Se un Avviso di Accertamento è stato notificato a una società estinta, cancellata dal Registro delle Imprese, cessata o liquidata, è fondamentale intervenire subito.
In questi casi l’Agenzia delle Entrate può tentare di far ricadere le presunte imposte non versate su liquidatori, soci o amministratori, con conseguenze anche molto gravi.
La difesa deve essere immediata, tecnica e precisa: una società estinta non ha più capacità tributaria, ma ciò non impedisce all’Agenzia di tentare il recupero del presunto credito.
Perché viene notificato un avviso a una società estinta
- la cancellazione è ritenuta “elusiva” dall’Agenzia
- la chiusura è considerata troppo rapida o con debiti residui
- vengono rilevate irregolarità contabili degli anni precedenti
- l’Agenzia presume distribuzioni occulte ai soci
- ritenute indebite o costi considerati inesistenti
- controlli incrociati tra fornitori e clienti
- scostamenti tra bilanci, IVA e contabilità
Cosa fare subito
- verificare la data di estinzione e la legittimità della notifica dell’accertamento
- controllare se l’atto è nullo (spesso lo è) perché la società non esiste più
- analizzare eventuali responsabilità di:
- soci (per “riparto dell’attivo”)
- amministratori (per gestione)
- liquidatori (per violazione criteri di liquidazione)
- evitare di rispondere in modo non tecnico o ammettere debiti non dovuti
- raccogliere bilanci, documenti, libro soci, verbali e relazione di liquidazione
- valutare immediatamente:
- istanza di autotutela
- ricorso alla Commissione Tributaria
- eccezione di nullità della notifica
- contestazione della responsabilità personale
I rischi se non intervieni tempestivamente
- richiesta del presunto debito fiscale ai soci anche dopo anni
- accertamento di responsabilità al liquidatore
- estensione dell’atto agli amministratori
- pignoramenti e misure cautelari sui beni personali
- iscrizione a ruolo delle somme nonostante la società sia estinta
- aumento di sanzioni e interessi
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha una lunga esperienza nei casi di accertamenti contro società estinte, liquidate o cancellate. Coordina inoltre un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti altamente specializzati.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- far dichiarare nullo l’avviso notificato alla società estinta
- impedire il trasferimento del debito ai soci, agli amministratori o al liquidatore
- ottenere la sospensione dell’esecutività
- contestare nel merito la pretesa tributaria
- costruire una difesa tecnica sia immediata sia a lungo termine
- prevenire pignoramenti e altre azioni invasive sui beni personali
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Gli avvisi di accertamento alle società estinte sono spesso viziati o illegittimi, ma richiedono una risposta rapida e competente.
Agire oggi significa proteggere soci, amministratori e liquidatori da richieste indebite e da conseguenze potenzialmente devastanti.
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Introduzione
La cancellazione di una società dal Registro delle imprese comporta l’estinzione immediata dell’ente collettivo. Di conseguenza ogni atto impositivo notificato dopo l’estinzione è giuridicamente inesistente . In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che un avviso di accertamento notificato a una società già cancellata è “radicalmente nullo” e che tale nullità si estende anche agli atti diretti ai soci, qualora non vi sia un autonomo titolo impositivo che li giustifichi . In altre parole, il diritto tributario di società di persone (trasparenza fiscale) non costituisce successione universale nei debiti: la tassazione dei soci si regge su regole proprie, non cura vizi formali dell’atto rivolto alla società estinta. Pertanto, un atto notificato alla società dopo l’estinzione non può automaticamente gravare sui soci (salvo specifico fondamento legale) . La giurisprudenza sottolinea che il principio della forma (capacità processuale del contribuente) è imprescindibile: non essendoci più la società, l’avviso o la cartella non possono sortire effetto .
La disciplina normativa chiave include: l’art. 2495 c.c. (successione nei rapporti residui con responsabilità dei soci fino alle somme ricevute dal bilancio finale) e l’art. 36 del DPR 602/1973 (responsabilità degli amministratori, liquidatori e soci per tributi dovuti in liquidazione) . Inoltre, l’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014 (il cosiddetto “quinquennio fiscale”) stabilisce che, fino a cinque anni dalla cancellazione, agli effetti degli atti tributari la società si considera comunque “esistente” solo per l’amministrazione finanziaria . Tuttavia, la Corte ha chiarito che si tratta di una fictio iuris: l’ultrattività quinquennale non prolunga sostanzialmente la personalità giuridica estinta, ma solo la possibilità formale di notificare atti all’indirizzo legale risultante . In pratica, dopo la cancellazione coesistono due aspetti: (a) da un lato l’ente è estinto e il processo contro di esso è improponibile ; (b) dall’altro l’Amministrazione può emettere avvisi entro cinque anni per facilitare la riscossione, ma senza creare un reale nuovo soggetto giuridico . Ne consegue che, nonostante il quinquennio, l’ente cancellato non sopravvive realmente: gli uffici fiscali possono rivolgere l’azione direttamente contro i soci (ai sensi dell’art. 36 DPR 602/1973) senza attendere il termine dei 5 anni, purché rispettino i limiti patrimoniali di legge e motivino adeguatamente l’accertamento .
Le società di persone (SNC, SAS) e quelle di capitali (SRL, SPA) presentano profili diversi. Per le società di persone, l’estinzione non esonera i soci dalla responsabilità illimitata prevista da sempre: i soci accomandatari o accomandanti restano responsabili a titolo personale per i debiti sociali . Inoltre, non si applica il regime di adeguamento dei conferimenti previsto per le società di capitali. Per le società di capitali, invece, i soci rispondono solo nei limiti delle somme percepite dal bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.) e per eventuali quote non versate ai conferimenti. I soci e gli amministratori/liquidatori rispondono inoltre delle imposte non pagate in liquidazione: l’art. 36 DPR 602/1973 attribuisce ai liquidatori la responsabilità diretta (comma 1) e ai soci quella solidale (comma 3) nella misura dei beni o delle somme ricevute nella liquidazione . In sintesi: le obbligazioni tributarie sopravvivono all’estinzione e si trasferiscono ai soci, ma con l’estensione patrimoniale prevista dalla legge (cfr. art. 2495 c.c. e art. 36 DPR 602/73) .
Normativa di riferimento
- Codice Civile: art. 2495 c.c. (cancellazione e responsabilità dei soci), artt. 2312 e 2324 c.c. (società accomandita), art. 2493-2494 c.c. (bilancio finale).
- D.P.R. 602/1973: art. 36 (responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per tributi in liquidazione); art. 47 (competenza, termini, riscossione coatta).
- Tuir (D.P.R. 917/1986): art. 5 (trasparenza fiscale delle società di persone).
- D.Lgs. 175/2014: art. 28 comma 4 (“ultrattività” quinquennale societaria per atti tributari e contributivi) .
- Legge fallimentare / codice crisi: strumenti di esdebitazione (L. 3/2012, D.Lgs. 14/2019) per soci di società estinte con debiti.
Giurisprudenza principale
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito (sent. n. 4060-61-62/2010) che la cancellazione fa scattare ipso facto l’estinzione della società, traslando i rapporti residui sui soci . Con le Sezioni Unite del 12 marzo 2013 (sentt. 6070/6071/6072) è stata confermata la medesima impostazione successoria: i debiti sociali non estinti passano ai soci limitatamente alle somme riscosse in liquidazione e i diritti residui si trasferiscono in contitolarità . Inoltre, la Corte ha specificato che la società non può agire in giudizio dopo la cancellazione: se l’estinzione avviene durante un processo, questo si interrompe e può proseguire solo chiamando in causa i soci .
In contenzioso tributario, la giurisprudenza costante ha ribadito che se un atto (avviso o cartella) è stato notificato a una società già estinta, manca in radice la capacità processuale, quindi l’atto è privo di efficacia e il giudizio è infondato . In tali casi i ricorsi terminano con annullamento senza rinvio (ex art. 382 c.p.c.) per vizio insanabile dell’assenza di capacità o legittimazione . Per esempio, la Cassazione con ord. 20016/2023 ha confermato che la cancellazione della società prima dell’avviso accertativo fa venir meno la capacità processuale e la legittimazione dell’ex liquidatore, rendendo improponibile l’impugnazione . In sostanza, l’atto notificato alla società estinta si considera inesistente e non può essere sanato dalla sola dizione “società in liquidazione” né dalle delibere dei soci: occorre implicazione diretta dei soci con atto proprio .
Negli ultimi anni la Cassazione ha chiarito come l’amministrazione possa operare dopo l’estinzione. Con l’ordinanza n. 31904/2021 è stata ribadita la distinzione tra l’azione ex art. 2495 c.c. (subentro del socio nei debiti) e la responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 (risarcitoria per i liquidatori). In tale ordinanza la Corte ha affermato che l’accertamento a carico della società non basta per agire sul socio: serve un autonomo avviso notificato al socio che dimostri l’effettiva percezione di utili o beni . Allo stesso modo, recenti pronunce di merito hanno sottolineato che ogni titolo esecutivo (es. cartella, pignoramento) deve essere formale nei confronti del socio, altrimenti può essere impugnato per nullità del titolo .
Il panorama è stato ulteriormente sbrogliato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 3625/2025. Questa decisione ha confermato l’“orientamento intermedio”: gli ex soci non rispondono automaticamente per i debiti della società cancellata, bensì solo nei limiti delle somme effettivamente ricevute in liquidazione . In particolare la Corte ha stabilito che, se l’amministrazione intende agire contro i soci dopo la cancellazione, essa deve notificare loro appositi avvisi di accertamento secondo l’art. 36, comma 5, DPR 602/1973, dimostrando in ciascun caso l’avvenuta percezione di utili . Il presupposto del passaggio in carico al socio è quindi la reale distribuzione di benefici, condizione che l’Agenzia deve provare nella motivazione dell’atto . Resta tuttavia aperta la possibilità per il Fisco di dimostrare l’interesse ad agire anche in assenza di utili percepiti, nel caso in cui emergano beni o garanzie riferibili ai soci . In ogni caso la verifica del presupposto deve avvenire nell’atto tributario direttamente notificato ai soci, non all’interno del processo iniziato dalla società estinta .
Recentissime ordinanze (2024–2025) hanno altresì sancito che non è necessario attendere il termine quinquennale per notificare gli avvisi ai soci. Con l’ordinanza n. 24023/2025 la Corte ha stabilito che la notifica al socio di un avviso dell’ente cancellato è valida anche prima della scadenza dei cinque anni , superando ogni tutela di blindatura. Allo stesso modo l’ordinanza n. 23939/2025 ha ribadito che, quando un avviso è stato notificato per tempo alla società già estinta, gli eventuali successivi atti impositivi rivolti ai soci sono invalidi se derivano da quell’avviso originario (cioè mancano di presupposto proprio) . In conclusione, il dies a quo per l’azione erariale non è collegato alla decorrenza del quinquennio: l’Agenzia può attivarsi fin da subito contro i soci, purché con atti autonomi e nel rispetto dei limiti di legge .
Strategie difensive: immediata e a lungo termine
1. Verifica preliminare: All’arrivo di qualsiasi atto tributario, il primo passo è verificare la data di cancellazione della società al Registro imprese. Se l’avviso è stato notificato alla vecchia sede della società entro 5 anni dalla cancellazione, allora – salvo ulteriori profili – la notifica è teoricamente valida per il Fisco (ex art. 28 D.Lgs. 175/2014) . Se invece l’atto è stato notificato oltre 5 anni dalla cancellazione, l’atto diretto alla società è formativamente nullo e va immediatamente impugnato . In quest’ultimo caso, essendo venuta meno la capacità giuridica della società, nessun “ravvedimento” tardivo può sanare la notifica irregolare. Ad esempio, l’ordinanza n. 24023/2025 conferma che anche prima dei 5 anni l’Agenzia può notificare agli ex soci; tuttavia, dopo 5 anni il canale di notifica è soltanto il socio, non più la società .
2. Destinatario legittimo: Per gli atti tributari (avvisi, cartelle, atti di riscossione) emessi entro 5 anni, è legittima la notifica alla società cancellata presso la sua sede risultante . In questo caso però va verificato se l’atto è destinato esclusivamente alla società oppure anche ai soci. In base alla giurisprudenza, l’avviso a un socio deve essere emesso con atto autonomo (art. 36 DPR 602/73) e non è sufficiente trascrivere il socio nell’avviso rivolto alla società . In pratica: se il Fisco ha notificato solo alla sede estinta e non ha mai notificato nulla ai soci, è possibile far valere la nullità per difetto di atto autonomo . Al contrario, se al socio è stato emesso un proprio avviso di accertamento (purché fondato su percezioni certificate), quest’ultimo costituisce titolo valido nei limiti dimostrati . In ogni caso, dopo i 5 anni tutte le comunicazioni dell’Agenzia devono giungere direttamente ai soci presso il loro domicilio: se la notifica è alla sede cancellata, l’atto è invalido . In concreto, gli ex soci devono segnalare all’Agenzia il proprio indirizzo e monitorare eventuali comunicazioni anche dopo l’estinzione.
3. Tipologia di atto: La difesa dipende dal tipo di atto notificato:
- Avviso di accertamento tributario: se indirizzato alla società estinta entro 5 anni, è legittimo ma può essere impugnato nel merito (es. contestando la pretesa fiscale) . Se l’avviso è stato notificato dopo 5 anni alla società, va impugnato per nullità formale . In ogni caso, se si intende far valere l’avviso sul socio, bisogna verificare se è stato emesso un avviso autonomo al socio ai sensi art. 36 DPR 602/73 . L’avviso al socio deve contenere una motivazione che provi l’utile percepito (ad es. dividendi) . In mancanza di tale notifica autonoma, può essere eccepita l’illegittimità dell’azione nei confronti dei soci.
- Cartella di pagamento: essa segue l’avviso accertativo. Se la cartella si fonda su un avviso mai notificato al socio, il contribuente può eccepire la nullità per mancanza di motivazione e titolo (art. 36, co.5 DPR 602/73) . In altre parole, non esiste credito esecutivo verso i soci se non è stato prima validamente definito contro di essi con un avviso motivato .
- Atto di pignoramento/iscrizione ipotecaria (Esecuzione coatta tributaria): necessita di un titolo esecutivo valido. Se il titolo (es. decreto ingiuntivo o rolio) è stato emesso esclusivamente nei confronti della società estinta, può essere impugnato per carenza di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 477 c.p.c. (come ricordato dall’ordinanza 31904/2021) . In particolare, l’atto esecutivo va sospeso finché non risulti un titolo opposto al socio (ad es. un nuovo decreto ingiuntivo emesso sui beni del socio ai sensi art.36 DPR 602/73). Se invece è già stato emesso un avviso specifico al socio e il titolo è stato formato regolarmente (ad es. cartella notificata al socio), il pignoramento è valido entro i limiti dell’atto di accertamento a lui intestato.
- Avviso di addebito INPS / contributi: gli enti previdenziali (INPS, INAIL) si comportano analogamente. I crediti contributivi maturati in liquidazione devono essere notificati entro 40 giorni e possono essere impugnati davanti al giudice del lavoro. In sede di liquidazione, valgono regole simili all’art. 36 DPR 602/73: per esempio l’art. 2, co. 135 della legge 228/2012 e l’art. 9 del D.L. 78/2010 prevedono analoghi obblighi di accertamento in capo ad amministratori/soci. In ogni caso, per i contributi la competenza è del giudice del lavoro (40 giorni di termine), e di norma vige la stessa tutela (atto nullo se notificato solo alla società oltre i termini di legge).
4. Termini e azioni giudiziali: Entro 60 giorni dalla notifica (salva diversa competenza) il contribuente può ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale . In questo ricorso conviene eccepire tempestivamente ogni vizio di forma: nullità della notifica, decorso dei termini di decadenza (si veda oltre), difetto di motivazione, coinvolgimento illegittimo dei soci senza avviso autonomo, ecc. È spesso opportuno chiedere insieme la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992), dimostrando il pericolo di danno grave e l’apparente fondatezza del ricorso . La sentenza di primo grado può essere impugnata in appello entro 60 giorni dalla notifica o 6 mesi dal deposito. In alcuni casi particolari (molte pronunce di legittimità sulla materia) potrà rendersi necessario il ricorso in Cassazione.
5. Difese da sollevare: Nel merito del ricorso si può contestare: – Assenza di debito: dimostrare che gli atti impugnati non sono dovuti (es. prova contabile).
– Nullità della notifica: se l’avviso/atto è stato notificato a società estinta senza rispetto del quinquennio o senza preventiva notifica al socio, si deve eccepire la nullità insanabile . La Cassazione considera l’atto indirizzato all’ente estinto inesistente, quindi nullo senza sanatoria .
– Decorrenza dei termini: per società cancellate dopo il 13.12.2014, l’atto impositivo va notificato entro 5 anni ; allo scadere di tale periodo il credito si prescrive e l’atto è inefficace . Per crediti diversi (banche, fornitori, INPS post-liquidazione) vige un termine generalmente di 1 anno dalla cancellazione per agire in sede civile .
– Mancato percepimento di utili: sulla base della sent. 3625/2025, se il socio non ha ricevuto utili o beni in liquidazione deve produrre l’estratto del bilancio finale, estratti conti o dichiarazioni del liquidatore che confermino l’assenza di corrispettivi . In tal caso l’accertamento fiscale che lo coinvolge è illegittimo.
– Difetto di titolo esecutivo: gli atti coattivi formati contro la società non si estendono automaticamente ai soci. Se non è stato emesso autonomo titolo esecutivo nei confronti del socio, bisogna impugnare l’esecuzione per nullità del titolo .
– Violazione del contraddittorio: l’Agenzia deve instaurare un contraddittorio con il socio prima dell’avviso (previo invio di C.U. o comunicazione preventiva). L’omissione di tale fase può costituire violazione del diritto di difesa.
6. Strumenti stragiudiziali: In parallelo al ricorso, possono valere anche rimedi extra-giudiziali: ad esempio l’istanza di autotutela (ristoro dell’errore formale) presso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’annullamento dell’atto per vizi di notifica o presunzioni non provate. Inoltre, ove vi siano debiti tributari effettivi (concorrenza di entrate e liquidazione in perdita), conviene valutare definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio, accordi di ristrutturazione del debito) in base alle normative vigenti. I soci di società estinte possono anche accedere a strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata del sovraindebitato), finalizzati all’esdebitazione . Tali piani omologati consentono di estinguere i debiti nei limiti delle capacità reddituali e del patrimonio disponibile, offrendo una soluzione di lungo periodo.
7. Tutele e responsabilità personali:
– Soci: in sede civile, i creditori (anche INPS/INAIL) possono agire entro un anno dalla cancellazione contro i soci fino al massimale delle somme riscosse . Fiscalmente, come detto, occorre avviso autonomo.
– Ex amministratori/liquidatori: restano incolpabili di per sé dalla cancellazione (la persona giuridica si estingue e la legittimazione del liquidatore decade) . Tuttavia, l’art. 36, comma 1, DPR 602/73 consente di addebitare loro le imposte omesse se non versate prima di distribuire i beni . La responsabilità di amministratori e liquidatori è di tipo risarcitorio e soggettivo: spetta loro dimostrare di avere onorato i debiti tributari prima delle assegnazioni . In pratica, i liquidatori non possono più impugnare gli atti a nome della società estinta , ma rispondono patrimonialmente se l’imposta non è stata coperta con gli attivi di liquidazione.
Domande frequenti (FAQ)
- Cosa devo fare se ricevo un avviso dopo che la società è stata cancellata? Controlli subito la data di cancellazione. Se la notifica è avvenuta oltre 5 anni dalla cancellazione, l’avviso rivolto alla società è invalido e deve essere impugnato entro 60 giorni . Se invece l’avviso è entro 5 anni, è formalmente valido, ma va valutato se il socio è stato raggiunto dall’atto con apposito avviso (se no, si contesta la mancata notifica ai soci ). Nel ricorso si evidenzieranno i vizi formali e sostanziali (mancanza di debito, decorrenza dei termini, assenza di utili, ecc.).
- I soci rispondono dei debiti della società cancellata? Sì, ma entro certi limiti. La responsabilità patrimoniale ex art. 2495 c.c. è circoscritta alle somme ricevute in liquidazione: i soci “ereditano” i debiti solo nella misura dell’eventuale utile distribuito . Inoltre, l’Agenzia deve notificare loro un avviso specifico (ai sensi del co.5 dell’art. 36) per poter agire: non basta che l’accertamento sia stato fatto alla società . Se il socio ha ricevuto qualcosa, risponde di quell’importo; se non ha preso nulla, secondo l’orientamento prevalente non può essere obbligato a risarcire debiti mai incassati .
- Qual è la differenza tra responsabilità civile e tributaria dei soci? Nelle società di capitali la responsabilità ex art. 2495 c.c. è limitata al conferimento e alle quote percepite, mentre la responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 riguarda le imposte maturate in liquidazione. L’atto di accertamento è uno solo per la società; se con quello si vuole agire sui soci, deve essere dato un avviso autonomo motivato. In linea di principio i due regimi non si mescolano: la Cassazione ha sottolineato che “il socio successore” subentra nel debito sociale, ma occorre un avviso dedicato .
- E i crediti previdenziali (INPS/INAIL)? Essi seguono regole analoghe: se i contributi inerenti la liquidazione non sono stati versati, gli enti possono inviare avvisi di addebito entro i termini previsti dalla legge (di solito 3 anni per contributi, 5 anni per sanzioni). Dopo la cancellazione, l’art. 28/2014 vale anche per i contributi (il testo prevede “tributi e contributi”), quindi entro 5 anni l’INPS può notificare all’ultimo indirizzo della società. Trascorso questo termine l’INPS deve agire contro i soci (solitamente entro 1 anno dalla cancellazione, come per gli altri creditori) e dimostrare le posizioni debitorie nei loro confronti. Anche in questo caso l’azione è civile (giudice del lavoro), ma la sostanza è la stessa: il debito previdenziale può “sopravvivere” all’ente estinto e colpire i soci nei limiti indicati dalla norma .
- Chi deve promuovere il ricorso? Se gli atti sono rivolti alla società estinta, in linea di principio nessuno è più legittimato per la società: i ricorsi proposti dall’ex liquidatore sono spesso dichiarati inammissibili . In queste ipotesi è compito degli ex soci far valere i diritti, proponendo nuovo ricorso a nome proprio (nel termine di 60 giorni) e allegando la documentazione della cancellazione. Se invece l’atto è stato notificato a un socio (o agli eredi dei soci, se deceduti), il ricorso deve essere fatto da loro. Attenzione: in caso di più soci solidali, ciascuno può essere chiamato personalmente, ma spetta a chi riceve l’atto agire.
- Quali termini devo rispettare? Per l’avviso di accertamento tributario valgono 60 giorni dalla notifica per ricorrere in Commissione Tributaria . La cartella di pagamento ha termini analoghi (60 giorni per motivi di merito, 20 giorni se si eccepisce nullità del titolo). L’avviso INPS si impugna entro 40 giorni davanti al giudice del lavoro. Per le pretese civili (attinenti a creditori diversi dall’Erario), l’azione contro i soci deve essere esercitata entro un anno dalla cancellazione (oltre tale termine il credito si prescrive). In ogni caso è cruciale agire prontamente: i termini di legge sono perentori e la mancata impugnazione fa divenire l’atto definitivo.
- Quali vie giudiziali e stragiudiziali posso usare? Si può ricorrere alla giustizia tributaria (prima presso la CTP poi la CTR) per contestare l’avviso o la cartella. In parallelo si può richiedere l’annullamento in autotutela (art. 3 DPR 602/73) quando sussistono motivi gravi di nullità formale. Se l’atto è viziato, l’istanza può ottenere l’annullamento senza necessità di giudizio. Si può anche valutare di proporre un’applicazione di ravvedimento o definizione agevolata pagando eventuali debiti non contestati. Se l’atto è fondato su debito esistente, si potrebbero negoziare piani di rateizzo o soluzioni congiunte con l’Amministrazione (ad esempio accordi di ristrutturazione fiscale). Nei casi di crisi, non va trascurata la possibilità di accedere alle procedure di composizione della crisi e di esdebitazione (piani del consumatore, concordati semplificati, ecc.) per eliminare il debito residuo dei soci.
- Esempio pratico: La “Società Alfa S.r.l.” è stata cancellata dal Registro nel 2021 con debiti residui. Nel 2024 i soci ricevono dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento IVA intestato all’Alfa S.r.l.. In questo caso occorre verificare se l’avviso è stato notificato entro 5 anni dalla cancellazione (sì, ipotesi valida) ma indirizzato alla società ormai estinta. Per difendersi, i soci possono far valere la nullità dell’atto per carenza di soggetto (l’avviso all’Alfa S.r.l. è privo di effetto) oppure impugnare chiedendo che venga emesso un avviso autonomo a loro carico. Se l’Agenzia già invia ai soci un proprio avviso (dimostrando utili percepiti), i soci possono contestarne fondatezza e motivazione. Parallelamente, gli ex amministratori dovranno dimostrare in ogni caso di aver coperto i tributi con l’attivo di liquidazione, a tutela della propria responsabilità.
Tabelle riepilogative
| Atto / Operazione | Destinatario legittimo | Termini/rimedi | Note |
|---|---|---|---|
| Avviso di accertamento tributario | – Società estinta (se entro 5 anni dalla cancellaz.);<br>- Socio (sempre con avviso dedicato, art.36 DPR 602/73) | 60 giorni (CTP) | Avviso alla società dopo 5 anni: nullo . Socio chiamato con avviso proprio; va dimostrato utile ricevuto . |
| Cartella di pagamento (Erario) | Stesse regole dell’avviso: società (<=5 anni) o soci (con avviso) | 60 giorni (merito, CTP) o 20 giorni (titolo) | Se si basa su avviso non notificato ai soci, è nullo per difetto di motivazione . |
| Avviso di addebito contributivo (INPS) | Società (entro 5 anni, art.28/2014) o soci | 40 giorni (giudice lavoro) | In pratica, contributi fino a 5 anni possono essere reclamati alla sede; dopo i 5 anni, agire per via civile verso i soci entro 1 anno . |
| Pignoramento/espropriazione (tributaria) | Società (se titolo a suo nome, <=5 anni) o soci | Esecuzione coatta (20 giorni per carenza titolo) | Serve titolo esecutivo a carico del soggetto. Se il titolo esiste solo per la società estinta, la procedura va impugnata per difetto di titolo . |
| Opposizione in sede civile | Socio / liquidatore (debiti diversi dal Fisco) | 1 anno dalla cancellazione (azione) | L’art.2495 c.c. dà 1 anno di tempo ai creditori sociali per agire contro i soci, nei limiti delle somme percepite . |
Fonti normative e giurisprudenziali
- Normativa: Codice civile, artt. 2495, 2312-2324; DPR 602/1973, art. 36; D.Lgs. 175/2014, art. 28, comma 4; D.Lgs. 14/2019 (codice crisi d’impresa); Tuir art. 5.
- Giurisprudenza di legittimità: Cass. S.U. 22 febbraio 2010, nn. 4060-4062; Cass. S.U. 12 marzo 2013, nn. 6070-6072 ; Cass. ord. 19 settembre 2019, n. 23365; Cass. ord. 15 giugno 2018, n. 15844; Cass. ord. 23 marzo 2016, n. 5736; Cass. ord. 13 luglio 2023, n. 20016 ; Cass. ord. 23 settembre 2024, n. 25415 ; Cass. ord. 5 novembre 2021, n. 31904 ; Cass. S.U. 12 febbraio 2025, n. 3625 ; Cass. ord. 27 agosto 2025, n. 23939 ; Cass. ord. 27 agosto 2025, n. 24023 .
Fonti: Sentenze e commenti giurisprudenziali citati nel testo . Legislazione richiamata: Cod. civ., D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 175/2014. Le sentenze citate sono disponibili nelle banche dati giuridiche e sui siti istituzionali (Cassazione, Ministero finanze, ecc.).
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Perché l’Agenzia delle Entrate emette un Avviso verso una Società Estinta
Le motivazioni tipiche sono:
- accertamenti emessi dopo la cancellazione dal Registro Imprese
- contestazioni fiscali non comunicate durante la vita societaria
- controlli su vecchie dichiarazioni IVA/IRES/IRAP
- operazioni considerate “non coerenti” poco prima della chiusura
- recuperi d’imposta basati su presunzioni
- errori nella ricostruzione dei ricavi o dei costi
In moltissimi casi però, l’accertamento è nullo, perché la società non esiste più e non può essere destinataria dell’atto.
I Rischi se Non Intervieni Subito
Se non agisci immediatamente, puoi subire:
- iscrizione a ruolo a nome dei soci o degli ex amministratori
- tentativi di pignoramento verso chi è ritenuto “responsabile”
- richiesta di pagamento ai soci nei limiti dei beni riscossi in liquidazione
- confusione tra patrimonio societario e personale
- aumento esponenziale di sanzioni e interessi
- apertura di contenziosi lunghi e costosi
Ignorare l’atto non lo annulla: puoi ritrovarti “erede fiscale” della società senza alcun motivo.
Cosa Fare Subito per Difendersi (Azioni Immediate)
1. Bloccare immediatamente la riscossione
Con un avvocato tributarista puoi:
- chiedere la sospensione dell’esecutività dell’accertamento
- impedire l’iscrizione a ruolo
- bloccare ogni possibile azione verso i soci
- guadagnare tempo per contestare l’atto
Questa è la prima difesa: non permettere che l’atto diventi definitivo.
2. Dimostrare la nullità dell’atto
La giurisprudenza è chiara:
un atto notificato a una società estinta è nullo, salvo i casi previsti dalla legge.
Gli errori più frequenti dell’Agenzia:
- atto intestato alla società non più esistente
- notifica avvenuta dopo la cancellazione
- mancata indicazione dei soggetti responsabili
- contestazioni riferite a periodi successivi alla cessazione
- mancanza di motivazione verso i soci
Spesso l’accertamento può essere annullato totalmente.
3. Contestare formalmente l’accertamento
Le strade sono:
- istanza di autotutela con richiesta di annullamento
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
- eccezione di nullità per inesistenza del soggetto destinatario
- contestazione delle responsabilità dei soci e dell’amministratore
Il ricorso blocca automaticamente la riscossione.
Come Difendersi a Lungo Termine
4. Proteggere soci e amministratori
L’Agenzia può tentare di rivalersi sui soci solo entro limiti precisi:
- nei limiti del riparto finale in liquidazione
- solo se hanno ricevuto effettivamente beni dalla società
- solo per imposte generate prima della cancellazione
Un’assistenza tecnica evita abusi e responsabilità indebite.
5. Chiusura definitiva del contenzioso
Attraverso:
- transazioni fiscali
- definizioni agevolate quando disponibili
- piani di rateizzazione (se un residuo è dovuto)
- ricorsi fondati sull’inesistenza del soggetto passivo
L’obiettivo è chiudere la questione senza esporre soci e famiglia.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per gestire un accertamento verso società estinte servono competenze tecniche e tributarie avanzate.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – elenchi Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare la riscossione, annullare atti illegittimi e proteggere soci e amministratori.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi dell’atto e verifica della sua nullità
- blocco urgente di riscossione e pignoramenti
- ricorso per annullamento totale
- difesa dei soci da responsabilità indebite
- gestione di trattative e definizioni agevolate
- tutela completa del patrimonio personale coinvolto
Conclusione
Ricevere un Avviso di Accertamento verso una società estinta non significa dover pagare.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito gli effetti dell’accertamento,
- dimostrare la nullità dell’atto,
- evitare responsabilità personali,
- proteggere soci e amministratori,
- chiudere definitivamente il contenzioso.
Agisci ora: i termini per difendersi sono brevissimi.
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