n. 382/2025, CTR Milano n. 1335/2023, ecc.).
  • Corte Costituzionale, sent. 142/2020 – Legittimità della “finzione fiscale” quinquennale.

La tua società, già in liquidazione, ha ricevuto un Avviso di Accertamento dall’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo

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Perché una Società in Liquidazione Riceve un Avviso di Accertamento

Le contestazioni più comuni riguardano:

  • presunti ricavi sottratti a tassazione negli anni precedenti
  • differenze tra contabilità e dati delle fatture elettroniche
  • costi contestati per mancanza di inerenza
  • movimentazioni bancarie non coerenti con la contabilità
  • errori formali o materiali delle dichiarazioni fiscali
  • ricostruzioni del reddito basate su presunzioni dell’Ufficio

L’Agenzia spesso intensifica i controlli proprio quando una società entra in liquidazione.


I Rischi se Non Intervieni Subito

Un Avviso di Accertamento non gestito può causare:

  • blocco del processo di liquidazione
  • iscrizione a ruolo immediata delle somme contestate
  • cartelle esattoriali verso la società e verso il liquidatore
  • richieste di responsabilità personale al liquidatore
  • azioni su beni residui da distribuire ai soci
  • pignoramenti e fermi amministrativi
  • aumento esponenziale di sanzioni e interessi

La società in liquidazione è particolarmente vulnerabile: il Fisco può cercare di colpire ciò che resta del patrimonio.


Cosa Fare Subito per Difendersi (Azioni Immediate)

1. Bloccare immediatamente la riscossione

Con l’aiuto di un avvocato tributarista puoi:

  • richiedere la sospensione dell’accertamento
  • impedire iscrizioni a ruolo e pignoramenti
  • proteggere i fondi destinati alla liquidazione
  • mantenere il controllo del processo liquidatorio

È il passo più importante e urgente.


2. Analizzare l’accertamento e individuare errori e irregolarità

Gli avvisi alle società in liquidazione sono spesso pieni di vizi:

  • contestazioni non motivate
  • errori nelle ricostruzioni dei ricavi
  • incongruenze tra dati ISA e bilanci
  • calcoli errati di IVA, IRES o IRAP
  • addebiti duplicati
  • violazione del contraddittorio con la società
  • atto notificato con modalità non corrette

Molti di questi errori permettono di annullare completamente l’accertamento.


3. Contestare formalmente l’atto

Le strade possibili sono:

  • istanza di autotutela
  • contraddittorio con l’Ufficio
  • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Il ricorso sospende la riscossione e impedisce al Fisco di aggredire i beni residui della società.


Come Difendersi a Lungo Termine

4. Proteggere il liquidatore e i soci

Una strategia corretta deve evitare:

  • responsabilità personale del liquidatore
  • richieste dirette verso i soci
  • aggressione dei beni residui destinati alla ripartizione
  • confusione tra patrimonio societario e personale

Difendere il liquidatore significa difendere tutta la compagine societaria.


5. Rinegoziare o rateizzare eventuali importi (solo se davvero dovuti)

Sono disponibili:

  • rateizzazioni fino a 120 rate
  • piani agevolati
  • definizioni agevolate e rottamazioni, quando attive
  • soluzioni concordate che non bloccano la liquidazione

L’obiettivo è chiudere la posizione fiscale senza mandare in crisi la società.


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Il tema degli accertamenti nelle società in liquidazione richiede competenze tributarie elevate e conoscenza del diritto societario.
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È il professionista ideale per bloccare accertamenti, difendere liquidatori e soci e ridurre drasticamente le somme richieste.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi approfondita dell’Avviso di Accertamento
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  • ricorso per annullamento totale o parziale
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  • tutela dei beni residui della società
  • trattative per riduzione del debito o rateizzazione
  • supporto fino alla chiusura definitiva della liquidazione

Conclusione

Un Avviso di Accertamento durante la liquidazione non significa che dovrai pagare tutto ciò che il Fisco chiede.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale puoi:

  • bloccare subito l’accertamento,
  • contestare errori e irregolarità,
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